38.2006.22
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24 luglio 2006Italiano51 min
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Numero d'incarto:
38.2006.22
Data decisione, Autorità:
24.07.2006, TCA
Titolo:
Il socio gerente di una Sagl costituita per conlcudere un contratto di affitto con un'altra ditta non ha posizione analoga a quella di un datore di lavoro.Lo scopo sociale si è infatti esaurito con la fine del contratto,ripreso peraltro da una società terza.Non vi è rischio di abuso.Ricorso accolto
DISOCCUPAZIONE
INDENNITÀ
PERDITA DI LAVORO COMPUTABILE
RIPETIBILI
art. 8 cpv. 1 let. a LADI
art. 8 cpv. 1 let. b LADI
art. 31 cpv. 3 let. c LADI
art. 61 let. g LPGA
art. 22 LPTCA
Raccomandata
Incarto n.
38.2006.22
rs/td
Lugano
24 luglio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Raffaella Sartoris, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 1 marzo 2006 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 30
gennaio 2006 emanata da
Cassa CO 1
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 30 gennaio 2006 la Cassa CO 1 (di seguito la
Cassa) ha confermato la precedente decisione del 20 ottobre 2005 con cui ha
negato ad RI 1 il diritto all’indennità di disoccupazione a decorrere dal 5
settembre 2005, poiché, nonostante la cessazione, alla fine di maggio 2005,
dell’attività che prestava per la __________, rivestendo la carica di socio
gerente della società con firma collettiva a due e avendo una quota azionaria
di fr. 45'000.--, ricopre una posizione analoga a quella di un datore di lavoro
(cfr. doc. A, E).
1.2. Contro la
decisione su opposizione l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha
inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale si è così espresso:
"
(…)
1.
Il ricorrente era attivo alle dipendenze della __________
Questa __________
gestiva il negozio facente parte della stazione di benzina __________ sita in
via __________ a __________. Questa gestione rappresentava l'unico scopo sociale,
in conformità dello statuto, così come confermato dall'iscrizione a RC (doc. C)
Con effetto dal
31.05.2005 la citata società cedette l'intera attività (doc. H, doc. mI), poi
passata alla __________, __________.
Di conseguenza la __________ aveva esaurito interamente lo scopo
societario e furono avviate le
procedure per la sua
cancellazione dal RC.
A seguito di ciò per
il ricorrente non c'era più alcuna possibilità di lavoro in seno alla società.
Pertanto la sua
attività per la medesima cessò al più tardi con effetto dal 31.05.2005.
Il doc. C dimostra
pure che la s.a.g.l. addirittura non aveva più nemmeno un recapito.
Prove: doc. citati; testi; ispezione a RC __________
e __________; ogni
altra utile.
2. II
ricorrente inoltrò una richiesta di indennità di disoccupazione a far tempo dal
5 settembre 2005 e trasmise, per quanto esistente, la documentazione
richiestagli il 19 settembre (doc. D).
3.
La domanda fu respinta con decisione del 20.10.2005 (doc. E) con
l'argomentazione che il ricorrente avrebbe ricoperto una posizione analoga a
quella di un datore di lavoro in seno alla __________.
Questa deduzione non
derivò da prove dell'esistenza di un'attività svolta da detta società, ma
solamente dal puro aspetto formale che la società era ancora iscritta a RC e
che il ricorrente risultava pure ancora iscritto quale socio e gerente con
firma collettiva a due e con quota azionaria di Fr. 45'000. La decisione
contraddisse dunque crassamente le prove materiali a favore di una semplice
supposizione derivante da un aspetto formale. Siamo dunque in presenza di un
manifesto eccesso di formalismo e di un diniego di giustizia materiale
altrettanto manifesto; è dunque pure realizzato un arbitrio.
4. II
ricorrente si oppose alla succitata decisione con atto del 2 novembre
successivo (doc. F).
Nell'opposizione
ribadì elementi pur già noti all'Istituto assicurazioni sociali, vale a dire:
- che la società a garanzia limitata risultava ancora iscritta
solamente a causa di lentezze burocratiche imputabili alla __________ (altra
socia ed effettivo dominus della s.a.g I.)
- che l'attività di detta società era già cessata a tutti
gli effetti dal 31.05.2005;
- che in ogni caso, cioè al di là del disguido nella
cancellazione da RC della s.a.g.l. il ricorrente non ne era più alle dipendenze
dal 31.05.2005 e che quindi a partire da detta data egli non percepiva più
alcuno stipendio;
- egli era disoccupato al 100% a far tempo da quella data.
Egli indicò pure il
nome della funzionaria del RC di __________ (signora __________, vedasi doc. F) al corrente della pratica e
che poteva pertanto confermare (qualora ritenuto utile al convincimento
dell'Autorità adita) i fatti da lui esposti.
Quale ulteriore
mezzo di prova se ne chiede l'audizione in questa sede.
Prove: c.s.; testi sig.re __________ e __________, c/o RC __________
5.
Va inoltre tenuto conto che il ricorrente godeva solo di firma collettiva a
due nella società.
Questo costituisce un
ulteriore elemento determinante per confutare la tesi che la sua fosse una
posizione analoga ad un datore di lavoro.
Infatti se al diritto
di firma limitato aggiungiamo che la s.a.g.l. aveva un solo e ben preciso scopo
sociale, scopo venuto a mancare a causa della cessione a terzi della gestione
del negozio annesso alla stazione di benzina (di proprietà di un'ulteriore
terza società del gruppo __________ con la quale il ricorrente evidentemente
nulla aveva ed ha a che vedere) e visto che lo scopo della società non venne
mutato dopo la cessione succitata, non se ne può che dedurre la conferma delle
indicazioni complete e veritiere fornite dal ricorrente, vale a dire che la
società era ancora in vita solo per problemi burocratici legati alla fase di
cancellazione, che egli addirittura riteneva compiuta. Solo per questo motivo
egli non si premurò, ritenendolo perfettamente inutile, di far cancellare il
suo diritto di firma, passaggio che avrebbe oltretutto ritardato la
cancellazione da RC della ditta.
Se egli, quale socio
di maggioranza (con una quota di nominali Fr. 45'000.-, doveva dipendere
interamente dalla __________ (società questa che con una quota limitata a
nominali Fr. 5'000.-) non solo per la gestione ma anche solo per la formalità
della cancellazione della s.a.g.l. da RC, ciò può significare solamente che
- egli non poteva assolutamente disporre della s.a.g.l. a
sua discrezione e volontà né formalmente, né economicamente;
- egli non godeva pertanto di un potere di disposizione
quale padrone d'azienda;
- egli in realtà era solamente un
dipendente della s.a.g.l.;
- sotto l'aspetto economico, formale e gestionale, entrambi
(lui e la s.a.g.l) erano soggetti alle disposizioni e direttive della __________.
A
conferma di tutto questo abbiamo infatti pure i seguenti documenti:
doc. H ed I, i quali
confermano la formalizzazione della disdetta del contratto di affitto fra le
sociètà e le dimissioni del ricorrente dalla carica di socio gerente;
doc. P ed Q, i quali
dimostrano che, malgrado le quote sociali formalmente conferissero in teoria al
ricorrente l'assoluto potere legale ed economico sulla società, di fatto egli
era sottoposto al diritto di veto della consocia; egli non aveva altra scelta e
possibilità d'azione, visti i reali rapporti economici e di forza; egli non
poté quindi dar seguito alle raccomandazioni del notaio __________ (doc. Q).
Tutti, ma proprio
tutti gli indizi e le prove portano solo ed esclusivamente alla conferma delle
tesi del ricorrente.
Non esiste in tutta
la fattispecie ed in tutto l'incarto in esame un solo elemento, ma nemmeno un
semplice indizio che possa portare ad altra conclusione.
Tuttavia, malgrado
la chiarezza e l'univocità degli elementi probatori, l'Istituto assic. sociali
si è attenuto e trincerato dietro la prima presa di posizione, formalizzandola
in due decisioni del tutto immotivate materialmente e prive di fondamento,
decisioni che non hanno fatto altro che ribadire concetti e premesse teoriche,
disattendendo completamente di verificarne la concretizzazione nella
fattispecie in esame.
La funzionaria dei
Registro di commercio del Ct. __________ medesima (quindi non un privato che
potrebbe avere qualche interesse di parte) confermava le tesi del ricorrente e
avrebbe potuto essere interpellata in merito.
La decisione
impugnata e quella che l'ha preceduta sono pertanto del tutto incomprensibili
ed inaccettabili sia formalmente, sia materialmente.
Esse sono sicuramente
arbitrarie.
Prove: citate; c.s.;
6. II
17 novembre vi fu l'audizione personale del ricorrente (verbale doc. G).
Il ricorrente ha
risposto esaustivamente e con la massima trasparenza.
Non vennero poste
ulteriori domande e la situazione doveva pertanto essere perfettamente chiara.
