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38.2006.16

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

23 ottobre 2006Italiano54 min

Source ti.ch

Fatti

i mesi estivi e di cercarmi inoltre una nuova occupazione a tempo pieno che

avrebbe soddisfatto le nuove esigenze economiche. Invece a causa

dell'incompetenza di un impiegato presso l'CO 1 ho dovuto tirare la cinghia

tutti questi mesi fino alla scoperta della possibilità di essere iscritta come

disoccupata parziale.

lo so che sbagliare è umano, ma in questo caso

sono sicura che la legge non ammette né incompetenza nè mal-informazione. Sono

certa che lei, Pretore, capisca la mia rabbia e

cercherà di accontentarmi." (Doc. I)

1.3. Nella sua

risposta del 21 febbraio 2006 la Cassa propone di respingere il ricorso e

osserva in particolare:

" (...)

Considerandi

II 16 novembre 2005 l'assicurata scrive di

essersi presentata agli sportelli dell'ufficio di __________ dell'CO 1 Cassa

disoccupazione già nel corso del mese di marzo 2005 (allegato 17). In

quell'occasione, l'assicurata illustra

al collaboratore della cassa la sua situazione personale, in particolare di

essere alla ricerca di un'occupazione a tempo parziale, che completi

l'occupazione a tempo parziale che già svolge, poiché di lì a poco il coniuge

avrebbe lasciato la loro casa. Il collaboratore, sempre a dire dell'assicurata,

risponde che il diritto all'indennità non può essere riconosciuto, poiché

l'assicurata non ha mai lavorato a tempo pieno.

Soltanto tre collaboratori sono occupati per

l'ufficio di pagamento di __________: il sottoscritto, il collega __________,

presente in ufficio in occasione dell'udienza dell'assicurata il 15 dicembre

2005, e il collega __________. Alla domanda se fosse in grado di riconoscere il

collaboratore della cassa che le diede quell'informazione nel mese di marzo

2005, l'assicurata risponde di non saperlo riconoscere con certezza; in

particolare, mostrata la fototessera del collega __________, non presente in

quel momento in ufficio, l'assicurata non ha potuto affermare con certezza di

riconoscere il collaboratore della cassa presente allo sportello nel mese di

marzo 2005. II collega __________, a sua volta, presa visione della fototessera

dell'assicurata, non ricorda di averla mai vista (allegato 25).

Uscita dall'ufficio della cassa, l'assicurata

scrive di essersi recata all'URC per annullare l'appuntamento per l'iscrizione

al collocamento - anche se il 27 dicembre 2005 dichiara di non ricordare se la

convocazione le fosse effettivamente stata consegnata per iscritto o solo

comunicata verbalmente - e di aver gettato tutte le carte fin a quel momento

ricevute (allegato 24).

L'assicurata, il 15 dicembre 2005, dichiara

altresì di essersi recata presso il suo avvocato, __________, dopo aver

ricevuto la risposta negativa da parte della cassa, come confermato d'altronde

dall'avvocato (allegato 23).

Secondo l'articolo 8 capoverso 1 lettera g della

legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI), l'assicurato

ha diritto all'indennità di disoccupazione, se soddisfa le prescrizioni di

controllo. L'assicurato deve presentarsi personalmente per il collocamento al

suo Comune di domicilio o al servizio designato dal Cantone il più presto

possibile, ma al più tardi il primo giorno per il quale pretende l'indennità di

disoccupazione, e osservare da quel momento le prescrizioni di controllo,

giusta l'articolo 17 capoverso 2 LADI.

La cassa ha cercato elementi oggettivi a comprova

di quanto rivendicato dall'assicurata, purtroppo senza successo, anche per il

tempo trascorso dalla rivendicazione dell'assicurata ai fatti accaduti. Né

l'assicurata ha riconosciuto, con certezza, il collaboratore della cassa, che

era presente in ufficio il mese di marzo 2005, né i collaboratori della cassa

ricordano l'assicurata ed il caso da lei descritto. Anche il modulo rilasciato

dal Comune è stato gettato dall'assicurata e una copia non viene conservata dal

Comune.

In ogni caso, nel momento in cui l'assicurata si

è presentata alla cassa, ovvero nel corso del mese di marzo 2005, l'assicurata

non aveva diritto all'indennità di disoccupazione. Infatti, l'assicurata era

ancora occupata a metà tempo presso la __________ e continuava a vivere sotto

lo stesso tetto coniugale con il coniuge, escludendo, in questo modo,

l'applicazione dell'articolo 14 capoverso 2 LADI. La separazione di fatto dal

coniuge è intervenuta soltanto nel mese di maggio e soltanto da tale data

l'assicurata avrebbe potuto vedersi riconosciuto il diritto all'indennità di

disoccupazione.

Non esiste purtroppo possibilità per la cassa di

accertare cosa è realmente accaduto quando l'assicurata si è presentata alla

cassa il mese di marzo 2005, segnatamente come illustrò la sua situazione

personale e cosa chiese effettivamente (ho diritto all'indennità? potrò aver

diritto all'indennità?).

In assenza di elementi oggettivi la cassa non può

riconoscere il diritto all'indennità di disoccupazione prima del 16 novembre

2005.

"

(Doc. III)

1.4

Il 28

febbraio 2006 l’assicurata ha inviato al TCA uno scritto del seguente tenore :

"

(...)

E' evidente che una storia simile non se la

inventa nessuno, anche se purtroppo tutti i documenti ricevuti sia dal Comune

che dall'Ufficio del lavoro li ho distrutti, ed altre prove cartacee non ci

sono. Esiste però la testimonianza del mio Avvocato, __________, la quale è a

corrente di tutta la storia e può confermare quanto è avvenuto.

In Svizzera, la legge non ammette né incompetenza

né mal-informazione e questo caso è un chiaro esempio di negligenza a scapito

di chi avrebbe avuto e ha tuttora bisogno d'aiuto.

Pertanto chiedo che la decisione sfavorevole

dell'CO 1 venga annullata e che lei, Presidente, risolva questa pendenza

definitivamente a mio favore." (Doc. V)

1.5

Il 13 marzo

2006.

il TCA ha invitato la Cassa a "comunicarci - entro il termine di 5 giorni

- i precisi nominativi dei dipendenti che lavorano o hanno lavorato presso la

vostra Cassa e che corrispondono alle seguenti caratteristiche: "(...) un

uomo di capelli scuri e di statura normale (...)" (cfr. succitato

scritto)." (Doc. VII).

L’amministrazione

ha così risposto il 14 marzo 2006:

"

Mi riferisco alla vostra richiesta del 13 marzo

e vi comunico i nominativi che lavorano o hanno lavorato presso la nostra cassa

e che corrispondono alle caratteristiche descritte dall'assicurata

■ __________

■ __________

■ __________. " (Doc. VIII)

1.6

L’ 8 giugno

2006.

si è svolto un dibattimento davanti al presidente del TCA alla presenza

dell’assicurata, dell’Avv. __________, di __________ e di __________. __________

è invece stato impedito di partecipare (cfr. Doc. XI, verbale di udienza).

1.7

Il 6 giugno

20006.

il TCA ha richiamato dall’URC di __________ l’incarto completo

dell’assicurata (cfr. Doc. XIII), che è stato trasmesso il 12 giugno 2006

(cfr.Doc XIV e allegati) e completato il 14 giugno 2006 (cfr. Doc. XV e

allegati).

1.8

Il 13 luglio

2006.

si è svolto un nuovo dibattimento davanti al presidente del TCA, alla

presenza dell’assicurata e di tre collaboratori della Cassa di disoccupazione CO

1.

: __________, __________ e __________ (Doc. XVI).

1.9

Infine, un

ultimo dibattimento davanti al presidente del TCA ha avuto luogo il 6 settembre

2006.

presso la sede dell’URC di __________, alle presenza dell’assicurata e di __________.

In

quell’occasione il presidente del TCA ha sentito come testi alcuni funzionari

dell’URC di __________ (Doc. XX).

in

diritto

2.1

Il 1° gennaio 2003 è entrato

in vigore l'art. 27 della legge federale sulla parte generale del diritto delle

assicurazioni sociali (LPGA) che regola la “Informazione e consulenza”.

