38.2006.31
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11 maggio 2006Italiano17 min
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Numero d'incarto:
38.2006.31
Data decisione, Autorità:
11.05.2006, TCA
Titolo:
Il ricorso interposto dal datore di lavoro contro l'annullamento di una sospensione inflitta a un assicurato per essere disoccupato per colpa propria è irricevibile.Difetta la legittimazione ricorsuale. E' irricevibile anche perché il provvedimento impugnato non è una decisione su opposizione.
ASSENZA DI OPPOSIZIONE
IRRICEVIBILITÀ
LEGITTIMAZIONE RICORSUALE
RICORSO
SANZIONE
art. 29 cpv. 1 LADI
art. 30 cpv. 1 let. a LADI
art. 52 LPGA
art. 56 cpv. 1 LPGA
art. 59 LPGA
art. 44 let. a OADI
art. 103 let. a OG
Raccomandata
Incarto n.
38.2006.31
DC/sc
Lugano
11 maggio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 10 aprile 2006 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 5 aprile
2006 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
in relazione al caso: PI 1
rappr.
da: RA 2
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 5 aprile 2006 la Cassa CO 1 ha annullato una
sanzione (31 giorni di sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione)
precedentemente inflitta a PI 1, argomentando:
"
(...)
Nel suo caso la società RI 1 il 30 marzo 2005 ha
disdetto il rapporto di lavoro in quanto si è rotto il rapporto di fiducia.
A seguito della sentenza del 27 marzo 2006 della
Pretura di __________ __________, la cassa annulla la decisione numero __________."
(Doc. D1)
1.2. Contro
questa decisione la RI 1 ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA nel
quale il suo patrocinatore chiede l'annullamento della decisione su opposizione
e, in via cautelare, la sospensione della procedura, argomentando:
"
(...)
A seguito del licenziamento in tronco di PI 1 da
parte della ricorrente, la Cassa ha sospeso il diritto all'indennità di
disoccupazione per colpa propria per durata di 31 giorni.
(...)
Con sentenza del 27/29 marzo 2006, il Segretario
assessore della Pretura di __________ (doc. A), ha parzialmente accolto
l'istanza di PI 1 e condannato la ricorrente a versare a quest'ultimo l'importo
di CHF 15'991.80, ritenendo che non erano dati i presupposti per un
licenziamento in tronco.
(...)
Contro detta decisione, la ricorrente si è
appellata alla II. Camera civile del Tribunale d'appello con atto 7 aprile 2006
(doc. B), i cui considerandi e il petitum si danno qui siccome integralmente
riprodotti.
(...)
Con lettera 6 aprile 2006 (doc. C), la Cassa ha
inviato al legale sottoscritto copia della decisione oggetto del presente
ricorso, con la quale viene revocata la sospensione di 31 giorni.
(...)
A titolo prudenziale, indipendentemente dalla
questione a sapere se la ricorrente ha la legittimazione attiva, viene
presentato ricorso contro detta decisione. Questo per evitare che quest'ultima,
cresciuta in giudicato, abbia a pregiudicare gli interessi del comparente,
qualora il ricorso al Tribunale d'appello venisse accolto, così come la nuova
istanza presentata il 5 aprile 2006 dalla Cassa alla Pretura (doc. D) per il
pagamento dell'indennità di disoccupazione relativa ai trentuno giorni di
sospensione (CHF 11'085.25) venisse respinta.
(...)
In ogni caso, in attesa della decisione sul
ricorso alla II. CCA e dell'istanza, la procedura relativa al ricorso in esame
dovrebbe essere sospesa." (Doc. I)
Fatti
1.3. Il 13 aprile
2006 il patrocinatore dell'assicurata ha formulato le seguenti osservazioni:
"
(...)
1. non
sussiste la legittimità a ricorrere da parte di RI 1;
Considerandi
2.
l'intervento
di quest'ultima è in ogni caso infondato avendo la stessa adottato, con il
licenziamento in tronco di PI 1, un provvedimento totalmente sprovvisto di
giustificazioni. (...)"
(Doc. XXXbis)
1.4
Nella sua
risposta del 2 maggio 2006 la Cassa di disoccupazione si è così espressa:
"
(...)
Mediante ricorso il patrocinatore della ditta RI
1.
di __________ chiede l'annullamento della decisione no. __________ del 5
aprile 2006 in quanto contro la sentenza del 27 marzo 2006 emanata dal
segretario assessore della Pretura di __________, avv. __________, è stato
inoltrato ricorso alla 2a Camera civile del Tribunale d'Appello in data 7
aprile 2006.
In subordine si chiede la sospensione
dell'attuale procedura di ricorso all'esito del ricorso presso il Tribunale
d'Appello e dell'istanza 05.04.2006 della Cassa cantonale di assicurazione
contro la disoccupazione alla Pretura di __________.
Il ricorso è accoglibile nella misura in cui
chiede la sospensione della procedura.
In base alle
disposizioni legali:
➢ l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se è disoccupato
per colpa propria
(art. 30 cpv. 1 lett. a LADI);
➢ con il suo comportamento, in particolare con la violazione dei suoi
obblighi contrattuali di lavoro, ha fornito al datore di lavoro un motivo di
disdetta del rapporto di lavoro;
(art. 44 lett. a OADI);
➢ la sospensione del diritto all'indennità ha effetto dal primo giorno
dopo la cessazione del rapporto di lavoro, qualora la disoccupazione sia
imputabile all'assicurato o se egli non si è sufficientemente adoperato per
trovare un'occupazione adeguata prima della disoccupazione
(art. 45 cpv. 1 lett. a OADI);
➢ la durata della sospensione del diritto all'indennità è di:
a) 1 a 15 giorni, in caso di colpa lieve
b) 16 a 30 giorni, in caso di colpa
mediamente grave
c) 31 a 60 giorni, in caso di colpa grave
(art. 45 cpv. 2 OADI);
➢ la sospensione vale soltanto per i giorni in cui il disoccupato
soddisfa i presupposti per il diritto all'indennità. Il numero dei giorni di
sospensione è computato nel numero massimo di indennità giornaliere giusta
l'art. 27. La durata della sospensione è determinata in base alla gravità della
colpa e ammonta per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel
caso di cui al capoverso 1 lett. g a 25 giorni al massimo. L'esecuzione della
sospensione decade sei mesi dopo l'inizio del termine di sospensione.
(art. 30 cpv. 3 LADI).
* * * * *
* * *
La Cassa ha preso atto che in data 7 aprile 2006
la RI 1 ha interposto ricorso alla 2a Camera civile del Tribunale d'Appello
contro la sentenza del 27.03.2006 della Pretura di __________.
Allo stato tale sentenza non è quindi cresciuta
in giudicato.
La Cassa ha per contro, sulla scorta della citata
sentenza, deciso di annullare la decisione del 17.05.2005 non ritenendo più
giustificata una sospensione del diritto all'indennità di disoccupazione di 31
giorni.
Non conoscendo l'esito del ricorso alla 2° Camera
civile del Tribunale d'Appello appare evidentemente giustificata una
sospensione dell'attuale procedura di ricorso.
Si chiede pertanto a codesto lodevole Tribunale
di voler accogliere il ricorso nella misura in cui chiede la sospensione della
procedura fino all'esito definitivo del ricorso presso la 2° Camera civile del
Tribunale d'appello." (Doc. IV)
1.5
Il 5 maggio
2006.
il patrocinatore della ditta ha rilevato:
"
(...)
1.
Il ricorso, come è specificato al punto 5
dell'atto è stato presentato a titolo prudenziale.
2.
Il licenziamento è tutt'altro che "totalmente
sprovvisto di giustificazioni" e questo l'avv. RA 2 lo sa
perfettamente." (Doc. VIII)
1.6
Il 10 maggio
2006.
il rappresentante della Cassa ,al quale era stato chiesto di inviare al
TCA una copia dell’opposizione dell’assicurato alla decisione del 18 maggio
2005, si è così espresso:
"
In riferimento al colloquio telefonico
dell'8.05.2006 precisiamo quanto segue:
a) la
decisione su opposizione del 05.04.2006 (dec. no. __________) è stata adottata
non a seguito di una formale opposizione presentata dal signor PI 1 ma
piuttosto a seguito dell'esito della vertenza avviata dallo stesso contro l'ex
datore di lavoro davanti alla Pretura di __________;
b) si
osserva che la decisione del 18.05.2005 precisava che la sospensione del
diritto all'indennità per 31 giorni era stata adottata a titolo cautelativo,
con l'impegno della Cassa a rivederla qualora fossero subentrate delle novità
in merito alla rescissione del rapporto di lavoro;
c) la
sentenza del 27.03.2006, favorevole al signor PI 1 ha consentito l'annullamento
della sospensione notificata il 05.04.2006 ed è da noi stata trattata come se
fossimo stati in possesso di un'opposizione.
Abbiamo preso atto del disguido intervenuto a
seguito della mancata crescita in giudicato della sentenza della Pretura di __________
del 27.03.2006. I tempi ravvicinati nei quali tali avvenimenti si sono
succeduti hanno impedito che la nostra decisione del 05.04.2006 diventasse
operativa." (Doc. X)
in
diritto
2.1
La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I
707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio
2002.
nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
2.2
L'art. 56 cpv. 1 LPGA prevede che le decisione su opposizione e
quelle contro cui un'opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante
ricorso.
Competente
è il tribunale delle assicurazioni del Cantone dove l'assicurato o il terzo è
domiciliato nel momento in cui interpone ricorso (art. 58 cpv. 1 LPGA).
L'art. 59
LPGA stabilisce che ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione
o dalla decisione su opposizione e ha un interesse degno di protezione al suo
annullamento o alla sua modificazione.
La
legittimazione ricorsuale prevista dall'art. 59 LPGA corrisponde a quella di
cui all'art. 103 lett. a OG (cfr. U. Kieser, op. cit., N. 2 ad art. 59),
secondo il quale ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione
impugnata ed ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla
modificazione della stessa, di modo che è applicabile la giurisprudenza resa a
proposito di quest'ultima disposizione.
La
giurisprudenza considera degno di protezione ai sensi dell'art. 103 lett. a OG,
ogni interesse pratico o giuridico a domandare la modificazione o
l'annullamento della decisione impugnata che può fare valere una persona
toccata da quest'ultima. L'interesse degno di protezione consiste pertanto
nell'utilità pratica che l'accoglimento dell'impugnativa procurerebbe al
ricorrente o, in altri termini, nel fatto di evitare un pregiudizio economico,
ideale, materiale o di altra natura che la decisione impugnata gli cagionerebbe
(cfr. DTF 130 V 196, consid. 3 e riferimenti ivi citati).
L'interesse
deve essere diretto e concreto. In particolare, la persona deve trovarsi in un
rapporto sufficientemente stretto con la decisione; ciò non è il caso di colui
che è toccato soltanto in modo indiretto o mediato.
Questo
presupposto assume un particolare significato quando la decisione non viene
impugnata dal suo destinatario in senso materiale, ma da un terzo (DTF 130 V
560, consid. 3.3).
2.3
In una
sentenza pubblicata in SVR 2005 ALV Nr. 5 il TFA ha stabilito che nell'ambito dell'assicurazione contro la disoccupazione il diritto di fare valere le indennità di
disoccupazione appartiene esclusivamente alla persona assicurata. Perciò,
un'autorità di aiuto sociale, o terzi, non
sono legittimati ad impugnare una
decisione su opposizione della cassa di disoccupazione.
Al
riguardo l'alta Corte ha in particolare rilevato:
"
Besondere Bedeutung kommt dem
Legitimationserfordernis zu, wenn nicht der Verfügungsadressat im materiellen
Sinn, sondern ein Dritter (Drittbeschwerdeführer) den Entscheid anficht (BGE 127
V 82 E. 3 a/aa mit Hinweisen).
Hier haben die Legitimationsanforderungen die
Funktion, die Popularbeschwerde auszuschliessen, weshalb bei der Bejahung der
Beschwerdelegitimation von Drittbeschwerdeführern Zurückhaltung geboten ist.
Erforderlich ist ein spezifisches Rechtsschutzinteresse, welches nur bejaht
wird, wenn der Dritte ein unmittelbares und konkretes Interesse an der
Aufhebung oder Änderung der Verfügung (BGE 114 V 97 E.3b; AHI 1995 S.95 E.3 a
in fine) oder eine spezifische, besonders nahe Beziehung zur Streitsache für
sich in Anspruch nehmen kann (ARV 1999 Nr. 14 S. 77 E. 1 b mit Hinweisen). Das
allgemeine Interesse an der richtigen Auslegung und Durchsetzung des
Bundesrechts genügt nicht (BGB 127 V 83 E. 3 a/bb).
(...)
Das Recht zur Geltendmachung der
Arbeitslosenentschädigung stehe ausschliesslich der versicherten Person zu
(Art. 20 Abs. 1 AVIG in Verbindung mit Art. 29 Abs. 1 und 2 AVIV). Fehle in
diesem Versicherungszweig eine gesetzliche Regelung, wonach
unterstützungspflichtige Behörden oder Dritte zur Anmeldung aus eigenem Recht
berechtigt seien, könne ihnen im Anfechtungsstreit auch kein schutzwürdiges
Interesse an der Gewährung der Arbeitslosenentschädigung zuerkannt
werden."
2.4
Nella
presente fattispecie la Cassa di disoccupazione ha versato a PI 1 le indennità
di disoccupazione sulla base dell'art. 29 cpv. 1 LADI ("Se sussistono
dubbi giustificati circa l'esistenza, per il periodo della perdita di lavoro,
di pretese dell'assicurato, nei confronti del suo ultimo datore di lavoro riguardanti
il salario o il risarcimento ai sensi dell'articolo 11 capoverso 3, oppure
circa il soddisfacimento di tali pretese, la cassa versa comunque l'indennità
di disoccupazione")
Il 17 maggio 2005
l'amministrazione ha informato la RI 1 di essere surrogata all'assicurato nella
sue pretese salariali fino a concorrenza dell'indennità di disoccupazione che è
stata elargita (Cfr. Doc. 36).
Il 18 maggio 2005 la Cassa ha
sospeso l’assicurato per 31 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione
sulla base degli art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e 44 lett. a OADI, argomentando:
" (...)
Nel suo caso la società RI 1 il 20 marzo 2005 ha disdetto il
rapporto di lavoro con effetto immediato in quanto si è rotto il rapporto di fiducia.
Visto quanto sopra, e tenuto parzialmente in considerazione delle
sue osservazioni la Cassa ritiene di applicare una penalità cautelativa ridotta
al minimo di una colpa grave.
Nel caso in cui dovesse continuare con la rivendicazione e
dovessero subentrare delle novità in merito alla rescissione del contratto di
lavoro a suo favore, la Cassa provvederà a rivedere la presente
decisione." (Doc. 45)
Il 5 aprile 2006 la Cassa ha
annullato la sanzione inflitta all’assicurato, rilevando:
" (...)
Nel suo caso la società RI 1 il 30 marzo 2005 ha disdetto il
rapporto di lavoro in quanto si è rotto il rapporto di fiducia.
A seguito della sentenza del 27 marzo 2006 della Pretura di __________,
la cassa annulla la decisione numero __________." (Doc. 44)
Il TCA, chiamato ora a
pronunciarsi, ritiene che il datore di lavoro non ha un interesse degno di
protezione all'annullamento di questa decisione. infatti, come già stabilito
dal TFA, il diritto di beneficiare dell’indennità di disoccupazione e quindi
anche quello di non subire delle penalizzazioni spetta esclusivamente alla
persona assicurata (cfr. consid. 2.3).
A differenza delle
indennità per lavoro ridotto e per intemperie (cfr. DTF 111V 389 ) , in materia
di indennità di disoccupazione il datore di lavoro non ha, in questo contesto,
nessun interesse finanziario da fare valere.
In particolare, nel caso
concreto, qualora il giudice civile dovesse ritenere che il licenziamento con
effetto immediato dell’assicurato era giustificato, sarà esclusivamente la
cassa di disoccupazione a registrare eventualmente una perdita finanziaria per
avere versato le indennità di disoccupazione sulla base dell’art. 29 LADI ed
avere successivamente annullato la sospensione di 31 giorni dal diritto
all’indennità di disoccupazione.
Il datore di lavoro,
contro il quale il dipendente ha fatto valere solo un risarcimento pari al 20%
non pagato dall’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. il consid. 7 della
sentenza del Segretario assessore della Pretura di __________ del 27 marzo
2006, doc. A: "In applicazione dell'art. 337c cpv. 1 CO l'istante ha
quindi diritto a quanto avrebbe percepito se si fosse trattato di una disdetta
ordinaria. L'ultimo contratto in vigore tra le parti prevedeva un termine di
disdetta di sei mesi (cfr. doc. D). L'istante vanta quindi un diritto al salario
fino al 30 settembre 2005. Piatesi ha limitato la propria richiesta al 20% del
salario, ritenuto come il restante 80% gli sarebbe stato versato dalla cassa
disoccupazione. La convenuta non ha contestato nel merito questo calcolo, così
che il medesimo deve essere ritenuto corretto. D'altra parte i dati indicati da
PI 1 corrispondono a quanto esposto nel conteggio di salario doc. M. A fronte
di un salario mensile lordo pari a fr. 10'140.--, il 20% corrisponde a fr.
2'028.-- lordi; per sei mensilità la pretesa assomma a fr. 12'168.--
lordi."), non è invece minimamente toccato da questa situazione.
Il ricorso della RI 1 è
pertanto irricevibile.
A proposito della
decisione della Cassa di annullare la sospensione di 31 giorni il TCA si limita
a ricordare che per costante giurisprudenza federale una sospensione fondata
sugli art. 30 cpv.1 lett.a LADI e 44 lett.a OADI entra in considerazione non
solo quando il dipendente viene licenziato per un motivo grave,
atto a giustificare lo scioglimento del rapporto di lavoro con effetto
immediato (cfr. art. 337 e 346 cpv. 2 CO); cfr. STFA del 14 aprile 2005 nella
causa M., C 48/04; STFA del 13 novembre 2003 nella causa M., C 120/03, consid.
2.
) ma anche in presenza di una colpa non necessariamente di natura
professionale e soltanto attinente al comportamento generale o al carattere
dell'assicurato, purché abbia costituito per il datore di lavoro il motivo
della disdetta del rapporto di lavoro (cfr. Holzer, Kommentar zum BG über die Arbeitslosenversicherung,
Zurigo 1954 p. 142ss.; Schweingruber, Der Dienstvertrag und seine Beziehungen zum
Arbeitslosenversicherungsrecht, in DLA 1954 pag. 138ss.; Jost, Le droit du contrat
de travail et le droit en matière d'assurance-chômage, in DLA 1975, pag. 82ss; Stauffer,
Die Arbeitslosenversicherung, Zurigo 1984, pag. 91ss.; Spühler Grundriss des Arbeitslosenversicherungsrecht,
Berna 1985, pag. 46ss.; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungs-gesetz,
(AVIG), Berna 1987, Vol. 1, p. 363-367; Stauffer, Serie: Rechtsprechung des Bundesgerichts
zum Sozialversicherungs-recht, “Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenver-sicherung
und Insolvenzentschädigung”, ed. Schulthess, Zurigo 1998, pag. 77-80; tra le
tante STFA del 16 febbraio 2004 nella causa S., C 154/03; STFA del 13 novembre
2003.
nella causa M., C 120/03; DLA 1998 N. 9, consid. 2b, pag. 44; DLA 1995 N.
18, consid. 1, pag. 107 e 108; DTF 112 V 242, consid. 1, pag. 244-245 e la
giurisprudenza ivi citata).
2.5
Secondo
questo Tribunale il ricorso deve comunque essere dichiarato irricevibile anche
per un altro motivo.
Contrariamente
ai termini non corretti utilizzati dall’amministra-zione (cfr. Doc. 44:
"Decisione su opposizione), quella del 5 aprile 2006 non
costituisce un decisione su opposizione (l’assicurato non ha infatti inoltrato
nessuna opposizione, cfr. consid. 1.6) bensì una revisione della decisione del
18.
maggio 2005 , fondata sull’art. 53 cpv. 1 LPGA ("Le decisioni e le
decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere
sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono
successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano
essere prodotti in precedenza").
Si tratta
quindi di una nuova decisione. Ora, secondo l’art. 56 cpv. 1 si possono
impugnare davanti al TCA solo le decisioni su opposizione. Di conseguenza,
contro la decisione del 5 aprile 2006 andava prima inoltrata un’opposizione
presso la Cassa sulla base dell’art. 52 LPGA.
L’amministrazione
viene invitata a prestare particolare attenzione a quanto appena esposto così
da evitare inutili ricorsi presso il TCA, già oberato di lavoro.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é irricevibile.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
PI 1
rappr. da: RA 2
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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