38.2006.27
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19 luglio 2006Italiano43 min
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Numero d'incarto:
38.2006.27
Data decisione, Autorità:
19.07.2006, TCA
Titolo:
Mancate ricerche di lavoro negli 8 1/2 mesi di impiego stagionale. L'assicurato era peraltro ben al corrente del suo dovere di intraprendere sforzi al fine di reperire un'attività. Inoltre non gli era stato garantito un posto annuale presso il suo datore di lavoro. Sospensione di 14 giorni generosa.
OBBLIGO DELL'ASSICURATO
SANZIONE
art. 29 cpv. 2 COST
art. 17 LADI
art. 30 cpv. 1 let. c LADI
art. 30 cpv. 3 LADI
art. 42 LPGA
art. 26 OADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2006.27
rs/td
Lugano
19 luglio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Raffaella Sartoris, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 16 marzo 2006 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 9 marzo
2006 emanata da
Ufficio regionale di collocamento CO 1
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 9 marzo 2006 l’Ufficio regionale di collocamento
di __________ (di seguito URC) ha confermato la precedente decisione del 24
gennaio 2006 (cfr. doc. A4) con cui aveva sospeso RI 1 per quattordici giorni
dal diritto alle indennità di disoccupazione a causa di mancate ricerche nel
periodo, dal mese di marzo a metà del mese di novembre 2005, di attività a carattere
stagionale (cfr. doc. A1).
1.2. Contro la
decisione su opposizione del 9 marzo 2006 l’assicurato ha inoltrato un
tempestivo ricorso nel quale ha addotto che:
"
(…)
Io sono un uomo di 48 anni
divorziato con due figli. Prima di questo evento ero felice avevo un lavoro in
proprio con la mia ex moglie e tutto andava bene.
Dopo questo evento mi sono
dovuto arrangiare ed ho trovato questo lavoro presso la __________, che però mi
occupa sì al 100%, ma non tutto l'anno.
Trovare un altro lavoro
per me non è così semplice poiché ho già avuto 2 infarti con altrettanti
interventi, di conseguenza certi lavori pesanti non posso svolgerli.
Questa funzione che svolgo
attualmente presso il mio datore di lavoro mi permette di guadagnarmi il mio
stipendio e di far fronte ai miei impegni finanziari già non facili.
Questa sanzione che mi è
stata inflitta, mi punisce in modo grave. Sono d'accordo che parzialmente è
colpa mia, ma da come potete vedere dal nuovo contratto di lavoro, ora la mia
posizione lavorativa è migliorata.
Per tutti gli altri
argomenti a mia discolpa, ribadisco ciò che ho già scritto al Spett. Uff.
Collocamento di __________.
Fiducioso che con questo
mio scritto sono riuscito a descrivere la mia situazione e che non è per
mancanza di buona volontà, ma di situazione triste, mi rimetto al vostro
giudizio, sperando in esito positivo." (Doc. I)
1.3. L’URC, in
risposta, ha postulato l’integrale reiezione del ricorso con argomenti di cui
si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.4. L’assicurato
si è nuovamente pronunciato in merito alla fattispecie con scritto del 6 aprile
2006 (cfr. doc. V).
Al
riguardo l’amministrazione ha comunicato di non avere ulteriori particolari
osservazioni da formulare, in quanto non emergono elementi nuovi tale da
modificare quanto espresso nella risposta di causa (cfr. doc. VII).
1.5. Pendente
causa questa Corte ha posto alcuni quesiti al Direttore della __________, __________
(cfr. doc. IX), il quale ha risposto il 21 maggio 2006 (cfr. doc. X).
1.6. Il doc. X è
stato sottoposto alle parti per osservazioni (cfr. doc. XI).
L’assicurato,
il 7 giugno 2006, ha affermato che quanto indicato dal direttore __________
corrisponde più o meno al vero e di non avere altro da aggiungere (cfr. doc.
XII).
L’URC è
rimasto silente.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I
707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio
2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se l’assicurato deve essere o meno sospeso dal diritto
alle indennità di disoccupazione per mancate ricerche di lavoro per il lasso di
tempo dal mese di marzo a metà del mese di novembre 2005 precedente
l’iscrizione in disoccupazione.
Tra
gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente
un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 LADI), se necessario anche fuori
della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI) ed anche fuori del
proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).
Alla fine di ogni periodo
di controllo egli dovrà, dunque, presentare al servizio competente le prove
documentali relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA del 29.1.92
nella causa E.R., non pubblicata).
Secondo l'art. 26 cpv. 1
OADI:
"
L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di
regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."
L'art. 26 cpv. 2 OADI
prevede che:
"
Annunciandosi per riscuotere l'indennità giornaliera, l'assicurato deve
provare al servizio competente gli sforzi che ha intrapreso per trovare
lavoro."
L'art. 26 cpv. 2bis OADI
precisa che
" Egli deve fornire tale prova per ogni periodo di
controllo al più tardi entro il quinto giorno del mese seguente o il primo
giorno lavorativo successivo a tale data. In caso contrario, il servizio
competente gli accorda un termine adeguato per rimediarvi. Nel contempo lo
informa per scritto che, se lascia scadere il termine senza una giustificazione
valida, le ricerche di lavoro non potranno essere prese in considerazione."
L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:
"
Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro
dell'assicurato."
Conformemente al principio
dell'obbligo della riduzione del danno ancorato nel diritto delle assicurazioni
sociali (cfr. Maurer, Sozialversicherungsrecht, Band I, 1979 p. 323), la LADI
ha dunque previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue
possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.
Se non adempie il suo
obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c
LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il
suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata.
L'art. 30
cpv. 1 lett. c LADI sanziona dunque una violazione dell'obbligo di ridurre il
danno fissato all'art. 17 cpv. 1 LADI
(cfr. DLA 1981 pag. 126).
In una
sentenza del 17 marzo 1998 nella causa H. pubblicata in DTF 124 V 228- 230 il
TFA ha sancito la conformità dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI con le
disposizioni della Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17
ottobre 1991 (al proposito cfr. D. Cattaneo, "Les mesures préventives et
de réadaptation de l'assurance chômage" Ed. Helbing & Lichtenhahn,
Basilea e Francoforte sul Meno, 1992 pag. 193 seg.).
