Lexipedia

Decisione

38.2005.79

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

19 giugno 2006Italiano50 min

Source ti.ch

Fatti

i necessari accertamenti, segnatamente presso le Aziende Industriali di __________

(__________SA (cfr. scritto 31 agosto 2004 delle __________) e presso la

polizia comunale di __________ (cfr. rapporto informativo 24 settembre 2004), e

sentito personalmente l’assicurato in data 27 agosto 2004, con decisione 5

novembre 2004 l'UG ha ritenuto che il signor RI 1, a decorrere dal 1. maggio

2003, non adempisse i presupposti per poter essere posto a beneficio delle

indennità di disoccupazione.

Contro la predetta

decisione l'assicurato ha interposto in data 3/6 dicembre 2004 l'opposizione

qui in esame.

4. A

seguito di informazioni preliminari raccolte dopo denuncia sporta in data 5

novembre 2004 dalla Sezione del lavoro nei confronti del signor RI 1 - unitamente

ai signori __________, __________ e __________ - in data 1. marzo 2005 il Ministero

pubblico ha decretato il non luogo a procedimento penale, concludendo: "[...]

I fatti a carico dei denunciati hanno comportato accertamenti che comunque

non hanno permesso di confortare gli elementi raccolti con il rigore necessario

per confermare il contenuto della denuncia. I signori __________, __________, RI

1 e __________ devono pertanto essere posti al beneficio del dubbio e deve

essere decretato il non luogo a procedere per insufficienza di prove".

5. Successivamente

all'opposizione, lo scrivente Ufficio, dopo aver personalmente sentito in data

13 giugno 2005 il signor __________, ha sottoposto all'opponente, per visione

ed eventuali osservazioni, i verbali di audizione (estratti) dei signori __________

e __________ e lo scritto (estratto) 27 settembre 2004 del signor __________,

come pure la documentazione acquisita presso il signor __________ lo scorso 1.

luglio e relativa alle spese per la conduzione dell’appartamento di __________.

6. Un assicurato

ha diritto alle indennità di disoccupazione se, tra le altre condizioni,

risiede in Svizzera (art. 8 cpv. 1 lett. c LADI).

Per quanto concerne il requisito della

residenza in Svizzera, il Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito

che determinante non è l'esistenza di un domicilio civile in Svizzera, bensì

della residenza effettiva e, inoltre, l'intenzione di conservarla durante un

certo periodo e di farne, durante questo tempo, il centro delle proprie

relazioni personali (cfr. DTF 125 V 465 e riferimenti ivi citati).

L'articolo 8 cpv. 1 lett. c LADI esige

dunque una presenza qualificata nel nostro Paese. È in effetti solo restando a

diretto contatto con il mondo del lavoro nel quale intende essere reinserito,

che il disoccupato può dar prova di un serio e costante impegno nella ricerca

di un lavoro. Inoltre la presenza effettiva garantisce alle autorità competenti

la possibilità di verificare l'idoneità al collocamento e di controllare la

disoccupazione (cfr. DTF 125 V 465 e relativi riferimenti).

7. Nel caso in

esame, dai documenti agli atti, emerge segnatamente quanto segue:

- nel

periodo in cui il signor RI 1 è stato alle dipendenze della ditta __________ di

__________, la sua residenza era a __________ (cfr. verbale 27 settembre 2004

all’UG). Al momento poi dell’iscrizione, in Ticino, come persona in cerca di

impiego, l'assicurato ha indicato il seguente recapito: __________. Va al

riguardo osservato che la predetta ditta, sull’attestato del datore di lavoro

(7 maggio 2003), ha indicato il seguente indirizzo: __________, __________.

Pure sul contratto di lavoro con la ditta __________ di __________ (provincia

di __________) in data 3 aprile 2003 è indicato quale recapito quello in __________;

- per quanto

riguarda l'appartamento a __________ (composto da due locali, oltre a cucina e

servizi), di proprietà del suocero di __________, signor __________, e che

sarebbe stato occupato dall'opponente unitamente ai signori __________, __________

e __________, va detto che non è pagata nessuna pigione, mentre le spese per la

conduzione dell'appartamento (segnatamente elettricità, riscaldamento, consumo

di acqua, canone TV, ascensore, spese generali di portineria) sarebbero poste a

carico del solo signor __________ (l'assicurato, come pure i signori __________

e __________, sarebbero infatti soltanto degli ospiti; cfr. verbale 13 giugno

2005 di __________ presso l'UG). Si osserva al riguardo che, in sede di

interrogatorio davanti alla polizia cantonale, il signor __________ ha invece

dichiarato che i costi dell'appartamento sono assunti dal suocero (cfr. verbale

9 dicembre 2004). Il signor __________ ha dal canto suo asserito che le spese

per i generi alimentari e le altre bollette (quali ad esempio quelle

dell’elettricità) sono divise (cfr. verbale 27 agosto 2004 di __________ presso

l’UG); quanto precede è stato confermato, in sede di verbale, anche dal qui

opponente (cfr. verbale 27 agosto 2004 presso l’UG);

- in __________

(a __________ in __________) vive stabilmente la sua famiglia (la moglie

insegnante, e i due figlioletti; cfr. verbale UG, Dichiarazione per imposte

alla fonte 29 aprile 2003 e formulario E 302). E’ del resto a __________ che

l’assicurato ha il proprio domicilio (cfr. verbale UG);

- dal

verbale di interrogatorio del signor __________ davanti alla polizia cantonale,

emerge segnatamente quanto segue: "[...] Il verbalizzante mi chiede se

mi sono reso conto che attualmente, nell'appartamento di __________, non vi

sono effetti di abbigliamento che facciano pensare ad una residenza stabile di RI

1, __________ e __________. Condivido l'osservazione del verbalizzante. Nell’appartamento

non ci sono indumenti ed effetti personali di __________ e __________. Questi

sono ormai mesi che non risiedono più nell’appartamento. E’ vero che è magari

capitato che hanno dormito una o due volte al mese. L’ultima forse tre

settimane orsono. Credo che loro la sera rientrino presso le loro rispettive

residenze in __________. Ognuno di noi dispone delle chiavi dell’appartamento e

di riflesso può accedere liberamente, anche per ritirare la corrispondenza

postale. ADR: che effettivamente __________, __________ e RI 1

non hanno mai risieduto stabilmente nell'appartamento di __________. Quando fui

stato d'accordo di mettere a disposizione quell'appartamento per queste

persone, era inteso che non vivessero tutti in quel posto in modo continuato. È

evidente che tutti e quattro nell'appartamento non era una situazione

gestibile. […] Gli altri, __________ e RI 1 erano

piuttosto assenti […]" (cfr. verbale 9

dicembre 2004). Quanto precede è stato confermato dal signor __________ in sede

di audizione davanti al servizio cantonale (cfr. verbale 13 giugno 2005);

- nel

corso della sua audizione davanti al servizio cantonale, il signor RI 1 ha in

particolare dichiarato di far rientro in Svizzera (Ticino) tutti i giorni alla

fine della giornata lavorativa (la stessa inizia alle ore 08.00/09.00 e termina

alle ore 18.00/19.00; l’assicurato parte da casa al mattino alle ore

06.45/07.00). Ora, tenuto conto anche della versione contrastante da lui

fornita alla polizia, appare poco verosimile che l’assicurato, che lavora ad __________,

rientri il più delle volte a __________, al termine della sua giornata (impiego

a tempo pieno), allorché la famiglia abita a __________;

- secondo

la polizia comunale di __________, l'appartamento di proprietà del signor __________

sarebbe vuoto almeno dal mese di dicembre 2003 (cfr. rapporto informativo 24

settembre 2004);

- nel

periodo dal 23 maggio 2003 al 3 giugno 2004, il consumo di energia elettrica

per l'appartamento in oggetto è stato di soli 418 kwh, cifra che dimostra uno

scarso consumo (cfr. scritto 31 agosto 2004 delle __________). Nel periodo dal

4 giugno 2004 al 19 maggio 2005 il consumo è stato di poco superiore (705 kwh);