Questa nuova importante

disposizione legale ha il seguente tenore:

" 1

Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali,

nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone

interessate sui loro diritti e obblighi.

2.

Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla

consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia

gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i

loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono

ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di

emolumenti e stabilirne la tariffa.

3.

Se un assicuratore constata che un assicurato o i

suoi congiunti possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali,

li informa immediatamente."

L'art. 27 LPGA sancisce,

in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo,

generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo

e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che

conviene fare) su un caso preciso e su esplicita richiesta, che può essere

fatto valere in giustizia (cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare STFA del 14 settembre 2005 nella causa Regionales Arbeitsvermittlungszentrum

Rapperswil c/ F., C 192/04, consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472; STFA

del 9 maggio 2006 nella causa V., C 241/04, consid. 6; STFA del 28

ottobre 2005 nella causa W., C 157/05, consid. 4.2.; E. Imhof - CH Zünd,

"ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über

Aufklärung, Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par

les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales art. 27

LPGA" in SZS 2001 pag. 524 seg. (527); U. Kieser, "ATSG -

Kommentar", ad art. 27 pag. 317 e pag. 318-321).

In materia di

assicurazione contro la disoccupazione questa disposizione della LPGA ha apportato

notevoli miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di informare

non è più limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle disposizioni

legali (cfr. DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag. 95) ma è

stato generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit, in STZ 2003 pag. 307).

Il

capoverso 1 dell’art. 27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e

permanente nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve

avvenire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e

d’ufficio, e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di

opuscoli informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STFA del

9.

maggio 2006 nella causa V., C 241/04, consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1.;

DLA 2002 pag. 194).

Per

quanto attiene al diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va

segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli

fornisca consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi. Quest'obbligo

concerne soltanto l'ambito di competenza dell'assicuratore in questione e le

informazioni possono esse fornite anche da non giuristi, come del resto prima

dell'entrata in vigore della LPGA. Contrariamente alle informazioni di

carattere generale, la consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. FF

1999.

IV 3953).

Inoltre

tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno

stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza

deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la

persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. U.

Kieser, op. cit., ad art. 27 n. 18 pag. 321).

2.2

Riguardo,

più specificatamente, all’art. 27 cpv. 2 LPGA, il Tribunale federale delle

assicurazioni in una sentenza del 14 settembre 2005 nella causa Regionales

Arbeitsvermittlungszentrum Rapperswil c/ F., C 192/04, pubblicata in DTF 131 V

472, nel caso di un assicurato ritenuto inidoneo al collocamento, in quanto il lasso

di tempo fra la presentazione della domanda e l’inizio del soggiorno

linguistico che avrebbe effettuato all’estero - di cui aveva peraltro informato

i funzionari dell’ufficio regionale di collocamento durante il primo colloquio

- era troppo breve per poterlo collocare, ha stabilito che ai sensi dell’art.

27.

cpv. 2 LPGA, gli assicurati devono essere resi attenti che il loro

comportamento può pregiudicare il diritto alle prestazioni. Nella fattispecie

l’ufficio regionale di collocamento avrebbe dovuto avvertire l’assicurato che

la prevista partenza a breve scadenza non permetteva di collocarlo.

Il TFA

ha, tuttavia, accolto il ricorso dell’ufficio regionale di collocamento e

rinviato gli atti al Tribunale cantonale, al fine di appurare se il soggiorno

avrebbe potuto essere rinviato e se l’assicurato secondo la verosimiglianza

preponderante era disposto a posticiparlo.

In caso

affermativo, l’amministrazione deve rispondere della sua omissione - che

implica la tutela della buona fede dell’assicurato - ed erogare, quindi, a

quest’ultimo le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.

In

un’altra sentenza del 28 ottobre 2005 nella causa W., C 157/05 la nostra

Massima Istanza ha deciso che l’amministrazione, in applicazione dell’art. 27

cpv. 2 LPGA, non appena al corrente degli elementi fattuali del caso, e dunque

già all’inizio del versamento delle indennità di disoccupazione, avrebbe dovuto

informare l’assicurato del fatto che, occupando all’interno di una Sagl una

posizione analoga a quella di un datore di lavoro (e meglio fino al 12 gennaio

2003.

era socio gerente con diritto di firma individuale e dal 13 gennaio 2003

socio senza diritto di firma), il suo diritto alle prestazioni (il termine

quadro per la riscossione delle prestazioni era iniziato il 1° gennaio 2003)

era minacciato. Il TFA ha inoltre indicato che tale omissione andava equiparata

a un’informazione erronea e che, in casu, i presupposti della protezione della

buona fede dell’assicurato erano adempiuti.

Il

ricorso contro la decisione del Tribunale cantonale che aveva confermato il

diniego del diritto alle indennità di disoccupazione è stato, conseguentemente,

accolto e gli atti rinviati all’ufficio del lavoro al fine di accertare se l’assicurato,

nel caso in cui fosse stato correttamente informato, avrebbe o meno

immediatamente richiesto la cancellazione della sua iscrizione, quale socio

gerente senza diritto di firma, a registro di commercio.

Per contro in una sentenza

del 21 dicembre 2005 nella causa AWA c/A., C 9/05 il TFA si è chinato sul caso

di un assicurato che dopo essersi licenziato dal suo ultimo posto di lavoro ha

iniziato nel mese di settembre 2002 un’attività indipendente, percependo a tale

fine il capitale di libero passaggio del secondo pilastro. Il 19 maggio 2003

egli si è iscritto in disoccupazione. La Cassa ha trasmesso all’Ufficio del

lavoro la fattispecie per decisione. Tramite un formulario compilato

dall’assicurato nel mese di settembre 2003 l’Ufficio del lavoro è stato

informato, da un lato, che se lo stesso avesse reperito un impiego, avrebbe

interrotto immediatamente la sua attività indipendente. Dall’altro, che

l’assicurato, mediante la sua attività, voleva comunque raggiungere

economicamente e imprenditorialmente l’indipendenza, ciò che implicava un elemento

di durata.

L’Alta Corte ha deciso che

l’Ufficio del lavoro, in simili condizioni, ha a ragione negato il diritto alle

indennità di disoccupazione da maggio 2003.

L’amministrazione, solo

dopo aver ottenuto, nel mese di settembre 2003, queste indicazioni, era in

grado di farsi un quadro della situazione professionale dell’assicurato.

Pertanto in quel caso non si trattava di un

comportamento futuro dell’assicurato, bensì dell’attività indipendente

esercitata fino a quel momento. Non era, quindi, possibile per

l’amministrazione invitare l’assicurato ai sensi dell’art. 27 LPGA a riflettere

su un’azione progettata che minacciava il diritto alle prestazioni.

Per

un’analisi approfondita della differenza tra la DTF 131 V 472 e la STFA del 28

ottobre 2005 nella causa W., C 157/05, da un parte, e la STFA del 21 dicembre

2005.

nella causa AWA c/A., C 9/05, dall’altra, cfr. STCA del 20 marzo 2006

nella causa A., 38.2005.90.

In una

sentenza dell’8 maggio 2006 nella causa B., C 301/05 l’Alta Corte, pur

stabilendo che nel caso di un’assicurata che si è iscritta in disoccupazione

continuando a mantenere la carica di consigliera di amministrazione della ditta

in cui aveva lavorato come dipendente l’amministrazione, non rendendola attenta

che l’iscrizione a RC comprometteva il suo diritto alle indennità, aveva

violato il proprio dovere di consulenza di cui all’art. 27 cpv. 2 LPGA, ha

precisato che ciò non implicava automaticamente il riconoscimento del diritto

alle prestazioni.

Nella

fattispecie esaminata dagli atti risultava, in effetti, che l’assicurata, anche

se fosse stata avvisata tempestivamente, non si sarebbe dimessa immediatamente

dal CdA, in quanto essa sperava di poter riavviare l’attività. Di conseguenza

alla stessa è stato negato il diritto alle indennità di disoccupazione fino al

momento in cui l’assemblea generale straordinaria non ha accettato le sue

dimissioni.

