38.2005.67
L'assicurato che durante il termine quadro ha beneficiato delle 44 indennità previste dall'art. 28 LADI non può più pretendere niente a questo titolo.
23 gennaio 2006Italiano26 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
38.2005.67
Data decisione, Autorità:
23.01.2006, TCA
Titolo:
L'assicurato che durante il termine quadro ha beneficiato delle 44 indennità previste dall'art. 28 LADI non può più pretendere niente a questo titolo.
INDENNITÀ
art. 28 LADI
art. 42 OADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2005.67
FS/ss
Lugano
23 gennaio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 22 giugno 2005 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 3 giugno
2005 emanata da
Cassa Disoccupazione CO 1
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 3 giugno 2005 la Cassa Disoccupazione CO 1 (in
seguito la Cassa) ha annullato la propria decisione del 22 aprile 2005 e, nel
caso concernente RI 1, ha stabilito che:
"
(…)
Il termine quadro per la riscossione
dell'indennità di disoccupazione dell'assicurato inizia il 2 febbraio 2004.
L'assicurato è stato indennizzato con un'indennità di malattia nel mese di
marzo 2004 e con 12 indennità di malattia nel mese di maggio 2004.
Durante il POT l'assicurato certifica due periodi
di incapacità al lavoro. Il primo corre dal 3 gennaio 2005 al 13 febbraio 2005
ed il secondo dal 1° marzo 2005 al 31 marzo 2005. Il primo periodo di
incapacità al lavoro può essere indennizzato fino al 1° febbraio 2005, pari a
22 indennità giornaliere, poiché il diritto all'indennità sussiste fino al
trentesimo giorno civile dopo l'inizio dell'incapacità al lavoro. Il secondo
periodo di incapacità al lavoro può essere indennizzato soltanto nella misura
di 9 indennità giornaliere, poiché entro il termine quadro biennale per la
riscossione il diritto all'indennità in caso di incapacità al lavoro è limitato
a 44 indennità giornaliere.
(…)." (cfr. doc. A)
1.2. Contro
questa decisione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso (trasmesso
dalla Cassa il 3 agosto 2005 per competenza al TCA) nel quale si è così
espresso:
"
(…)
Le ragioni sono che io chiedo mi venga
riconosciuta l'intera impossibilità di recarmi al lavoro (per tutti i motivi
già a lungo elencati sottolineando che il Sig. __________ non accettava alcun
secondo di ritardo in assoluto).
Quindi se venisse ragionevolmente accettato
questo dato di fatto (l'impossibilità a raggiungere il luogo di lavoro) tutto
il seguito perderebbe la sua importanza, quindi la malattia. Malattia
facilmente attribuibile allo stress di telefonare, correre, sentirmi impotente
e giudicato in errore, e di non poter mantenere la mia famiglia per vari mesi.
Chiedo pertanto di voler riprendere in
considerazione i motivi addotti."
(…)." (cfr. doc. I)
1.3. Nella sua
risposta del 31 agosto 2005 la Cassa ha chiesto di respingere il ricorso e ha
osservato che:
"
(…)
L'assicurato percepisce l'indennità di
disoccupazione dal 2 febbraio 2004.
II 28 dicembre 2004 il delegato AlpTransit della
Sezione del lavoro assegna all'assicurato un programma d'occupazione temporanea
(POT) presso la __________ in __________. Il POT dura
dal 1° gennaio al 1° aprile 2005 (allegato 20).
L'assicurato non inizia il POT
per ragioni di salute; il certificato medico del 21
gennaio 2005 (allegato 21) attesta un'incapacità lavorativa totale
dell'assicurato dal 3 al 23 gennaio 2005. L'organizzatore del provvedimento, in
base al certificato medico del 21 gennaio 2005 (allegato 21), attesta quale
assenza giustificata (malattia) sul modulo Attestato presenze PML soltanto
la settimana precedente la ricevuta del certificato medico, mentre i restanti
giorni del mese sono attestati quali assenze ingiustificate. Con conteggio del
2 febbraio 2005, la cassa versa all'assicurato soltanto 5 indennità giornaliere
(allegato 20), corrispondenti alla settimana dal 17 al 21 gennaio.
II 23 febbraio 2005 l'organizzatore del
provvedimento illustra all'assicurato in base a quali disposizioni le assenze
sono state ritenute ingiustificate (allegato 22).