- nel

periodo in cui la signora __________ è stata custode del condominio ove è

ubicato l'appartamento del signor __________ (1. dicembre 2003 - 30 novembre

2004), ella non ha mai visto nessuno entrare o uscire da quest'ultimo, né

constatato l'arrivo dei signori __________, __________, RI 1 e __________ con

eventuali autovetture nel garage sotterraneo (cfr. verbale di interrogatorio 14

dicembre 2004 davanti alla polizia cantonale);

- dal

rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria 16 dicembre 2004 emerge

segnatamente quanto segue: «[…] L'impressione emersa dalle indagini è che detto

appartamento era sfruttato come luogo d'emergenza o di comodità, a seconda

delle situazioni, per pernottamenti non regolari. Nessuno ha mai usufruito

della lavanderia ed anche il consumo di energia elettrica è stato molto ridotto

nell'ultimo anno. [...] La perquisizione effettuata il 07.12.2004 ore 0910

(vedasi doc. fotografica allegata) ci ha permesso di capire che l'appartamento

di __________, non è residenza stabile per tutte le persone oggetto del

procedimento penale in corso. All'interno dello stesso abbiamo trovato

indumenti, peraltro pochi, di __________ [...]. Per gli altri nessuna traccia

evidente di un soggiorno duraturo. […] __________ e RI 1 nulla è stato

rinvenuto. E’ emerso che sono ormai mesi che non abitano in quell’appartamento.

[…] I controlli effettuati dagli agenti, i giorni venerdì 16.09.2004 - lunedì

20.09.2004 e martedì 21.09.2004 tra le 0620 e le 0700, hanno permesso di

stabilire che nessuna persona era uscita dallo stabile. Stesse verifiche,

negative, sono state effettuate il 20.09.2004 ore 1800 - 21.09.2004 ore 1930 e

ore 2100 - 22.09.2004 ore 2115. [...]”;

- __________

ha messo l'appartamento a disposizione di __________ (suo collega di lavoro

presso la __________ di __________), dell’opponente (una sua conoscenza dall'università)

e di __________ (collega di lavoro dell’opponente, dopo che gli stessi sono

rimasti senza lavoro e alla ricerca di un appartamento. Il signor __________

non ha mai chiesto loro di contribuire alle spese, fissando tuttavia quale

condizione della loro convivenza che tutti e quattro insieme non potevano stare

se non saltuariamente (cfr. verbale 13 giugno 2005 di __________ presso l'UG);

Ora, visto quanto precede e alla luce della menzionata

giurisprudenza, lo scrivente Ufficio ritiene che, secondo l'abituale criterio

della probabilità preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali,

il signor RI 1 non adempia il requisito della residenza in Svizzera ai sensi

dell'articolo 8 cpv. 1 lett. c LADI. Infatti, il centro di interessi

dell'opponente risulta essere in __________, dove vive stabilmente la famiglia.

È dunque in __________, anziché in Svizzera, che l'assicurato ha la sua

residenza effettiva. L'assicurato non ha pertanto diritto alle indennità di

disoccupazione, non essendo adempiuta una delle condizioni cumulative

contemplate dall'articolo 8 LADI.

Le motivazioni sollevate con l'opposizione in esame non permettono

di giungere a una conclusione diversa rispetto a quanto

stabilito con la decisione contestata.

(…)." (cfr. doc. A1)

1.3. Contro

questa decisione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel

quale ha addotto che:

"

(...)

Con la presente intendo contestare senza

pregiudizio la vostra decisione in oggetto. La conclusione della suddetta lettera

afferma quanto segue: "... il signor RI 1 non adempia il requisito della residenza in

Svizzera... infatti, il centro di interessi dell'opponente risulta essere in __________

dove vive stabilmente la famiglia".

Le argomentazioni che riporto a mio favore sono

le seguenti e riguardano nell'ordine: il centro dei miei interessi, il contatto

con il mondo del lavoro e la mia effettiva residenza nel periodo di

riferimento:

1)

fin da quando ho cominciato a lavorare in Canton Ticino (Aprile 2000), il

centro dei miei interessi è sempre stato, per motivi di lavoro e maggiori

possibilità di carriera e di guadagni, strettamente legato alla Svizzera. È

proprio in queste aziende (__________, __________ e __________), che ho

maturato le esperienze più interessanti e favorevoli alla mia crescita

professionale.

2)

Il fatto che la mia famiglia vive stabilmente a __________, non è in

contrasto con la mia intenzione, espressa già da tempo, di portarla a vivere in

Svizzera: infatti, già nell'Agosto 2002 la mia famiglia si era temporaneamente

unita a me a __________ con l'intento di trovare un'abitazione.

Successivamente, a causa delle cattive condizioni dell'azienda (__________, __________),

e del mercato in cui mi trovavo precedentemente (luglio 2002 Aprile 2003),

sarebbe stato da incosciente trasferire l'intera famiglia in Svizzera (Canton __________).

Nel periodo seguente

(Maggio 2003-Giugno 2004), nonostante le mie forti speranze di ritrovare lavoro

in Canton Ticino, il progetto di trasferimento della famiglia e' stato nuovamente

rimandato comportando un grave sacrificio per l'intera famiglia. Le cause di questa decisione riguardano la

tenera età dei figli __________ e __________ (ai tempi rispettivamente 2 anni e

6 mesi), che richiedeva un forte aiuto dei parenti più vicini (specialmente i

nonni) e la precarietà economica che non mi avrebbe permesso di mantenere la

famiglia in Svizzera.

3)

A partire dai primi mesi del 2003, ho mantenuto un continuo contatto con il

mondo del lavoro e le mie ricerche si sono estese in tutto il Canton Ticino e nei diversi settori

industriali a riprova della mia decisa volontà di rientrare sul mercato

Svizzero e di rispondere pienamente i requisiti dell'art. 8 LADI. Del resto, rimanendo in linea con

le direttive del consulente URC, nell'ottica di trovare un impiego, le ricerche

di lavoro coprivano anche la __________ e così nel Giugno 2003 ho iniziato a

lavorare in Italia presso __________ (__________).

Tale occupazione è

stata comunicata tempestivamente e chiaramente alle parti coinvolte (URC e __________)

e non è mai stata considerata un impedimento all'idoneità al collocamento e ai

diritti conseguenti. Infatti, copia del contratto di assunzione è stata

consegnata alla __________ (citato nel p2 dalla Sezione del Lavoro).

4)

A seguito di colloqui di orientamento con il consulente del lavoro (URC, Sig.

__________) e della Cassa Disoccupazione (__________, Sig.ra __________ e Sig. __________),

mi è stata suggerita la possibilità a me allora sconosciuta, di ottenere il

beneficio del guadagno intermedio. Ritengo importante ricordare il fatto che

nel periodo di riferimento, secondo le direttive del Sig. __________ e della Sig.ra __________ ho

condotto numerose e documentate ricerche di lavoro in Canton Ticino,

puntualmente sottoposte alla verifica, conferma e consigli degli stessi.

Tuttavia, i risultati di questi sforzi non sono stati positivi (copia dei

verbali di consulenza URC e relative ricerche di lavoro è stata consegnata al

Sig.__________ in data 27 Agosto 2004).

Contemporaneamente

consegnavo gli attestati di Guadagno Intermedio alla Cassa __________ da cui

percepivo con regolarità le indennità maturate senza alcuna nota o obiezione in

merito.

Sottolineo quindi

che per tutto il periodo quadro e fino ad Aprile 2005, sono state effettuate le

ricerche di lavoro e, per quanto permesso dalle necessità di lavoro e dalle

finanze correnti, ero comunque presente sul territorio al mio domicilio a __________

a prescindere dal ricevimento del GI.

