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Decisione

38.2006.37

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

15 gennaio 2007Italiano43 min

Source ti.ch

Fatti

S. 102 f.; dies., Falsche Auskünfte von Behörden, in: ZBl 1991 S. 16; Rhinow/Krähenmann,

Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Nr. 75 B III Ziff.

3c/2 S. 242).“

Tale

presupposto è stato riconosciuto dal Tribunale federale in una sentenza del 29

agosto 2002 nella causa S., C 25/02, relativa a una vertenza di restituzione di

prestazioni erogate a un assicurato che aveva ceduto la propria attività -

nella cui fase di progettazione aveva ricevuto dall’assicurazione contro la

disoccupazione delle indennità giornaliere speciali - alla moglie, per la quale

aveva continuato a lavorare. L’assicurato, sulla base delle informazioni che ha

indicato di avere ricevuto da un collocatore prima dell’annuncio in

disoccupazione, ossia che trasferendo la ditta alla moglie avrebbe avuto

diritto alle indennità di disoccupazione, e dei successivi versamenti di tali

prestazioni, ha rinunciato a liquidare la ditta individuale. Se avesse ricevuto

la corretta informazione, egli avrebbe potuto interrompere definitivamente

l’attività e beneficiare del prolungamento del termine quadro per l’eventuale

versamento di altre indennità giornaliere ai sensi dell’art. 71d cpv. 2 LADI e

95e cpv. 2 OADI. La sua buona fede è stata quindi tutelata.

L’Alta Corte non ha invece

considerato ossequiata questa condizione in una sentenza del 25 ottobre 2005

nella causa S., C 177/04. In quel caso l’assicurato aveva effettivamente

ricevuto un’informazione erronea circa il momento in cui avrebbe dovuto

richiedere le indennità speciali ai fini del promovimento di un’attività

lucrativa indipendente ai sensi degli art. 71a segg. LADI. Tuttavia egli aveva

avviato la propria attività già precedentemente alla disoccupazione. Anche nel

Considerandi

caso in cui avesse inoltrato la domanda di indennità tempestivamente, egli non

avrebbe quindi avuto in ogni caso diritto alle prestazioni dell’assicurazione

contro la disoccupazione, siccome la fase di progettazione era già stata

ultimata. L’assicurato, dunque, non ha subito alcun pregiudizio a seguito

dell’errata informazione da parte dell’autorità.

Nel caso in esame questa

Corte ritiene che non sarebbe soddisfatto il presupposto secondo

cui la mancata informazione deve avere indotto l'assicurato ad adottare un

comportamento o un'omissione non reversibile senza pregiudizio.

Il ricorrente, infatti,

anche dopo aver saputo, a seguito dell’emissione della decisione formale del 4

aprile 2006 e della decisione su opposizione del 18 aprile 2006, che,

ricoprendo ancora una posizione analoga a quella di un datore di lavoro, non

aveva diritto alle indennità di disoccupazione (cfr. doc. A1, 16), non si è

dimesso dalle cariche ricoperte in seno alle società e nemmeno nulla ha

intrapreso a tale fine.

Egli risulta, infatti, a tutt’oggi

iscritto a RC quale socio e liquidatore della __________ e quale amministratore

unico della __________ (cfr. estratti RC).

Da ciò va dedotto che

anche se egli avesse ricevuto da parte della Cassa la contestata informazione

già nel mese di marzo 2006, non avrebbe immediatamente modificato alcunché a

livello delle proprie iscrizioni a RC.

Di conseguenza in casu,

non vi sarebbe nesso di causalità tra l’eventuale omessa informazione da parte

della Cassa e il comportamento dell’assicurato.

2.13

Alla

luce di tutto quanto esposto, occorre concludere che nel caso di specie

rettamente la Cassa ha ritenuto che l’assicurato, non ha diritto all’indennità

di disoccupazione dal 14 marzo 2006.

La decisione su

opposizione del 18 aprile 2006 va, dunque, confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si percepisce

tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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