38.2006.23
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7 giugno 2006Italiano37 min
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Numero d'incarto:
38.2006.23
Data decisione, Autorità:
07.06.2006, TCA
Titolo:
Assicurato ritenuto inidoneo al collocamento sulla base di un rapporto dello psichiatra fiduciario che non l'ha visto (non si è presentato). Avrebbe dovuto invece essere informato sulle conseguenze della mancata collaborazione e disporre di un termine. Ricerche di lavoro nemmeno valutate.Rinvio atti
IDONEITÀ AL COLLOCAMENTO
OBBLIGO DI COLLABORARE
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
art. 8 cpv. 1 let. e LADI
art. 15 LADI
art. 43 cpv. 3 LPGA
LPTCA
art. 1a LPTCA
art. 1a, 2 cpv. 5 LPTCA
Raccomandata
Incarto n.
38.2006.23
rs/td
Lugano
7 giugno 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
con redattore:
Raffaella Sartoris, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 4 marzo 2006 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 22
febbraio 2006 emanata da
Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 22 febbraio 2006 la Sezione del lavoro ha
confermato la precedente decisione del 29 dicembre 2005 (cfr. doc. 22) con cui RI
1 è stato ritenuto inidoneo al collocamento a decorrere dal 1° dicembre 2005.
L’amministrazione
al riguardo si è così espressa:
"
(…)
1.
Il signor RI 1 (1975) si è riscritto in disoccupazione in data 12 ottobre
2005 (termine quadro per la riscossione: 27.04.2004 - 26.04.2006; guadagno
assicurato: 4'050), alla ricerca di un impiego a tempo pieno come meccanico di
automobili.
In data 13 dicembre
2005 l'Ufficio regionale di collocamento (in seguito: URC) di __________ ha
sottoposto all'Ufficio giuridico della Sezione del lavoro (in seguito: UG), per
esame e decisione, il caso del signor RI 1, mediante Richiesta di verifica
dell'idoneità al collocamento del seguente tenore:
"(...) L'assicurato si sottopone al controllo della
disoccupazione dal 27.4.2004 (2° TQ). Egli si è regolarmente sottoposto al
controllo della disoccupazione da quella data sino al mese di marzo 2005 presso
l'URC di __________, trasferendo quindi il controllo dal mese di marzo 2005
presso l'URC di __________. In data 10.5.2005 è stato assegnato al corso III millennio,
corso che è stato interrotto dopo pochi giorni. A partire dal mese di marzo ha
inviato alcuni scritti all'URC e alla Sezione del lavoro (all.1a, b, c, d, e)
nei quali si esprime in modo a dir poco irriverente nei nostri confronti.
Durante il periodo di controllo della disoccupazione all'URC di __________ non
si è presentato ad alcuni colloqui per cui il consulente in data 23 agosto ha
emesso due sanzioni rispettivamente di 10 e 15 giorni e ha proceduto a chiudere
il caso retroattivamente al 31.5.2005.
Dal 12.10.2005 si è riannunciato per il controllo della disoccupazione
presso l'URC di __________.
II 17.10.2005 sostiene un colloquio con il sottoscritto in cui non
proferisce praticamente parola e si limita a rispondere con "sì signore',
"no signore" e si congeda con il saluto militare!
II 2.11.2005 entrando all'URC incrocia un consulente e si rivolge a lui
in modo irriguardevole.
Il 7.11.2005 dopo avere consultato l'SSI esce dall'atrio prendendo a
calci una sedia. Incontra nel patio un consulente e si rivolge a lui dicendo
"siete tutti lavativi".
Il 8.11.2005 entrando all'URC incrocia un consulente e lo insulta alla
presenza di parecchie persone che erano in attesa di seguire il D&D.
Il 14.11.2005 alle ore 16 circa entra della sala D&D dell'URC e
aggredisce il consulente presente con alcuni schiaffi.
II 18.11.2005 l'Ufficio di collocamento invia una segnalazione del caso
alla polizia cantonale e alla Delegazione tutoria di __________ (all. 2, 3).
L'assicurato risponde con una lettera nella quale segnala di non avere
"nessun commento" in proposito (all.4).
Il 24.11.2005, presente la madre, il sottoscritto e il Capo ufficio
Collocamento, viene consegnata al signor RI 1 la diffida (all.5) a entrare
nell'URC, salvo nei casi in cui è stato preventivamente fissato un
appuntamento. L'assicurato accetta di partecipare ad un colloquio con il
sottoscritto e l'assistente sociale che viene fissato per il 30.11.2005 alle
ore 1000.
Il 25.11.2005, malgrado la diffida si presenta agli sportelli. Invia una
lettera ove segnala di "non prendere in considerazione" la diffida e
l'appuntamento con l'assistente sociale.
Il 30.11.2005 non si presenta al colloquio con l'assistente sociale. Gli
invio una raccomandata di richiesta di giustificazione (all. 7).
Il 1.12.2005 invio la raccomandata contenente l'appuntamento dal medico
fiduciario fissato per il 13.12.2005 alle ore 10°° (all.8). All'appuntamento
odierno dal medico non si è presentato. Rapporto del medico segue. (...)
Alla luce dei fatti sopra descritti, considerato anche il mancato
rispetto degli obblighi di controllo e l'ingiunzione a sottoporsi alla visita
da parte del medico fiduciario, l'assicurato è da ritenere idoneo al
collocamento? (...)".
La predetta
comunicazione, con i relativi annessi, è stata sottoposta in data 16 dicembre
2005 per conoscenza ed eventuali osservazioni all'assicurato, il quale è
rimasto silente (invio raccomandato correttamente intimato, ma non ritirato).
Esperiti i necessari
accertamenti e dopo aver ricevuto il rapporto medico 23 dicembre 2005 della
dottoressa __________, medico fiduciario della Sezione del lavoro, con
specializzazione in psichiatria e psicoterapia, con decisione 29 dicembre 2005
l'UG ha ritenuto il signor RI 1 non idoneo al collocamento a decorrere dal 1.
dicembre 2005.
Contro questa
decisione l'assicurato ha introdotto opposizione in data 27/31 gennaio 2006,
completata con successivo scritto 6/7 febbraio 2006.
Con scritto 15
febbraio 2006 l'UG ha trasmesso all'opponente, per conoscenza ed eventuali
osservazioni, un estratto relativo al rapporto 23 dicembre 2005 redatto dalla
dottoressa __________. Il signor RI 1 ha risposto con lettera 17/20 febbraio
2006.
