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Decisione

38.2005.98

Assicurato sospeso per 16 giorni per avere interrotto un programma occupazionale. Dalla documentazione medica agli atti(anche dal rapporto del medico fiducario dell'amministrazione) risulta,tuttavia,c

6 aprile 2006Italiano42 min

Source ti.ch

Fatti

G. Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG),

Ed. Paul Haupt Berna e Stoccarda, 1987, Vol. 1, Ad art. 30, nota 26, pag. 368 e

H.U. Stauffer, Serie “Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht”, Bundesgesetz über die obligatorische

Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, Ed. Schultess, Zurigo 1998, Ad art. 30, pag. 83; D. Cattaneo,

"Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della

giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3, Ed. OCST, Pregassona

2000, pag. 71 segg..

2.6. In una

sentenza del 29 dicembre 1997 nella causa V., pubblicata in RDAT II-1998 pag.

255 seg., il TCA, respingendo il ricorso di un assicurato che aveva rifiutato

di partecipare ad un programma di occupazione, ha sviluppato le seguenti

considerazioni:

" Nell'evenienza

concreta, l'URC di Biasca, vista l'impossibilità di assegnare al ricorrente

un'occupazione adeguata e non ritenendo opportuni altri provvedimenti inerenti

il mercato del lavoro (cfr. art. 72 a cpv. 1 LADI), gli ha offerto un lavoro

nell'ambito di un programma occupazionale per disoccupati (cfr. Doc. A3).

Il TCA è dunque chiamato a stabilire se l'impiego

assegnato all'assicurato "è conforme all'età, alla situazione personale o

allo stato di salute dell'assicurato". Se così non fosse, l'occupazione

sarebbe inadeguata e di conseguenza esclusa dall'obbligo di accettazione (cfr.

art. 16 cpv. 2 lett. c LADI).

L'assicurato, nato nel 1949, non fa valere che

l'occupazione non era conforme alla sua età o alle sue condizioni di salute

(cfr. pure Doc. 4). Egli sostiene invece che l'impiego non era conforme alla

sua situazione personale, in quanto gli avrebbe precluso "ogni e qualsiasi

possibilità di rapporti affettivi" con la sua convivente (da sei anni) e

il figlio di quest'ultima.

Al proposito N.V. sottolinea di essere

domiciliato a C. e di rientrare ogni fine settimana a T. in Provincia di B.

Ora, visto che durante il programma d'occupazione a Pollegio avrebbe dovuto

lavorare ogni sabato (cfr. Doc. 3 e Doc. VII) e qualche ora (una volta al mese)

anche la domenica, gli sarebbe stato impossibile "per sei mesi partire di

sabato - primo pomeriggio o sera - e rientrare la domenica sera (se non addirittura

di domenica mattina) facendo 540 km di tragitto stradale" (cfr. Doc. A).

Come sottolinea Gerhards ("Kommentar zum Arbeitslosenversiche-runggesetz",

Vol. I, ed. Paul Haupt, Berna e Stoccarda 1988, pag.

234 no. 27), con il concetto di "situazione personale" si intende

soprattutto lo stato civile, il numero di figli bisognosi di cure, l'obbligo di

assistenza verso genitori o parenti, l'esistenza di una casa propria (cfr. STCA

del 15 aprile 1997 nella causa M.S.H., a proposito di una donna che doveva

occuparsi dei suoi figli piccoli).

Nella presente fattispecie l'assicurato, celibe,

vive tutta la settimana a C. e si reca ogni fine settimana in Provincia di B.,

dove risiedono la sua convivente e il figlio di quest'ultima per i quali,

secondo quanto affermato dal suo patrocinatore, il ricorrente adempie "ad

ogni onere di assistenza" (cfr. consid. 1.2).

Questo Tribunale ritiene che i motivi addotti

dall'assicurato, seppure parzialmente comprensibili, non erano tali da rendere

inadeguata l'occupazione assegnatagli.

