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Decisione

38.2005.75

Assicurata, impiegata in base a un contratto di lavoro su chiamata, viste le spiegazioni valide e circostanziate in merito alle fluttuazioni delle ore di lavoro, subisce una perdita di lavoro computab

24 aprile 2006Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

38.2005.75

Data decisione, Autorità:

24.04.2006, TCA

Titolo:

Assicurata, impiegata in base a un contratto di lavoro su chiamata, viste le spiegazioni valide e circostanziate in merito alle fluttuazioni delle ore di lavoro, subisce una perdita di lavoro computabile nel momento in cui cessa una supplenza prolungata (quasi 2 anni) e costante.

DIRITTO DI ESSERE SENTITO

PERDITA DI LAVORO COMPUTABILE

art. 29 cpv. 2 COST

art. 8 cpv. 1 let. a LADI

art. 8 cpv. 1 let. b LADI

art. 11 cpv. 1 let. f LADI

art. 11 cpv. 3 LADI

art. 109 LADI

art. 4 cpv. 1 OADI

Raccomandata

Incarto n.

38.2005.75

FS/DC/td

Lugano

24 aprile

2006

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale

delle assicurazioni

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 5 settembre 2005

di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 4 agosto

2005 emanata da

Cassa CO 1

in materia di assicurazione contro la

disoccupazione

ritenuto, in

fatto

1.1. Con

decisione del 13 giugno 2005 la Cassa CO 1 di disoccupazione (di seguito la

Cassa) ha respinto la domanda d’indennità di disoccupazione con la quale

l’assicurata ha rivendicato il diritto a prestazioni a partire dal 27 maggio

2005, argomentando:

"

(…)

E’ considerato totalmente disoccupato chi non è

vincolato da un rapporto di lavoro e cerca un'occupazione a tempo pieno.

È considerato parzialmente disoccupato chi non è

vincolato da alcun rapporto di lavoro e cerca unicamente un'occupazione a tempo

parziale oppure ha un'occupazione a tempo parziale e cerca un'occupazione a

tempo pieno oppure un'altra occupazione a tempo parziale.

In virtù dei disposti degli articoli 11 cpv. 1

LADI e 5 OADI, una perdita di lavoro è computabile quando si traduce in una

perdita di guadagno e dura almeno 2 giorni lavorativi interi consecutivi.

È considerato giorno lavorativo intero la quinta

parte della durata settimanale del lavoro, che l'assicurato ha normalmente

compiuto durante il suo ultimo rapporto di lavoro.

La giurisprudenza ammette una deroga a questo

principio se il tempo di lavoro fornito su chiamata prima dell'interruzione

dell'occupazione presenta un carattere regolare, senza fluttuazioni

significative, per un periodo abbastanza lungo. Per stabilire il tempo regolare

di lavoro, si prenderà per principio in considerazione gli ultimi 12 mesi

lavorativi o, se questo rapporto di lavoro è di durata inferiore, tutto il

periodo lavorativo. Al di sotto di 6 mesi d'occupazione, è impossibile determinare

il tempo regolare di lavoro.

Perché un tempo di lavoro possa essere ritenuto

regolare, è necessario che le fluttuazioni mensili non oltrepassino il 20%, in

eccesso o in difetto, rispetto alla media delle ore di lavoro effettuate

mensilmente durante il periodo di riferimento di 12 mesi o il 10% se questo

periodo è di soli 6 mesi. Se il periodo di riferimento è inferiore ai 12 mesi

ma superiore ai 6, il limite massimo delle fluttuazioni ammesse sarà

proporzionale; per esempio per un periodo di 8 mesi questo limite è del 13%

(20% : 12x8).

Se le fluttuazioni oltrepassano anche per un solo

mese il limite consentito, non può più essere considerato un tempo di lavoro

regolare e, di conseguenza, la perdita di lavoro e la perdita di guadagno non

possono essere presi in considerazione.

Nel suo caso, per le attività da lei svolte nel

corso degli ultimi 12 mesi lavorativi, la fluttuazione delle ore risulta

maggiore del 20%; mentre per gli ultimi 6 mesi oltrepassa comunque il 10%.

Pertanto la perdita di lavoro e la perdita di

guadagno non possono essere prese in considerazione.

(…)." (cfr. doc. A2)

1.2. A seguito

dell’opposizione inoltrata dall’assicurata il 5 luglio 2005 (cfr. doc. 7), con

decisione su opposizione del 4 agosto 2005, la Cassa ha confermato la sua

precedente decisione e, tra l’altro, ha rilevato che:

"

(…)

In base alla sua opposizione del 05 luglio 2005

la nostra Cassa ha proceduto ad un complemento d’informazioni presso la __________,

Sig. __________, __________. Con lettera del 18 luglio 2005 il datore di lavoro

confermava che “… non è stato convenuto un minimo di ore contrattuali, come

risulta dal nostro scritto del 09.06.2005. L’interessata è impiegata su

chiamata e secondo necessità. Gli obblighi di servizio servono a stabilire i

compiti e gli orari di lavoro dei dipendenti, ma non i rapporti contrattuali”.

