38.2006.3
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
13 settembre 2006Italiano64 min
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Numero d'incarto:
38.2006.3
Data decisione, Autorità:
13.09.2006, TCA
Titolo:
A disposizione di un datore di lavoro per meno di 2 mesi prima di un corso all'estero:inidoneità al collocamento.Anche ritenendo violato l'obbligo di informazione,buona fede dell'assicurata non va tutelata(nessuno svantaggio da mancata informazione).In casu inidoneità esclusa pure durante il corso.
BUONA FEDE
IDONEITÀ AL COLLOCAMENTO
INFORMAZIONE E CONSULENZA
PROVVEDIMENTO DI FORMAZIONE
art. 8 cpv. 1 let. f LADI
art. 15 LADI
art. 59segg LADI
art. 27 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
38.2006.3
DC/sc
Lugano
13 settembre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 17 gennaio 2006
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 19
dicembre 2005 emanata da
Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1 si è
annunciata in disoccupazione il 2 agosto 2005 subito dopo avere concluso
l'apprendistato quale impiegata di commercio.
L'assicurata
ha frequentato un corso di inglese in Inghilterra dal 25 settembre al 17
dicembre 2005.
Con
decisione su opposizione del 19 dicembre 2005 la Sezione del lavoro ha
confermato la precedente decisione del 2 agosto 2005 con la quale aveva
ritenuto RI 1 inidonea al collocamento dal 2 agosto 2005, argomentando:
"
(...)
Nel caso in esame, la signora RI 1 si è iscritta
in disoccupazione il 2 agosto 2005 ed è in seguito partita ad __________ (Inghilterra)
con l'intenzione di frequentare un corso di inglese nel periodo dal 25
settembre al 17 dicembre 2005. L'assicurata è dunque stata disponibile sul
mercato del lavoro per la durata di circa un mese e mezzo. Ella ha così
limitato eccessivamente le possibilità di essere assunta da un potenziale
datore di lavoro.
In simili condizioni, alla luce della
giurisprudenza menzionata, l'opponente non può essere ritenuta idonea al
collocamento, questo già a decorrere dal 2 agosto 2005.
L'opponente non ha neppure diritto alle indennità
di disoccupazione, in applicazione della particolare giurisprudenza relativa
agli assicurati che seguono un corso di propria iniziativa. Visto lo scopo del
soggiorno all'estero e i costi dello stesso a carico della famiglia
dell'assicurata, non è infatti credibile che la stessa interrompa
immediatamente il corso nel caso di reperimento di una nuova occupazione.
Le motivazioni sollevate con l'opposizione in
esame non permettono di giungere a una conclusione diversa rispetto a quanto
stabilito con la decisione contestata." (Doc. A2)
1.2. Contro
questa decisione l'assicurata, rappresentata dal padre RA 1, ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA nel quale si è così espressa:
"
(...)
1. Ribadisco integralmente il contenuto della mia richiesta di
revisione del 26 ottobre 2005, a seguito decisione dell'Assicurazione contro la
disoccupazione del 3 settembre 2005;
2. la richiesta indicata è stata erroneamente definita quale
opposizione, mentre in realtà si tratta della richiesta di revisione;
3. si pone in rilievo, quale maggiore punto a sostegno della
richiesta di indennità, il fatto che mia figlia ha manifestato chiaramente,
anche per iscritto, la volontà di interrompere il soggiorno di studio in
Inghilterra, qualora avesse potuto beneficiare di un posto di lavoro;
4. l'affermazione "... non è infatti credibile ..." (cfr.
p.to 3 pag. 3 della decisione di diniego), risulta quantomeno azzardata, rappresentando
una affermazione che non trova riscontro e che potrebbe mettere in dubbio la
buona fede della richiedente (non si può infatti, a non averne dubbio,
esprimere un giudizio preventivo, sulle buone intenzioni - per altro confermate
chiaramente, per iscritto il 26 agosto 2005).
Di conseguenza chiedo l'annullamento della
decisione qui contestata e la conferma del diritto alla percezione
dell'indennità di disoccupazione per il periodo 2 agosto / 25 settembre 2005,
come pure durante i 3 mesi trascorsi in Inghilterra quando frequentava il corso
di inglese e il rimborso delle relative spese per il corso." (Doc. I)
1.3. Nella sua
risposta del 6 febbraio 2006 la Sezione del lavoro propone di respingere il
ricorso e osserva:
"
(...)
6. Nel
caso in esame, la ricorrente si è iscritta in disoccupazione il 2 agosto 2005
ed è in eseguito partita ad __________ (Inghilterra), con l'intenzione di
frequentare un corso di inglese nel periodo dal 25 settembre al 17 dicembre
2005. L'assicurata è dunque stata disponibile sul mercato del lavoro per la
durata di circa un mese e mezzo. Ella ha così limitato eccessivamente le
possibilità di essere assunta da un potenziale datore di lavoro.
In simili condizioni,
alla luce della giurisprudenza menzionata, la signora RI 1 deve essere ritenuta
inidonea al collocamento a decorrere dal 2 agosto 2005.
La
ricorrente non ha neppure diritto alle indennità di disoccupazio-ne, in
applicazione della particolare giurisprudenza relativa agli assicurati che seguono
un corso di propria iniziativa. Al riguardo, si constata in particolare che il costo complessivo del
soggiorno linguistico a carico della qui ricorrente ammonta a fr. 8'412.- e che
in caso di rinuncia al corso è prevista una penale ("eine Bearbeitungsgebühr";
cfr. doc. 3, Reise - u. Geschäftsbedingun-gen, cifra 4), il cui importo minimo
di fr. 500.- aumenta sino alla perdita dell'intero contributo versato dal
partecipante a seconda del momento in cui interviene tale rinuncia. Sempre
riferendosi alle predette condizioni, si rileva che l'assicurazione indicata
alla cifra 5 ("Annullations - und Rückreiseversicherung") interviene
soltanto in caso di rinuncia per ragioni di salute legate al partecipante
stesso o ad un suo congiunto.
In considerazione di
quanto precede, secondo l'abituale criterio della probabilità preponderante
valido nell'ambito delle assicurazioni sociali, appare dunque alquanto
inverosimile che la signora RI 1 fosse pronta ad interrompere senza indugio il
corso nel caso di reperimento di una nuova occupazione.
7.
Riguardo poi alla richiesta di rimborso delle spese legate al corso
frequentato ad __________ dalla qui ricorrente, va detto quanto segue.
La signora RI 1
formula per la prima volta davanti a questo lodevole Tribunale, peraltro non
rispettando la dovuta forma, una richiesta di rimborso delle relative spese per
il corso di lingue. In occasione del colloquio di consulenza dell'8 agosto
2005, l'assicurata aveva del resto espressamente dichiarato di rinunciare a
richiedere un finanziamento del corso da parte dell'assicurazione
disoccupazione (cfr. verbale, sottoscritto dall'assicurata; doc. 12).
Una simile richiesta
non è comunque oggetto della presente vertenza. Per costante giurisprudenza,
infatti, la decisione impugnata costituisce il presupposto e il contenuto della
contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STCA del 18 gennaio 2006
nella causa V.H., inc. no. 38.2005.71,
consid. 2.8 e riferimenti ivi citati). Ora, nel caso in esame, oggetto del
contendere è unicamente l'adempimento o meno del requisito dell'idoneità al
collocamento da parte della signora RI 1.
8.
Si tiene infine a puntualizzare che, contrariamente a quanto sostiene la
ricorrente, la contestazione espressa dalla stessa nei confronti della prima
decisione amministrativa è stata correttamente trattata come opposizione, in
applicazione dell'art. 52 LPGA. Secondo questo disposto di legge, infatti, le
decisioni possono essere impugnate, nel termine di trenta giorni, facendo
opposizione presso il servizio che le ha notificate (con una sola eccezione per
le decisioni processuali e per quelle pregiudiziali). Il rimedio della
revisione, di cui fa menzione la ricorrente, è invece dato soltanto in presenza
di decisioni e decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato,
quando l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti
rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza
(cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA). Non risulta essere il caso nella presente vertenza." (Doc. III)
1.4. Il 13
febbraio 2006 il padre dell'assicurata ha inviato al TCA uno scritto del
seguente tenore:
"
A nome e per conto di
mia figlia RI 1 e con riferimento al suo scritto del 7 febbraio 2006,
riconfermo integralmente quanto già esposto in precedenza.
Inoltre e unicamente a causa della nostra
ignoranza in materia, ci é stato negato quanto di diritto. Se RI 1 non avesse
frettolosamente pagato il corso in Inghilterra, ma avesse aspettato e
proceduto come da prassi, chiedendo al funzionario incaricato di poter
frequentare il corso in Inghilterra lo avrebbe ottenuto. Questo con il
pagamento del corso come pure la disoccupazione in quel periodo e le spese di
viaggio.
A prova di questo, durante un colloquio (dicembre
2005) con la responsabile signora __________ dell'Ufficio regionale di
collocamento a __________, si era deciso di intraprendere ulteriori passi per
un nuovo corso in Inghilterra in aprile 2006. In quella occasione si era già
fissata la data per eseguire un test, nel corso del mese di gennaio o febbraio
2006, per appurare il livello di conoscenza di RI 1. In questo caso RI 1
avrebbe continuato a percepire la disoccupazione (anche se in Inghilterra) e il
corso a carico pure della disoccupazione.
In gennaio 2006 RI 1 trova una occupazione al 50%
con la promessa da parte del datore di lavoro che l'occupazione sarebbe passata
al 100% dopo poco tempo (quando l'impiegata che doveva rimpiazzare avrebbe
cessato l'attività per la gravidanza in corso). Questo si è avverato.
Ora ci chiediamo perché prima no e poi dopo sì.
Le motivazioni sollevate dalla Sezione del lavoro sono fuori luogo." (Doc. V)
Il 27
febbraio 2006 la Sezione del lavoro si è riconfermata nella sua posizione (cfr.
Doc. VII).
1.5. Il 6 aprile
2006 il TCA ha assegnato a RA 1 un termine di 10 giorni per produrre tutta la
documentazione comprovante le ricerche di lavoro compiute da RI 1 fra il 25
settembre e il 17 dicembre 2005 durante il corso di inglese in Inghilterra
(cfr. Doc. IX).
Il 12 aprile
2006 il rappresentante dell'assicurata ha inviato, copia delle ricerche di
lavoro (cfr. Doc. X e Doc. B1-B81).
Il 21
aprile 2006 la Sezione del lavoro ha riconfermato la propria posizione (cfr.
Doc. XII).
1.6. Il 17 luglio
2006 ha avuto luogo una discussione di causa davanti al Presidente del TCA. In
quell'occasione è stato allestito un verbale del seguente tenore:
"
Il Presidente del TCA appura che l'assicurata
attualmente ha un posto di lavoro a tempo pieno.
Il Presidente del TCA chiede all'assicurata se
ricorda di aver effettuato un colloquio di consulenza all'inizio di agosto. La
ricorrente risponde di sì, conferma che la Consulente del personale era la
sig.ra __________.
Il Presidente del TCA rilegge il verbale del
colloquio di consulenza. L'assicurata conferma quanto verbalizzato e riconosce
la sua firma.