(…)
3.
Nel caso in esame, dalla documentazione agli atti emerge segnatamente quanto
segue:
- il
signor RI 1 non si è presentato al colloquio di consulenza previsto per il
giorno 30 novembre 2005, alla presenza anche di un'assistente sociale. Alla
conseguente richiesta di giustificazione 30 novembre 2005, l'assicurato non ha
dato seguito;
- l'assicurato
non si è neppure presentato all'appuntamento del 13 dicembre 2005 presso il
medico di fiducia della Sezione del lavoro. L'intervento della dottoressa __________
era stato richiesto in data 1. dicembre 2005 dall'URC di __________, alfine, in
particolare, di determinare una eventuale incapacità (temporanea o definitiva,
parziale o totale) al lavoro del signor RI 1 e di precisare se e in che misura
l'assicurato fosse in grado di continuare l'esercizio della sua professione
(meccanico di automobili);
- nonostante
fosse stato formalmente diffidato, il 24 novembre 2005, dal presentarsi presso
I'URC di __________ (all'infuori degli incontri concordati secondo necessità
con il caposede), il signor RI 1 si è presentato all'URC il giorno successivo
(25 novembre). La predetta diffida, alla quale è pure seguita, in data 23
gennaio 2006, una denuncia penale presentata dalla Sezione del lavoro per reato
di violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari (art. 285 CPS), si è
resa necessaria alla luce del comportamento assunto dall'opponente in occasione
delle sue visite presso gli spazi dell'URC di __________: l'assicurato ha
infatti mostrato una marcata aggressività verbale, violenza contro oggetti e -
episodio ancora più grave e maggiormente preoccupante - in data 14 novembre
2005 ha commesso vie di fatto nei confronti di un collaboratore della Sezione
del lavoro;
- durante
il periodo di controllo della disoccupazione presso I'URC di __________,
l'assicurato non si è presentato ad alcuni colloqui di controllo. A seguito di
ciò, egli è stato sospeso, con due decisioni distinte datate 23 agosto 2005,
per la durata di 10 giorni, rispettivamente 15 giorni dal diritto alle
indennità di disoccupazione;
- con
rapporto 23 dicembre 2005 la dottoressa __________, fondandosi sulla
documentazione trasmessale dall'URC di __________ e sul colloquio telefonico
avuto con il caposede, signor __________, in data 13 dicembre 2005, ha concluso
alla necessità di fornire al signor RI 1 una assistenza medica specializzata e
alla sua piena inabilità al lavoro per motivi legati al suo stato di salute
psichico.
In considerazione di
quanto precede, fa dunque difetto, nel caso concreto, sia l'aspetto soggettivo
(volontà) sia l'aspetto oggettivo (capacità) dell'idoneità al collocamento
(art. 15 LADI). Il signor RI 1 non può dunque essere ritenuto idoneo al
collocamento, ciò già a far tempo dal 1. dicembre 2005, data alla quale sono
emersi dei dubbi sulla volontà e sulla capacità lavorativa dell'opponente e si
è quindi proceduto a sottoporre il caso del signor RI 1 al medico di fiducia."
(Doc. A)
1.2. La decisione
su opposizione è stata impugnata dall’assicurato dinanzi al TCA (cfr. doc. I;
doc. VII2 inc. 38.2006.18).
Nello
scritto del 4 marzo 2006 che l’amministrazione ha trasmesso per competenza a
questa Corte l’assicurato, in particolare, ha rilevato:
"
contesto come da ricorso già inoltrato vostra
decisione. Le cause di questa situazione sono da ricercare definitivamente
/nell'attesa di quasi 8 mesi per una tessera AVS (URC __________) /
nell'insulto da parte del collocatore nei miei confronti (URC __________)
"vada a dire in un'azienda che è un coglione…" / nel mancato pagamento
da parte di datori di lavoro di paghe e mancato rispetto contratto (causa __________)
/ nella malattia causata dall'ultimo luogo di lavoro (Causa __________).
Nell'impreparazione dei vostri addetti, quindi
desidero in modo assoluto venir risarcito sia in termini morali che in termini
monetari, dei vostri atteggiamenti inattitudinali e delle vostre manchevolezze.
Come già inviato richiesta di risarcimento pari a
fr.
• Mensilità mai
percepite (2004-2005) 27'288.--
• Indennità morale 3'000.--
• Totale
Fr. 30'288.--
(Doc. I)
1.3. La Sezione
del lavoro, in risposta, ha postulato, in via principale di ritenere il ricorso
irricevibile, in quanto non conterrebbe né una precisa esposizione dei fatti,
né una breve motivazione, né delle conclusioni chiare e precise. Per quanto
riguarda invece le pretese formulate, esse sono di competenza del giudice
civile ordinario. In via subordinata, un’integrale reiezione del ricorso con
argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr.
doc. IV).
1.4. Il 17 maggio
2006 la Sezione del lavoro ha trasmesso uno scritto dell’assicurato del 9
maggio 2006 indirizzato all’URC di __________ in cui questi si è scusato per il
suo comportamento (cfr. doc. VI + bis).
Il doc.
VI è stato inviato per conoscenza a RI 1 (cfr. doc. VII).
in
diritto
In
ordine
2.1. La Sezione
del lavoro, nella risposta di causa, ha chiesto in via principale di ritenere
il ricorso irricevibile, poiché non conterrebbe né una precisa esposizione dei
fatti, né una breve motivazione, né delle conclusioni chiare e precise (cfr.
doc. IV; consid. 1.3.).
Giusta
l’art. 61 lett. b LPGA il ricorso deve contenere, oltre alle conclusioni, una
succinta relazione dei fatti e dei motivi invocati. Se l’atto non è conforme a
queste regole, il tribunale delle assicurazioni accorda un termine adeguato
all’autore per colmare le lacune, avvertendolo che in caso di inosservanza non
si entrerà nel merito del ricorso.
L’art. 1a
LPTCA, dal canto suo, prevede che l’atto di ricorso deve essere redatto in
lingua italiana su carta semplice e contenere l’indicazione della decisione
querelata, una concisa esposizione dei fatti, una breve motivazione e le
conclusioni del ricorrente.
