38.2006.21
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12 giugno 2006Italiano38 min
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Numero d'incarto:
38.2006.21
Data decisione, Autorità:
12.06.2006, TCA
Titolo:
Indennità per lavoro ridotto negate a ditta chiusa in inverno per abbondante nevicata. Perdita di lavoro per oscillazioni stagionali dell'occupazione e indirettamente dovuta a intemperie non computabile. Cifra d'affari 05,poi,poco inferiore a 04 e circostanze rientranti nel normale rischio aziendale
INDENNITÀ PER LAVORO RIDOTTO
art. 32 LADI
art. 32 cpv. 1 LADI
art. 33 cpv. 1 LADI
art. 33 cpv. 1;3 LADI
art. 43a LADI
art. 51 OADI
art. 54a OADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2006.21
DC/sc
Lugano
12 giugno
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 20 febbraio 2006
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 15
febbraio 2006 emanata da
Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Il 23
dicembre 2005 il RI 1 ha inoltrato una richiesta di indennità per lavoro
ridotto per gli otto dipendenti, per il periodo 1° febbraio al 30 aprile 2006,
così motivata:
"
(...)
La nostra azienda è soggetta all'andamento
climatico. L'evoluzione del lavoro è regolata in base al flusso degli ospiti
sul __________.
Attualmente, causa l'abbondante nevicata il __________
è chiuso fino a completo scioglimento della neve stessa e quindi l'affluenza
clienti è quasi nulla.
Ci necessita, da parte vostra, l'autorizzazione
all'introduzione del lavoro ridotto in quanto in questo periodo abbiamo avuto
un calo considerevole delle presenze. L'afflusso di ospiti atteso e
preventivato non è stato assolutamente rispettato.
Prima di inoltrare la presente richiesta abbiamo
cercato delle valide alternative per incentivare l'afflusso di clientela ma
senza successo. Abbiamo provveduto ad effettuare pubblicità, proponendo offerte
vantaggiose per aumentare l'arrivo di ospiti anche non __________.
La nostra richiesta è da considerarsi temporanea
perchè si prevede nei prossimi mesi la riapertura del percorso. (...)"
(Doc. 6)
Il 10
gennaio 2006 la ditta ha così completato la sua domanda:
"
(...)
La nostra azienda è soggetta, per la maggior
parte, all'evoluzione del lavoro in base al flusso degli ospiti sul __________
del __________.
Nel periodo invernale/primaverile l'affluenza
della clientela è quasi nulla e di conseguenza ci necessita del lavoro
ridotto causa fluttuazione stagionale.
Ci necessita, da parte vostra, l'autorizzazione
del lavoro ridotto in quanto in questo periodo abbiamo avuto un calo
considerevole delle presenze. L'afflusso di ospiti atteso e preventivato non è
stato assolutamente rispettato.
Prima di inoltrare la presente richiesta abbiamo
cercato delle valide alternative per incentivare l'afflusso di clientela ma
senza successo. Abbiamo provveduto ad effettuare pubblicità, proponendo offerte
vantaggiose per aumentare l'arrivo di ospiti anche non __________. Ai
dipendenti è stata concessa la vacanza fino al 27 gennaio 2006.
La nostra richiesta è da considerarsi temporanea
perchè si prevede con la riapertura della stagione __________ un aumento della
clientela.
Durante i prossimi mesi ci auguriamo delle
entrate che possono coprire almeno le spese derivanti dalla gestione del
personale, salari e oneri sociali e ci auspichiamo (come tutti gli
imprenditori) a breve termine una ripresa economica.
Un vostro rifiuto nell'approvazione della
summenzionata richiesta, visto l'andamento dell'attività lavorativa in
generale, ci porterà a dover seriamente valutare l'ipotesi della riduzione del
personale.
Sarebbe un peccato dover procedere, se non
troveremo altre alternative, con licenziamenti e la conseguente riassunzione
tramite il guadagno
intermedio. (...)" (Doc. 4)
Con
decisione 13 gennaio 2006 la Sezione del lavoro si è opposta al pagamento delle
indennità per lavoro ridotto, motivando:
"
(...)
Nel presente caso una certa difficoltà
nell'acquisizione di lavoro da parte delle aziende da poco costituite rientra
nella sfera normale del rischio aziendale del datore di lavoro.
Inoltre l'indennità per lavoro ridotto può essere
versata unicamente qualora si riscontri un sensibile calo della cifra d'affari.
Infatti secondo la giurisprudenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni,
non tutte le oscillazioni della cifra d'affari giustificano la concessione
dell'indennità per lavoro ridotto. (...)" (Doc. 3)
1.2. A seguito
dell'opposizione interposta dalla ditta (cfr. doc. 2), la Sezione del lavoro,
il 15 febbraio 2006, ha emanato una decisione su opposizione nella quale in
particolare, si è così espressa:
"
(...)
3. Nel caso in
esame, si rileva che il RI 1 ha iniziato la sua attività nel mese di gennaio
2004, che il numero dei dipendenti (otto) è rimasto a
tutt'oggi pressoché invariato (una sola disdetta del
rapporto di impiego, concernente un lavoratore su chiamata), che rispetto al
primo anno di attività (2004) l'esercizio pubblico ha subito nel 2005 soltanto
un lieve calo del suo fatturato e, inoltre, che lo scorso mese di dicembre è
stata registrata una proficua cifra d'affari, superiore rispetto a quella
ottenuta il precedente mese di dicembre.
Ora, in
considerazione di quanto precede e alla luce della menzionata giurisprudenza,
lo scrivente Ufficio ritiene che la perdita di lavoro invocata dall'esercizio
pubblico in parola, - da poco aperto, rientri nel normale rischio aziendale del
datore di lavoro, per cui non è computabile ai sensi dell'articolo 33 cpv. 1
lett. a LADI. Non è dunque dato uno dei presupposti cumulativi di cui agli
articoli 31 e seguenti LADI per l'ottenimento delle indennità per lavoro
ridotto.