L'assicurato non si presenta al POT nemmeno durante il mese di febbraio
(allegato 22). In base al certificato medico dell'11 febbraio 2005 (allegato
23), l'organizzatore attesta le assenze dal 1° all'11 febbraio quali assenze
giustificate (malattia), mentre dal 14 febbraio alla fine del mese le assenze
sono attestate quali ingiustificate, non avendo prodotto l'assicurato alcun
certificato medico dopo l'11 febbraio.
Con conteggio del 2 marzo 2005, la cassa versa all'assicurato 9 indennità
giornaliere, corrispondenti al periodo che corre dal 1° all'11 febbraio
(allegato 22).
Anche durante il mese di marzo l'assicurato non
si presenta al POT (allegato 24).
In base al certificato medico del 7 marzo 2005 (allegato 25), l'organizzatore
attesta le assenze dal 1° all'11 marzo quali assenze giustificate (malattia),
mentre dal 14 marzo alla fine del mese le assenze sono attestate quali
ingiustificate. Soltanto con certificato medico del 6 aprile 2005 (allegato
26), il medico attesta un'incapacità lavorativa totale per tutto il mese di
marzo. Con conteggio del 12 aprile 2005, la cassa versa all'assicurato 9
indennità giornaliere, corrispondenti al periodo che corre dal 1° all'11 marzo
(allegato 24).
L'assicurato non si presenta al POT, infine, nemmeno per l'ultimo giorno
assegnato, ovvero il 1° aprile (allegato 27). L'organizzatore attesta tale
assenza quale ingiustificata. Con conteggio del 4 maggio 2005 (allegato 27), la
cassa indennizza, sbagliando, l'assicurato per tutto il mese di aprile, anziché
soltanto per 20 giorni. Con conteggio del 3 giugno 2005 (allegato 27), la cassa
corregge l'errore e il medesimo giorno avvisa l'assicurato della compensazione
informale delle indennità versate in troppo sul mese di aprile (allegato 37).
II 13 aprile 2005 l'assicurato contesta i
conteggi della cassa dei mesi di febbraio, marzo e aprile 2005 (allegato 30).
Con decisione del 22 aprile 2005, la cassa stabilisce che possono essere
indennizzate soltanto le assenze attestate dall'organizzatore del POT quali giustificate (malattia) durante i
mesi di febbraio, marzo e aprile (allegato 31). II 12 maggio 2005, l'assicurato
interpone opposizione, contestando in particolare che le assenze, attestate
dall'organizzatore del POT quali ingiustificate, erano
bensì giustificate da ragioni di salute, comprovate dai relativi certificati
medici.
L'assicurato inoltra un reclamo anche alla
Sezione del lavoro. Il Caposezione, signor __________, dopo aver preso visione
dell'incarto dell'assicurato, scrive alla cassa il 17 maggio 2005 (allegato
33). Egli dichiara, in particolare, che le assenze ingiustificate, coperte da
un certificato medico, sono da considerare giustificate e invita la cassa a
rivedere i propri pagamenti per i mesi da gennaio a marzo. Il Caposezione, il
medesimo giorno, scrive anche all'assicurato (allegato 34).
II 25 maggio 2005, la cassa chiede al seco, se
possono essere indennizzati i giorni di assenza ingiustificata, senza che
l'organizzatore modifichi i relativi attestati di presenza, come richiesto dal
Caposezione della Sezione del lavoro (allegato 35). II seco risponde che
compete all'autorità cantonale definire la ripartizione delle competenze tra
gli URC e le casse di disoccupazione (allegato 36).
Con decisione su opposizione del 3 giugno 2005, la
cassa accoglie l'opposizione dell'assicurato e decide di indennizzare i giorni
di assenza coperti da un certificato medico secondo l'articolo 28 capoverso 1
della legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la
disoccupazione (LADI), indipendentemente se tali assenze sono attestate
quali giustificate o meno dall'organizzatore del POT (allegato 39).
Il 22 giugno 2005, l'assicurato inoltra
all'ufficio di pagamento di __________ della nostra cassa un ricorso (allegato
40). Purtroppo, a causa delle vacanze del sottoscritto, il ricorso
dell'assicurato è stato inoltrato per competenza al tribunale soltanto il 5
agosto 2005 (allegato 41).
Vale innanzitutto la pena considerare per quali
ragioni l'organizzatore del POT ha
definito una parte dei giorni di malattia quali assenze ingiustificate. Esso si
è fondato sull'articolo 42 capoverso 1 dell'ordinanza sull'assicurazione
obbligatoria contro la disoccupazione (OADI), che stabilisce che
l'assicurato deve annunciare la sua incapacità lavorativa al servizio competente
entro una settimana dall'inizio della medesima. Quando ha deciso di
indennizzare l'assicurato anche per i giorni di malattia attestati quali
assenze ingiustificate, la cassa deroga all'articolo 42 capoverso 1 OADI in
virtù della comunicazione del seco del 24 novembre 2004 (allegato 38).
