Lexipedia

Decisione

38.2006.13

Contratto a tempo parziale senza garanzia di un n.di ore mensili che durava da 3 anni e 8 mesi.Le oscillazioni orarie vanno confrontate su base annua.Periodo di oasservazione di 3 anni(non solo ultimi

27 novembre 2006Italiano48 min

Source ti.ch

Fatti

I

principi giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati

dal TFA anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto

l’egida della LPGA (cfr. DTF 130 V 318 consid. 5).

In

particolare la giurisprudenza federale ha stabilito che conformemente ad un

principio generale valido per il diritto delle assicurazioni sociali,

l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato

formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è

senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. STFA del

23 marzo 2004 nella causa D., C 227/03; STFA del 12 febbraio 2004 nella causa

B., C 349/00; STFA del 17 dicembre 2003 nella causa B., C 19/03; STFA del 28

novembre 2003 nella causa S., C 307/01; STFA del 21 luglio 2003 nella causa T.,

C 81/03; STFA del 28 aprile 2003 nella causa F., C 24/01 e C 137/01; STFA del 7

marzo 2003 nella causa D., C 354/01; STFA del 28 febbraio 2003 nella causa M.,

C 353/01; STFA del 5 novembre 2002 nella causa C., C 165/02; le STFA del 6

luglio 2001 nelle cause B., C 274/99; I, C 278/99 e O, C 279/99; STFA del 6

giugno 2000 nella causa B., C 407/99, consid. 2; DTF 129 V 110 = SVR 2003 ALV

Nr. 5, pag. 15; DTF 127 V 466, consid, 2c, pag. 469; DTF 126 V 399 = DLA 2001

N. 37, pag. 247; DLA 2000 N. 40, pag. 208; DLA 1998 N. 15, consid. 3b, pag. 79

e 80; SVR 1997 ALV Nr. 101, pag. 309 consid. 2a e riferimenti,).

Dalla

riconsiderazione va distinta la revisione processuale delle decisioni

amministrative.

In questo

caso l’amministrazione deve procedere a una revisione processuale se si

manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una

conclusione giuridica differente (cfr. STFA del 23 marzo 2004 nella causa D., C

227/03; STFA del 12 febbraio 2004 nella causa B., C 349/00; STFA del 17

dicembre 2003 nella causa B., C 19/03; STFA del 21 luglio 2003 nella causa T.,

C 81/03; STFA del 7 marzo 2003 nella causa D., C 354/01; STFA del 6 giugno 2000

nella causa B., C 407/99; DTF 127 V 466, consid. 2c, pag. 469 e la

giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 ALV Nr. 101, pag. 309 consid. 2a e

riferimenti; DLA 1998 N. 15, consid. 3b, pag. 79 e 80). Tali sono quelle

circostanze che già al momento della decisione principale si sono realizzate,

ma che però, nonostante sufficiente attenzione e senza colpa, sono rimaste

sconosciute e non provate (cfr. STFA del 7 marzo 2003 nella causa D., C 354/01;

DLA 1995, pag. 64 consid. 2b e riferimenti; DTF 122 V 134 e seg.).

I

principi validi per la riconsiderazione di una decisione formalmente cresciuta

in giudicato valgono anche nel caso in cui, prestazioni ricevute indebitamente,

sono da restituire a norma dell’art. 95 LADI, e questo anche se le prestazioni

oggetto di restituzione non sono state erogate tramite l’emissione di una

decisione formale (cfr. STFA del 28 aprile 2003 nella causa F., C 24/01 e C

137/01; STFA del 6 giugno 2000 nella causa B., C 407/99; SVR 2003 ALV Nr. 5,

pag. 15 = DTF 129 V 110; SVR 1997 ALV Nr. 101, pag. 309-310 consid. 2a e

riferimenti; DLA 2001 N. 37, pag. 247 = DTF 126 V 399; DLA 1998 N. 15, consid.

3b, pag. 79 e 80).

Per

inciso va osservato che i principi appena enunciati validi per la

riconsiderazione e la revisione di decisioni amministrative sono stati

concretizzati all'art. 53 LPGA (cfr. STFA del 12 marzo 2004 nella causa D., K

147/03, consid. 5.3 in fine; STFA del 22 Marzo 2004 nella causa M., U 149/03,

consid. 1.2.; STFA dell’8 febbraio 2005 nella causa G., I 133/04, consid.

1.2.).

Circa

l'ulteriore presupposto necessario per poter riconsiderare una decisione,

ovvero quello dell'importanza particolare che deve rivestire la rettifica, vedi

pure la STFA del 28 aprile 2003 nella causa C., C 24/01 e C 137/01; STFA del 6

giugno 2002 nella causa K., C 44/02 e DLA 2000 N. 40, pag. 208.

In una

sentenza del 26 ottobre 2004 nella causa B. (C 185/01) l'Alta Corte ha

ricordato che:

"

(...)

2.3 Nach Art. 95 Abs. 1 AVIG muss die Kasse

Leistungen der Versicherung, auf die der Empfänger keinen Anspruch hatte,

zurückfordern. Zu Unrecht bezogene Geldleistungen können jedoch nur dann

zurückgefordert werden, wenn die Voraussetzungen einer prozessualen Revision

oder Wiedererwägung gegeben sind (vgl. BGE 122 V 368 Erw. 3 und ARV 1998 Nr. 15

S. 79 Erw. 3b): Gemäss einem allgemeinen Grundsatz des

Sozialversicherungsrechts kann die Verwaltung eine formell rechtskräftige

Verfügung, welche nicht Gegenstand materieller richterlicher Beurteilung

gebildet hat, in Wiedererwägung ziehen, wenn sie zweifellos unrichtig und ihre

Berichtigung von erheblicher Bedeutung ist (BGE 127 V 469 Erw. 2c mit

Hinweisen). Von der Wiedererwägung ist die so genannte prozessuale Revision

von Verwaltungsverfügungen zu unterscheiden. Danach ist die Verwaltung

verpflichtet, auf eine formell rechtskräftige Verfügung zurückzukommen, wenn

neue Tatsachen oder neue Beweismittel entdeckt werden, die geeignet sind, zu

einer andern rechtlichen Beurteilung zu führen (BGE 127 V 469 Erw. 2c mit

Hinweisen)." (...)"

2.3. Perché un

assicurato possa pretendere le indennità di disoccupazione egli deve, tra

l’altro, essere disoccupato totalmente o parzialmente e subire una perdita di

lavoro computabile (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. a e lett. b LADI).

Secondo

l’art. 11 cpv. 1 LADI la perdita di lavoro è computabile se provoca una perdita

di guadagno e dura almeno due giorni lavorativi interi consecutivi.

Il cpv. 3

di questa disposizione stabilisce ancora che non è computabile la perdita di

lavoro per la quale il disoccupato ha diritto al salario o a risarcimenti a

cagione dello scioglimento anticipato del rapporto di lavoro.

In base

alla delega generale di cui all’art. 109 LADI il Consiglio federale ha

stabilito che è considerato giorno lavorativo intero la quinta parte della

durata settimanale del lavoro, che l’assicurato ha normalmente compiuto durante

il suo ultimo rapporto di lavoro (cfr. art. 4 cpv. 1 OADI).

2.4. Secondo la

giurisprudenza del TFA, chiunque si impegna a fornire un lavoro su chiamata

durante un periodo indeterminato è vincolato da un contratto di lavoro fondato

su un'occupazione a tempo parziale. L'orario di lavoro basato su una

convenzione speciale è considerato normale, sicché l'assicurato non subisce

alcuna perdita di lavoro rispettivamente alcuna perdita di guadagno computabile

durante il periodo in cui non viene chiamato (DLA 1991 N. 7 pag. 80).

