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38.2006.20

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

13 settembre 2006Italiano48 min

Source ti.ch

Fatti

i cui promotori sono stati la __________, rappresentata da __________,

direttore, __________ e __________.

La

__________ ha sede a __________ - territorio d’oltremare del __________ -, __________

è cittadino __________ con domicilio a __________ e __________ è anch’egli

cittadino __________ con domicilio a __________ in provincia di __________

Il

capitale sociale, ammontante a fr. 20'000.--, è suddiviso in due quote, la

prima di fr. 13'000.-- è stata sottoscritta dalla __________, la seconda di fr.

7'000.-- è detenuta da __________ (cfr. doc. 13).

__________

e __________ sono iscritti a RC come soci senza diritto di firma (cfr. estratto

RC della __________ reperibile in internet sul sito www.zefix.ch, doc. 12).

L’assicurata,

invece, risulta essere la gerente della Sagl con diritto di firma individuale

(cfr. relativo estratto RC).

Scopo

sociale della Sagl è :

"

La gestione di carrozzerie, l'acquisto e la

commercializzazione di ogni merce in relazione all'attività societaria, la

diffusione di tecniche e conoscenze e servizi, la formazione di personale,

l'acquisto di immobili nell'ambito dell'attività. L'esercizio di qualsiasi

attività legata al settore automobilistico. Partecipare ad altre società aventi

scopo analogo."

Il 4

luglio 2005 la ricorrente è stata inoltre assunta dalla __________ in qualità

di segretaria a tempo pieno per uno stipendio netto di fr. 3'000.-- mensili,

oltre a delle provvigioni del 5% (lordo) sul fatturato incassato dalla società

(cfr. doc. 7).

La

Sezione del lavoro, a cui il caso è stato sottoposto per esame dall’URC di __________

il 25 ottobre 2005 (cfr. doc. 19), alla luce delle risultanze appena esposte,

nonché del fatto che la stessa ha firmato gli attestati di guadagno intermedio,

ha ritenuto l’assicurata inidonea al collocamento dal 4 luglio 2005 (cfr. doc.

1, 5).

Prima di

emettere la decisione formale del 18 novembre 2005, la Sezione del lavoro ha

sentito personalmente l’assicurata il 7 novembre 2005 (cfr. doc. 8).

Dal profilo

procedurale l’amministrazione ha, dunque, ossequiato il diritto di essere

sentito della ricorrente garantito dall’art, 29 cpv. 2 Cost e dall’art. 42

LPGA.

2.6. Questa

Corte, chiamata ora a pronunciarsi, non condivide la soluzione a cui è giunta

la Sezione del lavoro.

Il TCA

rileva innanzitutto che __________ fa parte di un gruppo formato da tre aziende

associate: __________ in __________, __________ in __________ nel __________.

Si tratta di una rete in franchising, che si è già estesa in __________, __________,

__________.

Tale

gruppo si occupa dell’applicazione diretta e della diffusione a concessionarie

affiliate del sistema __________ che permette di rimuovere rapidamente piccole

ammaccature su autovetture senza l’uso di stucco o vernice, mantenendo intatta

la vernice originale (cfr. www.__________.it).

Per

quanto attiene alla __________ è utile rilevare che soci sono tuttora

unicamente la __________, rappresentata dal direttore __________, che detiene

la quota maggioritaria del capitale sociale e __________. __________ e __________

sono, come già visto, cittadini __________ domiciliati in __________ (cfr. doc.

13).

Al

riguardo va evidenziato che __________ risulta essere il responsabile delle

informazioni contenute in una scheda concernente il franchising della __________,

__________ – __________ presente nell’Annuario del Franchising __________, relativo

al repertorio ufficiale delle franchise operative in __________ (www.__________.it).

Inoltre l’assicurata,

in occasione dell’audizione del 7 novembre 2005 dinanzi alla Sezione del

lavoro, ha indicato che __________ sarebbe il titolare del __________ nella

zona di __________ (cfr. doc. 8).

