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Decisione

38.2005.80

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

19 giugno 2006Italiano62 min

Source ti.ch

Fatti

i seguenti mezzi di prova:

"

(…)

Edizione atti

Il signor RI 1 chiede l'edizione dei seguenti atti ed incarti:

1.1 incarto

della Sezione permessi e immigrazione inerente al signor RI 1, c/o

residenza governativa, Bellinzona

1.2 incarto dell'ufficio

controllo abitanti di __________ inerente al signor RI 1, c/o Municipio di __________,

__________

1.3 incarto fiscale

inerente al signor RI 1, c/o Ufficio circondariale di tassazione, __________

1.4 incarto AVS

inerente al signor RI 1, c/o Istituto delle assicurazioni sociali, via Ghiringhelli,

Bellinzona

I quattro sopra citati incarti servono per dimostrare che il

signor RI 1 ha tenuto il suo domicilio civile, fiscale, degli stranieri e per

le assicurazioni sociali in Ticino. Di conseguenza si potrà dimostrare che non

può esistere una presunzione di diverso domicilio per la LADI, laddove

addirittura è la stessa Sezione del lavoro ad indicare il recapito di __________

(v. corrispondenza, replica, ecc.). La "probabilità preponderante"

addotta dalla Sezione del lavoro verrà pertanto relativizzata e

neutralizzata.

1.5 Incarto

penale __________ del Ministero pubblico, __________, inerente al signor RI

1. Se del caso tramite autorizzazione della CRP (art. 27 CPP). Dall'incarto si

evincono tutti i considerandi penali ed i nominativi degli agenti

"controllori" utilizzati e di cui si chiede la verbalizzazione (cfr.

punto 2.3, sotto). L'incarto servirà anche a dimostrare che la Sezione del

lavoro non aveva gli estremi per obiettare alle considerazioni cui era giunto

il Magistrato penale.

1.6 Edizione incarto

completo relativo alla disoccupazione ed inerente al signor RI 1 sito presso

l'Ufficio regionale di collocamento di __________. Si tratta di una

richiesta di edizione a controparte in quanto l'Ufficio regionale di

collocamento di __________ è subordinato alla Sezione del lavoro. A giudicare

dagli atti la Sezione del lavoro non parrebbe avere compiegato l'intero

incarto. Con i colloqui il signor RI 1 ha sempre portato le copie delle

ricerche di lavoro (formulari) e delle relative domande - rispettivamente

risposte - di lavoro. La richiesta serve a dimostrare che il signor RI 1 era

attivo (su suolo svizzero) alla ricerca di lavoro e che per questa ragione non

si trovava certo in __________ (fatto questo che sarebbe stato peraltro

controproducente nel caso in cui il potenziale datore di lavoro domandasse un

colloquio immediato). I formulari sono già compiegati (v. punto 3, sotto; doc.

N1-N30).

La convenuta è quindi invitata ad

inviare un completamento dell'incarto.

Considerandi

2.

Audizione testi

2.1

Audizione

del funzionario __________ che ha redatto il formulario "caso

sottoposto a decisione" datato 29 settembre 2004. II nominativo è ignoto

in quanto la firma è illeggibile (“__________”?); nondimeno il nome è

giocoforza noto alla Sezione del lavoro, essendo la Cassa __________ partner

lavorativo diretto nell'applicazione della LADI. L'autorità di prime cure

richiama questo scritto quale doc. 19, facendo credere che sia stata la Cassa

disoccupazione a segnalare il soggiorno all'estero del signor RI 1. In realtà

la Cassa chiedeva che cosa doveva fare, segnatamente come le impone l'articolo

81.

cpv. 2 LADI. Inoltre, il responsabile della Cassa dovrà indicare come mai si

sarebbe accorto solo dopo quasi tre mesi del soggiorno della famiglia,

nonostante questa informazione fosse già nota.

2.2

Audizione

della signora __________, __________. Si tratta della custode -

chiamata in causa dalla stessa Sezione del lavoro ancora una volta nella

risposta - che avrebbe affermato di non avere mai visto il signor RI 1. Ella

dovrà giocoforza spiegare quali erano le modalità di "controllo" dei

passaggi del signor RI 1 e se è certa di quanto afferma. Da notare che la

stessa autorità penale ha constatato che questa signora non era affatto sicura

di quanto afferma (cfr. doc. C, ripreso anche nel punto 3.2 del

ricorso).

2.3

Audizione

degli agenti che avrebbero controllato gli spostamenti del signor RI 1. La

richiesta era stata già esplicitata nel ricorso. Il nome degli agenti non sono

oggi noti al ricorrente ma devono esserlo per forza di cose all'autorità che si

sono basati sui loro rapporti e deve giocoforza evincersi dagli atti di causa

sopra richiamati. Dal Decreto di non luogo a procedere (doc. C,

pag. 4), emerge che si trattava di (almeno) un agente della polizia

comunale ed uno della polizia cantonale ("Sezione REF"). Questi

agenti sapranno dire quanto assidui erano i controlli, rispettivamente come

facevano a riconoscere il signor RI 1. Queste deposizioni servono a dimostrare

quanto fragile sia la tesi della Sezione del lavoro.

La richiesta di interrogatorio degli

agenti era del resto già stata avanzata dallo stesso ricorrente e la Sezione

del lavoro non vi si è opposta nella sua risposta.

(…)." (cfr. doc. V)

1.6

Il doc. V

unitamente agli allegati sono stati notificati alla Sezione del lavoro (cfr.

doc. VI) che, con lettera del 3 novembre 2005 al TCA, si è espressa in merito (cfr.

doc. XIX).

1.7

Con lettere

del 24 ottobre 2005 il TCA ha richiesto tutti gli incarti di cui è stata

chiesta l’edizione e gli stessi sono stati assunti agli atti (cfr. doc. VII-XII

e doc. XIII-XVIII).

1.8

Con lettera

del 4 novembre 2005 il TCA ha assegnato alle parti un termine per prendere

visione degli incarti acquisiti e per presentare osservazioni scritte (cfr.

doc. XX).

Al

rappresentante dell’assicurato è inoltre stato trasmesso il doc. XIX (cfr. doc.

XX).

Con

lettera del 24 novembre 2005 la Sezione del lavoro ha comunicato al TCA che,

dopo visione degli atti, si riconferma nelle proprie allegazioni (cfr. doc.

XXI).

Dopo la

chiesta proroga del termine (cfr. doc. XXII e XXIII), con lettera del 9

dicembre 2005, il rappresentante dell’assicurato ha osservato che:

"

(…)

a) In primo

luogo corre osservare che da tutti gli incarti richiamati da codesto lodevole

Giudice che non hanno a che fare con la Sezione del lavoro non emerge un

soggiorno continuativo del ricorrente atto a fare ritenere che egli avesse

all'estero il domicilio civile, fiscale o ai sensi della legislazione degli

stranieri. Si tratta dunque di una constatazione atta a formare una serie di

importanti indizi a sostegno della corretta tesi del ricorrente che ha sempre

mantenuto il suo domicilio in Ticino;

b) Si osserva inoltre che durante il periodo in essere il

recapito del signor RI 1 è sempre stato, per tutte le autorità, quello

di __________. Anche le fatture colà recapitate sono state pagate (es. __________).