In una

sentenza del 23 febbraio 1996 nella causa T. (C 174/93), l’Alta Corte ha

confermato il precedente giudizio con il quale questo Tribunale aveva rifiutato

di versare l'indennità di disoccupazione ad un'assicurata che non era più stata

chiamata durante il periodo di disdetta del contratto di lavoro.

In quelle

circostanze l'assicurata, invece di annunciarsi in disoccupazione, doveva far

valere le sue pretese salariali direttamente nei confronti del precedente

datore di lavoro visto che, secondo l'art. 11 cpv. 3 LADI, non è computabile la

perdita di lavoro per la quale il disoccupato ha diritto al salario o a

risarcimenti a cagione dello scioglimento anticipato del rapporto di lavoro.

Non

trovava neppure applicazione l'art. 29 LADI il quale prevede il pagamento delle

indennità di disoccupazione in caso di dubbi circa le pretese derivanti dal

contratto di lavoro.

Il TFA ha

fatto propria anche l'opinione dell'allora UFIAML (Ufficio federale

dell’industria, delle arti e mestieri e del lavoro, oggi SECO, Segretariato di

Stato dell’economia) secondo cui l'assicurazione contro la disoccupazione non

può avere come scopo quello di sostituirsi agli obblighi che incombono al

datore di lavoro, e ciò neppure nel caso in cui sia difficile fondare pretese

salariali nei confronti di un datore che l'assicurata non ha provveduto a

mettere debitamente in mora.

2.5. In una

sentenza pubblicata in DLA 1995 N. 9 pag. 45, la nostra Massima Istanza ha

precisato la sua giurisprudenza relativa al diritto all'indennità di

disoccupazione per i lavoratori su chiamata.

In questa

sentenza l’Alta Corte ha innanzitutto stabilito che se un lavoratore si è

impegnato nei confronti di un datore di lavoro a fornire un lavoro su chiamata

per una durata indeterminata e se queste chiamate diminuiscono, si può derogare

al principio della non computabilità della perdita di lavoro e di guadagno

quando il lavoratore è stato chiamato in modo più o meno costante durante un

periodo prolungato. In questo caso, il tempo di lavoro effettivo è considerato

normale.

Il TFA ha

al proposito inoltre osservato che tanto più le chiamate sono regolari quanto

più il periodo di riferimento può essere breve. Per contro, se la frequenza

delle chiamate varia da un mese all'altro e la durata degli impieghi subisce

notevoli fluttuazioni, il periodo di riferimento sarà più lungo. L'orario di

lavoro normale non può essere calcolato semplicemente sulla media, ma occorre

tener conto del fatto che il lavoro su chiamata è stato fornito durante un

periodo prolungato e più o meno costantemente.

Nel caso

che era chiamato a giudicare il TFA ha così negato che si era in presenza di un

tempo normale di lavoro trattandosi di un assicurato che aveva fatto registrare

delle variazioni elevate dell'orario di lavoro, che oscillavano (nell'ipotesi

più favorevole) del 37 % verso l'alto e del 28 % verso il basso rispetto alla

media (cfr. DLA 1995 N 9, consid. 3b/bb pag. 50-51).

In

particolare l'Alta Corte ha sottolineato:

"

Die Beschwerdeführerin verkennt, dass es für die

Ermittlung der Normalarbeitszeit nicht einfach auf den Durchschnitt ankommt,

sondern darauf, dass die Einsätze über eine längere Zeit in einem mehr oder

weniger konstanten Rahmen geleistet wurden. Gerade dies trifft aber vorliegend

- wie gezeigt - nicht zu. Auf die Höhe der Abweichung ab September bzw. ab

November 1991 im Vergleich zur Arbeitszeit davor kann es deshalb nicht

ankommen. Sie wäre erst relevant, wenn der Arbeitsausfall verglichen mit einer

festgestellten Normalarbeitszeit zustande käme. Letztere aber lässt sich im

vorliegenden Fall nicht ermitteln. Damit muss es beim Ergebnis des

vorinstanzlichen Urteils sein Bewenden haben."

Il TFA si è riconfermato

in questa giurisprudenza in una decisione del 20 gennaio 2006 nella causa C. (C

304/05). Chiamato a pronunciarsi nel caso di un assicurato che,

oltre ad insegnare regolarmente a tempo parziale, effettuava delle ore di

supplenza su chiamata e che ha rivendicato il diritto alle indennità di

disoccupazione durante i mesi di luglio e agosto 2004 nei quali non era stato chiamato

a svolgere supplenze, l’Alta Corte ha sviluppato, in particolare, le seguenti

considerazioni:

"

(…)

En effet, la caisse a tenu compte, en l'espèce,

d'une période de référence de onze mois soit juin 2003 et les mois de septembre

2003 à juin 2004 (les mois de juillet et août 2003 n'étant pas pris en compte

en raison des vacances scolaires). Sur la base du calendrier de remplacements

fourni par l'employeur, elle a établi que durant cette période le recourant a

réalisé dans son activité sur appel un salaire mensuel moyen de 1'799 fr. 67.

Les salaires obtenus durant les onze mois considérés se sont élevés à 655 fr.,

1'081 fr. 50, 1'862 fr. 50, 745 fr., 2'309 fr. 50, 596 fr., 2'533 fr., 4'301

fr. 70, 2'160 fr. 50, 1'415 fr. 50 et 372 fr. 50. Par rapport au salaire

mensuel moyen, les variations mensuelles vont de moins 79.30 % (juin 2004) à

plus 139.03 % (mars 2004). Au regard de la jurisprudence (ATF 107 V 59; DTA

1995 no 9 p. 45; arrêt D. du 7 mars 2002 [C 284/00]) ces taux -importants - de

fluctuations permettent de conclure à l'absence d'une perte de travail pouvant

être prise en considération, pour une période de l'année, relativement courte,

durant laquelle le recourant n'est pas appelé. Quoi qu'il en soit, il faut

relever que l'employeur n'a pas mis fin au travail sur appel, mais que celui-ci

est par la force des choses suspendu pendant les vacances scolaires. Le fait

que l'intéressé n'est pas appelé durant les périodes de vacances est inhérent à

la nature de son contrat de travail sur appel et s'inscrit donc dans son temps

de travail normal.

(…).” (cfr. STFA del 20 gennaio 2006 nella causa

C., C 304/05)

In

un’altra decisione del 17 marzo 2005 nella causa A. (C 29/05), il TFA ha

confermato il precedente giudizio cantonale che, in relazione a un assicurato

occupato quale traduttore presso le “Strafverfolgungsbehörden und Gerichte des

Kantons Zürich”, aveva concluso che la perdita di lavoro non era computabile.

In

quell’occasione, circa l’applicabilità della giurisprudenza federale

riguardante la computabilità della perdita di lavoro nel caso di un lavoro su

chiamata, l’Alta Corte ha osservato che “(…) Wesentlich

ist jedoch, dass sich die Arbeitsleistung ohne Zusicherung eines

durchschnittlichen oder minimalen Beschäftigungsgrades nach der anfallenden

Arbeit richtet, sodass die in Erw. 2 zitierte Rechtsprechung Anwendung findet. (…)“

e ha pure ribadito che “(…) Die Tatsache allein, dass jemand auf Abruf tätig

ist, führt nicht zur generellen Verneinung der Anspruchsberechtigung. (…).“.

