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Decisione

38.2006.41

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

27 novembre 2006Italiano47 min

Source ti.ch

Fatti

I dati indicati dalla Sezione del lavoro per

confermare la precedente decisione sono poi teorici e di parte. Si basano

infatti su quanto espresso in maniera amorfa dalla Sezione dell'agricoltura: quest'ultima

non si è neppure degnata di fare un sopralluogo.

RI 1 è comunque fiero di come gestisce il proprio

hobby, tuttavia la gestione non è di certo professionale e neppure redditizia.

Agli atti si produce il bilancio 2006 (recte:

2005) che attesta inequivocabilmente una perdita.

2- Con il presente gravame, oltre a contestare il

fondamento della presa di posizione della Sezione del lavoro - siccome non

provata - per giustificare la parziale inidoneità al lavoro del signor RI 1, si

solleva pure una palese violazione del principio della buona fede

dell'assicurato.

Il diritto alla protezione della buona fede di

cui all'art. 9 Cost. Fed. deve sempre essere garantito.

Tale diritto, per consolidata giurisprudenza

ovviamente applicata da cod. Lod. Tribunale, assume ancora più peso quando

l'autorità non solo fornisce un'informazione, ma adotta una misura concreta.

Il diritto alla tutela della buona fede può pure

essere invocato con successo in presenza di rassicurazioni o di un

comportamento dell'amministrazione tali di far nascere nell'amministrato

determinate aspettative.

Appare quindi in maniera palese la necessità

dell'audizione in contraddittorio del signor __________ (collocatore del signor

RI 1).

In occasione dei colloqui avuti con quest'ultimo

l'assicurato ha sempre fornito tutte le informazioni richieste in merito al suo

hobby e soprattutto mai nessuno gli ha detto che coltivare vigna piuttosto che

giocare a golf o a tennis avrebbe potuto comportare una sua parziale inidoneità

al lavoro. Anzi l'assicurato è stato spronato a continuare il suo hobby nella

speranza potesse diventare la sua professione.

Avallare la decisione della Sezione del lavoro

significa sostenere che sarebbe stato meglio per RI 1 andare a prendere il sole

piuttosto che continuare con il proprio hobby della vigna ciò che non è degno

di uno stato di diritto.

Il gravame merita quindi protezione anche perchè RI

1 ha nuovamente perso il posto di lavoro e non sa se, prima di iscriversi alla

cassa disoccupazione, deve bruciare tutte le sue piante di vigna ... !."

(Doc. I)

1.3. Nella sua

risposta del 3 luglio 2006 la Sezione del lavoro ha postulato la reiezione del

ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di

diritto (cfr. doc. III.

1.4. Il 6 luglio

2006 l’assicurato, sempre tramite il proprio legale, ha chiesto formalmente,

quale prova a sostegno di quanto indicato e argomentato nell’impugnativa,

l’audizione in contraddittorio del proprio collocatore, signor __________ (cfr.

doc. V).

1.5. Il doc. V è

stato trasmesso per conoscenza all’amministrazione (cfr. doc. VI).

in

diritto

2.1. Ai sensi

dell’art. 8 LADI l’assicurato ha diritto all’indennità di disoccupazione,

segnatamente, se è disoccupato totalmente o parzialmente (art. 10 LADI), ha

subito una perdita di lavoro computabile (art. 11 LADI) ed è idoneo al

collocamento (art. 15 LADI).

A

quest’ultimo proposito giova rilevare che l'idoneità al collocamento deve

essere valutata da un duplice punto di vista.

Oggettivamente

l'assicurato deve essere idoneo al collocamento per le sue condizioni fisiche e

mentali (cfr. STFA del 3 gennaio 2005 nella causa T., C 119/04; DLA 2001

consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1a pag.

265, DLA 1995 pag. 173, DLA 1995 pag. 63; DTF 125 V 51, consid. 6a pag. 58 e

DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; U. Stauffer

"Die Arbeitslosen-versicherung", Schultess Polygraphischer Verlag,

Zurigo 1984, pag. 34 - 41 e, per il vecchio diritto: DTF 110 V 208 consid. 1).

Soggettivamente

la sua situazione personale deve essere tale da non impedirgli praticamente di

essere collocato. Ciò implica dunque, oltre che la volontà, anche la

disponibilità dell'assicurato a cercare ed accettare un'occupazione adeguata ai

sensi dell'art. 16 LADI, senza restringere oltremodo le possibilità di

collocamento, ponendo ad esempio condizioni di orario, di durata ed altre

ancora più strettamente legate alla sua persona (cfr. STFA del 3 gennaio 2005

nella causa T., C 119/04; DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag.

101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 54; DLA 1993/1994 pag.

222; DTF 125 V 51, consid. 6a pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216,

entrambe con riferimenti; DTF 120 V 388; DTF 115 V 436; DLA 1993/94, pag. 54;

DLA 1992 pag. 123; DLA 1992 pag. 127; DLA 1992 pag. 131-132; DLA 1992 pag.

135-136; DTF 112 V 137 consid. 3; DTF 112 V 217 consid. la; DLA 1986 n. 21; DLA

1986 n. 26; per il vecchio diritto cfr. DTF 109 V 275 consid. 2.a, 108 V 101;

DLA 1977 n. 15, 1979 n. 7, 1980 n. 24, 38, 40, 1982 n. 2).

L'assicurato dimostra una sufficiente

disponibilità al collocamento quando può dedicare un ragionevole tempo

all'esercizio di un'attività lucrativa e quando il numero di datori di lavoro

in grado di assumerlo non è eccessivamente esiguo (cfr. DTF 113 V 137 consid. 3

= DLA 1986 n. 20).

Vi è

invece inidoneità al collocamento, ad esempio, quando un assicurato per motivi

personali o familiari non può o non vuole impegnare la sua capacità lavorativa

come normalmente lo pretende un datore di lavoro.

Assicurati

che, a causa di ulteriori impegni o di particolari circostanze personali,

vogliono lavorare soltanto durante certi giorni o durante un certo numero di

ore settimanali, possono essere riconosciuti idonei al collocamento soltanto

molto condizionatamente.

Quando

l'assicurato è talmente limitato nella scelta di un occupazione da rendere

molto incerto il ritrovamento di un posto di lavoro occorre pronunciare l'inidoneità

al collocamento. Il motivo della limitazione nelle possibilità di lavoro non ha

nessuna importanza (cfr. STFA del 10 febbraio 2005 nella causa M., C 245/04;

STFA del 3 gennaio 2005 nella causa T., C 119/04; DLA 1998 consid. 3a pag.

101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 59; DTF 120 V 388, DLA

1992 pag. 123, DTF 112 V 137 consid. 3, DTF 112 V 217, DLA 1986 n. 21 e n. 26;

per il vecchio diritto cfr.: DTF 110 V 208, 109 V 275 consid. 2; DLA 1982 n.

10, 1980 n. 38, 1979 n. 7, 1977 n. 16 e n. 27).

L'idoneità

al collocamento dell'assicurato non deve inoltre essere ostacolata dal mancato

rispetto di norme di diritto pubblico (cfr. Stauffer, op.cit., pag. 37 e pag.

53-56).

