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Decisione

38.2005.66

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

21 novembre 2005Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

1.2. Contro

questa decisione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA del

seguente tenore:

"

(…)

Preso atto della decisione su opposizione datata 20

luglio 2005, rilevo con assoluto stupore le giustificazioni riportate relative

al rifiuto della prestazione AD.

In termini ricorsuale mi permetto ribadire che

prestavo attività lavorativa - quale dipendente - presso la società __________,

malgrado risulto gerente/socio della società. Il salario per tutti i dipendenti

veniva versato in contanti a brevi manu. Il salario veniva sempre prelevato in

funzione delle entrate in quanto le riserve di liquidità della società non

sempre garantivano i regolari pagamenti degli stipendi tramite accredito

diretto bancario. La società si fonda unicamente sulle entrate di liquidità

delle vendite (considerato trattasi di un commercio a dettaglio) e pertanto

tali fondi venivano utilizzati per il pagamento delle remunerazioni ai

dipendenti e parallelamente al sottoscritto, e spesso si riceveva acconti sul

salario, in quanto non c'era sufficiente liquidità per gestire interamente il

pagamento salariale.

Ho sempre versato i contributi AVS in termine di

dipendente confermando anche i contributi AD, per i quali chiedo gentilmente il

mio diritto.

Ritengo improprio quanto riportato nella

decisione AD 20.07.2005, poiché svolgevo unicamente la mia attività al pari dei

miei collaboratori con il senso di responsabilità alfine di condurre nei

migliori dei modi l'andamento della società.

L'attuale attività della __________ non produce

sufficienti guadagni per garantire la continuità, tantovvero che sono in

trattativa per la vendita della società.

A mio avviso aver pagato regolarmente i contributi

AVS ed adesso non poter ricevere il diritto alla disoccupazione non mi sembra

democraticamente accettabile.

Il diritto del lavoratore in questo contesto è

seriamente minato e crea un'ingiustizia sociale, soprattutto nel mio caso che

ho sempre difeso con orgoglio il mio ego lavorativo rispettando pienamente

tutte le regole.

Ho 62 anni e non ho mai usufruito dell'indennità

AD né tantomeno ho mai chiesto aiuti sociali allo Stato, negarmi adesso un mio

diritto quale assicurato, proiettandomi a richiedere l'assistenza certamente

non nobilita una persona che si è spesa durante il corso della vita per la

propria autoaffermazione professionale.

Alla luce di quanto sopra esposto chiedo a

codesto lodevole Tribunale che abbia a valutare attentamente la singolare

situazione giudicando

● Il ricorso è accolto e

conseguentemente la decisione su opposizione del 20.07.2005 è annullata

● Abbia a riconoscere il diritto

alla disoccupazione

● Spese e ripetibili a carico della

cassa AD

(…)." (cfr. doc. I)

1.3. Nella sua

risposta del 12 agosto 2005 la Cassa ha osservato che:

"

(…)

L' art. 31 cpv. 3 lett. c LADI esclude dal diritto all'indennità

per lavoro ridotto le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri

di un organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare

risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, nonché i loro coniugi

occupati nell'azienda. Sebbene questa disposizione sia concepita per

l'indennità per lavoro ridotto, essa ha anche un impatto sull'indennità di

disoccupazione. Finché tali persone occupano una posizione analoga a quella di

un datore di lavoro nell'azienda, esse non hanno diritto all'indennità di

disoccupazione in quanto continuano a influenzare in modo determinante le

decisioni del datore di lavoro o sono in grado di riattivare in qualsiasi

momento l'azienda temporaneamente fuori servizio. In tal senso è irrilevante

che queste persone abbiano lo statuto di salariato secondo la legislazione

sull'AVS e possano comprovare un periodo di contribuzione sufficiente. Di

conseguenza, le persone che occupano una posizione analoga a quella di un

datore di lavoro non sono considerate disoccupate e nemmeno idonee al

collocamento. Si parla di elusione delle disposizioni in materia di indennità

per lavoro ridotto se l'azienda continua a esistere anche dopo la conclusione

del rapporto di lavoro e se l'assicurato mantiene una posizione analoga a

quella di un datore di lavoro. Tali persone non hanno pertanto diritto

all'indennità di disoccupazione, siano esse disoccupate totalmente o parzialmente.

Qualsiasi altra interpretazione consentirebbe di eludere questa disposizione

prevista allo scopo di prevenire gli abusi di diritto in materia di indennità

per lavoro ridotto.

(Circ. ID, cifra B31)

Nella fattispecie:

Dalla documentazione agli atti si evincono i seguenti punti:

a) con istanza

dei 17 maggio 2005 il signor RI 1 ha chiesto di beneficiare dell'indennità di

disoccupazione dopo essere stato licenziato dalla __________ di __________ per

la fine del mese di marzo 2005;

b) la lettera di

licenziamento faceva preciso riferimento ad un richiamo in servizio se la

situazione "economica" fosse migliorata;

c) nello spazio

riservato alle osservazioni della domanda di indennità il signor RI 1 precisava

che "esiste il presupposto - in caso di ripresa economica - di

reinserimento nell'organico della società";

d) alla cifra 29

del formulario di richiesta veniva risposto affermativamente.

Ritenuta la posizione del signor RI 1 analoga a quella del datore

di lavoro, la Cassa ha verificato se la società per la quale ha lavorato fino

al 31 marzo 2005 era ancora attiva o fosse eventualmente in liquidazione. Dal

registro di commercio del distretto di __________ (estratto del 9.06.2005) la __________

risultava attiva a tutti gli effetti e non in liquidazione.

La prassi amministrativa precisa quali sono i tre elementi

determinanti per l'analogia con la posizione di datore di lavoro, ossia:

"a) Qualità di socio

Se il collaboratore è membro del consiglio di amministrazione di

una SA (art. 716 segg. CO) o se assume, in qualità di socio o di terza persona

incaricata, la gestione di una S.a.g.l. (artt. 811 - 815 e 827 CO), l'analogia

con la posizione di datore di lavoro è riconosciuta per legge. Il diritto

all'ID resta escluso senza ulteriore esame fintanto che la persona mantiene

tale posizione. Per una verifica si può ricorrere ad un estratto del Registro

di commercio.

b) Partecipazione finanziaria all'azienda

l'analogia con la posizione di datore di lavoro deve essere

verificata caso per caso. Se per l'entità della partecipazione finanziaria

spettano al/la dipendente facoltà decisionali determinanti, la sua posizione

risulta analoga a quella di un datore di lavoro ed è quindi escluso il diritto

all'ID. Non è possibile fissare un limite percentuale mediante direttiva.

c) Appartenenza a un organo decisionale supremo dell'azienda o

partecipazione alla direzione aziendale

l'analogia con la posizione di datore di lavoro deve essere

verificata caso per caso. Se, per la struttura interna dell'azienda, alla

persona spettano facoltà decisionali determinanti, la sua posizione risulta

analoga a quella di datore di lavoro ed è quindi escluso il diritto all'ID.

Spesso l'analogia con la posizione di datore di lavoro viene

definita in base a diversi elementi (per es. membro del consiglio

d'amministrazione in possesso di un importante pacchetto azionario)."

(Prassi ML/AD 2003/4, foglio 4/2)

Nella presente fattispecie il signor RI 1 è oggi ancora il

proprietario della società, il suo gerente e socio unico con firma individuale

(vedi estratto del registro di commercio del distretto di __________ del

10.8.2005).

Nell'attestato del datore di lavoro si fa riferimento al fatto che

la disdetta del contratto di lavoro (è il titolare della società che licenzia

se stesso) è collegabile alla mancanza di lavoro. Questa situazione, avendo la

società altri dipendenti, avrebbe semmai giustificato la richiesta d'indennità

per lavoro ridotto. In tal caso il signor RI 1 non avrebbe potuto beneficiare

dell'indennità per lavoro ridotto opponendovisi il tenore dell'art. 31 cpv. 3,

lett. b e c LADI.

L'aver disdetto il contratto è il tentativo di eludere quanto

stabilito dal citato articolo, chiedendo di percepire le indennità di

disoccupazione. La Cassa non può aderire a tale richiesta perché contraria allo

spirito della legge.

Di nessuna utilità pratica è l'affermazione che il signor RI 1 era

un dipendente e pagava i contributi AVS - Al - AD come tale, e di aver

costituito un periodo sufficiente di contribuzione per poter beneficiare delle

indennità di disoccupazione. Le persone con posizione analoga a quella del

datore di lavoro sono in linea di principio escluse dal diritto alle indennità

di disoccupazione fintanto che mantengono questa loro posizione. Nel presente

caso questa è la situazione del signor RI 1 per cui la Cassa chiede a codesto

lodevole Tribunale cantonale delle assicurazioni di voler respingere il ricorso

confermando la decisione impugnata.

