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38.2005.83

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

23 novembre 2005Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

I

medesimi criteri sono applicabili per analogia pure alla mancata presenza a una

seduta informativa.

Le

principali sentenze dell'Alta Corte possono essere così riassunte.

Nella

decisione dell'8 giugno 1998 nella causa F., C 30/98, non pubblicata, la nostra

Massima Istanza, pronunciandosi in merito al ricorso di un'assicurata contro

una sanzione di 5 giorni di sospensione dal diritto all'indennità di

disoccupazione inflittale per non aver presenziato a un colloquio di

consulenza, ha stabilito che essa, avendo semplicemente confuso la data dell'appuntamento,

non ha osservato quanto impostole dall'ufficio competente soltanto per errore e

non per indifferenza o disinteresse. Presentandosi in un altro giorno ha

dimostrato, comunque, di aver preso seriamente il colloquio concordato.

Pertanto, ritenuto pure che per il resto il suo comportamento è sempre stato

puntuale e corretto, l'Alta Corte ha annullato la penalità.

In una

successiva sentenza del 22 dicembre 1998 nella causa C., C 268/98, non

pubblicata, il TFA ha nuovamente precisato che benché i colloqui di controllo e

di consulenza abbiano certamente un significato importante, ciò non basta per

concludere che la dimenticanza di un appuntamento è sempre punibile. Secondo la

giurisprudenza federale è dato un comportamento sanzionabile quando un

assicurato non presenzia a un colloquio per indifferenza o disinteresse, ma non

quando egli non rispetta la data fissata per errore o per disattenzione e,

presentandosi più tardi, dimostra che prende seriamente l'appuntamento.

In

quell'occasione la nostra Massima Istanza ha quindi annullato la sanzione,

poiché l'assicurato che si era addormentato e di conseguenza non era

intervenuto ad un colloquio previsto alle ore 8.30 della mattina, ma

immediatamente dopo il suo risveglio aveva avvisato telefonicamente l'Ufficio

di collocamento scusandosi per la mancata presenza. Per il resto, aveva sempre

avuto un atteggiamento corretto e puntuale.

Per

contro, in una sentenza del 22 dicembre 1998 nella causa R., C 336/98, il TFA

ha confermato la sospensione di 1 giorno inflitta ad un assicurato che aveva dimenticato

l'appuntamento con l'Ufficio regionale di collocamento e non si era scusato

subito dopo aver realizzato la sua manchevolezza, ma ha atteso una precisa

richiesta da parte del servizio competente per esporre le proprie motivazioni.

Considerandi

in ogni caso che egli è sempre stato corretto e puntuale e che inoltre si

trattava del primo comportamento sanzionabile, l'Alta Corte ha ritenuto che la

penalità della durata minima di 1 giorno, decisa dall'istanza precedente, fosse

giustificata.

In

un'altra sentenza del 22 dicembre 1998 nella causa F., C 327/98, non

pubblicata, il TFA ha annullato una decisione di sospensione di 3 giorni,

ritenendo più adeguata una sanzione di 10 giorni. Un'assicurata non si era

presentata a un colloquio di consulenza, poiché lei e il marito avevano confuso

le date degli appuntamenti. Secondo l'Alta Corte tale circostanza non

legittima l'assenza a un colloquio, per cui il comportamento dell'assicurata è

sanzionabile. Una penalità più severa si giustificava, inoltre, poiché un mese

prima dei fatti in questione l'assicurata era già stata sospesa per 5 giorni

per non aver presenziato ad un appuntamento.

Nella

sentenza sopra citata del 2 settembre 1999 nella causa R., pubblicata in DLA

2000.

pag. 101 segg., il Tribunale federale delle assicurazioni si è chinato sul

caso di un assicurato che non aveva partecipato a un colloquio di

controllo fissato per il giorno di venerdì 11 dicembre 1998. Visto che i

precedenti appuntamenti avevano sempre avuto luogo l'ultimo giovedì del mese

tra le ore 18.00 e le 19.00 l'assicurato aveva supposto che per il mese di

dicembre, a causa delle feste natalizie, il colloquio si sarebbe svolto giovedì

17.

L'assicurato ha pure affermato che, benché gli fosse stata consegnata brevi

manu una comunicazione scritta, a seguito di un cambiamento del consulente del

personale, non era stato adeguatamente informato circa la data

dell'appuntamento.

Il TFA ha

accolto il ricorso dell'assicurato contro la sospensione di 10 giorni dal

diritto all'indennità di disoccupazione, poiché nonostante la disattenzione,

egli aveva provato con il suo comportamento generale di prendere molto sul

serio i suoi obblighi di disoccupato e di beneficiario di prestazioni. Infatti

oltre ad aver presenziato a tutti i colloqui del 1998, egli aveva sempre

adempiuto diligentemente i suoi doveri di controllo fin dal primo termine

quadro, iniziato il 1° settembre 1993. Pertanto, a mente del TFA, anche la

circostanza che l'assicurato era stato sospeso nel febbraio 1998 per aver

rifiutato un'occupazione adeguata, era in questo contesto irrilevante.

In una

sentenza del 4 marzo 2003 nella causa W., C 100/02, ha stabilito che

l’amministrazione, infliggendo a un assicurato 5 giorni di sospensione per non

avere potuto partecipare a una seduta informativa, in quanto si era presentato

con venti minuti di ritardo, non aveva abusato del proprio potere di

apprezzamento.

L'Alta

Corte, in una sentenza del 4 dicembre 2003 nella causa S. (C 206/03), ha

confermato la sospensione di 6 giorni inflitta ad un assicurato che non si era

presentato a un colloquio di consulenza il 13 febbraio 2003, al quale era stato

convocato per iscritto l'11 dicembre 2002. La circostanza addotta

dall'assicurato a sua discolpa, relativa al fatto che durante le feste

natalizie del 2002, trascorse in Spagna, lo avessero derubato, oltre che dei

soldi e delle carte di credito, anche della sua agenda, non è infatti stata

ritenuta una valida giustificazione, in quanto egli, dopo il furto, avrebbe

dovuto e potuto informarsi presso l'ufficio di collocamento in merito ai suoi

appuntamenti e provvedere al fine di presenziarvi. Inoltre il 6 gennaio 2003

all'assicurato era comunque stato inviato per posta A un ulteriore avviso

riguardante il colloquio del 13 febbraio 2003.

Infine in

una sentenza del 18 luglio 2005 nella causa Office régional de placement de

Delémont c/ V. (C 123/04), il TFA, nel caso di un assicurato che non si era

presentato a un colloquio presso l’ufficio regionale di collocamento a causa di

una dimenticanza, ha confermato che nella fattispecie una sospensione del

diritto alle indennità non era giustificata.

Infatti,

nonostante nel termine quadro per la riscossione delle prestazioni l’assicurato

avesse già ricevuto un avvertimento avendo compromesso la propria assunzione,

il suo comportamento nell’ultimo anno precedente la mancata partecipazione

all’incontro con l’amministrazione era sempre stato irreprensibile. Inoltre il

giorno seguente l’appuntamento, il medesimo si era scusato spontaneamente per

la sua assenza.

Dal canto

suo, questo Tribunale ha sempre regolarmente confermato le decisioni degli URC

con le quali venivano sospesi dal diritto all'indennità di disoccupazione degli

assicurati che senza valide giustificazioni non avevano presenziato a dei

colloqui di consulenza e di controllo (cfr. D. Cattaneo, Alcuni compiti degli

Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza, Appunti

sociali, fascicolo n. 3., Pregassona 2000, pag. 50 segg.).

Infatti,

non sono quasi mai state ritenute valide dal TCA, giustificazioni addotte dagli

assicurati per non aver partecipato a colloqui di consulenza del tipo: "mi

sono dimenticato/a dell'appuntamento" (cfr. STCA del 2 maggio 2000 nella

causa L. P.); "ho confuso le date" (cfr. STCA del 21 settembre 1999

nella causa E.G.L.) oppure "c'è stato un malinteso" (cfr. STCA del 21

settembre 1999 nella causa M.C.).

In una

sentenza del 14 luglio 1999 nella causa M.P., il TCA, dopo aver appurato in

udienza che ogni mese ha luogo un colloquio di consulenza con la collocatrice

ed uno di controllo (effettuato agli sportelli) e che il calendario di

controllo viene consegnato agli assicurati sin dal momento in cui si iscrivono

per il collocamento, ha confermato la sanzione di 10 giorni inflitta ad un

assicurato che non si era puntualmente presentato in quanto la visita del

proprio cane da parte di un veterinario si è protratta più del previsto.

Inoltre egli avrebbe avuto problemi a reperire un parcheggio.

Il TCA

non ha ritenuto valida la giustificazione di un'assicurata che non si è

presentata ad un colloquio perché stava svolgendo una prova per un nuovo

lavoro. Il TCA ha considerato che l'assicurata doveva comunque avvertire

tempestivamente e direttamente la sua consulente della mancata partecipazione

all'incontro, illustrandone i motivi (cfr. STCA del 6 aprile 2000 nella causa

M.D.).

Il

Tribunale è giunto alla stessa conclusione (sanzione confermata) nel caso di un

assicurato che non si è presentato in quanto stava facendo un trasloco

(stralcio del 30 marzo 2000 nella causa A.I.).

In altri

casi il TCA ha stabilito che spetta all'assicurato organizzarsi in modo tale da

potere ricevere le convocazioni tempestivamente inviate dall'URC (cfr. STCA del

24.

settembre 1999 nella causa G.B.; STCA del 21 aprile 1999 nella causa C.Z.).

In una

sentenza dell'8 gennaio 1996 nella causa M.S. il TCA ha confermato la sanzione

di 5 giorni inflitta ad un assicurato che non si era presentato a una riunione

informativa, in quanto, a seguito di un infortunio, poteva muoversi solo con le

stampelle. Il Tribunale ha in particolare precisato che poiché l'ordine

dell'UCL riguardava la semplice partecipazione ad una seduta informativa egli

non poteva dunque giustificare la mancata presenza con motivi di salute.

D'altra parte l'assicurato non aveva neppure avvisato telefonicamente il

collocatore circa l'impossibilità di presenziare al colloquio (cfr. STCA del 17

agosto 1993 nella causa M.M.).

Inoltre,

in una sentenza del 31 luglio 2000 nella causa L.I., questa Corte ha confermato

la sanzione inflitta ad un assicurato il quale non si è presentato ad un

colloquio affermando, dopo aver ricevuto la "Richiesta di

giustificazioni" da parte dell'URC, di avere avuto problemi con la sua

auto mentre si trovava fuori __________. In effetti, benché sia stato invitato

dal TCA a fornire maggiori dettagli sui problemi che avrebbe avuto, non ha

risposto alle precise domande che gli sono state formulate e di conseguenza non

ha così reso credibile le giustificazioni addotte. L'assicurato si era,

peraltro, già nel passato dimenticato di un colloquio.

2.4

Secondo

l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla

gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al

massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione

del diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a

30.

giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave

(cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

La sua

durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI),

soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V

150).

In virtù

dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal

diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della

prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.

L'art. 45

cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato

senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha

rifiutato un lavoro idoneo.

2.5

Riguardo

alla durata della sospensione il TFA ha dichiarato contrarie alla legge le

direttive dell'UFSEL (oggi SECO) concernenti i giorni di sospensione da

applicare per la mancata presenza a un colloquio (per un diverso parere, cfr.

D. Cattaneo, op. cit., pag. 53-54).

In una

sentenza del 22 dicembre 1998 nella causa C.,

(C

268/98), non pubblicata, l'Alta Corte in particolare ha rilevato:

"

(…)

Aus dem Umstand, dass die

Beratungs- und Kontrollgespräche zweimal im Monat und damit rechnerisch rund

alle zwei Wochen stattfinden, kann nicht gefolgert werden, dass pro verpassten

RAV-Termin eine Einstellung von gründsätzlich zehn Tagen Dauer anzuordnen ist.

Mit seiner Betrachtungsweise verkennt das BWA nämlich, dass sich die Einstellungsdauer

gemäss Gesetz nach wie vor nach dem Verschulden bemisst (Art. 30 Abs. 3 Satz 3

AVIG). Es geht daher nicht an, die Dauer nach Massgabe des theoretisch zwischen

zwei RAV-Terminen liegenden Zeitabstandes festzulegen. Insofern ist die Weisung

in ALV-P 97/1, Blatt 10, nicht bundesrechtskonform."

(STFA del 22 dicembre 1998

nella causa C., C 268/98 Hm)

Il

Tribunale federale delle assicurazioni ha riconfermato questa giurisprudenza

nella già menzionata sentenza del 2 settembre 1999 nella causa R., pubblicata

in DLA 2000 pag. 101 e segg.

2.6

Va

riconfermato in questa occasione, conformemente a quanto più volte sottolineato

dalla giurisprudenza federale, che i colloqui di consulenza e di controllo

hanno una grande importanza (cfr. STFA del 22 dicembre 1998 nella causa C., C

268/98; STFA del 22 dicembre 1998 nella causa F., C 327/98; STFA del 22

dicembre 1998 nella causa R., C 336/98).

Infatti,

la partecipazione a un colloquio di consulenza, oltre che essere necessaria per

reinserire il disoccupato nel mondo del lavoro o per proporgli adeguati

provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, ha anche lo scopo di verificare

l'idoneità al collocamento degli assicurati, fondamentale presupposto per

ammettere il diritto all'indennità di disoccupazione (cfr. art. 8 cpv. 1 lett.

f e 15 LADI; cfr. pure 22 cpv. 2 OADI in vigore dal 1° gennaio 2000). Per

questo motivo gli assicurati devono portare una particolare attenzione alle

date alle quali devono presentarsi dai consulenti del personale.

La

giurisprudenza esige pertanto dagli assicurati di motivare e giustificare

(mediante documenti) tempestivamente eventuali reali impedimenti (cfr. STCA del

7.

agosto 2000 nella causa D.P.; STCA del 6 aprile 2000 nella causa M.D).

Il

compito dei consulenti durante i colloqui di consulenza è essenziale per una

corretta applicazione della Legge. Attraverso il regolare incontro diretto con

i disoccupati essi hanno l'occasione di individuare eventuali comportamenti

abusivi. Ecco perché l'ordinanza impone ai consulenti di verificare l'idoneità

al collocamento degli assicurati e, se necessario, di segnalare il caso all'UCL

(cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 49).

Infine,

ma non da ultimo, il TCA ricorda che i colloqui di controllo hanno sostituito

la timbratura. Al momento dell'introduzione della LADI i disoccupati dovevano

"timbrare" due volte alla settimana e dal 1° gennaio 1993 una sola

volta. Tuttavia degli studi scientifici hanno dimostrato che la frequenza di

questo tipo di controlli non riduceva in modo evidente la durata individuale

della disoccupazione (cfr. D. Cattaneo, "Les mesures préventives de la

LACI", in CGRSS, N° 11/1993 pag. 25). Per questo motivo è stata soppressa

la timbratura ed introdotto il sistema semplificato dei colloqui mensili di

consulenza e di controllo. Ecco perché gli assicurati devono almeno osservare

questi obblighi ridotti e presenziare puntualmente ai colloqui che ai sensi

dell'art. 22 cpv. 2 OADI, in vigore dal 1° gennaio 2000, il servizio competente

effettua almeno una volta al mese (cfr. consid. 2.2.).

2.7

Nell'evenienza

concreta l'assicurato, il 15 luglio 2005, non si è presentato a un appuntamento

presso l’URC di __________ per un colloquio, che era stato fissato per le ore

9.00

Il suo consulente del

personale, conseguentemente, con decisione formale dell’8 agosto 2005 l’ha

sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione per 5 giorni (cfr. All. 1; consid. 1.1.).

Questo provvedimento è

stato confermato con decisione su opposizione del 26 agosto 2005 (cfr. doc. A1;

consid. 1.2.).

Prima di

emanare la decisione formale, e meglio il 18 luglio 2005, l'URC, tramite

l’invio di una ”Richiesta di giustificazione”, ha invitato il ricorrente a

motivare, entro il 28 luglio 2005, la propria assenza al colloquio,

sottolineando inoltre che giusta l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI tale

comportamento poteva comportare una sospensione dal diritto alle indennità di

disoccupazione (cfr. All. 1).

L’insorgente

ha risposto all’amministrazione il 26 luglio 2005.

Dal

relativo scritto emerge che:

"

Vorrei innanzitutto scusarmi per non essermi

presentato al colloquio di venerdì 15 luglio '05. Purtroppo una mia leggerezza

e alcuni impegni che si sono accavallati in pochi giorni mi hanno confuso e

portato a commettere questo errore. Io faccio molto affidamento all'agenda

elettronica del mio natel per gli impegni importanti ma questa volta non mi ha

aiutato. Temo di aver sbagliato o di aver cancellato la nota perché non mi

risultava niente negli impegni della settimana. Poi tra l'altro questi giorni

sono stati molto impegnativi dal punto di vista professionale. Devo sostituire

un collega all'__________ __________ che è partito tre settimane in vacanza

proprio venerdì 15.7. Per farlo ho dovuto alternare due lavori e seguire un

corso accelerato di grafico per poter usare al meglio l'Adrobe Photoshop ms e

nel frattempo concludere la classificazione di 2500 giochi di società che avevo

iniziato appena arrivato. Alla sera quando tornavo a casa andavo direttamente a

letto perché mi scoppiava la testa. Il venerdì che avrei dovuto venire al

colloquio poi aspettavamo un gruppo di una cinquantina di ragazzi delle

elementari che venivano a visitare il nostro __________. Il mio capo giovedì

sera mi ha dato una lista di cose che dovevo comprare prima di recarmi al

lavoro. In più dovevo ricordarmi di rinnovare l'abbonamento del treno perché

era scaduto, di recarmi dal medico al pomeriggio perché ultimamente mi esce

spesso sangue dal naso e di fare alcuni importanti pagamenti. E naturalmente

per cominciare bene una giornata stressante ho perso il treno. Se mi sono

dimenticato del colloquio non è sinceramente per mancanza d'impegno o per

svogliatezza ma per una dimenticanza che può capitare in periodi di stress.

D'ora in poi le prometto di fare molta più attenzione per evitare di ripetere

l'errore e metterò il foglio con la data dell'appuntamento in un punto molto

più visibile.

Spero che terrà conto anche che mi sono presentato

spontaneamente il lunedì successivo alle 9:00 circa senza aver ancora ricevuto

la richiesta di giustificazione, che è arrivata solo con la posta di martedì 19

luglio." (All. 1)

Al

riguardo, il TCA rileva che l'URC, trasmettendo al ricorrente la "Richiesta

di giustificazione" citata, gli ha dato l'opportunità di giustificare il

suo comportamento e di esprimersi in merito al ventilato provvedimento nei suoi

confronti.

Di

conseguenza l'amministrazione ha rispettato il diritto di essere sentito

dell'assicurato (cfr. DTF 126 V 130ss.), ancor prima della procedura di

opposizione (cfr. art. 42 LPGA; STFA del 23 giugno 2003 nella causa S., C

44/03; STFA del 22 dicembre 2003 nella causa J., H 272/03).

2.8

Nel caso di

specie è incontestato che l'insorgente non si è presentato al colloquio di

venerdì 15 luglio 2005.

Inoltre

risulta comprovato che quel giorno, sia di mattina che di pomeriggio, il

ricorrente si trovava a __________ presso l’__________ – __________, dove stava

svolgendo un programma occupazionale assegnatogli dall’URC il 24 maggio 2005

(cfr. All.3).

Ciò è stato,

infatti, attestato dall’__________ (cfr. All. 1).

A tale

proposito va preliminarmente segnalato che un assicurato, nonostante l’obbligo

di partecipare a un programma occupazionale temporaneo impartitogli

dall’autorità competente, deve, da un lato, continuare a cercare lavoro (cfr.

art. 17 cpv. 1 LADI), dall’altro, presenziare ai colloqui di consulenza e

controllo. Questi obblighi vengono regolati dall’amministrazione nel

provvedimento di assegnazione del programma occupazionale (cfr. Circolare

relativa alle misure inerenti al mercato del lavoro edita dal SECO, ottobre

2004, p.to G61, G62).

Il TCA

ritiene, in modo più generale, che un assicurato che partecipa a un programma

occupazionale debba ossequiare qualsiasi prescrizioni degli uffici competenti,

ad esempio presenziando a un’eventuale seduta informativa, nel caso in cui non

vi abbia partecipato precedentemente all’assegnazione del POT.

Di

conseguenza l’insorgente, il 15 luglio 2005, benché dovesse lavorare presso l’__________

quale partecipante a un programma occupazionale assegnatogli dall’URC, era

tenuto, di principio, a presenziare al colloquio delle ore 9.00.

2.9

Come

stabilito dalla giurisprudenza federale (consid. 2.3.), in ben precise

situazioni, una semplice disattenzione permette di mandare un assicurato esente

da sanzioni. Occorre in particolare che il suo comportamento generale dimostri

che prende sul serio i suoi obblighi di disoccupato e di beneficiario di

prestazioni.

L’insorgente,

in casu, a motivazione della mancata partecipazione all’appuntamento del 15 luglio

2005.

ha invocato una semplice dimenticanza.

Questa

giustificazione non costituisce, tuttavia, un valido motivo per non presenziare

a un colloquio.

L’assicurato

ha sempre asserito - fin dalla propria risposta alla “Richiesta di

giustificazione” del 18 luglio 2005 - che il mattino del lunedì successivo al

mancato appuntamento, ovvero il 18 luglio 2005, si è comunque recato

spontaneamente presso l’URC per scusarsi (cfr. All. 1, I).

L’amministrazione,

interpellata in merito dal TCA (cfr. doc. VI), ha esplicitamente confermato che

la mattina del 18 luglio 2005 l’insorgente si è presentato allo sportello

dell’URC di __________ per la consegna delle ricerche di lavoro e il ritiro del

formulario di autocertificazione. L’URC non ha, peraltro, negato che in tale

occasione l’assicurato si sia pure scusato per l’assenza del 15 luglio 2005 (cfr.

doc. VII).

In

proposito va evidenziato che la “Richiesta di giustificazione”, alla quale il

ricorrente ha del resto tempestivamente e dettagliatamente dato seguito, è

stata sia redatta che inviata il 18 luglio 2005 (cfr. doc. VII; All.1; consid.

2.7

).

Pertanto il

ricorrente non poteva averla ricevuta già quella mattina stessa.

Occorre,

di conseguenza, concludere che l’assicurato, il 18 luglio 2005, si è effettivamente

presentato all’amministrazione e si è scusato per non avere presenziato al

colloquio del venerdì precedente di sua spontanea volontà.

Inoltre l’amministrazione

ha attestato che il comportamento dell’insorgente durante i periodi in cui ha

controllato la disoccupazione nei tre termini quadro aperti

(1.7.1999-30.6.2001; 11.2.2004-10.2.2006, 1.3.2005-28.2.2007) è sempre stato

corretto. Egli, in effetti, ha regolarmente dato seguito ai colloqui fissati e

non è mai stato oggetto di sanzioni da parte delle autorità chiamate ad

applicare la LADI (cfr. doc. VII).

E’ vero

che l’assicurato non ha presenziato a un precedente colloquio nel mese di

gennaio 2005. Tuttavia al riguardo l’URC ha emesso semplicemente un

provvedimento di 00 giorni di sanzione, in quanto ha considerato valida la

giustificazione addotta dall’insorgente in relazione alla propria assenza,

ossia l’impossibilità di partecipare all’appuntamento a causa di malattia (cfr.

All.2).

In simili

condizioni questa Corte ritiene che l’assicurato ha dimostrato di prendere

seriamente i suoi doveri di disoccupato.

In

concreto, alla luce della giurisprudenza federale precedentemente citata (cfr.

consid. 2.3.), non è pertanto dato un comportamento sanzionabile (cfr. in

particolare STFA del 18 luglio 2005 nella causa Office régional de placement de

Delémont c/ V., C 123/04; STFA dell'8 giugno 1998 nella causa F., C 30/98; STCA

del 30 gennaio 2001 nella causa M., 38.2000.173).

La

decisione su opposizione del 26 agosto 2005 va conseguentemente annullata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

è accolto.

§ La

decisione su opposizione del 26 agosto 2005 emessa dall'URC di __________ è annullata.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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