38.2006.15
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26 luglio 2006Italiano39 min
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Numero d'incarto:
38.2006.15
Data decisione, Autorità:
26.07.2006, TCA
Titolo:
Disoccupato sanzionato con 16 giorni di sospensione per aver omesso d'indicare sul formulario FAUT di avere lavorato durante 8 giorni e di avere così conseguito guadagno intermedio. Ammessa violazione obbligo di informare. Negata la buona fede dell'assicurato. Sospensione ridotta a 10 giorni.
GUADAGNO INTERMEDIO
OBBLIGO DELL'ASSICURATO
SANZIONE
art. 9 COST
art. 30 cpv. 1 let. e LADI
art. 30 cpv. 3 LADI
art. 45 cpv. 2 OADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2006.15
mm/DC/td
Lugano
26 luglio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 6 febbraio 2006
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 19
gennaio 2006 emanata da
Cassa CO 1
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione formale del 21 dicembre 2005, la Cassa CO 1 ha comunicato a RI 1,
iscrittosi presso di lei a far tempo dal 1° ottobre 2005 (dopo esserlo stato sino
al 30 settembre 2005 presso la Cassa disoccupazione __________, dove egli aveva
il proprio domicilio), che il diritto alle indennità di disoccupazione sarebbe
stato sospeso per 16 giorni per avere fornito delle indicazioni sul formulario
FAUT relativo al mese di novembre 2005 (cfr. doc. 14).
1.2. A seguito
dell’opposizione interposta dall’assicurato (cfr. doc. 9), la Cassa, in data 19
gennaio 2006, ha emanato una decisione su opposizione con la quale ha
confermato la sua decisione del 21 dicembre 2005, osservando che:
"
- LADI art. 30 cpv. 1 lett. e, f
- OADI art. 45 cpv. 1 lett. c
il suo diritto all'indennità di disoccupazione è
sospeso per 16 giorni a decorrere dal 1° dicembre 2005.
Fattispecie e motivi:
L'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità
se ha fornito indicazioni inveritiere o incomplete oppure se ha violato
altrimenti l'obbligo d'informare o di annunciare, oppure ha indebitamente
ottenuto o tentato di ottenere l'indennità di disoccupazione.
La sospensione del diritto all'indennità ha
effetto dal primo giorno dopo l'atto o l'omissione per cui è stata decisa.
Nel suo caso in data 30 novembre 2005 ha
consegnato il formulario FAUT per il mese di novembre 2005 nel quale non aveva
indicato di aver lavorato, in data 15 novembre 2005 ha però notificato, tramite
attestati di guadagno intermedio, un'attività presso il Ristorante __________
di __________.
In seguito alla nostra decisione di cassa del 21
dicembre 2005 lei ha interposto opposizione in data 5 gennaio 2006, dalla sua
opposizione la Cassa non rileva nessun elemento che possa modificare la sua
precedente decisione. Anche il verbale apportato come prova della sua buona
fede non conferma che lei aveva detto alla signora __________ che aveva già
lavorato nel mese di Novembre 2005 ma bensì che aveva in vista un contratto di
lavoro con il ristorante __________ di __________ a partire dal 1° dicembre
2005."
(doc. 7)
1.3. Contro la
decisione su opposizione, l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al
TCA del seguente tenore:
"
Io sottoscritto RI 1 con la presente esplico gli
avvenimenti accadutimi nel mese di novembre 2005.
In data 19 gennaio 2006 ho ricevuto per
corrispondenza la decisione negativa da parte della Cassa CO 1, nonostante le
prove inviate, in riferimento alla mia opposizione del 17 dicembre 2005.
Infatti né la lettera del 17.12.2005, né quella
del 5.12.2006 hanno dato credito alla mia versione veritiera degli avvenimenti,
quindi mi affido alla sua imparzialità di prendere atto più alla mia buona fede
provata anziché all'errore umano accadutomi.
Consapevole che la buona intenzione non è
facilmente dimostrabile, ho preso appuntamento in data straordinaria con uno
dei miei testimoni, __________, con la quale in data odierna si è stilato un
nuovo verbale in completamento a quello del 30.11.05.
Difatti sul verbale che troverà in allegato, la
mia testimone, mettendosi in prima persona e lavorando presso gli stessi uffici
di collocamento, conferma in modo assoluto la mia buona fede di aver notificato
in tempo il lavoro a me offerto da parte del datore di lavoro in quel periodo;
specifico che nei giorni di novembre stavo lavorando per un periodo di prova in
opposizione alla lettera del 19.01.2006 (che troverà copia in allegato), che
contiene affermazioni discordanti.
La invito inoltre di considerare tutta la mia documentazione
da me allegata come prova a testimonianza dei fatti avvenuti, sensibilizzandola
alla mia difficile condizione, quale disoccupato.
Spero che la provvisoria decisione nei miei
riguardi sia riconsiderata, poiché una svista potrebbe pesare così tanto
finanziariamente a fronte di un comportamento trasparente e ineccepibile."
(I)
1.4. In data 18
febbraio 2006, RI 1 ha trasmesso al TCA copia dell’ulteriore corrispondenza
intercorsa nel frattempo con la Cassa CO 1 (III + allegati).
Il 23 febbraio
2006, a questa Corte è inoltre pervenuta copia di uno scritto, datato 21
febbraio 2006, che il ricorrente ha inviato il all’amministrazione (VII).
1.5. Nella sua
risposta di causa del 10 marzo 2006, la Cassa si è riconfermata nelle proprie
allegazioni (VIII).
1.6. Il 20 marzo
2006 l’assicurato ha fornito le seguenti precisazioni a proposito del contenuto
della risposta di causa:
"
Per quanto riguarda l'allegato da Voi
gentilmente a me inviato, relativo la comunicazione della Cassa di
disoccupazione datato 10.03.2006, reputo sbagliate e infondate alcune
dichiarazioni in esso contenute, per i seguenti motivi:
- la dicitura "… indicazione non indicata sul verbale del
colloquio di consulenza…", vero è invece come risulta citato nel secondo
verbale redatto dalla sig. __________ in data 31.01.2006, la conferma d'aver
denunciato a voce chiara sin dal primo colloquio in data 30.11.2005,
l'esistenza del rapporto di lavoro presso il ristorante __________; affidandomi
poi alla professionalità della mia consulente, sottoscrivevo il verbale nella
convinzione che i fatti da me esposti sarebbero stati resi noti alla Cassa
tramite la stessa.
