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Decisione

38.2005.70

All'ass. che resta iscritto a RC quale presidente del CdA della SA sua ex datrice di lavoro va negato il diritto alle ID fino alla data delle sue dimissioni da tale carica. Valutazione anticipata e ri

30 novembre 2005Italiano43 min

Source ti.ch

Fatti

i mesi da settembre 2004 a dicembre 2004, compresa tredicesima);

3) avete disdetto il rapporto di lavoro il 24 marzo 2005 ai sensi

dell'art. 337a del Codice delle obbligazioni per la fine del mese di marzo

2005;

4) siete rimasta nel Consiglio d'amministrazione della __________ fino

al 31 maggio 2005 in qualità di Presidente con firma individuale;

5) al 31 dicembre 2004 vantate un credito di fr. 65'888.65 nei

confronti della __________ per prestiti concessi;

6) stato al 20 luglio 2005 delle pubblicazioni del FUSC la __________

non risulta avere nuovi amministratori.

Visto quanto precede la Cassa ritiene che

fintanto risultavate il Presidente del Consiglio d'amministrazione (31.5.2005)

avevate una posizione analoga a quella del datore di lavoro potendo influenzare

l'attività della società.

Vi riconfermiamo pertanto il rifiuto

dell'indennità di disoccupazione dal 6 aprile 2005 al 31 maggio 2005.

Vi facciamo notare che da informazioni assunte

presso il Registro di commercio del distretto di __________ ci è stato

anticipato che la società sarà dichiarata sciolta d'ufficio e che verrà quindi

nominato il liquidatore.

Il diritto alle indennità di disoccupazione del

1° giugno 2005 sarà determinato una volta in possesso della decisione di chi

sarà il liquidatore della società. (…)."

(cfr. doc. B)

1.2. Contro

questa decisione su opposizione l’assicurata ha fatto inoltrare un tempestivo

ricorso al TCA nel quale il suo patrocinatore, ha chiesto che:

"

1. Il ricorso è accolto.

Conseguentemente

la decisione su opposizione del 22 luglio 2005 dell’Istituto delle

assicurazioni sociali, __________ è annullata.

Considerandi

2.

RI

1.

è posta al beneficio dell’indennità di disoccupazione a decorrere dal 6

aprile 2005.

3.

Protestate tasse, spese e ripetibile." (cfr.

doc. I, pag. 7)

A sostegno

del proprio ricorso il rappresentante dell’assicurata ha, in particolare,

addotto che:

"

(…)

1.

Dal 1° gennaio 1985 al 31 marzo 1997 RI 1 ha lavorato alle

dipendenze della società immobiliare __________, __________ con la qualifica di

consulente addetta alla clientela.

Successivamente, dal 1° ottobre 1997 al 31 marzo 2005,

l'assicurata ha svolto la propria attività di lavoratrice dipendente, come

segretaria di direzione, presso __________, __________ ricoprendo, su richiesta

dell'unico azionista __________, la carica di Presidente del Consiglio di

amministrazione nel periodo intercorso tra il 15 ottobre 1999 ed il 14 giugno

2005.

Considerando nel loro complesso i predetti periodi l'opponente

ha lavorato per oltre un ventennio alle dipendenze di terzi.

In seguito al pessimo andamento economico di __________, non

percependo da tempo alcun salario, RI 1 si è vista costretta a sciogliere il

rapporto di lavoro con la predetta società.

Per insolvenza del datore di lavoro, l'assicurata ha pertanto

inoltrato il 24 marzo 2005 disdetta ai sensi dell'art. 337 a CSS per la fine

del mese di marzo 2005, vantando stipendi non corrisposti a partire da

settembre 2004, in seguito pagati da __________ in data 25 aprile 2005

unicamente per arretrati fino a dicembre 2004 (inclusa tredicesima).

Prove: certificato

di lavoro 04.04.1997 __________, __________ (Doc. C);

contratto

di lavoro 02.06.1997 RI 1 c/o __________, __________ (Doc. D);

certificato

di lavoro 31.03.2005 __________, __________

(Doc. E);

estratto RC (Zefix) 12.07.2005

per __________, __________

(Doc. F);

disdetta

24.03.2005

RI 1

(incl. interpellazione 27.12.2004) (Doc. G).

2.

Con decisione 21 giugno 2005 l'Istituto delle assicurazioni sociali,

__________, ritenendo la posizione coperta da RI 1 presso la società __________

analoga a quella di un datore di lavoro, ha negato all'assicurata il diritto

all'indennità di disoccupazione fino al 31 maggio 2005, ritenendola inidonea al

collocamento.

Contro la predetta

decisione la ricorrente ha interposto opposizione in data 15 luglio 2005.

L'Istituto delle

assicurazioni sociali, __________ ha emesso la decisione su opposizione 22

luglio 2005 che respinge la richiesta d'indennità di disoccupazione a decorrere

dal 6 aprile 2005.

Prove: decisione

21.06.2005

Istituto delle assicurazioni sociali, __________ (Doc. H);

decisione

su opposizione 22.07.2005 Istituto delle assicurazioni sociali, __________ (Doc.

B).

(...)

5.

Nel

caso concreto RI 1, pur ricoprendo la carica di Presidente del Consiglio di

amministrazione, non ha mai svolto né avrebbe potuto svolgere un ruolo attivo

determinante o quantomeno influente all'interno di __________.

Tale circostanza è

provata dal fatto che tutte le azioni di __________ sono sempre state nelle

mani di __________. Quest'ultimo, quale unico azionista della società, ha

sempre determinato autonomamente ed unilateralmente le decisioni del Consiglio

di amministrazione.

RI 1 non ha mai avuto la possibilità di poter incidere in alcun modo

sulla politica aziendale di __________, requisito quest'ultimo imprescindibile

giusta il tenore testuale dell'art. 51 cpv. 2 LADI, per poter escludere

l'opponente dal beneficio delle indennità per insolvenza. Del resto

l'assicurata non ha mai percepito alcun compenso quale Presidente del Consiglio

di amministrazione.

In merito si chiede

l'audizione, in qualità di teste, del signor __________, responsabile del

settore fiscale __________, __________, rappresentante fiscale di __________.

Prove: dichiarazione 12.07.2005 __________, __________

(rappr. fiscale di __________, __________) (Doc. I);

audizione teste.

6.

Ulteriore elemento comprovante l'effettiva qualità di

dipendente di RI 1 presso __________, oltre l'avvenuto pagamento dei contributi

sociali ed i conteggi salariali riportati nei libri contabili della società, è

la fiscalizzazione dei suddetti salari dichiarati nelle notifiche di tassazione

dell'assicurata sino al 2003.

In particolare, vi è

corrispondenza fra i salari contabilizzati dalla società e quelli dichiarati

fiscalmente dalla lavoratrice dipendente.

Per la presentazione

della dichiarazione d'imposta 2004 l'assicurata è al beneficio della proroga

sino al 31 dicembre 2005.

