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Decisione

38.2006.26

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

16 agosto 2006Italiano42 min

Source ti.ch

Fatti

I motivi di sanzione non

mi sembrano giustificati. Come già scritto nella mia lettera del 7 febbraio

2006 ho scritto le mie lettere di ricerca in tutte le regioni del Ticino. Ho

inoltre contattato uno stesso posto solo dopo diversi mesi, per il motivo ovvio

che nel frattempo ci sarebbe stata una reale possibilità che un posto si sia

liberato.

Visto che sono senza

macchina e mi sposto con i mezzi pubblici non mi è possibile, anche per motivi

finanziari, spostarmi costantemente in tutto il Ticino, le ricerche per

iscritto pesano già molto sul nostro budget familiare limitato.” (Doc. I)

1.3. L’URC, in

risposta, ha postulato l’integrale reiezione del ricorso con argomenti di cui

si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1

della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni

(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio

2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H

212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10

ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;

STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999

nella causa C., I 623/98).

Nel

merito

2.2. Il TCA è

chiamato a stabilire se l’assicurata deve essere o meno sospesa dal diritto

alle indennità di disoccupazione per insufficienti ricerche di lavoro nei mesi

di settembre e ottobre 2005 precedenti l’iscrizione in disoccupazione.

Tra

gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente

un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 LADI), se necessario anche fuori

della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI) ed anche fuori del

proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).

Alla fine di ogni periodo

di controllo egli dovrà, dunque, presentare al servizio competente le prove

documentali relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA del 29.1.92

nella causa E.R., non pubblicata).

Secondo l'art. 26 cpv. 1

OADI:

"

L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di

regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."

L'art. 26 cpv. 2 OADI

prevede che:

"

Annunciandosi per riscuotere l'indennità giornaliera, l'assicurato deve

provare al servizio competente gli sforzi che ha intrapreso per trovare

lavoro."

L'art. 26 cpv. 2bis OADI

precisa che

" Egli deve fornire tale prova per ogni periodo di

controllo al più tardi entro il quinto giorno del mese seguente o il primo

giorno lavorativo successivo a tale data. In caso contrario, il servizio

competente gli accorda un termine adeguato per rimediarvi. Nel contempo lo

informa per scritto che, se lascia scadere il termine senza una giustificazione

valida, le ricerche di lavoro non potranno essere prese in considerazione."

L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:

"

Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro

dell'assicurato."

Conformemente al principio

dell'obbligo della riduzione del danno ancorato nel diritto delle assicurazioni

sociali (cfr. Maurer, Sozialversicherungsrecht, Band I, 1979 p. 323), la LADI

ha dunque previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue

possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.

Se non adempie il suo

obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c

LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il

suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata.

L'art. 30

cpv. 1 lett. c LADI sanziona dunque una violazione dell'obbligo di ridurre il

danno fissato all'art. 17 cpv. 1 LADI

(cfr. DLA 1981 pag. 126).

In una

sentenza del 17 marzo 1998 nella causa H. pubblicata in DTF 124 V 228- 230 il

TFA ha sancito la conformità dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI con le

disposizioni della Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17

ottobre 1991 (al proposito cfr. D. Cattaneo, "Les mesures préventives et

de réadaptation de l'assurance chômage" Ed. Helbing & Lichtenhahn,

Basilea e Francoforte sul Meno, 1992 pag. 193 seg.).

In una

sentenza del 4 agosto 2003 nella causa S. (C 221/02) l'Alta Corte ha, tra

l'altro, ribadito che:

"

(…)

2.2 Anche nell'ambito dell'assicurazione contro

la disoccupazione, così come negli altri ambiti delle assicurazioni sociali,

all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 125 V 199 consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische

Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, pag.

48). La violazione di questo obbligo viene sanzionata

per evitare l'ottenimento abusivo di prestazioni da parte dell'assicurazione

contro la disoccupazione (DLA 1998 no. 34 pag. 187 consid. 2b e riferimenti).

Con lo strumento della sospensione, quale sanzione amministrativa e non penale

(DLA 1993/1994 no. 3 pag. 22

consid. 3d con riferimenti), il legislatore ha così voluto regolamentare la

partecipazione dell'assicurato al danno da lui provocato (DTF 126 V 523;

Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I, no. 2 ad art.

30) e scaricare, per motivi di equità, la comunione dei contribuenti dagli

effetti negativi di comportamenti ingiustificati (Jacqueline Chopard, Die

Einstellung in der Anspruchsberechtigung, tesi Zurigo 1998, pag. 24 seg.).

(…)"

(cfr.

STFA del 4 agosto 2003 nella causa S., C 221/02)

2.3. La giurisprudenza federale ha

stabilito che questo motivo di sospensione è dato anche quando l'assicurato non

si attiene all'obbligo della ricerca di un lavoro prima di essere disoccupato.

L'assicurato deve così, ad esempio, adoperarsi già durante il periodo di

disdetta (e cioè a partire dal momento in cui gli viene notificato il

licenziamento) per trovare una nuova occupazione (cfr. DLA 1966 N° 11 e N° 21;

DLA 1977 N° 33; DLA 1987

pag. 41, DTF del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., C 77/91; SVR 1998 ALV N° 22;

D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla

luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST,

Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).

Inoltre

gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere

sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che

precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML,

n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo,

op. cit., pag. 17).

Questa giurisprudenza viene regolarmente

confermata dal TFA (cfr. ad esempio: STFA del 22 ottobre 2002 nella causa N.

(C 305/01), non pubblicata; STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C. (C 280/01);

STFA del 15 dicembre 2003 nella causa P. (C 200/03); STFA del 10 dicembre 2004

nella causa M.

(C 210/04)).

