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Decisione

38.2006.23

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

7 giugno 2006Italiano37 min

Source ti.ch

Fatti

N. du 21 février 1994 [U 127/93]; infra consid. 6.2). Il appartiendra donc à l'autorité cantonale d'ordonner

l'expertise envisagée. Si le recourant devait à nouveau - sans motif valable -

s'y opposer, l'autorité statuera sur la base du dossier. (…)." (cfr. STFA

del 6 maggio 2004 nella causa S., I 90/04)

2.5. Per costante

giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali esamina la legalità delle

decisioni in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui la decisione

impugnata è stata resa. I fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato

questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo atto

amministrativo (cfr. DTF 130 V 138 consid. 2; STFA del 23 giugno 2005 nella

causa I., C 75/05 consid. 2.3.; STFA del 30 settembre 2002 nella causa N., C

43/00; STFA del 3 dicembre 2001 nella causa R., I 490/00; DLA 2000 pag. 74;

STFA del 18 settembre 2000 nella causa R.S., I 278/00; STFA del 5 giugno 2000

nella causa V.P., I 76/00; DTF 121 V 366 consid. 1b e sentenze ivi citate).

Ciò vale

anche per l'idoneità al collocamento che quale presupposto materiale per il

diritto alle prestazioni deve essere valutata in termini prospettivi, e cioè al

momento e alla luce di tutte le circostanze che esistevano allorché è stata

emessa la decisione negativa (cfr. STFA del 3 gennaio 2005 nella causa T., C

1190/04 consid. 1; DTF 120 V 387 consid. 2; DTF 112 V 398 consid. 1a; DTF 110 V

102; DLA 1991 pag. 25; STFA del 21 aprile 1993, non pubblicata, C 120/92).

Eccezionalmente,

il giudice può anche tener conto, per motivi d'economia procedurale, dei fatti

intervenuti posteriormente, a condizione che questi ultimi siano stabiliti in

modo sufficientemente preciso (RCC 1980 pag. 263), siano suscettibili di

influenzare il giudizio e i diritti procedurali delle parti, in particolare il

diritto di essere sentito, siano ossequiati (cfr. DTF 130 V 138 consid. 2.1.;

STFA del 23 giugno 2005 nella causa I., C 75/05 consid. 2.3.; RCC 1989 pag. 123

consid. 3b, RCC 1974 pag. 192 consid. 4, RCC 1970 pag. 582 consid. 3; STCA 10

gennaio 1996 nella causa G.R. consid. 2.6.).

Nel caso

concreto, pertanto, questa Corte limita il proprio esame al lasso di tempo dal

1° dicembre 2005, corrispondente al giorno a partire dal quale l’assicurato è

stato ritenuto inidoneo al collocamento, al 22 febbraio 2006, quando è stata

emanata la decisione su opposizione contestata.

Eventuali

fatti successivi sono, dunque, irrilevanti ai fini della presente vertenza e devono,

se del caso, formare oggetto di un nuovo provvedimento amministrativo.

2.6. Nella

presente evenienza la Sezione del lavoro ha stabilito che l’assicurato è

inidoneo al collocamento dal mese di dicembre 2005 per le seguenti ragioni:

- l’assicurato

non si è presentato al colloquio di consulenza previsto per il 30 novembre 2005

alla presenza di un assistente sociale. Alla conseguente richiesta di

giustificazione l’assicurato non ha dato seguito;

- l’assicurato

non si è neppure presentato all’appuntamento del 13 dicembre 2005 presso il

medico di fiducia della Sezione del lavoro. L’intervento della Dr. med. __________

era stato richiesto il 1° dicembre 2005 dall’URC di __________ al fine di

determinare un’eventuale incapacità temporanea o definitiva al lavoro del

ricorrente e di precisare se e in che misura egli fosse in grado di continuare

l’esercizio della sua professione di meccanico di automobili;

- nonostante,

il 24 novembre 2005, fosse stato formalmente diffidato, a causa del

comportamento assunto dallo stesso in occasione delle visite presso gli spazi

dell’URC di __________, dal presentarsi presso l’URC, ad eccezione degli

incontri concordati secondo necessità con il caposede, l’assicurato si è

presentato all’URC il 25 novembre 2005;

- durante

il periodo di controllo presso l’URC di __________, egli non si è presentato ad

alcuni colloqui. Per tali assenze gli sono state inflitte, nel mese di agosto

2005, due sanzioni di 10, rispettivamente 15 giorni di sospensione;

- la

Dr. med. __________, con rapporto del 23 dicembre 2005, fondandosi sulla

documentazione trasmessale dall’URC di __________ e sul colloquio telefonico

con il caposede di tale ufficio, ha concluso che l’assicurato necessitava di

assistenza medica specializzata e che lo stesso era totalmente inabile al

lavoro per motivi legati al suo stato psichico (cfr. doc. A; IV).

Questo

Tribunale non può condividere la conclusione alla quale è giunta la Sezione del

lavoro.

Innanzitutto

il TCA ricorda che, conformemente all’art. 43 cpv. 3 LPGA e alla giurisprudenza

federale in merito (cfr. consid. 2.3.), l'amministrazione, quando deve

effettuare degli accertamenti, può decidere in base agli atti solo se non può

accertare in alcun modo i fatti determinanti e dopo aver diffidato l'assicurato

per iscritto, avvertendolo delle conseguenze giuridiche e avergli impartito un

adeguato termine di riflessione.

Nel caso

di specie l’assicurato, benché il 1° dicembre 2005 fosse stato inviato dall’URC

di __________ per iscritto a presenziare presso lo studio medico della Dr. med.

__________ il giorno 13 dicembre 2005 alle ore 10:00, non si è presentato

all’appuntamento, né ha giustificato la sua assenza (cfr. doc. 27).

La Dr.

med. __________, sulla base di un colloquio telefonico avuto con il caposede

dell’URC di __________, nonché della documentazione messale a disposizione da quest’ultimo,

il 23 dicembre 2005, ha allestito un rapporto peritale senza visitare il

Considerandi

ricorrente (cfr. doc. 23).

Il 29

dicembre 2005, dopo avere ricevuto il rapporto peritale appena citato, la

Sezione del lavoro, fondandosi sugli atti in suo possesso, ha emesso nei

confronti dell’assicurato una decisione di inidoneità al collocamento a partire

dal mese di dicembre 2005 (cfr. doc. 22), poi confermata con la decisione su

opposizione del 22 febbraio 2006 (cfr. doc. A)

L’amministrazione,

invece di emanare il menzionato provvedimento del 29 dicembre 2005 e prima che

il medico di fiducia stilasse il menzionato rapporto, avrebbe dovuto assegnare

un adeguato termine all'interessato e informarlo sulle conseguenze giuridiche

dell'omissione dei suoi atti ai sensi dell’art. 43 cpv. 3 LPGA.

In

effetti, in concreto, per stabilire l’idoneità al collocamento oggettiva

dell’assicurato (cfr. consid. 2.2.), la Sezione del lavoro non poteva accertare

in modo affidabile secondo altre modalità i fatti determinanti.

Al

riguardo, in particolare, è utile ricordare che, in caso di perizia

psichiatrica, per la nostra Corte federale riveste un'importanza fondamentale

il contatto personale fra perito e peritando, nel senso che essa non può di

principio essere allestita sulla base degli atti che compongono l'incarto (cfr.

DTF 127 I 54 consid. 2e-g e riferimenti, citata in RAMI 2001 U 438, p. 345s.).

Nel caso

di specie la Sezione del lavoro ha pertanto violato l'art. 43 cpv. 3 LPGA, poiché

ha deciso fondandosi principalmente sul rapporto peritale della Dr. med. __________

redatto sulla sola base degli atti senza che al ricorrente fosse assegnato un adeguato

termine per sottoporsi a un esame da parte del medico fiduciario, con la comminatoria

che in caso contrario la Dr. med. __________ si sarebbe eventualmente

pronunciata facendo riferimento alla documentazione in possesso

dell’amministrazione e quest’ultima avrebbe deciso in merito all’idoneità al

collocamento sulla base degli atti a disposizione.

2.7

Inoltre, per

quanto riguarda l’inidoneità soggettiva al collocamento decretata dalla

Sezione del lavoro (cfr. doc. A; IV), dalle tavole processuali non emergono

elementi per stabilire se l’assicurato nel periodo in questione (dal mese di

dicembre 2005 al mese di febbraio 2006; cfr. consid. 2.5.) ha o meno compiuto delle

ricerche di impiego, né, nel caso in cui egli le abbia compiute, se le stesse

sono talmente inutilizzabili da attestare la mancanza di disponibilità

dell’assicurato a cercare e ad accettare un’occupazione oppure no.

L’amministrazione del resto nulla ha asserito a tale riguardo.

In

proposito va sottolineato che in una decisione pubblicata in DLA 1996/1997 N.

19, pag. 98, in merito alle ricerche di lavoro, il TFA ha deciso che non si può

di regola trarre la conclusione di una mancanza di disponibilità

dell’assicurato ad essere collocato sulla base di ricerche d’impiego

insufficienti, fintantoché queste riflettono unicamente una mancanza di

rispetto dell’obbligo di ridurre il danno. Se invece gli sforzi intesi a

trovare un posto di lavoro non soltanto sono insufficienti o mediocri, ma

talmente inutilizzabili da costituire uno stato di fatto qualificato,

l’inidoneità al collocamento deve essere negata anche se non vi è stata una

precedente sospensione.

L'Alta

Corte si è confermata nella propria giurisprudenza in una decisione pubblicata

in DLA 2002 N. 13, consid. 4 pag. 110 e, in una sentenza inedita del 24 giugno

2003.

nella causa S. (C 263/02), in cui ha ribadito che:

"

(…)

1.2

Nach der Rechtsprechung (ARV 1996/97 Nr. 19

S. 98; Nr. 8 S. 31 Erw. 3 mit Hinweisen; Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung,

in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, S. 87 Rz

219) können fortlaufend ungenügende Bemühungen um eine neue Stelle ein

wesentlicher Hinweis darauf sein, dass die versicherte Person während einer

bestimmten Zeitspanne nicht gewillt war, ihre Arbeitskraft anzubieten, was

einen Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung ausschlösse. Dies darf aber nicht ohne

weiteres auf Grund der blossen Tatsache unzureichender Stellensuche allein

gefolgert werden. Auch dürftige Bemühungen um eine neue Arbeit sind in der

Regel nur Ausdruck unzureichender Erfüllung der gesetzlichen

Schadenminderungspflicht und nicht die Folge davon, dass die versicherte Person

in der fraglichen Zeit eine neue Anstellung gar nicht finden wollte. Für die

Annahme fehlender

Vermittlungsbereitschaft wegen ungenügender

Stellensuche bedarf es besonders qualifizierter Umstände (Nussbaumer, a.a.O. S.

88.

mit Hinweisen). (…)"

(cfr. STFA del 24 giugno 2003 nella causa S., C

263/02)

cfr. al

riguardo anche STFA del 6 marzo 2006 nella causa Service cantonal de l’emploi

du canton Vaud c/ B., C 6/05, consid. 4.1.

In una recente

sentenza del 20 aprile 2006 nella causa AWA des Kantons Zürich c/ Z., C 320/05

la nostra Massima Istanza ha stabilito, pur precisando che si tratta di un caso

limite, che un’assicurata che aveva ricevuto numerosi ammonimenti ed era stata

sanzionata due volte per insufficienti ricerche di lavoro andava ritenuta

ancora idonea al collocamento. Infatti, benché fosse condivisibile l’opinione

dell’amministrazione secondo cui era dubbia la disponibilità della stessa ad

accettare un’occupazione duratura, le sospensioni inflittele corrispondevano

soltanto a una colpa lieve, non giustificante il diniego dell’idoneità al

collocamento.

2.8

Alla luce di

quanto esposto, la decisione su opposizione impugnata va annullata e l'incarto

rinviato alla Sezione del lavoro, affinché agisca conformemente all'art. 43

cpv. 3 LPGA (cfr. consid. 2.6.) e verifichi, dopo un esame approfondito delle

stesse, se le eventuali ricerche di lavoro intraprese dal ricorrente nel

periodo determinante hanno una qualche influenza sull’idoneità al collocamento

dell’assicurato.

2.9

Per quanto

concerne la pretesa di risarcimento di eventuali danni procurati (cfr. doc. I),

il TCA segnala che tale questione esula dalle competenze di questo Tribunale

(cfr. art. 1 LPTCA e STFA del 28 aprile 2003 nella causa F., C 24/01 e C 137/01,

consid. 4).

In

proposito è utile rilevare che in ogni caso la Sezione del lavoro, l’8 marzo

2006, ha inviato la pretesa di risarcimento di danni e di riparazione di torto

morale avanzate dal ricorrente all’Ufficio degli stipendi e delle assicurazioni

del Cantone Ticino in applicazione del Regolamento sulle competenze e la

procedura dell’Amministrazione in materia di responsabilità civile dello stato

(cfr. doc. II1).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

La decisione

su opposizione impugnata va annullata e gli atti rinviati alla Sezione del

lavoro affinché proceda conformemente al consid. 2.8.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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