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38.2006.27

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

19 luglio 2006Italiano43 min

Source ti.ch

Fatti

D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla

luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST,

Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).

Inoltre

gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere

sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che

precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML,

n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo,

op. cit., pag. 17).

Questa giurisprudenza viene regolarmente

confermata dal TFA (cfr. ad esempio: STFA del 22 ottobre 2002 nella causa N.

(C 305/01), non pubblicata; STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C. (C 280/01);

STFA del 15 dicembre 2003 nella causa P. (C 200/03); STFA del 10 dicembre 2004

nella causa M.

(C 210/04)).

2.4. Sul numero

di ricerche mensili da svolgere va rilevato quanto segue.

Per

stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare

un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la

qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76

consid. 2 con riferimenti; STFA del 15 gennaio 2001 nella causa C.P.-B., C

49/00).

Il

disoccupato, per ogni periodo di controllo, deve, infatti, fornire

all'amministrazione la prova d'aver compiuto un certo numero di ricerche di

lavoro qualitativamente valide (cfr. DTF 124 V 231; DTF 120 V 74; DLA 1993/1994

pag. 55; DTF 112 V 217; DLA 1987 n. 2 p. 40; DLA 1986 n. 26 p. 101).

Secondo costante

giurisprudenza cantonale, gli assicurati, durante ogni periodo di controllo,

devono comprovare, di regola, almeno 4 ricerche qualitativamente valide (cfr.

per tutte la STCA del 28 gennaio 1987 nella causa M.Z., AD 247/86). Il TFA, in

una sentenza del 13 luglio 1987, ha approvato questo principio

(cfr. STFA nella causa M.Z., C 33/87).

In una sentenza del 3 luglio 2003 nella causa AWA

contro E.

(C 286/02), il TFA ha ritenuto sufficienti quattro ricerche di lavoro compiute

da un assicurato durante uno dei tre mesi di disdetta, osservando:

"

(…)

Mit der Vorinstanz sind die fünf Arbeitsbemühungen

während des Monats November als genügend und die drei, eventuell vier

Bewerbungen im Dezember 2001 als gerade noch ausreichend zu qualifizieren. Dies

insbesondere angesichts des in diesem Monat knappen Angebots an Arbeitsstellen

und der Tatsache, dass sich der Versicherte nicht darauf beschränkte, sich

bloss telefonisch nach offenen Stellen zu erkundigen, sondern sich in der Regel

schriftlich bewarb. Dem geringen Fehlverhalten des Beschwerdegegners, sich während

des letzten Monats in der Kündigungsfrist nur um eine oder zwei Stellen

beworben zu haben, hat das kantonale Gericht mit der am unteren Rand des

leichten Verschuldens liegenden Einstellung von 3 Tagen angemessen Rechnung

getragen. Diese Bemessung der Einstelldauer ist unter Berücksichtigung des

nicht nur der Verwaltung, sondern auch der Vorinstanz zustehenden Ermessens, in

welches das Eidgenössische Versicherungsgericht ohne triftigen Grund nicht

eingreift (BGE 123 V 152 Erw. 2 mit Hinweisen), nicht zu beanstanden." (STFA del 3 luglio 2003 nella causa AWA contro E.,

C 286/02)

In una sentenza del 6 agosto 2002 nella causa Z.

(C 338/01), il TFA ha ritenuto insufficienti sei ricerche di lavoro in un mese

(al riguardo cfr. anche STFA del 25 aprile 2005 nella causa E., C 10/05,

consid. 2.3.1.).

In un'altra sentenza del 23 gennaio 2003 nella

causa C.

(C 280/01) il TFA ha ritenuto insufficienti

quattro ricerche di lavoro in un periodo di tre mesi.

In una sentenza del 26 maggio 2003 nella causa M.

(C 98/02), il TFA ha ritenuto non colpevole un assicurato che aveva compiuto,

durante due periodi di controllo, sei ricerche di impiego lavorando a tempo

pieno in un programma di occupazione temporanea.

Il TFA, in una sentenza del 4 giugno 2003 nella

causa R.

(C 319/02), ha ritenuto insufficienti sei ricerche di lavoro in un mese.

In un'altra sentenza dell'11 luglio 2003 nella

causa D. (C 63/03) la nostra Alta Corte, dopo avere ricordato che i giudici di

prima istanza avevano ritenuto che l'obiettivo fissato ad un'assicurata

dall'amministrazione di effettuare dieci ricerche di lavoro mensili non era

sproporzionato, ha ritenuto insufficienti tre ricerche di lavoro durante un

periodo di controllo.

In una sentenza del 10 dicembre 2004 nella causa

M.

(C 210/04), il TFA ha confermato la sanzione inflitta dall’amministrazione ad

un assicurato che aveva svolto due ricerche di lavoro nel mese antecedente

l’annuncio al collocamento, ritenute insufficienti e che aveva omesso di

compiere ricerche di lavoro durante il primo periodo di controllo; l’Alta Corte

ha pure considerato insufficienti cinque ricerche di lavoro, di cui tre erano

già state compiute nel mese precedente, effettuate dall’assicurato durante un

periodo di controllo.

In una sentenza del 12

luglio 2005 nella causa S. (C 106/04) il TFA ha rilevato:

" (...)

2.1 Pour trancher le point de savoir si l'assuré a

fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir

compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises

(ATF 124 V 231 consid. 4). Sur le plan quantitatif, la pratique administrative

exige 10 à 12 offres d'emploi par mois en moyenne. On ne peut cependant pas

s'en tenir à une limite purement quantitative et il faut bien plutôt examiner,

au regard des circonstances concrètes, la qualité des démarches (Thomas

Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch. 701 et note de bas de

page 1330). Sur le plan qualitatif, on peut attendre d'un assuré qu'il ne se

contente pas de démarches par téléphone, mais qu'il réponde également à des

offres d'emploi par écrit (Jacqueline Chopard, Die Einstellung in der

Anspruchsberechtigung, thèse Zurich, 1998, p. 139 sv.). (...)"

