38.2005.7
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
29 agosto 2005Italiano64 min
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Numero d'incarto:
38.2005.7
Data decisione, Autorità:
29.08.2005, TCA
Titolo:
l'assicurato che sa e/o deve sapere che l'attività svolta va retribuita non percepisce le ID in buona fede. Non comunicare questa evenienza costituisce una grave negligenza e la cassa é impedita nel suo compito di verificare il diritto alle ID. No AG perché manca la possibilità di esito favorevole
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
BUONA FEDE
CONDONO
art. 95 LADI
art. 96 LADI
art. 25 LPGA
art. 27 LPGA
art. 28 LPGA
art. 31 LPGA
art. 61 let. f LPGA
art. 4 OPGA
art. 5 OPGA
Raccomandata
Incarto n.
38.2005.7
FS/td
Lugano
29 agosto
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 17 gennaio 2005
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 1
dicembre 2004 emanata da
Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
parte interessata: SECO -
Direzione del lavoro Mercato del lavoro e AD
(RDTC-INTC), 3003 Berna
ritenuto, in
fatto
1.1. Il 1°
dicembre 2004 la Sezione del lavoro Ufficio giuridico ha emanato una decisione
su opposizione del seguente tenore:
"
(…)
L'Ufficio giuridico della Sezione del lavoro,
vista l'opposizione 4/5 febbraio 2004 presentata dal Segretariato
di Stato dell'economia, Berna, contro la decisione 31 dicembre 2003, osserva
quanto segue.
Fatti e motivazioni
1. II signor RI
1 si è iscritto in disoccupazione in data 26 agosto 2002 alla ricerca di un
impiego a tempo pieno come giocatore di pallacanestro o artigiano e
rivendicando le relative indennità a far tempo dal 1. agosto 2002. L'assicurato
si è annunciato presso la Cassa __________ (in seguito: __________) e a far
tempo dal 1. aprile 2003 non figura più iscritto come persona in cerca di
impiego.
Con decisione 8 gennaio 2003 l'Ufficio
giuridico della Sezione del lavoro (in seguito: UG) ha ritenuto che il signor RI
1 non adempisse le condizioni per poter essere posto a beneficio delle
indennità di disoccupazione, osservato come lo stesso abbia continuato con la
sua attività di giocatore di pallacanestro per il __________ anche dopo la sua
iscrizione in disoccupazione.
È in considerazione della predetta
decisione che in data 28 gennaio 2003 la __________ ha emesso una decisione di
restituzione per l'importo di fr. 8'434.05, pari alle prestazioni assicurative
che l'assicurato ha percepito indebitamente nel periodo dal 26 agosto al 31
ottobre 2002.
II 12
febbraio 2003 il signor RI 1 ha presentato domanda di condono per l'importo
suindicato, asserendo, in sostanza, di aver avuto un comportamento conforme
alla buona fede e di non essere in grado di restituire il predetto importo
viste le difficili condizioni economiche in cui si trova.
In data
2 aprile 2003 la __________ ha sottoposto all'UG la predetta domanda di
condono. La procedura di condono è stata inizialmente sospesa nell'attesa
dell'esito della vertenza che opponeva l'assicurato al suo datore di lavoro e
relativa all'incasso dello stipendio arretrato. In seguito, e meglio nel corso
del mese di dicembre 2003, avendo il signor RI 1 deciso di rinunciare alla
causa nei confronti del __________, il servizio cantonale ha proceduto
all'esame della domanda di condono, accogliendola con decisione 31 dicembre
2003. Contro questa decisione il Segretariato di Stato dell'economia (in
seguito: seco) ha interposto opposizione in data 4/5 febbraio 2004.
La
predetta opposizione è stata sottoposta per conoscenza ed eventuali
osservazioni al signor RI 1 in data 30 giugno 2004. Non avendo l'assicurato
ritirato l'invio raccomandato e alfine di concedergli comunque la possibilità
di esprimersi in merito all'opposizione interposta dal seco, l'UG ha nuovamente
sottoposto la stessa in data 1. settembre 2004 (al recapito indicato all'UG dal
signor __________, precedente rappresentante dell'assicurato). Anche in questo
caso il signor RI 1 non ha proceduto al ritiro dell'invio raccomandato. Il
servizio cantonale ha nuovamente sottoposto in data 9 novembre 2004
all'assicurato l'opposizione qui in esame. Lo stesso ha risposto con lettera
10/16 novembre 2004 - chiedendo, in sostanza, la conferma della decisione
impugnata - sottoposta per conoscenza ed eventuale presa di posizione
all'opponente in data 16 novembre 2004.
2. Giusta l'articolo 28 LPGA, gli assicurati e il
loro datore di lavoro devono collaborare gratuitamente all'esecuzione delle
varie leggi d'assicurazione sociale (cpv. 1). Colui che rivendica prestazioni
assicurative deve fornire gratuitamente tutte le informazioni necessarie per
accertare i suoi diritti e per stabilire le prestazioni assicurative (cpv. 2).
A norma
dell'articolo 95 cpv. 1 LADI, la domanda di restituzione è retta
dall'articolo 25 LPGA ad eccezione dei casi di cui all'articolo 55.
Conformemente
all'articolo 25 LPGA, le prestazioni indebitamente riscosse devono essere
restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in
buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà (cpv. 1).
Le
condizioni poste dagli articoli 95 LADI, 25 LPGA e 4 OPGA sono cumulative, per
cui una domanda di condono può essere accolta unicamente nel caso in cui
entrambe le condizioni siano adempiute.
La
buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata
indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può prevalere se la stessa è
stata determinata da sua negligenza. La buona fede è esclusa qualora i fatti
che hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di
annunciare o di informare) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza
grave. Viceversa, l'assicurato può prevalersi della buona fede quando l'atto o
l'omissione colpevole siano costitutivi solo di una violazione lieve
dell'obbligo di annunciare o di informare (STCA del 20 febbraio 2003 nella
causa M.B., 38.2002.142, consid. 2.1; DLA 2001, pag. 160; DLA 1998, pag. 70).
Riguardo
all'esame dei presupposti del condono, è rilevante l'istante in cui la restituzione
deve effettivamente avvenire (cfr.
STCA del 20 febbraio 2003 nella causa M.B., 38.2002.142, consid. 2.1).
3. Nel caso in esame, dai
documenti agli atti, segnatamente dal verbale di
audizione dell'assicurato del 27 novembre 2002 presso la __________, emerge
che l'assicurato, successivamente alla
fine della stagione sportiva (31 maggio 2002), dal mese di agosto 2002
in poi ha continuato a svolgere la sua attività
di giocatore di pallacanestro presso il __________,
allenandosi i martedì,
mercoledì, giovedì e venerdì, dalle ore 18.00 alle ore 20.00 (si nota che
questi allenamenti occupano l'assicurato in
misura inferiore rispetto a prima) e giocando
le partire
al sabato
dalle 17.30
alle 19.30 circa. Nel corso della sua audizione il signor RI 1 ha confermato che per
questa sua attività non percepisce
alcun salario. Egli ha inoltre dichiarato di non aver ritenuto dover
annunciare i suoi allenamenti alla
competente cassa, poiché si svolgono al di fuori del normale orario
di lavoro e perché non percepisce
per questi
nessun compenso.
D'altra
parte, si osserva come con scritto 21 gennaio 2003 all'avv. __________, allora
presidente del __________, il signor RI 1 abbia rivendicato il
versamento di un importo di fr. 26'000.-
quale corrispettivo per le prestazioni sportive
che lo stesso ha fornito nei
mesi da settembre a dicembre 2002, dichiarando in particolare quanto segue: "[...] La rimando agli Art. 319 e 320 del Codice delle obbligazioni
[...]. Ho
giocato per due stagioni per
il __________, sempre con un contratto
da professionista. E’ pertanto evidente che
quest'anno la mia
prestazione non poteva considerarsi gratuita considerati i precedenti.
Ricordo che ho sempre svolto l'attività di giocatore professionista
di pallacanestro sin dal mio rientro dagli __________ e la cosa è ben nota a tutti che gravitano attorno al mondo
della pallacanestro in Ticino e anche in Svizzera. Pertanto e in considerazione
di quanto sopra, chiedo che mi venga versato - entro e non oltre il 31
gennaio 2003- lo
stipendio di Sfr. 26'000, 00
netti (Sfr. 6'500,00 per 4 (quattro) mensilità come citato). [...]" L'assicurato
ha del
resto fatto spiccare in data 9 aprile 2003 nei confronti del __________ un precetto esecutivo per
l'importo suindicato.
Ora,
visto quanto precede, ritenuto in particolare come il
signor RI 1 abbia continuato a svolgere la sua attività
di giocatore di pallacanestro presso il __________
anche dopo
la sua iscrizione in disoccupazione e,
inoltre, come per queste sue prestazioni sportive egli
abbia rivendicato il versamento dello stipendio dovuto, l'assicurato non poteva
ignorare il suo obbligo di annunciare questa sua attività alla Cassa di disoccupazione, tenuto
conto che,
stante a quanto da lui stesso
dichiarato nel suo scritto 21 gennaio 2003 al presidente __________, la
sua prestazione non poteva
essere considerata gratuita. Al signor RI 1 non può pertanto
essere riconosciuta la buona fede, per cui non è adempiuto uno
dei due presupposti cumulativi contemplati dai combinati disposti di cui agli
articoli 25 LPGA e 4 OPGA. Di
conseguenza, anche se, stante alla documentazione agli atti, all'assicurato andrebbe
riconosciuto il grave rigore economico, la
domanda di condono da lui presentata non può essere accolta per
questo motivo.
Pertanto,
visto quanto precede nonché gli argomenti sollevati dall'opponente, si ritiene di
dover accogliere l'opposizione in esame, nel senso che la domanda di condono presentata dal signor RI 1 in data 12 febbraio
2003 è respinta.
decide
Per questi motivi
1. L'opposizione è accolta.
Di
conseguenza la decisione 31 dicembre 2003 è annullata. La domanda di condono
presentata da RI 1 il 12 febbraio 2003 è dunque respinta.
2. Contro la presente decisione è data facoltà di
ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Via Pretorio 16, 6901
Lugano, entro 30 giorni dalla notifica della presente decisione. L'atto di
ricorso, redatto in lingua italiana, deve indicare quale decisione è chiesta
invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione e recare la firma
del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Gli
eventuali mezzi di prova devono essere, per quanto possibile, allegati.
3. Intimazione:
- al Seco, Effingerstrasse
31, 3003 Berna (raccomandata)
- al signor RI 1, Via __________,
__________
- all'Ufficio regionale di
collocamento, __________
- alla Cassa __________
(…)." (cfr. doc. A)
1.2. Contro
questa decisione l’assicurato, rappresentato dall’avv. __________, ha fatto
inoltrare un tempestivo ricorso al TCA nel quale il suo patrocinatore ha
chiesto che:
"1. Il
ricorso di RI 1, __________, è accolto.
1.1. Di
conseguenza la decisione 1° dicembre 2004 della Sezione del lavoro, Bellinzona
è annullata.
1.2. La
domanda di condono di RI 1 è accolta.
2. Le
tasse di giustizia sono a carico dello Stato che rifonderà a RI 1 congrue
ripetibili.
3. Intimazione
alle parti come di rito." (cfr. doc. I, pag. 8)
A
sostegno del proprio ricorso il rappresentante dell’assicurato ha, in
particolare, addotto che:
"
(…)
4. Il ricorrente
è a conoscenza del fatto che le motivazioni della decisione 8 gennaio 2003,
ormai cresciuta in giudicato, non possono più essere contestate in questa sede.
Vero è che a ben vedere il ricorrente doveva rivolgersi ad un legale già a quel
momento, affinché quest'ultimo potesse almeno sollevare la problematica
relativa al fatto che il ricorrente pur "lavorando" alle dipendenze
del __________ egli non percepiva salario alcuno. Il perché di questa
situazione è ormai ampiamente noto, ma è bene ricordarlo: il datore di lavoro
era strettamente dipendente dai finanziamenti dell'avv. __________, che - si è
saputo solo più tardi - non erano del tutto leciti. In quel momento dunque il
datore di lavoro si trovava in palese stato d'insolvenza: al ricorrente
pertanto non dovevano essere versate indennità di disoccupazione, ma occorreva
semmai valutare la possibilità di erogare indennità di insolvenza.
Ma il passato è passato e non occorre
rivangarlo ulteriormente, se non per un punto che è il punto centrale della
contestazione del ricorrente. Egli infatti è da sempre stato un ottimo
giocatore di pallacanestro, ma un perfetto incapace a gestire i propri affari,
denotando a più riprese (e il caso in esame ne è un evidente esempio) ingenuità
incredibili.
Si pensi ad esempio al fatto che il 21
gennaio 2003, all'indomani della decisione 8 gennaio 2003 con la quale gli era
fatto ordine di ritornare le prestazioni di disoccupazione indebitamente
percepite, egli scriveva all'avv. __________, allora presidente del __________,
invitandolo a versargli i salari arretrati, ricordando egli al suo
interlocutore che una parte di tali salari doveva essere rimborsata. La Sezione
del lavoro vede in questo scritto una palese mala fede, poiché con questo
scritto il ricorrente ammette di essere stato a conoscenza di un rapporto di
lavoro e di aver al contempo percepito delle indennità di disoccupazione.
Ma questo scritto è semmai la disarmante
prova della buona fede del ricorrente e una evidente prova della sua ingenuità.
Come si può infatti ammettere di avere torto con tanta facilità e soprattutto
mandando copia di tale scritto proprio a chi gli diceva che aveva torto? Che
scopo vi era inoltre di inviare tale scritto alla Sezione del lavoro, Ufficio
giuridico, Bellinzona? Non ci vuole certamente un professore di diritto per
ammettere che tale gesto costituisce inequivocabilmente un auto-goal (prova ne
è che l'avversata decisione sfrutta infatti tale situazione) e che una persona
ragionevole si sarebbe astenuta dall'inviare in copia tale documento alla
Sezione del lavoro.
Sia consentito precisare che il
ricorrente non intende in tal modo sostenere che un po' più di furbizia e
malizia sarebbero stati più paganti, poiché vi erano comunque prove a
sufficienza (e altre potevano essere assunte presso il medesimo __________ o
presso il Ministero Pubblico) del rapporto di lavoro tra il ricorrente il __________.
A maggiore riprova dell'ingenuità e fors'anche
della faciloneria che contraddistingue il ricorrente, può ancora essere citato
un piccolo altro aneddoto. Il 3 agosto 2003 egli è stato sorpreso alla guida
del suo veicolo che produceva rumore evitabile per l'inefficacia del silenziatore:
per questo fatto egli è stato multato il 3 ottobre 2003. Dopo la contestazione
della multa il ricorrente è stato giustamente invitato a presentarsi a __________
per un controllo del ripristino del dispositivo di licenziamento: egli è giunto
a tale controllo senza essersi nemmeno preoccupato di porre rimedio al difetto
meccanico del suo veicolo: per questo motivo egli è stato multato una seconda
volta il 26 settembre 2003. Ma è mai possibile che ciò capiti ad una persona
normale? Evidentemente no, ma al ricorrente ciò capita quotidianamente. Sia
consentita la ripetizione: il ricorrente è un ottimo giocatore di
pallacanestro, ma un pessimo amante di sé stesso.
A tutto ciò poi occorre ricordare il
caos finanziario in cui vive il ricorrente, assillato da creditori e precetti
esecutivi, in una spirale senza fine, così come già provato con la domanda di
condono e dimostrato dall'annessa documentazione (parziale) sulla sua
situazione finanziaria.
A non averne dubbio il ricorrente non
è in grado di gestirsi in maniera autonoma e necessita con urgenza l'assistenza
di un curatore amministrativo, che il sottoscritto legale si adopererà per
fargli nominare.
Ma al di là di questa necessaria
misura nei suoi confronti, il ricorrente non può proprio essere considerato
avvezzo alla mala fede nei suoi rapporti con i terzi e le autorità. Egli vede
la vita in una maniera assai troppo semplicistica, per rendersi conto che
determinati suoi comportamenti non sono normali e possono - come nel caso in
esame - essere fraintesi.
Sia comunque concesso formulare ancora
qualche osservazione sulle motivazioni addotte dalla Sezione del lavoro nella
sua decisione 1° dicembre 2004.
Secondo la Sezione "l'assicurato
non poteva ignorare il suo obbligo di annunciare questa sua attività alla Cassa
di disoccupazione, tenuto conto che, stante a quanto da lui stesso dichiarato
nel suo scritto 21 gennaio 2003 al presidente __________, la sua prestazione
non poteva essere considerata gratuita". Tale affermazione richiama
nuovamente la questione relativa al tipo di indennità che richiedeva il
ricorrente.
Il ricorrente è - come detto - persona
assai mal auto-gestita; non si può pertanto pretendere che egli potesse andare
oltre l'assioma: "non ricevo lo stipendio, chiedo la disoccupazione".
Egli dunque non era a conoscenza della possibilità di ricevere delle indennità
per insolvenza ex art. 51 segg. LADI, che con buona probabilità gli sarebbero
state concesse se i funzionari da lui contatti gli avessero posto domande più
precise e gli avessero consigliato di promuovere un'esecuzione nei confronti
del suo datore di lavoro notoriamente oberato dai debiti per l'incresciosa
situazione finanziaria venutasi a creare per colpa del suo presidente. Questi
sarebbero certamente stati i motivi che un legale avrebbe addotto per
contestare la decisione 8 gennaio 2003 con la quale il qui ricorrente veniva
obbligato a ritornare le indennità di disoccupazione indebitamente percepite.
Nessuno contesta infatti che egli
"lavorava" per il __________; nessuno poi contesta il fatto che egli
non percepiva lo stipendio per l'insolvenza notoria del datore di lavoro; si
vuole solo ricordare che - per evidente ignoranza del ricorrente - egli non è stato
immediatamente in grado di far capire ai responsabili cantonali che egli stava
di fatto richiedendo delle indennità di insolvenza. Ma purtroppo, sempre per il
solito comportamento passivo e disinteressato del qui ricorrente tale decisione
non è stata contestata ed ora risulta ampiamente cresciuta in giudicato, di
modo che - a rigor di logica - quanto affermato in questi ultimi due capoversi
non avrebbe valore giuridico alcuno.
Si ribadisce che lo scritto 21 gennaio
2003 del qui ricorrente non può essere inteso quale gesto di mala fede, perché
altrimenti mal si comprenderebbe il motivo per il quale egli lo avrebbe inviato
alla Sezione del lavoro. Il vero motivo è semmai la buona fede del ricorrente,
che - accettando la decisione di rimborso dell'8 gennaio 2003 - voleva mettere
a conoscenza la Sezione della sua buona volontà nel cercare di rimborsare le
indebite indennità di disoccupazione, sollecitando il suo datore di lavoro di
provvedere al più presto a pagargli gli stipendi arretrati e con quei soldi
poter rimborsare il proprio debito nei confronti della Sezione. Null'altro.
Per chiudere infine la disamina dello
scritto 21 gennaio 2003 occorre tenere presente che esso è stato scritto a
pochi giorni dalla ricezione della decisione 8 gennaio 2003 di rimborsare le
indennità di disoccupazione ricevute. In questo senso tale scritto appare
certamente logico (almeno per una volta...): il ricorrente si è reso conto
dell'errore in cui era occorso (ad onore del vero ancora oggi non ha compreso
che poteva comunque ricevere delle indennità, ma ad altro titolo), ha capito di
dover reperire al più presto i soldi necessari per pagare il proprio debito, e
si è quindi rivolto al proprio debitore, ossia il datore di lavoro. Pensando
che "per tenere buoni quelli della Sezione del lavoro, così non mi mandano
il precetto" fosse buona cosa scrivere che l'importo ricevuto dal datore di
lavoro sarebbe poi stato immediatamente utilizzato per onorare il proprio
debito, egli ha mandato tale scritto alla Sezione. Questo scritto non può
evidentemente essere inviato per altro motivo: siccome la buona fede è
presunta, occorreva alla Sezione dimostrare il contrario. Essa invece ha fatto
uso di tale documento corroborando semplicemente la posizione secondo la quale
il ricorrente sapeva di essere ancora dipendente del __________ e ciò
nonostante avrebbe continuato a percepire le indennità di disoccupazione.
Come detto, però, il ricorrente si è
reso conto di questa situazione (e che la sua semplicistica teoria "niente
stipendio uguale indennità di disoccupazione) solo con la decisione 8 gennaio
2003; visto che non aveva i soldi (e nemmeno li ha oggi, come riconosce la
Sezione del lavoro) per pagare il suo debito, egli li ha sollecitati da chi
glieli doveva. Quella lettera può dunque essere girata e rigirata in 1000 modi,
ma non dirà nient'altro che questo.
La Sezione ritiene poi che il ricorrente
dimostrerebbe a maggior ragione la propria mala fede per il fatto che egli
avrebbe fatto spiccare nei confronti del suo ex-datore di lavoro un precetto
esecutivo solo il 9 aprile 2003. Ma questo è - per i motivi di cui sopra - un
assurdo: infatti toccava proprio all'autorità accertare sin da subito (quindi
dalla presentazione della domanda di ottenimento di indennità di disoccupazione)
se la richiesta del ricorrente era legittima o doveva semmai essere trasformata
in una domanda tendente all'ottenimento di indennità di insolvenza: se così
fosse stato, il funzionario che trattava l'incarto doveva immediatamente
avvisare il ricorrente che per potergli concedere tali indennità doveva al più
presto avviare una procedura esecutiva nei confronti del suo datore di lavoro.
Vi è infine ancora un elemento che
milita a favore della buona fede del ricorrente, anche se nuovamente rimette in
discussione l'agire delle autorità sul genere di indennità che occorreva
allocare al ricorrente. Infatti nel verbale 27 novembre 2002 dinanzi la Cassa
cantonale disoccupazione a Lugano, il ricorrente ha ripetuto sostanzialmente
quanto aveva detto in occasione della prima richiesta di ottenere delle
indennità. In particolare si pone l'accento sull'affermazione del ricorrente
secondo il quale:
"No,
non percepisco nessun salario per questa mia attività in quanto la società __________
non ha i fondi per pagare"
Inequivocabilmente tale affermazione
doveva far suonare un campanello di allarme al funzionario verbalizzante: doveva
infatti domandarsi come mai il ricorrente non era stato consigliato di muovere
determinati passi a tutela dei suoi interessi per poi ottenere delle indennità
di insolvenza. Il ricorrente, quindi, non ha mai mentito in merito alla sua
situazione personale con il suo datore di lavoro: toccava semmai all'autorità
informarlo partitamente, già in occasione del primo colloquio presso l'Ufficio
del lavoro, sui suoi diritti e non trattarlo quale un semplice disoccupato,
quale appunto non era. Non si può ora imputare al ricorrente di non aver
conosciuto i propri diritti, e rinfacciargli oggi un'inazione da parte
dell'autorità, e soprattutto non è possibile sostenere l'esistenza di una sua
mala fede di fronte a tutti questi fatti che dimostrano semmai il contrario.
Si ricorda infine che non toccherebbe
in ogni caso al ricorrente dimostrare la propria buona fede, essendo presunta,
ma che il presente ricorso è servito proprio a ciò, nonostante egli non ne
avesse obbligo. Le argomentazioni addotte dalla Sezione del lavoro per dimostrare
la mala fede sono state tutte discusse, esaminate e contrastate: non vi è
quindi altro spazio per sostenere a posteriori che il ricorrente era in
mala fede.
Prove: c.s., doc. C
5. In
considerazione delle difficoltà economiche, peraltro già rilevate dalla
medesima Sezione del Lavoro, il qui ricorrente chiede di essere ammesso al
beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio ad opera dello
scrivente legale.
Il necessario formulario, da vidimare
dal Comune di domicilio, è stato inoltrato in data odierna e sarà prodotto a
codesto lodevole Tribunale non appena ritornato debitamente firmato.
Prove: c.s., doc. D
(…)." (cfr. doc. I)
1.3. Nella sua
risposta del 16 febbraio 2005 la Sezione del lavoro Ufficio giuridico si è confermata
nelle proprie allegazioni e ha ribadito che:
"
(…)
Ora, visto quanto precede, ritenuto in
particolare come l'assicurato abbia continuato a svolgere la sua attività di
giocatore di pallacanestro presso il __________ anche dopo la sua iscrizione in
disoccupazione e, inoltre, come per queste sue prestazioni sportive egli abbia
rivendicato il versamento dello stipendio dovuto, egli non poteva ignorare il
suo obbligo di annunciare questa sua attività alla Cassa di disoccupazione,
tenuto conto che, stante a quanto da lui stesso dichiarato nel suo scritto 21
gennaio 2003 al presidente __________, la sua prestazione non poteva essere
considerata gratuita. Al ricorrente non può pertanto essere riconosciuta la
buona fede.
Di conseguenza, anche se, stante alla
documentazione agli atti, all'assicurato andrebbe riconosciuto il grave rigore
economico, venendo a mancare uno dei due requisiti cumulativi previsti agli
articoli 25 LPGA e 4 OPGA, a sapere quello della buona fede, la domanda di
condono presentata dal signor RI 1 non può pertanto essere accolta.
(…)." (cfr. doc. III)
1.4. Invitato a
prendere posizione sul ricorso inoltrato dall’assicurato (cfr. doc. V), con
lettera del 4 aprile 2005 al TCA, il Segretariato di Stato dell’economia (SECO)
si è così espresso:
"
(…)
con riferimento al suo invito del 15 marzo scorso
a presentare osservazioni nell'ambito della procedura citata a margine,
rileviamo quanto segue:
L'assicurato ricorre contro la decisione su
opposizione emanata il 1 ° dicembre 2004, con la quale veniva respinta la sua
domanda di condono. A sostegno del suo ricorso, egli fa valere la sua "ingenuità" ed il
"caos finanziario" in cui vive. Sostiene da un lato che gli sarebbe
parso logico, non essendo pagato dal __________, di percepire indennità di disoccupazione.
Dall'altro canto, l'autorità cantonale non lo avrebbe sufficientemente
informato che aveva diritto alle indennità per insolvenza.
In merito alle indennità per insolvenza (art. 51
e segg. LADI), va rilevato che esse non entrano in considerazione per il
periodo posteriore all'iscrizione in disoccupazione. Pertanto, mal si capisce
la relazione tra la fattispecie oggetto della presente causa e questa
affermazione. Infatti, l'interessato si è iscritto in disoccupazione il 1°
agosto 2002, e le indennità chieste in restituzione (indennità di
disoccupazione) portano sul periodo susseguente. L' affermazione dell'assicurato
su questo punto non merita quindi tutela.
Per quanto concerne il punto di questione della
buona fede, l'interessato ammette di aver accettato le indennità di
disoccupazione perché non era pagato dal suo datore di lavoro. Afferma però di
non essere stato in grado di capire le implicazioni di tale ragionamento.
Tuttavia, egli non presenta alcun elemento, ossia un certificato medico, comprovante
una menomata capacità di intendere e di volere. Non pretende neppure di non
essere stato sufficientemente informato in merito ai suoi diritti e doveri in
quanto disoccupato, ragione per cui la buona fede in casu non può essere
ammessa.
In conclusione, rileviamo che il ricorso non
presenta argomenti o mezzi di prova sufficientemente rilevanti per giustificare
l'annullamento della decisione dell'autorità cantonale. Proponiamo quindi il
suo respingimento.
(…)." (cfr. doc. VI)
1.5. Il doc. VI è
stato notificato alla parti per presentare osservazioni scritte (cfr. doc.
VII).
Con
scritto del 12 aprile 2005 la Sezione del lavoro Ufficio giuridico ha comunicato
al TCA di riconfermarsi nella propria risposta di causa del 16 febbraio 2005
(cfr. doc. VIII).
L’assicurato
è rimasto silente.
Il doc.
VIII è stato trasmesso al SECO per conoscenza (cfr. doc. IX).
1.6. Così
richiesto (cfr. doc. X) con lettera del 9 agosto 2005 il rappresentante
dell’assicurato ha trasmesso al TCA il formulario “Certificato per l’ammissione
all’assistenza giudiziaria” con la relativa documentazione (cfr. doc. XI e
XI/Bis).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale
delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00;
STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002
nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00;
STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002
pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26
ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. L'art. 95
LADI regola la restituzione di prestazioni.
Secondo
il cpv. 1 di questo articolo la domanda di restituzione è retta dall'art. 25
LPGA ad eccezione dei casi di cui all'articolo 55.
L'art. 25
cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere
restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in
buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
Chiamata
a pronunciarsi circa il diritto applicabile nel caso in cui l’amministrazione
si è dovuta pronunciare su una domanda di condono dopo l’entrata in vigore
della LPGA il 1° gennaio 2003 e concernente la restituzione di prestazioni
ricevute in precedenza, l’Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:
"
(…)
1.2 Die Vorinstanz hat hinsichtlich der am 18.
Juli 2003 verfügten, mit Einspracheentscheid vom 16. Februar 2004 bestätigten
Ablehnung des Erlassgesuchs des Beschwerdeführers Art. 95 Abs. 1 AVIG (in der
seit 1. Januar 2003 geltenden Fassung) in Verbindung mit Art. 25 Abs. 1 Satz 2
des auf den 1. Januar 2003 in Kraft getretenen Bundesgesetzes vom 6. Oktober
2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) angewendet.
Ob diese Vorgehensweise mit Blick darauf, dass die Gutgläubigkeit während des
Leistungsbezugs vom 9. Mai bis 20. Juni 2002 - und damit ein Sachverhalt, der
sich in einer vor dem In-Kraft-Treten des ATSG liegenden Zeitspanne
verwirklicht hat - zur Diskussion steht, einer näheren Überprüfung stand hält,
oder ob der bis Ende 2002 Grundlage für den Erlass einer Rückerstattungsschuld
gegenüber der Arbeitslosenversicherung bildende Art. 95 Abs. 2 Satz 1 AVIG (in
seiner bis dahin geltenden Fassung) zum Zuge kommt, braucht vorliegend nicht
abschliessend beurteilt zu werden. Ebenso wenig wie im Falle der Rückerstattung
von zu Unrecht bezogenen Leistungen (vgl. BGE 130 V 319 Erw. 5.1 und 5.2) kommt
im Zusammenhang mit der Erlassvoraussetzung der Gutgläubigkeit der Frage
ausschlaggebende Bedeutung zu, ob Art. 25 ATSG (oder altes Recht) anzuwenden
ist, wenn der Einspracheentscheid nach dem In-Kraft-Treten des ATSG ergangen,
der Erlass aber in Bezug auf vor dem 1. Januar 2003 gewährte Leistungen zu
prüfen ist. Denn die nach dem ATSG diesbezüglich massgeblichen Grundsätze sind
aus der früheren Regelung und den von der Rechtsprechung entwickelten Kriterien
zur Beurteilung der für einen Erlass unter anderem vorausgesetzten
Gutgläubigkeit des Leistungsbezügers (BGE 122 V 223 Erw. 3, 112 V 103 Erw. 2c,
110 V 180 f. Erw. 3c; AHI 2003 S. 161 f. Erw. 3a; ARV 2001 Nr. 18 S. 162 Erw.
3b) hervorgegangen (vgl. auch Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, Kommentar zum
Bundesgesetz vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des
Sozialversicherungsrechts, Zürich 2003, Rz 23 zu Art. 25). Unbestrittenermassen
gelangten demgegenüber auf das am 1. Mai 2003 angehobene Erlassverfahren bereits
die in Art. 4 Abs. 4 und 5 ATSV geregelten formalen Aspekte der
Gesuchseinreichung zur Anwendung. (…)." (cfr. STFA del 27 aprile
2005 nella causa R.,
C 174/04)
Inoltre, circa gli effetti dell'art. 25 LPGA sulla LADI, Kieser rileva che:
"
i) ALV: Die bisherige Rückerstattungsregelung
des AVIG (vgl. alt Art.
6, alt Art. 95 AVIG) fällt grundsätzlich
zugunsten derjenigen Art. 25 ATSG dahin (vgl. BBl 1999 4733, 4743). Immerhin
werden für Einzelfragen abweichende Lösungen vorgesehen; dies betrifft die Rückforderung
von Beiträgen, wo die in Art. 16 Abs. 3 AHVG vorgesehene Besonderheit auch für
die ALV massgebend ist (vgl. Art. 6 AVIG), und einzelne Bereiche der
Leistungsrückforderung (vgl. Art. 95 AVIG). Es ergeben sich insoweit gegenüber
dem bisherigen Recht keine massgebenden Abweichungen."
(cfr. U. Kieser, ATSG Kommentar, Schulthess 2003,
ad art. 25, n. 45)
Dunque la giurisprudenza sviluppata dal Tribunale federale delle
assicurazioni (TFA) in merito al condono regolato dal vecchio art. 95 LADI
conserva tutta la sua validità.
L'art. 4
OPGA regola il condono.
Se il
beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l’assicuratore
rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni
indebitamente concesse (cfr. art. 4 cpv. 1 OPGA).
Determinante
per il riconoscimento di una grave difficoltà è il momento in cui la decisione
di restituzione passa in giudicato (cfr. art. 4 cpv. 2 OPGA).
Il
condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei
necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in
cui la decisione è passata in giudicato (cfr. art. 4 cpv. 4 OPGA).
Sul
condono è pronunciata una decisione (cfr. art. 4 cpv. 5 OPGA).
L'art. 5
OPGA definisce cosa si intende con "gravi difficoltà" e recita:
"
1 La grave
difficoltà ai sensi dell’articolo 25 capoverso 1 LPGA è data quando le spese
riconosciute a norma della legge federale del 19 marzo 1965 sulle
prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e
l’invalidità (LPC) e le spese supplementari di cui al capoverso 4 superano i
redditi determinanti secondo la LPC.
2 Per il
calcolo delle spese riconosciute ai sensi del capoverso 1 sono computati:
a. quale importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale: il
rispettivo importo massimo di cui all’articolo 3b capoverso 1 lettera a
LPC;
b. quale pigione di un appartamento: il rispettivo importo massimo di cui
all’articolo 5 capoverso 1 lettera b LPC;
c. quale importo per le spese personali: 4800
franchi l’anno;
d. quale importo forfetario per l’assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie: il premio massimo per la rispettiva categoria di persone
secondo la versione vigente dell’ordinanza sui premi medi cantonali
dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie per il calcolo delle prestazioni
complementari.
3 La
franchigia per gli immobili conformemente all’articolo 3c capoverso 1 lettera c
LPC ammonta a 75 000 franchi. Il computo della sostanza nel caso di beneficiari
di una rendita di vecchiaia che vivono in un istituto o un ospedale (art. 3c
cpv. 1 lett. c LPC) ammonta a un decimo. Nel caso di persone parzialmente
invalide è computato solo il reddito effettivo ottenuto dall’attività
lucrativa. Non è tenuto conto di un’eventuale limitazione cantonale delle spese
per il soggiorno in un istituto.
4 Sono
computati come spese supplementari:
a. per le persone sole, 8000 franchi;
b. per i coniugi, 12 000 franchi;
c. per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli
dell’AVS o dell’AI, 4000 franchi per figlio."
Secondo
la legge, dunque, perché sia concesso il condono dall'obbligo di restituzione è
necessario che siano adempiuti cumulativamente i seguenti presupposti:
- l'interessato
ha percepito la prestazione indebita in buona fede;
- la
restituzione gli imporrebbe una grave difficoltà.
Quindi,
anche se manca una sola delle due condizioni suelencate il condono non può essere
concesso.
2.3. La buona
fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente.
Di detta ignoranza egli non si può prevalere se la stessa è stata determinata
da sua negligenza.
Per quel
che concerne la buona fede, la giurisprudenza ha precisato che la stessa,
intesa come presupposto del condono, deve essere esclusa qualora i fatti che
hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di
annunciare o di informare) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza
grave. Viceversa, l'assicurato può prevalersi della buona fede quando l'atto o
l'omissione colpevole siano costitutivi solo di una violazione lieve
dell'obbligo di annunciare o di informare (cfr. STFA del 16 giugno 2003 nella
causa C., C 130/02, consid. 2.3; DLA 2003 N. 29, consid. 1.2, pag. 260; DLA
2002 N. 38, consid. 2a, pag. 258; DLA 2001 N. 18, consid. 3a, pag. 161-162; DLA
1998 N. 14, consid. 4a, pag. 73; DLA 1992 N. 7, consid. 2b, pag. 103; DTF 112 V 97, consid. 2c, pag. 103, DTF 110 V 176,
consid. 3c, pag. 180).
2.4. Con
l'entrata in vigore della LPGA al 1° gennaio 2003 il vecchio art. 96 LADI, che
regolava l'obbligo di informare e di annunciare, è stato abrogato.
L'art. 28
LPGA regola la "Collaborazione nell'esecuzione".
Gli
assicurati e il loro datore di lavoro devono collaborare gratuitamente
all’esecuzione delle varie leggi d’assicurazione sociale (cfr. art. 28 cpv. 1
LPGA).
Colui che rivendica prestazioni assicurative deve fornire
gratuitamente tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e
per stabilire le prestazioni assicurative (cfr. art. 28 cpv. 2 LPGA).
Chi pretende prestazioni assicurative deve autorizzare tutte le persone e i servizi, segnatamente il datore di
lavoro, i medici, le assicurazioni e gli organi ufficiali a fornire nel singolo
caso tutte le informazioni, sempre che siano necessarie per accertare il
diritto a prestazioni. Queste persone e questi servizi sono tenuti a dare le
informazioni (cfr. art. 28 cpv. 3 LPGA).
L'art. 31
LPGA regola la "Notificazione nel caso di cambiamento delle condizioni".
L’avente
diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono
tenuti a notificare all’assicuratore o, secondo i casi, al competente organo
esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni
determinanti per l’erogazione di una prestazione (cfr. art. 31 cpv. 1 LPGA).
Qualsiasi persona o servizio che partecipa all’esecuzione delle
assicurazioni sociali ha l’obbligo di informare l’assicuratore se apprende che
le condizioni determinanti per l’erogazione di prestazioni hanno subìto
modifiche (cfr. art. 31 cpv. 2 LPGA).
Circa gli
effetti degli art. 28 e 31 LPGA sulla LADI, Kieser rileva che:
"
a) Die Mitwirkung beim Vollzug der
Sozialversicherungsgesetze und
insbesondere
bei der Leistungsfestsetzung hat in den bisherigen Erlassen eine eingehende
Regelung erfahren (vgl. dazu auch LOCHER, Grundriss, 340: Regelung ist "in
den einzelnen Gesetzten verstreut"). Art. 28 ATSG weicht nicht
grundsätzlich von den bisherigen Normierungen ab und steht auch in Übereinstimmung
mit art. 12 lit. c VwVG (Auskünfte von Drittpersonen) bzw. von Art. 13 Abs. 1
VwVG (Mitwirkung der Partei). Insoweit ergeben sich gegenüber dem bisherigen
Rechtszustand keine wesentlichen Neuerungen.
b) Eine Reihe von Bestimmungen der Einzelgesetze wurde
im Zuge
der
Anpassung an das ATSG ersatzlos aufgehoben. Dies trifft insbesondere Regelungen
zur Auskunftspflicht der Partei bzw. von Drittpersonen (vgl dazu BBl 1999
4585). (…)."
(cfr. Kieser op. cit., ad art. 28, n. 30 e 31)
"
a Der Gesetzgeber hat grundsätzlich darauf
verzichtet, von der
allgemeinen
Regelung des Art. 31 ATSG abweichende einzelgesetzliche Normierungen
festzulegen. Vielmehr hob er die bestehenden einzelgesetzlichen Ordnungen
ersatzlos auf. Dies betrifft art 83 altAbs. 3 MVG (dazu BBl 1999 4726) sowie
altArt. 96 Abs. 2 AVIG (dazu BBl 1999 4744)."
(cfr. Kieser op. cit., ad art. 31, n. 23)
La dottrina e la giurisprudenza sviluppate in merito al vecchio art.
96 LADI conservano dunque la loro validità.
In merito
all’estensione dell’obbligo di informare e annunciare così si esprime Gerhards:
"
Die Auskunftspflicht ist umfassend. - Sie
bezieht sich auf "alle erforderlichen Auskünfte" (96 I, III). Was
dabei im einzelnen "erforderlich" ist, bestimmt dabei die anfragende
Stelle bzw. richtet sich nach der Informationsbedarf dieser Stelle.
Ebenso umfassend ist die Pflicht der Vorlage von
Unterlagen. - Es müssen alle Unterlagen vorgelegt werden, welche die anfragende
Stelle zur Erfüllung ihrer Aufgabe (im ALV-Bereich) benötigt (s. "die
nötigen Unterlagen").
Anderseits dürfen von der berechtigten Stelle
keine Auskünfte und Unterlagen verlangt werden, die nicht
"erforderlich" oder "nötig" sind. Das Auskunftsrecht darf
also nicht schikanös ausgeübt werden. (...).
Die Meldepflicht des Versicherten gegenüber der
Kasse (vgl. oben
N. 28) ist umfassend (vgl. "alles
melden"), soweit die Erfüllung der Meldepflicht wichtig ist für die:
- Anspruchsberechtigung des Versicherten
(s. Anspruchs- Voraussetzungen)
- Leistungsbemessung (s. Höhe und Dauer)."
(cfr. G. Gehrards, Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG), Vol. II, pag. 792-793, N. 20,
21, 22 e 30).
Il dovere
di informare deve dunque essere sempre rispettato da parte dei beneficiari di
prestazioni.
Devono
essere fornite, di conseguenza, tutte le indicazioni necessarie per valutare
l'adempimento delle condizioni da ossequiare per avere diritto alle indennità
(cfr. STFA del 25 luglio 2001 nella causa D., C 104/01, consid. 2 in fine).
Secondo
la giurisprudenza federale è peraltro irrilevante se le informazioni
inveritiere o incomplete sono causali per l'erogazione delle prestazioni
assicurative o del relativo calcolo (cfr. DTF 123 V 151 consid. 1b; DLA
1993/1994 N. 3 pag. 21).
2.5. In
una decisione del 15 marzo 2004 nella causa P.-B., C 292/02 – decisione resa
dopo che il TFA aveva già confermato il giudizio con il quale questo Tribunale
ha concluso che l’assicurata aveva subito una perdita di lavoro computabile al
50% e ha rinviato gli atti all’amministrazione per il nuovo computo dell’importo
da restituire – l’Alta Corte ha confermato anche il giudizio con il quale il
TCA ha negato all’assicurata il condono dell’importo chiestole in restituzione
in quanto la stessa non era in buona fede.
In quell’occasione il TFA
ha sviluppato, tra l’altro, le seguenti considerazioni:
" (…)
2.3 Per quanto concerne la nozione di buona fede,
giova ricordare che la giurisprudenza sviluppata a proposito dell'art. 47 cpv.
1 LAVS - sempre nella versione determinante in concreto, in vigore fino al 31
dicembre 2002 - vale per analogia anche in materia di assicurazione contro la
disoccupazione (DLA 1998 no. 14 pag. 73 consid. 4a; SVR 1998 ALV no. 14 pag. 41
consid. 3 e sentenze ivi citate). Di conseguenza, il solo fatto che
l'assicurato ignorasse di non avere diritto alle prestazioni versate non basta
per ammetterne la buona fede. La buona fede, in quanto condizione necessaria
per il condono, è esclusa a priori se i fatti che danno luogo all'obbligo di
restituzione (per es. una violazione dell'obbligo di annunciare o di informare)
sono imputabili a un comportamento doloso oppure a una grave negligenza. Per
contro, l'assicurato può invocare la propria buona fede se l'azione o
l'omissione in questione costituiscono una lieve negligenza (per es. una lieve
violazione dell'obbligo di annunciare o di informare; cfr. DLA 1998 no 14 pag.
73 consid. 4a, 1992 no. 7 pag. 103 consid. 2b; cfr. pure DTF 112 V 103 consid.
2c, 110 V 180 consid. 3c). In questo ordine di idee, occorre differenziare tra
la buona fede intesa come mancata consapevolezza dell'illiceità
("Unrechtsbewusstsein") e la questione di sapere se l'interessato,
facendo uso dell'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui,
avrebbe potuto e dovuto riconoscere il vizio giuridico esistente. La consapevolezza
o meno dell'illiceità dell'atto o dell'omissione è una questione di fatto, in
merito alla quale il potere d'esame del Tribunale federale delle assicurazioni
è limitato (art. 105 cpv. 2 OG). Per contro, il tema di sapere se una persona
abbia fatto prova dell'attenzione ragionevolmente esigibile, è una questione di
diritto, che il Tribunale esamina liberamente (DTF 122 V 223 consid. 3 e
riferimenti; DLA 1998 no. 41 pag. 237 consid. 3).
3.
Nell'ambito della precedente procedura, statuendo
in maniera definitiva sull'idoneità al collocamento e sulla perdita di lavoro
computabile di P.________, questa Corte ha già avuto modo di rilevare che le
considerazioni specifiche di diritto penale, segnatamente quelle fondate sul
principio "in dubio pro reo", che nel caso di specie hanno dato luogo
alla pronuncia di condanna dell'interessata limitatamente all'attività
lavorativa svolta durante il mese di giugno 1997, non necessariamente sono
vincolanti e tornano applicabili nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125
V 242 consid. 6a, 111 V 177 consid. 5a e sentenze ivi citate), dove il giudice,
dopo un'analisi e una valutazione oggettiva delle prove, deve seguire quella
rappresentazione fattuale che ritiene essere la più verosimile tra i vari
scenari possibili (DTF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 con
riferimenti). Facendo quindi notare come la ricorrente fosse stata regolarmente
presente in ditta per 6-7 ore al giorno ed avesse seguitato ad utilizzare la
vettura aziendale anche dopo essere stata licenziata, il Tribunale federale
delle assicurazioni - dopo avere parimenti evidenziato la continuata
collaborazione tra la ditta Y.________, di cui si occupava l'interessata, e
l'ex datrice di lavoro fino agli inizi del 1998 - ha in quella sede accertato
che in realtà, dal profilo della probabilità preponderante valida in materia,
l'assicurata aveva continuato a lavorare, come in precedenza, anche dopo il suo
licenziamento. Questa Corte ha per contro definito speciose le motivazioni
addotte dalla ricorrente, che, a giustificazione del proprio comportamento,
aveva dichiarato di impiegare le (molte) ore trascorse in ditta per la
preparazione e consumazione del pranzo nonché per la gestione della
corrispondenza e della contabilità private.
4.
4.1 Non sussistendo - in assenza di nuovi
elementi suscettibili di sovvertirne la valutazione - motivo per scostarsi
dagli accertamenti così messi in atto dal Tribunale federale delle
assicurazioni, si tratta ora di esaminare se la ricorrente, pur avendo
continuato a lavorare presso la società dell'allora marito e ad avere
sottaciuto tale circostanza all'amministrazione, possa avere riscosso in buona
fede le indennità di disoccupazione di cui è chiesta la restituzione.
4.2 In una sentenza pubblicata in DLA 1998 no. 14
pag. 70, questa Corte ha già avuto modo di stabilire che costituisce una grave
negligenza - escludente di conseguenza il riconoscimento della buona fede - il
fatto di lavorare - seppur a titolo gratuito - regolarmente a metà tempo e per
quasi un anno per conto della ditta del proprio figlio senza informare la cassa
di disoccupazione.
4.3 La presente fattispecie - così come accertata
da questo Tribunale - non si differenzia sostanzialmente da quella ivi
giudicata. Ne consegue che il ricorso di P.________, volto ad ottenere il
condono dell'obbligo di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite,
già solo per questo motivo merita di essere disatteso.
(…)." (cfr. STFA del 15 marzo 2004 nella
causa P.B., C 292/02)
In una
decisione del 16 giugno 2003 nella causa C.G. (C130/02) la nostra Massima
Istanza ha confermato il giudizio con il quale questo Tribunale, ravvisata la
mancanza di buona fede, ha negato a un’assicurata il condono dell’importo
chiestole in restituzione.
Il TFA ha
sviluppato, in particolare, le seguenti considerazioni:
"
(…)
3.
3.1 I primi giudici, ritenendo che l'interessata
avrebbe violato il proprio obbligo di comunicare all'amministrazione un fatto
importante per l'esercizio del diritto alle prestazioni - in concreto: la
propria posizione di amministratrice unica con diritto di firma individuale,
ricoperta dall'8 aprile 1988 e anche successivamente al suo licenziamento,
all'interno della società datrice di lavoro di appartenenza del padre - hanno
ravvisato una grave negligenza nel comportamento della ricorrente e hanno, di
conseguenza, negato la propria buona fede e il diritto al condono dell'obbligo
di restituzione.
3.2 Per parte sua, l'assicurata, facendo in
sostanza notare come la sua carica di amministratrice unica risultasse dal
registro di commercio e fosse pertanto, per l'effetto di pubblicità
riconosciuto a tale registro (art. 933 cpv. 1 CO), notoria, contesta di avere
violato un obbligo di informazione e censura l'operato dei primi giudici nella
misura in cui le hanno negato la buona fede e, di conseguenza, il diritto al
condono. A tal proposito, l'insorgente osserva che l'amministrazione poteva
senz'altro, senza particolari ricerche e dispendio, prendere conoscenza della
sua posizione di amministratrice, non fosse altro per il fatto che la ditta
della datrice di lavoro recava il proprio nome di famiglia. A sostegno della
propria buona fede, C.________ fa quindi valere il carattere marginale
dell'attività svolta presso la società in qualità di amministratrice unica, e
mette in risalto il fatto che, già solo alla luce dell'impegno estremamente
ridotto, limitato a poche ore mensili e di conseguenza retribuito in fr. 2000.-
annui, mai avrebbe pensato che tale attività potesse essere di pregiudizio per
il proprio diritto alle prestazioni dell'assicurazione contro la
disoccupazione.
4.
A ben vedere, questo Tribunale non ravvisa seri
motivi per non condividere, almeno nel suo risultato, l'operato della Corte
cantonale.
4.1 Anche se il Tribunale federale delle
assicurazioni - in materia di restituzione di indennità per lavoro ridotto
(cfr. art. 31 cpv. 3 lett. c LADI) versate a torto ad un membro del consiglio
di amministrazione di una SA attivo nella ditta - ha già avuto modo di
osservare come, per l'effetto di pubblicità del registro di commercio (art. 933
cpv. 1 CO), la cassa disoccupazione debba sin dall'inizio lasciarsi opporre
l'appartenenza di un lavoratore al consiglio di amministrazione (DTF 122 V 270)
e - in una sentenza avente per oggetto, come in concreto, una domanda di
condono dell'obbligo di restituzione di prestazioni dell'assicurazione contro
la disoccupazione - ha altresì precisato che non sussiste un obbligo legale
incondizionato - tale da escludere eo ipso la buona fede - di segnalare
spontaneamente la propria posizione di consigliere di amministrazione (sentenza
dell'8 agosto 2001 in re K., C 90/01, consid. 4b/aa e bb), la pronuncia
impugnata deve comunque essere confermata, e questo già solo in ragione di un
altro aspetto.
4.2 Come rilevato dalla Corte cantonale, non
possono passare inosservate le circostanze che hanno contraddistinto la
vicenda. In particolare, non sfugge che la società datrice di lavoro, peraltro
appartenente al padre della ricorrente, abbia disdetto, per diminuzione del
lavoro, il rapporto di lavoro all'interessata, amministratrice unica di detta
società, e le abbia nel contempo, in maniera atipica (sentenza inedita del 2
febbraio 1999 in re G., C 114/98, consid. 3b), garantito la ripresa dello
stesso a partire dal 1° marzo 1996 - come poi effettivamente è avvenuto -
mettendola in seguito nella possibilità di beneficiare di un secondo termine di
riscossione di prestazioni.
4.3 I fatti così esposti ed accertati dalla
precedente istanza inducono a pensare, insieme a quanto già precedentemente
evidenziato nell'ambito della procedura di restituzione, che l'interessata,
sottacendo (come si deve giustamente ritenere, in assenza di elementi
istruttori contrari: cfr. DLA 2000 no. 25 pag. 122 consid. 2a) la propria
posizione di amministratrice unica all'interno della società di famiglia
datrice di lavoro e facendo capo alle indennità di disoccupazione, abbia inteso
eludere le disposizioni relative alle indennità per lavoro ridotto, alle quali
non avrebbe altrimenti avuto diritto, ritenuto che, giusta l'art. 31 cpv. 3 lett.
c LADI, tali prestazioni sono precluse, tra l'altro, alle persone che, come
soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo
dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni
del datore di lavoro, come anche ai loro coniugi occupati nell'azienda, e che,
secondo giurisprudenza, indipendentemente dalla partecipazione al capitale e
dal numero dei membri del consiglio (DTF 123 V 237 consid. 7a e riferimenti), è
considerato detenere una simile posizione un membro del consiglio di
amministrazione - e, quindi, a maggior ragione l'amministratore unico di una SA
familiare.
4.4 In tali condizioni, avendo potuto e dovuto
riconoscere l'illegittimità della propria richiesta di indennità di
disoccupazione (cfr. DTF 123 V 237 consid. 7b/bb e i riferimenti ivi citati;
cfr. pure DLA 2002 no. 28 pag. 183 nonché il consid. 2a non pubblicato in DLA
2001 no. 27 pag. 225), l'insorgente non poteva giustamente essere ritenuta in
buona fede al momento della loro riscossione. Ne consegue pertanto che a
ragione la precedente istanza le ha negato il diritto al condono dell'obbligo
di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite.
4.5 A nulla serve, in un simile contesto,
invocare la presunta conoscenza (cfr. consid. 4.1), da parte
dell'amministrazione, dei rapporti societari e, quindi, del fatto che
C.________ non avrebbe, dall'inizio, avuto diritto alle prestazioni
indebitamente versate dalla cassa di disoccupazione (cfr. a tal proposito DTF
123 V 234; consid. 2a non pubblicato in DLA 2001 no. 27 pag. 225). A tal
proposito va infatti rammentato che l'eventuale errore da parte
dell'amministrazione (in concreto: l'indebito versamento delle prestazioni
assicurative) non è suscettibile di sopperire alla mancanza di buona fede iniziale
dell'assicurato (DLA 1998 no. 41 pag. 234).
5.
In esito alle suesposte considerazioni, la
pronuncia impugnata, non violando il diritto federale né fondandosi su un
accertamento dei fatti manifestamente errato, merita di essere confermata
mentre il gravame deve essere respinto.
(…)" (cfr. STFA del 16 giugno 2003 nella
causa C.G., C 130/02)
Pronunciandosi
nel caso di un assicurato che non aveva annunciato di avere ricevuto un salario
durante alcuni giorni e al quale il Tribunale cantonale aveva riconosciuto la
buona fede nella percezione delle indennità in un determinato periodo di
controllo il TFA ha sviluppato le seguenti considerazioni:
"
(…)
3.2 Der Vorinstanz kann insofern beigepflichtet
werden, als dem Beschwerdegegner auf Grund der Tatsache, dass er in dem am 19. März
2002 ausgefüllten Kontrollausweis für den Monat März 2002 die erst ab 26. März
2002 in der Firma X.________ AG ausgeübte Tätigkeit noch nicht aufgeführt hat,
keine Meldepflichtverletzung vorzuwerfen ist. Wie in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde
zu Recht ausgeführt wird, genügt dies für eine Bejahung der Gutgläubigkeit beim
Leistungsbezug indessen nicht. Eine Verletzung der Melde- oder Auskunftspficht
ist eine zwar häufige, aber nicht die einzige Form eines fehlerhaften Verhaltens,
das die Annahme von Gutgläubigkeit ausschliesst (ARV 1998 Nr. 41 S. 239 Erw.
4b). Als der Beschwerdegegner die Taggelder für den Monat März 2002 gemäss
Abrechnung der Arbeitslosenkasse vom 16. April 2002 ausbezahlt erhielt, wusste
er von der in diesem Monat in der Firma X.________ AG geleisteten Arbeit und
der ihm deswegen zustehenden Entlöhnung. Bei zumutbarer Sorgfalt hätte ihm
daher nicht entgehen können, dass ihm die ausbezahlte Arbeitslosenentschädigung
nicht oder zumindest nicht vollumfänglich zustand. Daran würde nichts ändern,
wenn, wie im vorinstanzlichen Verfahren geltend gemacht, tatsächlich eine
Mitarbeiterin des Regionalen Arbeitsvermittlungszentrums vom zusätzlich
erzielten Verdienst in Kenntnis gesetzt worden wäre. Indem der Beschwerdegegner
diesen Gegebenheiten nicht die nötige Beachtung schenkte, hat er nicht das
Mindestmass an Aufmerksamkeit aufgewendet, welches jedem verständigen Menschen
in gleicher Lage und unter den gleichen Umständen als beachtlich hätte
einleuchten müssen (BGE 110 V 181 Erw. 3d mit Hinweisen). Dass er nach Erhalt
der Taggeldabrechnung für den Monat März 2002 nicht unverzüglich bei der
Arbeitslosenkasse intervenierte und sie auf die offensichtlich zu hoch
ausgefallene Zahlung aufmerksam machte, kann, entgegen der vorinstanzlichen
Argumentation, nicht als bloss leichte Nachlässigkeit gewertet werden, sondern
ist vielmehr als grobe Pflichtwidrigkeit zu qualifizieren, welche einer
erfolgreichen Berufung auf den guten Glauben entgegensteht. Die nach Art. 95
Abs. 2 AVIG erforderliche Voraussetzung der Gutgläubigkeit beim Leistungsbezug
ist demnach nicht erfüllt, weshalb die Rückerstattung der für den Monat März
2002 zu Unrecht ausgerichteten Taggelder im Betrag von Fr. 841.25 nicht
erlassen werden kann. (…)."
(cfr. STFA del 3 novembre 2003 nella causa L., C
172/03)
In un
altro caso il TFA ha negato la buona fede di un'assicurata che è stata chiamata
a restituire delle indennità di disoccupazione, vista la sua disponibilità ad
accettare un lavoro al 20% e non al 40% come erroneamente ritenuto.
L'Alta
Corte ha, tra l'altro, osservato che:
"
(…)
4.1 In dem am 20. März 2000 ausgefüllten Antrag
auf Arbeitslosenentschädigung gab die Beschwerdeführerin noch an, bereit und in
der Lage zu sein, eine Arbeit im Umfang von 40 % einer Vollzeitbeschäftigung
anzunehmen. Wie sich in der Folge herausstellte, war sie im Hinblick auf die
ihr zu Hause obliegende Kinderbetreuung indessen von Anfang an nur an einem 20
%igen Teilpensum interessiert. Die Frage, ob sich die Beschwerdeführerin damit
eine Melde- resp. Auskunftspflichtverletzung hat zu Schulden kommen lassen,
kann dahingestellt bleiben. Immerhin ist darauf hinzuweisen, dass sie offenbar
bereits am 7. April 2000 anlässlich eines Beratungsgesprächs auf dem Regionalen
Arbeitsvermittlungszentrum das Ausmass ihrer tatsächlichen Einsatzbereitschaft
korrekt mit 20 % angegeben hat. Dass die Verwaltung die darauf gebotene rasche
Reaktion vermissen liess und deshalb eine sofortige Reduktion der ausbezahlten
Entschädigungen ausblieb, ist nicht mehr von der Leistungsbezügerin zu
vertreten.
4.2 Entscheidend fällt indessen ins Gewicht, dass
die Beschwerdeführerin in den folgenden Monaten die ihr gewährten Taggelder
jeweils entgegennahm, ohne die Verwaltung je auf die Fehlerhaftigkeit der
Abrechnungen aufmerksam zu machen oder sich wenigstens nach einer Begründung
für die offensichtlich zu hoch ausgefallenen Entschädigungen zu erkundigen.
Dass sie die jeweiligen Abrechnungen der Arbeitslosenversicherung nicht genauer
geprüft haben will, vermag sie nicht zu entlasten, muss doch von einer
Bezügerin von Versicherungsleistungen ein gewisses Mindestmass an
Aufmerksamkeit und eine Mitwirkung bei der Abwicklung des Versicherungsfalles
erwartet werden. Nachdem die von der Beschwerdeführerin empfangenen Leistungen
annähernd ein Drittel des vor ihrer Arbeitslosigkeit bei einer
Vollzeitbeschäftigung realisierten Lohnes ausmachten, hätte sie ohne weiteres
erkennen müssen, dass ihr Taggelder ausgerichtet wurden, welche ihr in dieser
Höhe nicht zustehen konnten. Insbesondere musste ihr bewusst sein, dass sie,
würde sie eine Erwerbstätigkeit mit einem bloss 20 %igen Pensum ausüben, kaum
je ein Gehalt in der Höhe der nunmehr bezogenen Arbeitslosenentschädigung
erreichen würde. Einer eingehenden Prüfung der jeweiligen Abrechnungen der
Arbeitslosenversicherung oder gar besonderer Fachkenntnisse bedurfte es dazu
nicht. Da die Beschwerdeführerin das leicht erkennbare Missverhältnis zwischen
dem anrechenbaren Arbeits- und damit verbundenen Verdienstausfall und der
ausgerichteten Entschädigung nicht wahrnahm oder ihm nicht die gebotene
Beachtung schenkte, muss ihr vorgehalten werden, nicht das Mindestmass an
Aufmerksamkeit aufgewendet zu haben, welches jedem verständigen Menschen in
gleicher Lage und unter den gleichen Umständen als beachtlich hätte einleuchten
müssen (BGE 110 V 181 Erw. 3d mit Hinweisen). Von einer bloss leichten
Nachlässigkeit kann angesichts der ins Auge springenden Diskrepanz zwischen dem
zufolge Arbeitslosigkeit mutmasslich entgangenen Verdienst und der deswegen
bezogenen Versicherungsleistungen nicht gesprochen werden. Vielmehr ist mit
Vorinstanz und Verwaltung von einer groben Pflichtwidrigkeit auszugehen, welche
eine erfolgreiche Berufung auf den guten Glauben ausschliesst. (…)"
(cfr. STFA del 2 luglio 2003 nella causa D. C
70/03, consid. 4)
In una
sentenza pubblicata in DLA 2001 a pag. 160 l'Alta Corte aveva già ricordato
che:
"
(…) Nach der Rechtsprechung ist grobe
Fahrlässigkeit gegeben, wenn jemand das ausser Acht lässt, was jedem
verständigen Menschen in gleicher Lage und unter gleichen Umständen als
beachtlich hätte leuchten müssen (BGE 110 V 181 Erw. 3d mit Hinweisen; vgl.
auch Gerhards, Kommentar zum AVIG, Bd. II, N. 41 zu
Art. 95). (…)" (cfr. DLA 2001, N. 18, consid. 4b, pag. 163)
2.6. Nell’evenienza
concreta dagli atti di causa risulta che l’assicurato si é iscritto al
collocamento il 26 agosto 2002 alla ricerca di un impiego a tempo pieno quale
giocatore di pallacanestro o artigiano rivendicando il diritto alle indennità
di disoccupazione a contare dal 1° agosto 2002 (cfr. doc. 33 punto 2 e 33/B).
L’ultimo datore di lavoro
dell’assicurato è stato il __________ presso il quale egli è stato occupato
durante la stagione 2001/2002 e più precisamente dal 1° agosto 2001 al 31
maggio 2002 (cfr. doc. 33/A e 33/B).
Il 27 novembre 2002,
l’assicurato è stato sentito da una funzionaria della Cassa cantonale di disoccupazione
per chiarimenti in merito al suo caso di disoccupazione.
In quell’occasione è stato
steso e l’assicurato ha controfirmato un verbale nel quale, in particolare, si
legge che:
" (…)
Dai quotidiani è emerso che gioca ancora con il __________, ciò
corrisponde al vero?
Si corrisponde al vero. La stagione è finita il 31.05.02 per poi
ricominciare in agosto 2002.
Percepisce stipendio per questa attività?
No, non percepisco nessun salario per questa mia attività in
quanto la società __________ non ha i fondi per pagare.
In quali giorni ed in quali orari si allena?
Di solito ho allenamento di martedì, mercoledì, giovedì e venerdì
dalle 18.00 alle 20.00. Le partite in genere si svolgono al sabato dalle 17.30
alle 19.30 circa.
C’è una differenza tra l’attività che svolge ora e quella che
ha fatto fino al 31.05.02?
Si, prima mi allenavo due/tre volte alla settimana di mattina
dalle 10.00 alle 11.00 circa e tutte le sere dalle 18.00 alle 20.00 circa.
Per quale motivo non ha notificato alla Cassa la sua attività?
Non credevo di dover annunciare i miei allenamenti in quanto si
svolgono al di fuori del normale orario di lavoro e siccome non percepisco
stipendio non l’ho fatto.
(…).” (cfr. doc. 31)
In effetti, nei formulari
“Indicazioni della persona assicurata” -FAUT dei mesi di agosto, settembre,
ottobre e novembre 2002 - alla domanda volta a sapere se durante quel mese ha
lavorato per uno o più datori di lavoro l’assicurato ha risposto negativamente (cfr.
doc. 35/A, 35/B, 35/c e 35/D punti 1).
Con decisione dell’8
gennaio 2003, decisione questa cresciuta incontestata in giudicato, la Sezione
del lavoro Ufficio giuridico ha stabilito che l’assicurato non adempie le
condizioni per poter essere posto al beneficio delle indennità di
disoccupazione. L’amministrazione ha, tra l’altro, così motivato la propria
decisione:
" (…)
Nel caso in esame, l’attività di giocatore di basket
dell’assicurato (per il __________, datore di lavoro presso il quale ha
compiuto il periodo di contribuzione) continua regolarmente.
L’assicurato non può pertanto essere posto al beneficio delle
indennità di disoccupazione.
(…).” (cfr. doc. 29)
Con lettera “raccomandata
brevi manu” del 21 gennaio 2003 l’assicurato ha scritto al Presidente del __________,
in particolare, quanto segue:
" (…)
Ho atteso a lungo senza percepire alcun salario, allenandomi e
giocando le partite ufficiali di campionato sempre con moderata fiducia in
attesa che la situazione finanziaria si sbloccasse da quel giorno di settembre
quando Lei annunciò a tutti noi giocatori professionisti che avrebbe – nel mese
di novembre – fatto confluire al Club Sfr. 300'000 così da poter regolarizzare
Fatti
i miei scoperti salariali.
A qualsiasi datore di lavoro può
succedere di dover affrontare dei momenti difficili e mi sembra di aver
pienamente dimostrato, allenandomi e giocando, di essere sportivamente solidale
non percependo alcun salario per mesi. Da un punto di vista lavorativo, invece,
considerata anche la mia precaria situazione finanziaria, non posso più
attendere oltre e mi vedo costretto a reclamare quanto ritengo mi sia dovuto,
ovvero le mensilità di settembre, ottobre, novembre, dicembre 2002.
(…)
(…) Ho giocato per due stagioni per il __________, sempre con un
contratto da professionista. E’ pertanto evidente che quest’anno la mia
prestazione non poteva considerarsi gratuita considerati i precedenti. Ricordo
che ho sempre svolto l’attività di giocatore professionista di pallacanestro
sin dal mio rientro dagli __________ e la cosa è ben nota a tutti che gravitano
attorno al mondo della pallacanestro in Ticino e anche in Svizzera.
(…).” (cfr. doc. 28)
Alla luce di questo
scritto emerge con chiarezza che l’assicurato ben sapeva che l’attività quale
giocatore professionista svolta durante i mesi da settembre a dicembre 2002
doveva essere retribuita dal __________.
Questo vale a maggiore
ragione se si considera che l’assicurato da diversi anni era ingaggiato quale
giocatore di pallacanestro professionista e ritenuto che rispetto alla sua
ultima stagione presso il __________ dal mese di agosto 2002 vi è stata solo una
diminuzione degli allenamenti (non più i due/tre allenamenti di un’ora alla
mattina e uno in meno alla sera di due ore).
Inoltre, anche se
sprovveduta o ingenua (secondo la descrizione che il suo patrocinatore fa
dell'assicurato, cfr. consid. 1.2), a qualsiasi persona nella posizione
dell’assicurato (giocatore di pallacanestro professionista da diversi anni che
continua a giocare per il medesimo club con solo una diminuzione degli
allenamenti) non poteva sfuggire che per gli organi chiamati
ad applicare la LADI era importante sapere della continuazione della sua
attività sportiva e questo indipendentemente dalle eventuali difficoltà del
Club a versargli il salario.
Al
riguardo va qui ricordato che in una decisione pubblicata in DLA 1998 N. 14,
pag. 70 la nostra Massima Istanza ha stabilito che costituisce una negligenza
grave – e di conseguenza esclude il riconoscimento della buona fede – il fatto
di lavorare a titolo gratuito per conto della ditta del proprio figlio senza
informare la cassa di disoccupazione. Tenuto conto della regolarità e della
durata (quasi un anno) di tale attività, l’assicurato non poteva ritenersi
autorizzato ad esercitarla senza informare l’amministrazione, in quanto si
tratta di un’attività che esula dall’ambito di una semplice occupazione
occasionale o di un servizio reso a un membro della famiglia. Il fatto che l’assicurato
non percepisse un salario non cambia nulla alla sua situazione.
Non a caso lo stesso
patrocinatore dell’assicurato nel suo ricorso ha, in particolare, affermato
che: “(…) Nessuno contesta infatti che egli “lavorava” (…).” (cfr. doc. I, pag.
6).
Dalle
evenienze appena riportate risulta in modo evidente che l'assicurato ha
disatteso i suoi obblighi di cui agli art. 28 e 31 LPGA (cfr. consid. 2.4).
Non
comunicando l'attività lavorativa svolta allorquando era iscritto in
disoccupazione, egli ha impedito alla Cassa di verificare il suo diritto alle
indennità di disoccupazione e se le norme che regolano il guadagno intermedio
andavano o meno applicate.
Un tale
comportamento configura una grave negligenza che esclude la buona fede
dell'assicurato intesa quale primo presupposto necessario per poter ottenere il
condono delle prestazioni chiestegli in restituzione (cfr. consid. 2.2, 2.3 e
2.5).
Neppure può essere riconosciuta
la buona fede dell’assicurato per il fatto che egli, come sostenuto dal suo
legale, avrebbe inteso chiedere le indennità per insolvenza e che in merito alle
stesse l’amministrazione non gli avrebbe posto delle domande precise e neppure
gli avrebbe consigliato di promuovere un’esecuzione nei confronti del suo ex
datore di lavoro.
Al riguardo questo
Tribunale si limita qui ad osservare che già in precedenza, più precisamente il
2 marzo 2001 (visto il fallimento dell’Associazione __________), l’assicurato
ha presentato una domanda di indennità per insolvenza (cfr. la STCA del 20
febbraio 2002, inc. 30.2001.118-119, con la quale questo Tribunale ha
confermato la decisione dell’amministrazione che aveva respinto la stessa in
quanto tardiva).
Dunque, allorquando si è
iscritto al collocamento il 26 agosto 2002, l’assicurato ben doveva sapere che
esisteva la possibilità di chiedere delle indennità per insolvenza
rispettivamente la differenza tra queste e le indennità di disoccupazione.
Inoltre, come giustamente
sottolineato dal SECO (cfr. consid. 2.4), visto che l'assicurato quando si è
annunciato in disoccupazione ha affermato che non aveva più nessuna attività
lavorativa, un'eventuale indennità per insolvenza avrebbe potuto riferirsi ad
un periodo antecedente il 31 luglio 2002 e quindi diverso da quello che qui ci
occupa (26 agosto - 31 ottobre 2002).
Infine, a quell’epoca
l’art. 27 LPGA – che ha apportato notevoli miglioramenti per gli assicurati nel
senso che l’obbligo di informare non è più limitato ad alcuni aspetti puntuali,
fissati nelle disposizioni legali (cfr. DTF 124 V 215, in particolare 221-222;
DLA 2000 N. 20 pag. 95) ma è stato generalizzato (cfr. E. Imhof – Ch. Zünd,
“ATSG und Arbeitslosenversicherung” in SZS 2003 pag. 291 seg. [307]) – non era
ancora entrato in vigore.
La LPGA è infatti entrata
in vigore il 1° gennaio 2003.
Pertanto allora tornava
pienamente applicabile la giurisprudenza federale secondo la quale non è
possibile invocare l’ignoranza della legge per ricavarne dei vantaggi (cfr. DLA
2002 N. 15, consid. 2c, pag, 115; DLA 2000 N. 20, consid. 2b, pag. 99 e DTF 124
V 215, consid. 2b/aa, pag. 220).
In una decisione del 13
luglio 2005 nella causa D. (C 273/04), chiamata a pronunciarsi circa la
questione a sapere se l’esercizio del diritto alle indennità per insolvenza era
perento ai sensi dell’art. 53 cpv. 1 LADI, la nostra Massima Istanza ha, in
particolare, sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
5.
L'ignorance, par le recourant, des obligations
qui lui incombaient pour faire valoir ses droits en matière d'indemnité en cas
d'insolvabilité, est sans importance. En effet, en vertu d'un principe général
valable également dans le droit des assurances sociales, nul ne peut tirer
avantage de sa propre méconnaissance du droit (ATF 126 V 313 consid. 2b et les références).
Par ailleurs, les autorités administratives,
auprès desquelles le recourant s'est adressé (Office régional de placement de
Renens, Office des poursuites de Sion), n'étaient pas tenues de le renseigner
sur ses droits et obligations en la matière. En effet, les organes de
l'assurance-chômage, et à plus forte raison les autorités compétentes en
matière de poursuite pour dettes et de faillite, ne sont pas tenus de
renseigner spontanément un assuré - sans avoir été questionnés par celui-ci - ou
d'attirer son attention sur le risque d'un préjudice. Il
en va de même en ce qui concerne le risque de perdre des prestations
d'assurances sociales (DTA 2002 n° 15 p. 115 consid. 2c et les
références).
A cet égard, on peut laisser indécis le point de
savoir si cette jurisprudence reste applicable à la suite de l'entrée en vigueur
le 1er janvier 2003, soit postérieurement aux faits litigieux, de l'art. 27 al.
1 LPGA, aux termes duquel les assureurs et les organes d'exécution des diverses
assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs
droits et obligations.
(…).” (cfr. STFA del 13 luglio 2005 nella causa D., C 273/04)
Comunque per i motivi
appena esposti non vi è stata nessuna violazione da parte dell'amministrazione
degli obblighi derivanti dall'art. 27 cpv. 1 LPGA.
2.7. L'assicurato
ha chiesto di essere posto al beneficio del gratuito patrocinio e
dell'assistenza giudiziaria (cfr. doc. I, pag. 8, punto 5).
Per
quanto concerne la materia che qui interessa, l'art. 1 cpv. 1 LADI dispone che
le disposizioni della LPGA sono applicabili all’assicurazione obbligatoria
contro la disoccupazione, sempre che la presente legge non preveda
espressamente una deroga.
Considerandi
Ai sensi
dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere
garantito il diritto di farsi patrocinare.
Se le
circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito
patrocinio.
La LADI
non prevede delle norme che derogano a questa disposizione, per cui l'art. 61
lett. f LADI è, in casu, applicabile.
Tale
disposto mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione
dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale,
mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale
(cfr. DTF 110 V 362 consid. 1b; Kieser, op. cit., art. 61 N. 86 p. 626).
Le
condizioni cumulative per la concessione dell’assistenza giudiziaria
rimangono invariate rispetto al vecchio diritto, per cui trova ancora
applicazione la giurisprudenza elaborata in riferimento ad altri ambiti delle
assicurazioni sociali (cfr. v. art. 108 cpv. 1 lett. f LAINF; v. art. 85 cpv. 2
lett. f LAVS; SVR 2004 AHV Nr. 5; STFA del 20 settembre 2004 nella causa F., U
102/04, consid. 4.1.1; STFA del 3 luglio 2003 nella causa X., U 114/03, consid.
2.1
).
Tali presupposti
sono adempiuti qualora l'assistenza di un avvocato appaia necessaria o comunque
indicata, se il richiedente si trova nel bisogno e se le sue conclusioni non
sembrano dover avere esito sfavorevole (cfr. Kieser, op. cit., art. 61 N. 88s.,
cfr., anche, DTF 108 V 269; 103 V 47; 98 V 117; Zbl 94/1993 p. 517; STFA del 23
maggio 2002 nella causa Winterthur Assicurazioni c/ D., U 234/00; STFA del 15
marzo 2002 nella causa A., U 220 + 238/00; STFA del 5 settembre 2001 nella
causa C., U 94/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; STFA del 7
dicembre 2001 nella causa B., I 194/00; DTF 125 V 202; DTF 121 I 323 consid.
2a, DTF 120 Ia 15 consid. 3a, 181 consid. 3a, DTF 124 I 1, consid. 2a, pag. 2;
SVR 1998 UV, Nr. 11, consid. 4b, pag. 31; SVR 1998 IV, Nr. 13, consid. 6b, pag.
47; STCA del 23 marzo 1998, nella causa G.I., 38.97.323; STFA del 18 giugno
1999.
nella causa D.V.).
Inoltre
va rilevato che dal 30 luglio 2002 è in vigore la legge cantonale sul
patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (cfr. art. 38 Lag e BU
30/2002 pag. 213 segg.), la quale si applica alle domande di assistenza
giudiziaria introdotte dopo la sua entrata in vigore .
L'art. 3
della citata legge, alla quale la legge di procedura per i ricorsi al TCA
rinvia espressamente (cfr. il nuovo art. 21 cpv. 2 LPTCA in vigore dal 30
luglio 2002), prevede:
"
1L'istituto
dell'assistenza giudiziaria garantisce alla persona fisica
indigente la tutela adeguata dei suoi diritti
dinanzi alle Autorità giudicanti del Cantone."
2E' ritenuta
indigente la persona che non ha la possibilità di provvedere con mezzi propri
agli oneri di procedura o alle spese di patrocinio."
Le altre
condizioni per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciate dalla Legge
sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria sono così definite
negativamente all'art. 14 Lag:
"
1L'assistenza
giudiziaria non è concessa se:
a)
la procedura per la persona richiedente non presenta probabilità di esito
favorevole;
b)
una persona ragionevole e di condizioni agiate rinuncerebbe alla procedura a
causa delle spese che questa comporta.
2L'ammissione
al gratuito patrocinio non è concessa se la persona richiedente è in grado di
procedere con atti propri, se la designazione di un patrocinatore non è
necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o se la causa non presenta
difficoltà particolari."
I criteri
posti nella legge cantonale sono dunque identici a quelli fissati dalla
giurisprudenza federale elaborata interpretando le norme di diritto federale
relative alle assicurazioni sociali (cfr. v.art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS), che
sono validi anche sotto l'egida della LPGA.
Al
riguardo, cfr., fra le tante, la STFA del 26 settembre 2000 nella causa D.N., U
220/99:
"
(…).
Secondo l'art. 152 cpv. 1 OG, in relazione
con l'art. 135 OG, il Tribunale federale delle assicurazioni dispensa, a
domanda, una parte che si trova nel bisogno e le conclusioni della quale non
sembrano dover avere esito sfavorevole, dal pagare le spese processuali e di
disborsi, come pure dal fornire garanzie per le spese ripetibili, alle stesse
condizioni viene riconosciuto il gratuito patrocinio qualora l'assistenza di un
avvocato appaia perlomeno indicata (art. 152 cpv. 2 OG), per costante
giurisprudenza, una causa è sprovvista di possibilità di esito favorevole
quando una parte che disponga dei mezzi necessari non accetterebbe, dopo
ragionevole riflessione, il rischio di incoarla o di continuarla (DTF 125 II
275.
consid. 4b e sentenze ivi citate)
(…)." (cfr. STFA succitata)
In questo
senso la Lag, a cui la LPTCA rinvia, è conforme all'art. 61 lett. f LPGA (cfr.
STFA del 31 marzo 2004 nella causa D., I 665/03, consid. 2.1.).
L’istante
va considerato indigente quando non è in grado di assumere le spese legate alla
difesa dei suoi interessi, senza intaccare il minimo indispensabile al suo mantenimento
e a quello della sua famiglia (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a; DTF 119 Ia 11ss.;
DTF 103 Ia 100). Per determinare se ciò è il caso vanno presi in considerazione
i redditi del richiedente e delle persone che hanno un obbligo di mantenimento
nei suoi confronti (DTF 115 V 195, il coniuge o i genitori, B. Cocchi, F.
Trezzini, Codice di procedura civile ticinese, 2a edizione, Lugano 2000, N. 20
ad art. 155, p. 479). L’obbligo dello Stato di accordare l’assistenza
giudiziaria è in effetti sussidiario all'obbligo di mantenimento derivante dal
diritto di famiglia (DTF 119 Ia 11ss.). Non entrano invece in linea di conto le
risorse finanziarie di parenti cui l’interessato potrebbe far capo a norma
dell’art. 328 e 329 CCS (B. Cocchi, F. Trezzini, op. cit., N.20 ad art. 155, p.
479.
e giurisprudenza ivi citata).
Non è
determinante che l’indigenza sia stata cagionata da colpa propria (Haefliger,
Alle Schweizer sind vor dem Gesetz gleich, p. 165).
Il limite
per ammettere uno stato di bisogno ai sensi delle disposizioni sull’assistenza
giudiziaria è superiore al minimo di esistenza determinato ai fini del diritto
esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c). L’indigenza
processuale è data ove il richiedente non disponga di più mezzi di quelli
necessari per il mantenimento normale e modesto della famiglia (cfr. RAMI 1996
N. U 254 pag. 209 consid. 2; STFA non pubbl. del 2 settembre 1994 nella causa
J.P.H., pag. 3).
In una
sentenza pubblicata in DTF 124 I 1ss., il TF ha precisato che una richiesta di
assistenza giudiziaria non può essere respinta unicamente sostenendo che
l’istante non è indigente, in quanto può permettersi i costi e la manutenzione
di un’automobile. Secondo l’Alta Corte il richiedente deve piuttosto -
indipendentemente dal modo in cui utilizza le sue risorse finanziarie - essere
considerato indigente, se in base alla sua situazione finanziaria non è in
grado di sopperire al suo minimo esistenziale; in questo calcolo non devono essere
naturalmente computate le spese non inerenti al suo fabbisogno esistenziale.
L’attestato
municipale sullo stato di indigenza ha per il Giudice soltanto valore indicativo
(Cocchi, F. Trezzini, op. cit., N.10 ad art. 156 p. 490).
Nella
commisurazione della capacità patrimoniale del richiedente va considerata anche
l’eventuale sostanza e non unicamente i redditi conseguiti. Secondo il TFA
infatti si tiene conto dell’intera situazione economica della famiglia (STFA
non pubbl. del 2 settembre 1994 nella causa J.P.H., pag. 4, consid. 2 e
giurisprudenza citata non pubbl.). La sostanza deve tuttavia essere disponibile
al momento della litispendenza del processo o per lo meno a partire dal momento
in cui è presentata l’istanza e non solo alla fine della procedura (cfr. DTF
119.
Ia 12 consid. 5; DTF 118 Ia 369ss).
Generalmente
dal punto di vista temporale lo stato di bisogno dell’istante va determinato
secondo la situazione esistente al momento della decisione (SVR 1998 UV Nr. 11
consid. 4a). L’assistenza giudiziaria può essere tuttavia concessa anche con
effetto retroattivo nella misura in cui i relativi presupposti sono adempiuti
(cfr. SVR 2000 UV Nr. 3, cfr. anche STCA 12 marzo 2001 non pubblicata nella
causa R.G., inc. 31.1998.50).
Secondo
la giurisprudenza del TFA, infine, la decisione di concessione dell’assistenza
giudiziaria può essere modificata o revocata. Trattandosi di una decisione
processuale (“prozessleitender Entscheid”) non passa infatti in giudicato
materiale, ma solo formale. La modifica può avvenire anche con effetto
retroattivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b).
Nel caso di specie, viste
le risultanze sopra enunciate in esteso (cfr. consid. 2.6), questo Tribunale
ritiene che la causa introdotta dal legale dell’assicurato non presentava
possibilità di esito favorevole.
Infatti, anche considerato
che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve
adottare un criterio particolarmente severo (cfr. DTF 125 II 265, consid. 4b,
pag. 275 e DTF 124 I 304, consid. 2c, pag. 306), bisogna ammettere che un
ricorrente ragionevole nella situazione dell’assicurato (che ha ammesso di aver
lavorato dopo essersi iscritto in disoccupazione e che, pur sapendo di dover
essere stipendiato, non ha comunicato questa evenienza all’amministrazione) non
avrebbe finanziato il ricorso con i propri mezzi.
Pertanto, venendo a
mancare un presupposto cumulativamente necessario al fine di poter concedere
l’assistenza giudiziaria e il gratuito patrocinio, la domanda in questo senso
va respinta senza che sia necessario analizzare gli ulteriori presupposti.
In simili circostanze, visto
tutto quanto precede, il TCA deve confermare la decisione su opposizione
impugnata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- L’istanza
d’assistenza giudiziaria è respinta.
4.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
PI 1
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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