- ribadisco ancora una volta la mia prima esperienza nella
compilazione del FAUT in presenza di un guadagno intermedio. Consegnai il
formulario in via provvisoria al 30 di novembre, (vista l'incertezza da parte
del datore di lavoro), pensando fosse il termine ultimo per la presentazione.
Durante il colloquio tuttavia non ricevetti alcuna successiva informazione
sulla compilazione del medesimo, né alcun consiglio per una correzione
immediata presso la vostra Cassa.
- la rappresentante del URS, nonché la mia consulente, Sig. __________,
una volta terminato il colloquio del 30.11.2005, mi licenziò con la sicurezza
che avevo agito correttamente e in buona fede, lasciandomi in seno la
tranquillità di non incombere in problematiche future.
- vi informo inoltre che in nessuna corrispondenza fin ora da me
scritta, emerga in mia difesa il fatto di essermi giudicato incapace o sprovveduto
nel rispondere alle domande del FAUT; i motivi che hanno portato a tale
inconveniente sono quelli già esposti nelle mie precedenti lettere.
Difatti se avessi avuto l'intenzione di non dire
il vero, quindi la possibilità di arricchirmi indebitamente a danno della
Cassa, non avrei agito in modo così esposto, sia nel notificare scrupolosamente
e tempestivamente il tutto presso gli uffici del URC, sia nella premura
espressa nel compilare insieme al datore di lavoro il formulario di GI.
L'equivoco nasce anche dal fatto che in quel
periodo avevo esercitato solo alcuni giorni di prova e l'assenza di un
contratto definitivo ha complicato ulteriormente la situazione, confondendomi
nell'esplicazione dei miei compiti.
Chiedo come avanzamento di prove di essere convocato
insieme ai miei testimoni, la Sig. __________ e i datori di lavoro del
Ristorante "__________ di __________ ", presso codesto Lodevole
Tribunale per un confronto diretto e spero decisivo sulla situazione." (X)
La Cassa
ha preso posizione in merito il 12 maggio 2006, semplicemente rifacendosi agli
argomenti già esposti in sede di risposta di causa (XIII).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio
2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H
212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10
ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999
nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (cfr. RU N. 44 del 5 novembre 2002 pag.
3371 segg.).
Il 1°
luglio 2003 è entrata in vigore la terza revisione della LADI, accettata dal
popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg.; RU
Fatti
N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).
Poiché
nel diritto delle assicurazioni sociali è determinante il disciplinamento
legale in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie
giuridicamente rilevante (cfr. STFA del 16 febbraio 2004 nella causa S., C
154/03; DTF 129 V 1, consid. 1.2, pag. 4; DTF 128 V 315 = SVR 2003 ALV Nr. 3;
DTF 127 V 466, consid. 1, pag. 467; DTF 126 V 163, consid. 4b, pag. 166; DTF 125 V 42, consid. 2b, pag. 44; DTF 123 V 70,
consid. 2, pag. 71; DTF 122 V 34, consid. 1, pag. 36
con riferimenti; RAMI 1999 n. K 994 pag. 321 consid. 2; STFA del 20 gennaio
2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01 e STFA del 23 gennaio 2002 nella causa
L., H 114/01), visto che la presente fattispecie si riferisce ad una
sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione a contare dal 1°
dicembre 2005 (in quanto l’assicurato avrebbe leso il suo obbligo di informare
omettendo di indicare sul formulario di autocertificazione del mese di novembre
2005 di avere svolto alcuni giorni di lavoro alle dipendenze di un esercizio
pubblico di Paradiso), al presente caso si applicano le norme della LPGA e
quelle della LADI in vigore dal 1° luglio 2003.
2.3. L’assicurato
é sospeso dal diritto all’indennità, tra l’altro, se ha fornito indicazioni
inveritiere o incomplete oppure ha violato altrimenti il suo obbligo di
informare o di annunciare (cfr. art. 30 cpv. 1 lett. e LADI).
Con
l'entrata in vigore della LPGA al 1° gennaio 2003 (in concreto applicabile;
cfr. consid. 2.2) il vecchio art. 96 LADI, che regolava l'obbligo di informare
e di annunciare, è stato abrogato (cfr. n. 16 dell’Allegato alla legge federale
del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni
sociali; RS 830.1).
L'art. 28
LPGA regola la "Collaborazione nell'esecuzione".
Gli
assicurati e il loro datore di lavoro devono collaborare gratuitamente
all’esecuzione delle varie leggi d’assicurazione sociale (cfr. art. 28 cpv. 1
LPGA).
Colui che rivendica prestazioni assicurative deve fornire
gratuitamente tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e
per stabilire le prestazioni assicurative (cfr. art. 28 cpv. 2 LPGA).
Chi pretende prestazioni assicurative deve autorizzare tutte le persone e i servizi, segnatamente il datore di
lavoro, i medici, le assicurazioni e gli organi ufficiali a fornire nel singolo
caso tutte le informazioni, sempre che siano necessarie per accertare il
diritto a prestazioni. Queste persone e questi servizi sono tenuti a dare le
informazioni (cfr. art. 28 cpv. 3 LPGA).
L'art. 31
LPGA regola la "Notificazione nel caso di cambiamento delle
condizioni".
L’avente
diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono
tenuti a notificare all’assicuratore o, secondo i casi, al competente organo
esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni
determinanti per l’erogazione di una prestazione (cfr. art. 31 cpv. 1 LPGA).
Qualsiasi persona o servizio che partecipa all’esecuzione delle
assicurazioni sociali ha l’obbligo di informare l’assicuratore se apprende che
le condizioni determinanti per l’erogazione di prestazioni hanno subìto
modifiche (cfr. art. 31 cpv. 2 LPGA).
Circa gli
effetti degli art. 28 e 31 LPGA sulla LADI, Kieser rileva che:
"
a) Die Mitwirkung beim Vollzug der
Sozialversicherungsgesetze und insbesondere bei der Leistungsfestsetzung hat in
den bisherigen Erlassen eine eingehende Regelung erfahren (vgl. dazu auch
LOCHER, Grundriss, 340: Regelung ist "in den einzelnen Gesetzten
verstreut"). Art. 28 ATSG weicht nicht grundsätzlich von den bisherigen
Normierungen ab und steht auch in Übereinstimmung mit art. 12 lit. c VwVG
(Auskünfte von Drittpersonen) bzw. von Art. 13 Abs. 1 VwVG (Mitwirkung der
Partei). Insoweit ergeben sich gegenüber dem bisherigen Rechtszustand keine
wesentlichen Neuerungen.
b) Eine Reihe von Bestimmungen der
Einzelgesetze wurde im Zuge der Anpassung an das ATSG ersatzlos aufgehoben.
