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Decisione

38.2005.84

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

28 settembre 2005Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

1.- L'"opposizione"

del 23 settembre 2005 é irricevibile.

§ Gli

atti sono trasmessi alla Cassa CO 1 affinché esamini l'opposizione

dell'assicurata e renda una decisione su opposizione.

Considerandi

2.

- Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.

- Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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