Questo

Tribunale, in una decisione pubblicata in RDAT II – 1996 N. 75 pag. 259, ha

ritenuto computabile la perdita di lavoro nel caso di un’assicurata che, per

venire incontro alle esigenze del datore di lavoro e per evitare di restare

totalmente disoccupata, ha accettato, in sostituzione di un contratto di lavoro

a tempo parziale, un contratto di lavoro su chiamata (non prevedente un minimo

di ore lavorative). In quel caso l’assicurata aveva subito una drastica

riduzione del numero di ore lavorative.

Il TCA,

in un’altra sentenza del 24 luglio 2000 nella causa N. (38.2000.30), non ha

invece ritenuto computabile la perdita di lavoro in quanto l’assicurato aveva

diritto al suo salario dal datore di lavoro.

In una

sentenza del 20 febbraio 2006 nella causa P.,

38.2005.69 questa Corte ha ritenuto non computabile la perdita di lavoro subita

da un'assicurata, di professione aiuto domiciliare, rilevando:

"

Ora, anche avuto riguardo alla lunga durata

dell’impiego, vista la variazione dei salari complessivi annuali e ritenuta

l’oscillazione delle ore lavorate per mese, questo Tribunale deve concludere

che l’assicurata non è stata chiamata in modo più o meno costante durante un

periodo prolungato. Di conseguenza il tempo effettivo di lavoro non può essere

ritenuto normale (cfr. consid. 2.6).

Infatti, se si volessero prendere in

considerazione i 12 mesi prima dell’iscrizione per il collocamento (meglio il

periodo da marzo 2004 a febbraio 2005) allora la media delle ore mensili

dell’assicurata ammonterebbe circa 36.20 ore e l’oscillazione varierebbe verso

l’alto del circa 73% (ipotesi più favorevole 62.50 ore di giugno 2004) e verso

il basso del circa 87% rispettivamente del circa 56% (a seconda che si tenga

conto delle 4.5 ore di luglio 2004 o delle 16 ore di gennaio 2005).

Se si volesse poi tenere conto solo degli ultimi

6 mesi prima dell’iscrizione al collocamento (settembre 2004 - febbraio 2005)

allora la media sarebbe di circa 36 ore mensili e la variazione oscillerebbe

verso l’alto circa del 43% (ipotesi più favorevole 51.50 ore di ottobre 2004) e

verso il basso circa del 65% (viste le 16 ore di febbraio 2005).

Anche volendo considerare solo l’anno 2004 la

media delle ore mensili dell’assicurata ammonta a circa 38.20 ore e

l’oscillazione varierebbe verso l’alto circa del 64% (ipotesi più favorevole

62.50 ore di giugno 2004) e verso il basso circa dell'88% o circa del 48% (a

seconda che si tenga conto delle 4.5 ore di luglio 2004 o delle 19.75 ore di

gennaio 2004).

Se si volessero poi considerare solo gli ultimi 6

mesi del 2004 (luglio – dicembre 2004) allora la media delle ore mensili

dell’assicurata ammonta a circa 36.50 ore e l’oscillazione varierebbe verso

l’alto circa del 41% (ipotesi più favorevole 51.50 ore di ottobre 2004) e verso

il basso circa del 78% o circa del 7% (a seconda che si tenga conto delle 4.5

ore di luglio 2004 o delle 34 ore di agosto 2004).

In simili circostanze, conformemente alla

giurisprudenza federale citata e alla Circolare del SECO (cfr. consid. 2.4, 2.5

e 2.6), non sono quindi date le premesse affinché, nel caso di un assicurato

vincolato da un contratto di lavoro su chiamata a tempo indeterminato, possa

essere ritenuta computabile la perdita di lavoro allorquando le chiamate

diminuiscono."

Infine,

in una sentenza del 24 aprile 2006, il TCA ha ritenuto computabile la perdita

di lavoro subita da un'assicurata che era stata chiamata a sostituire per un

lungo periodo un collaboratore di La Posta Svizzera.

Al

riguardo questo Tribunale ha rilevato quanto segue:

"

La giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.6) ha

precisato che se un lavoratore si è impegnato nei confronti di un datore di

lavoro a fornire un lavoro su chiamata per una durata indeterminata e se queste

chiamate diminuiscono, si può derogare al principio della non computabilità

della perdita di lavoro e di guadagno quando il lavoratore è stato chiamato in

modo più o meno costante durante un periodo prolungato. In questo caso, il

tempo di lavoro effettivo è considerato normale.

Rispondendo ad alcune domande poste dal TCA il

responsabile Centro Servizi Personale Sud e un altro dipendente dell'azienda La

Posta Svizzera hanno dichiarato che l’assicurata ha supplito l’assenza

prolungata di un loro collaboratore in modo costante durante il periodo dal 1°

giugno 2003 al 21 maggio 2005 (cfr. doc. X e XI, vedi pure consid. 1.9).

Durante quel periodo, secondo il formulario

“Obblighi di servizio” (cfr. doc. 12), che serve (come dichiarato dalla stessa

La Posta; cfr. doc. 20) “(…) a stabilire gli orari di lavoro dei dipendenti

(…)”, l’assicurata doveva prestare un totale di 28.30 ore settimanali.

Gli stessi collaboratori della La Posta hanno

inoltre fornito valide e circostanziate spiegazioni circa i motivi per i quali

durante i mesi di maggio, luglio, ottobre e dicembre 2004 le ore prestate

dall’assicurata hanno subito una sensibile oscillazione rispetto alla forchetta

in cui si erano mosse in precedenza (meglio rispetto al minimo di 107, 33 ore

nel mese di novembre 2004 e il massimo di 123 ore del mese di aprile 2005).

Essi hanno inoltre precisato che, anche se in misura minore, pure la cadenza

delle domeniche, dei giorni festivi infrasettimanali e la differente durata dei

mesi di calendario contribuiscono alle oscillazioni delle ore mensili

retribuite.

In particolare il responsabile del Centro Servizi

Lugano Sud e l'altro collaboratore hanno dichiarato che nei mesi di maggio,

luglio e ottobre 2004 l’assicurata ha usufruito di periodi di vacanza

pianificati e che nel mese di dicembre 2004 è stata chiamata ad effettuare

delle ore supplementari per un’ulteriore supplenza (cfr. doc. X e XI, vedi pure

consid. 1.9).

Ora, considerato il lungo periodo (dal 1° giugno

2003 al 21 maggio 2005) in cui l’assicurata è stata chiamata a supplire in modo

costante un collaboratore della La Posta e ad assumerne i suoi obblighi e viste

le motivazioni addotte dal datore di lavoro in merito alle fluttuazioni

registrate nei mesi di maggio, luglio, ottobre e dicembre 2004, questo

Tribunale deve concludere che l’assicurata è stata chiamata in modo più o meno

costante durante un periodo prolungato.

Dal 1° giugno 2003 (inizio della supplenza fissa

prolungata e costante) la situazione lavorativa dell’assicurata si è dunque

effettivamente modificata rispetto al periodo in cui ella ha lavorato in modo

irregolare e in base alle saltuarie e improvvise supplenze che era stata

chiamata ad effettuare.

Di conseguenza, vista la giurisprudenza federale

citata (cfr. consid. 2.6), a mente del TCA il tempo effettivo di lavoro deve

essere ritenuto normale e la perdita di lavoro, riconducibile alla fine della

supplenza prolungata e costante, computabile.

In simili circostanze la decisione su opposizione

impugnata va annullata e gli atti retrocessi alla Cassa affinché se sono dati

ulteriori presupposti del diritto (cfr. art. 8 cpv. 1 LADI), versi

all’assicurata le indennità di disoccupazione richieste a partire dal 27 maggio

2005."