D'altra parte, va rilevato
che i lavoratori la cui presenza costante è necessaria per la promozione
commerciale e il contatto con la clientela, sono impossibilitati a ridurre il
loro orario di lavoro senza con ciò mettere in pericolo il buon andamento
dell'azienda. II lavoro consistente essenzialmente nella presenza sul posto, e
non solo nella sua - prestazione effettiva, una riduzione dell'orario di lavoro
per tali dipendenti non può che condurre alla riduzione delle prestazioni nei
confronti del cliente. Ora, nel caso di specie, l'esercizio pubblico in parola
desidera ridurre l'orario di lavoro degli impiegati ivi occupati. Non sembra
tuttavia che abbia predisposto una limitazione degli orari di apertura
dell'esercizio pubblico, in modo da garantire una effettiva riduzione del
lavoro in seno all'azienda. Pertanto, alla luce della menzionata
giurisprudenza, considerato come rimanga immutato il tempo di presenza sul
posto di lavoro anche in caso di diminuzione del lavoro, non risulta adempiuto,
nel caso di specie, un altro dei presupposti cumulativi di cui agli articoli 31
e seguenti LADI (perdita di lavoro determinabile/tempo di lavoro
sufficientemente controllabile).
Infine, si osserva
che la riserva della stagionalità (art. 54a OADI) appare superflua, poiché
l'esercizio pubblico in parola, aperto da soli due anni, presenta usuali
oscillazioni stagionali (non vi è, invece, un calo straordinario della domanda).
4. Le motivazioni sollevate con l'opposizione in esame non
permettono di giungere a una conclusione diversa rispetto a quanto stabilito
con la decisione qui contestata." (Doc. A)
1.3. Contro
questa decisione la ditta ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale
rileva che:
"
(...)
Inoltro questo tempestivo ricorso dopo aver letto
più volte l'info Service "informazione per i datori di lavoro"
indennità per lavoro ridotto, edizione 2003 716.400i.
In effetti questo opuscolo, inoltratomi dalla
Sezione del Lavoro, a pagina 18 col.10 e poi a pagina 21 indica chiaramente
cosa occorre osservare per la perdita stagionale di ore di lavoro.
In particolare tale testo cita: ... il servizio
cantonale verifica se presso l'azienda richiedente sono usuali oscillazioni
stagionali del grado d'occupazione. In presenza di perdita stagionale di ore di
lavoro, il servizio formula, nella sua decisione, una riserva corrispondente.
Ecco proprio leggendo questa citazione ho
chiesto, con lettera del 10.01.2006, l'introduzione del lavoro ridotto causa
fluttuazione stagionale per la mia azienda.
Con scritto del 13.1.2006 la Sezione del Lavoro
mi negava l'introduzione del lavoro ridotto.
Contro questa decisione avevo presentato regolare
opposizione proprio perché la mia richiesta è suffragata dall'opuscolo citato.
Con mia sorpresa e incredulità la Sezione del
Lavoro ha respinto la mia opposizione indicando che non vi sono gli estremi per
l'introduzione di quanto richiesto.
Da tale decisione, al punto 3, ho letto quanto
indicato da tale ufficio e che qui non riporto in quanto allego copia della
decisione. In particolare contesto nel modo più assoluto quanto indicato nello
scritto in quanto parrebbe che la Sezione del Lavoro dia una colpa indiretta al
datore di lavoro che è riuscito a mantenere invariati i posti di lavoro e che
in dicembre, grazie al buon andamento del mio ristorante sono riuscito a far
registrare una proficua cifra d'affari, superiore rispetto a quella ottenuta il
precedente mese di dicembre.
Come da me indicato alla Sezione del lavoro, il
mio esercizio pubblico lavora prevalentemente con l'andamento dei __________.
Logicamente tale attività sportiva è poco
praticata durante il periodo invernale. I motivi per il quale vi è una bassa
frequenza dei giocatori e di riflesso una mancanza di clientela presso il mio
esercizio pubblico è da ricercare alle condizioni meteorologiche.
Contesto pure l'ultima frase del punto 3 visto
quanto indicato poco sopra. Aggiungo inoltre che è proprio l'opposto di quanto
indicato dalla Sezione del Lavoro. Basta pensare che un calo straordinario
della domanda (clientela nel mio EP) è da ricercare proprio nelle condizioni
meteorologiche (freddo pungente e nevicate abbondanti). A tale riguardo
richiamo quanto più volte indicato dall'Ufficio Meteorologico di Locarno Monti.
In conclusione ritengo proprio che quest'anno vi
sia un calo straordinario, limitatamente fino alla ripresa dell'attività
agonistica a tempo pieno, della clientela.
Chiedo quindi a voi Giudici di voler annullare la
decisione di non approvazione del lavoro ridotto per il mio caso e di
permettermi di poter beneficiare di quanto la legge prevede per simili casi.
Permettetemi di farvi notare un certo disagio nei
confronti della Sezione del Lavoro di Bellinzona che così operando, mi è parso
di capire, non aiuta i datori di lavoro e di riflesso i lavoratori. Con l'agire
della Sezione del lavoro ho capito che avrò la possibilità, durante il prossimo
autunno, di intimare le disdette ad alcuni miei dipendenti e di metterli a
carico della disoccupazione. Prima però di dover arrivare a questa estrema
soluzione preferisco intimare il presente ricorso, certo che voi Giudici
potrete comprendere le motivazioni (anche perché il mio modo di agire è suffragato
da quanto indicato sull'opuscolo "info-Service") per le quali ho
agito in questo modo." (Doc. I)
1.4. Nella sua
risposta del 23 marzo 2006 la Sezione del lavoro chiede di respingere il
ricorso e, in particolare, osserva:
"
(...)
Nella presente fattispecie, dai documenti agli
atti si constata che il RI 1 ha iniziato la sua attività nel mese di gennaio
2004, che il numero dei dipendenti (otto) è rimasto a tutt'oggi pressoché
invariato (una sola disdetta del rapporto di impiego, concernente un lavoratore
su chiamata), che rispetto al primo anno di attività (2004) l'esercizio
pubblico ha subito nel 2005 soltanto un lieve calo del suo fatturato e,
inoltre, che lo scorso mese di dicembre è stata registrata una proficua cifra
d'affari, superiore rispetto a quella ottenuta il precedente mese di dicembre
(cfr. doc. 4).
Ora, in considerazione di quanto precede e alla
luce della menzionata giurisprudenza, lo scrivente Ufficio ritiene che la
perdita di lavoro invocata dall'esercizio pubblico in parola, da poco aperto,
rientri nel normale rischio aziendale del datore di lavoro, per cui non è
computabile ai sensi dell'articolo 33 cpv. 1 lett. a LADI. Non è dunque dato
uno dei presupposti cumulativi di cui agli articoli 31 e seguenti LADI per
l'ottenimento delle indennità per lavoro ridotto.
