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Decisione

38.2005.65

L'ass. che per lavoro deve restare all'estero e non ha legami che lo obbligano a rientrare regolarmente in patria non risiede in CH e non ha diritto alle ID. Aperta la questione a sapere se un'attivit

14 novembre 2005Italiano37 min

Source ti.ch

Fatti

i “Colloqui di consulenza e di controllo”, il servizio competente stabilisce

d’intesa con l’assicurato il modo in cui questi può di regola essere contattato

entro un giorno.

In una sentenza del 16

settembre 2005 nella causa T. (C 171/05), il TFA ha stabilito che gli articoli

21 cpv. 1 e 22 cpv. 4 OADI sono conformi alla legge e si muovono nell’ambito

della delega di cui all’art. 17 cpv. 2 LADI.

In particolare il TFA ha

sottolineato che:

" (…)

Dieses Erfordernis (ndr.: si riferisce alle

esigenze poste dagli art. 21 cpv. 1 e 22 cpv. 4 OADI) deckt sich mit Sinn und

Zweck der in Art. 17 AVIG festgelegten Pflichten der versicherten Person,

wonach sie alles Zumutbare unternehmen muss, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden,

und insbesondere Arbeit zu suchen hat. Dazu gehört auch, dass die versicherte

Person so schnell als möglich erreichbar zu sein hat, ist doch die

Erreichbarkeit innert Tagesfrist gerade wesentlich, um einen möglichst raschen

Kontakt zwischen Amtsstelle und versicherter Person zu gewährleisten (Urteil Z.

vom 23. Juli 2002, C 2/02), insbesondere, um entsprechende Angebote für Stellen

oder Aufgebote für Veranstaltungen der Amtsstelle entgegen zu nehmen.

(…)." (cfr. STFA del 16 settembre 2005 nella causa T., C

171/05)

Può qui invece restare

aperta la questione a sapere se l’attività svolta all’estero dall’assicurato

possa o meno essere considerata quale guadagno intermedio.

Infatti, da una parte, in

ogni caso anche durante un’attività a tempo pieno esercitata quale guadagno

intermedio l’assicurato deve essere comunque idoneo al collocamento.

Al riguardo in una

sentenza del 18 marzo 2005 nella causa B. (C18/05) il TFA ha, in particolare,

rilevato che:

" (…)

3.1 Nach Art. 8 Abs. 1 lit. f AVIG setzt der

Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung voraus, dass der Versicherte

vermittlungsfähig ist. Der Arbeitslose ist laut Art. 15 Abs. 1

vermittlungsfähig, wenn er bereit, in der Lage und berechtigt ist, eine

zumutbare Arbeit anzunehmen und an Eingliederungsmassnahmen teilzunehmen.

Vermittlungsunfähigkeit muss u.a. angenommen

werden, wenn der versicherten Person aus persönlichen oder familiären Gründen

oder im Hinblick auf anderweitige Verpflichtungen bei der Auswahl des

Arbeitsplatzes so enge Grenzen gesetzt sind, dass das Finden einer Stelle sehr

ungewiss ist (BGE 123 V 216 Erw. 3, 120 V 388 Erw. 3a mit Hinweisen). Unter dem

Considerandi

Gesichtspunkt der zeitlichen Disponibilität kann indessen die

Vermittlungsfähigkeit nicht schon deswegen verneint werden, weil die

versicherte Person einer vollzeitlichen Zwischenverdiensttätigkeit im Sinne von

Art. 24 Abs. 1 erster Satz AVIG nachgeht. Dies ergibt sich ohne weiteres

daraus, dass nach Gesetz und Rechtsprechung auch das Einkommen aus einer

Vollzeittätigkeit als Zwischenverdienst anerkannt werden kann (ARV 2002 Nr. 13

S. 110 Erw. 4 mit Hinweis). Die Vermittlungsfähigkeit steht sodann auch in

Frage, wenn die versicherte Person sich nicht genügend um zumutbare Arbeit

bemüht.

Fortdauernd ungenügende Arbeitsbemühungen oder

die wiederholte Ablehnung zumutbarer Arbeit können zur Annahme von

Vermittlungsunfähigkeit führen (BGE 112 V 218 Erw. 1b mit Hinweisen; ARV 2001

Nr. 30 S. 233 Erw. 2a). Hiezu bedarf es indessen immer besonders qualifizierter

Umstände (vgl. ARV 1996/97 Nr. 8 S. 31 Erw. 3 mit Hinweisen und Nr. 19 S. 101

Erw. 3b).

(…)." (cfr. STFA del 18 marzo 2005 nella causa B., C 18/05)

D’altra parte, nella

sentenza pubblicata in DTF 129 V 102, l’Alta Corte ha unicamente stabilito che

se un assicurato consegue un guadagno intermedio nella vicina Germania,

l’aliquota usuale per il luogo ai sensi dell’art. 24 cpv. 3 LADI si determina

in base alle condizioni ivi vigenti e ha lasciato aperta la questione per i

lavoratori distaccati.

Dunque, nel caso concreto

si trattava di un assicurato che lavorava in uno Stato vicino alla Svizzera e

in ogni caso il TFA non si è pronunciato esplicitamente e in generale circa il

diritto alle indennità nel caso di un guadagno intermedio conseguito all’estero.

Per un caso in cui questo

Tribunale ha negato il diritto alle indennità di disoccupazione in caso di un

guadagno intermedio conseguito all’estero e per un altro caso in cui si è limitato

a richiamare la giurisprudenza sviluppata nella DTF 129 V 102 vedi la STCA del

17.

aprile 2000 nella causa C. (38.1999.366) pubblicata in parte in RDAT

II-2000, N. 90, pag. 344 e la STCA del 7 febbraio 2003 nella causa F.-S.

(38.2002.86).

Riguardo infine alle

trattenute sociali di legge (cfr. doc. I), il TCA si limita qui a rinviare ad

una decisione del 4 luglio 2005 nella causa M. (C 270/04) nella quale (confermando

il precedente giudizio di questo Tribunale che ha negato a un‘assicurata il

diritto alle indennità di disoccupazione perché in una posizione analoga a

quella di un datore di lavoro e inidonea al collocamento) il TFA ha, in

particolare, rilevato che:

" (…)

3.2

Né osta a tale conclusione la circostanza che

la ricorrente abbia regolarmente pagato i contributi sociali, questa Corte

avendo a tal proposito ricordato che la negazione delle indennità di

disoccupazione a una persona che gode di una situazione professionale

paragonabile a quella di un datore di lavoro ai sensi della giurisprudenza

pubblicata in DTF 123 V 234 non giustifica ancora di per sé un'esenzione dal

pagamento dei contributi all'assicurazione contro la disoccupazione (sentenza

del 29 dicembre 2004 in re W., C 160/04, consid. 3).

(…)." (cfr. STFA del 4 luglio 2005 nella

causa M., C 270/04)

In simili circostanze il

TCA deve dunque confermare la decisione su opposizione impugnata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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