Quest’ultimo,

a detta dell’assicurata, è pure dipendente della società con sede a __________

con mansioni di tecnico, responsabile di produzione/prestazioni (cfr. doc. 8).

Il gruppo

formato dalle tre aziende associate, ovvero Il __________, __________ in __________

e __________ in __________, per estendere il know how e il marchio de __________

in Svizzera, necessitava, in ossequio al diritto elvetico, di un gerente

domiciliato in Svizzera, come peraltro indicato dall’assicurata (cfr. doc. IX,

8, XIII).

L’art.

813 cpv. 1 CO prevede, infatti, che uno almeno dei gerenti dev’essere

domiciliato nella Svizzera.

L’Ufficio

federale del registro di commercio, nella propria Circolare del 25 luglio 2003

concernente le esigenze in materia di nazionalità e di domicilio nel diritto

societario, ha precisato che tale condizione continua ad applicarsi anche

successivamente all’entrata in vigore, il 1° giugno 2002, dell’Accordo tra la

Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri

dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC; RU 2002 pag. 1529

seg.; RS 0.142.112.681), poiché per il momento il Parlamento, dopo avere

dibattuto la questione, ha ritenuto che il criterio del domicilio è

giustificato dallo scopo di assicurare l’applicazione della responsabilità

civile e penale degli organi societari e di quella per il versamento dei

contributi alle assicurazioni sociali, come pure di garantire la sorveglianza

prevista dalla legge sul riciclaggio di denaro e l’esistenza di un legame

personale minimo tra le società e lo Stato in cui risiedono, ai fini della

lotta contro la criminalità organizzata.

L’esigenza

della nazionalità è, per contro, stata considerata una violazione diretta del

principio di non discriminazione.

L’assicurata

è domiciliata a __________, per cui essa adempie il presupposto del domicilio

in Svizzera di almeno un gerente necessario affinché la costituzione di una

Sagl sia regolare e possa dunque esplicare degli effetti.

La

ricorrente, tuttavia, non è socia della società, non partecipandovi finanziariamente

in alcuna misura.

Essa non

ha effettuato alcun investimento in relazione a questa Sagl.

Essendo solamente

gerente e non socia, la facoltà di gestione e rappresentanza le può poi essere

revocata, ai sensi dell’art. 814 cpv. 3 CO, in ogni tempo mediante

deliberazione sociale.

Nel caso

in cui, invece, siano i soci anche gerenti la facoltà di gestione e di

rappresentanza può essere revocata unicamente per motivi gravi (cfr. art. 814

cpv. 2, 565 CO).

Le

competenze di gerente dell’assicurata sono, limitate nel senso che essa può

operare unicamente con il consenso, o comunque secondo le direttive, dei due

soci.

In

proposito è utile segnalare che __________ ha allestito un elenco delle

funzioni dell’assicurata e meglio:

"

1) PROCURAMENTO DEL LAVORO

a. Stabilire una buona comunicazione con

concessionarie di

automobili,

carrozzerie, aziende di autonoleggio, assicurazioni e periti assicurativi,

automobilisti privati. Le assicurazioni rappresentano un target principale.

b. Far conoscere la nostra azienda e la

nostra rete e proporre i

nostri servizi di

rimozione rapida di piccole ammaccature. Tali servizi possono essere forniti

sia su pochi veicoli che su migliaia di veicoli danneggiati (spesso da grandine).

c. Quando

c'è una richiesta di servizio, passarla a __________, che è il responsabile

produzione, perché se ne occupi e la soddisfi. (In seguito ci saranno anche

altri tecnici ai quali passerai le chiamate).

2) CONTABILITA'

a. Dopo l'avvenuto lavoro procedere alla

fatturazione e al relativo

incasso del corrispettivo.

b. Versare l'incasso in banca

c. Contabilizzare l'incasso ed il versamento

in banca

d. Mensilmente

preparare il piano finanziario, che consiste nel fare un sommario degli incassi

e della liquidità disponibile; raccogliere le fatture e le note da pagare, fare

un sommario degli incassi e dei pagamenti dovuti il mese seguente, ed elaborare

un piano finanziario per il mese che mantenga solvente l'azienda e ne accresca

la solidità finanziaria. Tale piano va fatto con __________ e, prima

dell'attivazione, va approvato da __________. Solamente gli esborsi approvati

lungo questa linea possono essere fatti e nient'altro.

e. Eseguire

la contabilità per l'azienda da dare al commercialista per il bilancio della

società.

