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Decisione

38.2006.36

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

20 luglio 2006Italiano45 min

Source ti.ch

Fatti

I capoversi 3 e 4 sono ordinati in modo più preciso per motivi di

sistematica e per tener conto della giurisprudenza, ma il loro contenuto, ad

eccezione del capoverso 3, rimane invariato.

Capoverso 3bis (nuovo):

secondo la formulazione attuale dell’articolo 24 capoverso 2 terzo periodo

LADI, non può essere versato alcun pagamento compensativo dopo una

disdetta a seguito di una modifica del contratto di lavoro o in caso di

riassunzione nell’intervallo di un anno da parte dello stesso datore di lavoro

a un tasso di occupazione inferiore, anche se il salario proposto è usuale per

la professione e il luogo.

Il legislatore voleva semplicemente impedire il dumping salariale

a carico dell’assicurazione contro la disoccupazione dopo una disdetta dovuta a

una modifica del contratto di lavoro. Non v’è invece il rischio di abusi se il

datore di lavoro è costretto, per motivi legati all’impresa, a ridurre il tasso

di occupazione con una riduzione proporzionale del salario e se il lavoro

proposto è rimunerato a un’aliquota usuale per la professione e il luogo.

Il nostro Consiglio non rifiuterà di prendere in considerazione un

eventuale guadagno intermedio, e quindi si opporrà alla concessione di pagamenti

compensativi secondo la disposizione dell’attuale articolo 41a capoverso

3 OADI soltanto se il rapporto di lavoro è mantenuto o ripreso nell’intervallo

di un anno fra le due parti a una delle condizioni seguenti:

a) il

tempo di lavoro è stato ridotto e la rispettiva diminuzione del salario è

eccessiva;

b) il tempo di lavoro è mantenuto, ma il salario ridotto.

Con questa clausola contro gli abusi e con il criterio

dell’aliquota usuale per la professione e il luogo, occorre evitare che i costi

salariali siano trasferiti all’assicurazione contro la disoccupazione (dumping

salariale). In particolare, il guadagno intermedio non deve portare a un

degrado generale delle condizioni di lavoro e salariali né a una trasformazione

dei posti di lavoro «normali» in posti di lavoro «con guadagno intermedio». A

tal fine, da un lato l’importo dei pagamenti compensativi deve rispettare i

salari usuali per la professione e il luogo (art. 24 cpv. 3 LADI) e,

dall’altro, i guadagni intermedi presso il datore precedente sono ammessi o

presi in considerazione solo se il salario non è stato ridotto in misura

eccessiva. Con questa disposizione si vuole impedire di finanziare la

riassunzione a un salario eccessivamente basso a spese dell’assicurazione

contro la disoccupazione (guadagno intermedio).

Questo disciplinamento tiene conto delle contingenze economiche,

del principio delle assicurazioni sociali della diminuzione del danno, del

principio dell’assicurazione contro la disoccupazione «lavorare è redditizio» e

impedisce inoltre che gli assicurati

accettino importanti sacrifici salariali a spese dell’assicurazione contro la

disoccupazione.

Capoverso 4: la modifica del rinvio è necessaria in considerazione

della fusione dei capoversi 1 e 2." (cfr. FF N. 23 del 12 giugno 2001,

pag. 2005-2006)

2.3. Secondo

l’art. 24 cpv. 3 LADI è considerata perdita di guadagno la differenza tra il

guadagno intermedio ottenuto nel periodo di controllo, ma corrispondente almeno

all’aliquota usuale per la professione ed il luogo, e il guadagno assicurato

(cfr. DLA 2000 N. 40 consid. 3a pag. 211). Un guadagno accessorio (cfr. art. 23

cpv. 3 LADI) non è preso in considerazione (cfr. DTF 126 V 207 in merito al

calcolo del guadagno assicurato quando accanto a un'attività principale a tempo

parziale viene esercitata un'attività accessoria).

In una

decisione del 3 agosto 1999 nella causa S., C 134/99, il Tribunale federale

delle assicurazioni (TFA) ha confermato il precedente giudizio del TCA che, nel

caso di un assicurato impiegato quale agente assicurativo, aveva rilevato che

non si può tener conto del guadagno effettivamente conseguito se esso risulta

inferiore al minimo d’esistenza, bensì si deve prendere in considerazione un

guadagno ipotetico corrispondente al salario minimo per il rilascio di un

permesso di lavoro nella professione concreta. Inoltre questo Tribunale aveva

considerato quale guadagno ipotetico l’importo di fr. 2’750.--, pari al salario

minimo per il rilascio di un permesso di lavoro nella professione concreta.

La nostra

Massima Istanza ha, in particolare, osservato che:

"

(...)

1. - La presente lite verte sul tema di

sapere se il guadagno intermedio, per il calcolo della perdita di guadagno

determinante ai fini di stabilire il diritto all’indennità di disoccupazione,

debba in ogni caso corrispondere almeno all’aliquota usuale per la professione

ed il luogo in cui l’attività è esercitata, o se invece da prendere in

considerazione a questo scopo possa essere, secondo le circostanze, il reale

reddito percepito dall’assicurato durante il periodo di controllo.

Considerandi

2.

- a) Nell’impugnato giudizio l’autorità di

ricorso cantonale ha correttamente indicato che è considerato guadagno

intermedio, ai sensi dell’art. 24 cpv. 1 LADI, il reddito proveniente da

un’attività lucrativa dipendente o indipendente ottenuto dal disoccupato entro

un periodo di controllo. Giusta il cpv. 3 di questa norma, è considerata

perdita di guadagno la differenza tra il guadagno intermedio ottenuto nel

periodo di controllo, ma corrispondente almeno all’aliquota usuale per la

professione ed il luogo, e il guadagno assicurato. Un guadagno accessorio (art.

23.

cpv. 3) non è preso in considerazione.

La precedente istanza ha pure illustrato in

modo pertinente i principi di giurisprudenza sviluppati in questo contesto.

Essa in particolare ha ricordato come non vi sia retribuzione conforme agli usi

professionale o locali in caso di lavoro sostitutivo quando risulti

inequivocabilmente che un assicurato retribuito proporzionalmente alle vendite

effettuate non possa, per mesi, conseguire un guadagno corrispondente al minimo

d’esistenza nonostante il massimo impegno (DLA 1986 no. 22 pag. 89 consid. 2;

cfr. pure DTF 120 V 245 consid. 3c; SVR 1994 ALV no. 22 pag. 51 consid. 6b). In

altri casi, il Tribunale federale delle assicurazioni, ha stabilito che si

doveva prendere in considerazione, per il calcolo della perdita di guadagno del

disoccupato, un salario ipotetico di fr. 2’750.-- corrispondente al salario

minimo richiesto per il rilascio di un permesso di lavoro a manodopera estera non

domiciliata per svolgere l’attività di rappresentante (sentenze inedite 31

dicembre 1998 in re C., C 53/98, e 18 dicembre 1995 in re G., C 213/95; cfr.

DLA 1998 no. 33 pag. 181 consid. 2, pag. 182 consid. 3a, pag. 183 consid. 3c).

b) La Corte cantonale si è fondata sulla

summenzionata prassi per ritenere che nel caso di specie si doveva, ai fini del

calcolo della perdita di guadagno determinante per il diritto all’indennità di

disoccupazione, prendere in considerazione un guadagno intermedio ipotetico di

fr. 2’750.--. (...)."

(cfr. STFA del 3 agosto 1999 nella causa S., C

134/99)

Contestualmente

il TFA ha pure ribadito che l’esigenza della conformità all’uso professionale e

locale si riferisce tanto al guadagno proveniente da un’attività lucrativa dipendente

quanto al reddito che il disoccupato ottiene esercitando un’attività lucrativa

indipendente (cfr. pure RDAT II-1999, N. 74, pag. 265; SVR 1998 ALV N. 10, pag.

31.

consid. 3; DTF 122 V 367, pag. 369 consid. 5 = DLA 1998 N. 25, pag. 134

consid. 5 e DTF 120 V 518 consid. 4).

Inoltre

il TFA ha stabilito che per calcolare la compensazione della differenza che

deve eventualmente essere versata a un lavoratore a tempo pieno rimunerato su

provvigione - che svolge la sua attività nel servizio esterno - occorre

computare il salario conforme agli usi professionali e locali a partire

dall’inizio del rapporto di lavoro, anche se non ha conseguito alcun reddito

durante i primi mesi. Non esiste alcuna disposizione legale né giurisprudenza

su cui basare il computo della retribuzione soltanto al termine di un periodo

transitorio di tre mesi (cfr. DLA 1998 N. 33, pag. 179).

Dunque il

salario conforme agli usi professionali e locali va applicato sin dal primo

giorno d’inizio dell’attività.

Sempre il

TFA, in una decisione non pubblicata del 31 dicembre 1998 nella causa C., C

53/98, ha pure ricordato che deve essere presa in considerazione la circostanza

che un’attività rimunerata a provvigioni venga esercitata a tempo parziale.

Il TFA ha ribadito la

propria giurisprudenza in una decisione del 21 giugno 2001 nella causa Q. (C

65/01), in cui, confermando il precedente giudizio di questo Tribunale, ha

sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…)

3.

- a) I giudici di prime cure hanno osservato

che determinante non può essere il guadagno effettivamente conseguito dalla

ricorrente, che nell'evenienza concreta non raggiunge nemmeno il minimo

d'esistenza, bensì quello ipotetico corrispondente al salario minimo per il

rilascio di un permesso di lavoro nella professione specifica,

indipendentemente dal fatto che siffatto guadagno sia condizionato da fattori

estrinseci alla volontà del lavoratore.

b) A questo modo di giudicare il Tribunale

federale delle assicurazioni non ha nulla da eccepire. Nella sua giurisprudenza

esso ha infatti avuto occasione di rilevare che, quando un assicurato

retribuito proporzionalmente alle vendite effettuate non può conseguire un

salario corrispondente al minimo esistenziale nonostante il massimo impegno,

tale retribuzione non può essere considerata conforme agli usi professionali o

locali in caso di lavoro sostitutivo (DTF 120 V 245 consid. 3c; DLA 1998 n. 33

pag. 182 consid. 2 e riferimenti). Questa Corte ha ulteriormente precisato che,

qualora non venga raggiunto quanto è usuale per la professione ed il luogo,

occorre, procedendo al confronto tra guadagno intermedio e guadagno assicurato,

fondarsi sul salario che corrisponde almeno all'aliquota usuale per la

professione ed il luogo, anziché su quello effettivo. In siffatta evenienza,

l'assicurato ha diritto alla compensazione della differenza tra il guadagno

assicurato e il salario corrispondente agli usi professionali e locali (DTF 120

V 253 consid. 5e; DLA 1998 n. 33 pag. 182 consid. 2 e riferimenti).

Secondo la giurisprudenza di questa Corte,

per potere ritenere una retribuzione conforme agli usi professionali, è

necessario che l'assicurato che consegue un guadagno intermedio nella

professione appresa venga remunerato secondo i parametri validi per i

rappresentanti - con relativa formazione - di tale mestiere. Per converso,

nell'ambito di attività non apprese sono applicabili i salari medi nella branca

in questione (DTF 120 V 245 consid. 3c, 252 consid. 5e, 513 consid. 8e; DLA

1998.

n. 33 pag. 182 consid. 2).

c) Nel caso di specie è evidente che il

guadagno realmente percepito dall'assicurata nel periodo in esame non può

essere equiparato a quello ipotetico usuale nella professione specifica e che

pertanto solo quest'ultimo debba essere preso in considerazione.

Le censure mosse dalla ricorrente non sono in

alcun modo tali da sovvertire la pronunzia querelata, atteso che, con

l'inserimento del criterio dell'uso professionale e locale giusta l'art. 24

cpv. 3 LADI, si è voluto impedire che datore di lavoro e lavoratore

disoccupato, esercitando del dumping salariale, pattuiscano stipendi inadeguati

a pregiudizio dell'assicurazione di disoccupazione - alla quale il lavoratore

si rivolge per colmare la differenza salariale -, e quindi a discapito della

collettività (DTF 120 V 245 consid. 3c; DLA 1998 n. 33 pag. 181 consid. 2). In

questa ottica deve essere interpretato l'accordo che qui ci occupa, dove le

parti hanno stabilito una retribuzione solo per il tempo effettivo di

conversazione, senza prevedere alcun compenso per il tempo - 184 ore nel mese

in questione - in cui l'assicurata doveva comunque restare a disposizione del

datore di lavoro. In entrambi i casi, un manifesto squilibrio contrattuale non

può - alla luce della predetta giurisprudenza - gravare sull'assicurazione

contro la disoccupazione, ma deve eventualmente essere oggetto di particolare

disamina nel contesto dei rapporti interni fra datrice di lavoro e lavoratrice,

come correttamente indicato dall'autorità cantonale.

d) Alla luce di quanto esposto, l'operato del

Tribunale cantonale, che non si è basato sul guadagno realmente realizzato,

merita di essere confermato.

(…)." (cfr. STFA del 21 giugno 2001 nella

causa Q., C 65/01)

2.4

Nella

Circolare relativa alle indennità di disoccupazione (ID) (nella versione in

francese del gennaio 2003: Circulaire IC, Janvier 2003), il Segretariato di

Stato dell'economia (SECO), quale autorità di sorveglianza che deve adoperarsi

per garantire un'applicazione uniforme del diritto ed impartire le istruzioni

generali (cfr. art. 110 LADI; STFA dell'8 aprile 2004 nella causa H., C 340/00,

consid. 4; STFA del 10 marzo 2003 nella causa C. C 176/00, consid. 3; STFA

dell'8 agosto 2001 nella causa K., C 260/99, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid.

3a pag. 61), in merito alle tematiche relative alla nozione di guadagno

intermedio e al diritto alle indennità compensatorie ha, tra l'altro, rilevato

che:

" (…)

C95 La caisse

examine si le salaire est conforme aux usages professionnels et locaux en se

fondant sur les prescriptions légales, la statistique des salaires, l'échelle

des salaires usuels de l'entreprise ou de la branche, les contrats types ou les

conventions collectives de travail. Elle peut le cas échéant se procurer les

directives émises par les associations professionnelles.

Un salaire conforme

aux usages professionnels et locaux est pris en compte dès le début du gain intermédiaire,

même si aucun revenu n’a été réalisé pendant les premiers mois.

Lorsque la rétribution

à la commission ne correspond pas aux prestations de travail, on ne peut parler

d'un salaire conforme aux usages professionnels et locaux.

Il arrive parfois qu'un

assuré voulant remplir son obligation de diminuer le dommage accepte une activité

tout à fait normale mais dont la rémunération ne correspond pas aux usages professionnels

et locaux parce que cet emploi est dénommé "stage".

L'autorité compétente versera l'indemnité

compensatoire pendant ce soi-disant "stage" que sur la différence entre

le salaire conforme aux usages professionnels et locaux et le gain assuré.

Si elle doit recalculer le gain assuré

dans un nouveau délai-cadre, elle tiendra compte en revanche du salaire effectivement

versé.

(…)"

(cfr.

Circulaire IC, Janvier 2003, ch. marg. C95).

2.5

Nella presente evenienza

dagli atti di causa emerge che l’assicurata, a decorrere dal 1° febbraio 2003,

ha lavorato presso la __________.

Tale società ha disdetto

il contratto di impiego nel mese di marzo 2005 per il 31 maggio 2005 (cfr. doc.

1, 3).

Il 3 giugno 2005 la

ricorrente si è iscritta in disoccupazione, dichiarando di cercare un’attività

a tempo pieno quale assistente commerciale, assistente in organizzazioni,

impiegata d’ufficio viaggi (cfr. doc. 2).

A partire dal mese di

luglio 2005 l’assicurata lavora su mandato dell’__________ come consulente

finanziaria.

L’__________ si occupa

della mediazione indipendente di investimenti di capitale, assicurazioni e

contratti similari di società terze. A tale fine si serve di un’organizzazione

indipendente di servizio esterno, e meglio di agenti (cfr. contratto di agenzia

del 13 giugno/27 luglio 2005 p.to 1, doc. 17).

L’agente intermedia sempre

a nome e per conto __________ gli affari delle società partner conformemente

alle basi di valutazione vigenti di volta in volta, informa i clienti

obiettivamente e coscienziosamente sugli affari delle società partner, ricerca

la soluzione migliore per i clienti, redige completamente le proposte dal

mandante e le inoltra __________. L’agente non ha però il diritto di stipulare

contratti a nome e per conto __________ o delle società partner, di accettare

pagamenti dal cliente per tali contratti o per l’accettazione di una proposta o

per altri motivi, di modificare condizioni contrattuali o di pagamento, né di

procacciare direttamente contratti a società partner e non partner.

Per la sua attività

l’agente riceve una provvigione di mediazione corrispondente alla sua posizione

nel piano di carriera, nonché alle basi di valutazione vigenti. Le società

partner sono libere di decidere in merito alla stipulazione dei contratti intermediati.

La provvigione è dovuta soltanto per gli affari stipulati grazie alla mediazione

dell’agente, ossia per i quali l’agente ha inoltrato i relativi moduli di

proposta, firmati dal cliente e debitamente compilati. Il diritto alla provvigione

nasce solo nel momento in cui l’affare intermediato viene stipulato fra la

società partner e il mandante e quest’ultimo adempie effettivamente il

contratto stipulato, ossia l’affare viene onorato (cfr. contratto di agenzia del

13.

giugno/27 luglio 2005 p.ti 3 e 4, doc. 17; art. 418a e 418g CO).

L’attività per l’__________

ha permesso all’assicurata di svolgere, parallelamente, alla sera o nei fine

settimana, una formazione interna.

Nei primi sei mesi l’assicurata

è stata attiva per l’__________ a titolo accessorio, in seguito l’occupazione è

divenuta principale. La ricorrente è rimunerata esclusivamente sulla base di

provvigioni (cfr. doc. 19).

Dai formulari “Indicazioni

della persona assicurata” relativi ai mesi di gennaio e febbraio 2006 risulta

che la ricorrente ha conseguito un reddito effettivo soggetto a contribuzione

pari alla somma di fr. 1'362.-- per il mese di gennaio 2006 e di fr. 664.10 per

il mese di febbraio 2006 (cfr. doc. 15; 16; 25).

Con provvedimento del 24

febbraio 2006, confermato dalla decisione su opposizione del 3 maggio 2006, la

Cassa ha ritenuto che quale guadagno intermedio, da computare ai fini del

calcolo della compensazione della perdita di guadagno, realizzato tramite

l’attività di consulente finanziaria per l’__________ vada considerato l’ammontare

di fr. 3'000.--, corrispondente al salario usuale per la professione di

consulente finanziario e il luogo (cfr. doc. 23, 25).

L’assicurata ha contestato

l’importo del guadagno ipotetico stabilito dalla Cassa, osservando che tra lei

e la __________ non è stato pattuito nessun importo minimo o massimo di

retribuzione a scapito dell’assicurazione contro la disoccupazione. La

possibilità di guadagno è invece illimitata e può superare la somma di fr.

3'000.--. Pertanto, a mente della ricorrente, in casu non vi sarebbe il rischio

di dumping salariale (cfr. doc. I).

2.6

Chiamata ora a pronunciarsi in

merito alla fattispecie, questa Corte, ribadisce, come sopra

visto, che il TFA ha confermato la giurisprudenza cantonale secondo la quale,

nel caso di un assicurato impiegato quale agente assicurativo, non si può tener

conto del guadagno effettivamente conseguito se esso risulta inferiore al

minimo d’esistenza, ma si deve prendere in considerazione un guadagno ipotetico

corrispondente al salario minimo per il rilascio di un permesso di lavoro nella

professione concreta (cfr. consid. 2.3.).

L’Alta

Corte ha quindi ammesso che, quand'anche la retribuzione dipenda da fattori

indipendenti dalla volontà del lavoratore (ciò che è il caso allorquando il

salario è costituito unicamente o principalmente da provvigioni), l'assicurato

deve lasciarsi imputare quale guadagno intermedio il salario ipotetico conforme

alla professione, agli usi e al luogo.

Nell'evenienza

concreta la ricorrente, perlomeno dal mese di gennaio 2006, è attiva quale

consulente finanziaria a tempo pieno.

Ciò si

evince, in primo luogo, espressamente dal contratto di agenzia concluso a tempo

pieno dalla stessa con la __________ (cfr. p.to 2.1 doc. 17).

In

secondo luogo, da quanto dichiarato dall’assicurata medesima alla Cassa il 25

ottobre 2005, e meglio che “…da gennaio 2006 entrerà in vigore il contratto

di agenzia a tempo pieno” (cfr. doc. 12), e il 21 febbraio 2006, ovvero che

“… a partire dal 1.1.2006 sono impiegata a tempo pieno presso __________”

(cfr. doc. 21).

E’ vero

che l’Accordo complementare al contratto di agenzia, stipulato il 13 giugno/27

luglio 2005 con inizio il 2 luglio 2005, menziona l’attività di assistente di

consulenza a tempo parziale (cfr. doc. 18, i particolare p.to 2), tuttavia è

altrettanto vero che esso ha avuto una durata di cinque/sei mesi (cfr. doc. 18

p.to 3.2.; 19). In seguito, ossia al più tardi dal mese di gennaio 2006, è

continuato solamente il contratto di agenzia principale, come peraltro

attestato dalla ricorrente stessa nel suo scritto del 25 ottobre 2005 (cfr.

doc. 12).

Relativamente

alla circostanza invocata per la prima volta dall’assicurata nell’opposizione

del 23 marzo 2006 e ribadita nel ricorso che la sua attività presso __________

non va considerata a tempo pieno, in quanto essa non è attiva presso la ditta

tutti i giorni secondo regolari orari d’ufficio (cfr. doc. 23, I), giova

evidenziare, da un lato, che gli elementi addotti dalla ricorrente non sono

tali da inficiare la conclusione secondo cui l’occupazione per la __________ è

al 100%.

Infatti se

il contratto a provvigione non contiene limitazioni né di tempo né d’impegno,

vi è solo da ritenere che il consulente possa svolgere l’attività a sua

descrizione (cfr. STCA del 16 aprile 1999 nella causa M., 38.1998.396).

Dall’altro

che, in ogni caso, secondo la dottrina (cfr. A. Maurer, Schweizerisches

Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 263; T. Locher, Grundriss des

Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 331 n. 28) e la giurisprudenza, in

presenza di due versioni differenti, la preferenza deve essere accordata alle

dichiarazioni che l’interessato ha dato nella prima ora, quando ne ignorava le

conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono

integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le

contraddicono (cfr. DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1988 U

55, p. 363 consid. 3b/aa; STFA del 27 agosto 1992 nella

causa M., non pubbl.; RDAT II-1994 p. 189; per una critica, cfr. U. Kieser, Das

Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n. 546).

In

concreto, come appena esposto, precedentemente alla decisione formale è stato esplicitamente

asserito dalla ricorrente che il contratto è a tempo pieno.

Le

provvigioni conseguite nei mesi di gennaio e febbraio 2006, corrispondenti a

fr. 1'362.--, rispettivamente di fr. 664.10 (cfr. doc. 15; 16; 25),

risultano inoltre inferiori al minimo d’esistenza.

In simili

condizioni, tenuto conto della descrizione dell’attività di agente

svolta da RI 1 a tempo pieno per l’__________ e nonostante la retribuzione, pur essendo legata e dipendente

da un determinato risultato, sia anche condizionata da fattori

indipendenti dalla volontà della consulente finanziaria, la Cassa, analogamente

alla giurisprudenza sopra citata, ha correttamente deciso che per il calcolo

del guadagno intermedio dell'assicurata si deve considerare un reddito

corrispondente almeno all'aliquota usuale per la professione ed il luogo ai

sensi dell'art. 24 cpv. 3 LADI.

Riguardo, poi, all’entità

dell’ammontare di tale reddito, il TCA ha già avuto modo di

stabilire che il salario di fr. 3'000.-- mensili o un importo annuo di fr.

36'000.-- (valido dopo il periodo di prova e raggiungibile in media annua o

frazione) corrisponde alla retribuzione minima richiesta dall'Ufficio cantonale

della manodopera estera per il rilascio di un permesso quale rappresentante alla

manodopera estera non domiciliata (cfr. STCA dell’8 agosto 2005 nella causa P.,

38.2004

; STCA del 4 gennaio 2000 nella causa S., 38.1999.120; STCA del 28

luglio 1999 nella causa Z., 38.1999.174; STCA del 15 luglio 1999 nella causa

C., 38.1999.126 e STCA del 16 aprile 1999 nella causa M., 38.1998.396).

Di

conseguenza, ritenuto che, anche se non quale consulente finanziaria,

l’assicurata ha comunque una lunga esperienza lavorativa come assistente commerciale

(vendita, fiduciario immobiliare) e dal luglio 2005 segue una formazione

specifica di comunicazione e consulenza finanziaria che si concluderà nel

dicembre 2006 (cfr. doc. 2, 12, I), a ragione quale guadagno conforme all’art.

24.

cpv. 3 LADI è stato considerato l’importo di fr. 3'000.-- lordi mensili.

2.7

Il 1° gennaio 2003 è entrato

in vigore l'art. 27 della legge federale sulla parte generale del diritto delle

assicurazioni sociali (LPGA) che regola la “Informazione e consulenza”.

Questa nuova importante

disposizione legale ha il seguente tenore:

" 1

Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali,

nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone

interessate sui loro diritti e obblighi.

2.

Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla

consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia

gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i

loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono

ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di

emolumenti e stabilirne la tariffa.

3.

Se un assicuratore constata che un assicurato o i

suoi congiunti possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali,

li informa immediatamente."

L'art. 27 LPGA sancisce,

in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo, generale

e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo e

individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che conviene

fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia (cpv. 2) (Su

questi aspetti cfr. in particolare STFA del 14 settembre 2005

nella causa Regionales Arbeitsvermittlungszentrum Rapperswil c/ F., C 192/04,

consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472 e SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31;

STFA del 9 maggio 2006 nella causa V., C 241/04, consid. 6; STFA del 28 ottobre

2005.

nella causa W., C 157/05, consid. 4.2.; E. Imhof - CH Zünd, "ATSG und

Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306);

E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über Aufklärung,

Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318);

R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par les assureurs et les

organes d'exécution des assurances sociales art. 27 LPGA" in SZS 2001 pag.

524.

seg. (527); U. Kieser, "ATSG - Kommentar", ad art. 27 pag.

317.

e pag. 318-321).

In materia di

assicurazione contro la disoccupazione questa disposizione della LPGA ha

apportato notevoli miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di

informare non è più limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle

disposizioni legali (cfr. DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag.

95) ma è stato generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit, in STZ 2003

pag. 307).

Il

capoverso 1 dell’art. 27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e

permanente nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve

avvenire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e

d’ufficio, e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di

opuscoli informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STFA del

9.

maggio 2006 nella causa V., C 241/04, consid. 6; DTF 131 V 476 consid.

4.

=SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; DLA 2002 pag. 194).

Per

quanto attiene al diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va

segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli

fornisca consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi. Quest'obbligo

concerne soltanto l'ambito di competenza dell'assicuratore in questione e le

informazioni possono esse fornite anche da non giuristi, come del resto prima

dell'entrata in vigore della LPGA. Contrariamente alle informazioni di

carattere generale, la consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. FF

1999.

IV 3953).

Inoltre

tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno

stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza

deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la

persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. U.

Kieser, op. cit., ad art. 27 n. 18 pag. 321).

2.8

Riguardo,

più specificatamente all’art. 27 cpv. 2 LPGA, il Tribunale federale delle

assicurazioni in una sentenza del 14 settembre 2005 nella causa Regionales

Arbeitsvermittlungszentrum Rapperswil c/ F., C 192/04, pubblicata in DTF 131 V

472.

e in SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31, nel caso di un assicurato ritenuto inidoneo al collocamento, in

quanto il lasso di tempo fra la presentazione della domanda e l’inizio del

soggiorno linguistico che avrebbe effettuato all’estero - di cui aveva peraltro

informato i funzionari dell’ufficio regionale di collocamento durante il primo

colloquio - era troppo breve per poterlo collocare, ha stabilito che ai sensi

dell’art. 27 LPGA, gli assicurati devono essere resi attenti che il loro

comportamento può pregiudicare il diritto alle prestazioni. Nella fattispecie

l’ufficio regionale di collocamento avrebbe dovuto avvertire l’assicurato che

la prevista partenza a breve scadenza non permetteva di collocarlo.

Il TFA

ha, tuttavia, accolto il ricorso dell’ufficio regionale di collocamento e

rinviato gli atti al Tribunale cantonale, al fine di appurare se il soggiorno

avrebbe potuto essere rinviato e se l’assicurato secondo la verosimiglianza

preponderante era disposto a posticiparlo.

In caso

affermativo, l’amministrazione deve rispondere della sua omissione - che

implica la tutela della buona fede dell’assicurato - ed erogare, quindi, a

quest’ultimo le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.

In

un’altra sentenza del 28 ottobre 2005 nella causa W., C 157/05 la nostra

Massima Istanza ha deciso che l’amministrazione, in applicazione dell’art. 27

LPGA, non appena al corrente degli elementi fattuali del caso, e dunque già

all’inizio del versamento delle indennità di disoccupazione, avrebbe dovuto

informare l’assicurato del fatto che, occupando all’interno di una Sagl una

posizione analoga a quella di un datore di lavoro (e meglio fino al 12 gennaio

2003.

era socio gerente con diritto di firma individuale e dal 13 gennaio 2003

socio senza diritto di firma), il suo diritto alle prestazioni (il termine

quadro per la riscossione delle prestazioni era iniziato il 1° gennaio 2003)

era minacciato. Il TFA ha inoltre indicato che tale omissione andava equiparata

a un’informazione erronea e che, in casu, i presupposti della protezione della

buona fede dell’assicurato erano adempiuti.

Il

ricorso contro la decisione del Tribunale cantonale che aveva confermato il

diniego del diritto alle indennità di disoccupazione è stato, conseguentemente,

accolto e gli atti rinviati all’ufficio del lavoro al fine di accertare se l’assicurato,

nel caso in cui fosse stato correttamente informato, avrebbe o meno

immediatamente richiesto la cancellazione della sua iscrizione, quale socio gerente

senza diritto di firma, a registro di commercio.

Con

sentenza del 27 marzo 2006 nella causa Oeffentliche Arbeitslosenkasse Baselland

c/ B., C 141/05, il TFA ha confermato il giudizio di prima istanza secondo cui

l’amministrazione aveva violato il dovere di consulenza non informando

l’assicurata che il fatto di rimanere iscritta quale socia senza diritto di

firma della Sagl per la quale aveva lavorato come dipendente le pregiudicava il

diritto alle indennità di disoccupazione.

In

particolare la Massima Istanza ha rilevato che tramite opuscoli informativi,

che l’assicurata avrebbe ricevuto al momento dell’iscrizione, viene ossequiato

il dovere generale di informazione ai sensi dell’art. 27 cpv. 1 LPGA, ma non il

dovere di consulenza ex art. 27 cpv. 2 LPGA, il quale va rispettato anche senza

una formale richiesta di un assicurato circa una determinata problematica.

Infine in

una sentenza dell’8 maggio 2006 nella causa B., C 301/05 l’Alta Corte, pur

stabilendo che nel caso di un’assicurata che si è iscritta in disoccupazione

continuando a mantenere la carica di consigliera di amministrazione della ditta

in cui aveva lavorato come dipendente l’amministrazione, non rendendola attenta

che l’iscrizione a RC comprometteva il suo diritto alle indennità, aveva

violato il proprio dovere di consulenza di cui all’art. 27 cpv. 2 LPGA, ha

precisato che ciò non implicava automaticamente il riconoscimento del diritto

alle prestazioni.

Nella

fattispecie esaminata dagli atti risultava, in effetti, che l’assicurata, anche

se fosse stata avvisata tempestivamente, non si sarebbe dimessa immediatamente

dal CdA, in quanto essa sperava di poter riavviare l’attività. Di conseguenza

alla stessa è stato negato il diritto alle indennità di disoccupazione fino al

momento in cui l’assemblea generale straordinaria non ha accettato le sue

dimissioni.

2.9

In concreto dalle carte

processuali si evince che l’assicurata, già dal mese di settembre 2005, ha indicato

alla Cassa, compilando i formulari “Attestato di guadagno intermedio” afferenti

ai mesi di settembre, ottobre e dicembre 2005, poi sottoscritti dalla __________,

di conseguire un reddito da provvigioni.

In uno scritto del 4

ottobre 2005, indirizzato alla Cassa, la ricorrente ha altresì precisato di

seguire anche una formazione che comunque si svolgeva esclusivamente durante i

fine settimana e la sera (cfr. doc. 11, 12, 14).

Il 25 ottobre 2005 essa,

come si è già avuto modo di sottolineare, ha comunicato alla Cassa che dal mese

di gennaio 2006 sarebbe entrato in vigore il contratto di agenzia a tempo pieno

(cfr. doc. 12).

La __________ ha,

d’altronde, attestato con certificato del 26 ottobre 2005, poi trasmesso alla

Cassa, che l’assicurata il 2 luglio 2005 aveva concluso con la stessa un

contratto di agenzia con relativo Accordo complementare (cfr. consid. 2.5.) e

che il mandato conferito agli agenti viene retribuito esclusivamente sulla base

di provvigioni (cfr. doc. 19).

La Cassa, pertanto, al più

tardi dal mese di ottobre 2005, aveva una completa e corretta conoscenza della

situazione professionale dell’assicurata.

Tuttavia

non emerge che la stessa si sia immediatamente espressa sul computo del

guadagno intermedio effettivo.

Alla luce della

giurisprudenza federale menzionata al considerando precedente, occorre

concludere che nel caso in esame, la Cassa avrebbe invece dovuto delucidare senza

indugio la ricorrente circa il fatto che, visto che il contratto con la __________

implicava che fosse retribuita unicamente sulla base di provvigioni, vi era il

rischio che se le stesse non avessero raggiunto un importo pari perlomeno al

minimo di esistenza, sarebbe stato computato un guadagno intermedio corrispondente

all’aliquota usuale per la professione e il luogo.

L’omissione della Cassa è

contraria a quanto contemplato dall’art. 27 cpv. 2 LPGA.

A tale proposito è utile

rilevare che in una sentenza del 5 gennaio 2006 emanata dal Tribunale delle

assicurazioni del Cantone Zurigo, passata in giudicato e pubblicata in Plädoyer

3/2006 pag. 78 segg., è stato deciso che a torto la Cassa di disoccupazione ha

tenuto conto di un guadagno intermedio ipotetico usuale per la professione e il

luogo, invece di quello effettivo conseguito da un assicurato quale

product-manager di una Sagl.

La Corte cantonale ha

rilevato che la Cassa, non avendo reso attento l’assicurato, nonostante fosse

stata informata tempestivamente dell’entità della retribuzione percepita dallo

stesso di circa fr. 15.-- all’ora, che gli sarebbe stato computato uno

stipendio più elevato di quello reale, aveva violato l’art. 27 cpv. 2 LPGA.

In quel caso, inoltre, il

Tribunale zurighese ha ritenuto adempiute le condizioni relative al diritto

alla protezione della buona fede. In particolare, per quanto attiene al

presupposto secondo cui l’informazione errata deve avere indotto l’assicurato

ad adottare un comportamento o un’omissione che gli è pregiudizievole, è stato

considerato che l’assicurato aveva continuato l’attività in questione, poiché

dalla mancata comunicazione poteva dedurre di avere diritto a indennità

compensative di importo pari alla differenza tra il suo guadagno assicurato e

il guadagno intermedio effettivo. In effetti non appena messo al corrente, con

decisione formale del 10 settembre 2004, che al contrario gli veniva imputato

un reddito ipotetico, aveva disdetto il contratto di impiego alla fine di

settembre 2004.

2.10

La circostanza che la Cassa

abbia contravvenuto al proprio dovere di consulenza, non implica ancora,

automaticamente, che a RI 1 vada riconosciuto, ai fini di determinare il

diritto alle indennità di disoccupazione dal mese di gennaio 2006, il guadagno

intermedio realmente conseguito dalla stessa.

La violazione dell’art. 27

cpv. 2 LPGA va equiparata, secondo il TFA, al rilascio di un’informazione

errata (cfr. DTF 131 V 472, consid. 5=SVR 2006 ALV Nr. 9 pag.

31; STFA del 28 ottobre 2005 nella causa W., C 157/05, consid. 5), conformemente

a quanto riconosciuto dalla giurisprudenza per i casi in cui l'autorità omette

di fornire informazioni che la legge le impone di dare in una fattispecie

particolare (cfr. Pratique VSI 2003 pag. 207; DLA 2003 pag. 127).

Un’informazione

sbagliata fornita da un’autorità permette, a determinate condizioni, la tutela

della buona fede di un assicurato.

Il

diritto alla protezione della buona fede di cui all’art. 9 Cost., che consente

al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa

eviti di contraddirsi, è garantito e impone all'autorità di discostarsi dal

principio della legalità, allorché i seguenti presupposti, precisati da una

lunga e consolidata giurisprudenza, sono cumulativamente adempiuti

1.

l'autorità deve essere intervenuta in una situazione concreta nei

riguardi di persone determinate;

2.

l'autorità ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie competenze;

3.

l'assicurato non deve essersi reso conto immediatamente

dell'inesattezza dell'informazione ricevuta;

4.

l'informazione errata ha indotto l'assicurato ad adottare un

comportamento o un'omissione che gli è pregiudizievole;

5.

la legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è

stata data.

(cfr. STFA

del 25 ottobre 2005 nella causa B. e B., K 107/05 consid. 3.1.; STFA del 4

luglio 2005 nella causa M., C 270/04, consid. 3.3.1.; STFA del 28

gennaio 2004 nella causa Arbeitslosenkasse der Gewerkschaft Bau & Industrie

GBI c/ A., C 218/03, consid. 2; STFA del 29 agosto 2002 nella

causa Amt für Arbeit St. Gallen c/ S., C 25/02; DTF 121 V 65, consid. 2a pag.

66-67 e la giurisprudenza ivi citata; RAMI 1993 pag. 120-121, Pratique VSI 1993

pag. 21-22, RCC 1991 pag. 220 consid. 3a, RCC 1983 pag. 195 consid. 3, RCC 1982

pag. 368 consid. 2, RCC 1981 pag. 194 consid. 3, RCC 1979 pag. 155, DLA 1992 p.

106, DTF 118 V 76 consid. 7, RDAT I-1992 n° 63; Grisel, Traité de droit administratif,

vol. I, pag. 390ss; Knapp, Précis de droit administratif,

4a ed., n° 509, pag. 108-109; Haefliger, Alle Schweizer

sind vor dem Gesetze gleich, pag. 217ss).

La condizione secondo cui l'informazione errata deve avere indotto

l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione non reversibile senza

pregiudizio in una sentenza del 6 settembre 2001 nella causa M., C 344/00, è

stata così precisata:

"

(…) Bei der Prüfung des Kriteriums, ob

Dispositionen getroffen

wurden, die nicht ohne Nachteil rückgängig

gemacht werden können, ist zu berücksichtigen, dass die Auskunft für das

Verhalten des Betroffenen ursächlich sein muss. Ein Kausalzusammenhang zwischen

der behördlichen Auskunft und dem darauf folgenden Handeln der betroffenen

Person ist gegeben, wenn angenommen werden kann, diese hätte sich ohne die

Auskunft anders verhalten. Die Kausalität fehlt, wenn der Adressat bereits vor

der Auskunftserteilung nicht wieder rückgängig zu machende Dispositionen

getroffen hat, er sich auch ohne die Auskunft zu den gleichen Dispositionen

entschlossen hätte, oder wenn ihm eine andere, günstigere Handlungsmöglichkeit

gar nicht offen stand (Weber-Dürler, Vertrauensschutz im öffentlichen Recht,

Basel 1983, S. 102 f.; dies., Falsche Auskünfte von Behörden, in: ZBl 1991 S.

16; Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung,

Ergänzungsband, Nr. 75 B III Ziff. 3c/2 S. 242).“

Tale

presupposto è stato riconosciuto dal Tribunale federale in una sentenza del 29

agosto 2002 nella causa S., C 25/02, in cui, nell’ambito di una vertenza di

restituzione di prestazioni erogate a un assicurato che aveva ceduto la propria

attività - nella cui fase di progettazione aveva ricevuto dall’assicurazione

contro la disoccupazione delle indennità giornaliere speciali - alla moglie,

per la quale aveva continuato a lavorare, è stata tutelata la buona fede

dell’assicurato. Questi, sulla base delle informazioni che ha indicato di avere

ricevuto da un collocatore prima dell’annuncio in disoccupazione, ossia che

trasferendo la ditta alla moglie avrebbe avuto diritto alle indennità di

disoccupazione, e dei successivi versamenti di tali prestazioni, ha rinunciato

a liquidare la ditta individuale. Se avesse ricevuto la corretta informazione,

egli avrebbe potuto interrompere definitivamente l’attività e beneficiare del

prolungamento del termine quadro per l’eventuale versamento di altre indennità

giornaliere ai sensi dell’art. 71d cpv. 2 LADI e 95e cpv. 2 OADI.

L’Alta Corte non ha invece

considerato ossequiata questa condizione in una sentenza del 25 ottobre 2005

nella causa S., C 177/04. In quel caso l’assicurato aveva effettivamente

ricevuto un’informazione erronea circa il momento in cui avrebbe dovuto

richiedere le indennità speciali ai fini del promovimento di un’attività

lucrativa indipendente ai sensi degli art. 71a segg. LADI. Tuttavia egli aveva

avviato la propria attività già precedentemente alla disoccupazione. Anche nel

caso in cui avesse inoltrato la domanda di indennità tempestivamente, egli non

avrebbe quindi avuto in ogni caso diritto alle prestazioni dell’assicurazione

contro la disoccupazione, siccome la fase di progettazione era già stata

ultimata. L’assicurato, dunque, non ha subito alcun pregiudizio a seguito

dell’errata informazione da parte dell’autorità.

Nel caso in esame questa

Corte ritiene che non sia soddisfatto il presupposto secondo

cui la mancata informazione deve avere indotto l'assicurato ad adottare un

comportamento o un'omissione non reversibile senza pregiudizio.

La ricorrente, infatti, da

una parte, anche dopo aver saputo, al più tardi dal mese di febbraio 2006 (cfr.

doc. 21, 22, 23), che le veniva computato un guadagno ipotetico corrispondente

all’aliquota usuale per la professione e il luogo, non ha disdetto, perlomeno

fino all’inoltro del ricorso al TCA nel mese di maggio 2006, il contratto

concluso nel mese di luglio 2005 con la __________ (cfr. a contrario Plädoyer 3

/2006 pag. 80, citata al consid. 2.9.).

Dall’altra, essa nell’atto

ricorsuale ha indicato dei particolari vantaggi connessi all’attività di

consulente finanziaria (impiego che può garantire un futuro professionale e

ottime possibilità di carriera; attività che permette una formazione

specialistica a 360 gradi molto ambita nel settore finanziario riconosciuta a

livello svizzero; risparmio previdenziale/Cassa pensione dal 1° gennaio 2006;

varie prestazioni di rischio – rendite secondo pilastro, malattia, LAINF; cfr.

doc. I) che, in applicazione del criterio della verosimiglianza preponderante

usualmente applicato dal giudice delle assicurazioni sociali (cfr. cfr. RDAT II-2001 N. 91 pag. 378; SVR 2001 KV N. 50 pag. 145; STFA

29.

gennaio 2003 nella causa P., U 162/02; STFA del 18 settembre 2001 nella

causa W., C 264/99; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P.S., H 407/99; STFA

del 22 agosto 2000 nella causa K.B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re

A.F., C 341/98, consid. 3, pag., 6; DTF 125 V 195; STFA 6 aprile 1994 in re

E.P.; SZS 1993 pag. 106 consid. 3a; RCC 1986 pag. 202

consid. 2c, RCC 1984 pag. 468 consid. 3b, RCC 1983 pag. 250 consid. 2b; DTF 115

V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V

188.

consid. 2b; Meyer, "Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung", in Basler Juristische Metteilungen (BJM) 1989 pag.

31-32), permettono di

concludere che essa ha continuato il rapporto contrattuale con la __________ prevalentemente

per ragioni di ordine differente rispetto al fatto di esclusivamente credere che

quale guadagno intermedio sarebbe stata calcolata la propria retribuzione

effettiva.

Di conseguenza, in casu,

non vi è nesso di causalità tra l’omessa informazione da parte della Cassa e il

comportamento dell’assicurata, la quale ha in ogni caso proseguito la sua

attività per la __________ fino almeno al mese di maggio 2006.

2.11

In simili circostanze, visto

tutto quanto precede, quale guadagno intermedio da computare ai fini della

determinazione del diritto dell’assicurata alle indennità di disoccupazione a

partire dal mese di gennaio 2006 non va considerata la retribuzione effettiva

conseguita dalla stessa, bensì un ammontare di fr. 3'000.-- lordi mensili,

corrispondenti al salario conforme all’art. 24 cpv. 3 LADI.

La decisione su

opposizione del 3 aprile 2006 emessa dalla Cassa deve conseguentemente essere

confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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