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Decisione

38.2005.86

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

4 settembre 2006Italiano69 min

Source ti.ch

Fatti

I doc. X

più allegato e XI sono stati notificati all’assicurato (cfr. doc. XII) che, con

lettera del 29 novembre 2005 al TCA, ha ribadito che “(…) la documentazione per

il corso è stata più volte richiesta al signor __________ (…).” (cfr. doc.

XIII).

I doc.

XII e XIII sono stati trasmessi per conoscenza all’URC (cfr. doc. XIV).

1.7. Il 7

dicembre 2005 il TCA ha scritto al collocatore __________ una lettera del

seguente tenore:

"

(…)

nel suo scritto del 18 novembre 2005 a questo

Tribunale ha, in particolare, dichiarato che:

"(...)

5. L'assicurato

afferma di aver firmato il contratto di lavoro solo dopo avermi consultato

sugli aiuti previsti dalla LADI. Ricordo che non è nostra prassi pronunciarsi

su una richiesta di corso individuale prima di aver ricevuto la Richiesta di

corso debitamente compilata e corredata di tutti i documenti necessari.

Tuttavia non escludo che su questo tema vi sia stata in incomprensione tra me e

l'assicurato, non vorrei che le mie affermazioni fatte durante il colloquio

telefonico del 10 gennaio 2005 siano state recepite in modo errato. (...)"

Ai fini del giudizio voglia, per cortesia e entro

il termine di 10 giorni, comunicarci esattamente:

1. Quali sono state le sue "affermazioni" durante il

colloquio telefonico del 10 gennaio 2005 con l'assicurato?

Considerandi

2.

Per quali ragioni non esclude che sul tema del corso vi sia stata

un incomprensione tra lei e l'assicurato.

(…)." (cfr. doc. XV)

Con

lettera del 13 dicembre 2005 il collocatore __________ ha così risposto al TCA:

"

In merito alla vostra richiesta del 07.12.2005

per una mia presa di posizione concernente il punto numero 5 presente nella mia

lettera del 18.11.2005, posso aggiungere le seguenti annotazioni. Rendo

comunque attento il Lodevole Tribunale che dal giorno del colloquio ad oggi

sono passati ben 10 mesi e quindi una ricostruzione esatta di quanto discusso

telefonicamente è molto difficile.

Risposte:

1.

Ritengo che le mie affermazioni durante il colloquio telefonico

del 10.01.05 avuto con il sig. RI 1 possono essere state le seguenti:

● Vista la situazione attuale (tempo per poter procedere alla

richiesta di aiuti) vi invio tutta la documentazione da compilare al più presto

e da ritornare per poter procedere con la decisione.

● Spiegato l'importanza di compilare attentamente tutti i dati

richiesti sui formulari dei "BONUS D'INSERIMENTO IN AZIENDA",

"INCENTIVO ALL'ASSUNZIONE" e "RICHIESTA CORSO INDIVIDUALE"

per ottenere al più presto le prestazioni.

2.

Ritengo che l'eventuale incomprensione tra il

signor RI 1 e me potrebbe essere scaturita dalle mie affermazioni del tipo:

● ... dopo aver ricevuto la documentazione completa

procederemo ad inoltrare la documentazione per l'ottenimento degli aiuti

richiesti.

oppure

● ... Quando riceveremo tutta la documentazione "a

posto" procederemo ad inoltrarla.

E' probabile che le spiegazioni sintetiche date

al signor RI 1 sull'iter che la pratica doveva seguire, possano avere creato in

lui la certezza di poter ricevere gli aiuti previsti dalla Legge

sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI). Come ribadito

precedentemente non è prassi comunicare delle decisioni senza essere in

possesso della documentazione, ed inoltre tutte le decisioni vengono comunicate

per iscritto." (cfr. doc. XVI)

I doc. XV

e XVI sono stati notificati all’assicurato (cfr. doc. XVII) che, con lettera

del 21 dicembre 2005 al TCA, si è riconfermato nelle proprie allegazioni (cfr.

doc. XVIII)

I doc.

XVII e XVIII sono stati trasmessi all’URC per conoscenza (cfr. doc. XIX).

in

diritto

In

ordine

2.1

La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1

della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni

(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio

2002.

nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H

212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10

ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;

STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999

nella causa C., I 623/98).

2.2

La decisione

su opposizione impugnata del 5 settembre 2005 è stata emanata dall’URC di __________

(cfr. doc. A1).

Gli URC,

in virtù dell’art. 85b LADI e sulla base della delega di cui all’art. 2a lett.

b del Regolamento della legge sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai

disoccupati (L-rilocc) sono competenti a decidere in merito all’attribuzione di

provvedimenti di formazione, di occupazione e speciali ai sensi della LADI (art

85.

cpv. 1 lett. b LADI) (vedi pure la STFA del 9 marzo 2005 nella causa S.-M.,

C 94/04; STFA del 24 agosto 2005 nella causa N., C 13/05; STFA del 26 agosto

2006.

nelle cause SECO e Sezione cantonale del lavoro contro L., C23/04 e C

26/04 e STFA del 17 ottobre 2005 nella causa SECO contro Sezione cantonale del

lavoro concernente F., C1/05).

2.3

L'assicurato

ha frequentato il corso di formazione teorica cat. C presso l’Autoscuola __________

di __________ (cfr. doc. VII e B2).

Essendo

tale corso di identica natura a quello per cui era stato chiesto il consenso, il

TCA entra pertanto nel merito del ricorso (cfr. STFA del 1° maggio 1996 nella

causa J., C 287/95; per dei casi in cui il TCA ha invece dichiarato

irricevibile i ricorsi in quanto gli assicurati non avevano seguito i corsi,

cfr. STCA del 3 febbraio 2004 nella causa P., 38.2003.83 e STCA del 2 aprile

2004.

nella causa C., 38.2004.12).

Nel

merito

2.4

Oggetto del

contendere è la questione a sapere se il corso per ottenere la patente di

camion cat. C e E debba o meno essere finanziato dall’assicurazione contro la

disoccupazione.

Il 1°

luglio 2003 è entrata in vigore la terza revisione della LADI del 22 marzo

2002, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002

pag. 2502 segg.; RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).

Questa

revisione della LADI non ha sostanzialmente modificato i provvedimenti inerenti

al mercato del lavoro, che peraltro erano già stati estesi con la seconda

revisione della legge del 1995.

Questi

provvedimenti si sono rivelati un valido strumento di prevenzione e di lotta

contro la disoccupazione e pertanto sono stati mantenuti (cfr. Consiglio

federale, Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione

contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, p.to 1.1.2., in FF 2001 N. 23

del 12 giugno 2001, pag. 1972):

"

(…)

In linea di massima, la presente revisione non

concerne gli URC recentemente istituiti né il rafforzamento dei PML conseguito

sino ad oggi con la revisione del 1995.

Entrambi gli strumenti si sono dimostrati validi

e vanno pertanto mantenuti nella forma attuale, anche se leggermente

migliorata. (…)"

Pertanto,

a mente del TCA, la giurisprudenza concernente il vecchio Capitolo 6 della

LADI, che agli art. 59-75 LADI regolava le "Prestazioni per provvedimenti

destinati a prevenire e a combattere la disoccupazione" (provvedimenti

inerenti al mercato del lavoro), mantiene pienamente la sua validità anche dopo

l'entrata in vigore della terza revisione della LADI.

In questo

senso si è pronunciato anche il TFA nella decisione del 10 dicembre 2004 nella

causa F. (C 209/04), (cfr. pure DTF 131 V 286 = SVR 2006 ALV Nr. 1; STFA del 10

gennaio 2005 nella causa F., C 56/04 e la STFA del 24 dicembre 2004 nella causa

B., C 77/04 pubblicata in SVR 2005 ALV Nr. 6).

2.5

Fra gli

scopi principali dell'assicurazione contro la disoccupazione vi è quello di

"prevenire la disoccupazione incombente, di combattere quella esistente e

di favorire la reintegrazione rapida e duratura sul mercato del lavoro"

(cfr. art. 1a cpv. 2 LADI).

Per

realizzare questo obiettivo il legislatore, agli articoli 59 - 71d LADI

(Capitolo 6), ha previsto una serie di provvedimenti inerenti al mercato del

lavoro.

Si tratta

di provvedimenti di formazione (art. 60-62: corsi individuali o collettivi di

riqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione; aziende di

esercitazione; pratiche di formazione), di provvedimenti di occupazione (art.

64a - 64b: programmi di occupazione temporanea, pratiche professionali,

semestri di motivazione) e di provvedimenti speciali (art. 65 – 71d: assegni

per il periodo di introduzione, assegni di formazione, sussidi per gli

assicurati pendolari o soggiornanti settimanali, sostegno ai fini del

promovimento dell'attività lucrativa indipendente).

Il nuovo

art. 59 LADI fissa i principi alla base di tutti i provvedimenti inerenti al

mercato del lavoro e prevede che:

"

1.

L’assicurazione fornisce prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al

mercato del lavoro a favore di assicurati e di persone minacciate dalla

disoccupazione.

2.

I

provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sono volti a promuovere la

reintegrazione di assicurati il cui collocamento è reso difficile da motivi

inerenti al mercato del lavoro. Tali provvedimenti devono in particolare:

a. migliorare

l’idoneità al collocamento degli assicurati in modo da permettere loro una

rapida e durevole reintegrazione;

b. promuovere

le qualifiche professionali secondo i bisogni del mercato del lavoro;

c. diminuire il rischio di una

disoccupazione di lunga durata; o

d. offrire la possibilità di acquisire

esperienze professionali.

3.

Possono

partecipare ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro secondo gli

articoli 60–71d gli assicurati che adempiono:

a. i

presupposti del diritto secondo l’articolo 8 per quanto la legge non disponga

altrimenti; e

b. le condizioni specifiche per il

provvedimento in questione.

4.

I servizi

competenti collaborano con gli organi dell’assicurazione invalidità nella

reintegrazione dei disoccupati invalidi."

All'art.

59.

cpv. 2 viene dunque ribadito il principio fondamentale secondo cui il

diritto a prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti

al mercato del lavoro è connesso alla situazione del mercato del lavoro:

provvedimenti possono essere messi in atto solo se sono direttamente imposti

dallo stato del mercato. Si tratta di un presupposto che permette di evitare

l'erogazione di prestazioni che non siano in rapporto con l'assicurazione

disoccupazione (cfr. STFA del 10 gennaio 2005 nella causa F.,

C 56/04, consid. 2; STFA del 10 dicembre 2004 nella causa F., C 209/04,

consid. 2; le STFA del 5 agosto 2003 nelle cause A., C 200/02 e A., C 201/02,

consid. 1, la giurisprudenza ivi citata e il Messaggio del Consiglio federale

concernente una nuova legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la

disoccupazione e l'indennità per insolvenza del 2 luglio 1980; FF 1980 III 469

segg.).

Il nuovo

art. 60 LADI concerne più specificatamente la partecipazione a provvedimenti di

formazione e stabilisce che:

"

1.

Per

provvedimenti di formazione si intendono segnatamente corsi individuali o

collettivi di riqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione nonché

aziende di esercitazione e pratiche di formazione.

2.

Per la

partecipazione ai corsi possono pretendere prestazioni:

a. gli assicurati secondo l’articolo 59b

capoverso 1;

b. le

persone direttamente minacciate dalla disoccupazione secondo l’articolo 62

capoverso 2.

3.

Chi intende

partecipare a un corso di propria iniziativa deve previamente presentare al

servizio competente una domanda motivata corredata degli atti necessari.

4.

Nella misura

in cui lo esiga il corso, durante il medesimo il partecipante non deve

necessariamente essere idoneo al collocamento.

5.

I

provvedimenti di formazione ai sensi della presente legge devono essere

impostati o scelti, per quanto possibile, secondo i principi della legge

federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (LFPr). Il

coordinamento dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro e di quelli

previsti dalla LFPr ha lo scopo di promuovere un mercato del lavoro uniforme e

trasparente."

2.6

In

conformità con il principio fondamentale secondo il quale provvedimenti

inerenti al mercato del lavoro possono essere messi in atto solo se sono

direttamente imposti dallo stato del mercato, legge e giurisprudenza hanno

posto una serie di condizioni che devono essere cumulativamente rispettate

(cfr. DLA 1999 N. 12, consid. 1, pag. 65-66 e la giurisprudenza ivi citata; DLA

1998.

N. 38, consid. 1, pag. 214 e N. 39, consid. 1, pag. 220-221; DLA 1993/94

N. 6, consid. 1, pag. 44 e N. 24, consid. 2a, pag. 173; DLA 1988 N. 4, consid,

1c, pag. 31; DLA 1987 N. 12, consid. 2c, pag. 114; cfr. inoltre D. Cattaneo,

"Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage",

Ed. Helbing & Lichtenhahn, 1992, Basilea e Francoforte sul Meno, pag. 317

n° 461), affinché l'assicurato che partecipa a un provvedimento di formazione

abbia diritto a ricevere le prestazioni di cui agli art. 59b, 60 cpv. 2, 62

cpv. 2 e 3 LADI e 85 OADI.

Innanzitutto deve

trattarsi di una riqualificazione, di un perfezionamento o di una

reintegrazione professionale (cfr. DTF 111 V 271 = DLA 1985 N. 20. pag. 157;

DTF 108 V 163) e non di una formazione di base (cfr. DLA 1998 N. 39, consid.

1b. pag. 221; DLA 1996/1997, N. 24, consid. 1b, pag. 142; DTF 111 V 398,

consid. 2b, pag. 400-401 e 111 V 271 consid. 1c, pag. 273), nel senso di

"nuova" formazione (cfr. DTF 104 V 119; DTF 103 V 105; DLA 1986 N.

17, consid. 2b, pag. 66; DLA 1980 pag. 53;) oppure di conclusione della prima

formazione (cfr. DLA 1987 N. 12, pag. 111; sentenza non pubblicata Blanc dell'8

gennaio 1980 citata in DTF 108 V 166) o di un perfezionamento professionale

generale che sarebbe comunque stato effettuato dall'assicurato anche senza

disoccupazione o minaccia di disoccupazione (cfr. DLA 1996/1997 N. 24, consid.

1, pag. 142-143 e la giurisprudenza ivi citata; DLA 1979 pag. 108).

Non deve neppure trattarsi

di provvedimenti usuali nelle professioni o nelle aziende per l'introduzione di

nuovi collaboratori (cfr. art. 81 cpv. 2 OADI e DLA 1986 N. 16, pag. 60; cfr.

pure la possibilità, a determinate condizioni, degli assegni di formazione SVR

1999.

ALV Nr. 24, pag. 57).

Inoltre l'assicurato deve

essere disoccupato o direttamente minacciato di disoccupazione (art. 59 cpv. 1;

cfr. DLA 1973 N. 6) e non deve essere possibile assegnargli un'occupazione

adeguata secondo l'art. 16 LADI (art. 59 cpv. 2 LADI; cfr. STFA del 28 aprile

1987.

nella causa S., Locarno contro UCL e TCA; DLA 1985 N. 21, pag. 164).

L'assicurato deve poi

soddisfare le condizioni relative al termine quadro di contribuzione o deve

esserne esonerato (cfr. art. 59 cpv. 3 lett. a LADI che rinvia all'art. 8 LADI

e l'eccezione dell'art. 59d LADI).

Ma, soprattutto, il corso

in questione deve migliorare l'idoneità al collocamento di colui che intende

frequentarlo (art. 59 cpv. 1 lett. a LADI; cfr. DTF 128 V 197-198; DLA 1999 N.

12, pag. 64; DLA 1998 N. 38, pag. 212, N 39, pag. 218 e N. 28, pag. 153; DLA

1993/1994 N. 23, pag. 167; DLA 1988 N. 4, pag. 30; DLA 1987 N. 12, pag. 111;

DLA 1986 N. 16, pag. 60, N. 17, pag. 64 e N. 36, pag. 172; DLA 1985 pag. 176 e

179).

Le spese derivanti dalla

frequentazione di un corso di perfezionamento, di riqualificazione o di

reintegrazione professionali possono poi essere assunte soltanto se la frequentazione

del corso è ordinata o approvata dall'autorità (cfr. art. 60 cpv. 2 LADI), la

quale apporterà il suo consenso soltanto se il corso è ben strutturato e

l'insegnamento impartito in modo serio (cfr. art. 81 cpv. 1 OADI: "...

soltanto se esso è organizzato secondo un programma prestabilito e tenuto da

persone qualificate") e se inoltre l'assicurato possiede le "capacità

ed attitudini" (cfr. art. 83 OADI) necessarie per seguirlo con profitto

(cfr. DLA 1998 N. 13, pag. 67; DLA 1987 N. 12, pag. 111; DLA 1986 N. 16, pag.

60).

Infine le spese derivanti

dalla frequentazione di un corso possono essere assunte soltanto se esse

appaiono proporzionate rispetto allo scopo che si vuole raggiungere mediante la

frequentazione del corso, e cioè, in particolare, se non esistono altre

possibilità, più economiche, per migliorare ugualmente e nella stessa misura

l'idoneità al collocamento dell'assicurato (cfr. DLA 1998 N. 13, pag. 67; DLA

1993/1994 N. 24, pag. 171; STFA del 19 marzo 1986 nella causa UFIAML contro P.,

Paradiso e TCA, pag. 12 e ss. pubblicata in DLA 1986 N. 31, consid. 4b, pag.

125; DLA 1986 N. 17, pag. 64; DTF 112 V 398 = DLA 1986 N. 36, pag. 172).

L'accertamento dei

presupposti per l'erogazione di prestazioni secondo gli art. 62 cpv. 2 e 3 LADI

e 85 OADI ha luogo in modo prospettivo, cioè nel momento in cui la domanda è

deposta (cfr. DLA 1991 N. 12, consid. 3, pag. 106; DTF 112 V 398 = DLA 1986 N.

36, pag. 172).

2.7

A

titolo di "provvedimenti di formazione" la LADI versa delle

prestazioni in caso di corsi di riqualificazione, di perfezionamento o di

reintegrazione.

Il

perfezionamento professionale è quella formazione professionale che amplia o

completa le conoscenze già acquisite in una professione. Lo scopo del

perfezionamento è di permettere all'assicurato di restare attivo nello stesso

genere di mestiere esercitato in precedenza. L'assicurazione contro la

disoccupazione finanzia, a titolo di perfezionamento, solamente le misure o i

corsi che facilitano l'adattamento di un assicurato ai progressi industriali e

tecnici, permettendogli così di poter essere di nuovo pienamente attivo nella

sua professione originaria (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 319 n° 464).

La

riconversione professionale per definizione prepara i disoccupati ad essere

attivi in un altro settore professionale rispetto a quello iniziale (cfr. D.

Cattaneo, op. cit. pag. 318-320 seg.; DLA 1996/1997 N. 24, consid. 1, pag.

142-143; DLA 1993/94 N.6, consid. 1, pag. 44, N. 22, consid. 1, pag. 163-165; e

N. 39, consid. 2, pag. 262-263).

In linea

di principio la riconversione professionale deve essere di breve durata, poiché

l'assicurato possiede già una formazione di base completa - teorica o anche

soltanto pratica - nella professione nella quale non riesce a trovare

un'occupazione (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 319).

Né una

formazione di base, né una nuova formazione completa possono invece essere

finanziate sulla base degli art. 59 seg. LADI.

Tali

formazioni possono essere assunte dall’assicurazione contro la disoccupazione,

soltanto alle condizioni fissate agli art. 66a LADI (cfr. SVR 1999 ALV N. 24,

consid. 1 e 2a, pag. 57-58).

La

delimitazione tra formazione di base, perfezionamento professionale e

riconversione è fluttuante, visto che una medesima misura può presentare le caratteristiche

di tutte e tre le categorie menzionate. Ciò che è determinante, dunque, è la

natura degli aspetti che predominano in un caso concreto, tenuto conto di tutte

le circostanze (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 321 n° 468; DTF 111 V

274-275).

Un

criterio importante per valutare se un corso deve o meno essere finanziato

dall'assicurazione contro la disoccupazione è la durata dello stesso. Infatti

il TFA ha precisato che anche una misura che potrebbe essere riconosciuta quale

perfezionamento o riconversione deve avere, salvo casi eccezionali, una durata

limitata a un anno (cfr. DLA 1986 pag. 66; D. Cattaneo, op. cit., pag. 320-321

n°467).

In una

sentenza, pubblicata in DLA 2001 pag. 87, l'Alta Corte ha confermato la sua

giurisprudenza nel senso che un corso può essere riconosciuto come misura di

perfezionamento, di riconversione o di reintegrazione soltanto se è di breve

durata, ossia di al massimo un anno:

"

In zeitlicher Hinsicht ist festzustellen, dass nur

Kurse von

beschränkter Dauer als Massnahmen der Umschlung,

Weiterbildung oder Eingliederung im arbeitslosenversicherungsrechtlichen Sinne

anerkannt werden können; die Höchstgrenze liegt dabei bei einem Jahr (ARV 1986

Nr. 17 S. 66 Erw. 2b)." (DLA 2001 pag. 88).

In una

sentenza del 22 marzo 2004 nella causa T.-S. (C 11/02) il TFA ha confermato il

giudizio di questo Tribunale in cui un corso biennale di formazione quale

massaggiatrice medica era stato ritenuto una nuova formazione non finanziabile

dalla LADI e non un perfezionamento o una riqualificazione professionale.

In

un'altra sentenza, chiamata a statuire nel caso di un assicurato che aveva

preteso delle prestazioni secondo gli art. 59 seg. LADI, in quanto voleva

seguire un Nachdiplomkurse "Digitale Medien I und II - Crossmedia und

Multimedia", la nostra Massima Istanza ha così riassunto i criteri che

permettono di stabilire quali tipi di formazione possono essere assunti

dall'assicurazione contro la disoccupazione:

"

(…)

Nach Gesetz und Rechtsprechung sind

Grundausbildung und die allgemeine Förderung der beruflichen Weiterbildung

nicht Sache der Arbeitslosenversicherung. Deren Aufgabe ist es lediglich, in

gewissen Fällen durch konkrete Eingliederungs- und Weiterbildungs-massnahmen

eine bestehende Arbeitslosigkeit zu bekämpfen oder eine drohende

Arbeitslosigkeit zu verhindern. Dabei muss es sich um Vorkehren handeln, welche

dem Versicherten erlauben, sich dem industriellen und technischen Fortschritt

anzupassen oder ihn in die Lage versetzen, seine bereits vorhandene berufliche

Fähigkeit ausserhalb der angestammten engen bisherigen Erwerbstätigkeit auf dem

Arbeitsmarkt zu verwerten. Die Grenze zwischen Grund- und allgemeiner

beruflicher Weiterbildung einerseits, Umschulung und Weiterbildung im

arbeitslosenversicherungsrechtlichen Sinn andererseits ist fliessend. Da ein

und dieselbe Vorkehr beiderlei Merkmale aufweisen kann und namentlich praktisch

jede Massnahme der allgemeinen Berufsbildung auch der Vermittlungsfähigkeit des

Versicherten auf dem Arbeitsmarkt zugute kommt, ist entscheidend, welche

Aspekte im konkreten Fall unter Würdigung aller Umstände überwiegen (BGE 112 V

398.

Erw. 1a, 111 V 274 und 400 f. mit Hinweisen; ARV 1993/1994 Nr. 39 S. 261

mit weiteren Hinweisen). Von Bedeutung ist insbesondere, ob die fragliche

Massnahme spezifisch dafür bestimmt, geeignet und notwendig ist, die

Vermittelbarkeit zu fördern und nicht die bildungsmässige, soziale oder

wirtschaftliche Verbesserung im Vordergrund steht, und ob sie unter den

gegebenen Umständen nicht ohnehin Bestandteil der Berufsausbildung wäre

(soziale Üblichkeit), der Versicherte die fragliche Ausbildung daher auch

absolvieren würde, wenn er - bei im übrigen gleichen Verhältnissen - nicht

arbeitslos wäre. Ein weiteres Abgrenzungskriterium bildet die Ausbildungsdauer,

indem langdauernde Bildungsgänge in der Regel auf Grundausbildungen schliessen

lassen (BGE 111 V 276).

(…)." (cfr. STFA del 25 marzo 2003 nella

causa K., C 29/03)

2.8

L'indicazione

relativa al mercato del lavoro è data innanzitutto quando all'assicurato non è

possibile assegnare un'occupazione adeguata, malgrado le conoscenze di cui egli

già dispone.

Ad

esempio, nella già citata sentenza del 22 marzo 2004 nella causa T. - S. (C

11/02), il TFA ha precisato:

"

6.

6.1

In proposito va rilevato che il presupposto

del rischio di disoccupazione non è mai stato contestato, considerata la

situazione familiare dell'interessata, madre separata di una bimba nata nel

1994, che necessita della sua presenza costante durante gli orari

extrascolastici in seguito a comprovati problemi psicologici. In effetti

l'idoneità al collocamento sul mercato del lavoro è influenzata oltre che

dall'età, dalla formazione, dallo stato civile e dalle conoscenze linguistiche,

anche dalla situazione familiare dell'assicurato (DLA 1991 no. 12 pag. 107

consid. 3c)."

Essa è

stata ad esempio negata dal TFA nel caso di un assicurato che aveva chiesto di

poter frequentare un “Nachdiplomkurses FH in der Vertiefungsrichtung

Marketingmanagment”. L’Alta Corte ha, tra l’altro, sviluppato le seguenti

considerazioni:

"

(…)

3.2.1

Nach einer Lehre als Feinmechaniker hatte

der Beschwerdeführer an der Fachhochschule Konstanz ein Studium in Maschinenbau

abgeschlossen. In der Folge hat er sich berufsbegleitend im Hinblick auf seine

Fremdsprachenkenntnisse (Französisch und Englisch), in seinem Fachbereich

(Computerunterstützte Automation und Digitaltechnik für Maschinenbauer) und in

wirtschaftswissenschaftlicher Hinsicht (Nachdiplomstudium Wirtschaftsingenieur

STV, Vertiefung Beschaffungs- und Produktionslogistik) weitergebildet. Zuletzt

war er während acht Jahren als Leiter eines Konstruktions- und

Entwicklungsteams bei der Firma N.________ AG tätig.

3.2.2

Wie die Vorinstanz erkannt hat, stehen dem

Beschwerdeführer aufgrund seiner Ausbildung, seines Nachdiplomstudiums und der

bisherigen Berufserfahrung auf dem Arbeitsmarkt verschiedene Möglichkeiten

offen. Seine Arbeitslosigkeit ist nicht ungenügenden beruflichen

Vorraussetzungen zuzuschreiben. Es verhält sich nicht so, dass es praktisch

keine Arbeitsplätze geben würde, deren Anforderungsprofil der Beschwerdeführer

- mit seinen zahlreichen zusätzlich zum Grundstudium erworbenen Qualifikationen

und beruflichen Erfahrungen - ohne Absolvierung des gewünschten

Nachdiplomkurses nicht erfüllen würde. Trotz allenfalls geringen Angebots von

in Betracht fallenden freien Stellen kann deshalb nicht angenommen werden, der

beantragte Nachdiplomkurs dränge sich aus Gründen des Arbeitsmarktes auf. Zwar

dürfte sich dessen Besuch - wie jede berufliche Weiterbildung (vgl. ARV 1999

Nr. 12 S. 66 Erw. 2) - durchaus positiv auf die Vermittelbarkeit auswirken; von

einer Notwendigkeit für das Finden einer neuen Stelle kann indessen nicht

gesprochen werden.

3.2.3

In der Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird

unter anderem dargelegt, in einem grossen Teil der an Maschineningenieure

gerichteten Stelleninseraten werde eine betriebswirtschaftliche Weiterbildung

gefordert. Durch diese eröffneten sich weitere Tätigkeitsfelder. Von der

Arbeitslosenkasse gebe es für Maschinen-/Elektroingenieure und Informatiker mit

langjähriger beruflicher Praxis kein Kursangebot, sodass Betroffene selber für

die ihren Bedürfnissen entsprechende Weiterbildung sorgen müssten, um ihre

Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu verbessern. Wie die Verwaltung in ihrer

Vernehmlassung vom 14. Oktober 2003 gegenüber dem kantonalen Gericht indessen

zu Recht geltend gemacht hat, kann davon ausgegangen werden, dass der

Beschwerdeführer auf Grund seiner Ausbildung und der mehrjährigen

breitgefächerten Berufserfahrung auch bei angespannter Arbeitsmarktlage noch in

der Lage sein sollte, ohne den gewünschten Nachdiplomkurs eine Stelle in seinem

angestammten oder einem verwandten Tätigkeitsgebiet zu finden. Da der

Beschwerdeführer keine berufliche Erfahrung im Bereich Marketing/Verkauf habe

und bisher im Bereich Entwicklung/Konstruktion gearbeitet habe, könne nicht

angenommen werden, dass die Arbeitslosigkeit mit dem anbegehrten Kurs beendet

werde. Für die Bekämpfung oder Verhinderung der Arbeitslosigkeit bedarf es

daher der ins Auge gefassten Weiterbildung nicht und auch der Einsatz von

Präventivmassnahmen der Arbeitslosenversicherung ist nicht unmittelbar geboten.

Dass die Vorinstanz unter diesen Umständen die Anspruchsvoraussetzung der

arbeitsmarktlichen Indikation verneint hat, ist auch unter Berücksichtigung der

dagegen in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde erhobenen Einwände nicht zu

beanstanden.

(…)." (cfr. STFA del 10 gennaio 2005 nella causa F., C 56/04)

2.9

La

riqualificazione, il perfezionamento o la reintegrazione professionale devono

inoltre migliorare l'idoneità al collocamento (cfr. art. 59 cpv. 2 lett. a

LADI).

Per poter essere

finanziato dall'assicurazione contro la disoccupazione non è sufficiente che un

corso, tenuto conto della situazione del mercato del lavoro, apra la

prospettiva di un eventuale vantaggio teorico, possibile, ma poco probabile nel

caso concreto. Occorre invece che, secondo tutta probabilità, l'idoneità al

collocamento sia effettivamente migliorata nel caso particolare, tramite un

perfezionamento svolto in vista di uno scopo professionale preciso (cfr. D.

Cattaneo, op. cit., pag. 362 n° 556; DLA 1991 N. 30; DLA 1988 N. 30).

In diverse sentenze il TFA

ha chiaramente affermato che non è importante stabilire se, grazie al corso

l'assicurato migliora le possibilità di assumere un impiego dipendente o quelle

di cominciare un'attività indipendente: decisivo è unicamente il fatto che dopo

il corso l'assicurato avrà più opportunità di porre fine alla disoccupazione

(cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 366 n° 564; STFA del 22 marzo 2004 nella

causa T., C 11/02, consid. 3.3.; DLA 1987 N. 111; DTF 111 V 38).

Nella già

citata STFA del 25 marzo 2003 nella causa K., C 29/03, la nostra Massima

Istanza ha, tra l'altro, ribadito che:

"

(…)

Ein bloss theoretisch möglicher, aber im

konkreten Fall unwahrscheinlicher Vorteil hinsichtlich der

Vermittlungsfähigkeit genügt den Anforderungen von Art. 59 Abs. 3 AVIG nicht.

Vielmehr muss die Wahrscheinlichkeit dargetan sein, dass die

Vermittlungsfähigkeit durch eine im Hinblick auf ein konkretes berufliches Ziel

absolvierte Weiterbildung im konkreten Fall tatsächlich und in erheblichem

Masse gefördert wird (ARV 1988 Nr. 4 S. 31 Erw. 1c, 1987 Nr. 12 S. 114 Erw. 2c,

je mit Hinweisen). (…)."

(cfr. STFA del 25 marzo 2003 nella causa K., C

29/03, consid. 4.1)

In una

sentenza pubblicata in DTF 128 V 192 segg., il TFA ha accolto un ricorso

inoltrato contro una decisione del Tribunale cantonale delle assicurazioni del

Canton Argovia che aveva confermato il provvedimento con il quale l'ufficio del

lavoro aveva negato a un assicurato l'autorizzazione a frequentare il corso

"Internet Publisher", in quanto non si trattava di una riconversione

o di un perfezionamento professionale, né migliorava la sua idoneità al

collocamento. Secondo l'Alta Corte, da una parte, non si trattava di una

formazione di base e, d'altra parte, il corso migliorava l'idoneità al

collocamento del ricorrente.

La nostra

Massima Istanza ha in particolare rilevato:

"

aa) Entgegen der Ansicht des KIGA stellt der

Kurs "Internet Publisher" keine gänzliche Neuausrichtung im Sinne

einer Grundausbildung dar. In dieser Massnahme ist nicht eine allgemeine

Förderung der beruflichen Weiterbildung, welche der Beschwerdeführer aus

persönlichem Interesse sowieso durchgeführt hätte, zu erblicken. Sie ist

vielmehr eine gezielte berufliche Massnahme, welche es dem Versicherten

erlaubt, sich dem technischen Fortschritt anzupassen (BGE 111 V 274 und 400 f.

mit Hinweisen; ARV 1998 Nr. 39 S. 221 Erw. 1b), um die Arbeitslosigkeit

schnellstmöglich beenden zu können. Ob diese Massnahme schliesslich zur

Aufnahme einer selbstständigen oder unselbstständigen Erwerbstätigkeit führt,

ist dabei unerheblich.

bb) Nachdem der

Beschwerdeführer während fünf Jahren nicht mehr im Bereich EDV, einer Branche

mit raschem technischem Fortschritt, tätig gewesen war und zudem seit Beginn

der Arbeitslosigkeit keine Stelle auf seinem angestammten Beruf fand, erscheint

- bei Beurteilung der im Zeitpunkt der Gesuchseinreichung gegebenen

Verhältnisse (BGE 112 V 398 Erw. 1a) - die Stellungnahme der zuständigen

RAV-Personalberaterin überzeugend, dass der beantragte Kurs die

Vermittlungsfähigkeit massiv verbessern würde. Dies deckt sich mit der Aussage

des KIGA in seiner vorinstanzlichen Vernehmlassung, worin dieses festhält, dass

der Versicherte als EDV-Analytiker und Programmierer auf älteren

Programmiersprachen tätig war und er durch Erlernen von neuen Sprachen im

Bereich Programmierung durchaus gute Chancen hätte, eine Stelle zu

finden." (cfr. DTF 128 V 197-198)

Nella già

citata sentenza del 10 dicembre 2004 nella causa F. (C 209/04), il TFA ha

negato che un corso per ottenere il brevetto federale di specialista in

gestione del personale migliorasse l'idoneità al collocamento dell'assicurato,

rilevando:

"

(...)

4.1

En l'occurrence, il est souvent fait mention de

l'exigence d'un brevet fédéral de spécialiste en gestion du personnel dans les

offres d'emploi (environ une quinzaine) produites par le recourant. L'examen de

ces pièces montre toutefois qu'il existe plusieurs filières de formation qui

mènent à un emploi de responsable des ressources humaines (licence

universitaire, brevet fédéral, CFC, diplôme ou titre jugé équivalent).

Contrairement à ce qu'allègue le recourant, l'exigence du brevet fédéral en

question n'apparaît aucunement comme une condition nécessaire à un éventuel

engagement. On relèvera également que pratiquement toutes les offres produites

exigent une expérience professionnelle d'assez longue durée dans le domaine des

ressources humaines dont F.________ peut justement se prévaloir. Sous cet angle,

sans nier que l'obtention du brevet fédéral de spécialiste en gestion du

personnel constitue un atout dans la recherche d'un emploi, il ne s'agit toutefois

pas d'une mesure susceptible d'améliorer de manière décisive l'aptitude au

placement du recourant et permettre sa réinsertion rapide et durable sur le

marché du travail (art. 59 al. 2 let. a LACI).

4.2

Il ressort de la lecture du curriculum vitae de

F.________ et des certificats de travail au dossier, qu'il dispose d'une

formation solide et d'une expérience professionnelle variée. Le recourant a

complété sa formation initiale d'employé de commerce par l'obtention d'un

diplôme de gestion d'entreprise, délivré en 1995, ainsi que par la

fréquentation de cours à l'Institut A.________ qui lui ont valu la remise d'un

certificat en Politiques du personnel comparées, en 1996, et d'une attestation

en Droit et législation, en 1997. Sur le plan professionnel, il a occupé

différents postes dans les domaines administratifs, financiers et de gestion du

personnel. De 2001 à mars 2003, il a exercé les fonctions de chef du personnel,

puis de directeur administratif d'une entreprise horlogère qui comptait 170 collaborateurs.

Avec les premiers juges, il faut admettre que cette

formation et cette expérience professionnelle suffisent au recourant pour lui

permettre de retrouver un emploi dans le domaine des ressources humaines ou un

poste de cadre. Ses activités antérieures et l'importance des responsabilités

qu'il a assumées lui procurent indiscutablement un avantage par rapport à des diplômés

plus jeunes que lui et qui ne bénéficient pas encore d'une expérience

professionnelle confirmée. De plus, le recourant était âgé de 34 ans au moment

de la décision administrative litigieuse, ce qui est une circonstance très

favorable pour un engagement à un poste dirigeant.

Dans ces conditions, on doit considérer que le

chômage du recourant n'est pas dû à une formation insuffisante et qu'une mesure

de formation n'est pas propre à améliorer - en tout cas pas de manière sensible

- son aptitude au placement. (...)"

In una sentenza dell’11 febbraio 2005 nella causa T., C 79/04,

l’Alta Corte ha ritenuto che un corso di «Traineeprogramm Projektleiter SIZ»,

nel caso di un’assicurata di professione redattrice, permetteva di acquisire solo

delle conoscenze di base e corrispondeva a un perfezionamento generale. Inoltre

tale corso non migliorava l’idoneità al collocamento dell’assicurata. In

particolare il TFA ha indicato che quest’ultima, nonostante la situazione tesa

nel settore della stampa e dell’editoria, grazie alla sua buona formazione e ai

numerosi anni di esperienza professionale, era in grado di trovare

un’occupazione nel suo ambito di attività o in uno affine anche senza la

frequentazione del citato corso. Pertanto i relativi costi non dovevano essere

assunti dall’assicurazione contro la disoccupazione.

Infine

con giudizio del 18 maggio 2005 nella causa Amt für Industrie, Gewerbe und

Arbeit del Cantone Grigioni c/ B., C 65/05, la nostra Massima Istanza ha

respinto il ricorso dell’Ufficio del lavoro cantonale, in quanto lo studio post

laurea “Facility Management”, della durata di circa otto mesi, frequentato da

un ingegnere elettronico-programmatore, contrariamente a quanto sostenuto dalla

parte ricorrente, migliorava la sua idoneità al collocamento. Tale corso,

infatti, non concernendo unicamente il settore dell’amministrazione

immobiliare, apriva all’assicurato delle nuove concrete possibilità di impiego.

2.10

Nella

Circolare sui provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (PML) (versione

francese dell’ottobre 2004: Circulaire relative aux mesures de marché du

travail [MMT], Octobre 2004), il Segretariato di Stato dell'economia (SECO),

quale autorità di sorveglianza che deve adoperarsi per garantire

un'applicazione uniforme del diritto ed impartire le istruzioni generali (cfr.

art. 110 LADI; STFA del 19 agosto 2004 nella causa T., C 195/03; STFA del 10

marzo 2003 nella causa C. C 176/00, consid. 3; STFA dell'8 agosto 2001 nella

causa K., C 260/99, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3a pag. 61), in merito

al presupposto del “Miglioramento dell’idoneità al collocamento” ha rilevato

che:

"

(…)

C32 La fréquentation du cours financé

par l'assurance-chômage doit avoir pour effet d'améliorer l'aptitude au

placement de l'assuré (art. 59 al. 2 let. a LACI). Le TFA a précisé dans divers

arrêts ce qu'il fallait entendre par amélioration spécifique, c'est-à dire

substantielle, de l'aptitude au placement. Il ne suffit pas que la mesure

demandée améliore, de manière générale, les perspectives économiques et

professionnelles. Une simple amélioration potentielle, mais ne promettant pas

d'avantage immédiat pour l'aptitude au placement dans le cas d'espèce, ne

suffit pas à répondre aux exigences de l'art. 59 al. 2 let. a LACI. Il faut qu'il

y ait une probabilité avérée qu'un cours de perfectionnement suivi en

perspective d'un objectif professionnel concret améliore effectivement et

substantiellement l'aptitude au placement dans le cas d'espèce.

C33 Toute

acquisition de connaissances et d'aptitudes professionnelles ne satisfait donc

pas à la condition définie à l'art. 59 al. 2 let. a LACI. La prudence s'impose

par exemple concernant les reconversions dans des branches où le marché du

travail est saturé. En revanche, des cours de perfectionnement

conférant une spécialisation sont susceptibles d'améliorer effectivement

l'aptitude au placement dans ces mêmes branches.

C34 La durée et l'intensité du cours

interviennent également dans la question de savoir si la fréquentation du cours

améliorera substantiellement l'aptitude au placement. Ainsi, un bref

cours de langue n'améliorera certainement pas l'aptitude au placement de

l'assuré si celui-ci ne possède encore aucune notion de la langue en question.

C35 Il

n'y a pas non plus d'amélioration substantielle de l'aptitude au placement

lorsqu'un cours n'est pas directement exploitable sur le marché du travail mais

constitue uniquement la condition préalable d'un autre cours qui n'entre pas

dans le champ d'application de l'assurance-chômage, comme, par exemple, le

cours préparatoire au technicum.

C36 Selon

une récente jurisprudence du TFA (C 305/00), un cours relatif à la création

d'une activité indépendante peut être alloué sur la base de l'art. 60 LACI

indépendamment du fait que l'assuré souhaite ou puisse bénéficier des

indemnités allouées à titre d'encouragement à la prise d'une activité

indépendante.

C37 L'art. 83 OACI exige que le cours

assigné à l'assuré pour améliorer son aptitude au placement réponde à ses

aptitudes et inclinations. A cet effet, l'autorité compétente peut au

besoin adresser l'assuré, avec l'assentiment de celui-ci, au service public

d'orientation professionnelle pour clarifier ses aptitudes et inclinations.

Elle peut aussi assigner l'assuré au cours d'analyse entrant dans le programme

de base de formation des chômeurs et qui a précisément pour objet de fournir

des éclaircissements sur les aptitudes et inclinations des assurés.

C38 Des

éléments visant à la stabilisation de la situation psychosociale de l'assuré

peuvent être intégrés au cours, pour autant que la direction du cours dispose

des compétences nécessaires en matière de conseil. La frontière entre des

activités de conseil et de thérapie doit toutefois être clairement définie.

C39 De

manière générale, la fréquentation d'un cours peut être ordonnée par le biais

d'une assignation ou, si une demande a été déposée, en acceptant cette

dernière.

(…).”

(Circulaire MMT, ottobre 2004, ch. marg. C32 – C39)

E’ utile sottolineare,

come emerge dalla Circolare citata, che sulla base dell’art. 83 OADI, relativo

alla “Considerazione delle capacità e delle attitudini dell’assicurato”, ai

fini dell’approvazione di un corso l’amministrazione dovrà tenere conto, oltre

che della situazione del mercato del lavoro, anche delle capacità e attitudini

dell’assicurato.

2.11

Nell'evenienza

concreta l'URC ha respinto la richiesta dell'assicurato di frequentare un corso

per ottenere la patente di camion per la categoria C e E, in quanto, da un

lato, non sono stati rispettati i termini per la richiesta e i costi erano

eccessivi, e dall’altro, l’assunzione dell’assicurato era già stata sostenuta

tramite misure della L-Rilocc (cfr. doc. III, A1 e A3).

2.12

Sulla

questione procedurale sollevata dall'URC questa Corte rileva che l’art. 60 cpv.

3.

LADI prevede che chi intende partecipare a un corso di propria iniziativa

deve previamente presentare al servizio competente una domanda motivata

corredata degli atti necessari (cfr. consid. 2.5).

Giusta

l’art. 81e cpv. 1 OADI, applicabile per analogia in virtù del rinvio di cui

all’art. 81 cpv. 3 OADI, inoltre, la domanda di consenso deve essere presentata

al servizio competente al più tardi dieci giorni prima dell’inizio del

provvedimento. Se il partecipante formula la domanda dopo l’inizio del

provvedimento, senza motivo scusabile, le prestazioni gli sono pagate soltanto

a partire dalla data di presentazione della domanda.

Nella

fattispecie la richiesta relativa al corso in questione è stata formulata

oralmente dall’assicurato in occasione di una comunicazione telefonica avvenuta

con il proprio collocatore il 10 gennaio 2005: “(…) Il signor RI 1 e la __________

si sono accordati in tempi brevissimi sull’assunzione, di fatto l’assicurato mi

ha contattato telefonicamente il 10 gennaio 2005 per informarmi che il giorno

stesso iniziava il lavoro e contemporaneamente per chiedere informazioni in

merito al possibile finanziamento del corso per l’ottenimento della licenza di

condurre cat. C (camion). (…).” (cfr. doc. X punto 2).

Il

1° gennaio 2003 è entrato in vigore l'art. 27 della legge federale sulla parte

generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) che regola la

“Informazione e consulenza”.

Questa nuova importante

disposizione legale ha il seguente tenore:

" 1

Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali,

nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone

interessate sui loro diritti e obblighi.

2.

Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla

consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia

gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i

loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono

ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di emolumenti

e stabilirne la tariffa.

3.

Se un assicuratore constata che un assicurato o i

suoi congiunti possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali,

li informa immediatamente."

L'art. 27 LPGA sancisce,

in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo,

generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo

e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che

conviene fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia

(cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare STFA del 14

settembre 2005 nella causa Regionales Arbeitsvermittlungs-zentrum Rapperswil c/

F., C 192/04, consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472 e SVR 2006 ALV

Nr. 9 pag. 31; STFA del 9 maggio 2006 nella causa V., C 241/04, consid. 6; STFA

del 28 ottobre 2005 nella causa W., C 157/05, consid. 4.2.; E. Imhof - CH Zünd,

"ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über

Aufklärung, Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par

les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales art. 27

LPGA" in SZS 2001 pag. 524 seg. (527); U. Kieser, "ATSG -

Kommentar", ad art. 27 pag. 317 e pag. 318-321).

In materia di

assicurazione contro la disoccupazione questa disposizione della LPGA ha

apportato notevoli miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di

informare non è più limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle

disposizioni legali (cfr. DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag.

95) ma è stato generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit, in SZS 2003

pag. 307).

Il

capoverso 1 dell’art. 27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e

permanente nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve

avvenire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e

d’ufficio, e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di

opuscoli informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STFA del

9.

maggio 2006 nella causa V., C 241/04, consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1 = SVR

2006.

ALV Nr. 9 pag. 31; DLA 2002 pag. 194).

Per

quanto attiene al diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va

segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli

fornisca consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi. Quest'obbligo

concerne soltanto l'ambito di competenza dell'assicuratore in questione e le

informazioni possono esse fornite anche da non giuristi, come del resto prima

dell'entrata in vigore della LPGA. Contrariamente alle informazioni di

carattere generale, la consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. FF

1999.

IV 3953).

Inoltre

tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno

stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza

deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la

persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. U.

Kieser, op. cit., ad art. 27 n. 18 pag. 321).

Questo

Tribunale ritiene che subito dopo il colloquio telefonico del 10 gennaio 2005

il consulente dell’URC, conformemente all’art. 27 LPGA, era tenuto a fornire immediatamente

all’assicurato i formulari necessari per introdurre nella debita forma la

“Richiesta di corsi individuali di riqualificazione e di perfezionamento” e a

renderlo attento che, ai sensi dell’art. 60 cpv. 3 LADI, la domanda andava

motivata e corredata degli atti necessari.

L’assicurato

sostiene di non aver potuto presentare la richiesta di finanziamento del corso

in quanto il proprio collocatore non gli avrebbe consegnato i formulari

necessari.

Al

riguardo, nella risposta di causa, l’URC ha addotto che: “(…) Su questo punto

purtroppo non vi sono dati certi e inconfutabili che possano accertare senza

ombra di dubbio la veridicità di queste affermazioni. Da parte sua anche il

consulente incaricato non è in grado di produrre documentazione in merito, egli

può unicamente affermare che la documentazione inerente gli aiuti L-Rilocc è

stata spedita al datore di lavoro subito dopo il 10 gennaio 2005 e che in

quella occasione ha pure allegato i formulari per la domanda di finanziamento

del corso. In seguito si può solo accertare che la documentazione L-Rilocc

debitamente compilata è stata ritornata al nostro ufficio il 28 gennaio 2005

(…).” (cfr. doc. III, pag. 3).

Dal canto

suo il consulente del personale, nel suo scritto del 18 novembre 2005 al TCA, ha,

tra l’altro, affermato che: “(…) Con l’azienda __________ era stato raggiunto

un’accordo per sostenere tramite misure L-Rilocc l’assunzione (Bonus di

inserimento e Incentivo all’assunzione), i formulari necessari sono stati

inviati al datore di lavoro tramite e-mail . Ricordo che vi sono alcuni

problemi di trasmissione e che per questo ho avuto alcuni contatti telefonici

con l’azienda. Posso affermare senza poterlo provare che alle e-mail in

questione avevo anche allegato il file contenente il formulario per la

“Richiesta di finanziamento corso individuale”, era mia intenzione fare in modo

che il datore di lavoro lo consegnasse al signor RI 1. Come si potrà notare

negli allegati della nostra Risposta di causa (cfr. doc. 8 pag. 3) la

documentazione L-Rilocc è stata compilata e firmata sia dall’azienda che

dall’assicurato il 15 gennaio 2005, ciò significa che al più tardi il 14

gennaio 2005 la documentazione è stata ricevuta con successo dal datore di

lavoro. E’ possibile che visti i problemi di trasmissione del file tra il 10 e

il 14 gennaio 2005 io abbia inviato anche tramite posta una copia del contenuto

della e-mail in questione. (…).” (cfr. doc. X, punto 4).

Dalle

risultanze appena esposte e in applicazione dell'abituale criterio della

verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali

(cfr. STFA del 19 ottobre 2004 nella causa G., C 78/04, consid. 3; STFA del 15

marzo 2004 nella causa P.B., C 292/02; STFA del 24 settembre 2003 nella causa

R., C 281/02, consid. 1.3.2; STFA del 2 settembre 2003 nella causa C., U

319/02, consid. 1.3; STFA del 14 aprile 2003 nella causa M., U 165/02, consid.

1.

; STFA del 18 settembre 2001 nella causa W., C 264/99; STFA del 28 novembre

2000.

nella causa S., H 407/99, consid. 5b; STFA del 22 agosto 2000 nella causa

B., C 116/00, consid. 2b; STFA del 23 dicembre 1999 nella causa F., C 341/98,

consid. 3; RDAT II-2001 N. 91 pag. 378; SVR 2001 KV N. 50 pag. 145; DTF 126 V

322.

consid. 5a; DTF 125 V 195 consid. 2; SZS 1993 pag.

106.

consid. 3a; RCC 1986 pag. 202 consid. 2c, RCC 1984 pag. 468 consid. 3b, RCC

1983.

pag. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a,

DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, "Die Rechtspflege

in der Sozialversicherung", in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989

pag. 31-32; Scartazzini, "Les rapports de causalité dans le droit suisse

de la sécurité sociale", Basilea 1991, pag. 63), questo Tribunale deve

concludere che l’URC non ha provato di aver trasmesso per tempo all’assicurato

i formulari necessari per inoltrare la “Richiesta di corso individuale di

riqualificazione / perfezionamento”.

Non

risulta neppure che l’URC abbia mai reso attento l’assicurato che, ai sensi

dell’art. 60 cpv. 3 LADI, la domanda di frequentazione del corso andava

motivata e corredata degli atti necessari.

Del

resto, se effettivamente il formulario per la richiesta del corso fosse stato

trasmessa al datore di lavoro unitamente alla documentazione L-Rilocc, ritenuto

che quest’ultima è stata tempestivamente ritornata debitamente compilata e

sottoscritta sia dal datore di lavoro che dall’assicurato all’amministrazione

il 28 gennaio 2005, non si vede per quale ragione il datore di lavoro non

avrebbe fatto altrettanto con la richiesta per il corso.

Il TCA

sottolinea comunque che il formulario per la domanda andava trasmesso

direttamente all’assicurato e non al datore di lavoro.

Nel

“Verbale seduta del 19.07.05” tra l’assicurato e il proprio collocatore si

legge, peraltro, che: “(…) La documentazione per la richiesta del finanziamento

del corso è stata consegnata il 14.06.05, ritornata dall’assicurato il

04.07

, mentre la firma risale al 24.06.05. (…).” (cfr. doc. 1 dell’incarto completo

dell’URC), senza nessun riferimento a precedenti invii.

Secondo

questo Tribunale decisivo è comunque il fatto che l’assicurato ha chiesto

oralmente di poter frequentare il corso in questione prima del suo

inizio.

La

domanda formulata dal ricorrente non è quindi tardiva (cfr. art. 60 cpv. 3 LADI

e art. 81e cpv. 1 OADI).

L’assicurato

non deve sopportare le conseguenze di un suo comportamento (meglio dell’invio

del formulario “Richiesta di corso individuale di riqualificazione /

perfezionamento” solo il 20 giugno 2005 (cfr. doc. 3 dell’inc. completo

dell’URC) riconducibile ad una negligenza nei suoi confronti da parte

dell’amministrazione.

E’ dunque

a torto che l’URC ha ritenuto la richiesta del ricorrente tardiva ai sensi

della LADI e dell’OADI.

Per

quanto riguarda il costo del corso il TCA si limita qui a rilevare che questa

ragione da sola non basta per rifiutare il corso in questione, infatti, __________,

segretario dell’Ufficio delle misure attive (UMA), nella sua “Valutazione della

richiesta di corso individuale da parte del segretario UMA”, dopo aver espresso

il suo preavviso “parzialmente favorevole”, ha osservato che: “(…) Sono al

corrente che la decisione sarà negativa; tuttavia ho proceduto normalmente –

come previsto da procedura – con la compilazione della valutazione UMA. Qualora

l’emissione della decisione non fosse negativa (dunque “accolta” o

“parzialmente accolta”), vi chiedo di farmelo sapere di modo che vi

sottoponiamo un’offerta alternativa più conveniente (sappiamo che, ad esempio,

l’Autoscuola __________ di __________ offre la stessa formazione ad un prezzo

più vantaggioso). (…).” (cfr. doc. 3 dell’incarto completo dell’URC).

2.13

Quale

ulteriore motivo a sostegno del rifiuto del corso l’URC ha addotto che

l’assunzione dell’assicurato era già stata sostenuta tramite misure della

L-Rilocc.

L’amministrazione

fa dunque valere implicitamente che il collocamento dell’assicurato non era

intralciato.

Il TCA

rileva innanzitutto che dal “Curriculum vitae” risulta che l’assicurato, dal 1°

settembre 2000 al 31 agosto 2004, ha svolto un apprendistato quale meccanico

d’auto presso il Garage __________ e che ha conseguito l’attestato di capacità

federale quale "meccanico d’automobili VL" (cfr. doc. 1 dell’inc.

completo dell’URC).

Immediatamente

dopo la fine del tirocinio l’assicurato ha trovato lavoro presso lo stesso

Garage in cui ha svolto l’apprendistato. Egli è stato infatti assunto quale

meccanico e ha lavorato dal 1° settembre al 29 novembre 2004 (cfr. doc. 1

dell’incarto completo dell’URC, “Curriculum vitae”).

La

disdetta dal posto di lavoro è stata inoltrata dall’assicurato con lettera

“Raccomandata a mano” del 29 novembre 2004 con effetto al 30 novembre 2004

(cfr. doc. 1 dell’incarto completo dell’URC, la lettera di disdetta del 29

novembre 2004).

Da quanto

appena esposto – indipendentemente dalla questione a sapere se il corso in

questione migliorava la sua idoneità al collocamento ai sensi della

giurisprudenza federale e della Circolare del SECO citati (cfr. consid. 2.9 e

2.

) – questo Tribunale deve pertanto concludere che in ogni caso il collocamento

dell’assicurato come meccanico non era intralciato dal mercato del lavoro (cfr.

consid. 2.5 e 2.8).

Questo

vale a maggiore ragione se si pensa anche alla giovane età dell’assicurato

(classe 1985), che può facilitare una sua assunzione, e ritenuto che egli

dispone di una formazione.

Inoltre

il TCA constata che è stato l’assicurato a disdire il rapporto di lavoro con la

ditta __________ con lettera del 7 ottobre 2005, anche se egli sostiene di aver

semplicemente anticipato il datore di lavoro (cfr. doc. 1 dell’incarto completo

dell’URC, verbale del colloquio di consulenza del 9 novembre 2005 e lettera di

disdetta del 7 ottobre 2005 alla __________).

D’altra

parte, anche se con lettera del 10 gennaio 2005 la ditta __________ ha

confermato all’assicurato che “(…) in data odierna 10 gennaio 2005 inizierai la

riqualifica nella professione quale soccorritore stradale di veicoli con un

salario di fr. 4'000.-- lordi. Entro il 30 aprile 2005, dovrai eseguire la

teoria della patente C e entro il 30 giugno i pratici della patente C-E. (…)”

(cfr. doc. 3), la stessa ditta non ha licenziato l’assicurato allorquando era

chiaro che egli non aveva rispettato le condizioni poste con la sua assunzione.

In simili

circostanze, mancando uno dei presupposti cumulativamente necessario al fine di

potergli riconoscere il diritto a frequentare il corso in questione quale riqualificazione

ai sensi della LADI (cfr. consid. 2.6 e 2.7), è a ragione che l’URC ha respinto

la richiesta dell’assicurato volta a frequentare un corso per la formazione

pratica e teorica categoria C e E.

La

decisione dell’URC va quindi confermata.

Tuttavia,

viste le allegazioni dell’assicurato secondo il quale l’URC gli avrebbe

confermato che assumeva le spese per il corso (cfr. doc. VII, punto 3), occorre

ora stabilire se l'assicurato vada o meno tutelato in virtù del principio della

protezione della buona fede

2.14

Il diritto

alla protezione della buona fede di cui all’art. 9 Cost., che consente al

cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa

eviti di contraddirsi, è garantito e impone all'autorità di discostarsi dal

principio della legalità, allorché i seguenti presupposti, precisati da una

lunga e consolidata giurisprudenza, sono cumulativamente adempiuti

1.

l'autorità deve essere intervenuta in una situazione concreta nei

riguardi di persone determinate;

2.

l'autorità ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie

competenze;

3.

l'assicurato non deve essersi reso conto immediatamente

dell'inesattezza dell'informazione ricevuta;

4.

l'informazione errata ha indotto l'assicurato ad adottare un

comportamento o un'omissione che gli è pregiudizievole;

5.

la legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è

stata data.

(cfr. STFA

del 25 ottobre 2005 nella causa B. e B., K 107/05 consid. 3.1.; STFA del 4

luglio 2005 nella causa M., C 270/04, consid. 3.3.1.; STFA del 28

gennaio 2004 nella causa Arbeitslosenkasse der Gewerkschaft Bau & Industrie

GBI c/ A., C 218/03, consid. 2; STFA del 29 agosto 2002 nella

causa Amt für Arbeit St. Gallen c/ S., C 25/02; DTF 121 V 65, consid. 2a pag.

66-67 e la giurisprudenza ivi citata; RAMI 1993 pag. 120-121, Pratique VSI 1993

pag. 21-22, RCC 1991 pag. 220 consid. 3a, RCC 1983 pag. 195 consid. 3, RCC 1982

pag. 368 consid. 2, RCC 1981 pag. 194 consid. 3, RCC 1979 pag. 155, DLA 1992 p.

106, DTF 118 V 76 consid. 7, RDAT I-1992 n° 63; Grisel, Traité de droit administratif,

vol. I, pag. 390ss; Knapp, Précis de droit administratif,

4a ed., n° 509, pag. 108-109; Haefliger, Alle Schweizer sind

vor dem Gesetze gleich, pag. 217ss).

La condizione secondo cui l'informazione errata deve avere indotto

l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione non reversibile senza

pregiudizio in una sentenza del 6 settembre 2001 nella causa M., C 344/00, è

stata così precisata:

"

(…) Bei der Prüfung des Kriteriums, ob

Dispositionen getroffen

wurden, die nicht ohne Nachteil rückgängig

gemacht werden können, ist zu berücksichtigen, dass die Auskunft für das

Verhalten des Betroffenen ursächlich sein muss. Ein Kausalzusammenhang zwischen

der behördlichen Auskunft und dem darauf folgenden Handeln der betroffenen

Person ist gegeben, wenn angenommen werden kann, diese hätte sich ohne die

Auskunft anders verhalten. Die Kausalität fehlt, wenn der Adressat bereits vor

der Auskunftserteilung nicht wieder rückgängig zu machende Dispositionen

getroffen hat, er sich auch ohne die Auskunft zu den gleichen Dispositionen

entschlossen hätte, oder wenn ihm eine andere, günstigere Handlungsmöglichkeit

gar nicht offen stand (Weber-Dürler, Vertrauensschutz im öffentlichen Recht,

Basel 1983, S. 102 f.; dies., Falsche Auskünfte von Behörden, in: ZBl 1991 S.

16; Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung,

Ergänzungsband, Nr. 75 B III Ziff. 3c/2 S. 242).“

Tale

presupposto è stato riconosciuto dal Tribunale federale in una sentenza del 29

agosto 2002 nella causa S., C 25/02, in cui, nell’ambito di una vertenza di

restituzione di prestazioni erogate a un assicurato che aveva ceduto la propria

attività - nella cui fase di progettazione aveva ricevuto dall’assicurazione

contro la disoccupazione delle indennità giornaliere speciali - alla moglie,

per la quale aveva continuato a lavorare, è stata tutelata la buona fede

dell’assicurato. Questi, sulla base delle informazioni che ha indicato di avere

ricevuto da un collocatore prima dell’annuncio in disoccupazione, ossia che

trasferendo la ditta alla moglie avrebbe avuto diritto alle indennità di

disoccupazione, e dei successivi versamenti di tali prestazioni, ha rinunciato

a liquidare la ditta individuale. Se avesse ricevuto la corretta informazione,

egli avrebbe potuto interrompere definitivamente l’attività e beneficiare del

prolungamento del termine quadro per l’eventuale versamento di altre indennità

giornaliere ai sensi dell’art. 71d cpv. 2 LADI e 95e cpv. 2 OADI.

L’Alta Corte non ha invece

considerato ossequiata questa condizione in una sentenza del 25 ottobre 2005

nella causa S., C 177/04. In quel caso l’assicurato aveva effettivamente

ricevuto un’informazione erronea circa il momento in cui avrebbe dovuto

richiedere le indennità speciali ai fini del promovimento di un’attività

lucrativa indipendente ai sensi degli art. 71a segg. LADI. Tuttavia egli aveva

avviato la propria attività già precedentemente alla disoccupazione. Anche nel

caso in cui avesse inoltrato la domanda di indennità tempestivamente, egli non

avrebbe quindi avuto in ogni caso diritto alle prestazioni dell’assicurazione

contro la disoccupazione, siccome la fase di progettazione era già stata ultimata.

L’assicurato, dunque, non ha subito alcun pregiudizio a seguito dell’errata

informazione da parte dell’autorità.

In un’altra sentenza del

10.

luglio 2006 nella causa R. (C 319/05), chiamato a pronunciarsi nel caso di

un assicurato che il 1° ottobre 2003 ha iniziato un “Nachdilomstudium” e che ha

fatto valere una mancanza di informazione da parte dell’amministra-zione al

momento in cui, il 22 settembre 2004, si è reiscritto al collocamento prima di

conoscere l’esito dei suoi studi post universitari pervenutogli il 6 ottobre

2004.

(all’assicurato non è quindi stato riconosciuto l’esenzione

dall’adempimento del periodo di contribuzione ai sensi dell’art. 14 cpv. 1

lett. a LADI), il TFA ha concluso che il presupposto che l'informazione

errata ha indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione che

gli è pregiudizievole è in sin dall’inizio escluso quando l’assicurato,

anche se avesse ricevuto un’informazione corretta e sufficiente, non avrebbe

potuto e voluto disporre diversamente “(…) Dies kann von

vornherein ausgeschlossen werden (ndr. si riferisce al presupposto che: die

rechtsuchende Person im Vertrauen auf die Richtigkeit (und Vollständigkeit) der

Auskunft Dispositionen getroffen hat, die nicht ohne Nachteil rückgängig

gemacht werden können) wenn die Rechtsuchende Person gar nicht anders hätte

disponieren wollen oder können (…).“ (cfr. STFA del 10 luglio nella

causa R., C 319/05, consid. 3.4).

Nel caso in esame, anche

ritenuto che l’assicurato si è rivolto ad una persona competente, il proprio

collocatore, e ammettendo che quest’ultimo gli avrebbe confermato che l’URC assumeva le spese per il corso (lo stesso

collocatore ha infatti ammesso che “(…) E’ probabile che le spiegazioni

sintetiche date al signor RI 1 sull’iter che la pratica doveva seguire, possano

aver creato in lui la certezza di poter ricevere gli aiuti previsti dalla Legge

sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI). (…).” (cfr. doc. XVI),

questa Corte ritiene che non sia soddisfatto il presupposto secondo

cui l’errata informazione deve avere indotto l'assicurato ad adottare un

comportamento o un'omissione non reversibile senza pregiudizio.

Il ricorrente, infatti, da

una parte, anche dopo aver saputo, al più tardi il 28 luglio 2005 (data della

sua opposizione; cfr. doc. A2), che l’URC gli ha rifiutato la domanda di

frequentazione del corso per la formazione pratica e teorica

categoria C e E (cfr. doc. A3), non ha abbandonato le sue intenzioni e

dal 29 agosto 2005 ha iniziato a frequentare il corso di formazione teorica

cat. C presso un’altra autoscuola previo versamento di fr. 500.-- (cfr. doc.

VII e allegati doc. B/2 e B/3). Dunque vi è da ritenere, analogamente alla STFA

del 10 luglio 2006 nella causa R. (C 319/05) sopra citata, che l’assicurato,

anche se avesse ricevuto una corretta e completa informazione, non avrebbe

voluto disporre diversamente.

Dall’altra, visto che nel

verbale del colloquio di consulenza del 9 novembre 2005, da lui sottoscritto,

si legge, tra l’altro, che: “(…) Attualmente ha superato gli esami scritti e si

sta preparando a quelli pratici. In questo momento è più orientato a cercare un

posto di lavoro come autista di camion piuttosto che come meccanico d’auto.

(…).” (cfr. doc. 1 dell’inc. completo dell’URC, verbale del 9 novembre 2005 con

il nuovo collocatore __________), in applicazione del criterio della verosimiglianza

preponderante usualmente applicato dal giudice delle assicurazioni sociali

(cfr. al riguardo la giurisprudenza citata al consid. 2.12), il TCA deve

concludere che il ricorrente ha iniziato il corso in questione prevalentemente

per un suo desiderio rispetto al fatto di esclusivamente credere che l’URC gli

avrebbe pagato il corso.

Di conseguenza, in casu,

non vi è nesso di causalità tra l’eventuale informazione errata da parte

dell’URC e il comportamento dell’assicurato, il quale, anche dopo la decisione negativa,

ha in ogni caso proseguito il corso presso un’altra autoscuola.

La

decisione su opposizione del 5 settembre 2005 emessa dall’URC deve

conseguentemente essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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