Ai sensi
dell’art. 2 cpv. 5 LPTCA il Giudice delegato, se il ricorso non risponde ai
requisiti stabiliti dall’art. 1a, lo ritorna al ricorrente perché lo completi,
assegnandogli un termine sufficiente non inferiore ai 15 giorni e non superiore
ai 30 giorni, con la comminatoria che altrimenti il Tribunale non entra nel
merito.
La
normativa cantonale è dunque conforme all'art. 61 lett. b LPGA (cfr. DTF 130 V
320).
In
concreto, l’istanza del 4 marzo 2006, indirizzata alla Sezione del lavoro -
quest’ultima l’ha poi trasmessa per competenza al TCA (cfr. consid. 1.2.) -, di
primo acchito sembrerebbe non contenere le conclusioni e i motivi, e meglio
parrebbe non precisare quale decisione l’assicurato chiede invece di quella
contestata e le ragioni per le quali ritiene di poter chiedere quest’altra
decisione.
Tuttavia,
da un lato, tale istanza a margine porta l’indicazione “Riguarda vostra
decisione d’inidoneità al lavoro”.
Dall’altro,
il ricorrente, all’inizio del proprio allegato, ha fatto riferimento al “ricorso
già inoltrato”.
Alla
Sezione del lavoro, in effetti, era già stata interposta l’opposizione 27
gennaio 2006 contro la decisione formale 29 del dicembre 2005 con cui
l’assicurato è stato considerato inidoneo al collocamento a far tempo dal mese
di dicembre 2005 (cfr. doc. 19, 22), nel cui complemento del 6 febbraio 2006
l’assicurato ha segnatamente specificato che “… è impossibile che sia inidoneo
ad un collocamento quando ho avuto più di un impiego nel quale le mie doti di
collaboratore e di titolare hanno avuto prevenzione nell’evitare problematiche,
attenuare conflitti e migliorare lo standard qualitativo e collaborativo
dell’azienda” e “… con questo scritto attesto la mia non solo solida
istruzione, ma inoltre idoneità sia psichica che fisica, come sempre, per
addentrarmi nel mondo del lavoro” (cfr. doc. 13).
In simili
condizioni, occorre concludere che nella presente fattispecie le esigenze
formali di cui agli art. 61 lett. b LPGA e 1a LPTCA devono essere considerate
ossequiate già al momento dell’introduzione dell’atto del 4 marzo 2006.
Nel
merito
2.2. Fondamentale
presupposto per il riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione
è, tra l'altro, che l'assicurato sia idoneo al collocamento (cfr. art. 8 cpv. 1
lett. f e 15 LADI).
Il nuovo
tenore dell'art. 15 cpv. 1 LADI, entrato in vigore il 1° luglio 2003 nell’ambito
della terza revisione della LADI (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502
segg., RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.), non ha modificato i
presupposti necessari per poter considerare un assicurato idoneo al
collocamento e quindi la giurisprudenza sviluppata in precedenza mantiene tutta
la sua validità.
Infatti,
secondo l'art. 15 cpv. 1 LADI, nel tenore in vigore fino al 30 giugno 2003,
"Il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace e
autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata". A questa formulazione
il nuovo testo, in vigore dal 1° luglio 2003, aggiunge solo "(…) e a
partecipare a provvedimenti di reintegrazione".
Inoltre, nel Messaggio
concernente la revisione della legge federale sull'assicurazione contro la
disoccupazione del 28 febbraio 2001, il Consiglio federale, circa l'art. 15
LADI, ha rilevato che:
"
Art. 15 Idoneità
al collocamento
Secondo la giurisprudenza del
Tribunale federale, l’idoneità al collocamento comporta in particolare anche la
disponibilità dell’assicurato a essere collocato, vale a dire la sua volontà di
accettare un lavoro adeguato e di seguire le istruzioni degli organi dell’AD in
materia di ricerca di un posto di lavoro, assegnazione a un posto di lavoro o a
un programma di lavoro temporaneo (PLT) ecc. E' pertanto decisivo il
comportamento dell’assicurato. L’idoneità al collocamento che è stata negata
può quindi essere nuovamente ottenuta se l’assicurato modifica radicalmente il
suo comportamento e non solo se accetta di partecipare a un provvedimento
isolato. E' quanto intende esprimere la nuova nozione di «provvedimenti di
reintegrazione» che comprende tutti i provvedimenti (compresi i colloqui di
consulenza e di controllo)."
(cfr. FF N 23 del 12 giugno
2001, pag. 2002)
L'idoneità
al collocamento deve essere quindi valutata da un duplice punto di vista.
Oggettivamente
l'assicurato deve essere idoneo al collocamento per le sue condizioni fisiche e
mentali (cfr. STFA del 3 gennaio 2005 nella causa T., C 119/04; DLA 2001
consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1a pag.
265, DLA 1995 pag. 173, DLA 1995 pag. 63; DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58 e
DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; U. Stauffer
"Die Arbeitslosen-versicherung", Schultess Polygraphischer Verlag,
Zurigo 1984, pag. 34 - 41 e, per il vecchio diritto: DTF 110 V 208 consid. 1).
Soggettivamente
la sua situazione personale deve essere tale da non impedirgli praticamente di
essere collocato. Ciò implica dunque, oltre che la volontà, anche la
disponibilità dell'assicurato a cercare ed accettare un'occupazione adeguata ai
sensi dell'art. 16 LADI, senza restringere oltremodo le possibilità di
collocamento, ponendo ad esempio condizioni di orario, di durata ed altre
ancora più strettamente legate alla sua persona (cfr. STFA del 3 gennaio 2005
nella causa T., C 119/04; DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag.
101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 54; DLA 1993/1994 pag.
222; DTF 125 V 51, consid. 6a pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216,
entrambe con riferimenti; DTF 120 V 388; DTF 115 V 436; DLA 1993/94, pag. 54;
DLA 1992 pag. 123; DLA 1992 pag. 127; DLA 1992 pag. 131-132; DLA 1992 pag.
135-136; DTF 112 V 137 consid. 3; DTF 112 V 217 consid. la; DLA 1986 n. 21; DLA
1986 n. 26; per il vecchio diritto cfr. DTF 109 V 275 consid. 2.a, 108 V 101;
DLA 1977 n. 15, 1979 n. 7, 1980 n. 24, 38, 40, 1982 n. 2).
