Lexipedia

Decisione

38.2005.74

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

15 novembre 2005Italiano69 min

Source ti.ch

Fatti

1. Nel 2001, il

signor RI 1 qui ricorrente, è stato assunto dalla __________, in qualità di

orologiaio.

Egli è stato altresì iscritto a

registro iscritto a registro di commercio in qualità di responsabile della

succursale di __________ (doc. B1); responsabile della sede principale di __________

era invece il signor __________, altresì amministratore della sede principale e

succursale (doc. 131 e B2).

Prove: doc. B1: estratto RC __________, __________,

succursale __________

doc. B2: estratto RC __________, __________, sede

principale

doc. C: contratto di lavoro concluso tra

ricorrente e

__________

2. In seguito all'11

settembre 2002, la cifra d'affari della ditta __________ è precipitata,

obbligando quest'ultima a prendere in considerazione dapprima una riduzione del

tempo di lavoro del ricorrente.

Fu così inoltrata una domanda per

lavoro ridotto alla sezione del lavoro in giugno 2003 (doc. D).

La stessa

fu tuttavia respinta in virtù dell'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI (doc. E).

Prove: doc. D: domanda di lavoro ridotto

doc. E: decisione 16 giugno 2003 della

sezione del

lavoro

3. Purtroppo,

non migliorando la situazione, la __________ __________ per il tramite della __________,

si vide costretta a licenziare il ricorrente per il 31 agosto 2003,

indicandogli tuttavia che "qualora le prospettive dovessero migliorare

è nostra intenzione sottoporle un nuovo contratto di lavoro part-time fino al

50% a partire dal 1 ° gennaio 2004" (doc. F).

In seguito al licenziamento

intervenuto, il ricorrente inoltrò una domanda di indennità disoccupazione alla

CO 1 in settembre 2003 (doc. G1-G2).

Notasi che fu regolarmente consegnata

alla Cassa la lettera di disdetta 25 giugno 2003 della datrice di lavoro del

ricorrente.

Fu altresì compilato dalla fiduciaria

della __________, __________, la spettabile __________, all'att.ne dell'ufficio

di collocamento il formulario di cui al doc. G3 in cui è stato menzionato che RI

1 fungeva in seno alla __________ da responsabile della succursale.

Prove: doc. F: lettera di licenziamento 25 giugno 2003 __________

__________ / RI 1

doc. G1: formulario di domanda d'indennità di

disoccupazione compilato dal

ricorrente

doc. G2: attestato del datore di lavoro

doc. G3: formulario URC relativo alla funzione

svolta da

RI 1 presso la datrice di

lavoro

richiamo incarto concernente RI 1

presso l'ufficio regionale di collocamento

4. A partire dal

mese di settembre 2003, il qui ricorrente ha percepito regolarmente indennità

di disoccupazione (doc. H).

Dal mese di giugno 2004 invece, a

seguito di una revisione del SECO, l’CO 1 interruppe l'erogazione delle

indennità di disoccupazione a favore del ricorrente.

L'CO 1 infatti, in seguito alla

revisione SECO, si accorse che il ricorrente era indicato quale responsabile

della succursale della __________ a registro di commercio.

Chiese pertanto spiegazioni al

ricorrente in luglio 2004 (doc. I), il quale scrisse all'CO 1 quanto segue

(doc. J):

"Egregi Signori,

la ditta esiste ma non occupa nessun

dipendente. Sono il responsabile ma non percepisco nessuna

remunerazione.

La prospettiva concreta è di un

ritorno al lavoro con un'occupazione del 50% dal mese di settembre 2004 e del

100% con l'inizio di gennaio 2005. Per eventuali domande sono a vostra

disposizione.

Distinti saluti.

RI 1 "

Parimenti, la fiduciaria della

datrice di lavoro, la spettabile __________ interpellata in merito, scrisse

all'CO 1 la lettera di cui al doc. K. Nel frattempo e meglio in data 18 agosto

2004, la __________, concluse un nuovo contratto di lavoro con RI 1 (doc. L)

assumendolo nuovamente in qualità di orologiaio, con uno stipendio ridotto

rispetto a quello percepito fino a fine agosto 2003.

II 21 ottobre 2004, la cassa CO 1

emise la decisione di cui al doc. M. In sostanza, la cassa chiedeva

all'assicurato la restituzione dell'importo di CHF 49'183.65, corrispondente

alle indennità disoccupazione percepite da settembre 2003 a giugno 2004.

La decisione 21 ottobre 2004 è stata

confermata il 23/27 giugno 2005, malgrado l'opposizione dell'assicurato (doc.

N).

In sostanza, la cassa afferma che il

signor RI 1 non avrebbe avuto diritto ad indennità disoccupazione in quanto

sarebbe stato "manifestamente chiaro che lo scopo del licenziamento non

è dovuto alla chiusura dell'azienda ma di una sospensione dell'attività in

attesa di una ripresa. Si tratta quindi di una elusione delle disposizioni in

materia di indennità per il lavoro ridotto se l'azienda continua ad esistere anche

dopo la conclusione del rapporto di lavoro e se l'assicurato mantiene una

posizione analoga a quella di un datore di lavoro (...)". Per questo

motivo, I'CO 1 chiede al ricorrente la restituzione dell'importo percepito di CHF

49'183.65.

RI 1 si oppone alla decisione di cui al doc. A.

Ritiene infatti che il diritto di

chiedergli la restituzione delle prestazioni sia perente (punto 5 seguente).

Ma quand'anche il diritto della cassa

di chiedere la restituzione non fosse perente, RI 1 aveva comunque diritto di

ricevere le indennità disoccupazione percepite, come si vedrà al punto 6

seguente.

Infine, si dimostrerà che non è

nemmeno possibile applicare per analogia al caso che ci occupa l'art. 31 cpv. 3

lett. c LADI (punto 7 seguente). Donde il presente ricorso.

Prove: doc. H: indennità disoccupazione percepite

doc. I: lettera 13 luglio 2004 CO 1 / RI 1

doc.

J: lettera 15 luglio 2004 RI 1 / CO 1 doc. K: lettera 27 agosto

2004 __________ /

CO

1

doc.

L: nuovo contratto di lavoro RI 1 i __________

doc. M: decisione CO 1 21 ottobre 2004

doc. N: opposizione RI 1 17 novembre

2004

richiamo intero incarto concernente RI

1 presso la cassa CO 1, audizione dei signori __________ e __________, c/o __________,

circa il ruolo del ricorrente in seno alla __________, __________, sede

principale

Considerandi

5.

Perenzione

del diritto di chiedere la restituzione delle indennità di disoccupazione

percepite

L'art. 95 LADI prevede che:

"La domanda di restituzione è

retta dall'articolo 25 LPGA ad eccezione dei casi di cui all'articolo 55."

L'art. 25 LPGA recita che:

"1Le prestazioni

indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve

essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in

gravi difficoltà.

2.

Il diritto di

esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui

l'istituto d'assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi

cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un

atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione

più lungo, quest'ultimo è determinante.

3.

Può essere

chiesto il rimborso di contributi pagati in eccesso. Il diritto si estingue un

anno dopo che il contribuente ha avuto conoscenza dei pagamenti troppo elevati,

al più tardi cinque anni dopo la fine dell'anno civile nel corso del quale i

contributi sono stati pagati."

A norma del cpv. 2 dell'art. 25 LPGA,

il diritto dell'CO 1 di esigere la restituzione delle indennità versate al

ricorrente si estingue pertanto dopo un anno a decorrere dal momento in cui

l'istituto d'assicurazione ha avuto conoscenza del "fatto". Si

deve quindi analizzare quale "fatto" è stato all'origine della

decisione di restituzione.

Per la cassa, RI 1 non avrebbe avuto

diritto alle indennità disoccupazione perché la chiusura della ditta era solo

temporanea e perché egli era iscritto a registro di commercio quale

responsabile della succursale, sicché non avrebbe avuto diritto ad indennità di

disoccupazione in applicazione dell'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI per analogia.

Orbene, circa l'iscrizione di RI 1 a registro di commercio, in un caso analogo

(DTF 122 V 270) è stato stabilito dal TF che "il termine relativo di

perenzione di un anno giusta l'art. 95 cpv. 4 LADI comincia a

decorrere nel momento in cui la cassa disoccupazione poteva ragionevolmente

avere conoscenza dei fatti giustificanti la restituzione. Visto l'effetto di

pubblicità del registro di commercio, dal quale risulta la qualità di membro

del consiglio di amministrazione, la cassa disoccupazione deve sin dall'inizio

lasciarsi opporre l'appartenenza di un lavoratore al consiglio di

amministrazione, circostanza che esclude il diritto all'indennità per lavoro

ridotto".

Ora il ricorrente è sempre

stato iscritto a registro di commercio in qualità di responsabile della

succursale. La cassa deve quindi lasciarsi opporre sin dall'inizio la

circostanza.

Quanto alla temporaneità della

chiusura, la stessa era pure nota alla cassa, siccome le era stata consegnata

la lettera di licenziamento doc. F in cui la circostanza dell'eventuale ripresa

dell'attività era già stata fatta presente dalla datrice di lavoro.

La cassa era quindi stata avvisata

del fatto che la ditta avrebbe riassunto RI 1 se la situazione del mercato

fosse cambiata (cfr. tenore del doc. F).

Questi due fatti permettono quindi di

affermare che il diritto della cassa CO 1 di esigere la restituzione delle

indennità disoccupazione percepite dal sig. RI 1 è diventato perente un anno

dopo che la cassa ha cominciato ad erogare le prestazioni di indennità

disoccupazione a favore del ricorrente, poiché poteva sapere sin dall'inizio

che RI 1 era registrato a registro di commercio quale responsabile della succursale

e che la __________ avrebbe riassunto RI 1 "se le prospettive fossero

migliorate" (doc. F).

Per questo motivo, la decisione del

21.10.04

(doc. M) è da considerarsi tardiva, perché intervenuta più di un anno

dopo che la richiesta di indennità del ricorrente fosse stata accolta dalla

cassa.

Già per questo motivo, il presente

ricorso deve essere accolto e la decisione doc. A annullata.

6.

