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38.2006.42

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

14 dicembre 2006Italiano44 min

Source ti.ch

Fatti

1.4. Pendente

causa questa Corte ha invitato la Cassa a effettuare il calcolo della

variazione oraria su base annua, anziché mensile su dodici mesi, in relazione

dapprima all’attività presso la __________, considerando il periodo a partire

dall’inizio del rapporto di lavoro, ossia dal mese di maggio 2003, fino alla

fine del mese di marzo 2006, e in seguito a entrambe le attività (__________e __________),

nonché a comunicare a quanto ammonta l'oscillazione (cfr. doc. VII).

La Cassa

resistente ha risposto il 4 ottobre 2006. Essa ha allegato, per la __________,

le medie per i periodi maggio 2003-aprile 2004, gennaio 2004-dicembre 2004 e

gennaio 2005-dicembre 2005; per la __________ le medie per il periodo aprile

2005-marzo 2006, oltre alla media per le attività svolte contemporaneamente nel

periodo gennaio 2005-dicembre 2005 (cfr. doc. XI; 72-104).

1.5. I doc. VII;

IX con i relativi annessi sono stati trasmessi per conoscenza all’assicurata

con la facoltà di presentare eventuali osservazioni entro il termine di dieci

giorni (cfr. doc. XII).

L’insorgente,

tuttavia, è rimasta silente.

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1

della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni

(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio

2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H

212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10

ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;

STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999

nella causa C., I 623/98).

Nel

merito

2.2. Perché un

assicurato possa pretendere le indennità di disoccupazione egli deve, tra

l’altro, essere disoccupato totalmente o parzialmente e subire una perdita di

lavoro computabile (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. a e lett. b LADI).

Secondo

l’art. 11 cpv. 1 LADI la perdita di lavoro è computabile se provoca una perdita

di guadagno e dura almeno due giorni lavorativi interi consecutivi.

Il cpv. 3

di questa disposizione stabilisce ancora che non è computabile la perdita di

lavoro per la quale il disoccupato ha diritto al salario o a risarcimenti a

cagione dello scioglimento anticipato del rapporto di lavoro.

In base

alla delega generale di cui all’art. 109 LADI il Consiglio federale ha

stabilito che è considerato giorno lavorativo intero la quinta parte della

durata settimanale del lavoro, che l’assicurato ha normalmente compiuto durante

il suo ultimo rapporto di lavoro (cfr. art. 4 cpv. 1 OADI).

2.3. Secondo la

giurisprudenza del TFA, chiunque si impegna a fornire un lavoro su chiamata

durante un periodo indeterminato è vincolato da un contratto di lavoro fondato

su un'occupazione a tempo parziale. L'orario di lavoro basato su una

convenzione speciale è considerato normale, sicché l'assicurato non subisce

alcuna perdita di lavoro rispettivamente alcuna perdita di guadagno computabile

durante il periodo in cui non viene chiamato (DLA 1991 N. 7 pag. 80).

In una

sentenza del 23 febbraio 1996 nella causa T. (C 174/93), l’Alta Corte ha

confermato il precedente giudizio con il quale questo Tribunale aveva rifiutato

di versare l'indennità di disoccupazione ad un'assicurata che non era più stata

chiamata durante il periodo di disdetta del contratto di lavoro.

In quelle

circostanze l'assicurata, invece di annunciarsi in disoccupazione, doveva far

valere le sue pretese salariali direttamente nei confronti del precedente

datore di lavoro visto che, secondo l'art. 11 cpv. 3 LADI, non è computabile la

perdita di lavoro per la quale il disoccupato ha diritto al salario o a

risarcimenti a cagione dello scioglimento anticipato del rapporto di lavoro.

Non

trovava neppure applicazione l'art. 29 LADI il quale prevede il pagamento delle

indennità di disoccupazione in caso di dubbi circa le pretese derivanti dal

contratto di lavoro.

Il TFA ha

fatto propria anche l'opinione dell'allora UFIAML (Ufficio federale

dell’industria, delle arti e mestieri e del lavoro, oggi SECO, Segretariato di

Stato dell’economia) secondo cui l'assicurazione contro la disoccupazione non

può avere come scopo quello di sostituirsi agli obblighi che incombono al

datore di lavoro, e ciò neppure nel caso in cui sia difficile fondare pretese

salariali nei confronti di un datore che l'assicurata non ha provveduto a

mettere debitamente in mora.

2.4. In una

sentenza pubblicata in DLA 1995 N. 9 pag. 45, la nostra Massima Istanza ha

precisato la sua giurisprudenza relativa al diritto all'indennità di

disoccupazione per i lavoratori su chiamata.

In questa

sentenza l’Alta Corte ha innanzitutto stabilito che se un lavoratore si è

impegnato nei confronti di un datore di lavoro a fornire un lavoro su chiamata

per una durata indeterminata e se queste chiamate diminuiscono, si può derogare

al principio della non computabilità della perdita di lavoro e di guadagno

quando il lavoratore è stato chiamato in modo più o meno costante durante un

periodo prolungato. In questo caso, il tempo di lavoro effettivo è considerato

normale.

Il TFA ha

al proposito inoltre osservato che tanto più le chiamate sono regolari quanto

più il periodo di riferimento può essere breve. Per contro, se la frequenza

delle chiamate varia da un mese all'altro e la durata degli impieghi subisce

notevoli fluttuazioni, il periodo di riferimento sarà più lungo. L'orario di

lavoro normale non può essere calcolato semplicemente sulla media, ma occorre

tener conto del fatto che il lavoro su chiamata è stato fornito durante un

periodo prolungato e più o meno costantemente.

Nel caso

che era chiamato a giudicare il TFA ha così negato che si era in presenza di un

tempo normale di lavoro trattandosi di un assicurato che aveva fatto registrare

delle variazioni elevate dell'orario di lavoro, che oscillavano (nell'ipotesi

più favorevole) del 37 % verso l'alto e del 28 % verso il basso rispetto alla

media (cfr. DLA 1995 N 9, consid. 3b/bb pag. 50-51).

In

particolare l'Alta Corte ha sottolineato:

"

Die Beschwerdeführerin verkennt, dass es für die

Ermittlung der Normalarbeitszeit nicht einfach auf den Durchschnitt ankommt,

sondern darauf, dass die Einsätze über eine längere Zeit in einem mehr oder

weniger konstanten Rahmen geleistet wurden. Gerade dies trifft aber vorliegend

- wie gezeigt - nicht zu. Auf die Höhe der Abweichung ab September bzw. ab

November 1991 im Vergleich zur Arbeitszeit davor kann es deshalb nicht

ankommen. Sie wäre erst relevant, wenn der Arbeitsausfall verglichen mit einer

festgestellten Normalarbeitszeit zustande käme. Letztere aber lässt sich im

vorliegenden Fall nicht ermitteln. Damit muss es beim Ergebnis des vorinstanzlichen

Urteils sein Bewenden haben."