Risultava così
assodato che la s.a.g.l. dal 01.06.2005 non aveva più svolto alcuna attività e
che nemmeno in futuro ne avrebbe svolta una qualsiasi.
Ciò malgrado furono
successivamente chieste ulteriori precisazioni, precisazioni fornite e che
confermarono quanto sin qui esposto.
Il ricorrente, che
aveva esposto la sua situazione alla responsabile del RC di __________,
ricevette da detto Ufficio la lettera del 14.12.2005 (doc. L) in modo che egli
potesse inoltrare a sua volta le dimissioni e la rinuncia alla partecipazione
societaria (doc. M) ed evitare la nomina di liquidatore della società, così che
la cancellazione potesse essere accelerata.
Egli ne diede
informazione all'Istituto ass. sociali;
quest'ultimo formalizzò la sua richiesta di informazioni in merito con scritto
29.12.2005 (doc. N), al quale il ricorrente diede riscontro il 13.01.2006 (doc.
O).
Nonostante
quest'ulteriore supplemento di informazioni venne emessa la decisione qui
impugnata.
Prove: c.s.
7. In
diritto risulta chiaramente come l'applicazione della LADI (disposti citati
nella decisione impugnata) sia avvenuta arbitrariamente, in quanto il
ricorrente ha pieno diritto alle indennità di disoccupazione da lui richieste.
Oltre che ad essere
arbitraria, la decisione costituisce pure un diniego di giustizia materiale
(non avendo preso in considerazione le prove addotte e le argomentazioni
sostenute dal ricorrente e quindi per averne respinta la legittima richiesta),
con lesione dei relativi disposti della Cost., come già accennato al punto 3
del presente ricorso.
Vista la chiarezza
della fattispecie non si ritiene necessaria una particolare disamina di questi
aspetti giuridici, con riserva di procedervi in proseguo di procedimento,
qualora risultasse necessario.
8. Ripetibili.
Il ricorrente ha
cercato di risolvere personalmente la fattispecie, sia in sede di richiesta di
prestazioni, sia di opposizione.
Viste le relative
decisioni egli si è visto costretto a far capo ad un legale, non potendo più
confidare nell'adeguatezza e nelle possibilità di successo di un suo personale
intervento.
Questa sfiducia è
stata ingenerata dall'atteggiamento dell'Autorità amministrativa giudicante in
prima istanza. Pertanto, pur trattandosi di materia che offre il più ampio
potere d'apprezzamento in fatto ed in diritto dell'Autorità di ricorso (in casu
il TCA), vanno accordate al ricorrente congrue ripetibili anche in ossequio ai principi
dell'equità e della buona fede nei rapporti amministrativi." (Doc. I)
1.3. Nella sua
risposta del 3 maggio 2006 la Cassa ha postulato la reiezione del ricorso con
argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, nei considerandi di diritto
(cfr. doc. VI).
1.4. Il 26 maggio
2006 l’avv. RA 1 ha presentato ulteriori osservazioni in merito alla
fattispecie e ha trasmesso copiosa documentazione (cfr. doc. X; R-GG).
1.5. La Cassa,
l’8 giugno 2006, si è riconfermata nella propria risposta di causa, precisando
di attendere la sentenza che il TCA vorrà promulgare (cfr. doc. XII).
Il doc.
XII è stato inviato per conoscenza al patrocinatore dell’assicurato (cfr. doc.
XIII).
1.6. Pendente
causa questa Corte ha invitato la parte ricorrente a sostanziare mediante
adeguata documentazione alcune asserzioni formulate dalla stessa (cfr. doc.
XIV).
L’avv. RA
1 ha dato seguito alla citata richiesta il 6 luglio 2006 (cfr. doc. XV, HH-II).
1.7. I doc. XIV e
XV con i relativi allegati sono stati sottoposti per osservazioni alla Cassa
(cfr. doc. XVI), la quale, il 14 luglio 2006, ha comunicato di non avere
ulteriori precisazioni da formulare (cfr. doc. XVII).
1.8. I doc. XVI e
XVII sono stati trasmessi per conoscenza al patrocinatore dell’assicurato (cfr.
doc. XVIII).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio
2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H
212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10
ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999
nella causa C., I 623/98).
2.2. Il TCA
rileva che sulla decisione formale del 20 ottobre 2005 e la decisione su
opposizione del 30 gennaio 2006, quale base legale, sono stati indicati gli
art. 13 cpv. 1 e 23 cpv. 1 LADI (cfr. doc. A, E).
In realtà
dalle motivazioni formulate nei provvedimenti citati emerge che la Cassa ha
negato all’assicurato il diritto alle indennità di disoccupazione a contare dal
5 settembre 2005, in quanto non ha ritenuto adempiuti i presupposti dell’art. 8
cpv. 1 lett. a) e b) LADI.
Infatti
la Cassa ha negato al ricorrente il diritto a prestazioni dell’assicurazione
contro la disoccupazione, in quanto ha ritenuto che lo stesso, in relazione
alla __________, ha continuato a rivestire anche nel periodo a partire dal 5
settembre 2005, allorché non svolgeva più un’attività dipendente per la
società, una posizione analoga a quella di un datore di lavoro.
In sede
di ricorso l’assicurato ha apportato una serie di elementi volti a confutare l’asserita
posizione analoga a quella di un datore di lavoro presso la __________ (cfr.
doc. I).
Il
ricorrente, peraltro rappresentato da un avvocato, ha dunque capito cosa gli è
stato imputato dalla Cassa nella decisione formale e nella decisione su
opposizione impugnata e, esprimendosi in merito, non ha subito svantaggio alcuno.
Nel
merito
2.3. Oggetto del
contendere è la questione di sapere se l’assicurato abbia o meno diritto alle
indennità di disoccupazione a decorrere dal 5 settembre 2005.
Fondamentale
presupposto per il riconoscimento del diritto alle indennità di disoccupazione
è, tra l’altro, che l’assicurato sia disoccupato totalmente o parzialmente e
che abbia subito una perdita di lavoro computabile (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. a)
e b) che rinviano a loro volta agli art. 10 e 11 LADI).
In una
decisione pubblicata in DTF 123 V 234 il TFA ha stabilito che il lavoratore in
posizione professionale analoga a quella di un datore di lavoro non ha diritto
all'indennità di disoccupazione se, dopo essere stato licenziato dalla società
anonima, continua ad essere l'azionista unico ed il solo amministratore della
ditta.
In una
sentenza relativa a un caso ticinese, chiamata a pronunciarsi su una domanda di
condono, in una decisione del 16 giugno 2003 nella causa G. (C 130/02), l'Alta
Corte ha confermato il precedente giudizio cantonale e, in particolare, ha
osservato che:
"
(…)
4.2 Come rilevato dalla Corte cantonale, non
possono passare inosservate le circostanze che hanno contraddistinto la
vicenda. In particolare, non sfugge che la società datrice di lavoro, peraltro
appartenente al padre della ricorrente, abbia disdetto, per diminuzione del
lavoro, il rapporto di lavoro all'interessata, amministratrice unica di detta
società, e le abbia nel contempo, in maniera atipica (sentenza inedita del 2
febbraio 1999 in re G., C 114/98, consid. 3b), garantito la ripresa dello
stesso a partire dal 1° marzo 1996 - come poi effettivamente è avvenuto -
mettendola in seguito nella possibilità di beneficiare di un secondo termine di
riscossione di prestazioni.
4.3 I fatti così esposti ed accertati dalla
precedente istanza inducono a pensare, insieme a quanto già precedentemente
evidenziato nell'ambito della procedura di restituzione, che l'interessata,
sottacendo (come si deve giustamente ritenere, in assenza di elementi
istruttori contrari: cfr. DLA 2000 no. 25 pag. 122 consid. 2a) la propria
posizione di amministratrice unica all'interno della società di famiglia
datrice di lavoro e facendo capo alle indennità di disoccupazione, abbia inteso
eludere le disposizioni relative alle indennità per lavoro ridotto, alle quali
non avrebbe altrimenti avuto diritto, ritenuto che, giusta l'art. 31 cpv. 3
lett. c LADI, tali prestazioni sono precluse, tra l'altro, alle persone che,
come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo
dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni
del datore di lavoro, come anche ai loro coniugi occupati nell'azienda, e che, secondo
giurisprudenza, indipendentemente dalla partecipazione al capitale e dal numero
dei membri del consiglio (DTF 123 V 237 consid. 7a e riferimenti), è
considerato detenere una simile posizione un membro del consiglio di
amministrazione - e, quindi, a maggior ragione l'amministratore unico di una SA
familiare. (…)."
