38.2006.11
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6 aprile 2006Italiano32 min
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Numero d'incarto:
38.2006.11
Data decisione, Autorità:
06.04.2006, TCA
Titolo:
Insufficienti ricerche negli ultimi mesi che precedono la fine di un contratto di durata determinata.Non è credibile che l'assicurato non sapesse di dover cercare lavoro prima della disoccupazione. Comunque anche se non fosse stato al corrente,la sospensione di 6 giorni va in ogni caso confermata
OBBLIGO DELL'ASSICURATO
SANZIONE
art. 16 agg. 17 LADI
art. 30 cpv. 1 let. c LADI
art. 30 cpv. 3 LADI
art. 26 OADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2006.11
DC/sc
Lugano
6 aprile 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 27 gennaio 2006
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 27
dicembre 2005 emanata da
Ufficio regionale di collocamento di __________
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 27 dicembre 2005 l'URC di __________ ha confermato
la precedente decisione del 7 dicembre 2005 (Doc. 5) con la quale aveva sospeso
RI 1 per 6 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione per avere
comprovato insufficienti ricerche di lavoro per il periodo precedente
l'iscrizione in disoccupazione.
L'amministrazione
si è al riguardo così espressa:
"
(...)
La necessità, da parte dell'assicurato, di
effettuare delle ricerche di lavoro già prima di annunciarsi in disoccupazione
è sottolineata dagli articoli di legge sopraccitati.
È compito di ogni assicurato fare tutto quanto è
nelle sue possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.
In fase di Opposizione l'assicurato motiva il suo
comportamento con il fatto di essere per la prima volta in disoccupazione,
questo fatto non corrisponde al vero il nostro ufficio ha potuto accertare che
in precedenza l'assicurato è stato iscritto tra il dicembre 2000 e il gennaio
2001.
Per quel che concerne la sospensione dal diritto
all'indennità di disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la
prassi amministrativa e i parametri del SECO prevedono una sanzione dal 3 a 4
giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta. nel caso
in questione sono stati decisi 3 giorni di sospensione per ogni mese (ottobre -
novembre 2005).
Gli argomenti da lei sollevati con l'opposizione
non permettono di giungere ad una conclusione differente rispetto a quanto
stabilito con la decisione contestata e pertanto gli sforzi da lei svolti per
reperire un impiego non possono essere ritenuti sufficienti nè per quantità, nè
per qualità." (Doc. A1)
1.2. Contro
questa decisione l'assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel
quale postula la revoca della sanzione, rilevando:
"
(...)
Nella prima lettera d'opposizione alla sanzione,
ho motivato che è la prima volta che mi trovavo in disoccupazione. L'ufficio
regionale di collocamento ha potuto accertare che il fatto non corrisponde al
vero, accertando che sono stato iscritto tra il dicembre 2000 e il gennaio
2001.
Ammetto di non avere menzionato il fatto in
questione che corrisponde al vero, in ogni modo chiedo la possibilità di
motivare comunque il fatto che sono rimasto iscritto per un solo mese, il quale
non è stato sufficiente per conoscere tutte le prassi che bisogna effettuare
quando si richiede l'assicurazione disoccupazione.
Con la presente chiedo la possibilità di rivedere
la sospensione all'indennità di disoccupazione." (Doc. I)
1.3. Nella sua
risposta del 22 febbraio 2006 l'URC di __________ propone di respingere il
ricorso e osserva:
"
(...)
L'assicurato afferma di non essere stato a
conoscenza delle disposizioni vigenti che sanciscono l'obbligo di iniziare le
ricerche di lavoro già prima dell'annuncio in disoccupazione.
Nel caso in questione più che la conoscenza delle
disposizioni o articoli di legge, risulta essere importante il tipo di
contratto che legava l'assicurato alla ditta.
Di fatto egli aveva firmato un contratto a tempo
determinato, il che significa che fin dall'inizio del rapporto di lavoro
l'assicurato sapeva la data esatta in cui il rapporto di lavoro sarebbe
terminato.
A questo punto, come citato nell'art. 17 cpv. 1
LADI, l'assicurato avrebbe dovuto fare tutto quanto possibile per evitare la
sua entrata in disoccupazione.
Ribadiamo il fatto che presentare
complessivamente 2 ricerche di lavoro per i mesi di ottobre e novembre 2005 non
può essere ritenuto come uno sforzo sufficiente per evitare l'entrata in
disoccupazione." (Doc. III)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I
707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio
2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Questa Corte
è chiamata a stabilire se l’assicurato deve essere o meno sospeso dal diritto
all’indennità di disoccupazione per insufficienti ricerche di impiego nei mesi
di ottobre e novembre 2005, precedenti il controllo della disoccupazione.