Infine, in una sentenza

del 29 settembre 2005 nella causa H.

(C 199/05) l'Alta Corte si

è così espressa:

" (...)

Richtig wiedergegeben hat die Vorinstanz ferner

die Rechtsprechung zur Qualität und Quantität der Arbeitsbemühungen (BGE 124 V

231 Erw. 4a; SVR 2004 ALV Nr. 18 S. 59 [in BGE 130 V 385 nicht publizierte] Erw.

4.1) sowie die Verwaltungspraxis, wonach in der Regel durchschnittlich 10 bis

12 Bewerbungen pro Monat verlangt werden, wobei indes die Umstände des

Einzelfalls zu berücksichtigen sind (Urteil E. vom 25. April 2005 Erw. 2.3.1, C

10/05). Darauf wird verwiesen.

2.2 Zu ergänzen ist, dass die versicherte Person

auf Grund der Schadenminderungspflicht selbst alles Zumutbare zu unternehmen

hat, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Wie in den übrigen

Zweigen der Sozialversicherung hat die versicherte Person auch bei der

Arbeitslosenversicherung ihr Möglichstes zur Schadenminderung von sich aus,

d.h. ohne besondere Aufforderung durch eine Amtsstelle oder Abgabe eines Merkblattes,

vorzukehren (ARV 1980 Nr. 44 S. 109).

Für eine Einstellung in der Anspruchsberechtigung

wegen ungenügender persönlicher Arbeitsbemühungen darf durchaus auf eine

einzelne Kontrollperiode, d.h. einen einzelnen Kalendermonat abgestellt werden,

und es geht rechtsprechungsgemäss nicht an, mit dem Hinweis auf intensivere

Anstrengungen in anderen Monaten sich in einer andern Kontrollperiode

ungenügend um Arbeit zu bemühen (erwähntes Urteil E. Erw. 2.3.2 mit Hinweis).

Vor der Einstellung ist keine Verwarnung

auszusprechen (BGE 124 V 233 Erw. 5b; Urteil W. vom 13. April 2005 Erw. 4, C

4/05).

Das seit 1. Januar 2003 geltende Bundesgesetz

über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) mit der

zugehörigen Verordnung (ATSV) und die auf den 1. Juli 2003 erfolgte

Teilrevision von AVIG und AVIV modifizieren die Rechtslage nicht, weshalb die

zu den bis 31. Dezember 2002 gültig gewesenen Bestimmungen ergangene

Rechtsprechung weiterhin zu berücksichtigen ist (erwähntes Urteil E. Erw. 1.2).

(...)"

Al riguardo cfr. pure STFA

del 6 marzo 2006 nella causa Service cantonal de l’emploi du Canton Vaud c/ B.,

C 6/05, consid. 3.2.

La giurisprudenza cantonale più sopra ricordata

ha dunque fissato semplicemente una linea di riferimento e non ha carattere

assoluto ("di regola") e, secondo quanto stabilito dal TFA nelle

sentenze appena citate, occorre valutare, nel singolo caso concreto, quante

ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, a seconda delle condizioni

particolari di ogni singola fattispecie (cfr. STCA del 28 gennaio 2003 nella

causa K.,

inc. 38.2002.186).

A proposito dei compiti dei consulenti del

personale, in una sentenza del 5 ottobre 2000 nella causa B. (inc. 38.2000.74),

il TCA ha ricordato che:

"

Riguardo al desiderio dell'assicurato di seguire

altri tipi di programmi occupazionali, va pure ricordato che spetta ai

consulenti degli URC di decidere di volta in volta quali sono le misure più

idonee per favorire un rapido collocamento dei singoli assicurati (cfr. art. 85

cpv. 1 lett. a e c LADI; art. 85 b LADI, art. 17 cpv. 3 LADI)."

2.5. Sulle modalità con le

quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro il TCA ricorda innanzitutto che

secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il suo

impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio competente

le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26 cpv. 2 e cpv.

2 bis OADI; cfr. DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74). La prova degli sforzi volti al

reperimento di una nuova occupazione deve essere fornita, giusta l'art. 26 cpv.

2 OADI, al servizio competente. Nel Cantone Ticino, sulla base dei combinati

disposti dell'art. 30 cpv. 2, 85 e 85b LADI, questa competenza è stata delegata

agli URC (cfr. l'art. 2a lett. e del Regolamento della legge

sul rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 15 ottobre 2003;

D. Cattaneo,

op. cit., pag. 92-93).

La legge non prevede

nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire

effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi

datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla

fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio

competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del

29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).

L'obbligo

di comprovare le ricerche di lavoro è stato ribadito dal TFA in una sentenza

del 23 gennaio 2003 nella causa C.

(C

280/01), nella quale ha osservato:

"

Selbst wenn sich der Versicherte sodann

tatsächlich bei 10 potentiellen Arbeitgebern oder Arbeitgeberinnen gemeldet

hätte, kann er sich nur auf jene Arbeitsbemühungen berufen, welche er

nachzuweisen vermag (Art. 17 Abs. 1 Satz 3 AVIG in Verbindung mit Art. 26 Abs.

2 AVIV; Gerhards, a.a.O., N 22 zu Art. 17 AVIG)."

Concretamente

ciò significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare

all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore

di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile

l'avvenuta ricerca.

