38.2006.20
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13 settembre 2006Italiano48 min
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Numero d'incarto:
38.2006.20
Data decisione, Autorità:
13.09.2006, TCA
Titolo:
Idoneità al collocamento di una gerente di una Sagl(i soci sono all'estero e partecipano alla rete in franchising estesa in CH) con competenze limitate. Non ha avviato un'attività indipendente,né ha posizione analoga a un datore di lavoro. Disposta,inoltre,ad accettare un impiego e svolto ricerche.
DISOCCUPAZIONE
IDONEITÀ AL COLLOCAMENTO
OBBLIGO DELL'ASSICURATO
SOCIETÀ A GARANZIA LIMITATA
art. 808 cpv. 3,4 CO
art. 813 cpv. 1 CO
art. 814 cpv. 3 CO
art. 8 cpv. 1 let. f LADI
art. 15 LADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2006.20
rs/td
Lugano
13 settembre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del cantonale delle
assicurazioni
Giudice
Daniele Cattaneo
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 24 febbraio 2006
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 21
febbraio 2006 emanata da
Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 22 febbraio 2006 la Sezione del lavoro ha
confermato la precedente decisione del 18 novembre 2005 con cui ha ritenuto RI
1 inidonea al collocamento a fare tempo dal 4 luglio 2005, poiché è
inverosimile che l’assicurata, la quale dal giugno 2005 è gerente della ditta __________
e vi lavora al 100% quale segretaria, sia sufficientemente disponibile al
mercato del lavoro alle condizioni normalmente richieste da un datore di lavoro
(cfr. doc. 1, 5, A).
1.2. Contro la
decisione su opposizione l’assicurata ha inoltrato tempestivo ricorso al TCA nel
quale si è così espressa:
"
(…)
Tutte le motivazioni addotte dal menzionato Ufficio, si basano su
valutazioni dei miei compiti all'interno della __________ che mi ha assunto dal
luglio 2005, ma non sul fatto che, come già testimoniato presso tale ufficio il
07.11.2006 (recte: 2005) (e come pure riportato nella decisione del
22.02.06), mi sono dichiarata disponibile per qualsiasi altra
proposta di lavoro, durante tale periodo: se avessi ricevuto un'offerta di
lavoro che mi impiegava anche a tempo pieno per un salario superiore a quanto
offertomi dal __________, non vedo per quale motivo non avrei dovuto accettare.
L'unico motivo che mi ha spinto, dall'inizio, ad usufruire della disoccupazione
è stato di tipo economico: percepire la differenza dello stipendio dei lavori
precedenti i quali mi garantivano, come menzionato nella decisione del 22.02.06
dell'Ufficio del lavoro, una copertura di 7377./mensili. Questo è pure il
motivo che non ho proseguito dal 30.11.05 a continuare con la disoccupazione in
quanto con il nuovo quadro, il salario garantito sarebbe comunque stato
inferiore a quanto percepisco ora. Se mi si dovesse, anche attualmente,
presentare un'opportunità di guadagno superiore agli attuali 3'000.- /mensili,
penso che la accetterei come farebbe qualsiasi altra persona: non è questione
di stoicismo, o meno, o di fedeltà assoluta ai "padroni", ma stiamo
parlando della vita e di tutte le complessità e difficoltà che essa impone (me
compresa).
Per riassumere, quindi il mio ricorso è basato
sul fatto che si sono fatte delle illazioni su cosa avrei fatto io se mi
fosse stato offerto un lavoro durante quel periodo: le ipotesi di che tipo di
lavoro o condizioni ci sarebbero potuto essere, sono illimitate, in tutti i
sensi ed è stato da me ribadito più volte che mi ritenevo disponibile." (Doc.
I)
1.3. Nella sua
risposta del 23 marzo 2006 (cfr. doc. III) la Sezione del lavoro ha postulato
la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei
considerandi di diritto.
1.4. In replica l’assicurata
ha presentato alcune osservazioni, allegando della documentazione (cfr. doc. V;
B1-B5).
1.5. La Sezione
del lavoro si è espressa in merito con scritto dell’11 aprile 2006 (cfr. doc.
VII).
1.6. L’assicurata,
il 20 aprile 2006, ha formulato delle precisazioni riguardo ad alcuni punti
sollevati dall’amministrazione, segnatamente in relazione al fatto che lei
stessa è la persona di contatto per la conclusione dei contratti telefonici e
alla circostanza che lei stessa ha firmato i propri attestati di guadagno
intermedio (cfr. doc. IX).
1.7. Il doc. IX è
stato inviato per conoscenza alla Sezione del lavoro (cfr. doc. XI).
1.8. L’11
settembre 2006 alla presenza delle parti, e meglio di RI 1, del __________ dell’avv.
__________ e dell’avv. __________ della Sezione del lavoro, si è proceduto alla
discussione di causa.
In tale
occasione è stato steso un verbale (cfr. doc. XIII), a cui sarà fatto
riferimento nei considerandi di diritto.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio
2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H
212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10
ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.;
STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999
nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è la questione di sapere se l’assicurata sia o meno idonea al
collocamento a decorrere dal 4 luglio 2005.
Fondamentale
presupposto per il riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione
è, tra l'altro, che l'assicurato sia idoneo al collocamento (cfr. art. 8 cpv. 1
lett. f LADI).
L'idoneità
al collocamento deve essere valutata da un duplice punto di vista.
Oggettivamente
l'assicurato deve essere idoneo al collocamento per le sue condizioni fisiche e
mentali (cfr. STFA del 3 gennaio 2005 nella causa T., C 119/04; DLA 2001
consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1a pag.
265, DLA 1995 pag. 173, DLA 1995 pag. 63; DTF 125 V 51, consid. 6a pag. 58 e
DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; U. Stauffer
"Die Arbeitslosen-versicherung", Schultess Polygraphischer Verlag,
Zurigo 1984, pag. 34 - 41 e, per il vecchio diritto: DTF 110 V 208 consid. 1).
Soggettivamente
la sua situazione personale deve essere tale da non impedirgli praticamente di
essere collocato. Ciò implica dunque, oltre che la volontà, anche la
disponibilità dell'assicurato a cercare ed accettare un'occupazione adeguata ai
sensi dell'art. 16 LADI, senza restringere oltremodo le possibilità di
collocamento, ponendo ad esempio condizioni di orario, di durata ed altre
ancora più strettamente legate alla sua persona (cfr. STFA del 3 gennaio 2005
nella causa T., C 119/04; DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag.
101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 54; DLA 1993/1994 pag.
222; DTF 125 V 51, consid. 6a pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216,
entrambe con riferimenti; DTF 120 V 388; DTF 115 V 436; DLA 1993/94, pag. 54;
DLA 1992 pag. 123; DLA 1992 pag. 127; DLA 1992 pag. 131-132; DLA 1992 pag.
135-136; DTF 112 V 137 consid. 3; DTF 112 V 217 consid. la; DLA 1986 n. 21; DLA
1986 n. 26; per il vecchio diritto cfr. DTF 109 V 275 consid. 2.a, 108 V 101;
DLA 1977 n. 15, 1979 n. 7, 1980 n. 24, 38, 40, 1982 n. 2).
L'assicurato dimostra una sufficiente
disponibilità al collocamento quando può dedicare un ragionevole tempo
all'esercizio di un'attività lucrativa e quando il numero di datori di lavoro
in grado di assumerlo non è eccessivamente esiguo (cfr. DTF 113 V 137 consid. 3
= DLA 1986 n. 20).
Vi è
invece inidoneità al collocamento, ad esempio, quando un assicurato per motivi
personali o familiari non può o non vuole impegnare la sua capacità lavorativa
come normalmente lo pretende un datore di lavoro.
Assicurati
che, a causa di ulteriori impegni o di particolari circostanze personali,
vogliono lavorare soltanto durante certi giorni o durante un certo numero di
ore settimanali, possono essere riconosciuti idonei al collocamento soltanto
molto condizionatamente.
