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Decisione

38.2006.30

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

23 novembre 2006Italiano46 min

Source ti.ch

Fatti

I doc. 2.- a 4.- dimostrano che l'attività di ricerca a livello

universitario è consustanziale a quella dell'insegnamento.

Da ultimo, i doc. 5.- e 6.- sgombrano il campo da ogni equivoco circa

il ruolo e la funzione rivestiti dal prof. __________ in seno al __________." (Doc. VII)

Al

riguardo la Sezione del lavoro il 12 giugno 2006 ha rilevato:

" Alfine

di stabilire lo scopo del sussidio erogato all'assicurato dal __________ per __________

(in seguito __________), il 19 dicembre 2005 l'Ufficio giuridico ha

interpellato il direttore del __________, sig. __________, che per il tramite

del dott. __________, ha ufficialmente e chiaramente dichiarato che il sussidio

è stato concesso a scopo di ricerca (doc. 7). L'ulteriore documentazione

prodotta dalla controparte non permette di modificare la natura del sostegno

finanziario concesso o di mutare le conclusioni a cui si è giunti in

precedenza.

Si ribadisce che nel caso concreto, il dott. RI 1 non è stato

impedito nella realizzazione di un attività lucrativa a causa di un periodo di

formazione ma poiché impegnato in lavori di ricerca.

Differentemente non si potrebbe comprendere per quale motivo il __________

avrebbe concesso una prestazione pecuniaria di oltre duecentotrentamila franchi

sull'arco di due anni (doc. 13)." (Doc. IX)

Invitato dal TCA a

presentare osservazioni scritte il 13 giugno (Doc. X) e poi ancora il 3 luglio

2006 (Doc. XI) il patrocinatore dell'assicurato non ha preso posizione.

1.7. Il 16 agosto

il Presidente del TCA ha posto il seguente quesito al patrocinatore

dell'assicurato:

"

mi occorre sapere se nel periodo 2 novembre 2002

- 1° dicembre 2004 il dott. RI 1 ha seguito dei corsi di perfezionamento in __________

(se sì, p.f. descrizione dettagliata) oppure se ha svolto solo un'attività di

ricerca individuale." (Doc. XII)

Dopo

avere chiesto ed ottenuto una proroga (cfr. Doc. XIII e Doc. XIV) il

rappresentante dell'assicurato l'11 ottobre 2006 ha rilevato:

"

Entro il termine accordatomi, Le trasmetto i

seguenti documenti:

1. "__________" rilasciata l'8 ottobre 2006 dal "__________"

di __________, dalla quale si evince che il dottor RI 1, durante il periodo

novembre 2002 - dicembre 2004 ha seguito con regolarità dei corsi di perfezionamento

negli specifici ambiti filosofici enumerati.

Considerandi

2.

Attestato rilasciato dall'__________ di __________ 8, dal quale

risulta che il dottor RI 1 è stato nominato da questo __________ docente di __________

per l'anno accademico 2006-2007.

La documentazione in esame comprova

irrefutabilmente la tesi secondo cui il ricorrente ha seguito dei corsi di

perfezionamento e non svolto unicamente attività di ricerca individuale. Si

noti inoltre che, proprio grazie a tali corsi di perfezionamento, egli ha avuto

accesso recentemente alla libera docenza presso la succitata facoltà

universitaria." (Doc. XV)

Il 24 ottobre

2006.

la Sezione del lavoro si è al riguardo così espressa:

"

Dalla dichiarazione rilasciata dalla direttrice

del "__________", __________ (doc. XV C1), non emerge nulla in merito

alla durata del corso di perfezionamento, alle ore frequentate durante lo

stesso dal dott. RI 1 dal 2 novembre 2002 al 1. dicembre 2004 e non è dunque

possibile concludere che il corso in questione gli abbia impedito di lavorare.

Al contrario, quasi in concomitanza con lo stesso corso - dal 1. maggio 2002 al

31.

ottobre 2004 - egli era impegnato in lavori di ricerca (cfr. doc. 7, 8 e

13).

Infine dalla documentazione versata in atti non

risulta alcun nesso causale tra il corso di perfezionamento seguito

dall'assicurato presso il "__________" e la nomina quale libero

docente di __________ presso l'"__________" (doc. XV C2)." (Doc.

XVII)

Il 30

ottobre 2006 il patrocinatore del ricorrente si è ancora così espresso:

1.

Contrariamente

a quanto viene inesattamente asserito, l'__________ " non è stata

rilasciata dalla direttrice del "__________", ma da una direttrice di

programma dello stesso istituto, il quale annovera una cinquantina di direttori

di programma, ciascuno dei quali specializzato in un determinato settore (nel

caso specifico: __________).

2.

Sempre nell'ottica della sezione del lavoro, non emergerebbe

dalla

succitata pezza giustificativa nulla in

merito alla durata del corso di perfezionamento ed alle ore frequentate durante

il periodo in questione, per cui non sarebbe possibile concludere che tale

corso abbia impedito al ricorrente di svolgere un'attività lavorativa in

parallelo. L'assunto in questione si appalesa, di nuovo, come inveritiero e

pretestuoso. Da un attento esame dell'attestazione rilasciata dalla

professoressa __________ (la quale, per inciso, si è pure data la pena di

precisare con dovizia di particolari gli orientamenti ed i contenuti dei suoi

corsi), si evince infatti che i corsi di perfezionamento si sono svolti dal 2

novembre 2002 al 1° dicembre 2004, dunque, logicamente, su cinque semestri

universitari a ragione di sei ore settimanali, ciò che corrisponde ad un volume

complessivo considerevole di quasi quattrocento ore.

3.

Che il

ricorrente non lavorasse in quel periodo come ricercatore, ma che beneficiasse

semplicemente di una borsa di ricerca del fondo nazionale, è inequivocabilmente

comprovato dalla dichiarazione, peraltro versata agli atti dal sottoscritto

legale, rilasciata il 20 gennaio 2005 dal signor __________ di detto fondo,

secondo la quale tale organismo non è mai stato il datore di lavoro del

ricorrente.

4.

Come già

osservato in precedenti occasioni, tale borsa rivestiva finalità di tipo

professionale, come si desume dall'articolo 4, capitolo 1°, del regolamento del

__________ più volte citato, dalla dichiarazione del dottor __________, responsabile

delle borse del __________, già prodotta dal ricorrente in corso di procedura,

nonchè dal fatto che quest'ultimo, durante il periodo topico, ha conseguito la

libera docenza, ossia un ulteriore titolo professionale.

5.

A titolo

abbondanziale, si noti che nel corso di questo lasso di tempo il ricorrente non

ha svolto alcuna attività lavorativa, conformemente all'etica scientifica ed

agli standard del __________, i quali prevedono esplicitamente che un borsista

si consacri interamente ed integralmente all'attività che gli compete, allo

scopo evidente di poter conseguire i migliori risultati possibili.

