38.2005.98
Assicurato sospeso per 16 giorni per avere interrotto un programma occupazionale. Dalla documentazione medica agli atti(anche dal rapporto del medico fiducario dell'amministrazione) risulta,tuttavia,c
6 aprile 2006Italiano42 min
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AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
38.2005.98
Data decisione, Autorità:
06.04.2006, TCA
Titolo:
Assicurato sospeso per 16 giorni per avere interrotto un programma occupazionale. Dalla documentazione medica agli atti(anche dal rapporto del medico fiducario dell'amministrazione) risulta,tuttavia,che per motivi di salute gli era impossibile terminare il POT.La sanzione è pertanto stata annullata.
PROVVEDIMENTO DI OCCUPAZIONE
RIFIUTO DELL'OCCUPAZIONE
SANZIONE
art. 16 cpv. 2 let. c LADI
art. 30 cpv. 1 let. d LADI
art. 30 cpv. 3 LADI
art. 64a LADI
art. 46 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
38.2005.98
DC/sc
Lugano
6 aprile 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 23 novembre 2005
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 16
novembre 2005 emanata da
Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 16 novembre 2005 la Sezione del lavoro ha parzialmente
modificato una precedente decisione del 19 aprile 2005 (cfr. Doc. 15) con la
quale RI 1 è stato sospeso per 21 giorni dal diritto all'indennità di
disoccupazione per avere interrotto un programma di occupazione, argomentando:
"
(...)
1. Il signor RI 1 si è annunciato in disoccupazione in data 13 dicembre
2004 (termine quadro per la riscossione: 20.12.2004 - 19.12.2006; guadagno
assicurato: 3'028), alla ricerca di un impiego a tempo pieno come operaio di
fabbrica, artigiano, autista-fattorino.
Con decisione 11
marzo 2005 l'Ufficio regionale di collocamento di __________ (in seguito: URC)
ha inserito l'assicurato nel programma di occupazione temporanea (in seguito:
POT) organizzato dall'__________ dal 14 marzo al 13 settembre 2005, a tempo
pieno, presso l'__________ a __________.
In data 23 marzo 2005
l'organizzatore della misura ha informato l'URC delle seguenti assenze non
giustificate del signor RI 1: il giorno 18 marzo 2005 (dalle ore 08.00 alle ore
12.00) e dal 23 marzo 2005.
Con scritto 24 marzo
2005 il signor RI 1 ha comunicato all'URC la sua intenzione di interrompere la
misura, adducendo la seguente motivazione: "[...] già durante la decisione per la frequentazione dello stesso non si è valutata la
miglior soluzione per un mio reinserimento professionale. Il programma di cui
sopra non mi da alcuna possibilità di riqualifica".
2. In data 29 marzo 2005 l'URC ha sottoposto all'Ufficio giuridico
della Sezione del lavoro (in
seguito: UG), per esame e decisione, il caso del signor RI 1, con Comunicazione relativa a una sanzione (rifiuto PML) del
seguente tenore:
" [...] II
signor RI 1 è stato iscritto al suddetto PO, dopo aver passato in rassegna con
lui i vari PO disponibili. Alfine di aiutarlo a reinserirsi socialmente nel
mondo del lavoro, si è optato per questa soluzione. Lui era comunque d'accordo
di parteciparvi al momento in cui è stata emessa la decisione. In data odierna
ricevo però una sua raccomandata, dalla quale si evince che ha interrotto il PO
lo scorso 23.03.05. [...]."
La predetta
comunicazione (con i relativi allegati) è stata sottoposta per conoscenza ed
eventuali osservazioni in data 1. aprile 2005 all'assicurato, il quale è
rimasto silente.
Esperiti i necessari
accertamenti, con decisione 19 aprile 2005 l'UG ha sospeso il signor RI 1 per
la durata di 21 giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione, per
interruzione ingiustificata della misura assegnatagli.
Contro la predetta
decisione l'assicurato ha interposto in data 25/27 aprile 2005 l'opposizione
qui in esame. Unitamente alla stessa, il signor RI 1 ha prodotto un certificato
medico 24 marzo 2005 del Dr. Med. __________, specialista in malattie interne e
polmonari, attestante la totale inabilità al lavoro per tre settimane causa
malattia.
Con scritto datato 7
aprile 2005, pervenuto all'UG in data 20 maggio 2005, il signor RI 1 ha
prodotto il summenzionato certificato medico, precisando di essersi recato alla
misura anche il pomeriggio del 23 marzo 2005.
3.
Successivamente all'opposizione, il servizio cantonale ha esperito ulteriori
accertamenti presso l'URC. Dagli stessi emerge in particolare che il signor RI
1, contrariamente a quanto da lui sostenuto, ha interrotto la misura già il 23
marzo 2005 (cfr. pure Attestato presenze PML relativo al mese di marzo), che in data 22
marzo 2005 egli aveva comunicato alla propria consulente come pure
all'organizzatore che non intendeva più frequentare il POT, che l'URC è stato
informato della sua inabilità lavorativa solamente in data 29 marzo 2005 (data
di ricezione del primo certificato medico e alla quale si è proceduto
all'annullamento della misura) e, infine, che l'assicurato non ha fornito
all'organizzatore alcuna particolare spiegazione in merito all'interruzione del provvedimento.
L'opponente risulta
essere stato inabile al lavoro nel periodo dal 24 marzo al 19 aprile 2005 (cfr.
tre certificati medici del Dr. Med. __________) e, successivamente, anche dal 7
al 10 luglio e dal 16 luglio al 19 agosto 2005.
Non avendo
l'assicurato dato seguito alla convocazione dello scorso 1. settembre e neppure
al precedente scritto 12 maggio 2005, con scritto 8 settembre 2005 l'UG gli ha
trasmesso il risultato degli accertamenti esperiti presso l'URC e la
documentazione acquisita presso la Cassa di disoccupazione __________ di __________.
Al signor RI 1 è pure stata concessa la facoltà di visionare la documentazione
formante il suo incarto URC e sono state sottoposte alcune domande come pure la
dichiarazione di svincolo da trasmettere al suo medico curante. L'assicurato è
tuttavia rimasto silente, sia riguardo al suddetto scritto, sia riguardo al
successivo scritto 3 ottobre 2005 del medesimo Ufficio.
(...)
5.. Nel caso in esame, dai documenti agli atti emerge che il signor RI
1 è stato totalmente inabile per malattia nel periodo dal 24 marzo al 19 aprile
2005. Egli ha d'altra parte frequentato la misura sino al 22 marzo 2005.
Si osserva che
l'assicurato ha inizialmente motivato l'interruzione del POT con il fatto che
lo stesso non gli dava alcuna possibilità di riqualifica (cfr. lettera 24 marzo
2005 indirizzata all'URC). Soltanto in un secondo tempo, dapprima con
l'opposizione e successivamente con scritto 7 aprile 2005, il signor RI 1 ha
addotto motivi di salute (allegando al riguardo un certificato medico stilato
dal Dr. Med. __________ in data 24 marzo 2005), dopo aver chiaramente
comunicato sia all'URC che all'organizzatore di non essere intenzionato a
proseguire con la misura, in quanto non di suo interesse. Si nota al riguardo
che lo scritto 24 marzo 2005 dell'assicurato non fa alcun riferimento alla sua
inabilità lavorativa, benché il predetto certificato medico rechi la medesima
data.
