38.2005.87
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
16 novembre 2005Italiano56 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
38.2005.87
Data decisione, Autorità:
16.11.2005, TCA
Titolo:
Insufficienti ricerche negli ultimi mesi di lavoro presso delle scuole.L'impiego andava qualificato come stagionale.La buona fede dell'assicurata va però tutelata:obbligo di cercare limitato agli ultimi 3 mesi.Essa doveva cercare,oltre che come docente,in altri ambiti.Sanzione di 6 giorni corretta.
BUONA FEDE
OBBLIGO DELL'ASSICURATO
SANZIONE
art. 9 COST
art. 16 LADI
art. 17 LADI
art. 30 cpv. 1 let. c LADI
art. 30 cpv. 3 LADI
art. 85 LADI
art. 42 LPGA
art. 26 OADI
art. 2a RLRILOCC
Raccomandata
Incarto n.
38.2005.87
rs/td
Lugano
16 novembre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Raffaella Sartoris, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 23 settembre 2005
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 23 agosto
2005 emanata da
Ufficio regionale di collocamento, ___________
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione del 18 luglio 2005 l’Ufficio regionale di collocamento (URC) di __________
ha sospeso l’assicurata per sei giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione
a decorrere dal 7 luglio 2005 a causa di insufficienti ricerche di impiego
negli ultimi mesi di attività lavorativa prima dell’iscrizione in
disoccupazione, ossia nei mesi di aprile e maggio 2005 (cfr. doc. 2).
1.2. A seguito
dell’opposizione interposta il 16 agosto 2005 dall’assicurata (cfr. doc. 2),
l’URC, il 23 agosto 2005, ha emanato una decisione su opposizione con cui ha
ribadito il contenuto del suo primo provvedimento.
In
particolare l’amministrazione ha osservato:
"
(…)
Il 28.6.2005 l'assicurata
si è annunciata agli sportelli dell'URC di __________ dopo aver lavorato
parzialmente (50%), a tempo determinato durante il periodo scolastico, presso
l'Ambasciata di __________, in qualità di insegnante, dal 27.8.2004 al
26.6.2005 ed è stata invitata a presentarsi al momento informativo (Diritti e
Doveri) fissato per il 5.7.2005 alle ore 14.00. Già in questo primo approccio
ha ricevuto l'istruzione di effettuare il massimo degli sforzi per reperire una
nuova occupazione.
Durante i D&D è stata
nuovamente resa attenta sulla necessità di effettuare tutto il possibile per
reperire una nuova occupazione.
Nel corso del colloquio
d'iscrizione avvenuto il giorno 7.7.2005, l'assicurata presenta delle ricerche
di lavoro insufficienti svolte durante il periodo di aprile e maggio 2005 prima
dell'annuncio in disoccupazione.
In data 18.7.2005, il
consulente dell'assicurata decide, tramite decisione di sanzione no. 209483404,
una sospensione del diritto alle indennità di 6 giorni a partire dal 7.7.2005.
La motivazione della citata sospensione è da imputare a ricerche di lavoro
insufficienti svolte prima dell'annuncio in disoccupazione.
L'assicurata è già stata
iscritta presso il nostro ufficio di collocamento (aperto 2 periodi quadro dal
1993 al 1995 / dal 2002 al 2004).
Con opposizione del 16
agosto 2005, l'assicurata comunica di ritenere ingiusta la decisione no.
209483404 inerente la sospensione di 6 indennità di disoccupazione adducendo i
seguenti motivi:
-
mi oppongo alla decisione no. 209483404 - sospensione del diritto
all'indennità di 6 giorni a partire dal 07.07.2005 e chiedo che venga
annullata.
Alla
giustificazione no. 209449387 aggiungo che le mie ricerche di lavoro sono per
forza concentrate in un mese, ma siccome devo aspettare gli annunci sul Foglio
Ufficiale non ho potuto fare diversamente. Mi sono consultata tutto l'anno (e
anche in passato) con vari uffici competenti. Per il mio futuro professionale è
molto importante provare a trovare un posto come docente SI (proverò anche in
futuro) che mi permetterebbe il riconoscimento del diploma. Con questo non
voglio dire che non intendo proseguire la mia candidatura anche altrove.
Sostengo
che le ricerche per tre mesi siano tutto quello che sono stata in grado di
effettuare e, anche se non equamente spartite, siano più che sufficienti, data
anche la mia situazione professionale attuale.
Per eventuali mezzi di
prova p.f. rivolgersi al Signor __________.
Gli argomenti sollevati
non permettono di giungere ad una conclusione differente rispetto a quanto già
esposto con la decisione no. 209483404 del 18.7.2005." (Doc. A)
1.3. L’assicurata
ha tempestivamente impugnato la decisione su opposizione dinanzi al TCA,
rilevando:
"
(…)
Nella decisione impugnata, l'URC respinge la mia
opposizione del 16.08.2005 e conferma di conseguenza la decisione di
sospensione del diritto all'indennità del 18.7.2005 (no. 209483404).
Con il presente ricorso chiedo che venga
annullata la decisione impugnata e che di conseguenza venga annullata la
sospensione del diritto all'indennità di 6 giorni delle decisioni di sanzione
no. 209483404, per i seguenti motivi.
Mi sono annunciata il 28.06.2002 agli sportelli
dell'URC e ho consegnato le mie ricerche da aprile fino a quella data. Avevo
concentrato principalmente le mie ricerche nel mese di giugno, visto che
desideravo lavorare come docente delle SI il cui concorso è uscito il 10.06.05
sul Foglio Ufficiale. In caso di impiego quale docente SI potrei farmi
riconoscere il diploma del mio Paese d'origine. In seguito alla pubblicazione del
concorso ho effettuato più di 20 ricerche solo in seguito a quella data.
Visto che le ricerche per ora non hanno avuto
successo, mi sono in seguito concentrata anche su altre professioni, ma visto
il mio curriculum e la mia storia di formazione professionale mi sembrava
giusto innanzitutto concentrarmi sul mestiere che mi concedeva una qualifica
professionale.
Le prove delle ricerche da aprile a giugno da me
effettuate sono state consegnate all'URC e quindi non sono in mio possesso.
Inoltre per il resto ho già espresso le mie giustificazioni nella mia
giustificazione del 14.07.05 e nella mia opposizione del 16.08.05.
L'URC nella decisione impugnata non ha
minimamente preso in considerazione il mio caso personale e le mie motivazioni
e di conseguenza non ha neanche preso in considerazioni in maniera adeguata le
mie giustificazioni." (Doc. I)
1.4. Questa Corte
con ordinanza 30 settembre 2005 ha assegnato all'URC un termine di venti giorni
per presentare la risposta di causa. L'amministrazione si è semplicemente
riconfermata nella decisione formale e nella decisione su opposizione (cfr.
doc. IV, V). Il 12 ottobre 2005, ha quindi assegnato all'URC un ulteriore
termine di dieci giorni per completare la propria risposta (cfr. doc. VI).
Il 17
ottobre 2005 l’amministrazione ha precisato:
"
La signora RI 1 si è reiscritta in
disoccupazione il 28 giugno 2005 (3 termini quadro). Alla signora RI 1 è stata
chiesta la prova delle ricerche di lavoro fatte negli ultimi tre mesi prima
dell'annuncio in disoccupazione. La signora RI 1 ha presentato 1 ricerca di
lavoro per il mese di aprile e 1 per maggio.
Da qui la decisione di sanzione per ricerche
insufficienti, sebbene l'assicurata ha svolto una ventina di ricerche nel corso
del mese di giugno.
Le motivazioni addotte dall'assicurata non
possono essere accettate. Infatti pur comprendendo che durante i mesi di aprile
e maggio i concorsi pubblici per posti vacanti nel settore dell'istruzione non
erano ancora definiti, l'assicurata poteva e doveva proporsi sul mercato del
lavoro per altre attività." (Doc. VII)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I
707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio
2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se l’assicurata deve essere o meno sospesa dal diritto
all’indennità di disoccupazione per insufficienti ricerche di impiego nei mesi
di aprile e maggio 2005.
Il 1°
luglio 2003 è entrata in vigore la terza revisione della LADI, accettata dal
popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg., RU
Fatti
N. 24 del 24 giugno 2003
pag. 1728 segg.).
Dal
profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio
le norme di diritto materiale in vigore al momento in cui si realizza la
fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 130 V 329; DTF 129 V 1, consid.
1.2., pag. 4; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1, pag.
467; DTF 126
V 166 consid. 4b, pag. 166; DTF 125 V 42, consid. 2b,
pag. 44; DTF 123 V 70, consid. 2, pag. 71; DTF 122 V
34, consid. 1,
pag. 36 con riferimenti; RAMI 1999 n. K 994 pag. 321 consid. 2; STFA del 16
febbraio 2004 nella causa S., C 154/03; STFA del 20 gennaio 2003 nella causa V.
e V.-A., K 133/01 e STFA del
23 gennaio 2002 nella causa L., H 114/01).
Inoltre,
il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda
di regola sui fatti che si sono realizzati fino all'emanazione della decisione
su opposizione contestata
(cfr. STFA del 22 aprile 2005 nella causa S., U 417/04, consid. 1.1.; DTF 128 V
315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 121 V 366 consid. 1b; qui: il 23 agosto 2005).