Secondo l'articolo 28 capoverso 1 LADI, gli
assicurati la cui capacità lavorativa o la cui idoneità al collocamento è
temporaneamente inesistente o ridotta per malattia, infortunio o gravidanza e
che non possono pertanto adempiere le prescrizioni di controllo hanno diritto
all'intera indennità giornaliera purché soddisfino gli altri presupposti. In
particolare, questo diritto dura al massimo sino al trentesimo giorno civile
dopo l'inizio dell'incapacità totale o parziale al lavoro ed è limitato a 44
indennità giornaliere entro il termine quadro.
Entro il termine quadro per la riscossione della
prestazione, aperto il 2 febbraio 2004, l'assicurato risulta incapace al lavoro
per malattia durante i seguenti periodi:
§
il 1° marzo 2004 (allegato 9);
§
dal 13 maggio 2004 al 28 maggio 2004, pari a 12
indennità giornaliere (allegato 12);
§
dal 3 gennaio 2005 al 13 febbraio 2005 (allegato
23);
§
dal 1° marzo 2005 al 31 marzo 2005 (allegato
26).
Complessivamente l'assicurato riceve 44 indennità
per incapacità al lavoro. Infatti, oltre all'indennità versata sul mese di
marzo 2004 e alle 12 indennità versate sul mese di maggio 2004, la cassa versa
all'assicurato 13 indennità di malattia sul mese di gennaio (con conteggio del
3 giugno 2005, allegato 20), un'indennità di malattia sul mese di febbraio (con
conteggio del 3 giugno 2005, allegato 22) e 17 indennità di malattia sul mese
di marzo 2005 (con conteggio del 3 giugno 2005, allegato 24).
Soltanto per questioni puramente tecniche, di cui
ignoriamo le ragioni, il sistema di pagamento della cassa non ha applicato la
disposizione secondo la quale il diritto all'indennità è garantito, di norma,
durante i primi trenta giorni civili d'incapacità. Rimane che il diritto
massimo prescritto dalla legge nel caso di incapacità lavorativa, ovvero 44
indennità giornaliere, è rispettato.
La Cassa non può accogliere, infine, la richiesta
dell'assicurato di ricevere l'indennità di disoccupazione per tutti i giorni di
assenza dal POT, ovvero per il periodo che corre dal 1° gennaio al 1° aprile
2005. I giorni di incapacità lavorativa comprovata da un certificato medico,
che superato il limite delle 44 indennità entro il termine quadro per la
riscossione, così come i giorni di assenza dal POT non coperti da un
certificato medico, segnatamente quelli dal 14 febbraio al 28 febbraio 2005 non
possono essere indennizzati.
(…)." (cfr. doc. V)
1.4. Il 16
novembre 2005 il TCA ha scritto all’assicurato una lettera raccomandata del
seguente tenore:
"
(…)
in relazione al suo ricorso le segnaliamo che
all'assicurato, la cui capacità lavorativa è temporaneamente inesistente o
ridotta per malattia, durante il termine quadro possono essere versate al
massimo 44 indennità giornaliere.
Nel suo caso la Cassa le ha versato le 44
indennità previste dalla legge.
Ritenuto che nel suo ricorso ha affermato che:
"(...) Le ragioni
sono che io chiedo mi venga riconosciuta l'intera impossibilità di recarmi al
lavoro (per tutti i motivi già a lungo elencati sottolineando che il Sig. __________
non accettava alcun secondo di ritardo in assoluto).
Quindi se venisse
ragionevolmente accettato questo dato di fatto (l'impossibilità a raggiungere
il luogo di lavoro) tutto il seguito perderebbe la sua importanza, quindi la
malattia. (...)"
voglia, per cortesia e entro il termine di 5
giorni, spiegarci cosa intende esattamente dire con le sue affermazioni e
quali pretese fa valere sulla loro base.
(…)." (cfr. doc. VII)
Visto il
suo silenzio, l’assicurato è stato convocato per un colloquio per il venerdì 20
gennaio 2006 alle ore 14.00 (cfr. doc. VIII).
La convocazione,
inviata per raccomandata e per posta A non è stata ritirata dall’assicurato
(cfr. doc. VIII/Bis e IX). Egli non si è di conseguenza presentato all’udienza.