II

ricorrente aveva comunque il diritto di percepire le indennità disoccupazione erogate

a suo favore

Per l'art. 8 cpv. 1 LADI,

"1L'assicurato ha

diritto all'indennità di disoccupazione, se:

a. è disoccupato totalmente o

parzialmente (art. 10);

b. ha subito una perdita di

lavoro computabile (art. 11);

c. risiede in Svizzera (art. 12);

d. ha

terminato la scuola dell'obbligo, ma non ha raggiunto l'età AVS e non

percepisce ancora una rendita di vecchiaia AVS;

e. ha

compiuto o è liberato dall'obbligo di compiere il periodo di contribuzione

(art. 13 e 14);

f. è idoneo

al collocamento (art. 15) e

g. soddisfa

le prescrizioni sul controllo (art. 17).

2Il Consiglio

federale disciplina i presupposti del diritto all'indennità per le persone che,

prima di essere disoccupate, erano occupate come lavoratori a domicilio. Può

derogare all'ordinamento generale previsto nel presente capitolo soltanto nella

misura richiesta dalle peculiarità del lavoro a domicilio."

L'art. 10 LADI recita che

"1È

considerato totalmente disoccupato chi non è vincolato da un rapporto di lavoro

e cerca un'occupazione a tempo pieno.

2.

C considerato parzialmente

disoccupato chi:

a. non è vincolato da alcun

rapporto di lavoro e cerca unicamente un'occupazione a tempo parziale oppure;

b. un'occupazione a tempo parziale

e cerca un'occupazione a tempo pieno oppure un'altra occupazione a tempo

parziale.

2bis Non è

considerato parzialmente disoccupato il lavoratore il cui tempo normale di

lavoro è stato temporaneamente ridotto (lavoro ridotto).

3.

La persona che cerca

lavoro è considerata totalmente o parzialmente disoccupata soltanto quando si è

annunciata all'ufficio del lavoro del suo domicilio per essere collocata.

4.

La sospensione

provvisoria da un rapporto di servizio di diritto pubblico è equiparata alla

disoccupazione qualora contro la disdetta data dal datore di lavoro sia

pendente un ricorso con effetto sospensivo."

Ora, l'attività della __________,

succursale di __________, è stata totalmente interrotta da settembre 2003 a

tempo indeterminato. E’ vero che al momento dell'interruzione dell'attività, la

speranza era di riaprire la ditta non appena possibile (cfr. doc. F), ed è

proprio per quello - verosimilmente - che la società di __________ non provvide

a cancellare la succursale di __________. In giugno 2003 non era tuttavia

assolutamente possibile sapere se veramente la ripresa dell'attività sarebbe

stata possibile.

Il ricorrente non sa quali sono state

le motivazioni che hanno indotto poi i responsabili della __________ sede

principale a __________ a riattivare l'attività della succursale a partire da

settembre 2004. È comunque con piacere che RI 1 ha accettato la nuova offerta

di lavoro della sua ex datrice di lavoro in agosto 2004, anche se il suo

stipendio è passato da CHF 84'500.-- lordi annui (doc. C) a CHF 72'000.-- lordi

annui (doc. L). Ciò che comunque conta in tale contesto è che il licenziamento del

25.

giugno 2003 è stato effettivo. RI 1 è infatti rimasto "a piedi"

senza lavoro a partire da settembre 2003 fino ad agosto 2004.

Egli sarebbe del resto partito

definitivamente ad __________ per cercare un nuovo lavoro se non si fosse nel

frattempo ammalata gravemente la sua ex-moglie, signora __________, nel

frattempo deceduta.

II ricorrente dovette dunque prendere

in custodia i due figli __________ e __________ proprio in settembre 2003. Dopo

il decesso della signora __________ in gennaio 2004, La __________ trasferì

l'autorità parentale sui figli al ricorrente (doc. O).

Tutto ciò dimostra quindi che,

contrariamente a quanto affermato dall'CO 1, il licenziamento del ricorrente

intervenuto in giugno 2003 per il 31 agosto 2003 è stato effettivo e reale, sicché

RI 1 aveva senz'altro diritto alle indennità disoccupazione percepite.

Il presente ricorso deve quindi essere accolto.

7.

L'art. 31

cpv. 3 LADI non può essere applicato per analogia al

caso che ci occupa

Per fugare ogni dubbio, osserviamo

ancora che giusta l'art. 31 cpv. 3 LADI:

"3 Non hanno diritto

all'indennità per lavoro ridotto:

a. i lavoratori, la cui perdita di

lavoro non è determinabile o il cui tempo di lavoro non è sufficientemente

controllabile;

b. il coniuge del datore di lavoro

occupato nell'azienda di quest'ultimo;

c. le persone che, come soci,

compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda,

determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di

lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda.

Il Tribunale federale, nella sentenza 120 V 521, afferma

che:

"Per stabilire se un

impiegato sia membro di un organo decisionale supremo di un'azienda e per tale

motivo escluso dal diritto a indennità per lavoro ridotto, deve essere

esaminato di quali poteri decisionali egli disponga sulla base della struttura

aziendale interna. Non è ammissibile negare, in modo generico, a impiegati che

esercitano mansioni dirigenziali il diritto a indennità per lavoro ridotto per

il solo fatto che essi abbiano potere di firma e siano iscritti nel registro di

commercio."

Ora, nel nostro caso, il ricorrente

non è mai stato né socio, né azionista, né membro di un organo decisionale

della __________, sede principale; non ha mai potuto influenzare risolutivamente

le decisioni della sua datrice di lavoro.

Egli è stato licenziato contro il suo

volere in giugno 2003 e riassunto con piacere in agosto 2004, tutto lì.

Per questo motivo, l'applicazione per

analogia dell'articolo 31 LADI al caso che ci occupa non è pertinente, in

quanto, appunto, il ricorrente non ha mai rivestito una funzione dirigenziale

nell'azienda (cfr. pure scritto della __________ 27 agosto 2004 di cui al doc.

K).

Ricordiamo a tale proposito che la

succursale non ha la personalità giuridica (cfr. DTF 108 Il 124): gode di una

certa indipendenza economica ma non giuridica.

RI 1 non ha quindi mai avuto voce in

capitolo riguardo al suo impiego, essendo tutte le decisioni prese a __________

dalla sede principale e non certo a __________.

Per tutti questi motivi, si ribadisce

quindi che RI 1 aveva diritto alle indennità disoccupazione percepite, sicché

la decisione doc. A deve essere annullata.

(…)." (cfr. doc. I)

1.4

Nella sua

risposta del 15 settembre 2005 la Cassa ha chiesto di respingere il ricorso e

ha osservato che:

"

(…)

II Sig. RI 1 si è annunciato in disoccupazione in data 1.

settembre 2003.

Sul formulario "Domanda di Indennità di disoccupazione"

l'assicurato ha dichiarato di aver lavorato presso la __________ dal 1. gennaio

2001.

al 31 agosto 2003 e di aver ricevuto dal datore di lavoro la disdetta del

rapporto di lavoro in data 25 giugno 2003 per il 31 agosto 2003 in seguito alla

situazione difficile nel mercato dell'orologio sia in Svizzera che all'estero.

Al punto 29 della "Domanda di Indennità" lo stesso

Assicurato dichiarava che non partecipa o partecipava finanziariamente

all'azienda e non svolgeva una funzione direttiva come da esempio azionista,

consigliere d'amministrazione in una SA o socio, gerente in una Sagl ecc.

Sul formulario "Attestato del datore di lavoro", firmato

dallo stesso assicurato, si rileva che quest'ultimo ha lavorato in qualità di

orologiaio, contatto clienti fornitori e progettazione dal 1. gennaio 2001 al

31.

agosto 2003 ed è stato licenziato dalla ditta __________ con 2 mesi di

preavviso scadenti il 31 agosto 2003.

Al punto 4 dell"'Attestato dei datore di lavoro" veniva

confermato che il Sig. RI 1 non partecipava finanziariamente all'azienda e non

svolgeva una funzione direttiva.

Sulla lettera di licenziamento, effettuata dalla __________ -

succursale di __________, notificavano al dipendente la disdetta del rapporto

di lavoro indicando che qualora le prospettive dovessero migliorare, era

intenzione del datore di lavoro sottoporre un nuovo contratto di lavoro

part-time fino al 50% a partire dal 1. gennaio 2004.

La __________ ha provveduto a versare le relative indennità di

disoccupazione fino al mese di giugno 2004 dove, in seguito ad una revisione

effettuata dal Segretariato di Stato e dell'Economia di Berna, venne contestato

il caso.

Dopo aver richiesto ed ottenuto maggiori informazioni

dall'Assicurato, la contestazione del caso venne confermata ed il Seco invitò

la Cassa a chiedere in restituzione l'importo versato al Sig. RI 1 da settembre

2003.

a giugno 2004.

La __________, dopo aver nuovamente sentito l'Assicurato, che

rispose inviando uno scritto per il tramite della __________, emanò in data 21

ottobre 2004 una decisione di restituzione ammontante a Frs. 49'183.65 netti

contro la quale il Sig. RI 1 fece opposizione in data 17 novembre 2004.

La relativa decisione su opposizione, emanata dalla nostra Cassa

in data 23 giugno 2005, confermò la decisione di restituzione presa dalla __________.

Infatti, nei documenti allegati all'opposizione vi era testualmente la conferma

della carica del Sig. RI 1 come responsabile della succursale con firma

individuale. Inoltre in questo scritto risultava che l'interruzione del

rapporto di lavoro era unicamente temporanea con la speranza di ripristinare al

più presto il rapporto di lavoro tra le parti. Ciò si è verificato nel mese di

settembre 2004 dove all'assicurato venne proposto, da parte della __________,

un nuovo contratto con le mansioni di orologiaio.

L'assicurato ha diritto alle indennità di disoccupazione se è

disoccupato totalmente o parzialmente (art. 8 cpv. 1 lett. a LADI).

Secondo l'art. 10 cpv. 2bis della LADI non è considerato

parzialmente disoccupato il lavoratore il cui tempo normale di lavoro è stato

temporaneamente ridotto (lavoro ridotto).

L'art. 31 cpv. 3 lett. c della LADI evidenzia che non hanno

diritto alle indennità per lavoro ridotto le persone che, come soci,

compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda,

determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di

lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda.

