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Decisione

38.2005.94

Mancate ricerche di impiego in uno dei 2 mesi precedenti la fine del tirocinio.Quando l'assicurato ha usufruito di vacanze non godute e durante il giorno di malattia non era tenuto a compiere ricerche

2 febbraio 2006Italiano50 min

Source ti.ch

Fatti

D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla

luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST,

Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).

Inoltre

gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere

sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che

precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML,

n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo,

op. cit., pag. 17).

Questa giurisprudenza viene regolarmente

confermata dal TFA (cfr. ad esempio: STFA del 22 ottobre 2002 nella causa N.

(C 305/01), non pubblicata; STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C. (C 280/01);

STFA del 15 dicembre 2003 nella causa P. (C 200/03); STFA del 10 dicembre 2004

nella causa M.

(C 210/04)).

2.4. Sul numero

di ricerche mensili da svolgere va rilevato quanto segue.

Per

stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare

un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la

qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76

consid. 2 con riferimenti; STFA del 15 gennaio 2001 nella causa C.P.-B., C

49/00).

Il

disoccupato, per ogni periodo di controllo, deve, infatti, fornire

all'amministrazione la prova d'aver compiuto un certo numero di ricerche di

lavoro qualitativamente valide (cfr. DTF 124 V 231; DTF 120 V 74; DLA 1993/1994

pag. 55; DTF 112 V 217; DLA 1987 n. 2 p. 40; DLA 1986 n. 26 p. 101).

Secondo costante

giurisprudenza cantonale, gli assicurati, durante ogni periodo di controllo,

devono comprovare, di regola, almeno 4 ricerche qualitativamente valide (cfr.

per tutte la STCA del 28 gennaio 1987 nella causa M.Z., AD 247/86). Il TFA, in

una sentenza del 13 luglio 1987, ha approvato questo principio

(cfr. STFA nella causa M.Z., C 33/87).

In una sentenza del 3 luglio 2003 nella causa AWA

contro E.

(C 286/02), il TFA ha ritenuto sufficienti quattro ricerche di lavoro compiute

da un assicurato durante uno dei tre mesi di disdetta, osservando:

"

(…)

Mit der Vorinstanz sind die fünf Arbeitsbemühungen

während des Monats November als genügend und die drei, eventuell vier

Bewerbungen im Dezember 2001 als gerade noch ausreichend zu qualifizieren. Dies

insbesondere angesichts des in diesem Monat knappen Angebots an Arbeitsstellen

und der Tatsache, dass sich der Versicherte nicht darauf beschränkte, sich

bloss telefonisch nach offenen Stellen zu erkundigen, sondern sich in der Regel

schriftlich bewarb. Dem geringen Fehlverhalten des Beschwerdegegners, sich

während des letzten Monats in der Kündigungsfrist nur um eine oder zwei Stellen

beworben zu haben, hat das kantonale Gericht mit der am unteren Rand des

leichten Verschuldens liegenden Einstellung von 3 Tagen angemessen Rechnung

getragen. Diese Bemessung der Einstelldauer ist unter Berücksichtigung des

nicht nur der Verwaltung, sondern auch der Vorinstanz zustehenden Ermessens, in

welches das Eidgenössische Versicherungsgericht ohne triftigen Grund nicht

eingreift (BGE 123 V 152 Erw. 2 mit Hinweisen), nicht zu beanstanden." (STFA del 3 luglio 2003 nella causa AWA contro E.,

C 286/02)

In una sentenza del 6 agosto 2002 nella causa Z.

(C 338/01), il TFA ha ritenuto insufficienti sei ricerche di lavoro in un mese

(al riguardo cfr. anche STFA del 25 aprile 2005 nella causa E., C 10/05,

consid. 2.3.1.).

In un'altra sentenza del 23 gennaio 2003 nella

causa C.

(C 280/01) il TFA ha ritenuto insufficienti

quattro ricerche di lavoro in un periodo di tre mesi.

In una sentenza del 26 maggio 2003 nella causa M.

(C 98/02), il TFA ha ritenuto non colpevole un assicurato che aveva compiuto,

durante due periodi di controllo, sei ricerche di impiego lavorando a tempo

pieno in un programma di occupazione temporanea.

Il TFA, in una sentenza del 4 giugno 2003 nella

causa R.

(C 319/02), ha ritenuto insufficienti sei ricerche di lavoro in un mese.

In un'altra sentenza dell'11 luglio 2003 nella

causa D. (C 63/03) la nostra Alta Corte, dopo avere ricordato che i giudici di

prima istanza avevano ritenuto che l'obiettivo fissato ad un'assicurata

dall'amministrazione di effettuare dieci ricerche di lavoro mensili non era

sproporzionato, ha ritenuto insufficienti tre ricerche di lavoro durante un

periodo di controllo.

In una sentenza del 10 dicembre 2004 nella causa

M.

(C 210/04), il TFA ha confermato la sanzione inflitta dall’amministrazione ad

un assicurato che aveva svolto due ricerche di lavoro nel mese antecedente

l’annuncio al collocamento, ritenute insufficienti e che aveva omesso di

compiere ricerche di lavoro durante il primo periodo di controllo; l’Alta Corte

ha pure considerato insufficienti cinque ricerche di lavoro, di cui tre erano

già state compiute nel mese precedente, effettuate dall’assicurato durante un

periodo di controllo.

In

una sentenza del 12 luglio 2005 nella causa S. (C 106/04) il TFA ha rilevato:

" (...)

2.1 Pour trancher le point de savoir si l'assuré a

fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir

compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises

(ATF 124 V 231 consid. 4). Sur le plan quantitatif, la pratique administrative

exige 10 à 12 offres d'emploi par mois en moyenne. On ne peut cependant pas

s'en tenir à une limite purement quantitative et il faut bien plutôt examiner,

au regard des circonstances concrètes, la qualité des démarches (Thomas Nussbaumer,

Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale

Sicherheit, ch. 701 et note de bas de page 1330). Sur le plan qualitatif, on

peut attendre d'un assuré qu'il ne se contente pas de démarches par téléphone,

mais qu'il réponde également à des offres d'emploi par écrit (Jacqueline Chopard,

Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, thèse Zurich, 1998, p. 139 sv.). (...)"

Infine, in una sentenza

del 29 settembre 2005 nella causa H.

(C 199/05) l'Alta Corte si

è così espressa:

" (...)

Richtig wiedergegeben hat die Vorinstanz ferner

die Rechtsprechung zur Qualität und Quantität der Arbeitsbemühungen (BGE 124 V

231 Erw. 4a; SVR 2004 ALV Nr. 18 S. 59 [in BGE 130 V 385 nicht publizierte] Erw.

4.1) sowie die Verwaltungspraxis, wonach in der Regel durchschnittlich 10 bis

12 Bewerbungen pro Monat verlangt werden, wobei indes die Umstände des

Einzelfalls zu berücksichtigen sind (Urteil E. vom 25. April 2005 Erw. 2.3.1, C

10/05). Darauf wird verwiesen.

2.2 Zu ergänzen ist, dass die versicherte Person

auf Grund der Schadenminderungspflicht selbst alles Zumutbare zu unternehmen

hat, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Wie in den übrigen

Zweigen der Sozialversicherung hat die versicherte Person auch bei der

Arbeitslosenversicherung ihr Möglichstes zur Schadenminderung von sich aus,

d.h. ohne besondere Aufforderung durch eine Amtsstelle oder Abgabe eines Merkblattes,

vorzukehren (ARV 1980 Nr. 44 S. 109).

Für eine Einstellung in der Anspruchsberechtigung

wegen ungenügender persönlicher Arbeitsbemühungen darf durchaus auf eine

einzelne Kontrollperiode, d.h. einen einzelnen Kalendermonat abgestellt werden,

und es geht rechtsprechungsgemäss nicht an, mit dem Hinweis auf intensivere

Anstrengungen in anderen Monaten sich in einer andern Kontrollperiode

ungenügend um Arbeit zu bemühen (erwähntes Urteil E. Erw. 2.3.2 mit Hinweis).

Vor der Einstellung ist keine Verwarnung

auszusprechen (BGE 124 V 233 Erw. 5b; Urteil W. vom 13. April 2005 Erw. 4, C

4/05).

Das seit 1. Januar 2003 geltende Bundesgesetz

über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) mit der

zugehörigen Verordnung (ATSV) und die auf den 1. Juli 2003 erfolgte

Teilrevision von AVIG und AVIV modifizieren die Rechtslage nicht, weshalb die

zu den bis 31. Dezember 2002 gültig gewesenen Bestimmungen ergangene

Rechtsprechung weiterhin zu berücksichtigen ist (erwähntes Urteil E. Erw. 1.2).

(...)"

La giurisprudenza cantonale più sopra ricordata

ha dunque fissato semplicemente una linea di riferimento e non ha carattere

assoluto ("di regola") e, secondo quanto stabilito dal TFA nelle

sentenze appena citate, occorre valutare, nel singolo caso concreto, quante

ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, a seconda delle condizioni

particolari di ogni singola fattispecie (cfr. STCA del 28 gennaio 2003 nella

causa K.,

inc. 38.2002.186).

A proposito dei compiti dei consulenti del

personale, in una sentenza del 5 ottobre 2000 nella causa B. (inc. 38.2000.74),

il TCA ha ricordato che:

"

Riguardo al desiderio dell'assicurato di seguire

altri tipi di programmi occupazionali, va pure ricordato che spetta ai

consulenti degli URC di decidere di volta in volta quali sono le misure più

idonee per favorire un rapido collocamento dei singoli assicurati (cfr. art. 85

cpv. 1 lett. a e c LADI; art. 85 b LADI, art. 17 cpv. 3 LADI)."

2.5. Sulle modalità con le

quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro il TCA ricorda innanzitutto che

secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il suo

impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio competente

le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26 cpv. 2 e cpv.

2 bis OADI; cfr. DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74). La prova degli sforzi volti al

reperimento di una nuova occupazione deve essere fornita, giusta l'art. 26 cpv.

2 OADI, al servizio competente. Nel Cantone Ticino, sulla base dei combinati

disposti dell'art. 30 cpv. 2, 85 e 85b LADI, questa competenza è stata delegata

agli URC (cfr. l'art. 2a lett. e del Regolamento della legge

sul rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 15 ottobre 2003;

D. Cattaneo,

op. cit., pag. 92-93).

La legge non prevede

nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire

effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi

datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla

fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio competente

d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del 29.1.92

nella causa E.R., non pubblicata).

L'obbligo

di comprovare le ricerche di lavoro è stato ribadito dal TFA in una sentenza

del 23 gennaio 2003 nella causa C.

(C

280/01), nella quale ha osservato:

"

Selbst wenn sich der Versicherte sodann

tatsächlich bei 10 potentiellen Arbeitgebern oder Arbeitgeberinnen gemeldet

hätte, kann er sich nur auf jene Arbeitsbemühungen berufen, welche er

nachzuweisen vermag (Art. 17 Abs. 1 Satz 3 AVIG in Verbindung mit Art. 26 Abs.

2 AVIV; Gerhards, a.a.O., N 22 zu Art. 17 AVIG)."

Concretamente

ciò significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare

all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore

di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile

l'avvenuta ricerca.

In caso di ricerca

personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei

datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è

necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo

"timbro" sul formulario

(cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma scritta, che la ricerca di

lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87).

Inoltre

il TFA ha avuto occasione di rilevare che sul modulo utilizzato per comprovare

le ricerche compiute o sulle eventuali dichiarazioni dei potenziali datori di

lavoro deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il

disoccupato si è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre

1999 nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).

L'assicurato potrà

servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dall'UFSEL (Ufficio

federale dello sviluppo economico e del lavoro; dal 1° luglio 1999 Segretariato

di stato dell'economia, SECO).

In caso di rifiuto del

datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà

comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al

servizio competente tale rifiuto.

Infine, in caso di ricerca

telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola,

confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto

(cfr. DLA 1988 p. 95).

In una

sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000

pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno

l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.

In merito alle ricerche di lavoro compiute

esclusivamente per telefono e alla continuità delle ricerche durante un periodo

di controllo, il TFA, in una sentenza del 4 giugno 2003 nella causa R. (C

319/02), ha avuto modo di rilevare:

"

(…)

Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait

des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte

aussi bien de la quantité que de la qualité de ses recherches (ATF 124 V 231

consid. 4a et l'arrêt cité). Sur le plan quantitatif, la pratique

administrative exige dix à douze offres d'emploi par mois en moyenne. On ne

peut cependant pas s'en tenir à une limite purement quantitative et il faut

bien plutôt examiner, au regard des circonstances concrètes, la qualité des

démarches (Nussbaumer,

op. cit., note de bas de page 1330). Sur le plan qualitatif, on peut attendre

d'un assuré qu'il ne se contente pas de démarches par téléphone, mais qu'il

réponde également à des offres d'emploi par écrit (Chopard, op. cit., p. 139 sv.).

La continuité des démarches joue également un certain rôle, même si l'on ne

saurait exiger d'emblée que l'assuré répartisse ses démarches sur toute une

période de contrôle. S'agissant d'offres écrites, il peut au contraire être

rationnel et judicieux de préparer ses postulations de manière concentrée sur

quelques jours dans le mois, eu égard à la périodicité des offres d'emplois

dans les journaux et compte tenu du fait que les délais de postulation sont en

général relativement longs (arrêt non publié du 5 juillet 1988 dans la cause

R., C 14/88). (…)" (STFA del 4 giugno 2003 nella causa R., C

319/02)

In una

sentenza del 14 settembre 2005 nella causa T. (C 78/05) il TFA ha confermato

una sospensione di 6 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione per

insufficienti ricerche di lavoro in un periodo di controllo, rilevando:

"

(...)

qu'il a reconnu n'avoir effectué qu'une démarche au

mois de décembre 2003, en raison d'un profil de cadre assez spécifique;

qu'il ne peut être tenu compte des autres documents

déposés dans le même temps, ceux-ci étant le résultat de trois démarches

entreprises antérieurement à la période de contrôle en question;

que dans la mesure où le profil du recourant est

spécifique, ce dernier ne peut se contenter de répondre aux rares annonces

paraissant dans la presse, mais doit avoir recours à d'autres méthodes

ordinaires au sens de l'art. 26 al. 1 OACI (offre spontanée, par exemple) ou

rechercher du travail en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment si

besoin est;

que le comportement du recourant qui n'a effectué

qu'une recherche d'emploi pour le mois de décembre 2003 constitue ainsi une

violation claire de l'obligation de diminuer le dommage causé à

l'assurance-chômage, même si son conseiller ORP ne lui a pas encore fixé

d'objectif précis; (...)"

In un'altra sentenza del

29 settembre 2005 nella causa H.

(C 199/05) l'Alta Corte si

è così espressa:

" (...)

4.2.3 Aber auch für die Zeit ab 17. bis 30. Juni

2004 kann die Versicherte aus den behaupteten Anweisungen der Frau S.________

nichts zu ihren Gunsten ableiten. Sie räumt selber ein, Frau S.________ habe

sie aufgefordert, in erster Linie sämtliche möglichen Bewerbungen für

Dauerstellen zu tätigen; telefonische Anfragen für Aushilfsjobs bzw.

Blindbewerbungen (ohne entsprechende Stellenausschreibung) seien erst in

zweiter Linie vorzunehmen.

Diese Anweisung ist nicht zu beanstanden, da von

einer arbeitslosen Person verlangt wird, dass sie sich vor allem schriftlich

auf konkrete Stellenangebote bewirbt (Urteile M. vom 24. Mai 2000 Erw. 2c, C

185/99, S. vom 11. Juni 1999 Erw. 2d, C 401/98, und S. vom 26. August 1996 Erw.

5b, C 134/96). Die Versicherte vermag lediglich das Vorstellungsgespräch vom

17. Juni 2004 im Pflegezentrum Y.________ auf Grund der einen Bewerbung vom 25.

Mai 2004 (Erw. 3 hievor) zu belegen. Bewerbungen für Dauerstellen auf neue

Inserate hin weist sie keine nach. Unbehelflich ist ihr Vorbringen, in den

Sommermonaten würden im Pflegebereich erfahrungsgemäss kaum

Dauerarbeitsverträge abgeschlossen. Denn allfällige Schwierigkeiten auf dem

Arbeitsmarkt erfordern um so intensivere Bemühungen der versicherten Person; es

kommt nicht auf die Erfolgsaussichten, sondern auf die Intensität der Stellensuche

an (BGE 124 V 234 Erw. 6). Wenn nötig, ist auch ausserhalb des bisherigen

Berufs Arbeit zu suchen (BGE 120 V 76 Erw. 2; Urteil S. vom 16. Februar 2005

Erw. 2, C 6/04). Unter diesen Umständen könnten die Bemühungen der Versicherten

in der Zeit vom 17. bis 30. Juni 2004 selbst dann nicht als rechtsgenüglich

qualifiziert werden, wenn sie Blindbewerbungen unternommen hätte. (...)"

2.6. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI

la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della

colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel

caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione del diritto

all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in

caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave

(cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

La sua durata è

determinata secondo la gravità della colpa

(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della

proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

In virtù dell'art. 45 cpv.

2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità

entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della

sospensione è prolungata in modo adeguato.

L'art. 45 cpv. 3 OADI

stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza

valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un

lavoro idoneo.

Per quel

che concerne la sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata

sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione

da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni

per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo successivo i

parametri del SECO e dell'UCL prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate

ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di

lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali aumenti per i periodi

successivi, visto l'art. 45

cpv. 2 bis OADI (cfr. Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) del

SECO in vigore dal 1° gennaio 2002, D68 punto 1;

Lista delle sospensioni URC/UCL aggiornate dal SECO al 25.01.1999).

Queste direttive sono conformi alla legge (cfr.

D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento

alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed.

OCST, Pregassona 2000, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione

su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA. Anche il TFA ha

approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. la sentenza del 23

gennaio 2003 nella causa C., C 280/01, nella quale l'Alta Corte ha confermato la

sanzione di 9 giorni di sospensione dal diritto alle indennità di

disoccupazione inflitta dall'amministrazione ad un assicurato che aveva saputo

comprovare unicamente quattro ricerche di lavoro svolte nei tre mesi di

disdetta del precedente rapporto di lavoro; la sentenza del 6 agosto 2002 nella

causa Z., C 338/01, nella quale il TFA ha confermato 4 giorni di sospensione

per insufficienti ricerche in un periodo di controllo; la sentenza del 2 maggio

2003 nella causa X., C 275/02, nella quale la nostra Massima Istanza ha

confermato una sanzione di 15 giorni di sospensione per mancate ricerche

durante tre mesi di disdetta; la sentenza del 3 luglio 2003 nella causa AWA

contro E., C 286/02, nella quale l'Alta Corte ha confermato 3 giorni di

sanzione per insufficienti ricerche di lavoro durante uno dei tre mesi di

disdetta; la sentenza del 4 giugno 2003 nella causa R.,

C 319/02, nella quale l'Alta Corte ha confermato la sanzione di 5 giorni di

sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione inflitta dall'amministrazione

ad un assicurato, nato nel 1939, che aveva saputo comprovare unicamente sei

ricerche di lavoro, di cui cinque svolte per telefono, durante un periodo di

controllo nel corso del quale egli aveva, tra l'altro, lavorato cinque giorni,

per un totale di trentaquattro ore; la sentenza dell'11 luglio 2003 nella causa

D., C 63/03, nella quale il TFA ha confermato una sanzione di 4 giorni di

sospensione per insufficienti ricerche di lavoro durante un periodo di

controllo; la sentenza del 2 marzo 2004 nella causa B., C 305/02, nella quale

l'Alta Corte ha confermato 4 giorni di sospensione per insufficienti ricerche

durante il periodo di disdetta e la sentenza del 10 dicembre 2004 nella causa

M., C 210/04, nella quale la nostra Massima Istanza ha confermato sia una

sanzione di 9 giorni di sospensione per insufficienti ricerche durante il mese

precedente l’annuncio al collocamento e mancate ricerche durante il primo

periodo di controllo, sia una sanzione di 4 giorni di sospensione per

insufficienti ricerche di lavoro durante un periodo di controllo.

E’ inoltre utile segnalare la sentenza del 25 aprile 2005

Considerandi

nella causa E., C 10/05, nella quale il TFA ha confermato 8 giorni di

sospensione per mancate ricerche nel periodo di controllo di un mese).

2.7

Nella già

menzionata sentenza H. del 17 marzo 1998 (DTF 124 V 225), il Tribunale federale

delle assicurazioni ha stabilito che è possibile sospendere l'assicurato che

commette (soltanto) una colpa lieve non compiendo sufficienti ricerche di

lavoro.

Il TFA ha

poi stabilito che tre ricerche di lavoro qualitativamente valide in un periodo di

controllo sono insufficienti.

La Cassa

di disoccupazione aveva sospeso l'assicurata per 3 giorni dal diritto

all'indennità di disoccupazione.

Infine, l'Alta

Corte ha deciso che l'amministrazione prima di applicare l'art. 30 cpv. 1 lett.

c LADI, non deve raccomandare all'assicurato di intensificare le ricerche di

lavoro.

2.8

Nella

presente evenienza risulta dagli atti all’incarto che l’assicurato, nato nel

1983, il 1° ottobre 2003 ha iniziato un tirocinio presso la __________ di __________,

quale informatico. Dal relativo contratto, concluso nel mese di settembre 2003,

emerge che la formazione sarebbe durata fino al 30 settembre 2005. La data è

poi stata corretta a mano, indicando il 31 agosto 2005 (cfr. doc. 1).

Da una

lettera del 4 luglio 2005, indirizzata all’assicurato dal proprio datore di

lavoro, si evince, in effetti, che il contratto di apprendistato sarebbe

terminato il 31 agosto 2005 e che tuttavia il ricorrente è stato liberato da

ogni impegno già a decorrere dal 5 luglio 2005. Il lasso di tempo dal 5 luglio

al 31 agosto 2005 sarebbe stato compensato con i giorni di vacanza e le

eventuali ore supplementari non ancora usufruiti (cfr. doc. 2).

Il

ricorrente si è iscritto in disoccupazione con effetto dal 1° settembre 2005

(cfr. doc. A1; III; 3).

Dopo un

sollecito da parte della consulente del personale (cfr. doc. 5), l’assicurato,

il 24 agosto 2005, ha consegnato le ricerche di impiego effettuate precedentemente

all’inizio della disoccupazione.

L’amministrazione,

constatando che queste ultime sono state effettuate unicamente nel mese di

agosto 2005, con decisione formale del 26 agosto 2005 ha sospeso l’assicurato

per quattro giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione a causa di

mancate ricerche nel mese di luglio 2005 (cfr. doc. A5).

Tale

provvedimento è poi stato confermato con decisione su opposizione del 10

ottobre 2005 (cfr. doc. A1).

L'art. 42

LPGA prevede che le parti hanno il diritto di essere sentite. Non devono

obbligatoriamente essere sentite prima di decisioni impugnabili mediante

opposizione.

A tale

proposito in una sentenza del 23 giugno 2003 nella causa S. (C 49/03) l'Alta

Corte ha rilevato che:

"

Die Sache geht daher an die Arbeitslosenkasse

zurück, damit sie nach Erfüllung des Gehörsanspruchs erneut über eine

allfällige Einstellung in der Anspruchsberechtigung wegen selbstverschuldeter

Arbeitslosigkeit befinde. In diesem Rahmen kommt nunmehr Art. 42 Satz 2 ATSG

zur Anwendung, wonach die Gewährung des rechtlichen Gehörs ins

Einspracheverfahren verschoben ist (Kieser, a.a.O. Art. 42 Rz. 24)."

In una sentenza del 22 dicembre 2003 nella causa J. (H 272/03) il

TFA, al consid. 3.3., si è così espresso:

"

(…) Selon un principe général de la procédure

administrative, l'autorité n'est pas tenue d'entendre les parties avant de

prendre une décision susceptible d'être frappée d'opposition (art. 30 al. 2

let. b PA). Ce principe est aujourd'hui spécifiquement consacré, en matière

d'assurances sociales, à l'art. 42 2ème phrase LPGA."

Nella

fattispecie in esame dal verbale allestito durante il colloquio di consulenza

del 29 luglio 2005 presso l’URC e sottoscritto dal ricorrente emerge che:

"

(...)

Per quanto concerne le ricerche l'assicurato non

mi ha consegnato nessuna, gli ho chiesto di consegnarle il 02.08.05 entro le

ore 16:00 presso il nostro sportello. Qualora questo accordo non venisse

rispettato, si procederà con una richiesta di giustificazione. Le ricerche

verranno analizzate considerate sufficienti o non al momento del ricevimento,

nel caso fossero insufficienti verrà inviata una richiesta di giustificazione.

(…)" (Doc. 5)

Inoltre,

in occasione del colloquio del 24 agosto 2005, il cui verbale è stato firmato

dall’assicurato, è stato indicato che:

"

(...)

All'appuntamento del 29.07.05 la PCI mi aveva

detto che il 22.07.05 era in malattia, pertanto gli avevo richiesto di farmi

avere il certificato medico.

Quest'ultimo mi è stato consegnato a mano

all'odierno colloquio. Per questo motivo dovrò ora parlare con il capo gruppo

per prendere una decisione in merito. Così come anche per le ricerche non

fatte nel mese di luglio. Anche lì avevo richiesto (vedi verbale del 29.07.05)

di farmi avere entro il 02.08.05 alle ore 16:00 le ricerche svolte. La

richiesta non è stata rispettata. L'assicurato mi chiede se le ricerche svolte

in agosto, timbri e lettere ca. 39, possono compensare quelle non fatte in

luglio. Anche in questo caso verrà analizzato insieme al mio capo gruppo.

(...)" (Doc. 10)

In simili condizioni, il TCA constata che

l'amministrazione ha rispettato il diritto di essere sentito del ricorrente già

prima dell’emanazione della decisione formale, conformemente alla chiara

giurisprudenza federale emessa prima dell'entrata in vigore della LPGA (cfr. STFA

del 6 agosto 2002 nella causa C., C 91/02, consid. 1a; RAMI

2002.

pag. 77, consid. 3d, pag. 83; SVR 2002 ALV Nr. 4 pag. 9; DTF 126 V 130 =

SVR 2001 ALV Nr. 12 pag. 37), che mantiene comunque, in talune circostanze, la

sua validità anche successivamente (cfr. U. Kieser, op. cit., ad art. 42, n.

1-28; Th. Locher, "Grundriss des

Sozialversicherungsrechts", Ed. Staempfli Verlag AG, Berna 2003, pag. 466

n° 53 e 54).

Al

riguardo giova rilevare che in una sentenza del 30 settembre 2005 nella causa

B., C 279/03 l’Alta Corte si è posta il quesito di sapere se la giurisprudenza

elaborata nella DTF 126 V 130, secondo cui un assicurato doveva essere sentito

prima dell’emissione di un provvedimento di sospensione, è ancora valida o

meno. Il TFA ha, tuttavia, lasciato aperta tale problematica, pur sottolineando

che:

"

(…)

3.2

Es fragt sich, ob BGE 126 V 130 auch unter

der Herrschaft des Allgemeinen Teils des Sozialversicherungsrechts nach

Einführung des Einspracheverfahrens im Bereich der Arbeitslosenversicherung

weiterhin Gültigkeit hat.

Bejahendenfalls stellt die Nichtanhörung der

betroffenen Person vor Erlass der Einstellungsverfügung eine schwerwiegende, im

Einspracheverfahren grundsätzlich nicht heilbare Verletzung des rechtlichen

Gehörs dar (vgl. BGE 126 V 133 unten und SVR 2003 EL Nr. 9 S. 10 Erw. 3.2 in

fine). Art. 30 Abs. 2 lit. b VwVG und Art. 42 zweiter Satz ATSG besagen

ausdrücklich, dass die Parteien vor Verfügungen, die durch Einsprache

anfechtbar sind, nicht angehört werden müssen. Dies spricht gegen die

Weitergeltung von BGE 126 V 130. Der Wortlaut schliesst die Anhörung der

versicherten Person vor Erlass der Verfügung im Sinne der Bekanntgabe der

wesentlichen Elemente ihres voraussichtlichen Inhalts (Verschuldensgrad und

Einstellungsdauer) aber auch nicht aus. Ob BGE 126 V 130 auch unter der

Herrschaft des ATSG gültig ist, braucht jedoch aus den nachstehenden Gründen

nicht abschliessend beurteilt zu werden.

4.

Auch im Verfügungsverfahren gilt der

Untersuchungsgrundsatz

(vgl. BGE 125 V 195 Erw. 2 sowie Art. 43 Abs. 1 ATSG). Die Verwaltung darf die

für die Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts notwendigen Abklärungen

nicht in das Einspracheverfahren verschieben (vgl. ZAK 1987 S. 298). Dieses

verlöre sonst weitgehend seinen Sinn und Zweck, letztlich die Gerichte zu

entlasten (BGE 125 V 191 Erw. 1c und SVR 2005 AHV Nr. 9 S. 31 Erw. 1.3.1;

Andreas Freivogel, Zu den Verfahrensbestimmungen des ATSG, in: Bundesgesetz

über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) [Band 15 der

Schriftenreihe des IRP-HSG, St. Gallen 2003 (René Schaffhauser/Ueli Kieser

[Hrsg.])] S. 108 unten). Bei den Abklärungen hat die Verwaltung auch die

verfassungsmässigen und spezialgesetzlichen Mitwirkungsrechte der Parteien zu

beachten. Bei der Einstellung in der Anspruchsberechtigung auf Arbeitslosentaggelder

im Besonderen kommt der Befragung der versicherten Person erhebliche Bedeutung

zu. Im Mittelpunkt steht die Verschuldensfrage. Nach dem Grad des Verschuldens

(leicht, mittelschwer oder schwer) bestimmt sich die Einstellungsdauer

(Art. 30 Abs. 3 dritter Satz AVIG und Art. 45 Abs. 2 AVIV; BGE 122

V 40 Erw. 4c/aa und ARV 2000 Nr. 9 S. 49 Erw. 4a). Tatsache und Schwere des

Verschuldens lassen sich in aller Regel nicht zuverlässig beurteilen, ohne dass

die von der Sanktion bedrohte Person die Gründe für das ihr vorgeworfene

Verhalten dartun und entlastende Umstände geltend machen konnte. Diese können

sowohl die subjektive Situation des oder der Versicherten, als auch objektive

Gegebenheiten beschlagen (BGE 130 V 125). Es kommt dazu, dass häufig auf Grund

der Akten allein nicht ohne weiteres klar ist, wie das der versicherten Person

vorgeworfene Verhalten rechtlich zu qualifizieren ist resp. welcher

Einstellungsgrund in Betracht kommt (vgl. BGE 122 V 37 Erw. 2c). Von der

Befragung der versicherten Person vor Erlass einer Einstellungsverfügung kann

deshalb in der Regel nicht abgesehen werden. Dies gilt auch im hier zu

beurteilenden Fall. Das RAV hat denn auch versucht, dem Versicherten die

entsprechenden Fragen zu stellen. (…)." (cfr. STFA del 30 settembre

2005.

nella causa B., C 279/03)

2.9

Come

esposto precedentemente (cfr. consid. 2.4.), gli assicurati devono compiere

delle ricerche di lavoro prima di controllare la disoccupazione.

Ciò vale

anche per gli assicurati che stanno terminando un tirocinio.

Sulla questione di principio relativa alle

ricerche di lavoro durante l'apprendistato, questo Tribunale ha già avuto modo

di precisare che vi è un obbligo di cercare lavoro negli ultimi mesi di

tirocinio, (cfr. STCA del 17 aprile 2000 nella causa H. G., inc. 38.99.332,

sentenza nella quale il TCA ha confermato una sanzione di 4 giorni di

sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione per insufficienti

ricerche di lavoro negli ultimi tre mesi di tirocinio; STCA del 14 febbraio

2002.

nella causa T., inc. 38.2001.213, sentenza nella quale il TCA ha ridotto

da 6 giorni a 4 giorni di sospensione dal diritto all’indennità di

disoccupazione la sanzione inflitta ad un’assicurata per mancate ricerche di lavoro

negli ultimi tre mesi di tirocinio; D. Cattaneo, op. cit., pag. 19).

Il TCA nelle sentenze citate aveva fatto

espressamente riferimento all'art. 22 cpv. 6 della v.legge sulla formazione

professionale secondo cui "il maestro di tirocinio comunica all'apprendista,

entro tre mesi dalla fine del tirocinio, se potrà successivamente essere

occupato nell'azienda". Tale normativa è stata abrogata a decorrere dal 31

dicembre 2003. In effetti il 1° gennaio 2004 è entrata in vigore la nuova legge

sulla formazione professionale, la quale non contempla più quanto previsto

all’art. 22 cpv. 6 della v.legge.

Tuttavia, a mente di questa Corte, il principio

dell’obbligo di cercare un impiego adeguato nell’ultimo periodo di

apprendistato rimane invariato, siccome la formazione professionale ha di

regola una durata determinata (cfr. art. 17 legge sulla formazione

professionale).

Va, pure,

evidenziato che un assicurato al beneficio di un contratto di durata

determinata deve cercare un nuovo impiego negli ultimi tre mesi di attività

(cfr. fra le tante: STFA 15 dicembre 2003 nella causa P., C 200/03).

L’amministrazione, in casu,

a ragione ha esaminato unicamente gli ultimi due mesi in cui l’assicurato era

legato contrattualmente alla __________, ossia i mesi di luglio e agosto 2005,

in quanto in un primo tempo la fine del contratto di tirocinio era stata

prevista per il 30 settembre 2005 e solo in seguito è stata modificata al 31

agosto 2005 (cfr. lettera del 4 luglio 2005, doc. 2).

Dai formulari “Prova degli

sforzi personali intrapresi per trovare lavoro” emerge che l’assicurato nel

mese di agosto 2005 ha svolto, proponendosi sempre quale informatico, sei

ricerche di impiego di persona e trenta ricerche per iscritto (cfr. doc. 6).

Non vi sono motivi per non

ritenere corretta la decisione dell’URC di considerare validi tali sforzi.

Non risultano, per contro,

ricerche di lavoro effettuate nel mese di luglio 2005.

2.10

L’ex datore

di lavoro dell’assicurato, nella lettera del 4 luglio 2005 relativa alla data

della fine del contratto di tirocinio, ha specificato che il ricorrente dal 5

luglio al 31 agosto 2005 era libero da ogni impegno verso la ditta e che tale

periodo sarebbe stato compensato con giorni di vacanza ed eventuali ore

supplementari non ancora usufruiti (cfr. doc. 2).

Da un

accertamento esperito da questa Corte presso la __________ (cfr. doc. VI) è

emerso che agli inizi di luglio 2005 il saldo delle vacanze non ancora godute

dall’assicurato ammontava a undici giorni, che sono stati compensati dal 4 luglio

2005.

pomeriggio al 18 luglio 2005 mattina. L’insorgente non aveva per contro

ore supplementari in esubero. L’ex datore di lavoro ha inoltre ribadito che dal

18.

luglio pomeriggio al 31 agosto 2005 il ricorrente era libero da ogni impegno

nei confronti della società, pur ricevendo ancora il salario fino al 31 agosto

2005.

(cfr. doc. VI).

A

proposito delle ricerche di lavoro durante le vacanze, il TCA in una sentenza

di principio del 19 giugno 2002 nella causa S., inc. 38.2002.17, pubblicata in

RDAT I-2003 N. 83, ha sviluppato le seguenti considerazioni:

"

Il diritto alle vacanze è disciplinato all'art.

329a segg. CO.

L'art. 329c cpv. 2 CO prevede che il datore di

lavoro stabilisce la data delle vacanze considerando i desideri del lavoratore,

per quanto compatibili con gli interessi dell'azienda e dell'economia

domestica.

Scopo delle vacanze è quello di permettere al

lavoratore di riposarsi, così da potere riconquistare il proprio benessere

psico-fisico, continuando a percepire, nello stesso tempo, il salario abituale

(cfr. Brunner-Bühler-Waeber, Commentaire du contrat de travail, Ed. Réalités sociales,

Losanna, 1996, pag. 114 segg.).

Proprio in considerazione della finalità delle

vacanze, l'art. 329d cpv. 2 CO prevede che le vacanze debbano essere effettuate

in natura e non possano essere sostituite con il pagamento di una somma di

denaro. Tale divieto vige per tutta la durata del rapporto di lavoro, e trova

applicazione anche durante il periodo di disdetta (cfr.Brunner-Bühler-Waeber,

op. cit., pag. 125); la sostituzione delle vacanze con il pagamento di una

somma di denaro è autorizzata solo se il datore di lavoro non è più in grado di

eseguire la sua obbligazione in natura (cfr. DTF 106 II 152; DTF 101 II 283; SJ

1993.

pag. 354).

In una sentenza del 5 aprile 2000 (4 P 307/1999)

il Tribunale federale ha avuto occasione di pronunciarsi in merito al diritto

alle vacanze nel caso di una lavoratrice che durante la propria assenza per

vacanze all'estero, concordate con il datore di lavoro, si era vista recapitare

la disdetta del rapporto di lavoro.

L'Alta Corte ha in particolare rilevato:

" La

notification sous forme de lettre ne produit ses effets que lorsqu'elle

parvient à son destinataire, c'est-à-dire dès qu'elle entre dans sa sphère

d'influence d'une manière telle que l'on peut escompter, d'après les usages

commerciaux et les dispositions prises par l'intéressé, qu'il en prendra

connaissance.

Dans les rapports de

travail, sauf circonstances particulières, l'employeur de bonne foi doit

escompter que le travailleur s'absentera de son domicile pendant ses vacances.

En outre, vu le but de ces dernières, le travailleur n'a nullement à faire en

sorte qu'une lettre de résiliation de son contrat puisse lui être notifiée. Dès

lors, s'il reçoit à son adresse une lettre de congé alors qu'il est parti en

vacances au su de son employeur, le travailleur n'est censé en avoir pris

connaissance qu'à son retour. Toute autre solution violerait gravement le

principe de la confiance et priverait d'effet le délai de congé, qui est

d'octroyer au travailleur le temps nécessaire pour trouver un nouvel emploi (Rehbinder,

Commentaire bernois, n. 8 ad art. 335 CO, p. 56; Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag,

5ème éd., n. 5 ad art. 335 CO, p. 316-317; Aubert, Note, SJ

1989.

p. 671-672; Peter Münch, Von der Kündigung und ihren Wirkungen, in:

Thomas Geiser/ Peter Münch, Stellenwechsel und Entlassung, p, 9-10; Brühwiler,

Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2ème éd., p. 300-301; Brunner/Bühler/Waeber,

Commentaire du contrat de travail, 2ème éd., n. 10 p. 174).

Ainsi, la Chambre

d'appel de la juridiction genevoise des prud'hommes est tombée dans

l'arbitraire en admettant que le congé expédié le 18 décembre 1998 a commencé à

déployer ses effets pendant les vacances de la salariée, alors que cette

dernière ne disposait, en réalité que de quatorze jours pour chercher un

nouveau poste. La cause lui a été renvoyée pour nouveau jugement." (DLA

2001.

pag. 31)

Il Prof. Gabriel Aubert ha espresso le seguenti

considerazioni riguardo alla sentenza appena riprodotta:

" C'est

l'employeur qui fixe la date des vacances (art. 329c al. 2 CO). Le salarié doit pouvoir prendre effectivement le repos ainsi aménagé;

l'employeur ne saurait l'abréger ou le différer unilatéralement, même s'il

entend résilier le contrat. En d'autres termes, l'employeur ne peut pas, en

notifiant son congé au salarié, revenir sur sa décision d'octroyer des vacances

ou raccourcir ces dernières. Comme les vacances sont destinées au repos, le

travailleur ne saurait être tenu de les consacrer à la recherche d'un emploi.

Le délai de congé, destiné à une telle recherche, ne peut commence de courir

qu'à la fin des vacances."

(DLA

2001.

pag. 31-32)

Secondo l'art. 329 cpv. 2 CO è il datore di

lavoro che fissa la data delle vacanze, tenendo conto, per quanto possibile,

dei desideri del lavoratore.

È vero che in materia di assicurazione contro la

disoccupazione, secondo la giurisprudenza del TFA, l'assicurato è tenuto ad

impegnarsi nella ricerca di un lavoro anche se svolge delle vacanze all'estero

(cfr. DLA 1988, p. 95 - 96; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli uffici

regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti

sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16 segg.).

Tra l'altro per valutare il rispetto dell'obbligo

di ridurre il danno possono essere prese in considerazione anche le ricerche di

lavoro effettuate dall'assicurato all'estero, soprattutto se contemporaneamente

sono state effettuate anche ricerche in Svizzera (cfr. DLA 1999 pag. 22 seg.;

DTF 125 V 469; STCA del 14 marzo 2000 nella causa G.P., 38.99.280; D. Cattaneo,

op. cit., pag. 30).

Comunque questa giurisprudenza si applica agli

assicurati che effettuano le vacanze durante il periodo di controllo della

disoccupazione (cfr. DLA 1988, p. 95 - 96) e non prima di iniziare tale

controllo.

A mente del TCA, visto lo scopo delle vacanze

appena illustrato, l'assicurato non è invece tenuto a compiere ricerche di

lavoro quando è ancora legato da un contratto di lavoro." (cfr. inc.

38.2002

=RDAT I-2003 N. 83)

Alla luce di tale giurisprudenza, nel caso in

esame, occorre concludere che l'assicurato nel periodo del contratto di

tirocinio di durata determinata - scadente il 31 agosto 2005 - con la __________

in cui ha beneficiato di vacanze retribuite, ossia dal 5 luglio al 18 luglio

2005, non era tenuto a compiere delle ricerche di lavoro.

E’ vero,

inoltre, che l’assicurato, nel mese di luglio 2005, è stato inabile al lavoro

per malattia, tuttavia tale incapacità è durata unicamente un giorno, e meglio

il 22 luglio 2005 (cfr. doc. 14).

Il

ricorrente, quindi, anche nella giornata del 22 era dispensato

dall’intraprendere sforzi al fine di reperire un’occupazione.

2.11

Secondo

questo Tribunale dal 1° al 4 luglio 2005 e a decorrere dal 19 luglio 2005 (ad

eccezione del 22 luglio in cui egli era incapace al lavoro per malattia)

l’assicurato doveva, però, effettuare delle ricerche di impiego.

Il

contratto di tirocinio con la __________, infatti, già nel 2003 era stato

concluso di durata determinata, con termine alla fine del mese di settembre

2005, in seguito modificato al 31 agosto 2005 (cfr. doc. 1).

Con

scritto del 4 luglio 2005, che ha fatto seguito a un colloquio intercorso tra __________

del servizio della ditta __________, __________ delle risorse umane della

stessa e l’assicurato, l’ex datore di lavoro ha poi soltanto comunicato al

ricorrente che dal 5 luglio 2005 era libero da ogni impegno e che il salario

gli sarebbe stato versato fino alla fine del mese di agosto 2005 quale

compensazione per vacanze e ore supplementari non usufruite (cfr. doc. 2).

Del resto

l’assicurato stesso, nell’atto ricorsuale, nonostante in prima battuta abbia

indicato di avere saputo che non avrebbe continuato a lavorare presso la __________

soltanto il 4 luglio 2005, ha poi affermato che comunque sapeva quasi con

certezza che non l’avrebbero tenuto presso la __________ già prima del

colloquio del 4 luglio 2005 (cfr. doc. I).

Il

ricorrente, pertanto, già prima della fine del mese di giugno 2005, doveva

essere consapevole del fatto che la ditta presso la quale ha svolto il proprio

apprendistato di informatico non l’avrebbe riassunto e del suo obbligo, in

qualità di disoccupato, di dovere cercare un impiego adeguato.

L’11

luglio 2005 l’insorgente ha d’altronde anche ricevuto dall’amministrazione il

“Promemoria Ricerche di lavoro”, da cui si evince chiaramente che se l’ultimo

lavoro è un impiego di durata determinata, una nuova occupazione va ricercata

già prima della fine del lavoro e questo durante un lasso di tempo

ragionevolmente lungo – di regola almeno durante gli ultimi tre mesi (cfr. doc.

3).

Come esposto sopra,

l’assicurato non ha invece compiuto alcuna ricerca dal 1° al 4, dal 19 al 21 e

dal 23 al 31 luglio 2005.

Il

ricorrente sostiene che durante il colloquio del 24 agosto 2005, dopo discussione,

la collocatrice gli avrebbe detto che le ricerche consegnate il 24 agosto 2005

sarebbero state considerate parzialmente per il mese di luglio 2005 e

parzialmente per il mese di agosto 2005 (cfr. doc. I; VIII).

Tuttavia

dal verbale del colloquio del 24 agosto 2005 non è riscontrabile una tale

affermazione da parte della collocatrice. La stessa ha semplicemente asserito che

la richiesta dell’assicurato, ovvero di poter compensare le mancate ricerche di

luglio con quelle compiute in agosto, sarebbe stata analizzata insieme al capogruppo

(cfr. doc. 10).

Il TCA

non ha motivi per dubitare di quanto emerge dal verbale redatto dalla

consulente del personale, visto che l’assicurato l’ha sottoscritto e non l’ha

contestato (cfr. doc. 10).

A tale

proposito è utile sottolineare che l’Alta Corte in una sentenza del 25 aprile

2005.

nella causa E., C 10/05, relativa a un assicurato sospeso per otto giorni

per mancate ricerche in un periodo di controllo, il quale ha ritenuto quale

eccessivo formalismo la circostanza di non considerare le numerose ricerche

compiute nel mese successivo, ha rilevato:

"

(…)

2.3.2

Der weitere Einwand, das Vorgehen der

Verwaltung sei überspitzt formalistisch (dazu BGE

120.

V 417 Erw. 4b), ist unbegründet. Aus dem Gesetz geht klar hervor,

dass der Versicherte seine Bewerbungen für jede Kontrollperiode (d.h. für jeden

Kalendermonat) nachweisen muss und die Verwaltung diesen Nachweis benötigt, um

beurteilen zu können, ob die Bemühungen genügend sind (Art. 17 Abs. 2 AVIG, Art. 26 und 27a AVIV; Erw. 1 hievor). Von einer strikten

Anwendung von Formvorschriften, welche durch keine schutzwürdigen Interessen

gerechtfertigt ist, sondern zum blossen Selbstzweck wird und die Verwirklichung

des materiellen Rechts in unhaltbarer Weise erschwert oder verhindert (BGE

128.

II 142 Erw. 2a, 127 I 34 Erw. 2a/bb; zu Art. 4 Abs. 1 aBV

ergangene, weiterhin geltende Rechtsprechung: BGE

125.

I 170 Erw. 3a, 118 V 315 Erw. 4 mit Hinweis) kann somit keine Rede

sein. Dies gilt umso mehr, als für eine Einstellung in der Anspruchsberechtigung

wegen ungenügender persönlicher Arbeitsbemühungen durchaus auf eine einzelne

Kontrollperiode, d.h. einen einzelnen Kalendermonat abgestellt werden darf und

es rechtsprechungsgemäss nicht angeht, mit dem Hinweis auf intensivere

Anstrengungen in früheren Monaten sich in einer andern Kontrollperiode

ungenügend um Arbeit zu bemühen (Urteil Z. vom 21. Februar 2001, C

252/00, 254/00 und 255/00).“(STFA del 25 aprile 2005 nella causa E., C 10/05,

consid. 2.3.2.)

Di conseguenza anche in

concreto il fatto che l’assicurato nel mese di agosto abbia compiuto molte

ricerche è irrilevante ai fini della vertenza, in quanto le stesse, in virtù

della legge e della giurisprudenza, non possono essere considerate per il mese

di luglio 2005.

2.12

Alla luce di

quanto appena esposto, il TCA ritiene che nel caso concreto l'assicurato, non

avendo effettuato delle ricerche di lavoro nei periodi dal 1° al 4, dal 19 al

21.

e dal 23 al 31 luglio 2005, nei quali era tenuto a intraprendere sforzi al

fine di reperire un'occupazione adeguata (cfr. consid. 2.12.), ha violato il

proprio obbligo di ridurre il danno imposto dalla legge.

L'insorgente,

dunque, deve essere sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione ai

sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. consid. 2.6.; 2.7.).

Per

quanto concerne l'entità della penalità, va rilevato che normalmente, in base

alle direttive in vigore, la sanzione inflitta dall'amministrazione in caso di mancate

ricerche di lavoro nel periodo antecedente al controllo della disoccupazione

ammonta a un minimo di 4 giorni al mese (cfr. consid. 2.6.).

A mente

del TCA, quindi, tenuto conto che l'assicurato, dal 4 al 18 luglio 2005 e nel

giorno del 22 luglio 2005 non era tenuto, viste la fruizione delle vacanze e la

malattia, a intraprendere degli sforzi per trovare un'occupazione adeguata

(cfr. consid. 2.12.), la sospensione di 4 giorni inflittagli non rispetta il

principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.6.) e deve pertanto essere

ridotta a 2 giorni.

Il

ricorso va di conseguenza parzialmente accolto e la decisione impugnata

riformata nel senso che l'assicurato è sospesa dal diritto alle indennità di

disoccupazione per 2 giorni.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

è parzialmente accolto.

§ La

decisione su opposizione del 10 ottobre 2005 dell’URC di CO 1 è riformata nel

senso che l’assicurato è sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione

per 2 giorni.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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