Il nome del signor RI 1 era regolarmente indicato sulla buca delle lettere. Non

risulta che sia mai ritornata una lettera raccomandata al mittente per mancato

ritiro, tanto meno la Sezione del lavoro lo afferma;

c) Contrariamente a quanto sostenuto dall'autorità di prime

cure, la richiesta di accertamenti alla polizia comunale di __________ non

concerneva il signor RI 1 (cfr. richiesta della Sezione del lavoro del 10

settembre 2004), tant'è che il "caso sottoposto per

decisione" inerente al ricorrente è stato inviato dalla Cassa alla

stessa Sezione del lavoro soltanto il 29/30 settembre 2004. Lo

stesso rapporto del comune di __________ del 24 settembre 2004 non indica il

nominativo del signor RI 1 tra gli "indagati". Questo significa che

gli accertamenti della polizia comunale di __________ sono impertinenti ai fini

della presente causa in quanto non erano destinati a verificare la presenza (o

assenza) del diretto interessato;

d) Assolutamente inattendibile (già solo perché ci si rifiuta

di indicare la presunta origine!) la fonte informativa della polizia comunale

nel rapporto 24 settembre 2004 quando afferma che l'appartamento sarebbe stato

vuoto dal dicembre 2003. L'inconsistenza e l'inattendibilità di questa

affermazione è data anche dalla constatazione che non é vero - come

affermato - che l'appartamento sia di proprietà del signor RI 1 (da notare che

addirittura il rapporto lo indica come RI 1). Aggiungasi di transenna che non è

neppure dato sapere come si sarebbero svolti i controlli da parte della polizia

comunale che, ribadiamo, non stava cercando informazioni sul signor RI 1 ma

sulle altre tre persone indicate dalla Sezione del lavoro. L'inattendibilità

delle risultanze emerge anche dalla constatazione che la polizia comunale ha

controllato l'appartamento (e il parcheggio) numero 7 (rapporto del 24

settembre 2004, pag. 2), quando quello corretto era il numero 10

(estratto UR __________, agli atti del rapporto di polizia cantonale e

confermato dal teste __________). La Sezione del lavoro doveva pertanto

accorgersi che gli accertamenti erano stati effettuati sull'appartamento

sbagliato!

e) Senz'altro poco attendibile è anche la deposizione (senza

contraddittorio) della custode signora __________ al quale - a dispetto del

rapporto di polizia del comune di __________ - afferma che gli agenti di

polizia avrebbero effettuato delle ispezioni notturne dopo la mezzanotte. A

questo proposito ci si permetta di sollevare qualche perplessità sulla presenza

di agenti in divisa in un parcheggio coperto privato in piena notte;

f) la polizia cantonale (la quale cercava anche il signor RI

1) si è limitata a tre soli appostamenti. Le conclusioni che con queste tre

postazioni si possa negare una prestazione LADI rasenta l'arbitrio. Fatto sta

che è lo stesso rapporto informativo del 16 dicembre 2004 che afferma che il

ricorrente "è colui che principalmente abita in detti locali,

di proprietà del suocero";

g) neppure

all'allusione secondo cui il garage fosse vuoto permette di concludere che il

signor RI 1 non si trovasse a __________. Casomai questa affermazione doveva

portare ad una conclusione opposta. In effetti, il ricorrente aveva sempre

detto di non utilizzare il proprio parcheggio. Di conseguenza, essendo egli

maggiormente impedito negli spostamenti (tramite l'uso di mezzi pubblici), a

maggior ragione, si deve poter presumere che egli si trovasse nel __________.

In conclusione, gli incarti richiamati da codesto lodevole

Giudice, non permettono affatto di sorreggere la tesi della "probabilità

preponderante" avanzata dall'autorità amministrativa.

La Sezione del lavoro pare essere piuttosto partita da un

pregiudizio di assenza, cercando di sovvertire l'onere della prova a scapito

del ricorrente. Nondimeno, tutta la serie di indizi elencata nel ricorso,

confermata dagli atti richiamati dal Giudice e definitivamente assicurati dalle

deposizioni chieste, dimostrano che in realtà non vi sono ragioni per negare le

prestazioni LADI al ricorrente, beneficiando quest'ultimo di una serie di

credibili e concreti indizi a proprio favore.

(…)." (cfr. doc. XXIV)

1.9

Il doc. XXI

è stato trasmesso al rappresentante dell’assicurato per conoscenza (cfr. doc.

XXV).

I doc.

XXII, XXIII e XXIV sono stati notificati alla Sezione del lavoro (cfr. doc.

XXVI) che, con lettera del 21 dicembre 2005 ha, in particolare, osservato che:

"

(…)

Relativamente alle contestazioni riguardo al

rapporto informativo 24 settembre 2004 della Polizia comunale di __________, va

rilevato come le stesse siano sollevate per la prima volta soltanto in questa sede,

quando invece avrebbero potuto e dovuto già essere sollevate, se del caso,

davanti all'autorità amministrativa. Si rinvia comunque a quanto chiaramente

emerso dal rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria 16 dicembre 2004, dal

quale risulta in particolare quanto segue: "[…] L'impressione emersa

dalle indagini è che detto appartamento era sfruttato come luogo d'emergenza o

di comodità, a seconda delle situazioni, per pernottamenti non regolari.

[…]".

(…)." (cfr. doc. XXVII)

1.10

I doc. XXVI e

XXVII sono stati trasmessi al legale dell’assicurato per conoscenza (cfr. doc.

XXVIII).

in

diritto

2.1

Il 1° giugno

2002.

è entrato in vigore l'accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione

Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri,

dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC), che regola, in

particolare nel suo Allegato II, il coordinamento dei sistemi di sicurezza

sociale (art. 8 ALC).

L'ALC si

applica alla presente fattispecie visto che all’assicurato, con decisione del 5

novembre 2004 confermata con decisione su opposizione del 29 luglio 2005 (cfr.

doc. 14 e A), è stato negato il diritto alle indennità di disoccupazione a

contare dal 1° luglio 2004 (cfr. DTF 128 V 315, consid. 1b/bb, pag. 317 e DTF

130.

V 156, consid. 5, pag. 160-162).

I

presupposti materiali per stabilire se l’assicurato ha diritto alle indennità

di disoccupazione a contare dal 1° luglio 2004, si determinano in ogni caso

secondo il diritto svizzero.

Infatti,

anche a seguito dell'entrata in vigore dell'ALC, il Regolamento (CEE) n.

1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi

di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi ed ai

loro famigliari che si spostano all'interno della Comunità, cui rinvia l'art. 1

cpv. 1 Allegato II ALC, rimanda a tale normativa (cfr. STFA dell’11 gennaio

2005.

nella causa D., U 271/03, consid. 1.3). Così, in virtù dell'art. 13 paragrafo

2.

lettera a) del Regolamento, con riserva degli articoli da 14 a 17, la persona

che esercita un’attività subordinata nel territorio di uno stato membro è

soggetta alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel territorio di un

altro Stato membro o se l’impresa o il datore di lavoro da cui dipende ha la

propria sede o il proprio domicilio nel territorio di un altro Stato membro.

Orbene, l’attività

subordinata esercitata dall’assicurato prima di iscriversi in disoccupazione è

stata svolta in territorio elvetico. Più precisamente l’ultimo rapporto di

lavoro dell’assicurato è stato quello con la __________ a __________.

Donde

l'applicabilità dell'ordinamento svizzero.

2.2

Il TCA è

chiamato a stabilire se a ragione oppure no, all’assicurato è stato negato il

diritto alle indennità di disoccupazione a contare dal 1° luglio 2004.

