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Decisione

38.2005.77

Assicurata con figlio nato nel 3/03 e iscrittasi in disoccupazione nel 6/05.Anche ritenendo un termine quadro di contribuzione di 4 anni grazie al periodo educativo (nesso causale con il mancato impie

8 maggio 2006Italiano36 min

Source ti.ch

Fatti

I termini quadro per la riscossione delle

prestazioni e per il periodo di contribuzione sono prolungati dopo un periodo

educativo se, al momento del riannuncio o dell'annuncio alla disoccupazione, il

figlio dell'assicurato ha un'età inferiore ai dieci anni.

Nel suo caso durante il periodo dal 27 giugno

2001 al 26 giugno 2005 non ha esercitato alcuna attività salariata sottoposta a

contribuzione e non può far valere un motivo d'esonero.

Dalla sua opposizione del 31 agosto 2005 abbiamo

rilevato che fino al mese di febbraio 2001 ha usufruito dell'indennità di

disoccupazione dalla Cassa CO 1 del canton __________. Il suo termine quadro

scadeva il 10 maggio 2002 ma ha deciso, per dedicarsi all'educazione di sua

figlia __________ nata il 21 ottobre 2000, di rinunciare all'indennità di

disoccupazione. Da allora non ha più svolto alcuna attività salariata

nonostante i suoi sforzi per reperire una nuova attività.

Visto quanto sopra, la Cassa non può che

riconfermare la decisione di rifiuto dell'indennità di disoccupazione a

decorrere dal 27 giugno 2005." (Doc. A1)

1.2. Contro la

decisione su opposizione l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA

nel quale ha rilevato che:

"

(…) Purtroppo mi sto riprendendo solo ora da due

mesi d'insonnia e depressione, la mia mente offuscata ha tralasciato forse il

punto più importante che avrei dovuto discutere.

Risaliamo al mio ultimo impiego presso la ditta __________:

mi licenziai nel settembre '99 perché, insieme ad altre colleghe, subii il

mobbing. Non avendo il coraggio di esprimere questo problema, citai alla ditta

il desiderio di voler cambiar lavoro. Eppure era un lavoro che adoravo,

sviluppavo fotografie e avevo un bellissimo contatto con i clienti. Seppi più

tardi che una collega aiutò altre donne a farsi avanti per denunciare il

problema del mobbing, se ce ne fosse il bisogno le procurerei la sua

testimonianza.

Cercai subito un altro lavoro ma faticai a

trovarlo e l'impresa divenne più difficile quando nel gennaio 2000 seppi di

essere incinta della mia bambina: nessuno voleva assumere una donna in

gravidanza! E’ allora che ricorsi all'assicurazione disoccupazione poiché tutti

i miei sforzi restarono vani. Seguirono tutti gli anni problematici di cui

parlo nella mia opposizione del 31 agosto 2005.

Sono fermamente convinta, che se non fosse

sussistito il problema del mobbing avrei continuato a lavorare per quella

ditta! Dopo un congedo maternità sarei riuscita a coprire le spese per affidare

la bambina a qualcuno durante il tempo di lavoro.

Credo che il nodo della questione sia da

ritrovare nella causa del mio licenziamento e nella difficoltà di ritrovare un

impiego a causa della gravidanza.

Per il resto, come potrà leggere nella mia

opposizione, ho ingenuamente creduto che iscrivendomi alla disoccupazione sarei

stata un ulteriore peso ai contribuenti e non perdevo le speranze di trovare da

sola un lavoro.

Sono una persona di cuore, non sono una

calcolatrice e avrei dovuto informarmi per conoscere le questioni riguardanti

il termine quadro.

L'avrei rispettato nel novembre 2004 quando la

psicologa mi disse di iscrivermi alla disoccupazione, ma la depressione era

ormai forte e mi barricavo in casa, incapace di presentarmi in quello stato

davanti a un datore di lavoro o semplicemente allo sportello dell'ufficio di

collocamento: non facevo altro che piangere!

Le chiedo di rivedere il mio caso, forse esistono

delle eccezioni alle regole?

Mi sento colpevole di non aver voluto pesare sui

contribuenti, di non aver avuto allora il coraggio di denunciare il mobbing, di

essere stata fragile e vivere la depressione che ancora mi abita poiché non

trovo un lavoro e non posso pagare le fatture. Non ho nessun aiuto, nemmeno

percepisco gli assegni prima infanzia e integrativi poiché non siamo in Ticino

da tre anni ma da meno. Voglio lavorare!" (Doc. I)

1.3. La Cassa, in

risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di

cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

1.4. L’assicurata,

il 20 ottobre 2005, ha presentato ulteriori osservazioni, allegando, oltre a un

memoriale attinente alle cure eseguite per i disturbi di salute di cui è stata

affetta dal 2001 al 2005, della documentazione relativa, in particolare, a

cicli di fisioterapia effettuati negli anni 2002, 2003 e 2004 (cfr. doc. V;

B1-10).

1.5. Il 31

ottobre 2005 la Cassa ha indicato che, pur essendo dispiaciuta delle grosse

difficoltà incontrate per ritrovare un’occupazione dovute anche all’assenza di

una formazione specifica, non erano rilevabili elementi utili per una decisione

diversa rispetto a quella adottata di negarle il diritto alle indennità di

disoccupazione (cfr. doc. VII).

1.6. L’assicurata

si è ancora espressa in merito alla fattispecie con scritto dell’8 novembre

2005 (cfr. doc. IX).

1.7. La Cassa,

l’11 novembre 2005, si è riconfermata nella risposta di causa del 7 ottobre

2005 (cfr. doc. XI).

1.8. L’8 marzo

2006 l’assicurata ha comunicato al TCA di aver cambiato domicilio. La stessa si

è, infatti, trasferita con la famiglia da __________ a __________, in quanto il

suo compagno, padre dei suoi figli, ha deciso di tentare di mettersi in proprio

quale giardiniere tramite le misure attive dell’assicurazione contro la

disoccupazione (cfr. doc. XIII).

1.9. Il doc. XIII

è stato trasmesso per conoscenza alla Cassa (cfr. doc. XIV).

in

diritto

2.1. Oggetto del

contendere è la questione di sapere se RI 1 ha o meno diritto alle indennità di

disoccupazione a decorrere dal 27 giugno 2005.

Più

precisamente il TCA è chiamato a stabilire se l’assicurata al momento della sua

iscrizione in disoccupazione, il 27 giugno 2005, adempiva o meno il presupposto

di cui all’art. 8 cpv. 1 lett. e LADI.

2.2. L'assicurato

ha, in effetti, diritto all'indennità di disoccupazione, tra l’altro, se ha

compiuto o è liberato dall'obbligo di compiere il periodo di contribuzione

(cfr. art. 8 cpv. 1 lett. e LADI).

Secondo

l'art. 13 cpv. 1 LADI, ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che,

entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3 LADI), ha svolto durante almeno 12 mesi

un'occupazione soggetta a contribuzione.

L'art. 2

cpv. 1 lett. a LADI stabilisce che è tenuto a pagare i contributi

all'assicurazione contro la disoccupazione (assicurazione) il salariato (art.

10 LPGA) che è assicurato obbligatoriamente ed è tenuto a pagare contributi per

il reddito di un'attività dipendente giusta la legge federale del 20 dicembre

1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).

L'obbligo

di adempiere al periodo di contribuzione è dunque ossequiato quando

l'assicurato, quale dipendente, prova di aver svolto, nel pertinente termine

quadro, un'occupazione soggetta a contribuzione e di aver percepito durante

almeno dodici mesi un salario determinate ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 LAVS

(cfr. DTF 122 V 249, consid. 2b, pag. 250-251 e la giurisprudenza ivi citata).

2.3. L'art. 14

LADI (nella versione valida dal 1° giugno 2002; cfr. RU N. 18 del 7 maggio

2002, Legge federale concernente l'Accordo tra la Confederazione Svizzera, da

una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla

libera circolazione delle persone, pag. 720 e 722), che regola l'esenzione

dall'adempimento del periodo di contribuzione, prevede, tra l'altro, che sono

esonerate dall’adempimento del periodo di contribuzione le persone che, entro

il termine quadro (art. 9 cpv. 3), durante oltre dodici mesi complessivamente,

non sono state vincolate da un rapporto di lavoro a seguito di malattia (art. 3

LPGA), infortunio (art. 4 LPGA) o maternità (art. 5 LPGA), a condizione che

durante questo periodo siano state domiciliate in Svizzera, e non hanno quindi

potuto soddisfare i relativi obblighi (cfr. art. 14 cpv. 1 lett. b LADI).

Chiamato

a decidere circa il rapporto tra il principio della protezione assicurativa e

quello dell'obbligo assicurativo, in una decisione pubblicata in SVR 2004 ALV

Nr. 6 e massimata in RtiD I-2004 N. 69 pag. 208, il TFA ha confermato il

precedente giudizio di questo Tribunale e ha stabilito che il principio della

protezione assicurativa deve avere la precedenza su quello dell'obbligo

assicurativo. Nulla osta pertanto all'apertura di un nuovo termine quadro in

virtù dell'esonero, in seguito a malattia, dall'adempimento del periodo di contribuzione,

dopo che un precedente termine quadro era già stato aperto per gli stessi

motivi.

Contestualmente

l'Alta Corte, in particolare circa l'esigenza di un legame di causalità tra il

mancato adempimento dell'obbligo del periodo di contribuzione e il motivo

dell'impedimento, ha rilevato che:

"

(…)

1.2.3 Secondo la giurisprudenza del Tribunale

federale delle assicurazioni, l'applicazione di questo disposto (ndr.: si

riferisce all'art. 14 cpv. 1 lett. b LADI) presuppone che l'assicurato sia

stato impedito, per almeno dodici mesi, di essere parte contraente di un

rapporto di lavoro per una delle ragioni enumerate dalla legge. In altri

termini, deve esistere un legame di causalità tra l'assenza di un'attività

lucrativa e, quindi, tra l'inadempimento del periodo di contribuzione da un

lato, e i motivi elencati nel predetto disposto, in particolare l'esistenza di

una malattia, dall'altro lato. Siffatta causalità è unicamente data se, per uno

dei motivi indicati, non era possibile né ragionevolmente esigibile per

l'assicurato esercitare un'attività, anche solo a tempo parziale (DTF 126 V 386

seg. consid. 2b, 121 V 342 seg. consid. 5b; DLA 1995 no. 29 pag. 167 seg.

consid. 3b/aa e riferimenti ivi citati). Ne consegue che in presenza di

un'incapacità lavorativa solo parziale, l'esistenza del necessario nesso

causale è condizionata al fatto che si potesse o meno esigere l'esercizio di

un'attività soggetta a contribuzione, svolta a tempo parziale (cfr. pure

sentenza inedita del 12 ottobre 1999 in re R., C 202/99; Nussbaumer, op. cit.,

cifra marg. 197).

(…)." (cfr. SVR 2004 ALV Nr. 6, consid.

1.2.3, pag. 17)

In una decisione pubblicata in DLA 1998 N. 19 il TFA ha stabilito,

tra l'altro, che un'incapacità lavorativa del 50% non impedisce di soddisfare

l'adempimento del periodo di contribuzione nell'ambito di un'occupazione a

tempo parziale.

2.4. In merito al

rapporto tra l'art. 13 e l'art. 14 LADI, in una sentenza pubblicata in DLA 2004

N. 26 pag. 269 segg., il TFA ha ribadito la sussidiarietà delle regole circa

l'esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione secondo l'art. 14

LADI rispetto al periodo minimo di contribuzione secondo l'art. 13 LADI.