6.

Da ultimo, ed

in netto contrasto con quanto affermato superficialmente ed erroneamente dalla

sezione del lavoro, è essenziale ribadire nuovamente l'esistenza e

l'effettività di un palese ed incontestabile nesso causale tra i corsi di

perfezionamento seguiti dal ricorrente in __________ presso il "__________"

e la sua recente nomina quale docente di __________ all'__________. Tale

formazione complementare, o, in altri termini, perfezionamento professionale,

si è rivelata infatti un atout decisivo nel caso in esame." (Doc. XIX)

Infine,

il 14 novembre 2006 la Sezione del lavoro propone di respingere il ricorso,

rilevando:

"

Dallo scritto 30 ottobre 2006 (Doc. XIX) del

ricorrente emergono esclusivamente delle deduzioni proprie relative alla durata

del corso in questione (ore frequentate ecc.) e alla relazione dello stesso con

la nomina a libero docente di __________, non è tuttavia reso verosimile né in

concreto provata l'esistenza di una relazione diretta tra il corso in questione

e il fatto che lo stesso gli abbia impedito di lavorare, rispettivamente la

nomina a libero docente presso l"__________"." (Doc. XXI)

in

diritto

In

ordine

2.1

La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1

della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni

(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio

2002.

nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H

212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10

ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.;

STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999

nella causa C., I 623/98).

Nel

merito

2.2

Il TCA è

chiamato a stabilire se l'assicurato può essere esonerato dall'adempimento del

periodo di contribuzione oppure no.

2.3

L’art. 9

cpv. 1 LADI prevede che per la riscossione della prestazione e per il periodo

di contribuzione vigono termini quadro biennali, sempre che la presente legge

non disponga altrimenti.

In virtù

del cpv. 2 il termine quadro per la riscossione decorre dal primo giorno nel

quale sono adempiuti tutti i presupposti per il diritto alla prestazione.

Il

termine quadro per il periodo di contribuzione decorre due anni prima di tale

giorno (cfr. art. 9 cpv. 3 LADI).

Secondo

il cpv. 4 se il termine quadro per la riscossione è scaduto e l'assicurato

pretende di nuovo l'indennità di disoccupazione, termini quadro biennali sono

nuovamente applicabili alla riscossione e al periodo di contribuzione sempre

che la legge non disponga altrimenti.

2.4

L'art. 14

LADI, che regola l'esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione,

prevede, tra l'altro, che sono esonerate dall’adempimento del periodo di

contribuzione le persone che, entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3), durante

oltre dodici mesi complessivamente, non sono state vincolate da un rapporto di

lavoro a seguito di una formazione scolastica, a condizione che durante almeno

10.

anni siano state domiciliate in Svizzera, e non hanno quindi potuto

soddisfare i relativi obblighi (cfr. art. 14 cpv. 1 lett. a LADI).

Chiamato

a pronunciarsi circa l'esonero dall'adempimento del periodo di contribuzione ai

sensi dell'art. 14 cpv. 1 lett. a LADI nel caso di un assicurato che, dopo aver

interrotto alla fine del primo anno scolastico una formazione in

"Betriebsökonomie", si è sottoposto a dei test dai quali è emersa la

sua idoneità ad una formazione quale insegnante, il Tribunale federale delle

assicurazioni (TFA) ha, in particolare, sviluppato le seguenti considerazioni.

"

(…)

2.2

Nach Art. 14 Abs. 1 lit. a AVIG ist von der

Erfüllung der Beitragszeit befreit, wer innerhalb der Rahmenfrist (Art. 9 Abs.

3.

AVIG) während insgesamt mehr als zwölf Monaten wegen Schulausbildung,

Umschulung oder Weiterbildung nicht in einem Arbeitsverhältnis stand und

deshalb die Beitragszeit nicht erfüllen konnte. Nach der Rechtsprechung gilt

als Ausbildung im Sinne von Art. 14 Abs. 1 lit. a AVIG jede systematische, auf

der Grundlage eines ordnungsgemässen, rechtlich oder zumindest faktisch

anerkannten (üblichen) Lehrganges beruhende Vorbereitung auf eine künftige

erwerbliche Tätigkeit (SVR 1995 ALV Nr. 46 S. 135 Erw. 2a; ARV 1991 Nr. 8 S. 85

Erw. 3a mit Hinweis). Als Abschluss der Ausbildung gilt jener Zeitpunkt, in

welchem der Student oder die Studentin davon Kenntnis erhält, dass er die

Schlussprüfung mit Erfolg bestanden hat (SVR 1995 ALV Nr. 46 S. 135 Erw. 3b;

ARV 1977 Nr. 5 S. 26). Nachbesserungen von Diplomarbeiten oder Wiederholungen

von Prüfungen zählen grundsätzlich ebenfalls zur Ausbildungsdauer.

Vorausgesetzt ist, dass die entsprechenden Vorbereitungen und Arbeiten zeitlich

intensiv sind und die versicherte Person von der Erfüllung der

Kontrollvorschriften abhalten sowie dass diese zusätzliche Zeit - wie die

Ausbildung selbst - genügend überprüfbar ist (ARV 2000 Nr. 28 S. 147 mit

Hinweisen).

Es ist davon auszugehen, dass der Lehrgang an der

Schule A.________ die erwähnten Anforderungen erfüllt, wobei offen bleiben

kann, ob es sich dabei um eine Aus- oder einer Weiterbildung handelt. Das

Schuljahr, welches vom 22. Oktober 2001 bis Ende September 2002 dauerte,

hinderte jedoch für sich allein genommen den Beschwerdeführer nicht, wie es

Art. 14 Abs. 1 lit. a AVIG verlangt, während mehr als zwölf Monaten daran, ein

Arbeitsverhältnis einzugehen und die Beitragszeit zu erfüllen. Ob die

anschliessende Phase der Information über berufliche Möglichkeiten allenfalls

unter bestimmten Voraussetzungen einer Aus- oder Weiterbildung gleichzusetzen

oder als Bestandteil einer solchen anzusehen wäre, muss vorliegend nicht

geprüft werden. Vorauszusetzen wäre in jedem Fall - entsprechend der zitierten

Praxis zu Nachbesserungen von Arbeiten und Wiederholungen von Prüfungen - eine

hinreichend überprüfbare zeitliche Beanspruchung, deren Ausmass einer Erfüllung

der Kontrollvorschriften (Art. 17 AVIG) entgegen steht. Der mit der

Verwaltungsgerichtsbeschwerde aufgelegten Karte des aufgesuchten Berufs- und

Laufbahnberaters ist aber lediglich zu entnehmen, dass am 29. Oktober 2002 von

14.00

bis ca. 17.30 Uhr Tests durchgeführt wurden und am 5. November 2002 ab

15.30

Uhr deren Auswertung (wohl im Rahmen einer Besprechung) stattfand. Eine

zeitlich intensive Tätigkeit, welche den Beschwerdeführer von der Erfüllung der

Kontrollvorschriften abgehalten hätte, liegt unter diesen Umständen nicht vor.

Verwaltung und Vorinstanz sind daher mit Recht zum Ergebnis gelangt, die

Voraussetzungen einer Befreiung von der Erfüllung der Beitragszeit seien nicht

erfüllt, und haben deshalb einen Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung

verneint. (…)."

(cfr. STFA del 2 settembre 2003 nella causa K., C

157/03)

In una

sentenza pubblicata in DLA 2005 N. 10 pag. 132 segg., il TFA ha ribadito che la

ripetizione di esami fa parte in genere della durata della formazione, a

condizione, tuttavia, che in particolare il tempo supplementare necessario,

come peraltro la formazione stessa, sia sufficientemente controllabile. Un

periodo di un anno e otto mesi per prepararsi e sostenere gli esami di

avvocatura è eccessivo.

In una

sentenza pubblicata in DLA 2005 N. 18 pag. 207 segg. l’Alta Corte ha stabilito

che un periodo di pratica che permette a un assicurato di completare le conoscenze

teoriche acquisite all’Università facendo un’esperienza pratica in un settore

specifico rientra nel campo d’applicazione dell’art. 14 cpv. 1 lett. a LADI,

rispettivamente dell’art. 25 LAVS, anche se tale pratica non costituisce una

condizione necessaria per la formazione acquisita.

Contestualmente

il TFA, per quanto attiene alla nozione di formazione ai sensi dell'art. 14

cpv. 1 lett. a LADI, segnatamente nell'ambito di uno stage, ha osservato che:

"

(…)

Est réputée formation au sens de l'art. 14 al. 1

let. a LACI toute préparation à une activité lucrative future fondée sur un

cycle de formation (usuel) réglementaire, reconnu juridiquement ou, à tout le

moins, de fait (ATF 122 V 44 consid. 3c/aa; DTA 2000 no

28.

p. 146 consid. 1b; SVR 1995 ALV no 46 p. 135 consid. 3b).

Cette définition correspond à celle de la formation en tant que condition de la

prolongation, au-delà de l'accomplissement du 18ème anniversaire, du droit à la

rente d'orphelin de l'AVS, au sens de l'art. 25 al. 5 LAVS, en vigueur depuis

le 1er janvier 1997 et qui reprend en substance la teneur de l'art. 25 al. 2

aLAVS (arrêts non publiés J. du 29 octobre 1996, H 211/96, et F. du 14 avril

1986, C 148/85).

(…)

3.

3.1

La juridiction cantonale a jugé que le stage de

six mois accompli à l'étranger constituait une période de formation au sens de

l'art. 14 al. 1 let. a LACI. Elle a considéré que ce stage effectué dans le domaine

de l'éducation sanitaire et environnementale, supervisé par une psychologue, ne

constituait pas un premier emploi, dès lors que l'intéressée, bien que nourrie

et logée, n'avait pas perçu de rémunération. Selon les premiers juges, cette

activité avait permis de compléter les connaissances théoriques acquises à

l'université par une expérience pratique en rapport avec la matière apprise,

effectuée dans le cadre d'une institution soutenue par diverses organisations

internationales et de nature à valoriser directement un titre universitaire.

Aussi, cette activité était-elle comparable à un stage dans un institut de

recherche aux Etats-Unis, financé par le Fonds national de la recherche

scientifique, dont le Tribunal administratif du canton de Vaud avait reconnu le

caractère de formation complémentaire, voire de perfectionnement professionnel

au sens de l'art. 14 al. 1 let. a LACI

3.2

En l'occurrence, il y a lieu de se ranger à

l'avis des premiers juges selon lequel le stage accompli au à l'étranger a

permis à l'intéressée de compléter les connaissances théoriques acquises à

l'université par une expérience pratique en rapport avec la matière apprise. Dans

la mesure où la notion de formation au sens de l'art. 14 al. 1 let. a LACI

correspond à celle de l'art. 25 al. 5 LAVS, il ne paraît pas indiqué de poser

une exigence supplémentaire en ce sens que le stage doit constituer un

complément nécessaire à la formation acquise, comme le soutient le recourant.

Un tel critère est certes déterminant en ce qui concerne le droit à des

prestations au titre des mesures destinées à prévenir et à combattre le chômage

au sens des art. 59 ss LACI (cf. ATF 111 V 276; DTA 1991 n° 13 p. 111 consid.

1b/bb). En ce qui concerne la libération des conditions relatives à la période

de cotisation, en revanche, la loi n'a pas pour but d'en faire bénéficier

seulement les assurés qui accomplissent une formation minimale. Au contraire,

l'assurance-chômage a intérêt à ce que soient libérés temporairement des

conditions relatives à la période de cotisation les assurés désireux d'accéder

au marché de l'emploi qui

suivent une formation au-delà du niveau minimum

requis actuellement. (…)"

Nella

medesima sentenza l'Alta Corte ha inoltre sviluppato le seguenti considerazioni

riguardo al momento in cui si era conclusa la precedente formazione

universitaria dell'assicurata:

"

Par sa décision du 2 mars 2001, la caisse a dénié à

l'assurée le droit de se prévaloir d'un motif de libération des conditions

relatives à la période de cotisation, motif pris qu'elle avait suivi une

formation universitaire durant 9 mois et 22 jours seulement pendant le

délai-cadre applicable (du 10 janvier 1999 au 9 janvier 2001). Elle a considéré

que l'intéressée avait terminé sa formation universitaire le 1er novembre 1999.

Toutefois, sur le vu de l'attestation d'obtention de la licence en psychologie

délivrée par l'Université X.________ le 1er novembre 1999, l'assurée ne s'est

pas présentée à l'examen de techniques projectives. C'est seulement le 21

février 2000 qu'elle a réussi l'examen dans cette branche, après avoir suivi

les cours correspondants durant le semestre d'hiver 1999-2000. Du moment que

cet examen fait partie intégrante de la licence, force est de considérer que la

formation universitaire n'a pris fin que le 21 février 2000, conformément à la

jurisprudence selon laquelle la correction de travaux de diplôme ou la

répétition d'examen est assimilée à la période de formation (DTA 2000 n°28 p.

144). Vu ce qui précède, l'assurée a suivi une formation universitaire pendant

plus de 12 mois durant le délai-cadre applicable, de sorte qu'elle était

libérée des conditions relatives à la période de cotisation (cf. art. 14 al. 1

LACI). Le recours se révèle ainsi mal fondé."

Infine il

TFA ha rilevato che:

"

(…)

Selon la jurisprudence constante, il doit exister un

lien de causalité entre les motifs de libération énumérés à l'art. 14 al. 1

LACI et l'absence d'une durée minimale de cotisation (ATF 121 V 342 consid. 5b

et la référence; SVR 1999 ALV no 7 p. 19 consid. 2a; DTA 1998 no 19 p. 96 s.

consid. 3). La preuve stricte de la causalité, dans une acception scientifique,

ne doit pas être exigée; l'existence d'un lien de causalité doit déjà être

admise lorsqu'il apparaît crédible et concevable que l'une des circonstances

énumérées à l'art. 14 al. 1 LACI a empêché l'intéressé d'exercer une activité

soumise à cotisation (cf. ATF 121 V 344 consid. 5c/bb,

119.

V 55 consid. 3b).

(…)" (cfr. DLA 2005 N. 18 pag. 207 segg.)

In

un'altra sentenza pubblicata in DLA 2005 pag. 205 seg. l'Alta Corte ha

stabilito che un periodo di autoperfezionamento effettuato tra due corsi di

lingue non può essere computato come periodo di esenzione dall'obbligo di

pagare i contributi (art. 14 LADI) per il fatto di non essere sufficientemente

controllabile e poiché l'acquisizione di conoscenze e di esperienze non può essere

equiparata, dal punto di vista giuridico o perlomeno di fatto, a una formazione

che prepara a una futura attività lucrativa. La semplice verosimiglianza della

formazione continua svolta tra i corsi di lingue non costituisce una prova

sufficiente.

Al

riguardo il TFA ha sviluppato le seguenti considerazioni:

"

2.2

Die in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde

vorgebrachten Einwendungen vermögen daran nichts zu ändern. Wie die

Beschwerdeführerin im kantonalen Gerichtsverfahren bestätigte, nutzte sie die

Zeit zwischen den einzuelnen Kursen zum Selbststudium und zum Spracherwerb im

Kontakt mit der einheimischen Bevölkerung, ohne eine Arbeitnehmertätigkeit im

Inoder Ausland ausgeübt zu haben. Mit dem kantonalen Gericht, auf dessen

zutreffende Erwägungen verwiesen wird, ist nochmals zu betonen, dass die im

Selbstudium absolvierte Weiterbildungszeit zwischen den einzelnen Kuzrsen

aufgrund ungenügender Überprüfbarkeit (ARV 1990 Nr. 2 A. 23 Erw. 2b) nicht

angerechnet werden können, weil das eingenständige Aneignen von Wiessen und

Erfahrung nicht als ordnungsgemässer, rechtlich oder zumindest faktisch

anerkannter Lehrgang zur Vorbereitung auf eine künftige erwerbliche Tätigkeit

bezeichnet werden kann (nicht veröffentliches Urteil B. vom 3. Juli 1998, C

14/98). Es genügt demnach rechtsprechungsgemäss nicht, dass das erfolgte Lernen

zwischen den Sprachkursen bloss glaubhaft gemacht wird."

Nella

sentenza pubblicata in DLA 1990 pag. 21 seg. la nostra Massima Istanza ha

stabilito che l'esigenza di una sufficiente controllabilità giusta il vecchio

diritto dev'essere adempiuta anche nell'ambito dell'articolo 14 capoverso 1

lettera a LADI. Uno studio autodidattico in relazione con un proprio progetto

di ricerca non può essere sufficientemente controllato e non rientra perciò

nella fattispecie giuridica giustificante l'esenziona dall'adempimento del

periodo di contribuzione quali la formazione scolastica, la riqualificazione o

il perfezionamento.

Al riguardo il TFA ha sottolineato:

"

Zu prüfen ist, ob er aufgrund sein Projektarbeit

der wegen des Auslandaufenthaltes von der Erfüllung der Beitragszeit befreit

ist.

b) Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat unter

der Herrschaft des dem Art. 14 Abs. 1 lit. a AVIG entsprechenden, bis Ende 1983 gültig gewese­nen Art. 17 Abs. 1

Al en, dass im Bereich dieser Bestimmung der ahv-rechtlich Ausbildungsbegriff

sinngemäss anwendbar ist (nicht publi­zierte Urteile S 3. Juni 1984 und W. vom

23.

August 1979). Danach gilt als Ausbildung- von der einkommensmässigen

Voraussetzung abgesehen - begrifflich jede systematische, auf der Grundlage

eines ordnungsgemässen, rechtlich oder zumindest faktisch anerkannten

(üblichen) Lehrganges beru­hende Vorbereitung auf eine künftige erwerbliche

Tätigkeit (BGE 108 V 56 Erw. Ic). An dieser Begriffsumschreibung ist im Bereich

des Art. 14 Abs. 1 lit. a AVIG

festzuhalten (nicht publiziertes Urteil F. vom 14. April 1986). Im vorliegenden

Fall kann offenbleiben, ob das Selbststudium oder der Aufbau und die Entwicklung

eines eigenen Forschungsprojektes den gennanten Anforderungen entsprechen. Obwohl

das neue Recht das Kriterium der genen erprüfbar ein gemäss dem bis Ende 1983

gültig gewesenen Art. 9 Abs. 2 AIVB nicht ausdrücklich nennt, ist dieses

Erfordernis auch im Rahmen der seit 1. Januar 1984 geltenden Bestimmungen zu

beachten (in BGE 113 V 352 nicht publizierte, in ARV 1988 Nr. 1 S. 19

wiedergegebene Erw. 3a des Urteils G. vom 18. Dezember 1987). Entsprechend der

zu Art. 19 Abs. 2 AIVV (gültig gewesen bis 31. Dezember 1983) ergangenen

Rechtspre­chung (BGE 108 V 103 mit Hinweisen) muss daher auch im Rahmen von

Art. 14 Abs. 1 lit. a AVIG

verlangt werden, dass die Ausbildung, welche der Versicherte als Grind für die

Befreiungder Erfüllung der Beitragspflicht geltend nach genügend überprüfungbar

ist. Im vorliegenden Fall ist das Erfor­dernis der Überprüfbarkeit klarerweise

nicht erfüllt, waren die Organe der Arbeitslosenversicherung doch bei den

gegebenen Umständen nach Eingang des Leistungsgesuches nicht in der Lage, die

vom Beschwerdeführer geschil­derten Aktivitäten zuverlässig abzuklären. Schon

aus diesem Grund ist der Befreiungstatbestand von Art. 14 Abs. 1 lit. a AVIG zu verneinen."

Nella

sentenza del 3 luglio 1998, a proposito di un assicurato che si é formato nel

settore fotografia EDV il TFA si è così espresso:

"

1.

- Nach Art. 13 Abs. 1 AVIG erfüllt die

Beitragszeit, wer innerhalb der Rahmenfrist (Art. 9 Abs. 3 AVIG) während

mindestens sechs Monaten eine beitragspflichtige Beschäftigung ausgeübt hat. die

Rahmenfrist für die Beitragszeit beginnt zwei Jahre vor dem Tag, an welchem die

versicherte Person erstmals sämtliche Anspruchsvoraussetzungen erfüllt (Art. 9

Abs. 3 in Verbindung mit Abs. 2 AVIG). Von der Erfüllung der Beitragszeit ist

gemäss Art. 14 Abs. 1 lit. a AVIG befreit, wer innerhalb der Rahmenfrist

während insgesamt mehr als zwölf Monaten wegen Schulausbildung, Umschulung oeer

Weiterbildung nicht in einem Arbeitsverhältnis stand und deshalb die

Beitragszeit nicht erfüllen konnte.

Nach der Rechtsprechung gilt als Ausbildung im

Sinne dieser Bestimmung jede systematische, auf der Grundlage eines

ordnungsgemässen, rechtlich oder zumindest faktisch anerkannten (üblichen)

Lehrgangs beruhende Vorbereitung auf eine künftige erwerbliche Tätigkeit (ARV 1996/1997

Nr. 5 S. 13 Erw. 2a mit Hinweis). Zudem muss die Ausbildung, Umschulung oder

Weiterbildung genügend überprüfbar sein (ARV 1990 Nr. 2 S. 23 Erw. 2b mit

Hinweisen).

2.

- Vorliegend steht zu Recht

unbestrittenermassen fest, dass der Beschwerdeführer innerhalb der Ramnefrist

die minimale Beitragsziet von sechs Monaten nicht erfüllt.

Ist es für ihn in seiner wirtschaflich

schwierigen Situation auch schwer verständlich, so ist doch

versicherungsrechtlich nicht von Relevanz, dass er vor dem Beginn der Frist

während Jahren Beiträge geleistet hatte. Zu prüfen bleibt einzig, ob er wegen

seines Selbstudiums, während mehr als 12 Monaten eine Befreiung von der

Erfüllung der Beitragszeit geltend machen kann.

Wie bereits die Vorinstanz richtig festgestellt

hat, ist dies nicht möglich, weil das eingeständige Aneignen von Wissen und

Erfahrung nicht als ordnungsgemässer, rechtlich oder zumindest faktisch

anerkannter Lehrgang zur Vorbereitung auf eine künftige erwerbliche Tätigkeit

bezeichnet werden kann. Darüberhinaus ist ein solches Lernen in seiner

zeitlichen Beanspruchung auch nicht genügend überprüfbar. Daran vermag die

Bereitschaft, sich mittels Examen einer inhaltlichen Kontrolle zu unterziehen,

nichts zu ändern."

L’Alta Corte, pronunciandosi in merito a un caso ticinese, con

sentenza del 22 febbraio 2006, nella causa K., C 224/04, ha confermato il

giudizio del TCA che aveva respinto il ricorso inoltrato da un’assicurata

contro una decisione su opposizione di una Cassa con cui le era stato negato il

diritto alle indennità di disoccupazione, poiché non aveva compiuto il periodo

di contribuzione, né poteva essere esonerata dall’adempimento dello stesso.

La nostra

Massima Istanza ha segnatamente rilevato:

"

(…)

2.

Nell’evenienza concreta,

l'interessata si è iscritta al collocamento facendo richiesta di indennità di

disoccupazione a far tempo dal 3 novembre 2003. Il termine quadro in esame si

estende pertanto la periodo dal 3 novembre 2001 al 2 novembre 2003.

Come risulta, in

particolare, dalle dichiarazioni rese dalla ricorrente medesima in occasione

della compilazione del formulario di richiesta delle prestazioni in lite, essa,

durante tale termine quadro, ha svolto attività lavorativa presso la Oficina de

Turismo di B. (S.) dal 31 maggio al 31 agosto 2002, presso la Schweizer

Skischule di S. dal 20 dicembre 2002 al 21 aprile 2003 e presso la Snow-sports

School M. in A. dal 28 giugno al 21 settembre 2003. Ora, alla luce di questi

dati si deve concludere, con i primi giudici, che l'interessata non ha

adempiuto l'onere contributivo minimo secondo l'art. 13 cpv. 1 LADI nei due

anni precedenti la domanda. Pure a ragione la Corte cantonale ha poi ritenuto

che l'insorgente non poteva nemmeno beneficiare di un motivo di esenzione ai

sensi dell'art. 14 cpv. 1 lett. a LADI. Infatti, pur tenendo conto del fatto

che tra il 3 settembre 2001 e l'11 aprile 2002 l'insorgente ha frequentato il

quinto ed ultimo semestre alla Scuola superiore alberghiera e del turismo di

B., concluso con il conseguimento del diploma di operatrice di turismo, e anche

ammettendo che il corso intensivo di spagnolo seguito dal 6 al 31 maggio 2002

ed il successivo periodo di pratica assolto dal 31 maggio al 31 agosto 2002

presso la Oficina de turismo di B. configurassero una formazione nel senso

della predetta norma, l'interessata - che a S. e in A. ha lavorato quale

maestra di sci - non ha superato complessivamente il limite di 12 mesi, durante

i quali non sarebbe stata vincolata da un rapporto di lavoro per motivi di

formazione. La valutazione della precedente istanza merita infine di essere

condivisa anche nella misura in cui essa autorità ha stabilito che l'assicurata

non poteva neppure prevalersi del motivo di esenzione di cui all'art. 14 cpv. 3

LADI. Il soggiorno di quest'ultima in A. non è infatti durato oltre un

anno." (STFA del 22 febbraio 2006 nella causa K., C 224/04, consid. 2)

In

un'altra sentenza del 9 maggio 2006 nella causa V., C 241/04, attinente a un

caso ticinese relativo a un assicurato che quale motivo di esonero

dall’adempimento del periodo minimo di contribuzione ha invocato, oltre a un

periodo di studi presso un’università in __________ fino all’ottenimento del

diploma e a due soggiorni all’estero, lo svolgimento dell’attività di ricerca

concernente la stesura di un progetto di dottorato, il TFA ha in particolare

osservato:

"

(…)

Il nuovo motivo di esenzione dall’adempimento del

periodo contributivo addotto dall’interessato in sede federale, e meglio lo

svolgimento dell’attività di ricerca relativa alla stesura di un progetto di

dottorato, non modifica l’esito del gravame. Il lavoro di ricerca in esame non

può infatti essere assunto quale formazione ai sensi della giurisprudenza di

questa Corte, la quale ha già avuto modo di statuire che uno studio

autodidattico in relazione con un proprio progetto di ricerca non è

sufficientemente controllabile e non rientra perciò nella fattispecie giuridica

giustificante l’esenzione dall’adempimento del periodo di contribuzione (DLA

1990.

no. 2 pag. 21)." (STFA del 9 maggio 2006 nella causa V., C 241/04,

consid. 5)

In una sentenza del 10

luglio 2006 nella causa R., C 319/05, a proposito di un corso di

perfezionamento in Inghilterra, il TFA ha sottolineato che:

"

Richtig wiedergegeben ist auch die

Rechtsprechung zum Begriff der

Ausbildung und dem Erfordernis der

Überprüfbarkeit (namentlich ARV 2000 Nr. 28 S. 146 Erw. 1b mit Hinweisen).

Beizufügen bleibt, dass zwischen der Nichterfüllung der Beitragszeit und dem

gesetzlich umschriebenen Hinderungsgrund ein Kausalzusammenhang bestehen muss (BGE 130 V 231 f. Erw. 1.2.3; ARV 2005 Nr. 10 S. 133 Erw. 2.1 [Urteil B. vom 4.

Oktober 2004, C 139/04] und Nr. 18 S. 208 f. Erw. 2.2 [Urteil M. vom 8. Juli

2004, C 311/02], je mit Hinweisen).

3.

Gemäss der übereinstimmenden und nach Lage der

Akten zutreffenden Auffassung der Parteien genügt das absolvierte

Nachdiplomstudium an der University X.________ sowohl qualitativ als auch

hinsichtlich der Überprüfbarkeit den Anforderungen an eine als Hinderungsgrund

für die Erfüllung der Beitragszeit in Frage kommende Ausbildung.

Unbestrittenermassen ist auch das Erfordernis des mindestens zehnjährigen

Wohnsitzes in der Schweiz erfüllt.

Uneinigkeit besteht in der Beantwortung der

Frage, ob die Ausbildung die Versicherte tatsächlich während mehr als zwölf

Monaten an der Erfüllung der Beitragszeit gehindert hat."

Nella

sentenza pubblicata in DLA 2000 pag. 144 seg. il TFA ha stabilito che la

correzione di lavori di diploma o la ripetizione di esami contano come periodo

di formazione se l'assicurato dedica un'ampia parte del suo tempo a tali

lavori, che devono essere sufficientemente controllabili e distogliere

l'assicurato dall'adempimento delle prescrizioni di controllo ed ha in

particolare rilevato:

"

c) Auf Grund der Bestätigung der Schule dauerte

das Nachdipoomstudium bei erfolgreichem Abschluss weniger als ein Jahr. Der Beitragsbefreiungsgrund wäre daher höchstens

gegeben, wenn die Nachbesserung der Diplomarbeit ebenfalls noch zur Ausbildung

zählt. Diese Frage verneinte die Vorinstanz, «da dadurch die Aus­bildungsdauer

allzu sehr vom Betroffenen beeinflusst werden könnte». Die Nachbesserung könne

aus diesem Grund nicht zur effektiven Ausbildungszeit gerechnet werden. Die

Aussage der Vorinstanz ist in dieser Form zu absolut. Nachbesserungen von Di­plomarbeiten

oder Wiederholungen von Prüfungen zählen ebenfalls grundsätzlich zur

Ausbildungsdauer. Vorausgesetzt ist aber, dass die entsprechenden

Vorbereitungen und Arbeiten zeitlich intensiv sind und den Versicherten von der

Erfüllung der Kontrollvorschriften abhalten sowie, dass diese zusätzliche Zeit

- wie die Ausbildung selbst - genügend überprüfbar ist (vgl. zu letzterem

Erfordernis ARV 1990 Nr. 2 S. 23 Erw. 2b; BGE 108 V 103; Nussbaumer, a.a.O.,

S. 78 Rz 196). Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass eine Teilzeit­beschäftigung

mit Bezug auf die Erfüllung der Beitragszeit einci­Vollzeitbeschäftigung

gleichgestellt ist (Art. 11 Abs. 4 erster Satz AVIV), so dass die erforderliche

Kausalität für das Fehlen einer bei­tragspflichtigen Beschäftigung zudem nur

vorliegt, wenn es dem Be­schwerdeführer wegen den Nachbesserungsarueiten auch

nicht möglich und zumutbar gewesen ist, während dieser Zeitspanne ein

Teilzeitarbeitsverhältnis einzugehen (vgl. BGE 121 V 343 Erw. 5h; SVR 1999 ALV

Nr. 7 S. 20 Erw. 2c, 1998 ALV Nr. 15 S. 43 Erw. 3b/aa; ARV 1995 Nr. 29 S. 167

Erw. 3b/aa)."

2.5

Circa

la necessità di un nesso causale tra l'inadempimento del periodo di

contribuzione e il motivo d'esonero, in un'altra decisione del

17.

novembre 2003 nelle causa E. e G., C 234/02 e 235/02, nel caso di due

assicurati che, visti gli impegni di studio ("medizinische-therapeutische

Grundausbildung" presso una ditta e "zusätzlichen

Weiterbildungen"), chiedevano di essere esonerati dal periodo di

contribuzione, la nostra Massima Istanza ha, tra l'altro, sviluppato le

seguenti considerazioni:

"

(…)

4.3

Aus den Stundenplänen der Beschwerdeführer

geht hervor, dass sie morgens am Montag und Samstag jeweils um 09.00 Uhr und an

den übrigen Tagen jeweils um 10.00 Uhr zu lernen begannen. Am Nachmittag

lernten sie nach einer zweistündigen Mittagspause (12.00 bis 14.00 Uhr) jeweils

bis 17.00 Uhr (Ausnahmen: Schulbesuch montags von 13.00 bis 22.30 Uhr und

jeweils dienstags von 11.30 bis 13.30 Uhr und 17.00 bis 19.00 Uhr). Der Sonntag

war ihr freier Tag. Aus diesen Stundenplänen ergibt sich, dass sie im ersten

Semester im Durchschnitt je ca. 36,5 Wochenstunden für den Schulbesuch, den

Sprachkurs und das Lernen aufwendeten. Im zweiten Semester (Beginn am 27.

August 2001) kam die Vorlesung mit zwei Wochenstunden hinzu, was einen

Wochenaufwand von 38,5 Stunden ergibt.

Im Vergleich mit der betriebsüblichen

wöchentlichen Arbeitszeit von 41,7 Stunden im Jahre 2001 (Die Volkswirtschaft,

Heft 10/2003, S. 98 Tabelle B9.2) hatten die Beschwerdeführer mithin pro Woche

eine disponible Zeit von fünf Stunden im ersten und von drei Stunden im zweiten

Semester, um einer beitragspflichtigen Arbeit nachzugehen. Zudem hätten sie die

Möglichkeit gehabt, anstatt der Kurse, die sie regelmässig zwei bis drei

Stunden pro Woche offenbar als Selbstständigerwerbende erteilten (ansonsten

wären sie als Beitragszeit anzurechnen), eine beitragspflichtige Beschäftigung

auszuüben. Um nötigenfalls einen zusammenhängenden mehrstündigen Freiraum für

eine solche Arbeit zu schaffen, wäre es den Beschwerdeführern angesichts der

relativ kurzen und überblickbaren Dauer der Ausbildung möglich und zumutbar

gewesen, die Lernzeiten auch auf die Abende und den Sonntag zu verschieben.

Nach dem Gesagten fehlt es an der erforderlichen Kausalität zwischen der Nichterfüllung

der Beitragszeit und der Ausbildung, da eine Arbeit von wenigen Stunden pro

Woche eine genügende Beitragszeit bildet (SVR 1999 ALV Nr. 7 S. 20 Erw. 2c).

(…)" (cfr. STFA del 17 novembre 2003 nelle

cause E. e C., C 234/02 e C 235/02)

In merito

al rapporto tra l'art. 13 e l'art. 14 LADI, in una sentenza pubblicata in DLA

2004.

N. 26 pag. 269 segg., il TFA ha ribadito la sussidiarietà delle regole

circa l'esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione secondo l'art.

14.

LADI rispetto al periodo minimo di contribuzione secondo l'art. 13 LADI.

L'Alta

Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:

"

(…)

3.2

Der Gesetzgeber geht deswegen von einem

überjährigen Befreiungstatbestand nach Art. 14 AVIG - im Extremfall: von 12

Monaten und 1 Tag - aus, weil der Versicherte bei kürzerer (12monatiger oder

unterjähriger) Dauer des Befreiungstatbestandes die Möglichkeit hat, sich durch

bezahlte unselbstständige Erwerbstätigkeit das Mindestbeitragsjahr nach Art. 13

Abs. 1 AVIG zu sichern. Entgegen der Auffassung des kantonalen Gerichts hat

diese Überlegung nach wie vor Gültigkeit, weil bei unterjährigen

Befreiungstatbeständen auch unter der Herrschaft des seit 1. Januar 1998

geltenden zweiten Satzes von Art. 13 Abs. 1 AVIG in der zweijährigen

Rahmenfrist Raum für den geforderten Beitragsnachweis verbleibt. Wie das seco

in seiner Vernehmlassung zutreffend bemerkt, hat der Gesetzgeber anlässlich der

Neufassung von Art. 13 Abs. 1 AVIG auf den 1. Juli 2003 am bisherigen Konzept

(Trennung von Art. 13 und Art. 14 AVIG) festgehalten, und dies obgleich er die

12monatige Mindestbeitragszeit nun zum allgemeinen (nicht erst bei einer

zweiten Rahmenfrist) zu beachtenden Anspruchserfordernis gemacht hat. Wenn aber

der Gesetzgeber im Rahmen einer Revision, in Kenntnis einer zur alten Regelung

ergangenen Rechtsprechung, an einer bestimmten Konzeption festhält - hier der

Subsidiarität der Befreiungstatbestandsregelung nach Art. 14 AVIG im Vergleich

zur Mindestbeitragszeit nach Art. 13 AVIG -, geht es nicht an, unter dem alten Recht

(hier die bis 30. Juni 2003 gültig gewesenen Normen) eine neue Praxis zu

begründen, welche der bestätigten legislatorischen Regelungsabsicht

zuwiderliefe (vgl. BGE 126 V 466 f. Erw. 3a-c zum erneuten Bestehen der

Karenzzeit als Voraussetzung für den Anspruch auf Ergänzungsleistungen). Die

Verfügung der Arbeitslosenkasse vom 3. Dezember 2002 ist nach dem Gesagten

rechtens.

(…)" (cfr. DLA 2004 N. 26, consid. 3.2.,

pag. 270-271)

Contestualmente

il TFA ha pure confermato che non è possibile cumulare periodi di contribuzione

con periodi di esonero:

"

(…)

Ebenfalls zutreffend ist, dass eine Kumulation

von Beitragszeiten mit Befreiungszeiten nicht zulässig ist (BGE 121 V 342 unten

f.; ARV 1995 Nr. 29 S. 167 Erw. 3b/aa). (…)"

(cfr. DLA 2004 N. 26, consid. 1, pag. 270)

2.6

Il TCA è

chiamato a stabilire se, nel periodo dal 2 novembre 2002 al 1° novembre 2004, RI

1.

può fare valere un periodo di formazione o di perfezionamento di almeno 12

mesi che gli ha impedito di esercitare un'attività lucrativa.

L'amministrazione

lo nega sostenendo che l'assicurato si è dedicato a un progetto di ricerca individuale,

per cui non sarebbero dati i presupposti fissati dalla giurisprudenza federale

per concedere l'esonero.

Il patrocinatore

del ricorrente sostiene invece che si è trattato di un periodo di

perfezionamento che egli ha permesso di accedere all'insegnamento

universitario.

Il TCA

rileva innanzitutto che l'assicurato possiede un elevato livello di formazione

ed è autore di numerose pubblicazioni. Queste circostanze sono state così

riassunte dal suo patrocinatore:

"

Egli è __________, più esattamente titolare di

due dottorati in questa materia, l'uno dell'__________ di __________,

conseguito nel 1988, l'altro della __________, ottenuto nel 2002 con il massimo

dei voti. Egli è autore di cinque volumi nei quali ha raccolto i risultati

delle proprie ricerche. Detti volumi sono stati pubblicati presso case editrici

prestigiose, quali __________, a __________, e __________, a __________. Il

dott. RI 1 ha peraltro pubblicato una trentina di articoli in alcune tra le

migliori riviste specialistiche ("__________", __________, "__________",

__________ - __________, "__________", __________, "__________",

__________, "__________", __________, ecc.). Egli è stato inoltre

docente incaricato presso il __________ di __________. Per tutte queste ragioni

gli è stata conferita l'abilitazione all'insegnamento universitario dal __________

(sezione 17)." (Doc. 2)

Dagli

atti dell'incarto risulta poi che la Sezione del lavoro il 6 ottobre 2005 ha

posto i seguenti quesiti al __________ (__________):

"

1.

confermate che il vostro fondo ha versato al

signor RI 1 un

sussidio di ricerca per

il periodo dal 1° aprile 2002 al 1° novembre 2004?

2.

con quale scopo avete versato al signor RI 1

tale sussidio?

3.

quale era lo scopo esatto della ricerca

effettuata dal signor RI 1?

4.

la ricerca svolta può essere considerata un perfezionamento

professionale?" (Doc. 15)

Il 18

ottobre 2005 __________ ha così risposto:

"

Wir beziehen uns auf Ihren Brief vom 6. Oktober

2005.

und können ihnen wie folgt antwor­ten:

1.

Hiermit

bestätigen wir, dass der __________ Herrn RI 1 für das Forschungsprojekt "__________"

für die Zeit vom 01.05.2002 - 31.10.2004 (30 Monate) total

CHF 237500.-- als persönlichen Beitrag an den Lebensunterhalt zugesprochen hat

(cf. Bei­lagen 1 und 2).

2.

Ein

Beitrag an den Lebensunterhalt dient der Bezahlung der Lebenshaltungskosten.

Gemäss Art. 6 der "Weisungen für die Verwendung von Beiträgen"

(Beilage 3) gelten Beitragsempfänger von Beiträgen an den Lebensunterhalt als

selbständig Erwerbstäti­ge.

3.

Wissenschaftliche

Forschungsarbeiten zum Projektthema, über deren Stand mittels

wissenschaftlichen Zwischen- und Schlussberichten rapportiert wurde und die in

ge­eigneter Form publiziert werden.

4.

Ob

sich Herr RI 1 mit diesen Forschungsarbeiten habilitieren wollte oder konnte,

entzieht sich den Kenntnissen des __________." (Doc. 13)

Il 19 dicembre 2005 la

Sezione del lavoro ha nuovamente interpellato il __________ ed ha posto la seguente

domanda:

" Nel

periodo dal 1. aprile 2002 al 1. novembre 2004 il signor RI 1 ha beneficiato di

un sussidio dal __________ (__________). Ora, questo sussidio è stato concesso

per quale preciso scopo? In particolare, è stato concesso allo scopo di permettere

al signor RI 1 un perfezionamento professionale oppure a puro scopo di ricerca?

(p.f. dettagliare accuratamente la risposta).

In allegato le trasmettiamo il nostro scritto 6 ottobre 2005 al __________

e la relativa risposta 18 ottobre 2005 del signor __________ (con

annessi)." (Doc. 8)

Il Dr. __________ ha così

risposto il 23 dicembre 2005:

"

Der persönliche Beitrag an den Lebensunterhalt

von Herrn RI 1 hatte, wie auch dem Brief von Herrn __________ vom 18. Oktober

2005.

zu entnehmen ist, den Zweck, eine wissenschaftliche Forschungsarbeit

durchzuführen. Er diente also nicht einer beruflichen Weiter oder Fortbildung

("perfezionamento professionale")." (Doc. 7)

Al riguardo il

patrocinatore dell'assicurato ha formulato le seguenti osservazioni:

" 1. Le

asserzioni del Signor __________ (il quale, sia detto per inciso, non

è affatto responsabile presso il __________

del settore specifico in cui opera il mio assistito) esprime un punto di vista

del tutto pretestuoso e controvertibile, in quanto egli omette di affrontare la

vera questione in giuoco, ossia l'abilitazione all'insegnamento universitario.

Difatti, gli stessi regolamenti del __________ - certo più oggettivi del parere

di qualsivoglia persona che vi lavora - smentiscono le affermazioni del suddetto

__________. Basti citare, in proposito, il "__________", capitolo 1, articolo 4, menzionato nella sentenza del TCA : "Par encouragement de personnes, il est entendu

les subsides versés individuellement à des chercheurs en vue de leur carrière

scientifique. Des bourses de formation et de perfectionnement, ainsi que des

programmes spécifiques d'encouragement du corps intermédiaire académique

constituent de telles formes d'encouragement.»

2.

Orbene, il caso riguardante il mio patrocinato rientra

perfettamente

in questo quadro normativo e ne rispetta

anzi ciascun parametro. In effetti, ciò che è in questione nella fattispecie è

a non averne dubbio una carriera scientifica (o universitaria come dir si

voglia), il cui presupposto fondamentale risiede in una formazione il più

completa possibile, o in un alto grado di perfezionamento professionale. Ed è

pure del tutto lampante, per chi conosca gli ingranaggi di questo mondo un po'

particolare, che la partita si gioca in un primo tempo a livello del corpo

accademico intermedio, che corrisponde istituzionalmente alla fascia dei

ricercatori.

3.

Grazie al sussidio in questione, il dott. RI 1 ha potuto dunque

proseguire e perfezionare all'estero il

proprio iter formativo, in vista di una "carriera scientifica", come

recita il testo del __________. Più esattamente, gli è stato possibile

conseguire l'abilitazione all'insegnamento universitario, tappa fondamentale e

obbligata in tale percorso. Si noti che il Prof. Dr. __________, membro del __________

e primo responsabile per il settore __________, è assolutamente al corrente di

tutto questo ed ha sempre mostrato il massimo interesse e grande stima per il

lavoro svolto dal dott. RI 1, come risulta tra l'altro da una Sua recente

missiva che accludo alla presente.

4.

Notisi da ultimo che nel calcolo dell'imponibile relativo

all'imposta

cantonale e federale diretta 2004 appare

a chiare lettere 14 rubrica «spese di perfezionamento», come si evince

dall'annessa documentazione." (Doc. 4)

Istruendo la causa il TCA

ha potuto appurare che l'assicurato, nel periodo in questione, ha seguito dei

corsi di perfezionamento presso il __________ (cfr. Doc. C1), la cui durata è

stata quantificata dal suo patrocinatore in "cinque semestri universitari

a ragione di sei ore settimanali" (cfr. Doc. XIX).

Questo Tribunale ha pure

appreso che, durante l'anno accademico 2006-2007, l'assicurato insegna __________

presso l'__________ di __________ 8 (cfr. Doc. XV).

Chiamato ora a

pronunciarsi il TCA constata che se è vero che la giurisprudenza federale

interpreta abbastanza largamente la nozione di perfezionamento (cfr. consid.

2.

) è altrettanto vero che la stessa giurisprudenza esige, per ammettere

l'esonero dal periodo di contribuzione, che l'assicurato segua una formazione

sufficientemente controllabile (cfr. al riguardo la sentenza del 9 maggio 2006

nella causa V., C 241/04 relativa alla stesura di un progetto di dottorato).

Ora, nel caso concreto, la

ricerca dell'assicurato sul tema "__________", che si è svolta

sull'arco di 30 mesi (cfr. gli allegati al Doc. 13), non è sufficientemente

controllabile quanto al tempo di lavoro giornaliero che ha necessitato.

Essa non è dunque atta a

permettere l'esonero del periodo di contribuzione. La stessa conclusione si impone

pure per il corso di perfezionamento frequentato dall'assicurato, il quale

visto il ridotto numero di ore settimanali (sei, cfr. consid. 1.7) non era di

intensità tale di impedirgli di assumere un'attività lucrativa.

Quanto al fatto che il

ricorrente abbia trovato un posto di lavoro a partire dal mese di ottobre 2006,

il TCA si limita a constatare che ciò è avvenuto due anni dopo la conclusione

del periodo per il quale è fatto valere un motivo di esonero.

Inoltre dagli atti

dell'incarto risulta che l'assicurato era già iscritto per la funzione di

"__________" nel marzo 2003 (Doc. B 1.1), rispettivamente nel marzo

2004.

(cfr. Doc. B 1.2), quando la ricerca citata era ancora in corso.

La ricerca non gli avrebbe

dunque impedito di esercitare un'attività lucrativa ciò che è peraltro

perfettamente comprensibile visto l'elevato livello di formazione di cui il

ricorrente disponeva.

Alla luce di quanto appena

esposto la decisione su opposizione impugnata deve essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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