Lexipedia

Decisione

38.2005.7

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

29 agosto 2005Italiano64 min

Source ti.ch

Fatti

i miei scoperti salariali.

A qualsiasi datore di lavoro può

succedere di dover affrontare dei momenti difficili e mi sembra di aver

pienamente dimostrato, allenandomi e giocando, di essere sportivamente solidale

non percependo alcun salario per mesi. Da un punto di vista lavorativo, invece,

considerata anche la mia precaria situazione finanziaria, non posso più

attendere oltre e mi vedo costretto a reclamare quanto ritengo mi sia dovuto,

ovvero le mensilità di settembre, ottobre, novembre, dicembre 2002.

(…)

(…) Ho giocato per due stagioni per il __________, sempre con un

contratto da professionista. E’ pertanto evidente che quest’anno la mia

prestazione non poteva considerarsi gratuita considerati i precedenti. Ricordo

che ho sempre svolto l’attività di giocatore professionista di pallacanestro

sin dal mio rientro dagli __________ e la cosa è ben nota a tutti che gravitano

attorno al mondo della pallacanestro in Ticino e anche in Svizzera.

(…).” (cfr. doc. 28)

Alla luce di questo

scritto emerge con chiarezza che l’assicurato ben sapeva che l’attività quale

giocatore professionista svolta durante i mesi da settembre a dicembre 2002

doveva essere retribuita dal __________.

Questo vale a maggiore

ragione se si considera che l’assicurato da diversi anni era ingaggiato quale

giocatore di pallacanestro professionista e ritenuto che rispetto alla sua

ultima stagione presso il __________ dal mese di agosto 2002 vi è stata solo una

diminuzione degli allenamenti (non più i due/tre allenamenti di un’ora alla

mattina e uno in meno alla sera di due ore).

Inoltre, anche se

sprovveduta o ingenua (secondo la descrizione che il suo patrocinatore fa

dell'assicurato, cfr. consid. 1.2), a qualsiasi persona nella posizione

dell’assicurato (giocatore di pallacanestro professionista da diversi anni che

continua a giocare per il medesimo club con solo una diminuzione degli

allenamenti) non poteva sfuggire che per gli organi chiamati

ad applicare la LADI era importante sapere della continuazione della sua

attività sportiva e questo indipendentemente dalle eventuali difficoltà del

Club a versargli il salario.

Al

riguardo va qui ricordato che in una decisione pubblicata in DLA 1998 N. 14,

pag. 70 la nostra Massima Istanza ha stabilito che costituisce una negligenza

grave – e di conseguenza esclude il riconoscimento della buona fede – il fatto

di lavorare a titolo gratuito per conto della ditta del proprio figlio senza

informare la cassa di disoccupazione. Tenuto conto della regolarità e della

durata (quasi un anno) di tale attività, l’assicurato non poteva ritenersi

autorizzato ad esercitarla senza informare l’amministrazione, in quanto si

tratta di un’attività che esula dall’ambito di una semplice occupazione

occasionale o di un servizio reso a un membro della famiglia. Il fatto che l’assicurato

non percepisse un salario non cambia nulla alla sua situazione.

Non a caso lo stesso

patrocinatore dell’assicurato nel suo ricorso ha, in particolare, affermato

che: “(…) Nessuno contesta infatti che egli “lavorava” (…).” (cfr. doc. I, pag.

6).

Dalle

evenienze appena riportate risulta in modo evidente che l'assicurato ha

disatteso i suoi obblighi di cui agli art. 28 e 31 LPGA (cfr. consid. 2.4).

Non

comunicando l'attività lavorativa svolta allorquando era iscritto in

disoccupazione, egli ha impedito alla Cassa di verificare il suo diritto alle

indennità di disoccupazione e se le norme che regolano il guadagno intermedio

andavano o meno applicate.

Un tale

comportamento configura una grave negligenza che esclude la buona fede

dell'assicurato intesa quale primo presupposto necessario per poter ottenere il

condono delle prestazioni chiestegli in restituzione (cfr. consid. 2.2, 2.3 e

2.5).

Neppure può essere riconosciuta

la buona fede dell’assicurato per il fatto che egli, come sostenuto dal suo

legale, avrebbe inteso chiedere le indennità per insolvenza e che in merito alle

stesse l’amministrazione non gli avrebbe posto delle domande precise e neppure

gli avrebbe consigliato di promuovere un’esecuzione nei confronti del suo ex

datore di lavoro.

Al riguardo questo

Tribunale si limita qui ad osservare che già in precedenza, più precisamente il

2 marzo 2001 (visto il fallimento dell’Associazione __________), l’assicurato

ha presentato una domanda di indennità per insolvenza (cfr. la STCA del 20

febbraio 2002, inc. 30.2001.118-119, con la quale questo Tribunale ha

confermato la decisione dell’amministrazione che aveva respinto la stessa in

quanto tardiva).

Dunque, allorquando si è

iscritto al collocamento il 26 agosto 2002, l’assicurato ben doveva sapere che

esisteva la possibilità di chiedere delle indennità per insolvenza

rispettivamente la differenza tra queste e le indennità di disoccupazione.

Inoltre, come giustamente

sottolineato dal SECO (cfr. consid. 2.4), visto che l'assicurato quando si è

annunciato in disoccupazione ha affermato che non aveva più nessuna attività

lavorativa, un'eventuale indennità per insolvenza avrebbe potuto riferirsi ad

un periodo antecedente il 31 luglio 2002 e quindi diverso da quello che qui ci

occupa (26 agosto - 31 ottobre 2002).

Infine, a quell’epoca

l’art. 27 LPGA – che ha apportato notevoli miglioramenti per gli assicurati nel

senso che l’obbligo di informare non è più limitato ad alcuni aspetti puntuali,

fissati nelle disposizioni legali (cfr. DTF 124 V 215, in particolare 221-222;

DLA 2000 N. 20 pag. 95) ma è stato generalizzato (cfr. E. Imhof – Ch. Zünd,

“ATSG und Arbeitslosenversicherung” in SZS 2003 pag. 291 seg. [307]) – non era

ancora entrato in vigore.

La LPGA è infatti entrata

in vigore il 1° gennaio 2003.

Pertanto allora tornava

pienamente applicabile la giurisprudenza federale secondo la quale non è

possibile invocare l’ignoranza della legge per ricavarne dei vantaggi (cfr. DLA

2002 N. 15, consid. 2c, pag, 115; DLA 2000 N. 20, consid. 2b, pag. 99 e DTF 124

V 215, consid. 2b/aa, pag. 220).

In una decisione del 13

luglio 2005 nella causa D. (C 273/04), chiamata a pronunciarsi circa la

questione a sapere se l’esercizio del diritto alle indennità per insolvenza era

perento ai sensi dell’art. 53 cpv. 1 LADI, la nostra Massima Istanza ha, in

particolare, sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…)

5.

L'ignorance, par le recourant, des obligations

qui lui incombaient pour faire valoir ses droits en matière d'indemnité en cas

d'insolvabilité, est sans importance. En effet, en vertu d'un principe général

valable également dans le droit des assurances sociales, nul ne peut tirer

avantage de sa propre méconnaissance du droit (ATF 126 V 313 consid. 2b et les références).

Par ailleurs, les autorités administratives,

auprès desquelles le recourant s'est adressé (Office régional de placement de

Renens, Office des poursuites de Sion), n'étaient pas tenues de le renseigner

sur ses droits et obligations en la matière. En effet, les organes de

l'assurance-chômage, et à plus forte raison les autorités compétentes en

matière de poursuite pour dettes et de faillite, ne sont pas tenus de

renseigner spontanément un assuré - sans avoir été questionnés par celui-ci - ou

d'attirer son attention sur le risque d'un préjudice. Il

en va de même en ce qui concerne le risque de perdre des prestations

d'assurances sociales (DTA 2002 n° 15 p. 115 consid. 2c et les

références).

A cet égard, on peut laisser indécis le point de

savoir si cette jurisprudence reste applicable à la suite de l'entrée en vigueur

le 1er janvier 2003, soit postérieurement aux faits litigieux, de l'art. 27 al.

1 LPGA, aux termes duquel les assureurs et les organes d'exécution des diverses

assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs

droits et obligations.

(…).” (cfr. STFA del 13 luglio 2005 nella causa D., C 273/04)

Comunque per i motivi

appena esposti non vi è stata nessuna violazione da parte dell'amministrazione

degli obblighi derivanti dall'art. 27 cpv. 1 LPGA.

2.7. L'assicurato

ha chiesto di essere posto al beneficio del gratuito patrocinio e

dell'assistenza giudiziaria (cfr. doc. I, pag. 8, punto 5).

Per

quanto concerne la materia che qui interessa, l'art. 1 cpv. 1 LADI dispone che

le disposizioni della LPGA sono applicabili all’assicurazione obbligatoria

contro la disoccupazione, sempre che la presente legge non preveda

espressamente una deroga.

Considerandi

Ai sensi

dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere

garantito il diritto di farsi patrocinare.

Se le

circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito

patrocinio.

La LADI

non prevede delle norme che derogano a questa disposizione, per cui l'art. 61

lett. f LADI è, in casu, applicabile.

Tale

disposto mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione

dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale,

mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale

(cfr. DTF 110 V 362 consid. 1b; Kieser, op. cit., art. 61 N. 86 p. 626).

Le

condizioni cumulative per la concessione dell’assistenza giudiziaria

rimangono invariate rispetto al vecchio diritto, per cui trova ancora

applicazione la giurisprudenza elaborata in riferimento ad altri ambiti delle

assicurazioni sociali (cfr. v. art. 108 cpv. 1 lett. f LAINF; v. art. 85 cpv. 2

lett. f LAVS; SVR 2004 AHV Nr. 5; STFA del 20 settembre 2004 nella causa F., U

102/04, consid. 4.1.1; STFA del 3 luglio 2003 nella causa X., U 114/03, consid.

2.1

).

Tali presupposti

sono adempiuti qualora l'assistenza di un avvocato appaia necessaria o comunque

indicata, se il richiedente si trova nel bisogno e se le sue conclusioni non

sembrano dover avere esito sfavorevole (cfr. Kieser, op. cit., art. 61 N. 88s.,

cfr., anche, DTF 108 V 269; 103 V 47; 98 V 117; Zbl 94/1993 p. 517; STFA del 23

maggio 2002 nella causa Winterthur Assicurazioni c/ D., U 234/00; STFA del 15

marzo 2002 nella causa A., U 220 + 238/00; STFA del 5 settembre 2001 nella

causa C., U 94/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; STFA del 7

dicembre 2001 nella causa B., I 194/00; DTF 125 V 202; DTF 121 I 323 consid.

2a, DTF 120 Ia 15 consid. 3a, 181 consid. 3a, DTF 124 I 1, consid. 2a, pag. 2;

SVR 1998 UV, Nr. 11, consid. 4b, pag. 31; SVR 1998 IV, Nr. 13, consid. 6b, pag.

47; STCA del 23 marzo 1998, nella causa G.I., 38.97.323; STFA del 18 giugno

1999.

nella causa D.V.).

Inoltre

va rilevato che dal 30 luglio 2002 è in vigore la legge cantonale sul

patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (cfr. art. 38 Lag e BU

30/2002 pag. 213 segg.), la quale si applica alle domande di assistenza

giudiziaria introdotte dopo la sua entrata in vigore .

L'art. 3

della citata legge, alla quale la legge di procedura per i ricorsi al TCA

rinvia espressamente (cfr. il nuovo art. 21 cpv. 2 LPTCA in vigore dal 30

luglio 2002), prevede:

"

1L'istituto

dell'assistenza giudiziaria garantisce alla persona fisica

indigente la tutela adeguata dei suoi diritti

dinanzi alle Autorità giudicanti del Cantone."

2E' ritenuta

indigente la persona che non ha la possibilità di provvedere con mezzi propri

agli oneri di procedura o alle spese di patrocinio."

Le altre

condizioni per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciate dalla Legge

sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria sono così definite

negativamente all'art. 14 Lag:

"

1L'assistenza

giudiziaria non è concessa se:

a)

la procedura per la persona richiedente non presenta probabilità di esito

favorevole;

b)

una persona ragionevole e di condizioni agiate rinuncerebbe alla procedura a

causa delle spese che questa comporta.

2L'ammissione

al gratuito patrocinio non è concessa se la persona richiedente è in grado di

procedere con atti propri, se la designazione di un patrocinatore non è

necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o se la causa non presenta

difficoltà particolari."

I criteri

posti nella legge cantonale sono dunque identici a quelli fissati dalla

giurisprudenza federale elaborata interpretando le norme di diritto federale

relative alle assicurazioni sociali (cfr. v.art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS), che

sono validi anche sotto l'egida della LPGA.

Al

riguardo, cfr., fra le tante, la STFA del 26 settembre 2000 nella causa D.N., U

220/99:

"

(…).

Secondo l'art. 152 cpv. 1 OG, in relazione

con l'art. 135 OG, il Tribunale federale delle assicurazioni dispensa, a

domanda, una parte che si trova nel bisogno e le conclusioni della quale non

sembrano dover avere esito sfavorevole, dal pagare le spese processuali e di

disborsi, come pure dal fornire garanzie per le spese ripetibili, alle stesse

condizioni viene riconosciuto il gratuito patrocinio qualora l'assistenza di un

avvocato appaia perlomeno indicata (art. 152 cpv. 2 OG), per costante

giurisprudenza, una causa è sprovvista di possibilità di esito favorevole

quando una parte che disponga dei mezzi necessari non accetterebbe, dopo

ragionevole riflessione, il rischio di incoarla o di continuarla (DTF 125 II

275.

consid. 4b e sentenze ivi citate)

(…)." (cfr. STFA succitata)

In questo

senso la Lag, a cui la LPTCA rinvia, è conforme all'art. 61 lett. f LPGA (cfr.

STFA del 31 marzo 2004 nella causa D., I 665/03, consid. 2.1.).

L’istante

va considerato indigente quando non è in grado di assumere le spese legate alla

difesa dei suoi interessi, senza intaccare il minimo indispensabile al suo mantenimento

e a quello della sua famiglia (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a; DTF 119 Ia 11ss.;

DTF 103 Ia 100). Per determinare se ciò è il caso vanno presi in considerazione

i redditi del richiedente e delle persone che hanno un obbligo di mantenimento

nei suoi confronti (DTF 115 V 195, il coniuge o i genitori, B. Cocchi, F.

Trezzini, Codice di procedura civile ticinese, 2a edizione, Lugano 2000, N. 20

ad art. 155, p. 479). L’obbligo dello Stato di accordare l’assistenza

giudiziaria è in effetti sussidiario all'obbligo di mantenimento derivante dal

diritto di famiglia (DTF 119 Ia 11ss.). Non entrano invece in linea di conto le

risorse finanziarie di parenti cui l’interessato potrebbe far capo a norma

dell’art. 328 e 329 CCS (B. Cocchi, F. Trezzini, op. cit., N.20 ad art. 155, p.

479.

e giurisprudenza ivi citata).

Non è

determinante che l’indigenza sia stata cagionata da colpa propria (Haefliger,

Alle Schweizer sind vor dem Gesetz gleich, p. 165).

Il limite

per ammettere uno stato di bisogno ai sensi delle disposizioni sull’assistenza

giudiziaria è superiore al minimo di esistenza determinato ai fini del diritto

esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c). L’indigenza

processuale è data ove il richiedente non disponga di più mezzi di quelli

necessari per il mantenimento normale e modesto della famiglia (cfr. RAMI 1996

N. U 254 pag. 209 consid. 2; STFA non pubbl. del 2 settembre 1994 nella causa

J.P.H., pag. 3).

In una

sentenza pubblicata in DTF 124 I 1ss., il TF ha precisato che una richiesta di

assistenza giudiziaria non può essere respinta unicamente sostenendo che

l’istante non è indigente, in quanto può permettersi i costi e la manutenzione

di un’automobile. Secondo l’Alta Corte il richiedente deve piuttosto -

indipendentemente dal modo in cui utilizza le sue risorse finanziarie - essere

considerato indigente, se in base alla sua situazione finanziaria non è in

grado di sopperire al suo minimo esistenziale; in questo calcolo non devono essere

naturalmente computate le spese non inerenti al suo fabbisogno esistenziale.

L’attestato

municipale sullo stato di indigenza ha per il Giudice soltanto valore indicativo

(Cocchi, F. Trezzini, op. cit., N.10 ad art. 156 p. 490).

Nella

commisurazione della capacità patrimoniale del richiedente va considerata anche

l’eventuale sostanza e non unicamente i redditi conseguiti. Secondo il TFA

infatti si tiene conto dell’intera situazione economica della famiglia (STFA

non pubbl. del 2 settembre 1994 nella causa J.P.H., pag. 4, consid. 2 e

giurisprudenza citata non pubbl.). La sostanza deve tuttavia essere disponibile

al momento della litispendenza del processo o per lo meno a partire dal momento

in cui è presentata l’istanza e non solo alla fine della procedura (cfr. DTF

119.

Ia 12 consid. 5; DTF 118 Ia 369ss).

Generalmente

dal punto di vista temporale lo stato di bisogno dell’istante va determinato

secondo la situazione esistente al momento della decisione (SVR 1998 UV Nr. 11

consid. 4a). L’assistenza giudiziaria può essere tuttavia concessa anche con

effetto retroattivo nella misura in cui i relativi presupposti sono adempiuti

(cfr. SVR 2000 UV Nr. 3, cfr. anche STCA 12 marzo 2001 non pubblicata nella

causa R.G., inc. 31.1998.50).

Secondo

la giurisprudenza del TFA, infine, la decisione di concessione dell’assistenza

giudiziaria può essere modificata o revocata. Trattandosi di una decisione

processuale (“prozessleitender Entscheid”) non passa infatti in giudicato

materiale, ma solo formale. La modifica può avvenire anche con effetto

retroattivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b).

Nel caso di specie, viste

le risultanze sopra enunciate in esteso (cfr. consid. 2.6), questo Tribunale

ritiene che la causa introdotta dal legale dell’assicurato non presentava

possibilità di esito favorevole.

Infatti, anche considerato

che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve

adottare un criterio particolarmente severo (cfr. DTF 125 II 265, consid. 4b,

pag. 275 e DTF 124 I 304, consid. 2c, pag. 306), bisogna ammettere che un

ricorrente ragionevole nella situazione dell’assicurato (che ha ammesso di aver

lavorato dopo essersi iscritto in disoccupazione e che, pur sapendo di dover

essere stipendiato, non ha comunicato questa evenienza all’amministrazione) non

avrebbe finanziato il ricorso con i propri mezzi.

Pertanto, venendo a

mancare un presupposto cumulativamente necessario al fine di poter concedere

l’assistenza giudiziaria e il gratuito patrocinio, la domanda in questo senso

va respinta senza che sia necessario analizzare gli ulteriori presupposti.

In simili circostanze, visto

tutto quanto precede, il TCA deve confermare la decisione su opposizione

impugnata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- L’istanza

d’assistenza giudiziaria è respinta.

4.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

PI 1

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster