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Decisione

38.2006.4

Ricerche di lavoro compiute nei 7 mesi di impiego stagionale insuff. qualitativamente. Sforzi intrapresi solo mediante offerte spontanee (ricerche telefoniche secondo annunci pubblicati addotte soltan

12 giugno 2006Italiano46 min

Source ti.ch

Fatti

i mesi in cui ha lavorato presso l’__________. Esse sono attestate dai

formulari “Prova degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro” relativi

ai mesi da aprile a ottobre 2005 (cfr. doc. A2; 9; 10).

Il

consulente del personale, ritenendo qualitativamente insufficienti le ricerche

effettuate dall’assicurata, il 17 novembre 2005, le ha consegnato brevi manu

una “Richiesta di giustificazione” con cui ha richiesto di motivare, entro il

28 novembre 2005, il fatto di non avere dato seguito a offerte di lavoro per

posti duraturi portati a normale attenzione di ogni potenziale interessato

tramite giornali o in altro modo.

Il

collocatore ha altresì precisato che oltre la data indicata l’autorità

cantonale avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando

espressamente l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la

sospensione di un assicurato nel caso in cui non faccia il suo possibile per

ottenere un’occupazione adeguata (cfr. doc. 4).

L’assicurata,

il 21 novembre 2005, ha risposto di aver fatto il massimo per reperire un posto

di lavoro a carattere annuale e che ciò è confermato dalle ricerche consegnate

al consulente del personale il 17 novembre 2005 (cfr. doc. 5).

Dal profilo procedurale

l’amministrazione ha, dunque, ossequiato il diritto di essere sentito della

ricorrente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost.fed. e dall’art. 42 LPGA.

L’URC,

non ritenendo valide le motivazioni addotte dall’assicurata, con decisione

formale del 28 novembre 2005, l’ha sospesa dal diritto alle indennità di

disoccupazione per nove giorni (cfr. doc. 6; consid. 1.1.).

Tale

provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 28 dicembre

2005 (cfr. doc. A1; consid. 1.1.).

2.9. Per

quanto attiene agli assicurati che entrano in disoccupazione al termine di

un'attività stagionale (per es. nell'edilizia o nella ristorazione), va osservato

che, per un certo periodo, l'UCL ha applicato anche a costoro la giurisprudenza

relativa ad assicurati che si annunciano in disoccupazione e dichiarano la loro

disponibilità ad essere collocati solamente durante qualche mese, prima di

assolvere il servizio militare o effettuare un soggiorno di perfezionamento

all'estero o intraprendere un'altra formazione o lasciare definitivamente il

nostro paese.

Il TFA considera queste

persone inidonee al collocamento (e quindi rifiuta loro il diritto

all'indennità di disoccupazione), poiché, se si prescinde dal campo delle

attività per le quali non sono richieste una formazione o un'esperienza

professionale, bisogna ammettere che un datore di lavoro è poco incline,

generalmente, a prendere in considerazione un'offerta di servizio di durata

limitata, mentre cerca di attribuire un posto di lavoro duraturo (cfr. DLA 2000

pag. 152; DLA 1995 pag. 57; DTF 123 V 218; DTF 120 V 288; DLA 1991 pag. 24; DLA

1990 pag. 25; DLA 1988 pag. 23; DLA 1992 pag. 124; DLA 1992 pag. 127; DTF 110 V

209; Prassi AD 98/1 fogli 7.1-7.3; J.L. Plattet, "L'assurance-chômage au

quotidien", pag. 56-58; B. Despland, "Votre sécurité sociale, pag.

155-156; DTF del 2 maggio 1997 nella causa P.F.; D. Cattaneo, Alcuni

compiti …, pag. 19 segg.).

In una sentenza del 18

novembre 1998 nella causa F.B., il TCA ha stabilito che la giurisprudenza

appena menzionata non deve essere applicata agli assicurati che terminano

un'attività stagionale e che hanno un impiego per la stagione seguente. In

questo caso, l'idoneità al collocamento non deve più essere esaminata (cfr. DLA

2000 pag. 152; DTF 110 V 207; DTF 120 V 390-391; DTF 123 V 217-218; DTF 111 V

38; D. Cattaneo, Alcuni compiti …, pag. 24).

Tuttavia, alla luce della

giurisprudenza federale citata, questo Tribunale ha deciso che proprio nel caso

di assicurati che controllano la disoccupazione tra una stagione e l’altra o

durante le vacanze scolastiche, e quindi si annunciano in disoccupazione

soltanto alcuni mesi ogni anno, le esigenze relative alla ricerca costante di

un impiego duraturo devono essere molto severe, al fine di evitare che venga

decretata la loro inidoneità al collocamento dal profilo soggettivo. In

particolare questi assicurati devono svolgere tali ricerche durante tutto il

periodo in cui lavorano e devono ricercare un'occupazione annuale - o almeno

un'occupazione, di breve durata, per la "stagione morta" fuori dalla

propria professione e in un'attività realmente esistente sul mercato del

lavoro. Essi sono pure tenuti ad accettare un impiego annuale duraturo

ufficialmente assegnato (cfr. RDAT II-2001 N. 92; STCA del 17 aprile 2001 nella

causa M.-B., 38.2000.190; STCA del 16 marzo 2000 nella causa P.B.; STCA del 21

settembre 1999 nella causa A.T. contro URC di Biasca, STCA del 21 aprile 1999

nelle cause T.B. de S.P. contro UCL e N.Q contro UCL; DTF 120 V 385; D.

Cattaneo, Alcuni compiti …, pag. 21; 24-25).

Il TCA ha

pure stabilito che l'amministrazione, per valutare se sono stati compiuti

sufficienti sforzi per reperire un impiego e decidere un'eventuale sanzione,

deve riferirsi a tutto il periodo in cui viene esercitata un'attività lucrativa

e non solo agli ultimi mesi di lavoro (cfr. RDAT II-2001 N. 92; STCA del

17 agosto 2001 nella causa M., 38.2001.15; STCA del 17 aprile 2001 nella causa

M.-B., 38.2000.190).

2.10. Nel caso in

esame l’assicurata, che, come già visto (cfr.consid. 2.8.), dal 2002 lavora alle

dipendenze dell’__________ di __________, quale cuoca, in virtù di contratti di

impiego di durata determinata, da alcuni anni ricorre periodicamente alle

prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. doc. III; 2).

Per

quanto qui di interesse, terminata la stagione 2005, la ricorrente, il 5

novembre 2005, si è riannunciata per il collocamento.

Dagli

atti risulta, inoltre, che durante tutto il periodo in cui ha lavorato presso

l’__________, quindi nei mesi da aprile ad ottobre 2005, l’assicurata ha

effettivamente compiuto delle ricerche di impiego, presentandosi di persona

presso i potenziali datori di lavoro (cfr. doc. A2).

Nel mese

di aprile 2005 le ricerche sono state effettuate nei giorni del 5, 8, 15 e 25, candidandosi

a __________ presso un negozio quale aiuto venditrice, una lavanderia come

addetta alla medesima e due ristoranti quale ausiliaria di cucina e di pulizia.

Per il

mese di maggio gli sforzi sono stati intrapresi nei giorni del 2, 9, 18 e 28 a __________

presso __________, __________ e __________ quale ausiliaria di pulizia e presso

un ristorante per la cucina.

Le

ricerche del mese di giugno sono state presentate a due hotel e a un ristorante

di __________ e a un hotel di __________ il 3, 8, 14, 20 e 29 in qualità di

addetta alla lavanderia, cameriera o aiuto cucina.

Nel mese

di luglio la ricorrente ha intrapreso le ricerche di lavoro nei giorni del 1,

8, 16, 22 e 28 a __________ in un hotel quale cameriera/aiuto cucina, in due

chioschi come ausiliaria di pulizia, in una confiserie tea-room quale

ausiliaria e ad __________ in un hotel come ausiliaria di pulizia.

Per il

mese di agosto gli sforzi sono stati compiuti a __________ nei giorni del 2, 6,

9, 13, 18, 20, 23, 27 e 30 presso tre ristoranti, due bar, una stazione di

benzina, un’edicola e due negozi quale ausiliaria di pulizia o per la cucina.

Le

domande di impiego del mese di settembre sono state effettuate nei giorni del

1, 5, 9, 14, 17, 20, 24, 26 e 29, in qualità di addetta alla lavanderia,

ausiliaria di pulizia e per la cucina a __________, presso un albergo, due

ristoranti, tre bar e a __________ presso un albergo, un bar e una macelleria.

Nel mese

di ottobre l’assicurata ha compiuto le ricerche nei giorni del 3, 7, 11, 15,

18, 22, 25, 29 e 31, proponendosi quale ausiliaria di pulizie, addetta alle

camere e alla lavanderia, per la cucina e operaia in due ristoranti, alla __________,

in una ditta di pulizie di __________, in due hotel di __________, oltre che in

due ristoranti e in una lavanderia di __________ (cfr. doc. A2).

2.11. L’URC ha

ritenuto le ricerche di impiego compiute dall’assicurata nel periodo da aprile

a ottobre 2005, indipendentemente dall’aspetto quantitativo, non valide

qualitativamente, dato che non ossequiavano le modalità spiegate in occasione

del colloquio del 3 marzo 2005 e risultanti dalla circolare “Linea guida per

ricerche di lavoro stagionali”, ovvero non costituivano delle risposte a

offerte di lavoro per posti duraturi pubblicate su giornali o portate

all’attenzione del pubblico in altro modo (cfr. doc. 6; A1).

In

effetti l’assicurata allorché si è iscritta in disoccupazione ha consegnato

unicamente i moduli relativi alle prove degli sforzi intrapresi di persona da

aprile a ottobre 2005 (cfr. doc. A1; III).

Rispondendo

alla “Richiesta di giustificazione” del 17 novembre 2005, essa ha inoltre

indicato di avere fatto, nell’estate 2005, il possibile per trovare un impiego

annuale e che ciò era attestato dalle ricerche consegnate il 17 novembre 2005

(cfr. doc. 5; consid. 2.8.).

E’ vero

che la ricorrente con l’opposizione avverso la decisione del 28 novembre 2005 e

con il ricorso al TCA ha contestato i rimproveri mossile dall’amministrazione.

In particolare nell’opposizione del 5 dicembre 2005 ha specificato, senza

tuttavia fornire alcuna prova in merito, di avere proceduto a candidarsi

telefonicamente per almeno una trentina di posti relativi a inserzioni apparse

sui giornali e che le risposte sono sempre state negative (cfr. doc. 7).

In sede

di ricorso l’assicurata ha poi puntualizzato di non essere riuscita a ottenere

delle conferme scritte dai potenziali datori di lavoro, in quanto le ricerche erano

state svolte parecchi mesi prima. Essa, in proposito, ha allegato alcuni

ritagli di giornali indicanti delle offerte di lavoro (cfr. doc. I; A6, A7).

Secondo

Considerandi

la dottrina (cfr. A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna

1985, p. 263; T. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994,

p. 331 n. 28) e la giurisprudenza, in presenza di due versioni differenti, la

preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che l’interessato ha dato

nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni

fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni

dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. DTF 121 V 47 consid.

2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1988 U 55, p. 363 consid. 3b/aa; STFA del 27

agosto 1992 nella causa M., non pubbl.; RDAT II-1994 p. 189; per una critica,

cfr. U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo

1999, p. 217, n. 546).

In casu,

tutto ben considerato, questa Corte considera più attendibile la versione

fornita dall’assicurata prima che nei suoi confronti fosse emanata la decisione

di sospensione del 28 novembre 2005.

Del resto

l’assicurata, come già sottolineato, non ha sostanziato quanto indicato

nell’opposizione e nel ricorso. Gli stralci di giornale trasmessi al TCA (cfr.

doc. A6, A7) non indicano né da quale quotidiano sono stati estrapolati, né la

relativa data. Risultano solamente delle annotazioni di data scritte a mano.

Difetta,

altresì, la benché minima conferma da parte perlomeno di qualche potenziale

datore di lavoro che sarebbe stato interpellato telefonicamente sulla base di

inserzioni su giornali.

La

circostanza addotta dall’assicurata secondo cui non sarebbe riuscita a ottenere

le risposte per iscritto da potenziali datori di lavoro a causa del lungo tempo

trascorso da quando ha effettuato le telefonate (cfr. doc. I) non le è di alcun

ausilio.

La stessa

era stata, infatti, correttamente ed esaustivamente informata

dall’amministrazione, già nel 2004, che se le ricerche di lavoro erano svolte

telefonicamente andavano seguite da uno scritto del datore di lavoro, poiché

tutti gli sforzi andavano comprovati (cfr. doc. 2). Pertanto la ricorrente

avrebbe dovuto richiedere una conferma degli sforzi intrapresi per telefono già

al momento delle ricerche medesime.

Di

conseguenza occorre concludere che l’assicurata nell’arco di tempo dal mese di

aprile al mese di ottobre 2005, ha effettuato le ricerche esclusivamente di

persona, come si evince dai formulari “Prova degli sforzi personali intrapresi

per trovare lavoro” consegnati all’amministrazione il 17 novembre 2005 (cfr.

doc. A2).

2.12

Il TCA

ritiene poi che, effettivamente, le modalità secondo le quali la ricorrente ha

ricercato una nuova occupazione non sono esenti da critica.

Questo

Tribunale ha, infatti, già indicato in più occasioni la necessità di compiere

ricerche mirate rispondendo agli annunci apparsi sui giornali (cfr., ad

esempio, STCA del 19 gennaio 2004 nella causa Z.B., inc. n. 38.2003.18, consid.

2.12

).

L’assicurata

era, peraltro perfettamente al corrente, di dovere in particolare postulare per

un impiego presso datori di lavoro attivi tutto l’anno e che cercano

concretamente nuovo personale, ad esempio con annunci sui giornali. Infatti ciò

risulta dal “Promemoria Ricerche di lavoro” consegnato a mano all’assicurata

l’11 novembre 2004 e dalla stessa sottoscritto (cfr. doc. 1).

Le

ricerche svolte di persona dall’assicurata sono state, inoltre, compiute quasi

tutte nella zona limitrofa al suo domicilio di __________. Infatti delle totali

45.

ricerche, 38 sono state effettuate a __________ e __________, 4 ad __________

e 3 a __________ (cfr. doc. A2).

Per la

ricerca svolta il 18 ottobre 2005 presso la ditta __________ di __________

l’assicurata nemmeno ha menzionato per quale impiego si fosse proposta. Per

altre quattro ricerche, in due ristoranti, in un tea-room e nella stazione di

benzina, essa ha, invece, semplicemente indicato “ausiliaria”, senza precisare

per quale attività specifica si era candidata (cfr. doc. A2).

A tale

proposito va ribadito (cfr. consid. 2.5.) che il TFA in una sentenza del 14

dicembre 1999, pubblicata in DLA 2000 pag. 118, ha rilevato che occorre

precisare la data completa in cui l'assicurato si è proposto a un potenziale

datore di lavoro.

Questo

Tribunale, inoltre, ha sottolineato che bisogna indicare precisamente il giorno

della richiesta, l'impiego che si cerca e il motivo della mancata assunzione

(cfr. STCA del 17 agosto 2001 nella causa M.; STCA del 21 settembre 1999 nella

causa E.L.-O.; STFA del 30 dicembre 1993 nella causa A.M.; D. Cattaneo, op.

cit., pag. 35).

E’

altresì utile rilevare che quando si esaminano le ricerche degli assicurati che

si ripresentano per il collocamento alla conclusione della stagione lavorativa

deve comunque essere dato più peso all'aspetto qualitativo delle medesime

rispetto a quello quantitativo (cfr. RDAT II/2001 N. 92; STCA del 17 aprile

2001.

nella causa M.-B., 38.00.190).

Il TCA ha

già avuto pure modo di ricordare che la legge impone agli assicurati non di

raccogliere firme o timbri, bensì di compiere sforzi validi per trovare un

nuovo lavoro (cfr. RDAT I-1994, pag. 206-207).

In simili

condizioni, va concluso che il comportamento della ricorrente non corrisponde a

quanto richiesto dalla legge e dalla giurisprudenza federale.

Di

conseguenza le ricerche di lavoro compiute nei mesi da aprile a ottobre 2005, a

prescindere dalla validità o meno delle stesse dal profilo quantitativo,

risultano insufficienti qualitativamente.

2.13

In esito a

tutto quanto precede, a mente di questo Tribunale, la ricorrente, nell’arco di

tempo da aprile a ottobre 2005, ha violato l'obbligo di ridurre il danno che la

legge le impone (cfr. consid. 2.2.).

Pertanto

l’assicurata deve essere sospesa dal diritto all'indennità di disoccupazione

sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, come del resto deciso dall’URC di __________.

Per

quanto riguarda la commisurazione della sanzione, va preliminarmente osservato

che il 27 agosto 2001 l'Ufficio cantonale del lavoro ha emanato una circolare

interna no 114a, la quale è stata esaminata da questa Corte nell'ambito di una

vertenza analoga alla presente (cfr. STCA del 5 febbraio 2002 nella causa S.,

inc. 38. 2001.201).

Essa

indica che:

"

(…)

1.

Periodo di tempo

da esaminare

L'esame delle ricerche di

lavoro è esteso a tutti gli sforzi intrapresi prima dell'iscrizione in

disoccupazione e durante tutto il periodo durante il quale il disoccupato ha

lavorato (l'esame non va limitato agli ultimi 3 mesi).

(…)

3.

Durata della sospensione

La durata della sospensione avviene in considerazione della colpa

dell'assicurato, operando una valutazione complessiva degli sforzi svolti

durante i 3 mesi immediatamente precedenti la disoccupazione e durante tutta la

durata dell'impiego stagionale. Per garantire omogeneità d'applicazione e

offrire una base di valutazione comune i giorni di sospensione dovranno essere

determinati tenendo conto di quanto segue:

3‑4 giorni per ogni mese di ricerche insufficienti o

inesistenti durante i tre mesi prima della disoccupazione, aumentati di 1‑2

giorni per ogni mese nel resto dell'anno con sforzi insufficienti o

inesistenti, senza superare in ogni caso il massimo di 18 giorni." (Doc.

10, inc. 38.2001.201)

Nell'ambito della vertenza

sopra menzionata, il TCA ha ritenuto tale direttiva conforme a quanto previsto

dalla giurisprudenza cantonale in merito ai lavoratori stagionali (cfr. consid.

2.9

; STCA del 5 febbraio 2002 nella causa S., inc. 38.2001.201).

La

Circolare 114a non indica in modo preciso quando, relativamente agli ultimi tre

mesi di attività lavorativa, infliggere 3 o 4 giorni per mese e, per quanto

riguarda i mesi precedenti gli ultimi tre prima della disoccupazione, quando

irrogare 1 o 2 giorni.

Il TCA ha

ritenuto, in analogia con quanto enunciato dalla "Circulaire relative à

l'indemnité de chômage" emanata dal SECO in vigore dal 1° gennaio 2002

(p.to D68) - corrispondente alla "Circulaire relative à l'indemnité de

chômage" del SECO, in vigore dal 1° gennaio 2003 (p.to D68; cfr. consid.

2.9

) -, la quale prevede per il periodo di disdetta sanzioni più severe per

mancate ricerche che per insufficienti ricerche, che per i tre mesi antecedenti

l'annuncio in disoccupazione si debbano applicare 3 giorni per insufficienti

ricerche e 4 giorni per mancate ricerche.

Il

medesimo ragionamento vale per i giorni di sanzione da irrogare nei mesi

precedenti gli ultimi tre di attività, per cui 2 giorni vanno applicati per

mancate ricerche e 1 giorno è da infliggere per insufficienti ricerche (cfr.

STCA del 30 settembre 2002 nella causa R., 38.2001.262, consid. 2.10).

Nel caso in

esame l'URC ha inflitto all’assicurata 9 giorni di sospensione dal diritto alle

indennità.

L'entità di

questa sanzione, infatti, corrisponde a un'applicazione generosa della prassi

secondo cui 9 giorni di sospensione vengono inflitti a un assicurato con

attività stagionale che effettua insufficienti ricerche negli ultimi tre mesi precedenti

l'annuncio per il collocamento.

Tutto ben

considerato, tale penalità è quindi da ritenere conforme al principio della proporzionalità

(cfr. consid. 2.6.).

La

decisione su opposizione del 28 dicembre 2005 contestata deve, dunque, essere

confermata.

2.14

L’assicurata,

nel ricorso, ha chiesto di non addebitarle spese e ripetibili a causa delle sue

ristrettezze economiche (cfr. doc. I).

Per quanto riguarda le spese, il TCA ricorda che secondo l'art. 61

lett. a LPGA e 20 cpv. 1 della legge di procedura per i ricorsi al Tribunale

cantonale delle assicurazioni (LPTCA) la procedura è per principio gratuita.

Di

conseguenza nella misura in cui concerne la dispensa dal pagamento delle spese

giudiziarie, la domanda dell’assicurata è in ogni caso priva di oggetto (cfr.

STFA del 19 aprile 2006 nella causa L., U 364/04, consid. 5.1.; STFA del 13

aprile 2006 nella causa G., B 45/05, consid. 7.1.; STFA 1° luglio 2003 nella

causa T., U 176/02, consid. 6.1.).

Relativamente

alla protesta delle ripetibili, va osservato che gli assicuratori sociali,

vincenti in causa nella procedura cantonale, hanno diritto alle ripetibili solo

se sono patrocinati da un avvocato oppure, in altro modo, da una persona

qualificata e se il comportamento processuale della controparte si dimostra

temerario o quest'ultima abbia agito con leggerezza. In assenza di una tale

rappresentanza, devono, in aggiunta alla temerarietà e alla leggerezza, essere

realizzate le ulteriori condizioni stabilite per l'assegnazione di ripetibili

ad una parte non patrocinata (cfr. DTF 128 V 323; DTF 127 V 205 = Pratique VSI

2002.

PAG. 57).

In casu,

non essendo realizzata alcuna di queste condizioni, l’amministrazione non ha

diritto a ripetibili e conseguentemente all’assicurata nulla va addebitato a

tale titolo.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

è respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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