Infine,

in una sentenza del 3 luglio 2006 nella causa S., C 138/05 il TFA ha stabilito

che l'amministrazione non aveva violato l'art. 27 cpv. 2 LPGA non informando

l'assicurato dal suo obbligo di cercare lavoro prima di iscriversi in

disoccupazione, durante un soggiorno all'estero. In questa sentenza, che viene

riprodotta in esteso e sottolineata nei punti rilevanti anche per il presente

caso, l'Alta Corte si è così espressa:

"

(...)

3.

3.1

Absatz 1 des Art. 27 ATSG stipuliert eine

allgemeine und permanente Aufklärungspflicht der Versicherungsträger und

Durchführungsorgane, die nicht erst auf persönliches Verlangen der

interessierten Personen zu erfolgen hat, und hauptsächlich durch die Abgabe von

Informationsbroschüren, Merkblättern und Wegleitungen erfüllt wird. Da es sich

in diesem Fall um im konkreten Einzelfall und bezogen auf eine einzelne Person

erfolgten Informationen handelte, kommt Absatz 2 derselben Bestimmung zum

Tragen. Er beschlägt ein individuelles Recht auf Beratung durch den zuständigen

Versicherungsträger.

Jede versicherte Person kann vom

Versicherungsträger im konkreten Einzelfall eine unentgeltliche Beratung über ihre

Rechte und Pflichten verlangen. Absatz 3 konkretisiert die in Absatz 2

umschriebene Beratungspflicht und weitet sie zugleich gegenüber dem letztgenannten

Absatz aus (BGE 131 V 472 Erw. 4.2 mit Hinweis auf Literatur und Rechtsprechung).

3.2

Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat

im eben zitierten Entscheid unter Erw. 4.2 und 4.3 (mit Hinweis auf Literatur)

festgehalten, dass die in Art 27 Abs. 2 ATSG verankerte Beratungspflicht, unter

Hinweis auf die einhellige Lehrmeinung, nicht bloss eine Kodifizierung

bisherigen Rechts darstellt, da nach der vor In-Kraft-Treten des ATSG

ergangenen (und mithin für die dem ATSG unterstehenden

Sozialversicherungszweige heute überholten)

Rechtsprechung (ARV 2002 S. 113, 2000

Nr. 20 S. 98 Erw. 2b; BGE 124 V 220 Erw. 2b) keine umfassende Auskunfts-,

Beratungs- und Belehrungspflicht der Behörden (unter Vorbehalt von Art. 16 KVG

in der bis 31. Dezember 2002 geltenden Fassung) bestand, namentlich auch nicht

gestützt auf den verfassungsmässigen Grundsatz von Treu und Glauben. Ebenso

wurde festgehalten, dass nach der Literatur die Beratung bezweckt, die

betreffende Person in die Lage zu versetzen, sich so zu verhalten, dass eine

den gesetzgeberischen Zielen des betreffenden Erlasses entsprechende

Rechtsfolge eintritt. Dabei sei die zu beratende Person über die für die

Wahrnehmung der Rechte und Pflichten massgebenden Umstände rechtlicher oder

tatsächlicher Art zu informieren, wobei gegebenenfalls ein Rat bzw. eine

Empfehlung für das weitere Vorgehen abzugeben sei.

3.3

Wo die Grenzen der in Art. 27 Abs. 2 ATSG

statuierten Beratungspflicht in generell-abstrakter Weise zu ziehen sind,

brauchte das Eidgenössische Versicherungsgericht weder im zitierten Urteil F.

vom 14. September 2005 noch in den Urteilen L. vom 11. Oktober 2005

(C 122/05) und W. vom 28. Oktober 2005 (C157/05) zu entscheiden. Denn

aufgrund des Wortlautes ("Jede Person hat

Anspruch auf [...] Beratung über ihre Rechte und

Pflichten."; "Chacun a le droit d'être conseillé [...] sur ses droits

et obligations."; "Ognuno ha diritto [...] alla consulenza in merito

ai propri diritti e obblighi.") sowie des Sinnes und Zwecks der Norm

(Ermöglichung eines Verhaltens, welches zum Eintritt einer den

gesetzgeberischen Zielen des betreffenden Erlasses entsprechenden Rechtsfolge

führt) stand beim ersten zu beurteilenden Sachverhalt fest, dass es auf jeden

Fall zum Kern der Beratungspflicht gehört, die versicherte Person darauf

aufmerksam zu machen, ihr Verhalten (der Antritt eines Auslandaufenthaltes)

eine der Voraussetzungen des Leistungsanspruches (in concreto: die

Anspruchsvoraussetzung der

Vermittlungsfähigkeit) gefährden kann. Genauso

eindeutig erkannte das Eidgenössische Versicherungsgericht in den Urteilen L.

vom 11. Oktober und W. vom 28. Oktober 2005, dass es ebenso zum Kern der

Beratungspflicht gehöre, die versicherte Person darauf aufmerksam zu machen,

dass der Verzicht auf den Bezug von erworbenen Ferientagen innerhalb der

entsprechenden Rahmenfrist den Anspruch auf diese Ferientage gefährdete (C

122/05) und dass ihre Situation (in jenem Fall die andauernde

arbeitgeberähnliche Stellung) den Leistungsanspruch gefährden kann (C 157/05).

3.4

Der hier zu beurteilende Sachverhalt

präsentiert sich hingegen anders.

Zwar ist Art. 27 Abs. 2 ATSG nicht auf

versicherte Personen begrenzt (Kieser, ATSG-Kommentar, Kommentar zum

Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6.

Oktober 2000, Zürich 2003, S. 321, Rz 18 zu Art. 27). Nicht ausser Acht

gelassen darf hingegen, dass sowohl die Arbeitslosenkasse des Kantons Zürich,

wie auch das RAV Badenerstrasse nicht einem bereits bei ihnen gemeldeten

Versicherten im Rahmen der Betreuung eines laufenden Versicherungsfalls

Auskunft erteilten. Die informationen erfolgten denn auch nicht anlässlich

eines (vereinbarten) Beratungsgesprächs beim RAV oder beim zuständigen

Sachbearbeiter der Arbeitslosenkasse. Vielmehr erkundigte sich der

Beschwerdeführer an seinem damaligen Wohnort lediglich telefonisch bei zwei

Durchführungsorganen (von deren sachlichen und örtlichen

Zuständigkeit er zumindest ausgehen durfte)

erstens über eine allfällig auch während des Auslandaufenthalts bestehende

Anspruchsberechtigung und zweitens über die möglichen Folgen der Einlegung

eines Zwischenjahres bezüglich der Anspruchserhebung nach der Rückkehr in die

Schweiz.

Mit Blick auf die zu § 14 des deutschen

Sozialgesetzbuches (SGB) ergangene Literatur, dem die Norm des Art. 27 Abs. 2

ATSG nachgebildet ist (zitiertes Urteil F. vom 14. September 2005 Erw. 4.3)

kann daher nicht verlangt werden, dass eine umfassende Beratung zur gezielten

und abschliessenden Unterrichtung über seine Rechte und Pflichten erfolgte (vgl. Burdenski/von Maydell/Schellhorn, Kommentar zum

Sozialgesetzbuch, Allgemeiner Teil, Darmstadt 1976, S. 121, N 11 und 12 zu

§ 14). Die Leistungsträger durften sich vielmehr bei der sich ihnen

präsentierenden Situation darauf beschränken, die klar umrissenen Fragen im

Sinne einer Auskunftserteilung zu beantworten. Den Behörden kann daher auch

nicht zum Vorwurf gemacht werden, dass sie nicht noch über diese Fragen hinaus,

welche die Versicherungsträger richtig und sorgfältig beantworteten, indem sie

aufzeigten, ob eine generelle Anspruchsberechtigung bestand und gegebenenfalls

wann das Verhalten des Beschwerdeführers die Anspruchsberechtigung

grundsätzlich gefährden würde, noch einen Rat oder einen Hinweis zur im Ausland

vorzunehmenden Stellensuche erteilten. Ein solcher Beratungsanspruch kann auch

aus Art. 27 Abs. 2 ATSG nicht abgeleitet werden. Gleiches muss hinsichtlich der

Anfrage per E-Mail

vom 2. Juli 2003 an das seco gelten. Ob das seco

als Aufsichtsbehörde über die Organe der Arbeitslosenversicherung überhaupt als

zuständige Auskunftsstelle von Art. 27 Abs. 2 ATSG erfasst wird, welcher sich

lediglich auf die Versicherungsträger bezieht (vgl. hiezu Kieser, a.a.O.

Rz 12 zu Art. 27 und Vorbemerkungen Rz 48) ist fraglich, kann indessen,

wie sich aus

nachstehenden Erwägungen ergibt, offen gelassen

werden. Mit der klar formulierten Anfrage bat der Beschwerdeführer um Auskunft,

welche Schritte er für die Anmeldung als Arbeitsloser vorzukehren hätte,

insbesondere welche Dokumente bei einer Anmeldung benötigt würden und ob er

sich auch aus dem Ausland anmelden könne. Es kann nicht Aufgabe einer

Aufsichtsbehörde sein, eine individuell-konkrete, die ganze Situation des

Anfragenden umfassende Beratung mittels E-Mail vorzunehmen. So sind die

Informationen des seco auf

ihrer offiziellen website zur Arbeitsvermittlung

und Arbeitslosenversi-cherung (http://www.treffpunkt-arbeit.ch) zu Recht auch -

entsprechend der für die Aufklärungspflicht nach Art. 27 Abs 1. ATSG zu

verlangenden Aufklärungstiefe - (Kieser, a.a. O. Rz 7 ff. zu Art. 27 ATSG)

genereller Natur, welche für weitergehende, individuelle Auskünfte an das

zuständige RAV verweisen. Die E-Mail wurde korrekterweise identisch mit den auf

der website hiezu abgegebenen Informationen beantwortet, zumal bei der sich dem

seco präsentie-renden Sachlage kein Anlass zu einer weitergehenden Empfehlung

bestand.

3.5

Aus dem Gesagten ergibt sich, dass keine

Verletzung der Aufklärungs- oder Beratungspflicht (Art. 27 ATSG; Art. 19a AVIV)

vorliegt. Des Weiteren berechtigte den Beschwerdeführer weder in

tatsächlicher noch rechtlicher Hinsicht irgendetwas zur Annahme, der Hinweis

der Behörden, er sei im Ausland nicht vermittlungsfähig und damit nicht

anspruchsberechtigt, entbinde ihn von der Verpflichtung, sich um Arbeit zu

bemühen. Dementsprechend führte der Versicherte denn auch im vorinstanzlichen

Verfahren replicando aus, er habe

aus der Information, er könne während der

Südamerikareise keine

Arbeitslosenentschädigung beziehen, da er nicht

vermittlungsfähig sei, den falschen Schluss gezogen, dass die Auflagen der

Arbeitslosenversicherung während seiner Reise nicht gelten würden. Diese

rechtsirrtümliche Auffassung hat der Versicherte selber zu vertreten, zumal es,

bei den Arbeitsbemühungen nicht bloss um eine Auflage der Arbeitmarktbehörden

handelt. Dokumentierte Arbeitsbemühungen stellen den sichtbaren Beweis der

subjektiven Bereitschaft des Versicherten dar, die Arbeitskraft entsprechend

den persönlichen Verhältnissen während der üblichen Arbeitszeit einem

Arbeitgeber zur Verfügung stellen zu wollen (Nussbaumer,

Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungs-recht [SBVR],

Bd. Soziale Sicherheit, S. 87 Rz 218 und 219.) Es sollte im eigenen Interesse

des Versicherten stehen, alles zu unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden

oder zu verkürzen,

wozu die intensive und bei sich abzeichnender

Arbeitslosigkeit auch möglichst frühzeitige Stellensuche eine

Selbstverständlichkeit darstellen sollte, die jedem Arbeitssuchenden ohne

besonderen Hinweis bewusst sein muss. Überdies war der Rechtsirrtum nach Lage

der Akten für die Behörde auch nicht erkennbar, weshalb sich auch unter diesem

Gesichtspunkt keine Verpflichtung zur Aufklärung ergab (BGE 124 V 222 Erw. 2b/bb mit Hinweisen). Auf der erwähnten Website des seco

werden übrigens die von Arbeitslosigkeit bedrohten

Personen darauf hingewiesen, dass sie unverzüglich

mit der Arbeitssuche beginnen sollten, und dass sie

während einer gewissen Zeit keine Arbeitslosenentschädigung erhalten werden,

wenn sie während der Kündigungsfrist keine neue Stelle gesucht hätten. Es ist

nicht nachvollziehbar, dass der Beschwerdeführer daraus nicht schloss, er müsse

sich vor der Anmeldung bei der Arbeitslosenversi-cherung gegebenenfalls auch aus

dem Ausland um eine Stelle bemühen. Erschwerend kommt hinzu, dass der Versicherte

bereits im Jahr 1995 arbeitslos gemeldet war und somit mit den Rechten und

Pflichten eines Arbeitslosen hätte vertraut sein sollen. Bei dieser Sachlage

dringt die Berufung auf den öffentlichrechtlichen

Vertrauensschutz nicht durch."

2.3

La procedura in materia di assicurazioni sociali è retta dal

principio inquisitorio (Untersuchungsgrundsatz, STFA del 22 giugno 2005 nella

causa B., U 243/04; STFA del 19 ottobre 2004 nella causa G., C 78/04; STFA del

20.

settembre 2004 nella causa L., C 34/04; STFA del 13 settembre 2004 nella

causa M., U 214/03; STFA del 24 aprile 2002 nella causa G., H 153/00; STFA del

5.

settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA del 9 maggio 2001 nella causa

Z., P 36/00; STFA del 5 giugno 2000 nella causa P., I76/00; DTF 125 V 195

consid. 2; DTF 122 V 157 consid. 1a; DTF 117 V 263; DTF 117 V 282; SVR 2001 KV

Nr. 50 pag. 145; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a). E’ dunque compito

del giudice chiarire d’ufficio in modo corretto e completo i fatti

giuridicamente rilevanti. Le parti non hanno pertanto l'onere di produrre le

prove (cfr. DTF 117 V 264).

Questo

principio è stato concretizzato all'art. 61 cpv. 1 lett. c LPGA (cfr. STFA

del 26 luglio 2006 nella causa T., C 174/05; STFA del 14 febbraio 2006 nella

causa F., U 454/04; U. Kieser, ATSG-Kommentar, Ed. Schulthess,

Zurigo 2003, art. 61 N. 59 pag. 617) e vale anche per l'amministrazione ( cfr.

art. 43 LPGA e STCA del 7 giugno 2006 nella causa D., 38.2006.23).

Il

principio inquisitorio non è tuttavia incondizionato, ma trova il suo correlato

nell’obbligo delle parti di collaborare (cfr. STFA del 7 marzo 2005 nella causa

S., H 125/04; STFA del 13 settembre 2004 nella causa M., U 214/03; DTF 125 V

195; DTF 130 I 183; DLA 2001 N. 12, consid. 2b, pag. 145; STFA del 19 ottobre

2004.

nella causa G., C 78/04; STFA del 20 settembre 2004 nella causa L., C

34/04; STFA del 9 maggio 2003 nella causa A., C 271/02; STFA del 24 aprile 2002

nella causa G., H 153/00, consid. 3; STFA del 5 settembre 2001 nella causa C.,

U 94/01, consid. 1b; STFA del 13 marzo 2001 nella causa P., U 429/00, consid.

1c; STFA dell'8 settembre 2000 nella causa M., C 178/99, consid. 3b e STFA del

5.

giugno 2000 nella causa P., I 76/00, consid. 3a; vedi inoltre DTF 125 V 193,

consid. 2a, pag. 195 e i riferimenti ivi citati; RAMI 1994 pag. 211; DLA 2001

pag. 145; DLA 1992 pag. 113; DTF 117 V 261; DTF 116 V 26 consid. 3c; DTF 115 V 142 consid. 8a; DTF 114 V 234 consid. 5a; DTF 110 V 52

consid. 4a; Meyer, “Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung” in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12;

Spira, “Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure

cantonale” in Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16;

Kurmann, “Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz”

in Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pag. 5

ss.).

Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le

pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui

può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura

della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover

sopportare le conseguenze dell’assenza di prove.

Si

giustifica pertanto parlare di onere della prova solo nella misura in cui, in

loro mancanza ("Beweislosigkeit"), la decisione risulta sfavorevole a

quella parte che intendeva dedurre un suo diritto da una circostanza di fatto

che è rimasta non provata (STFA del 14 febbraio 2006 nella causa F., U 454/04;

STFA del 21 luglio 2005 nella causa N., I 453/04; DLA 2000 pag. 122; RAMI 2004

no. U 515 pag. 421 consid. 2.2, RAMI 2003 no. U 485 pag. 259 consid. 5, RAMI 1994

no. U 206 pag. 326).

Questa

regola probatoria trova tuttavia applicazione unicamente se l'istruttoria -

condotta in ossequio al principio inquisitorio - non ha permesso di ritenere

quantomeno come verosimile il fatto che si deve provare (cfr. STFA del 9 agosto

2006.

nella causa D., I 391/06; STF del 31 agosto 2006 nella causa A.,

2A.256/2006; STFA del 13 giugno 2006 nella causa H., U 354/05; DTF 117 V 264

consid. 3b con riferimenti, 116 V 140 seg. consid. 4b; DTF 115 V 113, 114 V 305

consid. 5b, 103 V 176 consid. 3; RAMI 2004 no. U 518 pag. 436 consid. 4.1, 2003

no. U 485 pag. 259 seg. consid. 5; STFA del 22 giugno 2005 nella causa B., U

243/04; DLA 2001 N. 12, consid. 2b, pag. 145; STFA del 7 dicembre 2001 nella

causa M., U 202/01; STFA del 5 settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA del

9.

maggio 2001 nella causa Z., P 36/00; STFA del 9 maggio 2001 nella causa L., P

52/00; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pag. 158-159 consid.

3a; SZS 1989 pag. 92; G. Beati "Relazione tra diritto civile e

assicurazioni sociali. Introduzione e principi generali. La recente

giurisprudenza del TFA.", atti della giornata di studio del 1° giugno

1992, CFPG fascicolo 8, pag. 1 seg. (3)).

Al riguardo va ancora aggiunto che

non esiste nel diritto delle assicurazioni sociali un principio secondo cui

l'amministrazione o il giudice devono decidere, in caso di dubbio, a favore

dell'assicurato (cfr. STFA del 26 giugno 2006 nella causa S., C 135/05; STFA

del 14 febbraio 2006 nella causa F., U 454/04; DTF 126 V 322 consid. 5a).

Su questi aspetti, cfr. in

particolare: J. L. DUC, “Les assurances sociales en Suisse”, Losanna 1995, pag.

827-828 e TH. Locher, “Grundriss des Sozialversicherungsrecht”

Berna 1997, pag. 339-341 il quale rileva che “besondere Bedeutung hat die

Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen

Person gar nicht (weiter) erstellt werden kann".

Un

altro importante principio in materia di assicurazioni sociali è quello della

priorità della dichiarazione della prima ora, secondo cui in presenza di

versioni contradditorie di un assicurato, occorre dare la preferenza alle

affermazioni fatte subito dopo l'evento, quando ancora l'interessato ne ignorava

le conseguenze giuridiche. (Cfr. DTF 121 V 47 consid. 2a, DTF 115 V 143 consid.

3c; SVR 1996 UV Nr. 47; RAMI 1988 U 55, p. 363 consid. 3b/aa; STFA del 27

agosto 1992 nella causa M, non pubbl.; RDAT II-1994 p. 189, Schweizerisches

Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 263; T. Locher, Grundriss des

Sozialversicherungsrechts, pag. 451 N° 39; per una critica, cfr. U. Kieser, Das

Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n. 546.

In una sentenza del 30

marzo 2004 nella causa D. (U 252/02), il TFA ha confermato questo principio ed

ha inoltre ricordato che:

" Tale

massima non assume tuttavia valore assoluto, bensì costituisce solo un ausilio

interpretativo di giudizio nel caso in cui l'assicurato renda dichiarazioni

contraddittorie in relazione alla descrizione dell'evento per il quale avanza

pretese. Esso non dispensa il giudice dal disporre ulteriori misure di

accertamento dei fatti. Inoltre, il Tribunale federale delle assicurazioni ha

già avuto modo di osservare come il principio non sia applicabile se

dall'istruzione della causa siano da attendersi nuovi elementi cognitivi

(consid. 2c non pubblicato in RAMI 2000 no. U 377 pag. 183). Nulla impedisce

pertanto di attenersi a una mutata versione dei fatti se essa risulta maggiormente

convincente e corroborata da altri elementi probatori che il richiedente è

riuscito a dimostrare con l'alto grado di verosimiglianza richiesto dalla

giurisprudenza (DTF 121 V 47 consid. 2a, 208 consid. 6b con riferimenti).

Per un caso di applicazione cfr. la sentenza federale pubblicata

in RDAT I -2002 pag. 497 seg."

In un'altra sentenza del

26.

novembre 2003 nella causa D. (U 13/03), riassunta in RtiD I-2004 pag.

207-208, il TFA ha confermato l'operato del giudice cantonale che non ha

applicato il principio della priorità della dichiarazione della prima ora,

argomentando:

" 4.2

Anche se le perplessità espresse dall'ente ricorrente possono d'acchito

sembrare legittime, l'operato del primo giudice, che ha ritenuto inapplicabile,

nell'evenienza concreta, l'invocato principio della priorità della

dichiarazione della prima ora, può essere condiviso.

Infatti, secondo giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni

sociali non può riconoscere agli annunci d'infortunio che vengono resi a una

certa distanza di tempo dall'evento in esame il particolare valore probatorio

altrimenti attribuito, a determinate circostanze, a una dichiarazione della

prima ora, ritenuto, che, per forza di cose, con il trascorrere del tempo la

capacità mnemonica umana tende a svanire abbastanza rapidamente soprattutto per

quanto riguarda i dettagli di un singolo evento (sentenza del 21 agosto 2001 in

re W., U 26/00, consid. 2b; cfr. pure sentenza inedita del 12 maggio 1999 in re

K., U 112/98, consid. 2c). Ora, nel caso di specie, il primo annuncio scritto

d'infortunio è avvenuto a distanza di quasi cinque mesi dal preteso evento del

maggio 2001. Giustamente, pertanto, il primo giudice non si è limitato a

ritenere il contenuto delle dichiarazioni ivi fatte. Per il resto, pure

pertinentemente lo scritto del 10 novembre 2001 è stato ritenuto precisare e

non già contraddire il contenuto del verbale redatto il 6 novembre 2001 in

presenza dell'ispettore."

Vedi pure: STFA del 22

giugno 2005 nella causa B., U 243/03; RAMI 2004 pag. 547; STCA del 9 gennaio

2006.

nella causa P., 30.2005.51.

2.4

Nella

presente fattispecie il TCA è chiamato a stabilire se l'assicurata ha diritto

alle indennità di disoccupazione soltanto dal 15 novembre 2005, quando si è

iscritta per il collocamento consegnando all'URC il formulario di annuncio al

Comune di domicilio (cfr. 8 cpv. 1 lett. g LADI e 17 cpv. 2 LADI) o se invece

può beneficiare delle indennità di disoccupazione già dal 6 maggio 2005, data

della separazione di fatto dal marito, sulla base dell'art. 27 LADI (cfr.

consid. 2.1 e 2.2).

La

ricorrente (cfr. consid. 1.1, Doc. XI) sostiene di essersi recata presso la

Cassa di disoccupazione CO 1 durante il mese di marzo 2005, e avere

correttamente esposto la propria situazione (persona che lavorava al 50% e che

stava per separarsi dal marito) e di avere ricevuto l'indicazione che non aveva

diritto all'indennità di disoccupazione, contrariamente a quanto previsto

dall'art. 14 cpv. 2 LADI ("Sono parimenti esonerate dall’adempimento del

periodo di contribuzione le persone che, in seguito a separazione o divorzio,

invalidità (art. 8 LPGA) o morte del coniuge oppure per motivi analoghi o a

causa della soppressione di una rendita d’invalidità, sono costrette ad

assumere o a estendere un’attività dipendente. Questa norma è applicabile

soltanto se l’evento corrispondente non risale a più di un anno e la persona

interessata dall’insorgere di questo evento era domiciliata in Svizzera").

Davanti

al TCA le affermazioni dell'assicurata sono state così verbalizzate:

"

(...)

Ho raccontato la mia situazione ad una signora

dell'URC. Lei mi disse di recarmi in Comune e prendere il foglio per

l'iscrizione quale disoccupata parziale, visto che avevo intenzione di lavorare

al 100%.

In realtà si tratta di un annuncio, il Comune

rilascia un foglio che deve essere portato ancora all'URC.

Sono andata in Comune a __________ e mi sono

iscritta. Sono tornata all'URC e ho chiesto informazioni sull'importo

dell'indennità. La risposta è stata di rivolgermi ad una delle Casse di

disoccupazione esistenti (CO 1, __________, ecc.). Trovandomi nello stesso

stabile ho visto che c'era l'CO 1.

Mi sono presentata presso quella Cassa e ho avuto

un incontro con un signore. A questo signore ho raccontato la mia storia e gli

ho chiesto a quanto sarebbe ammontata l'indennità. Gli ho detto che mi stavo

separando. Lui mi ha risposto che non avevo diritto. Egli non ha assolutamente

fatto accenno al fatto che quando mi sarei separata effettivamente di lì a

poco, avrei avuto diritto all'indennità.

Ricordo anche che era poco prima delle ore 16:00

(chiusura degli sportelli) e sono corsa di sopra presso l'URC ad annullare

l'appuntamento. La signora ha preso nota e cancellato tutto. Io ho stracciato i

documenti.

Dopo le ore 16:00 mi sono recata dall'avv. __________,

molto arrabbiata, anche perché era stata la mia patrocinatrice a dirmi di

chiedere informazioni per un eventuale diritto all'indennità di disoccupazione.

(...)" (cfr. Doc. XI, pag. 2)

Questo

Tribunale ha compiuto numerosi accertamenti al fine di stabilire se realmente è

stata fornita all'assicurata un'informazione errata da parte di uno degli

organi chiamati ad applicare la legge sull'assicurazione contro la

disoccupazione.

Dagli

atti già contenuti nell'incarto e dall'istruttoria effettuata sono emersi alcuni

elementi che potrebbero fare concludere che, effettivamente, nel corso del

mese di marzo 2005 vi è stato un colloquio nel corso del quale è stata fornita

all'assicurata un'informazione errata. In questa prospettiva vanno segnalate le

affermazioni coerenti della ricorrente, (cfr. Doc. 1 sotto

"osservazioni") quella di __________ (qui sotto riprodotta), quella

dell'avv. __________, (cfr. Doc. 22-23 e Doc. XI: "L'avv. __________ al

riguardo precisa innanzitutto che è sua prassi consigliare le persone che si

stanno per separare di verificare in anticipo eventuali diritti nei confronti

dell'assicurazione contro la disoccupazione, proprio perché al momento della

separazione effettiva, il problema finanziario esiste già e anche perché nel

calcolo degli alimenti si tiene conto anche di questo reddito. Nel caso

specifico ho fornito questa indicazione alla signora, che l'ha puntualmente

eseguita. Posso confermare, anche se non so se si è trattato dello stesso

giorno oppure di un momento successivo, che la signora è venuta da me

dicendomi: "dalla disoccupazione non ottengo nulla". Io non ho

indagato per quali motivi. Di conseguenza non abbiamo calcolato questo importo

nella prima bozza di convenzione. (...) L'avv. __________ precisa di avere

inviato la signora a chiedere un appuntamento presso lo sportello Laps, al fine

di verificare il diritto agli assegni integrativi, da lei considerati come

"ultima ratio" (in quanto gli organi dell'assicurazione contro la

disoccupazione sono molto più attivi per quel che riguarda il reinserimento

degli assicurati). Questa procedura la attuo poco prima della separazione

effettiva.") e quella del consulente del personale __________ (cfr. Doc.

XX pag. 2: "Sono stato consulente del personale dell'assicurata. II

Presidente del TCA ricorda al teste che secondo gli atti il primo colloquio di

consulenza ha avuto luogo il 16 novembre 2005. II Presidente del TCA chiede al

teste se l'assicurata in occasione del primo colloquio di consulenza si era

lamentata con lui per il fatto che si iscriveva solo a quel momento ma che in realtà avrebbe potuto farlo alcuni mesi prima

per il fatto che si era separata. II teste risponde: sì mi era stato fatto

presente dalla signora che vi era stato alcuni mesi prima un problema con la

cassa disoccupazione. Il Presidente del TCA legge al signor __________

un estratto del verbale del 13 luglio 2006 e conferma che quanto esposto dall'assicurata è ciò che viene abitualmente detto da

noi consulenti del personale quando si tratta di un problema di indennizzo. Rispondendo al sig. __________ che chiede se

l'assicurata ha indicato di che cassa si trattasse, il sig.

__________ dichiara di non

ricordare nulla al riguardo").

Decisivo

per l'esito della vertenza, è comunque il fatto che, malgrado gli sforzi

compiuti dal TCA in applicazione del principio inquisitorio (cfr. consid. 2.3),

non è stato possibile provare che un colloquio tra l'assicurata e un

funzionario della Cassa di disoccupazione sia realmente avvenuto nel corso del

mese di marzo 2005.

Tutti i

collaboratori attivi presso la Cassa disoccupazione CO 1, sede di __________,

nel periodo in questione, che corrispondono alle caratteristiche indicate

dall'assicurata (cfr. consid. 1.5: "Uomo di capelli scuri e di statura

normale") sono stati sentiti dal Tribunale. Nessuno di loro ricorda di

avere dato all'assicurata questa informazione.

In

particolare l'8 giugno 2006 la ricorrente ha escluso che a fornirle

l'informazione errate siano stati __________ o __________:

"

(...)

Il presidente del TCA chiede al sig. __________,

responsabile della Cassa disoccupazione, che tipi di accertamenti ha compiuto

dopo essere venuto a conoscenza della richiesta dell'assicurata.

Innanzitutto egli precisa che presso la sede di __________

sono attivi (e lo erano pure nella primavera del 2005) 3 funzionari (sig. __________,

sig. __________ e sig. __________) e una funzionaria (sig.ra __________).

L'assicurata ha avuto un colloquio con il sig. __________.

In quell'occasione ha pure personalmente incontrato il sig. __________.

L'assicurata ha escluso di avere parlato con una di queste due persone.

Il sig. __________ era assente (normalmente

lavora a __________).

Ho mostrato una foto-tessera del collaboratore e

l'assicurato ha detto che non gli sembrava di riconoscerlo con certezza.

Di persona l'assicurata non ha mai visto il sig. __________,

dopo l'inizio della sua contestazione.

(...)

Il sig. __________ ha ribadito di non riconoscere

la signora RI 1.

Il presidente del TCA chiede all'assicurata se

può escludere che l'indicazione le sia stata fornita da un funzionario

dell'URC. La risposta è si, loro queste cose non le sanno.

Il presidente del TCA chiede al sig. __________

cosa avrebbe fatto la Cassa se avesse appurato che un funzionario aveva fornito

un'informazione non corretta o non completa.

Egli risponde che la Cassa avrebbe riconosciuto

il diritto alle indennità sulla base delle norme della LPGA (art. 27 LPGA).

L'assicurata esclude al 99% che si sia trattato

del sig. __________ e al 100% che si sia trattato del sig. __________, in

quanto la persona non aveva la barba.

L'assicurata sottolinea che in occasione del

colloquio con il sig. __________, quest'ultimo le disse che in quel periodo

(marzo 2005) era verosimilmente presente il sig. __________ o il sig. __________,

in quanto la sig.ra __________ era in vacanza.

__________ (...)

L'assicurata precisa quanto peraltro già figura

in diversi scritti, e che cioè al 15.11.2005 ha scoperto, parlando con una

signora della Cassa di disoccupazione (sig.ra __________), estremamente gentile,

che aveva diritto all'indennità. (...)" (Doc. XI, pag. 2-3)

In

occasione del dibattimento del 13 luglio 2006, __________ ha innanzitutto così

descritto il contenuto del primo colloquio avuto con l'assicurata nel corso del

mese di novembre 2005:

"

(...)

La sig.ra __________ riconosce la ricorrente. Ho

conosciuto la ricorrente nell'autunno dello scorso anno. Si è presentata allo

sportello nei nostri uffici. Stava perdendo un posto di lavoro e mi ha chiesto

se poteva iscriversi cercando un posto al 100%.

Io le ho risposto che poteva iscriversi secondo

la modalità da lei indicata, ma che non sarebbe cambiato il guadagno

assicurato. Ho tuttavia aggiunto che se ci fosse stato un divorzio o un evento

analogo avrebbe potuto aumentare il guadagno che serve da base per

l'indennizzo. La sig.ra mi disse che lei aveva avuto una separazione. Io ho

chiesto da quando e la sig.ra ha risposto da maggio. Io le dissi che avrebbe

potuto già iscriversi da lì. La sig.ra mi disse che aveva già chiesto

informazioni allo sportello del nostro ufficio in precedenza ma che nessuno

gliel'aveva detto. Abbiamo quindi formulato la domanda per iscritto.

Rispondendo al Presidente del TCA la sig.ra __________

precisa che la sig.ra RI 1 le disse di aver parlato a suo tempo con un uomo.

(...)" (Doc. XVI, pag. 1-2)

Sempre in

quell'occasione __________, confermando quanto in precedenza dichiarato (cfr.

Doc. 25), ha affermato di non ricordare di avere avuto un colloquio con

l'assicurata durante il mese di marzo 2005:

"

(...)

Il Presidente del TCA chiede alla ricorrente se

riconosce nel sig. __________ la persona con la quale ha parlato. L'assicurata

risponde di non riconoscerla al 100%, precisa che ha visto la persona una sola

volta e che tra i tre funzionari della Cassa (sig.ri __________ - __________ e __________)

il sig. __________ è quello con il quale potrebbe aver parlato. Questo anche

perchè durante il colloquio di novembre la sig.ra __________ mi disse che a

marzo lei era assente e che viene sostituita dal sig. __________.

Il sig. __________ dichiara di non riconoscere nè

l'assicurata nè il caso concreto. In particolare sottolinea che durante i 9

anni di attività presso la Cassa ha avuto dei casi di casalinghe divorziate o

in fase di separazione mandate dall'avvocato che dice loro di verificare se

hanno diritto o no all'indennità di disoccupazione.

L'assicurata dichiara al riguardo di non avere

ulteriori informazioni da fornire al TCA, per chiarire il reale svolgimento dei

fatti, sottolinea solo di essersi molto arrabbiata quando in novembre ha saputo

dalla sig.ra __________ che aveva diritto già da prima all'indennità di

disoccupazione e di aver rivendicato subito i soldi che le spettavano, avendo

fatto fatica durante tutta l'estate. La sig.ra __________ conferma quanto

appena detto dall'assicurata e sottolinea che per questo motivo ha chiamato il

sig. __________.

Il sig. __________ invitato dal Presidente del

TCA a ripensare ancora una volta a quanto qui discusso, conferma di non

ricordare di aver avuto un colloquio con l'assicurata nel marzo 2005 e

sottolinea che se una persona gli avesse detto che aveva un posto di lavoro al

50% e si stava per separare non avrebbe avuto nessuna difficoltà a dirle che

aveva diritto all'indennità di disoccupazione." (cfr. Doc. XVI)

Inoltre

dagli accertamenti compiuti dal TCA presso l'URC di __________ è emerso quanto

segue. Fra le funzionarie attive presso quell'ufficio nel mese di marzo 2005 l'assicurata

ha escluso di avere parlato con __________, __________, __________ e __________

(cfr. Doc. XX pag. 3), la ricorrente ha invece riconosciuto __________.

Quest'ultima

ha tuttavia categoricamente escluso di avere parlato con l'assicurata nel corso

del mese di marzo 2005, (sottolineando peraltro che si sarebbe certamente

ricordata di quella persona se effettivamente avesse avuto con lei tre colloqui

lo stesso giorno) ed ha anche affermato contrariamente a quanto sostenuto

dall'assicurata, che se realmente nel corso del mese di marzo 2005 fosse stato

fissato un appuntamento per l'iscrizione per il collocamento sarebbe rimasta

una copia della convocazione nell'incarto:

"

(...)

Conosco la signora RI 1. L'ho già vista presso il

nostro ufficio. L'ho vista per la prima volta diverso tempo fa. Ricordo che il

momento in cui l'ho vista fu in occasione dell'iscrizione nel novembre 2005.

Non mi risulta di avere visto la signora Ippolito alcuni mesi prima.

L'assicurata riconosce la signora __________. Le

altre funzionarie non le dicono niente. Il Presidente del TCA invita

l'assicurata ad illustrare alla teste i fatti come si sarebbero svolti. La

ricorrente precisa di essersi recata nel mese di marzo presso I'URC per

iscriversi in disoccupazione, che la signora __________ l'ha inviata presso il

comune di domicilio a farsi rilasciare il formulario, di essere ritornata presso

l'URC e di aver ricevuto una convocazione per la registrazione.

La signora __________ risponde che non è

possibile, noi non buttiamo via niente e quindi non ho rilasciato nessuna

convocazione.

La ricorrente sottolinea che può darsi che la

convocazione non sia stata rilasciata ma che comunque, dopo essere stata in

comune e ritornata presso l'URC con il relativo formulario, è stata invitata

dalla funzionaria ad andare a verificare presso la cassa disoccupazione se

aveva il diritto oppure no.

La signora __________ precisa di non ricordare il

caso specifico. Rileva comunque che la prassi delle funzionarie della

segreteria dell'URC consiste nell'indicare agli assicurati che non sanno se

hanno diritto o no all'indennità di disoccupazione di recarsi presso la cassa

già indicata sul formulario del comune o a una cassa di loro scelta. Ciò può

avvenire prima o dopo la fissazione dell'appuntamento di iscrizione.

Rispondendo al Presidente del TCA a proposito

della prassi in vigore quando un assicurato dopo aver ricevuto la convocazione

per la registrazione comunica di rinunciare all'iscrizione in quanto ha saputo

dalla cassa di disoccupazione di non aver diritto all'indennità, la teste

risponde che in tale caso resta comunque della documentazione in particolare il

formulario del comune e la "videata" concernente la convocazione.

L'assicurata desidera aggiungere di avere

ricevuto pure della documentazione ma di averla stracciata.

La signora __________ su richiesta del Presidente

del TCA consegna la documentazione che viene distribuita dall'URC se del caso

anche ad assicurati che non si sono ancora annunciati al comune. Si tratta

dell'opuscolo per i disoccupati (giallo), dell'opuscolo sulle modalità di

ricerca di un impiego (rosa), del formulario per provare le ricerche di lavoro

e del formulario annuncio presso il comune di domicilio. Questa documentazione

viene consegnata alla ricorrente in visione. L'assicurata riconosce sicuramente

i due opuscoli non invece i due formulari.

Rispondendo al sig. __________ l'assicurata

dichiara di essersi recata tre volte all'URC quel giorno del marzo 2005 e di

aver parlato sempre con la stessa persona, cioè con la signora __________.

La signora __________ conferma di non ricordare

questo episodio (tre colloqui in un giorno con la stessa assicurata). La teste

esclude che l'URC possa ritirare il formulario di annuncio senza fissare

l'appuntamento.

Vengono allegati al verbale i due opuscoli e i

due formulari consegnati dalla teste __________. (...)" (Doc. XX, pag.

4-5)

A

quest'ultimo proposito la ricorrente ha comunque subito precisato:

"

L'assicurata rispondendo al Presidente del TCA

dichiara di essersi certamente recata in comune, non esclude che in realtà la

convocazione per la registrazione non è stata rilasciata dall'URC in quanto,

dopo essersi recata su loro indicazione presso la cassa di disoccupazione, ha

saputo che non aveva diritto all'indennità ed è semplicemente ritornata per

comunicare di lasciare perdere. Ribadisce comunque di avere ricevuto un'errata

informazione da parte del sig. __________. L'assicurata manifesta pure lo

stupore per il fatto che il comune non tiene una fotocopia della documentazione

che rilascia." (Doc. XX, pag. 5, vedi pure Doc. 24: "Sono certa di

aver ricevuto da parte dell'URC un appuntamento (non ricordo se era per

iscritto o meno) per presentarmi da loro con tutta la documentazione necessaria

per l'iscrizione alla disoccupazione. So anche di aver preso in Comune il

foglio inerente all'annuncio in disoccupazione per portarlo all'URC. Inoltre

ricordo con certezza, una volta accertata presso il vostro sportello che non

avrei avuto diritto alle indennità, che sono tornata all'URC per annullare

l'appuntamento e successivamente ho cestinato tutte le carte finora

ricevute.")."

Alla luce

di tutto quanto appena esposto il TCA deve concludere, in applicazione della

giurisprudenza esposta al consid. 2.3, che non essendo stato possibile provare,

nè direttamente (attraverso l'audizione dei funzionari della Cassa di

disoccupazione), nè indirettamente (attraverso una conferma della

collaboratrice dell'URC di __________ dei tre colloqui con la ricorrente, a

distanza di poche ore) che nel corso del mese di marzo 2005 vi è realmente

stato un colloquio durante il quale un collaboratore della Cassa di

disoccupazione CO 1 ha fornito all'assicurata un'informazione errata,

quest'ultima deve sopportare le conseguenze della mancanza della prova.

Di

conseguenza l'assicurata non può beneficiare di indennità di disoccupazione dal

momento della separazione di fatto dal marito, sulla base dell'art. 27 cpv. 2

LPGA.

Questa

soluzione si giustifica anche per un altro motivo.

Nel corso

del dibattimento del 6 settembre 2006, l'assicurata ha sostenuto che, nel corso

del mese di marzo 2005, quando si è recata presso l'URC di __________ aveva

ricevuto della documentazione, in particolare l'opuscolo per i disoccupati

intitolato "Disoccupazione" (cfr. Doc. XX/2).

Questo

opuscolo, a pag. 11, contiene la seguente informazione:

"

Esenzione dall'adempimento del periodo di

contribuzione

L'assicurato è esonerato dall'adempimento del

periodo di contribuzione se, per un periodo complessivo di oltre 12 mesi, non

ha potuto essere vincolato da un rapporto di lavoro per uno dei seguenti

motivi:

- formazione, a condizione che per almeno 10 anni sia stato

domiciliato in Svizzera;

- malattia, infortunio o maternità, a condizione che durante

questo periodo sia stato domiciliato in Svizzera;

- soggiorno in un istituto svizzero per

l'esecuzione delle pene; o

- soggiorno di più di un anno, per motivi di lavoro, in uno Stato

non membro dell'UE o dell'AELS.

La persona assicurata è parimenti esonerata

dall'adempimento del periodo di contribuzione se è costretta ad assumere o a

estendere un'attività salariata per una delle circostanze menzionate qui di

seguito, a condizione che tale circostanza non risalga a più di un anno e che,

al momento dell'insorgere dell'evento, era domiciliata in Svizzera:

- divorzio;

- separazione;

- decesso del coniuge;

- soppressione di una rendita AI." (Doc.

XX/2, pag. 11)

Interpellata

al riguardo dal Presidente del TCA, l'assicurata si è così espressa:

"

Il Presidente del TCA legge all'assicurata la

pag. 11 del fascicolo giallo nella quale sono illustrate le modalità per poter

essere esonerati dall'adempimento del periodo di contribuzione. L'assicurata

ribadisce da una parte che questo opuscolo è finito nel "cestino" e

che dall'altra si è fidata del funzionario della cassa." (Doc. XX, pag. 5)

Questo

Tribunale ritiene che se l'assicurata avesse prestato l'attenzione dovuta alla

documentazione ricevuta avrebbe potuto accorgersi che, anche volendo ammettere

per pura ipotesi di lavoro che il colloquio sia realmente avvenuto, l'indicazione

del funzionario della Cassa di disoccupazione era errata.

Del resto

il TFA, in una sentenza del 4 settembre 2006 nella causa R., C 115/06 si è così

espresso a proposito di un'azienda che aveva ricevuto dall'amministrazione

l'opuscolo informativo in materia di lavoro ridotto:

"

(...)

3.2

Das seco weist zu Recht darauf hin, dass

einer über die konkrete

Fragestellung hinausgehenden allgemeinen

Informationspflicht zur

Arbeitszeitkontrolle gemäss Art. 27 Abs. 1 ATSG

mit der Abgabe der

Informationsbroschüre

"Kurzarbeitsentschädigung", Ausgabe 2003, genüge getan ist (ebenso

Urteil H. vom 26. Oktober 2005, C 114/05, Erw. 3). In Ziffer 6 dieses

Merkblattes ist das gesetzliche Erfordernis der Bestimm- und Kontrollierbarkeit

des Arbeitszeitausfalls entsprechend Art. 46b Abs. 1 AVIV dahingehend

konkretisiert, dass dies eine betriebliche Arbeitszeitkontrolle (z.B.

Stempelkarten, Stundenrapporte) voraussetze; in Ziff. 12 findet sich sodann der

Hinweis, dass die Arbeitgeber alle betrieblichen Unterlagen

während fünf Jahren aufzubewahren und auf

Verlangen der Ausgleichsstelle vorzulegen haben.

3.3

Zwar wäre es wünschenswert, diese Hinweise

angesichts ihrer Bedeutung für die in wirtschaftlich schwierigen Verhältnissen

befindlichen Arbeitgeber in der Broschüre speziell hervorzuheben und allenfalls

den Begriff der betrieblichen Arbeitszeitkontrolle mit "täglich

fortlaufend geführter Arbeitszeitkontrolle" näher zu umschreiben. Auch

wäre es sinnvoll, zusätzlich den im Antragsformular für

Kurzarbeitsentschädigung unter der Rubrik "Nicht

anspruchsberechtigte Arbeitnehmer"

angebrachten Hinweis auf den fehlenden Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung

bei nicht ausreichend kontrollierbarer Arbeitszeit mit einem Verweis auf die

geforderte Arbeitszeitkontrolle zu präzisieren. Ebenfalls könnten die auf der

Rückseite des Formulars "Entscheide betreffend Kurzarbeitsentschädigung"

bereits angebrachten "wichtige(n) Hinweise" mit der Erwähnung der

Pflicht des Arbeitgebers, alle

betrieblichen Unterlagen, einschliesslich der

täglich fortlaufend zu führenden Arbeitszeitkontrolle, während fünf Jahren

aufzubewahren und auf Verlangen vorzulegen, ergänzt werden. Dadurch könnten

möglicherweise vermehrt Rückforderungen vermieden werden.

3.4

Dies alles ändert aber nichts daran, dass die

Verwaltung mit der Abgabe der Broschüre der allgemeinen Informationspflicht

gemäss Art. 27 Abs. 1 ATSG in ausreichendem Masse nachgekommen ist. Obwohl die

Broschüre einen gewissen Umfang aufweist, ist deren Lektüre zumutbar. Es liegt

in erster Line am jeweiligen Gesuchsteller, die Informationsbroschüre (und das

Antragsformular für Kurzarbeitsentschädigung) mit der gebotenen Sorgfalt zu

lesen und bei Zweifeln mit konkreten Fragen an die zuständigen Stellen zu

gelangen.

Verzichtet er darauf, trägt er die damit

verbundenen Nachteile. (...)"

Di

conseguenza, alla luce di quanto qui sopra esposto, non vi è spazio nel caso

concreto per tutelare la buona fede dell'assicurata. La ricorrente pertanto ha

diritto a beneficiare dell'indennità di disoccupazione soltanto dal 15 novembre

2005.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

é respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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