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Decisione

38.2006.31

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

11 maggio 2006Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

1.3. Il 13 aprile

2006 il patrocinatore dell'assicurata ha formulato le seguenti osservazioni:

"

(...)

1. non

sussiste la legittimità a ricorrere da parte di RI 1;

Considerandi

2.

l'intervento

di quest'ultima è in ogni caso infondato avendo la stessa adottato, con il

licenziamento in tronco di PI 1, un provvedimento totalmente sprovvisto di

giustificazioni. (...)"

(Doc. XXXbis)

1.4

Nella sua

risposta del 2 maggio 2006 la Cassa di disoccupazione si è così espressa:

"

(...)

Mediante ricorso il patrocinatore della ditta RI

1.

di __________ chiede l'annullamento della decisione no. __________ del 5

aprile 2006 in quanto contro la sentenza del 27 marzo 2006 emanata dal

segretario assessore della Pretura di __________, avv. __________, è stato

inoltrato ricorso alla 2a Camera civile del Tribunale d'Appello in data 7

aprile 2006.

In subordine si chiede la sospensione

dell'attuale procedura di ricorso all'esito del ricorso presso il Tribunale

d'Appello e dell'istanza 05.04.2006 della Cassa cantonale di assicurazione

contro la disoccupazione alla Pretura di __________.

Il ricorso è accoglibile nella misura in cui

chiede la sospensione della procedura.

In base alle

disposizioni legali:

➢ l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se è disoccupato

per colpa propria

(art. 30 cpv. 1 lett. a LADI);

➢ con il suo comportamento, in particolare con la violazione dei suoi

obblighi contrattuali di lavoro, ha fornito al datore di lavoro un motivo di

disdetta del rapporto di lavoro;

(art. 44 lett. a OADI);

➢ la sospensione del diritto all'indennità ha effetto dal primo giorno

dopo la cessazione del rapporto di lavoro, qualora la disoccupazione sia

imputabile all'assicurato o se egli non si è sufficientemente adoperato per

trovare un'occupazione adeguata prima della disoccupazione

(art. 45 cpv. 1 lett. a OADI);

➢ la durata della sospensione del diritto all'indennità è di:

a) 1 a 15 giorni, in caso di colpa lieve

b) 16 a 30 giorni, in caso di colpa

mediamente grave

c) 31 a 60 giorni, in caso di colpa grave

(art. 45 cpv. 2 OADI);

➢ la sospensione vale soltanto per i giorni in cui il disoccupato

soddisfa i presupposti per il diritto all'indennità. Il numero dei giorni di

sospensione è computato nel numero massimo di indennità giornaliere giusta

l'art. 27. La durata della sospensione è determinata in base alla gravità della

colpa e ammonta per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel

caso di cui al capoverso 1 lett. g a 25 giorni al massimo. L'esecuzione della

sospensione decade sei mesi dopo l'inizio del termine di sospensione.

(art. 30 cpv. 3 LADI).

* * * * *

* * *

La Cassa ha preso atto che in data 7 aprile 2006

la RI 1 ha interposto ricorso alla 2a Camera civile del Tribunale d'Appello

contro la sentenza del 27.03.2006 della Pretura di __________.

Allo stato tale sentenza non è quindi cresciuta

in giudicato.

La Cassa ha per contro, sulla scorta della citata

sentenza, deciso di annullare la decisione del 17.05.2005 non ritenendo più

giustificata una sospensione del diritto all'indennità di disoccupazione di 31

giorni.

Non conoscendo l'esito del ricorso alla 2° Camera

civile del Tribunale d'Appello appare evidentemente giustificata una

sospensione dell'attuale procedura di ricorso.

Si chiede pertanto a codesto lodevole Tribunale

di voler accogliere il ricorso nella misura in cui chiede la sospensione della

procedura fino all'esito definitivo del ricorso presso la 2° Camera civile del

Tribunale d'appello." (Doc. IV)

1.5

Il 5 maggio

2006.

il patrocinatore della ditta ha rilevato:

"

(...)

1.

Il ricorso, come è specificato al punto 5

dell'atto è stato presentato a titolo prudenziale.

2.

Il licenziamento è tutt'altro che "totalmente

sprovvisto di giustificazioni" e questo l'avv. RA 2 lo sa

perfettamente." (Doc. VIII)

1.6

Il 10 maggio

2006.

il rappresentante della Cassa ,al quale era stato chiesto di inviare al

TCA una copia dell’opposizione dell’assicurato alla decisione del 18 maggio

2005, si è così espresso:

"

In riferimento al colloquio telefonico

dell'8.05.2006 precisiamo quanto segue:

a) la

decisione su opposizione del 05.04.2006 (dec. no. __________) è stata adottata

non a seguito di una formale opposizione presentata dal signor PI 1 ma

piuttosto a seguito dell'esito della vertenza avviata dallo stesso contro l'ex

datore di lavoro davanti alla Pretura di __________;

b) si

osserva che la decisione del 18.05.2005 precisava che la sospensione del

diritto all'indennità per 31 giorni era stata adottata a titolo cautelativo,

con l'impegno della Cassa a rivederla qualora fossero subentrate delle novità

in merito alla rescissione del rapporto di lavoro;

c) la

sentenza del 27.03.2006, favorevole al signor PI 1 ha consentito l'annullamento

della sospensione notificata il 05.04.2006 ed è da noi stata trattata come se

fossimo stati in possesso di un'opposizione.

Abbiamo preso atto del disguido intervenuto a

seguito della mancata crescita in giudicato della sentenza della Pretura di __________

del 27.03.2006. I tempi ravvicinati nei quali tali avvenimenti si sono

succeduti hanno impedito che la nostra decisione del 05.04.2006 diventasse

operativa." (Doc. X)

in

diritto

2.1

La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e

penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al

Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I

707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio

2002.

nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H

220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT

I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA

del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

2.2

L'art. 56 cpv. 1 LPGA prevede che le decisione su opposizione e

quelle contro cui un'opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante

ricorso.

Competente

è il tribunale delle assicurazioni del Cantone dove l'assicurato o il terzo è

domiciliato nel momento in cui interpone ricorso (art. 58 cpv. 1 LPGA).

L'art. 59

LPGA stabilisce che ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione

o dalla decisione su opposizione e ha un interesse degno di protezione al suo

annullamento o alla sua modificazione.

La

legittimazione ricorsuale prevista dall'art. 59 LPGA corrisponde a quella di

cui all'art. 103 lett. a OG (cfr. U. Kieser, op. cit., N. 2 ad art. 59),

secondo il quale ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione

impugnata ed ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla

modificazione della stessa, di modo che è applicabile la giurisprudenza resa a

proposito di quest'ultima disposizione.

La

giurisprudenza considera degno di protezione ai sensi dell'art. 103 lett. a OG,

ogni interesse pratico o giuridico a domandare la modificazione o

l'annullamento della decisione impugnata che può fare valere una persona

toccata da quest'ultima. L'interesse degno di protezione consiste pertanto

nell'utilità pratica che l'accoglimento dell'impugnativa procurerebbe al

ricorrente o, in altri termini, nel fatto di evitare un pregiudizio economico,

ideale, materiale o di altra natura che la decisione impugnata gli cagionerebbe

(cfr. DTF 130 V 196, consid. 3 e riferimenti ivi citati).

L'interesse

deve essere diretto e concreto. In particolare, la persona deve trovarsi in un

rapporto sufficientemente stretto con la decisione; ciò non è il caso di colui

che è toccato soltanto in modo indiretto o mediato.

Questo

presupposto assume un particolare significato quando la decisione non viene

impugnata dal suo destinatario in senso materiale, ma da un terzo (DTF 130 V

560, consid. 3.3).

2.3

In una

sentenza pubblicata in SVR 2005 ALV Nr. 5 il TFA ha stabilito che nell'ambito dell'assicurazione contro la disoccupazione il diritto di fare valere le indennità di

disoccupazione appartiene esclusivamente alla persona assicurata. Perciò,

un'autorità di aiuto sociale, o terzi, non

sono legittimati ad impugnare una

decisione su opposizione della cassa di disoc­cupazione.

Al

riguardo l'alta Corte ha in particolare rilevato:

"

Besondere Bedeutung kommt dem

Legitimationserforder­nis zu, wenn nicht der Verfügungsadressat im materiellen

Sinn, sondern ein Dritter (Drittbeschwerdeführer) den Ent­scheid anficht (BGE 127

V 82 E. 3 a/aa mit Hinweisen).

Hier haben die Legitimationsanforderungen die

Funktion, die Popularbeschwerde auszuschliessen, weshalb bei der Bejahung der

Beschwerdelegitimation von Drittbeschwer­deführern Zurückhaltung geboten ist.

Erforderlich ist ein spezifisches Rechtsschutzinteresse, welches nur bejaht

wird, wenn der Dritte ein unmittelbares und konkretes Interesse an der

Aufhebung oder Änderung der Verfügung (BGE 114 V 97 E.3b; AHI 1995 S.95 E.3 a

in fine) oder eine spezifische, besonders nahe Beziehung zur Streitsache für

sich in Anspruch nehmen kann (ARV 1999 Nr. 14 S. 77 E. 1 b mit Hinweisen). Das

allgemeine Interesse an der richtigen Auslegung und Durchsetzung des

Bundesrechts genügt nicht (BGB 127 V 83 E. 3 a/bb).

(...)

Das Recht zur Geltendmachung der

Arbeitslosenentschädigung stehe ausschliesslich der versicherten Person zu

(Art. 20 Abs. 1 AVIG in Verbindung mit Art. 29 Abs. 1 und 2 AVIV). Fehle in

diesem Versicherungszweig eine gesetzliche Regelung, wonach

unterstützungspflichtige Behörden oder Dritte zur Anmeldung aus eigenem Recht

berechtigt seien, könne ih­nen im Anfechtungsstreit auch kein schutzwürdiges

Interesse an der Gewährung der Arbeitslosenentschädigung zuer­kannt

werden."

2.4

Nella

presente fattispecie la Cassa di disoccupazione ha versato a PI 1 le indennità

di disoccupazione sulla base dell'art. 29 cpv. 1 LADI ("Se sussistono

dubbi giustificati circa l'esistenza, per il periodo della perdita di lavoro,

di pretese dell'assicurato, nei confronti del suo ultimo datore di lavoro riguardanti

il salario o il risarcimento ai sensi dell'articolo 11 capoverso 3, oppure

circa il soddisfacimento di tali pretese, la cassa versa comunque l'indennità

di disoccupazione")

Il 17 maggio 2005

l'amministrazione ha informato la RI 1 di essere surrogata all'assicurato nella

sue pretese salariali fino a concorrenza dell'indennità di disoccupazione che è

stata elargita (Cfr. Doc. 36).

Il 18 maggio 2005 la Cassa ha

sospeso l’assicurato per 31 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione

sulla base degli art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e 44 lett. a OADI, argomentando:

" (...)

Nel suo caso la società RI 1 il 20 marzo 2005 ha disdetto il

rapporto di lavoro con effetto immediato in quanto si è rotto il rapporto di fiducia.

Visto quanto sopra, e tenuto parzialmente in considerazione delle

sue osservazioni la Cassa ritiene di applicare una penalità cautelativa ridotta

al minimo di una colpa grave.

Nel caso in cui dovesse continuare con la rivendicazione e

dovessero subentrare delle novità in merito alla rescissione del contratto di

lavoro a suo favore, la Cassa provvederà a rivedere la presente

decisione." (Doc. 45)

Il 5 aprile 2006 la Cassa ha

annullato la sanzione inflitta all’assicurato, rilevando:

" (...)

Nel suo caso la società RI 1 il 30 marzo 2005 ha disdetto il

rapporto di lavoro in quanto si è rotto il rapporto di fiducia.

A seguito della sentenza del 27 marzo 2006 della Pretura di __________,

la cassa annulla la decisione numero __________." (Doc. 44)

Il TCA, chiamato ora a

pronunciarsi, ritiene che il datore di lavoro non ha un interesse degno di

protezione all'annullamento di questa decisione. infatti, come già stabilito

dal TFA, il diritto di beneficiare dell’indennità di disoccupazione e quindi

anche quello di non subire delle penalizzazioni spetta esclusivamente alla

persona assicurata (cfr. consid. 2.3).

A differenza delle

indennità per lavoro ridotto e per intemperie (cfr. DTF 111V 389 ) , in materia

di indennità di disoccupazione il datore di lavoro non ha, in questo contesto,

nessun interesse finanziario da fare valere.

In particolare, nel caso

concreto, qualora il giudice civile dovesse ritenere che il licenziamento con

effetto immediato dell’assicurato era giustificato, sarà esclusivamente la

cassa di disoccupazione a registrare eventualmente una perdita finanziaria per

avere versato le indennità di disoccupazione sulla base dell’art. 29 LADI ed

avere successivamente annullato la sospensione di 31 giorni dal diritto

all’indennità di disoccupazione.

Il datore di lavoro,

contro il quale il dipendente ha fatto valere solo un risarcimento pari al 20%

non pagato dall’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. il consid. 7 della

sentenza del Segretario assessore della Pretura di __________ del 27 marzo

2006, doc. A: "In applicazione dell'art. 337c cpv. 1 CO l'istante ha

quindi diritto a quanto avrebbe percepito se si fosse trattato di una disdetta

ordinaria. L'ultimo contratto in vigore tra le parti prevedeva un termine di

disdetta di sei mesi (cfr. doc. D). L'istante vanta quindi un diritto al salario

fino al 30 settembre 2005. Piatesi ha limitato la propria richiesta al 20% del

salario, ritenuto come il restante 80% gli sarebbe stato versato dalla cassa

disoccupazione. La convenuta non ha contestato nel merito questo calcolo, così

che il medesimo deve essere ritenuto corretto. D'altra parte i dati indicati da

PI 1 corrispondono a quanto esposto nel conteggio di salario doc. M. A fronte

di un salario mensile lordo pari a fr. 10'140.--, il 20% corrisponde a fr.

2'028.-- lordi; per sei mensilità la pretesa assomma a fr. 12'168.--

lordi."), non è invece minimamente toccato da questa situazione.

Il ricorso della RI 1 è

pertanto irricevibile.

A proposito della

decisione della Cassa di annullare la sospensione di 31 giorni il TCA si limita

a ricordare che per costante giurisprudenza federale una sospensione fondata

sugli art. 30 cpv.1 lett.a LADI e 44 lett.a OADI entra in considerazione non

solo quando il dipendente viene licenziato per un motivo grave,

atto a giustificare lo scioglimento del rapporto di lavoro con effetto

immediato (cfr. art. 337 e 346 cpv. 2 CO); cfr. STFA del 14 aprile 2005 nella

causa M., C 48/04; STFA del 13 novembre 2003 nella causa M., C 120/03, consid.

2.

) ma anche in presenza di una colpa non necessariamente di natura

professionale e soltanto attinente al comportamento generale o al carattere

dell'assicurato, purché abbia costituito per il datore di lavoro il motivo

della disdetta del rapporto di lavoro (cfr. Holzer, Kommentar zum BG über die Arbeitslosenversicherung,

Zurigo 1954 p. 142ss.; Schweingruber, Der Dienstvertrag und seine Beziehungen zum

Arbeitslosenversicherungsrecht, in DLA 1954 pag. 138ss.; Jost, Le droit du contrat

de travail et le droit en matière d'assurance-chômage, in DLA 1975, pag. 82ss; Stauffer,

Die Arbeitslosenversicherung, Zurigo 1984, pag. 91ss.; Spühler Grundriss des Arbeitslosenversicherungsrecht,

Berna 1985, pag. 46ss.; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungs-gesetz,

(AVIG), Berna 1987, Vol. 1, p. 363-367; Stauffer, Serie: Rechtsprechung des Bundesgerichts

zum Sozialversicherungs-recht, “Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenver-sicherung

und Insolvenzentschädigung”, ed. Schulthess, Zurigo 1998, pag. 77-80; tra le

tante STFA del 16 febbraio 2004 nella causa S., C 154/03; STFA del 13 novembre

2003.

nella causa M., C 120/03; DLA 1998 N. 9, consid. 2b, pag. 44; DLA 1995 N.

18, consid. 1, pag. 107 e 108; DTF 112 V 242, consid. 1, pag. 244-245 e la

giurisprudenza ivi citata).

2.5

Secondo

questo Tribunale il ricorso deve comunque essere dichiarato irricevibile anche

per un altro motivo.

Contrariamente

ai termini non corretti utilizzati dall’amministra-zione (cfr. Doc. 44:

"Decisione su opposizione), quella del 5 aprile 2006 non

costituisce un decisione su opposizione (l’assicurato non ha infatti inoltrato

nessuna opposizione, cfr. consid. 1.6) bensì una revisione della decisione del

18.

maggio 2005 , fondata sull’art. 53 cpv. 1 LPGA ("Le decisioni e le

decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere

sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono

successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano

essere prodotti in precedenza").

Si tratta

quindi di una nuova decisione. Ora, secondo l’art. 56 cpv. 1 si possono

impugnare davanti al TCA solo le decisioni su opposizione. Di conseguenza,

contro la decisione del 5 aprile 2006 andava prima inoltrata un’opposizione

presso la Cassa sulla base dell’art. 52 LPGA.

L’amministrazione

viene invitata a prestare particolare attenzione a quanto appena esposto così

da evitare inutili ricorsi presso il TCA, già oberato di lavoro.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é irricevibile.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

PI 1

rappr. da: RA 2

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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