In una sentenza del 3

luglio 2006 nella causa S., (C 138/05), l’Alta Corte ha al riguardo in

particolare sottolineato che:

" (…)

2.1 Nach konstanter Praxis des Eidgenössischen

Versicherungsgerichts, von der auch mit Blick auf den in Kraft getretenen ATSG

abzuweichen kein Anlass besteht, muss sich die versicherte Person gemäss ihrer

Schadenminderungspflicht auch die vor der Meldung auf dem Arbeitsamt

unterlassenen Stellenbewerbungen entgegenhalten lassen (ARV 2005 S. 58 [C

208/03] Erw. 3.1 mit Hinweisen). Die Pflicht der Versicherungsleistungen

beanspruchenden Person zur Arbeitssuche - als Teil der Schadenminderungspflicht

- ergibt sich direkt aus dem Gesetz (Art.17 Abs.1 AVIG). Die versicherte Person

kann sich daher insbesondere nicht damit exkulpieren, nicht gewusst zu haben,

dass sie schon vor Aufnahme der Stempelkontrolle zur ernsthaften Arbeitssuche

verpflichtet war und nicht darauf aufmerksam gemacht worden sei (Urteile M. vom

28. Dezember 2004 [C 236/04] P. vom 15.Dezember 2003 [C 200/03] je mit Hinweis;

vgl. auch ARV 1980 Nr.44 S.109). Der Versicherte hat sich dementsprechend

während einer allfälligen Kündigungsfrist, aber auch generell während der Zeit

vor Anmeldung (ARV 1982 Nr. 4 S. 40), so auch während einem Auslandaufenthalt

zum Zwecke der Erzielung eines Verdienstes (ARV 2005 S. 58 [C 208/03] Erw. 3.2)

unaufgefordert um Stellen zu bemühen. Gleiches hat während eines

Auslandaufenthaltes zu Reisezwecken zu gelten. Denn die Landesabwesenheit

entbindet nicht von dieser Pflicht, zumal es mit den heutigen

Kommunikationsmitteln (Internet, E-Mail etc.) und Personalvermittlungsagenturen

ohne weiteres möglich und zumutbar ist, sich auch vom Ausland aus für eine neue

Arbeitsstelle zu bewerben (ARV 2005 S. 58 [C 208/03] Erw. 3.2). Dass

Bewerbungen aus Südamerika völlig sinnlos und/oder unmöglich sind, wie in der

Verwaltungsgerichtsbeschwerde eingewendet wird, kann nicht ernsthaft behauptet

werden. Da der Einstellungstatbestand der ungenügenden Arbeitsbemühungen schon

dann erfüllt ist, wenn der Versicherte nicht alles Zumutbare unternimmt, um

einen drohenden Schaden abzuwenden (ARV 2005 S. 58 [C 208/03] Erw. 3.2 mit

Hinweis), stellte das Arbeitsamt den Versicherten grundsätzlich zu Recht in der

Anspruchsberechtigung auf Arbeitslosenentschädigung ein.“ (STFA del 3 luglio

2006 nella causa S., C 138/05, consid. 2.1.)

2.4. Sul numero

di ricerche mensili da svolgere va rilevato quanto segue.

Per

stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare un'occupazione

adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la qualità delle

ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76 consid. 2 con

riferimenti; STFA del 15 gennaio 2001 nella causa C.P.-B., C 49/00).

Il

disoccupato, per ogni periodo di controllo, deve, infatti, fornire

all'amministrazione la prova d'aver compiuto un certo numero di ricerche di

lavoro qualitativamente valide (cfr. DTF 124 V 231; DTF 120 V 74; DLA 1993/1994

pag. 55; DTF 112 V 217; DLA 1987 n. 2 p. 40; DLA 1986 n. 26 p. 101).

Secondo costante

giurisprudenza cantonale, gli assicurati, durante ogni periodo di controllo,

devono comprovare, di regola, almeno 4 ricerche qualitativamente valide (cfr.

per tutte la STCA del 28 gennaio 1987 nella causa M.Z., AD 247/86). Il TFA, in

una sentenza del 13 luglio 1987, ha approvato questo principio

(cfr. STFA nella causa M.Z., C 33/87).

In una sentenza del 3 luglio 2003 nella causa AWA

contro E.

(C 286/02), il TFA ha ritenuto sufficienti quattro ricerche di lavoro compiute

da un assicurato durante uno dei tre mesi di disdetta, osservando:

"

(…)

Mit der Vorinstanz sind die fünf Arbeitsbemühungen

während des Monats November als genügend und die drei, eventuell vier

Bewerbungen im Dezember 2001 als gerade noch ausreichend zu qualifizieren. Dies

insbesondere angesichts des in diesem Monat knappen Angebots an Arbeitsstellen

und der Tatsache, dass sich der Versicherte nicht darauf beschränkte, sich

bloss telefonisch nach offenen Stellen zu erkundigen, sondern sich in der Regel

schriftlich bewarb. Dem geringen Fehlverhalten des Beschwerdegegners, sich

während des letzten Monats in der Kündigungsfrist nur um eine oder zwei Stellen

beworben zu haben, hat das kantonale Gericht mit der am unteren Rand des

leichten Verschuldens liegenden Einstellung von 3 Tagen angemessen Rechnung

getragen. Diese Bemessung der Einstelldauer ist unter Berücksichtigung des

nicht nur der Verwaltung, sondern auch der Vorinstanz zustehenden Ermessens, in

welches das Eidgenössische Versicherungsgericht ohne triftigen Grund nicht

eingreift (BGE 123 V 152 Erw. 2 mit Hinweisen), nicht zu beanstanden." (STFA del 3 luglio 2003 nella causa AWA contro E.,

C 286/02)

In una sentenza del 6 agosto 2002 nella causa Z.

(C 338/01), il TFA ha ritenuto insufficienti sei ricerche di lavoro in un mese

(al riguardo cfr. anche STFA del 25 aprile 2005 nella causa E., C 10/05,

consid. 2.3.1.).

In un'altra sentenza del 23 gennaio 2003 nella

causa C.

(C 280/01) il TFA ha ritenuto insufficienti

quattro ricerche di lavoro in un periodo di tre mesi.

In una sentenza del 26 maggio 2003 nella causa M.

(C 98/02), il TFA ha ritenuto non colpevole un assicurato che aveva compiuto,

durante due periodi di controllo, sei ricerche di impiego lavorando a tempo

pieno in un programma di occupazione temporanea.

Il TFA, in una sentenza del 4 giugno 2003 nella

causa R.

(C 319/02), ha ritenuto insufficienti sei ricerche di lavoro in un mese.

In un'altra sentenza dell'11 luglio 2003 nella

causa D. (C 63/03) la nostra Alta Corte, dopo avere ricordato che i giudici di

prima istanza avevano ritenuto che l'obiettivo fissato ad un'assicurata

dall'amministrazione di effettuare dieci ricerche di lavoro mensili non era

sproporzionato, ha ritenuto insufficienti tre ricerche di lavoro durante un

periodo di controllo.

In una sentenza del 10 dicembre 2004 nella causa

M.

(C 210/04), il TFA ha confermato la sanzione inflitta dall’amministrazione ad

un assicurato che aveva svolto due ricerche di lavoro nel mese antecedente

l’annuncio al collocamento, ritenute insufficienti e che aveva omesso di

compiere ricerche di lavoro durante il primo periodo di controllo; l’Alta Corte

ha pure considerato insufficienti cinque ricerche di lavoro, di cui tre erano

già state compiute nel mese precedente, effettuate dall’assicurato durante un

periodo di controllo.

In una sentenza del 12

luglio 2005 nella causa S. (C 106/04) il TFA ha rilevato:

" (...)

2.1 Pour trancher le point de savoir si l'assuré a

fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir

compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises

(ATF 124 V 231 consid. 4). Sur le plan quantitatif, la pratique administrative

exige 10 à 12 offres d'emploi par mois en moyenne. On ne peut cependant pas

s'en tenir à une limite purement quantitative et il faut bien plutôt examiner,

au regard des circonstances concrètes, la qualité des démarches (Thomas

Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch. 701 et note de bas de

page 1330). Sur le plan qualitatif, on peut attendre d'un assuré qu'il ne se

contente pas de démarches par téléphone, mais qu'il réponde également à des

offres d'emploi par écrit (Jacqueline Chopard, Die Einstellung in der

Anspruchsberechtigung, thèse Zurich, 1998, p. 139 sv.). (...)"

Infine, in una sentenza

del 29 settembre 2005 nella causa H.

(C 199/05) l'Alta Corte si

è così espressa:

" (...)

Richtig wiedergegeben hat die Vorinstanz ferner

die Rechtsprechung zur Qualität und Quantität der Arbeitsbemühungen (BGE 124 V

231 Erw. 4a; SVR 2004 ALV Nr. 18 S. 59 [in BGE 130 V 385 nicht publizierte] Erw.

4.1) sowie die Verwaltungspraxis, wonach in der Regel durchschnittlich 10 bis

12 Bewerbungen pro Monat verlangt werden, wobei indes die Umstände des Einzelfalls

zu berücksichtigen sind (Urteil E. vom 25. April 2005 Erw. 2.3.1, C 10/05).

Darauf wird verwiesen.

2.2 Zu ergänzen ist, dass die versicherte Person

auf Grund der Schadenminderungspflicht selbst alles Zumutbare zu unternehmen

hat, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Wie in den übrigen

Zweigen der Sozialversicherung hat die versicherte Person auch bei der

Arbeitslosenversicherung ihr Möglichstes zur Schadenminderung von sich aus,

d.h. ohne besondere Aufforderung durch eine Amtsstelle oder Abgabe eines Merkblattes,

vorzukehren (ARV 1980 Nr. 44 S. 109).

Für eine Einstellung in der Anspruchsberechtigung

wegen ungenügender persönlicher Arbeitsbemühungen darf durchaus auf eine

einzelne Kontrollperiode, d.h. einen einzelnen Kalendermonat abgestellt werden,

und es geht rechtsprechungsgemäss nicht an, mit dem Hinweis auf intensivere

Anstrengungen in anderen Monaten sich in einer andern Kontrollperiode

ungenügend um Arbeit zu bemühen (erwähntes Urteil E. Erw. 2.3.2 mit Hinweis).

Vor der Einstellung ist keine Verwarnung

auszusprechen (BGE 124 V 233 Erw. 5b; Urteil W. vom 13. April 2005 Erw. 4, C

4/05).

Das seit 1. Januar 2003 geltende Bundesgesetz

über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) mit der

zugehörigen Verordnung (ATSV) und die auf den 1. Juli 2003 erfolgte

Teilrevision von AVIG und AVIV modifizieren die Rechtslage nicht, weshalb die

zu den bis 31. Dezember 2002 gültig gewesenen Bestimmungen ergangene

Rechtsprechung weiterhin zu berücksichtigen ist (erwähntes Urteil E. Erw. 1.2).

(...)"

Al riguardo cfr. pure STFA

del 6 marzo 2006 nella causa Service cantonal de l’emploi du Canton Vaud c/ B.,

C 6/05, consid. 3.2.

La giurisprudenza cantonale più sopra ricordata

ha dunque fissato semplicemente una linea di riferimento e non ha carattere

assoluto ("di regola") e, secondo quanto stabilito dal TFA nelle

sentenze appena citate, occorre valutare, nel singolo caso concreto, quante

ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, a seconda delle condizioni

particolari di ogni singola fattispecie (cfr. STCA del 28 gennaio 2003 nella

causa K.,

inc. 38.2002.186).

A proposito dei compiti dei consulenti del

personale, in una sentenza del 5 ottobre 2000 nella causa B. (inc. 38.2000.74),

il TCA ha ricordato che:

"

Riguardo al desiderio dell'assicurato di seguire

altri tipi di programmi occupazionali, va pure ricordato che spetta ai

consulenti degli URC di decidere di volta in volta quali sono le misure più

idonee per favorire un rapido collocamento dei singoli assicurati (cfr. art. 85

cpv. 1 lett. a e c LADI; art. 85 b LADI, art. 17 cpv. 3 LADI)."

2.5. Sulle modalità con le

quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro il TCA ricorda innanzitutto che

secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il suo

impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio competente

le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26 cpv. 2 e cpv.

2 bis OADI; cfr. DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74). La prova degli sforzi volti al

reperimento di una nuova occupazione deve essere fornita, giusta l'art. 26 cpv.

2 OADI, al servizio competente. Nel Cantone Ticino, sulla base dei combinati

disposti dell'art. 30 cpv. 2, 85 e 85b LADI, questa competenza è stata delegata

agli URC (cfr. l'art. 2a lett. e del Regolamento della legge

sul rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 15 ottobre 2003;

D. Cattaneo,

op. cit., pag. 92-93).

La legge non prevede

nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire

effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi

datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla

fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio

competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del

29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).

L'obbligo

di comprovare le ricerche di lavoro è stato ribadito dal TFA in una sentenza

del 23 gennaio 2003 nella causa C.

(C

280/01), nella quale ha osservato:

"

Selbst wenn sich der Versicherte sodann

tatsächlich bei 10 potentiellen Arbeitgebern oder Arbeitgeberinnen gemeldet

hätte, kann er sich nur auf jene Arbeitsbemühungen berufen, welche er

nachzuweisen vermag (Art. 17 Abs. 1 Satz 3 AVIG in Verbindung mit Art. 26 Abs.

2 AVIV; Gerhards, a.a.O., N 22 zu Art. 17 AVIG)."

Concretamente

ciò significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare

all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore

di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile

l'avvenuta ricerca.

In caso di ricerca

personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei

datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è

necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo

"timbro" sul formulario

(cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma scritta, che la ricerca di

lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28.1.1987 nella causa S. P., AD

5/87).

Inoltre

il TFA ha avuto occasione di rilevare che sul modulo utilizzato per comprovare

le ricerche compiute o sulle eventuali dichiarazioni dei potenziali datori di

lavoro deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il

disoccupato si è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre

1999 nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).

L'assicurato potrà

servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dall'UFSEL (Ufficio

federale dello sviluppo economico e del lavoro; dal 1° luglio 1999 Segretariato

di stato dell'economia, SECO).

In caso di rifiuto del

datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà

comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al

servizio competente tale rifiuto.

Infine, in caso di ricerca

telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola,

confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto

(cfr. DLA 1988 p. 95).

In una

sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000

pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno

l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.

In merito alle ricerche di lavoro compiute

esclusivamente per telefono e alla continuità delle ricerche durante un periodo

di controllo, il TFA, in una sentenza del 4 giugno 2003 nella causa R. (C

319/02), ha avuto modo di rilevare:

"

(…)

Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait

des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte

aussi bien de la quantité que de la qualité de ses recherches (ATF 124 V 231

consid. 4a et l'arrêt cité). Sur le plan quantitatif, la pratique

administrative exige dix à douze offres d'emploi par mois en moyenne. On ne

peut cependant pas s'en tenir à une limite purement quantitative et il faut

bien plutôt examiner, au regard des circonstances concrètes, la qualité des

démarches (Nussbaumer,

op. cit., note de bas de page 1330). Sur le plan qualitatif, on peut attendre

d'un assuré qu'il ne se contente pas de démarches par téléphone, mais qu'il

réponde également à des offres d'emploi par écrit (Chopard, op. cit., p. 139

sv.). La continuité des démarches joue également un certain rôle, même si l'on

Considerandi

ne saurait exiger d'emblée que l'assuré répartisse ses démarches sur toute une

période de contrôle. S'agissant d'offres écrites, il peut au contraire être

rationnel et judicieux de préparer ses postulations de manière concentrée sur

quelques jours dans le mois, eu égard à la périodicité des offres d'emplois

dans les journaux et compte tenu du fait que les délais de postulation sont en

général relativement longs (arrêt non publié du 5 juillet 1988 dans la cause

R., C 14/88). (…)" (STFA del 4 giugno 2003 nella causa R., C

319/02)

In una

sentenza del 14 settembre 2005 nella causa T. (C 78/05) il TFA ha confermato

una sospensione di 6 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione per

insufficienti ricerche di lavoro in un periodo di controllo, rilevando:

"

(...)

qu'il a reconnu n'avoir effectué qu'une démarche au

mois de décembre 2003, en raison d'un profil de cadre assez spécifique;

qu'il ne peut être tenu compte des autres documents

déposés dans le même temps, ceux-ci étant le résultat de trois démarches

entreprises antérieurement à la période de contrôle en question;

que dans la mesure où le profil du recourant est

spécifique, ce dernier ne peut se contenter de répondre aux rares annonces

paraissant dans la presse, mais doit avoir recours à d'autres méthodes

ordinaires au sens de l'art. 26 al. 1 OACI (offre spontanée, par exemple) ou

rechercher du travail en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment si

besoin est;

que le comportement du recourant qui n'a effectué

qu'une recherche d'emploi pour le mois de décembre 2003 constitue ainsi une

violation claire de l'obligation de diminuer le dommage causé à

l'assurance-chômage, même si son conseiller ORP ne lui a pas encore fixé

d'objectif précis; (...)"

In un'altra sentenza del

29.

settembre 2005 nella causa H.

(C 199/05) l'Alta Corte si

è così espressa:

" (...)

4.2.3

Aber auch für die Zeit ab 17. bis 30. Juni

2004.

kann die Versicherte aus den behaupteten Anweisungen der Frau S.________

nichts zu ihren Gunsten ableiten. Sie räumt selber ein, Frau S.________ habe

sie aufgefordert, in erster Linie sämtliche möglichen Bewerbungen für

Dauerstellen zu tätigen; telefonische Anfragen für Aushilfsjobs bzw.

Blindbewerbungen (ohne entsprechende Stellenausschreibung) seien erst in

zweiter Linie vorzunehmen.

Diese Anweisung ist nicht zu beanstanden, da von

einer arbeitslosen Person verlangt wird, dass sie sich vor allem schriftlich

auf konkrete Stellenangebote bewirbt (Urteile M. vom 24. Mai 2000 Erw. 2c, C

185/99, S. vom 11. Juni 1999 Erw. 2d, C 401/98, und S. vom 26. August 1996 Erw.

5b, C 134/96). Die Versicherte vermag lediglich das Vorstellungsgespräch vom

17.

Juni 2004 im Pflegezentrum Y.________ auf Grund der einen Bewerbung vom 25.

Mai 2004 (Erw. 3 hievor) zu belegen. Bewerbungen für Dauerstellen auf neue

Inserate hin weist sie keine nach. Unbehelflich ist ihr Vorbringen, in den

Sommermonaten würden im Pflegebereich erfahrungsgemäss kaum

Dauerarbeitsverträge abgeschlossen. Denn allfällige Schwierigkeiten auf dem

Arbeitsmarkt erfordern um so intensivere Bemühungen der versicherten Person; es

kommt nicht auf die Erfolgsaussichten, sondern auf die Intensität der Stellensuche

an (BGE 124 V 234 Erw. 6). Wenn nötig, ist auch ausserhalb des bisherigen

Berufs Arbeit zu suchen (BGE 120 V 76 Erw. 2; Urteil S. vom 16. Februar 2005

Erw. 2, C 6/04). Unter diesen Umständen könnten die Bemühungen der Versicherten

in der Zeit vom 17. bis 30. Juni 2004 selbst dann nicht als rechtsgenüglich

qualifiziert werden, wenn sie Blindbewerbungen unternommen hätte. (...)"

2.6

Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI

la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della

colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel

caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione dal diritto

all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in

caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave

(cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

La sua durata è

determinata secondo la gravità della colpa

(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della

proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

In virtù dell'art. 45 cpv.

2.

bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità

entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della

sospensione è prolungata in modo adeguato.

L'art. 45 cpv. 3 OADI

stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza

valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un

lavoro idoneo.

Per quel

che concerne la sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata

sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione

da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni

per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo successivo i

parametri del SECO e dell'UCL prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate

ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di

lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali aumenti per i periodi

successivi, visto l'art. 45

cpv. 2 bis OADI (cfr. Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) del

SECO in vigore dal 1° gennaio 2003, D68 punto 1;

Lista delle sospensioni URC/UCL aggiornate dal SECO al 25.01.1999).

Queste direttive sono conformi alla legge (cfr.

D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento

alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed.

OCST, Pregassona 2000, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione

su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA. Anche il TFA ha

approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. la sentenza del 23

gennaio 2003 nella causa C., C 280/01, nella quale l'Alta Corte ha confermato

la sanzione di 9 giorni di sospensione dal diritto alle indennità di

disoccupazione inflitta dall'amministrazione ad un assicurato che aveva saputo

comprovare unicamente quattro ricerche di lavoro svolte nei tre mesi di

disdetta del precedente rapporto di lavoro; la sentenza del 6 agosto 2002 nella

causa Z., C 338/01, nella quale il TFA ha confermato 4 giorni di sospensione

per insufficienti ricerche in un periodo di controllo; la sentenza del 2 maggio

2003.

nella causa X., C 275/02, nella quale la nostra Massima Istanza ha

confermato una sanzione di 15 giorni di sospensione per mancate ricerche

durante tre mesi di disdetta; la sentenza del 3 luglio 2003 nella causa AWA

contro E., C 286/02, nella quale l'Alta Corte ha confermato 3 giorni di

sanzione per insufficienti ricerche di lavoro durante uno dei tre mesi di

disdetta; la sentenza del 4 giugno 2003 nella causa R.,

C 319/02, nella quale l'Alta Corte ha confermato la sanzione di 5 giorni di

sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione inflitta

dall'amministrazione ad un assicurato, nato nel 1939, che aveva saputo

comprovare unicamente sei ricerche di lavoro, di cui cinque svolte per

telefono, durante un periodo di controllo nel corso del quale egli aveva, tra

l'altro, lavorato cinque giorni, per un totale di trentaquattro ore; la

sentenza dell'11 luglio 2003 nella causa D., C 63/03, nella quale il TFA ha

confermato una sanzione di 4 giorni di sospensione per insufficienti ricerche

di lavoro durante un periodo di controllo; la sentenza del 2 marzo 2004 nella

causa B., C 305/02, nella quale l'Alta Corte ha confermato 4 giorni di

sospensione per insufficienti ricerche durante il periodo di disdetta e la

sentenza del 10 dicembre 2004 nella causa M., C 210/04, nella quale la nostra

Massima Istanza ha confermato sia una sanzione di 9 giorni di sospensione per

insufficienti ricerche durante il mese precedente l’annuncio al collocamento e

mancate ricerche durante il primo periodo di controllo, sia una sanzione di 4

giorni di sospensione per insufficienti ricerche di lavoro durante un periodo

di controllo.

E’ inoltre utile segnalare la sentenza del 25 aprile 2005

nella causa E., C 10/05, nella quale il TFA ha confermato 8 giorni di

sospensione per mancate ricerche nel periodo di controllo di un mese).

2.7

Nella

sentenza H. del 17 marzo 1998 (DTF 124 V 225), il Tribunale federale delle

assicurazioni ha stabilito che è possibile sospendere l'assicurato che commette

(soltanto) una colpa lieve non compiendo sufficienti ricerche di lavoro.

Il TFA ha

poi stabilito che tre ricerche di lavoro qualitativamente valide in un periodo

di controllo sono insufficienti.

La Cassa

di disoccupazione aveva sospeso l'assicurata per 3 giorni dal diritto

all'indennità di disoccupazione.

Infine,

l'Alta Corte ha deciso che l'amministrazione prima di applicare l'art. 30 cpv.

1.

lett. c LADI, non deve raccomandare all'assicurato di intensificare le

ricerche di lavoro.

2.8

Nella

presente evenienza dalla documentazione agli atti risulta che l’assicurata dal

2001.

svolge un’attività stagionale alle dipendenze del __________ di __________

quale cameriera ai piani, lingerista (cfr. doc. 13).

Nei mesi

di inattività essa fa capo alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione

(cfr. doc. 13).

Per

quanto riguarda il 2005, la ricorrente è stato impiegata dall’__________ dal 1°

febbraio al 30 novembre 2005 (cfr. doc. 1, 4, 15, A3).

L’assicurata

si è annunciata nuovamente per il collocamento presso l’URC di __________ alla

fine del mese di novembre 2005 con effetto a partire dal 1° dicembre 2005,

dichiarando di ricercare un’occupazione al 100% (cfr. doc. 13).

Al

momento della sua iscrizione in disoccupazione la ricorrente ha presentato

all’amministrazione le proprie ricerche di una nuova occupazione compiute

durante i mesi in cui ha lavorato presso l’__________ di __________. Esse sono

attestate dai formulari “Prova degli sforzi personali intrapresi per trovare

lavoro” relativi ai mesi da febbraio a novembre 2005 (cfr. doc. 18).

La

consulente del personale, ritenendo qualitativamente insufficienti le ricerche

effettuate dall’assicurata, il 12 gennaio 2006 le ha inviato una “Richiesta di

giustificazione” con cui ha richiesto di motivare, entro il 23 gennaio 2006, il

fatto di avere ripetuto determinate ricerche e di avere limitato queste ultime

alla zona di __________.

La

collocatrice ha pure precisato che oltre la data indicata l’autorità cantonale

avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando espressamente

l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione di un

assicurato nel caso in cui non faccia il suo possibile per ottenere un’occupazione

adeguata (cfr. doc. 5).

La

ricorrente ha risposto con scritto del 20 gennaio 2006, rilevando in particolare

che:

" (…)

le mie ricerche sono state limitate al comprensorio del __________ in quanto

non dispongo di patente d’auto e per questa ragione mi vedevo costretta a

richiedere un posto di lavoro nelle vicinanze che mi permetteva eventualmente

di rimanere in zona e raggiungere il posto di lavoro a piedi.

Viste

la vane ricerche nella zona di residenza, sarà mia premura per le prossime

ricerche fare riferimento anche alle aziende fuori zona." (Doc. 6)

Dal profilo procedurale

l’amministrazione ha, dunque, ossequiato il diritto di essere sentito dell’assicurata

garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost.fed. e dall’art. 42 LPGA.

L’URC, considerando

solo parzialmente valide le motivazioni addotte dalla ricorrente, con decisione

formale del 6 febbraio 2006, l’ha sospesa dal diritto alle indennità di

disoccupazione per sei giorni (cfr. doc. A1; consid. 1.1.).

Tale

provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 3 marzo 2006

(cfr. doc. A3; consid. 1.1.).

2.9

Per

quanto attiene agli assicurati che entrano in disoccupazione al termine di

un'attività stagionale (per es. nell'edilizia o nella ristorazione), va

osservato che, per un certo periodo, l'UCL ha applicato anche a costoro la

giurisprudenza relativa ad assicurati che si annunciano in disoccupazione e

dichiarano la loro disponibilità ad essere collocati solamente durante qualche

mese, prima di assolvere il servizio militare o effettuare un soggiorno di

perfezionamento all'estero o intraprendere un'altra formazione o lasciare

definitivamente il nostro paese.

Il TFA considera queste

persone inidonee al collocamento (e quindi rifiuta loro il diritto

all'indennità di disoccupazione), poiché, se si prescinde dal campo delle

attività per le quali non sono richieste una formazione o un'esperienza

professionale, bisogna ammettere che un datore di lavoro è poco incline, generalmente,

a prendere in considerazione un'offerta di servizio di durata limitata, mentre

cerca di attribuire un posto di lavoro duraturo (cfr. DLA 2000 pag. 152; DLA

1995.

pag. 57; DTF 123 V 218; DTF 120 V 288; DLA 1991 pag. 24; DLA 1990 pag. 25;

DLA 1988 pag. 23; DLA 1992 pag. 124; DLA 1992 pag. 127; DTF 110 V 209; Prassi

AD 98/1 fogli 7.1-7.3; J.L. Plattet, "L'assurance-chômage au

quotidien", pag. 56-58; B. Despland, "Votre sécurité sociale, pag.

155-156; DTF del 2 maggio 1997 nella causa P.F.; D. Cattaneo, Alcuni

compiti …, pag. 19 segg.).

In una sentenza del 18

novembre 1998 nella causa F.B., il TCA ha stabilito che la giurisprudenza

appena menzionata non deve essere applicata agli assicurati che terminano

un'attività stagionale e che hanno un impiego per la stagione seguente. In

questo caso, l'idoneità al collocamento non deve più essere esaminata (cfr. DLA

2000.

pag. 152; DTF 110 V 207; DTF 120 V 390-391; DTF 123 V 217-218; DTF 111 V

38; D. Cattaneo, Alcuni compiti …, pag. 24).

Tuttavia, alla luce della

giurisprudenza federale citata, questo Tribunale ha deciso che proprio nel caso

di assicurati che controllano la disoccupazione tra una stagione e l’altra o

durante le vacanze scolastiche, e quindi si annunciano in disoccupazione

soltanto alcuni mesi ogni anno, le esigenze relative alla ricerca costante di

un impiego duraturo devono essere molto severe, al fine di evitare che venga

decretata la loro inidoneità al collocamento dal profilo soggettivo. In

particolare questi assicurati devono svolgere tali ricerche durante tutto il

periodo in cui lavorano e devono ricercare un'occupazione annuale - o almeno

un'occupazione, di breve durata, per la "stagione morta" fuori dalla

propria professione e in un'attività realmente esistente sul mercato del lavoro.

Essi sono pure tenuti ad accettare un impiego annuale duraturo ufficialmente

assegnato (cfr. RDAT II-2001 N. 92; STCA del 17 aprile 2001 nella causa M.-B.,

38.2000

; STCA del 16 marzo 2000 nella causa P.B.; STCA del 21 settembre

1999.

nella causa A.T. contro URC di Biasca, STCA del 21 aprile 1999 nelle cause

T.B. de S.P. contro UCL e N.Q contro UCL; DTF 120 V 385; D. Cattaneo, Alcuni compiti …, pag. 21; 24-25).

Il TCA ha

pure stabilito che l'amministrazione, per valutare se sono stati compiuti

sufficienti sforzi per reperire un impiego e decidere un'eventuale sanzione,

deve riferirsi a tutto il periodo in cui viene esercitata un'attività lucrativa

e non solo agli ultimi mesi di lavoro (cfr. RDAT II-2001 N. 92; STCA del

17.

agosto 2001 nella causa M., 38.2001.15; STCA del 17 aprile 2001 nella causa

M.-B., 38.2000.190).

2.10

Nel caso in

esame l’assicurata, che, come già visto (cfr. consid. 2.8.), dal 2001 lavora

alle dipendenze dell’__________ di __________ in virtù di contratti di impiego

di durata determinata, da alcuni anni ricorre periodicamente alle prestazioni

dell’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. doc. 13).

Per

quanto qui di interesse, la ricorrente, terminata la stagione 2005 alla fine

del mese di novembre, si è annunciata nuovamente per il collocamento.

Dagli

atti risulta che durante tutto il periodo in cui ha lavorato presso l’__________,

quindi nei mesi da febbraio a novembre 2005, l’assicurata ha effettivamente

compiuto delle ricerche di impiego, presentandosi di persona presso i potenziali

datori di lavoro (cfr. doc. 18).

L’amministrazione

ha ritenuto, nonostante tutto, sufficienti gli sforzi profusi dalla ricorrente

al fine di reperire un lavoro adeguato nei mesi da febbraio ad agosto 2005 e

nel mese di novembre 2005 (cfr. doc. A1, A3).

Questa

Corte, attentamente esaminati i Formulari “Prova degli sforzi personali

intrapresi per trovare lavoro” relativi ai mesi in questione, non ha motivi per

scostarsi dalla soluzione a cui è giunto l’URC, pur tuttavia evidenziando che l’amministrazione

in concreto si è comunque dimostrata generosa.

E’ vero,

infatti, che l’assicurata ha svolto complessivamente trentacinque ricerche di

impiego nel periodo da febbraio ad agosto 2005 e nove ricerche nel mese di

novembre 2005, estendendo le stesse anche a campi professionali differenti da

quello di cameriera ai piani e lingerista in cui abitualmente è attiva. Essa,

più precisamente, ha cercato un’occupazione pure quale aiuto cucina e servizio,

ausiliaria di pulizia, tutto fare e barista.

La ricorrente

si è altresì proposta, oltre che a Hotel, a bar, ristoranti, tea room,

lavanderie, edicole, centri commerciali, a un’agenzia di collocamento, a un

raviolificio e a una macelleria (cfr. doc. 18).

E’, però,

altrettanto vero, come del resto rilevato dall’URC stesso (cfr. doc. A3), che

l’assicurata ha compiuto le ricerche di lavoro solo nel __________, ad

eccezione di una ricerca effettuata a __________ il 25 febbraio 2005 (cfr. doc.

18), e che essa si è proposta ai potenziali datori di lavoro di persona, senza

dare seguito a qualche annuncio pubblicato sui quotidiani, come invece sarebbe

stato auspicabile.

2.11

Le ricerche

di impiego effettuate nei mesi di settembre e ottobre 2005 non risultano, per

contro, sufficienti.

La

ricorrente ha compiuto otto ricerche nel mese di settembre 2005 e cinque

ricerche nel mese di ottobre 2005 (cfr. doc. 10, 11, 18).

Le

stesse, benché possano apparire conformi a quanto richiesto dalla

giurisprudenza in relazione all’aspetto quantitativo (cfr. consid. 2.4.), non

corrispondono qualitativamente a dei validi sforzi.

Infatti ben

sei delle otto ricerche compiute nel mese di settembre 2005, e meglio le

ricerche presso la __________ di __________, l’__________ di __________, il __________,

il __________, l’__________ e il __________ erano già state effettuate il 6

maggio 2005, rispettivamente il 29 aprile 2005, il 15 marzo 2005, il 4, l’11 e

il 25 febbraio 2005 (cfr. doc. 10, 11 ,12).

Inoltre gli

sforzi intrapresi il 31 maggio 2005 e il 27 giugno 2005 presso il __________,

rispettivamente l’__________ sono stati ripetuti dall’assicurata nel mese di

ottobre 2005 – mese in cui sono state svolte complessivamente cinque ricerche

di lavoro (cfr. doc. 11, 12).

Le

ricerche ripetitive non ossequiano le modalità previste dalla legge e dalla

giurisprudenza al fine di intraprendere degli sforzi mirati ed efficaci, a meno

che non sia un potenziale datore di lavoro, che ha conservato il nominativo di

un assicurato, a richiamare quest’ultimo per un colloquio.

Nel caso

di specie non risulta che si sia verificata una simile circostanza.

A ciò vi

è poi da aggiungere che nel mese di settembre 2005 sono state compiute sei

ricerche di lavoro a __________, una a __________ e una a __________.

Gli

sforzi del mese di ottobre 2005 sono poi stati tutti intrapresi a __________.

Di

conseguenza l’assicurata ha svolto le ricerche quasi esclusivamente nella zona

limitrofa al proprio domicilio di __________ (cfr. doc. 10, 11 ,12).

La

ricorrente avrebbe, invece, dovuto ampliare il suo campo di ricerca a livello

territoriale, compiendo le ricerche di impiego non solo nelle vicinanze del suo

domicilio, ma anche altrove, in modo da avere maggiori possibilità di reperire

una nuova occupazione (cfr. STCA del 10 maggio 2005 nella causa D., 38.2005.18;

STCA del 29 luglio 2002 nella causa W., inc. 38.01.270; STCA del 24 luglio 2002

nella causa D., inc. 38.01.251).

E’ vero

che l’insorgente ha asserito di non avere conseguito la patente di guida. Tuttavia

essa avrebbe dovuto cercare perlomeno nelle località collegate a __________ da

una buona rete di mezzi pubblici. Fra le località che distano da __________ meno

di mezzora con il treno vanno ricordati i centri maggiori, ossia __________ e,

soprattutto, __________.

Infine va

osservato che la ricorrente ha compiuto tutte le ricerche presentandosi

spontaneamente presso potenziali datori di lavoro. Essa, al contrario, avrebbe

dovuto preferibilmente rispondere a concrete e reali offerte d’impiego

pubblicate sui quotidiani (cfr. STCA del 19 gennaio 2004 nella causa Z.,

38.2003

, consid. 2.12).

Riguardo

all’obiezione formulata dall’assicurata nell’atto ricorsuale secondo cui le

ricerche da effettuare utilizzando i mezzi pubblici e le ricerche scritte incidono

sulle sue finanze familiari, è utile precisare, in primo luogo, che, come già

ampiamente esposto precedentemente (cfr. consid. 2.4.), un assicurato non è

tenuto a compiere ricerche con una frequenza giornaliera.

In

secondo luogo, che, siccome la ricorrente dovrebbe intraprendere sforzi prevalentemente

rispondendo ad annunci concreti, va fatto ricorso ai mezzi pubblici soprattutto

nel caso in cui la stessa venga interpellata per un colloquio da un potenziale

datore di lavoro.

In

relazione alle spese postali concernenti le lettere di candidatura occorre,

infine, rilevare che da un accertamento esperito da questa Corte presso un URC

nell’ambito di un’altra vertenza è emerso che normalmente l’amministrazione non

chiede agli assicurati di spedire per raccomandata le ricerche di impiego (cfr.

STCA del 16 maggio 2003 nella causa S., 38.2002.108, consid. 1.4.; 2.7).

Pertanto

gli assicurati possono inviare i propri scritti ai potenziali datori di lavoro anche

per posta B. L'importante è che essi sappiano comprovare di avere realmente

effettuato le ricerche conservando, al fine di trasmetterle all’URC, ad

esempio, la domanda e la relativa risposta del potenziale datore di lavoro

contattato (cfr. STCA del 21 luglio 2005 nella causa W., 38.2005.22).

Il TCA osserva,

poi, che quando si esaminano le ricerche degli assicurati che si ripresentano

per il collocamento alla conclusione della stagione lavorativa deve comunque

essere dato più peso all'aspetto qualitativo delle medesime rispetto a quello

quantitativo (cfr. RDAT II/2001 N. 92; STCA del 17 aprile 2001 nella causa

M.-B., 38.00.190).

Questo

Tribunale ha già avuto pure modo di ricordare che la legge impone agli

assicurati non di raccogliere firme o timbri, bensì di compiere sforzi validi

per trovare un nuovo lavoro (cfr. RDAT I-1994, pag. 206-207).

In simili

condizioni, va concluso che la ricorrente nei mesi di settembre e ottobre 2005,

avendo svolto delle insufficienti ricerche di lavoro dal profilo qualitativo, ha

violato l'obbligo di ridurre il danno che la legge le impone (cfr. consid.

2.2

).

Essa,

pertanto, deve essere sospesa dal diritto all'indennità di disoccupazione sulla

base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, come del resto deciso dall’URC di __________.

2.12

Per quanto

riguarda la commisurazione della sanzione, va preliminarmente osservato che il

27.

agosto 2001 l'Ufficio cantonale del lavoro ha emanato una circolare interna

no 114a, la quale è stata esaminata da questa Corte nell'ambito di una vertenza

analoga alla presente (cfr. STCA del 5 febbraio 2002 nella causa S., inc. 38. 2001.201).

Essa

indica che:

"

(…)

1.

Periodo di tempo

da esaminare

L'esame delle ricerche di

lavoro è esteso a tutti gli sforzi intrapresi prima dell'iscrizione in

disoccupazione e durante tutto il periodo durante il quale il disoccupato ha

lavorato (l'esame non va limitato agli ultimi 3 mesi).

(…)

3.

Durata della sospensione

La durata della sospensione avviene in considerazione della colpa

dell'assicurato, operando una valutazione complessiva degli sforzi svolti

durante i 3 mesi immediatamente precedenti la disoccupazione e durante tutta la

durata dell'impiego stagionale. Per garantire omogeneità d'applicazione e

offrire una base di valutazione comune i giorni di sospensione dovranno essere

determinati tenendo conto di quanto segue:

3‑4 giorni per ogni mese di ricerche insufficienti o

inesistenti durante i tre mesi prima della disoccupazione, aumentati di 1‑2

giorni per ogni mese nel resto dell'anno con sforzi insufficienti o

inesistenti, senza superare in ogni caso il massimo di 18 giorni." (Doc.

10, inc. 38.2001.201)

Nell'ambito della vertenza

sopra menzionata, il TCA ha ritenuto tale direttiva conforme a quanto previsto

dalla giurisprudenza cantonale in merito ai lavoratori stagionali (cfr. consid.

2.9

; STCA del 5 febbraio 2002 nella causa S., inc. 38.2001.201).

La

Circolare 114a non indica in modo preciso quando, relativamente agli ultimi tre

mesi di attività lavorativa, infliggere 3 o 4 giorni per mese e, per quanto

riguarda i mesi precedenti gli ultimi tre prima della disoccupazione, quando

irrogare 1 o 2 giorni.

Il TCA ha

ritenuto, in analogia con quanto enunciato dalla "Circulaire relative à

l'indemnité de chômage" emanata dal SECO in vigore dal 1° gennaio 2003 -

p.to D68 (cfr. consid. 2.6.) -, la quale prevede per il periodo di disdetta

sanzioni più severe per mancate ricerche che per insufficienti ricerche, che

per i tre mesi antecedenti l'annuncio in disoccupazione si debbano applicare 3

giorni per insufficienti ricerche e 4 giorni per mancate ricerche.

Il

medesimo ragionamento vale per i giorni di sanzione da irrogare nei mesi

precedenti gli ultimi tre di attività, per cui 2 giorni vanno applicati per

mancate ricerche e 1 giorno è da infliggere per insufficienti ricerche (cfr.

STCA del 30 settembre 2002 nella causa R., 38.2001.262, consid. 2.10).

Nel caso concreto

l'URC ha inflitto all’assicurata sei giorni di sospensione dal diritto alle

indennità (3 giorni per insufficienti ricerche nel mese di settembre 2005 + 3

giorni per insufficienti ricerche nel mese di ottobre 2005).

Tutto ben

considerato, tale penalità è da ritenere conforme al principio della

proporzionalità (cfr. consid. 2.6.).

La

decisione su opposizione del 3 marzo 2006 contestata deve, conseguentemente,

essere confermata.

A titolo

abbondanziale il TCA segnala che nella già menzionata sentenza del 3 luglio

2006.

nella causa S., C 138/05 il TFA, in relazione all’entità della sanzione,

ha rilevato:

"

(…)

Bezüglich des Einstellmasses wurde hingegen dem

Verschulden des Beschwerdeführers mit einer im mittleren Bereich des schweren

Verschuldens liegenden Einstellungsdauer von 25 Tagen nicht angemessen Rechnung

getragen, womit der Vorinstanz in diesem Punkt im Rahmen der

Angemessenheitskontrolle (Art. 132 OG; BGE

122.

V 42 Erw. 5b mit Hinweis) nicht gefolgt werden kann.

Die Verwaltung begründete die verfügte

Einstellungsdauer im angefochtenen Entscheid einzig mit dem Hinweis, dass diese

der kantonalen Praxis entspreche. Gemäss Vorinstanz wirke sich zu Ungunsten des

Versicherten aus, dass es ihm aufgrund seines Bildungsgrades ohne Weiteres auch

aus grösserer Distanz zumutbar gewesen wäre, sich vorab schriftlich zu

bewerben. Zudem wäre der Beschwerdeführer aufgrund der schwierigen

Arbeitmarktlage gehalten gewesen, besondere Anstrengungen vorzunehmen. Der Bildungsgrad

kann ein bei der Bemessung der Einstellungsdauer zu berücksichtigendes Element

darstellen (Chopard, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, Diss.

Zürich. 1998, S.167), fällt jedoch im zu beurteilenden Fall nicht erheblich ins

Gewicht.

Weiter kann der Umstand allein, dass grundsätzlich

die Arbeitsbemühungen umso intensiver sein müssen, je weniger Aussicht eine

versicherte Person hat, eine Stelle zu finden (Gerhards, Kommentar zum AVIG,

Bd. I, N 14 zu Art. 17) nicht Grundlage bilden, um vom - für die Verwaltung

verbindlichen – Kreisschreiben des seco über die Arbeitslosenentschädigung,

Januar 2003, Sanktionen (Teil D), Einstellraster, erheblich abzuweichen. Dieser

sieht bei fehlenden Arbeitsbemühungen während einer einmonatigen

Kündigungsfrist – welche Regelung für den vorliegenden Sachverhalt analog

heranzuziehen ist – eine Einstellungsdauer von 4-6 Tagen, mithin einem leichten

Verschulden entsprechend, vor. In Anlehnung daran und in Berücksichtigung, dass

ein erstmaliges Vergehen zu beurteilen ist, rechtfertigt sich, eine Einstellung

in der Anspruchsberechtigung für die Dauer von 6

Tagen.” (STFA del 3 luglio 2006 nella causa S., C 138/05, consid. 4)

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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