(STFA del 16 giugno 2003 nella causa G., C
130/02)
In un
altro caso ticinese, chiamato a pronunciarsi nel caso in cui ad un assicurato,
vista la sua posizione analoga a quella di un datore di lavoro, è stato
confermato l'ordine di restituzione di prestazioni ricevute indebitamente, il
TFA ha confermato il precedente giudizio di questo Tribunale e ha sviluppato le
seguenti considerazioni:
"
(…)
la precedente istanza ha
quindi rettamente precisato che si è segnatamente in presenza di un errore
manifesto allorquando vengono assegnate indennità di disoccupazione ad un
lavoratore trovantesi in una posizione analoga a quella di un datore di lavoro
e che, dopo essere stato licenziato, in elusione delle norme in materia di
indennità per lavoro ridotto (art. 31 cpv. 3 lett. c LADI), continua a lavorare
a tempo parziale e a determinare o comunque a influenzare in maniera rilevante
le decisioni del datore di lavoro (sentenze del 6 luglio 2001 in re B. [C
274/99], I. [C 278/99] e O. [C 279/99], a contrario),
nel caso di specie, gli
accertamenti esperiti dai primi giudici hanno permesso di evidenziare non solo
che l'insorgente - il cui nome e la cui attività coincidono con la ditta (art.
944, 950 CO) e con la ragione sociale della datrice di lavoro -, è (già) stato
azionista maggioritario della società nonché, eccezione fatta per gli
apprendisti, unico dipendente della stessa, ma anche che l'incarico di
amministratore unico è stato trasferito dal ricorrente al sessantaseienne
padre, S.________, autore dell'atto di licenziamento e contestuale riassunzione
a tempo parziale del figlio come pure della risposta alla Cassa disoccupazione
con la quale egli indicò di non essere a conoscenza degli azionisti della società,
malgrado all'assemblea straordinaria del 31 ottobre 1997 fossero presenti tutte
le azioni,
stante quanto precede, si
giustifica senz'altro di ritenere, insieme ai primi giudici, che il ricorrente
abbia rivestito una posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro
anche in seguito alle sue dimissioni da amministratore unico ed alla disdetta -
con contestuale riassunzione al 50% - del rapporto di lavoro, ed abbia così
inteso, in elusione delle norme in materia di indennità per lavoro ridotto, alle
quali l'interessato non avrebbe altrimenti potuto avere diritto (art. 31 cpv. 3
lett. c LADI; DTF 122 V 273 consid. 4), costruire una situazione giuridica
suscettibile, a mente sua, di giustificare il riconoscimento di prestazioni
assicurative (cfr. DLA 2000 no. 14 pag. 70 consid. 2), in tali condizioni, è a
ragione che la Cassa e la Corte cantonale hanno ritenuto essere dati i
presupposti per riconsiderare le decisioni informali con le quali
all'assicurato sono state versate le indennità di disoccupazione e per
domandarne la restituzione,
(…)." (cfr. STFA del 15
luglio 2003 nella causa O., C 217/02)
Secondo
il TFA, dunque, il lavoratore che gode di una posizione professionale
paragonabile a quella di un datore di lavoro non ha diritto alle indennità di
disoccupazione quando, benché formalmente licenziato da una società, continua a
determinare le decisioni del datore di lavoro o a influenzarle in maniera
decisiva, poiché la perdita di lavoro non può essere verificata (al riguardo
cfr. SVR 2005 ALV Nr. 13 pag. 43).
A tale
proposito in una sentenza del 10 novembre 2005 nella causa SECO c/ A., C
275/04, relativa a un caso ticinese, la nostra Massima ha osservato:
"
(…)
3.3 Al riguardo
non si devono dimenticare i motivi che giustificano questa condizione, segnatamente il controllo della perdita di lavoro del disoccupato,
che è uno dei presupposti necessari per percepire le indennità di
disoccupazione (art. 8 cpv. 1 lett. b LADI). Se infatti un tale controllo può
essere facilmente eseguito nel caso di un dipendente che perde il lavoro,
perlomeno parzialmente, ciò non è il caso per quanto concerne le persone che occupano
una posizione dirigenziale e che, malgrado siano state formalmente licenziate,
continuano a svolgere un'attività per conto della società nella quale
lavoravano. Grazie alla posizione di cui beneficiano all'interno della ditta
possono in effetti influenzare la perdita di lavoro che subiscono, ciò che
rende la loro disoccupazione difficilmente controllabile (DLA 2003 no. 22 pag.
242 consid. 4 [sentenza del 14 aprile 2003 in re F., C 92/02])." (STFA del
10 novembre 2005 nella causa SECO c/ A., C 275/04, consid. 3.3)
2.4. La
situazione è differente quando il salariato, trovandosi in una posizione
assimilabile a quella di un datore di lavoro, lascia definitivamente l'impresa
a causa della sua chiusura; in questo caso non è ravvisabile un comportamento
volto ad eludere la legge. Lo stesso vale nel caso in cui l'impresa continua ad
esistere ma il salariato, a seguito della rottura del contratto di lavoro,
interrompe definitivamente tutti i legami con la società. In entrambi i casi,
l'assicurato può, in principio, pretendere l'indennità di disoccupazione.
In una
decisione del 7 giugno 2004 nella causa C (C 87/02) la nostra Massima Istanza
si è, in proposito, così espressa:
"
(…)
4.2 Diversa è invece la situazione nel caso in
cui il lavoratore dipendente, che si trova in una posizione assimilabile a
quella del datore di lavoro, lascia definitivamente la ditta a seguito della
sua chiusura. Lo stesso discorso vale se la ditta continua ad esistere, ma il
dipendente, tuttavia, in seguito alla disdetta del suo contratto, interrompe
ogni legame con la società. In tal caso egli può di principio pretendere
indennità di disoccupazione (DTF 123 V 238 seg.; SVR 2001 ALV no. 14 pag. 41
seg. consid. 2a; DLA 2000 no. 14 pag. 70 consid. 2; sentenza del 22 novembre
2002 in re R., C 37/02, consid. 3).
4.3 Al riguardo questa Corte ha inoltre
ripetutamente statuito che il fatto di subordinare il versamento di indennità
di disoccupazione all'interruzione di ogni legame con la società di cui la
persona interessata era alle dipendenze può apparire rigoroso a seconda delle
circostanze del caso concreto. Nondimeno, non si devono dimenticare i motivi
che giustificano questa condizione, segnatamente il controllo della perdita di
lavoro del disoccupato, che è uno dei presupposti necessari per percepire le
indennità di disoccupazione (art. 8 cpv. 1 lett. b LADI). Se infatti un tale
controllo può essere facilmente eseguito nel caso di un dipendente che perde il
lavoro, perlomeno parzialmente, ciò non è il caso per quanto concerne le
persone che occupano una posizione dirigenziale che, malgrado siano state
formalmente licenziate, continuano a svolgere un'attività per conto della società
nella quale lavoravano. Grazie alla posizione di cui beneficiano all'interno
della ditta possono in effetti influenzare la perdita di lavoro che subiscono,
ciò che rende la loro disoccupazione difficilmente controllabile (sentenza del
14 aprile 2003 in re F., C 92/02, consid. 4).
Inoltre, fintanto che un dirigente mantiene dei
legami con la sua società, non soltanto è impossibile controllare la perdita di
lavoro che subisce, ma esiste pure la possibilità che egli decida di perseguire
lo scopo sociale (DLA 2002 no. 28 pag. 183; sentenza del 22 novembre 2002 in re
R., C 37/02). In tal caso, eccezion fatta per un esame a posteriori delle
circostanze - che è contrario al principio secondo cui questo esame ha luogo
nel momento in cui si statuisce sul diritto dell'assicurato -, è quindi
impossibile determinare se le condizioni legali sono adempiute. Del resto con
la citata condizione non viene perseguito l'abuso in sé stesso, bensì il
rischio d'abuso (sentenza del 14 aprile 2003 in re F., C 92/02, consid. 4).
(…)." (cfr. STFA del 7 giugno 2004 nella
causa C., C 87/02)
Al
riguardo cfr. anche STFA del 10 novembre 2005 nella causa SECO c/ A., C 275/04,
consid. 3.2., citata sopra.
Così, nel
caso di un assicurato, impiegato quale carpentiere, che dopo essere stato
licenziato è rimasto ancora per un certo tempo iscritto quale membro del
consiglio di amministrazione della ditta che lo aveva precedentemente occupato,
il TFA ha sviluppato le seguenti considerazioni:
"
(…)
2.2 Auf Grund der Akten steht fest, dass die Firma
Fatti
X. AG, Zimmerei und Bedachungen, den Beschwerdegegner auf 31. Januar 2001
entlassen hat. Bereits Ende 2000 wurden der Betrieb dieser AG grösstenteils
eingestellt, Warenvorräte, Maschinen, angefangene Arbeiten und Infrastruktur an
eine Drittfirma verkauft sowie Räumlichkeiten und Werkstatthallen an andere
Unternehmungen vermietet. Die Gesellschaft entliess das Personal, behielt
einzig noch das Eigentum über ihre Liegenschaften und blieb fortan nur noch als
Immobilienfirma aufrecht erhalten. Dies bestätigt die M. Treuhand AG, am 2.
