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Decisione

38.2006.14

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

29 marzo 2006Italiano38 min

Source ti.ch

Fatti

i pesi che l’insorgente doveva spostare non erano superiori ai 10 kg e i ritmi

di lavoro non erano molto intensi (cfr. doc. 12, consid. 2.9.).

Tale

libertà di esercizio e di organizzazione è stata riconosciuta dall’assicurato

durante l’audizione del 27 ottobre 2005 davanti alla Sezione del lavoro (cfr.

doc. 9, consid. 2.9.).

Gli

incarichi da assolvere e le modalità di lavoro presso il __________

corrispondono peraltro alla capacità lavorativa dell’insorgente attestata dal

Dr. med. __________ il 16 settembre 2005, il quale, come visto, ha indicato che

l’assicurato può ancora svolgere lavori leggeri con pesi di al massimo 15 kg

che non implichino movimenti ripetitivi o una posizione fissa prolungata (cfr.

doc. 12; consid. 2.9.).

L’assenza

del ricorrente da martedì 6 a venerdì 9 settembre 2005 risulta poi validamente giustificata

dal certificato medico del 6 settembre 2005, in cui il Dr. med. __________ ha

attestato che lo stesso era totalmente incapace al lavoro a causa di malattia

(cfr. doc. 3).

L’assicurato,

dunque, dal 6 al 9 settembre 2005 non era effettivamente in grado di svolgere le

proprie mansioni presso il __________ di __________.

Egli si è,

in ogni caso, ripresentato al programma d’occupazione temporanea lunedì 12

settembre 2005, dove è stato attivo fino a mercoledì mattino 14 settembre 2005

compreso (cfr. doc. 4).

In simili

condizioni, l’assicurato contrariamente a quanto deciso dalla Sezione del

lavoro, nel periodo dal 6 al 14 settembre 2005, avendo svolto il POT

assegnatogli, ad eccezione dei giorni in cui era inabile al lavoro al 100%, ha

dimostrato di essere disponibile a esercitare un’attività lucrativa adeguata.

Di

conseguenza in questo lasso di tempo egli va ritenuto idoneo al collocamento

sia dal profilo oggettivo che da quello soggettivo.

2.12. Diversa è

invece la situazione a decorrere dal 15 settembre 2005.

L’assicurato

non ha più frequentato il programma d’occupazione temporanea, manifestando esplicitamente

il suo dissenso alla continuazione dello stesso al proprio collocatore il 19

settembre 2005 (cfr. doc. 12; consid. 2.9.).

Dalla metà di settembre 2005 il ricorrente si è reputato non più in

grado di svolgere il POT (cfr. doc. 12, I).

Tuttavia,

come già esposto al considerando precedente, tale programma era adatto al suo stato

di salute.

Inoltre

nulla, in relazione all’esercizio del POT, risulta essere mutato a far tempo da

metà settembre 2005 rispetto ai primi giorni del medesimo.

Quanto

addotto dall’assicurato a motivazione del proprio rifiuto, ossia, da un lato, il

fatto che dovesse assumere e mantenere per otto ore una posizione curva e,

dall’altro, l’impossibilità di alzare più di 4/5 kg (cfr. doc. 10, I, 9), è del

resto infondato.

In

effetti la prima asserzione del ricorrente è confutata dalle affermazioni dell’organizzatore

del POT, secondo cui l’assicurato poteva svolgere il proprio lavoro rimanendo

in piedi, seduto o appoggiato a un apposito sgabello e quando sentiva la

necessità poteva uscire per muoversi (cfr. doc. 12). L’insorgente ha peraltro

espressamente riconosciuto la facoltà concessagli dalla __________ di assumere

la postura per lui più adeguata dinanzi alla Sezione del lavoro il 27 ottobre

2005 (cfr. doc. 9; consid. 2.9.).

La

seconda giustificazione è, invece, in contrasto con quanto attestato dal Dr.

med. __________ il 16 settembre 2005, ovvero che l’assicurato può sollevare

pesi fino a un massimo di 15 kg (cfr. doc. 9, 12).

I due

ulteriori certificati medici del 16 settembre e del 10 ottobre 2005 del Dr.

med. __________ agli atti non sono poi tali da inficiare la valutazione

dell’esigibilità lavorativa dell’assicurato effettuata dallo stesso sanitario sempre

il 16 settembre 2005 (cfr. doc. 12).

La

seconda certificazione datata 16 settembre 2005 è complementare al primo

certificato del 16 settembre 2005, relativo ai lavori che l’assicurato è ancora

in grado di svolgere, nella misura in cui si riferisce soltanto a dei controlli

a cui si è sottoposto l’assicurato il 15 e appunto il 16 settembre (cfr. doc.

3).

Dal

referto del 10 ottobre 2005 emerge, per contro, che l’assicurato dal 17 al 23

settembre 2005 è stato inabile nel suo lavoro.

In

proposito va osservato, in primo luogo, che non è specificata l’entità

dell’incapacità lavorativa. In secondo luogo, che l’inabilità dell’insorgente, perlomeno

parziale, nella sua attività abituale, ossia l’autista magazziniere (cfr. doc.

9), è comunque già stata attestata implicitamente dal Dr. med. __________ nel

certificato del 16 settembre 2005, precisando che l’assicurato può espletare

unicamente attività leggere che non comportino il sollevamento di pesi superiori

a 15 kg, movimenti ripetitivi o una posizione fissa prolungata (cfr. doc. 12).

Considerandi

Va,

d’altronde, evidenziato che il ricorrente, interrogato in merito

dall’amministrazione il 27 ottobre 2005, non solo ha dichiarato di non poter

svolgere il POT, ma si è pure reputato non in grado di indicare in quali

attività è disponibile, più precisamente di elencare degli impieghi adeguati al

suo stato di salute (cfr. doc. 9).

E’ vero

che nello scritto del 9 dicembre 2005, aggiuntivo all’opposizione, il

ricorrente, aderendo all’apprezzamento del Dr. med. __________ del 16 settembre

2005.

concernente la sua abilità lavorativa al 100% in attività leggere, ha

sostenuto di non avere intenzione di interrompere la disoccupazione e che

l’amministrazione dovrebbe aiutare le persone che hanno voglia di lavorare, ma

che purtroppo hanno delle difficoltà a svolgere l’occupazione precedente (cfr.

doc. 3).

Tuttavia

secondo la dottrina (cfr. A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht,

Berna 1985, p. 263; T. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna

1994, p. 331 n. 28) e la giurisprudenza, in presenza di due versioni

differenti, la preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che

l’interessato ha dato nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze

giuridiche. Le spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le

prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. DTF

121.

V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1988 U 55, p. 363 consid. 3b/aa;

STFA del 27 agosto 1992 nella causa M., non pubbl.; RDAT II-1994 p. 189; per

una critica, cfr. U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung,

Zurigo 1999, p. 217, n. 546).

In casu,

tutto ben considerato, questa Corte cosidera più attendibile la prima versione

dall’assicurato fornita durante il colloquio di consulenza del 19 settembre

2005.

e l’audizione davanti alla Sezione del lavoro il 27 ottobre 2005, ossia prima

che nei suoi confronti, non soltanto fosse emanata una decisione di inidoneità soggettiva

al collocamento e mantenuta anche in sede di opposizione, ma persino fosse

ventilata la semplice possibilità di un diniego dell’inidoneità e quindi del

diritto alle indennità di disoccupazione (cfr. doc. 9).

Di

conseguenza occorre concludere che l’assicurato, a far tempo dal 15 settembre

2005, rifiutandosi di continuare il POT adeguato alle sue condizioni fisiche e

dichiarando di non sapere quali attività potrebbe svolgere, ritiene di non

essere in grado di lavorare.

2.13

La soluzione

appena menzionata è peraltro sostanziata dalle ricerche di impiego intraprese

dall’insorgente nei mesi di settembre e di ottobre 2005 (cfr. doc. 13, 4).

Al

riguardo è utile ricordare che in una decisione pubblicata in DLA 1996/1997 N.

