38.2006.2
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21 agosto 2006Italiano20 min
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Numero d'incarto:
38.2006.2
Data decisione, Autorità:
21.08.2006, TCA
Titolo:
Rettamente sono state negate le indennità di disoccupazione per 4/98. Il relativo diritto non è stato fatto valere nel termine di 3 mesi.Il ritrovamento della copia del FAUT a 7/05,peraltro mai allegata,non dimostra l'asserito invio. Nemmeno vi sono motivi che permettano la restituzione del termine.
ESTINZIONE
INDENNITÀ
INTEMPESTIVITÀ
RESTITUZIONE DEI TERMINI
art. 20 cpv. 3 LADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2006.2
rs
Lugano
21 agosto
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 16 gennaio 2006
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 30
novembre 2006 emanata da
Cassa CO 1
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 30 novembre 2005 la Cassa CO 1 (di seguito la
Cassa) ha confermato la precedente decisione del 26 luglio 2005 con cui ha
ritenuto che a RI 1 non può essere versata alcuna indennità per il mese di
aprile 1998, in quanto il relativo diritto è stato fatto valere successivamente
al termine di tre mesi previsto dalla legge (cfr. doc. C, A).
1.2. Contro la
decisione su opposizione l’assicurato, patrocinato dall’avv. RA 1, ha inoltrato
un tempestivo ricorso al TCA nel quale si è così espresso:
"
(…)
1. Il
signor RI 1 ha fatto valere il diritto all’indennità di disoccupazione per il
mese di aprile 1998.
2. Con decisione del 26 luglio 2005 (doc. C), la resistente ha respinto
tale richiesta, ritenuto che il diritto si estingue se non è fatto valere entro
tre mesi dalla fine del periodo di controllo cui si riferisce. Secondo la CAD
(ciò che non é vero!), il signor RI 1 ha fatto valere tale diritto unicamente
il 26 luglio 2005, data in cui ha ritrovato il formulario di
autocertificazione, e quindi, per la resistente, tardivamente.
3. Con opposizione del 22 agosto 2005 dello scrivente legale (doc. D)
veniva invece precisato quanto segue:
“in merito alla problematica di cui in
oggetto, invio la presente in nome e per conto del signor RI 1, __________. Ho
preso atto della decisione formale del 26 luglio 2005 qui annessa in copia,
avverso la quale interpongo regolare quanto tempestiva opposizione.
Ribadisco quindi il diritto del mio cliente
all’ottenimento dell’indennità di disoccupazione relativamente al mese di
aprile del 1998. In effetti, in data 26 luglio 2005, il mio cliente ha
ritrovato la copia del FAUT relativo al mese di aprile 1998.
Non ha però trovato l’originale, ciò che prova a mio
avviso che lo stesso era stato regolarmente consegnato a tempo debito, come
avevo già scritto in data 31 gennaio 2000 all’attenzione della signora __________.
Del resto, nella vostra lettera del 10 marzo 2000, la Cassa Disoccupazione aveva
affermato di non avere effettuato i pagamenti dell’indennità del mese di aprile
1998 poiché il FAUT relativo a tale mese non vi sarebbe mai pervenuto.
Ora però quanto si afferma in questa sede prova il contrario,
e quindi è provato ce il diritto per il versamento dell’indennità del mese di
aprile 1998 era stato fatto valere tempestivamente.
Mi sembra inoltre, francamente, che si discuta come
quasi sempre sulle forme e meno sulla sostanza.”
4. Ritenuto che si richiama espressamente l’intero incarto da parte
della resistente, il fatto che l’assicurato abbia ritrovato, fra le sua carte,
la copia del formulario FAUT relativo all’aprile 1998, prova che l’originale
era stato regolarmente consegnato alla cassa Disoccupazione. Del resto, va
detto che l’assicurato aveva sempre effettuato le sue ricerche di lavoro, aveva
sempre consegnato tutta la documentazione giustificativa ed aveva sempre
richiesto l’indennità anche relativamente al mese di aprile del 1998 (cfr.anche
lettera del 31 gennaio 2000).
