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Decisione

38.2005.73

Va confermata la decisione di restituzione emessa da una cassa che ha chiesto all'assicurato il rimborso delle prestazioni versategli manifestamente a torto, vista la sua posizione analoga a quella di

20 febbraio 2006Italiano41 min

Source ti.ch

Fatti

I Cantoni istituiscono uffici regionali di collocamento. Affidano

loro compiti del servizio cantonale (art. 85 b cpv. 1 LADI). Ai sensi dell'art.

17 della Legge sul rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati e

dell'art. 2 c lit. a del Regolamento sul rilancio dell'occupazione e sostegno

ai disoccupati in Ticino il compito di verificare l'idoneità al collocamento é

di esclusiva competenza dell'Ufficio giuridico della Sezione del lavoro.

Nel caso specifico occorre pertanto chiedersi se l'agire dell'CO 1

meriti tutela, ritenuto come la cassa avrebbe casomai dovuto segnalare

all'assicurato di ritenere necessaria una verifica dei presupposti per

l'ottenimento delle indennità prima di iniziare a versare le medesime; e non

effettuare i pagamenti e poi chiederne la restituzione senza avere mai

formalmente sancito la mancanza di uno dei presupposti di cui all'art. 8 LADI,

unica ragione che avrebbe permesso alla cassa il rifiuto delle indennità.

Oltre a ciò, va segnalato che neppure l'ufficio regionale di

collocamento ha mai espresso dubbio alcuno sull'adempimento, da parte del

ricorrente, dei requisiti legali per l'ottenimento delle indennità di disoccupazione,

tant'é vero che ha sempre raccolto le richieste di lavoro ed ha assegnato le

misure attive previste dalla LADI.

Questo bizzarro iter altro non fa se non sottolineare, qualora

questo dovesse essere necessario, la perfetta buona fede dell'assicurato qui

ricorrente, che ha sempre e - diligentemente fornito alla cassa di

disoccupazione le informazioni e la documentazione richiesta, per vedersi poi

recapitare la sorprendente, ed invero inattesa, decisione dell'CO 1 di chiedere

il rimborso delle indennità erogate. Di ciò dovrà essere tenuto debito conto,

ragione per la quale l'assicurato si riserva sin d'ora di chiedere, al momento

debito, il condono del rimborso.

Già per queste ragioni la decisione su opposizione 22 luglio 2005

dell'CO 1 deve essere annullata.

(…)” (cfr. doc. I)

Nel

merito la rappresentante del ricorrente chiede l’annullamento della decisione

per i seguenti motivi:

"

(…)

6. Nel caso in

disamina é pacifico che l'assicurato qui ricorrente abbia diritto alle

indennità di disoccupazione, contrariamente a quanto sostenuto dalla cassa di

disoccupazione.

Per motivare la propria decisione l'CO

1 si limita a riprendere le argomentazioni sollevate dal SECO, indicando in

particolare che:

- l'assicurato

é stato azionista maggioritario, socio e gerente con firma individuale della __________;

- é

stato il signor __________ a firmare la lettera di licenziamento del

ricorrente;

- __________

e __________ non sono mai stati stipendiati dalla società;

- il qui

ricorrente fosse l'unico dipendente della __________;

- il

numero di telefono indicato quale numero della società corrisponde al recapito

fornito dall'assicurato;

- il sito internet della

società fa riferimento solo all'assicurato;

- l'indirizzo

dell'azienda corrisponde a quello della famiglia __________, __________ e RI 1.

Ora, alcune osservazioni si impongono.

Il ricorrente é stato licenziato

dalla __________ in data 31 gennaio 2004 (cfr. doc. E). Dal tenore della

lettera emerge, senza bisogno di ulteriori commenti, la totale estraneità

dell'assicurato al processo decisionale, ragione per la quale egli altro non ha

potuto fare se non prendere nota della decisione. In questo senso egli, pur

essendo a quel momento ancora iscritto a RC in qualità di socio e gerente, non

ha certamente potuto partecipare alla formazione della volontà della società,

essendo la decisione stata presa unilateralmente ed esclusivamente da __________.

Poco importa, a mente del ricorrente, sapere se la circostanza che sia stato

l'altro socio a firmare la lettera di licenziamento fosse ineccepibile da un

profilo squisitamente formale oppure no. __________, del resto, é stato socio

della __________ sin dal momento della sua costituzione, contrariamente a

quanto sembra sostenere la cassa di disoccupazione.

Neppure corrisponde al vero il fatto

che il qui ricorrente sia stato l'unico dipendente della società. Come egli

stesso ha avuto modo di indicare nello scritto 15 marzo 2005 all'CO 1, la

società ha avuto alle sue dipendenze altre persone, segnatamente: __________ (dal

1. gennaio al 30 aprile 2003);

__________ (dal 1. febbraio al 31 maggio 2003);

__________ (dal 25 al 30 ottobre 2003).

La __________ ha poi affidato puntuali mandati a terzi.

Circa il recapito della società, la

cassa di disoccupazione attribuisce un'importanza spropositata a circostanze

del tutto secondarie. Tanto per cominciare, lo scopo indicato a RC della __________

dovrebbe di per sé fugare ogni dubbio circa l'importanza limitatissima della

sede. In effetti, “Lo svolgimento

di attività di qualsiasi genere nel campo cinematografico e televisivo, inclusi

concezione grafica tridimensionale, grafic design per internet, produzione e

postproduzione” rientrano tra quel novero di attività che non necessitano

di una sede ove svolgerle: le riprese cinematografiche non vengono certamente effettuate

presso la sede della società, e la concezione grafica tridimensionale, così

come il grafic design per internet necessitano unicamente di un supporto

informatico che occupa uno spazio limitato e che può tranquillamente essere

spostato.

Oltre a ciò, l'indirizzo del qui

ricorrente, al momento del licenziamento, non coincideva con la sede della

società né con l'indirizzo dei genitori: egli risiedeva, in quel momento, a __________,

dove del resto gli é stata recapitata la lettera di licenziamento.

Chi, invece, risiedeva allo stesso

indirizzo della sede societaria era __________, a ulteriore riprova della sua

vicinanza con la __________ anche prima che l'avv. __________ provvedesse alle

modifiche a registro di commercio.

Un'ultima osservazione, poi, alla

censura relativa al sito internet, di cui il ricorrente, a far tempo dalla data

del suo licenziamento, non si é più occupato, se non per far effettuare

un'aggiunta di cui si dirà in seguito.

Nell'edizione 2004 del Festival

internazionale del film di __________ é stato infatti proiettato il cortometraggio

intitolato “__________”. girato, montato e terminato nel 2003 dal qui

ricorrente; prova ne é che il copyright risale a quell'anno. In occasione della

presentazione del film il ricorrente ha partecipato alla manifestazione,

tentando di promuovere il cortometraggio: per questa ragione egli ha provveduto

a richiedere l'aggiornamento del sito internet della __________, facendo

aggiungere che il film era stato proiettato, per l'appunto, in concorso a __________.

Anche ciò, giova ricordarlo, nella

speranza di acquisire maggiore visibilità e trovare un nuovo impiego.

7. Ritenuto

l'andamento economico e le chiusure dei bilanci annuali della __________,

certamente la società avrebbe potuto essere stata lasciata fallire. Se ciò non

é avvenuto é unicamente, come del resto é già stato comunicato alla cassa di

disoccupazione, perché vi erano degli ingenti scoperti relativi ad oneri

sociali ai quali far fronte. Liquidate queste pendenze, la società non ha più

avuto alcuna attività, ciò che del resto l'CO 1 neppure allega.

8. L'idoneità al

collocamento del ricorrente, poi, é provata da alcuni incontestabili fatti. Nel

corso dei mesi di giugno, luglio e agosto del 2005 egli ha lavorato per la __________

di __________ in qualità di montatore video presso la __________. Oltre a ciò

egli inizierà, a far tempo dal prossimo mese di settembre, a lavorare presso l'__________

al 60% in qualità di __________ (cfr. doc. G). Dopo tre mesi al 60% il suo

incarico verrà verosimilmente esteso all'80%.

9. La cassa di

disoccupazione fonda la propria decisione di rimborso sull'art. 95 LADI. Giusta

l'art. 95 cpv. 1 la domanda di restituzione é retta dall'art. 25 LPGA ad

eccezione dei casi di cui all'articolo 55. II cpv. 1 bis LADI stabilisce

inoltre che l'assicurato che ha ricevuto indennità di disoccupazione e che

successivamente riceve per lo stesso periodo rendite e indennità giornaliere

dell'assicurazione invalidità, della previdenza professionale, dell'ordinamento

delle indennità di perdita di guadagno per gli obbligati al servizio militare,

al servizio civile e alla protezione civile, dell'assicurazione militare,

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, dell'assicurazione contro

le malattie o assegni familiari legali é tenuto al rimborso delle indennità

giornaliere versate per lo stesso periodo dall'assicurazione contro la

disoccupazione. In deroga all'art. 25 cpv. 1 LPGA, l'importo da restituire é

limitato alla somma delle prestazioni versate per lo stesso periodo dalle

istituzioni summenzionate.

Ora, già a prima vista appare palese

che il qui ricorrente non ha ricevuto alcuna prestazione da alcuna istituzione

o assicurazione, eccezion fatta per le indennità versate dalla cassa di

disoccupazione, ragione per la quale egli non é tenuto a rimborsare alcunché.

10. Visto

quanto precede, e ritenuto come la cassa di disoccupazione abbia indebitamente

sospeso il versamento delle indennità di disoccupazione a far tempo dal mese di

gennaio del 2005, si chiede che essa sia tenuta a versarle sino all'estinzione

del diritto comprensive di interessi.

(…)." (cfr. doc. I)

1.4. Nella sua

risposta del 15 settembre 2005 la Cassa si è confermata nelle proprie

allegazioni e, in particolare, ha osservato che:

"

(…)

Nell’atto di ricorso la rappresentante del Sig. RI

1 contesta la decisione della nostra Cassa da un punto di vista procedurale

evidenziando che il compito di verificare l’idoneità al collocamento è di

esclusiva competenza dell’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro e non

della Cassa.

A tale riguardo occorre precisare che la domanda

di verifica verso un assicurato, sulla eventuale posizione analoga a quella di

un datore di lavoro è una questione attinente l’eventuale abuso di diritto e

non concerne la verifica dell’idoneità al collocamento di materia della Sezione

del Lavoro.

(…)." (cfr. doc. III)

in

diritto

2.1. L'art. 81

cpv. 1 lett. a LADI stabilisce che le casse di disoccupazione appurano il

diritto alle prestazioni, nella misura in cui questo compito non è

espressamente riservato ad altro ente.

L'art. 85

cpv. 1 lett. d LADI prevede invece che i servizi cantonali verificano

l'idoneità al collocamento dei disoccupati.

Le casse

di disoccupazione, in particolare, hanno la competenza di rifiutare il diritto

alle prestazioni quando l'assicurato, in una posizione paragonabile a quella di

un datore di lavoro, benché formalmente licenziato da una società, continua a

determinare le decisioni del datore di lavoro o a influenzarle in maniera

decisiva (cfr. tra le tante: DLA 2002 N. 28, pag. 183; DLA 2001 N. 25, pag.

218; STFA del 16 settembre 2004 nella causa E., C 71/04; STFA del 14 luglio

2004 nella causa L. C 19/04; STFA del 7 luglio 2004 nella causa D., C 11/04;

STFA del 5 luglio 2004 nella causa D., C 155/03; STFA del 16 giugno 2004 nella

causa F., C 210/03; STFA dell'8 giugno 2004 nella causa K., C 110/03 STFA del 2

giugno 2004 nella causa N., C 219/03; STFA del 26 settembre 2003 nella causa

B., C 95/03 e STFA del 14 aprile 2003 nella causa F. C 92/02).

Pertanto

la Cassa è l'autorità competente a pronunciare, sulla base di una revisione del

Segretariato di Stato dell’economia (SECO), il diniego del diritto alle

indennità di disoccupazione nel caso di un assicurato con posizione analoga a

un datore di lavoro, posto a fondamento di un ordine di restituzione.

L’Alta

Corte, in una decisione del 17 ottobre 2005 nella causa F. (C 1/05), ha

precisato che la questione relativa alla situazione dell’assicurato in una

posizione paragonabile a quella di un datore di lavoro, il quale, benché

formalmente licenziato continua a determinare le decisioni del datore di lavoro

o a influenzarle in maniera decisiva, può:

"

(…) da un lato essere di rilievo per valutare

l'aspetto della controllabilità e computabilità della perdita di lavoro (art. 8

cpv. 1 lett. b LADI; DTF 126 V 126 consid. 2, 123 V 237 segg. consid. 7b/bb;

DLA 2004 no. 24 pag. 262 consid. 2) (…)”

e

"

(…) Dall'altro, essa può tuttavia incidere anche

sull'idoneità al collocamento dell'assicurato nella misura in cui è

suscettibile di restringerne la disponibilità in ragione degli impegni

persistenti o delle prospettive di reimpiego (RDAT 1994 I no. 79 pag. 205; DLA

1992 no. 11 pag. 125, 1980 no. 41 pag. 100; cfr. pure le sentenze del 7 giugno

2004 in re C., C 87/02, consid. 5.2 in fine e 6, e del 20 ottobre 2000 in re

C., C 26/00, consid. 1, in cui il Tribunale federale delle assicurazioni ha

rilevato che "Il lavoratore in posizione professionale analoga a quella di

un datore di lavoro non ha in via di massima diritto, ritenuta l'inidoneità al

collocamento, a indennità di disoccupazione";Nussbaumer,

Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR],

cifra marg. 221; Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral,

Survol des mesures de crise cantonales, Procédure, Delémont 2005, pag. 92,

secondo il quale, tuttavia, in presenza di un rischio di elusione dell'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, il diritto all'indennità di

disoccupazione è escluso senza che si debba ulteriormente esaminare l'idoneità

al collocamento). (…)."

(cfr. STFA del 17 ottobre 2005 nella causa F.; C

1/05, consid. 1.3).

Riguardo

alla competenza delle Casse di disoccupazione a pronunciarsi in merito

all’idoneità al collocamento la nostra Massima Istanza, in una sentenza del

30 agosto 2005 nella causa M. (C 129/05), ha peraltro sviluppato le seguenti

considerazioni:

"

(…)

2.1 Nach Art. 81 Abs. 2 lit. a AVIG unterbreitet

die Kasse einen Fall der kantonalen Amtsstelle zum Entscheid, wenn Zweifel

bestehen, ob der Versicherte anspruchsberechtigt ist. Die kantonale Amtsstelle

wird demnach verpflichtet, über die Vermittlungsfähigkeit eine auf Feststellung

lautende Verfügung zu erlassen, wenn die Arbeitslosenkasse das

Zweifelsfallverfahren eingeleitet hat (BGE 126 V 399). Ob die Kasse so vorgeht,

obliegt ihrem pflichtgemässen Ermessen. Betrachtet sie die

Anspruchsvoraussetzung der Vermittlungsfähigkeit als nicht gegeben, bleibt sie

zum Erlass einer leistungsablehnenden Verfügung zuständig. Ob die zu Grunde

gelegte Auffassung fehlender Vermittlungsfähigkeit zutrifft, ist in einem vom

Betroffenen einzuleitenden Beschwerdeverfahren gerichtlich zu überprüfen. Aus

Art. 81 Abs. 2 lit. a AVIG kann daher nicht abgeleitet werden, dass der

Versicherte die Durchführung des Zweifelsfallverfahrens verlangen könnte. Mit

dessen Einrichtung schuf der Gesetzgeber weder ein neues Rechtsmittel, noch

eine besondere Zuständigkeitsregel, sondern ein verwaltungsinternes Instrument,

um die einheitliche Anwendung des Rechts zu gewährleisten. Die

Arbeitslosenkassen überweisen einen Fall nur dann an die kantonale Amtsstelle,

wenn sie Zweifel an der Vermittlungsfähigkeit des am Recht stehenden

Versicherten haben. Bestehen jedoch keine derartigen Zweifel, können die Kassen

selbstständig verfügen. (…)." (cfr. STFA del 30 agosto 2005 nella

causa M., C 129/05)

Di

conseguenza la Cassa di disoccupazione era legittimata ad emettere le decisione

di restituzione tanto più che essa ha precisato di non ritenere realizzato il

presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. b LADI e non quello dell’art. 8 cpv. 1

lett. f LADI sull’idoneità al collocamento (cfr. consid. 1.4 e 2.3).

2.2. L'art. 95

LADI regola la restituzione di prestazioni.

Secondo

il cpv. 1 di questo articolo la domanda di restituzione è retta dall'art. 25

LPGA ad eccezione dei casi di cui all'articolo 55.

L'art. 25

cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere

restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in

buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

L'art. 95

LADI, nella versione valida fino al 31 dicembre 2002, prevedeva che la cassa è

tenuta ad esigere il rimborso delle prestazioni dell'assicurazione contro la

disoccupazione alle quali il beneficiario non aveva diritto e che il rimborso è

condonato se la riscossione è avvenuta in buona fede e se esso cagionasse un

grave rigore.

Secondo

l’art. 53 cpv. 1 LPGA le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente

passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l’assicurato o

l’assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di

prova che non potevano essere prodotti in precedenza.

Lart. 53

cpv. 2 LPGA stabilisce che l’assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle

decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che

erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza.

I

principi giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati

dal TFA anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto

l’egida della LPGA (cfr. DTF 130 V 318 consid. 5).

L’amministrazione

può dunque riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non

è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio

errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. STFA del 23 marzo 2004

nella causa D., C 227/03; STFA del 12 febbraio 2004 nella causa B., C 349/00;

STFA del 17 dicembre 2003 nella causa B., C 19/03; STFA del 28 novembre 2003

nella causa S., C 307/01; STFA del 21 luglio 2003 nella causa T., C 81/03; STFA

del 28 aprile 2003 nella causa F., C 24/01 e C 137/01; STFA del 7 marzo 2003

nella causa D., C 354/01; STFA del 28 febbraio 2003 nella causa M., C 353/01;

STFA del 5 novembre 2002 nella causa C., C 165/02; le STFA del 6 luglio 2001

nelle cause B., C 274/99; I, C 278/99 e O, C 279/99; STFA del 6 giugno 2000

nella causa B., C 407/99, consid. 2; DTF 129 V 110 = SVR 2003 ALV Nr. 5, pag.

15; DTF 127 V 466, consid, 2c, pag. 469; DTF 126 V 399 = DLA 2001 N. 37, pag.

247; DLA 2000 N. 40, pag. 208; DLA 1998 N. 15, consid. 3b, pag. 79 e 80; SVR

1997 ALV Nr. 101, pag. 309 consid. 2a e riferimenti,).

Dalla

riconsiderazione va distinta la revisione processuale delle decisioni

amministrative.

In questo

caso l’amministrazione deve procedere a una revisione processuale se si

manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una

conclusione giuridica differente (cfr. STFA del 23 marzo 2004 nella causa D., C

227/03; STFA del 12 febbraio 2004 nella causa B., C 349/00; STFA del 17

dicembre 2003 nella causa B., C 19/03; STFA del 21 luglio 2003 nella causa T.,

C 81/03; STFA del 7 marzo 2003 nella causa D., C 354/01; STFA del 6 giugno 2000

nella causa B., C 407/99; DTF 127 V 466, consid. 2c, pag. 469 e la giurisprudenza

ivi citata; SVR 1997 ALV Nr. 101, pag. 309 consid. 2a e riferimenti; DLA 1998

N. 15, consid. 3b, pag. 79 e 80). Tali sono quelle circostanze che già al

momento della decisione principale si sono realizzate, ma che però, nonostante

sufficiente attenzione e senza colpa, sono rimaste sconosciute e non provate

(cfr. STFA del 7 marzo 2003 nella causa D., C 354/01; DLA 1995, pag. 64 consid.

2b e riferimenti; DTF 122 V 134 e seg.).

I

principi validi per la riconsiderazione di una decisione formalmente cresciuta

in giudicato valgono anche nel caso in cui, prestazioni ricevute indebitamente,

sono da restituire a norma dell’art. 95 LADI, e questo anche se le prestazioni

oggetto di restituzione non sono state erogate tramite l’emissione di una

decisione formale (cfr. STFA del 28 aprile 2003 nella causa F., C 24/01 e C

137/01; STFA del 6 giugno 2000 nella causa B., C 407/99; SVR 2003 ALV Nr. 5,

pag. 15 = DTF 129 V 110; SVR 1997 ALV Nr. 101, pag. 309-310 consid. 2a e

riferimenti; DLA 2001 N. 37, pag. 247 = DTF 126 V 399; DLA 1998 N. 15, consid.

3b, pag. 79 e 80).

Circa

l'ulteriore presupposto necessario per poter riconsiderare una decisione,

ovvero quello dell'importanza particolare che deve rivestire la rettifica, vedi

pure la STFA del 28 aprile 2003 nella causa C., C 24/01 e C 137/01; STFA del 6

Considerandi

giugno 2002 nella causa K., C 44/02 e DLA 2000 N. 40, pag. 208.

2.3

Fondamentale

presupposto per il riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione

è, tra l'altro, che l'assicurato abbia subito una perdita di lavoro computabile

(cfr. art. 8 cpv. 1 lett. b che rinvia a sua volta all’art. 11 LADI).

In una sentenza del 4

luglio 2005 nella causa M. (C 270/04) il TFA ha confermato il precedente

giudizio con il quale questo Tribunale aveva negato a un’assicurata il diritto

alle indennità di disoccupazione, in quanto, da una parte, l’assicurata si era

iscritta al collocamento dopo essere stata licenziata da una Sagl sua datrice

di lavoro nella quale suo marito rivestiva la carica di unico socio gerente con

diritto di firma individuale e, d'altra parte, la ricorrente non era idonea al

collocamento.

In quell’occasione l’Alta

Corte ha riassunto la propria giurisprudenza ed ha, in particolare, sottolineato

che:

"

(...)

2.2

Giusta

l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, non hanno diritto all'indennità per lavoro

ridotto le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un

organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare

risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi

occupati nell'azienda.

2.3

Con la

sentenza del 4 settembre 1997 in re M., pubblicata in DTF 123 V 234, il

Tribunale federale delle assicurazioni ha esteso l'applicabilità di

quest'ultima norma all'assegnazione dell'indennità di disoccupazione. In quella

occasione - concernente un dipendente che, dopo essere stato licenziato da una

società anonima, aveva continuato ad esserne l'azionista unico e il solo

amministratore -, questa Corte ha infatti stabilito che il lavoratore in

posizione professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro non ha

diritto - ritenuta anche la sua inidoneità al collocamento (cfr. ad es.

sentenza del 7 giugno 2004 in re C., C 87/02, consid. 6.3) - all'indennità di

disoccupazione se, malgrado sia stato formalmente licenziato, continua a

determinare le decisioni del datore di lavoro o a influenzarle in maniera

considerevole. Se così non fosse, tramite una disposizione relativa

all'indennità di disoccupazione verrebbe altrimenti elusa la regolamentazione

in materia di indennità per lavoro ridotto (DTF 123 V 237 seg. consid. 7b/bb;

sentenza citata del 7 giugno 2004 in re C., consid. 4.1).

2.4

Questo

principio è quindi stato dichiarato valido anche nel caso del socio gerente di

una Sagl (art. 811 cpv. 2 CO), ritenuto che quest'ultimo dispone ex lege della

possibilità di determinare o comunque influenzare risolutivamente ai sensi

dell'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI le decisioni che la società è chiamata a

prendere in qualità di datrice di lavoro (sentenza del 22 novembre 2002 in re

R., C 37/02, consid. 4; cfr. pure la sentenza del 30 agosto 2001 in re B., C

71/01).

2.5

Il

Tribunale federale delle assicurazioni ha inoltre pure avuto modo di allargare

il campo applicativo della giurisprudenza pubblicata in DTF 123 V 234 al coniuge

di una persona menzionata all'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI (sentenza inedita del

26.

luglio 1999 in re M., ancora recentemente confermata ad es. dalla sentenza

del 7 dicembre 2004 in re W., C 193/04, consid. 3; cfr.

inoltre REGINA JÄGGI, Eingeschränkter Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung

bei arbeitgeberähnlicher Stellung durch analoge Anwendung von Art. 31 Abs. 3

lit. c AVIG, in: RSAS 2004 pag. 9 seg.). Secondo questa

Corte, infatti, fintanto che la persona menzionata all'art. 31 cpv. 3 lett. c

LADI è in grado di influenzare in maniera determinante l'attività del datore di

lavoro, essa ha anche la possibilità di impiegare nuovamente il proprio coniuge

(cfr. ad es. le sentenze del 7 dicembre 2004 in re K., C 150/04, consid. 2, e

del 23 febbraio 2004 in re T., C 249/03, consid. 2.1). Il quale coniuge, in

questo modo, può influenzare la perdita di lavoro da lui subita rendendo la sua

disoccupazione difficilmente controllabile (sentenza citata del 7 dicembre 2004

in re W., consid. 3).

2.6

La presente

Corte ha infine osservato che la giurisprudenza sviluppata in DTF 123 V 234 non

si prefigge unicamente di sanzionare il caso di abuso effettivo, ma anche di

prevenire il rischio di un simile abuso che è insito nel pagamento di indennità

di disoccupazione in favore di persone che rivestono una posizione

professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro o in favore dei loro

coniugi (DLA 2003 no. 22 pag. 240; cfr. pure la sentenza citata del 7 dicembre

2004.

in re K., consid. 2).

2.7

Orbene, un

rischio di tale natura si realizza senz'altro nell'evenienza concreta già solo

perché il marito, in qualità di unico socio gerente della società datrice di

lavoro, dopo avere già assunto due volte la ricorrente, dapprima in qualità di

direttrice e in seguito quale segretaria, ha continuato a rivestire questa sua

posizione anche successivamente al gennaio 2003 e ha continuato ad impiegarla

ad ore (cfr. gli attestati sul guadagno intermedio, per la maggior parte

firmati, per il datore di lavoro, dall'insorgente stessa), conservando così la

capacità di disporre dell'azienda ("unternehmerische Dispositionsfähigkeit

[sentenza citata del 26 luglio 1999 in re M.]). In tali condizioni, non può

escludersi la messa in atto di un ricorso alle indennità di disoccupazione

alfine di rimediare a un periodo di contrazione - chiaramente evidenziata dagli

atti - del giro di affari della datrice di lavoro (cfr. sentenza del 30 aprile

2001.

in re W., C 199/00 e C 200/00, consid. 3). Non può quindi escludersi

un'elusione delle disposizioni concernenti l'indennità per lavoro ridotto né il

rischio di un ricorso abusivo alle prestazioni dell'assicurazione contro la

disoccupazione (cfr. ad es. le sentenze del 5 luglio 2004 in re D., C 155/03,

consid. 2.2, quella citata del 23 febbraio 2004 in re T., consid. 2.2). Di

conseguenza, alla ricorrente devono giustamente essere negati l'idoneità al

collocamento e il diritto alle indennità di disoccupazione a partire dal 1 °

gennaio 2003.

(…)

3.

3.1

Contrariamente

a quanto sostenuto in sede ricorsuale, questo giudizio non discrimina

l'istituzione del matrimonio. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha

infatti già avuto modo di stabilire che l'applicabilità della giurisprudenza

fondata sull'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI alle persone sposate e non invece ad

es. alle persone che vivono in concubinato, oltre a potersi poggiare sul tenore

letterale della menzionata disposizione, non costituisce una violazione del

diritto alla parità di trattamento (sentenza citata del 7 dicembre 2004 in re

W., consid. 4).

3.2

Né osta a

tale conclusione la circostanza che la ricorrente abbia regolarmente pagato i

contributi sociali, questa Corte avendo a tal proposito ricordato che la

negazione delle indennità di disoccupazione a una persona che gode di una

situazione professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro ai sensi

della giurisprudenza pubblicata in DTF 123 V 234 non giustifica ancora di per

sé un'esenzione dal pagamento dei contributi all'assicurazione contro la

disoccupazione (sentenza del 29 dicembre 2004 in re W., C 160/04, consid. 3).

(...)" (cfr. STFA del 4 luglio 2005 nella

causa M., C 270/04)

In un’altra sentenza del

10.

novembre 2005 nella causa A. (C 275/04), il TFA ha ribadito che, per poter

beneficiare del diritto alle indennità, il lavoratore dipendente, che si trova

in una posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro, deve lasciare

definitivamente la ditta a seguito della sua chiusura e/o interrompere ogni

legame con la società.

L’Alta Corte ha, tra

l’altro, sviluppato le seguenti considerazioni:

"

(…)

3.3

Al riguardo non si devono dimenticare i

motivi che giustificano questa condizione, segnatamente il controllo della

perdita di lavoro del disoccupato, che è uno dei presupposti necessari per

percepire le indennità di disoccupazione (art. 8 cpv. 1 lett. b LADI). Se

infatti un tale controllo può essere facilmente eseguito nel caso di un

dipendente che perde il lavoro, perlomeno parzialmente, ciò non è il caso per

quanto concerne le persone che occupano una posizione dirigenziale e che,

malgrado siano state formalmente licenziate, continuano a svolgere un'attività

per conto della società nella quale lavoravano. Grazie alla posizione di cui

beneficiano all'interno della ditta possono in effetti influenzare la perdita

di lavoro che subiscono, ciò che rende la loro disoccupazione difficilmente

controllabile (DLA 2003 no. 22 pag. 242 consid. 4 [sentenza del 14 aprile 2003

in re F., C 92/02]).

Inoltre, fintanto che un dirigente mantiene dei

legami con la sua società, non soltanto è impossibile controllare la perdita di

lavoro che subisce, ma esiste pure la possibilità che egli decida di perseguire

lo scopo sociale (DLA 2002 no. 28 pag. 183 [sentenza del 19 marzo 2002 in re

S., C 373/00]; sentenza del 22 novembre 2002 in re R., C 37/02). In tal caso, a

prescindere da un esame a posteriori delle circostanze - comunque contrario al

principio secondo cui questo esame ha luogo nel momento in cui si statuisce sul

diritto dell'assicurato -, è quindi impossibile determinare se le condizioni

legali sono adempiute. Del resto con la citata condizione non viene perseguito l'abuso

in sé stesso, bensì il rischio d'abuso (DLA 2003 no. 22 pag. 242 consid. 4

[sentenza del 14 aprile 2003 in re F., C 92/02]).

3.4

Per stabilire se un impiegato sia membro di un

organo decisionale supremo di un'azienda e per tale motivo escluso dal diritto

a indennità per lavoro ridotto, rispettivamente dal diritto a indennità di

disoccupazione, deve essere esaminato di quali poteri decisionali egli disponga

sulla base della struttura aziendale interna (DTF 120 V 521; DLA 2004 no. 21

pag. 198 consid. 3.2 [sentenza del 24 marzo 2004 in re P, C 113/03]). Non sono

per contro decisivi i soli criteri formali quali, segnatamente, l'appartenenza

al consiglio d'amministrazione o il conferimento di una procura o di un altro mandato

commerciale, di modo che possono di principio essere esclusi dall'indennità di

disoccupazione anche dipendenti che non detengono formalmente un diritto di

firma e non sono iscritti a registro di commercio né come amministratori né

come organi dirigenti, ma che di fatto esercitano

un'influenza determinante sulle decisioni della

società (cfr. DTF 122 V 272 consid. 3, 120 V 525 consid. 3b; SVR 1997 AlV no.

101.

pag. 309).

3.5

L'insieme delle circostanze agli atti induce

a pensare che quantomeno il rischio di pagamento abusivo di indennità di

disoccupazione in favore di una persona che riveste una posizione professionale

paragonabile a quella di un datore di lavoro si realizza nel caso di specie.

In effetti, le tavole processuali evidenziano

come l'assicurato, cofondatore della società e per una decina di anni sedente

nel suo consiglio di amministrazione - quale presidente prima e amministratore

unico in seguito -, da alcuni anni risultasse esserne l'unico dipendente,

l'unico responsabile tecnico e amministrativo come pure l'unica persona in

grado di perseguire e realizzare lo scopo sociale. Dalle stesse emerge in

particolare come le sue competenze spaziassero dalla progettazione

all'allestimento dei capitolati, dalla direzione lavori alle liquidazioni,

dalla conclusione e disdetta di contratti di lavoro alla presa di contatto con

i clienti ecc. Per parte sua, l'amministratore unico T.________, che

l'assicurato ha indicato occuparsi "solamente della contabilità" e

che per giunta amministra(va) già oltre 70 società, ha precisato di essere

(stato) responsabile delle questioni finanziarie e della direzione insieme con

A.________ (cfr. verbale di audizione 25 novembre 2004 di T.________ dinanzi al

Presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni, pag. 2).

In tali circostanze, l'assicurato - che anche

dopo il licenziamento ha continuato, senza troppo aspettare (cfr. verbale di

audizione 25 novembre 2004 di T.________, pag. 3), a svolgere importanti

funzioni operative, a locare alla S.________ SA i locali di sua proprietà e a

utilizzare l'autovettura intestata alla società prima che questa venisse, per

il 1° gennaio 2004, intestata a suo nome -, pur non essendo formalmente organo esecutivo

della società, godeva di una larga autonomia nell'organizzazione e impostazione

del lavoro. In considerazione delle peculiarità della società in questione - di

modeste dimensioni e senza diversificazione strutturale interna - e delle

competenze molto estese dell'interessato, si può pertanto ben ritenere che

quest'ultimo non fosse un semplice impiegato, bensì detenesse facoltà

gestionali al più alto livello dell'azienda che gli consentivano di partecipare

in prima persona alla formazione della volontà sociale (DTF 120 V 525 consid.

3b). Di conseguenza, ben si può concludere, alla luce della giurisprudenza in

materia e insieme al seco, che l'interessato si trovava in una posizione

assimilabile a quella di un datore di lavoro.

Per il resto, contrariamente a quanto intende

dedurne A.________, gli atti mostrano chiaramente come egli, in seguito alla

disdetta del suo contratto, non abbia interrotto ogni legame con la società, ma

abbia al contrario continuato a svolgere importanti attività per essa, quali ad

es. l'esecuzione delle stime peritali per la Banca X.________ e l'Ufficio

esecuzioni e fallimenti di F.________ nonché i contatti con la clientela per

l'assunzione dell'ampliamento della stazione di servizio di A.________. Avendo

egli mantenuto degli stretti legami con la S.________ SA, comprovati peraltro anche

dal fatto che il numero di telefono dell'ufficio della società era deviato sul

suo numero natel, anch'esso intestato alla S.________ SA, risultava impossibile

controllarne la perdita di lavoro effettivamente subita (v. consid. 3.3). Motivo

per il quale si giustifica di applicare la giurisprudenza in materia denegante

il diritto alle indennità di disoccupazione (consid. 3.1).

(…)." (cfr. STFA del 10 novembre 2005 nella

causa A., C 275/04)

Per

costante giurisprudenza federale, dunque, il lavoratore che gode di una

posizione professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro non ha

diritto alle indennità di disoccupazione quando, benché formalmente licenziato

da una società, continua a determinare le decisioni del datore di lavoro o a

influenzarle in maniera decisiva.

L’Alta Corte

ha osservato che la questione relativa alla situazione dell’assicurato in una

posizione paragonabile a quella di un datore di lavoro, il quale, benché

formalmente licenziato continua a determinare le decisioni del datore di lavoro

o a influenzarle in maniera decisiva, può, tra l’altro “(…) essere di rilievo

per valutare l’aspetto della controllabilità e computabilità della perdita di

lavoro (art. 8 cpv. 1 lett. b LADI; DTF 126 V 126 consid. 2, 123 V 237 segg.

consid. 7b/bb; DLA 2004 no. 24 pag. 262 consid. 2) (…).” (cfr. STFA del 17

ottobre 2005 nella causa F.; C 1/05, consid. 1.3).

La

situazione è invece differente quando il salariato, trovandosi in una posizione

assimilabile a quella di un datore di lavoro, lascia definitivamente l'impresa

a causa della sua chiusura; in questo caso non è ravvisabile un comportamento

volto ad eludere la legge. Lo stesso vale nel caso in cui l'impresa continua ad

esistere ma il salariato, a seguito della rottura del contratto di lavoro,

interrompe definitivamente tutti i legami con la società. In entrambi i casi,

l'assicurato può, in principio, pretendere l'indennità di disoccupazione.

Infatti,

il TFA vuole, da una parte, evitare una possibile elusione della legge e,

dall'altra parte, impedire che un assicurato possa beneficiare indebitamente

delle indennità di disoccupazione.

Diversa è

pure la situazione dell'assicurato che, pur conservando una posizione analoga a

un datore di lavoro presso una ditta, si iscrive in disoccupazione dopo aver

lavorato quale dipendente per una durata di almeno sei mesi presso un'altra

ditta. In quel caso il diritto alle indennità va ammesso (cfr. STFA del 3

gennaio 2005 nella causa T., C 119/04; SVR 2004 ALV Nr. 15 e a contrario STFA del

16.

settembre 2004 nella causa E., C 71/04).

2.4

Nell’evenienza

concreta dagli atti di causa risulta che l’assicurato si è iscritto al

collocamento il 2 aprile 2004 e che dal 5 aprile 2004 ha rivendicato il

versamento di indennità di disoccupazione (cfr. doc. 1 e 2).

L’assicurato

ha lavorato quale produttore cinematografico/regista dal 1° luglio 2001 al 31

gennaio 2004 presso la __________ (cfr. doc. 3 punto 2 e 3).

Per

questa società l’assicurato ha rivestito, dalla sua data di iscrizione, il 22 giugno

2001, fino al 19 aprile 2004 la carica di socio gerente con diritto di firma

individuale e una quota di fr. 19'000.-- su un capitale sociale di fr.

20'000.-- (cfr. doc. 7).

Dal 20

aprile 2004 la mamma dell’assicurato figura iscritta a Registro di Commercio

(RC) quale socia gerente con diritto di firma individuale e una quota di fr.

19'000.-- (cfr. doc. 7).

Il padre

dell’assicurato è sempre stato iscritto a RC quale socio senza diritto di firma

e una quota di fr. 1'000.-- (cfr. doc. 7).

I genitori

dell’assicurato non sono mai stati dipendenti della ditta la quale, solo nel

2003, ha avuto, per brevi periodi (meglio per i seguenti periodi: dal 1.1.2003

al 30.04.2003, dal 1.2.2003 al 31.5.2003 e dal 25.10.2003 al 30.10.2003) altri

tre dipendenti oltre al ricorrente (cfr. doc. 8).

Il 31

gennaio 2004 è stata significata all’assicurato una lettera di disdetta,

firmata da suo padre, del seguente tenore:

"

(…)

visto le attuali difficoltà ad operare nel

settore dell’audiovisivo, come già espressoti più volte, sono dispiaciuto nel

comunicarti il tuo congedo quale dipendente della __________ e di conseguenza

pure quale socio.

Al momento attuale non vedo vie d’uscita a questa

imbarazzante situazione e preferisco, spero di comune accordo, interrompere

questa nostra collaborazione.

(…)." (cfr. doc. 4)

Questo

Tribunale ritiene che esistano, nel caso concreto, gli estremi per applicare la

giurisprudenza federale atta ad impedire l’ottenimento abusivo di indennità di

disoccupazione per i seguenti motivi.

Al momento

della disdetta l’assicurato rivestiva una posizione analoga a quella di un

datore di lavoro (socio gerente con diritto di firma individuale della Sagl sua

ex datrice di lavoro).

Suo padre

(semplice socio senza diritto di firma) nemmeno poteva sottoscrivere

validamente la lettera di licenziamento.

La

madre dell’assicurato (che non ha mai lavorato per la ditta) ha assunto la

posizione sino ad allora rivestita da suo figlio (socia gerente con diritto di

firma individuale e una quota di fr. 19'000.--).

Ora,

viste le caratteristiche della ditta in questione – di modeste dimensioni e

senza diversificazione strutturale interna – e considerato che, ritenuta la qualifica

di produttore cinematografico/regista, l’assicurato era l’unico in grado di

svolgere lo scopo della società, bisogna concludere che il ricorrente, anche

dopo il suo licenziamento, ha mantenuto una posizione analoga a quella di un

datore di lavoro in seno a una società solo formalmente diretta e in mano ai

suoi genitori.

Del resto

il TFA, in una decisione pubblicata in RDAT I - 1994 N. 79 pag. 205, ha

confermato la decisione con la quale questo Tribunale ha ritenuto inidoneo al

collocamento un amministratore di una SA licenziatosi e sostituito dalla

figlia.

In quel

caso l’Alta Corte ha, in particolare, rilevato che:

"

(…)

Al giudizio in lite si deve prestare adesione

pure nella misura in cui ha considerato non essere il ricorrente idoneo al

collocamento: in effetti, come giustamente ritenuto dai primi giudici, si può

dedurre dagli atti che l’assicurato, pur avendo designato la propria figlia a

succedergli quale amministratrice della ditta G. SA, doveva essere ritenuto

ancora amministratore della ditta medesima. Si deve ammettere, con i giudici di

prime cure e l’amministrazione, che l’assicurato abbia voluto costruire una

situazione giuridica suscettibile, a mente sua, di giustificare il

riconoscimento di prestazioni assicurative. (…)."

Nella sua

posizione di persona in grado di determinare la volontà del datore di lavoro

l’assicurato non ha infine interrotto ogni legame con la società sua ex datrice

di lavoro la quale non è stata chiusa e continua a esistere (cfr. estratto

relativo alla __________ facilmente reperibile all’indirizzo www.zefix.ch).

Infatti, il

sito internet della __________ indica ancora l’assicurato quale persona di

riferimento. Il ricorrente lo ha aggiornato aggiungendovi un film (da lui

girato, montato e terminato nel 2003) proiettato nell’edizione 2004 del

Festival Internazionale del film di __________.

Inoltre,

nel mese di dicembre 2004, l’assicurato ha lavorato per la __________ conseguendo

un guadagno intermedio di fr. 900.-- (cfr. doc. 6).

In questo

contesto assume pure un particolare rilievo anche la circostanza che il numero

di telefono privato (__________), indicato dall’assicurato nella sua domanda

d’indennità di disoccupazione, è identico a quello della __________ sua ex

datrice di lavoro (cfr. 2 e 3).

Va pure

rilevato che, quale ulteriore comprova dell’estensione delle sue competenze,

gli avvisi di addebito concernenti il pagamento del salario mensile

dell’assicurato sono stati inviati dall’istituto bancario incaricato alla __________

indicando il nome del ricorrente e il suo indirizzo dapprima via __________, __________

e in seguito via __________ (cfr. doc. 3).

In simili

circostanze, visto tutto quanto precede e conformemente alla giurisprudenza

citata (cfr. consid. 2.3), questo Tribunale deve concludere che la Cassa è

incorsa in un errore manifesto allorquando ha versato all’assicurato, durante i

periodi da aprile a dicembre 2004, le indennità di disoccupazione nonostante egli

rivestisse ancora una posizione analoga ad un datore di lavoro e non avesse interrotto

ogni legame con la società sua ex datrice di lavoro (cfr. in questo senso anche

la STFA del 15 luglio 2003 nella causa O., C 217/02).

Di

conseguenza, date le premesse per una riconsiderazione (errore manifesto e

importanza della rettifica) delle decisioni materiali con le quali

all’assicurato sono state versate le indennità di disoccupazione da aprile a

dicembre 2004, è a ragione che la Cassa ha chiesto al ricorrente la

restituzione dell’importo (nel suo ammontare corretto e non contestato; cfr.

doc. 13) di fr. 26'202.50 per prestazioni ricevute indebitamente.

Infine il

TCA sottolinea che il presente caso non è paragonabile a quello deciso dal TFA

nella sentenza del 13 giugno 2005 nella causa C. (C244/04) visto che in quella

fattispecie il padre era iscritto a RC quale unico titolare della ditta e suo figlio

neppure era in grado di determinare la volontà della ditta sua ex datrice di

lavoro. Nel presente caso l’assicurato è stato iscritto quale socio gerente con

diritto di firma individuale ed è in grado di svolgere lo scopo della società.

In

quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato, in particolare, le seguenti

considerazioni:

"

(…)

2.2

Art. 31 Abs. 3 lit. c

AVIG, um dessen analoge Anwendung es geht, schliesst nur

arbeitgeberähnliche Personen selbst sowie deren im Betrieb mitarbeitende

Ehegatten vom Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung aus, nicht jedoch andere

Verwandte von arbeitgeberähnlichen Personen. Dass der Beschwerdegegner Sohn des

Geschäftsinhabers S.________ ist, reicht somit für die Verneinung eines

Leistungsanspruchs gegenüber der Arbeitslosenversicherung nicht aus. Vielmehr

müsste der Sohn selbst eine arbeitgeberähnliche Stellung einnehmen. Die in Erw.

2.1

hievor genannten Indizien weisen wohl darauf hin, dass der Versicherte im

Betrieb seines Vaters dank der verwandtschaftlichen Bande eine bevorzugte

Stellung geniesst, indem er beispielsweise jeweils im Frühling wieder in die

Firma einsteigen und einen höheren als den marktüblichen Lohn beziehen kann.

Diese Vorteile weisen jedoch nicht eindeutig darauf hin, dass der Sohn faktisch

die Möglichkeit hätte, die Geschicke des Betriebes zu beeinflussen. Dies aber -

und nicht der Genuss arbeitsvertraglicher Vorteile - ist ausschlaggebend für die

Frage, ob eine arbeitgeberähnliche Stellung vorliegt. Alleiniger, im Handelsregister

eingetragener Betriebsinhaber ist der Vater, der auch als einzige Person

unterschriftsberechtigt ist. Dass der Versicherte dereinst das Geschäft

übernehmen soll, ist kein Beleg dafür, dass er heute schon arbeitgeberähnliche

Einflüsse ausübt. Der Bezug eines hohen Lohnes, die Angabe der Mail-Adresse des

Versicherten auf der Homepage der Firma und eine auf ihn lautende Telefonnummer

weisen ebenfalls nicht nach, dass der Beschwerdegegner im Sinne eines

faktischen Organs in der väterlichen Unternehmung massgebliche Entscheidungen

träfe. Auch die Tatsache, dass der Vorname des Versicherten mit dem Buchstaben

C im Firmenlogo erscheint, drückt noch keine beherrschende Stellung des Sohnes

in der Firma aus. Nach dem Gesagten ist daher die arbeitgeberähnliche Stellung

des Beschwerdegegners nicht ausgewiesen.

(…)." (cfr. STFA del 13 giugno 2005 nella causa C., C 244/04)

La

decisione su opposizione impugnata deve pertanto essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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