Nel caso
in esame, l'amministrazione ha sanzionato l'assicurato per insufficienti
ricerche di lavoro nei mesi di aprile e maggio 2005 precedenti l’annuncio per
il collocamento. Nel lasso di tempo in questione la terza revisione della LADI
era in vigore e deve, dunque, essere presa in considerazione.
2.3. Dapprima va
rilevato che la terza revisione della LADI non ha sostanzialmente modificato né
l'obbligo per gli assicurati di cercare un impiego adeguato, né il principio di
sanzionare la violazione di questo dovere vigenti precedentemente al 1° luglio
2003. È stato, invece, parzialmente modificato l'art. 26 dell'ordinanza.
Pertanto resta valida la giurisprudenza elaborata fino al 30 giugno 2003.
Come
appena visto, tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare
personalmente un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 LADI), se necessario
anche fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI) ed anche
fuori del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).
Alla fine di ogni periodo
di controllo egli dovrà, dunque, presentare al servizio competente le prove
documentali relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA del 29.1.92
nella causa E.R., non pubblicata).
Secondo l'art. 26 cpv. 1
OADI:
"
L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di
regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."
L'art. 26 cpv. 2 OADI
prevede che:
"
Annunciandosi per riscuotere l'indennità giornaliera, l'assicurato deve
provare al servizio competente gli sforzi che ha intrapreso per trovare
lavoro."
L'art. 26 cpv. 2bis OADI
precisa che
" Egli deve fornire tale prova per ogni periodo di
controllo al più tardi entro il quinto giorno del mese seguente o il primo
giorno lavorativo successivo a tale data. In caso contrario, il servizio
competente gli accorda un termine adeguato per rimediarvi. Nel contempo lo
informa per scritto che, se lascia scadere il termine senza una giustificazione
valida, le ricerche di lavoro non potranno essere prese in considerazione."
L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:
"
Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro
dell'assicurato."
Conformemente al principio
dell'obbligo della riduzione dei danni ancorato nel diritto delle assicurazioni
sociali (cfr. Maurer, Sozialversicherungsrecht, Band I, 1979 p. 323), la LADI
ha dunque previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue
possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.
Se non adempie il suo
obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c
LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il
suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata.
2.4. La giurisprudenza federale ha
stabilito che questo motivo di sospensione è dato anche quando l'assicurato non
si attiene all'obbligo della ricerca di un lavoro prima di essere disoccupato.
L'assicurato deve così, ad esempio, adoperarsi già durante il periodo di
disdetta (e cioè a partire dal momento in cui gli viene notificato il
licenziamento) per trovare una nuova occupazione (cfr. DLA 1966 N° 11 e N° 21;
DLA 1977 N° 33; DLA 1987
pag. 41, DTF del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., C 77/91; SVR 1998 ALV N° 22;
D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla
luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST,
Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).
Anche gli
assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere
sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che
precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML,
n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo,
op. cit., pag. 17).
Questa giurisprudenza viene regolarmente
confermata dal TFA (cfr. ad esempio: STFA del 22 ottobre 2002 nella causa N.
(C 305/01), non pubblicata; STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C. (C 280/01);
STFA del 15 dicembre 2003 nella causa P. (C 200/03); STFA del 10 dicembre 2004
nella causa M.
(C 210/04)).
2.5. Per
stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare
un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la
qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76
consid. 2 con riferimenti; STFA del 15 gennaio 2001 nella causa C.P.-B., C
49/00).
Il
disoccupato, per ogni periodo di controllo, deve, infatti, fornire
all'amministrazione la prova d'aver compiuto un certo numero di ricerche di
lavoro qualitativamente valide (cfr. DTF 124 V 231; DTF 120 V 74; DLA 1993/1994
pag. 55; DTF 112 V 217; DLA 1987 n. 2 p. 40; DLA 1986 n. 26 p. 101).
Secondo costante
giurisprudenza cantonale, gli assicurati, durante ogni periodo di controllo,
devono comprovare, di regola, almeno 4 ricerche qualitativamente valide (cfr.
per tutte la STCA del 28 gennaio 1987 nella causa M.Z., AD 247/86). Il TFA, in
una sentenza del 13 luglio 1987, ha approvato questo principio
(cfr. STFA nella causa M.Z., C 33/87).
In una sentenza del 3 luglio 2003 nella causa AWA
contro E.
(C 286/02), il TFA ha ritenuto sufficienti quattro ricerche di lavoro compiute
da un assicurato durante uno dei tre mesi di disdetta, osservando:
"
(…)
Mit der Vorinstanz sind die fünf Arbeitsbemühungen
während des Monats November als genügend und die drei, eventuell vier
Bewerbungen im Dezember 2001 als gerade noch ausreichend zu qualifizieren. Dies
insbesondere angesichts des in diesem Monat knappen Angebots an Arbeitsstellen
und der Tatsache, dass sich der Versicherte nicht darauf beschränkte, sich
bloss telefonisch nach offenen Stellen zu erkundigen, sondern sich in der Regel
schriftlich bewarb. Dem geringen Fehlverhalten des Beschwerdegegners, sich
während des letzten Monats in der Kündigungsfrist nur um eine oder zwei Stellen
beworben zu haben, hat das kantonale Gericht mit der am unteren Rand des
leichten Verschuldens liegenden Einstellung von 3 Tagen angemessen Rechnung
getragen. Diese Bemessung der Einstelldauer ist unter Berücksichtigung des
nicht nur der Verwaltung, sondern auch der Vorinstanz zustehenden Ermessens, in
welches das Eidgenössische Versicherungsgericht ohne triftigen Grund nicht
eingreift (BGE 123 V 152 Erw. 2 mit Hinweisen), nicht zu beanstanden." (STFA del 3 luglio 2003 nella causa AWA contro E.,
C 286/02)
In una
sentenza del 3 agosto 2000 nella causa K. (C 399/99), la nostra Alta Corte ha
inoltre avuto modo di rilevare quanto segue:
"
1.- Das kantonale Gericht hat die vorliegend
massgebenden Bestimmungen über die Pflicht zur Stellensuche (Art. 17 Abs. 1
AVIG), die Einstellung in der Anspruchsberechtigung bei ungenügenden
Arbeitsbemühungen (Art. 30 Abs. 1 lit. c AVIG), die verschuldensabhängige Dauer
der Einstellung (Art. 30 Abs. 3 AVIG und Art. 45 Abs. 2 AVIV) sowie die
Rechtsprechung zu Qualität und Quantität der Arbeitsbemühungen (vgl., nebst den
erwähnten BGE 120 V 76 Erw. 2 und 112 V 217 Erw. 1b, BGE 124 V 231 Erw. 4a)
zutreffend dargelegt. Darauf kann verwiesen werden.
Richtig ist auch, dass gemäss Verwaltungspraxis
in der Regel durchschnittlich 10 bis 12 Bewerbungen pro Monat verlangt werden
(Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, Bd. I, N. 15 zu Art.
17). Eine allgemein gültige Aussage über die erforderliche Mindestanzahl an
Bewerbungen ist indes nicht möglich. Das Quantitativ beurteilt sich vielmehr
nach den konkreten Umständen (Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in:
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Bd. Soziale Sicherheit, Fn
1330). Zu berücksichtigen sind namentlich Alter,
Schul- und Berufsbildung der versicherten Person
sowie die Verhältnisse im für diese in Betracht kommenden
Arbeitsmarkt. (…)"
Questa giurisprudenza è stata confermata in una
sentenza del
6 agosto 2002 nella causa Z. (C 338/01), nella quale il TFA ha ritenuto
insufficienti sei ricerche di lavoro in un mese (al riguardo cfr. anche STFA
del 25 aprile 2005 nella causa E., C 10/05, consid. 2.3.1.).
In un'altra sentenza del 23 gennaio 2003 nella
causa C.
(C 280/01) il TFA ha ritenuto insufficienti
quattro ricerche di lavoro in un periodo di tre mesi.
In una sentenza del 26 maggio 2003 nella causa M.
(C 98/02), il TFA ha ritenuto non colpevole un assicurato che aveva compiuto,
durante due periodi di controllo, sei ricerche di impiego lavorando a tempo
pieno in un programma di occupazione temporanea.
Il TFA, in una sentenza del 4 giugno 2003 nella
causa R.
(C 319/02), ha ritenuto insufficienti sei ricerche di lavoro in un mese.
In un'altra sentenza dell'11 luglio 2003 nella
causa D. (C 63/03) la nostra Alta Corte, dopo avere ricordato che i giudici di
prima istanza avevano ritenuto che l'obiettivo fissato ad un'assicurata
dall'amministrazione di effettuare dieci ricerche di lavoro mensili non era
sproporzionato, ha ritenuto insufficienti tre ricerche di lavoro durante un
periodo di controllo.
In una sentenza del 10 dicembre 2004 nella causa
M.
(C 210/04), il TFA ha confermato la sanzione inflitta dall’amministrazione ad
un assicurato che aveva svolto due ricerche di lavoro nel mese antecedente
l’annuncio al collocamento, ritenute insufficienti e che aveva omesso di
compiere ricerche di lavoro durante il primo periodo di controllo; l’Alta Corte
ha pure considerato insufficienti cinque ricerche di lavoro, di cui tre erano
già state compiute nel mese precedente, effettuate dall’assicurato durante un
periodo di controllo. La nostra Massima Istanza ha in particolare sottolineato:
"
(...)