Infine, si osserva che la riserva della
stagionalità (art. 54a OADI) appare superflua, poiché l'esercizio pubblico in
parola, aperto da soli due anni, presenta usuali oscillazioni stagionali (non
vi è, invece, un calo straordinario della domanda)." (Doc. III)
1.5. Il 30 marzo
2006 la ditta ha inviato uno scritto del seguente tenore:
"
(...)
La Sezione del lavoro ha indicato, al punto 2
delle loro osservazioni, che "una certa difficoltà nell'acquisizione di
lavoro da parte di aziende da poco costituite rientri nel normale rischio
aziendale".
Contesto nel modo più assoluto questa
osservazione in quanto, e qui produco l'estratto registro di commercio del Canton
Ticino, non è assolutamente vero che l'azienda è da poco costituita.
Come vedete dall'allegato, prima di ritirare il RI
1, ero titolare e gerente del __________ in __________, __________. Inoltre, al
sesto paragrafo del punto tre la Sezione del lavoro fa riferimento ad una
sentenza del TFA per la presenza dei dipendenti sul posto di lavoro. Anche in
questo caso devo contestare la loro affermazione in quanto il mio EP, durante
il periodo di bassa stagione, chiude normalmente alle ore 19.00 anziché alle
ore 24.00 mentre al mattino la sua apertura viene posticipata a dipendenza di
clientela ospite sul campo da gioco presso la __________. Aggiungo pure che in
caso di prolungata mancanza di clientela il personale viene invitato a lasciare
il posto di lavoro in quanto, per servire quei 5 clienti, è sufficiente la mia
presenza oppure quella di mia moglie.
Anche il punto 4, indicato dalla SdL, merita un
chiarimento.
E' vero che nell'anno 2005 il mio EP ha subito un
lieve calo del fatturato però, se si analizza attentamente la cifra d'affari, ci
si rende conto dell'enorme fluttuazione che la stessa subisce.
Per esempio la cifra d'affari per novembre 2005
era pari a fr. 53'063.35 contro gli 85'308.30 franchi del 2004.
In dicembre 2005, anche grazie all'enorme
propaganda fatta, abbiamo potuto ospitare delle cene che mai prima di allora
erano state riservate, da parte dei clienti (esempio: cena __________ sportiva
con oltre 200 soci, aperitivo a livello cantonale del __________ organizzato
dalla sezione di __________, ecc, ecc.)
Visto quanto sopra richiamo tutto quanto già
precedentemente indicato e ritengo di aver diritto alle indennità per lavoro
ridotto causa fluttuazione stagionale." (Doc. V)
Al
riguardo, l'11 aprile 2006 la Sezione del lavoro si è così espressa:
"
con riferimento alla causa citata a margine e al
vostro scritto 3/4 aprile 2006, preso atto della documentazione annessa (doc.
V, V bis), premesso che si riconferma quanto espresso nella risposta di causa
23 marzo 2006, ci si limita ad osservare quanto segue.
Dai documenti agli atti, segnatamente dal
Preannuncio di lavoro ridotto (doc. 4), si rileva come l'attività
dell'esercizio pubblico in parola abbia preso avvio soltanto nel mese di
gennaio 2004. II ricorrente ha del resto indicato nel predetto documento, quale
data di fondazione, il giorno 2 gennaio 2004 e, inoltre, egli ha sinora fornito
unicamente le cifre d'affari mensili relative ai mesi da gennaio 2004 in poi."
(Doc. VII)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I
707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio
2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. I
presupposti del diritto all'indennità per lavoro ridotto sono regolati all'art.
31 LADI.
Questa
disposizione prevede esaustivamente (cfr. DTF 119 V 36) quattro condizioni
materiali, espresse positivamente, e tre condizioni personali, espresse
negativamente, per potere beneficiare dell'indennità per lavoro ridotto.
Le
condizioni positive sono enumerate al cpv. 1 dell'art. 31 LADI secondo cui i
lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è
integralmente sospeso, hanno diritto a una indennità per lavoro ridotto se:
" a. sono
soggetti all'obbligo di contribuzione all'assicurazione contro la disoccupazione
e non hanno ancora raggiunto l'età minima per l'obbligo di contribuzione
nell'AVS;
b. la perdita di
lavoro è computabile (art. 32);
c. il rapporto di
lavoro non è stato disdetto;
d. la perdita di
lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la
diminuzione del lavoro potranno essere conservati i loro posti di
lavoro."
Secondo
il cpv. 1bis in vigore dal 1° luglio 2003 per verificare i
presupposti del diritto di cui al cpv. 1 lett. d, in casi eccezionali può
essere effettuata un'analisi aziendale a carico del fondo di compensazione.
Fatti
I
surriferiti requisiti devono essere adempiuti nella loro totalità.
Le
condizioni negative sono stabilite all'art. 31 cpv. 3 LADI, secondo cui non
hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto:
" a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il
cui tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile;
b. il coniuge del
datore di lavoro occupato nell'azienda di quest'ultimo;
c. le persone che,
come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo
dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutamente le
decisioni del datore di lavoro, come
anche i loro coniugi occupati nell'azienda."
2.3. Secondo
l'art. 32 cpv. 1 LADI:
" Una perdita di lavoro è computabile se:
a. è dovuta a motivi
economici ed è inevitabile e
b. per ogni periodo di
conteggio è di almeno il 10 per cento delle
ore di lavoro
normalmente fornite in complesso dai lavoratori dell'azienda."
Per
l'art. 33 cpv. 1 LADI non è invece computabile una perdita di lavoro:
" a. se è dovuta a misure d'organizzazione aziendale, come lavori di pulizia,
di riparazione o di manutenzione, nonché ad altre
interruzioni dell'esercizio, usuali e
ricorrenti, oppure a circostanze
rientranti nella sfera normale del
rischio aziendale del datore di
lavoro;
b. se è usuale nel
ramo, nella professione o nell'azienda oppure se è causata da oscillazioni
stagionali del grado d'occupazione;
c. in quanto cada in
giorni festivi, sia cagionata da vacanze aziendali o sia fatta valere
soltanto per singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o
vacanze aziendali;
d. se il lavoratore
non accetta il lavoro ridotto e dev'essere pertanto rimunerato secondo il
contratto di lavoro;
e. in quanto
concerne persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata o da
un rapporto di tirocinio o al servizio di un'organizzazione per lavoro
temporaneo oppure;
f. se è la
conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell'azienda in cui
lavora l'assicurato."