Innanzitutto, va ricordato che è l'assicurato

stesso ad avere scelto di vivere solo in Svizzera (e dunque separato dai suoi

cari) (precisamente a C., dove è domiciliato) durante tutta la settimana.

Inoltre, l'obbligo di lavorare anche di sabato

(fino a mezzogiorno) non gli avrebbe comunque impedito di recarsi a T. per una

breve visita, mentre invece era da lui esigibile che una volta al mese non

rientrasse in Italia quando doveva lavorare la domenica (in questa occasione,

del resto, egli avrebbe potuto ricevere la visita della convivente e del figlio

di quest'ultima).

Infine e soprattutto l'occupazione in questione

aveva un carattere temporaneo e sarebbe durata solo sei mesi.

A ciò va aggiunto che, per costante

giurisprudenza federale, il concetto di famiglia, vincolante anche per le

assicurazioni sociali, è quello che presuppone il matrimonio (cfr. su questo

aspetto RDAT II 1996, pag. 245).

Il concetto di "situazione personale"

ai sensi dell'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI, deve dunque essere interpretato

valutando se si è in presenza di una coppia sposata o, come nel caso concreto,

di conviventi. Nel primo caso la "protezione" per l'assicurato è

certamente superiore (vedi comunque a proposito del diritto al ricongiungimento

famigliare, esteso pure ai conviventi, la STCA del 12 marzo 1997 nella causa D.K.

relativa agli art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e 44 lett. b OADI).

E' anche utile precisare che la seconda revisione

della LADI ha formulato in parte in modo più restrittivo il concetto di

occupazione adeguata, per cui, come sottolinea Gerhards ("Grundriss des neuen

Arbeitslosenversicherungsrecht", pag. 113) qualche occupazione che fino al

31 dicembre 1995 non era adeguata, lo è invece dal 1. gennaio 1996.

In conclusione, dunque, a mente del TCA,

l'occupazione assegnata all'assicurato rispettava il presupposto dell'art. 16

capoverso 2 lettera c LADI, conformemente a quanto richiesto dall'art. 72 a

cpv. 2 LADI. Nella presente fattispecie prevale pertanto l'aspetto di

reinserimento nel mondo del lavoro, che è uno dei principali obiettivi dei

programmi di occupazione, e che si giustifica tanto più nel caso

dell'assicurato disoccupato da più di un anno (e cioè dal 21 dicembre 1995;

cfr. Doc. 5) al momento in cui gli è stata assegnata l'occupazione temporanea

(su questi aspetti cfr. DLAD 1987 pag. 39; D. Cattaneo, "Les mesures préventives

....", pag. 523 n. 891).

La decisione dell'UCL, che ha inflitto a N. V.,

la sanzione minima prevista dalla legge (cfr. consid. 2.5. e 2.6.) deve dunque

essere confermata.

A titolo abbondanziale va rilevato che al

medesimo risultato si dovrebbe pure giungere anche volendo applicare alla

presente fattispecie tutti i criteri dell'art. 16 cpv. 2 LADI (cfr. al riguardo

consid. 2.7.).

L'occupazione in questione, quanto alla durata

del lavoro, rispettava infatti le condizioni previste dal "Contratto

normale di lavoro per il personale dell'agricoltura": 40 ore di lavoro

settimanali (cfr. Doc. VII) contro "le 50 ore nella media annuale, ma

comunque al massimo 55 ore alla settimana" previste dal contratto normale

(cfr. Doc. VIII). Essa non poteva dunque venire rifiutata sulla base dell'art.

16 cpv. 2 lett. a LADI.

Contrariamente al parere del rappresentante

dell'assicurato, il ricorrente non può neppure invocare l'art. 16 cpv. 2 lett.

b LADI ("non tiene convenientemente conto delle capacità e dell'attività

precedente dell'assicurato").