Quando
l'assicurato è talmente limitato nella scelta di un occupazione da rendere
molto incerto il ritrovamento di un posto di lavoro occorre pronunciare
l'inidoneità al collocamento. Il motivo della limitazione nelle possibilità di
lavoro non ha nessuna importanza (cfr. STFA del 10 febbraio 2005 nella causa
M., C 245/04; STFA del 3 gennaio 2005 nella causa T., C 119/04; DLA 1998
consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 59; DTF
120 V 388, DLA 1992 pag. 123, DTF 112 V 137 consid. 3, DTF 112 V 217, DLA 1986
n. 21 e n. 26; per il vecchio diritto cfr.: DTF 110 V 208, 109 V 275 consid. 2;
DLA 1982 n. 10, 1980 n. 38, 1979 n. 7, 1977 n. 16 e n. 27).
L'idoneità
al collocamento dell'assicurato non deve inoltre essere ostacolata dal mancato
rispetto di norme di diritto pubblico (cfr. Stauffer, op.cit., pag. 37 e pag.
53-56).
Riguardo
a quest'ultimo aspetto va sottolineato che se e fintanto che l'assicurato non
beneficia di un'autorizzazione di lavoro l'idoneità al collocamento, e, di conseguenza,
il diritto all'indennità di disoccupazione, deve essere negato (cfr. SVR 2001
ALV Nr. 3, pag. 5, DTF 125 V 465; DTF 120 V 379 - 380; DTF 120 V 395; DLA
1993/1994, pag. 12; vedi inoltre Nussbaumer, op. cit., cifra marginale 217,
pag. 87 e Gerhards, "Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz",
Vol. I, note 10 e 55 all'art. 15).
In
particolare il TFA ha pure stabilito che l'idoneità al collocamento non è
soggetta a graduazioni nel senso che esisterebbero situazioni intermedie tra
l'idoneità al collocamento e l'inidoneità al collocamento (idoneità parziale).
E' invece dal profilo della perdita di lavoro computabile (art. 11 cpv. 1 LADI)
che occorre esaminare in che misura una persona assicurata è disposta o in
grado di assumere un'occupazione adeguata a tempo pieno (cfr. DLA 2001 N. 5,
consid. 2, pag. 78; DTF 126 V 124, consid. 2, pag. 126, DTF 125 V 51, consid.
6a, pag. 58 e riferimenti).
Al
riguardo, in una decisione del 12 maggio 2004 nella causa G., C 287/03, il TFA
ha, tra l'altro, ribadito che:
"
(…)
On ajoutera que, selon la jurisprudence, l'aptitude
au placement n'est pas sujette à fractionnement. Il convient en effet de
distinguer entre aptitude au placement et perte de travail à prendre en
considération. La seconde est déterminée, en principe, en relation avec le
dernier rapport de travail (ATF 126 V 126 consid. 2, 125 V 58 s. consid. 6);
mais si, par la suite, la disponibilité de l'assuré est réduite, en ce sens,
par exemple, qu'il n'est plus en mesure d'accepter qu'un emploi à mi-temps, il
subit une perte de travail partielle, ce qui entraîne une réduction
proportionnelle de l'indemnité journalière (voir l'exemple chiffré in : ATF 125
V 59 consid. 6c/aa ; v. aussi DTA 2001 n° 5 p. 78 consid. 2).
Si un assuré n'est disposé à accepter qu'un travail
à temps partiel, on pourra admettre son aptitude au placement dans le cadre
d'une perte de travail partielle. Il appartiendra alors à l'assuré de démontrer
sa disponibilité pour un emploi à temps partiel en effectuant les recherches
d'emploi adéquates (arrêt non publié H. du 15 janvier 2004 [C 313/02], consid. 2.2).
(…)." (cfr. STFA del 12 maggio 2004 nella
causa G., C 287/03)
L'Alta
Corte ha pure confermato la propria giurisprudenza secondo la quale la
questione dell'idoneità al collocamento non si giudica esclusivamente in base
alla disponibilità per quanto concerne il tempo, bensì in base a tutte le
circostanze del singolo caso. Tanto maggiore è la domanda sul mercato del
lavoro che entra in considerazione per la ricerca d'impiego, tanto minori sono,
di regola, le esigenze poste alla disponibilità quanto al tempo per l'esercizio
di un'occupazione.
In una
decisione dell'8 marzo 2004 nella causa V., C 149/03, la nostra Massima Istanza
ha infatti, tra l'altro, rilevato che:
"
(…)
3.1 Per quanto riguarda la disponibilità, da un
punto di vista temporale, a svolgere attività lavorativa, il Tribunale federale
delle assicurazioni ha già sentenziato che un assicurato che per motivi
familiari o personali non può o non vuole offrire ad un datore di lavoro tutta
la disponibilità normalmente esigibile non può di principio essere considerato
idoneo al collocamento. L'idoneità va pertanto ammessa con molto riserbo nel
caso in cui, a causa per esempio di altri obblighi o circostanze personali
particolari, un assicurato desidera svolgere un'attività lucrativa solo durante
determinate ore della giornata o della settimana rispettivamente all'infuori
dell'orario lavorativo del coniuge. Un disoccupato dev'essere infatti
considerato inidoneo al collocamento nel caso in cui la scelta dei posti di
lavoro è talmente limitata da rendere alquanto incerta la possibilità di
trovare un impiego (DTF 123 V 216 consid. 3, 120 V 388 consid. 3a con
riferimenti; cfr. pure DLA 1991 no. 2 pag. 20 consid. 3a, 1977 no. 27 pag. 141).
Determinanti sono a tal proposito le prospettive concrete di trovare
un'occupazione sul mercato generale del lavoro concernente il richiedente,
tenuto conto della situazione congiunturale concreta e di tutte le ulteriori
circostanze, in particolare anche del tipo di attività svolta (DLA 1991 no. 3
pag. 24 consid. 3a; cfr. pure sentenza del 2 settembre 2003 in re S., C 108/03,
consid. 1.3). (…)"
(cfr. STFA dell'8 marzo 2004 nella causa V., C
149/03)
2.3. Secondo la
giurisprudenza federale l’idoneità al collocamento non è data, quando
l’assicurato non è pronto o non è in condizione di assumere un’attività
dipendente perché egli ne ha intrapresa o intende intraprenderne una
indipendente e nella misura in cui egli non può essere collocato quale
lavoratore dipendente in particolare non potendo o non volendo egli impiegare
la sua capacità lavorativa come pretende solitamente un datore di lavoro (cfr. STFA
del 21 agosto 2003 nella causa C., C 3/03; STCA del 16 marzo 2004 nella causa
C., 38.2003.60;, STCA del 23 luglio 2003 nella causa C., 38.2002.278; STCA del
29 aprile 2003 nella causa M., 38.2002.244; STCA del 3 aprile 2003 nella causa
P., 38.2002.180; STCA del 25 novembre 2002 nella causa C., 38.2002.77 e STCA
del 6 agosto 2002 nella causa A., 38.2001.195).
In una
sentenza pubblicata in DLA 2002 N. 5 pag. 54 seg., il TFA ha stabilito che
l'assicurato che esercita un'attività indipendente durante la propria
disoccupazione è idoneo al collocamento solo se può esercitare tale attività al
di fuori dell'orario di lavoro normale.
Il fatto
che l'assicurato cerchi di attuare un'attività indipendente è di per sé
conciliabile con l'obbligo di ridurre il danno, se intraprende sforzi
sufficienti per trovare un impiego salariato; in caso contrario, vi è
inidoneità al collocamento.
