38.2006.41
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27 novembre 2006Italiano47 min
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Numero d'incarto:
38.2006.41
Data decisione, Autorità:
27.11.2006, TCA
Titolo:
Idoneità al collocamento con un grado di disponibilità del 50%.L'attività di viticoltore ha impegnato l'assicurato in media annua al 50%. L'obbligo di informare non è stato violato(l'amministrazione non aveva tutti gli elementi del caso)e comunque è esclusa la buona fede(l'attività non è diminuita).
BUONA FEDE
IDONEITÀ AL COLLOCAMENTO
INDENNITÀ
INFORMAZIONE E CONSULENZA
PERDITA DI LAVORO COMPUTABILE
art. 9 COST
art. 8 LADI
art. 10 LADI
art. 11 LADI
art. 15 LADI
art. 27 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
38.2006.41
rs/sc
Lugano
27 novembre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 8 giugno 2006 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 10 maggio
2006 emanata da
Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 10 maggio 2006 la Sezione del lavoro ha confermato
la precedente decisione del 2 febbraio 2006 con cui ha ritenuto __________
idoneo al collocamento per il periodo dal 1° gennaio al 31 ottobre 2005 con un
grado di disponibilità in misura del 50%, in quanto l’attività di viticoltore
svolta dall’assicurato ha richiesto, nel 2005, in media un’attività del 50%
(cfr. doc. 6 allegato 1; A).
1.2. Contro la
decisione su opposizione l’assicurato, ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso
al TCA nel quale il suo patrocinatore si è così espresso:
"
(...)
1- Come al solito l'Ufficio giuridico della
sezione del lavoro non dà seguito ad alcuna istruttoria e soprattutto non
assume nessuna prova indicata dall'assicurato.
Peccato perchè simile modo di agire diminuisce la
fiducia del cittadino più debole nei confronti della giustizia e soprattutto viola
l'art. 29 cpv. 2 Cost. Fed. Secondo tale principio deve essere garantito il
diritto di esprimersi all'interessato prima della pronuncia di una decisione a
lui sfavorevole e soprattutto di fornire e assumere le prove circa fatti
suscettibili di influire sul provvedimento.
RI 1 infatti ha sempre dato seguito a tutto
quanto richiesto dal proprio collocatore e soprattutto ha sempre intrattenuto
un rapporto chiaro e cristallino con quest'ultimo.
L'assicurato in sostanza ha sempre chiesto il
permesso prima di intraprendere ogni e qualsiasi passo. In particolare ha
avvisato della propria lodevole intenzione di continuare a praticare il suo
hobby della vigna con la speranza di poterla fare diventare una professione.
Oggi egli viene punito senza colpa alcuna quando
ancora nel settembre 2005 veniva dichiarato idoneo al collocamento in ragione
del 100%.
Fatti
I dati indicati dalla Sezione del lavoro per
confermare la precedente decisione sono poi teorici e di parte. Si basano
infatti su quanto espresso in maniera amorfa dalla Sezione dell'agricoltura: quest'ultima
non si è neppure degnata di fare un sopralluogo.
RI 1 è comunque fiero di come gestisce il proprio
hobby, tuttavia la gestione non è di certo professionale e neppure redditizia.
Agli atti si produce il bilancio 2006 (recte:
2005) che attesta inequivocabilmente una perdita.
2- Con il presente gravame, oltre a contestare il
fondamento della presa di posizione della Sezione del lavoro - siccome non
provata - per giustificare la parziale inidoneità al lavoro del signor RI 1, si
solleva pure una palese violazione del principio della buona fede
dell'assicurato.
Il diritto alla protezione della buona fede di
cui all'art. 9 Cost. Fed. deve sempre essere garantito.
Tale diritto, per consolidata giurisprudenza
ovviamente applicata da cod. Lod. Tribunale, assume ancora più peso quando
l'autorità non solo fornisce un'informazione, ma adotta una misura concreta.
Il diritto alla tutela della buona fede può pure
essere invocato con successo in presenza di rassicurazioni o di un
comportamento dell'amministrazione tali di far nascere nell'amministrato
determinate aspettative.
Appare quindi in maniera palese la necessità
dell'audizione in contraddittorio del signor __________ (collocatore del signor
RI 1).
In occasione dei colloqui avuti con quest'ultimo
l'assicurato ha sempre fornito tutte le informazioni richieste in merito al suo
hobby e soprattutto mai nessuno gli ha detto che coltivare vigna piuttosto che
giocare a golf o a tennis avrebbe potuto comportare una sua parziale inidoneità
al lavoro. Anzi l'assicurato è stato spronato a continuare il suo hobby nella
speranza potesse diventare la sua professione.
Avallare la decisione della Sezione del lavoro
significa sostenere che sarebbe stato meglio per RI 1 andare a prendere il sole
piuttosto che continuare con il proprio hobby della vigna ciò che non è degno
di uno stato di diritto.
Il gravame merita quindi protezione anche perchè RI
1 ha nuovamente perso il posto di lavoro e non sa se, prima di iscriversi alla
cassa disoccupazione, deve bruciare tutte le sue piante di vigna ... !."
(Doc. I)
1.3. Nella sua
risposta del 3 luglio 2006 la Sezione del lavoro ha postulato la reiezione del
ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di
diritto (cfr. doc. III.
1.4. Il 6 luglio
2006 l’assicurato, sempre tramite il proprio legale, ha chiesto formalmente,
quale prova a sostegno di quanto indicato e argomentato nell’impugnativa,
l’audizione in contraddittorio del proprio collocatore, signor __________ (cfr.
doc. V).
1.5. Il doc. V è
stato trasmesso per conoscenza all’amministrazione (cfr. doc. VI).
in
diritto
2.1. Ai sensi
dell’art. 8 LADI l’assicurato ha diritto all’indennità di disoccupazione,
segnatamente, se è disoccupato totalmente o parzialmente (art. 10 LADI), ha
subito una perdita di lavoro computabile (art. 11 LADI) ed è idoneo al
collocamento (art. 15 LADI).
A
quest’ultimo proposito giova rilevare che l'idoneità al collocamento deve
essere valutata da un duplice punto di vista.
Oggettivamente
l'assicurato deve essere idoneo al collocamento per le sue condizioni fisiche e
mentali (cfr. STFA del 3 gennaio 2005 nella causa T., C 119/04; DLA 2001
consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1a pag.
265, DLA 1995 pag. 173, DLA 1995 pag. 63; DTF 125 V 51, consid. 6a pag. 58 e
DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; U. Stauffer
"Die Arbeitslosen-versicherung", Schultess Polygraphischer Verlag,
Zurigo 1984, pag. 34 - 41 e, per il vecchio diritto: DTF 110 V 208 consid. 1).
Soggettivamente
la sua situazione personale deve essere tale da non impedirgli praticamente di
essere collocato. Ciò implica dunque, oltre che la volontà, anche la
disponibilità dell'assicurato a cercare ed accettare un'occupazione adeguata ai
sensi dell'art. 16 LADI, senza restringere oltremodo le possibilità di
collocamento, ponendo ad esempio condizioni di orario, di durata ed altre
ancora più strettamente legate alla sua persona (cfr. STFA del 3 gennaio 2005
nella causa T., C 119/04; DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag.
101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 54; DLA 1993/1994 pag.
222; DTF 125 V 51, consid. 6a pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216,
entrambe con riferimenti; DTF 120 V 388; DTF 115 V 436; DLA 1993/94, pag. 54;
DLA 1992 pag. 123; DLA 1992 pag. 127; DLA 1992 pag. 131-132; DLA 1992 pag.
135-136; DTF 112 V 137 consid. 3; DTF 112 V 217 consid. la; DLA 1986 n. 21; DLA
1986 n. 26; per il vecchio diritto cfr. DTF 109 V 275 consid. 2.a, 108 V 101;
DLA 1977 n. 15, 1979 n. 7, 1980 n. 24, 38, 40, 1982 n. 2).
L'assicurato dimostra una sufficiente
disponibilità al collocamento quando può dedicare un ragionevole tempo
all'esercizio di un'attività lucrativa e quando il numero di datori di lavoro
in grado di assumerlo non è eccessivamente esiguo (cfr. DTF 113 V 137 consid. 3
= DLA 1986 n. 20).
Vi è
invece inidoneità al collocamento, ad esempio, quando un assicurato per motivi
personali o familiari non può o non vuole impegnare la sua capacità lavorativa
come normalmente lo pretende un datore di lavoro.
Assicurati
che, a causa di ulteriori impegni o di particolari circostanze personali,
vogliono lavorare soltanto durante certi giorni o durante un certo numero di
ore settimanali, possono essere riconosciuti idonei al collocamento soltanto
molto condizionatamente.
Quando
l'assicurato è talmente limitato nella scelta di un occupazione da rendere
molto incerto il ritrovamento di un posto di lavoro occorre pronunciare l'inidoneità
al collocamento. Il motivo della limitazione nelle possibilità di lavoro non ha
nessuna importanza (cfr. STFA del 10 febbraio 2005 nella causa M., C 245/04;
STFA del 3 gennaio 2005 nella causa T., C 119/04; DLA 1998 consid. 3a pag.
101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 59; DTF 120 V 388, DLA
1992 pag. 123, DTF 112 V 137 consid. 3, DTF 112 V 217, DLA 1986 n. 21 e n. 26;
per il vecchio diritto cfr.: DTF 110 V 208, 109 V 275 consid. 2; DLA 1982 n.
10, 1980 n. 38, 1979 n. 7, 1977 n. 16 e n. 27).
L'idoneità
al collocamento dell'assicurato non deve inoltre essere ostacolata dal mancato
rispetto di norme di diritto pubblico (cfr. Stauffer, op.cit., pag. 37 e pag.
53-56).
Riguardo
a quest'ultimo aspetto va sottolineato che se e fintanto che l'assicurato non
beneficia di un'autorizzazione di lavoro l'idoneità al collocamento, e, di
conseguenza, il diritto all'indennità di disoccupazione, deve essere negato
(cfr. SVR 2001 ALV Nr. 3, pag. 5, DTF 125 V 465; DTF 120 V 379 - 380; DTF 120 V
395; DLA 1993/1994, pag. 12; vedi inoltre Nussbaumer, op. cit., cifra marginale
217, pag. 87 e Gerhards, "Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz", Vol. I, note 10 e 55 all'art. 15).
Secondo
la giurisprudenza federale l'esercizio di un'attività indipendente, anche se
duraturo, non esclude a priori il diritto alle indennità di disoccupazione
(cfr. STFA del 17 dicembre 2002 nella causa F., C 88/02; in quell'occasione
l'Alta Corte ha infatti, tra l'altro, affermato che: "Die Dauerhauftigkeit
der selbstständigen Erwerbstätigkeit ist nur insofern von Bedeutung, als sie allenfalls
die Vermittlungsfähigkeit in Frage stellt. Sie ist indessen
keine negative Anspruchvoraussetzung, bei deren Vorliegen, wie di Vorinstanz
anzunehmen scheint, ein Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung von Vornherein
ausgeschlossen wäre. Massgebendes Kriterium für diesen
Punkt ist die Vermittlungsfähigkeit.").
Va, poi, ricordato
che per ammettere l'idoneità al collocamento di una persona è sufficiente che
la stessa sia disposta a lavorare almeno in una misura pari al 20% di
un'attività a tempo pieno.
Il TFA,
in merito, ha osservato che:
"
(…)
Für die Beurteilung der Vermittlungsfähigkeit von
teilweise Arbeitslosen (Art. 10 Abs. 2 AVIG) ist daher in zeitlicher Hinsicht
massgebend, ob sie bereit und in der Lage sind, eine zumutbare Arbeit im Umfang
des geltend gemachten Arbeitsausfalles, der mindestens 20% einer
Vollerwerbstätigkeit betragen muss, anzunehmen (BGE 115 V 431 f. Erw. 2c/11,
436 f. Erw. 2c; Gerhards, a.a.O, Fn. 6 zu N. 61 ff. zu Art. 15). (…)."
(cfr. DLA 1996/1997, N. 7, consid. 4c)aa), pag.
26)
2.2. La nostra
Massima Istanza ha comunque stabilito che l'idoneità al collocamento non è
soggetta a graduazioni nel senso che esisterebbero situazioni intermedie tra
l'idoneità al collocamento e l'inidoneità al collocamento (idoneità parziale).
E' invece
dal profilo della perdita di lavoro computabile (art. 11 cpv. 1 LADI) che
occorre esaminare in che misura una persona assicurata è disposta o in grado di
assumere un'occupazione adeguata a tempo pieno (cfr. DLA 2001 N. 5, consid. 2,
pag. 78; DTF 126 V 124, consid. 2, pag. 126, DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58
e riferimenti).
Al
riguardo, in una decisione del 12 maggio 2004 nella causa G., C 287/03, il TFA
ha, tra l'altro, ribadito che:
"
(…)
On ajoutera que, selon la jurisprudence, l'aptitude
au placement n'est pas sujette à fractionnement. Il convient
en effet de distinguer entre aptitude au placement et perte de travail à prendre
en considération. La seconde est déterminée, en principe, en relation avec le dernier
rapport de travail (ATF 126 V 126 consid. 2, 125 V 58 s. consid. 6); mais si,
par la suite, la disponibilité de l'assuré est réduite, en ce sens, par exemple,
qu'il n'est plus en mesure d'accepter qu'un emploi à mi-temps, il subit une perte
de travail partielle, ce qui entraîne une réduction proportionnelle de l'indemnité
journalière (voir l'exemple chiffré in : ATF 125 V 59 consid. 6c/aa ; v. aussi
DTA 2001 n° 5 p. 78 consid. 2).
Si un assuré n'est disposé à accepter qu'un travail
à temps partiel, on pourra admettre son aptitude au placement dans le cadre
d'une perte de travail partielle. Il appartiendra alors à l'assuré de démontrer
sa disponibilité pour un emploi à temps partiel en effectuant les recherches d'emploi
adéquates (arrêt non publié H. du 15 janvier 2004 [C 313/02], consid. 2.2). (…)."
(cfr. STFA del 12 maggio 2004 nella causa G., C
287/03)
Al
riguardo cfr. pure STFA del 15 gennaio 2004 nella causa Service de l’emploi en
matière d’assurance-chômage c/ H., C 313/02, pubblicata in DLA 2004 N. 11 pag.
118 segg.
2.3. Nella presente
evenienza la Sezione del lavoro ha ritenuto l’assicurato, per il periodo dal
mese di gennaio al mese di ottobre 2005, idoneo al collocamento con un grado di
disponibilità in misura del 50%.
Oggetto
del contendere è, pertanto, esclusivamente la questione di sapere se
correttamente o meno è stata considerata una perdita di lavoro computabile soltanto
del 50%.
L’amministrazione
ha determinato, nel caso del ricorrente, una perdita di lavoro computabile del
50% per il lasso di tempo dal mese di gennaio al mese di ottobre 2005, fondandosi
principalmente sul parere della Sezione dell’agricoltura secondo cui il budget
medio annuale di manodopera relativo all’attività di viticoltore dell’insorgente,
vista l’importante frammentazione parcellare e l’ubicazione delle superfici in
collina, era di 0.52 unità senza tenere conto del tempo necessario alla
vinificazione (cfr. doc. A; allegato 1 a doc. 6).
L’assicurato
ha contestato quanto deciso dalla Sezione del lavoro, adducendo, in buona
sostanza, che la viticoltura è per lui un hobby, la cui gestione non è né
professionale, né redditizia.
Inoltre
egli sostiene che nei suoi confronti è stato violato il principio della buona
fede, in quanto, nonostante abbia sempre informato il consulente del personale circa
il proprio hobby, nessuno gli avrebbe mai precisato che tale attività avrebbe
pregiudicato parzialmente il suo diritto alle indennità di disoccupazione (cfr.
doc. I).
Questa
Corte, chiamata ora a pronunciarsi, constata dapprima che, dal profilo
procedurale, l’amministrazione ha ossequiato il diritto di essere sentito del
ricorrente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost.fed. e dall’art. 42 LPGA.
In effetti, prima di
emanare la decisione formale del 2 febbraio 2006, la Sezione del lavoro, da un
lato, ha proceduto il 3 ottobre 2005 all’audizione dell’assicurato in merito
alla verifica dell’idoneità al collocamento (cfr. doc. 12), dall’altro, gli ha
trasmesso per osservazioni il parere del 10 novembre 2005 richiesto alla
Sezione dell’agricoltura, in relazione al quale egli si è espresso con scritto
del 21 dicembre 2005 (cfr. doc. 8, 9).
2.4. RI 1 è stato
attivo, dal 1° gennaio 2002 al 31 ottobre 2003, presso la __________ di __________,
dalla quale è stato licenziato per motivi legati alla ristrutturazione
dell’azienda (cfr. doc. 16).
Il 14
gennaio 2004 il ricorrente, di formazione __________, si è iscritto in
disoccupazione ricercando un’occupazione a tempo pieno quale viticoltore (cfr.
doc. 16).
Dal 1°
dicembre 2004 l’assicurato ha svolto un’attività lucrativa presso il
viticoltore __________ di __________, conseguendo guadagno intermedio (cfr.
doc. 17, 14).
Nel
periodo da gennaio a ottobre 2005, l’insorgente ha effettuato, per iscritto,
numerose ricerche di un impiego a tempo pieno (cfr. doc. 18).
In
particolare, dal mese di gennaio al mese di marzo 2005 egli ha compiuto 58
ricerche di lavoro in qualità di __________ presso studi __________ della zona
di __________, del __________ e di __________.
Dal mese
di aprile 2005 l'assicurato ha iniziato a cercare un’occupazione, oltre che
quale __________ e presso fornitori __________ - 16 ricerche -, nell’ambito dei
metalli preziosi - 3 ricerche. In effetti nel mese di ottobre 2004 la
collocatrice aveva raccomandato all’assicurato di diversificare i settori
professionali di ricerca (cfr. doc. 17).
Il
ricorrente ha, poi, intrapreso sia nel mese di maggio 2005, che nel mese di
giugno 2005 20 sforzi, suddivisi tra __________ e __________, volti al
reperimento di un lavoro quale viticoltore, impiegato in un’enoteca o nel
commercio di vini.
Nel mese
di luglio 2005 sono state effettuate 6 ricerche nell’ambito del commercio del
vino e 13 ricerche in gioiellerie come orefice.
L’assicurato,
nei mesi di agosto e di settembre 2005, ha cercato un impiego sempre in qualità
di orefice, compiendo 29 ricerche nel __________, __________ e __________ (cfr.
doc. 18).
Le ricerche
svolte dall’assicurato, che del resto non sono mai state oggetto di sanzione da
parte dell’URC, potrebbero fare concludere per una disponibilità
dell’assicurato ad essere impiegato al 100%.
2.5. Decisivi per
l’esito della vertenza sono, tuttavia, altri elementi.
In primo
luogo, agli atti risulta, come già menzionato, il parere del 10 novembre 2005
della Sezione dell’agricoltura, redatto sulla base di alcuni quesiti postile
dalla Sezione del lavoro relativi alla situazione viticola reale
dell’assicurato, allo stato occupazionale (tempo di lavoro e/o unità lavorative
necessarie), a eventuali crediti agricoli e alla possibilità o meno di svolgere
un’attività lavorativa a tempo pieno e nel contempo occuparsi della
coltivazione viticola (cfr. doc. 11).
Dalla
valutazione della Sezione dell’agricoltura emerge quanto segue:
"
(...)
Domanda 1:
A nostra conoscenza il signor RI 1 coltiva
attualmente 13'277 m2 di vigneto mentre nel verbale di audizione
dell'Ufficio giuridico ne dichiara 16'000 m2. Per una verifica più
approfondita dei dati le trasmettiamo in allegato le superfici gestite dal
viticoltore durante gli ultimi 3 anni.
Domanda 2:
Il signor RI 1 necessita di 1'393 ore di lavoro
annuale per gestire le superfici dichiarate; il bisogno medio annuale di mano
d'opera è di 0.52 unità.
Per la valutazione del fabbisogno in ore di
lavoro è stato utilizzato il "budget de travail FAT" del
"Service de travail FAT" del "Service romand de vulgarisation
agricole" di Losanna.
Domanda 3:
Il signor RI 1 non ha finora beneficiato di alcun
aiuto agli investimenti.
Domanda 4:
Come già da risposta alla domanda n° 2 il signor RI
1 abbisogna di una mano d'opera di 0.52 unità lavorative per gestire le
superfici dichiarate vista l'importante frammentazione parcellare, l'ubicazione
delle superfici in collina. Senza contare il tempo necessario alla
vinificazione qui non verificato." (Doc. 10)
Da quanto
appena esposto si desume che l’attività di viticoltura dell’assicurato richiede
in media un’unità lavorativa annua al 50%, senza calcolare il tempo di lavoro
necessario per la vinificazione.
Questa
Corte non ha motivo alcuno per dubitare della piena attendibilità dell’apprezzamento
della Sezione dell’agricoltura.
In
effetti da un attento esame della documentazione allegata da quest’ultima al
proprio parere si evince che la stessa si è fondata sulla effettiva situazione
viticola dell’insorgente, e meglio sulla superficie totale coltivata e sui kg
di uva dichiarati nell’ambito della vendemmia 2004.
In
particolare, relativamente alla coltivazione e ai quantitativi di uva raccolta,
è stato precisato trattarsi di uve __________, __________ e __________ (cfr.
doc. 10). Tali uve corrispondono a quelle menzionate dal ricorrente nel
Business Plan dell’agosto 2005 in relazione alla descrizione del vino rosso
barricato da lui prodotto, __________ (cfr. doc. 14).
Risulta,
pertanto, priva di fondamento la censura formulata dall’assicurato secondo cui
la Sezione dell’agricoltura avrebbe tenuto conto di una situazione diversa
dalla sua (cfr. doc. 8).
In
proposito giova, peraltro, segnalare che contrariamente a quanto asserito nel
ricorso, ossia che la Sezione dell’agricoltura non avrebbe esperito alcun
sopralluogo (cfr. doc. I pag. 3), l’insorgente, in occasione del colloquio di
consulenza del 28 luglio 2005, ha indicato di avere ricevuto una visita da parte
della citata Sezione che ha stilato una previsione della produzione (cfr. doc. 17).
La
valutazione fornita dalla Sezione dell’agricoltura trova d’altronde conferma
nell’evoluzione dell’attività stessa dell’assicurato, iniziata nel 1993
disponendo di tre terreni, due propri e uno in affitto.
Al
riguardo va rilevato che nel Curriculum Vitae redatto nel mese di ottobre 2003
all’attenzione dell’URC il ricorrente, mentre ha risposto negativamente alle
domande volte a sapere se apparteneva a un consiglio di amministrazione di una
SA, era amministratore unico di una SA oppure socio di una Sagl, nulla ha indicato
al quesito “E’ titolare di una ditta individuale?” (cfr. doc. 16).
Inoltre
nella dichiarazione d’imposta 2003 del dicembre 2004 egli ha specificato di
esercitare l’attività accessoria di viticoltore (cfr. doc. 12).
Agli
inizi del 2004 egli ha pure precisato in un formulario destinato all’Ufficio
delle misure attive di disporre di una cantina attrezzata per la vinificazione
(cfr. doc. 21).
Nelle
proprie lettere di candidatura del 2005 l’insorgente ha del resto informato i
potenziali datori di lavoro di essere attivo da dieci anni nella viticoltura e
di avere accumulato esperienza da sei anni nella vinificazione barricata (cfr.
doc. 18).
Nel mese
di settembre 2005 egli ha, poi, dichiarato al proprio collocatore che dal mese
di gennaio 2004, allorché è divenuto disoccupato, ha aumentato il quantitativo
di terreni che ha in cura, puntualizzando che l’aumento sarebbe pari a
complessivi 6000 m2 di cui la metà adibita a vigneto (cfr. doc. 17).
Più
precisamente dal verbale di audizione del 3 ottobre 2005 emerge che:
"
(...)
Al momento di iscrivermi in disoccupazione la situazione viticola (terreni) si presentava così:
Superficie propria 4'000 m2 __________
Affitto 4'700 m2 __________
da __________ + __________
Dai sigg. __________ acquisto circa 1'000 kg di
uva coltivati sul loro terreno.
Nel corso della primavera 2004 ho preso in
affitto il seguente terreno:
affitto 3'600 m2 a __________
(__________) da Fam. __________ di
__________
Su questo terreno sono appena state impiantate
delle viti e quindi il primo raccolto potrà essere eseguito, se tutto va bene,
solamente fra 4 anni (2008).
Nel corso dell'anno 2005, ho aumentare la
superficie di coltivazione e la situazione si presenta come indicato nel
Business Plan citato. (...)" (Doc. 12; la sottolineatura è del redattore)
Nel
Business Plan dell’agosto 2005 menzionato è stato indicato:
"
(...)
La situazione per il 2005 si presenta
così:
Superficie propria 4'700 m2 __________
Affitto (evtl. poss. acquisto) di 4'700 m2 __________,
__________ da
__________
+ __________ Affitto di 3'600 m2 a
__________ (__________) da Fam.
__________
__________
Affitto di 2'000
m2 a __________ da __________ __________
Affitto di 1'200
m2 a __________ da __________
Affitto di
500 m2 Fam. __________, __________
Totale
16'000 m2
Si aggiungono a questo ca. 1'000 kg di uva
acquistata da terzi (Fam. __________, __________)." (Doc. 14; la
sottolineatura è del redattore)
Da quanto
attestato dal ricorrente risulta che lo stesso, nel periodo da gennaio 2004 ad
agosto 2005, ha aumentato la superficie dei terreni a sua disposizione di 7'300
m2.
La
Sezione dell’agricoltura ha, in ogni caso, precisato che la superficie di
vigneto coltivata corrisponde a 13'277 m2 (cfr. doc. 10).
E’ vero che
come allegato dal ricorrente il bilancio 2005 attesta una perdita (cfr. doc. I;
D).
Tuttavia
questo dato non è indicativo per la commisurazione del tempo dedicato dall’assicurato
alla propria attività di viticoltura.
E’, al
contrario, determinante il fatto che dal conto economico 2005 emerga che,
rispetto agli anni precedenti, è stato incrementato il ricavo delle vendite.
In
effetti per il 2003 tale ricavo è stato di fr. 8'911.--, per il 2004 di fr.
25'570.-- e per il 2005 di fr. 29'167.-- (cfr. doc. 3, D).
In
occasione del colloquio di consulenza del 17 agosto 2005 l’assicurato ha invero
dichiarato di aver prodotto, nel 2004, 1200 bottiglie di vino (cfr. doc. 17).
In
proposito è utile segnalare che da una scheda concernente l’assicurato,
presente nel sito dell’__________ __________ (__________), risulta che “…
oltre ad avere acquisito i migliori terreni della zona. Per trarne il meglio in
un unico vino, sul modello del __________, __________ – e metterlo in
bottiglia: tremila nel 2004, tutte esaurite nel giro di tre mesi, poi seimila
nel 2005 e quindicimila in prospettiva”.
Quanto
alla circostanza indicata dal ricorrente durante l’audizione dinanzi alla Sezione
del lavoro del 3 ottobre 2005 che ha molti amici nella Svizzera tedesca che
soggiornano in Ticino il fine settimana e lo aiutano a titolo gratuito in tutti
i lavori da svolgere nei vigneti e in cantina (cfr. doc. 12), peraltro non più
sollevata nell’opposizione e nel ricorso, va osservato che la stessa non è
stata minimamente comprovata, né sono stati indicati i nomi degli asseriti
amici.
Considerato che il
ricorrente ha avuto a più riprese la possibilità di perlomeno elencare
dettagliatamente i nominativi delle persone che a suo dire lo aiuterebbero nei
lavori connessi alla sua attività di viticoltore, tale omissione configura una
violazione del dovere delle parti di collaborare all’istruzione della causa che
limita la portata del principio inquisitorio reggente la procedura nell’ambito
delle assicurazioni sociali e che comprende in particolare
l'obbligo delle parti di apportare - ove ciò fosse ragionevolmente esigibile -
le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati
(cfr. art. 61 lett. c LPGA; SVR 2001 KV N. 50 pag. 145; DLA 2001 N. 12 pag.
145, STFA del 9 maggio 2003 nella causa A., C 271/02; STFA del 9 maggio 2001
nella causa W.Z., P 36/00; DTF 125 V 195 consid. 2; STFA del 9 giugno 2005
nella causa C., C 107/04, consid., 3; STFA del 21 gennaio 2005 nella causa X.,
H 223/03, consid. 4.3.1.).
In proposito va osservato
che l’Alta Corte in una sentenza del 21 marzo 2005 nella causa Arbeitsamt des Kantons
Appenzell Ausserrhoden c/ G., C 234/04, ha accolto il ricorso dell’Ufficio del
lavoro inoltrato contro una sentenza del Tribunale cantonale con cui gli atti
erano stati rinviati all’amministrazione per effettuare ulteriori accertamenti
in relazione a ricerche di lavoro che l’assicurato aveva asserito di aver compiuto,
ma in merito alle quali, nonostante avesse avuto la possibilità prima della
decisione formale di sospensione, durante la procedura di opposizione e dinanzi
al Tribunale cantonale, di fornire indicazioni precise, era rimasto vago.
Contestualmente il TFA ha
rilevato:
"
(…)
4.2 Ob trotz vorgängiger behördlicher
Aufforderung erst einsprache- oder beschwerdeweise gemachte Angaben zu
erfolgten Arbeitsbemühungen überhaupt berücksichtigt werden dürften, muss nicht
näher geprüft werden. Denn der Versicherte hat es nach dem Gesagten auch noch
im Einsprache- und im kantonalen Verfahren bei vagen und in dieser Form nicht
überprüfbaren Hinweisen auf stattgefundene Kontakte mit möglichen Arbeitgebern
bewenden lassen. Damit ist er seiner gesetzlichen Obliegenheit, die geltend
gemachten Bemühungen um eine neue Stelle nachzuweisen, nicht nachgekommen und
hat die Folgen zu tragen (vgl. auch Art. 43 Abs. 3 ATSG). Wollte man unter
diesen Umständen von der Verwaltung verlangen, dem Leistungsansprecher nochmals
die Gelegenheit zur Auflistung stattgefundener Bemühungen in nachprüfbarer Form
einzuräumen, wie dies das kantonale Gericht im angefochtenen Entscheid
getan hat, hiesse das auch den von den Behörden zu beachtenden
Untersuchungsgrundsatz überstrapazieren."
(STFA del 21 marzo 2005 nella causa Arbeitsamt des Kantons Appenzell
Ausserrhoden c/ G., C 234/04, consid. 4.2.; le sottolineature sono del
redattore)
L’assicurato deve, perciò,
sopportare le conseguenze della carenza di prove riguardo al
fatto che dei conoscenti avrebbero collaborato gratuitamente alla viticoltura
(cfr. DTF 125 V 195 consid. 2; STFA del 9 giugno 2005 nella causa C., C
107/04, consid., 3; STFA del 21 gennaio 2005 nella causa X., H 223/03, consid.
4.3.1.).
Del resto
nel verbale afferente al colloquio di consulenza del 12 settembre 2005
l’insorgente medesimo ha dichiarato di curare lui stesso i vigneti (cfr. doc.
17).
Pertanto
da quanto esposto risulta che l’attività di viticoltore, nell’arco di tempo da
gennaio ad agosto 2005, impegnava l’assicurato personalmente in media al 50%.
2.6. In secondo
luogo, va rilevato che l’insorgente solamente durante il colloquio di
consulenza del mese di agosto 2005 si è dichiarato disposto a lasciare il
progetto di viticoltore per un’altra attività (cfr. doc. 17).
Tale
affermazione è stata relativizzata già in occasione dell’audizione davanti alla
Sezione del lavoro del 3 ottobre 2005, allorché egli ha indicato che un’attività
lavorativa (l’assicurato si riferiva in particolare all’occupazione presso il __________
a __________ che ha poi effettivamente iniziato) non gli avrebbe impedito di
continuare a occuparsi della coltivazione e produzione di vino, siccome
quest’ultima attività viene svolta principalmente alla sera e al finesettimana
(cfr. doc. 12).
Né nell’opposizione,
né nell’atto ricorsuale è stato fatto accenno alcuno alla disponibilità a
interrompere la propria attività di viticoltore non appena reperito un impiego
a tempo pieno.
E’ perciò
altamente verosimile che il ricorrente non avesse realmente l’intenzione di
lasciare la menzionata attività.
Questa circostanza
è ben comprensibile se si pone mente al fatto che l’assicurato si è impegnato a
medio-lungo termine prendendo in affitto ulteriori terreni e soprattutto
piantando, nel 2004, delle nuove viti che saranno produttive solo nel 2008
(cfr. doc. 12).
Dal sito
internet __________, fino al mese di agosto 2006, è d’altronde emerso
che il vino dell’assicurato “__________” sarebbe stato disponibile a partire
dal 31 agosto 2006, mentre attualmente risulta che tale vino sarà disponibile
dal 1° giugno 2007.
L’asserzione
dell’assicurato secondo cui i lavori venivano svolti di sera o durante i finesettimana
è, poi, confutata da quanto espresso dalla Sezione dell’agricoltura.
Quest’ultima
ha sì indicato che il bisogno annuale di manodopera è di 0.52 unità, tuttavia
ha precisato che si tratta di un valore medio.
Da una
tabella allegata dalla citata Sezione risulta, infatti, che la situazione
viticola dell’assicurato richiede da metà maggio ad agosto un impegno orario
giornaliero di 7 ore e ½ - 8 ore e nel mese di ottobre di quasi 9 ore (cfr.
doc. 10).
Era,
quindi, impossibile per l’assicurato, almeno durante questi mesi, espletare le
varie mansioni esclusivamente di sera o nei finesettimana.
Per
completezza si rileva che le ore di lavoro necessarie nelle prime settimane di
gennaio e nei mesi di aprile, novembre e dicembre sono di 3 al giorno, mentre
alla fine di gennaio e nei mesi di febbraio e marzo di 5 e ½ al giorno.
2.7. In simili
condizioni, questo Tribunale deve concludere che, in concreto, non è verosimile
secondo il grado della verosimiglianza
preponderante usualmente applicato dal giudice delle assicurazioni sociali
(cfr. cfr. RDAT II-2001 N. 91 pag. 378; SVR 2001 KV N.
50 pag. 145; STFA 29 gennaio 2003 nella causa P., U 162/02; STFA del 18
settembre 2001 nella causa W., C 264/99; STFA del 28 novembre 2000 nella causa
P.S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K.B., C 116/00; STFA del 23
dicembre 1999 in re A.F., C 341/98, consid. 3, pag., 6; DTF 125 V 195; STFA 6
aprile 1994 in re E.P.; SZS 1993 pag. 106 consid. 3a;
RCC 1986 pag. 202 consid. 2c, RCC 1984 pag. 468 consid. 3b, RCC 1983 pag. 250
consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32
consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, "Die Rechtspflege in
der Sozialversicherung", in Basler Juristische Metteilungen (BJM) 1989
pag. 31-32) che il ricorrente
nel periodo da gennaio a ottobre 2005 fosse effettivamente alla ricerca di un
impiego salariato a tempo pieno, anziché a metà tempo, e che fosse disposto ad
abbandonare la sua attività indipendente se necessario (al riguardo cfr. STFA
del 26 giugno 2006 nella causa S., C 135/05, relativa a un assicurato ritenuto
idoneo al collocamento ma alla ricerca di un impiego al 50% vista l’attività
indipendente quale titolare di una ditta individuale nell’ambito
dell’elettronica).
In
proposito va rilevato che non è privo di significato il fatto che l’assicurato,
nel 2004, abbia inoltrato all’Ufficio delle misure attive una domanda relativa
a un sostegno economico al fine di intraprendere un’attività indipendente nel
settore vitivinicolo (cfr. art. 71a segg. LADI).
La
risposta è stata negativa, poiché a carico del ricorrente esistevano delle
procedure esecutive (cfr. doc. 21). Egli ha precisato che il debito in
questione sarebbe una pretesa dell’ex moglie per bloccargli il progetto (cfr.
doc. 17).
Se l’assicurazione
contro la disoccupazione avesse accolto la sua richiesta, l’insorgente
verosimilmente avrebbe intrapreso l’attività di viticoltore al 100%. Il rifiuto
di sovvenzionare il progetto ha, dunque, comportato un ritardo nell’attuazione
dello stesso che permette di giustificare il fatto che nel 2005 l’impegno
dell’assicurato, che ha dovuto provvedere da sé al relativo finanziamento,
fosse del 50%.
L’inizio,
il 1° novembre 2005, di un’attività lavorativa dipendente da parte
dell’assicurato presso il __________, nell’ambito della quale egli ha
beneficiato per i primi tre mesi di assegni per il periodo di introduzione
giusta gli art. 65 e 66 LADI (cfr. doc. 19), non è di alcun ausilio per il
medesimo.
In
effetti se è vero che tale impiego era al 100%, è altrettanto vero che lo
stesso si è concluso alla fine di aprile 2006 a seguito della disdetta data dal
datore di lavoro nel mese di marzo 2006 per motivi di ordine economico (cfr.
doc. E).
Siccome
l’occupazione è durata unicamente nei mesi invernali, ovvero quando l’attività
di viticoltura necessita di meno ore di lavoro giornaliero (cfr. doc. 10), l’esercizio
della stessa non permette di giungere a una conclusione differente rispetto a
quella stabilita dalla Sezione del lavoro.
Inoltre,
contrariamente a quanto sostiene l’assicurato (cfr. doc. I), l’attività di
viticoltore non va considerata un semplice hobby, in quanto la stessa non può
essere esercitata quando più conviene - la cura della vigna e la vinificazione
richiedono l’espletamento di determinati lavori in precisi momenti dell’anno che
non possono essere rinviati - e neppure può essere interrotta immediatamente
nel caso di reperimento di un impiego, senza subire perdite (cfr. STFA del 5
agosto 2002 nella causa H., C 175/00, consid. 3.1.).
Infine è
utile segnalare che in una sentenza del 1° luglio 2005 nella causa Service de
l’industrie, du commerce et du travail - Sion c/ F., C 198/04, l’Alta Corte ha confermato
la sentenza della commissione di ricorso in materia di assicurazione contro la
disoccupazione con cui ha ritenuto idoneo al collocamento un assicurato
-enologo-, in quanto l’attività indipendente di commerciante di vini
nell’ottobre 2003, implicando la vinificazione e la commercializzazione di
relativamente modeste quantità di uva, non impediva parallelamente l’esercizio
di un’attività lavorativa dipendente.
Il TFA ha
comunque precisato che il giudizio sarebbe stato differente, dal profilo
dell’idoneità al collocamento, se nel periodo in questione l’assicurato avesse
già affittato 3,5 ettari di vigna di cui doveva occuparsi.
In
relazione al caso in esame va ribadito che la superficie vitata dell’assicurato
era nel 2005 di poco più di 1,3 ettari (cfr. consid. 2.5.).
Pertanto,
dato che l’Alta Corte, in relazione a una vigna di 3,5 ettari, ha lasciato
intendere che l’idoneità al collocamento vada negata, si giustifica in casu ritenere
che il ricorrente - che nel 2005 si occupava di 1,3 ettari di terreno - era
idoneo al collocamento ma con un grado di disponibilità lavorativa del 50%.
2.8. L’insorgente
ha, altresì, eccepito la carente informazione relativa al fatto che l’attività
di viticoltore avrebbe compromesso, almeno parzialmente, il proprio diritto
alle indennità di disoccupazione, in quanto la perdita di lavoro da
indennizzare sarebbe stata considerata del 50%.
Egli ha,
di conseguenza, invocato l’applicazione dell’art. 9 Cost., ossia la tutela
della sua buona fede (cfr. doc. I).
Il TCA
deve, quindi, esaminare se l’amministrazione ha o meno violato il proprio
dovere di informazione e consulenza.
L'art. 27 della legge
federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA),
in vigore dal 1° gennaio 2003, regola la “Informazione e consulenza”.
Questa importante
disposizione legale ha il seguente tenore:
" 1
Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali,
nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone
interessate sui loro diritti e obblighi.
Considerandi
2.
Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla
consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia
gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i
loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono
ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di
emolumenti e stabilirne la tariffa.
3.
Se un assicuratore constata che un assicurato o i
suoi congiunti possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali,
li informa immediatamente."
L'art. 27 LPGA sancisce,
in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo,
generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo
e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che
conviene fare) su un caso preciso e su esplicita richiesta, che può essere
fatto valere in giustizia (cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare STFA del 14 settembre 2005 nella causa Regionales
Arbeitsvermittlungszentrum Rapperswil c/ F., C 192/04, consid. 4.1., pubblicata
in DTF 131 V 472; STFA del 9 maggio 2006 nella causa V., C 241/04, consid.
6; STFA del 28 ottobre 2005 nella causa W., C 157/05, consid. 4.2.; E. Imhof
- CH Zünd, "ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291
seg. (306); E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27
ATSG über Aufklärung, Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg.
(315-318); R. Spira, "Du droit d'être renseigné et
conseillé par les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales
art. 27 LPGA" in SZS 2001 pag. 524 seg. (527); U. Kieser,
"ATSG - Kommentar", ad art. 27 pag. 317 e pag. 318-321).
In materia di assicurazione
contro la disoccupazione questa disposizione della LPGA ha apportato notevoli
miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di informare non è più
limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle disposizioni legali (cfr.
DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag. 95) ma è stato
generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit, in STZ 2003 pag. 307).
Il
capoverso 1 dell’art. 27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e
permanente nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve
avvenire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e
d’ufficio, e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di
opuscoli informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STFA del
9.
maggio 2006 nella causa V., C 241/04, consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1.;
DLA 2002 pag. 194).
Per
quanto attiene al diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va
segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli
fornisca consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi. Quest'obbligo
concerne soltanto l'ambito di competenza dell'assicuratore in questione e le
informazioni possono esse fornite anche da non giuristi, come del resto prima
dell'entrata in vigore della LPGA. Contrariamente alle informazioni di
carattere generale, la consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. FF
1999.
IV 3953).
Inoltre
tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno
stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza
deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la
persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. U.
Kieser, op. cit., ad art. 27 n. 18 pag. 321).
Riguardo,
più specificatamente, all’art. 27 cpv. 2 LPGA, il Tribunale federale delle
assicurazioni in una sentenza del 14 settembre 2005 nella causa Regionales
Arbeitsvermittlungszentrum Rapperswil c/ F., C 192/04, pubblicata in DTF 131 V
472, nel caso di un assicurato ritenuto inidoneo al collocamento, in quanto il
lasso di tempo fra la presentazione della domanda e l’inizio del soggiorno
linguistico che avrebbe effettuato all’estero - di cui aveva peraltro informato
i funzionari dell’ufficio regionale di collocamento durante il primo colloquio
- era troppo breve per poterlo collocare, ha stabilito che ai sensi dell’art.
27.
cpv. 2 LPGA, gli assicurati devono essere resi attenti che il loro
comportamento può pregiudicare il diritto alle prestazioni. Nella fattispecie
l’ufficio regionale di collocamento avrebbe dovuto avvertire l’assicurato che
la prevista partenza a breve scadenza non permetteva di collocarlo.
Il TFA
ha, tuttavia, accolto il ricorso dell’ufficio regionale di collocamento e
rinviato gli atti al Tribunale cantonale, al fine di appurare se il soggiorno
avrebbe potuto essere rinviato e se l’assicurato secondo la verosimiglianza
preponderante era disposto a posticiparlo.
In caso
affermativo, l’amministrazione deve rispondere della sua omissione - che
implica la tutela della buona fede dell’assicurato - ed erogare, quindi, a
quest’ultimo le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.
In
un’altra sentenza del 28 ottobre 2005 nella causa W., C 157/05 la nostra
Massima Istanza ha deciso che l’amministrazione, in applicazione dell’art. 27
LPGA, non appena al corrente degli elementi fattuali del caso, e dunque già
all’inizio del versamento delle indennità di disoccupazione, avrebbe dovuto
informare l’assicurato del fatto che, occupando all’interno di una Sagl una
posizione analoga a quella di un datore di lavoro (e meglio fino al 12 gennaio
2003.
era socio gerente con diritto di firma individuale e dal 13 gennaio 2003
socio senza diritto di firma), il suo diritto alle prestazioni (il termine
quadro per la riscossione delle prestazioni era iniziato il 1° gennaio 2003)
era minacciato. Il TFA ha inoltre indicato che tale omissione andava equiparata
a un’informazione erronea e che, in casu, i presupposti della protezione della
buona fede dell’assicurato erano adempiuti.
Il
ricorso contro la decisione del Tribunale cantonale che aveva confermato il
diniego del diritto alle indennità di disoccupazione è stato, conseguentemente,
accolto e gli atti rinviati all’ufficio del lavoro al fine di accertare se l’assicurato,
nel caso in cui fosse stato correttamente informato, avrebbe o meno
immediatamente richiesto la cancellazione della sua iscrizione, quale socio
gerente senza diritto di firma, a registro di commercio.
In
proposito cfr. pure STFA dell’8 maggio 2006 nella causa B., C 301/05.
Per contro in una sentenza
del 21 dicembre 2005 nella causa AWA c/A., C 9/05 il TFA si è chinato sul caso
di un assicurato che dopo essersi licenziato dal suo ultimo posto di lavoro ha
iniziato nel mese di settembre 2002 un’attività indipendente, percependo a tale
fine il capitale di libero passaggio del secondo pilastro. Il 19 maggio 2003
egli si è iscritto in disoccupazione. La Cassa ha trasmesso all’Ufficio del
lavoro la fattispecie per decisione. Tramite un formulario compilato
dall’assicurato nel mese di settembre 2003 l’Ufficio del lavoro è stato
informato, da un lato, che se lo stesso avesse reperito un impiego, avrebbe
interrotto immediatamente la sua attività indipendente. Dall’altro, che l’assicurato,
mediante la sua attività, voleva comunque raggiungere economicamente e
imprenditorialmente l’indipendenza, ciò che implicava un elemento di durata.
L’Alta Corte ha deciso che
l’Ufficio del lavoro, in simili condizioni, ha a ragione negato il diritto alle
indennità di disoccupazione da maggio 2003.
L’amministrazione, solo
dopo aver ottenuto, nel mese di settembre 2003, queste indicazioni, era in
grado di farsi un quadro della situazione professionale dell’assicurato.
. Pertanto in quel caso non si trattava di un
comportamento futuro dell’assicurato, bensì dell’attività indipendente
esercitata fino a quel momento. Non era, quindi, possibile per
l’amministrazione invitare l’assicurato ai sensi dell’art. 27 LPGA a riflettere
su un’azione progettata che minacciava il diritto alle prestazioni.
Quest’ultima sentenza si
distingue dalla DTF 131 V 472 e dalla STFA del 28 ottobre 2005 nella causa W.,
C 157/05.
Nelle due
sentenze appena menzionate l’art. 27 LPGA ha trovato applicazione, perché un avviso,
al momento dell’iscrizione in disoccupazione, da parte dell’autorità, ossia
dell’URC nella DTF 131 V 472 e dell’URC e della Cassa nella sentenza del 28
ottobre 2005, C 157/05, circa il fatto che un determinato comportamento futuro
o comunque modificabile comprometteva il diritto a prestazioni della
disoccupazione poteva essere dato e avrebbe potuto fare riflettere l’assicurato
se attuare il proprio progetto o invece mantenere una determinata situazione.
Nel caso
deciso con sentenza del 21 dicembre 2005, C 9/05, per contro, al momento
dell’iscrizione la Cassa non era al corrente di alcuni elementi, per cui non
avrebbe potuto in ogni caso rendere attento l’assicurato sui rischi in cui
incorreva. Infatti l’Ufficio del lavoro interpellato dalla Cassa ha dovuto
procedere a degli accertamenti per poter decidere in merito al suo diritto alle
indennità di disoccupazione. L’Ufficio competente per emettere il relativo
provvedimento si è basato su un periodo ormai trascorso, il che non permetteva
di dare seguito all’obbligo di fornire consulenza di cui all’art. 27 LPGA. Per
l’assicurato un eventuale avviso era a quel momento irrilevante, non potendo
più modificare la situazione a cui era confrontato nei mesi precedenti la
decisione.
2.9
Nel caso di
specie dalla documentazione agli atti, e in particolare dai verbali dei
colloqui di consulenza, si evince, da una parte, che effettivamente il
consulente del personale dell’assicurato era al corrente dell’attività
accessoria di viticoltore di quest’ultimo (cfr. doc. 17).
Dall’altra,
che il collocatore non ha mai reso attento il ricorrente che tale sua
occupazione pregiudicava, almeno parzialmente il suo diritto alle indennità di
disoccupazione.
In
concreto, tuttavia, analogamente alla sentenza del 21 dicembre 2005, C 9/05,
menzionata al considerando precedente, fino all’emissione del parere del 10
novembre 2005 della Sezione dell’agricoltura, interpellata dalla Sezione del
lavoro alla quale il caso del ricorrente era stato sottoposto da parte dell’URC
(cfr. doc. 14), l’amministrazione non era in possesso di tutti gli elementi per
informare l’insorgente del rischio di non avere diritto a prestazioni al 100%.
In
effetti l’assicurato, che si è annunciato per il collocamento nel mese di
gennaio 2004, ha ampliato la propria attività solo nel corso del 2004-2005
(cfr. doc. 12, 17). Inoltre era necessaria una valutazione tecnica basata sulla
superficie coltivata e sulle quantità di uva prodotte per stabilire quale fosse
in realtà la disponibilità lavorativa dell’assicurato.
Dalle
carte processuali nemmeno risulta, come invece preteso dal ricorrente (cfr.
doc. I), che l’amministrazione l’abbia spronato a continuare la sua attività di
viticoltore nella speranza che potesse diventare la sua professione.
Al
contrario dal verbale del colloquio di consulenza del 16 febbraio 2005 emerge
che l’assicurato medesimo ha indicato di sperare “… tanto che la soluzione al
suo problema lavorativo sia la viticoltura” (cfr. doc. 17).
Inoltre
durante il colloquio con l’URC del 15 novembre 2004 la collocatrice, relativamente
alla possibilità di esercitare un‘attività indipendente parziale presso il
viticoltore __________ di __________, ha indicato che nel caso di attività indipendente
si riservava di segnalare il caso all’Ufficio giuridico della Sezione del
lavoro per esaminare l’idoneità al collocamento (cfr. doc. 17).
Il
ricorrente è però poi stato assunto da __________ quale lavoratore dipendente
(cfr. doc. 17).
Conseguentemente,
in concreto, l’art. 27 LPGA non è stato violato.
2.10
In ogni caso anche volendo
ritenere, per pura ipotesi di lavoro, che nel caso in esame l’amministrazione
abbia contravvenuto, nei confronti dell’assicurato, al proprio dovere di
informazione e consulenza, l’esito della vertenza non sarebbe differente.
Infatti la buona fede del
ricorrente non potrebbe essere tutelata.
Il
diritto alla protezione della buona fede di cui all’art. 9 Cost., che consente
al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa
eviti di contraddirsi, è garantito e impone all'autorità di discostarsi dal
principio della legalità, allorché i seguenti presupposti, precisati da una
lunga e consolidata giurisprudenza, sono cumulativamente adempiuti
1.
l'autorità deve essere intervenuta in una situazione concreta nei
riguardi di persone determinate;
2.
l'autorità ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie
competenze;
3.
l'assicurato non deve essersi reso conto immediatamente
dell'inesattezza dell'informazione ricevuta;
4.
l'informazione errata ha indotto l'assicurato ad adottare un
comportamento o un'omissione che gli è pregiudizievole;
5.
la legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è
stata data.
(cfr. STFA
del 25 ottobre 2005 nella causa B. e B., K 107/05 consid. 3.1.; STFA del 4
luglio 2005 nella causa M., C 270/04, consid. 3.3.1.; STFA del 28
gennaio 2004 nella causa Arbeitslosenkasse der Gewerkschaft Bau & Industrie
GBI c/ A., C 218/03, consid. 2; STFA del 29 agosto 2002 nella
causa Amt für Arbeit St. Gallen c/ S., C 25/02; DTF 121 V 65, consid. 2a pag.
66-67 e la giurisprudenza ivi citata; RAMI 1993 pag. 120-121, Pratique VSI 1993
pag. 21-22, RCC 1991 pag. 220 consid. 3a, RCC 1983 pag. 195 consid. 3, RCC 1982
pag. 368 consid. 2, RCC 1981 pag. 194 consid. 3, RCC 1979 pag. 155, DLA 1992 p.
106, DTF 118 V 76 consid. 7, RDAT I-1992 n° 63; Grisel, Traité de droit administratif,
vol. I, pag. 390ss; Knapp, Précis de droit administratif,
4a ed., n° 509, pag. 108-109; Haefliger, Alle Schweizer
sind vor dem Gesetze gleich, pag. 217ss).
La condizione secondo cui l'informazione errata deve avere indotto
l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione non reversibile senza
pregiudizio in una sentenza del 6 settembre 2001 nella causa M., C 344/00, è
stata così precisata:
"
(…) Bei der Prüfung des Kriteriums, ob
Dispositionen getroffen
wurden, die nicht ohne Nachteil rückgängig
gemacht werden können, ist zu berücksichtigen, dass die Auskunft für das
Verhalten des Betroffenen ursächlich sein muss. Ein Kausalzusammenhang zwischen
der behördlichen Auskunft und dem darauf folgenden Handeln der betroffenen
Person ist gegeben, wenn angenommen werden kann, diese hätte sich ohne die
Auskunft anders verhalten. Die Kausalität fehlt, wenn der Adressat bereits vor
der Auskunftserteilung nicht wieder rückgängig zu machende Dispositionen
getroffen hat, er sich auch ohne die Auskunft zu den gleichen Dispositionen
entschlossen hätte, oder wenn ihm eine andere, günstigere Handlungsmöglichkeit
gar nicht offen stand (Weber-Dürler, Vertrauensschutz im öffentlichen Recht,
Basel 1983, S. 102 f.; dies., Falsche Auskünfte von Behörden, in: ZBl 1991 S.
16; Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung,
Ergänzungsband, Nr. 75 B III Ziff. 3c/2 S. 242).“
Tale
presupposto è stato riconosciuto dal Tribunale federale in una sentenza del 29
agosto 2002 nella causa S., C 25/02, in cui, nell’ambito di una vertenza di
restituzione di prestazioni erogate a un assicurato che aveva ceduto la propria
attività - nella cui fase di progettazione aveva ricevuto dall’assicurazione
contro la disoccupazione delle indennità giornaliere speciali - alla moglie,
per la quale aveva continuato a lavorare, è stata tutelata la buona fede
dell’assicurato. Questi, sulla base delle informazioni che ha indicato di avere
ricevuto da un collocatore prima dell’annuncio in disoccupazione, ossia che
trasferendo la ditta alla moglie avrebbe avuto diritto alle indennità di
disoccupazione, e dei successivi versamenti di tali prestazioni, ha rinunciato
a liquidare la ditta individuale. Se avesse ricevuto la corretta informazione,
egli avrebbe potuto interrompere definitivamente l’attività e beneficiare del
prolungamento del termine quadro per l’eventuale versamento di altre indennità
giornaliere ai sensi dell’art. 71d cpv. 2 LADI e 95e cpv. 2 OADI.
L’Alta Corte non ha invece
considerato ossequiata questa condizione in una sentenza del 25 ottobre 2005
nella causa S., C 177/04. In quel caso l’assicurato aveva effettivamente
ricevuto un’informazione erronea circa il momento in cui avrebbe dovuto
richiedere le indennità speciali ai fini del promovimento di un’attività
lucrativa indipendente ai sensi degli art. 71a segg. LADI. Tuttavia egli aveva
avviato la propria attività già precedentemente alla disoccupazione. Anche nel
caso in cui avesse inoltrato la domanda di indennità tempestivamente, egli non
avrebbe quindi avuto in ogni caso diritto alle prestazioni dell’assicurazione
contro la disoccupazione, siccome la fase di progettazione era già stata
ultimata. L’assicurato, dunque, non ha subito alcun pregiudizio a seguito
dell’errata informazione da parte dell’autorità.
Nel caso in esame questa
Corte ritiene che non sarebbe soddisfatto il presupposto secondo
cui la mancata informazione deve avere indotto l'assicurato ad adottare un
comportamento o un'omissione non reversibile senza pregiudizio.
Il ricorrente, infatti, ha
continuato la propria attività di viticoltore anche dopo aver saputo, al più
tardi alla fine del 2005, che la sua disponibilità a svolgere un’occupazione,
alla luce dell’attività citata, non poteva essere considerata in misura
maggiore del 50%(cfr. doc. 8, 9).
In effetti, come già
esposto, dal sito internet __________ risulta che l’assicurato è sempre
presente sul mercato quale produttore di vino, segnatamente del vino “__________”.
L’affermazione ricorsuale
del patrocinatore dell’insorgente secondo cui “il gravame merita quindi
protezione anche perché RI 1 ha nuovamente perso il posto di lavoro e non sa
se, prima di iscriversi alla cassa di disoccupazione, deve bruciare tutte le
sue piante di vigna…!” (cfr. doc. I) implica, poi, che il ricorrente non ha
per nulla diminuito, perlomeno fino all’emanazione della decisione su
opposizione del 10 maggio 2006 (il Tribunale delle
assicurazioni, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda di regola sui fatti
che si sono realizzati fino all'emanazione della decisione su opposizione
contestata; cfr. STFA del 14 giugno 2005 nella causa F., I 319/04, consid.
1.1
; STFA del 22 aprile 2005 nella causa S., U 417/04, consid. 1.1.; DTF 129 V
4.
consid. 1.2.; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV nr. 3; DTF 121 V 366 consid. 1b), il
quantitativo di uva da produrre.
Da ciò va dedotto che
anche se egli avesse ricevuto da parte dell’amministrazione la contestata
informazione alla fine di dicembre 2004-inizio 2005, non avrebbe immediatamente
modificato alcunché a livello della coltivazione della vite.
Di conseguenza in casu,
non vi sarebbe nesso di causalità tra l’eventuale errata/omessa informazione da
parte dell’amministrazione e il comportamento dell’assicurato.
2.11
L’assicurato,
con il ricorso e con lo scritto del 6 luglio 2006, ha chiesto al TCA di sentire
il collocatore dell’URC di __________, __________, come pure di richiamare, da
un lato, i propri interi incarti dalla Sezione del lavoro e dalla Cassa __________,
dall’altro, tutti i propri verbali di audizione (cfr. doc. I; V).
Il TCA
rileva innanzitutto che l’incarto della Sezione del lavoro relativo al caso del
ricorrente e i suoi verbali di audizione sono parte integrante delle tavole processuali.
Considerato
quanto rilevato in precedenza, ossia che sulla base della documentazione agli
atti le questioni attinenti alla perdita di lavoro computabile presentata dal
ricorrente, nonché alla violazione o meno dell’art. 27 LPGA sono state sufficientemente
chiarite (cfr. consid. 2.5.- 2.7.; 2.9.) e che, in particolare, l’eventuale
omessa informazione da parte delle autorità competente non sarebbe causale per la
mancata interruzione, o perlomeno riduzione, dell’attività di viticoltore (cfr.
consid. 2.10.), questo Tribunale ritiene che né l’audizione postulata, né il
richiamo dell’incarto dalla Cassa potrebbero mettere in luce nuovi elementi ai
fini del giudizio.
Di
conseguenza la richiesta dell’insorgente concernente l’audizione del signor __________
e il richiamo dell’incarto menzionato deve essere respinta.
A tale
proposito va rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato
(valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove
(cfr. SVR 2003 IV Nr. 1; STFA del 16 febbraio 2006 nella causa G., U 416/04,
consid. 3.2.; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; STFA dell'11
gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C.,
H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26
novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa
P., U 82/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa
B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa
A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p.
117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito
sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid.
1d e sentenza ivi citata).
2.12
Alla luce di tutto quanto
esposto, occorre concludere che nel caso di specie rettamente la Sezione del
lavoro ha ritenuto che l’assicurato, dal mese di gennaio al mese di ottobre
2005, ha subito una perdita di lavoro computabile del 50%.
La decisione su opposizione
del 10 maggio 2006 va, dunque, confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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