2.6. Il Segretariato

di Stato dell’economia (SECO), nella Circolare concernente l’indennità di

disoccupazione (ID), (versione italiana del gennaio 2002), sul tema “Perdita di

lavoro durante un contratto di lavoro su chiamata”, ha stabilito quanto segue:

" Principio

della non computabilità

B46 In un contratto di lavoro su

chiamata le parti in causa convengono che il tempo di lavoro dipende dal volume

di lavoro: ciò significa che il lavoratore è occupato di volta in volta,

secondo le necessità, senza avere il diritto di vedersi assegnare il lavoro.

Siccome non è stata convenuto contrattualmente alcun tempo di lavoro minimo,

questa forma di lavoro su chiamata non garantisce al lavoratore un determinato

volume di occupazione e quindi nemmeno un determinato reddito: di conseguenza

egli non subisce, nei periodi in cui non è chiamato a lavorare, alcuna perdita

di lavoro o perdita di guadagno ai sensi dell’art. 11 cpv. 1 LADI. Infatti vi è

perdita di lavoro computabile soltanto se il datore di lavoro e il lavoratore

hanno convenuto un orario di lavoro settimanale normale.

Se, come

prevede il contratto, il salariato lavora unicamente su chiamata del datore di

lavoro e non è tenuto ad accettare le offerte di lavoro, il tempo di lavoro che

risulta da tale accordo speciale deve essere considerato normale, di modo che

il lavoratore non ha diritto all’indennità di disoccupazione per il periodo in

cui non è chiamato a lavorare.

Deroga a questo principio

B47 La giurisprudenza ammette

deroghe a questo principio se il tempo di lavoro prestato su chiamata prima

dell’interruzione dell’occupazione presenta un carattere regolare, senza

oscillazioni considerevoli, sull’arco di un periodo abbastanza lungo. Per

determinare la durata normale del lavoro occorre, in linea di massima, prendere

quale periodo di osservazione gli ultimi 12 mesi del rapporto di lavoro o, se

tale rapporto è durato meno di 12 mesi, tutto il periodo in questione. Al di

sotto di 6 mesi di occupazione è impossibile determinare una durata normale del

lavoro.

B48 Affinché un orario di lavoro

possa essere considerato normale, occorre che le sue oscillazioni mensili non

superino il 20%, in più o in meno, della media delle ore di lavoro prestate

mensilmente durante il periodo di osservazione di dodici mesi oppure il 10% se

tale periodo dura soltanto sei mesi. Se il periodo di osservazione è inferiore

a dodici mesi, ma superiore a sei, il tasso massimo di oscillazione ammesso

deve essere adeguato proporzionalmente: per un periodo di osservazione di otto

mesi, per esempio, questo tasso è pari al 13% (20%: 12 x 8).

Nel caso

in cui le oscillazioni superino, anche se solo per un mese, il tetto ammesso,

non è più possibile parlare di durata normale del lavoro e, di conseguenza, sia

la perdita di lavoro che la perdita di guadagno non possono essere computate.”

(cfr. Circolare ID, gennaio 2002, B46-B48)

Nella

versione aggiornata in francese del gennaio 2003 viene, inoltre, indicato che:

"

(…)

ð Le TFA a été appelé à se prononcer sur un contrat de travail sur appel

où les fluctuations du temps de travail par rapport à la moyenne annuelle ne

dépassaient pas 10%. Dans ce cas, il a admis un temps de travail normal.

ð Dans un autre cas, le temps de travail présentait sur 17 mois des

fluctuations mensuelles allant jusqu'à 37% vers le haut et 28% vers le bas. Le

TFA a jugé ces fluctuations manifestement trop importantes pour pouvoir en

inférer un temps de travail normal.

(cfr. Circulaire IC, Janvier 2003, B48 in fine)

Nella già

citata sentenza del 20 gennaio 2006 nella causa C. (C 304/05) il TFA ha

lasciato aperta la questione di sapere se questa direttiva è conforme alla

legge oppure no ("Il n'y a pas lieu, en l'espèce,

de se prononcer sur la légalité de cette directive, en tant qu'elle fixe un

plafond de 20%, respectivement de 10 %, pour les fluctuations mensuelles

permettant une indemnisation de la perte de gain").

In una sentenza del 16

novembre 2005 nella causa G., il Tribunale cantonale delle assicurazioni del

Cantone di Basilea-Campagna ha stabilito che tale direttiva è contraria alla

legge in quanto il riferimento alle fluttuazioni mensili non permette di

determinare correttamente il tempo normale di lavoro di assicurati legati da

diversi anni (in quel caso da 14 anni) da un contratto di lavoro a tempo

parziale che non garantisce un numero di ore di lavoro costante. In tale

ipotesi occorre riferirsi al numero di ore di lavoro annuali e non a quelle

mensili.

Il Tribunale cantonale ha,

al riguardo, in particolare osservato:

" (...)

b) Beim Beobachtungszeitraum von Oktober 2003

bis Sep­tember 2004 ergibt sich ein durchschnittliches Pensum von monatlich

rund 136 Stunden (vgl. Lohnjournal X. AG). Das effektiv absolvierte

Arbeitspensum weicht - wie die Vorinstanz in ihrem Einspracheentscheid

zutreffend dargelegt hat - während dieser Zeitspanne in den einzelnen Monaten

um bis zu 33 Prozent nach unten ab. Nach oben sind Differenzen bis

29 Prozent festzustellen. Während dieser einjährigen Beurteilungsperiode

ergeben sich sodann in fünf von zwölf Monaten Abweichungen sowohl nach oben als

auch nach unten von mehr als 20 Prozent.

c) Die Vorinstanz schliesst aus diesen

Monatsschwankungen, dass die Einsätze des Beschwerdeführers über einen längeren

Zeitraum nicht konstant waren. Sie geht deshalb davon aus, dass sich keine

Normalarbeitszeit ermitteln lasse. Nach Ansicht des Gerichts kann aufgrund der

angewandten Betrachtungsweise indes nicht ohne weiteres davon ausgegangen

werden, der Versicherte habe keinen konstanten Arbeitseinsatz aufzuweisen. In

Anbetracht des als sehr lange zu qualifizierenden Arbeitsverhältnisses von rund

14 Jahren bei der X. AG im Einsatzbetrieb bei der Firma B. erscheint ein auf

lediglich ein Jahr beschränkter Beobachtungszeitraum als zu kurz. So hat das

EVG in seinem Urteil A. vom 17. März 2005 [C 29/05] die Schwankungen

nicht nur monatsweise, sondern ebenfalls von Jahr zu Jahr beurteilt. Diese

Vorgehensweise rechtfertigt sich vorliegend sowohl aufgrund des langen

Arbeitsverhältnisses als auch insbesondere aufgrund der Tatsache, dass die bei

monatlicher Betrachtung resultierenden Schwankungen nicht eindeutig ausfallen.

Der Vorinstanz ist zwar beizupflichten, dass sich kein anrechenbarer

Arbeitsausfall eruieren lässt, wenn die Ermittlung der Normalarbeitszeit nach

den Bestimmungen in den Kreisschreiben über die Arbeitslosenentschädigung (vgl.

KS-ALE, Staatssekretariat für Wirtschaft, seco, Januar 2003, B 46-48) aufgrund

monatlicher Schwankungen innerhalb eines einjährigen Beobachtungszeitraums

vorgenommen wird. Diese Kreisschreiben richten sich jedoch in erster Linie an

die Durchführungsstellen und sind für die Gerichte nicht verbindlich. Auch wenn

sie das Gericht bei seiner Entscheidung berücksichtigen soll, kann es davon

abweichen, sofern die Kreisschreiben eine dem Einzelfall nicht angepasste und

gerecht werdende Auslegung der anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen zulassen

(vgl. BGE 130 V 172 E. 4.3.1, 126 V 68 E. 4b).

d) Vorliegend fallen die monatlichen

Schwankungen innerhalb eines Jahres im Vergleich zu den Fällen in der zitierten

Rechtsprechung bedeutend geringer aus. Sie können daher nicht als eindeutig

genug qualifiziert werden, dass sie ohne weitere Abklärung eine Ablehnung in

der Anspruchsberechtigung begründen können. Sowohl der massgebende

Considerandi

Beurteilungszeitraum als auch die monatlichen Vergleichsperioden erweisen sich

in Anbetracht des besonders langen Arbeitsverhältnisses bei der X. AG als zu

kurz. Es rechtfertigt sich daher, die massgebende Vergleichsperiode auf ein

Jahr auszudehnen, um damit unter anderem die durch Ferien bedingten

Verzerrungen sowie saisonale Schwankungen auszuklammern. Vergrössert sich die

Vergleichsperiode, ist folglich auch der Beurteilungszeitraum entsprechend

auszudehnen. In Anbetracht des rund 14jährigen Arbeitsverhältnisses erscheint

es gerechtfertigt, diesen auf fünf Jahre auszuweiten. Die Vorinstanz wird

somit nach erneuter Abklärung der Verhältnisse zu entscheiden haben, ob sich

aufgrund der dargelegten Beurteilungsgrundsätze eine Normalarbeitszeit eruieren

lässt.

4.

Zusammenfassend lässt sich nicht abschliessend

feststellen, dass Schwankungen in der Arbeitszeit des Beschwerdeführers

bestanden haben, welche eine Berechnung der Normalarbeitszeit verunmöglichen. In

Gutheissung der Beschwerde werden die Verfügung vom 28. Dezember 2004 und

der Einspracheentscheid vom 1. Juni 2005 der Öffentlichen Arbeitslosenkasse

Baselland somit aufgehoben und es wird die Angelegenheit zur ergänzenden

Abklärung im Sinne der Erwägungen sowie zum Erlass einer neuen Verfügung an die

Vorinstanz zurückgewiesen. (...)" (la sottolineatura è del

redattore)

Il 12 maggio 2006 (C 9/06)

la Prima Camera del TFA ha confermato la sentenza cantonale con le seguenti

motivazioni:

" (...)

2.

2.

Es steht fest und ist unbestritten, dass der

Versicherte seit dem 28. Januar 1992 als Wachmann bei der X.________ AG in

einem "nebenamtlichen Dienstverhältnis" steht (Ziffer 1 des

Anstellungs-vertrags vom 28. Januar 1992). Dabei existiert weder nach Art noch

nach Umfang Anspruch auf eine bestimmte Beschäftigung (Ziffer 3 des

Anstellungsvertrags). Gemäss den vom Versicherten gemachten Angaben im Antrag

auf Arbeitslosenentschädigung vom 20. Oktober 2004 verringerte sich das

Arbeitspensum wegen Auftragsrückganges

bei der Arbeitgeberin per Ende September 2004 um

rund 30 % des bisherigen durchschnittlichen Einsatzes.

2.2

Die zwischen der X.________ AG und dem

Versicherten vereinbarte Beschäftigungsform erlaubt es der Arbeitgeberin, den

Versicherten je nach Arbeitsanfall zu beanspruchen (was in BGE 124 III 250 Erw. 2a

ausdrücklich für zulässig erklärt wurde), wobei es letztlich keine Rolle spielt,

ob das Arbeitsverhältnis, wie von der X.________ AG in der

Arbeitgeberbescheinigung vom 1. November 2004 angegeben, als (uneigentliche)

Teilzeitarbeit oder entsprechend den Angaben des Versicherten im Antrag auf Arbeitslosenentschädi-gung

vom 20. Oktober 2004 als Arbeit auf Abruf zu qualifizieren ist (Streiff/von

Kaenel, Arbeitsvertrag, 5. Aufl. Zürich 1992, N 18 zu Art.

319.

OR; Leuzinger-Naef, Flexibilisierte Arbeitsverhältnisse im

Sozialversicherungsrecht, in: Soziale Sicherheit

[CHSS] 1998 S. 127).

Wesentlich ist, dass sich die Arbeitsleistung

ohne Zusicherung eines

durchschnittlichen oder minimalen

Beschäftigungsgrades nach der anfallenden Arbeit richtet, sodass die in Erw.

1.2

und 1.3 zitierte Rechtsprechung Anwendung findet.

3.

3.1

Zwecks Prüfung der Frage, ob sich im Falle

des Versicherten eine

Normalarbeitszeit ermitteln lasse, verglich die

Arbeitslosenkasse die in der Zeit von Oktober 2003 bis September 2004, d.h. in

den unmittelbar vor dem Beschäftigungseinbruch liegenden zwölf Monaten, geleisteten

Arbeitseinsätze.

Dabei stützte sie sich auf das Kreisschreiben des

seco über die

Arbeitslosenentschädigung (KS-ALE), Bern 2003, Rz

B47, gemäss welchem vom Grundsatz der Nichtanrechenbarkeit des Arbeitsausfalles

bei Arbeitsverhältnissen auf Abruf abgewichen werden kann, wenn die geleistete Arbeitszeit

vor dem Beschäftigungseinbruch während längerer Zeit regelmässig und ohne

erhebliche Schwankungen war (Satz 1), wobei für die Ermittlung der

Normalarbeitszeit grundsätzlich auf einen

Beobachtungszeitraum der letzten zwölf Monate des Arbeitsverhältnisses

abzustellen ist (Satz 2). Für den hier nicht weiter interessierenden Fall, dass

das Arbeitsverhältnis weniger als zwölf Monate dauerte, wird in derselben

Randziffer vorgesehen, dass bei einer sechs Monate unterschreiten-den Dauer

keine Normalarbeitszeit ermittelt werden kann (Satz 4) und im

dazwischenliegenden Bereich [Arbeitsverhältnis von mindestens sechs, aber

weniger als zwölf Monaten] die gesamte Dauer als Beobachtungszeitraum zu wählen

ist (Satz 3). Mit Blick darauf, dass die Beschäftigungsschwankungen, damit von

einer Normalarbeitszeit ausgegangen werden kann, gemäss Rz B48 des

Kreisschreibens über die Arbeitslosenentschädigung in den einzelnen Monaten

innerhalb des Beobachtungszeitraumes von zwölf Monaten im Verhältnis zu den im Monatsdurchschnitt

geleisteten Arbeitsstunden höchstens 20 % nach unten oder oben ausmachen dürfen

(Satz 1; bei einem Beobachtungszeitraum von sechs Monaten höchstens 10 % [Satz

2] und bei einem Beobachtungszeitraum zwischen sechs und zwölf Monaten

höchstens den sich pro rata temporis ergebenden Prozentsatz [Satz 3]), gelangte

die Arbeitslosenkasse zum Ergebnis, dass die festgestellten Abweichungen von

der durchschnittlichen Arbeitszeit - bis 29 %

gegen oben und bis 33 % gegen unten - zu gross

und die Arbeitseinsätze demnach zu wenig konstant seien, um daraus eine

Normalarbeitszeit abzuleiten.

3.2

Es ist der Beschwerde führenden Kasse

insoweit beizupflichten, als sich nach Massgabe der Rz B47 Satz 2 in Verbindung

mit Rz B48 Satz 1 des Kreisschreibens über die Arbeitslosenentschädigung eine

Normalarbeitszeit jedenfalls nicht ermitteln lässt. Indessen richten sich Verwaltungsweisungen

an die Durchführungsstellen und sind für das Sozialversicherungsgericht nicht

verbindlich. Dieses soll sie bei seiner Entscheidung aber berücksichtigen,

sofern sie eine dem Einzelfall angepasste und gerecht werdende Auslegung der

anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen zulassen. Das Gericht weicht also nicht

ohne triftigen Grund von Verwaltungsweisungen ab, wenn diese eine überzeugende

Konkretisierung der rechtlichen Vorgaben darstellen. Insofern wird dem

Bestreben der Verwaltung,

durch interne Weisungen eine rechtsgleiche

Gesetzesanwendung zu

gewährleisten, Rechnung getragen (BGE 131 V 45 Erw. 2.3, 130 V 172

Erw. 4.3.1, 232 Erw. 2.1, 129 V 204 Erw. 3.2, 127 V 61 Erw. 3a, 126 V 68 Erw.

4b, 427 Erw. 5a).

3.3

Die bisherige Rechtsprechung, welche den

Beobachtungs-zeitraum elastisch umschrieben hat (Erw. 1.3), ist im Wesentlichen

vor Erlass des Kreisschreibens über die Arbeitslosenentschädigung ergangen und

hat auf dieses nicht Bezug genommen. Es ist grundsätzlich nicht zu beanstanden,

dass die Aufsichtsbehörde Weisungen erlässt, wenn sie der Auffassung ist, dies

sei zum Zwecke einer einheitlichen Rechtsanwendung angebracht (Art. 110 AVIG). Es

besteht ein legitimes Interesse der

Durchführungsorgane wie auch der Versicherten, dass gleichgeartete Fälle gleich

behandelt werden. Der Erlass von Weisungen kann deshalb insbesondere auch dann

angebracht sein, wenn bisher mangels klarer Richtlinien die Verwaltungs- und

die Gerichtspraxis uneinheitlich gewesen ist. Hingegen kann die Verwaltung

nicht mittels Weisungen eine Änderung der Gerichtspraxis erzwingen.

Der in Rz B47 Satz 2 des Kreisschreibens

festgelegte Beobachtungszeitraum von 12 Monaten steht grundsätzlich weder zu

Gesetz und Verordnung noch zur Gerichtspraxis in Widerspruch und erscheint für

kürzere Arbeitsverhältnisse angemessen. In Bezug auf langjährige

Arbeitsverhältnisse hat hingegen das Eidgenössische Versicherungsgericht

wiederholt erkannt, dass in deren Rahmen

auf die Arbeitsstunden pro Jahr und die

Abweichungen vom Jahresdurchschnitt abgestellt werden kann (ARV 1995 Nr. 9 S.

49.

Erw. 3b; Urteile A. vom 17. März 2005, C 29/05 [Erw. 3.2], A. vom 20. August

2002, C 114/02, und D. vom 7. März 2002, C 284/00 [Erw. 3c]). An dieser

Rechtsprechung ist festzuhalten, da in Bezug auf langjährige

Arbeitsverhältnisse auf Abruf die in Rz B47 Satz 2

des Kreisschreibens geforderte

ausschliessliche Betrachtung der

Arbeitseinsätze in den vergangenen zwölf

Monaten weder besserer Erkenntnis der ratio legis, veränderten äusseren

Verhältnissen noch gewandelten Rechtsanschauungen entspricht (vgl. zu den

Voraussetzungen einer Praxisänderung: BGE 131 V 110 Erw. 3.1,

130.

V 372 Erw. 5.1, 495 Erw. 4.1, 129 V 373 Erw. 3.3, 126 V 40 Erw. 5a, 125 I

471.

Erw. 4a, je mit Hinweisen).

Vielmehr verhält es sich so, dass die im

Kreisschreiben für sämtliche

Arbeitsverhältnisse auf Abruf von mindestens

zwölf Monaten Dauer vorgesehene Lösung langjährigen Arbeitsverhältnissen auf

Abruf wie dem vorliegenden - im Zeitpunkt des geltend gemachten

Beschäftigungseinbruches bestand das Arbeitsverhältnis bereits seit mehr als

zwölf Jahren - nicht gerecht wird.

Das Abstellen auf die Arbeitsstunden pro Jahr und

die Abweichungen vom Jahresdurchschnitt rechtfertigt sich umso mehr, als im

Arbeitsvertragsrecht in jüngerer Zeit vermehrt von der Massgeblichkeit einer

Jahresarbeitszeit ausgegangen wird, welche es dem Arbeitgeber erlaubt,

flexibler auf saisonale oder anderweitige Beschäftigungsschwankungen zu

reagieren.

3.4

Nach dem Gesagten ist - in Übereinstimmung

mit dem angefochtenen Entscheid - Rz B47 Satz 2 des Kreisschreibens über die Arbeitslosenentschädigung

im Falle des im Zeitpunkt des

Beschäftigungseinbruches seit mehr als zwölf Jahren

im selben

Arbeitsverhältnis stehenden Beschwerdegegners die

Anwendung zu versagen.

Gegen die von der Vorinstanz für angemessen

gehaltene und auf der Linie der Rechtsprechung (Erw. 3.3 hievor) liegende

Lösung - die Ausdehnung der massgebenden Vergleichsperiode auf ein Jahr und des

Beobachtungszeitraumes auf fünf Jahre - lässt sich nichts einwenden.

Dementsprechend ist auch nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz die Sache an

die Arbeitslosenkasse zurückgewiesen hat, damit sie nach erneuter Abklärung der

Verhältnisse entscheide, ob sich aufgrund dieser Beurteilungsgrundsätze eine Normalarbeitszeit

ermitteln lasse. (...)" (la sottolineatura è del redattore)

L’Alta Corte ha, dunque,

considerato contraria alla legge la direttiva del SECO nella misura in cui fa

riferimento a un periodo di osservazione di soli 12 mesi anche nel caso di

assicurati legati da un contratto di lavoro che dura da diversi anni. In

quest'ultimo caso, per determinare la durata normale di lavoro, occorre

riferirsi piuttosto alle ore di lavoro annuali.

Al riguardo giova

segnalare che il SECO, interpellato dal Presidente di questa Corte nel mese di

giugno 2006 nell’ambito di una vertenza analoga alla presente al fine di sapere

se avesse già informato gli organi di applicazione della LADI della nuova

giurisprudenza federale e se la direttiva relativa all’indennità di

disoccupazione (citata sopra) fosse già stata adattata alla medesima (cfr. STCA

dell’11 settembre 2006 nella causa S., 38.2005.101, consid. 1.7.), ha rilevato:

"

Con riferimento alla sua lettera del 21 giugno

scorso, le comunichiamo che non è prevista alcuna modifica della nostra

circolare ID 2003 sul punto di questione del lavoro su chiamata, ed in

particolare della cifra marginale B 47.

Infatti riteniamo che la sua formulazione

(segnatamente con l'indicazione "grundsätzlich", "en

principe", "in linea di massima") sia sufficiente per indicare

che in certi casi un periodo di osservazione più lungo può essere preso in

considerazione. Peraltro, in caso di dubbio, gli incarti vengono trasmessi

dalle casse al nostro ufficio, il quale, dopo esame, decide se si tratta di

attività su chiamata e se la cifra marginale B47 va applicata."