In
particolare la nostra massima istanza ha sottolineato che:
"
(…)
b) Übt ein Versicherter während seiner
Arbeitslosigkeit eine selbstständige Erwerbstätigkeit aus, ist die
Vermittlungsfähigkeit nur solange gegeben, als die selbstständige Erwerbstätigkeit
ausserhalb der normalen Arbeitszeit ausgeübt werden kann. Dies ist nicht der
Fall, wenn die Gegebenheiten dafür sprechen, dass die selbstständige
Erwerbstätigkeit ein derartiges Ausmass angenommen hat, dass sie nur noch zum
kleinsten Teil ausserhalb der normalen Arbeitszeit bewältigt werden könnte, die
Ausübung einer Arbeitnehmertätigkeit zu den üblichen Zeiten somit
ausgeschlossen scheint (ARV 1998 Nr. 32 S. 177 Erw. 4a, 1996/97 Nr. 36 S. 203
Erw. 3). Ohne Bedeutung ist dabei, welche Motive (Alter, Neigung, Beurteilung
der Chancen usw.) diesem persönlichen Entscheid zugrunde lagen (BGE 112 V 329
Erw. 3c; ARV 1993/94 Nr. 30 S. 216 Erw. 3b). Mit der gesetzlichen Schadenminderungspflicht ist es zwar zu
vereinbaren, dass ein Arbeitsloser sich auch um Möglichkeiten zum Aufbau einer
selbstständigen Tätigkeit umsieht. Unterlässt er es aber im Hinblick auf dieses
Ziel, sich daneben auch in vertretbarem Umfang um eine unselbstständige
Erwerbstätigkeit zu bemühen, liegt Vermittlungsunfähigkeit vor, welche den
Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung ausschliesst. Die
Arbeitslosenversicherung bezweckt nicht die Abdeckung von Unternehmerrisiken.
Dass in der Zeit vor bzw. unmittelbar nach der Aufnahme einer
Geschäftstätigkeit in der Regel kein oder nur ein geringes Einkommen erzielt
werden kann, gehört typischerweise zu derartigen, nicht versicherten Risiken
(ARV 2000 Nr. 5 S. 26 Erw. 2a, Nr. 37 S. 201 Erw. 3c, 1993 Nr. 30 S. 217 Erw.
3b 1. Absatz). Das an sich achtenswerte Verhalten eines Versicherten, die Arbeitslosigkeit
mit selbstständiger Erwerbstätigkeit zu überwinden, ändert nichts daran, dass
die Vermittlungsfähigkeit verneint werden muss, wenn die Absicht zur Aufnahme
der selbstständigen Arbeit so weit fortgeschritten ist, dass die Annahme einer
unselbstständigen Tätigkeit nicht oder kaum mehr möglich ist (ARV 1996/97 Nr.
36 S. 203 Erw. 3; 1993 Nr. 30 S. 217 Erw. 3b 3. Absatz). Als selbstständige
Zwischenerwerbstätigkeiten kommen sodann nur vorübergehende, zeitlich
beschränkte und investitionsarme Tätigkeiten in Frage (Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in SBVR, N. 342
S. 129 mit Hinweis auf SVR 1998 ALV Nr. 10 Erw. 3).
c) Vorliegend hat der
Beschwerdeführer keine bloss vorübergehende Tätigkeit in seiner Firma
aufgenommen. Vielmehr räumt er selber ein, dass der Umsatz im Laufe der Zeit
kontinuierlich gewachsen sei. Sodann hat er eine beachtliche Summe an Aktiven
investiert. Zwar hat er auch über den 15. August 1997 hinaus Arbeitsbemühungen
geltend gemacht. Doch sind diese, wie die Vorinstanz zutreffend erkannt hat,
qualitativ ungenügend. Es liegt keine einzige schriftliche Bewerbung auf ein
Inserat vor. Vielmehr hat sich der Beschwerdeführer fast ausschliesslich mit
telefonischen Blindanfragen begnügt. Bei diesen Anfragen fällt überdies auf,
dass sie immer wieder bei den selben Arbeitgebern erfolgt sind, tauchen doch
die meisten der begrüssten Firmen (A. AG, B. AG, C. AG, D. AG, E. AG, F. AG, H.
AG und I. AG) in vielen Nachweisformularen für persönliche Arbeitsbemühungen
regelmässig auf. Solche Bewerbungsnachweise sind nicht geeignet, die angebliche
Bereitschaft des Beschwerdeführers, jederzeit eine anderweitige Vollzeitstelle
anzutreten, zu belegen. Vielmehr ist unter den Umständen des vorliegenden
Falles davon auszugehen, dass der Versicherte versucht hat, mittels
Arbeitslosenentschädigungen die zu Beginn jeder neuen Firmentätigkeit
auftretenden finanziellen Engpässe zu überbrücken, was gerade nicht Sinn und
Zweck der Arbeitslosentaggelder ist (ARV 2000 Nr. 5 S. 26 Erw. 2a, Nr. 37 S.
201 Erw. 3, 1993/94 Nr. 30 S. 216 f. Erw. 3b). Daher hat die Vorinstanz den
Anspruch des Beschwerdeführers auf solche Leistungen zu Recht ab 15. August
1997 verneint. Spätestens ab diesem Tag war klar, dass der Versicherte nur noch
in seiner Firma tätig sein wollte. Daran ändert nichts, dass er dort formell
Angestellter war, denn wirtschaftlich hatte er aufgrund seiner Stellung als
einziger zeichnungsberechtigter Gesellschafter und Geschäftsführer eine
arbeitgeberähnliche Stellung inne (was ihn übrigens nach der Rechtsprechung
ebenfalls vom Anspruch auf arbeitslosentaggelder ausschloss [BGE 123 V 234]). (…)"
(cfr. DLA 2002 N. 5, consid. 2b
e 2c, pag. 55 e 56)
Il TFA si
è riconfermato nella propria giurisprudenza in una decisione del 17 dicembre
2002 nella causa F. (C 88/02).
In
quell'occasione la nostra Massima Istanza ha ammesso l'idoneità al collocamento
di un'assicurata che aveva intrapreso un'attività indipendente ma che comunque
poteva strutturare la propria attività in modo tale da poter esercitare un
lavoro salariato a metà tempo (che ha poi effettivamente reperito).
In una
decisione del 2 aprile 2003 nella causa A., C 166/02, chiamata a pronunciarsi
sull'idoneità al collocamento di un assicurato, disponibile all'80% ma alla
ricerca prevalentemente di un lavoro fisso a tempo pieno, che, dopo aver perso
il lavoro all'80%, in un primo tempo ha continuato la sua attività indipendente
intrapresa nella misura del 20% per completare il suo grado di occupazione e,
in seguito, ha costituito una Sagl con la quale ha concluso un contratto di
servizio con terzi impegnandosi a fornire una determinata prestazione entro un
tempo di nove mesi in ragione di 72 giornate al massimo, la nostra Massima
Istanza ha accolto parzialmente il ricorso inoltrato dal Segretariato di
Stato dell'economia (SECO). L’Alta Corte ha quindi annullato le precedenti
decisioni e ha dichiarato l'assicurato inidoneo al collocamento dal 1° ottobre
2001.
In una
sentenza del 7 giugno 2004 nella causa C. (C 87/02) il TFA ha riconosciuto
l'idoneità al collocamento di un assicurato che esercitava un'attività
indipendente e si è così espresso:
"
(…)
6.2 Per quanto riguarda la disponibilità, da un punto di
vista temporale, a svolgere attività lavorativa, il Tribunale federale delle
assicurazioni ha già sentenziato che un assicurato che per motivi familiari o
personali non può o non vuole offrire ad un datore di lavoro tutta la
disponibilità normalmente esigibile non può di principio essere considerato
idoneo al collocamento. L'idoneità va pertanto ammessa con molto riserbo nel
caso in cui, a causa per esempio di altri obblighi
o circostanze personali particolari, un assicurato desidera
svolgere un'attività lucrativa solo durante determinate ore della giornata o
della settimana rispettivamente all'infuori dell'orario lavorativo del coniuge.
Un disoccupato dev'essere infatti considerato inidoneo al
collocamento nel caso in cui la scelta dei posti di lavoro è talmente limitata
da rendere alquanto incerta la possibilità di trovare un impiego (DTF 123 V 216
consid. 3, 120 V 388 consid. 3a con riferimenti; cfr. pure DLA 1991 no. 2 pag.
20 consid. 3a, 1977 no. 27 pag. 141).
Determinanti sono a tal proposito le prospettive concrete di
trovare un'occupazione sul mercato generale del lavoro concernente il
richiedente, tenuto conto della situazione congiunturale concreta e di tutte le
ulteriori circostanze, in particolare anche del tipo di attività svolta (DLA
1991 no. 3 pag. 24 consid. 3a; cfr. pure sentenza del 2 settembre 2003 in re
S., C 108/03, consid. 1.3).
6.3 Il lavoratore in posizione professionale analoga a
quella di un datore di lavoro non ha in via di massima diritto, ritenuta
l'inidoneità al collocamento, a indennità di disoccupazione. Ciò vale
segnatamente quando l'assicurato intende intraprendere un'attività indipendente
e se le pratiche per avviare simile attività sono talmente avanzate da impedire
in sostanza l'esercizio di ogni altro lavoro, rispettivamente nel caso in cui
egli ha potuto determinare personalmente fino a quale momento sarebbe
sussistito il rapporto di lavoro in qualità di dipendente (DTF 112 V 327
consid. 1 a e riferimenti; sentenza del 20 ottobre 2000 in re C., C 26/00,
consid. 1; DLA 1993/1994 no. 30 pag. 216 consid. 3b). Neppure può essere
considerato idoneo al collocamento colui che, come amministratore unico della
ditta o come amministratore di fatto della stessa, assume, pur non qualificando
la propria attività quale acquisizione di clienti, tutti compiti suscettibili
di mantenere il buon funzionamento di un'impresa (cfr. DTF 112 V 327 consid. 1
a e sentenze ivi citate; DLA 1998 no. 32 pag. 176 consid. 2; sentenze del 20
ottobre 2000 in re C., C 26/00, consid. 1 e del 23 dicembre 1999 in re F., C
341/98, consid. 2; cfr. pure DTF 123 V 236 consid. 7).
6.4 Se, per contro, l'interessato può esercitare tale
attività al di fuori dell'orario normale di lavoro, è idoneo al collocamento.
II fatto che l'assicurato cerchi di attuare un'attività indipendente è infatti
di per sé conciliabile con l'obbligo di ridurre il danno, se egli intraprende
sforzi sufficienti per trovare un impiego. Quali attività indipendenti
intermedie entrano quindi in linea di conto quelle di natura transitorie,
limitate nel tempo e che comportano investimenti minimi (DLA 2002 no. 5 pag. 55
consid. 2b e dottrina citata). (…)"
Con
sentenza del 15 marzo 2006 nella causa L. (C 283/05) l’Alta Corte ha confermato
l’inidoneità al collocamento di un assicurato a decorrere dal mese di gennaio
2004 allorché lo stesso ha deciso di mettersi in proprio. L’assicurato,
infatti, da un lato, a fare tempo da tale data aveva preso in locazione un
locale commerciale, si era iscritto alla Cassa di compensazione AVS quale
indipendente e aveva fatto iscrivere la nuova ditta a RC. Inoltre egli aveva
allestito un business plan e progettava numerosi contatti all’estero. Dall’altro,
aveva svolto delle ricerche di impiego qualitativamente insufficienti, in
particolare poiché si limitavano al settore nel quale voleva rendersi
indipendente. Il TFA ha così concluso che le pratiche di avvio della propria attività
erano talmente avanzate che l’assicurato era più disponibile a essere
collocato.
Il TFA ha
pure negato l’idoneità al collocamento di un assicurato in una sentenza del 27
aprile 2006 nella causa M., C 200/05, nella quale si è così espresso:
"
(…)
Das kantonale Gericht hat zutreffend dargelegt, dass
die Absichten und das gesamte Verhalten des Beschwerdeführers auf eine
selbständige Erwerbstätigkeit gerichtet waren. Im Einzelnen kann auf die
umfassenden Ausführungen im angefochtenen Entscheid verwiesen werden. Richtig
ist insbesondere auch, dass die Motive (Alter, Beurteilung der Chancen auf dem
Arbeitsmarkt etc.), die für den persönlichen Entscheid massgebend waren, in
diesem Zusammenhang keine Bedeutung haben (BGE 112 V 329 Erw. 3c; ARV 2002 S.
55 Erw. 2b).
Die dokumentierten Dispositionen gehen einerseits
über das Mass hinaus, welches noch die Annahme einer bloss vorübergehenden
selbständigen Tätigkeit zur Überbrückung der Zeit zwischen dem Stellenverlust
und dem Antritt einer weiteren Arbeit im Angestelltenverhältnis zuliesse; als
selbständige Zwischenerwerbstätigkeiten kommen nur zeitlich beschränkte und
investitionsarme Tätigkeiten in Frage (ARV 2002 S. 56 Erw. 2b). Die
verhältnismässig wenigen Bewerbungen bestätigen das Bild eines Versicherten,
der seine berufliche Zukunft nunmehr in einer unternehmerischen Tätigkeit sah.
Zum andern waren die sachbezüglichen Vorkehrungen schon im massgebenden
Zeitraum von Februar bis anfangs Juni 2004 auf ein vollzeitliches Engagement
angelegt, so dass der Beschwerdeführer nebenher kaum
noch über ausreichend zeitliche Kapazität zur Annahme und Ausübung einer
Lohnarbeit verfügt hat (vgl. wiederum das soeben zitierte Präjudiz, S. 55 Erw.
2b).“ (STFA del 27 aprile 2006 nella causa M., C 200/05, consid. 2.)
2.4. Per costante
giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali esamina la legalità delle
decisioni in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui la
decisione impugnata è stata resa. I fatti accaduti posteriormente e che hanno
modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo atto
amministrativo (cfr. DTF 130 V 138 consid. 2; STFA del 30 settembre 2002 nella
causa N., C 43/00; STFA del 3 dicembre 2001 nella causa R., I 490/00; DLA 2000
pag. 74; STFA del 18 settembre 2000 nella causa R.S., I 278/00; STFA del 5
giugno 2000 nella causa V.P., I 76/00; DTF 121 V 366 consid. 1b e sentenze ivi
citate).
Ciò vale
anche per l'idoneità al collocamento che quale presupposto materiale per il
diritto alle prestazioni deve essere valutata in modo prospettivo, e cioè al
momento e alla luce di tutte le circostanze che esistevano allorché è stata
emessa la decisione negativa (cfr. DTF 112 V 398 consid. 1a; DTF 110 V 102; DLA
1991 pag. 25; STFA del 21 aprile 1993, non pubblicata, C 120/92).
Eccezionalmente,
il giudice può anche tener conto, per motivi d'economia procedurale, dei fatti
intervenuti posteriormente, a condizione che questi ultimi siano stabiliti in
modo sufficientemente preciso (RCC 1980 pag. 263), siano suscettibili di
influenzare il giudizio e i diritti procedurali delle parti, in particolare il
diritto di essere sentito, siano ossequiati (cfr. DTF 130 V 138 consid. 2.1.;
RCC 1989 pag. 123 consid. 3b, RCC 1974 pag. 192 consid. 4, RCC 1970 pag. 582
consid. 3; STCA 10 gennaio 1996 nella causa G.R. consid. 2.6.).
In casu,
pertanto, va esaminato il lasso di tempo dal 4 luglio 2005, corrispondente al
giorno a partire dal quale l’assicurata è stata ritenuta inidonea al
collocamento, al 21 febbraio 2006 quando è stata emanata la decisione su
opposizione contestata.
2.5. Nella
presente evenienza dalla documentazione agli atti risulta che RI 1 ha aperto un
termine quadro relativo alla riscossione delle prestazioni il 1° dicembre 2003
con un guadagno assicurato di fr. 7'377.-- (cfr. doc. 21).
L’assicurata
era alla ricerca di un’occupazione a tempo pieno quale aiuto-contabile e
impiegata d’ufficio.
Essa, dal
1° dicembre 2003 al 30 aprile 2005, ha lavorato presso la Immobiliare __________
di __________ dichiarando guadagno intermedio (cfr. doc. doc. 1).
Il 1°
giugno 2005 la ricorrente si è annunciata nuovamente presso l’Ufficio regionale
di collocamento di __________, dichiarando di voler svolgere l’attività di
aiuto-contabile, impiegata d’ufficio o ausiliaria d’ufficio (cfr. doc. B1, 21).
Verso la
fine del mese di maggio 2005 l’assicurata ha incontrato un conoscente, il
signor __________ di __________, che è titolare di una franchise della ditta __________
– __________, attiva nel settore della rimozione delle piccole ammaccature delle
auto, il quale l’ha informata che i due soci principali in __________ volevano
costituire una società anche in Svizzera (cfr. doc. XIII).
Alla fine
del mese di giugno 2005 è stata costituita la ditta __________ con sede a __________,
Fatti
i cui promotori sono stati la __________, rappresentata da __________,
direttore, __________ e __________.
La
__________ ha sede a __________ - territorio d’oltremare del __________ -, __________
è cittadino __________ con domicilio a __________ e __________ è anch’egli
cittadino __________ con domicilio a __________ in provincia di __________
Il
capitale sociale, ammontante a fr. 20'000.--, è suddiviso in due quote, la
prima di fr. 13'000.-- è stata sottoscritta dalla __________, la seconda di fr.
7'000.-- è detenuta da __________ (cfr. doc. 13).
__________
e __________ sono iscritti a RC come soci senza diritto di firma (cfr. estratto
RC della __________ reperibile in internet sul sito www.zefix.ch, doc. 12).
L’assicurata,
invece, risulta essere la gerente della Sagl con diritto di firma individuale
(cfr. relativo estratto RC).
Scopo
sociale della Sagl è :
"
La gestione di carrozzerie, l'acquisto e la
commercializzazione di ogni merce in relazione all'attività societaria, la
diffusione di tecniche e conoscenze e servizi, la formazione di personale,
l'acquisto di immobili nell'ambito dell'attività. L'esercizio di qualsiasi
attività legata al settore automobilistico. Partecipare ad altre società aventi
scopo analogo."
Il 4
luglio 2005 la ricorrente è stata inoltre assunta dalla __________ in qualità
di segretaria a tempo pieno per uno stipendio netto di fr. 3'000.-- mensili,
oltre a delle provvigioni del 5% (lordo) sul fatturato incassato dalla società
(cfr. doc. 7).
La
Sezione del lavoro, a cui il caso è stato sottoposto per esame dall’URC di __________
il 25 ottobre 2005 (cfr. doc. 19), alla luce delle risultanze appena esposte,
nonché del fatto che la stessa ha firmato gli attestati di guadagno intermedio,
ha ritenuto l’assicurata inidonea al collocamento dal 4 luglio 2005 (cfr. doc.
1, 5).
Prima di
emettere la decisione formale del 18 novembre 2005, la Sezione del lavoro ha
sentito personalmente l’assicurata il 7 novembre 2005 (cfr. doc. 8).
Dal profilo
procedurale l’amministrazione ha, dunque, ossequiato il diritto di essere
sentito della ricorrente garantito dall’art, 29 cpv. 2 Cost e dall’art. 42
LPGA.
2.6. Questa
Corte, chiamata ora a pronunciarsi, non condivide la soluzione a cui è giunta
la Sezione del lavoro.
Il TCA
rileva innanzitutto che __________ fa parte di un gruppo formato da tre aziende
associate: __________ in __________, __________ in __________ nel __________.
Si tratta di una rete in franchising, che si è già estesa in __________, __________,
__________.
Tale
gruppo si occupa dell’applicazione diretta e della diffusione a concessionarie
affiliate del sistema __________ che permette di rimuovere rapidamente piccole
ammaccature su autovetture senza l’uso di stucco o vernice, mantenendo intatta
la vernice originale (cfr. www.__________.it).
Per
quanto attiene alla __________ è utile rilevare che soci sono tuttora
unicamente la __________, rappresentata dal direttore __________, che detiene
la quota maggioritaria del capitale sociale e __________. __________ e __________
sono, come già visto, cittadini __________ domiciliati in __________ (cfr. doc.
13).
Al
riguardo va evidenziato che __________ risulta essere il responsabile delle
informazioni contenute in una scheda concernente il franchising della __________,
__________ – __________ presente nell’Annuario del Franchising __________, relativo
al repertorio ufficiale delle franchise operative in __________ (www.__________.it).
Inoltre l’assicurata,
in occasione dell’audizione del 7 novembre 2005 dinanzi alla Sezione del
lavoro, ha indicato che __________ sarebbe il titolare del __________ nella
zona di __________ (cfr. doc. 8).
Quest’ultimo,
a detta dell’assicurata, è pure dipendente della società con sede a __________
con mansioni di tecnico, responsabile di produzione/prestazioni (cfr. doc. 8).
Il gruppo
formato dalle tre aziende associate, ovvero Il __________, __________ in __________
e __________ in __________, per estendere il know how e il marchio de __________
in Svizzera, necessitava, in ossequio al diritto elvetico, di un gerente
domiciliato in Svizzera, come peraltro indicato dall’assicurata (cfr. doc. IX,
8, XIII).
L’art.
813 cpv. 1 CO prevede, infatti, che uno almeno dei gerenti dev’essere
domiciliato nella Svizzera.
L’Ufficio
federale del registro di commercio, nella propria Circolare del 25 luglio 2003
concernente le esigenze in materia di nazionalità e di domicilio nel diritto
societario, ha precisato che tale condizione continua ad applicarsi anche
successivamente all’entrata in vigore, il 1° giugno 2002, dell’Accordo tra la
Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri
dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC; RU 2002 pag. 1529
seg.; RS 0.142.112.681), poiché per il momento il Parlamento, dopo avere
dibattuto la questione, ha ritenuto che il criterio del domicilio è
giustificato dallo scopo di assicurare l’applicazione della responsabilità
civile e penale degli organi societari e di quella per il versamento dei
contributi alle assicurazioni sociali, come pure di garantire la sorveglianza
prevista dalla legge sul riciclaggio di denaro e l’esistenza di un legame
personale minimo tra le società e lo Stato in cui risiedono, ai fini della
lotta contro la criminalità organizzata.
L’esigenza
della nazionalità è, per contro, stata considerata una violazione diretta del
principio di non discriminazione.
L’assicurata
è domiciliata a __________, per cui essa adempie il presupposto del domicilio
in Svizzera di almeno un gerente necessario affinché la costituzione di una
Sagl sia regolare e possa dunque esplicare degli effetti.
La
ricorrente, tuttavia, non è socia della società, non partecipandovi finanziariamente
in alcuna misura.
Essa non
ha effettuato alcun investimento in relazione a questa Sagl.
Essendo solamente
gerente e non socia, la facoltà di gestione e rappresentanza le può poi essere
revocata, ai sensi dell’art. 814 cpv. 3 CO, in ogni tempo mediante
deliberazione sociale.
Nel caso
in cui, invece, siano i soci anche gerenti la facoltà di gestione e di
rappresentanza può essere revocata unicamente per motivi gravi (cfr. art. 814
cpv. 2, 565 CO).
Le
competenze di gerente dell’assicurata sono, limitate nel senso che essa può
operare unicamente con il consenso, o comunque secondo le direttive, dei due
soci.
In
proposito è utile segnalare che __________ ha allestito un elenco delle
funzioni dell’assicurata e meglio:
"
1) PROCURAMENTO DEL LAVORO
a. Stabilire una buona comunicazione con
concessionarie di
automobili,
carrozzerie, aziende di autonoleggio, assicurazioni e periti assicurativi,
automobilisti privati. Le assicurazioni rappresentano un target principale.
b. Far conoscere la nostra azienda e la
nostra rete e proporre i
nostri servizi di
rimozione rapida di piccole ammaccature. Tali servizi possono essere forniti
sia su pochi veicoli che su migliaia di veicoli danneggiati (spesso da grandine).
c. Quando
c'è una richiesta di servizio, passarla a __________, che è il responsabile
produzione, perché se ne occupi e la soddisfi. (In seguito ci saranno anche
altri tecnici ai quali passerai le chiamate).
2) CONTABILITA'
a. Dopo l'avvenuto lavoro procedere alla
fatturazione e al relativo
incasso del corrispettivo.
b. Versare l'incasso in banca
c. Contabilizzare l'incasso ed il versamento
in banca
d. Mensilmente
preparare il piano finanziario, che consiste nel fare un sommario degli incassi
e della liquidità disponibile; raccogliere le fatture e le note da pagare, fare
un sommario degli incassi e dei pagamenti dovuti il mese seguente, ed elaborare
un piano finanziario per il mese che mantenga solvente l'azienda e ne accresca
la solidità finanziaria. Tale piano va fatto con __________ e, prima
dell'attivazione, va approvato da __________. Solamente gli esborsi approvati
lungo questa linea possono essere fatti e nient'altro.
e. Eseguire
la contabilità per l'azienda da dare al commercialista per il bilancio della
società.
3) RECLUTAMENTO
a. Promuovere la ricerca di personale nella
Svizzera.
b. Selezionare
il personale che possa essere qualificato come tecnico da formare (buon passato
di produzione, di etica, corretto, ecc.).
c. Adempiere
le formalità contrattuali (fargli firmare tutti i contratti prima della
formazione).
d. Inviarlo ad __________ per la formazione.
e. Quando
ha completato la formazione passarlo sotto la supervisione di __________ per
l'avvio del servizio nella sua zona assegnata.
f. Mantenere
una comunicazione periodica e assicurati che mantenga l'etica in (in caso
maneggia) così che la sua produzione sia solvente e renumerativa.
4) MARKETING E PROMOZIONE
a. Dovrà
assicurarsi che la società si faccia conoscere attraverso pubblicità e
promozione. A questo scopo, fare dei "mailings" in cui si inviano
delle lettere a concessionarie, assicurazioni, carrozzerie, ecc., per
presentare il nostro servizio e invogliare a richiederlo.
b. Tenere
sempre delle scorte di magliette, bigliettini da visita, carta intestata,
buste, moduli di avvenuta lavorazione e moduli di preventivo.
5) FINANZE
a. Come
accennato sopra, assicurare la solvenza dell'azienda e che il piano finanziario
mensile venga attivato esattamente come approvato dal consiglio esecutivo
(formato da RI 1 e __________) e successivamente da __________. Solamente dopo
l'approvazione da __________ potrà essere attivato il piano finanziario.
b. In
coordinazione con i soci, intraprendere azioni atte a migliorare la produttività,
la profittabilità e il corretto scambio con i clienti della società.
6) CONTRATTUALISTICA, LEGALE
a. Maurizia
si occuperà di far sottoscrivere tutti i contratti con i tecnici e si
assicurerà di mantenere sempre a posto i rudimenti legali della società, con
particolare attenzione agli accordi sottoscritti tra la società ed i tecnici. A
questo scopo dovrà assicurarsi che gli archivi di tali documenti di valore
siano sempre al sicuro e ben organizzati e facilmente reperibili.
b. Riferire
al consiglio di amministrazione qualsiasi situazione che possa anche
lontanamente costituire un pericolo legale per l'azienda e contribuire a porvi
rimedio a seconda della necessità e della circostanza.
POTERI DI RI 1 NELLA SOCIETA'
Come gerente, RI 1 è responsabile per gestire
l'azienda e svolge le funzioni sopra descritte. In aggiunta alla sintesi sopra,
le funzioni della società sono ulteriormente descritte nel "Manuale
Operativo della Franchise __________ " che tratta estensivamente e nel
dettaglio tali funzioni come pure l'organizzazione della Franchise. RI 1 dovrà
familiarizzare con tale manuale.
RI 1 svolgerà i suoi poteri di gerente in
allineamento e con l'accordo del Consiglio di Amministrazione e dei soci. Per
esempio, solamente la pianificazione finanziaria approvata come descritto sopra
potrà essere attivata ed eseguita da RI 1. Spese non contemplate nel piano
finanziario dovranno COMUNQUE essere preventivamente approvate lungo la linea
di approvazione come descritto in 5a." (Doc. 11)
Rilevanti
sono soprattutto le circostanze che ogni mese l’assicurata con __________ deve
elaborare un piano finanziario mensile che dovrà essere approvato da __________
prima dell’attivazione e che possono essere fatti solamente gli esborsi
approvati lungo questa linea.
In
proposito va pure rilevato che la __________, avendo una quota del capitale
sociale maggioritaria, ha in definitiva il potere decisionale.
In
effetti l’art. 808 cpv. 3 CO enuncia che le deliberazioni sociali si prendono a
maggioranza assoluta dei voti emessi. Inoltre ex art. 808 cpv. 4 CO qualora lo
statuto non disponga diversamente, il diritto di voto di ogni socio è
proporzionale all’ammontare della sua quota; il socio ha tanti voti quante
volte la somma di mille franchi è compresa nella sua quota.
In
concreto lo Statuto della __________ all’art. 16 riprende tale e quale il
Considerandi
tenore dell’art. 808 cpv. 4 CO.
In simili
condizioni, occorre concludere che l’assicurata non ha intrapreso un’attività
indipendente.
Essa
nemmeno ha una posizione analoga a quella di un datore di lavoro, in quanto non
può determinare, né influenzare risolutivamente le decisioni della società
(cfr. DTF 123 V 234; STFA del 10 novembre 2005 nella causa SECO c/A., C 275/04;
STFA del 22 novembre 2002 nella causa R., C 37/02 e STFA del 30 agosto 2001
nella causa B., C 71/01).
La Sagl,
come visto, appartiene in effetti principalmente a una delle società, la __________
che compone il gruppo __________ e a __________, che è anche il responsabile
della produzione, si occupa insieme all’assicurata del piano finanziario e
supervisiona il personale selezionato e formato
L’assicurata,
al contrario, è soltanto la persona che esegue in Svizzera quanto dagli stessi deciso
e permette ai medesimi di ampliare i contatti in Svizzera. Essa non gode di
larga autonomia nell’organizzazione e impostazione del lavoro, né ha alcun
potere economico all’interno della società (cfr. doc. 11, XIII).
Al
riguardo, in una sentenza del 19 luglio 2006 nella causa A., C 230/05, relativa
a un assicurato iscritto a RC con procura individuale per la ditta della moglie,
il TFA ha, in particolare, indicato che:
"
(…)
4.1
En l'espèce, on ne
saurait affirmer que le recourant a fixé les decisions de l'employeur ou qu'il
a pu les influencer considérablement. De telles fonctions dirigeantes ne
ressortent en effet ni du Registre du commerce, où seul un pouvoir de
représentation a été inscrit jusqu'au 26 octobre 2004 (voir à ce sujet l'arrêt
ATF 120 V 526 consid.3b), ni d'une autre pièce du dossier. En revanche, la présence
de cette procuration rend suffisamment vraisemblable, au degré où la
jurisprudence l'exige en matière de preuves en assurances sociales (cf. ATF 126
V 360 consid.5b et les références), le fait que le recourant était occupé dans
l'entreprise de son épouse, d'autant qu'il avait publiquement annoncé son
implication dans ce commerce par voie de presse, le 16 septembre 2004.
Eu égard à sa qualité de conjoint du chef de
l'entreprise où il était occupé, le recourant entrait donc dans la catégorie
des personnes visées par l'art.31 al.3 let. c LACI. Pour ce seul motif, le
refus du versement des indemnités de chômage, du 1er septembre au 26 octobre
2004, s'avère dès lors justifié.” (STFA del 19 luglio 2006 nella causa
A., C 230/05, consid. 4.1)
I fatti sollevati
dalla Sezione del lavoro, ossia che il numero di telefono cellulare indicato
dall’assicurata sulla corrispondenza con l’amministrazione (__________)
coincide con uno dei numeri della ditta menzionati sul contratto di assunzione
della stessa, che le ulteriori “Iscrizioni per clienti commerciali” che
contemplano dei nuovi numeri di telefono per la ditta prevede quale persona di
contatto la ricorrente e che gli attestati di guadagno intermedi relativi a RI
1.
sono stati firmati dalla stessa (cfr. doc. 1; VII), non sono poi degli elementi
determinanti per concludere che si tratti di una posizione analoga a quella un
datore di lavoro, bensì possono essere unicamente degli indizi.
In
particolare, la menzione di uno dei numeri di telefono della società sugli scritti
dell’assicurata all’amministrazione - e pure al Tribunale -, alla luce di tutte
le circostanze del caso, è irrilevante. Infatti tale indicazione si giustifica
con il fatto che, lavorando a tempo pieno per la __________, la ricorrente è
più facilmente reperibile durante i normali orari di lavoro presso la ditta o
comunque sulla linea telefonica della società.
La
circostanza che l’assicurata sia la persona di contatto tra l’operatore di
telefonia mobile __________ e la ditta (cfr. doc. B3-B5), visto che essa ne è
la gerente ed è l’unica persona della società a trovarsi in Svizzera, non
appare di per sé anomalo per una dipendente.
La firma
dei propri attestati di guadagno intermedio è legittimata dalla circostanza che
in ogni caso essa aveva diritto di firma individuale per la ditta. Inoltre
questi certificati riguardavano soltanto l’assicurata e il suo rapporto con l’assicurazione
disoccupazione; non implicavano per contro un impegno da parte della società.
In questo senso, come visto sopra, i poteri della ricorrente erano assai
limitati (ad esempio la pianificazione finanziaria andava eseguita mensilmente
con __________ e approvata da __________) e per di più andavano comunque sempre
svolti con l’accordo dei soci (cfr. doc. 11).
2.7
L’assicurata,
espressamente interrogata durante l’audizione del 7 novembre 2005 davanti alla
Sezione del lavoro circa la sua disponibilità a cercare e accettare senza
indugio un’occupazione adeguata a tempo pieno o a tempo parziale, ha inoltre puntualizzato:
"
Attualmente sì, fino alla fine del termine
quadro (30 novembre 2005) sono disponibile al mercato del lavoro, sia a tempo
pieno che a tempo parziale." (cfr. doc. 8)
Nell'opposizione
del 22 novembre 2005, inoltrata contro la decisione formale del 18 novembre
2005.
con cui è stata ritenuta inidonea al collocamento dal 4 luglio 2005, la
ricorrente ha indicato:
"
Durante il colloquio del 7.11.05, ho specificato
in modo preciso e per più di una volta al sig. __________ e alla sig.ra __________
che da quando mi sono iscritta alla disoccupazione, dicembre 2003, ho ricevuto
una sola offerta di lavoro, per la quale ho fatto un colloquio, nel marzo 2005
(un lavoro part-time in un'agenzia di viaggi a __________). Per il resto ho
sempre svolto le mie ricerche in modo preciso e puntuale.
Ho anche specificato ai signori, che in passato
ero già stata gerente di una società, svolgendo anche altri lavori (esattamente
nel periodo precedente la mia iscrizione alla disoccupazione: lavoravo per 3
società contemporaneamente e svolgevo la mansione di gerente per una 4a). Ho
pure precisato che se mi avessero proposto un lavoro sicuramente non avrei
rifiutato a priori ma avrei ben valutato la possibilità di integrare o dividere
le attività. E questo nella decisione scritta del 18.11.05 non è nemmeno
menzionato.
Viene invece sottolineato in modo negativo nei
miei confronti, il fatto che ho deciso di interrompere la disoccupazione e non
vengono menzionati i motivi che ho addotto in presenza dei signori __________ e
__________: innanzitutto scaduto il termine quadro del 30.11.05 il salario che
verrà preso in considerazione per l'indennità è quello degli ultimi 6 mesi,
attualmente percepisco una mensilità di fr. 3'000.-- nell'ipotesi della
disoccupazione dovrei fare delle ricerche di un altro posto di lavoro
percependo meno di quello che guadagno ora. Il secondo motivo, ed è stato
lodato dal signor __________ durante il colloquio del 7.11.05, è che intendo
riuscire ad "andare avanti" senza ricorrere all'ente della
disoccupazione." (Doc. 4)
Nel ricorso
al TCA l’assicurata ha poi evidenziato di essersi dichiarata disponibile per
qualsiasi altra proposta di lavoro. Essa ha precisato che se avesse ricevuto
un’offerta di lavoro che l’avrebbe impiegata anche a tempo pieno per un salario
superiore a quanto offertole dal __________ non vedeva motivo per non accettare
e che se anche attualmente le si presentasse un’opportunità di guadagno
superiore ai fr. 3'000.-ora percepiti, pensa che l’accetterebbe come farebbe
qualsiasi altra persona. La stessa ritiene infatti che non è questione di
stoicismo o di fedeltà assoluta ai “padroni”, ma di vita e di tutte le
complessità e difficoltà che essa impone (cfr. doc. I).
In
occasione dell’udienza dell’11 settembre 2006 dinanzi al Presidente del TCA la
ricorrente ha peraltro spiegato, da un lato, che grazie alle sue esperienze di
lavoro precedenti ha acquisito una disponibilità ad avere una certa
flessibilità. Dall’altro, che conseguentemente, benché la società __________ fosse
stata appena costituita con la sua figura come punto di riferimento e lei
dovesse svolgere delle funzioni assai impegnative - pur non avendo alcun
diritto di disporre autonomamente dal profilo economico -, se avesse trovato un
impiego migliore, l’avrebbe accettato, cercando comunque di agevolare al
massimo la società per la sua sostituzione e se del caso rimanendo per qualche
tempo nella stessa quale gerente, come del resto già verificatosi in passato
(cfr. doc. XIII).
La
ricorrente ha, peraltro, sempre intrapreso, fino al mese di novembre 2005, numerosi
sforzi mensili al fine di reperire un impiego adeguato, svolgendo ricerche sia
di persona che rispondendo ad annunci apparsi su quotidiani, come confermato
dal suo consulente del personale alla Sezione del lavoro (cfr. doc. 10, 3/6,
3/7, 2).
E’ vero
che essa si è sempre proposta esclusivamente quale segretaria e aiuto-contabile,
quando invece avrebbe dovuto ampliare il campo professionale nel quale
postulare un impiego. E’, tuttavia, altrettanto vero che tale comportamento
poteva semmai giustificare una sospensione per insufficienti ricerche ai sensi
dell’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, ma, sulla base di tutti gli elementi fattuali
del caso in esame, non l’inidoneità al collocamento dell’assicurata.
L’assicurata
ha in ogni caso confermato che l’amministrazione non ha mai ritenuto i suoi
sforzi volti al reperimento di un’occupazione insufficienti (cfr. doc. XIII).
In
proposito giova evidenziare che il TFA in una sentenza del 6 marzo 2006 nella
causa Service cantonal de l’emploi du Canton Vaud c/ B., C 6/05, ha indicato
che qualora le ricerche di impiego siano continuamente insufficienti,
l’idoneità al collocamento può essere negata. In virtù del principio della
proporzionalità le ricerche insufficienti devono essere dapprima sanzionate con
una sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione. Per decretare
l’inidoneità di un assicurato è necessario che gli sforzi intesi a trovare un
posto di lavoro non soltanto siano insufficienti o mediocri, ma talmente
inutilizzabili da costituire uno stato di fatto qualificato; in tal caso l’idoneità
al collocamento deve essere negata anche se non vi è stata una precedente
sospensione (al riguardo cfr. DLA 1996/1997 N. 19 pag. 98; DLA 2002 N. 13 pag.
110, STFA del 24 giugno 2003 nella causa S., C 263/02).
In quel
caso l’Alta Corte ha stabilito che l’assicurata, ingegnere elettrotecnico e in
possesso di un master in gestione di impresa (MBA), con posizione di quadro
superiore, non poteva essere ritenuta inidonea al collocamento, in quanto,
nonostante fosse stata sospesa tre volte per insufficienti ricerche, le
mancanze ripetute non erano tali da mettere in dubbio la sua volontà di trovare
un impiego. L’idoneità al collocamento non poteva essere negata nemmeno per il
fatto che l’assicurata aveva utilizzato dei metodi di ricerca non
convenzionali, ossia i suoi contatti avvenivano tramite una rete di conoscenze.
In una sentenza
del 20 aprile 2006 nella causa Amt für Wirtschaft und Arbeit des Kantons Zürich
c/ Z., C 320/05, il TFA ha ribadito che delle precedenti sanzioni per insufficienti
ricerche continuative possono giustificare l’inidoneità al collocamento di un
assicurato. La nostra Massima Istanza ha, tuttavia, precisato che se la colpa
dell’assicurato è stata considerata lieve l’inidoneità è esclusa. In quel caso
l’Alta Corte ha deciso che l’idoneità al collocamento di un assicurato, il
quale era stato sospeso due volte per insufficienti ricerche ed era stato
avvertito più volte di intensificare i suoi sforzi, andava ancora ammessa quale
caso limite, visto che le due sospensioni riguardavano una colpa lieve.
In
concreto, è utile, infine, rilevare che l’assicurata, come visto sopra, ha
aperto il termine quadro per la riscossione delle prestazioni il 1° dicembre
2003.
Da quel mese fino al mese di aprile 2005 essa ha lavorato presso una
ditta di __________, conseguendo guadagno intermedio. L’assicurata, nel mese di
maggio 2005 ha disdetto il rapporto di impiego a causa di dissapori insanabili
con l’ex datore di lavoro; le parti hanno poi sottoscritto un accordo per la
rescissione immediata del rapporto di lavoro (cfr. doc. 8, XIII). La ricorrente
è stata sospesa per 45 giorni giusta l’art. 30 cpv. 1 lett. b LADI per avere
rinunciato a pretese di salario a detrimento dell’assicurazione di disoccupazione,
siccome il termine di disdetta era di sei mesi. Tuttavia la stessa non risulta
essere stata sanzionata ai sensi dell’art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e dell’art.
44.
cpv. 1 lett. b OADI per essersi licenziata senza previamente assicurarsi una
nuova occupazione (cfr. doc. 25, 26).
In simili
condizioni, la decisione dell’assicurata di intraprendere l’attività presso la __________
è verosimilmente dovuta al volere porre fine o comunque ridurre la propria
disoccupazione.
2.8
Visto tutto
quanto precede, in considerazione, in primo luogo, del fatto che l’assicurata
non ha avviato un’attività indipendente e non ha assunto una posizione analoga
a quella di un datore di lavoro (cfr. consid. 2.5.), in secondo luogo, che la
stessa si è dichiarata da subito disposta a cercare e ad accettare
un’occupazione e ha sempre svolto delle ricerche di impiego mirate (cfr.
consid. 2.6.), questa Corte, in applicazione del criterio della verosimiglianza preponderante
usualmente applicato dal giudice delle assicurazioni sociali (cfr. cfr. RDAT II-2001 N. 91 pag. 378; SVR 2001 KV N. 50 pag. 145; STFA
29.
gennaio 2003 nella causa P., U 162/02; STFA del 18 settembre 2001 nella
causa W., C 264/99; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P.S., H 407/99; STFA
del 22 agosto 2000 nella causa K.B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re
A.F., C 341/98, consid. 3, pag., 6; DTF 125 V 195; STFA 6 aprile 1994 in re
E.P.; SZS 1993 pag. 106 consid. 3a; RCC 1986 pag. 202
consid. 2c, RCC 1984 pag. 468 consid. 3b, RCC 1983 pag. 250 consid. 2b; DTF 115
V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V
188.
consid. 2b; Meyer, "Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung", in Basler Juristische Metteilungen (BJM) 1989 pag.
31-32), ritiene che la ricorrente
sia idonea al collocamento a decorrere dal 4 luglio 2005.
Va
d’altronde sottolineato che il posto occupato presso la __________ non richiede
qualifiche particolari implicanti una certa difficoltà a reperire un’altra
persona in grado di svolgere i medesimi compiti.
L’assicurata
è pertanto facilmente sostituibile (al contrario cfr. STFA del 10 novembre 2005
nella causa SECO c/ A., C 275/04, consid, 2.5.).
A tale
proposito è utile indicare che il TFA in una sentenza del 29 dicembre 2000
nella causa SECO c/ G., C 273/00, ha confermato l’idoneità al collocamento di
un assicurato, titolare di un certificato di capacità quale disegnatore di
stabili, socio con una quota di fr. 5'000.-- e gerente con diritto di firma
collettiva a due di una Sagl presso la quale lavorava a tempo parziale
conseguendo guadagno intermedio.
L’Alta
Corte, in particolare, ha osservato:
"
(…)
Pour pouvoir bénéficier d'une compensation de sa
perte de salaire en application de l'art. 24 LACI, l'assuré doit être disposé à
abandonner aussi rapidement que possible son activité actuelle au profit d'un
emploi réputé convenable qui s'offrirait à lui ou qui lui serait assigné par
l'administration; on tiendra toutefois compte du délai de résiliation des
rapports de travail en cours ou, dans le cas d'un indépendant, d'une période de
réaction ou de transition appropriée. En revanche, l'assuré qui entend, quelles
que soient les circonstances, poursuivre une activité qu'il a prise durant une
période de contrôle ne saurait être indemnisé par le biais des dispositions sur
le gain intermédiaire, faute d'aptitude au placement. Cela vaut aussi pour une
activité indépendante à temps partiel (sauf si cette activité peut être exercée
en dehors d'un horaire normal de travail) : l'intéressé doit avoir la volonté
de retrouver son statut antérieur de salarié (arrêt non public R. du 15 mai
1997.
[C 67/96]).
b) Depuis mars 1997, G.________ est employé
et salarié d'une entreprise où il a travaillé en moyenne à 60 % de son temps.
Créée sans la participation de l'intimé, cette Sàrl repose essentiellement
(depuis mars 1998) sur l'activité de ses quatre gérants, tous professionnels de
l'architecture. Dans ce cadre, l'activité particulière de l'assuré consiste à
diriger des chantiers, établir des soumissions, signer des contrats et des décomptes
de chantier. De telles activités impliquent certes un engagement d'une certaine
durée. Mais, contrairement à l'opinion soutenue par le seco, la possibilité d'y
mettre fin à bref délai existe d'autant plus - aussi bien pour lui que pour la
société - que sa formation de dessinateur-architecte en fait en réalité un subordonné
technique des autres associés de la Sàrl. Comme le travail assigné par
l'administration chez A.________ SA n'est pas de nature, cas échéant, à faire
obstacle à une prise d'emploi, on doit ainsi conclure que, sur le plan objectif,
l'intimé est apte à être placé.
Par ailleurs, l'intimé a poursuivi ses
recherches d'emploi à plein temps, même si l'on doit effectivement admettre
qu'une partie des offres peut correspondre aussi bien à la recherche de mandats
pour la société qu'à celle d'un emploi. Comme l'ont relevé les juges cantonaux,
il incombait toutefois à l'administration de lui donner des directives ou de
prendre d'autres mesures si elle venait à considérer que les recherches étaient
effectivement insuffisantes.
Dès lors, et même si l'assuré a consenti ou
dû consentir à un investissement modeste dans la société - dont rien ne permet
de dire qu'il le soit à fonds perdu -, on ne peut déduire de ces simples
éléments qu'il avait, selon la vraisemblance prépondérante, décidé de devenir independent
et chef d'entreprise au regard de sa faible participation dans la société.
C'est dans cette mesure et pour ces raisons que le cas d'espèce se distingue de
celui de l'architecte et gérant d'une Sàrl jugé dans l'arrêt non public précité
(C 67/96). A tout le moins, les éléments ressortant des investigations de la
caisse de chômage ne sont pas suffisants pour exclure la volonté maintes fois
affirmée par l'intimé de conserver son statut de salarié et, partant, pour nier
son aptitude au placement.” (STFA del 29 dicembre 2000 nella causa C
273/00; le sottolineature sono del redattore)
La decisione su
opposizione del 21 febbraio 2006 impugnata deve conseguentemente essere annullata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto.
§ La
decisione su opposizione del 21 febbraio 2006 della Sezione del lavoro è
annullata.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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