Per quanto attiene

all'aspetto contabile, __________, __________, ufficio di revisione della

società __________, conferma, nella dichiarazione scritta 9 agosto 2005 qui

allegata, che la predetta società ha contabilizzato per l'anno 2003 uno

stipendio di Frs. 6'000.- lordi

mensili per 13 mensilità e che lo ha pagato tramite cassa (dedotte le

trattenute sociali) alla dipendente RI 1.

Il suddetto ufficio

di revisione conferma inoltre che, visionati i libri di cassa 2004 e i conteggi

originali della dipendente RI 1, la società ha contabilizzato uno stipendio

lordo di

Frs. 6'000 per 13 mensilità e

lo ha pagato tramite cassa (dedotte le trattenute sociali).

Per gli anni 2003 /

2004.

osserva infine che gli stipendi annui lordi di Frs.

78'000.- sono stati regolarmente dichiarati

all'Istituto delle assicurazioni sociali, __________.

A comprova di quanto

suesposto si chiede l'audizione del signor __________, __________, __________,

ufficio di revisione della società __________, __________.

Prove: calcolo

dell'imponibile 01.01.2003-31.12.2003 RI 1 (Doc. L);

decisione di

tassazione per 2003 RI 1

(Doc. M);

proroga dichiarazione

d'imposta 2004 RI 1 (Doc. N);

certificato di

salario 01.01.2003-31.12.2003 RI 1 (Doc. O);

Kontoblatt

4000.

Saläre, Gratifikationen 01.01.2003-31.12.2004 __________, __________ (Doc.

P);

Kontoblatt

1000.

Kasse 01.01.2003-31.12.2004 __________, __________ (Doc. Q);

Lohnlisten

2003-2004 RI 1 (incl. Gehaltsabrechnungen 2003-2004) (Doc. R);

dichiarazione

09.08.2005

__________, __________ (ufficio di revisione della società __________, __________) (Doc. S);

audizione teste.

7.

Gli opposti interessi fra il datore di lavoro e la sua

dipendente sono avvalorati dal procedimento esecutivo avviato in data

16.

giugno 2005 presso l'Ufficio Esecuzione, __________ dalla signora RI 1 nei

confronti di __________ per l'ottenimento dei salari arretrati.

Si precisa infine

che, con pubblicazioni __________ del FUSC, __________ ha quale nuovo

Presidente del Consiglio d'amministrazione con firma individuale __________, Massagno

e come membro con firma collettiva a due __________, __________.

Contrariamente a

quanto prospettato dall'Istituto delle assicurazioni sociali, __________ nella

decisione su opposizione

22.

luglio 2005, allo scioglimento di __________ deciso dall'Ufficio del

registro di commercio del distretto di __________ non ha fatto seguito la

nomina di un liquidatore.

La situazione legale

è stata infatti ristabilita quanto all'amministrazione giusta gli art. 708 CO e

86.

ORC con conseguente revoca dello scioglimento giusta l'art. 86 cpv. 3 ORC.

Prove: domanda

d'esecuzione 15.06.2005 di RI 1 presso Ufficio Esecuzione, __________ (incl.

ricevuta nr. 34.949 del 16.06.2005 ed elenco salari arretrati gennaio - marzo

2005) (Doc. T);

estratto

RC (Zefix) 22.08.2005 per __________, __________ (Doc. U);

si

richiama dall'Istituto delle assicurazioni sociali, __________ l'intero incarto

concernente la richiesta delle indennità di disoccupazione presentata

dall'assicurata RI 1, __________.

(…)."

(cfr. doc. I)

1.3

Nella sua

risposta del 1° settembre 2005 la Cassa ha chiesto di respingere il ricorso e,

in particolare, ha osservato che:

"

(…)

Dalla documentazione agli atti si evincono i

seguenti punti:

a) con istanza del 31.03.2005 la signora RI 1 ha chiesto di

beneficiare dell'indennità di disoccupazione a partire dal 1 ° aprile 2005 dopo

essersi licenziata dall'__________ il

24.

marzo 2005 per il 31 marzo 2005 non avendo percepito lo stipendio da diversi

mesi;

b) la data d'inizio di un eventuale diritto alle indennità di

disoccupazione è il 6 aprile 2005 risultando in tale giorno l'annuncio presso

il comune di domicilio;

c) la signora RI 1 risulta essere stata la Presidente del

Consiglio di amministrazione dell'__________ fino al

31.

maggio 2005, giorno nel quale il Consiglio di amministrazione ha preso atto

delle sue dimissioni e le ha accettate all'unanimità;

d) il 1° giugno 2005 è stata inoltrata istanza di

cancellazione presso l'Ufficio del Registro di commercio del distretto di __________,

firmata dai due consiglieri dimissionari, fra i quali la Presidente signora RI

1.

Ritenendo la posizione della signora RI 1 fino al

31.

maggio 2005 analoga a quella del datore di lavoro la Cassa, prima di

emettere la decisione contestata, ha voluto esaminare quale fosse l'esatta

situazione societaria. A quel momento (stato al 20.07.2005 delle pubblicazioni

del FUSC) la __________, malgrado le dimissioni della ricorrente, non risultava

avere nuovi amministratori. Stante l'anomala situazione l'Ufficio del registro

di commercio ci aveva informati che sarebbe stato imminente uno scioglimento

d'ufficio della società, con nomina del liquidatore.

Questa previsione non si è avverata e, come

rilevabile dall'estratto del Registro di commercio del distretto di __________

del 22 agosto 2005, la società continua la propria attività con un nuovo

Presidente del Consiglio di amministrazione ed un nuovo membro.

La Cassa deve pertanto concludere che,

contrariamente al parere del ricorrente, almeno fino al 31 maggio 2005 la

signora RI 1, quale Presidente del Consiglio di amministrazione con firma

individuale, ha mantenuto una posizione analoga a quella del datore di lavoro

malgrado la cessazione dell'attività intervenuta con il

31.

marzo 2005.

Secondo la prassi amministrativa se il

collaboratore è membro del CdA di una SA (Art. 716 segg. CO) o se assume, in

qualità di socio o di terza persona incaricata, la gestione di una SAGL (Art.

811.

- 815 e 827 CO), l'analogia con la posizione di datore di lavoro è

riconosciuta per legge. Il diritto all'ID resta escluso senza ulteriore esame

fintanto che la persona mantiene tale posizione. Per una verifica si può ricorrere

ad un estratto dei Registro di Commercio.

La presente fattispecie

è proprio quella descritta dalla prassi amministrativa. La signora RI 1, dopo

le dimissioni dal posto di lavoro con scadenza 31.03.2005, ha continuato a far

parte, quale Presidente del Consiglio di amministrazione, della società __________

fino al 31 maggio 2005, quando le sue dimissioni sono state accettate.

Da quanto precede la Cassa trae il convincimento

che la decisione di rifiuto delle indennità di disoccupazione sia pienamente

giustificata fino al 31.05.2005 e chiede pertanto a codesto lodevole TCA di

voler respingere il ricorso confermando la decisione impugnata.