Scopo
delle citate norme é di evitare la traslazione delle spese inerenti i rischi
aziendali all’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. Messaggio del
Consiglio federale del 2 luglio 1980, in FF 1980 III pag. 531; cfr. pure il
Rapporto della Commissione della gestione del Consiglio nazionale, “Efficacia
delle indennità per lavoro ridotto”, in FF N. 10, 16 marzo 1999, pag.
1628-1643).
2.4. Secondo
l'art. 33 cpv. 1 LADI non è computabile la perdita di lavoro dovuta a circostanze
rientranti nella sfera normale del rischio aziendale. Per "normale rischio
aziendale" si intende il pericolo di subire delle perdite per motivi legati
alla sfera interna dell'azienda (ad esempio: difetti nei macchinari, problemi
con il personale, errori di organizzazione) o per motivi esterni (ad esempio la
situazione del mercato), che ogni impresa ha e che è di conseguenza in grado di
calcolare o di prevenire o combattere con opportune contromisure (cfr. G.
Gerhards: "Kommentar zum Arbeitslosenversicherung (AVIG)", Ed. Paul
Haupt Berna e Stoccarda, 1987, Vol. I, pag. 426-428; STFA del 2 dicembre 2004
nella causa L.C. SA, C 264/03; STFA del 15 marzo 2004 nella causa F. SA, C
189/02; SVR 2003 ALV Nr. 9; DLA 2002 pag. 59, DLA 2000 pag. 53, consid. 4b,
pag. 57 e 58; DLA 1999 pag. 48 e 204; DLA 1998 pag. 290; DLA 1996/1997 pag. 54,
consid. 2b, pag. 58; DLA 1995 pag. 117, consid. 1b, pag. 119 e 120).
Infatti,
la giurisprudenza federale, ha stabilito che le perdite di lavoro che possono
colpire ogni datore di lavoro rientrano nei rischi normali dell’azienda e
devono di regola essere assunti da quest’ultima. Soltanto se esse presentano un
carattere eccezionale o straordinario conferiscono un diritto all’indennità per
lavoro ridotto (cfr. STFA dell’11 agosto 2005 nella causa T., C 121/05; STFA
del 15 marzo 2004 nella causa F. SA, C 189/02; SVR 2003 ALV Nr. 9; DLA 2000
pag. 53, consid. 4b, pag. 57 e 58; DLA 1999 pag. 204, consid. 2a, pag. 206; DLA
1996/1997 pag. 54, consid. 2b aa), pag. 58; DLA 1995 pag. 117, consid. 1b, pag.
119 e 120).
Nella
citata sentenza del 15 marzo 2004 nella causa F. SA (C 189/02), l'Alta Corte ha
confermato il precedente giudizio di questo Tribunale e, definendo le perdite
di lavoro rientranti nel normale rischio aziendale, ha, tra l'altro, ribadito
che:
"
(…)
Trattasi segnatamente di perdite di lavoro
abituali che, secondo l'esperienza, sopravvengono periodicamente e possono
colpire ogni datore di lavoro. Ogni azienda deve quindi affrontare tali
evenienze ed essere in grado di prevederle, prevenirle o combatterle con
opportuni provvedimenti. Soltanto se le perdite denotano un carattere
eccezionale o straordinario possono dar diritto al versamento di un'indennità
per lavoro ridotto (DLA 1998 no. 50 pag. 291 consid. 1,
1996/1997 no. 11 pag. 58 consid. 2b/aa e riferimenti; cfr. anche Gerhards,
Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I,
pag. 426 segg., note 64-70).
(…)
Alla pronuncia cantonale deve essere prestata
adesione anche nella misura in cui ha concluso che i motivi addotti dalla
società a sostegno della domanda di indennità per lavoro ridotto - fluttuazione
dei prezzi, differimento delle commesse - rientravano, conformemente alla
giurisprudenza, nel normale rischio aziendale e non erano quindi risarcibili
dall'assicurazione contro la disoccupazione."
(cfr. STFA del 15 marzo 2004 nella causa F. SA, C
189/02)
In
un’altra sentenza del 2 dicembre 2004 nella causa L. SA (C 264/03), il
Tribunale federale delle assicurazioni sociali (TFA) ha confermato il
precedente giudizio di questo Tribunale e, in particolare, ha puntualizzato
che:
"
(…)
Il concetto di normalità deve essere definito con
riferimento all'attività specifica espletata dall'azienda e meglio deve tener
conto delle sue peculiarità. In tale contesto il criterio della prevedibilità
assume un significato determinante (DTF 119 V 500 consid. 1; DLA 1999 no. 10
pag. 48, 1998 no. 50 pag. 290, 1995 no. 20 pag. 117).
(…)." (cfr. STFA del 2 dicembre 2004 nella
causa L.C. SA, C 264/03)
2.5. Secondo la
giurisprudenza federale, una flessione della domanda a cui può essere
confrontata una ditta comporta per quest’ultima una perdita di lavoro dovuta a
motivi economici (cfr. DLA 1987 N. 8, consid. 2b, pag. 83; DLA 1985 N. 17,
consid. 2b, pag. 108-109 e DLA 1985 N. 18, consid. 3a, pag. 112, tutte citate
in DLA 1990 N. 21, consid. 3, pag. 138 per negare l’esistenza dei motivi
economici).
Chiamata
a pronunciarsi in un caso in cui (vista l’asserita perdita del lavoro dal 30% a
40% a causa di un grande cantiere aperto davanti al proprio negozio) l’autorità
giudiziaria cantonale aveva ritenuto computabile la perdita di lavoro
preannunciata dalla ditta, l’Alta Corte ha accolto un ricorso inoltrato dal
Segretariato di Stato dell’economia SECO e, in particolare circa il normale
rischio aziendale, ha sviluppato le seguenti considerazioni:
"
(…)
3.2 Nach dem Gesagten war die Durchfahrt für den
Motorfahrzeugverkehr auf der Hauptstrasse trotz der Bauarbeiten immer frei,
allerdings mit Behinderungen. Die Zufahrt zum Geschäft des Beschwerdegegners
war damit zwar erschwert, aber nicht unterbrochen. In der unmittelbaren Nähe
standen weiterhin Park- und Halteplätze für Autos zur Verfügung. Für die
Fussgänger war das Geschäft erreichbar. Der öffentliche Verkehr auf der
Hauptstrasse funktionierte praktisch unverändert weiter, indem an Stelle der
Bahn Busse eingesetzt wurden.
