38.2005.88
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
28 marzo 2006Italiano83 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
38.2005.88
Data decisione, Autorità:
28.03.2006, TCA
Titolo:
Svizzero abitante in un Paese confinante che ha legami più stretti con CH poteva postulare prestazioni in CH(falso frontaliero).Mancata richiesta nel 2004 causata da informazioni errate da parte dell'amministrazione:buona fede tutelata.Ritardo giustificato e periodo di contribuzione adempiuto.
BUONA FEDE
INDENNITÀ
INFORMAZIONE E CONSULENZA
PERIODO DI CONTRIBUZIONE
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
RIPETIBILI
art. 8 ALC
art. 15 ALC
art. 28 ALC ALL1
art. 1b CEE1408/71
art. 71par.1 let. a CEE1408/71
art. 71par.1 let. b CEE1408/71
art. 9 COST
art. 8 cpv. 1 let. c LADI
art. 8 cpv. 1 let. e LADI
art. 13 LADI
art. 20 LADI
art. 27 LPGA
art. 41 LPGA
art. 52 cpv. 3 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
38.2005.88
rs/td
Lugano
28 marzo 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 1 ottobre 2005 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 1
settembre 2005 emanata da
Cassa CO 1
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nel
corso del mese di luglio 2005, ha rivendicato il diritto alle indennità di
disoccupazione a partire dal 1° marzo 2004 (cfr. doc. 41).
1.2. Con decisione
del 28 luglio 2005 la Cassa CO 1 (di seguito la Cassa) ha respinto la richiesta
di indennità di disoccupazione a decorrere dal 1° luglio 2005, in quanto nel
periodo dal 1° luglio 2003 al 30 giugno 2005 l’assicurato, da un lato, ha
esercitato un’attività salariata sottoposta a contribuzione solamente dal 1°
luglio 2003 al 29 febbraio 2004 e non può comprovare un motivo di esonero,
dall’altro, non ha alcuna residenza in Svizzera (cfr. doc. A1).
1.3. A seguito
dell’opposizione interposta dall’assicurato (cfr. doc. 7), il 1° settembre
2005, la Cassa ha emanato una decisione con cui ha ribadito il contenuto del
suo primo provvedimento (cfr. doc. A2).
1.4. Con
tempestivo ricorso del 1° ottobre 2005 l’assicurato ha chiesto di ristabilire
il suo diritto all’indennità di disoccupazione retroattivamente a far tempo dal
1° marzo 2004. Inoltre egli ha postulato l’eventuale sospensione della causa
fino a che l’Istituto delle assicurazioni sociali non avrà formalmente emesso
una decisione sulla sua domanda di compensazione del danno.
A
sostegno delle sue pretese egli ha addotto:
"
(…)
Fatti
(1)
l'CO 1 non ha trattato la mia opposizione del
26.8.2005, ignorando una seconda volta che avevo chiesto l'indennità di
disoccupazione retroattivamente dall'1 marzo 2004 [e non da luglio 2005]
a causa di violazione da parte delle autorità del mercato del lavoro contro
l'obbligo d'informazione e di chiarimento, articolo 27 ATSG ed articolo 19a AVIV.
(2)
L'CO 1 ha rifiutato la mia domanda di indennità
di disoccupazione e la successiva opposizione con la motivazione che non ho
compiuto un periodo contributivo di almeno 12 mesi durante i 2 anni precedenti
la disoccupazione e che non risiedo in Svizzera.
(n.d.r.: Per) l'indennità di
disoccupazione retroattivamente dall'1.3.2004 avevo più che adempito alla
richiesta di almeno 12 mesi contributivi durante i 2 anni precedenti, anzi, il
1° marzo 2004 potevo dimostrare 16 anni e 2 mesi di contributi
ininterrotti presso lo stesso datore di lavoro.
Inoltre, e ciò lo aggiungo puramente a titolo
informativo, non ho mai dovuto chiedere indennità di disoccupazione prima dell'
1.3.2004.
(3)
Dal contenuto della decisione dell' 1.9.2005 si
evince che nessuna decisione è stata presa concernente la mia domanda di
compensazione del danno (articolo 78 ATSG), sofferto dalla persa indennità di
disoccupazione per 24 mesi al massimo (dall' 1.3.2004) meno EUR 7.500 circa,
che avevo ricevuto dalle autorità __________ (cfr. istruzioni Seco).
Allego:
- copia della mia richiesta dell'8.9.2005 (allegato n. 3),
indirizzata all'CO 1, con la quale ho chiesto di prendere una decisione in
merito, e
- copia di una lettera (allegato n. 4) inviata il 23.9.2005 dal
citato CO 1 alla Sezione del Lavoro, Bellinzona.
Fino a questo momento non ho ricevuto la relativa
decisione.
(4)
Il capo dell'CO 1, il 24 agosto 2005 (allegato n.
5), in risposta ad una mia domanda, ha confermato per email che i premi
dell'assicurazione disoccupazione dedottimi
durante il mio periodo da frontaliero atipico
(dall' 1.7.2001 al 29.2.2004) restano nella Confederazione e non vengono retroceduti
in __________.
Nello stesso email il capo dell'CO 1
menziona che io non posso timbrare né in Svizzera, perché abito all'estero, né
in __________, perché non vengo riconosciuto come frontaliero.
Questa informazione è un'ulteriore prova delle
informazioni non appropriate da parte di rappresentanti delle autorità.
L'informazione è stata data dallo stesso capo che ha rifiutato sia la mia
domanda d'indennità di disoccupazione e la successiva opposizione, riferendosi
ad una richiesta non fatta (vedi punti n. 1 e 2 sopra ed il seguente paragrafo
contenuto nella mia opposizione del 16.8.2005:
"Con nessuna parola sono stato informato sul
mio diritto di scelta in base al FZA. Questo equivale ad una violazione
del dovere di informazione e di chiarimenti da parte delle competenti
autorità del mercato del lavoro, secondo gli articoli N. 27 ATSG e N. 19a AVIV.")
L'informazione contenuta nell'email del
24.8.2005 mi è stata data da un alto responsabile della autorità tre anni
dopo l'entrata in vigore degli accordi bilaterali, nonostante le istruzioni
del Seco in merito fossero chiare.
Considero questo documento (ossia l'email del
24.8.2005) una conferma emessa da una autorità svizzera
che io non sono un frontaliero vero, ma un frontaliero atipico.
LAMENTELA
Da inizio luglio 2001 abito in __________, vicino
al confine svizzero. Ho lavorato presso la __________ (__________), __________ [in seguito __________
(__________)], fino a che il
mio contratto di lavoro non fosse sciolto dal datore di lavoro al 29 febbraio
2004 a causa di una fusione di banca. La mia richiesta di indennità di
disoccupazione si basa sul rapporto di lavoro appena citato, per cui si
presenta un caso euro internazionale. L'articolo 84 paragrafo 4 del decreto (EWG) N. 1408/71 prevede che in questi casi
gli assicurati hanno il diritto di presentare le loro domande ed altri scritti
nella lingua ufficiale di un altro stato membro (cfr. EVG K 44/03 Erw. 2.5, EuGH
Rs. 77/55 [Maris], in Slg.
1977, 2327, Rn. 6/14). Per questo e per il motivo che avevo chiesto assistenza
giuridica ad un giurista di lingua tedesca, il 9 agosto 2005 avevo inoltrato la
presente opposizione nella mia lingua madre tedesca. Per non intralciare il
buon funzionamento della pratica ho ripresento la mia opposizione in italiano.
Nella Decisione del 28 luglio 2005 è stato
motivato il respingimento con il fatto che nel termine stabilito di due anni
prima della riscossione dell'indennità non soddisfo il periodo minimo di
contributo e che non abito in Svizzera. Si ignora che nella mia domanda del
26 luglio 2005, pagina n. 4, ho chiesto l'indennità di disoccupazione retroattivamente
a partire dall'1 marzo 2004. A quel tempo avevo soddisfatto il
periodo minimo di contributo. Inoltre sono un falso frontaliero nel senso
dell'articolo 71 paragrafo 1 lettera b del decreto (EWG) N.1408/71 poiché ho le
mie origini, tutta la mia carriera professionale ed il lavoro, il mio spazio di vita e le mie relazioni personali in Svizzera
e non nove kilometri al di là del confine. Secondo questa disposizione, frontalieri
falsi o atipici, a loro richiesta, ricevono l'indennità di disoccupazione dall'ultimo
Stato di impiego secondo le sue disposizioni di legge "come se abitassero
in questo Stato".
In base a questa assimilazione di fatti ("Sachverhaltsgleichstellung")
è adempita la condizione di abitazione dell'articolo 8 paragrafo 1 lit. c AVIG. Nel mio caso, per
l'erogazione dell'indennità di disoccupazione è competente la
Svizzera poiché le mie migliori prospettive per un reinserimento nel processo
di lavoro sono in Svizzera (cfr. anche EuGH Rs. 1/85 [Miethe], in Sig.
1986, 1837, Rn. 18).
Può sorprendere il fatto che ho presentato
domanda per l'indennità di disoccupazione svizzera soltanto nel luglio 2005. Il
motivo è che già prima della disoccupazione (nel novembre 2003) mi sono
informato sul mio diritto all'erogazione dell'indennità di disoccupazione in
Svizzera presso una competente autorità svizzera a __________, ossia presso
l'Ufficio Regionale di Collocamento [URC] (sportello al pianterreno), ma avevo
ricevuto la risposta non corretta che dovevo timbrare in __________. Come unica
eccezione poteva essere accettata una domanda per un massimo di tre mesi se mi
impegnavo per scritto di ricercare attivamente un nuovo posto in Ticino. (Non
avevo afferrato questa possibilità di eccezione perché dovuto alla mia età non
potevo contare di ritrovare un nuovo posto entro questi tre mesi e d'altro
canto ero convinto di ricevere in __________ l'indennità di disoccupazione
speciale a favore di frontalieri - circa il 50% durante 12 mesi).
Alternativamente avrei dovuto ritrasferire la mia residenza in Ticino (che non
potevo assolutamente prendere in considerazione per motivi finanziari).
Con nessuna parola sono stato informato sul mio
diritto di scelta in base al FZA. Questo equivale ad una
violazione del dovere di informazione e di chiarimenti da parte delle
competenti autorità del mercato dei lavoro, secondo gli articoli N. 27
ATSG e N. 19a AVIV.
Chiedo perciò il ristabilimento del mio
diritto legale all'indennità di disoccupazione, secondo il quale sono da mettere retroattivamente,
nella situazione legale che avrei certamente scelto se mi fosse stata data
una informazione corretta - vista l'indennità svizzera considerevolmente più
alta. Se un ristabilimento non è possibile, chiedo la compensazione del danno
che mi è stato arrecato per l'informazione erronea dell'autorità del mercato
del lavoro, secondo l'articolo 78 ATSG (cfr. Imhof/Zünd, ATSG e assicurazione
di disoccupazione, in SZS 2003, pagina 315 e seguenti, Kieser,commento ATSG, Zurigo
2003, Art. 78 Rn. 3).
Esso viene calcolato in base all'indennità di disoccupazione
alla quale ho diritto, meno l'erogazione di circa EUR 7.500 che ho riscosso in __________,
perché avevo presentato domanda in __________ in base all'informazione erronea
ricevuta dall'amministrazione del mercato di lavoro svizzero, non esercitando
il mio diritto di scelta per la Svizzera.
Le mie esperienze con informazioni erronee in
rapporto alla situazione di diritto secondo il trattato sulla libera
circolazione purtroppo non si limitano a dette informazioni del collaboratore
dell'URC. Anche il signor __________, Capo sede dell'UCR, in occasione di
un'organizzazione informativa nel pomeriggio del 18 settembre 2003 presso il
datore di lavoro, ha chiarito a me ed ad altri collaboratori del __________ (__________) - che in seguito alla fusione diventavano disoccupati - che i frontalieri
dovevano chiedere l'indennità di disoccupazione nel paese di residenza; per i frontalieri
in Svizzera era possibile un'erogazione dell'indennità di disoccupazione
soltanto per tre mesi.
Sia il signor __________ sia il signor __________
dell'__________ (che anche era presente il
18.9.2003) possono essere da voi contattati per una verifica di quanto
affermato.
Anche il signor __________, collaboratore del
Seco, Berna, a metà aprile 2005, mi aveva confermato telefonicamente che io
avevo diritto alla indennità di disoccupazione in __________ e che avrei potuto
ricevere l'erogazione dell'indennità di disoccupazione in Svizzera soltanto per
tre mesi. Soltanto il Dr. __________, Direttore della Direzione per il Lavoro, Seco, in seguito ad una mia
interpellazione, ha richiamato la mia attenzione [Allegato n. 6] sulla
possibilità che eventualmente in Svizzera esistono delle regole per
l'erogazione dell'indennità di disoccupazione per frontalieri falsi, ma
purtroppo presumeva che io fossi un vero frontaliero. Soltanto adesso ho saputo
che eventualmente esisteva la possibilità di ricevere l'erogazione della mia
indennità di disoccupazione in Svizzera e quindi ho iniziato la ricerca di uno
specialista per il diritto europeo. E' quindi dovuto esclusivamente alle
informazioni erronee ricevute dall'amministrazione che io non mi sono rivolto a
voi per l'erogazione dell'indennità di disoccupazione.
In un'informazione trovata nell'internet (una
copia dell'articolo era allegato all'opposizione) sotto la voce
"Disoccupati" si rileva unicamente:
"In caso di disoccupazione totale i frontalieri
percepiscono le indennità di disoccupazione dello Stato in cui risiedono"
e "I disoccupati hanno anche la possibilità di cercare un lavoro in un
Paese che non sia quello in cui hanno esercitato l'ultima attività lucrativa
(Stato CE o Svizzera) e di percepire in questo Paese le prestazioni di
disoccupazione del Paese in cui hanno esercitato l'ultima attività, tuttavia
solo una volta tra due occupazioni e per al massimo 3 mesi. Inoltre devono
essere a disposizione dei servizi di collocamento dello Stato corrispondente e
soddisfare le disposizioni di controllo locali".