März 2001 ausdrücklich. Da somit die Zimmerei vollständig aufgelöst wurde,
konnte der Versicherte nach der Kündigung als Zimmermann in dieser Firma keine
Anstellung mehr finden. Selbst wenn er bis 23. April 2001 oder noch länger
als Verwaltungsratsmitglied im Handelsregister eingetragen blieb, bestand
angesichts der Liquidation aller Abteilungen mit Ausnahme der
Immobilienverwaltung auch keine Aussicht mehr, sich gegebenenfalls wieder als
Zimmermann einstellen zu lassen. Das Ausscheiden des Versicherten aus der
Zimmerei und die Liquidation dieser Abteilung war daher definitiv. Es lag auch
kein Fall von 100%iger Kurzarbeit vor. Unter solchen Umständen kann nicht von
einer rechtsmissbräuchlichen Inanspruchnahme von Leistungen der Arbeitslosenversicherung
gesprochen werden.
2.3 Daran ändert der Einwand nichts, der
Beschwerdegegner habe auf Grund seiner verwandtschaftlichen Verhältnisse und
seiner nicht unerheblichen finanziellen Beteiligung an der Firma X. AG
weiterhin Gelegenheit gehabt, seinen Einfluss geltend zu machen und sich bei
Bedarf erneut in den Verwaltungsrat wählen zu lassen. Wesentlich ist nicht, ob
dem Versicherten die Möglichkeit offen gestanden hätte, sich erneut in den
Verwaltungsrat wählen zu lassen. Entscheidend ist vielmehr, ob er seine
angestammte Tätigkeit als Zimmermann wieder hätte aufnehmen können. Dies ist
aber zu verneinen, da die Zimmerei endgültig aufgelöst worden ist. Der
vorliegende Fall ist daher mit dem von der Beschwerdeführerin angeführten
Urteil des Eidgenössischen Versicherungsgerichts i. S. K. vom 14. März 2001 (C
376/99) nicht vergleichbar. In jenem Entscheid wurde ein eigentliches
Firmenkonglomerat von Mitgliedern einer einzigen Familie gehalten. Von diesem
Konglomerat fiel ein einzelner Betrieb in Konkurs; indessen blieb es der dabei
entlassenen Beschwerdeführerin möglich, sich beliebig in einem anderen, von der
Geschäftstätigkeit her vergleichbaren Betrieb des Konglomerats wieder anstellen
zu lassen. Derartige Verhältnisse liegen in casu gerade nicht vor: Dem
Beschwerdegegner war es nicht möglich, sich bei seinem Bruder, welcher Teile
der Aktiengesellschaft in eine Einzelfirma überführte, erneut als Zimmermann
anstellen zu lassen. Vielmehr musste er sich auf dem offenen Arbeitsmarkt
bewerben und fand schliesslich eine Anstellung bei einer Firma, welche völlig
ausserhalb seines Einflussbereiches steht. (…)."
(cfr. STFA del 17 marzo 2003 nella causa D., C 219/02, consid. 2.2
e 2.3; le sottolineature sono del redattore)
In
un'altra sentenza, chiamata a decidere nel caso di un assicurato che è stato
ritenuto inidoneo al collocamento con effetto retroattivo, in quanto, vista la
sua partecipazione finanziaria e la funzione di organo in diverse società, è
stato considerato quale persona che gode di una posizione professionale
paragonabile a quella di un datore di lavoro e quindi esclusa dal diritto alle
indennità di disoccupazione, la nostra Massima Istanza ha, tra l'altro,
osservato che:
"
(…)
2.2 Die Verfügung des AWA stützt sich zwar auf
Art. 15 AVIG. Begründet wird die fehlende Anspruchsberechtigung indessen
ausschliesslich damit, dass der Beschwerdeführer auch nach Eintritt der
Arbeitslosigkeit weiterhin eine arbeitgeberähnliche Stellung beibehalten habe.
Die Vorinstanz bestätigte diese Rechtsauffassung mit ausdrücklichem Hinweis auf
Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG (vorinstanzlicher Entscheid S. 9 Erw. 3c) und wies
darauf hin, dass der Versicherte an verschiedenen Gesellschaften (v.a. GmbHs)
kapital- und organmässig beteiligt sei.
Da die Arbeitslosigkeit unbestrittenermassen
nicht auf die Entlassung durch eine dieser Gesellschaften verursacht wurde,
kann dieser Sachverhalt nicht unter dem Blickwinkel des Art. 31 Abs. 3 lit. c
AVIG gewürdigt werden.
2.3 Aus den Akten ergibt sich zum einen, dass der
Beschwerdeführer bereits im Zeitraum, als er angestellt war, an mehreren
Gesellschaften (v.a. GmbHs) beteiligt war. Dies hinderte ihn jedoch nicht an
der Ausübung einer wohl vollzeitlichen Arbeitnehmertätigkeit. Zum andern ist
belegt, dass er nach Eintritt der Arbeitslosigkeit eine weitere Gesellschaft
(mit ähnlichem Namen und vergleichbarer Zielsetzung wie die bisherigen Firmen)
gründete und ins Handelsregister eintragen liess. Damit ist indessen die
strittige Frage der Anspruchsberechtigung nicht entschieden. Diese wäre nur
dann zu verneinen, wenn die Aufnahme einer auf Dauer angelegten vollzeitlichen
selbstständigen Erwerbstätigkeit in die Tat umgesetzt würde. Denkbar ist aber
auch, dass eine blosse Zwischenverdiensttätigkeit vorliegt. Lässt sich die
Aufnahme einer auf Dauer angelegten selbstständigen Erwerbstätigkeit bejahen,
so ist zu prüfen, ob sich deswegen die objektive und/oder subjektive
Vermittlungsfähigkeit, welche nicht graduierbar ist (BGE 125 V 58 Erw. 6a mit
Hinweisen), verneinen lässt oder ob sich eine Beschränkung des anrechenbaren
Arbeitsausfalls (blosse Teilarbeitslosigkeit) ergibt. (…)."
(cfr. STFA del 23 ottobre 2003 nella causa G., C
181/03)
Diversa è
pure la situazione dell'assicurato che, pur conservando una posizione analoga a
un datore di lavoro presso una ditta, si iscrive in disoccupazione dopo aver
lavorato quale dipendente per una durata di almeno sei mesi presso un'altra
ditta. In quel caso il diritto alle indennità va ammesso (cfr. STFA del 3
gennaio 2005 nella causa T., C 119/04; STFA del 20 aprile 2004 nella causa Z.,
C 177/03; SVR 2004 ALV Nr. 15 e a contrario STFA del 16 settembre 2004 nella
causa E., C 71/04).
2.5. Circa la
questione di sapere se un assicurato può determinare o influenzare
risolutivamente le decisioni del datore di lavoro ai sensi dell'art. 31 cpv. 3
lett. c LADI, in una sentenza del 2 giugno 2004 nella causa N., (C 219/03), il
TFA ha, tra l'altro, osservato che:
"
(…)
2.4 Nach der Rechtsprechung muss bei
Arbeitnehmern, bei denen sich aufgrund ihrer Mitwirkung im Betrieb die Frage
stellt, ob sie einem obersten betrieblichen Entscheidungsgremium angehören und
ob sie in dieser Eigenschaft massgeblich Einfluss auf die
Unternehmensentscheidungen nehmen können, jeweils geprüft werden, welche
Entscheidungsbefugnisse ihnen aufgrund der internen betrieblichen Struktur
zukommen. Amtet ein Arbeitnehmer als Verwaltungsrat, so ist eine massgebliche
Entscheidungsbefugnis im Sinne von Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG bereits ex lege
(vgl. Art. 716-716b OR) gegeben. Handelt es sich um einen mitarbeitenden
Verwaltungsrat, so greift der persönliche Ausschlussgrund des Art. 31 Abs. 3
lit. c AVIG ohne weiteres Platz, und es bedarf diesfalls keiner weiteren
Abklärungen im Sinne von BGE 120 V 525 f. Erw. 3b (BGE 122 V 272 Erw. 3 mit
Hinweisen). Gemäss ARV 1996/1997 Nr. 10 S. 52 Erw. 3a und b spielen die
Aufgabenbereiche und die interne Aufgabenteilung ebenso wenig eine Rolle wie
der Umfang der Beteiligung. In jenem Fall wurde eine Anspruchsberechtigung
verneint, obwohl das Leistungen beanspruchende Verwaltungsratsmitglied nur
Kollektivunterschrift besass und lediglich mit 2 % am Aktienkapital beteiligt
war. (…)."
(cfr. STFA del 2 giugno 2004 nella causa N., C
219/03)
In questo
contesto va pure rilevato che, sempre secondo la giurisprudenza federale, la
posizione di socio gerente di una Sagl è equiparabile a quella di un membro del
consiglio di amministrazione di una SA (cfr. STFA del 22 novembre 2002 nella
causa R., C 37/02 e STFA del 30 agosto 2001 nella causa B., C 71/01).
