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Decisione

38.2006.28

Assicurato sanzionato dall'URC per non avere informato il collocatore dell'impiego svolto nel mese di 1/2006 e per non essere stato reperibile entro un giorno (numero di telefono fisso indicato errone

29 settembre 2006Italiano31 min

Source ti.ch

Fatti

U. Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo-Basilea-Ginevra 2003, ad art. 28, n. 30 e 31)

a Der Gesetzgeber hat grunsätzlich darauf

verzichtet, von der allgemeinen Regelung des Art. 31 ATSG abweichende

einzelgesetzliche Normierungen festzulegen. Vielmehr hob er die bestehenden

einzelgesetzlichen Ordnungen ersatzlos auf. Dies

betrifft art 83 altAbs. 3 MVG (dazu BBl 1999 4726)

sowie altArt. 96 Abs. 2 AVIG (dazu BBl 1999 4744)." (cfr. Kieser, op.

cit., ad art. 31, n. 23)

La dottrina e la giurisprudenza sviluppate sotto l’egida del vecchio

art. 96 LADI conservano dunque la loro validità.

In merito

all’estensione dell’obbligo di informare e annunciare così si esprime Gerhards:

"

Die Auskunftspflicht ist umfassend. - Sie bezieht

sich auf “alle erforderlichen Auskünfte” (96 I, III). Was dabei im einzelnen “erforderlich”

ist, bestimmt dabei die anfragende Stelle bzw. richtet sich nach der Informationsbedarf

dieser Stelle.

Ebenso umfassend ist die Pflicht der Vorlage von

Unterlagen. - Es müssen alle Unterlagen vorgelegt werden, welche die anfragende

Stelle zur Erfüllung ihrer Aufgabe (im ALV-Bereich) benötigt (s. “die nötigen

Unterlagen”).

Anderseits dürfen von der berechtigten Stelle

keine Auskünfte und Unterlagen verlangt werden, die nicht “erforderlich” oder

“nötig” sind. Das Auskunftsrecht darf also nicht schikanös ausgeübt werden.

(...).

Die Meldepflicht des Versicherten gegenüber der

Kasse (vgl. oben N. 28) ist umfassend (vgl. “alles melden”), soweit die

Erfüllung der Meldepflicht wichtig ist für die:

- Anspruchsberechtigung des Versicherten

(s. Anspruchs- vorausetzungen)

- Leistungsbemessung (s. Höhe und Dauer)."

(cfr. G. Gehrards, Kommentar zum

Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG), Vol. II, p. 792-793, N. 20, 21,

22 e 30)

In una

decisione pubblicata in SVR 1997 ALV Nr. 80, il TFA ha stabilito che la

sospensione del diritto all’indennità, pronunciata in virtù dell’art. 30 LADI,

può aggiungersi alla restituzione di prestazioni. Secondo il vecchio art. 96

cpv. 2 LADI (oggi abrogato), la persona assicurata era tenuta ad annunciare

alla cassa di aver conseguito un guadagno intermedio.

Il TFA ha

in particolare rilevato che:

"

(...)

c) qu’en l’espèce, les premiers juges ont estimé

que l’omission reprochée a l’assuré par la caisse devait toutefois être

considérée comme un oubli et non comme une dissimulation destinée à obtenir

indûment des indemnités de chômage, de sorte que les conditions d’application

de l’art. 30 al. 1 let. e et f LACI ne seraient pas remplies selon eux;

qu’eu égard à la règle de l’art. 96 al. 2 LACI,

l’assuré ne saurait toutefois se contenter d’attendre que son employeur annonce

un éventuel gain intermédiaire à sa place à la caisse de chômage, mais il doit

informer personnellement la caisse de ce fait (arrêts non publiés B.C. du 17

décembre 1991, C 33/91, et F du 19 mai 1988, C 49/87; GEHRARDS, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungs-gesetz,

vol. I, nos 28 et 29 p. 312; STAUFFER, Die Arbeitslosen-versicherung,

n° 2.3.1 p. 87);

qu’en l'occurrence, l’intimé devait en

particulier se douter que l’annonce - émanant de sa part - de la perception

d’un gain intermédiaire de 644 fr. 95 aurait probablement conduit la caisse de

chômage à réduire le montant des indemnités journalières;

que selon la jurisprudence, la notion de faute en

droit de l’assurance-chômage n’est pas la même qu’en droit pénal et civil, en

ce sens qu’elle ne suppose pas un comportement attaquable en soi, à savoir un

acte illégal (DTA 1982 n° 4 pp. 38-39 consid. 1a et les références; GEHRARDS,

op. cit., vol. I, ch. 8 p. 364; voire aussi ATF 122 V 45 consid. 3c/bb);

qu’un assuré qui omet de déclarer a

l’administration l’existence d’une occupation rémunérée durant la période de

chômage commet une faute (arrêt non publié M. du 25 mai 1982, C 29/81),

laquelle justifie donc en l’espèce une suspension du droit à l’indemnité

prononcée en vertu de l’art. 30 al. 1 let. e et f LACI; (...).”(cfr. SVR 1997 ALV Nr. 80, consid. c, p. 243)

Ancora, circa l'obbligo di

annunciare e informare, in un'altra sentenza, la nostra Massima istanza ha

condiviso l'opinione del TCA e, in particolare, ha sottolineato che:

"

(…)

2.- a) Il giudizio cantonale di primo grado deve essere condiviso

pure per quel che attiene all'applicazione fatta in concreto dei suddetti

principi (ndr.: quelli concernenti la restituzione di prestazioni ricevute

indebitamente e la sospensione dal diritto alle indennità sulla base dell'art.

30 cpv. 1 lett. e) e f) LADI allorquando l'assicurato ha fornito indicazioni

inveritiere o incomplete oppure ha violato altrimenti l'obbligo di annunciare o

di informare ex art. 96 LADI). Dagli atti all'inserto emerge in modo pacifico

che il ricorrente non ha - come sarebbe stato suo dovere - dichiarato alla

Cassa di aver conseguito nel mese di giugno 1999 un guadagno intermedio. Egli,

a suo dire, non lo fece per semplice dimenticanza, la quale sarebbe da mettere

in relazione con il suo stato di leggera depressione dovuta alla

disoccupazione. Ritenuto che il lavoro svolto gli era stato proposto

dall'Ufficio regionale di collocamento, la gravità dell'omissione sarebbe

particolarmente lieve e la sanzione pronunciata sproporzionata. Ora, come

correttamente apprezzato nel giudizio impugnato, tali giustificazioni e

argomentazioni non possono essere prese in considerazione, essendo esse

generiche e non comprovate. E' quindi del tutto incontestabile che il

ricorrente ha violato il suo obbligo di annunciare e informare previsto dalla

legge, per cui a ragione la Cassa ha sospeso il suo diritto all'indennità di

disoccupazione. (…)"(cfr. STFA del 20 ottobre 2000 nella causa B., C

89/00, consid. 2a)

L'Alta

Corte, confermando il precedente giudizio cantonale, in un' altra sentenza ha,

in particolare, osservato che:

"

(…)

3.- b) Da quanto precede emerge in modo del tutto

verosimile che nei predetti periodi il ricorrente è stato inabile al lavoro

nella misura del 100% e che egli, non potendo ignorarlo, avrebbe dovuto

produrre i relativi due certificati medici (del 16 dicembre 1996 e del 23

settembre 1997). Non trasmettendoli all'amministrazione, egli ha quindi

intenzionalmente o per negligenza grave violato il suo obbligo di informare e

annunciare giusta l'art. 96 LADI. Alla pronunzia litigiosa deve pertanto essere

prestata adesione laddove i primi giudici, dopo un accurato esame della

documentazione agli atti, hanno pertinentemente ritenuto non sussistere in

concreto il presupposto della buona fede, necessario per condonare all'assicurato

l'obbligo di rimborsare le prestazioni indebitamente percepite nella residua

misura di fr. 9662.75. (…)"

(cfr. STFA del 25 luglio 2001 nella causa D., C

104/01, consid. 3b)

Il dovere

di informare deve dunque essere sempre rispettato da parte dei beneficiari di

prestazioni.

Devono

essere fornite, di conseguenza, tutte le indicazioni necessarie per valutare

l'adempimento delle condizioni da ossequiare per avere diritto alle indennità

(cfr. STFA del 25 luglio 2001 nella causa D., C 104/01, consid. 2 in fine).

Secondo

la giurisprudenza federale è peraltro irrilevante se le informazioni

inveritiere o incomplete sono causali per l'erogazione delle prestazioni

assicurative o del relativo calcolo (cfr. DLA 2004 N. 19, consid. 2.1.1, p.

191; DTF 123 V 150 consid. 1b; DLA 1993/1994 N. 3, consid. 3b, p. 21).

Il TFA,

in una sentenza pubblicata in DTF 125 V 193, ha stabilito che una sospensione

del diritto all'indennità ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. f LADI può essere

pronunciata solo qualora l'assicurato abbia agito intenzionalmente, vale a dire

consapevolmente e volontariamente.

Inoltre,

nel caso di violazione unica dell’obbligo di informare, è in contrasto con il

principio della proporzionalità infliggere la sanzione di cui all’art. 30 cpv.

1 lett. e LADI a un assicurato che peraltro decade, per lo stesso motivo, dal

diritto all’indennità giornaliera giusta l’art. 42 cpv. 2 OADI.

In una

sentenza pubblicata in DLA 2000 p. 169, la nostra Massima Istanza ha deciso che

se un assicurato esercita a titolo benevolo o a titolo di favore un'attività

che dovrebbe essere svolta soltanto dietro retribuzione (quindi analoga a un

rapporto di lavoro) senza annunciarlo all'assicurazione contro la

disoccupazione, il suo diritto all'indennità deve essere sospeso in base

all'art. 30 cpv. 1 lett. b LADI e non dell'art. 30 cpv. 1 lett. e) o f) LADI

(cfr. DLA 2000 N. 32, consid. 1d, pag. 173).

Infine, in una pronunzia

del 13 aprile 2006 nella causa P., C 169/05, il TFA ha confermato una

sospensione del diritto all’indennità di disoccupazione di 31 giorni comminata

a un assicurato che, in violazione dell’art. 30 cpv. 1 lett. e LADI, aveva

omesso di notificare alla propria cassa l’esistenza di un rapporto di lavoro

dipendente che in realtà perdurava già da circa due mesi:

"

Aux termes de l'art. 30 al.

1 let. e LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité de chômage est suspendu

lorsqu'il est établi que celui-ci a donné des indications fausses ou incomplètes

ou a enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de fournir des renseignements

spontanément ou sur demande et d'aviser. L'état de fait visé par cette disposition

est toujours réalisé lorsque l'assuré remplit de manière fausse ou incomplète des

formulas destinées à la caisse, à l'office du travail ou à l'autorité cantonale.

Une violation de l'obligation d'annoncer ou de renseigner est en outre réalisée

si l'assuré contrevient à ses devoirs découlant des art. 28 et 31 LPGA. Selon

l'art. 28 al. 2 LPGA, celui qui fait valoir son droit à des prestations doit fournir

gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir ce droit et fixer

les prestations dues. Quant à l'art. 31 al. 1 LPGA, il impose à l'ayant droit,

à ses proches ou aux tiers auxquels une prestation est versée de communiquer à

l'assureur ou, selon le cas, à l'organe compétent toute modification importante

des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation. Le devoir d'informer

l'administration s'étend ainsi à tous les faits qui ont une importance pour le droit

aux prestations. Peu importe que les renseignements faux ou incomplets soient ou

non à l'origine d'un versement indu de prestations ou de leur calcul erroné

(ATF 123 V 151 consid. 1b; DTA 2004 n° 19 p. 191 consid. 2.1.1).

2.1.2 La durée de la suspension est proportionnelle

à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI). Elle est de 1 à 15 jours en cas

de faute légère, 16 à 30 jours en cas de faute d'une gravité moyenne, et 31 à

60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI).