3) RECLUTAMENTO

a. Promuovere la ricerca di personale nella

Svizzera.

b. Selezionare

il personale che possa essere qualificato come tecnico da formare (buon passato

di produzione, di etica, corretto, ecc.).

c. Adempiere

le formalità contrattuali (fargli firmare tutti i contratti prima della

formazione).

d. Inviarlo ad __________ per la formazione.

e. Quando

ha completato la formazione passarlo sotto la supervisione di __________ per

l'avvio del servizio nella sua zona assegnata.

f. Mantenere

una comunicazione periodica e assicurati che mantenga l'etica in (in caso

maneggia) così che la sua produzione sia solvente e renumerativa.

4) MARKETING E PROMOZIONE

a. Dovrà

assicurarsi che la società si faccia conoscere attraverso pubblicità e

promozione. A questo scopo, fare dei "mailings" in cui si inviano

delle lettere a concessionarie, assicurazioni, carrozzerie, ecc., per

presentare il nostro servizio e invogliare a richiederlo.

b. Tenere

sempre delle scorte di magliette, bigliettini da visita, carta intestata,

buste, moduli di avvenuta lavorazione e moduli di preventivo.

5) FINANZE

a. Come

accennato sopra, assicurare la solvenza dell'azienda e che il piano finanziario

mensile venga attivato esattamente come approvato dal consiglio esecutivo

(formato da RI 1 e __________) e successivamente da __________. Solamente dopo

l'approvazione da __________ potrà essere attivato il piano finanziario.

b. In

coordinazione con i soci, intraprendere azioni atte a migliorare la produttività,

la profittabilità e il corretto scambio con i clienti della società.

6) CONTRATTUALISTICA, LEGALE

a. Maurizia

si occuperà di far sottoscrivere tutti i contratti con i tecnici e si

assicurerà di mantenere sempre a posto i rudimenti legali della società, con

particolare attenzione agli accordi sottoscritti tra la società ed i tecnici. A

questo scopo dovrà assicurarsi che gli archivi di tali documenti di valore

siano sempre al sicuro e ben organizzati e facilmente reperibili.

b. Riferire

al consiglio di amministrazione qualsiasi situazione che possa anche

lontanamente costituire un pericolo legale per l'azienda e contribuire a porvi

rimedio a seconda della necessità e della circostanza.

POTERI DI RI 1 NELLA SOCIETA'

Come gerente, RI 1 è responsabile per gestire

l'azienda e svolge le funzioni sopra descritte. In aggiunta alla sintesi sopra,

le funzioni della società sono ulteriormente descritte nel "Manuale

Operativo della Franchise __________ " che tratta estensivamente e nel

dettaglio tali funzioni come pure l'organizzazione della Franchise. RI 1 dovrà

familiarizzare con tale manuale.

RI 1 svolgerà i suoi poteri di gerente in

allineamento e con l'accordo del Consiglio di Amministrazione e dei soci. Per

esempio, solamente la pianificazione finanziaria approvata come descritto sopra

potrà essere attivata ed eseguita da RI 1. Spese non contemplate nel piano

finanziario dovranno COMUNQUE essere preventivamente approvate lungo la linea

di approvazione come descritto in 5a." (Doc. 11)

Rilevanti

sono soprattutto le circostanze che ogni mese l’assicurata con __________ deve

elaborare un piano finanziario mensile che dovrà essere approvato da __________

prima dell’attivazione e che possono essere fatti solamente gli esborsi

approvati lungo questa linea.

In

proposito va pure rilevato che la __________, avendo una quota del capitale

sociale maggioritaria, ha in definitiva il potere decisionale.

