38.2005.80
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19 giugno 2006Italiano62 min
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Numero d'incarto:
38.2005.80
Data decisione, Autorità:
19.06.2006, TCA
Titolo:
Applicabilità del diritto svizzero nel caso di un cittadino italiano che, prima di iscriversi al collocamento, ha svolto un'attività subordinata in Svizzera. Dagli atti non é possibile né escludere né riconoscere che l'assicurato risiede in Svizzera ai sensi della LADI. Rinvio atti per accertamenti.
INDENNITÀ
STRANIERO RESIDENTE IN SVIZZERA
art. 8 cpv. 1 let. c LADI
art. 12 LADI
art. 13 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
38.2005.80
FS/td
Lugano
19 giugno
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 14 settembre 2005
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 29 luglio
2005 emanata da
Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione del 5 novembre 2004 la Sezione del lavoro ha stabilito che RI 1 non
adempie i presupposti per poter essere posto al beneficio delle indennità di
disoccupazione argomentando:
"
(…)
Nel caso in esame l’assicurato ha dichiarato di
risiedere in un appartamento di proprietà del suocero del signor RI 1. Lo
stesso è composto da due locali, oltre a cucina e bagno. Dagli accertamenti
effettuati dalla Polizia comunale di __________ non è mai stata rilevata la
presenza dell’assicurato nell’appartamento. Neppure gli altri inquilini dello
stabile hanno rilevato la sua presenza prima dei controlli della Polizia
comunale. Da un accertamento effettuato presso le Aziende Industriali di __________
è stato rilevato un esiguo consumo di energia elettrica che conferma la mancata
residenza effettiva dell’assicurato all’indirizzo menzionato. Si osserva inoltre
che la moglie e i figli dell’assicurato risiedono a __________ (__________).
Il signor RI 1 non può quindi essere ritenuto
effettivamente residente in Svizzera, pertanto non può essere posto al
beneficio delle indennità di disoccupazione.
(…)." (cfr. doc. 14)
1.2. A seguito
dell’opposizione interposta dall’assicurato (cfr. doc. 9), la Sezione del
lavoro, il 29 luglio 2005, ha emanato una decisione su opposizione con cui ha
confermato la propria decisione di diniego del diritto alle indennità di disoccupazione,
osservando che:
"
(…)
1. Il signor RI 1 si è annunciato in disoccupazione in data
22 marzo 2004 (termine quadro per la riscossione: 01.07.2004 - 30.06.2006;
guadagno assicurato: 8'900), alla ricerca di un impiego a tempo pieno come
impiegato di banca.
Precedentemente la sua iscrizione, e
meglio nel periodo dal 1. ottobre 2000 al 30 giugno 2004, egli ha lavorato
presso la __________ a __________ in qualità di quadro organizzatore a tempo
pieno.
L'assicurato ha beneficiato di
indennità di disoccupazione per i mesi di luglio e agosto 2004.
2. In data 29
settembre 2004 la Cassa di disoccupazione __________ di __________ (in seguito:
__________) ha sottoposto all'Ufficio giuridico della Sezione dei lavoro (in
seguito: UG), per esame e decisione, il caso del signor RI 1, con scritto del
seguente tenore:
"La persona summenzionata si
è iscritta presso la nostra Cassa a decorrere dal 01.07.2004 per la ricerca di
un'attività a tempo pieno. L'indennità di disoccupazione è stata versata fino
al 31 agosto 2004.
Dall'incarto si rilevano le seguenti informazioni:
- L'indirizzo
indicato dall'assicurato al momento dell'iscrizione è il seguente: __________, __________,
telefono n. __________
- La
dichiarazione per imposte alla fonte indica che la moglie e i figli (ancora in
giovane età) risiedono all'estero
- Il
documento E411 indica che la moglie e i figli risiedono a __________,
in __________; per l'assicurato vengono indicati due indirizzi: quello appena
citato e quello di __________
- L'ultimo
datore di lavoro, la __________ di __________, sulla lettera di assunzione
indica come indirizzo __________
Considerato quanto sopra chiediamo:
L'assicurato può essere ritenuto
idoneo al collocamento a partire dal 01.07.2004?".
Il predetto scritto è stato sottoposto
in data 4 ottobre 2004 all'assicurato, il quale ha risposto con lettera 7/12
ottobre 2004.
3. Esperiti i
necessari accertamenti, segnatamente presso le Aziende Industriali di __________
(cfr. scritto 31 agosto 2004 delle __________) e presso la polizia comunale di __________
(cfr. rapporto informativo 24 settembre 2004), con decisione 5 novembre 2004
l'UG ha ritenuto che il signor. RI 1, a decorrere dal 1. luglio 2004, non
adempisse i presupposti per poter essere posto a beneficio delle indennità di
disoccupazione.
Contro la predetta decisione
l'assicurato ha interposto in data 3/6 dicembre 2004 l'opposizione qui in
esame.
4. A seguito di
informazioni preliminari raccolte dopo denuncia sporta in data 5 novembre 2004
dalla Sezione del lavoro nei confronti del signor RI 1 - unitamente ai signori __________,
__________ e __________ - in data 1. marzo 2005 il Ministero pubblico ha
decretato il non luogo a procedimento penale, concludendo: «[..] I fatti a
carico dei denunciati hanno comportato accertamenti che comunque non hanno
permesso di confortare gli elementi raccolti con il rigore necessario per
confermare il contenuto della denuncia. I signori __________, __________, __________
e RI 1 devono pertanto essere posti al beneficio del dubbio e deve essere
decretato il non luogo a procedere per insufficienza di prove".
5. Successivamente
all'opposizione, lo scrivente Ufficio ha proceduto ad ulteriori accertamenti.
In particolare, il signor RI 1 è stato personalmente sentito il 13 giugno 2005.
Allo stesso sono pure stati sottoposti, per conoscenza ed eventuali
osservazioni, i verbali di audizione (estratti) dei signori __________ e __________,
lo scritto (estratto) 27 settembre 2004 del signor __________, la
documentazione penale acquisita presso il Ministero pubblico e l'incarto URC.
6. Un assicurato
ha diritto alle indennità di disoccupazione se, tra le altre condizioni,
risiede in Svizzera (art. 8 cpv. 1 lett. c LADI).
Per quanto concerne il requisito
della residenza in Svizzera, il Tribunale federale delle assicurazioni ha
stabilito che determinante non è l'esistenza di un domicilio civile in
Svizzera, bensì della residenza effettiva e, inoltre, l'intenzione di
conservarla durante un certo periodo e di fame,
durante questo tempo, il centro delle proprie relazioni personali (cfr. DTF 125
V 465 e riferimenti ivi citati).
L'articolo 8 cpv. 1 lett. c LADI
esige dunque una presenza qualificata nel nostro Paese. È in effetti solo
restando a diretto contatto con il mondo dei lavoro nel quale intende essere reinserito,
che il disoccupato può dar prova di un serio e costante impegno nella ricerca
di un lavoro. Inoltre, la presenza effettiva garantisce alle autorità
competenti la possibilità di verificare l'idoneità al collocamento e di
controllare la disoccupazione (cfr. DTF 125 V 465 e relativi riferimenti).
7. Nel caso in
esame, dai documenti agli atti, come pure dall'audizione personale
dell'opponente presso questo Ufficio, emerge segnatamente quanto segue:
- dal mese di
aprile 2001 egli ha il proprio recapito in __________, presso l'appartamento
(composto da due locali, oltre a cucina e servizi) di proprietà del suocero,
signor __________. Non è pagata nessuna pigione, mentre le spese per la
conduzione dell'appartamento (segnatamente elettricità, riscaldamento, consumo
di acqua, canone TV, ascensore, spese generali di portineria) sarebbero poste a
carico del solo assicurato (i signori __________, __________ e __________
sarebbero infatti soltanto degli ospiti; cfr. verbale 13 giugno 2005 di RI 1
presso l'UG). Si osserva al riguardo che, in sede di interrogatorio davanti
alla polizia cantonale, il signor RI 1 ha invece dichiarato che i costi per
l'appartamento sono assunti dal suocero (cfr. verbale 9 dicembre 2004);
- in __________
si trovano i suoi legami affettivi (moglie, figli, genitori, sorelle), mentre
in Svizzera (Ticino) quelli professionali. La moglie (insegnante) e i figli (__________frequenta
la scuola media, __________ la scuola elementare) risiedono stabilmente a __________.
In sede di audizione il signor __________ ha dichiarato che l'assicurato ha la
propria residenza in __________ (cfr. verbale di polizia 7 dicembre 2004);
- secondo
la polizia comunale di __________, l'appartamento di proprietà del suocero
dell'opponente sarebbe vuoto almeno dal mese di dicembre 2003 (cfr. rapporto
informativo 24 settembre 2004);
- nel
periodo dal 23 maggio 2003 al 3 giugno 2004 il consumo di energia elettrica per
l'appartamento in oggetto è stato di soli 418 kwh, cifra che dimostra uno
scarso consumo (cfr. scritto 31 agosto 2004 delle __________). Nel periodo dal
4 giugno 2004 al 19 maggio 2005 il consumo è stato di poco superiore (705 kwh);
- nel
periodo in cui la signora __________ è stata custode del condominio ove è
ubicato l'appartamento del signor __________ (1. dicembre 2003 - 30 novembre
2004), ella non ha mai visto nessuno entrare o uscire da quest'ultimo, né
constatato l'arrivo dei signori RI 1, __________, __________ e __________ con
eventuali autovetture nel garage sotterraneo (cfr. verbale di interrogatorio 14
dicembre 2004 davanti alla polizia cantonale);
- dal
rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria 16 dicembre 2004 emerge
segnatamente quanto segue: «[…] L'impressione emersa dalle indagini è
che detto appartamento era sfruttato come luogo d'emergenza o di comodità, a
seconda delle situazioni, per pernottamenti non regolari. Nessuno ha mai
usufruito della lavanderia ed anche il consumo di energia elettrica è stato
molto ridotto nell'ultimo anno. (...La perquisizione effettuata il 07.12.2004
ore 0910 (vedasi doc fotografica allegata) ci ha permesso di capire che
l'appartamento di __________, non è residenza stabile per tutte le
persone oggetto del procedimento penale in corso. All'interno dello stesso
abbiamo trovato indumenti, peraltro pochi, di RI 1 […] I controlli
effettuati dagli agenti, i giorni venerdì 16.09.2004 - lunedì 20.09.2004 e
martedì 21.09.2004 tra le 0620 e le 0700, hanno permesso di
stabilire che nessuna persona era uscita dallo stabile. Stesse verifiche,
negative, sono state effettuate il 20.09.2004 ore 1800 - 21.09.2004 ore 1930 e
ore 2100 - 22.09.2004 ore 2115. […]";
- l'assicurato
ha messo l'appartamento a disposizione di __________ (suo collega di lavoro
presso la __________), __________ (una sua conoscenza dall'università) e __________
(collega di __________), dopo che gli stessi sono rimasti senza lavoro e alla
ricerca di un appartamento. L'assicurato non ha mai chiesto loro di contribuire
alle spese, fissando tuttavia quale condizione della loro convivenza che tutti
e quattro insieme non potevano stare se non saltuariamente (cfr. verbale 13
giugno 2005 di RI 1 presso l'UG).