(…)." (cfr. doc. III)

1.4. Con

ulteriore scritto del 29 agosto 2005 al TCA l’assicurato si è confermato nelle

proprie allegazioni (cfr. doc. V).

Il doc. V

è stato trasmesso alla Cassa per conoscenza (cfr. doc. VI).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e

penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale

delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00;

STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002

nella causa B.,

H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R.,

H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT

I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA

del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

2.2. Il TCA

rileva che sulla decisione e sulla decisione su opposizione quale base legale

sono stati indicati gli art. 13 cpv. 1 e 23 cpv. 1 LADI (cfr. doc. 15 e A1).

L’art. 13

cpv. 1 LADI regola l’adempimento del periodo di contribuzione e l’art. 23 cpv.

1 LADI stabilisce il guadagno assicurato.

In realtà

la Cassa ha rifiutato all’assicurato il diritto alle indennità di

disoccupazione, a contare dal 6 aprile 2005, in quanto non ha ritenuto

adempiuti i presupposti dell’art. 8 cpv. 1 lett. b) e f) LADI.

Infatti,

vista la posizione di socio gerente con diritto di firma individuale e una

quota di fr. 20'000.-- su un capitale sociale dello stesso importo, e ritenuta

la giurisprudenza sviluppata dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) -

secondo la quale il lavoratore che gode di una situazione professionale analoga

a quella di un datore di lavoro non ha diritto alle indennità di disoccupazione

se, malgrado sia stato formalmente licenziato dalla ditta, continua a

determinarne le scelte oppure a influenzarle in maniera determinante (cfr. in

questo senso la STFA del 7 giugno 2004 nella causa C., C 87/02) -, la Cassa ha

concluso che l’assicurato è ancora in grado di influenzare l’attività della

società.

La Cassa

ha pure concluso che: “(…) Di conseguenza, le persone che occupano una posizione

analoga a quella di un datore di lavoro non sono considerate nemmeno idonee al

collocamento. (…).” (cfr. doc. A1)

Al

riguardo va qui osservato che l’Alta Corte, in una decisione del 17 ottobre

2005 nella causa F. (C 1/05), ha precisato che la questione relativa alla

situazione dell’assicurato in una posizione paragonabile a quella di un datore

di lavoro, il quale, benché formalmente licenziato continua a determinare le

decisioni del datore di lavoro o a influenzarle in maniera decisiva, può, da un

lato “(…) essere di rilievo per valutare l’aspetto della controllabilità e computabilità

della perdita di lavoro (art. 8 cpv. 1 lett. b LADI; DTF 126 V 126 consid. 2,

123 V 237 segg. consid. 7b/bb; DLA 2004 no. 24 pag. 262 consid. 2) (…).” e

dall’altro, “(…) incidere anche sull’idoneità al collocamento dell’assicurato

nella misura in cui è suscettibile di restringerne la disponibilità in ragione

degli impegni persistenti o delle prospettive di reimpiego (RDAT 1994 I no. 79

pag. 205; DLA 1992 no. 11 pag. 125, 1980 no. 41 pag. 100; cfr. pure le sentenze

del 7 giugno 2004 in re C., C 87/02, consid. 5.2 in fine e 6, e del 20 ottobre

2000 in re C., C 26/00, consid. 1, in cui il Tribunale federale delle

assicurazioni ha rilevato che “Il lavoratore in posizione professionale analoga

a quella di un datore di lavoro non ha in via di massima diritto, ritenuta

l’inidoneità al collocamento, a indennità di disoccupazione”; NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung,

in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], cifra marg. 221; RUBIN, Assurance-chômage,

Droit fédéral, Survol des mesures de crise cantonales, Procédure, Delémont

2005, pag. 92, secondo il quale, tuttavia, in presenza di un rischio di

elusione dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, il diritto alle indennità di disoccupazione

è escluso senza che si debba ulteriormente esaminare l’idoneità al

collocamento). (…).” (cfr. STFA del 17 ottobre 2005 nella causa F.; C 1/05,

consid. 1.3).

In sede

di ricorso l’assicurato ha, in particolare, sottolineato che, malgrado la sua

posizione di socio gerente della società, egli ha prestato la sua attività

lavorativa quale dipendente della stessa e al pari dei suoi collaboratori.

Egli ha

pure sostenuto che l’attuale attività della società non produce sufficienti

guadagni per garantirne la continuità e che sarebbe in trattativa per la

vendita della stessa.

Il

ricorrente ha dunque capito cosa gli veniva contestato dall’amministrazione e,

esprimendosi in merito, non ha subito alcun svantaggio.

Il TCA

entra pertanto nel merito del ricorso.

Nel

merito

2.3. Fondamentale

presupposto per il riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione

è, tra l'altro, che l'assicurato sia idoneo al collocamento (cfr. art. 8 cpv. 1

lett. f LADI).

Inoltre,

per poter beneficiare del diritto alle indennità di disoccupazione è pure

necessario che l’assicurato abbia subito una perdita di lavoro computabile

(cfr. art. 8 cpv. 1 lett. b che rinvia a sua volta all’art. 11 LADI).

In una sentenza del 4

luglio 2005 nella causa M. (C 270/04) il TFA ha confermato il precedente

giudizio con il quale questo Tribunale aveva negato a un’assicurata il diritto

alle indennità di disoccupazione, in quanto, da una parte, l’assicurata si era

iscritta al collocamento dopo essere stata licenziata da una Sagl sua datrice

di lavoro nella quale suo marito rivestiva la carica di unico socio gerente con

diritto di firma individuale e, d'altra parte, la ricorrente non era idonea al

collocamento.

In quell’occasione l’Alta

Corte ha avuto occasione di riassumere la propria giurisprudenza ed ha

rilevato:

"

(...)

1. L'oggetto

del contendere verte sull'idoneità al collocamento della ricorrente e, di

conseguenza (art. 8 cpv. 1 lett. f LADI), sul suo diritto all'indennità di

disoccupazione (DLA 2000 no. 14 pag. 70 consid. 1).

Considerandi

2.

2.1

Giusta

l'art. 8 cpv. 1 lett. f LADI l'assicurato ha diritto all'indennità di

disoccupazione se, adempiute le ulteriori condizioni previste dalla legge, è

idoneo al collocamento. L'art. 15 cpv. 1 LADI, nel tenore applicabile in

concreto, in vigore sino al 30 giugno 2003 (cfr. a contrario sentenza del 20

settembre 2004 in re L., C 34/04, consid. 1.2), stabilisce che il disoccupato è

idoneo al collocamento se è disposto, capace ed autorizzato ad accettare

un'occupazione adeguata. L'idoneità al collocamento comprende pertanto due

elementi: da un lato, l'assicurato deve essere in grado di fornire un lavoro -

più particolarmente di esercitare un'attività lucrativa salariata - senza

essere impedito per ragioni inerenti alla sua persona; dall'altro, egli deve

essere disposto ad accettare un'occupazione adeguata ai sensi dell'art. 16

LADI, ciò che implica non solo la volontà di assumere una simile attività

quando l'occasione si presenta, ma pure una disponibilità sufficiente per

quanto riguarda il tempo che egli può consacrare ad un impiego offerto e per

quel che concerne il numero dei potenziali datori di lavoro (DTF 125 V 58

consid. 6a, 123 V 216 consid. 3 con riferimento).

2.2

Giusta

l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, non hanno diritto all'indennità per lavoro

ridotto le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un

organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare

risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi

occupati nell'azienda.

2.3

Con la

sentenza del 4 settembre 1997 in re M., pubblicata in DTF 123 V 234, il

Tribunale federale delle assicurazioni ha esteso l'applicabilità di

quest'ultima norma all'assegnazione dell'indennità di disoccupazione. In quella

occasione - concernente un dipendente che, dopo essere stato licenziato da una

società anonima, aveva continuato ad esserne l'azionista unico e il solo

amministratore -, questa Corte ha infatti stabilito che il lavoratore in

posizione professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro non ha

diritto - ritenuta anche la sua inidoneità al collocamento (cfr. ad es.

sentenza del 7 giugno 2004 in re C., C 87/02, consid. 6.3) - all'indennità di

disoccupazione se, malgrado sia stato formalmente licenziato, continua a

determinare le decisioni del datore di lavoro o a influenzarle in maniera

considerevole. Se così non fosse, tramite una disposizione relativa

all'indennità di disoccupazione verrebbe altrimenti elusa la regolamentazione

in materia di indennità per lavoro ridotto (DTF 123 V 237 seg. consid. 7b/bb;

sentenza citata del 7 giugno 2004 in re C., consid. 4.1).

2.4

Questo

principio è quindi stato dichiarato valido anche nel caso del socio gerente di

una Sagl (art. 811 cpv. 2 CO), ritenuto che quest'ultimo dispone ex lege della

possibilità di determinare o comunque influenzare risolutivamente ai sensi

dell'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI le decisioni che la società è chiamata a

prendere in qualità di datrice di lavoro (sentenza del 22 novembre 2002 in re

R., C 37/02, consid. 4; cfr. pure la sentenza del 30 agosto 2001 in re B., C

71/01).

2.5

Il

Tribunale federale delle assicurazioni ha inoltre pure avuto modo di allargare

il campo applicativo della giurisprudenza pubblicata in DTF 123 V 234 al

coniuge di una persona menzionata all'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI (sentenza

inedita del 26 luglio 1999 in re M., ancora recentemente confermata ad es.

dalla sentenza del 7 dicembre 2004 in re W., C 193/04, consid. 3; cfr. inoltre REGINA JÄGGI, Eingeschränkter Anspruch auf

Arbeitslosenentschädigung bei arbeitgeberähnlicher Stellung durch analoge

Anwendung von Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG, in: RSAS 2004 pag. 9 seg.). Secondo questa Corte, infatti, fintanto che la persona menzionata

all'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI è in grado di influenzare in maniera determinante

l'attività del datore di lavoro, essa ha anche la possibilità di impiegare

nuovamente il proprio coniuge (cfr. ad es. le sentenze del 7 dicembre 2004 in

re K., C 150/04, consid. 2, e del 23 febbraio 2004 in re T., C 249/03, consid.

2.

). Il quale coniuge, in questo modo, può influenzare la perdita di lavoro da

lui subita rendendo la sua disoccupazione difficilmente controllabile (sentenza

citata del 7 dicembre 2004 in re W., consid. 3).

2.6

La presente

Corte ha infine osservato che la giurisprudenza sviluppata in DTF 123 V 234 non

si prefigge unicamente di sanzionare il caso di abuso effettivo, ma anche di

prevenire il rischio di un simile abuso che è insito nel pagamento di indennità

di disoccupazione in favore di persone che rivestono una posizione

professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro o in favore dei loro

coniugi (DLA 2003 no. 22 pag. 240; cfr. pure la sentenza citata del 7 dicembre

2004.

in re K., consid. 2).

2.7

Orbene, un

rischio di tale natura si realizza senz'altro nell'evenienza concreta già solo

perché il marito, in qualità di unico socio gerente della società datrice di

lavoro, dopo avere già assunto due volte la ricorrente, dapprima in qualità di

direttrice e in seguito quale segretaria, ha continuato a rivestire questa sua

posizione anche successivamente al gennaio 2003 e ha continuato ad impiegarla

ad ore (cfr. gli attestati sul guadagno intermedio, per la maggior parte

firmati, per il datore di lavoro, dall'insorgente stessa), conservando così la

capacità di disporre dell'azienda ("unternehmerische Dispositionsfähigkeit

[sentenza citata del 26 luglio 1999 in re M.]). In tali condizioni, non può

escludersi la messa in atto di un ricorso alle indennità di disoccupazione

alfine di rimediare a un periodo di contrazione - chiaramente evidenziata dagli

atti - del giro di affari della datrice di lavoro (cfr. sentenza del 30 aprile

2001.

in re W., C 199/00 e C 200/00, consid. 3). Non può quindi escludersi

un'elusione delle disposizioni concernenti l'indennità per lavoro ridotto né il

rischio di un ricorso abusivo alle prestazioni dell'assicurazione contro la

disoccupazione (cfr. ad es. le sentenze del 5 luglio 2004 in re D., C 155/03,

consid. 2.2, quella citata del 23 febbraio 2004 in re T., consid. 2.2). Di

conseguenza, alla ricorrente devono giustamente essere negati l'idoneità al

collocamento e il diritto alle indennità di disoccupazione a partire dal 1 °

gennaio 2003.

2.8

Idoneità al

collocamento che si giustifica inoltre di escludere poiché, come giustamente

rilevato dai primi giudici, ben difficilmente l'interessata avrebbe potuto

esercitare la sua attività di segretaria amministrativa per la X._____ Sagl e

di consulente immobiliare per lo Studio di architettura Y._____ al di fuori del

normale orario di lavoro e poiché, a ben vedere, la ricorrente in realtà

neppure era disposta a lasciare queste attività (cfr. ad es. il verbale

relativo al colloquio di consulenza del 17 luglio 2003: "Consegnate-le

ricerche di luglio e alcune risposte ricevute, è stata anche contattata da un

paio di alberghi ai quali aveva mandato la candidatura, visto che attualmente

il lavoro c/o immobiliare inizia a funzionare bene ha preferito rinunciare alle

offerte degli alberghi"). Le quali attività, per giunta, sembravano

assicurarle un buon futuro lavorativo e non erano pertanto da considerarsi di

natura transitoria e limitata nel tempo (cfr. a contrario DLA 2002 no. 5 pag.

55.

consid. 2b e dottrina citata).

3.

3.1

Contrariamente

a quanto sostenuto in sede ricorsuale, questo giudizio non discrimina l'istituzione

del matrimonio. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha infatti già avuto

modo di stabilire che l'applicabilità della giurisprudenza fondata sull'art. 31

cpv. 3 lett. c LADI alle persone sposate e non invece ad es. alle persone che

vivono in concubinato, oltre a potersi poggiare sul tenore letterale della

menzionata disposizione, non costituisce una violazione del diritto alla parità

di trattamento (sentenza citata del 7 dicembre 2004 in re W., consid. 4).

3.2

Né osta a

tale conclusione la circostanza che la ricorrente abbia regolarmente pagato i

contributi sociali, questa Corte avendo a tal proposito ricordato che la

negazione delle indennità di disoccupazione a una persona che gode di una

situazione professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro ai sensi

della giurisprudenza pubblicata in DTF 123 V 234 non giustifica ancora di per

sé un'esenzione dal pagamento dei contributi all'assicurazione contro la

disoccupazione (sentenza del 29 dicembre 2004 in re W., C 160/04, consid. 3).

(...)" (cfr. STFA del 4 luglio 2005 nella

causa M., C 270/04)

Secondo

il TFA, dunque, il lavoratore che gode di una posizione professionale

paragonabile a quella di un datore di lavoro non ha diritto alle indennità di

disoccupazione quando, benché formalmente licenziato da una società, continua a

determinare le decisioni del datore di lavoro o a influenzarle in maniera

decisiva.

L’Alta

Corte ha infatti osservato che la questione relativa alla situazione

dell’assicurato in una posizione paragonabile a quella di un datore di lavoro,

il quale, benché formalmente licenziato continua a determinare le decisioni del

datore di lavoro o a influenzarle in maniera decisiva, può, tra l’altro “(…)

essere di rilievo per valutare l’aspetto della controllabilità e computabilità

della perdita di lavoro (art. 8 cpv. 1 lett. b LADI; DTF 126 V 126 consid. 2,

123.

V 237 segg. consid. 7b/bb; DLA 2004 no. 24 pag. 262 consid. 2) (…).” (cfr.

STFA del 17 ottobre 2005 nella causa F.; C 1/05, consid. 1.3).

La

situazione è invece differente quando il salariato, trovandosi in una posizione

assimilabile a quella di un datore di lavoro, lascia definitivamente l'impresa

a causa della sua chiusura; in questo caso non è ravvisabile un comportamento

volto ad eludere la legge. Lo stesso vale nel caso in cui l'impresa continua ad

esistere ma il salariato, a seguito della rottura del contratto di lavoro,

interrompe definitivamente tutti i legami con la società. In entrambi i casi,

l'assicurato può, in principio, pretendere l'indennità di disoccupazione.

Infatti,

il TFA vuole, da una parte, evitare una possibile elusione della legge e,

dall'altra parte, impedire che un assicurato possa beneficiare indebitamente

delle indennità di disoccupazione.

Diversa è

pure la situazione dell'assicurato che, pur conservando una posizione analoga a

un datore di lavoro presso una ditta, si iscrive in disoccupazione dopo aver

lavorato quale dipendente per una durata di almeno sei mesi presso un'altra

ditta. In quel caso il diritto alle indennità va ammesso (cfr. STFA del 3

gennaio 2005 nella causa T., C 119/04; SVR 2004 ALV Nr. 15 e a contrario STFA

del 16 settembre 2004 nella causa E., C 71/04).

