38.2006.4
Ricerche di lavoro compiute nei 7 mesi di impiego stagionale insuff. qualitativamente. Sforzi intrapresi solo mediante offerte spontanee (ricerche telefoniche secondo annunci pubblicati addotte soltan
12 giugno 2006Italiano46 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
38.2006.4
Data decisione, Autorità:
12.06.2006, TCA
Titolo:
Ricerche di lavoro compiute nei 7 mesi di impiego stagionale insuff. qualitativamente. Sforzi intrapresi solo mediante offerte spontanee (ricerche telefoniche secondo annunci pubblicati addotte soltanto con opposizione e ricorso e non sostanziate) e sempre nella medesima zona. Sosp. di 9 gg generosa
OBBLIGO DELL'ASSICURATO
SANZIONE
art. 29 cpv. 2 COST
art. 16 agg. 17 LADI
art. 30 cpv. 1 let. c LADI
art. 30 cpv. 3 LADI
art. 42 LPGA
art. 61 let. a LPGA
art. 20 cpv. 1 LPTCA
art. 26 OADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2006.4
rs/sdm
Lugano
12 giugno
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Raffaella Sartoris, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 17 gennaio 2006
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 28
dicembre 2005 emanata da
Ufficio regionale di collocamento di __________
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 28 dicembre 2005 l’Ufficio regionale di
collocamento di __________ (di seguito URC) ha confermato la precedente
decisione del 28 novembre 2005 (cfr. doc. 6) con cui aveva sospeso RI 1 per nove
giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione a causa di insufficienti
ricerche nel periodo dal mese di aprile al mese di ottobre 2005 in cui svolgeva
un’attività a carattere stagionale.
L’amministrazione
al riguardo ha, in particolare, rilevato:
"
(…)
Lei è iscritta al nostro
ufficio per la richiesta di Indennità di disoccupazione a partire dal 5
novembre 2005, precedentemente ha lavorato dal 21 marzo 2005 al 4 novembre 2005
presso __________ di __________ in qualità di cuoca con contratto a tempo
determinato stagionale.
In data 31 ottobre 2005 si
è annunciata al nostro ufficio, il 17 novembre 2005 è stata effettuata la sua
iscrizione in disoccupazione rispettivamente il primo colloquio con il suo
consulente. Durante questo colloquio ha presentato le ricerche di lavoro
effettuate nel corso della stagione lavorativa estiva (aprile - novembre 2005).
Le direttive e disposizioni vigenti in merito alle ricerche di lavoro durante
l'attività stagionale le erano state spiegate al colloquio di uscita svoltosi
il 3 marzo 2005.
La documentazione da lei
presentata è stata ritenuta insufficiente dal punto di vista qualitativo non
essendosi attivata con risposte ad annunci di lavoro apparsi sui quotidiani.
Per questo motivo durante
il colloquio in questione il consulente le ha consegnato personalmente una
"Richiesta di giustificazione" per darle modo di presentare in forma
scritta i motivi per i quali non ha effettuato le ricerche di lavoro secondo le
disposizioni ricevute il 3 marzo 2005.
Le motivazioni da lei
presentate non sono state accettate e pertanto è stata sospesa dal diritto alle
indennità per 9 giorni.
(art. 30 cpv. 1 lett. c
LADI).
Con opposizione del 5
dicembre 2005 lei ci comunica di ritenere la sanzione ingiusta e ne chiede
l'annullamento, in quanto ritiene di essersi attivata in modo corretto. (…)
Come già citato in
precedenza lei era stata regolarmente informata sulle disposizioni vigenti in
materia di ricerche di lavoro durante l'attività lavorativa stagionale. Dalla
documentazione in nostro possesso risulta che si è attivata unicamente tramite
ricerche di persona, nessuna delle ricerche da lei effettuate corrisponde ad
annunci apparsi sui quotidiani, su riviste specializzate o altro.
In fase di opposizione lei
afferma di aver risposto telefonicamente a circa una trentina di offerte di
lavoro, tuttavia constatiamo che fino a oggi non ha mai comprovato al nostro
ufficio queste ricerche presentando spontaneamente il materiale in questione (vedi
art. 26 cpv. 2 OADI). Il nostro ufficio ha perciò dovuto decidere sulla base
del materiale in suo possesso.
Gli argomenti da lei
sollevati con l'opposizione non permettono di giungere ad una conclusione
differente rispetto a quanto stabilito con la decisione contestata e pertanto
gli sforzi da lei svolti per reperire un impiego non possono essere ritenuti
sufficienti né per quantità, né per qualità. (…)(Doc. A1)
1.2. Contro la
decisione su opposizione del 28 dicembre 2005 l’assicurata ha inoltrato un
tempestivo ricorso nel quale ha addotto che:
" (…)
Già in
sede d'opposizione avevo dettagliatamente informato l'ufficio del lavoro di __________
sulla mia posizione nei confronti della disoccupazione.
Malgrado
queste mie delucidazioni, contenute nell'atto d'opposizione, devo purtroppo
constatare che le affermazioni da me fatte non sono state tenute in
considerazione.
Autorizzo
codesto Tribunale a richiedere le informazioni ed il mio dossier all'Ufficio
Regionale di Collocamento di __________.
Da
quanto ho potuto capire sono stata sospesa perché avevo fatto e avevo indicato
di aver risposto ad una trentina d'offerte di lavoro telefoniche e che tali mie
risposte non sono state dimostrate.
Mi
permetto contestare in modo risoluto quest'ultima affermazione.
In
effetti, quest'affermazione è da me integralmente respinta in quanto, oltre
aver risposto a queste offerte, purtroppo non sono riuscita ad ottenere dai
datori di lavoro delle conferme scritte per vari motivi che lascio a voi
immaginare (chi mi dà una cosa scritta per delle telefonate che io ho fatto in
giugno 2005 per esempio), ho presentato al mio collocatore 45 ricerche
personali, regolarmente comprovate.
Quello
che non riesco a capire è perché le mie ricerche di lavoro fatte personalmente
non sono state tenute in considerazione dall'ufficio regionale di collocamento.
A comprova allego le copie delle ricerche fatte da aprile ad ottobre 2005.
Visto
quanto sopra vi chiedo di accettare il presente ricorso e di voler annullare la
decisione su opposizione emessa dall'Ufficio Regionale di Collocamento di __________
perché io mi sento di aver fatto tutto quanto indicatomi e in pieno rispetto
delle leggi Svizzere in materia di disoccupazione.
Richiamo
la documentazione già prodotta in sede d'osservazioni e/o in sede
d'opposizione.
Nel
caso la vostra decisione risultasse negativa nei miei confronti, chiedo già sin
d'ora, a causa delle mie ristrettezze economiche di non addebitarmi eventuali
spese e ripetibili. (Doc. I)
1.3. L’URC, in
risposta, ha postulato l’integrale reiezione del ricorso con argomenti di cui
si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.4. L’assicurata
si è ulteriormente espressa in merito alla fattispecie con scritto del 22
febbraio 2006 (cfr. doc. V).