In caso di ricerca personale

il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei datori di

lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è necessario che il

datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo "timbro" sul

formulario

(cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma scritta, che la ricerca di

lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28.1.1987 nella causa S. P., AD

5/87).

Inoltre

il TFA ha avuto occasione di rilevare che sul modulo utilizzato per comprovare

le ricerche compiute o sulle eventuali dichiarazioni dei potenziali datori di

lavoro deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il

disoccupato si è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre

1999 nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).

L'assicurato potrà

servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dall'UFSEL (Ufficio

federale dello sviluppo economico e del lavoro; dal 1° luglio 1999 Segretariato

di stato dell'economia, SECO).

In caso di rifiuto del

datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà

comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al

servizio competente tale rifiuto.

Infine, in caso di ricerca

telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola, confermare

l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto (cfr. DLA

1988 p. 95).

In una

sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000

pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno

l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.

In merito alle ricerche di lavoro compiute

esclusivamente per telefono e alla continuità delle ricerche durante un periodo

di controllo, il TFA, in una sentenza del 4 giugno 2003 nella causa R. (C 319/02),

ha avuto modo di rilevare:

"

(…)

Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait

des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte

aussi bien de la quantité que de la qualité de ses recherches (ATF 124 V 231

consid. 4a et l'arrêt cité). Sur le plan quantitatif, la pratique

administrative exige dix à douze offres d'emploi par mois en moyenne. On ne

peut cependant pas s'en tenir à une limite purement quantitative et il faut

bien plutôt examiner, au regard des circonstances concrètes, la qualité des

démarches (Nussbaumer,

op. cit., note de bas de page 1330). Sur le plan qualitatif, on peut attendre

d'un assuré qu'il ne se contente pas de démarches par téléphone, mais qu'il

réponde également à des offres d'emploi par écrit (Chopard, op. cit., p. 139

sv.). La continuité des démarches joue également un certain rôle, même si l'on

ne saurait exiger d'emblée que l'assuré répartisse ses démarches sur toute une

période de contrôle. S'agissant d'offres écrites, il peut au contraire être

rationnel et judicieux de préparer ses postulations de manière concentrée sur

quelques jours dans le mois, eu égard à la périodicité des offres d'emplois

dans les journaux et compte tenu du fait que les délais de postulation sont en

général relativement longs (arrêt non publié du 5 juillet 1988 dans la cause

R., C 14/88). (…)" (STFA del 4 giugno 2003 nella causa R., C

319/02)

In una

sentenza del 14 settembre 2005 nella causa T. (C 78/05) il TFA ha confermato

una sospensione di 6 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione per

insufficienti ricerche di lavoro in un periodo di controllo, rilevando:

"

(...)

qu'il a reconnu n'avoir effectué qu'une démarche au

mois de décembre 2003, en raison d'un profil de cadre assez spécifique;

qu'il ne peut être tenu compte des autres documents

déposés dans le même temps, ceux-ci étant le résultat de trois démarches

entreprises antérieurement à la période de contrôle en question;

que dans la mesure où le profil du recourant est

spécifique, ce dernier ne peut se contenter de répondre aux rares annonces

paraissant dans la presse, mais doit avoir recours à d'autres méthodes

ordinaires au sens de l'art. 26 al. 1 OACI (offre spontanée, par exemple) ou

rechercher du travail en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment si

besoin est;

que le comportement du recourant qui n'a effectué

qu'une recherche d'emploi pour le mois de décembre 2003 constitue ainsi une

violation claire de l'obligation de diminuer le dommage causé à

l'assurance-chômage, même si son conseiller ORP ne lui a pas encore fixé

d'objectif précis; (...)"

In un'altra sentenza del

29 settembre 2005 nella causa H.

(C 199/05) l'Alta Corte si

è così espressa:

" (...)

4.2.3 Aber auch für die Zeit ab 17. bis 30. Juni

2004 kann die Versicherte aus den behaupteten Anweisungen der Frau S.________

nichts zu ihren Gunsten ableiten. Sie räumt selber ein, Frau S.________ habe

sie aufgefordert, in erster Linie sämtliche möglichen Bewerbungen für

Dauerstellen zu tätigen; telefonische Anfragen für Aushilfsjobs bzw.

Blindbewerbungen (ohne entsprechende Stellenausschreibung) seien erst in

zweiter Linie vorzunehmen.

Diese Anweisung ist nicht zu beanstanden, da von

einer arbeitslosen Person verlangt wird, dass sie sich vor allem schriftlich

auf konkrete Stellenangebote bewirbt (Urteile M. vom 24. Mai 2000 Erw. 2c, C

185/99, S. vom 11. Juni 1999 Erw. 2d, C 401/98, und S. vom 26. August 1996 Erw.

5b, C 134/96). Die Versicherte vermag lediglich das Vorstellungsgespräch vom

17. Juni 2004 im Pflegezentrum Y.________ auf Grund der einen Bewerbung vom 25.

Mai 2004 (Erw. 3 hievor) zu belegen. Bewerbungen für Dauerstellen auf neue

Inserate hin weist sie keine nach. Unbehelflich ist ihr Vorbringen, in den

Sommermonaten würden im Pflegebereich erfahrungsgemäss kaum Dauerarbeitsverträge

abgeschlossen. Denn allfällige Schwierigkeiten auf dem Arbeitsmarkt erfordern

um so intensivere Bemühungen der versicherten Person; es kommt nicht auf die

Erfolgsaussichten, sondern auf die Intensität der Stellensuche an (BGE 124 V

234 Erw. 6). Wenn nötig, ist auch ausserhalb des bisherigen Berufs Arbeit zu

suchen (BGE 120 V 76 Erw. 2; Urteil S. vom 16. Februar 2005 Erw. 2, C 6/04).