Il TFA si è riconfermato

in questa giurisprudenza in una decisione del 20 gennaio 2006 nella causa C. (C

304/05). Chiamato a pronunciarsi nel caso di un assicurato

che, oltre ad insegnare regolarmente a tempo parziale, effettuava delle ore di

supplenza su chiamata e che ha rivendicato il diritto alle indennità di

disoccupazione durante i mesi di luglio e agosto 2004 nei quali non era stato

chiamato a svolgere supplenze, l’Alta Corte ha sviluppato, in particolare, le

seguenti considerazioni:

"

(…)

En effet, la caisse a tenu compte, en l'espèce,

d'une période de référence de onze mois soit juin 2003 et les mois de septembre

2003 à juin 2004 (les mois de juillet et août 2003 n'étant pas pris en compte

en raison des vacances scolaires). Sur la base du calendrier de remplacements

fourni par l'employeur, elle a établi que durant cette période le recourant a

réalisé dans son activité sur appel un salaire mensuel moyen de 1'799 fr. 67.

Les salaires obtenus durant les onze mois considérés se sont élevés à 655 fr.,

1'081 fr. 50, 1'862 fr. 50, 745 fr., 2'309 fr. 50, 596 fr., 2'533 fr., 4'301

fr. 70, 2'160 fr. 50, 1'415 fr. 50 et 372 fr. 50. Par rapport au salaire

mensuel moyen, les variations mensuelles vont de moins 79.30 % (juin 2004) à

plus 139.03 % (mars 2004). Au regard de la jurisprudence (ATF 107 V 59; DTA

1995 no 9 p. 45; arrêt D. du 7 mars 2002 [C 284/00]) ces taux -importants - de

fluctuations permettent de conclure à l'absence d'une perte de travail pouvant

être prise en considération, pour une période de l'année, relativement courte,

durant laquelle le recourant n'est pas appelé. Quoi qu'il en soit, il faut

relever que l'employeur n'a pas mis fin au travail sur appel, mais que celui-ci

est par la force des choses suspendu pendant les vacances scolaires. Le fait

que l'intéressé n'est pas appelé durant les périodes de vacances est inhérent à

la nature de son contrat de travail sur appel et s'inscrit donc dans son temps

de travail normal.

(…).” (cfr. STFA del 20 gennaio 2006 nella causa

C., C 304/05)

In

un’altra decisione del 17 marzo 2005 nella causa A. (C 29/05), il TFA ha

confermato il precedente giudizio cantonale che, in relazione a un assicurato

occupato quale traduttore presso le “Strafverfolgungsbehörden und Gerichte des Kantons

Zürich”, aveva concluso che la perdita di lavoro non era computabile.

In quell’occasione,

circa l’applicabilità della giurisprudenza federale riguardante la computabilità

della perdita di lavoro nel caso di un lavoro su chiamata, l’Alta Corte ha

osservato che “(…) Wesentlich ist jedoch, dass sich die

Arbeitsleistung ohne Zusicherung eines durchschnittlichen oder minimalen

Beschäftigungsgrades nach der anfallenden Arbeit richtet, sodass die in Erw. 2

zitierte Rechtsprechung Anwendung findet. (…)“ e ha pure ribadito che “(…) Die

Tatsache allein, dass jemand auf Abruf tätig ist, führt nicht zur generellen

Verneinung der Anspruchsberechtigung. (…).“.

Questo

Tribunale, in una decisione pubblicata in RDAT II – 1996 N. 75 pag. 259, ha

ritenuto computabile la perdita di lavoro nel caso di un’assicurata che, per

venire incontro alle esigenze del datore di lavoro e per evitare di restare

totalmente disoccupata, ha accettato, in sostituzione di un contratto di lavoro

a tempo parziale, un contratto di lavoro su chiamata (non prevedente un minimo

di ore lavorative). In quel caso l’assicurata aveva subito una drastica riduzione

del numero di ore lavorative.

Il TCA,

in un’altra sentenza del 24 luglio 2000 nella causa N. (38.2000.30), non ha

invece ritenuto computabile la perdita di lavoro in quanto l’assicurato aveva

diritto al suo salario dal datore di lavoro.

In una sentenza del 20 febbraio 2006 nella causa P., 38.2005.69 questa Corte ha

ritenuto non computabile la perdita di lavoro subita da un'assicurata, di

professione aiuto domiciliare, rilevando:

"

Ora, anche avuto riguardo alla lunga durata

dell’impiego, vista la variazione dei salari complessivi annuali e ritenuta

l’oscillazione delle ore lavorate per mese, questo Tribunale deve concludere

che l’assicurata non è stata chiamata in modo più o meno costante durante un

periodo prolungato. Di conseguenza il tempo effettivo di lavoro non può essere

ritenuto normale (cfr. consid. 2.6).

Infatti, se si volessero prendere in

considerazione i 12 mesi prima dell’iscrizione per il collocamento (meglio il

periodo da marzo 2004 a febbraio 2005) allora la media delle ore mensili dell’assicurata

ammonterebbe circa 36.20 ore e l’oscillazione varierebbe verso l’alto del circa

73% (ipotesi più favorevole 62.50 ore di giugno 2004) e verso il basso del

circa 87% rispettivamente del circa 56% (a seconda che si tenga conto delle 4.5

ore di luglio 2004 o delle 16 ore di gennaio 2005).

Se si volesse poi tenere conto solo degli ultimi

6 mesi prima dell’iscrizione al collocamento (settembre 2004 - febbraio 2005)

allora la media sarebbe di circa 36 ore mensili e la variazione oscillerebbe

verso l’alto circa del 43% (ipotesi più favorevole 51.50 ore di ottobre 2004) e

verso il basso circa del 65% (viste le 16 ore di febbraio 2005).

Anche volendo considerare solo l’anno 2004 la

media delle ore mensili dell’assicurata ammonta a circa 38.20 ore e l’oscillazione

varierebbe verso l’alto circa del 64% (ipotesi più favorevole 62.50 ore di

giugno 2004) e verso il basso circa dell'88% o circa del 48% (a seconda che si

tenga conto delle 4.5 ore di luglio 2004 o delle 19.75 ore di gennaio 2004).

Se si volessero poi considerare solo gli ultimi 6

mesi del 2004 (luglio – dicembre 2004) allora la media delle ore mensili

dell’assicurata ammonta a circa 36.50 ore e l’oscillazione varierebbe verso

l’alto circa del 41% (ipotesi più favorevole 51.50 ore di ottobre 2004) e verso

il basso circa del 78% o circa del 7% (a seconda che si tenga conto delle 4.5

ore di luglio 2004 o delle 34 ore di agosto 2004).

In simili circostanze, conformemente alla

giurisprudenza federale citata e alla Circolare del SECO (cfr. consid. 2.4, 2.5

e 2.6), non sono quindi date le premesse affinché, nel caso di un assicurato

vincolato da un contratto di lavoro su chiamata a tempo indeterminato, possa

essere ritenuta computabile la perdita di lavoro allorquando le chiamate

diminuiscono."

Infine,

in una sentenza del 24 aprile 2006, il TCA ha ritenuto computabile la perdita

di lavoro subita da un'assicurata che era stata chiamata a sostituire per un

lungo periodo un collaboratore di __________.

Al

riguardo questo Tribunale ha rilevato quanto segue:

"

La giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.6) ha

precisato che se un lavoratore si è impegnato nei confronti di un datore di

lavoro a fornire un lavoro su chiamata per una durata indeterminata e se queste

chiamate diminuiscono, si può derogare al principio della non computabilità

della perdita di lavoro e di guadagno quando il lavoratore è stato chiamato in

modo più o meno costante durante un periodo prolungato. In questo caso, il

tempo di lavoro effettivo è considerato normale.