5)

La residenza presso l'appartamento di __________, voleva essere temporanea a

fronte del desiderio di trovare dimora stabile con tutta la famiglia. I bassi

consumi di energia sono il risultato dello sforzo di non gravare

sull'ospitalità del Signor __________.

6)

Le informazioni, considerazioni, indagini e accertamenti su cui si basa la

decisione in oggetto si riferiscono ad un periodo posteriore a quello in esame

(Maggio 2003-Maggio 2004). Infatti sono state condotte dopo diversi mesi, cioè

da Settembre a Dicembre 2004.

Anche nel Decreto di non luogo a procedere si ritiene che queste prove a

disposizioni non possono avallare o in qualche modo sostanziare l'ipotesi della

Sezione del Lavoro come indicato a pag. 4, cpv. 3.

L'ispezione del

Dicembre 2004 non ha rinvenuto alcun effetto personale nell'appartamento, perché,

a causa dell'interruzione dei sussidi dall'estate, la mia presenza __________

si è dovuta ridurre drasticamente.

7)

Nel Decreto di non luogo a procedere si legge: "dagli atti raccolti non

risulta alcuna prova certa ed affidabile che i denunciati non abbiano risieduto

nel condominio __________ nei periodi... maggio 2003 - maggio 2004... Sospetti

non sono sufficienti ad avvalorare la tesi della Sezione del Lavoro...". E

soprattutto: "i fatti a carico dei denunciati hanno comportato

accertamenti che comunque non hanno permesso di confortare gli elementi

raccolti con il rigore necessario per confermare il contenuto della denuncia. ... devono essere pertanto posti al

beneficio del dubbio e deve essere decretato il non luogo a procedere per

insufficienza di prove".

La Decisione della

Sezione del lavoro, prescinde dalle osservazioni sopra menzionate, non fa uso

di prove certe ed affidabili (non luogo a proc. p7) e si basa sul criterio di

probabilità per giungere alla decisione finale.

Concludendo, sulla base alle sopra citate

considerazioni ritengo che appare evidente che la mia buona fede debba essere

riconosciuta e tutelata e che la mia residenza in Svizzera sia stata

qualificata.

Pertanto CHIEDO di accogliere il presente ricorso

riconoscendomi il diritto all'indennità di disoccupazione per l'intero periodo

considerato ed annullare di conseguenza le precedenti decisioni della Sezione

del Lavoro." (cfr. doc. I)

1.4. Nella sua

risposta del 10 ottobre 2005 la Sezione del lavoro ha chiesto di respingere il

ricorso e si è riconfermata nelle proprie allegazioni (cfr. doc. III).

in

diritto

2.1. Il 1° giugno

2002 è entrato in vigore l'accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione

Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra,

sulla libera circolazione delle persone (ALC), che regola, in particolare nel

suo Allegato II, il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8

ALC).

L'ALC si

applica alla presente fattispecie visto che all’assicurato, con decisione del 5

novembre 2004 confermata con decisione su opposizione del 29 luglio 2005 (cfr.

doc. 11 e A1), è stato negato il diritto alle indennità di disoccupazione dal

1° maggio 2003 (cfr. DTF 128 V 315, consid. 1b/bb, pag. 317 e DTF 130 V 156,

consid. 5, pag. 160-162).

I

presupposti materiali per stabilire se l’assicurato ha diritto alle indennità

di disoccupazione a contare dal 1° maggio 2003, si determinano in ogni caso

secondo il diritto svizzero.

Infatti,

anche a seguito dell'entrata in vigore dell'ALC, il Regolamento (CEE) n.

1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi

di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi ed ai

loro famigliari che si spostano all'interno della Comunità, cui rinvia l'art. 1

cpv. 1 Allegato II ALC, rimanda a tale normativa (cfr. STFA dell’11 gennaio

2005 nella causa D., U 271/03, consid. 1.3). Così, in virtù dell'art. 13

paragrafo 2 lettera a) del Regolamento, con riserva degli articoli da 14 a 17,

la persona che esercita un’attività subordinata nel territorio di uno stato

membro è soggetta alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel

territorio di un altro Stato membro o se l’impresa o il datore di lavoro da cui

dipende ha la propria sede o il proprio domicilio nel territorio di un altro

Stato membro.

Orbene,

l’attività subordinata esercitata dall’assicurato prima di iscriversi in

disoccupazione è stata svolta in territorio elvetico. Più precisamente l’ultimo

rapporto di lavoro dell’assicurato è stato quello con la ditta __________ a __________

(cfr. doc. 18/CC, 18/FF, 18/GG e 18/LL).

Donde

l'applicabilità dell'ordinamento svizzero.

2.2. Il TCA è

chiamato a stabilire se a ragione oppure no, all’assicurato è stato negato il

diritto alle indennità di disoccupazione dal 1° maggio 2003.

In tale

contesto va ricordato che il 1° luglio 2003 è entrata in vigore la terza

revisione della LADI, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14

del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg., RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728

segg.).

Dal

profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio

le norme di diritto materiale in vigore al momento in cui si è realizzata la

fattispecie rilevante (cfr. DTF 130 V 329; DTF 129 V 1; DTF 128 V 315=SVR 2003

ALV Nr. 3; SVR 2003 IV Nr. 25 consid. 1.2.).

Inoltre,

il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda

di regola sui fatti che si sono realizzati fino all'emanazione della decisione

amministrativa contestata (cfr. DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 121 V 366

consid. 1b; qui: il 29 luglio 2005).

Nel caso

in esame la Sezione del lavoro ha negato il diritto dell'assicurato alle

indennità di disoccupazione a far tempo dal 1° maggio 2003. A quel momento la

terza revisione della LADI non era ancora entrata in vigore e, per quanto

riguarda le prestazioni versate all’assicurato dal 1° maggio al 30 giugno 2003,

essa non può dunque essere presa in considerazione.

In ogni

caso, per quanto riguarda le norme della legge qui applicabili, che verranno

menzionate successivamente, la terza revisione della LADI non ha apportato

alcuna modifica.

2.3. Perché

un assicurato possa pretendere l'indennità di disoccupazione, egli deve, tra

l’altro, risiedere in Svizzera (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. c LADI).

In deroga all’ art. 13

LPGA (Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali

[LPGA], entrata in vigore il 1° gennaio 2003, qui applicabile e secondo il

quale: “Il domicilio di una persona è determinato secondo le disposizioni degli

articoli 23-26 del Codice civile [cpv. 1]. Una persona ha la propria dimora

abituale nel luogo in cui vive per un periodo prolungato, anche se la durata

del soggiorno è fin dall’inizio limitata [cpv. 2].”), gli stranieri senza

permesso di domicilio sono considerati residenti in Svizzera, fintanto che vi

dimorano in virtù di un permesso di dimora per l'esercizio di un'attività

lucrativa o in virtù di un permesso stagionale (cfr. art. 12 LADI).

2.4. In

una sentenza del 20 settembre 1989, pubblicata parzialmente in DTF 115 V 448 e

riportata integralmente da Cattaneo (cfr. Cattaneo, "Les mesures

préventives et de réadaptation de I'assurance-chômage", Ed. Helbing &

Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno, pag. 422-424), il Tribunale

federale delle assicurazioni (TFA) ha stabilito che determinante, nel contesto

dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, non è l'esistenza di un domicilio civile in

Svizzera, bensì quella della residenza effettiva (cfr. DTF 115 V 448-449).

In quell’occasione l’Alta

Corte ha stabilito che, giusta l’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, il diritto

all’indennità di disoccupazione suppone la residenza effettiva in Svizzera

nonché l’intenzione di conservarla per un determinato periodo e di farne il

centro delle relazioni personali.

Così, nel caso che era

chiamata a giudicare, la nostra Massima istanza giudiziaria ha stabilito che un

cittadino svizzero che aveva affittato un appartamento in Francia, ma risiedeva

a Ginevra, adempiva il presupposto dell'art.

8 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. D. Cattaneo, op. cit., p. 424, no 685).