Ora, visto quanto precede e alla luce
della menzionata giurisprudenza, lo scrivente Ufficio ritiene che, secondo
l'abituale criterio della probabilità preponderante valido nell'ambito delle
assicurazioni sociali, il signor RI 1 non adempia il requisito della residenza
in Svizzera ai sensi dell'articolo 8 cpv. 1 lett. c LADI. Infatti, il centro di
interessi dell'opponente risulta essere in __________, dove vive la famiglia e
dove lui stesso solitamente vive per alcuni giorni la settimana. È dunque in __________,
anziché in Svizzera, che l'assicurato ha la sua residenza effettiva.
L'assicurato non ha pertanto diritto alle indennità di disoccupazione, non
essendo adempiuta una delle condizioni cumulative contemplate dall'articolo 8
LADI.
(…)." (cfr. doc. A)
1.3. Contro
questa decisione l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA nel quale il suo legale ha addotto che:
"
(…)
1. Il signor RI 1 risiede in via __________.
Il suo domicilio è stato sino ad oggi
riconosciuto sia sotto il profilo civile ai sensi dell'articolo 19 CCS, che
sotto quello della legislazione sugli stranieri (art. 9 LDDS) e quello fiscale.
La stessa cosa dicasi per l'assoggettamento all'AVS.
Dopo avere, suo malgrado, cessato il
lavoro in banca a __________, l'autorità preposta in materia LADI è giunta alla
conclusione che il signor RI 1 risiedesse in __________ e che il recapito di __________
fosse di comodo. Di conseguenza, stando all'autorità di prime cure, il
domicilio era in realtà a __________.
L'inchiesta è stata condotta
sull'arco di diverse settimane. II signor RI 1 ha ammesso (perché non ha nulla
da nascondere) che la famiglia abita (da sempre) in __________ e che va a
trovarla non appena possibile. Egli ha pure precisato che secondo il diritto
italiano la famiglia è considerata un soggetto fiscale unico, di conseguenza -
essendo la famiglia in Italia - egli vi risulta registrato (da sempre) per
ragioni prettamente formali. Il signor RI 1, nondimeno, ha dichiarato di avere
risieduto buona parte del tempo in Ticino cercando un posto di lavoro.
Giova rilevare che l'appartamento in
essere appartiene al suocero e che l'autorità di prime cure non lo ha neppure
sentito.
Per questa ragione la Sezione del
lavoro denunciava il signor RI 1 al Ministero pubblico per infrazione alla LADI
(articolo 105), segnatamente per presunto abuso per avere preteso indennità pur
non avendone diritto.
Il Magistrato penale ha decretato un
non luogo a procedere (doc. C).
La Sezione del lavoro ha
ciononostante applicato il principio della "probabilità
preponderante" per stabilire che il signor RI 1 non risiede in Ticino e
che di conseguenza non ha diritto a percepire le indennità di assicurazione
contro la disoccupazione.
Prove: doc. C; c.s.
2. In primo
luogo va osservato che tutte le autorità considerano il signor RI 1 domiciliato
in Ticino.
2.1 Giusto l'articolo 2 LDDS ottiene un permesso
L'articolo 9 cpv. 1 lettera c LDDS
precisa che il permesso di soggiorno perde di validità qualora la dimora in
Svizzera cessasse di fatto.
La dimora cessa di fatto quando lo
straniero ha trasferito il centro dei propri interessi all'estero (art. 10 cpv.
4 ODDS).
Il signor RI 1 ha un regolare permesso
di dimora (doc. D) valido a tutti gli effetti fino al 1°
ottobre 2007.
2.2 Richiamando
l'incarto dell'Ufficio controllo abitanti di __________ codesto lodevole
Tribunale potrà stabilire che il signor RI 1 è regolarmente iscritto tra gli
abitanti di __________. Egli è pertanto da ritenersi domiciliato a tutti gli
effetti giusta l'articolo 19 CCS.
2.3 Per
quanto utile nella presente sede egli è pure considerato straniero residente
secondo la legislazione AVS (doc. D).
2.4
II signor RI 1 è soggetto fiscale svizzero a tutti gli effetti. In data
11 agosto 2005 ha ricevuto la decisione di tassazione per l'IC (doc. E)
e federale (doc. F), come pure i bollettini di
versamento di quest'ultima (doc. G).
Tutta la corrispondenza fiscale è
indirizzata del resto al recapito di __________ (es. doc. H).
2.5 II
signor RI 1, come si vedrà più avanti, non ha neppure mai deviato la propria
corrispondenza ma mantenuto sempre il proprio recapito a __________, dove
ritira puntualmente la propria posta.
Esistono pertanto cinque presunzioni,
fra cui quattro riconosciute da altre autorità amministrative, che depongono a
favore del soggiorno in Ticino del signor RI 1.
Giova
a questo proposito rilevare che:
a) la
decisione non confuta in alcun modo le presunzioni di cui sopra;
b) le
autorità sanno da sempre che i famigliari del signor RI 1 abitano all'estero.
Prove: c.s.; doc.
D-H, edizione atti dell'UCA __________, edizione atti fiscali.
3. Come già
evidenziato nel novembre 2004 la Sezione del lavoro ha denunciato il signor RI
1 al Ministero pubblico per presunta fronde alla LADI. Le conclusioni
dell'inchiesta, fatte proprie dal Magistrato, sono evidenti e non fanno che
confermare quanto sopra indicato.
3.1 In generale
le conclusioni delle autorità penali vanno prese in conto anche nell'ambito del
diritto amministrativo (fra le tante: STF 2A.494/2003 del 24 agosto 2004 in re A.A.;
RU 130 II 176; RU 129 II 215).
Vero è che l'autorità amministrativa
non è vincolata alle conclusioni del Giudice penale laddove essa persegua
finalità diversa (STF citata del 24 agosto 2004). Tuttavia, salvo in caso di
palese errore, l'autorità amministrativa non può discostarsi dai fatti
accertati dall'indagine penale.
Proprio in materia LADI anche il
Tribunale federale delle assicurazioni ha più volte avuto occasione di
esprimersi. Nella sua sentenza C.292/2002 del 15 marzo 2004 in re P, la Corte
federale di Lucerna ha avuto occasione di confermare (RU 125 V 242 e RU 111 V
177) che per le autorità amministrative le conclusioni penali "non
necessariamente sono vincolanti" (....) "dove il giudice
<amministrativo> dopo un'analisi e una valutazione oggettiva delle prove,
deve seguire quella rappresentazione più fattuale che ritiene essere la più
verosimile tra i vari scenari possibili" (anche RU 126 V 360 e 125 V
195).
3.2 L'autorità
di prime cure non è stata (ndr. recte in grado) in alcun modo di sovvertire le
considerazioni del giudice penale (doc. C) fra le quali
annoveriamo i seguenti passaggi:
➣ "non è
comprovato che nei mesi precedenti gennaio, maggio, giugno e agosto 2004 (...) __________,
__________, __________, rispettivamente RI 1, non abbiano risieduto a __________
",
➣ "la
dichiarazione della custode signora __________ lascia trasparire un'insicurezza
della testimone che, come visto, non ha escluso la possibilità di avere
incontrato casualmente uno dei denunciati nei locali comuni del condominio...';
➣ "non è
pertanto risultato possibile determinare la presenza, rispettivamente l'assenza,
dei denunciati a __________...";
➣ "dagli atti
raccolti non risulta alcuna prova certa ed affidabile che i denunciati non
abbiano risieduto nel Condominio __________ ",
➣ "In
mancanza di prove certe non è possibile ritenere che l'appartamento (...) sia
stato sfruttato dai denuncianti <recte: denunciati> quale luogo di
emergenza o per comodità..
3.3 Va
detto che l'autorità di prime cure non sostanzia la ragione per la quale
giunge ad una conclusione diversa da quella del Giudice penale.
3.4 A
titolo marginale va detto che sugli appostamenti in essere della polizia sono
rimasti quantomeno vaghi: nulla è detto circa gli orari e le modalità.
Come faceva la polizia a riconoscere il signor RI
1?
Il poliziotto è davvero, rimasto tutto
il giorno (sull'arco di diversi giorni) ad aspettare il signor RI 1?
Non può essere entrato in casa il
signor RI 1 mentre l'agente si era distratto un attimo?
E' certo l'agente di quanto afferma o
è soffocato da qualche dubbio come è avvenuto per la portinaia?
Al fine di garantire i legittimi
diritti del signor RI 1, occorrerà garantire a questo proposito il
contraddittorio con questo agente o questi agenti, segnatamente chiamandoli a
deporre.
3.5 Giova
pure rilevare che nei periodi indicati dal Decreto di non luogo a procedere il
signor RI 1 era regolarmente in Ticino, come lo dimostrano anche i diversi
prelievi e pagamenti (doc. I1-5).
3.6 L'autorità di
prime cure contraddice peraltro sé stessa. Se, infatti, pretendeva l'esistenza
del centro degli interessi all'estero in deroga alle conclusioni penali ed alle
autorità amministrative indicate al considerando 2, ella ha pacificamente
continuato ad inviare (con successo) la corrispondenza al recapito ticinese. Lo
dimostra a chiare lettere il documento L, regolarmente inviato e
ritirato dal signor RI 1.
L'autorità dovrebbe quindi spiegare
anche questa contraddizione.
Prove: c.s.; doc. I-L; audizione teste/i
4. L'inchiesta
è stata parimenti carente se consideriamo che non è stato debitamente
interrogato il suocero del ricorrente che è il proprietario dell'appartamento.
Prove: c.s.
5. La decisione
impugnata omette pure di indicare che anche la ricerca di lavoro è stata effettuata
indicando il recapito in Ticino. Come visto sopra (doc. L) la
stessa autorità preposta alla LADI inviava la corrispondenza al recapito
ticinese, riconoscendo di conseguenza legittima la bucalettere in essere.
Proprio la ricerca di lavoro
presuppone l'invio ed una risposta rapida da parte del cercatore. Se il signor RI
1 non fosse stato reperibile immediatamente sarebbe senz'altro giunto in
ritardo per la propria offerta di lavoro.