Tra
gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente
un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 LADI), se necessario anche fuori
della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI) ed anche fuori del
proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).
Alla fine di ogni periodo
di controllo egli dovrà, dunque, presentare al servizio competente le prove
documentali relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA del 29.1.92
nella causa E.R., non pubblicata).
Secondo l'art. 26 cpv. 1
OADI:
"
L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di
regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."
L'art. 26 cpv. 2 OADI
prevede che:
"
Annunciandosi per riscuotere l'indennità giornaliera, l'assicurato deve
provare al servizio competente gli sforzi che ha intrapreso per trovare
lavoro."
L'art. 26 cpv. 2bis OADI
precisa che
" Egli deve fornire tale prova per ogni periodo di
controllo al più tardi entro il quinto giorno del mese seguente o il primo
giorno lavorativo successivo a tale data. In caso contrario, il servizio
competente gli accorda un termine adeguato per rimediarvi. Nel contempo lo
informa per scritto che, se lascia scadere il termine senza una giustificazione
valida, le ricerche di lavoro non potranno essere prese in considerazione."
L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:
"
Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro
dell'assicurato."
Conformemente al principio
dell'obbligo della riduzione del danno ancorato nel diritto delle assicurazioni
sociali (cfr. Maurer, Sozialversicherungsrecht, Band I, 1979 p. 323), la LADI
ha dunque previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue
possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.
Se non adempie il suo
obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c
LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il
suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata.
L'art. 30
cpv. 1 lett. c LADI sanziona dunque una violazione dell'obbligo di ridurre il
danno fissato all'art. 17 cpv. 1 LADI
(cfr. DLA 1981 pag. 126).
In una
sentenza del 17 marzo 1998 nella causa H. pubblicata in DTF 124 V 228- 230 il
TFA ha sancito la conformità dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI con le
disposizioni della Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17
ottobre 1991 (al proposito cfr. D. Cattaneo, "Les mesures préventives et
de réadaptation de l'assurance chômage" Ed. Helbing & Lichtenhahn,
Basilea e Francoforte sul Meno, 1992 pag. 193 seg.).
In una
sentenza del 4 agosto 2003 nella causa S. (C 221/02) l'Alta Corte ha, tra
l'altro, ribadito che:
"
(…)
2.2 Anche nell'ambito dell'assicurazione contro
la disoccupazione, così come negli altri ambiti delle assicurazioni sociali,
all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 125 V 199 consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,
Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und
Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, pag. 48). La
violazione di questo obbligo viene sanzionata per evitare l'ottenimento abusivo
di prestazioni da parte dell'assicurazione contro la disoccupazione (DLA 1998
no. 34 pag. 187 consid. 2b e riferimenti). Con lo strumento della sospensione,
quale sanzione amministrativa e non penale (DLA 1993/1994 no. 3 pag. 22
consid. 3d con riferimenti), il legislatore ha così voluto regolamentare la
partecipazione dell'assicurato al danno da lui provocato (DTF 126 V 523;
Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I, no. 2 ad art.
30) e scaricare, per motivi di equità, la comunione dei contribuenti dagli
effetti negativi di comportamenti ingiustificati (Jacqueline Chopard, Die
Einstellung in der Anspruchsberechtigung, tesi Zurigo 1998, pag. 24 seg.).
(…)"
(cfr.
STFA del 4 agosto 2003 nella causa S., C 221/02)
2.3. La giurisprudenza federale ha
stabilito che questo motivo di sospensione è dato anche quando l'assicurato non
si attiene all'obbligo della ricerca di un lavoro prima di essere disoccupato.
L'assicurato deve così, ad esempio, adoperarsi già durante il periodo di
disdetta (e cioè a partire dal momento in cui gli viene notificato il
licenziamento) per trovare una nuova occupazione (cfr. DLA 1966 N° 11 e N° 21;
DLA 1977 N° 33; DLA 1987
pag. 41, DTF del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., C 77/91; SVR 1998 ALV N° 22;
Fatti
D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla
luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST,
Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).
Inoltre
gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere
sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che
precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML,
n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo,
op. cit., pag. 17).
Questa giurisprudenza viene regolarmente
confermata dal TFA (cfr. ad esempio: consid. 2.8 e STFA del 22 ottobre 2002
nella causa N., C 305/01; STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C., C 280/01;
STFA del 15 dicembre 2003 nella causa P., C 200/03; STFA del 10 dicembre 2004
nella causa M., C 210/04).
2.4. Sul numero
di ricerche mensili da svolgere va rilevato quanto segue.
Per
stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare
un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la
qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76
consid. 2 con riferimenti; STFA del 15 gennaio 2001 nella causa C.P.-B., C
49/00).
Il
disoccupato, per ogni periodo di controllo, deve, infatti, fornire
all'amministrazione la prova d'aver compiuto un certo numero di ricerche di
lavoro qualitativamente valide (cfr. DTF 124 V 231; DTF 120 V 74; DLA 1993/1994
pag. 55; DTF 112 V 217; DLA 1987 n. 2 p. 40; DLA 1986 n. 26 p. 101).
Secondo costante
giurisprudenza cantonale, gli assicurati, durante ogni periodo di controllo,
devono comprovare, di regola, almeno 4 ricerche qualitativamente valide (cfr.
per tutte la STCA del 28 gennaio 1987 nella causa M.Z., AD 247/86). Il TFA, in
una sentenza del 13 luglio 1987, ha approvato questo principio
(cfr. STFA nella causa M.Z., C 33/87).
In una sentenza del 3 luglio 2003 nella causa AWA
contro E.
(C 286/02), il TFA ha ritenuto sufficienti quattro ricerche di lavoro compiute
da un assicurato durante uno dei tre mesi di disdetta, osservando:
"
(…)
Mit der Vorinstanz sind die fünf Arbeitsbemühungen
während des Monats November als genügend und die drei, eventuell vier
Bewerbungen im Dezember 2001 als gerade noch ausreichend zu qualifizieren. Dies
insbesondere angesichts des in diesem Monat knappen Angebots an Arbeitsstellen
und der Tatsache, dass sich der Versicherte nicht darauf beschränkte, sich
bloss telefonisch nach offenen Stellen zu erkundigen, sondern sich in der Regel
schriftlich bewarb. Dem geringen Fehlverhalten des Beschwerdegegners, sich
während des letzten Monats in der Kündigungsfrist nur um eine oder zwei Stellen
beworben zu haben, hat das kantonale Gericht mit der am unteren Rand des
leichten Verschuldens liegenden Einstellung von 3 Tagen angemessen Rechnung
getragen. Diese Bemessung der Einstelldauer ist unter Berücksichtigung des
nicht nur der Verwaltung, sondern auch der Vorinstanz zustehenden Ermessens, in
welches das Eidgenössische Versicherungsgericht ohne triftigen Grund nicht
eingreift (BGE 123 V 152 Erw. 2 mit Hinweisen), nicht zu beanstanden." (STFA del 3 luglio 2003 nella causa AWA contro E.,
C 286/02)
In una sentenza del 6 agosto 2002 nella causa Z.
(C 338/01), il TFA ha ritenuto insufficienti sei ricerche di lavoro in un mese
(al riguardo cfr. anche STFA del 25 aprile 2005 nella causa E., C 10/05,
consid. 2.3.1.).
In un'altra sentenza del 23 gennaio 2003 nella
causa C.
(C 280/01) il TFA ha ritenuto insufficienti
quattro ricerche di lavoro in un periodo di tre mesi.
In una sentenza del 26 maggio 2003 nella causa M.
(C 98/02), il TFA ha ritenuto non colpevole un assicurato che aveva compiuto,
durante due periodi di controllo, sei ricerche di impiego lavorando a tempo
pieno in un programma di occupazione temporanea.
Il TFA, in una sentenza del 4 giugno 2003 nella
causa R.
(C 319/02), ha ritenuto insufficienti sei ricerche di lavoro in un mese.
In un'altra sentenza dell'11 luglio 2003 nella
causa D. (C 63/03) la nostra Alta Corte, dopo avere ricordato che i giudici di
prima istanza avevano ritenuto che l'obiettivo fissato ad un'assicurata dall'amministrazione
di effettuare dieci ricerche di lavoro mensili non era sproporzionato, ha
ritenuto insufficienti tre ricerche di lavoro durante un periodo di controllo.
In una sentenza del 10 dicembre 2004 nella causa
M.
(C 210/04), il TFA ha confermato la sanzione inflitta dall’amministrazione ad
un assicurato che aveva svolto due ricerche di lavoro nel mese antecedente
l’annuncio al collocamento, ritenute insufficienti e che aveva omesso di
compiere ricerche di lavoro durante il primo periodo di controllo; l’Alta Corte
ha pure considerato insufficienti cinque ricerche di lavoro, di cui tre erano
già state compiute nel mese precedente, effettuate dall’assicurato durante un
periodo di controllo.
In una sentenza del 12
luglio 2005 nella causa S. (C 106/04) il TFA ha rilevato:
" (...)
2.1 Pour trancher le point de savoir si l'assuré a
fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir
compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises
(ATF 124 V 231 consid. 4). Sur le plan quantitatif, la pratique administrative
exige 10 à 12 offres d'emploi par mois en moyenne. On ne peut cependant pas
s'en tenir à une limite purement quantitative et il faut bien plutôt examiner,
au regard des circonstances concrètes, la qualité des démarches (Thomas
Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch. 701 et note de bas de
page 1330). Sur le plan qualitatif, on peut attendre d'un assuré qu'il ne se
contente pas de démarches par téléphone, mais qu'il réponde également à des
offres d'emploi par écrit (Jacqueline Chopard, Die Einstellung in der
Anspruchsberechtigung, thèse Zurich, 1998, p. 139 sv.). (...)"
Infine, in una sentenza
del 29 settembre 2005 nella causa H.
(C 199/05) l'Alta Corte si
è così espressa:
" (...)
Richtig wiedergegeben hat die Vorinstanz ferner
die Rechtsprechung zur Qualität und Quantität der Arbeitsbemühungen (BGE 124 V
231 Erw. 4a; SVR 2004 ALV Nr. 18 S. 59 [in BGE 130 V 385 nicht publizierte] Erw.
4.1) sowie die Verwaltungspraxis, wonach in der Regel durchschnittlich 10 bis
12 Bewerbungen pro Monat verlangt werden, wobei indes die Umstände des
Einzelfalls zu berücksichtigen sind (Urteil E. vom 25. April 2005 Erw. 2.3.1, C
10/05). Darauf wird verwiesen.
2.2 Zu ergänzen ist, dass die versicherte Person
auf Grund der Schadenminderungspflicht selbst alles Zumutbare zu unternehmen
hat, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Wie in den übrigen
Zweigen der Sozialversicherung hat die versicherte Person auch bei der
Arbeitslosenversicherung ihr Möglichstes zur Schadenminderung von sich aus,
d.h. ohne besondere Aufforderung durch eine Amtsstelle oder Abgabe eines Merkblattes,
vorzukehren (ARV 1980 Nr. 44 S. 109).
Für eine Einstellung in der Anspruchsberechtigung
wegen ungenügender persönlicher Arbeitsbemühungen darf durchaus auf eine
einzelne Kontrollperiode, d.h. einen einzelnen Kalendermonat abgestellt werden,
und es geht rechtsprechungsgemäss nicht an, mit dem Hinweis auf intensivere
Anstrengungen in anderen Monaten sich in einer andern Kontrollperiode
ungenügend um Arbeit zu bemühen (erwähntes Urteil E. Erw. 2.3.2 mit Hinweis).
Vor der Einstellung ist keine Verwarnung
auszusprechen (BGE 124 V 233 Erw. 5b; Urteil W. vom 13. April 2005 Erw. 4, C
4/05).
Das seit 1. Januar 2003 geltende Bundesgesetz
über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) mit der
zugehörigen Verordnung (ATSV) und die auf den 1. Juli 2003 erfolgte
Teilrevision von AVIG und AVIV modifizieren die Rechtslage nicht, weshalb die
zu den bis 31. Dezember 2002 gültig gewesenen Bestimmungen ergangene
Rechtsprechung weiterhin zu berücksichtigen ist (erwähntes Urteil E. Erw. 1.2).
(...)"
La giurisprudenza cantonale più sopra ricordata
ha dunque fissato semplicemente una linea di riferimento e non ha carattere
assoluto ("di regola") e, secondo quanto stabilito dal TFA nelle
sentenze appena citate, occorre valutare, nel singolo caso concreto, quante
ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, a seconda delle condizioni
particolari di ogni singola fattispecie (cfr. STCA del 28 gennaio 2003 nella
causa K.,
inc. 38.2002.186).
A proposito dei compiti dei consulenti del
personale, in una sentenza del 5 ottobre 2000 nella causa B. (inc. 38.2000.74),
il TCA ha ricordato che:
"
Riguardo al desiderio dell'assicurato di seguire
altri tipi di programmi occupazionali, va pure ricordato che spetta ai
consulenti degli URC di decidere di volta in volta quali sono le misure più
idonee per favorire un rapido collocamento dei singoli assicurati (cfr. art. 85
cpv. 1 lett. a e c LADI; art. 85 b LADI, art. 17 cpv. 3 LADI)."
2.5. Sulle modalità con le
quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro il TCA ricorda innanzitutto che
secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il suo
impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio competente
le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26 cpv. 2 e cpv.
2 bis OADI; cfr. DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74). La prova degli sforzi volti al
reperimento di una nuova occupazione deve essere fornita, giusta l'art. 26 cpv.
2 OADI, al servizio competente. Nel Cantone Ticino, sulla base dei combinati
disposti dell'art. 30 cpv. 2, 85 e 85b LADI, questa competenza è stata delegata
agli URC (cfr. l'art. 2a lett. e del Regolamento della legge
sul rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 15 ottobre 2003;
D. Cattaneo,
op. cit., pag. 92-93).
La legge non prevede
nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire
effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi
datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla
fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio
competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del
29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).
L'obbligo
di comprovare le ricerche di lavoro è stato ribadito dal TFA in una sentenza
del 23 gennaio 2003 nella causa C.
(C
280/01), nella quale ha osservato:
"
Selbst wenn sich der Versicherte sodann
tatsächlich bei 10 potentiellen Arbeitgebern oder Arbeitgeberinnen gemeldet
hätte, kann er sich nur auf jene Arbeitsbemühungen berufen, welche er
nachzuweisen vermag (Art. 17 Abs. 1 Satz 3 AVIG in Verbindung mit Art. 26 Abs.
2 AVIV; Gerhards, a.a.O., N 22 zu Art. 17 AVIG)."
Concretamente
ciò significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare
all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore
di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile
l'avvenuta ricerca.
In caso di ricerca
personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei
datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è necessario
che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo
"timbro" sul formulario
(cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma scritta, che la ricerca di
lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28.1.1987 nella causa S. P., AD
5/87).
Inoltre
il TFA ha avuto occasione di rilevare che sul modulo utilizzato per comprovare
le ricerche compiute o sulle eventuali dichiarazioni dei potenziali datori di
lavoro deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il
disoccupato si è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre
1999 nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).
L'assicurato potrà
servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dall'UFSEL (Ufficio
federale dello sviluppo economico e del lavoro; dal 1° luglio 1999 Segretariato
di stato dell'economia, SECO).
In caso di rifiuto del
datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà
comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al
servizio competente tale rifiuto.
Infine, in caso di ricerca
telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola,
confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto
(cfr. DLA 1988 p. 95).
In una
sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000
pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno
l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.
In merito alle ricerche di lavoro compiute
esclusivamente per telefono e alla continuità delle ricerche durante un periodo
di controllo, il TFA, in una sentenza del 4 giugno 2003 nella causa R. (C
319/02), ha avuto modo di rilevare:
"
(…)
Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait
des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte
aussi bien de la quantité que de la qualité de ses recherches (ATF 124 V 231
consid. 4a et l'arrêt cité). Sur le plan quantitatif, la pratique
administrative exige dix à douze offres d'emploi par mois en moyenne. On ne
peut cependant pas s'en tenir à une limite purement quantitative et il faut
bien plutôt examiner, au regard des circonstances concrètes, la qualité des
démarches (Nussbaumer,
op. cit., note de bas de page 1330). Sur le plan qualitatif, on peut attendre
d'un assuré qu'il ne se contente pas de démarches par téléphone, mais qu'il
réponde également à des offres d'emploi par écrit (Chopard, op. cit., p. 139
sv.). La continuité des démarches joue également un certain rôle, même si l'on
ne saurait exiger d'emblée que l'assuré répartisse ses démarches sur toute une
période de contrôle. S'agissant d'offres écrites, il peut au contraire être
rationnel et judicieux de préparer ses postulations de manière concentrée sur
quelques jours dans le mois, eu égard à la périodicité des offres d'emplois
dans les journaux et compte tenu du fait que les délais de postulation sont en
général relativement longs (arrêt non publié du 5 juillet 1988 dans la cause
R., C 14/88). (…)" (STFA del 4 giugno 2003 nella causa R., C
319/02)
In una sentenza
del 14 settembre 2005 nella causa T. (C 78/05) il TFA ha confermato una
sospensione di 6 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione per
insufficienti ricerche di lavoro in un periodo di controllo, rilevando:
"
(...)
qu'il a reconnu n'avoir effectué qu'une démarche au
mois de décembre 2003, en raison d'un profil de cadre assez spécifique;
qu'il ne peut être tenu compte des autres documents
déposés dans le même temps, ceux-ci étant le résultat de trois démarches
entreprises antérieurement à la période de contrôle en question;
que dans la mesure où le profil du recourant est
spécifique, ce dernier ne peut se contenter de répondre aux rares annonces
paraissant dans la presse, mais doit avoir recours à d'autres méthodes
ordinaires au sens de l'art. 26 al. 1 OACI (offre spontanée, par exemple) ou
rechercher du travail en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment si
besoin est;
que le comportement du recourant qui n'a effectué
qu'une recherche d'emploi pour le mois de décembre 2003 constitue ainsi une
violation claire de l'obligation de diminuer le dommage causé à
l'assurance-chômage, même si son conseiller ORP ne lui a pas encore fixé
d'objectif précis; (...)"
In
un'altra sentenza del 29 settembre 2005 nella causa H.
(C 199/05) l'Alta Corte si
è così espressa:
" (...)
4.2.3 Aber auch für die Zeit ab 17. bis 30. Juni
2004 kann die Versicherte aus den behaupteten Anweisungen der Frau S.________
nichts zu ihren Gunsten ableiten. Sie räumt selber ein, Frau S.________ habe
sie aufgefordert, in erster Linie sämtliche möglichen Bewerbungen für
Dauerstellen zu tätigen; telefonische Anfragen für Aushilfsjobs bzw.
Blindbewerbungen (ohne entsprechende Stellenausschreibung) seien erst in
zweiter Linie vorzunehmen.
Diese Anweisung ist nicht zu beanstanden, da von
einer arbeitslosen Person verlangt wird, dass sie sich vor allem schriftlich
auf konkrete Stellenangebote bewirbt (Urteile M. vom 24. Mai 2000 Erw. 2c, C
185/99, S. vom 11. Juni 1999 Erw. 2d, C 401/98, und S. vom 26. August 1996 Erw.
5b, C 134/96). Die Versicherte vermag lediglich das Vorstellungsgespräch vom
17. Juni 2004 im Pflegezentrum Y.________ auf Grund der einen Bewerbung vom 25.
Mai 2004 (Erw. 3 hievor) zu belegen. Bewerbungen für Dauerstellen auf neue
Inserate hin weist sie keine nach. Unbehelflich ist ihr Vorbringen, in den
Sommermonaten würden im Pflegebereich erfahrungsgemäss kaum
Dauerarbeitsverträge abgeschlossen. Denn allfällige Schwierigkeiten auf dem
Arbeitsmarkt erfordern um so intensivere Bemühungen der versicherten Person; es
kommt nicht auf die Erfolgsaussichten, sondern auf die Intensität der Stellensuche
an (BGE 124 V 234 Erw. 6). Wenn nötig, ist auch ausserhalb des bisherigen
Berufs Arbeit zu suchen (BGE 120 V 76 Erw. 2; Urteil S. vom 16. Februar 2005
Erw. 2, C 6/04). Unter diesen Umständen könnten die Bemühungen der Versicherten
in der Zeit vom 17. bis 30. Juni 2004 selbst dann nicht als rechtsgenüglich
qualifiziert werden, wenn sie Blindbewerbungen unternommen hätte. (...)"
2.6. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI
la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della
colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel
caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione del diritto
all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in
caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave
(cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
La sua durata è
determinata secondo la gravità della colpa
(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della
proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).
In virtù dell'art. 45 cpv.
2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità
entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della
sospensione è prolungata in modo adeguato.
L'art. 45 cpv. 3 OADI
stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza
valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un
lavoro idoneo.
Per quel
che concerne la sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata
sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione
da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni
per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.
Per ogni periodo di controllo successivo i
parametri del SECO e dell'UCL prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate
ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di
lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali aumenti per i periodi
successivi, visto l'art. 45
cpv. 2 bis OADI (cfr. Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) del
SECO in vigore dal 1° gennaio 2002, D68 punto 1;
Lista delle sospensioni URC/UCL aggiornate dal SECO al 25.01.1999).
Queste direttive sono conformi alla legge (cfr.
D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento
alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed.
OCST, Pregassona 2000, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione
su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA. Anche il TFA ha
approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. la sentenza del 23
gennaio 2003 nella causa C., C 280/01, nella quale l'Alta Corte ha confermato
la sanzione di 9 giorni di sospensione dal diritto alle indennità di
disoccupazione inflitta dall'amministrazione ad un assicurato che aveva saputo
comprovare unicamente quattro ricerche di lavoro svolte nei tre mesi di
disdetta del precedente rapporto di lavoro; la sentenza del 6 agosto 2002 nella
causa Z., C 338/01, nella quale il TFA ha confermato 4 giorni di sospensione
per insufficienti ricerche in un periodo di controllo; la sentenza del 2 maggio
2003 nella causa X., C 275/02, nella quale la nostra Massima Istanza ha
confermato una sanzione di 15 giorni di sospensione per mancate ricerche
durante tre mesi di disdetta; la sentenza del 3 luglio 2003 nella causa AWA
contro E., C 286/02, nella quale l'Alta Corte ha confermato 3 giorni di
sanzione per insufficienti ricerche di lavoro durante uno dei tre mesi di
disdetta; la sentenza del 4 giugno 2003 nella causa R.,
C 319/02, nella quale l'Alta Corte ha confermato la sanzione di 5 giorni di
sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione inflitta dall'amministrazione
ad un assicurato, nato nel 1939, che aveva saputo comprovare unicamente sei
ricerche di lavoro, di cui cinque svolte per telefono, durante un periodo di
controllo nel corso del quale egli aveva, tra l'altro, lavorato cinque giorni,
per un totale di trentaquattro ore; la sentenza dell'11 luglio 2003 nella causa
D., C 63/03, nella quale il TFA ha confermato una sanzione di 4 giorni di
sospensione per insufficienti ricerche di lavoro durante un periodo di
controllo; la sentenza del 2 marzo 2004 nella causa B., C 305/02, nella quale
l'Alta Corte ha confermato 4 giorni di sospensione per insufficienti ricerche
durante il periodo di disdetta e la sentenza del 10 dicembre 2004 nella causa
M., C 210/04, nella quale la nostra Massima Istanza ha confermato sia una
sanzione di 9 giorni di sospensione per insufficienti ricerche durante il mese
precedente l’annuncio al collocamento e mancate ricerche durante il primo
periodo di controllo, sia una sanzione di 4 giorni di sospensione per
insufficienti ricerche di lavoro durante un periodo di controllo.
E’ inoltre utile segnalare la sentenza del 25 aprile 2005
nella causa E., C 10/05, nella quale il TFA ha confermato 8 giorni di
sospensione per mancate ricerche nel periodo di controllo di un mese).
2.7. Nella già menzionata
sentenza H. del 17 marzo 1998 (DTF 124 V 225), il Tribunale federale delle
assicurazioni ha stabilito che è possibile sospendere l'assicurato che commette
(soltanto) una colpa lieve non compiendo sufficienti ricerche di lavoro.
Il TFA ha
poi stabilito che tre ricerche di lavoro qualitativamente valide in un periodo
di controllo sono insufficienti.
La Cassa
di disoccupazione aveva sospeso l'assicurata per 3 giorni dal diritto
all'indennità di disoccupazione.
Infine,
l'Alta Corte ha deciso che l'amministrazione prima di applicare l'art. 30 cpv.
1 lett. c LADI, non deve raccomandare all'assicurato di intensificare le
ricerche di lavoro.
2.8. In una
sentenza del 1° marzo 2006 nella causa O. (C 257/05) ha confermato la
sospensione di 7 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione inflitta ad
un'assicurata per avere compiuto ricerche di lavoro qualitativamente
insufficienti nel periodo di disdetta, argomentando:
"
(...)
Considerandi
2.
Es steht fest und ist unbestritten, dass die
Beschwerdeführerin in den zwei Monaten vor Beendigung des auf den 31. Juli 2004
befristeten
Arbeitsverhältnisses einundzwanzig Bewerbungen
und vom 1. August bis zur Anmeldung zur Arbeitsvermittlung am 12. August 2004
keine Arbeitsbemühungen nachgewiesen hat. Es handelte sich ausschliesslich um
Anfragen ohne konkretes Angebot (so genannte Blindbewerbungen) als
Miterzieherin, Floristin und in einem Fall als Büroangestellte, welche
telefonisch oder durch persönliche Vorsprache erfolgten.
2.1
Die Vorinstanz kam zum Schluss, dass die
Beschwerdeführerin sich bei der bekannten schwierigen Arbeitsmarktlage in den
Berufszweigen Floristik und Sozialpädagogik während den Sommermonaten noch
intensiver um eine zumutbare Arbeit hätte bemühen und auch Stellen ausserhalb
ihres Geschäfts- und
Bekanntenkreises, insbesondere für
ausgeschriebene Arbeitsgelegenheiten (allenfalls temporär und in anderen
Berufszweigen), hätte bewerben müssen.
2.2
Die Beschwerdeführerin bringt vor, sie habe
in den Monaten Juni bis August 2004 genügend Arbeitsbemühungen nachgewiesen. Im
Juli 2004 habe sie während zwei Wochen im Rahmen ihrer arbeitsvertraglichen
Verpflichtungen an einem Sommerlager auf einem Maiensäss teilnehmen müssen, wo
es keinen Zugang zu Internet oder Printmedien und auch keinen Telefonanschluss
gegeben habe.
Während dieser Zeit habe sie sich nicht bewerben
können. Im Übrigen habe sie sich gemäss Empfehlungen des Regionalen
Arbeitsvermittlungszentrums (RAV) beworben.
3.
3.1
Die Beschwerdeführerin übersieht zunächst,
dass das AWA die Anzahl der Bewerbungen mit Einspracheentscheid vom 9. Dezember
2004.
als genügend betrachtete. Es begründete die Einstellung in der
Anspruchsberechtigung damit, diese seien in qualitativer Hinsicht unzureichend
gewesen. Dabei spielte, anders noch als in der Verfügung des AWA vom 30. August
2004, eine allenfalls fehlende Kontinuität der Stellensuche keine Rolle. Der
Umstand, dass die Versicherte im Juli 2004 während zwei Wochen wie auch Anfang
August 2004 keine Arbeitsbemühungen nachwies, war für den Einsprache- und den
vorinstanzlichen Entscheid nicht ausschlaggebend. Dahingestellt bleiben kann
sodann, ob sich die Beschwerdeführerin in der zweiten Hälfte August 2004
genügend um Arbeit bemüht hat, da es hier einzig um den Zeitraum von Juni bis
12.
August 2004 geht.
Dispositivo
3.2 Das AWA hat richtig erkannt, dass
telefonisch und durch persönliche Vorsprache erfolgende Blindbewerbungen der
Abklärung dienen, ob eine Stelle frei ist. Insoweit war das Vorgehen der
Beschwerdeführerin durchaus sinnvoll.
Dadurch wurde sie aber nicht von der Pflicht
entbunden, sich in erster Linie um ausgeschriebene und damit offene
Arbeitsgelegenheiten zu bemühen, bei welchen die Erfolgsaussichten auf einen
Vertragsabschluss erheblich grösser sind. Dies galt umso mehr, als in den
Berufszweigen der Sozialpädagogik und Floristik wegen der bevorstehenden
Sommerferien und der Sommerflaute wenig Personal gesucht wurde, wie die
Beschwerdeführerin im vorinstanzlichen Verfahren eingeräumt hat. Die von ihr
getätigten Bemühungen zeigen denn auch, dass bei einer einzigen Anfrage
Interesse an den Bewerbungsunterlagen bekundet wurde. Unter diesen Umständen
war die Versicherte von Gesetzes wegen (Art. 17 Abs. 1 AVIG) gehalten, auch
ausserhalb ihres bisherigen Tätigkeitsbereichs mit der gebotenen Intensität
Arbeit zu suchen, um
Arbeitslosigkeit zu vermeiden. Anhaltspunkte
dafür, dass das RAV die Auskunft erteilte, zum einen genügten einzig aus
Anfragen ohne konkretes Angebot erfolgende Arbeitsbemühungen den Anforderungen
an die Stellensuche in qualitativer Hinsicht und zum anderen könne sich die
Versicherte während der ersten drei Monate auf Bewerbungen im Gebiete des
zuletzt ausgeübten Berufs (Sozialpädagogin) beschränken, liegen nicht vor.
Unter diesen Umständen ist die Beschwerdeführerin zu Recht in der Anspruchsberechtigung
eingestellt worden. (...)"
2.9. Nella
presente fattispecie dagli atti dell'incarto risulta che il ricorrente ha
lavorato per __________ con un contratto di lavoro di durata determinata dal 2
maggio al 30 settembre 2005 (cfr. Doc. 21), poi prolungato fino al 30 novembre
2005 (cfr. Doc. 20).
Secondo
la giurisprudenza federale l'assicurato è tenuto a comprovare le ricerche di
lavoro anche per i mesi che precedono la fine di un contratto di lavoro di
durata determinata (cfr. consid. 2.3 e 2.8).
Nei mesi
di ottobre e novembre 2005 l'assicurato ha saputo comprovare soltanto due
ricerche di lavoro: una in ottobre e una in novembre (cfr. Doc. 3).
Tali
ricerche risultano insufficienti dal profilo quantitativo (cfr. consid. 2.4).
In sede
ricorsuale è stato allegato un formulario, che contiene la semplice
enumerazione dei quattro potenziali datori di lavoro già citati nel documento
che è servito all'amministrazione per emettere la decisione iniziale per cui
esso non può portare ad una diversa conclusione (cfr. Doc. 3).
In simili
condizioni la decisione su opposizione deve essere confermata, in quanto anche
l'entità della sanzione corrisponde alla prassi in vigore in caso di
insufficienti ricerche di lavoro (cfr. consid. 2.6).
L'affermazione
dell'assicurato, secondo cui egli non sapeva di dovere cercare lavoro prima di
iscriversi in disoccupazione non risulta credibile, in quanto, egli era già
stato iscritto in passato in disoccupazione per cui doveva essere a conoscenza
dei suoi obblighi (cfr. consid. 1.3 e 2.2).
Comunque,
anche qualora l'assicurato realmente non avesse saputo che occorre cercare
lavoro durante il periodo di disdetta, la sanzione avrebbe in ogni caso dovuto
essere confermata.
Infatti,
in diverse sentenze (cfr. STCA del 20 novembre 2003 nella causa B., 38.2003.55;
STCA del 20 ottobre 2004 nella causa B., 38.2004.30) il TCA ha stabilito che
anche dopo l'entrata in vigore della LPGA e conformemente alla giurisprudenza
del TFA, deve essere sanzionato con una sospensione dal diritto all'indennità
di disoccupazione l'assicurato che non ha intrapreso sforzi al fine di reperire
un impiego prima di annunciarsi per il collocamento anche se egli ignorava
questo obbligo, riservata l'ipotesi in cui egli si è rivolto
all'amministrazione per chiedere informazioni sui suoi diritti e doveri (cfr.
art. 27 LPGA e consid. 2.8).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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