Bei der Beurteilung der Frage, ob sich eine
versicherte Person genügend um zumutbare Arbeit bemüht hat, ist nicht nur die
Quantität, sondern auch die Qualität ihrer Bewerbungen von Bedeutung (BGE 124 V
231 Erw. 4a mit Hinweis).
Wenn jedoch dem Versicherten grössere
Anstrengungen in quantitativer Hinsicht hätten zugemutet werden können, ist er
wegen ungenügender persönlicher Bemühungen um Arbeit in der Anspruchsberechtigung
einzustellen. Dabei kommt es immer auf die konkreten Umstände an. Im Sinne
einer Grössenordnung ist jedoch zu beachten, dass einige Kassen
durchschnittlich zehn bis zwölf geeignete Arbeitsbemühungen im Monat verlangen
(BGE 124 V 234 Erw. 6 mit Hinweis)."
In
una sentenza del 12 luglio 2005 nella causa S. (C 106/04) il TFA ha rilevato:
" (...)
2.1 Pour trancher le point de savoir si l'assuré a
fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir
compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises
(ATF 124 V 231 consid. 4). Sur le plan quantitatif, la pratique administrative
exige 10 à 12 offres d'emploi par mois en moyenne. On ne peut cependant pas
s'en tenir à une limite purement quantitative et il faut bien plutôt examiner,
au regard des circonstances concrètes, la qualité des démarches (Thomas
Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch. 701 et note de bas de
page 1330). Sur le plan qualitatif, on peut attendre d'un assuré qu'il ne se
contente pas de démarches par téléphone, mais qu'il réponde également à des
offres d'emploi par écrit (Jacqueline Chopard, Die Einstellung in der
Anspruchsberechtigung, thèse Zurich, 1998, p. 139 sv.). (...)"
Infine, in una sentenza
del 29 settembre 2005 nella causa H.
(C 199/05) l'Alta Corte si
è così espressa:
" (...)
Richtig wiedergegeben hat die Vorinstanz ferner
die Rechtsprechung zur Qualität und Quantität der Arbeitsbemühungen (BGE 124 V
231 Erw. 4a; SVR 2004 ALV Nr. 18 S. 59 [in BGE 130 V 385 nicht publizierte] Erw.
4.1) sowie die Verwaltungspraxis, wonach in der Regel durchschnittlich 10 bis
12 Bewerbungen pro Monat verlangt werden, wobei indes die Umstände des
Einzelfalls zu berücksichtigen sind (Urteil E. vom 25. April 2005 Erw. 2.3.1, C
10/05). Darauf wird verwiesen.
2.2 Zu ergänzen ist, dass die versicherte Person
auf Grund der Schadenminderungspflicht selbst alles Zumutbare zu unternehmen
hat, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Wie in den übrigen
Zweigen der Sozialversicherung hat die versicherte Person auch bei der
Arbeitslosenversicherung ihr Möglichstes zur Schadenminderung von sich aus,
d.h. ohne besondere Aufforderung durch eine Amtsstelle oder Abgabe eines Merkblattes,
vorzukehren (ARV 1980 Nr. 44 S. 109).
Für eine Einstellung in der Anspruchsberechtigung
wegen ungenügender persönlicher Arbeitsbemühungen darf durchaus auf eine
einzelne Kontrollperiode, d.h. einen einzelnen Kalendermonat abgestellt werden,
und es geht rechtsprechungsgemäss nicht an, mit dem Hinweis auf intensivere
Anstrengungen in anderen Monaten sich in einer andern Kontrollperiode
ungenügend um Arbeit zu bemühen (erwähntes Urteil E. Erw. 2.3.2 mit Hinweis).
Vor der Einstellung ist keine Verwarnung
auszusprechen (BGE 124 V 233 Erw. 5b; Urteil W. vom 13. April 2005 Erw. 4, C
4/05).
Das seit 1. Januar 2003 geltende Bundesgesetz
über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) mit der
zugehörigen Verordnung (ATSV) und die auf den 1. Juli 2003 erfolgte
Teilrevision von AVIG und AVIV modifizieren die Rechtslage nicht, weshalb die
zu den bis 31. Dezember 2002 gültig gewesenen Bestimmungen ergangene
Rechtsprechung weiterhin zu berücksichtigen ist (erwähntes Urteil E. Erw. 1.2).
(...)"
La giurisprudenza cantonale più sopra ricordata
ha dunque fissato semplicemente una linea di riferimento e non ha carattere
assoluto ("di regola") e, secondo quanto stabilito dal TFA nelle
sentenze appena citate, occorre valutare, nel singolo caso concreto, quante
ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, a seconda delle condizioni
particolari di ogni singola fattispecie (cfr. STCA del 28 gennaio 2003 nella
causa K.,
inc. 38.2002.186).
A proposito dei compiti dei consulenti del
personale, in una sentenza del 5 ottobre 2000 nella causa B. (inc. 38.2000.74),
il TCA ha ricordato che:
"
Riguardo al desiderio dell'assicurato di seguire
altri tipi di programmi occupazionali, va pure ricordato che spetta ai
consulenti degli URC di decidere di volta in volta quali sono le misure più
idonee per favorire un rapido collocamento dei singoli assicurati (cfr. art. 85
cpv. 1 lett. a e c LADI; art. 85 b LADI, art. 17 cpv. 3 LADI)."
2.6. Giusta l'art. 17 cpv. 1 in
fine LADI, l'assicurato deve comprovare il suo impegno per trovare un nuovo
posto di lavoro, fornendo al servizio competente le prove relative agli sforzi
intrapresi a tal fine (cfr. art. 26 cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. DLA 1988 p.
95; DTF 120 V 74). La prova degli sforzi volti al reperimento di una nuova
occupazione deve essere fornita, giusta l'art. 26 cpv. 2 OADI, al servizio
competente. Nel Cantone Ticino, sulla base dei combinati disposti dell'art. 30
cpv. 2, 85 e 85b LADI, questa competenza è stata delegata agli URC (cfr. l'art. 2a lett. e del Regolamento della legge sul rilancio
dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 15 ottobre 2003; D.
Cattaneo,
op. cit., pag. 92-93).
La legge non prevede
nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire
effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi
datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla
fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio
competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del
29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).
L'obbligo
di comprovare le ricerche di lavoro è stato ribadito dal TFA in una sentenza
del 23 gennaio 2003 nella causa C.
(C
280/01), nella quale ha osservato:
"
Selbst wenn sich der Versicherte sodann
tatsächlich bei 10 potentiellen Arbeitgebern oder Arbeitgeberinnen gemeldet
hätte, kann er sich nur auf jene Arbeitsbemühungen berufen, welche er
nachzuweisen vermag (Art. 17 Abs. 1 Satz 3 AVIG in Verbindung mit Art. 26 Abs.
Considerandi
2.
AVIV; Gerhards, a.a.O., N 22 zu Art. 17 AVIG)."
Concretamente
ciò significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare
all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore
di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile
l'avvenuta ricerca.
In caso di ricerca
personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei
datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è
necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo
"timbro" sul formulario
(cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma scritta, che la ricerca di
lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28.1.1987 nella causa S. P., AD
5/87).
Inoltre
il TFA ha avuto occasione di rilevare che sul modulo utilizzato per comprovare
le ricerche compiute o sulle eventuali dichiarazioni dei potenziali datori di
lavoro deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il
disoccupato si è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre
1999.
nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).
L'assicurato potrà
servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dall'UFSEL (Ufficio
federale dello sviluppo economico e del lavoro; dal 1° luglio 1999 Segretariato
di stato dell'economia, SECO).
In caso di rifiuto del
datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà
comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al
servizio competente tale rifiuto.
Infine, in caso di ricerca
telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola,
confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto
(cfr. DLA 1988 p. 95).
In una
sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000
pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno
l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.
