38.2006.13
Contratto a tempo parziale senza garanzia di un n.di ore mensili che durava da 3 anni e 8 mesi.Le oscillazioni orarie vanno confrontate su base annua.Periodo di oasservazione di 3 anni(non solo ultimi
27 novembre 2006Italiano48 min
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Numero d'incarto:
38.2006.13
Data decisione, Autorità:
27.11.2006, TCA
Titolo:
Contratto a tempo parziale senza garanzia di un n.di ore mensili che durava da 3 anni e 8 mesi.Le oscillazioni orarie vanno confrontate su base annua.Periodo di oasservazione di 3 anni(non solo ultimi 12 mesi).Variazione inferiore al 20%.Perdita di lavoro computabile.Restituzione esclusa.
DIRITTO DI ESSERE SENTITO
INDENNITÀ
PERDITA DI LAVORO COMPUTABILE
RESTITUZIONE DI PRESTAZIONI
RIPETIBILI
art. 29 COST
art. 8 cpv. 1 let. a e b LADI
art. 11 LADI
art. 95 LADI
art. 25 LPGA
art. 42 LPGA
art. 61 let. g LPGA
Raccomandata
Incarto n.
38.2006.13
rs/DC/td
Lugano
27 novembre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Raffaella Sartoris, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 1 febbraio 2006
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 2 gennaio
2006 emanata da
Cassa Disoccupazione CO 1
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 2 gennaio 2006 la Cassa di disoccupazione CO 1 ha
confermato la precedente decisione del 2 dicembre 2005 (cfr. doc. C) con cui
all’assicurata è stata chiesta la restituzione dell’importo di fr. 480.10
percepito indebitamente, in quanto alla stessa, andava negato il diritto
all’indennità di disoccupazione a fare tempo dal 12 ottobre 2005 (cfr. doc. C2),
visto che non si era in presenza di una perdita di lavoro computabile.
1.2. Contro la
decisione su opposizione l’assicurata, tramite il Sindacato CO 1, ha interposto
un tempestivo ricorso al TCA nel quale si è così espressa:
"
(…)
La signora RI 1,
patrocinata dal nostro sindacato, ha ricevuto ad inizio gennaio 2006 una
decisione su opposizione della cassa disoccupazione CO 1, in cui le si
respingeva il diritto all'indennità di disoccupazione a partire dal 12 ottobre
2005.
La signora RI 1 è occupata quale ausiliaria ad ore presso l'__________
di __________ a far data dal 1.2.2002. Secondo il contratto, il datore di
lavoro non assicura né un orario di lavoro minimo né massimo al mese (doc. A).
II datore di lavoro comunica per iscritto alla signora RI 1, in
data 24 settembre 2005, che le ore di lavoro settimanali verranno diminuite, a
causa del notevole calo di lavoro (doc. B).
Per questa ragione la signora RI 1 si annuncia in disoccupazione a
partire dal 12 ottobre 2005.
La cassa disoccupazione CO 1 riconosce dapprima il diritto
all'indennità di disoccupazione, salvo poi decidere il 2 dicembre 2005 di
negare retroattivamente il diritto all'indennità di disoccupazione (doc. C), e
confermare poi questa decisione il 2 gennaio 2006 (decisione impugnata).
La cassa disoccupazione CO 1 fonda la sua decisione di negazione
del diritto su istruzioni del Seco relative ad occupazioni su chiamata.
Tuttavia, in questo caso, siamo in presenza non di un contratto su
chiamata, bensì di un contratto quale ausiliaria e pertanto non devono trovare
applicazioni le istruzioni specifiche del seco.
Non solo il contratto è denominato espressamente come contratto di
ausiliaria (doc. A, punto uno, let. b), ma non esiste alcuna clausola che
vincola il dipendente a lavorare unicamente per il datore di lavoro con il
quale ha sottoscritto il contratto di lavoro su chiamata e vincola il
dipendente a restare in attesa delle eventuali chiamate del datore di lavoro.
Infatti, la signora RI 1 avrebbe potuto tranquillamente lavorare anche per un
altro datore di lavoro, così come d'altronde fa una sua collega di lavoro, e
questo conferma che si tratta di un contratto di lavoro non su chiamata, bensì
quale ausiliaria. Esiste unicamente una clausola (punto 5) che dice che la
dipendente può essere chiamata a lavorare in qualunque giorno della settimana
("7 giorni su 7, con lavoro a turni"), ma che non la vincola a
tenersi a sua esclusiva disposizione in questo periodo.
Inoltre, per assodata giurisprudenza del Tribunale federale (ATF
124 111249, ATF 125 111 65, JAR 1989/94; JUTRAV 1989/7), una delle condizioni
sine qua non per definire un contratto di lavoro su chiamata è l'esistenza di
un'indennità che remuneri il tempo che il lavoratore mette a disposizione del
datore di lavoro, indipendente da quante ore è chiamata dalla datrice di lavoro
a lavorare. Se si dovesse interpretare tale contratto come un contratto su
chiamata, la datrice di lavoro, avrebbe dovuto versare una congrua indennità
per il tempo ("7 giorni su 7, con lavoro a turni") messo a
disposizione quotidianamente dalla dipendente. Tale indennità non è mai stata
né prevista contrattualmente (doc. A), né versata alla dipendente (si
richiamano inoltre le buste paga in possesso della Cassa disoccupazione).
Di conseguenza, il rapporto di lavoro della signora RI 1 è
qualificabile come ausiliaria e, per questa ragione, deve poter beneficiare
dell'indennità di disoccupazione a partire dal primo giorno in cui si è
annunciata disoccupata, se ha una perdita di guadagno." (Doc.
I)
1.3. Nella sua
risposta del 17 febbraio 2006 la Cassa di disoccupazione ha proposto di respingere
il ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi
di diritto (cfr. doc. III).
1.4. Pendente
causa questa Corte ha invitato la Cassa a effettuare il calcolo della
variazione oraria su base annua, anziché mensile su dodici mesi, considerando
il periodo a partire dall’inizio del rapporto di lavoro con l’__________ di __________,
ossia dal mese di febbraio 2002, fino alla fine del mese di settembre 2005, e a
comunicare a quanto ammonta l'oscillazione (cfr. doc. VI).
La Cassa
resistente ha risposto il 15 settembre 2006 (cfr. doc. VII; 20-51).
1.5. L’assicurata,
tramite il proprio rappresentate, si è espressa in merito il 28 settembre 2006
(cfr. doc. IX +bis).
1.6. Il 3 ottobre
2006 il doc. IX + bis è stato trasmesso alla Cassa per conoscenza con facoltà
di presentare eventuali osservazioni entro cinque giorni (cfr. doc. X).
La parte
resistente è rimasta silente.
in
diritto
2.1. Oggetto del
contendere è la questione di sapere se a ragione o meno la Cassa, ritenendo che
l’assicurata non subisce una perdita di lavoro computabile, le ha negato il
diritto alle indennità di disoccupazione a decorrere dal 12 ottobre 2005 e ha chiesto
conseguentemente la restituzione della somma di fr. 480.10 relativa alle
indennità di disoccupazione del mese di ottobre 2005 già percepite.
2.2. L'art. 95
LADI regola la restituzione di prestazioni.
Secondo
il cpv. 1 di questo articolo la domanda di restituzione è retta dall'art. 25
LPGA ad eccezione dei casi di cui all'articolo 55.
L'art. 25
cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere
restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in
buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
L'art. 95
LADI, nella versione valida fino al 31 dicembre 2002, prevedeva che la cassa è
tenuta ad esigere il rimborso delle prestazioni dell'assicurazione contro la
disoccupazione alle quali il beneficiario non aveva diritto e che il rimborso è
condonato se la riscossione è avvenuta in buona fede e se esso cagionasse un
grave rigore.
Fatti
I
principi giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati
dal TFA anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto
l’egida della LPGA (cfr. DTF 130 V 318 consid. 5).
In
particolare la giurisprudenza federale ha stabilito che conformemente ad un
principio generale valido per il diritto delle assicurazioni sociali,
l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato
formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è
senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. STFA del
23 marzo 2004 nella causa D., C 227/03; STFA del 12 febbraio 2004 nella causa
B., C 349/00; STFA del 17 dicembre 2003 nella causa B., C 19/03; STFA del 28
novembre 2003 nella causa S., C 307/01; STFA del 21 luglio 2003 nella causa T.,
C 81/03; STFA del 28 aprile 2003 nella causa F., C 24/01 e C 137/01; STFA del 7
marzo 2003 nella causa D., C 354/01; STFA del 28 febbraio 2003 nella causa M.,
C 353/01; STFA del 5 novembre 2002 nella causa C., C 165/02; le STFA del 6
luglio 2001 nelle cause B., C 274/99; I, C 278/99 e O, C 279/99; STFA del 6
giugno 2000 nella causa B., C 407/99, consid. 2; DTF 129 V 110 = SVR 2003 ALV
Nr. 5, pag. 15; DTF 127 V 466, consid, 2c, pag. 469; DTF 126 V 399 = DLA 2001
N. 37, pag. 247; DLA 2000 N. 40, pag. 208; DLA 1998 N. 15, consid. 3b, pag. 79
e 80; SVR 1997 ALV Nr. 101, pag. 309 consid. 2a e riferimenti,).
Dalla
riconsiderazione va distinta la revisione processuale delle decisioni
amministrative.
In questo
caso l’amministrazione deve procedere a una revisione processuale se si
manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una
conclusione giuridica differente (cfr. STFA del 23 marzo 2004 nella causa D., C
227/03; STFA del 12 febbraio 2004 nella causa B., C 349/00; STFA del 17
dicembre 2003 nella causa B., C 19/03; STFA del 21 luglio 2003 nella causa T.,
C 81/03; STFA del 7 marzo 2003 nella causa D., C 354/01; STFA del 6 giugno 2000
nella causa B., C 407/99; DTF 127 V 466, consid. 2c, pag. 469 e la
giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 ALV Nr. 101, pag. 309 consid. 2a e
riferimenti; DLA 1998 N. 15, consid. 3b, pag. 79 e 80). Tali sono quelle
circostanze che già al momento della decisione principale si sono realizzate,
ma che però, nonostante sufficiente attenzione e senza colpa, sono rimaste
sconosciute e non provate (cfr. STFA del 7 marzo 2003 nella causa D., C 354/01;
DLA 1995, pag. 64 consid. 2b e riferimenti; DTF 122 V 134 e seg.).
I
principi validi per la riconsiderazione di una decisione formalmente cresciuta
in giudicato valgono anche nel caso in cui, prestazioni ricevute indebitamente,
sono da restituire a norma dell’art. 95 LADI, e questo anche se le prestazioni
oggetto di restituzione non sono state erogate tramite l’emissione di una
decisione formale (cfr. STFA del 28 aprile 2003 nella causa F., C 24/01 e C
137/01; STFA del 6 giugno 2000 nella causa B., C 407/99; SVR 2003 ALV Nr. 5,
pag. 15 = DTF 129 V 110; SVR 1997 ALV Nr. 101, pag. 309-310 consid. 2a e
riferimenti; DLA 2001 N. 37, pag. 247 = DTF 126 V 399; DLA 1998 N. 15, consid.
3b, pag. 79 e 80).
Per
inciso va osservato che i principi appena enunciati validi per la
riconsiderazione e la revisione di decisioni amministrative sono stati
concretizzati all'art. 53 LPGA (cfr. STFA del 12 marzo 2004 nella causa D., K
147/03, consid. 5.3 in fine; STFA del 22 Marzo 2004 nella causa M., U 149/03,
consid. 1.2.; STFA dell’8 febbraio 2005 nella causa G., I 133/04, consid.
1.2.).
Circa
l'ulteriore presupposto necessario per poter riconsiderare una decisione,
ovvero quello dell'importanza particolare che deve rivestire la rettifica, vedi
pure la STFA del 28 aprile 2003 nella causa C., C 24/01 e C 137/01; STFA del 6
giugno 2002 nella causa K., C 44/02 e DLA 2000 N. 40, pag. 208.
In una
sentenza del 26 ottobre 2004 nella causa B. (C 185/01) l'Alta Corte ha
ricordato che:
"
(...)
2.3 Nach Art. 95 Abs. 1 AVIG muss die Kasse
Leistungen der Versicherung, auf die der Empfänger keinen Anspruch hatte,
zurückfordern. Zu Unrecht bezogene Geldleistungen können jedoch nur dann
zurückgefordert werden, wenn die Voraussetzungen einer prozessualen Revision
oder Wiedererwägung gegeben sind (vgl. BGE 122 V 368 Erw. 3 und ARV 1998 Nr. 15
S. 79 Erw. 3b): Gemäss einem allgemeinen Grundsatz des
Sozialversicherungsrechts kann die Verwaltung eine formell rechtskräftige
Verfügung, welche nicht Gegenstand materieller richterlicher Beurteilung
gebildet hat, in Wiedererwägung ziehen, wenn sie zweifellos unrichtig und ihre
Berichtigung von erheblicher Bedeutung ist (BGE 127 V 469 Erw. 2c mit
Hinweisen). Von der Wiedererwägung ist die so genannte prozessuale Revision
von Verwaltungsverfügungen zu unterscheiden. Danach ist die Verwaltung
verpflichtet, auf eine formell rechtskräftige Verfügung zurückzukommen, wenn
neue Tatsachen oder neue Beweismittel entdeckt werden, die geeignet sind, zu
einer andern rechtlichen Beurteilung zu führen (BGE 127 V 469 Erw. 2c mit
Hinweisen)." (...)"
2.3. Perché un
assicurato possa pretendere le indennità di disoccupazione egli deve, tra
l’altro, essere disoccupato totalmente o parzialmente e subire una perdita di
lavoro computabile (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. a e lett. b LADI).
Secondo
l’art. 11 cpv. 1 LADI la perdita di lavoro è computabile se provoca una perdita
di guadagno e dura almeno due giorni lavorativi interi consecutivi.
Il cpv. 3
di questa disposizione stabilisce ancora che non è computabile la perdita di
lavoro per la quale il disoccupato ha diritto al salario o a risarcimenti a
cagione dello scioglimento anticipato del rapporto di lavoro.
In base
alla delega generale di cui all’art. 109 LADI il Consiglio federale ha
stabilito che è considerato giorno lavorativo intero la quinta parte della
durata settimanale del lavoro, che l’assicurato ha normalmente compiuto durante
il suo ultimo rapporto di lavoro (cfr. art. 4 cpv. 1 OADI).
2.4. Secondo la
giurisprudenza del TFA, chiunque si impegna a fornire un lavoro su chiamata
durante un periodo indeterminato è vincolato da un contratto di lavoro fondato
su un'occupazione a tempo parziale. L'orario di lavoro basato su una
convenzione speciale è considerato normale, sicché l'assicurato non subisce
alcuna perdita di lavoro rispettivamente alcuna perdita di guadagno computabile
durante il periodo in cui non viene chiamato (DLA 1991 N. 7 pag. 80).
In una
sentenza del 23 febbraio 1996 nella causa T. (C 174/93), l’Alta Corte ha
confermato il precedente giudizio con il quale questo Tribunale aveva rifiutato
di versare l'indennità di disoccupazione ad un'assicurata che non era più stata
chiamata durante il periodo di disdetta del contratto di lavoro.
In quelle
circostanze l'assicurata, invece di annunciarsi in disoccupazione, doveva far
valere le sue pretese salariali direttamente nei confronti del precedente
datore di lavoro visto che, secondo l'art. 11 cpv. 3 LADI, non è computabile la
perdita di lavoro per la quale il disoccupato ha diritto al salario o a
risarcimenti a cagione dello scioglimento anticipato del rapporto di lavoro.
Non
trovava neppure applicazione l'art. 29 LADI il quale prevede il pagamento delle
indennità di disoccupazione in caso di dubbi circa le pretese derivanti dal
contratto di lavoro.
Il TFA ha
fatto propria anche l'opinione dell'allora UFIAML (Ufficio federale
dell’industria, delle arti e mestieri e del lavoro, oggi SECO, Segretariato di
Stato dell’economia) secondo cui l'assicurazione contro la disoccupazione non
può avere come scopo quello di sostituirsi agli obblighi che incombono al
datore di lavoro, e ciò neppure nel caso in cui sia difficile fondare pretese
salariali nei confronti di un datore che l'assicurata non ha provveduto a
mettere debitamente in mora.
2.5. In una
sentenza pubblicata in DLA 1995 N. 9 pag. 45, la nostra Massima Istanza ha
precisato la sua giurisprudenza relativa al diritto all'indennità di
disoccupazione per i lavoratori su chiamata.
In questa
sentenza l’Alta Corte ha innanzitutto stabilito che se un lavoratore si è
impegnato nei confronti di un datore di lavoro a fornire un lavoro su chiamata
per una durata indeterminata e se queste chiamate diminuiscono, si può derogare
al principio della non computabilità della perdita di lavoro e di guadagno
quando il lavoratore è stato chiamato in modo più o meno costante durante un
periodo prolungato. In questo caso, il tempo di lavoro effettivo è considerato
normale.
Il TFA ha
al proposito inoltre osservato che tanto più le chiamate sono regolari quanto
più il periodo di riferimento può essere breve. Per contro, se la frequenza
delle chiamate varia da un mese all'altro e la durata degli impieghi subisce
notevoli fluttuazioni, il periodo di riferimento sarà più lungo. L'orario di
lavoro normale non può essere calcolato semplicemente sulla media, ma occorre
tener conto del fatto che il lavoro su chiamata è stato fornito durante un
periodo prolungato e più o meno costantemente.
Nel caso
che era chiamato a giudicare il TFA ha così negato che si era in presenza di un
tempo normale di lavoro trattandosi di un assicurato che aveva fatto registrare
delle variazioni elevate dell'orario di lavoro, che oscillavano (nell'ipotesi
più favorevole) del 37 % verso l'alto e del 28 % verso il basso rispetto alla
media (cfr. DLA 1995 N 9, consid. 3b/bb pag. 50-51).
In
particolare l'Alta Corte ha sottolineato:
"
Die Beschwerdeführerin verkennt, dass es für die
Ermittlung der Normalarbeitszeit nicht einfach auf den Durchschnitt ankommt,
sondern darauf, dass die Einsätze über eine längere Zeit in einem mehr oder
weniger konstanten Rahmen geleistet wurden. Gerade dies trifft aber vorliegend
- wie gezeigt - nicht zu. Auf die Höhe der Abweichung ab September bzw. ab
November 1991 im Vergleich zur Arbeitszeit davor kann es deshalb nicht
ankommen. Sie wäre erst relevant, wenn der Arbeitsausfall verglichen mit einer
festgestellten Normalarbeitszeit zustande käme. Letztere aber lässt sich im
vorliegenden Fall nicht ermitteln. Damit muss es beim Ergebnis des
vorinstanzlichen Urteils sein Bewenden haben."
Il TFA si è riconfermato
in questa giurisprudenza in una decisione del 20 gennaio 2006 nella causa C. (C
304/05). Chiamato a pronunciarsi nel caso di un assicurato che,
oltre ad insegnare regolarmente a tempo parziale, effettuava delle ore di
supplenza su chiamata e che ha rivendicato il diritto alle indennità di
disoccupazione durante i mesi di luglio e agosto 2004 nei quali non era stato chiamato
a svolgere supplenze, l’Alta Corte ha sviluppato, in particolare, le seguenti
considerazioni:
"
(…)
En effet, la caisse a tenu compte, en l'espèce,
d'une période de référence de onze mois soit juin 2003 et les mois de septembre
2003 à juin 2004 (les mois de juillet et août 2003 n'étant pas pris en compte
en raison des vacances scolaires). Sur la base du calendrier de remplacements
fourni par l'employeur, elle a établi que durant cette période le recourant a
réalisé dans son activité sur appel un salaire mensuel moyen de 1'799 fr. 67.
Les salaires obtenus durant les onze mois considérés se sont élevés à 655 fr.,
1'081 fr. 50, 1'862 fr. 50, 745 fr., 2'309 fr. 50, 596 fr., 2'533 fr., 4'301
fr. 70, 2'160 fr. 50, 1'415 fr. 50 et 372 fr. 50. Par rapport au salaire
mensuel moyen, les variations mensuelles vont de moins 79.30 % (juin 2004) à
plus 139.03 % (mars 2004). Au regard de la jurisprudence (ATF 107 V 59; DTA
1995 no 9 p. 45; arrêt D. du 7 mars 2002 [C 284/00]) ces taux -importants - de
fluctuations permettent de conclure à l'absence d'une perte de travail pouvant
être prise en considération, pour une période de l'année, relativement courte,
durant laquelle le recourant n'est pas appelé. Quoi qu'il en soit, il faut
relever que l'employeur n'a pas mis fin au travail sur appel, mais que celui-ci
est par la force des choses suspendu pendant les vacances scolaires. Le fait
que l'intéressé n'est pas appelé durant les périodes de vacances est inhérent à
la nature de son contrat de travail sur appel et s'inscrit donc dans son temps
de travail normal.
(…).” (cfr. STFA del 20 gennaio 2006 nella causa
C., C 304/05)
In
un’altra decisione del 17 marzo 2005 nella causa A. (C 29/05), il TFA ha
confermato il precedente giudizio cantonale che, in relazione a un assicurato
occupato quale traduttore presso le “Strafverfolgungsbehörden und Gerichte des
Kantons Zürich”, aveva concluso che la perdita di lavoro non era computabile.
In
quell’occasione, circa l’applicabilità della giurisprudenza federale
riguardante la computabilità della perdita di lavoro nel caso di un lavoro su
chiamata, l’Alta Corte ha osservato che “(…) Wesentlich
ist jedoch, dass sich die Arbeitsleistung ohne Zusicherung eines
durchschnittlichen oder minimalen Beschäftigungsgrades nach der anfallenden
Arbeit richtet, sodass die in Erw. 2 zitierte Rechtsprechung Anwendung findet. (…)“
e ha pure ribadito che “(…) Die Tatsache allein, dass jemand auf Abruf tätig
ist, führt nicht zur generellen Verneinung der Anspruchsberechtigung. (…).“.
Questo
Tribunale, in una decisione pubblicata in RDAT II – 1996 N. 75 pag. 259, ha
ritenuto computabile la perdita di lavoro nel caso di un’assicurata che, per
venire incontro alle esigenze del datore di lavoro e per evitare di restare
totalmente disoccupata, ha accettato, in sostituzione di un contratto di lavoro
a tempo parziale, un contratto di lavoro su chiamata (non prevedente un minimo
di ore lavorative). In quel caso l’assicurata aveva subito una drastica
riduzione del numero di ore lavorative.
Il TCA,
in un’altra sentenza del 24 luglio 2000 nella causa N. (38.2000.30), non ha
invece ritenuto computabile la perdita di lavoro in quanto l’assicurato aveva
diritto al suo salario dal datore di lavoro.
In una
sentenza del 20 febbraio 2006 nella causa P.,
38.2005.69 questa Corte ha ritenuto non computabile la perdita di lavoro subita
da un'assicurata, di professione aiuto domiciliare, rilevando:
"
Ora, anche avuto riguardo alla lunga durata
dell’impiego, vista la variazione dei salari complessivi annuali e ritenuta
l’oscillazione delle ore lavorate per mese, questo Tribunale deve concludere
che l’assicurata non è stata chiamata in modo più o meno costante durante un
periodo prolungato. Di conseguenza il tempo effettivo di lavoro non può essere
ritenuto normale (cfr. consid. 2.6).
Infatti, se si volessero prendere in
considerazione i 12 mesi prima dell’iscrizione per il collocamento (meglio il
periodo da marzo 2004 a febbraio 2005) allora la media delle ore mensili
dell’assicurata ammonterebbe circa 36.20 ore e l’oscillazione varierebbe verso
l’alto del circa 73% (ipotesi più favorevole 62.50 ore di giugno 2004) e verso
il basso del circa 87% rispettivamente del circa 56% (a seconda che si tenga
conto delle 4.5 ore di luglio 2004 o delle 16 ore di gennaio 2005).
Se si volesse poi tenere conto solo degli ultimi
6 mesi prima dell’iscrizione al collocamento (settembre 2004 - febbraio 2005)
allora la media sarebbe di circa 36 ore mensili e la variazione oscillerebbe
verso l’alto circa del 43% (ipotesi più favorevole 51.50 ore di ottobre 2004) e
verso il basso circa del 65% (viste le 16 ore di febbraio 2005).
Anche volendo considerare solo l’anno 2004 la
media delle ore mensili dell’assicurata ammonta a circa 38.20 ore e
l’oscillazione varierebbe verso l’alto circa del 64% (ipotesi più favorevole
62.50 ore di giugno 2004) e verso il basso circa dell'88% o circa del 48% (a
seconda che si tenga conto delle 4.5 ore di luglio 2004 o delle 19.75 ore di
gennaio 2004).
Se si volessero poi considerare solo gli ultimi 6
mesi del 2004 (luglio – dicembre 2004) allora la media delle ore mensili
dell’assicurata ammonta a circa 36.50 ore e l’oscillazione varierebbe verso
l’alto circa del 41% (ipotesi più favorevole 51.50 ore di ottobre 2004) e verso
il basso circa del 78% o circa del 7% (a seconda che si tenga conto delle 4.5
ore di luglio 2004 o delle 34 ore di agosto 2004).
In simili circostanze, conformemente alla
giurisprudenza federale citata e alla Circolare del SECO (cfr. consid. 2.4, 2.5
e 2.6), non sono quindi date le premesse affinché, nel caso di un assicurato
vincolato da un contratto di lavoro su chiamata a tempo indeterminato, possa
essere ritenuta computabile la perdita di lavoro allorquando le chiamate
diminuiscono."
Infine,
in una sentenza del 24 aprile 2006, il TCA ha ritenuto computabile la perdita
di lavoro subita da un'assicurata che era stata chiamata a sostituire per un
lungo periodo un collaboratore di La Posta Svizzera.
Al
riguardo questo Tribunale ha rilevato quanto segue:
"
La giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.6) ha
precisato che se un lavoratore si è impegnato nei confronti di un datore di
lavoro a fornire un lavoro su chiamata per una durata indeterminata e se queste
chiamate diminuiscono, si può derogare al principio della non computabilità
della perdita di lavoro e di guadagno quando il lavoratore è stato chiamato in
modo più o meno costante durante un periodo prolungato. In questo caso, il
tempo di lavoro effettivo è considerato normale.
Rispondendo ad alcune domande poste dal TCA il
responsabile Centro Servizi Personale Sud e un altro dipendente dell'azienda La
Posta Svizzera hanno dichiarato che l’assicurata ha supplito l’assenza
prolungata di un loro collaboratore in modo costante durante il periodo dal 1°
giugno 2003 al 21 maggio 2005 (cfr. doc. X e XI, vedi pure consid. 1.9).
Durante quel periodo, secondo il formulario
“Obblighi di servizio” (cfr. doc. 12), che serve (come dichiarato dalla stessa
La Posta; cfr. doc. 20) “(…) a stabilire gli orari di lavoro dei dipendenti
(…)”, l’assicurata doveva prestare un totale di 28.30 ore settimanali.
Gli stessi collaboratori della La Posta hanno
inoltre fornito valide e circostanziate spiegazioni circa i motivi per i quali
durante i mesi di maggio, luglio, ottobre e dicembre 2004 le ore prestate
dall’assicurata hanno subito una sensibile oscillazione rispetto alla forchetta
in cui si erano mosse in precedenza (meglio rispetto al minimo di 107, 33 ore
nel mese di novembre 2004 e il massimo di 123 ore del mese di aprile 2005).
Essi hanno inoltre precisato che, anche se in misura minore, pure la cadenza
delle domeniche, dei giorni festivi infrasettimanali e la differente durata dei
mesi di calendario contribuiscono alle oscillazioni delle ore mensili
retribuite.
In particolare il responsabile del Centro Servizi
Lugano Sud e l'altro collaboratore hanno dichiarato che nei mesi di maggio,
luglio e ottobre 2004 l’assicurata ha usufruito di periodi di vacanza
pianificati e che nel mese di dicembre 2004 è stata chiamata ad effettuare
delle ore supplementari per un’ulteriore supplenza (cfr. doc. X e XI, vedi pure
consid. 1.9).
Ora, considerato il lungo periodo (dal 1° giugno
2003 al 21 maggio 2005) in cui l’assicurata è stata chiamata a supplire in modo
costante un collaboratore della La Posta e ad assumerne i suoi obblighi e viste
le motivazioni addotte dal datore di lavoro in merito alle fluttuazioni
registrate nei mesi di maggio, luglio, ottobre e dicembre 2004, questo
Tribunale deve concludere che l’assicurata è stata chiamata in modo più o meno
costante durante un periodo prolungato.
Dal 1° giugno 2003 (inizio della supplenza fissa
prolungata e costante) la situazione lavorativa dell’assicurata si è dunque
effettivamente modificata rispetto al periodo in cui ella ha lavorato in modo
irregolare e in base alle saltuarie e improvvise supplenze che era stata
chiamata ad effettuare.
Di conseguenza, vista la giurisprudenza federale
citata (cfr. consid. 2.6), a mente del TCA il tempo effettivo di lavoro deve
essere ritenuto normale e la perdita di lavoro, riconducibile alla fine della
supplenza prolungata e costante, computabile.
In simili circostanze la decisione su opposizione
impugnata va annullata e gli atti retrocessi alla Cassa affinché se sono dati
ulteriori presupposti del diritto (cfr. art. 8 cpv. 1 LADI), versi
all’assicurata le indennità di disoccupazione richieste a partire dal 27 maggio
2005."
2.6. Il Segretariato
di Stato dell’economia (SECO), nella Circolare concernente l’indennità di
disoccupazione (ID), (versione italiana del gennaio 2002), sul tema “Perdita di
lavoro durante un contratto di lavoro su chiamata”, ha stabilito quanto segue:
" Principio
della non computabilità
B46 In un contratto di lavoro su
chiamata le parti in causa convengono che il tempo di lavoro dipende dal volume
di lavoro: ciò significa che il lavoratore è occupato di volta in volta,
secondo le necessità, senza avere il diritto di vedersi assegnare il lavoro.
Siccome non è stata convenuto contrattualmente alcun tempo di lavoro minimo,
questa forma di lavoro su chiamata non garantisce al lavoratore un determinato
volume di occupazione e quindi nemmeno un determinato reddito: di conseguenza
egli non subisce, nei periodi in cui non è chiamato a lavorare, alcuna perdita
di lavoro o perdita di guadagno ai sensi dell’art. 11 cpv. 1 LADI. Infatti vi è
perdita di lavoro computabile soltanto se il datore di lavoro e il lavoratore
hanno convenuto un orario di lavoro settimanale normale.
Se, come
prevede il contratto, il salariato lavora unicamente su chiamata del datore di
lavoro e non è tenuto ad accettare le offerte di lavoro, il tempo di lavoro che
risulta da tale accordo speciale deve essere considerato normale, di modo che
il lavoratore non ha diritto all’indennità di disoccupazione per il periodo in
cui non è chiamato a lavorare.
Deroga a questo principio
B47 La giurisprudenza ammette
deroghe a questo principio se il tempo di lavoro prestato su chiamata prima
dell’interruzione dell’occupazione presenta un carattere regolare, senza
oscillazioni considerevoli, sull’arco di un periodo abbastanza lungo. Per
determinare la durata normale del lavoro occorre, in linea di massima, prendere
quale periodo di osservazione gli ultimi 12 mesi del rapporto di lavoro o, se
tale rapporto è durato meno di 12 mesi, tutto il periodo in questione. Al di
sotto di 6 mesi di occupazione è impossibile determinare una durata normale del
lavoro.
B48 Affinché un orario di lavoro
possa essere considerato normale, occorre che le sue oscillazioni mensili non
superino il 20%, in più o in meno, della media delle ore di lavoro prestate
mensilmente durante il periodo di osservazione di dodici mesi oppure il 10% se
tale periodo dura soltanto sei mesi. Se il periodo di osservazione è inferiore
a dodici mesi, ma superiore a sei, il tasso massimo di oscillazione ammesso
deve essere adeguato proporzionalmente: per un periodo di osservazione di otto
mesi, per esempio, questo tasso è pari al 13% (20%: 12 x 8).
Nel caso
in cui le oscillazioni superino, anche se solo per un mese, il tetto ammesso,
non è più possibile parlare di durata normale del lavoro e, di conseguenza, sia
la perdita di lavoro che la perdita di guadagno non possono essere computate.”
(cfr. Circolare ID, gennaio 2002, B46-B48)
Nella
versione aggiornata in francese del gennaio 2003 viene, inoltre, indicato che:
"
(…)
ð Le TFA a été appelé à se prononcer sur un contrat de travail sur appel
où les fluctuations du temps de travail par rapport à la moyenne annuelle ne
dépassaient pas 10%. Dans ce cas, il a admis un temps de travail normal.
ð Dans un autre cas, le temps de travail présentait sur 17 mois des
fluctuations mensuelles allant jusqu'à 37% vers le haut et 28% vers le bas. Le
TFA a jugé ces fluctuations manifestement trop importantes pour pouvoir en
inférer un temps de travail normal.
(cfr. Circulaire IC, Janvier 2003, B48 in fine)
Nella già
citata sentenza del 20 gennaio 2006 nella causa C. (C 304/05) il TFA ha
lasciato aperta la questione di sapere se questa direttiva è conforme alla
legge oppure no ("Il n'y a pas lieu, en l'espèce,
de se prononcer sur la légalité de cette directive, en tant qu'elle fixe un
plafond de 20%, respectivement de 10 %, pour les fluctuations mensuelles
permettant une indemnisation de la perte de gain").
In una sentenza del 16
novembre 2005 nella causa G., il Tribunale cantonale delle assicurazioni del
Cantone di Basilea-Campagna ha stabilito che tale direttiva è contraria alla
legge in quanto il riferimento alle fluttuazioni mensili non permette di
determinare correttamente il tempo normale di lavoro di assicurati legati da
diversi anni (in quel caso da 14 anni) da un contratto di lavoro a tempo
parziale che non garantisce un numero di ore di lavoro costante. In tale
ipotesi occorre riferirsi al numero di ore di lavoro annuali e non a quelle
mensili.
Il Tribunale cantonale ha,
al riguardo, in particolare osservato:
" (...)
b) Beim Beobachtungszeitraum von Oktober 2003
bis September 2004 ergibt sich ein durchschnittliches Pensum von monatlich
rund 136 Stunden (vgl. Lohnjournal X. AG). Das effektiv absolvierte
Arbeitspensum weicht - wie die Vorinstanz in ihrem Einspracheentscheid
zutreffend dargelegt hat - während dieser Zeitspanne in den einzelnen Monaten
um bis zu 33 Prozent nach unten ab. Nach oben sind Differenzen bis
29 Prozent festzustellen. Während dieser einjährigen Beurteilungsperiode
ergeben sich sodann in fünf von zwölf Monaten Abweichungen sowohl nach oben als
auch nach unten von mehr als 20 Prozent.
c) Die Vorinstanz schliesst aus diesen
Monatsschwankungen, dass die Einsätze des Beschwerdeführers über einen längeren
Zeitraum nicht konstant waren. Sie geht deshalb davon aus, dass sich keine
Normalarbeitszeit ermitteln lasse. Nach Ansicht des Gerichts kann aufgrund der
angewandten Betrachtungsweise indes nicht ohne weiteres davon ausgegangen
werden, der Versicherte habe keinen konstanten Arbeitseinsatz aufzuweisen. In
Anbetracht des als sehr lange zu qualifizierenden Arbeitsverhältnisses von rund
14 Jahren bei der X. AG im Einsatzbetrieb bei der Firma B. erscheint ein auf
lediglich ein Jahr beschränkter Beobachtungszeitraum als zu kurz. So hat das
EVG in seinem Urteil A. vom 17. März 2005 [C 29/05] die Schwankungen
nicht nur monatsweise, sondern ebenfalls von Jahr zu Jahr beurteilt. Diese
Vorgehensweise rechtfertigt sich vorliegend sowohl aufgrund des langen
Arbeitsverhältnisses als auch insbesondere aufgrund der Tatsache, dass die bei
monatlicher Betrachtung resultierenden Schwankungen nicht eindeutig ausfallen.
Der Vorinstanz ist zwar beizupflichten, dass sich kein anrechenbarer
Arbeitsausfall eruieren lässt, wenn die Ermittlung der Normalarbeitszeit nach
den Bestimmungen in den Kreisschreiben über die Arbeitslosenentschädigung (vgl.
KS-ALE, Staatssekretariat für Wirtschaft, seco, Januar 2003, B 46-48) aufgrund
monatlicher Schwankungen innerhalb eines einjährigen Beobachtungszeitraums
vorgenommen wird. Diese Kreisschreiben richten sich jedoch in erster Linie an
die Durchführungsstellen und sind für die Gerichte nicht verbindlich. Auch wenn
sie das Gericht bei seiner Entscheidung berücksichtigen soll, kann es davon
abweichen, sofern die Kreisschreiben eine dem Einzelfall nicht angepasste und
gerecht werdende Auslegung der anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen zulassen
(vgl. BGE 130 V 172 E. 4.3.1, 126 V 68 E. 4b).
d) Vorliegend fallen die monatlichen
Schwankungen innerhalb eines Jahres im Vergleich zu den Fällen in der zitierten
Rechtsprechung bedeutend geringer aus. Sie können daher nicht als eindeutig
genug qualifiziert werden, dass sie ohne weitere Abklärung eine Ablehnung in
der Anspruchsberechtigung begründen können. Sowohl der massgebende
Considerandi
Beurteilungszeitraum als auch die monatlichen Vergleichsperioden erweisen sich
in Anbetracht des besonders langen Arbeitsverhältnisses bei der X. AG als zu
kurz. Es rechtfertigt sich daher, die massgebende Vergleichsperiode auf ein
Jahr auszudehnen, um damit unter anderem die durch Ferien bedingten
Verzerrungen sowie saisonale Schwankungen auszuklammern. Vergrössert sich die
Vergleichsperiode, ist folglich auch der Beurteilungszeitraum entsprechend
auszudehnen. In Anbetracht des rund 14jährigen Arbeitsverhältnisses erscheint
es gerechtfertigt, diesen auf fünf Jahre auszuweiten. Die Vorinstanz wird
somit nach erneuter Abklärung der Verhältnisse zu entscheiden haben, ob sich
aufgrund der dargelegten Beurteilungsgrundsätze eine Normalarbeitszeit eruieren
lässt.
4.
Zusammenfassend lässt sich nicht abschliessend
feststellen, dass Schwankungen in der Arbeitszeit des Beschwerdeführers
bestanden haben, welche eine Berechnung der Normalarbeitszeit verunmöglichen. In
Gutheissung der Beschwerde werden die Verfügung vom 28. Dezember 2004 und
der Einspracheentscheid vom 1. Juni 2005 der Öffentlichen Arbeitslosenkasse
Baselland somit aufgehoben und es wird die Angelegenheit zur ergänzenden
Abklärung im Sinne der Erwägungen sowie zum Erlass einer neuen Verfügung an die
Vorinstanz zurückgewiesen. (...)" (la sottolineatura è del
redattore)
Il 12 maggio 2006 (C 9/06)
la Prima Camera del TFA ha confermato la sentenza cantonale con le seguenti
motivazioni:
" (...)
2.
2.
Es steht fest und ist unbestritten, dass der
Versicherte seit dem 28. Januar 1992 als Wachmann bei der X.________ AG in
einem "nebenamtlichen Dienstverhältnis" steht (Ziffer 1 des
Anstellungs-vertrags vom 28. Januar 1992). Dabei existiert weder nach Art noch
nach Umfang Anspruch auf eine bestimmte Beschäftigung (Ziffer 3 des
Anstellungsvertrags). Gemäss den vom Versicherten gemachten Angaben im Antrag
auf Arbeitslosenentschädigung vom 20. Oktober 2004 verringerte sich das
Arbeitspensum wegen Auftragsrückganges
bei der Arbeitgeberin per Ende September 2004 um
rund 30 % des bisherigen durchschnittlichen Einsatzes.
2.2
Die zwischen der X.________ AG und dem
Versicherten vereinbarte Beschäftigungsform erlaubt es der Arbeitgeberin, den
Versicherten je nach Arbeitsanfall zu beanspruchen (was in BGE 124 III 250 Erw. 2a
ausdrücklich für zulässig erklärt wurde), wobei es letztlich keine Rolle spielt,
ob das Arbeitsverhältnis, wie von der X.________ AG in der
Arbeitgeberbescheinigung vom 1. November 2004 angegeben, als (uneigentliche)
Teilzeitarbeit oder entsprechend den Angaben des Versicherten im Antrag auf Arbeitslosenentschädi-gung
vom 20. Oktober 2004 als Arbeit auf Abruf zu qualifizieren ist (Streiff/von
Kaenel, Arbeitsvertrag, 5. Aufl. Zürich 1992, N 18 zu Art.
319.
OR; Leuzinger-Naef, Flexibilisierte Arbeitsverhältnisse im
Sozialversicherungsrecht, in: Soziale Sicherheit
[CHSS] 1998 S. 127).
Wesentlich ist, dass sich die Arbeitsleistung
ohne Zusicherung eines
durchschnittlichen oder minimalen
Beschäftigungsgrades nach der anfallenden Arbeit richtet, sodass die in Erw.
1.2
und 1.3 zitierte Rechtsprechung Anwendung findet.
3.
3.1
Zwecks Prüfung der Frage, ob sich im Falle
des Versicherten eine
Normalarbeitszeit ermitteln lasse, verglich die
Arbeitslosenkasse die in der Zeit von Oktober 2003 bis September 2004, d.h. in
den unmittelbar vor dem Beschäftigungseinbruch liegenden zwölf Monaten, geleisteten
Arbeitseinsätze.
Dabei stützte sie sich auf das Kreisschreiben des
seco über die
Arbeitslosenentschädigung (KS-ALE), Bern 2003, Rz
B47, gemäss welchem vom Grundsatz der Nichtanrechenbarkeit des Arbeitsausfalles
bei Arbeitsverhältnissen auf Abruf abgewichen werden kann, wenn die geleistete Arbeitszeit
vor dem Beschäftigungseinbruch während längerer Zeit regelmässig und ohne
erhebliche Schwankungen war (Satz 1), wobei für die Ermittlung der
Normalarbeitszeit grundsätzlich auf einen
Beobachtungszeitraum der letzten zwölf Monate des Arbeitsverhältnisses
abzustellen ist (Satz 2). Für den hier nicht weiter interessierenden Fall, dass
das Arbeitsverhältnis weniger als zwölf Monate dauerte, wird in derselben
Randziffer vorgesehen, dass bei einer sechs Monate unterschreiten-den Dauer
keine Normalarbeitszeit ermittelt werden kann (Satz 4) und im
dazwischenliegenden Bereich [Arbeitsverhältnis von mindestens sechs, aber
weniger als zwölf Monaten] die gesamte Dauer als Beobachtungszeitraum zu wählen
ist (Satz 3). Mit Blick darauf, dass die Beschäftigungsschwankungen, damit von
einer Normalarbeitszeit ausgegangen werden kann, gemäss Rz B48 des
Kreisschreibens über die Arbeitslosenentschädigung in den einzelnen Monaten
innerhalb des Beobachtungszeitraumes von zwölf Monaten im Verhältnis zu den im Monatsdurchschnitt
geleisteten Arbeitsstunden höchstens 20 % nach unten oder oben ausmachen dürfen
(Satz 1; bei einem Beobachtungszeitraum von sechs Monaten höchstens 10 % [Satz
2] und bei einem Beobachtungszeitraum zwischen sechs und zwölf Monaten
höchstens den sich pro rata temporis ergebenden Prozentsatz [Satz 3]), gelangte
die Arbeitslosenkasse zum Ergebnis, dass die festgestellten Abweichungen von
der durchschnittlichen Arbeitszeit - bis 29 %
gegen oben und bis 33 % gegen unten - zu gross
und die Arbeitseinsätze demnach zu wenig konstant seien, um daraus eine
Normalarbeitszeit abzuleiten.
3.2
Es ist der Beschwerde führenden Kasse
insoweit beizupflichten, als sich nach Massgabe der Rz B47 Satz 2 in Verbindung
mit Rz B48 Satz 1 des Kreisschreibens über die Arbeitslosenentschädigung eine
Normalarbeitszeit jedenfalls nicht ermitteln lässt. Indessen richten sich Verwaltungsweisungen
an die Durchführungsstellen und sind für das Sozialversicherungsgericht nicht
verbindlich. Dieses soll sie bei seiner Entscheidung aber berücksichtigen,
sofern sie eine dem Einzelfall angepasste und gerecht werdende Auslegung der
anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen zulassen. Das Gericht weicht also nicht
ohne triftigen Grund von Verwaltungsweisungen ab, wenn diese eine überzeugende
Konkretisierung der rechtlichen Vorgaben darstellen. Insofern wird dem
Bestreben der Verwaltung,
durch interne Weisungen eine rechtsgleiche
Gesetzesanwendung zu
gewährleisten, Rechnung getragen (BGE 131 V 45 Erw. 2.3, 130 V 172
Erw. 4.3.1, 232 Erw. 2.1, 129 V 204 Erw. 3.2, 127 V 61 Erw. 3a, 126 V 68 Erw.
4b, 427 Erw. 5a).
3.3
Die bisherige Rechtsprechung, welche den
Beobachtungs-zeitraum elastisch umschrieben hat (Erw. 1.3), ist im Wesentlichen
vor Erlass des Kreisschreibens über die Arbeitslosenentschädigung ergangen und
hat auf dieses nicht Bezug genommen. Es ist grundsätzlich nicht zu beanstanden,
dass die Aufsichtsbehörde Weisungen erlässt, wenn sie der Auffassung ist, dies
sei zum Zwecke einer einheitlichen Rechtsanwendung angebracht (Art. 110 AVIG). Es
besteht ein legitimes Interesse der
Durchführungsorgane wie auch der Versicherten, dass gleichgeartete Fälle gleich
behandelt werden. Der Erlass von Weisungen kann deshalb insbesondere auch dann
angebracht sein, wenn bisher mangels klarer Richtlinien die Verwaltungs- und
die Gerichtspraxis uneinheitlich gewesen ist. Hingegen kann die Verwaltung
nicht mittels Weisungen eine Änderung der Gerichtspraxis erzwingen.
Der in Rz B47 Satz 2 des Kreisschreibens
festgelegte Beobachtungszeitraum von 12 Monaten steht grundsätzlich weder zu
Gesetz und Verordnung noch zur Gerichtspraxis in Widerspruch und erscheint für
kürzere Arbeitsverhältnisse angemessen. In Bezug auf langjährige
Arbeitsverhältnisse hat hingegen das Eidgenössische Versicherungsgericht
wiederholt erkannt, dass in deren Rahmen
auf die Arbeitsstunden pro Jahr und die
Abweichungen vom Jahresdurchschnitt abgestellt werden kann (ARV 1995 Nr. 9 S.
49.
Erw. 3b; Urteile A. vom 17. März 2005, C 29/05 [Erw. 3.2], A. vom 20. August
2002, C 114/02, und D. vom 7. März 2002, C 284/00 [Erw. 3c]). An dieser
Rechtsprechung ist festzuhalten, da in Bezug auf langjährige
Arbeitsverhältnisse auf Abruf die in Rz B47 Satz 2
des Kreisschreibens geforderte
ausschliessliche Betrachtung der
Arbeitseinsätze in den vergangenen zwölf
Monaten weder besserer Erkenntnis der ratio legis, veränderten äusseren
Verhältnissen noch gewandelten Rechtsanschauungen entspricht (vgl. zu den
Voraussetzungen einer Praxisänderung: BGE 131 V 110 Erw. 3.1,
130.
V 372 Erw. 5.1, 495 Erw. 4.1, 129 V 373 Erw. 3.3, 126 V 40 Erw. 5a, 125 I
471.
Erw. 4a, je mit Hinweisen).
Vielmehr verhält es sich so, dass die im
Kreisschreiben für sämtliche
Arbeitsverhältnisse auf Abruf von mindestens
zwölf Monaten Dauer vorgesehene Lösung langjährigen Arbeitsverhältnissen auf
Abruf wie dem vorliegenden - im Zeitpunkt des geltend gemachten
Beschäftigungseinbruches bestand das Arbeitsverhältnis bereits seit mehr als
zwölf Jahren - nicht gerecht wird.
Das Abstellen auf die Arbeitsstunden pro Jahr und
die Abweichungen vom Jahresdurchschnitt rechtfertigt sich umso mehr, als im
Arbeitsvertragsrecht in jüngerer Zeit vermehrt von der Massgeblichkeit einer
Jahresarbeitszeit ausgegangen wird, welche es dem Arbeitgeber erlaubt,
flexibler auf saisonale oder anderweitige Beschäftigungsschwankungen zu
reagieren.
3.4
Nach dem Gesagten ist - in Übereinstimmung
mit dem angefochtenen Entscheid - Rz B47 Satz 2 des Kreisschreibens über die Arbeitslosenentschädigung
im Falle des im Zeitpunkt des
Beschäftigungseinbruches seit mehr als zwölf Jahren
im selben
Arbeitsverhältnis stehenden Beschwerdegegners die
Anwendung zu versagen.
Gegen die von der Vorinstanz für angemessen
gehaltene und auf der Linie der Rechtsprechung (Erw. 3.3 hievor) liegende
Lösung - die Ausdehnung der massgebenden Vergleichsperiode auf ein Jahr und des
Beobachtungszeitraumes auf fünf Jahre - lässt sich nichts einwenden.
Dementsprechend ist auch nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz die Sache an
die Arbeitslosenkasse zurückgewiesen hat, damit sie nach erneuter Abklärung der
Verhältnisse entscheide, ob sich aufgrund dieser Beurteilungsgrundsätze eine Normalarbeitszeit
ermitteln lasse. (...)" (la sottolineatura è del redattore)
L’Alta Corte ha, dunque,
considerato contraria alla legge la direttiva del SECO nella misura in cui fa
riferimento a un periodo di osservazione di soli 12 mesi anche nel caso di
assicurati legati da un contratto di lavoro che dura da diversi anni. In
quest'ultimo caso, per determinare la durata normale di lavoro, occorre
riferirsi piuttosto alle ore di lavoro annuali.
Al riguardo giova
segnalare che il SECO, interpellato dal Presidente di questa Corte nel mese di
giugno 2006 nell’ambito di una vertenza analoga alla presente al fine di sapere
se avesse già informato gli organi di applicazione della LADI della nuova
giurisprudenza federale e se la direttiva relativa all’indennità di
disoccupazione (citata sopra) fosse già stata adattata alla medesima (cfr. STCA
dell’11 settembre 2006 nella causa S., 38.2005.101, consid. 1.7.), ha rilevato:
"
Con riferimento alla sua lettera del 21 giugno
scorso, le comunichiamo che non è prevista alcuna modifica della nostra
circolare ID 2003 sul punto di questione del lavoro su chiamata, ed in
particolare della cifra marginale B 47.
Infatti riteniamo che la sua formulazione
(segnatamente con l'indicazione "grundsätzlich", "en
principe", "in linea di massima") sia sufficiente per indicare
che in certi casi un periodo di osservazione più lungo può essere preso in
considerazione. Peraltro, in caso di dubbio, gli incarti vengono trasmessi
dalle casse al nostro ufficio, il quale, dopo esame, decide se si tratta di
attività su chiamata e se la cifra marginale B47 va applicata."
Nella già
citata sentenza 11 settembre 2006 nella causa S., 38.2005.101, nella quale ha
per la prima volta riprodotto la sentenza federale del 12 maggio 2006 (C 9/06)
questa Corte ha effettuato il confronto delle oscillazioni orarie su base
mensile nel caso di un'assicurata il cui rapporto di impiego durava da 30 mesi
e si è così espresso:
" A
tale proposito e con riferimento alla recente sentenza del TFA, riprodotta al
consid. 2.6, questo Tribunale ritiene che in un caso come quello presente in
cui al momento dell'inoltro della domanda di disoccupazione il rapporto di
lavoro durava da 30 mesi (dal 1° settembre 2002 alla fine di febbraio 2005) si
giustifica ancora limitare il periodo di osservazione delle oscillazioni degli
ultimi 12 mesi e non al confronto delle ore svolte annualmente (cfr. la
sentenza citata "Der in Rz B47 Satz 2 des Kreisschreibens festgelegte
Beobachtungszeitraum von 12 Monaten steht grundsätzlich weder zu Gesetz und
Verordnung noch zur Gerichtspraxis in Widerspruch und erscheint für kürzere
Arbeitsverhältnisse angemessen.")."
Da notare che il criterio
delle variazioni mensili è stato, considerato dal TFA relativamente a un
rapporto di lavoro durato 7 mesi (cfr. DLA 1995 ALV pag. 50-51).
2.7
Nella
presente evenienza emerge dagli atti dell’incarto che l’assicurata svolge
l’attività di ausiliaria presso l’__________ di __________ dal 1° febbraio 2002
(cfr. doc. A=4).
La
ricorrente si è iscritta in disoccupazione il 12 ottobre 2005 a seguito di una
riduzione delle ore lavorative settimanali (cfr. doc. B; 2).
In un
primo tempo la Cassa le ha riconosciuto il diritto di percepire le indennità di
disoccupazione (cfr. doc. III, 7).
In un
secondo tempo, però, e meglio con decisione del 2 dicembre 2005, confermata
dalla decisione su opposizione del 2 gennaio 2006, la Cassa, a seguito di una
presa di posizione del 16 novembre 2005 del SECO, interpellato dalla Cassa
disoccupazione __________ in relazione al caso di un’assicurata collega della
ricorrente (cfr. doc. 10, 12), le ha negato, con effetto retroattivo al 12
ottobre 2005, il diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la
disoccupazione e le ha ordinato di restituire l’importo di fr. 480.10 versato
in troppo per il mese di ottobre 2005. L'amministrazione ha infatti ritenuto
che la stessa non ha subito una perdita di lavoro computabile. In particolare
la Cassa, applicando le direttive del SECO, ha concluso che le oscillazioni
negli ultimi dodici mesi di lavoro erano eccessive per poter parlare di orario
normale di lavoro (cfr. doc. C; C2; III).
La
ricorrente, per contro, sostiene che il contratto di lavoro che la concerne non
è un contratto su chiamata, quanto piuttosto un contratto quale ausiliaria, per
cui, secondo lei, non tornano applicabili le direttive del SECO in materia di
lavoro su chiamata. L’assicurata ha precisato che il contratto in questione è
denominato espressamente contratto di ausiliaria e che non esiste alcuna
clausola che vincola il dipendente a lavorare unicamente per il datore di
lavoro con il quale ha sottoscritto il contratto e a restare in attesa delle
eventuali chiamate di questi. Essa, infine, ha specificato di non avere mai
ricevuto un’indennità - che del resto nemmeno è stata prevista contrattualmente
- per il tempo messo a disposizione del datore di lavoro, indipendentemente dal
numero di ore in cui viene chiamata (cfr. doc. I).
2.8
Preliminarmente
il TCA constata che dalla documentazione agli atti non risulta che alla
ricorrente, prima dell’emanazione della decisione formale del 2 dicembre 2005 o
perlomeno della decisione su opposizione del 2 gennaio 2006, sia stato
ventilato il diniego del diritto alle indennità di disoccupazione o il
conseguente ordine di rimborso, né che le sia stata data la possibilità di
prendere posizione al riguardo.
Nemmeno
emerge che la presa di posizione del SECO del 16 novembre 2005 (cfr. doc. 14),
menzionata nella risposta di causa, sia stata, debitamente anonimizzata,
sottoposta all’insorgente.
In simili
condizioni, il TCA, alla luce dell'art. 29 cpv. 2 Cost. e dell’art. 42 LPGA,
secondo cui il diritto di essere sentito deve essere garantito soprattutto
durante la procedura di opposizione, deve concludere che la Cassa ha violato il
diritto di essere sentito della ricorrente (cfr. STFA del 30 settembre 2005
nella causa B., C 279/03; STFA del 23 giugno 2003 nella causa S., C 49/03; STFA
del 22 dicembre 2003 nella causa J., H 272/03; STFA del 6 agosto 2002 nella
causa C., C 91/02).
La
questione di sapere se nel caso concreto tale lesione risulti o meno sanata può
restare irrisolta.
Infatti
il ricorso, come verrà dettagliatamente esposto nei considerandi seguenti, va
in ogni caso accolto.
2.9
Il contratto
di lavoro concluso il 10 gennaio 2002 tra l’assicurata e l’__________ è
denominato “Contratto di lavoro per lavoratori ad ore”.
Contrariamente
a quanto affermato dall’insorgente (cfr. doc. I), dunque, esso non è stato
intitolato quale contratto di ausiliaria. La menzione “ausiliaria” si
riferisce unicamente al tipo di attività espletata dall’assicurata per l’__________
(cfr. doc. A = 4).
Dal
contratto di impiego si evince, inoltre, che alla ricorrente non è stato
garantito un numero minimo di ore lavorative da svolgere.
In
effetti al p.to 5 dello stesso è stato espressamente indicato che “non si
assicura né un orario di lavoro minimo né massimo al mese”.
Trovandoci
in presenza di un contratto di lavoro a tempo parziale senza garanzia di un
numero di ore di lavoro mensili (indipendentemente dalla definizione, cfr. STFA
del 12 maggio 2006 nella causa G., C 9/06 consid. 2.2 e
STFA del 2 marzo 2002 nella causa D., C 284/00: "Die zwischen der M.________
AG und der Versicherten vertraglich vereinbarte Beschäftigungsform erlaubt der
Arbeitgeberin, die Beschwerdeführerin je nach Arbeitsanfall zu beanspruchen
(was in BGE 124 III 250 Erw. 2a ausdrücklich als zulässig erklärt wurde), wobei keine Rolle
spielt, ob das Arbeitsverhältnis als (uneigentliche) Teilzeitarbeit oder Arbeit
auf Abruf zu qualifizieren ist (Streiff/von Kaenel, a.a.O. N 18 zu Art. 319 OR; Leuzinger-Naef Susanne, Flexibilisierte
Arbeitsverhältnisse im Sozialversicherungsrecht, in: Soziale Sicherheit [CHSS]
1998.
S. 127). Wesentlich ist jedoch, dass sich die Arbeitsleistung der
Beschwerdeführerin, welcher weder ein durchschnittlicher noch überhaupt ein
minimaler Beschäftigungsgrad zugesichert ist, nach der anfallenden Arbeit
richtet.
Damit
liegt ein Sachverhalt vor, auf welchen die in Erw. 2b zitierte Rechtsprechung
Anwendung findet") a ragione la Cassa ha applicato il principio giurisprudenziale secondo cui la
computabilità della perdita di lavoro e di guadagno può essere ammessa
solamente quando il lavoratore è stato chiamato in modo più o meno costante
durante un periodo prolungato. In questo caso, infatti, il tempo di lavoro
effettivo è considerato normale (cfr. consid. 2.5.; 2.6.).
La Cassa ha poi negato che
in concreto si sia in presenza di un tempo normale di lavoro, effettuando un
calcolo delle ore di lavoro su base mensile durante un periodo di osservazione
di dodici mesi, in applicazione delle disposizioni emanate dal SECO nella
circolare citata al consid. 2.6. (cfr. doc. III).
Tuttavia, come visto in
precedenza, la nostra Alta Corte con sentenza del 12 maggio 2006 (C 9/06) ha
stabilito che la direttiva del SECO, nella misura in cui fa riferimento a un
periodo di osservazione di dodici mesi anche nel caso di assicurati legati da
un contratto di lavoro che dura da diversi anni, è contraria alla legge (cfr.
consid. 2.6.).
Nel caso di specie al
momento dell’inoltro della domanda di disoccupazione il rapporto di impiego
dell’assicurata con l’__________ durava da più di 3 anni e 8 mesi (dal 1°
febbraio 2002 al 12 ottobre 2005; cfr. doc. A=4; 2).
La durata del rapporto
lavorativo dell’insorgente, essendo di poco inferiore ai quattro anni, deve
essere considerata di lunga durata ai sensi della giurisprudenza del TFA di cui
alla sentenza del 12 maggio 2006, C 9/06 (cfr. consid. 2.6.).
Pertanto, in casu, non si
giustifica, conformemente alla giurisprudenza appena citata, limitare il
periodo di osservazione delle oscillazioni agli ultimi dodici mesi.
Va, invece, effettuato il
confronto delle ore svolte annualmente con un periodo di osservazione di tre anni,
e meglio dal mese di ottobre 2002 al mese di settembre 2005.
In proposito è utile
ribadire che la sentenza del 12 maggio 2006, C 9/06 con cui il TFA ha avvallato
il criterio delle oscillazioni annuali concerne il caso di un assicurato il cui
rapporto di lavoro durava da quattordici anni. In quel caso l’Alta Corte ha
ritenuto adeguato un periodo di osservazione di cinque anni (cfr. consid. 2.6.).
Il criterio delle
oscillazioni annuali è stato pure utilizzato dall'Alta Corte in un caso in cui
il rapporto di lavoro durava da 4 o 5 anni (cfr. le sentenze citata in DLA 1995
pag. 49), nonché in un altro in cui esso durava da 6 anni (cfr. STFA del 7
marzo 2002 nella causa D., C 284/00).
Tale parametro è stato
applicato anche dal TCA in una sentenza emessa in data odierna nella causa S.,
38.2006
, afferente a un’assicurata che era alle dipendenze del proprio
datore di lavoro da più di 6 anni e 5 mesi.
2.10
La Cassa, invitata dal TCA a effettuare
il calcolo della variazione oraria su base annua (cfr. doc. VI), ha elaborato
le seguenti tabelle:
Anno 2002
ore lavorate
variaz. % risp. media
Anno 2003
ore lavorate
variaz. % risp. media
Anno 2004
ore lavorate
variaz. % risp. media
Anno 2005
ore lavorate
variaz. % risp. media
gen
gen
70.
- 39.6
gen
68.
- 41.3
gen
63.
- 45.7
feb
106.
- 8.6
feb
87.
- 25.0
feb
113.
- 2.6
feb
106.
- 8.6
mar
107.
- 7.7
mar
138.
+ 18.9
mar
94.
- 18.9
mar
94.
- 18.9
apr
112.
- 3.4
apr
120.
+ 3.4
apr
102.
- 9.8
apr
106.
- 8.6
mag
115.
- 0.8
mag
175.
+ 50.8
mag
138.
+ 18.9
mag
107.
- 7.7
giu
105.
- 8.6
giu
122.
+ 5.1
giu
116.
--
giu
113.
- 2.6
lug
175.
+ 50.8
lug
148.
+ 27.5
lug
154.
+ 32.7
lug
140.
+ 20.7
ago
145.
+ 25.0
ago
161.
+ 38.8
ago
157.
+ 35.3
ago
243.
+ 109
set
145.
+ 25.0
set
94.
- 18.9
set
132.
+ 13.8
set
97.
- 16.4
ott
120.
+ 3.4
ott
140.
+ 20.7
ott
90.
- 22.4
ott
nov
85.
-27.6
nov
89.
- 23.3
nov
91.
- 21.5
nov
dic
64.
- 44.8
dic
67.
- 42.2
dic
88.
- 24.1
dic
(doc.
VII)
In casu il periodo di
osservazione, come visto sopra, si estende sui tre anni precedenti l’iscrizione
in disoccupazione del 12 ottobre 2005, ossia dal mese di ottobre 2000 al mese
di settembre 2005.
Dalle tabelle appena
esposte risulta che da ottobre 2002 a settembre 2003 la ricorrente ha svolto 1384
ore lavorative, da ottobre 2003 a settembre 2004 1370 ore e da ottobre 2004 a
settembre 2005 1338 ore.
La media delle ore di
lavoro registrata dall’assicurata durante il lasso di tempo di osservazione di tre
anni è stata di 1364 ore.
L’oscillazione delle ore
annue nei tre anni esaminati (dall’ottobre 2002 al settembre 2005) è sempre
stata inferiore al 20%.
Per il periodo da ottobre
2002.
a settembre 2003 la variazione è stata di circa + 1.5%, da ottobre 2003 a
settembre 2004 di circa + 0.5%e da ottobre 2004 a settembre 2005 di circa – 2%.
Alla luce
di quanto esposto, occorre concludere che nel caso in esame si è in presenza di
un orario normale di lavoro, per cui l’assicurata subisce una perdita di lavoro
computabile a decorrere dal 12 ottobre 2005 (cfr. consid. 2.5.; 2.6.).
In simili circostanze, in
concreto non sono adempiute le condizioni per una riconsiderazione della
decisione con cui la Cassa ha corrisposto all’assicurata le indennità di disoccupazione
per il mese di ottobre 2005.
La ricorrente non è tenuta
alla restituzione dell’importo di fr. 480.10.
La decisione su
opposizione del 2 gennaio 2006 con cui all’assicurata è stato negato il diritto
alle indennità di disoccupazione a decorrere dal 12 ottobre 2005 ed è stato
chiesto il rimborso della somma di fr. 480.10 è conseguentemente da annullare.
Per
completezza va precisato che il rapporto di impiego con l’__________ di __________
è stato in ogni caso disdetto dal datore di lavoro il 27 dicembre 2005 con
effetto per il 31 gennaio 2006 (cfr. doc. 13).
Al
riguardo la Cassa, nella risposta di causa, ha indicato che dal 1° febbraio
2006.
l’assicurata può senz’altro rivendicare il diritto all’indennità di
disoccupazione (cfr. doc. III).
2.11
Vincente in
causa, la ricorrente, patrocinata da un sindacato, ha diritto a un'indennità
per ripetibili da mettere a carico della Cassa resistente (cfr. art. 61 cpv. 1
lett. g LPGA; DTF 122 V 278; DTF 118 V 139).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto.
§ La
decisione su opposizione del 2 gennaio 2006 è annullata.
§§ L’assicurata
subisce una perdita di lavoro computabile a decorrere dal 12 ottobre 2005.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Cassa
di disoccupazione CO 1 verserà all’assicurata l’importo di fr. 600.-- a titolo
di ripetibili (IVA compresa).
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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