38.2005.65
L'ass. che per lavoro deve restare all'estero e non ha legami che lo obbligano a rientrare regolarmente in patria non risiede in CH e non ha diritto alle ID. Aperta la questione a sapere se un'attivit
14 novembre 2005Italiano37 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
38.2005.65
Data decisione, Autorità:
14.11.2005, TCA
Titolo:
L'ass. che per lavoro deve restare all'estero e non ha legami che lo obbligano a rientrare regolarmente in patria non risiede in CH e non ha diritto alle ID. Aperta la questione a sapere se un'attività all'estero configura guadagno intermedio. Ass. inidoneo perché limita la possibilità di impiego.
GUADAGNO INTERMEDIO
IDONEITÀ AL COLLOCAMENTO
INDENNITÀ
art. 8 cpv. 1 let. c LADI
art. 8 cpv. 1 let. f LADI
art. 21 cpv. 1 OADI
art. 22 cpv. 4 OADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2005.65
FS/td
Lugano
14 novembre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 28 luglio 2005 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 6 luglio
2005 emanata da
Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6500 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione del 13 maggio 2005 la Sezione del lavoro Ufficio giuridico ha
stabilito che RI 1 non adempie ai presupposti per poter essere posto al
beneficio del diritto alle indennità di disoccupazione a contare dal 3 aprile
2005 (cfr. doc. A3).
Prima di
emettere questa decisione l’amministrazione ha sentito personalmente
l’assicurato e il 12 maggio 2005 è stato steso e controfirmato un “Verbale di
audizione” del seguente tenore:
"
(…)
Convocato presso gli scriventi uffici per essere
sentito in merito alla comunicazione relativa a dubbi circa l'idoneità al
collocamento trasmessa dall'URC di __________ il 26 aprile 2005; dichiara:
Dal 2 agosto 2004 mi sono iscritto per la prima
volta in disoccupazione alla ricerca di un'occupazione a tempo pieno quale
carrozziere.
Dal mese di aprile 2005 lavoro a tempo pieno
presso la società __________ di __________, in qualità di animatore turistico.
Ho lavorato dal 4 aprile sino al 3 maggio 2005 presso il villaggio turistico __________
in __________. Le condizioni salariali sono allegate alla comunicazione fatta
dall'URC di __________. La mia cassa disoccupazione, come pure il collocatore
sono al corrente di questa situazione.
Ho partecipato all'incontro informativo
"Diritti & Doveri" presso l'URC di __________ nel corso del mese
di agosto 2004.
Cassa di disoccupazione
Sono iscritto presso la Cassa di disoccupazione __________,
__________.
Dalla stessa ho percepito le indennità di
disoccupazione fino al mese di marzo 2005.
Situazione personale
Abito presso i miei genitori.
Stato di salute
Mi ritengo in buono stato di salute e abile al
lavoro nella misura del 100%.
Situazione / esperienze professionali
Ho fatto l'apprendistato presso la __________ di __________.
Ho poi lavorato presso di loro per circa un anno e mezzo. In seguito ho
lavorato presso al ditta __________ di __________ per un mese e mezzo ed in
seguito tramite la disoccupazione ho lavorato per circa 3 mesi presso la
carrozzeria __________ di __________. In seguito visto il perdurare della mia
situazione di disoccupato ho accettato di lavorare per l'agenzia __________ di __________.
Ho fatto uno stage di una settimana in __________ ed in seguito sono stato
assunto. Inizialmente la mia occupazione era prevista in __________, in seguito
e con decorrenza 16 maggio 2005 e per ca. 4/5 mesi dovrei essere impiegato ad __________
presso il __________, vedi dichiarazione allegata.
Si tratta di un contratto di durata determinata
sino al 31 ottobre 2005.
In merito alla comunicazione in oggetto,
dichiaro:
Prendo atto dei documenti formanti il mio incarto
presso l'Ufficio giuridico della Sezione del lavoro
Domanda 1:
Mi può indicare come vengono svolte le sue
ricerche di lavoro se si trova all'estero?
Adr.:
Le ricerche di lavoro vengono svolte tramite il
computer e con l'aiuto di mio padre. Io mando lo scritto via e-mail e mio padre
si occupa di consegnarle al potenziale datore di lavoro.
Nel caso un potenziale datore di lavoro fosse interessato
al suo profilo, come pensa di comportarsi vista la sua lontananza dalla
Svizzera?
Adr.:
Non mi è possibile vista la mia lontananza dalla
Svizzera presenziare subito all'appuntamento.
Nel caso le fosse offerto un posto di lavoro è disposto
a lasciare l'attuale occupazione presso la __________?
Adr.:
A dipendenza. Infatti viste le occasioni di
lavoro avute sino ad oggi in Svizzera preferisco onorare il contratto con
l'agenzia anche perché esiste pure la possibilità di essere assunti anche per
l'inverno.
Prendo atto che l'Ufficio giuridico prospetta una
decisione relativa all'idoneità al collocamento. Visto che l'idoneità al
collocamento è una delle condizioni da cui dipende il diritto alle indennità di
disoccupazione, questa decisione - se fossi ritenuto inidoneo - comporterebbe
il diniego di tali indennità (senza diritto).
(…)." (cfr. doc. 4)
Contro
questa decisione, il 23 maggio 2005, l’assicurato ha interposto un’opposizione
nella quale si è così espresso:
"
(…)
da quando ho dovuto far capo all'indennità di
disoccupazione ho sempre cercato in tutti i modi trovare un'occupazione, sia
come stage professionale (c/o carrozzeria __________ - __________) interrotto
per mancanza di lavoro, sia in attività diverse dalla mia professione quale
lattoniere da carrozzeria, e purtroppo senza esito alcuno.
Sono periodi in cui si vive malissimo e si
avverte un malessere generale e un senso di frustrazione. Alzarsi il mattino e
darsi da fare per andare al lavoro senza riuscirci è umiliante, specialmente
per un giovane della mia età.
Oltretutto, proprio in ragione della giovane età,
la mancanza d'esperienza sono un ostacolo oserei dire quasi insormontabile.
Di conseguenza la possibilità che mi si è
presentata di occuparmi quale animatore per una società Svizzera in un centro
turistico, se pur all'estero, mi è sembrata una buona occasione sotto tutti i
punti di vista, all'infuori sicuramente da quello economico perché con fr.
649.00 quale stipendio mensile, dove volete che vada a finire.
