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38.2005.9

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

14 aprile 2005Italiano55 min

Source ti.ch

Fatti

N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).

Dal

profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio

le norme di diritto materiale in vigore al momento in cui si realizza la

fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 130 V 329; DTF 129 V 1, consid.

1.2., pag. 4; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1, pag.

467; DTF 126 V 166 consid. 4b, pag. 166; DTF 125 V 42,

consid. 2b, pag. 44; DTF 123 V 70, consid. 2, pag. 71;

DTF 122 V 34, consid. 1, pag. 36 con riferimenti; RAMI 1999 n. K 994 pag. 321

consid. 2; STFA del 16 febbraio 2004 nella causa S., C 154/03; STFA del 20

gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01 e STFA del 23 gennaio 2002 nella

causa L., H 114/01).

Inoltre,

il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda

di regola sui fatti che si sono realizzati fino all'emanazione della decisione

amministrativa contestata (cfr. DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 121 V 366

consid. 1b; qui: il 14 gennaio 2005).

Nel caso

in esame, l'amministrazione ha sanzionato l'assicurato per mancate ricerche di

lavoro nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2004 precedenti l'iscrizione

al collocamento. A quel momento la terza revisione della LADI era già in vigore

e deve dunque essere presa in considerazione.

2.3. Dapprima va

rilevato che la terza revisione della LADI non ha sostanzialmente modificato né

l'obbligo per gli assicurati di cercare un impiego adeguato, né il principio di

sanzionare la violazione di questo dovere vigenti precedentemente al 1° luglio

2003. È stato, invece, parzialmente modificato l'art. 26 dell'ordinanza.

Pertanto resta valida la giurisprudenza elaborata fino al 30 giugno 2003.

Come

appena visto, tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare

personalmente un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 LADI), se necessario

anche fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI) ed anche

fuori del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).

Alla fine di ogni periodo

di controllo egli dovrà, dunque, presentare al servizio competente le prove

documentali relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA del 29.1.92

nella causa E.R., non pubblicata).

Secondo l'art. 26 cpv. 1

OADI:

"

L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di

regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."

L'art. 26 cpv. 2 OADI

prevede che:

"

Annunciandosi per riscuotere l'indennità giornaliera, l'assicurato deve

provare al servizio competente gli sforzi che ha intrapreso per trovare

lavoro."

L'art. 26 cpv. 2bis OADI

precisa che

" Egli deve fornire tale prova per ogni periodo di

controllo al più tardi entro il quinto giorno del mese seguente o il primo

giorno lavorativo successivo a tale data. In caso contrario, il servizio

competente gli accorda un termine adeguato per rimediarvi. Nel contempo lo

informa per scritto che, se lascia scadere il termine senza una giustificazione

valida, le ricerche di lavoro non potranno essere prese in considerazione."

L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:

"

Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro

dell'assicurato."

Conformemente al principio

dell'obbligo della riduzione dei danni ancorato nel diritto delle assicurazioni

sociali (cfr. Maurer, Sozialversicherungsrecht, Band I, 1979 p. 323), la LADI

ha dunque previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue

possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.

Se non adempie il suo

obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c

LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il

suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata.

2.4. La giurisprudenza federale ha

stabilito che questo motivo di sospensione è dato anche quando l'assicurato non

si attiene all'obbligo della ricerca di un lavoro prima di essere disoccupato.

L'assicurato deve così, ad esempio, adoperarsi già durante il periodo di

disdetta (e cioè a partire dal momento in cui gli viene notificato il

licenziamento) per trovare una nuova occupazione (cfr. DLA 1966 N° 11 e N° 21;

DLA 1977 N° 33; DLA 1987 pag. 41, DTF del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., C

77/91; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici

regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti

sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure

art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).

Anche gli

assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere

sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che

precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML,

n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo, op. cit., pag. 17).

Questa giurisprudenza viene regolarmente

confermata dal TFA (cfr. ad esempio: STFA del 22 ottobre 2002 nella causa N. (C

305/01), non pubblicata; STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C. (C 280/01);

STFA del 15 dicembre 2003 nella causa P. (C 200/03); STFA del 10 dicembre 2004

nella causa M. (C 210/04)).

Oltre al

caso appena ricordato in cui può essere sanzionato il lavoratore che non cerca

una nuova occupazione durante il periodo di disdetta o nel periodo

immediatamente precedente la fine di un contratto di lavoro di durata

determinata, può pure essere sospeso dal diritto all'indennità l'assicurato che

non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo che precede

l'adempimento dell'obbligo di controllo. Ciò vale, in particolare, per gli

assicurati che, terminati gli studi o dei corsi di perfezionamento, preferiscono

lasciar trascorrere qualche mese prima di annunciarsi disoccupati e, nel

periodo che va dalla fine degli studi al momento in cui si presentano per la

prima volta all'Ufficio del lavoro, non compiono nessuna ricerca di impiego

(cfr. DLA 1981 p. 126; DLA 1982 p. 37).

2.5. Per

stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare

un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la

qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76

consid. 2 con riferimenti; STFA del 15 gennaio 2001 nella causa C.P.-B., C

49/00).

Il

disoccupato, per ogni periodo di controllo, deve, infatti, fornire

all'amministrazione la prova d'aver compiuto un certo numero di ricerche di

lavoro qualitativamente valide (cfr. DTF 124 V 231; DTF 120 V 74; DLA 1993/1994

pag. 55; DTF 112 V 217; DLA 1987 n. 2 p. 40; DLA 1986 n. 26 p. 101).

Secondo costante

giurisprudenza cantonale, gli assicurati, durante ogni periodo di controllo,

devono comprovare, di regola, almeno 4 ricerche qualitativamente valide (cfr.

per tutte la STCA del 28 gennaio 1987 nella causa M.Z., AD 247/86). Il TFA, in

una sentenza del 13 luglio 1987, ha approvato questo principio (cfr. STFA nella

causa M.Z., C 33/87).

In una sentenza del 3 luglio 2003 nella causa AWA

contro E. (C 286/02), il TFA ha ritenuto sufficienti quattro ricerche di lavoro

compiute da un assicurato durante uno dei tre mesi di disdetta, osservando:

"

(…)

Mit der Vorinstanz sind die fünf Arbeitsbemühungen

während des Monats November als genügend und die drei, eventuell vier

Bewerbungen im Dezember 2001 als gerade noch ausreichend zu qualifizieren. Dies

insbesondere angesichts des in diesem Monat knappen Angebots an Arbeitsstellen

und der Tatsache, dass sich der Versicherte nicht darauf beschränkte, sich

bloss telefonisch nach offenen Stellen zu erkundigen, sondern sich in der Regel

schriftlich bewarb. Dem geringen Fehlverhalten des Beschwerdegegners, sich

während des letzten Monats in der Kündigungsfrist nur um eine oder zwei Stellen

beworben zu haben, hat das kantonale Gericht mit der am unteren Rand des

leichten Verschuldens liegenden Einstellung von 3 Tagen angemessen Rechnung

getragen. Diese Bemessung der Einstelldauer ist unter Berücksichtigung des

nicht nur der Verwaltung, sondern auch der Vorinstanz zustehenden Ermessens, in

welches das Eidgenössische Versicherungsgericht ohne triftigen Grund nicht

eingreift (BGE 123 V 152 Erw. 2 mit Hinweisen), nicht zu beanstanden."

(STFA del 3 luglio 2003 nella causa AWA

contro E., C 286/02)

In una

sentenza del 3 agosto 2000 nella causa K. (C 399/99), la nostra Alta Corte ha

inoltre avuto modo di rilevare quanto segue:

"

1.- Das kantonale Gericht hat die vorliegend

massgebenden Bestimmungen über die Pflicht zur Stellensuche (Art. 17 Abs. 1

AVIG), die Einstellung in der Anspruchsberechtigung bei ungenügenden

Arbeitsbemühungen (Art. 30 Abs. 1 lit. c AVIG), die verschuldensabhängige Dauer

der Einstellung (Art. 30 Abs. 3 AVIG und Art. 45 Abs. 2 AVIV) sowie die

Rechtsprechung zu Qualität und Quantität der Arbeitsbemühungen (vgl., nebst den

erwähnten BGE 120 V 76 Erw. 2 und 112 V 217 Erw. 1b, BGE 124 V 231 Erw. 4a)

zutreffend dargelegt. Darauf kann verwiesen werden.

Richtig ist auch, dass gemäss Verwaltungspraxis

in der Regel durchschnittlich 10 bis 12 Bewerbungen pro Monat verlangt werden

(Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, Bd. I, N. 15 zu Art.

17). Eine allgemein gültige Aussage über die erforderliche Mindestanzahl an

Bewerbungen ist indes nicht möglich. Das Quantitativ beurteilt sich vielmehr

nach den konkreten Umständen (Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in:

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Bd. Soziale Sicherheit, Fn

1330). Zu berücksichtigen sind namentlich Alter,

Schul- und Berufsbildung der versicherten Person

sowie die Verhältnisse im für diese in Betracht kommenden

Arbeitsmarkt. (…)"

Questa giurisprudenza è stata confermata in una

sentenza del 6 agosto 2002 nella causa Z. (C 338/01), nella quale il TFA ha

ritenuto insufficienti sei ricerche di lavoro in un mese.

In un'altra sentenza del 23 gennaio 2003 nella

causa C.

(C 280/01) il TFA ha ritenuto insufficienti

quattro ricerche di lavoro in un periodo di tre mesi.

In una sentenza del 26 maggio 2003 nella causa M.

(C 98/02), il TFA ha ritenuto non colpevole un assicurato che aveva compiuto,

durante due periodi di controllo, sei ricerche di impiego lavorando a tempo

pieno in un programma di occupazione temporanea.

Il TFA, in una sentenza del 4 giugno 2003 nella

causa R. (C 319/02), ha ritenuto insufficienti sei ricerche di lavoro in un

mese.

In un'altra sentenza dell'11 luglio 2003 nella

causa D. (C 63/03) la nostra Alta Corte, dopo avere ricordato che i giudici di

prima istanza avevano ritenuto che l'obiettivo fissato ad un'assicurata

dall'amministrazione di effettuare dieci ricerche di lavoro mensili non era

sproporzionato, ha ritenuto insufficienti tre ricerche di lavoro durante un

periodo di controllo.

Infine, in una sentenza del 10 dicembre 2004

nella causa M. (C 210/04), il TFA ha confermato la sanzione inflitta

dall’amministrazione ad un assicurato che aveva svolto due ricerche di lavoro

nel mese antecedente l’annuncio al collocamento, ritenute insufficienti e che

aveva omesso di compiere ricerche di lavoro durante il primo periodo di

controllo; l’Alta Corte ha pure considerato insufficienti cinque ricerche di

lavoro, di cui tre erano già state compiute nel mese precedente, effettuate

dall’assicurato durante un periodo di controllo. La nostra Massima Istanza ha

in particolare sottolineato:

"

(...)

Bei der Beurteilung der Frage, ob sich eine

versicherte Person genügend um zumutbare Arbeit bemüht hat, ist nicht nur die

Quantität, sondern auch die Qualität ihrer Bewerbungen von Bedeutung (BGE 124 V

231 Erw. 4a mit Hinweis).

Wenn jedoch dem Versicherten grössere

Anstrengungen in quantitativer Hinsicht hätten zugemutet werden können, ist er

wegen ungenügender persönlicher Bemühungen um Arbeit in der

Anspruchsberechtigung einzustellen. Dabei kommt es immer auf die konkreten

Umstände an. Im Sinne einer Grössenordnung ist jedoch zu beachten, dass einige

Kassen durchschnittlich zehn bis zwölf geeignete Arbeitsbemühungen im Monat

verlangen (BGE 124 V 234 Erw. 6 mit Hinweis)."

La giurisprudenza cantonale più sopra ricordata

ha dunque fissato semplicemente una linea di riferimento e non ha carattere

assoluto ("di regola") e, secondo quanto stabilito dal TFA nelle

sentenze appena citate, occorre valutare, nel singolo caso concreto, quante

ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, a seconda delle condizioni

particolari di ogni singola fattispecie (cfr. STCA del 28 gennaio 2003 nella

causa K., inc. 38.2002.186).

A proposito dei compiti dei consulenti del

personale, in una sentenza del 5 ottobre 2000 nella causa B. (inc. 38.2000.74),

il TCA ha ricordato che:

"

Riguardo al desiderio dell'assicurato di seguire

altri tipi di programmi occupazionali, va pure ricordato che spetta ai

consulenti degli URC di decidere di volta in volta quali sono le misure più

idonee per favorire un rapido collocamento dei singoli assicurati (cfr. art. 85

cpv. 1 lett. a e c LADI; art. 85 b LADI, art. 17 cpv. 3 LADI)."

2.6. Giusta l'art. 17 cpv. 1 in

fine LADI, l'assicurato deve comprovare il suo impegno per trovare un nuovo

posto di lavoro, fornendo al servizio competente le prove relative agli sforzi

intrapresi a tal fine (cfr. art. 26 cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. DLA 1988 p.

95; DTF 120 V 74). La prova degli sforzi volti al reperimento di una nuova

occupazione deve essere fornita, giusta l'art. 26 cpv. 2 OADI, al servizio

competente. Nel Cantone Ticino, sulla base dei combinati disposti dell'art. 30

cpv. 2, 85 e 85b LADI, questa competenza è stata delegata agli URC (cfr. l'art. 2a lett. e del Regolamento della legge sul rilancio

dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 15 ottobre 2003; D.

Cattaneo, op. cit., pag. 92-93).

La legge non prevede

nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire

effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi

datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla

fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio

competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del

29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).

L'obbligo

di comprovare le ricerche di lavoro è stato ribadito dal TFA in una sentenza

del 23 gennaio 2003 nella causa C.

(C

280/01), nella quale ha osservato:

"

Selbst wenn sich der Versicherte sodann

tatsächlich bei 10 potentiellen Arbeitgebern oder Arbeitgeberinnen gemeldet

hätte, kann er sich nur auf jene Arbeitsbemühungen berufen, welche er

nachzuweisen vermag (Art. 17 Abs. 1 Satz 3 AVIG in Verbindung mit Art. 26 Abs.

Considerandi

2.

AVIV; Gerhards, a.a.O., N 22 zu Art. 17 AVIG)."

Concretamente

ciò significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare

all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore

di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile

l'avvenuta ricerca.

In caso di ricerca

personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei

datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è

necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo

"timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra

forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del

28.1.1987

nella causa S.P., AD 5/87).

Inoltre

il TFA ha avuto occasione di rilevare che sul modulo utilizzato per comprovare

le ricerche compiute o sulle eventuali dichiarazioni dei potenziali datori di

lavoro deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il

disoccupato si è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre

1999.

nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).

L'assicurato potrà

servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dall'UFSEL (Ufficio

federale dello sviluppo economico e del lavoro; dal 1° luglio 1999 Segretariato

di stato dell'economia, SECO).

In caso di rifiuto del

datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà

comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al

servizio competente tale rifiuto.

Infine, in caso di ricerca

telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola,

confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto

(cfr. DLA 1988 p. 95).

In una

sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000 pag. 156 segg., il TFA ha

ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che effettua le

ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.

In merito alle ricerche di lavoro compiute

esclusivamente per telefono e alla continuità delle ricerche durante un periodo

di controllo, il TFA, in una sentenza del 4 giugno 2003 nella causa R. (C

319/02), ha avuto modo di rilevare:

"

(…)

Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait

des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte

aussi bien de la quantité que de la qualité de ses recherches (ATF 124 V 231

consid. 4a et l'arrêt cité). Sur le plan quantitatif, la pratique

administrative exige dix à douze offres d'emploi par mois en moyenne. On ne

peut cependant pas s'en tenir à une limite purement quantitative et il faut

bien plutôt examiner, au regard des circonstances concrètes, la qualité des

démarches (Nussbaumer, op. cit., note de bas de page 1330). Sur le plan

qualitatif, on peut attendre d'un assuré qu'il ne se contente pas de démarches

par téléphone, mais qu'il réponde également à des offres d'emploi par écrit

(Chopard, op. cit., p. 139 sv.). La continuité des démarches joue également un

certain rôle, même si l'on ne saurait exiger d'emblée que l'assuré répartisse

ses démarches sur toute une période de contrôle. S'agissant d'offres écrites,

il peut au contraire être rationnel et judicieux de préparer ses postulations

de manière concentrée sur quelques jours dans le mois, eu égard à la

périodicité des offres d'emplois dans les journaux et compte tenu du fait que

les délais de postulation sont en général relativement longs (arrêt non publié

du 5 juillet 1988 dans la cause R., C 14/88). (…)"

(STFA del 4 giugno 2003 nella causa R., C 319/02)

2.7

Riguardo ai

lavoratori anziani il Tribunale federale delle assicurazioni ha più volte

ribadito che essi non sono esentati dal compiere ricerche di lavoro.

Infatti

secondo l'art. 17 cpv. 4 LADI il Consiglio federale può esonerare parzialmente

dai loro obblighi gli assicurati di una certa età. Per principio dunque

l'obbligo di cercare lavoro esiste anche per loro (cfr. STFA del 19 ottobre

1993.

nella causa F.B., C 151/93; RDAT 1986 pag. 174; STFA del 24 novembre 1993

nella causa W.E., C 167/93).

L'art. 17

cpv. 1 LADI stabilisce che l'assicurato deve intraprendere tutto ciò che si può

ragionevolmente pretendere da lui per evitare o abbreviare la disoccupazione

tenuto conto della sua situazione personale - età, formazione scolastica e

professionale, conoscenze linguistiche - e di quella del mercato del lavoro

(cfr. DTF 120 V 78/79; D. Cattaneo, op. cit.,

pag.

28-29).

Il TCA

constata che il TFA in una sentenza pubblicata in DTF 120 V 74 segg. ha

ribadito, trattandosi nel caso di specie di un lavoratore di 63 anni, la

necessità di considerare l'età, la formazione e la situazione del mercato del

lavoro.

La stessa

Alta Corte nella decisione pubblicata in DTF 124 V 225 segg., concernente

un'assicurata di 54 anni, ha inoltre rilevato che:

"

Die Beschwerdegegnerin weist im Monat Juni 1994

lediglich drei Bewerbungen auf. Dies ist quantitativ ungenügend, verlangen doch

einige Kassen durchschnittlich 10 bis 12 Bemühungen im Monat (Gerhards,

a.a.O. N 15 zu Art. 17). Das Alter der Versicherten erschwert zwar die

Erfolgsaussichten, hindert sie aber nicht daran, intensiver nach einer Stelle

Ausschau zu halten (ARV 1980 Nr.- 45 S. 112 Erw. 2; Gerhards,

a.a.O.,. N 14 zu Art. 17). Massgebend ist einzig die ausreichende Intensität

der Bemühungen und nicht deren Erfolg." (DTF 124 V 234)

Anche relativamente

ad assicurati ticinesi il TFA ha implicitamente sancito che nella

commisurazione della sanzione occorre tenere conto dell'età. Infatti nel caso

di due assicurati di 62, rispettivamente 61 anni, i quali erano stati sospesi

dal diritto alle indennità di disoccupazione per mancate ricerche durante un

periodo di controllo, la nostra Massima Istanza ha confermato la penalità

minima di 2 giorni inflitta loro dall'amministrazione e confermata dal TCA

(cfr. STFA del 19 ottobre 1993 nella causa F.B., C 151/93; STFA del 24 novembre

1993.

nella causa W.E., C 167/93).

2.8

L'art. 30

cpv. 1 lett. c LADI sanziona dunque una violazione dell'obbligo di ridurre il

danno fissato all'art. 17 cpv. 1 LADI (cfr. DLA 1981 pag. 126).

In una

sentenza del 17 marzo 1998 nella causa H. il Tribunale federale delle

assicurazioni ha ribadito questo concetto ed ha avuto modo di formulare le

seguenti osservazioni circa la natura, il carattere e lo scopo della

sospensione:

"

Mittels Einstellung in der Anspruchsberechtigung

soll dieser Pflicht zum Durchbruch verholfen werden. Praxisgemäss handelt es

sich dabei nicht um eine strafrechtliche, sondern eine verwaltungsrechtliche

Sanktion (BGE V 151 Erw. 1c; ARV 1990 Nr. 20 S. 133 Erw. 2b; vgl. auch Gerhards,

Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, N 2 zu Art. 30). Mit der

Verknüpfung von Schadenminderungspflicht und Sanktion will das AVIG Arbeitslose

zur Stellensuche anspornen. Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung soll

den Versicherten davon abhalten, die Arbeitslosenversicherung missbräuchlich in

Anspruch zu nehmen. Wenn er sich nicht genügend um Arbeit bemüht, nimmt er in Kauf,

länger arbeitslos zu bleiben. Dadurch erwächst der Versicherung insofern ein

Schaden, als sie länger Leistungen erbringen muss. Zweck der Einstellung in der

Anspruchsberechtigung ist eine angemessene Mitbeteiligung des Versicherten an

diesem Schaden, den er durch sein pflichtwidriges Verhalten der

Arbeitslosenversicherung natürlich und adäquat kausal verursacht hat (BGE 122 V

40.

Erw. 4c/aa und 44 Erw. 3c/aa; Gerhards, a.a.O., n 2 und 51 zu Art.

30). Ohne die einstellungsrechtliche Sanktion käme Art. 17 Abs. 1 AVIG im

Taggeldrecht nicht zum Tragen.

Wüsste nämlich eine

arbeitslose Person zum voraus, dass ungenügende Bemühungen bezüglich ihrer

Leistungen keine Folgen zeitigten, fehlte ein wesentlicher Ansporn, dem

gesetzlichen Gebot zur Stellensuche nachzuleben." (DTF 124 V 227-

228)

In questa

sentenza (cfr. DTF 124 V 228- 230 ) il TFA ha pure avuto modo di sancire la

conformità dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI con le disposizioni della

Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (al

proposito cfr. D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de

l'assurance chômage" Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte

sul Meno, 1992 pag. 193 seg.).

In una

sentenza del 4 agosto 2003 nella causa S. (C 221/02) l'Alta Corte ha, tra

l'altro, ribadito che:

"

(…)

2.2

Anche nell'ambito dell'assicurazione contro

la disoccupazione, così come negli altri ambiti delle assicurazioni sociali,

all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 125 V 199 consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische

Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, pag.

48). La violazione di questo obbligo viene sanzionata

per evitare l'ottenimento abusivo di prestazioni da parte dell'assicurazione

contro la disoccupazione (DLA 1998 no. 34 pag. 187 consid. 2b e riferimenti).

Con lo strumento della sospensione, quale sanzione amministrativa e non penale

(DLA 1993/1994 no. 3 pag. 22 consid. 3d con riferimenti), il legislatore ha

così voluto regolamentare la partecipazione dell'assicurato al danno da lui

provocato (DTF 126 V 523; Gerhards, Kommentar zum

Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I, no. 2 ad art. 30) e scaricare, per

motivi di equità, la comunione dei contribuenti dagli effetti negativi di

comportamenti ingiustificati (Jacqueline Chopard, Die Einstellung in der

Anspruchsberechtigung, tesi Zurigo 1998, pag. 24 seg.). (…)"

(cfr. STFA del 4 agosto 2003 nella causa S., C

221/02)

2.9

Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI

la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e

ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di

cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione del diritto

all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in

caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art.

45.

cpv. 2 OADI).

La sua durata è

determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace

in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

In virtù dell'art. 45 cpv.

2.

bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità

entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della

sospensione è prolungata in modo adeguato.

L'art. 45 cpv. 3 OADI

stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza

valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un

lavoro idoneo.

Per quel

che concerne la sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata

sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione

da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni

per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo successivo i

parametri del SECO e dell'UCL prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate

ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di

lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali aumenti per i periodi

successivi, visto l'art. 45 cpv. 2 bis OADI (cfr. Circulaire relative à

l'indemnité de chômage (IC) del SECO in vigore dal 1° gennaio 2002, D68 punto

1; Lista delle sospensioni URC/UCL aggiornate dal SECO al 25.01.1999).

Queste direttive sono conformi alla legge (cfr.

D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento

alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed.

OCST, Pregassona 2000, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione

su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA. Anche il TFA ha

approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. la sentenza del 23

gennaio 2003 nella causa C., C 280/01, nella quale l'Alta Corte ha confermato

la sanzione di 9 giorni di sospensione dal diritto alle indennità di

disoccupazione inflitta dall'amministrazione ad un assicurato che aveva saputo

comprovare unicamente quattro ricerche di lavoro svolte nei tre mesi di

disdetta del precedente rapporto di lavoro; la sentenza del 6 agosto 2002 nella

causa Z., C 338/01, nella quale il TFA ha confermato 4 giorni di sospensione

per insufficienti ricerche in un periodo di controllo; la sentenza del 2 maggio

2003.

nella causa X., C 275/02, nella quale la nostra Massima Istanza ha

confermato una sanzione di 15 giorni di sospensione per mancate ricerche

durante tre mesi di disdetta; la sentenza del 3 luglio 2003 nella causa AWA

contro E., C 286/02, nella quale l'Alta Corte ha confermato 3 giorni di sanzione

per insufficienti ricerche di lavoro durante uno dei tre mesi di disdetta; la

sentenza del 4 giugno 2003 nella causa R., C 319/02, nella quale l'Alta Corte

ha confermato la sanzione di 5 giorni di sospensione dal diritto alle indennità

di disoccupazione inflitta dall'amministrazione ad un assicurato, nato nel

1939, che aveva saputo comprovare unicamente sei ricerche di lavoro, di cui

cinque svolte per telefono, durante un periodo di controllo nel corso del quale

egli aveva, tra l'altro, lavorato cinque giorni, per un totale di trentaquattro

ore; la sentenza dell'11 luglio 2003 nella causa D., C 63/03, nella quale il

TFA ha confermato una sanzione di 4 giorni di sospensione per insufficienti

ricerche di lavoro durante un periodo di controllo; la sentenza del 2 marzo

2004.

nella causa B., C 305/02, nella quale l'Alta Corte ha confermato 4 giorni

di sospensione per insufficienti ricerche durante il periodo di disdetta e la

sentenza del 10 dicembre 2004 nella causa M., C 210/04, nella quale la nostra

Massima Istanza ha confermato sia una sanzione di 9 giorni di sospensione per

insufficienti ricerche durante il mese precedente l’annuncio al collocamento e

mancate ricerche durante il primo periodo di controllo, sia una sanzione di 4

giorni di sospensione per insufficienti ricerche di lavoro durante un periodo

di controllo).

2.10

Nella già

menzionata sentenza H. del 17 marzo 1998 (DTF 124 V 225), il Tribunale federale

delle assicurazioni ha stabilito che è possibile sospendere l'assicurato che

commette (soltanto) una colpa lieve non compiendo sufficienti ricerche di

lavoro. L'Alta Corte ha al proposito rilevato:

" b) Die

Vorinstanz hat erwogen, bloss drei Stellenbewerbungen im Monat Juni 1994

vermöchten wohl qualitativ, nicht aber quantitativ zu genügen. Indessen sei der

Beschwerdegegnerin aufgrund einer lange dauernden Krankheit gekündigt worden;

zudem finde sie im Alter von 54 Jahren bei der gegenwärtigen Lage auf dem

Arbeitsmarkt kaum noch eine Stelle. Sodann habe das Arbeitsamt ihr bei der

Stellensuche nicht geholfen und jeweils drei Bewerbungen in den vorangegangenen

Monaten ungeahndet gelten lassen. Insgesamt sei das Verhalten der Versicherten

deshalb bloss leichtfahrlässig. Analog zur Invaliden-, Unfall- und

Militärversicherung, welche Leistungen nur bei Vorsatz und Grobfahrlässigkeit

kürzten, sei deshalb vorliegend von einer Einstellung in der

Anspruchsberechtigung abzusehen. Das Verwaltungsgericht des Kantons Bern pflege

unangefochtenerweise dieselbe Praxis.

Demgegenüber macht die

Kasse geltend, eine Einstellung habe bei jedem Verschulden zu erfolgen. Dass

die Verwaltung der Versicherten nicht geholfen habe, entbinde diese nicht von

der Pflicht zur Stellensuche. Da zudem eine Überprüfung der Bewerbungen nur

stichprobenweise möglich sei, könne die Beschwerdegegnerin nichts zu ihren

Gunsten aus dem Umstand ableiten, dass die Kasse die jeweils bloss zwei oder

drei Bewerbungen der vorangehenden Monate nicht beanstandet habe.

c) Die Vorinstanz

beruft sich für ihre Auffassung, wonach eine Einstellung in der Anspruchsberechtigung

nur bei vorsätzlichem oder grobfahrlässigem Verhalten zulässig sei, auf die

Praxis des Verwaltungsgerichts des Kantons Bern. Dieses führte in einem

Entscheid aus dem Jahre 1990 (BVR 1991 S. 82 ff.) aus, im

Sozialversicherungsrecht werde als allgemeiner Grundsatz anerkannt, dass

Leistungen gekürzt oder sogar für gewisse Fälle verweigert werden könnten, wenn

Versicherte die Leistungspflicht vorsätzlich oder grobfahrlässig verursacht

oder verlängert hätten (vgl. Art. 7 IVG, Art. 37 und 39 UVG, Art. 7 aMVG, Art.

35.

BVG und - betreffend die Krankenkassen BGE 107 V 228 Erw. 2a). Dies müsse

gleichermassen für den Bereich der Arbeitslosenversicherung gelten. Auch

bezüglich solcher Leistungen könne daher eine Kürzung (oder befristete

Verweigerung) der Entschädigung nur bei vorsätzlichem oder grobfahrlässigem

Verhalten verfügt werden, nicht aber bei bloss leichter Fahrlässigkeit, da

insbesondere nicht einzusehen sei, weshalb in diesem Zweig die Anforderungen an

die Sorgfaltspflicht des einzelnen derart strenger sein sollten Als in den

übrigen Bereichen der Sozialversicherung (BVR 1991 S. 83 f. Erw. 4b).

d) Die im genannten

Entscheid zitierten Bestimmungen des IVG, UVG, aMVG und BVG statuieren alle den

Grundsatz, dass bei vorsätzlicher oder grobfahrlässiger Herbeiführung des

Versicherungsfalles durch den Versicherten die Leistungen gekürzt oder

verweigert werden können. Sie schliessen von Gesetzes wegen zugleich Sanktionen

für leichtfahrlässiges Verhalten aus. Im Arbeitslosenversicherungsrecht hingegen

fehlt eine derartige Beschränkung des -sanktionsbedrohten Verhaltens auf

Grobfahrlässigkeit und Vorsatz. Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung

ist ausdrücklich "nach dem Grad des Verschuldens" zu bemessen (Art.

30.

Abs. 3 AVIG). Eine Absicht, das Verschulden bei leichter Fahrlässigkeit von

jeglicher Sanktion auszunehmen, ist im Unterschied zum Wortlaut der zitierten Bestimmungen

aus den andern Sozialversicherungszweigen nicht erkennbar. Folgerichtig

unterscheidet Art. 45 Abs. 2 AVIV nach leichtem, mittelschwerem und schwerem

Verschulden. Es widerspräche daher dem Arbeitslosenversicherungsgesetz, wenn

die leichte Fahrlässigkeit als eine der Formen des Verschuldens ausgeklammert

würde. Darauf weist auch die Botschaft zum Bundesgesetz über die obligatorische

Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung vom 2. Juli 1980 in BB1

1980.

IlI S. 588 ff. hin, in der ausdrücklich von Einstellungen gesprochen wird,

die nicht pönalen Charakter hätten (vgl. auch Gerhards, a.a.O., N 2 zu

Art. 30). Beispielsweise stehe es dem Versicherten frei und sei auch nicht

ehrenrührig, sich ungenügend um eine Arbeitsstelle zu bemühen oder eine

zumutbare Arbeit abzulehnen. Der Arbeitslosenversicherung entstehe hieraus

trotzdem ein Schaden, der zu einer angemessenen Leistungsreduktion führen

müsse. Gerade um unterschiedlichen Verhältnissen und Verschuldensgraden mit der

nötigen Differenzierung Rechnung tragen zu können, sei die Spanne der

Einstellungsfristen möglichst weit zu fassen. Daher hat auch leichte

Fahrlässigkeit bei ungenügenden Arbeitsbemühungen nach Art. 30 Abs. 1 lit. c

AVIG zu einer Einstellung in der Anspruchsberechtigung zu führen.

e) Aus diesen Ausführungen

folgt, dass die Praxis des Berner Verwaltungsgerichts zu Art. 30 Abs. i lit. c

AVIG (BVR 1991 S. 83 f.), welcher sich die Vorinstanz anschloss, der Regelung

des Arbeitslosenversicherungsgesetzes und der Absicht des Gesetzgebers zuwiderläuft. Der kantonale Entscheid verletzt daher

insoweit Bundesrecht, als er die leichte Fahrlässigkeit von Sanktionen befreit."

(DTF 124 V 231-233)

Nella

sentenza citata il TFA ha poi stabilito che tre ricerche di lavoro

qualitativamente valide in un periodo di controllo sono insufficienti ed ha

sottolineato:

" Die

Beschwerdegegnerin weist im Monat Juni 1994 lediglich drei Bewerbungen auf.

Dies ist quantitativ ungenügend, verlangen doch einige Kassen durchschnittlich

10.

bis 12 Bemühungen im Monat (Gerhards, a.a.O. N 15 zu Art. 17). Das Alter der Versicherten erschwert zwar die

Erfolgsaussichten, hindert sie aber nicht daran, intensiver nach einer Stelle

Ausschau zu halten (ARV 1980 Nr.- 45 S. 112 Erw. 2; Gerhards,

a.a.O., N 14 zu Art. 17). Massgebend ist einzig die ausreichende Intensität der

Bemühungen und nicht deren Erfolg. Dass die Verwaltung keine aktive

Hilfeleistung geboten hat, vermag die Beschwerdegegnerin ebenfalls nicht von

der ihr obliegenden Pflicht zur Schademinderung zu befreien. Die von der

Verwaltung verfügte Einstellung im unteren Bereich des leichten Verschuldens

ist Rechtens und trägt den gesamten Umständen des Falles angemessen Rechnung.

Damit ist der Entscheid der Vorinstanz aufzuheben." (DTF 124 V 234)

La Cassa

di disoccupazione aveva sospeso l'assicurata per 3 giorni dal diritto

all'indennità di disoccupazione.

Infine,

sempre in questa sentenza citata, il TFA ha deciso che l'amministrazione prima

di applicare l'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, non deve raccomandare

all'assicurato di intensificare le ricerche di lavoro ed ha rilevato:

" Eine

der Einstellung vorangehende Mahnung ist in der Arbeitslosenversicherung nicht

vorgesehen. Insofern besteht ein Unterschied zur Invalidenversicherung, welche

in Art. 31 IVG ausdrücklich ein Mahn- und Bedenkzeitverfahren vorsieht (vgl.

BGE 122 V 218). Dieses Verfahren ist unter anderem deswegen sinnvoll, weil der

Versicherte sonst unter Umständen von einem ablehnenden Verwaltungsakt

überrascht würde. Anders sind die Verhältnisse in der Arbeitslosenversicherung;

hier wird der Versicherte von Anfang an auf seine Pflichten, insbesondere auf

diejenige zur Stellensuche, aufmerksam gemacht (Art. 19 Abs. 4 AVIV in der bis

Ende 1996 gültig gewesenen Fassung, nunmehr Art. 20 Abs. 4 AVIV). Ferner pflegt

er wegen der Erfüllung der Kontrollvorschriften Kontakt zum zuständigen

Arbeitsamt. Deshalb ist es nicht notwendig, vor einer Einstellung eine Mahnung

auszusprechen, auch dann nicht, wenn die Verwaltung in den vorangegangenen

Kontrollperioden ungenügende Arbeitsbemühungen nicht sanktioniert hat. Das

Eidgenössische Versicherungsgericht hat denn auch in ständiger Praxis (nicht

veröffentlichte Urteile M. vom 23. Juni 1989, C 20/890 und N. vom 6. August

1985, C 8/85; vgl. auch Gerhards, &.&.O., N 61 zu Art. 30)

festgehalten, dass eine Einstellung verfügt werden muss, wenn der entsprechende

Tatbestand erfüllt ist; eine blosse Verwarnung ist unzulässig. Von dieser

Rechtsprechung abzuweichen besteht vorliegend kein Anlass." (DTF 124 V

233)

2.11

Nella presente evenienza risulta dagli atti all'incarto che

l'assicurato, dal 2000 al 2004, ha lavorato alle dipendenze di familiari

nell’ambito dell'assistenza domiciliare ad anziani e invalidi (cfr. doc. 3).

Egli, il

1° dicembre 2004, si è poi iscritto in disoccupazione come tecnico di hardware

e software, fotografo e aiuto domiciliare (cfr. doc. 2).

Al

momento del suo annuncio per il collocamento l'insorgente non ha consegnato

all'amministrazione alcuna ricerca di lavoro relativa ai tre mesi precedenti

l'iscrizione in disoccupazione, e ovvero ai mesi di settembre, ottobre e

novembre 2004.

L'URC di __________,

con decisione formale del 21 dicembre 2004, ha sospeso il ricorrente dal

diritto alle indennità di disoccupazione per 4 giorni (cfr. doc. 6).

Tale

provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 14 gennaio

2005.

(cfr. doc. A).

L'art. 42

LPGA prevede che le parti hanno il diritto di essere sentite. Non devono

obbligatoriamente essere sentite prima di decisioni impugnabili mediante

opposizione.

A tale

proposito in una sentenza del 23 giugno 2003 nella causa S. (C 49/03) l'Alta

Corte ha rilevato che:

"

Die Sache geht daher an die Arbeitslosenkasse

zurück, damit sie nach Erfüllung des Gehörsanspruchs erneut über eine

allfällige Einstellung in der Anspruchsberechtigung wegen selbstverschuldeter

Arbeitslosigkeit befinde. In diesem Rahmen kommt nunmehr Art. 42 Satz 2 ATSG zur

Anwendung, wonach die Gewährung des rechtlichen Gehörs ins Einspracheverfahren

verschoben ist (Kieser, a.a.O. Art. 42 Rz. 24)."

In una sentenza del 22 dicembre 2003 nella causa J. (H 272/03) il

TFA, al consid. 3.3., si è così espresso:

"

(…) Selon un principe général de la procédure

administrative, l'autorité n'est pas tenue d'entendre les parties avant de

prendre une décision susceptible d'être frappée d'opposition (art. 30 al. 2

let. b PA). Ce principe est aujourd'hui spécifiquement consacré, en matière

d'assurances sociales, à l'art. 42 2ème phrase LPGA."

Nella fattispecie in esame,

prima di emanare la decisione di sanzione, il consulente del

personale ha inviato all'assicurato una "Richiesta di

giustificazione" con la quale gli ha richiesto di motivare le mancate

ricerche entro il 24 dicembre 2004, precisando che oltre questa data l'autorità

cantonale avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso e menzionando

espressamente l'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione

di un assicurato nel caso in cui non fa il suo possibile per ottenere

un'occupazione adeguata (cfr. doc. 4).

L'insorgente, con scritto

del 14 dicembre 2004, ha indicato di avere effettuato degli sforzi volti al

reperimento di un’attività dipendente principalmente nei primi mesi di

disoccupazione, ossia circa un anno prima. Al riguardo l’assicurato ha

precisato che visto che non era ancora al corrente di poter beneficiare del

diritto alle indennità di disoccupazione e del dovere di documentare le ricerche,

ha compiuto queste ultime telefonicamente presso ditte di cui non ricorda più i

nomi. Constatate, poi, le difficoltà nel trovare un’occupazione dipendente, egli

ha preferito indirizzare i suoi sforzi verso la possibilità di iniziare

un’attività indipendente. A quel momento stava attendendo una risposta che, se

positiva, gli avrebbe permesso, già dal gennaio 2005, di dedicarsi alla

preparazione di un progetto tendente alla creazione di un’attività indipendente

(cfr. doc. 5).

Nella presente fattispecie il TCA constata che

l'amministrazione, trasmettendo all'assicurato la richiesta di giustificazione

citata, gli ha dato l'opportunità di giustificare il suo comportamento e di

esprimersi in merito al ventilato provvedimento nei suoi confronti.

Dunque il

diritto di essere sentito del ricorrente è stato rispettato già prima

dell'emanazione della decisione formale, conformemente alla chiara

giurisprudenza federale emessa prima dell'entrata in vigore della LPGA (cfr. STFA

del 6 agosto 2002 nella causa C., C 91/02, consid. 1a; RAMI

2002.

pag. 77, consid. 3d, pag. 83; SVR 2002 ALV Nr. 4 pag. 9; DTF 126 V 130 =

SVR 2001 ALV Nr. 12 pag. 37), che mantiene comunque, in talune circostanze, la

sua validità anche successivamente (cfr. U. Kieser, op. cit., ad art. 42, n.

1-28; Th. Locher, "Grundriss des

Sozialversicherungsrechts", Ed. Staempfli Verlag AG, Berna 2003, pag. 466

n° 53 e 54).

2.12

Come

esposto precedentemente (cfr. consid. 2.4.), gli assicurati devono effettuare

delle ricerche di impiego prima di iscriversi in disoccupazione.

Dalla documentazione agli

atti emerge che l'assicurato quando si è annunciato per il collocamento non ha

prodotto alcuna ricerca di lavoro per i mesi di settembre, ottobre e novembre

2004.

(cfr. doc. 4).

L'insorgente ha motivato

tale circostanza asserendo di avere intrapreso degli sforzi volti al

reperimento di un'occupazione dipendente nei primi mesi di inattività, e meglio

all'inizio del 2004. Successivamente, per contro, egli, viste le difficoltà

nella ricerca di un impiego quale dipendente, si è orientato verso la

possibilità di creare un'attività in proprio (cfr. doc. 3, 5).

L'URC, non potendo

ritenere sufficiente il solo tentativo di intraprendere un'attività

indipendente, ha sanzionato l'assicurato, indicando, tuttavia, di avere tenuto

conto parzialmente, per commisurare la durata della sospensione, delle ricerche

effettuate per telefono nei primi mesi del 2004 (cfr. doc. 6).

Per quanto attiene

all'asserito impegno profuso per accertare se era possibile creare un'attività

indipendente, questa Corte osserva che gli sforzi compiuti da un assicurato per

reperire un'occupazione indipendente non devono essere trattati diversamente

dalle ricerche per ottenere un'attività salariata, nella misura in cui non

ostacolano l'idoneità al collocamento (cfr. DLA 1999 pag. 24; SVR 1998 ALV N.

22; STFA del 26 novembre 1996 nella causa A., C 310/96; DTF 112 V 326; D.

Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce

della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST,

Pregassona 2000, pag. 30).

In proposito il TCA in una

sentenza del 21 settembre 1999 nella causa D. (38.99.194), citata anche in D.

Cattaneo, op. cit., pag. 30, ha precisato:

" (…)

Nella presente fattispecie il rapporto di lavoro

è stato sciolto il 12 febbraio per il 15 maggio 1999 (cfr. Doc. 4 ).

L'assicurato si è iscritto per il collocamento il 14 giugno 1999. Durante

questi quattro mesi, egli non ha compiuto ricerche di lavoro quale dipendente

(cfr. dichiarazione del ricorrente, doc. 14).

Il ricorrente afferma di avere comunque cercato

di svolgere un'attività indipendente.

A comprova di ciò egli ha allegato un volantino

pubblicitario

(cfr. Doc. B1) ed alcuni preventivi, che non

hanno dato esito positivo. Questi preventivi sono datati 26 aprile 1999 (cfr.

Doc. B2); 7 giugno 1999 (cfr. Doc. B3) e 9 luglio 1999 (Doc. B4).

Il TCA, pur considerando positivamente il fatto

che l'assicurato abbia stampato e distribuito il volantino pubblicitario, non

può ritenere sufficienti gli sforzi compiuti dal ricorrente nel periodo in

questione: da una parte, egli non comprova di alcun modo di avere effettuato

una propaganda in modo mirato (indicando quando e a chi ha inviato il volantino

pubblicitario), d'altra parte e soprattutto, metà dei preventivi prodotti si

riferiscono a un periodo successivo all'inizio del controllo della

disoccupazione.

Gli sforzi compiuti dall'assicurato per reperire

un'attività indipendente non sono così sufficienti dal profilo quantitativo e

qualitativo.

Su quest'ultimo aspetto, il TFA in una sentenza

del 26 novembre 1996 nella causa A. (C 310/96) ha avuto modo di precisare che

l'assicurato non può limitarsi a offrire genericamente le sue prestazioni quale

indipendente senza tenere conto delle esigenze dei suoi potenziali clienti,

argomentando:

"Indes gibt es keinen Zweifel, dass diese

Bemühungen qualitativ nicht mit den in der Zeit zuvor erfolgten Bewerbungen

verglichen werden können. Denn der Beschwerdeführer reagierte damit nicht auf

ein vorhandenes Angebot auf dem Arbeitsmarkt, sondern trat seinerseits als

Anbieter gegenüber ausgewählten Auftraggebern auf, ohne deren Bedürfnislage

genau zu kennen."

In simili condizioni la decisione con la quale

l'URC di Bellinzona ha sospeso D. per 6 giorni dal diritto all'indennità di

disoccupazione per avere violato l'obbligo di ridurre il danno imposto dalla

legge non può che essere confermata.

Questa soluzione si giustifica tanto più se si

considera che, poiché l'assicurato ha sciolto il contratto di lavoro per

mettersi in proprio (cfr. verbale del colloquio di consulenza, Doc. 12),

potrebbero esserci giustificati dubbi riguardo alla sua idoneità al

collocamento." (STCA del 21 settembre 1999 nella causa D., 38.99.194,

consid. 2.7.)

Alla luce

della giurisprudenza menzionata, il tentativo di organizzare un'attività

indipendente allegato dal ricorrente, non è a priori ininfluente. Esso,

infatti, deve essere esaminato, come le ricerche di un impiego dipendente.

In casu

l’assicurato non ha minimamente sostanziato gli asseriti sforzi per mettersi in

proprio.

Questi

ultimi, quindi, già solo in considerazione di questa circostanza, non vanno

ritenuti validi né dal profilo quantitativo, né da quello qualitativo.

Pertanto,

anche volendo considerare, almeno parzialmente, le dichiarate, ma non documentate,

ricerche compiute per telefono all'inizio del 2004, come fatto, in modo

generoso, dall'URC, gli sforzi intrapresi nei mesi di settembre, ottobre e

novembre 2004 dall'insorgente - il quale ha peraltro espressamente riconosciuto

di non aver compiuto ulteriori ricerche di lavoro, oltre al tentativo di

organizzare un'attività indipendente

(cfr.

doc. I; 6) – sono, in ogni caso, perlomeno insufficienti.

A tale

proposito va rammentato che le eventuali ricerche di impiego svolte all’inizio

del 2004 riguardano un periodo antecedente ai mesi di settembre,

ottobre e novembre 2004 esaminati nella presente vertenza.

2.13

L'assicurato

sostiene di essere venuto a conoscenza del suo diritto di percepire le

prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione unicamente alla fine

del mese di novembre 2004 e che, di conseguenza, fino a quella data nemmeno era

al corrente degli obblighi che impone la LADI, come quello di documentare le

ricerche di lavoro intraprese. Egli ha aggiunto che se avesse saputo prima del

suo diritto alle indennità di disoccupazione, si sarebbe annunciato per il

collocamento precedentemente al mese di dicembre 2004 (cfr. doc. I, 5, 7).

Ora,

quindi, si tratta di esaminare se la non conoscenza della LADI, e meglio del

dovere di compiere delle ricerche di lavoro valide sia quantitativamente che

qualitativamente già prima di iscriversi per il collocamento, rispettivamente di

comprovarle, può costituire, nel caso di sepcie, un valido motivo per non

sanzionare l'assicurato.

Il 1° gennaio 2003 è

entrato in vigore l'art. 27 LPGA (Informazione e consulenza).

Questa nuova importante

disposizione legale ha il seguente tenore:

" Gli

assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali, nei

limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone interessate

sui loro diritti e obblighi (cpv. 1).

Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla consulenza in

merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia gli

assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i loro

diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono ricerche

onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di emolumenti e

stabilirne la tariffa (cpv. 2).

Se un assicuratore constata che un assicurato o i suoi congiunti

possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali, li informa

immediatamente (cpv. 3)."

L'art. 27 LPGA sancisce,

in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo,

generale e permanente di fornire informazioni - ad esempio tramite opuscoli

informativi; cfr. DLA 2002 pag. 194 - (cpv. 1) e il diritto soggettivo e

individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che conviene

fare) su un caso preciso e su esplicita richiesta, che può essere fatto valere

in giustizia (cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare E. Imhof - CH

Zünd, "ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über

Aufklärung, Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé

par les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales art. 27

LPGA" in SZS 2001 pag. 524 seg. (527); U. Kieser, "ATSG -

Kommentar", ad art. 27 pag. 317 e

pag. 318-321).

In materia di

assicurazione contro la disoccupazione questa disposizione della LPGA ha

apportato notevoli miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di

informare non è più limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle

disposizioni legali (cfr. DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag.

95) ma è stato generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit, in STZ 2003

pag. 307).

Così l'art. 20 cpv. 4 OADI

("avverte l'assicurato riguardo ai suoi obblighi secondo l'articolo 17

LADI, in particolare all'obbligo di adoperarsi per trovare lavoro". Per un

caso di applicazione, cfr. STFA del 13 agosto 2003 nella causa A., C 133/02),

valido fino al 31 dicembre 2002, è stato abrogato e sostituito dall'art. 19a

OADI, il quale prevede che:

" 1

Gli organi esecutivi di cui all'articolo 76 capoverso 1 lettere a-d LADI

informano gli assicurati sui loro diritti e obblighi, in particolare, sulla

procedura di annuncio e sull'obbligo di evitare o abbreviare la disoccupazione.

2.

Le casse informano gli

assicurati sui diritti e sugli obblighi derivanti dai settori di competenza

delle casse (art. 81LADI).

3.

I servizi cantonali e gli

uffici regionali di collocamento (URC) informano gli assicurati sui diritti e

sugli obblighi derivanti dai rispettivi settori di competenza (art. 85 e 85b

LADI)." (cfr. E. Imhof, art. cit in SZS

pag. 317-318)

L'entrata in vigore

dell'art. 27 LPGA ha molto ridimensionato il principio, precedentemente in

vigore, secondo cui non è possibile invocare l'ignoranza della legge per

ricavarne dei vantaggi. Il giudice federale emerito R. Spira ("Du droit

d'être renseigné …" in SZS 2001 pag. 524 seg., in particolare pag. 531)

sottolinea che la presunzione della conoscenza della legge è stata rovesciata.

(Al riguardo vedi pure U. Kieser, "ATSG - Kommentar" ad art. 27 pag.

319; sul principio appena citato cfr. invece Pratique VSI 2003 pag. 207 segg.

(210); DLA 2002 pag. 113 (115); DLA 2000 pag. 99; DTF 124 V 220; STFA del 31

gennaio 2003 nella causa V., H 5/02; STFA del 28 novembre 2000 nella causa

P.S., H 407/99; DTF 124 V 220).

Questo

Tribunale, in una sentenza del 20 novembre 2003 nella causa B., inc.

38.2003

, chinandosi su un caso di mancate ricerche di lavoro prima

dell'iscrizione in disoccupazione, ha stabilito che anche dopo l'entrata in

vigore della LPGA e conformemente alla giurisprudenza del TFA deve essere

sanzionato con una sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione

l'assicurato che non ha intrapreso sforzi al fine di reperire un impiego prima

di annunciarsi per il collocamento anche se egli ignorava questo obbligo,

riservata l'ipotesi in cui egli si è rivolto all'amministrazione per chiedere

informazioni sui suoi diritti e doveri, argomentando:

"

(…).

Malgrado le importanti modifiche appena esposte,

il TCA ritiene che comunque nulla sia mutato, dopo l'entrata in vigore della

LPGA, circa la possibilità di sanzionare gli assicurati che non hanno

effettuato ricerche di lavoro prima di iscriversi per il collocamento, anche in

caso di ignoranza dalla legge.

Da una parte infatti il nuovo art. 19a OADI ha

generalizzato l'obbligo di informazione che prima esisteva quasi esclusivamente

per quel che riguarda le ricerche di lavoro.

Questa norma non ha tuttavia esteso temporalmente

(e cioè anticipato) il momento a partire dal quale gli organi di esecuzione

devono informare gli assicurati riguardo all'obbligo di cercare lavoro.

L'OADI contiene inoltre tuttora altre

disposizioni: l'art. 26 cpv. 2 ("annunciatosi per riscuotere l'indennità giornaliera,

l'assicurato deve provare il servizio competente gli sforzi che ha intrapreso

per trovare lavoro. In seguito, deve fornire tale prova per ogni periodo di

controllo". Cfr. STFA del 22 ottobre 2002 nella causa N., C 305/01 e

l'art. 45 cpv. 1 lett. a ("la sospensione del diritto all'indennità ha

effetto al primo giorno dopo la cessazione del rapporto di lavoro qualora la

disoccupazione sia imputabile all'assicurato o se egli non si è

sufficientemente adoperato per trovare un'occupazione adeguata prima della

disoccupazione") che impongono di sanzionare anche coloro che non

presentano ricerche di lavoro per il periodo che precede l'iscrizione per il

collocamento.

Inoltre e soprattutto, il fondamentale principio

dell'obbligo di ridurre il danno (cfr. consid. 2.6), valido per tutti i settori

del diritto delle assicurazioni sociali (e consacrato esplicitamente su un

aspetto particolare all'art. 21 cpv. 3 LPGA), a mente del TCA, resta attuale

anche dopo l'entrata in vigore della legge sulla parte generale.

Infine non va ignorato che, nell'ambito del

diritto civile l'art. 329 cpv. 3 CO stabilisce che se il contratto è disdetto,

il datore di lavoro deve concedere al lavoratore il tempo necessario per cerca

un altro lavoro. Dal profilo dell'assicurazione contro la disoccupazione, si

può dunque ragionevolmente pretendere che l'assicurato inizi a cercare lavoro

ancora prima di essere ufficialmente informato dai servizi addetti al

collocamento" (STCA 20.11.2003 succitata, consid. 2.14.).

Questa

Corte ha confermato tale principio in una sentenza del 19 gennaio 2004 nella

causa L. (inc. 38.2003.84), non cresciuta in giudicato, in cui a proposito, più

specificatamente, del diritto di consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA

ha stabilito:

"

(…) ogni assicurato può esigere che il proprio

assicuratore gli fornisca consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi.

Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di competenza dell'assicuratore in

questione e le informazioni possono esse fornite anche da non giuristi, come del

resto prima dell'entrata in vigore della LPGA. Contrariamente alle informazioni

di carattere generale, la consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. FF

1999.

IV 3953).

Inoltre tale diritto non è limitato alle persone

assicurate, tuttavia deve esistere uno stretto rapporto con l'assicurazione

interpellata, nel senso che la consulenza deve riferirsi a diritti e doveri che

già esistono o che possono sorgere tra la persona che ha richiesto le

informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. U, Kieser, op. cit., ad art.

27.

n. 18 pag. 321).

In conclusione, come visto, se un assicurato

contatta direttamente l'amministrazione per avere ragguagli sulla sua

condizione di disoccupato, questa deve informarlo correttamente e in modo

completo in merito ai suoi diritti e doveri.

Per quanto concerne l'assicurazione contro la

disoccupazione, rispetto al periodo precedente all'entrata in vigore della

LPGA, in cui il diritto di consulenza era limitato, ai sensi dell'art. 20 cpv.

4.

OADI, agli obblighi previsti all'art. 17 LADI, che dovevano essere comunicati

dal servizio competente per l'annuncio in disoccupazione, dal 1° gennaio 2003

il dovere di prestare consulenza si impone anche alle casse, ai servizi

cantonali, agli URC." (STCA 19.1.2003 succitata consid. 2.6.)

Nel caso concreto il

ricorrente mai ha allegato di avere, prima del suo annuncio all'URC, contattato

l'amministrazione per ricevere ragguagli relativamente alla sua condizione di

disoccupato.

Egli ha, per contro,

esplicitamente affermato di avere ricevuto informazioni al riguardo da una

persona di professione assistente sociale (cfr. doc. I; consid. 1.3.).

Tuttavia, dato che un

assistente sociale non è l’autorità competente a rilasciare indicazioni in

ambito LADI, quanto comunicato da questa persona all’assicurato non vincola

l’URC.

In

casu, dunque, siccome l’insorgente non si è rivolto direttamente all’URC per

ricevere delle informazioni circa i suoi diritti e doveri quale disoccupato,

non entra in considerazione un eventuale diritto alla consulenza ai sensi

dell'art. 27 cpv. 2 LPGA a favore dell'assicurato.

Pertanto, visto che anche

dopo l'entrata in vigore della LPGA l'assicurato che precedentemente alla sua

iscrizione in disoccupazione ha intrapreso sforzi insufficienti al fine di

reperire un'occupazione adeguata deve essere sanzionato, anche se ignorava

quanto impone la LADI in questo ambito, nel caso in cui non si è rivolto

all'amministrazione per chiedere informazioni sui suoi diritti e doveri, RI 1

deve essere sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione, anche se egli

non era cognito dell'obbligo di cercare un impiego.

2.14

Alla luce di

tutto quanto esposto, questa Corte deve concludere che l'assicurato, avendo

compiuto delle ricerche di impiego insufficienti dal profilo quantitativo e

qualitativo nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2004 precedenti

l’annuncio per il collocamento (cfr. consid. 2.12.), ha violato l'obbligo di

ridurre il danno imposto dalla legge e deve dunque essere sospeso dal diritto

all'indennità di disoccupazione giusta l'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr.

consid. 2.3.).

Contrariamente,

poi, a quanto asserito dall'assicurato, secondo cui la sanzione avrebbe

essenzialmente un carattere punitivo, correttivo (cfr. doc. I; consid.1.3.), la

sospensione del diritto all'indennità in applicazione dell'art. 30 LADI, per

costante giurisprudenza, non ha carattere di pena ai sensi del diritto penale,

bensì di sanzione amministrativa destinata a limitare il rischio di sollecitare

abusivamente l'assicurazione contro la disoccupazione. La sanzione contiene,

infatti, un elemento educativo e presenta un carattere preventivo (cfr. consid.

2.8

; DLA 2003 pag. 118 consid. 3.1.; DLA 1999 pag. 198; DLA 1999 pag. 188; D.

Cattaneo, op. cit., pag. 38).

In casu,

perciò, la sospensione non rappresenta una punizione ingiustificata, come

invece affermato dal ricorrente (cfr. doc. I, consid. 1.3.). Si tratta

piuttosto di far partecipare l'assicurato al danno da lui provocato violando

l'obbligo di ridurre il danno (cfr. STFA del 4 agosto 2003 nella causa S., C

221/02, consid. 2.2.), e meglio omettendo di tentare, tramite ricerche di

impiego, di non ricorrere all'assicurazione contro la disoccupazione o soltanto

in modo parziale.

Per inciso è utile precisare che la LADI non

prevede la possibilità di semplicemente ammonire gli assicurati nel caso di

inosservanza delle disposizioni legali.

La giurisprudenza federale ha già

stabilito che, in materia di assicurazione contro la disoccupazione,

l'assicurato non deve essere invitato a modificare il proprio comportamento

prima di poter infliggere una sanzione (cfr. consid. 2.10.).

Questa giurisprudenza resta valida anche dopo l'entrata in vigore

della LPGA ed in particolare dell'art. 21 cpv. 4 LPGA ("le prestazioni

possono essere temporaneamente o definitivamente ridotte o rifiutate se

l'assicurato, nonostante una sollecitazione scritta che indichi le conseguenze

giuridiche e un adeguato termine di riflessione, si sottrae, si oppone oppure,

entro i limiti di quanto gli può essere chiesto, non si sottopone

spontaneamente a una cura o a un provvedimento d'integrazione professionale

ragionevolmente esigibile e che promette un notevole miglioramento della

capacità di lavoro o una nuova possibilità di guadagno. Non si possono esigere

cure e provvedimenti d'integrazione che rappresentano un pericolo per la vita o

per la salute.")

Infatti, l'art. 1 cpv. 2 della LADI prevede che l'art. 21 LPGA non

è applicabile in materia di assicurazione contro la disoccupazione. Su questo

tema cfr. U. Kieser, ATSG-Kommentar, Schulthess, Zurigo 2003, il quale nel

capitolo dedicato al commento dell'art. 21 LPGA, capitolo II, rileva quanto

segue:

"

(...)

d) Art. 21 ATSG findet in der Arbeitslosenversicherung

keine Anwendung (vgl. Art. 1 Abs. AVIG sowie BBl 1999 4731). Der Grund

liegt darin, dass die ALV ein nach gänzlich anderen Gesichtspunkten

ausgestaltetes Kürzungs- bzw. Verweigerungssystem kennt. So reicht für die

Einstellung in der Anspruchsberechtigung bereits eine leichte Fahrlässigkeit

aus (vgl. BGE 124 V 231 ff. sowie NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, Rz.

693), und in Art. 30 AVIG findet sich eine besondere, mit Art. 21 AVIG nicht in

Übereinstimmung zu bringende Aufzählung von Sanktionstatbeständen; schliesslich

kann das in Art. 21 Abs. 4 ATSG vorgesehene Mahn- und Bedenkzeitverfahren nicht

Anwendung finden (vgl. BGE 124 V 233). (...)"

2.15

Per quanto

concerne l'entità della sanzione, va rilevato che normalmente, in base alle

direttive in vigore, la sanzione inflitta dall'amministrazione in caso di insufficienti

ricerche di lavoro nel periodo antecedente l'iscrizione in disoccupazione ammonta

a un minimo di 3 giorni al mese (cfr. consid. 2.9.).

Nel caso

di specie, dunque, all’assicurato, che ha compiuto insufficienti ricerche di

lavoro nei tre mesi precedenti l’annuncio per il collocamento (cfr. consid.

2.12

, 2.14.), andrebbe inflitta una sanzione di almeno 9 giorni (3 giorni per

ogni mese da settembre a novembre 2004).

Va,

tuttavia, tenuto presente che nell'evenienza concreta trattasi di un lavoratore

anziano, nato nel 1942 (cfr. consid. 2.7.), circostanza del resto ritenuta

dall'URC nella commisurazione della penalità (cfr. doc. 6; I).

Di

conseguenza, tutto ben considerato, la sospensione di 4 giorni inflitta

all'assicurato dall'amministrazione risulta conforme al principio della

proporzionalità (cfr. consid. 2.9.).

La

decisione su opposizione del 14 gennaio 2005 va, quindi, confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

è respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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