Siccome non sono emersi elementi nuovi che

potessero modificare la decisione, la Cassa è costretta a respingere

l’opposizione.

(…)." (cfr. doc. A1)

1.3. Contro

questa decisione l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel

quale ha, in particolare, rilevato che:

"

(…)

1. Si può chiaramente notare che la decisione negativa sulla mia

opposizione del 5 luglio 2005 datata 4 agosto 2005 è stata decisa e firmata

dalle medesime persone che lo avevano già fatto in 1.a istanza;

Non

mi è stata richiesta né sono stata convocata per una discussione ed una presa

di posizione sullo scritto nuovo de __________ richiesto dalla Cassa CO 1 AD;

Non

è stata attentamente valutata, come d'altronde già espresso in alcuni casi da

Tribunali di ricorso, il valore ed il motivo della variazione di guadagno di +

- ./. 10 o 20% nel mio caso dovuto alla presenza di X sabati o festivi

infrasettimanali e da vacanze;

Ben

si nota come la decisione negativa No. __________ sia una quasi perfetta

fotocopia della 1.a decisione no. __________;

La

decisione negativa trasmessa il 4 agosto 2005 addirittura per "POSTA

B" denota una garanzia non proprio nei miei interessi che mi invitasse al

ricorso e che poteva anche rischiare, il possibile non rispetto dei termini di

ricorso qual'ora il loro scritto fosse andato perso.

Ora gli strumenti di ricorso che rispecchiano in

via generale quelli espressi nella mia 1.a opposizione.

Nel suo insieme, come espresso, non si può

ritenere che io, con __________, non avessi garanzie di guadagno giornaliero,

non in precedenza ma negli ultimi 2 anni, in quanto, come da contratto

iniziale, la mia posizione fosse di "Ausiliaria - collaboratrice su

chiamati presso l'ufficio __________ di __________ ".

Al quale si sono poi aggiunti altri uffici __________

come:

__________ - __________ - __________ - __________

- __________

In questo caso, saltuariamente, venivo convocata

anche provvisoriamente per vacanze o malattia o altro dei relativi funzionari

incaricati a tempo pieno nelle rispettive sedi.

Ad un certo punto la mia situazione professionale

presso __________ è cambiata; l'assenza prolungata di un collaboratore presso

l'ufficio __________ di __________, ha fatto si che abbia lavorato nella sua

sostituzione giornalmente e non più su chiamata.

Questa situazione ha fatto sì che io abbia dovuto

abbandonare lentamente le supplenze su chiamata degli uffici di __________, __________,

__________ e __________ mantenendo __________ che risulta essere il mio ufficio

di base al quale contrattualmente sono legata.

Altresì, durante quasi tutto l'ultimo anno, non

ho più potuto, con l'avallo della Direzione de __________, dar seguito

completamente anche alle chiamate dell'Ufficio di __________.

Si può dunque affermare che, negli ultimi 2 anni,

io abbia lavorato non più su chiamata ma a tempo indeterminato anche se il

contratto di lavoro non è stato cambiato in modo scritto ma sottointendendolo

come contratto verbale continuativo; questo lo dimostra l'inizio di

prelevamento sul mio stipendio delle competenze per il 2.o pilastro che, come

da contratto di lavoro iniziale non erano, giustamente, previste.

A sostegno di quanto espresso nei paragrafi

precedenti vi è il fatto che l'ufficio __________ di __________, potendo far

capo sulla sottoscritta non ha assolutamente ritenuto necessario di procedere

nella ricerca di un collaboratore fisso se non per il mese di maggio 2005.

Per tutto quanto espresso nei paragrafi

precedenti, si richiede di risolvere

1. La decisione no. __________ impugnata è

annullata;

Considerandi

2.

Alla sottoscritta è concesso secondo gli articoli ed i codici di

legge il beneficio dell'assicurazione disoccupazione a partire dal 27 maggio

2005;

3.

Si richiede, in via strettamente eccezionale, la concessione al

presente della massima urgenza vista la necessità di sopravvivenza finanziaria

ed umana della famiglia che a tutt'oggi beneficia di un'entrata mensile di ca.

Frs. 2'800.--

(…)." (cfr. doc. I)

1.4

Nella sua

risposta del 23 settembre 2005 la Cassa si è confermata nelle proprie

allegazioni e ha addotto che:

"

(…)

In particolare per essere considerata regolare la

vostra attività presso __________ doveva contenersi in una forchetta tra un

minimo di 84.40 ore ed un massimo di 125.61 ore al mese se rapportata su un

periodo di 12 mesi lavorativi (in una forchetta tra un minimo di 105.45 ore ed

un massimo di 128.88 ore se rapportata su un periodo di 6 mesi lavorativi).

Nel vostro caso avevamo un periodo lavorativo di

12.

mesi e ci siamo pertanto riferiti alla forchetta 84.40 / 126.61 ore al mese.

Dalla verifica dei conteggi salario risulta che in 4 occasioni negli ultimi 12

mesi non vi siete mantenuta all'interno di questa forchetta (mesi di maggio,

luglio, ottobre e dicembre 2004).

La giurisprudenza attualmente in vigore non ci

consentiva di riconoscere alla vostra attività un carattere regolare.

(…)." (cfr. doc. III)

1.5

Con

ulteriore scritto del 6 ottobre 2005 al TCA l’assicurata ha osservato che:

"

(…)

Ribadisco il fatto che, un lavoro duraturo e

continuo per ca. 2 anni non può più essere ritenuto su chiamata ma con ore e

salario garantiti.

La fluttuazione di ore è dovuta semplicemente

alla differente quantità di giorni lavorativi mensili a causa dei giorni di

festa infrasettimanali non lavorativi e dalla durata dei mesi di vacanze non

pagate.

Interpellata personalmente la direzione del

personale de __________ ha ribadito, nelle persone dei Signori __________ e __________,

la validità delle mie indicazioni.

Per quanto sopra esposto ritengo che gli organi

dirigenti menzionati siano ancora da sentire prima di una decisione definitiva.

(…)." (cfr. doc. V)

1.6

Il doc. V è

stato notificato alla Cassa che, con lettera del 26 gennaio 2006, ha comunicato

al TCA di non avere osservazioni da formulare (cfr. doc. VI e VIII).

1.7

Rispondendo

ad una richiesta del TCA l’assicurata ha comunicato le generalità esatte e i

recapiti dei funzionari de __________ menzionati nel suo scritto del 6 ottobre

2005.

(cfr. doc. VII).

1.8

Con lettera

del 1° febbraio 2006, trasmessa in copia alla Cassa, il TCA ha trasmesso

all’assicurata i doc. VI e VIII e la copia del fax del 24 gennaio 2006 con

l’indicazione dei nominativi e dei recapiti dei funzionari de __________

accertati dal segretario (cfr. doc. IX).

1.9

Il 23 marzo

2006.

il TCA ha posto ai signori __________ e __________ della __________ le

seguenti domande:

" 1) È vero che la signora RI 1 è stata chiamata

a

sostituire in modo fisso e costante l'assenza prolungata di un vostro

collaboratore presso l'ufficio __________ di __________?

Se

sì, qual è stato il periodo durante il quale la signora ha sostituito il vostro

collaboratore a __________ (p.f. indicare inizio e termine della sostituzione)?

2) Al nostro Tribunale risulta che

nei mesi di aprile, giugno, agosto e novembre 2004 e nei mesi da gennaio a

aprile 2005 la signora RI 1 ha prestato un numero di ore mensili che si è mosso

all'interno di una forchetta tra un massimo di 123 ore (aprile 2005) e un

minimo di 107,33 ore (novembre 2004).

Nei

mesi di maggio, luglio, ottobre e dicembre 2004 le ore prestate dalla signora

sono invece state di 73,67, 70, 74 e 130,17.

Come

giustificate questo sbalzo in questi mesi?

In

particolare quale è la vostra valutazione in merito all'affermazione della

signora secondo la quale "la fluttuazione di ore è dovuta semplicemente

alla differente quantità di giorni lavorativi mensili a causa dei giorni di

festa infrasettimanali non lavorativi e dalla durata dei mesi di vacanze non

pagate"?"

(cfr.

doc. X)

Queste le

risposte pervenute al TCA il 5 aprile 2006:

"1) Sì,

la signora RI 1 è stata chiamata a supplire l’assenza prolungata di un

collaboratore in modo costante durante il periodo 01.06.2003 – 21.05.2005.

2) Nei

mesi, luglio e ottobre 2004 ha usufruito di periodi assenza pianificati.

Nel

mese di ottobre le ore sono state 84 e non 74 come da voi rilevato. Nel mese di

dicembre 2004 la signora ha effettuato delle ore supplementari per un’ulteriore

sostituzione.

Quando

il personale pagato a ore effettua le vacanze, non è retribuito. In compenso è

aggiunta all’aliquota oraria di base un’indennità per vacanza e malattia.

Si

può senz’altro affermare che, nei mesi durante i quali avviene un’assenza

(malattia, vacanze o altro) sussistono forti fluttuazioni di ore. La cadenza

delle domeniche, dei giorni festivi infrasettimanali e la differente durata dei

mesi di calendario, sono pure degli elementi che contribuiscono, seppure in

modo minore, ad un’oscillazione delle ore mensili retribuite." (cfr. doc.