Questo

Tribunale, in una sentenza dell'8 giugno 1993 nella causa V. (AD 79/93)

confermata dal TFA con decisione del 16 novembre 1993 (C 130/93), ha invece

negato il diritto alle indennità di disoccupazione ad una lavoratrice frontaliera

che non risiedeva in Svizzera.

In un'ulteriore sentenza del 6 settembre 1999,

pubblicata in DTF 125 V 465, il TFA, oltre a richiamare i criteri e i principi

applicabili all'interpretazione di un accordo internazionale, ha stabilito che

la giurisprudenza sviluppata in relazione all'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI non

viola l'art. 20 lett. a della Convenzione n. 168 dell'organizzazione

internazionale del lavoro (OIL) concernente la promozione dell'impiego e la

protezione contro la disoccupazione del 21 giugno 1988 (RS 0.822.726.8; RU 1991

1914; in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991). Contestualmente la nostra

Massima Istanza ha pure ribadito la validità della propria giurisprudenza che

subordina il diritto all'indennità di disoccupazione alla residenza effettiva

in Svizzera, così come all'intenzione di conservarla durante un certo periodo e

di farne, durante questo tempo, il centro delle proprie relazioni.

In

particolare il TFA ha sottolineato che:

" (…)

Orbene non si vede come la suddetta giurisprudenza relativa

all'art. 8 cpv.

1 lett. c LADI esigente una presenza qualificata nel nostro Paese possa essere

contraria alla Convenzione. In effetti, solo restando a diretto contatto con il

mondo del lavoro nel quale intende essere reinserito il disoccupato può dar

prova di un serio e costante impegno nella ricerca di un lavoro. Inoltre la

presenza effettiva garantisce alle autorità competenti la possibilità di

verificare l'idoneità al collocamento e di controllare la disoccupazione.

Ridurre tale presenza a qualche ora al giorno, come richiesto dal ricorrente,

equivarrebbe a non far obbligo agli interessati di mettersi nella situazione di

concretamente poter reperire un impiego. Con un simile sistema verrebbe

garantita solo I'indennizzazione degli assicurati, mentre sarebbe disatteso

l'altro intento contenuto nella Convenzione, quello della promozione del pieno

impiego, intento che può essere concretizzato solo con un disciplinamento che

favorisca la ricerca di un'occupazione. La giurisprudenza di questa Corte che

subordina il diritto all'indennità di disoccupazione, oltre che alla residenza

effettiva in Svizzera, anche all'intenzione di conservarla durante un certo

periodo e di farne - durante questo tempo - il centro delle proprie relazioni

personali non è quindi in contrasto con il diritto convenzionale, questo a

prescindere dal fatto che ciò non esclude necessariamente per l'interessato la

possibilità di avere il domicilio all'estero presso la propria famiglia.

(...)."

(cfr. DTF 125 V 465, consid. 5, pag. 468-469)

Nel caso che era chiamata

a giudicare, l'Alta Corte, accogliendo il gravame e rinviando gli atti

all'amministrazione cantonale, ha poi concluso che:

" (…)

Orbene, per attestare la sua effettiva residenza in Svizzera il

ricorrente rileva in particolare di avere avuto a disposizione una camera

presso il "Personalhaus" dell'ex-datore di lavoro. A comprova di

quanto affermato esibisce una dichiarazione 18

dicembre 1996 di quest'ultimo,

da cui si evince che l'interessato, quale dipendente della ditta L. SA, abitava

durante tutto l'anno nel "Personalhaus". Per contro, nulla si rileva

per quanto concerne il periodo dopo il licenziamento.

In effetti, nell'incarto manca qualsivoglia documento attestante

una costante presenza sul mercato del lavoro svizzero per consentire al giudice

di statuire. Si rende pertanto necessario un complemento d'Istruttoria.

(...)." (cfr. DTF 125 V

465, consid. 6, pag. 469-470)

Chiamata

a pronunciarsi circa la residenza di un assicurato che aveva beneficiato del

diritto alle indennità di disoccupazione durante un primo termine quadro dal 1°

gennaio 1997 al 31 dicembre 1998 e in seguito dal 1° maggio al 21 novembre

1999, il TFA ha confermato la decisione con la quale all’assicurato è stato

negato, con effetto retroattivo a contare dal 1° maggio 1999, il diritto alle

indennità di disoccupazione in quanto non residente in Svizzera.

L’Alta

Corte ha pure confermato la decisione con la quale allo stesso assicurato è

stata chiesta la restituzione delle prestazioni già versate.

In

quell’occasione la nostra Massima Istanza ha sviluppato, in particolare, le

seguenti considerazioni:

"

(…)

3.- Auf Grund der Akten steht fest, dass der

Beschwerdeführer ab 1. September 1997 ein separat vermietetes Zimmer einer

3-Zimmer-Wohnung im Parterre der Liegenschaft Strasse A.________ in Basel

gemietet hatte. Am 28. April 1999 kündigte er dieses Mietverhältnis mit Wirkung

per 31. Juli 1999. Gemäss seinen eigenen Angaben bewohnte er in der Folge ein

anderes Zimmer derselben Wohnung zusammen mit dessen Mieter, C.________, der

sich meistens in Italien aufgehalten und dem er, der Beschwerdeführer, seinen Mietanteil

jeweils in bar, ohne Quittung, bezahlt habe. Die Beschwerdegegnerin geht

demgegenüber davon aus, dass der Beschwerdeführer nicht an der Strasse

A.________ in Basel, sondern in Frankreich gewohnt habe. Sie stützt sich dabei

einerseits auf den Umstand, dass die Ehefrau des Beschwerdeführers (die Heirat

fand am 15. Mai 1999 statt) mit dem 1995 geborenen gemeinsamen Sohn während des

vorliegend relevanten Zeitraums in Frankreich wohnte, und andererseits auf die

Ergebnisse der Abklärungen des KIGA, welche gezeigt hätten, dass sich der

Beschwerdeführer praktisch nie an der Strasse A.________ aufgehalten habe.

4.- a) Die Vorinstanz hat das Erfordernis

des gewöhnlichen Aufenthalts in der Schweiz während des Bezugs der Arbeitslosenentschädigung

ab 1. Mai 1999 zu Recht als nicht erfüllt beurteilt: Zunächst bestehen bereits

in Bezug auf die erste Rahmenfrist für den Leistungsbezug (1. Januar 1997 bis 31.

Dezember 1998) Unklarheiten, denn der Beschwerdeführer macht keine Angaben über

die Zeit vor der Miete des Zimmers an der Strasse A.________ per 1. September

1997, und schon anlässlich des Beratungsgesprächs vom 1. Dezember 1997 wurde

die Unzustellbarkeit der Kassenabrechnung (es handelte sich offenbar um die

Abrechnungen für September und Oktober 1997) vermerkt. Für den vorliegend relevanten

Zeitraum ist durch den Rapport vom 17. Dezember 1999 über die polizeiliche

Observation erwiesen, dass der Beschwerdeführer während der Zeit vom 28.

Oktober 1999 bis 17. Dezember 1999 an der Strasse A.________ nie anbetroffen wurde.

