38.2006.10
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26 luglio 2006Italiano74 min
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Numero d'incarto:
38.2006.10
Data decisione, Autorità:
26.07.2006, TCA
Titolo:
Negato il diritto alle indennità di disoccupazione poiché l'ultimo impiego è stato presso la società di cui la moglie è socia gerente.La Cassa ha violato il proprio obbligo di consulenza.La buona fede dell'assicurato non va però tutelata(l'omessa informazione non è causale per il suo comportamento).
APPREZZAMENTO ANTICIPATO DELLE PROVE
BUONA FEDE
DIRITTO DI ESSERE SENTITO
INDENNITÀ
INFORMAZIONE E CONSULENZA
PERDITA DI LAVORO COMPUTABILE
art. 9 COST
art. 29 cpv. 2 COST
art. 8 cpv. 1 let. a LADI
art. 31 cpv. 3 let. c LADI
art. 27 cpv. 2 LPGA
art. 42 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
38.2006.10
rs/td
Lugano
26 luglio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 27 gennaio 2006
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 14
dicembre 2005 emanata da
Cassa CO 1
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 14 dicembre 2005 la Cassa CO 1 (di seguito la
Cassa) ha confermato la precedente decisione del 2 settembre 2005 con cui a RI
1 è stato negato il diritto alle indennità di disoccupazione a decorrere dal 1°
luglio 2005, in quanto sua moglie ricopre la funzione di socia e gerente con
firma individuale della __________, presso cui egli ha lavorato dal 1° marzo al
30 giugno 2005 in qualità di architetto a tempo pieno (cfr. doc. A, M).
1.2. Contro la
decisione su opposizione l’assicurato, rappresentato dall’avv. __________ dello
studio legale RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha
chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato e l’apertura di un termine
quadro per la riscossione di indennità di disoccupazione a fare tempo dal 1°
luglio 2005.
A
motivazione della propria pretesa egli ha addotto:
"
(…)
Fatti
1.
Il 28 dicembre 2004, il signor RI 1 (__________), di professione
architetto, disdiceva con effetto al successivo 28 febbraio 2005 (doc. D) il
rapporto di lavoro che lo legava, in qualità di suo dipendente, alla spett. __________
(doc. E e F), ditta con sede a __________ attiva nella progettazione/costruzione
di immobili e nell'engineering in diversi settori (doc. G).
Prove: doc., testi.
Considerandi
2.
In data 1.
marzo 2005, l'arch. RI 1 incominciava una nuova attività lavorativa, sempre
nel ramo della progettazione edilizia, alle dipendenze della spett. __________
(__________; doc. H e 1).
Prove: c.s.
3.
Nonostante
le buone premesse, il 30 maggio 2005, dunque ancora durante il periodo di
prova, la __________ disdiceva il rapporto di lavoro con l'arch. RI 1 (doc. J).
Il difficile momento della ditta, confrontata con la scarsità di lavoro che il
mercato immobiliare (notoriamente soggetto ad oscillazioni) offriva, aveva
purtroppo precluso la conferma del dipendente, il quale nei mesi di impiego
aveva comunque dato prova di impegno e competenza.
Prove: c.s.
4.
Non
prospettandosi l'immediato reperimento di una nuova attività lavorativa, il 28
giugno 2005 l'arch. RI 1 si annunciava presso il suo Comune di domicilio e si
iscriveva al competente Ufficio regionale di collocamento (doc. K e L), allo
scopo di avviare le pratiche volte all'ottenimento dell'indennità di disoccupazione.
La cassa disoccupazione scelta era la
spett. CO 1 Cassa disoccupazione (__________), mentre il versamento
dell'indennità veniva richiesto a fare tempo dal 1. luglio 2005.
Prove: c.s.
5.
II 2
settembre 2005, l'CO 1 Cassa disoccupazione negava all'arch. RI 1 la postulata
apertura di un termine quadro per la riscossione dell'indennità di
disoccupazione a fare tempo dal precedente 1. luglio (doc. M). Contro questa
decisione, fondata sugli art. 8 cpv. 1 lit. e, 13 cpv. 1 e, soprattutto, 31
cpv. 3 lit. b e c LADI, l'assicurato si opponeva in data 26 settembre 2005
(doc. N).
6.
Sulla base
dell'art. 31 cpv. 3 lit. b LADI, il 14 dicembre 2005, dopo avere raccolto
ulteriori informazioni (doc. O, P, Q e R), la cassa disoccupazione respingeva
l'opposizione dell'assicurato e confermava il suo primo, negativo giudizio
(doc. A)
Non condividendo neppure tale
decisione, l'arch. RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale delle
assicurazioni, allo scopo di vedersi infine riconosciuto il diritto di
percepire l'indennità di disoccupazione a partire dal 1. luglio 2005.
Prove: c.s. In diritto:
7.
A
fondamento della propria decisione, l'CO 1 Cassa disoccupazione ha posto l'art.
31.
cpv. 3 lit. b LADI, secondo cui non ha diritto all'indennità per lavoro
ridotto il coniuge del datore di lavoro occupato nell'azienda di quest'ultimo.
L'applicabilità - analogica - di tale disposto alla fattispecie, troverebbe la
sua ragione nel fatto che l'arch. RI 1, nei quattro mesi precedenti il sopraggiungere
della disoccupazione, è stato impiegato per un periodo di prova (purtroppo non
sfociato in un contratto duraturo) presso la __________, ditta di cui la
signora __________, moglie dell'assicurato, è socia e gerente.
Per una questione di fondo, il
ricorrente ritiene che questo disposto non sia applicabile, già a priori, al
caso concreto. La __________, contrariamente a quanto prevede il testo della
norma, non è in effetti l'azienda della moglie dell'assicurato, essendone
invece la signora RI 1, come detto, soltanto socia (ma non unica) e gerente.
Per questo motivo, potrebbe eventualmente entrare in linea di conto solo una
(contestata) esclusione dall'indennità di disoccupazione fondata sull'art. 31
cpv. 3 lit. c LADI, giusta il quale non hanno diritto all'indennità per lavoro
ridotto le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un
organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare
risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi
occupati nell'azienda.
Gli argomenti che seguono mirano
quindi a contestare l'applicazione alla fattispecie di quest'ultimo disposto
(non a caso menzionato dalla cassa disoccupazione nella sua prima decisione),
pur rimanendo senz'altro validi anche per rapporto al motivo di esclusione di
cui all'art. 31 cpv. 3 lit. b LADI.
Prove: c.s.
8.
Secondo l'art.
8.
cpv. 1 LADI, l'assicurato ha diritto all'indennità di disoccupazione se è
disoccupato totalmente o parzialmente (a), ha subito una perdita di lavoro
computabile (b), risiede in Svizzera (c), ha terminato la scuola dell'obbligo
ma non ha raggiunto l'età AVS e non percepisce ancora una rendita di vecchiaia
AVS (d), ha compiuto o è liberato dall'obbligo di compiere il periodo di contribuzione
(e), è idoneo al collocamento (f) e soddisfa le prescrizioni sul controllo (g).
In merito al periodo di contribuzione, l'art. 13 cpv. 1 LADI stabilisce che ha
adempiuto il periodo di contribuzione colui che, entro il termine quadro (due
anni prima dell'insorgenza della disoccupazione), ha svolto durante almeno 12
mesi un'occupazione soggetta a contributo.
Nel caso concreto, l'adempimento delle
condizioni di cui alle lettere a-d e f-g, in quanto mai messo in dubbio, è
stato riconosciuto dalla cassa disoccupazione. Viceversa, l'applicazione per
analogia dell'art. 31 cpv. 3 lit. c (rispettivamente lit. b) LADI, equivale a
negare la sussistenza dell'ulteriore presupposto del compimento del periodo di
contribuzione. Ciò ben lo si deduce dalla decisione impugnata, nella quale si
può leggere:
"Nella
sua prassi ML/AD 2004/3, Foglio 3, del 15 settembre 2004, il seco ha precisato
che la persona assicurata che occupava una posizione analoga a quella di un
datore di lavoro, come pure il o la coniuge che lavorava nella stessa azienda, hanno
diritto all'indennità soltanto se possono far valere un periodo di contribuzione
di almeno sei mesi in una terza ditta. Questo periodo di contribuzione deve
essere svolto dopo che la persona assicurata ha smesso di lavorare nell'azienda
in cui essa o il suo coniuge occupava una posizione analoga a quella di un datore
di lavoro."
Stando a quanto precede, l'arch. RI 1
dovrebbe infatti ricominciare da zero il periodo di contribuzione, come se non
l'avesse fin qui adempiuto (e, in questo senso, non avesse rispettato la
condizione stabilita dall'art. 8 cpv. 1 lit. e LADI).
Prove: c.s.
9.
Come
dimostra la documentazione agli atti, il ricorrente, anche non senza considerare
i quattro mesi trascorsi presso la __________, nel termine biennale di cui
all'art. 9 cpv. 3 LADI ha svolto per ben più di 12 mesi un'attività soggetta a
contribuzione (art. 13 cpv. 1 LADI), percependo regolarmente un salario e
corrispondendo i dovuti contributi assicurativi (doc. S-W). Segnatamente, l'arch.
__________ è stato alle dipendenze della __________ (poi divenuta __________),
rispettivamente della __________ nel periodo compreso tra il 22 aprile 2002 ed
il 28 febbraio 2005 (doc. E e F).
Riguardo a tale circostanza, la cassa
disoccupazione ha sostenuto, come visto, che il periodo contributivo presso una
terza ditta deve essere svolto dopo che la persona assicurata ha smesso di
lavorare nell'azienda in cui essa, o il suo coniuge, occupava una posizione
analoga a quella di un datore di lavoro. Una tesi che tuttavia il lod.
Tribunale federale ha già avuto modo di smentire a chiare lettere nella
sentenza C 119/04 del 3 gennaio 2005:
" Quanto al fatto che T., anche dopo avere perso
il posto di allenatore presso il fallito FC L., avrebbe continuato a mantenere
la sua posizione di azionista e amministratore presso lo Studio d'Ingegneria
C., la pronuncia cantonale, cui si rinvia, ha pertinentemente ricordato come,
per giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni, il diritto alle
indennità di disoccupazione non sia precluso all'assicurato che, pur conservando
una posizione paragonabile a quella di un datore di lavoro presso una ditta,
si iscrive alla disoccupazione dopo avere lavorato per un'altra ditta quale dipendente
per una durata di almeno sei mesi (SVR 2004 ALV no. 15
pag. 46). Ora, proprio questo si è chiaramente verificato nel caso di specie
avendo l'interessato svolto l'attività di allenatore per il FC L. dal 1°
giugno 2002 dopo già essere stato in precedenza alle dipendenze, dal 1° luglio
2001.
al 31 maggio 2002, del FC O. con le medesime funzioni." (il periodo di 6 mesi, ora aumentato a 12, è quello che
prevedeva il vecchio art. 13 cpv. 1 LADI).
Al momento in cui L. faceva partire la
sua richiesta di indennità di disoccupazione (il 1 ° maggio 2003), egli
ricopriva dunque una posizione paragonabile a quella di un datore di lavoro. E
ciononostante, secondo il massimo Tribunale svizzero, aveva ugualmente diritto
all'indennità di disoccupazione, proprio (anche) perché aveva compiuto il
periodo di contribuzione presso ditte terze dal 1 ° luglio 2001 al 30 aprile
2003, vale a dire prima di ricoprire una posizione paragonabile a quella di un
datore di lavoro.
Lo stesso deve perciò valere nel caso
concreto: giacché l'assicurato ha in ogni caso adempiuto il proprio periodo di
contribuzione, entro il termine quadro, presso ditte terze, egli deve vedersi
riconosciuta l'indennità di disoccupazione, indipendentemente da quella che può
essere stata l'attività svolta in seguito (e per breve tempo, in prova) presso
l'azienda di cui la moglie è socia e gerente.
Prove: c.s.
10.
La cassa
disoccupazione sostiene inoltre come il diritto di ricevere l'indennità sia in
ogni caso escluso, se l'assicurato ha disdetto il rapporto di lavoro presso la
ditta terza per iniziare a lavorare in seno alla società del coniuge. Un
argomento che, nuovamente, non può essere condiviso.
Innanzitutto, a suo sostegno non vi è
alcun fondamento legale o giurisprudenziale.
In secondo luogo, viene smentito dal
risultato, estremamente iniquo, che comporterebbe. Seguendo l'assunto della
cassa disoccupazione, se l'arch. RI 1 avesse in effetti disdetto il precedente
rapporto lavorativo senza avere alcuna volontà, almeno inizialmente, di
rimanere attivo nel mondo del lavoro, si sarebbe trovato in una posizione
decisamente migliore (perché avente il diritto all'indennità) rispetto allo
status quo, in cui lo scioglimento del contratto di lavoro è stato deciso
dall'assicurato con la seria intenzione (e pure la concreta prospettiva) di
incominciare prontamente una nuova attività... Un risultato paradossale che la
legge non può certo volere!
Prove: c.s.
11.
Ma vi è di
più. Premesso come la questione non occupi rilevanza pratica ai fini del
giudizio (avendo l'assicurato già adempiuto il periodo di contribuzione presso
ditte terze - ciò di cui, come visto, deve essere tenuto conto), il motivo di
rifiuto stabilito dall'art. 31 cpv. 3 lit. c LADI non torna applicabile alla
fattispecie anche per ragioni inerenti alla sua portata.
Vero è che l'applicazione, per
analogia, dell'art. 31 cpv. 3 lit. c LADI (previsto per l'indennità per lavoro
ridotto) è in linea di principio possibile anche nei confronti dell'assicurato
che richiede l'indennità di disoccupazione (come è il ricorrente). Ciò non può
essere tuttavia il caso qualora l'assicurato abbia cessato ogni rapporto con la
ditta legata al coniuge, non avendo quindi più la possibilità di influenzarne
il funzionamento (DTF 123 V 234). Tale è proprio la situazione dell'arch. RI 1,
con cui la __________, dandogli la disdetta, ha oramai sciolto ogni legame.
Circostanza peraltro confortata dal fatto che nei mesi in cui vi è stato
impegnato, il ricorrente mai ha ricoperto compiti inerenti alla gestione della
ditta, svolgendo invece attività esclusivamente tecniche (doc. Y, Z e AA).
Anche per
questo motivo, il presente ricorso deve essere accolto." (Doc.
I)
1.3
Nella sua
risposta del 7 febbraio 2006 la Cassa ha postulato l’integrale reiezione del
ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di
diritto (cfr. doc. III).
1.4
Il 22
febbraio 2006 il patrocinatore dell’assicurato ha prodotto il formulario di
autocertificazione di quest’ultimo relativo al mese di dicembre 2005 (cfr. doc.
VII; VII1).
Al
riguardo la Cassa ha indicato di non avere osservazioni da formulare (cfr. doc.
IX).
1.5
Pendente
causa questa Corte ha sottoposto alla parte ricorrente i messaggi di posta
elettronica del 19 ottobre 2005 intercorsi tra la Cassa e il SECO, assegnandole
un termine di dieci giorni per presentare osservazioni scritte (cfr. doc. XI,
17).
L’avv. __________
si è espresso in merito con scritto del 24 aprile 2006 (cfr. doc. XII).
1.6
La Cassa, il
26.
aprile 2006, ha comunicato di non avere nulla da aggiungere (cfr. doc. XIV).
Il doc.
XIV è stato inviato per conoscenza alla parte ricorrente (cfr. doc. XV).
in
diritto
In
ordine
2.1
La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio
2002.
nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H
212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10
ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999
nella causa C., I 623/98).
2.2
Il TCA
rileva che sulla decisione formale del 2 settembre 2005, quale base legale,
sono stati indicati gli art. 8 cpv. 1 lett. e, 13 cpv. 1 e 31 cpv. 3 lett. b e
c LADI, mentre sulla decisione su opposizione del 14 dicembre 2005 l’art. 31
cpv. 3 lett. b LADI (cfr. doc. A, M).
In realtà
dalle motivazioni formulate nei provvedimenti citati emerge che la Cassa ha
negato all’assicurato il diritto alle indennità di disoccupazione a contare dal
1° luglio 2005, in quanto non ha ritenuto adempiuto il presupposto dell’art. 8
cpv. 1 lett. b LADI con riferimento all’art. 31 cpv. 3 LADI.
Infatti,
la resistente ha indicato che il ricorrente, quale ultimo impiego, ha svolto
l’attività di architetto presso la __________ in cui la moglie, quale socia e
gerente con diritto di firma individuale, occupava e continua a occupare una
posizione analoga a quella di un datore di lavoro. A mente della Cassa,
pertanto, egli non ha diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la
disoccupazione, non avendo subito una perdita di lavoro computabile.
In sede
di ricorso l’assicurato ha apportato una serie di elementi volti a confutare la
tesi della Cassa, e meglio ha addotto di avere diritto alle prestazioni
dell’assicurazione contro la disoccupazione avendo cessato ogni rapporto con la
ditta legata al coniuge e non avendo, quindi, più la possibilità di influenzarne
il funzionamento. Egli ha inoltre puntualizzato di non avere mai ricoperto
compiti inerenti alla gestione della ditta, avendo svolto esclusivamente attività
tecniche (cfr. doc. I).
Il
ricorrente, peraltro rappresentato da un avvocato, ha dunque capito cosa gli è
stato imputato dalla Cassa nella decisione formale e nella decisione su
opposizione impugnata e, esprimendosi in merito, non ha subito alcun
svantaggio.
Nel
merito
2.3
Oggetto del
contendere è il tema di sapere se l’assicurato abbia diritto o meno alle
indennità di disoccupazione a decorrere dal 1° luglio 2005.
Fondamentale
presupposto per il riconoscimento del diritto alle indennità di disoccupazione
è, tra l’altro, che l’assicurato sia disoccupato totalmente o parzialmente e che
abbia subito una perdita di lavoro computabile (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. a) e
b) che rinviano a loro volta agli art. 10 e 11 LADI).
2.4
In una
decisione pubblicata in DTF 123 V 234 il Tribunale federale delle assicurazioni
(TFA) ha stabilito che il lavoratore in posizione professionale analoga a
quella di un datore di lavoro non ha diritto all'indennità di disoccupazione
se, dopo essere stato licenziato dalla società anonima, continua ad essere
l'azionista unico ed il solo amministratore della ditta.
In una
sentenza relativa a un caso ticinese, chiamata a pronunciarsi su una domanda di
condono, in una decisione del 16 giugno 2003 nella causa G. (C 130/02), l'Alta
Corte ha confermato il precedente giudizio cantonale e, in particolare, ha
osservato che:
"
(…)
4.2
Come rilevato dalla Corte cantonale, non
possono passare inosservate le circostanze che hanno contraddistinto la
vicenda. In particolare, non sfugge che la società datrice di lavoro, peraltro
appartenente al padre della ricorrente, abbia disdetto, per diminuzione del
lavoro, il rapporto di lavoro all'interessata, amministratrice unica di detta
società, e le abbia nel contempo, in maniera atipica (sentenza inedita del 2
febbraio 1999 in re G., C 114/98, consid. 3b), garantito la ripresa dello stesso
a partire dal 1° marzo 1996 - come poi effettivamente è avvenuto - mettendola
in seguito nella possibilità di beneficiare di un secondo termine di
riscossione di prestazioni.
4.3
I fatti così esposti ed accertati dalla
precedente istanza inducono a pensare, insieme a quanto già precedentemente
evidenziato nell'ambito della procedura di restituzione, che l'interessata,
sottacendo (come si deve giustamente ritenere, in assenza di elementi
istruttori contrari: cfr. DLA 2000 no. 25 pag. 122 consid. 2a) la propria
posizione di amministratrice unica all'interno della società di famiglia
datrice di lavoro e facendo capo alle indennità di disoccupazione, abbia inteso
eludere le disposizioni relative alle indennità per lavoro ridotto, alle quali
non avrebbe altrimenti avuto diritto, ritenuto che, giusta l'art. 31 cpv. 3
lett. c LADI, tali prestazioni sono precluse, tra l'altro, alle persone che,
come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo
dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni
del datore di lavoro, come anche ai loro coniugi occupati nell'azienda, e che,
secondo giurisprudenza, indipendentemente dalla partecipazione al capitale e
dal numero dei membri del consiglio (DTF 123 V 237 consid. 7a e riferimenti),
è considerato detenere una simile posizione un membro del consiglio di
amministrazione - e, quindi, a maggior ragione l'amministratore unico di una SA
familiare. (…)" (STFA del 16 giugno 2003 nella causa G., C 130/02)
In un
altro caso ticinese, chiamato a pronunciarsi nel caso in cui un assicurato,
vista la sua posizione analoga a quella di un datore di lavoro, ha dovuto
restituire prestazioni ricevute indebitamente, il TFA ha confermato il
precedente giudizio di questo Tribunale e ha sviluppato le seguenti
considerazioni:
"
(…)
la precedente istanza ha
quindi rettamente precisato che si è segnatamente in presenza di un errore
manifesto allorquando vengono assegnate indennità di disoccupazione ad un
lavoratore trovantesi in una posizione analoga a quella di un datore di lavoro
e che, dopo essere stato licenziato, in elusione delle norme in materia di
indennità per lavoro ridotto (art. 31 cpv. 3 lett. c LADI), continua a lavorare
a tempo parziale e a determinare o comunque a influenzare in maniera rilevante
le decisioni del datore di lavoro (sentenze del 6 luglio 2001 in re B. [C
274/99], I. [C 278/99] e O. [C 279/99], a contrario),
nel caso di specie, gli
accertamenti esperiti dai primi giudici hanno permesso di evidenziare non solo
che l'insorgente - il cui nome e la cui attività coincidono con la ditta (art.
944, 950 CO) e con la ragione sociale della datrice di lavoro -, è (già) stato
azionista maggioritario della società nonché, eccezione fatta per gli
apprendisti, unico dipendente della stessa, ma anche che l'incarico di
amministratore unico è stato trasferito dal ricorrente al sessantaseienne
padre, S.________, autore dell'atto di licenziamento e contestuale riassunzione
a tempo parziale del figlio come pure della risposta alla Cassa disoccupazione
con la quale egli indicò di non essere a conoscenza degli azionisti della
società, malgrado all'assemblea straordinaria del 31 ottobre 1997 fossero
presenti tutte le azioni,
stante quanto precede, si
giustifica senz'altro di ritenere, insieme ai primi giudici, che il ricorrente
abbia rivestito una posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro
anche in seguito alle sue dimissioni da amministratore unico ed alla disdetta -
con contestuale riassunzione al 50% - del rapporto di lavoro, ed abbia così
inteso, in elusione delle norme in materia di indennità per lavoro ridotto,
alle quali l'interessato non avrebbe altrimenti potuto avere diritto (art. 31
cpv. 3 lett. c LADI; DTF 122 V 273 consid. 4), costruire una situazione
giuridica suscettibile, a mente sua, di giustificare il riconoscimento di
prestazioni assicurative (cfr. DLA 2000 no. 14 pag. 70 consid. 2), in tali
condizioni, è a ragione che la Cassa e la Corte cantonale hanno ritenuto essere
dati i presupposti per riconsiderare le decisioni informali con le quali
all'assicurato sono state versate le indennità di disoccupazione e per
domandarne la restituzione, (…)."
(cfr. STFA del 15 luglio 2003 nella causa O., C 217/02)
Secondo
il TFA, dunque, il lavoratore che gode di una posizione professionale
paragonabile a quella di un datore di lavoro non ha diritto alle indennità di
disoccupazione quando, benché formalmente licenziato da una società, continua a
determinare le decisioni del datore di lavoro o a influenzarle in maniera
decisiva, poiché la perdita di lavoro non può essere verificata (al riguardo
cfr. SVR 2005 ALV Nr. 13 pag. 43).
A tale
proposito in una sentenza del 10 novembre 2005 nella causa SECO c/ A., C
275/04, relativa a un caso ticinese, la nostra Massima ha osservato:
"
(…)
3.3
Al riguardo
non si devono dimenticare i motivi che giustificano questa condizione, segnatamente il controllo della perdita di lavoro del disoccupato,
che è uno dei presupposti necessari per percepire le indennità di
disoccupazione (art. 8 cpv. 1 lett. b LADI). Se infatti un tale controllo può
essere facilmente eseguito nel caso di un dipendente che perde il lavoro,
perlomeno parzialmente, ciò non è il caso per quanto concerne le persone che occupano
una posizione dirigenziale e che, malgrado siano state formalmente licenziate,
continuano a svolgere un'attività per conto della società nella quale
lavoravano. Grazie alla posizione di cui beneficiano all'interno della ditta
possono in effetti influenzare la perdita di lavoro che subiscono, ciò che
rende la loro disoccupazione difficilmente controllabile (DLA 2003 no. 22 pag.
242.
consid. 4 [sentenza del 14 aprile 2003 in re F., C 92/02]).” (STFA del 10
novembre 2005 nella causa SECO c/ A., C 275/04, consid. 3.3)
La
situazione è differente quando il salariato, trovandosi in una posizione
assimilabile a quella di un datore di lavoro, lascia definitivamente l'impresa
a causa della sua chiusura; in questo caso non è ravvisabile un comportamento
volto ad eludere la legge. Lo stesso vale nel caso in cui l'impresa continua ad
esistere ma il salariato, a seguito della rottura del contratto di lavoro,
interrompe definitivamente tutti i legami con la società. In entrambi i casi,
l'assicurato può, in principio, pretendere l'indennità di disoccupazione (cfr. STFA
del 10 novembre 2005 nella causa SECO c/ A., C 275/04, consid. 3.2.; STFA del 7
giugno 2004 nella causa C., C 87/02).
2.5
Circa la
questione di sapere se un assicurato può determinare o influenzare
risolutivamente le decisioni del datore di lavoro ai sensi dell'art. 31 cpv. 3
lett. c LADI, nella sentenza del 2 giugno 2004 nella causa N. (C 219/03), il
TFA ha, tra l'altro, osservato che:
"
(…)
2.4
Nach der Rechtsprechung muss bei
Arbeitnehmern, bei denen sich aufgrund ihrer Mitwirkung im Betrieb die Frage
stellt, ob sie einem obersten betrieblichen Entscheidungsgremium angehören und
ob sie in dieser Eigenschaft massgeblich Einfluss auf die
Unternehmensentscheidungen nehmen können, jeweils geprüft werden, welche
Entscheidungsbefugnisse ihnen aufgrund der internen betrieblichen Struktur
zukommen. Amtet ein Arbeitnehmer als Verwaltungsrat, so ist eine massgebliche
Entscheidungsbefugnis im Sinne von Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG bereits ex lege
(vgl. Art. 716-716b OR) gegeben. Handelt es sich um einen mitarbeitenden Verwaltungsrat,
so greift der persönliche Ausschlussgrund des Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG ohne
weiteres Platz, und es bedarf diesfalls keiner weiteren Abklärungen im Sinne
von BGE 120 V 525 f. Erw. 3b (BGE 122 V 272 Erw. 3 mit Hinweisen). Gemäss ARV
1996/1997 Nr. 10 S. 52 Erw. 3a und b spielen die Aufgabenbereiche und die
interne Aufgabenteilung ebenso wenig eine Rolle wie der Umfang der Beteiligung.
In jenem Fall wurde eine Anspruchsberechtigung verneint, obwohl das Leistungen
beanspruchende Verwaltungsratsmitglied nur Kollektivunterschrift besass und
lediglich mit 2% am Aktienkapital beteiligt war. (…)."
(cfr. STFA del 2 giugno 2004 nella causa N., C 219/03)
In questo
contesto va pure rilevato che, sempre secondo la giurisprudenza federale, la
posizione di socio gerente di una Sagl è equiparabile a quella di un membro del
consiglio di amministrazione di una SA (cfr. STFA del 4 luglio 2005 nella causa
M., C 270/04; STFA del 22 novembre 2002 nella causa R., C 37/02 e STFA del 30
agosto 2001 nella causa B., C 71/01).
In una
decisione, pubblicata in DLA 2004 N. 21, pag. 196, l'Alta Corte ha confermato
che secondo la giurisprudenza relativa agli art. 31 cpv. 3 lett. c e 51 cpv. 2
LADI, i membri del consiglio d’amministrazione di una società esercitano, in
virtù della legge, un potere determinante, pertanto non hanno diritto né
all’indennità per lavoro ridotto, né all’indennità per insolvenza.
Contestualmente
il TFA ha, tra l’altro, sviluppato le seguenti considerazioni:
"
(…)
3.2
Selon la jurisprudence relative à l'art. 31 al.
3.
let. c LACI - lequel, dans une teneur équivalente, exclut du droit à
l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail le même cercle de
personnes que celui visé par l'art. 51 al. 2 LACI et auquel on peut se référer
par analogie (DTA 1996/1997 no 41 p. 227 consid. 1b) - , il n'est pas
admissible de refuser, de façon générale, le droit aux prestations aux employés
au seul motif qu'ils peuvent engager l'entreprise par leur signature et qu'ils
sont inscrits au registre du commerce. Il y a lieu de ne pas se fonder de façon
stricte sur la position formelle de l'organe à considérer; il faut bien plutôt
établir l'étendue du pouvoir de décision en fonction des circonstances
concrètes. C'est donc la notion matérielle de l'organe dirigeant qui est
déterminante, car c'est la seule façon de garantir que l'art. 31 al. 3 let. c
LACI, qui vise à combattre les abus, remplisse son objectif (SVR 1997 ALV no
101.
p. 311 consid. 5d). En particulier, lorsqu'il s'agit de déterminer quelle est
la possibilité effective d'un dirigeant d'influencer le processus de décision
de l'entreprise, il convient de prendre en compte les rapports internes
existant dans l'entreprise. On établira l'étendue du pouvoir de décision en
fonction des circonstances concrètes (DTA 1996/1997 no 41 p. 227 sv. consid. 1b
et 2; SVR 1997 ALV no 101 p. 311 consid. 5c). La seule exception à ce principe
que reconnaît le Tribunal fédéral des assurances concerne les membres des
conseils d'administration car ils disposent ex lege (art. 716 à 716b CO), d'un
pouvoir déterminant au sens de l'art. 31 al. 3 let. c LACI (DTA 1996/1997 no 41
p. 226 consid. 1b et les références). Pour les membres du conseil
d'administration, le droit aux prestations peut être exclu sans qu'il soit
nécessaire de déterminer plus concrètement les responsabilités qu'ils exercent
au sein de la société (ATF 122 V 273 consid. 3). (…)." (cfr. DLA 2004 N.
21, consid. 3.2, pag. 198)
2.6
Il Tribunale
federale delle assicurazioni ha inoltre avuto modo di allargare il campo
applicativo della giurisprudenza pubblicata in DTF 123 V 234 (cfr. consid.
2.4
) al coniuge di una persona menzionata all'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI,
ossia di coloro che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un
organo decisionale supremo dell’azienda, determinano o possono influenzare
risolutivamente le decisioni del datore di lavoro (cfr.
sentenza inedita del 26 luglio 1999 in re M., confermata ad es. dalla sentenza
del 7 dicembre 2004 in re W., C 193/04, consid. 3; cfr.
inoltre REGINA JÄGGI, Eingeschränkter Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung
bei arbeitgeberähnlicher Stellung durch analoge Anwendung von Art. 31 Abs. 3
lit. c AVIG, in: RSAS 2004 pag. 9 seg.).
Nella già citata sentenza del 2 giugno 2004 nella causa N. (C
219/03), chiamata a pronunciarsi circa il diritto alle indennità di un
assicurato che, dopo essere stato licenziato, ha abbandonato la carica di
amministratore unico della SA sua datrice di lavoro, ha venduto tutte le azioni
ed inoltre sua moglie è entrata nel consiglio di amministrazione della stessa
società, l'Alta Corte ha, tra l'altro, sviluppato le seguenti considerazioni:
"
(…)
2.5
Am 15. Januar 2003 trat der Beschwerdeführer
aus dem Verwaltungsrat zurück und verkaufte anschliessend das gesamte
Aktienkapital. Auf den gleichen Zeitpunkt trat seine Ehefrau als Mitglied mit
Einzelunterschrift in den Verwaltungsrat ein und übernahm eine von hundert
Aktien. In der Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird geltend gemacht, es fehle an
einem Ausschlussgrund im Sinne von Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG, da das
Erfordernis der Gleichzeitigkeit nicht gegeben sei. Diesem Einwand kann nicht
gefolgt werden. In der Zeit vor der ausserordentlichen Generalversammlung vom
15.
Januar 2003 war zwar der Beschwerdeführer Alleineigentümer und einziger
Verwaltungsrat der Firma. Anhand der Akten ergibt sich jedoch, dass bereits vor
der genannten ausserordentlichen Generalversammlung seine Ehefrau in relevanter
Art und Weise an der Betriebsführung mitgewirkt hatte, allerdings ohne
handelsregistermässig in Erscheinung zu treten. Diesbezüglich ist darauf
hinzuweisen, dass sie die Kündigung des Arbeitsverhältnisses ihres Ehemannes
(ohne ersichtlichen Grund) mit unterzeichnet hatte. Sodann betreute sie
firmenintern ein Mandat, welches Anlass dafür war, in den neuen Verwaltungsrat
einzutreten. Damit steht fest, dass in der Zeit bis zum 15. Januar 2003 beide
Eheleute in der Firma massgebliche Funktionen wahrgenommen hatten. Mit den
Beschlüssen der ausserordentlichen Generalversammlung vom 15. Januar 2003
verblieb die Ehefrau in der Firma und erhielt eine auch nach aussen sichtbare
Vertretungsbefugnis. Zu erwähnen bleibt, dass die Aufgabe des genannten Mandats
durch die Firma per Ende März 2003 B.________ nicht zum Rücktritt aus dem
Verwaltungsrat bewogen hatte. Dieser Umstand ist insofern jedoch ohne
Bedeutung, als der Beschwerdeführer per 1. April 2003 eine neue Vollzeitstelle
angetreten hat. Entscheidend ist, dass im Zeitpunkt des Eintritts der
Arbeitslosigkeit der Beschwerdeführer und seine Ehegattin in massgeblicher
Weise an der Firma mitwirkten und der eine Ehegatte diese Stellung weiter
beibehielt.
2.6
Die Ausrichtung von Arbeitslosenentschädigung
wurde im vorliegenden Fall daher zu Recht abgelehnt. Bei dieser Rechtslage
braucht nicht weiter geprüft zu werden, ob die Anspruchsvoraussetzungen im
Sinne von Art. 8 Abs. 1 AVIG (wozu u.a. ein anrechenbarer Arbeitsausfall
gehört) erfüllt sind.
(…)." (cfr. STFA del 2 giugno 2004 nella
causa N., C 219/03)
Il TFA, in
una sentenza del 5 luglio 2004 nella causa D. (C 155/03), nel caso di un
assicurato licenziato da una Sagl nella quale sua moglie ha rivestito il ruolo
di socia gerente con diritto di firma individuale e socia principale, ha poi
stabilito che:
"
(…)
2.2
D.________ war sowohl bei der Kündigung am
29.
April 2002 als auch bei der Beendigung des Arbeitsverhältnisses zwar nicht
Organ der Arbeitgeberfirma Firma C.________ GmbH, doch war er finanziell daran
beteiligt. Hingegen blieb seine Ehefrau K.________ einzelzeichnungsberechtigte
Geschäftsführerin und Hauptgesellschafterin der Firma C.________ GmbH. Sie
besass auch bei momentaner Inaktivität der Firma weiterhin die
Dispositionsfreiheit und damit die Möglichkeit, den statutarischen
Gesellschaftszweck beispielsweise durch Neuakquisition von Aufträgen zu
verwirklichen und dannzumal ihren Ehemann erneut anzustellen. Daran vermögen
die Vorbringen in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde nichts zu ändern. Wenn die
GmbH trotz Inaktivität aus irgendwelchen Gründen im Handelsregister nicht
gelöscht werden soll, so hat der Beschwerdeführer die sich daraus ergebenden
rechtlichen Konsequenzen (hier: Fortdauer der arbeitgeberähnlichen Stellung) zu
tragen. Unter solchen Umständen kann weder eine rechtsmissbräuchliche Umgehung
der Vorschriften über die Kurzarbeitsentschädigung noch die Gefahr eines
missbräuchlichen Beanspruchens der Arbeitslosenversicherung (vgl. ARV 2003 Nr.
22.
S. 242 Erw. 4, bestätigt im Urteil W. vom 31. März 2004 [C 171/03])
ausgeschlossen werden. Daher könnte kein Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung
entstehen. Folglich muss rechtsprechungsgemäss (BGE 123 V 234) auch ein
Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung verneint werden. Nach dem klaren
Wortlaut des Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG hätte der Beschwerde führende Ehemann
keinen Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung; denn seine Ehefrau war
Einzelzeichnungsberechtigte der Arbeitgeberin. Diese Ausschlusseigenschaft
("Ehegatte") verliert er bei Eintritt der Ganzarbeitslosigkeit nicht.
(…)." (cfr. STFA del 5 luglio 2004 nella
causa D., C 155/03)
In una
decisione del 7 dicembre 2004 nella causa W. (C 193/04), pubblicata in DLA 2005
N. 9 pag. 130, la nostra Massima Istanza ha confermato il rifiuto del diritto
alle indennità di disoccupazione a un assicurato che si è iscritto al
collocamento dopo essere stato licenziato da una ditta nella quale sua moglie
ha conservato la carica di socia gerente.
L’Alta
corte ha, tra l’altro, sviluppato le seguenti considerazioni:
"
(…)
2.
Selon l'art. 31 al. 3 let. c LACI, n'ont pas droit à
l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail, les personnes qui
fixent les décisions que prend l'employeur - ou peuvent les influencer
considérablement - en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de
l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à
l'entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes, qui sont occupés
dans l'entreprise.
3.
Dans un arrêt M. du 4 septembre 1997 publié aux ATF
123.
V 234, le Tribunal fédéral des assurances a explicité les motifs fondant
l'application analogique de cette règle à l'octroi de l'indemnité de chômage.
Il suffit d'y renvoyer. Ainsi, la jurisprudence étend l'exclusion du conjoint
du droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail, au droit à
l'indemnité de chômage (cf. arrêt du Tribunal fédéral des assurances en la
cause M. du 26 juillet 1999 [C 123/99]; voir aussi Regina Jäggi,
Eingeschränkter Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung bei arbeitgeberähnlicher
Stellung durch analoge Anwendung von Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG, RSAS 2004, p.
9.
sv.). En effet, les conjoints peuvent exercer une influence sur la perte de
travail qu'ils subissent, ce qui rend leur chômage difficilement contrôlable.
En outre, aussi longtemps que cette influence subsiste, il existe une
possibilité de réengagement. Dans ce cas également, il s'agit de ne pas
détourner la réglementation en matière d'indemnité en cas de réduction de
l'horaire de travail, par le biais d'une disposition sur l'indemnité de
chômage.
4.
Le recourant se prévaut d'une violation des
principes de la légalité, de l'interdiction de l'arbitraire et du droit à
l'égalité.
Ces moyens ne sont pas fondés. S'il est vrai que
cette jurisprudence fondée sur l'art. 31 al. 3 let. c LACI n'est pas applicable
aux personnes qui entretiendraient des liens étroits avec leur employeur sans être
mariées (par exemple un concubin), il n'en demeure pas moins que ce régime
résulte directement de la loi qui exclut du droit à certaines prestations, le
conjoint occupé dans l'entreprise d'une personne mentionnée à l'art. 31 al. 3
let. c LACI, lorsqu'il existe un risque de mise à contribution abusive de
l'assurance. C'est ainsi qu'une clause d'exclusion identique à celle de l'art.
31.
al. 3 let. c LACI figure - pour les mêmes motifs - aux art. 51 al. 2 LACI
(indemnité en cas d'insolvabilité) et 42 al. 3 LACI (indemnité en cas
d'intempéries), lequel renvoie à l'art. 31 al. 3 LACI.
De plus, les personnes qui, sans être mariées, ont
des liens personnels étroits avec leur employeur, ne sont pas forcément
favorisées par rapport à des conjoints. De manière générale, en effet, le droit
aux prestations doit être nié en présence de procédés ayant pour but de
contourner la loi. Par exemple, la jurisprudence considère qu'il y a simulation
au sens de l'art. 18 CO, opposable aux assurés, lorsque, pour éviter les effets
de l'art. 31 al. 3 lit. c LACI et percevoir des indemnités de chômage, les deux
seuls employés d'une entreprise se licencient et se réengagent mutuellement,
mais à raison de 50 %, dans l'attente d'un rapide rétablissement de la
situation de plein emploi (DTA 1996/1997 no 31 p. 170; cf. également arrêt du
Tribunal fédéral des assurances en la cause A. du 31 août 2001
[C 354/00]).
(…)." (cfr. STFA del 7 dicembre 2004
nella causa W., C 193/04)
Sempre in merito
all’esclusione dal diritto alle indennità di disoccupazione nel caso di un
assicurato il cui coniuge riveste una posizione analoga a quella di un datore
di lavoro nella ditta sua ex datrice di lavoro, in una sentenza del 24 marzo
2005.
nella causa A. (C187/04), l’Alta Corte ha, in particolare, osservato che:
" (…)
2.1
Unbestrittenermassen war der Beschwerdeführer
bis Ende Januar 2004 als Chief Executive Officer in der Firma I.________ AG
angestellt. Überdies fungierte er gemäss Handelsregistereintrag bis zum selben
Datum als Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Ab 1. Februar 2004 trat die Ehefrau des Beschwerdeführers als Präsidentin mit
Kollektivunterschrift zu zweien in den Verwaltungsrat ein. Arbeitslosenkasse
und Vorinstanz verneinten den Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung des
Versicherten mit der Begründung, seine Frau sei eine Person in
arbeitgeberähnlicher Stellung und er als Ehegatte einer solchen von dieser
Leistung ausgeschlossen. Der Beschwerdeführer wendet hiergegen ein, die Firma
sei hoch verschuldet, seine Ehefrau beziehe keinen Lohn für ihre Tätigkeit als
Verwaltungsratspräsidentin und besitze überdies die Unterschriftsberechtigung
nur zu zweien und bloss 40% der Aktien.
2.2
Die Ehegattin des Beschwerdeführers bekleidet
ungeachtet der Vorbringen in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde eine
arbeitgeberähnliche Stellung. Eine solche kommt ihr als
Verwaltungsratspräsidentin von Gesetzes wegen zu (BGE 122 V 273 Erw. 3; ARV
2004.
Nr. 21 S. 196). Auch wenn sie nur kollektiv zu zweien unterschriftsberechtigt
ist und lediglich 40% der Aktien besitzt, ändert sich nichts daran, dass sie
den Gang des Geschäfts massgeblich zu beeinflussen vermag. Zudem ist
irrelevant, ob sie für ihr Verwaltungsratsmandat Lohn bezieht und ob die Firma
inaktiv ist (100%ige Kurzarbeit, BGE 123 V 238 Erw. 7b/bb). Die Überschuldung
ist sodann kein taugliches Kriterium, das Ausscheiden einer Person in
arbeitgeberähnlicher Stellung zu belegen (Urteil K. vom 8. Juni 2004, C
110/03). Vorliegend stand überdies bis zum Datum des Einspracheentscheides (22.
März 2004), welches die zeitliche Grenze der richterlichen Überprüfungsbefugnis
bildet (BGE 116 V 248 Erw. 1), nicht definitiv fest, ob die Firma endgültig
liquidiert werde, waren doch noch Straf- und Rechtsöffnungsverfahren mit
Forderungen in Millionenhöhe hängig. In diesen Prozessen spielte der
Beschwerdeführer eine aktive Rolle.
Dies zeigt auf, dass er nicht jede Verbindung mit
seiner Firma gänzlich abgebrochen hat, in der seine Ehegattin eine
arbeitgeberähnliche Stellung innehat. Daher steht ihm keine
Arbeitslosenentschädigung zu (ARV 2001 Nr. 25 S. 218; Urteil F. vom 11. August
2003, C 30/03).
(…).” (cfr. STFA del 24 marzo 2005 nella causa A., C 187/04)
2.7
In una sentenza del 4 luglio
2005.
nella causa M. (C 270/04) il TFA ha confermato il precedente giudizio con
il quale questo Tribunale aveva negato a un’assicurata il diritto alle
indennità di disoccupazione, in quanto, da una parte, l’assicurata si era
iscritta al collocamento dopo essere stata licenziata da una Sagl sua datrice
di lavoro nella quale suo marito rivestiva la carica di unico socio gerente con
diritto di firma individuale e, d'altra parte, la ricorrente non era idonea al
collocamento.
In quell’occasione l’Alta
Corte ha avuto occasione di riassumere la propria giurisprudenza ed ha
rilevato:
"
(...)
2.2
Giusta
l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, non hanno diritto all'indennità per lavoro
ridotto le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un
organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente
le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati
nell'azienda.
2.3
Con la
sentenza del 4 settembre 1997 in re M., pubblicata in DTF 123 V 234, il
Tribunale federale delle assicurazioni ha esteso l'applicabilità di quest'ultima
norma all'assegnazione dell'indennità di disoccupazione. In quella occasione -
concernente un dipendente che, dopo essere stato licenziato da una società
anonima, aveva continuato ad esserne l'azionista unico e il solo amministratore
-, questa Corte ha infatti stabilito che il lavoratore in posizione
professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro non ha diritto -
ritenuta anche la sua inidoneità al collocamento (cfr. ad es. sentenza del 7
giugno 2004 in re C., C 87/02, consid. 6.3) - all'indennità di disoccupazione
se, malgrado sia stato formalmente licenziato, continua a determinare le
decisioni del datore di lavoro o a influenzarle in maniera considerevole. Se
così non fosse, tramite una disposizione relativa all'indennità di disoccupazione
verrebbe altrimenti elusa la regolamentazione in materia di indennità per
lavoro ridotto (DTF 123 V 237 seg. consid. 7b/bb; sentenza citata del 7 giugno
2004.
in re C., consid. 4.1).
2.4
Questo
principio è quindi stato dichiarato valido anche nel caso del socio gerente di
una Sagl (art. 811 cpv. 2 CO), ritenuto che quest'ultimo dispone ex lege della
possibilità di determinare o comunque influenzare risolutivamente ai sensi
dell'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI le decisioni che la società è chiamata a
prendere in qualità di datrice di lavoro (sentenza del 22 novembre 2002 in re
R., C 37/02, consid. 4; cfr. pure la sentenza del 30 agosto 2001 in re B., C
71/01).
2.5
Il
Tribunale federale delle assicurazioni ha inoltre pure avuto modo di allargare
il campo applicativo della giurisprudenza pubblicata in DTF 123 V 234 al
coniuge di una persona menzionata all'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI (sentenza
inedita del 26 luglio 1999 in re M., ancora recentemente confermata ad es.
dalla sentenza del 7 dicembre 2004 in re W., C 193/04, consid. 3; cfr. inoltre REGINA JÄGGI, Eingeschränkter Anspruch auf
Arbeitslosenentschädigung bei arbeitgeberähnlicher Stellung durch analoge
Anwendung von Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG, in: RSAS 2004 pag. 9 seg.). Secondo questa Corte, infatti, fintanto che la persona menzionata
all'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI è in grado di influenzare in maniera
determinante l'attività del datore di lavoro, essa ha anche la possibilità di
impiegare nuovamente il proprio coniuge (cfr. ad es. le sentenze del 7 dicembre
2004.
in re K., C 150/04, consid. 2, e del 23 febbraio 2004 in re T., C 249/03,
consid. 2.1). Il quale coniuge, in questo modo, può influenzare la perdita di
lavoro da lui subita rendendo la sua disoccupazione difficilmente controllabile
(sentenza citata del 7 dicembre 2004 in re W., consid. 3).
2.6
La
presente Corte ha infine osservato che la giurisprudenza sviluppata in DTF 123
V 234 non si prefigge unicamente di sanzionare il caso di abuso effettivo, ma
anche di prevenire il rischio di un simile abuso che è insito nel pagamento di
indennità di disoccupazione in favore di persone che rivestono una posizione
professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro o in favore dei loro
coniugi (DLA 2003 no. 22 pag. 240; cfr. pure la sentenza citata del 7 dicembre
2004.
in re K., consid. 2).
2.7
Orbene, un
rischio di tale natura si realizza senz'altro nell'evenienza concreta già solo
perché il marito, in qualità di unico socio gerente della società datrice di
lavoro, dopo avere già assunto due volte la ricorrente, dapprima in qualità di
direttrice e in seguito quale segretaria, ha continuato a rivestire questa sua
posizione anche successivamente al gennaio 2003 e ha continuato ad impiegarla
ad ore (cfr. gli attestati sul guadagno intermedio, per la maggior parte
firmati, per il datore di lavoro, dall'insorgente stessa), conservando così la
capacità di disporre dell'azienda ("unternehmerische Dispositionsfähigkeit
[sentenza citata del 26 luglio 1999 in re M.]). In tali condizioni, non può
escludersi la messa in atto di un ricorso alle indennità di disoccupazione
alfine di rimediare a un periodo di contrazione - chiaramente evidenziata dagli
atti - del giro di affari della datrice di lavoro (cfr. sentenza del 30 aprile
2001.
in re W., C 199/00 e C 200/00, consid. 3). Non può quindi escludersi
un'elusione delle disposizioni concernenti l'indennità per lavoro ridotto né il
rischio di un ricorso abusivo alle prestazioni dell'assicurazione contro la
disoccupazione (cfr. ad es. le sentenze del 5 luglio 2004 in re D., C 155/03,
consid. 2.2, quella citata del 23 febbraio 2004 in re T., consid. 2.2). Di
conseguenza, alla ricorrente devono giustamente essere negati l'idoneità al
collocamento e il diritto alle indennità di disoccupazione a partire dal 1 °
gennaio 2003.
2.8
Idoneità al
collocamento che si giustifica inoltre di escludere poiché, come giustamente
rilevato dai primi giudici, ben difficilmente l'interessata avrebbe potuto
esercitare la sua attività di segretaria amministrativa per la X._____ Sagl e
di consulente immobiliare per lo Studio di architettura Y._____ al di fuori del
normale orario di lavoro e poiché, a ben vedere, la ricorrente in realtà
neppure era disposta a lasciare queste attività (cfr. ad es. il verbale
relativo al colloquio di consulenza del 17 luglio 2003: "Consegnate-le
ricerche di luglio e alcune risposte ricevute, è stata anche contattata da un
paio di alberghi ai quali aveva mandato la candidatura, visto che attualmente
il lavoro c/o immobiliare inizia a funzionare bene ha preferito rinunciare alle
offerte degli alberghi"). Le quali attività, per giunta, sembravano
assicurarle un buon futuro lavorativo e non erano pertanto da considerarsi di
natura transitoria e limitata nel tempo (cfr. a contrario DLA 2002 no. 5 pag.
55.
consid. 2b e dottrina citata).
3.
3.1
Contrariamente
a quanto sostenuto in sede ricorsuale, questo giudizio non discrimina
l'istituzione del matrimonio. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha
infatti già avuto modo di stabilire che l'applicabilità della giurisprudenza fondata
sull'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI alle persone sposate e non invece ad es. alle
persone che vivono in concubinato, oltre a potersi poggiare sul tenore
letterale della menzionata disposizione, non costituisce una violazione del
diritto alla parità di trattamento (sentenza citata del 7 dicembre 2004 in re
W., consid. 4).
(...)" (cfr. STFA del 4 luglio 2005 nella
causa M., C 270/04, la sottolineatura è del redattore)
2.8
Giusta
l'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto di essere sentite. Per costante
giurisprudenza, da questo principio va in particolare dedotto il diritto per
l'interessato di esprimersi prima della pronuncia di una decisione sfavorevole
nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di
influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto,
quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di
determinarsi al riguardo (cfr. STFA dell'11 febbraio 2004 nella causa M., C
24/02, consid. 5.4; STFA del 10 luglio 2003 nella causa F., U 22/03; DTF 127 I
56.
consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 130 consid. 2a; cfr., riguardo al
previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla
nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e
sentenze ivi citate).
L'art. 42
LPGA prevede che le parti hanno il diritto di essere sentite. Non devono
obbligatoriamente essere sentite prima di decisioni impugnabili mediante
opposizione.
A tale
proposito, in una sentenza del 23 giugno 2003 nella causa S. (C 49/03) (cfr. in
questo stesso senso, STFA del 1° settembre 2003 nella causa P., P 32/03) -
riguardante una fattispecie in cui l'art. 42 LPGA non poteva ancora essere
applicato - accertato che il diritto di essere sentito dell'assicurato era
stato violato prima dell'emanazione di una decisione di sospensione, l'Alta
Corte ha rilevato che:
"
Die Sache geht daher an die Arbeitslosenkasse
zurück, damit sie nach Erfüllung des Gehörsanspruchs erneut über eine
allfällige Einstellung in der Anspruchsberechtigung wegen selbstverschuldeter
Arbeitslosigkeit befinde. In diesem Rahmen kommt nunmehr Art. 42 Satz 2 ATSG
zur Anwendung, wonach die Gewährung des rechtlichen Gehörs ins
Einspracheverfahren verschoben ist (Kieser, a.a.O. Art. 42 Rz. 24)."
(cfr. STFA succitata, consid. 3.2 - la
sottolineatura è del redattore)
In una
sentenza del 22 dicembre 2003 nella causa J. (H 272/03) il TFA, al consid.
3.3
, si è invece così espresso:
" (…)
Selon un principe général de la procédure administrative, l'autorité n'est pas
tenue d'entendre les parties avant de prendre une décision susceptible d'être
frappée d'opposition (art. 30 al. 2 let. b PA). Ce principe est aujourd'hui
spécifiquement consacré, en matière d'assurances sociales, à l'art. 42 2ème
phrase LPGA."
Questo
Tribunale ritiene comunque che la chiara giurisprudenza federale emessa prima
dell'entrata in vigore della LPGA, secondo cui l'assicurato deve essere sentito
prima che venga presa una decisione nei suoi confronti, (cfr. STFA del 22
aprile 2003 nella causa J., C 87/01, consid. 3; STFA del 6 agosto 2002
nella causa C., C 91/02, consid. 1a; RAMI 2002 p. 77, consid.
3d, p. 83; SVR 2002 ALV Nr. 4 pag. 9; DTF 126 V 130 = SVR 2001 ALV Nr. 12 p.
37), mantiene, in talune circostanze, la sua validità anche successivamente
(cfr. U. Kieser, ATSG Kommentar, Schulthess 2003, ad art. 42, n. 7 e n. 19-23;
Th. Locher, "Grundriss des
Sozialversicherungsrechts", Ed. Staempfli Verlag AG, Berna 2003, pag.
447-448 n° 18-23).
Al
riguardo giova rilevare che in una sentenza del 30 settembre 2005 nella causa
B., C 279/03 l’Alta Corte si è posta il quesito di sapere se la giurisprudenza
elaborata nella DTF 126 V 130, secondo cui un assicurato doveva essere sentito
prima dell’emissione di un provvedimento di sospensione, è ancora valida o
meno. Il TFA ha, tuttavia, lasciato aperta tale problematica, pur sottolineando
che:
"
(…)
4.
Auch im Verfügungsverfahren gilt der
Untersuchungsgrundsatz
(vgl. BGE 125 V 195 Erw. 2 sowie Art. 43 Abs. 1 ATSG). Die Verwaltung darf die
für die Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts notwendigen Abklärungen
nicht in das Einspracheverfahren verschieben (vgl. ZAK 1987 S. 298). Dieses
verlöre sonst weitgehend seinen Sinn und Zweck, letztlich die Gerichte zu
entlasten (BGE 125 V 191 Erw. 1c und SVR 2005 AHV Nr. 9 S. 31 Erw. 1.3.1;
Andreas Freivogel, Zu den Verfahrensbestimmungen des ATSG, in: Bundesgesetz
über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) [Band 15 der
Schriftenreihe des IRP-HSG, St. Gallen 2003 (René Schaffhauser/Ueli Kieser
[Hrsg.])] S. 108 unten). Bei den Abklärungen hat die Verwaltung auch die
verfassungsmässigen und spezialgesetzlichen Mitwirkungsrechte der Parteien zu
beachten. Bei der Einstellung in der Anspruchsberechtigung auf
Arbeitslosentaggelder im Besonderen kommt der Befragung der versicherten Person
erhebliche Bedeutung zu. Im Mittelpunkt steht die Verschuldensfrage. Nach dem
Grad des Verschuldens (leicht, mittelschwer oder schwer) bestimmt sich die
Einstellungsdauer
(Art. 30 Abs. 3 dritter Satz AVIG und Art. 45 Abs. 2 AVIV; BGE 122
V 40 Erw. 4c/aa und ARV 2000 Nr. 9 S. 49 Erw. 4a). Tatsache und Schwere des
Verschuldens lassen sich in aller Regel nicht zuverlässig beurteilen, ohne dass
die von der Sanktion bedrohte Person die Gründe für das ihr vorgeworfene
Verhalten dartun und entlastende Umstände geltend machen konnte. Diese können
sowohl die subjektive Situation des oder der Versicherten, als auch objektive
Gegebenheiten beschlagen (BGE 130 V 125). Es kommt dazu, dass häufig auf Grund
der Akten allein nicht ohne weiteres klar ist, wie das der versicherten Person
vorgeworfene Verhalten rechtlich zu qualifizieren ist resp. welcher
Einstellungsgrund in Betracht kommt (vgl. BGE 122 V 37 Erw. 2c). Von der
Befragung der versicherten Person vor Erlass einer Einstellungsverfügung kann
deshalb in der Regel nicht abgesehen werden. Dies gilt auch im hier zu
beurteilenden Fall. Das RAV hat denn auch versucht, dem Versicherten die
entsprechenden Fragen zu stellen. (…)." (cfr. STFA del 30 settembre
2005.
nella causa B., C 279/03)
In
concreto dalla documentazione
agli atti non risulta che al ricorrente, prima dell’emanazione della decisione formale del 2 settembre 2005,
sia stato ventilato il diniego delle indennità di disoccupazione, né che gli
sia stata data la possibilità
prendere posizione al riguardo.
Per
quanto concerne la procedura di opposizione, è vero che la Cassa ha
interpellato l’assicurato, tramite il suo rappresentante, il 9 e il 21 novembre
2005.
E’ però altrettanto vero che lo scopo è stato soltanto quello di ottenere
delle informazioni riguardo ai motivi che hanno condotto alla disdetta del
rapporto di lavoro con la __________ e di sapere se al momento in cui ha deciso
di interrompere tale contratto di impiego aveva già la certezza di essere assunto
dalla __________ o da un’altra società (cfr. doc. 18, 21).
Inoltre
nemmeno emerge che lo scambio di messaggi di posta elettronica intervenuto tra
la Cassa e il SECO il 16 e il 19 ottobre 2005 (cfr. doc. 17), citato
parzialmente nella decisione su opposizione e nella risposta di causa (cfr.
doc. A, III), sia stato inviato all’assicurato.
In
particolare il SECO, a cui la Cassa aveva chiesto se era corretto che
l’assicurato - indipendentemente dal periodo di contribuzione di 20 mesi effettuato
presso una ditta terza prima dell’attività alla __________ -, non avendo
lavorato almeno sei mesi presso una ditta dopo avere cessato di lavorare presso
l’azienda del coniuge, non avrebbe avuto diritto alle indennità di
disoccupazione (cfr. doc. 17), il 19 ottobre 2005, ha indicato che:
"
Nella misura in cui l'assicurato ha accettato
l'attività presso il proprio coniuge nell'intento di diminuire il danno
all'assicurazione contro la disoccupazione, il diritto può essere ammesso
(questa possibilità è prevista nella nuova versione della circolare ID che
verrà pubblicata l'anno prossimo).
Se ha invece disdetto il contratto di lavoro per
iniziare l'attività presso il coniuge, allora bisogna considerare che ha voluto
mettersi nella situazione analoga a quella di un datore di lavoro. Pertanto il
diritto alle indennità non può essergli riconosciuto a meno che entrambi i
coniugi abbiano lasciato nel frattempo l'azienda e rotto ogni legame con
essa." (Doc. 17)
In simili
condizioni, il TCA, alla luce dell'art. 42 LPGA, secondo cui il diritto di
essere sentito deve essere garantito soprattutto durante la procedura di
opposizione, deve concludere che la Cassa ha violato il diritto di essere
sentito del ricorrente.
Tale
lesione, in questo caso particolare, risulta comunque sanata, tenuto conto, da
un lato, che questa Corte, pendente causa, ha sottoposto il doc. 17
integralmente all’assicurato, il quale, tramite il proprio patrocinatore, si è pronunciato
al riguardo il 24 aprile 2006 (cfr. doc. XI; XII).
Dall’altro,
che il TCA, davanti al quale l’assicurato ha potuto ampiamente esprimersi, gode
di un pieno potere cognitivo (cfr. STFA del 22 dicembre 2004 nella causa S., C
116/04; STFA del 22 ottobre 2002 nella causa S., C 34/02; STCA del 30 novembre
2005.
nella causa O., 38.2005.57).
2.9
Nel caso
concreto dagli atti di causa si evince che RI 1 è stato impiegato, in qualità
di architetto, presso la __________ - dal 2003 __________ di __________ (cfr.
doc. X) - dal 22 aprile 2002 al 29 febbraio 2004 e presso la __________ di __________
dal 1° marzo 2004 al 28 febbraio 2005 (cfr. doc. F = doc. 16).
Il
ricorrente, in effetti, il 28 dicembre 2004 ha rassegnato le proprie dimissioni
con effetto dal 28 febbraio 2005 (cfr. doc. D = doc. 16).
Il 1°
marzo 2005 l’assicurato ha poi iniziato a lavorare, a tempo pieno, presso la __________
di __________, sempre quale architetto (cfr. doc. 16 = doc. H).
Il 30
maggio 2005 la ditta ha, però, disdetto il rapporto di impiego per il 30 giugno
2005, a causa della scarsità di lavoro offerto dal mercato immobiliare (cfr.
doc. J = 16).
La __________
è stata costituita nel luglio 1997. La moglie del ricorrente, __________, è
iscritta a Registro di commercio dal luglio 1997 quale socia gerente con una
quota di fr. 19'000.-- su un capitale di fr. 20'000.-- e diritto di firma
individuale.
L’ulteriore
quota sociale di fr. 1'000.-- è detenuta dall’Ing. __________ di __________, il
quale non ha diritto di firma (cfr. estratto RC, doc. I, 5 e anche reperibile
in internet sul sito www.zefix.ch).
Scopo
sociale della Sagl è:
"
L’esecuzione di ogni genere di mandato nel campo
dell’architettura e dell’ingegneria civile, la direzione lavori, l’allestimento
di perizie, la stima di immobili come pure la consulenza generale nel campo
dell’edilizia. Può acquistare, vendere e amministrare immobili." (cfr.
estratto RC)
Alla fine
del mese di giugno 2005 l’assicurato si è iscritto in disoccupazione,
postulando il versamento di indennità a decorrere dal 1° luglio 2005 e
dichiarandosi alla ricerca di un’occupazione quale architetto SPF al 100% (cfr.
doc. 1, 2).
Nella
“Domanda d’indennità di disoccupazione” il ricorrente ha indicato che il motivo
del licenziamento da parte della __________ era che “non vi era abbastanza
lavoro” (cfr. doc. 1).
La Cassa
con decisione del 2 settembre 2005, confermata con decisione su opposizione del
14.
dicembre 2005, gli ha negato il diritto all’apertura di un termine quadro di
riscossione delle prestazioni, in quanto l’ultimo datore di lavoro era stata la
__________ in cui la moglie, essendo socia gerente, ricopriva una posizione
analoga a quella di un datore di lavoro (cfr. doc. A, M).
2.10
Questa Corte,
chiamata ora a pronunciarsi in merito alla fattispecie, rileva che da
quanto appena esposto emerge con evidenza che la moglie dell’assicurato
- socia gerente della __________ - al momento determinante della
decisione su opposizione (cfr. STFA del 1° luglio 2005 nella causa Service de
l’industrie, du commerce et du travail, Assurance-chômage, Sion contre F., C
198/04; STFA del 22 aprile 2005 nella causa S., U 417/04; DTF 121 V 366; DTF
129.
V 4; DTF 129 V 169; DTF 129 V 356), rivestiva (e riveste tuttora cfr.
estratto del RC della __________) una posizione analoga a quella di un datore
di lavoro.
La
giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni è chiara a questo
proposito: la posizione di socio gerente di una Sagl è equiparabile a quella di
un membro del consiglio di amministrazione di una SA, il quale gode ex lege di
una posizione analoga a quella di un datore di lavoro, potendo egli influenzare
risolutivamente le decisioni dello stesso ai sensi dell’art. 31 cpv. 3 lett. c
LADI (cfr. DLA 2004 N. 21 consid. 3.2. pag. 198; STFA del 4 luglio 2005 nella
causa M., C 270/04; STFA del 22 novembre 2002 nella causa R., C 37/02 e STFA
del 30 agosto 2001 nella causa B., C 71/01).
In simili
circostanze, alla luce della giurisprudenza sopra citata (cfr. consid. 2.6.,
2.7
), l’assicurato, essendo stato impiegato, nel periodo precedente
l’iscrizione in disoccupazione, ovvero dal mese di marzo al mese di giugno 2005,
presso la __________, non ha diritto alle indennità di disoccupazione a
decorrere dal mese di luglio 2005
Infatti il ricorrente,
benché licenziato dalla __________ vista la posizione di sua moglie all’interno
della ditta sua ex datrice di lavoro, può continuare a
determinare le decisioni del datore di lavoro o a influenzarle in maniera
decisiva (cfr. in particolare la sentenza federale riprodotta al consid. 2.7.)
e ciò a prescindere dal fatto che il rapporto di impiego sia stato disdetto
durante il periodo di prova, che in casu è stato fissato in quattro mesi (cfr.
doc. I; H).
In
proposito occorre, comunque, rilevare che ai sensi dell’art. 335c cpv. 2 CO il
tempo di prova non può superare i tre mesi.
Nel caso
di specie la disdetta non è in ogni caso stata data con un preavviso di sette
giorni come previsto dall’art. 335b cpv. 1 CO, bensì di un mese (cfr. doc. J),
come contemplato dalla legge per i contratti di durata indeterminata nel primo
anno di servizio dopo il periodo di prova.
Lo scopo della
giurisprudenza sviluppata in DTF 123 V 234 non è unicamente quello di
sanzionare il caso di abuso effettivo, ma anche quello di prevenire il rischio
di un simile abuso che è insito nel pagamento di indennità di disoccupazione in
favore di persone che rivestono una posizione professionale paragonabile a
quella di un datore di lavoro o in favore dei loro coniugi (cfr. DLA 2003 N. 22
pag. 240).
In casu non può escludersi
un’elusione delle disposizioni concernenti l’indennità per lavoro ridotto, né
il rischio di ricorso abusivo alle prestazioni dell’assicurazione contro la
disoccupazione alfine di rimediare a un periodo di contrazione del giro di
affari della datrice di lavoro.
Il rapporto di lavoro è
stato disdetto dalla __________ proprio per la scarsità di lavoro offerto dal
mercato immobiliare (cfr. doc. J).
Dalle
carte processuali emerge, peraltro, che l’assicurato, il 16 novembre 2005,
tramite il proprio patrocinatore, ha affermato di essersi licenziato dalla __________,
poiché aveva incominciato a vivere il proprio lavoro con sempre maggiore
fatica, dettata soprattutto dall’impegno fisico e psicologico che le modalità e
i ritmi dell’attività con frequenti e prolungati soggiorni all’estero gli
imponevamo, mentre la prospettiva di ritornare a svolgere un’occupazione in
Ticino gli è apparsa subito interessante (cfr. doc. P)
In
seguito, l’avv. __________, interpellato dalla Cassa a proposito del fatto che
la __________, il 18 novembre 2005, ha indicato che le dimissioni sarebbero
state date dall’assicurato al fine di mettersi in proprio, come del resto già
menzionato dalla società sull’”Attestato del datore di lavoro” del 4 agosto
2005.
(cfr. doc. Q, 8), ha precisato che l’inizio di un’attività in proprio
rappresentava per il ricorrente una possibile conseguenza della disdetta, ma
non era il suo motivo, costituiva una possibilità lavorativa futura, ma non
ancora un progetto concreto. Al momento dell’inoltro del licenziamento del mese
di dicembre 2004 egli era già in parola con la __________ (cfr. doc. R.).
La
questione di sapere se il ricorrente aveva effettivamente l’intenzione di
mettersi in proprio o meno, in casu, può restare insoluta.
In effetti,
ai fini della causa, è rilevante che l’assicurato, quando si è licenziato dalla
__________, aveva in ogni caso la prospettiva concreta di essere impiegato
dalla __________ in cui la moglie è socia gerente, come risulta dalle
attestazioni del suo patrocinatore del mese di novembre 2005 appena menzionate,
da quanto allegato nel ricorso (“…lo scioglimento del contratto di lavoro è
stato deciso dall’assicurato con la seria intenzione e pura le concreta
prospettiva di incominciare una nuova attività”, doc. I pag. 8) e, a più
forte ragione, dalla circostanza che il contratto di lavoro con la __________ è
stato concluso il 1° marzo 2005, ossia il giorno seguente la fine dell’impiego
presso la __________ (cfr. doc. D, H).
Non è d’altronde
di ausilio alcuno per l’assicurato la giurisprudenza secondo cui un assicurato
che, pur conservando una posizione analoga a un datore di lavoro presso una
ditta, si iscrive in disoccupazione dopo aver lavorato quale dipendente per una
durata di almeno sei mesi presso un'altra ditta ha diritto alle prestazioni
dell’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. STFA del 3 gennaio 2005 nella
causa T., C 119/04; SVR 2004 ALV Nr. 15 e a contrario STFA del 16 settembre
2004.
nella causa E., C 71/04).
Il
ricorrente si è, in particolare, riferito alla sentenza del TFA del 3 gennaio
2005.
nella causa T., C 119/04, in cui l’Alta Corte ha stabilito che a un assicurato
che si è iscritto in disoccupazione dopo aver svolto l’attività di allenatore
per più di sei mesi, malgrado avesse mantenuto la sua posizione di azionista e
amministratore presso lo Studio di Ingegneria C., non poteva essere precluso il
diritto alle prestazioni. L’assicurato è stato considerato legittimato a
limitare la ricerca di un posto di lavoro nella professione di allenatore per
un lasso di tempo di otto mesi, viste, segnatamente, la disoccupazione senza
sua colpa intervenuta in un momento in cui il periodo delle trattative
per assumere gli allenatori per la nuova stagione era di fatto già concluso, l’importanza
degli sforzi profusi per conseguire il diploma UEFA e il valore di questo
diploma e le caratteristiche del mercato del lavoro in questione che apre
concreti spazi ad avvicendamenti sulle panchine prima della pausa invernale e
in vista della ripresa primaverile.
In quel
caso è comunque stato indicato trattarsi di un caso limite.
In
concreto, al contrario, il ricorrente, allorché si è iscritto in disoccupazione
per il 1° luglio 2005, aveva appena concluso il rapporto di lavoro con la __________
di cui la moglie è socia gerente con diritto di firma individuale.
Il fatto di
essere stato impiegato, in precedenza, da altre società per molti anni è, in
casu, ininfluente, visto che il rapporto di lavoro con la __________ si era in
ogni caso definitivamente concluso nel mese di febbraio 2005, prima dell’inizio
dell’attività presso la __________.
Contrariamente
a quanto ritiene il rappresentante del ricorrente, decisivo secondo la
giurisprudenza è, come esposto sopra, l’esercizio di un’attività lucrativa di
almeno sei mesi presso una ditta terza dopo essere stato attivo presso la
società del coniuge e non prima.
Nella
presente evenienza non si è confrontati con un’occupazione presso una ditta
terza precedente alla disoccupazione. Non è, pertanto, possibile concludere che
la perdita di lavoro dell’assicurato era facilmente computabile e che non vi era
il rischio di un’elusione delle norme relative alle indennità per lavoro
ridotto.
L’asserzione
ricorsuale secondo cui l’assicurato, se avesse disdetto il precedente rapporto
lavorativo senza avere, almeno inizialmente, alcuna volontà di rimanere attivo
nel mondo del lavoro, si sarebbe ritrovato in una posizione decisamente
migliore perché avente diritto all’indennità (cfr. doc. I pag. 8) è poi priva
di fondamento, in quanto il ricorrente, se non fosse stato disposto a cercare e
accettare un’occupazione, sarebbe stato ritenuto inidoneo al collocamento
soggettivamente. Egli, dunque, non avrebbe adempiuto il presupposto di cui agli
art. 8 cpv. 1 lett. f e 15 LADI e conseguentemente non avrebbe comunque potuto
beneficiare delle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.
2.11
Riguardo,
infine, alla questione del versamento dei contributi sociali (cfr. doc. XII),
compresi quelli per l’assicurazione contro la disoccupazione, il TCA rileva che
il TFA in una sentenza del 29 dicembre 2004 nella causa W. (C160/04),
pubblicata in DLA 2005 N. 16 pag. 201, ha stabilito che il fatto che una
persona che occupa una posizione analoga a quella di un datore di lavoro, a
seconda delle circostanze, non ha diritto all’indennità di disoccupazione
conformemente alla DTF 123 V 236, consid. 7, non giustifica l’esenzione delle
stessa e del suo datore di lavoro dall’obbligo di pagare i contributi
all’assicurazione contro la disoccupazione.
Il TFA si è confermato
nella propria giurisprudenza in un’altra decisione del 4 luglio 2005 nella
causa M. (C 270/04), già citata al consid. 2.7., relativa a un’assicurata a cui
il diritto alle indennità di disoccupazione era stato negato, segnatamente in
quanto la stessa si era iscritta in disoccupazione dopo essere stata licenziata
da una Sagl sua datrice di lavoro nella quale il coniuge rivestiva la carica di
unico socio gerente con diritto di firma individuale.
L’Alta Corte ha, tra
l’altro, osservato che:
" (…)
3.2
Né osta a
tale conclusione la circostanza che la ricorrente abbia regolarmente pagato i
contributi sociali, questa Corte avendo a tal proposito ricordato che la
negazione delle indennità di disoccupazione a una persona che gode di una
situazione professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro ai sensi
della giurisprudenza pubblicata in DTF 123 V 234 non giustifica ancora di per
sé un'esenzione dal pagamento dei contributi all'assicurazione contro la
disoccupazione (sentenza del 29 dicembre 2004 in re W., C 160/04, consid. 3).
(...)" (cfr. STFA del 4 luglio 2005 nella
causa M., C 270/04)
2.12
L'assicurato,
in sede di ricorso, ha indicato quali prove l'edizione di documenti e testi
(cfr. doc. I).
Relativamente
all'audizione dei testi va osservato che essa può essere rifiutata senza per
questo ledere il diritto d’essere sentito, sancito dagli art. 29 cpv. 2
Costituzione federale e 6 n. 1 CEDU, della ricorrente.
Infatti,
secondo la giurisprudenza federale, l’obbligo di organizzare un dibattimento
pubblico ai sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e
inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad
esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di
testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile (cfr.
STFA del 28 dicembre 2005 nella causa A., B., Sammelstiftung X., B 41/04,
42/04, 44/04, consid. 3, parzialmente pubblicata in SVR 2006 BVG N. 19 pag. 66;
STFA del 24 agosto 2005 nella causa N., C 13/05 consid. 1.2.; STFA del 27
febbraio 2004 nella causa B., C 106/02, consid. 3; STFA del 26 agosto 2003
nella causa N., H 79/03, consid. 2.2.; DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90,
consid. 6, pag. 94 e il rinvio alla DTF prima citata).
Il TFA ha
pure stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su
motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare,
con l'art. 6 n. 1 CEDU (cfr. DTF 127 V 491).
Inoltre conformemente
alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio
conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle
prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. SVR 2003 IV Nr. 1; STFA del
5.
marzo 2003 nella causa G., H 411/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa
C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11
gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa
R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01; RCC 1986 p.
202.
consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio
1992.
in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre
1991.
nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274;
U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p.
212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di
essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122
V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
Giova poi
ricordare che non può essere richiesta in termini generici l'edizione di
documentazione, ritenuto che è preciso dovere processuale delle parti indicare
con esattezza i documenti atti a dimostrare i fatti addotti in causa (cfr. STFA
del 15 novembre 2002 nella causa R., H 177/01; STFA del 16 settembre 2002 nella
causa Z., B., A., H 10+ 45/01).
In
concreto, né sono stati precisati i nominativi dei testi, né sono stati
indicati dettagliatamente i documenti oggetto della richiesta di edizione.
La domanda
di assunzione di prove formulata dal ricorrente va, dunque, respinta.
2.13
Dalla
documentazione agli atti emerge che l’assicurato, allorché il 5 agosto 2005 ha
compilato il formulario relativo alla “Domanda d’indennità di disoccupazione”
ha risposto affermativamente al quesito “Lei o suo marito/Sua moglie
partecipa o partecipava finanziariamente all’azienda oppure svolge o svolgeva
una funzione direttiva (p.es. azionista, consigliere d’amministrazione in una
SA o socio gerente in una Sagl, ecc)?” (cfr. doc. 1).
Inoltre
dagli atti prodotti dalla Cassa si evince che la stessa, l’11 agosto 2005, ha
verificato nel sito del Registro di commercio del distretto di __________ i
nominativi delle persone con cariche all’interno della __________ (cfr. doc. 1).
Da tale estratto risulta chiaramente che la moglie del ricorrente era, ed è
tuttora, socia e gerente con firma individuale della ditta.
La Cassa, pertanto,
perlomeno dal mese di agosto 2005, aveva una completa e corretta conoscenza
della situazione dell’assicurato.
Tuttavia
non risulta che la stessa abbia immediatamente eccepito sul diritto
dell’assicurato alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione a
causa della posizione della moglie all’interno della Sagl.
2.14
Il 1°
gennaio 2003 è entrato in vigore l'art. 27 della legge federale sulla parte
generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) che regola la
“Informazione e consulenza”.
Questa nuova importante
disposizione legale ha il seguente tenore:
" 1
Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali,
nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone
interessate sui loro diritti e obblighi.
2.
Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla
consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia
gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i
loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono
ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di
emolumenti e stabilirne la tariffa.
3.
Se un assicuratore constata che un assicurato o i
suoi congiunti possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali,
li informa immediatamente."
L'art. 27 LPGA sancisce,
in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo,
generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo
e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che
conviene fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia
(cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare STFA del 14
settembre 2005 nella causa Regionales Arbeitsvermittlungszentrum Rapperswil c/
F., C 192/04, consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472 e in SVR 2006
ALV Nr. 9 pag. 31; STFA del 9 maggio 2006 nella causa V., C 241/04,
consid. 6; STFA del 28 ottobre 2005 nella causa W., C 157/05, consid. 4.2.;
E. Imhof - CH Zünd, "ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003
pag. 291 seg. (306); E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von
art. 27 ATSG über Aufklärung, Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag.
315.
seg. (315-318); R. Spira, "Du droit d'être
renseigné et conseillé par les assureurs et les organes d'exécution des
assurances sociales art. 27 LPGA" in SZS 2001 pag. 524 seg. (527);
U. Kieser, "ATSG - Kommentar", ad art. 27 pag. 317 e pag. 318-321).
In materia di
assicurazione contro la disoccupazione questa disposizione della LPGA ha
apportato notevoli miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di
informare non è più limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle
disposizioni legali (cfr. DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag.
95) ma è stato generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit, in STZ 2003
pag. 307).
Il
capoverso 1 dell’art. 27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e
permanente nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve
avvenire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e
d’ufficio, e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di
opuscoli informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STFA del
9.
maggio 2006 nella causa V., C 241/04, consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1.=SVR
2006.
ALV Nr. 9 pag. 31; DLA 2002 pag. 194).
Per
quanto attiene al diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va
segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli
fornisca consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi. Quest'obbligo
concerne soltanto l'ambito di competenza dell'assicuratore in questione e le
informazioni possono esse fornite anche da non giuristi, come del resto prima
dell'entrata in vigore della LPGA. Contrariamente alle informazioni di
carattere generale, la consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. FF
1999.
IV 3953).
Inoltre
tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno
stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza
deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la
persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. U.
Kieser, op. cit., ad art. 27 n. 18 pag. 321).
2.15
Riguardo, più
specificatamente all’art. 27 cpv. 2 LPGA, il Tribunale federale delle
assicurazioni in una sentenza del 14 settembre 2005 nella causa Regionales
Arbeitsvermittlungszentrum Rapperswil c/ F., C 192/04, pubblicata in DTF 131 V
472.
e in SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31, nel caso di un assicurato ritenuto inidoneo al collocamento, in
quanto il lasso di tempo fra la presentazione della domanda e l’inizio del
soggiorno linguistico che avrebbe effettuato all’estero - di cui aveva peraltro
informato i funzionari dell’ufficio regionale di collocamento durante il primo
colloquio - era troppo breve per poterlo collocare, ha stabilito che ai sensi
dell’art. 27 LPGA, gli assicurati devono essere resi attenti che il loro
comportamento può pregiudicare il diritto alle prestazioni. Nella fattispecie
l’ufficio regionale di collocamento avrebbe dovuto avvertire l’assicurato che
la prevista partenza a breve scadenza non permetteva di collocarlo.
Il TFA
ha, tuttavia, accolto il ricorso dell’ufficio regionale di collocamento e
rinviato gli atti al Tribunale cantonale, al fine di appurare se il soggiorno
avrebbe potuto essere rinviato e se l’assicurato secondo la verosimiglianza
preponderante era disposto a posticiparlo.
In caso
affermativo, l’amministrazione deve rispondere della sua omissione - che
implica la tutela della buona fede dell’assicurato - ed erogare, quindi, a
quest’ultimo le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.
In
un’altra sentenza del 28 ottobre 2005 nella causa W., C 157/05 la nostra
Massima Istanza ha deciso che l’amministrazione, in applicazione dell’art. 27
LPGA, non appena al corrente degli elementi fattuali del caso, e dunque già
all’inizio del versamento delle indennità di disoccupazione, avrebbe dovuto
informare l’assicurato del fatto che, occupando all’interno di una Sagl una
posizione analoga a quella di un datore di lavoro (e meglio fino al 12 gennaio
2003.
era socio gerente con diritto di firma individuale e dal 13 gennaio 2003
socio senza diritto di firma), il suo diritto alle prestazioni (il termine
quadro per la riscossione delle prestazioni era iniziato il 1° gennaio 2003)
era minacciato. Il TFA ha inoltre indicato che tale omissione andava equiparata
a un’informazione erronea e che, in casu, i presupposti della protezione della
buona fede dell’assicurato erano adempiuti.
Il
ricorso contro la decisione del Tribunale cantonale che aveva confermato il
diniego del diritto alle indennità di disoccupazione è stato, conseguentemente,
accolto e gli atti rinviati all’ufficio del lavoro al fine di accertare se l’assicurato,
nel caso in cui fosse stato correttamente informato, avrebbe o meno immediatamente
richiesto la cancellazione della sua iscrizione, quale socio gerente senza
diritto di firma, a registro di commercio.
Con
sentenza del 27 marzo 2006 nella causa Oeffentliche Arbeitslosenkasse Baselland
c/ B., C 141/05, il TFA ha confermato il giudizio di prima istanza secondo cui
l’amministrazione aveva violato il dovere di consulenza non informando
l’assicurata che il fatto di rimanere iscritta quale socia senza diritto di
firma della Sagl per la quale aveva lavorato come dipendente le pregiudicava il
diritto alle indennità di disoccupazione.
In
particolare la Massima Istanza ha rilevato che tramite opuscoli informativi,
che l’assicurata avrebbe ricevuto al momento dell’iscrizione, viene ossequiato
il dovere generale di informazione ai sensi dell’art. 27 cpv. 1 LPGA, ma non il
dovere di consulenza ex art. 27 cpv. 2 LPGA, il quale va rispettato anche senza
una formale richiesta di un assicurato circa una determinata problematica.
Infine in
una sentenza dell’8 maggio 2006 nella causa B., C 301/05 l’Alta Corte, pur
stabilendo che nel caso di un’assicurata che si è iscritta in disoccupazione
continuando a mantenere la carica di consigliera di amministrazione della ditta
in cui aveva lavorato come dipendente l’amministrazione, non rendendola attenta
che l’iscrizione a RC comprometteva il suo diritto alle indennità, aveva
violato il proprio dovere di consulenza di cui all’art. 27 cpv. 2 LPGA, ha
precisato che ciò non implicava automaticamente il riconoscimento del diritto
alle prestazioni.
Nella fattispecie
esaminata dagli atti risultava, in effetti, che l’assicurata, anche se fosse
stata avvisata tempestivamente, non si sarebbe dimessa immediatamente dal CdA,
in quanto essa sperava di poter riavviare l’attività. Di conseguenza alla
stessa è stato negato il diritto alle indennità di disoccupazione fino al
momento in cui l’assemblea generale straordinaria non ha accettato le sue
dimissioni.
2.16
Alla
luce della giurisprudenza federale menzionata al considerando precedente, occorre concludere che in concreto la Cassa, siccome, perlomeno dal
mese di agosto 2005 era, o avrebbe dovuto essere, al corrente della fattispecie
(cfr. consid. 2.13.), avrebbe dovuto informare immediatamente il ricorrente,
che la posizione di sua moglie nella __________, analoga a quella di un datore
di lavoro, pregiudicava il suo diritto alle prestazioni.
L’omissione da parte della
Cassa di delucidare l’assicurato circa le conseguenze connesse al fatto che la
moglie è socia gerente della Sagl è contraria a quanto contemplato dall’art. 27
cpv. 2 LPGA.
Tuttavia il fatto che
l’amministrazione abbia contravvenuto al proprio dovere di consulenza, non
implica automaticamente che all’assicurato vada riconosciuto il diritto alle
indennità di disoccupazione (cfr. STFA dell’8 maggio 2006 nella causa B., C
301/05, consid. 2.4.2.).
La violazione dell’art. 27
cpv. 2 LPGA va equiparata, secondo il TFA, al rilascio di un’informazione
errata (cfr. DTF 131 V 472, consid. 5=SVR 2006 ALV Nr. 9 pag.
31; STFA del 28 ottobre 2005 nella causa W., C 157/05, consid. 5), conformemente
a quanto riconosciuto dalla giurisprudenza per i casi in cui l'autorità omette
di fornire informazioni che la legge le impone di dare in una fattispecie
particolare (cfr. Pratique VSI 2003 pag. 207; DLA 2003 pag. 127).
Un’informazione
sbagliata fornita da un’autorità permette, a determinate condizioni, la tutela
della buona fede di un assicurato.
Il
diritto alla protezione della buona fede di cui all’art. 9 Cost., consente al
cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa
eviti di contraddirsi, è garantito e impone all'autorità di discostarsi dal
principio della legalità, allorché i seguenti presupposti, precisati da una
lunga e consolidata giurisprudenza, sono cumulativamente adempiuti
1.
l'autorità deve essere intervenuta in una situazione concreta nei
riguardi di persone determinate;
2.
l'autorità ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie
competenze;
3.
l'assicurato non deve essersi reso conto immediatamente
dell'inesattezza dell'informazione ricevuta;
4.
l'informazione errata ha indotto l'assicurato ad adottare un
comportamento o un'omissione che gli è pregiudizievole;
5.
la legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è
stata data.
(cfr. STFA
del 25 ottobre 2005 nella causa B. e B., K 107/05 consid. 3.1.; STFA del 4
luglio 2005 nella causa M., C 270/04, consid. 3.3.1.; STFA del 28
gennaio 2004 nella causa Arbeitslosenkasse der Gewerkschaft Bau & Industrie
GBI c/ A., C 218/03, consid. 2; STFA del 29 agosto 2002 nella
causa Amt für Arbeit St. Gallen c/ S., C 25/02; DTF 121 V 65, consid. 2a pag.
66-67 e la giurisprudenza ivi citata; RAMI 1993 pag. 120-121, Pratique VSI 1993
pag. 21-22, RCC 1991 pag. 220 consid. 3a, RCC 1983 pag. 195 consid. 3, RCC 1982
pag. 368 consid. 2, RCC 1981 pag. 194 consid. 3, RCC 1979 pag. 155, DLA 1992 p.
106, DTF 118 V 76 consid. 7, RDAT I-1992 n° 63; Grisel, Traité de droit administratif,
vol. I, pag. 390ss; Knapp, Précis de droit administratif,
4a ed., n° 509, pag. 108-109; Haefliger, Alle Schweizer
sind vor dem Gesetze gleich, pag. 217ss).
La condizione secondo cui l'informazione errata deve avere indotto
l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione non reversibile senza
pregiudizio in una sentenza del 6 settembre 2001 nella causa M., C 344/00, è
stata così precisata:
"
(…) Bei der Prüfung des Kriteriums, ob
Dispositionen getroffen
wurden, die nicht ohne Nachteil rückgängig
gemacht werden können, ist zu berücksichtigen, dass die Auskunft für das
Verhalten des Betroffenen ursächlich sein muss. Ein Kausalzusammenhang zwischen
der behördlichen Auskunft und dem darauf folgenden Handeln der betroffenen
Person ist gegeben, wenn angenommen werden kann, diese hätte sich ohne die
Auskunft anders verhalten. Die Kausalität fehlt, wenn der Adressat bereits vor
der Auskunftserteilung nicht wieder rückgängig zu machende Dispositionen
getroffen hat, er sich auch ohne die Auskunft zu den gleichen Dispositionen
entschlossen hätte, oder wenn ihm eine andere, günstigere Handlungsmöglichkeit
gar nicht offen stand (Weber-Dürler, Vertrauensschutz im öffentlichen Recht,
Basel 1983, S. 102 f.; dies., Falsche Auskünfte von Behörden, in: ZBl 1991 S.
16; Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung,
Ergänzungsband, Nr. 75 B III Ziff. 3c/2 S. 242).“
Tale
presupposto è stato riconosciuto dal Tribunale federale in una sentenza del 29
agosto 2002 nella causa S., C 25/02, in cui, nell’ambito di una vertenza di
restituzione di prestazioni erogate a un assicurato che aveva ceduto la propria
attività - nella cui fase di progettazione aveva ricevuto dall’assicurazione
contro la disoccupazione delle indennità giornaliere speciali - alla moglie,
per la quale aveva continuato a lavorare, è stata tutelata la buona fede
dell’assicurato. Questi, sulla base delle informazioni che ha indicato di avere
ricevuto da un collocatore prima dell’annuncio in disoccupazione, ossia che
trasferendo la ditta alla moglie avrebbe avuto diritto alle indennità di
disoccupazione, e dei successivi versamenti di tali prestazioni, ha rinunciato
a liquidare la ditta individuale. Se avesse ricevuto la corretta informazione,
egli avrebbe potuto interrompere definitivamente l’attività e beneficiare del
prolungamento del termine quadro per l’eventuale versamento di altre indennità
giornaliere ai sensi dell’art. 71d cpv. 2 LADI e 95e cpv. 2 OADI.
L’Alta Corte non ha invece
considerato ossequiata questa condizione in una sentenza del 25 ottobre 2005
nella causa S., C 177/04. In quel caso l’assicurato aveva effettivamente
ricevuto un’informazione erronea circa il momento in cui avrebbe dovuto
richiedere le indennità speciali ai fini del promovimento di un’attività
lucrativa indipendente ai sensi degli art. 71a segg. LADI. Tuttavia egli aveva
avviato la propria attività già precedentemente alla disoccupazione. Anche nel
caso in cui avesse inoltrato la domanda di indennità tempestivamente, egli non
avrebbe quindi avuto in ogni caso diritto alle prestazioni dell’assicurazione
contro la disoccupazione, siccome la fase di progettazione era già stata
ultimata. L’assicurato, dunque, non ha subito alcun pregiudizio a seguito
dell’errata informazione da parte dell’autorità.
In concreto questa
condizione difetta per il fatto che nel caso di specie non vi è un nesso
causale fra l’omessa informazione e il comportamento del ricorrente.
Non è, infatti, quest’ultimo
che avrebbe potuto immediatamente richiedere la cancellazione dell’iscrizione a
RC, bensì la moglie, la quale, in casu, non è la persona interessata dal
profilo dell’assicurazione contro la disoccupazione.
L’assicurato, quindi, anche
se avesse ricevuto la comunicazione senza ritardo alcuno, non avrebbe potuto
modificare la situazione di fatto.
Inoltre, in ogni caso, le circostanze fattuali dimostrano che fino ad ora nulla è cambiato all’interno
della __________: la moglie del ricorrente è sempre socia gerente con diritto
di firma individuale.
Di
conseguenza è altamente verosimile che un’informazione tempestiva da parte
della Cassa non avrebbe indotto la moglie a richiedere la cancellazione della
propria iscrizione a RC (cfr. a contrario STFA del 2 giugno 2006 nella causa
Unia Arbeitslosenkasse c/ B., C 324/05, consid. 4) e perciò non avrebbe comunque
permesso all’assicurato di beneficiare delle indennità di disoccupazione.
Il ricorrente,
pertanto, non può essere tutelato nella sua buona fede.
2.17
In
simili circostanze, visto tutto quanto precede, l’assicurato non ha diritto
all’apertura di un termine quadro a fare tempo dal 1° luglio 2005.
La decisione su opposizione
del 14 dicembre 2005 emessa dalla Cassa deve conseguentemente essere
confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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