38.2005.96
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28 marzo 2006Italiano40 min
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Numero d'incarto:
38.2005.96
Data decisione, Autorità:
28.03.2006, TCA
Titolo:
Assicurata, non informando l'Amministrazione che il marito era amministratore unico della SA che è stata la sua ultima datrice di lavoro(circostanza che escludeva il diritto a indennità), ha commesso negligenza grave.Negata la buona fede e di conseguenza il condono delle prestazioni ricevute a torto
CONDONO
INDENNITÀ
OBBLIGO DI COLLABORARE
PERDITA DI LAVORO COMPUTABILE
RESTITUZIONE DI PRESTAZIONI
art. 95 LADI
art. 25 LPGA
art. 28 LPGA
art. 31 LPGA
art. 4 OPGA
art. 5 OPGA
Raccomandata
Incarto n.
38.2005.96
DC/sc
Lugano
28 marzo 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 10 novembre 2005
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 12
ottobre 2005 emanata da
Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 12 ottobre 2005 la Sezione del lavoro Ufficio
giuridico ha confermato la propria decisione del 2 giugno 2005 con la quale ha
respinto la domanda del 18 maggio 2005 dell’assicurata (cfr. Doc. 6) volta ad
ottenere il condono dell’importo di fr. 9'242.75 chiestole in restituzione
(cfr. Doc. 11, Doc. 8).
L’amministrazione
ha così motivato la decisione su opposizione:
"
(...)
1. La
signora RI 1 si è iscritta in disoccupazione in data 2 dicembre 2003, alla
ricerca di un impiego a tempo pieno come commessa di vendita, ausiliare di
pulizia, collaboratrice nell'economia domestica. L'assicurata si è annunciata
alla Cassa di disoccupazione __________ di __________ (in seguito: Cassa),
rivendicando le relative indennità a decorrere dal 1. dicembre 2003. La signora
RI 1 è stata indennizzata fino al 30 aprile 2004. Dal 24 giugno 2004 la stessa
non risulta più iscritta quale persona in cerca di impiego.
Con decisione 24
giugno 2004 l'Ufficio giuridico della Sezione del lavoro (in seguito: UG) ha
ritenuto la signora RI 1 inidonea al collocamento a decorrere dal 2 dicembre
2003, in quanto legata alla società __________ in __________, presso la quale
il marito risulta essere amministratore unico con firma individuale.
L'assicurata non ha interposto opposizione contro la predetta decisione, che è
pertanto cresciuta in giudicato.
(...)
3.
Nel caso in esame, dalla documentazione agli atti emerge segnatamente quanto
segue.
Sulla Domanda
d'indennità di disoccupazione compilata in data 1. dicembre 2003, alla
domanda n. 29 "Lei o Suo marito/Sua moglie partecipa o partecipava
finanziariamente all'azienda oppure svolge o svolgeva una funzione direttiva
(p.es. azionista, consigliere d'amministrazione in una SA o socio, gerente in
una Sagl, ecc.)?", è stata fornita una risposta negativa. Ora, anche
ammettendo che la signora RI 1, per la compilazione del predetto formulario,
abbia fatto capo alla figlia (che, stante all'opponente, comprende l'italiano),
è tuttavia l'assicurata medesima che ha sottoscritto la domanda. Non per
niente, al termine della domanda, poco più sopra dello spazio riservato alle
indicazioni di tempo e di luogo e alla firma dell'assicurato/a, è prevista la
seguente Dichiarazione "[...] Confermo di aver risposto in modo veritiero
e completo a tutte le domande poste. Prendo altresì atto che assumo la
responsabilità di tutte le indicazioni inveritiere e dell'omissione di dati dì
fatto che potrebbero condurre al pagamento ingiustificato di indennità di
disoccupazione e che sono tenuto(a) alla restituzione degli importi ricevuti
indebitamente".
Pure sull'Attestato
del datore di lavoro datato 4 dicembre 2003, compilato e sottoscritto dal
coniuge dell'opponente (amministratore unico della società ultima datrice di lavoro
della signora RI 1), alla domanda "La persona assicurata o suo marito/sua
moglie partecipa all'azienda o svolge una funzione direttiva (ad es. azionista,
consigliere d'amministrazione in una SA o socio, gerente in una Sagl,
ecc.)?", è stato risposto negativamente.
In considerazione di
quanto precede, fornendo indicazioni inveritiere in seguito a grave negligenza,
la signora RI 1 non ha avuto un comportamento conforme alla buona fede e ha
così indotto la competente Cassa a versarle delle prestazioni assicurative alle
quali non aveva in realtà diritto.
Non essendo dato, nel
caso concreto, uno dei due presupposti cumulativi contemplati dai combinati
disposti di cui agli articoli 25 LPGA e 4 OPGA, la domanda di condono
presentata dalla signora RI 1 non può dunque essere accolta già per questo
motivo. Lo scrivente Ufficio può dunque prescindere dall'esaminare la questione
a sapere se la restituzione delle prestazioni indebitamente riscosse
cagionerebbe per l'opponente un grave rigore. (...)" (Doc. A)
1.2. Contro
questa decisione l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel
quale si è così espressa:
"
(...)
1) Mi
sono annunciata in disoccupazione in data 2 dicembre 2003 dopo aver lavorato
presso il negozio __________ " per parecchio tempo.
2)
Ho usufruito di 5 mesi di indennità di disoccupazione in quanto avevo il
diritto in seguito alle trattenute versatemi dal mio datore di lavoro.
3)
Con decisione del 24 giugno 2004, la Sezione del Lavoro mi ha ritenuta
inidonea al collocamento, retroattivamente al 2 dicembre 2003 giorno della mia
iscrizione in disoccupazione, in quanto avevo lavorato presso la società "__________"
presso la quale il marito risulta essere amministratore unico.
4)
Preciso che ho sempre lavorato a tempo parziale in maniera onesta e come
lavoratrice dipendente ho sempre versato i contributi sociali tra i quali
quelli all'assicurazione disoccupazione.
5)
Sinceramente di queste procedure burocratiche non ne ero a conoscenza in
quanto il mio lavoro consisteva nel fare la commessa durante la giornata e
dedicarmi ai miei 3 figli durante il resto del tempo.
6)
Evidenzio che non ho mai influito sulla gestione della società di mio marito
in quanto ho sempre e solo svolto la mia umile attività di commessa e donna di
pulizia senza poter o voler influire sull'azienda. Preciso inoltre che da un
alcuni anni mi trovo in una situazione famigliare delicata con parecchie
incomprensioni con mio marito che purtroppo si sono ancor più inasprite.
Ritengo quindi impossibile che con una tale situazione famigliare potessi dire
o influenzare le eventuali decisioni prese da mio marito sull'azienda quando
facciamo già fatica a parlare durante i pranzi in famiglia.
7)
Preciso inoltre che durante il colloquio di iscrizione in disoccupazione,
alla presenza di 2 collaboratori dell'Ufficio Regionale di Collocamento, era
emerso il fatto che mio marito fosse il proprietario della società "__________"
ma venne subito chiuso questo argomento in quanto, presumo abbiano pensato che
come semplice dipendente non avrei potuto influenzare in nessuna maniera la
gestione e le scelte di mio marito.
8)
Ribadisco che la domanda di indennità è stata compilata da mia figlia, che
comprende l'italiano e solo controfirmata dalla sottoscritta in quanto non
competente di tutte le procedure da effettuarsi.
9)
Ho in buona fede firmato il documento senza farlo vedere a mio marito in
quanto confermo che in quel periodo (e ancor più tuttora) vi erano delle forti
incomprensioni.
10) A
comprova di ciò evidenzio la mia buona fede in quanto non ho nemmeno fatto
ricorso alla decisione della Sezione del Lavoro che mi dichiarava inidonea al
collocamento.
11) Attualmente
sono senza lavoro e senza indennità di disoccupazione e quindi mi è veramente
difficile se non impossibile provvedere a rimborsare una cifra vicina ai 10
mila franchi.
12) Secondo
l'art. 25 LPGA la buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una
prestazione gli è versata indebitamente. Ribadisco con immensa sincerità che
non sapevo e non volevo incassare importi ai quali non avevo diritto ma pensavo
unicamente che quanto mi fosse versato dalla Cassa Disoccupazione corrispondeva
al mio diritto creato in seguito a tutti i versamenti da me effettuati per il
tramite dei datori di lavoro ed ai quali non avevo mai usufruito di nulla.
Chiedo pertanto e cortesemente, Egregi Signori
Giudici, di voler accogliere il mio ricorso in quanto non ho voluto
assolutamente trarre in inganno qualsiasi ente, annullando la decisione su
opposizione emanata dalla Sezione del Lavoro e concedendomi la domanda/ di
condono presentata dalla sottoscritta in data 18 maggio 2005."
(Doc. I)
1.3. Nella sua
risposta del 9 dicembre 2005 la Sezione del lavoro propone di respingere il
ricorso e rileva in particolare:
"
(…)
Infine, riguardo a quanto sostenuto dalla signora
RI 1 al punto 7 dell'atto ricorsuale, si constata come trattasi di semplici
affermazioni generiche, in alcun modo suffragate, che l'assicurata si limita a
sollevare soltanto in questa sede e che appaiono comunque in netto contrasto
con quanto emerso dalla documentazione prodotta alla Cassa (in particolare, Domanda
d'indennità di disoccupazione a Attestato del datore di lavoro; doc. 33 e
24). Del resto, quanto asserito dalla ricorrente non emerge dalla trascrizione
a COLSTA del colloquio di iscrizione avvenuto il giorno 10 dicembre 2003 (cfr.
doc. 34)." (Doc. III)
1.4. Il 15
dicembre 2005 l'assicurata ha inviato al TCA uno scritto del seguente tenore:
"
(...)
tengo a precisare che la mattina che mi sono
annunciata in disoccupazione, entrata nello stabile dell'Ufficio regionale di
Collocamento di __________, ho dapprima chiesto agli sportellisti dove dovevo
andare per formalizzare la mia iscrizione.
Il giovane, addetto a ciò, mi prese la
documentazione e ne parlò con un suo collega dove emerse che, dalla lettera di
licenziamento, mio marito era il padrone del negozio dove avevo lavorato. I due
discussero un attimo su questa problematica e dopo un "e allora che
problema c'è se il marito è il padrone" mi invitarono ad entrare dalla
signorina che si occupava dell'iscrizione in disoccupazione.
La signorina mi chiese della documentazione (era
una lista tra la quale ricordo la busta paga e la tessera AVS) ed il giorno
successivo consegnai tutto quello che mi era stato richiesto.
Mi appello quindi alla vostra comprensione in
quanto ho fatto tutto in buona fede senza voler rubare qualsiasi importo.
Come lavoratrice che aveva pagato i contributi
sotto datore di lavoro (anche se era mio marito) pensavo che avessi diritto
alle indennità di disoccupazione senza alcun problema.
Vedendo la lettera di licenziamento dove appare
il nome di mio marito penso che non volevo nascondere nulla in quanto è firmata
da __________ ed io mi chiamo RI 1.
Nella speranza che questo mio ricorso venga
accolto, rimango a disposizione per ulteriori informazioni e ringraziandovi
anticipatamente porgo distinti saluti." (Doc. V)
Al riguardo il 21 dicembre
2005 la Sezione del lavoro si è così espressa:
" (...)
preso atto della documentazione annessa (doc. V), lo scrivente
Ufficio si riconferma in quanto espresso nella risposta di causa 9 dicembre
2005." (Doc. VII)
1.5. Il 1° marzo
2006 il Presidente del TCA ha inviato all'assicurata una lettera così formulata
:
"
Gentile Signora,
al fine di evadere il suo ricorso ci occorre
sapere se, in occasione del primo colloquio con il suo consulente del
personale, ha esplicitamente indicato al signor __________ che suo marito è
amministratore unico di __________ oppure no.
In attesa di una sua risposta entro il termine di
5 giorni, voglia gradire distinti saluti." (Doc. IX)
La ricorrente
ha così risposto il 7 marzo 2006:
"
(...)
Le comunico che la mattina che mi sono annunciata
per il primo colloquio all'Ufficio Regionale di Collocamento ho parlato con una
persona di 28/30 anni con capelli scuri ma purtroppo non ricordo il suo nome e
cognome anche se presumo fosse il signor __________.
In quel colloquio ricordo che era emerso, dalla
lettera di licenziamento, che mio marito era il padrone del negozio dove avevo
lavorato ma non ho esplicitamente indicato che mio marito era amministratore
unico in quanto neanche io lo sapevo.
Io sapevo che il negozio era gestito da due soci
(tra i quali mio marito) ma non ero a conoscenza chi fosse l'amministratore
unico della società.
Veramente mi fidavo completamente di mio marito e
pensavo facesse tutto per il mio bene (l'unica mia preoccupazione era lavorare
onestamente per guadagnare uno stipendio per i miei figli)." (Doc. X)
Il 20
marzo 2006 la Sezione del lavoro, preso atto di questa documentazione si è
riconfermata nella risposta e nel successivo scritto 21 dicembre 2005 (cfr.
Doc. XII)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale
delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00;
STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002
nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. L'art. 95
LADI regola la restituzione di prestazioni.
Secondo
il cpv. 1 di questo articolo la domanda di restituzione è retta dall'art. 25
LPGA ad eccezione dei casi di cui all'articolo 55.
L'art. 25
cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere
restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in
buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
Chiamata
a pronunciarsi circa il diritto applicabile nel caso in cui l’amministrazione
si è dovuta pronunciare su una domanda di condono dopo l’entrata in vigore
della LPGA il 1° gennaio 2003 e concernente la restituzione di prestazioni
ricevute in precedenza, l’Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:
"
(…)
1.2 Die Vorinstanz hat hinsichtlich der am 18.
Juli 2003 verfügten, mit Einspracheentscheid vom 16. Februar 2004 bestätigten
Ablehnung des Erlassgesuchs des Beschwerdeführers Art. 95 Abs. 1 AVIG (in der
seit 1. Januar 2003 geltenden Fassung) in Verbindung mit Art. 25 Abs. 1 Satz 2
des auf den 1. Januar 2003 in Kraft getretenen Bundesgesetzes vom 6. Oktober
2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) angewendet.
Ob diese Vorgehensweise mit Blick darauf, dass die Gutgläubigkeit während des
Leistungsbezugs vom 9. Mai bis 20. Juni 2002 - und damit ein Sachverhalt, der sich
in einer vor dem In-Kraft-Treten des ATSG liegenden Zeitspanne verwirklicht hat
- zur Diskussion steht, einer näheren Überprüfung stand hält, oder ob der bis
Ende 2002 Grundlage für den Erlass einer Rückerstattungsschuld gegenüber der
Arbeitslosenversicherung bildende Art. 95 Abs. 2 Satz 1 AVIG (in seiner bis
dahin geltenden Fassung) zum Zuge kommt, braucht vorliegend nicht abschliessend
beurteilt zu werden. Ebenso wenig wie im Falle der Rückerstattung von zu
Unrecht bezogenen Leistungen (vgl. BGE 130 V 319 Erw. 5.1 und 5.2) kommt im
Zusammenhang mit der Erlassvoraussetzung der Gutgläubigkeit der Frage
ausschlaggebende Bedeutung zu, ob Art. 25 ATSG (oder altes Recht) anzuwenden
ist, wenn der Einspracheentscheid nach dem In-Kraft-Treten des ATSG ergangen, der
Erlass aber in Bezug auf vor dem 1. Januar 2003 gewährte Leistungen zu prüfen
ist. Denn die nach dem ATSG diesbezüglich massgeblichen Grundsätze sind aus der
früheren Regelung und den von der Rechtsprechung entwickelten Kriterien zur
Beurteilung der für einen Erlass unter anderem vorausgesetzten Gutgläubigkeit
des Leistungsbezügers (BGE 122 V 223 Erw. 3, 112 V 103 Erw. 2c, 110 V 180 f.
Erw. 3c; AHI 2003 S. 161 f. Erw. 3a; ARV 2001 Nr. 18 S. 162 Erw. 3b)
hervorgegangen (vgl. auch Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, Kommentar zum
Bundesgesetz vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des
Sozialversicherungsrechts, Zürich 2003, Rz 23 zu Art. 25). Unbestrittenermassen
gelangten demgegenüber auf das am 1. Mai 2003 angehobene Erlassverfahren
bereits die in Art. 4 Abs. 4 und 5 ATSV geregelten formalen Aspekte der
Gesuchseinreichung zur Anwendung. (…)." (cfr. STFA del 27 aprile
2005 nella causa R.,
C 174/04)
Inoltre, circa gli effetti dell'art. 25 LPGA sulla LADI, Kieser rileva che:
"
i) ALV: Die bisherige Rückerstattungsregelung
des AVIG (vgl. alt Art.
6, alt Art. 95 AVIG) fällt grundsätzlich
zugunsten derjenigen Art. 25 ATSG dahin (vgl. BBl 1999 4733, 4743). Immerhin
werden für Einzelfragen abweichende Lösungen vorgesehen; dies betrifft die
Rückforderung von Beiträgen, wo die in Art. 16 Abs. 3 AHVG vorgesehene
Besonderheit auch für die ALV massgebend ist (vgl. Art. 6 AVIG), und einzelne
Bereiche der Leistungsrückforderung (vgl. Art. 95 AVIG). Es ergeben sich
insoweit gegenüber dem bisherigen Recht keine massgebenden Abweichungen."
(cfr. U. Kieser, ATSG Kommentar, Schulthess 2003,
ad art. 25, n. 45)
Dunque la giurisprudenza sviluppata dal Tribunale federale delle
assicurazioni (TFA) in merito al condono regolato dal vecchio art. 95 LADI
conserva tutta la sua validità.
L'art. 4
OPGA regola il condono.
Se il
beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l’assicuratore
rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni
indebitamente concesse (cfr. art. 4 cpv. 1 OPGA).
Determinante
per il riconoscimento di una grave difficoltà è il momento in cui la decisione
di restituzione passa in giudicato (cfr. art. 4 cpv. 2 OPGA).
Il
condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei
necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in
cui la decisione è passata in giudicato (cfr. art. 4 cpv. 4 OPGA).
Sul
condono è pronunciata una decisione (cfr. art. 4 cpv. 5 OPGA).
L'art. 5
OPGA definisce cosa si intende con "gravi difficoltà" e recita:
"
1 La grave
difficoltà ai sensi dell’articolo 25 capoverso 1 LPGA è data quando le spese
riconosciute a norma della legge federale del 19 marzo 1965 sulle
prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e
l’invalidità (LPC) e le spese supplementari di cui al capoverso 4 superano i
redditi determinanti secondo la LPC.
2 Per il
calcolo delle spese riconosciute ai sensi del capoverso 1 sono computati:
a. quale importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale: il rispettivo
importo massimo di cui all’articolo 3b capoverso 1 lettera a LPC;
b. quale pigione di un appartamento: il rispettivo importo massimo di cui
all’articolo 5 capoverso 1 lettera b LPC;
c. quale importo per le spese personali:
4800 franchi l’anno;
d. quale importo forfetario per l’assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie: il premio massimo per la rispettiva categoria di persone
secondo la versione vigente dell’ordinanza sui premi medi cantonali
dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie per il calcolo delle prestazioni
complementari.
3 La
franchigia per gli immobili conformemente all’articolo 3c capoverso 1 lettera c
LPC ammonta a 75 000 franchi. Il computo della sostanza nel caso di beneficiari
di una rendita di vecchiaia che vivono in un istituto o un ospedale (art. 3c
cpv. 1 lett. c LPC) ammonta a un decimo. Nel caso di persone parzialmente
invalide è computato solo il reddito effettivo ottenuto dall’attività
lucrativa. Non è tenuto conto di un’eventuale limitazione cantonale delle spese
per il soggiorno in un istituto.
4 Sono
computati come spese supplementari:
a. per le persone sole, 8000 franchi;
b. per i coniugi, 12 000 franchi;
c. per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli
dell’AVS o dell’AI, 4000 franchi per figlio."
Secondo
la legge, dunque, perché sia concesso il condono dall'obbligo di restituzione è
necessario che siano adempiuti cumulativamente i seguenti presupposti:
- l'interessato
ha percepito la prestazione indebita in buona fede;
- la
restituzione gli imporrebbe una grave difficoltà.
Quindi,
anche se manca una sola delle due condizioni suelencate il condono non può essere
concesso.
2.3. La buona
fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente.
Di detta ignoranza egli non si può prevalere se la stessa è stata determinata
da sua negligenza.
Per quel
che concerne la buona fede, la giurisprudenza ha precisato che la stessa,
intesa come presupposto del condono, deve essere esclusa qualora i fatti che
hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di
annunciare o di informare) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza
grave. Viceversa, l'assicurato può prevalersi della buona fede quando l'atto o
l'omissione colpevole siano costitutivi solo di una violazione lieve
dell'obbligo di annunciare o di informare (cfr. STFA del 16 giugno 2003 nella
causa C., C 130/02, consid. 2.3; DLA 2003 N. 29, consid. 1.2, pag. 260; DLA
2002 N. 38, consid. 2a, pag. 258; DLA 2001 N. 18, consid. 3a, pag. 161-162; DLA
1998 N. 14, consid. 4a, pag. 73; DLA 1992 N. 7, consid. 2b, pag. 103; DTF 112 V 97, consid. 2c, pag. 103, DTF 110 V 176,
consid. 3c, pag. 180).
2.4. Con
l'entrata in vigore della LPGA al 1° gennaio 2003 il vecchio art. 96 LADI, che
regolava l'obbligo di informare e di annunciare, è stato abrogato.
L'art. 28
LPGA regola la "Collaborazione nell'esecuzione".
Gli
assicurati e il loro datore di lavoro devono collaborare gratuitamente
all’esecuzione delle varie leggi d’assicurazione sociale (cfr. art. 28 cpv. 1
LPGA).
Colui che rivendica prestazioni assicurative deve fornire
gratuitamente tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e
per stabilire le prestazioni assicurative (cfr. art. 28 cpv. 2 LPGA).
Chi pretende prestazioni assicurative deve autorizzare tutte le persone e i servizi, segnatamente il datore di
lavoro, i medici, le assicurazioni e gli organi ufficiali a fornire nel singolo
caso tutte le informazioni, sempre che siano necessarie per accertare il
diritto a prestazioni. Queste persone e questi servizi sono tenuti a dare le
informazioni (cfr. art. 28 cpv. 3 LPGA).
L'art. 31
LPGA regola la "Notificazione nel caso di cambiamento delle
condizioni".
L’avente
diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono
tenuti a notificare all’assicuratore o, secondo i casi, al competente organo
esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni
determinanti per l’erogazione di una prestazione (cfr. art. 31 cpv. 1 LPGA).
Qualsiasi persona o servizio che partecipa all’esecuzione delle
assicurazioni sociali ha l’obbligo di informare l’assicuratore se apprende che
le condizioni determinanti per l’erogazione di prestazioni hanno subìto
modifiche (cfr. art. 31 cpv. 2 LPGA).
Circa gli
effetti degli art. 28 e 31 LPGA sulla LADI, Kieser rileva che:
"
a) Die Mitwirkung beim Vollzug der
Sozialversicherungsgesetze und
insbesondere
bei der Leistungsfestsetzung hat in den bisherigen Erlassen eine eingehende
Regelung erfahren (vgl. dazu auch LOCHER, Grundriss, 340: Regelung ist "in
den einzelnen Gesetzten verstreut"). Art. 28 ATSG weicht nicht
grundsätzlich von den bisherigen Normierungen ab und steht auch in
Übereinstimmung mit art. 12 lit. c VwVG (Auskünfte von Drittpersonen) bzw. von
Art. 13 Abs. 1 VwVG (Mitwirkung der Partei). Insoweit ergeben sich gegenüber
dem bisherigen Rechtszustand keine wesentlichen Neuerungen.
b) Eine Reihe von Bestimmungen der Einzelgesetze
wurde im Zuge
der
Anpassung an das ATSG ersatzlos aufgehoben. Dies trifft insbesondere Regelungen
zur Auskunftspflicht der Partei bzw. von Drittpersonen (vgl dazu BBl 1999
4585). (…)."
(cfr. Kieser op. cit., ad art. 28, n. 30 e 31)
"
a Der Gesetzgeber hat grundsätzlich darauf
verzichtet, von der
allgemeinen
Regelung des Art. 31 ATSG abweichende einzelgesetzliche Normierungen
festzulegen. Vielmehr hob er die bestehenden einzelgesetzlichen Ordnungen
ersatzlos auf. Dies betrifft art 83 altAbs. 3 MVG (dazu BBl 1999 4726) sowie altArt.
96 Abs. 2 AVIG (dazu BBl 1999 4744)."
(cfr. Kieser op. cit., ad art. 31, n. 23)
La dottrina e la giurisprudenza sviluppate in merito al vecchio art.
96 LADI conservano dunque la loro validità.
In merito
all’estensione dell’obbligo di informare e annunciare così si esprime Gerhards:
"
Die Auskunftspflicht ist umfassend. - Sie
bezieht sich auf "alle erforderlichen Auskünfte" (96 I, III). Was
dabei im einzelnen "erforderlich" ist, bestimmt dabei die anfragende
Stelle bzw. richtet sich nach der Informationsbedarf dieser Stelle.
Ebenso umfassend ist die Pflicht der Vorlage von
Unterlagen. - Es müssen alle Unterlagen vorgelegt werden, welche die anfragende
Stelle zur Erfüllung ihrer Aufgabe (im ALV-Bereich) benötigt (s. "die
nötigen Unterlagen").
Anderseits dürfen von der berechtigten Stelle
keine Auskünfte und Unterlagen verlangt werden, die nicht
"erforderlich" oder "nötig" sind. Das Auskunftsrecht darf
also nicht schikanös ausgeübt werden. (...).
Die Meldepflicht des Versicherten gegenüber der
Kasse (vgl. oben
Fatti
N. 28) ist umfassend (vgl. "alles
melden"), soweit die Erfüllung der Meldepflicht wichtig ist für die:
- Anspruchsberechtigung des Versicherten
(s. Anspruchs- Voraussetzungen)
- Leistungsbemessung (s. Höhe und Dauer)."
(cfr. G. Gehrards, Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG), Vol. II, pag. 792-793, N. 20,
21, 22 e 30).
Il dovere
di informare deve dunque essere sempre rispettato da parte dei beneficiari di
prestazioni.
Devono
essere fornite, di conseguenza, tutte le indicazioni necessarie per valutare
l'adempimento delle condizioni da ossequiare per avere diritto alle indennità
(cfr. STFA del 25 luglio 2001 nella causa D., C 104/01, consid. 2 in fine).
Secondo
la giurisprudenza federale è peraltro irrilevante se le informazioni
inveritiere o incomplete sono causali per l'erogazione delle prestazioni
assicurative o del relativo calcolo (cfr. DTF 123 V 151 consid. 1b; DLA
1993/1994 N. 3 pag. 21).
2.5. In
una decisione del 15 marzo 2004 nella causa P.-B., C 292/02 – decisione resa
dopo che il TFA aveva già confermato il giudizio con il quale questo Tribunale
ha concluso che l’assicurata aveva subito una perdita di lavoro computabile al
50% e ha rinviato gli atti all’amministrazione per il nuovo computo
dell’importo da restituire – l’Alta Corte ha confermato anche il giudizio con
il quale il TCA ha negato all’assicurata il condono dell’importo chiestole in
restituzione in quanto la stessa non era in buona fede.
In quell’occasione il TFA
ha sviluppato, tra l’altro, le seguenti considerazioni:
" (…)
2.3 Per quanto concerne la nozione di buona fede,
giova ricordare che la giurisprudenza sviluppata a proposito dell'art. 47 cpv.
1 LAVS - sempre nella versione determinante in concreto, in vigore fino al 31
dicembre 2002 - vale per analogia anche in materia di assicurazione contro la
disoccupazione (DLA 1998 no. 14 pag. 73 consid. 4a; SVR 1998 ALV no. 14 pag. 41
consid. 3 e sentenze ivi citate). Di conseguenza, il solo fatto che
l'assicurato ignorasse di non avere diritto alle prestazioni versate non basta
per ammetterne la buona fede. La buona fede, in quanto condizione necessaria
per il condono, è esclusa a priori se i fatti che danno luogo all'obbligo di
restituzione (per es. una violazione dell'obbligo di annunciare o di informare)
sono imputabili a un comportamento doloso oppure a una grave negligenza. Per
contro, l'assicurato può invocare la propria buona fede se l'azione o
l'omissione in questione costituiscono una lieve negligenza (per es. una lieve
violazione dell'obbligo di annunciare o di informare; cfr. DLA 1998 no 14 pag.
73 consid. 4a, 1992 no. 7 pag. 103 consid. 2b; cfr. pure DTF 112 V 103 consid.
2c, 110 V 180 consid. 3c). In questo ordine di idee, occorre differenziare tra
la buona fede intesa come mancata consapevolezza dell'illiceità
("Unrechtsbewusstsein") e la questione di sapere se l'interessato,
facendo uso dell'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui,
avrebbe potuto e dovuto riconoscere il vizio giuridico esistente. La
consapevolezza o meno dell'illiceità dell'atto o dell'omissione è una questione
di fatto, in merito alla quale il potere d'esame del Tribunale federale delle
assicurazioni è limitato (art. 105 cpv. 2 OG). Per contro, il tema di sapere se
una persona abbia fatto prova dell'attenzione ragionevolmente esigibile, è una
questione di diritto, che il Tribunale esamina liberamente (DTF 122 V 223
consid. 3 e riferimenti; DLA 1998 no. 41 pag. 237 consid. 3).
3.
Nell'ambito della precedente procedura, statuendo
in maniera definitiva sull'idoneità al collocamento e sulla perdita di lavoro
computabile di P.________, questa Corte ha già avuto modo di rilevare che le
considerazioni specifiche di diritto penale, segnatamente quelle fondate sul
principio "in dubio pro reo", che nel caso di specie hanno dato luogo
alla pronuncia di condanna dell'interessata limitatamente all'attività
lavorativa svolta durante il mese di giugno 1997, non necessariamente sono
vincolanti e tornano applicabili nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF
125 V 242 consid. 6a, 111 V 177 consid. 5a e sentenze ivi citate), dove il
giudice, dopo un'analisi e una valutazione oggettiva delle prove, deve seguire
quella rappresentazione fattuale che ritiene essere la più verosimile tra i
vari scenari possibili (DTF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 con
riferimenti). Facendo quindi notare come la ricorrente fosse stata regolarmente
presente in ditta per 6-7 ore al giorno ed avesse seguitato ad utilizzare la
vettura aziendale anche dopo essere stata licenziata, il Tribunale federale
delle assicurazioni - dopo avere parimenti evidenziato la continuata
collaborazione tra la ditta Y.________, di cui si occupava l'interessata, e
l'ex datrice di lavoro fino agli inizi del 1998 - ha in quella sede accertato
che in realtà, dal profilo della probabilità preponderante valida in materia,
l'assicurata aveva continuato a lavorare, come in precedenza, anche dopo il suo
licenziamento. Questa Corte ha per contro definito speciose le motivazioni
addotte dalla ricorrente, che, a giustificazione del proprio comportamento,
aveva dichiarato di impiegare le (molte) ore trascorse in ditta per la
preparazione e consumazione del pranzo nonché per la gestione della
corrispondenza e della contabilità private.
4.
4.1 Non sussistendo - in assenza di nuovi elementi
suscettibili di sovvertirne la valutazione - motivo per scostarsi dagli
accertamenti così messi in atto dal Tribunale federale delle assicurazioni, si
tratta ora di esaminare se la ricorrente, pur avendo continuato a lavorare
presso la società dell'allora marito e ad avere sottaciuto tale circostanza
all'amministrazione, possa avere riscosso in buona fede le indennità di
disoccupazione di cui è chiesta la restituzione.
4.2 In una sentenza pubblicata in DLA 1998 no. 14
pag. 70, questa Corte ha già avuto modo di stabilire che costituisce una grave
negligenza - escludente di conseguenza il riconoscimento della buona fede - il
fatto di lavorare - seppur a titolo gratuito - regolarmente a metà tempo e per
quasi un anno per conto della ditta del proprio figlio senza informare la cassa
di disoccupazione.
4.3 La presente fattispecie - così come accertata
da questo Tribunale - non si differenzia sostanzialmente da quella ivi
giudicata. Ne consegue che il ricorso di P.________, volto ad ottenere il
condono dell'obbligo di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite,
già solo per questo motivo merita di essere disatteso.
(…)." (cfr. STFA del 15 marzo 2004 nella
causa P.B., C 292/02)
In una
decisione del 16 giugno 2003 nella causa C.G. (C130/02) la nostra Massima
Istanza ha confermato il giudizio con il quale questo Tribunale, ravvisata la
mancanza di buona fede, ha negato a un’assicurata il condono dell’importo
chiestole in restituzione.
Il TFA ha
sviluppato, in particolare, le seguenti considerazioni:
"
(…)
3.
3.1 I primi giudici, ritenendo che l'interessata
avrebbe violato il proprio obbligo di comunicare all'amministrazione un fatto
importante per l'esercizio del diritto alle prestazioni - in concreto: la
propria posizione di amministratrice unica con diritto di firma individuale,
ricoperta dall'8 aprile 1988 e anche successivamente al suo licenziamento,
all'interno della società datrice di lavoro di appartenenza del padre - hanno
ravvisato una grave negligenza nel comportamento della ricorrente e hanno, di
conseguenza, negato la propria buona fede e il diritto al condono dell'obbligo
di restituzione.
3.2 Per parte sua, l'assicurata, facendo in
sostanza notare come la sua carica di amministratrice unica risultasse dal
registro di commercio e fosse pertanto, per l'effetto di pubblicità
riconosciuto a tale registro (art. 933 cpv. 1 CO), notoria, contesta di avere
violato un obbligo di informazione e censura l'operato dei primi giudici nella
misura in cui le hanno negato la buona fede e, di conseguenza, il diritto al
condono. A tal proposito, l'insorgente osserva che l'amministrazione poteva
senz'altro, senza particolari ricerche e dispendio, prendere conoscenza della
sua posizione di amministratrice, non fosse altro per il fatto che la ditta
della datrice di lavoro recava il proprio nome di famiglia. A sostegno della
propria buona fede, C.________ fa quindi valere il carattere marginale
dell'attività svolta presso la società in qualità di amministratrice unica, e
mette in risalto il fatto che, già solo alla luce dell'impegno estremamente
ridotto, limitato a poche ore mensili e di conseguenza retribuito in fr. 2000.-
annui, mai avrebbe pensato che tale attività potesse essere di pregiudizio per
il proprio diritto alle prestazioni dell'assicurazione contro la
disoccupazione.
4.
A ben vedere, questo Tribunale non ravvisa seri
motivi per non condividere, almeno nel suo risultato, l'operato della Corte
cantonale.
4.1 Anche se il Tribunale federale delle
assicurazioni - in materia di restituzione di indennità per lavoro ridotto
(cfr. art. 31 cpv. 3 lett. c LADI) versate a torto ad un membro del consiglio
di amministrazione di una SA attivo nella ditta - ha già avuto modo di
osservare come, per l'effetto di pubblicità del registro di commercio (art. 933
cpv. 1 CO), la cassa disoccupazione debba sin dall'inizio lasciarsi opporre
l'appartenenza di un lavoratore al consiglio di amministrazione (DTF 122 V 270)
e - in una sentenza avente per oggetto, come in concreto, una domanda di
condono dell'obbligo di restituzione di prestazioni dell'assicurazione contro
la disoccupazione - ha altresì precisato che non sussiste un obbligo legale
incondizionato - tale da escludere eo ipso la buona fede - di segnalare
spontaneamente la propria posizione di consigliere di amministrazione (sentenza
dell'8 agosto 2001 in re K., C 90/01, consid. 4b/aa e bb), la pronuncia
impugnata deve comunque essere confermata, e questo già solo in ragione di un
altro aspetto.
4.2 Come rilevato dalla Corte cantonale, non
possono passare inosservate le circostanze che hanno contraddistinto la
vicenda. In particolare, non sfugge che la società datrice di lavoro, peraltro
appartenente al padre della ricorrente, abbia disdetto, per diminuzione del
lavoro, il rapporto di lavoro all'interessata, amministratrice unica di detta
società, e le abbia nel contempo, in maniera atipica (sentenza inedita del 2
febbraio 1999 in re G., C 114/98, consid. 3b), garantito la ripresa dello
stesso a partire dal 1° marzo 1996 - come poi effettivamente è avvenuto -
mettendola in seguito nella possibilità di beneficiare di un secondo termine di
riscossione di prestazioni.
4.3 I fatti così esposti ed accertati dalla
precedente istanza inducono a pensare, insieme a quanto già precedentemente
evidenziato nell'ambito della procedura di restituzione, che l'interessata,
sottacendo (come si deve giustamente ritenere, in assenza di elementi
istruttori contrari: cfr. DLA 2000 no. 25 pag. 122 consid. 2a) la propria
posizione di amministratrice unica all'interno della società di famiglia
datrice di lavoro e facendo capo alle indennità di disoccupazione, abbia inteso
eludere le disposizioni relative alle indennità per lavoro ridotto, alle quali
non avrebbe altrimenti avuto diritto, ritenuto che, giusta l'art. 31 cpv. 3
lett. c LADI, tali prestazioni sono precluse, tra l'altro, alle persone che,
come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo
dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni
del datore di lavoro, come anche ai loro coniugi occupati nell'azienda, e che,
secondo giurisprudenza, indipendentemente dalla partecipazione al capitale e
dal numero dei membri del consiglio (DTF 123 V 237 consid. 7a e riferimenti), è
considerato detenere una simile posizione un membro del consiglio di
amministrazione - e, quindi, a maggior ragione l'amministratore unico di una SA
familiare.
4.4 In tali condizioni, avendo potuto e dovuto
riconoscere l'illegittimità della propria richiesta di indennità di
Considerandi
disoccupazione (cfr. DTF 123 V 237 consid. 7b/bb e i riferimenti ivi citati;
cfr. pure DLA 2002 no. 28 pag. 183 nonché il consid. 2a non pubblicato in DLA
2001.
no. 27 pag. 225), l'insorgente non poteva giustamente essere ritenuta in
buona fede al momento della loro riscossione. Ne consegue pertanto che a
ragione la precedente istanza le ha negato il diritto al condono dell'obbligo
di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite.
4.5
A nulla serve, in un simile contesto,
invocare la presunta conoscenza (cfr. consid. 4.1), da parte dell'amministrazione,
dei rapporti societari e, quindi, del fatto che C.________ non avrebbe,
dall'inizio, avuto diritto alle prestazioni indebitamente versate dalla cassa
di disoccupazione (cfr. a tal proposito DTF 123 V 234; consid. 2a non
pubblicato in DLA 2001 no. 27 pag. 225). A tal proposito va infatti rammentato
che l'eventuale errore da parte dell'amministrazione (in concreto: l'indebito
versamento delle prestazioni assicurative) non è suscettibile di sopperire alla
mancanza di buona fede iniziale dell'assicurato (DLA 1998 no. 41 pag. 234).
5.
In esito alle suesposte considerazioni, la
pronuncia impugnata, non violando il diritto federale né fondandosi su un
accertamento dei fatti manifestamente errato, merita di essere confermata
mentre il gravame deve essere respinto.
(…)" (cfr. STFA del 16 giugno 2003 nella
causa C.G., C 130/02)
L’Alta Corte, in un'altra decisione del 23 settembre 1998 nella causa L. (C
162/98), ha confermato il precedente giudizio cantonale che aveva negato la
buona fede nel caso di un'assicurata che, dopo aver lasciato la carica di
membro del consiglio d'amministrazione, aveva assunto quella di direttrice con
diritto di firma individuale e dichiarato di continuare a lavorare a tempo
parziale per la medesima SA.
Il TFA
ha, in particolare, rilevato e concluso che:
"
(…)
3.
- a) Alla pronunzia cantonale deve essere
prestata adesione anche
per quanto concerne l'applicazione dei menzionati
principi (ndr.: i principi validi per stabilire sulla buona fede e
sull'esistenza di un onere troppo grave nell'ambito di una domanda di condono)
alla vertenza in oggetto. I giudici cantonali hanno innanzitutto posto in
evidenza che questa Corte nella sentenza del 21 aprile 1997, aveva già
constatato come L., presentando all'amministrazione la domanda d'indennità di
disoccupazione del 31 agosto 1994, aveva voluto lasciare apparire una
situazione giuridica suscettibile, a mente sua, di giustificare il
riconoscimento di prestazioni assicurative in base ad uno statuto di persona
idonea al collocamento. Detta conclusione deve essere confermata in concreto,
nulla essendo stato posto in evidenza dalle precedenti istanze che potesse
incidere sull'esito della presente vertenza dal profilo dell'esame della buona
fede. In effetti, come emerge dagli atti all'inserto, l'interessata stessa
aveva riempito, il 12 agosto 1994, l'attestato del datore di lavoro destinato
all'assicurazione contro la disoccupazione. Dopo essersi annunciata
parzialmente disoccupata, essa aveva continuato ad assumere la posizione di
persona di riferimento dello studio di architettura L. SA, adoperandosi per
evitare il fallimento della società nella speranza che i progetti sospesi
fossero liberati. Considerati tali compiti, con l'assunzione dei quali L. a non
far dubbio si distingueva da un qualsiasi architetto dipendente, essa di
principio ben doveva saper di non essere idonea al collocamento.
b) Resta da esaminare se l'insorgente possa prevalersi della
propria buona fede eccependo di essere stata indotta in errore, rispettivamente
asserendo che l'atto o l'omissione colpevole era stato costitutivo solo di una
violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare.
In concreto, la precedente istanza ha chiesto all'addetto
dell'Ufficio regionale di collocamento di Lugano se egli avesse confermato
all'assicurata il diritto alle indennità di disoccupazione, ciò che il
funzionario interrogato ha categoricamente negato, precisando che tale compito
spettava principalmente alla Cassa disoccupazione. Il punto in discussione non
è quindi di alcun soccorso per la ricorrente. Irrilevante ai fini decisionali è
poi il fatto che detto collocatore abbia affermato essere probabilmente stato a
conoscenza che L. fosse l'unica dipendente della L. SA e responsabile tecnica
della stessa ditta. Né a esito diverso si può giungere tenendo conto degli
sforzi personali intrapresi a suo tempo dall'insorgente per trovare lavoro.
c) Discende dalle suesposte considerazioni
che la buona fede
della ricorrente deve essere negata.
(…)."
(cfr. STFA del 23 settembre 1998 nella causa L.,
C 162/98)
Pronunciandosi
nel caso di un assicurato che non aveva annunciato di avere ricevuto un salario
durante alcuni giorni e al quale il Tribunale cantonale aveva riconosciuto la
buona fede nella percezione delle indennità in un determinato periodo di
controllo il TFA ha sviluppato le seguenti considerazioni:
"
(…)
3.2
Der Vorinstanz kann insofern beigepflichtet
werden, als dem Beschwerdegegner auf Grund der Tatsache, dass er in dem am 19.
März 2002 ausgefüllten Kontrollausweis für den Monat März 2002 die erst ab 26.
März 2002 in der Firma X.________ AG ausgeübte Tätigkeit noch nicht aufgeführt
hat, keine Meldepflichtverletzung vorzuwerfen ist. Wie in der
Verwaltungsgerichtsbeschwerde zu Recht ausgeführt wird, genügt dies für eine
Bejahung der Gutgläubigkeit beim Leistungsbezug indessen nicht. Eine Verletzung
der Melde- oder Auskunftspficht ist eine zwar häufige, aber nicht die einzige
Form eines fehlerhaften Verhaltens, das die Annahme von Gutgläubigkeit
ausschliesst (ARV 1998 Nr. 41 S. 239 Erw. 4b). Als der Beschwerdegegner die
Taggelder für den Monat März 2002 gemäss Abrechnung der Arbeitslosenkasse vom
16.
April 2002 ausbezahlt erhielt, wusste er von der in diesem Monat in der
Firma X.________ AG geleisteten Arbeit und der ihm deswegen zustehenden
Entlöhnung. Bei zumutbarer Sorgfalt hätte ihm daher nicht entgehen können, dass
ihm die ausbezahlte Arbeitslosenentschädigung nicht oder zumindest nicht
vollumfänglich zustand. Daran würde nichts ändern, wenn, wie im
vorinstanzlichen Verfahren geltend gemacht, tatsächlich eine Mitarbeiterin des
Regionalen Arbeitsvermittlungszentrums vom zusätzlich erzielten Verdienst in
Kenntnis gesetzt worden wäre. Indem der Beschwerdegegner diesen Gegebenheiten
nicht die nötige Beachtung schenkte, hat er nicht das Mindestmass an
Aufmerksamkeit aufgewendet, welches jedem verständigen Menschen in gleicher
Lage und unter den gleichen Umständen als beachtlich hätte einleuchten müssen
(BGE 110 V 181 Erw. 3d mit Hinweisen). Dass er nach Erhalt der
Taggeldabrechnung für den Monat März 2002 nicht unverzüglich bei der
Arbeitslosenkasse intervenierte und sie auf die offensichtlich zu hoch
ausgefallene Zahlung aufmerksam machte, kann, entgegen der vorinstanzlichen
Argumentation, nicht als bloss leichte Nachlässigkeit gewertet werden, sondern
ist vielmehr als grobe Pflichtwidrigkeit zu qualifizieren, welche einer
erfolgreichen Berufung auf den guten Glauben entgegensteht. Die nach Art. 95
Abs. 2 AVIG erforderliche Voraussetzung der Gutgläubigkeit beim Leistungsbezug
ist demnach nicht erfüllt, weshalb die Rückerstattung der für den Monat März
2002.
zu Unrecht ausgerichteten Taggelder im Betrag von Fr. 841.25 nicht
erlassen werden kann. (…)."
(cfr. STFA del 3 novembre 2003 nella causa L., C
172/03)
In un
altro caso il TFA ha negato la buona fede di un'assicurata che è stata chiamata
a restituire delle indennità di disoccupazione, vista la sua disponibilità ad
accettare un lavoro al 20% e non al 40% come erroneamente ritenuto.
L'Alta
Corte ha, tra l'altro, osservato che:
"
(…)
4.1
In dem am 20. März 2000 ausgefüllten Antrag
auf Arbeitslosenentschädigung gab die Beschwerdeführerin noch an, bereit und in
der Lage zu sein, eine Arbeit im Umfang von 40 % einer Vollzeitbeschäftigung
anzunehmen. Wie sich in der Folge herausstellte, war sie im Hinblick auf die
ihr zu Hause obliegende Kinderbetreuung indessen von Anfang an nur an einem 20
%igen Teilpensum interessiert. Die Frage, ob sich die Beschwerdeführerin damit
eine Melde- resp. Auskunftspflichtverletzung hat zu Schulden kommen lassen,
kann dahingestellt bleiben. Immerhin ist darauf hinzuweisen, dass sie offenbar
bereits am 7. April 2000 anlässlich eines Beratungsgesprächs auf dem Regionalen
Arbeitsvermittlungszentrum das Ausmass ihrer tatsächlichen Einsatzbereitschaft
korrekt mit 20 % angegeben hat. Dass die Verwaltung die darauf gebotene rasche
Reaktion vermissen liess und deshalb eine sofortige Reduktion der ausbezahlten
Entschädigungen ausblieb, ist nicht mehr von der Leistungsbezügerin zu
vertreten.
4.2
Entscheidend fällt indessen ins Gewicht, dass
die Beschwerdeführerin in den folgenden Monaten die ihr gewährten Taggelder
jeweils entgegennahm, ohne die Verwaltung je auf die Fehlerhaftigkeit der
Abrechnungen aufmerksam zu machen oder sich wenigstens nach einer Begründung
für die offensichtlich zu hoch ausgefallenen Entschädigungen zu erkundigen.
Dass sie die jeweiligen Abrechnungen der Arbeitslosenversicherung nicht genauer
geprüft haben will, vermag sie nicht zu entlasten, muss doch von einer
Bezügerin von Versicherungsleistungen ein gewisses Mindestmass an
Aufmerksamkeit und eine Mitwirkung bei der Abwicklung des Versicherungsfalles
erwartet werden. Nachdem die von der Beschwerdeführerin empfangenen Leistungen
annähernd ein Drittel des vor ihrer Arbeitslosigkeit bei einer Vollzeitbeschäftigung
realisierten Lohnes ausmachten, hätte sie ohne weiteres erkennen müssen, dass ihr
Taggelder ausgerichtet wurden, welche ihr in dieser Höhe nicht zustehen
konnten. Insbesondere musste ihr bewusst sein, dass sie, würde sie eine
Erwerbstätigkeit mit einem bloss 20 %igen Pensum ausüben, kaum je ein Gehalt in
der Höhe der nunmehr bezogenen Arbeitslosenentschädigung erreichen würde. Einer
eingehenden Prüfung der jeweiligen Abrechnungen der Arbeitslosenversicherung
oder gar besonderer Fachkenntnisse bedurfte es dazu nicht. Da die
Beschwerdeführerin das leicht erkennbare Missverhältnis zwischen dem
anrechenbaren Arbeits- und damit verbundenen Verdienstausfall und der
ausgerichteten Entschädigung nicht wahrnahm oder ihm nicht die gebotene
Beachtung schenkte, muss ihr vorgehalten werden, nicht das Mindestmass an
Aufmerksamkeit aufgewendet zu haben, welches jedem verständigen Menschen in
gleicher Lage und unter den gleichen Umständen als beachtlich hätte einleuchten
müssen (BGE 110 V 181 Erw. 3d mit Hinweisen). Von einer bloss leichten
Nachlässigkeit kann angesichts der ins Auge springenden Diskrepanz zwischen dem
zufolge Arbeitslosigkeit mutmasslich entgangenen Verdienst und der deswegen
bezogenen Versicherungsleistungen nicht gesprochen werden. Vielmehr ist mit
Vorinstanz und Verwaltung von einer groben Pflichtwidrigkeit auszugehen, welche
eine erfolgreiche Berufung auf den guten Glauben ausschliesst. (…)"
(cfr. STFA del 2 luglio 2003 nella causa D. C
70/03, consid. 4)
In una
sentenza pubblicata in DLA 2001 a pag. 160 l'Alta Corte aveva già ricordato
che:
" (…) Nach der Rechtsprechung ist grobe Fahrlässigkeit gegeben, wenn
jemand das ausser Acht lässt, was jedem verständigen Menschen in gleicher Lage
und unter gleichen Umständen als beachtlich hätte leuchten müssen (BGE 110 V
181.
Erw. 3d mit Hinweisen; vgl. auch Gerhards, Kommentar zum AVIG, Bd. II,
N. 41 zu Art. 95). (…)" (cfr. DLA 2001, N. 18, consid. 4b, pag. 163)
2.6
Nella presente fattispecie
dall’esame degli atti dell’incarto risulta che l’assicurata nel 1989 è stata
una dei fondatori della società anonima "__________” (cfr. doc. 31).
Suo marito, __________,
dal 1997 è amministratore unico della società (cfr. doc. 29 e 30).
Sul formulario "Domanda
d’indennità di disoccupazione" del 4 dicembre 2003 l’assicurata ha
risposto "no" alla domanda numero 29, così formulata:
" (...)
Lei o Suo marito/Sua moglie partecipa o partecipava
finanziariamente all'azienda oppure svolge o svolgeva una funzione direttiva
(p. es. azionista, consigliere d'amministrazione in una SA o socio, gerente in
una Sagl, ecc.)? (...)" (Doc. 33)
Tale indicazione non
corrisponde alla verità per cui la buona fede non può essere riconosciuta alla
ricorrente.
Secondo questo Tribunale all’assicurata
non poteva certo sfuggire che suo marito svolgeva un ruolo determinante
all’interno dell’azienda.
La ricorrente ha affermato
in sede ricorsuale (vedi pure il verbale d’audizione dell’8 giugno 2004, doc.
16) che il formulario è stato compilato dalla figlia a da lei solo controfirmato.
Questa circostanza non è atta a giustificare la risposta non corretta (che ha
poi portato all’attribuzione indebita di indennità di disoccupazione). Infatti
il citato formulario si conclude con la seguente indicazione:
" (...)
Confermo di aver risposto in modo veritiero e completo a tutte le
domande poste. Prendo altresì atto che assumo responsabilità di tutte le
indicazioni inveritiere e dell'omissione di dati di fatto che potrebbero
condurre al pagamento ingiustificato di indennità di disoccupazione e che sono
tenuto(a) alla restituzione degli importi ricevuti indebitamente. (...)"
(Doc. 33)
L’assicurata doveva dunque
porre una particolare attenzione alle sue risposte e in caso di dubbio,
sottoporre il problema al dipendente della cassa di disoccupazione.
Infine, l’affermazione
della ricorrente secondo la quale, al momento della registrazione per il
collocamento avrebbe comunicato che il marito era il proprietario della ditta,
non è sufficiente per ammettere la sua buona fede. Infatti, anche volendo
ammettere che tale comunicazione sia sufficiente per controbilanciare quella di
segno opposto, figurante sul formulario allestito appositamente per l’organo
addetto al versamento delle prestazioni (la cassa di disoccupazione), gli
accertamenti compiuti dal TCA hanno permesso di escludere che tale
comunicazione sia stata fatta al consulente del personale in occasione del
primo colloquio (cfr. al riguardo il verbale del colloquio di consulenza del 10
dicembre 2003, doc. 34 e consid. 1.5).
Ora, quella sarebbe stata
semmai la sede idonea per comunicare un fatto così importante.
In conclusione, non
essendo realizzato il primo presupposto cumulativo della buona fede, vista la
violazione da parte dell’assicurata del suo obbligo di fornire indicazioni
veritiere, a ragione l’amministrazione ha negato il condono dell’obbligo di
restituzione delle indennità di disoccupazione indebitamente percepite.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso
dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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