Anzi il non poter contare sull'indennità di
disoccupazione mi mette completamente in difficoltà in quanto, pur essendo
all'estero, devo sostenere ugualmente le spese a casa relative alle coperture assicurative,
cassa malati, imposte e via dicendo.
Per non perdere un eventuale diritto o essere
penalizzato al mio rientro sul diritto all'indennità di disoccupazione, nel
caso in cui non trovassi occupazione, devo però ugualmente effettuare delle
ricerche di lavoro e quindi assolvere comunque questo obbligo e allora in
questo caso il fatto che io sia all'estero non conta!!!!
Non riesco a capire e specialmente accettare
talune decisioni quando si vuole decantare l'entrare nell'Europa, che non si
può fare a meno del libero passaggio delle persone, i bilaterali, fare
esperienze all'estero e chi più ne ha più ne metta.
Si aiutano, anche giustamente, asilanti, persone
straniere che chiedono di lavorare in Svizzera e che ottengono permessi di lavoro,
impensabili qualche tempo fa.
La mia situazione invece, viene analizzata al
microscopio, vivisezionata e alla fine negata applicando regole e cavilli
burocratici a gogo senza darsi la pena di andare a vedere a fondo se è giusto
applicarli o meno.
Ci vengono fatte prediche moralistiche, da genitori
e adulti in generale, di come ci si deve comportare, di come si deve essere
solidali e aiutare il prossimo, di quanto sia giusto comportarsi in un certo
modo piuttosto che un altro e poi il risultato concreto finale è ritrovarsi con
un pugno di mosche in mano se non addirittura la pedata nel sedere.
Sono deluso e amareggiato ma confido ancora e
comunque nel buon senso e nella giustizia e che questa decisione possa essere
nuovamente riesaminata e rivalutata.
Chiedo venia per lo sfogo e attendo con fiducia
un vostro riscontro alla presente e mi è gradita l'occasione per porgere i miei
più cordiali saluti." (cfr. doc. A2)
1.2. A seguito
dell’opposizione interposta dall’assicurato (cfr. doc. A2), la Sezione del
lavoro, il 6 luglio 2005, ha emanato una decisione su opposizione con la quale
ha confermato la sua decisione del 13 maggio 2005 e ha rilevato che:
"
(…)
1. Il signor RI 1 si è reiscritto in disoccupazione in data 2 agosto
2004 (termine quadro per la riscossione: 01.05.04 - 30.04.06), alla ricerca di
un impiego a tempo pieno quale lattoniere da carrozzeria.
In data 26 aprile
2005, l'Ufficio regionale di collocamento di __________ (in seguito: URC) ha
sottoposto all'Ufficio giuridico della Sezione del lavoro (in seguito: UG) il
caso del signor RI 1 per esame e decisione, in relazione alla stipulazione di
un contratto di lavoro a tempo determinato e, segnatamente dal 3 aprile 2005 al
31 ottobre 2005, quale animatore turistico in __________, con uno stipendio
mensile di fr. 649.62 comprensivi di indennità vacanza e frazionabile in base
ai giorni effettivi lavorati nel mese di riferimento.
Esperiti i necessari
accertamenti, con decisione 13 maggio 2005 l'UG non ha ritenuto che
l'assicurato adempisse i presupposti per poter essere posto al beneficio dell'indennità
di disoccupazione, a far tempo dal 3 aprile 2005. In data 23/27 maggio 2005 il
signor RI 1 ha interposto l'opposizione qui in esame.
2. Un assicurato ha diritto alle indennità di disoccupazione se, tra
le altre condizioni, risiede in Svizzera (art. 8 cpv. 1 lett. c. LADI) ed è
idoneo al collocamento (art. 8 cpv. 1 lett. f LADI).
Per quanto concerne
il requisito della residenza in Svizzera, il Tribunale federale delle
assicurazioni ha stabilito che determinante non è l'esistenza di un domicilio
civile in Svizzera, bensì della residenza effettiva e, inoltre l'intenzione di
conservarla durante un certo periodo e di farne, durante questo tempo, il
centro delle proprie relazioni personali (cfr. DTF 125 V 465 e DTF 115 V
448-449).
Secondo la definizione
legale dell'articolo 15 LADI, il disoccupato è idoneo al collocamento se è
disposto, capace ed autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata e a
partecipare a provvedimenti di reintegrazione.
L'idoneità al
collocamento comprende due elementi: da una parte la capacità lavorativa in
senso oggettivo, vale a dire la capacità di esercitare un'attività lucrativa
senza che l'assicurato ne sia impedito per delle ragioni inerenti alla sua
persona e, d'altra parte, soggettivamente la disponibilità ad accettare
un'occupazione adeguata ai sensi dell'articolo 16 LADI, ciò che implica non
solamente la volontà di prendere tale lavoro se si presenta, ma anche una
disponibilità sufficiente in merito al tempo che l'assicurato può consacrare ad
un impiego (cfr. DTF 120 V 392 segg.; DTF 112 V 326 segg.; Stauffer, Bundesgesetz
über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2.
ed., Zurigo 1998 pagg. 31-38). L'assicurato dimostra una sufficiente
disponibilità al collocamento quando può dedicare un tempo ragionevole
all'esercizio di un'attività lucrativa e quando il numero di datori di lavoro
in grado di assumerlo non è eccessivamente esiguo (DLA 1986 N. 20; STCA del 5
luglio 2001, nella causa S.G. contro UL, consid. 2.2., pag. 10). Vi è invece
inidoneità al collocamento, ad esempio, quando un assicurato per motivi personali
o familiari non può o non vuole impegnare la sua capacità lavorativa come
normalmente lo pretende un datore di lavoro.
3. Secondo l'art. 24 cpv. 1 LADI è considerato guadagno intermedio
il reddito proveniente da un'attività lucrativa dipendente o indipendente che
il disoccupato ottiene entro un periodo di controllo. L'assicurato ha diritto
alla compensazione della perdita di guadagno.
Giusta l'art. 24
cpv. 3 LADI è considerata perdita di guadagno la differenza tra il guadagno
intermedio ottenuto nel periodo di controllo, ma corrispondente almeno
all'aliquota usuale per la professione ed il luogo, e il guadagno assicurato.
Un guadagno accessorio (art. 23 cpv. 3 LADI) non è preso in considerazione.