Nell'atto di ricorso la rappresentante del Sig. RI 1 contesta la

decisione della Cassa con 3 distinte argomentazioni che concernono la

perenzione, il diritto alle indennità e la mancata analogia con l'art. 31 cpv.

3.

LADI.

In merito alle indicazioni dettate dal legale si precisa quanto

segue:

Il termine di perenzione ha validità al momento della revisione

del Seco dove è stato evidenziato alla Cassa il problema relativo al diritto

alle indennità del Sig. RI 1. Considerato che la revisione SECO ha avuto luogo

dal 7 al 9 luglio 2004, il termine di perenzione di un anno (luglio 2003) è

stato ampiamente soddisfatto in quanto l'assicurato si è annunciato unicamente

a partire dal 1. settembre 2003. Si precisa inoltre che l'Assicurato ha

risposto negativamente ad una domanda precisa, contenuta sul formulario

"Domanda di Indennità" atta a verificare lo svolgimento di una

funzione direttiva all'interno della Società. Sicuramente una risposta corrispondente

al vero avrebbe permesso alla Cassa di verificare la posizione dell'assicurato

all'interno della Società per stabilire il reale diritto alle prestazioni del Sig.

RI 1;

In merito al diritto alle indennità si osserva che l'assicurato,

dall'estratto del registro di commercio, risulta essere responsabile della

succursale di __________ della __________ avente inoltre firma individuale.

Anche al termine dell'attività lavorativa non è stato modificato lo statuto

presso l'Ufficio Registri, prova tangibile che comunque il collegamento con la

Società è rimasto sempre aperto. A conferma di ciò la __________, nella lettera

indirizzata alla Cassa il 27 agosto 2004, indicava che "in sostanza il

rapporto di lavoro è stato interrotto temporaneamente per necessità con la

speranza di ripristinarlo al più presto". Evidenzia inoltre che "in

questo periodo si è perciò voluto lasciare l'impostazione della succursale

com'era, nel senso che RI 1 ha mantenuto la carica formale di Direttore, per

soddisfare soprattutto le esigenze dell'Ufficio del Registro di

Commercio". Indica infine che "dal 1.09.2003 il Sig. RI 1 ha

temporaneamente mantenuto la carica di "direttore" come organo, al

pari di un membro del Consiglio di Amministrazione, senza compensi". In

conformità con quanto sopra, la Prassi AD 2003/4 foglio 4/2 emanata dal Seco

evidenzia che se il collaboratore è membro del consiglio di amministrazione di

una SA o se assume, in qualità di socio o di terza persona incaricata, la

gestione di una Sagl, l'analogia con la posizione di datore di lavoro è

riconosciuta per legge. Il diritto all'indennità di disoccupazione resta

escluso senza ulteriore esame fintanto che la persona mantiene tale posizione.

La Prassi indica inoltre che per la cessazione dell'analogia con la posizione di

datore di lavoro è determinante la perdita definitiva ed effettiva della

posizione in questione da parte della persona assicurata. Appare quindi

evidente che questa procedura non è stata effettuata dal Sig. RI 1 in quanto

per tutto il periodo di disoccupazione nessuna modifica all'Ufficio dei

Registri è stata trasmessa per annullare la posizione sopra indicata.

Infine, per quanto riguarda l'analogia con l'art. 31 cpv. 3 LADI

si precisa che la stessa __________ ha confermato nella lettera sopra citata

che il Sig. RI 1 gestiva, fino all'agosto 2003 la succursale svizzera della __________

con sede a __________ che si occupava dello studio di progetti di nuovi

orologi, del montaggio per conto terzi nonché della ricerca di fornitori

specifici in Estremo Oriente. Il Sig. RI 1 ha assicurato in particolare la

fabbricazione per conto terzi ed a causa della crisi economica la succursale si

è trovata senza commesse. Le prospettive ed i contratti con alcuni importanti

produttori lasciavano presagire una ripresa che ha permesso poi la riassunzione

del direttore, avvenuta nel mese di settembre 2004. Evidenzia inoltre la

fiduciaria, che la succursale non ha svolto attività e dunque per la carica di

direttore, il Sig. RI 1, non ha percepito compensi, ritenuto che con tale carica,

anche se simbolica, avrebbe goduto delle priorità al momento della riassunzione

quale direttore operativo. Appare quindi chiara la posizione del Sig. RI 1

all'interno della società alla quale è stato legato anche dopo la cessazione

del rapporto di lavoro. Infatti secondo costante giurisprudenza, il lavoratore

che gode di una situazione professionale analoga a quella di un datore di

lavoro non ha diritto alle indennità di disoccupazione se, malgrado sia stato

formalmente licenziato dalla ditta, continua a determinare o influenzare le

scelte o svolge sporadicamente alcune attività ancora all'interno dell'azienda

stessa. Se così non fosse, tramite una disposizione relativa all'indennità di

disoccupazione, verrebbe elusa la regolamentazione in materia di indennità per

lavoro ridotto, in particolare l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI sopra indicato. In

tale senso esiste quindi uno stretto parallelismo tra il diritto alle indennità

per lavoro ridotto e quello con le indennità di disoccupazione.

Agli occhi della Cassa risulta pertanto che l'assicurato, dopo la

cessazione del rapporto di lavoro era ancora iscritto a registro di commercio e

che durante tutto il periodo di disoccupazione nulla è stato modificato

all'Ufficio dei Registri in merito alla posizione dell'assicurato.

(…)." (cfr. doc. III)

1.5

Con

ulteriore scritto del 28 settembre 2005 la rappresentante dell’assicurato ha

comunicato al TCA i mezzi di prova di cui chiede l’assunzione (cfr. doc. V).

Il doc. V

è stato trasmesso alla Cassa per conoscenza (cfr. doc. VI).

in

diritto

In

ordine

2.1

La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e

penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale

delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00;

STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002

nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H

220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT

I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA

del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

Nel

merito

2.2

L'art. 95

LADI regola la restituzione di prestazioni.

Secondo

il cpv. 1 di questo articolo la domanda di restituzione è retta dall'art. 25

LPGA ad eccezione dei casi di cui all'articolo 55.

L'art. 25

cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere

restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in

buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

L'art. 95

LADI, nella versione valida fino al 31 dicembre 2002, prevedeva che la cassa è

tenuta ad esigere il rimborso delle prestazioni dell'assicurazione contro la

disoccupazione alle quali il beneficiario non aveva diritto e che il rimborso è

condonato se la riscossione è avvenuta in buona fede e se esso cagionasse un

grave rigore.

I

principi giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati

dal TFA anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto

l’egida della LPGA (cfr. DTF 130 V 318 consid. 5).

In

particolare la giurisprudenza federale ha stabilito che conformemente ad un

principio generale valido per il diritto delle assicurazioni sociali,

l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato

formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è

senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. STFA del

23.

marzo 2004 nella causa D., C 227/03; STFA del 12 febbraio 2004 nella causa

B., C 349/00; STFA del 17 dicembre 2003 nella causa B., C 19/03; STFA del 28

novembre 2003 nella causa S., C 307/01; STFA del 21 luglio 2003 nella causa T.,

C 81/03; STFA del 28 aprile 2003 nella causa F., C 24/01 e C 137/01; STFA del 7

marzo 2003 nella causa D., C 354/01; STFA del 28 febbraio 2003 nella causa M.,

C 353/01; STFA del 5 novembre 2002 nella causa C., C 165/02; le STFA del 6

luglio 2001 nelle cause B., C 274/99; I, C 278/99 e O, C 279/99; STFA del 6

giugno 2000 nella causa B., C 407/99, consid. 2; DTF 129 V 110 = SVR 2003 ALV Nr.

5, pag. 15; DTF 127 V 466, consid, 2c, pag. 469; DTF 126 V 399 = DLA 2001 N.

37, pag. 247; DLA 2000 N. 40, pag. 208; DLA 1998 N. 15, consid. 3b, pag. 79 e

80; SVR 1997 ALV Nr. 101, pag. 309 consid. 2a e riferimenti,).

Dalla

riconsiderazione va distinta la revisione processuale delle decisioni

amministrative.

In questo

caso l’amministrazione deve procedere a una revisione processuale se si

manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una

conclusione giuridica differente (cfr. STFA del 23 marzo 2004 nella causa D., C

227/03; STFA del 12 febbraio 2004 nella causa B., C 349/00; STFA del 17

dicembre 2003 nella causa B., C 19/03; STFA del 21 luglio 2003 nella causa T.,

C 81/03; STFA del 7 marzo 2003 nella causa D., C 354/01; STFA del 6 giugno 2000

nella causa B., C 407/99; DTF 127 V 466, consid. 2c, pag. 469 e la

giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 ALV Nr. 101, pag. 309 consid. 2a e

riferimenti; DLA 1998 N. 15, consid. 3b, pag. 79 e 80). Tali sono quelle

circostanze che già al momento della decisione principale si sono realizzate,

ma che però, nonostante sufficiente attenzione e senza colpa, sono rimaste

sconosciute e non provate (cfr. STFA del 7 marzo 2003 nella causa D., C 354/01;

DLA 1995, pag. 64 consid. 2b e riferimenti; DTF 122 V 134 e seg.).

I

principi validi per la riconsiderazione di una decisione formalmente cresciuta

in giudicato valgono anche nel caso in cui, prestazioni ricevute indebitamente,

sono da restituire a norma dell’art. 95 LADI, e questo anche se le prestazioni

oggetto di restituzione non sono state erogate tramite l’emissione di una

decisione formale (cfr. STFA del 28 aprile 2003 nella causa F., C 24/01 e C

137/01; STFA del 6 giugno 2000 nella causa B., C 407/99; SVR 2003 ALV Nr. 5,

pag. 15 = DTF 129 V 110; SVR 1997 ALV Nr. 101, pag. 309-310 consid. 2a e

riferimenti; DLA 2001 N. 37, pag. 247 = DTF 126 V 399; DLA 1998 N. 15, consid.

3b, pag. 79 e 80).

Per

inciso va osservato che i principi appena enunciati validi per la

riconsiderazione e la revisione di decisioni amministrative sono stati

concretizzati all'art. 53 LPGA (cfr. STFA del 16 agosto 2005 nella causa P., C

11/05, consid. 3; STFA dell’8 febbraio 2005 nella causa G., I 133/04, consid.