L'Alta

Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:

"

(…)

3.2 Der Gesetzgeber geht deswegen von einem überjährigen

Befreiungstatbestand nach Art. 14 AVIG - im Extremfall: von 12 Monaten und 1

Tag - aus, weil der Versicherte bei kürzerer (12monatiger oder unterjähriger)

Dauer des Befreiungstatbestandes die Möglichkeit hat, sich durch bezahlte

unselbstständige Erwerbstätigkeit das Mindestbeitragsjahr nach Art. 13 Abs. 1

AVIG zu sichern. Entgegen der Auffassung des kantonalen Gerichts hat diese

Überlegung nach wie vor Gültigkeit, weil bei unterjährigen

Befreiungstatbeständen auch unter der Herrschaft des seit 1. Januar 1998

geltenden zweiten Satzes von Art. 13 Abs. 1 AVIG in der zweijährigen

Rahmenfrist Raum für den geforderten Beitragsnachweis verbleibt. Wie das seco

in seiner Vernehmlassung zutreffend bemerkt, hat der Gesetzgeber anlässlich der

Neufassung von Art. 13 Abs. 1 AVIG auf den 1. Juli 2003 am bisherigen Konzept

(Trennung von Art. 13 und Art. 14 AVIG) festgehalten, und dies obgleich er die

12monatige Mindestbeitragszeit nun zum allgemeinen (nicht erst bei einer

zweiten Rahmenfrist) zu beachtenden Anspruchserfordernis gemacht hat. Wenn aber

der Gesetzgeber im Rahmen einer Revision, in Kenntnis einer zur alten Regelung

ergangenen Rechtsprechung, an einer bestimmten Konzeption festhält - hier der

Subsidiarität der Befreiungstatbestandsregelung nach Art. 14 AVIG im Vergleich

zur Mindestbeitragszeit nach Art. 13 AVIG -, geht es nicht an, unter dem alten

Recht (hier die bis 30. Juni 2003 gültig gewesenen Normen) eine neue Praxis zu

begründen, welche der bestätigten legislatorischen Regelungsabsicht

zuwiderliefe (vgl. BGE 126 V 466 f. Erw. 3a-c zum erneuten Bestehen der

Karenzzeit als Voraussetzung für den Anspruch auf Ergänzungsleistungen). Die

Verfügung der Arbeitslosenkasse vom 3. Dezember 2002 ist nach dem Gesagten

rechtens.

(…)." (cfr. DLA 2004 N. 26, consid. 3.2.,

pag. 270-271)

Contestualmente

il TFA ha pure confermato che non è possibile cumulare periodi di contribuzione

con periodi di esonero:

"

(…)

Ebenfalls zutreffend ist, dass eine Kumulation

von Beitragszeiten mit Befreiungszeiten nicht zulässig ist (BGE 121 V 342 unten

f.; ARV 1995 Nr. 29 S. 167 Erw. 3b/aa).

(…)." (cfr. DLA 2004 N. 26, consid. 1, pag.

270)

2.5. Il nuovo

art. 9b, entrato in vigore il 1° luglio 2003, regola i “Termini quadro in caso

di periodo educativo” e prevede che:

" Il

termine quadro per la riscossione della prestazione da parte di un assicurato

che si è dedicato all’educazione dei figli è prolungato di due anni se:

a. un termine quadro correva all’inizio del periodo in cui

l’assicurato si è dedicato all’educazione di un figlio di età inferiore ai

dieci anni; e

b. al momento del riannuncio, l’assicurato non ha adempiuto i

presupposti di un periodo di contribuzione sufficiente. (cpv. 1)

Se all’inizio del periodo in cui si è dedicato all’educazione di

un figlio di età inferiore ai dieci anni non correva alcun termine quadro per

la riscossione della prestazione, il termine quadro per il periodo di

contribuzione di un assicurato che si è dedicato all’educazione dei figli è di

quattro anni. (cpv. 2)

La nascita di un nuovo figlio comporta un prolungamento di due

anni al massimo del termine quadro di cui al capoverso 2. (cpv. 3)

I capoversi 1–3 sono applicabili, per lo stesso periodo educativo,

a uno solo dei due genitori e per un solo figlio. (cpv. 4)

Le indennità giornaliere non possono superare complessivamente il

numero massimo fissato nell’articolo 27. (cpv. 5)

Il Consiglio federale disciplina le condizioni alle quali il

prolungamento dei termini quadro di cui ai capoversi 1 e 2 è applicabile anche

in caso di collocamento di fanciulli in vista dell’adozione. (cpv. 6)"

Secondo

l’art. 3b OADI:

" I

termini quadro per la riscossione della prestazione e per il periodo di

contribuzione sono prolungati dopo un periodo educativo se, al momento del

riannuncio (art. 9b cpv.

1 lett. a e b LADI) o dell’annuncio alla disoccupazione (art. 9b cpv. 2 LADI), il

figlio dell’assicurato ha un’età inferiore ai 10 anni. (cpv. 1)

L’assicurato non può far valere più di una volta per lo stesso

figlio il diritto al prolungamento dei termini quadro per la riscossione della

prestazione e per il periodo di contribuzione in caso di periodo

educativo.(cpv. 2)

I periodi di contribuzione dell’assicurato presi in considerazione

per l’apertura di un termine quadro per la riscossione della prestazione non

possono essere computati una seconda volta dopo un periodo educativo. (cpv. 3)

Per la nascita di un nuovo figlio, il termine quadro per il

periodo di contribuzione di quattro anni previsto all’articolo 9b capoverso 2 LADI è

prolungato di un periodo equivalente alla durata intercorsa tra le due nascite,

ma al massimo di due anni. (cpv. 4)

Il termine quadro prolungato secondo l’articolo 9a capoverso 1 LADI è

sostituito da un nuovo termine quadro per la riscossione della prestazione non

appena l’assicurato che ha esaurito il suo diritto all’indennità adempie i

presupposti per l’apertura del medesimo.(cpv. 5)

I capoversi 1–5 si applicano per analogia se il fanciullo è

collocato in vista dell’adozione secondo l’articolo 264 del Codice civile11 o se il periodo educativo è dedicato al

figlio del coniuge. (cpv. 6)"

L’art. 9b

LADI ha sostituito i disposti legali specifici che permettevano di computare il

periodo educativo quale periodo di contribuzione, e meglio i cpv. 2bis e 2ter

dell’art. 13 LADI, abrogati con effetto 1° luglio 2003, che contemplavano

" 2bis Il periodo durante il quale l'assicurato non ha svolto

un'occupazione soggetta a contribuzione essendosi occupato dell'educazione di

figli d'età inferiore ai 16 anni è computato come periodo di contribuzione,

nella misura in cui, dopo il periodo educativo, l'assicurato è costretto, per

ristrettezze economiche, a intraprendere un'attività lucrativa dipendente.

2ter Vi sono

ristrettezze economiche se il reddito computabile dell'assicurato e quello del

suo coniuge non raggiungono il limite stabilito dal Consiglio federale. Il

Consiglio federale stabilisce la parte computabile della sostanza."

Pertanto

dal 1° luglio 2003 i periodi educativi non possono più essere tenuti in

considerazione quali periodi di contribuzione, bensì permettono di prolungare

il termine quadro per la riscossione delle prestazioni (art. 9b cpv. 1 LADI) e

per il periodo di contribuzione (art. 9b cpv. 2 LADI) da due a quattro anni. A

differenza del vecchio regime legale non è più prevista quale condizione l’esistenza

di ristrettezze economiche (cfr. DLA 2006 N. 2 pag. 56 consid. 2.2.2).

2.6. Nel

Messaggio concernente la terza revisione della legge federale

sull’assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, il Consiglio

federale ha sottolineato che:

" Nel

diritto attuale, i periodi educativi contano come periodi di contribuzione. Il

diritto alle prestazioni dell’AD è tuttavia subordinato alle ristrettezze

economiche.

L’ammontare delle indennità giornaliere è calcolato su base

forfettaria; la durata è quella fissata per gli assicurati esonerati dalle

condizioni relative al periodo di contribuzione.

Questa disposizione ha dato adito a più riprese a discussioni

politiche aventi per oggetto gli abusi, dato che la maggior parte degli

assicurati che ne beneficiavano non avevano mai lavorato in Svizzera.

L’idea iniziale del legislatore era di facilitare il reinserimento

degli assicurati che avevano interrotto la loro attività professionale in

seguito alla nascita di un figlio. La nuova disposizione è più conforme a

questa idea. Il disciplinamento differenziato dei termini quadro permette

all’assicurato, che interrompe temporaneamente la sua attività professionale

alla nascita di un figlio, di conservare per un periodo limitato i diritti

acquisiti prima della nascita del figlio. Si rinuncia inoltre alla condizione

di ristrettezze economiche.

Il capoverso 1 riguarda gli assicurati che si sono dedicati

all’educazione dei figli per tre anni al massimo e che hanno interrotto un

termine quadro in corso per la riscossione delle prestazioni.

Il capoverso 2 dà agli assicurati che avevano diritto alle

prestazioni al momento della nascita la possibilità di fare valere tali diritti

nonostante l’interruzione dovuta alla nascita, se ricominciano a lavorare entro

i due anni successivi alla nascita. Concretamente, in deroga al normale

disciplinamento vigente, beneficiano di un termine quadro di contribuzione di

quattro anni anziché di due.

Il capoverso 3 fa in modo che la possibilità di cui al capoverso 2

possa essere sfruttata anche se nascono altri figli durante il periodo quadro

prolungato.

Considerandi

Il capoverso 4 stabilisce che i genitori hanno diritto insieme a

un periodo educativo completo (per l’equivalente di un lavoro a tempo pieno)

per ogni figlio.

Il capoverso 5 precisa che un prolungamento dei termini quadro non

comporta un aumento del numero d’indennità giornaliere." (cfr. FF 2001

pag. 2000-2001)

Nel corso

dei dibattiti parlamentari il gruppo democratico-cristiano del Consiglio

Nazionale, durante la sessione invernale del 12 dicembre 2001, ha proposto di

modificare l’art. 9b LADI nel senso di considerare, non solo le persone che si

sono occupate dei figli a partire dalla loro nascita, bensì anche quelle che si

sono dedicate all’educazione della prole più tardi, ponendo come limite il

compimento da parte del figlio del decimo anno di età fino all’età di dieci

anni (cfr. BU CN del 12.12.01 N. 1886).

Al

riguardo Jean-Michel Cina ha rilevato che:

"

(…)

Versicherten, die aufgrund von Erziehungszeiten

aus dem Erwerbsleben ausscheiden, ist der Wiedereinstieg zu erleichtern. Durch

die differenzierte Regelung der Rahmenfristen soll erreicht werden, dass

während einer befristeten Zeitdauer erworbene Ansprüche trotz der durch die

Erziehungsarbeit eingetretenen Unterbrechung der arbeitsmarktlichen

Verfügbarkeit nicht verfallen. Es ist klar, dass es sich dabei um Personen

handelt, die ihre Beitragspflicht erfüllt haben und die während der

Unterbrechung der Arbeit keinen Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung haben.

Es wird lediglich die Anspruchsmöglichkeit gewahrt. Die Rahmenfrist wird

verlängert. Was nun aber die Voraussetzungen für die Verlängerung der

Rahmenfrist betrifft, so möchten wir von der CVP-Fraktion nicht auf den

Zeitpunkt der Niederkunft abstellen. Hier schliessen wir uns der Stossrichtung

der Minderheit Berberat an. In diesem Sinne bezieht sich unser Antrag auf die

Minderheit Berberat, die wir jedoch derart abändern, dass auf die einem Kind

unter 10 Jahren gewidmete Erziehung abgestellt wird. Sie werden sich fragen: Warum

gerade 10 Jahre? Es ist statistisch erwiesen, dass 73 Prozent aller Mütter mit

Kindern unter 10 Jahren bereits wieder erwerbstätig sind. Es entspricht der

gelebten Realität, dass die Unterbrechung der Arbeit in der Regel in den frühen

Lebensjahren der Kinder erfolgt. Die Gerichte gehen im Rahmen von Zuweisungen

von Unterhaltsbeiträgen in der Regel davon aus, dass es einer Mutter zuzumuten

ist, wiederum einer Erwerbstätigkeit nachzugehen, wenn ihr jüngstes Kind mehr

als 10 Jahre alt ist. Die CVP-Fraktion unterbreitet Ihnen mit diesem Antrag

eine ausgewogene und kohärente Lösung. Wir wollen damit einem

familienpolitischen Anliegen zum Durchbruch verhelfen, ohne dabei gleichzeitig

die Arbeitslosenversicherung finanziell in arge Bedrängnis zu bringen. Familien-

und finanzpolitische Überlegungen lassen sich durchaus in Einklang bringen. Den

Beweis hiefür liefern wir mit unserem Antrag. Erziehenden, die aufgrund von

Erziehungsarbeit ihre Erwerbstätigkeit unterbrechen, soll daraus kein Nachteil

entstehen." (cfr. BU CN del 12.12.01 N. 1886)

La modifica appena

menzionata è stata accettata dal Consiglio Nazionale durante la sessione

invernale del 12 dicembre 2001 (cfr. BU CN del 12.12.01 N.

1889) e dal Consiglio agli Stati durante la sessione primaverile del 14 marzo

2002.

(cfr. BU CS del 14.03.02 S 170).

Il SECO, nel giugno 2003,

ha emanato delle Direttive concernenti la revisione della LADI e dell’OADI,

valide dal 1° luglio 2003.

In relazione ai “Termini

quadro in caso di periodo educativo” esse al p.to 2 prevedono:

"

➣ Il termine

quadro per la riscossione della prestazione o il termine

quadro per il periodo di

contribuzione possono essere prolungati soltanto se, durante uno di questi

termini, l'assicurato si è dedicato all'educazione di un figlio di età

inferiore ai dieci anni.

➣ Il prolungamento del

termine quadro per la riscossione della prestazione o del termine quadro per il

periodo di contribuzione non è subordinato a una durata minima del periodo

educativo.

➣ I periodi durante i

quali l'assicurato ha percepito l'ID non possono essere riconosciuti quali

periodi educativi data l'assenza di un nesso di causalità. Questa regola vale

anche per i periodi durante i quali l'assicurato beneficiava in prevalenza di

un motivo di esenzione secondo l'articolo 14 capoverso 1 LADI o esercitava

un'attività soggetta a contribuzione.

(…)

➣ Un motivo di esenzione

ai sensi dell'articolo 14 capoverso 1 LADI, intervenuto durante il

prolungamento del termine quadro per il periodo di contribuzione, può

ugualmente giustificare un diritto all'ID.

➣ Nel caso in cui durante

il normale termine quadro per il periodo di contribuzione l'assicurato può far

valere contemporaneamente un periodo educativo e un motivo di esenzione,

occorre esaminare se, tenuto conto del prolungamento del termine quadro di

contribuzione, egli ha adempiuto il periodo minimo di contribuzione. In caso

contrario, fa stato il motivo di esenzione.

➣ Per ogni nascita

successiva, il termine quadro per il periodo di contribuzione di quattro anni è

prolungato di un periodo equivalente alla durata intercorsa tra le due nascite,

ma al massimo di due anni, a condizione che al momento in cui l'assicurato si

annuncia alla disoccupazione il figlio più giovane abbia meno di dieci anni.

➣ Per il prolungamento

del termine quadro per la riscossione della prestazione o del termine quadro

per il periodo di contribuzione possono essere presi in considerazione anche i

periodi educativi compiuti all'estero."

In dottrina Rubin (cfr. B.

Rubin, “Assurance chômage”, Délemont 2005, pag. 97-98, p.ti

3.4.4.2.1

-3.4.4.2.3.) in merito all’art. 9b LADI sottolinea:

" (…)

Principe. - La période

éducative à elle seule ne suffit plus à fonder un droit à l'indemnité de

chômage. Elle permet tout au plus de

- prolonger

de deux ans un délai-cadre d'indemnisation ouvert avant le début de la période éducative

(ch. 3.4.4.2.2); ou de

- prendre

en compte une période de quatre ans pour le calcul de la période minimale de

cotisation dans l'hypothèse où aucun délai-cadre n'est ouvert au début de la

période éducative (ch. 3.4.4.2.3).

L'art. 9b LACI correspond dès lors à l'idée initiale

du législateur, qui était de faciliter la réinsertion des assurés qui s'étaient

retirés momentanément du marché du travail pour éduquer, leurs enfants, et qui,

partant, ne pouvaient plus accumuler des périodes de cotisation.

Application analogique à d'autres situations. - En vertu de l'art. 3b al. 4 OACI, les droits conférés par l'art. 9b

LACI s'appliquent par analogie

- lorsque

l'enfant est placé en vue de son adoption selon l'art. 264 CC; ou

- lorsque la période éducative est consacrée à

l'enfant du conjoint.

3.4.4.2.2

Interruption d'un

délai-cadre en cours

Selon l'art. 9b al. 1 LACI, le délai-cadre

d'indemnisation de l'assuré qui s'est consacré à l'éducation de son enfant

est prolongé de deux ans, aux conditions suivantes

- un

délai-cadre d'indemnisation courait au début de la période éducative consacrée

à un enfant de moins de dix ans (let. a);

- à

sa reinscription, l'assuré ne justifie pas d'une période de cotisation

suffisante (let. b).

(…)

Rapport de causalité. - Seule

une période éducative effectivement exercée, à l'exclusion de tout autre motif,

peut déclencher l'application de l'art. 9b LACI. On retrouve ainsi dans cette

disposition, sous une forme certes très atténuée, le principe de causalité

expressément prévu par l'art. 13 al. 2bis aLACI, en vertu duquel la période

éducative doit être à l'origine de l'absence d'exercice d'une activité

dépendante soumise à cotisation.

(…)

En vertu de l'art. 9b al. 2 LACI, le délai-cadre

de cotisation de l'assuré qui s'est consacré à l'éducation de son enfant

est de quatre ans si aucun délai-cadre d'indemnisation ne courait au

début de la période éducative consacrée à un enfant de moins de dix ans. Les

personnes visées par cette disposition; bénéficient donc d'un délai-cadre de

cotisation prolongé (d'une suspension des périodes de cotisation). Cette disposition donne aux assurés qui avaient

droit aux prestations au moment de naissance la possibilité de faire valoir ce

droit, malgré l'interruption due précisément à la naissance."

2.7

Nella presente evenienza dalla documentazione agli atti

risulta che l’assicurata ha lavorato in qualità di shop operatrice presso la __________

dal 19 gennaio 1998 al 31 luglio 1999 (cfr. doc. 18, 20, 22).

Il 21

ottobre 2000 è nata sua figlia __________ (cfr. doc. 17).

Dall’11

maggio 2000 l’assicurata ha beneficiato di indennità di disoccupazione da parte

della Cassa CO 1 del Cantone __________ dove essa era domiciliata. La

ricorrente all’epoca ricercava un’attività al 50% (cfr. doc. III, 7).

Essa, nel

mese di marzo 2001, ha rinunciato all’iscrizione in disoccupazione per dedicarsi

interamente all’educazione di sua figlia (cfr. doc. 7).

Il

20.

marzo 2003 è nato il secondo figlio, __________ (cfr. doc. 17)

Nel

febbraio 2004 l’assicurata si è trasferita in Ticino con il suo compagno e i

loro due figli (cfr. doc. 7).

Il 27

giugno 2005 l’insorgente si è iscritta in disoccupazione presso l’URC di __________

alla ricerca di un impiego al 50% quale collaboratrice sanitaria, educatrice e

libraia (cfr. doc. 34, 35).

La Cassa

ha negato alla ricorrente il diritto alle indennità di disoccupazione, in

quanto, anche prolungando il periodo quadro di contribuzione di due anni a

seguito del periodo educativo compiuto dopo la nascita di __________ ai sensi

dell’art. 9b LADI, ovvero considerando il periodo quadro dal 27 giugno 2001 al

26.

giugno 2005, essa non ha adempiuto il periodo di contribuzione di almeno

dodici mesi, né può far valere un motivo di esonero (cfr. doc. 13, A1; III).

L’assicurata,

dal canto suo, contesta il diniego delle indennità di disoccupazione, asserendo

segnatamente che dalla __________ ha dovuto licenziarsi per motivi legati a

mobbing, che in seguito ha avuto difficoltà a reperire un nuovo lavoro a causa

della gravidanza e che non si è iscritta in disoccupazione per non essere un

peso per i contribuenti, sperando comunque di trovare un lavoro da sola.

Inoltre essa ha precisato che avrebbe rispettato il termine quadro se si fosse

iscritta in disoccupazione, come suggeritole dalla psicologa, nel 2004, ma che

a causa della depressione era incapace di presentarsi a un potenziale datore di

lavoro o all’ufficio di collocamento. Molti problemi nel reperire

un’occupazione sono stati poi provocati dai dolori di cui ha sofferto alla

schiena, in particolare negli anni 2001-2004 (cfr. doc. I; B1).

2.8

In linea di

principio il termine quadro per il periodo di contribuzione ai sensi dell’art.

9.

cpv. 3 LADI decorre due anni prima di tale giorno, per cui nel caso

dell’assicurata, che si è iscritta in disoccupazione il 27 giugno 2005 (cfr.

doc. 34), esso corrisponderebbe al lasso di tempo 27 giugno 2003 al 26 giugno

2005.

In casu,

tuttavia, l’inosrgente nel marzo 2003 ha dato alla luce il secondo figlio, __________,

di cui si è occupata dalla nascita dello stesso fino all’annuncio per il

collocamento.

Pertanto,

sulla base di quanto esposto sopra (cfr. consid. 2.5. e 2.6.), nell’ipotesi in

cui effettivamente l’assicurata non ha esercitato un’attività lavorativa per

dedicarsi alla cura del figlio, il termine quadro per il periodo di

contribuzione potrebbe essere prolungato di due anni giusta l’art. 9b LADI.

Nel caso

di specie è, però, lecito porre in dubbio l’adempimento del presupposto

dell’esistenza di un nesso di causalità fra la mancata attività lavorativa e il

periodo educativo (cfr. consid. 2.6) e quindi la possibilità di prolungare il

termine quadro per il periodo di contribuzione da due a quattro anni.

In

effetti la ricorrente medesima ha più volte dichiarato di avere comunque

cercato, dopo la nascita di __________, un impiego sia quando era ancora a __________,

che dopo il trasferimento, nel febbraio 2004, in Ticino (cfr. doc. 7, B1).

Tale

questione nel caso di specie può, in ogni caso, restare aperta, poiché anche

considerando un termine quadro per il periodo di contribuzione di quattro anni,

ossia dal 27 giugno 2001 al 26 giugno 2005, all’assicurata, come verrà esposto

più dettagliatamente in seguito (cfr. consid. 2.9.), non può essere

riconosciuto il diritto a indennità di disoccupazione, come peraltro deciso

dalla Cassa (cfr. doc. A1).

Il

termine quadro per il periodo di contribuzione, in concreto, non può poi in

nessun caso, nemmeno se fosse ossequiata la condizione della causalità tra il

mancato esercizio di un’occupazione e il periodo educativo, essere superiore ai

quattro anni.

La

nascita della prima figlia nell’ottobre 2000, infatti, non permette di

prolungare il termine quadro del periodo di contribuzione, visto che a

quell’epoca la ricorrente, era iscritta in disoccupazione nel Cantone __________

(cfr. consid. 2.5.-2.6.).

Allorché nel

2001.

l’assicurata ha deciso di dedicarsi totalmente alla cura della bambina

(cfr. doc. 7), correva un termine quadro per la riscossione di prestazioni -

dall’11 maggio 2000 al 12 maggio 2002. Ora, secondo l'art. 9b cpv. 1 LADI, il

prolungamento di due anni poteva riguardare unicamente questo termine quadro.

Più precisamente lo stesso poteva essere prorogato fino al 12 maggio 2004.

L’assicurata

si è nuovamente iscritta all’assicurazione contro la disoccupazione nel 2005. A

quel momento il termine quadro per la riscossione delle prestazioni aperto nel

2000.

si era estinto.

Le

ragioni che a mente dell’assicurata hanno condotto a inoltrare il licenziamento

nel 1999 presso la __________ (cfr. doc. I) sono, infine, ininfluenti sulla

durata del termine quadro del periodo di contribuzione. Il prolungamento del

termine quadro non dipende dal rapporto lavorativo precedente, bensì unicamente

dal fatto che un’assicurata o un assicurato abbia temporaneamente interrotto di

lavorare per dedicarsi alla cura di un figlio di meno di dieci anni (cfr.

consid. 2.5.; 2.6.).

A tale

proposito è utile rilevare che neppure nel caso di un lavoratore che viene

licenziato senza sua colpa, il termine quadro per il periodo di contribuzione

può essere prorogato solamente sulla base di questa motivazione.

2.9

Come già

rilevato sopra, anche prolungando il termine quadro per il periodo di

contribuzione dell’insorgente di due anni, ossia considerando il termine quadro

dal 27 giugno 2001 al 26 giugno 2005, alla stessa va negato il diritto di

beneficiare di prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.

Dagli

atti di causa risulta, in effetti, che la ricorrente in tale lasso di tempo non

ha compiuto il periodo minimo di contribuzione di dodici mesi ai sensi degli

art. 8 cpv. 1 lett. e e 13 LADI (cfr. consid. 2.2.).

L'assicurata,

dal 27 giugno 2001 al 26 giugno 2005, non ha esercitato alcuna attività

lavorativa soggetta a contribuzione.

Tale

circostanza non è stata del resto contestata dalla ricorrente.

L’ultimo

periodo lavorativo dall'assicurata ha avuto luogo nell’arco di tempo dal 19

gennaio 1998 al 31 luglio 1999 (cfr. doc. 18). Esso risale, quindi, a ben sei

anni prima dell’iscrizione in disoccupazione del giugno 2005.

A tale

proposito va ribadito che l’idea alla base dell’art. 9b LADI è di permettere,

prolungando di due anni il termine quadro del periodo di contribuzione, a

un’assicurata o a un assicurato che ha lavorato per almeno 12 mesi (periodo di

contribuzione ex art. 13 LADI) nei due anni precedenti il momento della decisione

di occuparsi del figlio di meno di dieci anni, di dedicarsi all’educazione del

proprio figlio senza perdere per un periodo limitato il diritto di poter beneficiare

di indennità di disoccupazione. Se l’assicurata o l’assicurato decide di

riprendere a lavorare entro due-tre anni dall’inizio del periodo in cui si è

occupata/o del figlio, può infatti ancora beneficiare del periodo di

contribuzione compiuto precedentemente al periodo in cui si è dedicata/o al

figlio (cfr. 2.5., 2.6.).

2.10

A mente del TCA

la ricorrente nemmeno può essere esonerata dall’adempimento del periodo di

contribuzione giusta l’art. 14 cpv. 1 lett. b LADI, secondo cui possono essere

esentate dall’adempimento del periodo di contribuzione le persone che, entro il

termine quadro (art. 9 cpv. 3), durante oltre dodici mesi complessivamente, non

sono state vincolate da un rapporto di lavoro a seguito di malattia (art. 3

LPGA), infortunio (art. 4 LPGA) o maternità (art. 5 LPGA), a condizione che

durante questo periodo siano state domiciliate in Svizzera.

Per

quanto riguarda la maternità dell’assicurata del 2003, va osservato che l’art.

5.

LPGA prevede che la maternità comprende la gravidanza, il parto e la

successiva convalescenza della madre.

La Circolare

relativa all’indennità di disoccupazione emessa dal SECO nel gennaio 2003, p.to

B134, contempla:

"

La maladie, l'accident et la maternité ne sont pris

en considération comme motifs de libération que s'ils ont empêché l'assuré

d'être partie à un rapport de travail pendant ce laps de temps et, partant, de

remplir les conditions relatives à la période de cotisa­tion. La notion de maternité

englobe la grossesse et les 16 semaines qui suivent l'ac­couchement. Il n'y a

un motif de libération que si l'incapacité de travail est attestée par un médecin.

Seules les personnes qui étaient domiciliées en

Suisse pendant la période d'empêchement de cotiser bénéficient de cette

libération. Il est sans importance qu'elles aient résidé continuellement en

Suisse ou qu'elles se soient rendues tempo­rairement à l'étranger pour s'y

faire soigner. Seul importe le fait que l'assuré ait son domicile en Suisse.

⇒ Une maternité qui se déroule normalement n'empêche pas une assurée

d'exercer une acti­vité soumise à cotisation, même si elle lui rend la recherche

d'un emploi approprié nettement plus difficile. Il n'y a un lien de causalité

entre cet état de fait et l'absence totale ou partielle de période de

cotisation que si l'assurée a fourni un certificat médical d'incapacité de

travail."

In concreto agli atti non risulta alcun certificato medico attestante

un’inabilità lavorativa per gravidanza. L’assicurata, peraltro, non ha mai

addotto un’incapacità al lavoro per ragioni legate alla maternità.

Dalle

dichiarazioni della ricorrente stessa sembra piuttosto emergere il contrario.

L’insorgente ha, in effetti, indicato, per l’intero anno 2002, che “… continuai

le mie ricerche di lavoro ma la seconda gravidanza arrivava al termine: decisi

di rimandare le mie ricerche d’impiego quando il bambino avrebbe avuto qualche

mese” e per il 2003 “…in marzo nacque il secondo figlio, la sfera

professionale continuava a dare esiti negativi” (cfr. doc. B1) .

L’insorgente

ha, dunque, precisato, solamente di non avere intrapreso sforzi al fine di

reperire un’occupazione tutt’al più per qualche mese a cavallo della nascita di

__________.

Per

quanto attiene, poi, ai disturbi alla schiena e psichici asseriti

dall’assicurata (cfr. doc. I; B1; 7), va osservato, da una parte, che, ad

eccezione dei documenti relativi ai cicli di fisioterapia effettuata, non vi

sono agli atti rapporti medici che certifichino le patologie indicate dall’insorgente,

né che le stesse le avrebbero causato un’incapacità lavorativa superiore al 50%

(cfr. consid. 2.3. in fine).

Al riguardo giova

evidenziare che per costante giurisprudenza, eventuali

problemi di salute, che possono rendere inadeguata l'occupazione (cfr. art. 16

cpv. 2 lett. c LADI), devono essere comprovati da adeguati attestati medici

(cfr. STFA del 18 aprile 2002 nella causa P., I 550/00; STFA del 28 giugno 2001

nella causa G., I 11/01; STFA del 10 settembre 1996 nella causa F., C 12/96; DLA

2000.

pag. 38, consid. 2a, pag. 40; DTF 125 V 351, consid. 3a pag. 352; DTF 124

V 234, consid. 4b/bb/ e riferimenti pag. 238; STCA del 6 aprile 2006 nella

causa P., 38.2005.98 consid. 2.4.; STCA del 6 novembre 2001 nella causa C.,

38.01

; STCA del 19 febbraio 2001 nella causa B., 38.01.90; STCA del 17

aprile 2000 nella causa S., 38.99.227; STCA del 6 maggio 1999 nella causa S.,

38.99

; STCA del 15 maggio 1997 nella causa C.-R., 38.96.304; STCA del 13

febbraio 1997 nella causa S., 38.96.216).

Dagli allegati

della ricorrente si evince, per contro, che lo psicologo che la seguiva le ha

consigliato, nel mese di novembre 2004, di iscriversi in disoccupazione (cfr.

doc. B1), ovvero l’ha ritenuta abile al lavoro.

In

relazione ai problemi alla schiena, dalle tavole processuali emerge inoltre che

l’assicurata, nonostante la fisioterapia, ha continuato a cercare lavoro,

perlomeno a tempo parziale (cfr. doc. B1).

In simili

circostanze bisogna, perciò, escludere che l’assicurata non è stata vincolata

da un rapporto di lavoro durante oltre dodici mesi a causa della maternità e/o

di malattia. Fra tali motivi di esenzione e il mancato adempimento del periodo

di contribuzione non esiste un nesso di causalità (cfr. consid. 2.3.).

2.11

L’assicurata,

nell’atto ricorsuale, implicitamente ha sostenuto che essa non era al corrente della

situazione riguardante il suo termine quadro per il periodo di contribuzione

(cfr. doc. I).

A questo proposito il TCA

rileva che l'entrata in vigore dell'art. 27 LPGA ha molto ridimensionato il

principio, precedentemente in vigore, secondo cui non è possibile invocare

l'ignoranza della legge per ricavarne dei vantaggi. Il giudice federale emerito

R. Spira ("Du droit d'être renseigné …" in SZS 2001 pag. 524 seg., in

particolare pag. 531) sottolinea che la presunzione della conoscenza della

legge è stata rovesciata. (Al riguardo vedi pure U. Kieser, "ATSG -

Kommentar" ad art. 27 pag. 319; sul principio appena citato cfr. invece

Pratique VSI 2003 pag. 207 segg. (210); DLA 2002 pag. 113 (115); DLA 2000 pag.

99; DTF 124 V 220; STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02; STFA del 28

novembre 2000 nella causa P.S., H 407/99; DTF 124 V 220).

Nel caso concreto non

risulta, tuttavia, che l’insorgente, prima di iscriversi al collocamento, abbia

mai contattato l’amministrazione per ricevere ragguagli relativamente alla sua

condizione di disoccupata.

Dunque, in ogni caso,

l’amministrazione non può aver violato il suo obbligo di informazione e

consulenza ai sensi dell’art. 27 LPGA (cfr. DTF 131 V 472; STFA del 28 ottobre

2005.

nella causa W., C 157/05; STFA del 27 marzo 2006 nella causa Oeffentliche

Arbeitslosenkasse Baselland c/B., C 141/05; STCA del 20

novembre 2003 nella causa B., inc. 38.2003.55, massimata e parzialmente

pubblicata in RtiD I-2004 N. 55 pag. 186) e l’assicurata non può essere

protetta nella sua buona fede visto che nessuno le ha garantito di avere

diritto alle indennità di disoccupazione indipendentemente dal momento nel

quale essa si sarebbe iscritta al collocamento (per un caso analogo cfr. STCA

del 23 maggio 2005 nella causa V., 38.2004.80).

2.12

Alla luce di

tutto quanto esposto, visto che l'assicurata nel termine quadro del periodo di

contribuzione in questione - dal 27 giugno 2001 al 26 giugno 2005 - non ha

adempiuto e neppure poteva essere esonerata dall'adempimento del periodo di

contribuzione, il presupposto di cui all'art. 8 cpv. 1 lett. e LADI al momento

della sua iscrizione in disoccupazione del giugno 2005 non era dato.

A ragione,

dunque, la Cassa le ha negato il diritto alle indennità di disoccupazione.

La

decisione su opposizione impugnata va, conseguentemente, confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

è respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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