Strassenbauarbeiten mit solchen Auswirkungen auf
den Verkehr können nicht als aussergewöhnlich bezeichnet werden, zumal die
Phase der stärksten Behinderung nur relativ kurz dauerte. Solche Situationen
treten regelmässig und wiederholt auf und können jeden Arbeitgeber treffen.
Allfällige damit zusammenhängende Arbeitsausfälle infolge erschwerter
Geschäftszufahrt sind voraussehbar bzw. kalkulierbar und gehören somit zum
normalen Betriebsrisiko. Ein Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung besteht
demnach nicht (Erw. 1.2 hievor; vgl. auch Nussbaumer, a.a.O., S. 153 Rz 396
f.). Ob dies auch zutrifft, wenn die Zufahrt zu einem Geschäft wegen im Voraus
geplanter Bauarbeiten gänzlich unterbrochen wird, kann offen gelassen werden.
(…).“ (cfr. STFA dell’11 agosto 2005 nella causa T., C 121/05)
Nel caso
di una ditta attiva nel campo dell'abbigliamento, la nostra Massima Istanza ha
sviluppato, tra l'altro, le seguenti considerazioni a proposito della perdita
computabile del lavoro e il normale rischio aziendale,:
"
(…)
Le taux de 10 % de perte de travail selon l'art. 32
al. 1 let. b LACI ne constitue pas un critère d'ordre conjoncturel; pour être
prise en considération, la perte de travail subie par l'entreprise ne doit pas
avoir été provoquée - pour un pourcentage déterminé - par la conjoncture. Le
taux de 10 % représente uniquement la limite quantitative de la perte de
travail en deçà de laquelle l'entreprise doit assumer elle-même les
fluctuations de son activité économique au regard du marché (Nussbaumer,
Arbeitslosenversicherung in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR],
Soziale Sicherheit, ch. 388).
S'il est vrai que l'intimée s'est plus ou moins
adaptée au fil des ans à la chute importante de ses ventes, principalement en
ne repourvoyant pas les postes de travail laissés vacants par les départs
naturels, il n'en demeure pas moins que les efforts entrepris pour adapter la
capacité de production, surtout si leurs effets ne suffisent pas à enrayer la
perte de travail, ne peuvent justifier à eux seuls l'octroi des indemnités pour
réductions de l'horaire de travail. En outre, l'existence d'une situation
économique défavorable ou une perte de travail due à des motifs indépendants de
la volonté de l'entreprise ne suffisent pas pour que la perte de travail soit
indemnisable (DTA 1999 n° 35 p. 204, 1998 n° 50 p. 290; 1996/97 n°.40 p. 220).
Or, l'intimée justifie sa perte de travail par la surproduction dans le secteur
de l'habillement et l'essor des importations de textiles et de produits de
confection en provenance des pays de l'Europe de l'Est ou de l'Asie du Sud-Est.
Ces éléments, ainsi que les pertes dues à un taux de change défavorable pour
les ventes à l'étranger, ne constituent pas un phénomène nouveau; la
concurrence grandissante dans le secteur concerné, la pression extrême sur les
prix touchent toutes les entreprises de confection du pays, qui doivent inclure
dans leurs calculs prévisionnels la diminution des commandes en relation avec
les coûts plus élevés de production et les pertes dues au taux de change. Sous
cet angle la perte de travail n'apparaît ni passagère ni exceptionnelle et se
confond avec les risques normaux d'exploitation de l'entreprise. (…)" (cfr. STFA dell'8 ottobre 2003 nella causa X. SA, C
283/01)
In una
decisione del 4 dicembre 2003 nella causa F. (C 8/03) il TFA ha ritenuto che,
nel caso di una ditta attiva nel settore delle costruzioni, una diminuzione
della consistenza degli incarichi (Auftragsbestand), del 42%, riconducibile al
rinvio dei lavori di uno, due mesi e a volte più di un anno, non è computabile
e rientra nel normale rischio aziendale del datore di lavoro.
In
quell’occasione l’Alta Corte ha ribadito che questa giurisprudenza vale
analogamente anche per le imprese attive in un settore correlato con l’edilizia
(Baunebengewerbe) e, in particolare, ha sviluppato le seguenti considerazioni:
"
(…)
3.
Streitig und zu prüfen ist, ob die
Beschwerdeführerin unter dem Gesichtspunkt der Anrechenbarkeit des
Arbeitsausfalls ab 16. September 2002 eine der Anspruchsvoraussetzungen für
Kurzarbeitsentschädigung erfüllt.
Das kantonale Gericht hat die vorliegend massgeblichen
Bestimmungen und Grundsätze über den Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung
(Art. 31 Abs. 1 AVIG), den anrechenbaren Arbeitsausfall (Art. 31 Abs. 1 lit. b
in Verbindung mit Art. 32 Abs. 1 lit. a AVIG) sowie die Voraussetzungen, unter
denen die Anrechenbarkeit eines Arbeitsausfalls zu verneinen ist (Art. 33 Abs.
1 lit. b AVIG; BGE 121 V 374 Erw. 2a, 119 V 358 Erw. 1a, 499 Erw. 1) zutreffend
dargelegt. Gleiches gilt hinsichtlich der Rechtsprechung, wonach Verschiebungen
von Terminen auf Wunsch von Auftraggebern oder allenfalls auch aus anderen
Gründen, die von den mit der Ausführung von Arbeiten beauftragten Unternehmen
nicht zu verantworten sind, im Baugewerbe nichts Aussergewöhnliches darstellen,
weshalb die dadurch verursachten Arbeitsausfälle nicht anrechenbar sind (ARV
1993/1994 Nr. 35 S. 244). Darauf wird verwiesen.
Zu ergänzen ist, dass die letztgenannte Praxis
zwar vor dem Hintergrund einer guten Konjunktur- und Beschäftigungslage
entwickelt wurde, die sich dadurch kennzeichnet, dass aus Terminverschiebungen
entstehende Arbeitsausfälle durch andere (kurzfristige) Aufträge ausgeglichen
werden können. Doch allein die Tatsache einer angespannten, rezessiven
Wirtschaftslage und das damit verbundene Risiko, dass die Möglichkeit, andere
Aufträge vorzuziehen, nicht mehr oder nur in eingeschränktem Masse besteht,
genügt indes nicht, um die Anrechenbarkeit des Arbeitsausfalles zu bejahen
(Urteil W. vom 30. April 2001 Erw. 3a, C 244/99). Der wegen der seit langem
generell schlechten wirtschaftlichen Lage des Bausektors entstehende
Arbeitsausfall, der eine Baufirma zwingt, sich dem Willen der verschiedenen
Bauherren anzupassen, gehört zum normalen Betriebsrisiko. Wegen der schon
mehrere Jahre andauernden Schwierigkeiten in der Baubranche kann jeder Arbeitgeber
in gleicher Weise von einem Arbeitsausfall betroffen sein. Ein solcher Ausfall
ist somit in der momentanen wirtschaftlichen Lage keine Besonderheit (ARV 1998
Nr. 50 S. 290); denn Beschäftigungsschwankungen auf Grund verstärkter
Konkurrenzsituationen stellen im Baugewerbe ein normales Betriebsrisiko dar
(ARV 1995 Nr. 20 S. 120 Erw. 2b). Im Einzelfall können derartige Umstände
entschädigungsberechtigt sein, wenn sie auf aussergewöhnliche oder
ausserordentliche Gründe zurückzuführen sind (Urteil X. vom 10. Juli 2002 Erw.
3a, C 253/01). Diese auf das Bauhauptgewerbe anwendbare Rechtsprechung gilt
sinngemäss auch für das Baunebengewerbe (nicht veröffentlichtes Urteil B. vom
16. Oktober 1996 Erw. 5, C 120/96).
(…)." (cfr. STFA del 4 dicembre 2003 nella causa F. C 8/03)
In una
sentenza pubblicata in SVR 2003 ALV Nr. 9 = DLA 2003 N. 20, pronunciandosi
circa il normale rischio aziendale in un caso concernete un'agenzia di
collocamento, il TFA ha stabilito che un importante riduzione del numero dei
collocamenti provvisori che deve essere effettuato da una ditta che si occupa
di lavoro a tempo parziale fa parte del rischio d'impresa. Dunque, la sola
consistenza della perdita di lavoro (anche se rilevante, in quel caso si
trattava del 40%) non permette ancora di concludere automaticamente per
l'esistenza di circostanze eccezionali o straordinarie che esulano quindi dal
normale rischio aziendale.
Infine,
nella già citata sentenza del 2 dicembre 2004 nella causa L. SA, C 264/03) il
TFA ha stabilito che ci si trovava in presenza di normali fluttuazioni dalla
cifra d'affari che non giustificavano il versamento di indennità per lavoro
ridotto e si è così espresso:
"
Malgrado infatti le previsioni pessimistiche di
fine 2002, secondo cui nei primi tre mesi dell'anno successivo la cifra
d'affari avrebbe dovuto essere pari all'incirca a fr. 35'000.- mensili e quindi
ridotta della metà, alla luce delle dichiarazioni dello stesso datore di lavoro
risalenti al mese di marzo 2003, risulta da gennaio a marzo 2003 un volume
d'affari medio di fr. 62'298.-. Nello stesso periodo dell'anno precedente esso
era invece pari a fr. 58'579.- e mediamente nel 2002 a fr. 60'426.-.
Ciò significa che la ditta interessata, tramite
provvedimenti adeguati e
tempestivi, è stata in grado di scongiurare la
prevista - ingente - perdita di lavoro. Del resto è stata lei stessa ad
affermare di aver reperito diversi clienti, anche se in parte solo
temporaneamente, circostanza che è stata espressamente ammessa anche nel
ricorso di diritto amministrativo.
Al riguardo va ancora aggiunto che il fatto che i
nuovi mandati fossero di natura solo temporanea, come precisato nel ricorso di
diritto amministrativo, è irrilevante, determinante essendo il fatto che nel
periodo menzionato la ditta ha potuto trasferire il personale attribuito al
settore X ad un altro settore e quindi compensare le perdite. Anzi probabilmente
proprio il fatto di aver reperito mandati temporanei, ha permesso alla
ricorrente di mantenere intatto - malgrado la richiesta
necessità di personale - il rapporto contrattuale
concluso con la X SA.
Correttamente quindi l'autorità cantonale ha
rilevato come la cifra d'affari fosse rimasta invariata nel 2003 rispetto
all'anno precedente, il che non indica certo una diminuzione del lavoro,
circostanza questa che esclude l'assegnazione delle chieste prestazioni (si
veda in proposito sentenza del 15 marzo 2004 in re F., C 189/02, consid. 4;
Gerhards, op. cit., pag. 413)."
2.6. L’art. 33
cpv. 3 LADI stabilisce che il Consiglio federale definisce il concetto di
oscillazioni stagionali del grado di occupazione.
Questo
disposto, il cui tenore è rimasto identico a quello proposto dal Consiglio
federale riportato nel Messaggio del 23 agosto 1989 a sostegno di una revisione
parziale della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (LAD) (cfr. FF
1989 III 325 in particolare alla pag. 358), è stato introdotto con la prima
revisione parziale della LADI del 5 ottobre 1990 ed è entrato in vigore il 1°
gennaio 1992.
Il
Consiglio federale, commentando il nuovo art. 33 cpv. 3 LADI, aveva osservato
che:
"
In pratica, capita che perdite di lavoro non
siano dovute esclusivamente a fluttuazioni stagionali, ma anche a influenze
congiunturali. Il nostro Collegio deve dunque venir abilitato a stabilire i
criteri tecnici che permettano di delimitare le influenze stagionali.
Sul piano materiale è concepibile un
disciplinamento secondo il quale una perdita di lavoro è considerata stagionale
se non supera essenzialmente quelle subite durante la stagione corrispondente
degli anni precedenti (p. es. la media dei cinque ultimi anni)."
(cfr. FF 1989 III pag. 344)
Nell’ambito
di questa delega legislativa e concretizzando quanto disposto dall’art. 33 cpv.
1 lett. b il Consiglio federale ha adottato l’art. 54a OADI, entrato in vigore
al 1° gennaio 2000, secondo il quale le oscillazioni del grado di occupazione
sono considerate stagionali se la perdita di lavoro non supera la perdita di
lavoro media verificatasi durante lo stesso periodo nei due anni precedenti.
In una
decisione di principio il TFA ha stabilito cosa si deve intendere nel concetto
di “perdita di lavoro” e come operare il calcolo (cfr. STFA del 7 agosto 2002
nella causa V. AG, C 62/02).
In una
successiva sentenza del 7 giugno 2005 nella causa A. AG, C 95/05, l'Alta Corte
ha poi nuovamente operato un calcolo concreto ed ha rilevato:
"
(...)
3.
Gemäss dem bereits zitierten Art.
54a AVIV beantwortet sich die Frage, ob ein Beschäftigungsausfall als
saisonal zu gelten hat, durch einen Vergleich des aktuellen Arbeitsausfalls mit
dem durchschnittlichen Arbeitsausfall derselben Periode aus den beiden
Vorjahren. Um dies beurteilen zu können, hat die Verwaltung der Gesuchstellerin
einen entsprechenden Erhebungsbogen zugestellt. Dieser
ergab, dass die Firma im Februar 2003 für vier Angestellte
im Umfang von 100 % Kurzarbeitsentschädigung
bezogen hatte, was einem Arbeitsausfall von 100 % entspricht, während aus der
Gegenüberstellung von Soll- und Ist-Zeit für die Abrechnungsperiode Februar
2002 ein minimaler Arbeitsausfall von 0.4 % esultierte, sodass sich der
Durchschnitt beider Jahre auf 50.2 % beläuft. Der Erhebungsbogen für die
Abrechnungsperiode Februar 2004 ergab einen Arbeitsausfall von 22.5 %, der
unter dem erwähnten Durchschnitt liegt. Damit besteht
nach der klaren, durch die offene
Delegationsnorm des Art. 33
Abs. 3 AVIG hinreichend abgestützten Regelung von Art.
54a AVIV kein Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung.
Bezogen auf die Abrechnungsperiode März (26.
Februar bis 25. März) machten die Ausfallstunden im
Jahr 2002 3.4 % und im Jahr 2003 (zufolge bezogener Kurzarbeitsentschädigung)
wiederum 100% aus, sodass ein Durchschnitt von 51.7 % resultiert. In derselben
Periode des Jahres 2004 waren Ausfallstunden zu verzeichnen, welche einem
Anteil von 58.9 % der Sollzeit entsprechen.
Vergütungsfähig ist nach der erwähnten
Verordnungsregelung nur der den Durchschnitt der beiden Vorjahre übersteigende
Anteil von 7.2 %. Die vorinstanzlich bestätigten Einspracheentscheide stimmen
demzufolge mit der durch Gesetz und Verordnung geschaffenen Ordnung überein.
(...)"
2.7. Nella presente fattispecie il RI 1 ha esplicitamente
affermato nella sua domanda (cfr. consid. 1.1) di avere dovuto introdurre il
lavoro ridotto a causa di una fluttuazione stagionale della sua attività.
Più
precisamente, essendo l'attività del __________ direttamente collegata a quella
del percorso di __________ essa registra una riduzione del lavoro durante i
mesi invernali, durante i quali per ragioni metereologiche, questa disciplina
sportiva non può essere praticata.
Alla luce
di questi elementi il TCA deve concludere che ci troviamo in presenza di una
perdita di lavoro provocata di oscillazioni stagionali dal grado di
occupazione, che non sono computabili ai sensi dell'art. 33 cpv. 1 lett. b
LADI.
Da notare
che sebbene la perdita di lavoro sia indirettamente dovuta a intemperie,
l'assicurazione contro la disoccupazione non è tenuta ad intervenire neppure
sulla base dell'art. 32 cpv. 3 LADI secondo il quale "il Consiglio
federale disciplina per i casi di rigore la computabilità di perdite di lavoro
riconducibili a provvedimenti delle autorità, a perdite di clienti dovute alle
condizioni meteorologiche o ad altre circostanze non imputabili al datore di
lavoro. Esso può, per questi casi, prevedere termini di attesa più lunghi di
quelli di cui al capoverso 2 e stabilire che la perdita di lavoro è computabile
soltanto in caso di completa cessazione o considerevole limitazione
dell'esercizio".
Questa
disposizione legale è stata concretizzata all'art. 51° OADI che ha il seguente
tenore:
"
1Una perdita
di lavoro è computabile quando è riconducibile a condizioni meteorologiche
eccezionali che immobilizzano l'azienda o limitano notevolmente la sua
attività.
2Per
un'azienda sono segnatamente considerate condizioni meteorologiche eccezionali
la mancanza di neve in una regione di sport invernali, se si manifesta in un
periodo in cui è provato che l'azienda è rimasta aperta in tre degli ultimi
cinque anni precedenti.
3L'assicurata
dell'azienda è considerata notevolmente limitata se la cifra d'affari
conseguita nel corrispondente periodo di conteggio non supera il 25 per cento
della media delle cifre d'affari realizzate nel corso degli ultimi cinque anni
durante il medesimo periodo.
4Per ogni
periodo di conteggio viene dedotto dalla durata della perdita di lavoro
computabile un termine d'attesa di tre giorni interi di lavoro. Nelle aziende
la cui attività è esclusivamente stagionale, il termine d'attesa è, per la
prima perdita di lavoro della stagione, di due settimane.
5Sono
considerati giorni d'attesa compiuto soltanto i giorni di lavoro persi durante
i quali il lavoratore era vincolato da un rapporto di lavoro e per il quale ha
ricevuto dal datore di lavoro un compenso almeno equivalente all'indennità di
lavoro ridotto.
6Le
disposizioni del presente articolo sono applicabili anche ai lavoratori il cui
rapporto di lavoro è di durata determinata."
La norma
legale relativa alle riduzioni di lavoro in seguito a perdite di clientela
dovute a condizioni metereologiche è stata introdotta in occasione della prima revisione
della LADI del 5 ottobre 1990, in vigore dal 1° gennaio 1992.
Al
riguardo nel Messaggio a sostegno di una revisione parziale della Legge
sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI) del 23 agosto 1989 il
Consiglio federale si è così espresso:
"
Secondo il diritto in vigore, gli impiegati
della branca del turismo invernale non hanno diritto all'indennità in caso di
chiusure temporanee delle aziende per mancanza di neve. Nel quadro
dell'indennità per intemperie, le domande d'indennizzo relative a tali perdite
di lavoro dovevano essere rifiutate poiché non immediatamente riconducibili
alle condizioni meteorologiche (le condizioni meteorologiche non impediscono
l'esecuzione di un lavoro in quanto tale, ma influiscono già in precedenza,
nel senso che i servizi offerti non sono domandati). Neppure un'indennità per
lavoro ridotto era finora, possibile poiché la chiusura temporanea di queste
aziende a causa di mancanza di neve era considerata abituale nell'azienda e
nella branca, donde l'esclusione della computabilità della perdita di lavoro
giusta l'articolo 33 capoverso 1 lettera b LAD. Le esperienze degli ultimi
inverni hanno tuttavia mostrato che questo disciplinamento può comportare gravi
casi di rigore per i quali una soluzione deve essere trovata.
Considerandi
II nuovo disciplinamento poggia sull'idea che
basterebbe fissare un termine d'attesa sufficientemente lungo per impedire la
copertura di rischi aziendali abituali (invece di escludere completamente
l'indennizzo). Per questa ragione, la delega di competenza al nostro Collegio
dovrebbe pure conferirci il potere di fissare un termine d'attesa speciale. In
conclusione, si auspica un disciplinamento dei casi di rigore secondo il quale
le interruzioni del lavoro causate da perdite di clientela dovute alle
condizioni meteorologiche sia eccezionalmente a carico dell'assicurazione se di
ampiezza e di durata straordinare, vale a dire quando non possano essere
imputate al rischio aziendale abituale, già considerato nel calcolo dei
prezzi. L'ordinanza potrebbe per esempio prevedere un indennizzo in caso di
sospensione completa del servizio alla clientela e di perdita di lavoro per
almeno due settimane consecutive. In merito, sarebbero evidentemente presi in
considerazione come termini d'attesa soltanto i giorni persi durante i quali
esisteva il rapporto di lavoro in questione e per i quali il datore di lavoro
ha sopportato il rischio aziendale abituale. Ben inteso, non saranno
indennizzate le perdite di lavoro subite fuori della stagione propriamente
detta, vale a dire fuori di un periodo stagionale per il quale può essere
provato che l'azienda è abitualmente in esercizio (cfr. l'art. 33 cpv. 1 lett.
b ed il suo nuovo cpv. 3)." (pag. 343)
Nel contesto
delle indennità per intemperie, in occasione della medesima revisione è poi
stato previsto esplicitamente all'art. 43a lett. a che "la perdita di
lavoro non è computabile se è riconducibile soltanto indirettamente alle
condizioni metereologiche (perdita di clienti, ritardo nei termini).
Da quanto
appena esposto emerge chiaramente che il legislatore ha voluto indennizzare
mediante prestazioni per lavoro ridotto le riduzioni di lavoro dovute a perdita
di clientela che si realizzato in situazioni del tutto eccezionali (ad esempio
mancanza di neve quando dovrebbe esserci).
Come
ricorda il Consiglio federale non possono invece in ogni caso venire
indennizzate le perdite di lavoro subite fuori dalla stagione propriamente detta,
vale a dire fuori dal periodo stagionale per il quale può essere provato che
l'azienda è abitualmente in esercizio.
Ora, nel
caso presente, il RI 1 è legato ad un'attività sportiva che si svolge durante
la bella stagione. Di conseguenza l'azienda non può rivendicare le prestazioni
sulla base dell'art. 32 cpv. 3 LADI durante i mesi invernali, periodo nel quale
normalmente subisce una riduzione della sua attività.
Quanto al
richiamo del contenuto dell'opuscolo "Indennità per lavoro ridotto",
che ha spinto la ditta ad inoltrare la domanda di indennità (cfr. consid. 1.3)
questo Tribunale rileva che se è vero che a pag. 18 Col. 10 e a pag. 21 Col. 23
figurano esplicitamente delle indicazioni relative alla perdita stagionale di
lavoro è altrettanto vero che tali informazioni sono destinate a facilitare
la compilazione del formulario da consegnare alla Cassa di disoccupazione (cfr.
pag. 12: "occorre trasmettere alla Cassa di disoccupazione un conteggio
separato per ogni periodo di conteggio" dopo che il Servizio cantonale ha
preso la decisione al versamento di indennità per lavoro ridotto (cfr. pag. 8 e
9.
nr. 10-12 dell'opuscolo) e soprattutto che lo stesso opuscolo al punto 3,
pag. 43 prevede esplicitamente che non rientrano sotto la definizione di lavoro
ridotto le perdite di lavoro che "sono causate da fluttuazioni stagionali
nell'occupazione".
In simili
condizioni e già per questo motivo la decisione su opposizione deve essere
confermata.
Questo
Tribunale constata inoltre che la ditta ricorrente, dopo avere indicato quale
data di fondazione il 2 gennaio 2004 (cfr. Doc. 4, punto 9b) ha così illustrato
la cifra d'affari realizzata, mese per mese, nei primi due anni di attività.
"
(...)
2005.
2004.
2003.
2002.
2001.
gennaio
20'129.15
40'490.25
febbraio
22'096.70
54'681.--
marzo
66'089.80
77'526.35
aprile
86'798.35
116'991.25
maggio
127'090.95
101'337.30
giugno
131'460.40
94'088.90
luglio
92'622.50
98'295.25
agosto
105'163.50
85'746.80
settembre
101'195.35
92'199.40
ottobre
83'977.05
76'486.10
novembre
53'063.35
85'308.30
dicembre
71'812.45
47'108.10
Totale
961'499.55
970'259.50
(...)" (Doc. c punto 10b)
Da questi
dati emerge, come rilevato dall'amministrazione nella risposta di causa (cfr. consid.
2.
) che la cifra d'affari complessiva registrata nel 2005 è stata soltanto
leggermente inferiore a quella del 2004 (fr. 961'499.55 contro fr. 970'259), e
che quella registrata nel mese di dicembre 2005 è stata superiore a quella del
2004.
(fr. 71'812.45 contro fr. 47'108.10).
In simili
condizioni, richiamate le considerazioni del TFA nella sentenza del 2 dicembre
2004.
nella causa L. SA (C 264/03), qui sopra riprodotte (cfr. consid. 2.5 in
fine), questo Tribunale deve concludere che la perdita di lavoro subita dal __________
è anche dovuta a circostanze da ascrivere al normale rischio aziendale, e
quindi non computabile alla luce dell'art. 33 cpv. 1 lett. a LADI.
Questa soluzione si giustifica tanto più se si considera che per
costante giurisprudenza federale (cfr. DLA 2000 pag. 53 seg., in particolare
pag. 58: "Abgesehen davon gehört allgemein zum normalen Unternehmerrisiko,
dass ein Betrieb in der Realisierungs- und Aufbauphase keinen oder einen
geringeren Ertrag erzielt als budgetiert, weil es naturgemäss schwierig ist, zu
prognostizieren, wie und in welchem Masse der Markt ein neues Produkt
aufnimmt") e cantonale (cfr. STCA del 20 febbraio 2003 nella causa
S. SA, 38.2002.138) una certa difficoltà nell'acquisizione di lavoro all'inizio
di un'attività imprenditoriale rientra nel normale rischio aziendale.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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