In effetti il Tribunale federale delle

assicurazioni ha avuto modo di precisare, nella già citata sentenza emessa prima

della revisione della LADI, che, dopo un periodo prolungato di disoccupazione,

anche un'attività in un programma di occupazione che non corrisponde alle

qualifiche professionali e all'attività precedente dell'assicurato deve essere

accettata. In quell'occasione il TFA, dopo aver affermato che l'obbligo di partecipare

a lavori di pulizia del bosco e di costruzioni di sentieri escursionistici non

costituisce una violazione della libertà personale del disoccupato ed avere

ricordato che in un periodo di grave crisi economica un assicurato deve

accettare anche un'occupazione che non corrisponde alle sue qualifiche e ai

suoi desideri (e segnatamente non può rifiutare un'occupazione temporanea in un

settore diverso da quello dove era attivo prima di rimanere disoccupato), si è

così espresso nel caso concreto: "n'est dès lors pas déterminante

l'allégation du recourant selon laquelle il a une formation de programmeur et

est apte davantage à l'exercice d'un travail intellectuel que manuel" (cfr. DLAD 1987 pag. 38).

Analoghe considerazioni devono valere, nella

presente fattispecie, per un carpentiere qualificato, in disoccupazione da più

di un anno e chiamato a svolgere per un periodo di sei mesi un'attività di

orticoltore (cfr. sui contenuti di questo programma d'occupazione cfr.

"Disoccupazione e orticoltura" in Caritas Insieme, luglio-agosto

1997, pag. 10-12).

Infine, visto che l'assicurato è domiciliato a C.

e l'occupazione gli è stata assegnata a P., il tragitto non dura certamente più

di due ore per recarsi al lavoro e più di due ore per il rientro, e non

può dunque essere esclusa dall'obbligo di accettazione sulla base

dell'art. 16 cpv. 2 lett. f LADI (cfr. G. Gerhards, "Grundriss..."

pag. 113)." (RDAT II-1998 pag. 258-262).

In

un'altra sentenza del 5 luglio 1999 nella causa G. (38.98.00410), il TCA ha invece

stabilito quanto segue:

"

Nella presente fattispecie all'assicurato è

stato proposto in data 31 luglio 1997 (cfr. Doc. B) un impiego quale artigiano,

in un programma di occupazione temporanea, presso Caritas Ticino, in un lavoro

dove non necessitano qualifiche professionali (cfr. Doc. A).

L'assicurato ha così giustificato la mancata

partecipazione al colloquio d'assunzione con il responsabile del programma di

occupazione:

" In

quanto mi avete assegnato in modo inadeguato, non confacente alle mie qualifiche.

Risulta dal vostro

"colsta ... No. E1306910": qualificazione senza qualifica, nel merito

tengo a precisarvi che non sono senza qualifica, ho frequentato il Centro

scolastico industrie artistiche per cinque anni a tempo pieno dove ho

conseguito la licenza in grafica ed il dipl.fed. di grafico e come professione

/ att. = artigiano, quando la mia professione non è quella di artigiano. Oltre

a ciò, mi avete fatto firmare per una assegnazione a Cadenazzo e poi mi avete

assegnato per: due Giubiasco, Cadenazzo e Pollegio." (Doc. C)

Alle luce della giurisprudenza federale e

cantonale citata (cfr. consid. 2.7 e 2.8) le argomentazioni addotte

dall'assicurato non sono tali da giustificare il rifiuto dell'occupazione

assegnata. Le nuove disposizioni relative all'obbligo di partecipare ad un

programma di occupazione non prevedono infatti più, come in passato, di tenere

conto delle qualifiche professionali dell'assicurato per considerare adeguata

questa misura inerente al mercato del lavoro. Va comunque sottolineato che,

visto il lungo periodo di disoccupazione e considerata la durata limitata

dell'occupazione assegnata, anche volendo applicare la precedente

giurisprudenza federale, il lavoro di orticoltore sarebbe stato adeguato per un

grafico (cfr. consid. 2.8 infine).

In simili condizioni la sospensione di 25 giorni

dal diritto all'indennità di disoccupazione, inflitta all'assicurato sulla base

dell'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI, non può che essere confermata (cfr. consid.

2.6)."

2.7. Secondo

l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla

gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al

massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La

sospensione del diritto a indennità va da 1a 15 giorni in caso di colpa lieve,

da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di

colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

La sua

durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI),

soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V

50).

In virtù

dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal

diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della

prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.

L'art. 45

cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato

senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha

rifiutato un lavoro idoneo.

2.8. Per quanto concerne l'entità della sospensione, occorre

segnalare che il TFA in una sentenza del 25 febbraio 2003 nella causa UCL c/ D.S.

(C 262/01), si è pronunciato su un ricorso dell'Ufficio cantonale del lavoro

(dal 1° gennaio 2002: Sezione del lavoro) del Cantone Ticino inoltrato contro

una decisione del TCA in cui la sanzione inflitta a un'assicurata che si era

rifiutata di partecipare a un programma occupazionale di sei mesi era stata

ridotta da 21 giorni a 12 giorni di sospensione dal diritto all'indennità di

disoccupazione, in quanto l'amministrazione non aveva tenuto conto degli

importanti oneri familiari e della necessità per l'assicurata di riorganizzarsi

la vita per il periodo limitato di sei mesi.

L'Alta

Corte, benché il principio stesso della sospensione non fosse più controverso,

ha rilevato che l'occupazione temporanea prospettata all'interessata della

durata di sei mesi al 50% era stata giustamente considerata adeguata e conforme

all'età, alla situazione personale e allo stato di salute dell'assicurata,

poiché essa, pur lavorando al mattino al 50% quale impiegata di banca e

dovendosi occupare della figlia di due anni, oltre che del marito preparandogli

il pranzo, era comunque alla ricerca di un'occupazione a tempo pieno.

Il TFA ha

accolto il ricorso dell'UCL, ritenendo che nella fattispecie, a prescindere

dall'eventuale legittimità e portata delle direttive del SECO, il cui utilizzo

non dispenserebbe comunque dall'esaminare l'esistenza di eventuali motivi

plausibili atti a escludere ogni forma di colpa e dal tenere conto delle

singole particolarità del caso, la sospensione inflitta dall'UCL di 21 giorni

non appariva eccessiva. Nemmeno erano ravvisabili circostanze particolari che

avrebbero giustificato una riduzione, tali da rendere lieve la colpa

dell'assicurata.

Al

riguardo la nostra Massima Istanza ha osservato:

"

(…)

2.

2.1 La Corte cantonale si è distanziata dalla valutazione

operata dall'UCL e ha qualificato solo come leggera - e non come mediamente

grave - la colpa dell'assicurata. In particolare, non ha condiviso il

provvedimento amministrativo poiché esso avrebbe riprodotto

"meccanicamente (in funzione della durata della misura)", e quindi

senza tenere conto dell'insieme delle circostanze, le tabelle emanate dal seco

in materia (cfr. Prassi ML/AD 99/1 foglio A/1).

2.2 Per parte sua, l'Ufficio ricorrente, dando per scontato

che la durata della sospensione vada determinata a dipendenza della gravità

della colpa nel singolo caso e debba pertanto tenere conto di tutte le

circostanze concrete, censura nondimeno l'operato dei primi giudici e ritiene

che la sanzione inflitta dall'amministrazione, fondata sulle direttive emanate

dal seco al fine di eliminare le forti divergenze cantonali riscontrate in

materia, sarebbe già rispettosa del principio di proporzionalità, mentre gli

elementi soggettivi evocati dalla pronuncia impugnata non sarebbero tali da

giustificarne una riduzione.

3.

3.1 In una recente sentenza pubblicata in DTF 125 V 197,

resa nell'ambito applicativo dell'ordinamento in vigore fino al 31 dicembre

1995, il Tribunale federale delle assicurazioni ha già avuto modo di confermare

una sospensione per 20 giorni, ossia per la durata massima prevista dalla

normativa allora in vigore per i casi di colpa mediamente grave, decretata nei

confronti di un assicurato che non aveva dato (tempestivamente) seguito

all'ingiunzione dell'Ufficio di iscriversi a un (adeguato) programma

occupazionale di 6 mesi

mancando di conseguenza di parteciparvi. Similmente, in una

successiva sentenza 19 agosto 2002 in re K., C 355/01, questa Corte ha tutelato

la decisione di sanzionare con 23 giorni di sospensione un tale rifiuto. In

numerose altre occasioni, per contro, questo Tribunale ha ravvisato in casi

analoghi un comportamento gravemente colposo (cfr. art. 45 cpv. 2 lett. c OADI).

Così, ha già avuto modo di convalidare la sospensione per 45

giorni di un assicurato che si era rifiutato, per la presenza di - peraltro

effettivi - problemi di schiena, di intraprendere, nell'ambito di un programma

occupazionale temporaneo, un'attività di custode presso una casa di cura, la

molteplicità delle funzioni inerenti a questa occupazione non essendo stata

ritenuta tale da causare un eccessivo e ripetuto carico della schiena (sentenza

12 febbraio 2001 in re B., C 446/99, C 448/99, C 382/00). Parimenti, in una

precedente sentenza, inedita, del 19 maggio 1999 in re S., C 54/98, il

Tribunale federale delle assicurazioni aveva stabilito che l'abbandono, dopo

pochi giorni e senza valido motivo, di un'occupazione temporanea assegnata

all'assicurato nell'ambito di un programma occupazionale, giustificava una

sospensione di (almeno) 31 giorni (cfr. pure sentenze 28 marzo 2001 in re Z., C

308/00, 29 gennaio 2001 in re R., C 412/99).

Considerandi

II Tribunale federale delle assicurazioni, nella sua

giurisprudenza, qualifica infine, normalmente, come mediamente grave l'assenza

ingiustificata a un corso e l'interruzione del medesimo (cfr. sentenza 9

ottobre 2002 in re M., C 136/01, e i riferimenti ivi citati).

3.2

Ora, a prescindere dall'eventuale legittimità e portata

delle direttive del seco - questione che è stata lasciata aperta nella sentenza

citata del 21 maggio 2002 in re W. -, il

cui utilizzo non dispenserebbe comunque dall'esaminare preliminarmente

l'esistenza di eventuali "motivi plausibili" atti ad escludere ogni

forma di colpa (art. 30 cpv. 1 lett. d LADI; DLA 2000 no. 21 pag. 101 e 1999,

no. 9 pag. 42) e, lasciando un margine di apprezzamento di 5 giorni (cfr.

Prassi -ML/AD 99/1 foglio A/1),

consentirebbe - indipendentemente da quanto affermato in sede di istruttoria

cantonale dalla rappresentante dell'Ufficio ricorrente - di ­tenere conto delle

singole particolarità del caso, la sospensione decretata dall'UCL nei confronti

di D.S. non appare eccessiva alla luce della giurisprudenza appena esposta.

3.3

Né sono ravvisabili circostanze particolari che

giustificherebbero una riduzione nella misura stabilita dalla Corte cantonale,

tali da rendere lieve la colpa dell'assicurata.

In particolare, non può essere considerato un motivo di riduzione

della colpa il fatto che l'occupazione temporanea proposta - peraltro ritenuta

adeguata (art. 72a cpv. 2 in relazione con l'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI) pure

dalla precedente istanza - mal si sarebbe conciliata con gli importanti oneri

familiari ed avrebbe di conseguenza obbligato l'assicurata a riorganizzare la

propria vita per sei mesi. A tale valutazione si oppone infatti non solo la

considerazione che

D.S. era, per propria decisione, alla ricerca - da ormai un anno e

sette mesi - di un'attività a tempo pieno (al 100 %) e pertanto, beneficiando

di prestazioni corrispondenti al grado di disoccupazione annunciato, avrebbe

anche potuto dare prova di maggiore disponibilità e capacità organizzativa

(cfr. sentenza citata del 29 gennaio 2001 in re R., consid. 3b), ma anche il fatto

che il programma occupazionale assegnato presso la Magistri Ticinesi avrebbe

comunque previsto la possibilità di adattare gli orari di lavoro alle esigenze

del caso. Ora, avendo mancato di presentarsi al colloquio prestabilito ed

essendosi rifiutata di perlomeno tentare di intraprendere l'attività proposta,

l'interessata ha vanificato, per propria colpa, questa opportunità (cfr.

sentenza 12 febbraio 2001 in re B., C 446/99, C 448/99 e C 382/00, consid. 2b,

come pure sentenza 29 gennaio 2001 in re R., C 412/99, consid. 3b).

3.4

Considerato l'insieme delle circostanze come pure

l'atteggiamento palesato dall'assicurata, che non solo non ha fornito la benché

minima prova in merito all'asserito contrattempo meccanico che le avrebbe

impedito di recarsi all'appuntamento del 9 ottobre 2000, ma nemmeno, si è

preoccupata, per quanto riferito dal responsabile del programma occupazionale e

per quanto da lei stessa ammesso nello scritto di risposta 27 novembre 2000

all'UCL, di. avvisare e giustificare (tempestivamente) l'assenza ed

eventualmente richiedere un nuovo appuntamento, non si giustificava di

stravolgere l'apprezzamento effettuato dall'amministrazione e di sanzionare la

violazione dell'obbligo di ridurre il danno di cui si è resa responsabile D.S.

mediante una sospensione del diritto all'indennità per colpa lieve.

4.

In tali condizioni, potendosi addirittura domandare se il

comportamento di D.S. non configurasse un comportamento gravemente colposo

passibile di sanzione ancora più severa, il ricorso di diritto amministrativo

si appalesa fondato, mentre la pronuncia querelata deve essere annullata." (cfr. STFA 25.2.2003 nella causa UCL c/ D.S., C 262/01)

Relativamente

alla sentenza del TFA del 12 febbraio 2001 nella causa B. (C 446/99, C448, C

382/00), menzionata nel giudizio appena citato, questo Tribunale constata che

erroneamente l'Alta Corte ha indicato che la sospensione di 45 giorni inflitta

a un assicurato per aver rifiutato, a causa di problemi alla schiena,

un'attività di custode nell'ambito di un programma occupazionale è stata

convalidata dalla stessa. In realtà, infatti, tale sanzione è stata ridotta

dalla nostra Massima Istanza a 20 giorni, in considerazione proprio dei

disturbi alla schiena che rendevano alcune mansioni concernenti l'occupazione

assegnata all'assicurato non adeguate al suo stato di salute.

In una

sentenza del 16 aprile 2003 nella causa M. (C 224/02), l'Alta Corte ha poi

ritenuto incensurabile la sospensione di 23 giorni inflitta a un assicurato per

non aver accettato un programma occupazionale senza validi motivi. Il rifiuto

dell'assicurato non poteva infatti essere giustificato, visto che dalle

dichiarazioni dell'organizzatore e del collocatore risultava che si sarebbero

tenute in considerazione le sue difficoltà nell'espletare determinati lavori

dovute a problemi di salute. Inoltre la comprensione della lingua tedesca da

parte dell'assicurato, benché non fosse la sua lingua madre, era buona, per cui

non appariva convincente la sua tesi, secondo la quale egli avrebbe capito di dover

effettuare lavori pesanti.

2.9

Nell'evenienza

concreta all'assicurato, nato nel 1966 e domiciliato a __________, di

professione disegnatore per riscaldamenti (cfr. Doc. 18), il consulente del

personale ha formalmente assegnato l'11 marzo 2005 un programma di occupazione

temporanea organizzato da __________, __________, e denominato "__________"

da effettuare, a tempo pieno, dal 14 marzo al 13 settembre 2005 (cfr. Doc.

17).

L'assicurato

ha iniziato a frequentare il programma di occupazione.

Egli lo

ha interrotto il 24 marzo 2005 ed ha inviato all'URC di __________ uno scritto

del seguente tenore:

"

Spett. URC, gentile Signora __________,

scrivo la presente per comunicare che sospendo il

programma occupazionale a cui sono stato iscritto "__________ - __________

" da 14.03.05 a 13.09.05, in quanto già durante la decisione per la

frequentazione dello stesso non si è valutata la miglior soluzione per un mio

reinserimento professionale.

Il programma di cui sopra non mi da alcuna

possibilità di riqualifica." (Doc. 5)

Lo stesso

giorno in cui l'assicurato ha inviato questo scritto, il dottor __________,

specialista FMH in malattie interne e polmonari ha allestito un certificato

attestante un'inabilità lavorativa del ricorrente per tre settimane (cfr. Doc.

H3).

Il dottor

__________, con certificato del 13 aprile, ha successivamente attestato che

l'inabilità lavorativa perdurava.

Il 20

aprile 2005 lo specialista ha certificato una capacità lavorativa, dal suo

profilo, dal 20 aprile 2005.

Dalla

documentazione prodotta dal Servizio cantonale emerge inoltre che il dottor __________,

Capo servizio, e il dottor __________, della Clinica __________ il 23 gennaio

2006.

hanno affermato in particolare che dall'11 maggio 2005 RI 1 non era in

condizione di svolgere un'attività lavorativa e di sostenere con profitto un

corso di formazione anche di pochi giorni (cfr. Doc. 23).

Anche il

dottor __________ il 24 gennaio 2006 ha avuto occasione di descrivere i

problemi di salute dell'assicurato (cfr. Doc. 23).

Infine il

13.

marzo 2006 il dottor __________, specialista FMH in medicina interna e

medico di fiducia LADI, rispondendo ad alcuni quesiti postigli dal Servizio

cantonale il 22 febbraio 2006 (cfr. Doc. 19) si è così espresso:

"

(...)

1.

Dal mese di marzo 2005 fino almeno alla fine 2005

il paziente era da considerare inabile al lavoro; questa conclusione è motivata

dalla situazione psichiatrica, come detto già precedentemente precaria e

gradualmente peggioratasi a partire dal marzo 2005. Secondo il parere del Dr. __________

l'IL è dettata essenzialmente della problematica psichiatrica, nonostante un

problema fisico intercorrente, verosimilmente legato alla colonna vertebrale,

che si è comunque rapidamente risolto.

Il fatto che il MC avesse in data 20 aprile 2005

certificato la fine dell'IL, alla luce dell'evoluzione futura, non contraddice

questa valutazione complessiva.

Per quanto riguarda il periodo degli ultimi mesi,

approssimativamente da inizio gennaio, non ho alcun elemento su cui basare una

valutazione della capacità lavorativa (il paziente non è più stato visto dal

MC).

2.

Nel lasso di tempo indicato al punto 1 bisogna

ritenere che il paziente fosse inabile al lavoro per ogni tipo di professione,

per i motivi sopra elencati e secondo il parere del MC, che non ho elementi per

confutare e appare coerente.

3.

Per lo stesso motivo (patologia psichiatrica),

ritengo corretta la valutazione del MC che lo stato di salute presentato a

partire da marzo 2005 non permettesse al Signor RI 1 nemmeno di partecipare alle

misure propostegli dall'URC (POT da marzo a settembre; corso di formazione in

luglio 2005)." (Doc. 26)

Alla luce

di questa documentazione medica il TCA deve concludere che l'assicurato, per

motivi di salute, era impossibilitato a portare a termine il programma di

occupazione malgrado il certificato del dottor __________ attestante una piena

capacità lavorativa dal 20 aprile 2005.

Di

conseguenza, siccome il programma di occupazione non era conforme allo stato di

salute dell'assicurato (cfr. art. 64 cpv. 2 LADI e 16 cpv. 2 OADI), egli non

può essere sanzionato per averlo interrotto.

Di

conseguenza la decisione su opposizione deve essere annullata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é accolto e la decisione

su opposizione del 16 novembre 2005 è annullata.

§ L'assicurato

non è sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione per avere abbandonato

il programma di occupazione iniziato il 14 marzo 2005.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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