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Decisione

38.2005.71

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

18 gennaio 2006Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

I capoversi 3 e 4 sono ordinati in modo più preciso per motivi di

sistematica e per tener conto della giurisprudenza, ma il loro contenuto, ad

eccezione del capoverso 3, rimane invariato.

Capoverso 3bis (nuovo):

secondo la formulazione attuale dell’articolo 24 capoverso 2 terzo periodo

LADI, non può essere versato alcun pagamento compensativo dopo una

disdetta a seguito di una modifica del contratto di lavoro o in caso di

riassunzione nell’intervallo di un anno da parte dello stesso datore di lavoro

a un tasso di occupazione inferiore, anche se il salario proposto è usuale per

la professione e il luogo.

Il legislatore voleva semplicemente impedire il dumping salariale

a carico dell’assicurazione contro la disoccupazione dopo una disdetta dovuta a

una modifica del contratto di lavoro. Non v’è invece il rischio di abusi se il

datore di lavoro è costretto, per motivi legati all’impresa, a ridurre il tasso

di occupazione con una riduzione proporzionale del salario e se il lavoro

proposto è rimunerato a un’aliquota usuale per la professione e il luogo.

Il nostro Consiglio non rifiuterà di prendere in considerazione un

eventuale guadagno intermedio, e quindi si opporrà alla concessione di

pagamenti compensativi secondo la disposizione dell’attuale articolo 41a capoverso

3 OADI soltanto se il rapporto di lavoro è mantenuto o ripreso nell’intervallo

di un anno fra le due parti a una delle condizioni seguenti:

a) il

tempo di lavoro è stato ridotto e la rispettiva diminuzione del salario è

eccessiva;

b) il tempo di lavoro è mantenuto, ma il salario ridotto.

Con questa clausola contro gli abusi e con il criterio

dell’aliquota usuale per la professione e il luogo, occorre evitare che i costi

salariali siano trasferiti all’assicurazione contro la disoccupazione (dumping

salariale). In particolare, il guadagno intermedio non deve portare a un

degrado generale delle condizioni di lavoro e salariali né a una trasformazione

dei posti di lavoro «normali» in posti di lavoro «con guadagno intermedio». A

tal fine, da un lato l’importo dei pagamenti compensativi deve rispettare i salari

usuali per la professione e il luogo (art. 24 cpv. 3 LADI) e, dall’altro, i

guadagni intermedi presso il datore precedente sono ammessi o presi in

considerazione solo se il salario non è stato ridotto in misura eccessiva. Con

questa disposizione si vuole impedire di finanziare la riassunzione a un

salario eccessivamente basso a spese dell’assicurazione contro la

disoccupazione (guadagno intermedio).

Questo disciplinamento tiene conto delle contingenze economiche,

del principio delle assicurazioni sociali della diminuzione del danno, del

principio dell’assicurazione contro la disoccupazione «lavorare è redditizio» e

impedisce inoltre che gli assicurati

accettino importanti sacrifici salariali a spese dell’assicurazione contro la

disoccupazione.

Capoverso 4: la modifica del rinvio è necessaria in considerazione

della fusione dei capoversi 1 e 2." (cfr. FF N. 23 del 12 giugno 2001,

pag. 2005-2006)

2.3. L’art. 22 LADI regola

l’importo dell’indennità giornaliera.

Il primo capoverso di

questa disposizione stabilisce che l’indennità giornaliera

intera ammonta all’80 per cento del guadagno assicurato. L’assicurato riceve

inoltre un supplemento corrispondente agli assegni legali per i figli e per la

loro formazione, convertiti in un importo giornaliero, ai quali avrebbe diritto

se si trovasse in un rapporto di lavoro. Il supplemento è pagato soltanto se

durante la disoccupazione non sono versati gli assegni per i figli.

Secondo

il cpv. 2 ricevono un’indennità giornaliera pari al 70 per cento del guadagno

assicurato gli assicurati che:

a. non hanno obblighi di

mantenimento nei confronti di figli;

b. beneficiano

di un’indennità giornaliera intera, il cui importo supera i 140 franchi; e

c. non sono invalidi

(art. 8 LPGA).

Il

Consiglio federale adegua l’aliquota minima di cui al capoverso 2 lettera b di

regola ogni due anni all’inizio dell’anno civile, secondo i principi dell’AVS

(art. 22 cpv. 3 LADI).

2.4. Secondo

l’art. 24 cpv. 1 LADI é considerato guadagno intermedio il reddito proveniente

da un’attività lucrativa dipendente o indipendente che il disoccupato ottiene

entro un periodo di controllo. L’assicurato ha diritto alla compensazione della

perdita di guadagno. Il tasso d’indennità è determinato secondo l’articolo 22.

Il Consiglio federale determina in che modo deve essere calcolato il reddito

proveniente da un’attività lucrativa indipendente.

In virtù

dell’art. 24 cpv. 3 LADI è considerata perdita di guadagno la differenza tra il

guadagno intermedio ottenuto nel periodo di controllo, ma corrispondente almeno

all’aliquota usuale per la professione ed il luogo, e il guadagno assicurato.

Un guadagno accessorio (art. 23 cpv. 3) non è preso in considerazione.

Il

Consiglio federale, competente a emanare le disposizioni esecutive (cfr. art.

109 LADI) e sulla base della delega di cui all’art. 24 cpv. 1 LADI, ha emanato

l’art. 41a OADI.

In

particolare il cpv. 1 dell’art. 41a OADI stabilisce che se il reddito è

inferiore all’indennità di disoccupazione, l’assicurato ha diritto, nell’ambito

del termine quadro per la riscossione della prestazione, a indennità

compensative.

2.5. In una

sentenza pubblicata in SVR 1994, ALV Nr. 20, pag. 45 seg. e in DTF 120 V 233

seg. il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) ha avuto modo di stabilire

che tutte le forme di attività dipendente, comprese in passato sotto le diverse

norme relative al lavoro a tempo parziale (art. 18 cpv. 1 in relazione con

l'art. 22 seg. LADI), al guadagno intermedio (vecchio art. 24 LADI), e del

lavoro sostitutivo (vecchio art. 25 LADI), costituiscono l'oggetto del nuovo

art. 24 LADI.

In tale

contesto, dopo avere precisato che decisiva è la perdita di guadagno e non la

perdita di lavoro (cfr. SVR 1994 ALV Nr. 20 pag. 46: "die während einer

oder mehrerer Kontrollperioden erzielten Verdienste sollen nach dem Prinzip des

Verdienstausfalls und nicht nach jenem des Arbeitsaufalls entschädigt werden,

von welchen das Gesetz sonst primär ausgeht") la nostra Massima istanza ha

stabilito che l'assicurato ha diritto all'indennizzo della perdita di guadagno

secondo

l'art. 24 cpv. 1 a 3 LADI fino a quando non assume, nel periodo di controllo in

questione, un'occupazione adeguata ai sensi dell'art. 16 LADI, e segnatamente

dell'art. 16 cpv. 1 lett. e LADI.

Pertanto,

secondo il TFA, se durante il periodo di controllo litigioso l'assicurato

accetta - specialmente riguardo al salario - un'occupazione adeguata, cioè

un'attività che gli procuri un guadagno corrispondente almeno all'indennità di

disoccupazione, ogni guadagno intermedio non è più ammissibile (cfr. SVR 1994

ALV Nr. 20, pag. 46-47).

Contestualmente

il TFA ha in particolare rilevato che:

"

(…) Die Vorinstanzliche Auffassung, dass auch

Tätigkeiten, die dem Versicherten ein Einkommen verschaffen, das zwar über dem

Taggeld, aber unter dem versicherten Verdienst liegt, der

Zwischenverdienstregelung gemäss Art. 24 AVIG zu unterstellen seien, ist zwar

nach dem Wortlaut von Art. 24 AVIG (insbesondere dessen Abs. 3) nicht

ausgeschlossen, lässt sich aber letztlich aus systematischen Gründen nicht

bestätigen. Das Argument, der Gesetzgeber habe auch in solchen Fällen das die

Versicherung entlastende Ausüben von Teilerwerbstätigkeiten fördern wollen,

widerspricht im Ergebnis Art. 15 Abs. 1 i. V. m. Art. 16 und Art. 17

Abs. 1 und 3 AVIG, wonach der Versicherte ohnehin bereit sein muss, eine

zumutbare Arbeit anzunehmen, ansonsten er mit der Einstellung im Taggeldbezug

(Art. 30 Abs. 1 lit. c und d AVIG; ARV 1991 Nr. 9 S. 88, 1990 Nr. 5 S. 34, 1984

Nr. 14 S. 167) oder mit der Aberkennung der Anspruchberechtigung wegen

fehlender Vermittlungsfähigkeit (BGE 112 V 326; ARV 1992 Nr. 10 S. 122, 1990

Nr. 3 S. 25 und Nr. 14 S. 83) zu rechnen hat. Es erscheint daher nicht

sachgerecht, bei Erfüllung einer gesetzlichen Obliegenheit

Kompensationsleistungen nach Art. 24 AVIG zusprechen, ganz abgesehen von den

damit verbundenen Abgrenzungsschwierigkeiten bezüglich Beendigung der

Arbeitslosigkeit. (…)" (cfr. SVR 1994 ALV Nr. 20, pag. 47).

Questi concetti sono stati ribaditi dal TFA in un'altra sentenza

pubblicata in SVR 1994, ALV Nr. 21, pag. 49-50.

In questo

giudizio l'Alta Corte ha negato il diritto all'indennizzazione ad un assicurato

che, in un periodo di controllo, aveva conseguito un salario di franchi

2'986.35, inferiore al guadagno assicurato di fr. 3'000.--, ma superiore

all'indennità di disoccupazione di fr. 2'400.--.

Su questi aspetti, cfr. pure G. Gerhards "ALV: Stempelferien,

Zwischen verdienst und Kurzarbeitsentschädigung - Drei Streitfragen" in

SZS 1994, pag. 321 seg., in particolare

pag. 335-337; OFIAMT, "Bulletin AC 94/1" , pag. 3/2).

Considerandi

Nelle successive sentenze pubblicate in DTF 120 V 502 e in SVR 1995,

ALV Nr. 47, il TFA ha poi riconfermato la propria giurisprudenza.

In

un'altra sentenza pubblicata in DTF 121 V 51 = SVR 1995, ALV Nr. 48, il TFA ha

stabilito che nel caso di assicurati impiegati con salario mensile il guadagno

giornaliero lordo si determina mediante il divisore 21,7. Se il guadagno

giornaliero lordo é inferiore all’indennità giornaliera lorda si tratta di

guadagno intermedio; i presupposti per una compensazione della differenza

secondo l’art. 24 cpv. 2 e 3 sono quindi adempiuti.

Nel caso

concreto, per determinare il diritto all’indennità di disoccupazione di un

assicurato che conseguiva un guadagno intermedio, il TFA ha proceduto come segue:

"

(…)

Ausgehend vom versicherten Monatsverdienst von

Fr. 3141.- ergibt sich im vorliegenden Fall ein versicherter Tagesverdienst von

Fr. 144,70 (Fr. 3141.- : 21,7). Das Bruttotaggeld beträgt demzufolge Fr. 115,75

(80% von Fr. 144,70). Der auf einen Tag umgerechnete Bruttolohn beläuft sich

auf Fr. 111.83 (Fr. 2426.95 : 21,7). Da dieser Betrag tiefer ist als das

Bruttotaggeld, handelt es sich um Zwischenverdienst im Sinne von Art. 24 Abs. 1

AVIG mit der Folge, dass die Beschwerdegegnerin für den Monat Februar 1993

grundsätzlich Anspruch auf Differenzausgleich nach Massgabe von Art. 24 Abs. 2

und 3 AVIG hat. Mit Bezug auf die Berechnung der Differenzzahlung ist zunächst

die Differenz zwischen dem versicherten Monatsverdienst und dem

Zwischenverdienst zu ermitteln. Dieser beträgt im vorliegenden Fall Fr. 714.70

(Fr 3141.67 - 2426.94), woraus sich ein Differenzausgleich von Fr. 571.60 (80%

von Fr. 714.70) ergibt. (…)" (cfr. DTF 121 V 51,

consid. 5,

pag. 57-58).

Questi

concetti circa la determinazione del diritto all’indennità di disoccupazione in

un preciso periodo di controllo, trattandosi di assicurati che conseguono un

guadagno intermedio, sono poi stati ribaditi dal TFA nelle sentenze pubblicate

in SVR 1999, ALV Nr. 8 e in SVR 1996, ALV Nr. 69 = DTF 121 V 353.

In

particolare nell’ultima sentenza citata il TFA ha stabilito che il metodo di

calcolo illustrato nelle DTF 112 V 229 e 237 non è più applicabile (cfr. DTF

121.

V 353, consid. 4a, pag. 358 in fine).

Va

rilevato che questa giurisprudenza permette di tener convenientemente conto del

fatto che in ogni periodo di controllo vi é una variazione del numero di

indennità di disoccupazione spettante all’assicurato.

2.6

La

giurisprudenza federale qui sopra esposta è stata confermata in un’altra

decisione del 16 febbraio 2005 nella causa H.

(C 170/04) la nostra Massima Istanza a proposito delle modalità per stabilire

se in un determinato periodo di controllo va o meno riconosciuto il diritto

alle indennità in base alle norme che regolano il guadagno intermedio, ha

ribadito che:

"

(…)

2.

Streitig und zu prüfen ist die Art und Weise,

wie die dem Beschwerdeführer zustehenden Arbeitslosenentschädigungen für die

Monate Juni bis August 2003 zu berechnen sind.

2.1

Die Vorinstanz berechnete die auszuzahlenden

Leistungen in der Weise, dass sie zuerst den nicht streitigen versicherten

Verdienst von Fr. 6723.- durch 21,7 (Art. 40a AVIV)

teilte und so einen versicherten Brutto-Tagesverdienst von Fr. 309.80

ermittelte. Hievon zog die Vorinstanz 30% ab, da der Beschwerdeführer

unbestrittenermassen Anspruch auf 70% (und nicht 80%) des Lohnausfalls hat. So

gelangte sie auf Fr. 216.85. Diesen Wert verglichen sie mit den Löhnen, welche

der Versicherte in den Monaten Juni-August 2003 jeweils erzielt hatte. Dazu

wurde der im betreffenden Monat verdiente Lohn ebenfalls durch den Divisor 21,7

geteilt. Somit stellte die Vorinstanz den versicherten Brutto-Tagesverdienst

dem verdienten Brutto-Tageslohn gegenüber. War der versicherte Tagesverdienst

von

Fr. 216.85 höher als der im jeweiligen Monat erzielte Tageslohn, erlitt der Beschwerdeführer

somit trotz seiner Einkünfte in diesem Monat einen Lohnausfall, weshalb er

Anspruch auf Differenzausgleich hatte. Überstieg hingegen der in einem

bestimmten Monat verdiente Tageslohn den Wert von Fr. 216.85, blieb für einen

Differenzausgleich kein Raum, da diesfalls kein Zwischenverdienst mehr

angenommen werden konnte.

2.2

Die Berechnungsweise von Verwaltung und

Vorinstanz entspricht der Rechtsprechung (vgl. das Beispiel in BGE 121 V 57

Erw. 5), von der abzuweichen entgegen den Vorbringen in der

Verwaltungsgerichtsbeschwerde kein Anlass besteht. Insbesondere ist nicht

ersichtlich, inwiefern mit der praxisgemässen Berechnungsweise ein Verstoss

gegen die Bundesverfassung, namentlich Treu und Glauben, verbunden wäre. Unbestrittenermassen

hat der Beschwerdeführer Anspruch auf ein Taggeld, das 70% des versicherten (Tages-)Verdienstes

beträgt

(Art. 22 Abs. 1 Satz 1 AVIG; BGE 121 V 57 Erw. 4c 2. Abs.). Diesem mit dem

Divisor 21,7 ermittelten versicherten Tagesverdienst ist der im gleichen Monat

erzielte, ebenfalls durch 21,7 geteilte Bruttomonatslohn gegenüberzustellen (BGE

121.

V 56 Erw. 4a). Ist der Brutto-Tageslohn tiefer als das Brutto-Taggeld,

handelt es sich um einen Zwischenverdienst mit der Folge, dass

Differenzausgleich bezahlt werden kann. Verhält es sich umgekehrt - der

Brutto-Tageslohn ist höher als das Brutto-Taggeld -, liegt eine lohnmässig

zumutbare Arbeit vor, und für die Annahme eines Zwischenverdienstes bleibt kein

Raum (BGE 121 V 56 Erw. 4a in

fine mit Hinweisen). Es wird also das

Brutto-Taggeld mit dem Brutto-Tageslohn desselben Monats verglichen. Damit wird

berücksichtigt, dass der Beschwerdeführer nicht Anspruch auf 70% des

versicherten Verdienstes hat, sondern auf ein Taggeld, welches 70% des

versicherten Tagesverdienstes beträgt (BGE 121 V 57 Erw. 4c 2. Abs. Mitte). Als

Arbeitslosenentschädigung gilt demnach nicht die in einem Kalendermonat

bezogene, sondern die auf einen Arbeitstag umgerechnete Entschädigung. Die

Anwendung des einheitlichen Divisors von 21,7 zur Ermittlung des versicherten

Tagesverdienstes und zur Festlegung des Taggeldes hat denn auch zur Folge, dass

die Versicherten nicht in jedem Kalendermonat eine Arbeitslosenentschädigung in

der Höhe von exakt 70% (bzw. 80%) ihrer versicherten Verdienste erhalten (BGE

121.

V 57 Erw. 4c

2.

Abs. in fine). An dieser Berechnungsweise ist

trotz der Vorbringen in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde festzuhalten. Sie

folgt dem Grundsatz, dass ein Anspruch auf Kompensationszahlungen nur dann besteht,

wenn das gesamte Einkommen der versicherten Person in einer Kontrollperiode

geringer ist als die mögliche Arbeitslosenentschädigung (BGE 121 V 483 Erw.

4b). Dies wäre bei der vom Beschwerdeführer postulierten Berechnungsvariante

nicht der Fall. (…)"

(STFA del 16 febbraio 2005 nella causa H., C 170/04)

2.7

Nell’evenienza concreta dagli

atti di causa risulta che l’assicurata si è iscritta al collocamento il 9

maggio 2003 rivendicando il diritto alle indennità di disoccupazione a contare

dal 12 maggio 2003 (cfr. doc. 1 e 2).

Il guadagno assicurato

della ricorrente ammonta a fr. 4'232.-- (cfr. i conteggi della Cassa per i mesi

di dicembre 2004 e da gennaio a marzo 2005; cfr. doc. 27/B, 28/B, 30/B e 31/B).

La sua indennità

giornaliera lorda, conformemente a quanto disposto dall’art. 22 LADI, è pari a

fr. 140.-- (cfr. consid. 2.3).

L'indennizzazione mensile,

determinata attraverso l'applicazione, nell'ipotesi contraria, dell’art. 40a

OADI che regola la conversione del guadagno mensile in guadagno giornaliero ammonta

a fr. 3’038.-- (fr. 140.-- x 21.7 = fr. 3'038.--).

Questo importo rappresenta

il 71.78% del guadagno assicurato (100 x 3'038 : 4'232 = 71.78).

Dal formulario "Attestato

di guadagno intermedio" del mese di marzo 2005 risulta infatti che

l’assicurata è impiegata quale aiuto infermiera a tempo indeterminato con un

grado di occupazione dell’80% e con un salario mensile lordo di fr. 2’960.--

oltre la tredicesima presso l’__________ – __________ di __________ (cfr. doc.

31/A).

Durante questo mese il

guadagno intermedio dell’assicurata è dunque stato di fr. 3'206.55 (fr.

2'960.-- + [fr. 2'960 x 8.33 :100] = fr. 3'206.55) e il suo guadagno

giornaliero lordo pari a fr. 147.75 (fr. 3'206.55 : 21.7 = fr. 147.75)

Ora, visto che il guadagno

giornaliero lordo conseguito durante il mese di marzo 2005 è superiore

all’indennità giornaliera lorda (fr. 147.75 contro fr. 140.--), conformemente

alla legge e alla giurisprudenza federale citata (cfr. consid. 2.4 e 2.5), a

ragione la Cassa ha stabilito che durante questo periodo l’assicurata non ha

diritto a nessuna indennità di disoccupazione.

Di conseguenza la

decisione su opposizione con la quale la Cassa ha confermato il proprio conteggio

del mese di marzo 2005 va confermata.

2.8

Infine, per quanto riguarda

invece l’indennità di disoccupazione versata all’assicurata per il periodo di

controllo del mese di dicembre 2004 (cfr. doc. 27/B) la stessa non è oggetto

della presente vertenza e nemmeno la Cassa si è espressa al proposito con una

decisione su opposizione.

Ora, per

costante giurisprudenza, la decisione impugnata costituisce il

presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale

(cfr. DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi

citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).

In una

sentenza del 12 marzo 2004 nella causa F., C 226/03, parzialmente pubblicata in

DTF 130 V 388 e in SJZ 100 (2004), n. 11, p. 268s., il TFA ha stabilito che,

anche dopo l'entrata in vigore della LPGA, il rilascio di una decisione è una

condizione materiale necessaria per poter emanare un giudizio di merito nella

successiva procedura amministrativa o giudiziaria.

Al riguardo e circa la

ventilata restituzione dell’importo versato all’assicurata per quel periodo il

TCA si limita qui a rilevare che un’eventuale restituzione è possibile solo se

sono adempiuti i requisiti cui è subordinata la revoca di una decisione

(cfr. DTF 126 V 42, consid. 2b, pag. 45-46).

La Cassa dovrà pertanto in

ogni caso verificare se sono dati o meno i presupposti per una riconsiderazione

e/o una revisione di una decisione materiale cresciuta in giudicato.

Va al riguardo

sottolineato che i principi giurisprudenziali attinenti alla

restituzione di prestazioni elaborati dal TFA anteriormente alla LPGA

conservano tutta la loro validità anche sotto l’egida della LPGA (cfr. DTF 130

V 318 consid. 5).

Inoltre,

i principi validi per la riconsiderazione e la revisione di decisioni

amministrative sono stati concretizzati all'art. 53 LPGA (cfr. STFA del 16

agosto 2005 nella causa P., C 11/05, consid. 3; STFA dell’8 febbraio 2005 nella

causa G., I 133/04, consid. 1.2; STFA del 22 marzo 2004 nella causa M., U

149/03, consid. 1.2; STFA del 12 marzo 2004 nella causa D., K 147/03, consid.

5.3

in fine).

In conclusione, il TCA

deve quindi confermare la decisione su opposizione impugnata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso è

respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso

dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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