In una
sentenza del 4 agosto 2003 nella causa S. (C 221/02) l'Alta Corte ha, tra
l'altro, ribadito che:
"
(…)
2.2 Anche nell'ambito dell'assicurazione contro
la disoccupazione, così come negli altri ambiti delle assicurazioni sociali,
all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 125 V 199 consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,
Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und
Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, pag. 48). La
violazione di questo obbligo viene sanzionata per evitare l'ottenimento abusivo
di prestazioni da parte dell'assicurazione contro la disoccupazione (DLA 1998
no. 34 pag. 187 consid. 2b e riferimenti). Con lo strumento della sospensione,
quale sanzione amministrativa e non penale (DLA 1993/1994 no. 3 pag. 22
consid. 3d con riferimenti), il legislatore ha così voluto regolamentare la
partecipazione dell'assicurato al danno da lui provocato (DTF 126 V 523;
Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I, no. 2 ad art.
30) e scaricare, per motivi di equità, la comunione dei contribuenti dagli
effetti negativi di comportamenti ingiustificati (Jacqueline Chopard, Die
Einstellung in der Anspruchsberechtigung, tesi Zurigo 1998, pag. 24 seg.).
(…)"
(cfr.
STFA del 4 agosto 2003 nella causa S., C 221/02)
2.3. La giurisprudenza federale ha
stabilito che questo motivo di sospensione è dato anche quando l'assicurato non
si attiene all'obbligo della ricerca di un lavoro prima di essere disoccupato.
L'assicurato deve così, ad esempio, adoperarsi già durante il periodo di
disdetta (e cioè a partire dal momento in cui gli viene notificato il
licenziamento) per trovare una nuova occupazione (cfr. DLA 1966 N° 11 e N° 21;
DLA 1977 N° 33; DLA 1987
pag. 41, DTF del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., C 77/91; SVR 1998 ALV N° 22;
Fatti
D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla
luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST,
Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).
Inoltre
gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere
sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che
precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML,
n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo,
op. cit., pag. 17).
Questa giurisprudenza viene regolarmente
confermata dal TFA (cfr. ad esempio: STFA del 22 ottobre 2002 nella causa N.
(C 305/01), non pubblicata; STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C. (C 280/01);
STFA del 15 dicembre 2003 nella causa P. (C 200/03); STFA del 10 dicembre 2004
nella causa M.
(C 210/04)).
2.4. Sul numero
di ricerche mensili da svolgere va rilevato quanto segue.
Per
stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare
un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la
qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76
consid. 2 con riferimenti; STFA del 15 gennaio 2001 nella causa C.P.-B., C
49/00).
Il
disoccupato, per ogni periodo di controllo, deve, infatti, fornire
all'amministrazione la prova d'aver compiuto un certo numero di ricerche di
lavoro qualitativamente valide (cfr. DTF 124 V 231; DTF 120 V 74; DLA 1993/1994
pag. 55; DTF 112 V 217; DLA 1987 n. 2 p. 40; DLA 1986 n. 26 p. 101).
Secondo costante
giurisprudenza cantonale, gli assicurati, durante ogni periodo di controllo,
devono comprovare, di regola, almeno 4 ricerche qualitativamente valide (cfr.
per tutte la STCA del 28 gennaio 1987 nella causa M.Z., AD 247/86). Il TFA, in
una sentenza del 13 luglio 1987, ha approvato questo principio
(cfr. STFA nella causa M.Z., C 33/87).
In una sentenza del 3 luglio 2003 nella causa AWA
contro E.
(C 286/02), il TFA ha ritenuto sufficienti quattro ricerche di lavoro compiute
da un assicurato durante uno dei tre mesi di disdetta, osservando:
"
(…)
Mit der Vorinstanz sind die fünf Arbeitsbemühungen
während des Monats November als genügend und die drei, eventuell vier
Bewerbungen im Dezember 2001 als gerade noch ausreichend zu qualifizieren. Dies
insbesondere angesichts des in diesem Monat knappen Angebots an Arbeitsstellen
und der Tatsache, dass sich der Versicherte nicht darauf beschränkte, sich
bloss telefonisch nach offenen Stellen zu erkundigen, sondern sich in der Regel
schriftlich bewarb. Dem geringen Fehlverhalten des Beschwerdegegners, sich während
des letzten Monats in der Kündigungsfrist nur um eine oder zwei Stellen
beworben zu haben, hat das kantonale Gericht mit der am unteren Rand des
leichten Verschuldens liegenden Einstellung von 3 Tagen angemessen Rechnung
getragen. Diese Bemessung der Einstelldauer ist unter Berücksichtigung des
nicht nur der Verwaltung, sondern auch der Vorinstanz zustehenden Ermessens, in
welches das Eidgenössische Versicherungsgericht ohne triftigen Grund nicht
eingreift (BGE 123 V 152 Erw. 2 mit Hinweisen), nicht zu beanstanden." (STFA del 3 luglio 2003 nella causa AWA contro E.,
C 286/02)
In una sentenza del 6 agosto 2002 nella causa Z.
(C 338/01), il TFA ha ritenuto insufficienti sei ricerche di lavoro in un mese
(al riguardo cfr. anche STFA del 25 aprile 2005 nella causa E., C 10/05,
consid. 2.3.1.).
In un'altra sentenza del 23 gennaio 2003 nella
causa C.
(C 280/01) il TFA ha ritenuto insufficienti
quattro ricerche di lavoro in un periodo di tre mesi.
In una sentenza del 26 maggio 2003 nella causa M.
(C 98/02), il TFA ha ritenuto non colpevole un assicurato che aveva compiuto,
durante due periodi di controllo, sei ricerche di impiego lavorando a tempo
pieno in un programma di occupazione temporanea.
Il TFA, in una sentenza del 4 giugno 2003 nella
causa R.
(C 319/02), ha ritenuto insufficienti sei ricerche di lavoro in un mese.
In un'altra sentenza dell'11 luglio 2003 nella
causa D. (C 63/03) la nostra Alta Corte, dopo avere ricordato che i giudici di
prima istanza avevano ritenuto che l'obiettivo fissato ad un'assicurata
dall'amministrazione di effettuare dieci ricerche di lavoro mensili non era
sproporzionato, ha ritenuto insufficienti tre ricerche di lavoro durante un
periodo di controllo.
In una sentenza del 10 dicembre 2004 nella causa
M.
(C 210/04), il TFA ha confermato la sanzione inflitta dall’amministrazione ad
un assicurato che aveva svolto due ricerche di lavoro nel mese antecedente
l’annuncio al collocamento, ritenute insufficienti e che aveva omesso di
compiere ricerche di lavoro durante il primo periodo di controllo; l’Alta Corte
ha pure considerato insufficienti cinque ricerche di lavoro, di cui tre erano
già state compiute nel mese precedente, effettuate dall’assicurato durante un
periodo di controllo.
In una sentenza del 12
luglio 2005 nella causa S. (C 106/04) il TFA ha rilevato:
" (...)
