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Decisione

38.2006.2

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

21 agosto 2006Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

I

principi appena menzionati relativi all’art. 20 cpv. 3 LADI sono stati

ricordati nella STFA del 28 novembre 2005 nella causa B., C 189/04 e nella STFA

del 1° dicembre 2005 nella causa B., C 240/04.

2.6. Nell’evenienza

concreta la Cassa ha negato il diritto dell’assicurato alle indennità di

disoccupazione per il mese di aprile 1998, poiché egli non avrebbe inoltrato il

certificato “Indicazioni della persona assicurata” - FAUT relativo a tale

periodo di controllo entro il termine di tre mesi previsto dall’art. 20 cpv. 3

LADI (cfr. doc. A, C).

Il

ricorrente, dal canto suo, sostiene, invece, di avere diritto a ottenere le

prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione relativamente al mese

di aprile 1998, in quanto il ritrovamento, nel mese di luglio 2005, della copia

del formulario FAUT prova che l’originale è stato regolarmente consegnato alla

Cassa (cfr. doc. I).

Il TCA,

chiamato ora a pronunciarsi, osserva che, a prescindere dal fatto che la

menzionata copia del FAUT non è comunque mai stata trasmessa alla Cassa (cfr.

doc. 1-45) e peraltro neppure è stata prodotta con il ricorso - l’assicurato

del resto si è limitato a rilevare di aver ritrovato la copia del FAUT di

aprile 1998; mai ha allegato di averlo inviato alla resistente (cfr. doc. I; D)

-, il ritrovamento della copia non dimostra in ogni caso ancora l’asserito

invio del formulario alla Cassa.

L’atto di

fotocopiare un documento non implica che lo stesso venga poi senz’altro trasmesso

al destinatario.

In

concreto, inoltre, il ricorrente nel 2000, allorché, tramite l’avv. RA 1, ha

eccepito il mancato versamento delle indennità per il mese di aprile 1998, ha

unicamente indicato di avere consegnato il formulario. Egli, per contro, nulla

ha precisato riguardo a una fotocopia che sarebbe stata effettuata e che non

avrebbe più ritrovato (cfr. doc. 41).

Va,

peraltro, rilevato che il ricorrente nel 2000, dopo avere ricevuto la presa di

posizione della Cassa in merito alle proprie contestazioni (cfr. doc. 42), non

ha reiterato le stesse.

2.7. Per costante

dottrina e giurisprudenza, l’onere della prova di un invio incombe a chi se ne

prevale (cfr. DTF 99 Ib 359, consid. 2; E. Catenazzi, Le insidie di un invio

non raccomandato, in RTT 1974, p. 65ss.). Pertanto, se l’interessato non è in

grado di fornirne la prova, ne deve sopportare le conseguenze giuridiche (E.

Catenazzi, op. cit., p. 67; cfr., pure, A. Borella, L’affiliation à

l’assurance-maladie sociale suisse, Losanna 1993, p. 288).

Al

riguardo in una sentenza del 16 settembre 2005 nella causa T., C 171/05,

pubblicata in SVR 2006 ALV Nr. 10 pag. 36, l’Alta Corte, ha precisato:

"

(…)

Zu ergänzen ist, dass die Parteien im

Sozialversicherungsprozess, welcher von der Untersuchungsmaxime beherrscht

wird, in der Regel eine Beweislast nur insofern tragen, als im Falle der

Beweislosigkeit der Entscheid zu Ungunsten jener Partei ausfällt, die aus dem

unbewiesen gebliebenen Sachverhalt Rechte ableiten wollte. Es handelt sich

dabei nicht um die subjektive Beweisführungslast (Art. 8

ZGB), sondern in der Regel nur um die so genannte objektive Beweislast.

Diese Beweisregel greift allerdings erst Platz, wenn es sich als unmöglich

erweist, im Rahmen des Untersuchungsgrundsatzes auf Grund einer Beweiswürdigung

den Sachverhalt zu ermitteln, der zumindest die Wahrscheinlichkeit für sich

hat, der Wirklichkeit zu entsprechen (BGE 117 V 264 Erw. 3b mit Hinweisen).

(…)

4.2. Bezüglich Tatsachen, welche für die Zustellung

von Verfügungen erheblich sind, gilt der Beweisgrad der überwiegenden

Wahrscheinlichkeit. Allerdings bedingt dies in der Regel die Eröffnung der

Verfügung mit eingeschriebenem Brief; denn nach der Rechtsprechung vermag die

Verwaltung den Wahrscheinlichkeitsbeweis für die Zustellung der Verfügung nicht

durch den blossen Hinweis auf den üblichen administrativen Ablauf zu erbringen

(BGE 121 V 6 f. Erw. 3b; vgl. ZAK 1984 S. 124 Erw. 1b). Wird die Tatsache oder

Considerandi

das Datum der Zustellung uneingeschriebener Sendungen bestritten, muss im

Zweifel auf die Darstellung des Empfängers abgestellt werden (BGE 124 V 402

Erw. 2a, 103 V 66 Erw. 2a). Anderseits besteht für die ordnungsgemässe

Ausstellung einer Abholungseinladung einer eingeschriebenen Sendung, wie auch

für die ordnungsgemässe Eintragung des Zustelldatums im Zustellbuch, eine -

widerlegbare - Vermutung (Urteile K. vom 20. September 2002, H 392/00, und H.

vom 11. Juli 2000, H 220/98; Martin Gossweiler, Die

Verfügung im

Schweizerischen Sozialversicherungsrecht, Diss. Bern

1983, S. 157).“ (STFA del 16 settembre 2005 nella causa T., C 171/05,

consid. 1.1.; 4.2.)

L’invio tramite posta

semplice non permette in generale di stabilire che la comunicazione è giunta al

destinatario e la sola presenza nell’incarto della copia di una lettera non

autorizza a concludere con grado di verosimiglianza preponderante che tale

lettera è stata effettivamente spedita dal mittente ed è stata ricevuta dal

destinatario. La prova della comunicazione può tuttavia risultare da altri indizi

e dall’insieme delle circostanze (cfr. STFA del 27 gennaio 2006 nella causa F.,

B 109/05, DTF 101 Ia 8 consid. 1)

In casu l’asserito invio

del FAUT afferente al mese di aprile 1998 non è stato sufficientemente

documentato. Pertanto il ricorrente deve sopportarne le conseguenze, e meglio

il fatto che il menzionato atto sia da considerare come non spedito entro il

termine di tre mesi contemplato dall’art. 20 cpv. 3 LADI.

La circostanza allegata

dall’assicurato di avere sempre effettuato le ricerche di impiego (cfr. doc. I)

non gli è poi di alcun ausilio.

Il ricorrente, compiendo

le ricerche, ha unicamente adempiuto uno dei presupposti, e meglio la condizione

di soddisfare le prescrizioni di controllo di cui agli art. 8 cpv. 1 lett. g e

17.

LADI, per avere diritto all’indennità di disoccupazione nel caso in cui lo

stesso venga fatto valere tempestivamente.

Dunque,

vista la natura perentoria del termine di tre mesi di cui all'art. 20 cpv. 3

LADI (cfr. consid. 2.5), la Cassa poteva rifiutare di versare all'assicurato le

prestazioni per il mese di aprile 1998.

Nel caso

di specie nemmeno sono ravvisabili validi motivi che permettano di concedere la

restituzione del termine (cfr. STFA del 21 giugno 1988 nella causa J.K.,

pubblicata parzialmente in DTF 114 V 123 e integralmente in DLA 1988 pag. 125

segg.), come ad esempio l’impossibilità di osservare un termine a seguito di

malattia o infortunio o dell’ospedalizzazione del coniuge, oppure allorquando

occorre tutelare la buona fede di un assicurato, in quanto egli non ha

rispettato un determinato termine a causa di informazioni sbagliate da parte

dell’autorità competente (cfr. DLA 1988 pag., 129 consid. 4b; DLA 2000 N. 6

pag. 27; STFA del 18 settembre 2001 nella causa M., C 189/01 consid. 3b).

A quest’ultimo

proposito, giova rilevare che in concreto i FAUT del periodo maggio 1998 -

giugno 1999 sono stati consegnati solo nel mese di settembre 1999.

All’assicurato

è stato comunque accordato il beneficio della buona fede, in quanto per un

disguido il FAUT del maggio 1998 non era stato consegnato e così i FAUT dei

mesi successivi (al riguardo cfr. DLA 2005 N. 11 pag.135 segg.).

Allora

era, infatti, pendente un ricorso al TCA inoltrato dall’assicurato contro una

decisione di inidoneità al collocamento a fare tempo dal mese di ottobre 1997.

Questa Corte nel mese di maggio 1998 ha confermato il provvedimento

dell’amministrazione (cfr. inc. 38.1998.372). In seguito, e meglio il 1° marzo

1999, il TCA, pronunciandosi a seguito di una sentenza di rinvio del TFA del 15

ottobre 1998, ha decretato l’idoneità al collocamento del ricorrente (cfr. inc.

38.1998

; doc. 39).

Il 5

novembre 1999 l’Ufficio del lavoro (ora Sezione del lavoro) ha in ogni caso

fissato all’assicurato un termine, scadente al 22 novembre 1999, per inviare la

documentazione mancante al fine di riconoscergli il diritto alle indennità di

disoccupazione (cfr. doc. 39).

In simili

condizioni, dal ricorrente, reso attento che se entro il 22 novembre 1999

l’autorità competente non fosse stata in possesso di tutti i documenti

rilevanti, non avrebbe avuto diritto all’indennità, era ragionevole pretendere

che comprendesse che la Cassa necessitava pure del formulario “Indicazioni

della persona assicurata” relativo al mese di aprile 1998.

Non emerge,

del resto, né l’assicurato l’ha mai preteso, che allo stesso siano state date

delle indicazioni erronee in merito specificatamente al FAUT del mese di aprile

1998.

Egli,

tuttavia, come già visto sopra, non ha comprovato l’invio del FAUT del mese di

aprile 1998 nemmeno entro il termine del 22 novembre 1999. Che il FAUT

attinente al mese di aprile 1998 sia stato effettivamente ricevuto dal

ricorrente è peraltro confermato dalle sue stesse affermazioni relative al ritrovamento

della copia.

Alla luce

di quanto esposto, la decisione su opposizione del 30 novembre 2005 deve essere

confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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