Dies trifft insbesondere Regelungen zur Auskunftspflicht der Partei bzw. von
Drittpersonen (vgl dazu BBl 1999 4585). (…)."
(cfr.
U. Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo-Basilea-Ginevra 2003, ad art. 28, n. 30 e 31)
"
a Der Gesetzgeber hat grunsätzlich darauf
verzichtet, von der allgemeinen Regelung des Art. 31 ATSG abweichende
einzelgesetzliche Normierungen festzulegen. Vielmehr hob er die bestehenden
einzelgesetzlichen Ordnungen ersatzlos auf. Dies
betrifft art 83 altAbs. 3 MVG (dazu BBl 1999
4726) sowie altArt. 96 Abs. 2 AVIG (dazu BBl 1999 4744)."
(cfr. Kieser, op. cit., ad art. 31, n. 23)
La dottrina e la giurisprudenza sviluppate sotto l’egida del vecchio
art. 96 LADI conservano dunque la loro validità.
In merito
all’estensione dell’obbligo di informare e annunciare così si esprime Gehrards:
"
Die Auskunftspflicht ist umfassend. - Sie
bezieht sich auf “alle erforderlichen Auskünfte” (96 I, III). Was dabei im
einzelnen “erforderlich” ist, bestimmt dabei die anfragende Stelle bzw. richtet
sich nach der Informationsbedarf dieser Stelle.
Ebenso umfassend ist die Pflicht der Vorlage von
Unterlagen. - Es müssen alle Unterlagen vorgelegt werden, welche die anfragende
Stelle zur Erfüllung ihrer Aufgabe (im ALV-Bereich) benötigt (s. “die nötigen
Unterlagen”).
Anderseits dürfen von der berechtigten Stelle
keine Auskünfte und Unterlagen verlangt werden, die nicht “erforderlich” oder
“nötig” sind. Das Auskunftsrecht darf also nicht schikanös ausgeübt werden.
(...).
Die Meldepflicht des Versicherten gegenüber der
Kasse (vgl. oben N. 28) ist umfassend (vgl. “alles melden”), soweit die
Erfüllung der Meldepflicht wichtig ist für die:
- Anspruchsberechtigung des Versicherten
(s. Anspruchs- vorausetzungen)
- Leistungsbemessung (s. Höhe und Dauer).”
(cfr. G.
Gehrards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG), Vol. II,
p. 792-793, N. 20, 21, 22 e 30).
In una
decisione pubblicata in SVR 1997 ALV Nr. 80, il TFA ha stabilito che la
sospensione del diritto all’indennità, pronunciata in virtù dell’art. 30 LADI,
può aggiungersi alla restituzione di prestazioni. Secondo il vecchio art. 96
cpv. 2 LADI (oggi abrogato), la persona assicurata era tenuta ad annunciare
alla cassa di aver conseguito un guadagno intermedio.
Il TFA ha
in particolare rilevato che:
"
(...)
c) qu’en l’espèce, les premiers juges ont estimé
que l’omission reprochée a l’assuré par la caisse devait toutefois être
considérée comme un oubli et non comme une dissimulation destinée à obtenir
indûment des indemnités de chômage, de sorte que les conditions d’application
de l’art. 30 al. 1 let. e et f LACI ne seraient pas remplies selon eux;
qu’eu égard à la règle de l’art. 96 al. 2 LACI,
l’assuré ne saurait toutefois se contenter d’attendre que son employeur annonce
un éventuel gain intermédiaire à sa place à la caisse de chômage, mais il doit
informer personnellement la caisse de ce fait (arrêts non publiés B.C. du 17
décembre 1991, C 33/91, et F du 19 mai 1988, C 49/87; GEHRARDS, Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungs-gesetz, vol. I, nos 28 et 29 p. 312; STAUFFER, Die
Arbeitslosen-versicherung, n° 2.3.1 p. 87);
qu’en l'occurrence, l’intimé devait en
particulier se douter que l’annonce - émanant de sa part - de la perception
d’un gain intermédiaire de 644 fr. 95 aurait probablement conduit la caisse de
chômage à réduire le montant des indemnités journalières;
que selon la jurisprudence, la notion de faute en
droit de l’assurance-chômage n’est pas la même qu’en droit pénal et civil, en
ce sens qu’elle ne suppose pas un comportement attaquable en soi, à savoir un
acte illégal (DTA 1982 n° 4 pp. 38-39 consid. 1a et les références; GEHRARDS,
op. cit., vol. I, ch. 8 p. 364; voire aussi ATF 122 V 45 consid. 3c/bb);
qu’un assuré qui omet de déclarer a
l’administration l’existence d’une occupation rémunérée durant la période de
chômage commet une faute (arrêt non publié M. du 25 mai 1982, C 29/81),
laquelle justifie donc en l’espèce une suspension du droit à l’indemnité
prononcée en vertu de l’art. 30 al. 1 let. e et f LACI; (...).”
(cfr. SVR
1997 ALV Nr. 80, consid. c, p. 243)
Ancora, circa l'obbligo di
annunciare e informare, in un'altra pronunzia, la nostra Massima istanza ha
confermato il precedente giudizio del TCA e, in particolare, ha sottolineato
che:
" (…)
2.- a) Il giudizio cantonale di primo grado deve essere condiviso
pure per quel che attiene all'applicazione fatta in concreto dei suddetti
principi (ndr.: quelli concernenti la restituzione di prestazioni ricevute
indebitamente e la sospensione dal diritto alle indennità sulla base dell'art.