Rispondendo ad alcune domande poste dal TCA il

responsabile Centro Servizi Personale __________ e un altro dipendente

dell'azienda __________ hanno dichiarato che l’assicurata ha supplito l’assenza

prolungata di un loro collaboratore in modo costante durante il periodo dal 1°

giugno 2003 al 21 maggio 2005 (cfr. doc. X e XI, vedi pure consid. 1.9).

Durante quel periodo, secondo il formulario

“Obblighi di servizio” (cfr. doc. 12), che serve (come dichiarato dalla stessa __________;

cfr. doc. 20) “(…) a stabilire gli orari di lavoro dei dipendenti (…)”,

l’assicurata doveva prestare un totale di 28.30 ore settimanali.

Gli stessi collaboratori della __________ hanno

inoltre fornito valide e circostanziate spiegazioni circa i motivi per i quali

durante i mesi di maggio, luglio, ottobre e dicembre 2004 le ore prestate

dall’assicurata hanno subito una sensibile oscillazione rispetto alla forchetta

in cui si erano mosse in precedenza (meglio rispetto al minimo di 107, 33 ore

nel mese di novembre 2004 e il massimo di 123 ore del mese di aprile 2005).

Essi hanno inoltre precisato che, anche se in misura minore, pure la cadenza

delle domeniche, dei giorni festivi infrasettimanali e la differente durata dei

mesi di calendario contribuiscono alle oscillazioni delle ore mensili

retribuite.

In particolare il responsabile del Centro Servizi

__________ e l'altro collaboratore hanno dichiarato che nei mesi di maggio,

luglio e ottobre 2004 l’assicurata ha usufruito di periodi di vacanza

pianificati e che nel mese di dicembre 2004 è stata chiamata ad effettuare

delle ore supplementari per un’ulteriore supplenza (cfr. doc. X e XI, vedi pure

consid. 1.9).

Ora, considerato il lungo periodo (dal 1° giugno

2003 al 21 maggio 2005) in cui l’assicurata è stata chiamata a supplire in modo

costante un collaboratore della __________ e ad assumerne i suoi obblighi e

viste le motivazioni addotte dal datore di lavoro in merito alle fluttuazioni

registrate nei mesi di maggio, luglio, ottobre e dicembre 2004, questo

Tribunale deve concludere che l’assicurata è stata chiamata in modo più o meno

costante durante un periodo prolungato.

Dal 1° giugno 2003 (inizio della supplenza fissa

prolungata e costante) la situazione lavorativa dell’assicurata si è dunque

effettivamente modificata rispetto al periodo in cui ella ha lavorato in modo

irregolare e in base alle saltuarie e improvvise supplenze che era stata

chiamata ad effettuare.

Di conseguenza, vista la giurisprudenza federale

citata (cfr. consid. 2.6), a mente del TCA il tempo effettivo di lavoro deve

essere ritenuto normale e la perdita di lavoro, riconducibile alla fine della

supplenza prolungata e costante, computabile.

In simili circostanze la decisione su opposizione

impugnata va annullata e gli atti retrocessi alla Cassa affinché se sono dati

ulteriori presupposti del diritto (cfr. art. 8 cpv. 1 LADI), versi

all’assicurata le indennità di disoccupazione richieste a partire dal 27 maggio

2005."

2.5. Il

Segretariato di Stato dell’economia (SECO), nella Circolare concernente

l’indennità di disoccupazione (ID), (versione italiana del gennaio 2002), sul

tema “Perdita di lavoro durante un contratto di lavoro su chiamata”, ha

stabilito quanto segue:

" Principio

della non computabilità

B46 In un contratto di lavoro su

chiamata le parti in causa convengono che il tempo di lavoro dipende dal volume

di lavoro: ciò significa che il lavoratore è occupato di volta in volta,

secondo le necessità, senza avere il diritto di vedersi assegnare il lavoro.

Siccome non è stata convenuto contrattualmente alcun tempo di lavoro minimo, questa

forma di lavoro su chiamata non garantisce al lavoratore un determinato volume

di occupazione e quindi nemmeno un determinato reddito: di conseguenza egli non

subisce, nei periodi in cui non è chiamato a lavorare, alcuna perdita di lavoro

o perdita di guadagno ai sensi dell’art. 11 cpv. 1 LADI. Infatti vi è perdita

di lavoro computabile soltanto se il datore di lavoro e il lavoratore hanno

convenuto un orario di lavoro settimanale normale.

Se, come

prevede il contratto, il salariato lavora unicamente su chiamata del datore di

lavoro e non è tenuto ad accettare le offerte di lavoro, il tempo di lavoro che

risulta da tale accordo speciale deve essere considerato normale, di modo che

il lavoratore non ha diritto all’indennità di disoccupazione per il periodo in

cui non è chiamato a lavorare.

Deroga a questo principio

B47 La giurisprudenza ammette

deroghe a questo principio se il tempo di lavoro prestato su chiamata prima

dell’interruzione dell’occupazione presenta un carattere regolare, senza

oscillazioni considerevoli, sull’arco di un periodo abbastanza lungo. Per

determinare la durata normale del lavoro occorre, in linea di massima, prendere

quale periodo di osservazione gli ultimi 12 mesi del rapporto di lavoro o, se

tale rapporto è durato meno di 12 mesi, tutto il periodo in questione. Al di

sotto di 6 mesi di occupazione è impossibile determinare una durata normale del

lavoro.

B48 Affinché un orario di lavoro

possa essere considerato normale, occorre che le sue oscillazioni mensili non

superino il 20%, in più o in meno, della media delle ore di lavoro prestate

mensilmente durante il periodo di osservazione di dodici mesi oppure il 10% se

tale periodo dura soltanto sei mesi. Se il periodo di osservazione è inferiore

a dodici mesi, ma superiore a sei, il tasso massimo di oscillazione ammesso

deve essere adeguato proporzionalmente: per un periodo di osservazione di otto

mesi, per esempio, questo tasso è pari al 13% (20%: 12 x 8).

Nel caso

in cui le oscillazioni superino, anche se solo per un mese, il tetto ammesso,

non è più possibile parlare di durata normale del lavoro e, di conseguenza, sia

la perdita di lavoro che la perdita di guadagno non possono essere computate.”

(cfr. Circolare ID, gennaio 2002, B46-B48)

Nella

versione aggiornata in francese del gennaio 2003 viene, inoltre, indicato che:

"

(…)

ð Le TFA a été appelé à se prononcer sur un contrat de travail sur appel

où les fluctuations du temps de travail par rapport à la moyenne annuelle ne

dépassaient pas 10%. Dans ce cas, il a admis un temps de travail normal.

ð Dans un autre cas, le temps de travail présentait sur 17 mois des

fluctuations mensuelles allant jusqu'à 37% vers le haut et 28% vers le bas. Le

TFA a jugé ces fluctuations manifestement trop importantes pour pouvoir en

inférer un temps de travail normal.

(cfr. Circulaire IC, Janvier 2003, B48 in fine)

Nella già citata

sentenza del 20 gennaio 2006 nella causa C. (C 304/05) il TFA ha lasciato

aperta la questione di sapere se questa direttiva è conforme alla legge oppure

no ("Il n'y a pas lieu, en l'espèce, de se

prononcer sur la légalité de cette directive, en tant qu'elle fixe un plafond

de 20%, respectivement de 10 %, pour les fluctuations mensuelles permettant une

indemnisation de la perte de gain").