4. Nel caso in esame, dai documenti agli atti,
emerge quanto segue:
-
in data 25 marzo 2005, l'opponente ha
sottoscritto un contratto di lavoro, denominato "rapporto di
collaborazione", con la __________, di durata determinata a far tempo dal
3 aprile 2005 al 31 ottobre 2005, in qualità di animatore e con uno stipendio mensile
lordo di fr. 649.62.-- (cfr. "Rapporto di collaborazione" 25 marzo
2005);
-
dal 3 aprile 2005 al 3 maggio 2005,
l'assicurato ha lavorato presso il Centro di vacanza "__________" in __________,
quale animatore (cfr. "Rapporto di collaborazione" 25 marzo 2005 e
Verbale di audizione 12 maggio 2005);
-
dal 16 maggio 2005, lavora presso il "__________"
di __________, quale animatore (cfr. dichiarazione 11 maggio 2005 e verbale di
audizione 12 maggio 2005).
Ora, visto quanto precede e alla luce della
menzionata giurisprudenza, considerato come l'assicurato dal 3 aprile 2005
lavora all'estero e vi risiede stabilmente, non si può che concludere che il
signor RI 1 non ha la sua residenza effettiva in Ticino, bensì all'estero.
Pertanto non risulta adempiuto uno dei requisiti
cumulativi di cui all'articolo 8 LADI, segnatamente quello della residenza
effettiva in Svizzera (lett. c).
Inoltre non è neppure possibile considerare
l'attività dell'assicurato come guadagno intermedio conseguito all'estero, non
essendo effettuato nella zona di frontiera e di conseguenza non permettendo di
rientrare a casa ogni sera (pendolare), come pure non potendo egli adempiere le
prescrizioni di controllo ed essere contattato entro un giorno dal Servizio
competente (art. 21 cpv. 1 OADI).
(…)." (cfr. doc. A1)
1.3. Contro la
decisione su opposizione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA
nel quale ha rilevato che:
"
(…)
Le motivazioni di base sono quelle già esposte
nel ricorso del 23.05.2005 (ndr.: si tratta dell’opposizione, cfr. doc. A2)
alla Sezione del lavoro, ufficio giuridico, Bellinzona e mi permetto unicamente
di farvi presente che:
il mio datore di lavoro che mi occupa quale
animatore in centri turistici all'estero opera su territorio Svizzero e dal mio
salario di fr. 649.00 lordi vengono regolarmente fatte le trattenute sociali di
legge, e non riesco a capire perché, per il non diritto all'indennità di
disoccupazione parziale viene tenuto in considerazione solo il fatto che opero
all'estero.
Inoltre, proprio a seguito dei tragici eventi di
questi giorni, devo ritenermi fortunato che dal centro di animazione in __________,
da un paio di mesi sono stato spostato in __________, __________, e questo mi
ha forse salvato la vita.
Chiedo pertanto che la mia richiesta di revisione
della decisione, venga presa in dovuta considerazione e che il buon senso
prevalga al fine di convincermi che alle istituzioni ci si possa ancora
credere.
(…)." (cfr. doc. I)
1.4. Nella sua
risposta del 7 settembre 2005 la Sezione del lavoro si è confermata nelle proprie
argomentazioni precisando che è il padre dell’assicurato che si occupa della
consegna ai potenziali datori di lavoro delle ricerche di suo figlio (cfr. doc.
III).
in
diritto
2.1. Oggetto del
contendere è la questione a sapere se a ragione all’assicurato è stato negato
il diritto alle indennità di disoccupazione a contare dal 3 aprile 2005.
In tale
contesto va ricordato che il 1° luglio 2003 è entrata in vigore la terza
revisione della LADI, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14
del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg., RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728
segg.).
Dal
profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio
le norme di diritto materiale in vigore al momento in cui si è realizzata la
fattispecie rilevante (cfr. DTF 130 V 329; DTF 129 V 1; DTF 128 V 315=SVR 2003
ALV Nr. 3; SVR 2003 IV Nr. 25 consid. 1.2.).
Inoltre,
il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda
di regola sui fatti che si sono realizzati fino all'emanazione della decisione
amministrativa contestata (cfr. DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 121 V 366
consid. 1b; qui: il 6 luglio 2005).
Nel caso
in esame la Sezione del lavoro ha negato il diritto dell'assicurato alle
indennità di disoccupazione a far tempo dal 3 aprile 2005. A quel momento la
terza revisione della LADI era già in vigore e deve dunque essere presa in
considerazione.
Occorre,
comunque, rilevare che per quanto riguarda le norme della LADI, in casu
applicabili, che verranno menzionate successivamente, la terza revisione della
LADI non ha fondamentalmente apportato alcuna modifica.
2.2. Perché
un assicurato possa pretendere l'indennità di disoccupazione, egli deve, tra
l’altro, da un lato, risiedere in Svizzera (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. c LADI) e,
dall'altro, essere idoneo al collocamento (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. f LADI).
In deroga all’ art. 13
LPGA (Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali
[LPGA], entrata in vigore il 1° gennaio 2002, qui applicabile e secondo il
quale: “Il domicilio di una persona è determinato secondo le disposizioni degli
articoli 23-26 del Codice civile [cpv. 1]. Una persona ha la propria dimora
abituale nel luogo in cui vive per un periodo prolungato, anche se la durata
del soggiorno è fin dall’inizio limitata [cpv. 2].”), gli stranieri senza
permesso di domicilio sono considerati residenti in Svizzera, fintanto che vi
dimorano in virtù di un permesso di dimora per l'esercizio di un'attività
lucrativa o in virtù di un permesso stagionale (cfr. art. 12 LADI).
II disoccupato è idoneo al
collocamento se è disposto, capace ed autorizzato ad accettare un'occupazione
adeguata e a partecipare a provvedimenti di reintegrazione (cfr. art. 15 cpv. 1
LADI).
2.3. L'idoneità
al collocamento deve essere valutata da un duplice punto di vista.
Oggettivamente
l'assicurato deve essere idoneo al collocamento per le sue condizioni fisiche e
mentali (cfr. STFA del 3 gennaio 2005 nella causa T., C 119/04; DLA 2001
consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1a pag.
265, DLA 1995 pag. 173, DLA 1995 pag. 63; DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58 e
DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; U. Stauffer
"Die Arbeitslosen-versicherung", Schultess Polygraphischer Verlag,
Zurigo 1984, pag. 34 - 41 e, per il vecchio diritto: DTF 110 V 208 consid. 1).
Soggettivamente
la sua situazione personale deve essere tale da non impedirgli praticamente di
essere collocato. Ciò implica dunque, oltre che la volontà, anche la
disponibilità dell'assicurato a cercare ed accettare un'occupazione adeguata ai
sensi dell'art. 16 LADI, senza restringere oltremodo le possibilità di
collocamento, ponendo ad esempio condizioni di orario, di durata ed altre
ancora più strettamente legate alla sua persona (cfr. STFA del 3 gennaio 2005
nella causa T., C 119/04; DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag.
101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 54; DLA 1993/1994 pag.
222; DTF 125 V 51, consid. 6a pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216,
entrambe con riferimenti; DTF 120 V 388; DTF 115 V 436; DLA 1993/94, pag. 54;
DLA 1992 pag. 123; DLA 1992 pag. 127; DLA 1992 pag. 131-132; DLA 1992 pag.
135-136; DTF 112 V 137 consid. 3; DTF 112 V 217 consid. la; DLA 1986 n. 21; DLA
1986 n. 26; per il vecchio diritto cfr. DTF 109 V 275 consid. 2.a, 108 V 101;
DLA 1977 n. 15, 1979 n. 7, 1980 n. 24, 38, 40, 1982 n. 2).
L'assicurato dimostra una sufficiente
disponibilità al collocamento quando può dedicare un ragionevole tempo
all'esercizio di un'attività lucrativa e quando il numero di datori di lavoro
in grado di assumerlo non è eccessivamente esiguo
(cfr. DTF 113 V 137 consid. 3 = DLA 1986 n. 20).
Vi è invece inidoneità al collocamento, ad esempio, quando un
assicurato per motivi personali o familiari non può o non vuole impegnare la
sua capacità lavorativa come normalmente lo pretende un datore di lavoro.
Assicurati
che, a causa di ulteriori impegni o di particolari circostanze personali,
vogliono lavorare soltanto durante certi giorni o durante un certo numero di
ore settimanali, possono essere riconosciuti idonei al collocamento soltanto
molto condizionatamente.
Quando
l'assicurato è talmente limitato nella scelta di un occupazione da rendere
molto incerto il ritrovamento di un posto di lavoro occorre pronunciare
l'inidoneità al collocamento. Il motivo della limitazione nelle possibilità di
lavoro non ha nessuna importanza (STFA del 10 febbraio 2005 nella causa M., C
245/04; STFA del 3 gennaio 2005 nella causa T., C 119/04; DLA 1998 consid. 3a
pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 59; DTF 120 V 388,
DLA 1992 pag. 123, DTF 112 V 137 consid. 3, DTF 112 V 217, DLA 1986 n. 21 e n.
26; per il vecchio diritto cfr.: DTF 110 V 208, 109 V 275 consid. 2; DLA 1982
n. 10, 1980 n. 38, 1979 n. 7, 1977 n. 16 e n. 27).
L'idoneità
al collocamento dell'assicurato non deve inoltre essere ostacolata dal mancato rispetto
di norme di diritto pubblico
(cfr.
Stauffer, op. cit., pag. 37 e pag. 53-56).
Riguardo
a quest'ultimo aspetto va sottolineato che se e fintanto che l'assicurato non
beneficia di un'autorizzazione di lavoro l'idoneità al collocamento, e, di conseguenza,
il diritto all'indennità di disoccupazione, deve essere negato (cfr. SVR 2001
ALV Nr. 3, pag. 5, DTF 125 V 465; DTF 120 V 379 - 380; DTF 120 V 395; DLA
1993/1994, pag. 12; vedi inoltre Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung,
in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, Nr. 217
e Gerhards, "Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz", Vol. I, note 10 e 55 all'art. 15).
L'Alta
Corte ha ribadito la propria giurisprudenza sopra esposta e, confermando il
precedente giudizio di questo Tribunale, in una sentenza del 21 agosto 2003
nella causa C., C 3/03, ha, tra l'altro, osservato che:
"
(…)
Giusta l'art. 8 cpv. 1 lett. f LADI l'assicurato
ha diritto all'indennità di disoccupazione se, adempiute altre condizioni
previste dalla legge, egli è idoneo al collocamento. L'art. 15 cpv. 1 LADI
sancisce che il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace ed
autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata. L'idoneità al collocamento
comprende pertanto due elementi: da un lato, l'assicurato deve essere in grado
di fornire un lavoro - più particolarmente di esercitare un'attività lucrativa
salariata - senza essere impedito per ragioni inerenti alla sua persona; da un
altro lato, egli deve essere disposto ad accettare un'occupazione adeguata ai
sensi dell'art. 16 LADI, ciò che implica non solo la volontà di assumere una
simile attività quando l'occasione si presenta, ma pure una disponibilità
sufficiente per quanto riguarda il tempo che egli può consacrare ad un impiego
offerto e per quel che concerne il numero dei potenziali datori di lavoro (DTF
125 V 58 consid. 6a, 123 V 216 consid. 3 con riferimento). L'esercizio durevole
di un'attività indipendente, rispettivamente l'esame delle possibilità di
farlo, non esclude a priori il diritto a indennità di disoccupazione. In
effetti, tale agire è compatibile con l'obbligo legale di ridurre il danno se
l'assicurato intraprende sforzi sufficienti per trovare un impiego salariato.