30 cpv. 1 lett. e) e f) LADI allorquando l'assicurato ha fornito indicazioni
inveritiere o incomplete oppure ha violato altrimenti l'obbligo di annunciare o
di informare ex art. 96 LADI). Dagli atti all'inserto emerge in modo pacifico
che il ricorrente non ha - come sarebbe stato suo dovere - dichiarato alla
Cassa di aver conseguito nel mese di giugno 1999 un guadagno intermedio. Egli,
a suo dire, non lo fece per semplice dimenticanza, la quale sarebbe da mettere
in relazione con il suo stato di leggera depressione dovuta alla
disoccupazione. Ritenuto che il lavoro svolto gli era stato proposto
dall'Ufficio regionale di collocamento, la gravità dell'omissione sarebbe
particolarmente lieve e la sanzione pronunciata sproporzionata. Ora, come
correttamente apprezzato nel giudizio impugnato, tali giustificazioni e argomentazioni
non possono essere prese in considerazione, essendo esse generiche e non
comprovate. E' quindi del tutto incontestabile che il ricorrente ha violato il
suo obbligo di annunciare e informare previsto dalla legge, per cui a ragione
la Cassa ha sospeso il suo diritto all'indennità di disoccupazione. (…)"
(cfr. STFA del 20 ottobre
2000 nella causa B., C 89/00, consid. 2a)
L'Alta
Corte, confermando il precedente giudizio cantonale, in un altro giudizio ha,
in particolare, osservato che:
"
(…)
3.- b) Da quanto precede emerge in modo del tutto
verosimile che nei predetti periodi il ricorrente è stato inabile al lavoro
nella misura del 100% e che egli, non potendo ignorarlo, avrebbe dovuto
produrre i relativi due certificati medici (del 16 dicembre 1996 e del 23
settembre 1997). Non trasmettendoli all'amministrazione, egli ha quindi
intenzionalmente o per negligenza grave violato il suo obbligo di informare e
annunciare giusta l'art. 96 LADI. Alla pronunzia litigiosa deve pertanto essere
prestata adesione laddove i primi giudici, dopo un accurato esame della
documentazione agli atti, hanno pertinentemente ritenuto non sussistere in
concreto il presupposto della buona fede, necessario per condonare
all'assicurato l'obbligo di rimborsare le prestazioni indebitamente percepite
nella residua misura di fr. 9662.75. (…)"
(cfr. STFA del 25 luglio 2001 nella causa D., C
104/01, consid. 3b)
Il dovere
di informare deve dunque essere sempre rispettato da parte dei beneficiari di
prestazioni.
Devono
essere fornite, di conseguenza, tutte le indicazioni necessarie per valutare
l'adempimento delle condizioni da ossequiare per avere diritto alle indennità
(cfr. STFA del 25 luglio 2001 nella causa D., C 104/01, consid. 2 in fine).
Secondo
la giurisprudenza federale è peraltro irrilevante se le informazioni
inveritiere o incomplete sono causali per l'erogazione delle prestazioni
assicurative o del relativo calcolo (cfr. DLA 2004 N. 19, consid. 2.1.1, p.
191; DTF 123 V 150 consid. 1b; DLA 1993/1994 N. 3, consid. 3b, p. 21).
Il TFA,
in una sentenza pubblicata in DTF 125 V 193, ha stabilito che una sospensione
del diritto all'indennità ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. f LADI può essere
pronunciata solo qualora l'assicurato abbia agito intenzionalmente, vale a dire
consapevolmente e volontariamente.
Inoltre,
nel caso di violazione unica dell’obbligo di informare, è in contrasto con il
principio della proporzionalità infliggere la sanzione di cui all’art. 30 cpv.
1 lett. e LADI a un assicurato che peraltro decade, per lo stesso motivo, dal
diritto all’indennità giornaliera giusta l’art. 42 cpv. 2 OADI.
In una
sentenza pubblicata in DLA 2000 p. 169, la nostra Massima Istanza ha deciso che
se un assicurato esercita a titolo benevolo o a titolo di favore un'attività
che dovrebbe essere svolta soltanto dietro retribuzione (quindi analoga a un
rapporto di lavoro) senza annunciarlo all'assicurazione contro la
disoccupazione, il suo diritto all'indennità deve essere sospeso in base
all'art. 30 cpv. 1 lett. b LADI e non dell'art. 30 cpv. 1 lett. e) o f) LADI
(cfr. DLA 2000 N. 32, consid. 1d, pag. 173).
Infine,
in una recente pronunzia del 13 aprile 2006 nella causa P., C 169/05, il TFA ha
confermato una sospensione del diritto all’indennità di disoccupazione di 31
giorni comminata a un assicurato che, in violazione dell’art. 30 cpv. 1 lett. e
LADI, aveva omesso di notificare alla propria cassa l’esistenza di un rapporto
di lavoro dipendente che in realtà perdurava già da circa due mesi:
" Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. e LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité de chômage est suspendu
lorsqu'il est établi que celui-ci a donné des indications fausses ou
incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de fournir
des renseignements spontanément ou sur demande
et d'aviser. L'état de fait visé par cette disposition est toujours réalisé
lorsque l'assuré remplit de manière fausse ou incomplète des formulas destinées
à la caisse, à l'office du travail ou à l'autorité cantonale. Une violation de
l'obligation d'annoncer ou de renseigner est en outre réalisée si l'assuré
contrevient à ses devoirs découlant des art. 28 et 31 LPGA. Selon
l'art. 28 al. 2 LPGA, celui qui fait valoir son droit à des prestations doit fournir
gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir ce droit et fixer
les prestations dues. Quant à l'art. 31 al. 1 LPGA, il impose à l'ayant
droit, à ses proches ou aux tiers auxquels une prestation est versée de
communiquer à l'assureur ou, selon le cas, à l'organe compétent toute
modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une
prestation. Le devoir d'informer l'administration s'étend ainsi à tous les
faits qui ont une importance pour le droit aux prestations. Peu importe que les
renseignements faux ou incomplets soient ou non à l'origine d'un versement indu
de prestations ou de leur calcul erroné (ATF 123 V 151 consid. 1b; DTA 2004 n°
19 p. 191 consid. 2.1.1).
2.1.2 La durée de la suspension est
proportionnelle à la gravité de la faute (art.
30 al. 3 LACI). Elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère,
16 à 30 jours en cas de faute d'une gravité moyenne, et 31 à 60 jours en cas de
faute grave (art. 45 al. 2 OACI).
