38.2005.84
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
28 settembre 2005Italiano10 min
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Numero d'incarto:
38.2005.84
Data decisione, Autorità:
28.09.2005, TCA
Titolo:
Ricorso al TCA contro una decisione formale di assicuraz. disoccupazione irricevibile.Andava inoltrata opposizione alla Cassa.Il TCA può chinarasi solo su decisioni su opposizione che quest'ultima deve emanare.Atti trasmessi alla Cassa per emettere entro un termine adeguato il citato provvedimento
ASSENZA DI OPPOSIZIONE
IRRICEVIBILITÀ
RICORSO
TRASMISSIONE ATTI
art. 126 cpv. 1 CPC-TI
art. 1 LADI
art. 85b cpv. 1 LADI
art. 100 LADI
art. 100 cpv. 1 LADI
art. 56 LPGA
art. 58 cpv. 3 LPGA
art. 23 LPTCA
art. 127 OADI
art. 32 cpv. 4 OG
art. 127 cpv. 2 OG
Raccomandata
Incarto n.
38.2005.84
dc/gm
Lugano
28 settembre 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sull' "opposizione" del
23 settembre 2005 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
Cassa CO 1
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Il 24 agosto
2005 la Cassa CO 1 ha preso nei confronti di __________ la seguente decisione
formale:
" (…)
Il diritto all'indennità di disoccupazione è sospeso per 31
giorni a decorrere dal 1° aprile 2005. Siccome l'iscrizione è avvenuta
unicamente il 13 giugno 2005 la penalità decorrerà da tale data.
Fattispecie e motivi:
L'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se è disoccupato
per propria colpa.
La disoccupazione è imputabile all'assicurato che con il suo
comportamento, in particolare con la violazione dei suoi obblighi contrattuali
di lavoro, ha fornito al datore di lavoro un motivo di disdetta del rapporto di
lavoro.
Nel suo caso la spettabile __________ di __________ ha inoltrato
la disdetta 29 ottobre 2004 per fine febbraio 2005, disdetta che si è
prolungata fino alla fine di maggio 2005 vista la sua malattia durante il
periodo di disdetta. Il contratto di lavoro è stato sciolto in seguito a delle
lamentele dei soci sul suo comportamento e dei difficili rapporti con i
colleghi. Il datore di lavoro le ha inviato una lettera in data 27 luglio 2004
dove invitava lei, e altre colleghe a voler migliorare i rapporti
interpersonali. A tale ammonimento lei non ha dato alcuna evasione e ci risulta
inoltre che non ha proceduto ad alcuna rivendicazione.
In considerazione di quanto sopra e, tenuto parzialmente in
considerazione le sue osservazioni, la Cassa ritiene di applicare una
sospensione del diritto alle indennià ridotta al minimo di una colpa grave.
La presente decisione può essere impugnata entro trenta giorni
dalla notificazione facendo per scritto opposizione presso la cassa di
disoccupazione. L'opposizione deve contenere una conclusione e una motivazione.
Essa deve essere corredata della decisione impugnata e degli eventuali mezzi di
prova." (cfr. Doc. G)
1.2. Contro
questa decisione l'assicurata il 23 settembre 2005, per il tramite di un
patrocinatore, ha inoltrato un'"opposizione" presso il TCA nella
quale si chiede quanto segue:
"
(...)
1. La
decisione 24 agosto 2005 dell'__________, Cassa CO 1, è annullata;
2. E'
accertata l'infondatezza delle motivazioni addotte dal __________, nell'ambito
del licenziamento della signora RI 1;
3. Protestate spese, tasse e ripetibili."
(cfr. Doc. I, pag. 6)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I
707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio
2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1).
Ai sensi
dell'art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA possono
essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha
notificate.
La
procedura d'opposizione si applica a tutti i campi delle assicurazioni sociali,
ad eccezione della previdenza professionale.
L'art. 52
cpv. 2 LPGA stabilisce che le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro
un termine adeguato. Sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai
rimedi giuridici.
Inoltre,
secondo l'art. 52 cpv. 3 LPGA, la procedura d'opposizione è gratuita e di
regola non sono accordate ripetibili.
2.3. Per quel che
concerne l'assicurazione contro la disoccupazione, l'art. 1 LADI, nella
versione in vigore del 1° gennaio 2003. stabilisce che le disposizioni della
legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all'assicurazione obbligatoria
contro la disoccupazione e all'indennità per insolvenza, sempre che la presente
legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA.
L'art.
100 cpv. 1 LADI prevede che:
"
Vanno emanate decisioni nei casi di cui agli
articoli 36 capoverso 4, 45 capoverso 4, 61, 67, 71 e 71c, nonché nei casi
particolari di domande di risarcimento. Per il resto si applica, in deroga
all'articolo 49 capoverso 1 LPGA, la procedura semplificata di cui all'articolo
51 LPGA, ad esclusione dei casi in cui la domanda dell'interessato non è stata
accolta o lo è stata solo
parzialmente."
Le
questioni relative alla sospensione del diritto all'indennità di disoccupazione
(cfr. art. 30 LADI) o alla privazione del diritto alle prestazioni (art. 30a
LADI) non sono soggette alla procedura semplificata ai sensi dell'art. 51 LPGA
in quanto esse costituiscono dei casi in cui la domanda dell'interessato non è
stata accolta o lo è stata parzialmente (cfr. la Circolare informativa del SECO
sulla LPGA del dicembre 2002, pag. 31).
L'art.
100 cpv. 2 LADI precisa invece che "in deroga all'articolo 52 capoverso 1
LPGA, i Cantoni possono conferire la competenza in materia di ricorsi a un
altro servizio".
Quest'ultima
disposizione è stata concretizzata all'art. 127 OADI secondo cui "i Cantoni
possono conferire ai servizi cantonali la competenza in materia di opposizioni
contro decisioni emanate dagli URC nel quadro dell'articolo 85b
LADI" (cpv. 1), mentre invece "in tutti gli altri casi è competente
in materia di opposizioni l'autorità che ha emanato la decisione" (cpv.
2).
Secondo
l'art. 85b cpv. 1 LADI "i Cantoni creano uffici di collocamento regionali
a cui affidano compiti dei servizi cantonali e degli uffici comunali del
lavoro".
2.4. Nella
presente fattispecie, correttamente la Cassa CO 1 ha indicato che contro la
decisione, l'assicurata poteva inoltrare un'opposizione scritta presso
la stessa amministrazione (cfr. consid. 1.1).
Il
presente ricorso è dunque irricevibile.
Gli atti
vanno trasmessi alla Cassa CO 1 affinché esamini l'opposizione dell'assicurata
(che soddisfa senz'altro i requisiti dell'art. 10 OPGA; in particolare nella
già citata Circolare informativa sulla LPGA del dicembre 2002 a pag. 33 il SECO
ricorda che "les exigences relatives aux conclusions et à la motivation sont
peu élevées en cas d'opposition. Il suffit en principe que
l'assuré indique son désaccord et que l'on puisse inférer ce qu'il propose en
guise de remplacement". Vedi pure U. Kieser, "ATSG - Kommentar"
pag. 521-523) contro la decisione del 24 agosto 2005.
In una sentenza dell'8
gennaio 2003 nella causa D. (K 155/01) il TFA ha ricordato che "l'obbligo
dell'autorità competente di trasmettere d'ufficio un incarto a quella
competente configura un principio generale del diritto amministrativo e delle
assicurazioni sociali (DTF 125 V 507 consid. 4d; DTF 114 V 149; DTF 111 V 406; Pratique
VSI 1995 pag. 199 consid. 3b, DTF) e che "secondo la giurisprudenza la
trasmissione d'ufficio avviene senz'altro se il rimedio di diritto è stato
indicato in maniera errata dall'autorità giudiziaria competente (sentenza del 9
aprile 1998 in re P. consid. 2, K 12/98)".
Per quel che concerne
l'obbligo di trasmissione da parte del TCA all'autorità competente, esso
deriva, anche dopo l'entrata in vigore della LPGA, da un principio generale del
diritto delle assicurazioni sociali (cfr. U. Kieser, ATSG Kommentar, pag. 350)
e dalle disposizioni procedurali federali (art. 32 cpv. 4 OG, art. 107 cpv. 2
OG) e cantonali (cfr. art. 126 cpv. 1 CPC applicabile in virtù del rinvio
dell'art. 23 LPTCA).
La LPGA ha invece
codificato, per quel che concerne le disposizioni generali di procedura,
l'obbligo di registrazione e di trasmissione delle domande di prestazioni al
competente servizio (cfr. l'art. 30 LPGA secondo cui "tutti gli organi
esecutivi delle assicurazioni sociali hanno l'obbligo di accettare le domande,
le richieste e le memorie che pervengono loro per errore. Essi registrano la
data d'inoltro e trasmettono i relativi documenti al competente servizio",
cfr. U. Kieser "ATSG-Kommentar", pag. 345-350) e, a proposito del
contenzioso, l'obbligo per l'autorità che si considera incompetente di
trasmettere "senza indugio il ricorso al competente tribunale delle
assicurazioni" (art. 58 cpv. 3 LPGA). Da notare che nel secondo caso l'obbligo
è più esteso per quel che concerne le autorità tenute all'obbligo di
trasmissione (cfr. U. Kieser, "ATSG-Kommentar", pag. 581 - "sämtliche
Behörden der Schweiz zu einer entsprechenden Weiterleitung verpflichtet sind"
- e 582).
La Cassa CO 1 dovrà
pronunciare la decisione su opposizione entro un termine adeguato (art. 52 cpv.
2 LPGA). Al riguardo il SECO ha fornito le pertinenti precisazioni:
"
L'opposition fait partie de la procédure en matière
d'assurances sociales au cours de laquelle l'organe d'exécution qui statue en
première instance doit clarifier le droit à l'indemnité. Les prestations sont
en règle générale versées dans le courant du mois suivant (art. 30 OACI). De
longues recherches, de même qu'une opposition retarderont d'autant les versements.
Si les faits ont été clarifiés comme il se doit selon la maxime d'office et que
la décision a été dûment motivée, l'opposition consistera en premier lieu à
préciser les faits et à corriger les éventuelles erreurs d'appréciation."
(cfr. Circolare informativa sulla LPGA del dicembre 2002 pag. 34;
vedi pure U. Kieser, "ATSG Kommentar", pag. 525-526)
Va infine ricordato che
contro la decisione su opposizione potrà, se del caso, essere interposto un
ricorso presso il TCA (cfr. art. 56 cpv. 1 LPGA). Un ricorso potrà essere
inoltrato anche se la Cassa cantonale di disoccupazione non emetterà,
situazione evidentemente non auspicata, la decisione su opposizione entro un
termine adeguato (cfr. art. 56 cpv. 2 LPGA; Circolare informativa del SECO
sulla LPGA del dicembre 2002 pag. 42: "Les recours interjetés contre un refus
de droit ou en raison d'un retard injustifié ne sont dès lors plus traités par
l'autorité de surveillance, mais par les tribunaux". Vedi pure U. Kieser,
"ATSG Kommentar, pag. 560-562).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Fatti
1.- L'"opposizione"
del 23 settembre 2005 é irricevibile.
§ Gli
atti sono trasmessi alla Cassa CO 1 affinché esamini l'opposizione
dell'assicurata e renda una decisione su opposizione.
Considerandi
2.
- Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.
- Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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