38.2005.95
Secondo la giurisprudenza l'A. che, senza valido motivo, rifiuta un POT adeguato o lo interrompe va sospeso in base all'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI. Analogamente va sospeso l'A. che con il proprio com
24 agosto 2006Italiano47 min
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Numero d'incarto:
38.2005.95
Data decisione, Autorità:
24.08.2006, TCA
Titolo:
Secondo la giurisprudenza l'A. che, senza valido motivo, rifiuta un POT adeguato o lo interrompe va sospeso in base all'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI. Analogamente va sospeso l'A. che con il proprio comportamento fornisce al DL delle ragioni per porre fine al POT. In casu insulti e minacce al DL.
PROVVEDIMENTO DI OCCUPAZIONE
SANZIONE
art. 321a CO
art. 328 CO
art. 30 cpv. 1 let. d LADI
art. 30 cpv. 3 LADI
art. 59 LADI
art. 64a LADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2005.95
FS/DC/td
Lugano
24 agosto
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 10 novembre 2005
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 10
ottobre 2005 emanata da
Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 10 ottobre 2005 la Sezione del lavoro ha ridotto
da 12 a 8 giorni la durata della sospensione dal diritto alle indennità di
disoccupazione, precedentemente inflitta a RI 1, argomentando:
"
(…)
Nel caso in esame, dai documenti agli atti e dagli accertamenti
esperiti successivamente all'opposizione, emerge segnatamente quanto segue:
- in data 26 agosto 2004, durante la frequentazione del POT presso
la __________ a __________, vi è stato
uno scambio di battute tra il signor RI 1 e il caposquadra signor __________.
La medesima è iniziata allorché l'assicurato è intervenuto in una discussione
tra lo stesso signor __________ e il signor __________, uno dei partecipanti
alla misura. Secondo il rapporto 26 agosto 2004 del caposquadra, l'assicurato
avrebbe in quella circostanza, presenti anche gli altri partecipanti alla
misura, proferito ingiurie e minacce nei riguardi del signor __________, poi
proseguite quando quest'ultimo si è ritrovato da solo con l'opponente;
- sulla base
del suddetto rapporto, tenuto conto di quanto in esso contenuto, l'architetto __________,
responsabile del POT, ha con scritto di medesima data interrotto con effetto
immediato la misura. Richiesto dallo scrivente Ufficio in data 25 luglio 2005
di esprimersi riguardo all'accaduto, il signor __________ ha dichiarato di non
essere stato presente e che quanto successo gli è stato riferito dal signor __________.
Egli ha tuttavia aggiunto che, al momento della consegna brevi manu della
lettera di licenziamento dalla misura, il signor RI 1, alla presenza anche dei
signori __________ e __________, ha ammesso quanto contenuto nel rapporto,
rifiutandosi tuttavia di scusarsi con quest'ultimo;
- in sede di
verbale di audizione davanti all'UG, l'opponente ha asserito di essere stato
provocato a parole dal signor __________, che sono in seguito partiti degli
insulti vicendevoli e che in alcun modo egli ha proferito minacce fisiche nei
confronti del caposquadra. Per quanto poi successo allorché i due litiganti si
sono ritrovati soli, l'assicurato ha tenuto a precisare che non corrisponde
alla verità quanto contenuto nel rapporto e neppure l'ammissione, da parte sua,
dei fatti in occasione del colloquio del 26 agosto 2004 presso l'ufficio del
signor __________;
- richiesti
dal servizio cantonale di esprimersi in merito a quanto accaduto il giorno 26
agosto 2004, i signori __________ e __________ hanno sostanzialmente dichiarato
di non avere presenziato a quanto accaduto (__________) e di ricordare di avere
udito, mentre era di passaggio, uno scambio di "battute" tra i
signori __________ e RI 1 e che "il tono non era dei più pacati", non
ricordando tuttavia il contenuto della discussione (__________);
- non è stato
possibile raccogliere la testimonianza del signor __________, non riuscendo più
a ricordare quanto successo e chi fossero le persone presenti;
- sentito
personalmente presso questo Ufficio in data 18 novembre 2004, il signor __________,
uno dei partecipanti della misura, ha dichiarato di essere intervenuto, durante
l'alterco verbale, per cercare di fermare i signori RI 1 e __________, il quale
avrebbe istigato l'assicurato. Il signor __________ ha inoltre asserito che,
nel corso della medesima giornata, vi sono stati anche degli scambi di battute
tra le due parti.
Ora, appare sufficientemente provato che tra il signor RI 1 e il
signor __________ è nato un importante dissidio che ha portato entrambi a
sporgere querela l'uno nei confronti dell'altro. Pure assodato è che il signor RI
1 è intervenuto in un contesto che riguardava essenzialmente il signor __________,
paragonabile in questo senso ad un ausiliare del datore di lavoro, ed un altro
partecipante.
Tenuto conto dell'asprezza del contrasto tra le parti, appare
certamente giustificato che l'organizzatore abbia optato per l'allontanamento
del partecipante ponendo così fine al dissidio sorto all'interno del programma
occupazionale. Non appare determinate, in realtà, fissare con assoluta certezza
a quale delle due parti sia attribuibile la principale responsabilità del
litigio o quali parole siano esattamente state pronunciate.
Il signor RI 1 avrebbe dovuto comunicare eventuali sue lamentele
per il preteso comportamento scorretto del signor __________ ai responsabili
del programma occupazionale (arch. __________), rispettivamente al proprio
consulente del personale di riferimento (signor __________) o ai di lui
superiori diretti.
Visto quanto precede, nonostante la responsabilità del signor RI 1
per il suo allontanamento dalla misura, appare nondimeno giustificata una
riduzione della sospensione decretata con la decisione qui contestata.
(…)." (cfr. doc. A)
1.2. Contro
questa decisione l’assicurato, tramite l’RA 1, ha fatto inoltrare un tempestivo
ricorso al TCA nel quale il suo rappresentante si è così espresso:
"
(…)
La decisione di allontanare dal programma occupazionale
l'assicurato e quindi interrompere con effetto immediato il rapporto di lavoro
é stata giustificata dalle presunte minacce di morte che RI 1 avrebbe
proferito al capo squadra __________, come si evince dalla lettera di
licenziamento del 26 agosto 2004 e dal rapporto allestito lo stesso giorno dal
capo squadra.
La ragione invocata per giustificare la legittimità del
licenziamento con effetto immediato (minacce di morte) non ha trovato alcun
riscontro nelle deposizioni fornite dai testimoni, in particolare gli ex
colleghi presenti sul posto di lavoro.
Dalla lettura dei verbali di audizione si può arrivare alla
conclusione che i fatti accaduti il 26 agosto 2004 non giustificassero un
provvedimento così drastico come l'interruzione immediata del rapporto di
lavoro.
Rileviamo che per l'ufficio giuridico della Sezione del lavoro, tenuto
conto dell'asprezza del contrasto tra le parti, appare certamente giustificato
che l'organizzatore abbia optato per l'allontanamento del partecipante ponendo
così fine al dissidio sorto all'interno del programma occupazionale.
L'istante, fin dall'inizio, ha sostenuto che il motivo all'origine
della decisione di licenziamento è dovuto al fatto di aver preso le difese di
un collega, signor __________, nel corso di una discussione intervenuta tra
quest'ultimo ed il capo squadra.
Quest'ultimo afferma, inoltre, che fin dall'inizio dell'attività
lavorativa in questo programma occupazionale, aveva avvertito un atteggiamento
ostile del capo squadra nei suoi confronti ma anche verso altri colleghi di
lavoro.
Già in sede di opposizione, avevamo sottolineato l'importanza del
rispetto e della protezione della personalità del lavoratore in ossequio
all'articolo 328 CO.
(…)." (cfr. doc. I)
1.3. Nella sua
risposta del 23 novembre 2005 la Sezione del lavoro si è confermata nelle
proprie allegazioni evidenziando che “(…) non è certo necessaria la presenza di
minacce di morte perché sia dato un valido motivo per allontanare da una misura
il partecipante. (…).” (cfr. doc. III, pag. 5).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale
delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00;
STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002
nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Secondo
l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità
se "non osserva le prescrizioni di controllo o le istruzioni del servizio
competente, segnatamente non accetta un’occupazione adeguata oppure non si è
sottoposto a un provvedimento inerente al mercato del lavoro o ne ha interrotto
l’attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso
impossibile l’esecuzione o lo scopo".
La terza
revisione della LADI, in vigore dal 1° luglio 2003, non ha sostanzialmente
modificato i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.
Si tratta
infatti di uno strumento dimostratosi valido e pertanto è stato mantenuto,
anche se leggermente migliorato (cfr. Messaggio concernente la revisione della
legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28.2.2001, p.to 1.1.2.,
in FF 2001 pag. 1972).
In
particolare è stata rivista la sistematica degli articoli relativi ai
provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.
Al
riguardo il TFA, in una sentenza pubblicata in DTF 131 V 286 si è così
espresso:
"
(...)
2.1 Nell'ambito
della terza revisione della legge, i Capitoli 6 e 7 del Titolo terzo della LADI
(art. 59-75) sono stati sottoposti a una riorganizzazione sistematica e,
parzialmente, anche redazionale (cfr. la sentenza del 24 dicembre 2004 in re
B., C 77/04, consid. 3.2). II Messaggio 28 febbraio 2001 del Consiglio federale
concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la
disoccupazione non prevedeva modifiche sostanziali fondamentali (FF 2001 1967
segg.; cfr, pure la sentenza citata del 24 dicembre 2004 in re B., consid.
3.2). La riforma si proponeva in particolare di innalzare il periodo
contributivo, di ridurre la durata massima di riscossione dell'indennità di
disoccupazione come pure di conseguire, grazie a una migliore efficienza degli uffici
regionali di collocamento e ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro,
dei risparmi da contrapporre ai maggiori oneri derivanti dagli Accordi
bilaterali (Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una
parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera
circolazione delle persone [sentenza citata del 24 dicembre 2004 in re B.,
consid. 3.4])."
La
giurisprudenza relativa ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro,
sviluppata prima della terza revisione della LADI, resta dunque sempre
applicabile (cfr. DLA 2005 pag. 280 seg.).
L'art. 59
LADI enuncia, da un lato, il principio generale secondo cui l'assicurazione
fornisce prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al mercato del
lavoro, dall'altro, i criteri che tali provvedimenti e gli assicurati devono
adempiere affinché l'assicurazione contro la disoccupazione finanzi queste
misure.
L'art.
64a LADI concerne più specificatamente i provvedimenti di occupazione. Il
tenore di questa disposizione è il seguente:
"1 Per provvedimenti di occupazione si intendono in
particolare le occupazioni temporanee nell'ambito di:
a. programmi
di istituzioni pubbliche o private senza scopo lucrativo; tali programmi non
devono essere in diretta concorrenza con l'economia privata;
b. pratiche
professionale in imprese o nell'amministrazione;
c. semestri
di motivazione per gli assicurati che al termine dell'obbligo scolastico sono
alla ricerca di un posto di formazione:
2 L'articolo
16 capoverso 2 lettera c è applicabile per analogia alla partecipazione a
un'occupazione temporanea secondo il capoverso 1 lettera a.
3 L'articolo
16 capoverso 2 lettere c, e-h è applicabile per analogia alla partecipazione a
un'occupazione temporanea secondo il capoverso 1 lettera b.
4
Gli articoli 16 capoverso 2 lettera c e 59d capoverso 1 sono applicabili per
analogia alla partecipazione a un'occupazione temporanea secondo il capoverso 1
lettera c."
Per quel
che riguarda i programmi d'occupazione in istituzioni pubbliche o private senza
scopo lucrativo la nuova disposizione legale ha mantenuto l'esclusivo richiamo
all'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI, come già faceva l'art. 72a cpv. 2 LADI in
vigore fino al 30 giugno 2003 (cfr. STFA del 29 marzo 2005 nella causa D., C
274/04; STFA del 12 aprile 2005 nella causa B., C 269/04; STFA del 30 settembre
2005 nella causa B., C 279/03; STFA del 18 aprile 2006 nella causa D., C 60/05;
STFA del 29 giugno 2006 nella causa C., C 217/05).
A questo
proposito in una sentenza del 6 dicembre 1999 nella causa M., C 376/98, il TFA
ha rilevato:
"
In effetti, per l'art. 72a cpv. 2 LADI, valgono
ai fini dell'assegnazione di un'occupazione temporanea conformemente all'art.
72 cpv. 1 LADI solo i criteri di cui all'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI, e non
quelli di cui alle lettere a ed i, concernenti la retribuzione (cfr. anche
Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in Schweizerisches Bundesverwaltungs-
recht, cifra marg. 672): l'occupazione temporanea giusta quanto suesposto ha,
secondo l'art. 72a cpv. 1 LADI, carattere sussidiario, nel senso segnatamente
che essa entra in considerazione solo qualora non sia possibile assegnare
un'occupazione adeguata, adempiente essa tutti i criteri, inclusi quelli
relativi alla rimunerazione (cfr. Nussbaumer in op. cit., cifra marg. 666;
sentenza non ancora pubblicata 21 giugno 1999 in re G., C 279/98).
Vero è che vi è chi (Jacqueline Chopard,
Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, tesi Zurigo 1998, pag. 88)
sostiene essere l'art. 72a cpv. 2 LADI, nella misura in cui limita i criteri
perché l'occupazione sia da considerare adeguata, in contrasto con l'art. 21
cifra 2 della Convenzione n. 168 dell'Organizzazione internazionale del Lavoro
(OIL) concernente la promozione dell'impiego e la protezione contro la
disoccupazione del 21 giugno 1988, il quale sarebbe direttamente applicabile
(cfr. Chopard, op. cit., pag. 75). Orbene, a prescindere dalla questione della
fondatezza di queste considerazioni, deve essere osservato che la norma della
Convenzione non si riferisce al punto oggetto della lite nella presente
procedura, ossia quello della retribuzione (cfr. sempre Chopard, op. cit., pag.
78 seg.)."
In DTF
125 V 367 il TFA ha ricordato che:
"
(…) Zum andern gelten für die Zuweisung einer
vorübergehenden Beschäftigung herabgesetzte Anforderungen an die Zumutbarkeit,
muss die Arbeit doch nur dem Alter, den persönlichen Verhältnissen und dem
Gesundheitszustand des Versicherten angemessen sein (Art. 72a Abs. 2 AVIG in
Verbindung mit Art. 16 Abs. 2 lit. c AVIG). (…)"
L'art. 16 cpv. 2 lett. c
LADI stabilisce che non è considerata adeguata e di conseguenza è esclusa
dall'obbligo di accettazione un'occupazione che non è conforme
all'età, alla situazione personale o allo stato di salute dell'assicurato.
In una sentenza del 20 febbraio 2006 nella causa M. (C 349/05) il
TFA ha ricordato che "(…) ein Kurs, zu dessen Besuch die versicherte
Person angewiesen wurde, unzumutbar ist, wenn er ihren persönlichen Verhältnissen
oder ihrem Gesundheits-zustand nicht angemessen ist. Nach der Rechtsprechung fallen
- in Nachachtung des Art. 21 Übereinkommen Nr. 168 der Internationalen Arbeitsorganisation
(IAO) über Beschäftigungs-förderung und den Schutz gegen Arbeitslosigkeit vom
21. Juni 1988 (SR 0.822.726.8) - bei der Prüfung der Zumutbarkeit einer Arbeit
oder eines Kursbesuches unter dem Gesichtspunkt der persönlichen Verhältnisse
insbesondere die gesundheitlichen und familiären Umstände der versicherten
Person in Betracht (BGE 120 V 375; ARV 1999 Nr. 9 S. 46 Erw. 2b mit Hinweisen;
Urteil W. vom 11. Oktober 2005 Erw. 2, C 184/05) (…).".
2.3. Secondo la
giurisprudenza colui che, senza valido motivo, rifiuta un adeguato programma
occupazionale temporaneo, ai sensi dell'art. 72 cpv. 1 LADI, o interrompe una
tale attività deve essere sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione
per inosservanza delle istruzioni dell'ufficio del lavoro ex art. 30 cpv. 1
lett. d LADI (cfr. STFA del 24 giugno 2003 nella causa M., C 126/02; DTF 125 V
361 consid. 2b).
Analogamente
va sospeso l’assicurato che con il proprio comportamento fornisce al proprio
datore di lavoro delle ragioni per porre fine all’occupazione temporanea.
Chiamato
a pronunciarsi nel caso in cui, viste la mancanza di impegno e l’attitudine
verso i propri superiori, un comune ha interrotto con effetto immediato un
programma di occupazione temporanea, il TFA ha confermato la sospensione di 25
giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione inflitta ad un assicurato
ed ha in particolare, osservato che:
"
(…)
2.1 Selon la jurisprudence, il convient de
sanctionner par une suspension du droit à l'indemnité de chômage pour
inobservation des instructions de l'office du travail (art. 30 al. 1 let. d
LACI), celui qui, sans motif valable, refuse une activité temporaire (au sens
de l'art. 72 al. 1 LACI) convenable (DTA 1987 n° 1 p. 36 consid. 1a), à
l'instar de celui qui cesse une telle activité (ATF 125 V 361 consid. 2b). Il
en va de même de celui qui, par son comportement, donne à l'employeur des
raisons de mettre fin à l'activité temporaire (arrêt H. non publié du 22 juin
1999, C 387/98).
La suspension du droit à l'indemnité prononcée en
raison du chômage dû à une faute de l'assuré ne suppose pas une résiliation des
rapports de travail pour de justes motifs au sens des art. 337 et 346 al. 2 CO.
Il suffit que le comportement général de l'assuré ait donné lieu au
congédiement de celui-ci, même sans qu'il y ait des reproches d'ordre
professionnel à lui faire. Tel peut être le cas aussi lorsque l'employé
présente un caractère, dans un sens large, qui rend les rapports de travail
intenables (ATF 112 V 244 consid. 1 et les arrêts cités). Une suspension du
droit à l'indemnité ne peut cependant être infligée à l'assuré que si le comportement
reproché à celui-ci est clairement établi. Lorsqu'un différend oppose l'assuré
à son employeur, les seules affirmations de ce dernier ne suffisent pas à
établir une faute contestée par l'assuré et non confirmée par d'autres preuves
ou indices aptes à convaincre l'administration ou le juge (ATF 112 V 245
consid. 1 et les arrêts cités; DTA 2001 n° 22 p. 170
consid.3; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungs-gesetz,
n. 10 ss ad art. 3). (…)
2.3.1 Le recourant fait grief aux premiers juges d'avoir
considéré comme établis les faits allégués par la commune. Sur le plan
professionnel, il fait valoir en substance qu'il s'est impliqué à 200 % dans
son travail et conteste tous les faits qui lui sont reprochés. La commune, pour
sa part, considère qu'il n'a pas satisfait aux exigences minimales requises.
Face à des conceptions aussi opposées en matière d'investissement dans le
travail, on doit admettre que celle de la commune est plus proche de la
réalité, dans la mesure où, en sa qualité d'organisateur habituel de PET, elle
est à même de juger en pleine connaissance des attentes que l'on peut
raisonnablement fonder sur un participant à ce programme. En d'autres termes,
sa version des faits sur ce point est plus convaincante que celle du recourant.
Sur le plan personnel, le recourant se défend d'avoir fait preuve d'une
quelconque
agressivité verbale ou de manque de respect à
l'égard de ses supérieurs. Or, il ne nie pas avoir fait l'objet d'un
avertissement oral précédant de peu l'interruption de la mesure, motivée par
son manque d'implication dans le travail et par son attitude irrespectueuse à
l'égard de ses supérieurs. Dès lors, il apparaît plus vraisemblable que
l'avertissement portait sur ces deux points et non pas sur le rythme de travail
insuffisant, comme il l'allègue en
procédure fédérale; l'avertissement constitue ainsi
un autre indice plaidant en faveur de la version des faits de la commune, comme
l'est d'ailleurs également le caractère abrupt de l'interruption du PET
quelques jours seulement après le début d'une mesure prévue pour une durée de
six mois.
2.3.2 Dans ce contexte, le moyen du recourant, selon
lequel il n'a pas pu disposer d'un temps suffisant pour maîtriser la tâche qui
lui avait été confiée, ne lui est d'aucun secours. D'une part, il n'a pas été
exclu de la mesure à cause d'une production trop faible, mais en raison d'une
attitude négative face au travail et de son comportement envers sa hiérarchie,
d'autre part, l'activité proposée dans le cadre de PET est justement prévue
pour des personnes peu ou pas qualifiées. En l'occurrence, forte de son
expérience, la commune estime qu'une demi-journée suffit amplement à assimiler
la procédure de démontage assignée au recourant. En outre, le recourant semble
maîtriser le français bien mieux qu'il ne l'affirme, si l'on en juge à la
lecture de la lettre manuscrite qu'il a faite parvenir à l'ORP le 28 janvier
2002 pour expliquer les motifs de son exclusion de la mesure. La commune a
d'ailleurs fait observer que l'assuré parle suffisamment bien le français pour
ce genre d'activité manuelle, contrairement à d'autres participants qui,
néanmoins, s'acquittent fort bien de leur tâche. Partant, on ne saurait non
plus retenir que la langue a constitué un obstacle au bon accomplissement de
son travail.
Enfin, c'est également en vain que le recourant fait
valoir, pour le première fois, qu'il a été appelé à exécuter des tâches
contre-indiquées pour son état de santé, tâches qu'il a néanmoins accomplies, à
un rythme ralenti. Une fois de plus, les reproches qui lui ont été adressés ne
visaient pas son rythme de production, mais bien son attitude négative face au
travail. Quoi qu'il en soit, ce point n'avait pas échappé aux organisateurs de
la mesure qui ont
considéré que le travail de démontage n'était «pas
trop difficile pour
l'assuré vu son problème de dos», ainsi qu'il
ressort du dossier de l'ORP.
(…)." (cfr. STFA del 27 gennaio 2004 nella
causa I., C 307/02)
In una
sentenza del 30 settembre 2005 nella causa B (C 279/03) – dopo aver ricordato
che il rapporto di lavoro che vincola la persona assicurata al responsabile del
programma d’occupazione temporanea è disciplinato dal CO, con la conseguenza
che le disposizioni legali relative al contratto di lavoro (art. 319 segg. CO)
vengono applicate per analogia, anche se il programma d’impiego costituisce un
rapporto giuridico sui generis – il TFA ha accolto il ricorso e rinviato gli
atti all’amministrazione per ulteriori accertamenti specificando che, ritenuti
Fatti
i suoi obblighi ex art. 328 cpv. 1 CO, il comportamento del responsabile del PO
poteva, a seconda dei casi, essere considerato quale fattore di riduzione della
colpa. La sospensione era stata fissata in 25 giorni di sospensione. L'Alta
Corte ha in particolare sottolineato che:
"
4.2
4.2.1Gemäss ARV 2004 S. 131 sind auf das
Verhältnis zwischen dem Träger des
Programms und der arbeitslosen Person die
Bestimmungen zum
Einzelarbeitsvertrag (Art. 319 ff. OR) analog
anwendbar (vgl. auch BGE 125 V 361 Erw. 2b). Zu erwähnen ist hier vorab Art. 328 Abs. 1 OR über den
Schutz der Persönlichkeit des Arbeitnehmers. Danach hat der Arbeitgeber u.a.
alle Eingriffe in die Persönlichkeit des Arbeitnehmers zu unterlassen, die
nicht durch das Anstellungsverhältnis gerechtfertigt sind. Er hat dafür zu
sorgen,
dass andere Mitarbeiter oder Dritte die durch
Art. 28 ZGB geschützten Persönlichkeitsgüter des Arbeitnehmers nicht verletzen
(Pra 2002 Nr. 191 [Urteil des Bundesgerichts vom 1. Februar 2002 in Sachen B.
gegen C. (4C.386/2001)] S. 1017 Erw. 3 mit Hinweisen). Er hat für das Verhalten
seiner Mitarbeiter einzustehen (Art. 101 OR) und seinen Betrieb angemessen zu organisieren
(BGE 125 III 74 Erw. 3a). Aufgrund der arbeitsvertragsrechtlichen Fürsorgepflicht
nach Art. 328 Abs. 1 OR hat der Arbeitgeber bei der Ausgestaltung des
Arbeitsverhältnisses auf die Persönlichkeit des Arbeitnehmers Rücksicht zu
nehmen (BGE 110 II 174 f. Erw. 2a). Er hat insbesondere alle zumutbaren Massnahmen zu
ergreifen, um ein
ungestörtes Betriebsklima zu schaffen und zu
erhalten, Spannungen zwischen den Arbeitnehmern abzubauen sowie Konflikte am
Arbeitsplatz zu entschärfen und nicht eskalieren zu lassen (BGE 125 III 74 Erw. 2c; Urteile des Bundesgerichts vom 23. September 2003 in Sachen
G. SA gegen S. [4C.189/2003] Erw. 5.1 und vom 18. Dezember 2001 in Sachen
Fondation H. gegen D. [4C.253/2001] Erw. 2c).
4.2.2 Im vorliegenden Fall bestanden von Beginn
weg Zweifel am Erfolg des Einsatzes im Beschäftigungsprogramm «Handwerkeratelier».
Die Gründe hiefür lagen nicht bloss in der Tätigkeit als solcher, welche für
den Beschwerdeführer keinen Sinn machten. Vielmehr bestanden offenbar Alkoholprobleme.
Darauf wies das durchführende städtische Sozialamt das RAV nach dem
Vorstellungsgespräch vom 28. März 2003 hin. Im Schreiben vom selben Tag
verneinte die Amtsstelle auch die Motivation für die arbeitsmarktliche Massnahme
und äusserte Zweifel daran, dass der Versicherte sich leicht unterordnen könne.
Dies deutet auf einen schwierigen Charakter hin, lässt sich aber auch mit einem
gewissen berechtigten Berufsstolz und der Tatsache der jahrzehntelangen
Ausübung desselben Berufes bei grösster Selbstständigkeit erklären. In diesem
Zusammenhang ist zu beachten, dass der Beschwerdeführer bereits 1995 Arbeitslosenentschädigung
bezog. Ob er seither je wieder einmal in einer festen Anstellung auf Dauer
stand, ist fraglich.
Unter diesen Umständen waren die Verwarnung vom
14. Mai 2003 wegen wiederholten Verstosses gegen die Betriebsordnung
(Nichttragen der Schutzbrille beim Schleifen) sowie ausdrücklicher Verweigerung
der mündlichen Anweisungen des Vorgesetzten, das Fernbleiben von der Arbeit
sowie schliesslich die dem RAV beantragte Entlassung fast voraussehbar. Ob die Verantwortlichen
des Beschäftigungsprogrammes in Beachtung der in Erw. 4.2.1
dargelegten Grundsätze das Zumutbare unternommen,
insbesondere das Gespräch mit dem Beschwerdeführer gesucht hatten, um den
schwelenden Konflikt zu lösen und nicht eskalieren zu lassen, wozu schon
deshalb Anlass bestand, weil die arbeitsmarktliche Massnahme bis Ende September
2003 dauern sollte, kann
aufgrund der Akten nicht gesagt werden. Je
nachdem ist das Verhalten der Leitung des Beschäftigungsprogrammes
verschuldensmildernd zu berücksichtigen."
L’Alta Corte si è confermata nella propria giurisprudenza in una
sentenza del 2 maggio 2006 nella causa L. (C 197/04) nella quale – chiamata a
pronunciarsi nel caso di un assicurato sospeso dal diritto alle indennità di
disoccupazione per 5 giorni in quanto con il proprio comportamento avrebbe
indotto l’organizzatore del corso ad interrompere con effetto immediato il
provvedimento inerente al mercato del lavoro – ha ribadito che:
"
(…)
Der Beschwerdeführer ist gestützt auf Art. 30 Abs. 1
lit. d AVIG (in der seit 1. Juli 2003 geltenden, hier anwendbaren Fassung) mit
Verwaltung und Vorinstanz in der Anspruchsberechtigung einzustellen, wenn er
die Bildungsmassnahme (Art. 60 Abs. 1 AVIG), welcher er sich im Y.________
unterzog, durch sein Verhalten beeinträchtigt und dadurch dessen Leiter hinreichenden
Anlass für die am 21. Oktober 2003 ausgesprochene sofortige Auflösung des
Kursverhältnisses bot. Art. 30 Abs. 1 lit. d AVIG ist auch dann anwendbar, wenn
der Versicherte dem Arbeitgeber Anlass zu einer Entlassung aus einer
vorübergehenden Beschäftigung (Art. 64a Abs. 1 AVIG) bietet (BGE 125 V 360),
gilt aber auch für die Auflösung eines Kurses durch den Kursverantwortlichen.
In Anbetracht der mit einem Arbeitsverhältnis vergleichbaren Lage (BGE 125 V
361 Erw. 2b), insbesondere der Unterordnung und Weisungsgebundenheit des
Kursbesuchers, rechtfertigt es sich in beweismässiger Hinsicht die im Rahmen
von Art. 30 Abs 1 lit. a AVIG geltende Rechtsprechung analog anzuwenden, wonach
bei Differenzen unter den Beteiligten nur eingestellt werden darf, wenn das
Verschulden des Versicherten klar feststeht (BGE 112 V 245 und seitherige
Praxis).
(…)." (cfr. STFA del 2 maggio 2006 nella causa L., C 197/04)
In quell’occasione la
decisione di sospensione è stata annullata in quanto i motivi addotti dal
responsabile del corso a sostegno dell’immediata interruzione del provvedimento
("weil das provozierende Verhalten und die Uneinsichtigkeit das
Vertrauensverhältnis nachhaltig beeinträchtigt habe und daher eine weitere
Zusammenarbeit nicht mehr zumutbar sei") non erano sufficientemente
comprensibile e rimanevano sul generico:
"
2.
2.1 Laut Kündigungsschreiben des Y.________ vom
21. Oktober 2003, worauf Verwaltung und Vorinstanz zur Beurteilung des
Sachverhalts im Wesentlichen abstellten, hat der Versicherte schon zu
Kursbeginn angeordnete Tests (u.a. zur Prüfung der Kenntnisse von
PC-Anwendungsprogrammen) kritisiert und schliesslich boykottiert. Einige
Kursteilnehmer hätten sich wegen der
eindringlich vorgetragenen Ansichten über Gott
und Jesus gestört gefühlt, worauf die Geschäftsleitung den Versicherten
erfolglos hingewiesen und ihn letztlich aufgefordert habe, alle Mitteilungen
mit missionarischem Inhalt zu löschen. Obwohl gemäss Zielsetzungen eine
Selbstreflexion hinsichtlich Glaubensfragen vereinbart worden sei, habe er vor
allem andere analysiert und sich in die Rolle eines Co-Leiters gesteigert. Die
Führung des Logbuchs, welches nicht Arbeitsrapporte sondern Aufzeichnungen über
die Lernprozesse
hätte enthalten sollen, habe er schliesslich
verweigert. In der Woche 42 sei er anderthalb Tage dem Kurs ferngeblieben und
habe sich am Nachmittag des zweiten Tages mit seiner Familie wieder
eingefunden, welcher er bei einem Rundgang das Kurslokal gezeigt habe. Die
Anmeldungen für die Module "Präsentation - Theorie" und
"Auftritt" seien stark zurückgegangen, weil die Kursteilnehmer
befürchteten, der Versicherte werde diese erneut als Plattform
zur Verbreitung christlicher Glaubensinhalte
gebrauchen.
Laut Protokoll des am 17. August 2004 im
vorinstanzlichen Verfahren als Zeugen befragten, beim Y.________ als
Geschäftsführer, Coach und Modulmoderator tätigen S.________ handelt es sich
beim Y.________ um einen Verein, welcher apolitisch und konfessionslos sei.
Anlässlich der Stressmanagementkurse, deren Teilnahme freiwillig sei, werde
einzig Tai Chi geübt, wobei die Teilnehmer nicht darauf hingewiesen würden,
dass die Übungen aus dem Buddhismus stammten. In der Bibliothek gebe es
taoistische oder buddhistische Bücher, es lägen aber auch Bände aus dem
christlichen Kulturkreis vor. Im Klassenzimmer liege ein buddhistisches Buch
auf mit der
Aufschrift Zen.
2.2 Die Vorinstanz hat erwogen, es sei erstellt,
dass sich andere
Kursteilnehmer durch den missionarischen Eifer,
mit welchem der
Beschwerdeführer seine Glaubensüberzeugung als
Christ kundtat, gestört gefühlt hätten. Er habe schon zu Beginn des
Eingliederungsprogramms die Konfrontation mit den Kursverantwortlichen gesucht,
welchen er nichtchristliche Methoden vorgeworfen habe. So habe er das Logbuch
aus Protest über eine anbegehrte und sich verzögernde Unterredung mit der
Kursleitung nicht mehr weitergeführt und sei nach
angeblich durch das Y.________ verschuldeter, verspäteter Auszahlung der
Arbeitslosenentschädigung eineinhalb Tage dem
Kurs mangels Geld für die Hinfahrt ferngeblieben. Unter diesen Umständen sei
die verfügte Einstellung in der Anspruchsberechtigung nicht zu beanstanden.
2.3 Der Beschwerdeführer bringt vor, das
Y.________ arbeite "unterschwellig mit buddhistischen Methoden",
welche seiner Glaubensüberzeugung diametral entgegen liefen. Dass seine
Feststellungen "gereizte Empörung bei den Gewalttätern" hervorriefen,
sei "eine ganz normale Reaktion". Er beanspruche,
sich frei äussern zu dürfen. Zudem sei er vor der
fristlosen Kündigung nicht verwarnt worden. Gegenüber der Vorinstanz sagte der
Beschwerdeführer aus, sein christlicher Glaube habe sich nicht mit dem Umstand
vertragen, dass im Unterrichtssaal ein uddhismusbuch und beim Eingang des
Lokals ein "nordischer Troll" gestanden habe. Es seien Ausdrücke
gefallen wie "goldene Schuhe", die aus der buddhistischen Lehre
stammten. Der Kurs sei buddhistisch
gefärbt gewesen. Er habe den negativen Einfluss,
der davon ausging, gespürt.
Er kenne das buddhistische Vokabular, weil er
selbst, wie Herr S.________ auch, fernöstlichen Kampfsport betreibe.
3.
Wie es sich mit den Verhältnissen im Y.________
tatsächlich verhält, kann letztlich offen bleiben. Dass dem Beschwerdeführer
die Absolvierung dieses Qualifizierungskurses, welcher am 8. September begann
und bis 7. Dezember 2003 hätte dauern sollen, aus Gründen der Religions- oder
Gewissensfreiheit unzumutbar war, ist nicht anzunehmen. Der Beschwerdeführer
muss künftig mit Sanktionen rechnen, wenn er seine inadäquate Verhaltensweise
nicht ändert und
demzufolge eine Verlängerung seiner
Arbeitslosigkeit in Kauf nimmt. Im hier allein zu beurteilenden Sachverhalt
jedoch ist einstellungsrechtlich entscheidend, dass die vom Y.________-Leiter
im Schreiben betreffend fristlose Kündigung vom 21. Oktober 2003 ab Woche 37
(Eintritt ins Y.________) aufgelisteten Vorfälle und Vorwürfe, mit Ausnahme der
eineinhalbtägigen Absenz in der Woche 42, wenig Greifbares enthalten und überwiegend
im Unbestimmten verbleiben. Selbst bei gegenteiliger Betrachtungsweise hätte in
der konkret eingetretenen, durch anhaltende Meinungsverschiedenheiten geprägten
Situation der Beschwerdeführer vorgängig einer sofortigen Kursauflösung als der
einschneidendsten Massnahme schriftlich verwarnt werden müssen, was der
verfügten und vorinstanzlich
bestätigten Einstellung entgegensteht."
2.4. Analogamente a quanto vale
per le sanzioni fondate in caso di licenziamento di un posto di lavoro (fondate
sull'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI - in relazione con l'art. 44 lett. a OADI), una decisione di sospensione dal diritto alle indennità inflitta a un
assicurato che con il proprio comportamento fornisce al proprio datore di
lavoro delle ragioni per porre fine ad un programma di occupazione temporanea non
presuppone dunque che l’assicurato abbia fornito al proprio datore di lavoro un
motivo grave, atto a giustificare lo scioglimento del rapporto di lavoro con
effetto immediato (cfr. art. 337 e 346 cpv. 2 CO).
Basta una
colpa non necessariamente di natura professionale ma anche soltanto attinente
al comportamento generale o al carattere dell'assicurato, purché abbia
costituito per il datore di lavoro il motivo della disdetta del rapporto di
lavoro.
Una
sospensione può essere tuttavia inflitta solo se viene nettamente stabilita una
colpa del lavoratore. Tale è il caso soltanto quando le accuse del datore di lavoro
sono chiaramente credibili. Ciò significa concretamente che quando una
controversia oppone l'assicurato al suo datore di lavoro, le sole affermazioni
di quest'ultimo non bastano per ammettere una colpa in circostanze contestate dell'assicurato
e non confermate da altre prove (ad es. deposizioni testimoniali) o indizi in
grado di convincere l'amministrazione o il giudice (cfr. STFA del 26 aprile
2006 nella causa S., C 11/06; STFA del 14 aprile 2005 nella causa X. C 48/04;
STFA del 26 aprile 2006 nella causa S., C 6/06).
Chiamata
a decidere nel caso in cui a un'assicurata è stata inflitta una sanzione perché
ritenuta disoccupata per colpa propria visto il conflitto con una sua collega,
la nostra Massima istanza ha sviluppato, in particolare, le seguenti
considerazioni:
"
(…)
2.
Aufgrund der Aktenlage steht fest, dass ein
anhaltender Konflikt mit anscheinend unüberwindbaren Differenzen zwischen der
Versicherten und einer Arbeitskollegin den Betriebsfrieden störte. Die aktive
Beteiligung der Beschwerdegegnerin am Streit ist beweismässig klar erstellt und
wird auch nicht bestritten, zumal sie selber angibt, am Konflikt schuld zu
sein, wenn auch nur in reduziertem Mass. Von einer reinen Opferrolle kann somit
nicht die Rede sein. Die Versicherte hätte es in der Hand gehabt, mittels
einvernehmlicher Konfliktlösung zur Streitbeilegung beizutragen, was sie jedoch
unterliess. Im Schreiben an den ehemaligen Arbeitgeber vom 18. Oktober 2001
gibt sie denn auch an, sie hätte sich still zu halten versucht, was leider
nicht möglich gewesen wäre. Demnach änderte die Beschwerdegegnerin ihr
Fehlverhalten trotz ihrem Wissen um deren Missbilligung nicht. Die Firma sah
sich daher veranlasst, nachdem Schlichtungsversuche mit Ermahnungen zur Streitbeilegung
fruchtlos blieben, beiden Mitarbeiterinnen zu kündigen. Damit nahm die
Versicherte eine Entlassung zumindest eventualvorsätzlich in Kauf. Die
Einstellung in der Anspruchsberechtigung wegen selbstverschuldeter
Arbeitslosigkeit erfolgte somit zu Recht. (…)"
(cfr. STFA del 6 maggio 2003 nella causa M., C
38/03)
In un
altro caso concernente la sospensione dal diritto alle indennità di
disoccupazione per propria colpa (in quella evenienza si trattava di un
assicurato occupato quale autista presso una ditta di spedizione privata che
era stato licenziato con effetto immediato perché in occasione di una consegna
era venuto alle mani con un impiegato di quella filiale della Posta) l'Alta
Corte ha, tra l'altro, osservato che:
"
(…)
1.3
1.3.1 Im vorliegenden Fall führte das zur
fristlosen Auflösung des Arbeitsverhältnisses Anlass gebende Verhalten nicht zu
einer strafrechtlichen Sanktion; das Verfahren wurde mangels Beweisen
eingestellt. Es stellt sich daher die Frage, ob demzufolge im vorliegenden Zusammenhang
Beweislosigkeit anzunehmen sei mit der rechtlichen Konsequenz, dass von der
Sachverhaltsdarstellung des Versicherten ausgegangen werden müsste; der
fehlende Nachweis anspruchshindernder Tatsachen geht zu Lasten der Verwaltung
(materielle Beweislast; vgl. dazu Rhinow/Koller/Kiss, Öffentliches Prozessrecht
und Justizverfassungsrecht des Bundes, Basel 1996, Rz. 910). Der
Beschwerdeführer macht geltend, der Postangestellte habe ihn wegen seiner
verzögerten Ankunft, an welcher er keine Schuld trage, beschimpft und
eigenmächtig Pakete aus dem Lieferwagen geladen. Nach Aufforderung, dies zu
unterlassen, habe der Postangestellte auf der Hebebühne des Fahrzeugs mit
beiden Händen vor seinem Gesicht "herumgefuchtelt", so dass er habe
glauben müssen, er werde demnächst geschlagen. Deshalb habe er den
Postangestellten gestossen, der sich darauf im Wageninnern angeschlagen habe.
1.3.2 Wie bereits das kantonale Gericht
zutreffend dargetan hat, stellt der Richter unter mehreren behaupteten oder in
Betracht fallenden Sachverhalten auf denjenigen ab, der ihm am
wahrscheinlichsten erscheint. Im Sozialversicherungsrecht besteht kein
Rechtsgrundsatz des Inhalts, dass die Verwaltung oder der Richter im
Zweifelsfall zugunsten des Versicherten zu entscheiden hätte (ARV 1990 Nr. 12
S. 67 Erw. 1b mit Hinweis).
Selbst wenn man der Beurteilung des Falles die
Sachverhaltsversion des Beschwerdeführers zugrunde legt, ist nicht mit
überwiegender Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, das geschilderte Verhalten
des Postangestellten habe sich dem Versicherten derart bedrohlich dargestellt,
dass er nicht umhin konnte, den Kontrahenten von sich wegzustossen und damit
eine Tätlichkeit zu begehen. Kann der Schilderung des äusseren Herganges der
Auseinandersetzung die Glaubhaftigkeit nicht abgesprochen werden, so gilt dies
nicht auch für die Notwehrlage, auf welche sich der Beschwerdeführer beruft.
Der Versicherte hatte die Möglichkeit, der Konfliktsituation auszuweichen, dies
trotz des überaus hohen Zeitdruckes, der auch vom Geschäftsführer des
Arbeitgebers ausdrücklich anerkannt wird. Nachdem der Beschwerdeführer
unbestrittenermassen bereits früher wegen einer Tätlichkeit verwarnt worden
war, musste er um die Bedeutung eines klaglosen Verhaltens für den Erhalt
seines Arbeitsplatzes wissen. Auch wenn es sich bei dem Zurückstossen des
Postangestellten um eine reflexartige Reaktion gehandelt haben sollte, hat der
Beschwerdeführer zuvor eine Zuspitzung des Konfliktes in Kauf genommen, was für
die Anordnung einer Einstellung nach Art. 44 Abs. 1 lit. a AVIV im Lichte von
Art. 20 lit. b des Übereinkommens Nr. 168 der IAO genügt (Urteil B. vom 11. Januar 2001, C 282/00, Erw. 1 in fine). (…)"
(cfr. STFA del 24 settembre 2003 nella causa R.,
C 281/02)
In una
sentenza del 16 novembre 2005 nella causa S. (C 223/05, pubblicata in SVR 2006
ALV Nr. 15 il TFA ha confermato una sanzione di 12 giorni inflitta ad un
assicurato, argomentando:
"
3.
Dem Beschwerdeführer ist somit vorzuwerfen, dass
er seinen Vorgesetzten als Lügner bezeichnet und Kunden zur Kündigung von
Verträgen angestiftet hat.
Dieses Verhalten ist in beweismässiger Hinsicht
klar erstellt und als
vorsätzlich erfolgt zu betrachten. Die weiteren
von der Rekurskommission als erwiesen erachteten Verhaltensweisen stehen dem
gegenüber nicht klar fest. An der von der Vorinstanz als angemessen
bezeichneten Sanktion von 12 Einstelltagen im Rahmen eines leichten
Verschuldens gemäss Art. 45 Abs. 2 lit. a AVIV ändert sich dadurch jedoch
nichts, handelt es sich doch um eher
geringfügige Vorwürfe (rauer Umgangston,
Verspätung bei Sitzungen), welche bei der Würdigung des Verschuldens nicht
erheblich ins Gewicht fallen."
2.5. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è
determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione
a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25
giorni.
La
sospensione del diritto a indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve,
da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di
colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
La
sua durata é determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3
LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF
125 V 193, consid. 4b, pag. 197; DTF 123 V 150).
In virtù
dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal
diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della
prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.
L'art. 45
cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato
senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha
rifiutato un lavoro idoneo.
2.6. Dagli atti
di causa risulta che prima della decisione formale del 15 dicembre 2004 la
“Comunicazione relativa a una sanzione” del 2 settembre 2004 è stata sottoposta
all’assicurato che ha inoltrato le proprie osservazioni in merito (cfr. doc. 20,
26, 28 e 29).
In sede
di procedura di opposizione all’assicurato sono poi stati sottoposti gli esiti
degli accertamenti effettuati presso alcuni testi – indicati dal rappresentante
del ricorrente e dal caposquadra nel suo rapporto allegato alla lettera di
interruzione del rapporto di lavoro – e lo stesso è stato sentito personalmente
il 9 settembre 2005 (cfr. doc. 4-16).
In quell’occasione
sono stati mostrati e consegnati in copia anche gli esiti degli accertamenti
effettuati dall’amministrazione prima della decisione del 15 dicembre 2004 e
l’assicurato si è espresso in merito (cfr. doc. 3 e 4).
Dal
profilo procedurale la Sezione del lavoro ha dunque garantito all’assicurato il
diritto di essere sentito (cfr. al riguardo la STFA del 30 settembre 2005 nella
causa B., C 279/03).
2.7. Nell’evenienza
concreta all’assicurato – nato nel 1960, domiciliato a __________ e di
professione muratore soprastruttura (cfr. doc. 31) – il 22 giugno 2004 il
delegato Alp Transit della Sezione del lavoro ha assegnato un programma
d’occupazione temporanea presso il cantiere in località __________ a __________
con la seguente motivazione:
"
Il programma occupazionale integra il corso con
il numero di profilo 226783, assegnato precedentemente per acquisire gli
elementi necessari a favorire il collocamento nel settore dell’edilizia, del
genio civile o nei cantieri del sottosuolo. L’assicurato sarà inoltre
affiancato e consigliato nelle ricerche di lavoro." (cfr. doc. 30)
Il
programma d’occupazione assegnato all’assicurato, ciò che del resto non è contestato,
rispettava il requisito dell’art. 16 cpv. 2 lett. c LADI ed era dunque adeguato
(cfr. consid. 2.2 e STFA del 30 settembre 2005 nella causa B. consid. 4.1, C
279/03).
Di
conseguenza egli era tenuto ad accettarlo senza indugio e non doveva con il suo
comportamento compromettere o rendere impossibile l’esecuzione o lo scopo del provvedimento
inerente al mercato del lavoro (cfr. art. 17 cpv. 3 lett. a e 30 cpv. 1 lett. d
LADI e consid. 2.3).
L’assicurato
è stato licenziato il 26 agosto 2004 con effetto immediato (cfr. doc. 29:
lettera di interruzione del rapporto di lavoro firmata dal responsabile del
programma occupazionale, architetto __________).
La
lettera di disdetta rinvia a un rapporto dello stesso giorno, steso dal caposquadra
sig. __________, del seguente tenore:
"
Questa mattina 26.08.2004 nell’ambito di una
riunione con i partecipanti al PO lavori territoriali 2004 e al PO edilizia e
genio civile 2004 a __________ il sig. RI 1 è intervenuto in una discussione
riguardante il partecipante sig. __________ con insinuazioni verso il
sottoscritto (il capo è incompetente, se avesse dato a me questo ordine ti
avrei preso e buttato giù dalla teleferica, __________ e __________ andrebbero
buttati in un fosso). In seguito, sempre presenti gli altri partecipanti, mi ha
insultato dandomi dello stronzo e dicendomi che mi avrebbe messo le mani
addosso. A questo punto è intervenuto anche il partecipante sig. __________ per
evitare che le minacce si concretizzassero.
Dopodiché, presenti solo io e RI 1, ha ripreso il
discorso da un fatto inerente un ritardo nell’arrivo a __________ per il quale
gli sono state chieste le giustificazioni del caso (cfr. incarto PO RI 1). Il
discorso è proseguito fintanto che RI 1 mi ha minacciato “di mettermi le mani
addosso” (__________potrebbe aver sentito). In seguito il sig. RI 1 si è messo
a gridare “io ti metto una corda al collo e ti faccio sparire perché noi
siciliani e calabresi ti facciamo vedere chi siamo” ripetendolo più volte (cfr.
testimonianze __________, __________ __________).
Mi riservo di denunciare penalmente il sig. RI 1.”
(cfr. doc. 29)
Invitato
a prendere posizione sulla “Comunicazione relativa a una sanzione” e ai
documenti annessi (lettera di interruzione del rapporto di lavoro e querela per
minaccia del 2 settembre 2004 al ministero pubblico presentata dal capo squadra
del PO) l’assicurato ha prodotto la propria querela per calunnia del 27 agosto
2004 contro il caposquadra del PO e, con ulteriore scritto del 22 settembre
2004, ha contestato il contenuto dell’allegato alla lettera di disdetta descrivendo
un clima teso e adducendo di essere stato provocato (cfr. doc. 26, 28 e 29).
Al fine
di verificare i motivi dell’interruzione del programma occupazionale con
effetto immediato l’amministrazione ha sentito, il 18 novembre 2004, il sig. __________.
In
quell’occasione è stato allestito un verbale del seguente tenore:
"
(…)
Conferma di aver assistito alla discussione tra
il signor __________ e il signor RI 1 del 26 agosto 2004?
Adr.: Sì, ho assistito in quanto in occasione
dell’alterco verbale sono intervenuto a cercare di fermare sia il signor RI 1
che il signor __________. Con un semplice gesto delle mani ho invitato entrambi
a mantenere la dovuta calma.
La causa della discussione era già nata il giorno
prima per una terza persona, un certo signor __________ il quale aveva ottenuto
un permesso per potersi assentare dal PO, il quale si lamentava durante la
pausa di mezzogiorno per il comportamento del signor __________ il quale gli
aveva negato la possibilità di assentarsi non prima dell’orario stabilito.
Mi può raccontare cosa è successo concretamente
in occasione dell’alterco di cui sopra?
Adr.: In quell’occasione se ne sono dette di
tutte i colori.
Conferma pertanto che il signor RI 1 ha insultato
verbalmente il signor __________?
Adr.: Secondo il mio parere pur essendo stato
istigato dal signor __________, tale discussione si sarebbe potuta evitare.
Tutto sommato non ritengo né il signor RI 1, né
tantomeno il signor __________ delle cattive persone, io sono intervenuto
unicamente per non fare sì che la situazione degenerasse.
Secondo me il signor RI 1 è caduto nella
provocazione verbale fatta dal signor __________, nella quale il signor __________
cercava di capire chi fosse stata la persona ad istigare il signor __________.
A questo punto il signor RI 1 si è fatto
riconoscere.
Il signor __________ ha pertanto ripreso
verbalmente il signor RI 1, ma facendo sì che valesse per tutti, dicendogli che
ognuno deve essere responsabile delle proprie azioni.
Non credevo che questa vicenda arrivasse al
licenziamento del signor RI 1, infatti durante la giornata vi sono state anche
scambi di battute tra di loro, questo come sempre.
Il signor RI 1, detto __________ ha sempre fatto
battute e non mi sembra un tipo cattivo.
(…)." (cfr. doc. 25)
La
Sezione del lavoro ha inoltre interpellato alcuni testimoni – indicati dal
rappresentante del ricorrente e dal caposquadra nel suo rapporto allegato alla
lettera di interruzione del rapporto di lavoro – che hanno risposto alle
domande poste loro come segue:
"
(…)
con la presente lettera le invio il mio certificato
medico, dove accerta che io sono seguito da un medico per la mia malattia.
Purtroppo in passato e ultimamente ho avuto
diversi problemi di salute e me ne accorgo, perché non mi ricordo più i fatti
successi negli anni passati.
Non mi ricordo più cosa è successo quel giorno e
non ricordo nemmeno chi era presente oltre me.
(…)." (cfr. doc. 12: lettera 14 luglio 2005
del sig. __________)
"
(…)
Premetto d’informarvi che in data 26. agosto 2005
(ndr. recte: 2004), mio malgrado mi ero assentato dal corso per motivi
personali. La mia testimonianza è basata sulle voci, assicuro in buona fede
della massima coerenza tra le parole dei presenti (ovvero operai e alcuni
addetti alla restaurazione della __________ collocati a __________).
Il tutto inizia da uno dei tanti episodi
spiacevoli, tra operai e il Sig. __________.
In data 26. agosto 05 (ndr. recte: 04) nella
pausa delle 12 un operaio dopo avere segnalato un appuntamento nel primo
pomeriggio al Sig. __________, chiaramente con largo anticipo vista l’intransigenza,
imbarco la teleferica diretta a __________, modo tale da rendersi presentabili
all’appuntamento. __________ a sua volta era alla conoscenza che in tale
appuntamento un terzo operaio automunito si sarebbe dovuto presentare, in modo
poco educati (a me raccontato), “testuali parole” preso x un braccio”, ordino
con la solita autorità fuori luogo vista anche la “bonarietà assicuro di tale
individuo” e presumo vista l’ora di altri passeggeri, di scendere
immediatamente dalla teleferica. Visto l’accaduto, presumo 5 min dopo, il sig. RI
1, sapendo dello scarso rapporto amichevole tra il __________ ed operai,
sicuramente spinto dalla voglia di riappacificare le parti, sperando di evitare
episodi analoghi in futuro, iniziò a esporre le proprie idee in modo amichevole.
Dopo alcune idee contrastanti tra i due il __________ denomino “Pinguino” RI 1.
La discussione a tale punto degenero in lite verbale, so che in tale occasione
“sicuramente” degenerando nel linguaggio d’entrambi RI 1 minaccio di sotterrare
in una fossa __________, tale minaccia dal mio punto di vista è stata manovrata
astutamente da __________. Aggiungo che pure con me __________ ebbe più liti,
una volta persino lo minacciai di denunciarlo. Separate le parti nel pomeriggio
mi venne detto da testimoni che due si riappacificarono addirittura scherzando
e ridendo del piu e del meno. A mio modo di vedere la denuncia seguita in
serata non è altro che porre fine definitivamente non con il rapporto con RI 1
ma bensi ristabilire un’ipotetica calma con gli altri operai.
(…)"
(cfr. doc. 10: lettera 7 agosto 2005 del signor __________)
"
(…)
1. In data 26.08.2004 non ero presente allo scambio di battute tra
il signor RI 1 e il caposquadra __________. Quanto accaduto mi è stato riferito
da __________ in fine mattinata o inizio pomeriggio quando mi ha raggiunto nel
mio ufficio per dettarmi il relativo rapporto (allegato alla presente).
Considerandi
2.
Non essendo stato presente a __________ al momento dei fatti non
posso descrivere le ingiurie o minacce proferite.
Confermo
per contro che, al momento della consegna brevi manu della lettera di
interruzione del rapporto di lavoro – decisione 208188156 del 22.06.2004
avvenuta il 26.08.2004 ore 16.30 presso l’ufficio del delegato Alptransit per
la Sezione del Lavoro, il signor RI 1 ha ammesso quanto indicato nel rapporto e
ha rifiutato di scusarsi con il signor __________. Tale ammissione è avvenuta
in presenza del sottoscritto e dei signori __________ e __________.
(…)." (cfr. doc. 8: lettera 26 luglio 2005
dell’architetto __________)
"
(…)
Domanda numero 1 – In data 26 agosto 2004 mi
trovavo a __________ per dirigere un corso di apprendisti, quello che ricordo è
che passavo davanti a dei rustici in riattazione e ho udito uno scambio di
“battute” tra i sig.ri __________ e RI 1 (citati nella lettera) posso affermare
che il tono non era dei più pacati, il contenuto esatto della discussione non
lo ricordo più, questo l’avevo già riferito alla polizia durante la precedente
deposizione verbale.
Domanda numero 2 – non ricordo più esattamente
cosa è stato detto, anche per questo sarebbe utile consultare le dichiarazioni
rilasciate alla polizia.
(…)."
(cfr. doc. 5: lettera 1° settembre 2005 del sig. __________)
L’assicurato
è poi stato sentito personalmente il 9 settembre 2005 e in quell’occasione è
stato steso e controfirmato da tutti i presenti un verbale del seguente tenore:
"
(…)
Relativamente a quanto accaduto il giorno 26
agosto 2004 presso la __________, Cantiere in località __________ a __________,
il signor RI 1 dichiara quanto segue:
1.
Attorno a mezzogiorno (c’erano alcuni
partecipanti al POT che pranzavano a un tavolo, non lontano dalla teleferica),
il signor __________, al quale era stato negato dal signor __________ il
permesso di andarsene, si apprestava a scendere con la teleferica. A quel
momento, il signor __________ è intervenuto, impedendogli di proseguire. Sono
allora intervenuto, in quanto, per carattere, non apprezzo chi se la prende con
una persona debole. Ho detto al caposquadra che, se fosse successo a me, non
avrei permesso che mi impedisse di andarmene e che, tutt’al più, avrei detto a __________
di scendere con me in teleferica se proprio voleva.
In merito a quanto indicato sul rapporto del
signor __________, relativamente agli insulti e alle minacce da me espressi,
nella prima parte delle circostanze indicate sul rapporto stesso, al
caposquadra, osservo quanto segue. Non ho menzionato il signor __________ e
dunque non ho detto che l’avrei buttato in un fosso. Il signor __________ mi ha
provocato a parole (lo faceva dall’inizio con me e anche con gli altri), la
discussione è degenerata e sono partiti degli insulti vicendevoli. Ero
esasperato da quel suo atteggiamento che aveva, in generale e sin dall’inizio,
con tutti. Non mi ricordo le parole precise espresse nei miei confronti dal
signor __________, ma ne ha dette tante. Minacce fisiche non ne ho fatte nei
confronti di __________, tengo a precisarlo. Non mi ricordo di avergli detto
che gli avrei messo le mani addosso.
2.
Poco dopo la pausa del pranzo, il signor __________
ed io (eravamo soli) abbiamo ancora discusso di quanto successo poc’anzi con il
signor __________ e, inoltre, di un mio ritardo al POT (preciso al riguardo
che, per ogni mia assenza, avvertivo il responsabile del POT). Non corrisponde
al vero che ho proferito le minacce indicate dal signor __________ sul
rapporto. La verbalizzante mi fa al riguardo osservare che sia __________ che
l’arch. __________ hanno dichiarato che io avrei ammesso, in presenza loro e
del signor __________, quanto riportato da quest’ultimo nel suo rapporto e mi
chiede al riguardo precisazioni. Ribadisco che mi sono rifiutato di scusarmi
(sono al limite loro che dovevano chiedermi scusa) ma non è assolutamente vero
che io avrei ammesso quanto loro dicono. Ritengo che mi hanno attirato in un
tranello, quando sono stato convocato nell’ufficio del signor __________. Non
mi aspettavo di vedere nell’ufficio pure __________ e __________.
Adr.: attualmente
non lavoro e sono iscritto in disoccupazione. Fino al mese di luglio ho
lavorato tramite le agenzie di collocamento.
Osservazioni generali:
All’opponente vengono mostrati (e consegnati in
copia) il verbale di audizione 18 novembre 2004 del signor __________ presso
questo Ufficio, come pure lo scritto 30 novembre 2004 del signor __________ (in
risposta allo scritto 19 novembre 2004 dell’UG) e lo scritto 7 dicembre 2004
del signor __________ (in risposta allo scritto 19 novembre 2004 dell’UG).
Riguardo alla predetta documentazione, come pure alla documentazione già
trasmessa in data 5 settembre 2005, è concesso un termine di 10 giorni
per l’inoltro di osservazioni scritte a questo Ufficio.
L’opponente consegna seduta stante copia dei due
non luogo a procedere datati 6 dicembre 2004 del sostituto procuratore pubblico
avv. __________. Al riguardo il signor RI 1 osserva che entrambe le querele
sono state ritirate dalle parti: il signor RI 1 ha deciso di ritirare la sua
per appianare la situazione con il signor __________, anche se personalmente
non ha ritratto nulla, in quanto ciò che è successo è la verità.
(…)." (cfr. doc. 4)
Chiamato
ora a pronunciarsi, considerati i fatti del 26 agosto 2004 posti alla base
dell’interruzione con effetto immediato del programma occupazionale e viste le
risultanze appena riportate, questo Tribunale ritiene provato (cfr. consid. 2.3
e 2.4) che l’assicurato, con il proprio comportamento, (e precisamente:
esprimendosi sconvenientemente nel confronto del caposquadra) ha fornito al
proprio datore di lavoro delle ragioni sufficienti per porre fine al provvedimento
inerente al mercato del lavoro.
In
particolare, proprio perché cosciente dei rapporti già tesi tra loro,
l’assicurato avrebbe dovuto segnalare all’organizzatore del PO e/o al delegato
Alptransit, e non direttamente al caposquadra (oltretutto alla presenza di
altri partecipanti), le sue opinioni in merito a quanto occorso al suo collega __________.
In ogni
caso, né i rapporti tesi né un’eventuale provocazione da parte del caposquadra
possono giustificare i toni accesi assunti dall’assicurato durante l’alterco e
tanto meno le minacce proferite nei confronti del suo superiore.
Secondo
l'art. 321 a cpv. 1 del Codice delle obbligazioni (CO), il lavoratore deve
eseguire con diligenza il lavoro assegnatogli e salvaguardare con fedeltà gli
interessi legittimi del datore di lavoro.
L'art.
328.
cpv. 2 CO prevede inoltre, il datore di lavoro deve prendere i
provvedimenti realizzabili secondo lo stato della tecnica ed adeguati alle
condizioni dell’azienda o dell’economia domestica, che l’esperienza ha dimostrato
necessari per la tutela della vita, della salute e dell’integrità personale del
lavoratore, in quanto il singolo rapporto di lavoro e la natura del lavoro
consentano equamente di pretenderlo.
In
concreto, non riuscendo a sopportare una situazione tesa venutasi a creare suo
malgrado e a controllare le proprie reazioni, l'assicurato ha violato il suo
obbligo contrattuale di diligenza. Egli ha in ogni caso assunto un
comportamento sconveniente che ha poi portato all’interruzione del rapporto di
lavoro nell’ambito del PO.
A giusto
titolo l’amministrazione ha dunque sospeso RI 1 dal diritto alle indennità di
disoccupazione in base all’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI.
Anche
l’entità della sanzione (8 giorni di sospensione dal diritto alle indennità di
disoccupazione) tiene debitamente conto delle circostanze del caso concreto ed
è rispettosa della legge e della giurisprudenza federale citata (cfr. le
sentenze predette in consid. 2.3 e 2.4).
La
decisione impugnata va pertanto confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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