Vi rinvio anche agli opuscoli informativi che si
trovano nell'internet all'indirizzo
http://www.ahv.ch/Home-I/Generalita_I/Bilaterali/B_Securite_Sociale2 I.pdf
intestati "Sicurezza sociale in Svizzera e
nella CE - Informazioni per cittadini svizzeri o cittadini dei paesi membri
della CE in un Paese della CE". Anche qui nei paragrafi che riguardano
l'assicurazione di disoccupazione (pagina n. 38) [Allegato N. 7] si trova
esclusivamente l'informazione erronea che i frontalieri devono chiedere
l'erogazione dell'indennità di disoccupazione nel Paese di residenza.
Ancora una volta nessuna parola sul diritto di
scelta dei falsi frontalieri! Anche questo significa una violazione contro
l'obbligo dell'informazione e dei chiarimenti secondo l'articolo 27 ATSG.
Nella mia opposizione avevo chiesto le seguenti domande
di prova:
- L'autorità del mercato di lavoro URC, presso la
quale a suo tempo avevo ricevuto l'informazione incompleta rispettivamente
falsa sul mio diritto alla indennità di disoccupazione abbia ad editare (recte:
procedere all’edizione) tutti i dépliants e fogli informativi con i quali gli assicurati ed in particolare i frontalieri
a suo tempo venivano informati sui loro diritti per l'erogazione dell'indennità
di disoccupazione in Svizzera o in __________.
- Il collaboratore dell'URC che a suo tempo mi aveva dato
l'informazione falsa sia da interpellare come testimone
- Eventualmente sia da chiedere un rapporto dalle persone
dirigenti di questa istituzione sulla domanda come i loro impiegati sono stati
istruiti concernente l'informazione agli assicurati disoccupati sui loro diritti
come frontalieri dal trattato sulla libera circolazione.
Avevo anche chiesto di inoltrare all'autorità
competente la presente domanda di ristabilimento rispettivamente di
risarcimento di danno se essa non dovesse essere stata presentata presso il
competente posto del cantone (85h AVIG).
Infine avevo presentato domanda di un adeguato
risarcimento processuale, perché ho dovuto cercare uno specialista di diritto
europeo per la stesura dello scritto di lamentela. E' giustificato una
deviazione dal principio nell'articolo 52 paragrafo 3 ATSG, secondo il quale di
regola non viene erogata un'indennità processuale, perché nel presente caso si
tratta di una domanda difficile di diritto internazionale nonché una
regolazione nuova ATSG, chiedendo di dare cortesemente seguito alle mie
domande.
SPIEGAZIONI:
Per essere riconosciuto come frontaliero atipico,
secondo la sentenza Miethe un lavoratore deve avere delle strette relazioni
personali e professionali con il Paese di occupazione. A parte il fatto che
sono in possesso di un'attestazione delle autorità secondo la quale non sono un
frontaliero vero (cfr. allegato n. 5), adiempo tutte e due le condizioni per i
seguenti motivi:
AA) Sono nato e cresciuto nel Paese di
occupazione (Svizzera).
BB) Dei quasi 60 anni della mia vita ho
esclusivamente
abitato/frequentato
le scuole/lavorato almeno 51 anni nel Paese di occupazione (Svizzera).
In più, prima della
disoccupazione, ho lavorato quale frontaliero atipico quasi 3 anni in Svizzera
(__________) con residenza circa 7 km dal confine elvetico.
Ho perciò senza
dubbio automaticamente delle strette relazioni personali e professionali
con il Paese di occupazione (Svizzera).
CC) Elenco comunque qualcuna di queste
relazioni:
- sono iscritto nelle Registro dei votanti della Città di __________
(come svizzero residente all'estero) e partecipo alle votazioni
- sono abbonato alle seguenti pubblicazioni
svizzere:
__________
__________ (via internet) __________
__________
- ascolto regolarmente le emissioni radiofoniche "__________"
della RSI e "__________" di DRS
- leggo il settimanale ticinese della domenica
„__________ "
- venerdì acquisto il "__________" (anche per le offerte
di lavoro)
- seguo regolarmente le emissioni televisive svizzere come __________, __________, telegiornale delle TSI, __________
- sono membro della Società svizzera per la protezione __________
(pubblicazione: __________)
- sono membro della Società per la protezione __________ (__________)
- compro vestiti e scarpe quasi esclusivamente
in Svizzera
- quasi ogni giorno faccio le spese in Ticino presso __________, __________
e/o __________
- almeno due volte per anno visito il dentista a __________ e in
caso di necessità mi faccio curare
- incontro regolarmente degli ex-colleghi del
lavoro a __________.
Da questi esempi si evince che ho dei contatti
molto più stretti con lo Stato della mia ultima occupazione (Svizzera) che con
lo Stato di residenza (dal luglio 2001), e perciò è da applicare l'articolo 71,
lettera b, cifra ii) VO
1408/71.
Infine desidero menzionare il fatto che durante
tutta la mia attività come frontaliero atipico (dall'1.7.2001 fino al
29.2.2004) mi è stato dedotto alla fonte il premio per l'assicurazione di
disoccupazione. Come già confermato dal capo dell'CO 1, questi premi restano in
Svizzera, ossia nel Paese dell'ultima occupazione. Nonostante questo fatto, le
autorità svizzere del mercato del lavoro mi avevano indirizzato allo Stato di
residenza (__________) per l'indennità di disoccupazione.
Normalmente un'assicurazione eroga un'indennità
soltanto se prima ha incassato e ricevuto i premi dovuti. Nel mio caso ciò
apparentemente non è il caso. Secondo un articolo, apparso nella __________,
organo per gli Svizzeri in __________, la Svizzera retrocede allo Stato di
residenza soltanto i premi per l'assicurazione di disoccupazione per frontalieri
che sono in possesso del permesso di frontaliero, emesso dalle autorità
svizzere. Ma questo permesso di frontaliero non viene rilasciato dalle autorità
svizzere ai propri cittadini svizzeri. Questa procedura è incomprensibile e
potrebbe violare un articolo dei contratti bilaterali secondo cui non si
distingue tra le nazionalità. L'attuale applicazione concerne la
retrocessione soltanto per gli stranieri, visto che per i propri cittadini svizzeri
non vengono rilasciati permessi di frontaliero.
Che anche in questo punto (cioè la retrocessione
dei premi per l'assicurazione di disoccupazione) le autorità danno informazioni
contrastanti è dimostrata dal punto n. 2 (pagina n. 2) [allegato n. 8] nella
lettera del 21.7.2005 che ho ricevuto dal Seco, dove si afferma (dopo aver
informato il Seco dell'articolo apparso nella "__________" e dopo
aver insistito parecchie volte):
Contrariamente alla
sua opinione che la Svizzera ritiene i suoi contributi all'assicurazione di
disoccupazione, che lei ha pagato come frontaliero con luogo di lavoro
Svizzera, essa retrocede tutti i contributi dell'assicurazione di
disoccupazione che sono stati versati dai frontalieri…….
Questa informazione si oppone diametralmente a
quanto affermato dal capo dell'CO 1 (cfr. allegato n. 5).
Secondo il diritto EuGH si contano come frontalieri
atipici anche lavoratori che hanno trasferito la loro residenza in uno Stato
diverso dallo Stato di occupazione, che però eccezionalmente conservano nello
Stato di occupazione relazioni personali e professionali di un genere che danno
loro la migliore prospettiva di rinserimento in questo Stato. Per quanto
descritto sopra (cfr. BB e CC) riempio anche questo
condizione." (Doc. I)
1.5. La Cassa, in
risposta, ha postulato l’integrale reiezione dell’impugnativa, osservando:
"
(…)
Dalla documentazione agli
atti sono rilevabili i seguenti punti:
a) in
data 05.07.2005 il signor RI 1 ha inviato alla nostra Cassa la "Conferma
di iscrizione per la persona in cerca d'impiego" dalla quale la data
d'inizio dell'iscrizione viene fatta risalire al 01.07.2005;
b) in
data 26.07.2005 è stata inoltrata la domanda d'indennità di disoccupazione con
la quale si chiedeva il riconoscimento dell'indennità a partire dal 01.03.2004;
c) alle
osservazioni sul formulario "Domanda d'indennità di disoccupazione"
il signor RI 1 ha segnalato "Le prestazioni dell'__________ dovranno
essere restituite all'__________. Chiedo di essere ammesso alla Vs. cassa di
disoccupazione svizzera retroattivamente al 01.03.2004 poiché sono cittadino
svizzero con almeno 51 anni di residenza in CH durante i quali ho regolarmente
pagato tasse e premi di disoccupazione. Ritengo erroneo l'avermi indirizzato -
all'inizio del 2004 - alle autorità __________ per l'erogazione dell'indennità
di disoccupazione;
d) alla
Cassa sono pervenuti i Fogli di autocertificazione (FAUT) di luglio e agosto
2005 e il signor RI 1 risulta domiciliato in __________ dal 01.07.2001.
Secondo la Circolare
relativa alle ripercussioni, in materia di assicurazione contro la
disoccupazione, dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e
dell'Accordo di emendamento della Convenzione istituita dell'AELS (C-AD-LPC)
del dicembre 2004, i lavoratori frontalieri si dividono in "veri" frontalieri
e "falsi" frontalieri.
La cifra B46 della citata
circolare stabilisce chi dev'essere considerato quale "falso" frontaliere,
questa recita:
"L'art. 71 paragrafo
1 lett. b) punti i) e ii) disciplina la questione della competenza per quanto
riguarda i "falsi" frontalieri. Per "falsi" frontalieri si
intendono i lavoratori dipendenti che, durante la loro ultima occupazione, non
risiedevano nello Stato membro in cui esercitavano la loro attività e che non
rientravano almeno una volta a settimana al loro domicilio (nel senso di centro
abituale dei propri interessi).
Secondo la decisione no.
160 della Commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza
sociale dei lavoratori immigranti, rientrano in questa categoria in
particolare:
- i lavoratori
stagionali;
- i lavoratori operanti
nel settore dei trasporti internazionali;
- i
lavoratori che esercitano normalmente la loro attività sul territorio di vari
Stati membri;
- i lavoratori occupati
da un'impresa frontaliera;
- a seconda delle circostanze,
i lavoratori distaccati (cfr. marg. B59).
Da una verifica il signor RI
1 non appartiene a nessuna di queste categorie di lavoratori.
La cifre B42 e B45, a
proposito del "vero" frontaliere recitano:
"Conformemente
all'art. 71 paragrafo 1 lett. a) punti i) e ii) del regolamento no. 1408/71, il
lavoratore frontaliere in disoccupazione completa riceve le prestazioni dallo
Stato di residenza. In caso di lavoro ridotto o di perdita di lavoro in seguito
ad intemperie, le prestazioni sono versate dallo Stato d'impiego" (cfr.
B42);
"Conformemente
all'art. 1 lett. b) del regolamento no. 1408/71, è considerato lavoratore frontaliere
qualsiasi lavoratore subordinato o autonomo che esercita un'attività
professionale nel territorio di uno Stato membro e risiede nel territorio di un
altro Stato membro dove, di massima, ritorna ogni giorno o almeno una volta
alla settimana. Il fatto che il lavoratore abbia o meno la cittadinanza dello
Stato in cui risiede è irrilevante. L'unico criterio determinante è il fatto
che il lavoratore rientri nel campo d'applicazione personale dell'Accordo sulla
libera circolazione delle persone e della Convenzione istitutiva dell'AELS. Il
regolamento no. 1408/71 si applica a tutti i lavoratori che adempiono le
condizioni stabilite nella suddetta disposizione, indipendentemente dal fatto
che siano ritenuti frontalieri ai sensi del diritto della polizia degli
stranieri e dal tipo di permesso di soggiorno di cui sono titolari."
Queste 2 cifre sono quelle
che si riferiscono alla situazione del signor RI 1. Egli appartiene alla
categoria dei "veri" frontalieri e quindi era corretto, come gli è
stato suggerito, che chiedesse le indennità di disoccupazione in __________,
cosa che d'altronde è effettivamente capitata.
Non si capisce pertanto a
quale titolo egli possa oggi pretendere le indennità di disoccupazione
retroattive al 01.03.2004.
La Cassa ha esaminato la
richiesta a partire dal 01.07.2005, momento a partire dal quale il signor RI 1
si è iscritto in disoccupazione. Come precisato nelle 2 decisioni adottate il
termine quadro di contribuzione si estende dal 01.07.2003 al 30.06.2005.
In questo lasso di tempo
il signor RI 1 non è in grado di adempiere la condizione di almeno 12 mesi di
attività lucrativa sottoposta a contribuzione. La Cassa ribadisce quindi il
rifiuto delle prestazioni perché manca il presupposto di un sufficiente periodo
di contribuzione o di un motivo d'esonero.
Si fa altresì notare che
il signor RI 1 non ha tuttora il domicilio in Svizzera e quindi anche questo
presupposto per il diritto alle indennità non è dato.
Tutto ben considerato la
Cassa si riconferma nella decisione di rifiuto delle prestazioni a contare dal
01.07.2005.
Si precisa che la domanda
di ristabilimento, rispettivamente di risarcimento del danno secondo l'art. 85H
della LADI è stata inviata, per pronuncia, alla Sezione del lavoro." (Doc.
III)
1.6 In replica
l’assicurato ha formulato alcune precisazioni e osservazioni, allegando della
documentazione (cfr. doc. V, B1-B6).
1.7. Interpellata
dal TCA (cfr. doc. VIII), la Sezione del lavoro, il 7 dicembre 2005, ha
comunicato che stava esaminando la domanda di compensazione del danno
presentata dall’assicurato e che nessuna decisione era ancora stata presa in
merito, oltre al fatto che il 20 dicembre l’interessato sarebbe stato sentito
personalmente (cfr. doc. IX).
1.8. Con decreto
del 19 dicembre 2005 il Presidente del TCA ha respinto l’istanza tendente alla
sospensione della causa (cfr. doc. XI).