Der Beschwerdeführer lässt es an einer plausiblen Erklärung darüber fehlen, wo

er sich während und vor dieser fast zweimonatigen Observierungsperiode

aufgehalten hat. Die Folgerung, er habe bei Ehefrau und Sohn im nahe gelegenen

Frankreich geweilt und dort auch den Mittelpunkt seiner Lebensbeziehungen

gehabt, drängt sich unter diesen Umständen auf.

b) Die in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde

erhobenen Einwände gegen die Verwertbarkeit und Aussagekraft der Ergebnisse der

polizeilichen Observierung sind nicht stichhaltig:

aa) Die unterzeichnete Notiz des Gfr

S.________ vom 17. Dezember 1999, aus welcher hervorgeht, dass die Wohnung an

der Strasse A.________ vom 28. Oktober 1999 bis 17. Dezember 1999 durch zwei

Polizeibeamte zu verschiedenen Tages- und Nachtzeiten observiert wurde, wobei

festgestellt wurde, dass sich "in dieser Wohnung überhaupt nichts

tat" und der Beschwerdeführer auch nie betroffen werden konnte, genügt der

Protokollierungspflicht. Eine detailliertere Rapportierung über einen so

einfachen Sachverhalt kann nicht verlangt werden.

bb) Da die Observierung ergab, dass sich in

der fraglichen Wohnung überhaupt nichts tat, bestand keine Notwendigkeit, eine

anwesende Person zu identifizieren. Zudem begegneten die zum Treffen mit dem

KIGA und dem Beschwerdeführer vom 17. Dezember 1999 aufgebotenen Beamten,

darunter DetKpl W.________, der an der Observierung beteiligt war, bei dieser

Gelegenheit dem Beschwerdeführer. DetKpl W.________ konnte daher durchaus

angeben, ob er den Beschwerdeführer während der Observierungszeit gesehen

hatte. Der Einwand, die observierenden Beamten hätten den Beschwerdeführer

nicht gekannt und könnten deshalb nicht beurteilen, ob er sich in der

fraglichen Wohnung aufgehalten habe, ist haltlos.

(…)." (cfr. STFA del 31 luglio 2001 nella causa P., C 303/00)

L’Alta

Corte si è confermata nella propria giurisprudenza in una decisione del 19

luglio 2002 nella causa D. (C 337/01) nella quale, in particolare, ha ribadito

che:

"

(…)

Entgegen den vorinstanzlichen Ausführungen ist

für die Beurteilung des Wohnens in der Schweiz nach Art. 8

Abs. 1 lit. c AVIG nicht der zivilrechtliche Wohnsitz nach Art. 23 ff.

ZGB massgebend. Vielmehr ist diese Anspruchsberechtigung erfüllt, wenn sich der

gewöhnliche Aufenthalt der versicherten Person in der Schweiz befindet, sie die

Absicht hat, diesen Aufenthalt während einer gewissen Zeit aufrecht zu

erhalten, und zudem ihr Lebensmittelpunkt in der Schweiz liegt (BGE 125 V 466 Erw.

2a mit Hinweisen).

Die Voraussetzung des Wohnens in der Schweiz muss

nicht nur bei Eintritt des Versicherungsfalles, sondern während des gesamten

Zeitraums, für welchen Leistungen geltend gemacht werden, erfüllt sein (SVR

1996 ALV Nr. 77 S. 236 Erw. 3a).

(…)." (cfr. la STFA succitata)

In quell’occasione l’Alta

Corte ha concluso che:

" (…)

Das Erfordernis des Wohnens in der Schweiz im

Sinne von Art. 8 Abs. 1 lit. c AVIG ist nicht

erfüllt, da der Beschwerdeführer sich mehrheitlich in Deutschland aufhielt und

sein Lebensmittelpunkt bei seiner Familie in Deutschland lag; daran ändert auch

der Umstand nichts, dass der Versicherte weiterhin in Basel gemeldet war und

dort seine Steuern beglich.

(…)." (cfr. la STFA succitata)

In un’altra decisione del

22 ottobre 2002 nella causa S. (C 34/02) l’Alta Corte si è

riconfermata nella giurisprudenza sviluppata nell’ambito dell’art. 8 cpv. 1

lett. c LADI e, in particolare, ha osservato che:

"

(…) Diese zentrale Anspruchsvoraussetzung ist

Ausfluss des im Leistungsbereich der Arbeitslosenentschädigung geltenden

Verbots des Leistungsexports, welches im Interesse der Missbrauchsverhütung

aufgestellt worden ist. Bei im Ausland wohnenden Personen wäre die Überprüfung und

Kontrolle der Anspruchsvoraussetzungen, namentlich der Arbeitslosigkeit,

verunmöglicht (vgl. zum Ganzen Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in:

Schweizerisches Bundes-verwaltungsrecht [SBVR], Bd. Soziale Sicherheit,

Rz. 138).

(…)." (cfr. la STFA succitata)

Sempre

riguardo al presupposto del diritto alle indennità di cui all’art. 8 cpv. 1

lett. c LADI vedi inoltre STFA del 9 aprile 2003 nella causa F.

(C121/02); STFA del 26 maggio 2003 nella causa S. (C 226/02) e

STFA del 22 settembre 2003 nella causa I. (C 153/03).

2.5. In una recente decisione del

6 marzo 2006 nella causa B. (C290/03), la nostra Massima Istanza ha stabilito

che le norme che regolano il guadagno intermedio vanno applicate anche quando

il guadagno intermedio è realizzato all’estero e, circa il presupposto del

diritto alle indennità di cui all’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI ha confermato la

propria giurisprudenza sviluppando le seguenti considerazioni:

" (…)

6.1 In der Verwaltungsverfügung wurde die

Verneinung der Anspruchsberechtigung insbesondere damit begründet, dass die

Versicherte im fraglichen Zeitraum nicht im Sinne von Art.

8 Abs. 1 lit. c AVIG in der Schweiz gewohnt habe. Diese Auffassung

vertritt auch das seco in seiner Vernehmlassung. Es geht unter Berufung auf das

Urteil M. vom 27. Juni 2000, C 313/99, davon aus, dass entscheidend sei, ob

sich die versicherte Person an denjenigen Tagen, für die sie Leistungen

beanspruche, tatsächlich in der Schweiz aufgehalten habe.

6.2 Das "Wohnen" in der Schweiz im

Sinne von Art. 8 Abs. 1 lit. c AVIG ist nicht im

Sinne des zivilrechtlichen Wohnsitzes zu verstehen, sondern setzt den

gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz voraus; verlangt werden der tatsächliche

Aufenthalt in der Schweiz und die Absicht, diesen Aufenthalt während einer gewissen

Zeit aufrechtzuerhalten und hier in dieser Zeit auch den Schwerpunkt der

Lebensbeziehungen zu haben (BGE 125 V 466 Erw. 2a, 115 V 448; Urteile S. vom

26. Mai 2003, C 226/02, Erw. 1.1 und 2.2, F. vom 9. April 2003, C 121/02, Erw.

Considerandi

2.

, S. vom 13. März 2002, C 149/01, Erw. 2, P. vom 31. Juli 2001, C 303/00,

Erw. 2, Erbengemeinschaft A. vom 19. April 2001, C 330/99, Erw. 3c). Zweck

dieses Erfordernisses ist es, die Kontrolle der Anspruchsvoraussetzungen zu

ermöglichen (BGE 125 V 468 Erw. 5, 115 V 449; erwähnte Urteile C 226/02, Erw.

1.

, C 121/02, Erw. 2.2, sowie C 330/99 Erw. 3c und 3h).

6.3

Zwar verbietet es diese Zwecksetzung, die zu Art. 42 Abs. 1 AHVG ergangene Rechtsprechung, wonach das

Aufenthaltsprinzip bestimmte kurz- oder längerfristige Auslandaufenthalte

zulässt (BGE 111 V 182 f.), unbesehen auf Art. 8 Abs. 1

lit. c AVIG zu übertragen (erwähntes Urteil C 330/99, Erw. 3h; vgl. auch

BGE 115 V 449). Doch ist, wie schon aus dem in der Rechtsprechung verwendeten

Ausdruck "gewöhnlicher Aufenthalt" folgt, auch im Rahmen von Art. 8 Abs. 1 lit. c AVIG nicht ein ununterbrochener

tatsächlicher Aufenthalt im Inland erforderlich (vgl. erwähntes Urteil C

153/03, Erw. 3; Rubin, a. a. O., S. 117; vgl. auch - e contrario - erwähnte

Urteile C 149/01, Erw. 3, und C 330/99, Erw. 3g am Ende). Das Fortdauern des

gewöhnlichen Aufenthalts in der Schweiz setzt aber unter anderem voraus, dass

trotz Unterbrüchen des tatsächlichen Aufenthaltes weiterhin eine enge

Verbindung mit der hiesigen Arbeitswelt besteht (nicht veröffentlichtes Urteil

G. vom 30. November 1999, C 183/99; vgl. auch BGE 125 V 469). Keinesfalls

genügt es für die Bejahung eines gewöhnlichen Aufenthalts, wenn sich der Bezug

zur Schweiz auf die regelmässige Rückkehr zwecks Erfüllung der

Kontrollvorschriften beschränkt (z. B. nicht veröffentlichtes Urteil H. vom 30.