Unter diesen Umständen könnten die Bemühungen der Versicherten in der Zeit vom

17. bis 30. Juni 2004 selbst dann nicht als rechtsgenüglich qualifiziert

werden, wenn sie Blindbewerbungen unternommen hätte. (...)"

2.6. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI

la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della

colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel

caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione dal diritto

all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in

caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave

(cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

La sua durata è

determinata secondo la gravità della colpa

(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della

proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

In virtù dell'art. 45 cpv.

2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità

entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della

sospensione è prolungata in modo adeguato.

L'art. 45 cpv. 3 OADI

stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza

valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un

lavoro idoneo.

Per quel

che concerne la sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata

sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione

da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni

per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo successivo i

parametri del SECO e dell'UCL prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate

ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di

lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali aumenti per i periodi

successivi, visto l'art. 45

cpv. 2 bis OADI (cfr. Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) del

SECO in vigore dal 1° gennaio 2003, D68 punto 1;

Lista delle sospensioni URC/UCL aggiornate dal SECO al 25.01.1999).

Queste direttive sono conformi alla legge (cfr.

D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento

alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed.

OCST, Pregassona 2000, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione

su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA. Anche il TFA ha

approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. la sentenza del 23

gennaio 2003 nella causa C., C 280/01, nella quale l'Alta Corte ha confermato

la sanzione di 9 giorni di sospensione dal diritto alle indennità di

disoccupazione inflitta dall'amministrazione ad un assicurato che aveva saputo

comprovare unicamente quattro ricerche di lavoro svolte nei tre mesi di

disdetta del precedente rapporto di lavoro; la sentenza del 6 agosto 2002 nella

causa Z., C 338/01, nella quale il TFA ha confermato 4 giorni di sospensione per

insufficienti ricerche in un periodo di controllo; la sentenza del 2 maggio

2003 nella causa X., C 275/02, nella quale la nostra Massima Istanza ha

confermato una sanzione di 15 giorni di sospensione per mancate ricerche

durante tre mesi di disdetta; la sentenza del 3 luglio 2003 nella causa AWA

contro E., C 286/02, nella quale l'Alta Corte ha confermato 3 giorni di

sanzione per insufficienti ricerche di lavoro durante uno dei tre mesi di

disdetta; la sentenza del 4 giugno 2003 nella causa R.,

C 319/02, nella quale l'Alta Corte ha confermato la sanzione di 5 giorni di

sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione inflitta

dall'amministrazione ad un assicurato, nato nel 1939, che aveva saputo

comprovare unicamente sei ricerche di lavoro, di cui cinque svolte per

telefono, durante un periodo di controllo nel corso del quale egli aveva, tra

l'altro, lavorato cinque giorni, per un totale di trentaquattro ore; la

sentenza dell'11 luglio 2003 nella causa D., C 63/03, nella quale il TFA ha

confermato una sanzione di 4 giorni di sospensione per insufficienti ricerche

di lavoro durante un periodo di controllo; la sentenza del 2 marzo 2004 nella

causa B., C 305/02, nella quale l'Alta Corte ha confermato 4 giorni di

sospensione per insufficienti ricerche durante il periodo di disdetta e la

sentenza del 10 dicembre 2004 nella causa M., C 210/04, nella quale la nostra

Massima Istanza ha confermato sia una sanzione di 9 giorni di sospensione per

insufficienti ricerche durante il mese precedente l’annuncio al collocamento e

mancate ricerche durante il primo periodo di controllo, sia una sanzione di 4

giorni di sospensione per insufficienti ricerche di lavoro durante un periodo

di controllo.

E’ inoltre utile segnalare la sentenza del 25 aprile 2005

nella causa E., C 10/05, nella quale il TFA ha confermato 8 giorni di

sospensione per mancate ricerche nel periodo di controllo di un mese).

2.7. Nella già

menzionata sentenza H. del 17 marzo 1998 (DTF 124 V 225), il Tribunale federale

delle assicurazioni ha stabilito che è possibile sospendere l'assicurato che

commette (soltanto) una colpa lieve non compiendo sufficienti ricerche di

lavoro.

Il TFA ha

poi stabilito che tre ricerche di lavoro qualitativamente valide in un periodo

di controllo sono insufficienti.

La Cassa

di disoccupazione aveva sospeso l'assicurata per 3 giorni dal diritto

all'indennità di disoccupazione.

Infine,

l'Alta Corte ha deciso che l'amministrazione prima di applicare l'art. 30 cpv.

1 lett. c LADI, non deve raccomandare all'assicurato di intensificare le

ricerche di lavoro.

2.8. Nella

presente evenienza dalla documentazione agli atti risulta che l’assicurato dal

2003 svolge un’attività stagionale alle dipendenze della __________, in

relazione alla conduzione tecnica della stessa (cfr. doc. 2, 6, 8, 11).

Nei mesi

di inattività egli fa capo alle prestazioni dell’assicurazione contro la

disoccupazione (cfr. doc. 5, 8, 11).

Per

quanto riguarda il 2005, il ricorrente è stato impiegato dalla __________ dal

1° marzo al 15 novembre 2005 (cfr. doc. 6).

L’assicurato

si è riannunciato per il collocamento presso l’URC di __________ il 15 novembre

2005, dichiarando di ricercare un’occupazione al 100% (cfr. doc. 5).

Al

momento della sua iscrizione in disoccupazione il ricorrente non ha presentato

all’amministrazione alcuna ricerca di una nuova occupazione compiuta durante i

mesi in cui ha lavorato presso la __________.

Il

consulente del personale, il 28 novembre 2005, gli ha così consegnato brevi

manu una “Richiesta di giustificazione” con cui ha richiesto di motivare, entro

l’8 dicembre 2005, il fatto di non avere intrapreso ricerche di impiego nel

periodo in cui ha svolto l’attività stagionale.

Il

collocatore ha pure precisato che oltre la data indicata l’autorità cantonale

avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando espressamente

l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione di un

assicurato nel caso in cui non faccia il suo possibile per ottenere un’occupazione

adeguata (cfr. doc. 4).

L’assicurato

ha risposto con scritto datato 15 novembre 2005, ma verosimilmente redatto il

15 dicembre 2005, visto anche che è pervenuto all’amministrazione il 19

dicembre 2005 (cfr. doc. 4).

In

particolare il ricorrente ha rilevato:

" (…)

Come voi

già sapete e vedete dal mio contratto di lavoro, la mia attività avrebbe dovuto

cessare il 15.11.05.

Questo

comporta che io durante i mesi precedenti avrei dovuto fare delle ricerche per

tutelarmi.

Da

inizio 2005 ho un nuovo Direttore il quale malgrado il contratto, mi ha sempre

detto che avrei potuto lavorare presso di lui anche durante il periodo

invernale della __________, sia presso la __________ e __________.

Purtroppo

dopo la riunione del CdA a __________ del 07.11 al 10.11.05 questo non è stato

possibile.

In

data 14.11.05 mi è stato comunicata questa decisione dal Direttore Sig. __________

il quale era molto dispiaciuto.

Vi

invio la lettera di conferma del Sig. __________ quale conferma di quanto sopra

esposto anche se ci sono degli errori di date.

Ora sono

in trattative con loro per il nuovo contratto di lavoro per la stagione 2006.

Con

molta delusione mi scuso con il Vostro Ufficio per la mia mancanza.

Sicuro

che potete capire la mia situazione, sperando vivamente di non dover subire

delle sanzioni che mi punirebbero severamente finanziariamente vista la

situazione famigliare che mi trovo." (Doc. 4)

Dal profilo procedurale

l’amministrazione ha, dunque, ossequiato il diritto di essere sentito del

ricorrente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost.fed. e dall’art. 42 LPGA.

L’URC,

non ritenendo valide le motivazioni addotte dall’assicurato, con decisione

formale del 24 gennaio 2006, l’ha sospeso dal diritto alle indennità di

disoccupazione per quattordici giorni (cfr. doc. A4; consid. 1.1.).

Tale

provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 9 marzo 2006

(cfr. doc. A1; consid. 1.1.).

2.9. Per

quanto attiene agli assicurati che entrano in disoccupazione al termine di

un'attività stagionale (per es. nell'edilizia o nella ristorazione), va

osservato che, per un certo periodo, l'UCL ha applicato anche a costoro la

giurisprudenza relativa ad assicurati che si annunciano in disoccupazione e

dichiarano la loro disponibilità ad essere collocati solamente durante qualche

mese, prima di assolvere il servizio militare o effettuare un soggiorno di

perfezionamento all'estero o intraprendere un'altra formazione o lasciare

definitivamente il nostro paese.

Il TFA considera queste

persone inidonee al collocamento (e quindi rifiuta loro il diritto all'indennità

di disoccupazione), poiché, se si prescinde dal campo delle attività per le

quali non sono richieste una formazione o un'esperienza professionale, bisogna

ammettere che un datore di lavoro è poco incline, generalmente, a prendere in

considerazione un'offerta di servizio di durata limitata, mentre cerca di

attribuire un posto di lavoro duraturo (cfr. DLA 2000 pag. 152; DLA 1995 pag.

57; DTF 123 V 218; DTF 120 V 288; DLA 1991 pag. 24; DLA 1990 pag. 25; DLA 1988

pag. 23; DLA 1992 pag. 124; DLA 1992 pag. 127; DTF 110 V 209; Prassi AD 98/1

fogli 7.1-7.3; J.L. Plattet, "L'assurance-chômage au quotidien", pag.

56-58; B. Despland, "Votre sécurité sociale, pag. 155-156; DTF del 2

maggio 1997 nella causa P.F.; D. Cattaneo, Alcuni compiti …,

pag. 19 segg.).

In una sentenza del 18

novembre 1998 nella causa F.B., il TCA ha stabilito che la giurisprudenza

appena menzionata non deve essere applicata agli assicurati che terminano

un'attività stagionale e che hanno un impiego per la stagione seguente. In

questo caso, l'idoneità al collocamento non deve più essere esaminata (cfr. DLA

2000 pag. 152; DTF 110 V 207; DTF 120 V 390-391; DTF 123 V 217-218; DTF 111 V

38; D. Cattaneo, Alcuni compiti …, pag. 24).

Tuttavia, alla luce della

giurisprudenza federale citata, questo Tribunale ha deciso che proprio nel caso

di assicurati che controllano la disoccupazione tra una stagione e l’altra o

durante le vacanze scolastiche, e quindi si annunciano in disoccupazione

soltanto alcuni mesi ogni anno, le esigenze relative alla ricerca costante di

un impiego duraturo devono essere molto severe, al fine di evitare che venga

decretata la loro inidoneità al collocamento dal profilo soggettivo. In

particolare questi assicurati devono svolgere tali ricerche durante tutto il

periodo in cui lavorano e devono ricercare un'occupazione annuale - o almeno

un'occupazione, di breve durata, per la "stagione morta" fuori dalla

propria professione e in un'attività realmente esistente sul mercato del

lavoro. Essi sono pure tenuti ad accettare un impiego annuale duraturo

ufficialmente assegnato (cfr. RDAT II-2001 N. 92; STCA del 17 aprile 2001 nella

causa M.-B., 38.2000.190; STCA del 16 marzo 2000 nella causa P.B.; STCA del 21

settembre 1999 nella causa A.T. contro URC di Biasca, STCA del 21 aprile 1999

nelle cause T.B. de S.P. contro UCL e N.Q contro UCL; DTF 120 V 385; D.

Cattaneo, Alcuni compiti …, pag. 21; 24-25).

Il TCA ha

pure stabilito che l'amministrazione, per valutare se sono stati compiuti

sufficienti sforzi per reperire un impiego e decidere un'eventuale sanzione,

deve riferirsi a tutto il periodo in cui viene esercitata un'attività lucrativa

e non solo agli ultimi mesi di lavoro (cfr. RDAT II-2001 N. 92; STCA del

17 agosto 2001 nella causa M., 38.2001.15; STCA del 17 aprile 2001 nella causa

M.-B., 38.2000.190).

2.10. Nel caso in esame

RI 1, che, come già visto (cfr. consid. 2.8.), dal 2003 lavora alle dipendenze

della __________ in virtù di contratti di impiego di durata determinata, da

alcuni anni ricorre periodicamente alle prestazioni dell’assicurazione contro

la disoccupazione (cfr. doc. 5, 8, 11).

Per

quanto qui di interesse, terminata la stagione 2005, l’assicurato, il 15

novembre 2005, si è riannunciato per il collocamento.

Dagli

atti risulta che durante tutto il periodo in cui ha lavorato presso la __________,

quindi nei mesi da marzo a metà novembre 2005, il ricorrente, contrariamente a

quanto stabilito dalla giurisprudenza per gli assicurati che ricorrono

regolarmente all’assicurazione contro la disoccupazione al termine di

un’attività stagionale (cfr. consid. 2.9.), non ha effettivamente compiuto

delle ricerche di impiego, come del resto riconosciuto dal medesimo (cfr. doc.

4,

L’assicurato

era peraltro ben al corrente del proprio obbligo di cercare un impiego durante

l’intero periodo di lavoro. Lo stesso, infatti, era stato informato

espressamente al riguardo durante dei colloqui di consulenza nella primavera

2003 e nel gennaio 2004 (cfr. doc. 9, 10).

Al

ricorrente, il 3 novembre 2004, era altresì stato consegnato il “Promemoria

Ricerche di lavoro”, da cui emerge che, se l’ultima attività è di carattere

stagionale, l’assicurato deve essere disposto a cercare e accettare impieghi

duraturi e in particolare deve cercare lavoro durante tutto l’anno (cfr. doc.

8).

L’amministrazione

aveva, poi, già sanzionato l’assicurato per mancate ricerche nel periodo di

attività lavorativa stagionale precedente la disoccupazione. Più precisamente,

a quest’ultimo è stata inflitta una penalità di dodici giorni di sospensione dal

diritto alle indennità a partire dal 12 novembre 2003 con decisione del 12

dicembre 2003 e di sei giorni a far tempo dal 1° novembre 2004 con

provvedimento del 29 dicembre 2004 (cfr. doc. 7, 10).

L'assicurato

ha dunque contravvenuto all'obbligo di ridurre il danno nel periodo dal mese di

marzo a metà del mese di novembre 2005 (cfr. consid. 2.2.).

Tale

violazione implica la sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione

giusta l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. consid. 2.2.).

2.11. Il TFA ha, tuttavia,

stabilito che non deve essere sospeso dal diritto all'indennità di

disoccupazione l'assicurato che, pur non compiendo un numero di ricerche di

lavoro sufficientemente valide dal profilo qualitativo e quantitativo in un

determinato periodo di controllo, riesce comunque, grazie alle stesse, a porre

termine - o a non ricorrere - alla disoccupazione (cfr. DLA 1990 pag. 132;

STCA del 13 febbraio 1997 nella causa M. C.; D. Cattaneo, op. cit., pag. 32).

Secondo

la giurisprudenza federale si può parlare di lavoro garantito soltanto allorché

un contratto di lavoro è stato concluso espressamente o tacitamente attraverso

la volontà concordata delle parti, non bastando invece che le trattative

facciano sorgere la speranza o l'aspettativa di concludere il contratto (cfr.

DLA 1992 pag. 153; SVR 1999 ALV N° 22; STFA del 3 febbraio 2004 nella causa S.,

C 275/03, consid. 4.2.4.; STCA del 23 maggio 1995 nella causa M.V.; C.

Cattaneo, op. cit., pag. 32).

In

particolare, nella sentenza pubblicata in DLA 1992 pag. 151 seg. l'Alta Corte

ha fornito al riguardo le seguenti precisazioni:

"

Die Zusicherung einer anderen Stelle nach Art.

44 lit. b AVIV setzt für den Arbeitnehmer nicht bloss Hoffnungen und

Erwartungen erweckende Vertragsverhandlungen voraus. Vielmehr gilt eine Stelle

erst dann als zugesichert, wenn durch ausdrückliche oder stillschweigende

übereinstimmende gegenseitige Willensäusserung von Arbeitgeber und

Arbeitnehmer (Art. 1 OR) ein Arbeitsvertrag im Sinne von Art. 319 ff. OR

tatsächlich zustande gekommen ist (unveröffentlichtes Urteil S. vom 12. März

1987, C 110/86). (...)"

Decisivo

è dunque il fatto che venga stipulato un contratto di lavoro, non

necessariamente nella forma scritta (cfr. al riguardo anche la STFA dell11

ottobre 2004 nella causa H., C 197/03):

"

Wie das kantonale Gericht insbesondere richtig

erwogen hat, begründete der Umstand, dass am ersten Arbeitstag noch kein

schriftlicher Arbeitsvertrag vorlag, keine Unzumutbarkeit, am Arbeitsplatz zu

verbleiben."

2.12. In concreto il ricorrente, nella sua risposta alla Richiesta

di giustificazione del 28 novembre 2005, così come nell’opposizione interposta

avverso la decisione formale del 24 gennaio 2006, ha indicato, da un lato, che

il Direttore della ditta in cui lavorava durante la stagione estiva gli avrebbe

detto, dopo alcuni mesi di impiego e vista la mole di lavoro da sbrigare, che

avrebbe voluto tenerlo anche per il periodo invernale. Dall’altro, che tuttavia

il Consiglio di amministrazione, nel mese di novembre 2005 ha deciso

diversamente (cfr. doc. A3, A2).

Dalle

carte processuali si evince che il Direttore della __________, il 14 dicembre

2005, ha confermato di avere detto che ci sarebbe stata l’intenzione, dopo

l’approvazione del budget da parte del CdA, di assumere l’assicurato a decorrere

dal 5 dicembre 2005 per il servizio tecnico. Egli ha, però, puntualizzato che

il CdA ha deciso che non sarebbe stato possibile finanziariamente assumere

ulteriore personale per l’inverno (cfr. doc. A6).

Risulta, poi, uno scritto

del 10 febbraio 2006 di __________, __________ dell’__________ - non firmato -,

indirizzato all’URC di __________, in cui ha dichiarato che nel mese di ottobre

2005, prima della scadenza del contratto di lavoro di RI 1, si erano accordati

per un contratto annuale con inizio il 1° dicembre 2005 che avrebbe necessitato

l’approvazione da parte del CdA della correzione del budget 2005 e del budget

2006 della __________. Il CdA, il 6 dicembre 2005, ha rifiutato la correzione

del budget 2005 e ha incaricato la direzione di trovare, insieme con il signor RI

1, una soluzione per il 2006 (cfr. doc. A5).

Questa Corte, pendente

causa, ha interpellato il Direttore della __________, ponendogli i seguenti

quesiti:

"

1.- Tra la __________ e il signor RI 1 nel 2005

è stata concordata l’assunzione annuale - a decorrere dal mese di dicembre 2005

- di quest’ultimo oppure allo stesso è stata semplicemente ventilata la

possibilità di essere impiegato annualmente?

Considerandi

2.

- Nel caso in cui al signor RI 1 sia stato

effettivamente assicurato un impiego annuale, gli è stato o meno indicato che

tale assunzione dipendeva in ogni caso dalla correzione del budget 2005 e

dall’approvazione del budget 2006 da parte del CdA?

3.

- Sempre nell’ipotesi in cui al signor RI 1 sia

stata garantita un’occupazione annuale, quando precisamente nel 2005 è stata

fornita tale assicurazione?” (Doc. IX)

__________, il 21 maggio

2006, ha trasmesso al TCA uno scritto del seguente tenore:

"

(…)

Tra la __________ e il signor RI 1 esisteva un contratto a termine

determinato con scadenza il 15.11.2006 (recte: 2005). Prima della

scadenza venne discusso con il signor RI 1 la possibilità di un impiego annuale

e venne poi ventilata la nostra volontà di assumerlo annualmente a decorrere

dal 1 dicembre 2006 (recte: 2005). In questa occasione venne chiaramente

precisato al signor RI 1 che tale assunzione sarebbe stata possibile solo dopo

un consenso da parte del CdA. Esso avrebbe dovuto approvare in primo luogo la

correzione del budget 2005 e in secondo luogo il budget 2006. La riunione del

CdA venne fissata per il 6 dicembre u.s. risultandone che il CdA rifiutò la

correzione del budget 2005 e di conseguenza l'assunzione annuale del Signor RI

1.

Il CdA invitò la direzione a trovare con il signor RI 1 un accordo che

potesse soddisfare le due parti. Nel gennaio 2006 si trovò un nuovo accordo che

prevedeva l'impiego del signor RI 1 come segue:

- durante i mesi di chiusura stagionale della __________ un

impiego al

50%

- durante i mesi di apertura stagionale della __________ un

impiego al

100%.

Tale accordo fu approvato sia dal CdA che dal signor RI 1 con

decorrenza dal 01.02.2006 (vedi contratto allegato).

1.

- Pertanto dichiariamo che al signor RI 1 venne solo ventilata

un’assunzione annuale, in quanto essa dipendeva chiaramente dall' approvazione

del CdA.

2.

- La discussione di un nuovo contratto venne fatta ai primi di

novembre in ogni caso prima alla scadenza del contratto stagionale." (Doc.

X)

Dalle dichiarazioni appena

menzionate risulta chiaramente che all’assicurato durante la stagione 2005 era

stata soltanto ventilata la possibilità di un’assunzione annuale, con la

precisazione, inoltre, che comunque tale impiego dipendeva dal consenso del

CdA.

In simili

condizioni, occorre concludere che al ricorrente, prima del termine del

contratto di attività stagionale per il 2005, non era stata garantita alcuna

occupazione annuale.

In

effetti un contratto di lavoro di durata indeterminata è stato concluso

soltanto il 30 gennaio 2006, con la puntualizzazione che il grado di

occupazione era del 100% unicamente per il lasso di tempo dal 1° aprile al 15

ottobre 2006 ed eventualmente durante la revisione dell’impianto (cfr. doc.

Xbis = doc. 2).

RI 1, dunque, nel periodo

dell’attività di carattere stagionale 2005 non poteva ragionevolmente avere la

certezza di venire assunto dal mese di dicembre 2005.

Egli piuttosto sperava di

poter continuare anche durante il periodo invernale la collaborazione con la __________.

La mera

speranza, tuttavia, non è sufficiente per esonerare dall’obbligo di compiere

ricerche di impiego nei mesi di attività lavorativa stagionale (cfr. consid.

2.11

).

Inoltre,

a prescindere che in casu era anche necessaria l’approvazione del CdA della

società, la semplice intenzione, pur seria che sia, da parte di un datore di

lavoro di continuare un rapporto di impiego con un assicurato non è sufficiente

per esonerare quest’ultimo dall’obbligo di cercare una nuova occupazione, se

tale continuazione non viene garantita.

L’assicurato

stesso, del resto, ha indicato che, citiamo “…mi sarei dovuto tutelare e non

credere alle belle promesse” (cfr. doc. V). Affermando che si trattava di

una promessa, il ricorrente esclude implicitamente di avere avuto la certezza

di essere assunto annualmente a far tempo dal mese di dicembre 2005.

Di conseguenza il

ricorrente non può essere esentato da una sospensione dal diritto alle

indennità per non avere compiuto delle ricerche di impiego quantitativamente e

qualitativamente valide nei mesi precedenti l’iscrizione in disoccupazione in

cui svolgeva un’attività lavorativa stagionale (cfr. consid. 2.2., 2.3., 2.9.; STCA

del 6 ottobre 2005 nella causa K., 38.2005.51; STCA del 18 maggio 2005 nella

causa I., 38.2005.16; STCA del 27 maggio 2004 nella causa D., 38.2004.1,

consid. 2.17.).

In

proposito va inoltre rilevato che l’assicurato non ha intrapreso sforzi volti

al reperimento di un impiego non solo verso la fine del contratto stagionale

2005.

o comunque dopo alcuni mesi di attività, ma già dall’inizio del lavoro,

nonostante egli stesso, nell’opposizione, abbia indicato che il Direttore gli

avrebbe espresso la volontà di tenerlo soltanto dopo alcuni mesi di attività

(cfr. doc. A2).

2.13

Per quanto

concerne la commisurazione della sanzione, va preliminarmente osservato che il

27.

agosto 2001 l'Ufficio cantonale del lavoro ha emanato una circolare interna

no 114a, la quale è stata esaminata da questa Corte nell'ambito di una vertenza

analoga alla presente (cfr. STCA del 5 febbraio 2002 nella causa S., inc. 38. 2001.201).

Essa

indica che:

"

(…)

1.

Periodo di tempo

da esaminare

L'esame delle ricerche di

lavoro è esteso a tutti gli sforzi intrapresi prima dell'iscrizione in

disoccupazione e durante tutto il periodo durante il quale il disoccupato ha

lavorato (l'esame non va limitato agli ultimi 3 mesi).

(…)

3.

Durata della sospensione

La durata della sospensione avviene in considerazione della colpa

dell'assicurato, operando una valutazione complessiva degli sforzi svolti

durante i 3 mesi immediatamente precedenti la disoccupazione e durante tutta la

durata dell'impiego stagionale. Per garantire omogeneità d'applicazione e

offrire una base di valutazione comune i giorni di sospensione dovranno essere

determinati tenendo conto di quanto segue:

3‑4 giorni per ogni mese di ricerche insufficienti o

inesistenti durante i tre mesi prima della disoccupazione, aumentati di 1‑2

giorni per ogni mese nel resto dell'anno con sforzi insufficienti o

inesistenti, senza superare in ogni caso il massimo di 18 giorni." (Doc.

10, inc. 38.2001.201)

Nell'ambito della vertenza

sopra menzionata, il TCA ha ritenuto tale direttiva conforme a quanto previsto

dalla giurisprudenza cantonale in merito ai lavoratori stagionali (cfr. consid.

2.9

; STCA del 5 febbraio 2002 nella causa S., inc. 38.2001.201).

La

Circolare 114a non indica in modo preciso quando, relativamente agli ultimi tre

mesi di attività lavorativa, infliggere 3 o 4 giorni per mese e, per quanto

riguarda i mesi precedenti gli ultimi tre prima della disoccupazione, quando

irrogare 1 o 2 giorni.

Il TCA ha

ritenuto, in analogia con quanto enunciato dalla "Circulaire relative à

l'indemnité de chômage" emanata dal SECO in vigore dal 1° gennaio 2003 -

p.to D68 (cfr. consid. 2.6.) -, la quale prevede per il periodo di disdetta

sanzioni più severe per mancate ricerche che per insufficienti ricerche, che

per i tre mesi antecedenti l'annuncio in disoccupazione si debbano applicare 3

giorni per insufficienti ricerche e 4 giorni per mancate ricerche.

Il

medesimo ragionamento vale per i giorni di sanzione da irrogare nei mesi

precedenti gli ultimi tre di attività, per cui 2 giorni vanno applicati per

mancate ricerche e 1 giorno è da infliggere per insufficienti ricerche (cfr.

STCA del 30 settembre 2002 nella causa R., 38.2001.262, consid. 2.10).

Nel caso in

esame l'URC ha inflitto all’assicurato quattordici giorni di sospensione dal

diritto alle indennità.

L'entità

di questa sanzione corrisponde a un'applicazione generosa della prassi, secondo

cui quattordici giorni di sospensione vengono inflitti a un assicurato con

attività stagionale che non effettua ricerche nei quattro mesi precedenti l'annuncio

per il collocamento (4 giorni di sospensione x i 3 ultimi mesi + 2 giorni di

sospensione per il quarto mese).

Tutto ben

considerato, tale penalità è quindi da ritenere conforme al principio della

proporzionalità (cfr. consid. 2.6.).

La

decisione su opposizione del 9 marzo 2006 contestata deve, conseguentemente,

essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

è respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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