In

effetti l’art. 808 cpv. 3 CO enuncia che le deliberazioni sociali si prendono a

maggioranza assoluta dei voti emessi. Inoltre ex art. 808 cpv. 4 CO qualora lo

statuto non disponga diversamente, il diritto di voto di ogni socio è

proporzionale all’ammontare della sua quota; il socio ha tanti voti quante

volte la somma di mille franchi è compresa nella sua quota.

In

concreto lo Statuto della __________ all’art. 16 riprende tale e quale il

Considerandi

tenore dell’art. 808 cpv. 4 CO.

In simili

condizioni, occorre concludere che l’assicurata non ha intrapreso un’attività

indipendente.

Essa

nemmeno ha una posizione analoga a quella di un datore di lavoro, in quanto non

può determinare, né influenzare risolutivamente le decisioni della società

(cfr. DTF 123 V 234; STFA del 10 novembre 2005 nella causa SECO c/A., C 275/04;

STFA del 22 novembre 2002 nella causa R., C 37/02 e STFA del 30 agosto 2001

nella causa B., C 71/01).

La Sagl,

come visto, appartiene in effetti principalmente a una delle società, la __________

che compone il gruppo __________ e a __________, che è anche il responsabile

della produzione, si occupa insieme all’assicurata del piano finanziario e

supervisiona il personale selezionato e formato

L’assicurata,

al contrario, è soltanto la persona che esegue in Svizzera quanto dagli stessi deciso

e permette ai medesimi di ampliare i contatti in Svizzera. Essa non gode di

larga autonomia nell’organizzazione e impostazione del lavoro, né ha alcun

potere economico all’interno della società (cfr. doc. 11, XIII).

Al

riguardo, in una sentenza del 19 luglio 2006 nella causa A., C 230/05, relativa

a un assicurato iscritto a RC con procura individuale per la ditta della moglie,

il TFA ha, in particolare, indicato che:

"

(…)

4.1

En l'espèce, on ne

saurait affirmer que le recourant a fixé les decisions de l'employeur ou qu'il

a pu les influencer considérablement. De telles fonctions dirigeantes ne

ressortent en effet ni du Registre du commerce, où seul un pouvoir de

représentation a été inscrit jusqu'au 26 octobre 2004 (voir à ce sujet l'arrêt

ATF 120 V 526 consid.3b), ni d'une autre pièce du dossier. En revanche, la présence

de cette procuration rend suffisamment vraisemblable, au degré où la

jurisprudence l'exige en matière de preuves en assurances sociales (cf. ATF 126

V 360 consid.5b et les références), le fait que le recourant était occupé dans

l'entreprise de son épouse, d'autant qu'il avait publiquement annoncé son

implication dans ce commerce par voie de presse, le 16 septembre 2004.

Eu égard à sa qualité de conjoint du chef de

l'entreprise où il était occupé, le recourant entrait donc dans la catégorie

des personnes visées par l'art.31 al.3 let. c LACI. Pour ce seul motif, le

refus du versement des indemnités de chômage, du 1er septembre au 26 octobre

2004, s'avère dès lors justifié.” (STFA del 19 luglio 2006 nella causa

A., C 230/05, consid. 4.1)

I fatti sollevati

dalla Sezione del lavoro, ossia che il numero di telefono cellulare indicato

dall’assicurata sulla corrispondenza con l’amministrazione (__________)

coincide con uno dei numeri della ditta menzionati sul contratto di assunzione

della stessa, che le ulteriori “Iscrizioni per clienti commerciali” che

contemplano dei nuovi numeri di telefono per la ditta prevede quale persona di

contatto la ricorrente e che gli attestati di guadagno intermedi relativi a RI

1.

sono stati firmati dalla stessa (cfr. doc. 1; VII), non sono poi degli elementi

determinanti per concludere che si tratti di una posizione analoga a quella un

datore di lavoro, bensì possono essere unicamente degli indizi.

In

particolare, la menzione di uno dei numeri di telefono della società sugli scritti

dell’assicurata all’amministrazione - e pure al Tribunale -, alla luce di tutte

le circostanze del caso, è irrilevante. Infatti tale indicazione si giustifica

con il fatto che, lavorando a tempo pieno per la __________, la ricorrente è

più facilmente reperibile durante i normali orari di lavoro presso la ditta o

comunque sulla linea telefonica della società.

La

circostanza che l’assicurata sia la persona di contatto tra l’operatore di

telefonia mobile __________ e la ditta (cfr. doc. B3-B5), visto che essa ne è

la gerente ed è l’unica persona della società a trovarsi in Svizzera, non

appare di per sé anomalo per una dipendente.

La firma

dei propri attestati di guadagno intermedio è legittimata dalla circostanza che

in ogni caso essa aveva diritto di firma individuale per la ditta. Inoltre

questi certificati riguardavano soltanto l’assicurata e il suo rapporto con l’assicurazione

disoccupazione; non implicavano per contro un impegno da parte della società.

In questo senso, come visto sopra, i poteri della ricorrente erano assai

limitati (ad esempio la pianificazione finanziaria andava eseguita mensilmente

con __________ e approvata da __________) e per di più andavano comunque sempre

svolti con l’accordo dei soci (cfr. doc. 11).

2.7

L’assicurata,

espressamente interrogata durante l’audizione del 7 novembre 2005 davanti alla

Sezione del lavoro circa la sua disponibilità a cercare e accettare senza

indugio un’occupazione adeguata a tempo pieno o a tempo parziale, ha inoltre puntualizzato:

"

Attualmente sì, fino alla fine del termine

quadro (30 novembre 2005) sono disponibile al mercato del lavoro, sia a tempo

pieno che a tempo parziale." (cfr. doc. 8)

Nell'opposizione

del 22 novembre 2005, inoltrata contro la decisione formale del 18 novembre

2005.

con cui è stata ritenuta inidonea al collocamento dal 4 luglio 2005, la

ricorrente ha indicato:

"

Durante il colloquio del 7.11.05, ho specificato

in modo preciso e per più di una volta al sig. __________ e alla sig.ra __________

che da quando mi sono iscritta alla disoccupazione, dicembre 2003, ho ricevuto

una sola offerta di lavoro, per la quale ho fatto un colloquio, nel marzo 2005

(un lavoro part-time in un'agenzia di viaggi a __________). Per il resto ho

sempre svolto le mie ricerche in modo preciso e puntuale.

Ho anche specificato ai signori, che in passato

ero già stata gerente di una società, svolgendo anche altri lavori (esattamente

nel periodo precedente la mia iscrizione alla disoccupazione: lavoravo per 3

società contemporaneamente e svolgevo la mansione di gerente per una 4a). Ho

pure precisato che se mi avessero proposto un lavoro sicuramente non avrei

rifiutato a priori ma avrei ben valutato la possibilità di integrare o dividere

le attività. E questo nella decisione scritta del 18.11.05 non è nemmeno

menzionato.

Viene invece sottolineato in modo negativo nei

miei confronti, il fatto che ho deciso di interrompere la disoccupazione e non

vengono menzionati i motivi che ho addotto in presenza dei signori __________ e

__________: innanzitutto scaduto il termine quadro del 30.11.05 il salario che

verrà preso in considerazione per l'indennità è quello degli ultimi 6 mesi,

attualmente percepisco una mensilità di fr. 3'000.-- nell'ipotesi della

disoccupazione dovrei fare delle ricerche di un altro posto di lavoro

percependo meno di quello che guadagno ora. Il secondo motivo, ed è stato

lodato dal signor __________ durante il colloquio del 7.11.05, è che intendo

riuscire ad "andare avanti" senza ricorrere all'ente della

disoccupazione." (Doc. 4)

Nel ricorso

al TCA l’assicurata ha poi evidenziato di essersi dichiarata disponibile per

qualsiasi altra proposta di lavoro. Essa ha precisato che se avesse ricevuto

un’offerta di lavoro che l’avrebbe impiegata anche a tempo pieno per un salario

superiore a quanto offertole dal __________ non vedeva motivo per non accettare

e che se anche attualmente le si presentasse un’opportunità di guadagno

superiore ai fr. 3'000.-ora percepiti, pensa che l’accetterebbe come farebbe

qualsiasi altra persona. La stessa ritiene infatti che non è questione di

stoicismo o di fedeltà assoluta ai “padroni”, ma di vita e di tutte le

complessità e difficoltà che essa impone (cfr. doc. I).

In

occasione dell’udienza dell’11 settembre 2006 dinanzi al Presidente del TCA la

ricorrente ha peraltro spiegato, da un lato, che grazie alle sue esperienze di

lavoro precedenti ha acquisito una disponibilità ad avere una certa

flessibilità. Dall’altro, che conseguentemente, benché la società __________ fosse

stata appena costituita con la sua figura come punto di riferimento e lei

dovesse svolgere delle funzioni assai impegnative - pur non avendo alcun

diritto di disporre autonomamente dal profilo economico -, se avesse trovato un

impiego migliore, l’avrebbe accettato, cercando comunque di agevolare al

massimo la società per la sua sostituzione e se del caso rimanendo per qualche

tempo nella stessa quale gerente, come del resto già verificatosi in passato

(cfr. doc. XIII).

La

ricorrente ha, peraltro, sempre intrapreso, fino al mese di novembre 2005, numerosi

sforzi mensili al fine di reperire un impiego adeguato, svolgendo ricerche sia

di persona che rispondendo ad annunci apparsi su quotidiani, come confermato

dal suo consulente del personale alla Sezione del lavoro (cfr. doc. 10, 3/6,

3/7, 2).

E’ vero

che essa si è sempre proposta esclusivamente quale segretaria e aiuto-contabile,

quando invece avrebbe dovuto ampliare il campo professionale nel quale

postulare un impiego. E’, tuttavia, altrettanto vero che tale comportamento

poteva semmai giustificare una sospensione per insufficienti ricerche ai sensi

dell’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, ma, sulla base di tutti gli elementi fattuali

del caso in esame, non l’inidoneità al collocamento dell’assicurata.

L’assicurata

ha in ogni caso confermato che l’amministrazione non ha mai ritenuto i suoi

sforzi volti al reperimento di un’occupazione insufficienti (cfr. doc. XIII).

In

proposito giova evidenziare che il TFA in una sentenza del 6 marzo 2006 nella

causa Service cantonal de l’emploi du Canton Vaud c/ B., C 6/05, ha indicato

che qualora le ricerche di impiego siano continuamente insufficienti,

l’idoneità al collocamento può essere negata. In virtù del principio della

proporzionalità le ricerche insufficienti devono essere dapprima sanzionate con

una sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione. Per decretare

l’inidoneità di un assicurato è necessario che gli sforzi intesi a trovare un

posto di lavoro non soltanto siano insufficienti o mediocri, ma talmente

inutilizzabili da costituire uno stato di fatto qualificato; in tal caso l’idoneità

al collocamento deve essere negata anche se non vi è stata una precedente

sospensione (al riguardo cfr. DLA 1996/1997 N. 19 pag. 98; DLA 2002 N. 13 pag.

110, STFA del 24 giugno 2003 nella causa S., C 263/02).

In quel

caso l’Alta Corte ha stabilito che l’assicurata, ingegnere elettrotecnico e in

possesso di un master in gestione di impresa (MBA), con posizione di quadro

superiore, non poteva essere ritenuta inidonea al collocamento, in quanto,

nonostante fosse stata sospesa tre volte per insufficienti ricerche, le

mancanze ripetute non erano tali da mettere in dubbio la sua volontà di trovare

un impiego. L’idoneità al collocamento non poteva essere negata nemmeno per il

fatto che l’assicurata aveva utilizzato dei metodi di ricerca non

convenzionali, ossia i suoi contatti avvenivano tramite una rete di conoscenze.

In una sentenza

del 20 aprile 2006 nella causa Amt für Wirtschaft und Arbeit des Kantons Zürich

c/ Z., C 320/05, il TFA ha ribadito che delle precedenti sanzioni per insufficienti

ricerche continuative possono giustificare l’inidoneità al collocamento di un

assicurato. La nostra Massima Istanza ha, tuttavia, precisato che se la colpa

dell’assicurato è stata considerata lieve l’inidoneità è esclusa. In quel caso

l’Alta Corte ha deciso che l’idoneità al collocamento di un assicurato, il

quale era stato sospeso due volte per insufficienti ricerche ed era stato

avvertito più volte di intensificare i suoi sforzi, andava ancora ammessa quale

caso limite, visto che le due sospensioni riguardavano una colpa lieve.

In

concreto, è utile, infine, rilevare che l’assicurata, come visto sopra, ha

aperto il termine quadro per la riscossione delle prestazioni il 1° dicembre

2003.

Da quel mese fino al mese di aprile 2005 essa ha lavorato presso una

ditta di __________, conseguendo guadagno intermedio. L’assicurata, nel mese di

maggio 2005 ha disdetto il rapporto di impiego a causa di dissapori insanabili

con l’ex datore di lavoro; le parti hanno poi sottoscritto un accordo per la

rescissione immediata del rapporto di lavoro (cfr. doc. 8, XIII). La ricorrente

è stata sospesa per 45 giorni giusta l’art. 30 cpv. 1 lett. b LADI per avere

rinunciato a pretese di salario a detrimento dell’assicurazione di disoccupazione,

siccome il termine di disdetta era di sei mesi. Tuttavia la stessa non risulta

essere stata sanzionata ai sensi dell’art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e dell’art.

44.

cpv. 1 lett. b OADI per essersi licenziata senza previamente assicurarsi una

nuova occupazione (cfr. doc. 25, 26).

In simili

condizioni, la decisione dell’assicurata di intraprendere l’attività presso la __________

è verosimilmente dovuta al volere porre fine o comunque ridurre la propria

disoccupazione.

2.8

Visto tutto

quanto precede, in considerazione, in primo luogo, del fatto che l’assicurata

non ha avviato un’attività indipendente e non ha assunto una posizione analoga

a quella di un datore di lavoro (cfr. consid. 2.5.), in secondo luogo, che la

stessa si è dichiarata da subito disposta a cercare e ad accettare

un’occupazione e ha sempre svolto delle ricerche di impiego mirate (cfr.

consid. 2.6.), questa Corte, in applicazione del criterio della verosimiglianza preponderante

usualmente applicato dal giudice delle assicurazioni sociali (cfr. cfr. RDAT II-2001 N. 91 pag. 378; SVR 2001 KV N. 50 pag. 145; STFA

29.

gennaio 2003 nella causa P., U 162/02; STFA del 18 settembre 2001 nella

causa W., C 264/99; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P.S., H 407/99; STFA

del 22 agosto 2000 nella causa K.B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re

A.F., C 341/98, consid. 3, pag., 6; DTF 125 V 195; STFA 6 aprile 1994 in re

E.P.; SZS 1993 pag. 106 consid. 3a; RCC 1986 pag. 202

consid. 2c, RCC 1984 pag. 468 consid. 3b, RCC 1983 pag. 250 consid. 2b; DTF 115

V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V

188.

consid. 2b; Meyer, "Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung", in Basler Juristische Metteilungen (BJM) 1989 pag.

31-32), ritiene che la ricorrente

sia idonea al collocamento a decorrere dal 4 luglio 2005.

Va

d’altronde sottolineato che il posto occupato presso la __________ non richiede

qualifiche particolari implicanti una certa difficoltà a reperire un’altra

persona in grado di svolgere i medesimi compiti.

L’assicurata

è pertanto facilmente sostituibile (al contrario cfr. STFA del 10 novembre 2005

nella causa SECO c/ A., C 275/04, consid, 2.5.).

A tale

proposito è utile indicare che il TFA in una sentenza del 29 dicembre 2000

nella causa SECO c/ G., C 273/00, ha confermato l’idoneità al collocamento di

un assicurato, titolare di un certificato di capacità quale disegnatore di

stabili, socio con una quota di fr. 5'000.-- e gerente con diritto di firma

collettiva a due di una Sagl presso la quale lavorava a tempo parziale

conseguendo guadagno intermedio.

L’Alta

Corte, in particolare, ha osservato:

"

(…)

Pour pouvoir bénéficier d'une compensation de sa

perte de salaire en application de l'art. 24 LACI, l'assuré doit être disposé à

abandonner aussi rapidement que possible son activité actuelle au profit d'un

emploi réputé convenable qui s'offrirait à lui ou qui lui serait assigné par

l'administration; on tiendra toutefois compte du délai de résiliation des

rapports de travail en cours ou, dans le cas d'un indépendant, d'une période de

réaction ou de transition appropriée. En revanche, l'assuré qui entend, quelles

que soient les circonstances, poursuivre une activité qu'il a prise durant une

période de contrôle ne saurait être indemnisé par le biais des dispositions sur

le gain intermédiaire, faute d'aptitude au placement. Cela vaut aussi pour une

activité indépendante à temps partiel (sauf si cette activité peut être exercée

en dehors d'un horaire normal de travail) : l'intéressé doit avoir la volonté

de retrouver son statut antérieur de salarié (arrêt non public R. du 15 mai

1997.

[C 67/96]).

b) Depuis mars 1997, G.________ est employé

et salarié d'une entreprise où il a travaillé en moyenne à 60 % de son temps.

Créée sans la participation de l'intimé, cette Sàrl repose essentiellement

(depuis mars 1998) sur l'activité de ses quatre gérants, tous professionnels de

l'architecture. Dans ce cadre, l'activité particulière de l'assuré consiste à

diriger des chantiers, établir des soumissions, signer des contrats et des décomptes

de chantier. De telles activités impliquent certes un engagement d'une certaine

durée. Mais, contrairement à l'opinion soutenue par le seco, la possibilité d'y

mettre fin à bref délai existe d'autant plus - aussi bien pour lui que pour la

société - que sa formation de dessinateur-architecte en fait en réalité un subordonné

technique des autres associés de la Sàrl. Comme le travail assigné par

l'administration chez A.________ SA n'est pas de nature, cas échéant, à faire

obstacle à une prise d'emploi, on doit ainsi conclure que, sur le plan objectif,

l'intimé est apte à être placé.

Par ailleurs, l'intimé a poursuivi ses

recherches d'emploi à plein temps, même si l'on doit effectivement admettre

qu'une partie des offres peut correspondre aussi bien à la recherche de mandats

pour la société qu'à celle d'un emploi. Comme l'ont relevé les juges cantonaux,

il incombait toutefois à l'administration de lui donner des directives ou de

prendre d'autres mesures si elle venait à considérer que les recherches étaient

effectivement insuffisantes.

Dès lors, et même si l'assuré a consenti ou

dû consentir à un investissement modeste dans la société - dont rien ne permet

de dire qu'il le soit à fonds perdu -, on ne peut déduire de ces simples

éléments qu'il avait, selon la vraisemblance prépondérante, décidé de devenir independent

et chef d'entreprise au regard de sa faible participation dans la société.

C'est dans cette mesure et pour ces raisons que le cas d'espèce se distingue de

celui de l'architecte et gérant d'une Sàrl jugé dans l'arrêt non public précité

(C 67/96). A tout le moins, les éléments ressortant des investigations de la

caisse de chômage ne sont pas suffisants pour exclure la volonté maintes fois

affirmée par l'intimé de conserver son statut de salarié et, partant, pour nier

son aptitude au placement.” (STFA del 29 dicembre 2000 nella causa C

273/00; le sottolineature sono del redattore)

La decisione su

opposizione del 21 febbraio 2006 impugnata deve conseguentemente essere annullata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto.

§ La

decisione su opposizione del 21 febbraio 2006 della Sezione del lavoro è

annullata.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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