In una sentenza del 16

novembre 2005 nella causa G., il Tribunale cantonale delle assicurazioni del

Cantone di Basilea-Campagna ha stabilito che tale direttiva è contraria alla

legge in quanto il riferimento alle fluttuazioni mensili non permette di

determinare correttamente il tempo normale di lavoro di assicurati legati da

diversi anni (in quel caso da 14 anni) da un contratto di lavoro a tempo

parziale che non garantisce un numero di ore di lavoro costante. In tale

ipotesi occorre riferirsi al numero di ore di lavoro annuali e non a quelle

mensili.

Il Tribunale cantonale ha,

al riguardo, in particolare osservato:

" (...)

b) Beim Beobachtungszeitraum von Oktober 2003

bis Sep­tember 2004 ergibt sich ein durchschnittliches Pensum von monatlich

rund 136 Stunden (vgl. Lohnjournal X. AG). Das effektiv absolvierte

Arbeitspensum weicht - wie die Vorinstanz in ihrem Einspracheentscheid

zutreffend dargelegt hat - während dieser Zeitspanne in den einzelnen Monaten

um bis zu 33 Prozent nach unten ab. Nach oben sind Differenzen bis 29 Prozent

festzustellen. Während dieser einjährigen Beurteilungsperiode ergeben sich

sodann in fünf von zwölf Monaten Abweichungen sowohl nach oben als auch nach

unten von mehr als 20 Prozent.

c) Die Vorinstanz schliesst aus diesen

Monatsschwankungen, dass die Einsätze des Beschwerdeführers über einen längeren

Zeitraum nicht konstant waren. Sie geht deshalb davon aus, dass sich keine

Normalarbeitszeit ermitteln lasse. Nach Ansicht des Gerichts kann aufgrund der

angewandten Betrachtungsweise indes nicht ohne weiteres davon ausgegangen

werden, der Versicherte habe keinen konstanten Arbeitseinsatz aufzuweisen. In

Anbetracht des als sehr lange zu qualifizierenden Arbeitsverhältnisses von rund

14 Jahren bei der X. AG im Einsatzbetrieb bei der Firma B. erscheint ein auf

lediglich ein Jahr beschränkter Beobachtungszeitraum als zu kurz. So hat das

EVG in seinem Urteil A. vom 17. März 2005 [C 29/05] die Schwankungen

nicht nur monatsweise, sondern ebenfalls von Jahr zu Jahr beurteilt. Diese

Vorgehensweise rechtfertigt sich vorliegend sowohl aufgrund des langen

Arbeitsverhältnisses als auch insbesondere aufgrund der Tatsache, dass die bei

monatlicher Betrachtung resultierenden Schwankungen nicht eindeutig ausfallen.

Der Vorinstanz ist zwar beizupflichten, dass sich kein anrechenbarer

Considerandi

Arbeitsausfall eruieren lässt, wenn die Ermittlung der Normalarbeitszeit nach

den Bestimmungen in den Kreisschreiben über die Arbeitslosenentschädigung (vgl.

KS-ALE, Staatssekretariat für Wirtschaft, seco, Januar 2003, B 46-48) aufgrund

monatlicher Schwankungen innerhalb eines einjährigen Beobachtungszeitraums

vorgenommen wird. Diese Kreisschreiben richten sich jedoch in erster Linie an

die Durchführungsstellen und sind für die Gerichte nicht verbindlich. Auch wenn

sie das Gericht bei seiner Entscheidung berücksichtigen soll, kann es davon

abweichen, sofern die Kreisschreiben eine dem Einzelfall nicht angepasste und

gerecht werdende Auslegung der anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen zulassen

(vgl. BGE 130 V 172 E. 4.3.1, 126 V 68 E. 4b).

d) Vorliegend fallen die monatlichen

Schwankungen innerhalb eines Jahres im Vergleich zu den Fällen in der zitierten

Rechtsprechung bedeutend geringer aus. Sie können daher nicht als eindeutig

genug qualifiziert werden, dass sie ohne weitere Abklärung eine Ablehnung in

der Anspruchsberechtigung begründen können. Sowohl der massgebende

Beurteilungszeitraum als auch die monatlichen Vergleichsperioden erweisen sich

in Anbetracht des besonders langen Arbeitsverhältnisses bei der X. AG als zu

kurz. Es rechtfertigt sich daher, die massgebende Vergleichsperiode auf ein

Jahr auszudehnen, um damit unter anderem die durch Ferien bedingten

Verzerrungen sowie saisonale Schwankungen auszuklammern. Vergrössert sich die

Vergleichsperiode, ist folglich auch der Beurteilungszeitraum entsprechend

auszudehnen. In Anbetracht des rund 14jährigen Arbeitsverhältnisses erscheint

es gerechtfertigt, diesen auf fünf Jahre auszuweiten. Die Vorinstanz wird

somit nach erneuter Abklärung der Verhältnisse zu entscheiden haben, ob sich

aufgrund der dargelegten Beurteilungsgrundsätze eine Normalarbeitszeit eruieren

lässt.

4.

Zusammenfassend lässt sich nicht abschliessend

feststellen, dass Schwankungen in der Arbeitszeit des Beschwerdeführers

bestanden haben, welche eine Berechnung der Normalarbeitszeit verunmöglichen. In

Gutheissung der Beschwerde werden die Verfügung vom 28. Dezember 2004 und

der Einspracheentscheid vom 1. Juni 2005 der Öffentlichen Arbeitslosenkasse

Baselland somit aufgehoben und es wird die Angelegenheit zur ergänzenden

Abklärung im Sinne der Erwägungen sowie zum Erlass einer neuen Verfügung an die

Vorinstanz zurückgewiesen. (...)" (la sottolineatura è del

redattore)

Il 12 maggio 2006 (C 9/06)

la Prima Camera del TFA ha confermato la sentenza cantonale con le seguenti

motivazioni:

" (...)

2.

2.

Es steht fest und ist unbestritten, dass der

Versicherte seit dem 28. Januar 1992 als Wachmann bei der X.________ AG in

einem "nebenamtlichen Dienstverhältnis" steht (Ziffer 1 des Anstellungs-vertrags

vom 28. Januar 1992). Dabei existiert weder nach Art noch nach Umfang Anspruch

auf eine bestimmte Beschäftigung (Ziffer 3 des Anstellungsvertrags). Gemäss den

vom Versicherten gemachten Angaben im Antrag auf Arbeitslosenentschädigung vom 20.

Oktober 2004 verringerte sich das Arbeitspensum wegen Auftragsrückganges

bei der Arbeitgeberin per Ende September 2004 um

rund 30 % des bisherigen durchschnittlichen Einsatzes.

2.2

Die zwischen der X.________ AG und dem

Versicherten vereinbarte Beschäftigungsform erlaubt es der Arbeitgeberin, den

Versicherten je nach Arbeitsanfall zu beanspruchen (was in BGE 124 III 250 Erw. 2a

ausdrücklich für zulässig erklärt wurde), wobei es letztlich keine Rolle

spielt, ob das Arbeitsverhältnis, wie von der X.________ AG in der

Arbeitgeberbescheinigung vom 1. November 2004 angegeben, als (uneigentliche)

Teilzeitarbeit oder entsprechend den Angaben des Versicherten im Antrag auf Arbeitslosenentschädi-gung

vom 20. Oktober 2004 als Arbeit auf Abruf zu qualifizieren ist (Streiff/von

Kaenel, Arbeitsvertrag, 5. Aufl. Zürich 1992, N 18 zu Art.

319.

OR; Leuzinger-Naef, Flexibilisierte Arbeitsverhältnisse im

Sozialversicherungsrecht, in: Soziale Sicherheit

[CHSS] 1998 S. 127).

Wesentlich ist, dass sich die Arbeitsleistung

ohne Zusicherung eines

durchschnittlichen oder minimalen Beschäftigungsgrades

nach der anfallenden Arbeit richtet, sodass die in Erw. 1.2 und 1.3 zitierte

Rechtsprechung Anwendung findet.

3.

3.1

Zwecks Prüfung der Frage, ob sich im Falle

des Versicherten eine

Normalarbeitszeit ermitteln lasse, verglich die

Arbeitslosenkasse die in der Zeit von Oktober 2003 bis September 2004, d.h. in

den unmittelbar vor dem Beschäftigungseinbruch liegenden zwölf Monaten,

geleisteten Arbeitseinsätze.

Dabei stützte sie sich auf das Kreisschreiben des

seco über die

Arbeitslosenentschädigung (KS-ALE), Bern 2003, Rz

B47, gemäss welchem vom Grundsatz der Nichtanrechenbarkeit des Arbeitsausfalles

bei Arbeitsverhältnissen auf Abruf abgewichen werden kann, wenn die geleistete Arbeitszeit

vor dem Beschäftigungseinbruch während längerer Zeit regelmässig und ohne

erhebliche Schwankungen war (Satz 1), wobei für die Ermittlung der

Normalarbeitszeit grundsätzlich auf einen

Beobachtungszeitraum der letzten zwölf Monate des Arbeitsverhältnisses

abzustellen ist (Satz 2). Für den hier nicht weiter interessierenden Fall, dass

das Arbeitsverhältnis weniger als zwölf Monate dauerte, wird in derselben

Randziffer vorgesehen, dass bei einer sechs Monate unterschreiten-den Dauer

keine Normalarbeitszeit ermittelt werden kann (Satz 4) und im dazwischenliegenden

Bereich [Arbeitsverhältnis von mindestens sechs, aber weniger als zwölf

Monaten] die gesamte Dauer als Beobachtungszeitraum zu wählen ist (Satz 3). Mit

Blick darauf, dass die Beschäftigungsschwankungen, damit von einer

Normalarbeitszeit ausgegangen werden kann, gemäss Rz B48 des Kreisschreibens

über die Arbeitslosenentschädigung in den einzelnen Monaten innerhalb des Beobachtungszeitraumes

von zwölf Monaten im Verhältnis zu den im Monatsdurchschnitt geleisteten

Arbeitsstunden höchstens 20 % nach unten oder oben ausmachen dürfen (Satz 1;

bei einem Beobachtungszeitraum von sechs Monaten höchstens 10 % [Satz 2] und

bei einem Beobachtungszeitraum zwischen sechs und zwölf Monaten höchstens den

sich pro rata temporis ergebenden Prozentsatz [Satz 3]), gelangte die Arbeitslosenkasse

zum Ergebnis, dass die festgestellten Abweichungen von der durchschnittlichen

Arbeitszeit - bis 29 %

gegen oben und bis 33 % gegen unten - zu gross

und die Arbeitseinsätze demnach zu wenig konstant seien, um daraus eine

Normalarbeitszeit abzuleiten.

3.2

Es ist der Beschwerde führenden Kasse

insoweit beizupflichten, als sich nach Massgabe der Rz B47 Satz 2 in Verbindung

mit Rz B48 Satz 1 des Kreisschreibens über die Arbeitslosenentschädigung eine

Normalarbeitszeit jedenfalls nicht ermitteln lässt. Indessen richten sich Verwaltungsweisungen

an die Durchführungsstellen und sind für das Sozialversicherungsgericht nicht

verbindlich. Dieses soll sie bei seiner Entscheidung aber berücksichtigen,

sofern sie eine dem Einzelfall angepasste und gerecht werdende Auslegung der

anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen zulassen. Das Gericht weicht also nicht

ohne triftigen Grund von Verwaltungsweisungen ab, wenn diese eine überzeugende

Konkretisierung der rechtlichen Vorgaben darstellen. Insofern wird dem Bestreben

der Verwaltung,

durch interne Weisungen eine rechtsgleiche

Gesetzesanwendung zu

gewährleisten, Rechnung getragen (BGE 131 V 45 Erw. 2.3, 130 V 172

Erw. 4.3.1, 232 Erw. 2.1, 129 V 204 Erw. 3.2, 127 V 61 Erw. 3a, 126 V 68 Erw.

4b, 427 Erw. 5a).

3.3

Die bisherige Rechtsprechung, welche den Beobachtungs-zeitraum

elastisch umschrieben hat (Erw. 1.3), ist im Wesentlichen vor Erlass des Kreisschreibens

über die Arbeitslosenentschädigung ergangen und hat auf dieses nicht Bezug

genommen. Es ist grundsätzlich nicht zu beanstanden, dass die Aufsichtsbehörde

Weisungen erlässt, wenn sie der Auffassung ist, dies sei zum Zwecke einer

einheitlichen Rechtsanwendung angebracht (Art. 110 AVIG).

Es

besteht ein legitimes Interesse der

Durchführungsorgane wie auch der Versicherten, dass gleichgeartete Fälle gleich

behandelt werden. Der Erlass von Weisungen kann deshalb insbesondere auch dann

angebracht sein, wenn bisher mangels klarer Richtlinien die Verwaltungs- und

die Gerichtspraxis uneinheitlich gewesen ist. Hingegen kann die Verwaltung

nicht mittels Weisungen eine Änderung der Gerichtspraxis erzwingen.

Der in Rz B47 Satz 2 des Kreisschreibens

festgelegte Beobachtungszeitraum von 12 Monaten steht grundsätzlich weder zu

Gesetz und Verordnung noch zur Gerichtspraxis in Widerspruch und erscheint für

kürzere Arbeitsverhältnisse angemessen. In Bezug auf langjährige

Arbeitsverhältnisse hat hingegen das Eidgenössische Versicherungsgericht

wiederholt erkannt, dass in deren Rahmen

auf die Arbeitsstunden pro Jahr und die

Abweichungen vom Jahresdurchschnitt abgestellt werden kann (ARV 1995 Nr. 9 S.

49.

Erw. 3b; Urteile A. vom 17. März 2005, C 29/05 [Erw. 3.2], A. vom 20. August

2002, C 114/02, und D. vom 7. März 2002, C 284/00 [Erw. 3c]). An dieser

Rechtsprechung ist festzuhalten, da in Bezug auf langjährige

Arbeitsverhältnisse auf Abruf die in Rz B47 Satz 2

des Kreisschreibens geforderte

ausschliessliche Betrachtung der

Arbeitseinsätze in den vergangenen zwölf

Monaten weder besserer Erkenntnis der ratio legis, veränderten äusseren

Verhältnissen noch gewandelten Rechtsanschauungen entspricht (vgl. zu den

Voraussetzungen einer Praxisänderung: BGE 131 V 110 Erw. 3.1,

130.

V 372 Erw. 5.1, 495 Erw. 4.1, 129 V 373 Erw. 3.3, 126 V 40 Erw. 5a, 125 I

471.

Erw. 4a, je mit Hinweisen).

Vielmehr verhält es sich so, dass die im

Kreisschreiben für sämtliche

Arbeitsverhältnisse auf Abruf von mindestens

zwölf Monaten Dauer vorgesehene Lösung langjährigen Arbeitsverhältnissen auf

Abruf wie dem vorliegenden - im Zeitpunkt des geltend gemachten

Beschäftigungseinbruches bestand das Arbeitsverhältnis bereits seit mehr als

zwölf Jahren - nicht gerecht wird.

Das Abstellen auf die Arbeitsstunden pro Jahr und

die Abweichungen vom Jahresdurchschnitt rechtfertigt sich umso mehr, als im

Arbeitsvertragsrecht in jüngerer Zeit vermehrt von der Massgeblichkeit einer

Jahresarbeitszeit ausgegangen wird, welche es dem Arbeitgeber erlaubt,

flexibler auf saisonale oder anderweitige Beschäftigungsschwankungen zu

reagieren.

3.4

Nach dem Gesagten ist - in Übereinstimmung

mit dem angefochtenen Entscheid - Rz B47 Satz 2 des Kreisschreibens über die Arbeitslosenentschädigung

im Falle des im Zeitpunkt des

Beschäftigungseinbruches seit mehr als zwölf

Jahren im selben

Arbeitsverhältnis stehenden Beschwerdegegners die

Anwendung zu versagen.

Gegen die von der Vorinstanz für angemessen

gehaltene und auf der Linie der Rechtsprechung (Erw. 3.3 hievor) liegende

Lösung - die Ausdehnung der massgebenden Vergleichsperiode auf ein Jahr und des

Beobachtungszeitraumes auf fünf Jahre - lässt sich nichts einwenden. Dementsprechend

ist auch nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz die Sache an die

Arbeitslosenkasse zurückgewiesen hat, damit sie nach erneuter Abklärung der

Verhältnisse entscheide, ob sich aufgrund dieser Beurteilungsgrundsätze eine Normalarbeitszeit

ermitteln lasse. (...)" (la sottolineatura è del redattore)

L’Alta Corte ha, dunque,

considerato contraria alla legge la direttiva del SECO nella misura in cui fa

riferimento a un periodo di osservazione di soli 12 mesi anche nel caso di

assicurati legati da un contratto di lavoro che dura da diversi anni. In

quest'ultimo caso, per determinare la durata normale di lavoro, occorre

riferirsi piuttosto alle ore di lavoro annuali.

Al riguardo giova

segnalare che il SECO, interpellato dal Presidente di questa Corte nel mese di

giugno 2006 nell’ambito di una vertenza analoga alla presente al fine di sapere

se avesse già informato gli organi di applicazione della LADI della nuova

giurisprudenza federale e se la direttiva relativa all’indennità di

disoccupazione (citata sopra) fosse già stata adattata alla medesima (cfr. STCA

dell’11 settembre 2006 nella causa S., 38.2005.101, consid. 1.7.), ha rilevato:

"

Con riferimento alla sua lettera del 21 giugno

scorso, le comunichiamo che non è prevista alcuna modifica della nostra

circolare ID 2003 sul punto di questione del lavoro su chiamata, ed in

particolare della cifra marginale B 47.

Infatti riteniamo che la sua formulazione

(segnatamente con l'indicazione "grundsätzlich", "en

principe", "in linea di massima") sia sufficiente per indicare

che in certi casi un periodo di osservazione più lungo può essere preso in

considerazione. Peraltro, in caso di dubbio, gli incarti vengono trasmessi

dalle casse al nostro ufficio, il quale, dopo esame, decide se si tratta di

attività su chiamata e se la cifra marginale B47 va applicata."

Nella già

citata sentenza 11 settembre 2006 nella causa S., 38.2005.101, nella quale ha

per la prima volta riprodotto la sentenza federale del 12 maggio 2006 (C 9/06),

questa Corte ha effettuato il confronto delle oscillazioni orarie su base

mensile nel caso di un'assicurata il cui rapporto di impiego durava da 30 mesi

e si è così espressa:

" A

tale proposito e con riferimento alla recente sentenza del TFA, riprodotta al

consid. 2.6, questo Tribunale ritiene che in un caso come quello presente in

cui al momento dell'inoltro della domanda di disoccupazione il rapporto di

lavoro durava da 30 mesi (dal 1° settembre 2002 alla fine di febbraio 2005) si

giustifica ancora limitare il periodo di osservazione delle oscillazioni degli

ultimi 12 mesi e non al confronto delle ore svolte annualmente (cfr. la

sentenza citata "Der in Rz B47 Satz 2 des Kreisschreibens festgelegte Beobachtungszeitraum

von 12 Monaten steht grundsätzlich weder zu Gesetz und Verordnung noch zur Gerichtspraxis

in Widerspruch und erscheint für kürzere Arbeitsverhältnisse angemessen.")."

Da notare che il criterio

delle variazioni mensili è stato considerato dal TFA relativamente a un

rapporto di lavoro durato 7 mesi (cfr. DLA 1995 ALV pag. 50-51).

2.6

Nella

presente evenienza dagli atti dell’incarto, e meglio dal contratto di lavoro a

tempo parziale del 29 aprile 2003 (cfr. doc. 36), emerge che l’assicurata, dal

1° maggio 2003, è stata attiva quale ausiliaria presso la __________ di __________.

Inoltre

dal 24 febbraio 2005 essa è stata pure impiegata presso la ditta __________ di __________

in qualità di operatrice reparto convenzionale (cfr. doc. 15, 29).

La

ricorrente si è iscritta in disoccupazione il 20 marzo 2006 a seguito di una riduzione

delle ore lavorative settimanali (cfr. doc. 65, I).

La Cassa,

con decisione del 2 maggio 2006, confermata dalla decisione su opposizione del

24.

maggio 2006 le ha negato il diritto alle prestazioni dell’assicurazione

contro la disoccupazione a decorrere dal 20 marzo 2006 (cfr. doc. A1; A3).

L'amministrazione ha ritenuto che l’assicurata non ha subito una perdita di

lavoro computabile. In particolare la Cassa, applicando le direttive del SECO,

ha concluso che le oscillazioni negli ultimi dodici mesi di lavoro erano

eccessive per poter parlare di orario regolare di lavoro (cfr. doc. A1, A3).

La

ricorrente ha contestato quanto stabilito dalla Cassa, adducendo che ha sempre

intrapreso molti sforzi al fine di non gravare socialmente, lavorando su chiamata

e accettando anche - presso la __________ - una paga oraria inferiore a quella

percepita presso la __________ (cfr. doc. I).

2.7

Preliminarmente

il TCA constata che dalla documentazione agli atti non risulta che alla

ricorrente, prima dell’emanazione della decisione formale del 2 maggio 2006 o

perlomeno della decisione su opposizione del 24 maggio 2006, sia stato

ventilato il diniego del diritto alle indennità di disoccupazione, né che le

sia stata data la possibilità di prendere posizione in merito.

Nemmeno

emerge che gli esiti degli accertamenti esperiti nel mese di aprile 2006 dalla

Cassa presso i datori di lavoro dell’assicurata (cfr. doc. 9-11, 12-13 ) siano

stati sottoposti a quest’ultima.

In simili

condizioni, il TCA, alla luce dell'art. 29 cpv. 2 Cost. e dell’art. 42 LPGA,

secondo cui il diritto di essere sentito deve essere garantito al più tardi

durante la procedura di opposizione (cfr. STFA del 20 settembre 2006 nella

causa IV-Stelle Bern c/ G., I 618/04; STFA del 30 settembre 2005 nella causa

B., C 279/03; STFA del 23 giugno 2003 nella causa S., C 49/03; STFA del 22

dicembre 2003 nella causa J., H 272/03; STFA del 6 agosto 2002 nella causa C.,

C 91/02), deve concludere che la Cassa ha violato il diritto di essere sentito

della ricorrente.

Secondo

la giurisprudenza federale una lesione non particolarmente grave del

diritto di essere sentito può, in via eccezionale, essere sanata ove

l'interessato abbia avuto la possibilità di esprimersi davanti a un'autorità di

ricorso munita di piena cognizione (cfr. DTF 126 V 130 consid. 2b).

Nella

sentenza del 20 settembre 2006 nella causa IV-Stelle Bern c/ G., I 618/04, già

citata sopra, il TFA ha ribadito questo principio e al consid. 8.3. ha precisato:

"

(…)

Von der Rückweisung der Sache zur Gewährung des

rechtlichen Gehörs an die Verwaltung ist nach dem Grundsatz der

Verfahrensökonomie dann abzusehen, wenn dieses Vorgehen zu einem

formalistischen Leerlauf und damit zu unnötigen Verzögerungen führen würde, die

mit dem (gleichlautenden und der Anhörung gleichgestellten) Interesse der

versicherten Person an einer möglichst beförderlichen Beurteilung ihres

Anspruchs nicht zu vereinbaren sind (BGE 116 V 187 Erw. 3d)."

Tutto

ben considerato, il TCA ritiene che in questo caso particolare la lesione del

diritto di essere sentita risulta sanata. In effetti, da un lato, gli

accertamenti effettuati dall’amministrazione riguardavano elementi fattuali oggettivi

di cui l’assicurata era in ogni caso già al corrente, ossia il fatto che nel

mese di aprile 2006 i due contratti di impiego fossero ancora in essere e che

all’insorgente non veniva garantito un minimo di ore (cfr. doc. 9, 10 ,11, 12,

13).

Dall’altro, questa Corte,

la quale ha dato a più riprese all’assicurata la possibilità di esprimersi

sulle questioni rilevanti, gode di un pieno potere cognitivo (cfr. STFA del 20 settembre 2006 nella causa IV-Stelle Bern c/ G., I 618/04; STFA

del 22 dicembre 2004 nella causa S., C 116/04; STFA del 22 ottobre 2002 nella

causa S., C 34/02; STCA del 26 luglio 2006 nella causa P., 38.2006.10; STCA del

30.

novembre 2005 nella causa O., 38.2005.57).

2.8

Sia dal

contratto di lavoro concluso il 29 aprile 2003 con la __________, che dal

contratto del 2 marzo 2005 con la __________ si evince che alla ricorrente non

è stato garantito un numero minimo di ore lavorative da svolgere (cfr. doc. 36 p.to

3, 29 p.to 1).

Ciò è del

resto stato confermato dai datori di lavoro medesimi interpellati dalla Cassa

(cfr. doc. 9, 12).

Trovandoci

in presenza di un contratto di lavoro a tempo parziale senza garanzia di un

numero di ore di lavoro mensili (indipendentemente dalla definizione, cfr. STFA

del 12 maggio 2006 nella causa G., C 9/06 consid. 2.2 e

STFA del 2 marzo 2002 nella causa D., C 284/00: "Die zwischen der

M.________ AG und der Versicherten vertraglich vereinbarte Beschäftigungsform

erlaubt der Arbeitgeberin, die Beschwerdeführerin je nach Arbeitsanfall zu

beanspruchen (was in BGE 124 III 250 Erw. 2a ausdrücklich als zulässig erklärt wurde), wobei keine Rolle

spielt, ob das Arbeitsverhältnis als (uneigentliche) Teilzeitarbeit oder Arbeit

auf Abruf zu qualifizieren ist (Streiff/von Kaenel, a.a.O. N 18 zu Art. 319 OR; Leuzinger-Naef Susanne, Flexibilisierte

Arbeitsverhältnisse im Sozialversicherungsrecht, in: Soziale Sicherheit [CHSS]

1998.

S. 127). Wesentlich ist jedoch, dass sich die Arbeitsleistung der

Beschwerdeführerin, welcher weder ein durchschnittlicher noch überhaupt ein

minimaler Beschäftigungsgrad zugesichert ist, nach der anfallenden Arbeit

richtet.

Damit

liegt ein Sachverhalt vor, auf welchen die in Erw. 2b zitierte Rechtsprechung Anwendung

findet") a ragione la Cassa ha applicato il principio giurisprudenziale

secondo cui la computabilità della perdita di lavoro e di

guadagno può essere ammessa solamente quando il lavoratore è stato chiamato in

modo più o meno costante durante un periodo prolungato. In questo caso,

infatti, il tempo di lavoro effettivo è considerato normale (cfr. consid. 2.4.;

2.5

).

La Cassa, effettuando poi

un calcolo delle ore di lavoro su base mensile durante un periodo di

osservazione di dodici mesi, in applicazione delle disposizioni emanate dal

SECO nella circolare citata al consid. 2.5., ha negato che in concreto si sia

in presenza di un tempo normale di lavoro, (cfr. doc. A3; A1).

2.9

Come visto in precedenza, la

nostra Alta Corte con sentenza del 12 maggio 2006 (C 9/06) ha stabilito che la

direttiva del SECO, nella misura in cui fa riferimento a un periodo di

osservazione di dodici mesi anche nel caso di assicurati legati da un contratto

di lavoro che dura da diversi anni, è contraria alla legge (cfr. consid. 2.5.).

La sentenza del 12 maggio

2006, nella quale il TFA ha applicato il criterio delle oscillazioni annuali,

concerne il caso di un assicurato il cui rapporto di lavoro durava da quattordici

anni. In quel caso l’Alta Corte ha ritenuto adeguato un periodo di osservazione

di cinque anni (cfr. consid. 2.5.).

Il criterio delle

oscillazioni annuali è stato pure utilizzato dall'Alta Corte in un caso in cui

il rapporto di lavoro durava da 4 o 5 anni (cfr. le sentenze citata in DLA 1995

pag. 49), nonché in un altro in cui esso durava da 6 anni (cfr. STFA del 7

marzo 2002 nella causa D., C 284/00).

Tale parametro è stato

applicato anche dal TCA, sia in una sentenza del 27 novembre 2006 nella causa

S., 38.2006.12, afferente a un’assicurata che era alle dipendenze del proprio

datore di lavoro da più di 6 anni e 5 mesi, che in una sentenza sempre del 27

novembre 2006 nella causa B., 38.2006.13, concernente un’assicurata il cui

rapporto di impiego durava da 3 anni e 8 mesi.

Il rapporto di impiego

dell’assicurata con la __________ durava, al momento dell’inoltro della domanda

di disoccupazione, da quasi 2 anni e 11 mesi (dal 1° maggio 2003 al 19 marzo

2006; cfr. doc. 36, 65).