In una
decisione, pubblicata in DLA 2004 N. 21, pag. 196, l'Alta Corte ha confermato
che secondo la giurisprudenza relativa agli art. 31 cpv. 3 lett. c e 51 cpv. 2
LADI, i membri del consiglio d’amministrazione di una società esercitano, in
virtù della legge, un potere determinante, pertanto non hanno diritto né
all’indennità per lavoro ridotto, né all’indennità per insolvenza.
Contestualmente
il TFA ha, tra l’altro, sviluppato le seguenti considerazioni:
"
(…)
3.2 Selon la jurisprudence relative à l'art. 31 al.
3 let. c LACI - lequel, dans une teneur équivalente, exclut du droit à
l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail le même cercle de
personnes que celui visé par l'art. 51 al. 2 LACI et auquel on peut se référer
par analogie (DTA 1996/1997 no 41 p. 227 consid. 1b) - , il n'est pas
admissible de refuser, de façon générale, le droit aux prestations aux employés
au seul motif qu'ils peuvent engager l'entreprise par leur signature et qu'ils
sont inscrits au registre du commerce. Il y a lieu de ne pas se fonder de façon
stricte sur la position formelle de l'organe à considérer; il faut bien plutôt
établir l'étendue du pouvoir de décision en fonction des circonstances
concrètes. C'est donc la notion matérielle de l'organe dirigeant qui est
déterminante, car c'est la seule façon de garantir que l'art. 31 al. 3 let. c
LACI, qui vise à combattre les abus, remplisse son objectif (SVR 1997 ALV no
101 p. 311 consid. 5d). En particulier, lorsqu'il s'agit de déterminer quelle
est la possibilité effective d'un dirigeant d'influencer le processus de
décision de l'entreprise, il convient de prendre en compte les rapports
internes existant dans l'entreprise. On établira l'étendue du pouvoir de
décision en fonction des circonstances concrètes (DTA 1996/1997 no 41 p. 227
sv. consid. 1b et 2; SVR 1997 ALV no 101 p. 311 consid. 5c). La seule exception
à ce principe que reconnaît le Tribunal fédéral des assurances concerne les
membres des conseils d'administration car ils disposent ex lege (art. 716 à
716b CO), d'un pouvoir déterminant au sens de l'art. 31 al. 3 let. c LACI (DTA
1996/1997 no 41 p. 226 consid. 1b et les références). Pour les membres du
conseil d'administration, le droit aux prestations peut être exclu sans qu'il
soit nécessaire de déterminer plus concrètement les responsabilités qu'ils
exercent au sein de la société (ATF 122 V 273 consid. 3). (…)"
(cfr. DLA 2004 N. 21, consid. 3.2, pag. 198)
Il principio secondo cui
il diritto alle prestazioni di un membro di un consiglio di amministrazione è
escluso senza che sia necessario determinare più concretamente le sue funzioni
all’interno della società è stato ribadito nella STFA del 27 gennaio 2005 nella
causa I., C 45/04, consid. 3.1. In tale sentenza l’Alta Corte ha esaminato se
il diritto alle indennità di disoccupazione doveva o meno essere negato, in
applicazione dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI e della giurisprudenza di cui
alla DTF 123 V 234, a un assicurato, in quanto egli occupava una posizione
dirigenziale nella società.
2.6. Nella
sentenza del 14 luglio 2003 nella causa C. (C 83/03), chiamata a pronunciarsi
circa il diritto alle indennità di disoccupazione dopo l’apertura del
fallimento e la sospensione dello stesso per mancanza di attivi, nel caso di un
assicurato che, quale amministratore unico e azionista, dopo la decisione di
liquidazione, è stato incaricato della liquidazione della SA, l’Alta Corte ha
sviluppato le seguenti considerazioni:
"
(…)
3.1Der Beschwerdeführer war einziger
Verwaltungsrat und ab 15. September 2000 Geschäftsführer der R.________ SA, In
dieser letzteren Funktion ist er arbeitslosenversicherungsrechtlich
unbestrittenermassen als Arbeitnehmer zu betrachten. Der Arbeitsvertrag wurde
am 21. August 2001 rückwirkend auf den 30. Juni 2001 aufgelöst. Andererseits
war er Aktionär dieser Firma. Hätte er ein Gesuch um Kurzarbeitsentschädigung
eingereicht, so wäre dieses unter Hinweis auf Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG
abgelehnt worden. Vorliegend geht es jedoch nicht um Kurzarbeitsentschädigung,
sondern um Arbeitslosenentschädigung nach Art. 8 ff. AVIG. Aus dem Umstand,
dass die Art. 8 ff. AVIG keine entsprechende Norm für den Bereich der
Arbeitslosenentschädigung kennen, lässt sich indes nicht folgern, die in Art.
31 Abs. 3 lit. c (und Art. 51 Abs. 2) AVIG genannten arbeitgeberähnlichen
Personen hätten in jedem Fall Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung bei
Ganzarbeitslosigkeit. Kurzarbeit kann nicht allein in einer Reduktion der
täglichen, wöchentlichen oder monatlichen Arbeitszeit, sondern auch darin
bestehen, dass ein Betrieb (bei fortbestehendem Arbeitsverhältnis) für eine
gewisse Zeit vollständig stillgelegt wird. In einem solchen Fall ist ein
Arbeitnehmer mit arbeitgeberähnlicher Stellung nicht anspruchsberechtigt. Wird
das Arbeitsverhältnis jedoch gekündigt, liegt Ganzarbeitslosigkeit vor, und es
besteht unter den Voraussetzungen von Art. 8 ff. AVIG grundsätzlich Anspruch
auf Entschädigung. Dabei kann nicht von einer Gesetzesumgehung gesprochen
werden, wenn der Betrieb geschlossen wird, das Ausscheiden des betreffenden
Arbeitnehmers mithin definitiv ist. Entsprechendes gilt für den Fall, dass das
Unternehmen zwar weiterbesteht, der Arbeitnehmer aber mit der Kündigung
endgültig auch jene Eigenschaft verliert, deretwegen er bei Kurzarbeit aufgrund
von Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG vom Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung
ausgenommen wäre. Eine grundsätzlich andere Situation liegt jedoch dann vor,
wenn der Arbeitnehmer nach der Entlassung seine arbeitgeberähnliche Stellung im
Betrieb beibehält und dadurch die Entscheidungen des Arbeitgebers weiterhin
bestimmen oder massgeblich beeinflussen kann (BGE 123 V 237 Erw. 7b/bb mit
Hinweisen).
3.2 Mit öffentlicher Urkunde vom 12. Oktober 2001
beschloss eine ausserordentliche Generalversammlung die Auflösung der
R.________ SA. Nachdem der Beschwerdeführer am 15. Oktober 2001 deren Bilanz
hinterlegt hatte, eröffnete der Konkursrichter am 16. Oktober 2001 über die
aufgelöste Gesellschaft den Konkurs, welcher am 24. Oktober 2001 mangels
Aktiven wieder eingestellt wurde. Wird das Konkursverfahren mangels Aktiven
nicht durchgeführt, sondern nach Massgabe von Art. 230 SchKG eingestellt,
fallen die Befugnisse, die das Konkursrecht den Konkursorganen mit Bezug auf
die Verwaltung und Verwertung der Konkursmasse verleiht, dahin. Ebenso entfällt
(unter Vorbehalt von Art. 269 SchKG und Art. 134 VZG) die damit
zusammenhängende Beschränkung des Verfügungsrechts der Gemeinschuldnerin und
der Vertretungsbefugnis ihrer Organe. Die Gesellschaftsorgane behalten während
der Liquidation ihre gesetzlichen und statutarischen Befugnisse bei, soweit sie
zur Durchführung der Liquidation erforderlich sind und dem Liquidationszweck
nicht entgegenstehen und die daraus abgeleiteten Handlungen ihrer Natur nach
nicht von den Liquidatoren vorgenommen werden können. Dazu kann auch die Weiterführung
des Geschäfts bis zu dessen Verkauf oder Auflösung gehören (AHI 1994 S. 37 Erw.
6c mit Hinweisen auf Rechtsprechung und Lehre). Der Zustand der Liquidation
dauert nach Einstellung des Konkurses mangels Aktiven (Art. 230 SchKG) an und
führt nach Abschluss zur Löschung der Firma im Handelsregister (Art. 739 Abs.
1, Art. 743 ff. OR), was vorliegend am 8. Februar 2002 erfolgte.
3.3 Aktenmässig steht damit fest, dass der
Beschwerdeführer nach dem Liquidationsbeschluss weiterhin als einziger
Verwaltungsrat mit der Liquidation der aufgelösten Firma, deren Aktionär er
weiterhin war, betraut war. Damit hatte er bis zur Eintragung der Auflösung im
Handelsregister eine arbeitgeberähnliche Stellung inne.