Il 3
marzo 2006 l’amministrazione ha comunicato, in sostanza, di non avere
particolari osservazioni da aggiungere a quanto già rilevato nella risposta di
causa (cfr. doc. VII).
1.5. Il doc. VII
è stato trasmesso all’assicurata per conoscenza (cfr. doc. VIII).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I
707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio
2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è la questione di sapere se l’assicurata deve essere o meno sospesa
dal diritto alle indennità di disoccupazione per insufficienti ricerche di lavoro
compiute nei mesi da aprile a ottobre 2005 precedenti l’iscrizione in
disoccupazione.
Tra
gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente
un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 LADI), se necessario anche fuori
della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI) ed anche fuori del
proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).
Alla fine di ogni periodo
di controllo egli dovrà, dunque, presentare al servizio competente le prove
documentali relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA del 29.1.92
nella causa E.R., non pubblicata).
Secondo l'art. 26 cpv. 1
OADI:
"
L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di
regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."
L'art. 26 cpv. 2 OADI
prevede che:
"
Annunciandosi per riscuotere l'indennità giornaliera, l'assicurato deve
provare al servizio competente gli sforzi che ha intrapreso per trovare
lavoro."
L'art. 26 cpv. 2bis OADI
precisa che
" Egli deve fornire tale prova per ogni periodo di
controllo al più tardi entro il quinto giorno del mese seguente o il primo
giorno lavorativo successivo a tale data. In caso contrario, il servizio
competente gli accorda un termine adeguato per rimediarvi. Nel contempo lo
informa per scritto che, se lascia scadere il termine senza una giustificazione
valida, le ricerche di lavoro non potranno essere prese in considerazione."
L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:
"
Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro
dell'assicurato."
Conformemente al principio
dell'obbligo della riduzione del danno ancorato nel diritto delle assicurazioni
sociali (cfr. Maurer, Sozialversicherungsrecht, Band I, 1979 p. 323), la LADI
ha dunque previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue
possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.
Se non adempie il suo
obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c
LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il
suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata.
L'art. 30
cpv. 1 lett. c LADI sanziona dunque una violazione dell'obbligo di ridurre il
danno fissato all'art. 17 cpv. 1 LADI
(cfr. DLA 1981 pag. 126).
In una
sentenza del 17 marzo 1998 nella causa H. pubblicata in DTF 124 V 228- 230 il
TFA ha sancito la conformità dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI con le
disposizioni della Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17
ottobre 1991 (al proposito cfr. D. Cattaneo, "Les mesures préventives et
de réadaptation de l'assurance chômage" Ed. Helbing & Lichtenhahn,
Basilea e Francoforte sul Meno, 1992 pag. 193 seg.).
In una
sentenza del 4 agosto 2003 nella causa S. (C 221/02) l'Alta Corte ha, tra
l'altro, ribadito che:
"
(…)
2.2 Anche nell'ambito dell'assicurazione contro
la disoccupazione, così come negli altri ambiti delle assicurazioni sociali,
all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 125 V 199 consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische
Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, pag.
48). La violazione di questo obbligo viene sanzionata
per evitare l'ottenimento abusivo di prestazioni da parte dell'assicurazione
contro la disoccupazione (DLA 1998 no. 34 pag. 187 consid. 2b e riferimenti).
Con lo strumento della sospensione, quale sanzione amministrativa e non penale
(DLA 1993/1994 no. 3 pag. 22
consid. 3d con riferimenti), il legislatore ha così voluto regolamentare la
partecipazione dell'assicurato al danno da lui provocato (DTF 126 V 523;
Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I, no. 2 ad art.
30) e scaricare, per motivi di equità, la comunione dei contribuenti dagli effetti
negativi di comportamenti ingiustificati (Jacqueline Chopard, Die Einstellung
in der Anspruchsberechtigung, tesi Zurigo 1998, pag. 24 seg.). (…)"
(cfr.
STFA del 4 agosto 2003 nella causa S., C 221/02)
2.3. La giurisprudenza federale ha
stabilito che questo motivo di sospensione è dato anche quando l'assicurato non
si attiene all'obbligo della ricerca di un lavoro prima di essere disoccupato.
L'assicurato deve così, ad esempio, adoperarsi già durante il periodo di
disdetta (e cioè a partire dal momento in cui gli viene notificato il
licenziamento) per trovare una nuova occupazione (cfr. DLA 1966 N° 11 e N° 21;
DLA 1977 N° 33; DLA 1987
pag. 41, DTF del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., C 77/91; SVR 1998 ALV N° 22;
D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla
luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST,
Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).
Inoltre
gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere
sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che
precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML,
n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo,
op. cit., pag. 17).
Questa giurisprudenza viene regolarmente
confermata dal TFA (cfr. ad esempio: STFA del 22 ottobre 2002 nella causa N.
(C 305/01), non pubblicata; STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C. (C 280/01);
STFA del 15 dicembre 2003 nella causa P. (C 200/03); STFA del 10 dicembre 2004
nella causa M.
(C 210/04)).
Oltre al
caso appena ricordato in cui può essere sanzionato il lavoratore che non cerca
una nuova occupazione durante il periodo di disdetta o nel periodo
immediatamente precedente la fine di un contratto di lavoro di durata
determinata, può pure essere sospeso dal diritto all'indennità l'assicurato che
non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo che precede
l'adempimento dell'obbligo di controllo. Ciò vale, in particolare, per gli
assicurati che, terminati gli studi o dei corsi di perfezionamento,
preferiscono lasciar trascorrere qualche mese prima di annunciarsi disoccupati
e, nel periodo che va dalla fine degli studi al momento in cui si presentano
per la prima volta all'Ufficio del lavoro, non compiono nessuna ricerca di
impiego (cfr. DLA 1981 p. 126; DLA 1982 p. 37).
2.4. Sul numero
di ricerche mensili da svolgere va rilevato quanto segue.
Per
stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare
un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la
qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76
consid. 2 con riferimenti; STFA del 15 gennaio 2001 nella causa C.P.-B., C
49/00).
Il
disoccupato, per ogni periodo di controllo, deve, infatti, fornire
all'amministrazione la prova d'aver compiuto un certo numero di ricerche di
lavoro qualitativamente valide (cfr. DTF 124 V 231; DTF 120 V 74; DLA 1993/1994
pag. 55; DTF 112 V 217; DLA 1987 n. 2 p. 40; DLA 1986 n. 26 p. 101).
Secondo costante
giurisprudenza cantonale, gli assicurati, durante ogni periodo di controllo,
devono comprovare, di regola, almeno 4 ricerche qualitativamente valide (cfr.
per tutte la STCA del 28 gennaio 1987 nella causa M.Z., AD 247/86). Il TFA, in
una sentenza del 13 luglio 1987, ha approvato questo principio
(cfr. STFA nella causa M.Z., C 33/87).
In una sentenza del 3 luglio 2003 nella causa AWA
contro E.