In merito alle ricerche di lavoro compiute
esclusivamente per telefono e alla continuità delle ricerche durante un periodo
di controllo, il TFA, in una sentenza del 4 giugno 2003 nella causa R. (C
319/02), ha avuto modo di rilevare:
"
(…)
Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait
des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte
aussi bien de la quantité que de la qualité de ses recherches (ATF 124 V 231
consid. 4a et l'arrêt cité). Sur le plan quantitatif, la pratique
administrative exige dix à douze offres d'emploi par mois en moyenne. On ne
peut cependant pas s'en tenir à une limite purement quantitative et il faut
bien plutôt examiner, au regard des circonstances concrètes, la qualité des
démarches (Nussbaumer,
op. cit., note de bas de page 1330). Sur le plan qualitatif, on peut attendre
d'un assuré qu'il ne se contente pas de démarches par téléphone, mais qu'il
réponde également à des offres d'emploi par écrit (Chopard, op. cit., p. 139
sv.). La continuité des démarches joue également un certain rôle, même si l'on
ne saurait exiger d'emblée que l'assuré répartisse ses démarches sur toute une
période de contrôle. S'agissant d'offres écrites, il peut au contraire être
rationnel et judicieux de préparer ses postulations de manière concentrée sur
quelques jours dans le mois, eu égard à la périodicité des offres d'emplois
dans les journaux et compte tenu du fait que les délais de postulation sont en
général relativement longs (arrêt non publié du 5 juillet 1988 dans la cause
R., C 14/88). (…)" (STFA del 4 giugno 2003 nella causa R., C
319/02)
In una
sentenza del 14 settembre 2005 nella causa T. (C 78/05) il TFA ha confermato
una sospensione di 6 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione per
insufficienti ricerche di lavoro in un periodo di controllo, rilevando:
"
(...)
qu'il a reconnu n'avoir effectué qu'une démarche au
mois de décembre 2003, en raison d'un profil de cadre assez spécifique;
qu'il ne peut être tenu compte des autres documents
déposés dans le même temps, ceux-ci étant le résultat de trois démarches
entreprises antérieurement à la période de contrôle en question;
que dans la mesure où le profil du recourant est
spécifique, ce dernier ne peut se contenter de répondre aux rares annonces
paraissant dans la presse, mais doit avoir recours à d'autres méthodes
ordinaires au sens de l'art. 26 al. 1 OACI (offre spontanée, par exemple) ou
rechercher du travail en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment si
besoin est;
que le comportement du recourant qui n'a effectué
qu'une recherche d'emploi pour le mois de décembre 2003 constitue ainsi une
violation claire de l'obligation de diminuer le dommage causé à
l'assurance-chômage, même si son conseiller ORP ne lui a pas encore fixé
d'objectif précis; (...)"
In un'altra sentenza del
29.
settembre 2005 nella causa H.
(C 199/05) l'Alta Corte si
è così espressa:
" (...)
4.2.3
Aber auch für die Zeit ab 17. bis 30. Juni
2004.
kann die Versicherte aus den behaupteten Anweisungen der Frau S.________
nichts zu ihren Gunsten ableiten. Sie räumt selber ein, Frau S.________ habe
sie aufgefordert, in erster Linie sämtliche möglichen Bewerbungen für
Dauerstellen zu tätigen; telefonische Anfragen für Aushilfsjobs bzw.
Blindbewerbungen (ohne entsprechende Stellenausschreibung) seien erst in
zweiter Linie vorzunehmen.
Diese Anweisung ist nicht zu beanstanden, da von
einer arbeitslosen Person verlangt wird, dass sie sich vor allem schriftlich
auf konkrete Stellenangebote bewirbt (Urteile M. vom 24. Mai 2000 Erw. 2c, C
185/99, S. vom 11. Juni 1999 Erw. 2d, C 401/98, und S. vom 26. August 1996 Erw.
5b, C 134/96). Die Versicherte vermag lediglich das Vorstellungsgespräch vom
17.
Juni 2004 im Pflegezentrum Y.________ auf Grund der einen Bewerbung vom 25.
Mai 2004 (Erw. 3 hievor) zu belegen. Bewerbungen für Dauerstellen auf neue
Inserate hin weist sie keine nach. Unbehelflich ist ihr Vorbringen, in den
Sommermonaten würden im Pflegebereich erfahrungsgemäss kaum
Dauerarbeitsverträge abgeschlossen. Denn allfällige Schwierigkeiten auf dem
Arbeitsmarkt erfordern um so intensivere Bemühungen der versicherten Person; es
kommt nicht auf die Erfolgsaussichten, sondern auf die Intensität der Stellensuche
an (BGE 124 V 234 Erw. 6). Wenn nötig, ist auch ausserhalb des bisherigen
Berufs Arbeit zu suchen (BGE 120 V 76 Erw. 2; Urteil S. vom 16. Februar 2005
Erw. 2, C 6/04). Unter diesen Umständen könnten die Bemühungen der Versicherten
in der Zeit vom 17. bis 30. Juni 2004 selbst dann nicht als rechtsgenüglich
qualifiziert werden, wenn sie Blindbewerbungen unternommen hätte. (...)"
2.7
L'art. 30
cpv. 1 lett. c LADI sanziona dunque una violazione dell'obbligo di ridurre il
danno fissato all'art. 17 cpv. 1 LADI
(cfr. DLA 1981 pag. 126).
In una
sentenza del 17 marzo 1998 nella causa H. il Tribunale federale delle
assicurazioni ha ribadito questo concetto ed ha avuto modo di formulare le
seguenti osservazioni circa la natura, il carattere e lo scopo della
sospensione:
"
Mittels Einstellung in der Anspruchsberechtigung
soll dieser Pflicht zum Durchbruch verholfen werden. Praxisgemäss handelt es
sich dabei nicht um eine strafrechtliche, sondern eine verwaltungsrechtliche
Sanktion (BGE V 151 Erw. 1c; ARV 1990
Nr. 20 S. 133 Erw. 2b; vgl. auch Gerhards, Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz, N 2 zu Art. 30). Mit der Verknüpfung von
Schadenminderungspflicht und Sanktion will das AVIG Arbeitslose zur Stellensuche
anspornen. Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung soll den Versicherten
davon abhalten, die Arbeitslosenversicherung missbräuchlich in Anspruch zu
nehmen. Wenn er sich nicht genügend um Arbeit bemüht, nimmt er in Kauf, länger
arbeitslos zu bleiben. Dadurch erwächst der Versicherung insofern ein Schaden,
als sie länger Leistungen erbringen muss. Zweck der Einstellung in der
Anspruchsberechtigung ist eine angemessene Mitbeteiligung des Versicherten an
diesem Schaden, den er durch sein pflichtwidriges Verhalten der
Arbeitslosenversicherung natürlich und adäquat kausal verursacht hat (BGE 122 V
40.
Erw. 4c/aa und 44 Erw. 3c/aa; Gerhards, a.a.O., n 2 und 51 zu Art.
30). Ohne die einstellungsrechtliche Sanktion käme Art. 17 Abs. 1 AVIG im
Taggeldrecht nicht zum Tragen.
Wüsste nämlich eine
arbeitslose Person zum voraus, dass ungenügende Bemühungen bezüglich ihrer
Leistungen keine Folgen zeitigten, fehlte ein wesentlicher Ansporn, dem
gesetzlichen Gebot zur Stellensuche nachzuleben." (DTF 124 V 227-
228)
In questa
sentenza (cfr. DTF 124 V 228- 230 ) il TFA ha pure avuto modo di sancire la
conformità dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI con le disposizioni della
Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (al
proposito cfr. D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de
l'assurance chômage" Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte
sul Meno, 1992 pag. 193 seg.).
In una
sentenza del 4 agosto 2003 nella causa S. (C 221/02) l'Alta Corte ha, tra
l'altro, ribadito che:
"
(…)
2.2
Anche nell'ambito dell'assicurazione contro
la disoccupazione, così come negli altri ambiti delle assicurazioni sociali,
all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 125 V 199 consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische
Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, pag.
48). La violazione di questo obbligo viene sanzionata
per evitare l'ottenimento abusivo di prestazioni da parte dell'assicurazione
contro la disoccupazione (DLA 1998 no. 34 pag. 187 consid. 2b e riferimenti).
Con lo strumento della sospensione, quale sanzione amministrativa e non penale
(DLA 1993/1994 no. 3 pag. 22
consid. 3d con riferimenti), il legislatore ha così voluto regolamentare la
partecipazione dell'assicurato al danno da lui provocato (DTF 126 V 523;
Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I, no. 2 ad art.
30) e scaricare, per motivi di equità, la comunione dei contribuenti dagli effetti
negativi di comportamenti ingiustificati (Jacqueline Chopard, Die Einstellung
in der Anspruchsberechtigung, tesi Zurigo 1998, pag. 24 seg.). (…)"
(cfr. STFA del 4 agosto 2003 nella causa S., C
221/02)
2.8
Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI
la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e
ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di
cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione del diritto
all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in
caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave
(cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
La sua durata è
determinata secondo la gravità della colpa
(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della
proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).
In virtù dell'art. 45 cpv.
2.
bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità
entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della
sospensione è prolungata in modo adeguato.
L'art. 45 cpv. 3 OADI
stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza
valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un
lavoro idoneo.
Per quel
che concerne la sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata
sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione
da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni
per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.
Per ogni periodo di controllo successivo i
parametri del SECO e dell'UCL prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate
ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di
lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali aumenti per i periodi
successivi, visto l'art. 45
cpv. 2 bis OADI (cfr. Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) del
SECO in vigore dal 1° gennaio 2002, D68 punto 1;
Lista delle sospensioni URC/UCL aggiornate dal SECO al 25.01.1999).
Queste direttive sono conformi alla legge (cfr.
D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento
alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed.
OCST, Pregassona 2000, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione
su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA. Anche il TFA ha
approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. la sentenza del 23
gennaio 2003 nella causa C., C 280/01, nella quale l'Alta Corte ha confermato
la sanzione di 9 giorni di sospensione dal diritto alle indennità di
disoccupazione inflitta dall'amministrazione ad un assicurato che aveva saputo
comprovare unicamente quattro ricerche di lavoro svolte nei tre mesi di
disdetta del precedente rapporto di lavoro; la sentenza del 6 agosto 2002 nella
causa Z., C 338/01, nella quale il TFA ha confermato 4 giorni di sospensione
per insufficienti ricerche in un periodo di controllo; la sentenza del 2 maggio
2003.
nella causa X., C 275/02, nella quale la nostra Massima Istanza ha
confermato una sanzione di 15 giorni di sospensione per mancate ricerche
durante tre mesi di disdetta; la sentenza del 3 luglio 2003 nella causa AWA
contro E., C 286/02, nella quale l'Alta Corte ha confermato 3 giorni di
sanzione per insufficienti ricerche di lavoro durante uno dei tre mesi di
disdetta; la sentenza del 4 giugno 2003 nella causa R.,
C 319/02, nella quale l'Alta Corte ha confermato la sanzione di 5 giorni di
sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione inflitta
dall'amministrazione ad un assicurato, nato nel 1939, che aveva saputo
comprovare unicamente sei ricerche di lavoro, di cui cinque svolte per
telefono, durante un periodo di controllo nel corso del quale egli aveva, tra
l'altro, lavorato cinque giorni, per un totale di trentaquattro ore; la
sentenza dell'11 luglio 2003 nella causa D., C 63/03, nella quale il TFA ha
confermato una sanzione di 4 giorni di sospensione per insufficienti ricerche
di lavoro durante un periodo di controllo; la sentenza del 2 marzo 2004 nella
causa B., C 305/02, nella quale l'Alta Corte ha confermato 4 giorni di
sospensione per insufficienti ricerche durante il periodo di disdetta e la
sentenza del 10 dicembre 2004 nella causa M., C 210/04, nella quale la nostra
Massima Istanza ha confermato sia una sanzione di 9 giorni di sospensione per
insufficienti ricerche durante il mese precedente l’annuncio al collocamento e
mancate ricerche durante il primo periodo di controllo, sia una sanzione di 4
giorni di sospensione per insufficienti ricerche di lavoro durante un periodo
di controllo.
E’ inoltre utile segnalare la sentenza del 25 aprile 2005
nella causa E., C 10/05, nella quale il TFA ha confermato 8 giorni di
sospensione per mancate ricerche nel periodo di controllo di un mese.).
2.9
Nella già
menzionata sentenza H. del 17 marzo 1998 (DTF 124 V 225), il Tribunale federale
delle assicurazioni ha stabilito che è possibile sospendere l'assicurato che
commette (soltanto) una colpa lieve non compiendo sufficienti ricerche di
lavoro. L'Alta Corte ha al proposito rilevato:
" b) Die
Vorinstanz hat erwogen, bloss drei Stellenbewerbungen im Monat Juni 1994
vermöchten wohl qualitativ, nicht aber quantitativ zu genügen. Indessen sei der
Beschwerdegegnerin aufgrund einer lange dauernden Krankheit gekündigt worden; zudem
finde sie im Alter von 54 Jahren bei der gegenwärtigen Lage auf dem
Arbeitsmarkt kaum noch eine Stelle. Sodann habe das Arbeitsamt ihr bei der
Stellensuche nicht geholfen und jeweils drei Bewerbungen in den vorangegangenen
Monaten ungeahndet gelten lassen. Insgesamt sei das Verhalten der Versicherten
deshalb bloss leichtfahrlässig. Analog zur Invaliden-, Unfall- und
Militärversicherung, welche Leistungen nur bei Vorsatz und Grobfahrlässigkeit
kürzten, sei deshalb vorliegend von einer Einstellung in der
Anspruchsberechtigung abzusehen. Das Verwaltungsgericht des Kantons Bern pflege
unangefochtenerweise dieselbe Praxis.
Demgegenüber macht die
Kasse geltend, eine Einstellung habe bei jedem Verschulden zu erfolgen. Dass
die Verwaltung der Versicherten nicht geholfen habe, entbinde diese nicht von
der Pflicht zur Stellensuche. Da zudem eine Überprüfung der Bewerbungen nur
stichprobenweise möglich sei, könne die Beschwerdegegnerin nichts zu ihren
Gunsten aus dem Umstand ableiten, dass die Kasse die jeweils bloss zwei oder
drei Bewerbungen der vorangehenden Monate nicht beanstandet habe.
c) Die Vorinstanz
beruft sich für ihre Auffassung, wonach eine Einstellung in der
Anspruchsberechtigung nur bei vorsätzlichem oder grobfahrlässigem Verhalten
zulässig sei, auf die Praxis des Verwaltungsgerichts des Kantons Bern. Dieses
führte in einem Entscheid aus dem Jahre 1990 (BVR 1991 S. 82 ff.) aus, im
Sozialversicherungsrecht werde als allgemeiner Grundsatz anerkannt, dass
Leistungen gekürzt oder sogar für gewisse Fälle verweigert werden könnten, wenn
Versicherte die Leistungspflicht vorsätzlich oder grobfahrlässig verursacht
oder verlängert hätten
(vgl. Art. 7 IVG, Art. 37 und 39 UVG, Art. 7 aMVG, Art. 35 BVG und - betreffend
die Krankenkassen BGE 107 V 228 Erw. 2a). Dies müsse gleichermassen für den
Bereich der Arbeitslosenversicherung gelten. Auch bezüglich solcher Leistungen
könne daher eine Kürzung (oder befristete Verweigerung) der Entschädigung nur
bei vorsätzlichem oder grobfahrlässigem Verhalten verfügt werden, nicht aber
bei bloss leichter Fahrlässigkeit, da insbesondere nicht einzusehen sei,
weshalb in diesem Zweig die Anforderungen an die Sorgfaltspflicht des einzelnen
derart strenger sein sollten Als in den übrigen Bereichen der
Sozialversicherung (BVR 1991 S. 83 f. Erw. 4b).
d) Die im genannten
Entscheid zitierten Bestimmungen des IVG, UVG, aMVG und BVG statuieren alle den
Grundsatz, dass bei vorsätzlicher oder grobfahrlässiger Herbeiführung des
Versicherungsfalles durch den Versicherten die Leistungen gekürzt oder
verweigert werden können. Sie schliessen von Gesetzes wegen zugleich Sanktionen
für leichtfahrlässiges Verhalten aus. Im Arbeitslosenversicherungsrecht
hingegen fehlt eine derartige Beschränkung des -sanktionsbedrohten Verhaltens
auf Grobfahrlässigkeit und Vorsatz. Die Einstellung in der
Anspruchsberechtigung ist ausdrücklich "nach dem Grad des
Verschuldens" zu bemessen (Art. 30 Abs. 3 AVIG). Eine Absicht, das
Verschulden bei leichter Fahrlässigkeit von jeglicher Sanktion auszunehmen, ist
im Unterschied zum Wortlaut der zitierten Bestimmungen aus den andern
Sozialversicherungszweigen nicht erkennbar. Folgerichtig unterscheidet Art. 45
Abs. 2 AVIV nach leichtem, mittelschwerem und schwerem Verschulden. Es
widerspräche daher dem Arbeitslosenversicherungsgesetz, wenn die leichte
Fahrlässigkeit als eine der Formen des Verschuldens ausgeklammert würde. Darauf
weist auch die Botschaft zum Bundesgesetz über die obligatorische
Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung vom 2. Juli 1980 in BB1
1980.
IlI S. 588 ff. hin, in der ausdrücklich von Einstellungen gesprochen wird,
die nicht pönalen Charakter hätten (vgl. auch Gerhards, a.a.O., N 2 zu
Art. 30). Beispielsweise stehe es dem Versicherten frei und sei auch nicht
ehrenrührig, sich ungenügend um eine Arbeitsstelle zu bemühen oder eine
zumutbare Arbeit abzulehnen. Der Arbeitslosenversicherung entstehe hieraus
trotzdem ein Schaden, der zu einer angemessenen Leistungsreduktion führen
müsse. Gerade um unterschiedlichen Verhältnissen und Verschuldensgraden mit der
nötigen Differenzierung Rechnung tragen zu können, sei die Spanne der
Einstellungsfristen möglichst weit zu fassen. Daher hat auch leichte
Fahrlässigkeit bei ungenügenden Arbeitsbemühungen nach Art. 30 Abs. 1 lit. c
AVIG zu einer Einstellung in der Anspruchsberechtigung zu führen.
e) Aus diesen Ausführungen
folgt, dass die Praxis des Berner Verwaltungsgerichts zu Art. 30 Abs. i lit. c
AVIG (BVR 1991 S. 83 f.), welcher sich die Vorinstanz anschloss, der Regelung
des Arbeitslosenversicherungsgesetzes und der Absicht des Gesetzgebers zuwiderläuft. Der kantonale Entscheid verletzt daher
insoweit Bundesrecht, als er die leichte Fahrlässigkeit von Sanktionen
befreit." (DTF 124 V 231-233)
Nella
sentenza citata il TFA ha poi stabilito che tre ricerche di lavoro
qualitativamente valide in un periodo di controllo sono insufficienti ed ha
sottolineato:
" Die
Beschwerdegegnerin weist im Monat Juni 1994 lediglich drei Bewerbungen auf.
Dies ist quantitativ ungenügend, verlangen doch einige Kassen durchschnittlich
10.
bis 12 Bemühungen im Monat (Gerhards, a.a.O. N 15 zu Art. 17). Das Alter der Versicherten erschwert zwar die
Erfolgsaussichten, hindert sie aber nicht daran, intensiver nach einer Stelle
Ausschau zu halten (ARV 1980 Nr.- 45
S. 112 Erw. 2; Gerhards, a.a.O., N 14 zu Art. 17). Massgebend ist einzig
die ausreichende Intensität der Bemühungen und nicht deren Erfolg. Dass die
Verwaltung keine aktive Hilfeleistung geboten hat, vermag die
Beschwerdegegnerin ebenfalls nicht von der ihr obliegenden Pflicht zur
Schademinderung zu befreien. Die von der Verwaltung verfügte Einstellung im
unteren Bereich des leichten Verschuldens ist Rechtens und trägt den gesamten
Umständen des Falles angemessen Rechnung. Damit ist der Entscheid der
Vorinstanz aufzuheben." (DTF 124 V 234)
La Cassa
di disoccupazione aveva sospeso l'assicurata per 3 giorni dal diritto
all'indennità di disoccupazione.
Infine,
sempre in questa sentenza citata, il TFA ha deciso che l'amministrazione prima
di applicare l'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, non deve raccomandare
all'assicurato di intensificare le ricerche di lavoro ed ha rilevato:
" Eine
der Einstellung vorangehende Mahnung ist in der Arbeitslosenversicherung nicht
vorgesehen. Insofern besteht ein Unterschied zur Invalidenversicherung, welche
in Art. 31 IVG ausdrücklich ein Mahn- und Bedenkzeitverfahren vorsieht (vgl.
BGE 122 V 218). Dieses Verfahren ist unter anderem deswegen sinnvoll, weil der
Versicherte sonst unter Umständen von einem ablehnenden Verwaltungsakt
überrascht würde. Anders sind die Verhältnisse in der Arbeitslosenversicherung;
hier wird der Versicherte von Anfang an auf seine Pflichten, insbesondere auf
diejenige zur Stellensuche, aufmerksam gemacht (Art. 19 Abs. 4 AVIV in der bis
Ende 1996 gültig gewesenen Fassung, nunmehr Art. 20 Abs. 4 AVIV). Ferner pflegt
er wegen der Erfüllung der Kontrollvorschriften Kontakt zum zuständigen
Arbeitsamt. Deshalb ist es nicht notwendig, vor einer Einstellung eine Mahnung
auszusprechen, auch dann nicht, wenn die Verwaltung in den vorangegangenen
Kontrollperioden ungenügende Arbeitsbemühungen nicht sanktioniert hat. Das
Eidgenössische Versicherungsgericht hat denn auch in ständiger Praxis (nicht
veröffentlichte Urteile M. vom 23. Juni 1989, C 20/890 und N. vom 6. August
1985, C 8/85; vgl. auch Gerhards, &.&.O., N 61 zu Art. 30)
festgehalten, dass eine Einstellung verfügt werden muss, wenn der entsprechende
Tatbestand erfüllt ist; eine blosse Verwarnung ist unzulässig. Von dieser
Rechtsprechung abzuweichen besteht vorliegend kein Anlass." (DTF 124 V
233)
2.10
Nella presente evenienza l’assicurata, dal 27 agosto 2004 al
24.
giugno 2005, ha lavorato al 50% per l’Ambasciata di __________ di __________
quale insegnante di scuola elementare presso la scuola supplementare di lingua __________
in alcune sedi del Cantone Ticino (cfr. doc. 1).
Il 28
giugno 2005 essa si è iscritta in disoccupazione ricercando un impiego a tempo
pieno quale docente privata, traduttrice, interprete, animatrice (cfr. doc. 1).
Al
momento dell’annuncio per il collocamento la ricorrente ha consegnato delle
ricerche di lavoro effettuate nei mesi di aprile, maggio e giugno 2005.
L’URC,
ritenendo insufficienti gli sforzi compiuti nei mese di aprile e maggio 2005,
con decisione formale del 18 luglio 2005, l’ha sospesa per sei giorni dal
diritto all’indennità di disoccupazione (cfr. consid. 1.1.).
Tale
provvedimento è poi stato confermato con decisione su opposizione del 23 agosto
2005.
(cfr. consid.1.2.).
L'art. 42
LPGA prevede che le parti hanno il diritto di essere sentite. Non devono
obbligatoriamente essere sentite prima di decisioni impugnabili mediante
opposizione.
A tale
proposito in una sentenza del 23 giugno 2003 nella causa S. (C 49/03) l'Alta
Corte ha rilevato che:
"
Die Sache geht daher an die Arbeitslosenkasse
zurück, damit sie nach Erfüllung des Gehörsanspruchs erneut über eine
allfällige Einstellung in der Anspruchsberechtigung wegen selbstverschuldeter
Arbeitslosigkeit befinde. In diesem Rahmen kommt nunmehr Art. 42 Satz 2 ATSG
zur Anwendung, wonach die Gewährung des rechtlichen Gehörs ins
Einspracheverfahren verschoben ist (Kieser, a.a.O. Art. 42 Rz. 24)."
In una sentenza del 22 dicembre 2003 nella causa J. (H 272/03) il
TFA, al consid. 3.3., si è così espresso:
"
(…) Selon un principe général de la procédure
administrative, l'autorité n'est pas tenue d'entendre les parties avant de
prendre une décision susceptible d'être frappée d'opposition (art. 30 al. 2
let. b PA). Ce principe est aujourd'hui spécifiquement consacré, en matière
d'assurances sociales, à l'art. 42 2ème phrase LPGA."
Nel caso di specie, prima di emanare la decisione di sanzione il consulente del
personale, in occasione del colloquio di iscrizione del 7 luglio 2005, ha
consegnato all'assicurata una "Richiesta di giustificazione" con la
quale le ha richiesto di motivare le insufficienti ricerche entro il 17 luglio
2005, precisando che oltre questa data l'autorità cantonale avrebbe deciso
sulla base degli atti in suo possesso e menzionando espressamente l'art. 30
cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione di un assicurato
nel caso in cui non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata
(cfr. doc. 1).
L'assicurata, con scritto
del 14 luglio 2005, ha fornito le seguenti giustificazioni:
" (...)
Nei primi di aprile ho preso appuntamento con la collaboratrice
dell'Associazione __________ - __________ di __________ dove ho potuto valutare
la mia situazione professionale. Ho ricevuto informazioni sulla possibilità di
una nuova formazione professionale (operatore socioassistenziale assistenza
agli handicappati AH o assistenza alla prima infanzia API).
In seguito ho partecipato alle serate informative organizzate
dalla __________. Sono andata in una casa di accoglienza (__________) per
capire come si svolge un lavoro con persone disabili.
Mi sono quindi occupata di cercare un posto di apprendistato.
D'altra parte ho voluto orientarmi a presentare la mia candidatura
per i posti di docente nelle scuole d'infanzia, dato che il __________ mi ha
risposto che non mi è richiesto di dimostrare una pratica professionale di due
anni (richiesta invece per le Scuole Elementari). Ho allora risposto al
Concorso pubblicato sul Foglio Ufficiale e mi sono candidata per diversi posti
nel Luganese, nel Locarnese e nel Bellinzonese.
In aprile mi sono informata sul corso di __________ e mi sono
iscritta. Il corso è iniziato a metà maggio.
Ho cominciato a studiare intensivamente l'italiano per potermi
iscrivere ad un corso per ottenere il Certificato C2 (appena la mia situazione
finanziaria sarà migliorata).
In maggio sono stata molto impegnata con la Scuola supplementare
in lingua __________ (riunioni, organizzazioni dei diversi saggi di fine anno,
concorso di recita, giornate sportive, richiesta aule e tutta la documentazione
di fine anno).
Tra l'altro adesso (trascorsi 6 mesi) posso di nuovo candidarmi
per i posti di interprete e animatrice anche in istituzioni dove ho già
presentato la mia candidatura. Per quanto riguarda le scuole private, proverò a
candidarmi per i posti di interprete e animatrice anche in istituzioni dove ho
già presentato la mia candidatura. Per quanto riguarda le scuole private,
proverò a candidarmi comunque, anche se ho sempre sentito informazioni
scoraggianti.
Mi rendo conto di aver presentato ricerche insufficienti. Mi sono
veramente impegnata tanto nel valutare la mia situazione e ho deciso di
orientarmi su:
- Concorso docente SI
- Studio della lingua italiana
- Corso __________ (dove mi assicurano che posso presto
collaborare
con __________)
- Eventualmente una nuova professione." (doc. 2)
Nella presente fattispecie il TCA constata che
l'amministrazione, inviando all'assicurata la richiesta di giustificazione
citata, le ha dato l'opportunità di giustificare il suo comportamento e di
esprimersi in merito al ventilato provvedimento nei suoi confronti.
Dunque il
diritto di essere sentito dell'insorgente è stato rispettato già prima
dell'emanazione della decisione formale, conformemente alla chiara
giurisprudenza federale emessa prima dell'entrata in vigore della LPGA (cfr. STFA
del 6 agosto 2002 nella causa C., C 91/02, consid. 1a; RAMI
2002.
pag. 77, consid. 3d, pag. 83; SVR 2002 ALV Nr. 4 pag. 9; DTF 126 V 130 =
SVR 2001 ALV Nr. 12 pag. 37), che mantiene comunque, in talune circostanze, la
sua validità anche successivamente (cfr. U. Kieser, op. cit., ad art. 42, n.