1.

; STFA del 22 marzo 2004 nella causa M., U 149/03, consid. 1.2; STFA del 12

marzo 2004 nella causa D., K 147/03, consid. 5.3 in fine).

Circa

l'ulteriore presupposto necessario per poter riconsiderare una decisione,

ovvero quello dell'importanza particolare che deve rivestire la rettifica, vedi

pure la STFA del 28 aprile 2003 nella causa C., C 24/01 e C 137/01; STFA del 6

giugno 2002 nella causa K., C 44/02 e DLA 2000 N. 40, pag. 208.

In una

sentenza del 26 ottobre 2004 nella causa B. (C 185/01) l'Alta Corte ha

ricordato che:

"

(...)

2.3

Nach Art. 95 Abs. 1 AVIG muss die Kasse

Leistungen der Versicherung, auf die der Empfänger keinen Anspruch hatte,

zurückfordern. Zu Unrecht bezogene Geldleistungen können jedoch nur dann

zurückgefordert werden, wenn die Voraussetzungen einer prozessualen Revision

oder Wiedererwägung gegeben sind (vgl. BGE 122 V 368 Erw. 3 und ARV 1998 Nr. 15

S. 79 Erw. 3b): Gemäss einem allgemeinen Grundsatz des

Sozialversicherungsrechts kann die Verwaltung eine formell rechtskräftige Verfügung,

welche nicht Gegenstand materieller richterlicher Beurteilung gebildet hat, in Wiedererwägung

ziehen, wenn sie zweifellos unrichtig und ihre Berichtigung von erheblicher

Bedeutung ist (BGE 127 V 469 Erw. 2c mit Hinweisen). Von der Wiedererwägung ist

die so genannte prozessuale Revision von Verwaltungsverfügungen zu

unterscheiden. Danach ist die Verwaltung verpflichtet, auf eine formell

rechtskräftige Verfügung zurückzukommen, wenn neue Tatsachen oder neue

Beweismittel entdeckt werden, die geeignet sind, zu einer andern rechtlichen

Beurteilung zu führen (BGE 127 V 469 Erw. 2c mit Hinweisen)." (...)"

2.3

L’art. 25

cpv. 2 LPGA prevede che il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo

un anno a decorrere dal momento in cui l’istituto di assicurazione ha avuto

conoscenza del fatto, a al più tardi cinque anni dopo il versamento della

prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto

penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è

determinante.

L’art. 95

cpv. 4 vLADI, in vigore fino al 31 dicembre 2002, enunciava che la pretesa si

prescrive in un anno dal momento in cui il servizio di pagamento ha avuto

conoscenza dei fatti, al più tardi in cinque anni dopo il versamento.

A quest’ultimo

riguardo in una sentenza non pubblicata del 16 settembre 1997 nella causa CPCAD

contro T. SA e TCA (C 69/97), il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA)

ha stabilito che i termini dell'art. 95 cpv. 4 LADI, contrariamente al tenore

letterale della norma, costituiscono un termine di perenzione (cfr. pure DLA

2004.

N. 31, pag. 285; STFA del 29 aprile 2003 nella causa P., C 317/01; DTF 124

V 380, consid. 1, pag. 382-383; DTF 122 V 270, consid. 5a, pag. 274-275; DTF

119.

V 431, consid. 3a, pag. 433) che decorre nel momento in cui

l'amministrazione poteva ragionevolmente avere conoscenza dei fatti

giustificanti la restituzione.

I termini

di perenzione non possono poi essere né interrotti né sospesi e devono essere

applicati d’ufficio (cfr. DTF 111 V 135, consid. 3b, pag.

136; cfr. pure T. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Ed. Stämpfli,

Berna 1997, N. 36-37, pag. 59-60 e N. 12-13, pag. 311-312).

L’art. 25

cpv. 2 LPGA corrisponde all’art. 47 cpv. 2 v. LAVS. Si

tratta, quindi, di un termine di perenzione. Ciò comporta che la giurisprudenza

elaborata sotto l’egida del vecchio diritto continui a trovare applicazione (U.

Kieser, ATSG Kommentar, 2003, ad art. 25, n. 26).

Statuendo

sull'art. 47 cpv. 2 vLAVS in una sentenza pubblicata in DTF 110 V 304, i cui

principi erano applicabili anche nell'ambito d'applicazione dell'art. 95 vLADI

(cfr. DLA 2004 N. 31, pag. 285; STFA del 29 aprile 2003 nella causa P., C

317/01; DTF 124 V 380, consid. 1, pag. 382-383; SVR 1997 ALV Nr. 84, consid.

2c, pag. 256), il TFA ha altresì precisato che qualora tale restituzione sia

addebitabile ad un errore dell'amministrazione, l'anno di perenzione inizia non

il giorno in cui l'errore è stato commesso, bensì quello in cui la medesima

autorità avrebbe dovuto, in un secondo tempo - per esempio in occasione di un

controllo contabile -, con l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile avuto

riguardo alle circostanze, rendersi conto di tale errore (cfr.; DTF 110 V 304, consid.

2b, pag. 305-307; cfr. anche DLA 2004 N. 31, pag. 285; STFA del 29 aprile 2003

nella causa P., C 317/01; STFA del 6 luglio 1998 nella causa B. I 118/97; DTF

124.

V 380, consid. 1, pag. 382-383; DTF 122 V 270, consid. 5, pag. 274-277, DTF

111.

V 14, consid. 3, pag. 16-17).

Al

riguardo nella sentenza pubblicata in SVR 2004 ALV Nr. 5 è stato ribadito che

per “momento in cui il servizio di pagamento ne ha avuto conoscenza” a partire

dal quale inizia a decorrere il termine di perenzione di un anno bisogna

intendere il momento in cui l’amministrazione, dando prova dell’attenzione da

essa esigibile, avrebbe dovuto riconoscere che i presupposti per una

restituzione erano dati.

Nella

sentenza pubblicata in DLA 2004 N. 31, pag. 285 l’Alta Corte ha rilevato ancora

che:

"

(…)

3.2

Secondo la giurisprudenza, che si richiama ai

principi fissati in relazione all'art. 47 cpv. 2 LAVS, anch'esso nel frattempo

abrogato dal n. 7 dell'allegato alla LPGA, il termine di perenzione comincia a

decorrere nel momento in cui l'amministrazione, usando l'attenzione da essa

ragionevolmente esigibile, avuto riguardo alle circostanze, avrebbe dovuto

rendersi conto dei fatti giustificanti la restituzione (DTF 124 V 382 consid. 1

e riferimenti).

In proposito l'istanza precedente ha

correttamente precisato che, in caso di errore dell'amministrazione (ad es. nel

calcolo di una prestazione), il termine non decorre dal momento in cui esso è

stato commesso, bensì da quello in cui l'amministrazione avrebbe dovuto in un

secondo tempo (per es. in occasione di un controllo contabile oppure nel caso

in cui venga a conoscenza di fatti atti a far nascere dei dubbi sulla

fondatezza della pretesa) rendersi conto, in base all'attenzione

ragionevolmente esigibile, dello sbaglio commesso (DTF 124 V 383 consid. 1 e

385.

consid. 2c).

Per poter esaminare i presupposti della

restituzione l'amministrazione deve inoltre disporre di tutti i fatti

rilevanti, da cui emerga sia il principio sia la misura del diritto alla

medesima. Per determinare la pretesa non è quindi sufficiente che la cassa

venga unicamente a conoscenza di circostanze che forse potrebbero condurre ad

ammetterla oppure che permettono di stabilirne il principio ma non la misura

(DTF 112 V 181 consid. 4a; sentenza 10 ottobre 2001 in re M. consid. 2, C

11/00).

Se, perciò, l'amministrazione deve, con ulteriori

accertamenti, completare le conoscenze atte a stabilire se vi è diritto a

restituzione, il termine decorre da quando essa, dimostrando il necessario

impegno, potrebbe disporre degli elementi determinanti nel senso predetto (DTF

112.

V 182 consid. 4b; sentenza inedita 20 ottobre 1989 in re B., P 20/88).

Per quanto riguarda il tempo ragionevolmente

necessario per procedervi a partire dal momento in cui essa è venuta a

conoscenza di indizi atti a fondare la pretesa di restituzione, il Tribunale

federale delle assicurazioni ha indicato una durata sino a quattro mesi (SVR 2001 IV no. 30 pag. 94 consid. 2f; sentenza 20 ottobre 1989 in

re B., già citata).

Infine, correttamente la Corte cantonale ha

precisato che se la determinazione della pretesa di restituzione presuppone il

concorso di parecchi organi amministrativi, il termine annuale comincia già a

decorrere nel momento in cui uno degli organi competenti ha sufficiente

conoscenza dei fatti (DTF 112 V 183).

(…)." (cfr. DLA 2004 N. 31, consid. 3.2,

pag. 287; la sottolineatura è del redattore)

In una

decisione pubblicata in DTF 122 V 270 = SVR 1997 ALV Nr. 82 pag. 247 = DLA

1996/1997, Nr. 23, pag. 130, avuto riguardo all’effetto di pubblicità delle

iscrizioni a registro di commercio, il TFA ha ancora, in particolare, precisato

che:

" (...) Bei einer durch das Handelsregister und die entsprechenden

Bekanntmachungen im Schweizerischen Handelsamtsblatt (Art. 931 OR) mit

Publizität versehenen Tatsache kann indessen für die zumutbare Kenntnis der

Rückerstattungsvoraussetzungen nicht ein zweier Anlass im Sinne dieser

Rechtsprechung, d.h. die Wahrnehmung der Unrichtigkeit der Leistungsausrichtung

aufgrund eines zusätzlichen Indizies, verlangt werden. (...)."

(cfr.

