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38.2005.87

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

16 novembre 2005Italiano56 min

Source ti.ch

Fatti

N. 24 del 24 giugno 2003

pag. 1728 segg.).

Dal

profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio

le norme di diritto materiale in vigore al momento in cui si realizza la

fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 130 V 329; DTF 129 V 1, consid.

1.2., pag. 4; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1, pag.

467; DTF 126

V 166 consid. 4b, pag. 166; DTF 125 V 42, consid. 2b,

pag. 44; DTF 123 V 70, consid. 2, pag. 71; DTF 122 V

34, consid. 1,

pag. 36 con riferimenti; RAMI 1999 n. K 994 pag. 321 consid. 2; STFA del 16

febbraio 2004 nella causa S., C 154/03; STFA del 20 gennaio 2003 nella causa V.

e V.-A., K 133/01 e STFA del

23 gennaio 2002 nella causa L., H 114/01).

Inoltre,

il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda

di regola sui fatti che si sono realizzati fino all'emanazione della decisione

su opposizione contestata

(cfr. STFA del 22 aprile 2005 nella causa S., U 417/04, consid. 1.1.; DTF 128 V

315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 121 V 366 consid. 1b; qui: il 23 agosto 2005).

Nel caso

in esame, l'amministrazione ha sanzionato l'assicurato per insufficienti

ricerche di lavoro nei mesi di aprile e maggio 2005 precedenti l’annuncio per

il collocamento. Nel lasso di tempo in questione la terza revisione della LADI

era in vigore e deve, dunque, essere presa in considerazione.

2.3. Dapprima va

rilevato che la terza revisione della LADI non ha sostanzialmente modificato né

l'obbligo per gli assicurati di cercare un impiego adeguato, né il principio di

sanzionare la violazione di questo dovere vigenti precedentemente al 1° luglio

2003. È stato, invece, parzialmente modificato l'art. 26 dell'ordinanza.

Pertanto resta valida la giurisprudenza elaborata fino al 30 giugno 2003.

Come

appena visto, tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare

personalmente un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 LADI), se necessario

anche fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI) ed anche

fuori del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).

Alla fine di ogni periodo

di controllo egli dovrà, dunque, presentare al servizio competente le prove

documentali relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA del 29.1.92

nella causa E.R., non pubblicata).

Secondo l'art. 26 cpv. 1

OADI:

"

L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di

regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."

L'art. 26 cpv. 2 OADI

prevede che:

"

Annunciandosi per riscuotere l'indennità giornaliera, l'assicurato deve

provare al servizio competente gli sforzi che ha intrapreso per trovare

lavoro."

L'art. 26 cpv. 2bis OADI

precisa che

" Egli deve fornire tale prova per ogni periodo di

controllo al più tardi entro il quinto giorno del mese seguente o il primo

giorno lavorativo successivo a tale data. In caso contrario, il servizio

competente gli accorda un termine adeguato per rimediarvi. Nel contempo lo

informa per scritto che, se lascia scadere il termine senza una giustificazione

valida, le ricerche di lavoro non potranno essere prese in considerazione."

L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:

"

Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro

dell'assicurato."

Conformemente al principio

dell'obbligo della riduzione dei danni ancorato nel diritto delle assicurazioni

sociali (cfr. Maurer, Sozialversicherungsrecht, Band I, 1979 p. 323), la LADI

ha dunque previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue

possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.

Se non adempie il suo

obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c

LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il

suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata.

2.4. La giurisprudenza federale ha

stabilito che questo motivo di sospensione è dato anche quando l'assicurato non

si attiene all'obbligo della ricerca di un lavoro prima di essere disoccupato.

L'assicurato deve così, ad esempio, adoperarsi già durante il periodo di

disdetta (e cioè a partire dal momento in cui gli viene notificato il

licenziamento) per trovare una nuova occupazione (cfr. DLA 1966 N° 11 e N° 21;

DLA 1977 N° 33; DLA 1987

pag. 41, DTF del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., C 77/91; SVR 1998 ALV N° 22;

D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla

luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST,

Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).

Anche gli

assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere

sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che

precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML,

n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo,

op. cit., pag. 17).

Questa giurisprudenza viene regolarmente

confermata dal TFA (cfr. ad esempio: STFA del 22 ottobre 2002 nella causa N.

(C 305/01), non pubblicata; STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C. (C 280/01);

STFA del 15 dicembre 2003 nella causa P. (C 200/03); STFA del 10 dicembre 2004

nella causa M.

(C 210/04)).

2.5. Per

stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare

un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la

qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76

consid. 2 con riferimenti; STFA del 15 gennaio 2001 nella causa C.P.-B., C

49/00).

Il

disoccupato, per ogni periodo di controllo, deve, infatti, fornire

all'amministrazione la prova d'aver compiuto un certo numero di ricerche di

lavoro qualitativamente valide (cfr. DTF 124 V 231; DTF 120 V 74; DLA 1993/1994

pag. 55; DTF 112 V 217; DLA 1987 n. 2 p. 40; DLA 1986 n. 26 p. 101).

Secondo costante

giurisprudenza cantonale, gli assicurati, durante ogni periodo di controllo,

devono comprovare, di regola, almeno 4 ricerche qualitativamente valide (cfr.

per tutte la STCA del 28 gennaio 1987 nella causa M.Z., AD 247/86). Il TFA, in

una sentenza del 13 luglio 1987, ha approvato questo principio

(cfr. STFA nella causa M.Z., C 33/87).

In una sentenza del 3 luglio 2003 nella causa AWA

contro E.

(C 286/02), il TFA ha ritenuto sufficienti quattro ricerche di lavoro compiute

da un assicurato durante uno dei tre mesi di disdetta, osservando:

"

(…)

Mit der Vorinstanz sind die fünf Arbeitsbemühungen

während des Monats November als genügend und die drei, eventuell vier

Bewerbungen im Dezember 2001 als gerade noch ausreichend zu qualifizieren. Dies

insbesondere angesichts des in diesem Monat knappen Angebots an Arbeitsstellen

und der Tatsache, dass sich der Versicherte nicht darauf beschränkte, sich

bloss telefonisch nach offenen Stellen zu erkundigen, sondern sich in der Regel

schriftlich bewarb. Dem geringen Fehlverhalten des Beschwerdegegners, sich

während des letzten Monats in der Kündigungsfrist nur um eine oder zwei Stellen

beworben zu haben, hat das kantonale Gericht mit der am unteren Rand des

leichten Verschuldens liegenden Einstellung von 3 Tagen angemessen Rechnung

getragen. Diese Bemessung der Einstelldauer ist unter Berücksichtigung des

nicht nur der Verwaltung, sondern auch der Vorinstanz zustehenden Ermessens, in

welches das Eidgenössische Versicherungsgericht ohne triftigen Grund nicht

eingreift (BGE 123 V 152 Erw. 2 mit Hinweisen), nicht zu beanstanden." (STFA del 3 luglio 2003 nella causa AWA contro E.,

C 286/02)

In una

sentenza del 3 agosto 2000 nella causa K. (C 399/99), la nostra Alta Corte ha

inoltre avuto modo di rilevare quanto segue:

"

1.- Das kantonale Gericht hat die vorliegend

massgebenden Bestimmungen über die Pflicht zur Stellensuche (Art. 17 Abs. 1

AVIG), die Einstellung in der Anspruchsberechtigung bei ungenügenden

Arbeitsbemühungen (Art. 30 Abs. 1 lit. c AVIG), die verschuldensabhängige Dauer

der Einstellung (Art. 30 Abs. 3 AVIG und Art. 45 Abs. 2 AVIV) sowie die

Rechtsprechung zu Qualität und Quantität der Arbeitsbemühungen (vgl., nebst den

erwähnten BGE 120 V 76 Erw. 2 und 112 V 217 Erw. 1b, BGE 124 V 231 Erw. 4a)

zutreffend dargelegt. Darauf kann verwiesen werden.

Richtig ist auch, dass gemäss Verwaltungspraxis

in der Regel durchschnittlich 10 bis 12 Bewerbungen pro Monat verlangt werden

(Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, Bd. I, N. 15 zu Art.

17). Eine allgemein gültige Aussage über die erforderliche Mindestanzahl an

Bewerbungen ist indes nicht möglich. Das Quantitativ beurteilt sich vielmehr

nach den konkreten Umständen (Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in:

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Bd. Soziale Sicherheit, Fn

1330). Zu berücksichtigen sind namentlich Alter,

Schul- und Berufsbildung der versicherten Person

sowie die Verhältnisse im für diese in Betracht kommenden

Arbeitsmarkt. (…)"

Questa giurisprudenza è stata confermata in una

sentenza del

6 agosto 2002 nella causa Z. (C 338/01), nella quale il TFA ha ritenuto

insufficienti sei ricerche di lavoro in un mese (al riguardo cfr. anche STFA

del 25 aprile 2005 nella causa E., C 10/05, consid. 2.3.1.).

In un'altra sentenza del 23 gennaio 2003 nella

causa C.

(C 280/01) il TFA ha ritenuto insufficienti

quattro ricerche di lavoro in un periodo di tre mesi.

In una sentenza del 26 maggio 2003 nella causa M.

(C 98/02), il TFA ha ritenuto non colpevole un assicurato che aveva compiuto,

durante due periodi di controllo, sei ricerche di impiego lavorando a tempo

pieno in un programma di occupazione temporanea.

Il TFA, in una sentenza del 4 giugno 2003 nella

causa R.

(C 319/02), ha ritenuto insufficienti sei ricerche di lavoro in un mese.

In un'altra sentenza dell'11 luglio 2003 nella

causa D. (C 63/03) la nostra Alta Corte, dopo avere ricordato che i giudici di

prima istanza avevano ritenuto che l'obiettivo fissato ad un'assicurata

dall'amministrazione di effettuare dieci ricerche di lavoro mensili non era

sproporzionato, ha ritenuto insufficienti tre ricerche di lavoro durante un

periodo di controllo.

In una sentenza del 10 dicembre 2004 nella causa

M.

(C 210/04), il TFA ha confermato la sanzione inflitta dall’amministrazione ad

un assicurato che aveva svolto due ricerche di lavoro nel mese antecedente

l’annuncio al collocamento, ritenute insufficienti e che aveva omesso di

compiere ricerche di lavoro durante il primo periodo di controllo; l’Alta Corte

ha pure considerato insufficienti cinque ricerche di lavoro, di cui tre erano

già state compiute nel mese precedente, effettuate dall’assicurato durante un

periodo di controllo. La nostra Massima Istanza ha in particolare sottolineato:

"

(...)

Bei der Beurteilung der Frage, ob sich eine

versicherte Person genügend um zumutbare Arbeit bemüht hat, ist nicht nur die

Quantität, sondern auch die Qualität ihrer Bewerbungen von Bedeutung (BGE 124 V

231 Erw. 4a mit Hinweis).

Wenn jedoch dem Versicherten grössere

Anstrengungen in quantitativer Hinsicht hätten zugemutet werden können, ist er

wegen ungenügender persönlicher Bemühungen um Arbeit in der Anspruchsberechtigung

einzustellen. Dabei kommt es immer auf die konkreten Umstände an. Im Sinne

einer Grössenordnung ist jedoch zu beachten, dass einige Kassen

durchschnittlich zehn bis zwölf geeignete Arbeitsbemühungen im Monat verlangen

(BGE 124 V 234 Erw. 6 mit Hinweis)."

In

una sentenza del 12 luglio 2005 nella causa S. (C 106/04) il TFA ha rilevato:

" (...)

2.1 Pour trancher le point de savoir si l'assuré a

fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir

compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises

(ATF 124 V 231 consid. 4). Sur le plan quantitatif, la pratique administrative

exige 10 à 12 offres d'emploi par mois en moyenne. On ne peut cependant pas

s'en tenir à une limite purement quantitative et il faut bien plutôt examiner,

au regard des circonstances concrètes, la qualité des démarches (Thomas

Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch. 701 et note de bas de

page 1330). Sur le plan qualitatif, on peut attendre d'un assuré qu'il ne se

contente pas de démarches par téléphone, mais qu'il réponde également à des

offres d'emploi par écrit (Jacqueline Chopard, Die Einstellung in der

Anspruchsberechtigung, thèse Zurich, 1998, p. 139 sv.). (...)"

Infine, in una sentenza

del 29 settembre 2005 nella causa H.

(C 199/05) l'Alta Corte si

è così espressa:

" (...)

Richtig wiedergegeben hat die Vorinstanz ferner

die Rechtsprechung zur Qualität und Quantität der Arbeitsbemühungen (BGE 124 V

231 Erw. 4a; SVR 2004 ALV Nr. 18 S. 59 [in BGE 130 V 385 nicht publizierte] Erw.

4.1) sowie die Verwaltungspraxis, wonach in der Regel durchschnittlich 10 bis

12 Bewerbungen pro Monat verlangt werden, wobei indes die Umstände des

Einzelfalls zu berücksichtigen sind (Urteil E. vom 25. April 2005 Erw. 2.3.1, C

10/05). Darauf wird verwiesen.

2.2 Zu ergänzen ist, dass die versicherte Person

auf Grund der Schadenminderungspflicht selbst alles Zumutbare zu unternehmen

hat, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Wie in den übrigen

Zweigen der Sozialversicherung hat die versicherte Person auch bei der

Arbeitslosenversicherung ihr Möglichstes zur Schadenminderung von sich aus,

d.h. ohne besondere Aufforderung durch eine Amtsstelle oder Abgabe eines Merkblattes,

vorzukehren (ARV 1980 Nr. 44 S. 109).

Für eine Einstellung in der Anspruchsberechtigung

wegen ungenügender persönlicher Arbeitsbemühungen darf durchaus auf eine

einzelne Kontrollperiode, d.h. einen einzelnen Kalendermonat abgestellt werden,

und es geht rechtsprechungsgemäss nicht an, mit dem Hinweis auf intensivere

Anstrengungen in anderen Monaten sich in einer andern Kontrollperiode

ungenügend um Arbeit zu bemühen (erwähntes Urteil E. Erw. 2.3.2 mit Hinweis).

Vor der Einstellung ist keine Verwarnung

auszusprechen (BGE 124 V 233 Erw. 5b; Urteil W. vom 13. April 2005 Erw. 4, C

4/05).

Das seit 1. Januar 2003 geltende Bundesgesetz

über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) mit der

zugehörigen Verordnung (ATSV) und die auf den 1. Juli 2003 erfolgte

Teilrevision von AVIG und AVIV modifizieren die Rechtslage nicht, weshalb die

zu den bis 31. Dezember 2002 gültig gewesenen Bestimmungen ergangene

Rechtsprechung weiterhin zu berücksichtigen ist (erwähntes Urteil E. Erw. 1.2).

(...)"

La giurisprudenza cantonale più sopra ricordata

ha dunque fissato semplicemente una linea di riferimento e non ha carattere

assoluto ("di regola") e, secondo quanto stabilito dal TFA nelle

sentenze appena citate, occorre valutare, nel singolo caso concreto, quante

ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, a seconda delle condizioni

particolari di ogni singola fattispecie (cfr. STCA del 28 gennaio 2003 nella

causa K.,

inc. 38.2002.186).

A proposito dei compiti dei consulenti del

personale, in una sentenza del 5 ottobre 2000 nella causa B. (inc. 38.2000.74),

il TCA ha ricordato che:

"

Riguardo al desiderio dell'assicurato di seguire

altri tipi di programmi occupazionali, va pure ricordato che spetta ai

consulenti degli URC di decidere di volta in volta quali sono le misure più

idonee per favorire un rapido collocamento dei singoli assicurati (cfr. art. 85

cpv. 1 lett. a e c LADI; art. 85 b LADI, art. 17 cpv. 3 LADI)."

2.6. Giusta l'art. 17 cpv. 1 in

fine LADI, l'assicurato deve comprovare il suo impegno per trovare un nuovo

posto di lavoro, fornendo al servizio competente le prove relative agli sforzi

intrapresi a tal fine (cfr. art. 26 cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. DLA 1988 p.

95; DTF 120 V 74). La prova degli sforzi volti al reperimento di una nuova

occupazione deve essere fornita, giusta l'art. 26 cpv. 2 OADI, al servizio

competente. Nel Cantone Ticino, sulla base dei combinati disposti dell'art. 30

cpv. 2, 85 e 85b LADI, questa competenza è stata delegata agli URC (cfr. l'art. 2a lett. e del Regolamento della legge sul rilancio

dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 15 ottobre 2003; D.

Cattaneo,

op. cit., pag. 92-93).

La legge non prevede

nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire

effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi

datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla

fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio

competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del

29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).

L'obbligo

di comprovare le ricerche di lavoro è stato ribadito dal TFA in una sentenza

del 23 gennaio 2003 nella causa C.

(C

280/01), nella quale ha osservato:

"

Selbst wenn sich der Versicherte sodann

tatsächlich bei 10 potentiellen Arbeitgebern oder Arbeitgeberinnen gemeldet

hätte, kann er sich nur auf jene Arbeitsbemühungen berufen, welche er

nachzuweisen vermag (Art. 17 Abs. 1 Satz 3 AVIG in Verbindung mit Art. 26 Abs.

Considerandi

2.

AVIV; Gerhards, a.a.O., N 22 zu Art. 17 AVIG)."

Concretamente

ciò significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare

all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore

di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile

l'avvenuta ricerca.

In caso di ricerca

personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei

datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è

necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo

"timbro" sul formulario

(cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma scritta, che la ricerca di

lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28.1.1987 nella causa S. P., AD

5/87).

Inoltre

il TFA ha avuto occasione di rilevare che sul modulo utilizzato per comprovare

le ricerche compiute o sulle eventuali dichiarazioni dei potenziali datori di

lavoro deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il

disoccupato si è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre

1999.

nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).

L'assicurato potrà

servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dall'UFSEL (Ufficio

federale dello sviluppo economico e del lavoro; dal 1° luglio 1999 Segretariato

di stato dell'economia, SECO).

In caso di rifiuto del

datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà

comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al

servizio competente tale rifiuto.

Infine, in caso di ricerca

telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola,

confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto

(cfr. DLA 1988 p. 95).

In una

sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000

pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno

l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.

In merito alle ricerche di lavoro compiute

esclusivamente per telefono e alla continuità delle ricerche durante un periodo

di controllo, il TFA, in una sentenza del 4 giugno 2003 nella causa R. (C

319/02), ha avuto modo di rilevare:

"

(…)

Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait

des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte

aussi bien de la quantité que de la qualité de ses recherches (ATF 124 V 231

consid. 4a et l'arrêt cité). Sur le plan quantitatif, la pratique

administrative exige dix à douze offres d'emploi par mois en moyenne. On ne

peut cependant pas s'en tenir à une limite purement quantitative et il faut

bien plutôt examiner, au regard des circonstances concrètes, la qualité des

démarches (Nussbaumer,

op. cit., note de bas de page 1330). Sur le plan qualitatif, on peut attendre

d'un assuré qu'il ne se contente pas de démarches par téléphone, mais qu'il

réponde également à des offres d'emploi par écrit (Chopard, op. cit., p. 139

sv.). La continuité des démarches joue également un certain rôle, même si l'on

ne saurait exiger d'emblée que l'assuré répartisse ses démarches sur toute une

période de contrôle. S'agissant d'offres écrites, il peut au contraire être

rationnel et judicieux de préparer ses postulations de manière concentrée sur

quelques jours dans le mois, eu égard à la périodicité des offres d'emplois

dans les journaux et compte tenu du fait que les délais de postulation sont en

général relativement longs (arrêt non publié du 5 juillet 1988 dans la cause

R., C 14/88). (…)" (STFA del 4 giugno 2003 nella causa R., C

319/02)

In una

sentenza del 14 settembre 2005 nella causa T. (C 78/05) il TFA ha confermato

una sospensione di 6 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione per

insufficienti ricerche di lavoro in un periodo di controllo, rilevando:

"

(...)

qu'il a reconnu n'avoir effectué qu'une démarche au

mois de décembre 2003, en raison d'un profil de cadre assez spécifique;

qu'il ne peut être tenu compte des autres documents

déposés dans le même temps, ceux-ci étant le résultat de trois démarches

entreprises antérieurement à la période de contrôle en question;

que dans la mesure où le profil du recourant est

spécifique, ce dernier ne peut se contenter de répondre aux rares annonces

paraissant dans la presse, mais doit avoir recours à d'autres méthodes

ordinaires au sens de l'art. 26 al. 1 OACI (offre spontanée, par exemple) ou

rechercher du travail en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment si

besoin est;

que le comportement du recourant qui n'a effectué

qu'une recherche d'emploi pour le mois de décembre 2003 constitue ainsi une

violation claire de l'obligation de diminuer le dommage causé à

l'assurance-chômage, même si son conseiller ORP ne lui a pas encore fixé

d'objectif précis; (...)"

In un'altra sentenza del

29.

settembre 2005 nella causa H.

(C 199/05) l'Alta Corte si

è così espressa:

" (...)

4.2.3

Aber auch für die Zeit ab 17. bis 30. Juni

2004.

kann die Versicherte aus den behaupteten Anweisungen der Frau S.________

nichts zu ihren Gunsten ableiten. Sie räumt selber ein, Frau S.________ habe

sie aufgefordert, in erster Linie sämtliche möglichen Bewerbungen für

Dauerstellen zu tätigen; telefonische Anfragen für Aushilfsjobs bzw.

Blindbewerbungen (ohne entsprechende Stellenausschreibung) seien erst in

zweiter Linie vorzunehmen.

Diese Anweisung ist nicht zu beanstanden, da von

einer arbeitslosen Person verlangt wird, dass sie sich vor allem schriftlich

auf konkrete Stellenangebote bewirbt (Urteile M. vom 24. Mai 2000 Erw. 2c, C

185/99, S. vom 11. Juni 1999 Erw. 2d, C 401/98, und S. vom 26. August 1996 Erw.

5b, C 134/96). Die Versicherte vermag lediglich das Vorstellungsgespräch vom

17.

Juni 2004 im Pflegezentrum Y.________ auf Grund der einen Bewerbung vom 25.

Mai 2004 (Erw. 3 hievor) zu belegen. Bewerbungen für Dauerstellen auf neue

Inserate hin weist sie keine nach. Unbehelflich ist ihr Vorbringen, in den

Sommermonaten würden im Pflegebereich erfahrungsgemäss kaum

Dauerarbeitsverträge abgeschlossen. Denn allfällige Schwierigkeiten auf dem

Arbeitsmarkt erfordern um so intensivere Bemühungen der versicherten Person; es

kommt nicht auf die Erfolgsaussichten, sondern auf die Intensität der Stellensuche

an (BGE 124 V 234 Erw. 6). Wenn nötig, ist auch ausserhalb des bisherigen

Berufs Arbeit zu suchen (BGE 120 V 76 Erw. 2; Urteil S. vom 16. Februar 2005

Erw. 2, C 6/04). Unter diesen Umständen könnten die Bemühungen der Versicherten

in der Zeit vom 17. bis 30. Juni 2004 selbst dann nicht als rechtsgenüglich

qualifiziert werden, wenn sie Blindbewerbungen unternommen hätte. (...)"

2.7

L'art. 30

cpv. 1 lett. c LADI sanziona dunque una violazione dell'obbligo di ridurre il

danno fissato all'art. 17 cpv. 1 LADI

(cfr. DLA 1981 pag. 126).

In una

sentenza del 17 marzo 1998 nella causa H. il Tribunale federale delle

assicurazioni ha ribadito questo concetto ed ha avuto modo di formulare le

seguenti osservazioni circa la natura, il carattere e lo scopo della

sospensione:

"

Mittels Einstellung in der Anspruchsberechtigung

soll dieser Pflicht zum Durchbruch verholfen werden. Praxisgemäss handelt es

sich dabei nicht um eine strafrechtliche, sondern eine verwaltungsrechtliche

Sanktion (BGE V 151 Erw. 1c; ARV 1990

Nr. 20 S. 133 Erw. 2b; vgl. auch Gerhards, Kommentar zum

Arbeitslosenversicherungsgesetz, N 2 zu Art. 30). Mit der Verknüpfung von

Schadenminderungspflicht und Sanktion will das AVIG Arbeitslose zur Stellensuche

anspornen. Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung soll den Versicherten

davon abhalten, die Arbeitslosenversicherung missbräuchlich in Anspruch zu

nehmen. Wenn er sich nicht genügend um Arbeit bemüht, nimmt er in Kauf, länger

arbeitslos zu bleiben. Dadurch erwächst der Versicherung insofern ein Schaden,

als sie länger Leistungen erbringen muss. Zweck der Einstellung in der

Anspruchsberechtigung ist eine angemessene Mitbeteiligung des Versicherten an

diesem Schaden, den er durch sein pflichtwidriges Verhalten der

Arbeitslosenversicherung natürlich und adäquat kausal verursacht hat (BGE 122 V

40.