Il rappr. dell'assicurata precisa che a quel
momento il mercato era completamente saturo come pure attualmente e che ha
adesso trovato un impiego in un altro settore. L'assicurata era pure disposta a
rinunciare a tal corso.
La Sezione del lavoro ritiene che l'assicurata
per il periodo precedente il corso ha ristretto in modo eccessivo le
possibilità di reperire un impiego.
Rispondendo al Presidente del TCA l'assicurata
precisa che nel periodo in questione ha cercato lavoro, senza esito, nel
settore di impiegata di commercio.
La Sezione del lavoro ritiene che visto che era
già stato pagato l'intero costo del corso, l'assicurata intendeva realmente
svolgerlo e quindi il periodo a disposizione sul mercato del lavoro era estremamente
limitato.
Il padre dell'assicurata sostiene che per un
posto di lavoro di sua figlia avrebbe rinunciato a fr. 9'000.--.
L'assicurata sottolinea che se fosse andata in
disoccupazione senza nessun impedimento e lo stesso fosse subentrato dopo un
mese e mezzo sarebbe comunque stata indennizzata.
Il Presidente del TCA su questo argomento si
limita a sottolineare che vi è sul tema una giurisprudenza federale costante e
ancora confermata in DTF 131 V 472.
Il Presidente del TCA chiede all'assicurata se la
consulente del personale le ha detto qualcosa a proposito del diritto
all'indennità di disoccupazione nel mese e mezzo che precedeva l'inizio del
corso. L'assicurata risponde di no.
Il Presidente del TCA chiede all'assicurata cosa
avrebbe fatto se avesse ricevuto questa informazione. La ricorrente risponde
che ne avrebbe chiesto i motivi e poi avrebbe discusso con suo papà. Il papà
dell'assicurata risponde che avrebbe potuto mettere tutto in discussione.
Precisa inoltre che è estremamente difficile dire ora a distanza di mesi cosa
si sarebbe fatto in quel momento alla luce anche della situazione di scoramento
della ragazza che non aveva un posto di lavoro. Certo che avrei potuto
verificare con la __________ a quanto sarebbe ammontata la penale.
L'avv. __________ sottolinea che se è vero che
nel verbale non figura esplicitamente il riferimento all'inidoneità per il
periodo precedente l'inizio del corso (ma non si può neppure escludere che se
ne sia effettivamente parlato) è altrettanto vero che nei giorni successivi è
pervenuta anche all'assicurata qualche giorno dopo (il 17 agosto 2005, doc. 10)
una comunicazione in questo senso. Comunque secondo l'avv. __________ anche
qualora fosse stato violato l'art. 27 LPGA la decisione dell'assicurata di
partire per l'Inghilterra era già stata presa.
L'avv. __________ su richiesta del Presidente del
TCA illustra le condizioni per cui la giurisprudenza federale accorda
eccezionalmente il diritto ad indennità ad un assicurato che frequenta un corso
di propria iniziativa. Soggettivamente l'assicurato deve dimostrarsi idoneo e
quindi effettuare costanti ricerche di lavoro durante il corso e oggettivamente
dev'essere disposto ad interrompere immediatamente il corso. La Sezione del
lavoro ritiene che in questo caso le condizioni non sono adempiute. La prima in
quanto le ricerche sono state fatte dal padre anziché dall'assicurata stessa, e
quindi senza un suo sforzo personale. La seconda non è adempiuta, visti lo
scopo del soggiorno, il costo elevato del corso e le conseguenze economiche in
caso di interruzione e la ferma intenzione manifestata dall'assicurata di
comunque seguire il corso.
Riguardo alle ricerche il papà dell'assicurata
sottolinea di aver personalmente parlato con la consulente del personale prima
che la ragazza partisse e di avere ricevuto l'informazione che poteva compiere
lui le ricerche.
L'assicurata chiede per quale motivi perdere
tutto il diritto alle indennità visto che avrebbe potuto rientrare in Ticino
per un colloquio di lavoro e poi ritornare a terminare il corso. L'avv. __________
sottolinea al riguardo che tutte le ricerche di lavoro prevedono una
disponibilità per un colloquio dal 1° gennaio 2006. Riguardo alle conseguenze
economiche il papà dell'assicurata sottolinea che questa è una scelta che
spetta a lui.
Il Presidente del TCA chiede all'assicurata cosa
intendeva con i termini che figurano nel verbale dell'8 agosto 2005 "non
intende inoltrare domanda di sussidio per corsi individuali". L'assicurata
risponde io le dissi di lasciare perdere. In quanto per partecipare a quel
corso avrei dovuto annullare quello al quale mi ero iscritta con relativa
penalità.
Risponde al Giudice l'assicurata precisa che si
trattava di un altro corso in Inghilterra a __________. Mi disse, su mia
richiesta che c'erano dei corsi in Inghilterra.
Rispondendo al Presidente del TCA che chiede se
l'assicurazione contro la disoccupazione versa le prestazioni per corsi
d'inglese all'estero, l'avv. __________ sottolinea che da quanto gli risulta i
corsi collettivi di lingue sono organizzati in Svizzera e soggiorni linguistici
all'estero sono ammessi solo eccezionalmente per motivi di costi. I dettagli
dovrebbe essere verificato presso i Consulenti del personale.
Il papà dell'assicurata sottolinea che in sua
presenza al ritorno dall'Inghilterra la consulente del personale ha ipotizzato
anche la possibilità di un nuovo corso in quel Paese organizzato
dall'assicurazione contro la disoccupazione dopo un test.
Al riguardo i funzionari della Sezione del lavoro
confermano che effettivamente una discussione in questo senso dev'esserci stata
e allegato al riguardo fotocopia del verbale del colloquio di consulenza del 20
dicembre 2005 che viene acquisito agli atti e consegnato all'assicurata con
riferimento esplicito al corso __________ (che si occupata dei corsi
linguistici all'estero)." (Doc. XVII)
Nel corso
dell'udienza l'assicurata ha allegato la copia del verbale di un colloquio di consulenza
del 20 dicembre 2005 con la consulente del personale URC, __________, del
seguente tenore:
"
La PCI è rientrata lo scorso 17.12.05
dall'Inghilterra dove ha frequentato per 3 mesi una scuola di inglese.
Data documentazione Scambio di Giovani.
Iscritta alla piattaforma ENG. Le spedirò la
decisione.
Chiede informazioni sul corso di francese. Si
informerà individualmente. Consegnati i formulari.
Date informazioni sul corso __________."
(Doc. XVII/bis)
1.7. Il 19 luglio
2006 il Presidente del TCA ha posto i seguenti quesiti alla consulente del
personale:
"
(...)
1) In
occasione del citato colloquio di consulenza ha comunicato all'assicurata che
non avrebbe avuto diritto alle indennità di disoccupazione fino al momento
della partenza per l'Inghilterra, in quanto mancava il presupposto
dell'idoneità al collocamento?
2) Se
sì, perchè questa indicazione non figura nel verbale sottoscritto
dall'assicurata?
3) Durante
il soggiorno in Inghilterra dell'assicurata le ricerche di lavoro sono state
compiute da suo papà. Al proposito, nel corso dell'udienza il signor RA 1 si è
così espresso:
" Riguardo
alle ricerche il papà dell'assicurata sottolinea di avere personalmente parlato
con la consulente del personale prima che la ragazza partisse e di avere
ricevuto l'indicazione che poteva compiere lui le ricerche."
Conferma quanto affermato dal rappresentante
dell'assicurata?
4) Se
sì, come giustifica questa indicazione con il principio secondo cui gli sforzi
per reperire una nuova occupazione devono essere compiuti personalmente dagli
assicurati?
5) Nel
verbale del colloquio di consulenza è stato precisato che l'assicurata
"non intende inoltrare domanda di sussidio per i corsi individuali".
Al
riguardo, nel corso dell'udienza è emerso che in occasione del colloquio dell'8
agosto 2005 si è accennato alla possibilità di seguire "un altro corso in
Inghilterra a __________. Mi disse che c'erano dei corsi in Inghilterra".
L'assicurata, in definitiva, non ha presentato la domanda ("io le dissi di
lasciare perdere in quanto per partecipare a quel corso avrei dovuto annullare
quello al quale mi ero iscritta, con relativa penalità").
Sempre nel corso
dell'udienza è emerso che la possibilità di un nuovo corso di inglese in
Inghilterra è stata discussa in occasione del colloquio di consulenza del 20
dicembre 2005 (cfr. Doc. XVIIbis e verbale dell'udienza: "il papà
dell'assicurata sottolinea che in sua presenza al ritorno dall'Inghilterra la
consulente del personale ha ipotizzato anche la possibilità di un nuovo corso
in quel Paese organizzato dall'assicurazione contro la disoccupazione dopo un
test").
Mi occorre dunque
sapere se conferma che in occasione dei due colloqui di consulenza (in
particolare in quello dell'8 agosto 2005 / è stato fatto riferimento alla
possibilità per l'assicurata di seguire un corso di inglese in Inghilterra a
spese dell'assicurazione contro la disoccupazione?
6) Più
in generale, a quali condizioni viene concessa agli assicurati la possibilità
di frequentare un corso di inglese in Inghilterra, anziché un corso in
Svizzera? Si tratta di un'eccezione o è una regola?
7) In
particolare per poter riconoscere il diritto di frequentare un corso di inglese
all'estero a spese dell'assicurazione contro la disoccupazione quali
particolari requisiti deve avere l'assicurato?
8) Chi prende la decisione?" (Doc. XVIII)
Il 3
agosto 2006 la consulente del personale __________ si è così espressa:
"
(...)
1) le
decisioni riguardanti l'idoneità al collocamento non sono di competenza del
consulente del personale URC. In occasione del colloquio di consulenza del
08.08.05 non posso pertanto aver informato l'assicurata su questo aspetto e in
particolare averle comunicato che non avrebbe avuto diritto alle indennità di
disoccupazione fino al momento della partenza per l'Inghilterra. Infatti questa
informazione non figura a verbale. Il giorno stesso ho provveduto a inoltrare
una "Richiesta di verifica dell'idoneità al collocamento" all'Ufficio
giuridico della Sezione del lavoro, organo competente per le decisioni di
questo tipo.
2) V. 1)
3)
Ho informato l'assicurata (e suo padre che era presente al colloquio) che
durante il soggiorno all'estero avrebbe dovuto continuare a comprovare le
ricerche di lavoro. L'assicurata avrebbe potuto effettuarle tramite internet e
il padre sostenerla consultando, per esempio, la stampa alla ricerca di annunci
di posti vacanti.
4)
II ruolo del padre era da intendersi unicamente come un appoggio nella
ricerca di un posto di lavoro.
5)
Nel corso del colloquio del 20.12.05 ho dato delle informazioni sul corso in
Inghilterra organizzato dall'__________. Purtroppo non ricordo se ho informato
l'assicurata sulla possibilità di frequentarlo, in futuro, a spese
dell'assicurazione contro la disoccupazione.
6)
Vengono informati dell'esistenza del corso __________ gli assicurati che
durante un qualsiasi colloquio manifestano un desiderio o un interesse a
frequentarli all'estero e che abbiano tutti i requisiti indicati al punto 7).