(C 286/02), il TFA ha ritenuto sufficienti quattro ricerche di lavoro compiute
da un assicurato durante uno dei tre mesi di disdetta, osservando:
"
(…)
Mit der Vorinstanz sind die fünf Arbeitsbemühungen
während des Monats November als genügend und die drei, eventuell vier
Bewerbungen im Dezember 2001 als gerade noch ausreichend zu qualifizieren. Dies
insbesondere angesichts des in diesem Monat knappen Angebots an Arbeitsstellen
und der Tatsache, dass sich der Versicherte nicht darauf beschränkte, sich
bloss telefonisch nach offenen Stellen zu erkundigen, sondern sich in der Regel
schriftlich bewarb. Dem geringen Fehlverhalten des Beschwerdegegners, sich
während des letzten Monats in der Kündigungsfrist nur um eine oder zwei Stellen
beworben zu haben, hat das kantonale Gericht mit der am unteren Rand des
leichten Verschuldens liegenden Einstellung von 3 Tagen angemessen Rechnung
getragen. Diese Bemessung der Einstelldauer ist unter Berücksichtigung des
nicht nur der Verwaltung, sondern auch der Vorinstanz zustehenden Ermessens, in
welches das Eidgenössische Versicherungsgericht ohne triftigen Grund nicht
eingreift (BGE 123 V 152 Erw. 2 mit Hinweisen), nicht zu beanstanden." (STFA del 3 luglio 2003 nella causa AWA contro E.,
C 286/02)
In una sentenza del 6 agosto 2002 nella causa Z.
(C 338/01), il TFA ha ritenuto insufficienti sei ricerche di lavoro in un mese
(al riguardo cfr. anche STFA del 25 aprile 2005 nella causa E., C 10/05,
consid. 2.3.1.).
In un'altra sentenza del 23 gennaio 2003 nella
causa C.
(C 280/01) il TFA ha ritenuto insufficienti
quattro ricerche di lavoro in un periodo di tre mesi.
In una sentenza del 26 maggio 2003 nella causa M.
(C 98/02), il TFA ha ritenuto non colpevole un assicurato che aveva compiuto,
durante due periodi di controllo, sei ricerche di impiego lavorando a tempo
pieno in un programma di occupazione temporanea.
Il TFA, in una sentenza del 4 giugno 2003 nella
causa R.
(C 319/02), ha ritenuto insufficienti sei ricerche di lavoro in un mese.
In un'altra sentenza dell'11 luglio 2003 nella
causa D. (C 63/03) la nostra Alta Corte, dopo avere ricordato che i giudici di
prima istanza avevano ritenuto che l'obiettivo fissato ad un'assicurata
dall'amministrazione di effettuare dieci ricerche di lavoro mensili non era
sproporzionato, ha ritenuto insufficienti tre ricerche di lavoro durante un
periodo di controllo.
In una sentenza del 10 dicembre 2004 nella causa
M.
(C 210/04), il TFA ha confermato la sanzione inflitta dall’amministrazione ad
un assicurato che aveva svolto due ricerche di lavoro nel mese antecedente
l’annuncio al collocamento, ritenute insufficienti e che aveva omesso di compiere
ricerche di lavoro durante il primo periodo di controllo; l’Alta Corte ha pure
considerato insufficienti cinque ricerche di lavoro, di cui tre erano già state
compiute nel mese precedente, effettuate dall’assicurato durante un periodo di
controllo.
In una sentenza del 12
luglio 2005 nella causa S. (C 106/04) il TFA ha rilevato:
" (...)
2.1 Pour trancher le point de savoir si l'assuré a
fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir
compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises
(ATF 124 V 231 consid. 4). Sur le plan quantitatif, la pratique administrative
exige 10 à 12 offres d'emploi par mois en moyenne. On ne peut cependant pas
s'en tenir à une limite purement quantitative et il faut bien plutôt examiner,
au regard des circonstances concrètes, la qualité des démarches (Thomas
Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch. 701 et note de bas de
page 1330). Sur le plan qualitatif, on peut attendre d'un assuré qu'il ne se
contente pas de démarches par téléphone, mais qu'il réponde également à des
offres d'emploi par écrit (Jacqueline Chopard, Die Einstellung in der
Anspruchsberechtigung, thèse Zurich, 1998, p. 139 sv.). (...)"
Infine, in una sentenza
del 29 settembre 2005 nella causa H.
(C 199/05) l'Alta Corte si
è così espressa:
" (...)
Richtig wiedergegeben hat die Vorinstanz ferner
die Rechtsprechung zur Qualität und Quantität der Arbeitsbemühungen (BGE 124 V
231 Erw. 4a; SVR 2004 ALV Nr. 18 S. 59 [in BGE 130 V 385 nicht publizierte] Erw.
4.1) sowie die Verwaltungspraxis, wonach in der Regel durchschnittlich 10 bis
12 Bewerbungen pro Monat verlangt werden, wobei indes die Umstände des
Einzelfalls zu berücksichtigen sind (Urteil E. vom 25. April 2005 Erw. 2.3.1, C
10/05). Darauf wird verwiesen.
2.2 Zu ergänzen ist, dass die versicherte Person
auf Grund der Schadenminderungspflicht selbst alles Zumutbare zu unternehmen
hat, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Wie in den übrigen
Zweigen der Sozialversicherung hat die versicherte Person auch bei der
Arbeitslosenversicherung ihr Möglichstes zur Schadenminderung von sich aus,
d.h. ohne besondere Aufforderung durch eine Amtsstelle oder Abgabe eines Merkblattes,
vorzukehren (ARV 1980 Nr. 44 S. 109).
Für eine Einstellung in der Anspruchsberechtigung
wegen ungenügender persönlicher Arbeitsbemühungen darf durchaus auf eine
einzelne Kontrollperiode, d.h. einen einzelnen Kalendermonat abgestellt werden,
und es geht rechtsprechungsgemäss nicht an, mit dem Hinweis auf intensivere
Anstrengungen in anderen Monaten sich in einer andern Kontrollperiode
ungenügend um Arbeit zu bemühen (erwähntes Urteil E. Erw. 2.3.2 mit Hinweis).
Vor der Einstellung ist keine Verwarnung auszusprechen
(BGE 124 V 233 Erw. 5b; Urteil W. vom 13. April 2005 Erw. 4, C 4/05).
Das seit 1. Januar 2003 geltende Bundesgesetz
über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) mit der
zugehörigen Verordnung (ATSV) und die auf den 1. Juli 2003 erfolgte
Teilrevision von AVIG und AVIV modifizieren die Rechtslage nicht, weshalb die
zu den bis 31. Dezember 2002 gültig gewesenen Bestimmungen ergangene
Rechtsprechung weiterhin zu berücksichtigen ist (erwähntes Urteil E. Erw. 1.2).
(...)"
Al riguardo cfr. pure SFA
del 6 marzo 2006 nella causa Service cantonal de l’emploi du Canton Vaud c/ B.,
C 6/05, consid. 3.2.
La giurisprudenza cantonale più sopra ricordata
ha dunque fissato semplicemente una linea di riferimento e non ha carattere
assoluto ("di regola") e, secondo quanto stabilito dal TFA nelle
sentenze appena citate, occorre valutare, nel singolo caso concreto, quante
ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, a seconda delle condizioni
particolari di ogni singola fattispecie (cfr. STCA del 28 gennaio 2003 nella
causa K.,
inc. 38.2002.186).
A proposito dei compiti dei consulenti del
personale, in una sentenza del 5 ottobre 2000 nella causa B. (inc. 38.2000.74),
il TCA ha ricordato che:
"
Riguardo al desiderio dell'assicurato di seguire
altri tipi di programmi occupazionali, va pure ricordato che spetta ai
consulenti degli URC di decidere di volta in volta quali sono le misure più
idonee per favorire un rapido collocamento dei singoli assicurati (cfr. art. 85
cpv. 1 lett. a e c LADI; art. 85 b LADI, art. 17 cpv. 3 LADI)."
2.5. Sulle modalità con le
quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro il TCA ricorda innanzitutto che
secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il suo
impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio competente
le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26 cpv. 2 e cpv.
2 bis OADI; cfr. DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74). La prova degli sforzi volti al
reperimento di una nuova occupazione deve essere fornita, giusta l'art. 26 cpv.
2 OADI, al servizio competente. Nel Cantone Ticino, sulla base dei combinati
disposti dell'art. 30 cpv. 2, 85 e 85b LADI, questa competenza è stata delegata
agli URC (cfr. l'art. 2a lett. e del Regolamento della legge
sul rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 15 ottobre 2003;
D. Cattaneo,
op. cit., pag. 92-93).
La legge non prevede
nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire
effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi
datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla
fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio
competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del
29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).
L'obbligo
di comprovare le ricerche di lavoro è stato ribadito dal TFA in una sentenza
del 23 gennaio 2003 nella causa C.
(C
280/01), nella quale ha osservato:
"
Selbst wenn sich der Versicherte sodann
tatsächlich bei 10 potentiellen Arbeitgebern oder Arbeitgeberinnen gemeldet
hätte, kann er sich nur auf jene Arbeitsbemühungen berufen, welche er
nachzuweisen vermag (Art. 17 Abs. 1 Satz 3 AVIG in Verbindung mit Art. 26 Abs.
2 AVIV; Gerhards, a.a.O., N 22 zu Art. 17 AVIG)."
Concretamente
ciò significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare
all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore
di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile l'avvenuta
ricerca.
In caso di ricerca
personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei
datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è
necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo
"timbro" sul formulario
(cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma scritta, che la ricerca di
lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28.1.1987 nella causa S. P., AD
5/87).
Inoltre
il TFA ha avuto occasione di rilevare che sul modulo utilizzato per comprovare
le ricerche compiute o sulle eventuali dichiarazioni dei potenziali datori di
lavoro deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il
disoccupato si è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre
1999 nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).
L'assicurato potrà
servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dall'UFSEL (Ufficio
federale dello sviluppo economico e del lavoro; dal 1° luglio 1999 Segretariato
di stato dell'economia, SECO).
In caso di rifiuto del
datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà
comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al
servizio competente tale rifiuto.
Infine, in caso di ricerca
telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola,
confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto
(cfr. DLA 1988 p. 95).
In una
sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000
pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno
l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.
In merito alle ricerche di lavoro compiute
esclusivamente per telefono e alla continuità delle ricerche durante un periodo
di controllo, il TFA, in una sentenza del 4 giugno 2003 nella causa R. (C
319/02), ha avuto modo di rilevare:
"
(…)
Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait
des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte
aussi bien de la quantité que de la qualité de ses recherches (ATF 124 V 231
consid. 4a et l'arrêt cité). Sur le plan quantitatif, la pratique
administrative exige dix à douze offres d'emploi par mois en moyenne. On ne
peut cependant pas s'en tenir à une limite purement quantitative et il faut bien
plutôt examiner, au regard des circonstances concrètes, la qualité des
démarches (Nussbaumer,
op. cit., note de bas de page 1330). Sur le plan qualitatif, on peut attendre
d'un assuré qu'il ne se contente pas de démarches par téléphone, mais qu'il réponde
également à des offres d'emploi par écrit (Chopard, op. cit., p. 139 sv.). La
continuité des démarches joue également un certain rôle, même si l'on ne
saurait exiger d'emblée que l'assuré répartisse ses démarches sur toute une
période de contrôle. S'agissant d'offres écrites, il peut au contraire être
rationnel et judicieux de préparer ses postulations de manière concentrée sur
quelques jours dans le mois, eu égard à la périodicité des offres d'emplois
dans les journaux et compte tenu du fait que les délais de postulation sont en
général relativement longs (arrêt non publié du 5 juillet 1988 dans la cause
R., C 14/88). (…)" (STFA del 4 giugno 2003 nella causa R., C
319/02)
In una
sentenza del 14 settembre 2005 nella causa T. (C 78/05) il TFA ha confermato
una sospensione di 6 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione per
insufficienti ricerche di lavoro in un periodo di controllo, rilevando:
"
(...)
qu'il a reconnu n'avoir effectué qu'une démarche au
mois de décembre 2003, en raison d'un profil de cadre assez spécifique;
qu'il ne peut être tenu compte des autres documents
déposés dans le même temps, ceux-ci étant le résultat de trois démarches
entreprises antérieurement à la période de contrôle en question;
que dans la mesure où le profil du recourant est
spécifique, ce dernier ne peut se contenter de répondre aux rares annonces
paraissant dans la presse, mais doit avoir recours à d'autres méthodes
ordinaires au sens de l'art. 26 al. 1 OACI (offre spontanée, par exemple) ou
rechercher du travail en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment si
besoin est;
que le comportement du recourant qui n'a effectué
qu'une recherche d'emploi pour le mois de décembre 2003 constitue ainsi une
violation claire de l'obligation de diminuer le dommage causé à
l'assurance-chômage, même si son conseiller ORP ne lui a pas encore fixé
d'objectif précis; (...)"
In un'altra sentenza del
29 settembre 2005 nella causa H.
(C 199/05) l'Alta Corte si
è così espressa:
" (...)
4.2.3 Aber auch für die Zeit ab 17. bis 30. Juni
2004 kann die Versicherte aus den behaupteten Anweisungen der Frau S.________
nichts zu ihren Gunsten ableiten. Sie räumt selber ein, Frau S.________ habe
sie aufgefordert, in erster Linie sämtliche möglichen Bewerbungen für
Dauerstellen zu tätigen; telefonische Anfragen für Aushilfsjobs bzw.
Blindbewerbungen (ohne entsprechende Stellenausschreibung) seien erst in
zweiter Linie vorzunehmen.
Diese Anweisung ist nicht zu beanstanden, da von
einer arbeitslosen Person verlangt wird, dass sie sich vor allem schriftlich
auf konkrete Stellenangebote bewirbt (Urteile M. vom 24. Mai 2000 Erw. 2c, C
185/99, S. vom 11. Juni 1999 Erw. 2d, C 401/98, und S. vom 26. August 1996 Erw.
5b, C 134/96). Die Versicherte vermag lediglich das Vorstellungsgespräch vom
17. Juni 2004 im Pflegezentrum Y.________ auf Grund der einen Bewerbung vom 25.
Mai 2004 (Erw. 3 hievor) zu belegen. Bewerbungen für Dauerstellen auf neue
Inserate hin weist sie keine nach. Unbehelflich ist ihr Vorbringen, in den
Sommermonaten würden im Pflegebereich erfahrungsgemäss kaum
Dauerarbeitsverträge abgeschlossen. Denn allfällige Schwierigkeiten auf dem
Arbeitsmarkt erfordern um so intensivere Bemühungen der versicherten Person; es
kommt nicht auf die Erfolgsaussichten, sondern auf die Intensität der Stellensuche
an (BGE 124 V 234 Erw. 6). Wenn nötig, ist auch ausserhalb des bisherigen
Berufs Arbeit zu suchen (BGE 120 V 76 Erw. 2; Urteil S. vom 16. Februar 2005
Erw. 2, C 6/04). Unter diesen Umständen könnten die Bemühungen der Versicherten
in der Zeit vom 17. bis 30. Juni 2004 selbst dann nicht als rechtsgenüglich
qualifiziert werden, wenn sie Blindbewerbungen unternommen hätte. (...)"
2.6. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI
la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della
colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel
caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione del diritto
all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in
caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave
(cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
La sua durata è
determinata secondo la gravità della colpa
(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della
proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).
In virtù dell'art. 45 cpv.
2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità
entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della
sospensione è prolungata in modo adeguato.
L'art. 45 cpv. 3 OADI
stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza
valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un
lavoro idoneo.
Per quel
che concerne la sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata
sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione
da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni
per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.
Per ogni periodo di controllo successivo i parametri
del SECO e dell'UCL prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche
di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro,
in caso di prima sospensione, con proporzionali aumenti per i periodi
successivi, visto l'art. 45
cpv. 2 bis OADI (cfr. Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) del
SECO in vigore dal 1° gennaio 2002, D68 punto 1;
Lista delle sospensioni URC/UCL aggiornate dal SECO al 25.01.1999).
Queste direttive sono conformi alla legge (cfr.
D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento
alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed.
OCST, Pregassona 2000, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione
su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA. Anche il TFA ha
approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. la sentenza del 23
gennaio 2003 nella causa C., C 280/01, nella quale l'Alta Corte ha confermato
la sanzione di 9 giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione
inflitta dall'amministrazione ad un assicurato che aveva saputo comprovare
unicamente quattro ricerche di lavoro svolte nei tre mesi di disdetta del
precedente rapporto di lavoro; la sentenza del 6 agosto 2002 nella causa Z., C
338/01, nella quale il TFA ha confermato 4 giorni di sospensione per
insufficienti ricerche in un periodo di controllo; la sentenza del 2 maggio
2003 nella causa X., C 275/02, nella quale la nostra Massima Istanza ha
confermato una sanzione di 15 giorni di sospensione per mancate ricerche
durante tre mesi di disdetta; la sentenza del 3 luglio 2003 nella causa AWA
contro E., C 286/02, nella quale l'Alta Corte ha confermato 3 giorni di
sanzione per insufficienti ricerche di lavoro durante uno dei tre mesi di
disdetta; la sentenza del 4 giugno 2003 nella causa R.,
C 319/02, nella quale l'Alta Corte ha confermato la sanzione di 5 giorni di
sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione inflitta
dall'amministrazione ad un assicurato, nato nel 1939, che aveva saputo
comprovare unicamente sei ricerche di lavoro, di cui cinque svolte per
telefono, durante un periodo di controllo nel corso del quale egli aveva, tra
l'altro, lavorato cinque giorni, per un totale di trentaquattro ore; la
sentenza dell'11 luglio 2003 nella causa D., C 63/03, nella quale il TFA ha
confermato una sanzione di 4 giorni di sospensione per insufficienti ricerche
di lavoro durante un periodo di controllo; la sentenza del 2 marzo 2004 nella
causa B., C 305/02, nella quale l'Alta Corte ha confermato 4 giorni di
sospensione per insufficienti ricerche durante il periodo di disdetta e la
sentenza del 10 dicembre 2004 nella causa M., C 210/04, nella quale la nostra
Massima Istanza ha confermato sia una sanzione di 9 giorni di sospensione per
insufficienti ricerche durante il mese precedente l’annuncio al collocamento e
mancate ricerche durante il primo periodo di controllo, sia una sanzione di 4
giorni di sospensione per insufficienti ricerche di lavoro durante un periodo
di controllo.
E’ inoltre utile segnalare la sentenza del 25 aprile 2005
nella causa E., C 10/05, nella quale il TFA ha confermato 8 giorni di
sospensione per mancate ricerche nel periodo di controllo di un mese).
2.7. Nella già
menzionata sentenza H. del 17 marzo 1998 (DTF 124 V 225), il Tribunale federale
delle assicurazioni ha stabilito che è possibile sospendere l'assicurato che
commette (soltanto) una colpa lieve non compiendo sufficienti ricerche di
lavoro.
Il TFA ha
poi stabilito che tre ricerche di lavoro qualitativamente valide in un periodo
di controllo sono insufficienti.
La Cassa
di disoccupazione aveva sospeso l'assicurata per 3 giorni dal diritto
all'indennità di disoccupazione.
Infine,
l'Alta Corte ha deciso che l'amministrazione prima di applicare l'art. 30 cpv.
1 lett. c LADI, non deve raccomandare all'assicurato di intensificare le
ricerche di lavoro.
2.8. Nella
presente evenienza dalla documentazione agli atti risulta che l’assicurata dal
2002 svolge un’attività di carattere stagionale alle dipendenze dell’__________
di __________, in qualità dapprima di aiuto-cuoca e in seguito di cuoca (cfr.
doc. III).
Nei mesi
di inattività essa fa capo alle prestazioni dell’assicurazione contro la
disoccupazione (cfr. doc. 1, 2).
Per
quanto riguarda il 2005, la ricorrente è stata impiegata dall’__________ citato
dal 21 marzo al 4 novembre (cfr. doc. III).
L’assicurata
si è riannunciata per il collocamento presso l’URC di __________ il 5 novembre
2005, dichiarando di ricercare un’occupazione al 60% (cfr. doc. 7, V).
Al
momento della sua iscrizione in disoccupazione, la ricorrente ha presentato
all’amministrazione le proprie ricerche di una nuova occupazione compiute durante
Fatti
i mesi in cui ha lavorato presso l’__________. Esse sono attestate dai
formulari “Prova degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro” relativi
ai mesi da aprile a ottobre 2005 (cfr. doc. A2; 9; 10).
Il
consulente del personale, ritenendo qualitativamente insufficienti le ricerche
effettuate dall’assicurata, il 17 novembre 2005, le ha consegnato brevi manu
una “Richiesta di giustificazione” con cui ha richiesto di motivare, entro il
28 novembre 2005, il fatto di non avere dato seguito a offerte di lavoro per
posti duraturi portati a normale attenzione di ogni potenziale interessato
tramite giornali o in altro modo.
Il
collocatore ha altresì precisato che oltre la data indicata l’autorità
cantonale avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando
espressamente l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la
sospensione di un assicurato nel caso in cui non faccia il suo possibile per
ottenere un’occupazione adeguata (cfr. doc. 4).
L’assicurata,
il 21 novembre 2005, ha risposto di aver fatto il massimo per reperire un posto
di lavoro a carattere annuale e che ciò è confermato dalle ricerche consegnate
al consulente del personale il 17 novembre 2005 (cfr. doc. 5).
Dal profilo procedurale
l’amministrazione ha, dunque, ossequiato il diritto di essere sentito della
ricorrente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost.fed. e dall’art. 42 LPGA.
L’URC,
non ritenendo valide le motivazioni addotte dall’assicurata, con decisione
formale del 28 novembre 2005, l’ha sospesa dal diritto alle indennità di
disoccupazione per nove giorni (cfr. doc. 6; consid. 1.1.).
Tale
provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 28 dicembre
2005 (cfr. doc. A1; consid. 1.1.).
2.9. Per
quanto attiene agli assicurati che entrano in disoccupazione al termine di
un'attività stagionale (per es. nell'edilizia o nella ristorazione), va osservato
che, per un certo periodo, l'UCL ha applicato anche a costoro la giurisprudenza
relativa ad assicurati che si annunciano in disoccupazione e dichiarano la loro
disponibilità ad essere collocati solamente durante qualche mese, prima di
assolvere il servizio militare o effettuare un soggiorno di perfezionamento
all'estero o intraprendere un'altra formazione o lasciare definitivamente il
nostro paese.
Il TFA considera queste
persone inidonee al collocamento (e quindi rifiuta loro il diritto
all'indennità di disoccupazione), poiché, se si prescinde dal campo delle
attività per le quali non sono richieste una formazione o un'esperienza
professionale, bisogna ammettere che un datore di lavoro è poco incline,
generalmente, a prendere in considerazione un'offerta di servizio di durata
limitata, mentre cerca di attribuire un posto di lavoro duraturo (cfr. DLA 2000
pag. 152; DLA 1995 pag. 57; DTF 123 V 218; DTF 120 V 288; DLA 1991 pag. 24; DLA
1990 pag. 25; DLA 1988 pag. 23; DLA 1992 pag. 124; DLA 1992 pag. 127; DTF 110 V
209; Prassi AD 98/1 fogli 7.1-7.3; J.L. Plattet, "L'assurance-chômage au
quotidien", pag. 56-58; B. Despland, "Votre sécurité sociale, pag.
155-156; DTF del 2 maggio 1997 nella causa P.F.; D. Cattaneo, Alcuni
compiti …, pag. 19 segg.).
In una sentenza del 18
novembre 1998 nella causa F.B., il TCA ha stabilito che la giurisprudenza
appena menzionata non deve essere applicata agli assicurati che terminano
un'attività stagionale e che hanno un impiego per la stagione seguente. In
questo caso, l'idoneità al collocamento non deve più essere esaminata (cfr. DLA
2000 pag. 152; DTF 110 V 207; DTF 120 V 390-391; DTF 123 V 217-218; DTF 111 V
38; D. Cattaneo, Alcuni compiti …, pag. 24).
Tuttavia, alla luce della
giurisprudenza federale citata, questo Tribunale ha deciso che proprio nel caso
di assicurati che controllano la disoccupazione tra una stagione e l’altra o
durante le vacanze scolastiche, e quindi si annunciano in disoccupazione
soltanto alcuni mesi ogni anno, le esigenze relative alla ricerca costante di
un impiego duraturo devono essere molto severe, al fine di evitare che venga
decretata la loro inidoneità al collocamento dal profilo soggettivo. In
particolare questi assicurati devono svolgere tali ricerche durante tutto il
periodo in cui lavorano e devono ricercare un'occupazione annuale - o almeno
un'occupazione, di breve durata, per la "stagione morta" fuori dalla
propria professione e in un'attività realmente esistente sul mercato del
lavoro. Essi sono pure tenuti ad accettare un impiego annuale duraturo
ufficialmente assegnato (cfr. RDAT II-2001 N. 92; STCA del 17 aprile 2001 nella
causa M.-B., 38.2000.190; STCA del 16 marzo 2000 nella causa P.B.; STCA del 21
settembre 1999 nella causa A.T. contro URC di Biasca, STCA del 21 aprile 1999
nelle cause T.B. de S.P. contro UCL e N.Q contro UCL; DTF 120 V 385; D.
Cattaneo, Alcuni compiti …, pag. 21; 24-25).
Il TCA ha
pure stabilito che l'amministrazione, per valutare se sono stati compiuti
sufficienti sforzi per reperire un impiego e decidere un'eventuale sanzione,
deve riferirsi a tutto il periodo in cui viene esercitata un'attività lucrativa
e non solo agli ultimi mesi di lavoro (cfr. RDAT II-2001 N. 92; STCA del
17 agosto 2001 nella causa M., 38.2001.15; STCA del 17 aprile 2001 nella causa
M.-B., 38.2000.190).
2.10. Nel caso in
esame l’assicurata, che, come già visto (cfr.consid. 2.8.), dal 2002 lavora alle
dipendenze dell’__________ di __________, quale cuoca, in virtù di contratti di
impiego di durata determinata, da alcuni anni ricorre periodicamente alle
prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. doc. III; 2).
Per
quanto qui di interesse, terminata la stagione 2005, la ricorrente, il 5
novembre 2005, si è riannunciata per il collocamento.
Dagli
atti risulta, inoltre, che durante tutto il periodo in cui ha lavorato presso
l’__________, quindi nei mesi da aprile ad ottobre 2005, l’assicurata ha
effettivamente compiuto delle ricerche di impiego, presentandosi di persona
presso i potenziali datori di lavoro (cfr. doc. A2).
Nel mese
di aprile 2005 le ricerche sono state effettuate nei giorni del 5, 8, 15 e 25, candidandosi
a __________ presso un negozio quale aiuto venditrice, una lavanderia come
addetta alla medesima e due ristoranti quale ausiliaria di cucina e di pulizia.
Per il
mese di maggio gli sforzi sono stati intrapresi nei giorni del 2, 9, 18 e 28 a __________
presso __________, __________ e __________ quale ausiliaria di pulizia e presso
un ristorante per la cucina.
Le
ricerche del mese di giugno sono state presentate a due hotel e a un ristorante
di __________ e a un hotel di __________ il 3, 8, 14, 20 e 29 in qualità di
addetta alla lavanderia, cameriera o aiuto cucina.
Nel mese
di luglio la ricorrente ha intrapreso le ricerche di lavoro nei giorni del 1,
8, 16, 22 e 28 a __________ in un hotel quale cameriera/aiuto cucina, in due
chioschi come ausiliaria di pulizia, in una confiserie tea-room quale
ausiliaria e ad __________ in un hotel come ausiliaria di pulizia.
Per il
mese di agosto gli sforzi sono stati compiuti a __________ nei giorni del 2, 6,
9, 13, 18, 20, 23, 27 e 30 presso tre ristoranti, due bar, una stazione di
benzina, un’edicola e due negozi quale ausiliaria di pulizia o per la cucina.
Le
domande di impiego del mese di settembre sono state effettuate nei giorni del
1, 5, 9, 14, 17, 20, 24, 26 e 29, in qualità di addetta alla lavanderia,
ausiliaria di pulizia e per la cucina a __________, presso un albergo, due
ristoranti, tre bar e a __________ presso un albergo, un bar e una macelleria.
Nel mese
di ottobre l’assicurata ha compiuto le ricerche nei giorni del 3, 7, 11, 15,
18, 22, 25, 29 e 31, proponendosi quale ausiliaria di pulizie, addetta alle
camere e alla lavanderia, per la cucina e operaia in due ristoranti, alla __________,
in una ditta di pulizie di __________, in due hotel di __________, oltre che in
due ristoranti e in una lavanderia di __________ (cfr. doc. A2).
2.11. L’URC ha
ritenuto le ricerche di impiego compiute dall’assicurata nel periodo da aprile
a ottobre 2005, indipendentemente dall’aspetto quantitativo, non valide
qualitativamente, dato che non ossequiavano le modalità spiegate in occasione
del colloquio del 3 marzo 2005 e risultanti dalla circolare “Linea guida per
ricerche di lavoro stagionali”, ovvero non costituivano delle risposte a
offerte di lavoro per posti duraturi pubblicate su giornali o portate
all’attenzione del pubblico in altro modo (cfr. doc. 6; A1).
In
effetti l’assicurata allorché si è iscritta in disoccupazione ha consegnato
unicamente i moduli relativi alle prove degli sforzi intrapresi di persona da
aprile a ottobre 2005 (cfr. doc. A1; III).
Rispondendo
alla “Richiesta di giustificazione” del 17 novembre 2005, essa ha inoltre
indicato di avere fatto, nell’estate 2005, il possibile per trovare un impiego
annuale e che ciò era attestato dalle ricerche consegnate il 17 novembre 2005
(cfr. doc. 5; consid. 2.8.).
E’ vero
che la ricorrente con l’opposizione avverso la decisione del 28 novembre 2005 e
con il ricorso al TCA ha contestato i rimproveri mossile dall’amministrazione.
In particolare nell’opposizione del 5 dicembre 2005 ha specificato, senza
tuttavia fornire alcuna prova in merito, di avere proceduto a candidarsi
telefonicamente per almeno una trentina di posti relativi a inserzioni apparse
sui giornali e che le risposte sono sempre state negative (cfr. doc. 7).
In sede
di ricorso l’assicurata ha poi puntualizzato di non essere riuscita a ottenere
delle conferme scritte dai potenziali datori di lavoro, in quanto le ricerche erano
state svolte parecchi mesi prima. Essa, in proposito, ha allegato alcuni
ritagli di giornali indicanti delle offerte di lavoro (cfr. doc. I; A6, A7).
Secondo
Considerandi
la dottrina (cfr. A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna
1985, p. 263; T. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994,
p. 331 n. 28) e la giurisprudenza, in presenza di due versioni differenti, la
preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che l’interessato ha dato
nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni
fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni
dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. DTF 121 V 47 consid.
2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1988 U 55, p. 363 consid. 3b/aa; STFA del 27
agosto 1992 nella causa M., non pubbl.; RDAT II-1994 p. 189; per una critica,
cfr. U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo
1999, p. 217, n. 546).
In casu,
tutto ben considerato, questa Corte considera più attendibile la versione
fornita dall’assicurata prima che nei suoi confronti fosse emanata la decisione
di sospensione del 28 novembre 2005.
Del resto
l’assicurata, come già sottolineato, non ha sostanziato quanto indicato
nell’opposizione e nel ricorso. Gli stralci di giornale trasmessi al TCA (cfr.
doc. A6, A7) non indicano né da quale quotidiano sono stati estrapolati, né la
relativa data. Risultano solamente delle annotazioni di data scritte a mano.
Difetta,
altresì, la benché minima conferma da parte perlomeno di qualche potenziale
datore di lavoro che sarebbe stato interpellato telefonicamente sulla base di
inserzioni su giornali.
La
circostanza addotta dall’assicurata secondo cui non sarebbe riuscita a ottenere
le risposte per iscritto da potenziali datori di lavoro a causa del lungo tempo
trascorso da quando ha effettuato le telefonate (cfr. doc. I) non le è di alcun
ausilio.
La stessa
era stata, infatti, correttamente ed esaustivamente informata
dall’amministrazione, già nel 2004, che se le ricerche di lavoro erano svolte
telefonicamente andavano seguite da uno scritto del datore di lavoro, poiché
tutti gli sforzi andavano comprovati (cfr. doc. 2). Pertanto la ricorrente
avrebbe dovuto richiedere una conferma degli sforzi intrapresi per telefono già
al momento delle ricerche medesime.
Di
conseguenza occorre concludere che l’assicurata nell’arco di tempo dal mese di
aprile al mese di ottobre 2005, ha effettuato le ricerche esclusivamente di
persona, come si evince dai formulari “Prova degli sforzi personali intrapresi
per trovare lavoro” consegnati all’amministrazione il 17 novembre 2005 (cfr.
doc. A2).
2.12
Il TCA
ritiene poi che, effettivamente, le modalità secondo le quali la ricorrente ha
ricercato una nuova occupazione non sono esenti da critica.
Questo
Tribunale ha, infatti, già indicato in più occasioni la necessità di compiere
ricerche mirate rispondendo agli annunci apparsi sui giornali (cfr., ad
esempio, STCA del 19 gennaio 2004 nella causa Z.B., inc. n. 38.2003.18, consid.
2.12
).
L’assicurata
era, peraltro perfettamente al corrente, di dovere in particolare postulare per
un impiego presso datori di lavoro attivi tutto l’anno e che cercano
concretamente nuovo personale, ad esempio con annunci sui giornali. Infatti ciò
risulta dal “Promemoria Ricerche di lavoro” consegnato a mano all’assicurata
l’11 novembre 2004 e dalla stessa sottoscritto (cfr. doc. 1).
Le
ricerche svolte di persona dall’assicurata sono state, inoltre, compiute quasi
tutte nella zona limitrofa al suo domicilio di __________. Infatti delle totali
45.
ricerche, 38 sono state effettuate a __________ e __________, 4 ad __________
e 3 a __________ (cfr. doc. A2).
Per la
ricerca svolta il 18 ottobre 2005 presso la ditta __________ di __________
l’assicurata nemmeno ha menzionato per quale impiego si fosse proposta. Per
altre quattro ricerche, in due ristoranti, in un tea-room e nella stazione di
benzina, essa ha, invece, semplicemente indicato “ausiliaria”, senza precisare
per quale attività specifica si era candidata (cfr. doc. A2).
A tale
proposito va ribadito (cfr. consid. 2.5.) che il TFA in una sentenza del 14
dicembre 1999, pubblicata in DLA 2000 pag. 118, ha rilevato che occorre
precisare la data completa in cui l'assicurato si è proposto a un potenziale
datore di lavoro.
Questo
Tribunale, inoltre, ha sottolineato che bisogna indicare precisamente il giorno
della richiesta, l'impiego che si cerca e il motivo della mancata assunzione
(cfr. STCA del 17 agosto 2001 nella causa M.; STCA del 21 settembre 1999 nella
causa E.L.-O.; STFA del 30 dicembre 1993 nella causa A.M.; D. Cattaneo, op.
cit., pag. 35).
E’
altresì utile rilevare che quando si esaminano le ricerche degli assicurati che
si ripresentano per il collocamento alla conclusione della stagione lavorativa
deve comunque essere dato più peso all'aspetto qualitativo delle medesime
rispetto a quello quantitativo (cfr. RDAT II/2001 N. 92; STCA del 17 aprile
2001.
nella causa M.-B., 38.00.190).
Il TCA ha
già avuto pure modo di ricordare che la legge impone agli assicurati non di
raccogliere firme o timbri, bensì di compiere sforzi validi per trovare un
nuovo lavoro (cfr. RDAT I-1994, pag. 206-207).
In simili
condizioni, va concluso che il comportamento della ricorrente non corrisponde a
quanto richiesto dalla legge e dalla giurisprudenza federale.
Di
conseguenza le ricerche di lavoro compiute nei mesi da aprile a ottobre 2005, a
prescindere dalla validità o meno delle stesse dal profilo quantitativo,
risultano insufficienti qualitativamente.
2.13
In esito a
tutto quanto precede, a mente di questo Tribunale, la ricorrente, nell’arco di
tempo da aprile a ottobre 2005, ha violato l'obbligo di ridurre il danno che la
legge le impone (cfr. consid. 2.2.).
Pertanto
l’assicurata deve essere sospesa dal diritto all'indennità di disoccupazione
sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, come del resto deciso dall’URC di __________.
Per
quanto riguarda la commisurazione della sanzione, va preliminarmente osservato
che il 27 agosto 2001 l'Ufficio cantonale del lavoro ha emanato una circolare
interna no 114a, la quale è stata esaminata da questa Corte nell'ambito di una
vertenza analoga alla presente (cfr. STCA del 5 febbraio 2002 nella causa S.,
inc. 38. 2001.201).
Essa
indica che:
"
(…)
1.
Periodo di tempo
da esaminare
L'esame delle ricerche di
lavoro è esteso a tutti gli sforzi intrapresi prima dell'iscrizione in
disoccupazione e durante tutto il periodo durante il quale il disoccupato ha
lavorato (l'esame non va limitato agli ultimi 3 mesi).
(…)
3.
Durata della sospensione
La durata della sospensione avviene in considerazione della colpa
dell'assicurato, operando una valutazione complessiva degli sforzi svolti
durante i 3 mesi immediatamente precedenti la disoccupazione e durante tutta la
durata dell'impiego stagionale. Per garantire omogeneità d'applicazione e
offrire una base di valutazione comune i giorni di sospensione dovranno essere
determinati tenendo conto di quanto segue:
3‑4 giorni per ogni mese di ricerche insufficienti o
inesistenti durante i tre mesi prima della disoccupazione, aumentati di 1‑2
giorni per ogni mese nel resto dell'anno con sforzi insufficienti o
inesistenti, senza superare in ogni caso il massimo di 18 giorni." (Doc.
10, inc. 38.2001.201)
Nell'ambito della vertenza
sopra menzionata, il TCA ha ritenuto tale direttiva conforme a quanto previsto
dalla giurisprudenza cantonale in merito ai lavoratori stagionali (cfr. consid.
2.9
; STCA del 5 febbraio 2002 nella causa S., inc. 38.2001.201).
La
Circolare 114a non indica in modo preciso quando, relativamente agli ultimi tre
mesi di attività lavorativa, infliggere 3 o 4 giorni per mese e, per quanto
riguarda i mesi precedenti gli ultimi tre prima della disoccupazione, quando
irrogare 1 o 2 giorni.
Il TCA ha
ritenuto, in analogia con quanto enunciato dalla "Circulaire relative à
l'indemnité de chômage" emanata dal SECO in vigore dal 1° gennaio 2002
(p.to D68) - corrispondente alla "Circulaire relative à l'indemnité de
chômage" del SECO, in vigore dal 1° gennaio 2003 (p.to D68; cfr. consid.
2.9
) -, la quale prevede per il periodo di disdetta sanzioni più severe per
mancate ricerche che per insufficienti ricerche, che per i tre mesi antecedenti
l'annuncio in disoccupazione si debbano applicare 3 giorni per insufficienti
ricerche e 4 giorni per mancate ricerche.
Il
medesimo ragionamento vale per i giorni di sanzione da irrogare nei mesi
precedenti gli ultimi tre di attività, per cui 2 giorni vanno applicati per
mancate ricerche e 1 giorno è da infliggere per insufficienti ricerche (cfr.
STCA del 30 settembre 2002 nella causa R., 38.2001.262, consid. 2.10).
Nel caso in
esame l'URC ha inflitto all’assicurata 9 giorni di sospensione dal diritto alle
indennità.
L'entità di
questa sanzione, infatti, corrisponde a un'applicazione generosa della prassi
secondo cui 9 giorni di sospensione vengono inflitti a un assicurato con
attività stagionale che effettua insufficienti ricerche negli ultimi tre mesi precedenti
l'annuncio per il collocamento.
Tutto ben
considerato, tale penalità è quindi da ritenere conforme al principio della proporzionalità
(cfr. consid. 2.6.).
La
decisione su opposizione del 28 dicembre 2005 contestata deve, dunque, essere
confermata.
2.14
L’assicurata,
nel ricorso, ha chiesto di non addebitarle spese e ripetibili a causa delle sue
ristrettezze economiche (cfr. doc. I).
Per quanto riguarda le spese, il TCA ricorda che secondo l'art. 61
lett. a LPGA e 20 cpv. 1 della legge di procedura per i ricorsi al Tribunale
cantonale delle assicurazioni (LPTCA) la procedura è per principio gratuita.
Di
conseguenza nella misura in cui concerne la dispensa dal pagamento delle spese
giudiziarie, la domanda dell’assicurata è in ogni caso priva di oggetto (cfr.
STFA del 19 aprile 2006 nella causa L., U 364/04, consid. 5.1.; STFA del 13
aprile 2006 nella causa G., B 45/05, consid. 7.1.; STFA 1° luglio 2003 nella
causa T., U 176/02, consid. 6.1.).
Relativamente
alla protesta delle ripetibili, va osservato che gli assicuratori sociali,
vincenti in causa nella procedura cantonale, hanno diritto alle ripetibili solo
se sono patrocinati da un avvocato oppure, in altro modo, da una persona
qualificata e se il comportamento processuale della controparte si dimostra
temerario o quest'ultima abbia agito con leggerezza. In assenza di una tale
rappresentanza, devono, in aggiunta alla temerarietà e alla leggerezza, essere
realizzate le ulteriori condizioni stabilite per l'assegnazione di ripetibili
ad una parte non patrocinata (cfr. DTF 128 V 323; DTF 127 V 205 = Pratique VSI
2002.
PAG. 57).
In casu,
non essendo realizzata alcuna di queste condizioni, l’amministrazione non ha
diritto a ripetibili e conseguentemente all’assicurata nulla va addebitato a
tale titolo.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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