38.2005.73
Va confermata la decisione di restituzione emessa da una cassa che ha chiesto all'assicurato il rimborso delle prestazioni versategli manifestamente a torto, vista la sua posizione analoga a quella di
20 febbraio 2006Italiano41 min
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Numero d'incarto:
38.2005.73
Data decisione, Autorità:
20.02.2006, TCA
Titolo:
Va confermata la decisione di restituzione emessa da una cassa che ha chiesto all'assicurato il rimborso delle prestazioni versategli manifestamente a torto, vista la sua posizione analoga a quella di un datore di lavoro
PERDITA DI LAVORO COMPUTABILE
RESTITUZIONE DI PRESTAZIONI
art. 8 cpv. 1 let. b LADI
art. 81 cpv. 1 let. a LADI
art. 85 cpv. 1 let. d LADI
art. 95 LADI
art. 25 LPGA
art. 53 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
38.2005.73
FS/DC/td
Lugano
20 febbraio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 24 agosto 2005 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 22 luglio
2005 emanata da
Cassa Dis. CO 1
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione del 21 aprile 2005 la Cassa disoccupazione CO 1 (di seguito la Cassa),
a seguito di un rapporto di revisione del SECO, ha chiesto all’assicurato la
restituzione di fr. 26'202.50 a titolo di prestazioni ricevute indebitamente
(cfr. doc. 13).
1.2. A seguito
dell’opposizione interposta dall’assicurato (cfr. doc. 14), la Cassa, il 22
luglio 2005, ha emanato una decisione su opposizione con la quale ha confermato
la propria decisione di restituzione ed ha osservato che:
"
(…)
II Sig. RI 1 si è annunciato in
disoccupazione in data 5 aprile 2004. Dalla domanda di indennità di
disoccupazione, compilata dall'assicurato, si rileva che lo stesso ha lavorato
presso la ditta __________ di __________ dal giugno 2001 al 31 gennaio 2004 ed
è stato licenziato dal datore di lavoro per crisi economica. Dall'attestato del
datore di lavoro si rileva che l'assicurato ha lavorato presso la ditta __________
fino al 31 gennaio 2004 in qualità di produttore cinematografico e regista.
L'assicurato ha ricevuto regolarmente le indennità di
disoccupazione fino al mese di dicembre 2004 ma, in seguito ad una revisione
effettuata dal SECO, sono emerse le seguenti indicazioni: 1) il Sig. RI 1 è
stato azionista maggioritario, socio e gerente con firma individuale della __________
fino al 20 aprile 2004 data in cui è stato trasferito tutto alla madre, persona
fino ad allora totalmente estranea alla società; 2) l'attestato del datore di
lavoro e la lettera di licenziamento sono stati firmati dal Sig. __________,
padre dell'assicurato e persona senza diritto di firma fino a quel momento; 3)
II Sig. __________ e la Sig.ra __________ non sono mai stati stipendiati dalla
società __________; 4) la società __________ ha avuto un solo dipendente, ossia
il Sig. RI 1; 5) il nr. di telefono indicato sotto il nome dell'azienda nella
lettera di licenziamento risulta essere lo stesso che ha scritto l'assicurato
sulla domanda di indennità; 6) il sito internet della società fa solo
riferimento al Sig. RI 1; 7) L'indirizzo dell'azienda è lo stesso di quello
della famiglia __________ e RI 1 di __________.
L'assicurato ha ribattuto a queste indicazioni evidenziando che il
licenziamento è stato deciso dal Sig. __________ in virtù della difficoltà di
reperire nuovi mandati e del bilancio 2003 senza alcuna influenza sulla
decisione. Inoltre indica che la società ha avuto altri dipendenti oltre ad
affidare puntuali mandati a terze persone. Infine evidenzia che dal momento del
suo licenziamento non si è più occupato di eseguire aggiornamenti al sito
internet della società e non si è più occupato della gestione della società.
Considerato che il Seco non ha modificato la contestazione a suo tempo
emanata, la Sezione di __________, con decisione del 21 aprile 2005 ha chiesto
in restituzione l'importo di Frs. 26'202.50 netti relativi alle indennità di
disoccupazione versate da aprile a dicembre 2004. Nell'atto di opposizione,
l'assicurato evidenzia che risultano adempiuti tutti i requisiti per
l'assegnazione delle indennità di disoccupazione. Chiede pertanto la modifica
della decisione e la rinuncia da parte della Cassa a chiedere il rimborso di
quanto percepito. A mente di questa Cassa non è possibile accogliere
l'opposizione presentata dall'assicurato, in quanto parecchie sono le
indicazioni atte a giustificare che la posizione dell'assicurato può essere
definita analoga a quella di un datore di lavoro come riportato nei vari punti
indicati dal Seco. Pertanto la Cassa non può purtroppo accogliere l'opposizione
presentata dall'assicurato e quindi la decisione della Sezione di __________
viene confermata.
(…)." (cfr. doc. A)
1.3. Contro
questa decisione l’assicurato ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA
nel quale la sua patrocinatrice ha innanzitutto sollevato argomenti di
carattere procedurali:
"
(…)
Da un profilo procedurale la decisione impugnata presenta lacune
insanabili.
La cassa di disoccupazione fonda in effetti la propria decisione
su di una non meglio precisata "revisione" effettuata dal
SECO, secondo il quale il qui ricorrente avrebbe rivestito una posizione
analoga a quella di un datore di lavoro. Preso atto delle risultanze di tale
revisione, l'CO 1 si é limitata a notificare all'assicurato la decisione 21
aprile dapprima, e la decisione su opposizione 22 luglio 2005 in seguito.
Tale modo di procedere é assolutamente irrituale e non merita
tutela alcuna.
L'art. 85 LADI enumera i compiti di esclusiva spettanza dei
servizi cantonali, tra i quali figura la verifica dell'idoneità al collocamento
dei disoccupati (cfr. art. 85 lit. d LADI).
Fatti
I Cantoni istituiscono uffici regionali di collocamento. Affidano
loro compiti del servizio cantonale (art. 85 b cpv. 1 LADI). Ai sensi dell'art.
17 della Legge sul rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati e
dell'art. 2 c lit. a del Regolamento sul rilancio dell'occupazione e sostegno
ai disoccupati in Ticino il compito di verificare l'idoneità al collocamento é
di esclusiva competenza dell'Ufficio giuridico della Sezione del lavoro.
Nel caso specifico occorre pertanto chiedersi se l'agire dell'CO 1
meriti tutela, ritenuto come la cassa avrebbe casomai dovuto segnalare
all'assicurato di ritenere necessaria una verifica dei presupposti per
l'ottenimento delle indennità prima di iniziare a versare le medesime; e non
effettuare i pagamenti e poi chiederne la restituzione senza avere mai
formalmente sancito la mancanza di uno dei presupposti di cui all'art. 8 LADI,
unica ragione che avrebbe permesso alla cassa il rifiuto delle indennità.
Oltre a ciò, va segnalato che neppure l'ufficio regionale di
collocamento ha mai espresso dubbio alcuno sull'adempimento, da parte del
ricorrente, dei requisiti legali per l'ottenimento delle indennità di disoccupazione,
tant'é vero che ha sempre raccolto le richieste di lavoro ed ha assegnato le
misure attive previste dalla LADI.
Questo bizzarro iter altro non fa se non sottolineare, qualora
questo dovesse essere necessario, la perfetta buona fede dell'assicurato qui
ricorrente, che ha sempre e - diligentemente fornito alla cassa di
disoccupazione le informazioni e la documentazione richiesta, per vedersi poi
recapitare la sorprendente, ed invero inattesa, decisione dell'CO 1 di chiedere
il rimborso delle indennità erogate. Di ciò dovrà essere tenuto debito conto,
ragione per la quale l'assicurato si riserva sin d'ora di chiedere, al momento
debito, il condono del rimborso.
Già per queste ragioni la decisione su opposizione 22 luglio 2005
dell'CO 1 deve essere annullata.
(…)” (cfr. doc. I)
Nel
merito la rappresentante del ricorrente chiede l’annullamento della decisione
per i seguenti motivi:
"
(…)
6. Nel caso in
disamina é pacifico che l'assicurato qui ricorrente abbia diritto alle
indennità di disoccupazione, contrariamente a quanto sostenuto dalla cassa di
disoccupazione.
Per motivare la propria decisione l'CO
1 si limita a riprendere le argomentazioni sollevate dal SECO, indicando in
particolare che:
- l'assicurato
é stato azionista maggioritario, socio e gerente con firma individuale della __________;
- é
stato il signor __________ a firmare la lettera di licenziamento del
ricorrente;
- __________
e __________ non sono mai stati stipendiati dalla società;
- il qui
ricorrente fosse l'unico dipendente della __________;
- il
numero di telefono indicato quale numero della società corrisponde al recapito
fornito dall'assicurato;
- il sito internet della
società fa riferimento solo all'assicurato;
- l'indirizzo
dell'azienda corrisponde a quello della famiglia __________, __________ e RI 1.
Ora, alcune osservazioni si impongono.
Il ricorrente é stato licenziato
dalla __________ in data 31 gennaio 2004 (cfr. doc. E). Dal tenore della
lettera emerge, senza bisogno di ulteriori commenti, la totale estraneità
dell'assicurato al processo decisionale, ragione per la quale egli altro non ha
potuto fare se non prendere nota della decisione. In questo senso egli, pur
essendo a quel momento ancora iscritto a RC in qualità di socio e gerente, non
ha certamente potuto partecipare alla formazione della volontà della società,
essendo la decisione stata presa unilateralmente ed esclusivamente da __________.
Poco importa, a mente del ricorrente, sapere se la circostanza che sia stato
l'altro socio a firmare la lettera di licenziamento fosse ineccepibile da un
profilo squisitamente formale oppure no. __________, del resto, é stato socio
della __________ sin dal momento della sua costituzione, contrariamente a
quanto sembra sostenere la cassa di disoccupazione.
Neppure corrisponde al vero il fatto
che il qui ricorrente sia stato l'unico dipendente della società. Come egli
stesso ha avuto modo di indicare nello scritto 15 marzo 2005 all'CO 1, la
società ha avuto alle sue dipendenze altre persone, segnatamente: __________ (dal
1. gennaio al 30 aprile 2003);
__________ (dal 1. febbraio al 31 maggio 2003);
__________ (dal 25 al 30 ottobre 2003).
La __________ ha poi affidato puntuali mandati a terzi.
Circa il recapito della società, la
cassa di disoccupazione attribuisce un'importanza spropositata a circostanze
del tutto secondarie. Tanto per cominciare, lo scopo indicato a RC della __________
dovrebbe di per sé fugare ogni dubbio circa l'importanza limitatissima della
sede. In effetti, “Lo svolgimento
di attività di qualsiasi genere nel campo cinematografico e televisivo, inclusi
concezione grafica tridimensionale, grafic design per internet, produzione e
postproduzione” rientrano tra quel novero di attività che non necessitano
di una sede ove svolgerle: le riprese cinematografiche non vengono certamente effettuate
presso la sede della società, e la concezione grafica tridimensionale, così
come il grafic design per internet necessitano unicamente di un supporto
informatico che occupa uno spazio limitato e che può tranquillamente essere
spostato.
Oltre a ciò, l'indirizzo del qui
ricorrente, al momento del licenziamento, non coincideva con la sede della
società né con l'indirizzo dei genitori: egli risiedeva, in quel momento, a __________,
dove del resto gli é stata recapitata la lettera di licenziamento.
Chi, invece, risiedeva allo stesso
indirizzo della sede societaria era __________, a ulteriore riprova della sua
vicinanza con la __________ anche prima che l'avv. __________ provvedesse alle
modifiche a registro di commercio.
Un'ultima osservazione, poi, alla
censura relativa al sito internet, di cui il ricorrente, a far tempo dalla data
del suo licenziamento, non si é più occupato, se non per far effettuare
un'aggiunta di cui si dirà in seguito.
Nell'edizione 2004 del Festival
internazionale del film di __________ é stato infatti proiettato il cortometraggio
intitolato “__________”. girato, montato e terminato nel 2003 dal qui
ricorrente; prova ne é che il copyright risale a quell'anno. In occasione della
presentazione del film il ricorrente ha partecipato alla manifestazione,
tentando di promuovere il cortometraggio: per questa ragione egli ha provveduto
a richiedere l'aggiornamento del sito internet della __________, facendo
aggiungere che il film era stato proiettato, per l'appunto, in concorso a __________.
Anche ciò, giova ricordarlo, nella
speranza di acquisire maggiore visibilità e trovare un nuovo impiego.
7. Ritenuto
l'andamento economico e le chiusure dei bilanci annuali della __________,
certamente la società avrebbe potuto essere stata lasciata fallire. Se ciò non
é avvenuto é unicamente, come del resto é già stato comunicato alla cassa di
disoccupazione, perché vi erano degli ingenti scoperti relativi ad oneri
sociali ai quali far fronte. Liquidate queste pendenze, la società non ha più
avuto alcuna attività, ciò che del resto l'CO 1 neppure allega.
8. L'idoneità al
collocamento del ricorrente, poi, é provata da alcuni incontestabili fatti. Nel
corso dei mesi di giugno, luglio e agosto del 2005 egli ha lavorato per la __________
di __________ in qualità di montatore video presso la __________. Oltre a ciò
egli inizierà, a far tempo dal prossimo mese di settembre, a lavorare presso l'__________
al 60% in qualità di __________ (cfr. doc. G). Dopo tre mesi al 60% il suo
incarico verrà verosimilmente esteso all'80%.
9. La cassa di
disoccupazione fonda la propria decisione di rimborso sull'art. 95 LADI. Giusta
l'art. 95 cpv. 1 la domanda di restituzione é retta dall'art. 25 LPGA ad
eccezione dei casi di cui all'articolo 55. II cpv. 1 bis LADI stabilisce
inoltre che l'assicurato che ha ricevuto indennità di disoccupazione e che
successivamente riceve per lo stesso periodo rendite e indennità giornaliere
dell'assicurazione invalidità, della previdenza professionale, dell'ordinamento
delle indennità di perdita di guadagno per gli obbligati al servizio militare,
al servizio civile e alla protezione civile, dell'assicurazione militare,
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, dell'assicurazione contro
le malattie o assegni familiari legali é tenuto al rimborso delle indennità
giornaliere versate per lo stesso periodo dall'assicurazione contro la
disoccupazione. In deroga all'art. 25 cpv. 1 LPGA, l'importo da restituire é
limitato alla somma delle prestazioni versate per lo stesso periodo dalle
istituzioni summenzionate.
Ora, già a prima vista appare palese
che il qui ricorrente non ha ricevuto alcuna prestazione da alcuna istituzione
o assicurazione, eccezion fatta per le indennità versate dalla cassa di
disoccupazione, ragione per la quale egli non é tenuto a rimborsare alcunché.
10. Visto
quanto precede, e ritenuto come la cassa di disoccupazione abbia indebitamente
sospeso il versamento delle indennità di disoccupazione a far tempo dal mese di
gennaio del 2005, si chiede che essa sia tenuta a versarle sino all'estinzione
del diritto comprensive di interessi.
(…)." (cfr. doc. I)
1.4. Nella sua
risposta del 15 settembre 2005 la Cassa si è confermata nelle proprie
allegazioni e, in particolare, ha osservato che:
"
(…)
Nell’atto di ricorso la rappresentante del Sig. RI
1 contesta la decisione della nostra Cassa da un punto di vista procedurale
evidenziando che il compito di verificare l’idoneità al collocamento è di
esclusiva competenza dell’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro e non
della Cassa.
A tale riguardo occorre precisare che la domanda
di verifica verso un assicurato, sulla eventuale posizione analoga a quella di
un datore di lavoro è una questione attinente l’eventuale abuso di diritto e
non concerne la verifica dell’idoneità al collocamento di materia della Sezione
del Lavoro.
(…)." (cfr. doc. III)
in
diritto
2.1. L'art. 81
cpv. 1 lett. a LADI stabilisce che le casse di disoccupazione appurano il
diritto alle prestazioni, nella misura in cui questo compito non è
espressamente riservato ad altro ente.
L'art. 85
cpv. 1 lett. d LADI prevede invece che i servizi cantonali verificano
l'idoneità al collocamento dei disoccupati.
Le casse
di disoccupazione, in particolare, hanno la competenza di rifiutare il diritto
alle prestazioni quando l'assicurato, in una posizione paragonabile a quella di
un datore di lavoro, benché formalmente licenziato da una società, continua a
determinare le decisioni del datore di lavoro o a influenzarle in maniera
decisiva (cfr. tra le tante: DLA 2002 N. 28, pag. 183; DLA 2001 N. 25, pag.
218; STFA del 16 settembre 2004 nella causa E., C 71/04; STFA del 14 luglio
2004 nella causa L. C 19/04; STFA del 7 luglio 2004 nella causa D., C 11/04;
STFA del 5 luglio 2004 nella causa D., C 155/03; STFA del 16 giugno 2004 nella
causa F., C 210/03; STFA dell'8 giugno 2004 nella causa K., C 110/03 STFA del 2
giugno 2004 nella causa N., C 219/03; STFA del 26 settembre 2003 nella causa
B., C 95/03 e STFA del 14 aprile 2003 nella causa F. C 92/02).
Pertanto
la Cassa è l'autorità competente a pronunciare, sulla base di una revisione del
Segretariato di Stato dell’economia (SECO), il diniego del diritto alle
indennità di disoccupazione nel caso di un assicurato con posizione analoga a
un datore di lavoro, posto a fondamento di un ordine di restituzione.
L’Alta
Corte, in una decisione del 17 ottobre 2005 nella causa F. (C 1/05), ha
precisato che la questione relativa alla situazione dell’assicurato in una
posizione paragonabile a quella di un datore di lavoro, il quale, benché
formalmente licenziato continua a determinare le decisioni del datore di lavoro
o a influenzarle in maniera decisiva, può:
"
(…) da un lato essere di rilievo per valutare
l'aspetto della controllabilità e computabilità della perdita di lavoro (art. 8
cpv. 1 lett. b LADI; DTF 126 V 126 consid. 2, 123 V 237 segg. consid. 7b/bb;
DLA 2004 no. 24 pag. 262 consid. 2) (…)”
e
"
(…) Dall'altro, essa può tuttavia incidere anche
sull'idoneità al collocamento dell'assicurato nella misura in cui è
suscettibile di restringerne la disponibilità in ragione degli impegni
persistenti o delle prospettive di reimpiego (RDAT 1994 I no. 79 pag. 205; DLA
1992 no. 11 pag. 125, 1980 no. 41 pag. 100; cfr. pure le sentenze del 7 giugno
2004 in re C., C 87/02, consid. 5.2 in fine e 6, e del 20 ottobre 2000 in re
C., C 26/00, consid. 1, in cui il Tribunale federale delle assicurazioni ha
rilevato che "Il lavoratore in posizione professionale analoga a quella di
un datore di lavoro non ha in via di massima diritto, ritenuta l'inidoneità al
collocamento, a indennità di disoccupazione";Nussbaumer,
Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR],
cifra marg. 221; Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral,
Survol des mesures de crise cantonales, Procédure, Delémont 2005, pag. 92,
secondo il quale, tuttavia, in presenza di un rischio di elusione dell'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, il diritto all'indennità di
disoccupazione è escluso senza che si debba ulteriormente esaminare l'idoneità
al collocamento). (…)."
(cfr. STFA del 17 ottobre 2005 nella causa F.; C
1/05, consid. 1.3).
Riguardo
alla competenza delle Casse di disoccupazione a pronunciarsi in merito
all’idoneità al collocamento la nostra Massima Istanza, in una sentenza del
30 agosto 2005 nella causa M. (C 129/05), ha peraltro sviluppato le seguenti
considerazioni:
"
(…)
2.1 Nach Art. 81 Abs. 2 lit. a AVIG unterbreitet
die Kasse einen Fall der kantonalen Amtsstelle zum Entscheid, wenn Zweifel
bestehen, ob der Versicherte anspruchsberechtigt ist. Die kantonale Amtsstelle
wird demnach verpflichtet, über die Vermittlungsfähigkeit eine auf Feststellung
lautende Verfügung zu erlassen, wenn die Arbeitslosenkasse das
Zweifelsfallverfahren eingeleitet hat (BGE 126 V 399). Ob die Kasse so vorgeht,
obliegt ihrem pflichtgemässen Ermessen. Betrachtet sie die
Anspruchsvoraussetzung der Vermittlungsfähigkeit als nicht gegeben, bleibt sie
zum Erlass einer leistungsablehnenden Verfügung zuständig. Ob die zu Grunde
gelegte Auffassung fehlender Vermittlungsfähigkeit zutrifft, ist in einem vom
Betroffenen einzuleitenden Beschwerdeverfahren gerichtlich zu überprüfen. Aus
Art. 81 Abs. 2 lit. a AVIG kann daher nicht abgeleitet werden, dass der
Versicherte die Durchführung des Zweifelsfallverfahrens verlangen könnte. Mit
dessen Einrichtung schuf der Gesetzgeber weder ein neues Rechtsmittel, noch
eine besondere Zuständigkeitsregel, sondern ein verwaltungsinternes Instrument,
um die einheitliche Anwendung des Rechts zu gewährleisten. Die
Arbeitslosenkassen überweisen einen Fall nur dann an die kantonale Amtsstelle,
wenn sie Zweifel an der Vermittlungsfähigkeit des am Recht stehenden
Versicherten haben. Bestehen jedoch keine derartigen Zweifel, können die Kassen
selbstständig verfügen. (…)." (cfr. STFA del 30 agosto 2005 nella
causa M., C 129/05)
Di
conseguenza la Cassa di disoccupazione era legittimata ad emettere le decisione
di restituzione tanto più che essa ha precisato di non ritenere realizzato il
presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. b LADI e non quello dell’art. 8 cpv. 1
lett. f LADI sull’idoneità al collocamento (cfr. consid. 1.4 e 2.3).
2.2. L'art. 95
LADI regola la restituzione di prestazioni.
Secondo
il cpv. 1 di questo articolo la domanda di restituzione è retta dall'art. 25
LPGA ad eccezione dei casi di cui all'articolo 55.
L'art. 25
cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere
restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in
buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
L'art. 95
LADI, nella versione valida fino al 31 dicembre 2002, prevedeva che la cassa è
tenuta ad esigere il rimborso delle prestazioni dell'assicurazione contro la
disoccupazione alle quali il beneficiario non aveva diritto e che il rimborso è
condonato se la riscossione è avvenuta in buona fede e se esso cagionasse un
grave rigore.
Secondo
l’art. 53 cpv. 1 LPGA le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente
passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l’assicurato o
l’assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di
prova che non potevano essere prodotti in precedenza.
Lart. 53
cpv. 2 LPGA stabilisce che l’assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle
decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che
erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza.
I
principi giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati
dal TFA anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto
l’egida della LPGA (cfr. DTF 130 V 318 consid. 5).
L’amministrazione
può dunque riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non
è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio
errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. STFA del 23 marzo 2004
nella causa D., C 227/03; STFA del 12 febbraio 2004 nella causa B., C 349/00;
STFA del 17 dicembre 2003 nella causa B., C 19/03; STFA del 28 novembre 2003
nella causa S., C 307/01; STFA del 21 luglio 2003 nella causa T., C 81/03; STFA
del 28 aprile 2003 nella causa F., C 24/01 e C 137/01; STFA del 7 marzo 2003
nella causa D., C 354/01; STFA del 28 febbraio 2003 nella causa M., C 353/01;
STFA del 5 novembre 2002 nella causa C., C 165/02; le STFA del 6 luglio 2001
nelle cause B., C 274/99; I, C 278/99 e O, C 279/99; STFA del 6 giugno 2000
nella causa B., C 407/99, consid. 2; DTF 129 V 110 = SVR 2003 ALV Nr. 5, pag.
15; DTF 127 V 466, consid, 2c, pag. 469; DTF 126 V 399 = DLA 2001 N. 37, pag.
247; DLA 2000 N. 40, pag. 208; DLA 1998 N. 15, consid. 3b, pag. 79 e 80; SVR
1997 ALV Nr. 101, pag. 309 consid. 2a e riferimenti,).
Dalla
riconsiderazione va distinta la revisione processuale delle decisioni
amministrative.
In questo
caso l’amministrazione deve procedere a una revisione processuale se si
manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una
conclusione giuridica differente (cfr. STFA del 23 marzo 2004 nella causa D., C
227/03; STFA del 12 febbraio 2004 nella causa B., C 349/00; STFA del 17
dicembre 2003 nella causa B., C 19/03; STFA del 21 luglio 2003 nella causa T.,
C 81/03; STFA del 7 marzo 2003 nella causa D., C 354/01; STFA del 6 giugno 2000
nella causa B., C 407/99; DTF 127 V 466, consid. 2c, pag. 469 e la giurisprudenza
ivi citata; SVR 1997 ALV Nr. 101, pag. 309 consid. 2a e riferimenti; DLA 1998
N. 15, consid. 3b, pag. 79 e 80). Tali sono quelle circostanze che già al
momento della decisione principale si sono realizzate, ma che però, nonostante
sufficiente attenzione e senza colpa, sono rimaste sconosciute e non provate
(cfr. STFA del 7 marzo 2003 nella causa D., C 354/01; DLA 1995, pag. 64 consid.
2b e riferimenti; DTF 122 V 134 e seg.).
I
principi validi per la riconsiderazione di una decisione formalmente cresciuta
in giudicato valgono anche nel caso in cui, prestazioni ricevute indebitamente,
sono da restituire a norma dell’art. 95 LADI, e questo anche se le prestazioni
oggetto di restituzione non sono state erogate tramite l’emissione di una
decisione formale (cfr. STFA del 28 aprile 2003 nella causa F., C 24/01 e C
137/01; STFA del 6 giugno 2000 nella causa B., C 407/99; SVR 2003 ALV Nr. 5,
pag. 15 = DTF 129 V 110; SVR 1997 ALV Nr. 101, pag. 309-310 consid. 2a e
riferimenti; DLA 2001 N. 37, pag. 247 = DTF 126 V 399; DLA 1998 N. 15, consid.
3b, pag. 79 e 80).
Circa
l'ulteriore presupposto necessario per poter riconsiderare una decisione,
ovvero quello dell'importanza particolare che deve rivestire la rettifica, vedi
pure la STFA del 28 aprile 2003 nella causa C., C 24/01 e C 137/01; STFA del 6
Considerandi
giugno 2002 nella causa K., C 44/02 e DLA 2000 N. 40, pag. 208.
2.3
Fondamentale
presupposto per il riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione
è, tra l'altro, che l'assicurato abbia subito una perdita di lavoro computabile
(cfr. art. 8 cpv. 1 lett. b che rinvia a sua volta all’art. 11 LADI).
In una sentenza del 4
luglio 2005 nella causa M. (C 270/04) il TFA ha confermato il precedente
giudizio con il quale questo Tribunale aveva negato a un’assicurata il diritto
alle indennità di disoccupazione, in quanto, da una parte, l’assicurata si era
iscritta al collocamento dopo essere stata licenziata da una Sagl sua datrice
di lavoro nella quale suo marito rivestiva la carica di unico socio gerente con
diritto di firma individuale e, d'altra parte, la ricorrente non era idonea al
collocamento.
In quell’occasione l’Alta
Corte ha riassunto la propria giurisprudenza ed ha, in particolare, sottolineato
che:
"
(...)
2.2
Giusta
l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, non hanno diritto all'indennità per lavoro
ridotto le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un
organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare
risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi
occupati nell'azienda.
2.3
Con la
sentenza del 4 settembre 1997 in re M., pubblicata in DTF 123 V 234, il
Tribunale federale delle assicurazioni ha esteso l'applicabilità di
quest'ultima norma all'assegnazione dell'indennità di disoccupazione. In quella
occasione - concernente un dipendente che, dopo essere stato licenziato da una
società anonima, aveva continuato ad esserne l'azionista unico e il solo
amministratore -, questa Corte ha infatti stabilito che il lavoratore in
posizione professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro non ha
diritto - ritenuta anche la sua inidoneità al collocamento (cfr. ad es.
sentenza del 7 giugno 2004 in re C., C 87/02, consid. 6.3) - all'indennità di
disoccupazione se, malgrado sia stato formalmente licenziato, continua a
determinare le decisioni del datore di lavoro o a influenzarle in maniera
considerevole. Se così non fosse, tramite una disposizione relativa
all'indennità di disoccupazione verrebbe altrimenti elusa la regolamentazione
in materia di indennità per lavoro ridotto (DTF 123 V 237 seg. consid. 7b/bb;
sentenza citata del 7 giugno 2004 in re C., consid. 4.1).
2.4
Questo
principio è quindi stato dichiarato valido anche nel caso del socio gerente di
una Sagl (art. 811 cpv. 2 CO), ritenuto che quest'ultimo dispone ex lege della
possibilità di determinare o comunque influenzare risolutivamente ai sensi
dell'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI le decisioni che la società è chiamata a
prendere in qualità di datrice di lavoro (sentenza del 22 novembre 2002 in re
R., C 37/02, consid. 4; cfr. pure la sentenza del 30 agosto 2001 in re B., C
71/01).
2.5
Il
Tribunale federale delle assicurazioni ha inoltre pure avuto modo di allargare
il campo applicativo della giurisprudenza pubblicata in DTF 123 V 234 al coniuge
di una persona menzionata all'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI (sentenza inedita del
26.
luglio 1999 in re M., ancora recentemente confermata ad es. dalla sentenza
del 7 dicembre 2004 in re W., C 193/04, consid. 3; cfr.
inoltre REGINA JÄGGI, Eingeschränkter Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung
bei arbeitgeberähnlicher Stellung durch analoge Anwendung von Art. 31 Abs. 3
lit. c AVIG, in: RSAS 2004 pag. 9 seg.). Secondo questa
Corte, infatti, fintanto che la persona menzionata all'art. 31 cpv. 3 lett. c
LADI è in grado di influenzare in maniera determinante l'attività del datore di
lavoro, essa ha anche la possibilità di impiegare nuovamente il proprio coniuge
(cfr. ad es. le sentenze del 7 dicembre 2004 in re K., C 150/04, consid. 2, e
del 23 febbraio 2004 in re T., C 249/03, consid. 2.1). Il quale coniuge, in
questo modo, può influenzare la perdita di lavoro da lui subita rendendo la sua
disoccupazione difficilmente controllabile (sentenza citata del 7 dicembre 2004
in re W., consid. 3).
2.6
La presente
Corte ha infine osservato che la giurisprudenza sviluppata in DTF 123 V 234 non
si prefigge unicamente di sanzionare il caso di abuso effettivo, ma anche di
prevenire il rischio di un simile abuso che è insito nel pagamento di indennità
di disoccupazione in favore di persone che rivestono una posizione
professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro o in favore dei loro
coniugi (DLA 2003 no. 22 pag. 240; cfr. pure la sentenza citata del 7 dicembre
2004.
in re K., consid. 2).
2.7
Orbene, un
rischio di tale natura si realizza senz'altro nell'evenienza concreta già solo
perché il marito, in qualità di unico socio gerente della società datrice di
lavoro, dopo avere già assunto due volte la ricorrente, dapprima in qualità di
direttrice e in seguito quale segretaria, ha continuato a rivestire questa sua
posizione anche successivamente al gennaio 2003 e ha continuato ad impiegarla
ad ore (cfr. gli attestati sul guadagno intermedio, per la maggior parte
firmati, per il datore di lavoro, dall'insorgente stessa), conservando così la
capacità di disporre dell'azienda ("unternehmerische Dispositionsfähigkeit
[sentenza citata del 26 luglio 1999 in re M.]). In tali condizioni, non può
escludersi la messa in atto di un ricorso alle indennità di disoccupazione
alfine di rimediare a un periodo di contrazione - chiaramente evidenziata dagli
atti - del giro di affari della datrice di lavoro (cfr. sentenza del 30 aprile
2001.
in re W., C 199/00 e C 200/00, consid. 3). Non può quindi escludersi
un'elusione delle disposizioni concernenti l'indennità per lavoro ridotto né il
rischio di un ricorso abusivo alle prestazioni dell'assicurazione contro la
disoccupazione (cfr. ad es. le sentenze del 5 luglio 2004 in re D., C 155/03,
consid. 2.2, quella citata del 23 febbraio 2004 in re T., consid. 2.2). Di
conseguenza, alla ricorrente devono giustamente essere negati l'idoneità al
collocamento e il diritto alle indennità di disoccupazione a partire dal 1 °
gennaio 2003.
(…)
3.
3.1
Contrariamente
a quanto sostenuto in sede ricorsuale, questo giudizio non discrimina
l'istituzione del matrimonio. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha
infatti già avuto modo di stabilire che l'applicabilità della giurisprudenza
fondata sull'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI alle persone sposate e non invece ad
es. alle persone che vivono in concubinato, oltre a potersi poggiare sul tenore
letterale della menzionata disposizione, non costituisce una violazione del
diritto alla parità di trattamento (sentenza citata del 7 dicembre 2004 in re
W., consid. 4).
3.2
Né osta a
tale conclusione la circostanza che la ricorrente abbia regolarmente pagato i
contributi sociali, questa Corte avendo a tal proposito ricordato che la
negazione delle indennità di disoccupazione a una persona che gode di una
situazione professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro ai sensi
della giurisprudenza pubblicata in DTF 123 V 234 non giustifica ancora di per
sé un'esenzione dal pagamento dei contributi all'assicurazione contro la
disoccupazione (sentenza del 29 dicembre 2004 in re W., C 160/04, consid. 3).
(...)" (cfr. STFA del 4 luglio 2005 nella
causa M., C 270/04)
In un’altra sentenza del
10.
novembre 2005 nella causa A. (C 275/04), il TFA ha ribadito che, per poter
beneficiare del diritto alle indennità, il lavoratore dipendente, che si trova
in una posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro, deve lasciare
definitivamente la ditta a seguito della sua chiusura e/o interrompere ogni
legame con la società.
L’Alta Corte ha, tra
l’altro, sviluppato le seguenti considerazioni:
"
(…)
3.3
Al riguardo non si devono dimenticare i
motivi che giustificano questa condizione, segnatamente il controllo della
perdita di lavoro del disoccupato, che è uno dei presupposti necessari per
percepire le indennità di disoccupazione (art. 8 cpv. 1 lett. b LADI). Se
infatti un tale controllo può essere facilmente eseguito nel caso di un
dipendente che perde il lavoro, perlomeno parzialmente, ciò non è il caso per
quanto concerne le persone che occupano una posizione dirigenziale e che,
malgrado siano state formalmente licenziate, continuano a svolgere un'attività
per conto della società nella quale lavoravano. Grazie alla posizione di cui
beneficiano all'interno della ditta possono in effetti influenzare la perdita
di lavoro che subiscono, ciò che rende la loro disoccupazione difficilmente
controllabile (DLA 2003 no. 22 pag. 242 consid. 4 [sentenza del 14 aprile 2003
in re F., C 92/02]).
Inoltre, fintanto che un dirigente mantiene dei
legami con la sua società, non soltanto è impossibile controllare la perdita di
lavoro che subisce, ma esiste pure la possibilità che egli decida di perseguire
lo scopo sociale (DLA 2002 no. 28 pag. 183 [sentenza del 19 marzo 2002 in re
S., C 373/00]; sentenza del 22 novembre 2002 in re R., C 37/02). In tal caso, a
prescindere da un esame a posteriori delle circostanze - comunque contrario al
principio secondo cui questo esame ha luogo nel momento in cui si statuisce sul
diritto dell'assicurato -, è quindi impossibile determinare se le condizioni
legali sono adempiute. Del resto con la citata condizione non viene perseguito l'abuso
in sé stesso, bensì il rischio d'abuso (DLA 2003 no. 22 pag. 242 consid. 4
[sentenza del 14 aprile 2003 in re F., C 92/02]).
3.4
Per stabilire se un impiegato sia membro di un
organo decisionale supremo di un'azienda e per tale motivo escluso dal diritto
a indennità per lavoro ridotto, rispettivamente dal diritto a indennità di
disoccupazione, deve essere esaminato di quali poteri decisionali egli disponga
sulla base della struttura aziendale interna (DTF 120 V 521; DLA 2004 no. 21
pag. 198 consid. 3.2 [sentenza del 24 marzo 2004 in re P, C 113/03]). Non sono
per contro decisivi i soli criteri formali quali, segnatamente, l'appartenenza
al consiglio d'amministrazione o il conferimento di una procura o di un altro mandato
commerciale, di modo che possono di principio essere esclusi dall'indennità di
disoccupazione anche dipendenti che non detengono formalmente un diritto di
firma e non sono iscritti a registro di commercio né come amministratori né
come organi dirigenti, ma che di fatto esercitano
un'influenza determinante sulle decisioni della
società (cfr. DTF 122 V 272 consid. 3, 120 V 525 consid. 3b; SVR 1997 AlV no.
101.
pag. 309).
3.5
L'insieme delle circostanze agli atti induce
a pensare che quantomeno il rischio di pagamento abusivo di indennità di
disoccupazione in favore di una persona che riveste una posizione professionale
paragonabile a quella di un datore di lavoro si realizza nel caso di specie.
In effetti, le tavole processuali evidenziano
come l'assicurato, cofondatore della società e per una decina di anni sedente
nel suo consiglio di amministrazione - quale presidente prima e amministratore
unico in seguito -, da alcuni anni risultasse esserne l'unico dipendente,
l'unico responsabile tecnico e amministrativo come pure l'unica persona in
grado di perseguire e realizzare lo scopo sociale. Dalle stesse emerge in
particolare come le sue competenze spaziassero dalla progettazione
all'allestimento dei capitolati, dalla direzione lavori alle liquidazioni,
dalla conclusione e disdetta di contratti di lavoro alla presa di contatto con
i clienti ecc. Per parte sua, l'amministratore unico T.________, che
l'assicurato ha indicato occuparsi "solamente della contabilità" e
che per giunta amministra(va) già oltre 70 società, ha precisato di essere
(stato) responsabile delle questioni finanziarie e della direzione insieme con
A.________ (cfr. verbale di audizione 25 novembre 2004 di T.________ dinanzi al
Presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni, pag. 2).
In tali circostanze, l'assicurato - che anche
dopo il licenziamento ha continuato, senza troppo aspettare (cfr. verbale di
audizione 25 novembre 2004 di T.________, pag. 3), a svolgere importanti
funzioni operative, a locare alla S.________ SA i locali di sua proprietà e a
utilizzare l'autovettura intestata alla società prima che questa venisse, per
il 1° gennaio 2004, intestata a suo nome -, pur non essendo formalmente organo esecutivo
della società, godeva di una larga autonomia nell'organizzazione e impostazione
del lavoro. In considerazione delle peculiarità della società in questione - di
modeste dimensioni e senza diversificazione strutturale interna - e delle
competenze molto estese dell'interessato, si può pertanto ben ritenere che
quest'ultimo non fosse un semplice impiegato, bensì detenesse facoltà
gestionali al più alto livello dell'azienda che gli consentivano di partecipare
in prima persona alla formazione della volontà sociale (DTF 120 V 525 consid.
3b). Di conseguenza, ben si può concludere, alla luce della giurisprudenza in
materia e insieme al seco, che l'interessato si trovava in una posizione
assimilabile a quella di un datore di lavoro.
Per il resto, contrariamente a quanto intende
dedurne A.________, gli atti mostrano chiaramente come egli, in seguito alla
disdetta del suo contratto, non abbia interrotto ogni legame con la società, ma
abbia al contrario continuato a svolgere importanti attività per essa, quali ad
es. l'esecuzione delle stime peritali per la Banca X.________ e l'Ufficio
esecuzioni e fallimenti di F.________ nonché i contatti con la clientela per
l'assunzione dell'ampliamento della stazione di servizio di A.________. Avendo
egli mantenuto degli stretti legami con la S.________ SA, comprovati peraltro anche
dal fatto che il numero di telefono dell'ufficio della società era deviato sul
suo numero natel, anch'esso intestato alla S.________ SA, risultava impossibile
controllarne la perdita di lavoro effettivamente subita (v. consid. 3.3). Motivo
per il quale si giustifica di applicare la giurisprudenza in materia denegante
il diritto alle indennità di disoccupazione (consid. 3.1).
(…)." (cfr. STFA del 10 novembre 2005 nella
causa A., C 275/04)
Per
costante giurisprudenza federale, dunque, il lavoratore che gode di una
posizione professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro non ha
diritto alle indennità di disoccupazione quando, benché formalmente licenziato
da una società, continua a determinare le decisioni del datore di lavoro o a
influenzarle in maniera decisiva.
L’Alta Corte
ha osservato che la questione relativa alla situazione dell’assicurato in una
posizione paragonabile a quella di un datore di lavoro, il quale, benché
formalmente licenziato continua a determinare le decisioni del datore di lavoro
o a influenzarle in maniera decisiva, può, tra l’altro “(…) essere di rilievo
per valutare l’aspetto della controllabilità e computabilità della perdita di
lavoro (art. 8 cpv. 1 lett. b LADI; DTF 126 V 126 consid. 2, 123 V 237 segg.
consid. 7b/bb; DLA 2004 no. 24 pag. 262 consid. 2) (…).” (cfr. STFA del 17
ottobre 2005 nella causa F.; C 1/05, consid. 1.3).
La
situazione è invece differente quando il salariato, trovandosi in una posizione
assimilabile a quella di un datore di lavoro, lascia definitivamente l'impresa
a causa della sua chiusura; in questo caso non è ravvisabile un comportamento
volto ad eludere la legge. Lo stesso vale nel caso in cui l'impresa continua ad
esistere ma il salariato, a seguito della rottura del contratto di lavoro,
interrompe definitivamente tutti i legami con la società. In entrambi i casi,
l'assicurato può, in principio, pretendere l'indennità di disoccupazione.
Infatti,
il TFA vuole, da una parte, evitare una possibile elusione della legge e,
dall'altra parte, impedire che un assicurato possa beneficiare indebitamente
delle indennità di disoccupazione.
Diversa è
pure la situazione dell'assicurato che, pur conservando una posizione analoga a
un datore di lavoro presso una ditta, si iscrive in disoccupazione dopo aver
lavorato quale dipendente per una durata di almeno sei mesi presso un'altra
ditta. In quel caso il diritto alle indennità va ammesso (cfr. STFA del 3
gennaio 2005 nella causa T., C 119/04; SVR 2004 ALV Nr. 15 e a contrario STFA del
16.
settembre 2004 nella causa E., C 71/04).
2.4
Nell’evenienza
concreta dagli atti di causa risulta che l’assicurato si è iscritto al
collocamento il 2 aprile 2004 e che dal 5 aprile 2004 ha rivendicato il
versamento di indennità di disoccupazione (cfr. doc. 1 e 2).
L’assicurato
ha lavorato quale produttore cinematografico/regista dal 1° luglio 2001 al 31
gennaio 2004 presso la __________ (cfr. doc. 3 punto 2 e 3).
Per
questa società l’assicurato ha rivestito, dalla sua data di iscrizione, il 22 giugno
2001, fino al 19 aprile 2004 la carica di socio gerente con diritto di firma
individuale e una quota di fr. 19'000.-- su un capitale sociale di fr.
20'000.-- (cfr. doc. 7).
Dal 20
aprile 2004 la mamma dell’assicurato figura iscritta a Registro di Commercio
(RC) quale socia gerente con diritto di firma individuale e una quota di fr.
19'000.-- (cfr. doc. 7).
Il padre
dell’assicurato è sempre stato iscritto a RC quale socio senza diritto di firma
e una quota di fr. 1'000.-- (cfr. doc. 7).
I genitori
dell’assicurato non sono mai stati dipendenti della ditta la quale, solo nel
2003, ha avuto, per brevi periodi (meglio per i seguenti periodi: dal 1.1.2003
al 30.04.2003, dal 1.2.2003 al 31.5.2003 e dal 25.10.2003 al 30.10.2003) altri
tre dipendenti oltre al ricorrente (cfr. doc. 8).
Il 31
gennaio 2004 è stata significata all’assicurato una lettera di disdetta,
firmata da suo padre, del seguente tenore:
"
(…)
visto le attuali difficoltà ad operare nel
settore dell’audiovisivo, come già espressoti più volte, sono dispiaciuto nel
comunicarti il tuo congedo quale dipendente della __________ e di conseguenza
pure quale socio.
Al momento attuale non vedo vie d’uscita a questa
imbarazzante situazione e preferisco, spero di comune accordo, interrompere
questa nostra collaborazione.
(…)." (cfr. doc. 4)
Questo
Tribunale ritiene che esistano, nel caso concreto, gli estremi per applicare la
giurisprudenza federale atta ad impedire l’ottenimento abusivo di indennità di
disoccupazione per i seguenti motivi.
Al momento
della disdetta l’assicurato rivestiva una posizione analoga a quella di un
datore di lavoro (socio gerente con diritto di firma individuale della Sagl sua
ex datrice di lavoro).
Suo padre
(semplice socio senza diritto di firma) nemmeno poteva sottoscrivere
validamente la lettera di licenziamento.
La
madre dell’assicurato (che non ha mai lavorato per la ditta) ha assunto la
posizione sino ad allora rivestita da suo figlio (socia gerente con diritto di
firma individuale e una quota di fr. 19'000.--).
Ora,
viste le caratteristiche della ditta in questione – di modeste dimensioni e
senza diversificazione strutturale interna – e considerato che, ritenuta la qualifica
di produttore cinematografico/regista, l’assicurato era l’unico in grado di
svolgere lo scopo della società, bisogna concludere che il ricorrente, anche
dopo il suo licenziamento, ha mantenuto una posizione analoga a quella di un
datore di lavoro in seno a una società solo formalmente diretta e in mano ai
suoi genitori.
Del resto
il TFA, in una decisione pubblicata in RDAT I - 1994 N. 79 pag. 205, ha
confermato la decisione con la quale questo Tribunale ha ritenuto inidoneo al
collocamento un amministratore di una SA licenziatosi e sostituito dalla
figlia.
In quel
caso l’Alta Corte ha, in particolare, rilevato che:
"
(…)
Al giudizio in lite si deve prestare adesione
pure nella misura in cui ha considerato non essere il ricorrente idoneo al
collocamento: in effetti, come giustamente ritenuto dai primi giudici, si può
dedurre dagli atti che l’assicurato, pur avendo designato la propria figlia a
succedergli quale amministratrice della ditta G. SA, doveva essere ritenuto
ancora amministratore della ditta medesima. Si deve ammettere, con i giudici di
prime cure e l’amministrazione, che l’assicurato abbia voluto costruire una
situazione giuridica suscettibile, a mente sua, di giustificare il
riconoscimento di prestazioni assicurative. (…)."
Nella sua
posizione di persona in grado di determinare la volontà del datore di lavoro
l’assicurato non ha infine interrotto ogni legame con la società sua ex datrice
di lavoro la quale non è stata chiusa e continua a esistere (cfr. estratto
relativo alla __________ facilmente reperibile all’indirizzo www.zefix.ch).
Infatti, il
sito internet della __________ indica ancora l’assicurato quale persona di
riferimento. Il ricorrente lo ha aggiornato aggiungendovi un film (da lui
girato, montato e terminato nel 2003) proiettato nell’edizione 2004 del
Festival Internazionale del film di __________.
Inoltre,
nel mese di dicembre 2004, l’assicurato ha lavorato per la __________ conseguendo
un guadagno intermedio di fr. 900.-- (cfr. doc. 6).
In questo
contesto assume pure un particolare rilievo anche la circostanza che il numero
di telefono privato (__________), indicato dall’assicurato nella sua domanda
d’indennità di disoccupazione, è identico a quello della __________ sua ex
datrice di lavoro (cfr. 2 e 3).
Va pure
rilevato che, quale ulteriore comprova dell’estensione delle sue competenze,
gli avvisi di addebito concernenti il pagamento del salario mensile
dell’assicurato sono stati inviati dall’istituto bancario incaricato alla __________
indicando il nome del ricorrente e il suo indirizzo dapprima via __________, __________
e in seguito via __________ (cfr. doc. 3).
In simili
circostanze, visto tutto quanto precede e conformemente alla giurisprudenza
citata (cfr. consid. 2.3), questo Tribunale deve concludere che la Cassa è
incorsa in un errore manifesto allorquando ha versato all’assicurato, durante i
periodi da aprile a dicembre 2004, le indennità di disoccupazione nonostante egli
rivestisse ancora una posizione analoga ad un datore di lavoro e non avesse interrotto
ogni legame con la società sua ex datrice di lavoro (cfr. in questo senso anche
la STFA del 15 luglio 2003 nella causa O., C 217/02).
Di
conseguenza, date le premesse per una riconsiderazione (errore manifesto e
importanza della rettifica) delle decisioni materiali con le quali
all’assicurato sono state versate le indennità di disoccupazione da aprile a
dicembre 2004, è a ragione che la Cassa ha chiesto al ricorrente la
restituzione dell’importo (nel suo ammontare corretto e non contestato; cfr.
doc. 13) di fr. 26'202.50 per prestazioni ricevute indebitamente.
Infine il
TCA sottolinea che il presente caso non è paragonabile a quello deciso dal TFA
nella sentenza del 13 giugno 2005 nella causa C. (C244/04) visto che in quella
fattispecie il padre era iscritto a RC quale unico titolare della ditta e suo figlio
neppure era in grado di determinare la volontà della ditta sua ex datrice di
lavoro. Nel presente caso l’assicurato è stato iscritto quale socio gerente con
diritto di firma individuale ed è in grado di svolgere lo scopo della società.
In
quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato, in particolare, le seguenti
considerazioni:
"
(…)
2.2
Art. 31 Abs. 3 lit. c
AVIG, um dessen analoge Anwendung es geht, schliesst nur
arbeitgeberähnliche Personen selbst sowie deren im Betrieb mitarbeitende
Ehegatten vom Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung aus, nicht jedoch andere
Verwandte von arbeitgeberähnlichen Personen. Dass der Beschwerdegegner Sohn des
Geschäftsinhabers S.________ ist, reicht somit für die Verneinung eines
Leistungsanspruchs gegenüber der Arbeitslosenversicherung nicht aus. Vielmehr
müsste der Sohn selbst eine arbeitgeberähnliche Stellung einnehmen. Die in Erw.
2.1
hievor genannten Indizien weisen wohl darauf hin, dass der Versicherte im
Betrieb seines Vaters dank der verwandtschaftlichen Bande eine bevorzugte
Stellung geniesst, indem er beispielsweise jeweils im Frühling wieder in die
Firma einsteigen und einen höheren als den marktüblichen Lohn beziehen kann.
Diese Vorteile weisen jedoch nicht eindeutig darauf hin, dass der Sohn faktisch
die Möglichkeit hätte, die Geschicke des Betriebes zu beeinflussen. Dies aber -
und nicht der Genuss arbeitsvertraglicher Vorteile - ist ausschlaggebend für die
Frage, ob eine arbeitgeberähnliche Stellung vorliegt. Alleiniger, im Handelsregister
eingetragener Betriebsinhaber ist der Vater, der auch als einzige Person
unterschriftsberechtigt ist. Dass der Versicherte dereinst das Geschäft
übernehmen soll, ist kein Beleg dafür, dass er heute schon arbeitgeberähnliche
Einflüsse ausübt. Der Bezug eines hohen Lohnes, die Angabe der Mail-Adresse des
Versicherten auf der Homepage der Firma und eine auf ihn lautende Telefonnummer
weisen ebenfalls nicht nach, dass der Beschwerdegegner im Sinne eines
faktischen Organs in der väterlichen Unternehmung massgebliche Entscheidungen
träfe. Auch die Tatsache, dass der Vorname des Versicherten mit dem Buchstaben
C im Firmenlogo erscheint, drückt noch keine beherrschende Stellung des Sohnes
in der Firma aus. Nach dem Gesagten ist daher die arbeitgeberähnliche Stellung
des Beschwerdegegners nicht ausgewiesen.
(…)." (cfr. STFA del 13 giugno 2005 nella causa C., C 244/04)
La
decisione su opposizione impugnata deve pertanto essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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