Determinante è, come già detto, se la persona interessata va ritenuta o meno
idonea al collocamento. Essa non va considerata tale se tra l'altro non ha
intenzione oppure non è in grado di esercitare un'attività dipendente, in
quanto ha intrapreso - o intende intraprendere - un'attività indipendente, nella
misura in cui non può più essere collocata quale dipendente, non lo desideri
oppure non possa offrire ad un datore di lavoro tutta la disponibilità
normalmente esigibile. L'idoneità al collocamento va ammessa con particolare
riserva se, a causa di altri obblighi o di circostanze personali speciali,
l'assicurato intende esercitare un'attività lucrativa solo durante determinati
orari della giornata o della settimana. Un disoccupato va infatti considerato
inidoneo al collocamento se la possibilità di trovare un impiego è molto
incerta a causa del limite troppo grande posto nella scelta dei posti di lavoro
(DTF 112 V 327 consid. 1a e riferimenti ivi citati). Detta idoneità deve in
particolare essere negata quando l'esercizio dell'attività indipendente o le pratiche
per dar avvio alla stessa sono talmente estesi da non poter più essere svolti
al di fuori del normale orario di lavoro; tale principio non è tuttavia
applicabile qualora l'occupazione in questione è esercitata in vista
dell'ottenimento di un guadagno intermedio ai sensi dell'art. 24 LADI. In tale
ipotesi, a titolo di attività indipendenti entrano in linea di conto unicamente
occupazioni transitorie, limitate nel tempo e che necessitano di investimenti
limitati (sentenza del 17 dicembre 2002 in re F. consid. 1, C 88/02). (…)"
(cfr. STFA del 21 agosto 2003 nella causa C., C 3/03, consid. 3)
2.4. In
una sentenza del 20 settembre 1989, pubblicata parzialmente in DTF 115 V 448 e
riportata integralmente da Cattaneo (cfr. Daniele Cattaneo, "Les mesures
préventives et de rédaptation de I'assurance-chômage", Ed. Helbing &
Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno, pag. 422-424), il Tribunale
federale delle assicurazioni (TFA) ha stabilito che determinante, nel contesto
dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, non è l'esistenza di un domicilio civile in
Svizzera, bensì quella della residenza effettiva (cfr. DTF 115 V 448-449).
In quell’occasione l’Alta
Corte ha stabilito che, giusta l’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, il diritto
all’indennità di disoccupazione suppone la residenza effettiva in Svizzera
nonché l’intenzione di conservarla per un determinato periodo e di farne il
centro delle relazioni personali.
Così, nel caso che era
chiamata a giudicare, la nostra Massima istanza giudiziaria ha stabilito che un
cittadino svizzero che aveva affittato un appartamento in Francia, ma risiedeva
a Ginevra, adempiva il presupposto dell'art.
8 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. D. Cattaneo, op. cit., p. 424, no 685).
Questo
Tribunale, in una sentenza dell'8 giugno 1993 nella causa V. (AD 79/93) confermata
dal TFA con decisione del 16 novembre 1993 (C 130/93), ha invece negato il
diritto alle indennità di disoccupazione ad una lavoratrice frontaliera che non
risiedeva in Svizzera.
In un'ulteriore sentenza del 6 settembre 1999,
pubblicata in DTF 125 V 465, il TFA, oltre a richiamare i criteri e i principi
applicabili all'interpretazione di un accordo internazionale, ha stabilito che
la giurisprudenza sviluppata in relazione all'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI non
viola l'art. 20 lett. a della Convenzione n. 168 dell'organizzazione
internazionale del lavoro (OIL) concernente la promozione dell'impiego e la
protezione contro la disoccupazione del 21 giugno 1988 (RS 0.822.726.8; RU 1991
1914; in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991). Contestualmente la nostra
Massima Istanza ha pure ribadito la validità della propria giurisprudenza che
subordina il diritto all'indennità di disoccupazione alla residenza effettiva
in Svizzera, così come all'intenzione di conservarla durante un certo periodo e
di farne, durante questo tempo, il centro delle proprie relazioni.
In
particolare il TFA ha sottolineato che:
" (…)
Orbene non si vede come la suddetta giurisprudenza relativa
all'art. 8 cpv.
1 lett. c LADI esigente una presenza qualificata nel nostro Paese possa essere
contraria alla Convenzione. In effetti, solo restando a diretto contatto con il
mondo del lavoro nel quale intende essere reinserito il disoccupato può dar
prova di un serio e costante impegno nella ricerca di un lavoro. Inoltre la
presenza effettiva garantisce alle autorità competenti la possibilità di
verificare l'idoneità al collocamento e di controllare la disoccupazione.
Ridurre tale presenza a qualche ora al giorno, come richiesto dal ricorrente,
equivarrebbe a non far obbligo agli interessati di mettersi nella situazione di
concretamente poter reperire un impiego. Con un simile sistema verrebbe
garantita solo I'indennizzazione degli assicurati, mentre sarebbe disatteso
l'altro intento contenuto nella Convenzione, quello della promozione del pieno
impiego, intento che può essere concretizzato solo con un disciplinamento che
favorisca la ricerca di un'occupazione. La giurisprudenza di questa Corte che
subordina il diritto all'indennità di disoccupazione, oltre che alla residenza
effettiva in Svizzera, anche all'intenzione di conservarla durante un certo
periodo e di farne - durante questo tempo - il centro delle proprie relazioni
personali non è quindi in contrasto con il diritto convenzionale, questo a
prescindere dal fatto che ciò non esclude necessariamente per l'interessato la
possibilità di avere il domicilio all'estero presso la propria famiglia.
(...)."
(cfr. DTF 125 V 465, consid. 5, pag. 468-469)
Nel caso che era chiamata
a giudicare, l'Alta Corte, accogliendo il gravame e rinviando gli atti
all'amministrazione cantonale, ha poi concluso che:
" (…)
Orbene, per attestare la sua effettiva residenza in Svizzera il
ricorrente rileva in particolare di avere avuto a disposizione una camera
presso il "Personalhaus" dell'ex-datore di lavoro. A comprova di
quanto affermato esibisce una dichiarazione 18
dicembre 1996 di quest'ultimo,
da cui si evince che l'interessato, quale dipendente della ditta L. SA, abitava
durante tutto l'anno nel "Personalhaus". Per contro, nulla si rileva
per quanto concerne il periodo dopo il licenziamento.
In effetti, nell'incarto manca qualsivoglia documento attestante
una costante presenza sul mercato del lavoro svizzero per consentire al giudice
di statuire. Si rende pertanto necessario un complemento d'Istruttoria.
(...)." (cfr. DTF 125 V
465, consid. 6, pag. 469-470)
La nostra
Massima Istanza si è riconfermata nella propria giurisprudenza in una decisione
del 22 ottobre 2002 nella causa S. (C 34/02).
In
quell'occasione il TFA ha, in particolare, ribadito che:
"
(…)
Gemäss Art. 8 Abs. 1 lit. c AVIG hat Anspruch auf
Arbeitslosenentschädigung nur, wer in der Schweiz wohnt. Diese zentrale
Anspruchsvoraussetzung ist Ausfluss des im Leistungsbereich der
Arbeitslosenentschädigung geltenden Verbots des Leistungsexports, welches im
Interesse der Missbrauchsverhütung aufgestellt worden ist. Bei im Ausland
wohnenden Personen wäre die Überprüfung und Kontrolle der
Anspruchsvoraussetzungen, namentlich der Arbeitslosigkeit, verunmöglicht (vgl.
zum Ganzen Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Bd. Soziale Sicherheit, Rz. 138).