2.2 Sur la base des pièces versées au dossier, il ressort

que P.________ a travaillé pour le compte de l'entreprise X.________ SA à

raison respectivement de 4, 45,5 et 93 heures durant les mois de janvier,

février et mars 2004. Selon les décomptes de la caisse, le recourant a réalisé

à cette occasion des gains intermédiaires bruts de 91 fr. 40, 943 fr. 20 et

2'284 fr. Sur les cartes de contrôle qu'il a signées les 4 et 26 février, ainsi

que le 18 mars 2004, le recourant a indiqué ne pas avoir exercé d'activité

lucrative dépendante ou indépendante durant la période de contrôle indiquée sur

la carte. De même, dans le questionnaire intitulé «Indications de la persone

assurée» (questionnaire IPA) pour le mois d'avril 2002, qu'il a rempli le 5

avril 2004 dans le but d'obtenir une avance sur l'indemnité de chômage, il a

indiqué ne pas avoir travaillé chez un ou plusieurs employeurs. Ce n'est que

sur le duplicata du questionnaire IPA du mois d'avril 2004, daté du 26 avril

2004, qu'il a signalé pour la première fois avoir travaillé pour le compte de

l'entreprise X.________ SA. A la suite d'un téléphone auprès de cette société,

la caisse a été informée que le recourant y occupait un emploi depuis la fin du

mois de janvier 2004.

2.3 Il ressort de ce qui précède que P.________ a

omis de signaler à la caisse durant près de deux mois l'existence de son

engagement par la société X.________ SA. Malgré la formulation explicite des

questions figurant sur les cartes de contrôle et, à partir du 1er avril 2004,

sur les questionnaires IPA, le recourant a nié, dans les formules qu'il a

remplis les 4 et 26 février, 18 mars et 5 avril 2004, avoir exercé une

quelconque activité lucrative. Il importe peu que certains de ces formulaires

aient été remplis dans le but unique d'obtenir une avance. Il n'y a en effet

pas lieu de poser des exigences différentes en matière d'obligation de

renseigner en fonction du but auquel est destiné le formulaire que l'assuré

remplit. Dans tous les cas, les informations données doivent correspondre à la

réalité.

Cela étant, le recourant a omis de déclarer immédiatement

et spontanément à l'administration l'existence d'une occupation rémunérée et la

réalisation d'un gain intermédiaire durant le délai-cadre d'indemnisation.

C'est donc à juste titre que les instances précédentes ont qualifié la faute

commise par le recourant de grave. Quant à la durée de la suspension (31

jours), elle n'apparaît pas qu'elle se situe à la limite inférieure prévue en

cas de faute grave.” (STFA succitata, consid. 2.1.1ss)

2.5. Il Segretariato

di Stato dell'economia (SECO), quale autorità di sorveglianza che deve

adoperarsi per garantire un'applicazione uniforme del diritto ed impartire le

istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI; STFA dell’8 aprile 2004 nella causa

H., C 340/00, consid. 4; STFA del 10 marzo 2003 nella causa C., C 176/00,

consid. 3; STFA dell'8 agosto 2001 nella causa K., C 260/99, consid. 6b e DTF

127 V 57, consid. 3a pag. 61), nella versione francese della Circolare relativa

alle indennità di disoccupazione in vigore dal 1° gennaio 2003 (Circulaire IC, Janvier

2003), in merito alla violazione dell’art. 30 cpv. 1 lett. e LADI, ha stabilito

che:

"D 34 L'assuré enfreint son obbligation d'aviser et de

renseigner lorsqu'il répond de manière fausse ou incomplète aux questions

figurant sur le formulaire à remettre à l'autorité compétente. Il y a aussi

motif de suspension lorsqu'il ne fournit pas spontanément tous les

renseignements importants pour déterminer son droit à l'indemnité ou calculer

ses prestations.

D

35 Le fait que des indications fausses ou incomplètes lui aient

effectivement permis de toucher des prestations auxquelles il n'avait pas droit

ne revêt pas une grande importance.

D.

36 S'il est établi que l'assuré a enfreint sciemment son obligation de

renseigner et d'aviser, l'organe d'éxecution concerné dépose de surcroît une

plainte pénale conformément à l'art. 106 LACI.

D

37 Si la violation de l'obligation de reinsegner et

d'aviser entraîne une perte durable ou passegère du droit à l'indemnité, aucune

suspension ne sera prononcé." (cfr. Circulaire IC, Janvier 2003,

D34-D37)."

2.6. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI

la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e

ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di

cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione del diritto

all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in

caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art.

45 cpv. 2 OADI).

La sua durata è

determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace

in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

In virtù dell'art. 45 cpv.

Considerandi

2.

bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità

entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della

sospensione è prolungata in modo adeguato.

L'art. 45 cpv. 3 OADI

stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza

valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un

lavoro idoneo.

2.7

Nella presente evenienza

dalla documentazione agli atti risulta che l’assicurato nel passato ha ricorso

all’assicurazione contro la disoccupazione, ad esempio nel periodo dal gennaio

al luglio 2003 e dal marzo 2004 al febbraio 2005.

Dalle carte processuali

emerge, poi, che l’assicurato nel 2005 era dipendente dell’__________ di __________.

Tale hotel era gestito

dalla __________, la quale è stata dichiarata fallita l’8 agosto 2005 (cfr.

doc. 1).

L’amministrazione del

fallimento ha disdetto il rapporto di impiego del ricorrente per il 10 agosto

2005.

(cfr. doc. 1).

La nuova società che

gestisce l’Hotel, la __________ l’ha, però, riassunto a decorrere dall’11

agosto 2005 (cfr. doc. 1).

L’insorgente è stato licenziato

con effetto dal 15 settembre 2005 (cfr. doc. 1).

Egli si è iscritto

nuovamente in disoccupazione il 24 agosto 2005 con effetto dal 1° settembre

2005.

(cfr. doc. 1).

Visto, però, che il

ricorrente ha avuto la possibilità di continuare a lavorare presso la medesima

struttura fino al 15 settembre 2005, l’iscrizione è stata annullata e

modificata nel senso che la disoccupazione ha avuto inizio il 16 settembre 2005

(cfr. doc. 1).

Dal verbale relativo al

colloquio di consulenza del 12 dicembre 2005, sottoscritto dal ricorrente,

emerge che l’appuntamento seguente presso lo sportello era stato fissato per il

20.

gennaio 2006 (cfr. doc. 1).

Inoltre dal verbale

concernente il colloquio dell'8 febbraio 2006 si evince che l'insorgente nel

mese di gennaio 2006 ha conseguito guadagno intermedio (cfr. doc. 1).

L’assicurato, il 19

gennaio 2006, si è presentato presso l’URC indicando che non avrebbe potuto

presenziare il 20 gennaio 2006 in quanto lavorava (cfr. doc. A; I; 2).

Il suo consulente del personale,

il 20 gennaio 2006, gli ha inviato la seguente Richiesta di giustificazione:

" Nel

verbale di consulenza del 12 dicembre 2005 abbiamo fissato un appuntamento allo

sportello il 20 gennaio 2006 al mattino. Lei si è presentato il giorno 19

gennaio, dicendo che non avrebbe potuto al 20 poiché lavora. Al suo consulente

non ha riferito di aver iniziato a lavorare.

Inoltre il sottoscritto ha tentato inutilmente di contattarla

telefonicamente sia sul telefonino portatile sia sulla rete fissa. Il numero

telefonico __________ non è più attivo. Le ricordo che è nell'obbligo di essere

reperibile nell'arco di 24 ore e che deve comunicare al suo consulente

qualsiasi cambiamento sia per quanto riguarda il suo stato di disoccupato sia

per i dati in nostro possesso dal giorno dell'iscrizione. Non ottemperando

queste piccole regole, potrebbe incorrere in spiacevoli sanzioni.

Giusta l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI tale comportamento può

comportare una sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione.

La invitiamo a formulare le sue giustificazioni per iscritto al

nostro Ufficio (allegando l'eventuale documentazione a sostegno delle sue

dichiarazioni) entro il 30.01.2006, oltre tale data una decisione verrà

presa in base agli atti in nostro possesso." (Doc. 2e)

L’assicurato ha risposto

il 27 gennaio 2006, precisando, in particolare, che quando lavora di notte

cerca di dormire di mattina (cfr. doc. 2).

L’amministrazione, non

ritenendo valida la motivazione addotta dall’insorgente, l’ha sospeso per tre

giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione con decisione del 30

gennaio 2006 (cfr. doc. 2).

Tale provvedimento è stato

confermato con decisione su opposizione del 21 febbraio 2006 (cfr. doc. A).

Dal profilo procedurale

l’amministrazione ha, dunque, ossequiato il diritto di essere sentito

dell’assicurato garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost. fed. e dall’art. 42 LPGA.

2.8

Come esposto sopra, la nuova

società che gestisce l’__________ ha licenziato l’assicurato per il 15

settembre 2005 (cfr. doc. 1).

Questa circostanza si

evince pure dal verbale dell’11 ottobre 2005, sottoscritto dal ricorrente (cfr.

doc. 1).

Soltanto durante il

colloquio dell’8 febbraio 2006 l’assicurato ha consegnato una nuova disdetta

del rapporto di impiego datata 31 dicembre 2005 con effetto al 31 gennaio 2006

(cfr. doc. 1).

In simili condizioni,

occorre concludere che l’URC non era a conoscenza dell’attività lavorativa

dell’assicurato durante il mese di gennaio 2006.

L’assicurato, né nella

procedura di opposizione, né in quella ricorsuale, ha sostenuto di avere

espressamente informato il proprio consulente relativamente alla propria

attività lavorativa nel mese di gennaio 2006.

Egli, a propria difesa,

invoca piuttosto il fatto che in ogni caso egli non percepiva indennità di

disoccupazione. Inoltre il ricorrente ha puntualizzato che il numero del

telefono fisso composto dal collocatore era errato e di non rispondere sempre

alle chiamate anonime sul cellulare (cfr. doc. I; V).

In primo luogo, in merito

alla censura secondo cui egli non avrebbe realizzato un profitto economico, è utile ripetere che il dovere di informare deve essere sempre

rispettato da parte di beneficiari di prestazioni. Devono essere fornite, di

conseguenza, tutte le indicazioni necessarie per valutare l'adempimento delle

condizioni da ossequiare per avere diritto alle indennità.

Secondo

la giurisprudenza federale, è irrilevante se le informazioni inveritiere o

incomplete sono causali per l'erogazione delle prestazioni assicurative o del

relativo calcolo (cfr. consid. 2.4.).

In secondo luogo, nel

verbale dell’8 febbraio 2006 è stato indicato che i faut dei mesi precedenti

non sono stati consegnati alla Cassa di disoccupazione (cfr. doc. 1).

Tale circostanza è altresì

stata confermata dall’assicurato nell’atto ricorsuale (cfr. doc. I).

Pertanto è altamente

verosimile che nemmeno la Cassa sapesse dell’impiego svolto dall’insorgente.

L’assicurato, di

conseguenza, ha violato il proprio obbligo di comunicare i cambiamenti

rilevanti intervenuti nella sua situazione.

L’URC, se avesse saputo

tempestivamente dell’attività lavorativa esercitata dal ricorrente, avrebbe

potuto rivedere senza indugio la data dell’appuntamento presso lo sportello.

Inoltre tale informazione

era importante ai fini dell’eventuale decisione circa l’attribuzione di

provvedimenti di formazione, di occupazione e speciali ai sensi della LADI,

nonché dell’esame preliminare dell’idoneità al collocamento (cfr. art. 2a e 2c

lett. a Reg.L-rilocc).

A giusta ragione, quindi,

l’amministrazione ha sospeso l’insorgente dal diritto alle indennità di

disoccupazione.

2.9

La sanzione inflitta

all’assicurato si giustifica comunque anche per un altro motivo.

Il ricorrente, in effetti,

non ha potuto essere raggiunto dal proprio consulente entro un giorno, come

invece previsto dalle disposizioni di controllo previste dalla LADI e dall’OADI

(cfr. art. 17 cpv. 2 LADI; 21 OADI; consid. 2.3.), in quanto il suo numero

telefonico di casa non risultava valido e il cellulare era spento (cfr. doc. A,

III).

L’assicurato era, del

resto, ben consapevole dell’obbligo di essere reperibile entro un giorno,

avendo già fatto capo a più riprese all’assicurazione contro la disoccupazione.

Inoltre egli ha

partecipato perlomeno un paio di volte, e meglio il 6 settembre 2005 e l’8

marzo 2004, all’incontro informativo “Diritti & Doveri”, durante il

quale sono stati illustrati i principali aspetti inerenti alla LADI e le misure

attive per il promovimento del collocamento (cfr. doc. 1).

L’attenzione del

ricorrente è stata, poi, specificatamente attirata su questo punto mediante la

sottoscrizione delle “Conferme di iscrizione per la persona in cerca di

impiego”, segnatamente dell’11 ottobre 2005 e del 10 marzo 2004 (cfr. doc.

1). Tali formulari, prima dello spazio per l’apposizione della firma

dell’assicurato, prevedono:

" Firmando

il presente documento confermo che le informazioni sopra elencate sono esatte.

Confermo, inoltre, d’essere informato che la legge impone di partecipare ai

provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (art. 17 LADI) come pure ad essere

raggiungibile entro 24 ore." (Doc. 1)

La raggiungibilità di un

assicurato entro un giorno è essenziale per l’amministrazione al fine di

garantire con quest’ultimo un contatto quanto più celere possibile (cfr. STFA

del 23 luglio2002 nella causa Z., C 2/02, consid. 2), ad esempio allo scopo di

assegnargli un’occupazione adeguata.

Per quanto concerne

l’obiezione dell’assicurato secondo cui il numero telefonico composto dal

collocatore sarebbe stato errato (cfr. doc. I), giova rilevare che è stato lo

stesso ricorrente che il 27 agosto 2005, compilando il Curriculum Vitae

prestampato all’attenzione dell’URC, ha indicato, quale numero del proprio

telefono fisso, lo __________ (cfr. doc. 1), che è risultato errato.

In proposito si sottolinea

all’assicurato che il numero di telefono andava indicato con precisione. Se poi

lo stesso è stato nel frattempo modificato, tale cambiamento andava

immediatamente comunicato all’amministrazione.

La circostanza, infine, di

non rispondere sempre alle chiamate anonime (cfr. doc. I) non è di alcun

ausilio all’insorgente.

Sapendo di dovere essere

raggiungibile entro ventiquattro ore dall’amministrazione, egli era tenuto a

lasciare acceso il cellulare e a rispondere a qualsiasi telefonata.

Nel caso in cui una

chiamata fosse stata effettuata da qualche sconosciuto o ad ogni modo non

rivestisse per lui alcun interesse, avrebbe potuto in ogni tempo e in pochi

secondi terminarla, specificando di non voler essere disturbato in futuro.

L'assicurato, essendo

risultato irraggiungibile senza validi motivi, non ha così rispettato le

istruzioni impartitegli.

2.10

Per quanto riguarda l’entità

della sanzione, va rilevato che l’amministrazione, infliggendo una penalità di

tre giorni, ha ritenuto particolarmente lieve la colpa dell’assicurato (cfr.

consid. 2.6.).

Tutto ben considerato,

soprattutto il fatto che il ricorrente era già stato sanzionato in precedenza -

più precisamente, il 21 settembre 2005 è stato sospeso dal diritto

all’indennità di disoccupazione per due giorni per mancate ricerche nel periodo

di disdetta (cfr. doc. 2) -, occorre concludere che la sanzione di tre giorni

di sospensione inflitta all’insorgente ossequia il principio della

proporzionalità (cfr. consid. 2.6.).

La decisione su

opposizione del 21 febbraio 2006 contestata deve, conseguentemente, essere

confermata.

Infine, in relazione alla

richiesta dell’assicurato di tenere conto della sanzione nel periodo in cui

egli non aveva diritto alle indennità di disoccupazione (cfr. doc. V), va

segnalato che l’art. 30 cpv. 3 LADI enuncia che la sospensione vale soltanto

per i giorni in cui il disoccupato soddisfa i presupposti per il diritto

all’indennità. Il numero dei giorni di sospensione è computato nel numero

massimo di indennità giornaliere giusta l’articolo 27. Inoltre tale disposto

prevede che l’esecuzione della sospensione decade sei mesi dopo l’inizio del

termine di sospensione.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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