L'assicurato dimostra una sufficiente
disponibilità al collocamento quando può dedicare un ragionevole tempo all'esercizio
di un'attività lucrativa e quando il numero di datori di lavoro in grado di
assumerlo non è eccessivamente esiguo (cfr. DTF 113 V 137 consid. 3 = DLA 1986
n. 20).
Vi è
invece inidoneità al collocamento, ad esempio, quando un assicurato per motivi
personali o familiari non può o non vuole impegnare la sua capacità lavorativa
come normalmente lo pretende un datore di lavoro.
Assicurati
che, a causa di ulteriori impegni o di particolari circostanze personali,
vogliono lavorare soltanto durante certi giorni o durante un certo numero di
ore settimanali, possono essere riconosciuti idonei al collocamento soltanto
molto condizionatamente.
Quando
l'assicurato è talmente limitato nella scelta di un’occupazione da rendere
molto incerto il ritrovamento di un posto di lavoro occorre pronunciare
l'inidoneità al collocamento. Il motivo della limitazione nelle possibilità di
lavoro non ha nessuna importanza (STFA del 10 febbraio 2005 nella causa M., C
245/04; STFA del 3 gennaio 2005 nella causa T., C 119/04; DLA 1998 consid. 3a
pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 59; DTF 120 V 388,
DLA 1992 pag. 123, DTF 112 V 137 consid. 3, DTF 112 V 217, DLA 1986 n. 21 e n.
26; per il vecchio diritto cfr.: DTF 110 V 208, 109 V 275 consid. 2; DLA 1982
n. 10, 1980 n. 38, 1979 n. 7, 1977 n. 16 e n. 27).
L'idoneità
al collocamento dell'assicurato non deve inoltre essere ostacolata dal mancato
rispetto di norme di diritto pubblico (cfr. Stauffer, op.cit., pag. 37 e pag.
53-56).
Riguardo
a quest'ultimo aspetto va sottolineato che se e fintanto che l'assicurato non
beneficia di un'autorizzazione di lavoro l'idoneità al collocamento, e, di
conseguenza, il diritto all'indennità di disoccupazione, deve essere negato
(cfr. SVR 2001 ALV Nr. 3, pag. 5, DTF 125 V 465; DTF 120 V 379 - 380; DTF 120 V
395; DLA 1993/1994, pag. 12; vedi inoltre Nussbaumer, op. cit., cifra marginale
217, pag. 87 e Gerhards, "Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz", Vol. I, note 10 e 55 all'art. 15).
Il TFA ha
pure stabilito che l'idoneità al collocamento non è soggetta a graduazioni nel
senso che esisterebbero situazioni intermedie tra l'idoneità al collocamento e
l'inidoneità al collocamento (idoneità parziale).
O la
persona assicurata è collocabile, in particolare disposta ad accettare un
lavoro esigibile in ragione di almeno il 20% di n pensum normale, oppure
non lo è (cfr. DTF 125 V 58 consid. 6a e riferimenti ivi menzionati).
E' dal
profilo della perdita di lavoro computabile (art. 11 cpv. 1 LADI) che occorre
esaminare in che misura una persona assicurata è disposta o in grado di
assumere un'occupazione adeguata a tempo pieno (cfr. DLA 2001 N. 5, consid. 2,
pag. 78; DTF 126 V 124, consid. 2, pag. 126, DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58
e riferimenti; STFA del 12 maggio 2004 nella causa G., C 287/03).
2.3. L’art.
43 cpv. 1 LPGA regola l'"Accertamento" e stabilisce che
l’assicuratore esamina le domande, intraprende d’ufficio i necessari
accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno. Le informazioni
date oralmente devono essere messe per scritto.
A proposito del valore
probatorio di un protocollo allestito dall'amministrazione, il TFA ha osservato
che:
" (…)
3.1.1 Zur Frage, ob das Protokoll vom 16.
September 2003 ein taugliches Beweismittel darstellt, ist die Rechtsprechung zu
beachten, wonach eine formlos eingeholte und in einer Aktennotiz festgehaltene
mündliche oder telefonische Auskunft nur insoweit zulässig ist, als damit
blosse Nebenpunkte, namentlich Indizien oder Hilfstatsachen, festgestellt werden.
Dagegen kommt grundsätzlich nur die Form einer schriftlichen Anfrage und
Auskunft in Betracht, wenn Auskünfte zu wesentlichen Punkten des
rechtserheblichen Sachverhaltes einzuholen sind (BGE 117 V 285 Erw. 4c mit
Hinweis). Hält ein Mitarbeiter eines Versicherers den Inhalt eines
Telefongesprächs schriftlich fest und bestätigt die befragte Person mit ihrer
Unterschrift ausdrücklich, dass die Wiedergabe des Gesprächs korrekt ist, ist
diesem Schriftstück unter Umständen Beweiswert zuzuerkennen (RKUV 2003 Nr. U
473 S. 49 Erw. 3.2 mit Hinweisen). Ein solcher ist auch mit Blick auf Art. 43
Abs. 1 ATSG gegeben (vgl. Kieser, ATSG-Kommentar, Zürich 2003, N 33 zu Art.
43). Die schriftlich festgehaltenen Angaben vom 25. August und 16. September
2003 stellen zudem lediglich Bestätigungen des rechtserheblichen Sachverhaltes
dar, welcher gemäss Meldung vom 29. Juli 2003 zur Einstellung führte. Überdies
war der Kerngehalt aller Aussagen des Herrn T.________ identisch in dem Sinne,
dass sich der Versicherte nicht mehr vereinbarungsgemäss bei ihm gemeldet habe,
weshalb es zu keiner Anstellung gekommen sei. Hiezu konnte der Versicherte im
Rahmen der Gewährung des rechtlichen Gehörs (Art. 42 ATSG) schriftlich Stellung
nehmen, sodass keine Ungleichbehandlung der Parteien bei der Beweiserhebung
vorliegt. (…)." (cfr. STFA del 22 dicembre 2004 nella causa S., C
116/04))
L’art. 43 cpv. 2 LPGA prevede
che se sono necessari e ragionevolmente esigibili esami medici o specialistici
per la valutazione del caso, l’assicurato deve sottoporvisi.
Se l’assicurato o altre
persone che pretendono prestazioni, nonostante un’ingiunzione, rifiutano in
modo ingiustificato di compiere il loro dovere d’informare o di collaborare,
l’assicuratore può, dopo diffida scritta e avvertimento delle conseguenze
giuridiche e dopo aver impartito un adeguato termine di riflessione, decidere
in base agli atti o chiudere l’inchiesta e decidere di non entrare in materia
(art. 43 cpv. 3 LADI).
L'art. 43
cpv. 3 LPGA parte dal presupposto che esistono dei doveri di collaborazione e
di informazione. La formulazione è generale, per cui, considerando anche lo
scopo di tale norma, ossia di sanzionare la violazione del dovere di informare
e di collaborare, esso non si riferisce unicamente all'art. 43 cpv. 2 LPGA, bensì
anche ad altre disposizioni previste dalla LPGA, come l'art. 28 cpv. 3 LPGA che
contempla il dovere di svincolare dal segreto tutte le persone e tutti i
servizi affinché possano fornire le informazioni necessarie (cfr. anche art. 29
cpv. 2, 28 cpv. 2, 44, 31 LPGA).
La
violazione del dovere di collaborazione e informazione è rilevante solo nel
caso in cui avvenga in modo ingiustificato.
Le
sanzioni contemplate in questo disposto possono essere inflitte solo dopo
diffida scritta, avvertimento delle conseguenze giuridiche e assegnazione di un
termine di riflessione per decidere. Tale procedura non prevede né eccezioni,
né deroghe, nemmeno se risulta chiaro che la persona interessata non vuole in
ogni caso adempiere questo obbligo.
L'art. 43
cpv. 3 LPGA prevede due sanzioni: l'autorità amministrativa può decidere in
base agli atti o decidere di non entrare nel merito. La norma non indica come
scegliere fra le due possibilità. Comunque, secondo la prassi, la facoltà di
non entrare nel merito va utilizzata con un certo riserbo. Se, infatti, sulla
base degli atti è possibile prendere una decisione di merito, non va emanato un
provvedimento di irricevibilità (cfr. DTF 131 V 42; STCA del 12 maggio 2005
nella causa D., 39.2005.1; U. Kieser, op. cit. ad art. 43, n. 36-41).
A
proposito dell'art. 43 cpv. 3 LPGA il TFA, in una causa inerente
l'assicurazione contro le malattie, in una sentenza pubblicata in DTF 129 V
267, ha affermato che:
"
(…)
5.3 En relation avec les circonstances de fait
qui déterminent la quotité de la surprime (motif du retard et situation financière
de l'intéressé), la caisse ne pouvait non plus, comme l'ont relevé à juste titre
les premiers juges appliquer le taux maximum prévu par la loi (50%) sans avoir
au préalable cherché à établir d'une manière ou d'une autre les circonstances déterminantes
(motifs du retard et situation personnelle de l'intéressé). Il est vrai que les
déclarations de ce dernier en procédure cantonale (lettre du 16 novembre 2001) laissent
augurer certaines difficultés quant à sa collaboration à la procédure. Il
convient toutefois de rappeler, sur ce point, que selon les circonstances, l'assureur
social se heurtant à un manque de collaboration d'une partie peut, après lui avoir
imparti un délai pour respecter ses obligations et l'avoir avertie des
conséquences de son attitude, se prononcer en l'état du dossier; le cas échéant,
il pourra rejeter la demande présentée par cette partie en considérant que les faits
dont elle entend tirer un droit ne sont pas démontrés (cf. ATF 117 V 264
consid. 3b et les références). Au lieu de se prononcer sur le fond, en l'état
du dossier, l'assureur peut également, cas échéant, rendre une décision d'irrecevabilité
de la demande dont il est saisi (cf. ATF 108 V 230 s. consid. 2; v. également UELI KIESER, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, Zurich 1999, ch. 229, pp. 108 s.; MAURER,
Unfallversicherungsrecht, p. 256; HARDY LANDOLT, Das Zumutbarkeitsprinzip im
schweizerischen Sozialversicherungsrecht, thèse Zurich 1995, pp. 172 ss, ainsi que
l'art. 43 al. 3 LPGA). Mais l'assureur ne peut se prononcer en l'état du
dossier ou refuser d'entrer en matière - le choix de l'une ou l'autre décision dépendra
notamment de l'avancement de l'instruction de la cause et de ses conséquences
pour l'assuré ou d'éventuels tiers intéressés -, que s'il ne lui est pas possible
d'élucider les questions de faits encore ouvertes sans difficultés ni complications
particulières malgré l'absence de collaboration de l'assuré (cf. ATF 108 V 231
ss, 97 V 177; MAURER, Unfallversicherungsrecht, p. 255). (…)." (cfr. DTF 129 V 267, consid. 5.3, pag. 274-275, la
sottolineatura è del redattore)
In quel caso l’Alta Corte
ha concluso che:
" (…)
6.
Il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre
que les premiers juges ont renvoyé la cause à la caisse afin qu'elle complète
l'instruction et rende une nouvelle décision, aussi le recours doit-il être rejeté.
En procédant de la sorte, il incombera, par ailleurs, à la caisse de tenir compte
des principes exposés ci-dessus. (…)."
(cfr. DTF 129 V 267, consid. 6, pag. 275)
Sempre riguardo all’art.
43 cpv. 3 LPGA, in un’altra decisione del 22 settembre 2004 nella causa K. (I
190/04), il TFA ha, tra l’altro, precisato che:
" (…)
Die Rüge des Rechtsvertreters der
Beschwerdeführerin, es hätte ein Mahnverfahren gemäss Art. 43 Abs. 3 ATSG
eingeleitet werden müssen, bevor auf der Grundlage der Akten entschieden wurde,
stösst ins Leere. Ein Mahnverfahren im Sinne
dieser Bestimmung setzt voraus, dass die Verwaltung ein mangelhaftes Mitwirken
der versicherten Person überhaupt zu erkennen vermag. Wie aus dem nach Erhalt
der ablehnenden Verfügung erfolgten Widerruf der vorgängig der IV-Stelle
ausgestellten Vollmacht auf ein Verschweigen früherer Arztbesuche hätte
geschlossen werden können, ist nicht ersichtlich.
Weder dieser Vorfall noch die weitere
Vorgehensweise der Beschwerdeführerin oder der Bericht des Hausarztes lieferten
übrigens Anhaltspunkte für das vom Rechtsvertreter behauptete Unvermögen der
Versicherten, ihre Rechte gegenüber der Verwaltung zu wahren, bestand doch ihre
Aufgabe primär darin, das Anmeldeformular vollständig und korrekt auszufüllen
und/oder später den Hinweis auf weitere Arztbesuche anzubringen.
Zusammengefasst kann weder der Verwaltung noch
der Vorinstanz eine Verletzung des Untersuchungsgrundsatzes zur Last gelegt
werden. (…)." (cfr. STFA del 22 settembre 2004 nella causa K., I
190/04)
Inoltre Kieser, in
ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, ad art. 43 n. 38, pag. 440, afferma che:
"
Art. 43 Abs. 3 ATSG bezieht sich schliesslich
ledliglich auf Leistungsbegehren. Soweit die Abklärung eine
Versicherungsunterstellung oder eine Beitragsfrage betrifft, kann eine
Anwendung gegebenfalls in analoger Weise erfolgen oder es ist auf die im
jeweiligen Einzelgesetz vorgesehene Sanktion bzw. Folge zurückzugreifen (vgl.
z.B. Art. 24 Abs. 5 AHVV betreffend die Festsetzung von Akonto beiträgen in der
AHV)."
A
pag. 441 l'autore sottolinea che:
"
Die in Art. 43 Abs. 3 ATSG vorgesehenen
Sanktionen können erst nach Durchführung eines Mahn- und Bedenkzeitverfahrens
angeordnet werden (vgl. dazu BBl 1999 4600). Dieses entspricht demjenigen,
welches nach Art. 21 Abs. 4 ATSG durchzuführen ist (vgl. für näheres
ATSG-Kommentar, Art. 21 Rz. 68 ff.). Es handelt sich um eine ausnahmslos zu
beachtende Verfahrensregel, und es kann auch nicht davon abgewichen werden,
wenn die betreffende Person zu erkennen gibt, dass sie der ihr obliegenden
Pflicht jedenfalls nicht nachkommen will (vgl. BGE 122 V 219 f. in analoger
Anwendung; vgl. ferner SVR 1998 UV Nr. 1 sowie Maeschi, Kommentar, Rz. 20 zu
Art. 87 MVG). Dabei obliegt dem Verwaltungsträger die Beweislast, wenn der
Nachweis der Mahnung strittig ist (vgl. dazu SVR 1995 IV Nr. 41). Die zu
erlassende Mahnung hat keinen Verfügungscharakter; denn sie betrifft nicht eine
durchsetzbare Rechtspflicht, sondern eine Obligenheit der Partei (vgl. SVR 1998
UV Nr. 1)."
2.4. Per quanto
attiene invece agli obblighi dell’autorità di ricorso, in una decisione
del 6 maggio 2004 nella causa S. (I 90/04), chiamata a pronunciarsi nel caso in
cui un assicurato ha sostenuto che, anche se egli aveva rinunciato a sottoporsi
a una nuova perizia medica pluridisciplinare davanti al Presidente del
Tribunale, in ogni caso il giudice avrebbe dovuto ordinare una perizia e solo
in caso di nuovo rifiuto, dopo avergli assegnato un termine e averlo reso
attento delle conseguenze, avrebbe potuto decidere sulla base degli atti,
l’Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:
"
(…)
4.
Le recourant soutient qu'en tout état de cause,
le premier juge aurait dû passer outre et ordonner tout de même une expertise.
Ce n'est qu'en cas de nouveau refus que le juge aurait pu statuer en l'état,
après mise en demeure et avertissement des conséquences.
Une telle procédure de sommation - prévue à l'art.
43 LPGA en ce qui concerne l'instruction de la demande (cf. arrêts D. du 24
juin 2003 [I 700/02] et D. du 14 janvier 2003 [K 123/01] - ne peut pas être
déduite des dispositions de l'art. 61 LPGA, applicable à la procédure de
recours devant l'autorité cantonale, ni d'un principe général. En fait, en présence d'un refus de collaborer, le juge est fondé à
procéder à une appréciation des preuves sur la base des éléments du dossier
(Ueli Kieser, ATSG-Kommentar : Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen
Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000, Zurich 2003, note 59 ad
art. 61). Il ne peut toutefois se contenter d'examiner la décision attaquée
sous l'angle du refus de collaborer de l'intéressé et s'abstenir de tout examen
matériel de ladite décision sous l'angle des faits médicaux retenus par
l'assureur (arrêt A. du 16 novembre 2001 [U 77/01]; voir aussi RCC 1985 p.
322).
5.
5.1 En l'espèce, le premier juge n'a pas procédé à
un examen matériel de la décision attaquée. Il a certes rappelé les principes
applicables à l'évaluation de l'invalidité, mais il n'a nullement confronté ces
principes à la situation du cas concret. Il a confirmé le taux d'invalidité de
50 pour cent retenu par l'administration au seul motif que l'assuré avait
refusé de prêter son concours à l'instruction du cas, attitude que le juge a
qualifiée «d'inadmissible» et dont il a estimé qu'elle méritait d'être
«sanctionnée par l'achèvement immédiat de l'instruction de la cause».
5.2 On l'a vu, cette manière de procéder n'est pas
conforme au droit. Dès lors que le premier juge n'a pas statué en l'état de
dossier, il convient de lui renvoyer la cause pour qu'il se prononce sous
l'angle matériel, à tout le moins sur la base des éléments de preuves dont il
dispose.
Il n'est cependant contesté ni par le premier
juge ni par l'office intimé qu'une expertise médicale est nécessaire dans le
cas présent. En procédure fédérale, le recourant, sur le vu de ses conclusions,
paraît maintenant disposé à se soumettre à cette mesure d'instruction. Il ne
saurait être déchu de son droit à la mise en oeuvre d'une expertise en raison
de son précédent refus. Ce refus - que rien ne justifiait a priori - a en
revanche une incidence, dans des situations de ce genre, sur le droit aux
dépens pour la procédure fédérale (arrêt non publié
Fatti
N. du 21 février 1994 [U 127/93]; infra consid. 6.2). Il appartiendra donc à l'autorité cantonale d'ordonner
l'expertise envisagée. Si le recourant devait à nouveau - sans motif valable -
s'y opposer, l'autorité statuera sur la base du dossier. (…)." (cfr. STFA
del 6 maggio 2004 nella causa S., I 90/04)
2.5. Per costante
giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali esamina la legalità delle
decisioni in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui la decisione
impugnata è stata resa. I fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato
questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo atto
amministrativo (cfr. DTF 130 V 138 consid. 2; STFA del 23 giugno 2005 nella
causa I., C 75/05 consid. 2.3.; STFA del 30 settembre 2002 nella causa N., C
43/00; STFA del 3 dicembre 2001 nella causa R., I 490/00; DLA 2000 pag. 74;
STFA del 18 settembre 2000 nella causa R.S., I 278/00; STFA del 5 giugno 2000
nella causa V.P., I 76/00; DTF 121 V 366 consid. 1b e sentenze ivi citate).
Ciò vale
anche per l'idoneità al collocamento che quale presupposto materiale per il
diritto alle prestazioni deve essere valutata in termini prospettivi, e cioè al
momento e alla luce di tutte le circostanze che esistevano allorché è stata
emessa la decisione negativa (cfr. STFA del 3 gennaio 2005 nella causa T., C
1190/04 consid. 1; DTF 120 V 387 consid. 2; DTF 112 V 398 consid. 1a; DTF 110 V
102; DLA 1991 pag. 25; STFA del 21 aprile 1993, non pubblicata, C 120/92).
Eccezionalmente,
il giudice può anche tener conto, per motivi d'economia procedurale, dei fatti
intervenuti posteriormente, a condizione che questi ultimi siano stabiliti in
modo sufficientemente preciso (RCC 1980 pag. 263), siano suscettibili di
influenzare il giudizio e i diritti procedurali delle parti, in particolare il
diritto di essere sentito, siano ossequiati (cfr. DTF 130 V 138 consid. 2.1.;
STFA del 23 giugno 2005 nella causa I., C 75/05 consid. 2.3.; RCC 1989 pag. 123
consid. 3b, RCC 1974 pag. 192 consid. 4, RCC 1970 pag. 582 consid. 3; STCA 10
gennaio 1996 nella causa G.R. consid. 2.6.).
Nel caso
concreto, pertanto, questa Corte limita il proprio esame al lasso di tempo dal
1° dicembre 2005, corrispondente al giorno a partire dal quale l’assicurato è
stato ritenuto inidoneo al collocamento, al 22 febbraio 2006, quando è stata
emanata la decisione su opposizione contestata.
Eventuali
fatti successivi sono, dunque, irrilevanti ai fini della presente vertenza e devono,
se del caso, formare oggetto di un nuovo provvedimento amministrativo.
2.6. Nella
presente evenienza la Sezione del lavoro ha stabilito che l’assicurato è
inidoneo al collocamento dal mese di dicembre 2005 per le seguenti ragioni:
- l’assicurato
non si è presentato al colloquio di consulenza previsto per il 30 novembre 2005
alla presenza di un assistente sociale. Alla conseguente richiesta di
giustificazione l’assicurato non ha dato seguito;
- l’assicurato
non si è neppure presentato all’appuntamento del 13 dicembre 2005 presso il
medico di fiducia della Sezione del lavoro. L’intervento della Dr. med. __________
era stato richiesto il 1° dicembre 2005 dall’URC di __________ al fine di
determinare un’eventuale incapacità temporanea o definitiva al lavoro del
ricorrente e di precisare se e in che misura egli fosse in grado di continuare
l’esercizio della sua professione di meccanico di automobili;
- nonostante,
il 24 novembre 2005, fosse stato formalmente diffidato, a causa del
comportamento assunto dallo stesso in occasione delle visite presso gli spazi
dell’URC di __________, dal presentarsi presso l’URC, ad eccezione degli
incontri concordati secondo necessità con il caposede, l’assicurato si è
presentato all’URC il 25 novembre 2005;
- durante
il periodo di controllo presso l’URC di __________, egli non si è presentato ad
alcuni colloqui. Per tali assenze gli sono state inflitte, nel mese di agosto
2005, due sanzioni di 10, rispettivamente 15 giorni di sospensione;
- la
Dr. med. __________, con rapporto del 23 dicembre 2005, fondandosi sulla
documentazione trasmessale dall’URC di __________ e sul colloquio telefonico
con il caposede di tale ufficio, ha concluso che l’assicurato necessitava di
assistenza medica specializzata e che lo stesso era totalmente inabile al
lavoro per motivi legati al suo stato psichico (cfr. doc. A; IV).
Questo
Tribunale non può condividere la conclusione alla quale è giunta la Sezione del
lavoro.
Innanzitutto
il TCA ricorda che, conformemente all’art. 43 cpv. 3 LPGA e alla giurisprudenza
federale in merito (cfr. consid. 2.3.), l'amministrazione, quando deve
effettuare degli accertamenti, può decidere in base agli atti solo se non può
accertare in alcun modo i fatti determinanti e dopo aver diffidato l'assicurato
per iscritto, avvertendolo delle conseguenze giuridiche e avergli impartito un
adeguato termine di riflessione.
Nel caso
di specie l’assicurato, benché il 1° dicembre 2005 fosse stato inviato dall’URC
di __________ per iscritto a presenziare presso lo studio medico della Dr. med.
__________ il giorno 13 dicembre 2005 alle ore 10:00, non si è presentato
all’appuntamento, né ha giustificato la sua assenza (cfr. doc. 27).
La Dr.
med. __________, sulla base di un colloquio telefonico avuto con il caposede
dell’URC di __________, nonché della documentazione messale a disposizione da quest’ultimo,
il 23 dicembre 2005, ha allestito un rapporto peritale senza visitare il
Considerandi
ricorrente (cfr. doc. 23).
Il 29
dicembre 2005, dopo avere ricevuto il rapporto peritale appena citato, la
Sezione del lavoro, fondandosi sugli atti in suo possesso, ha emesso nei
confronti dell’assicurato una decisione di inidoneità al collocamento a partire
dal mese di dicembre 2005 (cfr. doc. 22), poi confermata con la decisione su
opposizione del 22 febbraio 2006 (cfr. doc. A)
L’amministrazione,
invece di emanare il menzionato provvedimento del 29 dicembre 2005 e prima che
il medico di fiducia stilasse il menzionato rapporto, avrebbe dovuto assegnare
un adeguato termine all'interessato e informarlo sulle conseguenze giuridiche
dell'omissione dei suoi atti ai sensi dell’art. 43 cpv. 3 LPGA.
In
effetti, in concreto, per stabilire l’idoneità al collocamento oggettiva
dell’assicurato (cfr. consid. 2.2.), la Sezione del lavoro non poteva accertare
in modo affidabile secondo altre modalità i fatti determinanti.
Al
riguardo, in particolare, è utile ricordare che, in caso di perizia
psichiatrica, per la nostra Corte federale riveste un'importanza fondamentale
il contatto personale fra perito e peritando, nel senso che essa non può di
principio essere allestita sulla base degli atti che compongono l'incarto (cfr.
DTF 127 I 54 consid. 2e-g e riferimenti, citata in RAMI 2001 U 438, p. 345s.).
Nel caso
di specie la Sezione del lavoro ha pertanto violato l'art. 43 cpv. 3 LPGA, poiché
ha deciso fondandosi principalmente sul rapporto peritale della Dr. med. __________
redatto sulla sola base degli atti senza che al ricorrente fosse assegnato un adeguato
termine per sottoporsi a un esame da parte del medico fiduciario, con la comminatoria
che in caso contrario la Dr. med. __________ si sarebbe eventualmente
pronunciata facendo riferimento alla documentazione in possesso
dell’amministrazione e quest’ultima avrebbe deciso in merito all’idoneità al
collocamento sulla base degli atti a disposizione.
2.7
Inoltre, per
quanto riguarda l’inidoneità soggettiva al collocamento decretata dalla
Sezione del lavoro (cfr. doc. A; IV), dalle tavole processuali non emergono
elementi per stabilire se l’assicurato nel periodo in questione (dal mese di
dicembre 2005 al mese di febbraio 2006; cfr. consid. 2.5.) ha o meno compiuto delle
ricerche di impiego, né, nel caso in cui egli le abbia compiute, se le stesse
sono talmente inutilizzabili da attestare la mancanza di disponibilità
dell’assicurato a cercare e ad accettare un’occupazione oppure no.
L’amministrazione del resto nulla ha asserito a tale riguardo.
In
proposito va sottolineato che in una decisione pubblicata in DLA 1996/1997 N.
19, pag. 98, in merito alle ricerche di lavoro, il TFA ha deciso che non si può
di regola trarre la conclusione di una mancanza di disponibilità
dell’assicurato ad essere collocato sulla base di ricerche d’impiego
insufficienti, fintantoché queste riflettono unicamente una mancanza di
rispetto dell’obbligo di ridurre il danno. Se invece gli sforzi intesi a
trovare un posto di lavoro non soltanto sono insufficienti o mediocri, ma
talmente inutilizzabili da costituire uno stato di fatto qualificato,
l’inidoneità al collocamento deve essere negata anche se non vi è stata una
precedente sospensione.
L'Alta
Corte si è confermata nella propria giurisprudenza in una decisione pubblicata
in DLA 2002 N. 13, consid. 4 pag. 110 e, in una sentenza inedita del 24 giugno
2003.
nella causa S. (C 263/02), in cui ha ribadito che:
"
(…)
1.2
Nach der Rechtsprechung (ARV 1996/97 Nr. 19
S. 98; Nr. 8 S. 31 Erw. 3 mit Hinweisen; Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung,
in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, S. 87 Rz
219) können fortlaufend ungenügende Bemühungen um eine neue Stelle ein
wesentlicher Hinweis darauf sein, dass die versicherte Person während einer
bestimmten Zeitspanne nicht gewillt war, ihre Arbeitskraft anzubieten, was
einen Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung ausschlösse. Dies darf aber nicht ohne
weiteres auf Grund der blossen Tatsache unzureichender Stellensuche allein
gefolgert werden. Auch dürftige Bemühungen um eine neue Arbeit sind in der
Regel nur Ausdruck unzureichender Erfüllung der gesetzlichen
Schadenminderungspflicht und nicht die Folge davon, dass die versicherte Person
in der fraglichen Zeit eine neue Anstellung gar nicht finden wollte. Für die
Annahme fehlender
Vermittlungsbereitschaft wegen ungenügender
Stellensuche bedarf es besonders qualifizierter Umstände (Nussbaumer, a.a.O. S.
88.
mit Hinweisen). (…)"
(cfr. STFA del 24 giugno 2003 nella causa S., C
263/02)
cfr. al
riguardo anche STFA del 6 marzo 2006 nella causa Service cantonal de l’emploi
du canton Vaud c/ B., C 6/05, consid. 4.1.
In una recente
sentenza del 20 aprile 2006 nella causa AWA des Kantons Zürich c/ Z., C 320/05
la nostra Massima Istanza ha stabilito, pur precisando che si tratta di un caso
limite, che un’assicurata che aveva ricevuto numerosi ammonimenti ed era stata
sanzionata due volte per insufficienti ricerche di lavoro andava ritenuta
ancora idonea al collocamento. Infatti, benché fosse condivisibile l’opinione
dell’amministrazione secondo cui era dubbia la disponibilità della stessa ad
accettare un’occupazione duratura, le sospensioni inflittele corrispondevano
soltanto a una colpa lieve, non giustificante il diniego dell’idoneità al
collocamento.
2.8
Alla luce di
quanto esposto, la decisione su opposizione impugnata va annullata e l'incarto
rinviato alla Sezione del lavoro, affinché agisca conformemente all'art. 43
cpv. 3 LPGA (cfr. consid. 2.6.) e verifichi, dopo un esame approfondito delle
stesse, se le eventuali ricerche di lavoro intraprese dal ricorrente nel
periodo determinante hanno una qualche influenza sull’idoneità al collocamento
dell’assicurato.
2.9
Per quanto
concerne la pretesa di risarcimento di eventuali danni procurati (cfr. doc. I),
il TCA segnala che tale questione esula dalle competenze di questo Tribunale
(cfr. art. 1 LPTCA e STFA del 28 aprile 2003 nella causa F., C 24/01 e C 137/01,
consid. 4).
In
proposito è utile rilevare che in ogni caso la Sezione del lavoro, l’8 marzo
2006, ha inviato la pretesa di risarcimento di danni e di riparazione di torto
morale avanzate dal ricorrente all’Ufficio degli stipendi e delle assicurazioni
del Cantone Ticino in applicazione del Regolamento sulle competenze e la
procedura dell’Amministrazione in materia di responsabilità civile dello stato
(cfr. doc. II1).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è accolto ai sensi dei considerandi.
La decisione
su opposizione impugnata va annullata e gli atti rinviati alla Sezione del
lavoro affinché proceda conformemente al consid. 2.8.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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