L'incarto della Sezione del lavoro (in
particolare la parte inerente all'Ufficio regionale di collocamento) bene
dimostra il volume delle domande di lavoro inoltrate e quindi l'interesse
attivo del signor RI 1.
II signor RI 1 stesso era ed è
dunque direttamente interessato ad essere prontamente disponibile - se del caso
nell'arco di pochi minuti - per effettuare un colloquio.
Egli non poteva oggettivamente essere pertanto in __________.
A questo proposito alleghiamo alcuni
tra le numerose ricerche - peraltro già in possesso dell'autorità di prime cure
- a comprova di quanto affermato (doc. M1-9).
Si precisa che si tratta solo di
alcuni esempi, essendo tutti gli altri doverosamente già inseriti agli atti
dell'autorità di prime cure.
Prove: c.s.; doc. M
6. II signor RI
1 ritiene pertanto di avere ampiamente reso verosimile la propria posizione.
L'autorità preposta alla disoccupazione non ha quindi elementi validi per
determinarsi con "probabilità preponderante" contro i mezzi di prova,
gli indizi e le constatazioni sopra esposte.
Il signor RI 1 ritiene che l'autorità
voglia in realtà tentare di sovvertire l'onere probatorio imposto di principio
all'autorità (art. 43 LPGA). Non solo. Ella tenta di ottenere la dimostrazione
con tanto di certezza assoluta dal signor RI 1 che egli abbia il centro degli
interessi in Ticino.
Altrimenti detto, la tesi della
Sezione del lavoro poggia unicamente su supposizioni, mentre il signor RI 1 ha
ampiamente dimostrato e reso verosimile il suo legame con il Ticino, tant'è che
non indica neppure con concretezza le ragioni per le quali giunge ad una
conclusione diversa rispetto alle autorità in materia di stranieri, fiscali,
comunali, dell'AVS e penali.
Prove: c.s.
7. Giova
rilevare che l'autorità di prime cure non ha neppure imputato al signor RI 1
una qualsivoglia responsabilità circa il suo stato di disoccupazione oppure che
egli vi si trovi per una propria colpa.
Fosse stato questo il caso, l'autorità
di prime cure avrebbe dovuto adottare una precisa procedura. A questo proposito
il Tribunale federale delle assicurazioni (STFA C.221/02 del 4 agosto 2003 in
re S.) ha stabilito:
Anche
nell'ambito dell'assicurazione contro la disoccupazione, così come negli altri
ambiti delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo
di ridurre il danno (DTF
125 V 199 consid. 6b; Stauffer,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz
über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a
ed., Zurigo 1998, pag. 48). (...)
Con
lo strumento della sospensione, quale sanzione amministrativa e non
penale (DLA 1993/1994 no. 3 pag.
22 consid. 3d con riferimenti), il legislatore
ha così voluto regolamentare la partecipazione
dell'assicurato al danno da lui provocato (DTF 126 V 523; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz,
vol. l, no. 2 ad art. 30) e scaricare,
per motivi di equità, la comunione dei contribuenti dagli
effetti negativi di comportamenti ingiustificati (Jacqueline - Chopard, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung,
tesi Zurigo 1998, pag. 24 seg.).
Secondo
giurisprudenza, un assicurato è da considerarsi disoccupato per colpa propria
ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI se l'insorgenza della disoccupazione
non è ascrivibile a fattori oggettivi bensì trova origine in un comportamento
evitabile dell'interessato, per il quale l'assicurazione contro la
disoccupazione non si assume la responsabilità (DLA 1998 no. 9 pag. 44 consid.
2b). Di conseguenza, una persona è suscettibile di andare soggetta a
sospensione anche se provoca la propria disoccupazione per motivi onorevoli (Chopard,
op. cit., pag. 47).
L'autorità di prime cure non ha
imputato alcuna colpa o responsabilità allo stato di disoccupazione del signor RI
1. La sua unica "colpa" di visitare i famigliari (segnatamente i
figli) non può certo essere un motivo atto a giustificare una sanzione, prova
ne è che non è neppure stata presa in considerazione.
Anche sotto questo aspetto, dunque,
esiste un ulteriore indizio atto a dimostrare che lo stato del signor RI 1 è
oggettivamente legittimo per ottenere le postulate indennità.
Prove: c.s.
8. Qualora vi
fossero ancora dei dubbi si chiede l'assunzione delle deposizioni dell'agente o
degli agenti che avrebbero sorvegliato il signor RI 1.
Parimenti si chiede la deposizione
dell'ispettore della Sezione che ha trattato la pratica.
Infine, il signor RI 1 domanda di
beneficiare del contraddittorio orale, come peraltro la stessa LPGA permette.
(…)." (cfr. doc. I)
1.4. Nella sua
risposta del 10 ottobre 2005 la Sezione del lavoro ha chiesto di respingere il
ricorso e si è riconfermata nelle proprie allegazioni (cfr. doc. III).
1.5. Con scritto
del 21 ottobre 2005, oltre a produrre diversi formulari concernenti le sue
ricerche di lavoro (cfr. doc. N/1-N/30), il legale dell’assicurato ha indicato
Fatti
i seguenti mezzi di prova:
"
(…)
Edizione atti
Il signor RI 1 chiede l'edizione dei seguenti atti ed incarti:
1.1 incarto
della Sezione permessi e immigrazione inerente al signor RI 1, c/o
residenza governativa, Bellinzona
1.2 incarto dell'ufficio
controllo abitanti di __________ inerente al signor RI 1, c/o Municipio di __________,
__________
1.3 incarto fiscale
inerente al signor RI 1, c/o Ufficio circondariale di tassazione, __________
1.4 incarto AVS
inerente al signor RI 1, c/o Istituto delle assicurazioni sociali, via Ghiringhelli,
Bellinzona
I quattro sopra citati incarti servono per dimostrare che il
signor RI 1 ha tenuto il suo domicilio civile, fiscale, degli stranieri e per
le assicurazioni sociali in Ticino. Di conseguenza si potrà dimostrare che non
può esistere una presunzione di diverso domicilio per la LADI, laddove
addirittura è la stessa Sezione del lavoro ad indicare il recapito di __________
(v. corrispondenza, replica, ecc.). La "probabilità preponderante"
addotta dalla Sezione del lavoro verrà pertanto relativizzata e
neutralizzata.
1.5 Incarto
penale __________ del Ministero pubblico, __________, inerente al signor RI
1. Se del caso tramite autorizzazione della CRP (art. 27 CPP). Dall'incarto si
evincono tutti i considerandi penali ed i nominativi degli agenti
"controllori" utilizzati e di cui si chiede la verbalizzazione (cfr.
punto 2.3, sotto). L'incarto servirà anche a dimostrare che la Sezione del
lavoro non aveva gli estremi per obiettare alle considerazioni cui era giunto
il Magistrato penale.
1.6 Edizione incarto
completo relativo alla disoccupazione ed inerente al signor RI 1 sito presso
l'Ufficio regionale di collocamento di __________. Si tratta di una
richiesta di edizione a controparte in quanto l'Ufficio regionale di
collocamento di __________ è subordinato alla Sezione del lavoro. A giudicare
dagli atti la Sezione del lavoro non parrebbe avere compiegato l'intero
incarto. Con i colloqui il signor RI 1 ha sempre portato le copie delle
ricerche di lavoro (formulari) e delle relative domande - rispettivamente
risposte - di lavoro. La richiesta serve a dimostrare che il signor RI 1 era
attivo (su suolo svizzero) alla ricerca di lavoro e che per questa ragione non
si trovava certo in __________ (fatto questo che sarebbe stato peraltro
controproducente nel caso in cui il potenziale datore di lavoro domandasse un
colloquio immediato). I formulari sono già compiegati (v. punto 3, sotto; doc.
N1-N30).
La convenuta è quindi invitata ad
inviare un completamento dell'incarto.
Considerandi
2.
Audizione testi
2.1
Audizione
del funzionario __________ che ha redatto il formulario "caso
sottoposto a decisione" datato 29 settembre 2004. II nominativo è ignoto
in quanto la firma è illeggibile (“__________”?); nondimeno il nome è
giocoforza noto alla Sezione del lavoro, essendo la Cassa __________ partner
lavorativo diretto nell'applicazione della LADI. L'autorità di prime cure
richiama questo scritto quale doc. 19, facendo credere che sia stata la Cassa
disoccupazione a segnalare il soggiorno all'estero del signor RI 1. In realtà
la Cassa chiedeva che cosa doveva fare, segnatamente come le impone l'articolo
81.
cpv. 2 LADI. Inoltre, il responsabile della Cassa dovrà indicare come mai si
sarebbe accorto solo dopo quasi tre mesi del soggiorno della famiglia,
nonostante questa informazione fosse già nota.
2.2
Audizione
della signora __________, __________. Si tratta della custode -
chiamata in causa dalla stessa Sezione del lavoro ancora una volta nella
risposta - che avrebbe affermato di non avere mai visto il signor RI 1. Ella
dovrà giocoforza spiegare quali erano le modalità di "controllo" dei
passaggi del signor RI 1 e se è certa di quanto afferma. Da notare che la
stessa autorità penale ha constatato che questa signora non era affatto sicura
di quanto afferma (cfr. doc. C, ripreso anche nel punto 3.2 del
ricorso).
2.3
Audizione
degli agenti che avrebbero controllato gli spostamenti del signor RI 1. La
richiesta era stata già esplicitata nel ricorso. Il nome degli agenti non sono
oggi noti al ricorrente ma devono esserlo per forza di cose all'autorità che si
sono basati sui loro rapporti e deve giocoforza evincersi dagli atti di causa
sopra richiamati. Dal Decreto di non luogo a procedere (doc. C,
pag. 4), emerge che si trattava di (almeno) un agente della polizia
comunale ed uno della polizia cantonale ("Sezione REF"). Questi
agenti sapranno dire quanto assidui erano i controlli, rispettivamente come
facevano a riconoscere il signor RI 1. Queste deposizioni servono a dimostrare
quanto fragile sia la tesi della Sezione del lavoro.
La richiesta di interrogatorio degli
agenti era del resto già stata avanzata dallo stesso ricorrente e la Sezione
del lavoro non vi si è opposta nella sua risposta.
(…)." (cfr. doc. V)
1.6
Il doc. V
unitamente agli allegati sono stati notificati alla Sezione del lavoro (cfr.
doc. VI) che, con lettera del 3 novembre 2005 al TCA, si è espressa in merito (cfr.
doc. XIX).