5. Si
ritiene quindi, anche per non cadere nel formalismo eccessivo, che al signor RI
1 vada riconosciuta l’indennità di disoccupazione per il mese di aprile 1998
regolarmente richiesta. Del resto il signor RI 1 ribadisce di avere sempre
consegnato tutto quanto necessario, e in ogni caso di avere sempre effettuato
le necessarie ricerche di lavoro (ciò che la resistente non ha mai
contestato." (Doc. I)
1.3. Nella sua
risposta del 7 febbraio 2006 (cfr. doc. III) la Cassa ha postulato la reiezione
del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi
di diritto.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio
2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H
212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10
ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999
nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è la questione di sapere se l’assicurato abbia o meno diritto alle indennità
di disoccupazione per il mese di aprile 1998.
2.3. Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000.
Con la
stessa sono state modificate numerose disposizioni contenute nella LADI.
Al
riguardo va segnalato che le norme di procedura, in via di principio (cfr. art.
82 cpv. 2 LPGA), entrano immediatamente in vigore (cfr. SVR 2003 IV Nr. 25,
consid. 1.2., pag. 76; STFA del 23 ottobre 2003 nella causa K., H 73/03; STFA
del 23 ottobre 2003 nella causa J., K 55/03; STFA del 20 marzo 2003 nella causa
E., I 238/02; DTF 117 V 93 consid. 6b, DTF112 V 360 consid. 4a, RAMI 1998 KV no
37 pag. 316 consid. 3b). Tali disposizioni pertanto si applicano a tutte le
decisioni emesse dopo il 1° gennaio 2003.
Per
quanto concerne, invece, le norme di diritto materiale, nel diritto delle
assicurazioni sociali sono determinanti i disposti in vigore al momento in cui
si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 130 V 329;
DTF 129 V 1 consid. 1.2.; DTF 127 V 466 consid. 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV
Nr. 3; SVR 2003 IV Nr. 25 consid. 1.2.).
L’assicurato
pretende il versamento di indennità di disoccupazione riguardanti il mese di
aprile 1998, ossia un periodo di controllo precedente all’entrata in vigore
della LPGA.
Di
conseguenza nel caso in esame sono applicabili le disposizioni di diritto
materiale valide fino al mese di dicembre 2002.
Per gli
stessi motivi i cambiamenti introdotti dalla terza revisione della LADI,
entrata in vigore il 1° luglio 2003, in casu, non tornano applicabili.
Abbondanzialmente
è comunque utile evidenziare che per quanto attiene all’estinzione del diritto
alle indennità di disoccupazione né la LPGA, né la terza revisione della LADI
hanno apportato modifiche particolari.
Più
precisamente, riguardo alla LPGA, va osservato che l’art. 1 cpv. 2 LADI enuncia
che l’art. 24 cpv. 1 LPGA, secondo cui il diritto a prestazioni o contributi si
estingue cinque anni dopo la fine del mese per cui era dovuta la prestazione e
cinque anni dopo lo scadere dell’anno civile per cui il contributo doveva
essere pagato, non è applicabile al diritto a prestazioni arretrate.
Restano,
quindi, applicabili i termini legali, sensibilmente più brevi, contemplati
dalla LADI precedentemente all’entrata in vigore della LPGA, in particolare
l’art. 20 cpv. 3 LADI (cfr. Messaggio concernente l’adeguamento dell’allegato
alla LPGA del 7 novembre 2001, FF 12.02.2002 pag. 715 segg.; Circolare emanata
dal SECO, “Application de la LPGA et de l’OPGA à l’assurance chômage”, dicembre
2002, pag. 13).
2.4. Il
disoccupato fa valere il diritto all’indennità presso una cassa di sua scelta.
Durante il termine quadro per la riscossione della prestazione (art. 9 cpv. 2)
non è ammissibile un mutamento di cassa (cfr. art. 20 cpv. 1 LADI).
Il
disoccupato deve presentare alla cassa un attestato di lavoro del suo ultimo
datore di lavoro. Questi lo consegna al disoccupato quando lascia il servizio.
Se l’assicurato diventa disoccupato soltanto più tardi, il datore di lavoro
deve trasmettere l’attestato, su domanda, entro una settimana (cfr. art. 20
cpv. 2 LADI).