L'albo dell'URC espone inoltre la locandina di questi corsi.
7)
II SECO in collaborazione con __________ (__________) mette a disposizione
una misura nazionale che favorisce l'apprendimento di tre lingue straniere
(tedesco, francese e inglese) tramite un soggiorno intensivo all'estero della
durata di tre mesi. I corsi sono destinati ai cercatori d'impiego con un'età
compresa tra i 18 e i 40 anni, provenienti dal settore alberghiero, commerciale
e informatico, iscritti da più di 4 mesi, con diritto alle indennità LADI
oppure esonerati secondo l'art. 59d cpv. 1 LADI (cfr. scheda no. 807 della
Sezione del lavoro).
8)
La decisione di partecipazione a questa misura è presa dal consulente del
personale URC." (Doc. XXI)
Il 24
agosto 2006 la Sezione del lavoro ha formulato al riguardo le seguenti
osservazioni, che sono state trasmesse per conoscenza alla ricorrente (Doc.
XXIV):
"
(...)
Oggetto
del contendere nella presente vertenza è
l'adempimento o meno del requisito dell'idoneità al collocamento da parte della
signora RI 1 nel periodo dalla sua iscrizione in disoccupazione (2 agosto 2005)
sino al suo rientro in Svizzera dopo il soggiorno linguistico in Inghilterra
(19 dicembre 2005).
Dalla documentazione agli atti, segnatamente dai
doc. 3 (Rechnung/Bestätigung 317886.07 ersetzt Rechnung vom 19.07.05) e
12 (Richiesta di verifica dell'idoneità al collocamento 8 agosto 2005 e
verbale del colloquio di iscrizione di medesima data), emerge chiaramente come
la ricorrente, da una parte, fosse stata tempestivamente informata
dall'amministrazione delle conseguenze sul diritto alle indennità in caso di
partenza all'estero, ciò ben oltre un mese prima della stessa (la comunicazione
di cui al doc. 12 è del resto stata rapidamente trasmessa all'assicurata),
dall'altra, ancora prima di iscriversi
in disoccupazione, fosse fermamente decisa a frequentare il corso all'estero e
l'aveva oltretutto già pagato.
Proprio per questi motivi, ai quali vanno
aggiunti l'elevato costo del corso (quasi CHF 9'000.-) e la conseguenza
economica in caso di rinuncia allo stesso (penale il cui importo minimo di CHF
500.- aumenta sino alla perdita dell'intero contributo versato dal
partecipante, a seconda del momento in cui interviene tale rinuncia), questo
Ufficio ritiene non sussistere un nesso causale tra la presunta assenza di una
tempestiva informazione da parte dell'amministrazione e gli impegni, da tempo
presi, della stessa. Detto in altri termini, la ricorrente, per i motivi appena
elencati, sarebbe in ogni caso partita in Inghilterra.
Inoltre, proprio per le ragioni suesposte, si
ribadisce come sia alquanto inverosimile che la ricorrente fosse pronta ad
interrompere senza indugio il corso nel caso di reperimento di un impiego (a
questo proposito, basta rammentare come tutte le ricerche di lavoro effettuate
durante il soggiorno all'estero prevedano una disponibilità dell'assicurata ad
iniziare l'attività a partire dal mese di gennaio 2006; cfr. doc. IX).
Per quanto attiene alle ricerche di lavoro durante
l'assenza all'estero della ricorrente, si prende atto che, quanto dichiarato
dal rappresentante nel corso dell'udienza davanti a questo Tribunale, è stato
smentito dalla consulente del personale (doc. XXI). In particolare, si
sottolinea come il ruolo del padre fosse da intendersi soltanto come un
appoggio nella ricerca di un impiego (ad esempio, consultando la stampa
ticinese alla ricerca di annunci di posti vacanti), non invece come una vera e
propria sostituzione della figlia in tale compito.
Infine, relativamente a quanto discusso dalle
parti nel corso dei colloqui di consulenza successivi al rientro in Ticino
della signora RI 1, si osserva come non sia decisivo ai fini della presente
vertenza, la quale riguarda l'adempimento o meno del requisito dell'idoneità al
collocamento dell'assicurata nel periodo 2 agosto 2005 - 19 dicembre 2005."
(Doc. XXIII)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio
2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H
212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10
ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999
nella causa C., I 623/98).
2.2. L'amministrazione
ha correttamente illustrato nella risposta di causa, al punto 8 (cfr. consid.
1.3), le ragioni per cui lo scritto del 26/28 ottobre 2005 deve essere
considerato una tempestiva op-posizione ai sensi dell'art. 52 LPGA alla
decisione del 30 agosto 2005. Da questo profilo l'operato dell'amministrazione
è corretto.
Nel
merito
2.3. Il TCA è
chiamato a stabilire se l'assicurata deve essere o meno ritenuta idoneo al
collocamento dal 2 agosto 2005 fino all'inizio del corso in Inghilterra e se ha
diritto all'indennità di disoccupazione nel periodo in cui ha frequentato il
corso di perfezionamento linguistico all'estero (25 settembre - 17 dicembre
2005).
In tale
contesto va ricordato che il 1° luglio 2003 è entrata in vigore la terza
revisione della LADI, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14
del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg., RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728
segg.).
Il nuovo
tenore dell'art. 15 cpv. 1 LADI non ha modificato le condizioni necessarie per
poter considerare un assicurato idoneo al collocamento e quindi la
giurisprudenza sviluppata in precedenza mantiene tutta la sua validità.
Infatti,
secondo l'art. 15 cpv. 1 LADI, nel tenore in vigore fino al 30 giugno 2003,
"Il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace e autorizzato
ad accettare un'occupazione adeguata". A questa formulazione il nuovo
testo, in vigore dal
1° luglio 2003, aggiunge solo "(…) e a partecipare a provvedimenti di
reintegrazione".
Inoltre, nel Messaggio
concernente la revisione della legge federale sull'assicurazione contro la
disoccupazione del 28 febbraio 2001, il Consiglio federale, circa l'art. 15
LADI, ha rilevato che:
"
Art. 15 Idoneità
al collocamento
Secondo la giurisprudenza del
Tribunale federale, l’idoneità al collocamento comporta in particolare anche la
disponibilità dell’assicurato a essere collocato, vale a dire la sua volontà di
accettare un lavoro adeguato e di seguire le istruzioni degli organi dell’AD in
materia di ricerca di un posto di lavoro, assegnazione a un posto di lavoro o a
un programma di lavoro temporaneo (PLT) ecc.
E' pertanto decisivo il comportamento dell’assicurato. L’idoneità al
collocamento che è stata negata può quindi essere nuovamente ottenuta se
l’assicurato modifica radicalmente il suo comportamento e non solo se accetta
di partecipare a un provvedimento isolato.
E' quanto intende esprimere la nuova nozione di «provvedimenti di
reintegrazione» che comprende tutti i provvedimenti (compresi i colloqui di
consulenza e di controllo)."
(cfr. FF N 23 del 12 giugno 2001,
pag. 2002
2.4. Fondamentale
presupposto per il riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione
è, tra l'altro, che l'assicurato sia idoneo al collocamento (cfr. art. 8 cpv. 1
lett. f LADI).
L'idoneità
al collocamento deve essere valutata da un duplice punto di vista.
Oggettivamente
l'assicurato deve essere idoneo al collocamento per le sue condizioni fisiche e
mentali (cfr. STFA del 3 gennaio 2005 nella causa T., C 119/04; DLA 2001
consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1a pag.
265, DLA 1995 pag. 173, DLA 1995 pag. 63; DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58 e
DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; U. Stauffer
"Die Arbeitslosen-versicherung", Schultess Polygraphischer Verlag, Zurigo
1984, pag. 34 - 41 e, per il vecchio diritto: DTF 110 V 208 consid. 1).
Soggettivamente
la sua situazione personale deve essere tale da non impedirgli praticamente di
essere collocato. Ciò implica dunque, oltre che la volontà, anche la
disponibilità dell'assicurato a cercare ed accettare un'occupazione adeguata ai
sensi dell'art. 16 LADI, senza restringere oltremodo le possibilità di
collocamento, ponendo ad esempio condizioni di orario, di durata ed altre
ancora più strettamente legate alla sua persona (cfr. STFA del 3 gennaio 2005
nella causa T., C 119/04; DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag.
101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 54; DLA 1993/1994 pag.
222; DTF 125 V 51, consid. 6a pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe
con riferimenti; DTF 120 V 388; DTF 115 V 436; DLA 1993/94, pag. 54; DLA 1992
pag. 123; DLA 1992 pag. 127; DLA 1992 pag. 131-132; DLA 1992 pag. 135-136; DTF
112 V 137 consid. 3; DTF 112 V 217 consid. la; DLA 1986 n. 21; DLA 1986 n. 26;
per il vecchio diritto cfr. DTF 109 V 275 consid. 2.a, 108 V 101; DLA 1977 n.
15, 1979 n. 7, 1980 n. 24, 38, 40, 1982 n. 2).
L'assicurato dimostra una sufficiente
disponibilità al collocamento quando può dedicare un ragionevole tempo
all'esercizio di un'attività lucrativa e quando il numero di datori di lavoro
in grado di assumerlo non è eccessivamente esiguo
(cfr. DTF 113 V 137 consid. 3 = DLA 1986 n. 20).
Vi è invece inidoneità al collocamento, ad esempio, quando un
assicurato per motivi personali o familiari non può o non vuole impegnare la
sua capacità lavorativa come normalmente lo pretende un datore di lavoro.
Assicurati
che, a causa di ulteriori impegni o di particolari circostanze personali,
vogliono lavorare soltanto durante certi giorni o durante un certo numero di
ore settimanali, possono essere riconosciuti idonei al collocamento soltanto
molto condizionatamente.
Quando
l'assicurato è talmente limitato nella scelta di un occupazione da rendere
molto incerto il ritrovamento di un posto di lavoro occorre pronunciare
l'inidoneità al collocamento. Il motivo della limitazione nelle possibilità di
lavoro non ha nessuna importanza (STFA del 10 febbraio 2005 nella causa M., C
245/04; STFA del 3 gennaio 2005 nella causa T., C 119/04; DLA 1998 consid. 3a
pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 59; DTF 120 V 388,
DLA 1992 pag. 123, DTF 112 V 137 consid. 3, DTF 112 V 217, DLA 1986 n. 21 e n.
26; per il vecchio diritto cfr.: DTF 110 V 208, 109 V 275 consid. 2; DLA 1982
n. 10, 1980 n. 38, 1979 n. 7, 1977 n. 16 e n. 27).
L'idoneità
al collocamento dell'assicurato non deve inoltre essere ostacolata dal mancato
rispetto di norme di diritto pubblico
(cfr.
Stauffer, op. cit., pag. 37 e pag. 53-56).
Riguardo
a quest'ultimo aspetto va sottolineato che se e fintanto che l'assicurato non
beneficia di un'autorizzazione di lavoro l'idoneità al collocamento, e, di
conseguenza, il diritto all'indennità di disoccupazione, deve essere negato
(cfr. SVR 2001 ALV Nr. 3, pag. 5, DTF 125 V 465; DTF 120 V 379 - 380; DTF 120 V
395; DLA 1993/1994, pag. 12; vedi inoltre Nussbaumer, op. cit., cifra marginale
217, pag. 87 e Gerhards, "Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz", Vol. I, note 10 e 55 all'art. 15).
L'Alta
Corte ha ribadito la propria giurisprudenza sopra esposta e, confermando il
precedente giudizio di questo Tribunale, in una sentenza del 21 agosto 2003
nella causa C., C 3/03, ha, tra l'altro, osservato che:
"
(…)
Giusta l'art. 8 cpv. 1 lett. f LADI l'assicurato
ha diritto all'indennità di disoccupazione se, adempiute altre condizioni
previste dalla legge, egli è idoneo al collocamento. L'art. 15 cpv. 1 LADI
sancisce che il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace ed
autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata. L'idoneità al collocamento
comprende pertanto due elementi: da un lato, l'assicurato deve essere in grado
di fornire un lavoro - più particolarmente di esercitare un'attività lucrativa
salariata - senza essere impedito per ragioni inerenti alla sua persona; da un
altro lato, egli deve essere disposto ad accettare un'occupazione adeguata ai
sensi dell'art. 16 LADI, ciò che implica non solo la volontà di assumere una
simile attività quando l'occasione si presenta, ma pure una disponibilità
sufficiente per quanto riguarda il tempo che egli può consacrare ad un impiego
offerto e per quel che concerne il numero dei potenziali datori di lavoro (DTF
125 V 58 consid. 6a, 123 V 216 consid. 3 con riferimento). L'esercizio durevole
di un'attività indipendente, rispettivamente l'esame delle possibilità di
farlo, non esclude a priori il diritto a indennità di disoccupazione. In
effetti, tale agire è compatibile con l'obbligo legale di ridurre il danno se
l'assicurato intraprende sforzi sufficienti per trovare un impiego salariato.
Determinante è, come già detto, se la persona interessata va ritenuta o meno
idonea al collocamento. Essa non va considerata tale se tra l'altro non ha
intenzione oppure non è in grado di esercitare un'attività dipendente, in
quanto ha intrapreso - o intende intraprendere - un'attività indipendente,
nella misura in cui non può più essere collocata quale dipendente, non lo
desideri oppure non possa offrire ad un datore di lavoro tutta la disponibilità
normalmente esigibile. L'idoneità al collocamento va ammessa con particolare
riserva se, a causa di altri obblighi o di circostanze personali speciali,
l'assicurato intende esercitare un'attività lucrativa solo durante determinati
orari della giornata o della settimana. Un disoccupato va infatti considerato
inidoneo al collocamento se la possibilità di trovare un impiego è molto
incerta a causa del limite troppo grande posto nella scelta dei posti di lavoro
(DTF 112 V 327 consid. 1a e riferimenti ivi citati). Detta idoneità deve in
particolare essere negata quando l'esercizio dell'attività indipendente o le
pratiche per dar avvio alla stessa sono talmente estesi da non poter più essere
svolti al di fuori del normale orario di lavoro; tale principio non è tuttavia
applicabile qualora l'occupazione in questione è esercitata in vista
dell'ottenimento di un guadagno intermedio ai sensi dell'art. 24 LADI. In tale
ipotesi, a titolo di attività indipendenti entrano in linea di conto unicamente
occupazioni transitorie, limitate nel tempo e che necessitano di investimenti
limitati (sentenza del 17 dicembre 2002 in re F. consid. 1, C 88/02). (…)"
(cfr. STFA del 21 agosto 2003 nella causa C., C 3/03, consid. 3)
2.5. In una
sentenza del 29 aprile 1998 nella causa C. (C 215/97), confermando il
precedente giudizio del TCA, il TFA ha negato l’idoneità al collocamento nel
caso di un assicurato che era disponibile per il mercato del lavoro per soli
due mesi prima di partire per un perfezionamento linguistico all'estero ed ha
sottolineato:
" 2.-
a) Nella presente fattispecie l'assicurato ha controllato la propria
disoccupazione a partire dal 28 ottobre 1996 ed ha iniziato il soggiorno di
perfezionamento linguistico a Colonia il 6 gennaio 1997. A suo avviso, questo
periodo di poco più di due mesi sarebbe sufficientemente lungo perché si possa
ammettere la sua idoneità al collocamento. In sostanza, il ricorrente si
prevale segnatamente di una giurisprudenza in cui questa Corte aveva ammesso la
collocabilità degli interessati, i quali esercitavano la professione di
cameriere (DLA 1991 no. 3 pag. 24 consid. 3a e b). Nella sentenza in questione
si trattava tuttavia di un periodo di controllo di comunque quattro mesi e
mezzo, quindi sensibilmente superiore, praticamente di durata doppia rispetto a
quella oggetto della presente lite. Peraltro, nel caso cui fa riferimento il
ricorrente, gli assicurati svolgevano la propria attività nel ramo alberghiero,
campo in cui la richiesta di lavoratori é in ogni caso grande e assunzioni per
brevi periodi non sono inusuali.
Nell'evenienza
concreta, il requisito della collocabilità del ricorrente deve essere negato.
In una vertenza quasi identica alla presente dal profilo della durata del
controllo della disoccupazione, questa Corte ha infatti avuto modo di stabilire
che il presupposto dell'idoneità al collocamento non era adempiuto in quanto
l'assicurato avrebbe potuto impegnare la sua capacità lavorativa durante circa
due mesi e mezzo soltanto, vale a dire, in quel caso, dal 9 novembre 1992 al 1°
febbraio 1993, data in cui egli avrebbe poi iniziato un servizio militare
d'avanzamento (sentenza inedita 3 novembre 1995 in re K., C 123/94). Detta
soluzione é conforme anche alla giurisprudenza ricordata dai primi giudici, per
cui gli studenti universitari non sono considerati collocabili durante le
vacanze semestrali.
Secondo tali prassi,
applicabile in concreto, periodi di disponibilità e quindi di collocabilità di
pochi mesi non possono giustificare il diritto a prestazioni dell'assicurazione
contro la disoccupazione (DTF 120 V 389 consid. 4a-c).
Discende da quanto
precede che il requisito della collocabilità di C. deve in concreto essere
negato.
b) Contrariamente a
quanto sembra ritenere l'insorgente, il fatto di non essere considerato
collocabile dall'assicurazione contro la disoccupazione non deve essere in
alcun modo ritenuto degradante. Si tratta in effetti solo di valutare quali
sarebbero le sue reali possibilità di assunzione sul mercato del lavoro avuto
riguardo al limitato tempo a disposizione nel periodo protrattosi in concreto
dal 28 ottobre 1996 al 6 gennaio 1997. Né é messa in dubbio la serietà
dell'istante, il quale ha effettuato un soggiorno di perfezionamento
linguistico in previsione di poter quindi essere assunto dalla Società.
Irrilevante in particolare é la circostanza che egli, se non si fosse recato in
Germania per seguire corsi di lingua, avrebbe normalmente percepito indennità
di disoccupazione: decisivo é infatti che egli non é stato collocabile per la
durata dei corsi e per il periodo di due mesi che li hanno preceduti. A questo
proposito deve essere ricordato che, in quanto non cada nel campo
d'applicazione degli art. 59 segg. LADI, i quali disciplinano i provvedimenti
destinati a prevenire e a combattere la disoccupazione (cfr. DTF 122 V 266
consid. 4), la spontanea rinunzia momentanea a un'attività lavorativa per
perfezionarsi professionalmente, indiscussa la volontà di reperire in tal modo
più facilmente un'attività, comporta uno scapito economico che non può essere
preso a carico dall'assicurazione contro la disoccupazione."
(cfr. STFA del 29
aprile 1998 in re C., C 215/97, consid. 2a e 2b)
In un'altra
sentenza del 10 novembre 2005 nella causa M.
(C
236/05) il TFA ha confermato una decisione del TCA che aveva ritenuto inidoneo
al collocamento un assicurato che aveva seguito un corso di tedesco in Germania
e che era stato disponibile sul mercato del lavoro soltanto per un breve
periodo di circa un mese prima dell'inizio del corso. L'Alta ha in particolare
rilevato:
"
Ad ogni modo si osserva che anche nel merito
l'atto sottoposto a questo Tribunale risulta comunque sprovvisto di fondamento,
questa Corte avendo già avuto modo di stabilire che una persona assicurata che
a causa di impegni prestabiliti risulta disponibile sul mercato del lavoro solo
per un periodo limitato, non può di regola essere considerata idonea al
collocamento (DTF 123 V 217 consid. 5° e riferimento; cfr. inoltre DTF 126 V
520, nel cui ambito si è pure trattato di esaminare - e negare - la
collocabilità di un assicurato annunciatosi al collocamento poco più di otto
settimane prima di un periodo di formazione presso una scuola di lingue di tre
mesi e mezzo)."
In una
sentenza pubblicata in DTF 131 V 473 consid. 1 il TFA si è invece così
espresso:
"
Es steht fest und ist unbestritten, dass der
Beschwerdegegner wegen des beabsichtigten fünfmonatigen Auslandaufenthalts (ab
6. Februar 2004) in den zweieinhalb Monaten, die ihm zwischen Antragstellung
und Abreise zur Verfügung standen, nicht vermittlungsfähig (Art. 8 Abs. 1 lit.
f AVIG in Verbindung mit Art. 15 Abs. 1 AVIG; BGE 126 V 522 Erw. 3a mit
Hinweisen)."
2.6. Nella
presente fattispecie è incontestato che l'assicurata, si è iscritta per il
collocamento il 2 agosto 2005 ed ha iniziato un corso di perfezionamento in
Inghilterra il 25 settembre 2005.
La ricorrente è dunque rimasta
a disposizione di un potenziale datore di lavoro per un periodo inferiore a due
mesi.
Di conseguenza, alla luce
della giurisprudenza federale qui sopra riprodotta (cfr. consid. 2.5)
l'assicurata deve essere ritenuta inidonea al collocamento.
Resta da stabilire se
l'assicurata ha eventualmente comunque diritto a beneficare delle indennità di
disoccupazione fino al momento della partenza per l'Inghilterra, sulla base
dell'art. 27 cpv. 2 LPGA.
2.7. Il 1° gennaio 2003 è entrato
in vigore l'art. 27 della legge federale sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA) che regola la “Informazione e consulenza”.
Questa nuova importante
disposizione legale ha il seguente tenore:
" 1
Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali,
nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone
interessate sui loro diritti e obblighi.
2 Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla
consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia
gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i
loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono
ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di
emolumenti e stabilirne la tariffa.
3 Se un assicuratore constata che un assicurato o i
suoi congiunti possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali,
li informa immediatamente."
L'art. 27 LPGA sancisce,
in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo,
generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo
e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che
conviene fare) su un caso preciso e su esplicita richiesta, che può essere
fatto valere in giustizia (cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare STFA del 14 settembre 2005 nella causa Regionales
Arbeitsvermittlungszentrum Rapperswil c/ F., C 192/04, consid. 4.1., pubblicata
in DTF 131 V 472; STFA del 9 maggio 2006 nella causa V., C 241/04, consid.
6; STFA del 28 ottobre 2005 nella causa W., C 157/05, consid. 4.2.; E. Imhof
- CH Zünd, "ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291
seg. (306); E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27
ATSG über Aufklärung, Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg.
(315-318); R. Spira, "Du droit d'être renseigné et
conseillé par les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales
art. 27 LPGA" in SZS 2001 pag. 524 seg. (527); U. Kieser,
"ATSG - Kommentar", ad art. 27 pag. 317 e pag. 318-321).
In materia di
assicurazione contro la disoccupazione questa disposizione della LPGA ha
apportato notevoli miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di
informare non è più limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle
disposizioni legali (cfr. DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag.
95) ma è stato generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit, in STZ 2003
pag. 307).
Il
capoverso 1 dell’art. 27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e
permanente nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve
avvenire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e
d’ufficio, e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di
opuscoli informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STFA del
9 maggio 2006 nella causa V., C 241/04, consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1.;
DLA 2002 pag. 194).
Per
quanto attiene al diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va
segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli
fornisca consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi. Quest'obbligo
concerne soltanto l'ambito di competenza dell'assicuratore in questione e le
informazioni possono esse fornite anche da non giuristi, come del resto prima
dell'entrata in vigore della LPGA. Contrariamente alle informazioni di
carattere generale, la consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. FF
1999 IV 3953).
Inoltre
tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno
stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza
deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la
persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. U.
Kieser, op. cit., ad art. 27 n. 18 pag. 321).
2.8. Riguardo,
più specificatamente, all’art. 27 cpv. 2 LPGA, il Tribunale federale delle
assicurazioni in una sentenza del 14 settembre 2005 nella causa Regionales
Arbeitsvermittlungszentrum Rapperswil c/ F., C 192/04, pubblicata in DTF 131 V
472, nel caso di un assicurato ritenuto inidoneo al collocamento, in quanto il
lasso di tempo fra la presentazione della domanda e l’inizio del soggiorno
linguistico che avrebbe effettuato all’estero - di cui aveva peraltro informato
Fatti
i funzionari dell’ufficio regionale di collocamento durante il primo colloquio
- era troppo breve per poterlo collocare, ha stabilito che ai sensi dell’art.
27 cpv. 2 LPGA, gli assicurati devono essere resi attenti che il loro comportamento
può pregiudicare il diritto alle prestazioni. Nella fattispecie l’ufficio
regionale di collocamento avrebbe dovuto avvertire l’assicurato che la prevista
partenza a breve scadenza non permetteva di collocarlo.
Il TFA
ha, tuttavia, accolto il ricorso dell’ufficio regionale di collocamento e
rinviato gli atti al Tribunale cantonale, al fine di appurare se il soggiorno
avrebbe potuto essere rinviato e se l’assicurato secondo la verosimiglianza
preponderante era disposto a posticiparlo.
In caso
affermativo, l’amministrazione deve rispondere della sua omissione - che
implica la tutela della buona fede dell’assicurato - ed erogare, quindi, a
quest’ultimo le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.
L’Alta
Corte, in particolare ha rilevato:
"
(…)
Streitig und zu prüfen ist, ob das RAV seine
Beratungspflicht gemäss Art. 27 Abs. 2 ATSG verletzt hat, wenn es den
Versicherten nicht bereits anlässlich des Erstgespräches vom 18. Dezember 2003
auf die möglicherweise fehlende Vermittlungsfähigkeit aufmerksam gemacht hat.
Ist dies zu bejahen, stellt sich weiter die (im angefochtenen Entscheid
ebenfalls bejahte) Frage, ob dies zur Folge hat, dass der Versicherte gestützt
auf vertrauensschutzrechtliche Grundsätze so zu stellen ist, wie wenn seine Vermittlungsfähigkeit
gegeben wäre.
2. Gemäss Art. 27 des - im vorliegenden Fall
anwendbaren – Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des
Sozialversicherungsrechts (ATSG) vom 6. Oktober 2000 sind die
Versicherungsträger und Durchführungsorgane der einzelnen Sozialversicherungen
verpflichtet, im Rahmen ihres Zuständigkeitsbereiches die interessierten
Personen über ihre Rechte und Pflichten aufzuklären (Abs. 1). Jede Person hat
Anspruch auf grundsätzlich unentgeltliche Beratung über
ihre Rechte und Pflichten. Dafür zuständig sind die Versicherungsträger, denen
gegenüber die Rechte geltend zu machen oder die Pflichten zu erfüllen sind. Für
Beratungen, die aufwändige Nachforschungen erfordern, kann der Bundesrat die
Erhebung von Gebühren vorsehen und den Gebührentarif festlegen (Abs. 2). Stellt
ein Versicherungsträger fest, dass eine versicherte Person oder ihre
Angehörigen Leistungen anderer Sozialversicherungen beanspruchen können, so
gibt er ihnen unverzüglich davon Kenntnis (Abs. 3).
Nach der gleichzeitig mit dem ATSG am 1. Januar
2003 in Kraft gesetzten Ausführungsbestimmung des Artikels 19a AVIV klären die
in Artikel 76 Absatz 1 Buchstaben a-d AVIG genannten Durchführungsstellen die
Versicherten über ihre Rechte und Pflichten auf, insbesondere über das Verfahren
der Anmeldun und über die Pflicht, Arbeitslosigkeit zu vermeiden und zu
verkürzen (Abs. 1). Die Kassen klären die Versicherten über die Rechte und
Pflichten auf, die sich aus dem Aufgabenbereich der Kassen (Art. 81 AVIG)
ergeben (Abs. 2). Die kantonalen Amtsstellen und die regionalen
Arbeitsvermittlungszentren (RAV) klären die Versicherten über die Rechte und
Pflichten auf, die sich aus den jeweiligen Aufgabenbereichen (Art. 85 und 85b
AVIG) ergeben (Abs. 3).
Der Aufgabenbereich der von den Kantonen zu
errichtenden (Art. 85b Abs. 1 Satz 1 AVIG) RAV ist im AVIG nicht näher
umschrieben. In Art. 85b Abs. 1 Satz 2 und 3 AVIG wird lediglich festgehalten,
dass die Kantone den RAV Aufgaben der kantonalen Amtsstelle übertragen und
ihnen die Durchführung der Anmeldung zur Arbeitsvermittlung übertragen können.
Im Kanton St. Gallen schreibt Art. 6 der Verordnung über regionale
Arbeitsvermittlungszentren vom 13. November 1995 und 19. März 1996 vor, dass
die RAV eine Auskunftsstelle der kantonalen Arbeitslosenkasse betreiben (Abs. 1
lit. h), dass sie die Vermittlungsfähigkeit von Arbeitslosen überprüfen (Abs. 1
lit. i [in Kraft seit 1. März 2001]) und dass sie Fälle entscheiden, die der
kantonalen Amtsstelle von den Kassen unterbreitet werden (Abs. 1 lit. k [in Kraft
seit 1. März 2001]).
(…)
Wo die Grenzen der in Art. 27 Abs. 2 ATSG
statuierten Beratungspflicht in generell-abstrakter Weise zu ziehen sind,
braucht vorliegend nicht entschieden zu werden. Aufgrund
des Wortlautes ("Jede Person hat Anspruch auf [...] Beratung über ihre
Rechte und Pflichten."; "Chacun a le droit d'être conseillé [...] sur
ses droits et obligations."; "Ognuno ha diritto [...] alla consulenza
in merito ai propri diritti e obblighi.") sowie des Sinnes und Zwecks der
Norm (Ermöglichung eines Verhaltens, welches zum Eintritt einer den
gesetzgeberischen Zielen des betreffenden Erlasses entsprechenden Rechtsfolge
führt) steht mit Blick auf den vorliegend zu beurteilenden Sachverhalt fest,
dass es auf jeden Fall zum Kern der Beratungspflicht gehört, die versicherte
Person darauf aufmerksam zu machen, dass ihr Verhalten (vorliegend: der Antritt
eines Auslandaufenthaltes im Februar 2004) eine der Voraussetzungen des Leistungsanspruches
(vorliegend: die Anspruchsvoraussetzung der Vermittlungsfähigkeit) gefährden
kann.
5. Unterbleibt eine Auskunft entgegen
gesetzlicher Vorschrift oder obwohl sie nach den im Einzelfall gegebenen
Umständen geboten war, hat die Rechtsprechung dies der Erteilung einer
unrichtigen Auskunft gleichgestellt (BGE 124 V 221 Erw. 2b, 113 V 71 Erw. 2,
112 V 120 Erw. 3b; ARV 2003 S. 127 Erw. 3b, 2002 S. 115 Erw. 2c, 2000 S. 98
Erw. 2b; vgl. auch MEYER-BLASER, Die Bedeutung von Art. 4 Bundesverfassung für
das Sozialversicherungsrecht, in: ZSR 1992 2. Halbbd., S. 299 ff., S. 412 f.).
Abgeleitet aus dem Grundsatz von Treu und Glauben, welcher den Bürger in seinem
berechtigten Vertrauen auf behördliches Verhalten schützt, können falsche
Auskünfte von Verwaltungsbehörden unter bestimmten Voraussetzungen eine vom
materiellen Recht abweichende Behandlung des Rechtsuchenden gebieten. Gemäss Rechtsprechung
und Doktrin ist dies der Fall, 1. wenn die Behörde in einer konkreten Situation
mit Bezug auf bestimmte Personen gehandelt hat; 2. wenn sie für die Erteilung
der betreffenden Auskunft zuständig war oder wenn die rechtsuchende Person die
Behörde aus zureichenden Gründen als zuständig betrachten durfte; 3. wenn die
Person die Unrichtigkeit der Auskunft nicht ohne weiteres erkennen konnte; 4.
wenn sie im Vertrauen auf die Richtigkeit der Auskunft Dispositionen getroffen
hat, die nicht ohne Nachteil rückgängig gemacht werden können, und 5. wenn die
gesetzliche Ordnung seit der Auskunftserteilung keine Änderung erfahren hat (BGE
127 I 36 Erw. 3a, 126 II 387 Erw. 3a; RKUV 2000 Nr. KV 126 S. 223; zu Art. 4
Abs. 1 aBV ergangene, weiterhin geltende Rechtsprechung: BGE 121 V 66 Erw. 2a
mit Hinweisen). In analoger BGE 131 V 472 S. 481 Anwendung
dieser Grundsätze (wobei die dritte Voraussetzung diesfalls lautet: wenn die
Person den Inhalt der unterbliebenen Auskunft nicht kannte oder deren Inhalt so
selbstverständlich war, dass sie mit einer anderen Auskunft nicht hätte rechnen
müssen) wurde in Fällen unterbliebener Auskunftserteilung unter anderem
entschieden, dass es einer versicherten Person nicht zum Nachteil gereichen
darf, wenn die Verwaltung sie nicht auf die Pflicht, sich möglichst frühzeitig,
spätestens jedoch am ersten Tag, für den sie Arbeitslosenentschädigung
beansprucht, zur Arbeitsvermittlung zu melden und die Kontrollvorschriften zu
erfüllen, hinweist (Urteil A. vom 13. August 2003, C 113/02) oder wenn ihr das
Arbeitsamt entgegen gesetzlicher Vorschrift anlässlich der Anmeldung keine
Stempelkarte abgibt, weil dies einer unterbliebenen mündlichen Belehrung
gleichkommt (nicht veröffentlichtes Urteil Z. vom 21. August 1995, C 94/95).
Es sind keine Gründe ersichtlich, diese
Gleichstellung von pflichtwidrig unterbliebener Beratung und unrichtiger
Auskunftserteilung nach der Kodifizierung einer umfassenden Beratungspflicht im
ATSG aufzugeben, dies um so weniger als diese Folgen einer Verletzung der
Beratungspflicht in den Sitzungen der Kommission für soziale Sicherheit und
Gesundheit vom 8. Mai (Protokoll S. 9) und 11./12. September 1995 (Protokoll S.
12) diskutiert worden sind. Im Übrigen wird auch in der Lehre die Auffassung
vertreten, dass eine ungenügende oder fehlende Wahrnehmung der Beratungspflicht
gemäss Art. 27 Abs. 2 ATSG einer falsch erteilten Auskunft des
Versicherungsträgers gleichkommt und dieser in Nachachtung des Vertrauensprinzips
hiefür einzustehen hat (KIESER, a.a.O., S. 320, N 17 zu Art. 27; IMHOF/ZÜND,
a.a.O., S. 317; FREIVOGEL, a.a.O., S. 96; zu alt Art.
16 KVG: EUGSTER, a.a.O., Rz 406 und FN 1031).
6. Nach dem in Erw. 4 hievor Ausgeführten steht
fest, dass das RAV (in dessen Zuständigkeit im Übrigen nach Art. 6 Abs. 1 lit.
i der kantonalen Verordnung über regionale Arbeitsvermittlungszentren vom 13.
November 1995 und 19. März 1996 gerade auch die Beurteilung der
Vermittlungsfähigkeit fällt) den Beschwerdegegner am 18. Dezember 2003, als er
seine Pläne betreffend Auslandaufenthalt bekannt gab, darauf hätte hinweisen
müssen, dass sein Verhalten die Anspruchsvoraussetzung der
Vermittlungsfähigkeit gefährden kann.
Bevor indessen die von der
Vorinstanz ohne weiteres zur Anwendung gebrachten vertrauensschutzrechtlichen
Grundsätze greifen, bleibt zu prüfen, ob sich die Unterlassung dieser
Information zum Zeitpunkt des Erstgespräches für den Versicherten nachteilig
ausgewirkt hat. Es ist aufgrund der Akten nicht mit dem erforderlichen
Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit (BGE 126 V 360 Erw. 5b, 125 V
195 Erw. 2, je mit Hinweisen) erstellt, dass hinsichtlich der Möglichkeit, den
Auslandaufenthalt zu verschieben, in der Zeit zwischen dem 18. Dezember 2003
(Termin des Erstgespräches) und der Zustellung der Verfügung vom 20. Januar
2004 (mit welcher die Vermittlungsfähigkeit verneint wurde) eine Änderung zu
Ungunsten des Versicherten eingetreten ist. Vielmehr finden sich in den Akten
hiezu nur die Darstellungen des Versicherten, wonach er bezüglich des
Zeitpunktes des Auslandaufenthaltes flexibel gewesen wäre (Einsprache vom 31.
Januar 2004) bzw. den Auslandaufenthalt entsprechend den Bedürfnissen eines
potentiellen (temporären) Arbeitgebers hinausgeschoben hätte (Beschwerde vom
24. Februar 2004), und die Behauptung, dass die Möglichkeit der Verschiebung
bis Ende Dezember 2004 bestanden hätte (Replik vom 27. Mai 2004). In diesem
Sinne beanstandet das RAV in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde zu Recht, dass
die Vorinstanz aufgrund der blossen Parteibehauptung ohne weitere Prüfung beispielsweise
der Stornierungsbedingungen angenommen hat, dass der Versicherte bei
rechtzeitiger Information ohne weiteres in der Lage gewesen wäre, den
Sprachaufenthalt (z.B. auf Ende 2004) zu verschieben. Die Sache wird daher an
die Vorinstanz zurückgewiesen, damit sie den Beschwerdegegner auffordere, den
Nachweis für die in der Zeit zwischen dem 18. Dezember 2003 und der Zustellung
der Verfügung vom 20. Januar 2004 eingetretene Änderung in der Möglichkeit, den
Auslandaufenthalt zu verschieben, zu erbringen. Ist der Versicherte dazu nicht
in der Lage, hätte er, der aus der unbewiesen gebliebenen Tatsache Rechte
ableiten wollte, die Folgen der Beweislosigkeit zu tragen (vgl. BGE 115 V 142 Erw.
8a) und könnte die Verwaltung nicht verpflichtet werden, nach den Regeln des
Vertrauensschutzes für die am 18. Dezember 2003 unterbliebene
Auskunftserteilung einzustehen. Kann hingegen der erforderliche Nachweis
erbracht werden, wird die Vorinstanz der Frage nachzugehen haben, ob der BGE 131 V 472 S. 483 Versicherte, wäre er im Dezember 2003
über die möglicherweise fehlende Vermittlungsunfähigkeit aufgeklärt worden, mit
Blick auf den geplanten Studienbeginn mit überwiegender Wahrscheinlichkeit
bereit gewesen wäre, mit dem Sprachaufenthalt zuzuwarten, nachdem dies - wie
das RAV zu Recht geltend macht - unter Umständen eine Verschiebung des
Studienbeginns um ein Jahr zur Folge gehabt hätte." (DTF 131 V 472
consid. 1-2; 4.3.-6)
In un'altra sentenza del 3
luglio 2006 nella causa B., C 80/06 l'Alta Corte ha sottolineato che:
"
4.2 Gegenstand und Umfang der Aufklärungs- und
Beratungspflicht werden somit durch den Grundsatz von Treu und Glauben
beschränkt, was bedeutet, dass die Behörde nach pflichtgemäss durchgeführtem
Beratungsgespräch erkennbaren Anlass gehabt haben muss, über den fraglichen
Punkt aufzuklären. Es besteht
hingegen keine voraussetzungslose, spontane Aufklärungspflicht
der
Versicherungsträger bezüglich aller möglichen Eventualitäten.
Dem
Versicherungsträger kann somit keine Verletzung
seiner Auskunfts- und Beratungspflicht angelastet werden, wenn Anhaltspunkte
auf den
Leistungsanspruch allenfalls gefährdende Dispositionen
fehlen.
5.
5.1Vorinstanz und Beschwerdeführerin gehen
übereinstimmend zu Recht davon aus, dass es - vorbehältlich der soeben
dargelegten Einschränkungen - zur Beratungspflicht der Verwaltung gehört hätte,
die Versicherte darauf aufmerksam zu machen, der bereits vor der Anmeldung bei
der Arbeitslosenversicherung gebuchte Sprachaufenthalt gefährde den
Leistungsanspruch. Richtig ist insbesondere, dass es Pflicht des RAV und nicht
des Gemeindearbeitsamtes gewesen wäre, die Beschwerdeführerin
entsprechend zu beraten (Art. 85b Abs. 1
AVIG; Art. 20 Abs. 1 und 2 AVIV; § 3 und § 5 Abs. 1 bis 3 des luzernischen
Gesetzes über die
Arbeitslosenversicherung und den Arbeitslosenhilfefonds
vom 18. Januar 2000 [SRL 890]).
5.2 Das erste Beratungsgespräch muss gemäss Art.
22 Abs. 1 AVIV innerhalb von 15 Tagen nach der Anmeldung zur Arbeitsvermittlung
geführt werden. Wenn die Anmeldung am 12. Mai 2005 erfolgte,
so hätte eine am 27. Mai 2005 stattfindende Beratung
nicht als verspätet betrachtet werden können. Selbst wenn man von der -
unbelegten - Annahme ausgeht, die Verwaltung hätte in jenem Zeitpunkt Hinweise
auf den geplanten Sprachaufenthalt gehabt und die Beschwerdeführerin
entsprechend informieren müssen, wäre somit eine Annullation des Sprachkurses
erst weniger als 30 Tage vor dessen Beginn möglich gewesen, was erhebliche
Kosten (50 % der Kurskosten und 30 % des Flugpreises) zur Folge gehabt hätte.
Unter diesen Umständen ist - nach den zutreffenden Erwägungen im angefochtenen
Entscheid - in Anbetracht der Wichtigkeit des Kurses für die weitere berufliche
Tätigkeit der Beschwerdeführerin eine Absage (für welche der Beschwerdeführerin
die Beweislast obliegt; vgl. BGE 115 V 142 Erw. 8a) nicht überwiegend wahrscheinlich. Zu
berücksichtigen gilt es in diesem Zusammenhang, dass eine
Verschiebung schon wegen der bereits vor der Anmeldung
bei der
Arbeitslosenversicherung zugesicherten
Stellvertretung in Y.________ ab 5. September 2005 nicht einfach gewesen wäre
und jedenfalls zu einer beträchtlichen Verzögerung der im Hinblick auf die
Unterrichtung in Frühenglisch unabdingbaren Weiterbildung geführt hätte."
2.9. Nella
presente fattispecie dagli accertamenti compiuti dal TCA è emerso che
l'assicurata, al momento in cui ha avuto luogo il colloquio di consulenza l'8
agosto 2005 non è stata immediatamente informata dalla sua consulente del
personale che non avrebbe avuto diritto all'indennità di disoccupazione fino al
momento della partenza per l'Inghilterra in quanto il periodo a disposizione
sul mercato del lavoro era troppo breve (cfr. consid. 1.7).
La consulente del
personale URC __________ si è infatti limitata a segnalare all'assicurata che
non aveva diritto a ricevere le indennità di disoccupazione durante il periodo
del corso in Inghilterra (cfr. Doc. 12: "Spiegato che durante il periodo
del corso in Inghilterra non avrà diritto a ricevere l'indennità di
disoccupazione").
In realtà,
secondo quanto stabilito dall'Alta Corte, la consulente del personale avrebbe
dovuto comunicare esplicitamente questa possibilità (se non la certezza, visto
che si tratta di una competenza del servizio cantonale cfr. consid. 1.7, risposta alla domanda 1) all'assicurata (cfr. DTF 131 V 473 ("wenn
es den Versicherten nicht bereits anlässlich des Erstgespräches vom 18. Dezember
2003 auf die möglicherweise fehlende Vermittlungsfähigkeit aufmerksam gemacht hat").
L'amministrazione a quel
momento è così venuta meno al suo obbligo di informazione ai sensi dell'art. 27
cpv. 2 LPGA.
Il TCA constata comunque
che l'informazione è stata fornita all'assicurata 10 giorni dopo quando è stata
invitata dalla Sezione del lavoro a formulare osservazioni sulla comunicazione
dell'8 agosto 2005 alla consulente del personale che aveva sollevato dubbi
sulla sua idoneità al collocamento (cfr. Doc. 10 e le osservazioni
dell'assicurata, Doc. 9).
L'amministrazione, con
questa seconda comunicazione (intervenuta più di un mese prima della partenza
per l'Inghilterra), ha dunque rispettato l'obbligo di informazione derivante
dall'art. 27 cpv. 2 LPGA. Visto lo scopo dei colloqui di consulenza è comunque di
fondamentale importanza che i consulenti del personale operino immediatamente e
direttamente l'informazione agli assicurati, come stabilito dal TFA, e non
attraverso una comunicazione per caso dubbio (peraltro non trasmessa subito in
copia all'interessata).
Va in ogni caso
sottolineato che, anche volendo ritenere che l'amministrazione non rendendo immediatamente
attenta l'assicurata sulla possibilità di essere considerata inidonea al
collocamento, ha violato l'obbligo di informazione, l'assicurata non ne
ricaverebbe alcun vantaggio.
Infatti, visto il legittimo
desiderio della ricorrente di seguire al più presto un corso di lingua inglese
subito dopo l'apprendistato al fine di facilitare al massimo il proprio
inserimento nel mondo del lavoro (ciò che in effetti è avvenuto) e considerato
che il costo ingente per il corso (fr. 8'412.--, cfr. consid. 3) era già stato
pagato, il TCA ritiene inverosimile che la ricorrente avrebbe posticipato il perfezionamento
linguistico se avesse subito saputo di essere considerata inidonea al
collocamento (cfr. sul tema: DTF 131 V 483e la sentenza riprodotta al consid.
2.8 in fine).
In altri termini la
mancata informazione non le ha procurato concretamente uno svantaggio per cui
la sua buona fede non può tessere tutelata.
2.10. Per quel che concerne il
periodo durante il quale l'assicurata ha frequentato il corso all'estero il TCA
rileva quanto segue.
In una
decisione pubblicata in DLA 2001 N. 29 pag. 230 la nostra Massima Istanza si è
confermata nella propria giurisprudenza pubblicata in DTF 122 V 265 e DLA 1990
N. 22 pag. 139 e ha ribadito che un assicurato che frequenta un corso che non
soddisfa le condizioni previste all’articolo 59 segg. LADI ha comunque diritto
all’indennità di disoccupazione se adempie i presupposti del diritto secondo
l’art. 8 LADI. In particolare egli deve proseguire le sue ricerche di lavoro ed
essere disposto ad interrompere senza indugio il corso che ha finanziato
personalmente se si presenta un’opportunità d’impiego. In caso contrario, egli
non può essere considerato disponibile sul mercato del lavoro, per cui
l’idoneità al collocamento deve essere negata.
Chiamata
a pronunciarsi sull’idoneità al collocamento di un assicurato che durante il
periodo dal 14 gennaio 2003 al 16 maggio 2003 ha frequentato il corso
""Pre-MBA Preparation" (Vorbereitungskurs MBA) am American
Language Institute der San Diego State University in den USA", l’Alta
Corte ha richiamato questa giurisprudenza ed ha ribadito che:
"
(…)
1.2 Nach dem in ARV 2001 Nr. 29 S. 231
publizierten Urteil D. vom 7. Februar 2001 (C 149/00) Erw. 2a hat ein
Versicherter, der während seiner Arbeitslosigkeit einen Kurs besucht, ohne dass
die Bedingungen der Art. 59 ff. AVIG gegeben sind (was vorliegend der Fall ist:
vgl. Urteil T. vom 8. Juni 2004 [C 44/04] Erw. 5), dennoch Anspruch auf
Arbeitslosenentschädigung, sofern die Anspruchsvoraussetzungen nach Art. 8 AVIG
erfüllt sind. Um vermittlungsfähig zu sein, muss er jederzeit bereit und in der
Lage sein, den Kurs abzubrechen, um eine Arbeit aufzunehmen. Zudem muss er seiner
Pflicht persönlicher Arbeitsbemühungen voll nachkommen (ARV 1990 Nr. 22 S.
139). Hiebei sind der objektive und der subjektive Bereich der
Vermittlungsfähigkeit zu unterscheiden. Klarzustellen ist, dass die hier zu
prüfende Vermittlungsfähigkeit gemäss Art. 15 AVIG nicht mit der
Vermittelbarkeit auf dem Arbeitsmarkt gleichgestellt werden darf (BGE 122 V 266
Erw. 4, 120 V 390 Erw. 4c/aa; vgl. auch Gerhards, Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz, N. 43 ff. zu Art. 59 AVIG). Zwar darf
angenommen werden, diese sei durch den Kursbesuch gesteigert worden; davon
unabhängig beurteilt sich indessen im vorliegenden Zusammenhang, ob während der
Arbeitslosigkeit die Vermittlungsfähigkeit im Sinne von Art. 15 Abs. 1 AVIG
gegeben war (BGE 122 V 266 Erw. 4).
Hinsichtlich des objektiven Bereichs der
Vermittlungsfähigkeit hält das bereits erwähnte Urteil C 149/00 in Erw. 2a
fest, dass der Besuch eines ganztägigen Kurses die Annahme einer erwerblichen
Tätigkeit ausschliesst. Die Vermittlungsfähigkeit kann nur bejaht werden, wenn
eindeutig feststeht, dass der Versicherte bereit und in der Lage ist, den Kurs
jederzeit abzubrechen, um eine Stelle anzutreten. Dies ist auf Grund objektiver
Kriterien zu prüfen. Die Willensäusserung des Versicherten allein genügt hierzu
nicht. Vielmehr ist eine entsprechende überprüfbare Bestätigung der
Schulleitung zu verlangen, worin auch die allfälligen finanziellen Konsequenzen
eines Kursabbruchs enthalten sein müssen. In subjektiver Hinsicht muss
feststehen, dass der Versicherte auch während des Kursbesuches seiner Pflicht
zu persönlichen Arbeitsbemühungen nachgekommen ist. Daher müssen an die
Disponibilität und Flexibilität der Versicherten, die freiwillig und auf eigene
Kosten einen nicht bewilligten Kurs besuchen, erhöhte Anforderungen gestellt
werden. Sie müssen ihre Arbeitsbemühungen qualitativ und quantitativ fortsetzen
und bereit sein, den Kurs unverzüglich abzubrechen, um eine angebotene Stelle
anzutreten. Eine entsprechende Willenshaltung oder die bloss verbal erklärte
Vermittlungsbereitschaft genügt nicht. Bei fehlender Aktivität und
Dispositionen, die der Annahme der Vermittlungsbereitschaft entgegenstehen,
kann sich der Versicherte nicht darauf berufen, er habe die Vermittlung und
Suche einer Arbeit gewollt (BGE 122 V 266 f. Erw. 4).
(cfr. STFA dell’11 ottobre 2004 nella causa T., C 132/04)
In quell’evenienza il TFA
ha concluso che l’assicurato era inidoneo al collocamento e ha sviluppato le
seguenti considerazioni:
" (…)
2.
Streitig und zu prüfen ist, ob das KIGA dem
Beschwerdegegner die Vermittlungsfähigkeit in Folge des vom 14. Januar 2003 bis
16. Mai 2003 an der San Diego State University absolvierten Kursbesuches zu
Recht abgesprochen hat.
2.1 Diese Frage ist entgegen der Auffassung der
Vorinstanz ohne zusätzliche Abklärungen zu bejahen, und zwar im Wesentlichen
aus den folgenden Gründen:
2.1.1Gemäss Art. 21 AVIV muss sich der
Versicherte nach der Anmeldung entsprechend den Anordnungen des Kantons zu
Beratungs- und Kontrollgesprächen persönlich bei der zuständigen Amtsstelle
melden. Er muss sicherstellen, dass er in der Regel innert Tagesfrist von der
zuständigen Amtsstelle erreicht werden kann. Durch einen mehrmonatigen
Kursbesuch im fernen Ausland ist die Durchführung von Beratungen und
Kontrollgesprächen von vornherein ausgeschlossen. Dem Versicherten fehlt daher
dieses objektive Element der Vermittlungsfähigkeit.
2.1.2 Der Versicherte muss sich gemäss Art. 17
AVIG in Verbindung mit Art. 26 AVIV überdies gezielt persönlich um Arbeit
bemühen. Die Stellenbemühung verspricht nur ungenügenden Erfolg, wenn die
Bewerbung um eine Anstellung aus dem fernen Ausland erfolgt, da die Arbeitgeber
gerade bei einer Mehrzahl von Bewerbungen diejenigen Kandidaten bevorzugen
werden, die rasch und unkompliziert erreichbar und zu einem Vorstellungsgespräch
bereit sind. In diesem Sinne fehlt es an der Vermittlungsbereitschaft des
Beschwerdegegners: Der erhebliche Zeitbedarf für eine Rückkehr in die Schweiz
und die damit verbundenen hohen Kosten lassen es als ausgeschlossen erscheinen,
dass der Versicherte - wie dies Gesetz und Verordnung verlangen - jederzeit und
so oft als nötig bereit und in der Lage ist, sich einem Arbeitgeber zur
Durchführung eines Vorstellungsgespräches oder zum Stellenantritt zur Verfügung
zu stellen.
2.2 Aus dem in diesem Zusammenhang auch von der
Vorinstanz zitierten Entscheid ARV 2001 Nr. 29 S. 231 f. Erw. 2a kann nichts
anderes abgeleitet werden. Dort wird die Vermittlungsfähigkeit beim Besuch
eines ganztägigen Kurses grundsätzlich verneint. Sie kann nur ausnahmsweise bejaht
werden, wenn eindeutig feststeht, dass die versicherte Person bereit und in der
Lage ist, den Kurs jederzeit abzubrechen, um eine Stelle anzutreten. Diese
Voraussetzung wurde in jenem Fall verneint, obwohl der damalige
Beschwerdeführer nicht einen Kurs im Ausland, sondern einen solchen in der
Schweiz besuchte, der zudem weniger lang gedauert hat, als der Kurs des
Beschwerdegegners.
2.3 Bedeutsam ist sodann Art. 25 AVIV, welcher
die Erleichterung der Beratung und Kontrolle sowie die vorübergehende Befreiung
von der Vermittlungsfähigkeit regelt. Nach dessen Abs. 1 lit. a bis e befreien
nur aussergewöhnliche Ereignisse, wie die Teilnahme an Wahlen und Abstimmungen
von landesweiter Bedeutung im Ausland, die Teilnahme an Vorstellungsgesprächen
im Ausland, das Absolvieren einer Schnupperlehre, Abklärungen an einem
Arbeitsplatz, eine Stellenbewerbung sowie persönliche Gründe (Heirat, Geburt,
Todesfall; schwere Behinderung), vorübergehend von den grundsätzlichen
Anforderungen gemäss Art. 17 AVIG, wobei alle diese Erleichterungen nur auf
Gesuch hin bewilligt werden. Diese qualifizierten Voraussetzungen zeigen, dass
es mit der Vermittlungsfähigkeit bei Auslandaufenthalten zu nicht bewilligten
Ausbildungszwecken eher streng zu nehmen ist.
2.4 Nach der Rechtsprechung muss auf der
Erfüllung von Kontrollvorschriften nicht beharrt werden, um die Überprüfbarkeit
der Vermittlungsfähigkeit eines Versicherten zu gewährleisten, wenn dieser kurz
vor Antritt einer neuen Dauerstelle steht (vgl. Urteile G. vom 30. Mai 2003 [C 23/03]
Erw. 2 und 3 sowie F. vom 9. März 2004 [C 23/03] Erw. 4). Diese Praxis zeigt,
dass an die Vermittlungsfähigkeit, insbesondere die Vermittlungsbereitschaft,
weniger hohe Anforderungen gestellt werden dürfen, wenn absehbar ist, dass der
Versicherte innert Kürze keine Leistungen der Arbeitslosenversicherung mehr zu
beziehen hat. Diese Voraussetzung war indessen beim Beschwerdegegner bisher
nicht erfüllt.
3.
Bei dieser Rechts- und Sachlage kann offen
bleiben, ob und inwieweit der Beschwerdegegner seinen Kurs in San Diego
jederzeit hätte unterbrechen können. Durch seinen mehrmonatigen Aufenthalt in
den USA hat er die an die Vermittlungsfähigkeit gestellten hohen Anforderungen
von vornherein nicht erfüllt. Zu Recht weist das KIGA in diesem Zusammenhang auf
das Kreisschreiben des seco über die Arbeitslosenentschädigung vom Januar 2003
(B289-B292) hin. Danach hat eine Person, welche sich vorübergehend ins Ausland
begibt, auch für die Zeit des Auslandaufenthaltes Anspruch auf
Arbeitslosenentschädigung, wenn sie im Ausland innert Tagesfrist erreichbar
ist, innert nützlicher Frist vermittelbar ist und die übrigen
Kontrollvorschriften erfüllt. Für die Erfüllung dieser Voraussetzungen bestand
beim Beschwerdegegner in keinem Zeitpunkt Gewähr.
(cfr. STFA dell’11 ottobre 2004 nella causa T., C 132/04)
In una sentenza del 10
ottobre 2005 nella causa N. (
L'Alta Corte ha sviluppato
al proposito le seguenti considerazioni:
"
1.
Secondo giurisprudenza, un assicurato che, come
nel caso di specie (si veda a tal proposito il verbale di chiarimento 21
novembre 2003, dal quale emerge come l'assicurato, peraltro titolare di un
attestato federale di capacità quale impiegato di commercio, e il suo
rappresentante legale, dopo essere stati informati dalla consulente del
personale dell'Ufficio regionale di collocamento [URC] di L.________, abbiano
espressamente rinunciato a compilare la documentazione necessaria per ricevere
un assegno di formazione
e quindi per ottenere una relativa decisione
formale), durante la propria disoccupazione, frequenta un corso senza che si
realizzino le condizioni di cui agli art. 59 segg. LADI, conserva il diritto
alle indennità di disoccupazione solo nella misura in cui adempie i presupposti
di cui all'art. 8 LADI. In particolare egli deve proseguire le sue ricerche di
lavoro ed essere disposto a interrompere senza indugio il corso che ha
finanziato personalmente se si presenta un'opportunità d'impiego. In caso
contrario, egli non può essere considerato disponibile sul mercato del lavoro e
l'idoneità al collocamento deve essergli negata (DTF 122 V 265; DLA 2001 pag.
230, 1990 no. 22 pag. 139). Ai fini di tale
valutazione occorre esaminare l'aspetto oggettivo e soggettivo dell'idoneità al
collocamento (SVR 1997 ALV no. 87 pag. 265).
Con riferimento all'aspetto oggettivo, va
rilevato che la frequentazione di un corso a tempo pieno esclude di principio
l'accettazione di un'attività lucrativa. L'idoneità al collocamento può
pertanto essere unicamente ammessa se risulta chiaramente che l'assicurato è
oggettivamente disposto e in grado di interrompere in qualsiasi momento il
corso per intraprendere un'attività lucrativa. Le semplici allegazioni
dell'assicurato non sono sufficienti. Per contro, occorre richiedere una
conferma facilmente verificabile della direzione della scuola nella quale si
accenni pure alle eventuali conseguenze
finanziarie legate a un'interruzione del corso.
Dal profilo soggettivo, deve risultare che l'assicurato ha proseguito le sue
ricerche di lavoro in maniera qualitativamente e quantitativamente corretta. Le
esigenze in tema di disponibilità e di flessibilità sono maggiormente
accresciute laddove si tratta di esaminare la situazione di un assicurato che
segue un corso di propria iniziativa e a proprie spese (DTF 122 V 266 consid. 4).
Considerandi
2.
Nel caso di specie, come accertato dalla Corte
cantonale, dalle cui
conclusioni il Tribunale federale delle
assicurazioni non ravvisa sufficiente motivo per scostarsi, si osserva che il
ricorrente ha intrapreso la formazione di tecnico in radiologia di propria
iniziativa e a proprie spese, pur avendo ricevuto a tale scopo una borsa di
studio cantonale di fr. 15'000.-, tuttavia soggetta all'obbligo di restituzione
in caso di interruzione del corso. Già solo a causa di queste implicazioni
finanziarie risulta difficilmente probabile che l'assicurato sia oggettivamente
disposto ad accettare un posto di lavoro prima della conclusione della
formazione intrapresa. Alle conclusioni della pronuncia impugnata, cui si
rinvia, può quindi essere prestata piena adesione anche in relazione alle
dichiarazioni rese dall'insorgente in sede di audizione dinanzi all'ispettore
G.________ della Sezione cantonale del lavoro e in occasione del colloquio di
consulenza
del 4 dicembre 2003 con la consulente dell'URC di
L.________, l'interessato avendo dichiarato "che sarà disponibile a
lasciare l'attuale attività e la scuola solo se il lavoro proposto sarà
economicamente vantaggioso [se ne vale la pena] rispetto al possibile salario
futuro derivante dalla formazione che sta facendo". Come giustamente fatto
notare dall'istanza precedente, l'assicurato, che oltretutto non ha effettuato
ricerche di impiego durante i mesi di settembre e ottobre 2003 e non avrebbe
dato seguito a concreti
annunci di lavoro sebbene espressamente
richiamato in questo senso, ha eccessivamente limitato la possibilità di
trovare un impiego rendendola alquanto incerta (DTF 112 V 326 segg.).
3.
3.1
Nulla di diverso in favore della sua
posizione può inferire il ricorrente dal (nuovo) tenore dell'art. 15 cpv. LADI,
giusta il quale il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace e
autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata e a partecipare a provvedimenti
di reintegrazione.
Dal Messaggio 28 febbraio 2001 del Consiglio
federale concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la
disoccupazione si evince espressamente che l'idoneità al collocamento comporta
in particolare anche la disponibilità dell'assicurato a seguire le istruzioni
degli organi dell'assicurazione contro la disoccupazione in materia di ricerca
di un posto di lavoro, assegnazione a un posto di lavoro o a un programma di
lavoro temporaneo ecc. (FF 2001 2002).
Ora, l'assicurato che per le ragioni esposte ai
consid. 1 e 2 non è idoneo al collocamento in quanto non disponibile ad
accettare un'occupazione adeguata, non lo è nemmeno per partecipare ad
eventuali provvedimenti di reintegrazione. La valutazione del caso non muterebbe
pertanto nemmeno sotto questo aspetto.
3.2
Nulla di diverso può quindi essere dedotto
dalla sentenza di questa Corte del 17 novembre 2004 in re S., C 122/04,
espressamente richiamata dal ricorrente a sostegno della sua tesi e concernente
l'idoneità al collocamento di un assicurato che aveva frequentato dal 17 luglio
al 15 agosto 2003 un corso non autorizzato negli Stati Uniti d'America.
Infatti, a prescindere dal fatto che il corso seguito in quell'occasione, già
solo per le sue modalità di tempo, non era lontanamente paragonabile a quello
oggetto della presente
disamina (di tre anni), il Tribunale federale
delle assicurazioni nella
citata sentenza si è unicamente limitato a
precisare che, tenuto conto delle possibilità messe a disposizione dalla tecnica
moderna (posta elettronica, fax, telefono cellulare), la semplice distanza
geografica non può essere considerata, da sola, un ostacolo tale da
oggettivamente impedire un'interruzione subitanea di un corso all'estero per
intraprendere un'attività lavorativa in patria.
4.
Per il resto, ogni ulteriore questione e
richiesta sollevata con il ricorso
non può essere esaminata in questa sede in quanto
esulante dall'oggetto della lite, chiaramente limitato al tema dell'idoneità al
collocamento di N.________ (DTF 125 V 414 consid.
1a, 119 Ib 36 consid. 1b e i riferimenti ivi citati; cfr. pure DTF 130 V 503)."
2.11
Chiamato ora a pronunciarsi
questo Tribunale ritiene che anche nel caso concreto, visto l'elevato costo del
corso di inglese frequentato dall'assicurata (fr. 8'412.-- già pagati e non più
rimborsabili) e considerato che tutte le ricerche inviate a dei potenziali
datori di lavoro indicavano come data d'inizio "gennaio 2006" (cfr.
Doc. B11-B81) l'idoneità al collocamento deve essere negata dal profilo
oggettivo.
Questa conclusione deve
essere confermata anche dal profilo soggettivo. Infatti durante il suo
soggiorno all'estero l'assicurata non ha compiuto personalmente ricerche di
lavoro, come impone la giurisprudenza federale (cfr. le sentenze riprodotte al consid.
2.10
e le STFA del 3 luglio 2006 nella causa S., C 138/05; STFA del 3 luglio
2006.
nella causa S., C 351/05).
Le numerose ricerche di
lavoro sono state infatti effettuate dal padre __________.
In particolare va qui
sottolineato che la consulente del personale __________, rispondendo al TCA, ha
affermato di avere detto esplicitamente all'assicurata che doveva continuare a
compiere le ricerche all'estero (ad esempio tramite internet) e che suo padre
avrebbe potuto "sostenerla" individuando i posti vacanti (cfr.
consid. 1.7).
In simili condizioni questo
Tribunale deve concludere che non sono realizzate, nel caso concreto, le
restrittive condizioni poste dalla giurisprudenza federale per potere
riconoscere l'idoneità al collocamento di un assicurato che segue un corso non
autorizzato dall'assicurazione contro la disoccupazione.
2.12
Infine, per quel che concerne
l'eventuale attribuzione di prestazioni fondate sugli art. 59 seg. LADI, il TCA
rileva che tale questione non può essere esaminata in questa sede in quanto
esula dall'oggetto della lite che è chiaramente limitato al tema dell'idoneità
al collocamento (cfr. consid. 2.11 in fine e STFA del 10 luglio 2006 nella
causa F., C 250/04).
Questo Tribunale al
riguardo si limita dunque a constatare che sul verbale del colloquio di
consulenza dell'8 agosto 2005 firmato anche dall'assicurata figura l'esplicita
indicazione: "non intende inoltrare domanda di sussidio per corsi
individuali" (cfr. Doc. 12) e che, nel corso dell'udienza la ricorrente,
ha affermato: "Io le dissi di lasciare perdere. In quanto per partecipare
a quel corso avrei dovuto annullare quello al quale mi ero iscritta con
relativa penalità" (cfr. consid. 1.6).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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