Der Begriff des Wohnens in der Schweiz ist dabei
nicht identisch mit dem Wohnsitz im Sinne von Art. 23 ff. ZGB, sondern
schliesst auch den gewöhnlichen Aufenthalt mit ein (BGE 115 V 448; vgl.
Nussbaumer, a.a.O., Rz 139 f.).
Nach der Rechtsprechung des Eidgenössischen
Versicherungsgerichts sind für den gewöhnlichen
Aufenthalt der tatsächliche Aufenthalt in der Schweiz und der Wille massgebend,
diesen beizubehalten, zusätzlich muss sich der Schwerpunkt aller Beziehungen in
der Schweiz befinden (BGE 125 V 467 Erw. 2a mit Hinweisen). (…)." (STFA del 22 ottobre 2002 nella causa S, consid. 3)
Ancora in
una sentenza del 26 maggio 2003 nella causa S. (C 226/02), sempre in merito
all’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, l’Alta Corte ha sviluppato le seguenti
considerazioni:
"
(…)
1.1 Gemäss Art. 8 Abs. 1 lit. c AVIG hat Anspruch
auf Arbeitslosenentschädigung nur, wer in der Schweiz wohnt. Diese zentrale
Anspruchsvoraussetzung ist Ausfluss des im Leistungsbereich der
Arbeitslosenentschädigung geltenden Verbots des Leistungsexports, welches im
Interesse der Missbrauchsverhütung aufgestellt worden ist. Bei im Ausland
wohnenden Personen wäre die Überprüfung und Kontrolle der
Anspruchsvoraussetzungen, namentlich der Arbeitslosigkeit, verunmöglicht (vgl.
zum Ganzen Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Bd. Soziale Sicherheit, Rz 138). Der Begriff des
Wohnens in der Schweiz ist dabei nicht identisch mit dem Wohnsitz im Sinne von
Art. 23 ff. ZGB, sondern schliesst auch den gewöhnlichen Aufenthalt mit ein
(BGE 115 V 448; vgl. Nussbaumer, a.a.O., Rz 139 f.).
Nach der Rechtsprechung des Eidgenössischen
Versicherungsgerichts sind für den gewöhnlichen Aufenthalt der tatsächliche
Aufenthalt in der Schweiz und der Wille massgebend, diesen beizubehalten;
zusätzlich muss sich der Schwerpunkt aller Beziehungen in der Schweiz befinden
(BGE 125 V 467 Erw. 2a mit Hinweisen).
(cfr. STFA del 26 maggio 2003 nella causa S., C 226/02)
In un’altra sentenza del
22 settembre 2003 nella causa I. (C 153/03) il TFA, ritenuto che sulla base dei
soli atti di causa non era possibile concludere chiaramente che l’assicurato
aveva spostato la propria residenza e il
centro delle proprie relazioni, ha annullato il precedente giudizio cantonale e
rinviato gli atti per ulteriori accertamenti.
In quel caso l’Alta Corte
ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
3.2 Es bestehen erhebliche Zweifel, ob der
Beschwerdeführer seinen Wohnsitz im Sinn von Art. 8 Abs. 1 lit. c AVIG (BGE125
V 466 f. Erw. 2a, 115 V 448 f.) tatsächlich per 1. Juli 2001 nach der Stadt
Y.________ verlegt hat. Mehrere Indizien sprechen dafür, dass die
Wohnsitzverlegung erst zu einem späteren Zeitpunkt stattgefunden hat.
3.2.1 Der Versicherte wohnte bis zum genannten
Zeitpunkt während 16 Jahren an derselben Adresse in der Stadt X.________. Die
Stadt X.________ war sein persönliches und berufliches Umfeld. Es ist nicht
anzunehmen, dass er diesen Lebensmittelpunkt ohne weiteres aufgeben wollte. Er
hat denn auch die Wohnung in der Stadt X.________ erst Ende Juni 2002
aufgegeben.
3.2.2 Gemäss dem für das Engagement an der Oper
in A.________ geltenden Dienstvertrag bestand für den Beschwerdeführer keine
Residenzpflicht. Es stand ihm demnach frei, seinen Wohnsitz und
Lebensmittelpunkt in der Schweiz zu behalten. Der in diesem Vertrag vorgesehene
monatliche Bruttolohn von DM 2500.- reichte zur Bestreitung der
Lebensunterhaltskosten keinesfalls aus.
Der Beschwerdeführer war demnach genötigt,
zusätzliche andere Engagements einzugehen. Da er den eher seltenen Beruf des
Bühnenbildners ausübt und zum fraglichen Zeitpunkt bereits 60jährig war, musste
er sich weiträumig bewerben und bereit sein, im deutschsprachigen Raum eine
zweite Arbeitsstelle anzunehmen. Es kann daher nicht angenommen werden, er habe
wegen seines Engagements in A.________ seinen Wohnsitz definitiv verlegt.
3.2.3 Aus den Akten geht hervor, dass der
Beschwerdeführer von Januar bis März 2002 ein Engagement als Bühnenbildner für
das Ballett U.________ eingehen konnte. Es steht somit fest, dass er sich
zumindest während dieser Zeit wieder in der Stadt X.________ aufgehalten hat.
3.2.4 Ebenso ist ausgewiesen, dass sich der Versicherte
wegen eines Leistenbruchs im Oktober 2001 in medizinische Behandlung begeben
musste.
Diese Behandlung liess er nicht in der Stadt
Y.________, sondern in der Stadt X.________ vornehmen.
3.3 Die genannten Indizien lassen eher darauf
schliessen, dass der Versicherte, wie er in seinem Schreiben vom 31. Juli 2001
ausgeführt hat, zunächst bloss vorläufig in der Stadt Y.________ eine
Wohngelegenheit suchte und sich erst zur definitiven Übersiedlung in diese
Stadt entschloss, als er sein Engagement an der Oper in A.________ ausbauen
konnte. Wann dies der Fall war, geht aus den Akten nicht hervor, dürfte
indessen für seinen Entschluss, den Lebensmittelpunkt definitiv von der Stadt
X.________ nach Deutschland zu verlegen, entscheidend gewesen sein. Es ist nachvollziehbar,
dass er bis zu jenem Zeitpunkt darauf bedacht gewesen war, sich die Option zu
bewahren, allenfalls doch noch im Raum der Stadt X.________ eine weitere
Anstellung zu finden, bestand doch die Möglichkeit, an Privatschulen zu
unterrichten oder Ballettausstattungen herzustellen.