Nel caso in esame può

restare indecisa la questione di sapere se la durata del rapporto lavorativo

dell’insorgente con la __________ debba essere considerata di lunga durata ai

sensi della giurisprudenza del TFA di cui alla sentenza del 12 maggio 2006, C

9/06 (cfr. consid. 2.5.) o meno.

Infatti, in casu, sia che

il periodo di osservazione delle oscillazioni orarie venga limitato agli ultimi

dodici mesi, sia che il confronto delle ore svolte venga effettuato tenendo

conto delle variazioni orarie annuali, le oscillazione superano il 20% della

media delle ore di lavoro prestate mensilmente, rispettivamente annualmente.

Dalle

indicazioni fornite dalla __________ alla Cassa risulta che la media delle ore

di lavoro registrata dall’assicurata durante gli ultimi dodici mesi prima

dell’annuncio per il collocamento, ovvero dal mese di aprile 2005 al mese di

marzo 2006 è stata di 34.94 (cfr. doc. 92, 39-43). Tranne nei mesi di agosto e

ottobre 2005 in cui la ricorrente ha lavorato 34.87 e 36.95 ore (cfr. doc. 92),

negli altri mesi la variazione è stata superiore al 20% (da aprile a luglio

2005.

e nel settembre 2005 in numero delle ore è aumentato in misura maggiore

del 20%, mentre nel periodo da novembre 2005 a marzo 2006 le ore sono diminuite

in misura maggiore al 20% in considerazione del fatto che l’assicurata, non

essendo mai stata chiamata dalla __________, non ha svolto alcuna ora

lavorativa).

Al riguardo va evidenziato

che anche volendo, per pura ipotesi di lavoro, considerare gli ultimi dodici

mesi prima dell’interruzione totale delle chiamate da parte della __________,

avvenuta nel mese di novembre 2005, l’esito non sarebbe differente.

Tenendo conto del lasso di

tempo dal mese di novembre 2004 al mese di ottobre 2005, la media delle ore

svolte corrisponde a 62.63 (cfr. doc. 72, 92). Durante tre mesi dell’anno le

ore sono aumentate rispetto alla media in misura maggiore al 20%: in novembre

2004.

94.07 ore + 50.19%, in luglio 2005 80.50 ore + 28.53%, in maggio 2005

78.73

ore + 25.70% (cfr. doc. 72, 92).

Durante altri tre mesi le

ore sono, per contro, diminuite in misura maggiore del 20%: in ottobre 2005

36.95

ore - 41%, in agosto 2005 34.87 - 44.32%, in gennaio 2005 27.33 ore -

56.36

(cfr. doc. 92).

Come esposto sopra, anche

l’oscillazione delle ore annue nel periodo dal maggio 2003 al marzo 2006

è stata superiore al 20%. La media delle ore di lavoro registrata in questo arco

di tempo è stata di 815.16 (da maggio 2003 ad aprile 2004 1159.11 ore; da

maggio 2004 ad aprile 2005 926.62 ore; da maggio 2005 a marzo 2006 359.75 ore;

cfr. doc. 72, 73, 92).

Dal maggio 2003 all’aprile

2004.

la variazione è stata di + 42.19% e nel periodo maggio 2005-marzo 2006 è

stata di – 55.86%.

In simili condizioni,

richiamate la giurisprudenza federale e la Circolare del SECO, non si può parlare

di orari normali di lavoro, per cui l'assicurata non ha subito una perdita di

lavoro computabile.

2.10

Il rapporto

di lavoro con la __________, allorché l’insorgente si è annunciata per il

collocamento durava, invece, da poco meno di 13 mesi (cfr. doc. 15, 29, 65).

Pertanto,

con riferimento alla giurisprudenza del TFA di cui alla sentenza del 12 maggio

2006, C 9/06 e alla giurisprudenza cantonale (cfr. consid. 2.5.; STCA del 11

settembre 2006 nella causa S., 38.2005.101), questo Tribunale ritiene che in

relazione a questo contratto di impiego si giustifica ancora limitare il

periodo di osservazione delle oscillazioni agli ultimi 12 mesi e non procedere

al confronto delle ore svolte annualmente (cfr. la sentenza citata

"Der in Rz B47 Satz 2 des Kreisschreibens festgelegte Beobachtungszeitraum

von 12 Monaten steht grundsätzlich weder zu Gesetz und Verordnung noch zur Gerichtspraxis

in Widerspruch und erscheint für kürzere Arbeitsverhältnisse angemessen.").

Fondandosi

sulla documentazione fornita dal datore di lavoro, la Cassa ha correttamente stabilito

che la media delle ore registrata dalla ricorrente presso la __________ durante

il periodo da aprile 2005 a marzo 2006 è stata di 110.83 ore (cfr. doc. 76-91).

L’oscillazione

è stata superiore al 20% durante tutti i mesi dell’anno (in settembre 2005

133.38

ore + 20.34%, in ottobre 2005 150 ore + 35.34%, in novembre 2005 162 ore

+ 46.16%, in dicembre 2005 158.50 ore + 43%, in gennaio 2006 159.63 ore +

44.

% e in febbraio 2006 152.86 ore + 37.92%; in aprile 2005 87.65 ore -

20.

%, in maggio 2005 14.50 ore - 86.91%, in giugno 2005 51.63 ore - 53.41% e

in agosto 2005 62.08 ore - 43.98%), ad eccezione del mese di luglio 2005

(119.70 ore + 8%).

Di

conseguenza, nemmeno per quanto riguarda l’impiego presso la __________ gli

orari di lavoro sono da considerare normali.

La ricorrente, dunque, non

ha subito una perdita di lavoro computabile per questa attività.

2.11

Neppure

l’esame complessivo delle ore di lavoro effettuate sia presso la __________ che

presso la __________ è di ausilio per la ricorrente.

In

effetti l’assicurata, lavorando alle dipendenze dei due datori di lavoro menzionati,

ha svolto, dal mese di aprile 2005 al mese di marzo 2006, mediamente 145.77 ore

mensili (1’749.34 ore : 12 mesi; cfr. doc. 76, 92).

La

variazione è stata maggiore del 20% nei mesi di maggio (93.23 ore - 36%),

luglio (200.20 ore + 37.33%), agosto (96.95 ore - 33.49%), settembre (197.35

ore + 35.38%), ottobre 2005 (186.95 ore + 28.24%) e marzo 2006 (78.06 ore - 46.44%).

Pertanto,

anche tenendo conto del tempo di lavoro globale delle due occupazioni

dell’insorgente, l’orario non risulta normale.

2.12

Alla luce di

tutto quanto esposto, questa Corte deve concludere che l’assicurata non ha

subito una perdita di lavoro computabile, per cui a ragione la Cassa le ha

negato il diritto alle indennità di disoccupazione a fare tempo dal 20 marzo

2006.

La

decisione su opposizione del 24 maggio 2006 non può, quindi, che essere

confermata.

Per

completezza va rilevato che il rapporto di impiego con la __________ è stato in

ogni caso disdetto dal datore di lavoro il 4 maggio 2006 con effetto dal 15

maggio 2006 (cfr. doc. A4).

La Cassa,

in proposito, nella risposta di causa ha indicato che si sarebbe determinata “…

sul diritto alle indennità di disoccupazione dell’assicurata dopo il 15 maggio

2006.

avuto riguardo agli obblighi contrattuali della __________ che, in

ossequio al Codice delle obbligazioni, dovrebbero procrastinarsi fino al

31.07

” (cfr. doc. V).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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