Erw. 4c/aa und 44 Erw. 3c/aa; Gerhards, a.a.O., n 2 und 51 zu Art.

30). Ohne die einstellungsrechtliche Sanktion käme Art. 17 Abs. 1 AVIG im

Taggeldrecht nicht zum Tragen.

Wüsste nämlich eine

arbeitslose Person zum voraus, dass ungenügende Bemühungen bezüglich ihrer

Leistungen keine Folgen zeitigten, fehlte ein wesentlicher Ansporn, dem

gesetzlichen Gebot zur Stellensuche nachzuleben." (DTF 124 V 227-

228)

In questa

sentenza (cfr. DTF 124 V 228- 230 ) il TFA ha pure avuto modo di sancire la

conformità dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI con le disposizioni della

Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (al

proposito cfr. D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de

l'assurance chômage" Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte

sul Meno, 1992 pag. 193 seg.).

In una

sentenza del 4 agosto 2003 nella causa S. (C 221/02) l'Alta Corte ha, tra

l'altro, ribadito che:

"

(…)

2.2

Anche nell'ambito dell'assicurazione contro

la disoccupazione, così come negli altri ambiti delle assicurazioni sociali,

all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 125 V 199 consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische

Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, pag.

48). La violazione di questo obbligo viene sanzionata

per evitare l'ottenimento abusivo di prestazioni da parte dell'assicurazione

contro la disoccupazione (DLA 1998 no. 34 pag. 187 consid. 2b e riferimenti).

Con lo strumento della sospensione, quale sanzione amministrativa e non penale

(DLA 1993/1994 no. 3 pag. 22

consid. 3d con riferimenti), il legislatore ha così voluto regolamentare la

partecipazione dell'assicurato al danno da lui provocato (DTF 126 V 523;

Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I, no. 2 ad art.

30) e scaricare, per motivi di equità, la comunione dei contribuenti dagli effetti

negativi di comportamenti ingiustificati (Jacqueline Chopard, Die Einstellung

in der Anspruchsberechtigung, tesi Zurigo 1998, pag. 24 seg.). (…)"

(cfr. STFA del 4 agosto 2003 nella causa S., C

221/02)

2.8

Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI

la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e

ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di

cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione del diritto

all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in

caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave

(cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

La sua durata è

determinata secondo la gravità della colpa

(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della

proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

In virtù dell'art. 45 cpv.

2.

bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità

entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della

sospensione è prolungata in modo adeguato.

L'art. 45 cpv. 3 OADI

stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza

valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un

lavoro idoneo.

Per quel

che concerne la sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata

sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione

da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni

per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo successivo i

parametri del SECO e dell'UCL prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate

ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di

lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali aumenti per i periodi

successivi, visto l'art. 45

cpv. 2 bis OADI (cfr. Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) del

SECO in vigore dal 1° gennaio 2002, D68 punto 1;

Lista delle sospensioni URC/UCL aggiornate dal SECO al 25.01.1999).

Queste direttive sono conformi alla legge (cfr.

D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento

alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed.

OCST, Pregassona 2000, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione

su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA. Anche il TFA ha

approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. la sentenza del 23

gennaio 2003 nella causa C., C 280/01, nella quale l'Alta Corte ha confermato

la sanzione di 9 giorni di sospensione dal diritto alle indennità di

disoccupazione inflitta dall'amministrazione ad un assicurato che aveva saputo

comprovare unicamente quattro ricerche di lavoro svolte nei tre mesi di

disdetta del precedente rapporto di lavoro; la sentenza del 6 agosto 2002 nella

causa Z., C 338/01, nella quale il TFA ha confermato 4 giorni di sospensione

per insufficienti ricerche in un periodo di controllo; la sentenza del 2 maggio

2003.

nella causa X., C 275/02, nella quale la nostra Massima Istanza ha

confermato una sanzione di 15 giorni di sospensione per mancate ricerche

durante tre mesi di disdetta; la sentenza del 3 luglio 2003 nella causa AWA

contro E., C 286/02, nella quale l'Alta Corte ha confermato 3 giorni di

sanzione per insufficienti ricerche di lavoro durante uno dei tre mesi di

disdetta; la sentenza del 4 giugno 2003 nella causa R.,

C 319/02, nella quale l'Alta Corte ha confermato la sanzione di 5 giorni di

sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione inflitta

dall'amministrazione ad un assicurato, nato nel 1939, che aveva saputo

comprovare unicamente sei ricerche di lavoro, di cui cinque svolte per

telefono, durante un periodo di controllo nel corso del quale egli aveva, tra

l'altro, lavorato cinque giorni, per un totale di trentaquattro ore; la

sentenza dell'11 luglio 2003 nella causa D., C 63/03, nella quale il TFA ha

confermato una sanzione di 4 giorni di sospensione per insufficienti ricerche

di lavoro durante un periodo di controllo; la sentenza del 2 marzo 2004 nella

causa B., C 305/02, nella quale l'Alta Corte ha confermato 4 giorni di

sospensione per insufficienti ricerche durante il periodo di disdetta e la

sentenza del 10 dicembre 2004 nella causa M., C 210/04, nella quale la nostra

Massima Istanza ha confermato sia una sanzione di 9 giorni di sospensione per

insufficienti ricerche durante il mese precedente l’annuncio al collocamento e

mancate ricerche durante il primo periodo di controllo, sia una sanzione di 4

giorni di sospensione per insufficienti ricerche di lavoro durante un periodo

di controllo.

E’ inoltre utile segnalare la sentenza del 25 aprile 2005

nella causa E., C 10/05, nella quale il TFA ha confermato 8 giorni di

sospensione per mancate ricerche nel periodo di controllo di un mese.).

2.9

Nella già

menzionata sentenza H. del 17 marzo 1998 (DTF 124 V 225), il Tribunale federale

delle assicurazioni ha stabilito che è possibile sospendere l'assicurato che

commette (soltanto) una colpa lieve non compiendo sufficienti ricerche di

lavoro. L'Alta Corte ha al proposito rilevato:

" b) Die

Vorinstanz hat erwogen, bloss drei Stellenbewerbungen im Monat Juni 1994

vermöchten wohl qualitativ, nicht aber quantitativ zu genügen. Indessen sei der

Beschwerdegegnerin aufgrund einer lange dauernden Krankheit gekündigt worden; zudem

finde sie im Alter von 54 Jahren bei der gegenwärtigen Lage auf dem

Arbeitsmarkt kaum noch eine Stelle. Sodann habe das Arbeitsamt ihr bei der

Stellensuche nicht geholfen und jeweils drei Bewerbungen in den vorangegangenen

Monaten ungeahndet gelten lassen. Insgesamt sei das Verhalten der Versicherten

deshalb bloss leichtfahrlässig. Analog zur Invaliden-, Unfall- und

Militärversicherung, welche Leistungen nur bei Vorsatz und Grobfahrlässigkeit

kürzten, sei deshalb vorliegend von einer Einstellung in der

Anspruchsberechtigung abzusehen. Das Verwaltungsgericht des Kantons Bern pflege

unangefochtenerweise dieselbe Praxis.

Demgegenüber macht die

Kasse geltend, eine Einstellung habe bei jedem Verschulden zu erfolgen. Dass

die Verwaltung der Versicherten nicht geholfen habe, entbinde diese nicht von

der Pflicht zur Stellensuche. Da zudem eine Überprüfung der Bewerbungen nur

stichprobenweise möglich sei, könne die Beschwerdegegnerin nichts zu ihren

Gunsten aus dem Umstand ableiten, dass die Kasse die jeweils bloss zwei oder

drei Bewerbungen der vorangehenden Monate nicht beanstandet habe.

c) Die Vorinstanz

beruft sich für ihre Auffassung, wonach eine Einstellung in der

Anspruchsberechtigung nur bei vorsätzlichem oder grobfahrlässigem Verhalten

zulässig sei, auf die Praxis des Verwaltungsgerichts des Kantons Bern. Dieses

führte in einem Entscheid aus dem Jahre 1990 (BVR 1991 S. 82 ff.) aus, im

Sozialversicherungsrecht werde als allgemeiner Grundsatz anerkannt, dass

Leistungen gekürzt oder sogar für gewisse Fälle verweigert werden könnten, wenn

Versicherte die Leistungspflicht vorsätzlich oder grobfahrlässig verursacht

oder verlängert hätten

(vgl. Art. 7 IVG, Art. 37 und 39 UVG, Art. 7 aMVG, Art. 35 BVG und - betreffend

die Krankenkassen BGE 107 V 228 Erw. 2a). Dies müsse gleichermassen für den

Bereich der Arbeitslosenversicherung gelten. Auch bezüglich solcher Leistungen

könne daher eine Kürzung (oder befristete Verweigerung) der Entschädigung nur

bei vorsätzlichem oder grobfahrlässigem Verhalten verfügt werden, nicht aber

bei bloss leichter Fahrlässigkeit, da insbesondere nicht einzusehen sei,

weshalb in diesem Zweig die Anforderungen an die Sorgfaltspflicht des einzelnen

derart strenger sein sollten Als in den übrigen Bereichen der

Sozialversicherung (BVR 1991 S. 83 f. Erw. 4b).

d) Die im genannten

Entscheid zitierten Bestimmungen des IVG, UVG, aMVG und BVG statuieren alle den

Grundsatz, dass bei vorsätzlicher oder grobfahrlässiger Herbeiführung des

Versicherungsfalles durch den Versicherten die Leistungen gekürzt oder

verweigert werden können. Sie schliessen von Gesetzes wegen zugleich Sanktionen

für leichtfahrlässiges Verhalten aus. Im Arbeitslosenversicherungsrecht

hingegen fehlt eine derartige Beschränkung des -sanktionsbedrohten Verhaltens

auf Grobfahrlässigkeit und Vorsatz. Die Einstellung in der

Anspruchsberechtigung ist ausdrücklich "nach dem Grad des

Verschuldens" zu bemessen (Art. 30 Abs. 3 AVIG). Eine Absicht, das

Verschulden bei leichter Fahrlässigkeit von jeglicher Sanktion auszunehmen, ist

im Unterschied zum Wortlaut der zitierten Bestimmungen aus den andern

Sozialversicherungszweigen nicht erkennbar. Folgerichtig unterscheidet Art. 45

Abs. 2 AVIV nach leichtem, mittelschwerem und schwerem Verschulden. Es

widerspräche daher dem Arbeitslosenversicherungsgesetz, wenn die leichte

Fahrlässigkeit als eine der Formen des Verschuldens ausgeklammert würde. Darauf

weist auch die Botschaft zum Bundesgesetz über die obligatorische

Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung vom 2. Juli 1980 in BB1

1980.

IlI S. 588 ff. hin, in der ausdrücklich von Einstellungen gesprochen wird,

die nicht pönalen Charakter hätten (vgl. auch Gerhards, a.a.O., N 2 zu

Art. 30). Beispielsweise stehe es dem Versicherten frei und sei auch nicht

ehrenrührig, sich ungenügend um eine Arbeitsstelle zu bemühen oder eine

zumutbare Arbeit abzulehnen. Der Arbeitslosenversicherung entstehe hieraus

trotzdem ein Schaden, der zu einer angemessenen Leistungsreduktion führen

müsse. Gerade um unterschiedlichen Verhältnissen und Verschuldensgraden mit der

nötigen Differenzierung Rechnung tragen zu können, sei die Spanne der

Einstellungsfristen möglichst weit zu fassen. Daher hat auch leichte

Fahrlässigkeit bei ungenügenden Arbeitsbemühungen nach Art. 30 Abs. 1 lit. c

AVIG zu einer Einstellung in der Anspruchsberechtigung zu führen.

e) Aus diesen Ausführungen

folgt, dass die Praxis des Berner Verwaltungsgerichts zu Art. 30 Abs. i lit. c

AVIG (BVR 1991 S. 83 f.), welcher sich die Vorinstanz anschloss, der Regelung

des Arbeitslosenversicherungsgesetzes und der Absicht des Gesetzgebers zuwiderläuft. Der kantonale Entscheid verletzt daher

insoweit Bundesrecht, als er die leichte Fahrlässigkeit von Sanktionen

befreit." (DTF 124 V 231-233)

Nella

sentenza citata il TFA ha poi stabilito che tre ricerche di lavoro

qualitativamente valide in un periodo di controllo sono insufficienti ed ha

sottolineato:

" Die

Beschwerdegegnerin weist im Monat Juni 1994 lediglich drei Bewerbungen auf.

Dies ist quantitativ ungenügend, verlangen doch einige Kassen durchschnittlich

10.

bis 12 Bemühungen im Monat (Gerhards, a.a.O. N 15 zu Art. 17). Das Alter der Versicherten erschwert zwar die

Erfolgsaussichten, hindert sie aber nicht daran, intensiver nach einer Stelle

Ausschau zu halten (ARV 1980 Nr.- 45

S. 112 Erw. 2; Gerhards, a.a.O., N 14 zu Art. 17). Massgebend ist einzig

die ausreichende Intensität der Bemühungen und nicht deren Erfolg. Dass die

Verwaltung keine aktive Hilfeleistung geboten hat, vermag die

Beschwerdegegnerin ebenfalls nicht von der ihr obliegenden Pflicht zur

Schademinderung zu befreien. Die von der Verwaltung verfügte Einstellung im

unteren Bereich des leichten Verschuldens ist Rechtens und trägt den gesamten

Umständen des Falles angemessen Rechnung. Damit ist der Entscheid der

Vorinstanz aufzuheben." (DTF 124 V 234)

La Cassa

di disoccupazione aveva sospeso l'assicurata per 3 giorni dal diritto

all'indennità di disoccupazione.

Infine,

sempre in questa sentenza citata, il TFA ha deciso che l'amministrazione prima

di applicare l'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, non deve raccomandare

all'assicurato di intensificare le ricerche di lavoro ed ha rilevato:

" Eine

der Einstellung vorangehende Mahnung ist in der Arbeitslosenversicherung nicht

vorgesehen. Insofern besteht ein Unterschied zur Invalidenversicherung, welche

in Art. 31 IVG ausdrücklich ein Mahn- und Bedenkzeitverfahren vorsieht (vgl.

BGE 122 V 218). Dieses Verfahren ist unter anderem deswegen sinnvoll, weil der

Versicherte sonst unter Umständen von einem ablehnenden Verwaltungsakt

überrascht würde. Anders sind die Verhältnisse in der Arbeitslosenversicherung;

hier wird der Versicherte von Anfang an auf seine Pflichten, insbesondere auf

diejenige zur Stellensuche, aufmerksam gemacht (Art. 19 Abs. 4 AVIV in der bis

Ende 1996 gültig gewesenen Fassung, nunmehr Art. 20 Abs. 4 AVIV). Ferner pflegt

er wegen der Erfüllung der Kontrollvorschriften Kontakt zum zuständigen

Arbeitsamt. Deshalb ist es nicht notwendig, vor einer Einstellung eine Mahnung

auszusprechen, auch dann nicht, wenn die Verwaltung in den vorangegangenen

Kontrollperioden ungenügende Arbeitsbemühungen nicht sanktioniert hat. Das

Eidgenössische Versicherungsgericht hat denn auch in ständiger Praxis (nicht

veröffentlichte Urteile M. vom 23. Juni 1989, C 20/890 und N. vom 6. August

1985, C 8/85; vgl. auch Gerhards, &.&.O., N 61 zu Art. 30)

festgehalten, dass eine Einstellung verfügt werden muss, wenn der entsprechende

Tatbestand erfüllt ist; eine blosse Verwarnung ist unzulässig. Von dieser

Rechtsprechung abzuweichen besteht vorliegend kein Anlass." (DTF 124 V

233)

2.10

Nella presente evenienza l’assicurata, dal 27 agosto 2004 al

24.

giugno 2005, ha lavorato al 50% per l’Ambasciata di __________ di __________

quale insegnante di scuola elementare presso la scuola supplementare di lingua __________

in alcune sedi del Cantone Ticino (cfr. doc. 1).

Il 28

giugno 2005 essa si è iscritta in disoccupazione ricercando un impiego a tempo

pieno quale docente privata, traduttrice, interprete, animatrice (cfr. doc. 1).

Al

momento dell’annuncio per il collocamento la ricorrente ha consegnato delle

ricerche di lavoro effettuate nei mesi di aprile, maggio e giugno 2005.

L’URC,

ritenendo insufficienti gli sforzi compiuti nei mese di aprile e maggio 2005,

con decisione formale del 18 luglio 2005, l’ha sospesa per sei giorni dal

diritto all’indennità di disoccupazione (cfr. consid. 1.1.).

Tale

provvedimento è poi stato confermato con decisione su opposizione del 23 agosto

2005.

(cfr. consid.1.2.).

L'art. 42

LPGA prevede che le parti hanno il diritto di essere sentite. Non devono

obbligatoriamente essere sentite prima di decisioni impugnabili mediante

opposizione.

A tale

proposito in una sentenza del 23 giugno 2003 nella causa S. (C 49/03) l'Alta

Corte ha rilevato che:

"

Die Sache geht daher an die Arbeitslosenkasse

zurück, damit sie nach Erfüllung des Gehörsanspruchs erneut über eine

allfällige Einstellung in der Anspruchsberechtigung wegen selbstverschuldeter

Arbeitslosigkeit befinde. In diesem Rahmen kommt nunmehr Art. 42 Satz 2 ATSG

zur Anwendung, wonach die Gewährung des rechtlichen Gehörs ins

Einspracheverfahren verschoben ist (Kieser, a.a.O. Art. 42 Rz. 24)."

In una sentenza del 22 dicembre 2003 nella causa J. (H 272/03) il

TFA, al consid. 3.3., si è così espresso:

"

(…) Selon un principe général de la procédure

administrative, l'autorité n'est pas tenue d'entendre les parties avant de

prendre une décision susceptible d'être frappée d'opposition (art. 30 al. 2

let. b PA). Ce principe est aujourd'hui spécifiquement consacré, en matière

d'assurances sociales, à l'art. 42 2ème phrase LPGA."

Nel caso di specie, prima di emanare la decisione di sanzione il consulente del

personale, in occasione del colloquio di iscrizione del 7 luglio 2005, ha

consegnato all'assicurata una "Richiesta di giustificazione" con la

quale le ha richiesto di motivare le insufficienti ricerche entro il 17 luglio

2005, precisando che oltre questa data l'autorità cantonale avrebbe deciso

sulla base degli atti in suo possesso e menzionando espressamente l'art. 30

cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione di un assicurato

nel caso in cui non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata

(cfr. doc. 1).

L'assicurata, con scritto

del 14 luglio 2005, ha fornito le seguenti giustificazioni:

" (...)

Nei primi di aprile ho preso appuntamento con la collaboratrice

dell'Associazione __________ - __________ di __________ dove ho potuto valutare

la mia situazione professionale. Ho ricevuto informazioni sulla possibilità di

una nuova formazione professionale (operatore socioassistenziale assistenza

agli handicappati AH o assistenza alla prima infanzia API).

In seguito ho partecipato alle serate informative organizzate

dalla __________. Sono andata in una casa di accoglienza (__________) per

capire come si svolge un lavoro con persone disabili.

Mi sono quindi occupata di cercare un posto di apprendistato.

D'altra parte ho voluto orientarmi a presentare la mia candidatura

per i posti di docente nelle scuole d'infanzia, dato che il __________ mi ha

risposto che non mi è richiesto di dimostrare una pratica professionale di due

anni (richiesta invece per le Scuole Elementari). Ho allora risposto al

Concorso pubblicato sul Foglio Ufficiale e mi sono candidata per diversi posti

nel Luganese, nel Locarnese e nel Bellinzonese.

In aprile mi sono informata sul corso di __________ e mi sono

iscritta. Il corso è iniziato a metà maggio.

Ho cominciato a studiare intensivamente l'italiano per potermi

iscrivere ad un corso per ottenere il Certificato C2 (appena la mia situazione

finanziaria sarà migliorata).

In maggio sono stata molto impegnata con la Scuola supplementare

in lingua __________ (riunioni, organizzazioni dei diversi saggi di fine anno,

concorso di recita, giornate sportive, richiesta aule e tutta la documentazione

di fine anno).

Tra l'altro adesso (trascorsi 6 mesi) posso di nuovo candidarmi

per i posti di interprete e animatrice anche in istituzioni dove ho già

presentato la mia candidatura. Per quanto riguarda le scuole private, proverò a

candidarmi per i posti di interprete e animatrice anche in istituzioni dove ho

già presentato la mia candidatura. Per quanto riguarda le scuole private,

proverò a candidarmi comunque, anche se ho sempre sentito informazioni

scoraggianti.

Mi rendo conto di aver presentato ricerche insufficienti. Mi sono

veramente impegnata tanto nel valutare la mia situazione e ho deciso di

orientarmi su:

- Concorso docente SI

- Studio della lingua italiana

- Corso __________ (dove mi assicurano che posso presto

collaborare

con __________)

- Eventualmente una nuova professione." (doc. 2)

Nella presente fattispecie il TCA constata che

l'amministrazione, inviando all'assicurata la richiesta di giustificazione

citata, le ha dato l'opportunità di giustificare il suo comportamento e di

esprimersi in merito al ventilato provvedimento nei suoi confronti.

Dunque il

diritto di essere sentito dell'insorgente è stato rispettato già prima

dell'emanazione della decisione formale, conformemente alla chiara

giurisprudenza federale emessa prima dell'entrata in vigore della LPGA (cfr. STFA

del 6 agosto 2002 nella causa C., C 91/02, consid. 1a; RAMI

2002.

pag. 77, consid. 3d, pag. 83; SVR 2002 ALV Nr. 4 pag. 9; DTF 126 V 130 =

SVR 2001 ALV Nr. 12 pag. 37), che mantiene comunque, in talune circostanze, la

sua validità anche successivamente (cfr. U. Kieser, op. cit., ad art. 42, n.

1-28; Th. Locher, "Grundriss des

Sozialversicherungsrechts", Ed. Staempfli Verlag AG, Berna 2003, pag. 466

n° 53 e 54).

2.11

Preliminarmente va osservato che agli assicurati che

entrano in disoccupazione al termine di un'attività stagionale (per es.

nell'edilizia o nella ristorazione), per un certo periodo, l'UCL ha applicato

la giurisprudenza relativa ad assicurati che si annunciano in disoccupazione e

dichiarano la loro disponibilità ad essere collocati solamente durante qualche

mese, prima di assolvere il servizio militare o effettuare un soggiorno di

perfezionamento all'estero o intraprendere un'altra formazione o lasciare

definitivamente il nostro paese.

Il TFA considera queste

persone inidonee al collocamento (e quindi rifiuta loro il diritto

all'indennità di disoccupazione), poiché, se si prescinde dal campo delle

attività per le quali non sono richieste una formazione o un'esperienza

professionale, bisogna ammettere che un datore di lavoro è poco incline,

generalmente, a prendere in considerazione un'offerta di servizio di durata

limitata, mentre cerca di attribuire un posto di lavoro duraturo (cfr. DLA 2000

pag. 152; DLA 1995 pag. 57; DTF 123 V 218; DTF 120 V 288; DLA 1991 pag. 24; DLA

1990.

pag. 25; DLA 1988 pag. 23; DLA 1992 pag. 124; DLA 1992 pag. 127; DTF 110 V

209; Prassi AD 98/1 fogli 7.1-7.3; J.L. Plattet, "L'assurance-chômage au

quotidien et ses aides à l'emploi", Friborgo 1998, pag. 56-58; B.

Despland, "Votre sécurité sociale au quotidien", Losanna 1998, pag.

155-156; DTF del 2.5.97 nella causa P.F.; D. Cattaneo, "Alcuni compiti

degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza".

Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 19 segg.).

In una sentenza del 18

novembre 1998 nella causa F.B., il TCA ha stabilito che la giurisprudenza

appena menzionata non deve essere applicata agli assicurati che terminano

un'attività stagionale e che hanno un impiego per la stagione seguente. In

questo caso, l'idoneità al collocamento non deve più essere esaminata (cfr. DLA

2000.

pag. 152; DTF 110 V 207; DTF 120 V 390-391; DTF 123 V 217-218; DTF 111 V

38; D. Cattaneo , op. cit., pag. 24).

Tuttavia, alla luce della

giurisprudenza federale citata, questo Tribunale ha deciso che proprio nel caso

di assicurati che controllano la disoccupazione tra una stagione e l’altra o

durante le vacanze scolastiche, e quindi si annunciano in disoccupazione

soltanto alcuni mesi ogni anno, le esigenze relative alla ricerca costante

di un impiego duraturo devono essere molto severe, al fine di evitare che venga

decretata la loro inidoneità al collocamento dal profilo soggettivo. In

particolare questi assicurati devono svolgere tali ricerche durante tutto il

periodo in cui lavorano e devono ricercare un'occupazione annuale - o

almeno un'occupazione, di breve durata, per la "stagione morta" fuori

dalla propria professione e in un'attività realmente esistente sul mercato del

lavoro. Essi sono pure tenuti ad accettare un impiego annuale duraturo

ufficialmente assegnato (cfr. STCA del 17 aprile 2001 nella causa M.-B.,

38.2000

; STCA del 17 aprile 2001 nella causa V.-S; STCA del 16 marzo 2000

nella causa P.B.; STCA del 21 settembre 1999 nella causa A.T. contro URC di

Biasca, STCA del 21 aprile 1999 nelle cause T.B. de S.P. contro UCL e N.Q

contro UCL; DTF 120 V 385; D. Cattaneo, op. cit. pag. 21; 24-25).

Il TCA ha

pure stabilito che l'amministrazione, per valutare se sono stati compiuti

sufficienti sforzi per reperire un impiego e decidere un'eventuale sanzione,

deve riferirsi a tutto il periodo in cui viene esercitata un'attività lucrativa

e non solo agli ultimi mesi di lavoro (cfr. STCA del 17 agosto 2001

nella causa M., 38.2001.15; STCA del 17 aprile 2001 nella causa M.-B.,

38.2000

; STCA del 17 aprile 2001 nella causa V.-S., 38.2000.270).

2.12

Nella concreta

fattispecie dalla documentazione agli atti emerge che l'assicurata ha lavorato

quale insegnante di scuola elementare - per le materie di __________, storia,

geografia, musica e tradizioni, sport - presso la scuola supplementare di

lingua __________ in alcune sedi di scuole pubbliche o private del Cantone

Ticino dal 1996 (cfr.d oc. 1).

La

ricorrente, inoltre, è al suo terzo termine quadro per la riscossione delle

prestazioni (1993-1995, 2002-2004, 2004-2006 cfr. doc. A; 1).

Dal

verbale relativo al colloquio di iscrizione in disoccupazione del 23 gennaio

2002.

risulta che:

"

(…) Non avendo nessuna garanzia che possa

proseguire per il prossimo anno scolastico, sta cercando un lavoro alternativo

quale docente privato e traduttrice. Sino alla fine dell'anno scolastico sarà

disponibile per il collocamento al 50%, il mattino, da luglio potrà essere

collocata a tempo pieno." (Doc. 1)

La

ricorrente si è poi riannunciata per il collocamento nel mese di luglio 2004,

in quanto, come si evince dal verbale del colloquio di iscrizione del 7 luglio

2004.

(cfr. doc. 1), aveva concluso il periodo di lavoro come insegnante per l’Ambasciata

di __________ - attività che del resto avrebbe dovuto riprendere dopo circa due

mesi.

Dal

verbale dell’incontro del 25 agosto 2004 emerge, infatti, che il 27 agosto

l’assicurata avrebbe ricominciato l’attività di docente presso l’Ambasciata __________,

ma che tuttavia rimaneva iscritta al collocamento per un eventuale corso di

perfezionamento (cfr. doc. 1).

La

pratica è stata chiusa nel mese di dicembre 2004 (cfr. doc. 1).

Infine,

come già rilevato, l’assicurata ha fatto nuovamente capo all’assicurazione

contro la disoccupazione alla fine del mese di giugno 2005, dopo la conclusione

del periodo lavorativo come insegnante iniziato nel mese di settembre 2004. Al

suo collocatore la stessa, il 7 luglio 2005, ha precisato che il 26 agosto 2005

avrebbe cominciato a lavorare una volta alla settimana per mezza giornata e dal

1° settembre 2005 regolarmente al pomeriggio (cfr. doc. 1).

In simili

circostanze, visto che l’assicurata svolge da anni un’occupazione di durata

determinata e nell’interstagione ricorre all’assicurazione contro la

disoccupazione, questa Corte ritiene che l’amministrazione a torto non ha

qualificato quale impiego stagionale l’attività di insegnante esercitata

dall’assicurata per l’Ambasciata di __________.

L’insorgente,

svolgendo un’occupazione stagionale, avrebbe dovuto così di principio compiere

regolarmente durante tutti i mesi della sua attività gli sforzi necessari al

fine di trovare un impiego duraturo o perlomeno temporaneo durante i mesi di inattività

e non unicamente negli ultimi tre mesi di attività (cfr. consid. 2.11.), come d’altronde

indicato nel “Promemoria ricerche di lavoro” consegnatole il 6 luglio 2004 per

l’eventualità in cui l’ultima attività di un assicurato sia di carattere

stagionale (cfr. doc. 1).

In

concreto, tuttavia, dal verbale del 6 dicembre 2004 emerge che:

"

La signora RI 1 si presenta al colloquio.

Si effettua il controllo mensile e la consegna

del FAUT di dicembre.

Visto che non fa capo al guadagno intermedio

decide di chiudere la pratica a fine corrente mese.

Si riannuncierà, se necessario, a giugno dell'anno

prossimo.

Le rammento che dovrà comprovare le ricerche

dei 3 mesi precedenti l'iscrizione." (Doc. 1;

la sottolineatura è del redattore)

Di

conseguenza, siccome alla ricorrente il 6 dicembre 2004 è stato indicato che,

nel caso di una nuova iscrizione in disoccupazione nel mese di giugno 2005, la

stessa avrebbe dovuto comprovare le ricerche effettuate nei tre mesi precedenti

il riannuncio, occorre esaminare se la buona fede dell’assicurata può essere

tutelata ai sensi dell’art. 9 Cost.

2.13

Il diritto

alla protezione della buona fede di cui all’art. 9 Cost., permette al cittadino

di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti di

contraddirsi. Così un’informazione o una decisione erronea possono obbligare

l’amministrazione a consentire a un assicurato un vantaggio contrario alla

legge.

Le

condizioni per tutelare la buona fede dell’assicurato e discostarsi quindi dal

principio della legalità sono precisate da una lunga e consolidata

giurisprudenza:

1.

l'autorità deve essere intervenuta in una situazione concreta nei

riguardi di persone determinate;

2.

l'autorità ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie

competenze;

3.

l'assicurato non deve essersi reso conto immediatamente

dell'inesattezza dell'informazione ricevuta;

4.

l'informazione errata ha indotto l'assicurato ad adottare un

comportamento o un'omissione che gli è pregiudizievole;

5.

la legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è

stata data.

(cfr.

STFA del 4 luglio 2005 nella causa M., C 270/04, consid. 3.3.1.; STFA del 28 gennaio 2004 nella causa Arbeitslosenkasse der

Gewerkschaft Bau & Industrie GBI c/ A., C 218/03, consid. 2; STFA del 29 agosto 2002 nella causa Amt für Arbeit St. Gallen c/

S., C 25/02; DTF 121 V 65, consid. 2a pag. 66-67 e la giurisprudenza ivi

citata; RAMI 1993 pag. 120-121, Pratique VSI 1993 pag. 21-22, RCC 1991 pag. 220

consid. 3a, RCC 1983 pag. 195 consid. 3, RCC 1982 pag. 368 consid. 2, RCC 1981

pag. 194 consid. 3, RCC 1979 pag. 155, DLA 1992 p. 106, DTF 118 V 76 consid. 7,

RDAT I-1992 n° 63; Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, pag. 390ss; Knapp, Précis de droit administratif, 4a ed., n° 509, pag. 108-109; Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetze

gleich, pag. 217ss).