SVR 1997 ALV Nr. 82, consid. 5 b) aa) pag. 249)

In quel

caso, ritenuto che l’indennità per lavoro ridotto è versata per un periodo di

conteggio di un mese o di quattro settimane consecutive (cfr. art. 32 cpv. 5

combinato con l’art. 38 cpv. 1 LADI), contestualmente, l’Alta Corte ha ancora

osservato che:

" (...) Es stellt sich somit im Hinblick auf diese periodische

Leistungserbringung die Frage, wie es mit der Verwirkungsfolge in Bezug auf

jene Monatsbetreffnisse zu halten sei, die im Zeitpunkt der zumutbaren Kenntnis

des rechtserheblichen Sachverhalt (Wissen um die Verwaltungsratsstellung) noch

gar nicht zur Ausrichtung gelangt waren. Der Rückforderungsanspruch auf eine

unrechtmässig ausgerichtete monatliche Entschädigung kann solange nicht

verwirken, als diese einzelne Leistungen im Rahmen der gesamten Anspruchberechtigung

tatsächlich noch nicht ausbezahlt war. Dem hat das kantonale Gericht im

Ergebnis zutreffend Rechnung getragen: Bezüglich der länger als ein Jahr vor

Erlass der Verfügung vom 15. November 1994 ausbezahlten

Kurzarbeitsentschädigungen ist der Rückforderungsanspruch der Arbeitslosenkasse

verwirkt, dagegen nicht mit Bezug auf die später (ab Dezember 1993) bis und mit

Juni 1994 ausgerichteten Betreffnisse." (cfr. SVR 1997 ALV Nr. 82, consid.

5.

b) bb) pag. 249-250)

Nella

sentenza del 29 aprile 2003 nella causa P., C 317/01, il TFA ha ribadito che

nel caso di prestazioni periodiche, allorché l’autorità al momento del

versamento delle prestazioni sia già in possesso dei dati necessari per

calcolare correttamente l’ammontare delle indennità giornaliere dovute, il

termine di un anno di perenzione decorre dal rispettivo versamento.

Per un'ulteriore

conferma della giurisprudenza federale vedi pure il consid. 5 della STFA del 25

aprile 2005 nella causa S. (C 3/04) e i riferimenti ivi citati.

2.4

Fondamentale

presupposto per il riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione

è, tra l'altro, che l'assicurato sia idoneo al collocamento (cfr. art. 8 cpv. 1

lett. f LADI).

Inoltre,

per poter beneficiare del diritto alle indennità di disoccupazione è, anche,

necessario che l’assicurato sia disoccupato totalmente o parzialmente e che ha

subito una perdita di lavoro computabile (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. a) e b) che

rinviano a loro volta agli art. 10 e 11 LADI).

2.5

L'idoneità

al collocamento deve essere valutata da un duplice punto di vista.

Oggettivamente

l'assicurato deve essere idoneo al collocamento per le sue condizioni fisiche e

mentali (cfr. STFA del 3 gennaio 2005 nella causa T., C 119/04; DLA 2001 consid.

1.

pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1a pag. 265, DLA

1995.

pag. 173, DLA 1995 pag. 63; DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58 e DTF 123 V

214, consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; U. Stauffer "Die Arbeitslosen-versicherung",

Schultess Polygraphischer Verlag, Zurigo 1984, pag. 34 - 41 e, per il vecchio

diritto: DTF 110 V 208 consid. 1).

Soggettivamente

la sua situazione personale deve essere tale da non impedirgli praticamente di

essere collocato. Ciò implica dunque, oltre che la volontà, anche la disponibilità

dell'assicurato a cercare ed accettare un'occupazione adeguata ai sensi

dell'art. 16 LADI, senza restringere oltremodo le possibilità di collocamento,

ponendo ad esempio condizioni di orario, di durata ed altre ancora più

strettamente legate alla sua persona (cfr. STFA del 3 gennaio 2005 nella causa

T., C 119/04; DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102,

DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 54; DLA 1993/1994 pag. 222; DTF 125

V 51, consid. 6a pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con

riferimenti; DTF 120 V 388; DTF 115 V 436; DLA 1993/94, pag. 54; DLA 1992 pag.

123; DLA 1992 pag. 127; DLA 1992 pag. 131-132; DLA 1992 pag. 135-136; DTF 112 V

137.

consid. 3; DTF 112 V 217 consid. la; DLA 1986 n. 21; DLA 1986 n. 26; per il

vecchio diritto cfr. DTF 109 V 275 consid. 2.a, 108 V 101; DLA 1977 n. 15, 1979

n. 7, 1980 n. 24, 38, 40, 1982 n. 2).

L'assicurato dimostra una sufficiente

disponibilità al collocamento quando può dedicare un ragionevole tempo

all'esercizio di un'attività lucrativa e quando il numero di datori di lavoro

in grado di assumerlo non è eccessivamente esiguo

(cfr. DTF 113 V 137 consid. 3 = DLA 1986 n. 20).

Vi è invece inidoneità al collocamento, ad esempio, quando un

assicurato per motivi personali o familiari non può o non vuole impegnare la

sua capacità lavorativa come normalmente lo pretende un datore di lavoro.

Assicurati

che, a causa di ulteriori impegni o di particolari circostanze personali,

vogliono lavorare soltanto durante certi giorni o durante un certo numero di

ore settimanali, possono essere riconosciuti idonei al collocamento soltanto

molto condizionatamente.

Quando

l'assicurato è talmente limitato nella scelta di un occupazione da rendere

molto incerto il ritrovamento di un posto di lavoro occorre pronunciare

l'inidoneità al collocamento. Il motivo della limitazione nelle possibilità di

lavoro non ha nessuna importanza (STFA del 10 febbraio 2005 nella causa M., C

245/04; STFA del 3 gennaio 2005 nella causa T., C 119/04; DLA 1998 consid. 3a

pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 59; DTF 120 V 388,

DLA 1992 pag. 123, DTF 112 V 137 consid. 3, DTF 112 V 217, DLA 1986 n. 21 e n.

26; per il vecchio diritto cfr.: DTF 110 V 208, 109 V 275 consid. 2; DLA 1982

n. 10, 1980 n. 38, 1979 n. 7, 1977 n. 16 e n. 27).

L'idoneità

al collocamento dell'assicurato non deve inoltre essere ostacolata dal mancato

rispetto di norme di diritto pubblico

(cfr. Stauffer,

op. cit., pag. 37 e pag. 53-56).

Riguardo

a quest'ultimo aspetto va sottolineato che se e fintanto che l'assicurato non

beneficia di un'autorizzazione di lavoro l'idoneità al collocamento, e, di

conseguenza, il diritto all'indennità di disoccupazione, deve essere negato (cfr.

SVR 2001 ALV Nr. 3, pag. 5, DTF 125 V 465; DTF 120 V 379 - 380; DTF 120 V 395;

DLA 1993/1994, pag. 12; vedi inoltre Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung,

in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, Nr. 217

e Gerhards, "Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz", Vol. I, note 10 e 55 all'art. 15).

L'Alta

Corte ha ribadito la propria giurisprudenza sopra esposta e, confermando il

precedente giudizio di questo Tribunale, in una sentenza del 21 agosto 2003

nella causa C., C 3/03, ha, tra l'altro, osservato che:

"

(…)

Giusta l'art. 8 cpv. 1 lett. f LADI l'assicurato

ha diritto all'indennità di disoccupazione se, adempiute altre condizioni

previste dalla legge, egli è idoneo al collocamento. L'art. 15 cpv. 1 LADI

sancisce che il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace ed

autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata. L'idoneità al collocamento

comprende pertanto due elementi: da un lato, l'assicurato deve essere in grado

di fornire un lavoro - più particolarmente di esercitare un'attività lucrativa salariata

- senza essere impedito per ragioni inerenti alla sua persona; da un altro

lato, egli deve essere disposto ad accettare un'occupazione adeguata ai sensi

dell'art. 16 LADI, ciò che implica non solo la volontà di assumere una simile

attività quando l'occasione si presenta, ma pure una disponibilità sufficiente

per quanto riguarda il tempo che egli può consacrare ad un impiego offerto e

per quel che concerne il numero dei potenziali datori di lavoro (DTF 125 V 58 consid.

6a, 123 V 216 consid. 3 con riferimento). L'esercizio durevole di un'attività

indipendente, rispettivamente l'esame delle possibilità di farlo, non esclude a

priori il diritto a indennità di disoccupazione. In effetti, tale agire è

compatibile con l'obbligo legale di ridurre il danno se l'assicurato

intraprende sforzi sufficienti per trovare un impiego salariato. Determinante

è, come già detto, se la persona interessata va ritenuta o meno idonea al

collocamento. Essa non va considerata tale se tra l'altro non ha intenzione

oppure non è in grado di esercitare un'attività dipendente, in quanto ha

intrapreso - o intende intraprendere - un'attività indipendente, nella misura

in cui non può più essere collocata quale dipendente, non lo desideri oppure

non possa offrire ad un datore di lavoro tutta la disponibilità normalmente

esigibile. L'idoneità al collocamento va ammessa con particolare riserva se, a

causa di altri obblighi o di circostanze personali speciali, l'assicurato

intende esercitare un'attività lucrativa solo durante determinati orari della

giornata o della settimana. Un disoccupato va infatti considerato inidoneo al

collocamento se la possibilità di trovare un impiego è molto incerta a causa

del limite troppo grande posto nella scelta dei posti di lavoro (DTF 112 V 327 consid.

1a e riferimenti ivi citati). Detta idoneità deve in particolare essere negata

quando l'esercizio dell'attività indipendente o le pratiche per dar avvio alla

stessa sono talmente estesi da non poter più essere svolti al di fuori del

normale orario di lavoro; tale principio non è tuttavia applicabile qualora

l'occupazione in questione è esercitata in vista dell'ottenimento di un

guadagno intermedio ai sensi dell'art. 24 LADI. In tale ipotesi, a titolo di

attività indipendenti entrano in linea di conto unicamente occupazioni

transitorie, limitate nel tempo e che necessitano di investimenti limitati

(sentenza del 17 dicembre 2002 in re F. consid. 1, C 88/02). (…)" (cfr.

STFA del 21 agosto 2003 nella causa C., C 3/03, consid. 3)

2.6

In una

decisione pubblicata in DTF 123 V 234 il TFA ha stabilito che il lavoratore in

posizione professionale analoga a quella di un datore di lavoro non ha diritto

all'indennità di disoccupazione se, dopo essere stato licenziato dalla società

anonima, continua ad essere l'azionista unico ed il solo amministratore della

ditta.