Riguardo

a quest'ultimo aspetto va sottolineato che se e fintanto che l'assicurato non

beneficia di un'autorizzazione di lavoro l'idoneità al collocamento, e, di

conseguenza, il diritto all'indennità di disoccupazione, deve essere negato

(cfr. SVR 2001 ALV Nr. 3, pag. 5, DTF 125 V 465; DTF 120 V 379 - 380; DTF 120 V

395; DLA 1993/1994, pag. 12; vedi inoltre Nussbaumer, op. cit., cifra marginale

217, pag. 87 e Gerhards, "Kommentar zum

Arbeitslosenversicherungsgesetz", Vol. I, note 10 e 55 all'art. 15).

Secondo

la giurisprudenza federale l'esercizio di un'attività indipendente, anche se

duraturo, non esclude a priori il diritto alle indennità di disoccupazione

(cfr. STFA del 17 dicembre 2002 nella causa F., C 88/02; in quell'occasione

l'Alta Corte ha infatti, tra l'altro, affermato che: "Die Dauerhauftigkeit

der selbstständigen Erwerbstätigkeit ist nur insofern von Bedeutung, als sie allenfalls

die Vermittlungsfähigkeit in Frage stellt. Sie ist indessen

keine negative Anspruchvoraussetzung, bei deren Vorliegen, wie di Vorinstanz

anzunehmen scheint, ein Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung von Vornherein

ausgeschlossen wäre. Massgebendes Kriterium für diesen

Punkt ist die Vermittlungsfähigkeit.").

Va, poi, ricordato

che per ammettere l'idoneità al collocamento di una persona è sufficiente che

la stessa sia disposta a lavorare almeno in una misura pari al 20% di

un'attività a tempo pieno.

Il TFA,

in merito, ha osservato che:

"

(…)

Für die Beurteilung der Vermittlungsfähigkeit von

teilweise Arbeitslosen (Art. 10 Abs. 2 AVIG) ist daher in zeitlicher Hinsicht

massgebend, ob sie bereit und in der Lage sind, eine zumutbare Arbeit im Umfang

des geltend gemachten Arbeitsausfalles, der mindestens 20% einer

Vollerwerbstätigkeit betragen muss, anzunehmen (BGE 115 V 431 f. Erw. 2c/11,

436 f. Erw. 2c; Gerhards, a.a.O, Fn. 6 zu N. 61 ff. zu Art. 15). (…)."

(cfr. DLA 1996/1997, N. 7, consid. 4c)aa), pag.

26)

2.2. La nostra

Massima Istanza ha comunque stabilito che l'idoneità al collocamento non è

soggetta a graduazioni nel senso che esisterebbero situazioni intermedie tra

l'idoneità al collocamento e l'inidoneità al collocamento (idoneità parziale).

E' invece

dal profilo della perdita di lavoro computabile (art. 11 cpv. 1 LADI) che

occorre esaminare in che misura una persona assicurata è disposta o in grado di

assumere un'occupazione adeguata a tempo pieno (cfr. DLA 2001 N. 5, consid. 2,

pag. 78; DTF 126 V 124, consid. 2, pag. 126, DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58

e riferimenti).

Al

riguardo, in una decisione del 12 maggio 2004 nella causa G., C 287/03, il TFA

ha, tra l'altro, ribadito che:

"

(…)

On ajoutera que, selon la jurisprudence, l'aptitude

au placement n'est pas sujette à fractionnement. Il convient

en effet de distinguer entre aptitude au placement et perte de travail à prendre

en considération. La seconde est déterminée, en principe, en relation avec le dernier

rapport de travail (ATF 126 V 126 consid. 2, 125 V 58 s. consid. 6); mais si,

par la suite, la disponibilité de l'assuré est réduite, en ce sens, par exemple,

qu'il n'est plus en mesure d'accepter qu'un emploi à mi-temps, il subit une perte

de travail partielle, ce qui entraîne une réduction proportionnelle de l'indemnité

journalière (voir l'exemple chiffré in : ATF 125 V 59 consid. 6c/aa ; v. aussi

DTA 2001 n° 5 p. 78 consid. 2).

Si un assuré n'est disposé à accepter qu'un travail

à temps partiel, on pourra admettre son aptitude au placement dans le cadre

d'une perte de travail partielle. Il appartiendra alors à l'assuré de démontrer

sa disponibilité pour un emploi à temps partiel en effectuant les recherches d'emploi

adéquates (arrêt non publié H. du 15 janvier 2004 [C 313/02], consid. 2.2). (…)."

(cfr. STFA del 12 maggio 2004 nella causa G., C

287/03)

Al

riguardo cfr. pure STFA del 15 gennaio 2004 nella causa Service de l’emploi en

matière d’assurance-chômage c/ H., C 313/02, pubblicata in DLA 2004 N. 11 pag.

118 segg.

2.3. Nella presente

evenienza la Sezione del lavoro ha ritenuto l’assicurato, per il periodo dal

mese di gennaio al mese di ottobre 2005, idoneo al collocamento con un grado di

disponibilità in misura del 50%.

Oggetto

del contendere è, pertanto, esclusivamente la questione di sapere se

correttamente o meno è stata considerata una perdita di lavoro computabile soltanto

del 50%.

L’amministrazione

ha determinato, nel caso del ricorrente, una perdita di lavoro computabile del

50% per il lasso di tempo dal mese di gennaio al mese di ottobre 2005, fondandosi

principalmente sul parere della Sezione dell’agricoltura secondo cui il budget

medio annuale di manodopera relativo all’attività di viticoltore dell’insorgente,

vista l’importante frammentazione parcellare e l’ubicazione delle superfici in

collina, era di 0.52 unità senza tenere conto del tempo necessario alla

vinificazione (cfr. doc. A; allegato 1 a doc. 6).

L’assicurato

ha contestato quanto deciso dalla Sezione del lavoro, adducendo, in buona

sostanza, che la viticoltura è per lui un hobby, la cui gestione non è né

professionale, né redditizia.

Inoltre

egli sostiene che nei suoi confronti è stato violato il principio della buona

fede, in quanto, nonostante abbia sempre informato il consulente del personale circa

il proprio hobby, nessuno gli avrebbe mai precisato che tale attività avrebbe

pregiudicato parzialmente il suo diritto alle indennità di disoccupazione (cfr.

doc. I).

Questa

Corte, chiamata ora a pronunciarsi, constata dapprima che, dal profilo

procedurale, l’amministrazione ha ossequiato il diritto di essere sentito del

ricorrente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost.fed. e dall’art. 42 LPGA.

In effetti, prima di

emanare la decisione formale del 2 febbraio 2006, la Sezione del lavoro, da un

lato, ha proceduto il 3 ottobre 2005 all’audizione dell’assicurato in merito

alla verifica dell’idoneità al collocamento (cfr. doc. 12), dall’altro, gli ha

trasmesso per osservazioni il parere del 10 novembre 2005 richiesto alla

Sezione dell’agricoltura, in relazione al quale egli si è espresso con scritto

del 21 dicembre 2005 (cfr. doc. 8, 9).

2.4. RI 1 è stato

attivo, dal 1° gennaio 2002 al 31 ottobre 2003, presso la __________ di __________,

dalla quale è stato licenziato per motivi legati alla ristrutturazione

dell’azienda (cfr. doc. 16).

Il 14

gennaio 2004 il ricorrente, di formazione __________, si è iscritto in

disoccupazione ricercando un’occupazione a tempo pieno quale viticoltore (cfr.

doc. 16).

Dal 1°

dicembre 2004 l’assicurato ha svolto un’attività lucrativa presso il

viticoltore __________ di __________, conseguendo guadagno intermedio (cfr.

doc. 17, 14).

Nel

periodo da gennaio a ottobre 2005, l’insorgente ha effettuato, per iscritto,

numerose ricerche di un impiego a tempo pieno (cfr. doc. 18).

In

particolare, dal mese di gennaio al mese di marzo 2005 egli ha compiuto 58

ricerche di lavoro in qualità di __________ presso studi __________ della zona

di __________, del __________ e di __________.

Dal mese

di aprile 2005 l'assicurato ha iniziato a cercare un’occupazione, oltre che

quale __________ e presso fornitori __________ - 16 ricerche -, nell’ambito dei

metalli preziosi - 3 ricerche. In effetti nel mese di ottobre 2004 la

collocatrice aveva raccomandato all’assicurato di diversificare i settori

professionali di ricerca (cfr. doc. 17).

Il

ricorrente ha, poi, intrapreso sia nel mese di maggio 2005, che nel mese di

giugno 2005 20 sforzi, suddivisi tra __________ e __________, volti al

reperimento di un lavoro quale viticoltore, impiegato in un’enoteca o nel

commercio di vini.

Nel mese

di luglio 2005 sono state effettuate 6 ricerche nell’ambito del commercio del

vino e 13 ricerche in gioiellerie come orefice.

L’assicurato,

nei mesi di agosto e di settembre 2005, ha cercato un impiego sempre in qualità

di orefice, compiendo 29 ricerche nel __________, __________ e __________ (cfr.

doc. 18).

Le ricerche

svolte dall’assicurato, che del resto non sono mai state oggetto di sanzione da

parte dell’URC, potrebbero fare concludere per una disponibilità

dell’assicurato ad essere impiegato al 100%.

2.5. Decisivi per

l’esito della vertenza sono, tuttavia, altri elementi.

In primo

luogo, agli atti risulta, come già menzionato, il parere del 10 novembre 2005

della Sezione dell’agricoltura, redatto sulla base di alcuni quesiti postile

dalla Sezione del lavoro relativi alla situazione viticola reale

dell’assicurato, allo stato occupazionale (tempo di lavoro e/o unità lavorative

necessarie), a eventuali crediti agricoli e alla possibilità o meno di svolgere

un’attività lavorativa a tempo pieno e nel contempo occuparsi della

coltivazione viticola (cfr. doc. 11).

Dalla

valutazione della Sezione dell’agricoltura emerge quanto segue:

"

(...)

Domanda 1:

A nostra conoscenza il signor RI 1 coltiva

attualmente 13'277 m2 di vigneto mentre nel verbale di audizione

dell'Ufficio giuridico ne dichiara 16'000 m2. Per una verifica più

approfondita dei dati le trasmettiamo in allegato le superfici gestite dal

viticoltore durante gli ultimi 3 anni.

Domanda 2:

Il signor RI 1 necessita di 1'393 ore di lavoro

annuale per gestire le superfici dichiarate; il bisogno medio annuale di mano

d'opera è di 0.52 unità.

Per la valutazione del fabbisogno in ore di

lavoro è stato utilizzato il "budget de travail FAT" del

"Service de travail FAT" del "Service romand de vulgarisation

agricole" di Losanna.

Domanda 3:

Il signor RI 1 non ha finora beneficiato di alcun

aiuto agli investimenti.

Domanda 4:

Come già da risposta alla domanda n° 2 il signor RI

1 abbisogna di una mano d'opera di 0.52 unità lavorative per gestire le

superfici dichiarate vista l'importante frammentazione parcellare, l'ubicazione

delle superfici in collina. Senza contare il tempo necessario alla

vinificazione qui non verificato." (Doc. 10)

Da quanto

appena esposto si desume che l’attività di viticoltura dell’assicurato richiede

in media un’unità lavorativa annua al 50%, senza calcolare il tempo di lavoro

necessario per la vinificazione.

Questa

Corte non ha motivo alcuno per dubitare della piena attendibilità dell’apprezzamento

della Sezione dell’agricoltura.

In

effetti da un attento esame della documentazione allegata da quest’ultima al

proprio parere si evince che la stessa si è fondata sulla effettiva situazione

viticola dell’insorgente, e meglio sulla superficie totale coltivata e sui kg

di uva dichiarati nell’ambito della vendemmia 2004.

In

particolare, relativamente alla coltivazione e ai quantitativi di uva raccolta,

è stato precisato trattarsi di uve __________, __________ e __________ (cfr.

doc. 10). Tali uve corrispondono a quelle menzionate dal ricorrente nel

Business Plan dell’agosto 2005 in relazione alla descrizione del vino rosso

barricato da lui prodotto, __________ (cfr. doc. 14).

Risulta,

pertanto, priva di fondamento la censura formulata dall’assicurato secondo cui

la Sezione dell’agricoltura avrebbe tenuto conto di una situazione diversa

dalla sua (cfr. doc. 8).

In

proposito giova, peraltro, segnalare che contrariamente a quanto asserito nel

ricorso, ossia che la Sezione dell’agricoltura non avrebbe esperito alcun

sopralluogo (cfr. doc. I pag. 3), l’insorgente, in occasione del colloquio di

consulenza del 28 luglio 2005, ha indicato di avere ricevuto una visita da parte

della citata Sezione che ha stilato una previsione della produzione (cfr. doc. 17).

La

valutazione fornita dalla Sezione dell’agricoltura trova d’altronde conferma

nell’evoluzione dell’attività stessa dell’assicurato, iniziata nel 1993

disponendo di tre terreni, due propri e uno in affitto.

Al

riguardo va rilevato che nel Curriculum Vitae redatto nel mese di ottobre 2003

all’attenzione dell’URC il ricorrente, mentre ha risposto negativamente alle

domande volte a sapere se apparteneva a un consiglio di amministrazione di una

SA, era amministratore unico di una SA oppure socio di una Sagl, nulla ha indicato

al quesito “E’ titolare di una ditta individuale?” (cfr. doc. 16).

Inoltre

nella dichiarazione d’imposta 2003 del dicembre 2004 egli ha specificato di

esercitare l’attività accessoria di viticoltore (cfr. doc. 12).

Agli

inizi del 2004 egli ha pure precisato in un formulario destinato all’Ufficio

delle misure attive di disporre di una cantina attrezzata per la vinificazione

(cfr. doc. 21).

Nelle

proprie lettere di candidatura del 2005 l’insorgente ha del resto informato i

potenziali datori di lavoro di essere attivo da dieci anni nella viticoltura e

di avere accumulato esperienza da sei anni nella vinificazione barricata (cfr.

doc. 18).

Nel mese

di settembre 2005 egli ha, poi, dichiarato al proprio collocatore che dal mese

di gennaio 2004, allorché è divenuto disoccupato, ha aumentato il quantitativo

di terreni che ha in cura, puntualizzando che l’aumento sarebbe pari a

complessivi 6000 m2 di cui la metà adibita a vigneto (cfr. doc. 17).

Più

precisamente dal verbale di audizione del 3 ottobre 2005 emerge che:

"

(...)

Al momento di iscrivermi in disoccupazione la situazione viticola (terreni) si presentava così:

Superficie propria 4'000 m2 __________

Affitto 4'700 m2 __________

da __________ + __________

Dai sigg. __________ acquisto circa 1'000 kg di

uva coltivati sul loro terreno.

Nel corso della primavera 2004 ho preso in

affitto il seguente terreno:

affitto 3'600 m2 a __________

(__________) da Fam. __________ di

__________

Su questo terreno sono appena state impiantate

delle viti e quindi il primo raccolto potrà essere eseguito, se tutto va bene,

solamente fra 4 anni (2008).

Nel corso dell'anno 2005, ho aumentare la

superficie di coltivazione e la situazione si presenta come indicato nel

Business Plan citato. (...)" (Doc. 12; la sottolineatura è del redattore)

Nel

Business Plan dell’agosto 2005 menzionato è stato indicato:

"

(...)

La situazione per il 2005 si presenta

così:

Superficie propria 4'700 m2 __________

Affitto (evtl. poss. acquisto) di 4'700 m2 __________,

__________ da

__________

+ __________ Affitto di 3'600 m2 a

__________ (__________) da Fam.

__________

__________

Affitto di 2'000

m2 a __________ da __________ __________

Affitto di 1'200

m2 a __________ da __________

Affitto di

500 m2 Fam. __________, __________

Totale

16'000 m2

Si aggiungono a questo ca. 1'000 kg di uva

acquistata da terzi (Fam. __________, __________)." (Doc. 14; la

sottolineatura è del redattore)

Da quanto

attestato dal ricorrente risulta che lo stesso, nel periodo da gennaio 2004 ad

agosto 2005, ha aumentato la superficie dei terreni a sua disposizione di 7'300

m2.

La

Sezione dell’agricoltura ha, in ogni caso, precisato che la superficie di

vigneto coltivata corrisponde a 13'277 m2 (cfr. doc. 10).

E’ vero che

come allegato dal ricorrente il bilancio 2005 attesta una perdita (cfr. doc. I;

D).

Tuttavia

questo dato non è indicativo per la commisurazione del tempo dedicato dall’assicurato

alla propria attività di viticoltura.

E’, al

contrario, determinante il fatto che dal conto economico 2005 emerga che,

rispetto agli anni precedenti, è stato incrementato il ricavo delle vendite.

In

effetti per il 2003 tale ricavo è stato di fr. 8'911.--, per il 2004 di fr.

25'570.-- e per il 2005 di fr. 29'167.-- (cfr. doc. 3, D).

In

occasione del colloquio di consulenza del 17 agosto 2005 l’assicurato ha invero

dichiarato di aver prodotto, nel 2004, 1200 bottiglie di vino (cfr. doc. 17).

In

proposito è utile segnalare che da una scheda concernente l’assicurato,

presente nel sito dell’__________ __________ (__________), risulta che “…

oltre ad avere acquisito i migliori terreni della zona. Per trarne il meglio in

un unico vino, sul modello del __________, __________ – e metterlo in

bottiglia: tremila nel 2004, tutte esaurite nel giro di tre mesi, poi seimila

nel 2005 e quindicimila in prospettiva”.

Quanto

alla circostanza indicata dal ricorrente durante l’audizione dinanzi alla Sezione

del lavoro del 3 ottobre 2005 che ha molti amici nella Svizzera tedesca che

soggiornano in Ticino il fine settimana e lo aiutano a titolo gratuito in tutti

i lavori da svolgere nei vigneti e in cantina (cfr. doc. 12), peraltro non più

sollevata nell’opposizione e nel ricorso, va osservato che la stessa non è

stata minimamente comprovata, né sono stati indicati i nomi degli asseriti

amici.

Considerato che il

ricorrente ha avuto a più riprese la possibilità di perlomeno elencare

dettagliatamente i nominativi delle persone che a suo dire lo aiuterebbero nei

lavori connessi alla sua attività di viticoltore, tale omissione configura una

violazione del dovere delle parti di collaborare all’istruzione della causa che

limita la portata del principio inquisitorio reggente la procedura nell’ambito

delle assicurazioni sociali e che comprende in particolare

l'obbligo delle parti di apportare - ove ciò fosse ragionevolmente esigibile -

le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati

(cfr. art. 61 lett. c LPGA; SVR 2001 KV N. 50 pag. 145; DLA 2001 N. 12 pag.

145, STFA del 9 maggio 2003 nella causa A., C 271/02; STFA del 9 maggio 2001

nella causa W.Z., P 36/00; DTF 125 V 195 consid. 2; STFA del 9 giugno 2005

nella causa C., C 107/04, consid., 3; STFA del 21 gennaio 2005 nella causa X.,

H 223/03, consid. 4.3.1.).

In proposito va osservato

che l’Alta Corte in una sentenza del 21 marzo 2005 nella causa Arbeitsamt des Kantons

Appenzell Ausserrhoden c/ G., C 234/04, ha accolto il ricorso dell’Ufficio del

lavoro inoltrato contro una sentenza del Tribunale cantonale con cui gli atti

erano stati rinviati all’amministrazione per effettuare ulteriori accertamenti

in relazione a ricerche di lavoro che l’assicurato aveva asserito di aver compiuto,

ma in merito alle quali, nonostante avesse avuto la possibilità prima della

decisione formale di sospensione, durante la procedura di opposizione e dinanzi

al Tribunale cantonale, di fornire indicazioni precise, era rimasto vago.

Contestualmente il TFA ha

rilevato:

"

(…)

4.2 Ob trotz vorgängiger behördlicher

Aufforderung erst einsprache- oder beschwerdeweise gemachte Angaben zu

erfolgten Arbeitsbemühungen überhaupt berücksichtigt werden dürften, muss nicht

näher geprüft werden. Denn der Versicherte hat es nach dem Gesagten auch noch

im Einsprache- und im kantonalen Verfahren bei vagen und in dieser Form nicht

überprüfbaren Hinweisen auf stattgefundene Kontakte mit möglichen Arbeitgebern

bewenden lassen. Damit ist er seiner gesetzlichen Obliegenheit, die geltend

gemachten Bemühungen um eine neue Stelle nachzuweisen, nicht nachgekommen und

hat die Folgen zu tragen (vgl. auch Art. 43 Abs. 3 ATSG). Wollte man unter

diesen Umständen von der Verwaltung verlangen, dem Leistungsansprecher nochmals

die Gelegenheit zur Auflistung stattgefundener Bemühungen in nachprüfbarer Form

einzuräumen, wie dies das kantonale Gericht im angefochtenen Entscheid

getan hat, hiesse das auch den von den Behörden zu beachtenden

Untersuchungsgrundsatz überstrapazieren."

(STFA del 21 marzo 2005 nella causa Arbeitsamt des Kantons Appenzell

Ausserrhoden c/ G., C 234/04, consid. 4.2.; le sottolineature sono del

redattore)

L’assicurato deve, perciò,

sopportare le conseguenze della carenza di prove riguardo al

fatto che dei conoscenti avrebbero collaborato gratuitamente alla viticoltura

(cfr. DTF 125 V 195 consid. 2; STFA del 9 giugno 2005 nella causa C., C

107/04, consid., 3; STFA del 21 gennaio 2005 nella causa X., H 223/03, consid.

4.3.1.).

Del resto

nel verbale afferente al colloquio di consulenza del 12 settembre 2005

l’insorgente medesimo ha dichiarato di curare lui stesso i vigneti (cfr. doc.

17).

Pertanto

da quanto esposto risulta che l’attività di viticoltore, nell’arco di tempo da

gennaio ad agosto 2005, impegnava l’assicurato personalmente in media al 50%.

2.6. In secondo

luogo, va rilevato che l’insorgente solamente durante il colloquio di

consulenza del mese di agosto 2005 si è dichiarato disposto a lasciare il

progetto di viticoltore per un’altra attività (cfr. doc. 17).

Tale

affermazione è stata relativizzata già in occasione dell’audizione davanti alla

Sezione del lavoro del 3 ottobre 2005, allorché egli ha indicato che un’attività

lavorativa (l’assicurato si riferiva in particolare all’occupazione presso il __________

a __________ che ha poi effettivamente iniziato) non gli avrebbe impedito di

continuare a occuparsi della coltivazione e produzione di vino, siccome

quest’ultima attività viene svolta principalmente alla sera e al finesettimana

(cfr. doc. 12).

Né nell’opposizione,

né nell’atto ricorsuale è stato fatto accenno alcuno alla disponibilità a

interrompere la propria attività di viticoltore non appena reperito un impiego

a tempo pieno.

E’ perciò

altamente verosimile che il ricorrente non avesse realmente l’intenzione di

lasciare la menzionata attività.

Questa circostanza

è ben comprensibile se si pone mente al fatto che l’assicurato si è impegnato a

medio-lungo termine prendendo in affitto ulteriori terreni e soprattutto

piantando, nel 2004, delle nuove viti che saranno produttive solo nel 2008

(cfr. doc. 12).

Dal sito

internet __________, fino al mese di agosto 2006, è d’altronde emerso

che il vino dell’assicurato “__________” sarebbe stato disponibile a partire

dal 31 agosto 2006, mentre attualmente risulta che tale vino sarà disponibile

dal 1° giugno 2007.

L’asserzione

dell’assicurato secondo cui i lavori venivano svolti di sera o durante i finesettimana

è, poi, confutata da quanto espresso dalla Sezione dell’agricoltura.

Quest’ultima

ha sì indicato che il bisogno annuale di manodopera è di 0.52 unità, tuttavia

ha precisato che si tratta di un valore medio.

Da una

tabella allegata dalla citata Sezione risulta, infatti, che la situazione

viticola dell’assicurato richiede da metà maggio ad agosto un impegno orario

giornaliero di 7 ore e ½ - 8 ore e nel mese di ottobre di quasi 9 ore (cfr.

doc. 10).

Era,

quindi, impossibile per l’assicurato, almeno durante questi mesi, espletare le

varie mansioni esclusivamente di sera o nei finesettimana.

Per

completezza si rileva che le ore di lavoro necessarie nelle prime settimane di

gennaio e nei mesi di aprile, novembre e dicembre sono di 3 al giorno, mentre

alla fine di gennaio e nei mesi di febbraio e marzo di 5 e ½ al giorno.

2.7. In simili

condizioni, questo Tribunale deve concludere che, in concreto, non è verosimile

secondo il grado della verosimiglianza

preponderante usualmente applicato dal giudice delle assicurazioni sociali

(cfr. cfr. RDAT II-2001 N. 91 pag. 378; SVR 2001 KV N.

50 pag. 145; STFA 29 gennaio 2003 nella causa P., U 162/02; STFA del 18

settembre 2001 nella causa W., C 264/99; STFA del 28 novembre 2000 nella causa

P.S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K.B., C 116/00; STFA del 23

dicembre 1999 in re A.F., C 341/98, consid. 3, pag., 6; DTF 125 V 195; STFA 6

aprile 1994 in re E.P.; SZS 1993 pag. 106 consid. 3a;

RCC 1986 pag. 202 consid. 2c, RCC 1984 pag. 468 consid. 3b, RCC 1983 pag. 250

consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32

consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, "Die Rechtspflege in

der Sozialversicherung", in Basler Juristische Metteilungen (BJM) 1989

pag. 31-32) che il ricorrente

nel periodo da gennaio a ottobre 2005 fosse effettivamente alla ricerca di un

impiego salariato a tempo pieno, anziché a metà tempo, e che fosse disposto ad

abbandonare la sua attività indipendente se necessario (al riguardo cfr. STFA

del 26 giugno 2006 nella causa S., C 135/05, relativa a un assicurato ritenuto

idoneo al collocamento ma alla ricerca di un impiego al 50% vista l’attività

indipendente quale titolare di una ditta individuale nell’ambito

dell’elettronica).

In

proposito va rilevato che non è privo di significato il fatto che l’assicurato,

nel 2004, abbia inoltrato all’Ufficio delle misure attive una domanda relativa

a un sostegno economico al fine di intraprendere un’attività indipendente nel

settore vitivinicolo (cfr. art. 71a segg. LADI).

La

risposta è stata negativa, poiché a carico del ricorrente esistevano delle

procedure esecutive (cfr. doc. 21). Egli ha precisato che il debito in

questione sarebbe una pretesa dell’ex moglie per bloccargli il progetto (cfr.

doc. 17).

Se l’assicurazione

contro la disoccupazione avesse accolto la sua richiesta, l’insorgente

verosimilmente avrebbe intrapreso l’attività di viticoltore al 100%. Il rifiuto

di sovvenzionare il progetto ha, dunque, comportato un ritardo nell’attuazione

dello stesso che permette di giustificare il fatto che nel 2005 l’impegno

dell’assicurato, che ha dovuto provvedere da sé al relativo finanziamento,

fosse del 50%.

L’inizio,

il 1° novembre 2005, di un’attività lavorativa dipendente da parte

dell’assicurato presso il __________, nell’ambito della quale egli ha

beneficiato per i primi tre mesi di assegni per il periodo di introduzione

giusta gli art. 65 e 66 LADI (cfr. doc. 19), non è di alcun ausilio per il

medesimo.

In

effetti se è vero che tale impiego era al 100%, è altrettanto vero che lo

stesso si è concluso alla fine di aprile 2006 a seguito della disdetta data dal

datore di lavoro nel mese di marzo 2006 per motivi di ordine economico (cfr.

doc. E).

Siccome

l’occupazione è durata unicamente nei mesi invernali, ovvero quando l’attività

di viticoltura necessita di meno ore di lavoro giornaliero (cfr. doc. 10), l’esercizio

della stessa non permette di giungere a una conclusione differente rispetto a

quella stabilita dalla Sezione del lavoro.

Inoltre,

contrariamente a quanto sostiene l’assicurato (cfr. doc. I), l’attività di

viticoltore non va considerata un semplice hobby, in quanto la stessa non può

essere esercitata quando più conviene - la cura della vigna e la vinificazione

richiedono l’espletamento di determinati lavori in precisi momenti dell’anno che

non possono essere rinviati - e neppure può essere interrotta immediatamente

nel caso di reperimento di un impiego, senza subire perdite (cfr. STFA del 5

agosto 2002 nella causa H., C 175/00, consid. 3.1.).

Infine è

utile segnalare che in una sentenza del 1° luglio 2005 nella causa Service de

l’industrie, du commerce et du travail - Sion c/ F., C 198/04, l’Alta Corte ha confermato

la sentenza della commissione di ricorso in materia di assicurazione contro la

disoccupazione con cui ha ritenuto idoneo al collocamento un assicurato

-enologo-, in quanto l’attività indipendente di commerciante di vini

nell’ottobre 2003, implicando la vinificazione e la commercializzazione di

relativamente modeste quantità di uva, non impediva parallelamente l’esercizio

di un’attività lavorativa dipendente.

Il TFA ha

comunque precisato che il giudizio sarebbe stato differente, dal profilo

dell’idoneità al collocamento, se nel periodo in questione l’assicurato avesse

già affittato 3,5 ettari di vigna di cui doveva occuparsi.

In

relazione al caso in esame va ribadito che la superficie vitata dell’assicurato

era nel 2005 di poco più di 1,3 ettari (cfr. consid. 2.5.).

Pertanto,

dato che l’Alta Corte, in relazione a una vigna di 3,5 ettari, ha lasciato

intendere che l’idoneità al collocamento vada negata, si giustifica in casu ritenere

che il ricorrente - che nel 2005 si occupava di 1,3 ettari di terreno - era

idoneo al collocamento ma con un grado di disponibilità lavorativa del 50%.

2.8. L’insorgente

ha, altresì, eccepito la carente informazione relativa al fatto che l’attività

di viticoltore avrebbe compromesso, almeno parzialmente, il proprio diritto

alle indennità di disoccupazione, in quanto la perdita di lavoro da

indennizzare sarebbe stata considerata del 50%.

Egli ha,

di conseguenza, invocato l’applicazione dell’art. 9 Cost., ossia la tutela

della sua buona fede (cfr. doc. I).

Il TCA

deve, quindi, esaminare se l’amministrazione ha o meno violato il proprio

dovere di informazione e consulenza.

L'art. 27 della legge

federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA),

in vigore dal 1° gennaio 2003, regola la “Informazione e consulenza”.

Questa importante

disposizione legale ha il seguente tenore:

" 1

Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali,

nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone

interessate sui loro diritti e obblighi.

Considerandi

2.

Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla

consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia

gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i

loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono

ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di

emolumenti e stabilirne la tariffa.

3.

Se un assicuratore constata che un assicurato o i

suoi congiunti possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali,

li informa immediatamente."

L'art. 27 LPGA sancisce,

in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo,

generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo

e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che

conviene fare) su un caso preciso e su esplicita richiesta, che può essere

fatto valere in giustizia (cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare STFA del 14 settembre 2005 nella causa Regionales

Arbeitsvermittlungszentrum Rapperswil c/ F., C 192/04, consid. 4.1., pubblicata

in DTF 131 V 472; STFA del 9 maggio 2006 nella causa V., C 241/04, consid.

6; STFA del 28 ottobre 2005 nella causa W., C 157/05, consid. 4.2.; E. Imhof

- CH Zünd, "ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291

seg. (306); E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27

ATSG über Aufklärung, Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg.

(315-318); R. Spira, "Du droit d'être renseigné et

conseillé par les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales

art. 27 LPGA" in SZS 2001 pag. 524 seg. (527); U. Kieser,

"ATSG - Kommentar", ad art. 27 pag. 317 e pag. 318-321).

In materia di assicurazione

contro la disoccupazione questa disposizione della LPGA ha apportato notevoli

miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di informare non è più

limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle disposizioni legali (cfr.

DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag. 95) ma è stato

generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit, in STZ 2003 pag. 307).

Il

capoverso 1 dell’art. 27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e

permanente nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve

avvenire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e

d’ufficio, e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di

opuscoli informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STFA del

9.

maggio 2006 nella causa V., C 241/04, consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1.;

DLA 2002 pag. 194).

Per

quanto attiene al diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va

segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli

fornisca consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi. Quest'obbligo

concerne soltanto l'ambito di competenza dell'assicuratore in questione e le

informazioni possono esse fornite anche da non giuristi, come del resto prima

dell'entrata in vigore della LPGA. Contrariamente alle informazioni di

carattere generale, la consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. FF

1999.

IV 3953).

Inoltre

tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno

stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza

deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la

persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. U.

Kieser, op. cit., ad art. 27 n. 18 pag. 321).

Riguardo,

più specificatamente, all’art. 27 cpv. 2 LPGA, il Tribunale federale delle

assicurazioni in una sentenza del 14 settembre 2005 nella causa Regionales

Arbeitsvermittlungszentrum Rapperswil c/ F., C 192/04, pubblicata in DTF 131 V

472, nel caso di un assicurato ritenuto inidoneo al collocamento, in quanto il

lasso di tempo fra la presentazione della domanda e l’inizio del soggiorno

linguistico che avrebbe effettuato all’estero - di cui aveva peraltro informato

i funzionari dell’ufficio regionale di collocamento durante il primo colloquio

- era troppo breve per poterlo collocare, ha stabilito che ai sensi dell’art.

27.

cpv. 2 LPGA, gli assicurati devono essere resi attenti che il loro

comportamento può pregiudicare il diritto alle prestazioni. Nella fattispecie

l’ufficio regionale di collocamento avrebbe dovuto avvertire l’assicurato che

la prevista partenza a breve scadenza non permetteva di collocarlo.

Il TFA

ha, tuttavia, accolto il ricorso dell’ufficio regionale di collocamento e

rinviato gli atti al Tribunale cantonale, al fine di appurare se il soggiorno

avrebbe potuto essere rinviato e se l’assicurato secondo la verosimiglianza

preponderante era disposto a posticiparlo.

In caso

affermativo, l’amministrazione deve rispondere della sua omissione - che

implica la tutela della buona fede dell’assicurato - ed erogare, quindi, a

quest’ultimo le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.

In

un’altra sentenza del 28 ottobre 2005 nella causa W., C 157/05 la nostra

Massima Istanza ha deciso che l’amministrazione, in applicazione dell’art. 27

LPGA, non appena al corrente degli elementi fattuali del caso, e dunque già

all’inizio del versamento delle indennità di disoccupazione, avrebbe dovuto

informare l’assicurato del fatto che, occupando all’interno di una Sagl una

posizione analoga a quella di un datore di lavoro (e meglio fino al 12 gennaio

2003.

era socio gerente con diritto di firma individuale e dal 13 gennaio 2003

socio senza diritto di firma), il suo diritto alle prestazioni (il termine

quadro per la riscossione delle prestazioni era iniziato il 1° gennaio 2003)

era minacciato. Il TFA ha inoltre indicato che tale omissione andava equiparata

a un’informazione erronea e che, in casu, i presupposti della protezione della

buona fede dell’assicurato erano adempiuti.

Il

ricorso contro la decisione del Tribunale cantonale che aveva confermato il

diniego del diritto alle indennità di disoccupazione è stato, conseguentemente,

accolto e gli atti rinviati all’ufficio del lavoro al fine di accertare se l’assicurato,

nel caso in cui fosse stato correttamente informato, avrebbe o meno

immediatamente richiesto la cancellazione della sua iscrizione, quale socio

gerente senza diritto di firma, a registro di commercio.

In

proposito cfr. pure STFA dell’8 maggio 2006 nella causa B., C 301/05.

Per contro in una sentenza

del 21 dicembre 2005 nella causa AWA c/A., C 9/05 il TFA si è chinato sul caso

di un assicurato che dopo essersi licenziato dal suo ultimo posto di lavoro ha

iniziato nel mese di settembre 2002 un’attività indipendente, percependo a tale

fine il capitale di libero passaggio del secondo pilastro. Il 19 maggio 2003

egli si è iscritto in disoccupazione. La Cassa ha trasmesso all’Ufficio del

lavoro la fattispecie per decisione. Tramite un formulario compilato

dall’assicurato nel mese di settembre 2003 l’Ufficio del lavoro è stato

informato, da un lato, che se lo stesso avesse reperito un impiego, avrebbe

interrotto immediatamente la sua attività indipendente. Dall’altro, che l’assicurato,

mediante la sua attività, voleva comunque raggiungere economicamente e

imprenditorialmente l’indipendenza, ciò che implicava un elemento di durata.

L’Alta Corte ha deciso che

l’Ufficio del lavoro, in simili condizioni, ha a ragione negato il diritto alle

indennità di disoccupazione da maggio 2003.

L’amministrazione, solo

dopo aver ottenuto, nel mese di settembre 2003, queste indicazioni, era in

grado di farsi un quadro della situazione professionale dell’assicurato.

. Pertanto in quel caso non si trattava di un

comportamento futuro dell’assicurato, bensì dell’attività indipendente

esercitata fino a quel momento. Non era, quindi, possibile per

l’amministrazione invitare l’assicurato ai sensi dell’art. 27 LPGA a riflettere

su un’azione progettata che minacciava il diritto alle prestazioni.

Quest’ultima sentenza si

distingue dalla DTF 131 V 472 e dalla STFA del 28 ottobre 2005 nella causa W.,

C 157/05.

Nelle due

sentenze appena menzionate l’art. 27 LPGA ha trovato applicazione, perché un avviso,

al momento dell’iscrizione in disoccupazione, da parte dell’autorità, ossia

dell’URC nella DTF 131 V 472 e dell’URC e della Cassa nella sentenza del 28

ottobre 2005, C 157/05, circa il fatto che un determinato comportamento futuro

o comunque modificabile comprometteva il diritto a prestazioni della

disoccupazione poteva essere dato e avrebbe potuto fare riflettere l’assicurato

se attuare il proprio progetto o invece mantenere una determinata situazione.

Nel caso

deciso con sentenza del 21 dicembre 2005, C 9/05, per contro, al momento

dell’iscrizione la Cassa non era al corrente di alcuni elementi, per cui non

avrebbe potuto in ogni caso rendere attento l’assicurato sui rischi in cui

incorreva. Infatti l’Ufficio del lavoro interpellato dalla Cassa ha dovuto

procedere a degli accertamenti per poter decidere in merito al suo diritto alle

indennità di disoccupazione. L’Ufficio competente per emettere il relativo

provvedimento si è basato su un periodo ormai trascorso, il che non permetteva

di dare seguito all’obbligo di fornire consulenza di cui all’art. 27 LPGA. Per

l’assicurato un eventuale avviso era a quel momento irrilevante, non potendo

più modificare la situazione a cui era confrontato nei mesi precedenti la

decisione.

2.9

Nel caso di

specie dalla documentazione agli atti, e in particolare dai verbali dei

colloqui di consulenza, si evince, da una parte, che effettivamente il

consulente del personale dell’assicurato era al corrente dell’attività

accessoria di viticoltore di quest’ultimo (cfr. doc. 17).

Dall’altra,

che il collocatore non ha mai reso attento il ricorrente che tale sua

occupazione pregiudicava, almeno parzialmente il suo diritto alle indennità di

disoccupazione.

In

concreto, tuttavia, analogamente alla sentenza del 21 dicembre 2005, C 9/05,

menzionata al considerando precedente, fino all’emissione del parere del 10

novembre 2005 della Sezione dell’agricoltura, interpellata dalla Sezione del

lavoro alla quale il caso del ricorrente era stato sottoposto da parte dell’URC

(cfr. doc. 14), l’amministrazione non era in possesso di tutti gli elementi per

informare l’insorgente del rischio di non avere diritto a prestazioni al 100%.

In

effetti l’assicurato, che si è annunciato per il collocamento nel mese di

gennaio 2004, ha ampliato la propria attività solo nel corso del 2004-2005

(cfr. doc. 12, 17). Inoltre era necessaria una valutazione tecnica basata sulla

superficie coltivata e sulle quantità di uva prodotte per stabilire quale fosse

in realtà la disponibilità lavorativa dell’assicurato.

Dalle

carte processuali nemmeno risulta, come invece preteso dal ricorrente (cfr.

doc. I), che l’amministrazione l’abbia spronato a continuare la sua attività di

viticoltore nella speranza che potesse diventare la sua professione.

Al

contrario dal verbale del colloquio di consulenza del 16 febbraio 2005 emerge

che l’assicurato medesimo ha indicato di sperare “… tanto che la soluzione al

suo problema lavorativo sia la viticoltura” (cfr. doc. 17).

Inoltre

durante il colloquio con l’URC del 15 novembre 2004 la collocatrice, relativamente

alla possibilità di esercitare un‘attività indipendente parziale presso il

viticoltore __________ di __________, ha indicato che nel caso di attività indipendente

si riservava di segnalare il caso all’Ufficio giuridico della Sezione del

lavoro per esaminare l’idoneità al collocamento (cfr. doc. 17).

Il

ricorrente è però poi stato assunto da __________ quale lavoratore dipendente

(cfr. doc. 17).

Conseguentemente,

in concreto, l’art. 27 LPGA non è stato violato.

2.10

In ogni caso anche volendo

ritenere, per pura ipotesi di lavoro, che nel caso in esame l’amministrazione

abbia contravvenuto, nei confronti dell’assicurato, al proprio dovere di

informazione e consulenza, l’esito della vertenza non sarebbe differente.

Infatti la buona fede del

ricorrente non potrebbe essere tutelata.

Il

diritto alla protezione della buona fede di cui all’art. 9 Cost., che consente

al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa

eviti di contraddirsi, è garantito e impone all'autorità di discostarsi dal

principio della legalità, allorché i seguenti presupposti, precisati da una

lunga e consolidata giurisprudenza, sono cumulativamente adempiuti

1.

l'autorità deve essere intervenuta in una situazione concreta nei

riguardi di persone determinate;

2.

l'autorità ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie

competenze;

3.

l'assicurato non deve essersi reso conto immediatamente

dell'inesattezza dell'informazione ricevuta;

4.

l'informazione errata ha indotto l'assicurato ad adottare un

comportamento o un'omissione che gli è pregiudizievole;

5.

la legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è

stata data.

(cfr. STFA

del 25 ottobre 2005 nella causa B. e B., K 107/05 consid. 3.1.; STFA del 4

luglio 2005 nella causa M., C 270/04, consid. 3.3.1.; STFA del 28

gennaio 2004 nella causa Arbeitslosenkasse der Gewerkschaft Bau & Industrie

GBI c/ A., C 218/03, consid. 2; STFA del 29 agosto 2002 nella

causa Amt für Arbeit St. Gallen c/ S., C 25/02; DTF 121 V 65, consid. 2a pag.

66-67 e la giurisprudenza ivi citata; RAMI 1993 pag. 120-121, Pratique VSI 1993

pag. 21-22, RCC 1991 pag. 220 consid. 3a, RCC 1983 pag. 195 consid. 3, RCC 1982

pag. 368 consid. 2, RCC 1981 pag. 194 consid. 3, RCC 1979 pag. 155, DLA 1992 p.

106, DTF 118 V 76 consid. 7, RDAT I-1992 n° 63; Grisel, Traité de droit administratif,

vol. I, pag. 390ss; Knapp, Précis de droit administratif,

4a ed., n° 509, pag. 108-109; Haefliger, Alle Schweizer

sind vor dem Gesetze gleich, pag. 217ss).

La condizione secondo cui l'informazione errata deve avere indotto

l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione non reversibile senza

pregiudizio in una sentenza del 6 settembre 2001 nella causa M., C 344/00, è

stata così precisata:

"

(…) Bei der Prüfung des Kriteriums, ob

Dispositionen getroffen

wurden, die nicht ohne Nachteil rückgängig

gemacht werden können, ist zu berücksichtigen, dass die Auskunft für das

Verhalten des Betroffenen ursächlich sein muss. Ein Kausalzusammenhang zwischen

der behördlichen Auskunft und dem darauf folgenden Handeln der betroffenen

Person ist gegeben, wenn angenommen werden kann, diese hätte sich ohne die

Auskunft anders verhalten. Die Kausalität fehlt, wenn der Adressat bereits vor

der Auskunftserteilung nicht wieder rückgängig zu machende Dispositionen

getroffen hat, er sich auch ohne die Auskunft zu den gleichen Dispositionen

entschlossen hätte, oder wenn ihm eine andere, günstigere Handlungsmöglichkeit

gar nicht offen stand (Weber-Dürler, Vertrauensschutz im öffentlichen Recht,

Basel 1983, S. 102 f.; dies., Falsche Auskünfte von Behörden, in: ZBl 1991 S.

16; Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung,

Ergänzungsband, Nr. 75 B III Ziff. 3c/2 S. 242).“

Tale

presupposto è stato riconosciuto dal Tribunale federale in una sentenza del 29

agosto 2002 nella causa S., C 25/02, in cui, nell’ambito di una vertenza di

restituzione di prestazioni erogate a un assicurato che aveva ceduto la propria

attività - nella cui fase di progettazione aveva ricevuto dall’assicurazione

contro la disoccupazione delle indennità giornaliere speciali - alla moglie,

per la quale aveva continuato a lavorare, è stata tutelata la buona fede

dell’assicurato. Questi, sulla base delle informazioni che ha indicato di avere

ricevuto da un collocatore prima dell’annuncio in disoccupazione, ossia che

trasferendo la ditta alla moglie avrebbe avuto diritto alle indennità di

disoccupazione, e dei successivi versamenti di tali prestazioni, ha rinunciato

a liquidare la ditta individuale. Se avesse ricevuto la corretta informazione,

egli avrebbe potuto interrompere definitivamente l’attività e beneficiare del

prolungamento del termine quadro per l’eventuale versamento di altre indennità

giornaliere ai sensi dell’art. 71d cpv. 2 LADI e 95e cpv. 2 OADI.

L’Alta Corte non ha invece

considerato ossequiata questa condizione in una sentenza del 25 ottobre 2005

nella causa S., C 177/04. In quel caso l’assicurato aveva effettivamente

ricevuto un’informazione erronea circa il momento in cui avrebbe dovuto

richiedere le indennità speciali ai fini del promovimento di un’attività

lucrativa indipendente ai sensi degli art. 71a segg. LADI. Tuttavia egli aveva

avviato la propria attività già precedentemente alla disoccupazione. Anche nel

caso in cui avesse inoltrato la domanda di indennità tempestivamente, egli non

avrebbe quindi avuto in ogni caso diritto alle prestazioni dell’assicurazione

contro la disoccupazione, siccome la fase di progettazione era già stata

ultimata. L’assicurato, dunque, non ha subito alcun pregiudizio a seguito

dell’errata informazione da parte dell’autorità.

Nel caso in esame questa

Corte ritiene che non sarebbe soddisfatto il presupposto secondo

cui la mancata informazione deve avere indotto l'assicurato ad adottare un

comportamento o un'omissione non reversibile senza pregiudizio.

Il ricorrente, infatti, ha

continuato la propria attività di viticoltore anche dopo aver saputo, al più

tardi alla fine del 2005, che la sua disponibilità a svolgere un’occupazione,

alla luce dell’attività citata, non poteva essere considerata in misura

maggiore del 50%(cfr. doc. 8, 9).

In effetti, come già

esposto, dal sito internet __________ risulta che l’assicurato è sempre

presente sul mercato quale produttore di vino, segnatamente del vino “__________”.

L’affermazione ricorsuale

del patrocinatore dell’insorgente secondo cui “il gravame merita quindi

protezione anche perché RI 1 ha nuovamente perso il posto di lavoro e non sa

se, prima di iscriversi alla cassa di disoccupazione, deve bruciare tutte le

sue piante di vigna…!” (cfr. doc. I) implica, poi, che il ricorrente non ha

per nulla diminuito, perlomeno fino all’emanazione della decisione su

opposizione del 10 maggio 2006 (il Tribunale delle

assicurazioni, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda di regola sui fatti

che si sono realizzati fino all'emanazione della decisione su opposizione

contestata; cfr. STFA del 14 giugno 2005 nella causa F., I 319/04, consid.

1.1

; STFA del 22 aprile 2005 nella causa S., U 417/04, consid. 1.1.; DTF 129 V

4.

consid. 1.2.; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV nr. 3; DTF 121 V 366 consid. 1b), il

quantitativo di uva da produrre.

Da ciò va dedotto che

anche se egli avesse ricevuto da parte dell’amministrazione la contestata

informazione alla fine di dicembre 2004-inizio 2005, non avrebbe immediatamente

modificato alcunché a livello della coltivazione della vite.

Di conseguenza in casu,

non vi sarebbe nesso di causalità tra l’eventuale errata/omessa informazione da

parte dell’amministrazione e il comportamento dell’assicurato.

2.11

L’assicurato,

con il ricorso e con lo scritto del 6 luglio 2006, ha chiesto al TCA di sentire

il collocatore dell’URC di __________, __________, come pure di richiamare, da

un lato, i propri interi incarti dalla Sezione del lavoro e dalla Cassa __________,

dall’altro, tutti i propri verbali di audizione (cfr. doc. I; V).

Il TCA

rileva innanzitutto che l’incarto della Sezione del lavoro relativo al caso del

ricorrente e i suoi verbali di audizione sono parte integrante delle tavole processuali.

Considerato

quanto rilevato in precedenza, ossia che sulla base della documentazione agli

atti le questioni attinenti alla perdita di lavoro computabile presentata dal

ricorrente, nonché alla violazione o meno dell’art. 27 LPGA sono state sufficientemente

chiarite (cfr. consid. 2.5.- 2.7.; 2.9.) e che, in particolare, l’eventuale

omessa informazione da parte delle autorità competente non sarebbe causale per la

mancata interruzione, o perlomeno riduzione, dell’attività di viticoltore (cfr.

consid. 2.10.), questo Tribunale ritiene che né l’audizione postulata, né il

richiamo dell’incarto dalla Cassa potrebbero mettere in luce nuovi elementi ai

fini del giudizio.

Di

conseguenza la richiesta dell’insorgente concernente l’audizione del signor __________

e il richiamo dell’incarto menzionato deve essere respinta.

A tale

proposito va rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato

(valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove

(cfr. SVR 2003 IV Nr. 1; STFA del 16 febbraio 2006 nella causa G., U 416/04,

consid. 3.2.; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; STFA dell'11

gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C.,

H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26

novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa

P., U 82/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa

B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa

A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das

Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p.

117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito

sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid.

1d e sentenza ivi citata).

2.12

Alla luce di tutto quanto

esposto, occorre concludere che nel caso di specie rettamente la Sezione del

lavoro ha ritenuto che l’assicurato, dal mese di gennaio al mese di ottobre

2005, ha subito una perdita di lavoro computabile del 50%.

La decisione su opposizione

del 10 maggio 2006 va, dunque, confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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