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38.2006.15

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

26 luglio 2006Italiano39 min

Source ti.ch

Fatti

N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).

Poiché

nel diritto delle assicurazioni sociali è determinante il disciplinamento

legale in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie

giuridicamente rilevante (cfr. STFA del 16 febbraio 2004 nella causa S., C

154/03; DTF 129 V 1, consid. 1.2, pag. 4; DTF 128 V 315 = SVR 2003 ALV Nr. 3;

DTF 127 V 466, consid. 1, pag. 467; DTF 126 V 163, consid. 4b, pag. 166; DTF 125 V 42, consid. 2b, pag. 44; DTF 123 V 70,

consid. 2, pag. 71; DTF 122 V 34, consid. 1, pag. 36

con riferimenti; RAMI 1999 n. K 994 pag. 321 consid. 2; STFA del 20 gennaio

2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01 e STFA del 23 gennaio 2002 nella causa

L., H 114/01), visto che la presente fattispecie si riferisce ad una

sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione a contare dal 1°

dicembre 2005 (in quanto l’assicurato avrebbe leso il suo obbligo di informare

omettendo di indicare sul formulario di autocertificazione del mese di novembre

2005 di avere svolto alcuni giorni di lavoro alle dipendenze di un esercizio

pubblico di Paradiso), al presente caso si applicano le norme della LPGA e

quelle della LADI in vigore dal 1° luglio 2003.

2.3. L’assicurato

é sospeso dal diritto all’indennità, tra l’altro, se ha fornito indicazioni

inveritiere o incomplete oppure ha violato altrimenti il suo obbligo di

informare o di annunciare (cfr. art. 30 cpv. 1 lett. e LADI).

Con

l'entrata in vigore della LPGA al 1° gennaio 2003 (in concreto applicabile;

cfr. consid. 2.2) il vecchio art. 96 LADI, che regolava l'obbligo di informare

e di annunciare, è stato abrogato (cfr. n. 16 dell’Allegato alla legge federale

del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni

sociali; RS 830.1).

L'art. 28

LPGA regola la "Collaborazione nell'esecuzione".

Gli

assicurati e il loro datore di lavoro devono collaborare gratuitamente

all’esecuzione delle varie leggi d’assicurazione sociale (cfr. art. 28 cpv. 1

LPGA).

Colui che rivendica prestazioni assicurative deve fornire

gratuitamente tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e

per stabilire le prestazioni assicurative (cfr. art. 28 cpv. 2 LPGA).

Chi pretende prestazioni assicurative deve autorizzare tutte le persone e i servizi, segnatamente il datore di

lavoro, i medici, le assicurazioni e gli organi ufficiali a fornire nel singolo

caso tutte le informazioni, sempre che siano necessarie per accertare il

diritto a prestazioni. Queste persone e questi servizi sono tenuti a dare le

informazioni (cfr. art. 28 cpv. 3 LPGA).

L'art. 31

LPGA regola la "Notificazione nel caso di cambiamento delle

condizioni".

L’avente

diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono

tenuti a notificare all’assicuratore o, secondo i casi, al competente organo

esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni

determinanti per l’erogazione di una prestazione (cfr. art. 31 cpv. 1 LPGA).

Qualsiasi persona o servizio che partecipa all’esecuzione delle

assicurazioni sociali ha l’obbligo di informare l’assicuratore se apprende che

le condizioni determinanti per l’erogazione di prestazioni hanno subìto

modifiche (cfr. art. 31 cpv. 2 LPGA).

Circa gli

effetti degli art. 28 e 31 LPGA sulla LADI, Kieser rileva che:

"

a) Die Mitwirkung beim Vollzug der

Sozialversicherungsgesetze und insbesondere bei der Leistungsfestsetzung hat in

den bisherigen Erlassen eine eingehende Regelung erfahren (vgl. dazu auch

LOCHER, Grundriss, 340: Regelung ist "in den einzelnen Gesetzten

verstreut"). Art. 28 ATSG weicht nicht grundsätzlich von den bisherigen

Normierungen ab und steht auch in Übereinstimmung mit art. 12 lit. c VwVG

(Auskünfte von Drittpersonen) bzw. von Art. 13 Abs. 1 VwVG (Mitwirkung der

Partei). Insoweit ergeben sich gegenüber dem bisherigen Rechtszustand keine

wesentlichen Neuerungen.

b) Eine Reihe von Bestimmungen der

Einzelgesetze wurde im Zuge der Anpassung an das ATSG ersatzlos aufgehoben.

Dies trifft insbesondere Regelungen zur Auskunftspflicht der Partei bzw. von

Drittpersonen (vgl dazu BBl 1999 4585). (…)."

(cfr.

U. Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo-Basilea-Ginevra 2003, ad art. 28, n. 30 e 31)

"

a Der Gesetzgeber hat grunsätzlich darauf

verzichtet, von der allgemeinen Regelung des Art. 31 ATSG abweichende

einzelgesetzliche Normierungen festzulegen. Vielmehr hob er die bestehenden

einzelgesetzlichen Ordnungen ersatzlos auf. Dies

betrifft art 83 altAbs. 3 MVG (dazu BBl 1999

4726) sowie altArt. 96 Abs. 2 AVIG (dazu BBl 1999 4744)."

(cfr. Kieser, op. cit., ad art. 31, n. 23)

La dottrina e la giurisprudenza sviluppate sotto l’egida del vecchio

art. 96 LADI conservano dunque la loro validità.