Nella già

citata sentenza 11 settembre 2006 nella causa S., 38.2005.101, nella quale ha

per la prima volta riprodotto la sentenza federale del 12 maggio 2006 (C 9/06)

questa Corte ha effettuato il confronto delle oscillazioni orarie su base

mensile nel caso di un'assicurata il cui rapporto di impiego durava da 30 mesi

e si è così espresso:

" A

tale proposito e con riferimento alla recente sentenza del TFA, riprodotta al

consid. 2.6, questo Tribunale ritiene che in un caso come quello presente in

cui al momento dell'inoltro della domanda di disoccupazione il rapporto di

lavoro durava da 30 mesi (dal 1° settembre 2002 alla fine di febbraio 2005) si

giustifica ancora limitare il periodo di osservazione delle oscillazioni degli

ultimi 12 mesi e non al confronto delle ore svolte annualmente (cfr. la

sentenza citata "Der in Rz B47 Satz 2 des Kreisschreibens festgelegte

Beobachtungszeitraum von 12 Monaten steht grundsätzlich weder zu Gesetz und

Verordnung noch zur Gerichtspraxis in Widerspruch und erscheint für kürzere

Arbeitsverhältnisse angemessen.")."

Da notare che il criterio

delle variazioni mensili è stato, considerato dal TFA relativamente a un

rapporto di lavoro durato 7 mesi (cfr. DLA 1995 ALV pag. 50-51).

2.7

Nella

presente evenienza emerge dagli atti dell’incarto che l’assicurata svolge

l’attività di ausiliaria presso l’__________ di __________ dal 1° febbraio 2002

(cfr. doc. A=4).

La

ricorrente si è iscritta in disoccupazione il 12 ottobre 2005 a seguito di una

riduzione delle ore lavorative settimanali (cfr. doc. B; 2).

In un

primo tempo la Cassa le ha riconosciuto il diritto di percepire le indennità di

disoccupazione (cfr. doc. III, 7).

In un

secondo tempo, però, e meglio con decisione del 2 dicembre 2005, confermata

dalla decisione su opposizione del 2 gennaio 2006, la Cassa, a seguito di una

presa di posizione del 16 novembre 2005 del SECO, interpellato dalla Cassa

disoccupazione __________ in relazione al caso di un’assicurata collega della

ricorrente (cfr. doc. 10, 12), le ha negato, con effetto retroattivo al 12

ottobre 2005, il diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la

disoccupazione e le ha ordinato di restituire l’importo di fr. 480.10 versato

in troppo per il mese di ottobre 2005. L'amministrazione ha infatti ritenuto

che la stessa non ha subito una perdita di lavoro computabile. In particolare

la Cassa, applicando le direttive del SECO, ha concluso che le oscillazioni

negli ultimi dodici mesi di lavoro erano eccessive per poter parlare di orario

normale di lavoro (cfr. doc. C; C2; III).

La

ricorrente, per contro, sostiene che il contratto di lavoro che la concerne non

è un contratto su chiamata, quanto piuttosto un contratto quale ausiliaria, per

cui, secondo lei, non tornano applicabili le direttive del SECO in materia di

lavoro su chiamata. L’assicurata ha precisato che il contratto in questione è

denominato espressamente contratto di ausiliaria e che non esiste alcuna

clausola che vincola il dipendente a lavorare unicamente per il datore di

lavoro con il quale ha sottoscritto il contratto e a restare in attesa delle

eventuali chiamate di questi. Essa, infine, ha specificato di non avere mai

ricevuto un’indennità - che del resto nemmeno è stata prevista contrattualmente

- per il tempo messo a disposizione del datore di lavoro, indipendentemente dal

numero di ore in cui viene chiamata (cfr. doc. I).

2.8

Preliminarmente

il TCA constata che dalla documentazione agli atti non risulta che alla

ricorrente, prima dell’emanazione della decisione formale del 2 dicembre 2005 o

perlomeno della decisione su opposizione del 2 gennaio 2006, sia stato

ventilato il diniego del diritto alle indennità di disoccupazione o il

conseguente ordine di rimborso, né che le sia stata data la possibilità di

prendere posizione al riguardo.

Nemmeno

emerge che la presa di posizione del SECO del 16 novembre 2005 (cfr. doc. 14),

menzionata nella risposta di causa, sia stata, debitamente anonimizzata,

sottoposta all’insorgente.

In simili

condizioni, il TCA, alla luce dell'art. 29 cpv. 2 Cost. e dell’art. 42 LPGA,

secondo cui il diritto di essere sentito deve essere garantito soprattutto

durante la procedura di opposizione, deve concludere che la Cassa ha violato il

diritto di essere sentito della ricorrente (cfr. STFA del 30 settembre 2005

nella causa B., C 279/03; STFA del 23 giugno 2003 nella causa S., C 49/03; STFA

del 22 dicembre 2003 nella causa J., H 272/03; STFA del 6 agosto 2002 nella

causa C., C 91/02).

La

questione di sapere se nel caso concreto tale lesione risulti o meno sanata può

restare irrisolta.

Infatti

il ricorso, come verrà dettagliatamente esposto nei considerandi seguenti, va

in ogni caso accolto.

2.9

Il contratto

di lavoro concluso il 10 gennaio 2002 tra l’assicurata e l’__________ è

denominato “Contratto di lavoro per lavoratori ad ore”.

Contrariamente

a quanto affermato dall’insorgente (cfr. doc. I), dunque, esso non è stato

intitolato quale contratto di ausiliaria. La menzione “ausiliaria” si

riferisce unicamente al tipo di attività espletata dall’assicurata per l’__________

(cfr. doc. A = 4).

Dal

contratto di impiego si evince, inoltre, che alla ricorrente non è stato

garantito un numero minimo di ore lavorative da svolgere.

In

effetti al p.to 5 dello stesso è stato espressamente indicato che “non si

assicura né un orario di lavoro minimo né massimo al mese”.

Trovandoci

in presenza di un contratto di lavoro a tempo parziale senza garanzia di un

numero di ore di lavoro mensili (indipendentemente dalla definizione, cfr. STFA

del 12 maggio 2006 nella causa G., C 9/06 consid. 2.2 e

STFA del 2 marzo 2002 nella causa D., C 284/00: "Die zwischen der M.________

AG und der Versicherten vertraglich vereinbarte Beschäftigungsform erlaubt der

Arbeitgeberin, die Beschwerdeführerin je nach Arbeitsanfall zu beanspruchen

(was in BGE 124 III 250 Erw. 2a ausdrücklich als zulässig erklärt wurde), wobei keine Rolle

spielt, ob das Arbeitsverhältnis als (uneigentliche) Teilzeitarbeit oder Arbeit

auf Abruf zu qualifizieren ist (Streiff/von Kaenel, a.a.O. N 18 zu Art. 319 OR; Leuzinger-Naef Susanne, Flexibilisierte

Arbeitsverhältnisse im Sozialversicherungsrecht, in: Soziale Sicherheit [CHSS]

1998.

S. 127). Wesentlich ist jedoch, dass sich die Arbeitsleistung der

Beschwerdeführerin, welcher weder ein durchschnittlicher noch überhaupt ein

minimaler Beschäftigungsgrad zugesichert ist, nach der anfallenden Arbeit

richtet.

Damit

liegt ein Sachverhalt vor, auf welchen die in Erw. 2b zitierte Rechtsprechung

Anwendung findet") a ragione la Cassa ha applicato il principio giurisprudenziale secondo cui la

computabilità della perdita di lavoro e di guadagno può essere ammessa

solamente quando il lavoratore è stato chiamato in modo più o meno costante

durante un periodo prolungato. In questo caso, infatti, il tempo di lavoro

effettivo è considerato normale (cfr. consid. 2.5.; 2.6.).

La Cassa ha poi negato che

in concreto si sia in presenza di un tempo normale di lavoro, effettuando un

calcolo delle ore di lavoro su base mensile durante un periodo di osservazione

di dodici mesi, in applicazione delle disposizioni emanate dal SECO nella

circolare citata al consid. 2.6. (cfr. doc. III).

Tuttavia, come visto in

precedenza, la nostra Alta Corte con sentenza del 12 maggio 2006 (C 9/06) ha

stabilito che la direttiva del SECO, nella misura in cui fa riferimento a un

periodo di osservazione di dodici mesi anche nel caso di assicurati legati da

un contratto di lavoro che dura da diversi anni, è contraria alla legge (cfr.

consid. 2.6.).

Nel caso di specie al

momento dell’inoltro della domanda di disoccupazione il rapporto di impiego

dell’assicurata con l’__________ durava da più di 3 anni e 8 mesi (dal 1°

febbraio 2002 al 12 ottobre 2005; cfr. doc. A=4; 2).

La durata del rapporto

lavorativo dell’insorgente, essendo di poco inferiore ai quattro anni, deve

essere considerata di lunga durata ai sensi della giurisprudenza del TFA di cui

alla sentenza del 12 maggio 2006, C 9/06 (cfr. consid. 2.6.).

Pertanto, in casu, non si

giustifica, conformemente alla giurisprudenza appena citata, limitare il

periodo di osservazione delle oscillazioni agli ultimi dodici mesi.

Va, invece, effettuato il

confronto delle ore svolte annualmente con un periodo di osservazione di tre anni,

e meglio dal mese di ottobre 2002 al mese di settembre 2005.

In proposito è utile

ribadire che la sentenza del 12 maggio 2006, C 9/06 con cui il TFA ha avvallato

il criterio delle oscillazioni annuali concerne il caso di un assicurato il cui

rapporto di lavoro durava da quattordici anni. In quel caso l’Alta Corte ha

ritenuto adeguato un periodo di osservazione di cinque anni (cfr. consid. 2.6.).

Il criterio delle

oscillazioni annuali è stato pure utilizzato dall'Alta Corte in un caso in cui

il rapporto di lavoro durava da 4 o 5 anni (cfr. le sentenze citata in DLA 1995

pag. 49), nonché in un altro in cui esso durava da 6 anni (cfr. STFA del 7

marzo 2002 nella causa D., C 284/00).

Tale parametro è stato

applicato anche dal TCA in una sentenza emessa in data odierna nella causa S.,

38.2006

, afferente a un’assicurata che era alle dipendenze del proprio

datore di lavoro da più di 6 anni e 5 mesi.

2.10

La Cassa, invitata dal TCA a effettuare

il calcolo della variazione oraria su base annua (cfr. doc. VI), ha elaborato

le seguenti tabelle:

Anno 2002

ore lavorate

variaz. % risp. media

Anno 2003

ore lavorate

variaz. % risp. media

Anno 2004

ore lavorate

variaz. % risp. media

Anno 2005

ore lavorate

variaz. % risp. media

gen

gen

70.

- 39.6

gen

68.

- 41.3

gen

63.

- 45.7

feb

106.

- 8.6

feb

87.

- 25.0

feb

113.

- 2.6

feb

106.

- 8.6

mar

107.

- 7.7

mar

138.

+ 18.9

mar

94.

- 18.9

mar

94.

- 18.9

apr

112.

- 3.4

apr

120.

+ 3.4

apr

102.

- 9.8

apr

106.

- 8.6

mag

115.

- 0.8

mag

175.

+ 50.8

mag

138.

+ 18.9

mag

107.

- 7.7

giu

105.

- 8.6

giu

122.

+ 5.1

giu

116.

--

giu

113.

- 2.6

lug

175.

+ 50.8

lug

148.

+ 27.5

lug

154.

+ 32.7

lug

140.

+ 20.7

ago

145.

+ 25.0

ago

161.

+ 38.8

ago

157.

+ 35.3

ago

243.

+ 109

set

145.

+ 25.0

set

94.

- 18.9

set

132.

+ 13.8

set

97.

- 16.4

ott

120.

+ 3.4

ott

140.

+ 20.7

ott

90.

- 22.4

ott

nov

85.

-27.6

nov

89.

- 23.3

nov

91.

- 21.5

nov

dic

64.

- 44.8

dic

67.

- 42.2

dic

88.

- 24.1

dic

(doc.

VII)

In casu il periodo di

osservazione, come visto sopra, si estende sui tre anni precedenti l’iscrizione

in disoccupazione del 12 ottobre 2005, ossia dal mese di ottobre 2000 al mese

di settembre 2005.

Dalle tabelle appena

esposte risulta che da ottobre 2002 a settembre 2003 la ricorrente ha svolto 1384

ore lavorative, da ottobre 2003 a settembre 2004 1370 ore e da ottobre 2004 a

settembre 2005 1338 ore.

La media delle ore di

lavoro registrata dall’assicurata durante il lasso di tempo di osservazione di tre

anni è stata di 1364 ore.

L’oscillazione delle ore

annue nei tre anni esaminati (dall’ottobre 2002 al settembre 2005) è sempre

stata inferiore al 20%.

Per il periodo da ottobre

2002.

a settembre 2003 la variazione è stata di circa + 1.5%, da ottobre 2003 a

settembre 2004 di circa + 0.5%e da ottobre 2004 a settembre 2005 di circa – 2%.

Alla luce

di quanto esposto, occorre concludere che nel caso in esame si è in presenza di

un orario normale di lavoro, per cui l’assicurata subisce una perdita di lavoro

computabile a decorrere dal 12 ottobre 2005 (cfr. consid. 2.5.; 2.6.).

In simili circostanze, in

concreto non sono adempiute le condizioni per una riconsiderazione della

decisione con cui la Cassa ha corrisposto all’assicurata le indennità di disoccupazione

per il mese di ottobre 2005.

La ricorrente non è tenuta

alla restituzione dell’importo di fr. 480.10.

La decisione su

opposizione del 2 gennaio 2006 con cui all’assicurata è stato negato il diritto

alle indennità di disoccupazione a decorrere dal 12 ottobre 2005 ed è stato

chiesto il rimborso della somma di fr. 480.10 è conseguentemente da annullare.

Per

completezza va precisato che il rapporto di impiego con l’__________ di __________

è stato in ogni caso disdetto dal datore di lavoro il 27 dicembre 2005 con

effetto per il 31 gennaio 2006 (cfr. doc. 13).

Al

riguardo la Cassa, nella risposta di causa, ha indicato che dal 1° febbraio

2006.

l’assicurata può senz’altro rivendicare il diritto all’indennità di

disoccupazione (cfr. doc. III).

2.11

Vincente in

causa, la ricorrente, patrocinata da un sindacato, ha diritto a un'indennità

per ripetibili da mettere a carico della Cassa resistente (cfr. art. 61 cpv. 1

lett. g LPGA; DTF 122 V 278; DTF 118 V 139).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto.

§ La

decisione su opposizione del 2 gennaio 2006 è annullata.

§§ L’assicurata

subisce una perdita di lavoro computabile a decorrere dal 12 ottobre 2005.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La Cassa

di disoccupazione CO 1 verserà all’assicurata l’importo di fr. 600.-- a titolo

di ripetibili (IVA compresa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster