38.2005.86
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4 settembre 2006Italiano69 min
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Numero d'incarto:
38.2005.86
Data decisione, Autorità:
04.09.2006, TCA
Titolo:
La domanda orale di frequentare un corso prima del suo inizio non é tardiva. Il collocamento di un A. che ha disdetto il precedente impiego presso un garage dove ha effettuato l'apprendistato conseguendo l'attestato fed. di capacità (vista anche la giovane età: 21 anni), non é intralciato.
PROVVEDIMENTO DI FORMAZIONE
art. 59 LADI
art. 60 LADI
art. 27 LPGA
art. 81 cpv. 3 OADI
art. 81e cpv. 1 OADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2005.86
FS/sc
Lugano
4 settembre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 23 settembre 2005
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 5
settembre 2005 emanata da
Ufficio regionale di collocamento di __________
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 5 settembre 2005 l’Ufficio regionale di
collocamento di __________ (di seguito URC) ha confermato la sua precedente
decisione del 20 luglio 2005 e respinto la richiesta di RI 1 di frequentare un
corso organizzato dall’__________ di __________ per ottenere la patente per la
categoria C e E, argomentando:
"
(...)
Lei è stato iscritto presso il nostro ufficio dal
1 dicembre 2004 al 9 gennaio 2005, in questo periodo di tempo grazie alle sue
ricerche di lavoro ha trovato un nuovo posto di lavoro presso il Garage __________
di __________. Il rapporto di lavoro di durata indeterminata è iniziato il 10
gennaio 2005.
Presso il garage __________ è stato assunto con
la funzione di Soccorritore stradale di veicoli, malgrado la sua qualifica di
meccanico di automobili il datore di lavoro per renderla operativo ha dovuto
impartirle un'istruzione specifica. Per questo motivo abbiamo sostenuto la sua
assunzione tramite l'erogazione di aiuti diretti al datore di lavoro. Una
particolare clausola del contratto di assunzione prevedeva la sua disponibilità
ad ottenere la patente di camion (cat. C) al più tardi entro il 30 giugno 2005,
la parte teorica doveva essere eseguita entro il 30 aprile 2005. I formulari
per la "Richiesta di corso individuale di riqualificazione" sono
stati emessi dal nostro ufficio la prima volta il 14 giugno 2005 e sono stati
da lei riconsegnati, debitamente compilati, il 4 luglio 2005.
A seguito dell'inoltro tardivo della sua
richiesta e dei costi, ritenuti eccessivi, la sua domanda di finanziamento per
la Formazione pratica e teorica categoria C + E è stata respinta.
Con opposizione del 28 luglio 2005 lei ci
comunica di ritenere la decisione ingiusta e ne chiede la revisione affermando
che, tramite il suo datore, ha più volte sollecitato il nostro ufficio per
ottenere i formulari necessari all'inoltro della domanda.
Giusta l'art. 59 cpv. 1 LADI l'assicurazione
disoccupazione fornisce prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al
mercato del lavoro a favore di assicurati e di persone minacciate dalla
disoccupazione. Questi provvedimenti, art. 59 cpv. 2 let. a,b,c LADI, sono
volti a promuovere la reintegrazione di assicurati il cui collocamento è reso
difficile da motivi inerenti al mercato del lavoro. Essi devono in particolare
migliorare l'idoneità al collocamento degli assicurati, promuovere le
qualifiche professionali o diminuire il rischio di una disoccupazione di lunga durata. Chi intende partecipare a un corso
di propria iniziativa deve previamente presentare al servizio competente una
domanda motivata corredata degli atti necessari (art. 60 cpv. 3 LADI).
Chi partecipa a un provvedimento inerente al
mercato del lavoro deve presentare al servizio cantonale competente la domanda
di consenso al più tardi dieci giorni prima dell'inizio del provvedimento. Se
il partecipante presenta la domanda dopo l'inizio del provvedimento, senza
motivo scusabile, le prestazioni gli sono pagate soltanto a partire dalle data
di presentazione delle domanda.
Il motivo preponderante per cui il finanziamento
del corso è stata respinta risiede nei termini tardivi di presentazione della
domanda. Di norma una decisione negativa da parte del servizio competente non
preclude all'assicurato la possibilità di partecipare ugualmente al corso a sue
spese.
Nel caso in questione risulta che nel contratto
di lavoro stipulato il 10 gennaio 2005 e regolarmente firmato dalle parti, è
stata inserita una precisa clausola per la quale l'assicurato si impegnava ad
eseguire gli esami teorici entro il 30 aprile 2005 e quelli pratici entro il 30
giugno 2005. Questi accordi non sono stati rispettati e a nostro avviso
riteniamo che la responsabilità non sia imputabile al mancato ricevimento dei
formulari necessari alla presentazione della domanda di finanziamento corso.
L'assicurato avrebbe dovuto fare tutto quanto
necessario per rispettare gli accordi presi con il datore di lavoro, mentre il
ventilato accordo verbale con il suo consulente in merito al finanziamento del
corso avrebbe dovuto indurlo ad agire tempestivamente. In primo luogo avrebbe
dovuto impegnarsi per trovare un organizzatore di corsi per la formazione
teorica e pratica delle patenti di camion, raccogliere la documentazione
necessaria, richiedere un preventivo dei costi e sottoporlo nel più breve tempo
possibile all'URC competente (indicativamente verso fine gennaio 2005).
L'ottenimento della patente del camion era stata posta come una condizione
indispensabile all'ottenimento del posto di lavoro, a nostro avviso
l'attendismo dell'assicurato ha di fatto annullato questa priorità.
Alla luce dei fatti sopraccitati riteniamo
corretta la decisione di non finanziare il corso in oggetto.
Per quanto riguarda i costi le disposizioni
vigenti in materia affermano che all'assicurato può essere proposto un corso di
pari livello a prezzi inferiori (se esistente). Oppure nel caso in cui
l'assicurato volesse unicamente partecipare a quello da lui proposto è
possibile pretendere una sua partecipazione finanziaria, di fatto però questa
motivazione passa in secondo piano.
Gli argomenti da lei sollevati con l'opposizione
non permettono di giungere ad una conclusione differente rispetto a quanto
stabilito con la decisione contestata e pertanto non si ritiene finanziabile il
corso in questione." (cfr. doc. A1)
1.2. Contro
questa decisione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel
quale ha rilevato che:
"
(...)
In data 07.12.2004 mi ero annunciato in disoccupazione
chiedendo il pagamento delle indennità d disoccupazione dal 01.12.2004.
La Cassa di disoccupazione mi aveva pagato le
indennità dal 01.12.2004 al 09.01.2005.
In effetti, dal 10.01.2005, dopo aver illustrato
la mia situazione al mio collocatore, avevo iniziato un'attività lavorativa, da
me reperita, presso il Garage __________ di __________ nella sede di __________.
Il mio collocatore, signor __________, mi aveva
indicato oralmente che potevo beneficiare del pagamento delle spese da me
sopportate come richiestomi dal garage __________ al momento della stipulazione
del contratto di lavoro.
Come già indicato nel mio scritto del 28.07.2005
(vedi opposizione URC), il garage __________ ha più volte richiesto la
documentazione per permettermi di ricevere il pagamento delle indennità
previste dal signor __________. A riguardo richiamo quanto indicato nello
scritto allegato da parte del garage __________.
In data 20 luglio c.a. l'Ufficio Regionale di
Collocamento di __________, dopo mie insistenze, mi ha inoltrato una decisione
concernente la frequenza di un corso.
Visto che l'Ufficio Regionale di Collocamento
respingeva la mia domanda indicando nella fattispecie e motivi:
" la
richiesta non viene accettata siccome fatta tardivamente (termini). Il costo
viene ritenuto troppo elevato. Inoltre, al datore di lavoro, sono stati dati
degli aiuti per l'assunzione dell'assicurato ... ."
Contro questa decisione, in data 28.07.2005, ho
inoltrato uno scritto contestando la decisione citata poco sopra.
In data 05.09.2005 l'Ufficio Regionale di
Collocamento di __________ mi ha intimato la decisione su opposizione oggetto
del presente gravame.
In particolare faccio appello a codesto Lodevole
Tribunale in merito alla decisione di cui sopra in quanto, a mio modesto
parere, il mio collocatore, con la decisione del 20.07.2005 ed in seguito
l'Ufficio Regionale di Collocamento di __________ con decisione del 05.09.2005,
non hanno tenuto in considerazione quanto oralmente il signor __________ mi
aveva indicato al momento del colloquio avuto in gennaio 2005.
Citano l'elevato costo del corso, ma a me non è
stato chiesto se ero disposto a sopportare una parte della spesa. Mi era stato
detto di accettare l'offerta di lavoro, che non ci sono problemi. Inoltre,
vengo pure penalizzato perché il datore di lavoro ha ricevuto degli aiuti ...
Preciso che, di mia iniziativa, per garantirmi il
posto di lavoro ho pure fatto richiesta di rinvio del servizio militare;
richiesta che è stata accettata (copie allegate).
(...)
L'accettazione della richiesta di corso come da
me presentata con il conseguente superamento dei relativi esami e visto il
numero di disoccupati del settore terziario, come indicato dall'URCL, non
migliorerebbe in modo notevole il mio curriculum professionale? Non incrementerebbe
ulteriormente le mie possibilità di trovare un occupazione lavorativa?
Sicuramente, rispondendo in modo affermativo a queste considerazioni, anche per
l'URC e di riflesso per il mio collocatore, la segnalazione della mia persona a
potenziali datori di lavoro risulterebbe, di fatto, notevolmente incrementata.
Non è per un mio capriccio, che ho chiesto e
chiedo a voi, Onorevoli Signori, di volermi riconoscere l'autorizzazione a
frequentare il corso, ma il motivo è che avevo trovato un posto di lavoro dopo aver illustrato ampiamente la mia
situazione al signor __________.
Oggi io, a causa della mancata e tempestiva
comunicazione sul da farsi da parte di un funzionario incaricato di aiutare le
persone in difficoltà, ne pago le conseguenze???
Visto quanto sopra e richiamando gli articoli di
legge LADI e OADI, la costante giurisprudenza e quanto ampiamente da me
descritto, chiedo a codesto lodevole Tribunale, di voler annullare la decisione
su opposizione del 05.09.2005 e di conseguenza riconoscere le spese derivanti
dalla frequentazione del corso di formazione in analisi tecnica.
Per una ulteriore verifica di quanto scritto
autorizzo codesto Tribunale a chiedere il mio incarto presso l'URC di __________.
Vi autorizzo pure a farvi rilasciare tutti i verbali, riguardanti la mia
persona, registrati nel sistema informatico presso l'URC di __________ come
pure a voler richiedere al garage __________ di __________ quanto volte hanno
conferito con il signor __________ prima di ottenere la documentazione da me
richiesta.
Contesto spese e ripetibili." (cfr. doc. I)
1.3. Nella sua
risposta del 13 ottobre 2005 l’URC ha prodotto i doc. da 1 a 8 e ha ribadito
che:
"
(...)
Di fatto il motivo principale per il quale è
stato negato il finanziamento del corso è da ricondurre al ritardo con il quale
l'assicurato ha inoltrato la domanda al servizio competente (URC). Mentre gli
altri due motivi, costi eccessivi e collocamento tramite misure L-Rilocc sono
da ritenere secondari e meno determinanti ai fini della decisione. I tempi
intercorsi tra il reperimento del posto di lavoro e la stipulazione e firma del
contratto sono stati così corti (1 giorno) che di fatto sarebbe stato
impossibile per l'assicurato presentare una domanda di finanziamento corso con
10 giorni di anticipo come definito nell'art. 81e cpv. 1 OADI.