1-28; Th. Locher, "Grundriss des
Sozialversicherungsrechts", Ed. Staempfli Verlag AG, Berna 2003, pag. 466
n° 53 e 54).
2.11
Preliminarmente va osservato che agli assicurati che
entrano in disoccupazione al termine di un'attività stagionale (per es.
nell'edilizia o nella ristorazione), per un certo periodo, l'UCL ha applicato
la giurisprudenza relativa ad assicurati che si annunciano in disoccupazione e
dichiarano la loro disponibilità ad essere collocati solamente durante qualche
mese, prima di assolvere il servizio militare o effettuare un soggiorno di
perfezionamento all'estero o intraprendere un'altra formazione o lasciare
definitivamente il nostro paese.
Il TFA considera queste
persone inidonee al collocamento (e quindi rifiuta loro il diritto
all'indennità di disoccupazione), poiché, se si prescinde dal campo delle
attività per le quali non sono richieste una formazione o un'esperienza
professionale, bisogna ammettere che un datore di lavoro è poco incline,
generalmente, a prendere in considerazione un'offerta di servizio di durata
limitata, mentre cerca di attribuire un posto di lavoro duraturo (cfr. DLA 2000
pag. 152; DLA 1995 pag. 57; DTF 123 V 218; DTF 120 V 288; DLA 1991 pag. 24; DLA
1990.
pag. 25; DLA 1988 pag. 23; DLA 1992 pag. 124; DLA 1992 pag. 127; DTF 110 V
209; Prassi AD 98/1 fogli 7.1-7.3; J.L. Plattet, "L'assurance-chômage au
quotidien et ses aides à l'emploi", Friborgo 1998, pag. 56-58; B.
Despland, "Votre sécurité sociale au quotidien", Losanna 1998, pag.
155-156; DTF del 2.5.97 nella causa P.F.; D. Cattaneo, "Alcuni compiti
degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza".
Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 19 segg.).
In una sentenza del 18
novembre 1998 nella causa F.B., il TCA ha stabilito che la giurisprudenza
appena menzionata non deve essere applicata agli assicurati che terminano
un'attività stagionale e che hanno un impiego per la stagione seguente. In
questo caso, l'idoneità al collocamento non deve più essere esaminata (cfr. DLA
2000.
pag. 152; DTF 110 V 207; DTF 120 V 390-391; DTF 123 V 217-218; DTF 111 V
38; D. Cattaneo , op. cit., pag. 24).
Tuttavia, alla luce della
giurisprudenza federale citata, questo Tribunale ha deciso che proprio nel caso
di assicurati che controllano la disoccupazione tra una stagione e l’altra o
durante le vacanze scolastiche, e quindi si annunciano in disoccupazione
soltanto alcuni mesi ogni anno, le esigenze relative alla ricerca costante
di un impiego duraturo devono essere molto severe, al fine di evitare che venga
decretata la loro inidoneità al collocamento dal profilo soggettivo. In
particolare questi assicurati devono svolgere tali ricerche durante tutto il
periodo in cui lavorano e devono ricercare un'occupazione annuale - o
almeno un'occupazione, di breve durata, per la "stagione morta" fuori
dalla propria professione e in un'attività realmente esistente sul mercato del
lavoro. Essi sono pure tenuti ad accettare un impiego annuale duraturo
ufficialmente assegnato (cfr. STCA del 17 aprile 2001 nella causa M.-B.,
38.2000
; STCA del 17 aprile 2001 nella causa V.-S; STCA del 16 marzo 2000
nella causa P.B.; STCA del 21 settembre 1999 nella causa A.T. contro URC di
Biasca, STCA del 21 aprile 1999 nelle cause T.B. de S.P. contro UCL e N.Q
contro UCL; DTF 120 V 385; D. Cattaneo, op. cit. pag. 21; 24-25).
Il TCA ha
pure stabilito che l'amministrazione, per valutare se sono stati compiuti
sufficienti sforzi per reperire un impiego e decidere un'eventuale sanzione,
deve riferirsi a tutto il periodo in cui viene esercitata un'attività lucrativa
e non solo agli ultimi mesi di lavoro (cfr. STCA del 17 agosto 2001
nella causa M., 38.2001.15; STCA del 17 aprile 2001 nella causa M.-B.,
38.2000
; STCA del 17 aprile 2001 nella causa V.-S., 38.2000.270).
2.12
Nella concreta
fattispecie dalla documentazione agli atti emerge che l'assicurata ha lavorato
quale insegnante di scuola elementare - per le materie di __________, storia,
geografia, musica e tradizioni, sport - presso la scuola supplementare di
lingua __________ in alcune sedi di scuole pubbliche o private del Cantone
Ticino dal 1996 (cfr.d oc. 1).
La
ricorrente, inoltre, è al suo terzo termine quadro per la riscossione delle
prestazioni (1993-1995, 2002-2004, 2004-2006 cfr. doc. A; 1).
Dal
verbale relativo al colloquio di iscrizione in disoccupazione del 23 gennaio
2002.
risulta che:
"
(…) Non avendo nessuna garanzia che possa
proseguire per il prossimo anno scolastico, sta cercando un lavoro alternativo
quale docente privato e traduttrice. Sino alla fine dell'anno scolastico sarà
disponibile per il collocamento al 50%, il mattino, da luglio potrà essere
collocata a tempo pieno." (Doc. 1)
La
ricorrente si è poi riannunciata per il collocamento nel mese di luglio 2004,
in quanto, come si evince dal verbale del colloquio di iscrizione del 7 luglio
2004.
(cfr. doc. 1), aveva concluso il periodo di lavoro come insegnante per l’Ambasciata
di __________ - attività che del resto avrebbe dovuto riprendere dopo circa due
mesi.
Dal
verbale dell’incontro del 25 agosto 2004 emerge, infatti, che il 27 agosto
l’assicurata avrebbe ricominciato l’attività di docente presso l’Ambasciata __________,
ma che tuttavia rimaneva iscritta al collocamento per un eventuale corso di
perfezionamento (cfr. doc. 1).
La
pratica è stata chiusa nel mese di dicembre 2004 (cfr. doc. 1).
Infine,
come già rilevato, l’assicurata ha fatto nuovamente capo all’assicurazione
contro la disoccupazione alla fine del mese di giugno 2005, dopo la conclusione
del periodo lavorativo come insegnante iniziato nel mese di settembre 2004. Al
suo collocatore la stessa, il 7 luglio 2005, ha precisato che il 26 agosto 2005
avrebbe cominciato a lavorare una volta alla settimana per mezza giornata e dal
1° settembre 2005 regolarmente al pomeriggio (cfr. doc. 1).
In simili
circostanze, visto che l’assicurata svolge da anni un’occupazione di durata
determinata e nell’interstagione ricorre all’assicurazione contro la
disoccupazione, questa Corte ritiene che l’amministrazione a torto non ha
qualificato quale impiego stagionale l’attività di insegnante esercitata
dall’assicurata per l’Ambasciata di __________.
L’insorgente,
svolgendo un’occupazione stagionale, avrebbe dovuto così di principio compiere
regolarmente durante tutti i mesi della sua attività gli sforzi necessari al
fine di trovare un impiego duraturo o perlomeno temporaneo durante i mesi di inattività
e non unicamente negli ultimi tre mesi di attività (cfr. consid. 2.11.), come d’altronde
indicato nel “Promemoria ricerche di lavoro” consegnatole il 6 luglio 2004 per
l’eventualità in cui l’ultima attività di un assicurato sia di carattere
stagionale (cfr. doc. 1).
In
concreto, tuttavia, dal verbale del 6 dicembre 2004 emerge che:
"
La signora RI 1 si presenta al colloquio.
Si effettua il controllo mensile e la consegna
del FAUT di dicembre.
Visto che non fa capo al guadagno intermedio
decide di chiudere la pratica a fine corrente mese.
Si riannuncierà, se necessario, a giugno dell'anno
prossimo.
Le rammento che dovrà comprovare le ricerche
dei 3 mesi precedenti l'iscrizione." (Doc. 1;
la sottolineatura è del redattore)
Di
conseguenza, siccome alla ricorrente il 6 dicembre 2004 è stato indicato che,
nel caso di una nuova iscrizione in disoccupazione nel mese di giugno 2005, la
stessa avrebbe dovuto comprovare le ricerche effettuate nei tre mesi precedenti
il riannuncio, occorre esaminare se la buona fede dell’assicurata può essere
tutelata ai sensi dell’art. 9 Cost.
2.13
Il diritto
alla protezione della buona fede di cui all’art. 9 Cost., permette al cittadino
di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti di
contraddirsi. Così un’informazione o una decisione erronea possono obbligare
l’amministrazione a consentire a un assicurato un vantaggio contrario alla
legge.
Le
condizioni per tutelare la buona fede dell’assicurato e discostarsi quindi dal
principio della legalità sono precisate da una lunga e consolidata
giurisprudenza:
1.
l'autorità deve essere intervenuta in una situazione concreta nei
riguardi di persone determinate;
2.
l'autorità ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie
competenze;
3.
l'assicurato non deve essersi reso conto immediatamente
dell'inesattezza dell'informazione ricevuta;
4.
l'informazione errata ha indotto l'assicurato ad adottare un
comportamento o un'omissione che gli è pregiudizievole;
5.
la legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è
stata data.
(cfr.
STFA del 4 luglio 2005 nella causa M., C 270/04, consid. 3.3.1.; STFA del 28 gennaio 2004 nella causa Arbeitslosenkasse der
Gewerkschaft Bau & Industrie GBI c/ A., C 218/03, consid. 2; STFA del 29 agosto 2002 nella causa Amt für Arbeit St. Gallen c/
S., C 25/02; DTF 121 V 65, consid. 2a pag. 66-67 e la giurisprudenza ivi
citata; RAMI 1993 pag. 120-121, Pratique VSI 1993 pag. 21-22, RCC 1991 pag. 220
consid. 3a, RCC 1983 pag. 195 consid. 3, RCC 1982 pag. 368 consid. 2, RCC 1981
pag. 194 consid. 3, RCC 1979 pag. 155, DLA 1992 p. 106, DTF 118 V 76 consid. 7,
RDAT I-1992 n° 63; Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, pag. 390ss; Knapp, Précis de droit administratif, 4a ed., n° 509, pag. 108-109; Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetze
gleich, pag. 217ss).
Dal
verbale del 6 dicembre 2004, citato in precedenza, emerge che l’URC ha fornito
all’assicurata delle informazioni circa il momento a partire da cui la stessa, nell’ipotesi
in cui nel mese di giugno successivo si fosse riannunciata per il collocamento,
avrebbe dovuto comprovare le relative ricerche di lavoro compiute. Più
precisamente il collocatore ha indicato che andavano documentati gli sforzi
intrapresi nei tre mesi antecedenti l’iscrizione (cfr. consid. 2.12.).
Questa Corte deve,
pertanto, concludere che la ricorrente, al momento del suo riannuncio in
disoccupazione il 28 giugno 2005, ha comprovato le ricerche compiute unicamente
nei mesi di aprile, maggio e giugno 2005, poiché dai ragguagli ottenuti dal suo
consulente del personale, che peraltro ha agito nei limiti
delle proprie competenze (cfr. art. 85 LADI; art. 2a RL-rilocc), poteva
ritenere di essere tenuta a compiere ricerche soltanto a partire dal mese di
aprile 2005.
Mai infatti il collocatore
ha detto all’assicurata che il posto di insegnante nelle scuole supplementari
di lingua __________ era stagionale e che quindi la stessa doveva intraprendere
sforzi al fine di reperire una nuova occupazione anche durante tutto il periodo
lavorativo.
E’ vero che, come
menzionato sopra, alla ricorrente è stato consegnato nel mese di luglio 2004 il
“Promemoria ricerche di lavoro” in cui, oltre all’indicazione relativa alle
ricerche da effettuare nel caso in cui l’ultima attività sia a tempo
indeterminato o determinato, è specificato che per occupazioni stagionali le
ricerche vanno svolte durante tutto l’anno, tuttavia tale circostanza è in casu
irrilevante.
Infatti, da un lato, come
visto, alla ricorrente non è comunque stato indicato che la sua attività era
stagionale, dall’altro, nel successivo incontro del 6 dicembre 2004 il
consulente ha espressamente evidenziato che le ricerche andavano comprovate
negli ultimi tre mesi precedenti l’iscrizione (cfr. doc. 1).
Alla luce di quanto
esposto, il TCA ritiene che le condizioni poste per potersi appellare all’art.
9.
Cost. sono nel caso in esame tutte realizzate.
Pertanto, vista la buona
fede dell’assicurata, l’obbligo di effettuare ricerche di impiego, in concreto,
deve essere limitato agli ultimi tre mesi di attività lavorativa.
2.14
Nel caso di specie, per quanto
riguarda i mesi di aprile, maggio e giugno 2005, l’insorgente ha compiuto una
ricerca nel mese di aprile presso __________, __________ del __________ e una
in maggio, inoltrando la propria candidatura per un concorso di maestra di
infanzia.
Nel mese di giugno
l’assicurata ha effettuato due ricerche, postulando presso il __________ di __________
quale traduttrice, interprete, accompagnatrice, mediatore e candidandosi per un
posto di apprendista quale operatrice socioassistenziale. Inoltre in questo
mese essa ha risposto a 22 concorsi pubblicati da Comuni e Consorzi quale
docente di scuola di infanzia (cfr. doc. 4).
Relativamente al mese di
giugno 2005, va osservato che a ragione l’URC ha ritenuto sufficienti le
ricerche compiute dall’insorgente. In effetti quest’ultima non solo si è
ampiamente attivata nell’ambito scolastico al fine di reperire un impiego quale
insegnante nelle scuole di infanzia, bensì ha anche svolto ricerche in altri
settori professionali, quale interprete e quale apprendista nell’ambito
socioassistenziale.
La ricerca svolta nel mese
di aprile 2005 presso __________ dove l’assicurata ha poi iniziato un corso di
interprete interculturale che le permetterà di collaborare con il __________
(cfr. doc. 3, 2) e il concorso quale insegnante di scuola di infanzia inoltrato
nel mese di maggio 2005 non corrispondono invece a dei validi sforzi dal
profilo quantitativo.
Una sola ricerca mensile
non corrisponde a quanto previsto dalla giurisprudenza federale e cantonale
(cfr. consid. 2.5.).
L’assicurata, nell’opposizione
e nell’atto ricorsuale, si è giustificata asserendo di avere concentrato le sue
ricerche nel mese di giugno 2005 a seguito della pubblicazione dei concorsi in
qualità di docente. Essa ha pure affermato che per il suo futuro professionale
è molto importante tentare di trovare un impiego quale docente della scuola di
infanzia al fine del riconoscimento del diploma che ha conseguito nel suo Paese
di origine (cfr. doc. 2, I).
L'art.
17.
cpv. 1 LADI prevede, in particolare, che è compito dell'assicurato cercare
lavoro, se necessario anche fuori della professione precedente.
E' vero,
dunque, che le ricerche devono essere svolte nelle professioni per le quali
l'assicurato si è iscritto per il collocamento, tuttavia esse devono essere
estese anche in altri lavori adeguati (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 27).
Il TCA,
per costante giurisprudenza, ha stabilito che il disoccupato durante alcuni
mesi ha il diritto di essere reinserito nella propria professione.
Successivamente però deve essere disposto anche a lavorare al di fuori della
professione appresa (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 27 e riferimenti ivi
menzionati).
L'obbligo
di cercare al di fuori della propria professione si impone comunque già nel
primo periodo di ricerca segnatamente in caso di bisogno, allorché la
situazione sul mercato del lavoro è difficile, ovvero quando mancano offerte di
impiego corrispondenti al proprio profilo professionale (cfr. STFA del 22
ottobre 2003 nella causa B., C 184/03).
Del resto
va segnalato che nell'ambito dei requisiti che possono fare concludere per
l'inadeguatezza di un'occupazione, l'art. 16 cpv. 2 lett. d LADI, che consacra
una protezione relativa della professione (cfr. G. Gerhards, Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz, Vol. I, pag. 235-237, il quale parla di di
"relativer Berufschutz"), enuncia che non è considerata adeguata
un'occupazione che cumulativamente "compromette considerevolmente la
rioccupazione dell'assicurato nella sua professione" sempre che "una
simile prospettiva sia realizzabile in tempi ragionevoli" (cfr. D.
Cattaneo, op. cit., pag. 63).
Di
conseguenza l'assicurata, in considerazione della difficoltà oggettiva di
reperire un'occupazione in qualità di docente di scuola di infanzia e del fatto
che i relativi concorsi pubblici vengono pubblicati solitamente verso la fine
dell’anno scolastico, nei mesi di aprile e maggio 2005, avrebbe dovuto ampliare
le ricerche di lavoro perlomeno in altri ambiti professionali (per un caso
analogo concernente un'assicurata sanzionata per insufficienti ricerche, poiché
durante il periodo precedente l'iscrizione in disoccupazione aveva effettuato
una sola ricerca quale docente di scuola dell'infanzia, a causa delle rare
pubblicazioni di concorsi sul FU cfr. STCA del 5 ottobre 2001 nella causa C.,
38.2001
).
2.15
Alla luce di
quanto appena esposto, il TCA ritiene che, nel caso concreto, avendo effettuato
delle ricerche di lavoro insufficienti nei mesi di aprile e maggio 2005, ha
violato il proprio obbligo di ridurre il danno imposto dalla legge.
L'insorgente,
dunque, deve essere sospesa dal diritto all'indennità di disoccupazione ai
sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. consid. 2.3.).
Per
quanto concerne l'entità della sanzione, va rilevato che normalmente, in base
alle direttive in vigore, la sanzione inflitta dall'amministrazione in caso di
insufficienti ricerche di lavoro nel periodo antecedente l'iscrizione in
disoccupazione ammonta a un minimo di 3 giorni al mese (cfr. consid. 2.8.).
Nel caso
di specie l’URC ha inflitto all’assicurata 6 giorni di sospensione (3 giorni
per le insufficienti ricerche del mese di aprile 2005 + 3 giorni per le
insufficienti ricerche del mese di maggio 2005).
Tutto ben
considerato, la sospensione di 6 giorni inflitta all'insorgente dall'amministrazione
risulta conforme al principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.8.).
La
decisione su opposizione del 23 agosto 2005 va, conseguentemente, confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster