38.2005.97
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8 marzo 2006Italiano24 min
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Numero d'incarto:
38.2005.97
Data decisione, Autorità:
08.03.2006, TCA
Titolo:
La Sezione del lavoro ha respinto a ragione la domanda di indennità per lavoro ridotto formulata da una ditta attiva nell'edilizia,poiché l'assenza di ordinazioni a corto termine e il posticipo dell'inizio di lavori rientrano nel normale rischio aziendale.Inoltre non vi è uguaglianza nell'illegalità
INDENNITÀ PER LAVORO RIDOTTO
art. 31 LADI
art. 32 LADI
art. 33 LADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2005.97
DC/sc
Lugano
8 marzo 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 22 novembre 2005
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 15
novembre 2005 emanata da
Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Il 24
ottobre 2005 la ditta RI 1, che si occupa di "esecuzione soffitti
ribassati - rivestimenti interni - pareti mobili e fisse - opere di gessatore -
pavimenti tecnici" (cfr. Doc. 4 pto. 9) ha inoltrato un preannuncio di
lavoro ridotto per 10 dei 16 dipendenti dell'azienda, con la seguente
motivazione:
"
Nessuna ordinazione a corto termine, unici
lavori programmati quotidianamente, solo riparazioni varie.
Posticipo dell'inizio dei lavori causa problemi
di cantiere e della DL." (Doc. 4, pto. 11a)
1.2. Con
decisione su opposizione del 15 novembre 2005 la Sezione del lavoro ha
confermato la precedente decisione del 30 ottobre 2005 (cfr. Doc. A1) e si è
opposta al versamento di indennità per lavoro ridotto, rilevando in
particolare:
"
(...)
Nel caso in esame, i motivi addotti
dall'opponente a sostegno dell'introduzione del lavoro ridotto sono, in
sostanza, l'assenza di ordinazioni a corto termine e il posticipo dell'inizio
dei lavori a causa di problemi di cantiere e della direzione lavori. Ora, in
entrambi i casi, alla luce della menzionata giurisprudenza, ci si trova
confrontati a delle circostanze usuali nel settore edilizio e la perdita di
lavoro in concreto invocata può colpire allo stesso modo ogni datore di lavoro
di questo ramo economico. Tale perdita non assume pertanto un carattere
eccezionale nella congiuntura attuale. (...)" (Doc. A3)
1.3. Contro
questa decisione la RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale si
è così espressa:
"
(...)
Le conclusioni fatte e riportate della Sezione
del lavoro, nella loro decisione, non possono essere accettate in quanto non
tengono in considerazione, a nostro modo di vedere, la situazione del mondo del
lavoro attuale. Inoltre le conclusioni, dal punto 1 ultimo paragrafo prima pagina,
sono fuorvianti.
In effetti se non abbiamo inoltrato regolare
opposizione dopo il 29.07.2005 il motivo è da ricercare ad un aumento
imprevisto delle ordinazioni. Con tale aumento non vi erano più motivi per
richiedere il lavoro ridotto.
Oggi come oggi ci troviamo pentiti di non aver
inoltrato a suo tempo la procedura di opposizione ed in seguito, ma forse non
ve ne erano motivi (viste le loro conclusioni), per eventualmente ricorrere
presso codesto tribunale.
A nostro modo di vedere la Sezione del lavoro non
tiene in considerazione quanto indicato nel libretto d'informazione (n. 716.400
i) al punto 2 dove indica che l'introduzione del Lavoro Ridotto serve a far
fronte ad un calo temporaneo del lavoro e a mantenere i posti di lavoro.
Mediante le indennità per lavoro ridotto,
l'assicurazione contro la disoccupazione offre ai datori di lavoro
un'alternativa all'imminente rischio di licenziamenti.
Proprio seguendo queste indicazioni la nostra
ditta ha piacere di informare questo Tribunale che nel passato abbiamo goduto
del pagamento delle indennità per lavoro ridotto, da parte della cassa __________,
per 3 conteggi. Periodo controllo giugno 2002, periodo settembre 1997 e il
primo pagamento in nostro favore risale addirittura al mese di aprile 1996.
In data 24.10.2005 abbiamo inoltrato regolare
richiesta per l'introduzione delle indennità per lavoro ridotto.
Tale nostra richiesta era stata inoltrata perché
momentaneamente sussiste un vuoto lavorativo. Infatti, dopo aver conferito con
una ditta che lavora in un settore dell'edilizia e la stessa ha ottenuto la
possibilità di far lavorare i suoi operai in regime ridotto, anche noi abbiamo
inoltrato richiesta visto che i motivi sono simili.
In effetti lo scopo del lavoro ridotto, per
quanto ci risulta, è quello di poter salvaguardare, a causa di una momentanea
mancanza di lavoro non imputabile al datore di lavoro, gli impieghi.
Non possiamo accettare la fattispecie e motivi
per quanto già accennato sopra e per il fatto che la nostra ditta abbia il
diritto a ricevere un'indennità perché la perdita di lavoro non deve rientrare
nell'inosservanza dei termini da parte di altre ditte che operano nel settore
edile.
Visto quanto sopra chiediamo l'accettazione del
presente ricorso e di conseguenza l'introduzione del lavoro ridotto in favore
della nostra azienda." (Doc. I)
1.4. Nella sua risposta del 20
dicembre 2005 la Sezione del lavoro propone di respingere il ricorso con le
stesse argomentazioni contenute nella decisione su opposizione (cfr. Doc. II)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I
707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio
2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. I
presupposti del diritto all'indennità per lavoro ridotto sono regolati all'art.
31 LADI.
Questa
disposizione prevede esaustivamente (cfr. DTF 119 V 36) quattro condizioni
materiali, espresse positivamente, e tre condizioni personali, espresse
negativamente, per potere beneficiare dell'indennità per lavoro ridotto.
Le
condizioni positive sono enumerate al cpv. 1 dell'art. 31 LADI secondo cui i lavoratori,
il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è integralmente
sospeso, hanno diritto a una indennità per lavoro ridotto se:
" a. sono
soggetti all'obbligo di contribuzione all'assicurazione contro la disoccupazione
e non hanno ancora raggiunto l'età minima per l'obbligo di contribuzione
nell'AVS;
b. la perdita di
lavoro è computabile (art. 32);
c. il rapporto di
lavoro non è stato disdetto;
d. la perdita di
lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione
del lavoro potranno essere conservati i loro posti di lavoro."
Secondo
il cpv. 1bis in vigore dal 1° luglio 2003 per verificare i
presupposti del diritto di cui al cpv. 1 lett. d, in casi eccezionali può
essere effettuata un'analisi aziendale a carico del fondo di compensazione.
Fatti
I
surriferiti requisiti devono essere adempiuti nella loro totalità.
Le
condizioni negative sono stabilite all'art. 31 cpv. 3 LADI, secondo cui non
hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto:
" a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il
cui tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile;
b. il coniuge del
datore di lavoro occupato nell'azienda di quest'ultimo;
c. le persone che,
come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo
dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutamente le
decisioni del datore di lavoro, come
anche i loro coniugi occupati nell'azienda."
2.3. Secondo
l'art. 32 cpv. 1 LADI:
" Una perdita di lavoro è computabile se:
a. è dovuta a motivi
economici ed è inevitabile e
b. per ogni periodo
di conteggio è di almeno il 10 per cento delle
ore di lavoro
normalmente fornite in complesso dai lavoratori dell'azienda."
Per
l'art. 33 cpv. 1 LADI non è invece computabile una perdita di lavoro:
" a. se è dovuta a misure d'organizzazione aziendale, come lavori di pulizia,
di riparazione o di manutenzione, nonché ad altre
interruzioni dell'esercizio, usuali e
ricorrenti, oppure a circostanze
rientranti nella sfera normale del
rischio aziendale del datore di
lavoro;
b. se è usuale nel
ramo, nella professione o nell'azienda oppure se è causata da
oscillazioni stagionali del grado d'occupazione;
c. in quanto cada in
giorni festivi, sia cagionata da vacanze aziendali o sia fatta valere
soltanto per singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o
vacanze aziendali;
d. se il lavoratore
non accetta il lavoro ridotto e dev'essere pertanto rimunerato secondo il
contratto di lavoro;
e. in quanto
concerne persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata o da
un rapporto di tirocinio o al servizio di un'organizzazione per
lavoro temporaneo oppure;
f. se è la
conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell'azienda in cui
lavora l'assicurato."
Scopo
delle citate norme é di evitare la traslazione delle spese inerenti i rischi
aziendali all’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. Messaggio del
Consiglio federale del 2 luglio 1980, in FF 1980 III pag. 531; cfr. pure il
Rapporto della Commissione della gestione del Consiglio nazionale, “Efficacia
delle indennità per lavoro ridotto”, in FF N. 10, 16 marzo 1999, pag.
1628-1643).
2.4. Secondo
l'art. 33 cpv. 1 LADI non è computabile la perdita di lavoro dovuta a circostanze
rientranti nella sfera normale del rischio aziendale. Per "normale rischio
aziendale" si intende il pericolo di subire delle perdite per motivi
legati alla sfera interna dell'azienda (ad esempio: difetti nei macchinari,
problemi con il personale, errori di organizzazione) o per motivi esterni (ad
esempio la situazione del mercato), che ogni impresa ha e che è di conseguenza
in grado di calcolare o di prevenire o combattere con opportune contromisure
(cfr. G. Gerhards: "Kommentar zum Arbeitslosenversicherung (AVIG)",
Ed. Paul Haupt Berna e Stoccarda, 1987, Vol. I, pag. 426-428; STFA del 2
dicembre 2004 nella causa L.C. SA, C 264/03; STFA del 15 marzo 2004 nella causa
F. SA, C 189/02; SVR 2003 ALV Nr. 9; DLA 2002 pag. 59, DLA 2000 pag. 53, consid.
4b, pag. 57 e 58; DLA 1999 pag. 48 e 204; DLA 1998 pag. 290; DLA 1996/1997 pag.
54, consid. 2b, pag. 58; DLA 1995 pag. 117, consid. 1b, pag. 119 e 120).
Infatti,
la giurisprudenza federale, ha stabilito che le perdite di lavoro che possono
colpire ogni datore di lavoro rientrano nei rischi normali dell’azienda e
devono di regola essere assunti da quest’ultima. Soltanto se esse presentano un
carattere eccezionale o straordinario conferiscono un diritto all’indennità per
lavoro ridotto (cfr. STFA dell’11 agosto 2005 nella causa T., C 121/05; STFA
del 15 marzo 2004 nella causa F. SA, C 189/02; SVR 2003 ALV Nr. 9; DLA 2000
pag. 53, consid. 4b, pag. 57 e 58; DLA 1999 pag. 204, consid. 2a, pag. 206; DLA
1996/1997 pag. 54, consid. 2b aa), pag. 58; DLA 1995 pag. 117, consid. 1b, pag.
119 e 120).
Nella
citata sentenza del 15 marzo 2004 nella causa F. SA (C 189/02), l'Alta Corte ha
confermato il precedente giudizio di questo Tribunale e, definendo le perdite
di lavoro rientranti nel normale rischio aziendale, ha, tra l'altro, ribadito
che:
"
(…)
Trattasi segnatamente di perdite di lavoro
abituali che, secondo l'esperienza, sopravvengono periodicamente e possono
colpire ogni datore di lavoro. Ogni azienda deve quindi affrontare tali
evenienze ed essere in grado di prevederle, prevenirle o combatterle con
opportuni provvedimenti. Soltanto se le perdite denotano un carattere
eccezionale o straordinario possono dar diritto al versamento di un'indennità
per lavoro ridotto (DLA 1998 no. 50 pag. 291 consid. 1,
1996/1997 no. 11 pag. 58 consid. 2b/aa e riferimenti; cfr. anche Gerhards,
Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I,
pag. 426 segg., note 64-70).
(…)
Alla pronuncia cantonale deve essere prestata
adesione anche nella misura in cui ha concluso che i motivi addotti dalla
società a sostegno della domanda di indennità per lavoro ridotto - fluttuazione
dei prezzi, differimento delle commesse - rientravano, conformemente alla
giurisprudenza, nel normale rischio aziendale e non erano quindi risarcibili
dall'assicurazione contro la disoccupazione."
(cfr. STFA del 15 marzo 2004 nella causa F. SA, C
189/02)
In
un’altra sentenza del 2 dicembre 2004 nella causa L.C. SA (C 264/03), il
Tribunale federale delle assicurazioni sociali (TFA) ha confermato il
precedente giudizio di questo Tribunale e, in particolare, ha puntualizzato
che:
"
(…)
Il concetto di normalità deve essere definito con
riferimento all'attività specifica espletata dall'azienda e meglio deve tener
conto delle sue peculiarità. In tale contesto il criterio della prevedibilità
assume un significato determinante (DTF 119 V 500 consid. 1; DLA 1999 no. 10
pag. 48, 1998 no. 50 pag. 290, 1995 no. 20 pag. 117).
(…)." (cfr. STFA del 2 dicembre 2004 nella
causa L.C. SA, C 264/03)
Nel
campo dell'edilizia la giurisprudenza ha avuto modo di precisare al
riguardo che differimenti di termini voluti dal committente o causati
eventualmente da altri motivi non imputabili alle imprese incaricate
dell'esecuzione dei lavori non sono insoliti nel ramo, ragione per cui l'assicurazione
contro la disoccupazione non è tenuta a rispondere delle conseguenze degli
stessi sull'occupazione delle maestranze (STFA inedita 6 settembre 1985 nella
causa P.; STFA 12.10.88 nella causa O.C., inc. AD 214/87).
In una
decisione pubblicata in DLA 1995 N. 20 pag. 117 il TFA ha stabilito che è
innegabile che nell'edilizia le perdite di lavoro dovute alla necessità di
differire lavori a causa dell'insolvenza del committente, da un lato, e al
ritardo di un progetto in seguito ad una procedura d'opposizione pendente,
dall'altro, costituiscono rischi normali dell'azienda.
Anche le
variazioni del tasso di occupazione dovute ad una situazione concorrenziale
tesa possono colpire qualsiasi datore di lavoro. Occorre infatti evitare che
l’intervento dell’assicurazione contro la disoccupazione ostacoli la
concorrenza mediante una ridistribuzione dei costi e dei redditi a carico delle
aziende strutturalmente forti.
In
quell'occasione l'Alta Corte ha rilevato che:
"
(…)
2.- a) En l'espèce, la réduction de l'horaire de
travail introduit par la recourante est motivée par trois causes essentielles.
La première a trait au fait que la société a été contrainte de différer des
travaux de construction portant sur cinq immeubles locatifs parce que le maître
de l'ouvrage n'était pas en mesure de s'acquitter d'une dette échue d'un
montant de 200'000 fr., somme à la quelle s'ajoutaient des factures non encore
échues d'une valeur de 450 000 fr. La deuxième cause consiste dans le retard
d'un projet de transformation d'un immeuble en raison d'une procédure
d'opposition pendante. Quant à la troisième, elle réside dans le fait que des
entreprises concurrentes ont pratiqué des manoeuvres de "dumping"
afin d'obtenir l'adjudication d'importants travaux au détriment de la recourante.
b) Il est toutefois indéniable que les pertes de
travail dues à la nécessité de différer des travaux en raison de
l'insolvabilité du maître de l'ouvrage, d'une part, et au retard d'un projet en
raison d'une procédure d'opposition pendante, d'autre part, constituent des
risques normaux d'exploitation. Pour une entreprise de construction, de telles
circostances ne sont en effet nullement exceptionelles et ne sauraient, pour ce
motif, entraîner une perte de travail à prendre en considération.
En ce qui concerne les variations du taux
d'occupation dues à une situation concurrentielle tendue, la Cour de céans a
jugé que la perte de travail qui en résulte est susceptible de toucher chaque
employeur d'une même branche économique (arrêt non publié M. du 29 juin 1989, C
25/89). Par ailleurs, il faut éviter que l'intervention de l'assurance-chômage
entrave la concurrence par une redistribution des coûts et des revenus des
entreprises structurellement fortes à celles qui le sont moins (sur ces
questions, cf. Brügger, Die Kurzarbeitsentschädigungen als
arbeitslosenversicherungsrechtliche Präventivmassnahme, th. Berne 1993, p. 70).
Or, en l'espèce, la recourante produit un tableau comparatif de soumissions
présentées par onze entreprises, rélatives à la consctruction d'un trottoir.
Certes, en admettant que ce document soit représentatif de la situation régnant
sur l'ensemble du marché de la construction dans la région concernée, on
constate que l'offre la plus avantageuse est sensiblement inférieure à l'offre
présentée par la recourante. Il n'en demeure pas moins que la proposition de
cette dernière se situe parmi les quatre offres les plus élevées présentées en
l'occurence, de sorte que la perte du marché en causa ne saurait être attribuée
à d'éventuelles manoeuvres de "dumping" pratiquées par les
entreprises concurrentes. On doit bien plutôt admettre que la diminution du
Considerandi
taux d'occupation subie par la recourante est due à une situation
concurrentielle tendue, d'ont l'assurance-chômage n'a pas à répondre. (…)."
(cfr. DLA 1995 N. 20, consid. 2a e 2b, pag. 120 e
121)
In
un'altra decisione, pubblicata in DLA 1998 N. 50, pag. 290, il TFA ha stabilito
che la perdita di lavoro dovuta alla congiuntura molto sfavorevole, che obbliga
un’impresa di costruzioni ad adeguarsi alla volontà dei diversi committenti
senza avere la possibilità di esercitare un influsso sull’inizio dei lavori,
rientra nella sfera normale del rischio aziendale. A causa delle difficoltà che
attraversa notoriamente, già da parecchi anni, il settore edilizio, la perdita
di lavoro invocata può colpire allo stesso modo ogni datore di lavoro di questo
ramo economico. Tale perdita non assume pertanto un carattere eccezionale nella
congiuntura attuale.
Anche in
questa occasione la nostra Massima Istanza ha ribadito la propria
giurisprudenza secondo la quale:
"(…)
Selon la jurisprudence, doivent être considérées comme des risques normaux
d'exploitation, les pertes de travail habituelles,
c'est-à-dire
celles qui, d'après l'expérience de la vie, surviennent périodiquement et qui,
par conséquent, peuvent faire l'objet de calculs prévisionels. Les pertes de
travail susceptibles de toucher chaque employeur sont des circostances
inhérentes aux risques d'exploitation généralement assumés par un entreprise;
ce n'est que lorsqu'elles présentent un caractère exceptionnel ou
extraordinaire qu'elles ouvrent droit à une indémnité en cas de réduction de
l'horaire de travail. Par ailleurs, la question du risque normal d'exploitation
ne saurait être tranchée de manière identique pour tous les genres
d'entreprises, ce risque devant au contraire être apprécié dans chaque cas
particulier, compte tenu de toutes les circostances liées à l'activité
spécifique de l'exploitation en cause (DTA 1995 n° 20 p. 119 consid. 1b et les
références citées).
De manière générale, la jurisprudence considère que des délais d'éxecution
reportés à la demande du maître de l'ouvrage ne représentent pas des
circostances exceptionelles dans le domaine de la construction (DTA 1993/1994
no. 35 p. 244). Même les pertes de travail dues à l'annulation de travaux
ensuite de l'insolvabilité du maître de l'ouvrage ou provoquées par le retard
d'un projet en raison d'une procédure d'opposition constituent des risques
normaux d'exploitation. Quant aux variations du taux d'occupation dans une
entreprise en raison d'une situation concurrentielle tendue, elles sont
susceptibles de toucher chaque employeur d'une même branche économique et sont
donc, elles aussi, inhérentes à de tels risques (sur ces divers points, voir
DTA 1995 no 20 p. 120 consid. 2b)
(…)."
(cfr. DLA 1998 N. 50, consid. 1, pag. 292)
Nella
citata sentenza pubblicata in DLA 1993/1994 N. 35 pag. 244 il TFA ha, in
particolare, osservato che:
"
(…)
2.
- b) Wie das Eidgenössische Versicherungsgericht
in zahlreichen Fällen erkannt hat, sind bei Bauunternehmungen Schwankungen in
der Auftragslage im Jahresverlauf, insbesondere ein Rückgang der Aufträge im
Winter, erfahrungsgemäss üblich. Demzufolge ist der darauf zurückzuführende
Arbeitsausfall saisonal und betriebsüblich und darum gemäss Art. 33 Abs. 1 lit.
b AVIG nicht anrechenbar (ARV 1985 Nr. 17 S. 109 Erw. 2b; unveröffentlichte
Urteile F. vom 22. November 1989, C 50/89, M. vom 30. Dezember 1988, C 57/87,
B. vom 16 Oktober 1985, C 85/85, und P. AG vom 6. September 1985, C 67/84). Ferner
hat das Eidgenössische Versicherungsgericht im eben genannten Urteil P. AG (C
67/84) festgehalten, dass auch Verschiebungen von Terminen auf Wunsch von
Auftraggebern oder allenfalls auch aus andern Gründen, die von dem mit der
Ausführung von Arbeiten beauftragten Unternehmen nicht zu verantworten sind, im
Baugewerbe nichts Aussergewöhnliches darstelle, weshalb die
Arbeitslosenversicherung für entsprechende Auswirkungen auf die Beschäftigung
der Belegschaft nicht einzustehen hat (bestätigt im erwähneten Urteil B., C
84/85, und zuletzt im unveröffentlichten Urteil P. vom 10. März 1994, C 39/93).
Mit andern Worten ist auch in diesem Fall auf Grund von Art. 33 Abs. 1 lit. b
AVIG die Anrechenbarkeit des Arbeitsausfalls zu verneinen.
(…)
5.
- Soweit der hier zu beurteilende
Arbeitsausfall mit der Verzögerung oder gar dem Ausbleiben der in der
Voranmeldung vom 19. November 1992 - ebenso wie schon in derjenige vom 24.
September 1992 - angesprochenen Aufträge zusammenhängt, fällt seine
Anrechenbarkeit rechtsprechungsgemäss (vgl Erw. 2b hievor) ausser Betracht. Ausfälle
dieser Art sind für eine Hoch- und Tiefbau tätige Unternehmung keineswegs
aussergewöhnlich, wobei letztlich offenbleiben kann, ob dadurch der Tatbestand
des normalen Betriebsrisikos (Art. 33 Abs. 1 lit. a AVIG) oder derjenige der
Branchen-, Berufs- oder Betriebsüblichkeit (Art. 33 Abs. 1 lit. b AVIG) erfüllt
wird (vgl Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosen-versicherungsgesetz, Bd. 1, Bern
1987, N 73 zu Art. 32/33).
(…):" (cfr. DLA 1993/1994 N. 35, consid. 2b
pag. 247-248 e consid. 5 pag. 249-250)
Questa
giurisprudenza è stata ancora confermata dal TFA in una decisione del 4
dicembre 2003 nella causa F. AG, (C 8/03).
In
quell'occasione l'Alta Corte ha, in particolare, ribadito che questa
giurisprudenza vale analogamente anche per le imprese attive in un settore
correlato con l'edilizia (Baunebengewerbe).
In una
decisione, pubblicata in DLA 1999 N. 10, pag. 48, il TFA ha poi stabilito che
l'esperienza dimostra che le oscillazioni nel portafoglio ordini sono
assolutamente usuali nelle imprese di costruzioni, sia in inverno che durante
le altre stagioni.
Secondo
la giurisprudenza federale, le perdite dovute ad insolvenza del committente o a
una procedura giudiziaria pendente fanno parte dei normali rischi aziendali nel
settore edilizio, vale a dire sono usuali nel ramo, per cui non devono essere
prese in considerazione dall'assicurazione contro la disoccupazione (art. 33
cpv. 1 lett. a e b LADI).
È vero
che la computabilità o la natura temporanea della perdita di lavoro non può
essere negata semplicemente a causa della situazione del mercato in generale.
E' nondimeno possibile, anzi necessario, per determinare il diritto
all'indennità, tenere conto di tale situazione nel ramo in questione. Occorre
in particolare esaminare la situazione concorrenziale, una diminuzione della
cifra d'affari, un'eventuale evoluzione strutturale, ecc.
Contestualmente
il TFA ha, in particolare, rilevato che:
"(…)
4.
- a) Selbst wenn die Beschäftigungseinbrüche
bei der Beschwerdeführerin - wie diese geltend macht - nicht nur in den
Wintermonaten eingetreten sind, ist der kantonalen Rekurskommission darin
beizupflichten, dass Schwankungen im Auftragsbestand von Bauunternehmungen im
Jahresverlauf, so ein Rückgang der Beschäftigungslage im Winter, aber auch zu
andern Jahreszeiten, erfahrungsgemäss durchaus üblich sind. Dementsprechend hat
das Eidgenössisches Versicherungsgericht in zahlreichen Fällen den darauf
zurückzuführenden Arbeitsausfall als saisonal und betriebsüblich bezeichnet
(ARV 1993/94 Nr. 35 S. 247 Erw. 2b mit Hinweisen). Mit dem Hinweis auf ihren
flexiblen Personalbestand, der jeweils dem Geschäftsgang angepasst werde,
gesteht die Beschwerdeführerin selber ein, dass diesbezüglich eben keine
Konstanz besteht. Sie bringt denn auch keine Gründe für das Vorliegen eines
aussergewönlichen Arbeitsmangels vor. Ebenfalls zutreffend ist schliesslich der
Hinweis der Vorinstanz, wonach gemäss Praxis des Eigenössischen
Versicherungsgerichts Arbeitsausfälle aufgrund der Zahlungsunfähigkeit des
Bauherrn oder hängiger Rechtsmittelverfahren zum normalen Betriebsrisiko in der
Baubranche zählen bzw. als branchenüblich gelten, weshalb die
Arbeitslosenversicherung für entsprechenden Auswirkungen auf die Beschäftigung
der Belegschaft nicht einzustehen hat (vgl DTA 1995 Nr. 20 S. 117; ARV 1993/94
Nr. 35 S. 244 ff., insbesondere Erw. 2b mit Hinweisen).
(…)." (cfr. DLA 1999 N. 10, consid. 4a, pag.
51-52)
Confermandosi
ulteriormente nella giurisprudenza appena citata la nostra Massima Istanza, in
una decisione del 30 aprile 2001 nella causa W., C 244/99, ha puntualizzato
che:
"
(…)
Diese Praxis (ndr.: rinvia alla DLA 1999 N. 10,
consid. 4a, pag. 51) wurde zwar vor dem Hintergrund
einer guten Konjunktur- und Beschäftigungslage entwickelt, die sich dadurch
kennzeichnet, dass aus Terminverschiebungen entstehende Arbeitsausfälle durch
andere (kurzfristige) Aufträge ausgeglichen werden können. Doch allein die
Tatsache einer angespannten, rezessiven Wirtschaftslage und das damit
verbundene Risiko, dass die Möglichkeit, andere Aufträge vorzuziehen nicht mehr
oder nur in eingeschränktem Masse besteht, genügt indes nicht, um die
Anrechenbarkeit des Arbeitsausfalles zu bejahen. Vielmehr müssen unter dem
Gesichtspunkten der fehlenden Betriebsüblichkeit und des fehlenden normalen
Betriebsrisikos immer besondere Umstände hinzutreten, welche dann auch die
Annahme eines voraussichtlich vorübergehenden Arbeitsausfalls (Art. 31 Abs. 1
lit. d AVIG) begründen (ARV 1995 Nr. 20 S. 119 Erw. 1b; nicht veröffentlichte
Urteile R. vom 14. Dezember 1998 [C 140/98] und M. vom 7 Mai 1997 [C 127/96];
Gerhards, Kommentar zum
Arbeitslosen-versicherungsgesetz [AVIG], Bd. 1,
Bern 1988, N 70 zu Art. 32/33).
(…)." (cfr. STFA del 30 aprile 2001 in re
W., C 244/99, consid. 3a)
2.5
Nell'evenienza
concreta la ditta RI 1 ha addotto quali motivi per l'introduzione del lavoro
ridotto sostanzialmente l'assenza di ordinazioni a corto termine e il posticipo
dell'inizio dei lavori già programmati a causa di problemi di cantiere e della
direzione dei lavori (cfr. consid. 1.1).
Ora, come
giustamente sottolineato dall'amministrazione, la costante giurisprudenza
federale ha stabilito che tali circostanze fanno parte del normale rischio
aziendale (cfr. consid. 2.4) per cui la perdita di lavoro non è computabile.
Di
conseguenza, non essendo in concreto realizzato un fondamentale presupposto per
il riconoscimento del diritto ad indennità per lavoro ridotto, a ragione la
Sezione del lavoro si è opposta al pagamento di queste prestazioni della LADI.
A
proposito della circostanza, evocata nel ricorso, che ad un'altra ditta attiva
nel settore dell'edilizia, sarebbe stato riconosciuto il diritto all'indennità
di disoccupazione, anche volendo per ipotesi ammettere che la situazione sia
identica a quella qui esaminata, secondo questo Tribunale, l'azienda ricorrente
non può comunque invocare il diritto ad ottenere un'uguaglianza di trattamento
in caso di applicazione illegale di norme giuridiche (uguaglianza nell'illegalità;
cfr. STCA del 17 novembre 2005 nella causa X, 38.2005.64; DTF 131 V 20 consid.
3.
; DTF 126 V 392 consid. 6°; STFA del 20 gennaio 2006 nella causa C., C
304/05).
Ad esempio, in una
decisione dell’11 agosto 2005 nella causa T. (C 121/05), chiamato a
pronunciarsi nel caso di una ditta che ha preannunciato un periodo di lavoro
ridotto a causa di un grosso cantiere davanti al suo negozio e che ha, in
particolare, contestato l’opposizione allo stesso adducendo che a altre ditte
le prestazioni erano state riconosciute, il TFA ha sviluppato, tra l’altro, le
seguenti considerazioni:
" (…)
3.3
Der Beschwerdegegner machte vorinstanzlich
geltend, mindestens zwei Detaillisten aus dem Dorf Y.________ seien just für
diese Zeit in den Genuss von Kurzarbeitsentschädigung gekommen, was die Frage
nach der Gleichbehandlung aufwerfe. Hieraus kann er aus folgenden Gründen
nichts zu seinen Gunsten ableiten.
Nach der Rechtsprechung geht der Grundsatz der
Gesetzmässigkeit eines Entscheides in der Regel der Rücksicht auf die
gleichmässige Rechtsanwendung vor. Der Umstand, dass das Gesetz in anderen
Fällen nicht oder nicht richtig angewendet worden ist, gibt dem Bürger
grundsätzlich keinen Anspruch darauf, ebenfalls abweichend vom Gesetz behandelt
zu werden. Das gilt jedoch nur, wenn lediglich in einem einzigen oder in
einigen wenigen Fällen eine abweichende Behandlung dargetan ist. Eine
Gleichbehandlung im Unrecht ist somit in Betracht zu ziehen, wenn die Behörde
die Aufgabe der in anderen Fällen geübten gesetzwidrigen Praxis ablehnt; erst
dann kann der Rechtsadressat verlangen, dass die gesetzwidrige Begünstigung,
die Dritten zuteil wird, auch ihm gewährt werde, soweit dies nicht andere
legitime Interessen verletzt (BGE 126 V 392 Erw. 6a mit Hinweisen; vgl. auch
BGE 127 I 2 Erw. 3a, 127 II 121 Erw. 9b; Urteil F. vom 4. Dezember 2003 Erw.
4.
, C 8/03).
Das KIGA hat im vorinstanzlichen Verfahren
ausgeführt, weshalb den zwei vom Beschwerdegegner ins Feld geführten Firmen,
deren Anmeldung im Januar und April 2004 erfolgt sei, für 2 respektive 3 Monate
Kurzarbeitsentschädigung gewährt worden sei, und weshalb sich jene beiden Fälle
von dem vorliegenden unterschieden hätten. Der Beschwerdegegner hat nicht
substanziiert dargelegt, inwieweit die relevanten Umstände jener Fälle mit den
seinigen übereinstimmten und somit eine Ungleichbehandlung im Unrecht
vorgelegen haben könnte. Selbst wenn dies zuträfe, ist weder dargetan noch
aktenkundig, dass jene Fälle Teil einer eigentlichen gesetzwidrigen Praxis
bilden könnten, zumal das KIGA angab, eine der Firmen habe ihr Begehren auf
Weiterausrichtung der Kurzarbeitsentschädigung zurückgezogen, nachdem es die
Sache vertieft überprüft habe.
(…).“ (cfr. STFA dell’11 agosto 2005 nella causa T., C 121/05)
In simili circostanze, la
decisione su opposizione deve essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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