Va d'altra parte
constatato come l'opponente abbia sinora prodotto certificati medici di diverso
genere (in parte stilati dalla Clinica __________ di __________, in parte
redatti dal Dr. Med. __________), come quello prodotto dall'assicurato per
giustificare l'interruzione della misura propostagli contenga soltanto una
breve indicazione medica e come lo stesso assicurato, nonostante diffida
scritta, abbia ignorato il suo obbligo di informare e di collaborare -
impedendo in tal modo all'amministrazione di poter far capo al medico di
fiducia e di chiarire la fattispecie.
Ora, visto quanto
sopra, si ritiene non sussista una sufficiente giustificazione
dell'interruzione del provvedimento da parte del signor RI 1, per cui appare
appropriata una sospensione dello stesso dal diritto alle indennità di disoccupazione.
Tuttavia, considerato come ci si trova confrontati, nel caso concreto, con una
interruzione di un POT, anziché con un rifiuto dello stesso (nel qual caso è
prevista una sospensione di maggiore durata), si
giustifica una riduzione della sospensione inflitta con la decisione
contestata." (Doc. A1)
L'assicurato
è così stato sospeso per 16 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione
1.2. Contro la
decisione su opposizione l'assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA
nel quale chiede la revoca della sanzione, rilevando:
"
(...)
Le mie assenze di 2 mezze giornate il giorno
18.03.05 e 23.03.05 dimostrano che io il corso l'ho frequentato regolarmente e
a partire dal 24.03.05 ero inabile al 100% (vedi mia racc. allegata), il certificato
di inabilità del 24.03.05 l'ho inviato per lettera raccomandata il 25.03.05!!!
Vedi allegato.
Ho fatto le considerazioni sull'ineguatezza del
PO in quanto lo sospendevo causa malattia.
Chiedo che mi vengano restituite le indennità di
disoccupazione" (Doc. I)
1.3. Nella sua
risposta del 20 dicembre 2005 la Sezione del lavoro propone di respingere il
ricorso e osserva in particolare:
" (...)
4. Con
scritto 24 marzo 2005 il signor RI 1 ha comunicato all'URC la sua intenzione di
interrompere la misura, adducendo la seguente motivazione: "[...]già
durante la decisione per la frequentazione dello stesso non si è valutata la
miglior soluzione per un mio reinserimento professionale. Il programma di cui
sopra non mi da alcuna possibilità di riqualifica" (doc. 5).
5.
In data 29 marzo 2005 l'URC ha sottoposto all'Ufficio giuridico della Sezione
del lavoro (in seguito: UG), per esame e decisione, il caso del signor RI 1,
con Comunicazione relativa a una sanzione (rifiuto PML) del seguente tenore:
" [...]
Il signor RI 1 è stato iscritto al suddetto PO, dopo aver passato in rassegna
con lui i vari PO disponibili. Alfine di aiutarlo a reinserirsi socialmente nel
mondo del lavoro, si è optato per questa soluzione. Lui era comunque d'accordo
di parteciparvi al momento in cui è stata emessa la decisione. In data odierna
ricevo però una sua raccomandata, dalla quale si evince che ha interrotto il PO
lo scorso 23.03.05. [...]" (doc. 17).
6.
La predetta comunicazione (con i relativi allegati) è stata sottoposta per conoscenza
ed eventuali osservazioni in data 1. aprile 2005 all'assicurato (doc. 16), il
quale è rimasto silente.
7.
Esperiti i necessari accertamenti, con decisione 19 aprile 2005 l'UG ha
sospeso il signor RI 1 per la durata di 21 giorni dal diritto alle indennità di
disoccupazione, per interruzione ingiustificata della misura assegnatagli (doc.
15).
8.
Contro la predetta decisione l'assicurato ha interposto in data 25/27 aprile
2005 opposizione. Unitamente alla stessa, il signor RI 1 ha prodotto un certificato
medico 24 marzo 2005 del Dr. Med. __________, specialista in malattie interne e
polmonari, attestante la totale inabilità al lavoro per tre settimane causa
malattia (doc. 14).
9.
Con scritto datato 7 aprile 2005, pervenuto all'UG in data 20 maggio 2005, il
signor RI 1 ha prodotto il summenzionato certificato medico, precisando di
essersi recato alla misura anche il pomeriggio del 23 marzo 2005 (doc. 11).
10. Successivamente
all'opposizione, il servizio cantonale ha esperito ulteriori accertamenti
presso I'URC. Dagli stessi emerge in particolare che il signor RI 1,
contrariamente a quanto da lui sostenuto, ha interrotto la misura già il 23
marzo 2005 (cfr. pure Attestato presenze PML relativo al mese di marzo;
doc. 5), che in data 22 marzo 2005 egli aveva comunicato alla propria
consulente come pure all'organizzatore che non intendeva più frequentare il
POT, che l'URC è stato informato della sua inabilità lavorativa solamente in
data 29 marzo 2005 (data di ricezione del primo certificato medico e alla quale
si è proceduto all'annullamento della misura) e, infine, che l'assicurato non
ha fornito all'organizzatore alcuna particolare spiegazione in merito
all'interruzione del provvedimento (doc. 5).
11. L'opponente
risulta essere stato inabile al lavoro nel periodo dal 24 marzo al 19 aprile
2005 (cfr. tre certificati medici del Dr. Med. __________; doc. 5) e,
successivamente, anche dal 7 al 10 luglio e dal 16 luglio al 19 agosto 2005
(doc. 6 a 10).
12. Non
avendo l'assicurato dato seguito alla convocazione dello scorso 1. settembre e
neppure al precedente scritto 12 maggio 2005 (doc. 6 e 12), con scritto 8
settembre 2005 l'UG gli ha trasmesso il risultato degli accertamenti esperiti
presso l'URC e la documentazione acquisita presso la Cassa di disoccupazione __________
di __________. Al signor RI 1 è pure stata concessa la facoltà di visionare la
documentazione formante il suo incarto URC e sono state sottoposte alcune
domande come pure la dichiarazione di svincolo da trasmettere al suo medico
curante (doc. 5). L'assicurato è tuttavia rimasto silente, sia riguardo al
suddetto scritto, sia riguardo al successivo scritto 3 ottobre 2005 del
medesimo Ufficio (doc. 4).
(...)
15. Nella presente fattispecie, dai documenti
agli atti emerge che il signor RI 1 è stato totalmente inabile per malattia nel
periodo dal 24 marzo al 19 aprile 2005 (cfr. doc. 5). Egli ha d'altra parte
frequentato la misura sino al 22 marzo 2005 (cfr. doc. 5).