In merito

all’estensione dell’obbligo di informare e annunciare così si esprime Gehrards:

"

Die Auskunftspflicht ist umfassend. - Sie

bezieht sich auf “alle erforderlichen Auskünfte” (96 I, III). Was dabei im

einzelnen “erforderlich” ist, bestimmt dabei die anfragende Stelle bzw. richtet

sich nach der Informationsbedarf dieser Stelle.

Ebenso umfassend ist die Pflicht der Vorlage von

Unterlagen. - Es müssen alle Unterlagen vorgelegt werden, welche die anfragende

Stelle zur Erfüllung ihrer Aufgabe (im ALV-Bereich) benötigt (s. “die nötigen

Unterlagen”).

Anderseits dürfen von der berechtigten Stelle

keine Auskünfte und Unterlagen verlangt werden, die nicht “erforderlich” oder

“nötig” sind. Das Auskunftsrecht darf also nicht schikanös ausgeübt werden.

(...).

Die Meldepflicht des Versicherten gegenüber der

Kasse (vgl. oben N. 28) ist umfassend (vgl. “alles melden”), soweit die

Erfüllung der Meldepflicht wichtig ist für die:

- Anspruchsberechtigung des Versicherten

(s. Anspruchs- vorausetzungen)

- Leistungsbemessung (s. Höhe und Dauer).”

(cfr. G.

Gehrards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG), Vol. II,

p. 792-793, N. 20, 21, 22 e 30).

In una

decisione pubblicata in SVR 1997 ALV Nr. 80, il TFA ha stabilito che la

sospensione del diritto all’indennità, pronunciata in virtù dell’art. 30 LADI,

può aggiungersi alla restituzione di prestazioni. Secondo il vecchio art. 96

cpv. 2 LADI (oggi abrogato), la persona assicurata era tenuta ad annunciare

alla cassa di aver conseguito un guadagno intermedio.

Il TFA ha

in particolare rilevato che:

"

(...)

c) qu’en l’espèce, les premiers juges ont estimé

que l’omission reprochée a l’assuré par la caisse devait toutefois être

considérée comme un oubli et non comme une dissimulation destinée à obtenir

indûment des indemnités de chômage, de sorte que les conditions d’application

de l’art. 30 al. 1 let. e et f LACI ne seraient pas remplies selon eux;

qu’eu égard à la règle de l’art. 96 al. 2 LACI,

l’assuré ne saurait toutefois se contenter d’attendre que son employeur annonce

un éventuel gain intermédiaire à sa place à la caisse de chômage, mais il doit

informer personnellement la caisse de ce fait (arrêts non publiés B.C. du 17

décembre 1991, C 33/91, et F du 19 mai 1988, C 49/87; GEHRARDS, Kommentar zum

Arbeitslosenversicherungs-gesetz, vol. I, nos 28 et 29 p. 312; STAUFFER, Die

Arbeitslosen-versicherung, n° 2.3.1 p. 87);

qu’en l'occurrence, l’intimé devait en

particulier se douter que l’annonce - émanant de sa part - de la perception

d’un gain intermédiaire de 644 fr. 95 aurait probablement conduit la caisse de

chômage à réduire le montant des indemnités journalières;

que selon la jurisprudence, la notion de faute en

droit de l’assurance-chômage n’est pas la même qu’en droit pénal et civil, en

ce sens qu’elle ne suppose pas un comportement attaquable en soi, à savoir un

acte illégal (DTA 1982 n° 4 pp. 38-39 consid. 1a et les références; GEHRARDS,

op. cit., vol. I, ch. 8 p. 364; voire aussi ATF 122 V 45 consid. 3c/bb);

qu’un assuré qui omet de déclarer a

l’administration l’existence d’une occupation rémunérée durant la période de

chômage commet une faute (arrêt non publié M. du 25 mai 1982, C 29/81),

laquelle justifie donc en l’espèce une suspension du droit à l’indemnité

prononcée en vertu de l’art. 30 al. 1 let. e et f LACI; (...).”

(cfr. SVR

1997 ALV Nr. 80, consid. c, p. 243)

Ancora, circa l'obbligo di

annunciare e informare, in un'altra pronunzia, la nostra Massima istanza ha

confermato il precedente giudizio del TCA e, in particolare, ha sottolineato

che:

" (…)

2.- a) Il giudizio cantonale di primo grado deve essere condiviso

pure per quel che attiene all'applicazione fatta in concreto dei suddetti

principi (ndr.: quelli concernenti la restituzione di prestazioni ricevute

indebitamente e la sospensione dal diritto alle indennità sulla base dell'art.

30 cpv. 1 lett. e) e f) LADI allorquando l'assicurato ha fornito indicazioni

inveritiere o incomplete oppure ha violato altrimenti l'obbligo di annunciare o

di informare ex art. 96 LADI). Dagli atti all'inserto emerge in modo pacifico

che il ricorrente non ha - come sarebbe stato suo dovere - dichiarato alla

Cassa di aver conseguito nel mese di giugno 1999 un guadagno intermedio. Egli,

a suo dire, non lo fece per semplice dimenticanza, la quale sarebbe da mettere

in relazione con il suo stato di leggera depressione dovuta alla

disoccupazione. Ritenuto che il lavoro svolto gli era stato proposto

dall'Ufficio regionale di collocamento, la gravità dell'omissione sarebbe

particolarmente lieve e la sanzione pronunciata sproporzionata. Ora, come

correttamente apprezzato nel giudizio impugnato, tali giustificazioni e argomentazioni

non possono essere prese in considerazione, essendo esse generiche e non

comprovate. E' quindi del tutto incontestabile che il ricorrente ha violato il

suo obbligo di annunciare e informare previsto dalla legge, per cui a ragione

la Cassa ha sospeso il suo diritto all'indennità di disoccupazione. (…)"

(cfr. STFA del 20 ottobre

2000 nella causa B., C 89/00, consid. 2a)

L'Alta

Corte, confermando il precedente giudizio cantonale, in un altro giudizio ha,

in particolare, osservato che:

"

(…)

3.- b) Da quanto precede emerge in modo del tutto

verosimile che nei predetti periodi il ricorrente è stato inabile al lavoro

nella misura del 100% e che egli, non potendo ignorarlo, avrebbe dovuto

produrre i relativi due certificati medici (del 16 dicembre 1996 e del 23

settembre 1997). Non trasmettendoli all'amministrazione, egli ha quindi

intenzionalmente o per negligenza grave violato il suo obbligo di informare e

annunciare giusta l'art. 96 LADI. Alla pronunzia litigiosa deve pertanto essere

prestata adesione laddove i primi giudici, dopo un accurato esame della

documentazione agli atti, hanno pertinentemente ritenuto non sussistere in

concreto il presupposto della buona fede, necessario per condonare

all'assicurato l'obbligo di rimborsare le prestazioni indebitamente percepite

nella residua misura di fr. 9662.75. (…)"

(cfr. STFA del 25 luglio 2001 nella causa D., C

104/01, consid. 3b)

Il dovere

di informare deve dunque essere sempre rispettato da parte dei beneficiari di

prestazioni.

Devono

essere fornite, di conseguenza, tutte le indicazioni necessarie per valutare

l'adempimento delle condizioni da ossequiare per avere diritto alle indennità

(cfr. STFA del 25 luglio 2001 nella causa D., C 104/01, consid. 2 in fine).

Secondo

la giurisprudenza federale è peraltro irrilevante se le informazioni

inveritiere o incomplete sono causali per l'erogazione delle prestazioni

assicurative o del relativo calcolo (cfr. DLA 2004 N. 19, consid. 2.1.1, p.

191; DTF 123 V 150 consid. 1b; DLA 1993/1994 N. 3, consid. 3b, p. 21).

Il TFA,

in una sentenza pubblicata in DTF 125 V 193, ha stabilito che una sospensione

del diritto all'indennità ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. f LADI può essere

pronunciata solo qualora l'assicurato abbia agito intenzionalmente, vale a dire

consapevolmente e volontariamente.

Inoltre,

nel caso di violazione unica dell’obbligo di informare, è in contrasto con il

principio della proporzionalità infliggere la sanzione di cui all’art. 30 cpv.

1 lett. e LADI a un assicurato che peraltro decade, per lo stesso motivo, dal

diritto all’indennità giornaliera giusta l’art. 42 cpv. 2 OADI.

In una

sentenza pubblicata in DLA 2000 p. 169, la nostra Massima Istanza ha deciso che

se un assicurato esercita a titolo benevolo o a titolo di favore un'attività

che dovrebbe essere svolta soltanto dietro retribuzione (quindi analoga a un

rapporto di lavoro) senza annunciarlo all'assicurazione contro la

disoccupazione, il suo diritto all'indennità deve essere sospeso in base

all'art. 30 cpv. 1 lett. b LADI e non dell'art. 30 cpv. 1 lett. e) o f) LADI

(cfr. DLA 2000 N. 32, consid. 1d, pag. 173).

Infine,

in una recente pronunzia del 13 aprile 2006 nella causa P., C 169/05, il TFA ha

confermato una sospensione del diritto all’indennità di disoccupazione di 31

giorni comminata a un assicurato che, in violazione dell’art. 30 cpv. 1 lett. e

LADI, aveva omesso di notificare alla propria cassa l’esistenza di un rapporto

di lavoro dipendente che in realtà perdurava già da circa due mesi:

" Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. e LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité de chômage est suspendu

lorsqu'il est établi que celui-ci a donné des indications fausses ou

incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de fournir

des renseignements spontanément ou sur demande

et d'aviser. L'état de fait visé par cette disposition est toujours réalisé

lorsque l'assuré remplit de manière fausse ou incomplète des formulas destinées

à la caisse, à l'office du travail ou à l'autorité cantonale. Une violation de

l'obligation d'annoncer ou de renseigner est en outre réalisée si l'assuré

contrevient à ses devoirs découlant des art. 28 et 31 LPGA. Selon

l'art. 28 al. 2 LPGA, celui qui fait valoir son droit à des prestations doit fournir

gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir ce droit et fixer

les prestations dues. Quant à l'art. 31 al. 1 LPGA, il impose à l'ayant

droit, à ses proches ou aux tiers auxquels une prestation est versée de

communiquer à l'assureur ou, selon le cas, à l'organe compétent toute

modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une

prestation. Le devoir d'informer l'administration s'étend ainsi à tous les

faits qui ont une importance pour le droit aux prestations. Peu importe que les

renseignements faux ou incomplets soient ou non à l'origine d'un versement indu

de prestations ou de leur calcul erroné (ATF 123 V 151 consid. 1b; DTA 2004 n°

19 p. 191 consid. 2.1.1).