1.9. Pendente
causa questa Corte ha posto alcuni quesiti all’assicurato, a __________,
capoufficio dell’URC di __________ e a __________ dell’__________ di __________
(cfr. doc. XII, XIII, XIV).
__________
ha risposto il 10 gennaio 2006 (cfr. doc. XV + BIS).
Il 13
gennaio 2006 __________ ha dato seguito a quanto richiesto dal TCA (cfr. doc.
XVI).
Infine
l’assicurato si è espresso il 31 gennaio 2006, trasmettendo una voluminosa
documentazione (cfr. doc. XVIII, C1-C31).
1.10. Questo
Tribunale, il 2 febbraio 2006, ha invitato La Posta a indicare se un cittadino
svizzero che risiede all’estero può avere in Svizzera un Fermo Posta presso un
ufficio postale e se sì, quali condizioni devono essere ossequiate (cfr. doc.
XIX).
La Posta
ha risposto l’8 febbraio 2006, inviando l’opuscolo “Lettere Svizzera, Perché la
vostra posta giunga sempre a destinazione” (cfr. doc. XXI + BIS).
1.11. La Sezione
del lavoro, confrontata con la domanda di risarcimento interposta
dall’assicurato, il 22 febbraio 2006 ha chiesto al TCA di avere accesso alla
documentazione relativa alla presente vertenza, allegando copia del verbale di
audizione del 20 dicembre 2005 (cfr. doc. XXIV + 1).
Questa
Corte, il 27 febbraio 2006, richiamato il principio di celerità, ha rifiutato
la citata richiesta, in quanto, prevedendo di emanare entro breve termine la
sentenza, la consultazione degli atti avrebbe rischiato di rallentare il corso
della procedura. Il TCA ha precisato che la Sezione del lavoro potrà in ogni
caso valutare, dalla lettura della sentenza, se emergono o meno elementi rilevanti
per il procedimento pendente dinanzi alla stessa (cfr. doc. XXV).
1.12. Con scritto
del 27 febbraio 2006 la Cassa ha presentato le proprie osservazioni in merito
agli esiti degli accertamenti eseguiti dal TCA (cfr. doc. XXVI).
1.13. Il 28 febbraio
2006 l’assicurato, dal canto suo, ha indicato di non avere altre osservazioni
da presentare (cfr. doc. XXVII).
1.14. I doc. XXIV,
XXIV1, XXV e XXVI sono stati trasmessi per conoscenza all’assicurato, mentre i
doc. XXIV, XXIV1, XXV e XXVII sono stati inviati alla Cassa per conoscenza (cfr.
doc. XXVIII; XXIX).
1.15. L’assicurato,
il 20 marzo 2006, ha infine formulato alcune precisazioni in merito allo
scritto della Cassa del 27 febbraio 2006 (cfr. doc. XXX).
Il doc.
XXX è stato trasmesso per conoscenza alla Cassa (cfr. doc. XXXI).
in
diritto
2.1. L'oggetto
impugnato non viene stabilito esclusivamente sulla base del contenuto effettivo
di una decisione. Esso è, infatti, costituito sia dai rapporti giuridici sui
quali l'amministrazione si è pronunciata nel provvedimento, che da quelli su
cui a torto l'amministrazione ha omesso di esprimersi nella decisione (cfr.
STFA del 23 dicembre 2003 nella causa M., C., E., F., R., U 105/03).
La
giurisprudenza del TFA ha, inoltre, stabilito che l'oggetto della lite è il
rapporto giuridico che - nell'ambito dell'oggetto della contestazione
determinato dalla decisione - costituisce, sulla base delle conclusioni del
ricorso, l'oggetto della decisione effettivamente impugnata. Secondo questa
definizione l'oggetto impugnato e l'oggetto della lite sono identici allorché
la decisione amministrativa è impugnata nel suo insieme. Per contro, qualora il
ricorso riguardi solo una parte dei rapporti giuridici determinati dalla
decisione, i rapporti giuridici non contestati rientrano nella nozione di
oggetto impugnato, ma non in quello di oggetto della lite (cfr. DTF 125 V 413 consid.
1b e 2 = SVR 2001 IV Nr. 27 pag. 83; STFA del 19 luglio 2004 nella causa F., U
222/03).
Nel caso
di specie nella decisione formale del 28 luglio 2005 e nella decisione su
opposizione del 1° settembre 2005 la Cassa ha unicamente indicato che
l’assicurato non aveva diritto a prestazioni a far tempo dal 1° luglio 2005 (cfr.
doc. A1, A2)
Tuttavia,
come già segnalato (cfr. consid. 1.1.), il ricorrente, allorché nel mese di
luglio 2005 si è iscritto in disoccupazione ha richiesto le indennità a titolo
retroattivo dal 1° marzo 2004 (cfr. doc. 41).
La Cassa,
rifiutando le prestazioni dal luglio 2005, ha inteso negare pure le indennità a
titolo retroattivo dal 1° marzo 2004.
Questa
circostanza avrebbe dovuto essere indicata esplicitamente nei provvedimenti
emanati.
Anche
tale rapporto giuridico è comunque parte dell'oggetto impugnato.
Visto,
poi, che l'assicurato ha inoltrato ricorso contro la decisione su opposizione
del 1° settembre 2005 nel suo insieme, specificando che è da ristabilire il suo
diritto alle indennità di disoccupazione dal mese di marzo 2004, l'oggetto
della lite coincide con l'oggetto impugnato.
Di
conseguenza oggetto della presente vertenza è la questione di sapere se
l’assicurato ha diritto o meno a delle prestazioni da parte dell’assicurazione
contro la disoccupazione a decorrere dal mese di marzo 2004.
2.2. Il
disoccupato fa valere il diritto all’indennità presso una cassa di sua scelta.
Durante il termine quadro per la riscossione della prestazione (art. 9 cpv. 2)
non è ammissibile un mutamento di cassa (cfr. art. 20 cpv. 1 LADI).
Il
disoccupato deve presentare alla cassa un attestato di lavoro del suo ultimo datore
di lavoro. Questi lo consegna al disoccupato quando lascia il servizio. Se
l’assicurato diventa disoccupato soltanto più tardi, il datore di lavoro deve
trasmettere l’attestato, su domanda, entro una settimana (cfr. art. 20 cpv. 2
LADI).
Il
diritto si estingue se non è fatto valere entro tre mesi dalla fine del
periodo di controllo, cui si riferisce. Le indennità che non sono state
riscosse decadono tre anni dopo la fine del periodo di controllo (cfr. art. 20
cpv. 3 LADI).
Secondo
l’art. 29 OADI, per il primo periodo di controllo durante il termine quadro e
in occasione di ogni nuova disoccupazione dopo un’interruzione di 6 mesi
almeno, l’assicurato fa valere il suo diritto consegnando alla cassa:
a. il
modulo di domanda d’indennità debitamente riempito;
b. il
doppio del modulo ufficiale d’iscrizione al collocamento;
c. le
attestazioni di lavoro concernenti i due ultimi anni;
d. la
copia dello schedario” dati di controllo” o il modulo “indicazioni
dell’assicurato”;
e. tutti
gli altri documenti chiesti dalla cassa per valutare il diritto
all’indennità.
Al fine
di far valere il suo diritto all’indennità per gli ulteriori periodi di
controllo, l’assicurato presenta alla cassa:
a. la
copia dello schedario” dati di controllo” o il modulo “indicazioni
dell’assicurato”;
b. le
attestazioni di lavoro relative ai guadagni intermedi;
c. altri
documenti chiesti dalla cassa per valutare il suo diritto all’indennità;
d. ....
Se
necessario, la cassa fissa all’assicurato un congruo termine per completare i
documenti e lo avverte riguardo alle conseguenze dell’omissione.
Se
l’assicurato non può provare, mediante attestazione, fatti rilevanti per
valutare il diritto all’indennità, la cassa può eccezionalmente tener conto di
una dichiarazione firmata dall’assicurato, se questa appare verosimile.
2.3. Il Tribunale
federale delle assicurazioni (TFA), in merito al termine di tre mesi previsto
dall’art. 20 cpv. 3 LADI, ha stabilito che questo termine è perentorio e che
per salvaguardare il diritto non basta che l’assicurato abbia reclamato, senza
giustificativi, il pagamento dell’indennità pretesa (cfr. DTF 113 V 66).
Concretamente,
ciò significa che nei casi in cui la legge prevede un termine di preannuncio,
la mancata osservazione del termine comporta la negazione del diritto per
mancanza di un presupposto formale.
Nella
decisione sopra citata, il TFA ha, in particolare, rilevato che:
" (...) D’autre part, il résulte des dispositions ci-dessus exposées
que le droit au versement de l’indemnité n’est sauvegardé -pour ce qui est des
mois suivant la première période de contrôle- que si l’assuré le fait valoir à
temps au moyen des documents mentionnés à l’art. 29 al. 3 OACI, soit, en règle
ordinaire, par la production de ses cartes de contrôle attestant des jours au
cours desquels il s’est présenté a l’office du travail (art 17 al. 2 LACI et
art. 23 OACI). Cette exigence se justifie par le fait que la caisse doit être
dûment renseignée sur tous les éléments -ou, à tout le moins, sur les éléments
essentiels- qui lui sont nécessaires pour se prononcer en connaissance de cause
sur le prétentions du requérant: l’art. 20 al. 3 LACI manquerait son but s’il
suffisait, pour que soit respecté le délai de trois mois, que l’assuré ait
réclamé, sans autres justificatifs, le paiement de l'indemnité prétendue. (...)."
(cfr. DTF 113 V pag. 68 e 69)
In una
decisione del 29 giugno 1998, pubblicata in DLA 1998, N. 48, pag. 281, la
nostra Massima istanza ha pure stabilito che il congruo termine supplementare
previsto dall’art. 29 cpv. 3 OADI può e deve essere accordato soltanto per
completare i primi documenti e non per mascherare la loro mancanza.
Di
conseguenza, se l’assicurato non esercita il proprio diritto all’indennità
entro il termine perentorio di tre mesi fissato dall’art. 20 cpv. 3 LADI, il
suo diritto si estingue.
La Cassa
di disoccupazione non deve né avvertire l’assicurato, né accordargli un termine
supplementare.
Se
l’amministrazione contesta di aver ricevuto la domanda di indennità di
disoccupazione, l’assicurato deve addurre la prova di aver consegnato
tempestivamente il certificato di controllo.
Esso
sopporta le conseguenze della mancanza di prove per quanto concerne la consegna
del certificato di controllo entro il termine legale di tre mesi.
Il TFA si
è poi riconfermato nella propria giurisprudenza in una decisione del 30 agosto
1999 pubblicata in DLA 2000 pag. 27.
In quell'occasione
l'Alta Corte ha, in particolare, ribadito che il termine di tre mesi previsto
dall'art. 20 cpv. 3 LADI per fare valere il diritto alle indennità di
disoccupazione è un termine di perenzione e inizia a decorrere alla fine del
periodo di controllo in questione, indipendentemente dal fatto che sia pendente
una procedura di ricorso relativa al diritto alle indennità (DLA 2000 N. 6, consid.
1c, pag. 29 e 30).
Ancora,
confermando il precedente giudizio del TCA, in una decisione non pubblicata del
18 settembre 2001, la nostra Massima Istanza ha, in particolare, ribadito che:
"
(…)
b) Secondo giurisprudenza, il termine di tre
mesi di cui all'art. 20 cpv. 3 LADI, che comincia a decorrere alla fine di ogni
singolo periodo (DLA 2000 n. 6 pag. 30 consid. 1c e riferimenti ivi citati), è
di natura perentoria (DTF 113 V 68 consid. 1b). La sua mancata osservanza ha
per effetto l'estinzione del diritto all'indennità per il periodo di controllo
in questione (Gerhards, Kommentar zum Arbeits-losenversicherungsgesetz (AVIG),
vol. I, n. 26 ad art. 20), dovendo siffatta scadenza permettere
all'amministrazione di pronunciarsi in breve tempo sul fondamento della domanda
di indennizzo onde prevenire eventuali abusi (DTF 113 V 68 consid. 1b).
(…)."
(cfr. STFA del 18 settembre 2001 in re M., C
189/01, consid. 2b)
I
principi appena menzionati relativi all’art. 20 cpv. 3 LADI sono stati
ricordati nella STFA del 28 novembre 2005 nella causa B., C 189/04 e nella STFA
del 1° dicembre 2005 nella causa B., C 240/04.
2.4. Ai sensi
dell'art. 41 LPGA se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito,
senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito,
sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro dieci giorni
dalla cessazione dell'impedimento. Se la restituzione è concessa, il termine
per compiere l'atto omesso decorre dalla notifica della decisione.
Prima
dell'entrata in vigore della LPGA, l'Alta Corte aveva stabilito che la
restituzione di un termine inosservato per motivi indipendenti dalla propria
volontà, costituisce un principio generale del diritto e deve dunque trovare
sempre applicazione, sia in sede ricorsuale sia nella procedura non contenziosa
(cfr. STFA del 18 gennaio 2000 nella causa L., C 366/99; DLA 1996/1997 N. 13, consid.
2b, pag. 71; DTF 123 V 106 consid. 2a; DLA 1988 N. 17, consid. 3b, pag. 128 e
DTF 114 V 123, consid. 3b, pag. 125).
Per
"impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità
oggettiva o la forza maggiore, ma anche l'impossibilità che risulta da
circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono
comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve
potere essere rimproverata una negligenza (cfr. DTF 96 II 265 consid. 1a; STFA del 21 novembre 2001 nella causa Fondazione X., I 393/01;
U. Kieser, ATSG-Kommentar, Schultess 2003, N. 4 ad art. 41, p. 417; U. Kieser,
Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 170s.; Kölz/Häner,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, n.
151).
La giurisprudenza federale ammette che il decesso, una grave malattia
contratta improvvisamente, in particolare una patologia seria insorta quando il
termine sta per scadere, la degenza in ospedale possano costituire un
impedimento non colposo. Non basta però che l'interessato medesimo sia stato
impedito di agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò
essere pure stato impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti
di procedura necessari (RDAT II-1999 n. 8, p. 32; DTF 119 II 86, consid. 2a,
DTF 112 V 255, consid. 2a; cfr., pure, STFA del 2 luglio 2003 nella causa D., K
34/03).
Non
costituiscono, per contro, motivi scusabili il sovraccarico di lavoro,
l'ignoranza del diritto, rispettivamente l'insicurezza dovuta all'introduzione
di una nuova norma legale (cfr. STFA del 18 gennaio 2000 nella causa L., C
366/99; DLA 2002 N. 15 pag. 113; DLA 2000 N. 6, consid. 2, pag. 31; DLA 1988 N.
17, consid. 4a, pag. 128; DTF 110 V 339, consid. 3, pag. 343 e DTF 110 V 210, consid.
4, pag. 216).
La
restituzione di un termine è poi pure giustificata allorquando occorre tutelare
la buona fede dell'assicurato, in quanto egli non ha rispettato un determinato
termine a causa di informazioni sbagliate fornite dall'autorità competente (cfr.
STFA del 28 novembre 2005 nella causa B., C 189/04, consid. 4.1.; DLA 2000 N. 6
pag. 27).
In
particolare, nella già citata sentenza del 18 settembre 2001, il TFA ha, tra
l'altro, osservato:
"
(…)
b) Resta ora da determinare se l'interessato
possa fare valere elementi idonei a giustificare la restituzione del termine omesso,
atteso come, secondo la giurisprudenza, un siffatto rimedio possa trovare
applicazione pure nell'ambito dell'art. 20 cpv. 3 LADI (cfr. DTF 114 V 123) e
come un'eventuale restituzione possa imporsi anche a dipendenza di una
violazione del principio della buona fede.
(…)."
(cfr. STFA del 18 settembre 2001 in re M., C
189/01, consid. 3b)
A mente
del TCA la giurisprudenza menzionata mantiene la sua validità anche nel
contesto dell'art. 41 LPGA (cfr. STCA del 13 aprile 2005 nella causa G.,
38.2005.10; anche Kieser, ATSG-Kommentar, pag. 417, in cui viene citata la
giurisprudenza del TFA precedente l'entrata in vigore della LPGA).
2.5. Nell’evenienza
concreta l’assicurato ha inoltrato la domanda di indennità di disoccupazione
con effetto retroattivo al mese di marzo 2004 soltanto nel mese di luglio 2005
(cfr. doc. 41).
Risulta
perciò che l’assicurato non ha fatto valere il diritto alle prestazioni
dell’assicurazione contro la disoccupazione relative al periodo a decorrere dal
mese di marzo 2004 entro il termine perentorio di tre mesi (cfr. consid. 2.2.;
2.3.).
Il
ricorrente motiva il ritardo della propria domanda di prestazioni affermando
che, già prima di divenire disoccupato, aveva ricevuto l’informazione che,
risiedendo in __________, doveva annunciarsi per il collocamento unicamente in
quel Paese e che in Svizzera vi era solo la possibilità di esportare
prestazioni per tre mesi (cfr. doc. I, 7).
Prima di
verificare se esistono ragioni atte a giustificare il ritardo citato, occorre esaminare
se l’insorgente nel mese di marzo 2004 era legittimato o meno a introdurre
domanda di indennità di disoccupazione in Svizzera.
In
effetti se l’assicurato non era legittimato a postulare l’erogazione di
prestazioni in Svizzera, la relativa richiesta retroattiva va comunque
respinta, a prescindere dalla questione di sapere se il ritardo dell’inoltro
della domanda sia scusabile oppure no.
2.6. Uno dei
presupposti da adempiere per avere diritto alle prestazioni dell’assicurazione
contro la disoccupazione è la residenza in Svizzera (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. c
LADI).
In
una sentenza del 20 settembre 1989, pubblicata parzialmente in DTF 115 V 448 e
riportata integralmente da Cattaneo (cfr. "Les
mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno, pag. 422-424), il TFA ha stabilito che determinante,
nel contesto dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, non è l'esistenza di un domicilio
civile in Svizzera ma bensì della residenza effettiva (cfr. DTF 115 V 448-449).
Così, nel
caso che era chiamata a giudicare, la nostra Massima istanza giudiziaria ha
stabilito che un cittadino svizzero che aveva affittato un appartamento in
Francia, ma risiedeva a Ginevra, adempiva il presupposto dell'art. 8 cpv. 1
lett. c LADI (cfr. D. Cattaneo, op. cit., p. 424, no 685).
Questo
Tribunale, in una sentenza dell'8 giugno 1993 nella causa V. (AD 79/93)
confermata dal TFA il 16 novembre 1993 nella causa V.,C 130/93, ha invece
negato il diritto alle indennità di disoccupazione ad una lavoratrice frontaliera
che non risiedeva in Svizzera.
In
un'ulteriore sentenza del 6 settembre 1999, pubblicata in DTF 125 V 465, il
TFA, oltre a richiamare i criteri e i principi applicabili all'interpretazione
di un accordo internazionale, ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata
intorno all'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI non viola l'art. 20 lett. a della
Convenzione n. 168 dell'organizzazione internazionale del lavoro (OIL)
concernente la promozione dell'impiego e la protezione contro la disoccupazione
del 21 giugno 1988 (RS 0.822.726.8; RU 1991 1914; in vigore per la Svizzera dal
17 ottobre 1991).
Contestualmente
il TFA ha pure ribadito la validità della propria giurisprudenza che subordina
il diritto all'indennità di disoccupazione alla residenza effettiva in
Svizzera, così come all'intenzione di conservarla durante un certo periodo e di
farne, durante questo tempo, il centro delle proprie relazioni.
Nel caso
che era chiamata a giudicare, l'Alta Corte, accogliendo il ricorso e rinviando
gli atti all'amministrazione cantonale, ha poi concluso che:
"
(…) Orbene, per attestare la sua effettiva
residenza in Svizzera il ricorrente rileva in particolare di avere avuto a
disposizione una camera presso il "Personalhaus" dell'ex-datore di
lavoro. A comprova di quanto affermato esibisce una dichiarazione 18 dicembre
1996 di quest'ultimo, da cui si evince che l'interessato, quale dipendente
della ditta L. SA, abitava durante tutto l'anno nel "Personalhaus".
Per contro, nulla si rileva per quanto concerne il periodo dopo il
licenziamento.
In effetti, nell'incarto manca qualsivoglia
documento attestante una costante presenza sul mercato del lavoro svizzero per
consentire al giudice di statuire. Si rende pertanto necessario un complemento
d'istruttoria. (…)." (cfr. DTF 125 V 465, consid. 6, pag. 469-470)
In
un'altra decisione del 31 luglio 2001 nella causa P., C 303/00, l'Alta Corte ha
precisato che:
"
(…)
Considerandi
2.
- a) Ein Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung
besteht nur, wenn die versicherte Person in der Schweiz wohnt (Art. 8 Abs. 1
lit. c AVIG). Nach der Rechtsprechung erfüllt eine Person diese
Anspruchsvoraussetzung, wenn sich ihr gewöhnlicher Aufenthalt hier befindet,
was der Fall ist, wenn sie sich effektiv in der Schweiz aufhält, und wenn sie
die Absicht hat, diesen Aufenthalt während einer gewissen Zeit aufrecht zu
erhalten und hier in dieser Zeit auch den Schwerpunkt der Lebensbeziehungen zu
haben (BGE 125 V 466 f. Erw. 2a, 115 V 448 f.). Für ausländische
Staatsangehörige mit Niederlassungsbewilligung gilt keine abweichende Regelung
(Art. 12 AVIG e contrario).
b) Der Wohnsitzbegriff des Zivilgesetzbuches
ist für die Anwendung von Art. 8 Abs. 1 lit. c AVIG nicht massgeblich (BGE 115
V 449, 125 V 466 Erw. 2a letzter Absatz in fine). Deshalb scheidet eine analogieweise
Heranziehung des in Art. 24 Abs. 1 ZGB statuierten Grundsatzes aus, wonach der
einmal begründete Wohnsitz bis zum Erwerb eines neuen bestehen bleibt. Die
Anspruchsvoraussetzung des Wohnens in der Schweiz gemäss Art. 8 Abs. 1 lit. c
AVIG ist demnach nur erfüllt, wenn und solange der gewöhnliche Aufenthalt in
der Schweiz (mit den Elementen der Absicht dauernden Verbleibens und des
Mittelpunktes der Lebensbeziehungen) durchgehend gegeben ist. Andernfalls
besteht kein Taggeldanspruch, ohne dass zu prüfen ist, ob im Ausland ein
Wohnsitz im Sinne der Art. 23 ff. ZGB begründet wurde.
(…)." (cfr. STFA del 31 luglio 2001 nella
causa P., C 303/00)
In una
decisione del 9 aprile 2003 nella causa F., C 121/02, circa la nozione di
domicilio, l'Alta Corte ha, tra l'altro, ribadito che:
"
(…)
En ce qui concerne la notion de domicile, il y a
lieu de relever, à l'instar du recourant, que ce qui est déterminant au regard
des conditions du droit à des indemnités de chômage, ce n'est pas l'exigence
d'un domicile civil en Suisse, mais bien plutôt celle de la résidence
habituelle dans ce pays, afin de rendre possible le contrôle du chômage subi
par l'assuré. Le droit à l'indemnité de chômage suppose, selon l'art. 8 al. 1
let. c LACI, la résidence effective en Suisse, ainsi que l'intention de
conserver cette résidence pendant un certain temps et d'en faire, durant cette
période, le centre de ses relations personnelles (ATF 115 V 449 consid. 1a et
la référence). Il en découle que le principe prévu par l'art. 24 al. 1 CC, et
invoqué par l'intimé dans ses observations, selon lequel toute personne
conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau,
n'entre pas en ligne de compte pour l'application de l'art. 8 al. 1 let. c LACI (arrêt P. du 31 juillet 2001, C 303/00).
(…)." (cfr. STFA del 9 aprile 2003 nella
causa F., C 121/02
In una
decisione del 22 maggio 2003 nella causa S., C 226/02 il TFA si è confermato
nella propria giurisprudenza e ha, in particolare, sottolineato che:
"
(…)
Gemäss Art. 8 Abs. 1 lit. c AVIG hat Anspruch auf
Arbeitslosenentschädigung nur, wer in der Schweiz wohnt. Diese zentrale
Anspruchsvoraussetzung ist Ausfluss des im Leistungsbereich der
Arbeitslosenentschädigung geltenden Verbots des Leistungsexports, welches im
Interesse der Missbrauchsverhütung aufgestellt worden ist. Bei im Ausland
wohnenden Personen wäre die Überprüfung und Kontrolle der
Anspruchsvoraussetzungen, namentlich der Arbeitslosigkeit, verunmöglicht (vgl.
zum Ganzen Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Bd. Soziale Sicherheit, Rz. 138).
Der Begriff des Wohnens in der Schweiz ist dabei
nicht identisch mit dem Wohnsitz im Sinne von Art. 23 ff. ZGB, sondern
schliesst auch den gewöhnlichen Aufenthalt mit ein (BGE 115 V 448; vgl. Nussbaumer,
a.a.O., Rz 139 f.).
Nach der Rechtsprechung des Eidgenössischen
Versicherungsgerichts sind für den gewöhnlichen Aufenthalt der tatsächliche
Aufenthalt in der Schweiz und der Wille massgebend, diesen beizubehalten,
zusätzlich muss sich der Schwerpunkt aller Beziehungen in der Schweiz befinden
(BGE 125 V 467 Erw. 2a mit Hinweisen).
(…)." (STFA del 26 maggio 2003 nella causa
S., C 226/02)
2.7
In casu è
incontestato che l’assicurato non risiede in Svizzera. In effetti egli dal 2001
abita in __________, dove a __________ è proprietario di una casa (cfr. doc.
XVIII; I).
Pertanto,
dal profilo della sola LADI, l’assicurato effettivamente non aveva diritto di
iscriversi in disoccupazione in Svizzera, come indicato dalla Cassa per il
periodo dal mese di luglio 2005, nella decisione formale del 28 luglio 2005 e
nella decisione su opposizione del 1° settembre 2005 impugnata (cfr. doc. A1,
A2).
2.8
Si tratta
ora di stabilire se la Svizzera deve o meno essere riconosciuta quale Stato
competente ad erogare le prestazioni di disoccupazione all’assicurato ai sensi
dell’ALC.
Il 1°
giugno 2002 è entrato in vigore l'Accordo tra la Confederazione Svizzera, da
una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri dall'altra, sulla
libera circolazione delle persone (in seguito: ALC; RU 2002 pag. 1529 seg.; RS
0.142.112
).
Da
rilevare che l'applicazione dell’ALC sarà estesa ai dieci nuovi membri entrati
nell'UE il 1° maggio 2004 con effetto dal 1° aprile 2006 (cfr.
www.news.admin.ch).
Nel
diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore
al momento in cui si è realizzata la fattispecie rilevante (cfr. DTF 130 V 329;
129.
V 1 consid. 1.2.; DTF 127 V 466 consid. 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr.
3; SVR 2003 IV Nr. 25 consid. 1.2.; STFA del 21 agosto 2003 nella causa C., C
3/03).
Al
momento dei fatti l'ALC era in vigore, per cui esso torna applicabile.
L'art. 8
ALC, dedicato al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, enuncia:
" Conformemente
all'allegato II, le parti contraenti disciplinano il coordinamento dei sistemi
di sicurezza sociale per garantire in particolare:
a) la parità di trattamento;
b) la determinazione della normativa applicabile;
c) il calcolo
totale, per la concessione e il mantenimento del diritto alle prestazioni,
nonché per il calcolo di queste, di tutti i periodi presi in considerazione
dalle diverse legislazioni nazionali;
d) il pagamento
delle prestazioni alle persone che risiedono sul territorio delle parti
contraenti;
e) la mutua
assistenza e la cooperazione amministrative tra le autorità e le
istituzioni."
L'art. 15
ALC prevede:
"
Gli allegati e i protocolli del presente Accordo
ne costituiscono parte integrante.
L’atto finale contiene le
dichiarazioni”.
L'art. 16
ALC regola il riferimento al diritto comunitario e stabilisce che:
" (1)
Per conseguire gli obiettivi definiti dal presente Accordo, le parti
contraenti prendono tutte le misure necessarie affinché nelle loro relazioni
siano applicati diritti e obblighi equivalenti a quelli contenuti negli atti
giuridici della Comunità europea ai quali viene fatto riferimento.
(2) Nella misura in cui l'applicazione del presente Accordo
implica nozioni di diritto comunitario, si terrà conto della giurisprudenza
pertinente della Corte di giustizia delle Comunità europee precedente alla
data della sua firma. La giurisprudenza della Corte successiva alla firma del
presente Accordo verrà comunicata alla Svizzera. Per garantire il corretto
funzionamento dell'Accordo, il Comitato misto determina, su richiesta di una
delle parti contraenti, le implicazioni di tale giurisprudenza."
L'Allegato
II, attinente al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, elaborato
sulla base dell'art. 8 ALC, prevede all'art. 1 cifra 1 che:
" Le
parti contraenti convengono di applicare tra di esse, nel campo del coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale, gli atti comunitari cui è fatto riferimento
in vigore al momento della firma dell'Accordo, modificati dalla sezione A del
presente Allegato o regole ad essi equivalenti."
Si tratta
del Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971,
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno
della Comunità, (in seguito: Regolamento n. 1408/71) con i successivi
aggiornamenti, e del Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo
1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n.
1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (in seguito: Regolamento n. 574/72), con i
successivi aggiornamenti.
Va
peraltro rilevato che ai fini dell'Accordo talune disposizioni dei regolamenti
o degli allegati agli stessi si intendono adottati per la Svizzera o nei
rapporti con altri Stati, secondo quanto esplicitamente stabilito.
Per quel
che riguarda il campo di applicazione personale, il Regolamento n. 1408/71 si
applica in particolare "ai lavoratori subordinati o autonomi che sono o
sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri e che sono
cittadini di uno degli Stati membri, oppure apolidi o profughi residenti nel
territorio di uno degli Stati membri, nonché ai loro familiari e ai loro
superstiti" (art. 2 cpv. 1).
Il campo
di applicazione materiale comprende, tra le altre, le prestazioni di
disoccupazione (art. 4 cpv. 1 lett. g Regolamento n. 1408/71).
All'eventualità
"disoccupazione" è dedicato il capitolo 6 del Regolamento.
2.9
Il nuovo
articolo 121 LADI, in vigore dal 1° giugno 2002, stabilisce che "per le
persone designate nell'articolo 2 del regolamento n. 1408/71 e in relazione con
le prestazioni previste nell'articolo 4 di questo regolamento, purché siano
comprese nel campo d'applicazione della presente legge, sono applicabili anche
l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la
Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione
delle persone, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella
loro versione aggiornata e l’Accordo
del 21 giugno 2001 di emendamento della Convenzione istitutiva dell’Associazione
europea di libero scambio, il suo allegato O, l’appendice2 dell’allegato O e i
regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione aggiornata" (cfr. al riguardo, U. Kieser, "Arbeitslosenversicherung"
in PJA 2003 pag. 283 seg. (284)).
Come
rileva correttamente il SECO nella Circolare relativa alle ripercussioni, in
materia di assicurazione contro la disoccupazione, dell'Accordo sulla libera
circolazione delle persone (C-AD-LCP) del maggio 2002 le disposizioni di
diritto internazionale prevalgono sul diritto nazionale nel caso in cui quest'ultimo
sia in contraddizione con le disposizioni del diritto comunitario nel campo di
applicazione dei regolamenti (cfr. B3, pag. 17).
L'art. 13
del Regolamento Nr. 1408/71, è dedicato alla legislazione applicabile e prevede
che:
" 1.
Le persone per cui è applicabile il presente regolamento sono soggette alla
legislazione di un solo Stato membro, fatti salvi gli articoli 14quater e 14septies.
Tale legislazione è determinata in base alle disposizioni del presente titolo.
2.
Con riserva degli articoli da 14 a 17:
a) la persona che esercita un’attività subordinata nel territorio
di uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato anche se risiede
nel territorio di un altro Stato membro o se l’impresa o il datore di lavoro da
cui dipende ha la propria sede o il proprio domicilio nel territorio di un
altro Stato membro;
b) la persona che esercita un’attività autonoma nel territorio di
uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato anche se risiede
nel territorio di un altro Stato membro;
c) la persona che esercita la sua attività professionale a bordo
di una nave che batte bandiera di uno Stato membro è soggetta alla legislazione
di tale Stato;
d) gli impiegati pubblici e il personale assimilato sono soggetti
alla legislazione dello Stato membro al quale appartiene l’amministrazione da
cui essi dipendono;
e) la persona chiamata o richiamata alle armi o al servizio civile
da uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato. Se il beneficio
di tale legislazione è subordinato al compimento di periodi di assicurazione
prima della chiamata alle armi o al servizio civile o dopo il congedo dal
servizio militare o dal servizio civile, i periodi di assicurazione compiuti
sotto la legislazione di ogni altro Stato membro sono computati, nella misura
necessaria, come se si trattasse di periodi di assicurazione compiuti sotto la
legislazione del primo Stato. Il lavoratore subordinato o autonomo, chiamato o
richiamato alle armi o al servizio civile, conserva la qualità di lavoratore
subordinato o autonomo;
f) la persona cui cessi d’essere applicabile le legislazione di
uno Stato membro senza che ad essa divenga applicabile la legislazione di un
altro Stato membro in forza di una delle norme enunciate alle precedenti
lettere o di una delle eccezioni o norme specifiche di cui agli articoli da 14
a 17, è soggetta alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio
risiede, in conformità delle disposizioni di questa sola legislazione."
In materia
di assicurazione contro la disoccupazione il diritto alle prestazioni sorge, in
linea di principio, nell'ultimo Stato nel quale il dipendente ha lavorato (cfr.
Istituto delle assicurazioni sociali - IAS - "Accordo sulla libera
circolazione delle persone e sicurezza sociale, con particolare riferimento ai
rapporti fra Svizzera e Italia" in RDAT I-2002 pag. 1 seg. (69); P. Usinger-Egger, "Die soziale Sicherheit der Arbeitlosen
in der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 und in den bilateralen Abkommen zwischen
der Schweiz und ihren Nachbarstaaten". Schriften zum Sozialversicherungsrecht.
Ed. Schulthess, Zurigo 2000, pag. 66-67; P. Gasser "Arbeitslosenversicherung"
In L'accord sur la libre circulation des personnes avec l'UE et ses effets à
l'égard de la sécurité sociale Suisse. Ed Stämpfli AG,
Berna 2001 pag. 161 seg. (164): "Beschäftigungsprinzip"; B. Clerc,
"Chômage Assurance-chômage. Principes régissant les
allocations cantonales" in L'accord sur la libre circulation … pag. 175 seg.
(178): "principe du dernier Etat d'emploi";
U. Kieser, "Das Personenfreizügigkeitsabkommen …" in PJA 2003 pag.
283.
seg. (285) e 290)).
L'articolo 67 regola la totalizzazione dei periodi di assicurazione
o di occupazione e stabilisce che:
"1.
L'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione subordina
l'acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni al
compimento di periodi di assicurazione tiene conto, nella misura necessaria,
dei periodi di assicurazione o di occupazione compiuti sotto la legislazione di
ogni altro Stato membro, come se si trattasse di periodi di assicurazione
compiuti sotto la legislazione ch'essa applica, a condizione tuttavia che i
periodi di occupazione venissero considerati come periodi di assicurazione se
fossero stati maturati sotto tale legislazione.
2.
L'istituzione
competente di uno Stato membro la cui legislazione subordina l'acquisizione, il
mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni al compimento di
periodi di assicurazione, tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi di
assicurazione o di occupazione compiuti sotto la legislazione di ogni altro
Stato membro come se si trattasse di periodi di occupazione compiuti sotto la
legislazione ch'essa applica.
3.
Salvo i casi
previsti all'articolo 71, paragrafo l, lettere a) ii) e b) ii), l'applicazione
delle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 è subordinata alla condizione che
l'interessato abbia compiuto da ultimo
- nel caso del paragrafo 1, periodi di assicurazione,
- nel caso del paragrafo 2, periodi di occupazione
secondo le disposizioni della
legislazione a norma della quale vengono richieste le prestazioni.
4.
Quando la
durata dell'erogazione delle prestazioni dipende dalla durata dei periodi di
assicurazione o di occupazione, sono applicabili, secondo il caso, le
disposizioni del paragrafo 1 o del paragrafo 2."
L'articolo
71.
del Regolamento, dedicato ai lavoratori frontalieri e ai lavoratori
stagionali (cfr. anche SECO, C-AD-LCP, B B30-B41, pag. 26-29 e B. 56 pag. 33), enuncia
che:
"1. Il lavoratore subordinato disoccupato che, durante la sua
ultima occupazione, risiedeva nel territorio di uno Stato membro diverso da
quello competente, beneficia delle prestazioni secondo le seguenti
disposizioni:
a)
i) il lavoratore frontaliero, in disoccupazione parziale o accidentale
nell'impresa presso cui è occupato, beneficia delle prestazioni secondo le
disposizioni della legislazione dello Stato competente, come se risiedesse nel
territorio di questo Stato; queste prestazioni sono erogate dall'istituzione
competente;
ii) il
lavoratore frontaliero che è in disoccupazione completa beneficia delle
prestazioni secondo le disposizioni della legislazione dello Stato membro nel
cui territorio risiede, come se fosse stato soggetto durante l'ultima occupazione
a tale legislazione; tali prestazioni vengono erogate dalla istituzione del
luogo di residenza e sono a carico della medesima;
b)
i) un lavoratore diverso dal lavoratore frontaliero, in disoccupazione
parziale, accidentale o completa, il quale rimane a disposizione del datore di
lavoro o degli uffici di lavoro nel territorio dello Stato competente,
beneficia delle prestazioni secondo le disposizioni della legislazione di tale
Stato come se risiedesse nel suo territorio; tali prestazioni sono erogate dalla
istituzione competente;
ii) un
lavoratore subordinato diverso dal lavoratore frontaliero, che è in
disoccupazione completa e che si pone a disposizione degli uffici del lavoro
nel territorio dello Stato membro in cui risiede o che ritorna in tale territorio,
beneficia delle prestazioni secondo la legislazione di questo Stato, come se vi
avesse svolto la sua ultima occupazione; queste prestazioni sono erogate
dall'istituzione del luogo di residenza e sono a carico della medesima.
Tuttavia, se questo lavoratore è stato ammesso al beneficio delle prestazioni a
carico dell'istituzione competente dello Stato membro alla cui legislazione è
stato soggetto da ultimo, beneficia delle prestazioni in conformità delle
disposizioni dell'articolo 69. Il beneficio delle prestazioni della
legislazione dello Stato in cui il lavoratore risiede viene sospeso durante il
periodo in cui il disoccupato ha diritto, ai sensi dell'articolo 69, alle
prestazioni della legislazione alla quale è stato soggetto da ultimo.
2.
Fintantoché un disoccupato ha diritto a prestazioni in virtù
delle disposizioni del paragrafo 1, lettera a) punto i) o b) punto i), non ha
diritto a prestazioni in virtù della legislazione dello stato membro nel cui
territorio risiede."
L’art.
71.
capoverso 1 lett. a) ii) del Regolamento prevede quindi che il
lavoratore frontaliero che è in disoccupazione completa beneficia delle
prestazioni secondo le disposizioni dello Stato membro nel cui territorio
risiede come se fosse stato soggetto durante l'ultima occupazione a tale
legislazione (cfr. SECO, C-AD-LCP, B.).Tale Stato corrisponde a quello della
dimora abituale (cfr. art. 1 lett. h Reg. 1408/71; STFA del 21 novembre 2005
nella causa G., C 272/04, consid. 5.4.).
Ciò
risulta del resto, in modo generale, dall’art. 13 par. 2 lett. f Reg. 1408/71,
il cui tenore implica che alla persona che ha cessato di svolgere un’attività
professionale e che risiede sul suolo di un altro Stato membro rispetto a
quello in cui ha lavorato non è più applicabile l’art. 13 par. 2 lett. a il
quale contempla il principio della lex loci laboris. Tale persona è per
contro soggetta alla legislazione dello Stato membro di residenza (cfr. STFA del
9.
gennaio 2006 nella causa G., I 383/05, consid. 5.1.).
In questo
caso non si applica la regola posta all'art. 67 capoverso
3.
del Regolamento (cfr. DTF 131 V 222 = SVR 2005 ALV Nr. 11; SECO - C-AD - LCP,
B56; B. Kahil-Wolff "L'accord sur la libre circulation des personnes
Suisse - CE et le droit des assurances sociales" in SJ 2001 pag. 119 seg. (121);
P. Gasser "Arbeitslosenversicherung" in L'accord sur la libre
circulation personnes avec l'UEA et ses effets à l'égard de la sécurité sociale
suisse pag. 161 seg. (166); B. Clerc "Chômage Assurance-chômage.
Principes régissant les allocations cantonales" in L'accord sur la libre
circulation, pag. 175 seg. (180); U. Kieser, "Das
Personenfreizügigkeitsabkommen …" in PJA 2003 pag. 283 seg. (290); M.A.
Müller, "Abkommen über den freienpersonen-verkehr-Auswirkungen auf die
Soziale Sicherheit in ArbR 2001 pag. 23 seg. (57); P. Usinger-Egger, "Die
soziale Sicherheit der Arbeitlosen in der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 und in
den bilateralen Abkommen zwischen der Schweiz und ihren Nachbarstaaten", pag.
81).
Secondo l'art. 1 b) del Regolamento "il termine «lavoratore frontaliero»
designa qualsiasi lavoratore subordinato o autonomo che esercita una attività
professionale nel territorio di uno Stato membro e risiede nel territorio di un
altro Stato membro dove, di massima, ritorna ogni giorno o almeno una volta
alla settimana; tuttavia, il lavoratore frontaliero che è distaccato
dall'impresa da cui dipende normalmente o che fornisce una prestazione di
servizi nel territorio dello stesso o di un altro Stato membro, conserva la
qualità di lavoratore frontaliero per un periodo non superiore a quattro mesi,
anche se in questo periodo non può ritornare ogni giorno o almeno una volta
alla settimana nel luogo di residenza".
L'art. 28
dell'Allegato 1 all'ALC sotto il titolo "lavoratori dipendenti frontalieri",
stabilisce invece che:
"
(1) Il lavoratore frontaliero dipendente è un
cittadino di una parte contraente che ha il suo domicilio regolare principale
nelle zone frontaliere della Svizzera o degli Stati limitrofi, esercita
un'attività retribuita nelle zone frontaliere dell'altra parte contraente e
ritorna alla propria residenza principale di norma ogni giorno o almeno una
volta alla settimana. Sono considerate zone frontaliere ai sensi del presente
Accordo le zone definite dagli accordi conclusi tra la Svizzera e i suoi Stati
limitrofi in materia di circolazione frontaliera.
(2) La carta speciale è valida per tutta la zona frontaliera
dello Stato che l'ha rilasciata."
Le due
nozioni non coincidono nella misura in cui la definizione di frontaliero
secondo il Regolamento non dipende delle "zone frontaliere". Il SECO
in una direttiva pubblicata in Prassi AD 2004/1 pag. 8 ha così giustamente
stabilito quanto segue:
"
(…)
Si pone pertanto la questione di sapere come
occorre trattare gli assicurati che risiedono o che lavorano regolarmente al di
fuori delle zone frontaliere definite dall'articolo 28 Allegato I ALCP.
In tali casi la nozione di frontaliero del
Regolamento (CEE) n. 1408/71 deve assolutamente prevalere su quella
dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone, poiché in caso contrario
gli assicurati che hanno una residenza legale in uno Stato e che esercitano
un'attività professionale autorizzata in un altro Stato sarebbero esclusi
dall'applicazione delle norme di coordinamento.
Di conseguenza gli assicurati che sono ritornati,
durante l'esercizio della loro attività salariata in Svizzera o in uno Stato
dell'UE oppure dell'AELS, almeno una volta alla settimana alla loro residenza
in uno Stato dell'UE o dell'AELS oppure in Svizzera vanno considerati come "veri
frontalieri" ai sensi dell'articolo 71 capoverso 1 lettera a cifra ii) del
Regolamento (CEE) n. 1408/71, anche se essi, durante l'ultima occupazione, non
hanno avuto la loro residenza o non hanno lavorato in una zona frontaliera
secondo l'articolo 28 Allegato I ALCP."
Al riguardo
cfr. STCA del 19 aprile 2004 nella causa C., 38.2003.76, pubblicata in RtiD
II-2004 N. 64 pag. 200.
2.10
L’art. 71
par. 1 lett. b punti i) e ii) Reg. 1408/71 disciplina la questione della
competenza per quanto attiene ai “falsi” frontalieri, che si distinguono dai
“veri” frontalieri di cui al considerando precedente, in quanto si tratta di
lavoratori dipendenti, che durante la loro ultima occupazione non risiedevano
nello stesso Stato membro in cui esercitavano la loro attività e che non
rientravano almeno una volta a settimana al loro domicilio (nel senso di centro
abituale dei propri interessi).
Secondo
la decisione n. 160 del 28 novembre 1995 della Commissione amministrativa delle
Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti (cfr.
Gazzetta ufficiale n. L 049 del 28.2.1996 pag. 0031-0033) rientrano in questa
categoria, in particolare, i lavoratori stagionali, i lavoratori operanti nel
settore dei trasporti internazionali, i lavoratori che esercitano normalmente
la loro attività sul territorio di vari Stati membri, i lavoratori occupati da
un’impresa frontaliera, a seconda delle circostanze, i lavoratori distaccati.
Se sono
in disoccupazione completa essi, a differenza dei “veri” frontalieri i quali
possono pretendere indennità di disoccupazione unicamente nello Stato di
residenza, hanno diritto di scegliere se chiedere l’indennità nello Stato di
residenza o nello Stato dell’ultimo impiego. Essi devono però mettersi a
disposizione dell’ufficio pubblico di collocamento dello stato in cui chiedono
le prestazioni (cfr. STFA del 9 gennaio 2006 nella causa G., I 383/05, consid.
6.4
; SECO, C-AD-LCP, dicembre 2004, n. B41-B48).
La
distinzione tra “veri” e “falsi” frontalieri al fine della determinazione dello
Stato competente a erogare prestazioni dell’assicurazione contro la
disoccupazione è stata adottata esaminando in quale Stato la persona dispone
delle migliori possibilità di reinserimento professionale. Il legislatore
comunitario, in relazione ai “veri” frontalieri, è partito dalla presunzione
che le migliori opportunità di reinserimento si trovavano nel luogo di
residenza (STFA del 9 gennaio 2006 nella causa G., I 383/05, consid. 6.4.).
Il
diritto di opzione per i lavoratori disoccupati di cui all’art. 71 par. 1 lett.
b Reg. 1408/71 è stato ribadito dal TFA in una sentenza del 26 luglio 2005
nella causa L., C 57/05 + C74/05, pubblicata in DTF 131 V 222 e SVR 2005 IV Nr.
11.
Se essi
fanno valere il diritto a indennità di disoccupazione in Svizzera, non è
richiesto, per ottenere le relative prestazioni, un periodo di impiego o di
assicurazione compiuto secondo la legislazione a norma della quale sono pretese
le indennità (cfr. art. 67 par. 3 Reg. 1408/71; consid. 2.8.), ossia la LADI.
L’Alta Corte
ha, inoltre, precisato che nel caso di cittadini di uno Stato membro
dell’Unione europea che esercitano un’attività sul territorio elvetico in
qualità di salariati distaccati vi è la presunzione che può essere ribaltata che
hanno mantenuto la propria residenza del paese di provenienza. Gli stessi
possono, dunque, appellarsi all’art. 71 par. 1 lett. b Reg. 1408/71.
2.11
Conformemente
alla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, è ritenuto
“falso” frontaliere e beneficia, quindi, del diritto di opzione di cui all’art.
71.
par. 1 lett. b Reg. 1408/71 (cfr. consid. 2.10) anche il lavoratore che pur
avendo trasferito il proprio domicilio in uno Stato diverso dallo Stato di
impiego, ha conservato eccezionalmente nello Stato di impiego legami personali
e professionali tali da avere migliori opportunità di reinserimento
professionale (cfr. SECO, C-AD-LCP, Dicembre 2004, n. B54).
In
particolare dalla Circolare del SECO C-AD-LCP del dicembre 2004 emerge che:
"
(…)
La sentenza Horst Miethe (causa 1/85 del
12.06
) contro il Bundesanstalt für Arbeit riguarda un cittadino
tedesco che aveva sempre vissuto e lavorato in Germania e che, assieme alla
moglie, si è trasferito in Belgio per poter essere più vicino ai propri figli,
ospiti di un collegio di tale Paese. Miethe ha conservato in Germania un
ufficio e una possibilità di pernottamento. Sia Miethe che sua moglie sono
inoltre rimasti iscritti nei registri di polizia in Germania. Quando Miethe ha
perso il suo lavoro, si è messo a disposizione dell'ufficio di collocamento
tedesco, chiedendo le prestazioni di disoccupazione. La sua domanda è stata
respinta con la motivazione che egli era un frontaliere e che, a tale titolo,
doveva chiedere l'indennità di disoccupazione in Belgio.
Tuttavia, in questo caso molto particolare, la
CGCE ha deciso che il lavoratore aveva legami molto più stretti con lo Stato
dell'ultimo impiego che non con lo Stato di residenza e che si trattava di un
falso frontaliero, a cui si applicava pertanto l'articolo 71 lettera b) punto ii)
del regolamento n. 1408/71.
Il diritto comunitario non intende conferire la
libertà di scelta ad ogni lavoratore migrante; la disposizione di cui
all'articolo 71 paragrafo 1 lettera b) punto ii) del regolamento n. 1408/71 va
quindi applicata in modo restrittivo.
Per essere considerato falso frontaliero, un
lavoratore deve, secondo la sentenza Miethe, conservare legami personali e
professionali stretti nello Stato d'impiego. Tali condizioni devono essere
adempiute cumulativamente.
Esempi di motivi a sostegno del fatto che il
lavoratore conserva legami personali stretti nello Stato d'impiego:
- ha un secondo domicilio in tale Stato,
- partecipa alla vita sociale nello Stato
d'impiego (è membro di un
club sportivo, di un'associazione culturale o
professionale, ecc.).
Esempi di motivi a sostegno del fatto che il
lavoratore conserva legami professionali stretti nello Stato d'impiego:
- l'ultima professione appresa può essere
esercitata soprattutto nello
Stato dell'ultimo impiego (diploma nazionale),
- ha un secondo domicilio in tale Stato, in modo
da non dover
rientrare regolarmente, almeno una volta a
settimana, al suo
domicilio ufficiale,
- vi lavora già da svariati anni.
Anche la sentenza Horst Miethe induce a
un'applicazione restrittiva: la CGCE stabilisce infatti espressamente che i
veri frontalieri non beneficiano della libertà di scelta. Il semplice fatto che
la legislazione dello Stato d'impiego conferirebbe di per sé, ossia
indipendentemente dal regolamento n. 1408/71, un diritto alle prestazioni a un frontaliero
residente in un altro Stato non implica che tale frontaliere abbia il diritto
di scelta: tale diritto è negato dall'articolo 71 paragrafo 1 lettera a) punto ii)
del regolamento n. 1408/71." (C-AD-LCP n. B54- B58)
In
maniera più succinta tali indicazioni risultavano già dalla C-AD-LCP emessa dal
SECO nel mese di maggio 2002 (cfr. n. B30-B40).
2.12
Il TCA è
chiamato a stabilire se allorché l’assicurato è divenuto disoccupato, nel mese
di marzo 2004, egli era un “vero” frontaliero, nel cui caso egli poteva
pretendere delle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione
soltanto nello Stato di residenza, ossia __________ (cfr. consid. 2.9.), come
sostiene la Cassa (cfr. doc. III, XXVI), o se invece lo stesso poteva essere considerato
un “falso” frontaliero e quindi scegliere se chiedere delle indennità di
disoccupazione nello Stato di residenza o nello Stato dell’ultimo impiego (cfr.
consid. 2.10, 2.11.), come fatto valere dal ricorrente (cfr. doc. I, V, XVIII).
Nell’evenienza
concreta l’assicurato, di nazionalità svizzera, è nato - il 18 aprile 1946 - e
cresciuto in Svizzera, dove ha conseguito il diploma di impiegato di commercio (cfr.
doc. 55-56). Egli ha sempre lavorato in Svizzera, prima a __________ e dal 1999
al 2004 in Ticino presso la __________ (__________) __________ quale
responsabile reparto lettere di credito e garanzie. L’insorgente aveva iniziato
l’attività presso la __________ nel 1988. Tale banca nel corso del 2003 è stata
assorbita dalla __________.
Unicamente
nel periodo dall’aprile 1966 al dicembre 1969 egli è stato impiegato per la __________
a __________ (cfr. doc. XXIV1, I, 41).
L’assicurato
ha abitato in Ticino dal 1999 fino al mese di giugno 2001. In seguito egli si è
trasferito a __________ in provincia di __________, paese poco distante dalla
frontiera svizzera, dove ha acquistato una casa (cfr. doc. I, XXIV1; XVIII).
Il 22
ottobre 2003 il ricorrente ha ricevuto la disdetta del rapporto di impiego dal
proprio datore di lavoro per il 29 febbraio 2004 (cfr. doc. 49).
Precedentemente
al 2004 l’assicurato non ha mai fatto ricorso all’assicurazione contro la
disoccupazione (cfr. doc. 13; I).
Alla luce
di questi elementi è innanzitutto possibile escludere che l’assicurato rientri in
una delle categorie di lavoratori stabilite dalla decisione n. 160 della
Commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei
lavoratori migranti sulla base dell’art. 71 par. 1 lett. b Reg. 1408/71. Egli,
infatti, non adempie il presupposto di non rientrare almeno una volta a
settimana al domicilio in __________, differentemente dai lavoratori
stagionali, lavoratori operanti nel settore dei trasporti internazionali,
lavoratori distaccati ecc. (cfr. consid. 2.10.).
Pertanto,
per poter considerare il ricorrente comunque un “falso” frontaliero e permettergli
così di beneficiare del diritto di opzione riguardo allo Stato in cui
richiedere le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione, occorre
esaminare se nel caso presente può essere o meno applicata la giurisprudenza
della CGCE sviluppata con la sentenza Miethe (cfr. consid. 2.11.).
Questo
Tribunale deve di conseguenza esaminare se l’assicurato, nonostante dal mese di
luglio 2001 abiti in __________, ha in ogni caso mantenuto in Svizzera, dove ha
sempre lavorato, legami personali e professionali stretti.
Da alcuni
accertamenti esperiti dal TCA risulta che l’insorgente, il quale è celibe e non
ha figli e i cui parenti più prossimi sono la sorella che vive in __________ e
una zia che abita nel Canton __________, ha mantenuto diversi contatti in
Ticino e in Svizzera tedesca, segnatamente nel cantone __________, dove del
resto si reca anche per sottoporsi a cure dentarie presso un dentista che l’ha
in cura dal 1995 (cfr. doc. XVIII; C3; XXIV1).
L’assicurato
è abbonato ad alcuni giornali e riviste svizzeri (__________, __________, __________,
__________, __________) che riceve presso un fermo posta ad __________, comune
non lontano da __________ (cfr. doc. C4, C6, C9-C11).
Per
quanto attiene al fermo posta è utile evidenziare che La Posta Svizzera,
interpellata dal TCA, ha indicato che esso può essere richiesto da chiunque e
non è sottoposto a condizioni particolari (cfr. doc. XIX, XXI, XXIbis).
L’assicurato
è socio dello __________ dal 1998 e dell’__________ di __________ dal 2003 (cfr.
doc. C25-C26).
Egli,
inoltre, effettua acquisti di generi alimentari e abiti in Svizzera (cfr. doc.
C27, C29, C30).
Il
ricorrente possiede, oltre a dei numeri di telefono __________ - fisso e
cellulare -, anche un numero di cellulare svizzero (cfr. doc. XVIII).
In
considerazione, in primo luogo, del fatto che l’assicurato, ad eccezione di
alcuni anni nel lontano passato, ossia tra il 1966 e il 1969, in cui ha
lavorato in __________, è sempre stato impiegato in Svizzera, prima nella
Svizzera tedesca e in seguito, dal 1999, in Ticino, in secondo luogo, dei
legami personali, appena menzionati, che ha mantenuto con la Svizzera e,
infine, della sua età (18.4.1946), questa Corte, in applicazione del criterio della verosimiglianza
preponderante usualmente applicato dal giudice delle assicurazioni sociali (cfr.
cfr. RDAT II-2001 N. 91 pag. 378; SVR 2001 KV N.
50.
pag. 145; STFA 29 gennaio 2003 nella causa P., U 162/02; STFA del 18
settembre 2001 nella causa W., C 264/99; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P.S.,
H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K.B., C 116/00; STFA del 23
dicembre 1999 in re A.F., C 341/98, consid. 3, pag., 6; DTF 125 V 195; STFA 6
aprile 1994 in re E.P.; SZS 1993 pag. 106 consid. 3a;
RCC 1986 pag. 202 consid. 2c, RCC 1984 pag. 468 consid. 3b, RCC 1983 pag. 250 consid.
2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c,
DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, "Die Rechtspflege in der Sozialversicherung",
in Basler Juristische Metteilungen (BJM) 1989 pag. 31-32), ritiene che il ricorrente ha legami
molto più stretti con la Svizzera, Stato in cui ha lavorato fino al mese di febbraio
2004, che non con __________.
D’altronde va evidenziato
che __________ è un borgo di modeste dimensioni, abitato da 386
famiglie e con 817 abitazioni (cfr. __________), sito in prossimità della
frontiera svizzera.
L’insorgente
non ha mantenuto un secondo alloggio in Svizzera, bensì ha unicamente un’abitazione
in __________ (cfr. doc. XVIII).
Ciò è
giustificato dalla vicinanza di __________ con il Ticino.
Non è
dato da vedere, infatti, per quale motivo egli avrebbe dovuto conservare anche
un appartamento in Svizzera, visto che impiegava poco tempo per recarsi al
lavoro a __________ (distanza circa 20 km) e per rincasare. L’assenza di un
secondo domicilio in Svizzera, in casu, non è pertanto un elemento di portata
tale da inficiare la circostanza che l’assicurato ha comunque conservato
stretti legami con la sua Patria.
RI 1 ha, dunque, migliori
opportunità di reinserimento professionale in Svizzera.
Il ricorrente deve, perciò,
essere considerato un “falso” frontaliero ai sensi della giurisprudenza Miethe
e quindi allo stesso va applicato l’art. 71 par.1 lett. b punto ii) Reg.
1408/71.
Al momento in cui si è
trovato in disoccupazione, nel mese di marzo 2004, egli aveva, di conseguenza,
il diritto di scegliere in quale Stato, Svizzera o __________, pretendere le
indennità di disoccupazione (cfr. consid. 2.10.; 2.11.).
Alla luce di quanto
esposto occorre concludere che il ricorrente nel mese di marzo 2004 era
legittimato a richiedere le prestazioni in Svizzera ai sensi della LADI.
2.13
L’assicurato, nel ricorso, ha sostenuto
che dopo il licenziamento notificatogli nel mese di ottobre 2003, e meglio nel
mese di novembre 2003, avrebbe ricevuto delle errate informazioni (impossibilità
di controllare la disoccupazione in Svizzera) da parte dell’URC di __________.
Più precisamente gli
sarebbe stato detto che, in quanto frontaliero, poteva richiedere le
prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione soltanto in __________,
ad eccezione della possibilità di inoltrare una domanda di esportazione delle
prestazioni in Svizzera per al massimo tre mesi impegnandosi a ricercare
attivamente un nuovo impiego in Ticino.
L’assicurato ha
puntualizzato che queste indicazioni, ovvero che i frontalieri dovevano
richiedere le indennità di disoccupazione nello Stato di residenza e che per gli
stessi in Svizzera era possibile un’erogazione di indennità solo per tre mesi,
gli sarebbero state fornite anche dal capo sede dell’URC di __________ durante
il pomeriggio informativo del 18 settembre 2003 presso l’ex datore di lavoro,
in occasione del quale era stato anticipato che a seguito della fusione tra la __________ e il __________ vi sarebbero stati dei licenziamenti e dove
era presente pure __________ dell’__________ di __________ (cfr.
doc. I).
Tali circostanze erano già
state addotte nell’opposizione (cfr. doc. 7).
Il
diritto alla protezione della buona fede di cui all’art. 9 Cost., che permette
al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa
eviti di contraddirsi, è garantito e impone all'autorità di discostarsi dal principio
della legalità, allorché le seguenti condizioni, precisate da una lunga e
consolidata giurisprudenza, sono adempiute
1.
l'autorità deve essere intervenuta in una situazione concreta nei
riguardi di persone determinate;
2.
l'autorità ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie
competenze;
3.
l'assicurato non deve essersi reso conto immediatamente
dell'inesattezza dell'informazione ricevuta;
4.
l'informazione errata ha indotto l'assicurato ad adottare un
comportamento o un'omissione che gli è pregiudizievole;
5.
la legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è
stata data.
(cfr. STFA
del 25 ottobre 2005 nella causa B. e B., K 107/05 consid. 3.1.; STFA del 4
luglio 2005 nella causa M., C 270/04, consid. 3.3.1.; STFA del 28
gennaio 2004 nella causa Arbeitslosenkasse der Gewerkschaft Bau & Industrie
GBI c/ A., C 218/03, consid. 2; STFA del 29 agosto 2002 nella
causa Amt für Arbeit St. Gallen c/ S., C 25/02; DTF 121 V 65, consid. 2a pag.
66-67 e la giurisprudenza ivi citata; RAMI 1993 pag. 120-121, Pratique VSI 1993
pag. 21-22, RCC 1991 pag. 220 consid. 3a, RCC 1983 pag. 195 consid. 3, RCC 1982
pag. 368 consid. 2, RCC 1981 pag. 194 consid. 3, RCC 1979 pag. 155, DLA 1992 p.
106, DTF 118 V 76 consid. 7, RDAT I-1992 n° 63; Grisel, Traité de droit administratif,
vol. I, pag. 390ss; Knapp, Précis de droit administratif,
4a ed., n° 509, pag. 108-109; Haefliger, Alle Schweizer
sind vor dem Gesetze gleich, pag. 217ss).
In
concreto il TCA ha interpellato __________, caposede dell’URC di __________,
ponendogli i seguenti quesiti:
"
1.
Lei, il 18 settembre 2003 nel pomeriggio, ha
presenziato a un incontro con degli ex dipendenti del __________, presso la
sede di tale Istituto?
2.
Se no, vi ha comunque partecipato un altro
collaboratore dell’URC di __________? In caso di risposta affermativa, indicare
il rispettivo nominativo e quali informazioni sono state date agli ex
dipendenti del __________, in particolare all’assicurato, circa i diritti,
secondo l’Accordo sulla libera circolazione delle persone, di persone divenute
disoccupate in Svizzera ma che abitavano in __________.
3.
Se sì, quali indicazioni sono state da lei
fornite agli ex dipendenti del __________, segnatamente all’assicurato, circa i
diritti, secondo l’Accordo sulla libera circolazione delle persone, di persone
divenute disoccupate in Svizzera ma che abitavano in __________?
4.
Corrisponde al vero che è stato affermato che
i frontalieri attivi professionalmente in Svizzera dovevano chiedere
l’indennità di disoccupazione nel Paese di residenza e che per essi in Svizzera
era possibile soltanto ricevere delle indennità di disoccupazione per tre mesi?
5.
L’assicurato, nel proprio ricorso, sostiene
che nel mese di novembre 2003 si è recato allo sportello dell’URC di __________
sito al pianterreno, dove un vostro collaboratore gli avrebbe spiegato che
quale disoccupato residente in __________ avrebbe dovuto controllare la
disoccupazione in __________ e che, come unica eccezione, in Svizzera avrebbe
potuto inoltrare una domanda al fine di beneficiare di prestazioni per al
massimo tre mesi, impegnandosi per iscritto a cercare attivamente un nuovo
posto in Ticino.
Le risulta che l’assicurato si sia presentato al
vostro sportello nel mese di novembre 2003?
In caso di risposta affermativa, voglia
comunicare il nome del collaboratore dell’URC che ha parlato con l’assicurato e
quali precise indicazioni gli sono state date.” (Doc. XIII)
__________
ha risposto il 13 gennaio 2006 nel modo seguente:
" (…)
In seguito alla documentazione in nostro
possesso, in data 18 settembre 2003 (pomeriggio) e 19 settembre 2003
(mattino), ho effettuato due momenti informativi per i dipendenti (ca. 50
persone) della __________, che avevano ricevuto in precedenza la lettera di
licenziamento.
A quest'incontri, che il nostro ufficio
organizza regolarmente presso le aziende che ci segnalano un numero elevato di
licenziamenti è nostra consuetudine poter disporre, a seconda della loro
disponibilità, di un rappresentante di una cassa disoccupazione affinché gli
interessati possano ricevere tutte le informazioni necessarie anche su
argomenti che non sono di nostra competenza.
Nelle date sopraccitate era presente il
signor __________ della cassa __________, __________.
Durante gli incontri presso la __________,
e anche presso le altre aziende, vengono trasmesse tutte le informazioni
inerenti la nostra struttura, le modalità d'annuncio c/o il comune di domicilio
e presso il nostro ufficio, le ricerche di lavoro da effettuare durante la
disdetta ecc. … e, da parte della cassa disoccupazione, tutte le indicazioni
inerenti il diritto alle indennità, l'ammontare delle stesse ecc. …
Nessuno dei presenti aveva richiesto
informazioni supplementari in merito all'Accordo sulla libera circolazione
delle persone (disoccupati Svizzeri residenti in __________).
Tuttavia, quando il momento informativo del
18.
settembre 2003 era già terminato, il signor RI 1, 1946, abitante a
__________, ha chiesto al sottoscritto ed al signor __________,
informazioni supplementari in merito alla sua posizione di Svizzero residente
all'estero ed ha ricevuto l'indicazione di volersi annunciare all'__________
della propria zona, dove gli avrebbero avviato la pratica per il riconoscimento
delle indennità disoccupazione.
All'interessato è stato inoltre segnalato
che, qualora avesse riportato il proprio domicilio in Svizzera, la procedura
d'annuncio sarebbe stata completamente diversa, ma il signor RI 1 non ha mai
voluto prendere in considerazione questa opportunità.
Queste indicazioni, in quel periodo, sono
sempre state trasmesse ai disoccupati con questo statuto, sia da noi che dalle
varie casse disoccupazione.
L'entrata in vigore di questi Accordi è
iniziata il 1.6.2002 ed in nostro possesso avevamo unicamente un
commentario del SECO datato maggio 2002.
Nel mese di dicembre 2003 da parte del SECO
abbiamo ricevuto delle indicazioni in lingua francese (la traduzione in
italiano è arrivata nel dicembre 2004).
Per la posizione di Svizzero residente
all'estero, o meglio "falso frontaliere", a tutt'oggi non vi è ancora
chiarezza in merito (vedi opposizione del 16 agosto 2005 inoltrata dal
signor RI 1 contro la decisione della Cassa CO 1, nella quale cita di aver
ricevuto le stesse informazioni fornite dal nostro ufficio, il mese di aprile
2005.
da un funzionario del SECO!!!).
In un articolo apparso sulla __________ del
2.
febbraio 2005, il giornalista __________, ha dato ampio spazio alla
situazione dei "falsi frontalieri", mettendo in risalto le difficoltà
esistenti e la mancanza di chiarezza nelle procedure.
Vorrei inoltre ricordare che, in data 01.04.2005,
un altro Svizzero residente all'estero si è annunciato presso i nostri uffici
alfine di poter usufruire delle indennità disoccupazione in qualità di
"falso frontaliere" ma, la Cassa __________, gli ha negato il diritto
con la semplice motivazione di non poter comprovare alcuna residenza in
Svizzera, non avendo fornito il formulario "Annuncio presso il Comune di
domicilio", in quanto non domiciliato sul territorio elvetico!!!
L'interessato non ha mai inoltrato nessuna
opposizione avendo, dopo poche settimane, reperito una nuova occupazione.
È chiaro che uno dei compiti del nostro
ufficio è quello di adeguatamente informare gli assicurati, ma in mancanza di
indicazioni precise, vengono trasmesse unicamente quelle sicure in nostro
possesso.
Per quanto riguarda la vostra richiesta al
punto 5 risulta molto difficile stabilire, dopo oltre due anni ed in
considerazione dell'afflusso giornaliero di disoccupati presso i nostri uffici,
se il signor RI 1 si sia recato ai nostri sportelli al pianterreno nel mese di novembre
2003.
Posso tuttavia affermare che, se così fosse
e visto quanto sopraesposto, l'informazione ricevuta sia stata senz'altro
quella di voler controllare la disoccupazione in __________ e, come unica
eccezione, come cittadino UE/AELS avrebbe potuto far uso del diritto
all'esportazione delle prestazioni per un massimo di tre mesi.
A questo punto viene comunque spontaneo
chiedersi, come mai lo stato __________ ha erogato prestazioni all'assicurato a
conferma quindi delle informazioni da noi ricevute in merito alla procedura da
seguire, senza valutare diversamente la situazione?
Ritengo che nessuno degli addetti ai
lavori, in quel periodo, fosse in grado di proporre soluzioni diverse da quelle
adottate." (Doc. XVI)
__________
dell’__________ di __________, il quale è stato invitato a rispondere alle
medesime domande poste a __________ (cfr. doc. XIV), il 10 gennaio 2006 ha
rilevato:
"
(…)
1) Dopo aver
visionato la mia agenda del 2003, le confermo che ho partecipato nel pomeriggio
del 18 settembre 2003 ad un incontro con i dipendenti della __________ presso
la loro sede sita in via __________.
2) II
3) Confermo che
era pure presente il Signor __________ capo sede dell'URC di __________.
4) All'incontro
sono stati informati i dipendenti, residenti in Svizzera, sul diritto alle
indennità di disoccupazione in territorio elvetico. Sinceramente non ricordo
che le domande che sono state poste dopo la mia esposizione.
Posso tuttavia confermare, che qualora
qualche dipendente avesse chiesto informazioni in merito a persone disoccupate
in Svizzera ma che abitavano in __________, avrei comunicato loro che dovevano
rivendicare il diritto nel paese in cui risiedono.
5) Ribadisco che
non ricordo se è stata indicata tale affermazione e soprattutto se è stata
posta una domanda riguardante i lavoratori frontalieri.
Confermo comunque che quest'ultimi,
attivi professionalmente in Svizzera, devono chiedere l'indennità di
disoccupazione nel Paese di residenza e quindi, qualora mi fosse stata posta
questa domanda, avrei comunicato questa indicazione.
In conformità con le disposizioni
degli Accordi sulla libera circolazione delle persone, confermo che vi è la
possibilità di esportare le prestazioni, ricevute in un paese membro della
Comunità europea, per un massimo di tre mesi, in territorio elvetico
soggiornando in Svizzera allo scopo di cercare lavoro senza perdere il diritto
alle indennità.
Mi permetto allegare inoltre il prospetto informativo, redatto dal
Seco nel mese di luglio 2003, inerente il diritto alle prestazioni per gli
Svizzeri all'estero." (Doc. XV)
Da queste risultanze si
evince che, a prescindere dalla questione di sapere quali informazioni ha
precisamente ricevuto allo sportello dell’URC di __________ nel mese di
novembre 2003 (cfr. doc. I) all’assicurato, in occasione della giornata del 18
settembre 2003, sono state date delle informazioni erronee.
Al ricorrente è infatti stato
indicato che, quale frontaliero, poteva controllare la disoccupazione solo
nello Stato di residenza, ossia l’__________, fatta salva la possibilità di
esportare per tre mesi le prestazioni in Svizzera.
All’insorgente si sarebbe
dovuto, per contro, specificare che nel suo caso poteva eventualmente entrare in
considerazione pure il diritto di opzione, ovvero la facoltà di scegliere dove
richiedere le indennità di disoccupazione, se in Svizzera o in __________ (cfr.
consid. 2.10., 2.11.).
L’informazione fornita
all’assicurato si rivela pertanto errata.
Le autorità chiamate ad
applicare la LADI hanno così anche contravvenuto all’art. 27 LPGA, in vigore
dal 1° gennaio 2003, il quale sancisce, in particolare, per l'amministrazione
un dovere di carattere collettivo, generale e permanente di fornire informazioni
- ad esempio tramite opuscoli informativi; cfr. DLA 2002 pag. 194 - (cpv. 1) e
il diritto soggettivo e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un
parere su ciò che conviene fare) su un caso preciso e su esplicita richiesta,
che può essere fatto valere in giustizia (cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. DTF
131.
V 472 consid. 4.1; STFA del 28 ottobre 2005 nella causa W., C 157/05, consid.
4.2
; E. Imhof - CH Zünd, "ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS
2003.
pag. 291 seg. (306); E. Imhof, "Anhang zur
Vertiefung von art. 27 ATSG über Aufklärung, Beratung und Kenntnisgabe" in
SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R. Spira, "Du droit
d'être renseigné et conseillé par les assureurs et les organes d'exécution des
assurances sociales art. 27 LPGA" in SZS 2001 pag. 524 seg. (527);
U. Kieser, "ATSG - Kommentar", ad art. 27 pag. 317 e pag. 318-321).
In materia di
assicurazione contro la disoccupazione questa disposizione della LPGA ha
apportato notevoli miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di
informare non è più limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle
disposizioni legali (cfr. DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag.
95) ma è stato generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit, in STZ 2003
pag. 307).
Quanto fa implicitamente
valere il caposede dell’URC di __________, ossia che a loro volta non avrebbero
ricevuto delle chiare indicazioni da parte del SECO in merito alla posizione
dei “falsi” frontalieri (cfr. doc. XVI), è contraddetto dal fatto che già la
C-AD-LCP del maggio 2002, tradotta anche in italiano, contempla la possibilità
per i “falsi” frontalieri, per la cui definizione è fatto riferimento anche
alla sentenza Miethe, di scegliere dove richiedere le prestazioni
dell’assicurazione disoccupazione, se nello Stato di residenza o nello Stato
dell’ultimo impiego (cfr. p.ti B32-B41).
In ogni caso va
sottolineato che comunque l’assicurato non deve portare le
conseguenze di comportamenti negligenti da parte di organi addetti
all’applicazione della LADI (cfr. RDAT II-2001 N. 95).
Nel caso
in esame, dunque, l’autorità è intervenuta in una situazione concreta
dell’assicurato e questi, da un lato, poteva ritenere che l’URC e il
rappresentante del __________ fossero competenti, dall’altro, non aveva motivo
per ritenere errata l’informazione ricevuta. Inoltre il ricorrente, a seguito
delle indicazioni dell’URC e dell’__________, nel mese di marzo 2004 non si è
iscritto in disoccupazione in Ticino. Infine la legge non ha subito modifiche
dal momento in cui l’informazione erronea è stata fornita.
Pertanto in concreto sono
adempiute le condizioni della tutela della buona fede dell’insorgente.
2.14
Come esposto sopra (cfr. consid.
2.5
), l’assicurato non ha ossequiato il termine perentorio di tre mesi di cui
all’art. 20 cpv. 3 LADI.
L’iscrizione in
disoccupazione del 1° luglio 2005 con effetto dal mese di marzo 2004 (cfr. doc.
41, 55, V) può valere quale domanda di restituzione di detto termine di tre
mesi giusta l’art. 41 LPGA (cfr. consid. 2.4.).
Il lasso di tempo di dieci
giorni dalla cessazione dell’impedimento previsto dall’art. 41 LPGA per
postulare la restituzione di un termine, in casu, deve essere ritenuto
ossequiato.
Infatti è con la lettera
del 14 giugno 2005 che il SECO - a cui l’assicurato aveva chiesto ragguagli - ha
indicato che se lo stesso adempiva i presupposti per essere considerato un
“falso” frontaliero poteva richiedere indennità di disoccupazione in Svizzera (cfr.
doc. 13).
Mediante tale scritto è,
quindi, cessato l’impedimento del ricorrente ad agire, visto che è stato messo a
conoscenza da parte di un’autorità competente del suo eventuale diritto a
indennità di disoccupazione in Svizzera quale “falso” frontaliero. La lettera
del 14 giugno 2005 verosimilmente è giunta a __________ non prima di sei-sette
giorni (al riguardo va osservato che gli scritti del TCA all’assicurato del 4
gennaio 2006 e del 13 febbraio 2006 sono pervenuti al medesimo, secondo le sue
dichiarazioni di cui questa Corte non ha motivo di dubitare, il 21 gennaio 2006,
rispettivamente il 23 febbraio 2006 cfr. doc. XXVII, XXII, XVII, XII). Essa è,
pertanto, stata consegnata al più presto martedì 21 giugno 2005. Il termine ha perciò
iniziato a decorrere mercoledì 22 giugno 2005 ed è scaduto venerdì 1° luglio
2005.
Questa data coincide con l’annuncio in disoccupazione dell’assicurato.
Siccome, inoltre, nel caso
di specie va riconosciuta la buona fede del ricorrente, il ritardo con cui questi
ha inoltrato la domanda di indennità di disoccupazione con effetto dal mese di marzo
2004.
è giustificato (cfr. consid. 2.13., 2.4.; STFA del 1° dicembre 2005 nella
causa B., C 240/04).
L’assicurato, come visto,
quando ha ricevuto lo scritto del 14 giugno 2005 del SECO si è peraltro
prontamente iscritto in disoccupazione il 1° luglio 2005 rivendicando il
diritto alle relative prestazioni a decorrere dal mese di marzo 2004 e fornendo
la documentazione necessaria (cfr. doc. 41, 55, III, V).
Il presupposto del periodo
di contribuzione ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. e 13 LADI è poi adempiuto.
Infatti nel marzo 2004 l’assicurato aveva svolto un’occupazione in Svizzera
soggetta a contribuzione per ben più di dodici mesi.
Pertanto, nel caso in cui
anche le altre condizioni per avere diritto alle indennità di disoccupazione (cfr.
art. 8 LADI) siano realizzate, egli aveva diritto all’apertura di un termine
quadro biennale (1.3.2004-28.2.2006) per la riscossione di prestazioni.
In simili condizioni a
torto la Cassa con decisione del 28 luglio 2005, confermata con decisione su
opposizione del 1° settembre 2005, ha negato all’assicurato il diritto
all’indennità di disoccupazione dal mese di luglio 2005, tra l’altro, per il
motivo che non adempiva il periodo di contribuzione, né poteva comprovare un
motivo di esonero (cfr. doc. A1, A2).
In simili circostanze, la
decisione su opposizione impugnata va annullata e gli atti vengono retrocessi all'amministrazione
perché verifichi se l’assicurato adempie gli altri presupposti necessari per
poter beneficiare del diritto alle indennità di disoccupazione.
2.15
Il ricorrente
ha chiesto l’assegnazione di ripetibili sia dinanzi al TCA, che per la
procedura di opposizione (cfr. doc. I).
Per le
ripetibili davanti a questa Corte, va osservato che il TFA riconosce
eccezionalmente ad una parte vittoriosa non rappresentata il diritto ad
ottenere un'indennità per ripetibili per l'attività da lei svolta solo se,
cumulativamente, la causa è complessa, gli interessi in gioco sono importanti,
il lavoro svolto ha impedito notevolmente l'attività professionale o ha
comportato una perdita di guadagno e se gli sforzi profusi sono ragionevolmente
proporzionati ai risultati ottenuti (DTF 129 V 113 consid. 4.1, DTF 122 V 142 consid. 9, DTF 113 Ib 356 consid. 6b, DTF 110 V
81.
consid. 7, DTF 110 V 133 consid. 4a; Poudret, Commentaire
de la loi fédérale d'organisation judiciaire, no. 1 ad art. 159; T. Locher, Grundriss
des Sozialversicherungsrechts, Verlag Stämpfli + Cie AG Berna, 1994, pag. 373).
In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa S., C 3/04, la nostra
Massima Istanza ha ribadito che:
"
(…)
Nach der Rechtsprechung (BGE 110 V 81 Erw. 7 mit
Hinweisen) ist für persönlichen Arbeitsaufwand und Umtriebe einer unvertretenen
Partei grundsätzlich keine Parteientschädigung zu gewähren, ausser wenn
besondere Verhältnisse vorliegen (nicht veröffentlichtes Urteil H. vom 6.
Februar 1984). Kumulativ müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:
komplizierte Sache mit hohem Streitwert; hoher Arbeitsaufwand, der den Rahmen
dessen überschreitet, was der Einzelne üblicher- und zumutbarerweise nebenbei
zur Besorgung der persönlichen Angelegenheiten auf sich zu nehmen hat; vernünftiges
Verhältnis zwischen dem betriebenen Aufwand und dem Ergebnis der Interessenwahrung.
Im vorliegenden Fall sind die erste und zweite Voraussetzung nicht gegeben. Es
kann nicht gesagt werden, dass der Beschwerdeführer durch die Verfassung seiner
Rechtsschrift und die in diesem Zusammenhang betriebene Interessenwahrung in
seiner normalen Berufstätigkeit während einiger Zeit erheblich beeinträchtigt
worden wäre. Somit entfällt eine Parteientschädigung auch unter dem Titel des
persönlichen Arbeitsaufwandes und der Umtriebe.“ (STFA
del 25 aprile 2005 nella causa S., C 3/04, consid. 6.2.)
A mente
del TCA, nel presente caso, non sono dati gli estremi per riconoscere al
ricorrente non patrocinato un’indennità per ripetibili ai sensi della
giurisprudenza federale sopra citata.
2.16
In relazione
alla richiesta di ripetibili nella procedura di opposizione, va rilevato che l'art.
52.
cpv. 3 LPGA prevede che di regola nella procedura di opposizione non sono
accordate ripetibili.
Tuttavia,
quando in questa fase può essere concesso all'assicurato il gratuito
patrocinio, nel caso di accoglimento dell'opposizione vanno erogate le
ripetibili (cfr. DTF 130 V 570; U. Kieser, op. cit., ad art. 52 n. 28; ad art.
37.
n. 23; Prassi del SECO ML/AD 2004/02 Foglio 8/, STCA del 2 settembre 2004
nella causa A., 38.2003.101, consid. 2.17.).
Il TFA,
nella sentenza appena menzionata del 23 settembre 2004 nella causa Z. (I
164/04), pubblicata in DTF 130 V 570, ha poi lasciato aperta la questione di
sapere se il diritto alle ripetibili possa essere riconosciuto anche in altre
situazioni eccezionali, come ad esempio in caso di dispendio o di difficoltà
particolari.
In concreto,
da un lato, l’assicurato mai ha preteso di essere indigente, né infatti ha
postulato il gratuito patrocinio.
Dall’altro,
anche questa Corte può esimersi dallo stabilire se le ripetibili possono essere
accordate pure in altre situazioni eccezionali, siccome, in casu, non si è
comunque confrontati con delle circostanze particolari tali da comportare che
il rifiuto delle ripetibili in sede di reclamo configuri una violazione
insostenibile dal profilo costituzionale del senso di giustizia.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è
accolto.
§ La
decisione su opposizione impugnata va annullata.
§§ Gli
atti sono retrocessi all'amministrazione perché verifichi se
l’assicurato adempie agli ulteriori presupposti necessari per poter beneficiare
del diritto alle indennità di disoccupazione.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster