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38.2006.21

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

12 giugno 2006Italiano38 min

Source ti.ch

Fatti

I

surriferiti requisiti devono essere adempiuti nella loro totalità.

Le

condizioni negative sono stabilite all'art. 31 cpv. 3 LADI, secondo cui non

hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto:

" a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il

cui tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile;

b. il coniuge del

datore di lavoro occupato nell'azienda di quest'ultimo;

c. le persone che,

come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo

dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutamente le

decisioni del datore di lavoro, come

anche i loro coniugi occupati nell'azienda."

2.3. Secondo

l'art. 32 cpv. 1 LADI:

" Una perdita di lavoro è computabile se:

a. è dovuta a motivi

economici ed è inevitabile e

b. per ogni periodo di

conteggio è di almeno il 10 per cento delle

ore di lavoro

normalmente fornite in complesso dai lavoratori dell'azienda."

Per

l'art. 33 cpv. 1 LADI non è invece computabile una perdita di lavoro:

" a. se è dovuta a misure d'organizzazione aziendale, come lavori di pulizia,

di riparazione o di manutenzione, nonché ad altre

interruzioni dell'esercizio, usuali e

ricorrenti, oppure a circostanze

rientranti nella sfera normale del

rischio aziendale del datore di

lavoro;

b. se è usuale nel

ramo, nella professione o nell'azienda oppure se è causata da oscillazioni

stagionali del grado d'occupazione;

c. in quanto cada in

giorni festivi, sia cagionata da vacanze aziendali o sia fatta valere

soltanto per singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o

vacanze aziendali;

d. se il lavoratore

non accetta il lavoro ridotto e dev'essere pertanto rimunerato secondo il

contratto di lavoro;

e. in quanto

concerne persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata o da

un rapporto di tirocinio o al servizio di un'organizzazione per lavoro

temporaneo oppure;

f. se è la

conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell'azienda in cui

lavora l'assicurato."

Scopo

delle citate norme é di evitare la traslazione delle spese inerenti i rischi

aziendali all’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. Messaggio del

Consiglio federale del 2 luglio 1980, in FF 1980 III pag. 531; cfr. pure il

Rapporto della Commissione della gestione del Consiglio nazionale, “Efficacia

delle indennità per lavoro ridotto”, in FF N. 10, 16 marzo 1999, pag.

1628-1643).

2.4. Secondo

l'art. 33 cpv. 1 LADI non è computabile la perdita di lavoro dovuta a circostanze

rientranti nella sfera normale del rischio aziendale. Per "normale rischio

aziendale" si intende il pericolo di subire delle perdite per motivi legati

alla sfera interna dell'azienda (ad esempio: difetti nei macchinari, problemi

con il personale, errori di organizzazione) o per motivi esterni (ad esempio la

situazione del mercato), che ogni impresa ha e che è di conseguenza in grado di

calcolare o di prevenire o combattere con opportune contromisure (cfr. G.

Gerhards: "Kommentar zum Arbeitslosenversicherung (AVIG)", Ed. Paul

Haupt Berna e Stoccarda, 1987, Vol. I, pag. 426-428; STFA del 2 dicembre 2004

nella causa L.C. SA, C 264/03; STFA del 15 marzo 2004 nella causa F. SA, C

189/02; SVR 2003 ALV Nr. 9; DLA 2002 pag. 59, DLA 2000 pag. 53, consid. 4b,

pag. 57 e 58; DLA 1999 pag. 48 e 204; DLA 1998 pag. 290; DLA 1996/1997 pag. 54,

consid. 2b, pag. 58; DLA 1995 pag. 117, consid. 1b, pag. 119 e 120).

Infatti,

la giurisprudenza federale, ha stabilito che le perdite di lavoro che possono

colpire ogni datore di lavoro rientrano nei rischi normali dell’azienda e

devono di regola essere assunti da quest’ultima. Soltanto se esse presentano un

carattere eccezionale o straordinario conferiscono un diritto all’indennità per

lavoro ridotto (cfr. STFA dell’11 agosto 2005 nella causa T., C 121/05; STFA

del 15 marzo 2004 nella causa F. SA, C 189/02; SVR 2003 ALV Nr. 9; DLA 2000

pag. 53, consid. 4b, pag. 57 e 58; DLA 1999 pag. 204, consid. 2a, pag. 206; DLA

1996/1997 pag. 54, consid. 2b aa), pag. 58; DLA 1995 pag. 117, consid. 1b, pag.

119 e 120).

Nella

citata sentenza del 15 marzo 2004 nella causa F. SA (C 189/02), l'Alta Corte ha

confermato il precedente giudizio di questo Tribunale e, definendo le perdite

di lavoro rientranti nel normale rischio aziendale, ha, tra l'altro, ribadito

che:

"

(…)

Trattasi segnatamente di perdite di lavoro

abituali che, secondo l'esperienza, sopravvengono periodicamente e possono

colpire ogni datore di lavoro. Ogni azienda deve quindi affrontare tali

evenienze ed essere in grado di prevederle, prevenirle o combatterle con

opportuni provvedimenti. Soltanto se le perdite denotano un carattere

eccezionale o straordinario possono dar diritto al versamento di un'indennità

per lavoro ridotto (DLA 1998 no. 50 pag. 291 consid. 1,

1996/1997 no. 11 pag. 58 consid. 2b/aa e riferimenti; cfr. anche Gerhards,

Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I,

pag. 426 segg., note 64-70).

(…)

Alla pronuncia cantonale deve essere prestata

adesione anche nella misura in cui ha concluso che i motivi addotti dalla

società a sostegno della domanda di indennità per lavoro ridotto - fluttuazione

dei prezzi, differimento delle commesse - rientravano, conformemente alla

giurisprudenza, nel normale rischio aziendale e non erano quindi risarcibili

dall'assicurazione contro la disoccupazione."

(cfr. STFA del 15 marzo 2004 nella causa F. SA, C

189/02)

In

un’altra sentenza del 2 dicembre 2004 nella causa L. SA (C 264/03), il

Tribunale federale delle assicurazioni sociali (TFA) ha confermato il

precedente giudizio di questo Tribunale e, in particolare, ha puntualizzato

che:

"

(…)

Il concetto di normalità deve essere definito con

riferimento all'attività specifica espletata dall'azienda e meglio deve tener

conto delle sue peculiarità. In tale contesto il criterio della prevedibilità

assume un significato determinante (DTF 119 V 500 consid. 1; DLA 1999 no. 10

pag. 48, 1998 no. 50 pag. 290, 1995 no. 20 pag. 117).

(…)." (cfr. STFA del 2 dicembre 2004 nella

causa L.C. SA, C 264/03)

2.5. Secondo la

giurisprudenza federale, una flessione della domanda a cui può essere

confrontata una ditta comporta per quest’ultima una perdita di lavoro dovuta a

motivi economici (cfr. DLA 1987 N. 8, consid. 2b, pag. 83; DLA 1985 N. 17,

consid. 2b, pag. 108-109 e DLA 1985 N. 18, consid. 3a, pag. 112, tutte citate

in DLA 1990 N. 21, consid. 3, pag. 138 per negare l’esistenza dei motivi

economici).

Chiamata

a pronunciarsi in un caso in cui (vista l’asserita perdita del lavoro dal 30% a

40% a causa di un grande cantiere aperto davanti al proprio negozio) l’autorità

giudiziaria cantonale aveva ritenuto computabile la perdita di lavoro

preannunciata dalla ditta, l’Alta Corte ha accolto un ricorso inoltrato dal

Segretariato di Stato dell’economia SECO e, in particolare circa il normale

rischio aziendale, ha sviluppato le seguenti considerazioni:

"

(…)

3.2 Nach dem Gesagten war die Durchfahrt für den

Motorfahrzeugverkehr auf der Hauptstrasse trotz der Bauarbeiten immer frei,

allerdings mit Behinderungen. Die Zufahrt zum Geschäft des Beschwerdegegners

war damit zwar erschwert, aber nicht unterbrochen. In der unmittelbaren Nähe

standen weiterhin Park- und Halteplätze für Autos zur Verfügung. Für die

Fussgänger war das Geschäft erreichbar. Der öffentliche Verkehr auf der

Hauptstrasse funktionierte praktisch unverändert weiter, indem an Stelle der

Bahn Busse eingesetzt wurden.

Strassenbauarbeiten mit solchen Auswirkungen auf

den Verkehr können nicht als aussergewöhnlich bezeichnet werden, zumal die

Phase der stärksten Behinderung nur relativ kurz dauerte. Solche Situationen

treten regelmässig und wiederholt auf und können jeden Arbeitgeber treffen.

Allfällige damit zusammenhängende Arbeitsausfälle infolge erschwerter

Geschäftszufahrt sind voraussehbar bzw. kalkulierbar und gehören somit zum

normalen Betriebsrisiko. Ein Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung besteht

demnach nicht (Erw. 1.2 hievor; vgl. auch Nussbaumer, a.a.O., S. 153 Rz 396

f.). Ob dies auch zutrifft, wenn die Zufahrt zu einem Geschäft wegen im Voraus

geplanter Bauarbeiten gänzlich unterbrochen wird, kann offen gelassen werden.

(…).“ (cfr. STFA dell’11 agosto 2005 nella causa T., C 121/05)

Nel caso

di una ditta attiva nel campo dell'abbigliamento, la nostra Massima Istanza ha

sviluppato, tra l'altro, le seguenti considerazioni a proposito della perdita

computabile del lavoro e il normale rischio aziendale,:

"

(…)

Le taux de 10 % de perte de travail selon l'art. 32

al. 1 let. b LACI ne constitue pas un critère d'ordre conjoncturel; pour être

prise en considération, la perte de travail subie par l'entreprise ne doit pas

avoir été provoquée - pour un pourcentage déterminé - par la conjoncture. Le

taux de 10 % représente uniquement la limite quantitative de la perte de

travail en deçà de laquelle l'entreprise doit assumer elle-même les

fluctuations de son activité économique au regard du marché (Nussbaumer,

Arbeitslosenversicherung in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR],

Soziale Sicherheit, ch. 388).

S'il est vrai que l'intimée s'est plus ou moins

adaptée au fil des ans à la chute importante de ses ventes, principalement en

ne repourvoyant pas les postes de travail laissés vacants par les départs

naturels, il n'en demeure pas moins que les efforts entrepris pour adapter la

capacité de production, surtout si leurs effets ne suffisent pas à enrayer la

perte de travail, ne peuvent justifier à eux seuls l'octroi des indemnités pour

réductions de l'horaire de travail. En outre, l'existence d'une situation

économique défavorable ou une perte de travail due à des motifs indépendants de

la volonté de l'entreprise ne suffisent pas pour que la perte de travail soit

indemnisable (DTA 1999 n° 35 p. 204, 1998 n° 50 p. 290; 1996/97 n°.40 p. 220).

Or, l'intimée justifie sa perte de travail par la surproduction dans le secteur

de l'habillement et l'essor des importations de textiles et de produits de

confection en provenance des pays de l'Europe de l'Est ou de l'Asie du Sud-Est.

Ces éléments, ainsi que les pertes dues à un taux de change défavorable pour

les ventes à l'étranger, ne constituent pas un phénomène nouveau; la

concurrence grandissante dans le secteur concerné, la pression extrême sur les

prix touchent toutes les entreprises de confection du pays, qui doivent inclure

dans leurs calculs prévisionnels la diminution des commandes en relation avec

les coûts plus élevés de production et les pertes dues au taux de change. Sous

cet angle la perte de travail n'apparaît ni passagère ni exceptionnelle et se

confond avec les risques normaux d'exploitation de l'entreprise. (…)" (cfr. STFA dell'8 ottobre 2003 nella causa X. SA, C

283/01)

In una

decisione del 4 dicembre 2003 nella causa F. (C 8/03) il TFA ha ritenuto che,

nel caso di una ditta attiva nel settore delle costruzioni, una diminuzione

della consistenza degli incarichi (Auftragsbestand), del 42%, riconducibile al

rinvio dei lavori di uno, due mesi e a volte più di un anno, non è computabile

e rientra nel normale rischio aziendale del datore di lavoro.

In

quell’occasione l’Alta Corte ha ribadito che questa giurisprudenza vale

analogamente anche per le imprese attive in un settore correlato con l’edilizia

(Baunebengewerbe) e, in particolare, ha sviluppato le seguenti considerazioni:

"

(…)

3.

Streitig und zu prüfen ist, ob die

Beschwerdeführerin unter dem Gesichtspunkt der Anrechenbarkeit des

Arbeitsausfalls ab 16. September 2002 eine der Anspruchsvoraussetzungen für

Kurzarbeitsentschädigung erfüllt.

Das kantonale Gericht hat die vorliegend massgeblichen

Bestimmungen und Grundsätze über den Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung

(Art. 31 Abs. 1 AVIG), den anrechenbaren Arbeitsausfall (Art. 31 Abs. 1 lit. b

in Verbindung mit Art. 32 Abs. 1 lit. a AVIG) sowie die Voraussetzungen, unter

denen die Anrechenbarkeit eines Arbeitsausfalls zu verneinen ist (Art. 33 Abs.

1 lit. b AVIG; BGE 121 V 374 Erw. 2a, 119 V 358 Erw. 1a, 499 Erw. 1) zutreffend

dargelegt. Gleiches gilt hinsichtlich der Rechtsprechung, wonach Verschiebungen

von Terminen auf Wunsch von Auftraggebern oder allenfalls auch aus anderen

Gründen, die von den mit der Ausführung von Arbeiten beauftragten Unternehmen

nicht zu verantworten sind, im Baugewerbe nichts Aussergewöhnliches darstellen,

weshalb die dadurch verursachten Arbeitsausfälle nicht anrechenbar sind (ARV

1993/1994 Nr. 35 S. 244). Darauf wird verwiesen.

Zu ergänzen ist, dass die letztgenannte Praxis

zwar vor dem Hintergrund einer guten Konjunktur- und Beschäftigungslage

entwickelt wurde, die sich dadurch kennzeichnet, dass aus Terminverschiebungen

entstehende Arbeitsausfälle durch andere (kurzfristige) Aufträge ausgeglichen

werden können. Doch allein die Tatsache einer angespannten, rezessiven

Wirtschaftslage und das damit verbundene Risiko, dass die Möglichkeit, andere

Aufträge vorzuziehen, nicht mehr oder nur in eingeschränktem Masse besteht,

genügt indes nicht, um die Anrechenbarkeit des Arbeitsausfalles zu bejahen

(Urteil W. vom 30. April 2001 Erw. 3a, C 244/99). Der wegen der seit langem

generell schlechten wirtschaftlichen Lage des Bausektors entstehende

Arbeitsausfall, der eine Baufirma zwingt, sich dem Willen der verschiedenen

Bauherren anzupassen, gehört zum normalen Betriebsrisiko. Wegen der schon

mehrere Jahre andauernden Schwierigkeiten in der Baubranche kann jeder Arbeitgeber

in gleicher Weise von einem Arbeitsausfall betroffen sein. Ein solcher Ausfall

ist somit in der momentanen wirtschaftlichen Lage keine Besonderheit (ARV 1998

Nr. 50 S. 290); denn Beschäftigungsschwankungen auf Grund verstärkter

Konkurrenzsituationen stellen im Baugewerbe ein normales Betriebsrisiko dar

(ARV 1995 Nr. 20 S. 120 Erw. 2b). Im Einzelfall können derartige Umstände

entschädigungsberechtigt sein, wenn sie auf aussergewöhnliche oder

ausserordentliche Gründe zurückzuführen sind (Urteil X. vom 10. Juli 2002 Erw.

3a, C 253/01). Diese auf das Bauhauptgewerbe anwendbare Rechtsprechung gilt

sinngemäss auch für das Baunebengewerbe (nicht veröffentlichtes Urteil B. vom

16. Oktober 1996 Erw. 5, C 120/96).

(…)." (cfr. STFA del 4 dicembre 2003 nella causa F. C 8/03)

In una

sentenza pubblicata in SVR 2003 ALV Nr. 9 = DLA 2003 N. 20, pronunciandosi

circa il normale rischio aziendale in un caso concernete un'agenzia di

collocamento, il TFA ha stabilito che un importante riduzione del numero dei

collocamenti provvisori che deve essere effettuato da una ditta che si occupa

di lavoro a tempo parziale fa parte del rischio d'impresa. Dunque, la sola

consistenza della perdita di lavoro (anche se rilevante, in quel caso si

trattava del 40%) non permette ancora di concludere automaticamente per

l'esistenza di circostanze eccezionali o straordinarie che esulano quindi dal

normale rischio aziendale.

Infine,

nella già citata sentenza del 2 dicembre 2004 nella causa L. SA, C 264/03) il

TFA ha stabilito che ci si trovava in presenza di normali fluttuazioni dalla

cifra d'affari che non giustificavano il versamento di indennità per lavoro

ridotto e si è così espresso:

"

Malgrado infatti le previsioni pessimistiche di

fine 2002, secondo cui nei primi tre mesi dell'anno successivo la cifra

d'affari avrebbe dovuto essere pari all'incirca a fr. 35'000.- mensili e quindi

ridotta della metà, alla luce delle dichiarazioni dello stesso datore di lavoro

risalenti al mese di marzo 2003, risulta da gennaio a marzo 2003 un volume

d'affari medio di fr. 62'298.-. Nello stesso periodo dell'anno precedente esso

era invece pari a fr. 58'579.- e mediamente nel 2002 a fr. 60'426.-.

Ciò significa che la ditta interessata, tramite

provvedimenti adeguati e

tempestivi, è stata in grado di scongiurare la

prevista - ingente - perdita di lavoro. Del resto è stata lei stessa ad

affermare di aver reperito diversi clienti, anche se in parte solo

temporaneamente, circostanza che è stata espressamente ammessa anche nel

ricorso di diritto amministrativo.

Al riguardo va ancora aggiunto che il fatto che i

nuovi mandati fossero di natura solo temporanea, come precisato nel ricorso di

diritto amministrativo, è irrilevante, determinante essendo il fatto che nel

periodo menzionato la ditta ha potuto trasferire il personale attribuito al

settore X ad un altro settore e quindi compensare le perdite. Anzi probabilmente

proprio il fatto di aver reperito mandati temporanei, ha permesso alla

ricorrente di mantenere intatto - malgrado la richiesta

necessità di personale - il rapporto contrattuale

concluso con la X SA.

Correttamente quindi l'autorità cantonale ha

rilevato come la cifra d'affari fosse rimasta invariata nel 2003 rispetto

all'anno precedente, il che non indica certo una diminuzione del lavoro,

circostanza questa che esclude l'assegnazione delle chieste prestazioni (si

veda in proposito sentenza del 15 marzo 2004 in re F., C 189/02, consid. 4;

Gerhards, op. cit., pag. 413)."

2.6. L’art. 33

cpv. 3 LADI stabilisce che il Consiglio federale definisce il concetto di

oscillazioni stagionali del grado di occupazione.

Questo

disposto, il cui tenore è rimasto identico a quello proposto dal Consiglio

federale riportato nel Messaggio del 23 agosto 1989 a sostegno di una revisione

parziale della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (LAD) (cfr. FF

1989 III 325 in particolare alla pag. 358), è stato introdotto con la prima

revisione parziale della LADI del 5 ottobre 1990 ed è entrato in vigore il 1°

gennaio 1992.

Il

Consiglio federale, commentando il nuovo art. 33 cpv. 3 LADI, aveva osservato

che:

"

In pratica, capita che perdite di lavoro non

siano dovute esclusivamente a fluttuazioni stagionali, ma anche a influenze

congiunturali. Il nostro Collegio deve dunque venir abilitato a stabilire i

criteri tecnici che permettano di delimitare le influenze stagionali.

Sul piano materiale è concepibile un

disciplinamento secondo il quale una perdita di lavoro è considerata stagionale

se non supera essenzialmente quelle subite durante la stagione corrispondente

degli anni precedenti (p. es. la media dei cinque ultimi anni)."

(cfr. FF 1989 III pag. 344)

Nell’ambito

di questa delega legislativa e concretizzando quanto disposto dall’art. 33 cpv.

1 lett. b il Consiglio federale ha adottato l’art. 54a OADI, entrato in vigore

al 1° gennaio 2000, secondo il quale le oscillazioni del grado di occupazione

sono considerate stagionali se la perdita di lavoro non supera la perdita di

lavoro media verificatasi durante lo stesso periodo nei due anni precedenti.

In una

decisione di principio il TFA ha stabilito cosa si deve intendere nel concetto

di “perdita di lavoro” e come operare il calcolo (cfr. STFA del 7 agosto 2002

nella causa V. AG, C 62/02).

In una

successiva sentenza del 7 giugno 2005 nella causa A. AG, C 95/05, l'Alta Corte

ha poi nuovamente operato un calcolo concreto ed ha rilevato:

"

(...)

3.

Gemäss dem bereits zitierten Art.

54a AVIV beantwortet sich die Frage, ob ein Beschäftigungsausfall als

saisonal zu gelten hat, durch einen Vergleich des aktuellen Arbeitsausfalls mit

dem durchschnittlichen Arbeitsausfall derselben Periode aus den beiden

Vorjahren. Um dies beurteilen zu können, hat die Verwaltung der Gesuchstellerin

einen entsprechenden Erhebungsbogen zugestellt. Dieser

ergab, dass die Firma im Februar 2003 für vier Angestellte

im Umfang von 100 % Kurzarbeitsentschädigung

bezogen hatte, was einem Arbeitsausfall von 100 % entspricht, während aus der

Gegenüberstellung von Soll- und Ist-Zeit für die Abrechnungsperiode Februar

2002 ein minimaler Arbeitsausfall von 0.4 % esultierte, sodass sich der

Durchschnitt beider Jahre auf 50.2 % beläuft. Der Erhebungsbogen für die

Abrechnungsperiode Februar 2004 ergab einen Arbeitsausfall von 22.5 %, der

unter dem erwähnten Durchschnitt liegt. Damit besteht

nach der klaren, durch die offene

Delegationsnorm des Art. 33

Abs. 3 AVIG hinreichend abgestützten Regelung von Art.

54a AVIV kein Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung.

Bezogen auf die Abrechnungsperiode März (26.

Februar bis 25. März) machten die Ausfallstunden im

Jahr 2002 3.4 % und im Jahr 2003 (zufolge bezogener Kurzarbeitsentschädigung)

wiederum 100% aus, sodass ein Durchschnitt von 51.7 % resultiert. In derselben

Periode des Jahres 2004 waren Ausfallstunden zu verzeichnen, welche einem

Anteil von 58.9 % der Sollzeit entsprechen.

Vergütungsfähig ist nach der erwähnten

Verordnungsregelung nur der den Durchschnitt der beiden Vorjahre übersteigende

Anteil von 7.2 %. Die vorinstanzlich bestätigten Einspracheentscheide stimmen

demzufolge mit der durch Gesetz und Verordnung geschaffenen Ordnung überein.

(...)"

2.7. Nella presente fattispecie il RI 1 ha esplicitamente

affermato nella sua domanda (cfr. consid. 1.1) di avere dovuto introdurre il

lavoro ridotto a causa di una fluttuazione stagionale della sua attività.

Più

precisamente, essendo l'attività del __________ direttamente collegata a quella

del percorso di __________ essa registra una riduzione del lavoro durante i

mesi invernali, durante i quali per ragioni metereologiche, questa disciplina

sportiva non può essere praticata.

Alla luce

di questi elementi il TCA deve concludere che ci troviamo in presenza di una

perdita di lavoro provocata di oscillazioni stagionali dal grado di

occupazione, che non sono computabili ai sensi dell'art. 33 cpv. 1 lett. b

LADI.

Da notare

che sebbene la perdita di lavoro sia indirettamente dovuta a intemperie,

l'assicurazione contro la disoccupazione non è tenuta ad intervenire neppure

sulla base dell'art. 32 cpv. 3 LADI secondo il quale "il Consiglio

federale disciplina per i casi di rigore la computabilità di perdite di lavoro

riconducibili a provvedimenti delle autorità, a perdite di clienti dovute alle

condizioni meteorologiche o ad altre circostanze non imputabili al datore di

lavoro. Esso può, per questi casi, prevedere termini di attesa più lunghi di

quelli di cui al capoverso 2 e stabilire che la perdita di lavoro è computabile

soltanto in caso di completa cessazione o considerevole limitazione

dell'esercizio".

Questa

disposizione legale è stata concretizzata all'art. 51° OADI che ha il seguente

tenore:

"

1Una perdita

di lavoro è computabile quando è riconducibile a condizioni meteorologiche

eccezionali che immobilizzano l'azienda o limitano notevolmente la sua

attività.

2Per

un'azienda sono segnatamente considerate condizioni meteorologiche eccezionali

la mancanza di neve in una regione di sport invernali, se si manifesta in un

periodo in cui è provato che l'azienda è rimasta aperta in tre degli ultimi

cinque anni precedenti.

3L'assicurata

dell'azienda è considerata notevolmente limitata se la cifra d'affari

conseguita nel corrispondente periodo di conteggio non supera il 25 per cento

della media delle cifre d'affari realizzate nel corso degli ultimi cinque anni

durante il medesimo periodo.

4Per ogni

periodo di conteggio viene dedotto dalla durata della perdita di lavoro

computabile un termine d'attesa di tre giorni interi di lavoro. Nelle aziende

la cui attività è esclusivamente stagionale, il termine d'attesa è, per la

prima perdita di lavoro della stagione, di due settimane.

5Sono

considerati giorni d'attesa compiuto soltanto i giorni di lavoro persi durante

i quali il lavoratore era vincolato da un rapporto di lavoro e per il quale ha

ricevuto dal datore di lavoro un compenso almeno equivalente all'indennità di

lavoro ridotto.

6Le

disposizioni del presente articolo sono applicabili anche ai lavoratori il cui

rapporto di lavoro è di durata determinata."

La norma

legale relativa alle riduzioni di lavoro in seguito a perdite di clientela

dovute a condizioni metereologiche è stata introdotta in occasione della prima revisione

della LADI del 5 ottobre 1990, in vigore dal 1° gennaio 1992.

Al

riguardo nel Messaggio a sostegno di una revisione parziale della Legge

sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI) del 23 agosto 1989 il

Consiglio federale si è così espresso:

"

Secondo il diritto in vigore, gli impiegati

della branca del turismo invernale non hanno diritto all'indennità in caso di

chiusure temporanee delle aziende per mancanza di neve. Nel quadro

dell'indennità per intemperie, le domande d'indennizzo relative a tali perdite

di lavoro dovevano essere rifiutate poiché non immediatamente riconducibili

alle condizioni meteorologiche (le condizioni me­teorologiche non impediscono

l'esecuzione di un lavoro in quanto tale, ma in­fluiscono già in precedenza,

nel senso che i servizi offerti non sono domandati). Neppure un'indennità per

lavoro ridotto era finora, possibile poiché la chiusura temporanea di queste

aziende a causa di mancanza di neve era considerata abituale nell'azienda e

nella branca, donde l'esclusione della computabilità della perdita di lavoro

giusta l'articolo 33 capoverso 1 lettera b LAD. Le esperienze degli ultimi

inverni hanno tuttavia mostrato che questo disciplinamento può comportare gravi

casi di rigore per i quali una soluzione deve essere trovata.

Considerandi

II nuovo disciplinamento poggia sull'idea che

basterebbe fissare un termine d'attesa sufficientemente lungo per impedire la

copertura di rischi aziendali abituali (invece di escludere completamente

l'indennizzo). Per questa ragione, la delega di competenza al nostro Collegio

dovrebbe pure conferirci il potere di fissare un termine d'attesa speciale. In

conclusione, si auspica un disciplina­mento dei casi di rigore secondo il quale

le interruzioni del lavoro causate da perdite di clientela dovute alle

condizioni meteorologiche sia eccezionalmente a carico dell'assicurazione se di

ampiezza e di durata straordinare, vale a dire quando non possano essere

imputate al rischio aziendale abituale, già conside­rato nel calcolo dei

prezzi. L'ordinanza potrebbe per esempio prevedere un in­dennizzo in caso di

sospensione completa del servizio alla clientela e di perdita di lavoro per

almeno due settimane consecutive. In merito, sarebbero evidente­mente presi in

considerazione come termini d'attesa soltanto i giorni persi du­rante i quali

esisteva il rapporto di lavoro in questione e per i quali il datore di lavoro

ha sopportato il rischio aziendale abituale. Ben inteso, non saranno

indennizzate le perdite di lavoro subite fuori della stagione propriamente

detta, vale a dire fuori di un periodo stagionale per il quale può essere

provato che l'azienda è abitualmente in esercizio (cfr. l'art. 33 cpv. 1 lett.

b ed il suo nuovo cpv. 3)." (pag. 343)

Nel contesto

delle indennità per intemperie, in occasione della medesima revisione è poi

stato previsto esplicitamente all'art. 43a lett. a che "la perdita di

lavoro non è computabile se è riconducibile soltanto indirettamente alle

condizioni metereologiche (perdita di clienti, ritardo nei termini).

Da quanto

appena esposto emerge chiaramente che il legislatore ha voluto indennizzare

mediante prestazioni per lavoro ridotto le riduzioni di lavoro dovute a perdita

di clientela che si realizzato in situazioni del tutto eccezionali (ad esempio

mancanza di neve quando dovrebbe esserci).

Come

ricorda il Consiglio federale non possono invece in ogni caso venire

indennizzate le perdite di lavoro subite fuori dalla stagione propriamente detta,

vale a dire fuori dal periodo stagionale per il quale può essere provato che

l'azienda è abitualmente in esercizio.

Ora, nel

caso presente, il RI 1 è legato ad un'attività sportiva che si svolge durante

la bella stagione. Di conseguenza l'azienda non può rivendicare le prestazioni

sulla base dell'art. 32 cpv. 3 LADI durante i mesi invernali, periodo nel quale

normalmente subisce una riduzione della sua attività.

Quanto al

richiamo del contenuto dell'opuscolo "Indennità per lavoro ridotto",

che ha spinto la ditta ad inoltrare la domanda di indennità (cfr. consid. 1.3)

questo Tribunale rileva che se è vero che a pag. 18 Col. 10 e a pag. 21 Col. 23

figurano esplicitamente delle indicazioni relative alla perdita stagionale di

lavoro è altrettanto vero che tali informazioni sono destinate a facilitare

la compilazione del formulario da consegnare alla Cassa di disoccupazione (cfr.

pag. 12: "occorre trasmettere alla Cassa di disoccupazione un conteggio

separato per ogni periodo di conteggio" dopo che il Servizio cantonale ha

preso la decisione al versamento di indennità per lavoro ridotto (cfr. pag. 8 e

9.

nr. 10-12 dell'opuscolo) e soprattutto che lo stesso opuscolo al punto 3,

pag. 43 prevede esplicitamente che non rientrano sotto la definizione di lavoro

ridotto le perdite di lavoro che "sono causate da fluttuazioni stagionali

nell'occupazione".

In simili

condizioni e già per questo motivo la decisione su opposizione deve essere

confermata.

Questo

Tribunale constata inoltre che la ditta ricorrente, dopo avere indicato quale

data di fondazione il 2 gennaio 2004 (cfr. Doc. 4, punto 9b) ha così illustrato

la cifra d'affari realizzata, mese per mese, nei primi due anni di attività.

"

(...)

2005.

2004.

2003.

2002.

2001.

gennaio

20'129.15

40'490.25

febbraio

22'096.70

54'681.--

marzo

66'089.80

77'526.35

aprile

86'798.35

116'991.25

maggio

127'090.95

101'337.30

giugno

131'460.40

94'088.90

luglio

92'622.50

98'295.25

agosto

105'163.50

85'746.80

settembre

101'195.35

92'199.40

ottobre

83'977.05

76'486.10

novembre

53'063.35

85'308.30

dicembre

71'812.45

47'108.10

Totale

961'499.55

970'259.50

(...)" (Doc. c punto 10b)

Da questi

dati emerge, come rilevato dall'amministrazione nella risposta di causa (cfr. consid.

2.

) che la cifra d'affari complessiva registrata nel 2005 è stata soltanto

leggermente inferiore a quella del 2004 (fr. 961'499.55 contro fr. 970'259), e

che quella registrata nel mese di dicembre 2005 è stata superiore a quella del

2004.

(fr. 71'812.45 contro fr. 47'108.10).

In simili

condizioni, richiamate le considerazioni del TFA nella sentenza del 2 dicembre

2004.

nella causa L. SA (C 264/03), qui sopra riprodotte (cfr. consid. 2.5 in

fine), questo Tribunale deve concludere che la perdita di lavoro subita dal __________

è anche dovuta a circostanze da ascrivere al normale rischio aziendale, e

quindi non computabile alla luce dell'art. 33 cpv. 1 lett. a LADI.

Questa soluzione si giustifica tanto più se si considera che per

costante giurisprudenza federale (cfr. DLA 2000 pag. 53 seg., in particolare

pag. 58: "Abgesehen davon gehört allgemein zum normalen Unternehmerrisiko,

dass ein Betrieb in der Realisierungs- und Aufbauphase keinen oder einen

geringeren Ertrag erzielt als budgetiert, weil es naturgemäss schwierig ist, zu

prognostizieren, wie und in welchem Masse der Markt ein neues Produkt

aufnimmt") e cantonale (cfr. STCA del 20 febbraio 2003 nella causa

S. SA, 38.2002.138) una certa difficoltà nell'acquisizione di lavoro all'inizio

di un'attività imprenditoriale rientra nel normale rischio aziendale.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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