38.2005.72
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19 giugno 2006Italiano52 min
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Numero d'incarto:
38.2005.72
Data decisione, Autorità:
19.06.2006, TCA
Titolo:
Applicabilità del diritto svizzero nel caso di un cittadino italiano che, prima di iscriversi al collocamento, ha svolto un'attività subordinata in Svizzera. Dagli atti non é possibile né escludere né riconoscere che l'assicurato risiede in Svizzera ai sensi della LADI. Rinvio per accertamenti.
INDENNITÀ
STRANIERO RESIDENTE IN SVIZZERA
art. 8 cpv. 1 let. c LADI
art. 12 LADI
art. 13 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
38.2005.72
FS/td
Lugano
19 giugno
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 23 agosto 2005 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 29 luglio
2005 emanata da
Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione del 5 novembre 2004 la Sezione del lavoro ha stabilito che RI 1 non
adempie i presupposti per poter essere posto al beneficio delle indennità di
disoccupazione argomentando:
"
(…)
Nel caso in esame l’assicurato ha dichiarato di
risiedere, unitamente a tre coinquilini, in un appartamento composto da due
locali, oltre a cucina e bagno, di proprietà del suocero del signor __________
e per il quale non versa alcun canone di locazione. Dagli accertamenti
effettuati dalla Polizia comunale di __________ non è mai stata rilevata la
presenza dell’assicurato nell’appartamento. Neppure gli altri inquilini dello
stabile hanno rilevato la presenza prima dei controlli della Polizia comunale.
Da un accertamento effettuato presso le Aziende Industriali di __________ è
stato rilevato un esiguo consumo di energia elettrica che conferma la mancata
residenza effettiva dell’assicurato all’indirizzo menzionato. Si osserva
inoltre che la moglie e i figli dell’assicurato risiedono a __________ (__________).
Il signor RI 1 non può quindi essere ritenuto
effettivamente residente in Svizzera, pertanto non può essere posto al
beneficio delle indennità di disoccupazione.
Si rende attento l’assicurato che l’introduzione
di una eventuale opposizione non modifica gli obblighi di controllo per la
durata della stessa.
(…)." (cfr. doc. 13)
1.2. A seguito
dell’opposizione interposta dall’assicurato tramite il suo rappresentante,
l’avv. RA 1, (cfr. doc. 12), la Sezione del lavoro, il 29 luglio 2005, ha
emanato una decisione su opposizione con cui ha confermato la propria decisione
di diniego del diritto alle indennità di disoccupazione, osservando che:
" 1. II
signor RI 1 si è annunciato in disoccupazione in data
30 luglio 2003 (termine quadro per la
riscossione: 01.08.2003 - 31.07.2005; guadagno assicurato: 8'900), alla ricerca
di un impiego a tempo pieno come funzionario, consulente in investimenti,
amministratore patrimoniale. Precedentemente la sua iscrizione, e meglio dal 9
agosto 1999 al 31 luglio 2003, egli ha lavorato presso la __________ a __________
in qualità di funzionario a tempo pieno.
L'assicurato ha beneficiato di
indennità di disoccupazione per i mesi da agosto 2003 a giugno 2004.
A decorrere dal 3 marzo 2005 il
signor RI 1 non figura più iscritto come persona in cerca di impiego.
2. In data 9
agosto 2004 la Cassa di disoccupazione __________ di __________ (in seguito: __________)
ha sottoposto all'Ufficio giuridico della Sezione del lavoro (in seguito: UG),
per esame e decisione, il caso del signor RI 1, con scritto del seguente
tenore:
"La
persona summenzionata si è iscritta presso la nostra Cassa a decorrere dal
01.08.2003 per la ricerca di un'attività a tempo pieno. L'indennità di
disoccupazione è stata versata fino al 30 giugno 2004.
Dall'incarto si rilevano
le seguenti informazioni:
- L'indirizzo indicato dall'assicurato al momento dell'iscrizione è il
seguente: __________, __________, telefono n. __________
- La dichiarazione per imposte alla fonte indica che la moglie e i figli
(ancora in giovane età) risiedono all'estero, probabilmente a __________
Considerato
quanto sopra chiediamo:
[...]
L'assicurato può essere ritenuto idoneo al collocamento a partire dal
01.05.2003?".
Esperiti i necessari
accertamenti, segnatamente presso le Aziende Industriali di __________ (__________)
__________ (cfr. scritto 31 agosto 2004 delle __________) e presso la polizia
comunale di __________ (cfr. rapporto informativo 24 settembre 2004), e sentito
personalmente il signor RI 1 in data 27 agosto 2004, con decisione 5 novembre
2004 l'UG ha ritenuto che, a decorrere dal 1 agosto 2003, egli non adempisse i
presupposti per poter essere posto a beneficio delle indennità di
disoccupazione.
Contro la predetta
decisione l'assicurato, per il tramite dello studio legale RA 1, __________, ha
interposto in data 1/7 dicembre 2004 l'opposizione qui in esame.
4. A
seguito di informazioni preliminari raccolte dopo denuncia sporta in data 5 novembre
2004 dalla Sezione del lavoro nei confronti del signor RI 1 - unitamente ai
signori __________, __________ e __________ - in data 1. marzo 2005 il
Ministero pubblico ha decretato il non luogo a procedimento penale,
concludendo: "[...] I fatti a carico dei denunciati hanno comportato
accertamenti che comunque non hanno permesso di confortare gli elementi
raccolti con il rigore necessario per confermare il contenuto della denuncia. I
signori __________, RI 1, __________ e __________ devono pertanto essere posti
al beneficio del dubbio e deve essere decretato il non luogo a procedere per
insufficienza di prove".
5. Successivamente
all'opposizione, lo scrivente Ufficio, dopo aver personalmente sentito in data
13 giugno 2005 il signor __________, ha sottoposto all'opponente, per visione
ed eventuali osservazioni, i verbali di audizione (estratti) dei signori __________
e __________ e lo scritto (estratto) 27 settembre 2004 del signor __________,
come pure la documentazione acquisita presso il signor __________ lo scorso 1.
luglio e relativa alle spese per la conduzione dell'appartamento di __________.
L'opponente, sempre per il tramite del suo rappresentante, ha risposto con
lettera 13/14 luglio 2005.
6. Un assicurato
ha diritto alle indennità di disoccupazione se, tra le altre condizioni,
risiede in Svizzera (art. 8 cpv. 1 lett. c LADI).
Per quanto concerne il requisito della
residenza in Svizzera, il Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito
che determinante non è l'esistenza di un domicilio civile in Svizzera, bensì
della residenza effettiva e, inoltre, l'intenzione di conservarla durante un
certo periodo e di farne, durante questo tempo, il centro delle proprie
relazioni personali (cfr. DTF 125 V 465 e riferimenti ivi citati).
L'articolo 8 cpv. 1 lett. c LADI esige
dunque una presenza qualificata nel nostro Paese. È in effetti solo restando a
diretto contatto con il mondo del lavoro nel quale intende essere reinserito,
che il disoccupato può dar prova di un serio e costante impegno nella ricerca
di un lavoro. Inoltre la presenza effettiva garantisce alle autorità competenti
la possibilità di verificare l'idoneità al collocamento e di controllare la
disoccupazione (cfr. DTF 125 V 465 e relativi riferimenti).
7. Nel caso in
esame, dai documenti agli atti, emerge segnatamente quanto segue:
- nel
periodo in cui è stato alle dipendenze della __________ di __________, il
signor RI 1 risiedeva in via __________ a __________. Alla fine di giugno 2003
la sua famiglia si è poi trasferita a __________ per motivi professionali e
personali (cfr. verbale 27 agosto 2004 presso l'UG). Al momento dell'annuncio
al Comune, l'assicurato ha indicato il seguente indirizzo: via __________, __________
(cfr. Annuncio presso il comune di domicilio 30.07.2003; Conferma di
iscrizione per la persona in cerca d'impiego 22 agosto 2003). Invece, sia sull'Attestato
del datore di lavoro (4 agosto 2003) che sulla Domanda d'indennità di
disoccupazione (22 agosto 2003) risulta il seguente recapito: __________, __________;
- per quanto
riguarda l'appartamento a __________ (composto da due locali, oltre a cucina e
servizi), di proprietà del suocero di __________, signor __________, e che
sarebbe stato occupato dall'opponente unitamente ai signori __________, __________
e __________, va detto che non è pagata nessuna pigione, mentre le spese per la
conduzione dell'appartamento (segnatamente elettricità, riscaldamento, consumo
di acqua, canone TV, ascensore, spese generali di portineria) sarebbero poste a
carico del solo signor __________ (l'assicurato, come pure i signori __________
e __________, sarebbero infatti soltanto degli ospiti; cfr. verbale 13 giugno
2005 di __________ presso l'UG). Si osserva al riguardo che, in sede di
interrogatorio davanti alla polizia cantonale, il signor __________ ha invece
dichiarato che i costi dell'appartamento sono assunti dal suocero (cfr. verbale
9 dicembre 2004), mentre l'opponente ha dal canto suo asserito che le spese per
Fatti
i generi alimentari e le altre bollette (quali ad esempio quelle
dell'elettricità) sono divise (cfr. verbale 27 agosto 2004 presso l'UG);
- in __________
(__________) vive stabilmente la sua famiglia (la moglie, insegnante,
originaria di __________, e le due figliolette; cfr. verbale UG e
Dichiarazione per imposte alla fonte 22 agosto 2003). A __________ vivono
invece i genitori (cfr. verbale UG);
- dal
verbale di interrogatorio del signor __________ davanti alla polizia cantonale,
emerge segnatamente quanto segue: "(...) Il verbalizzante mi chiede se
mi sono reso conto che attualmente, nell'appartamento di __________, non vi
sono effetti di abbigliamento che facciano pensare ad una residenza stabile di __________,
__________ e RI 1. Condivido l'osservazione del verbalizzante. [...] ADR:
che effettivamente __________, RI 1 e __________ non hanno mai risieduto
stabilmente nell'appartamento di __________. Quando fui stato d'accordo di
mettere a disposizione quell'appartamento per queste persone, era inteso che non
vivessero tutti in quel posto in modo continuato. È evidente che tutti e
quattro nell'appartamento non era una situazione gestibile. [...] ADR:
che la persona che maggiormente pernotta a __________, oltre al sottoscritto, è
RI 1. Anche lui va a periodi. Ad esempio di recente era a __________ per un
problema di salute della moglie. Comunque lui, durante
la settimana, pernotta due o tre notti. Succede anche che lui sia presente a __________
anche il fine settimana. […]" (cfr. verbale 9 dicembre 2004). Lo stesso
assicurato, in sede di interrogatorio, ha segnatamente dichiarato quanto segue:
"[...] Non sono in grado di quantificare le mie presenze nell'appartamento
di __________, mi ritengo comunque lì residente. Capita che a volte io dorma
fuori, ad esempio presso la signora __________. Capita pure che quando rendo
visita a mia moglie io mi fermi qualche giorno in più a __________, soprattutto
dopo la scorsa estate, quando mia moglie è caduta in depressione e necessita
per quanto possibile della mia presenza. [...] Settimana scorsa ad esempio ho
trascorso solo una notte a __________, il resto della settimana sono stato a __________.
[. ..] Rispondo che mediamente ho dormito a __________ notti a settimana.
Questo tenuto conto delle eccezioni da me in precedenza evidenziate e del fatto
che certi fine settimana sono pure rimasto in Ticino. [...]" (cfr. verbale di interrogatorio 7 dicembre 2004 davanti alla
polizia cantonale);
- secondo
la polizia comunale di __________, l'appartamento di proprietà del signor __________
sarebbe vuoto almeno dal mese di dicembre 2003 (cfr. rapporto informativo 24
settembre 2004);
- nel
periodo dal 23 maggio 2003 al 3 giugno 2004, il consumo di energia elettrica
per l'appartamento in oggetto è stato di soli 418 kwh, cifra che dimostra uno
scarso consumo (cfr. scritto 31 agosto 2004 delle AIL). Nel periodo dal 4
giugno 2004 al 19 maggio 2005 il consumo è stato di poco superiore (705 kwh);
- nel
periodo in cui la signora __________ è stata custode del condominio ove è
ubicato l'appartamento del signor __________ (1. dicembre 2003 - 30 novembre
2004), ella non ha mai visto nessuno entrare o uscire da quest'ultimo, né
constatato l'arrivo dei signori __________, __________, __________ e RI 1 con
eventuali autovetture nel garage sotterraneo (cfr. verbale di interrogatorio 14
dicembre 2004 davanti alla polizia cantonale);
- dal
rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria 16 dicembre 2004 emerge
segnatamente quanto segue: «[…] L'impressione emersa dalle indagini è che detto
appartamento era sfruttato come luogo d'emergenza o di comodità, a seconda
delle situazioni, per pernottamenti non regolari. Nessuno ha mai usufruito
della lavanderia ed anche il consumo di energia elettrica è stato molto ridotto
nell'ultimo anno. [...] La perquisizione effettuata il 07.12.2004 ore 0910
(vedasi doc fotografica allegata) ci ha permesso di capire che l'appartamento
di __________, non è residenza stabile per tutte le persone oggetto del
procedimento penale in corso. All'interno dello stesso abbiamo trovato
indumenti, peraltro pochi, di __________ [...]. Per gli altri nessuna traccia
evidente di un soggiorno duraturo. […] RI 1 era giunto due giorni prima
nell'appartamento, con sua moglie, proveniente dall'Italia. C'era la sua
valigia. [...] Anch'egli (n.d.r. RI 1) è concorde nel dire che mai,
stabilmente, il quartetto ha dormito nel medesimo appartamento. [...] Per il
periodo critico a lui contestato, egli asserisce di aver trascorso in media
quattro notti per settimana a __________. [...] I controlli effettuati dagli
agenti, i giorni venerdì 16.09.2004 - lunedì 20.09.2004 e martedì 21.09.2004
tra le 0620 e le 0700, hanno permesso di stabilire che nessuna persona era
uscita dallo stabile. Stesse verifiche, negative, sono state effettuate il
20.09.2004 ore 1800 - 21.09.2004 ore 1930 e ore 2100 - 22.09.2004 ore 2115.
[...]
- __________
ha messo l'appartamento a disposizione dell'opponente (suo collega di lavoro
presso la __________), di __________ (una sua conoscenza dall'università) e di __________
(collega di __________), dopo che gli stessi sono rimasti senza lavoro e alla
ricerca di un appartamento. Il signor __________ non ha mai chiesto loro di
contribuire alle spese, fissando tuttavia quale condizione della loro
convivenza che tutti e quattro insieme non potevano stare se non saltuariamente
(cfr. verbale 13 giugno 2005 di __________ presso l'UG);
- per quanto
attiene alla ditta individuale __________ di RI 1 in __________, il cui scopo è
essenzialmente la consulenza di direzione, va osservato come la sua
costituzione (22 marzo 2005) sia avvenuta posteriormente la data di
annullamento dell'assicurato dalla disoccupazione. Riguardo invece alla società
__________ in __________ - __________, il cui scopo è la gestione e la
conduzione di un centro di benessere
e nella
quale l'opponente riveste la carica di membro con firma collettiva a due dal 20
settembre 2004 (data della sua costituzione), si rileva come il coinvolgimento
personale dell'assicurato non sia di per sé sufficiente per concludere che
l'assicurato è effettivamente residente in Svizzera ai sensi dell'articolo 8
cpv. 1 lett. c LADI.
Ora, visto quanto precede e alla luce della menzionata
giurisprudenza, lo scrivente Ufficio ritiene che, secondo l'abituale criterio
della probabilità preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali,
il signor RI 1 non adempia il requisito della residenza in Svizzera ai sensi
dell'articolo 8 cpv. 1 lett. c LADI. Infatti, il centro dì interessi
dell'opponente risulta essere in __________, dove vive stabilmente la famiglia.
È dunque in __________, anziché in Svizzera, che l'assicurato ha la sua
residenza effettiva. L'assicurato non ha pertanto diritto alle indennità di
disoccupazione, non essendo adempiuta una delle condizioni cumulative
contemplate dall'articolo 8 LADI).
Le motivazioni sollevate con l'opposizione in esame non permettono
di giungere a una conclusione diversa rispetto a quanto
stabilito con la decisione contestata.
(…)" (cfr. doc. I)
1.3. Contro
questa decisione l’assicurato ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA
nel quale il suo patrocinatore ha addotto che:
"
(…)
Ad. 7-recisamente contestato
Le conclusioni a cui giunge la Sezione del lavoro sono del tutto
soggettive ed infondate. La verità sta semplicemente nel fatto che il contratto
di locazione del signor RI 1 relativo all'appartamento di via __________ veniva
a scadere in data 31 luglio 2003 (doc. B). Di conseguenza appare logico
che tutte le comunicazioni trasmesse precedentemente al 31 luglio 2003 recavano
l'indirizzo di via __________, mentre quelle successive indicavano l'indirizzo
di __________.
Stupisce peraltro che una circostanza di fatto così semplice da
verificare non sia stata chiarita in precedenza.
Per ritornare all'appartamento di __________ occorre comunque
menzionare la situazione personale e famigliare del signor RI 1 che nel caso in
esame ha avuto un peso determinante in tutte le sue scelte.
È in effetti vero che il signor RI 1, così come confermato dal
signor __________, ha ottenuto di condividere l'appartamento di proprietà del
suocero del signor __________.
Si ribadisce in questa sede che, come emerge dagli atti, al signor
RI 1 non è stato richiesto di contribuire in forma diretta alle spese
dell'appartamento. Egli non era a conoscenza dell'esatto contenuto delle stesse,
così come non sapeva se le spese le pagasse il signor __________ oppure il di
lui suocero.
Quindi, come da verbale 27 agosto 2004 il signor RI
1 conferma di aver diviso unicamente le spese per generi alimentari e che la
divisione avveniva in forma indiretta ed informale (cene offerte dal ricorrente
al signor __________). Va da sè che una soluzione del genere, di sicuro
favorevole, era giustificata dal fatto che l'appartamento era di proprietà del
suocero del signor __________ e che si poteva anche presumere che, visti i
rapporti di parentela, lo stesso poteva essere locato a titolo gratuito o a
condizioni di estremo favore.
Va inoltre precisato che questo tipo di soluzione era stato
proprio ricercato e voluto dal signor RI 1 a seguito dei suoi problemi
famigliari: non è poi così fuori luogo tentare di risparmiare qualche cosa
nella propria condizione di disoccupato. In effetti la moglie e le figlie si
trasferirono a __________ a fine giugno 2003.
Tale situazione venne purtroppo a creare un problema famigliare di
non poca entità, visto che la moglie del ricorrente aveva subito in quel
periodo una grave crisi depressiva (doc. E) che lo aveva costretto a
starle il più vicino possibile compatibilmente con la propria condizione di
disoccupato. La situazione è purtroppo ulteriormente degenerata tanto più che
dal mese di aprile 2005 i coniugi RI 1 vivono separati ed il ricorrente si reca
a __________ unicamente per l'esercizio del diritto di visita (doc. C).
Per tale motivo egli ha locato per sè un piccolo punto di appoggio separato
dalla moglie.
Si ribadisce pertanto che la permanenza del ricorrente
nell'appartamento di __________, malgrado tutti i problemi sopra indicati, è
stata di natura costante ed assidua.
Gli unici motivi per cui egli si allontanava erano dovuti alle
visite alla famiglia a __________, visite che avvenivano preponderatamente
durante i fine settimana. Si rileva inoltre che il signor RI 1 ha partecipato a
degli incontri in vista di colloqui di lavoro, principalmente tenutisi a __________,
di cui il consulente U.R.C. era ovviamente a conoscenza.
La situazione sopra descritta non viene sicuramente modificata dal
fatto che il signor RI 1 si possa essere fermato qualche sera a cena o a
dormire dai genitori a __________ o abbia allungato di un giorno il fine
settimana a __________. Non da ultimo va sottolineato che, vista l'entità del
progetto __________, nonchè l'impegno straordinario ivi connesso, è capitato
più volte, così come confermato dalla signora __________, che il signor RI 1 si
sia fermato a dormire presso quest'ultima (doc. G).
Le rilevazioni della polizia comunale di __________ non hanno
alcun supporto oggettivo e non possono quindi costituire una prova ai sensi del
diritto processuale.
La verifica relativa al consumo di energia elettrica, peraltro, è
sicuramente imputabile al fatto che il signor RI 1 cenava spesso fuori casa e
ciò sia per i vari colloqui di lavoro che per gli impegni derivanti dal
progetto __________. A tale proposito il signor RI 1 produce una lista di
persone, conosciute, frequentate o incontrate nell'ambito del progetto __________,
così come nell'ambito di ricerche di lavoro, incontri URC, visite mediche e
contatti personali di vario genere (doc. H).
Anche la testimonianza della custode del condominio riveste un
valore relativo tenendo conto del tipo di vita svolta dal signor RI 1, fra
l'altro persona molto discreta e riservata.
L'impressione emersa dalle indagini, altro elemento puramente di
natura soggettiva, è fondamentalmente errata: prima di tutto il lasso di tempo
di verifica era estremamente limitato (dal 16.09 allo 22.09.2004).
Come si può inoltre pretendere che una persona in disoccupazione
esca di casa fra le ore 6.20 e le ore 07.00?
Alle ore 21.15, come fra l'altro indicato in precedenza, il signor
RI 1 era probabilmente fuori a cena. Ad ogni modo, contrariamente alla Sezione
del lavoro, il ricorrente dispone di prove documentarie (vedi estratto carta di
credito) che attestano che in data 21.09.2004 vi sono state transazioni a __________
(doc. D1 - D2).
Il giorno precedente è stata inoltre costituita la spett. __________,
società in cui il signor RI 1 è socio con poteri di firma.
Egli non poteva quindi non essere presente alla sottoscrizione
dell'atto pubblico costitutivo (20.09.2004)-(doc. F).
In effetti in data 15.09.2004 il signor RI 1 si trovava con la sua
socia, signora __________, presso lo studio dell'avv. __________, in via __________
a __________ per ultimare le pratiche societarie, mentre lo stesso giorno alle
ore 10.00 il signor RI 1 era presso gli uffici __________ in __________ con la
signora __________. In data 14.09.2004 egli ha incontrato la signora __________
per un colloquio di selezione, alle ore 14.00, mentre alle ore 17.00 ha
incontrato il signor __________ della spett. __________.
In data 13.09.2004 alle ore 14.30 il signor RI 1 si trovava presso
gli uffici della __________, per incontrare il signor __________. Lo stesso
giorno egli ha incontrato, alle ore 16.30, il signor __________ dell'Ufficio Promovimento
Economico di __________.
Tutte le persone sopra menzionate potranno essere udite quali
testimoni a comprova di quanto asserito dal signor RI 1.
Non si capisce inoltre il motivo per cui la decisione taccia sul
fatto che in data 07.12.2004, in occasione della perquisizione effettuata dalla
Polizia Cantonale (unico controllo reale ed oggettivo), egli era regolarmente
presente nell'appartamento.
La decisione si limita unicamente a menzionare che gli effetti
personali erano in una valigia, fatto spiegabile visto che il signor RI 1 era
andato a __________ a prendere la moglie che lo avrebbe raggiunto per qualche
giorno per il ponte dell'8.12.2004.
Si contesta inoltre il tentativo di assimilare la posizione del
signor RI 1 con quella degli altri usufruttuari dell'appartamento.
Il signor __________ stesso ha verbalizzato quanto segue:
"il signor RI 1, invece, è stato presente in maniera più
assidua" e "il signor RI 1 è solitamente stato presente in maniera
regolare " e ancora "la convivenza avviene solo con il signor RI 1"
(cfr. verbale di audizione testimoniale del 13.06.2005).
Non dimentichiamo che la situazione relativa alle persone
inquisite era ben differente da quella del signor RI 1, situazione che va
quindi considerata ed analizzata con parametri differenti.
Il rapporto d'inchiesta della polizia giudiziaria si limita a
citare "l'impressione emersa .... che l'appartamento di __________ non è
residenza stabile per tutte le persone oggetto di procedimento" ciò sta
chiaramente ad indicare che vi sono situazioni diverse che vanno considerate in
modo diverso, tant'è vero che il signor RI 1 è stata l'unica persona trovata
nell'appartamento all'atto del controllo.
Tale citazione che si riferisce alla residenza non stabile è
quindi sicuramente ascrivibile alle altre persone oggetto dell'inchiesta, ma non
sicuramente al signor RI 1. Addirittura pretestuosa appare la citazione
relativa all'utilizzo della lavanderia.
Va in tal senso precisato che, essendo il turno del signor RI 1
fissato di sabato e non volendo condividere la lavanderia con sconosciuti egli
faceva fare il bucato a __________ o presso i genitori a __________ quando
restava in Svizzera.
Va inoltre rilevato che, stante la situazione di disoccupazione e
vista la delicata situazione famigliare, il signor RI 1 abbia cercato con la
"soluzione __________ " di minimizzare le spese e risparmiare il più
possibile. In tal senso la soluzione di __________ costituisce per il
ricorrente una soluzione ottimale. In quanto alla società individuale della
società __________ di RI 1, per quanto costituita successivamente ai fatti,
costituisce sicuramente un chiaro dato di fatto che gli interessi economici del
signor RI 1 erano/sono e saranno in Svizzera.
Ciò è per altro confermato dal pagamento di tutte le imposte e gli
oneri sociali sanciti dalla legge.
Oltre tutto il signor RI 1 è sempre ampiamente coinvolto nel
progetto __________, progetto che è partito addirittura nell'estate 2003 e che
ha visto coinvolto il ricorrente, a supporto della signora __________, in tutti
i contatti menzionati in precedenza.
E' sicuramente inimmaginabile progettare e concretizzare una
simile attività senza una residenza stabile e costante in Svizzera.
Concludendo il signor RI 1 ritiene che egli ossequi tutti i
criteri della presenza qualificata sancita dall'art. 8 cpv. lett. c) LADI,
fermo restando che egli non ha soltanto proceduto a ricercare costantemente un
posto di lavoro, ma anche cercato di attivarsi diversamente sino a costituire
una propria ditta individuale e a partecipare al progetto __________.
Ciò comprova il proprio impegno nella ricerca di un posto di
lavoro, nonchè la sua presenza effettiva e costante in Svizzera.
Egli è sempre inoltre stato a disposizione delle autorità
competenti per le verifiche del caso. Addirittura gli è capitato di più volte
sollecitare i vari uffici competenti in merito alla propria posizione.
In effetti egli è stato unicamente oggetto di una sospensione
dell'indennità di disoccupazione a partire da luglio 2004 senza alcuna
comunicazione specifica e senza nessuna giustificazione da parte degli uffici
preposti.
In effetti l'ufficio giuridico competente si è espresso solo in
data 5 novembre 2004, ovvero tre giorni prima della perquisizione della
polizia.
Inoltre, malgrado del decreto di non luogo a procedere, sono
passati praticamente cinque mesi prima che, la Sezione del lavoro dopo il
sollecito del ricorrente l'8 maggio 2005 si sia espressa in merito.
Si tratta in questo caso di modalità procedurali che lasciano
trasparire delle perplessità e che confermano che nel caso del signor RI 1
l'assicurato ha subito una forte penalizzazione.
Alla luce di tutto quanto precede il signor RI 1 chiede che gli
venga riconosciuto il diritto d'indennità di disoccupazione dall'inizio del
periodo quadro sino al giorno in cui egli si è disiscritto.
Prove: doc.,
richiamo doc., testi, interrogatorio, ispezione a Ufficio Registri di
commercio, si richiama dall'ufficio di tassazione nonchè dall'ufficio AVS
l'incarto relativo al signor RI 1.
(…)." (cfr. doc. I)
1.4. Nella sua
risposta del 29 settembre 2005 la Sezione del lavoro ha chiesto di respingere
il ricorso e si è riconfermata nelle proprie allegazioni (cfr. doc. III).
1.5. Con scritto
del 4 ottobre 2005 il rappresentante dell’assicurato ha comunicato al TCA che
non intende presentare ulteriori mezzi di prova (cfr. doc. V).
Il doc. V
è stato trasmesso alla Sezione del lavoro per conoscenza (cfr. doc. VI).
in
diritto
2.1. Il 1° giugno
2002 è entrato in vigore l'accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione
Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri,
dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC), che regola, in
particolare nel suo Allegato II, il coordinamento dei sistemi di sicurezza
sociale (art. 8 ALC).
L'ALC si
applica alla presente fattispecie visto che all’assicurato, con decisione del 5
novembre 2004 confermata con decisione su opposizione del 29 luglio 2005 (cfr.
doc. 13 e I), è stato negato il diritto alle indennità di disoccupazione a
contare dal 1° agosto 2003 (cfr. DTF 128 V 315, consid. 1b/bb, pag. 317 e DTF
130 V 156, consid. 5, pag. 160-162).
I
presupposti materiali per stabilire se l’assicurato ha diritto alle indennità
di disoccupazione a contare dal 1° agosto 2003, si determinano in ogni caso
secondo il diritto svizzero.
Infatti,
anche a seguito dell'entrata in vigore dell'ALC, il Regolamento (CEE) n.
1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi
di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi ed ai
loro famigliari che si spostano all'interno della Comunità, cui rinvia l'art. 1
cpv. 1 Allegato II ALC, rimanda a tale normativa (cfr. STFA dell’11 gennaio
2005 nella causa D., U 271/03, consid. 1.3). Così, in virtù dell'art. 13
paragrafo 2 lettera a) del Regolamento, con riserva degli articoli da 14 a 17,
la persona che esercita un’attività subordinata nel territorio di uno stato
membro è soggetta alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel
territorio di un altro Stato membro o se l’impresa o il datore di lavoro da cui
dipende ha la propria sede o il proprio domicilio nel territorio di un altro
Stato membro.
Orbene,
l’attività subordinata esercitata dall’assicurato prima di iscriversi in
disoccupazione è stata svolta in territorio elvetico. Più precisamente l’ultimo
rapporto di lavoro dell’assicurato è stato quello con la __________ a __________
(cfr. doc. 24/HH e 24/NN).
Donde
l'applicabilità dell'ordinamento svizzero.
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se a ragione oppure no, all’assicurato è stato negato il
diritto alle indennità di disoccupazione a contare dal 1° agosto 2003.
In tale
contesto va ricordato che il 1° luglio 2003 è entrata in vigore la terza
revisione della LADI, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14
del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg., RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728
segg.).
Dal
profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio
le norme di diritto materiale in vigore al momento in cui si è realizzata la
fattispecie rilevante (cfr. DTF 130 V 329; DTF 129 V 1; DTF 128 V 315=SVR 2003
ALV Nr. 3; SVR 2003 IV Nr. 25 consid. 1.2.).
Inoltre,
il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda
di regola sui fatti che si sono realizzati fino all'emanazione della decisione
amministrativa contestata (cfr. DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 121 V 366
consid. 1b; qui: il 29 luglio 2005).
Nel caso
in esame la Sezione del lavoro ha negato il diritto dell'assicurato alle
indennità di disoccupazione a far tempo dal 1° agosto 2003. A quel momento la terza
revisione della LADI era già in vigore e deve dunque essere presa in
considerazione.
Occorre,
peraltro, rilevare che, per quanto riguarda le norme della legge qui applicabili,
che verranno menzionate successivamente, la terza revisione della LADI non ha
fondamentalmente apportato alcuna modifica.
2.3. Perché
un assicurato possa pretendere l'indennità di disoccupazione, egli deve, tra
l’altro, risiedere in Svizzera (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. c LADI).
In deroga all’ art. 13
LPGA (Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali
[LPGA], entrata in vigore il 1° gennaio 2003, qui applicabile e secondo il
quale: “Il domicilio di una persona è determinato secondo le disposizioni degli
articoli 23-26 del Codice civile [cpv. 1]. Una persona ha la propria dimora
abituale nel luogo in cui vive per un periodo prolungato, anche se la durata
del soggiorno è fin dall’inizio limitata [cpv. 2].”), gli stranieri senza
permesso di domicilio sono considerati residenti in Svizzera, fintanto che vi dimorano
in virtù di un permesso di dimora per l'esercizio di un'attività lucrativa o in
virtù di un permesso stagionale (cfr. art. 12 LADI).
2.4. In una sentenza del 20
settembre 1989, pubblicata parzialmente in DTF 115 V 448 e riportata
integralmente da Cattaneo (cfr. D. Cattaneo, "Les mesures préventives et
de rédaptation de I'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn,
Basilea e Francoforte sul Meno, pag. 422-424), il Tribunale federale delle
assicurazioni (TFA) ha stabilito che determinante, nel contesto dell'art. 8
cpv. 1 lett. c LADI, non è l'esistenza di un domicilio civile in Svizzera,
bensì quella della residenza effettiva (cfr. DTF 115 V 448-449).
In quell’occasione l’Alta
Corte ha stabilito che, giusta l’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, il diritto
all’indennità di disoccupazione suppone la residenza effettiva in Svizzera
nonché l’intenzione di conservarla per un determinato periodo e di farne il
centro delle relazioni personali.
Così, nel caso che era
chiamata a giudicare, la nostra Massima istanza giudiziaria ha stabilito che un
cittadino svizzero che aveva affittato un appartamento in Francia, ma risiedeva
a Ginevra, adempiva il presupposto dell'art.
8 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. D. Cattaneo, op. cit., p. 424, no 685).
Questo
Tribunale, in una sentenza dell'8 giugno 1993 nella causa V. (AD 79/93)
confermata dal TFA con decisione del 16 novembre 1993 (C 130/93), ha invece
negato il diritto alle indennità di disoccupazione ad una lavoratrice frontaliera
che non risiedeva in Svizzera.
In un'ulteriore sentenza del 6 settembre 1999,
pubblicata in DTF 125 V 465, il TFA, oltre a richiamare i criteri e i principi
applicabili all'interpretazione di un accordo internazionale, ha stabilito che
la giurisprudenza sviluppata in relazione all'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI non
viola l'art. 20 lett. a della Convenzione n. 168 dell'organizzazione
internazionale del lavoro (OIL) concernente la promozione dell'impiego e la
protezione contro la disoccupazione del 21 giugno 1988 (RS 0.822.726.8; RU 1991
1914; in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991). Contestualmente la nostra
Massima Istanza ha pure ribadito la validità della propria giurisprudenza che
subordina il diritto all'indennità di disoccupazione alla residenza effettiva
in Svizzera, così come all'intenzione di conservarla durante un certo periodo e
di farne, durante questo tempo, il centro delle proprie relazioni.
In
particolare il TFA ha sottolineato che:
" (…)
Orbene non si vede come la suddetta giurisprudenza relativa
all'art. 8 cpv.
1 lett. c LADI esigente una presenza qualificata nel nostro Paese possa essere
contraria alla Convenzione. In effetti, solo restando a diretto contatto con il
mondo del lavoro nel quale intende essere reinserito il disoccupato può dar
prova di un serio e costante impegno nella ricerca di un lavoro. Inoltre la
Considerandi
presenza effettiva garantisce alle autorità competenti la possibilità di
verificare l'idoneità al collocamento e di controllare la disoccupazione.
Ridurre tale presenza a qualche ora al giorno, come richiesto dal ricorrente,
equivarrebbe a non far obbligo agli interessati di mettersi nella situazione di
concretamente poter reperire un impiego. Con un simile sistema verrebbe
garantita solo I'indennizzazione degli assicurati, mentre sarebbe disatteso
l'altro intento contenuto nella Convenzione, quello della promozione del pieno
impiego, intento che può essere concretizzato solo con un disciplinamento che
favorisca la ricerca di un'occupazione. La giurisprudenza di questa Corte che
subordina il diritto all'indennità di disoccupazione, oltre che alla residenza
effettiva in Svizzera, anche all'intenzione di conservarla durante un certo
periodo e di farne - durante questo tempo - il centro delle proprie relazioni
personali non è quindi in contrasto con il diritto convenzionale, questo a
prescindere dal fatto che ciò non esclude necessariamente per l'interessato la
possibilità di avere il domicilio all'estero presso la propria famiglia.
(...)."
(cfr. DTF 125 V 465, consid. 5, pag. 468-469)
Nel caso che era chiamata
a giudicare, l'Alta Corte, accogliendo il gravame e rinviando gli atti
all'amministrazione cantonale, ha poi concluso che:
" (…)
Orbene, per attestare la sua effettiva residenza in Svizzera il
ricorrente rileva in particolare di avere avuto a disposizione una camera presso
il "Personalhaus" dell'ex-datore di lavoro. A comprova di quanto
affermato esibisce una dichiarazione 18 dicembre
1996.
di quest'ultimo, da cui si evince
che l'interessato, quale dipendente della ditta L. SA, abitava durante tutto
l'anno nel "Personalhaus". Per contro, nulla si rileva per quanto
concerne il periodo dopo il licenziamento.
In effetti, nell'incarto manca qualsivoglia documento attestante
una costante presenza sul mercato del lavoro svizzero per consentire al giudice
di statuire. Si rende pertanto necessario un complemento d'Istruttoria.
(...)." (cfr. DTF 125 V
465, consid. 6, pag. 469-470)
Chiamata
a pronunciarsi circa la residenza di un assicurato che aveva beneficiato del
diritto alle indennità di disoccupazione durante un primo termine quadro dal 1°
gennaio 1997 al 31 dicembre 1998 e in seguito dal 1° maggio al 21 novembre
1999, il TFA ha confermato la decisione con la quale all’assicurato è stato
negato, con effetto retroattivo a contare dal 1° maggio 1999, il diritto alle
indennità di disoccupazione in quanto non residente in Svizzera.
L’Alta
Corte ha pure confermato la decisione con la quale allo stesso assicurato è
stata chiesta la restituzione delle prestazioni già versate.
In quell’occasione
la nostra Massima Istanza ha sviluppato, in particolare, le seguenti
considerazioni:
"
(…)
3.
- Auf Grund der Akten steht fest, dass der
Beschwerdeführer ab 1. September 1997 ein separat vermietetes Zimmer einer
3-Zimmer-Wohnung im Parterre der Liegenschaft Strasse A.________ in Basel gemietet
hatte. Am 28. April 1999 kündigte er dieses Mietverhältnis mit Wirkung per 31.
Juli 1999. Gemäss seinen eigenen Angaben bewohnte er in der Folge ein anderes
Zimmer derselben Wohnung zusammen mit dessen Mieter, C.________, der sich
meistens in Italien aufgehalten und dem er, der Beschwerdeführer, seinen Mietanteil
jeweils in bar, ohne Quittung, bezahlt habe. Die Beschwerdegegnerin geht
demgegenüber davon aus, dass der Beschwerdeführer nicht an der Strasse
A.________ in Basel, sondern in Frankreich gewohnt habe. Sie stützt sich dabei
einerseits auf den Umstand, dass die Ehefrau des Beschwerdeführers (die Heirat
fand am 15. Mai 1999 statt) mit dem 1995 geborenen gemeinsamen Sohn während des
vorliegend relevanten Zeitraums in Frankreich wohnte, und andererseits auf die
Ergebnisse der Abklärungen des KIGA, welche gezeigt hätten, dass sich der
Beschwerdeführer praktisch nie an der Strasse A.________ aufgehalten habe.
4.
- a) Die Vorinstanz hat das Erfordernis
des gewöhnlichen Aufenthalts in der Schweiz während des Bezugs der Arbeitslosenentschädigung
ab 1. Mai 1999 zu Recht als nicht erfüllt beurteilt: Zunächst bestehen bereits
in Bezug auf die erste Rahmenfrist für den Leistungsbezug (1. Januar 1997 bis
31.
Dezember 1998) Unklarheiten, denn der Beschwerdeführer macht keine Angaben
über die Zeit vor der Miete des Zimmers an der Strasse A.________ per 1.
September 1997, und schon anlässlich des Beratungsgesprächs vom 1. Dezember
1997.
wurde die Unzustellbarkeit der Kassenabrechnung (es handelte sich offenbar
um die Abrechnungen für September und Oktober 1997) vermerkt. Für den
vorliegend relevanten Zeitraum ist durch den Rapport vom 17. Dezember 1999 über
die polizeiliche Observation erwiesen, dass der Beschwerdeführer während der
Zeit vom 28. Oktober 1999 bis 17. Dezember 1999 an der Strasse A.________ nie
anbetroffen wurde. Der Beschwerdeführer lässt es an einer plausiblen Erklärung
darüber fehlen, wo er sich während und vor dieser fast zweimonatigen
Observierungsperiode aufgehalten hat. Die Folgerung, er habe bei Ehefrau und
Sohn im nahe gelegenen Frankreich geweilt und dort auch den Mittelpunkt seiner
Lebensbeziehungen gehabt, drängt sich unter diesen Umständen auf.
b) Die in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde
erhobenen Einwände gegen die Verwertbarkeit und Aussagekraft der Ergebnisse der
polizeilichen Observierung sind nicht stichhaltig:
aa) Die unterzeichnete Notiz des Gfr
S.________ vom 17. Dezember 1999, aus welcher hervorgeht, dass die Wohnung an
der Strasse A.________ vom 28. Oktober 1999 bis 17. Dezember 1999 durch zwei
Polizeibeamte zu verschiedenen Tages- und Nachtzeiten observiert wurde, wobei
festgestellt wurde, dass sich "in dieser Wohnung überhaupt nichts
tat" und der Beschwerdeführer auch nie betroffen werden konnte, genügt der
Protokollierungspflicht. Eine detailliertere Rapportierung über einen so
einfachen Sachverhalt kann nicht verlangt werden.
bb) Da die Observierung ergab, dass sich in
der fraglichen Wohnung überhaupt nichts tat, bestand keine Notwendigkeit, eine
anwesende Person zu identifizieren. Zudem begegneten die zum Treffen mit dem
KIGA und dem Beschwerdeführer vom 17. Dezember 1999 aufgebotenen Beamten,
darunter DetKpl W.________, der an der Observierung beteiligt war, bei dieser
Gelegenheit dem Beschwerdeführer. DetKpl W.________ konnte daher durchaus
angeben, ob er den Beschwerdeführer während der Observierungszeit gesehen
hatte. Der Einwand, die observierenden Beamten hätten den Beschwerdeführer
nicht gekannt und könnten deshalb nicht beurteilen, ob er sich in der
fraglichen Wohnung aufgehalten habe, ist haltlos.
(…)." (cfr. STFA del 31 luglio 2001 nella causa P., C 303/00)
L’Alta
Corte si è confermata nella propria giurisprudenza in una decisione del 19
luglio 2002 nella causa D. (C 337/01) nella quale, in particolare, ha ribadito
che:
"
(…)
Entgegen den vorinstanzlichen Ausführungen ist
für die Beurteilung des Wohnens in der Schweiz nach Art. 8
Abs. 1 lit. c AVIG nicht der zivilrechtliche Wohnsitz nach Art. 23 ff.
ZGB massgebend. Vielmehr ist diese Anspruchsberechtigung erfüllt, wenn sich der
gewöhnliche Aufenthalt der versicherten Person in der Schweiz befindet, sie die
Absicht hat, diesen Aufenthalt während einer gewissen Zeit aufrecht zu
erhalten, und zudem ihr Lebensmittelpunkt in der Schweiz liegt (BGE 125 V 466 Erw.
2a mit Hinweisen).
Die Voraussetzung des Wohnens in der Schweiz muss
nicht nur bei Eintritt des Versicherungsfalles, sondern während des gesamten
Zeitraums, für welchen Leistungen geltend gemacht werden, erfüllt sein (SVR
1996.
ALV Nr. 77 S. 236 Erw. 3a).
(…)." (cfr. la STFA succitata)
In quell’occasione l’Alta
Corte ha concluso che:
" (…)
Das Erfordernis des Wohnens in der Schweiz im
Sinne von Art. 8 Abs. 1 lit. c AVIG ist nicht
erfüllt, da der Beschwerdeführer sich mehrheitlich in Deutschland aufhielt und
sein Lebensmittelpunkt bei seiner Familie in Deutschland lag; daran ändert auch
der Umstand nichts, dass der Versicherte weiterhin in Basel gemeldet war und
dort seine Steuern beglich.
(…)." (cfr. la STFA succitata)
In un’altra decisione del
22.
ottobre 2002 nella causa S. (C 34/02) l’Alta Corte si è
riconfermata nella giurisprudenza sviluppata nell’ambito dell’art. 8 cpv. 1
lett. c LADI e, in particolare, ha osservato che:
"
(…) Diese zentrale Anspruchsvoraussetzung ist
Ausfluss des im Leistungsbereich der Arbeitslosenentschädigung geltenden
Verbots des Leistungsexports, welches im Interesse der Missbrauchsverhütung
aufgestellt worden ist. Bei im Ausland wohnenden Personen wäre die Überprüfung
und Kontrolle der Anspruchsvoraussetzungen, namentlich der Arbeitslosigkeit,
verunmöglicht (vgl. zum Ganzen Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in:
Schweizerisches Bundes-verwaltungsrecht [SBVR], Bd. Soziale Sicherheit, Rz.
138).
(…)." (cfr. la STFA succitata)
Sempre
riguardo al presupposto del diritto alle indennità di cui all’art. 8 cpv. 1
lett. c LADI vedi inoltre STFA del 9 aprile 2003 nella causa F.
(C121/02); STFA del 26 maggio 2003 nella causa S. (C 226/02) e
STFA del 22 settembre 2003 nella causa I. (C 153/03).
2.5
In una recente decisione del
6.
marzo 2006 nella causa B. (C290/03), la nostra Massima Istanza ha stabilito
che le norme che regolano il guadagno intermedio vanno applicate anche quando
il guadagno intermedio è realizzato all’estero e, circa il presupposto del
diritto alle indennità di cui all’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI ha confermato la
propria giurisprudenza sviluppando le seguenti considerazioni:
" (…)
6.1
In der Verwaltungsverfügung wurde die
Verneinung der Anspruchsberechtigung insbesondere damit begründet, dass die
Versicherte im fraglichen Zeitraum nicht im Sinne von Art.
8.
Abs. 1 lit. c AVIG in der Schweiz gewohnt habe. Diese Auffassung
vertritt auch das seco in seiner Vernehmlassung. Es geht unter Berufung auf das
Urteil M. vom 27. Juni 2000, C 313/99, davon aus, dass entscheidend sei, ob
sich die versicherte Person an denjenigen Tagen, für die sie Leistungen
beanspruche, tatsächlich in der Schweiz aufgehalten habe.
6.2
Das "Wohnen" in der Schweiz im
Sinne von Art. 8 Abs. 1 lit. c AVIG ist nicht im
Sinne des zivilrechtlichen Wohnsitzes zu verstehen, sondern setzt den
gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz voraus; verlangt werden der tatsächliche
Aufenthalt in der Schweiz und die Absicht, diesen Aufenthalt während einer
gewissen Zeit aufrechtzuerhalten und hier in dieser Zeit auch den Schwerpunkt
der Lebensbeziehungen zu haben (BGE 125 V 466 Erw. 2a, 115 V 448; Urteile S.
vom 26. Mai 2003, C 226/02, Erw. 1.1 und 2.2, F. vom 9. April 2003, C 121/02,
Erw. 2.2, S. vom 13. März 2002, C 149/01, Erw. 2, P. vom 31. Juli 2001, C 303/00,
Erw. 2, Erbengemeinschaft A. vom 19. April 2001, C 330/99, Erw. 3c). Zweck
dieses Erfordernisses ist es, die Kontrolle der Anspruchsvoraussetzungen zu
ermöglichen (BGE 125 V 468 Erw. 5, 115 V 449; erwähnte Urteile C 226/02, Erw.
1.
, C 121/02, Erw. 2.2, sowie C 330/99 Erw. 3c und 3h).
6.3
Zwar verbietet es diese Zwecksetzung, die zu Art. 42 Abs. 1 AHVG ergangene Rechtsprechung, wonach das
Aufenthaltsprinzip bestimmte kurz- oder längerfristige Auslandaufenthalte
zulässt (BGE 111 V 182 f.), unbesehen auf Art. 8 Abs. 1
lit. c AVIG zu übertragen (erwähntes Urteil C 330/99, Erw. 3h; vgl. auch
BGE 115 V 449). Doch ist, wie schon aus dem in der Rechtsprechung verwendeten
Ausdruck "gewöhnlicher Aufenthalt" folgt, auch im Rahmen von Art. 8 Abs. 1 lit. c AVIG nicht ein ununterbrochener
tatsächlicher Aufenthalt im Inland erforderlich (vgl. erwähntes Urteil C
153/03, Erw. 3; Rubin, a. a. O., S. 117; vgl. auch - e contrario - erwähnte
Urteile C 149/01, Erw. 3, und C 330/99, Erw. 3g am Ende). Das Fortdauern des
gewöhnlichen Aufenthalts in der Schweiz setzt aber unter anderem voraus, dass
trotz Unterbrüchen des tatsächlichen Aufenthaltes weiterhin eine enge
Verbindung mit der hiesigen Arbeitswelt besteht (nicht veröffentlichtes Urteil
G. vom 30. November 1999, C 183/99; vgl. auch BGE 125 V 469). Keinesfalls
genügt es für die Bejahung eines gewöhnlichen Aufenthalts, wenn sich der Bezug
zur Schweiz auf die regelmässige Rückkehr zwecks Erfüllung der
Kontrollvorschriften beschränkt (z. B. nicht veröffentlichtes Urteil H. vom 30.
Dezember 1997, C 272/96).
6.4
Davon, dass ein Anspruch auf
Arbeitslosenentschädigung nicht von vornherein auf jene Tage beschränkt ist, an
denen sich die betroffene Person tatsächlich in der Schweiz aufhält, ging das
Eidgenössische Versicherungsgericht insbesondere im bereits erwähnten Urteil I.
vom 22. September 2003, C 153/03, aus. Dieses betrifft einen Bühnenbildner, der
ab 1. Juli 2001 aufgrund eines einjährigen Dienstvertrages an einem deutschen Theater
zu einem für die Bestreitung der Lebensunterhaltskosten nicht ausreichenden
Lohn arbeitete und in Deutschland auch über eine Wohnung verfügte bzw. eine
solche mitbenutzte, dabei aber aufgrund seines eher seltenen Berufs und seines
fortgeschrittenen Alters sich weiträumig bewerben und bereit sein musste, im
deutschsprachigen Raum eine zweite Arbeitsstelle anzunehmen, im Oktober 2001
eine medizinische Behandlung in der Schweiz durchführen liess und von Januar
bis März 2002 ein Engagement an einem in der Schweiz gelegenen Theater eingehen
konnte. Streitig war, ob der Betroffene von Juli bis Dezember 2001 im Sinne von
Art. 8 Abs. 1 lit. c AVIG in der Schweiz wohnte. Das
Eidgenössische Versicherungsgericht wies die Sache ans kantonale Gericht
zurück, damit dieses hinsichtlich des gewöhnlichen Aufenthalts bzw.
Lebensmittelpunkts in der fraglichen Zeit weitere Abklärungen treffe und
hernach über die Beschwerde neu entscheide. Wäre ein gewöhnlicher Aufenthalt
und damit das Wohnen in der Schweiz im Sinne von Art. 8
Abs. 1 lit. c AVIG allein wegen des mit dem ausländischen Arbeitsort verbundenen
Auslandaufenthalts zu verneinen gewesen, hätten sich Abklärungen zur Frage des
Lebensmittelpunktes erübrigt.
6.5
Vorliegend von der im Urteil C 153/03
gewählten Auslegung abzuweichen, besteht kein Anlass. Den gewöhnlichen
Aufenthalt in der Schweiz bei einer Person, die, ohne von der Möglichkeit des
Art. 69 Abs. 1 der Verordnung Nr. 1408/71 Gebrauch gemacht zu haben, einen
Zwischenverdienst im Ausland erzielt, bei in der Schweiz verbleibendem
Schwerpunkt der Lebensbeziehungen einzig wegen des durch diese Erwerbstätigkeit
bedingten vorübergehenden Auslandaufenthalts zu verneinen, liefe nämlich darauf
hinaus, eine Person nur deshalb mit einem Rechtsnachteil zu belegen, weil sie
mit einem ausländischen statt inländischen Zwischenverdienst den Erwerbsausfall
mindert und ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt verbessert. Dies liesse sich nach
dem in Erw. 5.4 hievor Gesagten mit dem verfassungsmässigen Gebot der
rechtsgleichen Behandlung nicht vereinbaren. Demnach kann an dem vom seco
zitierten (älteren) Urteil C 313/99, soweit sich diesem eine vom Urteil C
153/03 abweichende Auslegung entnehmen lässt, nicht festgehalten werden.
(…).“ (cfr. STFA del 6 marzo 2006 nella causa B., C 290/03)
Su questo tema vedipure la
STCA del 12 aprile 2006 nella causa T., C 339/05.
2.6
Nel caso
concreto l’amministrazione ha ritenuto che l’assicurato non risiede in Svizzera
fondandosi, sostanzialmente, sulle seguenti emergenze:
- nel
periodo in cui ha lavorato presso la __________ (dal 9.8.1999 al 31.07.2003; cfr.
doc. 24/HH e 24/NN) l’assicurato risiedeva in __________ a __________. Alla
fine di giugno la sua famiglia si è trasferita a __________ per motivi
professionali e personali. Nel formulario “Annuncio presso il comune di
domicilio” l’assicurato ha indicato quale indirizzo la via __________ (cfr.
doc. 24/V). Invece sull’attestato del datore di lavoro e nella domanda
d’indennità di disoccupazione è stato indicato il seguente recapito: __________,
__________ (cfr. doc. 24/HH e 24/NN);
- l’appartamento
a __________ (composto da due locali oltre a cucina e servizi) è di proprietà
del suocero del signor __________ che ospita l’assicurato oltre ad altri due
coinquilini. L’assicurato non paga nessuna pigione e per quanto riguarda le
spese non è chiaro se sono sopportate dal proprietario dell’appartamento o se
sono divise tra i coinquilini;
- la
moglie (insegnante) e le due figlie dell’assicurato vivono a __________. A __________
vivono invece i suoi genitori;
- in
sede di interrogatorio il signor __________ ha affermato che l’assicurato e gli
altri due coinquilini non hanno mai risieduto stabilmente nell’appartamento a __________
e che l’assicurato è la persona che maggiormente pernotta a __________ (almeno due
o tre notti alla settimana) (cfr. Verbale d’interrogatorio di __________ del 9
dicembre 2004; doc. 29/D);
- durante
il suo interrogatorio l’assicurato ha affermato di non essere in grado di
quantificare le sue presenze nell’appartamento di __________, che ritiene di
risiedere lì, che a volte ha dormito fuori presso una signora, che, soprattutto
dopo che la scorsa estate sua moglie è caduta in depressione, a volte si è
fermato qualche giorno in più a __________ e che, nel periodo durante il quale
gli è contestato il diritto alle indennità di disoccupazione (agosto
2003-giugno 2004), mediamente ha dormito quattro notti a settimana a __________
(cfr. Verbale d’interrogatorio di RI 1 del 7 dicembre 2004; doc. 29/C);
- dal
“Rapporto informativo” della Polizia comunale di __________ risulta che
l’appartamento di __________ sarebbe vuoto almeno dal mese di dicembre 2003 (cfr.
doc. 17);
- il
consumo di energia elettrica dell’appartamento è scarso: nel periodo dal 23
maggio 2003 al 3 giugno 2004 418 kwh e dal 4 giugno 2004 al 19 maggio 2005 705 kwh
(cfr. doc. 21 e 6/A);
- la
signora che, durante il periodo dal 1° dicembre 2003 al 30 novembre 2004, è
stata custode del condominio non ha mai visto l’assicurato né i suoi ospiti (cfr.
doc. 29/F, verbale di interrogatorio del 14 dicembre 2004 davanti alla polizia
cantonale);
- dal
rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria del 16 dicembre 2004 risulta che
l’impressione è che l’appartamento era sfruttato come luogo di emergenza o di
comodità per pernottamenti non regolari, che nessuno ha mai usufruito della
lavanderia, che il consumo di energia elettrica è stato molto ridotto, che la
perquisizione del 7 dicembre 2004 ha permesso di capire che l’appartamento non
è residenza stabile per tutte le persone oggetto del procedimento penale; che
all’interno dello stesso sono stati trovati pochi indumenti di __________ e una
valigia dell’assicurato che era giunto due giorni prima con sua moglie e che
durante i controlli effettuati dagli agenti i giorni di venerdì 16 (ndr.: recte
giovedì), lunedì 20, martedì 21 e mercoledì 22 settembre 2004, a diversi orari,
nessuno è uscito dallo stabile;
- __________
ha messo a disposizione l’appartamento all’assicurato e ad altri due conoscenti
dopo che gli stessi, rimasti senza lavoro, erano alla ricerca di un appartamento,
non ha chiesto loro alcuna partecipazione ai costi e solo ha posto la
condizione che tutti e quattro insieme non potevano stare se non che
saltuariamente (cfr. doc. 8/B, verbale 13 giugno 2005 dell’assicurato presso
l’UG);
- il
coinvolgimento dell’assicurato nella società __________ non basterebbe per
concludere che egli risiede in Svizzera ai sensi della LADI e la sua ditta
individuale, __________, è stata costituita il 22 marzo 2005 dopo
l’annullamento della sua iscrizione in disoccupazione (cfr. doc. 28 e
l’estratto RC facilmente reperibile all’indirizzo www.zefix.ch).
(cfr.
doc. 2 e III)
Chiamato
ora a pronunciarsi, questo Tribunale, sulla sola base degli atti di causa non
può condividere le conclusioni a cui è giunta l’amministrazione per le seguenti
ragioni.
Sentito
dal funzionario incaricato dell’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro il
27.
agosto 2004, l’assicurato ha dichiarato che:
" Mi
può indicare i suoi numeri telefonici (privato, cellulare)?
adr: ho solo il cellulare: __________
Ha un'auto propria? quale è il numero di targa?
adr: si, __________
Da quale data è al beneficio delle indennità di disoccupazione?
adr: dal 1° agosto 2003
Svolge attualmente attività in Svizzera o all'estero? da
quando? dove? con quali orari di lavoro?
adr: non ho nessun attività né in Svizzera né all'estero.
Come è stato occupato prima della sua iscrizione per il
collocamento? durante quale periodo ha esercitato tale attività? quale era il
suo grado di occupazione?
adr: ho lavorato presso la __________ dal 9 agosto 1999 al 31
luglio 2003. L'occupazione era a tempo pieno.
Quale è il motivo della cessazione della sua attività?
adr: calo di entusiasmo nello svolgimento di un'attività che non
era la mia.
Durante la sua attività presso il precedente datore di lavoro
dove risiedeva?
adr: risiedevo in via __________ con la mia famiglia. Da fine
giugno 2003 la mia famiglia si è trasferita a __________ per motivi
professionali e personali. Mia moglie è originaria di __________.
Dove è domiciliato attualmente? da quale data?
adr: ho un permesso di dimora B a __________ dal 7 agosto 1999.
Dove risiede normalmente dal 1° agosto 2003?
adr: risiedo regolarmente in __________ a __________.
Di quanti locali è composto l'appartamento di __________? qual
è l'affitto mensile? vi è un contratto di locazione? chi ha stipulato il
contratto di locazione?
adr: vi è una grande camera matrimoniale, un ampio soggiorno, una
cucina e un bagno. Affitto mensile. Non pago nessun affitto, non ho un
contratto di locazione in quanto l'appartamento è di proprietà del suocero di
un mio coinquilino, signor __________. Dividiamo unicamente le spese per generi
alimentari e le altre bollette (elettricità, ecc.). Dormiamo due in una camera
e due nel soggiorno.
Vive da solo nell'appartamento di __________?
adr: vivo unitamente ai signori __________, __________ e __________.
Come le viene recapitata la corrispondenza?
adr: arriva in una bucalettere direttamente a casa. Non ho una
casella postale.
La corrispondenza viene ritirata giornalmente?
adr: quotidianamente.
Dove risiede la sua famiglia?
adr: a __________, in Via __________
Qual è l'attività di sua moglie? i figli vanno a scuola? dove?
adr: mia moglie è insegnante all'asilo. I figli non vanno ancora
all'asilo.
Quale è la sua giornata tipo durante la disoccupazione?
adr: cerco sui giornali e su internet eventuali posti vacanti e
inoltro le mie richieste di lavoro. Telefono anche a potenziali datori di
lavoro. Sto pure aiutando un'amica la quale è interessata ad aprire un centro
benessere in acqua calda a __________. L'aiuto per quanto concerne le tematiche
finanziare, organizzative e societarie. L'attività è comunque sua, io potrei
diventare salariato al momento dell'apertura del centro, prevista per gennaio
2005.
Si reca spesso in __________? Durante quali giorni?
adr: mi reco mediamente un week end al mese a __________ dalla mia
famiglia. Loro mi raggiungono un week end ogni due mesi. A __________ vivono i
miei genitori, ma non vado quasi mai a __________, mi raggiungono loro di tanto
in tanto.
Qual è la durata settimanale del suo soggiorno in Ticino?
adr: risiedo regolarmente in Ticino.
Come effettua le sue ricerche di lavoro? da dove vengono
spedite?
adr: rispondo agli annunci apparsi sul giornale e inoltro pure
richieste di lavoro spontanee.
Qual è lo scopo delle sue ricerche di lavoro? è in contatto con
potenziali datori di lavoro?
adr: al fine di trovare al più presto un'occupazione, sia in
Svizzera che in Italia. Sono in contatto con due società di __________,
rispettivamente __________ per due impieghi. Dovrebbero darmi una risposta nel
corso del mese di settembre 2004.
Dove sono rivolte le sue ricerche di
lavoro?
adr: cerco lavoro presso banche, società di consulenza, cacciatori
di teste, privat equity e merchant bank.
L'URC di __________ le ha già proposto un'occupazione? Come
reagirebbe qualora le fosse offerta?
adr: finora i miei consulenti non mi hanno proposto alcun impiego
in quanto non vi era nulla corrispondente al mio profilo. Valuterei senza
dubbio la proposta, la quale dovrebbe tener conto della mia esperienza professionale.
Ha già ricevuto delle risposte per sue candidature? con quale
esito? Dove cerca lavoro? mi può mostrare le sue ricerche di lavoro?
adr: le ricerche di lavoro effettuate finora hanno avuto tutte
esito negativo. Sono ancora in sospeso alcuni possibili impieghi. Confermo di
essere alla ricerca di un impiego sia in Svizzera che in Italia, tuttavia nella
mia professione.
Prendo atto che l'Ufficio giuridico prospetta una decisione
relativa all'idoneità al collocamento. Visto che l'idoneità al collocamento è
una delle condizioni da cui dipende il diritto alle indennità di
disoccupazione, questa decisione - se fossi ritenuto inidoneo comporterebbe il
diniego di tali indennità.
(…)." (cfr. doc. 19)
Nel suo
ricorso l’assicurato ha, in particolare, sostenuto che il suo coinvolgimento
nel progetto __________ (partito nell’estate 2003) e la costituzione della sua
ditta individuale __________ proverebbero la sua residenza in Svizzera.
Inoltre, il
signor __________, durante la sua audizione il 13 giugno 2005 davanti al
funzionario incaricato dell’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro (cfr.
doc. 8/B), ha affermato di convivere con l’assicurato la cui presenza a __________
è stata assidua e regolare.
Egli ha
poi pagato le imposte e gli oneri sociali sanciti dalla legge.
Al
riguardo il TCA rileva innanzitutto che molte affermazioni dell’assicurato sono
rimaste semplici dichiarazioni di parte senza alcun riscontro probatorio
oggettivo.
In
particolare, fatta salva la dichiarazione della signora __________, presidente
del consiglio di amministrazione della __________, che è tuttavia generica e si
limita ad attestare che dall’estate del 2003 l’assicurato ha iniziato a
contribuire attivamente al progetto e ad indicare alcuni episodi sporadici (cfr.
doc. G), le affermazioni dell’assicurato circa l’entità dei suoi impegni che hanno
portato alla costituzione della SA non sono supportate da nessuna
documentazione.
Inoltre,
il signor __________, coinquilino dell’assicurato, ha affermato che: “(…) __________,
RI 1 e __________ non hanno mai risieduto stabilmente nell’appartamento di __________.
(…)” ed ha pure puntualizzato che: “(…) la persona che maggiormente pernotta a __________,
oltre al sottoscritto, è RI 1. Anche lui va a periodi. Ad esempio di recente
era a __________ per un problema di salute della moglie. Comunque lui, durante
la settimana, pernotta almeno due o tre notti. Succede anche che lui sia
presente a __________ anche il fine settimana. (…).” (cfr. verbale
d’interrogatorio di __________ del 9 dicembre 2004, sub doc. 29/D).
Infine il
pagamento delle imposte costituisce un semplice indizio e da solo non basta per
concludere circa l’esistenza di una residenza in Svizzera ai sensi della LADI.
Comunque,
secondo questa Corte, alla luce degli atti di causa e delle risultanze degli
accertamenti effettuati non è tuttavia neppure possibile concludere, come fatto
dall’amministrazione, che l’assicurato non risiedeva in Svizzera nel periodo
determinante.
Infatti,
da una parte, così richiesta dall’Ispettore dell’Ufficio Giuridico della
Sezione del lavoro (che voleva verificare l’effettiva presenza dell’assicurato
sul nostro territorio; cfr. doc. 18), la Polizia comunale di __________ ha
proceduto a dei controlli regolari solo sull’arco di quattro giorni e meglio il
16.
e dal 20 al 22 settembre 2004 a diversi orari (cfr. doc. 17; “Rapporto
informativo” del 24 settembre 2004).
Al
riguardo va qui rilevato che in un caso analogo, nella sentenza del 31 luglio
2001.
nella causa C. (C 303/00, citata in esteso al consid. 2.4), la
sorveglianza di un appartamento da parte della polizia (due poliziotti) si era
protratta per una durata di quasi due mesi (dal 28 ottobre al 17 dicembre 1997)
con controlli in momenti diversi della giornata e della notte.
D’altra parte, le “fonti”
che avrebbero affermato che a partire almeno dal mese di dicembre 2003
l’appartamento sarebbe stato vuoto non hanno voluto essere interrogate (cfr.
doc. 17).
Inoltre per i mesi
precedenti non vi sono informazioni (cfr. doc. 17).
Anche la
Polizia giudiziaria ha effettuato dei sopralluoghi solo i giorni 24 e 26
novembre 2004 alle ore 16.00 rispettivamente alle ore 10.30 e il 2 dicembre
2004.
alle ore 08.30 (cfr. Rapporto d’inchiesta di Polizia Giudiziaria del 16
dicembre 2004, sub doc. 29/A).
Non è possibile concludere
che l’assicurato non abbia la propria residenza in Svizzera neanche avuto
riguardo al basso consumo di elettricità.
Infatti, da una parte,
l’assicurato ha affermato che cenava spesso fuori (cfr. doc. I).
D’altra parte, anche il
signor __________, suo coinquilino, ha affermato che “(…) Per
quanto riguarda il consumo esiguo di energia elettrica (418 kWk – periodo dal
23.
maggio 2003 al 3 giugno 2004), si tratta di un consumo basso e comunque io
non c’ero praticamente mai a cena. Faccio notare che il consumo di energia
elettrica per quanto riguarda il periodo successivo (conguaglio pervenutomi in
questi giorni) è aumentato, anche perché sono maggiormente in casa. (…).” (cfr.
doc. 8/B).
Infine non si può neppure
concludere che, vista la residenza della sua famiglia in __________, non è
possibile che l’assicurato risieda in Svizzera ai sensi della LADI e della
giurisprudenza citata (cfr. consid. 2.4).
In
simili circostanze, sebbene vi siano diversi elementi che farebbero piuttosto
concludere per l’assenza di residenza in Svizzera, si giustifica l’annullamento
della decisione su opposizione impugnata e il rinvio degli atti all’amministrazione
per nuovi accertamenti (per un caso simile cfr. la STCA del 7 febbraio 2003
nella causa F-S. 38.2002.86).
In particolare la Sezione
del lavoro dovrà sentire ancora l’assicurato ed invitarlo a indicare altre
prove (oltre a quelle già indicate e che concernono in particolare il progetto __________;
cfr. doc. H) – che andranno verificate - (ad esempio colloqui avuti con il
collocatore, con i potenziali datori di lavoro, incontri con colleghi e altre
persone che lo hanno visto durante i suoi acquisti e/o i pasti fuori casa) e a
produrre la documentazione utile (ad esempio estratti bancari dai quali si
possano evincere eventuali pagamenti e/o acquisti effettuati dall’assicurato in
Ticino), atti a confermare la sua presenza stabile sul territorio svizzero.
Al proposito va qui
ricordato che l’assicurato deve avere la propria residenza in Svizzera al
momento in cui entra in disoccupazione e durante tutto il periodo durante il
quale egli pretende delle prestazioni assicurative (cfr. la STFA del 19 luglio 2002 nella causa D. [C 337/01] in parte riprodotta al
consid. 2.4).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é accolto ai sensi dei considerandi.
§ Di
conseguenza la decisione su opposizione impugnata va annullata e gli atti
rinviati all’amministrazione per nuovi accertamenti.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La
Sezione del lavoro Ufficio giuridico verserà all’assicurato la somma di fr. 500.--
a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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