Così
richiesto dal segretario del TCA, il Municipio di __________ ha confermato che
l’assicurato ha ancora il suo domicilio presso quel comune.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza
(ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle
prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai
sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale
delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00;
STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002
nella causa B.,
H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R.,
H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il 1° luglio
2003 è entrata in vigore la terza revisione della LADI, accettata dal popolo il
24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del
9 aprile 2002 pag. 2502 segg.; RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).
Poiché
nel diritto delle assicurazioni sociali è determinante il disciplinamento
legale in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie
giuridicamente rilevante (cfr. STFA dell’11 ottobre 2005 nella causa W., C
184/05; STFA del 16 febbraio 2004 nella causa S., C 154/03; DTF 129 V 1,
consid. 1.2, pag. 4; DTF 128 V 315 = SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 466, consid.
1,
pag. 467; DTF 126 V 163, consid. 4b, pag. 166; DTF 125
V 42, consid. 2b, pag. 44; DTF 123 V 70, consid. 2,
pag. 71; DTF 122 V 34, consid. 1, pag. 36 con riferimenti; RAMI 1999 n. K 994
pag. 321 consid. 2; STFA del 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01 e
STFA del 23 gennaio 2002 nella causa L.,
H 114/01), visto che la presente fattispecie si riferisce a un periodo
posteriore all’entrata in vigore delle nuove disposizioni della LADI (l’amministrazione
ha applicato l’art. 28 LADI al ricorrente a far tempo dal 1° marzo 2004), si
applicano le norme valide dal 1° luglio 2003.
2.3. Il nuovo
art. 28 LADI, valido dal 1° luglio 2003 e qui applicabile (cfr. consid. 2.1),
ha modificato il cpv. 1 e 2 della vecchia disposizione e ha introdotto il cpv.
1 bis.
Il cpv. 1
stabilisce che gli assicurati la cui capacità lavorativa o la cui idoneità al
collocamento è temporaneamente inesistente o ridotta per malattia (art. 3
LPGA), infortunio (art. 4 LPGA) o gravidanza e che non possono pertanto
adempiere le prescrizioni di controllo hanno diritto all'intera indennità
giornaliera purché soddisfino gli altri presupposti. Questo diritto dura al
massimo sino al 30° giorno dopo l'inizio dell'incapacità totale o parziale al
lavoro ed è limitato a 44 indennità giornaliere entro il termine quadro.
Secondo
il cpv. 1bis le assicurate la cui capacità lavorativa o la cui idoneità al
collocamento è temporaneamente inesistente o ridotta dopo il parto hanno
diritto a 40 indennità giornaliere supplementari. La limitazione della durata
di riscossione a 30 giorni non è applicabile.
Il cpv. 2
prevede che le indennità giornaliere dell'assicurazione contro le malattie o
gli infortuni, se compensative della perdita di guadagno, sono dedotte
dall'indennità di disoccupazione.
Al
riguardo, nel Messaggio concernente la revisione della legge federale
sull’assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, il Consiglio
federale ha rilevato che:
" Indennità
giornaliera in caso di capacità lavorativa temporaneamente inesistente o
ridotta (art. 28)
Conformemente al parere della maggioranza, il numero di indennità
giornaliere dopo il parto sarà fissato a 40, anziché a 44, in modo da coprire 8
settimane. Per contro sono mantenute le 44 indennità giornaliere in caso di
malattia, infortunio o gravidanza. Queste permetteranno di coprire, per termine
quadro di due anni, due fasi di 22 indennità giornaliere ciascuna, ossia di un
mese ciascuna dal punto di vista dell’assicurazione.
(…)
Art. 28 Indennità
giornaliera nel caso di capacità lavorativa temporaneamente inesistente o
ridotta
In caso di capacità lavorativa temporaneamente inesistente o
ridotta a causa di malattia, infortunio o gravidanza, l’assicurato potrà essere
coperto durante due volte 30 giorni civili, vale a dire riscuotere due volte 22
indennità giornaliere, entro il termine quadro d’indennità. La legge attuale
limita questa copertura a 34 indennità giornaliere, poiché inizialmente
l’assicurato doveva subire 5 giorni d’attesa in caso di malattia. Questo
termine di attesa è stato soppresso già nella revisione del 1992. Per
ripristinare la copertura inizialmente voluta dal legislatore (due periodi di
30 giorni civili), occorre quindi aumentare a 44 indennità giornaliere il
diritto massimo per termine quadro.
