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Decisione

38.2005.95

Secondo la giurisprudenza l'A. che, senza valido motivo, rifiuta un POT adeguato o lo interrompe va sospeso in base all'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI. Analogamente va sospeso l'A. che con il proprio com

24 agosto 2006Italiano47 min

Source ti.ch

Fatti

i suoi obblighi ex art. 328 cpv. 1 CO, il comportamento del responsabile del PO

poteva, a seconda dei casi, essere considerato quale fattore di riduzione della

colpa. La sospensione era stata fissata in 25 giorni di sospensione. L'Alta

Corte ha in particolare sottolineato che:

"

4.2

4.2.1Gemäss ARV 2004 S. 131 sind auf das

Verhältnis zwischen dem Träger des

Programms und der arbeitslosen Person die

Bestimmungen zum

Einzelarbeitsvertrag (Art. 319 ff. OR) analog

anwendbar (vgl. auch BGE 125 V 361 Erw. 2b). Zu erwähnen ist hier vorab Art. 328 Abs. 1 OR über den

Schutz der Persönlichkeit des Arbeitnehmers. Danach hat der Arbeitgeber u.a.

alle Eingriffe in die Persönlichkeit des Arbeitnehmers zu unterlassen, die

nicht durch das Anstellungsverhältnis gerechtfertigt sind. Er hat dafür zu

sorgen,

dass andere Mitarbeiter oder Dritte die durch

Art. 28 ZGB geschützten Persönlichkeitsgüter des Arbeitnehmers nicht verletzen

(Pra 2002 Nr. 191 [Urteil des Bundesgerichts vom 1. Februar 2002 in Sachen B.

gegen C. (4C.386/2001)] S. 1017 Erw. 3 mit Hinweisen). Er hat für das Verhalten

seiner Mitarbeiter einzustehen (Art. 101 OR) und seinen Betrieb angemessen zu organisieren

(BGE 125 III 74 Erw. 3a). Aufgrund der arbeitsvertragsrechtlichen Fürsorgepflicht

nach Art. 328 Abs. 1 OR hat der Arbeitgeber bei der Ausgestaltung des

Arbeitsverhältnisses auf die Persönlichkeit des Arbeitnehmers Rücksicht zu

nehmen (BGE 110 II 174 f. Erw. 2a). Er hat insbesondere alle zumutbaren Massnahmen zu

ergreifen, um ein

ungestörtes Betriebsklima zu schaffen und zu

erhalten, Spannungen zwischen den Arbeitnehmern abzubauen sowie Konflikte am

Arbeitsplatz zu entschärfen und nicht eskalieren zu lassen (BGE 125 III 74 Erw. 2c; Urteile des Bundesgerichts vom 23. September 2003 in Sachen

G. SA gegen S. [4C.189/2003] Erw. 5.1 und vom 18. Dezember 2001 in Sachen

Fondation H. gegen D. [4C.253/2001] Erw. 2c).

4.2.2 Im vorliegenden Fall bestanden von Beginn

weg Zweifel am Erfolg des Einsatzes im Beschäftigungsprogramm «Handwerkeratelier».

Die Gründe hiefür lagen nicht bloss in der Tätigkeit als solcher, welche für

den Beschwerdeführer keinen Sinn machten. Vielmehr bestanden offenbar Alkoholprobleme.

Darauf wies das durchführende städtische Sozialamt das RAV nach dem

Vorstellungsgespräch vom 28. März 2003 hin. Im Schreiben vom selben Tag

verneinte die Amtsstelle auch die Motivation für die arbeitsmarktliche Massnahme

und äusserte Zweifel daran, dass der Versicherte sich leicht unterordnen könne.

Dies deutet auf einen schwierigen Charakter hin, lässt sich aber auch mit einem

gewissen berechtigten Berufsstolz und der Tatsache der jahrzehntelangen

Ausübung desselben Berufes bei grösster Selbstständigkeit erklären. In diesem

Zusammenhang ist zu beachten, dass der Beschwerdeführer bereits 1995 Arbeitslosenentschädigung

bezog. Ob er seither je wieder einmal in einer festen Anstellung auf Dauer

stand, ist fraglich.

Unter diesen Umständen waren die Verwarnung vom

14. Mai 2003 wegen wiederholten Verstosses gegen die Betriebsordnung

(Nichttragen der Schutzbrille beim Schleifen) sowie ausdrücklicher Verweigerung

der mündlichen Anweisungen des Vorgesetzten, das Fernbleiben von der Arbeit

sowie schliesslich die dem RAV beantragte Entlassung fast voraussehbar. Ob die Verantwortlichen

des Beschäftigungsprogrammes in Beachtung der in Erw. 4.2.1

dargelegten Grundsätze das Zumutbare unternommen,

insbesondere das Gespräch mit dem Beschwerdeführer gesucht hatten, um den

schwelenden Konflikt zu lösen und nicht eskalieren zu lassen, wozu schon

deshalb Anlass bestand, weil die arbeitsmarktliche Massnahme bis Ende September

2003 dauern sollte, kann

aufgrund der Akten nicht gesagt werden. Je

nachdem ist das Verhalten der Leitung des Beschäftigungsprogrammes

verschuldensmildernd zu berücksichtigen."

L’Alta Corte si è confermata nella propria giurisprudenza in una

sentenza del 2 maggio 2006 nella causa L. (C 197/04) nella quale – chiamata a

pronunciarsi nel caso di un assicurato sospeso dal diritto alle indennità di

disoccupazione per 5 giorni in quanto con il proprio comportamento avrebbe

indotto l’organizzatore del corso ad interrompere con effetto immediato il

provvedimento inerente al mercato del lavoro – ha ribadito che:

"

(…)

Der Beschwerdeführer ist gestützt auf Art. 30 Abs. 1

lit. d AVIG (in der seit 1. Juli 2003 geltenden, hier anwendbaren Fassung) mit

Verwaltung und Vorinstanz in der Anspruchsberechtigung einzustellen, wenn er

die Bildungsmassnahme (Art. 60 Abs. 1 AVIG), welcher er sich im Y.________

unterzog, durch sein Verhalten beeinträchtigt und dadurch dessen Leiter hinreichenden

Anlass für die am 21. Oktober 2003 ausgesprochene sofortige Auflösung des

Kursverhältnisses bot. Art. 30 Abs. 1 lit. d AVIG ist auch dann anwendbar, wenn

der Versicherte dem Arbeitgeber Anlass zu einer Entlassung aus einer

vorübergehenden Beschäftigung (Art. 64a Abs. 1 AVIG) bietet (BGE 125 V 360),

gilt aber auch für die Auflösung eines Kurses durch den Kursverantwortlichen.

In Anbetracht der mit einem Arbeitsverhältnis vergleichbaren Lage (BGE 125 V

361 Erw. 2b), insbesondere der Unterordnung und Weisungsgebundenheit des

Kursbesuchers, rechtfertigt es sich in beweismässiger Hinsicht die im Rahmen

von Art. 30 Abs 1 lit. a AVIG geltende Rechtsprechung analog anzuwenden, wonach

bei Differenzen unter den Beteiligten nur eingestellt werden darf, wenn das

Verschulden des Versicherten klar feststeht (BGE 112 V 245 und seitherige

Praxis).

(…)." (cfr. STFA del 2 maggio 2006 nella causa L., C 197/04)

In quell’occasione la

decisione di sospensione è stata annullata in quanto i motivi addotti dal

responsabile del corso a sostegno dell’immediata interruzione del provvedimento

("weil das provozierende Verhalten und die Uneinsichtigkeit das

Vertrauensverhältnis nachhaltig beeinträchtigt habe und daher eine weitere

Zusammenarbeit nicht mehr zumutbar sei") non erano sufficientemente

comprensibile e rimanevano sul generico:

"

2.

2.1 Laut Kündigungsschreiben des Y.________ vom

21. Oktober 2003, worauf Verwaltung und Vorinstanz zur Beurteilung des

Sachverhalts im Wesentlichen abstellten, hat der Versicherte schon zu

Kursbeginn angeordnete Tests (u.a. zur Prüfung der Kenntnisse von

PC-Anwendungsprogrammen) kritisiert und schliesslich boykottiert. Einige

Kursteilnehmer hätten sich wegen der

eindringlich vorgetragenen Ansichten über Gott

und Jesus gestört gefühlt, worauf die Geschäftsleitung den Versicherten

erfolglos hingewiesen und ihn letztlich aufgefordert habe, alle Mitteilungen

mit missionarischem Inhalt zu löschen. Obwohl gemäss Zielsetzungen eine

Selbstreflexion hinsichtlich Glaubensfragen vereinbart worden sei, habe er vor

allem andere analysiert und sich in die Rolle eines Co-Leiters gesteigert. Die

Führung des Logbuchs, welches nicht Arbeitsrapporte sondern Aufzeichnungen über

die Lernprozesse

hätte enthalten sollen, habe er schliesslich

verweigert. In der Woche 42 sei er anderthalb Tage dem Kurs ferngeblieben und

habe sich am Nachmittag des zweiten Tages mit seiner Familie wieder

eingefunden, welcher er bei einem Rundgang das Kurslokal gezeigt habe. Die

Anmeldungen für die Module "Präsentation - Theorie" und

"Auftritt" seien stark zurückgegangen, weil die Kursteilnehmer

befürchteten, der Versicherte werde diese erneut als Plattform

zur Verbreitung christlicher Glaubensinhalte

gebrauchen.

Laut Protokoll des am 17. August 2004 im

vorinstanzlichen Verfahren als Zeugen befragten, beim Y.________ als

Geschäftsführer, Coach und Modulmoderator tätigen S.________ handelt es sich

beim Y.________ um einen Verein, welcher apolitisch und konfessionslos sei.

Anlässlich der Stressmanagementkurse, deren Teilnahme freiwillig sei, werde

einzig Tai Chi geübt, wobei die Teilnehmer nicht darauf hingewiesen würden,

dass die Übungen aus dem Buddhismus stammten. In der Bibliothek gebe es

taoistische oder buddhistische Bücher, es lägen aber auch Bände aus dem

christlichen Kulturkreis vor. Im Klassenzimmer liege ein buddhistisches Buch

auf mit der

Aufschrift Zen.

2.2 Die Vorinstanz hat erwogen, es sei erstellt,

dass sich andere

Kursteilnehmer durch den missionarischen Eifer,

mit welchem der

Beschwerdeführer seine Glaubensüberzeugung als

Christ kundtat, gestört gefühlt hätten. Er habe schon zu Beginn des

Eingliederungsprogramms die Konfrontation mit den Kursverantwortlichen gesucht,

welchen er nichtchristliche Methoden vorgeworfen habe. So habe er das Logbuch

aus Protest über eine anbegehrte und sich verzögernde Unterredung mit der

Kursleitung nicht mehr weitergeführt und sei nach

angeblich durch das Y.________ verschuldeter, verspäteter Auszahlung der

Arbeitslosenentschädigung eineinhalb Tage dem

Kurs mangels Geld für die Hinfahrt ferngeblieben. Unter diesen Umständen sei

die verfügte Einstellung in der Anspruchsberechtigung nicht zu beanstanden.

2.3 Der Beschwerdeführer bringt vor, das

Y.________ arbeite "unterschwellig mit buddhistischen Methoden",

welche seiner Glaubensüberzeugung diametral entgegen liefen. Dass seine

Feststellungen "gereizte Empörung bei den Gewalttätern" hervorriefen,

sei "eine ganz normale Reaktion". Er beanspruche,

sich frei äussern zu dürfen. Zudem sei er vor der

fristlosen Kündigung nicht verwarnt worden. Gegenüber der Vorinstanz sagte der

Beschwerdeführer aus, sein christlicher Glaube habe sich nicht mit dem Umstand

vertragen, dass im Unterrichtssaal ein uddhismusbuch und beim Eingang des

Lokals ein "nordischer Troll" gestanden habe. Es seien Ausdrücke

gefallen wie "goldene Schuhe", die aus der buddhistischen Lehre

stammten. Der Kurs sei buddhistisch

gefärbt gewesen. Er habe den negativen Einfluss,

der davon ausging, gespürt.

Er kenne das buddhistische Vokabular, weil er

selbst, wie Herr S.________ auch, fernöstlichen Kampfsport betreibe.

3.

Wie es sich mit den Verhältnissen im Y.________

tatsächlich verhält, kann letztlich offen bleiben. Dass dem Beschwerdeführer

die Absolvierung dieses Qualifizierungskurses, welcher am 8. September begann

und bis 7. Dezember 2003 hätte dauern sollen, aus Gründen der Religions- oder

Gewissensfreiheit unzumutbar war, ist nicht anzunehmen. Der Beschwerdeführer

muss künftig mit Sanktionen rechnen, wenn er seine inadäquate Verhaltensweise

nicht ändert und

demzufolge eine Verlängerung seiner

Arbeitslosigkeit in Kauf nimmt. Im hier allein zu beurteilenden Sachverhalt

jedoch ist einstellungsrechtlich entscheidend, dass die vom Y.________-Leiter

im Schreiben betreffend fristlose Kündigung vom 21. Oktober 2003 ab Woche 37

(Eintritt ins Y.________) aufgelisteten Vorfälle und Vorwürfe, mit Ausnahme der

eineinhalbtägigen Absenz in der Woche 42, wenig Greifbares enthalten und überwiegend

im Unbestimmten verbleiben. Selbst bei gegenteiliger Betrachtungsweise hätte in

der konkret eingetretenen, durch anhaltende Meinungsverschiedenheiten geprägten

Situation der Beschwerdeführer vorgängig einer sofortigen Kursauflösung als der

einschneidendsten Massnahme schriftlich verwarnt werden müssen, was der

verfügten und vorinstanzlich

bestätigten Einstellung entgegensteht."

2.4. Analogamente a quanto vale

per le sanzioni fondate in caso di licenziamento di un posto di lavoro (fondate

sull'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI - in relazione con l'art. 44 lett. a OADI), una decisione di sospensione dal diritto alle indennità inflitta a un

assicurato che con il proprio comportamento fornisce al proprio datore di

lavoro delle ragioni per porre fine ad un programma di occupazione temporanea non

presuppone dunque che l’assicurato abbia fornito al proprio datore di lavoro un

motivo grave, atto a giustificare lo scioglimento del rapporto di lavoro con

effetto immediato (cfr. art. 337 e 346 cpv. 2 CO).

Basta una

colpa non necessariamente di natura professionale ma anche soltanto attinente

al comportamento generale o al carattere dell'assicurato, purché abbia

costituito per il datore di lavoro il motivo della disdetta del rapporto di

lavoro.

Una

sospensione può essere tuttavia inflitta solo se viene nettamente stabilita una

colpa del lavoratore. Tale è il caso soltanto quando le accuse del datore di lavoro

sono chiaramente credibili. Ciò significa concretamente che quando una

controversia oppone l'assicurato al suo datore di lavoro, le sole affermazioni

di quest'ultimo non bastano per ammettere una colpa in circostanze contestate dell'assicurato

e non confermate da altre prove (ad es. deposizioni testimoniali) o indizi in

grado di convincere l'amministrazione o il giudice (cfr. STFA del 26 aprile

2006 nella causa S., C 11/06; STFA del 14 aprile 2005 nella causa X. C 48/04;

STFA del 26 aprile 2006 nella causa S., C 6/06).

Chiamata

a decidere nel caso in cui a un'assicurata è stata inflitta una sanzione perché

ritenuta disoccupata per colpa propria visto il conflitto con una sua collega,

la nostra Massima istanza ha sviluppato, in particolare, le seguenti

considerazioni:

"

(…)

2.

Aufgrund der Aktenlage steht fest, dass ein

anhaltender Konflikt mit anscheinend unüberwindbaren Differenzen zwischen der

Versicherten und einer Arbeitskollegin den Betriebsfrieden störte. Die aktive

Beteiligung der Beschwerdegegnerin am Streit ist beweismässig klar erstellt und

wird auch nicht bestritten, zumal sie selber angibt, am Konflikt schuld zu

sein, wenn auch nur in reduziertem Mass. Von einer reinen Opferrolle kann somit

nicht die Rede sein. Die Versicherte hätte es in der Hand gehabt, mittels

einvernehmlicher Konfliktlösung zur Streitbeilegung beizutragen, was sie jedoch

unterliess. Im Schreiben an den ehemaligen Arbeitgeber vom 18. Oktober 2001

gibt sie denn auch an, sie hätte sich still zu halten versucht, was leider

nicht möglich gewesen wäre. Demnach änderte die Beschwerdegegnerin ihr

Fehlverhalten trotz ihrem Wissen um deren Missbilligung nicht. Die Firma sah

sich daher veranlasst, nachdem Schlichtungsversuche mit Ermahnungen zur Streitbeilegung

fruchtlos blieben, beiden Mitarbeiterinnen zu kündigen. Damit nahm die

Versicherte eine Entlassung zumindest eventualvorsätzlich in Kauf. Die

Einstellung in der Anspruchsberechtigung wegen selbstverschuldeter

Arbeitslosigkeit erfolgte somit zu Recht. (…)"

(cfr. STFA del 6 maggio 2003 nella causa M., C

38/03)

In un

altro caso concernente la sospensione dal diritto alle indennità di

disoccupazione per propria colpa (in quella evenienza si trattava di un

assicurato occupato quale autista presso una ditta di spedizione privata che

era stato licenziato con effetto immediato perché in occasione di una consegna

era venuto alle mani con un impiegato di quella filiale della Posta) l'Alta

Corte ha, tra l'altro, osservato che:

"

(…)

1.3

1.3.1 Im vorliegenden Fall führte das zur

fristlosen Auflösung des Arbeitsverhältnisses Anlass gebende Verhalten nicht zu

einer strafrechtlichen Sanktion; das Verfahren wurde mangels Beweisen

eingestellt. Es stellt sich daher die Frage, ob demzufolge im vorliegenden Zusammenhang

Beweislosigkeit anzunehmen sei mit der rechtlichen Konsequenz, dass von der

Sachverhaltsdarstellung des Versicherten ausgegangen werden müsste; der

fehlende Nachweis anspruchshindernder Tatsachen geht zu Lasten der Verwaltung

(materielle Beweislast; vgl. dazu Rhinow/Koller/Kiss, Öffentliches Prozessrecht

und Justizverfassungsrecht des Bundes, Basel 1996, Rz. 910). Der

Beschwerdeführer macht geltend, der Postangestellte habe ihn wegen seiner

verzögerten Ankunft, an welcher er keine Schuld trage, beschimpft und

eigenmächtig Pakete aus dem Lieferwagen geladen. Nach Aufforderung, dies zu

unterlassen, habe der Postangestellte auf der Hebebühne des Fahrzeugs mit

beiden Händen vor seinem Gesicht "herumgefuchtelt", so dass er habe

glauben müssen, er werde demnächst geschlagen. Deshalb habe er den

Postangestellten gestossen, der sich darauf im Wageninnern angeschlagen habe.

1.3.2 Wie bereits das kantonale Gericht

zutreffend dargetan hat, stellt der Richter unter mehreren behaupteten oder in

Betracht fallenden Sachverhalten auf denjenigen ab, der ihm am

wahrscheinlichsten erscheint. Im Sozialversicherungsrecht besteht kein

Rechtsgrundsatz des Inhalts, dass die Verwaltung oder der Richter im

Zweifelsfall zugunsten des Versicherten zu entscheiden hätte (ARV 1990 Nr. 12

S. 67 Erw. 1b mit Hinweis).

Selbst wenn man der Beurteilung des Falles die

Sachverhaltsversion des Beschwerdeführers zugrunde legt, ist nicht mit

überwiegender Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, das geschilderte Verhalten

des Postangestellten habe sich dem Versicherten derart bedrohlich dargestellt,

dass er nicht umhin konnte, den Kontrahenten von sich wegzustossen und damit

eine Tätlichkeit zu begehen. Kann der Schilderung des äusseren Herganges der

Auseinandersetzung die Glaubhaftigkeit nicht abgesprochen werden, so gilt dies

nicht auch für die Notwehrlage, auf welche sich der Beschwerdeführer beruft.

Der Versicherte hatte die Möglichkeit, der Konfliktsituation auszuweichen, dies

trotz des überaus hohen Zeitdruckes, der auch vom Geschäftsführer des

Arbeitgebers ausdrücklich anerkannt wird. Nachdem der Beschwerdeführer

unbestrittenermassen bereits früher wegen einer Tätlichkeit verwarnt worden

war, musste er um die Bedeutung eines klaglosen Verhaltens für den Erhalt

seines Arbeitsplatzes wissen. Auch wenn es sich bei dem Zurückstossen des

Postangestellten um eine reflexartige Reaktion gehandelt haben sollte, hat der

Beschwerdeführer zuvor eine Zuspitzung des Konfliktes in Kauf genommen, was für

die Anordnung einer Einstellung nach Art. 44 Abs. 1 lit. a AVIV im Lichte von

Art. 20 lit. b des Übereinkommens Nr. 168 der IAO genügt (Urteil B. vom 11. Januar 2001, C 282/00, Erw. 1 in fine). (…)"

(cfr. STFA del 24 settembre 2003 nella causa R.,

C 281/02)

In una

sentenza del 16 novembre 2005 nella causa S. (C 223/05, pubblicata in SVR 2006

ALV Nr. 15 il TFA ha confermato una sanzione di 12 giorni inflitta ad un

assicurato, argomentando:

"

3.

Dem Beschwerdeführer ist somit vorzuwerfen, dass

er seinen Vorgesetzten als Lügner bezeichnet und Kunden zur Kündigung von

Verträgen angestiftet hat.

Dieses Verhalten ist in beweismässiger Hinsicht

klar erstellt und als

vorsätzlich erfolgt zu betrachten. Die weiteren

von der Rekurskommission als erwiesen erachteten Verhaltensweisen stehen dem

gegenüber nicht klar fest. An der von der Vorinstanz als angemessen

bezeichneten Sanktion von 12 Einstelltagen im Rahmen eines leichten

Verschuldens gemäss Art. 45 Abs. 2 lit. a AVIV ändert sich dadurch jedoch

nichts, handelt es sich doch um eher

geringfügige Vorwürfe (rauer Umgangston,

Verspätung bei Sitzungen), welche bei der Würdigung des Verschuldens nicht

erheblich ins Gewicht fallen."

2.5. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è

determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione

a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25

giorni.

La

sospensione del diritto a indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve,

da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di

colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

La

sua durata é determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3

LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF

125 V 193, consid. 4b, pag. 197; DTF 123 V 150).

In virtù

dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal

diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della

prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.

L'art. 45

cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato

senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha

rifiutato un lavoro idoneo.

2.6. Dagli atti

di causa risulta che prima della decisione formale del 15 dicembre 2004 la

“Comunicazione relativa a una sanzione” del 2 settembre 2004 è stata sottoposta

all’assicurato che ha inoltrato le proprie osservazioni in merito (cfr. doc. 20,

26, 28 e 29).

In sede

di procedura di opposizione all’assicurato sono poi stati sottoposti gli esiti

degli accertamenti effettuati presso alcuni testi – indicati dal rappresentante

del ricorrente e dal caposquadra nel suo rapporto allegato alla lettera di

interruzione del rapporto di lavoro – e lo stesso è stato sentito personalmente

il 9 settembre 2005 (cfr. doc. 4-16).

In quell’occasione

sono stati mostrati e consegnati in copia anche gli esiti degli accertamenti

effettuati dall’amministrazione prima della decisione del 15 dicembre 2004 e

l’assicurato si è espresso in merito (cfr. doc. 3 e 4).

Dal

profilo procedurale la Sezione del lavoro ha dunque garantito all’assicurato il

diritto di essere sentito (cfr. al riguardo la STFA del 30 settembre 2005 nella

causa B., C 279/03).

2.7. Nell’evenienza

concreta all’assicurato – nato nel 1960, domiciliato a __________ e di

professione muratore soprastruttura (cfr. doc. 31) – il 22 giugno 2004 il

delegato Alp Transit della Sezione del lavoro ha assegnato un programma

d’occupazione temporanea presso il cantiere in località __________ a __________

con la seguente motivazione:

"

Il programma occupazionale integra il corso con

il numero di profilo 226783, assegnato precedentemente per acquisire gli

elementi necessari a favorire il collocamento nel settore dell’edilizia, del

genio civile o nei cantieri del sottosuolo. L’assicurato sarà inoltre

affiancato e consigliato nelle ricerche di lavoro." (cfr. doc. 30)

Il

programma d’occupazione assegnato all’assicurato, ciò che del resto non è contestato,

rispettava il requisito dell’art. 16 cpv. 2 lett. c LADI ed era dunque adeguato

(cfr. consid. 2.2 e STFA del 30 settembre 2005 nella causa B. consid. 4.1, C

279/03).

Di

conseguenza egli era tenuto ad accettarlo senza indugio e non doveva con il suo

comportamento compromettere o rendere impossibile l’esecuzione o lo scopo del provvedimento

inerente al mercato del lavoro (cfr. art. 17 cpv. 3 lett. a e 30 cpv. 1 lett. d

LADI e consid. 2.3).

L’assicurato

è stato licenziato il 26 agosto 2004 con effetto immediato (cfr. doc. 29:

lettera di interruzione del rapporto di lavoro firmata dal responsabile del

programma occupazionale, architetto __________).

La

lettera di disdetta rinvia a un rapporto dello stesso giorno, steso dal caposquadra

sig. __________, del seguente tenore:

"

Questa mattina 26.08.2004 nell’ambito di una

riunione con i partecipanti al PO lavori territoriali 2004 e al PO edilizia e

genio civile 2004 a __________ il sig. RI 1 è intervenuto in una discussione

riguardante il partecipante sig. __________ con insinuazioni verso il

sottoscritto (il capo è incompetente, se avesse dato a me questo ordine ti

avrei preso e buttato giù dalla teleferica, __________ e __________ andrebbero

buttati in un fosso). In seguito, sempre presenti gli altri partecipanti, mi ha

insultato dandomi dello stronzo e dicendomi che mi avrebbe messo le mani

addosso. A questo punto è intervenuto anche il partecipante sig. __________ per

evitare che le minacce si concretizzassero.

Dopodiché, presenti solo io e RI 1, ha ripreso il

discorso da un fatto inerente un ritardo nell’arrivo a __________ per il quale

gli sono state chieste le giustificazioni del caso (cfr. incarto PO RI 1). Il

discorso è proseguito fintanto che RI 1 mi ha minacciato “di mettermi le mani

addosso” (__________potrebbe aver sentito). In seguito il sig. RI 1 si è messo

a gridare “io ti metto una corda al collo e ti faccio sparire perché noi

siciliani e calabresi ti facciamo vedere chi siamo” ripetendolo più volte (cfr.

testimonianze __________, __________ __________).

Mi riservo di denunciare penalmente il sig. RI 1.”

(cfr. doc. 29)

Invitato

a prendere posizione sulla “Comunicazione relativa a una sanzione” e ai

documenti annessi (lettera di interruzione del rapporto di lavoro e querela per

minaccia del 2 settembre 2004 al ministero pubblico presentata dal capo squadra

del PO) l’assicurato ha prodotto la propria querela per calunnia del 27 agosto

2004 contro il caposquadra del PO e, con ulteriore scritto del 22 settembre

2004, ha contestato il contenuto dell’allegato alla lettera di disdetta descrivendo

un clima teso e adducendo di essere stato provocato (cfr. doc. 26, 28 e 29).

Al fine

di verificare i motivi dell’interruzione del programma occupazionale con

effetto immediato l’amministrazione ha sentito, il 18 novembre 2004, il sig. __________.

In

quell’occasione è stato allestito un verbale del seguente tenore:

"

(…)

Conferma di aver assistito alla discussione tra

il signor __________ e il signor RI 1 del 26 agosto 2004?

Adr.: Sì, ho assistito in quanto in occasione

dell’alterco verbale sono intervenuto a cercare di fermare sia il signor RI 1

che il signor __________. Con un semplice gesto delle mani ho invitato entrambi

a mantenere la dovuta calma.

La causa della discussione era già nata il giorno

prima per una terza persona, un certo signor __________ il quale aveva ottenuto

un permesso per potersi assentare dal PO, il quale si lamentava durante la

pausa di mezzogiorno per il comportamento del signor __________ il quale gli

aveva negato la possibilità di assentarsi non prima dell’orario stabilito.

Mi può raccontare cosa è successo concretamente

in occasione dell’alterco di cui sopra?

Adr.: In quell’occasione se ne sono dette di

tutte i colori.

Conferma pertanto che il signor RI 1 ha insultato

verbalmente il signor __________?

Adr.: Secondo il mio parere pur essendo stato

istigato dal signor __________, tale discussione si sarebbe potuta evitare.

Tutto sommato non ritengo né il signor RI 1, né

tantomeno il signor __________ delle cattive persone, io sono intervenuto

unicamente per non fare sì che la situazione degenerasse.

Secondo me il signor RI 1 è caduto nella

provocazione verbale fatta dal signor __________, nella quale il signor __________

cercava di capire chi fosse stata la persona ad istigare il signor __________.

A questo punto il signor RI 1 si è fatto

riconoscere.

Il signor __________ ha pertanto ripreso

verbalmente il signor RI 1, ma facendo sì che valesse per tutti, dicendogli che

ognuno deve essere responsabile delle proprie azioni.

Non credevo che questa vicenda arrivasse al

licenziamento del signor RI 1, infatti durante la giornata vi sono state anche

scambi di battute tra di loro, questo come sempre.

Il signor RI 1, detto __________ ha sempre fatto

battute e non mi sembra un tipo cattivo.

(…)." (cfr. doc. 25)

La

Sezione del lavoro ha inoltre interpellato alcuni testimoni – indicati dal

rappresentante del ricorrente e dal caposquadra nel suo rapporto allegato alla

lettera di interruzione del rapporto di lavoro – che hanno risposto alle

domande poste loro come segue:

"

(…)

con la presente lettera le invio il mio certificato

medico, dove accerta che io sono seguito da un medico per la mia malattia.

Purtroppo in passato e ultimamente ho avuto

diversi problemi di salute e me ne accorgo, perché non mi ricordo più i fatti

successi negli anni passati.

Non mi ricordo più cosa è successo quel giorno e

non ricordo nemmeno chi era presente oltre me.

(…)." (cfr. doc. 12: lettera 14 luglio 2005

del sig. __________)

"

(…)

Premetto d’informarvi che in data 26. agosto 2005

(ndr. recte: 2004), mio malgrado mi ero assentato dal corso per motivi

personali. La mia testimonianza è basata sulle voci, assicuro in buona fede

della massima coerenza tra le parole dei presenti (ovvero operai e alcuni

addetti alla restaurazione della __________ collocati a __________).

Il tutto inizia da uno dei tanti episodi

spiacevoli, tra operai e il Sig. __________.

In data 26. agosto 05 (ndr. recte: 04) nella

pausa delle 12 un operaio dopo avere segnalato un appuntamento nel primo

pomeriggio al Sig. __________, chiaramente con largo anticipo vista l’intransigenza,

imbarco la teleferica diretta a __________, modo tale da rendersi presentabili

all’appuntamento. __________ a sua volta era alla conoscenza che in tale

appuntamento un terzo operaio automunito si sarebbe dovuto presentare, in modo

poco educati (a me raccontato), “testuali parole” preso x un braccio”, ordino

con la solita autorità fuori luogo vista anche la “bonarietà assicuro di tale

individuo” e presumo vista l’ora di altri passeggeri, di scendere

immediatamente dalla teleferica. Visto l’accaduto, presumo 5 min dopo, il sig. RI

1, sapendo dello scarso rapporto amichevole tra il __________ ed operai,

sicuramente spinto dalla voglia di riappacificare le parti, sperando di evitare

episodi analoghi in futuro, iniziò a esporre le proprie idee in modo amichevole.

Dopo alcune idee contrastanti tra i due il __________ denomino “Pinguino” RI 1.

La discussione a tale punto degenero in lite verbale, so che in tale occasione

“sicuramente” degenerando nel linguaggio d’entrambi RI 1 minaccio di sotterrare

in una fossa __________, tale minaccia dal mio punto di vista è stata manovrata

astutamente da __________. Aggiungo che pure con me __________ ebbe più liti,

una volta persino lo minacciai di denunciarlo. Separate le parti nel pomeriggio

mi venne detto da testimoni che due si riappacificarono addirittura scherzando

e ridendo del piu e del meno. A mio modo di vedere la denuncia seguita in

serata non è altro che porre fine definitivamente non con il rapporto con RI 1

ma bensi ristabilire un’ipotetica calma con gli altri operai.

(…)"

(cfr. doc. 10: lettera 7 agosto 2005 del signor __________)

"

(…)

1. In data 26.08.2004 non ero presente allo scambio di battute tra

il signor RI 1 e il caposquadra __________. Quanto accaduto mi è stato riferito

da __________ in fine mattinata o inizio pomeriggio quando mi ha raggiunto nel

mio ufficio per dettarmi il relativo rapporto (allegato alla presente).

Considerandi

2.

Non essendo stato presente a __________ al momento dei fatti non

posso descrivere le ingiurie o minacce proferite.

Confermo

per contro che, al momento della consegna brevi manu della lettera di

interruzione del rapporto di lavoro – decisione 208188156 del 22.06.2004

avvenuta il 26.08.2004 ore 16.30 presso l’ufficio del delegato Alptransit per

la Sezione del Lavoro, il signor RI 1 ha ammesso quanto indicato nel rapporto e

ha rifiutato di scusarsi con il signor __________. Tale ammissione è avvenuta

in presenza del sottoscritto e dei signori __________ e __________.

(…)." (cfr. doc. 8: lettera 26 luglio 2005

dell’architetto __________)

"

(…)

Domanda numero 1 – In data 26 agosto 2004 mi

trovavo a __________ per dirigere un corso di apprendisti, quello che ricordo è

che passavo davanti a dei rustici in riattazione e ho udito uno scambio di

“battute” tra i sig.ri __________ e RI 1 (citati nella lettera) posso affermare

che il tono non era dei più pacati, il contenuto esatto della discussione non

lo ricordo più, questo l’avevo già riferito alla polizia durante la precedente

deposizione verbale.

Domanda numero 2 – non ricordo più esattamente

cosa è stato detto, anche per questo sarebbe utile consultare le dichiarazioni

rilasciate alla polizia.

(…)."

(cfr. doc. 5: lettera 1° settembre 2005 del sig. __________)

L’assicurato

è poi stato sentito personalmente il 9 settembre 2005 e in quell’occasione è

stato steso e controfirmato da tutti i presenti un verbale del seguente tenore:

"

(…)

Relativamente a quanto accaduto il giorno 26

agosto 2004 presso la __________, Cantiere in località __________ a __________,

il signor RI 1 dichiara quanto segue:

1.

Attorno a mezzogiorno (c’erano alcuni

partecipanti al POT che pranzavano a un tavolo, non lontano dalla teleferica),

il signor __________, al quale era stato negato dal signor __________ il

permesso di andarsene, si apprestava a scendere con la teleferica. A quel

momento, il signor __________ è intervenuto, impedendogli di proseguire. Sono

allora intervenuto, in quanto, per carattere, non apprezzo chi se la prende con

una persona debole. Ho detto al caposquadra che, se fosse successo a me, non

avrei permesso che mi impedisse di andarmene e che, tutt’al più, avrei detto a __________

di scendere con me in teleferica se proprio voleva.

In merito a quanto indicato sul rapporto del

signor __________, relativamente agli insulti e alle minacce da me espressi,

nella prima parte delle circostanze indicate sul rapporto stesso, al

caposquadra, osservo quanto segue. Non ho menzionato il signor __________ e

dunque non ho detto che l’avrei buttato in un fosso. Il signor __________ mi ha

provocato a parole (lo faceva dall’inizio con me e anche con gli altri), la

discussione è degenerata e sono partiti degli insulti vicendevoli. Ero

esasperato da quel suo atteggiamento che aveva, in generale e sin dall’inizio,

con tutti. Non mi ricordo le parole precise espresse nei miei confronti dal

signor __________, ma ne ha dette tante. Minacce fisiche non ne ho fatte nei

confronti di __________, tengo a precisarlo. Non mi ricordo di avergli detto

che gli avrei messo le mani addosso.

2.

Poco dopo la pausa del pranzo, il signor __________

ed io (eravamo soli) abbiamo ancora discusso di quanto successo poc’anzi con il

signor __________ e, inoltre, di un mio ritardo al POT (preciso al riguardo

che, per ogni mia assenza, avvertivo il responsabile del POT). Non corrisponde

al vero che ho proferito le minacce indicate dal signor __________ sul

rapporto. La verbalizzante mi fa al riguardo osservare che sia __________ che

l’arch. __________ hanno dichiarato che io avrei ammesso, in presenza loro e

del signor __________, quanto riportato da quest’ultimo nel suo rapporto e mi

chiede al riguardo precisazioni. Ribadisco che mi sono rifiutato di scusarmi

(sono al limite loro che dovevano chiedermi scusa) ma non è assolutamente vero

che io avrei ammesso quanto loro dicono. Ritengo che mi hanno attirato in un

tranello, quando sono stato convocato nell’ufficio del signor __________. Non

mi aspettavo di vedere nell’ufficio pure __________ e __________.

Adr.: attualmente

non lavoro e sono iscritto in disoccupazione. Fino al mese di luglio ho

lavorato tramite le agenzie di collocamento.

Osservazioni generali:

All’opponente vengono mostrati (e consegnati in

copia) il verbale di audizione 18 novembre 2004 del signor __________ presso

questo Ufficio, come pure lo scritto 30 novembre 2004 del signor __________ (in

risposta allo scritto 19 novembre 2004 dell’UG) e lo scritto 7 dicembre 2004

del signor __________ (in risposta allo scritto 19 novembre 2004 dell’UG).

Riguardo alla predetta documentazione, come pure alla documentazione già

trasmessa in data 5 settembre 2005, è concesso un termine di 10 giorni

per l’inoltro di osservazioni scritte a questo Ufficio.

L’opponente consegna seduta stante copia dei due

non luogo a procedere datati 6 dicembre 2004 del sostituto procuratore pubblico

avv. __________. Al riguardo il signor RI 1 osserva che entrambe le querele

sono state ritirate dalle parti: il signor RI 1 ha deciso di ritirare la sua

per appianare la situazione con il signor __________, anche se personalmente

non ha ritratto nulla, in quanto ciò che è successo è la verità.

(…)." (cfr. doc. 4)

Chiamato

ora a pronunciarsi, considerati i fatti del 26 agosto 2004 posti alla base

dell’interruzione con effetto immediato del programma occupazionale e viste le

risultanze appena riportate, questo Tribunale ritiene provato (cfr. consid. 2.3

e 2.4) che l’assicurato, con il proprio comportamento, (e precisamente:

esprimendosi sconvenientemente nel confronto del caposquadra) ha fornito al

proprio datore di lavoro delle ragioni sufficienti per porre fine al provvedimento

inerente al mercato del lavoro.

In

particolare, proprio perché cosciente dei rapporti già tesi tra loro,

l’assicurato avrebbe dovuto segnalare all’organizzatore del PO e/o al delegato

Alptransit, e non direttamente al caposquadra (oltretutto alla presenza di

altri partecipanti), le sue opinioni in merito a quanto occorso al suo collega __________.

In ogni

caso, né i rapporti tesi né un’eventuale provocazione da parte del caposquadra

possono giustificare i toni accesi assunti dall’assicurato durante l’alterco e

tanto meno le minacce proferite nei confronti del suo superiore.

Secondo

l'art. 321 a cpv. 1 del Codice delle obbligazioni (CO), il lavoratore deve

eseguire con diligenza il lavoro assegnatogli e salvaguardare con fedeltà gli

interessi legittimi del datore di lavoro.

L'art.

328.

cpv. 2 CO prevede inoltre, il datore di lavoro deve prendere i

provvedimenti realizzabili secondo lo stato della tecnica ed adeguati alle

condizioni dell’azienda o dell’economia domestica, che l’esperienza ha dimostrato

necessari per la tutela della vita, della salute e dell’integrità personale del

lavoratore, in quanto il singolo rapporto di lavoro e la natura del lavoro

consentano equamente di pretenderlo.

In

concreto, non riuscendo a sopportare una situazione tesa venutasi a creare suo

malgrado e a controllare le proprie reazioni, l'assicurato ha violato il suo

obbligo contrattuale di diligenza. Egli ha in ogni caso assunto un

comportamento sconveniente che ha poi portato all’interruzione del rapporto di

lavoro nell’ambito del PO.

A giusto

titolo l’amministrazione ha dunque sospeso RI 1 dal diritto alle indennità di

disoccupazione in base all’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI.

Anche

l’entità della sanzione (8 giorni di sospensione dal diritto alle indennità di

disoccupazione) tiene debitamente conto delle circostanze del caso concreto ed

è rispettosa della legge e della giurisprudenza federale citata (cfr. le

sentenze predette in consid. 2.3 e 2.4).

La

decisione impugnata va pertanto confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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