Richtig ist zwar, dass sich die Lebenspartnerin
des Beschwerdeführers offenbar per Ende Juni 2001 in der Stadt X.________
abgemeldet hatte und ab 1. Juli 2001 in der Stadt Y.________ lebte. Hiezu war
sie indessen auf Grund ihres Arbeitsvertrages verpflichtet. Dies traf für den
Beschwerdeführer gerade nicht zu. Er hat sich denn auch keine eigene Wohnung
gemietet, sondern offenbar - unter Beteiligung an der Miete - bei seiner
Lebenspartnerin übernachten können (wobei diese nach Lage der Akten ihre
definitive Wohnung in der Stadt Y.________ erst im November 2001 bezogen hat).
3.4 Zusammenfassend ergibt sich, dass die
persönlichen und beruflichen Veränderungen, welche im Leben des
Beschwerdeführers eingetreten sind, nicht eindeutig darauf schliessen lassen,
er habe seinen gewöhnlichen Aufenthalt und Lebensmittelpunkt in der Stadt
X.________ ab Mitte 2001 aufgegeben.
Vielmehr bestehen erhebliche Anhaltspunkte dafür,
dass er dies erst getan hat, nachdem sein definitives Engagement an der Oper
A.________ (mit der Möglichkeit, seine Lebenskosten ganz aus diesen Einnahmen
zu bestreiten) feststand. Die Vorinstanz wird diesbezüglich noch weitere
Abklärungen zu treffen haben.
(…)." (cfr. STFA del 22 settembre 2003 nella causa I., C
153/03)
2.5. Nell’evenienza concreta dagli
atti di causa risulta che l’assicurato si è iscritto al collocamento il 2
agosto 2004 alla ricerca di un lavoro quale lattoniere da carrozzeria (cfr.
doc. 8).
L’assicurato ha poi
concluso un “Rapporto di collaborazione” con la ditta __________ stante il
quale egli ha assunto l’incarico di “Animatore” presso il centro di vacanza di
“__________”, per il periodo dal 3 aprile al 31 ottobre 2005 (cfr. doc. 7/A).
In seguito, il 16 maggio
2005, l’assicurato è stato trasferito in un’altra sede estera della ditta __________
a “__________” (cfr. doc. 5).
Durante l’audizione del 12
maggio 2005 l’assicurato ha, tra l’altro, dichiarato che:
" (…)
Dal mese di aprile 2005 lavoro a tempo pieno presso la società __________
di __________ in qualità di animatore turistico. Ho lavorato dal 4 aprile sino
al 3 maggio 2005 presso il villaggio turistico __________ in __________. (…)
(…)
Abito presso i miei genitori.
(…)
Ho fatto l’apprendistato presso la __________ di __________. Ho poi
lavorato presso di loro per circa un anno e mezzo. In seguito ho lavorato
presso la ditta __________ di __________ per un mese e mezzo ed in seguito
tramite la disoccupazione ho lavorato per ca. 3 mesi presso la carrozzeria __________
di __________. In seguito visto il perdurare della mia situazione di
disoccupato ho accettato di lavorare per l’agenzia turistica __________ di __________.
Ho fatto uno stage di una settimana in __________ ed in seguito sono stato
assunto. Inizialmente la mia occupazione era prevista in __________, in seguito
e con decorrenza 16 maggio 2005 e per ca. 4/5 mesi dovrei essere impiegato ad __________
presso il __________, vedi dichiarazione allegata.
Si tratta di un contratto di durata determinata sino al 31 ottobre
2005.
(…)." (cfr. doc. 4)
Viste le dichiarazioni
dell’assicurato e conformemente alla giurisprudenza citata (cfr. consid. 2.4)
questo Tribunale deve innanzitutto concludere che a contare dal 3 aprile 2005
l’assicurato non ha più avuto la propria residenza in Svizzera.
Infatti, il ricorrente,
quale animatore, era tenuto a risiedere presso i rispettivi centri di vacanza
in cui era chiamato ad operare.
Egli non aveva poi neppure
dei legami familiari tali che lo costringevano a fare ritorno regolarmente in
Svizzera.
Di conseguenza, già per
questa ragione e in conformità a quanto disposto dall’art. 8 cpv. 1 lett. c
LADI, è a ragione che la Sezione del lavoro ha negato all’assicurato il diritto
alle indennità di disoccupazione a contare dal 3 aprile 2005.
2.6. In ogni caso, conformemente
alla giurisprudenza citata (cfr. consid. 2.3), l’assicurato non può neppure
essere considerato idoneo al collocamento.
Infatti, alla domanda
volta a sapere se è disposto a lasciare l’attuale occupazione presso la __________
nel caso in cui gli fosse offerto un posto di lavoro egli ha dichiarato che
“(…) A dipendenza. Infatti viste le occasioni di lavoro avute sino ad oggi in
Svizzera preferisco onorare il contratto con l’agenzia anche perché esiste pure
la possibilità di essere assunti anche per l’inverno. (…).” (cfr. doc. 4).
Pertanto, l’assicurato ha
eccessivamente limitato la possibilità di trovare un impiego rendendola
alquanto incerta (per un caso in cui il TFA, confermando il precedente giudizio
di questo Tribunale, è giunto a questa conclusione nella fattispecie di un
assicurato che ha seguito un corso di propria iniziativa all’estero cfr. la
STFA del 10 ottobre 2005 nella causa N., C 126/05).
Questo vale a maggiore
ragione se si pone mente anche al fatto che l’assicurato, come da lui
dichiarato (cfr. doc. 4), non può presenziare subito ad un eventuale
appuntamento presso un potenziale datore di lavoro e che egli svolge le proprie
ricerche tramite computer e con l’aiuto di suo padre.
Al proposito va qui rilevato
che, secondo l’art. 21 cpv. 1 OADI che regola la “Consulenza e controllo”,
l’assicurato deve garantire di poter di regola essere contattato entro un
giorno dal servizio competente e che, secondo l’art. 22 cpv. 4 OADI che regola
Fatti
i “Colloqui di consulenza e di controllo”, il servizio competente stabilisce
d’intesa con l’assicurato il modo in cui questi può di regola essere contattato
entro un giorno.
In una sentenza del 16
settembre 2005 nella causa T. (C 171/05), il TFA ha stabilito che gli articoli
21 cpv. 1 e 22 cpv. 4 OADI sono conformi alla legge e si muovono nell’ambito
della delega di cui all’art. 17 cpv. 2 LADI.
In particolare il TFA ha
sottolineato che:
" (…)
Dieses Erfordernis (ndr.: si riferisce alle
esigenze poste dagli art. 21 cpv. 1 e 22 cpv. 4 OADI) deckt sich mit Sinn und
Zweck der in Art. 17 AVIG festgelegten Pflichten der versicherten Person,
wonach sie alles Zumutbare unternehmen muss, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden,
und insbesondere Arbeit zu suchen hat. Dazu gehört auch, dass die versicherte
Person so schnell als möglich erreichbar zu sein hat, ist doch die
Erreichbarkeit innert Tagesfrist gerade wesentlich, um einen möglichst raschen
Kontakt zwischen Amtsstelle und versicherter Person zu gewährleisten (Urteil Z.
vom 23. Juli 2002, C 2/02), insbesondere, um entsprechende Angebote für Stellen
oder Aufgebote für Veranstaltungen der Amtsstelle entgegen zu nehmen.
(…)." (cfr. STFA del 16 settembre 2005 nella causa T., C
171/05)
Può qui invece restare
aperta la questione a sapere se l’attività svolta all’estero dall’assicurato
possa o meno essere considerata quale guadagno intermedio.
Infatti, da una parte, in
ogni caso anche durante un’attività a tempo pieno esercitata quale guadagno
intermedio l’assicurato deve essere comunque idoneo al collocamento.
Al riguardo in una
sentenza del 18 marzo 2005 nella causa B. (C18/05) il TFA ha, in particolare,
rilevato che:
" (…)
3.1 Nach Art. 8 Abs. 1 lit. f AVIG setzt der
Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung voraus, dass der Versicherte
vermittlungsfähig ist. Der Arbeitslose ist laut Art. 15 Abs. 1
vermittlungsfähig, wenn er bereit, in der Lage und berechtigt ist, eine
zumutbare Arbeit anzunehmen und an Eingliederungsmassnahmen teilzunehmen.
Vermittlungsunfähigkeit muss u.a. angenommen
werden, wenn der versicherten Person aus persönlichen oder familiären Gründen
oder im Hinblick auf anderweitige Verpflichtungen bei der Auswahl des
Arbeitsplatzes so enge Grenzen gesetzt sind, dass das Finden einer Stelle sehr
ungewiss ist (BGE 123 V 216 Erw. 3, 120 V 388 Erw. 3a mit Hinweisen). Unter dem
Considerandi
Gesichtspunkt der zeitlichen Disponibilität kann indessen die
Vermittlungsfähigkeit nicht schon deswegen verneint werden, weil die
versicherte Person einer vollzeitlichen Zwischenverdiensttätigkeit im Sinne von
Art. 24 Abs. 1 erster Satz AVIG nachgeht. Dies ergibt sich ohne weiteres
daraus, dass nach Gesetz und Rechtsprechung auch das Einkommen aus einer
Vollzeittätigkeit als Zwischenverdienst anerkannt werden kann (ARV 2002 Nr. 13
S. 110 Erw. 4 mit Hinweis). Die Vermittlungsfähigkeit steht sodann auch in
Frage, wenn die versicherte Person sich nicht genügend um zumutbare Arbeit
bemüht.
Fortdauernd ungenügende Arbeitsbemühungen oder
die wiederholte Ablehnung zumutbarer Arbeit können zur Annahme von
Vermittlungsunfähigkeit führen (BGE 112 V 218 Erw. 1b mit Hinweisen; ARV 2001
Nr. 30 S. 233 Erw. 2a). Hiezu bedarf es indessen immer besonders qualifizierter
Umstände (vgl. ARV 1996/97 Nr. 8 S. 31 Erw. 3 mit Hinweisen und Nr. 19 S. 101
Erw. 3b).
(…)." (cfr. STFA del 18 marzo 2005 nella causa B., C 18/05)
D’altra parte, nella
sentenza pubblicata in DTF 129 V 102, l’Alta Corte ha unicamente stabilito che
se un assicurato consegue un guadagno intermedio nella vicina Germania,
l’aliquota usuale per il luogo ai sensi dell’art. 24 cpv. 3 LADI si determina
in base alle condizioni ivi vigenti e ha lasciato aperta la questione per i
lavoratori distaccati.
Dunque, nel caso concreto
si trattava di un assicurato che lavorava in uno Stato vicino alla Svizzera e
in ogni caso il TFA non si è pronunciato esplicitamente e in generale circa il
diritto alle indennità nel caso di un guadagno intermedio conseguito all’estero.
Per un caso in cui questo
Tribunale ha negato il diritto alle indennità di disoccupazione in caso di un
guadagno intermedio conseguito all’estero e per un altro caso in cui si è limitato
a richiamare la giurisprudenza sviluppata nella DTF 129 V 102 vedi la STCA del
17.
aprile 2000 nella causa C. (38.1999.366) pubblicata in parte in RDAT
II-2000, N. 90, pag. 344 e la STCA del 7 febbraio 2003 nella causa F.-S.
(38.2002.86).
Riguardo infine alle
trattenute sociali di legge (cfr. doc. I), il TCA si limita qui a rinviare ad
una decisione del 4 luglio 2005 nella causa M. (C 270/04) nella quale (confermando
il precedente giudizio di questo Tribunale che ha negato a un‘assicurata il
diritto alle indennità di disoccupazione perché in una posizione analoga a
quella di un datore di lavoro e inidonea al collocamento) il TFA ha, in
particolare, rilevato che:
" (…)
3.2
Né osta a tale conclusione la circostanza che
la ricorrente abbia regolarmente pagato i contributi sociali, questa Corte
avendo a tal proposito ricordato che la negazione delle indennità di
disoccupazione a una persona che gode di una situazione professionale
paragonabile a quella di un datore di lavoro ai sensi della giurisprudenza
pubblicata in DTF 123 V 234 non giustifica ancora di per sé un'esenzione dal
pagamento dei contributi all'assicurazione contro la disoccupazione (sentenza
del 29 dicembre 2004 in re W., C 160/04, consid. 3).
(…)." (cfr. STFA del 4 luglio 2005 nella
causa M., C 270/04)
In simili circostanze il
TCA deve dunque confermare la decisione su opposizione impugnata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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