Secondo il diritto attuale, può accadere che gli assicurati la cui
capacità lavorativa è stata temporaneamente inesistente durante il periodo
della maternità (gravidanza e otto settimane dopo il parto) non possano più
riscuotere indennità giornaliere dopo il parto. D’ora in poi, dopo il parto,
tutte le assicurate avranno diritto, a prescindere dal fatto che abbiano
esaurito i loro diritti di cui al capoverso 1, ad altre 40 indennità giornaliere.
Esse beneficeranno pertanto di una copertura di otto settimane dopo il parto.
Da qui la necessità di separare il diritto all’indennità in caso di capacità
lavorativa temporaneamente inesistente durante la gravidanza e dopo il parto.
Il capoverso 1 parla di gravidanza e non più di maternità; il
rinvio tra parentesi alla nozione di maternità della LPGA è quindi inutile.
Nel capoverso 2 il rinvio all’articolo 7 capoverso 2 lettere a e b
sostituisce la nozione d’indennità di disoccupazione." (cfr. FF N 23 del
12 giugno 2001, pag. 1994 e 2007)
Secondo
l’art. 28 cpv. 3 LADI il Consiglio federale disciplina i particolari,
stabilisce segnatamente il termine per l'esercizio del diritto e le conseguenze
di un esercizio tardivo.
Giusta il
cpv. 4 i disoccupati, la cui capacità lavorativa continua ad essere
temporaneamente ridotta dopo esaurimento del loro diritto secondo il capoverso
1, hanno diritto, in quanto tale capacità ridotta non impedisca il loro
collocamento e ove adempiano gli altri presupposti, all'intera indennità giornaliera,
se la capacità lavorativa è di almeno il 75 per cento, e alla mezza indennità,
se la capacità lavorativa è di almeno il 50 per cento.
Il cpv. 5
prevede infine che il disoccupato deve comprovare la sua incapacità,
rispettivamente la sua capacità lavorativa con un certificato medico. Il
servizio cantonale o la cassa può in ogni caso ordinare una visita da parte di
un medico di fiducia, a spese dell'assicurazione contro la disoccupazione.
2.4. L'art. 28
cpv. 1 LADI deroga dunque a uno dei principi fondamentali dell'assicurazione
contro la disoccupazione, ovvero al concetto secondo cui le relative
prestazioni possono essere erogate a un assicurato solo se questi è idoneo al
collocamento. Tale disposto prevede infatti una regolamentazione specifica per
Fatti
i casi di capacità lavorativa temporaneamente inesistente o ridotta a seguito
di malattia, infortunio o maternità. Il senso e lo scopo di questa eccezione
consiste nell'evitare, nonostante l'inidoneità al collocamento e la conseguente
mancanza dei presupposti per pretendere le prestazioni dell'assicurazione
contro la disoccupazione, i casi di rigore e nel colmare le lacune relative a
quelle situazioni particolari che rischiano di non essere coperte né
dall'assicurazione contro la disoccupazione, né dall'assicurazione malattie o
infortuni.
Al fine
di migliorare la sicurezza sociale dei disoccupati è stata quindi prevista, in
caso di capacità lavorativa temporaneamente inesistente o ridotta a causa di
malattia, infortunio o maternità, il diritto a ottenere delle indennità
giornaliere per un periodo limitato (cfr. DTF 128 V 149 consid. 3b = SVR 2003
KV Nr. 8 pag. 37; DLA 2001 pag. 165 consid. 6b; STFA del 14 aprile 2001 nella
causa H., C 303/02).
In una
decisione pubblicata in DLA 2001 N. 5 pag. 76 il Tribunale federale delle
assicurazioni (TFA) ha innanzitutto stabilito che l'idoneità al collocamento
non è soggetta a graduazioni nel senso che esisterebbero delle situazioni
intermedie tra l'idoneità e l'inidoneità al collocamento (idoneità parziale). E'
invece dal profilo della perdita di lavoro computabile (art. 11 cpv. 1 LADI)
che occorre esaminare in che misura una persona assicurata è disposta o è in
grado di assumere un'occupazione adeguata a tempo pieno.
L’Alta
Corte ha poi ricordato che l'art. 15 cpv. 2 LADI e l'art. 15 cpv. 3 OADI sono
applicabili in caso di impedimento durevole e importante della capacità lavorativa
e di guadagno. L'art. 15 cpv. 3 OADI prevede l'obbligo, per l'assicurazione
contro la disoccupazione, di anticipare prestazioni a titolo preventivo,
qualora un impedito non sia manifestamente inidoneo al collocamento e soddisfi
gli altri presupposti del diritto. Queste prestazioni sono soggette a
restituzione (art. 95 LADI) nel caso in cui l'assicurazione per l'invalidità
conceda successivamente una rendita.
Un
impedimento della capacità lavorativa e di guadagno è durevole se permane
almeno un anno (cfr. Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, N. 225).
Per
contro l'art. 28 LADI, come già precisato, è applicabile in caso di incapacità
lavorativa temporanea.
La norma
prevista dall'art. 28 cpv. 4 LADI, secondo cui l'assicurato ha diritto
all'intera indennità giornaliera se la capacità lavorativa è di almeno il 75%,
e alla mezza indennità se la capacità lavorativa è di almeno il 50%, non
presuppone che l'assicurato abbia già esaurito il proprio diritto all'indennità
in virtù dell'art. 28 cpv. 1 LADI. Inoltre, questo disposto viene applicato
indipendentemente dal fatto che l'inizio dell'incapacità lavorativa è
precedente o successivo alla disoccupazione.
Con
quest'ultima disposizione si vuole quindi indennizzare ancora la capacità
lavorativa residua o recuperata dell’assicurato che può ancora essere sfruttata
sul mercato del lavoro
(cfr. DLA 1995 N. 29, consid. 3.b)bb), pag. 168; Nussbaumer, op. cit., Nr.
362).
Secondo
la legge, come visto, il diritto alle indennità giornaliere di disoccupazione è
dato "al massimo sino al 30° giorno dopo l’inizio dell’incapacità totale o
parziale al lavoro ed è limitato a 44 indennità giornaliere entro il termine
quadro".
Per ogni
singolo caso di malattia l’indennità giornaliera di disoccupazione è pagata una
sola volta e fino ad un massimo di trenta giorni dopo l’inizio dell’inabilità
(cfr. Nussbaumer, op. cit., Nr. 360; G. Gehrards, Kommentar zum
Arbeitslosen-versicherungsgesetz (AVIG), Ed. P. Haupt, Berna, 1987, vol. I,
pag. 341, n° 24).
In altre
parole per ogni caso di malattia solo i primi 30 giorni sono indennizzabili.
Come
“singolo caso” di malattia si considera di principio non solo l’inizio vero e
proprio della malattia, ma pure ogni "ricaduta" (cfr. G. Gehrards,
op. cit., pag. 341 n° 25).
Chiamata
a pronunciarsi sull’applicabilità dell’art. 28 LADI, nel caso di un’assicurata
ritenuta inidonea al collocamento in quanto non in grado di dimostrare di avere
qualcuno a cui affidare la cura della figlia appena nata, la nostra Massima
Istanza, in una decisione del 15 settembre 2005 nella causa E. (C138/03), ha,
tra l’altro, sviluppato le seguenti considerazioni:
"
(…)
5.3 Aus der Marginalie und aus dem Wortlaut von
Art. 28 Abs. 1 AVIG, der als Anspruchsvoraussetzung die vorübergehend fehlende
oder verminderte Arbeits- und Vermittlungsfähigkeit nennt, geht klar hervor,
dass die Arbeitsunfähigkeit - wie dies das seco in seiner
Verwaltungsgerichtsbeschwerde betont - eine conditio sine qua non darstellt und
der Nennung der Vermittlungsfähigkeit so gesehen keine eigenständige Bedeutung
zukommt. Ist die Vermittlungsfähigkeit nicht wegen mangelnder Arbeitsfähigkeit,
sondern wegen eines der beiden andern Elemente, nämlich wegen mangelnder
Arbeitsberechtigung oder Vermittlungsbereitschaft eingeschränkt, begründet dies
an sich keinen Anspruch gemäss Art. 28 AVIG (vgl. Gerhards, a. a. O., N. 20 zu
Art. 28). Die Mutterschaft muss zu einer gesundheitlichen Beeinträchtigung im
oben erwähnten Sinne führen, sodass die Versicherte nicht in der Lage ist, eine
zumutbare Arbeit anzunehmen. Solange dieser Zustand andauert, steht eine
fehlende Obhutsregelung der Anwendbarkeit von Art. 28 Abs. 1 AVIG nicht
entgegen. Ebenso stellen die Bestimmungen des Arbeitsgesetzes, namentlich Art.
35a Abs. 3 ArG, wonach Wöchnerinnen während einer bestimmten Zeit nach der
Entbindung nicht arbeiten dürfen, ihre Vermittlungsfähigkeit diesbezüglich
nicht in Frage (ALV-Praxis 98/1, Blatt 9; Kreisschreiben des seco über die
Arbeitslosenentschädigung, Januar 2003, Rz C125 und B187a). Die Anrufung des
Moments der Arbeitsberechtigung in dem Sinne nämlich, dass bei Wöchnerinnen -
wie bei Ausländern und Ausländerinnen - mangels Arbeitsberechtigung die Momente
der Arbeitsfähigkeit und Vermittlungsbereitschaft gar nicht geprüft würden,
widerspräche dem Willen des Gesetzgebers, der die mutterschaftsbedingte
fehlende oder verminderte Arbeits- und Vermittlungsfähigkeit der Sonderregelung
von Art. 28 AVIG unterstellen wollte, und liesse den gewollten sozialen Effekt
dieser Regelung fallen (vgl. Gerhards, a. a. O., N. 21 f. zu Art. 28; Amtl. Bull. NR 1981 I S. 824 ff.; Amtl. Bull. SR
Considerandi
1982.
S. 136 f.). Durch die Möglichkeit der Ausrichtung von
Arbeitslosentaggeldern trotz Arbeitsverbot gemäss Art. 35a ArG werden gewisse
Mängel im Versicherungssystem gemildert
(vgl. Béatrice Despland, Familienarbeit und Arbeitslosenversicherung - ein
Widerspruch?, Basel 2001, S. 56 Rz 176 ff.). Eine weitere Verbesserung der
Situation bringt die in Erw. 2 erwähnte, vorliegend nicht anwendbare per 1.
Juli 2005 in Kraft getretene Regelung der Mutterschaftsentschädigung.
6.
Die Vorinstanz hat die fehlende Arbeitsfähigkeit
mit der Schutzfrist gemäss Art. 35a Abs. 3 ArG und die fehlende
Vermittlungsfähigkeit mit der mangelnden Obhutsregelung begründet. Dies
entspricht jedoch nicht dem Sinn und Zweck von Art. 28 AVIG. Die Schutzfrist
von Art. 35a Abs. 3 ArG betrifft nicht die Arbeitsfähigkeit, sondern die
Arbeitsberechtigung und vermag somit die Anspruchsvoraussetzung der fehlenden
oder verminderten Arbeitsfähigkeit nicht zu erfüllen. Sie steht einer Prüfung
der Arbeitsfähigkeit - wie in Erw. 5.3 dargelegt - aber auch nicht entgegen. Ob
die Versicherte jedoch unmittelbar nach der Geburt ab 20. August 2002 effektiv
arbeitsfähig im oben umschriebenen Sinne war, geht aus den Akten nicht hervor.
War sie es nicht, was nach der allgemeinen Lebenserfahrung zu vermuten ist, ist
die Obhutsregelung in dieser Zeitspanne für die Frage der Anspruchsberechtigung
nicht relevant. Aus den Akten ebenfalls nicht ersichtlich ist sodann, ob und
wenn ja, wieviele Taggelder gestützt auf Art. 28 AVIG die Versicherte innerhalb
der Rahmenfrist bereits bezogen hat. Die Sache ist an das AWA zurückzuweisen,
damit dieses die übrigen Voraussetzungen für den Anspruch auf Taggelder bei
vorübergehend fehlender oder verminderter Arbeitsfähigkeit prüft und
anschliessend neu verfügt. Damit ist der Rückforderungs-verfügung der
Arbeitslosenkasse vom 28. Oktober 2002 die Grundlage entzogen.
(…)." (cfr. STFA del 15 settembre 2005 nella
causa E., C 138/03)
2.5
Nell’evenienza
concreta dagli atti di causa risulta che l’assicurato si è iscritto al
collocamento il 2 febbraio 2004 e che da quel mese egli ha rivendicato il
diritto alle indennità di disoccupazione (cfr. doc. 1 punto 2 e 2).
All’assicurato è stato
aperto un termine quadro per la riscossione dal 2 febbraio 2004 al 1° febbraio
2006.
(cfr. doc. 6 e art. 9 LADI).
Con decisione del 28
dicembre 2004 la Sezione del lavoro, tramite il suo Delegato Alp Transit __________,
ha assegnato all’assicurato un POT e meglio il "Programma d’Occupazione Temporanea
__________ " dal 1° gennaio al 1° aprile 2005 (cfr. doc. 20).
Durante il termine quadro
per la riscossone, che come appena visto va dal 2 febbraio 2004 al 1° febbraio
2006, l’assicurato ha attestato, tramite i rispettivi certificati medici, i
seguenti periodi di incapacità totale (100%) al lavoro per malattia:
-
il 1° marzo 2004 (cfr. doc. 9);
-
dal 13 al 28 maggio 2004 (cfr. doc. 12);
-
dal 3 gennaio al 13 febbraio 2005 (cfr. doc. 23);
-
dal 1° al 31 marzo 2005 (cfr. doc. 26).
Durante questi periodi di
incapacità totale al lavoro per malattia la Cassa ha versato, e l’assicurato
non lo contesta, le seguenti indennità ai sensi dell’art. 28 LADI:
-
una indennità il mese di marzo 2004;
-
12.
indennità il mese di maggio 2004;
-
13.
indennità il mese di gennaio 2005;
-
una indennità il mese di febbraio 2005 e
-
17.
indennità il mese di marzo 2005
(cfr. doc. V e i conteggi
del 03.06.05 sub doc. 20, 22 e 24).
L’assicurato ha dunque
beneficiato delle 44 indennità massime previste dall’art. 28 cpv. 1 LADI.
Di conseguenza, durante il
termine quadro che va dal 2 febbraio 2004 al 1° febbraio 2006, egli ha esaurito
il diritto alle indennità ex art. 28 cpv. 1 LADI e non può quindi pretendere
più niente a quel titolo.
Nel proprio ricorso l’assicurato
ha, in particolare, sostenuto che:
"(…)
Le ragioni sono che io chiedo mi venga riconosciuta l'intera
impossibilità di recarmi al lavoro (per tutti i motivi già a lungo elencati
sottolineando che il Sig. __________ non accettava alcun secondo di ritardo in
assoluto).
Quindi
se venisse ragionevolmente accettato questo dato di fatto (l'impossibilità a
raggiungere il luogo di lavoro) tutto il seguito perderebbe la sua importanza,
quindi la malattia. (…)." (cfr. doc. I)
Il TCA osserva che, da una
parte, nonostante reiterati tentativi e le possibilità che ha avuto (cfr.
consid. 1.4), l’assicurato non ha mai specificato su quale base e a quale
titolo egli rivendica il diritto alle indennità di disoccupazione.
D’altra parte, nella
misura in cui il ricorrente sostiene che non poteva frequentare il POT in
quanto impossibilitato ad arrivare puntuale sul posto di lavoro e
l’organizzatore del programma non avrebbe tollerato nessun, anche minimo,
ritardo, il TCA rileva che, così richiesto dall’attuale presidente del
Consiglio di Stato, il Caposezione della Sezione del lavoro nella sua lettera del
17.
maggio 2005 all’assicurato ha, in particolare, osservato che:
" (…)
come richiesto dalla signora __________, ho letto attentamente la
sua lettera del 21 aprile scorso ed ho provveduto ad effettuare i dovuti
accertamenti presso i miei servizi che si sono occupati della situazione che la
riguarda.
Nella sua lettera lei sostiene di non aver ricevuto le indennità
di disoccupazione da gennaio fino ad oggi, in quanto impossibilitato a
partecipare al programma d’occupazione temporanea (POT) presso la __________ di
__________, nel quale è stato inserito per decisione dell’Ufficio di
collocamento per un periodo che va dal 1° gennaio al 1° aprile 2005. Quale
motivazione, lei sostiene di non poter giungere sul posto di lavoro alle ore
7:15, in quanto senza patente e nell’impossibilità di disporre di un mezzo
pubblico per raggiungere il luogo a quell’ora.
Dai miei accertamenti risulta però che la sua vicenda sia stata
parecchio diversa da quanto da lei descritto. Dal voluminoso incarto che la
riguarda, sintetizzo di seguito gli aspetti che ritengo rilevanti per il caso
in questione:
(…)
8.
risulta però
che tra __________ e __________ esistano mezzi pubblici che le consentirebbero
di arrivare sul luogo di lavoro alle ore 7.07. In ogni caso, anche se così non
fosse, nulla le avrebbe impedito di presentarsi in ritardo, alle 7.35, come da
lei sostenuto nella sua lettera. Appare infatti evidente che è meglio arrivare
sul posto di lavoro qualche minuto in ritardo, piuttosto che non arrivare
affatto.
(…)." (cfr.
doc. 34)
Di conseguenza le assenze
dal POT assegnatogli non sono giustificate e non possono pertanto essere
pagate.
La decisione su
opposizione impugnata, che si rileva conforme alla legge e alla giurisprudenza
citate (cfr. consid. 2.3 e 2.4), deve dunque essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso
dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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