Lexipedia

Decisione

38.2005.96

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

28 marzo 2006Italiano40 min

Source ti.ch

Fatti

N. 28) ist umfassend (vgl. "alles

melden"), soweit die Erfüllung der Meldepflicht wichtig ist für die:

- Anspruchsberechtigung des Versicherten

(s. Anspruchs- Voraussetzungen)

- Leistungsbemessung (s. Höhe und Dauer)."

(cfr. G. Gehrards, Kommentar zum

Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG), Vol. II, pag. 792-793, N. 20,

21, 22 e 30).

Il dovere

di informare deve dunque essere sempre rispettato da parte dei beneficiari di

prestazioni.

Devono

essere fornite, di conseguenza, tutte le indicazioni necessarie per valutare

l'adempimento delle condizioni da ossequiare per avere diritto alle indennità

(cfr. STFA del 25 luglio 2001 nella causa D., C 104/01, consid. 2 in fine).

Secondo

la giurisprudenza federale è peraltro irrilevante se le informazioni

inveritiere o incomplete sono causali per l'erogazione delle prestazioni

assicurative o del relativo calcolo (cfr. DTF 123 V 151 consid. 1b; DLA

1993/1994 N. 3 pag. 21).

2.5. In

una decisione del 15 marzo 2004 nella causa P.-B., C 292/02 – decisione resa

dopo che il TFA aveva già confermato il giudizio con il quale questo Tribunale

ha concluso che l’assicurata aveva subito una perdita di lavoro computabile al

50% e ha rinviato gli atti all’amministrazione per il nuovo computo

dell’importo da restituire – l’Alta Corte ha confermato anche il giudizio con

il quale il TCA ha negato all’assicurata il condono dell’importo chiestole in

restituzione in quanto la stessa non era in buona fede.

In quell’occasione il TFA

ha sviluppato, tra l’altro, le seguenti considerazioni:

" (…)

2.3 Per quanto concerne la nozione di buona fede,

giova ricordare che la giurisprudenza sviluppata a proposito dell'art. 47 cpv.

1 LAVS - sempre nella versione determinante in concreto, in vigore fino al 31

dicembre 2002 - vale per analogia anche in materia di assicurazione contro la

disoccupazione (DLA 1998 no. 14 pag. 73 consid. 4a; SVR 1998 ALV no. 14 pag. 41

consid. 3 e sentenze ivi citate). Di conseguenza, il solo fatto che

l'assicurato ignorasse di non avere diritto alle prestazioni versate non basta

per ammetterne la buona fede. La buona fede, in quanto condizione necessaria

per il condono, è esclusa a priori se i fatti che danno luogo all'obbligo di

restituzione (per es. una violazione dell'obbligo di annunciare o di informare)

sono imputabili a un comportamento doloso oppure a una grave negligenza. Per

contro, l'assicurato può invocare la propria buona fede se l'azione o

l'omissione in questione costituiscono una lieve negligenza (per es. una lieve

violazione dell'obbligo di annunciare o di informare; cfr. DLA 1998 no 14 pag.

73 consid. 4a, 1992 no. 7 pag. 103 consid. 2b; cfr. pure DTF 112 V 103 consid.

2c, 110 V 180 consid. 3c). In questo ordine di idee, occorre differenziare tra

la buona fede intesa come mancata consapevolezza dell'illiceità

("Unrechtsbewusstsein") e la questione di sapere se l'interessato,

facendo uso dell'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui,

avrebbe potuto e dovuto riconoscere il vizio giuridico esistente. La

consapevolezza o meno dell'illiceità dell'atto o dell'omissione è una questione

di fatto, in merito alla quale il potere d'esame del Tribunale federale delle

assicurazioni è limitato (art. 105 cpv. 2 OG). Per contro, il tema di sapere se

una persona abbia fatto prova dell'attenzione ragionevolmente esigibile, è una

questione di diritto, che il Tribunale esamina liberamente (DTF 122 V 223

consid. 3 e riferimenti; DLA 1998 no. 41 pag. 237 consid. 3).

3.

Nell'ambito della precedente procedura, statuendo

in maniera definitiva sull'idoneità al collocamento e sulla perdita di lavoro

computabile di P.________, questa Corte ha già avuto modo di rilevare che le

considerazioni specifiche di diritto penale, segnatamente quelle fondate sul

principio "in dubio pro reo", che nel caso di specie hanno dato luogo

alla pronuncia di condanna dell'interessata limitatamente all'attività

lavorativa svolta durante il mese di giugno 1997, non necessariamente sono

vincolanti e tornano applicabili nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF

125 V 242 consid. 6a, 111 V 177 consid. 5a e sentenze ivi citate), dove il

giudice, dopo un'analisi e una valutazione oggettiva delle prove, deve seguire

quella rappresentazione fattuale che ritiene essere la più verosimile tra i

vari scenari possibili (DTF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 con

riferimenti). Facendo quindi notare come la ricorrente fosse stata regolarmente

presente in ditta per 6-7 ore al giorno ed avesse seguitato ad utilizzare la

vettura aziendale anche dopo essere stata licenziata, il Tribunale federale

delle assicurazioni - dopo avere parimenti evidenziato la continuata

collaborazione tra la ditta Y.________, di cui si occupava l'interessata, e

l'ex datrice di lavoro fino agli inizi del 1998 - ha in quella sede accertato

che in realtà, dal profilo della probabilità preponderante valida in materia,

l'assicurata aveva continuato a lavorare, come in precedenza, anche dopo il suo

licenziamento. Questa Corte ha per contro definito speciose le motivazioni

addotte dalla ricorrente, che, a giustificazione del proprio comportamento,

aveva dichiarato di impiegare le (molte) ore trascorse in ditta per la

preparazione e consumazione del pranzo nonché per la gestione della

corrispondenza e della contabilità private.

4.

4.1 Non sussistendo - in assenza di nuovi elementi

suscettibili di sovvertirne la valutazione - motivo per scostarsi dagli

accertamenti così messi in atto dal Tribunale federale delle assicurazioni, si

tratta ora di esaminare se la ricorrente, pur avendo continuato a lavorare

presso la società dell'allora marito e ad avere sottaciuto tale circostanza

all'amministrazione, possa avere riscosso in buona fede le indennità di

disoccupazione di cui è chiesta la restituzione.

4.2 In una sentenza pubblicata in DLA 1998 no. 14

pag. 70, questa Corte ha già avuto modo di stabilire che costituisce una grave

negligenza - escludente di conseguenza il riconoscimento della buona fede - il

fatto di lavorare - seppur a titolo gratuito - regolarmente a metà tempo e per

quasi un anno per conto della ditta del proprio figlio senza informare la cassa

di disoccupazione.

4.3 La presente fattispecie - così come accertata

da questo Tribunale - non si differenzia sostanzialmente da quella ivi

giudicata. Ne consegue che il ricorso di P.________, volto ad ottenere il

condono dell'obbligo di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite,

già solo per questo motivo merita di essere disatteso.

(…)." (cfr. STFA del 15 marzo 2004 nella

causa P.B., C 292/02)

In una

decisione del 16 giugno 2003 nella causa C.G. (C130/02) la nostra Massima

Istanza ha confermato il giudizio con il quale questo Tribunale, ravvisata la

mancanza di buona fede, ha negato a un’assicurata il condono dell’importo

chiestole in restituzione.

Il TFA ha

sviluppato, in particolare, le seguenti considerazioni:

"

(…)

3.

3.1 I primi giudici, ritenendo che l'interessata

avrebbe violato il proprio obbligo di comunicare all'amministrazione un fatto

importante per l'esercizio del diritto alle prestazioni - in concreto: la

propria posizione di amministratrice unica con diritto di firma individuale,

ricoperta dall'8 aprile 1988 e anche successivamente al suo licenziamento,

all'interno della società datrice di lavoro di appartenenza del padre - hanno

ravvisato una grave negligenza nel comportamento della ricorrente e hanno, di

conseguenza, negato la propria buona fede e il diritto al condono dell'obbligo

di restituzione.

3.2 Per parte sua, l'assicurata, facendo in

sostanza notare come la sua carica di amministratrice unica risultasse dal

registro di commercio e fosse pertanto, per l'effetto di pubblicità

riconosciuto a tale registro (art. 933 cpv. 1 CO), notoria, contesta di avere

violato un obbligo di informazione e censura l'operato dei primi giudici nella

misura in cui le hanno negato la buona fede e, di conseguenza, il diritto al

condono. A tal proposito, l'insorgente osserva che l'amministrazione poteva

senz'altro, senza particolari ricerche e dispendio, prendere conoscenza della

sua posizione di amministratrice, non fosse altro per il fatto che la ditta

della datrice di lavoro recava il proprio nome di famiglia. A sostegno della

propria buona fede, C.________ fa quindi valere il carattere marginale

dell'attività svolta presso la società in qualità di amministratrice unica, e

mette in risalto il fatto che, già solo alla luce dell'impegno estremamente

ridotto, limitato a poche ore mensili e di conseguenza retribuito in fr. 2000.-

annui, mai avrebbe pensato che tale attività potesse essere di pregiudizio per

il proprio diritto alle prestazioni dell'assicurazione contro la

disoccupazione.

4.

A ben vedere, questo Tribunale non ravvisa seri

motivi per non condividere, almeno nel suo risultato, l'operato della Corte

cantonale.

4.1 Anche se il Tribunale federale delle

assicurazioni - in materia di restituzione di indennità per lavoro ridotto

(cfr. art. 31 cpv. 3 lett. c LADI) versate a torto ad un membro del consiglio

di amministrazione di una SA attivo nella ditta - ha già avuto modo di

osservare come, per l'effetto di pubblicità del registro di commercio (art. 933

cpv. 1 CO), la cassa disoccupazione debba sin dall'inizio lasciarsi opporre

l'appartenenza di un lavoratore al consiglio di amministrazione (DTF 122 V 270)

e - in una sentenza avente per oggetto, come in concreto, una domanda di

condono dell'obbligo di restituzione di prestazioni dell'assicurazione contro

la disoccupazione - ha altresì precisato che non sussiste un obbligo legale

incondizionato - tale da escludere eo ipso la buona fede - di segnalare

spontaneamente la propria posizione di consigliere di amministrazione (sentenza

dell'8 agosto 2001 in re K., C 90/01, consid. 4b/aa e bb), la pronuncia

impugnata deve comunque essere confermata, e questo già solo in ragione di un

altro aspetto.

4.2 Come rilevato dalla Corte cantonale, non

possono passare inosservate le circostanze che hanno contraddistinto la

vicenda. In particolare, non sfugge che la società datrice di lavoro, peraltro

appartenente al padre della ricorrente, abbia disdetto, per diminuzione del

lavoro, il rapporto di lavoro all'interessata, amministratrice unica di detta

società, e le abbia nel contempo, in maniera atipica (sentenza inedita del 2

febbraio 1999 in re G., C 114/98, consid. 3b), garantito la ripresa dello

stesso a partire dal 1° marzo 1996 - come poi effettivamente è avvenuto -

mettendola in seguito nella possibilità di beneficiare di un secondo termine di

riscossione di prestazioni.

4.3 I fatti così esposti ed accertati dalla

precedente istanza inducono a pensare, insieme a quanto già precedentemente

evidenziato nell'ambito della procedura di restituzione, che l'interessata,

sottacendo (come si deve giustamente ritenere, in assenza di elementi

istruttori contrari: cfr. DLA 2000 no. 25 pag. 122 consid. 2a) la propria

posizione di amministratrice unica all'interno della società di famiglia

datrice di lavoro e facendo capo alle indennità di disoccupazione, abbia inteso

eludere le disposizioni relative alle indennità per lavoro ridotto, alle quali

non avrebbe altrimenti avuto diritto, ritenuto che, giusta l'art. 31 cpv. 3

lett. c LADI, tali prestazioni sono precluse, tra l'altro, alle persone che,

come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo

dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni

del datore di lavoro, come anche ai loro coniugi occupati nell'azienda, e che,

secondo giurisprudenza, indipendentemente dalla partecipazione al capitale e

dal numero dei membri del consiglio (DTF 123 V 237 consid. 7a e riferimenti), è

considerato detenere una simile posizione un membro del consiglio di

amministrazione - e, quindi, a maggior ragione l'amministratore unico di una SA

familiare.

4.4 In tali condizioni, avendo potuto e dovuto

riconoscere l'illegittimità della propria richiesta di indennità di

Considerandi

disoccupazione (cfr. DTF 123 V 237 consid. 7b/bb e i riferimenti ivi citati;

cfr. pure DLA 2002 no. 28 pag. 183 nonché il consid. 2a non pubblicato in DLA

2001.

no. 27 pag. 225), l'insorgente non poteva giustamente essere ritenuta in

buona fede al momento della loro riscossione. Ne consegue pertanto che a

ragione la precedente istanza le ha negato il diritto al condono dell'obbligo

di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite.

4.5

A nulla serve, in un simile contesto,

invocare la presunta conoscenza (cfr. consid. 4.1), da parte dell'amministrazione,

dei rapporti societari e, quindi, del fatto che C.________ non avrebbe,

dall'inizio, avuto diritto alle prestazioni indebitamente versate dalla cassa

di disoccupazione (cfr. a tal proposito DTF 123 V 234; consid. 2a non

pubblicato in DLA 2001 no. 27 pag. 225). A tal proposito va infatti rammentato

che l'eventuale errore da parte dell'amministrazione (in concreto: l'indebito

versamento delle prestazioni assicurative) non è suscettibile di sopperire alla

mancanza di buona fede iniziale dell'assicurato (DLA 1998 no. 41 pag. 234).

5.

In esito alle suesposte considerazioni, la

pronuncia impugnata, non violando il diritto federale né fondandosi su un

accertamento dei fatti manifestamente errato, merita di essere confermata

mentre il gravame deve essere respinto.

(…)" (cfr. STFA del 16 giugno 2003 nella

causa C.G., C 130/02)

L’Alta Corte, in un'altra decisione del 23 settembre 1998 nella causa L. (C

162/98), ha confermato il precedente giudizio cantonale che aveva negato la

buona fede nel caso di un'assicurata che, dopo aver lasciato la carica di

membro del consiglio d'amministrazione, aveva assunto quella di direttrice con

diritto di firma individuale e dichiarato di continuare a lavorare a tempo

parziale per la medesima SA.

Il TFA

ha, in particolare, rilevato e concluso che:

"

(…)

3.

- a) Alla pronunzia cantonale deve essere

prestata adesione anche

per quanto concerne l'applicazione dei menzionati

principi (ndr.: i principi validi per stabilire sulla buona fede e

sull'esistenza di un onere troppo grave nell'ambito di una domanda di condono)

alla vertenza in oggetto. I giudici cantonali hanno innanzitutto posto in

evidenza che questa Corte nella sentenza del 21 aprile 1997, aveva già

constatato come L., presentando all'amministrazione la domanda d'indennità di

disoccupazione del 31 agosto 1994, aveva voluto lasciare apparire una

situazione giuridica suscettibile, a mente sua, di giustificare il

riconoscimento di prestazioni assicurative in base ad uno statuto di persona

idonea al collocamento. Detta conclusione deve essere confermata in concreto,

nulla essendo stato posto in evidenza dalle precedenti istanze che potesse

incidere sull'esito della presente vertenza dal profilo dell'esame della buona

fede. In effetti, come emerge dagli atti all'inserto, l'interessata stessa

aveva riempito, il 12 agosto 1994, l'attestato del datore di lavoro destinato

all'assicurazione contro la disoccupazione. Dopo essersi annunciata

parzialmente disoccupata, essa aveva continuato ad assumere la posizione di

persona di riferimento dello studio di architettura L. SA, adoperandosi per

evitare il fallimento della società nella speranza che i progetti sospesi

fossero liberati. Considerati tali compiti, con l'assunzione dei quali L. a non

far dubbio si distingueva da un qualsiasi architetto dipendente, essa di

principio ben doveva saper di non essere idonea al collocamento.

b) Resta da esaminare se l'insorgente possa prevalersi della

propria buona fede eccependo di essere stata indotta in errore, rispettivamente

asserendo che l'atto o l'omissione colpevole era stato costitutivo solo di una

violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare.

In concreto, la precedente istanza ha chiesto all'addetto

dell'Ufficio regionale di collocamento di Lugano se egli avesse confermato

all'assicurata il diritto alle indennità di disoccupazione, ciò che il

funzionario interrogato ha categoricamente negato, precisando che tale compito

spettava principalmente alla Cassa disoccupazione. Il punto in discussione non

è quindi di alcun soccorso per la ricorrente. Irrilevante ai fini decisionali è

poi il fatto che detto collocatore abbia affermato essere probabilmente stato a

conoscenza che L. fosse l'unica dipendente della L. SA e responsabile tecnica

della stessa ditta. Né a esito diverso si può giungere tenendo conto degli

sforzi personali intrapresi a suo tempo dall'insorgente per trovare lavoro.

c) Discende dalle suesposte considerazioni

che la buona fede

della ricorrente deve essere negata.

(…)."

(cfr. STFA del 23 settembre 1998 nella causa L.,

C 162/98)

Pronunciandosi

nel caso di un assicurato che non aveva annunciato di avere ricevuto un salario

durante alcuni giorni e al quale il Tribunale cantonale aveva riconosciuto la

buona fede nella percezione delle indennità in un determinato periodo di

controllo il TFA ha sviluppato le seguenti considerazioni:

"

(…)

3.2

Der Vorinstanz kann insofern beigepflichtet

werden, als dem Beschwerdegegner auf Grund der Tatsache, dass er in dem am 19.

März 2002 ausgefüllten Kontrollausweis für den Monat März 2002 die erst ab 26.

März 2002 in der Firma X.________ AG ausgeübte Tätigkeit noch nicht aufgeführt

hat, keine Meldepflichtverletzung vorzuwerfen ist. Wie in der

Verwaltungsgerichtsbeschwerde zu Recht ausgeführt wird, genügt dies für eine

Bejahung der Gutgläubigkeit beim Leistungsbezug indessen nicht. Eine Verletzung

der Melde- oder Auskunftspficht ist eine zwar häufige, aber nicht die einzige

Form eines fehlerhaften Verhaltens, das die Annahme von Gutgläubigkeit

ausschliesst (ARV 1998 Nr. 41 S. 239 Erw. 4b). Als der Beschwerdegegner die

Taggelder für den Monat März 2002 gemäss Abrechnung der Arbeitslosenkasse vom

16.

April 2002 ausbezahlt erhielt, wusste er von der in diesem Monat in der

Firma X.________ AG geleisteten Arbeit und der ihm deswegen zustehenden

Entlöhnung. Bei zumutbarer Sorgfalt hätte ihm daher nicht entgehen können, dass

ihm die ausbezahlte Arbeitslosenentschädigung nicht oder zumindest nicht

vollumfänglich zustand. Daran würde nichts ändern, wenn, wie im

vorinstanzlichen Verfahren geltend gemacht, tatsächlich eine Mitarbeiterin des

Regionalen Arbeitsvermittlungszentrums vom zusätzlich erzielten Verdienst in

Kenntnis gesetzt worden wäre. Indem der Beschwerdegegner diesen Gegebenheiten

nicht die nötige Beachtung schenkte, hat er nicht das Mindestmass an

Aufmerksamkeit aufgewendet, welches jedem verständigen Menschen in gleicher

Lage und unter den gleichen Umständen als beachtlich hätte einleuchten müssen

(BGE 110 V 181 Erw. 3d mit Hinweisen). Dass er nach Erhalt der

Taggeldabrechnung für den Monat März 2002 nicht unverzüglich bei der

Arbeitslosenkasse intervenierte und sie auf die offensichtlich zu hoch

ausgefallene Zahlung aufmerksam machte, kann, entgegen der vorinstanzlichen

Argumentation, nicht als bloss leichte Nachlässigkeit gewertet werden, sondern

ist vielmehr als grobe Pflichtwidrigkeit zu qualifizieren, welche einer

erfolgreichen Berufung auf den guten Glauben entgegensteht. Die nach Art. 95

Abs. 2 AVIG erforderliche Voraussetzung der Gutgläubigkeit beim Leistungsbezug

ist demnach nicht erfüllt, weshalb die Rückerstattung der für den Monat März

2002.

zu Unrecht ausgerichteten Taggelder im Betrag von Fr. 841.25 nicht

erlassen werden kann. (…)."

(cfr. STFA del 3 novembre 2003 nella causa L., C

172/03)

In un

altro caso il TFA ha negato la buona fede di un'assicurata che è stata chiamata

a restituire delle indennità di disoccupazione, vista la sua disponibilità ad

accettare un lavoro al 20% e non al 40% come erroneamente ritenuto.

L'Alta

Corte ha, tra l'altro, osservato che:

"

(…)

4.1

In dem am 20. März 2000 ausgefüllten Antrag

auf Arbeitslosenentschädigung gab die Beschwerdeführerin noch an, bereit und in

der Lage zu sein, eine Arbeit im Umfang von 40 % einer Vollzeitbeschäftigung

anzunehmen. Wie sich in der Folge herausstellte, war sie im Hinblick auf die

ihr zu Hause obliegende Kinderbetreuung indessen von Anfang an nur an einem 20

%igen Teilpensum interessiert. Die Frage, ob sich die Beschwerdeführerin damit

eine Melde- resp. Auskunftspflichtverletzung hat zu Schulden kommen lassen,

kann dahingestellt bleiben. Immerhin ist darauf hinzuweisen, dass sie offenbar

bereits am 7. April 2000 anlässlich eines Beratungsgesprächs auf dem Regionalen

Arbeitsvermittlungszentrum das Ausmass ihrer tatsächlichen Einsatzbereitschaft

korrekt mit 20 % angegeben hat. Dass die Verwaltung die darauf gebotene rasche

Reaktion vermissen liess und deshalb eine sofortige Reduktion der ausbezahlten

Entschädigungen ausblieb, ist nicht mehr von der Leistungsbezügerin zu

vertreten.

4.2

Entscheidend fällt indessen ins Gewicht, dass

die Beschwerdeführerin in den folgenden Monaten die ihr gewährten Taggelder

jeweils entgegennahm, ohne die Verwaltung je auf die Fehlerhaftigkeit der

Abrechnungen aufmerksam zu machen oder sich wenigstens nach einer Begründung

für die offensichtlich zu hoch ausgefallenen Entschädigungen zu erkundigen.

Dass sie die jeweiligen Abrechnungen der Arbeitslosenversicherung nicht genauer

geprüft haben will, vermag sie nicht zu entlasten, muss doch von einer

Bezügerin von Versicherungsleistungen ein gewisses Mindestmass an

Aufmerksamkeit und eine Mitwirkung bei der Abwicklung des Versicherungsfalles

erwartet werden. Nachdem die von der Beschwerdeführerin empfangenen Leistungen

annähernd ein Drittel des vor ihrer Arbeitslosigkeit bei einer Vollzeitbeschäftigung

realisierten Lohnes ausmachten, hätte sie ohne weiteres erkennen müssen, dass ihr

Taggelder ausgerichtet wurden, welche ihr in dieser Höhe nicht zustehen

konnten. Insbesondere musste ihr bewusst sein, dass sie, würde sie eine

Erwerbstätigkeit mit einem bloss 20 %igen Pensum ausüben, kaum je ein Gehalt in

der Höhe der nunmehr bezogenen Arbeitslosenentschädigung erreichen würde. Einer

eingehenden Prüfung der jeweiligen Abrechnungen der Arbeitslosenversicherung

oder gar besonderer Fachkenntnisse bedurfte es dazu nicht. Da die

Beschwerdeführerin das leicht erkennbare Missverhältnis zwischen dem

anrechenbaren Arbeits- und damit verbundenen Verdienstausfall und der

ausgerichteten Entschädigung nicht wahrnahm oder ihm nicht die gebotene

Beachtung schenkte, muss ihr vorgehalten werden, nicht das Mindestmass an

Aufmerksamkeit aufgewendet zu haben, welches jedem verständigen Menschen in

gleicher Lage und unter den gleichen Umständen als beachtlich hätte einleuchten

müssen (BGE 110 V 181 Erw. 3d mit Hinweisen). Von einer bloss leichten

Nachlässigkeit kann angesichts der ins Auge springenden Diskrepanz zwischen dem

zufolge Arbeitslosigkeit mutmasslich entgangenen Verdienst und der deswegen

bezogenen Versicherungsleistungen nicht gesprochen werden. Vielmehr ist mit

Vorinstanz und Verwaltung von einer groben Pflichtwidrigkeit auszugehen, welche

eine erfolgreiche Berufung auf den guten Glauben ausschliesst. (…)"

(cfr. STFA del 2 luglio 2003 nella causa D. C

70/03, consid. 4)

In una

sentenza pubblicata in DLA 2001 a pag. 160 l'Alta Corte aveva già ricordato

che:

" (…) Nach der Rechtsprechung ist grobe Fahrlässigkeit gegeben, wenn

jemand das ausser Acht lässt, was jedem verständigen Menschen in gleicher Lage

und unter gleichen Umständen als beachtlich hätte leuchten müssen (BGE 110 V

181.

Erw. 3d mit Hinweisen; vgl. auch Gerhards, Kommentar zum AVIG, Bd. II,

N. 41 zu Art. 95). (…)" (cfr. DLA 2001, N. 18, consid. 4b, pag. 163)

2.6

Nella presente fattispecie

dall’esame degli atti dell’incarto risulta che l’assicurata nel 1989 è stata

una dei fondatori della società anonima "__________” (cfr. doc. 31).

Suo marito, __________,

dal 1997 è amministratore unico della società (cfr. doc. 29 e 30).

Sul formulario "Domanda

d’indennità di disoccupazione" del 4 dicembre 2003 l’assicurata ha

risposto "no" alla domanda numero 29, così formulata:

" (...)

Lei o Suo marito/Sua moglie partecipa o partecipava

finanziariamente all'azienda oppure svolge o svolgeva una funzione direttiva

(p. es. azionista, consigliere d'amministrazione in una SA o socio, gerente in

una Sagl, ecc.)? (...)" (Doc. 33)

Tale indicazione non

corrisponde alla verità per cui la buona fede non può essere riconosciuta alla

ricorrente.

Secondo questo Tribunale all’assicurata

non poteva certo sfuggire che suo marito svolgeva un ruolo determinante

all’interno dell’azienda.

La ricorrente ha affermato

in sede ricorsuale (vedi pure il verbale d’audizione dell’8 giugno 2004, doc.

16) che il formulario è stato compilato dalla figlia a da lei solo controfirmato.

Questa circostanza non è atta a giustificare la risposta non corretta (che ha

poi portato all’attribuzione indebita di indennità di disoccupazione). Infatti

il citato formulario si conclude con la seguente indicazione:

" (...)

Confermo di aver risposto in modo veritiero e completo a tutte le

domande poste. Prendo altresì atto che assumo responsabilità di tutte le

indicazioni inveritiere e dell'omissione di dati di fatto che potrebbero

condurre al pagamento ingiustificato di indennità di disoccupazione e che sono

tenuto(a) alla restituzione degli importi ricevuti indebitamente. (...)"

(Doc. 33)

L’assicurata doveva dunque

porre una particolare attenzione alle sue risposte e in caso di dubbio,

sottoporre il problema al dipendente della cassa di disoccupazione.

Infine, l’affermazione

della ricorrente secondo la quale, al momento della registrazione per il

collocamento avrebbe comunicato che il marito era il proprietario della ditta,

non è sufficiente per ammettere la sua buona fede. Infatti, anche volendo

ammettere che tale comunicazione sia sufficiente per controbilanciare quella di

segno opposto, figurante sul formulario allestito appositamente per l’organo

addetto al versamento delle prestazioni (la cassa di disoccupazione), gli

accertamenti compiuti dal TCA hanno permesso di escludere che tale

comunicazione sia stata fatta al consulente del personale in occasione del

primo colloquio (cfr. al riguardo il verbale del colloquio di consulenza del 10

dicembre 2003, doc. 34 e consid. 1.5).

Ora, quella sarebbe stata

semmai la sede idonea per comunicare un fatto così importante.

In conclusione, non

essendo realizzato il primo presupposto cumulativo della buona fede, vista la

violazione da parte dell’assicurata del suo obbligo di fornire indicazioni

veritiere, a ragione l’amministrazione ha negato il condono dell’obbligo di

restituzione delle indennità di disoccupazione indebitamente percepite.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

è respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso

dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster