38.2006.42
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14 dicembre 2006Italiano44 min
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Numero d'incarto:
38.2006.42
Data decisione, Autorità:
14.12.2006, TCA
Titolo:
Non garantito un n.di ore al mese per 2 contratti.Il 1°durava da 35 mesi:variazione ore superiore al 20%per ultimi 12 mesi e per oscillazioni annue.Il 2°durava da meno di 13 mesi.Variazione degli ultimi 12 mesi superiore al 20% e pure quella complessiva 1°+2°impiego.Perdita di lavoro non computabile
DIRITTO DI ESSERE SENTITO
INDENNITÀ
PERDITA DI LAVORO COMPUTABILE
art. 29 COST
art. 8 cpv. 1 let. a e b LADI
art. 11 LADI
art. 42 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
38.2006.42
rs
Lugano
14 dicembre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 9 giugno 2006 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 24 maggio
2006 emanata da
Cassa CO 1
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 24 maggio 2006 la Cassa CO 1 (di seguito la Cassa)
ha confermato la precedente decisione del 2 maggio 2006 (cfr. doc. A3) con cui
aveva stabilito che a RI 1 non poteva essere riconosciuto il diritto all’indennità
di disoccupazione a fare tempo dal 20 marzo 2006, in quanto non subiva una
perdita di lavoro computabile (cfr. doc. A1).
1.2. Contro la
decisione su opposizione l’assicurata ha interposto un tempestivo ricorso al
TCA nel quale si è così espressa:
"
(…)
Durante gli ultimi anni di
lavoro, avevo un contratto su chiamata, che mi permetteva di lavorare a tempo
pieno, per la paga oraria di fr. 29.-, presso la __________ di __________.
Purtroppo a partire dal mese di febbraio 2005, il lavoro era diminuito e venivo
impiegata sempre meno, avrei potuto avere il diritto di iscrivermi all’ufficio
disoccupazione chiedendo lo stato di indennità integrativa, ma ho cominciato a
cercare lavoro e sono stata fortunata ad averlo trovato presso la __________ di
__________, sempre con un contratto a chiamata, ma con una paga oraria
inferiore, ossia fr. 18.--.
Ho accettato anche una
paga oraria inferiore per cercare di lavorare al 100%, purtroppo dal mese di
ottobre 2005, la __________ non mi ha più chiamato e fino ad ora ha tenuto in
essere il contratto senza disdirlo. Comunque avevo l’altro lavoro presso la __________
che mi permetteva di lavorare a tempo pieno. Sfortunatamente per me la ditta __________
ha avuto dei problemi e per circa quindici giorni è stata chiusa dall’ufficiale
giudiziario.
Per precauzione, mi sono
annunciata alla disoccupazione, che mi ha consigliato di cominciare con le
ricerche di lavoro (cosa che ho fatto per tutto il periodo), aspettando
sviluppi delle situazione societaria della __________, dopo quindici giorni la
ditta ha potuto riaprire l’attività e il mio lavoro si è protratto fino al
marzo 2006, dopo tale data anche questo lavoro è terminato e ho dovuto per
forza di cosa annunciarmi all’ufficio di disoccupazione.
Dal 13 di maggio la ditta __________
mi ha licenziata definitivamente per mancanza di lavoro.
Dopo tutte queste
vicissitudini negative, ho avuto ancora una delusione maggiore vedendo
vanificati tutti i miei sforzi per evitare di gravare socialmente, dalla
decisione dell’Istituto delle assicurazioni, che mi penalizza sia moralmente
che economicamente.” (Doc. I)
1.3. La Cassa, in
risposta, ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si
dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).
Fatti
1.4. Pendente
causa questa Corte ha invitato la Cassa a effettuare il calcolo della
variazione oraria su base annua, anziché mensile su dodici mesi, in relazione
dapprima all’attività presso la __________, considerando il periodo a partire
dall’inizio del rapporto di lavoro, ossia dal mese di maggio 2003, fino alla
fine del mese di marzo 2006, e in seguito a entrambe le attività (__________e __________),
nonché a comunicare a quanto ammonta l'oscillazione (cfr. doc. VII).
La Cassa
resistente ha risposto il 4 ottobre 2006. Essa ha allegato, per la __________,
le medie per i periodi maggio 2003-aprile 2004, gennaio 2004-dicembre 2004 e
gennaio 2005-dicembre 2005; per la __________ le medie per il periodo aprile
2005-marzo 2006, oltre alla media per le attività svolte contemporaneamente nel
periodo gennaio 2005-dicembre 2005 (cfr. doc. XI; 72-104).
1.5. I doc. VII;
IX con i relativi annessi sono stati trasmessi per conoscenza all’assicurata
con la facoltà di presentare eventuali osservazioni entro il termine di dieci
giorni (cfr. doc. XII).
L’insorgente,
tuttavia, è rimasta silente.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio
2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H
212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10
ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999
nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Perché un
assicurato possa pretendere le indennità di disoccupazione egli deve, tra
l’altro, essere disoccupato totalmente o parzialmente e subire una perdita di
lavoro computabile (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. a e lett. b LADI).
Secondo
l’art. 11 cpv. 1 LADI la perdita di lavoro è computabile se provoca una perdita
di guadagno e dura almeno due giorni lavorativi interi consecutivi.
Il cpv. 3
di questa disposizione stabilisce ancora che non è computabile la perdita di
lavoro per la quale il disoccupato ha diritto al salario o a risarcimenti a
cagione dello scioglimento anticipato del rapporto di lavoro.
In base
alla delega generale di cui all’art. 109 LADI il Consiglio federale ha
stabilito che è considerato giorno lavorativo intero la quinta parte della
durata settimanale del lavoro, che l’assicurato ha normalmente compiuto durante
il suo ultimo rapporto di lavoro (cfr. art. 4 cpv. 1 OADI).
2.3. Secondo la
giurisprudenza del TFA, chiunque si impegna a fornire un lavoro su chiamata
durante un periodo indeterminato è vincolato da un contratto di lavoro fondato
su un'occupazione a tempo parziale. L'orario di lavoro basato su una
convenzione speciale è considerato normale, sicché l'assicurato non subisce
alcuna perdita di lavoro rispettivamente alcuna perdita di guadagno computabile
durante il periodo in cui non viene chiamato (DLA 1991 N. 7 pag. 80).
In una
sentenza del 23 febbraio 1996 nella causa T. (C 174/93), l’Alta Corte ha
confermato il precedente giudizio con il quale questo Tribunale aveva rifiutato
di versare l'indennità di disoccupazione ad un'assicurata che non era più stata
chiamata durante il periodo di disdetta del contratto di lavoro.
In quelle
circostanze l'assicurata, invece di annunciarsi in disoccupazione, doveva far
valere le sue pretese salariali direttamente nei confronti del precedente
datore di lavoro visto che, secondo l'art. 11 cpv. 3 LADI, non è computabile la
perdita di lavoro per la quale il disoccupato ha diritto al salario o a
risarcimenti a cagione dello scioglimento anticipato del rapporto di lavoro.
Non
trovava neppure applicazione l'art. 29 LADI il quale prevede il pagamento delle
indennità di disoccupazione in caso di dubbi circa le pretese derivanti dal
contratto di lavoro.
Il TFA ha
fatto propria anche l'opinione dell'allora UFIAML (Ufficio federale
dell’industria, delle arti e mestieri e del lavoro, oggi SECO, Segretariato di
Stato dell’economia) secondo cui l'assicurazione contro la disoccupazione non
può avere come scopo quello di sostituirsi agli obblighi che incombono al
datore di lavoro, e ciò neppure nel caso in cui sia difficile fondare pretese
salariali nei confronti di un datore che l'assicurata non ha provveduto a
mettere debitamente in mora.
2.4. In una
sentenza pubblicata in DLA 1995 N. 9 pag. 45, la nostra Massima Istanza ha
precisato la sua giurisprudenza relativa al diritto all'indennità di
disoccupazione per i lavoratori su chiamata.
In questa
sentenza l’Alta Corte ha innanzitutto stabilito che se un lavoratore si è
impegnato nei confronti di un datore di lavoro a fornire un lavoro su chiamata
per una durata indeterminata e se queste chiamate diminuiscono, si può derogare
al principio della non computabilità della perdita di lavoro e di guadagno
quando il lavoratore è stato chiamato in modo più o meno costante durante un
periodo prolungato. In questo caso, il tempo di lavoro effettivo è considerato
normale.
Il TFA ha
al proposito inoltre osservato che tanto più le chiamate sono regolari quanto
più il periodo di riferimento può essere breve. Per contro, se la frequenza
delle chiamate varia da un mese all'altro e la durata degli impieghi subisce
notevoli fluttuazioni, il periodo di riferimento sarà più lungo. L'orario di
lavoro normale non può essere calcolato semplicemente sulla media, ma occorre
tener conto del fatto che il lavoro su chiamata è stato fornito durante un
periodo prolungato e più o meno costantemente.
Nel caso
che era chiamato a giudicare il TFA ha così negato che si era in presenza di un
tempo normale di lavoro trattandosi di un assicurato che aveva fatto registrare
delle variazioni elevate dell'orario di lavoro, che oscillavano (nell'ipotesi
più favorevole) del 37 % verso l'alto e del 28 % verso il basso rispetto alla
media (cfr. DLA 1995 N 9, consid. 3b/bb pag. 50-51).
In
particolare l'Alta Corte ha sottolineato:
"
Die Beschwerdeführerin verkennt, dass es für die
Ermittlung der Normalarbeitszeit nicht einfach auf den Durchschnitt ankommt,
sondern darauf, dass die Einsätze über eine längere Zeit in einem mehr oder
weniger konstanten Rahmen geleistet wurden. Gerade dies trifft aber vorliegend
- wie gezeigt - nicht zu. Auf die Höhe der Abweichung ab September bzw. ab
November 1991 im Vergleich zur Arbeitszeit davor kann es deshalb nicht
ankommen. Sie wäre erst relevant, wenn der Arbeitsausfall verglichen mit einer
festgestellten Normalarbeitszeit zustande käme. Letztere aber lässt sich im
vorliegenden Fall nicht ermitteln. Damit muss es beim Ergebnis des vorinstanzlichen
Urteils sein Bewenden haben."
Il TFA si è riconfermato
in questa giurisprudenza in una decisione del 20 gennaio 2006 nella causa C. (C
304/05). Chiamato a pronunciarsi nel caso di un assicurato
che, oltre ad insegnare regolarmente a tempo parziale, effettuava delle ore di
supplenza su chiamata e che ha rivendicato il diritto alle indennità di
disoccupazione durante i mesi di luglio e agosto 2004 nei quali non era stato
chiamato a svolgere supplenze, l’Alta Corte ha sviluppato, in particolare, le
seguenti considerazioni:
"
(…)
En effet, la caisse a tenu compte, en l'espèce,
d'une période de référence de onze mois soit juin 2003 et les mois de septembre
2003 à juin 2004 (les mois de juillet et août 2003 n'étant pas pris en compte
en raison des vacances scolaires). Sur la base du calendrier de remplacements
fourni par l'employeur, elle a établi que durant cette période le recourant a
réalisé dans son activité sur appel un salaire mensuel moyen de 1'799 fr. 67.
Les salaires obtenus durant les onze mois considérés se sont élevés à 655 fr.,
1'081 fr. 50, 1'862 fr. 50, 745 fr., 2'309 fr. 50, 596 fr., 2'533 fr., 4'301
fr. 70, 2'160 fr. 50, 1'415 fr. 50 et 372 fr. 50. Par rapport au salaire
mensuel moyen, les variations mensuelles vont de moins 79.30 % (juin 2004) à
plus 139.03 % (mars 2004). Au regard de la jurisprudence (ATF 107 V 59; DTA
1995 no 9 p. 45; arrêt D. du 7 mars 2002 [C 284/00]) ces taux -importants - de
fluctuations permettent de conclure à l'absence d'une perte de travail pouvant
être prise en considération, pour une période de l'année, relativement courte,
durant laquelle le recourant n'est pas appelé. Quoi qu'il en soit, il faut
relever que l'employeur n'a pas mis fin au travail sur appel, mais que celui-ci
est par la force des choses suspendu pendant les vacances scolaires. Le fait
que l'intéressé n'est pas appelé durant les périodes de vacances est inhérent à
la nature de son contrat de travail sur appel et s'inscrit donc dans son temps
de travail normal.
(…).” (cfr. STFA del 20 gennaio 2006 nella causa
C., C 304/05)
In
un’altra decisione del 17 marzo 2005 nella causa A. (C 29/05), il TFA ha
confermato il precedente giudizio cantonale che, in relazione a un assicurato
occupato quale traduttore presso le “Strafverfolgungsbehörden und Gerichte des Kantons
Zürich”, aveva concluso che la perdita di lavoro non era computabile.
In quell’occasione,
circa l’applicabilità della giurisprudenza federale riguardante la computabilità
della perdita di lavoro nel caso di un lavoro su chiamata, l’Alta Corte ha
osservato che “(…) Wesentlich ist jedoch, dass sich die
Arbeitsleistung ohne Zusicherung eines durchschnittlichen oder minimalen
Beschäftigungsgrades nach der anfallenden Arbeit richtet, sodass die in Erw. 2
zitierte Rechtsprechung Anwendung findet. (…)“ e ha pure ribadito che “(…) Die
Tatsache allein, dass jemand auf Abruf tätig ist, führt nicht zur generellen
Verneinung der Anspruchsberechtigung. (…).“.
Questo
Tribunale, in una decisione pubblicata in RDAT II – 1996 N. 75 pag. 259, ha
ritenuto computabile la perdita di lavoro nel caso di un’assicurata che, per
venire incontro alle esigenze del datore di lavoro e per evitare di restare
totalmente disoccupata, ha accettato, in sostituzione di un contratto di lavoro
a tempo parziale, un contratto di lavoro su chiamata (non prevedente un minimo
di ore lavorative). In quel caso l’assicurata aveva subito una drastica riduzione
del numero di ore lavorative.
Il TCA,
in un’altra sentenza del 24 luglio 2000 nella causa N. (38.2000.30), non ha
invece ritenuto computabile la perdita di lavoro in quanto l’assicurato aveva
diritto al suo salario dal datore di lavoro.
In una sentenza del 20 febbraio 2006 nella causa P., 38.2005.69 questa Corte ha
ritenuto non computabile la perdita di lavoro subita da un'assicurata, di
professione aiuto domiciliare, rilevando:
"
Ora, anche avuto riguardo alla lunga durata
dell’impiego, vista la variazione dei salari complessivi annuali e ritenuta
l’oscillazione delle ore lavorate per mese, questo Tribunale deve concludere
che l’assicurata non è stata chiamata in modo più o meno costante durante un
periodo prolungato. Di conseguenza il tempo effettivo di lavoro non può essere
ritenuto normale (cfr. consid. 2.6).
Infatti, se si volessero prendere in
considerazione i 12 mesi prima dell’iscrizione per il collocamento (meglio il
periodo da marzo 2004 a febbraio 2005) allora la media delle ore mensili dell’assicurata
ammonterebbe circa 36.20 ore e l’oscillazione varierebbe verso l’alto del circa
73% (ipotesi più favorevole 62.50 ore di giugno 2004) e verso il basso del
circa 87% rispettivamente del circa 56% (a seconda che si tenga conto delle 4.5
ore di luglio 2004 o delle 16 ore di gennaio 2005).
Se si volesse poi tenere conto solo degli ultimi
6 mesi prima dell’iscrizione al collocamento (settembre 2004 - febbraio 2005)
allora la media sarebbe di circa 36 ore mensili e la variazione oscillerebbe
verso l’alto circa del 43% (ipotesi più favorevole 51.50 ore di ottobre 2004) e
verso il basso circa del 65% (viste le 16 ore di febbraio 2005).
Anche volendo considerare solo l’anno 2004 la
media delle ore mensili dell’assicurata ammonta a circa 38.20 ore e l’oscillazione
varierebbe verso l’alto circa del 64% (ipotesi più favorevole 62.50 ore di
giugno 2004) e verso il basso circa dell'88% o circa del 48% (a seconda che si
tenga conto delle 4.5 ore di luglio 2004 o delle 19.75 ore di gennaio 2004).
Se si volessero poi considerare solo gli ultimi 6
mesi del 2004 (luglio – dicembre 2004) allora la media delle ore mensili
dell’assicurata ammonta a circa 36.50 ore e l’oscillazione varierebbe verso
l’alto circa del 41% (ipotesi più favorevole 51.50 ore di ottobre 2004) e verso
il basso circa del 78% o circa del 7% (a seconda che si tenga conto delle 4.5
ore di luglio 2004 o delle 34 ore di agosto 2004).
In simili circostanze, conformemente alla
giurisprudenza federale citata e alla Circolare del SECO (cfr. consid. 2.4, 2.5
e 2.6), non sono quindi date le premesse affinché, nel caso di un assicurato
vincolato da un contratto di lavoro su chiamata a tempo indeterminato, possa
essere ritenuta computabile la perdita di lavoro allorquando le chiamate
diminuiscono."
Infine,
in una sentenza del 24 aprile 2006, il TCA ha ritenuto computabile la perdita
di lavoro subita da un'assicurata che era stata chiamata a sostituire per un
lungo periodo un collaboratore di __________.
Al
riguardo questo Tribunale ha rilevato quanto segue:
"
La giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.6) ha
precisato che se un lavoratore si è impegnato nei confronti di un datore di
lavoro a fornire un lavoro su chiamata per una durata indeterminata e se queste
chiamate diminuiscono, si può derogare al principio della non computabilità
della perdita di lavoro e di guadagno quando il lavoratore è stato chiamato in
modo più o meno costante durante un periodo prolungato. In questo caso, il
tempo di lavoro effettivo è considerato normale.
Rispondendo ad alcune domande poste dal TCA il
responsabile Centro Servizi Personale __________ e un altro dipendente
dell'azienda __________ hanno dichiarato che l’assicurata ha supplito l’assenza
prolungata di un loro collaboratore in modo costante durante il periodo dal 1°
giugno 2003 al 21 maggio 2005 (cfr. doc. X e XI, vedi pure consid. 1.9).
Durante quel periodo, secondo il formulario
“Obblighi di servizio” (cfr. doc. 12), che serve (come dichiarato dalla stessa __________;
cfr. doc. 20) “(…) a stabilire gli orari di lavoro dei dipendenti (…)”,
l’assicurata doveva prestare un totale di 28.30 ore settimanali.
Gli stessi collaboratori della __________ hanno
inoltre fornito valide e circostanziate spiegazioni circa i motivi per i quali
durante i mesi di maggio, luglio, ottobre e dicembre 2004 le ore prestate
dall’assicurata hanno subito una sensibile oscillazione rispetto alla forchetta
in cui si erano mosse in precedenza (meglio rispetto al minimo di 107, 33 ore
nel mese di novembre 2004 e il massimo di 123 ore del mese di aprile 2005).
Essi hanno inoltre precisato che, anche se in misura minore, pure la cadenza
delle domeniche, dei giorni festivi infrasettimanali e la differente durata dei
mesi di calendario contribuiscono alle oscillazioni delle ore mensili
retribuite.
In particolare il responsabile del Centro Servizi
__________ e l'altro collaboratore hanno dichiarato che nei mesi di maggio,
luglio e ottobre 2004 l’assicurata ha usufruito di periodi di vacanza
pianificati e che nel mese di dicembre 2004 è stata chiamata ad effettuare
delle ore supplementari per un’ulteriore supplenza (cfr. doc. X e XI, vedi pure
consid. 1.9).
Ora, considerato il lungo periodo (dal 1° giugno
2003 al 21 maggio 2005) in cui l’assicurata è stata chiamata a supplire in modo
costante un collaboratore della __________ e ad assumerne i suoi obblighi e
viste le motivazioni addotte dal datore di lavoro in merito alle fluttuazioni
registrate nei mesi di maggio, luglio, ottobre e dicembre 2004, questo
Tribunale deve concludere che l’assicurata è stata chiamata in modo più o meno
costante durante un periodo prolungato.
Dal 1° giugno 2003 (inizio della supplenza fissa
prolungata e costante) la situazione lavorativa dell’assicurata si è dunque
effettivamente modificata rispetto al periodo in cui ella ha lavorato in modo
irregolare e in base alle saltuarie e improvvise supplenze che era stata
chiamata ad effettuare.
Di conseguenza, vista la giurisprudenza federale
citata (cfr. consid. 2.6), a mente del TCA il tempo effettivo di lavoro deve
essere ritenuto normale e la perdita di lavoro, riconducibile alla fine della
supplenza prolungata e costante, computabile.
In simili circostanze la decisione su opposizione
impugnata va annullata e gli atti retrocessi alla Cassa affinché se sono dati
ulteriori presupposti del diritto (cfr. art. 8 cpv. 1 LADI), versi
all’assicurata le indennità di disoccupazione richieste a partire dal 27 maggio
2005."
2.5. Il
Segretariato di Stato dell’economia (SECO), nella Circolare concernente
l’indennità di disoccupazione (ID), (versione italiana del gennaio 2002), sul
tema “Perdita di lavoro durante un contratto di lavoro su chiamata”, ha
stabilito quanto segue:
" Principio
della non computabilità
B46 In un contratto di lavoro su
chiamata le parti in causa convengono che il tempo di lavoro dipende dal volume
di lavoro: ciò significa che il lavoratore è occupato di volta in volta,
secondo le necessità, senza avere il diritto di vedersi assegnare il lavoro.
Siccome non è stata convenuto contrattualmente alcun tempo di lavoro minimo, questa
forma di lavoro su chiamata non garantisce al lavoratore un determinato volume
di occupazione e quindi nemmeno un determinato reddito: di conseguenza egli non
subisce, nei periodi in cui non è chiamato a lavorare, alcuna perdita di lavoro
o perdita di guadagno ai sensi dell’art. 11 cpv. 1 LADI. Infatti vi è perdita
di lavoro computabile soltanto se il datore di lavoro e il lavoratore hanno
convenuto un orario di lavoro settimanale normale.
Se, come
prevede il contratto, il salariato lavora unicamente su chiamata del datore di
lavoro e non è tenuto ad accettare le offerte di lavoro, il tempo di lavoro che
risulta da tale accordo speciale deve essere considerato normale, di modo che
il lavoratore non ha diritto all’indennità di disoccupazione per il periodo in
cui non è chiamato a lavorare.
Deroga a questo principio
B47 La giurisprudenza ammette
deroghe a questo principio se il tempo di lavoro prestato su chiamata prima
dell’interruzione dell’occupazione presenta un carattere regolare, senza
oscillazioni considerevoli, sull’arco di un periodo abbastanza lungo. Per
determinare la durata normale del lavoro occorre, in linea di massima, prendere
quale periodo di osservazione gli ultimi 12 mesi del rapporto di lavoro o, se
tale rapporto è durato meno di 12 mesi, tutto il periodo in questione. Al di
sotto di 6 mesi di occupazione è impossibile determinare una durata normale del
lavoro.
B48 Affinché un orario di lavoro
possa essere considerato normale, occorre che le sue oscillazioni mensili non
superino il 20%, in più o in meno, della media delle ore di lavoro prestate
mensilmente durante il periodo di osservazione di dodici mesi oppure il 10% se
tale periodo dura soltanto sei mesi. Se il periodo di osservazione è inferiore
a dodici mesi, ma superiore a sei, il tasso massimo di oscillazione ammesso
deve essere adeguato proporzionalmente: per un periodo di osservazione di otto
mesi, per esempio, questo tasso è pari al 13% (20%: 12 x 8).
Nel caso
in cui le oscillazioni superino, anche se solo per un mese, il tetto ammesso,
non è più possibile parlare di durata normale del lavoro e, di conseguenza, sia
la perdita di lavoro che la perdita di guadagno non possono essere computate.”
(cfr. Circolare ID, gennaio 2002, B46-B48)
Nella
versione aggiornata in francese del gennaio 2003 viene, inoltre, indicato che:
"
(…)
ð Le TFA a été appelé à se prononcer sur un contrat de travail sur appel
où les fluctuations du temps de travail par rapport à la moyenne annuelle ne
dépassaient pas 10%. Dans ce cas, il a admis un temps de travail normal.
ð Dans un autre cas, le temps de travail présentait sur 17 mois des
fluctuations mensuelles allant jusqu'à 37% vers le haut et 28% vers le bas. Le
TFA a jugé ces fluctuations manifestement trop importantes pour pouvoir en
inférer un temps de travail normal.
(cfr. Circulaire IC, Janvier 2003, B48 in fine)
Nella già citata
sentenza del 20 gennaio 2006 nella causa C. (C 304/05) il TFA ha lasciato
aperta la questione di sapere se questa direttiva è conforme alla legge oppure
no ("Il n'y a pas lieu, en l'espèce, de se
prononcer sur la légalité de cette directive, en tant qu'elle fixe un plafond
de 20%, respectivement de 10 %, pour les fluctuations mensuelles permettant une
indemnisation de la perte de gain").
In una sentenza del 16
novembre 2005 nella causa G., il Tribunale cantonale delle assicurazioni del
Cantone di Basilea-Campagna ha stabilito che tale direttiva è contraria alla
legge in quanto il riferimento alle fluttuazioni mensili non permette di
determinare correttamente il tempo normale di lavoro di assicurati legati da
diversi anni (in quel caso da 14 anni) da un contratto di lavoro a tempo
parziale che non garantisce un numero di ore di lavoro costante. In tale
ipotesi occorre riferirsi al numero di ore di lavoro annuali e non a quelle
mensili.
Il Tribunale cantonale ha,
al riguardo, in particolare osservato:
" (...)
b) Beim Beobachtungszeitraum von Oktober 2003
bis September 2004 ergibt sich ein durchschnittliches Pensum von monatlich
rund 136 Stunden (vgl. Lohnjournal X. AG). Das effektiv absolvierte
Arbeitspensum weicht - wie die Vorinstanz in ihrem Einspracheentscheid
zutreffend dargelegt hat - während dieser Zeitspanne in den einzelnen Monaten
um bis zu 33 Prozent nach unten ab. Nach oben sind Differenzen bis 29 Prozent
festzustellen. Während dieser einjährigen Beurteilungsperiode ergeben sich
sodann in fünf von zwölf Monaten Abweichungen sowohl nach oben als auch nach
unten von mehr als 20 Prozent.
c) Die Vorinstanz schliesst aus diesen
Monatsschwankungen, dass die Einsätze des Beschwerdeführers über einen längeren
Zeitraum nicht konstant waren. Sie geht deshalb davon aus, dass sich keine
Normalarbeitszeit ermitteln lasse. Nach Ansicht des Gerichts kann aufgrund der
angewandten Betrachtungsweise indes nicht ohne weiteres davon ausgegangen
werden, der Versicherte habe keinen konstanten Arbeitseinsatz aufzuweisen. In
Anbetracht des als sehr lange zu qualifizierenden Arbeitsverhältnisses von rund
14 Jahren bei der X. AG im Einsatzbetrieb bei der Firma B. erscheint ein auf
lediglich ein Jahr beschränkter Beobachtungszeitraum als zu kurz. So hat das
EVG in seinem Urteil A. vom 17. März 2005 [C 29/05] die Schwankungen
nicht nur monatsweise, sondern ebenfalls von Jahr zu Jahr beurteilt. Diese
Vorgehensweise rechtfertigt sich vorliegend sowohl aufgrund des langen
Arbeitsverhältnisses als auch insbesondere aufgrund der Tatsache, dass die bei
monatlicher Betrachtung resultierenden Schwankungen nicht eindeutig ausfallen.
Der Vorinstanz ist zwar beizupflichten, dass sich kein anrechenbarer
Considerandi
Arbeitsausfall eruieren lässt, wenn die Ermittlung der Normalarbeitszeit nach
den Bestimmungen in den Kreisschreiben über die Arbeitslosenentschädigung (vgl.
KS-ALE, Staatssekretariat für Wirtschaft, seco, Januar 2003, B 46-48) aufgrund
monatlicher Schwankungen innerhalb eines einjährigen Beobachtungszeitraums
vorgenommen wird. Diese Kreisschreiben richten sich jedoch in erster Linie an
die Durchführungsstellen und sind für die Gerichte nicht verbindlich. Auch wenn
sie das Gericht bei seiner Entscheidung berücksichtigen soll, kann es davon
abweichen, sofern die Kreisschreiben eine dem Einzelfall nicht angepasste und
gerecht werdende Auslegung der anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen zulassen
(vgl. BGE 130 V 172 E. 4.3.1, 126 V 68 E. 4b).
d) Vorliegend fallen die monatlichen
Schwankungen innerhalb eines Jahres im Vergleich zu den Fällen in der zitierten
Rechtsprechung bedeutend geringer aus. Sie können daher nicht als eindeutig
genug qualifiziert werden, dass sie ohne weitere Abklärung eine Ablehnung in
der Anspruchsberechtigung begründen können. Sowohl der massgebende
Beurteilungszeitraum als auch die monatlichen Vergleichsperioden erweisen sich
in Anbetracht des besonders langen Arbeitsverhältnisses bei der X. AG als zu
kurz. Es rechtfertigt sich daher, die massgebende Vergleichsperiode auf ein
Jahr auszudehnen, um damit unter anderem die durch Ferien bedingten
Verzerrungen sowie saisonale Schwankungen auszuklammern. Vergrössert sich die
Vergleichsperiode, ist folglich auch der Beurteilungszeitraum entsprechend
auszudehnen. In Anbetracht des rund 14jährigen Arbeitsverhältnisses erscheint
es gerechtfertigt, diesen auf fünf Jahre auszuweiten. Die Vorinstanz wird
somit nach erneuter Abklärung der Verhältnisse zu entscheiden haben, ob sich
aufgrund der dargelegten Beurteilungsgrundsätze eine Normalarbeitszeit eruieren
lässt.
4.
Zusammenfassend lässt sich nicht abschliessend
feststellen, dass Schwankungen in der Arbeitszeit des Beschwerdeführers
bestanden haben, welche eine Berechnung der Normalarbeitszeit verunmöglichen. In
Gutheissung der Beschwerde werden die Verfügung vom 28. Dezember 2004 und
der Einspracheentscheid vom 1. Juni 2005 der Öffentlichen Arbeitslosenkasse
Baselland somit aufgehoben und es wird die Angelegenheit zur ergänzenden
Abklärung im Sinne der Erwägungen sowie zum Erlass einer neuen Verfügung an die
Vorinstanz zurückgewiesen. (...)" (la sottolineatura è del
redattore)
Il 12 maggio 2006 (C 9/06)
la Prima Camera del TFA ha confermato la sentenza cantonale con le seguenti
motivazioni:
" (...)
2.
2.
Es steht fest und ist unbestritten, dass der
Versicherte seit dem 28. Januar 1992 als Wachmann bei der X.________ AG in
einem "nebenamtlichen Dienstverhältnis" steht (Ziffer 1 des Anstellungs-vertrags
vom 28. Januar 1992). Dabei existiert weder nach Art noch nach Umfang Anspruch
auf eine bestimmte Beschäftigung (Ziffer 3 des Anstellungsvertrags). Gemäss den
vom Versicherten gemachten Angaben im Antrag auf Arbeitslosenentschädigung vom 20.
Oktober 2004 verringerte sich das Arbeitspensum wegen Auftragsrückganges
bei der Arbeitgeberin per Ende September 2004 um
rund 30 % des bisherigen durchschnittlichen Einsatzes.
2.2
Die zwischen der X.________ AG und dem
Versicherten vereinbarte Beschäftigungsform erlaubt es der Arbeitgeberin, den
Versicherten je nach Arbeitsanfall zu beanspruchen (was in BGE 124 III 250 Erw. 2a
ausdrücklich für zulässig erklärt wurde), wobei es letztlich keine Rolle
spielt, ob das Arbeitsverhältnis, wie von der X.________ AG in der
Arbeitgeberbescheinigung vom 1. November 2004 angegeben, als (uneigentliche)
Teilzeitarbeit oder entsprechend den Angaben des Versicherten im Antrag auf Arbeitslosenentschädi-gung
vom 20. Oktober 2004 als Arbeit auf Abruf zu qualifizieren ist (Streiff/von
Kaenel, Arbeitsvertrag, 5. Aufl. Zürich 1992, N 18 zu Art.
319.
OR; Leuzinger-Naef, Flexibilisierte Arbeitsverhältnisse im
Sozialversicherungsrecht, in: Soziale Sicherheit
[CHSS] 1998 S. 127).
Wesentlich ist, dass sich die Arbeitsleistung
ohne Zusicherung eines
durchschnittlichen oder minimalen Beschäftigungsgrades
nach der anfallenden Arbeit richtet, sodass die in Erw. 1.2 und 1.3 zitierte
Rechtsprechung Anwendung findet.
3.
3.1
Zwecks Prüfung der Frage, ob sich im Falle
des Versicherten eine
Normalarbeitszeit ermitteln lasse, verglich die
Arbeitslosenkasse die in der Zeit von Oktober 2003 bis September 2004, d.h. in
den unmittelbar vor dem Beschäftigungseinbruch liegenden zwölf Monaten,
geleisteten Arbeitseinsätze.
Dabei stützte sie sich auf das Kreisschreiben des
seco über die
Arbeitslosenentschädigung (KS-ALE), Bern 2003, Rz
B47, gemäss welchem vom Grundsatz der Nichtanrechenbarkeit des Arbeitsausfalles
bei Arbeitsverhältnissen auf Abruf abgewichen werden kann, wenn die geleistete Arbeitszeit
vor dem Beschäftigungseinbruch während längerer Zeit regelmässig und ohne
erhebliche Schwankungen war (Satz 1), wobei für die Ermittlung der
Normalarbeitszeit grundsätzlich auf einen
Beobachtungszeitraum der letzten zwölf Monate des Arbeitsverhältnisses
abzustellen ist (Satz 2). Für den hier nicht weiter interessierenden Fall, dass
das Arbeitsverhältnis weniger als zwölf Monate dauerte, wird in derselben
Randziffer vorgesehen, dass bei einer sechs Monate unterschreiten-den Dauer
keine Normalarbeitszeit ermittelt werden kann (Satz 4) und im dazwischenliegenden
Bereich [Arbeitsverhältnis von mindestens sechs, aber weniger als zwölf
Monaten] die gesamte Dauer als Beobachtungszeitraum zu wählen ist (Satz 3). Mit
Blick darauf, dass die Beschäftigungsschwankungen, damit von einer
Normalarbeitszeit ausgegangen werden kann, gemäss Rz B48 des Kreisschreibens
über die Arbeitslosenentschädigung in den einzelnen Monaten innerhalb des Beobachtungszeitraumes
von zwölf Monaten im Verhältnis zu den im Monatsdurchschnitt geleisteten
Arbeitsstunden höchstens 20 % nach unten oder oben ausmachen dürfen (Satz 1;
bei einem Beobachtungszeitraum von sechs Monaten höchstens 10 % [Satz 2] und
bei einem Beobachtungszeitraum zwischen sechs und zwölf Monaten höchstens den
sich pro rata temporis ergebenden Prozentsatz [Satz 3]), gelangte die Arbeitslosenkasse
zum Ergebnis, dass die festgestellten Abweichungen von der durchschnittlichen
Arbeitszeit - bis 29 %
gegen oben und bis 33 % gegen unten - zu gross
und die Arbeitseinsätze demnach zu wenig konstant seien, um daraus eine
Normalarbeitszeit abzuleiten.
3.2
Es ist der Beschwerde führenden Kasse
insoweit beizupflichten, als sich nach Massgabe der Rz B47 Satz 2 in Verbindung
mit Rz B48 Satz 1 des Kreisschreibens über die Arbeitslosenentschädigung eine
Normalarbeitszeit jedenfalls nicht ermitteln lässt. Indessen richten sich Verwaltungsweisungen
an die Durchführungsstellen und sind für das Sozialversicherungsgericht nicht
verbindlich. Dieses soll sie bei seiner Entscheidung aber berücksichtigen,
sofern sie eine dem Einzelfall angepasste und gerecht werdende Auslegung der
anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen zulassen. Das Gericht weicht also nicht
ohne triftigen Grund von Verwaltungsweisungen ab, wenn diese eine überzeugende
Konkretisierung der rechtlichen Vorgaben darstellen. Insofern wird dem Bestreben
der Verwaltung,
durch interne Weisungen eine rechtsgleiche
Gesetzesanwendung zu
gewährleisten, Rechnung getragen (BGE 131 V 45 Erw. 2.3, 130 V 172
Erw. 4.3.1, 232 Erw. 2.1, 129 V 204 Erw. 3.2, 127 V 61 Erw. 3a, 126 V 68 Erw.
4b, 427 Erw. 5a).
3.3
Die bisherige Rechtsprechung, welche den Beobachtungs-zeitraum
elastisch umschrieben hat (Erw. 1.3), ist im Wesentlichen vor Erlass des Kreisschreibens
über die Arbeitslosenentschädigung ergangen und hat auf dieses nicht Bezug
genommen. Es ist grundsätzlich nicht zu beanstanden, dass die Aufsichtsbehörde
Weisungen erlässt, wenn sie der Auffassung ist, dies sei zum Zwecke einer
einheitlichen Rechtsanwendung angebracht (Art. 110 AVIG).
Es
besteht ein legitimes Interesse der
Durchführungsorgane wie auch der Versicherten, dass gleichgeartete Fälle gleich
behandelt werden. Der Erlass von Weisungen kann deshalb insbesondere auch dann
angebracht sein, wenn bisher mangels klarer Richtlinien die Verwaltungs- und
die Gerichtspraxis uneinheitlich gewesen ist. Hingegen kann die Verwaltung
nicht mittels Weisungen eine Änderung der Gerichtspraxis erzwingen.
Der in Rz B47 Satz 2 des Kreisschreibens
festgelegte Beobachtungszeitraum von 12 Monaten steht grundsätzlich weder zu
Gesetz und Verordnung noch zur Gerichtspraxis in Widerspruch und erscheint für
kürzere Arbeitsverhältnisse angemessen. In Bezug auf langjährige
Arbeitsverhältnisse hat hingegen das Eidgenössische Versicherungsgericht
wiederholt erkannt, dass in deren Rahmen
auf die Arbeitsstunden pro Jahr und die
Abweichungen vom Jahresdurchschnitt abgestellt werden kann (ARV 1995 Nr. 9 S.
49.
Erw. 3b; Urteile A. vom 17. März 2005, C 29/05 [Erw. 3.2], A. vom 20. August
2002, C 114/02, und D. vom 7. März 2002, C 284/00 [Erw. 3c]). An dieser
Rechtsprechung ist festzuhalten, da in Bezug auf langjährige
Arbeitsverhältnisse auf Abruf die in Rz B47 Satz 2
des Kreisschreibens geforderte
ausschliessliche Betrachtung der
Arbeitseinsätze in den vergangenen zwölf
Monaten weder besserer Erkenntnis der ratio legis, veränderten äusseren
Verhältnissen noch gewandelten Rechtsanschauungen entspricht (vgl. zu den
Voraussetzungen einer Praxisänderung: BGE 131 V 110 Erw. 3.1,
130.
V 372 Erw. 5.1, 495 Erw. 4.1, 129 V 373 Erw. 3.3, 126 V 40 Erw. 5a, 125 I
471.
Erw. 4a, je mit Hinweisen).
Vielmehr verhält es sich so, dass die im
Kreisschreiben für sämtliche
Arbeitsverhältnisse auf Abruf von mindestens
zwölf Monaten Dauer vorgesehene Lösung langjährigen Arbeitsverhältnissen auf
Abruf wie dem vorliegenden - im Zeitpunkt des geltend gemachten
Beschäftigungseinbruches bestand das Arbeitsverhältnis bereits seit mehr als
zwölf Jahren - nicht gerecht wird.
Das Abstellen auf die Arbeitsstunden pro Jahr und
die Abweichungen vom Jahresdurchschnitt rechtfertigt sich umso mehr, als im
Arbeitsvertragsrecht in jüngerer Zeit vermehrt von der Massgeblichkeit einer
Jahresarbeitszeit ausgegangen wird, welche es dem Arbeitgeber erlaubt,
flexibler auf saisonale oder anderweitige Beschäftigungsschwankungen zu
reagieren.
3.4
Nach dem Gesagten ist - in Übereinstimmung
mit dem angefochtenen Entscheid - Rz B47 Satz 2 des Kreisschreibens über die Arbeitslosenentschädigung
im Falle des im Zeitpunkt des
Beschäftigungseinbruches seit mehr als zwölf
Jahren im selben
Arbeitsverhältnis stehenden Beschwerdegegners die
Anwendung zu versagen.
Gegen die von der Vorinstanz für angemessen
gehaltene und auf der Linie der Rechtsprechung (Erw. 3.3 hievor) liegende
Lösung - die Ausdehnung der massgebenden Vergleichsperiode auf ein Jahr und des
Beobachtungszeitraumes auf fünf Jahre - lässt sich nichts einwenden. Dementsprechend
ist auch nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz die Sache an die
Arbeitslosenkasse zurückgewiesen hat, damit sie nach erneuter Abklärung der
Verhältnisse entscheide, ob sich aufgrund dieser Beurteilungsgrundsätze eine Normalarbeitszeit
ermitteln lasse. (...)" (la sottolineatura è del redattore)
L’Alta Corte ha, dunque,
considerato contraria alla legge la direttiva del SECO nella misura in cui fa
riferimento a un periodo di osservazione di soli 12 mesi anche nel caso di
assicurati legati da un contratto di lavoro che dura da diversi anni. In
quest'ultimo caso, per determinare la durata normale di lavoro, occorre
riferirsi piuttosto alle ore di lavoro annuali.
Al riguardo giova
segnalare che il SECO, interpellato dal Presidente di questa Corte nel mese di
giugno 2006 nell’ambito di una vertenza analoga alla presente al fine di sapere
se avesse già informato gli organi di applicazione della LADI della nuova
giurisprudenza federale e se la direttiva relativa all’indennità di
disoccupazione (citata sopra) fosse già stata adattata alla medesima (cfr. STCA
dell’11 settembre 2006 nella causa S., 38.2005.101, consid. 1.7.), ha rilevato:
"
Con riferimento alla sua lettera del 21 giugno
scorso, le comunichiamo che non è prevista alcuna modifica della nostra
circolare ID 2003 sul punto di questione del lavoro su chiamata, ed in
particolare della cifra marginale B 47.
Infatti riteniamo che la sua formulazione
(segnatamente con l'indicazione "grundsätzlich", "en
principe", "in linea di massima") sia sufficiente per indicare
che in certi casi un periodo di osservazione più lungo può essere preso in
considerazione. Peraltro, in caso di dubbio, gli incarti vengono trasmessi
dalle casse al nostro ufficio, il quale, dopo esame, decide se si tratta di
attività su chiamata e se la cifra marginale B47 va applicata."
Nella già
citata sentenza 11 settembre 2006 nella causa S., 38.2005.101, nella quale ha
per la prima volta riprodotto la sentenza federale del 12 maggio 2006 (C 9/06),
questa Corte ha effettuato il confronto delle oscillazioni orarie su base
mensile nel caso di un'assicurata il cui rapporto di impiego durava da 30 mesi
e si è così espressa:
" A
tale proposito e con riferimento alla recente sentenza del TFA, riprodotta al
consid. 2.6, questo Tribunale ritiene che in un caso come quello presente in
cui al momento dell'inoltro della domanda di disoccupazione il rapporto di
lavoro durava da 30 mesi (dal 1° settembre 2002 alla fine di febbraio 2005) si
giustifica ancora limitare il periodo di osservazione delle oscillazioni degli
ultimi 12 mesi e non al confronto delle ore svolte annualmente (cfr. la
sentenza citata "Der in Rz B47 Satz 2 des Kreisschreibens festgelegte Beobachtungszeitraum
von 12 Monaten steht grundsätzlich weder zu Gesetz und Verordnung noch zur Gerichtspraxis
in Widerspruch und erscheint für kürzere Arbeitsverhältnisse angemessen.")."
Da notare che il criterio
delle variazioni mensili è stato considerato dal TFA relativamente a un
rapporto di lavoro durato 7 mesi (cfr. DLA 1995 ALV pag. 50-51).
2.6
Nella
presente evenienza dagli atti dell’incarto, e meglio dal contratto di lavoro a
tempo parziale del 29 aprile 2003 (cfr. doc. 36), emerge che l’assicurata, dal
1° maggio 2003, è stata attiva quale ausiliaria presso la __________ di __________.
Inoltre
dal 24 febbraio 2005 essa è stata pure impiegata presso la ditta __________ di __________
in qualità di operatrice reparto convenzionale (cfr. doc. 15, 29).
La
ricorrente si è iscritta in disoccupazione il 20 marzo 2006 a seguito di una riduzione
delle ore lavorative settimanali (cfr. doc. 65, I).
La Cassa,
con decisione del 2 maggio 2006, confermata dalla decisione su opposizione del
24.
maggio 2006 le ha negato il diritto alle prestazioni dell’assicurazione
contro la disoccupazione a decorrere dal 20 marzo 2006 (cfr. doc. A1; A3).
L'amministrazione ha ritenuto che l’assicurata non ha subito una perdita di
lavoro computabile. In particolare la Cassa, applicando le direttive del SECO,
ha concluso che le oscillazioni negli ultimi dodici mesi di lavoro erano
eccessive per poter parlare di orario regolare di lavoro (cfr. doc. A1, A3).
La
ricorrente ha contestato quanto stabilito dalla Cassa, adducendo che ha sempre
intrapreso molti sforzi al fine di non gravare socialmente, lavorando su chiamata
e accettando anche - presso la __________ - una paga oraria inferiore a quella
percepita presso la __________ (cfr. doc. I).
2.7
Preliminarmente
il TCA constata che dalla documentazione agli atti non risulta che alla
ricorrente, prima dell’emanazione della decisione formale del 2 maggio 2006 o
perlomeno della decisione su opposizione del 24 maggio 2006, sia stato
ventilato il diniego del diritto alle indennità di disoccupazione, né che le
sia stata data la possibilità di prendere posizione in merito.
Nemmeno
emerge che gli esiti degli accertamenti esperiti nel mese di aprile 2006 dalla
Cassa presso i datori di lavoro dell’assicurata (cfr. doc. 9-11, 12-13 ) siano
stati sottoposti a quest’ultima.
In simili
condizioni, il TCA, alla luce dell'art. 29 cpv. 2 Cost. e dell’art. 42 LPGA,
secondo cui il diritto di essere sentito deve essere garantito al più tardi
durante la procedura di opposizione (cfr. STFA del 20 settembre 2006 nella
causa IV-Stelle Bern c/ G., I 618/04; STFA del 30 settembre 2005 nella causa
B., C 279/03; STFA del 23 giugno 2003 nella causa S., C 49/03; STFA del 22
dicembre 2003 nella causa J., H 272/03; STFA del 6 agosto 2002 nella causa C.,
C 91/02), deve concludere che la Cassa ha violato il diritto di essere sentito
della ricorrente.
Secondo
la giurisprudenza federale una lesione non particolarmente grave del
diritto di essere sentito può, in via eccezionale, essere sanata ove
l'interessato abbia avuto la possibilità di esprimersi davanti a un'autorità di
ricorso munita di piena cognizione (cfr. DTF 126 V 130 consid. 2b).
Nella
sentenza del 20 settembre 2006 nella causa IV-Stelle Bern c/ G., I 618/04, già
citata sopra, il TFA ha ribadito questo principio e al consid. 8.3. ha precisato:
"
(…)
Von der Rückweisung der Sache zur Gewährung des
rechtlichen Gehörs an die Verwaltung ist nach dem Grundsatz der
Verfahrensökonomie dann abzusehen, wenn dieses Vorgehen zu einem
formalistischen Leerlauf und damit zu unnötigen Verzögerungen führen würde, die
mit dem (gleichlautenden und der Anhörung gleichgestellten) Interesse der
versicherten Person an einer möglichst beförderlichen Beurteilung ihres
Anspruchs nicht zu vereinbaren sind (BGE 116 V 187 Erw. 3d)."
Tutto
ben considerato, il TCA ritiene che in questo caso particolare la lesione del
diritto di essere sentita risulta sanata. In effetti, da un lato, gli
accertamenti effettuati dall’amministrazione riguardavano elementi fattuali oggettivi
di cui l’assicurata era in ogni caso già al corrente, ossia il fatto che nel
mese di aprile 2006 i due contratti di impiego fossero ancora in essere e che
all’insorgente non veniva garantito un minimo di ore (cfr. doc. 9, 10 ,11, 12,
13).
Dall’altro, questa Corte,
la quale ha dato a più riprese all’assicurata la possibilità di esprimersi
sulle questioni rilevanti, gode di un pieno potere cognitivo (cfr. STFA del 20 settembre 2006 nella causa IV-Stelle Bern c/ G., I 618/04; STFA
del 22 dicembre 2004 nella causa S., C 116/04; STFA del 22 ottobre 2002 nella
causa S., C 34/02; STCA del 26 luglio 2006 nella causa P., 38.2006.10; STCA del
30.
novembre 2005 nella causa O., 38.2005.57).
2.8
Sia dal
contratto di lavoro concluso il 29 aprile 2003 con la __________, che dal
contratto del 2 marzo 2005 con la __________ si evince che alla ricorrente non
è stato garantito un numero minimo di ore lavorative da svolgere (cfr. doc. 36 p.to
3, 29 p.to 1).
Ciò è del
resto stato confermato dai datori di lavoro medesimi interpellati dalla Cassa
(cfr. doc. 9, 12).
Trovandoci
in presenza di un contratto di lavoro a tempo parziale senza garanzia di un
numero di ore di lavoro mensili (indipendentemente dalla definizione, cfr. STFA
del 12 maggio 2006 nella causa G., C 9/06 consid. 2.2 e
STFA del 2 marzo 2002 nella causa D., C 284/00: "Die zwischen der
M.________ AG und der Versicherten vertraglich vereinbarte Beschäftigungsform
erlaubt der Arbeitgeberin, die Beschwerdeführerin je nach Arbeitsanfall zu
beanspruchen (was in BGE 124 III 250 Erw. 2a ausdrücklich als zulässig erklärt wurde), wobei keine Rolle
spielt, ob das Arbeitsverhältnis als (uneigentliche) Teilzeitarbeit oder Arbeit
auf Abruf zu qualifizieren ist (Streiff/von Kaenel, a.a.O. N 18 zu Art. 319 OR; Leuzinger-Naef Susanne, Flexibilisierte
Arbeitsverhältnisse im Sozialversicherungsrecht, in: Soziale Sicherheit [CHSS]
1998.
S. 127). Wesentlich ist jedoch, dass sich die Arbeitsleistung der
Beschwerdeführerin, welcher weder ein durchschnittlicher noch überhaupt ein
minimaler Beschäftigungsgrad zugesichert ist, nach der anfallenden Arbeit
richtet.
Damit
liegt ein Sachverhalt vor, auf welchen die in Erw. 2b zitierte Rechtsprechung Anwendung
findet") a ragione la Cassa ha applicato il principio giurisprudenziale
secondo cui la computabilità della perdita di lavoro e di
guadagno può essere ammessa solamente quando il lavoratore è stato chiamato in
modo più o meno costante durante un periodo prolungato. In questo caso,
infatti, il tempo di lavoro effettivo è considerato normale (cfr. consid. 2.4.;
2.5
).
La Cassa, effettuando poi
un calcolo delle ore di lavoro su base mensile durante un periodo di
osservazione di dodici mesi, in applicazione delle disposizioni emanate dal
SECO nella circolare citata al consid. 2.5., ha negato che in concreto si sia
in presenza di un tempo normale di lavoro, (cfr. doc. A3; A1).
2.9
Come visto in precedenza, la
nostra Alta Corte con sentenza del 12 maggio 2006 (C 9/06) ha stabilito che la
direttiva del SECO, nella misura in cui fa riferimento a un periodo di
osservazione di dodici mesi anche nel caso di assicurati legati da un contratto
di lavoro che dura da diversi anni, è contraria alla legge (cfr. consid. 2.5.).
La sentenza del 12 maggio
2006, nella quale il TFA ha applicato il criterio delle oscillazioni annuali,
concerne il caso di un assicurato il cui rapporto di lavoro durava da quattordici
anni. In quel caso l’Alta Corte ha ritenuto adeguato un periodo di osservazione
di cinque anni (cfr. consid. 2.5.).
Il criterio delle
oscillazioni annuali è stato pure utilizzato dall'Alta Corte in un caso in cui
il rapporto di lavoro durava da 4 o 5 anni (cfr. le sentenze citata in DLA 1995
pag. 49), nonché in un altro in cui esso durava da 6 anni (cfr. STFA del 7
marzo 2002 nella causa D., C 284/00).
Tale parametro è stato
applicato anche dal TCA, sia in una sentenza del 27 novembre 2006 nella causa
S., 38.2006.12, afferente a un’assicurata che era alle dipendenze del proprio
datore di lavoro da più di 6 anni e 5 mesi, che in una sentenza sempre del 27
novembre 2006 nella causa B., 38.2006.13, concernente un’assicurata il cui
rapporto di impiego durava da 3 anni e 8 mesi.
Il rapporto di impiego
dell’assicurata con la __________ durava, al momento dell’inoltro della domanda
di disoccupazione, da quasi 2 anni e 11 mesi (dal 1° maggio 2003 al 19 marzo
2006; cfr. doc. 36, 65).
Nel caso in esame può
restare indecisa la questione di sapere se la durata del rapporto lavorativo
dell’insorgente con la __________ debba essere considerata di lunga durata ai
sensi della giurisprudenza del TFA di cui alla sentenza del 12 maggio 2006, C
9/06 (cfr. consid. 2.5.) o meno.
Infatti, in casu, sia che
il periodo di osservazione delle oscillazioni orarie venga limitato agli ultimi
dodici mesi, sia che il confronto delle ore svolte venga effettuato tenendo
conto delle variazioni orarie annuali, le oscillazione superano il 20% della
media delle ore di lavoro prestate mensilmente, rispettivamente annualmente.
Dalle
indicazioni fornite dalla __________ alla Cassa risulta che la media delle ore
di lavoro registrata dall’assicurata durante gli ultimi dodici mesi prima
dell’annuncio per il collocamento, ovvero dal mese di aprile 2005 al mese di
marzo 2006 è stata di 34.94 (cfr. doc. 92, 39-43). Tranne nei mesi di agosto e
ottobre 2005 in cui la ricorrente ha lavorato 34.87 e 36.95 ore (cfr. doc. 92),
negli altri mesi la variazione è stata superiore al 20% (da aprile a luglio
2005.
e nel settembre 2005 in numero delle ore è aumentato in misura maggiore
del 20%, mentre nel periodo da novembre 2005 a marzo 2006 le ore sono diminuite
in misura maggiore al 20% in considerazione del fatto che l’assicurata, non
essendo mai stata chiamata dalla __________, non ha svolto alcuna ora
lavorativa).
Al riguardo va evidenziato
che anche volendo, per pura ipotesi di lavoro, considerare gli ultimi dodici
mesi prima dell’interruzione totale delle chiamate da parte della __________,
avvenuta nel mese di novembre 2005, l’esito non sarebbe differente.
Tenendo conto del lasso di
tempo dal mese di novembre 2004 al mese di ottobre 2005, la media delle ore
svolte corrisponde a 62.63 (cfr. doc. 72, 92). Durante tre mesi dell’anno le
ore sono aumentate rispetto alla media in misura maggiore al 20%: in novembre
2004.
94.07 ore + 50.19%, in luglio 2005 80.50 ore + 28.53%, in maggio 2005
78.73
ore + 25.70% (cfr. doc. 72, 92).
Durante altri tre mesi le
ore sono, per contro, diminuite in misura maggiore del 20%: in ottobre 2005
36.95
ore - 41%, in agosto 2005 34.87 - 44.32%, in gennaio 2005 27.33 ore -
56.36
(cfr. doc. 92).
Come esposto sopra, anche
l’oscillazione delle ore annue nel periodo dal maggio 2003 al marzo 2006
è stata superiore al 20%. La media delle ore di lavoro registrata in questo arco
di tempo è stata di 815.16 (da maggio 2003 ad aprile 2004 1159.11 ore; da
maggio 2004 ad aprile 2005 926.62 ore; da maggio 2005 a marzo 2006 359.75 ore;
cfr. doc. 72, 73, 92).
Dal maggio 2003 all’aprile
2004.
la variazione è stata di + 42.19% e nel periodo maggio 2005-marzo 2006 è
stata di – 55.86%.
In simili condizioni,
richiamate la giurisprudenza federale e la Circolare del SECO, non si può parlare
di orari normali di lavoro, per cui l'assicurata non ha subito una perdita di
lavoro computabile.
2.10
Il rapporto
di lavoro con la __________, allorché l’insorgente si è annunciata per il
collocamento durava, invece, da poco meno di 13 mesi (cfr. doc. 15, 29, 65).
Pertanto,
con riferimento alla giurisprudenza del TFA di cui alla sentenza del 12 maggio
2006, C 9/06 e alla giurisprudenza cantonale (cfr. consid. 2.5.; STCA del 11
settembre 2006 nella causa S., 38.2005.101), questo Tribunale ritiene che in
relazione a questo contratto di impiego si giustifica ancora limitare il
periodo di osservazione delle oscillazioni agli ultimi 12 mesi e non procedere
al confronto delle ore svolte annualmente (cfr. la sentenza citata
"Der in Rz B47 Satz 2 des Kreisschreibens festgelegte Beobachtungszeitraum
von 12 Monaten steht grundsätzlich weder zu Gesetz und Verordnung noch zur Gerichtspraxis
in Widerspruch und erscheint für kürzere Arbeitsverhältnisse angemessen.").
Fondandosi
sulla documentazione fornita dal datore di lavoro, la Cassa ha correttamente stabilito
che la media delle ore registrata dalla ricorrente presso la __________ durante
il periodo da aprile 2005 a marzo 2006 è stata di 110.83 ore (cfr. doc. 76-91).
L’oscillazione
è stata superiore al 20% durante tutti i mesi dell’anno (in settembre 2005
133.38
ore + 20.34%, in ottobre 2005 150 ore + 35.34%, in novembre 2005 162 ore
+ 46.16%, in dicembre 2005 158.50 ore + 43%, in gennaio 2006 159.63 ore +
44.
% e in febbraio 2006 152.86 ore + 37.92%; in aprile 2005 87.65 ore -
20.
%, in maggio 2005 14.50 ore - 86.91%, in giugno 2005 51.63 ore - 53.41% e
in agosto 2005 62.08 ore - 43.98%), ad eccezione del mese di luglio 2005
(119.70 ore + 8%).
Di
conseguenza, nemmeno per quanto riguarda l’impiego presso la __________ gli
orari di lavoro sono da considerare normali.
La ricorrente, dunque, non
ha subito una perdita di lavoro computabile per questa attività.
2.11
Neppure
l’esame complessivo delle ore di lavoro effettuate sia presso la __________ che
presso la __________ è di ausilio per la ricorrente.
In
effetti l’assicurata, lavorando alle dipendenze dei due datori di lavoro menzionati,
ha svolto, dal mese di aprile 2005 al mese di marzo 2006, mediamente 145.77 ore
mensili (1’749.34 ore : 12 mesi; cfr. doc. 76, 92).
La
variazione è stata maggiore del 20% nei mesi di maggio (93.23 ore - 36%),
luglio (200.20 ore + 37.33%), agosto (96.95 ore - 33.49%), settembre (197.35
ore + 35.38%), ottobre 2005 (186.95 ore + 28.24%) e marzo 2006 (78.06 ore - 46.44%).
Pertanto,
anche tenendo conto del tempo di lavoro globale delle due occupazioni
dell’insorgente, l’orario non risulta normale.
2.12
Alla luce di
tutto quanto esposto, questa Corte deve concludere che l’assicurata non ha
subito una perdita di lavoro computabile, per cui a ragione la Cassa le ha
negato il diritto alle indennità di disoccupazione a fare tempo dal 20 marzo
2006.
La
decisione su opposizione del 24 maggio 2006 non può, quindi, che essere
confermata.
Per
completezza va rilevato che il rapporto di impiego con la __________ è stato in
ogni caso disdetto dal datore di lavoro il 4 maggio 2006 con effetto dal 15
maggio 2006 (cfr. doc. A4).
La Cassa,
in proposito, nella risposta di causa ha indicato che si sarebbe determinata “…
sul diritto alle indennità di disoccupazione dell’assicurata dopo il 15 maggio
2006.
avuto riguardo agli obblighi contrattuali della __________ che, in
ossequio al Codice delle obbligazioni, dovrebbero procrastinarsi fino al
31.07
” (cfr. doc. V).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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