2.4

Circa la

questione a sapere se un assicurato può determinare o influenzare

risolutivamente le decisioni del datore di lavoro ai sensi dell'art. 31 cpv. 3

lett. c LADI, in una decisione del 15 giugno 2005 nella causa Z. (C

102/04), dopo aver rilevato che non è possibile escludere un assicurato dal

diritto alle indennità di disoccupazione per il solo fatto che egli è in grado

di vincolare la società grazie al suo diritto di firma iscritto a Registro di

Commercio, l’Alta Corte ha, in particolare, specificato che:

" (…)

La seule exception à ce principe que reconnaît le Tribunal fédéral

des assurances concerne les membres des conseils d'administration car ils disposent

ex lege (art. 716 à 716b CO), d'un pouvoir déterminant au sens

de l'art. 31 al. 3 let. c LACI (DTA 1996/1997 n° 41 p.

226.

consid. 1b et les références). Pour les membres du conseil d'administration,

le droit aux prestations peut être exclu sans qu'il soit nécessaire de déterminer

plus concrètement les responsabilités qu'ils exercent au sein de la société

(cf. ATF 122 V 273 consid. 3; DTA 2004 n° 21 p. 198 consid. 3.2). Il doit en aller

de même avec les associés d'une Sàrl. En effet, conformément à l'art. 811 al. 1 CO, s'il n'en est pas disposé autrement, les associés dans

la société à responsabilité limitée ont non seulement le droit mais également

l'obligation de participer à la gestion de la société. En édictant cette disposition,

le législateur est parti du principe que les personnes qui détiennent la société

doivent également en assumer la direction. A ce titre, les associés, respectivement

les associés-gérants lorsqu'il en a été désigné, occupent collectivement une position comparable à celle du conseil d'administration d'une société

anonyme (arrêt R. du 22 novembre 2002, C 37/02, et les références).

(…).” (cfr. STFA del 15 giugno 2005 nella

causa Z., C 102/04)

2.5

Nella presente fattispecie dagli

atti risulta che l’assicurato ha chiesto l’indennità di disoccupazione in

quanto licenziato dalla ditta __________, suo ultimo datore di lavoro per il

periodo dal 13 ottobre 2003 al 30 marzo 2005 (cfr. doc. 18).

Nella “Domanda d’indennità

di disoccupazione” del 21 aprile 2005 l’assicurato ha, in particolare,

osservato che: “(…) Esiste il presupposto – in caso di ripresa economica – di

reinserimento nell’organico della società. (…).” (cfr. doc. 18, Osservazioni).

Anche nella precedente

lettera di disdetta del 20 marzo 2005 l’ex datore di lavoro si è così espresso:

" (…)

come già comunicatole verbalmente alla fine di gennaio che se il

lavoro non migliorava, purtroppo saremmo stati costretti al licenziamento, ed

alla luce dei fatti attuali che non ci sono margini sufficienti per coprire i

salari, abbiamo preso questa malaugurata decisione di licenziarla. Pur tenendo

presente che se la situazione migliorasse la richiameremmo in servizio.

(…)." (cfr. doc. 19)

Dal registro di commercio

risulta che l’assicurato è tuttora iscritto quale socio gerente con diritto di

firma individuale e, attualmente, unico socio e detentore del totale delle

quote sociali pari a fr. 20'000.--, della Sagl sua ex datrice di lavoro (cfr. estratto relativo alla __________ facilmente reperibile

all’indirizzo www.zefix.ch).

Di

conseguenza, conformemente alla giurisprudenza citata (cfr. consid. 2.3 e 2.4)

e alle Direttive e alla Circolare del Segretariato di Stato dell’economia,

menzionate dalla Cassa nella propria risposta di causa (cfr. doc. III), è a

giusto titolo che la Cassa ha negato all’assicurato il diritto alle indennità

di disoccupazione.

Infatti,

anche dopo essere stato licenziato con la possibilità di essere riassunto,

l’assicurato ha mantenuto una posizione analoga a quella di un datore di lavoro

all’interno della Sagl sua ex datrice di lavoro.

Pertanto, ritenuta la

possibilità di riavviare la propria attività e considerata la difficoltà di

controllarlo vista la sua posizione in seno alla stessa, la perdita di lavoro

non è computabile e non è possibile escludere un eventuale abuso nella

percezione delle indennità di disoccupazione che devono quindi essere negate.

Riguardo

infine alla questione del versamento dei contributi sociali, compresi quelli

per l’assicurazione contro la disoccupazione, il TCA si limita qui a rinviare

ad una decisione del TFA del 29 dicembre 2004 nella causa W. (C160/04) nella

quale l’Alta Corte ha, in particolare, sviluppato le seguenti considerazioni:

"

(…)

4.

4.

Die Beschwerdeführerin kritisiert dies unter

anderem mit dem Argument, arbeitgeberähnliche Personen müssten Beiträge

entrichten, könnten aber nie entsprechende Leistungen beziehen.

Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG schliesst

arbeitgeberähnliche Personen vom Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung aus.

Analoge Bestimmungen finden sich bei der Schlechtwetterentschädigung (Art. 42

Abs. 3 AVIG) und der Insolvenzentschädigung (Art. 51 Abs. 2 AVIG). Im Bereich

der Arbeitslosenentschädigung besteht zwar keine Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG

vergleichbare Vorschrift, welche arbeitgeberähnliche Personen von der

Leistungsberechtigung ausschliesst. Indessen hat die Rechtsprechung (BGE 123 V

234.

und zahlreiche seitherige Urteile) auch in diesem Bereich dieselbe Regelung

angewendet. Denn bei arbeitgeberähnlichen Personen besteht auf Grund der ihnen

zustehenden Befugnisse (Ausstellung von Gefälligkeitsbescheinigungen, beliebige

Variation des eigenen Arbeitspensums und damit einhergehend

Unkontrollierbarkeit des eigenen tatsächlichen Arbeitsausfalls, Mitbestimmung

bei der eigenen Wiederanstellung usw.) in Bezug auf sämtliche Leistungszweige

der Arbeitslosenversicherung dasselbe, im Vergleich zu gewöhnlichen

Angestellten erhöhte Missbrauchspotential. Die Rechtsprechung nach BGE 123 V

236.

bezweckt entgegen der Verwaltungsgerichtsbeschwerde nicht nur dem

ausgewiesenen Missbrauch an sich, sondern bereits dem Risiko eines solchen zu

begegnen, welches der Ausrichtung von Arbeitslosenentschädigung an

arbeitgeberähnliche Personen inhärent ist (Urteil F. vom 14. April 2003, C

92/02).

4.2

Im Unterschied zu selbstständig Erwerbenden

geniessen arbeitgeberähnliche Personen durchaus Versicherungsschutz in der

Arbeitslosenversicherung. Daher sind sie entgegen den Vorbringen in der

Verwaltungsgerichtsbeschwerde nicht Selbstständigen gleichzustellen. Scheiden

nämlich arbeitgeberähnliche Personen aus ihrem Betrieb in einer Weise aus, dass

sie endgültig alle jene Eigenschaften verlieren, deretwegen sie bei Kurzarbeit

auf Grund von Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG vom Anspruch auf

Kurzarbeitsentschädigung ausgenommen wären, besteht durchaus Anspruch auf

Arbeitslosenentschädigung, soweit die übrigen Voraussetzungen (Art. 8 Abs. 1

AVIG) erfüllt sind. Das Erfordernis, aus der bisherigen Firma definitiv auszuscheiden,

ist wegen der Missbrauchsgefahr notwendig, verhindert jedoch nicht generell,

dass arbeitgeberähnliche Personen überhaupt jemals Arbeitslosenentschädigung

beziehen könnten. Es trifft deshalb nicht zu, dass mit der Rechtsprechung

gemäss BGE 123 V 234 eine ganze Gruppe von Personen wohl Beiträge zahlen müsse,

aber in diskriminierender Weise vom Anspruch auf die genannte Leistung

ausgeschlossen werde. Eine Verletzung der Handels- und Gewerbefreiheit oder der

Eigentumsgarantie ist damit nicht verbunden. Zu einer Änderung der

Rechtsprechung BGE 123 V 236 besteht kein Anlass.

(…).“ (cfr. STFA del 29 dicembre 2004 nella causa W., C 160/04)

Il TFA si è confermato

nella propria giurisprudenza in un’altra decisione del 4 luglio 2005 nella

causa M. (C 270/04) e, tra l’altro, ha osservato che:

" (…)

3.2

Né osta a

tale conclusione la circostanza che la ricorrente abbia regolarmente pagato i

contributi sociali, questa Corte avendo a tal proposito ricordato che la

negazione delle indennità di disoccupazione a una persona che gode di una

situazione professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro ai sensi

della giurisprudenza pubblicata in DTF 123 V 234 non giustifica ancora di per

sé un'esenzione dal pagamento dei contributi all'assicurazione contro la disoccupazione

(sentenza del 29 dicembre 2004 in re W., C 160/04, consid. 3).

(...)" (cfr. STFA del 4 luglio 2005 nella

causa M., C 270/04)

In simili circostanze la

decisione su opposizione impugnata deve dunque essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso

dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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