38.2006.33
Assicurata sospesa per mancate e insufficienti ricerche nei 3 mesi prima della disoccupazione mentre si trovava all'estero. E' infatti stata comprovata una sola ricerca. Sanzione di 12 giorni ridotta
28 settembre 2006Italiano53 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
38.2006.33
Data decisione, Autorità:
28.09.2006, TCA
Titolo:
Assicurata sospesa per mancate e insufficienti ricerche nei 3 mesi prima della disoccupazione mentre si trovava all'estero. E' infatti stata comprovata una sola ricerca. Sanzione di 12 giorni ridotta a 11. Ripetibili parziali. Per il resto GP negato (non sostanziato entrate e oneri).
APPREZZAMENTO ANTICIPATO DELLE PROVE
GRATUITO PATROCINIO
OBBLIGO DELL'ASSICURATO
PARITÀ DI TRATTAMENTO
RIPETIBILI
SANZIONE
art. 16 LADI
art. 17 LADI
art. 30 cpv. 1 let. c LADI
art. 30 cpv. 3 LADI
art. 3 agg. 14 LAG
art. 61 let. f LPGA
art. 61 let. g LPGA
art. 22 LPTCA
art. 26 OADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2006.33
rs/sc
Lugano
28 settembre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 24 aprile 2006 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 5 aprile
2006 emanata da
Ufficio regionale di collocamento di CO
1
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 5 aprile 2006 l’Ufficio regionale di collocamento
di __________ (di seguito URC) ha confermato la precedente decisione del 13
marzo 2006 (cfr. doc. 7) con cui aveva sospeso RI 1 per dodici giorni dal
diritto alle indennità di disoccupazione a causa di mancate ricerche nei tre
mesi precedenti l’iscrizione in disoccupazione (cfr. doc. A1).
1.2. Contro la
decisione su opposizione del 5 aprile 2006 l’assicurata ha inoltrato un
tempestivo ricorso (cfr. doc. I).
Il
Presidente del TCA, con decreto del 27 aprile 2006, rilevato che “…il
gravame non ossequia i requisiti di cui all’art. 1a cpv. 1 della Legge di
procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni del 6.4.1961
/LPAss) e risulta essere manoscritto con una calligrafia illeggibile”, ha assegnato
all’assicurata un termine di venti giorni per completare il proprio ricorso
(cfr. doc. II).
Il 7
giugno 2006, dopo aver beneficiato di una proroga di venti giorni (cfr. doc.
IV), l’avv. RA 1, a nome e per conto dell’assicurata, ha completato il ricorso
del 24 aprile 2006 chiedendo di annullare la sospensione dal diritto alle
indennità di disoccupazione di dodici giorni, subordinatamente di ridurla a un
giorno.
Al
riguardo il patrocinatore dell’assicurata ha, in particolare, rilevato:
"
(...)
2. La
Signora RI 1 in data 1. febbraio 2006 si è iscritta nelle liste dell'Ufficio
regionale di collocamento di __________.
Ella è rimasta
disoccupata precedentemente all'iscrizione nel periodo che va dal 22 ottobre al
23 gennaio 2006: l'assicurata ha tentato di trovare lavoro all'estero, in __________
dapprima e negli __________ poi, essenzialmente nel settore terziario.
A richiesta del
collocatore competente, l'assicurata ha chiesto le conferme delle ricerche di
lavoro alle ditte e agli alberghi da lei contattati e nel contempo ha fornito
una lettera di giustificazioni scritte.
Gli alberghi
contattati non hanno risposto all'assicurata entro i termini assegnati dal
collocatore, ragione per la quale è stata emessa una decisione di sanzione nei
confronti dell'assicurata per la violazione dell'obbligo di ricercare
un'occupazione adeguata.
In sostanza il fatto
di non aver potuto produrre i giustificativi entro i termini imposti non può
essere ricondotto ad una negligenza dell'assicurata, quindi esente da ogni
colpa, ritenuto che ella nulla poteva e nulla può per obbligare dei soggetti
all'estero (in casu __________ e __________) a confermare le sue ricerche di
lavoro.
Con decisione 13
marzo 2006 è stato sospeso per 12 giorni il diritto all'indennità di
disoccupazione della Signora RI 1.
L'assicurata si è
opposta a tale decisione, poi riconfermata con la decisione su opposizione del
5 aprile 2006.
3. Secondo
l'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità
se non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata.
Nella
fattispecie la Signora RI 1 ha fatto tutto quanto per lei possibile al fine di
trovare un'occupazione adeguata: tuttavia ha avuto grandi difficoltà per poter
dimostrare tali ricerche poiché le ditte contattate non le hanno risposto nei
termini imposti dall'Ufficio regionale di collocamento o, talvolta, nemmeno le
hanno risposto.
Ella non ha quindi
tenuto un comportamento negligente, nè per quanto riguarda la ricerca di
un'occupazione adeguata, nè per quanto attiene poi alla dimostrazione delle
ricerche effettuate (cfr. Incarto URC, corrispondenza elettronica verso __________).
La risposta da parte
dei potenziali datori di lavoro contattati non dipende in alcun modo da lei,
che si è prodigata per ottenere le conferme richieste dall'URC di __________.
Nel suo comportamento
quindi, a fronte dell'oggettiva mancanza delle conferme da parte delle ditte e
degli alberghi contattati, non è ravvisabile alcuna colpa o negligenza. Semmai
la sua leggerezza nel non aver mantenuto le prove delle ricerche di lavoro
messe in atto potrebbe rientrare nel quadro delle colpe lievi imputabili ad un
assicurato (cfr. DTF 124 V 231 cons. 4, DTF 130 V 126 cons. 3).
4. In
caso di colpa lieve la sospensione del diritto all'indennità è compresa tra 1 a
15 giorni.
Nelle
concrete evenienze, ritenuta l'oggettiva assenza di colpa, l'URC non avrebbe dovuto
procedere a sanzionare l'assicurata con la sospensione del diritto alle
indennità.
In
ogni caso, volendo considerare che l'assicurata si sia resa responsabile d'una
colpa lieve, la sanzione adeguata corrispondeva al minimo previsto dalla legge,
ovvero un giorno di sospensione (art. 45 cpv. 2 litt. a OADI)."
(Doc. V)
1.3. L’avv. RA 1,
contestualmente al complemento del 7 giugno 2006, ha chiesto l’ammissione della
sua patrocinata all’assistenza giudiziaria, in quanto la stessa non sarebbe in
grado di sopperire autonomamente alle spese e agli oneri cagionati dalla
presente procedura (cfr. doc. V).
1.4. L’URC, in
risposta, ha postulato l’integrale reiezione del ricorso con argomenti di cui
si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. VII).
1.5. L’11 agosto
2006, dopo essere stata espressamente invitata da questa Corte (cfr. doc. IX),
la parte ricorrente, ha trasmesso il certificato municipale per l’ammissione
all’assistenza giudiziaria (cfr. doc. X).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio
2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H
212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10
ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999
nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se l’assicurata debba essere o meno sospesa dal diritto
alle indennità di disoccupazione per mancate ricerche di lavoro nel periodo dal
22 ottobre 2005 al 23 gennaio 2006, precedente l’iscrizione in disoccupazione.
Tra
gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente
un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 LADI), se necessario anche fuori
della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI) ed anche fuori del
proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).
Alla fine di ogni periodo
di controllo egli dovrà, dunque, presentare al servizio competente le prove
documentali relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA del 29.1.92
nella causa E.R., non pubblicata).
Secondo l'art. 26 cpv. 1
OADI:
"
L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di
regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."
L'art. 26 cpv. 2 OADI
prevede che:
"
Annunciandosi per riscuotere l'indennità giornaliera, l'assicurato deve
provare al servizio competente gli sforzi che ha intrapreso per trovare
lavoro."
L'art. 26 cpv. 2bis OADI
precisa che
" Egli deve fornire tale prova per ogni periodo di
controllo al più tardi entro il quinto giorno del mese seguente o il primo
giorno lavorativo successivo a tale data. In caso contrario, il servizio
competente gli accorda un termine adeguato per rimediarvi. Nel contempo lo
informa per scritto che, se lascia scadere il termine senza una giustificazione
valida, le ricerche di lavoro non potranno essere prese in considerazione."
L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:
"
Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro
dell'assicurato."
Conformemente al principio
dell'obbligo della riduzione del danno ancorato nel diritto delle assicurazioni
sociali (cfr. Maurer, Sozialversicherungsrecht, Band I, 1979 p. 323), la LADI
ha dunque previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue
possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.
Se non adempie il suo
obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c
LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il
suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata.
L'art. 30
cpv. 1 lett. c LADI sanziona dunque una violazione dell'obbligo di ridurre il
danno fissato all'art. 17 cpv. 1 LADI
(cfr. DLA 1981 pag. 126).
In una
sentenza del 17 marzo 1998 nella causa H. pubblicata in DTF 124 V 228- 230 il
TFA ha sancito la conformità dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI con le
disposizioni della Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17
ottobre 1991 (al proposito cfr. D. Cattaneo, "Les mesures préventives et
de réadaptation de l'assurance chômage" Ed. Helbing & Lichtenhahn,
Basilea e Francoforte sul Meno, 1992 pag. 193 seg.).
In una
sentenza del 4 agosto 2003 nella causa S. (C 221/02) l'Alta Corte ha, tra
l'altro, ribadito che:
"
(…)
2.2 Anche nell'ambito dell'assicurazione contro
la disoccupazione, così come negli altri ambiti delle assicurazioni sociali,
all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 125 V 199 consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische
Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, pag.
48). La violazione di questo obbligo viene sanzionata
per evitare l'ottenimento abusivo di prestazioni da parte dell'assicurazione
contro la disoccupazione (DLA 1998 no. 34 pag. 187 consid. 2b e riferimenti).
Con lo strumento della sospensione, quale sanzione amministrativa e non penale
(DLA 1993/1994 no. 3 pag. 22
consid. 3d con riferimenti), il legislatore ha così voluto regolamentare la
partecipazione dell'assicurato al danno da lui provocato (DTF 126 V 523; Gerhards,
Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I, no. 2 ad art. 30) e
scaricare, per motivi di equità, la comunione dei contribuenti dagli effetti
negativi di comportamenti ingiustificati (Jacqueline Chopard, Die Einstellung
in der Anspruchsberechtigung, tesi Zurigo 1998, pag. 24 seg.). (…)"
(cfr.
STFA del 4 agosto 2003 nella causa S., C 221/02)
2.3. La giurisprudenza federale ha
stabilito che questo motivo di sospensione è dato anche quando l'assicurato non
si attiene all'obbligo della ricerca di un lavoro prima di essere disoccupato.
L'assicurato deve così, ad esempio, adoperarsi già durante il periodo di
disdetta (e cioè a partire dal momento in cui gli viene notificato il
licenziamento) per trovare una nuova occupazione (cfr. DLA 1966 N° 11 e N° 21;
DLA 1977 N° 33; DLA 1987
pag. 41, DTF del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., C 77/91; SVR 1998 ALV N° 22;
D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla
luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST,
Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).
Inoltre
gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere
sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che
precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML,
n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo,
op. cit., pag. 17).
Questa giurisprudenza viene regolarmente
confermata dal TFA (cfr. ad esempio: STFA del 22 ottobre 2002 nella causa N.
(C 305/01), non pubblicata; STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C. (C 280/01);
STFA del 15 dicembre 2003 nella causa P. (C 200/03); STFA del 10 dicembre 2004
nella causa M.
(C 210/04)).
In una sentenza del 3 luglio
2006 nella causa S., (C 138/05), l’Alta Corte ha al riguardo in particolare
sottolineato che:
" (…)
2.1 Nach konstanter Praxis des Eidgenössischen
Versicherungsgerichts, von der auch mit Blick auf den in Kraft getretenen ATSG
abzuweichen kein Anlass besteht, muss sich die versicherte Person gemäss ihrer
Schadenminderungspflicht auch die vor der Meldung auf dem Arbeitsamt
unterlassenen Stellenbewerbungen entgegenhalten lassen (ARV 2005 S. 58 [C
208/03] Erw. 3.1 mit Hinweisen). Die Pflicht der Versicherungsleistungen
beanspruchenden Person zur Arbeitssuche - als Teil der Schadenminderungspflicht
- ergibt sich direkt aus dem Gesetz (Art.17 Abs.1 AVIG). Die versicherte Person
kann sich daher insbesondere nicht damit exkulpieren, nicht gewusst zu haben,
dass sie schon vor Aufnahme der Stempelkontrolle zur ernsthaften Arbeitssuche
verpflichtet war und nicht darauf aufmerksam gemacht worden sei (Urteile M. vom
28. Dezember 2004 [C 236/04] P. vom 15.Dezember 2003 [C 200/03] je mit Hinweis;
vgl. auch ARV 1980 Nr.44 S.109)." (STFA del 3 luglio 2006 nella
causa S., C 138/05, consid. 2.1.)
2.4. Sul numero
di ricerche mensili da svolgere va rilevato quanto segue.
Per
stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare
un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la
qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76
consid. 2 con riferimenti; STFA del 15 gennaio 2001 nella causa C.P.-B., C
49/00).
Il
disoccupato, per ogni periodo di controllo, deve, infatti, fornire
all'amministrazione la prova d'aver compiuto un certo numero di ricerche di
lavoro qualitativamente valide (cfr. DTF 124 V 231; DTF 120 V 74; DLA 1993/1994
pag. 55; DTF 112 V 217; DLA 1987 n. 2 p. 40; DLA 1986 n. 26 p. 101).
Secondo costante
giurisprudenza cantonale, gli assicurati, durante ogni periodo di controllo,
devono comprovare, di regola, almeno 4 ricerche qualitativamente valide (cfr.
per tutte la STCA del 28 gennaio 1987 nella causa M.Z., AD 247/86). Il TFA, in
una sentenza del 13 luglio 1987, ha approvato questo principio
(cfr. STFA nella causa M.Z., C 33/87).
In una sentenza del 3 luglio 2003 nella causa AWA
contro E.
(C 286/02), il TFA ha ritenuto sufficienti quattro ricerche di lavoro compiute
da un assicurato durante uno dei tre mesi di disdetta, osservando:
"
(…)
Mit der Vorinstanz sind die fünf Arbeitsbemühungen
während des Monats November als genügend und die drei, eventuell vier
Bewerbungen im Dezember 2001 als gerade noch ausreichend zu qualifizieren. Dies
insbesondere angesichts des in diesem Monat knappen Angebots an Arbeitsstellen
und der Tatsache, dass sich der Versicherte nicht darauf beschränkte, sich bloss
telefonisch nach offenen Stellen zu erkundigen, sondern sich in der Regel
schriftlich bewarb. Dem geringen Fehlverhalten des Beschwerdegegners, sich
während des letzten Monats in der Kündigungsfrist nur um eine oder zwei Stellen
beworben zu haben, hat das kantonale Gericht mit der am unteren Rand des
leichten Verschuldens liegenden Einstellung von 3 Tagen angemessen Rechnung
getragen. Diese Bemessung der Einstelldauer ist unter Berücksichtigung des
nicht nur der Verwaltung, sondern auch der Vorinstanz zustehenden Ermessens, in
welches das Eidgenössische Versicherungsgericht ohne triftigen Grund nicht
eingreift (BGE 123 V 152 Erw. 2 mit Hinweisen), nicht zu beanstanden." (STFA del 3 luglio 2003 nella causa AWA contro E.,
C 286/02)
In una sentenza del 6 agosto 2002 nella causa Z.
(C 338/01), il TFA ha ritenuto insufficienti sei ricerche di lavoro in un mese
(al riguardo cfr. anche STFA del 25 aprile 2005 nella causa E., C 10/05,
consid. 2.3.1.).
In un'altra sentenza del 23 gennaio 2003 nella
causa C.
(C 280/01) il TFA ha ritenuto insufficienti
quattro ricerche di lavoro in un periodo di tre mesi.
In una sentenza del 26 maggio 2003 nella causa M.
(C 98/02), il TFA ha ritenuto non colpevole un assicurato che aveva compiuto,
durante due periodi di controllo, sei ricerche di impiego lavorando a tempo
pieno in un programma di occupazione temporanea.
Il TFA, in una sentenza del 4 giugno 2003 nella
causa R.
(C 319/02), ha ritenuto insufficienti sei ricerche di lavoro in un mese.
In un'altra sentenza dell'11 luglio 2003 nella
causa D. (C 63/03) la nostra Alta Corte, dopo avere ricordato che i giudici di
prima istanza avevano ritenuto che l'obiettivo fissato ad un'assicurata
dall'amministrazione di effettuare dieci ricerche di lavoro mensili non era
sproporzionato, ha ritenuto insufficienti tre ricerche di lavoro durante un
periodo di controllo.
In una sentenza del 10 dicembre 2004 nella causa
M.
(C 210/04), il TFA ha confermato la sanzione inflitta dall’amministrazione ad
un assicurato che aveva svolto due ricerche di lavoro nel mese antecedente
l’annuncio al collocamento, ritenute insufficienti e che aveva omesso di compiere
ricerche di lavoro durante il primo periodo di controllo; l’Alta Corte ha pure
considerato insufficienti cinque ricerche di lavoro, di cui tre erano già state
compiute nel mese precedente, effettuate dall’assicurato durante un periodo di
controllo.
In una sentenza del 12
luglio 2005 nella causa S. (C 106/04) il TFA ha rilevato:
" (...)
2.1 Pour trancher le point de savoir si l'assuré a
fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir
compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises
(ATF 124 V 231 consid. 4). Sur le plan quantitatif, la pratique administrative
exige 10 à 12 offres d'emploi par mois en moyenne. On ne peut cependant pas
s'en tenir à une limite purement quantitative et il faut bien plutôt examiner,
au regard des circonstances concrètes, la qualité des démarches (Thomas Nussbaumer,
Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale
Sicherheit, ch. 701 et note de bas de page 1330). Sur le plan qualitatif, on
peut attendre d'un assuré qu'il ne se contente pas de démarches par téléphone,
mais qu'il réponde également à des offres d'emploi par écrit (Jacqueline Chopard,
Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, thèse Zurich, 1998, p. 139 sv.). (...)"
Infine, in una sentenza
del 29 settembre 2005 nella causa H.
(C 199/05) l'Alta Corte si
è così espressa:
" (...)
Richtig wiedergegeben hat die Vorinstanz ferner
die Rechtsprechung zur Qualität und Quantität der Arbeitsbemühungen (BGE 124 V
231 Erw. 4a; SVR 2004 ALV Nr. 18 S. 59 [in BGE 130 V 385 nicht publizierte] Erw.
4.1) sowie die Verwaltungspraxis, wonach in der Regel durchschnittlich 10 bis
12 Bewerbungen pro Monat verlangt werden, wobei indes die Umstände des
Einzelfalls zu berücksichtigen sind (Urteil E. vom 25. April 2005 Erw. 2.3.1, C
10/05). Darauf wird verwiesen.
2.2 Zu ergänzen ist, dass die versicherte Person
auf Grund der Schadenminderungspflicht selbst alles Zumutbare zu unternehmen
hat, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Wie in den übrigen
Zweigen der Sozialversicherung hat die versicherte Person auch bei der
Arbeitslosenversicherung ihr Möglichstes zur Schadenminderung von sich aus,
d.h. ohne besondere Aufforderung durch eine Amtsstelle oder Abgabe eines Merkblattes,
vorzukehren (ARV 1980 Nr. 44 S. 109).
Für eine Einstellung in der Anspruchsberechtigung
wegen ungenügender persönlicher Arbeitsbemühungen darf durchaus auf eine
einzelne Kontrollperiode, d.h. einen einzelnen Kalendermonat abgestellt werden,
und es geht rechtsprechungsgemäss nicht an, mit dem Hinweis auf intensivere
Anstrengungen in anderen Monaten sich in einer andern Kontrollperiode
ungenügend um Arbeit zu bemühen (erwähntes Urteil E. Erw. 2.3.2 mit Hinweis).
Vor der Einstellung ist keine Verwarnung auszusprechen
(BGE 124 V 233 Erw. 5b; Urteil W. vom 13. April 2005 Erw. 4, C 4/05).
Das seit 1. Januar 2003 geltende Bundesgesetz
über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) mit der
zugehörigen Verordnung (ATSV) und die auf den 1. Juli 2003 erfolgte
Teilrevision von AVIG und AVIV modifizieren die Rechtslage nicht, weshalb die
zu den bis 31. Dezember 2002 gültig gewesenen Bestimmungen ergangene
Rechtsprechung weiterhin zu berücksichtigen ist (erwähntes Urteil E. Erw. 1.2).
(...)"
Al riguardo cfr. pure STFA
del 6 marzo 2006 nella causa Service cantonal de l’emploi du Canton Vaud c/ B.,
C 6/05, consid. 3.2.
La giurisprudenza cantonale più sopra ricordata
ha dunque fissato semplicemente una linea di riferimento e non ha carattere
assoluto ("di regola") e, secondo quanto stabilito dal TFA nelle
sentenze appena citate, occorre valutare, nel singolo caso concreto, quante
ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, a seconda delle condizioni
particolari di ogni singola fattispecie (cfr. STCA del 28 gennaio 2003 nella
causa K.,
inc. 38.2002.186).
A proposito dei compiti dei consulenti del
personale, in una sentenza del 5 ottobre 2000 nella causa B. (inc. 38.2000.74),
il TCA ha ricordato che:
"
Riguardo al desiderio dell'assicurato di seguire
altri tipi di programmi occupazionali, va pure ricordato che spetta ai
consulenti degli URC di decidere di volta in volta quali sono le misure più
idonee per favorire un rapido collocamento dei singoli assicurati (cfr. art. 85
cpv. 1 lett. a e c LADI; art. 85 b LADI, art. 17 cpv. 3 LADI)."
2.5. Sulle modalità con le
quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro il TCA ricorda innanzitutto che
secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il suo
impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio competente
le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26 cpv. 2 e cpv.
2 bis OADI; cfr. DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74). La prova degli sforzi volti al
reperimento di una nuova occupazione deve essere fornita, giusta l'art. 26 cpv.
2 OADI, al servizio competente. Nel Cantone Ticino, sulla base dei combinati
disposti dell'art. 30 cpv. 2, 85 e 85b LADI, questa competenza è stata delegata
agli URC (cfr. l'art. 2a lett. e del Regolamento della legge
sul rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 15 ottobre 2003;
D. Cattaneo,
op. cit., pag. 92-93).
La legge non prevede
nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire
effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi
datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla
fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio
competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del
29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).
L'obbligo
di comprovare le ricerche di lavoro è stato ribadito dal TFA in una sentenza
del 23 gennaio 2003 nella causa C.
(C
280/01), nella quale ha osservato:
"
Selbst wenn sich der Versicherte sodann tatsächlich
bei 10 potentiellen Arbeitgebern oder Arbeitgeberinnen gemeldet hätte, kann er
sich nur auf jene Arbeitsbemühungen berufen, welche er nachzuweisen vermag
(Art. 17 Abs. 1 Satz 3 AVIG in Verbindung mit Art. 26 Abs. 2 AVIV; Gerhards, a.a.O.,
N 22 zu Art. 17 AVIG)."
Concretamente
ciò significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare
all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore
di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile l'avvenuta
ricerca.
In caso di ricerca
personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei
datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è
necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo
"timbro" sul formulario
(cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma scritta, che la ricerca di
lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28.1.1987 nella causa S. P., AD
5/87).
Inoltre
il TFA ha avuto occasione di rilevare che sul modulo utilizzato per comprovare
le ricerche compiute o sulle eventuali dichiarazioni dei potenziali datori di
lavoro deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il
disoccupato si è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre
1999 nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).
L'assicurato potrà
servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dall'UFSEL (Ufficio
federale dello sviluppo economico e del lavoro; dal 1° luglio 1999 Segretariato
di stato dell'economia, SECO).
In caso di rifiuto del
datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà
comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al
servizio competente tale rifiuto.
Infine, in caso di ricerca
telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola,
confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto
(cfr. DLA 1988 p. 95).
In una
sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000
pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno
l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.
In merito alle ricerche di lavoro compiute
esclusivamente per telefono e alla continuità delle ricerche durante un periodo
di controllo, il TFA, in una sentenza del 4 giugno 2003 nella causa R. (C
319/02), ha avuto modo di rilevare:
"
(…)
Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait
des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte
aussi bien de la quantité que de la qualité de ses recherches (ATF 124 V 231
consid. 4a et l'arrêt cité). Sur le plan quantitatif, la pratique
administrative exige dix à douze offres d'emploi par mois en moyenne. On ne
peut cependant pas s'en tenir à une limite purement quantitative et il faut
bien plutôt examiner, au regard des circonstances concrètes, la qualité des
démarches (Nussbaumer,
op. cit., note de bas de page 1330). Sur le plan qualitatif, on peut attendre
d'un assuré qu'il ne se contente pas de démarches par téléphone, mais qu'il réponde
également à des offres d'emploi par écrit (Chopard, op. cit., p. 139 sv.). La
continuité des démarches joue également un certain rôle, même si l'on ne
saurait exiger d'emblée que l'assuré répartisse ses démarches sur toute une
période de contrôle. S'agissant d'offres écrites, il peut au contraire être
rationnel et judicieux de préparer ses postulations de manière concentrée sur
quelques jours dans le mois, eu égard à la périodicité des offres d'emplois
dans les journaux et compte tenu du fait que les délais de postulation sont en
général relativement longs (arrêt non publié du 5 juillet 1988 dans la cause
R., C 14/88). (…)" (STFA del 4 giugno 2003 nella causa R., C
319/02)
In una
sentenza del 14 settembre 2005 nella causa T. (C 78/05) il TFA ha confermato
una sospensione di 6 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione per
insufficienti ricerche di lavoro in un periodo di controllo, rilevando:
"
(...)
qu'il a reconnu n'avoir effectué qu'une démarche au
mois de décembre 2003, en raison d'un profil de cadre assez spécifique;
qu'il ne peut être tenu compte des autres documents
déposés dans le même temps, ceux-ci étant le résultat de trois démarches
entreprises antérieurement à la période de contrôle en question;
que dans la mesure où le profil du recourant est
spécifique, ce dernier ne peut se contenter de répondre aux rares annonces
paraissant dans la presse, mais doit avoir recours à d'autres méthodes
ordinaires au sens de l'art. 26 al. 1 OACI (offre spontanée, par exemple) ou
rechercher du travail en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment si
besoin est;
que le comportement du recourant qui n'a effectué
qu'une recherche d'emploi pour le mois de décembre 2003 constitue ainsi une
violation claire de l'obligation de diminuer le dommage causé à
l'assurance-chômage, même si son conseiller ORP ne lui a pas encore fixé
d'objectif précis; (...)"
In un'altra sentenza del
29 settembre 2005 nella causa H.
(C 199/05) l'Alta Corte si
è così espressa:
" (...)
4.2.3 Aber auch für die Zeit ab 17. bis 30. Juni
2004 kann die Versicherte aus den behaupteten Anweisungen der Frau S.________
nichts zu ihren Gunsten ableiten. Sie räumt selber ein, Frau S.________ habe
sie aufgefordert, in erster Linie sämtliche möglichen Bewerbungen für
Dauerstellen zu tätigen; telefonische Anfragen für Aushilfsjobs bzw.
Blindbewerbungen (ohne entsprechende Stellenausschreibung) seien erst in
zweiter Linie vorzunehmen.
Diese Anweisung ist nicht zu beanstanden, da von
einer arbeitslosen Person verlangt wird, dass sie sich vor allem schriftlich
auf konkrete Stellenangebote bewirbt (Urteile M. vom 24. Mai 2000 Erw. 2c, C
185/99, S. vom 11. Juni 1999 Erw. 2d, C 401/98, und S. vom 26. August 1996 Erw.
5b, C 134/96). Die Versicherte vermag lediglich das Vorstellungsgespräch vom
17. Juni 2004 im Pflegezentrum Y.________ auf Grund der einen Bewerbung vom 25.
Mai 2004 (Erw. 3 hievor) zu belegen. Bewerbungen für Dauerstellen auf neue
Inserate hin weist sie keine nach. Unbehelflich ist ihr Vorbringen, in den
Sommermonaten würden im Pflegebereich erfahrungsgemäss kaum
Dauerarbeitsverträge abgeschlossen. Denn allfällige Schwierigkeiten auf dem
Arbeitsmarkt erfordern um so intensivere Bemühungen der versicherten Person; es
kommt nicht auf die Erfolgsaussichten, sondern auf die Intensität der Stellensuche
an (BGE 124 V 234 Erw. 6). Wenn nötig, ist auch ausserhalb des bisherigen
Berufs Arbeit zu suchen (BGE 120 V 76 Erw. 2; Urteil S. vom 16. Februar 2005
Erw. 2, C 6/04). Unter diesen Umständen könnten die Bemühungen der Versicherten
in der Zeit vom 17. bis 30. Juni 2004 selbst dann nicht als rechtsgenüglich
qualifiziert werden, wenn sie Blindbewerbungen unternommen hätte. (...)"
2.6. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI
la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della
colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel
caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione dal diritto
all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in
caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave
(cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
La sua durata è
determinata secondo la gravità della colpa
(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della
proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).
In virtù dell'art. 45 cpv.
2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità
entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della
sospensione è prolungata in modo adeguato.
L'art. 45 cpv. 3 OADI
stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza
valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un
lavoro idoneo.
Per quel
che concerne la sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata
sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione
da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni
per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.
Per ogni periodo di controllo successivo i parametri
del SECO e dell'UCL prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche
di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro,
in caso di prima sospensione, con proporzionali aumenti per i periodi
successivi, visto l'art. 45
cpv. 2 bis OADI (cfr. Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) del
SECO in vigore dal 1° gennaio 2003, D68 punto 1;
Lista delle sospensioni URC/UCL aggiornate dal SECO al 25.01.1999).
Queste direttive sono conformi alla legge (cfr.
D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento
alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed.
OCST, Pregassona 2000, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione
su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA. Anche il TFA ha
approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. la sentenza del 23
gennaio 2003 nella causa C., C 280/01, nella quale l'Alta Corte ha confermato
la sanzione di 9 giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione
inflitta dall'amministrazione ad un assicurato che aveva saputo comprovare
unicamente quattro ricerche di lavoro svolte nei tre mesi di disdetta del
precedente rapporto di lavoro; la sentenza del 6 agosto 2002 nella causa Z., C
338/01, nella quale il TFA ha confermato 4 giorni di sospensione per
insufficienti ricerche in un periodo di controllo; la sentenza del 2 maggio
2003 nella causa X., C 275/02, nella quale la nostra Massima Istanza ha
confermato una sanzione di 15 giorni di sospensione per mancate ricerche
durante tre mesi di disdetta; la sentenza del 3 luglio 2003 nella causa AWA
contro E., C 286/02, nella quale l'Alta Corte ha confermato 3 giorni di
sanzione per insufficienti ricerche di lavoro durante uno dei tre mesi di
disdetta; la sentenza del 4 giugno 2003 nella causa R.,
C 319/02, nella quale l'Alta Corte ha confermato la sanzione di 5 giorni di
sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione inflitta
dall'amministrazione ad un assicurato, nato nel 1939, che aveva saputo
comprovare unicamente sei ricerche di lavoro, di cui cinque svolte per
telefono, durante un periodo di controllo nel corso del quale egli aveva, tra
l'altro, lavorato cinque giorni, per un totale di trentaquattro ore; la
sentenza dell'11 luglio 2003 nella causa D., C 63/03, nella quale il TFA ha
confermato una sanzione di 4 giorni di sospensione per insufficienti ricerche
di lavoro durante un periodo di controllo; la sentenza del 2 marzo 2004 nella
causa B., C 305/02, nella quale l'Alta Corte ha confermato 4 giorni di
sospensione per insufficienti ricerche durante il periodo di disdetta e la
sentenza del 10 dicembre 2004 nella causa M., C 210/04, nella quale la nostra
Massima Istanza ha confermato sia una sanzione di 9 giorni di sospensione per
insufficienti ricerche durante il mese precedente l’annuncio al collocamento e
mancate ricerche durante il primo periodo di controllo, sia una sanzione di 4
giorni di sospensione per insufficienti ricerche di lavoro durante un periodo
di controllo.
E’ inoltre utile segnalare la sentenza del 25 aprile 2005
nella causa E., C 10/05, nella quale il TFA ha confermato 8 giorni di
sospensione per mancate ricerche nel periodo di controllo di un mese).
2.7. Nella
sentenza H. del 17 marzo 1998 (DTF 124 V 225), il Tribunale federale delle assicurazioni
ha stabilito che è possibile sospendere l'assicurato che commette (soltanto)
una colpa lieve non compiendo sufficienti ricerche di lavoro.
Il TFA ha
poi stabilito che tre ricerche di lavoro qualitativamente valide in un periodo
di controllo sono insufficienti.
La Cassa
di disoccupazione aveva sospeso l'assicurata per 3 giorni dal diritto
all'indennità di disoccupazione.
Infine,
l'Alta Corte ha deciso che l'amministrazione prima di applicare l'art. 30 cpv.
1 lett. c LADI, non deve raccomandare all'assicurato di intensificare le
ricerche di lavoro.
2.8. Nella
presente evenienza dalla documentazione agli atti risulta che l’assicurata, fino
alla fine del mese di luglio 2005, ha lavorato presso il Call center di __________
della __________ (cfr. doc. 6).
Dal 2
agosto al 25 ottobre 2005 la ricorrente è poi stata impiegata presso la __________
di __________ quale agente Call center. Essa ha inoltrato la disdetta durante
il periodo di prova per poter ricercare una nuova occupazione all’estero, e
meglio in __________ prima e negli __________ in seguito (cfr. doc. 5; 6; 38).
Rientrata
in Svizzera, l’assicurata si è iscritta in disoccupazione presso l’URC di __________
il 23 gennaio 2006 (cfr. doc. 35).
Né al
momento della sua iscrizione, né in occasione del colloquio del 1° febbraio
2006 essa ha comprovato di avere effettuato delle ricerche di lavoro durante i
tre mesi precedenti l’annuncio per il collocamento (cfr. doc. 34).
Conseguentemente
alla ricorrente è stata trasmessa una “Richiesta di giustificazioni”, con cui
le è stato chiesto di motivare, entro il 13 febbraio 2006, i mancati sforzi al
fine di reperire un impiego.
Il
consulente del personale ha pure precisato che oltre la data indicata
l’autorità cantonale avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso,
menzionando espressamente l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede
proprio la sospensione di un assicurato nel caso in cui non faccia il suo
possibile per ottenere un’occupazione adeguata (cfr. doc. 5).
La ricorrente
ha risposto con scritto dell’8 febbraio 2006 (cfr. doc. 6). Essa, tuttavia, non
ha allegato alcun documento attestante lo svolgimento delle asserite ricerche.
Dal profilo procedurale
l’amministrazione ha, dunque, ossequiato il diritto di essere sentito
dell’assicurata garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost.fed. e dall’art. 42 LPGA.
L’amministrazione ha,
altresì, concesso alla ricorrente un ulteriore termine, scadente il 12 marzo
2006, per sostanziare le ricerche che la medesima sostiene di aver effettuato
(cfr. doc. 6, 25).
Essa, però, non ha inviato
alcunché all’URC.
Pertanto quest’ultimo l’ha sospesa dal diritto alle indennità di disoccupazione per dodici
giorni (cfr. doc. 7).
L’assicurata, il 15 marzo
2006, ha inoltrato all’amministrazione un messaggio di posta elettronica con
allegata la richiesta del 14 marzo 2006, indirizzata all’__________ di __________,
di confermare la sua candidatura e la relativa risposta (cfr. doc. 8).
L’URC, non ritenendo questo
documento tale da modificare il proprio giudizio, con
decisione su opposizione del 5 aprile 2006, ha confermato il precedente
provvedimento (cfr. doc. A1).
2.9. Nei mesi da ottobre 2005 a
gennaio 2006 l’assicurata, dal profilo dell’assicurazione contro la
disoccupazione, era tenuta a intraprendere delle ricerche di lavoro
quantitativamente e qualitativamente valide.
La ricorrente, in effetti,
già dall’inizio della sua permanenza all’estero sapeva, o ad ogni modo avrebbe
dovuto sapere, che, se non avesse trovato un impiego, avrebbe dovuto rientrare
in Svizzera.
In
proposito occorre rilevare che in rispetto del principio dell'uguaglianza di
trattamento (cfr. DTF 130 V 18; DTF 127 V 8; DTF 126 V 40; DTF 126 V 53, DTF
126 V 62; DTF 126 V 73; DTF 126 V 106 e 110; DTF 126 V 225; DTF 126 V 359-360;
DTF 126 V 438 e 441; DTF 126 V 504-505; DTF 119 V 130 consid. 5b; SVR 2001 AHV
Nr. 3; SVR 2000 EL Nr. 3; Pratique VSI 2000 pag. 180) tra gli assicurati che si
trovano in Svizzera e coloro che si recano all'estero, anche questi ultimi
devono compiere le ricerche di impiego prima di annunciarsi per il collocamento
in Svizzera.
Secondo
la giurisprudenza possono essere prese in considerazione anche le ricerche
effettuate all'estero, soprattutto se contemporaneamente vengono compiuti
sforzi volti al reperimento di un’occupazione in Svizzera (cfr. DLA 1999 pag.
22 seg; DTF 125 V 469; STCA del 14 marzo 2000 nella causa G.P., 38.99.280; D.
Cattaneo, op. cit., pag. 30).
Contestualmente
va segnalato che questo Tribunale conferma costantemente le decisioni di
sospensione emanate dall'URC a causa di mancate ricerche prima dell'iscrizione
in disoccupazione anche da parte di assicurati all'estero (cfr. fra le tante: STCA
del 22 settembre 2005 nella causa T., 38.2005.37; STCA del 20 novembre 2003
nella causa B., 38.2003.55, massimata e parzialmente pubblicata in RtiD I-2004
N. 55 pag. 186; STCA del 5 febbraio 2003 nella causa G.D.L., 38.2002.109; STCA
del 16 luglio 2002 nella causa G., 38.2001.287; STCA del 12 dicembre 2001 nella
causa R.D.Q, 38.2001.82).
In particolare nella sentenza del 20 novembre 2003 nella causa B., 38.2003.55,
massimata e parzialmente pubblicata in RtiD I-2004 N. 55 pag. 186, questa Corte
ha stabilito che un’assicurata, nel periodo successivo alla decisione di
rientrare in Svizzera a causa del rischio sempre più concreto della
partecipazione attiva a una guerra del Paese straniero in cui ha soggiornava da
lungo tempo per motivi di studio, doveva compiere ricerche di impiego in
Svizzera. Nonostante lo stato di insicurezza e i problemi organizzativi
relativi al trasloco, essa aveva infatti sufficiente tempo. A tal fine
l’assicurata avrebbe potuto consultare i quotidiani svizzeri eventualmente
reperibili nella città a vocazione turistica nella quale si trovava o, via
internet , utilizzando i computers di qualche Internet Café, i giornali
elvetici che dispongono di un’edizione on line.
Il TFA, inoltre, con
sentenza del 26 marzo 2004 nella causa S., C 208/03, pubblicata in DLA 2005
pag. 57segg., ha deciso che un assicurato che aveva interrotto la sua
disoccupazione per andare a lavorare per due mesi in Brasile era tenuto a
proseguire con sufficiente assiduità le ricerche di lavoro in vista del suo
ritorno. Il soggiorno all'estero non lo dispensava da quest'obbligo, tanto più
che con i mezzi di comunicazione oggi disponibili (Internet, posta elettronica,
ecc.) e le agenzie di collocamento, era indubbiamente possibile e ragionevole
esigere che l’assicurato inviasse delle richieste di lavoro dall'estero.
Infine l’Alta Corte, in
una sentenza del 3 luglio 2006 nella causa S., C 138/05, già citata in
precedenza, relativa a un assicurato che non ha svolto ricerche di lavoro nel
periodo precedente l’iscrizione in disoccupazione mentre era in viaggio in
America del Sud, ha osservato:
" (…)
Der Versicherte hat sich
dementsprechend während einer allfälligen Kündigungsfrist, aber auch generell
während der Zeit vor Anmeldung (ARV 1982 Nr. 4 S. 40), so auch während einem
Auslandaufenthalt zum Zwecke der Erzielung eines Verdienstes (ARV 2005 S. 58 [C
208/03] Erw. 3.2) unaufgefordert um Stellen zu bemühen. Gleiches hat während eines Auslandaufenthaltes
zu Reisezwecken zu gelten. Denn die Landesabwesenheit entbindet nicht von dieser
Pflicht, zumal es mit den heutigen Kommunikationsmitteln (Internet, E-Mail
etc.) und Personalvermittlungsagenturen ohne weiteres möglich und zumutbar ist,
sich auch vom Ausland aus für eine neue Arbeitsstelle zu bewerben (ARV 2005 S.
58 [C 208/03] Erw. 3.2). Dass Bewerbungen aus Südamerika völlig sinnlos und/oder
unmöglich sind, wie in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde eingewendet wird, kann
nicht ernsthaft behauptet werden. Da der Einstellungstatbestand der ungenügenden Arbeitsbemühungen
schon dann erfüllt ist, wenn der Versicherte nicht alles Zumutbare unternimmt,
um einen drohenden Schaden abzuwenden (ARV 2005 S. 58 [C 208/03] Erw. 3.2 mit
Hinweis), stellte das Arbeitsamt den Versicherten grundsätzlich zu Recht in der
Anspruchsberechtigung auf Arbeitslosenentschädigung ein." (STFA del 3 luglio 2006 nella causa S., C 138/05, consid.
2.1.)
2.10. Come esposto
precedentemente, l’assicurata il 15 marzo 2006 ha prodotto all’amministrazione alcuni
messaggi di posta elettronica intercorsi tra lei e l’__________ da cui
emerge che la sua richiesta di ottenere una conferma della propria candidatura era
stata trasmessa alle risorse umane dell’hotel (cfr. doc. 8).
Quella
presso l’__________ risulta essere l’unica ricerca effettuata e
sostanziata dall’assicurata.
E’ vero
che l’insorgente nei suoi scritti ha indicato di avere intrapreso ulteriori
ricerche presso alcuni Hotel __________, segnatamente __________, __________, __________,
__________, __________, __________ (cfr. doc. A2; 6).
Tuttavia
è altrettanto vero che, nonostante l’assicurata abbia avuto a più riprese la
possibilità di comprovare tali asseriti sforzi, essi non risultano minimamente
documentati.
Tale omissione configura
una violazione del dovere delle parti di collaborare all’istruzione della causa
che limita la portata del principio inquisitorio reggente la procedura nell’ambito
delle assicurazioni sociali (cfr. art. 61 lett. c LPGA; SVR 2001 KV N. 50 pag.
145; DLA 2001 N. 12 pag. 145, STFA del 9 aggio 2003 nella causa A., C 271/02;
STFA del 9 maggio 2001 nella causa W.Z., P 36/00), obbligo del resto ossequiato
dall’insorgente nel caso delle tre ricerche citate.
Al riguardo va osservato
che l’Alta Corte, in una sentenza del 21 marzo 2005 nella causa Arbeitsamt des
Kantons Appenzell Ausserrhoden c/ G., C 234/04, ha accolto il ricorso
dell’Ufficio del lavoro inoltrato contro una sentenza del Tribunale cantonale
con cui gli atti erano stati rinviati all’amministrazione per effettuare
ulteriori accertamenti in relazione a ricerche di lavoro che l’assicurato aveva
asserito di aver compiuto, ma in merito alle quali, nonostante avesse avuto la
possibilità prima della decisione formale di sospensione, durante la procedura
di opposizione e dinanzi al Tribunale cantonale di fornire indicazioni precise,
era rimasto vago.
Contestualmente il TFA ha
rilevato:
"
(…)
4.2 Ob trotz vorgängiger behördlicher
Aufforderung erst einsprache- oder beschwerdeweise gemachte Angaben zu
erfolgten Arbeitsbemühungen überhaupt berücksichtigt werden dürften, muss nicht
näher geprüft werden. Denn der Versicherte hat es nach dem Gesagten auch noch
im Einsprache- und im kantonalen Verfahren bei vagen und in dieser Form nicht
überprüfbaren Hinweisen auf stattgefundene Kontakte mit möglichen Arbeitgebern
bewenden lassen. Damit ist er seiner gesetzlichen Obliegenheit, die geltend
gemachten Bemühungen um eine neue Stelle nachzuweisen, nicht nachgekommen und
hat die Folgen zu tragen (vgl. auch Art. 43 Abs. 3 ATSG). Wollte man unter
diesen Umständen von der Verwaltung verlangen, dem Leistungsansprecher nochmals
die Gelegenheit zur Auflistung stattgefundener Bemühungen in nachprüfbarer Form
einzuräumen, wie dies das kantonale Gericht im angefochtenen Entscheid
getan hat, hiesse das auch den von den Behörden zu beachtenden
Untersuchungsgrundsatz überstrapazieren."
(STFA del 21 marzo 2005 nella causa Arbeitsamt des Kantons Appenzell
Ausserrhoden c/ G., C 234/04, consid. 4.2.; le sottolineature sono del
redattore)
L’assicurata che, come
dimostrato dalla corrispondenza via posta elettronica con l’amministrazione e
con l’__________ di __________ (cfr. doc. 8), ben conosce le tecniche
informatiche e di utilizzazione di internet, nei mesi da ottobre 2005 a gennaio
2006, mentre si trovava all’estero, avrebbe dovuto, da un lato, consultare le
offerte di lavoro pubblicate sui giornali elvetici che dispongono anche di un’edizione
online, dall’altro, entrare in contatto con qualche agenzia di consulenza
professionale.
In proposito va inoltre
evidenziato che l’assicurata ben doveva essere al corrente dei propri obblighi
quale disoccupata, avendo già ricorso in passato all’assicurazione contro la
disoccupazione (cfr. doc. 1; VII).
In simili condizioni,
considerato che l’insorgente per il periodo dal 22 ottobre 2005 al 23 gennaio
2006 ha comprovato unicamente una ricerca di lavoro all’estero, senza peraltro che
sia stato precisato il giorno in cui la stessa è stata effettuata, va ritenuto
che la medesima ha svolto sforzi insufficienti nel mese in cui ha intrapreso la
ricerca presso l’Hotel di __________ e non ha compiuto alcuna ricerca negli
altri due mesi concernenti il periodo in questione.
2.11. L’assicurata, tramite l’avv. RA
1, ha chiesto la propria audizione (cfr. doc. V).
Considerato
quanto rilevato in precedenza, ossia che, benché abbia avuto più occasioni per
comprovare gli asseriti sforzi volti al reperimento di un impiego, l’assicurata
ha comunque documentato solamente una ricerca svolta negli __________, questo
Tribunale ritiene che una sua audizione personale non potrebbe mettere in luce
nuovi elementi utili ai fini del giudizio, di modo che il TCA può rinunciarvi.
Del
resto, l'assicurata ha semplicemente chiesto di essere sentita dal giudice e
non l’organizzazione di un pubblico dibattimento ai sensi dell’art. 6 cifra 1
CEDU (DTF 125 V 38 consid. 2, 122 V 55 consid. 3a; RAMI 2004 U 497, p. 155
consid. 1.).
Su questo
tema, cfr pure STFA del 20 giugno 2006 nella causa J. e D., H 97/04, consid.
3.3.2:
"
Per completezza si rilevi infine che secondo la giurisprudenza
pubblicata in DTF 122 V 47, l'obbligo di organizzare un
dibattimento pubblico ai sensi dell'art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara
e inequivocabile di una parte, semplici domande di assunzione di prove, come ad
esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di
testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastando per creare un simile
obbligo."
Inoltre va
ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare
d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle
prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA dell'11 dicembre 2003 nella
causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02; STFA del 5
marzo 2003 nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV Nr. 1 p. 1; STFA dell'11
gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa
C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26
novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa
P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202
consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio
1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre
1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., p. 274; U.
Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p.
212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di
essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122
V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
2.12. Alla luce di
tutto quanto esposto, questa Corte deve concludere che l'assicurata, nel lasso
di tempo di tre mesi precedenti all’iscrizione in disoccupazione del 23 gennaio
2006, non avendo effettuato ricerche di lavoro durante due mesi e avendone
compiute di insufficienti durante un mese (cfr. consid. 2.10.), ha violato
l'obbligo di ridurre il danno imposto dalla legge.
Ciò
implica una sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione giusta
l'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. consid. 2.2.).
Per
quanto concerne l'entità della sanzione, va rilevato che normalmente, in base
alle direttive in vigore, la sanzione inflitta dall'amministrazione in caso di
insufficienti ricerche di lavoro nel periodo antecedente l'iscrizione in
disoccupazione ammonta a un minimo di tre giorni al mese, mentre è di quattro
giorni la sospensione minima irrogata agli assicurati che non compiono ricerche
in tale lasso di tempo (cfr. consid. 2.6.).
Nel caso
di specie l’URC ha inflitto all’assicurata dodici giorni di sospensione.
A mente
del TCA la sospensione va ridotta a undici giorni in considerazione del fatto
che l'assicurata è riuscita a comprovare almeno una ricerca di impiego.
2.13. Secondo
l'art. 61 lett. g LPGA il ricorrente che vince la causa ha diritto al rimborso
delle ripetibili secondo quanto stabilito dal tribunale delle assicurazioni.
L'importo è determinato senza tener conto del valore litigioso, ma secondo
l'importanza della lite e la complessità del procedimento.
La
disposizione transitoria dell'art. 82 cpv. 2 LPGA stabilisce poi che i Cantoni
devono adeguare la loro legislazione alla presente legge entro cinque anni a
partire dalla sua entrata in vigore. Fino a quel momento sono valide le
prescrizioni cantonali in vigore precedentemente (cfr. DTF 129 V 115).
Al
riguardo l'Alta Corte, in una decisione del 20 agosto 2003 nella causa B., C
56/03, ha, in particolare, sviluppato le seguenti considerazioni:
"
(…)
1.2 Neu verankert Art. 61 lit. g Satz 1 ATSG für
sämtliche von diesem Gesetz erfassten Regelungsgebiete, einschliesslich die
Arbeitslosenversicherung (Art. 2 ATSG in Verbindung mit Art. 1 AVIG in der seit
1. Januar 2003 geltenden Fassung), einen Anspruch der obsiegenden Beschwerde
führenden Person auf Ersatz der Parteikosten. Nach der Rechtsprechung ist diese
geänderte prozessrechtliche Norm des Bundesrechts - im Unterschied zu den mit
dem ATSG geänderten materiellrechtlichen Vorschriften - ab dem Tag dessen
Inkrafttretens am 1. Januar 2003 sofort anwendbar geworden; vorbehalten bleiben
anders lautende Übergangsbestimmungen (BGE 129 V 115 Erw. 2.2, 117 V 93 Erw.
6b, 112 V 360 Erw. 4a; RKUV 1998 Nr. KV 37 S. 316 Erw. 3b; Urteil E. vom 20.
März 2003 [I 238/02] Erw. 1.2). Von den im ATSG enthaltenen Übergangsregelungen
ist allein Art. 82 Abs. 2 ATSG verfahrensrechtlicher Natur. Danach haben die
Kantone ihre Bestimmungen über die Rechtspflege diesem Gesetz innerhalb von
fünf Jahren nach seinem Inkrafttreten anzupassen; bis dahin gelten die
bisherigen kantonalen Vorschriften.
§ 28 Abs. 2 des Zuger Gesetzes über den
Rechtsschutz in Verwaltungssachen vom 1. April 1976
(Verwaltungsrechtspflegegesetz; Bereinigte Gesetzessammlung 162.1) sieht vor,
dass im Rechtsmittelverfahren der ganz oder teilweise obsiegenden Partei eine
Parteientschädigung nach Massgabe ihres Obsiegens zuzusprechen ist, ohne
einzelne Gebiete des Verwaltungs-, insbesondere des Sozialversicherungsrechts
hievon auszunehmen. Materiellrechtlich genügt die kantonale Regelung damit den
bundesrechtlichen Vorgaben des Art. 61 lit. g Satz 1 ATSG. Hinsichtlich des
grundsätzlichen Anspruchs der obsiegenden Partei auf Parteientschädigung (auch)
im Arbeitslosenversicherungsprozess ist der zugerische Gesetzgeber mithin zu
keiner Anpassung des Verwaltungsrechtspflegegesetzes innert fünf Jahren
gehalten, womit der übergangsrechtliche Art. 82 Abs. 2 ATSG hier - wovon im
vorliegenden Fall auch die Vorinstanz ausgegangen ist - keine eigenständige
Rechtswirkung entfaltet, die
der sofortigen Anwendbarkeit des Art. 61 lit. g Satz
1 ATSG entgegenstünde. (…)"
(cfr. STFA del 20 agosto 2003 nella causa B., C 56/03, consid. 1)
Secondo
l'art. 22 della legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale
delle assicurazioni (LPTCA), il ricorrente che vince la causa ha diritto nella
misura stabilita dal giudice al rimborso delle spese processuali, dei disborsi
e delle spese di patrocinio (cpv. 1). L'importo delle ripetibili è determinato
in relazione alla fattispecie ed alla difficoltà del processo, senza tener
conto del valore litigioso (cpv. 2).
Ora,
visto il tenore dell'art. 22 LPTCA suenunciato e alla luce della giurisprudenza
federale appena illustrata, anche nel nostro Cantone, la regolamentazione
cantonale non deve essere adeguata all'art. 61 lett. g LPGA, in quanto conforme
a quest'ultimo (cfr. DTF 130 V 320 consid. 2.1.).
La
ricorrente, vincente parzialmente in causa, è rappresentata da un avvocato.
Pertanto l’URC
di __________ verserà all'assicurata l'importo di fr. 200.-- a titolo di
ripetibili parziali.
Visto
l'esito della vertenza e il diritto a ripetibili parziali, la richiesta di
ammissione al gratuito patrocinio (cfr. consid. 1.3.; doc. V) relativa alla
parte per la quale l'assicurata è vincente in causa è divenuta priva di oggetto
(cfr. STFA dell'8 maggio 2003 nella causa S., U 349/01: STCA del 13 luglio 2006
nella causa M., 35.2004.76; DTF 124 V 310 consid. 6; STFA del 9 aprile 2003
nella causa C., U 164/02; STFA dell'8 novembre 2001 nella causa F., U 134/99;
STFA del 18 agosto 1999 nella causa E.T. contro INSAI e TCA, U 59/99; STFA del
2 agosto 1999 nella causa H.D contro UAI e TCA, I 360/97; STFA del 19 novembre
1998 nella causa S.S contro CCC, P 7/97 e STFA del 27 aprile 1998 nella causa
INSAI contro A.C. e TCA, U 18/97).
2.14. Per la parte
del ricorso in cui l'assicurata è soccombente, va esaminato se essa può essere
posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria o meno (cfr. DTF 124 V 301
consid. 6).
2.14.1. Ai sensi
dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere
garantito il diritto di farsi patrocinare.
Se le
circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito
patrocinio.
La LADI
non prevede delle norme che derogano a questa disposizione, per cui l'art. 61
lett. f LADI è, in casu, applicabile.
Tale
disposto mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione
dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale,
mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale
(cfr. DTF 110 V 362 consid. 1b; Kieser, op. cit., art. 61 N. 86 p. 626).
Le
condizioni cumulative per la concessione dell’assistenza giudiziaria
rimangono invariate rispetto al vecchio diritto, per cui trova ancora
applicazione la giurisprudenza elaborata in riferimento ad altri ambiti delle
assicurazioni sociali (cfr. v. art. 108 cpv. 1 lett. f LAINF; v. art. 85 cpv. 2
lett. f LAVS; SVR 2004 AHV Nr. 5; STFA del 3 luglio 2003 nella causa X., U
114/03, consid. 2.1.).
Tali
presupposti sono adempiuti qualora l'assistenza di un avvocato appaia
necessaria o comunque indicata (al riguardo cfr. STFA del 24 gennaio 2006 nella
causa A., I 812/05), se il richiedente si trova nel bisogno e se le sue
conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (cfr. Kieser, op. cit.,
art. 61 N. 88s., cfr., anche, DTF 108 V 269; 103 V 47; 98 V 117; Zbl 94/1993 p.
517; STFA del 23 maggio 2002 nella causa Winterthur Assicurazioni c/ D., U
234/00; STFA del 15 marzo 2002 nella causa A., U 220 + 238/00; STFA del 5
settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G.,
Fatti
I 11/01; STFA del 7 dicembre 2001 nella causa B., I 194/00; DTF 125 V 202; DTF
121 I 323 consid. 2a, DTF 120 Ia 15 consid. 3a, 181 consid. 3a, DTF 124 I 1,
consid. 2a, pag. 2; SVR 1998 UV, Nr. 11, consid. 4b, pag. 31; SVR 1998 IV, Nr.
13, consid. 6b, pag. 47; STCA del 23 marzo 1998, nella causa G.I., 38.97.323;
STFA del 18 giugno 1999 nella causa D.V.).
Inoltre
va rilevato che dal 30 luglio 2002 è in vigore la legge cantonale sul
patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (cfr. art. 38 Lag e BU
30/2002 pag. 213 segg.), la quale si applica alle domande di assistenza
giudiziaria introdotte dopo la sua entrata in vigore .
L'art. 3
della citata legge, alla quale la legge di procedura per i ricorsi al TCA
rinvia espressamente (cfr. il nuovo art. 21 cpv. 2 LPTCA in vigore dal 30
luglio 2002), prevede:
"
1L'istituto
dell'assistenza giudiziaria garantisce alla persona fisica
indigente la tutela adeguata dei suoi diritti
dinanzi alle Autorità giudicanti del Cantone."
"
2E' ritenuta
indigente la persona che non ha la possibilità di provvedere con mezzi propri
agli oneri di procedura o alle spese di patrocinio."
Le altre
condizioni per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciate dalla Legge
sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria sono così definite
negativamente all'art. 14 Lag:
"
1L'assistenza
giudiziaria non è concessa:
a)
la procedura per la persona richiedente non presenta probabilità di esito
favorevole;
b)
una persona ragionevole e di condizioni agiate rinuncerebbe alla procedura a
causa delle spese che questa comporta.
2L'ammissione
al gratuito patrocinio non è concessa se la persona richiedente è in grado di
procedere con atti propri, se la designazione di un patrocinatore non è
necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o se la causa non presenta
difficoltà particolari."
I criteri
posti nella legge cantonale sono dunque identici a quelli fissati dalla
giurisprudenza federale elaborata interpretando le norme di diritto federale
relative alle assicurazioni sociali (cfr. v.art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS), che
sono validi anche sotto l'egida della LPGA.
In questo
senso la Lag, a cui la LPTCA rinvia, è conforme all'art. 61 lett. f LPGA (cfr.
DTF 130 V 320, consid. 2.1.).
L’istante
va considerato indigente quando non è in grado di assumere le spese legate alla
difesa dei suoi interessi, senza intaccare il minimo indispensabile al suo mantenimento
e a quello della sua famiglia (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a; DTF 119 Ia 11ss.;
DTF 103 Ia 100). Per determinare se ciò è il caso vanno presi in considerazione
i redditi del richiedente e delle persone che hanno un obbligo di mantenimento
nei suoi confronti (DTF 115 V 195, il coniuge o i genitori, B. Cocchi, F.
Trezzini, Codice di procedura civile ticinese, 2a edizione, Lugano 2000, N. 20
ad art. 155, p. 479). L’obbligo dello Stato di accordare l’assistenza
giudiziaria è in effetti sussidiario all'obbligo di mantenimento derivante dal
diritto di famiglia (DTF 119 Ia 11ss.). Non entrano invece in linea di conto le
risorse finanziarie di parenti cui l’interessato potrebbe far capo a norma
dell’art. 328 e 329 CCS (B. Cocchi, F. Trezzini, op. cit., N. 20 ad art. 155,
p. 479 e giurisprudenza ivi citata).
Non è
determinante che l’indigenza sia stata cagionata da colpa propria (Haefliger,
Alle Schweizer sind vor dem Gesetz gleich, p. 165).
Il limite
Considerandi
per ammettere uno stato di bisogno ai sensi delle disposizioni sull’assistenza
giudiziaria è superiore al minimo di esistenza determinato ai fini del diritto
esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c). All’importo
base LEF va applicato un supplemento variante fra il 15% e il 25% (cfr. STFA
del 20 settembre 2004 nella causa F., U 102/04).
L’indigenza
processuale è data ove il richiedente non disponga di più mezzi di quelli
necessari per il mantenimento normale e modesto della famiglia (cfr. RAMI 1996
N. U 254 pag. 209 consid. 2; STFA non pubbl. del 2 settembre 1994 nella causa
J.P.H., pag. 3).
In una
sentenza pubblicata in DTF 124 I 1ss., il TF ha precisato che una richiesta di
assistenza giudiziaria non può essere respinta unicamente sostenendo che
l’istante non è indigente, in quanto può permettersi i costi e la manutenzione
di un’automobile. Secondo l’Alta Corte il richiedente deve piuttosto -
indipendentemente dal modo in cui utilizza le sue risorse finanziarie - essere
considerato indigente, se in base alla sua situazione finanziaria non è in
grado di sopperire al suo minimo esistenziale; in questo calcolo non devono
essere naturalmente computate le spese non inerenti al suo fabbisogno
esistenziale.
L’attestato
municipale sullo stato di indigenza ha per il giudice soltanto valore indicativo
(Cocchi, F. Trezzini, op. cit., N. 10 ad art. 156 p. 490).
Nella
commisurazione della capacità patrimoniale del richiedente va considerata anche
l’eventuale sostanza e non unicamente i redditi conseguiti. Secondo il TFA
infatti si tiene conto dell’intera situazione economica della famiglia (STFA
non pubbl. del 2 settembre 1994 nella causa J.P.H., pag. 4, consid. 2 e
giurisprudenza citata non pubbl.). La sostanza deve tuttavia essere disponibile
al momento della litispendenza del processo o per lo meno a partire dal momento
in cui è presentata l’istanza e non solo alla fine della procedura (cfr. DTF
119.
Ia 12 consid. 5; DTF 118 Ia 369ss).
Generalmente
dal punto di vista temporale lo stato di bisogno dell’istante va determinato
secondo la situazione esistente al momento della decisione (SVR 1998 UV Nr. 11
consid. 4a). L’assistenza giudiziaria può essere tuttavia concessa anche con
effetto retroattivo nella misura in cui i relativi presupposti sono adempiuti
(cfr. SVR 2000 UV Nr. 3, cfr. anche STCA 12 marzo 2001 non pubblicata nella
causa R.G., inc. 31.1998.50).
Secondo
la giurisprudenza del TFA, infine, la decisione di concessione dell’assistenza
giudiziaria può essere modificata o revocata. Trattandosi di una decisione
processuale (“prozessleitender Entscheid”) non passa infatti in giudicato
materiale, ma solo formale. La modifica può avvenire anche con effetto
retroattivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b).
2.14.2
Per valutare
se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza
federale, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del
minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (cfr. SVR 1998 IV Nr. 13
p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c).
Al minimo
esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA
del 20 settembre 2004 nella causa F., U 102/04).
In
concreto l’assicurata, nonostante abbia avuto a più riprese la possibilità di
sostanziare le proprie entrate e i propri oneri, in particolare quando ha
richiesto l’ammissione all’assistenza giudiziaria nel mese di giugno 2006 e quando,
su esplicito richiamo del TCA, ha fornito il certificato municipale nel mese di
agosto 2006, non ha allegato documentazione alcuna a sostegno delle spese e dei
redditi da lei stessa indicati.
In
effetti anche il Municipio di __________ non ha risposto né sì, né no alla
domanda prestampata sul certificato “Le informazioni fornite dall’istante
(per quanto verificabili dall’autorità comunale) sono conformi” (cfr. doc.
X).
In
simili circostanze, non avendo comprovato la propria reale situazione
finanziaria, l’assicurata non può essere ritenuta indigente.
Per
inciso va comunque rilevato che dalle carte processuali emerge che la
ricorrente percepisce delle indennità di disoccupazione e svolge, o perlomeno
ha svolto, un’attività su provvigioni per la società __________ (cfr. doc. 27,
19).
Da quanto
dichiarato dall’assicurata nel certificato municipale il suo reddito mensile
ammonterebbe a fr. 6'380.-- (fr. 1400.-- + fr. 2'335.-- + fr. 2644; cfr. doc.
X).
Essa ha
pure menzionato di avere un capitale a risparmio di fr. 100'000.-- (cfr. doc.
X).
Non
essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti cumulativi, la
domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è parzialmente accolto.
§ La
decisione su opposizione del 5 aprile 2006 dell’URC di __________ è riformata
nel senso che l’assicurata è sospesa per undici giorni dal diritto alle
indennità di disoccupazione.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’URC di __________
verserà a RI 1 l’importo di fr. 200.-- a titolo di ripetibili parziali (IVA
inclusa).
3. L'istanza
tendente alla concessione del gratuito patrocinio, in quanto non divenuta priva
di oggetto, è respinta.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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