1.7
Con lettere
del 24 ottobre 2005 il TCA ha richiesto tutti gli incarti di cui è stata
chiesta l’edizione e gli stessi sono stati assunti agli atti (cfr. doc. VII-XII
e doc. XIII-XVIII).
1.8
Con lettera
del 4 novembre 2005 il TCA ha assegnato alle parti un termine per prendere
visione degli incarti acquisiti e per presentare osservazioni scritte (cfr.
doc. XX).
Al
rappresentante dell’assicurato è inoltre stato trasmesso il doc. XIX (cfr. doc.
XX).
Con
lettera del 24 novembre 2005 la Sezione del lavoro ha comunicato al TCA che,
dopo visione degli atti, si riconferma nelle proprie allegazioni (cfr. doc.
XXI).
Dopo la
chiesta proroga del termine (cfr. doc. XXII e XXIII), con lettera del 9
dicembre 2005, il rappresentante dell’assicurato ha osservato che:
"
(…)
a) In primo
luogo corre osservare che da tutti gli incarti richiamati da codesto lodevole
Giudice che non hanno a che fare con la Sezione del lavoro non emerge un
soggiorno continuativo del ricorrente atto a fare ritenere che egli avesse
all'estero il domicilio civile, fiscale o ai sensi della legislazione degli
stranieri. Si tratta dunque di una constatazione atta a formare una serie di
importanti indizi a sostegno della corretta tesi del ricorrente che ha sempre
mantenuto il suo domicilio in Ticino;
b) Si osserva inoltre che durante il periodo in essere il
recapito del signor RI 1 è sempre stato, per tutte le autorità, quello
di __________. Anche le fatture colà recapitate sono state pagate (es. __________).
Il nome del signor RI 1 era regolarmente indicato sulla buca delle lettere. Non
risulta che sia mai ritornata una lettera raccomandata al mittente per mancato
ritiro, tanto meno la Sezione del lavoro lo afferma;
c) Contrariamente a quanto sostenuto dall'autorità di prime
cure, la richiesta di accertamenti alla polizia comunale di __________ non
concerneva il signor RI 1 (cfr. richiesta della Sezione del lavoro del 10
settembre 2004), tant'è che il "caso sottoposto per
decisione" inerente al ricorrente è stato inviato dalla Cassa alla
stessa Sezione del lavoro soltanto il 29/30 settembre 2004. Lo
stesso rapporto del comune di __________ del 24 settembre 2004 non indica il
nominativo del signor RI 1 tra gli "indagati". Questo significa che
gli accertamenti della polizia comunale di __________ sono impertinenti ai fini
della presente causa in quanto non erano destinati a verificare la presenza (o
assenza) del diretto interessato;
d) Assolutamente inattendibile (già solo perché ci si rifiuta
di indicare la presunta origine!) la fonte informativa della polizia comunale
nel rapporto 24 settembre 2004 quando afferma che l'appartamento sarebbe stato
vuoto dal dicembre 2003. L'inconsistenza e l'inattendibilità di questa
affermazione è data anche dalla constatazione che non é vero - come
affermato - che l'appartamento sia di proprietà del signor RI 1 (da notare che
addirittura il rapporto lo indica come RI 1). Aggiungasi di transenna che non è
neppure dato sapere come si sarebbero svolti i controlli da parte della polizia
comunale che, ribadiamo, non stava cercando informazioni sul signor RI 1 ma
sulle altre tre persone indicate dalla Sezione del lavoro. L'inattendibilità
delle risultanze emerge anche dalla constatazione che la polizia comunale ha
controllato l'appartamento (e il parcheggio) numero 7 (rapporto del 24
settembre 2004, pag. 2), quando quello corretto era il numero 10
(estratto UR __________, agli atti del rapporto di polizia cantonale e
confermato dal teste __________). La Sezione del lavoro doveva pertanto
accorgersi che gli accertamenti erano stati effettuati sull'appartamento
sbagliato!
e) Senz'altro poco attendibile è anche la deposizione (senza
contraddittorio) della custode signora __________ al quale - a dispetto del
rapporto di polizia del comune di __________ - afferma che gli agenti di
polizia avrebbero effettuato delle ispezioni notturne dopo la mezzanotte. A
questo proposito ci si permetta di sollevare qualche perplessità sulla presenza
di agenti in divisa in un parcheggio coperto privato in piena notte;
f) la polizia cantonale (la quale cercava anche il signor RI
1) si è limitata a tre soli appostamenti. Le conclusioni che con queste tre
postazioni si possa negare una prestazione LADI rasenta l'arbitrio. Fatto sta
che è lo stesso rapporto informativo del 16 dicembre 2004 che afferma che il
ricorrente "è colui che principalmente abita in detti locali,
di proprietà del suocero";
g) neppure
all'allusione secondo cui il garage fosse vuoto permette di concludere che il
signor RI 1 non si trovasse a __________. Casomai questa affermazione doveva
portare ad una conclusione opposta. In effetti, il ricorrente aveva sempre
detto di non utilizzare il proprio parcheggio. Di conseguenza, essendo egli
maggiormente impedito negli spostamenti (tramite l'uso di mezzi pubblici), a
maggior ragione, si deve poter presumere che egli si trovasse nel __________.
In conclusione, gli incarti richiamati da codesto lodevole
Giudice, non permettono affatto di sorreggere la tesi della "probabilità
preponderante" avanzata dall'autorità amministrativa.
La Sezione del lavoro pare essere piuttosto partita da un
pregiudizio di assenza, cercando di sovvertire l'onere della prova a scapito
del ricorrente. Nondimeno, tutta la serie di indizi elencata nel ricorso,
confermata dagli atti richiamati dal Giudice e definitivamente assicurati dalle
deposizioni chieste, dimostrano che in realtà non vi sono ragioni per negare le
prestazioni LADI al ricorrente, beneficiando quest'ultimo di una serie di
credibili e concreti indizi a proprio favore.
(…)." (cfr. doc. XXIV)
1.9
Il doc. XXI
è stato trasmesso al rappresentante dell’assicurato per conoscenza (cfr. doc.
XXV).
I doc.
XXII, XXIII e XXIV sono stati notificati alla Sezione del lavoro (cfr. doc.
XXVI) che, con lettera del 21 dicembre 2005 ha, in particolare, osservato che:
"
(…)
Relativamente alle contestazioni riguardo al
rapporto informativo 24 settembre 2004 della Polizia comunale di __________, va
rilevato come le stesse siano sollevate per la prima volta soltanto in questa sede,
quando invece avrebbero potuto e dovuto già essere sollevate, se del caso,
davanti all'autorità amministrativa. Si rinvia comunque a quanto chiaramente
emerso dal rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria 16 dicembre 2004, dal
quale risulta in particolare quanto segue: "[…] L'impressione emersa
dalle indagini è che detto appartamento era sfruttato come luogo d'emergenza o
di comodità, a seconda delle situazioni, per pernottamenti non regolari.
[…]".
(…)." (cfr. doc. XXVII)
1.10
I doc. XXVI e
XXVII sono stati trasmessi al legale dell’assicurato per conoscenza (cfr. doc.
XXVIII).
in
diritto
2.1
Il 1° giugno
2002.
è entrato in vigore l'accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione
Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri,
dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC), che regola, in
particolare nel suo Allegato II, il coordinamento dei sistemi di sicurezza
sociale (art. 8 ALC).
L'ALC si
applica alla presente fattispecie visto che all’assicurato, con decisione del 5
novembre 2004 confermata con decisione su opposizione del 29 luglio 2005 (cfr.
doc. 14 e A), è stato negato il diritto alle indennità di disoccupazione a
contare dal 1° luglio 2004 (cfr. DTF 128 V 315, consid. 1b/bb, pag. 317 e DTF
130.
V 156, consid. 5, pag. 160-162).
I
presupposti materiali per stabilire se l’assicurato ha diritto alle indennità
di disoccupazione a contare dal 1° luglio 2004, si determinano in ogni caso
secondo il diritto svizzero.
Infatti,
anche a seguito dell'entrata in vigore dell'ALC, il Regolamento (CEE) n.
1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi
di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi ed ai
loro famigliari che si spostano all'interno della Comunità, cui rinvia l'art. 1
cpv. 1 Allegato II ALC, rimanda a tale normativa (cfr. STFA dell’11 gennaio
2005.
nella causa D., U 271/03, consid. 1.3). Così, in virtù dell'art. 13 paragrafo
2.
lettera a) del Regolamento, con riserva degli articoli da 14 a 17, la persona
che esercita un’attività subordinata nel territorio di uno stato membro è
soggetta alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel territorio di un
altro Stato membro o se l’impresa o il datore di lavoro da cui dipende ha la
propria sede o il proprio domicilio nel territorio di un altro Stato membro.
Orbene, l’attività
subordinata esercitata dall’assicurato prima di iscriversi in disoccupazione è
stata svolta in territorio elvetico. Più precisamente l’ultimo rapporto di
lavoro dell’assicurato è stato quello con la __________ a __________.
Donde
l'applicabilità dell'ordinamento svizzero.
2.2
Il TCA è
chiamato a stabilire se a ragione oppure no, all’assicurato è stato negato il
diritto alle indennità di disoccupazione a contare dal 1° luglio 2004.
In tale
contesto va ricordato che il 1° luglio 2003 è entrata in vigore la terza
revisione della LADI, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14
del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg., RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728
segg.).
Dal
profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio
le norme di diritto materiale in vigore al momento in cui si è realizzata la
fattispecie rilevante (cfr. DTF 130 V 329; DTF 129 V 1; DTF 128 V 315=SVR 2003
ALV Nr. 3; SVR 2003 IV Nr. 25 consid. 1.2.).
Inoltre,
il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda
di regola sui fatti che si sono realizzati fino all'emanazione della decisione
amministrativa contestata (cfr. DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 121 V 366
consid. 1b; qui: il 29 luglio 2005).
Nel caso
in esame la Sezione del lavoro ha negato il diritto dell'assicurato alle
indennità di disoccupazione a far tempo dal 1° luglio 2004. A quel momento la
terza revisione della LADI era già in vigore e deve dunque essere presa in
considerazione.
Occorre,
peraltro, rilevare che, per quanto riguarda le norme della legge qui
applicabili, che verranno menzionate successivamente, la terza revisione della
LADI non ha fondamentalmente apportato alcuna modifica.
2.3
Perché
un assicurato possa pretendere l'indennità di disoccupazione, egli deve, tra
l’altro, risiedere in Svizzera (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. c LADI).
In deroga all’ art. 13
LPGA (Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali
[LPGA], entrata in vigore il 1° gennaio 2003, qui applicabile e secondo il
quale: “Il domicilio di una persona è determinato secondo le disposizioni degli
articoli 23-26 del Codice civile [cpv. 1]. Una persona ha la propria dimora
abituale nel luogo in cui vive per un periodo prolungato, anche se la durata
del soggiorno è fin dall’inizio limitata [cpv. 2].”), gli stranieri senza
permesso di domicilio sono considerati residenti in Svizzera, fintanto che vi
dimorano in virtù di un permesso di dimora per l'esercizio di un'attività
lucrativa o in virtù di un permesso stagionale (cfr. art. 12 LADI).
2.4
In una sentenza del 20
settembre 1989, pubblicata parzialmente in DTF 115 V 448 e riportata
integralmente da Cattaneo (cfr. Cattaneo, "Les mesures préventives et de rédaptation
de I'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte
sul Meno, pag. 422-424), il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) ha
stabilito che determinante, nel contesto dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, non è
l'esistenza di un domicilio civile in Svizzera, bensì quella della residenza
effettiva (cfr. DTF 115 V 448-449).
In quell’occasione l’Alta
Corte ha stabilito che, giusta l’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, il diritto
all’indennità di disoccupazione suppone la residenza effettiva in Svizzera
nonché l’intenzione di conservarla per un determinato periodo e di farne il
centro delle relazioni personali.
Così, nel caso che era
chiamata a giudicare, la nostra Massima istanza giudiziaria ha stabilito che un
cittadino svizzero che aveva affittato un appartamento in Francia, ma risiedeva
a Ginevra, adempiva il presupposto dell'art.
8.
cpv. 1 lett. c LADI (cfr. D. Cattaneo, op. cit., p. 424, no 685).
Questo
Tribunale, in una sentenza dell'8 giugno 1993 nella causa V. (AD 79/93)
confermata dal TFA con decisione del 16 novembre 1993 (C 130/93), ha invece
negato il diritto alle indennità di disoccupazione ad una lavoratrice frontaliera
che non risiedeva in Svizzera.
In un'ulteriore sentenza del 6 settembre 1999,
pubblicata in DTF 125 V 465, il TFA, oltre a richiamare i criteri e i principi
applicabili all'interpretazione di un accordo internazionale, ha stabilito che
la giurisprudenza sviluppata in relazione all'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI non
viola l'art. 20 lett. a della Convenzione n. 168 dell'organizzazione
internazionale del lavoro (OIL) concernente la promozione dell'impiego e la
protezione contro la disoccupazione del 21 giugno 1988 (RS 0.822.726.8; RU 1991
1914; in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991). Contestualmente la nostra
Massima Istanza ha pure ribadito la validità della propria giurisprudenza che
subordina il diritto all'indennità di disoccupazione alla residenza effettiva
in Svizzera, così come all'intenzione di conservarla durante un certo periodo e
di farne, durante questo tempo, il centro delle proprie relazioni.
In
particolare il TFA ha sottolineato che:
" (…)
Orbene non si vede come la suddetta giurisprudenza relativa
all'art. 8 cpv.
1.
lett. c LADI esigente una presenza qualificata nel nostro Paese possa essere
contraria alla Convenzione. In effetti, solo restando a diretto contatto con il
mondo del lavoro nel quale intende essere reinserito il disoccupato può dar
prova di un serio e costante impegno nella ricerca di un lavoro. Inoltre la
presenza effettiva garantisce alle autorità competenti la possibilità di
verificare l'idoneità al collocamento e di controllare la disoccupazione.
Ridurre tale presenza a qualche ora al giorno, come richiesto dal ricorrente,
equivarrebbe a non far obbligo agli interessati di mettersi nella situazione di
concretamente poter reperire un impiego. Con un simile sistema verrebbe
garantita solo I'indennizzazione degli assicurati, mentre sarebbe disatteso
l'altro intento contenuto nella Convenzione, quello della promozione del pieno
impiego, intento che può essere concretizzato solo con un disciplinamento che
favorisca la ricerca di un'occupazione. La giurisprudenza di questa Corte che
subordina il diritto all'indennità di disoccupazione, oltre che alla residenza
effettiva in Svizzera, anche all'intenzione di conservarla durante un certo
periodo e di farne - durante questo tempo - il centro delle proprie relazioni
personali non è quindi in contrasto con il diritto convenzionale, questo a
prescindere dal fatto che ciò non esclude necessariamente per l'interessato la
possibilità di avere il domicilio all'estero presso la propria famiglia.
(...)."
(cfr. DTF 125 V 465, consid. 5, pag. 468-469)
Nel caso che era chiamata
a giudicare, l'Alta Corte, accogliendo il gravame e rinviando gli atti
all'amministrazione cantonale, ha poi concluso che:
" (…)
Orbene, per attestare la sua effettiva residenza in Svizzera il
ricorrente rileva in particolare di avere avuto a disposizione una camera
presso il "Personalhaus" dell'ex-datore di lavoro. A comprova di
quanto affermato esibisce una dichiarazione 18
dicembre 1996 di quest'ultimo,
da cui si evince che l'interessato, quale dipendente della ditta L. SA, abitava
durante tutto l'anno nel "Personalhaus". Per contro, nulla si rileva
per quanto concerne il periodo dopo il licenziamento.
In effetti, nell'incarto manca qualsivoglia documento attestante
una costante presenza sul mercato del lavoro svizzero per consentire al giudice
di statuire. Si rende pertanto necessario un complemento d'Istruttoria.
(...)." (cfr. DTF 125 V
465, consid. 6, pag. 469-470)
Chiamata
a pronunciarsi circa la residenza di un assicurato che aveva beneficiato del
diritto alle indennità di disoccupazione durante un primo termine quadro dal 1°
gennaio 1997 al 31 dicembre 1998 e in seguito dal 1° maggio al 21 novembre
1999, il TFA ha confermato la decisione con la quale all’assicurato è stato
negato, con effetto retroattivo a contare dal 1° maggio 1999, il diritto alle
indennità di disoccupazione in quanto non residente in Svizzera.
L’Alta
Corte ha pure confermato la decisione con la quale allo stesso assicurato è
stata chiesta la restituzione delle prestazioni già versate.
In quell’occasione
la nostra Massima Istanza ha sviluppato, in particolare, le seguenti considerazioni:
"
(…)
3.
- Auf Grund der Akten steht fest, dass der
Beschwerdeführer ab 1. September 1997 ein separat vermietetes Zimmer einer
3-Zimmer-Wohnung im Parterre der Liegenschaft Strasse A.________ in Basel
gemietet hatte. Am 28. April 1999 kündigte er dieses Mietverhältnis mit Wirkung
per 31. Juli 1999. Gemäss seinen eigenen Angaben bewohnte er in der Folge ein
anderes Zimmer derselben Wohnung zusammen mit dessen Mieter, C.________, der
sich meistens in Italien aufgehalten und dem er, der Beschwerdeführer, seinen Mietanteil
jeweils in bar, ohne Quittung, bezahlt habe. Die Beschwerdegegnerin geht
demgegenüber davon aus, dass der Beschwerdeführer nicht an der Strasse
A.________ in Basel, sondern in Frankreich gewohnt habe. Sie stützt sich dabei
einerseits auf den Umstand, dass die Ehefrau des Beschwerdeführers (die Heirat
fand am 15. Mai 1999 statt) mit dem 1995 geborenen gemeinsamen Sohn während des
vorliegend relevanten Zeitraums in Frankreich wohnte, und andererseits auf die
Ergebnisse der Abklärungen des KIGA, welche gezeigt hätten, dass sich der
Beschwerdeführer praktisch nie an der Strasse A.________ aufgehalten habe.
4.
- a) Die Vorinstanz hat das Erfordernis
des gewöhnlichen Aufenthalts in der Schweiz während des Bezugs der Arbeitslosenentschädigung
ab 1. Mai 1999 zu Recht als nicht erfüllt beurteilt: Zunächst bestehen bereits
in Bezug auf die erste Rahmenfrist für den Leistungsbezug (1. Januar 1997 bis
31.
Dezember 1998) Unklarheiten, denn der Beschwerdeführer macht keine Angaben
über die Zeit vor der Miete des Zimmers an der Strasse A.________ per 1.
September 1997, und schon anlässlich des Beratungsgesprächs vom 1. Dezember
1997.
wurde die Unzustellbarkeit der Kassenabrechnung (es handelte sich offenbar
um die Abrechnungen für September und Oktober 1997) vermerkt. Für den
vorliegend relevanten Zeitraum ist durch den Rapport vom 17. Dezember 1999 über
die polizeiliche Observation erwiesen, dass der Beschwerdeführer während der
Zeit vom 28. Oktober 1999 bis 17. Dezember 1999 an der Strasse A.________ nie
anbetroffen wurde. Der Beschwerdeführer lässt es an einer plausiblen Erklärung
darüber fehlen, wo er sich während und vor dieser fast zweimonatigen
Observierungsperiode aufgehalten hat. Die Folgerung, er habe bei Ehefrau und
Sohn im nahe gelegenen Frankreich geweilt und dort auch den Mittelpunkt seiner
Lebensbeziehungen gehabt, drängt sich unter diesen Umständen auf.
b) Die in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde
erhobenen Einwände gegen die Verwertbarkeit und Aussagekraft der Ergebnisse der
polizeilichen Observierung sind nicht stichhaltig:
aa) Die unterzeichnete Notiz des Gfr
S.________ vom 17. Dezember 1999, aus welcher hervorgeht, dass die Wohnung an
der Strasse A.________ vom 28. Oktober 1999 bis 17. Dezember 1999 durch zwei
Polizeibeamte zu verschiedenen Tages- und Nachtzeiten observiert wurde, wobei
festgestellt wurde, dass sich "in dieser Wohnung überhaupt nichts
tat" und der Beschwerdeführer auch nie betroffen werden konnte, genügt der
Protokollierungspflicht. Eine detailliertere Rapportierung über einen so
einfachen Sachverhalt kann nicht verlangt werden.
bb) Da die Observierung ergab, dass sich in
der fraglichen Wohnung überhaupt nichts tat, bestand keine Notwendigkeit, eine
anwesende Person zu identifizieren. Zudem begegneten die zum Treffen mit dem
KIGA und dem Beschwerdeführer vom 17. Dezember 1999 aufgebotenen Beamten,
darunter DetKpl W.________, der an der Observierung beteiligt war, bei dieser
Gelegenheit dem Beschwerdeführer. DetKpl W.________ konnte daher durchaus angeben,
ob er den Beschwerdeführer während der Observierungszeit gesehen hatte. Der
Einwand, die observierenden Beamten hätten den Beschwerdeführer nicht gekannt
und könnten deshalb nicht beurteilen, ob er sich in der fraglichen Wohnung
aufgehalten habe, ist haltlos.
(…)." (cfr. STFA del 31 luglio 2001 nella causa P., C 303/00)
L’Alta
Corte si è confermata nella propria giurisprudenza in una decisione del 19
luglio 2002 nella causa D. (C 337/01) nella quale, in particolare, ha ribadito
che:
"
(…)
Entgegen den vorinstanzlichen Ausführungen ist
für die Beurteilung des Wohnens in der Schweiz nach Art. 8
Abs. 1 lit. c AVIG nicht der zivilrechtliche Wohnsitz nach Art. 23 ff.
ZGB massgebend. Vielmehr ist diese Anspruchsberechtigung erfüllt, wenn sich der
gewöhnliche Aufenthalt der versicherten Person in der Schweiz befindet, sie die
Absicht hat, diesen Aufenthalt während einer gewissen Zeit aufrecht zu
erhalten, und zudem ihr Lebensmittelpunkt in der Schweiz liegt (BGE 125 V 466 Erw.
2a mit Hinweisen).
Die Voraussetzung des Wohnens in der Schweiz muss
nicht nur bei Eintritt des Versicherungsfalles, sondern während des gesamten
Zeitraums, für welchen Leistungen geltend gemacht werden, erfüllt sein (SVR
1996.
ALV Nr. 77 S. 236 Erw. 3a).
(…).“ (cfr. la STFA succitata)
In quell’occasione l’Alta
Corte ha concluso che:
" (…)
Das Erfordernis des Wohnens in der Schweiz im
Sinne von Art. 8 Abs. 1 lit. c AVIG ist nicht
erfüllt, da der Beschwerdeführer sich mehrheitlich in Deutschland aufhielt und
sein Lebensmittelpunkt bei seiner Familie in Deutschland lag; daran ändert auch
der Umstand nichts, dass der Versicherte weiterhin in Basel gemeldet war und
dort seine Steuern beglich.
(…).“ (cfr. la STFA succitata)
In un’altra decisione del
22.
ottobre 2002 nella causa S. (C 34/02) l’Alta Corte si è
riconfermata nella giurisprudenza sviluppata nell’ambito dell’art. 8 cpv. 1
lett. c LADI e, in particolare, ha osservato che:
"
(…) Diese zentrale Anspruchsvoraussetzung ist
Ausfluss des im Leistungsbereich der Arbeitslosenentschädigung geltenden
Verbots des Leistungsexports, welches im Interesse der Missbrauchsverhütung
aufgestellt worden ist. Bei im Ausland wohnenden Personen wäre die Überprüfung
und Kontrolle der Anspruchsvoraussetzungen, namentlich der Arbeitslosigkeit,
verunmöglicht (vgl. zum Ganzen Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in:
Schweizerisches Bundes-verwaltungsrecht [SBVR], Bd. Soziale Sicherheit, Rz.
138).
(…)." (cfr. la STFA succitata)
Sempre
riguardo al presupposto del diritto alle indennità di cui all’art. 8 cpv. 1
lett. c LADI vedi inoltre STFA del 9 aprile 2003 nella causa F.
(C121/02); STFA del 26 maggio 2003 nella causa S. (C 226/02) e
STFA del 22 settembre 2003 nella causa I. (C 153/03).
2.5
In particolare, in una
decisione del 6 marzo 2006 nella causa B. (C290/03), la nostra Massima Istanza
ha stabilito che le norme che regolano il guadagno intermedio vanno applicate
anche quando il guadagno intermedio è realizzato all’estero e, circa il
presupposto del diritto alle indennità di cui all’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI ha
confermato la propria giurisprudenza sviluppando le seguenti considerazioni:
" (…)
6.1
In der Verwaltungsverfügung wurde die
Verneinung der Anspruchsberechtigung insbesondere damit begründet, dass die
Versicherte im fraglichen Zeitraum nicht im Sinne von Art.
8.
Abs. 1 lit. c AVIG in der Schweiz gewohnt habe. Diese Auffassung
vertritt auch das seco in seiner Vernehmlassung. Es geht unter Berufung auf das
Urteil M. vom 27. Juni 2000, C 313/99, davon aus, dass entscheidend sei, ob
sich die versicherte Person an denjenigen Tagen, für die sie Leistungen
beanspruche, tatsächlich in der Schweiz aufgehalten habe.
6.2
Das "Wohnen" in der Schweiz im
Sinne von Art. 8 Abs. 1 lit. c AVIG ist nicht im
Sinne des zivilrechtlichen Wohnsitzes zu verstehen, sondern setzt den
gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz voraus; verlangt werden der tatsächliche
Aufenthalt in der Schweiz und die Absicht, diesen Aufenthalt während einer
gewissen Zeit aufrechtzuerhalten und hier in dieser Zeit auch den Schwerpunkt
der Lebensbeziehungen zu haben (BGE 125 V 466 Erw. 2a, 115 V 448; Urteile S.
vom 26. Mai 2003, C 226/02, Erw. 1.1 und 2.2, F. vom 9. April 2003, C 121/02,
Erw. 2.2, S. vom 13. März 2002, C 149/01, Erw. 2, P. vom 31. Juli 2001, C
303/00, Erw. 2, Erbengemeinschaft A. vom 19. April 2001, C 330/99, Erw. 3c).
Zweck dieses Erfordernisses ist es, die Kontrolle der Anspruchsvoraussetzungen
zu ermöglichen (BGE 125 V 468 Erw. 5, 115 V 449; erwähnte Urteile C 226/02,
Erw. 1.1, C 121/02, Erw. 2.2, sowie C 330/99 Erw. 3c und 3h).
6.3
Zwar verbietet es diese Zwecksetzung, die zu Art. 42 Abs. 1 AHVG ergangene Rechtsprechung, wonach das
Aufenthaltsprinzip bestimmte kurz- oder längerfristige Auslandaufenthalte
zulässt (BGE 111 V 182 f.), unbesehen auf Art. 8 Abs. 1
lit. c AVIG zu übertragen (erwähntes Urteil C 330/99, Erw. 3h; vgl. auch
BGE 115 V 449). Doch ist, wie schon aus dem in der Rechtsprechung verwendeten
Ausdruck "gewöhnlicher Aufenthalt" folgt, auch im Rahmen von Art. 8 Abs. 1 lit. c AVIG nicht ein ununterbrochener
tatsächlicher Aufenthalt im Inland erforderlich (vgl. erwähntes Urteil C
153/03, Erw. 3; Rubin, a. a. O., S. 117; vgl. auch - e contrario - erwähnte
Urteile C 149/01, Erw. 3, und C 330/99, Erw. 3g am Ende). Das Fortdauern des
gewöhnlichen Aufenthalts in der Schweiz setzt aber unter anderem voraus, dass
trotz Unterbrüchen des tatsächlichen Aufenthaltes weiterhin eine enge
Verbindung mit der hiesigen Arbeitswelt besteht (nicht veröffentlichtes Urteil
G. vom 30. November 1999, C 183/99; vgl. auch BGE 125 V 469). Keinesfalls
genügt es für die Bejahung eines gewöhnlichen Aufenthalts, wenn sich der Bezug
zur Schweiz auf die regelmässige Rückkehr zwecks Erfüllung der
Kontrollvorschriften beschränkt (z. B. nicht veröffentlichtes Urteil H. vom 30.
Dezember 1997, C 272/96).
6.4
Davon, dass ein Anspruch auf
Arbeitslosenentschädigung nicht von vornherein auf jene Tage beschränkt ist, an
denen sich die betroffene Person tatsächlich in der Schweiz aufhält, ging das
Eidgenössische Versicherungsgericht insbesondere im bereits erwähnten Urteil I.
vom 22. September 2003, C 153/03, aus. Dieses betrifft einen Bühnenbildner, der
ab 1. Juli 2001 aufgrund eines einjährigen Dienstvertrages an einem deutschen Theater
zu einem für die Bestreitung der Lebensunterhaltskosten nicht ausreichenden Lohn
arbeitete und in Deutschland auch über eine Wohnung verfügte bzw. eine solche
mitbenutzte, dabei aber aufgrund seines eher seltenen Berufs und seines
fortgeschrittenen Alters sich weiträumig bewerben und bereit sein musste, im
deutschsprachigen Raum eine zweite Arbeitsstelle anzunehmen, im Oktober 2001
eine medizinische Behandlung in der Schweiz durchführen liess und von Januar
bis März 2002 ein Engagement an einem in der Schweiz gelegenen Theater eingehen
konnte. Streitig war, ob der Betroffene von Juli bis Dezember 2001 im Sinne von
Art. 8 Abs. 1 lit. c AVIG in der Schweiz wohnte. Das
Eidgenössische Versicherungsgericht wies die Sache ans kantonale Gericht
zurück, damit dieses hinsichtlich des gewöhnlichen Aufenthalts bzw.
Lebensmittelpunkts in der fraglichen Zeit weitere Abklärungen treffe und
hernach über die Beschwerde neu entscheide. Wäre ein gewöhnlicher Aufenthalt
und damit das Wohnen in der Schweiz im Sinne von Art. 8
Abs. 1 lit. c AVIG allein wegen des mit dem ausländischen Arbeitsort verbundenen
Auslandaufenthalts zu verneinen gewesen, hätten sich Abklärungen zur Frage des
Lebensmittelpunktes erübrigt.
6.5
Vorliegend von der im Urteil C 153/03
gewählten Auslegung abzuweichen, besteht kein Anlass. Den gewöhnlichen
Aufenthalt in der Schweiz bei einer Person, die, ohne von der Möglichkeit des
Art. 69 Abs. 1 der Verordnung Nr. 1408/71 Gebrauch gemacht zu haben, einen
Zwischenverdienst im Ausland erzielt, bei in der Schweiz verbleibendem
Schwerpunkt der Lebensbeziehungen einzig wegen des durch diese Erwerbstätigkeit
bedingten vorübergehenden Auslandaufenthalts zu verneinen, liefe nämlich darauf
hinaus, eine Person nur deshalb mit einem Rechtsnachteil zu belegen, weil sie
mit einem ausländischen statt inländischen Zwischenverdienst den Erwerbsausfall
mindert und ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt verbessert. Dies liesse sich nach
dem in Erw. 5.4 hievor Gesagten mit dem verfassungsmässigen Gebot der
rechtsgleichen Behandlung nicht vereinbaren. Demnach kann an dem vom seco
zitierten (älteren) Urteil C 313/99, soweit sich diesem eine vom Urteil C
153/03 abweichende Auslegung entnehmen lässt, nicht festgehalten werden.
(…).“ (cfr. STFA del 6 marzo 2006 nella causa B., C 290/03)
Su questo tema vedi pure
la STFA del 12 aprile 2006 nella causa T., C 339/05.
2.6
Nel caso
concreto l’amministrazione ha ritenuto che l’assicurato non risiede in Svizzera
fondandosi, sostanzialmente, sulle seguenti emergenze:
- dal
mese di aprile 2001 l’assicurato ha il proprio recapito in __________ a __________
in un appartamento di due locali e mezzo di proprietà di suo suocero;
- i
legami affettivi dell’assicurato (moglie, figli, genitori, sorelle) si trovano
in __________. Moglie e figli risiedono stabilmente a __________;
- in
sede di audizione il signor __________ ha dichiarato che l’assicurato ha la
propria residenza in __________ (cfr. verbale di polizia 7 dicembre 2004);
- il
consumo di energia elettrica dell’appartamento è scarso: nel periodo dal 23
maggio 2003 al 3 giugno 2004 418 kwh e dal 4 giugno 2004 al 19 maggio 2005 705 kwh;
- la
signora che, durante il periodo dal 1° dicembre 2003 al 30 novembre 2004, è
stata custode del condominio non ha mai visto l’assicurato né i suoi ospiti (cfr.
verbale di interrogatorio del 14 dicembre 2004 davanti alla polizia cantonale);
- dal
rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria del 16 dicembre 2004 risulta che
l’impressione è che l’appartamento era sfruttato come luogo di emergenza o di
comodità per pernottamenti non regolari, che nessuno ha mai usufruito della
lavanderia, che il consumo di energia elettrica è stato molto ridotto, che la
perquisizione del 7 dicembre 2004 ha permesso di capire che l’appartamento non
è residenza stabile per tutte le persone oggetto del procedimento penale, che
all’interno dello stesso sono stati trovati pochi indumenti dell’assicurato e
che durante i controlli effettuati dagli agenti i giorni di venerdì 16 (ndr.: recte
giovedì), lunedì 20, martedì 21 e mercoledì 22 settembre 2004, a diversi orari,
nessuno è uscito dallo stabile;
- l’assicurato
ha messo a disposizione l’appartamento a tre suoi conoscenti dopo che gli
stessi, rimasti senza lavoro, erano alla ricerca di un appartamento, non ha
chiesto loro alcuna partecipazione ai costi e solo ha posto la condizione che
tutti e quattro insieme non potevano stare se non che saltuariamente (cfr.
verbale 13 giugno 2005 dell’assicurato presso l’UG).
(cfr.
doc. A e III).
Chiamato
ora a pronunciarsi, questo Tribunale, sulla sola base degli atti di causa non
può condividere le conclusioni a cui è giunta l’amministrazione per le seguenti
ragioni.
Sentito
dalla funzionaria incaricata dell’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro il
13.
giugno 2005, l’assicurato ha dichiarato che:
"
(…)
ADR 1:
Sono iscritto in disoccupazione a decorrere dal
22.
marzo 2004 e dal 1. luglio 2004 sono stato posto a beneficio delle relative
indennità.
ADR 2:
Ho lavorato dal 1. ottobre 2000 fino al 30 giugno
2004.
presso la __________, __________, quale quadro organizzatore a tempo
pieno. In particolare mi sono occupato dell’organizzazione di progetti interni
alla banca.
Ho cessato questa attività perché ho ricevuto la
disdetta da parte della banca (motivo: riorganizzazione interna della banca).
Per i primi sei mesi, la banca mi ha trovato una
residenza (non ricordo l’indirizzo). Poi, da aprile 2001, in via __________ a __________.
ADR 3:
Fino al 30 giugno 2004 ho lavorato presso la __________.
Poi, dal 1. luglio 2004, non ho svolto nessuna attività lucrativa (sono alla
ricerca di un impiego).
ADR 4:
Ho lavorato in totale circa quattro anni (cfr.
rapporto presso la __________).
Mi trovo in Svizzera da quando ho cominciato a
lavorare.
Con la Svizzera ho legami professionali ed
economici. Ho anche legami sociali in senso lato (essenzialmente con persone
che ho conosciuto durante il mio lavoro), ma non invece di tipo affettivo (la
famiglia è infatti in __________).
ADR 5:
Non riesco a capire la differenza tra residenza e
domicilio.
Per me, il centro economico è qui in Svizzera (a __________),
mentre per quanto riguarda la mia famiglia, che risiede stabilmente a __________,
il centro dei miei interessi è a __________. Tengo a precisare che, per lo
Stato italiano, è necessaria un’unica residenza fiscale italiana (è puramente
per motivi fiscali). E’ comunque chiaro che se dovessi reperire qui in Svizzera
un impiego, il centro dei miei interessi personali si sposterebbe in Svizzera
(porterei infatti in Svizzera la mia famiglia).
Quando lavoravo in banca, trascorrevo la mia
giornata nella sede lavorativa e spesso tornavo a __________ per trascorrere la
notte (ogni tanto, infatti, tornavo a __________), mentre i fine settimana mi
recavo a __________. Poi, durante le vacanze, la mia famiglia mi raggiungeva a __________.
Invece, da quando non lavoro più, sono
maggiormente presente a __________ (mi trovo anche durante la giornata, in
quanto mi capita di lavorare in casa al mio progetto di software bancario –
informatica bancaria, che spero di lanciare al più presto quale mia attività
indipendente).
La mia famiglia risiede a __________ (via __________).
Mia moglie insegnava (da settembre 2005 terminerà il contratto di lavoro;
faceva 18 ore la settimana). I miei figli vanno a scuola (medie la grande
elementari il piccolo). Mia moglie lavora solo al mattino e questo orario
coincide con quello dei figli.
In __________ ho tutta la mia famiglia (genitori
e sorelle).
Ripeto che i miei legami affettivi si trovano in __________,
mentre quelli professionali in Svizzera (Ticino). Va da sé che, qualora
trovassi un impiego stabile qui in Ticino, i miei legami si sposterebbero qui
in Ticino.
Da lunedì a venerdì passo la maggior parte del
mio tempo in Ticino mentre i fine settimana dipende (durante le vacanze
scolastiche è la mia famiglia che viene a trovarmi). Simile situazione per
quanto riguarda l’inizio della disoccupazione.
Può succedere che trascorra intere giornate in __________,
ma solitamente sono, durante la settimana, qui in Ticino.
ADR 6:
Le mie ricerche di lavoro le effettuo inviando il
curriculum vitae (invio spontaneo, cercando contatto con l’azienda), tramite
conoscenti o via internet. Dunque le effettuo essenzialmente per iscritto o di
persona. Le spedisco per posta, dal mio indirizzo a __________ (mentre quelle
che faccio in Italia le spedisco dall’Italia).
Scopo delle mie ricerche di lavoro è trovare un
impiego in Svizzera (oppure in __________). Non conosco la lingua tedesca, per
cui mi andrebbe eventualmente anche la Svizzera romanda.
Ho alcuni potenziali datori di lavoro dai quali
attendo una risposta, ma non credo vi sarà qualcosa di concreto.
Il potenziale datore di lavoro può contattarmi al
mio recapito a __________ o al mio numero di natel (__________).
Ho un curriculum vitae per le mie ricerche in
Italia (ove ho indicato il numero di telefono di mia moglie, che poi mi gira la
chiamata) e uno per quelle in Svizzera (con indicato il mio recapito in Ticino
e il mio numero di natel).
ADR 7:
Dispongo di una autovettura (marca Volvo), con un
numero di targhe italiane (che però non ricordo esattamente il numero).
Quando sono qui in Ticino, la posteggio nel posto
auto (garage sotterraneo del palazzo dove abito). Spesso mi è capitato di
lasciare la mia auto in Italia e di venire in Ticino con mio cognato, con
colleghi o con altri mezzi.
ADR 8:
Riguardo all’appartamento di mio suocero, __________,
in __________ a __________ posso dire che l’affitto non c’è perché è di
proprietà di mio suocero, mentre le spese per la conduzione dell’appartamento
(elettricità, riscaldamento, spese generali di portineria, ascensore, canone
TV, consumo di acqua) sono poste a mio carico. Preciso che i primi sei mesi che
lavoravo presso la banca a __________ l’appartamento era in affitto a terze
persone e che poi sono subentrato io.
Li pagavo già prima e posso dire che i signori __________,
__________ e __________ sono strutturalmente miei ospiti (i signori __________
e __________ non sono mai stati molto presenti, soprattutto da quando io sono [ndr.
recte: in] disoccupazione; sono stati molto saltuariamente nell’appartamento).
Il signor __________, invece, è stato presente in maniera più assidua ed a
periodi (egli contribuisce in maniera indiretta; ad esempio, se usciamo per la
cena, è lui che offre). Le spese non sono comunque così sostanziose. Dei
quattro sono io colui maggiormente presente nell’appartamento di __________. Da
luglio 2004 i signori __________ e __________ non sono mai stati presenti
nell’appartamento (__________mai, __________ saltuariamente). Il signor __________
è solitamente stato presente in maniera regolare. Se viene la mia famiglia, l’appartamento
lo utilizzo io e il signor __________ dunque non c’é. Da settembre 2004 la
presenza è mia e del signor __________ (da settembre 2004 gli altri due non ci
sono più).
Io uso la camera matrimoniale.
Abbiamo dormito nell’appartamento tutti insieme
pochissime volte (da luglio 2004, forse due volte al massimo). La convivenza
avviene solo con il signor __________.
Ognuno si arrangia per la cena (si cena fuori
oppure nell’appartamento).
Per quanto riguarda il consumo esiguo di energia
elettrica (418 kWk – periodo dal 23 maggio 2003 al 3 giugno 2004), si tratta di
un consumo basso e comunque io non c’ero praticamente mai a cena. Faccio notare
che il consumo di energia elettrica per quanto riguarda il periodo successivo
(conguaglio pervenutomi in questi giorni) è aumentato, anche perché sono
maggiormente in casa.
La mia presenza nell’appartamento dipende dalle
mie giornate.
ADR 9:
Il signor __________ è stato mio collega alla __________.
Per quanto riguarda il signor __________, è una mia conoscenza dall’università
(egli è più giovane ma abbiamo studiato alla stessa facoltà). Il signor __________
lo conoscevo lontanamente ed è un collega del signor __________.
I miei tre coinquilini sono venuti da me alla
ricerca di un appartamento quando sono rimasti senza lavoro ed erano alla
ricerca di un appartamento.
Per me la reale condivisione è avvenuta nel
settembre 2004 con il signor __________. Con tutti è invece successo,
precedentemente, in modo saltuario.
Ero già nell’appartamento quando lavoravo alla
banca. A luglio ed agosto 2004 c’ero io soltanto. Da settembre 2004 fino ad
adesso (eccetto dal 15 dicembre 2004 circa a gennaio 2005, ove sono stato io
con la mia famiglia) c’era anche il signor __________. In quattro siamo rimasti
soltanto 10 volte circa al massimo.
Ci siamo accordati che, quando io ero con la mia
famiglia, l’appartamento lo usavo io. Ho fissato quale condizione che tutti e
quattro insieme non potevamo stare, se non saltuariamente.
Ho messo l’appartamento a loro disposizione
perché me l’hanno chiesto. Non ho mai chiesto loro di contribuire alle spese
(non era una condizione specifica).
Non ho mai usato la lavanderia (ho il turno il
sabato) perché ho sempre fatto capo a mia moglie.
Osservazioni del signor RI 1:
Desidero sottolineare che la mia situazione è
differente rispetto a quella degli altri tre assicurati menzionati sopra.
Nel mio caso c’è una continuità tra il mio
periodo lavorativo e quello in cui sono in disoccupazione, soprattutto nel
senso della mia residenza qui in Ticino.
(…)." (cfr. doc. 5)
Nel suo
ricorso l’assicurato ha, in particolare, sostenuto che per diverse autorità (in
materia di stranieri, fiscali, comunali, dell’AVS e penali) egli è considerato
domiciliato in Ticino e che l’autorità di prime cure non ha né sovvertito le
considerazioni del Giudice penale né ha motivato per quali ragioni si è
scostata dalle conclusioni dello stesso.
Inoltre
l’assicurato ha addotto che, il fatto di non avere mai deviato la
corrispondenza ritirata puntualmente, la copia dei diversi prelievi e pagamenti
prodotti sub doc. I 1-5 e il volume delle sue ricerche di lavoro, dimostrano la
sua presenza regolare in Ticino.
Al
riguardo il TCA rileva innanzitutto che molte affermazioni dell’assicurato sono
rimaste semplici dichiarazioni di parte senza alcun riscontro probatorio
oggettivo.
In
particolare, l’assicurato non documenta in alcun modo l’asserito impegno nel suo
progetto di software bancario informatica bancaria – che spera di lanciare al
più presto quale attività indipendente – e l’aumento della sua presenza durante
il giorno a __________ da quando è disoccupato.
Anche le
affermazioni secondo le quali “(…) E’ comunque chiaro che se dovessi reperire
qui in Svizzera un impiego, il centro dei miei interessi personali si sposterebbe
in Svizzera (porterei infatti in Svizzera la mia famiglia) (…)” e “(…) Va da sé
che, qualora trovassi un impiego stabile qui in Ticino, i miei legami si
sposterebbero qui in Ticino. (…).” (cfr. doc. 5), sembrerebbe in contraddizione
con il fatto che, nonostante il contratto di lavoro sottoscritto a suo
tempo con la __________ fosse a tempo indeterminato (cfr. doc. 21/N) - dunque
stabile -, allora la famiglia dell’assicurato non si é trasferita in Ticino.
Per il
fatto che il Giudice penale abbia concluso che non è provato che l’assicurato
non abbia risieduto a __________ non è possibile concludere il contrario e
meglio che egli vi abbia risieduto.
I
requisiti posti dalla giurisprudenza per poter concludere circa l’esistenza di
una residenza in Svizzera ai sensi della LADI non collimano né con quelli del
domicilio civile secondo l’art. 23 CCS né con quelli del domicilio ai sensi
della legislazione sugli stranieri (cfr. DTF 125 V 465, consid. 2a, pag. 467 e
riferimenti).
La
maggiore parte delle ricerche di lavoro è stata fatta in forma scritta e non di
persona (cfr. doc. XIV mappetta blu).
Dal doc.
I 1-5 risultano dei pagamenti effettuati in diversi giorni solo in alcuni mesi
(settembre, ottobre, novembre e dicembre 2004 e marzo 2005).
La corrispondenza
presso l’appartamento del suocero dell’assicurato poteva essere ritirata da più
persone e meglio dai suoi coinquilini.
Il
permesso di dimora valido, l’annuncio ufficiale al Comune di __________ (dai
cui atti risulta pure che l’assicurato è affiliato a una Cassa malati
riconosciuta; cfr. doc. XV/4 e XV/8) e l’assoggettamento fiscale costituiscono
degli indizi che da soli non bastano ancora per concludere circa l’esistenza di
una residenza in Svizzera ai sensi della LADI.
Inoltre, __________,
uno dei suoi coinquilini, ha dichiarato che: “(…) Io ribadisco che risiedo a __________
regolarmente, per gli altri posso solo dire che loro sono più frequentemente su
__________ e quindi non sono in grado di quantificare le loro presenze a __________
(…).” e che “(…) nel corso di questo ultimo anno ritengo che abbiamo dormito
almeno in due, sommando le singole notti, complessivamente per qualche mese.
Come già detto non so essere più preciso, gli altri risponderanno per quanto li
concerne (…).” (cfr. Verbale d’interrogatorio di __________ del 7 dicembre
2004, sub doc. XVI, mappetta 1).
__________,
un altro coinquilino, ha invece affermato: (…) che è giusto dire che
prevalentemente nell’appartamento di __________ risiedevano RI 1 e __________.
(…).” (cfr. Verbale d’interrogatorio di __________ del 13 dicembre 2004, sub
doc. XVI, mappetta 1).
Comunque,
secondo questa Corte, alla luce degli atti di causa e delle risultanze degli
accertamenti effettuati non è tuttavia neppure possibile concludere, come fatto
dall’amministrazione, che l’assicurato non risiedeva in Svizzera nel periodo
determinante.
Infatti,
da una parte, così richiesta dall’Ispettore dell’Ufficio Giuridico della
Sezione del lavoro (che voleva verificare l’effettiva presenza dei coinquilini dell’assicurato
nell’appartamento di suo suocero; cfr. doc. 16), la Polizia comunale di __________
ha proceduto a dei controlli regolari solo sull’arco di quattro giorni e meglio
il 16 e dal 20 al 22 settembre 2004 a diversi orari (cfr. doc. 15; “Rapporto informativo”
del 24 settembre 2004).
Al
riguardo va qui rilevato che in un caso analogo, nella sentenza del 31 luglio
2001.
nella causa C. (C 303/00, citata in esteso al consid. 2.4), la
sorveglianza di un appartamento da parte della polizia (due poliziotti) si era
protratta per una durata di quasi due mesi (dal 28 ottobre al 17 dicembre 1997)
con controlli in momenti diversi della giornata e della notte.
D’altra parte, le “fonti”
che avrebbero affermato che a partire almeno dal mese di dicembre 2003 l’appartamento
sarebbe stato vuoto non hanno voluto essere interrogate (cfr. doc. 15).
Inoltre per i mesi
precedenti non vi sono informazioni (cfr. doc. 15).
Anche la
Polizia giudiziaria ha effettuato dei sopralluoghi solo i giorni 24 e 26
novembre 2004 alle ore 16.00 rispettivamente alle ore 10.30 e il 2 dicembre
2004.
alle ore 08.30 (cfr. Rapporto d’inchiesta di Polizia Giudiziaria del 16
dicembre 2004, sub doc. XVI, mappetta 1).
Non
è possibile concludere che l’assicurato non abbia la propria residenza in
Svizzera neanche avuto riguardo al basso consumo di elettricità.
Infatti, oltre alle
spiegazioni fornite al proposito (praticamente nessuna economia domestica:
pasti consumati fuori e nessun uso della lavanderia), effettivamente durante il
periodo dal 4 giugno 2004 al 19 maggio 2005 il consumo di elettricità è
sensibilmente aumentato (705 kWk contro le 418 kWh del precedente periodo; cfr.
doc. 3/A e 17).
Infine non si può neppure
concludere che, vista la residenza della sua famiglia in __________, non è
possibile che l’assicurato risieda in Svizzera ai sensi della LADI e della
giurisprudenza federale citata (cfr. consid. 2.4).
Questo a maggiore ragione
visto che l’assicurato, anche se apparentemente in contraddizione con il fatto
che allorquando egli era occupato presso la __________ in base a un contratto
di lavoro a tempo indeterminato la sua famiglia non si è trasferita in Ticino,
ha sostenuto che “(…) E’ comunque chiaro che se dovessi
reperire qui in Svizzera un impiego, il centro dei miei interessi personali si
sposterebbe in Svizzera (porterei infatti in Svizzera la mia famiglia) (…)” e che “(…) Va da sé che, qualora trovassi
un impiego stabile qui in Ticino, i miei legami si sposterebbero qui in Ticino.
(…).” (cfr. doc. 5).
In
simili circostanze, sebbene vi siano diversi elementi che farebbero piuttosto
concludere per l’assenza di residenza in Svizzera, si giustifica l’annullamento
della decisione su opposizione impugnata e il rinvio degli atti
all’amministrazione per nuovi accertamenti (per un caso simile cfr. la STCA del
7.
febbraio 2003 nella causa F-S. 38.2002.86).
La Sezione del lavoro
dovrà sentire ancora l’assicurato ed invitarlo a indicare altre prove (oltre al
documento I 1-5 dal quale risultano prelievi e pagamenti dell’assicurato in
Ticino) – che andranno verificate – (ad esempio colloqui avuti con potenziali
datori di lavoro, incontri con colleghi e altre persone che lo hanno visto
durante i suoi acquisti e/o i pasti fuori casa) e a produrre la documentazione
utile (ad esempio estratti bancari dai quali si possano evincere eventuali
pagamenti e/o acquisti effettuati dall’assicurato in Ticino), atti a confermare
la sua presenza stabile sul territorio svizzero.
In particolare, visto che
egli ha affermato che: “(…) da quando non lavoro più, sono maggiormente
presente a __________ (mi trovo anche durante la giornata, in quanto mi capita
di lavorare in casa al mio progetto di software bancario – informatica
bancaria, che spero lanciare al più presto quale mia attività indipendente (…).”
e che “(…) Spesso mi è capitato di lasciare la mia auto in Italia e di venire
in Ticino con mio cognato, con colleghi o con altri mezzi. (…).” (cfr. doc. 5),
l’amministrazione dovrà verificare anche queste evenienze.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é accolto ai sensi dei considerandi.
§ Di
conseguenza la decisione su opposizione impugnata va annullata e gli atti
rinviati all’amministrazione per nuovi accertamenti.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La
Sezione del lavoro Ufficio giuridico verserà all’assicurato la somma di fr. 500.--
a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso
dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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