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Decisione

38.2005.85

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

22 marzo 2006Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

N. 26, pag. 269 seg., il TFA ha ribadito la sussidiarietà delle regole circa

l'esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione secondo l'art. 14

LADI rispetto al periodo minimo di contribuzione secondo l'art. 13 LADI.

L'Alta

Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:

"

(…)

3.2 Der Gesetzgeber geht deswegen von einem

überjährigen Befreiungstatbestand nach Art. 14 AVIG - im Extremfall: von 12

Monaten und 1 Tag - aus, weil der Versicherte bei kürzerer (12monatiger oder

unterjähriger) Dauer des Befreiungstatbestandes die Möglichkeit hat, sich durch

bezahlte unselbstständige Erwerbstätigkeit das Mindestbeitragsjahr nach Art. 13

Abs. 1 AVIG zu sichern. Entgegen der Auffassung des kantonalen Gerichts hat

diese Überlegung nach wie vor Gültigkeit, weil bei unterjährigen

Befreiungstatbeständen auch unter der Herrschaft des seit 1. Januar 1998

geltenden zweiten Satzes von Art. 13 Abs. 1 AVIG in der zweijährigen

Rahmenfrist Raum für den geforderten Beitragsnachweis verbleibt. Wie das seco

in seiner Vernehmlassung zutreffend bemerkt, hat der Gesetzgeber anlässlich der

Neufassung von Art. 13 Abs. 1 AVIG auf den 1. Juli 2003 am bisherigen Konzept

(Trennung von Art. 13 und Art. 14 AVIG) festgehalten, und dies obgleich er die

12monatige Mindestbeitragszeit nun zum allgemeinen (nicht erst bei einer

zweiten Rahmenfrist) zu beachtenden Anspruchserfordernis gemacht hat. Wenn aber

der Gesetzgeber im Rahmen einer Revision, in Kenntnis einer zur alten Regelung

ergangenen Rechtsprechung, an einer bestimmten Konzeption festhält - hier der

Subsidiarität der Befreiungstatbestandsregelung nach Art. 14 AVIG im Vergleich

zur Mindestbeitragszeit nach Art. 13 AVIG -, geht es nicht an, unter dem alten

Recht (hier die bis 30. Juni 2003 gültig gewesenen Normen) eine neue Praxis zu

begründen, welche der bestätigten legislatorischen Regelungsabsicht

zuwiderliefe (vgl. BGE 126 V 466 f. Erw. 3a-c zum erneuten Bestehen der

Karenzzeit als Voraussetzung für den Anspruch auf Ergänzungsleistungen). Die

Verfügung der Arbeitslosenkasse vom 3. Dezember 2002 ist nach dem Gesagten

rechtens.

(…)." (cfr. DLA 2004 N. 26, consid. 3.2,

pag. 270-271)

Contestualmente

il TFA ha pure confermato che non è possibile cumulare periodi di contribuzione

con periodi di esonero:

"

(…)

Ebenfalls zutreffend ist, dass eine Kumulation

von Beitragszeiten mit Befreiungszeiten nicht zulässig ist (BGE 121 V 342 unten

f.; ARV 1995 Nr. 29 S. 167 Erw. 3b/aa). (…)."

(cfr. cfr. DLA 2004 N. 26, consid. 1, pag. 270)

2.6. Nell’evenienza

concreta dagli atti di causa risulta che l’assicurato si è iscritto al

collocamento il 13 maggio 2005 (cfr. doc. 25-26).

Alla domanda

volta a sapere se non era vincolato da un rapporto di lavoro complessivamente

per oltre 12 mesi a causa di formazione scolastica, riqualificazione o

perfezionamento professionale, l’assicurato ha risposto affermativamente

indicando quale motivo: “__________dal 1993 al 2005” (cfr. doc. 13 punto 32).

La Cassa

ha negato all’assicurato il diritto a indennità in quanto ha ritenuto che egli

non ha frequentato i corsi da oltre due anni visto che dal semestre invernale

2003/2004, pur rimanendo immatricolato, è in congedo (cfr. doc. 10-11).

Nella

decisione su opposizione la Cassa ha precisato che il Segretariato di Stato

dell’economia (SECO) ha confermato la loro decisione (cfr. doc. A1).

Agli atti

figura una lettera dell’11 luglio 2005 nella quale il SECO ha sostenuto che:

"

(…)

Considerandi

Nella fattispecie viene constatato che

l’interessato è immatricolato presso il __________ di __________ dal 25 ottobre

1993.

Per i primi cinque anni ha studiato __________ ed ha poi cambiato per __________.

E’ stato bocciato agli ultimi esami del mese di novembre 2003 e ottobre 2004.

Dal semestre invernale 2003/2004 è in congedo dal __________, pur rimanendo

immatricolato. Appare quindi logico ritenere che egli non ha più frequentato i

corsi da oltre due anni.

Nella misura in cui non è in grado di comprovare

alcuna attività o altro motivo di esonero, l’interessato non può vedersi aprire

un termine quadro.

(…).” (cfr. doc. 12)

In sede

di opposizione l’assicurato ha prodotto una dichiarazione datata 3 agosto 2005

nella quale la PD. Dr. __________ ha attestato che egli, sotto la sua

assistenza, durante il semestre invernale 2003/2004 e quello estivo 2004, ha

scritto un “__________” intitolato “__________”. Il lavoro è stato consegnato

il 29 giugno 2005 e accettato il 6 luglio 2005 (cfr. doc. A3).

__________,

per il Rettorato del __________ di __________, con scritto 8 agosto 2005 (cfr.

doc. A4) ha dichiarato che l’assicurato, dal 25 ottobre 1993, è stato iscritto

ininterrottamente al __________ quale studente regolare.

Da

ottobre 1993 a ottobre 1998 egli è stato immatricolato quale studente in “__________”

e, dopo aver cambiato la direzione dei propri studi (__________), attualmente

(semestre estivo 2005) è iscritto al 9° semestre in congedo.

Nell’autunno

2003.

l’assicurato ha sostenuto, senza superarla, la parte A (__________) degli

esami finali e, sempre iscritto in congedo, nel semestre invernale 2003/2004 si

è preparato per gli esami di autunno 2004.

Anche

l’esame sostenuto nel mese di ottobre 2004 non è stato superato dall’assicurato

(cfr. doc. 21).

Dalle risultanze

appena esposte e sulla sola base dei soli atti di causa questo Tribunale non

può condividere le conclusioni a cui è giunta la Cassa.

In

effetti, conformemente alla giurisprudenza federale citata (cfr. consid. 2.4),

ritenuto il lavoro svolto sotto l’assistenza della PD. Dr. __________ e vista

la preparazione per la parte dell’esame finale sostenuta nel mese di novembre

2003.

e ripetuta in ottobre 2004, non è ancora possibile escludere a priori che

l’assicurato, durante il termine quadro per il periodo di contribuzione qui

rilevante (meglio dal 13 maggio 2003 al 12 maggio 2005; cfr. art. 9 cpv. 1 e 3

LADI), non possa essere esonerato dall’obbligo dell’adempimento del periodo di

contribuzione ai sensi dell’art. 14 cpv. 1 lett. a LADI.

La

decisione su opposizione impugnata va dunque annullata e gli atti rinviati

all’amministrazione perché si faccia spiegare e documentare esattamente dall’assicurato

in cosa consisteva il lavoro svolto sotto l’assistenza della PD. Dr. __________.

L’assicurato

dovrà indicare e provare da quando a quando e quanto tempo durante il giorno egli

è stato occupato nella preparazione di questo lavoro.

Egli

dovrà pure provare in quali periodi esatti si è dedicato alla preparazione e

alla ripetizione della prima parte degli esami finali e quanto tempo durante il

giorno ha dedicato a questa attività.

Se

necessario al fine della valutazione l’amministrazione potrà pure chiedere

conferma alla PD. Dr. __________ circa il tempo necessario per il lavoro svolto

dall’assicurato che lei ha assistito e al rettorato per il probabile tempo

necessario per la preparazione e la ripetizione della prima parte degli esami

finali nel caso particolare del ricorrente iscritto quale studente in congedo.

La Cassa

dovrà in particolare porre attenzione al fatto che, in sede di ricorso,

l’assicurato ha dichiarato che “(…) Durante il periodo in questione ho svolto

un’attività accessoria presso l’__________ per circa 4 ore a settimana. (…).”

(cfr. doc. I).

Se

dovesse concludere che l’esercizio di detta attività prova che lo studio non

impediva all’assicurato l’adempimento dell’obbligo del periodo di contribuzione

(cfr. consid. 2.4.), allora, onde poter stabilire se il ricorrente ha adempiuto

o meno all’adempimento del periodo di contribuzione, l’amministrazione dovrà

appurare in cosa consisteva e quale è stata la durata della stessa.

In simili

circostanze, visto tutto quanto precede, la decisione su opposizione impugnata

va annullata e gli atti rinviati alla Cassa affinché, effettuati gli accertamenti

sopra indicati, si pronunci nuovamente sulla domanda di prestazioni

dell’assicurato.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso è

accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione su

opposizione impugnata è annullata e gli atti rinviati alla Cassa affinché

proceda come indicato al consid. 2.6.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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