2.1.2 La durée de la suspension est

proportionnelle à la gravité de la faute (art.

30 al. 3 LACI). Elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère,

16 à 30 jours en cas de faute d'une gravité moyenne, et 31 à 60 jours en cas de

faute grave (art. 45 al. 2 OACI).

2.2 Sur la base des pièces versées au dossier, il

ressort que P.________ a travaillé pour le compte de l'entreprise X.________ SA

à raison respectivement de 4, 45,5 et 93 heures durant les mois de janvier,

février et mars 2004. Selon les décomptes de la caisse,

le recourant a réalisé à cette occasion des gains intermédiaires bruts de 91

fr. 40, 943 fr. 20 et 2'284 fr. Sur les cartes de contrôle qu'il a signées les

4 et 26 février, ainsi que le 18 mars 2004, le recourant a indiqué ne pas avoir

exercé d'activité lucrative dépendante ou indépendante durant la période de

contrôle indiquée sur la carte. De même, dans le questionnaire intitulé «Indications

de la persone assurée» (questionnaire IPA) pour le mois d'avril 2002, qu'il a

rempli le 5 avril 2004 dans le but d'obtenir une avance sur l'indemnité de

chômage, il a indiqué ne pas avoir travaillé chez un ou plusieurs employeurs. Ce

n'est que sur le duplicata du questionnaire IPA du mois d'avril 2004, daté du

26 avril 2004, qu'il a signalé pour la première fois avoir travaillé pour le

compte de l'entreprise X.________ SA. A la suite d'un téléphone auprès de cette

société, la caisse a été informée que le recourant y occupait un emploi depuis

la fin du mois de janvier 2004.

2.3 Il ressort de ce qui précède que P.________ a

omis de signaler à la caisse durant près de deux mois l'existence de son

engagement par la société X.________ SA. Malgré

la formulation explicite des questions figurant sur les cartes de contrôle et,

à partir du 1er avril 2004, sur les questionnaires IPA, le recourant a nié,

dans les formules qu'il a remplis les 4 et 26 février, 18 mars et 5 avril 2004,

avoir exercé une quelconque activité lucrative. Il importe peu

que certains de ces formulaires aient été remplis dans le but unique d'obtenir

une avance. Il n'y a en effet pas lieu de poser des exigences différentes en

matière d'obligation de renseigner en fonction du but auquel est destiné le

formulaire que l'assuré remplit. Dans tous les cas, les informations données

doivent correspondre à la réalité.

Cela étant, le recourant a omis de déclarer

immédiatement et spontanément à l'administration l'existence d'une occupation

rémunérée et la réalisation d'un gain intermédiaire durant le délai-cadre

d'indemnisation. C'est donc à juste titre que les instances précédentes ont

qualifié la faute commise par le recourant de grave. Quant à la durée de

la suspension (31 jours), elle n'apparaît pas qu'elle se situe à la limite

inférieure prévue en cas de faute grave.”

(STFA succitata, consid.

2.1.1ss)

2.4. Il Segretariato

di Stato dell'economia (SECO), quale autorità di sorveglianza che deve

adoperarsi per garantire un'applicazione uniforme del diritto ed impartire le

istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI; STFA dell’8 aprile 2004 nella causa

H., C 340/00, consid. 4; STFA del 10 marzo 2003 nella causa C., C 176/00,

consid. 3; STFA dell'8 agosto 2001 nella causa K., C 260/99, consid. 6b e DTF

127 V 57, consid. 3a pag. 61), nella versione francese della Circolare relativa

alle indennità di disoccupazione in vigore dal 1° gennaio 2003 (Circulaire IC,

Janvier 2003), in merito alla violazione dell’art. 30 cpv. 1 lett. e LADI, ha

stabilito che:

"D

34 L'assuré enfreint son obbligation d'aviser et de renseigner lorsqu'il

répond de manière fausse ou incomplète aux questions figurant sur le formulaire

à remettre à l'autorité compétente. Il y a aussi motif

de suspension lorsqu'il ne fournit pas spontanément tous les renseignements

importants pour déterminer son droit à l'indemnité ou calculer ses prestations.

D

35 Le fait que des indications fausses ou incomplètes lui aient

effectivement permis de toucher des prestations auxquelles il n'avait pas droit

ne revêt pas une grande importance.

D.

36 S'il est établi que l'assuré a enfreint sciemment son obligation de

renseigner et d'aviser, l'organe d'éxecution concerné dépose de surcroît une

plainte pénale conformément à l'art. 106 LACI.

D 37 Si la violation de l'obligation de reinsegner

et d'aviser entraîne une perte durable ou passegère du droit à l'indemnité,

aucune suspension ne sera prononcé."

(cfr. Circulaire IC, Janvier 2003, D34-D37)

2.5. Secondo

l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla

gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al

massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione del diritto

all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in

caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art.

45 cpv. 2 OADI).

La sua durata è

determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace

in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

In virtù dell'art. 45 cpv.

Considerandi

2.

bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità

entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della

sospensione è prolungata in modo adeguato.

L'art. 45 cpv. 3 OADI

stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza

valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un

lavoro idoneo.

2.6

In una decisione del 25

giugno 2004 nella causa A., C 152/03, chiamata a decidere nel caso in cui ad un

assicurato, oltre ad una sospensione di 37 giorni in quanto disoccupato per

propria colpa, è stata inflitta una sospensione dal diritto alle indennità di

disoccupazione di 60 giorni, ridotti dal Tribunale cantonale a 45, sulla base

dell’art. 30 cpv. 1 lett. e LADI, in merito allo scopo e alla durata della

sospensione il TFA ha, in particolare, sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…)

2.2

Für die Bemessung der Einstellungsdauer ist

neben dem Verschulden jeweils auch der spezifische Schutzzweck der einzelnen

Tatbestände des Art. 30 Abs. 1 AVIG zu berücksichtigen.

2.2.1

Der im gesamten Sozialversicherungsrecht

geltenden Schadenminderungspflicht (siehe Art. 17 Abs. 1 AVIG; BGE 114 V 285

Erw. 3, 111 V 239 Erw. 2a, 108 V 165 Erw. 2a) folgend muss eine versicherte

Person alles Zumutbare unternehmen, um den Eintritt der Arbeitslosigkeit zu

vermeiden. Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung greift bei Verhaltensweisen,

die sich negativ auf Eintritt oder Dauer der Leistungspflicht der

Arbeitslosenversicherung auswirken, ein.

2.2.2

Die Einstellung in der

Anspruchsberechtigung gemäss Art. 30 AVIG hat nicht den Charakter einer Strafe

im Sinne des Strafrechts, sondern denjenigen einer verwaltungsrechtlichen

Sanktion mit dem Zweck, der Gefahr missbräuchlicher Inanspruchnahme der

Arbeitslosenversicherung zu begegnen (BGE 123 V 151 Erw. 1c; ARV 1999 Nr. 33 S.

198). Das Gesetz bietet nur soweit eine Grundlage, den Leistungsanspruch eines

Versicherten, der an sich alle in Art. 8 AVIG genannten

Anspruchsvoraussetzungen erfüllt, zu verkürzen, als der damit verfolgte Zweck

tangiert ist. Rechtsprechung und Doktrin stimmen darin überein, dass die

befristete Einstellung im Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung ein geeignetes

Mittel ist, um die versicherte Person am Schaden zu beteiligen, welchen sie der

Arbeitslosenversicherung dadurch zufügt, dass sie sich nicht an die der

Schadenminderung dienenden Obliegenheiten hält (BGE 125 V 199 Erw. 6a, 124 V

227.

f. Erw. 2b; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Freiburg

1999, S. 461; Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, S. 251 N 691; Chopard, Die

Einstellung in der Anspruchsberechtigung, Diss. Zürich 1998, S. 42; Gerhards,

Kommentar zum AVIG, Band I, Bern 1988, Art. 30 N 2).

2.2.3

Zentrale Bedeutung kommt der Beteiligung an

effektiv entstandenem Schaden zu, wenn der Versicherte hiefür eine vermeidbare

Ursache setzte, wie es bei selbstverschuldeter Arbeitslosigkeit der Fall ist.

Sanktioniert werden bestimmte Verhaltensweisen darüber hinaus bereits dann,

wenn sie erst ein Schadensrisiko in sich bergen, sich also nicht in einem

tatsächlichen Schaden niedergeschlagen haben (so - mit Bezug auf Art. 30 Abs. 1

lit. c [unzureichende Arbeitsbemühungen] bzw. lit. d AVIG [Nichtbefolgung von

Weisungen] - die Urteile H. vom 6. Januar 2004, C 213/03, Erw. 2, und R. vom

21.

Februar 2002, C 152/01, Erw. 4). Die Einstellungstatbestände sind also

bereits insofern ein Instrument der Schadenminderung, indem sie - neben dem

"generalpräventiven" Schutz der Arbeitslosenversicherung vor

missbräuchlichen Verhaltensweisen - der vorbeugenden Verhaltenssteuerung im

Einzelfall dienen, so etwa der Intensivierung unzureichender Arbeitsbemühungen

oder der verbesserten Wahrnehmung administrativer Mitwirkungspflichten durch

die versicherte Person. Der Einbezug blosser Gefährdungstatbestände kommt nicht

allein dann zum Tragen, wenn ein erforderliches Handeln durchgesetzt werden

soll, sondern auch, wenn eine abgeschlossene unerwünschte Handlung - hier im

Sinne von Art. 30 Abs. 1 lit. e AVIG - zur Diskussion steht (vgl. BGE 123 V 151

Erw. 1b).

2.3

Die Dauer der Einstellung nach Art. 30 Abs. 1

lit. e AVIG leitet sich - ihrer Zweckbestimmung gemäss - von Art und Ausmass

des im Einzelfall vorhandenen objektiven Schadensrisikos ab, wie es sich durch

die unwahren oder unvollständigen Angaben oder durch andere Verletzungen der

Auskunfts- und Meldepflichten ergeben hat. Die subjektive Vorwerfbarkeit des

betreffenden Verhaltens beeinflusst das Mass der Sanktion dagegen nur insoweit,

als deren Berücksichtigung in einem angemessenen Verhältnis zum gesetzlichen

Schutzzweck steht. Denn auch bei beim Einstellungstatbestand des Art. 30 Abs. 1

lit. e AVIG handelt es sich nicht um eine Massnahme mit dem Charakter einer

Strafe (a.M. Chopard, a.a.O., S. 35; vgl. auch Nussbaumer, a.a.O., S. 251 N

691). Dies ergibt sich nach gesetzessystematischen Gesichtspunkten nicht zuletzt

daraus, dass die rein pönalen Rechtsfolgen - unter anderem - von Auskunfts-

oder Meldepflichtverletzungen in komplementärer Weise durch die

Strafbestimmungen der Art. 105 und 106 AVIG abgedeckt werden.

Im konkreten Fall hat das Verhalten des Versicherten

nur insofern zu einem effektiven wirtschaftlichen Schaden der

Arbeitslosenversicherung geführt, als er ein Arbeitsverhältnis aufgekündigt

hat, ohne dass hiefür hinreichende Gründe vorgelegen hätten. Die

selbstverschuldete Arbeitslosigkeit wurde mit einer (rechtskräftigen)

Einstellung in der Anspruchsberechtigung über 37 Tage separat sanktioniert.

Diese Anzahl von Arbeitslosentaggeldern hätte der Versicherte zu Unrecht in

Anspruch genommen, falls sein Ansinnen, die Kasse über die Urheberschaft der Vertragskündigung

zu täuschen, erfolgreich gewesen wäre. Mit Blick auf dieses begrenzte

spezifische Schadensrisiko erhellt die Unverhältnismässigkeit einer

Einstellungsdauer von 60 Tagen. Hinzu kommt noch, dass die Einreichung des

gefälschten Belegs gewissermassen einem untauglichen Versuch gleichkommen

musste, der als solcher objektiv nicht geeignet war, eine Täuschung zu

bewirken, weil die Kasse bei der Abklärung des Leistungsanspruchs stets Angaben

des letzten Arbeitgebers einholt, die sich unter anderem auf die Umstände der

Vertragsauflösung erstrecken. Damit ist die vorinstanzlich reduzierte

Einstellungsdauer im Ergebnis zu bestätigen.

(…)."

(cfr. STFA del 25 giugno

2004.

nella causa A., C 152/03)

2.7

Nella concreta evenienza,

dalle tavole processuali emerge che l’assicurato si è iscritto al collocamento nel

nostro Cantone il

1° ottobre 2005, alla

ricerca di un’occupazione a tempo pieno in qualità di “impiegato di commercio,

contabile debitori, incaricato” (doc. 31 e 32).

Occorre ancora precisare che,

antecedentemente al 1° ottobre 2005, RI 1 era domiciliato nel Cantone di __________

e iscritto al collocamento (dal mese di marzo 2004) presso la Cassa

disoccupazione di quel Cantone (cfr. doc. 20 e VIII, p. 2).

Nel formulario di

autocertificazione (FAUT) relativo al mese di novembre 2005, alla domanda volta

a sapere se egli avesse lavorato per uno o più datori di lavoro durante lo

stesso periodo di controllo, il ricorrente ha risposto negativamente

(cfr. doc. 35).

Sul FAUT del mese di

dicembre 2005, pervenuto alla Cassa il 15 dicembre 2005, egli ha invece

indicato di aver lavorato durante i giorni 2, 3, 4 e 5 dicembre, con la

precisazione di avere, citiamo: “… esercitato un periodo di prova, ma non c’è

stato accordo visto che la scelta è caduta sopra un’altra candidata!” (cfr.

doc. 34).

Il 15 dicembre 2005,

l’amministrazione ha ricevuto l’attestato di guadagno intermedio compilato dal

Ristorante-Pizzeria «__________ » di __________, dal quale risulta che

l’insorgente ha lavorato alle sue dipendenze per 7 giorni durante il periodo

19-30 novembre 2005 (cfr. doc. 30).

Invitato dalla Cassa a

giustificare la mancata indicazione sul FAUT del mese di novembre 2005 dei

giorni di lavoro effettuati presso il menzionato esercizio pubblico (cfr. doc.

19), l’assicurato, in data 16 dicembre 2005, ha innanzitutto sostenuto di non

aver ricevuto alcuna retribuzione nel corso del mese di novembre 2005 e che i

giorni di lavoro compiuti in questo mese gli sono stati pagati solo in un

secondo tempo.

D’altro canto, egli ha

fatto valere di avere informato della situazione la sua collocatrice (__________)

in occasione del colloquio del 30 novembre 2005 e di aver creduto che il

verbale stilato in quell’occasione, nonché il formulario di guadagno

intermedio, sarebbero bastati ad attestare la sua buona fede (doc. 16).

Il verbale relativo al

colloquio di consulenza a cui ha accennato RI 1, agli atti sub doc. 18,

ha il seguente tenore:

" L’assicurato

consegna le ricerche di lavoro svolte con le risposte.

Mi informa che forse a partire dal 01.12.05 verrà assunto con un

contratto a tempo indeterminato in qualità di responsabile del ristorante

presso __________ a __________.

Concordiamo che appena avrà stipulato il contratto di lavoro me ne

farà avere una copia, nel frattempo si informerà con la sua cassa disoccupazione

per quanto concerne un'eventuale differenza di salario.

(…)."

In sede

di opposizione, l’assicurato ha ribadito le proprie ragioni, sottolineando che

il suo comportamento non è mai stato finalizzato alla realizzazione di un profitto

economico (doc. 9 e 10).

In

occasione del colloquio del 31 gennaio 2006, la collocatrice __________, con

riferimento al verbale del 30 novembre 2005, ha precisato che, citiamo:

“l’assicurato stava svolgendo dei giorni di prova ed attendeva conferma di

un’eventuale assunzione.” (doc. A 2).

In corso

di causa, la Cassa CO 1 ha proceduto all’audizione di __________, la quale, a

proposito del noto colloquio di consulenza, ha dichiarato quanto segue:

"

Incontro in data odierna il signor __________,

responsabile della Cassa CO 1, il quale mi chiede informazioni riguardo

l’assicurato e il GI effettuato durante il mese di novembre 2005.

Informo che durante il colloquio del 30.11.2005

l’assicurato dichiarava che aveva effettuato dei giorni di prova e attendeva

(vedere verbale) il contratto a tempo indeterminato.

La sottoscritta informava l’assicurato di

richiedere alla cassa disoccupazione i formulari per dichiarare il GI."

(doc. 5).

Tenuto

conto delle affermazioni fatte dalla citata collocatrice, il ricorrente è stato

invitato dalla Cassa a rispondere alle seguenti due domande:

"

(…)

1.

Per quale motivo, nonostante sia stato

avvisato dalla sua consulente, non ha indicato la sua attività lavorativa sul

FAUT di novembre 2005?

2.

Per quale motivo ha presentato il formulario

“attestato di guadagno intermedio” solamente in data 15 dicembre 2005?

(doc. 2)

RI 1

ha così risposto:

" Ci

tengo a precisare la presenza di un'importante discordanza tra la domanda a me

posta (vs. rif. nr. 1), e i fatti avvenuti in tale data.

Il giorno precedente al colloquio con la signora __________, avevo

erroneamente compilato il formulario FAUT considerato il motivo della prima

esperienza di guadagno intermedio.

Il giorno dell'appuntamento con la collocatrice avevo già

consegnato il documento in questione e durante il colloquio si è disquisito

sulle procedure da seguire successivamente alla consegna di tale formulario.

Ebbene, non è riportato in nessun verbale né citato in nessuna

conversazione il fatto che il sottoscritto sia stato tale giorno

"avvisato" dalla propria consulente, sul modo di compilare le

rispettive risposte del formulario FAUT di novembre.

Per suddetti e sottolineati motivi, il sottoscritto, apponeva la

crocetta non sulla casella rispondente al proprio caso, bensì a quella

adiacente alla stessa.

Agendo sempre nella massima mia buona fede, le notificai il

lavoro che stato svolgendo presso il ristorante di Paradiso, rammentando il

motivo che svolgevo solo un periodo di prova, durato più del previsto per

incertezze da parte del datore di lavoro (vedere lettera del 5.01.2005, prove

d'allegato), nella reclutazione del nuovo personale; assumendomi

personalmente l'impegno assoluto di andare a ritirare l'altro formulario di

guadagno intermedio dai vostri uffici, al fine di eseguire il tutto

scrupolosamente come le disposizioni di legge consentono.

Per quanto riguarda la domanda (vs. rif. nr. 2), spiego il motivo

e gli avvenimenti per i quali ho presentato il formulario "attestato di

guadagno intermedio" il giorno citato.

Il sottoscritto, il 15.12.2005, si recava immediatamente presso i

vostri uffici per la premura di consegnare il medesimo formulario (vedere

alleati del 5.01.2006), poiché solo in tale data è stato messo in condizione di

ricevere, debitamente compilato ed in modo completo, lo stampato da parte del

suo datore di lavoro."

(doc. 3)

2.8

Da quanto

precede, occorre ritenere appurato, in primo luogo, che RI 1, durante i giorni

19, 20, 25, 26, 27, 28, 29 e 30 novembre 2005, ha svolto un’attività lavorativa

alle dipendenze del Ristorante-Pizzeria «__________ » di __________ e,

in secondo luogo, che egli ha omesso di indicare tale

circostanza sul FAUT del mese di novembre 2005 (cfr. doc. 35).

L'assicurato

pretende innanzitutto di non avere voluto trarre un indebito profitto ai danni

dell’assicurazione contro la disoccupazione.

Al

riguardo, è utile ripetere che il dovere di informare deve essere sempre

rispettato da parte di beneficiari di prestazioni. Devono essere fornite, di

conseguenza, tutte le indicazioni necessarie per valutare l'adempimento delle

condizioni da ossequiare per avere diritto alle indennità.

Secondo

la giurisprudenza federale, é irrilevante se le informazioni inveritiere o

incomplete sono causali per l'erogazione delle prestazioni assicurative o del

relativo calcolo (cfr. consid. 2.3.).

D’altro canto, egli fa

valere che la retribuzione dei giorni di lavoro effettuati nel mese di novembre

2005, è avvenuta soltanto durante il mese successivo.

Da parte sua, questa Corte

rileva che la domanda n. 1 contenuta nel formulario FAUT - il cui tenore non

lascia spazio ad interpretazioni di sorta - fa dipendere la risposta, positiva

o negativa, unicamente dall’avere o meno lavorato alle dipendenze di un datore di

lavoro durante il periodo di controllo in questione, indipendentemente dal

fatto che la relativa retribuzione avvenga soltanto in un periodo successivo.

Sempre in questo contesto,

è irrilevante la circostanza che i giorni di lavoro compiuti dall’assicurato nel

novembre 2005 erano di prova, in vista di una sua possibile assunzione a tempo

indeterminato.

Sebbene fossero di prova,

si è trattato di giorni di lavoro effettivo che, come tali, andavano puntualmente

notificati all’amministrazione.

Infine, RI 1 sostiene di

avere creduto in buona fede che l’aver informato la propria collocatrice in

merito al lavoro effettuato per conto del Ristorante-Pizzeria «__________ »,

avrebbe rimediato all’omissione commessa sul FAUT del mese di novembre 2005.

Sentita dalla Cassa, la

collocatrice __________ ha effettivamente confermato che, in occasione del colloquio

del 30 novembre 2005, l’assicurato le aveva comunicato di aver effettuato dei

giorni di lavoro in prova. D’altro canto, essa l’aveva invitato a richiedere i

formulari necessari ad annunciare il guadagno intermedio (cfr. doc. 5).

Stando così le cose, la

richiesta tendente a che il TCA proceda all’audizione testimoniale della

collocatrice appena citata (così come d’altronde quella riguardante il gerente

del ristorante «__________ ») è superflua, nella misura in cui essa non

potrebbe che confermare quanto già dichiarato precedentemente.

Il

diritto alla protezione della buona fede di cui all'art. 9 Cost. fed. - che

permette al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e

che essa eviti di contraddirsi - è garantito e impone all'autorità di

discostarsi dal principio della legalità, allorché essa, intervenendo in una

situazione concreta nei confronti di persone determinate, era competente a

rilasciarle, il cittadino non poteva riconoscerne l'inesattezza e, sempre che

l'ordinamento legale non sia mutato nel frattempo, fidente nelle informazione

ricevute egli abbia preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio

(cfr. STFA del 28 gennaio 2004 nella causa Arbeitslosenkasse der Gewerkschaft

Bau & Industrie GBI c/ A., C 218/03, consid. 2; STFA del 29 agosto 2002

nella causa Amt für Arbeit St. Gallen c/ S., C 25/02; STFA del 22 agosto 2000

nella causa B., C 116/00; DTF 121 V 65, consid. 2a p. 66-67 e la giurisprudenza

ivi citata; RAMI 1993 p. 120-121, Pratique VSI 1993 p. 21-22, RCC 1991 p. 220

consid. 3a, RCC 1983 p. 195 consid. 3, RCC 1982 p. 368

consid. 2, RCC 1981 p. 194 consid. 3, RCC 1979 p. 155, DLA 1992 p. 106, DTF 118

V 76 consid. 7, RDAT I-1992 n° 63; A. Grisel, Traité de droit administratif,

vol. I, p. 390ss; B. Knapp, Précis de droit administratif, 4a ed., n° 509, p.

108-109; A. Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich, p. 217ss).

A

prescindere dalla questione a sapere se il comportamento della collocatrice era

atto a fare nascere nell’assicurato la convinzione che l’averla messa al

corrente sarebbe bastato a rispettare il proprio dovere d’informare nei

confronti della Cassa, questo Tribunale osserva che, per sua esplicita

ammissione, al momento del noto colloquio di consulenza, RI 1 aveva già proceduto

a compilare e a consegnare il formulario FAUT incriminato (cfr. doc. 3: “Il

giorno precedente al colloquio con la signora __________ avevo erroneamente

compilato il formulario FAUT considerato il motivo della prima esperienza di

guadagno intermedio. Il giorno dell’appuntamento con la collocatrice

avevo già consegnato il documento in questione e …” – il corsivo è del

redattore), ragione per la quale all’atteggiamento della

consulente __________ non potrebbe essere in ogni caso riconosciuto un ruolo

causale.

In esito

a quanto precede - accertato che il ricorrente non ha informato

l'amministrazione a proposito dei giorni di lavoro compiuti durante il mese di

novembre 2005 - è a ragione che la Cassa l'ha sospeso dal diritto alle

indennità di disoccupazione.

2.9

Con la

decisione impugnata, l'amministrazione ha valutato come mediamente grave la

colpa commessa dall'assicurato e gli ha inflitto una sospensione di 16 giorni

dal diritto alle indennità di disoccupazione, in applicazione dell'art. 45 cpv.

2.

lett. b OADI (cfr. doc. 14-15).

Come

indicato al considerando 2.5., la durata della sospensione è determinata

secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre

parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 150; cfr., pure, la

"Tabella delle sospensioni. All'attenzione degli URC e delle autorità

cantonali", pubblicata in Prassi ML/AD 99/1 quale A1, che nel caso dell'art.

30.

cpv. 1 lett. e non stabilisce il numero dei giorni di sospensione ma si

limita a rinviare alla gravità della colpa da valutare secondo i casi).

Questo

Tribunale ritiene eccessiva la sanzione inflitta dalla Cassa all'assicurato.

Infatti nel

fissare la durata della sospensione occorre tenere conto del fatto che

l’assicurato, immediatamente dopo aver omesso di dichiarare i giorni di lavoro

effettuati per conto del «__________ », ha comunicato questa stessa

circostanza alla propria collocatrice.

Inoltre, al momento della

compilazione del FAUT di novembre 2005, egli non aveva ancora incassato la

retribuzione.

Il TCA

ritiene perciò che la sospensione di 16 giorni inflitta a RI 1 dall’amministrazione non rispetti il

principio della proporzionalità. Essa va pertanto ridotta a 10 giorni.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

è parzialmente accolto.

§ La

decisione su opposizione del 19 gennaio 2006 della Cassa CO 1 è

riformata nel senso che RI 1 è sospeso

dal diritto all'indennità di disoccupazione per 10 giorni.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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