Dezember 1997, C 272/96).

6.4

Davon, dass ein Anspruch auf

Arbeitslosenentschädigung nicht von vornherein auf jene Tage beschränkt ist, an

denen sich die betroffene Person tatsächlich in der Schweiz aufhält, ging das

Eidgenössische Versicherungsgericht insbesondere im bereits erwähnten Urteil I.

vom 22. September 2003, C 153/03, aus. Dieses betrifft einen Bühnenbildner, der

ab 1. Juli 2001 aufgrund eines einjährigen Dienstvertrages an einem deutschen Theater

zu einem für die Bestreitung der Lebensunterhaltskosten nicht ausreichenden

Lohn arbeitete und in Deutschland auch über eine Wohnung verfügte bzw. eine

solche mitbenutzte, dabei aber aufgrund seines eher seltenen Berufs und seines

fortgeschrittenen Alters sich weiträumig bewerben und bereit sein musste, im

deutschsprachigen Raum eine zweite Arbeitsstelle anzunehmen, im Oktober 2001

eine medizinische Behandlung in der Schweiz durchführen liess und von Januar

bis März 2002 ein Engagement an einem in der Schweiz gelegenen Theater eingehen

konnte. Streitig war, ob der Betroffene von Juli bis Dezember 2001 im Sinne von

Art. 8 Abs. 1 lit. c AVIG in der Schweiz wohnte. Das

Eidgenössische Versicherungsgericht wies die Sache ans kantonale Gericht

zurück, damit dieses hinsichtlich des gewöhnlichen Aufenthalts bzw.

Lebensmittelpunkts in der fraglichen Zeit weitere Abklärungen treffe und

hernach über die Beschwerde neu entscheide. Wäre ein gewöhnlicher Aufenthalt

und damit das Wohnen in der Schweiz im Sinne von Art. 8

Abs. 1 lit. c AVIG allein wegen des mit dem ausländischen Arbeitsort verbundenen

Auslandaufenthalts zu verneinen gewesen, hätten sich Abklärungen zur Frage des

Lebensmittelpunktes erübrigt.

6.5

Vorliegend von der im Urteil C 153/03

gewählten Auslegung abzuweichen, besteht kein Anlass. Den gewöhnlichen

Aufenthalt in der Schweiz bei einer Person, die, ohne von der Möglichkeit des

Art. 69 Abs. 1 der Verordnung Nr. 1408/71 Gebrauch gemacht zu haben, einen

Zwischenverdienst im Ausland erzielt, bei in der Schweiz verbleibendem

Schwerpunkt der Lebensbeziehungen einzig wegen des durch diese Erwerbstätigkeit

bedingten vorübergehenden Auslandaufenthalts zu verneinen, liefe nämlich darauf

hinaus, eine Person nur deshalb mit einem Rechtsnachteil zu belegen, weil sie

mit einem ausländischen statt inländischen Zwischenverdienst den Erwerbsausfall

mindert und ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt verbessert. Dies liesse sich nach

dem in Erw. 5.4 hievor Gesagten mit dem verfassungsmässigen Gebot der

rechtsgleichen Behandlung nicht vereinbaren. Demnach kann an dem vom seco

zitierten (älteren) Urteil C 313/99, soweit sich diesem eine vom Urteil C

153/03 abweichende Auslegung entnehmen lässt, nicht festgehalten werden.

6.6

Was den vorliegend zu beurteilenden

Sachverhalt betrifft, so arbeitete die Beschwerdeführerin in den Monaten

Oktober bis Dezember 2002 in Deutschland als Schauspielerin für die Firma

X.________. In der Bescheinigung über Zwischenverdienst für den Monat Oktober

2002.

wurde angegeben, die Versicherte werde voraussichtlich bis Ende November

2002.

weiter beschäftigt. Sowohl in der November- als auch in der

Dezember-Bescheinigung wurde die Frage, ob die Versicherte noch weiter

beschäftigt werde, verneint, die Frage, wer gekündigt habe, durchgestrichen und

als Grund der Vertragsauflösung "Ende des Vertrages" genannt. Aus

diesen drei Zwischenverdienstbescheinigungen ist zu schliessen, dass es sich -

wie bei Filmproduktionen zu erwarten - nicht um eine auf längere Zeit angelegte

Anstellung, sondern um einen (vielleicht nach einer anfänglich noch kürzeren

Laufzeit) zunächst bis Ende November befristeten und anschliessend um wenige

Wochen verlängerten Vertrag handelte. Die Versicherte suchte während ihres

vorübergehenden Auslandaufenthaltes weiterhin auch in der Schweiz nach einer

Stelle. Unter diesen Umständen kann in Ermangelung von Anhaltspunkten dafür,

dass der Aufenthalt in Deutschland anderen Zwecken als der Ausübung des

Zwischenverdienstes gedient hätte, nicht angenommen werden, der Schwerpunkt der

Lebensbeziehungen der Versicherten habe sich während des streitigen Zeitraums

nicht mehr in der Schweiz befunden und die Versicherte habe keine enge

Verbindung mit der schweizerischen Arbeitswelt mehr aufgewiesen. Dies gilt umso

mehr, als die Beschwerdeführerin gemäss ihren glaubhaft erscheinenden und von

keiner Seite angezweifelten Angaben in Deutschland in Hotels übernachtete und

insbesondere an den Wochenenden an ihren schweizerischen Wohnort zurückkehrte,

wo sie ihre Beziehungen zu Familie, Partner und Freundeskreis aufrechterhielt.

Der Ort ihres gewöhnlichen Aufenthalts lag demnach nach wie vor in der Schweiz,

sodass ein Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung für die Zeit vom 1. Oktober 2002

bis zum 22. Dezember 2002 auch nicht mit der Begründung verneint werden kann,

die Beschwerdeführerin habe die in Art. 8 Abs. 1 lit. c

AVIG vorgesehene Voraussetzung des Wohnens in der Schweiz nicht erfüllt.

(…)." (cfr. STFA del 6 marzo 2006 nella causa B., C 290/03)

Su questo tema vedi pure

la STFA del 12 aprile 2006 nella causa T., C 339/05.

2.6

Nell’evenienza concreta dagli

atti di causa risulta che l’assicurato si è iscritto al collocamento il 1°

maggio 2003 rivendicando da quella data il diritto a prestazioni (cfr. doc.

18/CC e 18/LL).

Precedentemente

l’assicurato, dopo la chiusura degli stabilimenti di __________ della __________

(ditta presso la quale ha lavorato dal 1° gennaio 2001 al 30 giugno 2002), si è

trasferito a __________ dove ha lavorato per la __________ dal 1° luglio 2002

al 30 aprile 2003 (cfr. doc. 19/EE, 18/FF e 21).

Il 3 aprile 2003

l’assicurato ha sottoscritto un contratto di lavoro a tempo pieno e di durata

indeterminata con la __________ (cfr. doc. 18/AA).

In particolare il

contratto stabiliva la mansione dell’assicurato quale “Quality Assurance Engineer”,

“la Data di Efficacia” a far tempo dal 2 giugno 2003 e il luogo di lavoro

presso la sede della società in __________ con possibilità di chiedere al

dipendente di effettuare trasferte all’estero e di distaccarlo presso altri

luoghi di lavoro in Italia e all’estero (cfr. doc. 18/AA punti 1, 2 e 4).

Dagli attestati di

guadagno intermedio per i mesi da giugno 2003 a maggio 2004 risulta che la

durata settimanale del lavoro convenuta era di 40 ore e che in tutti quei

periodi l’assicurato ha sempre effettuato un numero di ore maggiore rispetto a

quanto pattuito (cfr. doc. 18/T, 18/S, 18/R, 18/Q, 18/P, 18/O, 18/N, 18/M,

18/L, 18/I, 18/H e 18/G le risposte ai punti 6 e 7).

Nel verbale di audizione

27.

agosto 2004 dell’assicurato si legge, tra l’altro, che:

" (…)

Dove risiede normalmente dal 1° maggio 2003?

adr.: a __________ in __________.

Di quanti locali è composto l'appartamento di __________? qual

è l'affitto mensile? vi è un contratto di locazione? chi ha stipulato il

contratto di locazione?

adr: si tratta di un appartamento con due locali, la cucina e il

bagno. Non pago nessun canone di locazione in quanto l'appartamento è in

condominio ed è di proprietà del suocero di un mio coinquilino, signor __________.

Non vi è nessun contratto di locazione. Dividiamo le spese accessorie.

Vive da solo nell'appartamento di __________?

adr: no, divido l’appartamento con il signor __________, il signor

__________ e il signor __________. Ci sono due posti letto nella camera

matrimoniale e due nel soggiorno. I locali sono ampi (55mq). Io dormo nel

soggiorno.

(…)

Dove risiede la sua famiglia?

adr.: a __________ in __________.

Qual’è l’attività di sua moglie? I figli vanno a scuola? Dove?

adr.: inizierà il 1°settembre presso la scuola elementare __________

__________ di __________. I miei figli inizieranno il 6 settembre 2004.

Quale è la sua giornata tipo durante la disoccupazione?

adr.: ho iniziato un’attività salariata un mese dopo la mia

iscrizione per il collocamento. Ho un contratto a tempo indeterminato dal 1°

giugno 2003. L’attività è svolta a tempo pieno a __________.

Si reca spesso in Italia? Durante quale giorni?

adr.: lavoro in Italia dal lunedì al venerdì dalle 08.00/09.00

alle 18.00/19.00. Parto da casa verso le 06.45/07.00.

Dove soggiorna al termine della propria attività presso la __________?

adr.: a volte passo a casa a __________ poi rientro a __________ e

dormo lì e riparto il giorno dopo per il lavoro. Alcune volte mi fermo a

dormire a __________, ma in via del tutto eccezionale. Il venerdì sera raggiungo

la mia famiglia a __________ e rientro a __________ il lunedì sera al termine

del lavoro.

Quando rientra in Svizzera?

adr.: tutti i giorni alla fine della giornata lavorativa.

Qual è la durata settimanale del soggiorno in Ticino?

adr.: dal lunedì sera al venerdì sera, sempre a fine lavoro.

Come effettua le sue ricerche di lavoro? Da dove vengono spedite?

adr.: inoltro spontaneamente delle candidature via e-mail. Non ho

mai trovato posti di lavoro vacanti sulla stampa adatti al mio profilo professionale.

Ritengo quindi più opportuno inoltrare in forma elettronica. Ho un portatile

che uso all’occorrenza (indirizzo di posta elettronica __________).

(…).” (cfr. doc. 14)

Nel proprio ricorso l’assicurato

ha poi, tra l’altro, sostenuto che:

" (…)

Sottolineo quindi che per tutto il periodo quadro e fino ad Aprile 2005, sono

state effettuate delle ricerche di lavoro e, per quanto permesso dalle

necessità di lavoro e dalle finanze correnti, ero comunque presente sul

territorio al mio domicilio a __________ a prescindere dal ricevimento del GI.

5) La residenza presso l’appartamento di __________, voleva essere

temporanea a fronte del desiderio di trovare dimora stabile con tutta la

famiglia. I bassi consumi di energia sono il risultato dello sforzo di non gravare

sull’ospitalità del Signor __________.

(…).

7) Nel Decreto di non luogo a procedere si legge:

"dagli atti raccolti non risulta alcuna prova certa ed affidabile che i

denunciati non abbiano risieduto nel condominio __________ nei periodi...

maggio 2003 - maggio 2004... Sospetti non sono sufficienti ad avvalorare la

tesi della Sezione del Lavoro...". E soprattutto: "i fatti a carico

dei denunciati hanno comportato accertamenti che comunque non hanno permesso di

confortare gli elementi raccolti con il rigore necessario per confermare il contenuto della denuncia. ... devono

essere pertanto posti al beneficio del dubbio e deve essere decretato il non

luogo a procedere per insufficienza di prove".

La Decisione della Sezione del lavoro, prescinde

dalle osservazioni sopra menzionate, non fa uso di prove certe ed affidabili

(non luogo a proc. p7) e si basa sul criterio di probabilità per giungere alla

decisione finale.

(…).” (cfr. doc. I)

Al riguardo il TCA rileva

innanzitutto che per il solo fatto che il magistrato penale abbia concluso che

non è provato che l’assicurato non abbia risieduto a __________ (cfr. doc. A2,

Decreto di non luogo a procedere del 1° marzo 2005 NLP 845/2005), non è

possibile concludere il contrario e meglio che egli vi abbia risieduto.

Infatti nel settore delle

assicurazioni sociali non si esige la prova

piena come il giudice civile o, in modo ancor più rigoroso, il giudice penale,

ritenuto che in quest'ultima evenienza per il principio "in dubio pro

reo" l'incertezza profitta all'accusato (cfr. DTF 126 V 319 consid.

5a; Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 102 pag. 22 e n. 1918

pag. 403).

Il

TFA ha ricordato questi principi in una sentenza del 15 gennaio 2001 nella

causa P.-B., pubblicata in RDAT II-2001 N. 91 pag. 378, e ha sottolineato che

conformemente al criterio della probabilità preponderante il giudice delle

assicurazioni sociali, dopo un'analisi ed una valutazione oggettiva delle

prove, deve seguire quella rappresentazione fattuale che ritiene essere la più verosimile

tra i vari scenari possibili.

Il signor __________,

coinquilino dell’assicurato e genero del proprietario dell’appartamento, è

stato sentito personalmente dall’amministrazione il 13 giugno 2005 e in

quell’occasione ha, tra l’altro, dichiarato che:

" (…)

Li pagavo (ndr.: si riferisce alle spese per la

conduzione dell’appartamento) già prima e posso dire che i signori __________, __________

e RI 1 sono strutturalmente miei ospiti (i signori __________ e RI 1 non sono

mai stati molto presenti, soprattutto da quando io sono [ndr. recte: in]

disoccupazione; sono stati molto saltuariamente nell’appartamento).

(…)

Da luglio 2004 i signori __________ e RI 1 non

sono mai stati presenti nell’appartamento (__________mai, RI 1 saltuariamente).

(…)

Per quanto riguarda il signor RI 1, è una mia

conoscenza dall’università (egli è più giovane ma abbiamo studiato alla stessa

facoltà).

(…)

I miei tre coinquilini sono venuti da me alla

ricerca di un appartamento quando sono rimasti senza lavoro ed erano alla

ricerca di un appartamento.

Per me la reale condivisione è avvenuta nel

settembre 2004 con il signor __________. Con tutti è invece successo,

precedentemente, in modo saltuario.

Ero già nell’appartamento quando lavoravo alla

banca. A luglio ed agosto 2004 c’ero io soltanto. Da settembre 2004 fino ad

adesso (eccetto dal 15 dicembre 2004 circa a gennaio 2005, ove sono stato io

con la mia famiglia) c’era anche il signor __________. In quattro siamo rimasti

soltanto 10 volte circa al massimo.

(…)." (cfr. doc. 6/A)

Lo stesso assicurato, sentito

dalla Polizia Cantonale il 13 dicembre 2004, nell’ambito del procedimento

penale avviato presso il Ministero Pubblico di __________, per titolo di

infrazione alla LADI, ha, tra l’altro, dichiarato che:

" (…)

La realtà di oggi è effettivamente cambiata. Io non abito più in

quei locali di __________.

In detto appartamento non ho nemmeno alcun effetto personale.

L’ultima volta che mi sono fermato a dormire a __________ risale

al mese di novembre. Mi ero fermato casualmente in quanto mi trovavo a __________

da amici. Ne ho approfittato in quanto era troppo tardi per rientrare a casa.

Confermo che negli ultimi mesi mi sono fermato raramente a dormire

a __________. Intendo dire da giugno ad oggi. A luglio ero in ferie. Da quel

periodo in poi mi era stato negato il diritto al sussidio di disoccupazione e

pertanto le mie possibilità di spostamento si erano ridotte.

E’ anche vero che nei mesi precedenti, durante il mio periodo di

disoccupazione, rimanevo poche sere a settimana a dormire a __________. Primo

perché nel frattempo avevo un lavoro a __________, questo a partire dal giugno

2003.

Secondo per il fatto che a volte rientrare da __________ su __________

era poco pratico. Io ho una famiglia a __________ ed era importante essere assieme

a mia moglie ed ai miei figli di 2 e 3 anni.

Il verbalizzante mi dice di quantificare queste mie presenze

nell’appartamento di __________, dopo il maggio 2003 ed io rispondo che a volte

rimanevo due o tre volte a settimana, altre volte meno. La mia presenza si

giustificava quando avevo ad esempio dei colloqui per trovare un posto di

lavoro o per presentarmi alla cassa disoccupazione o all’URC.

(…)." (cfr. doc. XVI/1 sub. inc 38.2005.80, verbale

d’interrogatorio di RI 1, 13 dicembre 2004)

Ora, da quanto appena

esposto non risulta in alcun modo che, durante il termine quadro per la

riscossione (meglio dal 1° maggio 2003 al 30 aprile 2005), l’assicurato ha

avuto la sua residenza effettiva e stabile a __________.

Non solo, il ricorrente

non ha neppure provato, e di questo ne deve portare le conseguenze (circa

l’obbligo di collaborare e le conseguenze dell’assenza di prova cfr. DLA 2001

N. 12, consid. 2b, pag. 145; STFA del 7 dicembre 2001 nella causa M., U 202/01;

STFA del 5 settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA del 9 maggio 2001 nella

causa Z., P 36/00; STFA del 9 maggio 2001 nella causa L., P 52/00; SVR 1995 AHV

Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pag. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264

consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; G. Beati

"Relazione tra diritto civile e assicurazioni sociali. Introduzione e

principi generali. La recente giurisprudenza del TFA.", atti della

giornata di studio del 1° giugno 1992, CFPG fascicolo 8, pag. 1 seg.

(3). Su questi aspetti, cfr. inoltre: J. L. DUC, “Les assurances sociales en

Suisse”, Losanna 1995, pag. 827-828 e TH. Locher, “Grundriss des

Sozialversicherungsrecht” Berna 1997, pag. 339-341 il quale rileva che

“besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt ohne

Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt werden kann”.),

che durante l’asserita residenza a __________ il centro delle proprie relazioni

era in Svizzera.

Al contrario, alla domanda

“Qual è l’attività di sua moglie? I figli vanno a scuola? Dove?” l’assicurato

ha risposto che “Inizierà il 1° settembre presso la scuola elementare __________

di __________. I miei figli inizieranno il 6 settembre.” (cfr. doc. 14).

Lo stesso assicurato ha

pure affermato che: “(…) Io ho una famiglia a __________ ed era importante

essere assieme a mia moglie ed ai miei figli di 2 e 3 anni. (…)” e, circa le

sue presenze a __________ dopo il mese di maggio 2003, ha precisato che “(…) a

volte rimanevo due o tre volte a settimana, altre volte meno. La mia presenza

si giustificava quando avevo ad esempio dei colloqui per trovare un posto di

lavoro o per presentarmi alla cassa disoccupazione o all’URC. (…).” (cfr. doc.

XVI/1 sub. inc 38.2005.80, verbale d’interrogatorio di RI 1, 13 dicembre 2004).

Va qui ricordato che per

concludere circa l’esistenza di un’effettiva residenza in Svizzera in ogni caso

non basta che l’assicurato ritorni regolarmente in Svizzera allo scopo di

ossequiare i suoi obblighi di disoccupato.

Infatti, nella STFA del 6

marzo 2006 nella causa B. (C 290/03) (citata in esteso al consid. 2.5), il TFA si è così espresso: “(…) Das Fortdauern des

gewöhnlichen Aufenthalts in der Schweiz setzt aber unter anderem voraus, dass

trotz Unterbrüchen des tatsächlichen Aufenthaltes weiterhin eine enge

Verbindung mit der hiesigen Arbeitswelt besteht (nicht veröffentlichtes Urteil

G. vom 30. November 1999, C 183/99; vgl. auch BGE 125 V 469). Keinesfalls

genügt es für die Bejahung eines gewöhnlichen Aufenthalts, wenn sich der Bezug

zur Schweiz auf die regelmässige Rückkehr zwecks Erfüllung der

Kontrollvorschriften beschränkt (z. B. nicht veröffentlichtes Urteil H. vom

30.

Dezember 1997, C 272/96). (…).“ (cfr. la STFA succitata, la

sottolineatura è del redattore).

In quell’evenienza, la

nostra Massima Istanza ha poi concluso per l’esistenza di una residenza in

Svizzera ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI considerando in particolare

che, a differenza del caso presente, da una parte si trattava di un’occupazione

limitata nel tempo e il soggiorno all’estero era momentaneo, dall’altra parte

che l’assicurato soggiornava all’estero in Hotel e il fine settimana rientrava

in Svizzera dove aveva mantenuto i legami con la sua famiglia e i suoi amici.

In simili circostanze, in applicazione dell'abituale criterio della verosimiglianza

preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 19

ottobre 2004 nella causa G., C 78/04, consid. 3; STFA del 15 marzo 2004 nella

causa P.B., C 292/02; STFA del 24 settembre 2003 nella causa R., C 281/02,

consid. 1.3.2; STFA del 2 settembre 2003 nella causa C., U 319/02, consid. 1.3;

STFA del 14 aprile 2003 nella causa M., U 165/02, consid. 1.2; STFA del 18

settembre 2001 nella causa W., C 264/99; STFA del 28 novembre 2000 nella causa

S., H 407/99, consid. 5b; STFA del 22 agosto 2000 nella causa B., C 116/00,

consid. 2b; STFA del 23 dicembre 1999 nella causa F., C 341/98, consid. 3; RDAT II-2001 N. 91 pag. 378; SVR 2001 KV N. 50 pag. 145; DTF 126 V

322.

consid. 5a; DTF 125 V 195 consid. 2; SZS 1993 pag.

106.

consid. 3a; RCC 1986 pag. 202 consid. 2c, RCC 1984 pag. 468 consid. 3b, RCC

1983.

pag. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a,

DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, "Die Rechtspflege

in der Sozialversicherung", in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989

pag. 31-32; Scartazzini, "Les rapports de causalité dans le droit suisse

de la sécurité sociale", Basilea 1991, pag. 63), viste le risultanze

appena riprodotte e alla luce della giurisprudenza citata (cfr. consid. 2.4 e 2.5), questo Tribunale deve concludere che durante il periodo

dal 1° maggio 2003 al 30 aprile 2005 l’assicurato non risiedeva in Svizzera ai

sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI.

Di conseguenza, secondo

questo Tribunale, a ragione la Sezione del lavoro Ufficio giuridico ha

stabilito che dal 1° maggio 2003 l’assicurato non adempie i presupposti per

poter essere posto al beneficio delle indennità di disoccupazione.

La decisione su

opposizione impugnata deve pertanto essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster