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Decisione

38.2005.88

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

28 marzo 2006Italiano83 min

Source ti.ch

Fatti

(1)

l'CO 1 non ha trattato la mia opposizione del

26.8.2005, ignorando una seconda volta che avevo chiesto l'indennità di

disoccupazione retroattivamente dall'1 marzo 2004 [e non da luglio 2005]

a causa di violazione da parte delle autorità del mercato del lavoro contro

l'obbligo d'informazione e di chiarimento, articolo 27 ATSG ed articolo 19a AVIV.

(2)

L'CO 1 ha rifiutato la mia domanda di indennità

di disoccupazione e la successiva opposizione con la motivazione che non ho

compiuto un periodo contributivo di almeno 12 mesi durante i 2 anni precedenti

la disoccupazione e che non risiedo in Svizzera.

(n.d.r.: Per) l'indennità di

disoccupazione retroattivamente dall'1.3.2004 avevo più che adempito alla

richiesta di almeno 12 mesi contributivi durante i 2 anni precedenti, anzi, il

1° marzo 2004 potevo dimostrare 16 anni e 2 mesi di contributi

ininterrotti presso lo stesso datore di lavoro.

Inoltre, e ciò lo aggiungo puramente a titolo

informativo, non ho mai dovuto chiedere indennità di disoccupazione prima dell'

1.3.2004.

(3)

Dal contenuto della decisione dell' 1.9.2005 si

evince che nessuna decisione è stata presa concernente la mia domanda di

compensazione del danno (articolo 78 ATSG), sofferto dalla persa indennità di

disoccupazione per 24 mesi al massimo (dall' 1.3.2004) meno EUR 7.500 circa,

che avevo ricevuto dalle autorità __________ (cfr. istruzioni Seco).

Allego:

- copia della mia richiesta dell'8.9.2005 (allegato n. 3),

indirizzata all'CO 1, con la quale ho chiesto di prendere una decisione in

merito, e

- copia di una lettera (allegato n. 4) inviata il 23.9.2005 dal

citato CO 1 alla Sezione del Lavoro, Bellinzona.

Fino a questo momento non ho ricevuto la relativa

decisione.

(4)

Il capo dell'CO 1, il 24 agosto 2005 (allegato n.

5), in risposta ad una mia domanda, ha confermato per email che i premi

dell'assicurazione disoccupazione dedottimi

durante il mio periodo da frontaliero atipico

(dall' 1.7.2001 al 29.2.2004) restano nella Confederazione e non vengono retroceduti

in __________.

Nello stesso email il capo dell'CO 1

menziona che io non posso timbrare né in Svizzera, perché abito all'estero, né

in __________, perché non vengo riconosciuto come frontaliero.

Questa informazione è un'ulteriore prova delle

informazioni non appropriate da parte di rappresentanti delle autorità.

L'informazione è stata data dallo stesso capo che ha rifiutato sia la mia

domanda d'indennità di disoccupazione e la successiva opposizione, riferendosi

ad una richiesta non fatta (vedi punti n. 1 e 2 sopra ed il seguente paragrafo

contenuto nella mia opposizione del 16.8.2005:

"Con nessuna parola sono stato informato sul

mio diritto di scelta in base al FZA. Questo equivale ad una violazione

del dovere di informazione e di chiarimenti da parte delle competenti

autorità del mercato del lavoro, secondo gli articoli N. 27 ATSG e N. 19a AVIV.")

L'informazione contenuta nell'email del

24.8.2005 mi è stata data da un alto responsabile della autorità tre anni

dopo l'entrata in vigore degli accordi bilaterali, nonostante le istruzioni

del Seco in merito fossero chiare.

Considero questo documento (ossia l'email del

24.8.2005) una conferma emessa da una autorità svizzera

che io non sono un frontaliero vero, ma un frontaliero atipico.

LAMENTELA

Da inizio luglio 2001 abito in __________, vicino

al confine svizzero. Ho lavorato presso la __________ (__________), __________ [in seguito __________

(__________)], fino a che il

mio contratto di lavoro non fosse sciolto dal datore di lavoro al 29 febbraio

2004 a causa di una fusione di banca. La mia richiesta di indennità di

disoccupazione si basa sul rapporto di lavoro appena citato, per cui si

presenta un caso euro internazionale. L'articolo 84 paragrafo 4 del decreto (EWG) N. 1408/71 prevede che in questi casi

gli assicurati hanno il diritto di presentare le loro domande ed altri scritti

nella lingua ufficiale di un altro stato membro (cfr. EVG K 44/03 Erw. 2.5, EuGH

Rs. 77/55 [Maris], in Slg.

1977, 2327, Rn. 6/14). Per questo e per il motivo che avevo chiesto assistenza

giuridica ad un giurista di lingua tedesca, il 9 agosto 2005 avevo inoltrato la

presente opposizione nella mia lingua madre tedesca. Per non intralciare il

buon funzionamento della pratica ho ripresento la mia opposizione in italiano.

Nella Decisione del 28 luglio 2005 è stato

motivato il respingimento con il fatto che nel termine stabilito di due anni

prima della riscossione dell'indennità non soddisfo il periodo minimo di

contributo e che non abito in Svizzera. Si ignora che nella mia domanda del

26 luglio 2005, pagina n. 4, ho chiesto l'indennità di disoccupazione retroattivamente

a partire dall'1 marzo 2004. A quel tempo avevo soddisfatto il

periodo minimo di contributo. Inoltre sono un falso frontaliero nel senso

dell'articolo 71 paragrafo 1 lettera b del decreto (EWG) N.1408/71 poiché ho le

mie origini, tutta la mia carriera professionale ed il lavoro, il mio spazio di vita e le mie relazioni personali in Svizzera

e non nove kilometri al di là del confine. Secondo questa disposizione, frontalieri

falsi o atipici, a loro richiesta, ricevono l'indennità di disoccupazione dall'ultimo

Stato di impiego secondo le sue disposizioni di legge "come se abitassero

in questo Stato".

In base a questa assimilazione di fatti ("Sachverhaltsgleichstellung")

è adempita la condizione di abitazione dell'articolo 8 paragrafo 1 lit. c AVIG. Nel mio caso, per

l'erogazione dell'indennità di disoccupazione è competente la

Svizzera poiché le mie migliori prospettive per un reinserimento nel processo

di lavoro sono in Svizzera (cfr. anche EuGH Rs. 1/85 [Miethe], in Sig.

1986, 1837, Rn. 18).

Può sorprendere il fatto che ho presentato

domanda per l'indennità di disoccupazione svizzera soltanto nel luglio 2005. Il

motivo è che già prima della disoccupazione (nel novembre 2003) mi sono

informato sul mio diritto all'erogazione dell'indennità di disoccupazione in

Svizzera presso una competente autorità svizzera a __________, ossia presso

l'Ufficio Regionale di Collocamento [URC] (sportello al pianterreno), ma avevo

ricevuto la risposta non corretta che dovevo timbrare in __________. Come unica

eccezione poteva essere accettata una domanda per un massimo di tre mesi se mi

impegnavo per scritto di ricercare attivamente un nuovo posto in Ticino. (Non

avevo afferrato questa possibilità di eccezione perché dovuto alla mia età non

potevo contare di ritrovare un nuovo posto entro questi tre mesi e d'altro

canto ero convinto di ricevere in __________ l'indennità di disoccupazione

speciale a favore di frontalieri - circa il 50% durante 12 mesi).

Alternativamente avrei dovuto ritrasferire la mia residenza in Ticino (che non

potevo assolutamente prendere in considerazione per motivi finanziari).

Con nessuna parola sono stato informato sul mio

diritto di scelta in base al FZA. Questo equivale ad una

violazione del dovere di informazione e di chiarimenti da parte delle

competenti autorità del mercato dei lavoro, secondo gli articoli N. 27

ATSG e N. 19a AVIV.

Chiedo perciò il ristabilimento del mio

diritto legale all'indennità di disoccupazione, secondo il quale sono da mettere retroattivamente,

nella situazione legale che avrei certamente scelto se mi fosse stata data

una informazione corretta - vista l'indennità svizzera considerevolmente più

alta. Se un ristabilimento non è possibile, chiedo la compensazione del danno

che mi è stato arrecato per l'informazione erronea dell'autorità del mercato

del lavoro, secondo l'articolo 78 ATSG (cfr. Imhof/Zünd, ATSG e assicurazione

di disoccupazione, in SZS 2003, pagina 315 e seguenti, Kieser,­commento ATSG, Zurigo

2003, Art. 78 Rn. 3).

Esso viene calcolato in base all'indennità di disoccupazione

alla quale ho diritto, meno l'erogazione di circa EUR 7.500 che ho riscosso in __________,

perché avevo presentato domanda in __________ in base all'informazione erronea

ricevuta dall'amministrazione del mercato di lavoro svizzero, non esercitando

il mio diritto di scelta per la Svizzera.

Le mie esperienze con informazioni erronee in

rapporto alla situazione di diritto secondo il trattato sulla libera

circolazione purtroppo non si limitano a dette informazioni del collaboratore

dell'URC. Anche il signor __________, Capo sede dell'UCR, in occasione di

un'organizzazione informativa nel pomeriggio del 18 settembre 2003 presso il

datore di lavoro, ha chiarito a me ed ad altri collaboratori del __________ (__________) - che in seguito alla fusione diventavano disoccupati - che i frontalieri

dovevano chiedere l'indennità di disoccupazione nel paese di residenza; per i frontalieri

in Svizzera era possibile un'erogazione dell'indennità di disoccupazione

soltanto per tre mesi.

Sia il signor __________ sia il signor __________

dell'__________ (che anche era presente il

18.9.2003) possono essere da voi contattati per una verifica di quanto

affermato.

Anche il signor __________, collaboratore del

Seco, Berna, a metà aprile 2005, mi aveva confermato telefonicamente che io

avevo diritto alla indennità di disoccupazione in __________ e che avrei potuto

ricevere l'erogazione dell'indennità di disoccupazione in Svizzera soltanto per

tre mesi. Soltanto il Dr. __________, Direttore della Direzione per il Lavoro, Seco, in seguito ad una mia

interpellazione, ha richiamato la mia attenzione [Allegato n. 6] sulla

possibilità che eventualmente in Svizzera esistono delle regole per

l'erogazione dell'indennità di disoccupazione per frontalieri falsi, ma

purtroppo presumeva che io fossi un vero frontaliero. Soltanto adesso ho saputo

che eventualmente esisteva la possibilità di ricevere l'erogazione della mia

indennità di disoccupazione in Svizzera e quindi ho iniziato la ricerca di uno

specialista per il diritto europeo. E' quindi dovuto esclusivamente alle

informazioni erronee ricevute dall'amministrazione che io non mi sono rivolto a

voi per l'erogazione dell'indennità di disoccupazione.

In un'informazione trovata nell'internet (una

copia dell'articolo era allegato all'opposizione) sotto la voce

"Disoccupati" si rileva unicamente:

"In caso di disoccupazione totale i frontalieri

percepiscono le indennità di disoccupazione dello Stato in cui risiedono"

e "I disoccupati hanno anche la possibilità di cercare un lavoro in un

Paese che non sia quello in cui hanno esercitato l'ultima attività lucrativa

(Stato CE o Svizzera) e di percepire in questo Paese le prestazioni di

disoccupazione del Paese in cui hanno esercitato l'ultima attività, tuttavia

solo una volta tra due occupazioni e per al massimo 3 mesi. Inoltre devono

essere a disposizione dei servizi di collocamento dello Stato corrispondente e

soddisfare le disposizioni di controllo locali".

Vi rinvio anche agli opuscoli informativi che si

trovano nell'internet all'indirizzo

http://www.ahv.ch/Home-I/Generalita_I/Bilaterali/B_Securite_Sociale2 I.pdf

intestati "Sicurezza sociale in Svizzera e

nella CE - Informazioni per cittadini svizzeri o cittadini dei paesi membri

della CE in un Paese della CE". Anche qui nei paragrafi che riguardano

l'assicurazione di disoccupazione (pagina n. 38) [Allegato N. 7] si trova

esclusivamente l'informazione erronea che i frontalieri devono chiedere

l'erogazione dell'indennità di disoccupazione nel Paese di residenza.

Ancora una volta nessuna parola sul diritto di

scelta dei falsi frontalieri! Anche questo significa una violazione contro

l'obbligo dell'informazione e dei chiarimenti secondo l'articolo 27 ATSG.

Nella mia opposizione avevo chiesto le seguenti domande

di prova:

- L'autorità del mercato di lavoro URC, presso la

quale a suo tempo avevo ricevuto l'informazione incompleta rispettivamente

falsa sul mio diritto alla indennità di disoccupazione abbia ad editare (recte:

procedere all’edizione) tutti i dépliants e fogli informativi con i quali gli assicurati ed in particolare i frontalieri

a suo tempo venivano informati sui loro diritti per l'erogazione dell'indennità

di disoccupazione in Svizzera o in __________.

- Il collaboratore dell'URC che a suo tempo mi aveva dato

l'informazione falsa sia da interpellare come testimone

- Eventualmente sia da chiedere un rapporto dalle persone

dirigenti di questa istituzione sulla domanda come i loro impiegati sono stati

istruiti concernente l'informazione agli assicurati disoccupati sui loro diritti

come frontalieri dal trattato sulla libera circolazione.

Avevo anche chiesto di inoltrare all'autorità

competente la presente domanda di ristabilimento rispettivamente di

risarcimento di danno se essa non dovesse essere stata presentata presso il

competente posto del cantone (85h AVIG).

Infine avevo presentato domanda di un adeguato

risarcimento processuale, perché ho dovuto cercare uno specialista di diritto

europeo per la stesura dello scritto di lamentela. E' giustificato una

deviazione dal principio nell'articolo 52 paragrafo 3 ATSG, secondo il quale di

regola non viene erogata un'indennità processuale, perché nel presente caso si

tratta di una domanda difficile di diritto internazionale nonché una

regolazione nuova ATSG, chiedendo di dare cortesemente seguito alle mie

domande.

SPIEGAZIONI:

Per essere riconosciuto come frontaliero atipico,

secondo la sentenza Miethe un lavoratore deve avere delle strette relazioni

personali e professionali con il Paese di occupazione. A parte il fatto che

sono in possesso di un'attestazione delle autorità secondo la quale non sono un

frontaliero vero (cfr. allegato n. 5), adiempo tutte e due le condizioni per i

seguenti motivi:

AA) Sono nato e cresciuto nel Paese di

occupazione (Svizzera).

BB) Dei quasi 60 anni della mia vita ho

esclusivamente

abitato/frequentato

le scuole/lavorato almeno 51 anni nel Paese di occupazione (Svizzera).

In più, prima della

disoccupazione, ho lavorato quale frontaliero atipico quasi 3 anni in Svizzera

(__________) con residenza circa 7 km dal confine elvetico.

Ho perciò senza

dubbio automaticamente delle strette relazioni personali e professionali

con il Paese di occupazione (Svizzera).

CC) Elenco comunque qualcuna di queste

relazioni:

- sono iscritto nelle Registro dei votanti della Città di __________

(come svizzero residente all'estero) e partecipo alle votazioni

- sono abbonato alle seguenti pubblicazioni

svizzere:

__________

__________ (via internet) __________

__________

- ascolto regolarmente le emissioni radiofoniche "__________"

della RSI e "__________" di DRS

- leggo il settimanale ticinese della domenica

„__________ "

- venerdì acquisto il "__________" (anche per le offerte

di lavoro)

- seguo regolarmente le emissioni televisive svizzere come __________, __________, telegiornale delle TSI, __________

- sono membro della Società svizzera per la protezione __________

(pubblicazione: __________)

- sono membro della Società per la protezione __________ (__________)

- compro vestiti e scarpe quasi esclusivamente

in Svizzera

- quasi ogni giorno faccio le spese in Ticino presso __________, __________

e/o __________

- almeno due volte per anno visito il dentista a __________ e in

caso di necessità mi faccio curare

- incontro regolarmente degli ex-colleghi del

lavoro a __________.

Da questi esempi si evince che ho dei contatti

molto più stretti con lo Stato della mia ultima occupazione (Svizzera) che con

lo Stato di residenza (dal luglio 2001), e perciò è da applicare l'articolo 71,

lettera b, cifra ii) VO

1408/71.

Infine desidero menzionare il fatto che durante

tutta la mia attività come frontaliero atipico (dall'1.7.2001 fino al

29.2.2004) mi è stato dedotto alla fonte il premio per l'assicurazione di

disoccupazione. Come già confermato dal capo dell'CO 1, questi premi restano in

Svizzera, ossia nel Paese dell'ultima occupazione. Nonostante questo fatto, le

autorità svizzere del mercato del lavoro mi avevano indirizzato allo Stato di

residenza (__________) per l'indennità di disoccupazione.

Normalmente un'assicurazione eroga un'indennità

soltanto se prima ha incassato e ricevuto i premi dovuti. Nel mio caso ciò

apparentemente non è il caso. Secondo un articolo, apparso nella __________,

organo per gli Svizzeri in __________, la Svizzera retrocede allo Stato di

residenza soltanto i premi per l'assicurazione di disoccupazione per frontalieri

che sono in possesso del permesso di frontaliero, emesso dalle autorità

svizzere. Ma questo permesso di frontaliero non viene rilasciato dalle autorità

svizzere ai propri cittadini svizzeri. Questa procedura è incomprensibile e

potrebbe violare un articolo dei contratti bilaterali secondo cui non si

distingue tra le nazionalità. L'attuale applicazione concerne la

retrocessione soltanto per gli stranieri, visto che per i propri cittadini svizzeri

non vengono rilasciati permessi di frontaliero.

Che anche in questo punto (cioè la retrocessione

dei premi per l'assicurazione di disoccupazione) le autorità danno informazioni

contrastanti è dimostrata dal punto n. 2 (pagina n. 2) [allegato n. 8] nella

lettera del 21.7.2005 che ho ricevuto dal Seco, dove si afferma (dopo aver

informato il Seco dell'articolo apparso nella "__________" e dopo

aver insistito parecchie volte):

Contrariamente alla

sua opinione che la Svizzera ritiene i suoi contributi all'assicurazione di

disoccupazione, che lei ha pagato come frontaliero con luogo di lavoro

Svizzera, essa retrocede tutti i contributi dell'assicurazione di

disoccupazione che sono stati versati dai frontalieri…….

Questa informazione si oppone diametralmente a

quanto affermato dal capo dell'CO 1 (cfr. allegato n. 5).

Secondo il diritto EuGH si contano come frontalieri

atipici anche lavoratori che hanno trasferito la loro residenza in uno Stato

diverso dallo Stato di occupazione, che però eccezionalmente conservano nello

Stato di occupazione relazioni personali e professionali di un genere che danno

loro la migliore prospettiva di rinserimento in questo Stato. Per quanto

descritto sopra (cfr. BB e CC) riempio anche questo

condizione." (Doc. I)

1.5. La Cassa, in

risposta, ha postulato l’integrale reiezione dell’impugnativa, osservando:

"

(…)

Dalla documentazione agli

atti sono rilevabili i seguenti punti:

a) in

data 05.07.2005 il signor RI 1 ha inviato alla nostra Cassa la "Conferma

di iscrizione per la persona in cerca d'impiego" dalla quale la data

d'inizio dell'iscrizione viene fatta risalire al 01.07.2005;

b) in

data 26.07.2005 è stata inoltrata la domanda d'indennità di disoccupazione con

la quale si chiedeva il riconoscimento dell'indennità a partire dal 01.03.2004;

c) alle

osservazioni sul formulario "Domanda d'indennità di disoccupazione"

il signor RI 1 ha segnalato "Le prestazioni dell'__________ dovranno

essere restituite all'__________. Chiedo di essere ammesso alla Vs. cassa di

disoccupazione svizzera retroattivamente al 01.03.2004 poiché sono cittadino

svizzero con almeno 51 anni di residenza in CH durante i quali ho regolarmente

pagato tasse e premi di disoccupazione. Ritengo erroneo l'avermi indirizzato -

all'inizio del 2004 - alle autorità __________ per l'erogazione dell'indennità

di disoccupazione;

d) alla

Cassa sono pervenuti i Fogli di autocertificazione (FAUT) di luglio e agosto

2005 e il signor RI 1 risulta domiciliato in __________ dal 01.07.2001.

Secondo la Circolare

relativa alle ripercussioni, in materia di assicurazione contro la

disoccupazione, dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e

dell'Accordo di emendamento della Convenzione istituita dell'AELS (C-AD-LPC)

del dicembre 2004, i lavoratori frontalieri si dividono in "veri" frontalieri

e "falsi" frontalieri.

La cifra B46 della citata

circolare stabilisce chi dev'essere considerato quale "falso" frontaliere,

questa recita:

"L'art. 71 paragrafo

1 lett. b) punti i) e ii) disciplina la questione della competenza per quanto

riguarda i "falsi" frontalieri. Per "falsi" frontalieri si

intendono i lavoratori dipendenti che, durante la loro ultima occupazione, non

risiedevano nello Stato membro in cui esercitavano la loro attività e che non

rientravano almeno una volta a settimana al loro domicilio (nel senso di centro

abituale dei propri interessi).

Secondo la decisione no.

160 della Commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza

sociale dei lavoratori immigranti, rientrano in questa categoria in

particolare:

- i lavoratori

stagionali;

- i lavoratori operanti

nel settore dei trasporti internazionali;

- i

lavoratori che esercitano normalmente la loro attività sul territorio di vari

Stati membri;

- i lavoratori occupati

da un'impresa frontaliera;

- a seconda delle circostanze,

i lavoratori distaccati (cfr. marg. B59).

Da una verifica il signor RI

1 non appartiene a nessuna di queste categorie di lavoratori.

La cifre B42 e B45, a

proposito del "vero" frontaliere recitano:

"Conformemente

all'art. 71 paragrafo 1 lett. a) punti i) e ii) del regolamento no. 1408/71, il

lavoratore frontaliere in disoccupazione completa riceve le prestazioni dallo

Stato di residenza. In caso di lavoro ridotto o di perdita di lavoro in seguito

ad intemperie, le prestazioni sono versate dallo Stato d'impiego" (cfr.

B42);

"Conformemente

all'art. 1 lett. b) del regolamento no. 1408/71, è considerato lavoratore frontaliere

qualsiasi lavoratore subordinato o autonomo che esercita un'attività

professionale nel territorio di uno Stato membro e risiede nel territorio di un

altro Stato membro dove, di massima, ritorna ogni giorno o almeno una volta

alla settimana. Il fatto che il lavoratore abbia o meno la cittadinanza dello

Stato in cui risiede è irrilevante. L'unico criterio determinante è il fatto

che il lavoratore rientri nel campo d'applicazione personale dell'Accordo sulla

libera circolazione delle persone e della Convenzione istitutiva dell'AELS. Il

regolamento no. 1408/71 si applica a tutti i lavoratori che adempiono le

condizioni stabilite nella suddetta disposizione, indipendentemente dal fatto

che siano ritenuti frontalieri ai sensi del diritto della polizia degli

stranieri e dal tipo di permesso di soggiorno di cui sono titolari."

Queste 2 cifre sono quelle

che si riferiscono alla situazione del signor RI 1. Egli appartiene alla

categoria dei "veri" frontalieri e quindi era corretto, come gli è

stato suggerito, che chiedesse le indennità di disoccupazione in __________,

cosa che d'altronde è effettivamente capitata.

Non si capisce pertanto a

quale titolo egli possa oggi pretendere le indennità di disoccupazione

retroattive al 01.03.2004.

La Cassa ha esaminato la

richiesta a partire dal 01.07.2005, momento a partire dal quale il signor RI 1

si è iscritto in disoccupazione. Come precisato nelle 2 decisioni adottate il

termine quadro di contribuzione si estende dal 01.07.2003 al 30.06.2005.

In questo lasso di tempo

il signor RI 1 non è in grado di adempiere la condizione di almeno 12 mesi di

attività lucrativa sottoposta a contribuzione. La Cassa ribadisce quindi il

rifiuto delle prestazioni perché manca il presupposto di un sufficiente periodo

di contribuzione o di un motivo d'esonero.

Si fa altresì notare che

il signor RI 1 non ha tuttora il domicilio in Svizzera e quindi anche questo

presupposto per il diritto alle indennità non è dato.

Tutto ben considerato la

Cassa si riconferma nella decisione di rifiuto delle prestazioni a contare dal

01.07.2005.

Si precisa che la domanda

di ristabilimento, rispettivamente di risarcimento del danno secondo l'art. 85H

della LADI è stata inviata, per pronuncia, alla Sezione del lavoro." (Doc.

III)

1.6 In replica

l’assicurato ha formulato alcune precisazioni e osservazioni, allegando della

documentazione (cfr. doc. V, B1-B6).

1.7. Interpellata

dal TCA (cfr. doc. VIII), la Sezione del lavoro, il 7 dicembre 2005, ha

comunicato che stava esaminando la domanda di compensazione del danno

presentata dall’assicurato e che nessuna decisione era ancora stata presa in

merito, oltre al fatto che il 20 dicembre l’interessato sarebbe stato sentito

personalmente (cfr. doc. IX).

1.8. Con decreto

del 19 dicembre 2005 il Presidente del TCA ha respinto l’istanza tendente alla

sospensione della causa (cfr. doc. XI).

1.9. Pendente

causa questa Corte ha posto alcuni quesiti all’assicurato, a __________,

capoufficio dell’URC di __________ e a __________ dell’__________ di __________

(cfr. doc. XII, XIII, XIV).

__________

ha risposto il 10 gennaio 2006 (cfr. doc. XV + BIS).

Il 13

gennaio 2006 __________ ha dato seguito a quanto richiesto dal TCA (cfr. doc.

XVI).

Infine

l’assicurato si è espresso il 31 gennaio 2006, trasmettendo una voluminosa

documentazione (cfr. doc. XVIII, C1-C31).

1.10. Questo

Tribunale, il 2 febbraio 2006, ha invitato La Posta a indicare se un cittadino

svizzero che risiede all’estero può avere in Svizzera un Fermo Posta presso un

ufficio postale e se sì, quali condizioni devono essere ossequiate (cfr. doc.

XIX).

La Posta

ha risposto l’8 febbraio 2006, inviando l’opuscolo “Lettere Svizzera, Perché la

vostra posta giunga sempre a destinazione” (cfr. doc. XXI + BIS).

1.11. La Sezione

del lavoro, confrontata con la domanda di risarcimento interposta

dall’assicurato, il 22 febbraio 2006 ha chiesto al TCA di avere accesso alla

documentazione relativa alla presente vertenza, allegando copia del verbale di

audizione del 20 dicembre 2005 (cfr. doc. XXIV + 1).

Questa

Corte, il 27 febbraio 2006, richiamato il principio di celerità, ha rifiutato

la citata richiesta, in quanto, prevedendo di emanare entro breve termine la

sentenza, la consultazione degli atti avrebbe rischiato di rallentare il corso

della procedura. Il TCA ha precisato che la Sezione del lavoro potrà in ogni

caso valutare, dalla lettura della sentenza, se emergono o meno elementi rilevanti

per il procedimento pendente dinanzi alla stessa (cfr. doc. XXV).

1.12. Con scritto

del 27 febbraio 2006 la Cassa ha presentato le proprie osservazioni in merito

agli esiti degli accertamenti eseguiti dal TCA (cfr. doc. XXVI).

1.13. Il 28 febbraio

2006 l’assicurato, dal canto suo, ha indicato di non avere altre osservazioni

da presentare (cfr. doc. XXVII).

1.14. I doc. XXIV,

XXIV1, XXV e XXVI sono stati trasmessi per conoscenza all’assicurato, mentre i

doc. XXIV, XXIV1, XXV e XXVII sono stati inviati alla Cassa per conoscenza (cfr.

doc. XXVIII; XXIX).

1.15. L’assicurato,

il 20 marzo 2006, ha infine formulato alcune precisazioni in merito allo

scritto della Cassa del 27 febbraio 2006 (cfr. doc. XXX).

Il doc.

XXX è stato trasmesso per conoscenza alla Cassa (cfr. doc. XXXI).

in

diritto

2.1. L'oggetto

impugnato non viene stabilito esclusivamente sulla base del contenuto effettivo

di una decisione. Esso è, infatti, costituito sia dai rapporti giuridici sui

quali l'amministrazione si è pronunciata nel provvedimento, che da quelli su

cui a torto l'amministrazione ha omesso di esprimersi nella decisione (cfr.

STFA del 23 dicembre 2003 nella causa M., C., E., F., R., U 105/03).

La

giurisprudenza del TFA ha, inoltre, stabilito che l'oggetto della lite è il

rapporto giuridico che - nell'ambito dell'oggetto della contestazione

determinato dalla decisione - costituisce, sulla base delle conclusioni del

ricorso, l'oggetto della decisione effettivamente impugnata. Secondo questa

definizione l'oggetto impugnato e l'oggetto della lite sono identici allorché

la decisione amministrativa è impugnata nel suo insieme. Per contro, qualora il

ricorso riguardi solo una parte dei rapporti giuridici determinati dalla

decisione, i rapporti giuridici non contestati rientrano nella nozione di

oggetto impugnato, ma non in quello di oggetto della lite (cfr. DTF 125 V 413 consid.

1b e 2 = SVR 2001 IV Nr. 27 pag. 83; STFA del 19 luglio 2004 nella causa F., U

222/03).

Nel caso

di specie nella decisione formale del 28 luglio 2005 e nella decisione su

opposizione del 1° settembre 2005 la Cassa ha unicamente indicato che

l’assicurato non aveva diritto a prestazioni a far tempo dal 1° luglio 2005 (cfr.

doc. A1, A2)

Tuttavia,

come già segnalato (cfr. consid. 1.1.), il ricorrente, allorché nel mese di

luglio 2005 si è iscritto in disoccupazione ha richiesto le indennità a titolo

retroattivo dal 1° marzo 2004 (cfr. doc. 41).

La Cassa,

rifiutando le prestazioni dal luglio 2005, ha inteso negare pure le indennità a

titolo retroattivo dal 1° marzo 2004.

Questa

circostanza avrebbe dovuto essere indicata esplicitamente nei provvedimenti

emanati.

Anche

tale rapporto giuridico è comunque parte dell'oggetto impugnato.

Visto,

poi, che l'assicurato ha inoltrato ricorso contro la decisione su opposizione

del 1° settembre 2005 nel suo insieme, specificando che è da ristabilire il suo

diritto alle indennità di disoccupazione dal mese di marzo 2004, l'oggetto

della lite coincide con l'oggetto impugnato.

Di

conseguenza oggetto della presente vertenza è la questione di sapere se

l’assicurato ha diritto o meno a delle prestazioni da parte dell’assicurazione

contro la disoccupazione a decorrere dal mese di marzo 2004.

2.2. Il

disoccupato fa valere il diritto all’indennità presso una cassa di sua scelta.

Durante il termine quadro per la riscossione della prestazione (art. 9 cpv. 2)

non è ammissibile un mutamento di cassa (cfr. art. 20 cpv. 1 LADI).

Il

disoccupato deve presentare alla cassa un attestato di lavoro del suo ultimo datore

di lavoro. Questi lo consegna al disoccupato quando lascia il servizio. Se

l’assicurato diventa disoccupato soltanto più tardi, il datore di lavoro deve

trasmettere l’attestato, su domanda, entro una settimana (cfr. art. 20 cpv. 2

LADI).

Il

diritto si estingue se non è fatto valere entro tre mesi dalla fine del

periodo di controllo, cui si riferisce. Le indennità che non sono state

riscosse decadono tre anni dopo la fine del periodo di controllo (cfr. art. 20

cpv. 3 LADI).

Secondo

l’art. 29 OADI, per il primo periodo di controllo durante il termine quadro e

in occasione di ogni nuova disoccupazione dopo un’interruzione di 6 mesi

almeno, l’assicurato fa valere il suo diritto consegnando alla cassa:

a. il

modulo di domanda d’indennità debitamente riempito;

b. il

doppio del modulo ufficiale d’iscrizione al collocamento;

c. le

attestazioni di lavoro concernenti i due ultimi anni;

d. la

copia dello schedario” dati di controllo” o il modulo “indicazioni

dell’assicurato”;

e. tutti

gli altri documenti chiesti dalla cassa per valutare il diritto

all’indennità.

Al fine

di far valere il suo diritto all’indennità per gli ulteriori periodi di

controllo, l’assicurato presenta alla cassa:

a. la

copia dello schedario” dati di controllo” o il modulo “indicazioni

dell’assicurato”;

b. le

attestazioni di lavoro relative ai guadagni intermedi;

c. altri

documenti chiesti dalla cassa per valutare il suo diritto all’indennità;

d. ....

Se

necessario, la cassa fissa all’assicurato un congruo termine per completare i

documenti e lo avverte riguardo alle conseguenze dell’omissione.

Se

l’assicurato non può provare, mediante attestazione, fatti rilevanti per

valutare il diritto all’indennità, la cassa può eccezionalmente tener conto di

una dichiarazione firmata dall’assicurato, se questa appare verosimile.

2.3. Il Tribunale

federale delle assicurazioni (TFA), in merito al termine di tre mesi previsto

dall’art. 20 cpv. 3 LADI, ha stabilito che questo termine è perentorio e che

per salvaguardare il diritto non basta che l’assicurato abbia reclamato, senza

giustificativi, il pagamento dell’indennità pretesa (cfr. DTF 113 V 66).

Concretamente,

ciò significa che nei casi in cui la legge prevede un termine di preannuncio,

la mancata osservazione del termine comporta la negazione del diritto per

mancanza di un presupposto formale.

Nella

decisione sopra citata, il TFA ha, in particolare, rilevato che:

" (...) D’autre part, il résulte des dispositions ci-dessus exposées

que le droit au versement de l’indemnité n’est sauvegardé -pour ce qui est des

mois suivant la première période de contrôle- que si l’assuré le fait valoir à

temps au moyen des documents mentionnés à l’art. 29 al. 3 OACI, soit, en règle

ordinaire, par la production de ses cartes de contrôle attestant des jours au

cours desquels il s’est présenté a l’office du travail (art 17 al. 2 LACI et

art. 23 OACI). Cette exigence se justifie par le fait que la caisse doit être

dûment renseignée sur tous les éléments -ou, à tout le moins, sur les éléments

essentiels- qui lui sont nécessaires pour se prononcer en connaissance de cause

sur le prétentions du requérant: l’art. 20 al. 3 LACI manquerait son but s’il

suffisait, pour que soit respecté le délai de trois mois, que l’assuré ait

réclamé, sans autres justificatifs, le paiement de l'indemnité prétendue. (...)."

(cfr. DTF 113 V pag. 68 e 69)

In una

decisione del 29 giugno 1998, pubblicata in DLA 1998, N. 48, pag. 281, la

nostra Massima istanza ha pure stabilito che il congruo termine supplementare

previsto dall’art. 29 cpv. 3 OADI può e deve essere accordato soltanto per

completare i primi documenti e non per mascherare la loro mancanza.

Di

conseguenza, se l’assicurato non esercita il proprio diritto all’indennità

entro il termine perentorio di tre mesi fissato dall’art. 20 cpv. 3 LADI, il

suo diritto si estingue.

La Cassa

di disoccupazione non deve né avvertire l’assicurato, né accordargli un termine

supplementare.

Se

l’amministrazione contesta di aver ricevuto la domanda di indennità di

disoccupazione, l’assicurato deve addurre la prova di aver consegnato

tempestivamente il certificato di controllo.

Esso

sopporta le conseguenze della mancanza di prove per quanto concerne la consegna

del certificato di controllo entro il termine legale di tre mesi.

Il TFA si

è poi riconfermato nella propria giurisprudenza in una decisione del 30 agosto

1999 pubblicata in DLA 2000 pag. 27.

In quell'occasione

l'Alta Corte ha, in particolare, ribadito che il termine di tre mesi previsto

dall'art. 20 cpv. 3 LADI per fare valere il diritto alle indennità di

disoccupazione è un termine di perenzione e inizia a decorrere alla fine del

periodo di controllo in questione, indipendentemente dal fatto che sia pendente

una procedura di ricorso relativa al diritto alle indennità (DLA 2000 N. 6, consid.

1c, pag. 29 e 30).

Ancora,

confermando il precedente giudizio del TCA, in una decisione non pubblicata del

18 settembre 2001, la nostra Massima Istanza ha, in particolare, ribadito che:

"

(…)

b) Secondo giurisprudenza, il termine di tre

mesi di cui all'art. 20 cpv. 3 LADI, che comincia a decorrere alla fine di ogni

singolo periodo (DLA 2000 n. 6 pag. 30 consid. 1c e riferimenti ivi citati), è

di natura perentoria (DTF 113 V 68 consid. 1b). La sua mancata osservanza ha

per effetto l'estinzione del diritto all'indennità per il periodo di controllo

in questione (Gerhards, Kommentar zum Arbeits-losenversicherungsgesetz (AVIG),

vol. I, n. 26 ad art. 20), dovendo siffatta scadenza permettere

all'amministrazione di pronunciarsi in breve tempo sul fondamento della domanda

di indennizzo onde prevenire eventuali abusi (DTF 113 V 68 consid. 1b).

(…)."

(cfr. STFA del 18 settembre 2001 in re M., C

189/01, consid. 2b)

I

principi appena menzionati relativi all’art. 20 cpv. 3 LADI sono stati

ricordati nella STFA del 28 novembre 2005 nella causa B., C 189/04 e nella STFA

del 1° dicembre 2005 nella causa B., C 240/04.

2.4. Ai sensi

dell'art. 41 LPGA se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito,

senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito,

sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro dieci giorni

dalla cessazione dell'impedimento. Se la restituzione è concessa, il termine

per compiere l'atto omesso decorre dalla notifica della decisione.

Prima

dell'entrata in vigore della LPGA, l'Alta Corte aveva stabilito che la

restituzione di un termine inosservato per motivi indipendenti dalla propria

volontà, costituisce un principio generale del diritto e deve dunque trovare

sempre applicazione, sia in sede ricorsuale sia nella procedura non contenziosa

(cfr. STFA del 18 gennaio 2000 nella causa L., C 366/99; DLA 1996/1997 N. 13, consid.

2b, pag. 71; DTF 123 V 106 consid. 2a; DLA 1988 N. 17, consid. 3b, pag. 128 e

DTF 114 V 123, consid. 3b, pag. 125).

Per

"impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità

oggettiva o la forza maggiore, ma anche l'impossibilità che risulta da

circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono

comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve

potere essere rimproverata una negligenza (cfr. DTF 96 II 265 consid. 1a; STFA del 21 novembre 2001 nella causa Fondazione X., I 393/01;

U. Kieser, ATSG-Kommentar, Schultess 2003, N. 4 ad art. 41, p. 417; U. Kieser,

Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 170s.; Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, n.

151).

La giurisprudenza federale ammette che il decesso, una grave malattia

contratta improvvisamente, in particolare una patologia seria insorta quando il

termine sta per scadere, la degenza in ospedale possano costituire un

impedimento non colposo. Non basta però che l'interessato medesimo sia stato

impedito di agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò

essere pure stato impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti

di procedura necessari (RDAT II-1999 n. 8, p. 32; DTF 119 II 86, consid. 2a,

DTF 112 V 255, consid. 2a; cfr., pure, STFA del 2 luglio 2003 nella causa D., K

34/03).

Non

costituiscono, per contro, motivi scusabili il sovraccarico di lavoro,

l'ignoranza del diritto, rispettivamente l'insicurezza dovuta all'introduzione

di una nuova norma legale (cfr. STFA del 18 gennaio 2000 nella causa L., C

366/99; DLA 2002 N. 15 pag. 113; DLA 2000 N. 6, consid. 2, pag. 31; DLA 1988 N.

17, consid. 4a, pag. 128; DTF 110 V 339, consid. 3, pag. 343 e DTF 110 V 210, consid.

4, pag. 216).

La

restituzione di un termine è poi pure giustificata allorquando occorre tutelare

la buona fede dell'assicurato, in quanto egli non ha rispettato un determinato

termine a causa di informazioni sbagliate fornite dall'autorità competente (cfr.

STFA del 28 novembre 2005 nella causa B., C 189/04, consid. 4.1.; DLA 2000 N. 6

pag. 27).

In

particolare, nella già citata sentenza del 18 settembre 2001, il TFA ha, tra

l'altro, osservato:

"

(…)

b) Resta ora da determinare se l'interessato

possa fare valere elementi idonei a giustificare la restituzione del termine omesso,

atteso come, secondo la giurisprudenza, un siffatto rimedio possa trovare

applicazione pure nell'ambito dell'art. 20 cpv. 3 LADI (cfr. DTF 114 V 123) e

come un'eventuale restituzione possa imporsi anche a dipendenza di una

violazione del principio della buona fede.

(…)."

(cfr. STFA del 18 settembre 2001 in re M., C

189/01, consid. 3b)

A mente

del TCA la giurisprudenza menzionata mantiene la sua validità anche nel

contesto dell'art. 41 LPGA (cfr. STCA del 13 aprile 2005 nella causa G.,

38.2005.10; anche Kieser, ATSG-Kommentar, pag. 417, in cui viene citata la

giurisprudenza del TFA precedente l'entrata in vigore della LPGA).

2.5. Nell’evenienza

concreta l’assicurato ha inoltrato la domanda di indennità di disoccupazione

con effetto retroattivo al mese di marzo 2004 soltanto nel mese di luglio 2005

(cfr. doc. 41).

Risulta

perciò che l’assicurato non ha fatto valere il diritto alle prestazioni

dell’assicurazione contro la disoccupazione relative al periodo a decorrere dal

mese di marzo 2004 entro il termine perentorio di tre mesi (cfr. consid. 2.2.;

2.3.).

Il

ricorrente motiva il ritardo della propria domanda di prestazioni affermando

che, già prima di divenire disoccupato, aveva ricevuto l’informazione che,

risiedendo in __________, doveva annunciarsi per il collocamento unicamente in

quel Paese e che in Svizzera vi era solo la possibilità di esportare

prestazioni per tre mesi (cfr. doc. I, 7).

Prima di

verificare se esistono ragioni atte a giustificare il ritardo citato, occorre esaminare

se l’insorgente nel mese di marzo 2004 era legittimato o meno a introdurre

domanda di indennità di disoccupazione in Svizzera.

In

effetti se l’assicurato non era legittimato a postulare l’erogazione di

prestazioni in Svizzera, la relativa richiesta retroattiva va comunque

respinta, a prescindere dalla questione di sapere se il ritardo dell’inoltro

della domanda sia scusabile oppure no.

2.6. Uno dei

presupposti da adempiere per avere diritto alle prestazioni dell’assicurazione

contro la disoccupazione è la residenza in Svizzera (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. c

LADI).

In

una sentenza del 20 settembre 1989, pubblicata parzialmente in DTF 115 V 448 e

riportata integralmente da Cattaneo (cfr. "Les

mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno, pag. 422-424), il TFA ha stabilito che determinante,

nel contesto dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, non è l'esistenza di un domicilio

civile in Svizzera ma bensì della residenza effettiva (cfr. DTF 115 V 448-449).

Così, nel

caso che era chiamata a giudicare, la nostra Massima istanza giudiziaria ha

stabilito che un cittadino svizzero che aveva affittato un appartamento in

Francia, ma risiedeva a Ginevra, adempiva il presupposto dell'art. 8 cpv. 1

lett. c LADI (cfr. D. Cattaneo, op. cit., p. 424, no 685).

Questo

Tribunale, in una sentenza dell'8 giugno 1993 nella causa V. (AD 79/93)

confermata dal TFA il 16 novembre 1993 nella causa V.,C 130/93, ha invece

negato il diritto alle indennità di disoccupazione ad una lavoratrice frontaliera

che non risiedeva in Svizzera.

In

un'ulteriore sentenza del 6 settembre 1999, pubblicata in DTF 125 V 465, il

TFA, oltre a richiamare i criteri e i principi applicabili all'interpretazione

di un accordo internazionale, ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata

intorno all'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI non viola l'art. 20 lett. a della

Convenzione n. 168 dell'organizzazione internazionale del lavoro (OIL)

concernente la promozione dell'impiego e la protezione contro la disoccupazione

del 21 giugno 1988 (RS 0.822.726.8; RU 1991 1914; in vigore per la Svizzera dal

17 ottobre 1991).

Contestualmente

il TFA ha pure ribadito la validità della propria giurisprudenza che subordina

il diritto all'indennità di disoccupazione alla residenza effettiva in

Svizzera, così come all'intenzione di conservarla durante un certo periodo e di

farne, durante questo tempo, il centro delle proprie relazioni.

Nel caso

che era chiamata a giudicare, l'Alta Corte, accogliendo il ricorso e rinviando

gli atti all'amministrazione cantonale, ha poi concluso che:

"

(…) Orbene, per attestare la sua effettiva

residenza in Svizzera il ricorrente rileva in particolare di avere avuto a

disposizione una camera presso il "Personalhaus" dell'ex-datore di

lavoro. A comprova di quanto affermato esibisce una dichiarazione 18 dicembre

1996 di quest'ultimo, da cui si evince che l'interessato, quale dipendente

della ditta L. SA, abitava durante tutto l'anno nel "Personalhaus".

Per contro, nulla si rileva per quanto concerne il periodo dopo il

licenziamento.

In effetti, nell'incarto manca qualsivoglia

documento attestante una costante presenza sul mercato del lavoro svizzero per

consentire al giudice di statuire. Si rende pertanto necessario un complemento

d'istruttoria. (…)." (cfr. DTF 125 V 465, consid. 6, pag. 469-470)

In

un'altra decisione del 31 luglio 2001 nella causa P., C 303/00, l'Alta Corte ha

precisato che:

"

(…)

Considerandi

2.

- a) Ein Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung

besteht nur, wenn die versicherte Person in der Schweiz wohnt (Art. 8 Abs. 1

lit. c AVIG). Nach der Rechtsprechung erfüllt eine Person diese

Anspruchsvoraussetzung, wenn sich ihr gewöhnlicher Aufenthalt hier befindet,

was der Fall ist, wenn sie sich effektiv in der Schweiz aufhält, und wenn sie

die Absicht hat, diesen Aufenthalt während einer gewissen Zeit aufrecht zu

erhalten und hier in dieser Zeit auch den Schwerpunkt der Lebensbeziehungen zu

haben (BGE 125 V 466 f. Erw. 2a, 115 V 448 f.). Für ausländische

Staatsangehörige mit Niederlassungsbewilligung gilt keine abweichende Regelung

(Art. 12 AVIG e contrario).

b) Der Wohnsitzbegriff des Zivilgesetzbuches

ist für die Anwendung von Art. 8 Abs. 1 lit. c AVIG nicht massgeblich (BGE 115

V 449, 125 V 466 Erw. 2a letzter Absatz in fine). Deshalb scheidet eine analogieweise

Heranziehung des in Art. 24 Abs. 1 ZGB statuierten Grundsatzes aus, wonach der

einmal begründete Wohnsitz bis zum Erwerb eines neuen bestehen bleibt. Die

Anspruchsvoraussetzung des Wohnens in der Schweiz gemäss Art. 8 Abs. 1 lit. c

AVIG ist demnach nur erfüllt, wenn und solange der gewöhnliche Aufenthalt in

der Schweiz (mit den Elementen der Absicht dauernden Verbleibens und des

Mittelpunktes der Lebensbeziehungen) durchgehend gegeben ist. Andernfalls

besteht kein Taggeldanspruch, ohne dass zu prüfen ist, ob im Ausland ein

Wohnsitz im Sinne der Art. 23 ff. ZGB begründet wurde.

(…)." (cfr. STFA del 31 luglio 2001 nella

causa P., C 303/00)

In una

decisione del 9 aprile 2003 nella causa F., C 121/02, circa la nozione di

domicilio, l'Alta Corte ha, tra l'altro, ribadito che:

"

(…)

En ce qui concerne la notion de domicile, il y a

lieu de relever, à l'instar du recourant, que ce qui est déterminant au regard

des conditions du droit à des indemnités de chômage, ce n'est pas l'exigence

d'un domicile civil en Suisse, mais bien plutôt celle de la résidence

habituelle dans ce pays, afin de rendre possible le contrôle du chômage subi

par l'assuré. Le droit à l'indemnité de chômage suppose, selon l'art. 8 al. 1

let. c LACI, la résidence effective en Suisse, ainsi que l'intention de

conserver cette résidence pendant un certain temps et d'en faire, durant cette

période, le centre de ses relations personnelles (ATF 115 V 449 consid. 1a et

la référence). Il en découle que le principe prévu par l'art. 24 al. 1 CC, et

invoqué par l'intimé dans ses observations, selon lequel toute personne

conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau,

n'entre pas en ligne de compte pour l'application de l'art. 8 al. 1 let. c LACI (arrêt P. du 31 juillet 2001, C 303/00).

(…)." (cfr. STFA del 9 aprile 2003 nella

causa F., C 121/02

In una

decisione del 22 maggio 2003 nella causa S., C 226/02 il TFA si è confermato

nella propria giurisprudenza e ha, in particolare, sottolineato che:

"

(…)

Gemäss Art. 8 Abs. 1 lit. c AVIG hat Anspruch auf

Arbeitslosenentschädigung nur, wer in der Schweiz wohnt. Diese zentrale

Anspruchsvoraussetzung ist Ausfluss des im Leistungsbereich der

Arbeitslosenentschädigung geltenden Verbots des Leistungsexports, welches im

Interesse der Missbrauchsverhütung aufgestellt worden ist. Bei im Ausland

wohnenden Personen wäre die Überprüfung und Kontrolle der

Anspruchsvoraussetzungen, namentlich der Arbeitslosigkeit, verunmöglicht (vgl.

zum Ganzen Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Bd. Soziale Sicherheit, Rz. 138).

Der Begriff des Wohnens in der Schweiz ist dabei

nicht identisch mit dem Wohnsitz im Sinne von Art. 23 ff. ZGB, sondern

schliesst auch den gewöhnlichen Aufenthalt mit ein (BGE 115 V 448; vgl. Nussbaumer,

a.a.O., Rz 139 f.).

Nach der Rechtsprechung des Eidgenössischen

Versicherungsgerichts sind für den gewöhnlichen Aufenthalt der tatsächliche

Aufenthalt in der Schweiz und der Wille massgebend, diesen beizubehalten,

zusätzlich muss sich der Schwerpunkt aller Beziehungen in der Schweiz befinden

(BGE 125 V 467 Erw. 2a mit Hinweisen).

(…)." (STFA del 26 maggio 2003 nella causa

S., C 226/02)

2.7

In casu è

incontestato che l’assicurato non risiede in Svizzera. In effetti egli dal 2001

abita in __________, dove a __________ è proprietario di una casa (cfr. doc.

XVIII; I).

Pertanto,

dal profilo della sola LADI, l’assicurato effettivamente non aveva diritto di

iscriversi in disoccupazione in Svizzera, come indicato dalla Cassa per il

periodo dal mese di luglio 2005, nella decisione formale del 28 luglio 2005 e

nella decisione su opposizione del 1° settembre 2005 impugnata (cfr. doc. A1,

A2).

2.8

Si tratta

ora di stabilire se la Svizzera deve o meno essere riconosciuta quale Stato

competente ad erogare le prestazioni di disoccupazione all’assicurato ai sensi

dell’ALC.

Il 1°

giugno 2002 è entrato in vigore l'Accordo tra la Confederazione Svizzera, da

una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri dall'altra, sulla

libera circolazione delle persone (in seguito: ALC; RU 2002 pag. 1529 seg.; RS

0.142.112

).

Da

rilevare che l'applicazione dell’ALC sarà estesa ai dieci nuovi membri entrati

nell'UE il 1° maggio 2004 con effetto dal 1° aprile 2006 (cfr.

www.news.admin.ch).

Nel

diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore

al momento in cui si è realizzata la fattispecie rilevante (cfr. DTF 130 V 329;

129.

V 1 consid. 1.2.; DTF 127 V 466 consid. 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr.

3; SVR 2003 IV Nr. 25 consid. 1.2.; STFA del 21 agosto 2003 nella causa C., C

3/03).

Al

momento dei fatti l'ALC era in vigore, per cui esso torna applicabile.

L'art. 8

ALC, dedicato al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, enuncia:

" Conformemente

all'allegato II, le parti contraenti disciplinano il coordinamento dei sistemi

di sicurezza sociale per garantire in particolare:

a) la parità di trattamento;

b) la determinazione della normativa applicabile;

c) il calcolo

totale, per la concessione e il mantenimento del diritto alle presta­zioni,

nonché per il calcolo di queste, di tutti i periodi presi in considera­zione

dalle diverse legislazioni nazionali;

d) il pagamento

delle prestazioni alle persone che risiedono sul territorio delle parti

contraenti;

e) la mutua

assistenza e la cooperazione amministrative tra le autorità e le

istituzioni."

L'art. 15

ALC prevede:

"

Gli allegati e i protocolli del presente Accordo

ne costituiscono parte integrante.

L’atto finale contiene le

dichiarazioni”.

L'art. 16

ALC regola il riferimento al diritto comunitario e stabilisce che:

" (1)

Per conseguire gli obiettivi definiti dal presente Accordo, le parti

contraenti prendono tutte le misure necessarie affinché nelle loro relazioni

siano applicati diritti e obblighi equivalenti a quelli contenuti negli atti

giuridici della Comunità eu­ropea ai quali viene fatto riferimento.

(2) Nella misura in cui l'applicazione del presente Accordo

implica nozioni di di­ritto comunitario, si terrà conto della giurisprudenza

pertinente della Corte di giusti­zia delle Comunità europee precedente alla

data della sua firma. La giurisprudenza della Corte successiva alla firma del

presente Accordo verrà comunicata alla Sviz­zera. Per garantire il corretto

funzionamento dell'Accordo, il Comitato misto deter­mina, su richiesta di una

delle parti contraenti, le implicazioni di tale giurisprudenza."

L'Allegato

II, attinente al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, elaborato

sulla base dell'art. 8 ALC, prevede all'art. 1 cifra 1 che:

" Le

parti contraenti convengono di applicare tra di esse, nel campo del coordina­mento

dei sistemi di sicurezza sociale, gli atti comunitari cui è fatto riferimento

in vigore al momento della firma dell'Accordo, modificati dalla sezione A del

presente Allegato o regole ad essi equivalenti."

Si tratta

del Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971,

relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori

subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'in­terno

della Comunità, (in seguito: Regolamento n. 1408/71) con i successivi

aggiornamenti, e del Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo

1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n.

1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori

subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano

all'interno della Comunità (in seguito: Regolamento n. 574/72), con i

successivi aggiornamenti.

Va

peraltro rilevato che ai fini dell'Accordo talune disposizioni dei regolamenti

o degli allegati agli stessi si intendono adottati per la Svizzera o nei

rapporti con altri Stati, secondo quanto esplicitamente stabilito.

Per quel

che riguarda il campo di applicazione personale, il Regolamento n. 1408/71 si

applica in particolare "ai lavoratori subordinati o autonomi che sono o

sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri e che sono

cittadini di uno degli Stati membri, oppure apolidi o profughi residenti nel

territorio di uno degli Stati membri, nonché ai loro familiari e ai loro

superstiti" (art. 2 cpv. 1).

Il campo

di applicazione materiale comprende, tra le altre, le prestazioni di

disoccupazione (art. 4 cpv. 1 lett. g Regolamento n. 1408/71).

All'eventualità

"disoccupazione" è dedicato il capitolo 6 del Regolamento.

2.9

Il nuovo

articolo 121 LADI, in vigore dal 1° giugno 2002, stabilisce che "per le

persone designate nell'articolo 2 del regolamento n. 1408/71 e in relazione con

le prestazioni previste nell'articolo 4 di questo regolamento, purché siano

comprese nel campo d'applicazione della presente legge, sono applicabili anche

l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la

Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione

delle persone, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella

loro versione aggiornata e l’Accordo

del 21 giugno 2001 di emendamento della Convenzione istitutiva dell’Associazione

europea di libero scambio, il suo allegato O, l’appendice2 dell’allegato O e i

regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione aggiornata" (cfr. al riguardo, U. Kieser, "Arbeitslosenversicherung"

in PJA 2003 pag. 283 seg. (284)).

Come

rileva correttamente il SECO nella Circolare relativa alle ripercussioni, in

materia di assicurazione contro la disoccupazione, dell'Accordo sulla libera

circolazione delle persone (C-AD-LCP) del maggio 2002 le disposizioni di

diritto internazionale prevalgono sul diritto nazionale nel caso in cui quest'ultimo

sia in contraddizione con le disposizioni del diritto comunitario nel campo di

applicazione dei regolamenti (cfr. B3, pag. 17).

L'art. 13

del Regolamento Nr. 1408/71, è dedicato alla legislazione applicabile e prevede

che:

" 1.

Le persone per cui è applicabile il presente regolamento sono soggette alla

legislazione di un solo Stato membro, fatti salvi gli articoli 14quater e 14septies.

Tale legislazione è determinata in base alle disposizioni del presente titolo.

2.

Con riserva degli articoli da 14 a 17:

a) la persona che esercita un’attività subordinata nel territorio

di uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato anche se risiede

nel territorio di un altro Stato membro o se l’impresa o il datore di lavoro da

cui dipende ha la propria sede o il proprio domicilio nel territorio di un

altro Stato membro;

b) la persona che esercita un’attività autonoma nel territorio di

uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato anche se risiede

nel territorio di un altro Stato membro;

c) la persona che esercita la sua attività professionale a bordo

di una nave che batte bandiera di uno Stato membro è soggetta alla legislazione

di tale Stato;

d) gli impiegati pubblici e il personale assimilato sono soggetti

alla legislazione dello Stato membro al quale appartiene l’amministrazione da

cui essi dipendono;

e) la persona chiamata o richiamata alle armi o al servizio civile

da uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato. Se il beneficio

di tale legislazione è subordinato al compimento di periodi di assicurazione

prima della chiamata alle armi o al servizio civile o dopo il congedo dal

servizio militare o dal servizio civile, i periodi di assicurazione compiuti

sotto la legislazione di ogni altro Stato membro sono computati, nella misura

necessaria, come se si trattasse di periodi di assicurazione compiuti sotto la

legislazione del primo Stato. Il lavoratore subordinato o autonomo, chiamato o

richiamato alle armi o al servizio civile, conserva la qualità di lavoratore

subordinato o autonomo;

f) la persona cui cessi d’essere applicabile le legislazione di

uno Stato membro senza che ad essa divenga applicabile la legislazione di un

altro Stato membro in forza di una delle norme enunciate alle precedenti

lettere o di una delle eccezioni o norme specifiche di cui agli articoli da 14

a 17, è soggetta alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio

risiede, in conformità delle disposizioni di questa sola legislazione."

In materia

di assicurazione contro la disoccupazione il diritto alle prestazioni sorge, in

linea di principio, nell'ultimo Stato nel quale il dipendente ha lavorato (cfr.

Istituto delle assicurazioni sociali - IAS - "Accordo sulla libera

circolazione delle persone e sicurezza sociale, con particolare riferimento ai

rapporti fra Svizzera e Italia" in RDAT I-2002 pag. 1 seg. (69); P. Usinger-Egger, "Die soziale Sicherheit der Arbeitlosen

in der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 und in den bilateralen Abkommen zwischen

der Schweiz und ihren Nachbarstaaten". Schriften zum Sozialversicherungsrecht.

Ed. Schulthess, Zurigo 2000, pag. 66-67; P. Gasser "Arbeitslosenversicherung"

In L'accord sur la libre circulation des personnes avec l'UE et ses effets à

l'égard de la sécurité sociale Suisse. Ed Stämpfli AG,

Berna 2001 pag. 161 seg. (164): "Beschäftigungsprinzip"; B. Clerc,

"Chômage Assurance-chômage. Principes régissant les

allocations cantonales" in L'accord sur la libre circulation … pag. 175 seg.

(178): "principe du dernier Etat d'emploi";

U. Kieser, "Das Personenfreizügigkeitsabkommen …" in PJA 2003 pag.

283.

seg. (285) e 290)).

L'articolo 67 regola la totalizzazione dei periodi di assicurazione

o di occupazione e stabilisce che:

"1.

L'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione subordina

l'acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni al

compimento di periodi di assicurazione tiene conto, nella misura necessaria,

dei periodi di assicurazione o di occupazione compiuti sotto la legislazione di

ogni altro Stato membro, come se si trattasse di periodi di assicurazione

compiuti sotto la legislazione ch'essa applica, a condizione tuttavia che i

periodi di occupazione venissero considerati come periodi di assicurazione se

fossero stati maturati sotto tale legislazione.

2.

L'istituzione

competente di uno Stato membro la cui legislazione subordina l'acquisizione, il

mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni al compimento di

periodi di assicurazione, tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi di

assicurazione o di occupazione compiuti sotto la legislazione di ogni altro

Stato membro come se si trattasse di periodi di occupazione compiuti sotto la

legislazione ch'essa applica.

3.

Salvo i casi

previsti all'articolo 71, paragrafo l, lettere a) ii) e b) ii), l'applicazione

delle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 è subordinata alla condizione che

l'interessato abbia compiuto da ultimo

- nel caso del paragrafo 1, periodi di assicurazione,

- nel caso del paragrafo 2, periodi di occupazione

secondo le disposizioni della

legislazione a norma della quale vengono richieste le prestazioni.

4.

Quando la

durata dell'erogazione delle prestazioni dipende dalla durata dei periodi di

assicurazione o di occupazione, sono applicabili, secondo il caso, le

disposizioni del paragrafo 1 o del paragrafo 2."

L'articolo

71.

del Regolamento, dedicato ai lavoratori frontalieri e ai lavoratori

stagionali (cfr. anche SECO, C-AD-LCP, B B30-B41, pag. 26-29 e B. 56 pag. 33), enuncia

che:

"1. Il lavoratore subordinato disoccupato che, durante la sua

ultima occupazione, risiedeva nel territorio di uno Stato membro diverso da

quello competente, beneficia delle prestazioni secondo le seguenti

disposizioni:

a)

i) il lavoratore frontaliero, in disoccupazione parziale o accidentale

nell'impresa presso cui è occupato, beneficia delle prestazioni secondo le

disposizioni della legislazione dello Stato competente, come se risiedesse nel

territorio di questo Stato; queste prestazioni sono erogate dall'istituzione

competente;

ii) il

lavoratore frontaliero che è in disoccupazione completa beneficia delle

prestazioni secondo le disposizioni della legislazione dello Stato membro nel

cui territorio risiede, come se fosse stato soggetto durante l'ultima occupazione

a tale legislazione; tali prestazioni vengono erogate dalla istituzione del

luogo di residenza e sono a carico della medesima;

b)

i) un lavoratore diverso dal lavoratore frontaliero, in disoccupazione

parziale, accidentale o completa, il quale rimane a disposizione del datore di

lavoro o degli uffici di lavoro nel territorio dello Stato competente,

beneficia delle prestazioni secondo le disposizioni della legislazione di tale

Stato come se risiedesse nel suo territorio; tali prestazioni sono erogate dalla

istituzione competente;

ii) un

lavoratore subordinato diverso dal lavoratore frontaliero, che è in

disoccupazione completa e che si pone a disposizione degli uffici del lavoro

nel territorio dello Stato membro in cui risiede o che ritorna in tale territorio,

beneficia delle prestazioni secondo la legislazione di questo Stato, come se vi

avesse svolto la sua ultima occupazione; queste prestazioni sono erogate

dall'istituzione del luogo di residenza e sono a carico della medesima.

Tuttavia, se questo lavoratore è stato ammesso al beneficio delle prestazioni a

carico dell'istituzione competente dello Stato membro alla cui legislazione è

stato soggetto da ultimo, beneficia delle prestazioni in conformità delle

disposizioni dell'articolo 69. Il beneficio delle prestazioni della

legislazione dello Stato in cui il lavoratore risiede viene sospeso durante il

periodo in cui il disoccupato ha diritto, ai sensi dell'articolo 69, alle

prestazioni della legislazione alla quale è stato soggetto da ultimo.

2.

Fintantoché un disoccupato ha diritto a prestazioni in virtù

delle disposizioni del paragrafo 1, lettera a) punto i) o b) punto i), non ha

diritto a prestazioni in virtù della legislazione dello stato membro nel cui

territorio risiede."

L’art.

71.

capoverso 1 lett. a) ii) del Regolamento prevede quindi che il

lavoratore frontaliero che è in disoccupazione completa beneficia delle

prestazioni secondo le disposizioni dello Stato membro nel cui territorio

risiede come se fosse stato soggetto durante l'ultima occupazione a tale

legislazione (cfr. SECO, C-AD-LCP, B.).Tale Stato corrisponde a quello della

dimora abituale (cfr. art. 1 lett. h Reg. 1408/71; STFA del 21 novembre 2005

nella causa G., C 272/04, consid. 5.4.).

Ciò

risulta del resto, in modo generale, dall’art. 13 par. 2 lett. f Reg. 1408/71,

il cui tenore implica che alla persona che ha cessato di svolgere un’attività

professionale e che risiede sul suolo di un altro Stato membro rispetto a

quello in cui ha lavorato non è più applicabile l’art. 13 par. 2 lett. a il

quale contempla il principio della lex loci laboris. Tale persona è per

contro soggetta alla legislazione dello Stato membro di residenza (cfr. STFA del

9.

gennaio 2006 nella causa G., I 383/05, consid. 5.1.).

In questo

caso non si applica la regola posta all'art. 67 capoverso

3.

del Regolamento (cfr. DTF 131 V 222 = SVR 2005 ALV Nr. 11; SECO - C-AD - LCP,

B56; B. Kahil-Wolff "L'accord sur la libre circulation des personnes

Suisse - CE et le droit des assurances sociales" in SJ 2001 pag. 119 seg. (121);

P. Gasser "Arbeitslosenversicherung" in L'accord sur la libre

circulation personnes avec l'UEA et ses effets à l'égard de la sécurité sociale

suisse pag. 161 seg. (166); B. Clerc "Chômage Assurance-chômage.

Principes régissant les allocations cantonales" in L'accord sur la libre

circulation, pag. 175 seg. (180); U. Kieser, "Das

Personenfreizügigkeitsabkommen …" in PJA 2003 pag. 283 seg. (290); M.A.

Müller, "Abkommen über den freienpersonen-verkehr-Auswirkungen auf die

Soziale Sicherheit in ArbR 2001 pag. 23 seg. (57); P. Usinger-Egger, "Die

soziale Sicherheit der Arbeitlosen in der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 und in

den bilateralen Abkommen zwischen der Schweiz und ihren Nachbarstaaten", pag.

81).

Secondo l'art. 1 b) del Regolamento "il termine «lavoratore frontaliero»

designa qualsiasi lavoratore subordinato o autonomo che esercita una attività

professionale nel territorio di uno Stato membro e risiede nel territorio di un

altro Stato membro dove, di massima, ritorna ogni giorno o almeno una volta

alla settimana; tuttavia, il lavoratore frontaliero che è distaccato

dall'impresa da cui dipende normalmente o che fornisce una prestazione di

servizi nel territorio dello stesso o di un altro Stato membro, conserva la

qualità di lavoratore frontaliero per un periodo non superiore a quattro mesi,

anche se in questo periodo non può ritornare ogni giorno o almeno una volta

alla settimana nel luogo di residenza".

L'art. 28

dell'Allegato 1 all'ALC sotto il titolo "lavoratori dipendenti frontalieri",

stabilisce invece che:

"

(1) Il lavoratore frontaliero dipendente è un

cittadino di una parte contraente che ha il suo domicilio regolare principale

nelle zone frontaliere della Svizzera o degli Stati limitrofi, esercita

un'attività retribuita nelle zone frontaliere dell'altra parte contraente e

ritorna alla propria residenza principale di norma ogni giorno o almeno una

volta alla settimana. Sono considerate zone frontaliere ai sensi del presente

Accordo le zone definite dagli accordi conclusi tra la Svizzera e i suoi Stati

limitrofi in materia di circolazione frontaliera.

(2) La carta speciale è valida per tutta la zona frontaliera

dello Stato che l'ha rilasciata."

Le due

nozioni non coincidono nella misura in cui la definizione di frontaliero

secondo il Regolamento non dipende delle "zone frontaliere". Il SECO

in una direttiva pubblicata in Prassi AD 2004/1 pag. 8 ha così giustamente

stabilito quanto segue:

"

(…)

Si pone pertanto la questione di sapere come

occorre trattare gli assicurati che risiedono o che lavorano regolarmente al di

fuori delle zone frontaliere definite dall'articolo 28 Allegato I ALCP.

In tali casi la nozione di frontaliero del

Regolamento (CEE) n. 1408/71 deve assolutamente prevalere su quella

dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone, poiché in caso contrario

gli assicurati che hanno una residenza legale in uno Stato e che esercitano

un'attività professionale autorizzata in un altro Stato sarebbero esclusi

dall'applicazione delle norme di coordinamento.

Di conseguenza gli assicurati che sono ritornati,

durante l'esercizio della loro attività salariata in Svizzera o in uno Stato

dell'UE oppure dell'AELS, almeno una volta alla settimana alla loro residenza

in uno Stato dell'UE o dell'AELS oppure in Svizzera vanno considerati come "veri

frontalieri" ai sensi dell'articolo 71 capoverso 1 lettera a cifra ii) del

Regolamento (CEE) n. 1408/71, anche se essi, durante l'ultima occupazione, non

hanno avuto la loro residenza o non hanno lavorato in una zona frontaliera

secondo l'articolo 28 Allegato I ALCP."

Al riguardo

cfr. STCA del 19 aprile 2004 nella causa C., 38.2003.76, pubblicata in RtiD

II-2004 N. 64 pag. 200.

2.10

L’art. 71

par. 1 lett. b punti i) e ii) Reg. 1408/71 disciplina la questione della

competenza per quanto attiene ai “falsi” frontalieri, che si distinguono dai

“veri” frontalieri di cui al considerando precedente, in quanto si tratta di

lavoratori dipendenti, che durante la loro ultima occupazione non risiedevano

nello stesso Stato membro in cui esercitavano la loro attività e che non

rientravano almeno una volta a settimana al loro domicilio (nel senso di centro

abituale dei propri interessi).

Secondo

la decisione n. 160 del 28 novembre 1995 della Commissione amministrativa delle

Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti (cfr.

Gazzetta ufficiale n. L 049 del 28.2.1996 pag. 0031-0033) rientrano in questa

categoria, in particolare, i lavoratori stagionali, i lavoratori operanti nel

settore dei trasporti internazionali, i lavoratori che esercitano normalmente

la loro attività sul territorio di vari Stati membri, i lavoratori occupati da

un’impresa frontaliera, a seconda delle circostanze, i lavoratori distaccati.

Se sono

in disoccupazione completa essi, a differenza dei “veri” frontalieri i quali

possono pretendere indennità di disoccupazione unicamente nello Stato di

residenza, hanno diritto di scegliere se chiedere l’indennità nello Stato di

residenza o nello Stato dell’ultimo impiego. Essi devono però mettersi a

disposizione dell’ufficio pubblico di collocamento dello stato in cui chiedono

le prestazioni (cfr. STFA del 9 gennaio 2006 nella causa G., I 383/05, consid.

6.4

; SECO, C-AD-LCP, dicembre 2004, n. B41-B48).

La

distinzione tra “veri” e “falsi” frontalieri al fine della determinazione dello

Stato competente a erogare prestazioni dell’assicurazione contro la

disoccupazione è stata adottata esaminando in quale Stato la persona dispone

delle migliori possibilità di reinserimento professionale. Il legislatore

comunitario, in relazione ai “veri” frontalieri, è partito dalla presunzione

che le migliori opportunità di reinserimento si trovavano nel luogo di

residenza (STFA del 9 gennaio 2006 nella causa G., I 383/05, consid. 6.4.).

Il

diritto di opzione per i lavoratori disoccupati di cui all’art. 71 par. 1 lett.

b Reg. 1408/71 è stato ribadito dal TFA in una sentenza del 26 luglio 2005

nella causa L., C 57/05 + C74/05, pubblicata in DTF 131 V 222 e SVR 2005 IV Nr.

11.

Se essi

fanno valere il diritto a indennità di disoccupazione in Svizzera, non è

richiesto, per ottenere le relative prestazioni, un periodo di impiego o di

assicurazione compiuto secondo la legislazione a norma della quale sono pretese

le indennità (cfr. art. 67 par. 3 Reg. 1408/71; consid. 2.8.), ossia la LADI.

L’Alta Corte

ha, inoltre, precisato che nel caso di cittadini di uno Stato membro

dell’Unione europea che esercitano un’attività sul territorio elvetico in

qualità di salariati distaccati vi è la presunzione che può essere ribaltata che

hanno mantenuto la propria residenza del paese di provenienza. Gli stessi

possono, dunque, appellarsi all’art. 71 par. 1 lett. b Reg. 1408/71.

2.11

Conformemente

alla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, è ritenuto

“falso” frontaliere e beneficia, quindi, del diritto di opzione di cui all’art.

71.

par. 1 lett. b Reg. 1408/71 (cfr. consid. 2.10) anche il lavoratore che pur

avendo trasferito il proprio domicilio in uno Stato diverso dallo Stato di

impiego, ha conservato eccezionalmente nello Stato di impiego legami personali

e professionali tali da avere migliori opportunità di reinserimento

professionale (cfr. SECO, C-AD-LCP, Dicembre 2004, n. B54).

In

particolare dalla Circolare del SECO C-AD-LCP del dicembre 2004 emerge che:

"

(…)

La sentenza Horst Miethe (causa 1/85 del

12.06

) contro il Bundesanstalt für Arbeit riguarda un cittadino

tedesco che aveva sempre vissuto e lavorato in Germania e che, assieme alla

moglie, si è trasferito in Belgio per poter essere più vicino ai propri figli,

ospiti di un collegio di tale Paese. Miethe ha conservato in Germania un

ufficio e una possibilità di pernottamento. Sia Miethe che sua moglie sono

inoltre rimasti iscritti nei registri di polizia in Germania. Quando Miethe ha

perso il suo lavoro, si è messo a disposizione dell'ufficio di collocamento

tedesco, chiedendo le prestazioni di disoccupazione. La sua domanda è stata

respinta con la motivazione che egli era un frontaliere e che, a tale titolo,

doveva chiedere l'indennità di disoccupazione in Belgio.

Tuttavia, in questo caso molto particolare, la

CGCE ha deciso che il lavoratore aveva legami molto più stretti con lo Stato

dell'ultimo impiego che non con lo Stato di residenza e che si trattava di un

falso frontaliero, a cui si applicava pertanto l'articolo 71 lettera b) punto ii)

del regolamento n. 1408/71.

Il diritto comunitario non intende conferire la

libertà di scelta ad ogni lavoratore migrante; la disposizione di cui

all'articolo 71 paragrafo 1 lettera b) punto ii) del regolamento n. 1408/71 va

quindi applicata in modo restrittivo.

Per essere considerato falso frontaliero, un

lavoratore deve, secondo la sentenza Miethe, conservare legami personali e

professionali stretti nello Stato d'impiego. Tali condizioni devono essere

adempiute cumulativamente.

Esempi di motivi a sostegno del fatto che il

lavoratore conserva legami personali stretti nello Stato d'impiego:

- ha un secondo domicilio in tale Stato,

- partecipa alla vita sociale nello Stato

d'impiego (è membro di un

club sportivo, di un'associazione culturale o

professionale, ecc.).

Esempi di motivi a sostegno del fatto che il

lavoratore conserva legami professionali stretti nello Stato d'impiego:

- l'ultima professione appresa può essere

esercitata soprattutto nello

Stato dell'ultimo impiego (diploma nazionale),

- ha un secondo domicilio in tale Stato, in modo

da non dover

rientrare regolarmente, almeno una volta a

settimana, al suo

domicilio ufficiale,

- vi lavora già da svariati anni.

Anche la sentenza Horst Miethe induce a

un'applicazione restrittiva: la CGCE stabilisce infatti espressamente che i

veri frontalieri non beneficiano della libertà di scelta. Il semplice fatto che

la legislazione dello Stato d'impiego conferirebbe di per sé, ossia

indipendentemente dal regolamento n. 1408/71, un diritto alle prestazioni a un frontaliero

residente in un altro Stato non implica che tale frontaliere abbia il diritto

di scelta: tale diritto è negato dall'articolo 71 paragrafo 1 lettera a) punto ii)

del regolamento n. 1408/71." (C-AD-LCP n. B54- B58)

In

maniera più succinta tali indicazioni risultavano già dalla C-AD-LCP emessa dal

SECO nel mese di maggio 2002 (cfr. n. B30-B40).

2.12

Il TCA è

chiamato a stabilire se allorché l’assicurato è divenuto disoccupato, nel mese

di marzo 2004, egli era un “vero” frontaliero, nel cui caso egli poteva

pretendere delle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione

soltanto nello Stato di residenza, ossia __________ (cfr. consid. 2.9.), come

sostiene la Cassa (cfr. doc. III, XXVI), o se invece lo stesso poteva essere considerato

un “falso” frontaliero e quindi scegliere se chiedere delle indennità di

disoccupazione nello Stato di residenza o nello Stato dell’ultimo impiego (cfr.

consid. 2.10, 2.11.), come fatto valere dal ricorrente (cfr. doc. I, V, XVIII).

Nell’evenienza

concreta l’assicurato, di nazionalità svizzera, è nato - il 18 aprile 1946 - e

cresciuto in Svizzera, dove ha conseguito il diploma di impiegato di commercio (cfr.

doc. 55-56). Egli ha sempre lavorato in Svizzera, prima a __________ e dal 1999

al 2004 in Ticino presso la __________ (__________) __________ quale

responsabile reparto lettere di credito e garanzie. L’insorgente aveva iniziato

l’attività presso la __________ nel 1988. Tale banca nel corso del 2003 è stata

assorbita dalla __________.

Unicamente

nel periodo dall’aprile 1966 al dicembre 1969 egli è stato impiegato per la __________

a __________ (cfr. doc. XXIV1, I, 41).

L’assicurato

ha abitato in Ticino dal 1999 fino al mese di giugno 2001. In seguito egli si è

trasferito a __________ in provincia di __________, paese poco distante dalla

frontiera svizzera, dove ha acquistato una casa (cfr. doc. I, XXIV1; XVIII).

Il 22

ottobre 2003 il ricorrente ha ricevuto la disdetta del rapporto di impiego dal

proprio datore di lavoro per il 29 febbraio 2004 (cfr. doc. 49).

Precedentemente

al 2004 l’assicurato non ha mai fatto ricorso all’assicurazione contro la

disoccupazione (cfr. doc. 13; I).

Alla luce

di questi elementi è innanzitutto possibile escludere che l’assicurato rientri in

una delle categorie di lavoratori stabilite dalla decisione n. 160 della

Commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei

lavoratori migranti sulla base dell’art. 71 par. 1 lett. b Reg. 1408/71. Egli,

infatti, non adempie il presupposto di non rientrare almeno una volta a

settimana al domicilio in __________, differentemente dai lavoratori

stagionali, lavoratori operanti nel settore dei trasporti internazionali,

lavoratori distaccati ecc. (cfr. consid. 2.10.).

Pertanto,

per poter considerare il ricorrente comunque un “falso” frontaliero e permettergli

così di beneficiare del diritto di opzione riguardo allo Stato in cui

richiedere le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione, occorre

esaminare se nel caso presente può essere o meno applicata la giurisprudenza

della CGCE sviluppata con la sentenza Miethe (cfr. consid. 2.11.).

Questo

Tribunale deve di conseguenza esaminare se l’assicurato, nonostante dal mese di

luglio 2001 abiti in __________, ha in ogni caso mantenuto in Svizzera, dove ha

sempre lavorato, legami personali e professionali stretti.

Da alcuni

accertamenti esperiti dal TCA risulta che l’insorgente, il quale è celibe e non

ha figli e i cui parenti più prossimi sono la sorella che vive in __________ e

una zia che abita nel Canton __________, ha mantenuto diversi contatti in

Ticino e in Svizzera tedesca, segnatamente nel cantone __________, dove del

resto si reca anche per sottoporsi a cure dentarie presso un dentista che l’ha

in cura dal 1995 (cfr. doc. XVIII; C3; XXIV1).

L’assicurato

è abbonato ad alcuni giornali e riviste svizzeri (__________, __________, __________,

__________, __________) che riceve presso un fermo posta ad __________, comune

non lontano da __________ (cfr. doc. C4, C6, C9-C11).

Per

quanto attiene al fermo posta è utile evidenziare che La Posta Svizzera,

interpellata dal TCA, ha indicato che esso può essere richiesto da chiunque e

non è sottoposto a condizioni particolari (cfr. doc. XIX, XXI, XXIbis).

L’assicurato

è socio dello __________ dal 1998 e dell’__________ di __________ dal 2003 (cfr.

doc. C25-C26).

Egli,

inoltre, effettua acquisti di generi alimentari e abiti in Svizzera (cfr. doc.

C27, C29, C30).

Il

ricorrente possiede, oltre a dei numeri di telefono __________ - fisso e

cellulare -, anche un numero di cellulare svizzero (cfr. doc. XVIII).

In

considerazione, in primo luogo, del fatto che l’assicurato, ad eccezione di

alcuni anni nel lontano passato, ossia tra il 1966 e il 1969, in cui ha

lavorato in __________, è sempre stato impiegato in Svizzera, prima nella

Svizzera tedesca e in seguito, dal 1999, in Ticino, in secondo luogo, dei

legami personali, appena menzionati, che ha mantenuto con la Svizzera e,

infine, della sua età (18.4.1946), questa Corte, in applicazione del criterio della verosimiglianza

preponderante usualmente applicato dal giudice delle assicurazioni sociali (cfr.

cfr. RDAT II-2001 N. 91 pag. 378; SVR 2001 KV N.

50.

pag. 145; STFA 29 gennaio 2003 nella causa P., U 162/02; STFA del 18

settembre 2001 nella causa W., C 264/99; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P.S.,

H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K.B., C 116/00; STFA del 23

dicembre 1999 in re A.F., C 341/98, consid. 3, pag., 6; DTF 125 V 195; STFA 6

aprile 1994 in re E.P.; SZS 1993 pag. 106 consid. 3a;

RCC 1986 pag. 202 consid. 2c, RCC 1984 pag. 468 consid. 3b, RCC 1983 pag. 250 consid.

2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c,

DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, "Die Rechtspflege in der Sozialversicherung",

in Basler Juristische Metteilungen (BJM) 1989 pag. 31-32), ritiene che il ricorrente ha legami

molto più stretti con la Svizzera, Stato in cui ha lavorato fino al mese di febbraio

2004, che non con __________.

D’altronde va evidenziato

che __________ è un borgo di modeste dimensioni, abitato da 386

famiglie e con 817 abitazioni (cfr. __________), sito in prossimità della

frontiera svizzera.

L’insorgente

non ha mantenuto un secondo alloggio in Svizzera, bensì ha unicamente un’abitazione

in __________ (cfr. doc. XVIII).

Ciò è

giustificato dalla vicinanza di __________ con il Ticino.

Non è

dato da vedere, infatti, per quale motivo egli avrebbe dovuto conservare anche

un appartamento in Svizzera, visto che impiegava poco tempo per recarsi al

lavoro a __________ (distanza circa 20 km) e per rincasare. L’assenza di un

secondo domicilio in Svizzera, in casu, non è pertanto un elemento di portata

tale da inficiare la circostanza che l’assicurato ha comunque conservato

stretti legami con la sua Patria.

RI 1 ha, dunque, migliori

opportunità di reinserimento professionale in Svizzera.

Il ricorrente deve, perciò,

essere considerato un “falso” frontaliero ai sensi della giurisprudenza Miethe

e quindi allo stesso va applicato l’art. 71 par.1 lett. b punto ii) Reg.

1408/71.

Al momento in cui si è

trovato in disoccupazione, nel mese di marzo 2004, egli aveva, di conseguenza,

il diritto di scegliere in quale Stato, Svizzera o __________, pretendere le

indennità di disoccupazione (cfr. consid. 2.10.; 2.11.).

Alla luce di quanto

esposto occorre concludere che il ricorrente nel mese di marzo 2004 era

legittimato a richiedere le prestazioni in Svizzera ai sensi della LADI.

2.13

L’assicurato, nel ricorso, ha sostenuto

che dopo il licenziamento notificatogli nel mese di ottobre 2003, e meglio nel

mese di novembre 2003, avrebbe ricevuto delle errate informazioni (impossibilità

di controllare la disoccupazione in Svizzera) da parte dell’URC di __________.

Più precisamente gli

sarebbe stato detto che, in quanto frontaliero, poteva richiedere le

prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione soltanto in __________,

ad eccezione della possibilità di inoltrare una domanda di esportazione delle

prestazioni in Svizzera per al massimo tre mesi impegnandosi a ricercare

attivamente un nuovo impiego in Ticino.

L’assicurato ha

puntualizzato che queste indicazioni, ovvero che i frontalieri dovevano

richiedere le indennità di disoccupazione nello Stato di residenza e che per gli

stessi in Svizzera era possibile un’erogazione di indennità solo per tre mesi,

gli sarebbero state fornite anche dal capo sede dell’URC di __________ durante

il pomeriggio informativo del 18 settembre 2003 presso l’ex datore di lavoro,

in occasione del quale era stato anticipato che a seguito della fusione tra la __________ e il __________ vi sarebbero stati dei licenziamenti e dove

era presente pure __________ dell’__________ di __________ (cfr.

doc. I).

Tali circostanze erano già

state addotte nell’opposizione (cfr. doc. 7).

Il

diritto alla protezione della buona fede di cui all’art. 9 Cost., che permette

al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa

eviti di contraddirsi, è garantito e impone all'autorità di discostarsi dal principio

della legalità, allorché le seguenti condizioni, precisate da una lunga e

consolidata giurisprudenza, sono adempiute

1.

l'autorità deve essere intervenuta in una situazione concreta nei

riguardi di persone determinate;

2.

l'autorità ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie

competenze;

3.

l'assicurato non deve essersi reso conto immediatamente

dell'inesattezza dell'informazione ricevuta;

4.

l'informazione errata ha indotto l'assicurato ad adottare un

comportamento o un'omissione che gli è pregiudizievole;

5.

la legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è

stata data.

(cfr. STFA

del 25 ottobre 2005 nella causa B. e B., K 107/05 consid. 3.1.; STFA del 4

luglio 2005 nella causa M., C 270/04, consid. 3.3.1.; STFA del 28

gennaio 2004 nella causa Arbeitslosenkasse der Gewerkschaft Bau & Industrie

GBI c/ A., C 218/03, consid. 2; STFA del 29 agosto 2002 nella

causa Amt für Arbeit St. Gallen c/ S., C 25/02; DTF 121 V 65, consid. 2a pag.

66-67 e la giurisprudenza ivi citata; RAMI 1993 pag. 120-121, Pratique VSI 1993

pag. 21-22, RCC 1991 pag. 220 consid. 3a, RCC 1983 pag. 195 consid. 3, RCC 1982

pag. 368 consid. 2, RCC 1981 pag. 194 consid. 3, RCC 1979 pag. 155, DLA 1992 p.

106, DTF 118 V 76 consid. 7, RDAT I-1992 n° 63; Grisel, Traité de droit administratif,

vol. I, pag. 390ss; Knapp, Précis de droit administratif,

4a ed., n° 509, pag. 108-109; Haefliger, Alle Schweizer

sind vor dem Gesetze gleich, pag. 217ss).

In

concreto il TCA ha interpellato __________, caposede dell’URC di __________,

ponendogli i seguenti quesiti:

"

1.

Lei, il 18 settembre 2003 nel pomeriggio, ha

presenziato a un incontro con degli ex dipendenti del __________, presso la

sede di tale Istituto?

2.

Se no, vi ha comunque partecipato un altro

collaboratore dell’URC di __________? In caso di risposta affermativa, indicare

il rispettivo nominativo e quali informazioni sono state date agli ex

dipendenti del __________, in particolare all’assicurato, circa i diritti,

secondo l’Accordo sulla libera circolazione delle persone, di persone divenute

disoccupate in Svizzera ma che abitavano in __________.

3.

Se sì, quali indicazioni sono state da lei

fornite agli ex dipendenti del __________, segnatamente all’assicurato, circa i

diritti, secondo l’Accordo sulla libera circolazione delle persone, di persone

divenute disoccupate in Svizzera ma che abitavano in __________?

4.

Corrisponde al vero che è stato affermato che

i frontalieri attivi professionalmente in Svizzera dovevano chiedere

l’indennità di disoccupazione nel Paese di residenza e che per essi in Svizzera

era possibile soltanto ricevere delle indennità di disoccupazione per tre mesi?

5.

L’assicurato, nel proprio ricorso, sostiene

che nel mese di novembre 2003 si è recato allo sportello dell’URC di __________

sito al pianterreno, dove un vostro collaboratore gli avrebbe spiegato che

quale disoccupato residente in __________ avrebbe dovuto controllare la

disoccupazione in __________ e che, come unica eccezione, in Svizzera avrebbe

potuto inoltrare una domanda al fine di beneficiare di prestazioni per al

massimo tre mesi, impegnandosi per iscritto a cercare attivamente un nuovo

posto in Ticino.

Le risulta che l’assicurato si sia presentato al

vostro sportello nel mese di novembre 2003?

In caso di risposta affermativa, voglia

comunicare il nome del collaboratore dell’URC che ha parlato con l’assicurato e

quali precise indicazioni gli sono state date.” (Doc. XIII)

__________

ha risposto il 13 gennaio 2006 nel modo seguente:

" (…)

In seguito alla documentazione in nostro

possesso, in data 18 settembre 2003 (pomeriggio) e 19 settembre 2003

(mattino), ho effettuato due momenti informativi per i dipendenti (ca. 50

persone) della __________, che avevano ricevuto in precedenza la lettera di

licenziamento.

A quest'incontri, che il nostro ufficio

organizza regolarmente presso le aziende che ci segnalano un numero elevato di

licenziamenti è nostra consuetudine poter disporre, a seconda della loro

disponibilità, di un rappresentante di una cassa disoccupazione affinché gli

interessati possano ricevere tutte le informazioni necessarie anche su

argomenti che non sono di nostra competenza.

Nelle date sopraccitate era presente il

signor __________ della cassa __________, __________.

Durante gli incontri presso la __________,

e anche presso le altre aziende, vengono trasmesse tutte le informazioni

inerenti la nostra struttura, le modalità d'annuncio c/o il comune di domicilio

e presso il nostro ufficio, le ricerche di lavoro da effettuare durante la

disdetta ecc. … e, da parte della cassa disoccupazione, tutte le indicazioni

inerenti il diritto alle indennità, l'ammontare delle stesse ecc. …

Nessuno dei presenti aveva richiesto

informazioni supplementari in merito all'Accordo sulla libera circolazione

delle persone (disoccupati Svizzeri residenti in __________).

Tuttavia, quando il momento informativo del

18.

settembre 2003 era già terminato, il signor RI 1, 1946, abitante a

__________, ha chiesto al sottoscritto ed al signor __________,

informazioni supplementari in merito alla sua posizione di Svizzero residente

all'estero ed ha ricevuto l'indicazione di volersi annunciare all'__________

della propria zona, dove gli avrebbero avviato la pratica per il riconoscimento

delle indennità disoccupazione.

All'interessato è stato inoltre segnalato

che, qualora avesse riportato il proprio domicilio in Svizzera, la procedura

d'annuncio sarebbe stata completamente diversa, ma il signor RI 1 non ha mai

voluto prendere in considerazione questa opportunità.

Queste indicazioni, in quel periodo, sono

sempre state trasmesse ai disoccupati con questo statuto, sia da noi che dalle

varie casse disoccupazione.

L'entrata in vigore di questi Accordi è

iniziata il 1.6.2002 ed in nostro possesso avevamo unicamente un

commentario del SECO datato maggio 2002.

Nel mese di dicembre 2003 da parte del SECO

abbiamo ricevuto delle indicazioni in lingua francese (la traduzione in

italiano è arrivata nel dicembre 2004).

Per la posizione di Svizzero residente

all'estero, o meglio "falso frontaliere", a tutt'oggi non vi è ancora

chiarezza in merito (vedi opposizione del 16 agosto 2005 inoltrata dal

signor RI 1 contro la decisione della Cassa CO 1, nella quale cita di aver

ricevuto le stesse informazioni fornite dal nostro ufficio, il mese di aprile

2005.

da un funzionario del SECO!!!).

In un articolo apparso sulla __________ del

2.

febbraio 2005, il giornalista __________, ha dato ampio spazio alla

situazione dei "falsi frontalieri", mettendo in risalto le difficoltà

esistenti e la mancanza di chiarezza nelle procedure.

Vorrei inoltre ricordare che, in data 01.04.2005,

un altro Svizzero residente all'estero si è annunciato presso i nostri uffici

alfine di poter usufruire delle indennità disoccupazione in qualità di

"falso frontaliere" ma, la Cassa __________, gli ha negato il diritto

con la semplice motivazione di non poter comprovare alcuna residenza in

Svizzera, non avendo fornito il formulario "Annuncio presso il Comune di

domicilio", in quanto non domiciliato sul territorio elvetico!!!

L'interessato non ha mai inoltrato nessuna

opposizione avendo, dopo poche settimane, reperito una nuova occupazione.

È chiaro che uno dei compiti del nostro

ufficio è quello di adeguatamente informare gli assicurati, ma in mancanza di

indicazioni precise, vengono trasmesse unicamente quelle sicure in nostro

possesso.

Per quanto riguarda la vostra richiesta al

punto 5 risulta molto difficile stabilire, dopo oltre due anni ed in

considerazione dell'afflusso giornaliero di disoccupati presso i nostri uffici,

se il signor RI 1 si sia recato ai nostri sportelli al pianterreno nel mese di novembre

2003.

Posso tuttavia affermare che, se così fosse

e visto quanto sopraesposto, l'informazione ricevuta sia stata senz'altro

quella di voler controllare la disoccupazione in __________ e, come unica

eccezione, come cittadino UE/AELS avrebbe potuto far uso del diritto

all'esportazione delle prestazioni per un massimo di tre mesi.

A questo punto viene comunque spontaneo

chiedersi, come mai lo stato __________ ha erogato prestazioni all'assicurato a

conferma quindi delle informazioni da noi ricevute in merito alla procedura da

seguire, senza valutare diversamente la situazione?

Ritengo che nessuno degli addetti ai

lavori, in quel periodo, fosse in grado di proporre soluzioni diverse da quelle

adottate." (Doc. XVI)

__________

dell’__________ di __________, il quale è stato invitato a rispondere alle

medesime domande poste a __________ (cfr. doc. XIV), il 10 gennaio 2006 ha

rilevato:

"

(…)

1) Dopo aver

visionato la mia agenda del 2003, le confermo che ho partecipato nel pomeriggio

del 18 settembre 2003 ad un incontro con i dipendenti della __________ presso

la loro sede sita in via __________.

2) II

3) Confermo che

era pure presente il Signor __________ capo sede dell'URC di __________.

4) All'incontro

sono stati informati i dipendenti, residenti in Svizzera, sul diritto alle

indennità di disoccupazione in territorio elvetico. Sinceramente non ricordo

che le domande che sono state poste dopo la mia esposizione.

Posso tuttavia confermare, che qualora

qualche dipendente avesse chiesto informazioni in merito a persone disoccupate

in Svizzera ma che abitavano in __________, avrei comunicato loro che dovevano

rivendicare il diritto nel paese in cui risiedono.

5) Ribadisco che

non ricordo se è stata indicata tale affermazione e soprattutto se è stata

posta una domanda riguardante i lavoratori frontalieri.

Confermo comunque che quest'ultimi,

attivi professionalmente in Svizzera, devono chiedere l'indennità di

disoccupazione nel Paese di residenza e quindi, qualora mi fosse stata posta

questa domanda, avrei comunicato questa indicazione.

In conformità con le disposizioni

degli Accordi sulla libera circolazione delle persone, confermo che vi è la

possibilità di esportare le prestazioni, ricevute in un paese membro della

Comunità europea, per un massimo di tre mesi, in territorio elvetico

soggiornando in Svizzera allo scopo di cercare lavoro senza perdere il diritto

alle indennità.

Mi permetto allegare inoltre il prospetto informativo, redatto dal

Seco nel mese di luglio 2003, inerente il diritto alle prestazioni per gli

Svizzeri all'estero." (Doc. XV)

Da queste risultanze si

evince che, a prescindere dalla questione di sapere quali informazioni ha

precisamente ricevuto allo sportello dell’URC di __________ nel mese di

novembre 2003 (cfr. doc. I) all’assicurato, in occasione della giornata del 18

settembre 2003, sono state date delle informazioni erronee.

Al ricorrente è infatti stato

indicato che, quale frontaliero, poteva controllare la disoccupazione solo

nello Stato di residenza, ossia l’__________, fatta salva la possibilità di

esportare per tre mesi le prestazioni in Svizzera.

All’insorgente si sarebbe

dovuto, per contro, specificare che nel suo caso poteva eventualmente entrare in

considerazione pure il diritto di opzione, ovvero la facoltà di scegliere dove

richiedere le indennità di disoccupazione, se in Svizzera o in __________ (cfr.

consid. 2.10., 2.11.).

L’informazione fornita

all’assicurato si rivela pertanto errata.

Le autorità chiamate ad

applicare la LADI hanno così anche contravvenuto all’art. 27 LPGA, in vigore

dal 1° gennaio 2003, il quale sancisce, in particolare, per l'amministrazione

un dovere di carattere collettivo, generale e permanente di fornire informazioni

- ad esempio tramite opuscoli informativi; cfr. DLA 2002 pag. 194 - (cpv. 1) e

il diritto soggettivo e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un

parere su ciò che conviene fare) su un caso preciso e su esplicita richiesta,

che può essere fatto valere in giustizia (cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. DTF

131.

V 472 consid. 4.1; STFA del 28 ottobre 2005 nella causa W., C 157/05, consid.

4.2

; E. Imhof - CH Zünd, "ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS

2003.

pag. 291 seg. (306); E. Imhof, "Anhang zur

Vertiefung von art. 27 ATSG über Aufklärung, Beratung und Kenntnisgabe" in

SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R. Spira, "Du droit

d'être renseigné et conseillé par les assureurs et les organes d'exécution des

assurances sociales art. 27 LPGA" in SZS 2001 pag. 524 seg. (527);

U. Kieser, "ATSG - Kommentar", ad art. 27 pag. 317 e pag. 318-321).

In materia di

assicurazione contro la disoccupazione questa disposizione della LPGA ha

apportato notevoli miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di

informare non è più limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle

disposizioni legali (cfr. DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag.

95) ma è stato generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit, in STZ 2003

pag. 307).

Quanto fa implicitamente

valere il caposede dell’URC di __________, ossia che a loro volta non avrebbero

ricevuto delle chiare indicazioni da parte del SECO in merito alla posizione

dei “falsi” frontalieri (cfr. doc. XVI), è contraddetto dal fatto che già la

C-AD-LCP del maggio 2002, tradotta anche in italiano, contempla la possibilità

per i “falsi” frontalieri, per la cui definizione è fatto riferimento anche

alla sentenza Miethe, di scegliere dove richiedere le prestazioni

dell’assicurazione disoccupazione, se nello Stato di residenza o nello Stato

dell’ultimo impiego (cfr. p.ti B32-B41).

In ogni caso va

sottolineato che comunque l’assicurato non deve portare le

conseguenze di comportamenti negligenti da parte di organi addetti

all’applicazione della LADI (cfr. RDAT II-2001 N. 95).

Nel caso

in esame, dunque, l’autorità è intervenuta in una situazione concreta

dell’assicurato e questi, da un lato, poteva ritenere che l’URC e il

rappresentante del __________ fossero competenti, dall’altro, non aveva motivo

per ritenere errata l’informazione ricevuta. Inoltre il ricorrente, a seguito

delle indicazioni dell’URC e dell’__________, nel mese di marzo 2004 non si è

iscritto in disoccupazione in Ticino. Infine la legge non ha subito modifiche

dal momento in cui l’informazione erronea è stata fornita.

Pertanto in concreto sono

adempiute le condizioni della tutela della buona fede dell’insorgente.

2.14

Come esposto sopra (cfr. consid.

2.5

), l’assicurato non ha ossequiato il termine perentorio di tre mesi di cui

all’art. 20 cpv. 3 LADI.

L’iscrizione in

disoccupazione del 1° luglio 2005 con effetto dal mese di marzo 2004 (cfr. doc.

41, 55, V) può valere quale domanda di restituzione di detto termine di tre

mesi giusta l’art. 41 LPGA (cfr. consid. 2.4.).

Il lasso di tempo di dieci

giorni dalla cessazione dell’impedimento previsto dall’art. 41 LPGA per

postulare la restituzione di un termine, in casu, deve essere ritenuto

ossequiato.

Infatti è con la lettera

del 14 giugno 2005 che il SECO - a cui l’assicurato aveva chiesto ragguagli - ha

indicato che se lo stesso adempiva i presupposti per essere considerato un

“falso” frontaliero poteva richiedere indennità di disoccupazione in Svizzera (cfr.

doc. 13).

Mediante tale scritto è,

quindi, cessato l’impedimento del ricorrente ad agire, visto che è stato messo a

conoscenza da parte di un’autorità competente del suo eventuale diritto a

indennità di disoccupazione in Svizzera quale “falso” frontaliero. La lettera

del 14 giugno 2005 verosimilmente è giunta a __________ non prima di sei-sette

giorni (al riguardo va osservato che gli scritti del TCA all’assicurato del 4

gennaio 2006 e del 13 febbraio 2006 sono pervenuti al medesimo, secondo le sue

dichiarazioni di cui questa Corte non ha motivo di dubitare, il 21 gennaio 2006,

rispettivamente il 23 febbraio 2006 cfr. doc. XXVII, XXII, XVII, XII). Essa è,

pertanto, stata consegnata al più presto martedì 21 giugno 2005. Il termine ha perciò

iniziato a decorrere mercoledì 22 giugno 2005 ed è scaduto venerdì 1° luglio

2005.

Questa data coincide con l’annuncio in disoccupazione dell’assicurato.

Siccome, inoltre, nel caso

di specie va riconosciuta la buona fede del ricorrente, il ritardo con cui questi

ha inoltrato la domanda di indennità di disoccupazione con effetto dal mese di marzo

2004.

è giustificato (cfr. consid. 2.13., 2.4.; STFA del 1° dicembre 2005 nella

causa B., C 240/04).

L’assicurato, come visto,

quando ha ricevuto lo scritto del 14 giugno 2005 del SECO si è peraltro

prontamente iscritto in disoccupazione il 1° luglio 2005 rivendicando il

diritto alle relative prestazioni a decorrere dal mese di marzo 2004 e fornendo

la documentazione necessaria (cfr. doc. 41, 55, III, V).

Il presupposto del periodo

di contribuzione ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. e 13 LADI è poi adempiuto.

Infatti nel marzo 2004 l’assicurato aveva svolto un’occupazione in Svizzera

soggetta a contribuzione per ben più di dodici mesi.

Pertanto, nel caso in cui

anche le altre condizioni per avere diritto alle indennità di disoccupazione (cfr.

art. 8 LADI) siano realizzate, egli aveva diritto all’apertura di un termine

quadro biennale (1.3.2004-28.2.2006) per la riscossione di prestazioni.

In simili condizioni a

torto la Cassa con decisione del 28 luglio 2005, confermata con decisione su

opposizione del 1° settembre 2005, ha negato all’assicurato il diritto

all’indennità di disoccupazione dal mese di luglio 2005, tra l’altro, per il

motivo che non adempiva il periodo di contribuzione, né poteva comprovare un

motivo di esonero (cfr. doc. A1, A2).

In simili circostanze, la

decisione su opposizione impugnata va annullata e gli atti vengono retrocessi all'amministrazione

perché verifichi se l’assicurato adempie gli altri presupposti necessari per

poter beneficiare del diritto alle indennità di disoccupazione.

2.15

Il ricorrente

ha chiesto l’assegnazione di ripetibili sia dinanzi al TCA, che per la

procedura di opposizione (cfr. doc. I).

Per le

ripetibili davanti a questa Corte, va osservato che il TFA riconosce

eccezionalmente ad una parte vittoriosa non rappresentata il diritto ad

ottenere un'indennità per ripetibili per l'attività da lei svolta solo se,

cumulativamente, la causa è complessa, gli interessi in gioco sono importanti,

il lavoro svolto ha impedito notevolmente l'attività professionale o ha

comportato una perdita di guadagno e se gli sforzi profusi sono ragionevolmente

proporzionati ai risultati ottenuti (DTF 129 V 113 consid. 4.1, DTF 122 V 142 consid. 9, DTF 113 Ib 356 consid. 6b, DTF 110 V

81.

consid. 7, DTF 110 V 133 consid. 4a; Poudret, Commentaire

de la loi fédérale d'organisation judiciaire, no. 1 ad art. 159; T. Locher, Grundriss

des Sozialversicherungsrechts, Verlag Stämpfli + Cie AG Berna, 1994, pag. 373).

In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa S., C 3/04, la nostra

Massima Istanza ha ribadito che:

"

(…)

Nach der Rechtsprechung (BGE 110 V 81 Erw. 7 mit

Hinweisen) ist für persönlichen Arbeitsaufwand und Umtriebe einer unvertretenen

Partei grundsätzlich keine Parteientschädigung zu gewähren, ausser wenn

besondere Verhältnisse vorliegen (nicht veröffentlichtes Urteil H. vom 6.

Februar 1984). Kumulativ müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

komplizierte Sache mit hohem Streitwert; hoher Arbeitsaufwand, der den Rahmen

dessen überschreitet, was der Einzelne üblicher- und zumutbarerweise nebenbei

zur Besorgung der persönlichen Angelegenheiten auf sich zu nehmen hat; vernünftiges

Verhältnis zwischen dem betriebenen Aufwand und dem Ergebnis der Interessenwahrung.

Im vorliegenden Fall sind die erste und zweite Voraussetzung nicht gegeben. Es

kann nicht gesagt werden, dass der Beschwerdeführer durch die Verfassung seiner

Rechtsschrift und die in diesem Zusammenhang betriebene Interessenwahrung in

seiner normalen Berufstätigkeit während einiger Zeit erheblich beeinträchtigt

worden wäre. Somit entfällt eine Parteientschädigung auch unter dem Titel des

persönlichen Arbeitsaufwandes und der Umtriebe.“ (STFA

del 25 aprile 2005 nella causa S., C 3/04, consid. 6.2.)

A mente

del TCA, nel presente caso, non sono dati gli estremi per riconoscere al

ricorrente non patrocinato un’indennità per ripetibili ai sensi della

giurisprudenza federale sopra citata.

2.16

In relazione

alla richiesta di ripetibili nella procedura di opposizione, va rilevato che l'art.

52.

cpv. 3 LPGA prevede che di regola nella procedura di opposizione non sono

accordate ripetibili.

Tuttavia,

quando in questa fase può essere concesso all'assicurato il gratuito

patrocinio, nel caso di accoglimento dell'opposizione vanno erogate le

ripetibili (cfr. DTF 130 V 570; U. Kieser, op. cit., ad art. 52 n. 28; ad art.

37.

n. 23; Prassi del SECO ML/AD 2004/02 Foglio 8/, STCA del 2 settembre 2004

nella causa A., 38.2003.101, consid. 2.17.).

Il TFA,

nella sentenza appena menzionata del 23 settembre 2004 nella causa Z. (I

164/04), pubblicata in DTF 130 V 570, ha poi lasciato aperta la questione di

sapere se il diritto alle ripetibili possa essere riconosciuto anche in altre

situazioni eccezionali, come ad esempio in caso di dispendio o di difficoltà

particolari.

In concreto,

da un lato, l’assicurato mai ha preteso di essere indigente, né infatti ha

postulato il gratuito patrocinio.

Dall’altro,

anche questa Corte può esimersi dallo stabilire se le ripetibili possono essere

accordate pure in altre situazioni eccezionali, siccome, in casu, non si è

comunque confrontati con delle circostanze particolari tali da comportare che

il rifiuto delle ripetibili in sede di reclamo configuri una violazione

insostenibile dal profilo costituzionale del senso di giustizia.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso è

accolto.

§ La

decisione su opposizione impugnata va annullata.

§§ Gli

atti sono retrocessi all'amministrazione perché verifichi se

l’assicurato adempie agli ulteriori presupposti necessari per poter beneficiare

del diritto alle indennità di disoccupazione.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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