L'assicurato fa riferimento al fatto che dal 10
gennaio 2005 al 4 luglio 2005 non ha potuto presentare la richiesta di
finanziamento corso perché il nostro ufficio (URC) e in modo particolare il suo
consulente non gli ha consegnato i formulari necessari.
Su questo punto purtroppo non vi sono dati certi
e inconfutabili che possano accertare senza ombra di dubbio la veridicità di
queste affermazioni. Da parte sua anche il consulente incaricato non è in grado
di produrre documentazioni in merito, egli può unicamente affermare che la
documentazioni inerenti gli aiuti L-Rilocc è stata spedita al datore di lavoro
subito dopo il 10 gennaio 2005 e che in quella occasione ha pure allegato i
formulari per la domanda di finanziamento corso. In seguito si può solo
accertare che la documentazione L-Rilocc debitamente compilata è stata
ritornata al nostro ufficio dal datore di lavoro il 28 gennaio 2005 (doc. 8).
A questo proposito riteniamo di dover esprimere
le seguenti precisazioni:
1. come citato nell'art. 60 cpv. 3 LADI, chi intende
partecipare a un corso di propria iniziativa deve previamente presentare al
servizio competente una domanda motivata corredata degli atti necessari
2. accorgendosi del ritardo nella spedizione dei formulari
necessari all'inoltro della richiesta di corso spettava all'assicurato
sollecitare il nostro ufficio presentando un'offerta di corso completa al
proprio consulente. Agendo in questo modo avrebbe potuto di fatto sollecitare
il consulente a prendere celermente posizione in merito
L'ottenimento della patente del camion era una
precisa clausola presente nel contratto di lavoro (doc. 3), il datore di
lavoro non si era limitato a menzionare l'obbligo di ottenere la patente ma era
andato oltre imponendo dei precisi termini all'assicurato. Alla prova dei fatti
invece sia l'assicurato che il datore di lavoro stesso non hanno rispettato
tale clausola, prova ne è che al luglio 2005 l'assicurato non aveva nemmeno
iniziato i corsi per la preparazione all'esame teorico.
Alla luce di questi fatti il nostro ufficio
ritiene che l'ottenimento della patente del camion non possa più essere
considerare un elemento prioritario per lo svolgimento dell'attività lavorativa
dell'assicurato. Di conseguenza vengono a cadere i presupposti per ritenere indispensabile questo corso ai fini del
miglioramento dell'idoneità al collocamento del signor RI 1.
In caso contrario sia il signor RI 1 quanto il
datore di lavoro non avrebbero aspettato quasi 6 mesi per rivendicare il
riconoscimento del corso." (cfr. doc. III)
1.4. Con
ulteriore scritto del 20 ottobre 2005 al TCA l’assicurato ha comunicato di non
avere altri mezzi di prova e ha osservato che:
"
(...)
Nei fatti e motivazioni viene riportata la
seguente affermazione fatta dall'URC: "... la documentazione inerente gli
aiuti L-Rilocc è stata spedita al datore di lavoro subito dopo il 10 gennaio
2005 e che in quella occasione ha pure allegato i formulari per la domanda di
finanziamento corso ...".
Questa affermazione è contraddittoria con quanto
è stato riportato poco sopra. Infatti, lo stesso URC indica pure: "... da
parte sua anche il consulente incaricato non è in grado di produrre
documentazioni in merito, egli può unicamente affermare che ... (vedi quanto
riportato poco sopra) ...".
In queste affermazioni, a mio modo di vedere, vi
sono delle contraddizioni.
In effetti egli non può dire, che non si ricorda
ma, indica anche, che si ricorda di aver allegato i formulari per il
finanziamento del corso.
Se così fosse stato mi chiedo perché il
consulente, quando ha rice-vuto la documentazione da parte del datore di lavoro
(vedi L-Rilocc), non ha richiesto anche i formulari del corso???
Inoltre, visto e considerato che il corso in
oggetto era inerente la mia persona , perché il consulente non ha inviato al
sottoscritto tali documenti ma, li aveva inviati, a suo dire, al mio datore di
lavoro???
Se quanto affermato dal consulente rispecchiasse
la verità, non ci sarebbero state diverse telefonate del mio datore di lavoro
(da me sollecitato ad intervenire presso il mio consulente) per il rilascio
della documentazione per il corso.
Contesto poi integralmente quanto scritto nella
seconda parte della pagina 3 in quanto, per l'ottenimento dei formulari mi sono
espresso poco sopra.
Per quanto riguarda la frequenza del corso
preciso che, dal mese di aprile 2005 al mese di giugno 2005, ho partecipato al
corso indetto dall'autoscuola __________ di __________.
Per concludere, ribadisco tutta la mia buona fede
e richiamo quanto già scritto nel mio ricorso datato 23 settembre 2005." (cfr.
doc. V)
1.5. Con lettera
del 24 ottobre 2005 il TCA ha posto all’assicurato le seguenti domande:
"1. Lei ha frequentato il corso "__________ /formazione
pratica e teorica categoria C+E"?
Se sì, lo ha frequentato ininterrottamente?
Da quando a quando e quale è stato l'esito?
(p.f. documentare)
2. Se non ha frequentato il corso di formazione pratica e teorica
categoria C+E, ha frequentato o sta frequentando un corso simile? Se sì, quale,
presso chi e quando?
3. Quando, in quale occasione, in quale forma e a chi ha chiesto di
poter frequentare il corso di formazione pratica e teorica categoria C+E?
Quale
è stata la risposta che ha ricevuto, da chi (indicare nome e cognome) e che
cosa ha fatto in seguito?
4. Per quale motivo la "richiesta di corso individuale di
riqualificazione/perfezionamento" da lei firmata e datata 24 giugno 2005 è
pervenuta all'Ufficio regionale di collocamento di __________ solo il 4 luglio
2005?" (cfr. doc. VI)
Con
lettera del 27 ottobre 2005 l’assicurato ha trasmesso al TCA le seguenti
risposte:
"
(...)
1. Ho frequentato alcune lezioni (a __________ e __________) per il
corso di formazione teorica cat. C presso l'Autoscuola __________ del signor __________
dal mese di aprile 2005 a giugno 2005 ed io andavo a dipendenza dei miei turni
lavorativi (un turno = 12 ore).
Durante il mese di
luglio la scuola è rimasta chiusa per vacanze. Ricominciava il 25.07.2005.
Visto quanto stava succedendo con l'URC (invio tardivo dei documenti, costo
ritenuto eccessivo, ecc.) non ho più ripreso.
Ho comunque ricevuto
in data 19.09.2005, una fattura, da me richiesta, dalla __________ (copia
allegata) di CHF 100.00 (invece dei 500.00 stabiliti, questo perché, hanno
avuto comprensione del caso e della situazione e anche perché trattandosi di un
forfait, non necessitavano prender nota del numero di lezioni; hanno voluto
solo le spese d'ufficio e del Testo cat. C e tutto ciò sapendo già che non
avrei più frequentato la loro autoscuola).
2. Dalla data del 29.08.2005 frequento il corso di formazione
teorica cat. C presso l'Autoscuola __________ di __________ (previo versamento
di CHF 500.00, copia della ricevuta allegata). In data odierna, 27.10.2005, ore
10.00, sono stato convocato per l'esame teorico cat. C: esame superato. Ora, a
seguire, lezioni di pratica C. In seguito cat. E.
3. Richiamo quanto già in precedenza scritto ed in particolare che
prima di sottoscrivere il contratto con la __________ ho chiesto esplicitamente
al mio collocatore gli aiuti previsti dalla legge LADI. Personalmente non ho
più richiesto la documentazione dopo l'uscita dalla disoccupazione perché ero
convinto che l'URC assumeva le spese vista la precedente conferma.
Posso comunque
affermare che anche il mio datore di lavoro __________ ha chiesto e conferito
più volte in merito a tali documenti allo stesso ufficio per la mia persona.
4. Perché non ho ricevuto prima della mia uscita dalla
disoccupazione i formulari richiesti.
Vi faccio notare come attualmente, visto che il
corso con la __________ non è terminato in modo regolare, mi sono iscritto alla
__________ di __________.
Questa mia iscrizione presso una nuova scuola è
stata fatta a mie spese e, vista la procedura in corso, chiedo gentilmente il
riconoscimento o una parte di esse derivanti per la frequentazione di un
ulteriore corso di formazione." (Doc. VII)
Con
ulteriore scritto del 3 novembre 2005 l’assicurato ha comunicato al TCA che __________
era il collocatore al quale egli si riferiva nel suo precedente scritto del 27
ottobre 2005 alla risposta numero 3 (cfr. doc. VIII).
1.6. Con lettera
del 4 novembre 2005 il TCA ha trasmesso all’URC i doc. VI, VII più allegati e
VIII per osservazioni invitando il collocatore __________ a prendere posizione
scritta sulla risposta numero 3 dell’assicurato (cfr. doc. IX).
Con
lettera 18 novembre 2005 l’URC ha comunicato al TCA di non avere ulteriori
osservazioni da presentare informandolo che “(…) il signor RI 1 si è
riannunciato in disoccupazione a partire dal 26 ottobre 2005, egli stesso ha disdetto
il rapporto con il __________ (…).” (cfr. doc. XI).
Dal canto
suo, con lettera dello stesso giorno, il collocatore __________ ha scritto al
TCA quanto segue:
"
(...)
1. Come già puntualizzato in fase di Risposta di causa non sono in
grado di esibire prove documentate su quando è avvenuta la consegna o
trasmissione dell'apposito formulario di "Richiesta finanziamento corso
individuale". Abbiamo tentato invano, tramite il nostro centro di
informatica, di recuperare i possibili e-mail inviati alla __________ (__________).
Questa operazione ha richiesto alcuni giorni di attesa supplementare che ha
influito sulla rapidità della risposta.
2. II signor RI 1 e la __________ si sono accordati in tempi
brevissimi sull'assunzione, di fatto l'assicurato mi ha contattato
telefonicamente il 10 gennaio 2005 per informarmi che il giorno stesso iniziava
il lavoro e contemporaneamente per chiedere informazioni in merito al possibile
finanziamento del corso per l'ottenimento della licenza di condurre cat. C
(camion). Per informazione aggiungo che il 10 gennaio 2005 è stato il mio primo
giorno lavorativo dell'anno poiché sono stato assente dal lavoro per ferie dal
27.12.2004 al 7.01.2005.
3. Al colloquio di consulenza del 7 dicembre 2004 era stato previsto
un nuovo colloquio per il 27 gennaio 2005, in seguito all'assunzione e su
richiesta del signor RI 1 il colloquio è stato poi posticipato al 31 gennaio
2005. In quella occasione non ricordo che l'assicurato mi abbia sollecitato la
consegna dei formulari per la richiesta di corso, come risulta dal verbale
redatto per l'occasione e controfirmato dall'assicurato (doc. 9).
4. Con l'azienda __________ era stato raggiunto un accordo per
sostenere tramite misure L-Rilocc l'assunzione (Bonus di inserimento e
Incentivo all'assunzione), i formulari necessari sono stati inviati al datore
di lavoro tramite e-mail. Ricordo che vi sono stati alcuni problemi di
trasmissione e che per questo ho avuto alcuni contatti telefonici con
l'azienda. Posso affermare senza poterlo provare che alle e-mail in questione
avevo anche allegato il file contenente il formulario per la "Richiesta di
finanziamento corso individuale", era mia intenzione fare in modo che il
datore di lavoro lo consegnasse al signor RI 1. Come si potrà notare negli
allegati della nostra Risposta di causa (cfr. doc. 8 pag. 3) la documentazione
L-Rilocc è stata compilata e firmata sia dall'azienda che dall'assicurato il 15
gennaio 2005, ciò significa che al più tardi il 14 gennaio 2005 la
documentazione è stata ricevuta con successo dal datore di lavoro. È possibile
che visti i problemi di trasmissione del file tra il 10 e il 14 gennaio 2005 io
abbia inviato anche tramite posta una copia del contenuto della e-mail in
questione.
5. L'assicurato afferma di aver firmato il contratto di lavoro solo
dopo avermi consultato sugli aiuti previsti dalla LADI. Ricordo che non è
nostra prassi pronunciarsi su una richiesta di corso individuale prima di aver
ricevuto la Richiesta di corso debitamente compilata e corredata di tutti i
documenti necessari. Tuttavia non escludo che su questo tema vi sia stata
un'incomprensione tra me e l'assicurato, non vorrei che le mie affermazioni
fatte durante il colloquio telefonico del 10 gennaio 2005 siano state recepite
in modo errato." (cfr. doc. X)
Fatti
I doc. X
più allegato e XI sono stati notificati all’assicurato (cfr. doc. XII) che, con
lettera del 29 novembre 2005 al TCA, ha ribadito che “(…) la documentazione per
il corso è stata più volte richiesta al signor __________ (…).” (cfr. doc.
XIII).
I doc.
XII e XIII sono stati trasmessi per conoscenza all’URC (cfr. doc. XIV).
1.7. Il 7
dicembre 2005 il TCA ha scritto al collocatore __________ una lettera del
seguente tenore:
"
(…)
nel suo scritto del 18 novembre 2005 a questo
Tribunale ha, in particolare, dichiarato che:
"(...)
5. L'assicurato
afferma di aver firmato il contratto di lavoro solo dopo avermi consultato
sugli aiuti previsti dalla LADI. Ricordo che non è nostra prassi pronunciarsi
su una richiesta di corso individuale prima di aver ricevuto la Richiesta di
corso debitamente compilata e corredata di tutti i documenti necessari.
Tuttavia non escludo che su questo tema vi sia stata in incomprensione tra me e
l'assicurato, non vorrei che le mie affermazioni fatte durante il colloquio
telefonico del 10 gennaio 2005 siano state recepite in modo errato. (...)"
Ai fini del giudizio voglia, per cortesia e entro
il termine di 10 giorni, comunicarci esattamente:
1. Quali sono state le sue "affermazioni" durante il
colloquio telefonico del 10 gennaio 2005 con l'assicurato?
Considerandi
2.
Per quali ragioni non esclude che sul tema del corso vi sia stata
un incomprensione tra lei e l'assicurato.
(…)." (cfr. doc. XV)
Con
lettera del 13 dicembre 2005 il collocatore __________ ha così risposto al TCA:
"
In merito alla vostra richiesta del 07.12.2005
per una mia presa di posizione concernente il punto numero 5 presente nella mia
lettera del 18.11.2005, posso aggiungere le seguenti annotazioni. Rendo
comunque attento il Lodevole Tribunale che dal giorno del colloquio ad oggi
sono passati ben 10 mesi e quindi una ricostruzione esatta di quanto discusso
telefonicamente è molto difficile.
Risposte:
1.
Ritengo che le mie affermazioni durante il colloquio telefonico
del 10.01.05 avuto con il sig. RI 1 possono essere state le seguenti:
● Vista la situazione attuale (tempo per poter procedere alla
richiesta di aiuti) vi invio tutta la documentazione da compilare al più presto
e da ritornare per poter procedere con la decisione.
● Spiegato l'importanza di compilare attentamente tutti i dati
richiesti sui formulari dei "BONUS D'INSERIMENTO IN AZIENDA",
"INCENTIVO ALL'ASSUNZIONE" e "RICHIESTA CORSO INDIVIDUALE"
per ottenere al più presto le prestazioni.
2.
Ritengo che l'eventuale incomprensione tra il
signor RI 1 e me potrebbe essere scaturita dalle mie affermazioni del tipo:
● ... dopo aver ricevuto la documentazione completa
procederemo ad inoltrare la documentazione per l'ottenimento degli aiuti
richiesti.
oppure
● ... Quando riceveremo tutta la documentazione "a
posto" procederemo ad inoltrarla.
E' probabile che le spiegazioni sintetiche date
al signor RI 1 sull'iter che la pratica doveva seguire, possano avere creato in
lui la certezza di poter ricevere gli aiuti previsti dalla Legge
sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI). Come ribadito
precedentemente non è prassi comunicare delle decisioni senza essere in
possesso della documentazione, ed inoltre tutte le decisioni vengono comunicate
per iscritto." (cfr. doc. XVI)
I doc. XV
e XVI sono stati notificati all’assicurato (cfr. doc. XVII) che, con lettera
del 21 dicembre 2005 al TCA, si è riconfermato nelle proprie allegazioni (cfr.
doc. XVIII)
I doc.
XVII e XVIII sono stati trasmessi all’URC per conoscenza (cfr. doc. XIX).
in
diritto
In
ordine
2.1
La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio
2002.
nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H
212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10
ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999
nella causa C., I 623/98).
2.2
La decisione
su opposizione impugnata del 5 settembre 2005 è stata emanata dall’URC di __________
(cfr. doc. A1).
Gli URC,
in virtù dell’art. 85b LADI e sulla base della delega di cui all’art. 2a lett.
b del Regolamento della legge sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai
disoccupati (L-rilocc) sono competenti a decidere in merito all’attribuzione di
provvedimenti di formazione, di occupazione e speciali ai sensi della LADI (art
85.
cpv. 1 lett. b LADI) (vedi pure la STFA del 9 marzo 2005 nella causa S.-M.,
C 94/04; STFA del 24 agosto 2005 nella causa N., C 13/05; STFA del 26 agosto
2006.
nelle cause SECO e Sezione cantonale del lavoro contro L., C23/04 e C
26/04 e STFA del 17 ottobre 2005 nella causa SECO contro Sezione cantonale del
lavoro concernente F., C1/05).
2.3
L'assicurato
ha frequentato il corso di formazione teorica cat. C presso l’Autoscuola __________
di __________ (cfr. doc. VII e B2).
Essendo
tale corso di identica natura a quello per cui era stato chiesto il consenso, il
TCA entra pertanto nel merito del ricorso (cfr. STFA del 1° maggio 1996 nella
causa J., C 287/95; per dei casi in cui il TCA ha invece dichiarato
irricevibile i ricorsi in quanto gli assicurati non avevano seguito i corsi,
cfr. STCA del 3 febbraio 2004 nella causa P., 38.2003.83 e STCA del 2 aprile
2004.
nella causa C., 38.2004.12).
Nel
merito
2.4
Oggetto del
contendere è la questione a sapere se il corso per ottenere la patente di
camion cat. C e E debba o meno essere finanziato dall’assicurazione contro la
disoccupazione.
Il 1°
luglio 2003 è entrata in vigore la terza revisione della LADI del 22 marzo
2002, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002
pag. 2502 segg.; RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).
Questa
revisione della LADI non ha sostanzialmente modificato i provvedimenti inerenti
al mercato del lavoro, che peraltro erano già stati estesi con la seconda
revisione della legge del 1995.
Questi
provvedimenti si sono rivelati un valido strumento di prevenzione e di lotta
contro la disoccupazione e pertanto sono stati mantenuti (cfr. Consiglio
federale, Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione
contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, p.to 1.1.2., in FF 2001 N. 23
del 12 giugno 2001, pag. 1972):
"
(…)
In linea di massima, la presente revisione non
concerne gli URC recentemente istituiti né il rafforzamento dei PML conseguito
sino ad oggi con la revisione del 1995.
Entrambi gli strumenti si sono dimostrati validi
e vanno pertanto mantenuti nella forma attuale, anche se leggermente
migliorata. (…)"
Pertanto,
a mente del TCA, la giurisprudenza concernente il vecchio Capitolo 6 della
LADI, che agli art. 59-75 LADI regolava le "Prestazioni per provvedimenti
destinati a prevenire e a combattere la disoccupazione" (provvedimenti
inerenti al mercato del lavoro), mantiene pienamente la sua validità anche dopo
l'entrata in vigore della terza revisione della LADI.
In questo
senso si è pronunciato anche il TFA nella decisione del 10 dicembre 2004 nella
causa F. (C 209/04), (cfr. pure DTF 131 V 286 = SVR 2006 ALV Nr. 1; STFA del 10
gennaio 2005 nella causa F., C 56/04 e la STFA del 24 dicembre 2004 nella causa
B., C 77/04 pubblicata in SVR 2005 ALV Nr. 6).
2.5
Fra gli
scopi principali dell'assicurazione contro la disoccupazione vi è quello di
"prevenire la disoccupazione incombente, di combattere quella esistente e
di favorire la reintegrazione rapida e duratura sul mercato del lavoro"
(cfr. art. 1a cpv. 2 LADI).
Per
realizzare questo obiettivo il legislatore, agli articoli 59 - 71d LADI
(Capitolo 6), ha previsto una serie di provvedimenti inerenti al mercato del
lavoro.
Si tratta
di provvedimenti di formazione (art. 60-62: corsi individuali o collettivi di
riqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione; aziende di
esercitazione; pratiche di formazione), di provvedimenti di occupazione (art.
64a - 64b: programmi di occupazione temporanea, pratiche professionali,
semestri di motivazione) e di provvedimenti speciali (art. 65 – 71d: assegni
per il periodo di introduzione, assegni di formazione, sussidi per gli
assicurati pendolari o soggiornanti settimanali, sostegno ai fini del
promovimento dell'attività lucrativa indipendente).
Il nuovo
art. 59 LADI fissa i principi alla base di tutti i provvedimenti inerenti al
mercato del lavoro e prevede che:
"
1.
L’assicurazione fornisce prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al
mercato del lavoro a favore di assicurati e di persone minacciate dalla
disoccupazione.
2.
I
provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sono volti a promuovere la
reintegrazione di assicurati il cui collocamento è reso difficile da motivi
inerenti al mercato del lavoro. Tali provvedimenti devono in particolare:
a. migliorare
l’idoneità al collocamento degli assicurati in modo da permettere loro una
rapida e durevole reintegrazione;
b. promuovere
le qualifiche professionali secondo i bisogni del mercato del lavoro;
c. diminuire il rischio di una
disoccupazione di lunga durata; o
d. offrire la possibilità di acquisire
esperienze professionali.
3.
Possono
partecipare ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro secondo gli
articoli 60–71d gli assicurati che adempiono:
a. i
presupposti del diritto secondo l’articolo 8 per quanto la legge non disponga
altrimenti; e
b. le condizioni specifiche per il
provvedimento in questione.
4.
I servizi
competenti collaborano con gli organi dell’assicurazione invalidità nella
reintegrazione dei disoccupati invalidi."
All'art.
59.
cpv. 2 viene dunque ribadito il principio fondamentale secondo cui il
diritto a prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti
al mercato del lavoro è connesso alla situazione del mercato del lavoro:
provvedimenti possono essere messi in atto solo se sono direttamente imposti
dallo stato del mercato. Si tratta di un presupposto che permette di evitare
l'erogazione di prestazioni che non siano in rapporto con l'assicurazione
disoccupazione (cfr. STFA del 10 gennaio 2005 nella causa F.,
C 56/04, consid. 2; STFA del 10 dicembre 2004 nella causa F., C 209/04,
consid. 2; le STFA del 5 agosto 2003 nelle cause A., C 200/02 e A., C 201/02,
consid. 1, la giurisprudenza ivi citata e il Messaggio del Consiglio federale
concernente una nuova legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la
disoccupazione e l'indennità per insolvenza del 2 luglio 1980; FF 1980 III 469
segg.).
Il nuovo
art. 60 LADI concerne più specificatamente la partecipazione a provvedimenti di
formazione e stabilisce che:
"
1.
Per
provvedimenti di formazione si intendono segnatamente corsi individuali o
collettivi di riqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione nonché
aziende di esercitazione e pratiche di formazione.
2.
Per la
partecipazione ai corsi possono pretendere prestazioni:
a. gli assicurati secondo l’articolo 59b
capoverso 1;
b. le
persone direttamente minacciate dalla disoccupazione secondo l’articolo 62
capoverso 2.
3.
Chi intende
partecipare a un corso di propria iniziativa deve previamente presentare al
servizio competente una domanda motivata corredata degli atti necessari.
4.
Nella misura
in cui lo esiga il corso, durante il medesimo il partecipante non deve
necessariamente essere idoneo al collocamento.
5.
I
provvedimenti di formazione ai sensi della presente legge devono essere
impostati o scelti, per quanto possibile, secondo i principi della legge
federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (LFPr). Il
coordinamento dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro e di quelli
previsti dalla LFPr ha lo scopo di promuovere un mercato del lavoro uniforme e
trasparente."
2.6
In
conformità con il principio fondamentale secondo il quale provvedimenti
inerenti al mercato del lavoro possono essere messi in atto solo se sono
direttamente imposti dallo stato del mercato, legge e giurisprudenza hanno
posto una serie di condizioni che devono essere cumulativamente rispettate
(cfr. DLA 1999 N. 12, consid. 1, pag. 65-66 e la giurisprudenza ivi citata; DLA
1998.
N. 38, consid. 1, pag. 214 e N. 39, consid. 1, pag. 220-221; DLA 1993/94
N. 6, consid. 1, pag. 44 e N. 24, consid. 2a, pag. 173; DLA 1988 N. 4, consid,
1c, pag. 31; DLA 1987 N. 12, consid. 2c, pag. 114; cfr. inoltre D. Cattaneo,
"Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage",
Ed. Helbing & Lichtenhahn, 1992, Basilea e Francoforte sul Meno, pag. 317
n° 461), affinché l'assicurato che partecipa a un provvedimento di formazione
abbia diritto a ricevere le prestazioni di cui agli art. 59b, 60 cpv. 2, 62
cpv. 2 e 3 LADI e 85 OADI.
Innanzitutto deve
trattarsi di una riqualificazione, di un perfezionamento o di una
reintegrazione professionale (cfr. DTF 111 V 271 = DLA 1985 N. 20. pag. 157;
DTF 108 V 163) e non di una formazione di base (cfr. DLA 1998 N. 39, consid.
1b. pag. 221; DLA 1996/1997, N. 24, consid. 1b, pag. 142; DTF 111 V 398,
consid. 2b, pag. 400-401 e 111 V 271 consid. 1c, pag. 273), nel senso di
"nuova" formazione (cfr. DTF 104 V 119; DTF 103 V 105; DLA 1986 N.
17, consid. 2b, pag. 66; DLA 1980 pag. 53;) oppure di conclusione della prima
formazione (cfr. DLA 1987 N. 12, pag. 111; sentenza non pubblicata Blanc dell'8
gennaio 1980 citata in DTF 108 V 166) o di un perfezionamento professionale
generale che sarebbe comunque stato effettuato dall'assicurato anche senza
disoccupazione o minaccia di disoccupazione (cfr. DLA 1996/1997 N. 24, consid.
1, pag. 142-143 e la giurisprudenza ivi citata; DLA 1979 pag. 108).
Non deve neppure trattarsi
di provvedimenti usuali nelle professioni o nelle aziende per l'introduzione di
nuovi collaboratori (cfr. art. 81 cpv. 2 OADI e DLA 1986 N. 16, pag. 60; cfr.
pure la possibilità, a determinate condizioni, degli assegni di formazione SVR
1999.
ALV Nr. 24, pag. 57).
Inoltre l'assicurato deve
essere disoccupato o direttamente minacciato di disoccupazione (art. 59 cpv. 1;
cfr. DLA 1973 N. 6) e non deve essere possibile assegnargli un'occupazione
adeguata secondo l'art. 16 LADI (art. 59 cpv. 2 LADI; cfr. STFA del 28 aprile
1987.
nella causa S., Locarno contro UCL e TCA; DLA 1985 N. 21, pag. 164).
L'assicurato deve poi
soddisfare le condizioni relative al termine quadro di contribuzione o deve
esserne esonerato (cfr. art. 59 cpv. 3 lett. a LADI che rinvia all'art. 8 LADI
e l'eccezione dell'art. 59d LADI).
Ma, soprattutto, il corso
in questione deve migliorare l'idoneità al collocamento di colui che intende
frequentarlo (art. 59 cpv. 1 lett. a LADI; cfr. DTF 128 V 197-198; DLA 1999 N.
12, pag. 64; DLA 1998 N. 38, pag. 212, N 39, pag. 218 e N. 28, pag. 153; DLA
1993/1994 N. 23, pag. 167; DLA 1988 N. 4, pag. 30; DLA 1987 N. 12, pag. 111;
DLA 1986 N. 16, pag. 60, N. 17, pag. 64 e N. 36, pag. 172; DLA 1985 pag. 176 e
179).
Le spese derivanti dalla
frequentazione di un corso di perfezionamento, di riqualificazione o di
reintegrazione professionali possono poi essere assunte soltanto se la frequentazione
del corso è ordinata o approvata dall'autorità (cfr. art. 60 cpv. 2 LADI), la
quale apporterà il suo consenso soltanto se il corso è ben strutturato e
l'insegnamento impartito in modo serio (cfr. art. 81 cpv. 1 OADI: "...
soltanto se esso è organizzato secondo un programma prestabilito e tenuto da
persone qualificate") e se inoltre l'assicurato possiede le "capacità
ed attitudini" (cfr. art. 83 OADI) necessarie per seguirlo con profitto
(cfr. DLA 1998 N. 13, pag. 67; DLA 1987 N. 12, pag. 111; DLA 1986 N. 16, pag.
60).
Infine le spese derivanti
dalla frequentazione di un corso possono essere assunte soltanto se esse
appaiono proporzionate rispetto allo scopo che si vuole raggiungere mediante la
frequentazione del corso, e cioè, in particolare, se non esistono altre
possibilità, più economiche, per migliorare ugualmente e nella stessa misura
l'idoneità al collocamento dell'assicurato (cfr. DLA 1998 N. 13, pag. 67; DLA
1993/1994 N. 24, pag. 171; STFA del 19 marzo 1986 nella causa UFIAML contro P.,
Paradiso e TCA, pag. 12 e ss. pubblicata in DLA 1986 N. 31, consid. 4b, pag.
125; DLA 1986 N. 17, pag. 64; DTF 112 V 398 = DLA 1986 N. 36, pag. 172).
L'accertamento dei
presupposti per l'erogazione di prestazioni secondo gli art. 62 cpv. 2 e 3 LADI
e 85 OADI ha luogo in modo prospettivo, cioè nel momento in cui la domanda è
deposta (cfr. DLA 1991 N. 12, consid. 3, pag. 106; DTF 112 V 398 = DLA 1986 N.
36, pag. 172).
2.7
A
titolo di "provvedimenti di formazione" la LADI versa delle
prestazioni in caso di corsi di riqualificazione, di perfezionamento o di
reintegrazione.
Il
perfezionamento professionale è quella formazione professionale che amplia o
completa le conoscenze già acquisite in una professione. Lo scopo del
perfezionamento è di permettere all'assicurato di restare attivo nello stesso
genere di mestiere esercitato in precedenza. L'assicurazione contro la
disoccupazione finanzia, a titolo di perfezionamento, solamente le misure o i
corsi che facilitano l'adattamento di un assicurato ai progressi industriali e
tecnici, permettendogli così di poter essere di nuovo pienamente attivo nella
sua professione originaria (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 319 n° 464).
La
riconversione professionale per definizione prepara i disoccupati ad essere
attivi in un altro settore professionale rispetto a quello iniziale (cfr. D.
Cattaneo, op. cit. pag. 318-320 seg.; DLA 1996/1997 N. 24, consid. 1, pag.
142-143; DLA 1993/94 N.6, consid. 1, pag. 44, N. 22, consid. 1, pag. 163-165; e
N. 39, consid. 2, pag. 262-263).
In linea
di principio la riconversione professionale deve essere di breve durata, poiché
l'assicurato possiede già una formazione di base completa - teorica o anche
soltanto pratica - nella professione nella quale non riesce a trovare
un'occupazione (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 319).
Né una
formazione di base, né una nuova formazione completa possono invece essere
finanziate sulla base degli art. 59 seg. LADI.
Tali
formazioni possono essere assunte dall’assicurazione contro la disoccupazione,
soltanto alle condizioni fissate agli art. 66a LADI (cfr. SVR 1999 ALV N. 24,
consid. 1 e 2a, pag. 57-58).
La
delimitazione tra formazione di base, perfezionamento professionale e
riconversione è fluttuante, visto che una medesima misura può presentare le caratteristiche
di tutte e tre le categorie menzionate. Ciò che è determinante, dunque, è la
natura degli aspetti che predominano in un caso concreto, tenuto conto di tutte
le circostanze (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 321 n° 468; DTF 111 V
274-275).
Un
criterio importante per valutare se un corso deve o meno essere finanziato
dall'assicurazione contro la disoccupazione è la durata dello stesso. Infatti
il TFA ha precisato che anche una misura che potrebbe essere riconosciuta quale
perfezionamento o riconversione deve avere, salvo casi eccezionali, una durata
limitata a un anno (cfr. DLA 1986 pag. 66; D. Cattaneo, op. cit., pag. 320-321
n°467).
In una
sentenza, pubblicata in DLA 2001 pag. 87, l'Alta Corte ha confermato la sua
giurisprudenza nel senso che un corso può essere riconosciuto come misura di
perfezionamento, di riconversione o di reintegrazione soltanto se è di breve
durata, ossia di al massimo un anno:
"
In zeitlicher Hinsicht ist festzustellen, dass nur
Kurse von
beschränkter Dauer als Massnahmen der Umschlung,
Weiterbildung oder Eingliederung im arbeitslosenversicherungsrechtlichen Sinne
anerkannt werden können; die Höchstgrenze liegt dabei bei einem Jahr (ARV 1986
Nr. 17 S. 66 Erw. 2b)." (DLA 2001 pag. 88).
In una
sentenza del 22 marzo 2004 nella causa T.-S. (C 11/02) il TFA ha confermato il
giudizio di questo Tribunale in cui un corso biennale di formazione quale
massaggiatrice medica era stato ritenuto una nuova formazione non finanziabile
dalla LADI e non un perfezionamento o una riqualificazione professionale.
In
un'altra sentenza, chiamata a statuire nel caso di un assicurato che aveva
preteso delle prestazioni secondo gli art. 59 seg. LADI, in quanto voleva
seguire un Nachdiplomkurse "Digitale Medien I und II - Crossmedia und
Multimedia", la nostra Massima Istanza ha così riassunto i criteri che
permettono di stabilire quali tipi di formazione possono essere assunti
dall'assicurazione contro la disoccupazione:
"
(…)
Nach Gesetz und Rechtsprechung sind
Grundausbildung und die allgemeine Förderung der beruflichen Weiterbildung
nicht Sache der Arbeitslosenversicherung. Deren Aufgabe ist es lediglich, in
gewissen Fällen durch konkrete Eingliederungs- und Weiterbildungs-massnahmen
eine bestehende Arbeitslosigkeit zu bekämpfen oder eine drohende
Arbeitslosigkeit zu verhindern. Dabei muss es sich um Vorkehren handeln, welche
dem Versicherten erlauben, sich dem industriellen und technischen Fortschritt
anzupassen oder ihn in die Lage versetzen, seine bereits vorhandene berufliche
Fähigkeit ausserhalb der angestammten engen bisherigen Erwerbstätigkeit auf dem
Arbeitsmarkt zu verwerten. Die Grenze zwischen Grund- und allgemeiner
beruflicher Weiterbildung einerseits, Umschulung und Weiterbildung im
arbeitslosenversicherungsrechtlichen Sinn andererseits ist fliessend. Da ein
und dieselbe Vorkehr beiderlei Merkmale aufweisen kann und namentlich praktisch
jede Massnahme der allgemeinen Berufsbildung auch der Vermittlungsfähigkeit des
Versicherten auf dem Arbeitsmarkt zugute kommt, ist entscheidend, welche
Aspekte im konkreten Fall unter Würdigung aller Umstände überwiegen (BGE 112 V
398.
Erw. 1a, 111 V 274 und 400 f. mit Hinweisen; ARV 1993/1994 Nr. 39 S. 261
mit weiteren Hinweisen). Von Bedeutung ist insbesondere, ob die fragliche
Massnahme spezifisch dafür bestimmt, geeignet und notwendig ist, die
Vermittelbarkeit zu fördern und nicht die bildungsmässige, soziale oder
wirtschaftliche Verbesserung im Vordergrund steht, und ob sie unter den
gegebenen Umständen nicht ohnehin Bestandteil der Berufsausbildung wäre
(soziale Üblichkeit), der Versicherte die fragliche Ausbildung daher auch
absolvieren würde, wenn er - bei im übrigen gleichen Verhältnissen - nicht
arbeitslos wäre. Ein weiteres Abgrenzungskriterium bildet die Ausbildungsdauer,
indem langdauernde Bildungsgänge in der Regel auf Grundausbildungen schliessen
lassen (BGE 111 V 276).
(…)." (cfr. STFA del 25 marzo 2003 nella
causa K., C 29/03)
2.8
L'indicazione
relativa al mercato del lavoro è data innanzitutto quando all'assicurato non è
possibile assegnare un'occupazione adeguata, malgrado le conoscenze di cui egli
già dispone.
Ad
esempio, nella già citata sentenza del 22 marzo 2004 nella causa T. - S. (C
11/02), il TFA ha precisato:
"
6.
6.1
In proposito va rilevato che il presupposto
del rischio di disoccupazione non è mai stato contestato, considerata la
situazione familiare dell'interessata, madre separata di una bimba nata nel
1994, che necessita della sua presenza costante durante gli orari
extrascolastici in seguito a comprovati problemi psicologici. In effetti
l'idoneità al collocamento sul mercato del lavoro è influenzata oltre che
dall'età, dalla formazione, dallo stato civile e dalle conoscenze linguistiche,
anche dalla situazione familiare dell'assicurato (DLA 1991 no. 12 pag. 107
consid. 3c)."
Essa è
stata ad esempio negata dal TFA nel caso di un assicurato che aveva chiesto di
poter frequentare un “Nachdiplomkurses FH in der Vertiefungsrichtung
Marketingmanagment”. L’Alta Corte ha, tra l’altro, sviluppato le seguenti
considerazioni:
"
(…)
3.2.1
Nach einer Lehre als Feinmechaniker hatte
der Beschwerdeführer an der Fachhochschule Konstanz ein Studium in Maschinenbau
abgeschlossen. In der Folge hat er sich berufsbegleitend im Hinblick auf seine
Fremdsprachenkenntnisse (Französisch und Englisch), in seinem Fachbereich
(Computerunterstützte Automation und Digitaltechnik für Maschinenbauer) und in
wirtschaftswissenschaftlicher Hinsicht (Nachdiplomstudium Wirtschaftsingenieur
STV, Vertiefung Beschaffungs- und Produktionslogistik) weitergebildet. Zuletzt
war er während acht Jahren als Leiter eines Konstruktions- und
Entwicklungsteams bei der Firma N.________ AG tätig.
3.2.2
Wie die Vorinstanz erkannt hat, stehen dem
Beschwerdeführer aufgrund seiner Ausbildung, seines Nachdiplomstudiums und der
bisherigen Berufserfahrung auf dem Arbeitsmarkt verschiedene Möglichkeiten
offen. Seine Arbeitslosigkeit ist nicht ungenügenden beruflichen
Vorraussetzungen zuzuschreiben. Es verhält sich nicht so, dass es praktisch
keine Arbeitsplätze geben würde, deren Anforderungsprofil der Beschwerdeführer
- mit seinen zahlreichen zusätzlich zum Grundstudium erworbenen Qualifikationen
und beruflichen Erfahrungen - ohne Absolvierung des gewünschten
Nachdiplomkurses nicht erfüllen würde. Trotz allenfalls geringen Angebots von
in Betracht fallenden freien Stellen kann deshalb nicht angenommen werden, der
beantragte Nachdiplomkurs dränge sich aus Gründen des Arbeitsmarktes auf. Zwar
dürfte sich dessen Besuch - wie jede berufliche Weiterbildung (vgl. ARV 1999
Nr. 12 S. 66 Erw. 2) - durchaus positiv auf die Vermittelbarkeit auswirken; von
einer Notwendigkeit für das Finden einer neuen Stelle kann indessen nicht
gesprochen werden.
3.2.3
In der Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird
unter anderem dargelegt, in einem grossen Teil der an Maschineningenieure
gerichteten Stelleninseraten werde eine betriebswirtschaftliche Weiterbildung
gefordert. Durch diese eröffneten sich weitere Tätigkeitsfelder. Von der
Arbeitslosenkasse gebe es für Maschinen-/Elektroingenieure und Informatiker mit
langjähriger beruflicher Praxis kein Kursangebot, sodass Betroffene selber für
die ihren Bedürfnissen entsprechende Weiterbildung sorgen müssten, um ihre
Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu verbessern. Wie die Verwaltung in ihrer
Vernehmlassung vom 14. Oktober 2003 gegenüber dem kantonalen Gericht indessen
zu Recht geltend gemacht hat, kann davon ausgegangen werden, dass der
Beschwerdeführer auf Grund seiner Ausbildung und der mehrjährigen
breitgefächerten Berufserfahrung auch bei angespannter Arbeitsmarktlage noch in
der Lage sein sollte, ohne den gewünschten Nachdiplomkurs eine Stelle in seinem
angestammten oder einem verwandten Tätigkeitsgebiet zu finden. Da der
Beschwerdeführer keine berufliche Erfahrung im Bereich Marketing/Verkauf habe
und bisher im Bereich Entwicklung/Konstruktion gearbeitet habe, könne nicht
angenommen werden, dass die Arbeitslosigkeit mit dem anbegehrten Kurs beendet
werde. Für die Bekämpfung oder Verhinderung der Arbeitslosigkeit bedarf es
daher der ins Auge gefassten Weiterbildung nicht und auch der Einsatz von
Präventivmassnahmen der Arbeitslosenversicherung ist nicht unmittelbar geboten.
Dass die Vorinstanz unter diesen Umständen die Anspruchsvoraussetzung der
arbeitsmarktlichen Indikation verneint hat, ist auch unter Berücksichtigung der
dagegen in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde erhobenen Einwände nicht zu
beanstanden.
(…)." (cfr. STFA del 10 gennaio 2005 nella causa F., C 56/04)
2.9
La
riqualificazione, il perfezionamento o la reintegrazione professionale devono
inoltre migliorare l'idoneità al collocamento (cfr. art. 59 cpv. 2 lett. a
LADI).
Per poter essere
finanziato dall'assicurazione contro la disoccupazione non è sufficiente che un
corso, tenuto conto della situazione del mercato del lavoro, apra la
prospettiva di un eventuale vantaggio teorico, possibile, ma poco probabile nel
caso concreto. Occorre invece che, secondo tutta probabilità, l'idoneità al
collocamento sia effettivamente migliorata nel caso particolare, tramite un
perfezionamento svolto in vista di uno scopo professionale preciso (cfr. D.
Cattaneo, op. cit., pag. 362 n° 556; DLA 1991 N. 30; DLA 1988 N. 30).
In diverse sentenze il TFA
ha chiaramente affermato che non è importante stabilire se, grazie al corso
l'assicurato migliora le possibilità di assumere un impiego dipendente o quelle
di cominciare un'attività indipendente: decisivo è unicamente il fatto che dopo
il corso l'assicurato avrà più opportunità di porre fine alla disoccupazione
(cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 366 n° 564; STFA del 22 marzo 2004 nella
causa T., C 11/02, consid. 3.3.; DLA 1987 N. 111; DTF 111 V 38).
Nella già
citata STFA del 25 marzo 2003 nella causa K., C 29/03, la nostra Massima
Istanza ha, tra l'altro, ribadito che:
"
(…)
Ein bloss theoretisch möglicher, aber im
konkreten Fall unwahrscheinlicher Vorteil hinsichtlich der
Vermittlungsfähigkeit genügt den Anforderungen von Art. 59 Abs. 3 AVIG nicht.
Vielmehr muss die Wahrscheinlichkeit dargetan sein, dass die
Vermittlungsfähigkeit durch eine im Hinblick auf ein konkretes berufliches Ziel
absolvierte Weiterbildung im konkreten Fall tatsächlich und in erheblichem
Masse gefördert wird (ARV 1988 Nr. 4 S. 31 Erw. 1c, 1987 Nr. 12 S. 114 Erw. 2c,
je mit Hinweisen). (…)."
(cfr. STFA del 25 marzo 2003 nella causa K., C
29/03, consid. 4.1)
In una
sentenza pubblicata in DTF 128 V 192 segg., il TFA ha accolto un ricorso
inoltrato contro una decisione del Tribunale cantonale delle assicurazioni del
Canton Argovia che aveva confermato il provvedimento con il quale l'ufficio del
lavoro aveva negato a un assicurato l'autorizzazione a frequentare il corso
"Internet Publisher", in quanto non si trattava di una riconversione
o di un perfezionamento professionale, né migliorava la sua idoneità al
collocamento. Secondo l'Alta Corte, da una parte, non si trattava di una
formazione di base e, d'altra parte, il corso migliorava l'idoneità al
collocamento del ricorrente.
La nostra
Massima Istanza ha in particolare rilevato:
"
aa) Entgegen der Ansicht des KIGA stellt der
Kurs "Internet Publisher" keine gänzliche Neuausrichtung im Sinne
einer Grundausbildung dar. In dieser Massnahme ist nicht eine allgemeine
Förderung der beruflichen Weiterbildung, welche der Beschwerdeführer aus
persönlichem Interesse sowieso durchgeführt hätte, zu erblicken. Sie ist
vielmehr eine gezielte berufliche Massnahme, welche es dem Versicherten
erlaubt, sich dem technischen Fortschritt anzupassen (BGE 111 V 274 und 400 f.
mit Hinweisen; ARV 1998 Nr. 39 S. 221 Erw. 1b), um die Arbeitslosigkeit
schnellstmöglich beenden zu können. Ob diese Massnahme schliesslich zur
Aufnahme einer selbstständigen oder unselbstständigen Erwerbstätigkeit führt,
ist dabei unerheblich.
bb) Nachdem der
Beschwerdeführer während fünf Jahren nicht mehr im Bereich EDV, einer Branche
mit raschem technischem Fortschritt, tätig gewesen war und zudem seit Beginn
der Arbeitslosigkeit keine Stelle auf seinem angestammten Beruf fand, erscheint
- bei Beurteilung der im Zeitpunkt der Gesuchseinreichung gegebenen
Verhältnisse (BGE 112 V 398 Erw. 1a) - die Stellungnahme der zuständigen
RAV-Personalberaterin überzeugend, dass der beantragte Kurs die
Vermittlungsfähigkeit massiv verbessern würde. Dies deckt sich mit der Aussage
des KIGA in seiner vorinstanzlichen Vernehmlassung, worin dieses festhält, dass
der Versicherte als EDV-Analytiker und Programmierer auf älteren
Programmiersprachen tätig war und er durch Erlernen von neuen Sprachen im
Bereich Programmierung durchaus gute Chancen hätte, eine Stelle zu
finden." (cfr. DTF 128 V 197-198)
Nella già
citata sentenza del 10 dicembre 2004 nella causa F. (C 209/04), il TFA ha
negato che un corso per ottenere il brevetto federale di specialista in
gestione del personale migliorasse l'idoneità al collocamento dell'assicurato,
rilevando:
"
(...)
4.1
En l'occurrence, il est souvent fait mention de
l'exigence d'un brevet fédéral de spécialiste en gestion du personnel dans les
offres d'emploi (environ une quinzaine) produites par le recourant. L'examen de
ces pièces montre toutefois qu'il existe plusieurs filières de formation qui
mènent à un emploi de responsable des ressources humaines (licence
universitaire, brevet fédéral, CFC, diplôme ou titre jugé équivalent).
Contrairement à ce qu'allègue le recourant, l'exigence du brevet fédéral en
question n'apparaît aucunement comme une condition nécessaire à un éventuel
engagement. On relèvera également que pratiquement toutes les offres produites
exigent une expérience professionnelle d'assez longue durée dans le domaine des
ressources humaines dont F.________ peut justement se prévaloir. Sous cet angle,
sans nier que l'obtention du brevet fédéral de spécialiste en gestion du
personnel constitue un atout dans la recherche d'un emploi, il ne s'agit toutefois
pas d'une mesure susceptible d'améliorer de manière décisive l'aptitude au
placement du recourant et permettre sa réinsertion rapide et durable sur le
marché du travail (art. 59 al. 2 let. a LACI).
4.2
Il ressort de la lecture du curriculum vitae de
F.________ et des certificats de travail au dossier, qu'il dispose d'une
formation solide et d'une expérience professionnelle variée. Le recourant a
complété sa formation initiale d'employé de commerce par l'obtention d'un
diplôme de gestion d'entreprise, délivré en 1995, ainsi que par la
fréquentation de cours à l'Institut A.________ qui lui ont valu la remise d'un
certificat en Politiques du personnel comparées, en 1996, et d'une attestation
en Droit et législation, en 1997. Sur le plan professionnel, il a occupé
différents postes dans les domaines administratifs, financiers et de gestion du
personnel. De 2001 à mars 2003, il a exercé les fonctions de chef du personnel,
puis de directeur administratif d'une entreprise horlogère qui comptait 170 collaborateurs.
Avec les premiers juges, il faut admettre que cette
formation et cette expérience professionnelle suffisent au recourant pour lui
permettre de retrouver un emploi dans le domaine des ressources humaines ou un
poste de cadre. Ses activités antérieures et l'importance des responsabilités
qu'il a assumées lui procurent indiscutablement un avantage par rapport à des diplômés
plus jeunes que lui et qui ne bénéficient pas encore d'une expérience
professionnelle confirmée. De plus, le recourant était âgé de 34 ans au moment
de la décision administrative litigieuse, ce qui est une circonstance très
favorable pour un engagement à un poste dirigeant.
Dans ces conditions, on doit considérer que le
chômage du recourant n'est pas dû à une formation insuffisante et qu'une mesure
de formation n'est pas propre à améliorer - en tout cas pas de manière sensible
- son aptitude au placement. (...)"
In una sentenza dell’11 febbraio 2005 nella causa T., C 79/04,
l’Alta Corte ha ritenuto che un corso di «Traineeprogramm Projektleiter SIZ»,
nel caso di un’assicurata di professione redattrice, permetteva di acquisire solo
delle conoscenze di base e corrispondeva a un perfezionamento generale. Inoltre
tale corso non migliorava l’idoneità al collocamento dell’assicurata. In
particolare il TFA ha indicato che quest’ultima, nonostante la situazione tesa
nel settore della stampa e dell’editoria, grazie alla sua buona formazione e ai
numerosi anni di esperienza professionale, era in grado di trovare
un’occupazione nel suo ambito di attività o in uno affine anche senza la
frequentazione del citato corso. Pertanto i relativi costi non dovevano essere
assunti dall’assicurazione contro la disoccupazione.
Infine
con giudizio del 18 maggio 2005 nella causa Amt für Industrie, Gewerbe und
Arbeit del Cantone Grigioni c/ B., C 65/05, la nostra Massima Istanza ha
respinto il ricorso dell’Ufficio del lavoro cantonale, in quanto lo studio post
laurea “Facility Management”, della durata di circa otto mesi, frequentato da
un ingegnere elettronico-programmatore, contrariamente a quanto sostenuto dalla
parte ricorrente, migliorava la sua idoneità al collocamento. Tale corso,
infatti, non concernendo unicamente il settore dell’amministrazione
immobiliare, apriva all’assicurato delle nuove concrete possibilità di impiego.
2.10
Nella
Circolare sui provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (PML) (versione
francese dell’ottobre 2004: Circulaire relative aux mesures de marché du
travail [MMT], Octobre 2004), il Segretariato di Stato dell'economia (SECO),
quale autorità di sorveglianza che deve adoperarsi per garantire
un'applicazione uniforme del diritto ed impartire le istruzioni generali (cfr.
art. 110 LADI; STFA del 19 agosto 2004 nella causa T., C 195/03; STFA del 10
marzo 2003 nella causa C. C 176/00, consid. 3; STFA dell'8 agosto 2001 nella
causa K., C 260/99, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3a pag. 61), in merito
al presupposto del “Miglioramento dell’idoneità al collocamento” ha rilevato
che:
"
(…)
C32 La fréquentation du cours financé
par l'assurance-chômage doit avoir pour effet d'améliorer l'aptitude au
placement de l'assuré (art. 59 al. 2 let. a LACI). Le TFA a précisé dans divers
arrêts ce qu'il fallait entendre par amélioration spécifique, c'est-à dire
substantielle, de l'aptitude au placement. Il ne suffit pas que la mesure
demandée améliore, de manière générale, les perspectives économiques et
professionnelles. Une simple amélioration potentielle, mais ne promettant pas
d'avantage immédiat pour l'aptitude au placement dans le cas d'espèce, ne
suffit pas à répondre aux exigences de l'art. 59 al. 2 let. a LACI. Il faut qu'il
y ait une probabilité avérée qu'un cours de perfectionnement suivi en
perspective d'un objectif professionnel concret améliore effectivement et
substantiellement l'aptitude au placement dans le cas d'espèce.
C33 Toute
acquisition de connaissances et d'aptitudes professionnelles ne satisfait donc
pas à la condition définie à l'art. 59 al. 2 let. a LACI. La prudence s'impose
par exemple concernant les reconversions dans des branches où le marché du
travail est saturé. En revanche, des cours de perfectionnement
conférant une spécialisation sont susceptibles d'améliorer effectivement
l'aptitude au placement dans ces mêmes branches.
C34 La durée et l'intensité du cours
interviennent également dans la question de savoir si la fréquentation du cours
améliorera substantiellement l'aptitude au placement. Ainsi, un bref
cours de langue n'améliorera certainement pas l'aptitude au placement de
l'assuré si celui-ci ne possède encore aucune notion de la langue en question.
C35 Il
n'y a pas non plus d'amélioration substantielle de l'aptitude au placement
lorsqu'un cours n'est pas directement exploitable sur le marché du travail mais
constitue uniquement la condition préalable d'un autre cours qui n'entre pas
dans le champ d'application de l'assurance-chômage, comme, par exemple, le
cours préparatoire au technicum.
C36 Selon
une récente jurisprudence du TFA (C 305/00), un cours relatif à la création
d'une activité indépendante peut être alloué sur la base de l'art. 60 LACI
indépendamment du fait que l'assuré souhaite ou puisse bénéficier des
indemnités allouées à titre d'encouragement à la prise d'une activité
indépendante.
C37 L'art. 83 OACI exige que le cours
assigné à l'assuré pour améliorer son aptitude au placement réponde à ses
aptitudes et inclinations. A cet effet, l'autorité compétente peut au
besoin adresser l'assuré, avec l'assentiment de celui-ci, au service public
d'orientation professionnelle pour clarifier ses aptitudes et inclinations.
Elle peut aussi assigner l'assuré au cours d'analyse entrant dans le programme
de base de formation des chômeurs et qui a précisément pour objet de fournir
des éclaircissements sur les aptitudes et inclinations des assurés.
C38 Des
éléments visant à la stabilisation de la situation psychosociale de l'assuré
peuvent être intégrés au cours, pour autant que la direction du cours dispose
des compétences nécessaires en matière de conseil. La frontière entre des
activités de conseil et de thérapie doit toutefois être clairement définie.
C39 De
manière générale, la fréquentation d'un cours peut être ordonnée par le biais
d'une assignation ou, si une demande a été déposée, en acceptant cette
dernière.
(…).”
(Circulaire MMT, ottobre 2004, ch. marg. C32 – C39)
E’ utile sottolineare,
come emerge dalla Circolare citata, che sulla base dell’art. 83 OADI, relativo
alla “Considerazione delle capacità e delle attitudini dell’assicurato”, ai
fini dell’approvazione di un corso l’amministrazione dovrà tenere conto, oltre
che della situazione del mercato del lavoro, anche delle capacità e attitudini
dell’assicurato.
2.11
Nell'evenienza
concreta l'URC ha respinto la richiesta dell'assicurato di frequentare un corso
per ottenere la patente di camion per la categoria C e E, in quanto, da un
lato, non sono stati rispettati i termini per la richiesta e i costi erano
eccessivi, e dall’altro, l’assunzione dell’assicurato era già stata sostenuta
tramite misure della L-Rilocc (cfr. doc. III, A1 e A3).
2.12
Sulla
questione procedurale sollevata dall'URC questa Corte rileva che l’art. 60 cpv.
3.
LADI prevede che chi intende partecipare a un corso di propria iniziativa
deve previamente presentare al servizio competente una domanda motivata
corredata degli atti necessari (cfr. consid. 2.5).
Giusta
l’art. 81e cpv. 1 OADI, applicabile per analogia in virtù del rinvio di cui
all’art. 81 cpv. 3 OADI, inoltre, la domanda di consenso deve essere presentata
al servizio competente al più tardi dieci giorni prima dell’inizio del
provvedimento. Se il partecipante formula la domanda dopo l’inizio del
provvedimento, senza motivo scusabile, le prestazioni gli sono pagate soltanto
a partire dalla data di presentazione della domanda.
Nella
fattispecie la richiesta relativa al corso in questione è stata formulata
oralmente dall’assicurato in occasione di una comunicazione telefonica avvenuta
con il proprio collocatore il 10 gennaio 2005: “(…) Il signor RI 1 e la __________
si sono accordati in tempi brevissimi sull’assunzione, di fatto l’assicurato mi
ha contattato telefonicamente il 10 gennaio 2005 per informarmi che il giorno
stesso iniziava il lavoro e contemporaneamente per chiedere informazioni in
merito al possibile finanziamento del corso per l’ottenimento della licenza di
condurre cat. C (camion). (…).” (cfr. doc. X punto 2).
Il
1° gennaio 2003 è entrato in vigore l'art. 27 della legge federale sulla parte
generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) che regola la
“Informazione e consulenza”.
Questa nuova importante
disposizione legale ha il seguente tenore:
" 1
Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali,
nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone
interessate sui loro diritti e obblighi.
2.
Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla
consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia
gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i
loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono
ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di emolumenti
e stabilirne la tariffa.
3.
Se un assicuratore constata che un assicurato o i
suoi congiunti possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali,
li informa immediatamente."
L'art. 27 LPGA sancisce,
in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo,
generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo
e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che
conviene fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia
(cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare STFA del 14
settembre 2005 nella causa Regionales Arbeitsvermittlungs-zentrum Rapperswil c/
F., C 192/04, consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472 e SVR 2006 ALV
Nr. 9 pag. 31; STFA del 9 maggio 2006 nella causa V., C 241/04, consid. 6; STFA
del 28 ottobre 2005 nella causa W., C 157/05, consid. 4.2.; E. Imhof - CH Zünd,
"ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über
Aufklärung, Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par
les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales art. 27
LPGA" in SZS 2001 pag. 524 seg. (527); U. Kieser, "ATSG -
Kommentar", ad art. 27 pag. 317 e pag. 318-321).
In materia di
assicurazione contro la disoccupazione questa disposizione della LPGA ha
apportato notevoli miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di
informare non è più limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle
disposizioni legali (cfr. DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag.
95) ma è stato generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit, in SZS 2003
pag. 307).
Il
capoverso 1 dell’art. 27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e
permanente nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve
avvenire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e
d’ufficio, e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di
opuscoli informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STFA del
9.
maggio 2006 nella causa V., C 241/04, consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1 = SVR
2006.
ALV Nr. 9 pag. 31; DLA 2002 pag. 194).
Per
quanto attiene al diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va
segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli
fornisca consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi. Quest'obbligo
concerne soltanto l'ambito di competenza dell'assicuratore in questione e le
informazioni possono esse fornite anche da non giuristi, come del resto prima
dell'entrata in vigore della LPGA. Contrariamente alle informazioni di
carattere generale, la consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. FF
1999.
IV 3953).
Inoltre
tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno
stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza
deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la
persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. U.
Kieser, op. cit., ad art. 27 n. 18 pag. 321).
Questo
Tribunale ritiene che subito dopo il colloquio telefonico del 10 gennaio 2005
il consulente dell’URC, conformemente all’art. 27 LPGA, era tenuto a fornire immediatamente
all’assicurato i formulari necessari per introdurre nella debita forma la
“Richiesta di corsi individuali di riqualificazione e di perfezionamento” e a
renderlo attento che, ai sensi dell’art. 60 cpv. 3 LADI, la domanda andava
motivata e corredata degli atti necessari.
L’assicurato
sostiene di non aver potuto presentare la richiesta di finanziamento del corso
in quanto il proprio collocatore non gli avrebbe consegnato i formulari
necessari.
Al
riguardo, nella risposta di causa, l’URC ha addotto che: “(…) Su questo punto
purtroppo non vi sono dati certi e inconfutabili che possano accertare senza
ombra di dubbio la veridicità di queste affermazioni. Da parte sua anche il
consulente incaricato non è in grado di produrre documentazione in merito, egli
può unicamente affermare che la documentazione inerente gli aiuti L-Rilocc è
stata spedita al datore di lavoro subito dopo il 10 gennaio 2005 e che in
quella occasione ha pure allegato i formulari per la domanda di finanziamento
del corso. In seguito si può solo accertare che la documentazione L-Rilocc
debitamente compilata è stata ritornata al nostro ufficio il 28 gennaio 2005
(…).” (cfr. doc. III, pag. 3).
Dal canto
suo il consulente del personale, nel suo scritto del 18 novembre 2005 al TCA, ha,
tra l’altro, affermato che: “(…) Con l’azienda __________ era stato raggiunto
un’accordo per sostenere tramite misure L-Rilocc l’assunzione (Bonus di
inserimento e Incentivo all’assunzione), i formulari necessari sono stati
inviati al datore di lavoro tramite e-mail . Ricordo che vi sono alcuni
problemi di trasmissione e che per questo ho avuto alcuni contatti telefonici
con l’azienda. Posso affermare senza poterlo provare che alle e-mail in
questione avevo anche allegato il file contenente il formulario per la
“Richiesta di finanziamento corso individuale”, era mia intenzione fare in modo
che il datore di lavoro lo consegnasse al signor RI 1. Come si potrà notare
negli allegati della nostra Risposta di causa (cfr. doc. 8 pag. 3) la
documentazione L-Rilocc è stata compilata e firmata sia dall’azienda che
dall’assicurato il 15 gennaio 2005, ciò significa che al più tardi il 14
gennaio 2005 la documentazione è stata ricevuta con successo dal datore di
lavoro. E’ possibile che visti i problemi di trasmissione del file tra il 10 e
il 14 gennaio 2005 io abbia inviato anche tramite posta una copia del contenuto
della e-mail in questione. (…).” (cfr. doc. X, punto 4).
Dalle
risultanze appena esposte e in applicazione dell'abituale criterio della
verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali
(cfr. STFA del 19 ottobre 2004 nella causa G., C 78/04, consid. 3; STFA del 15
marzo 2004 nella causa P.B., C 292/02; STFA del 24 settembre 2003 nella causa
R., C 281/02, consid. 1.3.2; STFA del 2 settembre 2003 nella causa C., U
319/02, consid. 1.3; STFA del 14 aprile 2003 nella causa M., U 165/02, consid.
1.
; STFA del 18 settembre 2001 nella causa W., C 264/99; STFA del 28 novembre
2000.
nella causa S., H 407/99, consid. 5b; STFA del 22 agosto 2000 nella causa
B., C 116/00, consid. 2b; STFA del 23 dicembre 1999 nella causa F., C 341/98,
consid. 3; RDAT II-2001 N. 91 pag. 378; SVR 2001 KV N. 50 pag. 145; DTF 126 V
322.
consid. 5a; DTF 125 V 195 consid. 2; SZS 1993 pag.
106.
consid. 3a; RCC 1986 pag. 202 consid. 2c, RCC 1984 pag. 468 consid. 3b, RCC
1983.
pag. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a,
DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, "Die Rechtspflege
in der Sozialversicherung", in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989
pag. 31-32; Scartazzini, "Les rapports de causalité dans le droit suisse
de la sécurité sociale", Basilea 1991, pag. 63), questo Tribunale deve
concludere che l’URC non ha provato di aver trasmesso per tempo all’assicurato
i formulari necessari per inoltrare la “Richiesta di corso individuale di
riqualificazione / perfezionamento”.
Non
risulta neppure che l’URC abbia mai reso attento l’assicurato che, ai sensi
dell’art. 60 cpv. 3 LADI, la domanda di frequentazione del corso andava
motivata e corredata degli atti necessari.
Del
resto, se effettivamente il formulario per la richiesta del corso fosse stato
trasmessa al datore di lavoro unitamente alla documentazione L-Rilocc, ritenuto
che quest’ultima è stata tempestivamente ritornata debitamente compilata e
sottoscritta sia dal datore di lavoro che dall’assicurato all’amministrazione
il 28 gennaio 2005, non si vede per quale ragione il datore di lavoro non
avrebbe fatto altrettanto con la richiesta per il corso.
Il TCA
sottolinea comunque che il formulario per la domanda andava trasmesso
direttamente all’assicurato e non al datore di lavoro.
Nel
“Verbale seduta del 19.07.05” tra l’assicurato e il proprio collocatore si
legge, peraltro, che: “(…) La documentazione per la richiesta del finanziamento
del corso è stata consegnata il 14.06.05, ritornata dall’assicurato il
04.07
, mentre la firma risale al 24.06.05. (…).” (cfr. doc. 1 dell’incarto completo
dell’URC), senza nessun riferimento a precedenti invii.
Secondo
questo Tribunale decisivo è comunque il fatto che l’assicurato ha chiesto
oralmente di poter frequentare il corso in questione prima del suo
inizio.
La
domanda formulata dal ricorrente non è quindi tardiva (cfr. art. 60 cpv. 3 LADI
e art. 81e cpv. 1 OADI).
L’assicurato
non deve sopportare le conseguenze di un suo comportamento (meglio dell’invio
del formulario “Richiesta di corso individuale di riqualificazione /
perfezionamento” solo il 20 giugno 2005 (cfr. doc. 3 dell’inc. completo
dell’URC) riconducibile ad una negligenza nei suoi confronti da parte
dell’amministrazione.
E’ dunque
a torto che l’URC ha ritenuto la richiesta del ricorrente tardiva ai sensi
della LADI e dell’OADI.
Per
quanto riguarda il costo del corso il TCA si limita qui a rilevare che questa
ragione da sola non basta per rifiutare il corso in questione, infatti, __________,
segretario dell’Ufficio delle misure attive (UMA), nella sua “Valutazione della
richiesta di corso individuale da parte del segretario UMA”, dopo aver espresso
il suo preavviso “parzialmente favorevole”, ha osservato che: “(…) Sono al
corrente che la decisione sarà negativa; tuttavia ho proceduto normalmente –
come previsto da procedura – con la compilazione della valutazione UMA. Qualora
l’emissione della decisione non fosse negativa (dunque “accolta” o
“parzialmente accolta”), vi chiedo di farmelo sapere di modo che vi
sottoponiamo un’offerta alternativa più conveniente (sappiamo che, ad esempio,
l’Autoscuola __________ di __________ offre la stessa formazione ad un prezzo
più vantaggioso). (…).” (cfr. doc. 3 dell’incarto completo dell’URC).
2.13
Quale
ulteriore motivo a sostegno del rifiuto del corso l’URC ha addotto che
l’assunzione dell’assicurato era già stata sostenuta tramite misure della
L-Rilocc.
L’amministrazione
fa dunque valere implicitamente che il collocamento dell’assicurato non era
intralciato.
Il TCA
rileva innanzitutto che dal “Curriculum vitae” risulta che l’assicurato, dal 1°
settembre 2000 al 31 agosto 2004, ha svolto un apprendistato quale meccanico
d’auto presso il Garage __________ e che ha conseguito l’attestato di capacità
federale quale "meccanico d’automobili VL" (cfr. doc. 1 dell’inc.
completo dell’URC).
Immediatamente
dopo la fine del tirocinio l’assicurato ha trovato lavoro presso lo stesso
Garage in cui ha svolto l’apprendistato. Egli è stato infatti assunto quale
meccanico e ha lavorato dal 1° settembre al 29 novembre 2004 (cfr. doc. 1
dell’incarto completo dell’URC, “Curriculum vitae”).
La
disdetta dal posto di lavoro è stata inoltrata dall’assicurato con lettera
“Raccomandata a mano” del 29 novembre 2004 con effetto al 30 novembre 2004
(cfr. doc. 1 dell’incarto completo dell’URC, la lettera di disdetta del 29
novembre 2004).
Da quanto
appena esposto – indipendentemente dalla questione a sapere se il corso in
questione migliorava la sua idoneità al collocamento ai sensi della
giurisprudenza federale e della Circolare del SECO citati (cfr. consid. 2.9 e
2.
) – questo Tribunale deve pertanto concludere che in ogni caso il collocamento
dell’assicurato come meccanico non era intralciato dal mercato del lavoro (cfr.
consid. 2.5 e 2.8).
Questo
vale a maggiore ragione se si pensa anche alla giovane età dell’assicurato
(classe 1985), che può facilitare una sua assunzione, e ritenuto che egli
dispone di una formazione.
Inoltre
il TCA constata che è stato l’assicurato a disdire il rapporto di lavoro con la
ditta __________ con lettera del 7 ottobre 2005, anche se egli sostiene di aver
semplicemente anticipato il datore di lavoro (cfr. doc. 1 dell’incarto completo
dell’URC, verbale del colloquio di consulenza del 9 novembre 2005 e lettera di
disdetta del 7 ottobre 2005 alla __________).
D’altra
parte, anche se con lettera del 10 gennaio 2005 la ditta __________ ha
confermato all’assicurato che “(…) in data odierna 10 gennaio 2005 inizierai la
riqualifica nella professione quale soccorritore stradale di veicoli con un
salario di fr. 4'000.-- lordi. Entro il 30 aprile 2005, dovrai eseguire la
teoria della patente C e entro il 30 giugno i pratici della patente C-E. (…)”
(cfr. doc. 3), la stessa ditta non ha licenziato l’assicurato allorquando era
chiaro che egli non aveva rispettato le condizioni poste con la sua assunzione.
In simili
circostanze, mancando uno dei presupposti cumulativamente necessario al fine di
potergli riconoscere il diritto a frequentare il corso in questione quale riqualificazione
ai sensi della LADI (cfr. consid. 2.6 e 2.7), è a ragione che l’URC ha respinto
la richiesta dell’assicurato volta a frequentare un corso per la formazione
pratica e teorica categoria C e E.
La
decisione dell’URC va quindi confermata.
Tuttavia,
viste le allegazioni dell’assicurato secondo il quale l’URC gli avrebbe
confermato che assumeva le spese per il corso (cfr. doc. VII, punto 3), occorre
ora stabilire se l'assicurato vada o meno tutelato in virtù del principio della
protezione della buona fede
2.14
Il diritto
alla protezione della buona fede di cui all’art. 9 Cost., che consente al
cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa
eviti di contraddirsi, è garantito e impone all'autorità di discostarsi dal
principio della legalità, allorché i seguenti presupposti, precisati da una
lunga e consolidata giurisprudenza, sono cumulativamente adempiuti
1.
l'autorità deve essere intervenuta in una situazione concreta nei
riguardi di persone determinate;
2.
l'autorità ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie
competenze;
3.
l'assicurato non deve essersi reso conto immediatamente
dell'inesattezza dell'informazione ricevuta;
4.
l'informazione errata ha indotto l'assicurato ad adottare un
comportamento o un'omissione che gli è pregiudizievole;
5.
la legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è
stata data.
(cfr. STFA
del 25 ottobre 2005 nella causa B. e B., K 107/05 consid. 3.1.; STFA del 4
luglio 2005 nella causa M., C 270/04, consid. 3.3.1.; STFA del 28
gennaio 2004 nella causa Arbeitslosenkasse der Gewerkschaft Bau & Industrie
GBI c/ A., C 218/03, consid. 2; STFA del 29 agosto 2002 nella
causa Amt für Arbeit St. Gallen c/ S., C 25/02; DTF 121 V 65, consid. 2a pag.
66-67 e la giurisprudenza ivi citata; RAMI 1993 pag. 120-121, Pratique VSI 1993
pag. 21-22, RCC 1991 pag. 220 consid. 3a, RCC 1983 pag. 195 consid. 3, RCC 1982
pag. 368 consid. 2, RCC 1981 pag. 194 consid. 3, RCC 1979 pag. 155, DLA 1992 p.
106, DTF 118 V 76 consid. 7, RDAT I-1992 n° 63; Grisel, Traité de droit administratif,
vol. I, pag. 390ss; Knapp, Précis de droit administratif,
4a ed., n° 509, pag. 108-109; Haefliger, Alle Schweizer sind
vor dem Gesetze gleich, pag. 217ss).
La condizione secondo cui l'informazione errata deve avere indotto
l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione non reversibile senza
pregiudizio in una sentenza del 6 settembre 2001 nella causa M., C 344/00, è
stata così precisata:
"
(…) Bei der Prüfung des Kriteriums, ob
Dispositionen getroffen
wurden, die nicht ohne Nachteil rückgängig
gemacht werden können, ist zu berücksichtigen, dass die Auskunft für das
Verhalten des Betroffenen ursächlich sein muss. Ein Kausalzusammenhang zwischen
der behördlichen Auskunft und dem darauf folgenden Handeln der betroffenen
Person ist gegeben, wenn angenommen werden kann, diese hätte sich ohne die
Auskunft anders verhalten. Die Kausalität fehlt, wenn der Adressat bereits vor
der Auskunftserteilung nicht wieder rückgängig zu machende Dispositionen
getroffen hat, er sich auch ohne die Auskunft zu den gleichen Dispositionen
entschlossen hätte, oder wenn ihm eine andere, günstigere Handlungsmöglichkeit
gar nicht offen stand (Weber-Dürler, Vertrauensschutz im öffentlichen Recht,
Basel 1983, S. 102 f.; dies., Falsche Auskünfte von Behörden, in: ZBl 1991 S.
16; Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung,
Ergänzungsband, Nr. 75 B III Ziff. 3c/2 S. 242).“
Tale
presupposto è stato riconosciuto dal Tribunale federale in una sentenza del 29
agosto 2002 nella causa S., C 25/02, in cui, nell’ambito di una vertenza di
restituzione di prestazioni erogate a un assicurato che aveva ceduto la propria
attività - nella cui fase di progettazione aveva ricevuto dall’assicurazione
contro la disoccupazione delle indennità giornaliere speciali - alla moglie,
per la quale aveva continuato a lavorare, è stata tutelata la buona fede
dell’assicurato. Questi, sulla base delle informazioni che ha indicato di avere
ricevuto da un collocatore prima dell’annuncio in disoccupazione, ossia che
trasferendo la ditta alla moglie avrebbe avuto diritto alle indennità di
disoccupazione, e dei successivi versamenti di tali prestazioni, ha rinunciato
a liquidare la ditta individuale. Se avesse ricevuto la corretta informazione,
egli avrebbe potuto interrompere definitivamente l’attività e beneficiare del
prolungamento del termine quadro per l’eventuale versamento di altre indennità
giornaliere ai sensi dell’art. 71d cpv. 2 LADI e 95e cpv. 2 OADI.
L’Alta Corte non ha invece
considerato ossequiata questa condizione in una sentenza del 25 ottobre 2005
nella causa S., C 177/04. In quel caso l’assicurato aveva effettivamente
ricevuto un’informazione erronea circa il momento in cui avrebbe dovuto
richiedere le indennità speciali ai fini del promovimento di un’attività
lucrativa indipendente ai sensi degli art. 71a segg. LADI. Tuttavia egli aveva
avviato la propria attività già precedentemente alla disoccupazione. Anche nel
caso in cui avesse inoltrato la domanda di indennità tempestivamente, egli non
avrebbe quindi avuto in ogni caso diritto alle prestazioni dell’assicurazione
contro la disoccupazione, siccome la fase di progettazione era già stata ultimata.
L’assicurato, dunque, non ha subito alcun pregiudizio a seguito dell’errata
informazione da parte dell’autorità.
In un’altra sentenza del
10.
luglio 2006 nella causa R. (C 319/05), chiamato a pronunciarsi nel caso di
un assicurato che il 1° ottobre 2003 ha iniziato un “Nachdilomstudium” e che ha
fatto valere una mancanza di informazione da parte dell’amministra-zione al
momento in cui, il 22 settembre 2004, si è reiscritto al collocamento prima di
conoscere l’esito dei suoi studi post universitari pervenutogli il 6 ottobre
2004.
(all’assicurato non è quindi stato riconosciuto l’esenzione
dall’adempimento del periodo di contribuzione ai sensi dell’art. 14 cpv. 1
lett. a LADI), il TFA ha concluso che il presupposto che l'informazione
errata ha indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione che
gli è pregiudizievole è in sin dall’inizio escluso quando l’assicurato,
anche se avesse ricevuto un’informazione corretta e sufficiente, non avrebbe
potuto e voluto disporre diversamente “(…) Dies kann von
vornherein ausgeschlossen werden (ndr. si riferisce al presupposto che: die
rechtsuchende Person im Vertrauen auf die Richtigkeit (und Vollständigkeit) der
Auskunft Dispositionen getroffen hat, die nicht ohne Nachteil rückgängig
gemacht werden können) wenn die Rechtsuchende Person gar nicht anders hätte
disponieren wollen oder können (…).“ (cfr. STFA del 10 luglio nella
causa R., C 319/05, consid. 3.4).
Nel caso in esame, anche
ritenuto che l’assicurato si è rivolto ad una persona competente, il proprio
collocatore, e ammettendo che quest’ultimo gli avrebbe confermato che l’URC assumeva le spese per il corso (lo stesso
collocatore ha infatti ammesso che “(…) E’ probabile che le spiegazioni
sintetiche date al signor RI 1 sull’iter che la pratica doveva seguire, possano
aver creato in lui la certezza di poter ricevere gli aiuti previsti dalla Legge
sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI). (…).” (cfr. doc. XVI),
questa Corte ritiene che non sia soddisfatto il presupposto secondo
cui l’errata informazione deve avere indotto l'assicurato ad adottare un
comportamento o un'omissione non reversibile senza pregiudizio.
Il ricorrente, infatti, da
una parte, anche dopo aver saputo, al più tardi il 28 luglio 2005 (data della
sua opposizione; cfr. doc. A2), che l’URC gli ha rifiutato la domanda di
frequentazione del corso per la formazione pratica e teorica
categoria C e E (cfr. doc. A3), non ha abbandonato le sue intenzioni e
dal 29 agosto 2005 ha iniziato a frequentare il corso di formazione teorica
cat. C presso un’altra autoscuola previo versamento di fr. 500.-- (cfr. doc.
VII e allegati doc. B/2 e B/3). Dunque vi è da ritenere, analogamente alla STFA
del 10 luglio 2006 nella causa R. (C 319/05) sopra citata, che l’assicurato,
anche se avesse ricevuto una corretta e completa informazione, non avrebbe
voluto disporre diversamente.
Dall’altra, visto che nel
verbale del colloquio di consulenza del 9 novembre 2005, da lui sottoscritto,
si legge, tra l’altro, che: “(…) Attualmente ha superato gli esami scritti e si
sta preparando a quelli pratici. In questo momento è più orientato a cercare un
posto di lavoro come autista di camion piuttosto che come meccanico d’auto.
(…).” (cfr. doc. 1 dell’inc. completo dell’URC, verbale del 9 novembre 2005 con
il nuovo collocatore __________), in applicazione del criterio della verosimiglianza
preponderante usualmente applicato dal giudice delle assicurazioni sociali
(cfr. al riguardo la giurisprudenza citata al consid. 2.12), il TCA deve
concludere che il ricorrente ha iniziato il corso in questione prevalentemente
per un suo desiderio rispetto al fatto di esclusivamente credere che l’URC gli
avrebbe pagato il corso.
Di conseguenza, in casu,
non vi è nesso di causalità tra l’eventuale informazione errata da parte
dell’URC e il comportamento dell’assicurato, il quale, anche dopo la decisione negativa,
ha in ogni caso proseguito il corso presso un’altra autoscuola.
La
decisione su opposizione del 5 settembre 2005 emessa dall’URC deve
conseguentemente essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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