2.1 Pour trancher le point de savoir si l'assuré a
fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir
compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises
(ATF 124 V 231 consid. 4). Sur le plan quantitatif, la pratique administrative
exige 10 à 12 offres d'emploi par mois en moyenne. On ne peut cependant pas
s'en tenir à une limite purement quantitative et il faut bien plutôt examiner,
au regard des circonstances concrètes, la qualité des démarches (Thomas
Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch. 701 et note de bas de
page 1330). Sur le plan qualitatif, on peut attendre d'un assuré qu'il ne se
contente pas de démarches par téléphone, mais qu'il réponde également à des
offres d'emploi par écrit (Jacqueline Chopard, Die Einstellung in der
Anspruchsberechtigung, thèse Zurich, 1998, p. 139 sv.). (...)"
Infine, in una sentenza
del 29 settembre 2005 nella causa H.
(C 199/05) l'Alta Corte si
è così espressa:
" (...)
Richtig wiedergegeben hat die Vorinstanz ferner
die Rechtsprechung zur Qualität und Quantität der Arbeitsbemühungen (BGE 124 V
231 Erw. 4a; SVR 2004 ALV Nr. 18 S. 59 [in BGE 130 V 385 nicht publizierte] Erw.
4.1) sowie die Verwaltungspraxis, wonach in der Regel durchschnittlich 10 bis
12 Bewerbungen pro Monat verlangt werden, wobei indes die Umstände des
Einzelfalls zu berücksichtigen sind (Urteil E. vom 25. April 2005 Erw. 2.3.1, C
10/05). Darauf wird verwiesen.
2.2 Zu ergänzen ist, dass die versicherte Person
auf Grund der Schadenminderungspflicht selbst alles Zumutbare zu unternehmen
hat, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Wie in den übrigen
Zweigen der Sozialversicherung hat die versicherte Person auch bei der
Arbeitslosenversicherung ihr Möglichstes zur Schadenminderung von sich aus,
d.h. ohne besondere Aufforderung durch eine Amtsstelle oder Abgabe eines Merkblattes,
vorzukehren (ARV 1980 Nr. 44 S. 109).
Für eine Einstellung in der Anspruchsberechtigung
wegen ungenügender persönlicher Arbeitsbemühungen darf durchaus auf eine
einzelne Kontrollperiode, d.h. einen einzelnen Kalendermonat abgestellt werden,
und es geht rechtsprechungsgemäss nicht an, mit dem Hinweis auf intensivere
Anstrengungen in anderen Monaten sich in einer andern Kontrollperiode
ungenügend um Arbeit zu bemühen (erwähntes Urteil E. Erw. 2.3.2 mit Hinweis).
Vor der Einstellung ist keine Verwarnung
auszusprechen (BGE 124 V 233 Erw. 5b; Urteil W. vom 13. April 2005 Erw. 4, C
4/05).
Das seit 1. Januar 2003 geltende Bundesgesetz
über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) mit der
zugehörigen Verordnung (ATSV) und die auf den 1. Juli 2003 erfolgte
Teilrevision von AVIG und AVIV modifizieren die Rechtslage nicht, weshalb die
zu den bis 31. Dezember 2002 gültig gewesenen Bestimmungen ergangene
Rechtsprechung weiterhin zu berücksichtigen ist (erwähntes Urteil E. Erw. 1.2).
(...)"
Al riguardo cfr. pure STFA
del 6 marzo 2006 nella causa Service cantonal de l’emploi du Canton Vaud c/ B.,
C 6/05, consid. 3.2.
La giurisprudenza cantonale più sopra ricordata
ha dunque fissato semplicemente una linea di riferimento e non ha carattere
assoluto ("di regola") e, secondo quanto stabilito dal TFA nelle
sentenze appena citate, occorre valutare, nel singolo caso concreto, quante
ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, a seconda delle condizioni
particolari di ogni singola fattispecie (cfr. STCA del 28 gennaio 2003 nella
causa K.,
inc. 38.2002.186).
A proposito dei compiti dei consulenti del
personale, in una sentenza del 5 ottobre 2000 nella causa B. (inc. 38.2000.74),
il TCA ha ricordato che:
"
Riguardo al desiderio dell'assicurato di seguire
altri tipi di programmi occupazionali, va pure ricordato che spetta ai
consulenti degli URC di decidere di volta in volta quali sono le misure più
idonee per favorire un rapido collocamento dei singoli assicurati (cfr. art. 85
cpv. 1 lett. a e c LADI; art. 85 b LADI, art. 17 cpv. 3 LADI)."
2.5. Sulle modalità con le
quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro il TCA ricorda innanzitutto che
secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il suo
impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio competente
le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26 cpv. 2 e cpv.
2 bis OADI; cfr. DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74). La prova degli sforzi volti al
reperimento di una nuova occupazione deve essere fornita, giusta l'art. 26 cpv.
2 OADI, al servizio competente. Nel Cantone Ticino, sulla base dei combinati
disposti dell'art. 30 cpv. 2, 85 e 85b LADI, questa competenza è stata delegata
agli URC (cfr. l'art. 2a lett. e del Regolamento della legge
sul rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 15 ottobre 2003;
D. Cattaneo,
op. cit., pag. 92-93).
La legge non prevede
nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire
effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi
datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla
fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio
competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del
29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).
L'obbligo
di comprovare le ricerche di lavoro è stato ribadito dal TFA in una sentenza
del 23 gennaio 2003 nella causa C.
(C
280/01), nella quale ha osservato:
"
Selbst wenn sich der Versicherte sodann
tatsächlich bei 10 potentiellen Arbeitgebern oder Arbeitgeberinnen gemeldet
hätte, kann er sich nur auf jene Arbeitsbemühungen berufen, welche er
nachzuweisen vermag (Art. 17 Abs. 1 Satz 3 AVIG in Verbindung mit Art. 26 Abs.
2 AVIV; Gerhards, a.a.O., N 22 zu Art. 17 AVIG)."
Concretamente
ciò significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare
all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore
di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile
l'avvenuta ricerca.
In caso di ricerca personale
il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei datori di
lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è necessario che il
datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo "timbro" sul
formulario
(cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma scritta, che la ricerca di
lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28.1.1987 nella causa S. P., AD
5/87).
Inoltre
il TFA ha avuto occasione di rilevare che sul modulo utilizzato per comprovare
le ricerche compiute o sulle eventuali dichiarazioni dei potenziali datori di
lavoro deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il
disoccupato si è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre
1999 nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).
L'assicurato potrà
servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dall'UFSEL (Ufficio
federale dello sviluppo economico e del lavoro; dal 1° luglio 1999 Segretariato
di stato dell'economia, SECO).
In caso di rifiuto del
datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà
comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al
servizio competente tale rifiuto.
Infine, in caso di ricerca
telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola, confermare
l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto (cfr. DLA
1988 p. 95).
In una
sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000
pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno
l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.
In merito alle ricerche di lavoro compiute
esclusivamente per telefono e alla continuità delle ricerche durante un periodo
di controllo, il TFA, in una sentenza del 4 giugno 2003 nella causa R. (C 319/02),
ha avuto modo di rilevare:
"
(…)
Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait
des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte
aussi bien de la quantité que de la qualité de ses recherches (ATF 124 V 231
consid. 4a et l'arrêt cité). Sur le plan quantitatif, la pratique
administrative exige dix à douze offres d'emploi par mois en moyenne. On ne
peut cependant pas s'en tenir à une limite purement quantitative et il faut
bien plutôt examiner, au regard des circonstances concrètes, la qualité des
démarches (Nussbaumer,
op. cit., note de bas de page 1330). Sur le plan qualitatif, on peut attendre
d'un assuré qu'il ne se contente pas de démarches par téléphone, mais qu'il
réponde également à des offres d'emploi par écrit (Chopard, op. cit., p. 139
sv.). La continuité des démarches joue également un certain rôle, même si l'on
ne saurait exiger d'emblée que l'assuré répartisse ses démarches sur toute une
période de contrôle. S'agissant d'offres écrites, il peut au contraire être
rationnel et judicieux de préparer ses postulations de manière concentrée sur
quelques jours dans le mois, eu égard à la périodicité des offres d'emplois
dans les journaux et compte tenu du fait que les délais de postulation sont en
général relativement longs (arrêt non publié du 5 juillet 1988 dans la cause
R., C 14/88). (…)" (STFA del 4 giugno 2003 nella causa R., C
319/02)
In una
sentenza del 14 settembre 2005 nella causa T. (C 78/05) il TFA ha confermato
una sospensione di 6 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione per
insufficienti ricerche di lavoro in un periodo di controllo, rilevando:
"
(...)
qu'il a reconnu n'avoir effectué qu'une démarche au
mois de décembre 2003, en raison d'un profil de cadre assez spécifique;
qu'il ne peut être tenu compte des autres documents
déposés dans le même temps, ceux-ci étant le résultat de trois démarches
entreprises antérieurement à la période de contrôle en question;
que dans la mesure où le profil du recourant est
spécifique, ce dernier ne peut se contenter de répondre aux rares annonces
paraissant dans la presse, mais doit avoir recours à d'autres méthodes
ordinaires au sens de l'art. 26 al. 1 OACI (offre spontanée, par exemple) ou
rechercher du travail en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment si
besoin est;
que le comportement du recourant qui n'a effectué
qu'une recherche d'emploi pour le mois de décembre 2003 constitue ainsi une
violation claire de l'obligation de diminuer le dommage causé à
l'assurance-chômage, même si son conseiller ORP ne lui a pas encore fixé
d'objectif précis; (...)"
In un'altra sentenza del
29 settembre 2005 nella causa H.
(C 199/05) l'Alta Corte si
è così espressa:
" (...)
4.2.3 Aber auch für die Zeit ab 17. bis 30. Juni
2004 kann die Versicherte aus den behaupteten Anweisungen der Frau S.________
nichts zu ihren Gunsten ableiten. Sie räumt selber ein, Frau S.________ habe
sie aufgefordert, in erster Linie sämtliche möglichen Bewerbungen für
Dauerstellen zu tätigen; telefonische Anfragen für Aushilfsjobs bzw.
Blindbewerbungen (ohne entsprechende Stellenausschreibung) seien erst in
zweiter Linie vorzunehmen.
Diese Anweisung ist nicht zu beanstanden, da von
einer arbeitslosen Person verlangt wird, dass sie sich vor allem schriftlich
auf konkrete Stellenangebote bewirbt (Urteile M. vom 24. Mai 2000 Erw. 2c, C
185/99, S. vom 11. Juni 1999 Erw. 2d, C 401/98, und S. vom 26. August 1996 Erw.
5b, C 134/96). Die Versicherte vermag lediglich das Vorstellungsgespräch vom
17. Juni 2004 im Pflegezentrum Y.________ auf Grund der einen Bewerbung vom 25.
Mai 2004 (Erw. 3 hievor) zu belegen. Bewerbungen für Dauerstellen auf neue
Inserate hin weist sie keine nach. Unbehelflich ist ihr Vorbringen, in den
Sommermonaten würden im Pflegebereich erfahrungsgemäss kaum Dauerarbeitsverträge
abgeschlossen. Denn allfällige Schwierigkeiten auf dem Arbeitsmarkt erfordern
um so intensivere Bemühungen der versicherten Person; es kommt nicht auf die
Erfolgsaussichten, sondern auf die Intensität der Stellensuche an (BGE 124 V
234 Erw. 6). Wenn nötig, ist auch ausserhalb des bisherigen Berufs Arbeit zu
suchen (BGE 120 V 76 Erw. 2; Urteil S. vom 16. Februar 2005 Erw. 2, C 6/04).
Unter diesen Umständen könnten die Bemühungen der Versicherten in der Zeit vom
17. bis 30. Juni 2004 selbst dann nicht als rechtsgenüglich qualifiziert
werden, wenn sie Blindbewerbungen unternommen hätte. (...)"
2.6. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI
la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della
colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel
caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione dal diritto
all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in
caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave
(cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
La sua durata è
determinata secondo la gravità della colpa
(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della
proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).
In virtù dell'art. 45 cpv.
2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità
entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della
sospensione è prolungata in modo adeguato.
L'art. 45 cpv. 3 OADI
stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza
valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un
lavoro idoneo.
Per quel
che concerne la sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata
sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione
da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni
per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.
Per ogni periodo di controllo successivo i
parametri del SECO e dell'UCL prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate
ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di
lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali aumenti per i periodi
successivi, visto l'art. 45
cpv. 2 bis OADI (cfr. Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) del
SECO in vigore dal 1° gennaio 2003, D68 punto 1;
Lista delle sospensioni URC/UCL aggiornate dal SECO al 25.01.1999).
Queste direttive sono conformi alla legge (cfr.
D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento
alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed.
OCST, Pregassona 2000, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione
su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA. Anche il TFA ha
approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. la sentenza del 23
gennaio 2003 nella causa C., C 280/01, nella quale l'Alta Corte ha confermato
la sanzione di 9 giorni di sospensione dal diritto alle indennità di
disoccupazione inflitta dall'amministrazione ad un assicurato che aveva saputo
comprovare unicamente quattro ricerche di lavoro svolte nei tre mesi di
disdetta del precedente rapporto di lavoro; la sentenza del 6 agosto 2002 nella
causa Z., C 338/01, nella quale il TFA ha confermato 4 giorni di sospensione per
insufficienti ricerche in un periodo di controllo; la sentenza del 2 maggio
2003 nella causa X., C 275/02, nella quale la nostra Massima Istanza ha
confermato una sanzione di 15 giorni di sospensione per mancate ricerche
durante tre mesi di disdetta; la sentenza del 3 luglio 2003 nella causa AWA
contro E., C 286/02, nella quale l'Alta Corte ha confermato 3 giorni di
sanzione per insufficienti ricerche di lavoro durante uno dei tre mesi di
disdetta; la sentenza del 4 giugno 2003 nella causa R.,
C 319/02, nella quale l'Alta Corte ha confermato la sanzione di 5 giorni di
sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione inflitta
dall'amministrazione ad un assicurato, nato nel 1939, che aveva saputo
comprovare unicamente sei ricerche di lavoro, di cui cinque svolte per
telefono, durante un periodo di controllo nel corso del quale egli aveva, tra
l'altro, lavorato cinque giorni, per un totale di trentaquattro ore; la
sentenza dell'11 luglio 2003 nella causa D., C 63/03, nella quale il TFA ha
confermato una sanzione di 4 giorni di sospensione per insufficienti ricerche
di lavoro durante un periodo di controllo; la sentenza del 2 marzo 2004 nella
causa B., C 305/02, nella quale l'Alta Corte ha confermato 4 giorni di
sospensione per insufficienti ricerche durante il periodo di disdetta e la
sentenza del 10 dicembre 2004 nella causa M., C 210/04, nella quale la nostra
Massima Istanza ha confermato sia una sanzione di 9 giorni di sospensione per
insufficienti ricerche durante il mese precedente l’annuncio al collocamento e
mancate ricerche durante il primo periodo di controllo, sia una sanzione di 4
giorni di sospensione per insufficienti ricerche di lavoro durante un periodo
di controllo.
E’ inoltre utile segnalare la sentenza del 25 aprile 2005
nella causa E., C 10/05, nella quale il TFA ha confermato 8 giorni di
sospensione per mancate ricerche nel periodo di controllo di un mese).
2.7. Nella già
menzionata sentenza H. del 17 marzo 1998 (DTF 124 V 225), il Tribunale federale
delle assicurazioni ha stabilito che è possibile sospendere l'assicurato che
commette (soltanto) una colpa lieve non compiendo sufficienti ricerche di
lavoro.
Il TFA ha
poi stabilito che tre ricerche di lavoro qualitativamente valide in un periodo
di controllo sono insufficienti.
La Cassa
di disoccupazione aveva sospeso l'assicurata per 3 giorni dal diritto
all'indennità di disoccupazione.
Infine,
l'Alta Corte ha deciso che l'amministrazione prima di applicare l'art. 30 cpv.
1 lett. c LADI, non deve raccomandare all'assicurato di intensificare le
ricerche di lavoro.
2.8. Nella
presente evenienza dalla documentazione agli atti risulta che l’assicurato dal
2003 svolge un’attività stagionale alle dipendenze della __________, in
relazione alla conduzione tecnica della stessa (cfr. doc. 2, 6, 8, 11).
Nei mesi
di inattività egli fa capo alle prestazioni dell’assicurazione contro la
disoccupazione (cfr. doc. 5, 8, 11).
Per
quanto riguarda il 2005, il ricorrente è stato impiegato dalla __________ dal
1° marzo al 15 novembre 2005 (cfr. doc. 6).
L’assicurato
si è riannunciato per il collocamento presso l’URC di __________ il 15 novembre
2005, dichiarando di ricercare un’occupazione al 100% (cfr. doc. 5).
Al
momento della sua iscrizione in disoccupazione il ricorrente non ha presentato
all’amministrazione alcuna ricerca di una nuova occupazione compiuta durante i
mesi in cui ha lavorato presso la __________.
Il
consulente del personale, il 28 novembre 2005, gli ha così consegnato brevi
manu una “Richiesta di giustificazione” con cui ha richiesto di motivare, entro
l’8 dicembre 2005, il fatto di non avere intrapreso ricerche di impiego nel
periodo in cui ha svolto l’attività stagionale.
Il
collocatore ha pure precisato che oltre la data indicata l’autorità cantonale
avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando espressamente
l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione di un
assicurato nel caso in cui non faccia il suo possibile per ottenere un’occupazione
adeguata (cfr. doc. 4).
L’assicurato
ha risposto con scritto datato 15 novembre 2005, ma verosimilmente redatto il
15 dicembre 2005, visto anche che è pervenuto all’amministrazione il 19
dicembre 2005 (cfr. doc. 4).
In
particolare il ricorrente ha rilevato:
" (…)
Come voi
già sapete e vedete dal mio contratto di lavoro, la mia attività avrebbe dovuto
cessare il 15.11.05.
Questo
comporta che io durante i mesi precedenti avrei dovuto fare delle ricerche per
tutelarmi.
Da
inizio 2005 ho un nuovo Direttore il quale malgrado il contratto, mi ha sempre
detto che avrei potuto lavorare presso di lui anche durante il periodo
invernale della __________, sia presso la __________ e __________.
Purtroppo
dopo la riunione del CdA a __________ del 07.11 al 10.11.05 questo non è stato
possibile.
In
data 14.11.05 mi è stato comunicata questa decisione dal Direttore Sig. __________
il quale era molto dispiaciuto.
Vi
invio la lettera di conferma del Sig. __________ quale conferma di quanto sopra
esposto anche se ci sono degli errori di date.
Ora sono
in trattative con loro per il nuovo contratto di lavoro per la stagione 2006.
Con
molta delusione mi scuso con il Vostro Ufficio per la mia mancanza.
Sicuro
che potete capire la mia situazione, sperando vivamente di non dover subire
delle sanzioni che mi punirebbero severamente finanziariamente vista la
situazione famigliare che mi trovo." (Doc. 4)
Dal profilo procedurale
l’amministrazione ha, dunque, ossequiato il diritto di essere sentito del
ricorrente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost.fed. e dall’art. 42 LPGA.
L’URC,
non ritenendo valide le motivazioni addotte dall’assicurato, con decisione
formale del 24 gennaio 2006, l’ha sospeso dal diritto alle indennità di
disoccupazione per quattordici giorni (cfr. doc. A4; consid. 1.1.).
Tale
provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 9 marzo 2006
(cfr. doc. A1; consid. 1.1.).
2.9. Per
quanto attiene agli assicurati che entrano in disoccupazione al termine di
un'attività stagionale (per es. nell'edilizia o nella ristorazione), va
osservato che, per un certo periodo, l'UCL ha applicato anche a costoro la
giurisprudenza relativa ad assicurati che si annunciano in disoccupazione e
dichiarano la loro disponibilità ad essere collocati solamente durante qualche
mese, prima di assolvere il servizio militare o effettuare un soggiorno di
perfezionamento all'estero o intraprendere un'altra formazione o lasciare
definitivamente il nostro paese.
Il TFA considera queste
persone inidonee al collocamento (e quindi rifiuta loro il diritto all'indennità
di disoccupazione), poiché, se si prescinde dal campo delle attività per le
quali non sono richieste una formazione o un'esperienza professionale, bisogna
ammettere che un datore di lavoro è poco incline, generalmente, a prendere in
considerazione un'offerta di servizio di durata limitata, mentre cerca di
attribuire un posto di lavoro duraturo (cfr. DLA 2000 pag. 152; DLA 1995 pag.
57; DTF 123 V 218; DTF 120 V 288; DLA 1991 pag. 24; DLA 1990 pag. 25; DLA 1988
pag. 23; DLA 1992 pag. 124; DLA 1992 pag. 127; DTF 110 V 209; Prassi AD 98/1
fogli 7.1-7.3; J.L. Plattet, "L'assurance-chômage au quotidien", pag.
56-58; B. Despland, "Votre sécurité sociale, pag. 155-156; DTF del 2
maggio 1997 nella causa P.F.; D. Cattaneo, Alcuni compiti …,
pag. 19 segg.).
In una sentenza del 18
novembre 1998 nella causa F.B., il TCA ha stabilito che la giurisprudenza
appena menzionata non deve essere applicata agli assicurati che terminano
un'attività stagionale e che hanno un impiego per la stagione seguente. In
questo caso, l'idoneità al collocamento non deve più essere esaminata (cfr. DLA
2000 pag. 152; DTF 110 V 207; DTF 120 V 390-391; DTF 123 V 217-218; DTF 111 V
38; D. Cattaneo, Alcuni compiti …, pag. 24).
Tuttavia, alla luce della
giurisprudenza federale citata, questo Tribunale ha deciso che proprio nel caso
di assicurati che controllano la disoccupazione tra una stagione e l’altra o
durante le vacanze scolastiche, e quindi si annunciano in disoccupazione
soltanto alcuni mesi ogni anno, le esigenze relative alla ricerca costante di
un impiego duraturo devono essere molto severe, al fine di evitare che venga
decretata la loro inidoneità al collocamento dal profilo soggettivo. In
particolare questi assicurati devono svolgere tali ricerche durante tutto il
periodo in cui lavorano e devono ricercare un'occupazione annuale - o almeno
un'occupazione, di breve durata, per la "stagione morta" fuori dalla
propria professione e in un'attività realmente esistente sul mercato del
lavoro. Essi sono pure tenuti ad accettare un impiego annuale duraturo
ufficialmente assegnato (cfr. RDAT II-2001 N. 92; STCA del 17 aprile 2001 nella
causa M.-B., 38.2000.190; STCA del 16 marzo 2000 nella causa P.B.; STCA del 21
settembre 1999 nella causa A.T. contro URC di Biasca, STCA del 21 aprile 1999
nelle cause T.B. de S.P. contro UCL e N.Q contro UCL; DTF 120 V 385; D.
Cattaneo, Alcuni compiti …, pag. 21; 24-25).
Il TCA ha
pure stabilito che l'amministrazione, per valutare se sono stati compiuti
sufficienti sforzi per reperire un impiego e decidere un'eventuale sanzione,
deve riferirsi a tutto il periodo in cui viene esercitata un'attività lucrativa
e non solo agli ultimi mesi di lavoro (cfr. RDAT II-2001 N. 92; STCA del
17 agosto 2001 nella causa M., 38.2001.15; STCA del 17 aprile 2001 nella causa
M.-B., 38.2000.190).
2.10. Nel caso in esame
RI 1, che, come già visto (cfr. consid. 2.8.), dal 2003 lavora alle dipendenze
della __________ in virtù di contratti di impiego di durata determinata, da
alcuni anni ricorre periodicamente alle prestazioni dell’assicurazione contro
la disoccupazione (cfr. doc. 5, 8, 11).
Per
quanto qui di interesse, terminata la stagione 2005, l’assicurato, il 15
novembre 2005, si è riannunciato per il collocamento.
Dagli
atti risulta che durante tutto il periodo in cui ha lavorato presso la __________,
quindi nei mesi da marzo a metà novembre 2005, il ricorrente, contrariamente a
quanto stabilito dalla giurisprudenza per gli assicurati che ricorrono
regolarmente all’assicurazione contro la disoccupazione al termine di
un’attività stagionale (cfr. consid. 2.9.), non ha effettivamente compiuto
delle ricerche di impiego, come del resto riconosciuto dal medesimo (cfr. doc.
4,
L’assicurato
era peraltro ben al corrente del proprio obbligo di cercare un impiego durante
l’intero periodo di lavoro. Lo stesso, infatti, era stato informato
espressamente al riguardo durante dei colloqui di consulenza nella primavera
2003 e nel gennaio 2004 (cfr. doc. 9, 10).
Al
ricorrente, il 3 novembre 2004, era altresì stato consegnato il “Promemoria
Ricerche di lavoro”, da cui emerge che, se l’ultima attività è di carattere
stagionale, l’assicurato deve essere disposto a cercare e accettare impieghi
duraturi e in particolare deve cercare lavoro durante tutto l’anno (cfr. doc.
8).
L’amministrazione
aveva, poi, già sanzionato l’assicurato per mancate ricerche nel periodo di
attività lavorativa stagionale precedente la disoccupazione. Più precisamente,
a quest’ultimo è stata inflitta una penalità di dodici giorni di sospensione dal
diritto alle indennità a partire dal 12 novembre 2003 con decisione del 12
dicembre 2003 e di sei giorni a far tempo dal 1° novembre 2004 con
provvedimento del 29 dicembre 2004 (cfr. doc. 7, 10).
L'assicurato
ha dunque contravvenuto all'obbligo di ridurre il danno nel periodo dal mese di
marzo a metà del mese di novembre 2005 (cfr. consid. 2.2.).
Tale
violazione implica la sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione
giusta l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. consid. 2.2.).
2.11. Il TFA ha, tuttavia,
stabilito che non deve essere sospeso dal diritto all'indennità di
disoccupazione l'assicurato che, pur non compiendo un numero di ricerche di
lavoro sufficientemente valide dal profilo qualitativo e quantitativo in un
determinato periodo di controllo, riesce comunque, grazie alle stesse, a porre
termine - o a non ricorrere - alla disoccupazione (cfr. DLA 1990 pag. 132;
STCA del 13 febbraio 1997 nella causa M. C.; D. Cattaneo, op. cit., pag. 32).
Secondo
la giurisprudenza federale si può parlare di lavoro garantito soltanto allorché
un contratto di lavoro è stato concluso espressamente o tacitamente attraverso
la volontà concordata delle parti, non bastando invece che le trattative
facciano sorgere la speranza o l'aspettativa di concludere il contratto (cfr.
DLA 1992 pag. 153; SVR 1999 ALV N° 22; STFA del 3 febbraio 2004 nella causa S.,
C 275/03, consid. 4.2.4.; STCA del 23 maggio 1995 nella causa M.V.; C.
Cattaneo, op. cit., pag. 32).
In
particolare, nella sentenza pubblicata in DLA 1992 pag. 151 seg. l'Alta Corte
ha fornito al riguardo le seguenti precisazioni:
"
Die Zusicherung einer anderen Stelle nach Art.
44 lit. b AVIV setzt für den Arbeitnehmer nicht bloss Hoffnungen und
Erwartungen erweckende Vertragsverhandlungen voraus. Vielmehr gilt eine Stelle
erst dann als zugesichert, wenn durch ausdrückliche oder stillschweigende
übereinstimmende gegenseitige Willensäusserung von Arbeitgeber und
Arbeitnehmer (Art. 1 OR) ein Arbeitsvertrag im Sinne von Art. 319 ff. OR
tatsächlich zustande gekommen ist (unveröffentlichtes Urteil S. vom 12. März
1987, C 110/86). (...)"
Decisivo
è dunque il fatto che venga stipulato un contratto di lavoro, non
necessariamente nella forma scritta (cfr. al riguardo anche la STFA dell11
ottobre 2004 nella causa H., C 197/03):
"
Wie das kantonale Gericht insbesondere richtig
erwogen hat, begründete der Umstand, dass am ersten Arbeitstag noch kein
schriftlicher Arbeitsvertrag vorlag, keine Unzumutbarkeit, am Arbeitsplatz zu
verbleiben."
2.12. In concreto il ricorrente, nella sua risposta alla Richiesta
di giustificazione del 28 novembre 2005, così come nell’opposizione interposta
avverso la decisione formale del 24 gennaio 2006, ha indicato, da un lato, che
il Direttore della ditta in cui lavorava durante la stagione estiva gli avrebbe
detto, dopo alcuni mesi di impiego e vista la mole di lavoro da sbrigare, che
avrebbe voluto tenerlo anche per il periodo invernale. Dall’altro, che tuttavia
il Consiglio di amministrazione, nel mese di novembre 2005 ha deciso
diversamente (cfr. doc. A3, A2).
Dalle
carte processuali si evince che il Direttore della __________, il 14 dicembre
2005, ha confermato di avere detto che ci sarebbe stata l’intenzione, dopo
l’approvazione del budget da parte del CdA, di assumere l’assicurato a decorrere
dal 5 dicembre 2005 per il servizio tecnico. Egli ha, però, puntualizzato che
il CdA ha deciso che non sarebbe stato possibile finanziariamente assumere
ulteriore personale per l’inverno (cfr. doc. A6).
Risulta, poi, uno scritto
del 10 febbraio 2006 di __________, __________ dell’__________ - non firmato -,
indirizzato all’URC di __________, in cui ha dichiarato che nel mese di ottobre
2005, prima della scadenza del contratto di lavoro di RI 1, si erano accordati
per un contratto annuale con inizio il 1° dicembre 2005 che avrebbe necessitato
l’approvazione da parte del CdA della correzione del budget 2005 e del budget
2006 della __________. Il CdA, il 6 dicembre 2005, ha rifiutato la correzione
del budget 2005 e ha incaricato la direzione di trovare, insieme con il signor RI
1, una soluzione per il 2006 (cfr. doc. A5).
Questa Corte, pendente
causa, ha interpellato il Direttore della __________, ponendogli i seguenti
quesiti:
"
1.- Tra la __________ e il signor RI 1 nel 2005
è stata concordata l’assunzione annuale - a decorrere dal mese di dicembre 2005
- di quest’ultimo oppure allo stesso è stata semplicemente ventilata la
possibilità di essere impiegato annualmente?
Considerandi
2.
- Nel caso in cui al signor RI 1 sia stato
effettivamente assicurato un impiego annuale, gli è stato o meno indicato che
tale assunzione dipendeva in ogni caso dalla correzione del budget 2005 e
dall’approvazione del budget 2006 da parte del CdA?
3.
- Sempre nell’ipotesi in cui al signor RI 1 sia
stata garantita un’occupazione annuale, quando precisamente nel 2005 è stata
fornita tale assicurazione?” (Doc. IX)
__________, il 21 maggio
2006, ha trasmesso al TCA uno scritto del seguente tenore:
"
(…)
Tra la __________ e il signor RI 1 esisteva un contratto a termine
determinato con scadenza il 15.11.2006 (recte: 2005). Prima della
scadenza venne discusso con il signor RI 1 la possibilità di un impiego annuale
e venne poi ventilata la nostra volontà di assumerlo annualmente a decorrere
dal 1 dicembre 2006 (recte: 2005). In questa occasione venne chiaramente
precisato al signor RI 1 che tale assunzione sarebbe stata possibile solo dopo
un consenso da parte del CdA. Esso avrebbe dovuto approvare in primo luogo la
correzione del budget 2005 e in secondo luogo il budget 2006. La riunione del
CdA venne fissata per il 6 dicembre u.s. risultandone che il CdA rifiutò la
correzione del budget 2005 e di conseguenza l'assunzione annuale del Signor RI
1.
Il CdA invitò la direzione a trovare con il signor RI 1 un accordo che
potesse soddisfare le due parti. Nel gennaio 2006 si trovò un nuovo accordo che
prevedeva l'impiego del signor RI 1 come segue:
- durante i mesi di chiusura stagionale della __________ un
impiego al
50%
- durante i mesi di apertura stagionale della __________ un
impiego al
100%.
Tale accordo fu approvato sia dal CdA che dal signor RI 1 con
decorrenza dal 01.02.2006 (vedi contratto allegato).
1.
- Pertanto dichiariamo che al signor RI 1 venne solo ventilata
un’assunzione annuale, in quanto essa dipendeva chiaramente dall' approvazione
del CdA.
2.
- La discussione di un nuovo contratto venne fatta ai primi di
novembre in ogni caso prima alla scadenza del contratto stagionale." (Doc.
X)
Dalle dichiarazioni appena
menzionate risulta chiaramente che all’assicurato durante la stagione 2005 era
stata soltanto ventilata la possibilità di un’assunzione annuale, con la
precisazione, inoltre, che comunque tale impiego dipendeva dal consenso del
CdA.
In simili
condizioni, occorre concludere che al ricorrente, prima del termine del
contratto di attività stagionale per il 2005, non era stata garantita alcuna
occupazione annuale.
In
effetti un contratto di lavoro di durata indeterminata è stato concluso
soltanto il 30 gennaio 2006, con la puntualizzazione che il grado di
occupazione era del 100% unicamente per il lasso di tempo dal 1° aprile al 15
ottobre 2006 ed eventualmente durante la revisione dell’impianto (cfr. doc.
Xbis = doc. 2).
RI 1, dunque, nel periodo
dell’attività di carattere stagionale 2005 non poteva ragionevolmente avere la
certezza di venire assunto dal mese di dicembre 2005.
Egli piuttosto sperava di
poter continuare anche durante il periodo invernale la collaborazione con la __________.
La mera
speranza, tuttavia, non è sufficiente per esonerare dall’obbligo di compiere
ricerche di impiego nei mesi di attività lavorativa stagionale (cfr. consid.
2.11
).
Inoltre,
a prescindere che in casu era anche necessaria l’approvazione del CdA della
società, la semplice intenzione, pur seria che sia, da parte di un datore di
lavoro di continuare un rapporto di impiego con un assicurato non è sufficiente
per esonerare quest’ultimo dall’obbligo di cercare una nuova occupazione, se
tale continuazione non viene garantita.
L’assicurato
stesso, del resto, ha indicato che, citiamo “…mi sarei dovuto tutelare e non
credere alle belle promesse” (cfr. doc. V). Affermando che si trattava di
una promessa, il ricorrente esclude implicitamente di avere avuto la certezza
di essere assunto annualmente a far tempo dal mese di dicembre 2005.
Di conseguenza il
ricorrente non può essere esentato da una sospensione dal diritto alle
indennità per non avere compiuto delle ricerche di impiego quantitativamente e
qualitativamente valide nei mesi precedenti l’iscrizione in disoccupazione in
cui svolgeva un’attività lavorativa stagionale (cfr. consid. 2.2., 2.3., 2.9.; STCA
del 6 ottobre 2005 nella causa K., 38.2005.51; STCA del 18 maggio 2005 nella
causa I., 38.2005.16; STCA del 27 maggio 2004 nella causa D., 38.2004.1,
consid. 2.17.).
In
proposito va inoltre rilevato che l’assicurato non ha intrapreso sforzi volti
al reperimento di un impiego non solo verso la fine del contratto stagionale
2005.
o comunque dopo alcuni mesi di attività, ma già dall’inizio del lavoro,
nonostante egli stesso, nell’opposizione, abbia indicato che il Direttore gli
avrebbe espresso la volontà di tenerlo soltanto dopo alcuni mesi di attività
(cfr. doc. A2).
2.13
Per quanto
concerne la commisurazione della sanzione, va preliminarmente osservato che il
27.
agosto 2001 l'Ufficio cantonale del lavoro ha emanato una circolare interna
no 114a, la quale è stata esaminata da questa Corte nell'ambito di una vertenza
analoga alla presente (cfr. STCA del 5 febbraio 2002 nella causa S., inc. 38. 2001.201).
Essa
indica che:
"
(…)
1.
Periodo di tempo
da esaminare
L'esame delle ricerche di
lavoro è esteso a tutti gli sforzi intrapresi prima dell'iscrizione in
disoccupazione e durante tutto il periodo durante il quale il disoccupato ha
lavorato (l'esame non va limitato agli ultimi 3 mesi).
(…)
3.
Durata della sospensione
La durata della sospensione avviene in considerazione della colpa
dell'assicurato, operando una valutazione complessiva degli sforzi svolti
durante i 3 mesi immediatamente precedenti la disoccupazione e durante tutta la
durata dell'impiego stagionale. Per garantire omogeneità d'applicazione e
offrire una base di valutazione comune i giorni di sospensione dovranno essere
determinati tenendo conto di quanto segue:
3‑4 giorni per ogni mese di ricerche insufficienti o
inesistenti durante i tre mesi prima della disoccupazione, aumentati di 1‑2
giorni per ogni mese nel resto dell'anno con sforzi insufficienti o
inesistenti, senza superare in ogni caso il massimo di 18 giorni." (Doc.
10, inc. 38.2001.201)
Nell'ambito della vertenza
sopra menzionata, il TCA ha ritenuto tale direttiva conforme a quanto previsto
dalla giurisprudenza cantonale in merito ai lavoratori stagionali (cfr. consid.
2.9
; STCA del 5 febbraio 2002 nella causa S., inc. 38.2001.201).
La
Circolare 114a non indica in modo preciso quando, relativamente agli ultimi tre
mesi di attività lavorativa, infliggere 3 o 4 giorni per mese e, per quanto
riguarda i mesi precedenti gli ultimi tre prima della disoccupazione, quando
irrogare 1 o 2 giorni.
Il TCA ha
ritenuto, in analogia con quanto enunciato dalla "Circulaire relative à
l'indemnité de chômage" emanata dal SECO in vigore dal 1° gennaio 2003 -
p.to D68 (cfr. consid. 2.6.) -, la quale prevede per il periodo di disdetta
sanzioni più severe per mancate ricerche che per insufficienti ricerche, che
per i tre mesi antecedenti l'annuncio in disoccupazione si debbano applicare 3
giorni per insufficienti ricerche e 4 giorni per mancate ricerche.
Il
medesimo ragionamento vale per i giorni di sanzione da irrogare nei mesi
precedenti gli ultimi tre di attività, per cui 2 giorni vanno applicati per
mancate ricerche e 1 giorno è da infliggere per insufficienti ricerche (cfr.
STCA del 30 settembre 2002 nella causa R., 38.2001.262, consid. 2.10).
Nel caso in
esame l'URC ha inflitto all’assicurato quattordici giorni di sospensione dal
diritto alle indennità.
L'entità
di questa sanzione corrisponde a un'applicazione generosa della prassi, secondo
cui quattordici giorni di sospensione vengono inflitti a un assicurato con
attività stagionale che non effettua ricerche nei quattro mesi precedenti l'annuncio
per il collocamento (4 giorni di sospensione x i 3 ultimi mesi + 2 giorni di
sospensione per il quarto mese).
Tutto ben
considerato, tale penalità è quindi da ritenere conforme al principio della
proporzionalità (cfr. consid. 2.6.).
La
decisione su opposizione del 9 marzo 2006 contestata deve, conseguentemente,
essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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