In tale

contesto va ricordato che il 1° luglio 2003 è entrata in vigore la terza

revisione della LADI, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14

del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg., RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728

segg.).

Dal

profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio

le norme di diritto materiale in vigore al momento in cui si è realizzata la

fattispecie rilevante (cfr. DTF 130 V 329; DTF 129 V 1; DTF 128 V 315=SVR 2003

ALV Nr. 3; SVR 2003 IV Nr. 25 consid. 1.2.).

Inoltre,

il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda

di regola sui fatti che si sono realizzati fino all'emanazione della decisione

amministrativa contestata (cfr. DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 121 V 366

consid. 1b; qui: il 29 luglio 2005).

Nel caso

in esame la Sezione del lavoro ha negato il diritto dell'assicurato alle

indennità di disoccupazione a far tempo dal 1° luglio 2004. A quel momento la

terza revisione della LADI era già in vigore e deve dunque essere presa in

considerazione.

Occorre,

peraltro, rilevare che, per quanto riguarda le norme della legge qui

applicabili, che verranno menzionate successivamente, la terza revisione della

LADI non ha fondamentalmente apportato alcuna modifica.

2.3

Perché

un assicurato possa pretendere l'indennità di disoccupazione, egli deve, tra

l’altro, risiedere in Svizzera (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. c LADI).

In deroga all’ art. 13

LPGA (Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali

[LPGA], entrata in vigore il 1° gennaio 2003, qui applicabile e secondo il

quale: “Il domicilio di una persona è determinato secondo le disposizioni degli

articoli 23-26 del Codice civile [cpv. 1]. Una persona ha la propria dimora

abituale nel luogo in cui vive per un periodo prolungato, anche se la durata

del soggiorno è fin dall’inizio limitata [cpv. 2].”), gli stranieri senza

permesso di domicilio sono considerati residenti in Svizzera, fintanto che vi

dimorano in virtù di un permesso di dimora per l'esercizio di un'attività

lucrativa o in virtù di un permesso stagionale (cfr. art. 12 LADI).

2.4

In una sentenza del 20

settembre 1989, pubblicata parzialmente in DTF 115 V 448 e riportata

integralmente da Cattaneo (cfr. Cattaneo, "Les mesures préventives et de rédaptation

de I'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte

sul Meno, pag. 422-424), il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) ha

stabilito che determinante, nel contesto dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, non è

l'esistenza di un domicilio civile in Svizzera, bensì quella della residenza

effettiva (cfr. DTF 115 V 448-449).

In quell’occasione l’Alta

Corte ha stabilito che, giusta l’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, il diritto

all’indennità di disoccupazione suppone la residenza effettiva in Svizzera

nonché l’intenzione di conservarla per un determinato periodo e di farne il

centro delle relazioni personali.

Così, nel caso che era

chiamata a giudicare, la nostra Massima istanza giudiziaria ha stabilito che un

cittadino svizzero che aveva affittato un appartamento in Francia, ma risiedeva

a Ginevra, adempiva il presupposto dell'art.

8.

cpv. 1 lett. c LADI (cfr. D. Cattaneo, op. cit., p. 424, no 685).

Questo

Tribunale, in una sentenza dell'8 giugno 1993 nella causa V. (AD 79/93)

confermata dal TFA con decisione del 16 novembre 1993 (C 130/93), ha invece

negato il diritto alle indennità di disoccupazione ad una lavoratrice frontaliera

che non risiedeva in Svizzera.

In un'ulteriore sentenza del 6 settembre 1999,

pubblicata in DTF 125 V 465, il TFA, oltre a richiamare i criteri e i principi

applicabili all'interpretazione di un accordo internazionale, ha stabilito che

la giurisprudenza sviluppata in relazione all'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI non

viola l'art. 20 lett. a della Convenzione n. 168 dell'organizzazione

internazionale del lavoro (OIL) concernente la promozione dell'impiego e la

protezione contro la disoccupazione del 21 giugno 1988 (RS 0.822.726.8; RU 1991

1914; in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991). Contestualmente la nostra

Massima Istanza ha pure ribadito la validità della propria giurisprudenza che

subordina il diritto all'indennità di disoccupazione alla residenza effettiva

in Svizzera, così come all'intenzione di conservarla durante un certo periodo e

di farne, durante questo tempo, il centro delle proprie relazioni.

In

particolare il TFA ha sottolineato che:

" (…)

Orbene non si vede come la suddetta giurisprudenza relativa

all'art. 8 cpv.

1.

lett. c LADI esigente una presenza qualificata nel nostro Paese possa essere

contraria alla Convenzione. In effetti, solo restando a diretto contatto con il

mondo del lavoro nel quale intende essere reinserito il disoccupato può dar

prova di un serio e costante impegno nella ricerca di un lavoro. Inoltre la

presenza effettiva garantisce alle autorità competenti la possibilità di

verificare l'idoneità al collocamento e di controllare la disoccupazione.

Ridurre tale presenza a qualche ora al giorno, come richiesto dal ricorrente,

equivarrebbe a non far obbligo agli interessati di mettersi nella situazione di

concretamente poter reperire un impiego. Con un simile sistema verrebbe

garantita solo I'indennizzazione degli assicurati, mentre sarebbe disatteso

l'altro intento contenuto nella Convenzione, quello della promozione del pieno

impiego, intento che può essere concretizzato solo con un disciplinamento che

favorisca la ricerca di un'occupazione. La giurisprudenza di questa Corte che

subordina il diritto all'indennità di disoccupazione, oltre che alla residenza

effettiva in Svizzera, anche all'intenzione di conservarla durante un certo

periodo e di farne - durante questo tempo - il centro delle proprie relazioni

personali non è quindi in contrasto con il diritto convenzionale, questo a

prescindere dal fatto che ciò non esclude necessariamente per l'interessato la

possibilità di avere il domicilio all'estero presso la propria famiglia.

(...)."

(cfr. DTF 125 V 465, consid. 5, pag. 468-469)

Nel caso che era chiamata

a giudicare, l'Alta Corte, accogliendo il gravame e rinviando gli atti

all'amministrazione cantonale, ha poi concluso che:

" (…)

Orbene, per attestare la sua effettiva residenza in Svizzera il

ricorrente rileva in particolare di avere avuto a disposizione una camera

presso il "Personalhaus" dell'ex-datore di lavoro. A comprova di

quanto affermato esibisce una dichiarazione 18

dicembre 1996 di quest'ultimo,

da cui si evince che l'interessato, quale dipendente della ditta L. SA, abitava

durante tutto l'anno nel "Personalhaus". Per contro, nulla si rileva

per quanto concerne il periodo dopo il licenziamento.

In effetti, nell'incarto manca qualsivoglia documento attestante

una costante presenza sul mercato del lavoro svizzero per consentire al giudice

di statuire. Si rende pertanto necessario un complemento d'Istruttoria.

(...)." (cfr. DTF 125 V

465, consid. 6, pag. 469-470)

Chiamata

a pronunciarsi circa la residenza di un assicurato che aveva beneficiato del

diritto alle indennità di disoccupazione durante un primo termine quadro dal 1°

gennaio 1997 al 31 dicembre 1998 e in seguito dal 1° maggio al 21 novembre

1999, il TFA ha confermato la decisione con la quale all’assicurato è stato

negato, con effetto retroattivo a contare dal 1° maggio 1999, il diritto alle

indennità di disoccupazione in quanto non residente in Svizzera.