2.2 Sur la base des pièces versées au dossier, il
ressort que P.________ a travaillé pour le compte de l'entreprise X.________ SA
à raison respectivement de 4, 45,5 et 93 heures durant les mois de janvier,
février et mars 2004. Selon les décomptes de la caisse,
le recourant a réalisé à cette occasion des gains intermédiaires bruts de 91
fr. 40, 943 fr. 20 et 2'284 fr. Sur les cartes de contrôle qu'il a signées les
4 et 26 février, ainsi que le 18 mars 2004, le recourant a indiqué ne pas avoir
exercé d'activité lucrative dépendante ou indépendante durant la période de
contrôle indiquée sur la carte. De même, dans le questionnaire intitulé «Indications
de la persone assurée» (questionnaire IPA) pour le mois d'avril 2002, qu'il a
rempli le 5 avril 2004 dans le but d'obtenir une avance sur l'indemnité de
chômage, il a indiqué ne pas avoir travaillé chez un ou plusieurs employeurs. Ce
n'est que sur le duplicata du questionnaire IPA du mois d'avril 2004, daté du
26 avril 2004, qu'il a signalé pour la première fois avoir travaillé pour le
compte de l'entreprise X.________ SA. A la suite d'un téléphone auprès de cette
société, la caisse a été informée que le recourant y occupait un emploi depuis
la fin du mois de janvier 2004.
2.3 Il ressort de ce qui précède que P.________ a
omis de signaler à la caisse durant près de deux mois l'existence de son
engagement par la société X.________ SA. Malgré
la formulation explicite des questions figurant sur les cartes de contrôle et,
à partir du 1er avril 2004, sur les questionnaires IPA, le recourant a nié,
dans les formules qu'il a remplis les 4 et 26 février, 18 mars et 5 avril 2004,
avoir exercé une quelconque activité lucrative. Il importe peu
que certains de ces formulaires aient été remplis dans le but unique d'obtenir
une avance. Il n'y a en effet pas lieu de poser des exigences différentes en
matière d'obligation de renseigner en fonction du but auquel est destiné le
formulaire que l'assuré remplit. Dans tous les cas, les informations données
doivent correspondre à la réalité.
Cela étant, le recourant a omis de déclarer
immédiatement et spontanément à l'administration l'existence d'une occupation
rémunérée et la réalisation d'un gain intermédiaire durant le délai-cadre
d'indemnisation. C'est donc à juste titre que les instances précédentes ont
qualifié la faute commise par le recourant de grave. Quant à la durée de
la suspension (31 jours), elle n'apparaît pas qu'elle se situe à la limite
inférieure prévue en cas de faute grave.”
(STFA succitata, consid.
2.1.1ss)
2.4. Il Segretariato
di Stato dell'economia (SECO), quale autorità di sorveglianza che deve
adoperarsi per garantire un'applicazione uniforme del diritto ed impartire le
istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI; STFA dell’8 aprile 2004 nella causa
H., C 340/00, consid. 4; STFA del 10 marzo 2003 nella causa C., C 176/00,
consid. 3; STFA dell'8 agosto 2001 nella causa K., C 260/99, consid. 6b e DTF
127 V 57, consid. 3a pag. 61), nella versione francese della Circolare relativa
alle indennità di disoccupazione in vigore dal 1° gennaio 2003 (Circulaire IC,
Janvier 2003), in merito alla violazione dell’art. 30 cpv. 1 lett. e LADI, ha
stabilito che:
"D
34 L'assuré enfreint son obbligation d'aviser et de renseigner lorsqu'il
répond de manière fausse ou incomplète aux questions figurant sur le formulaire
à remettre à l'autorité compétente. Il y a aussi motif
de suspension lorsqu'il ne fournit pas spontanément tous les renseignements
importants pour déterminer son droit à l'indemnité ou calculer ses prestations.
D
35 Le fait que des indications fausses ou incomplètes lui aient
effectivement permis de toucher des prestations auxquelles il n'avait pas droit
ne revêt pas une grande importance.
D.
36 S'il est établi que l'assuré a enfreint sciemment son obligation de
renseigner et d'aviser, l'organe d'éxecution concerné dépose de surcroît une
plainte pénale conformément à l'art. 106 LACI.
D 37 Si la violation de l'obligation de reinsegner
et d'aviser entraîne une perte durable ou passegère du droit à l'indemnité,
aucune suspension ne sera prononcé."
(cfr. Circulaire IC, Janvier 2003, D34-D37)
2.5. Secondo
l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla
gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al
massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione del diritto
all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in
caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art.
45 cpv. 2 OADI).
La sua durata è
determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace
in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).
In virtù dell'art. 45 cpv.
Considerandi
2.
bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità
entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della
sospensione è prolungata in modo adeguato.
L'art. 45 cpv. 3 OADI
stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza
valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un
lavoro idoneo.
2.6
In una decisione del 25
giugno 2004 nella causa A., C 152/03, chiamata a decidere nel caso in cui ad un
assicurato, oltre ad una sospensione di 37 giorni in quanto disoccupato per
propria colpa, è stata inflitta una sospensione dal diritto alle indennità di
disoccupazione di 60 giorni, ridotti dal Tribunale cantonale a 45, sulla base
dell’art. 30 cpv. 1 lett. e LADI, in merito allo scopo e alla durata della
sospensione il TFA ha, in particolare, sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
2.2
Für die Bemessung der Einstellungsdauer ist
neben dem Verschulden jeweils auch der spezifische Schutzzweck der einzelnen
Tatbestände des Art. 30 Abs. 1 AVIG zu berücksichtigen.
2.2.1
Der im gesamten Sozialversicherungsrecht
geltenden Schadenminderungspflicht (siehe Art. 17 Abs. 1 AVIG; BGE 114 V 285
Erw. 3, 111 V 239 Erw. 2a, 108 V 165 Erw. 2a) folgend muss eine versicherte
Person alles Zumutbare unternehmen, um den Eintritt der Arbeitslosigkeit zu
vermeiden. Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung greift bei Verhaltensweisen,
die sich negativ auf Eintritt oder Dauer der Leistungspflicht der
Arbeitslosenversicherung auswirken, ein.
2.2.2
Die Einstellung in der
Anspruchsberechtigung gemäss Art. 30 AVIG hat nicht den Charakter einer Strafe
im Sinne des Strafrechts, sondern denjenigen einer verwaltungsrechtlichen
Sanktion mit dem Zweck, der Gefahr missbräuchlicher Inanspruchnahme der
Arbeitslosenversicherung zu begegnen (BGE 123 V 151 Erw. 1c; ARV 1999 Nr. 33 S.
198). Das Gesetz bietet nur soweit eine Grundlage, den Leistungsanspruch eines
Versicherten, der an sich alle in Art. 8 AVIG genannten
Anspruchsvoraussetzungen erfüllt, zu verkürzen, als der damit verfolgte Zweck
tangiert ist. Rechtsprechung und Doktrin stimmen darin überein, dass die
befristete Einstellung im Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung ein geeignetes
Mittel ist, um die versicherte Person am Schaden zu beteiligen, welchen sie der
Arbeitslosenversicherung dadurch zufügt, dass sie sich nicht an die der
Schadenminderung dienenden Obliegenheiten hält (BGE 125 V 199 Erw. 6a, 124 V
227.
f. Erw. 2b; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Freiburg
1999, S. 461; Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, S. 251 N 691; Chopard, Die
Einstellung in der Anspruchsberechtigung, Diss. Zürich 1998, S. 42; Gerhards,
Kommentar zum AVIG, Band I, Bern 1988, Art. 30 N 2).
2.2.3
Zentrale Bedeutung kommt der Beteiligung an
effektiv entstandenem Schaden zu, wenn der Versicherte hiefür eine vermeidbare
Ursache setzte, wie es bei selbstverschuldeter Arbeitslosigkeit der Fall ist.
Sanktioniert werden bestimmte Verhaltensweisen darüber hinaus bereits dann,
wenn sie erst ein Schadensrisiko in sich bergen, sich also nicht in einem
tatsächlichen Schaden niedergeschlagen haben (so - mit Bezug auf Art. 30 Abs. 1
lit. c [unzureichende Arbeitsbemühungen] bzw. lit. d AVIG [Nichtbefolgung von
Weisungen] - die Urteile H. vom 6. Januar 2004, C 213/03, Erw. 2, und R. vom
21.
Februar 2002, C 152/01, Erw. 4). Die Einstellungstatbestände sind also
bereits insofern ein Instrument der Schadenminderung, indem sie - neben dem
"generalpräventiven" Schutz der Arbeitslosenversicherung vor
missbräuchlichen Verhaltensweisen - der vorbeugenden Verhaltenssteuerung im
Einzelfall dienen, so etwa der Intensivierung unzureichender Arbeitsbemühungen
oder der verbesserten Wahrnehmung administrativer Mitwirkungspflichten durch
die versicherte Person. Der Einbezug blosser Gefährdungstatbestände kommt nicht
allein dann zum Tragen, wenn ein erforderliches Handeln durchgesetzt werden
soll, sondern auch, wenn eine abgeschlossene unerwünschte Handlung - hier im
Sinne von Art. 30 Abs. 1 lit. e AVIG - zur Diskussion steht (vgl. BGE 123 V 151
Erw. 1b).
2.3
Die Dauer der Einstellung nach Art. 30 Abs. 1
lit. e AVIG leitet sich - ihrer Zweckbestimmung gemäss - von Art und Ausmass
des im Einzelfall vorhandenen objektiven Schadensrisikos ab, wie es sich durch
die unwahren oder unvollständigen Angaben oder durch andere Verletzungen der
Auskunfts- und Meldepflichten ergeben hat. Die subjektive Vorwerfbarkeit des
betreffenden Verhaltens beeinflusst das Mass der Sanktion dagegen nur insoweit,
als deren Berücksichtigung in einem angemessenen Verhältnis zum gesetzlichen
Schutzzweck steht. Denn auch bei beim Einstellungstatbestand des Art. 30 Abs. 1
lit. e AVIG handelt es sich nicht um eine Massnahme mit dem Charakter einer
Strafe (a.M. Chopard, a.a.O., S. 35; vgl. auch Nussbaumer, a.a.O., S. 251 N
691). Dies ergibt sich nach gesetzessystematischen Gesichtspunkten nicht zuletzt
daraus, dass die rein pönalen Rechtsfolgen - unter anderem - von Auskunfts-
oder Meldepflichtverletzungen in komplementärer Weise durch die
Strafbestimmungen der Art. 105 und 106 AVIG abgedeckt werden.
Im konkreten Fall hat das Verhalten des Versicherten
nur insofern zu einem effektiven wirtschaftlichen Schaden der
Arbeitslosenversicherung geführt, als er ein Arbeitsverhältnis aufgekündigt
hat, ohne dass hiefür hinreichende Gründe vorgelegen hätten. Die
selbstverschuldete Arbeitslosigkeit wurde mit einer (rechtskräftigen)
Einstellung in der Anspruchsberechtigung über 37 Tage separat sanktioniert.
Diese Anzahl von Arbeitslosentaggeldern hätte der Versicherte zu Unrecht in
Anspruch genommen, falls sein Ansinnen, die Kasse über die Urheberschaft der Vertragskündigung
zu täuschen, erfolgreich gewesen wäre. Mit Blick auf dieses begrenzte
spezifische Schadensrisiko erhellt die Unverhältnismässigkeit einer
Einstellungsdauer von 60 Tagen. Hinzu kommt noch, dass die Einreichung des
gefälschten Belegs gewissermassen einem untauglichen Versuch gleichkommen
musste, der als solcher objektiv nicht geeignet war, eine Täuschung zu
bewirken, weil die Kasse bei der Abklärung des Leistungsanspruchs stets Angaben
des letzten Arbeitgebers einholt, die sich unter anderem auf die Umstände der
Vertragsauflösung erstrecken. Damit ist die vorinstanzlich reduzierte
Einstellungsdauer im Ergebnis zu bestätigen.
(…)."
(cfr. STFA del 25 giugno
2004.
nella causa A., C 152/03)
2.7
Nella concreta evenienza,
dalle tavole processuali emerge che l’assicurato si è iscritto al collocamento nel
nostro Cantone il
1° ottobre 2005, alla
ricerca di un’occupazione a tempo pieno in qualità di “impiegato di commercio,
contabile debitori, incaricato” (doc. 31 e 32).
Occorre ancora precisare che,
antecedentemente al 1° ottobre 2005, RI 1 era domiciliato nel Cantone di __________
e iscritto al collocamento (dal mese di marzo 2004) presso la Cassa
disoccupazione di quel Cantone (cfr. doc. 20 e VIII, p. 2).
Nel formulario di
autocertificazione (FAUT) relativo al mese di novembre 2005, alla domanda volta
a sapere se egli avesse lavorato per uno o più datori di lavoro durante lo
stesso periodo di controllo, il ricorrente ha risposto negativamente
(cfr. doc. 35).
Sul FAUT del mese di
dicembre 2005, pervenuto alla Cassa il 15 dicembre 2005, egli ha invece
indicato di aver lavorato durante i giorni 2, 3, 4 e 5 dicembre, con la
precisazione di avere, citiamo: “… esercitato un periodo di prova, ma non c’è
stato accordo visto che la scelta è caduta sopra un’altra candidata!” (cfr.
doc. 34).
Il 15 dicembre 2005,
l’amministrazione ha ricevuto l’attestato di guadagno intermedio compilato dal
Ristorante-Pizzeria «__________ » di __________, dal quale risulta che
l’insorgente ha lavorato alle sue dipendenze per 7 giorni durante il periodo
19-30 novembre 2005 (cfr. doc. 30).
Invitato dalla Cassa a
giustificare la mancata indicazione sul FAUT del mese di novembre 2005 dei
giorni di lavoro effettuati presso il menzionato esercizio pubblico (cfr. doc.
19), l’assicurato, in data 16 dicembre 2005, ha innanzitutto sostenuto di non
aver ricevuto alcuna retribuzione nel corso del mese di novembre 2005 e che i
giorni di lavoro compiuti in questo mese gli sono stati pagati solo in un
secondo tempo.
D’altro canto, egli ha
fatto valere di avere informato della situazione la sua collocatrice (__________)
in occasione del colloquio del 30 novembre 2005 e di aver creduto che il
verbale stilato in quell’occasione, nonché il formulario di guadagno
intermedio, sarebbero bastati ad attestare la sua buona fede (doc. 16).
Il verbale relativo al
colloquio di consulenza a cui ha accennato RI 1, agli atti sub doc. 18,
ha il seguente tenore:
" L’assicurato
consegna le ricerche di lavoro svolte con le risposte.
Mi informa che forse a partire dal 01.12.05 verrà assunto con un
contratto a tempo indeterminato in qualità di responsabile del ristorante
presso __________ a __________.
Concordiamo che appena avrà stipulato il contratto di lavoro me ne
farà avere una copia, nel frattempo si informerà con la sua cassa disoccupazione
per quanto concerne un'eventuale differenza di salario.
(…)."
In sede
di opposizione, l’assicurato ha ribadito le proprie ragioni, sottolineando che
il suo comportamento non è mai stato finalizzato alla realizzazione di un profitto
economico (doc. 9 e 10).
In
occasione del colloquio del 31 gennaio 2006, la collocatrice __________, con
riferimento al verbale del 30 novembre 2005, ha precisato che, citiamo:
“l’assicurato stava svolgendo dei giorni di prova ed attendeva conferma di
un’eventuale assunzione.” (doc. A 2).
In corso
di causa, la Cassa CO 1 ha proceduto all’audizione di __________, la quale, a
proposito del noto colloquio di consulenza, ha dichiarato quanto segue:
"
Incontro in data odierna il signor __________,
responsabile della Cassa CO 1, il quale mi chiede informazioni riguardo
l’assicurato e il GI effettuato durante il mese di novembre 2005.
Informo che durante il colloquio del 30.11.2005
l’assicurato dichiarava che aveva effettuato dei giorni di prova e attendeva
(vedere verbale) il contratto a tempo indeterminato.
La sottoscritta informava l’assicurato di
richiedere alla cassa disoccupazione i formulari per dichiarare il GI."
(doc. 5).
Tenuto
conto delle affermazioni fatte dalla citata collocatrice, il ricorrente è stato
invitato dalla Cassa a rispondere alle seguenti due domande:
"
(…)
1.
Per quale motivo, nonostante sia stato
avvisato dalla sua consulente, non ha indicato la sua attività lavorativa sul
FAUT di novembre 2005?
2.
Per quale motivo ha presentato il formulario
“attestato di guadagno intermedio” solamente in data 15 dicembre 2005?
(doc. 2)
RI 1
ha così risposto:
" Ci
tengo a precisare la presenza di un'importante discordanza tra la domanda a me
posta (vs. rif. nr. 1), e i fatti avvenuti in tale data.
Il giorno precedente al colloquio con la signora __________, avevo
erroneamente compilato il formulario FAUT considerato il motivo della prima
esperienza di guadagno intermedio.
Il giorno dell'appuntamento con la collocatrice avevo già
consegnato il documento in questione e durante il colloquio si è disquisito
sulle procedure da seguire successivamente alla consegna di tale formulario.
Ebbene, non è riportato in nessun verbale né citato in nessuna
conversazione il fatto che il sottoscritto sia stato tale giorno
"avvisato" dalla propria consulente, sul modo di compilare le
rispettive risposte del formulario FAUT di novembre.
Per suddetti e sottolineati motivi, il sottoscritto, apponeva la
crocetta non sulla casella rispondente al proprio caso, bensì a quella
adiacente alla stessa.
Agendo sempre nella massima mia buona fede, le notificai il
lavoro che stato svolgendo presso il ristorante di Paradiso, rammentando il
motivo che svolgevo solo un periodo di prova, durato più del previsto per
incertezze da parte del datore di lavoro (vedere lettera del 5.01.2005, prove
d'allegato), nella reclutazione del nuovo personale; assumendomi
personalmente l'impegno assoluto di andare a ritirare l'altro formulario di
guadagno intermedio dai vostri uffici, al fine di eseguire il tutto
scrupolosamente come le disposizioni di legge consentono.
Per quanto riguarda la domanda (vs. rif. nr. 2), spiego il motivo
e gli avvenimenti per i quali ho presentato il formulario "attestato di
guadagno intermedio" il giorno citato.
Il sottoscritto, il 15.12.2005, si recava immediatamente presso i
vostri uffici per la premura di consegnare il medesimo formulario (vedere
alleati del 5.01.2006), poiché solo in tale data è stato messo in condizione di
ricevere, debitamente compilato ed in modo completo, lo stampato da parte del
suo datore di lavoro."
(doc. 3)
2.8
Da quanto
precede, occorre ritenere appurato, in primo luogo, che RI 1, durante i giorni
19, 20, 25, 26, 27, 28, 29 e 30 novembre 2005, ha svolto un’attività lavorativa
alle dipendenze del Ristorante-Pizzeria «__________ » di __________ e,
in secondo luogo, che egli ha omesso di indicare tale
circostanza sul FAUT del mese di novembre 2005 (cfr. doc. 35).
L'assicurato
pretende innanzitutto di non avere voluto trarre un indebito profitto ai danni
dell’assicurazione contro la disoccupazione.
Al
riguardo, è utile ripetere che il dovere di informare deve essere sempre
rispettato da parte di beneficiari di prestazioni. Devono essere fornite, di
conseguenza, tutte le indicazioni necessarie per valutare l'adempimento delle
condizioni da ossequiare per avere diritto alle indennità.
Secondo
la giurisprudenza federale, é irrilevante se le informazioni inveritiere o
incomplete sono causali per l'erogazione delle prestazioni assicurative o del
relativo calcolo (cfr. consid. 2.3.).
D’altro canto, egli fa
valere che la retribuzione dei giorni di lavoro effettuati nel mese di novembre
2005, è avvenuta soltanto durante il mese successivo.
Da parte sua, questa Corte
rileva che la domanda n. 1 contenuta nel formulario FAUT - il cui tenore non
lascia spazio ad interpretazioni di sorta - fa dipendere la risposta, positiva
o negativa, unicamente dall’avere o meno lavorato alle dipendenze di un datore di
lavoro durante il periodo di controllo in questione, indipendentemente dal
fatto che la relativa retribuzione avvenga soltanto in un periodo successivo.
Sempre in questo contesto,
è irrilevante la circostanza che i giorni di lavoro compiuti dall’assicurato nel
novembre 2005 erano di prova, in vista di una sua possibile assunzione a tempo
indeterminato.
Sebbene fossero di prova,
si è trattato di giorni di lavoro effettivo che, come tali, andavano puntualmente
notificati all’amministrazione.
Infine, RI 1 sostiene di
avere creduto in buona fede che l’aver informato la propria collocatrice in
merito al lavoro effettuato per conto del Ristorante-Pizzeria «__________ »,
avrebbe rimediato all’omissione commessa sul FAUT del mese di novembre 2005.
Sentita dalla Cassa, la
collocatrice __________ ha effettivamente confermato che, in occasione del colloquio
del 30 novembre 2005, l’assicurato le aveva comunicato di aver effettuato dei
giorni di lavoro in prova. D’altro canto, essa l’aveva invitato a richiedere i
formulari necessari ad annunciare il guadagno intermedio (cfr. doc. 5).
Stando così le cose, la
richiesta tendente a che il TCA proceda all’audizione testimoniale della
collocatrice appena citata (così come d’altronde quella riguardante il gerente
del ristorante «__________ ») è superflua, nella misura in cui essa non
potrebbe che confermare quanto già dichiarato precedentemente.
Il
diritto alla protezione della buona fede di cui all'art. 9 Cost. fed. - che
permette al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e
che essa eviti di contraddirsi - è garantito e impone all'autorità di
discostarsi dal principio della legalità, allorché essa, intervenendo in una
situazione concreta nei confronti di persone determinate, era competente a
rilasciarle, il cittadino non poteva riconoscerne l'inesattezza e, sempre che
l'ordinamento legale non sia mutato nel frattempo, fidente nelle informazione
ricevute egli abbia preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio
(cfr. STFA del 28 gennaio 2004 nella causa Arbeitslosenkasse der Gewerkschaft
Bau & Industrie GBI c/ A., C 218/03, consid. 2; STFA del 29 agosto 2002
nella causa Amt für Arbeit St. Gallen c/ S., C 25/02; STFA del 22 agosto 2000
nella causa B., C 116/00; DTF 121 V 65, consid. 2a p. 66-67 e la giurisprudenza
ivi citata; RAMI 1993 p. 120-121, Pratique VSI 1993 p. 21-22, RCC 1991 p. 220
consid. 3a, RCC 1983 p. 195 consid. 3, RCC 1982 p. 368
consid. 2, RCC 1981 p. 194 consid. 3, RCC 1979 p. 155, DLA 1992 p. 106, DTF 118
V 76 consid. 7, RDAT I-1992 n° 63; A. Grisel, Traité de droit administratif,
vol. I, p. 390ss; B. Knapp, Précis de droit administratif, 4a ed., n° 509, p.
108-109; A. Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich, p. 217ss).
A
prescindere dalla questione a sapere se il comportamento della collocatrice era
atto a fare nascere nell’assicurato la convinzione che l’averla messa al
corrente sarebbe bastato a rispettare il proprio dovere d’informare nei
confronti della Cassa, questo Tribunale osserva che, per sua esplicita
ammissione, al momento del noto colloquio di consulenza, RI 1 aveva già proceduto
a compilare e a consegnare il formulario FAUT incriminato (cfr. doc. 3: “Il
giorno precedente al colloquio con la signora __________ avevo erroneamente
compilato il formulario FAUT considerato il motivo della prima esperienza di
guadagno intermedio. Il giorno dell’appuntamento con la collocatrice
avevo già consegnato il documento in questione e …” – il corsivo è del
redattore), ragione per la quale all’atteggiamento della
consulente __________ non potrebbe essere in ogni caso riconosciuto un ruolo
causale.
In esito
a quanto precede - accertato che il ricorrente non ha informato
l'amministrazione a proposito dei giorni di lavoro compiuti durante il mese di
novembre 2005 - è a ragione che la Cassa l'ha sospeso dal diritto alle
indennità di disoccupazione.
2.9
Con la
decisione impugnata, l'amministrazione ha valutato come mediamente grave la
colpa commessa dall'assicurato e gli ha inflitto una sospensione di 16 giorni
dal diritto alle indennità di disoccupazione, in applicazione dell'art. 45 cpv.
2.
lett. b OADI (cfr. doc. 14-15).
Come
indicato al considerando 2.5., la durata della sospensione è determinata
secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre
parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 150; cfr., pure, la
"Tabella delle sospensioni. All'attenzione degli URC e delle autorità
cantonali", pubblicata in Prassi ML/AD 99/1 quale A1, che nel caso dell'art.
30.
cpv. 1 lett. e non stabilisce il numero dei giorni di sospensione ma si
limita a rinviare alla gravità della colpa da valutare secondo i casi).
Questo
Tribunale ritiene eccessiva la sanzione inflitta dalla Cassa all'assicurato.
Infatti nel
fissare la durata della sospensione occorre tenere conto del fatto che
l’assicurato, immediatamente dopo aver omesso di dichiarare i giorni di lavoro
effettuati per conto del «__________ », ha comunicato questa stessa
circostanza alla propria collocatrice.
Inoltre, al momento della
compilazione del FAUT di novembre 2005, egli non aveva ancora incassato la
retribuzione.
Il TCA
ritiene perciò che la sospensione di 16 giorni inflitta a RI 1 dall’amministrazione non rispetti il
principio della proporzionalità. Essa va pertanto ridotta a 10 giorni.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è parzialmente accolto.
§ La
decisione su opposizione del 19 gennaio 2006 della Cassa CO 1 è
riformata nel senso che RI 1 è sospeso
dal diritto all'indennità di disoccupazione per 10 giorni.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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