Si osserva che
l'assicurato ha inizialmente motivato l'interruzione del POT con il fatto che
lo stesso non gli dava alcuna possibilità di riqualifica (cfr. lettera 24 marzo
2005 indirizzata all'URC). Soltanto in un secondo tempo, dapprima con
l'opposizione e successivamente con scritto 7 aprile 2005, il signor RI 1 ha
addotto motivi di salute (allegando al riguardo un certificato medico stilato
dal Dr. Med. __________ in data 24 marzo 2005), dopo aver chiaramente
comunicato sia all'URC che all'organizzatore di non essere intenzionato a
proseguire con la misura, in quanto non di suo interesse. Si nota al riguardo
che lo scritto 24 marzo 2005 dell'assicurato non fa alcun riferimento alla sua
inabilità lavorativa, benché il predetto certificato medico rechi la medesima
data (cfr. doc. 11).
Va d'altra parte
constatato come il ricorrente abbia sinora prodotto certificati medici di
diverso genere (in parte stilati dalla Clinica __________ di __________, in
parte redatti dal Dr. Med. __________), come quello prodotto dall'assicurato
per giustificare l'interruzione della misura propostagli contenga soltanto una
breve indicazione medica e come lo stesso assicurato, nonostante diffida
scritta, abbia ignorato il suo obbligo. di informare e di collaborare -
impedendo in tal modo all'amministrazione di poter far capo al medico di
fiducia e di chiarire la fattispecie.
Ora, in
considerazione di quanto sopra, constatato come non sussista una sufficiente
giustificazione dell'interruzione del provvedimento da parte del signor RI 1, appare
giustificata una sospensione di 16 giorni dal diritto alle indennità di
disoccupazione." (Doc. III)
1.4. Il 22
febbraio 2006 la Sezione del lavoro ha trasmesso degli attestati medici
relativi a RI 1 (Doc. V e 19-23).
All'assicurato
è stato assegnato un termine di 10 giorni per formulare osservazioni scritte.
Egli è tuttavia rimasto silente.
1.5. Il 4 aprile
2006 la Sezione del lavoro ha fatto pervenire al TCA ulteriore documentazione.
Si tratta
innanzitutto di un rapporto del 13 marzo 2006 del dottor __________,
specialista FMH in medicina interna e medico di fiducia LADI che ha ritenuto
l'assicurato totalmente inabile al lavoro ed impossibilitato a partecipare a
provvedimenti inerenti al mercato del lavoro dal mese di marzo alla fine di
dicembre 2005 (cfr. Doc. 26).
L'amministrazione
ha pure trasmesso due decisioni del 4 aprile 2006 con la quale ha rinunciato a
sanzionare l'assicurato per il rifiuto di un impiego (cfr. Doc. 24 e STCA del
10 ottobre 2005, relativa allo stesso ricorrente, 38.2005.68) e per non avere
partecipato ad una piattaforma informativa nei giorni 7 e 8 luglio 2005 (cfr.
Doc. 25).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I
707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio
2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
2.2. Secondo
l'art. 46 LPGA ("gestione degli atti"), per ogni procedura in materia
di assicurazioni sociali, l'assicuratore registra in modo sistematico tutti i
documenti suscettibili di essere determinanti.
Nella
presente fattispecie il TCA constata che il Servizio Cantonale ha numerato i documenti
da 1 a 18. In realtà sotto alcuni di questi numeri (ad esempio sub. 5 o sub. 17)
figurano molti documenti importanti non numerati.
Anch'essi
dovevano invece essere catalogati (ad esempio con 5.1, 5.2, ecc.).
L'amministrazione è invitata in futuro a prestare maggiore attenzione a questo
aspetto e a registrare sistematicamente tutti i documenti che trasmette al
Tribunale.
Nel
merito
2.3. Secondo
l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità
"se non osserva le prescrizioni di controllo o le istruzioni del servizio
competente, segnatamente non accetta un’occupazione adeguata oppure non si è
sottoposto a un provvedimento inerente al mercato del lavoro o ne ha interrotto
l’attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso
impossibile l’esecuzione o lo scopo".
La terza
revisione della LADI, in vigore dal 1° luglio 2003 (cfr. consid. 2.2.), non ha
sostanzialmente modificato i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.
Si tratta
infatti di uno strumento dimostratosi valido e pertanto è stato mantenuto,
anche se leggermente migliorato (cfr. Messaggio concernente la revisione della
legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28.2.2001, p.to 1.1.2.,
in FF 2001 pag. 1972).
In
particolare è stata rivista la sistematica degli articoli relativi ai
provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.
Al
riguardo il TFA, in una sentenza pubblicata in DTF 131 V 286 si è così
espresso:
"
(...)
2.1 Nell'ambito
della terza revisione della legge, i Capitoli 6 e 7 del Titolo terzo della LADI
(art. 59-75) sono stati sottoposti a una riorganizzazione sistematica e,
parzialmente, anche redazionale (cfr. la sentenza del 24 dicembre 2004 in re
B., C 77/04, consid. 3.2). II Messaggio 28 febbraio 2001 del Consiglio federale
concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la
disoccupazione non prevedeva modifiche sostanziali fondamentali (FF 2001 1967
segg.; cfr, pure la sentenza citata del 24 dicembre 2004 in re B., consid.
3.2). La riforma si proponeva in particolare di innalzare il periodo
contributivo, di ridurre la durata massima di riscossione dell'indennità di
disoccupazione come pure di conseguire, grazie a una migliore efficienza degli uffici
regionali di collocamento e ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro,
dei risparmi da contrapporre ai maggiori on derivanti dagli Accordi bilaterali
(Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la
Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione
delle persone [sentenza citata del 24 dicembre 2004 in re B., consid. 3.4])."
La
giurisprudenza relativa ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro,
sviluppata prima della terza revisione della LADI, resta dunque sempre
applicabile (cfr. DLA 2005 pag. 280 seg.).
L'art. 59
LADI enuncia, da un lato, il principio generale secondo cui l'assicurazione
fornisce prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al mercato del
lavoro, dall'altro, i criteri che tali provvedimenti e gli assicurati devono
adempiere affinché l'assicurazione contro la disoccupazione finanzi queste
misure.
L'art.
64a LADI concerne più specificatamente i provvedimenti di occupazione. Il
tenore di questa disposizione è il seguente:
"1 Per provvedimenti di occupazione si intendono in
particolare le occupazioni temporanee nell'ambito di:
a. programmi
di istituzioni pubbliche o private senza scopo lucrativo; tali programmi non
devono essere in diretta concorrenza con l'economia privata;
b. pratiche
professionale in imprese o nell'amministrazione;
c. semestri
di motivazione per gli assicurati che al termine dell'obbligo scolastico sono
alla ricerca di un posto di formazione:
2 L'articolo
16 capoverso 2 lettera c è applicabile per analogia alla partecipazione a
un'occupazione temporanea secondo il capoverso 1 lettera a.
3 L'articolo
16 capoverso 2 lettere c, e-h è applicabile per analogia alla partecipazione a
un'occupazione temporanea secondo il capoverso 1 lettera b.
4
Gli articoli 16 capoverso 2 lettera c e 59d capoverso 1 sono applicabili per
analogia alla partecipazione a un'occupazione temporanea secondo il capoverso 1
lettera c."
Per quel
che riguarda i programmi d'occupazione in istituzioni pubbliche o private senza
scopo lucrativo la nuova disposizione legale ha mantenuto l'esclusivo richiamo
all'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI, come già faceva l'art. 72a cpv. 2 LADI in
vigore fino al 30 giugno 2003 (cfr. STFA del 29 marzo 2005 nella causa D., C
274/04; STFA del 12 aprile 2005 nella causa B., C 269/04; STFA del 30 settembre
2005 nella causa B., C 279/03).
A questo
proposito in una sentenza del 6 dicembre 1999 nella causa M., C 376/98, il TFA
ha rilevato:
"
In effetti, per l'art. 72a cpv. 2 LADI, valgono
ai fini dell'assegnazione di un'occupazione temporanea conformemente all'art.
72 cpv. 1 LADI solo i criteri di cui all'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI, e non
quelli di cui alle lettere a ed i, concernenti la retribuzione (cfr. anche Nussbaumer,
Arbeitslosenversicherung, in Schweizerisches Bundesverwaltungs- recht, cifra marg.
672): l'occupazione temporanea giusta quanto suesposto ha, secondo l'art. 72 a
cpv. 1 LADI, carattere sussidiario, nel senso segnatamente che essa entra in
considerazione solo qualora non sia possibile assegnare un'occupazione
adeguata, adempiente essa tutti i criteri, inclusi quelli relativi alla rimunerazione
(cfr. Nussbaumer in op. cit., cifra marg. 666; sentenza non ancora pubblicata
21 giugno 1999 in re G., C 279/98).
Vero è che vi è chi (Jacqueline Chopard, Die
Einstellung in der Anspruchsberechtigung, tesi Zurigo 1998, pag. 88) sostiene
essere l'art. 72 a cpv. 2 LADI, nella misura in cui limita i criteri perché
l'occupazione sia da considerare adeguata, in contrasto con l'art. 21 cifra 2
della Convenzione n. 168 dell'Organizzazione internazionale del Lavoro (OIL)
concernente la promozione dell'impiego e la protezione contro la disoccupazione
del 21 giugno 1988, il quale sarebbe direttamente applicabile (cfr. Chopard,
op. cit., pag. 75). Orbene, a prescindere dalla questione della fondatezza di
queste considerazioni, deve essere osservato che la norma della Convenzione non
si riferisce al punto oggetto della lite nella presente procedura, ossia quello
della retribuzione (cfr. sempre Chopard, op. cit., pag. 78 seg.)."
In DTF
125 V 367 il TFA ha ricordato che:
"
Zum andern gelten für die Zuweisung einer
vorübergehenden Beschäftigung herabgesetzte Anforderungen an die Zumutbarkeit,
muss die Arbeit doch nur dem Alter, den persönlichen Verhältnissen und dem
Gesundheitszustand des Versicherten angemessen sein (Art. 72a Abs. 2 AVIG in
Verbindung mit Art. 16 Abs. 2 lit. c AVIG). (…)"
L'art. 16
cpv. 2 lett. c LADI stabilisce che non è considerata adeguata e di conseguenza
è esclusa dall'obbligo di accettazione un'occupazione che non è conforme
all'età, alla situazione personale o allo stato di salute dell'assicurato.
In una sentenza dell'11 ottobre 2005 nella causa W., (C 184/05) il
TFA ha ricordato che "ein Kurs, zu dessen Besuch die versicherte Person
angewiesen wurde, unzumutbar ist, wenn er ihren persönlichen Verhältnissen oder
ihrem Gesundheitszustand nicht angemessen ist. Nach der Rechtsprechung fallen -
in Nachachtung des Art. 21 Übereinkommen Nr. 168 der Internationalen Arbeitsorganisation
(IAO) über Beschäftigungsförderung und den Schutz gegen Arbeitslosigkeit vom
21. Juni 1988 (SR 0.822.726.8) - bei der Prüfung der Zumutbarkeit einer Arbeit
oder eines Kursbesuches unter dem Gesichtspunkt der persönlichen Verhältnisse
insbesondere die gesundheitlichen und familiären Umstände der versicherten
Person in Betracht (BGE 120 V 375; ARV 1999 Nr. 9 S. 46 Erw. 2b mit
Hinweisen; Urteil Z. vom 25. Juni 2004 Erw. 2.2, C 43/04)".
2.4. Per costante
giurisprudenza, eventuali problemi di salute, che possono rendere inadeguata
l'occupazione (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. c LADI), devono essere comprovati da
adeguati attestati medici (cfr. STFA del 18 aprile 2002 nella causa P., I
550/00; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; STFA del 10 settembre
1996 nella causa F., C 12/96; DLA 2000 pag. 38, consid. 2a, pag. 40; DTF 125 V
351, consid. 3a pag. 352; DTF 124 V 234, consid. 4b/bb/ e riferimenti pag. 238;
STCA del 6 novembre 2001 nella causa C., 38.01.126; STCA del 19 febbraio 2001
nella causa B., 38.01.90; STCA del 17 aprile 2000 nella causa S., 38.99.227;
STCA del 6 maggio 1999 nella causa S., 38.99.92; STCA del 15 maggio 1997 nella
causa C.-R., 38.96.304; STCA del 13 febbraio 1997 nella causa S., 38.96.216).
2.5. Secondo la
giurisprudenza colui che, senza valido motivo, rifiuta un adeguato programma
occupazionale temporaneo, ai sensi dell'art. 72 cpv. 1 LADI, o interrompe una
tale attività deve essere sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione
per inosservanza delle istruzioni dell'ufficio del lavoro ex art. 30 cpv. 1
lett. d LADI (cfr. STFA del 24 giugno 2003 nella causa M. C 126/02; DTF 125 V 361).
La
costante giurisprudenza federale parifica al rifiuto di un'occupazione adeguata
il comportamento di un disoccupato che non manifesta esplicitamente e
correttamente al datore di lavoro la propria disponibilità ad accettare
l'impiego adeguato offerto. Nelle trattative con il futuro datore di lavoro,
l'assicurato deve esprimere chiaramente ed inequivocabilmente la sua volontà di
concludere il contratto per porre termine alla sua disoccupazione (cfr. STFA
del 9 febbraio 2006 nella causa T., C 301/05; STFA del 13 dicembre 2005 nella
causa S., C 272/05; SVR 1997 ALV Nr. 90, DTF 122 V 38; DLA 1984 pag. 167; DLA
1982 pag. 43).
Allo
stesso modo deve essere considerata la mancata o la tardiva comparsa
dell'assicurato presso il potenziale datore di lavoro (cfr. DLA 1977 N. 32).
Su queste
questioni, vedi in particolare:
Fatti
G. Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG),
Ed. Paul Haupt Berna e Stoccarda, 1987, Vol. 1, Ad art. 30, nota 26, pag. 368 e
H.U. Stauffer, Serie “Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht”, Bundesgesetz über die obligatorische
Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, Ed. Schultess, Zurigo 1998, Ad art. 30, pag. 83; D. Cattaneo,
"Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della
giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3, Ed. OCST, Pregassona
2000, pag. 71 segg..
2.6. In una
sentenza del 29 dicembre 1997 nella causa V., pubblicata in RDAT II-1998 pag.
255 seg., il TCA, respingendo il ricorso di un assicurato che aveva rifiutato
di partecipare ad un programma di occupazione, ha sviluppato le seguenti
considerazioni:
" Nell'evenienza
concreta, l'URC di Biasca, vista l'impossibilità di assegnare al ricorrente
un'occupazione adeguata e non ritenendo opportuni altri provvedimenti inerenti
il mercato del lavoro (cfr. art. 72 a cpv. 1 LADI), gli ha offerto un lavoro
nell'ambito di un programma occupazionale per disoccupati (cfr. Doc. A3).
Il TCA è dunque chiamato a stabilire se l'impiego
assegnato all'assicurato "è conforme all'età, alla situazione personale o
allo stato di salute dell'assicurato". Se così non fosse, l'occupazione
sarebbe inadeguata e di conseguenza esclusa dall'obbligo di accettazione (cfr.
art. 16 cpv. 2 lett. c LADI).
L'assicurato, nato nel 1949, non fa valere che
l'occupazione non era conforme alla sua età o alle sue condizioni di salute
(cfr. pure Doc. 4). Egli sostiene invece che l'impiego non era conforme alla
sua situazione personale, in quanto gli avrebbe precluso "ogni e qualsiasi
possibilità di rapporti affettivi" con la sua convivente (da sei anni) e
il figlio di quest'ultima.
Al proposito N.V. sottolinea di essere
domiciliato a C. e di rientrare ogni fine settimana a T. in Provincia di B.
Ora, visto che durante il programma d'occupazione a Pollegio avrebbe dovuto
lavorare ogni sabato (cfr. Doc. 3 e Doc. VII) e qualche ora (una volta al mese)
anche la domenica, gli sarebbe stato impossibile "per sei mesi partire di
sabato - primo pomeriggio o sera - e rientrare la domenica sera (se non addirittura
di domenica mattina) facendo 540 km di tragitto stradale" (cfr. Doc. A).
Come sottolinea Gerhards ("Kommentar zum Arbeitslosenversiche-runggesetz",
Vol. I, ed. Paul Haupt, Berna e Stoccarda 1988, pag.
234 no. 27), con il concetto di "situazione personale" si intende
soprattutto lo stato civile, il numero di figli bisognosi di cure, l'obbligo di
assistenza verso genitori o parenti, l'esistenza di una casa propria (cfr. STCA
del 15 aprile 1997 nella causa M.S.H., a proposito di una donna che doveva
occuparsi dei suoi figli piccoli).
Nella presente fattispecie l'assicurato, celibe,
vive tutta la settimana a C. e si reca ogni fine settimana in Provincia di B.,
dove risiedono la sua convivente e il figlio di quest'ultima per i quali,
secondo quanto affermato dal suo patrocinatore, il ricorrente adempie "ad
ogni onere di assistenza" (cfr. consid. 1.2).
Questo Tribunale ritiene che i motivi addotti
dall'assicurato, seppure parzialmente comprensibili, non erano tali da rendere
inadeguata l'occupazione assegnatagli.
Innanzitutto, va ricordato che è l'assicurato
stesso ad avere scelto di vivere solo in Svizzera (e dunque separato dai suoi
cari) (precisamente a C., dove è domiciliato) durante tutta la settimana.
Inoltre, l'obbligo di lavorare anche di sabato
(fino a mezzogiorno) non gli avrebbe comunque impedito di recarsi a T. per una
breve visita, mentre invece era da lui esigibile che una volta al mese non
rientrasse in Italia quando doveva lavorare la domenica (in questa occasione,
del resto, egli avrebbe potuto ricevere la visita della convivente e del figlio
di quest'ultima).
Infine e soprattutto l'occupazione in questione
aveva un carattere temporaneo e sarebbe durata solo sei mesi.
A ciò va aggiunto che, per costante
giurisprudenza federale, il concetto di famiglia, vincolante anche per le
assicurazioni sociali, è quello che presuppone il matrimonio (cfr. su questo
aspetto RDAT II 1996, pag. 245).
Il concetto di "situazione personale"
ai sensi dell'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI, deve dunque essere interpretato
valutando se si è in presenza di una coppia sposata o, come nel caso concreto,
di conviventi. Nel primo caso la "protezione" per l'assicurato è
certamente superiore (vedi comunque a proposito del diritto al ricongiungimento
famigliare, esteso pure ai conviventi, la STCA del 12 marzo 1997 nella causa D.K.
relativa agli art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e 44 lett. b OADI).
E' anche utile precisare che la seconda revisione
della LADI ha formulato in parte in modo più restrittivo il concetto di
occupazione adeguata, per cui, come sottolinea Gerhards ("Grundriss des neuen
Arbeitslosenversicherungsrecht", pag. 113) qualche occupazione che fino al
31 dicembre 1995 non era adeguata, lo è invece dal 1. gennaio 1996.
In conclusione, dunque, a mente del TCA,
l'occupazione assegnata all'assicurato rispettava il presupposto dell'art. 16
capoverso 2 lettera c LADI, conformemente a quanto richiesto dall'art. 72 a
cpv. 2 LADI. Nella presente fattispecie prevale pertanto l'aspetto di
reinserimento nel mondo del lavoro, che è uno dei principali obiettivi dei
programmi di occupazione, e che si giustifica tanto più nel caso
dell'assicurato disoccupato da più di un anno (e cioè dal 21 dicembre 1995;
cfr. Doc. 5) al momento in cui gli è stata assegnata l'occupazione temporanea
(su questi aspetti cfr. DLAD 1987 pag. 39; D. Cattaneo, "Les mesures préventives
....", pag. 523 n. 891).
La decisione dell'UCL, che ha inflitto a N. V.,
la sanzione minima prevista dalla legge (cfr. consid. 2.5. e 2.6.) deve dunque
essere confermata.
A titolo abbondanziale va rilevato che al
medesimo risultato si dovrebbe pure giungere anche volendo applicare alla
presente fattispecie tutti i criteri dell'art. 16 cpv. 2 LADI (cfr. al riguardo
consid. 2.7.).
L'occupazione in questione, quanto alla durata
del lavoro, rispettava infatti le condizioni previste dal "Contratto
normale di lavoro per il personale dell'agricoltura": 40 ore di lavoro
settimanali (cfr. Doc. VII) contro "le 50 ore nella media annuale, ma
comunque al massimo 55 ore alla settimana" previste dal contratto normale
(cfr. Doc. VIII). Essa non poteva dunque venire rifiutata sulla base dell'art.
16 cpv. 2 lett. a LADI.
Contrariamente al parere del rappresentante
dell'assicurato, il ricorrente non può neppure invocare l'art. 16 cpv. 2 lett.
b LADI ("non tiene convenientemente conto delle capacità e dell'attività
precedente dell'assicurato").
In effetti il Tribunale federale delle
assicurazioni ha avuto modo di precisare, nella già citata sentenza emessa prima
della revisione della LADI, che, dopo un periodo prolungato di disoccupazione,
anche un'attività in un programma di occupazione che non corrisponde alle
qualifiche professionali e all'attività precedente dell'assicurato deve essere
accettata. In quell'occasione il TFA, dopo aver affermato che l'obbligo di partecipare
a lavori di pulizia del bosco e di costruzioni di sentieri escursionistici non
costituisce una violazione della libertà personale del disoccupato ed avere
ricordato che in un periodo di grave crisi economica un assicurato deve
accettare anche un'occupazione che non corrisponde alle sue qualifiche e ai
suoi desideri (e segnatamente non può rifiutare un'occupazione temporanea in un
settore diverso da quello dove era attivo prima di rimanere disoccupato), si è
così espresso nel caso concreto: "n'est dès lors pas déterminante
l'allégation du recourant selon laquelle il a une formation de programmeur et
est apte davantage à l'exercice d'un travail intellectuel que manuel" (cfr. DLAD 1987 pag. 38).
Analoghe considerazioni devono valere, nella
presente fattispecie, per un carpentiere qualificato, in disoccupazione da più
di un anno e chiamato a svolgere per un periodo di sei mesi un'attività di
orticoltore (cfr. sui contenuti di questo programma d'occupazione cfr.
"Disoccupazione e orticoltura" in Caritas Insieme, luglio-agosto
1997, pag. 10-12).
Infine, visto che l'assicurato è domiciliato a C.
e l'occupazione gli è stata assegnata a P., il tragitto non dura certamente più
di due ore per recarsi al lavoro e più di due ore per il rientro, e non
può dunque essere esclusa dall'obbligo di accettazione sulla base
dell'art. 16 cpv. 2 lett. f LADI (cfr. G. Gerhards, "Grundriss..."
pag. 113)." (RDAT II-1998 pag. 258-262).
In
un'altra sentenza del 5 luglio 1999 nella causa G. (38.98.00410), il TCA ha invece
stabilito quanto segue:
"
Nella presente fattispecie all'assicurato è
stato proposto in data 31 luglio 1997 (cfr. Doc. B) un impiego quale artigiano,
in un programma di occupazione temporanea, presso Caritas Ticino, in un lavoro
dove non necessitano qualifiche professionali (cfr. Doc. A).
L'assicurato ha così giustificato la mancata
partecipazione al colloquio d'assunzione con il responsabile del programma di
occupazione:
" In
quanto mi avete assegnato in modo inadeguato, non confacente alle mie qualifiche.
Risulta dal vostro
"colsta ... No. E1306910": qualificazione senza qualifica, nel merito
tengo a precisarvi che non sono senza qualifica, ho frequentato il Centro
scolastico industrie artistiche per cinque anni a tempo pieno dove ho
conseguito la licenza in grafica ed il dipl.fed. di grafico e come professione
/ att. = artigiano, quando la mia professione non è quella di artigiano. Oltre
a ciò, mi avete fatto firmare per una assegnazione a Cadenazzo e poi mi avete
assegnato per: due Giubiasco, Cadenazzo e Pollegio." (Doc. C)
Alle luce della giurisprudenza federale e
cantonale citata (cfr. consid. 2.7 e 2.8) le argomentazioni addotte
dall'assicurato non sono tali da giustificare il rifiuto dell'occupazione
assegnata. Le nuove disposizioni relative all'obbligo di partecipare ad un
programma di occupazione non prevedono infatti più, come in passato, di tenere
conto delle qualifiche professionali dell'assicurato per considerare adeguata
questa misura inerente al mercato del lavoro. Va comunque sottolineato che,
visto il lungo periodo di disoccupazione e considerata la durata limitata
dell'occupazione assegnata, anche volendo applicare la precedente
giurisprudenza federale, il lavoro di orticoltore sarebbe stato adeguato per un
grafico (cfr. consid. 2.8 infine).
In simili condizioni la sospensione di 25 giorni
dal diritto all'indennità di disoccupazione, inflitta all'assicurato sulla base
dell'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI, non può che essere confermata (cfr. consid.
2.6)."
2.7. Secondo
l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla
gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al
massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La
sospensione del diritto a indennità va da 1a 15 giorni in caso di colpa lieve,
da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di
colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
La sua
durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI),
soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V
50).
In virtù
dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal
diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della
prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.
L'art. 45
cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato
senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha
rifiutato un lavoro idoneo.
2.8. Per quanto concerne l'entità della sospensione, occorre
segnalare che il TFA in una sentenza del 25 febbraio 2003 nella causa UCL c/ D.S.
(C 262/01), si è pronunciato su un ricorso dell'Ufficio cantonale del lavoro
(dal 1° gennaio 2002: Sezione del lavoro) del Cantone Ticino inoltrato contro
una decisione del TCA in cui la sanzione inflitta a un'assicurata che si era
rifiutata di partecipare a un programma occupazionale di sei mesi era stata
ridotta da 21 giorni a 12 giorni di sospensione dal diritto all'indennità di
disoccupazione, in quanto l'amministrazione non aveva tenuto conto degli
importanti oneri familiari e della necessità per l'assicurata di riorganizzarsi
la vita per il periodo limitato di sei mesi.
L'Alta
Corte, benché il principio stesso della sospensione non fosse più controverso,
ha rilevato che l'occupazione temporanea prospettata all'interessata della
durata di sei mesi al 50% era stata giustamente considerata adeguata e conforme
all'età, alla situazione personale e allo stato di salute dell'assicurata,
poiché essa, pur lavorando al mattino al 50% quale impiegata di banca e
dovendosi occupare della figlia di due anni, oltre che del marito preparandogli
il pranzo, era comunque alla ricerca di un'occupazione a tempo pieno.
Il TFA ha
accolto il ricorso dell'UCL, ritenendo che nella fattispecie, a prescindere
dall'eventuale legittimità e portata delle direttive del SECO, il cui utilizzo
non dispenserebbe comunque dall'esaminare l'esistenza di eventuali motivi
plausibili atti a escludere ogni forma di colpa e dal tenere conto delle
singole particolarità del caso, la sospensione inflitta dall'UCL di 21 giorni
non appariva eccessiva. Nemmeno erano ravvisabili circostanze particolari che
avrebbero giustificato una riduzione, tali da rendere lieve la colpa
dell'assicurata.
Al
riguardo la nostra Massima Istanza ha osservato:
"
(…)
2.
2.1 La Corte cantonale si è distanziata dalla valutazione
operata dall'UCL e ha qualificato solo come leggera - e non come mediamente
grave - la colpa dell'assicurata. In particolare, non ha condiviso il
provvedimento amministrativo poiché esso avrebbe riprodotto
"meccanicamente (in funzione della durata della misura)", e quindi
senza tenere conto dell'insieme delle circostanze, le tabelle emanate dal seco
in materia (cfr. Prassi ML/AD 99/1 foglio A/1).
2.2 Per parte sua, l'Ufficio ricorrente, dando per scontato
che la durata della sospensione vada determinata a dipendenza della gravità
della colpa nel singolo caso e debba pertanto tenere conto di tutte le
circostanze concrete, censura nondimeno l'operato dei primi giudici e ritiene
che la sanzione inflitta dall'amministrazione, fondata sulle direttive emanate
dal seco al fine di eliminare le forti divergenze cantonali riscontrate in
materia, sarebbe già rispettosa del principio di proporzionalità, mentre gli
elementi soggettivi evocati dalla pronuncia impugnata non sarebbero tali da
giustificarne una riduzione.
3.
3.1 In una recente sentenza pubblicata in DTF 125 V 197,
resa nell'ambito applicativo dell'ordinamento in vigore fino al 31 dicembre
1995, il Tribunale federale delle assicurazioni ha già avuto modo di confermare
una sospensione per 20 giorni, ossia per la durata massima prevista dalla
normativa allora in vigore per i casi di colpa mediamente grave, decretata nei
confronti di un assicurato che non aveva dato (tempestivamente) seguito
all'ingiunzione dell'Ufficio di iscriversi a un (adeguato) programma
occupazionale di 6 mesi
mancando di conseguenza di parteciparvi. Similmente, in una
successiva sentenza 19 agosto 2002 in re K., C 355/01, questa Corte ha tutelato
la decisione di sanzionare con 23 giorni di sospensione un tale rifiuto. In
numerose altre occasioni, per contro, questo Tribunale ha ravvisato in casi
analoghi un comportamento gravemente colposo (cfr. art. 45 cpv. 2 lett. c OADI).
Così, ha già avuto modo di convalidare la sospensione per 45
giorni di un assicurato che si era rifiutato, per la presenza di - peraltro
effettivi - problemi di schiena, di intraprendere, nell'ambito di un programma
occupazionale temporaneo, un'attività di custode presso una casa di cura, la
molteplicità delle funzioni inerenti a questa occupazione non essendo stata
ritenuta tale da causare un eccessivo e ripetuto carico della schiena (sentenza
12 febbraio 2001 in re B., C 446/99, C 448/99, C 382/00). Parimenti, in una
precedente sentenza, inedita, del 19 maggio 1999 in re S., C 54/98, il
Tribunale federale delle assicurazioni aveva stabilito che l'abbandono, dopo
pochi giorni e senza valido motivo, di un'occupazione temporanea assegnata
all'assicurato nell'ambito di un programma occupazionale, giustificava una
sospensione di (almeno) 31 giorni (cfr. pure sentenze 28 marzo 2001 in re Z., C
308/00, 29 gennaio 2001 in re R., C 412/99).
Considerandi
II Tribunale federale delle assicurazioni, nella sua
giurisprudenza, qualifica infine, normalmente, come mediamente grave l'assenza
ingiustificata a un corso e l'interruzione del medesimo (cfr. sentenza 9
ottobre 2002 in re M., C 136/01, e i riferimenti ivi citati).
3.2
Ora, a prescindere dall'eventuale legittimità e portata
delle direttive del seco - questione che è stata lasciata aperta nella sentenza
citata del 21 maggio 2002 in re W. -, il
cui utilizzo non dispenserebbe comunque dall'esaminare preliminarmente
l'esistenza di eventuali "motivi plausibili" atti ad escludere ogni
forma di colpa (art. 30 cpv. 1 lett. d LADI; DLA 2000 no. 21 pag. 101 e 1999,
no. 9 pag. 42) e, lasciando un margine di apprezzamento di 5 giorni (cfr.
Prassi -ML/AD 99/1 foglio A/1),
consentirebbe - indipendentemente da quanto affermato in sede di istruttoria
cantonale dalla rappresentante dell'Ufficio ricorrente - di tenere conto delle
singole particolarità del caso, la sospensione decretata dall'UCL nei confronti
di D.S. non appare eccessiva alla luce della giurisprudenza appena esposta.
3.3
Né sono ravvisabili circostanze particolari che
giustificherebbero una riduzione nella misura stabilita dalla Corte cantonale,
tali da rendere lieve la colpa dell'assicurata.
In particolare, non può essere considerato un motivo di riduzione
della colpa il fatto che l'occupazione temporanea proposta - peraltro ritenuta
adeguata (art. 72a cpv. 2 in relazione con l'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI) pure
dalla precedente istanza - mal si sarebbe conciliata con gli importanti oneri
familiari ed avrebbe di conseguenza obbligato l'assicurata a riorganizzare la
propria vita per sei mesi. A tale valutazione si oppone infatti non solo la
considerazione che
D.S. era, per propria decisione, alla ricerca - da ormai un anno e
sette mesi - di un'attività a tempo pieno (al 100 %) e pertanto, beneficiando
di prestazioni corrispondenti al grado di disoccupazione annunciato, avrebbe
anche potuto dare prova di maggiore disponibilità e capacità organizzativa
(cfr. sentenza citata del 29 gennaio 2001 in re R., consid. 3b), ma anche il fatto
che il programma occupazionale assegnato presso la Magistri Ticinesi avrebbe
comunque previsto la possibilità di adattare gli orari di lavoro alle esigenze
del caso. Ora, avendo mancato di presentarsi al colloquio prestabilito ed
essendosi rifiutata di perlomeno tentare di intraprendere l'attività proposta,
l'interessata ha vanificato, per propria colpa, questa opportunità (cfr.
sentenza 12 febbraio 2001 in re B., C 446/99, C 448/99 e C 382/00, consid. 2b,
come pure sentenza 29 gennaio 2001 in re R., C 412/99, consid. 3b).
3.4
Considerato l'insieme delle circostanze come pure
l'atteggiamento palesato dall'assicurata, che non solo non ha fornito la benché
minima prova in merito all'asserito contrattempo meccanico che le avrebbe
impedito di recarsi all'appuntamento del 9 ottobre 2000, ma nemmeno, si è
preoccupata, per quanto riferito dal responsabile del programma occupazionale e
per quanto da lei stessa ammesso nello scritto di risposta 27 novembre 2000
all'UCL, di. avvisare e giustificare (tempestivamente) l'assenza ed
eventualmente richiedere un nuovo appuntamento, non si giustificava di
stravolgere l'apprezzamento effettuato dall'amministrazione e di sanzionare la
violazione dell'obbligo di ridurre il danno di cui si è resa responsabile D.S.
mediante una sospensione del diritto all'indennità per colpa lieve.
4.
In tali condizioni, potendosi addirittura domandare se il
comportamento di D.S. non configurasse un comportamento gravemente colposo
passibile di sanzione ancora più severa, il ricorso di diritto amministrativo
si appalesa fondato, mentre la pronuncia querelata deve essere annullata." (cfr. STFA 25.2.2003 nella causa UCL c/ D.S., C 262/01)
Relativamente
alla sentenza del TFA del 12 febbraio 2001 nella causa B. (C 446/99, C448, C
382/00), menzionata nel giudizio appena citato, questo Tribunale constata che
erroneamente l'Alta Corte ha indicato che la sospensione di 45 giorni inflitta
a un assicurato per aver rifiutato, a causa di problemi alla schiena,
un'attività di custode nell'ambito di un programma occupazionale è stata
convalidata dalla stessa. In realtà, infatti, tale sanzione è stata ridotta
dalla nostra Massima Istanza a 20 giorni, in considerazione proprio dei
disturbi alla schiena che rendevano alcune mansioni concernenti l'occupazione
assegnata all'assicurato non adeguate al suo stato di salute.
In una
sentenza del 16 aprile 2003 nella causa M. (C 224/02), l'Alta Corte ha poi
ritenuto incensurabile la sospensione di 23 giorni inflitta a un assicurato per
non aver accettato un programma occupazionale senza validi motivi. Il rifiuto
dell'assicurato non poteva infatti essere giustificato, visto che dalle
dichiarazioni dell'organizzatore e del collocatore risultava che si sarebbero
tenute in considerazione le sue difficoltà nell'espletare determinati lavori
dovute a problemi di salute. Inoltre la comprensione della lingua tedesca da
parte dell'assicurato, benché non fosse la sua lingua madre, era buona, per cui
non appariva convincente la sua tesi, secondo la quale egli avrebbe capito di dover
effettuare lavori pesanti.
2.9
Nell'evenienza
concreta all'assicurato, nato nel 1966 e domiciliato a __________, di
professione disegnatore per riscaldamenti (cfr. Doc. 18), il consulente del
personale ha formalmente assegnato l'11 marzo 2005 un programma di occupazione
temporanea organizzato da __________, __________, e denominato "__________"
da effettuare, a tempo pieno, dal 14 marzo al 13 settembre 2005 (cfr. Doc.
17).
L'assicurato
ha iniziato a frequentare il programma di occupazione.
Egli lo
ha interrotto il 24 marzo 2005 ed ha inviato all'URC di __________ uno scritto
del seguente tenore:
"
Spett. URC, gentile Signora __________,
scrivo la presente per comunicare che sospendo il
programma occupazionale a cui sono stato iscritto "__________ - __________
" da 14.03.05 a 13.09.05, in quanto già durante la decisione per la
frequentazione dello stesso non si è valutata la miglior soluzione per un mio
reinserimento professionale.
Il programma di cui sopra non mi da alcuna
possibilità di riqualifica." (Doc. 5)
Lo stesso
giorno in cui l'assicurato ha inviato questo scritto, il dottor __________,
specialista FMH in malattie interne e polmonari ha allestito un certificato
attestante un'inabilità lavorativa del ricorrente per tre settimane (cfr. Doc.
H3).
Il dottor
__________, con certificato del 13 aprile, ha successivamente attestato che
l'inabilità lavorativa perdurava.
Il 20
aprile 2005 lo specialista ha certificato una capacità lavorativa, dal suo
profilo, dal 20 aprile 2005.
Dalla
documentazione prodotta dal Servizio cantonale emerge inoltre che il dottor __________,
Capo servizio, e il dottor __________, della Clinica __________ il 23 gennaio
2006.
hanno affermato in particolare che dall'11 maggio 2005 RI 1 non era in
condizione di svolgere un'attività lavorativa e di sostenere con profitto un
corso di formazione anche di pochi giorni (cfr. Doc. 23).
Anche il
dottor __________ il 24 gennaio 2006 ha avuto occasione di descrivere i
problemi di salute dell'assicurato (cfr. Doc. 23).
Infine il
13.
marzo 2006 il dottor __________, specialista FMH in medicina interna e
medico di fiducia LADI, rispondendo ad alcuni quesiti postigli dal Servizio
cantonale il 22 febbraio 2006 (cfr. Doc. 19) si è così espresso:
"
(...)
1.
Dal mese di marzo 2005 fino almeno alla fine 2005
il paziente era da considerare inabile al lavoro; questa conclusione è motivata
dalla situazione psichiatrica, come detto già precedentemente precaria e
gradualmente peggioratasi a partire dal marzo 2005. Secondo il parere del Dr. __________
l'IL è dettata essenzialmente della problematica psichiatrica, nonostante un
problema fisico intercorrente, verosimilmente legato alla colonna vertebrale,
che si è comunque rapidamente risolto.
Il fatto che il MC avesse in data 20 aprile 2005
certificato la fine dell'IL, alla luce dell'evoluzione futura, non contraddice
questa valutazione complessiva.
Per quanto riguarda il periodo degli ultimi mesi,
approssimativamente da inizio gennaio, non ho alcun elemento su cui basare una
valutazione della capacità lavorativa (il paziente non è più stato visto dal
MC).
2.
Nel lasso di tempo indicato al punto 1 bisogna
ritenere che il paziente fosse inabile al lavoro per ogni tipo di professione,
per i motivi sopra elencati e secondo il parere del MC, che non ho elementi per
confutare e appare coerente.
3.
Per lo stesso motivo (patologia psichiatrica),
ritengo corretta la valutazione del MC che lo stato di salute presentato a
partire da marzo 2005 non permettesse al Signor RI 1 nemmeno di partecipare alle
misure propostegli dall'URC (POT da marzo a settembre; corso di formazione in
luglio 2005)." (Doc. 26)
Alla luce
di questa documentazione medica il TCA deve concludere che l'assicurato, per
motivi di salute, era impossibilitato a portare a termine il programma di
occupazione malgrado il certificato del dottor __________ attestante una piena
capacità lavorativa dal 20 aprile 2005.
Di
conseguenza, siccome il programma di occupazione non era conforme allo stato di
salute dell'assicurato (cfr. art. 64 cpv. 2 LADI e 16 cpv. 2 OADI), egli non
può essere sanzionato per averlo interrotto.
Di
conseguenza la decisione su opposizione deve essere annullata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é accolto e la decisione
su opposizione del 16 novembre 2005 è annullata.
§ L'assicurato
non è sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione per avere abbandonato
il programma di occupazione iniziato il 14 marzo 2005.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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