3.4 Nach dem Gesagten bekleidete der
Beschwerdeführer bei der konkursiten R.________ SA nicht nur bis zur
Konkurseröffnung (16. Oktober 2001), sondern bis zur Löschung der Firma im
Handelsregister (8. Februar 2002) eine arbeitgeberähnliche Stellung. Die
Vorinstanz prüfte einlässlich die Anspruchsberechtigung für die Zeit nach der
Konkurseröffnung und verneinte diese mit zutreffender Begründung (angefochtener
Entscheid S. 6 ff., Erw. 4.3). Darauf wird verwiesen. Diese Erwägungen gelten
auch für den hier noch verbleibenden Zeitraum vom 9. Februar bis zum 12. März 2002.
Daran vermögen die Vorbringen in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde nichts zu
ändern.
(…)." (cfr. STFA del 14 luglio 2003 nella causa C., C 83/03)
La nostra Massima Istanza
si è riconfermata nella propria giurisprudenza in una decisione del 10 febbraio
2005 nella causa Seco contro F. e Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich
(C 295/03), in cui il TFA è stato chiamato a pronunciarsi circa il diritto alle
indennità di disoccupazione, prima della cancellazione a Registro di Commercio
della Sagl, nel caso di un assicurato a cui è stata affidata la liquidazione
della società per la quale egli è stato iscritto quale socio gerente con
diritto di firma individuale.
Al riguardo cfr. anche
STFA del 20 aprile 2005 nella causa P., C 75/04.
Dunque, secondo la
giurisprudenza federale, al membro del consiglio di amministrazione e al socio
gerente cui è affidata la liquidazione della SA e/o della Sagl non va
riconosciuto il diritto alle indennità di disoccupazione, ritenuta la sua
posizione analoga a quella di un datore di lavoro, fino al momento in cui la
società viene cancellata dal Registro di commercio.
In una sentenza del 13
aprile 2006 nella causa Amt für Wirtschaft und Arbeit, Basel c/ F., C 298/05
l’Alta Corte, accogliendo il ricorso inoltrato dall’Ufficio del lavoro contro
la sentenza del Tribunale cantonale che aveva riconosciuto il diritto alle
indennità di un assicurato socio gerente e liquidatore di una Sagl, ha ricordato
che gli organi di una società durante la liquidazione conservano le proprie
competenze legali e statutarie e quindi possono proseguire gli affari della
ditta fino alla relativa vendita o scioglimento. Pertanto, essendo ancora
possibile per le persone con posizione analoga a quella di un datore di lavoro
influenzare le decisioni della società, permane un rischio di abuso. Non va comunque
misconosciuto che in tali condizioni la situazione giuridica può essere in
contraddizione con le circostanze economiche della fattispecie.
E’ poi
utile rilevare che il TFA con sentenza del 3 aprile 2006 nella causa
Oeffentliche Arbeitslosenkasse des Kantons Solothurn c/ H., C 267/04, pronunciandosi
in merito al caso di un assicurato che, sia al momento del licenziamento da
parte della Sagl, sua datrice di lavoro, che successivamente al termine
effettivo del rapporto di lavoro fino alla radiazione dal registro di commercio
della società, il cui fallimento è stato sospeso per mancanza di attivi, era
Considerandi
organo della ditta - socio gerente con diritto di firma individuale - e vi
partecipava finanziariamente, ha stabilito:
" (…)
4.
4.
H.________ war sowohl bei der (fristlosen)
Kündigung am 28. September 2003, die er namens der Arbeitgeberin unterzeichnet
hatte, als auch nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses bis zur Löschung der
GmbH im Handelsregister Organ der Firma und finanziell massgeblich an ihr
beteiligt.
Er blieb über die Beendigung des
Arbeitsverhältnisses hinaus einzelzeichnungsberechtigter Geschäftsführer und
Gesellschafter. Im Sinne der Rechtsprechung gilt er
als arbeitgeberähnliche Person.
4.2
Damit eine arbeitgeberähnliche Person Anspruch
auf Arbeitslosenentschädigung hat, muss ihr Ausscheiden aus der Firma endgültig
sein. Dieses Ausscheiden muss anhand eindeutiger Kriterien gemessen werden können,
welche keinen Zweifel am definitiven Austritt aus der Firma übrig lassen (ARV
2003.
S. 240 [Urteil F. vom 14. April 2003, C 92/02]). Die Rechtsprechung hat
wiederholt darauf abgestellt, ob der Eintrag der betreffenden Person im
Handelsregister gelöscht worden ist (ARV 2002 S. 185; bestätigt im Urteil K.
vom 8. Juni 2004 [C 110/03] mit zahlreichen Hinweisen). Denn erst mit der
Löschung des Eintrags ist das Ausscheiden der arbeitgeberähnlichen Person aus
der Firma für aussenstehende Dritte erkennbar. Als weiteres Kriterium für den
Austritt aus der Firma wird der Konkurs genannt. Indessen ist zu beachten, dass
die Gesellschaftsorgane während einer allfälligen Liquidation ihre gesetzlichen
und statutarischen Befugnisse beibehalten, soweit sie zur Durchführung der
Liquidation erforderlich sind und dem Liquidationszweck nicht entgegenstehen
(von Steiger, Zürcher Kommentar, 4. Aufl., N 8 ff. zu Art.
823.
OR) und die daraus abgeleiteten Handlungen ihrer Natur nach nicht
von den Liquidatoren vorgenommen werden können. Dazu kann auch die
Weiterführung des Geschäfts bis zu dessen Verkauf oder Auflösung gehören (AHI
1994.
S. 37 Erw. 6c mit Hinweisen auf Rechtsprechung und Lehre). Daher haben
auch arbeitgeberähnliche Personen, die als Liquidatoren eingesetzt werden,
während der Liquidation in der Regel keinen Anspruch auf
Arbeitslosenentschädigung (ARV 2002 S. 183 [Urteil S. vom 19. März 2002, C
373/00]).
4.3
Vorliegend hat jedoch keine normale Liquidation
im Sinne von Art. 739 ff. OR stattgefunden. Wie sich aus dem
Handelsregisterauszug der erwähnten GmbH ergibt, wurde am 30. Oktober 2003 der
Konkurs über die Gesellschaft eröffnet. Das Konkursverfahren wurde jedoch am 6.
Januar 2004 mangels Aktiven eingestellt. Bei einer solchen Einstellung des
Konkurses gibt es in der Regel nichts mehr zu liquidieren. Ausserdem wird in
diesen Fällen die Firma nach Art. 66 Abs. 2 HRegV
von Amtes wegen nach drei Monaten im Handelsregister gelöscht. Dies geschah
vorliegend am 16. April 2004. Der Beschwerdegegner hat sich am 18. Dezember
2003.
zum Bezug von Arbeitslosenentschädigung angemeldet. Bis 16. April 2004
blieb er wohl in arbeitgeberähnlicher Stellung im Handelsregister eingetragen. Angesichts
der von Amtes wegen anstehenden Löschung der Gesellschaft im Handelsregister
konnte in dieser Zeitspanne jedoch nichts Relevantes mehr geschehen.
Insbesondere war es kaum noch denkbar, dass der Versicherte sich wieder in
seiner GmbH hätte einstellen und ein Einkommen erzielen können. Damit bestand
kein Missbrauchsrisiko mehr, weshalb dem Versicherten die bis 16. April 2004
andauernde arbeitgeberähnliche Stellung nicht als Grund zur Verneinung des
Anspruchs auf Arbeitslosenentschädigung entgegengehalten werden kann. Die
erwähnte Rechtsprechung (ARV 2003 S. 183) ist auf arbeitgeberähnliche Personen
von Firmen, über die der Konkurs mangels Aktiven wieder eingestellt wird, nicht
analog anwendbar." (cfr. STFA
del 3 aprile 2006 nella causa Oeffentliche Arbeitslosenkasse des Kantons
Solothurn c/ H., C 267/04, consid. 4; le sottolineature sono del
redattore)
In una
sentenza del 2 giugno 2006 nella causa Unia Arbeitslosenkasse c/ B., C 324/05, l’Alta
Corte ha altresì confermato il giudizio del Tribunale delle assicurazioni
sociali di Basilea Città con cui era stata annullata la decisione della Cassa
di negare a un assicurato il diritto alle prestazioni, in quanto, visto che al
momento dell’iscrizione in disoccupazione - coincidente con l’apertura del
fallimento della società - egli ne era ancora il presidente del CdA con firma
collettiva a due, la sua posizione era stata ritenuta analoga a quella di un
datore di lavoro.
Il TFA ha,
in particolare, sottolineato che con l’apertura del fallimento il potere degli
organi della società viene limitato.
Di
conseguenza il caso dell’assicurato, che non era liquidatore della società, non
presentava più alcun rischio di abuso. L’assicurato, inoltre, appena saputo,
mediante la decisione formale della Cassa, del rifiuto delle indennità, aveva
richiesto la cancellazione della propria iscrizione a RC.
2.7
Nell’evenienza
concreta dagli atti di causa emerge che l’assicurato nel 1998 è stato iscritto
a Registro di commercio quale socio gerente con una quota di fr. 45'000.-- su
un capitale di fr. 50'000.-- e diritto di firma collettiva a due della __________.
L’ulteriore
quota sociale di fr. 5'000.-- è detenuta dalla __________ (cfr. estratto RC reperibile
in internet sul sito www.zefix.ch).
Scopo
sociale della Sagl è:
"
Führung und Betrieb des __________ der __________
in __________."
In effetti tra la __________
e la __________, nel maggio 1998, è stato concluso un contratto di affitto ai
sensi dell’art. 275 CO, il cui oggetto produttivo di utilità concesso
all’affittuario perché ne usasse e raccogliesse i proventi è rappresentato dal
negozio della stazione di benzina __________, sita in Via __________ a __________.
Quale controprestazione è stato concordato un fitto di fr. 42'600.-- annui in
favore della __________ (cfr. doc. 17).
Tale contratto è poi
stato rinnovato nel gennaio 2001 e come fitto è stato pattuito il 7% dell’utile
dello __________ (cfr. doc. 16).
Il 29 novembre 2004
l’assicurato, quale gerente della __________, ha disdetto il contratto con la __________
per il 31 maggio 2005 (cfr. doc. H).
La __________ ha preso
atto della disdetta e l’ha accettata con scritto del 23 dicembre 2004 (cfr. doc.
8).
Il ricorrente si è
iscritto in disoccupazione postulando il versamento di indennità di
disoccupazione a decorrere dal 1° settembre 2005 (cfr. doc. 25).
La Cassa, con decisione del
20.
ottobre 2005, gli ha negato tale diritto a causa della sua posizione analoga
a quella di un datore di lavoro all’interno della __________ (cfr. doc. E).
Tale provvedimento, dopo
che l’assicurato è stato sentito in ossequio dell’art. 42 LPGA (cfr. doc. 14=G),
è stato confermato con decisione su opposizione del 30 gennaio 2006 (cfr. doc.
A).
Nel mese
di febbraio 2006 l’iscrizione del ricorrente a RC è stata modificata, nel senso
che lo stesso, a partire da quel momento, è socio senza diritto di firma. La
società, dal 15 maggio 2006, è in liquidazione. Non risultano essere stati
nominati dei liquidatori (cfr. estratto RC).
2.8
Questa Corte, chiamata ora a
pronunciarsi, non condivide la soluzione alla quale è giunta la Cassa.
Il TCA rileva innanzitutto
che dallo scopo sociale della __________, vertente sulla gestione del __________
della stazione di benzina della __________ di __________, si evince che la Sagl
è stata fondata nel 1998 esclusivamente per poter concludere il contratto di
affitto con la __________.
Pertanto con la fine del
contratto di affitto tra la __________ e la __________ lo scopo sociale di
quest’ultima si è esaurito e non poteva più essere perseguito.
La __________ non aveva
conseguentemente l’opportunità di svolgere una propria attività.
Questa conclusione appare
tanto più fondata se si considera che alla fine di aprile 2005, ossia un mese
prima del termine del contratto tra la __________ e la __________, è stata
costituita __________ di cui __________ è socia gerente con una quota di fr.
45'000.-- e la __________, quale altra socia, ha una quota di fr. 5'000.--. Lo
scopo sociale coincide esattamente con quello che aveva la __________, ovvero
la conduzione del __________ della stazione di benzina di __________ (cfr.
relativo estratto RC).
Va, per di più,
evidenziato che nella __________ l’assicurato non era l’unico gerente, bensì
era affiancato da un altro gerente con firma collettiva a due, il quale
rappresentava il gruppo __________. Più precisamente nel periodo ottobre 1998 –
febbraio 2002 accanto al ricorrente vi era __________ e dal febbraio 2002 al
novembre 2005 __________ (cfr. estratto RC; doc. X).
Il nominativo di __________
appare, del resto, anche nella __________, in qualità di ulteriore gerente con
firma collettiva a due (cfr. estratto RC).
Per inciso è utile rilevare
che anche __________, che dal novembre 2004 al dicembre 2005 è stato iscritto a
RC per la __________ con firma collettiva a due, dall’aprile 2005 è iscritto
nella __________ con firma collettiva a due (cfr. estratti RC).
L’art. 11 degli Statuti
della __________ prevede poi che:
"
Die Geschäftsführung fasst ihre Beschlüsse und
vollzieht ihre Wahlen mit der absoluten Mehrheit der abgegebenen Stimmen, wobei
die jeweilige Abstimmung nach Köpfen erfolgt.
Bei Stimmengleichheit hat der Vertreter der __________
in der Geschäftsführung den Stichentscheid." (Doc. 9)
Visto che in caso di
parità dei voti il voto del rappresentante della __________ decideva, ogni
decisione dell’assicurato era vincolata al consenso del gruppo __________.
Egli, perciò, dal momento
in cui la disdetta del rapporto contrattuale con la __________ è diventata
effettiva, non poteva determinare le scelte della ditta, né influenzarle in
maniera determinante.
In simili condizioni,
occorre concludere, in relazione all’attività della __________, non solo che il
ricorrente, come da lui dichiarato alla Cassa nel mese di novembre 2005 (cfr.
doc. 14=G), a partire dalla fine del contratto di affitto con la __________ (maggio
2005), allorché oltretutto il negozio stesso era già stato affidato alla
gestione di un’altra società - la __________ -, non intendeva più riprendere
l’attività, ma anche che la stessa nemmeno avrebbe potuto essere riattivata e che
conseguentemente l’assicurato non avrebbe potuto essere riassunto quale gerente
del negozio di __________.
Era, quindi, impossibile
operare allo scopo di riprendere l’attività.
La ditta è stata mantenuta,
nonostante la cessazione dell’attività, unicamente per regolare le pendenze
economiche e contabili fra la stessa e il gruppo __________, come risulta dai
movimenti bancari prodotti dall’assicurato (cfr. doc. R-GG).
Al riguardo giova, peraltro,
sottolineare che il ricorrente ha dichiarato che a far tempo dal 31 maggio 2005
gli è stato inibito l’accesso al collegamento e-banking e revocata la procura
bancaria della __________ (cfr. doc. X).
In effetti dal formulario “Firme
autorizzate” dell’__________ emerge che dal 1° giugno 2005 l’assicurato
aveva soltanto un diritto di firma collettiva a due con __________ in relazione
al conto bancario della __________ (cfr. doc. HH).
Inoltre da un messaggio di
posta elettronica del 6 luglio 2006 inviato da un dipendente della banca citata
all’avvocato RA 1 si evince che in caso di revoca di una firma individuale a
favore di una firma collettiva, il diritto di accesso individuale al servizio
e-banking viene adeguato escludendo l’accesso ai conti all’ex beneficiario
della firma individuale (cfr. doc. II).
D’altronde la __________,
dal febbraio 2006, non aveva più alcun gerente. Essa è, dunque, stata
dichiarata sciolta d’ufficio nel mese di maggio 2006 giusta gli art. 813 cpv. 2
CO, 86 cpv. 2 e 88a ORC, in quanto nel termine assegnatole non ha proceduto a
nominare un nuovo gerente e rappresentante e a fissare il domicilio della
stessa (cfr. doc. L; estratto RC).
Con riferimento alla
posizione di socio gerente con una quota di fr. 19'000.-- nella __________, la
cui altra quota di fr. 1'000.-- è detenuta dalla moglie (cfr. estratto RC), occorre
indicare che tale attività - che l’assicurato ha quantificato in un’ora alla
settimana (cfr. doc. F) -, venendo già svolta parallelamente all’occupazione presso
la __________, non ha pregiudicato la sua idoneità al collocamento (cfr. STFA
del 17 ottobre 2005 nella causa SECO c/ F., C 1/05, consid. 3.3.).
A tale proposito va
ricordata la giurisprudenza secondo cui un assicurato che, pur
conservando una posizione analoga a un datore di lavoro presso una ditta, si
iscrive in disoccupazione dopo aver lavorato quale dipendente per una durata di
almeno sei mesi presso un'altra ditta ha diritto alle prestazioni
dell’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. STFA del 3 gennaio 2005 nella
causa T., C 119/04; SVR 2004 ALV Nr. 15 e a contrario STFA del 16 settembre
2004.
nella causa E., C 71/04).
Inoltre va
rilevato, da un lato, che l’assicurato in relazione all’attività accessoria
presso la __________ ha dichiarato di avere guadagnato per il 2003 e il 2004
solo fr. 1'600.-- annui (cfr. doc. 43, 44, 63), dall’altro, che tale ditta
negli anni di esercizio 2003 e 2004 ha conseguito un utile particolarmente esiguo,
di fr. 2'969.-- annui (cfr. doc. 45).
La concreta fattispecie non
presentava, pertanto, un rischio di abuso, e meglio il rischio che venisse
elusa la regolamentazione in materia di indennità per lavoro ridotto, in
particolare l’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, che contempla la preclusione di tali
prestazioni, tra l’altro, alle persone che, come soci, compartecipi finanziari
o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda,
determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di
lavoro, come anche ai loro coniugi occupati nell'azienda.
Del resto,
come visto sopra (cfr. consid. 2.3.; 2.4, 2.6.), in situazioni paragonabili
alla presente fattispecie la giurisprudenza federale, in particolare la STFA
del 17 marzo 2003 nella causa D., C 219/02; STFA del 3 aprile 2006 nella causa
Oeffentliche Arbeitslosenkasse des Kantons Solothurn c/ H., C 267/04 e STFA del
2.
giugno 2006 nella causa Unia Arbeitslosenkasse c/B., C 324/05, ha ammesso per
principio il riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione.
Alla
luce di tutto quanto evidenziato, a mente del TCA la decisione su opposizione
impugnata deve essere annullata e gli atti retrocessi
all'amministrazione affinché, se sono dati gli ulteriori presupposti, proceda a
versare all’assicurato le indennità di disoccupazione richieste a partire dal 5
settembre 2005.
2.9
Secondo
l'art. 61 lett. g LPGA il ricorrente che vince la causa ha diritto al rimborso
delle ripetibili secondo quanto stabilito dal tribunale delle assicurazioni.
L'importo è determinato senza tener conto del valore litigioso, ma secondo
l'importanza della lite e la complessità del procedimento.
La
disposizione transitoria dell'art. 82 cpv. 2 LPGA stabilisce poi che i Cantoni
devono adeguare la loro legislazione alla presente legge entro cinque anni a
partire dalla sua entrata in vigore. Fino a quel momento sono valide le
prescrizioni cantonali in vigore precedentemente (cfr. DTF 129 V 115).
Al
riguardo l'Alta Corte, in una decisione del 20 agosto 2003 nella causa B., C
56/03, ha, in particolare, sviluppato le seguenti considerazioni:
"
(…)
1.2
Neu verankert Art. 61 lit. g Satz 1 ATSG für
sämtliche von diesem Gesetz erfassten Regelungsgebiete, einschliesslich die
Arbeitslosenversicherung (Art. 2 ATSG in Verbindung mit Art. 1 AVIG in der seit
1.
Januar 2003 geltenden Fassung), einen Anspruch der obsiegenden Beschwerde
führenden Person auf Ersatz der Parteikosten. Nach der Rechtsprechung ist diese
geänderte prozessrechtliche Norm des Bundesrechts - im Unterschied zu den mit
dem ATSG geänderten materiellrechtlichen Vorschriften - ab dem Tag dessen
Inkrafttretens am 1. Januar 2003 sofort anwendbar geworden; vorbehalten bleiben
anders lautende Übergangsbestimmungen (BGE 129 V 115 Erw. 2.2, 117 V 93 Erw.
6b, 112 V 360 Erw. 4a; RKUV 1998 Nr. KV 37 S. 316 Erw. 3b; Urteil E. vom 20.
März 2003 [I 238/02] Erw. 1.2). Von den im ATSG enthaltenen Übergangsregelungen
ist allein Art. 82 Abs. 2 ATSG verfahrensrechtlicher Natur. Danach haben die
Kantone ihre Bestimmungen über die Rechtspflege diesem Gesetz innerhalb von
fünf Jahren nach seinem Inkrafttreten anzupassen; bis dahin gelten die
bisherigen kantonalen Vorschriften.
§ 28 Abs. 2 des Zuger Gesetzes über den
Rechtsschutz in Verwaltungssachen vom 1. April 1976
(Verwaltungsrechtspflegegesetz; Bereinigte Gesetzessammlung 162.1) sieht vor,
dass im Rechtsmittelverfahren der ganz oder teilweise obsiegenden Partei eine
Parteientschädigung nach Massgabe ihres Obsiegens zuzusprechen ist, ohne einzelne
Gebiete des Verwaltungs-, insbesondere des Sozialversicherungsrechts hievon
auszunehmen. Materiellrechtlich genügt die kantonale Regelung damit den
bundesrechtlichen Vorgaben des Art. 61 lit. g Satz 1 ATSG. Hinsichtlich des
grundsätzlichen Anspruchs der obsiegenden Partei auf Parteientschädigung (auch)
im Arbeitslosenversicherungsprozess ist der zugerische Gesetzgeber mithin zu
keiner Anpassung des Verwaltungsrechtspflegegesetzes innert fünf Jahren
gehalten, womit der übergangsrechtliche Art. 82 Abs. 2 ATSG hier - wovon im
vorliegenden Fall auch die Vorinstanz ausgegangen ist - keine eigenständige
Rechtswirkung entfaltet, die
der sofortigen Anwendbarkeit des Art. 61 lit. g
Satz 1 ATSG entgegenstünde. (…)"
(cfr. STFA del 20 agosto 2003 nella causa B., C 56/03, consid. 1)
Secondo
l'art. 22 della legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale
delle assicurazioni (LPTCA), il ricorrente che vince la causa ha diritto nella
misura stabilita dal giudice al rimborso delle spese processuali, dei disborsi
e delle spese di patrocinio (cpv. 1). L'importo delle ripetibili è determinato
in relazione alla fattispecie ed alla difficoltà del processo, senza tener
conto del valore litigioso (cpv. 2).
Ora,
visto il tenore dell'art. 22 LPTCA suenunciato e alla luce della giurisprudenza
federale appena illustrata, anche nel nostro Cantone, la regolamentazione
cantonale non deve essere adeguata all'art. 61 lett. g LPGA, in quanto conforme
a quest'ultimo (cfr. DTF 130 V 320 consid. 2.1.).
Va
inoltre ricordato che, di regola, le ripetibili sono assegnate al ricorrente
vincente in causa e rappresentato da un'organizzazione sindacale (DTF 122 V
278; STFA non pubblicata dell'8 luglio 1997 nella causa D., I 73/96; STFA non
pubblicata 3 febbraio 1998 nella causa M.P., I 7/97; STFA non pubblicata del 30
settembre 1998 nella causa A.C.F.R., I 462/97 e STFA non pubblicata del 13
gennaio 2000 nella causa K.K., U 284/99 circa il diritto a ripetibili della
persona cognita in materia), anche in assenza di una esplicita richiesta (DTF
118.
V 139).
Al
proposito, il Tribunale Federale, nella sentenza pubblicata in DTF 126 V 11, ha
avuto occasione di ricordare che:
"
Dans un arrêt du 12 juillet 1996 (ATF 122 V 278),
le Tribunal fédéral des assurances a changé sa jurisprudence en matière de
droit aux dépens. Il a jugé qu'une partie représentée par l'Association suisse
des invalides (ASI) et qui obtient gain de cause a droit à une indemnité de
dépens, tant pour la procédure de recours fédérale (ATF 122 V 280 consid.
3e/aa) que pour la procédure cantonale (VSI 1997 p. 36 consid. 5). A cette
occasion, la Cour de céans a laissé indécis le point de savoir si cette
réglementation est applicable lorsque d'autres organismes offrent une
représentation qualifiée aux assurés (ATF 122 V 280 consid. 3e/bb).
Selon la jurisprudence, peuvent également prétendre
des dépens les assurés qui sont représentés par le Service juridique de la
Fédération suisse pour l'intégration des handicapés (SVR 1997 IV n° 110 p.
341), Pro infirmis (arrêt non publié K du 30 avril 1998), l'Union Helvetia
(arrêt non publié B. du 3 février 1995), le Syndicat industrie et bâtiment
(arrêt non publié S. du 18 octobre 1982), un médecin (consid. 7 non publié de
l'arrêt ATF 122 V 230), la rédaction du Schweizerischer Beobachter (arrêt non
publié H. du 15 février 1999), le Patronato INCA (arrêt non publié G. du 19
novembre 1998), CARITAS (arrêt non publié P. du 28 mai 1998), diverses
communautés de travail de malades et d'invalides (consid. 4 non publié dans
Praxis 1998 n° 59 p. 374; arrêts non publiés S. du 28 novembre 1989 et H. du 7
mars 1986), l'avocat d'une assurance de protection juridique (arrêt non publié
H. du 27 janvier 1992), le Centro Consulenze (arrêt non publié F. du 6 avril
1990) et l'association Schweizerische Multiple Sklerose (arrêt non publié S. du
3.
février 1999)."
In simili condizioni, visto l'esito della procedura, la Cassa
verserà all'assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, fr. 1’000.-- a titolo di
ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è accolto.
§ La
decisione su opposizione impugnata è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati alla
Cassa CO 1 affinché, se dati gli ulteriori presupposti, versi all’assicurato le
indennità di disoccupazione richieste.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Cassa
verserà all’assicurato la somma di fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili (IVA
inclusa)
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella
impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o
del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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