Dal

verbale del 6 dicembre 2004, citato in precedenza, emerge che l’URC ha fornito

all’assicurata delle informazioni circa il momento a partire da cui la stessa, nell’ipotesi

in cui nel mese di giugno successivo si fosse riannunciata per il collocamento,

avrebbe dovuto comprovare le relative ricerche di lavoro compiute. Più

precisamente il collocatore ha indicato che andavano documentati gli sforzi

intrapresi nei tre mesi antecedenti l’iscrizione (cfr. consid. 2.12.).

Questa Corte deve,

pertanto, concludere che la ricorrente, al momento del suo riannuncio in

disoccupazione il 28 giugno 2005, ha comprovato le ricerche compiute unicamente

nei mesi di aprile, maggio e giugno 2005, poiché dai ragguagli ottenuti dal suo

consulente del personale, che peraltro ha agito nei limiti

delle proprie competenze (cfr. art. 85 LADI; art. 2a RL-rilocc), poteva

ritenere di essere tenuta a compiere ricerche soltanto a partire dal mese di

aprile 2005.

Mai infatti il collocatore

ha detto all’assicurata che il posto di insegnante nelle scuole supplementari

di lingua __________ era stagionale e che quindi la stessa doveva intraprendere

sforzi al fine di reperire una nuova occupazione anche durante tutto il periodo

lavorativo.

E’ vero che, come

menzionato sopra, alla ricorrente è stato consegnato nel mese di luglio 2004 il

“Promemoria ricerche di lavoro” in cui, oltre all’indicazione relativa alle

ricerche da effettuare nel caso in cui l’ultima attività sia a tempo

indeterminato o determinato, è specificato che per occupazioni stagionali le

ricerche vanno svolte durante tutto l’anno, tuttavia tale circostanza è in casu

irrilevante.

Infatti, da un lato, come

visto, alla ricorrente non è comunque stato indicato che la sua attività era

stagionale, dall’altro, nel successivo incontro del 6 dicembre 2004 il

consulente ha espressamente evidenziato che le ricerche andavano comprovate

negli ultimi tre mesi precedenti l’iscrizione (cfr. doc. 1).

Alla luce di quanto

esposto, il TCA ritiene che le condizioni poste per potersi appellare all’art.

9.

Cost. sono nel caso in esame tutte realizzate.

Pertanto, vista la buona

fede dell’assicurata, l’obbligo di effettuare ricerche di impiego, in concreto,

deve essere limitato agli ultimi tre mesi di attività lavorativa.

2.14

Nel caso di specie, per quanto

riguarda i mesi di aprile, maggio e giugno 2005, l’insorgente ha compiuto una

ricerca nel mese di aprile presso __________, __________ del __________ e una

in maggio, inoltrando la propria candidatura per un concorso di maestra di

infanzia.

Nel mese di giugno

l’assicurata ha effettuato due ricerche, postulando presso il __________ di __________

quale traduttrice, interprete, accompagnatrice, mediatore e candidandosi per un

posto di apprendista quale operatrice socioassistenziale. Inoltre in questo

mese essa ha risposto a 22 concorsi pubblicati da Comuni e Consorzi quale

docente di scuola di infanzia (cfr. doc. 4).

Relativamente al mese di

giugno 2005, va osservato che a ragione l’URC ha ritenuto sufficienti le

ricerche compiute dall’insorgente. In effetti quest’ultima non solo si è

ampiamente attivata nell’ambito scolastico al fine di reperire un impiego quale

insegnante nelle scuole di infanzia, bensì ha anche svolto ricerche in altri

settori professionali, quale interprete e quale apprendista nell’ambito

socioassistenziale.

La ricerca svolta nel mese

di aprile 2005 presso __________ dove l’assicurata ha poi iniziato un corso di

interprete interculturale che le permetterà di collaborare con il __________

(cfr. doc. 3, 2) e il concorso quale insegnante di scuola di infanzia inoltrato

nel mese di maggio 2005 non corrispondono invece a dei validi sforzi dal

profilo quantitativo.

Una sola ricerca mensile

non corrisponde a quanto previsto dalla giurisprudenza federale e cantonale

(cfr. consid. 2.5.).

L’assicurata, nell’opposizione

e nell’atto ricorsuale, si è giustificata asserendo di avere concentrato le sue

ricerche nel mese di giugno 2005 a seguito della pubblicazione dei concorsi in

qualità di docente. Essa ha pure affermato che per il suo futuro professionale

è molto importante tentare di trovare un impiego quale docente della scuola di

infanzia al fine del riconoscimento del diploma che ha conseguito nel suo Paese

di origine (cfr. doc. 2, I).

L'art.

17.

cpv. 1 LADI prevede, in particolare, che è compito dell'assicurato cercare

lavoro, se necessario anche fuori della professione precedente.

E' vero,

dunque, che le ricerche devono essere svolte nelle professioni per le quali

l'assicurato si è iscritto per il collocamento, tuttavia esse devono essere

estese anche in altri lavori adeguati (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 27).

Il TCA,

per costante giurisprudenza, ha stabilito che il disoccupato durante alcuni

mesi ha il diritto di essere reinserito nella propria professione.

Successivamente però deve essere disposto anche a lavorare al di fuori della

professione appresa (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 27 e riferimenti ivi

menzionati).

L'obbligo

di cercare al di fuori della propria professione si impone comunque già nel

primo periodo di ricerca segnatamente in caso di bisogno, allorché la

situazione sul mercato del lavoro è difficile, ovvero quando mancano offerte di

impiego corrispondenti al proprio profilo professionale (cfr. STFA del 22

ottobre 2003 nella causa B., C 184/03).

Del resto

va segnalato che nell'ambito dei requisiti che possono fare concludere per

l'inadeguatezza di un'occupazione, l'art. 16 cpv. 2 lett. d LADI, che consacra

una protezione relativa della professione (cfr. G. Gerhards, Kommentar zum

Arbeitslosenversicherungsgesetz, Vol. I, pag. 235-237, il quale parla di di

"relativer Berufschutz"), enuncia che non è considerata adeguata

un'occupazione che cumulativamente "compromette considerevolmente la

rioccupazione dell'assicurato nella sua professione" sempre che "una

simile prospettiva sia realizzabile in tempi ragionevoli" (cfr. D.

Cattaneo, op. cit., pag. 63).

Di

conseguenza l'assicurata, in considerazione della difficoltà oggettiva di

reperire un'occupazione in qualità di docente di scuola di infanzia e del fatto

che i relativi concorsi pubblici vengono pubblicati solitamente verso la fine

dell’anno scolastico, nei mesi di aprile e maggio 2005, avrebbe dovuto ampliare

le ricerche di lavoro perlomeno in altri ambiti professionali (per un caso

analogo concernente un'assicurata sanzionata per insufficienti ricerche, poiché

durante il periodo precedente l'iscrizione in disoccupazione aveva effettuato

una sola ricerca quale docente di scuola dell'infanzia, a causa delle rare

pubblicazioni di concorsi sul FU cfr. STCA del 5 ottobre 2001 nella causa C.,

38.2001

).

2.15

Alla luce di

quanto appena esposto, il TCA ritiene che, nel caso concreto, avendo effettuato

delle ricerche di lavoro insufficienti nei mesi di aprile e maggio 2005, ha

violato il proprio obbligo di ridurre il danno imposto dalla legge.

L'insorgente,

dunque, deve essere sospesa dal diritto all'indennità di disoccupazione ai

sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. consid. 2.3.).

Per

quanto concerne l'entità della sanzione, va rilevato che normalmente, in base

alle direttive in vigore, la sanzione inflitta dall'amministrazione in caso di

insufficienti ricerche di lavoro nel periodo antecedente l'iscrizione in

disoccupazione ammonta a un minimo di 3 giorni al mese (cfr. consid. 2.8.).

Nel caso

di specie l’URC ha inflitto all’assicurata 6 giorni di sospensione (3 giorni

per le insufficienti ricerche del mese di aprile 2005 + 3 giorni per le

insufficienti ricerche del mese di maggio 2005).

Tutto ben

considerato, la sospensione di 6 giorni inflitta all'insorgente dall'amministrazione

risulta conforme al principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.8.).

La

decisione su opposizione del 23 agosto 2005 va, conseguentemente, confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

è respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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