Il
diritto si estingue se non è fatto valere entro tre mesi dalla fine del
periodo di controllo, cui si riferisce. Le indennità che non sono state
riscosse decadono tre anni dopo la fine del periodo di controllo (cfr. art. 20
cpv. 3 LADI).
Secondo
l’art. 29 OADI, per il primo periodo di controllo durante il termine quadro e
in occasione di ogni nuova disoccupazione dopo un’interruzione di 6 mesi
almeno, l’assicurato fa valere il suo diritto consegnando alla cassa:
a. il
modulo di domanda d’indennità debitamente riempito;
b. il
doppio del modulo ufficiale d’iscrizione al collocamento;
c. le
attestazioni di lavoro concernenti i due ultimi anni;
d. il
suo certificato di controllo o la copia dei dati di controllo;
e. tutti
gli altri documenti chiesti dalla cassa per valutare il diritto
all’indennità.
Al fine
di far valere il suo diritto all’indennità per gli ulteriori periodo di
controllo, l’assicurato presenta alla cassa:
a. il
suo certificato di controllo o la copia dei dati di controllo;
b. le
attestazioni di lavoro relative ai guadagni intermedi;
c. le
prove dei suoi sforzi personali intrapresi per procurarsi lavoro;
d. altri
documenti chiesti dalla cassa per valutare il suo diritto all’indennità.
Se
necessario, la cassa fissa all’assicurato un congruo termine per completare i
documenti e lo avverte riguardo alle conseguenze dell’omissione.
Se l’assicurato
non può provare, mediante attestazione, fatti rilevanti per valutare il diritto
all’indennità, la cassa può eccezionalmente tener conto di una dichiarazione
firmata dall’assicurato, se questa appare verosimile.
2.5. Il Tribunale
federale delle assicurazioni (TFA), in merito al termine di tre mesi previsto
dall’art. 20 cpv. 3 LADI, ha stabilito che questo termine è perentorio e che
per salvaguardare il diritto non basta che l’assicurato abbia reclamato, senza
giustificativi, il pagamento dell’indennità pretesa (cfr. DTF 113 V 66).
Concretamente,
ciò significa che nei casi in cui la legge prevede un termine di preannuncio,
la mancata osservazione del termine comporta la negazione del diritto per
mancanza di un presupposto formale.
Nella
decisione sopra citata, il TFA ha, in particolare, rilevato che:
" (...) D’autre part, il résulte des dispositions ci-dessus exposées
que le droit au versement de l’indemnité n’est sauvegardé -pour ce qui est des
mois suivant la première période de contrôle- que si l’assuré le fait valoir à
temps au moyen des documents mentionnés à l’art. 29 al. 3 OACI, soit, en règle
ordinaire, par la production de ses cartes de contrôle attestant des jours au
cours desquels il s’est présenté a l’office du travail (art 17 al. 2 LACI et
art. 23 OACI). Cette exigence se justifie par le fait que la caisse doit être
dûment renseignée sur tous les éléments -ou, à tout le moins, sur les éléments
essentiels- qui lui sont nécessaires pour se prononcer en connaissance de cause
sur le prétentions du requérant: l’art. 20 al. 3 LACI manquerait son but s’il
suffisait, pour que soit respecté le délai de trois mois, que l’assuré ait
réclamé, sans autres justificatifs, le paiement de l'indemnité prétendue. (...)."
(cfr. DTF 113 V pag. 68 e 69)
In una
decisione del 29 giugno 1998, pubblicata in DLA 1998, N. 48, pag. 281, la
nostra Massima istanza ha pure stabilito che il congruo termine supplementare
previsto dall’art. 29 cpv. 3 OADI può e deve essere accordato soltanto per
completare i primi documenti e non per mascherare la loro mancanza.
Di
conseguenza, se l’assicurato non esercita il proprio diritto all’indennità
entro il termine perentorio di tre mesi fissato dall’art. 20 cpv. 3 LADI, il
suo diritto si estingue.
La Cassa
di disoccupazione non deve né avvertire l’assicurato, né accordargli un termine
supplementare.
Se
l’amministrazione contesta di aver ricevuto la domanda di indennità di
disoccupazione, l’assicurato deve addurre la prova di aver consegnato
tempestivamente il certificato di controllo.
Esso
sopporta le conseguenze della mancanza di prove per quanto concerne la consegna
del certificato di controllo entro il termine legale di tre mesi.
Il TFA si
è poi riconfermato nella propria giurisprudenza in una decisione del 30 agosto
1999 pubblicata in DLA 2000 pag. 27.
In
quell'occasione l'Alta Corte ha, in particolare, ribadito che il termine di tre
mesi previsto dall'art. 20 cpv. 3 LADI per fare valere il diritto alle
indennità di disoccupazione è un termine di perenzione e inizia a decorrere
alla fine del periodo di controllo in questione, indipendentemente dal fatto
che sia pendente una procedura di ricorso relativa al diritto alle indennità
(DLA 2000 N. 6, consid. 1c, pag. 29 e 30).
Ancora,
confermando il precedente giudizio del TCA, in una decisione non pubblicata del
18 settembre 2001, la nostra Massima Istanza ha, in particolare, ribadito che:
"
(…)
b) Secondo giurisprudenza, il termine di tre
mesi di cui all'art. 20 cpv. 3 LADI, che comincia a decorrere alla fine di ogni
singolo periodo (DLA 2000 n. 6 pag. 30 consid. 1c e riferimenti ivi citati), è
di natura perentoria (DTF 113 V 68 consid. 1b). La sua mancata osservanza ha
per effetto l'estinzione del diritto all'indennità per il periodo di controllo
in questione (Gerhards, Kommentar zum Arbeits-losenversicherungsgesetz (AVIG),
vol. I, n. 26 ad art. 20), dovendo siffatta scadenza permettere
all'amministrazione di pronunciarsi in breve tempo sul fondamento della domanda
di indennizzo onde prevenire eventuali abusi (DTF 113 V 68 consid. 1b).
(…)."
(cfr. STFA del 18 settembre 2001 in re M., C
189/01, consid. 2b)
Fatti
I
principi appena menzionati relativi all’art. 20 cpv. 3 LADI sono stati
ricordati nella STFA del 28 novembre 2005 nella causa B., C 189/04 e nella STFA
del 1° dicembre 2005 nella causa B., C 240/04.
2.6. Nell’evenienza
concreta la Cassa ha negato il diritto dell’assicurato alle indennità di
disoccupazione per il mese di aprile 1998, poiché egli non avrebbe inoltrato il
certificato “Indicazioni della persona assicurata” - FAUT relativo a tale
periodo di controllo entro il termine di tre mesi previsto dall’art. 20 cpv. 3
LADI (cfr. doc. A, C).
Il
ricorrente, dal canto suo, sostiene, invece, di avere diritto a ottenere le
prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione relativamente al mese
di aprile 1998, in quanto il ritrovamento, nel mese di luglio 2005, della copia
del formulario FAUT prova che l’originale è stato regolarmente consegnato alla
Cassa (cfr. doc. I).
Il TCA,
chiamato ora a pronunciarsi, osserva che, a prescindere dal fatto che la
menzionata copia del FAUT non è comunque mai stata trasmessa alla Cassa (cfr.
doc. 1-45) e peraltro neppure è stata prodotta con il ricorso - l’assicurato
del resto si è limitato a rilevare di aver ritrovato la copia del FAUT di
aprile 1998; mai ha allegato di averlo inviato alla resistente (cfr. doc. I; D)
-, il ritrovamento della copia non dimostra in ogni caso ancora l’asserito
invio del formulario alla Cassa.
L’atto di
fotocopiare un documento non implica che lo stesso venga poi senz’altro trasmesso
al destinatario.
In
concreto, inoltre, il ricorrente nel 2000, allorché, tramite l’avv. RA 1, ha
eccepito il mancato versamento delle indennità per il mese di aprile 1998, ha
unicamente indicato di avere consegnato il formulario. Egli, per contro, nulla
ha precisato riguardo a una fotocopia che sarebbe stata effettuata e che non
avrebbe più ritrovato (cfr. doc. 41).
Va,
peraltro, rilevato che il ricorrente nel 2000, dopo avere ricevuto la presa di
posizione della Cassa in merito alle proprie contestazioni (cfr. doc. 42), non
ha reiterato le stesse.
2.7. Per costante
dottrina e giurisprudenza, l’onere della prova di un invio incombe a chi se ne
prevale (cfr. DTF 99 Ib 359, consid. 2; E. Catenazzi, Le insidie di un invio
non raccomandato, in RTT 1974, p. 65ss.). Pertanto, se l’interessato non è in
grado di fornirne la prova, ne deve sopportare le conseguenze giuridiche (E.
Catenazzi, op. cit., p. 67; cfr., pure, A. Borella, L’affiliation à
l’assurance-maladie sociale suisse, Losanna 1993, p. 288).
Al
riguardo in una sentenza del 16 settembre 2005 nella causa T., C 171/05,
pubblicata in SVR 2006 ALV Nr. 10 pag. 36, l’Alta Corte, ha precisato:
"
(…)
Zu ergänzen ist, dass die Parteien im
Sozialversicherungsprozess, welcher von der Untersuchungsmaxime beherrscht
wird, in der Regel eine Beweislast nur insofern tragen, als im Falle der
Beweislosigkeit der Entscheid zu Ungunsten jener Partei ausfällt, die aus dem
unbewiesen gebliebenen Sachverhalt Rechte ableiten wollte. Es handelt sich
dabei nicht um die subjektive Beweisführungslast (Art. 8
ZGB), sondern in der Regel nur um die so genannte objektive Beweislast.
Diese Beweisregel greift allerdings erst Platz, wenn es sich als unmöglich
erweist, im Rahmen des Untersuchungsgrundsatzes auf Grund einer Beweiswürdigung
den Sachverhalt zu ermitteln, der zumindest die Wahrscheinlichkeit für sich
hat, der Wirklichkeit zu entsprechen (BGE 117 V 264 Erw. 3b mit Hinweisen).
(…)
4.2. Bezüglich Tatsachen, welche für die Zustellung
von Verfügungen erheblich sind, gilt der Beweisgrad der überwiegenden
Wahrscheinlichkeit. Allerdings bedingt dies in der Regel die Eröffnung der
Verfügung mit eingeschriebenem Brief; denn nach der Rechtsprechung vermag die
Verwaltung den Wahrscheinlichkeitsbeweis für die Zustellung der Verfügung nicht
durch den blossen Hinweis auf den üblichen administrativen Ablauf zu erbringen
(BGE 121 V 6 f. Erw. 3b; vgl. ZAK 1984 S. 124 Erw. 1b). Wird die Tatsache oder
Considerandi
das Datum der Zustellung uneingeschriebener Sendungen bestritten, muss im
Zweifel auf die Darstellung des Empfängers abgestellt werden (BGE 124 V 402
Erw. 2a, 103 V 66 Erw. 2a). Anderseits besteht für die ordnungsgemässe
Ausstellung einer Abholungseinladung einer eingeschriebenen Sendung, wie auch
für die ordnungsgemässe Eintragung des Zustelldatums im Zustellbuch, eine -
widerlegbare - Vermutung (Urteile K. vom 20. September 2002, H 392/00, und H.
vom 11. Juli 2000, H 220/98; Martin Gossweiler, Die
Verfügung im
Schweizerischen Sozialversicherungsrecht, Diss. Bern
1983, S. 157).“ (STFA del 16 settembre 2005 nella causa T., C 171/05,
consid. 1.1.; 4.2.)
L’invio tramite posta
semplice non permette in generale di stabilire che la comunicazione è giunta al
destinatario e la sola presenza nell’incarto della copia di una lettera non
autorizza a concludere con grado di verosimiglianza preponderante che tale
lettera è stata effettivamente spedita dal mittente ed è stata ricevuta dal
destinatario. La prova della comunicazione può tuttavia risultare da altri indizi
e dall’insieme delle circostanze (cfr. STFA del 27 gennaio 2006 nella causa F.,
B 109/05, DTF 101 Ia 8 consid. 1)
In casu l’asserito invio
del FAUT afferente al mese di aprile 1998 non è stato sufficientemente
documentato. Pertanto il ricorrente deve sopportarne le conseguenze, e meglio
il fatto che il menzionato atto sia da considerare come non spedito entro il
termine di tre mesi contemplato dall’art. 20 cpv. 3 LADI.
La circostanza allegata
dall’assicurato di avere sempre effettuato le ricerche di impiego (cfr. doc. I)
non gli è poi di alcun ausilio.
Il ricorrente, compiendo
le ricerche, ha unicamente adempiuto uno dei presupposti, e meglio la condizione
di soddisfare le prescrizioni di controllo di cui agli art. 8 cpv. 1 lett. g e
17.
LADI, per avere diritto all’indennità di disoccupazione nel caso in cui lo
stesso venga fatto valere tempestivamente.
Dunque,
vista la natura perentoria del termine di tre mesi di cui all'art. 20 cpv. 3
LADI (cfr. consid. 2.5), la Cassa poteva rifiutare di versare all'assicurato le
prestazioni per il mese di aprile 1998.
Nel caso
di specie nemmeno sono ravvisabili validi motivi che permettano di concedere la
restituzione del termine (cfr. STFA del 21 giugno 1988 nella causa J.K.,
pubblicata parzialmente in DTF 114 V 123 e integralmente in DLA 1988 pag. 125
segg.), come ad esempio l’impossibilità di osservare un termine a seguito di
malattia o infortunio o dell’ospedalizzazione del coniuge, oppure allorquando
occorre tutelare la buona fede di un assicurato, in quanto egli non ha
rispettato un determinato termine a causa di informazioni sbagliate da parte
dell’autorità competente (cfr. DLA 1988 pag., 129 consid. 4b; DLA 2000 N. 6
pag. 27; STFA del 18 settembre 2001 nella causa M., C 189/01 consid. 3b).
A quest’ultimo
proposito, giova rilevare che in concreto i FAUT del periodo maggio 1998 -
giugno 1999 sono stati consegnati solo nel mese di settembre 1999.
All’assicurato
è stato comunque accordato il beneficio della buona fede, in quanto per un
disguido il FAUT del maggio 1998 non era stato consegnato e così i FAUT dei
mesi successivi (al riguardo cfr. DLA 2005 N. 11 pag.135 segg.).
Allora
era, infatti, pendente un ricorso al TCA inoltrato dall’assicurato contro una
decisione di inidoneità al collocamento a fare tempo dal mese di ottobre 1997.
Questa Corte nel mese di maggio 1998 ha confermato il provvedimento
dell’amministrazione (cfr. inc. 38.1998.372). In seguito, e meglio il 1° marzo
1999, il TCA, pronunciandosi a seguito di una sentenza di rinvio del TFA del 15
ottobre 1998, ha decretato l’idoneità al collocamento del ricorrente (cfr. inc.
38.1998
; doc. 39).
Il 5
novembre 1999 l’Ufficio del lavoro (ora Sezione del lavoro) ha in ogni caso
fissato all’assicurato un termine, scadente al 22 novembre 1999, per inviare la
documentazione mancante al fine di riconoscergli il diritto alle indennità di
disoccupazione (cfr. doc. 39).
In simili
condizioni, dal ricorrente, reso attento che se entro il 22 novembre 1999
l’autorità competente non fosse stata in possesso di tutti i documenti
rilevanti, non avrebbe avuto diritto all’indennità, era ragionevole pretendere
che comprendesse che la Cassa necessitava pure del formulario “Indicazioni
della persona assicurata” relativo al mese di aprile 1998.
Non emerge,
del resto, né l’assicurato l’ha mai preteso, che allo stesso siano state date
delle indicazioni erronee in merito specificatamente al FAUT del mese di aprile
1998.
Egli,
tuttavia, come già visto sopra, non ha comprovato l’invio del FAUT del mese di
aprile 1998 nemmeno entro il termine del 22 novembre 1999. Che il FAUT
attinente al mese di aprile 1998 sia stato effettivamente ricevuto dal
ricorrente è peraltro confermato dalle sue stesse affermazioni relative al ritrovamento
della copia.
Alla luce
di quanto esposto, la decisione su opposizione del 30 novembre 2005 deve essere
confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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