(…)" (cfr. doc. III)

in

diritto

In

ordine

2.1

La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e

penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale

delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00;

STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002

nella causa B.,

H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R.,

H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT

I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA

del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

2.2

Il TCA

rileva che, nella decisione del 21 giugno 2005, nella decisione su opposizione

del 22 luglio 2005 e nella propria risposta di causa, la Cassa ha indicato gli

art. 13 cpv. 1 e 23

cpv. 1 LADI nonché la Prassi ML/AD 2003/4 Foglio 4 e la Circolare concernente

l’indennità di disoccupazione (ID) cifra B31 e segg. quale base legale (cfr.

doc. 107, B e III).

L’art. 13

cpv. 1 LADI regola l’adempimento del periodo di contribuzione e l’art. 23 cpv.

1.

LADI stabilisce il guadagno assicurato.

Al riguardo

la Cassa ha affermato che:

"

(…)

1) non è contestato che avete svolto attività lucrativa par la __________

dal 1° ottobre 1997 al 31 marzo 2005;

2) sebbene l’ex datore di lavoro abbia avuto difficoltà nel versare

regolarmente lo stipendio, abbiamo preso atto che lo stipendio vi è stato

versato fino al 31 dicembre 2004 (vedi ultimo versamento del 25 aprile 2005 per

i mesi da settembre 2004 a dicembre 2004, compresa tredicesima) (…).

(…)." (cfr. doc. B)

Non è

dunque sui disposti indicati che la Cassa ha negato all’assicurata il diritto

alle indennità di disoccupazione.

In realtà

la Cassa ha rifiutato all’assicurata il diritto alle indennità di

disoccupazione, a contare dal 6 aprile 2005, in quanto non ha ritenuto adempiuti

i presupposti dell’art. 8 cpv. 1 lett. b) e f) LADI.

Infatti,

vista la posizione di Presidente del Consiglio di amministrazione con diritto

di firma individuale e ritenuta la giurisprudenza sviluppata dal Tribunale

federale delle assicurazioni (TFA) - secondo la quale il lavoratore che gode di

una situazione professionale analoga a quella di un datore di lavoro non ha

diritto alle indennità di disoccupazione se, malgrado sia stato formalmente

licenziato dalla ditta, continua a determinarne le scelte oppure a influenzarle

in maniera determinante (cfr. in questo senso la STFA del 7 giugno 2004 nella

causa C., C 87/02) -, la Cassa ha concluso che l’assicurata è ancora in grado

di influenzare l’attività della società.

Al

riguardo va qui osservato che l’Alta Corte, in una decisione del 17 ottobre

2005.

nella causa F. (C 1/05), ha precisato che la questione relativa alla

situazione dell’assicurato in una posizione paragonabile a quella di un datore

di lavoro, il quale, benché formalmente licenziato continua a determinare le

decisioni del datore di lavoro o a influenzarle in maniera decisiva, può, da un

lato “(…) essere di rilievo per valutare l’aspetto della controllabilità e computabilità

della perdita di lavoro (art. 8 cpv. 1 lett. b LADI; DTF 126 V 126 consid. 2,

123.

V 237 segg. consid. 7b/bb; DLA 2004 no. 24 pag. 262 consid. 2) (…).” e

dall’altro, “(…) incidere anche sull’idoneità al collocamento dell’assicurato

nella misura in cui è suscettibile di restringerne la disponibilità in ragione

degli impegni persistenti o delle prospettive di reimpiego (RDAT 1994 I no. 79

pag. 205; DLA 1992 no. 11 pag. 125, 1980 no. 41 pag. 100; cfr. pure le sentenze

del 7 giugno 2004 in re C., C 87/02, consid. 5.2 in fine e 6, e del 20 ottobre

2000.

in re C.,

C 26/00, consid. 1, in cui il Tribunale federale delle assicurazioni ha

rilevato che “Il lavoratore in posizione professionale analoga a quella di un

datore di lavoro non ha in via di massima diritto, ritenuta l’inidoneità al

collocamento, a indennità di disoccupazione”; NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung,

in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], cifra

marg. 221; RUBIN, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures de crise

cantonales, Procédure, Delémont 2005, pag. 92, secondo il quale, tuttavia, in

presenza di un rischio di elusione dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, il diritto

alle indennità di disoccupazione è escluso senza che si debba ulteriormente

esaminare l’idoneità al collocamento). (…)." (cfr. STFA del

17.

ottobre 2005 nella causa F.; C 1/05, consid. 1.3).

Riguardo

alla competenza delle Casse di disoccupazione a pronunciarsi in merito

all’idoneità al collocamento la nostra Massima Istanza, in una sentenza del

30.

agosto 2005 nella causa M. (C 129/05), ha sviluppato le seguenti

considerazioni:

" (…)

2.1

Nach Art. 81 Abs. 2 lit. a AVIG unterbreitet

die Kasse einen Fall der kantonalen Amtsstelle zum Entscheid, wenn Zweifel

bestehen, ob der Versicherte anspruchsberechtigt ist. Die kantonale Amtsstelle

wird demnach verpflichtet, über die Vermittlungsfähigkeit eine auf Feststellung

lautende Verfügung zu erlassen, wenn die Arbeitslosenkasse das

Zweifelsfallverfahren eingeleitet hat (BGE 126 V 399). Ob die Kasse so vorgeht,

obliegt ihrem pflichtgemässen Ermessen. Betrachtet sie die

Anspruchsvoraussetzung der Vermittlungsfähigkeit als nicht gegeben, bleibt sie

zum Erlass einer leistungsablehnenden Verfügung zuständig. Ob die zu Grunde

gelegte Auffassung fehlender Vermittlungsfähigkeit zutrifft, ist in einem vom

Betroffenen einzuleitenden Beschwerdeverfahren gerichtlich zu überprüfen. Aus

Art. 81 Abs. 2 lit. a AVIG kann daher nicht abgeleitet werden, dass der

Versicherte die Durchführung des Zweifelsfallverfahrens verlangen könnte. Mit

dessen Einrichtung schuf der Gesetzgeber weder ein neues Rechtsmittel, noch

eine besondere Zuständigkeitsregel, sondern ein verwaltungsinternes Instrument,

um die einheitliche Anwendung des Rechts zu gewährleisten. Die

Arbeitslosenkassen überweisen einen Fall nur dann an die kantonale Amtsstelle,

wenn sie Zweifel an der Vermittlungsfähigkeit des am Recht stehenden

Versicherten haben. Bestehen jedoch keine derartigen Zweifel, können die Kassen

selbstständig verfügen. (…)." (cfr. STFA del 30 agosto 2005 nella

causa M., C 129/05)

In sede

di ricorso il legale dell’assicurata ha contestato il fatto che l’assicurata svolgesse

un ruolo attivo determinante o quantomeno influente all’interno della società

sua ex datrice di lavoro.

La ricorrente

ha dunque capito cosa le veniva contestato dall’amministrazione e, esprimendosi

in merito, non ha subito alcun svantaggio.

Nel

merito

2.3

Il TCA è

chiamato a stabilire se l'assicurata ha diritto o no alle indennità di

disoccupazione.

In tale

contesto va ricordato che il 1° luglio 2003 è entrata in vigore la terza

revisione della LADI, accettata dal popolo il

24.

novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg., RU N. 24 del

24.

giugno 2003 pag. 1728 segg.).

Il nuovo

tenore dell'art. 15 cpv. 1 LADI non ha modificato i presupposti necessari per

poter considerare un assicurato idoneo al collocamento e quindi la

giurisprudenza sviluppata in precedenza mantiene tutta la sua validità.

Infatti,

secondo l'art. 15 cpv. 1 LADI, nel tenore in vigore fino al 30 giugno 2003,

"Il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace e

autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata.". A questa formulazione

il nuovo testo, in vigore dal

1° luglio 2003, aggiunge solo "(…) e a partecipare a provvedimenti di

reintegrazione".

Inoltre, nel Messaggio

concernente la revisione della legge federale sull'assicurazione contro la

disoccupazione del

28.

febbraio 2001, il

Consiglio federale, circa l'art. 15 LADI, ha rilevato che:

"

Art. 15 Idoneità

al collocamento

Secondo la giurisprudenza del

Tribunale federale, l’idoneità al collocamento comporta in particolare anche la

disponibilità dell’assicurato a essere collocato, vale a dire la sua volontà di

accettare un lavoro adeguato e di seguire le istruzioni degli organi dell’AD in

materia di ricerca di un posto di lavoro, assegnazione a un posto di lavoro o a

un programma di lavoro temporaneo (PLT) ecc. E' pertanto decisivo il

comportamento dell’assicurato. L’idoneità al collocamento che è stata negata

può quindi essere nuovamente ottenuta se l’assicurato modifica radicalmente il

suo comportamento e non solo se accetta di partecipare a un provvedimento

isolato. E' quanto intende esprimere la nuova nozione di «provvedimenti di

reintegrazione» che comprende tutti i provvedimenti (compresi i colloqui di

consulenza e di controllo)." (cfr. FF N 23 del 12 giugno 2001, pag. 2002

2.4

Fondamentale

presupposto per il riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione

è, tra l'altro, che l'assicurato sia idoneo al collocamento (cfr. art. 8 cpv. 1

lett. f LADI).

Inoltre,

per poter beneficiare del diritto alle indennità di disoccupazione è, anche,

necessario che l’assicurato sia disoccupato totalmente o parzialmente e che ha

subito una perdita di lavoro computabile (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. a) e b) che

rinviano a loro volta agli art. 10 e 11 LADI).

In una sentenza del 4

luglio 2005 nella causa M. (C 270/04) il TFA ha confermato il precedente

giudizio con il quale questo Tribunale aveva negato a un’assicurata il diritto

alle indennità di disoccupazione, in quanto, da una parte, l’assicurata si era

iscritta al collocamento dopo essere stata licenziata da una Sagl sua datrice

di lavoro nella quale suo marito rivestiva la carica di unico socio gerente con

diritto di firma individuale e, d'altra parte, la ricorrente non era idonea al

collocamento.

In quell’occasione l’Alta

Corte ha avuto occasione di riassumere la propria giurisprudenza ed ha

rilevato:

"

(...)

1.

L'oggetto del contendere verte

sull'idoneità al collocamento della ricorrente e, di conseguenza (art. 8 cpv. 1

lett. f LADI), sul suo diritto all'indennità di disoccupazione (DLA 2000 no. 14

pag. 70 consid. 1).

2.

2.1

Giusta l'art. 8 cpv. 1 lett. f

LADI l'assicurato ha diritto all'indennità di disoccupazione se, adempiute le

ulteriori condizioni previste dalla legge, è idoneo al collocamento.

L'art. 15 cpv. 1 LADI, nel tenore applicabile in concreto, in vigore sino al 30

giugno 2003 (cfr. a contrario sentenza del 20 settembre 2004 in re L., C 34/04,

consid. 1.2), stabilisce che il disoccupato è idoneo al collocamento se è

disposto, capace ed autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata.

L'idoneità al collocamento comprende pertanto due elementi: da un lato,

l'assicurato deve essere in grado di fornire un lavoro - più particolarmente di

esercitare un'attività lucrativa salariata - senza essere impedito per ragioni

inerenti alla sua persona; dall'altro, egli deve essere disposto ad accettare

un'occupazione adeguata ai sensi dell'art. 16 LADI, ciò che implica non solo la

volontà di assumere una simile attività quando l'occasione si presenta, ma pure

una disponibilità sufficiente per quanto riguarda il tempo che egli può

consacrare ad un impiego offerto e per quel che concerne il numero dei

potenziali datori di lavoro (DTF 125 V 58 consid. 6a, 123 V 216 consid. 3 con

riferimento).

2.2

Giusta l'art. 31 cpv. 3 lett. c

LADI, non hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto le persone che, come

soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo

dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni

del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda.

2.3

Con la sentenza del 4 settembre

1997.

in re M., pubblicata in DTF 123 V 234, il Tribunale federale delle

assicurazioni ha esteso l'applicabilità di quest'ultima norma all'assegnazione

dell'indennità di disoccupazione. In quella occasione - concernente un

dipendente che, dopo essere stato licenziato da una società anonima, aveva

continuato ad esserne l'azionista unico e il solo amministratore -, questa

Corte ha infatti stabilito che il lavoratore in posizione professionale paragonabile

a quella di un datore di lavoro non ha diritto - ritenuta anche la sua

inidoneità al collocamento (cfr. ad es. sentenza del 7 giugno 2004 in re C., C

87/02, consid. 6.3) - all'indennità di disoccupazione se, malgrado sia stato

formalmente licenziato, continua a determinare le decisioni del datore di

lavoro o a influenzarle in maniera considerevole. Se così non fosse, tramite

una disposizione relativa all'indennità di disoccupazione verrebbe altrimenti

elusa la regolamentazione in materia di indennità per lavoro ridotto (DTF 123 V

237.

seg. consid. 7b/bb; sentenza citata del 7 giugno 2004 in re C., consid.

4.

).

2.4

Questo principio è quindi stato

dichiarato valido anche nel caso del socio gerente di una Sagl (art. 811 cpv. 2

CO), ritenuto che quest'ultimo dispone ex lege della possibilità di determinare

o comunque influenzare risolutivamente ai sensi dell'art. 31 cpv. 3 lett. c

LADI le decisioni che la società è chiamata a prendere in qualità di datrice di

lavoro (sentenza del 22 novembre 2002 in re R., C 37/02, consid. 4; cfr. pure

la sentenza del 30 agosto 2001 in re B., C 71/01).

2.5

Il Tribunale federale delle

assicurazioni ha inoltre pure avuto modo di allargare il campo applicativo

della giurisprudenza pubblicata in DTF 123 V 234 al coniuge di una persona

menzionata all'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI (sentenza inedita del

26.

luglio 1999 in re M., ancora recentemente confermata ad es. dalla sentenza

del 7 dicembre 2004 in re W., C 193/04,

consid. 3; cfr. inoltre REGINA JÄGGI, Eingeschränkter

Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung bei arbeitgeberähnlicher Stellung durch

analoge Anwendung von Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG, in: RSAS 2004 pag. 9 seg.). Secondo questa Corte, infatti, fintanto che la persona menzionata

all'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI è in grado di influenzare in maniera

determinante l'attività del datore di lavoro, essa ha anche la possibilità di

impiegare nuovamente il proprio coniuge (cfr. ad es. le sentenze del 7 dicembre

2004.

in re K., C 150/04,

consid. 2, e del 23 febbraio 2004 in re T., C 249/03, consid. 2.1). Il quale

coniuge, in questo modo, può influenzare la perdita di lavoro da lui subita

rendendo la sua disoccupazione difficilmente controllabile (sentenza citata del

7.

dicembre 2004 in re W., consid. 3).

2.6

La presente Corte ha infine osservato

che la giurisprudenza sviluppata in DTF 123 V 234 non si prefigge unicamente di

sanzionare il caso di abuso effettivo, ma anche di prevenire il rischio di un

simile abuso che è insito nel pagamento di indennità di disoccupazione in

favore di persone che rivestono una posizione professionale paragonabile a

quella di un datore di lavoro o in favore dei loro coniugi (DLA 2003 no. 22

pag. 240; cfr. pure la sentenza citata del 7 dicembre 2004 in re K.,

consid. 2).

2.7

Orbene, un rischio di tale natura

si realizza senz'altro nell'evenienza concreta già solo perché il marito, in

qualità di unico socio gerente della società datrice di lavoro, dopo avere già

assunto due volte la ricorrente, dapprima in qualità di direttrice e in seguito

quale segretaria, ha continuato a rivestire questa sua posizione anche

successivamente al gennaio 2003 e ha continuato ad impiegarla ad ore (cfr. gli

attestati sul guadagno intermedio, per la maggior parte firmati, per il datore

di lavoro, dall'insorgente stessa), conservando così la capacità di disporre

dell'azienda ("unternehmerische Dispositionsfähigkeit [sentenza citata del

26.

luglio 1999 in re M.]). In tali condizioni, non può escludersi la messa in

atto di un ricorso alle indennità di disoccupazione alfine di rimediare a un

periodo di contrazione - chiaramente evidenziata dagli atti - del giro di

affari della datrice di lavoro (cfr. sentenza del 30 aprile 2001 in re W.,

C 199/00 e C 200/00, consid. 3). Non può quindi escludersi un'elusione delle

disposizioni concernenti l'indennità per lavoro ridotto né il rischio di un

ricorso abusivo alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr.

ad es. le sentenze del 5 luglio 2004 in re D., C 155/03, consid. 2.2, quella

citata del 23 febbraio 2004 in re T., consid. 2.2). Di conseguenza, alla

ricorrente devono giustamente essere negati l'idoneità al collocamento e il

diritto alle indennità di disoccupazione a partire dal 1 ° gennaio 2003.

2.8

Idoneità al collocamento che si

giustifica inoltre di escludere poiché, come giustamente rilevato dai primi

giudici, ben difficilmente l'interessata avrebbe potuto esercitare la sua

attività di segretaria amministrativa per la X._____ Sagl e di consulente

immobiliare per lo Studio di architettura Y._____ al di fuori del normale orario

di lavoro e poiché, a ben vedere, la ricorrente in realtà neppure era disposta

a lasciare queste attività (cfr. ad es. il verbale relativo al colloquio di

consulenza del 17 luglio 2003: "Consegnate-le ricerche di luglio e

alcune risposte ricevute, è stata anche contattata da un paio di alberghi ai

quali aveva mandato la candidatura, visto che attualmente il lavoro c/o

immobiliare inizia a funzionare bene ha preferito rinunciare alle offerte degli

alberghi"). Le quali attività, per giunta, sembravano assicurarle un

buon futuro lavorativo e non erano pertanto da considerarsi di natura

transitoria e limitata nel tempo (cfr. a contrario DLA 2002 no. 5 pag. 55 consid.

2b e dottrina citata).

3.

3.1

Contrariamente a quanto sostenuto

in sede ricorsuale, questo giudizio non discrimina l'istituzione del

matrimonio. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha infatti già avuto modo

di stabilire che l'applicabilità della giurisprudenza fondata sull'art. 31 cpv.

3.

lett. c LADI alle persone sposate e non invece ad es. alle persone che vivono

in concubinato, oltre a potersi poggiare sul tenore letterale della menzionata

disposizione, non costituisce una violazione del diritto alla parità di

trattamento (sentenza citata del 7 dicembre 2004 in re W., consid. 4).

3.2

Né osta a tale conclusione la

circostanza che la ricorrente abbia regolarmente pagato i contributi sociali,

questa Corte avendo a tal proposito ricordato che la negazione delle indennità

di disoccupazione a una persona che gode di una situazione professionale

paragonabile a quella di un datore di lavoro ai sensi della giurisprudenza

pubblicata in DTF 123 V 234 non giustifica ancora di per sé un'esenzione dal

pagamento dei contributi all'assicurazione contro la disoccupazione (sentenza

del 29 dicembre 2004 in re W., C 160/04, consid. 3). (...)"

(cfr. STFA del 4 luglio 2005 nella causa M., C 270/04)

In un’altra sentenza del

17.

ottobre 2005 nella causa C. (C179/05), chiamata a pronunciarsi circa il

diritto alle indennità di disoccupazione nel caso di un’assicurata separata da

suo marito il quale ha mantenuto la posizione di “Geschäftsführer mit Einzelunterschrift”

nella ditta sua ex datrice di lavoro, la nostra Massima Istanza ha, in

particolare, sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…)

1.

Das kantonale Gericht hat die gesetzliche

Bestimmung zum Ausschluss arbeitgeberähnlicher Personen und ihrer im Betrieb

mitarbeitender Ehegatten vom Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung (Art. 31

Abs. 3 lit. c AVIG) sowie die Rechtsprechung zur analogen Anwendung dieser Vorschrift

auf arbeitgeberähnliche Personen und deren Ehegatten, welche

Arbeitslosenentschädigung verlangen (BGE 123 V 236 Erw. 7), richtig dargelegt.

Darauf wird verwiesen.

2.

Streitig und zu prüfen ist der Anspruch auf

Arbeitslosenentschädigung ab 1. Februar 2004. In der Zeitspanne von diesem Tag

bis zum Datum des Einspracheentscheides (10. Mai 2004), welches die zeitliche

Grenze der richterlichen Überprüfungsbefugnis bildet (BGE 129 V 169 Erw. 1),

war die Beschwerdeführerin Ehegattin des im Handelsregister als Gesellschafter

und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift der Firma K.________ GmbH

eingetragenen D.________. Sie war somit, auch wenn sie aus der genannten Firma

entlassen und ihr Eintrag als Prokuristin mit Einzelprokura im Handelsregister

gelöscht wurde, Ehefrau einer arbeitgeberähnlichen Person und blieb damit

rechtsprechungsgemäss weiterhin vom Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung

ausgeschlossen (vgl. statt vieler Urteil F. vom 11. August 2003, C 30/03). Dass

die Ehegatten vorübergehend gerichtlich getrennt gelebt haben, ändert daran

nichts. Trotz der Trennung dauert die Ehe fort (Hegnauer/ Breitschmid,

Grundriss des Eherechts, 4. Auflage, Bern 2000, N 10.06 S. 77). Die Trennung

bezweckt unter anderem, eine Wiedervereinigung offen zu halten (a.a.O., N

10.

). Dies ist vorliegend geschehen, wohnt doch die Versicherte nach eigenen

Angaben wieder bei ihrem Ehemann und arbeitet erneut in dessen Betrieb. Was in

ARV 2003 S. 120 zur Ausrichtung von Insolvenzentschädigung an die getrennt

lebende Ehefrau einer arbeitgeberähnlichen Person gesagt wurde, gilt analog für

die Arbeitslosenentschädigung. Der Ausschluss arbeitgeberähnlicher Personen und

ihrer Ehegatten vom Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung ist absolut zu

verstehen, weshalb es nicht möglich ist, den betroffenen Personen unter

bestimmten Voraussetzungen im Einzelfall Leistungen zu gewähren (Nussbaumer,

Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR],

Soziale Sicherheit, Rz 379 in fine und Fn 758 mit Hinweisen). Daher kann der

Vorinstanz nicht gefolgt werden, soweit sie ausführt, dass die

Beschwerdeführerin ab dem Datum des Entzugs der Prokura trotz ihrer Stellung

als Ehefrau einer arbeitgeberähnlichen Person bei Vorliegen der übrigen

Voraussetzungen Arbeitslosen-, nicht aber Kurz- oder Insolvenzentschädigung

beanspruchen könne. Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG bezweckt, dem Risiko eines

Missbrauchs zu begegnen, das der Ausrichtung von Arbeitslosenentschädigung an

arbeitgeberähnliche Personen und deren Ehegatten inhärent ist (ARV 2003 S.

240). Dieses Risiko ist das selbe, ob es nun um Arbeitslosen-, Kurzarbeits-

oder Insolvenzentschädigung geht. Daher rechtfertigt sich keine

unterschiedliche Behandlung von Ehegatten arbeitgeberähnlicher Personen in

Bezug auf diese drei Leistungsarten.

Nach dem Gesagten braucht nicht näher geprüft zu

werden, ob die Versicherte den geltend gemachten Lohn effektiv bezogen hat.

(…)." (cfr. STFA del 17 ottobre 2005 nella causa C., C

179/05)

2.5

Circa la

questione a sapere se un assicurato può determinare o influenzare

risolutivamente le decisioni del datore di lavoro ai sensi dell'art. 31 cpv. 3

lett. c LADI, in una decisione del

15.

giugno 2005 nella causa Z. (C 102/04), dopo aver rilevato che non è

possibile escludere un assicurato dal diritto alle indennità di disoccupazione

per il solo fatto che egli è in grado di vincolare la società grazie al suo

diritto di firma iscritto a Registro di Commercio, l’Alta Corte ha, in

particolare, specificato che:

" (…)

La seule exception à ce principe que reconnaît le

Tribunal fédéral des assurances concerne les membres des conseils

d'administration car ils disposent ex lege (art. 716 à 716b CO), d'un pouvoir

déterminant au sens de l'art. 31 al. 3 let. c LACI (DTA 1996/1997 n° 41 p. 226 consid.

1b et les références). Pour les membres du conseil d'administration, le droit

aux prestations peut être exclu sans qu'il soit nécessaire de déterminer plus

concrètement les responsabilités qu'ils exercent au sein de la société (cf. ATF

122.

V 273 consid. 3; DTA 2004 n° 21 p. 198 consid. 3.2). Il doit en aller de

même avec les associés d'une Sàrl. En effet, conformément à l'art. 811 al. 1

CO, s'il n'en est pas disposé autrement, les associés dans la société à

responsabilité limitée ont non seulement le droit mais également l'obligation

de participer à la gestion de la société. En édictant cette disposition, le

législateur est parti du principe que les personnes qui détiennent la société

doivent également en assumer la direction. A ce titre, les associés,

respectivement les associés-gérants lorsqu'il en a été désigné, occupent

collectivement une position comparable à celle du conseil d'administration d'une

société anonyme (arrêt R. du

22.

novembre 2002, C 37/02, et les références).

(…)." (cfr. STFA del 15 giugno 2005

nella causa Z., C 102/04)

Ancora in

una decisione del 17 ottobre 2005 nella causa F. (C1/05) l’Alta Corte ha, in

particolare, osservato che:

"

(…)

Piuttosto di attenersi in maniera rigorosa alla

posizione formale dell’organo in questione, per giudicare la situazione delle

persone non facenti parte del consiglio di amministrazione occorre

stabilire l’estensione del potere decisionale in funzione delle circostanze

concrete (DLA 2004 no. 22 pag. 198 consid. 3.2).

(…)." (cfr. STFA del 17 ottobre 2005 nella

causa F., C 1/05, la sottolineatura è del redattore)

2.6

In una

decisione pubblicata in DTF 126 V 134 il TFA ha stabilito che ai fini di

determinare il momento dell’uscita dal consiglio di amministrazione di una

società anonima decisiva è la data, per analogia con la giurisprudenza relativa

all’art. 52 LAVS, delle effettive dimissioni dal consiglio di amministrazione,

e non quella della pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.

In quell’occasione

l’Alta Corte ha, tra l’altro, rilevato che:

"

(…)

b) Die Vorinstanz hat erwogen, dass

der Beschwerdeführer per

12.

November 1995 aus dem Verwaltungsrat der Arbeitgeberin ausgeschieden ist,

dies ungeachtet des Umstandes, dass die Änderung im Handelsregister nicht

eingetragen worden ist. Das Eidg. Versicherungsgericht hat bisher offen

gelassen, ob es im Rahmen des Art. 51 Abs. 2 AVIG auf den Zeitpunkt des

tatsächlichen Rücktritts oder auf die Löschung im Handelsregister ankommt

(unveröffentlichtes Urteil G. vom 12. Mai 1998). Diese Frage ist nunmehr

entsprechend der Praxis zur Haftbarkeit der Verwaltungsräte für Schadenersatz

nach Art. 52 AHVG zu beantworten. Eine parallele Betrachtungsweise drängt sich

auf, weil es in beiden Bereichen um die Frage geht, bis wann der Verwaltungsrat

tatsächlich auf die Tätigkeit der Gesellschaft Einfluss nehmen kann. Dies ist

der Zeitpunkt des effektiven Rücktritts, welcher unmittelbar wirksam ist, und

nicht die Löschung im Handelsregister oder das Datum der Publikation im

Schweizerischen Handelsamtsblatt (BGE 112 V 5 Erw.

3c mit Hinweisen; vgl. FORSTMOSER, Die aktienrechtliche Verantwortlichkeit, 2. Aufl.,

S. 238 Rz. 769; THOMAS NUSSBAUMER, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art.

52.

AHVG, in: AJP 1996 S. 1081; JEAN-MAURICE FRÉSARD, La responsabilité de

l'employeur pour le non-paiement de cotisations d'assurances sociales selon

l'art. 52 LAVS, in: SVZ 1987 S. 11).

(…)." (cfr. DTF 126 V 134, consid. 5b, pag. 137)

L’Alta Corte si è

confermata in questa giurisprudenza e in una sentenza del 17 settembre 2003

nella causa V. (C 358/01) ha, in particolare, ribadito che:

" (…)

4.2

Ausschlaggebend für die Beendigung der

Verwaltungsratsstellung ist, wie in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde

zutreffend festgehalten wird, nach der Rechtsprechung (BGE 126 V 137

Erw. 5b, ARV [ndr. 2000] Nr. 34 S. 176; vgl. ferner zu Art. 52 AHVG: BGE 126 V

61) nicht die Löschung des Handelsregistereintrags, die, aus welchen Gründen

auch immer, sich verzögern kann, sondern das effektive Ausscheiden aus dem

Verwaltungsrat.

(…)." (cfr. STFA del 17 settembre 2003 nella causa V, C

358/10)

2.7

Le dimissioni dal Consiglio

di Amministrazione di una SA sono un atto unilaterale soggetto a ricezione.

Precisano al proposito Dieter

Dubs/Roland Truffer, Basler Kommentar, Obigationenrecht II, Art. 530-1186 OR,

2.

Auflage, Ad Art. 705 OR N. 2 e Ad Art. 711 OR N. 5:

"

Dem Abberufungsrecht der GV steht das

Rücktrittsrecht der Mitglied von VR und RS gegenüber (Demissionsrecht),

das Art. 727 e Abs 2 für die RS ausdrückllich regelt. Die Bekanngabe des

Rücktritts ist rechtlich eine einseitige, empfangsbedürftige Willenserklärung

und bedarf daher nicht der Genehmigung der GV oder der VR (BGE 104 Ib 321 = Pra

1979, 318; ZK-Bürgi, N 7; Böckli, N 1470a). Wie die Abberufung wirkt auch der

Rücktritt ex nunc (BGE 104 Ib 321 = Pra 1979, 318). Die

Rücktrittserklärung kann mündlich oder schriftlich erfolgen (wobei Letzteres

aus nahe liegenden Gründen zu empfehlen ist). Adressat der Erklärung ist

grundsätzlich ein Mitglied des VR (i.d.R. der Präsident des VR; die h.L. sieht

nur ihn oder seinen Stellvertreter als Empfänger: Böckli, N 1470a; Forstmoser/Meyer-Hayoz/Nobel,

§ 27 N 44), den jedes Mitglied ist zur Vertretung der Gesellschaft nach aussen

befugt, sofern nicht die Statuten oder das Organisationsreglement etwas anderes

bestimmen (Art. 718); sofer alle Mitglieder des VR gleichzeitig zurücktreten,

ist die Rücktrittserklärung an die GV zu richten, die die Neubestellung des VR

vorzunehmen hat und die vom alten VR als letzte Amtshandlungeinzuberufen ist

(gemäss Böckli, N 1470a genügt auch Mitteilung an den Hauptaktionär oder an

einberufungsberechtigte Minderheitsaktionäre; vgl BGE 112 V 41 und Komm. Zu

Art. 711)."

"

Dem VR-Mitglied selbst steht ein Demissionsrecht

analog Art. 404 zu (BGE 104 Ib 321 = Pra 1979, 318f.; Kolb, 77f.; ZK-Bürgi,

Art. 708 N 19; Schaub, SAG 1969, 116f.; Plüss, 97ff); eine Ausübung zur Unzeit

kann Schadenersatzansprüche der AG nach sich ziehen (Art. 404 Abs. 2; Schaub,

SAG 1966, 242; Von Steiger, 226). Die Demissionsrecht wird als

bedingungsfeindliche empfangsbedürftige Willenserklärung unter Vorbehalt der

Rechte gutgläubiger Dritter mit Empfang durch den VR-Präsident oder ggf. durch

den Vizepräsident wirksam (BGE 111 V 480, 483; 104 Ib 321, 323 f = Pra 1979,

318.

f. m. w. Nw; Böckli, 1470a; Schaub, SAG 1966, 243; Ders., SAG 1969, 119ff.;

Ausübung eines Gestaltungsrechts). Treten das einzige oder alle VR-Mitglieder

zurück, ist die Demission an die ggf. zu diesem Zweck einzuberufende GV (Funk,

Art. 705 N 1; Von Steiger, 228; Plüss, 99f. m.w,Nw.; Gamper, 30; Bühler, 87; a.M.

ZH-Bürgi, Art. 705 N 12), an den Alleinaktionär (BGE 112 V 1, 4f.; a.M. Schaub,

SAG 1987, 118) oder, falls bekannt, an alle Aktionäre (Gamper, 31f.) zu richten

(…)."

2.8

Nel

caso concreto la Cassa ha negato all’assicurata il diritto alle indennità di

disoccupazione (a contare dal 6 aprile 2005: data del suo annuncio presso il

comune di domicilio; cfr. doc. 188) in quanto ha ritenuto che la stessa è

rimasta nel Consiglio di Amministrazione (CdA) della SA sua ex datrice di

lavoro fino al 31 maggio 2005 (cfr. doc. B).

Questo Tribunale deve

innanzitutto rilevare che, conformemente alla giurisprudenza federale citata e

ritenuto che un membro del CdA gode ex lege di un potere analogo a quello di un

datore di lavoro ai sensi dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI (cfr. consid. 2.4 e

2.

), fino al momento in cui ha rivestito la carica di presidente del CdA della

SA sua ex datrice di lavoro all’assicurata non può essere riconosciuto il

diritto alle indennità di disoccupazione.

Dagli atti di causa

risulta che il 4 maggio 2005 l’assicurata ha scritto alla __________ una

lettera del seguente tenore:

"

Rücktrittserklärung als Präsidentin des

Verwaltungsrates, Verwaltungsrat und Geschäftsführerin

Sehr geehrte Herren

Hiermit trete ich mit sofortiger Wirkung zurück

als Präsidentin, Verwaltungsrat und Geschäftsführerin. Ich bitte um Kenntnisnahme."

(cfr. doc. 19)

Il 18 maggio 2005

l’assicurata è stata sentita da una funzionaria della Cassa.

Nel “Verbale” steso in quell’occasione,

tra l’altro, si legge che:

" (…)

E’ sua intenzione fare lo stralcio dal Registro di commercio?

Come si può vedere dal verbale del 10 maggio 2005 ho rassegnato le

dimissioni dal Consiglio d’amministrazione della Spettabile __________ e

l’istanza al Registro di commercio è già stata redatta in data

11.

maggio 2005, purtroppo non è ancora stata inviata in quanto manca ancora la

firma del Signor __________ che in questo momento lavora a __________.

Al più presto quindi non sarò più presidente di questa società.

(…)." (cfr. doc. 170)

Nel “Verbale di assemblea

generale della società __________, __________” del 10 maggio 2005 si legge, in

particolare, che:

" (…)

1.

Il Presidente

informa l’assemblea che la sig.ra RI 1 ha rassegnato le sue dimissioni dalla

carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società.

In sua sostituzione il Presidente

dell’Assemblea si propone nel sostituire il Presidente del Consiglio di

Amministrazione dimissionario.

Dopo breve discussione l’assemblea

generale, all’unanimità, accetta le dimissioni della Sig.ra RI 1 che, ringrazia

per l’attività svolta a favore della società, e alla quale dà ampio scarico del

suo mandato.

In sua sostituzione l’assemblea

generale, sempre all’unanimità, nomina quale suo nuovo Presidente del Consiglio

di Amministrazione, con diritto di firma individuale, il sig. __________ che,

presente, accetta.

Il presente verbale viene controfirmato

dalla Sig.ra RI 1 per accordo in merito alla cancellazione della sua carica a

Registro di Commercio.

(…)." (cfr. doc. 172)

Nell’”Istanza di

iscrizione dell’11 maggio 2005” (la quale sul retro porta un timbro

dell’Ufficio del Registro di Commercio di __________ che in quella data ha

autenticato la firma di __________) si legge che:

" (…)

Alleghiamo, alla presente istanza, verbale di assemblea generale

della nostra società con la quale vengono accettate le dimissioni della signora

RI 1, Presidente del Consiglio di Amministrazione e viene nominato il nuovo

Presidente del Consiglio di Amministrazione, con diritto di firma individuale,

nella persona del Signor __________, __________, __________.

Il predetto verbale viene controfirmato dalla signora RI 1 per

richiesta di cancellazione della sua carica a Registro di Commercio.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione risulta così composto:

- __________, __________,

da __________ in __________, firma individuale;

- __________,

da __________ in __________, firma collettiva a due con il Presidente.

(…).” (cfr. doc. 173)

In realtà, come si evince

dall’”Istanza di cancellazione” del

1° giugno 2005 e dal “Verbale di assemblea generale della società __________, __________”

del 31 maggio 2005, cui la Cassa si riferisce, sia l’assicurata che l’altro

membro del CdA della __________ hanno dimissionato e l’Asssemblea generale si è

riservata di riunirsi nel corso del mese di giugno per nominare il nuovo CdA (cfr.

doc. 17 e 18).

Viste le risultanze appena

esposte, conformemente alla giurisprudenza e alla dottrina citata (cfr. consid.

2.6

e 2.7), questo Tribunale ritiene che, quale data delle

effettive dimissioni dal consiglio di amministrazione dell’assicurata, vada

ritenuto il

4.

maggio 2005.

Infatti, come visto sopra,

subito dopo la lettera di dimissioni del

4.

maggio 2005, il 10 maggio 2005 si e tenuta un’assemblea generale della __________

e immediatamente dopo, l’11 maggio 2005, l’assicurata ha chiesto la sua

cancellazione dalla carica di Presidente del CdA a RC.

Pertanto è a torto che la

Cassa ha negato all’assicurata il diritto alle indennità di disoccupazione fino

al 31 maggio 2005.

Di conseguenza la

decisione su opposizione impugnata va annullata e riformata nel senso che

all’assicurata è confermato il rifiuto del diritto alle indennità di

disoccupazione dal 6 aprile al

4.

maggio 2005.

2.9

Nel proprio ricorso

l’assicurata ha chiesto l’audizione dei signori __________, rappresentante

fiscale di __________ e

__________, dell’ufficio di revisione della società __________

(cfr. doc. I punti 5 e 6).

Il TCA

rileva innanzitutto che le audizioni richieste possono essere rifiutate senza

per questo ledere il diritto d’essere sentito, sancito dagli art. 29 cpv. 2

Costituzione federale e 6 n. 1 CEDU, della ricorrente.

Infatti,

secondo la giurisprudenza federale, l’obbligo di organizzare un dibattimento

pubblico ai sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e

inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad

esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di

testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile

obbligo (cfr. STFA del 28 ottobre 2005 nella causa W., C 157/05; STFA del 31

agosto 2004 nella causa G., C 7/03; STFA del 27 febbraio 2004 nella causa B., C

106/02; DTF 122 V 47 e DTF 124 V 90, consid. 6, pag. 94 che rinvia alla DTF 122

V 47).

Il TFA ha

pure stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su

motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare,

con l'art. 6 n. 1 CEDU (cfr. DTF 127 V 491).

Inoltre,

conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare

d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove

(apprezzamento anticipato delle prove; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege

des Bundes, pag. 47, no. 63; Gygi, Bundesverwaltungs-rechtspflege, IIa ed.,

pag. 274; Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4a ed., pag. 135; Scartazzini,

Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi

Ginevra 1991, pag. 63; cfr. pure SVR 2003 IV Nr. 1 pag. 1; STFA

dell’11 ottobre 2004 nella causa T., H 180/03, consid. 3.1.1; STFA del 5 giugno

2003.

nella causa C. e G., H 268/01 e

H 269/01, consid. 5; STFA del 13 maggio 2003 nella causa T. SA, H 218/01, consid.

4; STFA del 28 aprile 2003 nella causa P. e M., H 208/00 e H 209/00, consid.

6.

; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01, consid, 4.1; STFA del 15

novembre 2002 nella causa R., H 177/01; STFA dell'8 ottobre 2002 nella causa

C., I 673/00; STFA del 23 luglio 2002 nella causa G.;

G., H 170/01; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa C.,

H 194/01; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R.,

H 220/00; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R.,

U 257/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa R.G., I 11/01; STFA del 13

novembre 2000 nella causa F.S., H 238/98; DTF 124 V 94; DTF 120 Ib 229 consid.

2b, DTF 119 V 344 consid. 3c e rinvii). Tale modo di procedere non costituisce

una violazione del diritto di essere sentito ai sensi dell’art. 29 cpv. 2 Cost.

(cfr. SVR 2003 IV Nr. 1 pag. 1; SVR 2001 IV Nr. 10 pag. 28; DTF 124 V 94; DTF

122.

V 162 consid. 1d, DTF 119 V 344 consid. 3c e rinvii).

In

concreto, le richieste di audizione testi dell'assicurata vanno respinte

perché, vista la sua posizione analoga a quella di un datore di lavoro anche

dopo essersi licenziata fino al 4 maggio 2005 (le dimissioni dalla carica di

Presidente del CdA della SA sua ex datrice di lavoro portano infatti questa

data; cfr. doc. 19), questo Tribunale, richiamata la giurisprudenza federale in

merito sopra esposta, ritiene la questione relativa al diritto alle indennità

di disoccupazione dell'assicurata sufficientemente chiarita.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso è parzialmente accolto.

La decisione

su opposizione impugnata va annullata e riformata nel senso che

all’assicurata è confermato il rifiuto del diritto alle indennità di

disoccupazione dal 6 aprile al 4 maggio 2005.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La Cassa Cassa

verserà all’assicurata la somma di fr. 500.-- a titolo di parziali ripetibili

(IVA inclusa).

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso

dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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