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Decisione

38.2005.99

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

10 aprile 2006Italiano43 min

Source ti.ch

Fatti

I 11/01; STFA del 7 dicembre 2001 nella causa B., I 194/00; DTF 125 V 202; DTF

121 I 323 consid. 2a, DTF 120 Ia 15 consid. 3a, 181 consid. 3a, DTF 124 I 1,

consid. 2a, pag. 2; SVR 1998 UV, Nr. 11, consid. 4b, pag. 31; SVR 1998 IV, Nr.

13, consid. 6b, pag. 47; STCA del 23 marzo 1998, nella causa G.I., 38.97.323;

STFA del 18 giugno 1999 nella causa D.V.).

Inoltre

va rilevato che dal 30 luglio 2002 è in vigore la legge cantonale sul

patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (cfr. art. 38 Lag e BU

30/2002 pag. 213 segg.), la quale si applica alle domande di assistenza

giudiziaria introdotte dopo la sua entrata in vigore .

L'art. 3

della citata legge, alla quale la legge di procedura per i ricorsi al TCA

rinvia espressamente (cfr. il nuovo art. 21 cpv. 2 LPTCA in vigore dal 30

luglio 2002), prevede:

"

1L'istituto

dell'assistenza giudiziaria garantisce alla persona fisica

indigente la tutela adeguata dei suoi diritti

dinanzi alle Autorità giudicanti del Cantone."

"

2E' ritenuta

indigente la persona che non ha la possibilità di provvedere con mezzi propri

agli oneri di procedura o alle spese di patrocinio."

Le altre

condizioni per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciate dalla Legge

sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria sono così definite

negativamente all'art. 14 Lag:

"

1L'assistenza

giudiziaria non è concessa:

a)

la procedura per la persona richiedente non presenta probabilità di esito

favorevole;

b)

una persona ragionevole e di condizioni agiate rinuncerebbe alla procedura a

causa delle spese che questa comporta.

2L'ammissione

al gratuito patrocinio non è concessa se la persona richiedente è in grado di

procedere con atti propri, se la designazione di un patrocinatore non è

necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o se la causa non presenta

difficoltà particolari."

I criteri

posti nella legge cantonale sono dunque identici a quelli fissati dalla

giurisprudenza federale elaborata interpretando le norme di diritto federale

relative alle assicurazioni sociali (cfr. v.art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS), che

sono validi anche sotto l'egida della LPGA.

In questo

senso la Lag, a cui la LPTCA rinvia, è conforme all'art. 61 lett. f LPGA (cfr. DTF

130 V 320, consid. 2.1.).

Il TCA,

chiamato ora a pronunciarsi, ritiene che nella presente fattispecie non sia

soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole (cfr. STFA del

10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA dell'8 febbraio 2001 nella causa

B., I 446/00; STFA del 26 settembre 2000 nella causa D.N., U 220/99; STFA del

17 ottobre 2001 nella causa X,1P.569/2001; STFA del 6 marzo 2001 nella causa

E. e E.,5P.426/2000; STFA del 17 maggio 2000 nella causa B., 1P 281/2000; DTF

119 Ia 253 consid. 3b).

Tale

presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue

che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe

al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STFA del 26

settembre 2000 nella causa D.N.; RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b;

DTF 119 Ia 251; B. Cocchi/F. Trezzini, Codice di procedura civile ticinese

massimato e commentato, Lugano 2000, ad art. 157, pag. 491-492, n. 1).

A tal

proposito si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si

deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di

primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere

accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un

ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA del 9

agosto 2005 nella causa M., K 75/05; STFA del 10 agosto 2005 nella causa M., I

173/04; STFA del 29 agosto 2005 nella causa H., I 422/04; STFA non pubbl. del

29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c).

Inoltre,

quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si

eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi,

le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125

Considerandi

II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; B. Cocchi/F.

Trezzini, op. cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).

Nel caso concreto,

alla luce della LADI, della giurisprudenza federale pubblicata nella Raccolta ufficiale,

in riviste specialistiche e nel sito internet della Confederazione (cfr. www.bger.ch), nonché in particolare della

giurisprudenza cantonale pubblicata nella RDAT (cfr. RDAT II-2000 N. 89 pag. 339

menzionata al consid. 2.6), la presente vertenza appariva, dopo un esame

forzatamente sommario, destinata all'insuccesso già al momento della

presentazione dell'istanza, in quanto le prospettive di esito favorevole erano

considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa. In effetti, come

esposto ai considerandi precedenti, dagli elementi fattuali della fattispecie

emerge in modo indubbio l’impossibilità di riconoscere al ricorrente l’idoneità

soggettiva al collocamento.

La

conclusione secondo cui la lite era già di primo acchito destituita di esito

favorevole si giustifica tanto più, se si considera che in casu nemmeno si è

confrontati con argomentazioni tendenti ad ottenere un cambiamento della

giurisprudenza valida nell’ambito in questione.

In simili

condizioni, non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti

cumulativi, la domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta.

2.12

Il ricorrente

ha pure postulato l'assistenza giudiziaria in sede di opposizione, contestando

il relativo diniego della Sezione del lavoro (cfr. doc. I).

L'art. 37

LPGA, relativo alla rappresentanza e patrocinio nella procedura davanti

all'assicuratore, prevede:

"

La parte può farsi

rappresentare, se non deve agire personalmente, o farsi patrocinare nella misura

in cui l’urgenza di un’inchiesta non lo escluda. (cpv. 1)

L’assicuratore può esigere che

il rappresentante giustifichi i suoi poteri con una procura scritta. (cpv. 2)

Finché la parte non revochi la

procura l’assicuratore comunica con il rappresentante. (cpv. 3)

Se le circostanze lo esigono,

il richiedente può beneficiare di patrocinio gratuito. (cpv. 4)"

Qualora

dunque un assicurato non disponga di sufficienti mezzi finanziari, le sue

conclusioni non siano sprovviste di possibilità di successo e la lite non sia

priva di difficoltà di ordine fattuale o giuridico, egli ha diritto al gratuito

patrocinio nella procedura di opposizione del diritto delle assicurazioni

sociali (cfr. SVR 2004 EL Nr. 4).

Dalla

Circolare del SECO Prassi ML/AD 2004/2, Foglio 8/1, p.to II, si evince che in

una procedura inerente al settore delle assicurazioni sociali il patrocinio non

è in linea di massima necessario, poiché gli organi esecutivi sono soggetti al

principio inquisitorio. Si può tuttavia derogare a questo principio se il caso

in questione è particolarmente complesso.

In

particolare il patrocinio può essere considerato necessario, e perciò

giustificare l'ammissione della gratuità, allorché viene ventilato un

intervento incisivo nella situazione giuridica di un assicurato (cfr. U.

Kieser, ATSG Kommentar, 2003, ad art. 37 n. 21).

Al

riguardo, in una sentenza del 15 marzo 2005 nella causa Kantonales Amt für

Industrie, Gewerbe und Arbeit Baselland c./ F, C 254/04, l’Alta Corte ha

precisato:

"

(…)

2.2

Zu ergänzen ist, dass hinsichtlich der

sachlichen Gebotenheit der unentgeltlichen anwaltlichen Verbeiständung im

Einspracheverfahren die Umstände des Einzelfalls, die Eigenheiten der

anwendbaren Verfahrensvorschriften sowie die Besonderheiten des jeweiligen

Verfahrens zu berücksichtigen sind. Dabei fallen neben der Komplexität der

Rechtsfragen und der Unübersichtlichkeit des Sachverhalts auch in der Person

des Betroffenen liegende Gründe in Betracht, wie etwa seine Fähigkeit, sich im

Verfahren zurechtzufinden (Schwander, Anmerkung zu BGE 122 I 8, in: AJP 1996 S.

495).

Falls ein besonders starker Eingriff in die

Rechtsstellung des Bedürftigen droht, ist die Verbeiständung grundsätzlich

geboten, andernfalls bloss, wenn zur relativen Schwere des Falls besondere

tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten hinzukommen, denen der

Gesuchsteller auf sich alleine gestellt nicht gewachsen ist (BGE 130 I 182 Erw.

2.2

mit Hinweisen), und wenn auch eine Verbeiständung durch Verbandsvertreter,

Fürsorger oder andere Fach-und Vertrauensleute sozialer Institutionen nicht in

Betracht fällt (BGE 125 V 34 Erw. 2, 114 V 236 Erw. 5b; AHI 2000 S. 163 f. Erw.

2a und b). Die sachliche Notwendigkeit wird nicht allein dadurch

ausgeschlossen, dass das in Frage stehende Verfahren von der Offizialmaxime

oder dem Untersuchungsgrundsatz beherrscht wird, die Behörde also gehalten ist,

an der Ermittlung des rechtserheblichen Sachverhaltes mitzuwirken (BGE 130 I

183.

f. Erw. 3.2 und 3.3 mit Hinweisen). Die Offizialmaxime rechtfertigt es

jedoch, an die Voraussetzungen, unter denen eine anwaltliche Verbeiständung

sachlich geboten ist, einen strengen Massstab anzulegen (BGE 125 V 35 f. Erw.

4b; AHI 2000 S. 164 Erw. 2b; erwähnte Urteil H. und R. je Erw. 2.2)."

(STFA succitata)

In

una sentenza del 3 dicembre 2004 della Sezione di diritto delle assicurazioni

sociali del Tribunale amministrativo del Cantone Lucerna, pubblicata in

Plädoyer 1/05 pag. 70-71, è stato poi rilevato che il gratuito patrocinio nella

procedura di opposizione, di principio, risulta essere necessario, purché siano

adempiute le ulteriori condizioni, ossia l’indigenza e l’esistenza di

possibilità di successo.

Nel caso di specie, nonostante

fosse stata impugnata una decisione su opposizione, il criterio della necessità

dell’assistenza giudiziaria è comunque stato esaminato, giungendo alla conclusione

che effettivamente la vertenza, relativa a un rifiuto di versare indennità di

disoccupazione a un’assicurata, che per adempiere tutti i requisiti del diritto

alle prestazioni doveva far valere in giustizia la propria uscita da una Sagl,

era complessa dal profilo dei fatti e del diritto.

Al Foglio

8/2 della Prassi ML/AD 2004/2 del SECO è altresì precisato che la decisione

relativa al patrocinio deve essere presa non appena l'assicurato ha presentato

la sua domanda sotto forma di una decisione intermedia impugnabile. L'art. 56

cpv. 1 LPGA prevede, in effetti, che il rifiuto di accordare il patrocinio

gratuito deve essere notificato con una decisione impugnabile mediante ricorso.

Occorre motivare tale decisione con la mancanza di una delle tre condizioni

summenzionate.

La

richiesta di gratuito patrocinio deve essere, quindi, decisa di principio

tramite l'emissione di una decisione incidentale. Il gratuito patrocinio può

essere autorizzato anche con effetto retroattivo (cfr. U. Kieser, op.cit., ad

art. 37, n. 24).

La nostra

Massima Istanza, in una sentenza del 23 settembre 2003 nella causa K. (H

179/03), ha confermato il giudizio del Tribunale cantonale delle assicurazioni

del Cantone Zurigo che aveva ammesso il gratuito patrocinio durante la

procedura di opposizione nell'ambito dell'art. 52 v.LAVS. L'Alta Corte ha

riconosciuto che la richiesta di risarcimento di fr. 26'492.40 a titolo di

contributi sociali non versati costituiva un intervento relativamente grave

nella situazione giuridica dell'allora presidente del consiglio di

amministrazione della ditta e che la lite non era semplice dal profilo

fattuale.

Nella sentenza

del 15 marzo 2005 nella causa Kantonales Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit

Baselland c./ F, C 254/04, menzionata sopra, il TFA ha poi considerato la vertenza

concernente un assicurato che aveva richiesto l’erogazione di assegni di

formazione quale “Betriebspraktiker” attualmente e giuridicamente non era

semplice, in quanto andava esaminata l’adempimento o meno dei presupposti di

cui all’art. 59 cpv. 2 LADI. L’Alta Corte ha conseguentemente confermato la

sentenza dell’istanza precedente che, alla luce anche dell’indigenza

dell’assicurato e del fatto che la lite non era sprovvista di esito favorevole,

ha l’ha ammesso al gratuito patrocinio nella procedura di opposizione.

In

concreto la richiesta di gratuito patrocinio per la procedura di opposizione

dinanzi alla Sezione del lavoro deve essere respinta, in quanto l'opposizione

era sprovvista di possibilità di successo. Al riguardo valgono le stesse

motivazioni indicate al consid. 2.11.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

è respinto.

2.- L'istanza

tendente alla concessione del gratuito patrocinio è respinta.

3.- La domanda

di gratuito patrocinio concernente la procedura di opposizione è respinta.

4.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

5.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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