XI)

1.10

I doc. X e XI

sono stati notificati alle parti per osservazioni (cfr. doc. XII).

Con

lettera dell’11 aprile 2006 al TCA la Cassa si è confermata nella propria

risposta di causa.

Dal canto

suo l’assicurata ha ribadito le proprie richieste e, in particolare, ha

osservato che:

"

(…)

Le risposte de “__________” ai vostri quesiti

riaffermano in modo definitivo le tesi da me addotte nell’inoltrare ricorso

alla decisione negativa della Cassa CO 1 di Disoccupazione.

Quanto espresso è la conferma che il mio impiego,

per ca. 2 anni, non era su chiamata ma, malgrado il contratto ausiliario, era

da ritenersi fisso.

(…)." (cfr. doc. XIV)

Il doc.

XIII all’assicurata e il doc. XIV alla Cassa sono stati trasmessi per

conoscenza (cfr. doc. XV e XVI).

in

diritto

In

ordine

2.1

Nel proprio

ricorso l’assicurata ha sostenuto che la decisione del 13 giugno 2005 e la

decisione su opposizione del 4 agosto 2005 sarebbero state emesse dalle stesse

persone (cfr. doc. A1 e A2).

Il TCA

rileva che, anche se firmate dalle medesime persone, la decisione del 13 giugno

2005.

indica quale “Funzionario incaricato” __________ mentre che il

“Funzionario incaricato” della decisione su opposizione del 4 agosto 2005

risulta essere __________.

Dunque vi

è stata una separazione personale e gerarchica tra chi ha trattato la decisione

e chi si è occupato della decisione su opposizione.

Sull’importanza

della separazione personale tra chi emette la decisione e chi prende la

decisione su opposizione rispettivamente sul senso e lo scopo della procedura

di opposizione cfr. SVR 2005 AHV Nr. 9 e STFA del 16 febbraio

2005.

nella causa S. (C 6/04).

2.2

L’assicurata ha pure

lamentato il fatto che la Cassa non le ha sottoposto l’esito dell’ulteriore

accertamento esperito presso __________ prima dell’emanazione della decisione

su opposizione.

Al riguardo il TCA rileva

che tale comportamento da parte della Cassa configura una lesione del diritto

di essere sentita dell’assicurata garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost. fed.

Nel caso concreto dagli

atti risulta tuttavia che l’assicurata, con lettera del 25 agosto 2006 (quindi

prima dell’inoltro del ricorso del 5 settembre 2005), ha comunicato alla Cassa

che: “(…) domani venerdì 26 agosto, verso le 14.00, mi presenterò nei vostri

uffici onde poter disporre in copia di tutta la documentazione (compresi gli

scritti de __________) che riguarda la decisione di cui in epigrafe (ndr.: si

tratta della decisione su opposizione del 4 agosto 2005, oggetto della presente

vertenza) (…).” (cfr. doc. 1).

Ritenuto che l’assicurata,

nel medesimo scritto, ha precisato che “(…) Mi auguro che la mia richiesta sia

pronta al momento della mia visita presso di voi senza dover ancora iniziare

litigi con voi in quanto cittadina svizzera e purtroppo non tutelata (…)” e che

agli atti non risultano lamentele al proposito, occorre ritenere che la Cassa

ha dato seguito a quanto chiestole dalla ricorrente.

Di conseguenza, visto che

ha potuto prendere visione di tutti gli atti prima dell’inoltro del suo

ricorso, questo Tribunale ritiene che la lesione del diritto di essere sentita

è stata sanata.

Il TCA entra pertanto nel

merito.

Nel merito

2.3

Perché un

assicurato possa pretendere le indennità di disoccupazione egli deve, tra

l’altro, essere disoccupato totalmente o parzialmente e subire una perdita di

lavoro computabile (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. a e lett. b LADI).

2.4

Secondo

l’art. 11 cpv. 1 LADI la perdita di lavoro é computabile se provoca una perdita

di guadagno e dura almeno due giorni lavorativi interi consecutivi.

Il cpv. 3

di questa disposizione stabilisce ancora che non é computabile la perdita di

lavoro per la quale il disoccupato ha diritto al salario o a risarcimenti a

cagione dello scioglimento anticipato del rapporto di lavoro.

In base

alla delega generale di cui all’art. 109 LADI il Consiglio federale ha

stabilito che è considerato giorno lavorativo intero la quinta parte della

durata settimanale del lavoro, che l’assicurato ha normalmente compiuto durante

il suo ultimo rapporto di lavoro (cfr. art. 4 cpv. 1 OADI).

2.5

Secondo la

giurisprudenza del TFA, chiunque si impegna a fornire un lavoro su chiamata

durante un periodo indeterminato è vincolato da un contratto di lavoro fondato

su un'occupazione a tempo parziale. L'orario di lavoro basato su una

convenzione speciale è considerato normale, sicché l'assicurato non subisce

alcuna perdita di lavoro rispettivamente alcuna perdita di guadagno computabile

durante il periodo in cui non viene chiamato (DLA 1991 N. 7 pag. 80).

In una

sentenza del 23 febbraio 1996 nella causa T. (C 174/93), l’Alta Corte ha

confermato il precedente giudizio con il quale questo Tribunale aveva rifiutato

di versare l'indennità di disoccupazione ad un'assicurata che non era più stata

chiamata durante il periodo di disdetta del contratto di lavoro.

In quelle

circostanze l'assicurata, invece di annunciarsi in disoccupazione, doveva far

valere le sue pretese salariali direttamente nei confronti del precedente

datore di lavoro visto che, secondo l'art. 11 cpv. 3 LADI, non è computabile la

perdita di lavoro per la quale il disoccupato ha diritto al salario o a

risarcimenti a cagione dello scioglimento anticipato del rapporto di lavoro.

Non

trovava neppure applicazione l'art. 29 LADI il quale prevede il pagamento delle

indennità di disoccupazione in caso di dubbi circa le pretese derivanti dal

contratto di lavoro.

Il TFA ha

fatto propria anche l'opinione dell'allora UFIAML (Ufficio federale

dell’industria, delle arti e mestieri e del lavoro, oggi SECO, Segretariato di

Stato dell’economia) secondo cui l'assicurazione contro la disoccupazione non

può avere come scopo quello di sostituirsi agli obblighi che incombono al

datore di lavoro, e ciò neppure nel caso in cui sia difficile fondare pretese

salariali nei confronti di un datore che l'assicurata non ha provveduto a

mettere debitamente in mora.

2.6

In una

sentenza pubblicata in DLA 1995 N. 9 pag. 45, la nostra Massima Istanza ha

precisato la sua giurisprudenza relativa al diritto all'indennità di

disoccupazione per i lavoratori su chiamata (cfr. consid. 2.5).

In questa

sentenza l’Alta Corte ha innanzitutto stabilito che se un lavoratore si è

impegnato nei confronti di un datore di lavoro a fornire un lavoro su chiamata

per una durata indeterminata e se queste chiamate diminuiscono, si può derogare

al principio della non computabilità della perdita di lavoro e di guadagno

quando il lavoratore è stato chiamato in modo più o meno costante durante un

periodo prolungato. In questo caso, il tempo di lavoro effettivo è considerato

normale.

Il TFA ha

al proposito inoltre precisato che tanto più le chiamate sono regolari quanto

più il periodo di riferimento è breve. Per contro, se la frequenza delle

chiamate varia da un mese all'altro e la durata degli impieghi subisce notevoli

fluttuazioni, il periodo di riferimento sarà più lungo. L'orario di lavoro

normale non può essere calcolato semplicemente sulla media, ma occorre tener

conto del fatto che il lavoro su chiamata è stato fornito durante un periodo

prolungato e più o meno costantemente.

Nel caso

che era chiamato a giudicare il TFA ha così negato che si era in presenza di un

tempo normale di lavoro trattandosi di un assicurato che aveva fatto registrare

delle variazioni elevate dell'orario di lavoro, che oscillavano (nell'ipotesi

più favorevole) del 37 % verso l'altro e del 28 % verso il basso rispetto alla

media (cfr. DLA 1995 N 9, consid. 3b/bb pag. 50-51).

L’Alta

Corte si è confermata in questa giurisprudenza e in una decisione del 20

gennaio 2006 nella causa C. (C 304/05). Chiamato a pronunciarsi nel caso di un

assicurato che oltre ad insegnare regolarmente a tempo parziale effettuava

delle ore di supplenza su chiamata e che ha rivendicato il diritto alle

indennità di disoccupazione durante i mesi di luglio e agosto 2004 nei quali

non era stato chiamato ad effettuare supplenze, il TFA ha sviluppato, in

particolare, le seguenti considerazioni:

"

(…)

En effet, la caisse a tenu compte, en l'espèce,

d'une période de référence de onze mois soit juin 2003 et les mois de septembre

2003.

à juin 2004 (les mois de juillet et août 2003 n'étant pas pris en compte

en raison des vacances scolaires). Sur la base du

calendrier de remplacements fourni par l'employeur, elle a établi que durant

cette période le recourant a réalisé dans son activité sur appel un salaire

mensuel moyen de 1'799 fr. 67. Les salaires obtenus durant les onze mois

considérés se sont élevés à 655 fr., 1'081 fr. 50, 1'862 fr. 50, 745 fr., 2'309

fr. 50, 596 fr., 2'533 fr., 4'301 fr. 70, 2'160 fr. 50, 1'415 fr. 50 et 372 fr.

50.

Par rapport au salaire mensuel moyen, les variations mensuelles vont de

moins 79.30 % (juin 2004) à plus 139.03 % (mars 2004). Au regard de la

jurisprudence (ATF 107 V 59; DTA 1995 no 9 p. 45; arrêt D. du 7 mars 2002 [C

284/00]) ces taux -importants - de fluctuations permettent de conclure à

l'absence d'une perte de travail pouvant être prise en considération, pour une

période de l'année, relativement courte, durant laquelle le recourant n'est pas

appelé. Quoi qu'il en soit, il faut relever que l'employeur n'a pas mis fin au

travail sur appel, mais que celui-ci est par la force des choses suspendu

pendant les vacances scolaires. Le fait que l'intéressé n'est pas appelé durant

les périodes de vacances est inhérent à la nature de son contrat de travail sur

appel et s'inscrit donc dans son temps de travail normal.

(…).” (cfr. STFA del 20 gennaio 2006 nella causa

C., C 304/05)

In

un’altra decisione del 17 marzo 2005 nella causa A. (C 29/05), il TFA ha

confermato il precedente giudizio cantonale che, nel caso di un assicurato

occupato quale traduttore presso le “Strafverfolgungsbehörden und Gerichte des

Kantons Zürich”, ha concluso che la perdita di lavoro non era computabile.

In

quell’occasione, circa l’applicabilità della giurisprudenza federale riguardante

la computabilità della perdita di lavoro nel caso di un lavoro su chiamata,

l’Alta Corte ha osservato che “(…) Wesentlich ist

jedoch, dass sich die Arbeitsleistung ohne Zusicherung eines durchschnittlichen

oder minimalen Beschäftigungsgrades nach der anfallenden Arbeit richtet, sodass

die in Erw. 2 zitierte Rechtsprechung Anwendung findet. (…)“ e ha pure ribadito

che “(…) Die Tatsache allein, dass jemand auf Abruf tätig ist, führt nicht zur

generellen Verneinung der Anspruchsberechtigung. (…).“.

Questo Tribunale, in una decisione pubblicata in RDAT II – 1996 N.

75.

pag. 259, ha ritenuto computabile la perdita di lavoro nel caso di un

assicurata che, per venire incontro alle esigenze del datore di lavoro e per

evitare di restare totalmente disoccupata, ha accettato, in sostituzione di un

contratto di lavoro a tempo parziale, un contratto di lavoro su chiamata (non

prevedente un minimo di ore lavorative). In quel caso l’assicurata aveva subito

una drastica riduzione del numero di ore lavorative.

Il TCA,

in un’altra sentenza del 24 luglio 2000 nella causa N. (38.2000.30), non ha

invece ritenuto computabile la perdita di lavoro in quanto l’assicurato aveva

diritto al suo salario dal datore di lavoro.

2.7

Il

Segretariato di Stato dell’economia (SECO), nella Circolare concernente

l’indennità di disoccupazione (ID), (versione italiana del gennaio 2002), sul

tema “Perdita di lavoro durante un contratto di lavoro su chiamata”, ha

stabilito quanto segue:

" Principio

della non computabilità

B46 In un contratto di lavoro su

chiamata le parti in causa convengono che il tempo di lavoro dipende dal volume

di lavoro: ciò significa che il lavoratore è occupato di volta in volta,

secondo le necessità, senza avere il diritto di vedersi assegnare il lavoro.

Siccome non è stata convenuto contrattualmente alcun tempo di lavoro minimo,

questa forma di lavoro su chiamata non garantisce al lavoratore un determinato

volume di occupazione e quindi nemmeno un determinato reddito: di conseguenza

egli non subisce, nei periodi in cui non è chiamato a lavorare, alcuna perdita

di lavoro o perdita di guadagno ai sensi dell’art. 11 cpv. 1 LADI. Infatti vi è

perdita di lavoro computabile soltanto se il datore di lavoro e il lavoratore

hanno convenuto un orario di lavoro settimanale normale.

Se, come

prevede il contratto, il salariato lavora unicamente su chiamata del datore di

lavoro e non è tenuto ad accettare le offerte di lavoro, il tempo di lavoro che

risulta da tale accordo speciale deve essere considerato normale, di modo che

il lavoratore non ha diritto all’indennità di disoccupazione per il periodo in

cui non è chiamato a lavorare.

Deroga a questo principio

B47 La giurisprudenza ammette

deroghe a questo principio se il tempo di lavoro prestato su chiamata prima

dell’interruzione dell’occupazione presenta un carattere regolare, senza

oscillazioni considerevoli, sull’arco di un periodo abbastanza lungo. Per

determinare la durata normale del lavoro occorre, in linea di massima, prendere

quale periodo di osservazione gli ultimi 12 mesi del rapporto di lavoro o, se

tale rapporto è durato meno di 12 mesi, tutto il periodo in questione. Al di

sotto di 6 mesi di occupazione è impossibile determinare una durata normale del

lavoro.

B48 Affinché un orario di lavoro

possa essere considerato normale, occorre che le sue oscillazioni mensili non

superino il 20%, in più o in meno, della media delle ore di lavoro prestate

mensilmente durante il periodo di osservazione di dodici mesi oppure il 10% se

tale periodo dura soltanto sei mesi. Se il periodo di osservazione è inferiore

a dodici mesi, ma superiore a sei, il tasso massimo di oscillazione ammesso

deve essere adeguato proporzionalmente: per un periodo di osservazione di otto

mesi, per esempio, questo tasso è pari al 13% (20%: 12 x 8).

Nel caso

in cui le oscillazioni superino, anche se solo per un mese, il tetto ammesso,

non è più possibile parlare di durata normale del lavoro e, di conseguenza, sia

la perdita di lavoro che la perdita di guadagno non possono essere computate.”

(cfr. Circolare ID, gennaio 2002, B46-B48)

Nella

versione aggiornata in francese del gennaio 2003, viene inoltre indicato che:

"

(…)

ð Le TFA a été appelé à se

prononcer sur un contrat de travail sur appel où les fluctuations du temps de

travail par rapport à la moyenne annuelle ne dépassaient pas 10%. Dans ce cas, il a admis un temps de travail normal.

ð Dans un autre cas, le temps de travail présentait sur 17 mois des

fluctuations mensuelles allant jusqu'à 37% vers le haut et 28% vers le bas. Le

TFA a jugé ces fluctuations manifestement trop importantes pour pouvoir en

inférer un temps de travail normal.

(cfr. Circulaire IC, Janvier 2003, B48 in fine)

Nella

già citata sentenza del 20 gennaio 2006 nella causa C. (C 304/05) il

TFA ha lasciato aperta la questione di sapere se questa direttiva è conforme

alla legge oppure no.

2.8

Nella presente fattispecie, l’assicurata si è iscritta al collocamento il 27 maggio 2005 alla

ricerca di un’attività a ore (50%) quale postina – cassiera di negozio –

venditrice e da quella data ha rivendicato il diritto alle indennità di

disoccupazione (cfr. doc. 18 e 39-40).

Nella

“Domanda d’indennità di disoccupazione” l’assicurata ha indicato quale suo

ultimo datore di lavoro __________, __________ presso la quale è tuttora

impiegata in base a un contratto di impiego ausiliario e su chiamata.

La

ricorrente ha infatti indicato quale durata del lavoro “(…) dal 02.2002 al

05.2005

… continua (…)” e riguardo al genere di lavoro ha crociato le posizioni

di “impiego ausiliario” e “impiego su chiamata” (cfr. doc. 18, punti 15, 16 e

17).

Circa il

motivo della disdetta la ricorrente ha specificato che: “(…) Non più necessità

delle mie prestazioni. Hanno assunto delle persone fisse e mi hanno detto che

fino ad agosto non avrò più sostituzioni da effettuare. (…).” (cfr. doc. 18,

punto 21).

Nel suo

attestato il datore di lavoro ha certificato che si tratta di un impiego

ausiliario su chiamata, che il rapporto di lavoro continua, che la durata

normale del lavoro è variabile e che non vi è stata nessuna disdetta (cfr. doc.

19, punti 1, 2, 6, 10 e 13).

L’assicurata e __________

hanno sottoscritto un “Contratto quadro per lavoro occasionale” che, in

particolare, stabilisce:

" (…)

1.

Durata del contratto quadro

Il presente contratto quadro è di durata indeterminata. Esso può

essere disdetto da entrambe le parti per la fine di un mese rispettando un

termine di disdetta di due mesi.

2.

Impiego

La collaboratrice può rifiutare senza giustificazioni un’offerta

di lavoro del datore di lavoro. Dal presente contratto quadro non deriva nessun

diritto d’impiego per la collaboratrice.

Con l’accettazione dell’offerta da parte della collaboratrice

nasce un rapporto di lavoro di durata determinata. La durata del lavoro e gli

orari di lavoro vengono concordati. Essi si orientano alle esigenze del datore

di lavoro e alle possibilità della collaboratrice.

Se l’impiego dura più giorni, la natura del lavoro, la durata

dell’impiego e il tempo di lavoro da svolgere vengono concordati con la

collaboratrice e confermati per iscritto.

Il singolo rapporto di lavoro termina allo scadere dell’impiego

concordato.

(…)." (cfr. doc. 22-25)

Nel

formulario di autocertificazione (FAUT) del mese di agosto 2005 l’assicurata ha

dichiarato di aver lavorato dall’8 al 27 agosto (cfr. doc. 45, punto 1).

Dalle

risultanze appena esposte questo Tribunale deve dunque concludere che

l’assicurata ha concluso con il proprio datore di lavoro un contratto di lavoro

su chiamata a tempo indeterminato che non è stato mai rescisso.

Come

sopra visto (cfr. consid. 2.5), chiunque si impegna a fornire un lavoro su

chiamata durante un periodo indeterminato è vincolato da un contratto di lavoro

fondato su un'occupazione a tempo parziale. L'orario di lavoro basato su una

convenzione speciale è considerato normale, sicché l'assicurato non subisce

alcuna perdita di lavoro rispettivamente alcuna perdita di guadagno computabile

durante il periodo in cui non viene chiamato.

La

giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.6) ha precisato che se un lavoratore si

è impegnato nei confronti di un datore di lavoro a fornire un lavoro su

chiamata per una durata indeterminata e se queste chiamate diminuiscono, si può

derogare al principio della non computabilità della perdita di lavoro e di

guadagno quando il lavoratore è stato chiamato in modo più o meno costante

durante un periodo prolungato. In questo caso, il tempo di lavoro effettivo è

considerato normale.

Rispondendo

ad alcune domande poste dal TCA il responsabile __________ e un altro dipendente

dell'azienda __________ hanno dichiarato che l’assicurata ha supplito l’assenza

prolungata di un loro collaboratore in modo costante durante il periodo dal 1°

giugno 2003 al 21 maggio 2005 (cfr. doc. X e XI, vedi pure consid. 1.9).

Durante

quel periodo, secondo il formulario “Obblighi di servizio” (cfr. doc. 12), che

serve (come dichiarato dalla stessa __________; cfr. doc. 20) “(…) a stabilire

gli orari di lavoro dei dipendenti (…)”, l’assicurata doveva prestare un totale

di 28.30 ore settimanali.

Gli

stessi collaboratori della __________ hanno inoltre fornito valide e

circostanziate spiegazioni circa i motivi per i quali durante i mesi di maggio,

luglio, ottobre e dicembre 2004 le ore prestate dall’assicurata hanno subito

una sensibile oscillazione rispetto alla forchetta in cui si erano mosse in

precedenza (meglio rispetto al minimo di 107, 33 ore nel mese di novembre 2004

e il massimo di 123 ore del mese di aprile 2005). Essi hanno inoltre precisato che,

anche se in misura minore, pure la cadenza delle domeniche, dei giorni festivi

infrasettimanali e la differente durata dei mesi di calendario contribuiscono

alle oscillazioni delle ore mensili retribuite.

In

particolare il responsabile del __________ e l'altro collaboratore hanno

dichiarato che nei mesi di maggio, luglio e ottobre 2004 l’assicurata ha

usufruito di periodi di vacanza pianificati e che nel mese di dicembre 2004 è

stata chiamata ad effettuare delle ore supplementari per un’ulteriore supplenza

(cfr. doc. X e XI, vedi pure consid. 1.9).

Ora,

considerato il lungo periodo (dal 1° giugno 2003 al 21 maggio 2005) in cui

l’assicurata è stata chiamata a supplire in modo costante un collaboratore

della __________ e ad assumerne i suoi obblighi e viste le motivazioni addotte

dal datore di lavoro in merito alle fluttuazioni registrate nei mesi di maggio,

luglio, ottobre e dicembre 2004, questo Tribunale deve concludere che

l’assicurata è stata chiamata in modo più o meno costante

durante un periodo prolungato.

Dal 1°

giugno 2003 (inizio della supplenza fissa prolungata e costante) la situazione lavorativa dell’assicurata si è dunque effettivamente

modificata rispetto al periodo in cui ella ha lavorato in modo irregolare e in

base alle saltuarie e improvvise supplenze che era stata chiamata ad effettuare.

Di

conseguenza, vista la giurisprudenza federale citata (cfr. consid. 2.6), a

mente del TCA il tempo effettivo di lavoro deve essere ritenuto normale e la

perdita di lavoro, riconducibile alla fine della supplenza prolungata e

costante, computabile.

In simili

circostanze la decisione su opposizione impugnata va annullata e gli atti

retrocessi alla Cassa affinché se sono dati ulteriori presupposti del diritto

(cfr. art. 8 cpv. 1 LADI), versi all’assicurata le indennità di disoccupazione

richieste a partire dal 27 maggio 2005.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é accolto.

§ La

decisione su opposizione impugnata è annullata.

§§ L'assicurata

subisce una perdita di lavoro computabile.

§§§ Gli atti sono rinviati

all'amministrazione affinché, se sono dati gli ulteriori presupposti, versi

all’assicurata le indennità di disoccupazione richieste.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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