In una

sentenza relativa a un caso ticinese, chiamata a pronunciarsi su una domanda di

condono, in una decisione del 16 giugno 2003 nella causa G. (C 130/02), l'Alta

Corte ha confermato il precedente giudizio cantonale e, in particolare, ha

osservato che:

"

(…)

4.2

Come rilevato dalla Corte cantonale, non

possono passare inosservate le circostanze che hanno contraddistinto la

vicenda. In particolare, non sfugge che la società datrice di lavoro, peraltro

appartenente al padre della ricorrente, abbia disdetto, per diminuzione del

lavoro, il rapporto di lavoro all'interessata, amministratrice unica di detta

società, e le abbia nel contempo, in maniera atipica (sentenza inedita del 2

febbraio 1999 in re G., C 114/98, consid. 3b), garantito la ripresa dello

stesso a partire dal 1° marzo 1996 - come poi effettivamente è avvenuto -

mettendola in seguito nella possibilità di beneficiare di un secondo termine di

riscossione di prestazioni.

4.3

I fatti così esposti ed accertati dalla

precedente istanza inducono a pensare, insieme a quanto già precedentemente

evidenziato nell'ambito della procedura di restituzione, che l'interessata,

sottacendo (come si deve giustamente ritenere, in assenza di elementi

istruttori contrari: cfr. DLA 2000 no. 25 pag. 122 consid. 2a) la propria

posizione di amministratrice unica all'interno della società di famiglia

datrice di lavoro e facendo capo alle indennità di disoccupazione, abbia inteso

eludere le disposizioni relative alle indennità per lavoro ridotto, alle quali

non avrebbe altrimenti avuto diritto, ritenuto che, giusta l'art. 31 cpv. 3

lett. c LADI, tali prestazioni sono precluse, tra l'altro, alle persone che,

come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda,

determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di

lavoro, come anche ai loro coniugi occupati nell'azienda, e che, secondo

giurisprudenza, indipendentemente dalla partecipazione al capitale e dal numero

dei membri del consiglio (DTF 123 V 237 consid. 7a e riferimenti), è

considerato detenere una simile posizione un membro del consiglio di

amministrazione - e, quindi, a maggior ragione l'amministratore unico di una SA

familiare. (…)."

(STFA del 16 giugno 2003 nella causa G., C

130/02)

In un

altro caso ticinese, chiamato a pronunciarsi nel caso in cui ad un assicurato,

vista la sua posizione analoga a quella di un datore di lavoro, è stato

confermato l'ordine di restituzione di prestazioni ricevute indebitamente, il TFA

ha confermato il precedente giudizio di questo Tribunale e ha sviluppato le

seguenti considerazioni:

"

(…)

la precedente istanza ha

quindi rettamente precisato che si è segnatamente in presenza di un errore

manifesto allorquando vengono assegnate indennità di disoccupazione ad un

lavoratore trovantesi in una posizione analoga a quella di un datore di lavoro

e che, dopo essere stato licenziato, in elusione delle norme in materia di

indennità per lavoro ridotto (art. 31 cpv. 3 lett. c LADI), continua a lavorare

a tempo parziale e a determinare o comunque a influenzare in maniera rilevante

le decisioni del datore di lavoro (sentenze del 6 luglio 2001 in re B. [C

274/99], I. [C 278/99] e O. [C 279/99], a contrario),

nel caso di specie, gli

accertamenti esperiti dai primi giudici hanno permesso di evidenziare non solo

che l'insorgente - il cui nome e la cui attività coincidono con la ditta (art.

944, 950 CO) e con la ragione sociale della datrice di lavoro -, è (già) stato

azionista maggioritario della società nonché, eccezione fatta per gli

apprendisti, unico dipendente della stessa, ma anche che l'incarico di

amministratore unico è stato trasferito dal ricorrente al sessantaseienne

padre, S.________, autore dell'atto di licenziamento e contestuale riassunzione

a tempo parziale del figlio come pure della risposta alla Cassa disoccupazione

con la quale egli indicò di non essere a conoscenza degli azionisti della

società, malgrado all'assemblea straordinaria del 31 ottobre 1997 fossero

presenti tutte le azioni,

stante quanto precede, si

giustifica senz'altro di ritenere, insieme ai primi giudici, che il ricorrente

abbia rivestito una posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro

anche in seguito alle sue dimissioni da amministratore unico ed alla disdetta -

con contestuale riassunzione al 50% - del rapporto di lavoro, ed abbia così

inteso, in elusione delle norme in materia di indennità per lavoro ridotto,

alle quali l'interessato non avrebbe altrimenti potuto avere diritto (art. 31

cpv. 3 lett. c LADI; DTF 122 V 273 consid. 4), costruire una situazione

giuridica suscettibile, a mente sua, di giustificare il riconoscimento di

prestazioni assicurative (cfr. DLA 2000 no. 14 pag. 70 consid. 2), in tali

condizioni, è a ragione che la Cassa e la Corte cantonale hanno ritenuto essere

dati i presupposti per riconsiderare le decisioni informali con le quali

all'assicurato sono state versate le indennità di disoccupazione e per

domandarne la restituzione, (…)." (cfr. STFA del 15 luglio 2003 nella

causa O., C 217/02)

Nella

sentenza del 7 giugno 2004 nella causa C. (C 87/02), chiamata a decidere nel

caso di un assicurato che, dopo aver svolto attività indipendente quale

titolare di una ditta individuale, in seguito ha lavorato quale direttore con

firma individuale di una SA, che ha rilevato le attività della sua ditta

individuale e che lo ha licenziato perché la banca che aveva concesso il

prestito necessario per la costituzione della società, poco tempo dopo (7

mesi), ha rinunciato al finanziamento del progetto in quanto non lo ha ritenuto

decollato, l'Alta Corte ha, innanzitutto, sviluppato le seguenti

considerazioni:

"

(…)

4.

4.1

Secondo la giurisprudenza, il lavoratore che

gode di una situazione professionale analoga a quella di un datore di lavoro

non ha diritto all'indennità di disoccupazione se, malgrado sia stato

formalmente licenziato dalla ditta, continua a determinarne le scelte oppure a

influenzarle in maniera determinante. Se così non fosse, tramite una

disposizione relativa all'indennità di disoccupazione verrebbe elusa la

regolamentazione in materia di indennità per lavoro ridotto, in particolare

l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI (DTF 123 V 237 seg. consid. 7b/bb; sentenza del

16.

dicembre 2003 in re E., C 301/02, consid. 2.1; DLA 2000 no. 14 pag. 67).

Giusta tale disposizione non hanno infatti diritto all'indennità per lavoro

ridotto le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un

organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare

risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi

occupati nell'azienda (si veda in proposito DTF 120 V 525 consid. 3b). In tal

senso esiste quindi uno stretto parallelismo tra il diritto alle indennità per

lavoro ridotto e quello a indennità di disoccupazione.

4.2

Diversa è invece la situazione nel caso in

cui il lavoratore dipendente, che si trova in una posizione assimilabile a

quella del datore di lavoro, lascia definitivamente la ditta a seguito della

sua chiusura. Lo stesso discorso vale se la ditta continua ad esistere, ma il

dipendente, tuttavia, in seguito alla disdetta del suo contratto, interrompe

ogni legame con la società. In tal caso egli può di principio pretendere

indennità di disoccupazione (DTF 123 V 238 seg.; SVR 2001 ALV no. 14 pag. 41

seg. consid. 2a; DLA 2000 no. 14 pag. 70 consid. 2; sentenza del 22 novembre

2002.

in re R., C 37/02, consid. 3).

4.3

Al riguardo questa Corte ha inoltre

ripetutamente statuito che il fatto di subordinare il versamento di indennità

di disoccupazione all'interruzione di ogni legame con la società di cui la

persona interessata era alle dipendenze può apparire rigoroso a seconda delle

circostanze del caso concreto. Nondimeno, non si devono dimenticare i motivi

che giustificano questa condizione, segnatamente il controllo della perdita di

lavoro del disoccupato, che è uno dei presupposti necessari per percepire le

indennità di disoccupazione (art. 8 cpv. 1 lett. b LADI). Se infatti un tale

controllo può essere facilmente eseguito nel caso di un dipendente che perde il

lavoro, perlomeno parzialmente, ciò non è il caso per quanto concerne le

persone che occupano una posizione dirigenziale che, malgrado siano state

formalmente licenziate, continuano a svolgere un'attività per conto della

società nella quale lavoravano. Grazie alla posizione di cui beneficiano

all'interno della ditta possono in effetti influenzare la perdita di lavoro che

subiscono, ciò che rende la loro disoccupazione difficilmente controllabile

(sentenza del 14 aprile 2003 in re F., C 92/02, consid. 4).

Inoltre, fintanto che un dirigente mantiene dei

legami con la sua società, non soltanto è impossibile controllare la perdita di

lavoro che subisce, ma esiste pure la possibilità che egli decida di perseguire

lo scopo sociale (DLA 2002 no. 28 pag. 183; sentenza del 22 novembre 2002 in re

R., C 37/02). In tal caso, eccezion fatta per un esame a posteriori delle

circostanze - che è contrario al principio secondo cui questo esame ha luogo

nel momento in cui si statuisce sul diritto dell'assicurato -, è quindi impossibile

determinare se le condizioni legali sono adempiute. Del resto con la citata

condizione non viene perseguito l'abuso in sé stesso, bensì il rischio d'abuso

(sentenza del 14 aprile 2003 in re F., C 92/02, consid. 4).

(…)." (cfr. STFA del 7 giugno 2004 nella

causa C., C 87/02)

Viste le

particolarità del caso concreto e cioè:

- costituzione

il 1° gennaio 2000 della SA grazie ad un prestito bancario nell'ambito di un

programma speciale finalizzato a finanziare dei progetti a cui l'assicurato,

giovane imprenditore, già si occupava in precedenza quale titolare della sua

ditta individuale;

- sin

dall'inizio dipendenza totale dell'attività della nuova SA dal finanziamento

della banca;

- revoca

del sostegno al progetto dopo soli sette mesi dal suo avvio e conseguente

licenziamento dell'assicurato per il 30 settembre 2000;

- impossibilità

per l'assicurato, semplice direttore e non anche amministratore, di determinare

e/o di influenzare le scelte della società vista la chiara volontà della banca

di non sostenere il progetto, la mancanza di fondi per acquistare la materia

prima necessaria alla produzione dei prodotti progettati e l'obbligo di

restituire il prestito;

- verosimiglianza

del fatto che la liquidazione della ditta sia stata ritardata solo perché le

parti dovevano giungere ad un accordo in relazione alla restituzione del

prestito;

- l'assicurato

non ha determinato la conclusione del rapporto di lavoro che anzi sarebbe

continuato se non fosse stato interrotto il finanziamento;

- invito

esplicito all'assicurato di cercarsi un lavoro;

- l'amministratore

unico ha dichiarato che la società non aveva nessuna attività e che la stessa,

come poi avvenuto, sarebbe stata liquidata;

il TFA ha

concluso che "(…) per le sue peculiarità, la fattispecie non può essere

assimilata ai casi usuali di abuso in cui gestori e/o amministratori di società

anonime o altro, di cui detengono pure il capitale, vengono considerati quali

datori di lavoro, in quanto malgrado l'uscita dalla ditta - di principio decisa

personalmente - continuano a determinarne le scelte. (…)." La nostra

Massima Istanza ha osservato che:

"

(…)

5.2

Visto quanto sopra, il ricorrente può e dev'essere

senz'altro assimilato ad un dirigente licenziato che interrompe ogni contatto

con la società, anche se non per sua volontà, in quanto privato dei mezzi

necessari per continuare.

Ne consegue che il fatto che l'assicurato abbia

affermato di voler concludere i progetti avviati con la SA, rispettivamente

vendere il "know how" delle ditte, al fine di recuperare le spese

sostenute, non significa che egli abbia continuato o sia stato intenzionato a

lavorare per la E.________ SA, malgrado il licenziamento. In effetti un attento

esame dell'incarto permette di asserire che la conclusione cui è giunto il seco

poggia su un malinteso. C.________ ha sempre dichiarato di voler portare a

termine i progetti avviati con la SA e la X.________ in qualità di indipendente

- chiedendo espressamente alla Cassa disoccupazione di riottenere questo

statuto -, e, meglio, tramite la X.________, società individuale che gestiva

prima della fondazione della SA, non quale direttore della SA. Inoltre egli non

intendeva continuare la produzione, ciò che non poteva appunto fare, bensì

vendere i progetti in modo che venissero realizzati da altri. In simili

condizioni risulta provato con il grado della verosimiglianza preponderante

valido nelle assicurazioni sociali (DTF 121 V 204) che non vi era in concreto

alcun rischio di abuso e che quindi la perdita di lavoro di C.________ era

senz'altro controllabile (in tal senso il Tribunale federale delle

assicurazioni ha peraltro già statuito in un caso analogo alla presente

fattispecie, e più precisamente nella sentenza del 16 dicembre 2003 in re E., C

301/02, in cui è stato dimostrato che dopo essere stato liberato dagli

incarichi di direttore ed essere uscito dal consiglio di amministrazione,

l'interessato non aveva più svolto alcuna attività per la ditta).

Ne consegue che, potendo avvalersi il ricorrente

del diritto ad indennità di disoccupazione, dev'essere ancora esaminato se egli

è idoneo al collocamento.

(…)." (cfr. STFA del 7 giugno 2004 nella

causa C., C 87/02)

Secondo

il TFA, dunque, il lavoratore che gode di una posizione professionale

paragonabile a quella di un datore di lavoro non ha diritto alle indennità di

disoccupazione quando, benché formalmente licenziato da una società, continua a

determinare le decisioni del datore di lavoro o a influenzarle in maniera

decisiva.

La

situazione è invece differente quando il salariato, trovandosi in una posizione

assimilabile a quella di un datore di lavoro, lascia definitivamente l'impresa

a causa della sua chiusura; in questo caso non è ravvisabile un comportamento

volto ad eludere la legge. Lo stesso vale nel caso in cui l'impresa continua ad

esistere ma il salariato, a seguito della rottura del contratto di lavoro,

interrompe definitivamente tutti i legami con la società. In entrambi i casi,

l'assicurato può, in principio, pretendere l'indennità di disoccupazione.

Infatti,

il TFA vuole, da una parte, evitare una possibile elusione della legge e,

dall'altra parte, impedire che un assicurato possa beneficiare indebitamente

delle indennità di disoccupazione.

Diversa è

pure la situazione dell'assicurato che, pur conservando una posizione analoga a

un datore di lavoro presso una ditta, si iscrive in disoccupazione dopo aver

lavorato quale dipendente per una durata di almeno sei mesi presso un'altra

ditta. In quel caso il diritto alle indennità va ammesso (cfr. STFA del 3

gennaio 2005 nella causa T., C 119/04; SVR 2004 ALV Nr. 15 e a contrario STFA

del 16 settembre 2004 nella causa E., C 71/04).

2.7

Circa la

questione a sapere se un assicurato può determinare o influenzare

risolutivamente le decisioni del datore di lavoro ai sensi dell'art. 31 cpv. 3

lett. c LADI, in una decisione del 15 giugno 2005 nella causa Z. (C

102/04), il TFA si è riconfermato nella propria giurisprudenza e, in

particolare, ha precisato che:

" (…)

On précisera qu'il n'est pas admissible de refuser,

de façon générale, le droit aux prestations aux employés au seul motif qu'ils

peuvent engager l'entreprise par leur signature et qu'ils sont inscrits au

registre du commerce. Il n'y a pas lieu de se fonder de façon stricte sur la

position formelle de l'organe à considérer; il faut bien plutôt établir

l'étendue du pouvoir de décision en fonction des circonstances concrètes. C'est

donc la notion matérielle de l'organe dirigeant qui est déterminante, car c'est

la seule façon de garantir que l'art. 31 al. 3 let. c LACI, qui vise à combattre

les abus, remplisse son objectif (SVR 1997 ALV n° 101 p. 311 consid. 5d). En

particulier, lorsqu'il s'agit de déterminer quelle est la possibilité effective

d'un dirigeant d'influencer le processus de décision de l'entreprise, il

convient de prendre en compte les rapports internes existant dans l'entreprise.

On établira l'étendue du pouvoir de décision en fonction des circonstances

concrètes (DTA 1996/1997 n° 41 p. 227 sv. consid. 1b et 2; SVR 1997 ALV n° 101

p. 311 consid. 5c). La seule exception à ce principe que reconnaît le Tribunal

fédéral des assurances concerne les membres des conseils d'administration car

ils disposent ex lege (art. 716 à 716b CO), d'un pouvoir déterminant au sens de

l'art. 31 al. 3 let. c LACI (DTA 1996/1997 n° 41 p. 226 consid. 1b et les

références). Pour les membres du conseil d'administration, le droit aux

prestations peut être exclu sans qu'il soit nécessaire de déterminer plus

concrètement les responsabilités qu'ils exercent au sein de la société (cf. ATF

122.

V 273 consid. 3; DTA 2004 n° 21 p. 198 consid. 3.2). Il doit en aller de

même avec les associés d'une Sàrl. En effet, conformément à l'art. 811 al. 1

CO, s'il n'en est pas disposé autrement, les associés dans la société à

responsabilité limitée ont non seulement le droit mais également l'obligation

de participer à la gestion de la société. En édictant cette disposition, le

législateur est parti du principe que les personnes qui détiennent la société

doivent également en assumer la direction. A ce titre, les associés,

respectivement les associés-gérants lorsqu'il en a été désigné, occupent

collectivement une position comparable à celle du conseil d'administration

d'une société anonyme (arrêt R. du 22 novembre 2002, C 37/02, et les

références).

(…)." (cfr. STFA del 15 giugno 2005

nella causa Z., C 102/04)

2.8

Nel caso

concreto dagli atti di causa risulta che l’assicurato si è iscritto al

collocamento il 1° settembre 2003 e ha rivendicato da quel momento il diritto

alle indennità di disoccupazione (cfr. doc. 1 e 2).

L’assicurato

ha infatti sottoscritto un contratto di lavoro con la __________ di __________

il 27 ottobre 2000 e ha lavorato per questa ditta dal 1° gennaio 2001 al 31

agosto 2003 (cfr. doc. 2, 3, 4 e 5).

Dall’estratto

del registro di commercio della (oggi) __________, __________, succursale di __________

risulta che l’assicurato è iscritto quale responsabile della succursale con

diritto di firma individuale (cfr. doc 8).

Dall’estratto

del registro di commercio di __________ risulta poi che quale amministratore

unico con diritto di firma individuale della sede principale della __________

di __________ è iscritto tale __________ (cfr. doc. B2).

La Cassa

ha chiesto all’assicurato la restituzione dell’importo di fr. 49'183.65, per

prestazioni ricevute indebitamente durante il periodo dal mese di settembre

2003.

al mese di giugno 2004, fondandosi, in particolare, sulle seguenti

osservazioni formulate dal Segretariato di Stato dell’economia (SECO) e

riprodotte nei rispettivi rapporti di revisione:

"

(…)

Point litigieux:

● un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert bien que l’assuré soit

ancore actuellment responsabile de la succursale avec signature individuelle de

la société __________, succursale de __________ et que l’assuré indique à la

caisse dans un courrier du 15 juillet 2004, que la société esiste toujours,

qu’il en est le responsabile, mais n’a pas de salarié et que les perspectives

laissent entrevoir une activité à 50% dès septembre 2004 et 100% dès janvier

2005.

(…)."

(cfr. doc. 7)

"

(…)

Droit à l’indemnité

Aptitude au placement

La caisse n’apporte aucun nouvel élément dans sa

prise de position. En effet, le courrier di 27 août 2004 de la __________

confirme que le contrat de travail entre Monsieur RI 1 et la société __________

a été interrompu momentanément dans l’espoir de le rétablir au plus vite et que

selon toute vraisemblence, le réengagement serait imminent. Il est manifeste

que le but n’a jamais été la fermeture de l’entreprise, mais de mettre la

société en veilleuse jusqu’à des jours meilleurs. Le fait de bénéficier

d’indemnités de chômage en attendant que les affaires reprennent tout en ayant

une position comparable à celle d’un employeur, revient à détourner les

dispositions en matière de reduction de l’horaire de travail.

(…)." (cfr. doc. 12)

Le conclusioni a cui è

giunta la Cassa non possono essere condivise da questo Tribunale per le

seguenti ragioni.

Innanzitutto il TCA rileva

che amministratore della __________, succursale di __________ risulta essere lo

stesso amministratore unico con diritto di firma individuale

della sede principale della __________ di __________.

Inoltre, la

carica, rivestita dall’assicurato, di responsabile della succursale con diritto

di firma individuale non è immediatamente equiparabile a quella di membro del

consiglio di amministrazione di una SA e/o di socio/socio gerente di una Sagl.

Di conseguenza non è

possibile, senza ulteriori accertamenti, concludere che l’assicurato si trova

in una posizione analoga a quella di un datore di lavoro.

Va qui infatti ricordato che

non è possibile escludere in maniera generale un assicurato dal diritto alle

indennità di disoccupazione per il solo fatto che egli possa vincolare la ditta

grazie al suo diritto di firma iscritto a RC e che la sola eccezione ammessa

dalla giurisprudenza a questo principio è data nel caso di membri del consiglio

di amministrazione di una SA e soci e/o soci gerenti di una Sagl che

beneficiano ex lege di un potere decisionale all’interno della ditta ai sensi

dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI (cfr. consid. 2.6 e 2.7).

Questo vale a maggiore

ragione se si pone mente al fatto che, secondo le dichiarazioni del 27 agosto

2005.

della fiduciaria della __________, tra l’altro, risulta che

“(…) Ogni e qualsiasi decisione strategica è stata e viene tuttora presa dalla

Casa Madre. (…)” e che “(…) In sostanza il Signor RI 1 è da ritenere

dipendente-dirigente a tutti gli effetti, senza potere decisionale strategico

nell’ambito degli organi societari. (…).” (cfr. doc. 11).

Inoltre, viste le diverse

firme apposte sul contratto di lavoro del 27 ottobre 2000 e sulla lettera di

disdetta del 25 giugno 2003, non si può nemmeno immediatamente ritenere che l’assicurato

si sia auto assunto e auto licenziato (cfr. doc. 4 e 5).

Neppure, sulla sola base

degli atti di causa, si può concludere che l’assicurato è inidoneo al

collocamento (cfr. consid. 2.5).

Infatti, anche ritenute le

seguenti emergenze:

-

nella lettera di disdetta, tra l’altro, si legge che “(…) Qualora le

prospettive dovessero migliorare è nostra intenzione sottoporle un nuovo

contratto di lavoro part-time fino al 50% a partire dal 1° gennaio 2004. (…).”

(cfr. doc. 4);

-

rispondendo alla Cassa l’assicurato ha, in particolare, dichiarato che:

“(…) La prospettiva concreta è di un ritorno al lavoro con una occupazione del

50% dal mese di settembre 2004 e del 100% con l’inizio di gennaio 2005. (…).” (cfr.

doc. 10);

-

la fiduciaria della __________ di __________ ha, tra

l’altro, affermato che: “(…) Purtroppo a causa della crisi economica la

succursale della __________ si è trovata senza commesse per cui si è dovuto

interrompere il rapporto con il Signor RI 1. Le prospettive ed i contratti con

alcuni importanti produttori lascivano e lasciano tuttora presagire una ripresa

che porterebbe alla riassunzione del direttore. In sostanza il rapporto di

lavoro è stato interrotto temporaneamente per necessità con la speranza di

ripristinarlo al più presto. (…).” (cfr. doc. 11)

nella misura in cui non è

chiaro se egli riveste una posizione analoga a quella di un datore di lavoro e

se, in tale veste, è effettivamente in grado di determinare l’attività della

ditta e conseguentemente la sua occupazione, la sola paventata possibilità di

una sua riassunzione non basta per concludere che l’assicurato è inidoneo al

collocamento.

Del resto la Cassa non adduce

che dopo essere stato licenziato l’assicurato è ancora stato occupato presso il

suo ex datore di lavoro in un modo tale da rendere oltremodo difficile un suo

impiego presso terzi.

Nemmeno dalle sue ricerche

di lavoro (che non figurano agli atti) o da qualche rimprovero circa il suo

comportamento (agli atti non risulta che egli sia mai stato ripreso dal suo

collocatore e che il suo agire sia mai stato sanzionato) è possibile concludere

che il ricorrente non era veramente disposto e interessato seriamente alla

ricerca di una nuova occupazione.

In simili circostanze la

decisione su opposizione impugnata va annullata e gli atti rinviati

all’amministrazione affinché, effettuati i seguenti accertamenti, proceda ad

emettere una nuova decisione.

La Cassa dovrà

innanzitutto sentire personalmente l’assicurato e farsi spiegare esattamente di

quali poteri decisionali egli dispone quale responsabile della __________, __________,

succursale di __________ e, se del caso, quali direttive egli deve seguire e da

chi gli sono impartite.

In particolare

l’amministrazione dovrà appurare se la succursale ha mai avuto altri dipendenti

oltre al ricorrente, se l’assicurato è un compartecipe finanziario della ditta

e chi ha la competenza di assumere e licenziare il personale.

La Cassa dovrà pure

chiedere all’assicurato se la decisione con la quale la Sezione del lavoro si è

opposta al preannuncio di lavoro ridotto del 28 maggio 2003 adducendo quale

motivazione che: “Conformemente alle disposizioni dell’art. 31 cpv. 3 lett. c

LADI, le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo

decisionale supremo dell’azienda, determinano o possono influenzare

risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi

occupati nell’azienda, non hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto.” (cfr.

doc. E), è stata o meno contestata e in caso negativo per quale ragione.

Le dichiarazioni

dell’assicurato andranno poi verificate sottoponendo le stesse alla fiduciaria

della __________ di __________.

Il

titolare della fiduciaria dovrà in particolare dettagliare e legittimare il suo

ruolo e i compiti che gli sarebbero stati affidati dalla casa madre visto anche

che la lettera di disdetta dell’assicurato porta la sua firma.

Se lo

ritenesse necessario la Cassa dovrà inoltre interpellare direttamente

l’amministratore unico con diritto di firma individuale della sede principale

della __________ di __________, tale __________, il quale è pure iscritto a RC

quale amministratore della __________, succursale di __________, e farsi confermare da lui quale sia effettivamente il ruolo

dell’assicurato nella succursale, se e se del caso, a quali direttive egli deve

sottostare e di quali poteri decisionali egli dispone.

2.9

Nel proprio

ricorso la rappresentante dell’assicurato ha anche sostenuto che il diritto di

chiedere la restituzione delle indennità di disoccupazione percepite sarebbe

perento (cfr. doc. I, punto 5, pag. 5-7).

Al riguardo il TCA rileva

che la decisione con la quale la Cassa ha chiesto

all’assicurato la restituzione dell’importo di fr. 49'183.65, per prestazioni

ricevute indebitamente durante il periodo da settembre 2003 a giugno 2004, è

del 21 ottobre 2004 (cfr. doc. 13 = doc. M).

Dal doc.

M1 risulta che le prestazioni per i periodi da ottobre 2003 a giugno 2004 sono

tutte state pagate dopo il 21 ottobre 2003.

Di

conseguenza, come visto sopra (cfr. consid. 2.3), ritenuto che nel caso di

prestazioni periodiche il termine di perenzione relativo di un anno inizia a decorrere

al più presto al momento del corrispettivo versamento, il 21 ottobre

2004, data dell’emanazione dell’ordine di restituzione, corrispondente al

momento determinante per stabilire se il diritto al rimborso era perento o meno

(cfr. SVR 2001 IV N. 30 pag. 93; DTF 127 V 484), il diritto a richiedere la

restituzione delle prestazioni versate per i periodi da ottobre 2003 a giugno

2004.

non era, di conseguenza, in ogni caso perento.

Per quanto riguarda alle

indennità del mese di settembre 2003, versate all’assicurato il giorno 30 del

medesimo mese (cfr. doc. M1), va rilevato quanto segue.

Anche ammesso che

l’amministrazione, come sostenuto dalla rappresentante dell’assicurato (cfr.

doc. I, punto 5), sapesse sin dall’inizio (e meglio al più presto dal 1°

settembre 2003 data d’iscrizione al collocamento; cfr. doc. 1) che l’assicurato

era iscritto a RC quale responsabile della succursale con diritto di firma

individuale e che lo stesso sarebbe stato riassunto se la situazione di mercato

fosse cambiata, non essendo la carica rivestita dal ricorrente immediatamente

equiparabile a quella di un membro del consiglio di amministrazioni di una SA

e/o socio/socio gerente di una Sagl (posizioni queste che determinano ex lege

un potere decisionale all’interno della ditta ai sensi dell’art. 31 cpv. 3

lett. c LADI; cfr. consid. 2.6 e 2.7) e considerato che, come visto al

considerando precedente, per appurare se l’assicurato riveste o meno una

posizione analoga a quella di un datore di lavoro sono necessari ulteriori accertamenti

che richiedono un adeguato tempo, bisogna concludere che il 21

ottobre 2004 (data della decisione di restituzione; cfr. doc. 13 = doc. M) anche il diritto di chiedere la

restituzione delle indennità versate il 30 settembre 2003 per lo stesso mese

non era perento.

Infatti, anche

se (vista la situazione concreta dell’assicurato: responsabile della succursale

licenziato con possibilità di essere riassunto) già dal 1° di settembre 2003 la

Cassa avesse intrapreso i necessari accertamenti per stabilire l’effettiva

posizione e il potere decisionale dell’assicurato in seno alla ditta, in ogni

caso non è possibile pretendere che questa questione, anche avuto riguardo alla

diligenza da essa esigibile, fosse risolta prima del 24 ottobre 2003 (va

qui ricordato il tempo ragionevole di quattro mesi indicato dal TFA nella

sentenza pubblicata nella DLA 2004 N. 31 riprodotta in esteso al consid. 2.3).

Di

conseguenza il 24 ottobre 2004 il termine relativo di perenzione di un anno non

era trascorso neppure per le prestazioni versate all’assicurato per il periodo

di controllo del mese di settembre 2003.

In simili circostanze,

visto tutto quanto precede, la decisione su opposizione impugnata va annullata

e gli atti vengono rinviati alla Cassa perché proceda come indicato al consid.

2.

).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione su

opposizione impugnata è annullata e gli atti vengono rinviati alla Cassa perché

proceda come indicato al consid. 2.8.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La Cassa

verserà all’assicurato la somma di fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili (IVA

inclusa).

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso

dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster