38.2006.38
Licenziamento collettivo.Insufficienti ricerche.Organi della LADI del Cantone sede della ditta non hanno violato il dovere di informare.La buona fede non andrebbe comunque tutelata.Continuazione del l
18 ottobre 2006Italiano58 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
38.2006.38
Data decisione, Autorità:
18.10.2006, TCA
Titolo:
Licenziamento collettivo.Insufficienti ricerche.Organi della LADI del Cantone sede della ditta non hanno violato il dovere di informare.La buona fede non andrebbe comunque tutelata.Continuazione del lavoro non garantita.Mancate ricerche iniziali eccezionalmente giustificate.Sanzione(8 gg)ridotta a 6
APPREZZAMENTO ANTICIPATO DELLE PROVE
INFORMAZIONE E CONSULENZA
LICENZIAMENTO COLLETTIVO
OBBLIGO DELL'ASSICURATO
RIPETIBILI
SANZIONE
art. 9 COST
art. 16 LADI
art. 17 LADI
art. 30 cpv. 1 let. c LADI
art. 30 cpv. 3 LADI
art. 27 LPGA
art. 61 let. g LPGA
art. 26 OADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2006.38
rs/td
Lugano
18 ottobre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 22 maggio 2006 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione dell'11
aprile 2006 emanata da
Ufficio regionale di collocamento di CO
1
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione dell’11 aprile 2006 l’Ufficio regionale di
collocamento di CO 1 (di seguito URC) ha confermato la precedente decisione del
16 febbraio 2006 (cfr. doc. 17) con cui aveva sospeso RI 1 per otto giorni dal
diritto alle indennità di disoccupazione a causa di mancate e insufficienti
ricerche nel periodo antecedente la disoccupazione (cfr. doc. A).
1.2. Contro la
decisione su opposizione dell’11 aprile 2006 l’assicurata, rappresentata dall’RA
1, ha inoltrato un tempestivo ricorso nel quale ha addotto che:
"
(…)
Fatti
I fatti
La ricorrente, di
professione assistente di cura, si è annunciata al collocamento/disoccupazione
a partire dal 1. gennaio 2006. Nella misura in cui sono state giudicate
insufficienti le prove relative agli sforzi intesi a trovare lavoro per il
periodo antecedente l'iscrizione al collocamento, la ricorrente è stata
sanzionata con una sospensione di 8 giorni dal diritto alle indennità LADI.
Il presente ricorso non
verte
• sulla
qualità delle ricerche prodotte
• sulla commisurazione della sospensione LADI intimata e
quantificata in 8 giorni ma bensì sulla carente, fuorviante, imprecisa,
superficiale informazione relativa ai doveri LADI che l'URC di __________ - e
per esso, nella persona del signor __________ - ha offerto a tutto il personale
della __________ __________ di __________ durante il periodo settembre/dicembre
2005.
È pertanto
espressamente invocata l'applicazione dell'art. 9 della Costituzione Federale,
allorquando il principio della buona fede (nella
fattispecie, l'assicurata non ha ricevuto da parte di una Autorità le
informazioni necessarie) prevale sul principio della legalità (nella
fattispecie, obbligo LADI disatteso di effettuare delle ricerche durante il
periodo di disdetta).
I motivi:
La richiesta di
verificare, "in casu", l'applicazione dell'art. 9 della Costituzione
Federale non può limitarsi su richiami giurisprudenziali di carattere generale
- peraltro ampiamente condivisi - quali, ad esempio, "si può parlare di
lavoro garantito soltanto allorché un contatto di lavoro è stato concluso
espressamente o tacitamente attraverso la volontà concordata fra le parti. Non
basta invece che le trattative facciano sorgere la speranza o l'aspettativa di
concludere un contratto" (cfr. DLA 1992 p. 153, SVR 1999 ALV n. 22;
STCA del 23.5.1999 in re M.V.).
Nella fattispecie che ci
occupa, non si disquisisce infatti sull'inconsistenza o la concretezza di una
strategia di rilancio occupazionale della __________ __________ di __________,
e relative attese deluse, da parte di un proprietario e datore di lavoro
particolarmente ottimista.
Dalla prima lettera di
licenziamento (24 settembre 2005, a sua volta sostituita da una seconda lettera
di licenziamento datata 12 ottobre 2005) sino alla decisione ultima di chiudere
la struttura (22 dicembre 2005!), tutti i collaboratori della __________ __________
di __________ hanno vissuto una vicenda, a non averne dubbi, estremamente
penosa.
In questo contesto, il
comportamento dell'Autorità - caratterizzata nella persona del signor __________,
capo sede URC di __________ con un'occupazione al 20% e segretario dell'__________
con un'occupazione all'80% - dimostra chiaramente come le indicazioni
preventive sugli obblighi LADI (ricerche posti di lavoro durante il periodo di
disdetta) non sono state in linea con la LPGA:
Una cronistoria degli
avvenimenti è quindi necessaria:
• A tutti i dipendenti della __________ __________ di __________
(una quarantina circa), come un fulmine a ciel sereno, la Direzione comunica
mediante lettera datata 24 settembre 2005 la disdetta del rapporto di lavoro
con un periodo di licenziamento di un mese, rispettivamente due mesi,
rispettivamente tre mesi, a dipendenza della durata del rapporto di lavoro. La
comunicazione, in modo inequivocabile, preannunciava la "chiusura
definitiva della nostra attività per la fine di ottobre" (doc. A).
• Con lettera datata 27 settembre 2005, la Direzione formalizzava
la procedura di "licenziamento collettivo" - a' sensi dell'art. 335f
del Codice delle Obbligazioni - all'Ufficio Cantonale del Lavoro di __________
(doc. B).
• La nostra __________ è prontamente insorta censurando la
procedura dei licenziamenti collettivi posti in essere (nessuna consultazione
preventiva) e ne invocava l'abusività (doc. C). Nel contempo - sostenuti da 31
dipendenti della __________, radunatisi in assemblea sindacale il giorno 5
ottobre 2005 - la scrivente presentava un piano sociale (che, coerentemente ad
una costante insensibilità dimostrata nei confronti del personale, non è stato
nemmeno "letto" dalla Direzione - doc. D). In tale scritto, anche
perché solo pochi giorni dopo il licenziamento collettivo di fine settembre,
già circolavano voci "ottimistiche" sul rilancio occupazionale della __________
__________ ed un relativo differimento della chiusura, chiedevamo alla
Direzione di precisare ai dipendenti la data esatta della cessazione
dell'attività.
• In data 11 ottobre 2005, la Direzione comunicava a tutti i
collaboratori l'annullamento del licenziamento del 24 settembre 2005 ed il giorno
successivo ne veniva intimato uno nuovo (doc. E). Nei giorni successivi, ai
dipendenti la Direzione comunicava verbalmente il differimento della chiusura a
fine novembre 2005. Il 28 ottobre 2005, per l'ennesima volta, la nostra __________
prendeva posizione e preannunciava "una tregua" sino al 17 novembre
2005 allo scopo di non creare una turbativa alle trattative in corso (doc. F).
• Il 18 novembre 2005 si prendeva atto del differimento (il terzo
in 50 giorni!) della cessazione dell'attività sino alla fine di dicembre 2005
(doc. G)
• Il 16 dicembre 2005, in occasione dell'assemblea dei delegati __________,
il presidente della medesima - signor __________ ("il capo" del
signor __________) - ancora si esprimeva con ottimismo sulle prospettive
occupazionali: "Allo stato attuale sembra che vi sia l'eventualità che
la __________ resti aperta fino alla fine di marzo. Una decisione in merito
verrà presa in questi giorni" - cfr. doc. H, articolo de __________,
17 dicembre 2005).
• Una previsione, quella del presidente __________, azzeccata però
solamente a metà: il 23 dicembre 2005 la Direzione della __________ comunicava
definitivamente al personale la cessazione dell'attività al 31 dicembre 2005.
Tutti i collaboratori
della __________ di __________, da fine settembre 2005 (!), sono stati
costantemente "tenuti sospesi su un filo di speranza" - prometteva a
tutti un futuro occupazionale sereno. Un atteggiamento congeniale ad una
trattativa imprenditoriale volta, per ovvi motivi, a "mettere in
vendita" l'immobile, l'attività ed il personale occupato. Come dire,
disdicevole seppur legittimo.
Nel ruolo però assunto
dall'Autorità di riferimento (nella fattispecie, il signor __________, capo
sede URC e come segretario __________) l'inconciliabile ambivalenza è emersa
chiaramente. Come poteva il capo sede __________ di __________, al quale
incombeva il compito di informare i collaboratori della __________ sugli
obblighi LADI (ivi compreso "cercatevi da subito un nuovo lavoro!")
parlare la stessa lingua del segretario dell'__________, impegnato per dovere
di rappresentanza e per convinzione personale a rilanciare la struttura
socio-sanitaria del __________? Come si può credere che la stessa persona,
nello stesso contesto e nella stessa situazione, sia stata così abile nel
sostenere "assicurate ed assicurati LADI, trovatevi immediatamente un
nuovo posto di lavoro" (quando si esprimeva con la "giacca" capo
sede URC) e "lavoratori state tranquilli, non abbandonate la nave,
l'attività della __________ continuerà" (quando si esprimeva con la
"giacca" __________).
La duttilità dell'essere
umano, apparentemente, non ha limiti. Nella fattispecie che ci occupa, è però
evidente come il "doppio ruolo istituzionale" giocato dal signor __________
(capo sede URC e segretario __________) ha generato confusione impedendo a sé
stesso ed ai suoi stretti collaboratori dell'URC di __________ di fornire delle
direttive chiare ai dipendenti della __________ di __________ sugli obblighi
LADI, segnatamente alle ricerche di un nuovo posto di lavoro durante il periodo
di disdetta.
Non va nemmeno dimenticato
come questa vicenda, conclusasi con la perdita di 40 posti di lavoro dopo una
lenta agonia di 4 mesi, si è svolta in una micro-realtà locale (__________)
dove "tutti conoscono tutti" e dove "tutti ne riconoscono le
personalità di riferimento all'interno delle varie istituzioni". L'__________,
giova forse rammentarlo, è una Istituzione della __________ riconosciuta,
attiva ed influente nelle scelte politiche ed economiche: a mo' di esempio,
alleghiamo una risposta scritta dell'on. dott. __________, Consigliere di Stato
__________, del 23 dicembre 2005 (doc. I).
L'onere della prova,
necessario ai fini della verifica dell'applicazione dell'art. 9 della
Costituzione Federale, non può essere richiesta - in termini assoluti - solo
alla ricorrente. L'URC di __________ e l'UCL di __________, nella fase di
opposizione, hanno preso posizione sull'asserita carenza e/o mancanza di
informazioni LADI. Dalle lettere datate 22 risp. 23 marzo 2006 (doc. L + doc.
M), si può evidenziare solamente:
• una conferma della presenza passiva dell'URC di __________ a due
riunioni con il personale (la prima, il 18 ottobre 2006 laddove il capo sede
URC conferma "il sottoscritto si è limitato a porgere i saluti e a
sottolineare la disponibilità dell'URC di __________ a fornire ogni e qualsiasi
informazione che avrebbe potuto necessitare" / la seconda, il 22
dicembre 2005, per comunicare ai dipendenti - accanto la Direzione della __________
- la chiusura definitiva della struttura al 31 dicembre 2005)
• una
diplomatica frase di circostanza (quasi una banale ovvietà) del responsabile
del servizio giuridico del UCIAML di __________, signor lic. iur. __________ ("Es trifft nicht zu, dass wir an der
Zusammenkunft des 18.10.2005 gesagt haben, dass keine Arbeitsbemühungen vor
Beginn der Arbeitslosigkeit vorzonehmen wären" ... e ci mancherebbe altro!
Ma la vera risposta doveva essere: "Abbiamo subito dato indicazioni
precise ed in linea LPGA sugli obblighi LADI, segnatamente alle ricerche di
lavoro durante il periodo di disdetta").
Un'audizione formale del capo sede URC
signor __________, in particolare, e dei suoi diretti collaboratori (__________e
__________, c/o URC __________), in via subordinata, è pertanto ritenuta
necessaria ed indispensabile ai fini della causa.
Come già espresso in una nostra lettera
indirizzata "a futura memoria" al capo sede URC di __________ in data
8 febbraio 2006 (doc. N), il rispetto della dignità delle lavoratrici e dei
lavoratori passa infatti - come nella fattispecie, laddove se ne comprovi
l'esistenza - attraverso il riconoscimento di errori, negligenze,
superficialità di un'Autorità. Un atto dovuto, per evitare che oltre al danno
(perdita del posto di lavoro, gestione della chiusura della struttura
irrispettosa dal punto di vista umano) alla ricorrente si aggiunga la beffa di sanzione
LADI non imputabile a sua colpa." (Doc. I)
1.3. L’URC, in
risposta, ha postulato l’integrale reiezione del ricorso con argomenti di cui
si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio
2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H
212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10
ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999
nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se l’assicurata deve essere o meno sospesa dal diritto
alle indennità di disoccupazione per mancate e insufficienti ricerche di lavoro
nel periodo dal 12 ottobre al 31 dicembre 2005 precedente l’iscrizione
all’assicurazione contro la disoccupazione.
Tra
gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente
un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 LADI), se necessario anche fuori
della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI) ed anche fuori del
proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).
Alla fine di ogni periodo
di controllo egli dovrà, dunque, presentare al servizio competente le prove
documentali relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA del 29.1.92
nella causa E.R., non pubblicata).
Secondo l'art. 26 cpv. 1
OADI:
"
L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di
regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."
L'art. 26 cpv. 2 OADI
prevede che:
"
Annunciandosi per riscuotere l'indennità giornaliera, l'assicurato deve
provare al servizio competente gli sforzi che ha intrapreso per trovare
lavoro."
L'art. 26 cpv. 2bis OADI
precisa che
" Egli deve fornire tale prova per ogni periodo di
controllo al più tardi entro il quinto giorno del mese seguente o il primo
giorno lavorativo successivo a tale data. In caso contrario, il servizio
competente gli accorda un termine adeguato per rimediarvi. Nel contempo lo
informa per scritto che, se lascia scadere il termine senza una giustificazione
valida, le ricerche di lavoro non potranno essere prese in considerazione."
L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:
"
Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro
dell'assicurato."
Conformemente al principio
dell'obbligo della riduzione del danno ancorato nel diritto delle assicurazioni
sociali (cfr. Maurer, Sozialversicherungsrecht, Band I, 1979 p. 323), la LADI
ha dunque previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue
possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.
Se non adempie il suo
obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c
LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il
suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata.
L'art. 30
cpv. 1 lett. c LADI sanziona dunque una violazione dell'obbligo di ridurre il
danno fissato all'art. 17 cpv. 1 LADI
(cfr. DLA 1981 pag. 126).
In una
sentenza del 17 marzo 1998 nella causa H. pubblicata in DTF 124 V 228- 230 il
TFA ha sancito la conformità dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI con le
disposizioni della Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17
ottobre 1991 (al proposito cfr. D. Cattaneo, "Les mesures préventives et
de réadaptation de l'assurance chômage" Ed. Helbing & Lichtenhahn,
Basilea e Francoforte sul Meno,
1992 pag. 193 seg.).
In una
sentenza del 4 agosto 2003 nella causa S. (C 221/02) l'Alta Corte ha, tra
l'altro, ribadito che:
"
(…)
2.2 Anche nell'ambito dell'assicurazione contro
la disoccupazione, così come negli altri ambiti delle assicurazioni sociali,
all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 125 V 199 consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische
Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, pag.
48). La violazione di questo obbligo viene sanzionata
per evitare l'ottenimento abusivo di prestazioni da parte dell'assicurazione
contro la disoccupazione (DLA 1998 no. 34 pag. 187 consid. 2b e riferimenti).
Con lo strumento della sospensione, quale sanzione amministrativa e non penale
(DLA 1993/1994 no. 3 pag. 22
consid. 3d con riferimenti), il legislatore ha così voluto regolamentare la
partecipazione dell'assicurato al danno da lui provocato (DTF 126 V 523; Gerhards,
Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I, no. 2 ad art. 30) e
scaricare, per motivi di equità, la comunione dei contribuenti dagli effetti
negativi di comportamenti ingiustificati (Jacqueline Chopard, Die Einstellung
in der Anspruchsberechtigung, tesi Zurigo 1998, pag. 24 seg.). (…)"
(cfr.
STFA del 4 agosto 2003 nella causa S., C 221/02)
2.3. La giurisprudenza federale ha
stabilito che questo motivo di sospensione è dato anche quando l'assicurato non
si attiene all'obbligo della ricerca di un lavoro prima di essere disoccupato.
L'assicurato deve così, ad esempio, adoperarsi già durante il periodo di
disdetta (e cioè a partire dal momento in cui gli viene notificato il
licenziamento) per trovare una nuova occupazione (cfr. DLA 1966 N° 11 e N° 21;
DLA 1977 N° 33; DLA 1987
pag. 41, DTF del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., C 77/91; SVR 1998 ALV N° 22;
D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla
luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona
2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).
Inoltre
gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere
sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che
precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML,
n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo,
op. cit., pag. 17).
Questa giurisprudenza viene regolarmente
confermata dal TFA (cfr. ad esempio: STFA del 22 ottobre 2002 nella causa N.
(C 305/01), non pubblicata; STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C. (C 280/01);
STFA del 15 dicembre 2003 nella causa P. (C 200/03); STFA del 10 dicembre 2004
nella causa M.
(C 210/04)).
In una sentenza del 3
luglio 2006 nella causa S., (C 138/05), l’Alta Corte ha al riguardo in
particolare sottolineato che:
" (…)
2.1 Nach konstanter Praxis des Eidgenössischen
Versicherungsgerichts, von der auch mit Blick auf den in Kraft getretenen ATSG
abzuweichen kein Anlass besteht, muss sich die versicherte Person gemäss ihrer
Schadenminderungspflicht auch die vor der Meldung auf dem Arbeitsamt
unterlassenen Stellenbewerbungen entgegenhalten lassen (ARV 2005 S. 58 [C
208/03] Erw. 3.1 mit Hinweisen). Die Pflicht der Versicherungsleistungen
beanspruchenden Person zur Arbeitssuche - als Teil der Schadenminderungspflicht
- ergibt sich direkt aus dem Gesetz (Art.17 Abs.1 AVIG). Die versicherte
Person kann sich daher insbesondere nicht damit exkulpieren, nicht gewusst zu
haben, dass sie schon vor Aufnahme der Stempelkontrolle zur ernsthaften
Arbeitssuche verpflichtet war und nicht darauf aufmerksam gemacht worden sei
(Urteile M. vom 28. Dezember 2004 [C 236/04] P. vom 15.Dezember 2003 [C 200/03]
je mit Hinweis; vgl. auch ARV 1980 Nr.44 S.109). Der Versicherte hat sich
dementsprechend während einer allfälligen Kündigungsfrist, aber auch generell
während der Zeit vor Anmeldung (ARV 1982 Nr. 4 S. 40), so auch während einem
Auslandaufenthalt zum Zwecke der Erzielung eines Verdienstes (ARV 2005 S. 58 [C
208/03] Erw. 3.2) unaufgefordert um Stellen zu bemühen. Gleiches hat während
eines Auslandaufenthaltes zu Reisezwecken zu gelten. Denn die Landesabwesenheit
entbindet nicht von dieser Pflicht, zumal es mit den heutigen
Kommunikationsmitteln (Internet, E-Mail etc.) und Personalvermittlungsagenturen
ohne weiteres möglich und zumutbar ist, sich auch vom Ausland aus für eine neue
Arbeitsstelle zu bewerben (ARV 2005 S. 58 [C 208/03] Erw. 3.2). Dass
Bewerbungen aus Südamerika völlig sinnlos und/oder unmöglich sind, wie in der
Verwaltungsgerichtsbeschwerde eingewendet wird, kann nicht ernsthaft behauptet
werden. Da der Einstellungstatbestand der ungenügenden Arbeitsbemühungen schon
dann erfüllt ist, wenn der Versicherte nicht alles Zumutbare unternimmt, um
einen drohenden Schaden abzuwenden (ARV 2005 S. 58 [C 208/03] Erw. 3.2 mit
Hinweis), stellte das Arbeitsamt den Versicherten grundsätzlich zu Recht in der
Anspruchsberechtigung auf Arbeitslosenentschädigung ein.“ (STFA del 3
luglio 2006 nella causa S., C 138/05, consid. 2.1.; la sottolineatura è del
redattore)
2.4. Sul numero
di ricerche mensili da svolgere va rilevato quanto segue.
Per
stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare
un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la
qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76 consid.
2 con riferimenti; STFA del 15 gennaio 2001 nella causa C.P.-B., C 49/00).
Il
disoccupato, per ogni periodo di controllo, deve, infatti, fornire
all'amministrazione la prova d'aver compiuto un certo numero di ricerche di
lavoro qualitativamente valide (cfr. DTF 124 V 231; DTF 120 V 74; DLA 1993/1994
pag. 55; DTF 112 V 217; DLA 1987 n. 2 p. 40; DLA 1986 n. 26 p. 101).
Secondo costante
giurisprudenza cantonale, gli assicurati, durante ogni periodo di controllo,
devono comprovare, di regola, almeno 4 ricerche qualitativamente valide (cfr.
per tutte la STCA del 28 gennaio 1987 nella causa M.Z., AD 247/86). Il TFA, in
una sentenza del 13 luglio 1987, ha approvato questo principio
(cfr. STFA nella causa M.Z., C 33/87).
In una sentenza del 3 luglio 2003 nella causa AWA
contro E.
(C 286/02), il TFA ha ritenuto sufficienti quattro ricerche di lavoro compiute
da un assicurato durante uno dei tre mesi di disdetta.
In una sentenza del 6 agosto 2002 nella causa Z.
(C 338/01), il TFA ha ritenuto insufficienti sei ricerche di lavoro in un mese
(al riguardo cfr. anche STFA del 25 aprile 2005 nella causa E., C 10/05, consid.
2.3.1.).
In un'altra sentenza del 23 gennaio 2003 nella
causa C.
(C 280/01) il TFA ha ritenuto insufficienti
quattro ricerche di lavoro in un periodo di tre mesi.
In una sentenza del 26 maggio 2003 nella causa M.
(C 98/02), il TFA ha ritenuto non colpevole un assicurato che aveva compiuto,
durante due periodi di controllo, sei ricerche di impiego lavorando a tempo
pieno in un programma di occupazione temporanea.
Il TFA, in una sentenza del 4 giugno 2003 nella
causa R.
(C 319/02), ha ritenuto insufficienti sei ricerche di lavoro in un mese.
In un'altra sentenza dell'11 luglio 2003 nella causa
D. (C 63/03) la nostra Alta Corte, dopo avere ricordato che i giudici di prima
istanza avevano ritenuto che l'obiettivo fissato ad un'assicurata
dall'amministrazione di effettuare dieci ricerche di lavoro mensili non era
sproporzionato, ha ritenuto insufficienti tre ricerche di lavoro durante un
periodo di controllo.
In una sentenza del 10 dicembre 2004 nella causa
M.
(C 210/04), il TFA ha confermato la sanzione inflitta dall’amministrazione ad
un assicurato che aveva svolto due ricerche di lavoro nel mese antecedente
l’annuncio al collocamento, ritenute insufficienti e che aveva omesso di
compiere ricerche di lavoro durante il primo periodo di controllo; l’Alta Corte
ha pure considerato insufficienti cinque ricerche di lavoro, di cui tre erano
già state compiute nel mese precedente, effettuate dall’assicurato durante un
periodo di controllo.
In una sentenza del 12
luglio 2005 nella causa S. (C 106/04) il TFA ha rilevato:
" (...)
2.1 Pour trancher le point de savoir si l'assuré a
fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir
compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises
(ATF 124 V 231 consid. 4). Sur le plan quantitatif, la pratique administrative
exige 10 à 12 offres d'emploi par mois en moyenne. On ne peut cependant pas
s'en tenir à une limite purement quantitative et il faut bien plutôt examiner,
au regard des circonstances concrètes, la qualité des démarches (Thomas Nussbaumer,
Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale
Sicherheit, ch. 701 et note de bas de page 1330). Sur le plan qualitatif, on
peut attendre d'un assuré qu'il ne se contente pas de démarches par téléphone,
mais qu'il réponde également à des offres d'emploi par écrit (Jacqueline Chopard,
Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, thèse Zurich, 1998, p. 139 sv.). (...)"
Al riguardo cfr. pure STFA
del 29 settembre 2005 nella causa H.
(C 199/05) e STFA del 6
marzo 2006 nella causa Service cantonal de l’emploi du Canton Vaud c/ B., C
6/05, consid. 3.2.
La giurisprudenza cantonale più sopra ricordata
ha dunque fissato semplicemente una linea di riferimento e non ha carattere
assoluto ("di regola") e, secondo quanto stabilito dal TFA nelle
sentenze appena citate, occorre valutare, nel singolo caso concreto, quante
ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, a seconda delle condizioni
particolari di ogni singola fattispecie (cfr. STCA del 28 gennaio 2003 nella
causa K.,
inc. 38.2002.186).
A proposito dei compiti dei consulenti del
personale, in una sentenza del 5 ottobre 2000 nella causa B. (inc. 38.2000.74),
il TCA ha ricordato che:
"
Riguardo al desiderio dell'assicurato di seguire
altri tipi di programmi occupazionali, va pure ricordato che spetta ai
consulenti degli URC di decidere di volta in volta quali sono le misure più
idonee per favorire un rapido collocamento dei singoli assicurati (cfr. art. 85
cpv. 1 lett. a e c LADI; art. 85 b LADI, art. 17 cpv. 3 LADI)."
2.5. Sulle modalità con le
quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro il TCA ricorda innanzitutto che
secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il suo
impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio competente
le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26 cpv. 2 e cpv.
2 bis OADI; cfr. DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74). La prova degli sforzi volti al
reperimento di una nuova occupazione deve essere fornita, giusta l'art. 26 cpv.
2 OADI, al servizio competente. Nel Cantone Ticino, sulla base dei combinati
disposti dell'art. 30 cpv. 2, 85 e 85b LADI, questa competenza è stata delegata
agli URC (cfr. l'art. 2a lett. e del Regolamento della legge
sul rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 15 ottobre 2003;
D. Cattaneo,
op. cit., pag. 92-93).
La legge non prevede
nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire
effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi
datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla
fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio
competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del
29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).
L'obbligo
di comprovare le ricerche di lavoro è stato ribadito dal TFA in una sentenza
del 23 gennaio 2003 nella causa C.
(C
280/01).
Concretamente ciò
significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare
all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore
di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile
l'avvenuta ricerca.
In caso di ricerca
personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei
datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è
necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo
"timbro" sul formulario
(cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma scritta, che la ricerca di
lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28.1.1987 nella causa S. P., AD
5/87).
Inoltre
il TFA ha avuto occasione di rilevare che sul modulo utilizzato per comprovare
le ricerche compiute o sulle eventuali dichiarazioni dei potenziali datori di
lavoro deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il
disoccupato si è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre
1999 nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).
L'assicurato potrà
servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dall'UFSEL (Ufficio
federale dello sviluppo economico e del lavoro; dal 1° luglio 1999 Segretariato
di stato dell'economia, SECO).
In caso di rifiuto del
datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà
comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al
servizio competente tale rifiuto.
Infine, in caso di ricerca
telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola,
confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto
(cfr. DLA 1988 p. 95).
In una
sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000
pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno
l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.
In merito alle ricerche di lavoro compiute
esclusivamente per telefono e alla continuità delle ricerche durante un periodo
di controllo, il TFA, in una sentenza del 4 giugno 2003 nella causa R. (C
319/02), ha avuto modo di rilevare:
"
(…)
Sur le plan qualitatif, on peut attendre d'un assuré
qu'il ne se contente pas de démarches par téléphone, mais qu'il réponde
également à des offres d'emploi par écrit (Chopard, op. cit., p. 139 sv.). La
continuité des démarches joue également un certain rôle, même si l'on ne
saurait exiger d'emblée que l'assuré répartisse ses démarches sur toute une
période de contrôle. S'agissant d'offres écrites, il peut au contraire être
rationnel et judicieux de préparer ses postulations de manière concentrée sur
quelques jours dans le mois, eu égard à la périodicité des offres d'emplois
dans les journaux et compte tenu du fait que les délais de postulation sont en
général relativement longs (arrêt non publié du 5 juillet 1988 dans la cause
R., C 14/88). (…)" (STFA del 4 giugno 2003 nella causa R., C
319/02)
2.6. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI
la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della
colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel
caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione dal diritto
all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in
caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave
(cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
La sua durata è
determinata secondo la gravità della colpa
(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della
proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).
In virtù dell'art. 45 cpv.
2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità
entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della
sospensione è prolungata in modo adeguato.
L'art. 45 cpv. 3 OADI
stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza
valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un
lavoro idoneo.
Per quel
che concerne la sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata
sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione
da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni
per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.
Per ogni periodo di controllo successivo i
parametri del SECO e dell'UCL prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate
ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di
lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali aumenti per i periodi
successivi, visto l'art. 45
cpv. 2 bis OADI (cfr. Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) del
SECO in vigore dal 1° gennaio 2003, D68 punto 1;
Lista delle sospensioni URC/UCL aggiornate dal SECO al 25.01.1999).
Queste direttive sono conformi alla legge (cfr.
D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento
alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed.
OCST, Pregassona 2000, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione
su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA. Anche il TFA ha
approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. la sentenza del 23
gennaio 2003 nella causa C., C 280/01, nella quale l'Alta Corte ha confermato
la sanzione di 9 giorni di sospensione dal diritto alle indennità di
disoccupazione inflitta dall'amministrazione ad un assicurato che aveva saputo
comprovare unicamente quattro ricerche di lavoro svolte nei tre mesi di
disdetta del precedente rapporto di lavoro; la sentenza del 6 agosto 2002 nella
causa Z., C 338/01, nella quale il TFA ha confermato 4 giorni di sospensione
per insufficienti ricerche in un periodo di controllo; la sentenza del 2 maggio
2003 nella causa X., C 275/02, nella quale la nostra Massima Istanza ha confermato
una sanzione di 15 giorni di sospensione per mancate ricerche durante tre mesi
di disdetta; la sentenza del 3 luglio 2003 nella causa AWA contro E., C 286/02,
nella quale l'Alta Corte ha confermato 3 giorni di sanzione per insufficienti
ricerche di lavoro durante uno dei tre mesi di disdetta; la sentenza del 4
giugno 2003 nella causa R.,
C 319/02, nella quale l'Alta Corte ha confermato la sanzione di 5 giorni di
sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione inflitta
dall'amministrazione ad un assicurato, nato nel 1939, che aveva saputo
comprovare unicamente sei ricerche di lavoro, di cui cinque svolte per
telefono, durante un periodo di controllo nel corso del quale egli aveva, tra
l'altro, lavorato cinque giorni, per un totale di trentaquattro ore; la
sentenza dell'11 luglio 2003 nella causa D., C 63/03, nella quale il TFA ha
confermato una sanzione di 4 giorni di sospensione per insufficienti ricerche
di lavoro durante un periodo di controllo; la sentenza del 2 marzo 2004 nella
causa B., C 305/02, nella quale l'Alta Corte ha confermato 4 giorni di
sospensione per insufficienti ricerche durante il periodo di disdetta e la
sentenza del 10 dicembre 2004 nella causa M., C 210/04, nella quale la nostra
Massima Istanza ha confermato sia una sanzione di 9 giorni di sospensione per
insufficienti ricerche durante il mese precedente l’annuncio al collocamento e
mancate ricerche durante il primo periodo di controllo, sia una sanzione di 4
giorni di sospensione per insufficienti ricerche di lavoro durante un periodo
di controllo.
E’ inoltre utile segnalare la sentenza del 25 aprile 2005
nella causa E., C 10/05, nella quale il TFA ha confermato 8 giorni di
sospensione per mancate ricerche nel periodo di controllo di un mese).
2.7. Nella
presente evenienza dalla documentazione agli atti risulta che __________, il 24
settembre 2005, ha ricevuto dal suo ex datore di lavoro, la __________ di __________,
la disdetta del rapporto di impiego, quale assistente di cura, con effetto al
31 dicembre 2005.
La società
ha proceduto a un licenziamento collettivo dei dipendenti, in quanto era
prevista la chiusura definitiva della __________ (cfr. doc. A1; B).
In un
primo tempo la menzionata chiusura era stata stabilita per la fine di ottobre
2005 (cfr. doc. A1), poi posticipata al 31 dicembre 2005 (cfr. doc. I).
Preso
atto della situazione, il __________ ha evidenziato alla SA che le disdette
notificate nel mese di settembre 2005 erano abusive, poiché la procedura di
consultazione attivata il 27 settembre 2005 non era conforme agli art. 335d
segg. CO. Inoltre l’RA 1 ha elaborato un piano sociale (cfr. doc. C, D).
L’ex
datore di lavoro, il 12 ottobre 2005, ha conseguentemente revocato i precedenti
licenziamenti, specificando che erano da considerare nulli, e ha disdetto
nuovamente i rapporti di lavoro, fra i quali quello dell’assicurata, per la
fine dell’anno 2005 (cfr. doc. E).
La
ricorrente si è annunciata per il collocamento il 13 dicembre 2005 con effetto
a decorrere dal 1° gennaio 2006, dichiarando di ricercare un’occupazione al 70%
quale assistente di cura (cfr. doc. 10, 16a).
Durante
il primo colloquio del 10 gennaio 2006 presso l’URC, fissato il 16 dicembre
2005, (cfr. doc. 16), l’assicurata ha presentato le ricerche di impiego
compiute prima della disoccupazione.
Dalla
verifica effettuata dalla consulente del personale è emerso che l’insorgente
non ha intrapreso sforzi volti al reperimento di una nuova occupazione nel mese
di ottobre 2005 e ne ha compiuto uno nel mese di novembre e due nel mese di
dicembre 2005 (cfr. doc. 16).
La
collocatrice le ha così inviato una “Richiesta di giustificazione” con cui ha
richiesto di motivare, entro l’11 gennaio 2006, le mancate e insufficienti
ricerche per il periodo dal 12 ottobre al 31 dicembre 2005.
La
collocatrice ha pure precisato che oltre la data indicata l’autorità cantonale
avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando espressamente
l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione di un
assicurato nel caso in cui non faccia il suo possibile per ottenere un’occupazione
adeguata (cfr. doc. 17).
La
ricorrente ha risposto con scritto del 18 gennaio 2006, rilevando in particolare
che:
"
Come già riferito personalmente, le mie ricerche
di lavoro sono insufficienti nel periodo di disdetta ottobre 2005 a dicembre
2005 perchè vi erano buone possibilità che il mio lavoro continuasse a
svolgersi all'interno della __________ sotto altra amministrazione.
Costantemente si veniva informati sulle
trattative in atto e invitati all'ottimismo e alla calma, perchè molto
probabilmente nessuno avrebbe perso il proprio posto di lavoro dal momento che
si sono mobilitate molte istituzioni del Canton __________." (Doc. 17)
Dal profilo procedurale
l’amministrazione ha, dunque, ossequiato il diritto di essere sentito
dell’assicurata garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost.fed. e dall’art. 42 LPGA.
L’URC,
non considerando valide le motivazioni addotte dall’insorgente, con decisione
formale del 16 febbraio 2006, l’ha sospesa dal diritto alle indennità di
disoccupazione per otto giorni (cfr. doc. 17; consid. 1.1.).
Tale
provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione dell’11 aprile
2006 (cfr. doc. A; consid. 1.1.).
2.8. Nel caso in
esame non è contestato che l’assicurata nel periodo dal 12 ottobre al 31
dicembre 2005, ossia precedentemente alla disoccupazione, ha compiuto delle
ricerche di lavoro insufficienti (cfr. doc. I pag. 2; 15; consid. 1.2.).
Questa
Corte constata, in effetti, che l’assicurata, non avendo intrapreso ricerche
nel mese di ottobre 2005 e avendone compiuta una soltanto nel mese di novembre
2005, presso la __________ __________ di __________, e due nel mese di dicembre
2005, presso le __________ e __________ di __________ (cfr. doc. 16), ha svolto
degli sforzi che, a prescindere dall’aspetto qualitativo, non sono validi
quantitativamente (cfr. consid. 2.4.).
La
ricorrente ha perciò contravvenuto all'obbligo di ridurre il danno che la legge
le impone (cfr. consid. 2.2.).
Tale
violazione implica, in linea di principio, la sospensione dal diritto
all'indennità di disoccupazione giusta l'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. consid.
2.2.).
2.9. L’insorgente
ha, però, eccepito la carente, fuorviante, imprecisa informazione relativa ai
doveri previsti dalla LADI fornitale dall’URC di __________ nell’ambito del
licenziamento collettivo da parte della __________.
Essa ha,
di conseguenza, invocato l’applicazione dell’art. 9 Cost. ossia la tutela della
sua buona fede (cfr. doc. I; consid. 1.2.).
Il TCA deve,
quindi, esaminare se l’amministrazione ha o meno violato il proprio dovere di
informazione e consulenza.
L'art. 27 della legge
federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA),
in vigore dal 1° gennaio 2003, regola la “Informazione e consulenza”.
Questa importante
disposizione legale ha il seguente tenore:
" 1
Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali,
nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone
interessate sui loro diritti e obblighi.
2 Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla
consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia
gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i
loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono
ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di
emolumenti e stabilirne la tariffa.
3 Se un assicuratore constata che un assicurato o i
suoi congiunti possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali,
li informa immediatamente."
L'art. 27 LPGA sancisce,
in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo,
generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo
e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che
conviene fare) su un caso preciso e su esplicita richiesta, che può essere
fatto valere in giustizia (cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare STFA del 14 settembre 2005 nella causa Regionales Arbeitsvermittlungszentrum
Rapperswil c/ F., C 192/04, consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472; STFA
del 9 maggio 2006 nella causa V., C 241/04, consid. 6; STFA del 28
ottobre 2005 nella causa W., C 157/05, consid. 4.2.; E. Imhof - CH Zünd,
"ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über
Aufklärung, Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par
les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales art. 27
LPGA" in SZS 2001 pag. 524 seg. (527); U. Kieser, "ATSG - Kommentar",
ad art. 27 pag. 317 e pag. 318-321).
In materia di
assicurazione contro la disoccupazione questa disposizione della LPGA ha
apportato notevoli miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di
informare non è più limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle
disposizioni legali (cfr. DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag.
95) ma è stato generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit, in STZ 2003
pag. 307).
Il
capoverso 1 dell’art. 27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e
permanente nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve
avvenire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e
d’ufficio, e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di
opuscoli informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STFA del
9 maggio 2006 nella causa V., C 241/04, consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1.;
DLA 2002 pag. 194).
Per
quanto attiene al diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va
segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli
fornisca consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi. Quest'obbligo
concerne soltanto l'ambito di competenza dell'assicuratore in questione e le
informazioni possono esse fornite anche da non giuristi, come del resto prima
dell'entrata in vigore della LPGA. Contrariamente alle informazioni di
carattere generale, la consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. FF
1999 IV 3953).
Inoltre
tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno
stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza
deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la
persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. U.
Kieser, op. cit., ad art. 27 n. 18 pag. 321).
Riguardo,
più specificatamente, all’art. 27 cpv. 2 LPGA, il Tribunale federale delle
assicurazioni in una sentenza del 14 settembre 2005 nella causa Regionales Arbeitsvermittlungszentrum
Rapperswil c/ F., C 192/04, pubblicata in DTF 131 V 472, nel caso di un
assicurato ritenuto inidoneo al collocamento, in quanto il lasso di tempo fra
la presentazione della domanda e l’inizio del soggiorno linguistico che avrebbe
effettuato all’estero - di cui aveva peraltro informato i funzionari
dell’ufficio regionale di collocamento durante il primo colloquio - era troppo
breve per poterlo collocare, ha stabilito che ai sensi dell’art. 27 cpv. 2
LPGA, gli assicurati devono essere resi attenti che il loro comportamento può
pregiudicare il diritto alle prestazioni. Nella fattispecie l’ufficio regionale
di collocamento avrebbe dovuto avvertire l’assicurato che la prevista partenza
a breve scadenza non permetteva di collocarlo.
Il TFA
ha, tuttavia, accolto il ricorso dell’ufficio regionale di collocamento e
rinviato gli atti al Tribunale cantonale, al fine di appurare se il soggiorno
avrebbe potuto essere rinviato e se l’assicurato secondo la verosimiglianza
preponderante era disposto a posticiparlo.
In caso
affermativo, l’amministrazione deve rispondere della sua omissione - che
implica la tutela della buona fede dell’assicurato - ed erogare, quindi, a quest’ultimo
le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.
In
proposito cfr. pure STFA del 28 ottobre 2005 nella causa W., C 157/05; STFA
dell’8 maggio 2006 nella causa B., C 301/05 e
2.10. Preliminarmente
giova evidenziare che gli organi di applicazione della LADI del Cantone __________,
sede della __________, ex datore di lavoro dell’assicurata, erano competenti a
dare informazioni in relazione all’assicurazione contro la disoccupazione anche
agli assicurati domiciliati in Ticino.
In
effetti si tratta di un’assicurazione sociale di diritto federale, per cui le
singole norme concernenti le differenti pretese devono essere interpretate e
applicate in modo unitario e non in modo dissimile da Cantone a Cantone (cfr.
STFA del 18 marzo 2005 nella causa Oeffentliche Arbeitslosenkasse Baselland c/
B., C 18/05, consid. 3.3.2.2.).
Per
quanto attiene alle informazioni fornite agli ex dipendenti della __________
colpiti dal licenziamento collettivo durante gli incontri presso il posto di
lavoro, va rilevato che il caposede dell’Ufficio di collocamento regionale di __________,
lic.iur. __________, e il vicedirettore e responsabile del servizio giuridico
dell’UCIAML del Cantone __________, l’avv. __________, si sono espressi in
merito su richiesta dell’URC di __________, il 22 marzo, rispettivamente il 23
marzo 2006 (cfr. doc. 12, 13, L, M).
In
particolare il lic. iur. __________ ha dichiarato:
"
(...)
Con i dipendenti della __________ e sempre presso
tale istituto sono state organizzate due riunioni - e non cinque come sostenuto
nell'opposizione - in presenza di rappresentanti UCIAML __________ - ossia in
data 18 ottobre risp. 22 dicembre 2005. Inoltre, sempre contrariamente a quanto
indicato nell'opposizione, in data 11 ottobre 2005, non ha avuto luogo alcun
incontro UCIAML __________ risp. URC __________ con i dipendenti della __________.
L'UCIAML __________ era rappresentato
● nella riunione del 18 ottobre 2005 da:
- lic. iur. __________, vice-direttore e responsabile
servizio giuridico UCIAML, __________ - lic. iur. __________, collaboratrice
servizio giuridico UCIAML, __________ - lic. iur. __________, responsabile URC __________
- __________, consulente del personale con attestato
federale, URC __________
- __________, consulente del personale con attestato
federale, URC __________
● nella riunione del 22 dicembre 2005
da:
- __________ e __________ dell'URC __________.
Nelle due riunioni citate l'RA 1 non era
rappresentata in quanto la sua presenza non è stata autorizzata dai proprietari
della __________. Non possiamo esprimerci circa la presenza della signora RI 1
in quanto non è stato nostro compito accertare le presenze dei dipendenti della
__________ residenti nel Cantone Ticino.
Nella riunione del 22 dicembre 2005 era pure
presente l'ing. __________, __________, ma esclusivamente in veste di
presidente dell'__________. La sua presenza era giustificata dal fatto che,
nella pratica riguardante la cessione dell'attività della __________, l'__________
rappresentava i comuni e fungeva da interlocutrice con il Dipartimento della
sanità del Cantone dei __________.
3. Gli interventi dei rappresentanti UCIAML __________
Gli interventi dei rappresentanti della direzione
UCIAML __________ e dell'URC __________ erano esplicitamente rivolti ai
dipendenti della __________ residenti nei __________. La presenza dei
dipendenti della __________ residenti in un altro Cantone e specificatamente in
Ticino era accettata. Nelle due riunione queste persone sono state
espressamente invitate a rivolgersi per ogni e qualsiasi informazione
riguardante la disoccupazione all'ufficio competente, per il Ticino all'Ufficio
di collocamento competente.
L'UCIAML __________ e quindi anche l'URC __________
declinano ogni e qualsiasi responsabilità per quanto concerne le informazioni
fornite agli ex dipendenti della __________, residenti in Ticino.
Per quanto concerne la riunione del 18 ottobre 2005
rimandiamo alle osservazioni del vice-direttore UCIAML __________, lic. iur. __________.
Nella riunione del 22 dicembre 2005, i consulenti
del personale dell'URC __________ hanno informato in modo succinto sulla
procedura riguardante la disoccupazione da seguire nel Cantone dei __________,
vale a dire in particolare circa l'iscrizione presso l'Ufficio di lavoro
comunale e la scelta di una cassa di disoccupazione. Hanno sottolineato che,
dopo l'iscrizione alla disoccupazione, gli ex dipendenti della __________
verranno convocati da uno dei due consulenti del personale a un colloquio
individuale per ottenere tutte le informazioni di dettaglio.
4. Le funzioni e gli interventi del
sottoscritto
Il sottoscritto è dipendente:
● dell'__________
con la funzione di segretario regionale ai sensi della Legge federale
sull'aiuto alle zone di montagna LIM con un impiego dell'80%;
● del
Cantone dei __________ con la funzione di responsabile dell'Ufficio di
collocamento di __________ con un impiego dell'20%.
Nella riunione del 18 ottobre 2005, presenti i
rappresentanti della direzione rispettivamente del servizio giuridico
dell'UCIAML __________, il sottoscritto si è limitato a porgere i saluti e a
sottolineare la disponibilità dell'URC __________ a fornire ogni e qualsiasi
informazione che avrebbe potuto necessitare.
Nella riunione del 22 dicembre 2005 le
informazioni riguardanti la disoccupazioni e la rispettiva procedura da seguire
nei __________ sono state fornite dal consulente del personale __________. Il sottoscritto
ha orientato i dipendenti della __________ residenti nei __________ circa
l'apertura degli Uffici comunali del lavoro del __________ e dell'URC __________
durante il periodo natalizio; egli ha nuovamente sottolineato la disponibilità
dei rappresentanti dell'URC __________ a fornire le necessarie informazioni ai
dipendenti della __________ residenti nel __________. (...)" (Doc. 13)
L’avv. __________,
dal canto suo, ha affermato:
"
(...)
1. Es
trifft nicht zu, dass wir an der Zusammenkunft des 18.10.2005 gesagt
haben, dass keine Arbeitsbemühungen vor Beginn der Arbeitslosigkeit vorzunehmen
wären.
Tatsächlich hielten
wir fest, dass die betroffenen Arbeitnehmerin-nen und Arbeitnehmer ab sofort
verpflichtet wären, Arbeitsbemü-hungen vor Beginn der Arbeitslosigkeit
vorzunehmen. Weiter hielt ich ausdrücklich fest, dass ich mich nicht detailliert
zu den Pflichten äussern könne, wie sie im Kanton Tessin gelten. Deshalb wies
ich die anwesenden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ausdrücklich an, sich
für Details schnellst möglich mit dem für Sie zuständigen Regionalen Arbeitsvermittlungszen-trum
in Verbindung zu setzen.
Considerandi
2.
Obwohl die Frage damals sehr aktuell und umstritten war, äusserte ich mich
nicht direkt zur Frage der Rechtmässigkeit der ersten Kündigung. Ich hielt mehrfach
fest, dass dies eine privatrechtliche Angelegenheit sei und dass ich nicht
befugt sei, mich zu einer privatrechtlichen Auseinandersetzung zu äussern.
3.
Der Vollständigkeit halber sei folgender
Hinweis erlaubt:
Selbstverständlich
stellte sich auch bei im Kanton __________ wohnhaften ehemaligen
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern der __________ die Frage nach den
genügenden Arbeitsbemühungen. Entsprechend war vorweg die Frage zu beantworten,
ab wann die betroffenen Versicherten Arbeitsbemühungen vor Beginn der
Arbeitslosigkeit vornehmen mussten. Wir trugen der allgemeinen Verwirrung, die
zu Beginn des Massenentlassungsverfahrens herrschte, Rechnung, indem wir bei
allen versicherten Personen davon ausgingen, dass sie verpflichtet waren, in
den letzten zwei Monaten des Arbeitsverhältnisses Arbeit zu suchen." (Doc. 12)
Da quanto esposto emerge
che i rappresentanti degli organi LADI __________ hanno attestato di avere dato
delle indicazioni generali sulle modalità di iscrizione in disoccupazione. Per
quanto riguarda gli ex dipendenti domiciliati in Ticino, è stato loro
consigliato di rivolgersi all’Ufficio di collocamento ticinese competente.
Inoltre è stato ricordato che le lavoratrici e i lavoratori colpiti erano
tenuti da subito a intraprendere prima dell’inizio della disoccupazione sforzi
volti al reperimento di un’occupazione.
L’assicurata ha in effetti
compiuto tre ricerche di lavoro nel periodo dal 12 ottobre al 31 dicembre 2005,
e meglio il 29 novembre, il 6 dicembre e il 12 dicembre 2005 (cfr. doc. 16).
Essa ha, quindi, iniziato
a compiere ricerche di impiego posteriormente all’incontro tra gli organi LADI __________
e i dipendenti della __________ del 18 ottobre 2005.
Se l’informazione fornita
dall’Ufficio di collocamento e dall’Ufficio del lavoro del Cantone __________
fosse stata realmente fuorviante, nel senso che dalla stessa fosse emersa la
non necessità di effettuare delle ricerche di lavoro, non si vedono i motivi
per i quali l’assicurata ha comunque intrapreso degli sforzi precedentemente
alla disoccupazione.
L’insorgente non è stata
inoltre sanzionata per non avere effettuato alcuna ricerca, bensì per averne
compiute di insufficienti, ad eccezione del periodo dal 12 al 31 ottobre 2005,
immediatamente successivo al licenziamento.
L’assicurata, del resto,
aveva già ricorso in passato all’assicurazione contro la disoccupazione (cfr.
doc. 16a).
Essa, dunque, era ben al
corrente, o comunque avrebbe dovuto esserlo, del proprio obbligo di cercare un
impiego già durante i mesi di disdetta del rapporto di lavoro precedente.
Di conseguenza la stessa
ha compiuto le ricerche nei mesi di novembre e di dicembre 2005, poiché era
cognita del proprio dovere di effettuare sforzi per cercare di reperire
un’occupazione e non aveva ricevuto controindicazioni in merito.
La ricorrente non ha
apportato elementi tali da smentire le dichiarazioni delle autorità __________.
Al riguardo si sottolinea
che il rappresentate dell’assicurata, sindacato RA 1, per sua stessa ammissione,
non ha presenziato agli incontri tra gli organi di applicazione della LADI del
Cantone __________ e i dipendenti della __________ (cfr. doc. 15).
In simili circostanze,
questa Corte, in applicazione del criterio della verosimiglianza preponderante
usualmente applicato dal giudice delle assicurazioni sociali (cfr. cfr. RDAT II-2001 N. 91 pag. 378; SVR 2001 KV N. 50 pag. 145; STFA
29.
gennaio 2003 nella causa P., U 162/02; STFA del 18 settembre 2001 nella
causa W., C 264/99; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P.S., H 407/99; STFA
del 22 agosto 2000 nella causa K.B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A.F.,
C 341/98, consid. 3, pag., 6; DTF 125 V 195; STFA 6 aprile 1994 in re E.P.; SZS
1993.
pag. 106 consid. 3a; RCC 1986 pag. 202 consid. 2c,
RCC 1984 pag. 468 consid. 3b, RCC 1983 pag. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid.
8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b;
Meyer, "Die Rechtspflege in der Sozialversicherung", in Basler Juristische
Metteilungen (BJM) 1989 pag. 31-32), ritiene gli ex dipendenti della __________ sono stati
correttamente informati circa il loro obbligo di svolgere ricerche di impiego
nel periodo di disdetta.
Abbondanzialmente è utile
segnalare che il TFA ha comunque ancora recentemente rilevato che il dovere di
effettuare delle ricerche di impiego rappresenta una regola di comportamento
elementare, la quale deve essere seguita anche senza una precedente
informazione o - in caso di insufficienti ricerche -avvertimento da parte dell’amministrazione.
In effetti gli assicurati devono intraprendere sforzi volti all’ottenimento di
un’occupazione già prima della disoccupazione, segnatamente durante il termine
di disdetta (cfr. STFA del 6 settembre 2006 nella causa C., C
14/06 consid. 2.2; STFA del 23 maggio 2006 nella causa W., C 50/06, consid.
2.1
; STFA del 1° dicembre 2005 nella causa S., C 144/05; consid. 5.2.1.).
Occorre, altresì,
sottolineare che l’assicurata, se avesse nutrito dei dubbi circa i propri
obblighi nei confronti dell’assicurazione contro la disoccupazione, avrebbe
dovuto tempestivamente chiedere delucidazioni agli organi tenuti ad applicare
la LADI di riferimento per la stessa, ossia quelli ticinesi, come d’altronde
suggerito dalle autorità __________.
Conseguentemente, in
concreto, l’art. 27 LPGA non è stato violato.
2.11
In ogni caso anche volendo
ritenere, per pura ipotesi di lavoro, che l’assicurata abbia ricevuto una
erronea informazione, o comunque delle indicazioni tali da far legittimamente
sorgere la convinzione di non dover compiere delle ricerche di lavoro, l’esito
della vertenza non sarebbe differente.
Infatti la buona fede
della ricorrente non potrebbe essere tutelata.
Il
diritto alla protezione della buona fede di cui all’art. 9 Cost., che consente
al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa
eviti di contraddirsi, è garantito e impone all'autorità di discostarsi dal
principio della legalità, allorché i seguenti presupposti, precisati da una
lunga e consolidata giurisprudenza, sono cumulativamente adempiuti
1.
l'autorità deve essere intervenuta in una situazione concreta nei
riguardi di persone determinate;
2.
l'autorità ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie
competenze;
3.
l'assicurato non deve essersi reso conto immediatamente
dell'inesattezza dell'informazione ricevuta;
4.
l'informazione errata ha indotto l'assicurato ad adottare un
comportamento o un'omissione che gli è pregiudizievole;
5.
la legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è
stata data.
(cfr. STFA
del 25 ottobre 2005 nella causa B. e B., K 107/05 consid. 3.1.; STFA del 4
luglio 2005 nella causa M., C 270/04, consid. 3.3.1.; STFA del 28
gennaio 2004 nella causa Arbeitslosenkasse der Gewerkschaft Bau & Industrie
GBI c/ A., C 218/03, consid. 2; STFA del 29 agosto 2002 nella
causa Amt für Arbeit St. Gallen c/ S., C 25/02; DTF 121 V 65, consid. 2a pag.
66-67 e la giurisprudenza ivi citata; RAMI 1993 pag. 120-121, Pratique VSI 1993
pag. 21-22, RCC 1991 pag. 220 consid. 3a, RCC 1983 pag. 195 consid. 3, RCC 1982
pag. 368 consid. 2, RCC 1981 pag. 194 consid. 3, RCC 1979 pag. 155, DLA 1992 p.
106, DTF 118 V 76 consid. 7, RDAT I-1992 n° 63; Grisel, Traité de droit administratif,
vol. I, pag. 390ss; Knapp, Précis de droit administratif,
4a ed., n° 509, pag. 108-109; Haefliger, Alle Schweizer
sind vor dem Gesetze gleich, pag. 217ss).
La condizione secondo cui l'informazione errata deve avere indotto
l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione non reversibile senza
pregiudizio in una sentenza del 6 settembre 2001 nella causa M., C 344/00, è
stata così precisata:
"
(…) Bei der Prüfung des Kriteriums, ob
Dispositionen getroffen
wurden, die nicht ohne Nachteil rückgängig
gemacht werden können, ist zu berücksichtigen, dass die Auskunft für das
Verhalten des Betroffenen ursächlich sein muss. Ein Kausalzusammenhang zwischen
der behördlichen Auskunft und dem darauf folgenden Handeln der betroffenen
Person ist gegeben, wenn angenommen werden kann, diese hätte sich ohne die
Auskunft anders verhalten. Die Kausalität fehlt, wenn der Adressat bereits vor
der Auskunftserteilung nicht wieder rückgängig zu machende Dispositionen
getroffen hat, er sich auch ohne die Auskunft zu den gleichen Dispositionen
entschlossen hätte, oder wenn ihm eine andere, günstigere Handlungsmöglichkeit
gar nicht offen stand (Weber-Dürler, Vertrauensschutz im öffentlichen Recht,
Basel 1983, S. 102 f.; dies., Falsche Auskünfte von Behörden, in: ZBl 1991 S.
16; Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung,
Ergänzungsband, Nr. 75 B III Ziff. 3c/2 S. 242).“
Tale
presupposto è stato riconosciuto dal Tribunale federale in una sentenza del 29
agosto 2002 nella causa S., C 25/02, in cui, nell’ambito di una vertenza di
restituzione di prestazioni erogate a un assicurato che aveva ceduto la propria
attività - nella cui fase di progettazione aveva ricevuto dall’assicurazione
contro la disoccupazione delle indennità giornaliere speciali - alla moglie,
per la quale aveva continuato a lavorare, è stata tutelata la buona fede
dell’assicurato. Questi, sulla base delle informazioni che ha indicato di avere
ricevuto da un collocatore prima dell’annuncio in disoccupazione, ossia che
trasferendo la ditta alla moglie avrebbe avuto diritto alle indennità di
disoccupazione, e dei successivi versamenti di tali prestazioni, ha rinunciato
a liquidare la ditta individuale. Se avesse ricevuto la corretta informazione,
egli avrebbe potuto interrompere definitivamente l’attività e beneficiare del
prolungamento del termine quadro per l’eventuale versamento di altre indennità
giornaliere ai sensi dell’art. 71d cpv. 2 LADI e 95e cpv. 2 OADI.
L’Alta Corte non ha invece
considerato ossequiata questa condizione in una sentenza del 25 ottobre 2005
nella causa S., C 177/04. In quel caso l’assicurato aveva effettivamente
ricevuto un’informazione erronea circa il momento in cui avrebbe dovuto
richiedere le indennità speciali ai fini del promovimento di un’attività
lucrativa indipendente ai sensi degli art. 71a segg. LADI. Tuttavia egli aveva
avviato la propria attività già precedentemente alla disoccupazione. Anche nel
caso in cui avesse inoltrato la domanda di indennità tempestivamente, egli non
avrebbe quindi avuto in ogni caso diritto alle prestazioni dell’assicurazione
contro la disoccupazione, siccome la fase di progettazione era già stata
ultimata. L’assicurato, dunque, non ha subito alcun pregiudizio a seguito
dell’errata informazione da parte dell’autorità.
Nel caso in esame questa
Corte ritiene che non sia soddisfatto il presupposto secondo
cui la mancata informazione deve avere indotto l'assicurato ad adottare un
comportamento o un'omissione non reversibile senza pregiudizio.
La ricorrente, infatti,
anche successivamente all’iscrizione in disoccupazione presso l’URC di __________
del 13 dicembre 2005 con effetto a partire dal 1° gennaio 2006 non ha aumentato
considerevolmente il numero di ricerche.
Al contrario essa non ne
ha compiuta alcuna dopo il 12 dicembre 2005.
Eppure l’amministrazione
ticinese, oltre ad averle consegnato la convocazione all’appuntamento di
registrazione COLSTA nel quale è indicato di presentare la documentazione
attestante le ricerche di lavoro svolte, le ha pure consegnato il “Promemoria
ricerche di lavoro” da cui risulta l’obbligo di effettuare ricerche durante il
periodo di disdetta del rapporto di impiego (cfr. doc. 10).
Di conseguenza, in casu,
non vi sarebbe nesso di causalità tra l’eventuale errata/omessa informazione da
parte della autorità competenti in ambito LADI del Cantone __________ e il
comportamento dell’assicurata.
2.12
La ricorrente
nemmeno può essere esentata dalla sospensione dal diritto alle indennità di
disoccupazione per aver creduto di potere continuare la propria attività di
assistente di cura presso la __________ (cfr. doc. 17; consid. 2.7.).
Al
riguardo giova rilevare che il TFA ha stabilito che non deve essere sospeso dal
diritto all'indennità di disoccupazione l'assicurato che, pur non compiendo un
numero di ricerche di lavoro sufficientemente valide dal profilo qualitativo e
quantitativo in un determinato periodo di controllo, riesce comunque, grazie
alle stesse, a porre termine - o a non ricorrere - alla disoccupazione (cfr.
DLA 1990 pag. 132; STCA del 13 febbraio 1997 nella causa M. C.; D. Cattaneo,
op. cit., pag. 32).
Secondo
la giurisprudenza federale si può parlare di lavoro garantito soltanto allorché
un contratto di lavoro è stato concluso espressamente o tacitamente attraverso
la volontà concordata delle parti, non bastando invece che le trattative
facciano sorgere la speranza o l'aspettativa di concludere il contratto (cfr.
DLA 1992 pag. 153; SVR 1999 ALV N° 22; STFA del 3 febbraio 2004 nella causa S.,
C 275/03, consid. 4.2.4.; STCA del 23 maggio 1995 nella causa M.V.; C. Cattaneo,
op. cit., pag. 32).
In
particolare, nella sentenza pubblicata in DLA 1992 pag. 151 seg. l'Alta Corte
ha fornito al riguardo le seguenti precisazioni:
"
Die Zusicherung einer anderen Stelle nach Art.
44.
lit. b AVIV setzt für den Arbeitnehmer nicht bloss Hoffnungen und
Erwartungen erweckende Vertragsverhandlungen voraus. Vielmehr gilt eine Stelle
erst dann als zugesichert, wenn durch ausdrückliche oder stillschweigende
übereinstimmende gegenseitige Willensäusserung von Arbeitgeber und
Arbeitnehmer (Art. 1 OR) ein Arbeitsvertrag im Sinne von Art. 319 ff. OR
tatsächlich zustande gekommen ist (unveröffentlichtes Urteil S. vom 12. März
1987, C 110/86). (...)"
Decisivo
è dunque il fatto che venga stipulato un contratto di lavoro, non
necessariamente nella forma scritta (cfr. al riguardo anche la STFA dell11
ottobre 2004 nella causa H., C 197/03):
"
Wie das kantonale Gericht insbesondere richtig
erwogen hat, begründete der Umstand, dass am ersten Arbeitstag noch kein
schriftlicher Arbeitsvertrag vorlag, keine Unzumutbarkeit, am Arbeitsplatz zu
verbleiben."
2.13
In
concreto dalle carte processuali risulta che all’assicurata non è mai stata
garantita la prosecuzione del rapporto di impiego. Alla stessa, infatti, era
stata unicamente ventilata la possibilità di continuare a lavorare presso la __________.
Da uno scritto dell’8
febbraio 2006 dell’RA 1 all’URC di __________ si evince che nel mese di ottobre
2005.
il direttore proprietario della __________ aveva rassicurato i dipendenti,
affermando che stavano lavorando per garantire la continuazione
dell’attività, nonché che “non si chiude il 31 ottobre 2005, trattative in
corso, al 99% si continua, vi faccio sapere qualcosa di più preciso nei
prossimi giorni” e che nel mese di dicembre 2005 sarebbe stato dichiarato: “…
stiamo ancora lavorando per voi, l’attività è semplicemente sospesa per alcuni
mesi, a metà febbraio potremo dare la notizia positiva”.
Al riguardo il
rappresentante dell’assicurata medesimo ha puntualizzato che il personale della
__________ aveva la speranza che le ottimistiche rassicurazioni del titolare
della __________, dell’URC di __________, dell’UCL di __________ e dell’__________
si concretizzassero (cfr. doc. A allegato a doc. 15).
Anche gli articoli di
stampa di quel periodo indicano che erano in corso soltanto delle trattative
per la continuazione dell’attività della __________ (cfr. doc. B, C allegati a
doc. 15).
Il Consigliere di Stato __________,
Dr. __________, il 23 dicembre 2005, ha comunicato all’RA 1:
" (…)
speriamo di trovare una soluzione con i proprietari per la continuazione
dell’attività della __________”. (Doc. I).
La ricorrente medesima,
d’altronde, nelle proprie lettere di candidatura del mese di novembre e
dicembre 2005 ha, in particolare, precisato che:
" (…)
Da otto anni lavoro presso la __________ di __________, e come avrete sentito
dai media la stessa cesserà la sua attività per la fine del corrente mese, sono
pertanto disponibile già a decorrere dal mese di gennaio 2006” (Doc. 16).
L'insorgente, pertanto,
poteva semplicemente sperare di poter proseguire anche nel 2006 la propria attività
di assistente di cura presso la __________ di __________.
La mera
speranza, tuttavia, non è sufficiente per esonerare dall’obbligo di compiere
ricerche di impiego nei mesi di attività lavorativa stagionale (cfr. consid.
2.13
).
Inoltre
la semplice intenzione, pur seria che sia, da parte di un datore di lavoro di
continuare un rapporto di impiego con un assicurato non è sufficiente per esentare
quest’ultimo dall’obbligo di cercare una nuova occupazione, se tale
continuazione non viene garantita.
Per alcuni casi analoghi
in cui un assicurato non ha potuto essere esonerato da una sospensione dal
diritto alle indennità per avere compiuto delle ricerche di impiego
quantitativamente e qualitativamente insufficienti nei mesi precedenti
l’iscrizione in disoccupazione, in quanto un impiego non gli era stato
garantito cfr. STCA del 19 luglio 2006 nella causa P., 38.2006.27; STCA del 6
ottobre 2005 nella causa K., 38.2005.51; STCA del 18 maggio 2005 nella causa I.
In ogni caso, analogamente
a quanto effettuato dal Cantone __________ (cfr. consid. 2.10., doc. 12: “… wir
trugen der allgemeinen Verwirrung, die zu Beginn des Massenentlassungsverfahrens
herrschte, Rechnung, indem wir bei allen versicherten Personen davon ausgingen,
dass sie verpflichtet waren, in den letzten zwei Monaten des Arbeitsverhältnisses
Arbeit zu suchen.“), nella presente fattispecie vanno tenute in
considerazione le particolari circostanze del caso concreto, ossia il fatto che
comunque nel periodo iniziale di disdetta gli ex dipendenti della __________ di
__________ si sono trovati in uno stato di confusione generale a causa del
licenziamento collettivo e delle informazioni fornite loro dall’ex datore di
lavoro.
Va, pertanto, ritenuto che
nelle prime settimane che hanno fatto seguito alla seconda disdetta del 12
ottobre 2005 notificata ai lavoratori con effetto dal 31 dicembre 2005 (cfr.
doc. 2.7.), ossia fino alla fine del mese di ottobre 2005, il mancato
svolgimento di ricerche di impiego da parte dell’assicurata sia eccezionalmente
giustificato.
2.14
L’assicurata,
con il ricorso, ha chiesto al TCA di sentire il caposede dell’URC di __________,
lic.iur. __________, e i suoi diretti collaboratori, __________ e __________
(cfr. doc. I).
Considerato
quanto rilevato in precedenza, ossia che sulla base della documentazione agli
atti la questione relativa alla violazione o meno dell’art. 27 LPGA è stata
sufficientemente chiarita (cfr. consid. 2.10.) e che, in ogni caso, l’eventuale
errata/omessa informazione da parte delle autorità competenti del Cantone __________
non sarebbe causale per le mancate e insufficienti ricerche dell’assicurata
(cfr. consid. 2.11.), questo Tribunale ritiene che le audizioni postulate non
potrebbero mettere in luce nuovi elementi ai fini del giudizio.
Di
conseguenza la richiesta della ricorrente concernente l’audizione dei testi
menzionati deve essere respinta.
A tale
proposito va rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato
(valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove
(cfr. SVR 2003 IV Nr. 1; STFA del 16 febbraio 2006 nella causa G., U 416/04, consid.
3.2
; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; STFA dell'11 gennaio 2002
nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01;
STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001
nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01;
RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del
13.
febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25
novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed.,
pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo
1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di
essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122
V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
2.15
Per quanto concerne l’entità
della sanzione, va rilevato che normalmente, in base alle
direttive in vigore, la sanzione inflitta dall'amministrazione in caso di
insufficienti ricerche di lavoro nel periodo antecedente l'iscrizione in
disoccupazione ammonta a un minimo di tre giorni al mese, mentre è di quattro
giorni la sospensione minima irrogata agli assicurati che non compiono ricerche
in tale lasso di tempo (cfr. consid. 2.6.).
Nel caso
di specie l’URC ha inflitto all’assicurata otto giorni di sospensione.
A mente
del TCA la penalità di otto giorni risulta eccessiva, in quanto, come visto, è
stato eccezionalmente considerato che nel periodo dal 12 al 31 ottobre 2005
l’insorgente non ha intrapreso ricerche di lavoro per dei validi motivi (cfr. consid.
2.13
).
In simili
condizioni, tutto ben considerato, la sospensione del diritto all’indennità di
disoccupazione di otto giorni irrogata alla ricorrente dall’URC di __________
non rispetta il principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.6.) e deve,
pertanto, essere ridotta a sei giorni (3 giorni per insufficienti ricerche nel
mese di novembre 2005 + 3 giorni per insufficienti ricerche nel mese di
dicembre 2005).
Il
ricorso va di conseguenza parzialmente accolto e la decisione su opposizione
impugnata riformata nel senso che l'assicurata è sospesa dal diritto alle
indennità di disoccupazione per sei giorni.
2.16
Parzialmente
vincente in causa, la ricorrente, rappresentata dal sindacato RA 1, ha diritto
a un'indennità per ripetibili da mettere a carico dell’URC resistente (cfr.
art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA; DTF 122 V 278; DTF 118 V 139).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è parzialmente accolto.
§ La
decisione su opposizione dell’11 aprile 2006 dell’URC di CO 1 è riformata nel senso
che l’assicurata è sospesa dal diritto alle indennità di disoccupazione per sei
giorni.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’URC di CO
1 verserà all’assicurata l’importo di fr. 200.-- a titolo di ripetibili
parziali (IVA compresa).
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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