L’Alta

Corte ha pure confermato la decisione con la quale allo stesso assicurato è

stata chiesta la restituzione delle prestazioni già versate.

In quell’occasione

la nostra Massima Istanza ha sviluppato, in particolare, le seguenti considerazioni:

"

(…)

3.

- Auf Grund der Akten steht fest, dass der

Beschwerdeführer ab 1. September 1997 ein separat vermietetes Zimmer einer

3-Zimmer-Wohnung im Parterre der Liegenschaft Strasse A.________ in Basel

gemietet hatte. Am 28. April 1999 kündigte er dieses Mietverhältnis mit Wirkung

per 31. Juli 1999. Gemäss seinen eigenen Angaben bewohnte er in der Folge ein

anderes Zimmer derselben Wohnung zusammen mit dessen Mieter, C.________, der

sich meistens in Italien aufgehalten und dem er, der Beschwerdeführer, seinen Mietanteil

jeweils in bar, ohne Quittung, bezahlt habe. Die Beschwerdegegnerin geht

demgegenüber davon aus, dass der Beschwerdeführer nicht an der Strasse

A.________ in Basel, sondern in Frankreich gewohnt habe. Sie stützt sich dabei

einerseits auf den Umstand, dass die Ehefrau des Beschwerdeführers (die Heirat

fand am 15. Mai 1999 statt) mit dem 1995 geborenen gemeinsamen Sohn während des

vorliegend relevanten Zeitraums in Frankreich wohnte, und andererseits auf die

Ergebnisse der Abklärungen des KIGA, welche gezeigt hätten, dass sich der

Beschwerdeführer praktisch nie an der Strasse A.________ aufgehalten habe.

4.

- a) Die Vorinstanz hat das Erfordernis

des gewöhnlichen Aufenthalts in der Schweiz während des Bezugs der Arbeitslosenentschädigung

ab 1. Mai 1999 zu Recht als nicht erfüllt beurteilt: Zunächst bestehen bereits

in Bezug auf die erste Rahmenfrist für den Leistungsbezug (1. Januar 1997 bis

31.

Dezember 1998) Unklarheiten, denn der Beschwerdeführer macht keine Angaben

über die Zeit vor der Miete des Zimmers an der Strasse A.________ per 1.

September 1997, und schon anlässlich des Beratungsgesprächs vom 1. Dezember

1997.

wurde die Unzustellbarkeit der Kassenabrechnung (es handelte sich offenbar

um die Abrechnungen für September und Oktober 1997) vermerkt. Für den

vorliegend relevanten Zeitraum ist durch den Rapport vom 17. Dezember 1999 über

die polizeiliche Observation erwiesen, dass der Beschwerdeführer während der

Zeit vom 28. Oktober 1999 bis 17. Dezember 1999 an der Strasse A.________ nie

anbetroffen wurde. Der Beschwerdeführer lässt es an einer plausiblen Erklärung

darüber fehlen, wo er sich während und vor dieser fast zweimonatigen

Observierungsperiode aufgehalten hat. Die Folgerung, er habe bei Ehefrau und

Sohn im nahe gelegenen Frankreich geweilt und dort auch den Mittelpunkt seiner

Lebensbeziehungen gehabt, drängt sich unter diesen Umständen auf.

b) Die in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde

erhobenen Einwände gegen die Verwertbarkeit und Aussagekraft der Ergebnisse der

polizeilichen Observierung sind nicht stichhaltig:

aa) Die unterzeichnete Notiz des Gfr

S.________ vom 17. Dezember 1999, aus welcher hervorgeht, dass die Wohnung an

der Strasse A.________ vom 28. Oktober 1999 bis 17. Dezember 1999 durch zwei

Polizeibeamte zu verschiedenen Tages- und Nachtzeiten observiert wurde, wobei

festgestellt wurde, dass sich "in dieser Wohnung überhaupt nichts

tat" und der Beschwerdeführer auch nie betroffen werden konnte, genügt der

Protokollierungspflicht. Eine detailliertere Rapportierung über einen so

einfachen Sachverhalt kann nicht verlangt werden.

bb) Da die Observierung ergab, dass sich in

der fraglichen Wohnung überhaupt nichts tat, bestand keine Notwendigkeit, eine

anwesende Person zu identifizieren. Zudem begegneten die zum Treffen mit dem

KIGA und dem Beschwerdeführer vom 17. Dezember 1999 aufgebotenen Beamten,

darunter DetKpl W.________, der an der Observierung beteiligt war, bei dieser

Gelegenheit dem Beschwerdeführer. DetKpl W.________ konnte daher durchaus angeben,

ob er den Beschwerdeführer während der Observierungszeit gesehen hatte. Der

Einwand, die observierenden Beamten hätten den Beschwerdeführer nicht gekannt

und könnten deshalb nicht beurteilen, ob er sich in der fraglichen Wohnung

aufgehalten habe, ist haltlos.

(…)." (cfr. STFA del 31 luglio 2001 nella causa P., C 303/00)

L’Alta

Corte si è confermata nella propria giurisprudenza in una decisione del 19

luglio 2002 nella causa D. (C 337/01) nella quale, in particolare, ha ribadito

che:

"

(…)

Entgegen den vorinstanzlichen Ausführungen ist

für die Beurteilung des Wohnens in der Schweiz nach Art. 8

Abs. 1 lit. c AVIG nicht der zivilrechtliche Wohnsitz nach Art. 23 ff.

ZGB massgebend. Vielmehr ist diese Anspruchsberechtigung erfüllt, wenn sich der

gewöhnliche Aufenthalt der versicherten Person in der Schweiz befindet, sie die

Absicht hat, diesen Aufenthalt während einer gewissen Zeit aufrecht zu

erhalten, und zudem ihr Lebensmittelpunkt in der Schweiz liegt (BGE 125 V 466 Erw.

2a mit Hinweisen).

Die Voraussetzung des Wohnens in der Schweiz muss

nicht nur bei Eintritt des Versicherungsfalles, sondern während des gesamten

Zeitraums, für welchen Leistungen geltend gemacht werden, erfüllt sein (SVR

1996.

ALV Nr. 77 S. 236 Erw. 3a).

(…).“ (cfr. la STFA succitata)

In quell’occasione l’Alta

Corte ha concluso che:

" (…)

Das Erfordernis des Wohnens in der Schweiz im

Sinne von Art. 8 Abs. 1 lit. c AVIG ist nicht

erfüllt, da der Beschwerdeführer sich mehrheitlich in Deutschland aufhielt und

sein Lebensmittelpunkt bei seiner Familie in Deutschland lag; daran ändert auch

der Umstand nichts, dass der Versicherte weiterhin in Basel gemeldet war und

dort seine Steuern beglich.

(…).“ (cfr. la STFA succitata)

In un’altra decisione del

22.

ottobre 2002 nella causa S. (C 34/02) l’Alta Corte si è

riconfermata nella giurisprudenza sviluppata nell’ambito dell’art. 8 cpv. 1

lett. c LADI e, in particolare, ha osservato che:

"

(…) Diese zentrale Anspruchsvoraussetzung ist

Ausfluss des im Leistungsbereich der Arbeitslosenentschädigung geltenden

Verbots des Leistungsexports, welches im Interesse der Missbrauchsverhütung

aufgestellt worden ist. Bei im Ausland wohnenden Personen wäre die Überprüfung

und Kontrolle der Anspruchsvoraussetzungen, namentlich der Arbeitslosigkeit,

verunmöglicht (vgl. zum Ganzen Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in:

Schweizerisches Bundes-verwaltungsrecht [SBVR], Bd. Soziale Sicherheit, Rz.

138).

(…)." (cfr. la STFA succitata)

Sempre

riguardo al presupposto del diritto alle indennità di cui all’art. 8 cpv. 1

lett. c LADI vedi inoltre STFA del 9 aprile 2003 nella causa F.

(C121/02); STFA del 26 maggio 2003 nella causa S. (C 226/02) e

STFA del 22 settembre 2003 nella causa I. (C 153/03).

2.5

In particolare, in una

decisione del 6 marzo 2006 nella causa B. (C290/03), la nostra Massima Istanza

ha stabilito che le norme che regolano il guadagno intermedio vanno applicate

anche quando il guadagno intermedio è realizzato all’estero e, circa il

presupposto del diritto alle indennità di cui all’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI ha

confermato la propria giurisprudenza sviluppando le seguenti considerazioni:

" (…)

6.1

In der Verwaltungsverfügung wurde die

Verneinung der Anspruchsberechtigung insbesondere damit begründet, dass die

Versicherte im fraglichen Zeitraum nicht im Sinne von Art.

8.

Abs. 1 lit. c AVIG in der Schweiz gewohnt habe. Diese Auffassung

vertritt auch das seco in seiner Vernehmlassung. Es geht unter Berufung auf das

Urteil M. vom 27. Juni 2000, C 313/99, davon aus, dass entscheidend sei, ob

sich die versicherte Person an denjenigen Tagen, für die sie Leistungen

beanspruche, tatsächlich in der Schweiz aufgehalten habe.

6.2

Das "Wohnen" in der Schweiz im

Sinne von Art. 8 Abs. 1 lit. c AVIG ist nicht im

Sinne des zivilrechtlichen Wohnsitzes zu verstehen, sondern setzt den

gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz voraus; verlangt werden der tatsächliche

Aufenthalt in der Schweiz und die Absicht, diesen Aufenthalt während einer

gewissen Zeit aufrechtzuerhalten und hier in dieser Zeit auch den Schwerpunkt

der Lebensbeziehungen zu haben (BGE 125 V 466 Erw. 2a, 115 V 448; Urteile S.

vom 26. Mai 2003, C 226/02, Erw. 1.1 und 2.2, F. vom 9. April 2003, C 121/02,

Erw. 2.2, S. vom 13. März 2002, C 149/01, Erw. 2, P. vom 31. Juli 2001, C

303/00, Erw. 2, Erbengemeinschaft A. vom 19. April 2001, C 330/99, Erw. 3c).

Zweck dieses Erfordernisses ist es, die Kontrolle der Anspruchsvoraussetzungen

zu ermöglichen (BGE 125 V 468 Erw. 5, 115 V 449; erwähnte Urteile C 226/02,

Erw. 1.1, C 121/02, Erw. 2.2, sowie C 330/99 Erw. 3c und 3h).

6.3

Zwar verbietet es diese Zwecksetzung, die zu Art. 42 Abs. 1 AHVG ergangene Rechtsprechung, wonach das

Aufenthaltsprinzip bestimmte kurz- oder längerfristige Auslandaufenthalte

zulässt (BGE 111 V 182 f.), unbesehen auf Art. 8 Abs. 1

lit. c AVIG zu übertragen (erwähntes Urteil C 330/99, Erw. 3h; vgl. auch

BGE 115 V 449). Doch ist, wie schon aus dem in der Rechtsprechung verwendeten

Ausdruck "gewöhnlicher Aufenthalt" folgt, auch im Rahmen von Art. 8 Abs. 1 lit. c AVIG nicht ein ununterbrochener

tatsächlicher Aufenthalt im Inland erforderlich (vgl. erwähntes Urteil C

153/03, Erw. 3; Rubin, a. a. O., S. 117; vgl. auch - e contrario - erwähnte

Urteile C 149/01, Erw. 3, und C 330/99, Erw. 3g am Ende). Das Fortdauern des

gewöhnlichen Aufenthalts in der Schweiz setzt aber unter anderem voraus, dass

trotz Unterbrüchen des tatsächlichen Aufenthaltes weiterhin eine enge

Verbindung mit der hiesigen Arbeitswelt besteht (nicht veröffentlichtes Urteil

G. vom 30. November 1999, C 183/99; vgl. auch BGE 125 V 469). Keinesfalls

genügt es für die Bejahung eines gewöhnlichen Aufenthalts, wenn sich der Bezug

zur Schweiz auf die regelmässige Rückkehr zwecks Erfüllung der

Kontrollvorschriften beschränkt (z. B. nicht veröffentlichtes Urteil H. vom 30.

Dezember 1997, C 272/96).

6.4

Davon, dass ein Anspruch auf

Arbeitslosenentschädigung nicht von vornherein auf jene Tage beschränkt ist, an

denen sich die betroffene Person tatsächlich in der Schweiz aufhält, ging das

Eidgenössische Versicherungsgericht insbesondere im bereits erwähnten Urteil I.

vom 22. September 2003, C 153/03, aus. Dieses betrifft einen Bühnenbildner, der

ab 1. Juli 2001 aufgrund eines einjährigen Dienstvertrages an einem deutschen Theater

zu einem für die Bestreitung der Lebensunterhaltskosten nicht ausreichenden Lohn

arbeitete und in Deutschland auch über eine Wohnung verfügte bzw. eine solche

mitbenutzte, dabei aber aufgrund seines eher seltenen Berufs und seines

fortgeschrittenen Alters sich weiträumig bewerben und bereit sein musste, im

deutschsprachigen Raum eine zweite Arbeitsstelle anzunehmen, im Oktober 2001

eine medizinische Behandlung in der Schweiz durchführen liess und von Januar

bis März 2002 ein Engagement an einem in der Schweiz gelegenen Theater eingehen

konnte. Streitig war, ob der Betroffene von Juli bis Dezember 2001 im Sinne von

Art. 8 Abs. 1 lit. c AVIG in der Schweiz wohnte. Das

Eidgenössische Versicherungsgericht wies die Sache ans kantonale Gericht

zurück, damit dieses hinsichtlich des gewöhnlichen Aufenthalts bzw.

Lebensmittelpunkts in der fraglichen Zeit weitere Abklärungen treffe und

hernach über die Beschwerde neu entscheide. Wäre ein gewöhnlicher Aufenthalt

und damit das Wohnen in der Schweiz im Sinne von Art. 8

Abs. 1 lit. c AVIG allein wegen des mit dem ausländischen Arbeitsort verbundenen

Auslandaufenthalts zu verneinen gewesen, hätten sich Abklärungen zur Frage des

Lebensmittelpunktes erübrigt.

6.5

Vorliegend von der im Urteil C 153/03

gewählten Auslegung abzuweichen, besteht kein Anlass. Den gewöhnlichen

Aufenthalt in der Schweiz bei einer Person, die, ohne von der Möglichkeit des

Art. 69 Abs. 1 der Verordnung Nr. 1408/71 Gebrauch gemacht zu haben, einen

Zwischenverdienst im Ausland erzielt, bei in der Schweiz verbleibendem

Schwerpunkt der Lebensbeziehungen einzig wegen des durch diese Erwerbstätigkeit

bedingten vorübergehenden Auslandaufenthalts zu verneinen, liefe nämlich darauf

hinaus, eine Person nur deshalb mit einem Rechtsnachteil zu belegen, weil sie

mit einem ausländischen statt inländischen Zwischenverdienst den Erwerbsausfall

mindert und ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt verbessert. Dies liesse sich nach

dem in Erw. 5.4 hievor Gesagten mit dem verfassungsmässigen Gebot der

rechtsgleichen Behandlung nicht vereinbaren. Demnach kann an dem vom seco

zitierten (älteren) Urteil C 313/99, soweit sich diesem eine vom Urteil C

153/03 abweichende Auslegung entnehmen lässt, nicht festgehalten werden.

(…).“ (cfr. STFA del 6 marzo 2006 nella causa B., C 290/03)

Su questo tema vedi pure

la STFA del 12 aprile 2006 nella causa T., C 339/05.

2.6

Nel caso

concreto l’amministrazione ha ritenuto che l’assicurato non risiede in Svizzera

fondandosi, sostanzialmente, sulle seguenti emergenze:

- dal

mese di aprile 2001 l’assicurato ha il proprio recapito in __________ a __________

in un appartamento di due locali e mezzo di proprietà di suo suocero;

- i

legami affettivi dell’assicurato (moglie, figli, genitori, sorelle) si trovano

in __________. Moglie e figli risiedono stabilmente a __________;

- in

sede di audizione il signor __________ ha dichiarato che l’assicurato ha la

propria residenza in __________ (cfr. verbale di polizia 7 dicembre 2004);

- il

consumo di energia elettrica dell’appartamento è scarso: nel periodo dal 23

maggio 2003 al 3 giugno 2004 418 kwh e dal 4 giugno 2004 al 19 maggio 2005 705 kwh;

- la

signora che, durante il periodo dal 1° dicembre 2003 al 30 novembre 2004, è

stata custode del condominio non ha mai visto l’assicurato né i suoi ospiti (cfr.

verbale di interrogatorio del 14 dicembre 2004 davanti alla polizia cantonale);

- dal

rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria del 16 dicembre 2004 risulta che

l’impressione è che l’appartamento era sfruttato come luogo di emergenza o di

comodità per pernottamenti non regolari, che nessuno ha mai usufruito della

lavanderia, che il consumo di energia elettrica è stato molto ridotto, che la

perquisizione del 7 dicembre 2004 ha permesso di capire che l’appartamento non

è residenza stabile per tutte le persone oggetto del procedimento penale, che

all’interno dello stesso sono stati trovati pochi indumenti dell’assicurato e

che durante i controlli effettuati dagli agenti i giorni di venerdì 16 (ndr.: recte

giovedì), lunedì 20, martedì 21 e mercoledì 22 settembre 2004, a diversi orari,

nessuno è uscito dallo stabile;

- l’assicurato

ha messo a disposizione l’appartamento a tre suoi conoscenti dopo che gli

stessi, rimasti senza lavoro, erano alla ricerca di un appartamento, non ha

chiesto loro alcuna partecipazione ai costi e solo ha posto la condizione che

tutti e quattro insieme non potevano stare se non che saltuariamente (cfr.

verbale 13 giugno 2005 dell’assicurato presso l’UG).

(cfr.

doc. A e III).

Chiamato

ora a pronunciarsi, questo Tribunale, sulla sola base degli atti di causa non

può condividere le conclusioni a cui è giunta l’amministrazione per le seguenti

ragioni.

Sentito

dalla funzionaria incaricata dell’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro il

13.

giugno 2005, l’assicurato ha dichiarato che:

"

(…)

ADR 1:

Sono iscritto in disoccupazione a decorrere dal

22.

marzo 2004 e dal 1. luglio 2004 sono stato posto a beneficio delle relative

indennità.

ADR 2:

Ho lavorato dal 1. ottobre 2000 fino al 30 giugno

2004.

presso la __________, __________, quale quadro organizzatore a tempo

pieno. In particolare mi sono occupato dell’organizzazione di progetti interni

alla banca.

Ho cessato questa attività perché ho ricevuto la

disdetta da parte della banca (motivo: riorganizzazione interna della banca).

Per i primi sei mesi, la banca mi ha trovato una

residenza (non ricordo l’indirizzo). Poi, da aprile 2001, in via __________ a __________.

ADR 3:

Fino al 30 giugno 2004 ho lavorato presso la __________.

Poi, dal 1. luglio 2004, non ho svolto nessuna attività lucrativa (sono alla

ricerca di un impiego).

ADR 4:

Ho lavorato in totale circa quattro anni (cfr.

rapporto presso la __________).

Mi trovo in Svizzera da quando ho cominciato a

lavorare.

Con la Svizzera ho legami professionali ed

economici. Ho anche legami sociali in senso lato (essenzialmente con persone

che ho conosciuto durante il mio lavoro), ma non invece di tipo affettivo (la

famiglia è infatti in __________).

ADR 5:

Non riesco a capire la differenza tra residenza e

domicilio.

Per me, il centro economico è qui in Svizzera (a __________),

mentre per quanto riguarda la mia famiglia, che risiede stabilmente a __________,

il centro dei miei interessi è a __________. Tengo a precisare che, per lo

Stato italiano, è necessaria un’unica residenza fiscale italiana (è puramente

per motivi fiscali). E’ comunque chiaro che se dovessi reperire qui in Svizzera

un impiego, il centro dei miei interessi personali si sposterebbe in Svizzera

(porterei infatti in Svizzera la mia famiglia).

Quando lavoravo in banca, trascorrevo la mia

giornata nella sede lavorativa e spesso tornavo a __________ per trascorrere la

notte (ogni tanto, infatti, tornavo a __________), mentre i fine settimana mi

recavo a __________. Poi, durante le vacanze, la mia famiglia mi raggiungeva a __________.

Invece, da quando non lavoro più, sono

maggiormente presente a __________ (mi trovo anche durante la giornata, in

quanto mi capita di lavorare in casa al mio progetto di software bancario –

informatica bancaria, che spero di lanciare al più presto quale mia attività

indipendente).

La mia famiglia risiede a __________ (via __________).

Mia moglie insegnava (da settembre 2005 terminerà il contratto di lavoro;

faceva 18 ore la settimana). I miei figli vanno a scuola (medie la grande

elementari il piccolo). Mia moglie lavora solo al mattino e questo orario

coincide con quello dei figli.

In __________ ho tutta la mia famiglia (genitori

e sorelle).

Ripeto che i miei legami affettivi si trovano in __________,

mentre quelli professionali in Svizzera (Ticino). Va da sé che, qualora

trovassi un impiego stabile qui in Ticino, i miei legami si sposterebbero qui

in Ticino.

Da lunedì a venerdì passo la maggior parte del

mio tempo in Ticino mentre i fine settimana dipende (durante le vacanze

scolastiche è la mia famiglia che viene a trovarmi). Simile situazione per

quanto riguarda l’inizio della disoccupazione.

Può succedere che trascorra intere giornate in __________,

ma solitamente sono, durante la settimana, qui in Ticino.

ADR 6:

Le mie ricerche di lavoro le effettuo inviando il

curriculum vitae (invio spontaneo, cercando contatto con l’azienda), tramite

conoscenti o via internet. Dunque le effettuo essenzialmente per iscritto o di

persona. Le spedisco per posta, dal mio indirizzo a __________ (mentre quelle

che faccio in Italia le spedisco dall’Italia).

Scopo delle mie ricerche di lavoro è trovare un

impiego in Svizzera (oppure in __________). Non conosco la lingua tedesca, per

cui mi andrebbe eventualmente anche la Svizzera romanda.

Ho alcuni potenziali datori di lavoro dai quali

attendo una risposta, ma non credo vi sarà qualcosa di concreto.

Il potenziale datore di lavoro può contattarmi al

mio recapito a __________ o al mio numero di natel (__________).

Ho un curriculum vitae per le mie ricerche in

Italia (ove ho indicato il numero di telefono di mia moglie, che poi mi gira la

chiamata) e uno per quelle in Svizzera (con indicato il mio recapito in Ticino

e il mio numero di natel).

ADR 7:

Dispongo di una autovettura (marca Volvo), con un

numero di targhe italiane (che però non ricordo esattamente il numero).

Quando sono qui in Ticino, la posteggio nel posto

auto (garage sotterraneo del palazzo dove abito). Spesso mi è capitato di

lasciare la mia auto in Italia e di venire in Ticino con mio cognato, con

colleghi o con altri mezzi.

ADR 8:

Riguardo all’appartamento di mio suocero, __________,

in __________ a __________ posso dire che l’affitto non c’è perché è di

proprietà di mio suocero, mentre le spese per la conduzione dell’appartamento

(elettricità, riscaldamento, spese generali di portineria, ascensore, canone

TV, consumo di acqua) sono poste a mio carico. Preciso che i primi sei mesi che

lavoravo presso la banca a __________ l’appartamento era in affitto a terze

persone e che poi sono subentrato io.

Li pagavo già prima e posso dire che i signori __________,

__________ e __________ sono strutturalmente miei ospiti (i signori __________

e __________ non sono mai stati molto presenti, soprattutto da quando io sono [ndr.

recte: in] disoccupazione; sono stati molto saltuariamente nell’appartamento).

Il signor __________, invece, è stato presente in maniera più assidua ed a

periodi (egli contribuisce in maniera indiretta; ad esempio, se usciamo per la

cena, è lui che offre). Le spese non sono comunque così sostanziose. Dei

quattro sono io colui maggiormente presente nell’appartamento di __________. Da

luglio 2004 i signori __________ e __________ non sono mai stati presenti

nell’appartamento (__________mai, __________ saltuariamente). Il signor __________

è solitamente stato presente in maniera regolare. Se viene la mia famiglia, l’appartamento

lo utilizzo io e il signor __________ dunque non c’é. Da settembre 2004 la

presenza è mia e del signor __________ (da settembre 2004 gli altri due non ci

sono più).

Io uso la camera matrimoniale.

Abbiamo dormito nell’appartamento tutti insieme

pochissime volte (da luglio 2004, forse due volte al massimo). La convivenza

avviene solo con il signor __________.

Ognuno si arrangia per la cena (si cena fuori

oppure nell’appartamento).

Per quanto riguarda il consumo esiguo di energia

elettrica (418 kWk – periodo dal 23 maggio 2003 al 3 giugno 2004), si tratta di

un consumo basso e comunque io non c’ero praticamente mai a cena. Faccio notare

che il consumo di energia elettrica per quanto riguarda il periodo successivo

(conguaglio pervenutomi in questi giorni) è aumentato, anche perché sono

maggiormente in casa.

La mia presenza nell’appartamento dipende dalle

mie giornate.

ADR 9:

Il signor __________ è stato mio collega alla __________.

Per quanto riguarda il signor __________, è una mia conoscenza dall’università

(egli è più giovane ma abbiamo studiato alla stessa facoltà). Il signor __________

lo conoscevo lontanamente ed è un collega del signor __________.

I miei tre coinquilini sono venuti da me alla

ricerca di un appartamento quando sono rimasti senza lavoro ed erano alla

ricerca di un appartamento.

Per me la reale condivisione è avvenuta nel

settembre 2004 con il signor __________. Con tutti è invece successo,

precedentemente, in modo saltuario.

Ero già nell’appartamento quando lavoravo alla

banca. A luglio ed agosto 2004 c’ero io soltanto. Da settembre 2004 fino ad

adesso (eccetto dal 15 dicembre 2004 circa a gennaio 2005, ove sono stato io

con la mia famiglia) c’era anche il signor __________. In quattro siamo rimasti

soltanto 10 volte circa al massimo.

Ci siamo accordati che, quando io ero con la mia

famiglia, l’appartamento lo usavo io. Ho fissato quale condizione che tutti e

quattro insieme non potevamo stare, se non saltuariamente.

Ho messo l’appartamento a loro disposizione

perché me l’hanno chiesto. Non ho mai chiesto loro di contribuire alle spese

(non era una condizione specifica).

Non ho mai usato la lavanderia (ho il turno il

sabato) perché ho sempre fatto capo a mia moglie.

Osservazioni del signor RI 1:

Desidero sottolineare che la mia situazione è

differente rispetto a quella degli altri tre assicurati menzionati sopra.

Nel mio caso c’è una continuità tra il mio

periodo lavorativo e quello in cui sono in disoccupazione, soprattutto nel

senso della mia residenza qui in Ticino.

(…)." (cfr. doc. 5)

Nel suo

ricorso l’assicurato ha, in particolare, sostenuto che per diverse autorità (in

materia di stranieri, fiscali, comunali, dell’AVS e penali) egli è considerato

domiciliato in Ticino e che l’autorità di prime cure non ha né sovvertito le

considerazioni del Giudice penale né ha motivato per quali ragioni si è

scostata dalle conclusioni dello stesso.

Inoltre

l’assicurato ha addotto che, il fatto di non avere mai deviato la

corrispondenza ritirata puntualmente, la copia dei diversi prelievi e pagamenti

prodotti sub doc. I 1-5 e il volume delle sue ricerche di lavoro, dimostrano la

sua presenza regolare in Ticino.

Al

riguardo il TCA rileva innanzitutto che molte affermazioni dell’assicurato sono

rimaste semplici dichiarazioni di parte senza alcun riscontro probatorio

oggettivo.

In

particolare, l’assicurato non documenta in alcun modo l’asserito impegno nel suo

progetto di software bancario informatica bancaria – che spera di lanciare al

più presto quale attività indipendente – e l’aumento della sua presenza durante

il giorno a __________ da quando è disoccupato.

Anche le

affermazioni secondo le quali “(…) E’ comunque chiaro che se dovessi reperire

qui in Svizzera un impiego, il centro dei miei interessi personali si sposterebbe

in Svizzera (porterei infatti in Svizzera la mia famiglia) (…)” e “(…) Va da sé

che, qualora trovassi un impiego stabile qui in Ticino, i miei legami si

sposterebbero qui in Ticino. (…).” (cfr. doc. 5), sembrerebbe in contraddizione

con il fatto che, nonostante il contratto di lavoro sottoscritto a suo

tempo con la __________ fosse a tempo indeterminato (cfr. doc. 21/N) - dunque

stabile -, allora la famiglia dell’assicurato non si é trasferita in Ticino.

Per il

fatto che il Giudice penale abbia concluso che non è provato che l’assicurato

non abbia risieduto a __________ non è possibile concludere il contrario e

meglio che egli vi abbia risieduto.

I

requisiti posti dalla giurisprudenza per poter concludere circa l’esistenza di

una residenza in Svizzera ai sensi della LADI non collimano né con quelli del

domicilio civile secondo l’art. 23 CCS né con quelli del domicilio ai sensi

della legislazione sugli stranieri (cfr. DTF 125 V 465, consid. 2a, pag. 467 e

riferimenti).

La

maggiore parte delle ricerche di lavoro è stata fatta in forma scritta e non di

persona (cfr. doc. XIV mappetta blu).

Dal doc.

I 1-5 risultano dei pagamenti effettuati in diversi giorni solo in alcuni mesi

(settembre, ottobre, novembre e dicembre 2004 e marzo 2005).

La corrispondenza

presso l’appartamento del suocero dell’assicurato poteva essere ritirata da più

persone e meglio dai suoi coinquilini.

Il

permesso di dimora valido, l’annuncio ufficiale al Comune di __________ (dai

cui atti risulta pure che l’assicurato è affiliato a una Cassa malati

riconosciuta; cfr. doc. XV/4 e XV/8) e l’assoggettamento fiscale costituiscono

degli indizi che da soli non bastano ancora per concludere circa l’esistenza di

una residenza in Svizzera ai sensi della LADI.

Inoltre, __________,

uno dei suoi coinquilini, ha dichiarato che: “(…) Io ribadisco che risiedo a __________

regolarmente, per gli altri posso solo dire che loro sono più frequentemente su

__________ e quindi non sono in grado di quantificare le loro presenze a __________

(…).” e che “(…) nel corso di questo ultimo anno ritengo che abbiamo dormito

almeno in due, sommando le singole notti, complessivamente per qualche mese.

Come già detto non so essere più preciso, gli altri risponderanno per quanto li

concerne (…).” (cfr. Verbale d’interrogatorio di __________ del 7 dicembre

2004, sub doc. XVI, mappetta 1).

__________,

un altro coinquilino, ha invece affermato: (…) che è giusto dire che

prevalentemente nell’appartamento di __________ risiedevano RI 1 e __________.

(…).” (cfr. Verbale d’interrogatorio di __________ del 13 dicembre 2004, sub

doc. XVI, mappetta 1).

Comunque,

secondo questa Corte, alla luce degli atti di causa e delle risultanze degli

accertamenti effettuati non è tuttavia neppure possibile concludere, come fatto

dall’amministrazione, che l’assicurato non risiedeva in Svizzera nel periodo

determinante.

Infatti,

da una parte, così richiesta dall’Ispettore dell’Ufficio Giuridico della

Sezione del lavoro (che voleva verificare l’effettiva presenza dei coinquilini dell’assicurato

nell’appartamento di suo suocero; cfr. doc. 16), la Polizia comunale di __________

ha proceduto a dei controlli regolari solo sull’arco di quattro giorni e meglio

il 16 e dal 20 al 22 settembre 2004 a diversi orari (cfr. doc. 15; “Rapporto informativo”

del 24 settembre 2004).

Al

riguardo va qui rilevato che in un caso analogo, nella sentenza del 31 luglio

2001.

nella causa C. (C 303/00, citata in esteso al consid. 2.4), la

sorveglianza di un appartamento da parte della polizia (due poliziotti) si era

protratta per una durata di quasi due mesi (dal 28 ottobre al 17 dicembre 1997)

con controlli in momenti diversi della giornata e della notte.

D’altra parte, le “fonti”

che avrebbero affermato che a partire almeno dal mese di dicembre 2003 l’appartamento

sarebbe stato vuoto non hanno voluto essere interrogate (cfr. doc. 15).

Inoltre per i mesi

precedenti non vi sono informazioni (cfr. doc. 15).

Anche la

Polizia giudiziaria ha effettuato dei sopralluoghi solo i giorni 24 e 26

novembre 2004 alle ore 16.00 rispettivamente alle ore 10.30 e il 2 dicembre

2004.

alle ore 08.30 (cfr. Rapporto d’inchiesta di Polizia Giudiziaria del 16

dicembre 2004, sub doc. XVI, mappetta 1).

Non

è possibile concludere che l’assicurato non abbia la propria residenza in

Svizzera neanche avuto riguardo al basso consumo di elettricità.

Infatti, oltre alle

spiegazioni fornite al proposito (praticamente nessuna economia domestica:

pasti consumati fuori e nessun uso della lavanderia), effettivamente durante il

periodo dal 4 giugno 2004 al 19 maggio 2005 il consumo di elettricità è

sensibilmente aumentato (705 kWk contro le 418 kWh del precedente periodo; cfr.

doc. 3/A e 17).

Infine non si può neppure

concludere che, vista la residenza della sua famiglia in __________, non è

possibile che l’assicurato risieda in Svizzera ai sensi della LADI e della

giurisprudenza federale citata (cfr. consid. 2.4).

Questo a maggiore ragione

visto che l’assicurato, anche se apparentemente in contraddizione con il fatto

che allorquando egli era occupato presso la __________ in base a un contratto

di lavoro a tempo indeterminato la sua famiglia non si è trasferita in Ticino,

ha sostenuto che “(…) E’ comunque chiaro che se dovessi

reperire qui in Svizzera un impiego, il centro dei miei interessi personali si

sposterebbe in Svizzera (porterei infatti in Svizzera la mia famiglia) (…)” e che “(…) Va da sé che, qualora trovassi

un impiego stabile qui in Ticino, i miei legami si sposterebbero qui in Ticino.

(…).” (cfr. doc. 5).

In

simili circostanze, sebbene vi siano diversi elementi che farebbero piuttosto

concludere per l’assenza di residenza in Svizzera, si giustifica l’annullamento

della decisione su opposizione impugnata e il rinvio degli atti

all’amministrazione per nuovi accertamenti (per un caso simile cfr. la STCA del

7.

febbraio 2003 nella causa F-S. 38.2002.86).

La Sezione del lavoro

dovrà sentire ancora l’assicurato ed invitarlo a indicare altre prove (oltre al

documento I 1-5 dal quale risultano prelievi e pagamenti dell’assicurato in

Ticino) – che andranno verificate – (ad esempio colloqui avuti con potenziali

datori di lavoro, incontri con colleghi e altre persone che lo hanno visto

durante i suoi acquisti e/o i pasti fuori casa) e a produrre la documentazione

utile (ad esempio estratti bancari dai quali si possano evincere eventuali

pagamenti e/o acquisti effettuati dall’assicurato in Ticino), atti a confermare

la sua presenza stabile sul territorio svizzero.

In particolare, visto che

egli ha affermato che: “(…) da quando non lavoro più, sono maggiormente

presente a __________ (mi trovo anche durante la giornata, in quanto mi capita

di lavorare in casa al mio progetto di software bancario – informatica

bancaria, che spero lanciare al più presto quale mia attività indipendente (…).”

e che “(…) Spesso mi è capitato di lasciare la mia auto in Italia e di venire

in Ticino con mio cognato, con colleghi o con altri mezzi. (…).” (cfr. doc. 5),

l’amministrazione dovrà verificare anche queste evenienze.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é accolto ai sensi dei considerandi.

§ Di

conseguenza la decisione su opposizione impugnata va annullata e gli atti

rinviati all’amministrazione per nuovi accertamenti.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La

Sezione del lavoro Ufficio giuridico verserà all’assicurato la somma di fr. 500.--

a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso

dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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