19, pag. 98, in merito alle ricerche di lavoro, il TFA ha avuto modo di

stabilire che non si può di regola trarre la conclusione di una mancanza di

disponibilità dell’assicurato ad essere collocato sulla base di ricerche d’impiego

insufficienti, fintantoché queste riflettono unicamente una mancanza di

rispetto dell’obbligo di ridurre il danno. Se invece gli sforzi intesi a

trovare un posto di lavoro non soltanto sono insufficienti o mediocri, ma

talmente inutilizzabili da costituire uno stato di fatto qualificato,

l’inidoneità al collocamento deve essere negata anche se non vi è stata una

precedente sospensione.

L'Alta

Corte si è confermata nella propria giurisprudenza in una decisione pubblicata

in DLA 2002 N. 13, consid. 4 pag. 110 e, in una sentenza inedita del 24 giugno

2003.

nella causa S. (C 263/02), in cui ha ribadito che:

"

(…)

1.2

Nach der Rechtsprechung (ARV 1996/97 Nr. 19

S. 98; Nr. 8 S. 31 Erw. 3 mit Hinweisen; Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung,

in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, S. 87 Rz

219) können fortlaufend ungenügende Bemühungen um eine neue Stelle ein

wesentlicher Hinweis darauf sein, dass die versicherte Person während einer

bestimmten Zeitspanne nicht gewillt war, ihre Arbeitskraft anzubieten, was

einen Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung ausschlösse. Dies darf aber nicht

ohne weiteres auf Grund der blossen Tatsache unzureichender Stellensuche allein

gefolgert werden. Auch dürftige Bemühungen um eine neue Arbeit sind in der

Regel nur Ausdruck unzureichender Erfüllung der gesetzlichen

Schadenminderungspflicht und nicht die Folge davon, dass die versicherte Person

in der fraglichen Zeit eine neue Anstellung gar nicht finden wollte. Für die

Annahme fehlender Vermittlungsbereitschaft wegen ungenügender Stellensuche

bedarf es besonders qualifizierter Umstände (Nussbaumer, a.a.O. S. 88 mit

Hinweisen). (…)"

(cfr. STFA del 24 giugno 2003 nella causa S., C

263/02)

In

concreto l’assicurato, a differenza di quanto da lui affermato alla Sezione del

lavoro il 27 ottobre 2005 (cfr. doc. 9), non ha diversificato le ricerche di

impiego in settori professionali implicanti attività leggere, quindi confacenti

alle sue condizioni fisiche.

Al

contrario egli si è proposto unicamente quale operaio e magazziniere (cfr. doc.

4, 13), spiegando poi ai potenziali datori di lavoro che l’hanno contattato i propri

disturbi di salute (cfr. doc. 9), così da rendere vani gli sforzi tendenti al

reperimento di un lavoro.

Il

ricorrente, procedendo in tal modo, ha dimostrato di non cercare seriamente un

impiego e di non essere conseguentemente disponibile a cercare e ad accettare

un’occupazione.

Alla luce

della giurisprudenza menzionata (cfr. consid. 2.6., 2.7.) e degli elementi fattuali

del caso concreto appena ricordati, segnatamente delle dichiarazioni

dell’assicurato stesso dinanzi all’URC e alla Sezione del lavoro e del suo

atteggiamento, il TCA ritiene che egli, a prescindere dalla questione di sapere,

in riferimento altresì alla sua asserzione secondo cui nel mese di ottobre 2005

gli sarebbe stata riscontrata anche una discopatia cervicale C5 (cfr. doc. 9;

consid. 2.9.), quale sia da un punto di vista oggettivo la sua capacità

lavorativa, è inidoneo soggettivamente al collocamento a decorrere dal

15.

settembre 2005.

Pertanto

il ricorrente, benché l’UAI gli abbia rifiutato le prestazioni previste dalla

LAI - la relativa opposizione è ancora pendente dinanzi all’UAI (cfr. consid.

2.10

) - non ha diritto a indennità di disoccupazione dal 15 settembre 2005

fino perlomeno alla fine del periodo esaminato da questa Corte, ossia al 20 dicembre

2005.

(cfr. consid. 2.8.).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

è parzialmente accolto.

§ La

decisione su opposizione del 20 dicembre 2005 della Sezione del lavoro è

riformata nel senso che l'assicurato è inidoneo al collocamento dal 15

settembre 2005.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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